Diritto amministrativo Le attività della pubblica amministrazione e gli strumenti giuridici...
-
Upload
rossella-salvatori -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of Diritto amministrativo Le attività della pubblica amministrazione e gli strumenti giuridici...
![Page 1: Diritto amministrativo Le attività della pubblica amministrazione e gli strumenti giuridici pubblici e privati francesca.mattassoglio@unimib.it 1.](https://reader036.fdocumenti.com/reader036/viewer/2022082919/5542eb5a497959361e8c6d56/html5/thumbnails/1.jpg)
Diritto amministrativo
Le attività della pubblica amministrazione e gli
strumenti giuridici pubblici e privati
1
![Page 2: Diritto amministrativo Le attività della pubblica amministrazione e gli strumenti giuridici pubblici e privati francesca.mattassoglio@unimib.it 1.](https://reader036.fdocumenti.com/reader036/viewer/2022082919/5542eb5a497959361e8c6d56/html5/thumbnails/2.jpg)
La chiave di lettura del vostro testo
• GRADAZIONE
![Page 3: Diritto amministrativo Le attività della pubblica amministrazione e gli strumenti giuridici pubblici e privati francesca.mattassoglio@unimib.it 1.](https://reader036.fdocumenti.com/reader036/viewer/2022082919/5542eb5a497959361e8c6d56/html5/thumbnails/3.jpg)
I caratteri dell’attività autoritativa: ossia quando la pubblica amministrazione agisce
esercitando un potere
• Pur nel rispetto del principio di legalità il potere può essere:
- vincolato
- discrezionale (un esempio: le ordinanze contingibili e urgenti); il problema della sua sindacabilità
![Page 4: Diritto amministrativo Le attività della pubblica amministrazione e gli strumenti giuridici pubblici e privati francesca.mattassoglio@unimib.it 1.](https://reader036.fdocumenti.com/reader036/viewer/2022082919/5542eb5a497959361e8c6d56/html5/thumbnails/4.jpg)
Le attività autoritative: ossia quando la pubblica amministrazione agisce
esercitando un potere
• I caratteri dell’attività autoritativa: - la discrezionalità (c.d. pura); - la discrezionalità tecnica: - acclaramenti (dati accertabili in modo
univoco); - accertamenti (dati non accertabili in modo
univoco, incertezza)
![Page 5: Diritto amministrativo Le attività della pubblica amministrazione e gli strumenti giuridici pubblici e privati francesca.mattassoglio@unimib.it 1.](https://reader036.fdocumenti.com/reader036/viewer/2022082919/5542eb5a497959361e8c6d56/html5/thumbnails/5.jpg)
Un’importante distinzione:
• discrezionalità pura
• discrezionalità tecnica;
perseguimento di un interesse pubblico alla luce dei
principi di logicità e congruenza
criterio tecnico
![Page 6: Diritto amministrativo Le attività della pubblica amministrazione e gli strumenti giuridici pubblici e privati francesca.mattassoglio@unimib.it 1.](https://reader036.fdocumenti.com/reader036/viewer/2022082919/5542eb5a497959361e8c6d56/html5/thumbnails/6.jpg)
Che cosa si intende per discrezionalità tecnica
una norma che richiede alla pubblica amministrazione di apprezzare una determinata situazione di fatto sulla base di una regola non meccanica o non esatta;
una regola di valutazione, espressa da uno o più concetti indeterminati in uso delle scienze e nelle tecniche non esatte e perciò suscettibile di condurre a scelte non obbligate;
un potere dell’amministrazione di valutare quella situazione s sulla base della regola stabilita.
N.B.: a differenza della discrezionalità pura, non è esercizio di quel “potere di scelta”, perché in questo caso è
giudizio senza volontà di realizzare un interesse pubblico
mediante la selezione di più soluzioni astrattamente possibili
![Page 7: Diritto amministrativo Le attività della pubblica amministrazione e gli strumenti giuridici pubblici e privati francesca.mattassoglio@unimib.it 1.](https://reader036.fdocumenti.com/reader036/viewer/2022082919/5542eb5a497959361e8c6d56/html5/thumbnails/7.jpg)
Il problema della “riserva di valutazione tecnica”
La sindacabilità da parte del giudice amministrativo: - sindacato debole: “la discrezionalità tecnica sfugge al
sindacato del giudice salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento di fatto o da un’evidente illogicità per la sussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione” (C. Stato, sez. VI, 11-09-2006, n. 5252).
- sindacato forte: “L’effettività della tutela giurisdizionale può essere garantita solo attraverso un sindacato, anche sull’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, che non sia meramente estrinseco, limitato ad una verifica dell’assenza di palesi travisamenti o di manifeste illogicità, ma che consista nella verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, potendo il giudice per tale controllo utilizzare sia il tradizionale strumento della verificazione, che la consulenza tecnica d’ufficio” (C. Stato, sez. VI, 09-11-2006, n. 6607)