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Diritto amministrativo

Le attività della pubblica amministrazione e gli

strumenti giuridici pubblici e privati

[email protected]

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La chiave di lettura del vostro testo

• GRADAZIONE

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I caratteri dell’attività autoritativa: ossia quando la pubblica amministrazione agisce

esercitando un potere

• Pur nel rispetto del principio di legalità il potere può essere:

- vincolato

- discrezionale (un esempio: le ordinanze contingibili e urgenti); il problema della sua sindacabilità

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Le attività autoritative: ossia quando la pubblica amministrazione agisce

esercitando un potere

• I caratteri dell’attività autoritativa: - la discrezionalità (c.d. pura); - la discrezionalità tecnica: - acclaramenti (dati accertabili in modo

univoco); - accertamenti (dati non accertabili in modo

univoco, incertezza)

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Un’importante distinzione:

• discrezionalità pura

• discrezionalità tecnica;

perseguimento di un interesse pubblico alla luce dei

principi di logicità e congruenza

criterio tecnico

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Che cosa si intende per discrezionalità tecnica

una norma che richiede alla pubblica amministrazione di apprezzare una determinata situazione di fatto sulla base di una regola non meccanica o non esatta;

una regola di valutazione, espressa da uno o più concetti indeterminati in uso delle scienze e nelle tecniche non esatte e perciò suscettibile di condurre a scelte non obbligate;

un potere dell’amministrazione di valutare quella situazione s sulla base della regola stabilita.

N.B.: a differenza della discrezionalità pura, non è esercizio di quel “potere di scelta”, perché in questo caso è

giudizio senza volontà di realizzare un interesse pubblico

mediante la selezione di più soluzioni astrattamente possibili

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Il problema della “riserva di valutazione tecnica”

La sindacabilità da parte del giudice amministrativo: - sindacato debole: “la discrezionalità tecnica sfugge al

sindacato del giudice salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento di fatto o da un’evidente illogicità per la sussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione” (C. Stato, sez. VI, 11-09-2006, n. 5252).

- sindacato forte: “L’effettività della tutela giurisdizionale può essere garantita solo attraverso un sindacato, anche sull’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, che non sia meramente estrinseco, limitato ad una verifica dell’assenza di palesi travisamenti o di manifeste illogicità, ma che consista nella verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo, potendo il giudice per tale controllo utilizzare sia il tradizionale strumento della verificazione, che la consulenza tecnica d’ufficio” (C. Stato, sez. VI, 09-11-2006, n. 6607)