ELEMENTI GIURIDICI

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ELEMENTI GIURIDICI A) La ripartizione delle competenze B) Il settore del no profit

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ELEMENTI GIURIDICI. A) La ripartizione delle competenze B) Il settore del no profit. Articolo 9 della costituzione. “ La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. - PowerPoint PPT Presentation

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ELEMENTI GIURIDICI

A) La ripartizione delle competenze

B) Il settore del no profit

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Articolo 9 della costituzione

“ La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

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Cosa si intende con “repubblica”?

“Repubblica”, non inteso nel significato di Stato-persona, bensì in quello di Stato-ordinamento nelle sue diverse articolazioni, comprensive di tutti i soggetti pubblici che operano nell’ordinamento nell’ambito delle loro competenze istituzionali e, in particolare, lo Stato, le regioni, gli enti territoriali e gli enti dotati di autonomia.

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Ciò significa che ….

….. i diversi soggetti (Stato, Regioni, EE.LL. e territoriali) hanno un compito comune e in comune partecipano, mediante moduli organizzativi e procedimenti di “compartecipazione” e di “sussidiarietà” , alla realizzazione del medesimo obiettivo

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Inoltre ….

l’art. 118, comma 3, Cost., disciplinando “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali”, suppone che l’esercizio delle funzioni amministrative debba essere ripartito tra diversi livelli territoriali di governo

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La tutela e la valorizzazione

dei beni culturali nella riforma

costituzionale

La riforma del Titolo V della Costituzione (2001) ha operato una distribuzione delle competenze, nel campo dei beni culturali, non rispetto alla “materia (oggetto) a sé stante”, ma rispetto alle attività che li possono riguardare. Con questo criterio ha riservato la tutela allo Stato (art. 117, comma 2) e ha fatto rientrare la valorizzazione nella potestà legislativa concorrente (art. 117, comma 3) delle Regioni.

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La tutela e la valorizzazione

dei beni culturali nella riforma

costituzionale

con il nuovo art.118 Cost., venuto meno il principio del parallelismo fra funzioni legislative e funzioni amministrative, vengono costituzionalizzati i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in base ai quali le funzioni amministrative sono allocate in prima istanza presso l’ente più prossimo al cittadino (il comune) salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite, poi, nell’ordine, a province, città metropolitane, regioni e Stato.

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La tutela e la valorizzazione

dei beni culturali nella riforma

costituzionale

Per quanto riguarda i beni culturali, dalla lettura della disposizione costituzionale richiamata, ma già dalle norme del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (d.lg. n. 267 del 2000) appare un nuovo e importantissimo principio di fondo: e cioè che le funzioni amministrative e, in particolare, quelle di gestione dei musei o altri beni culturali da parte dei comuni (e degli altri enti locali) deve essere intesa “come modalità ordinaria, mentre sarebbe la permanenza di tali gestioni in capo al governo nazionale a dover trovare una giustificazione nel principio/obiettivo, se davvero applicabile a casi del genere, di assicurarne l’esercizio unitario”

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Il codice dei beni culturali e del

paesaggio

L’adozione di un Codice dei beni culturali e del paesaggio nasce dalla necessità, di cui si è resa interprete la legge delega n. 137 del 2002, con il suo art. 10, di un adeguamento della disciplina delle materie richiamate alla riforma costituzionale del Titolo V.

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Il Codice dei beni culturali e del

paesaggioNella tutela risultano essere identificati non solo quello che è regolazione e amministrazione giuridica dei beni culturali, ma anche ciò che è intervento operativo di protezione e difesa dei beni stessi. Nella valorizzazione, invece, rientrano il complesso delle attività di intervento integrativo e migliorativo ulteriore finalizzate alla fruizione pubblica dei beni. E’ stabilito, inoltre, che essa deve avvenire solo in forme compatibili con la tutela e, comunque, non pregiudizievoli per la stessa. La valorizzazione riveste, quindi, “una posizione complementare se non ancillare rispetto alle funzioni di tutela”.

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Il codice dei beni culturali e del

paesaggio:

Sulla base di questa preliminare divisione, il Codice interviene, poi, a dettare tutta la disciplina legislativa delle funzioni di tutela nel presupposto della competenza esclusiva dello Stato e i principi fondamentali da osservarsi nella disciplina legislativa della valorizzazione da parte delle regioni.

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Proposta di legge quadro in materia di spettacolo dal vivo

(ottobre 2009)“La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini.

Lo spettacolo dal vivo rientra tra le attività culturali di cui all'articolo 117 della Costituzione, ed è riconosciuto dalla Repubblica, in tutti i suoi gradi istituzionali e di governo, elemento insostituibile della coesione dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e all'estero, nonché elemento portante per un adeguato sviluppo dell’attività turistica nazionale”

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L’ambito giuridico:

I “veicoli” normati dal Codice Civile:

Le Associazioni Le Fondazioni I Comitati

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L’ambito giuridico:Le “qualifiche”:• Onlus• Organizzazione di volontariato• ONG• Associazione di promozione sociale

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Le associazioni:

“Le associazioni rendono l’uomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone, e danno la gioia che raramente s’ha restando per proprio conto”

Italo Calvino, il Barone Rampante

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Le associazioni: L’art. 14 c.c. recita “ Le associazioni e le

fondazioni devono essere costituite con atto pubblico”. Questa norma consente di operare una prima distinzione tra associazioni riconosciute ed associazioni non riconosciute; in particolare, l’atto pubblico è richiesto solo per quelle associazioni che intendano ottenere il riconoscimento, mentre per quelle non riconosciute non è richiesta alcuna formalità

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Le associazioni• L’art. 16 c.c. indica quali debbano essere

le caratteristiche essenziali dello statuto e dell’atto costitutivo: la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio, della sede, le norme sull’ordinamento sull’amministrazione; inoltre devono essere specificati i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione

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Scopo: Lecito

Senza finalità di lucro

A “movente ideale”

Utilità sociale

Interesse generale

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Statuto: Denominazione dell'ente

Indicazione dello scopo

Patrimonio

Sede

Norme sull'ordinamento e sull'amministrazione

Diritti ed obblighi degli associati e condizioni della loro ammissione

Norme relative alla estinzione dell'ente ed alla devoluzione del patrimonio

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Organi:

Assemblea

Consiglio Direttivo

Presidente

Collegio dei Revisori

Altri organi

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L’Assemblea Deve essere convocata almeno una volta all’anno per

l’approvazione del bilancio

Elegge il Presidente dell’Associazione

Nomina il Presidente onorario

Sceglie i membri del Consiglio Direttivo

Approva il bilancio

Delibera sulle modifiche dello statuto prospettate dal Consiglio Direttivo

Avalla gli indirizzi programmatici progettati dal Presidente

Delibera lo scioglimento dell’Associazione la eventuale devoluzione del patrimonio

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Criteri di ammissione ed esclusione degli associati:

Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo

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Gli amministratori decadono:

per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate

per dimissioni volontarie

per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso

per decesso

per persistente violazione degli obblighi statutari

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Ad esempio:

L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o all’associato

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all’Assemblea che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata

Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione

Gli associati espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al collegio dei probiviri se previsto, o all’Assemblea

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Diritti ed obblighi degli associati:Gli associati hanno il diritto:

di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di esprimere il proprio voto

di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali

di partecipare alle attività promosse dall’Associazione

di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione

di dare le dimissioni in qualsiasi momento

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Diritti ed obblighi degli associati:Gli associati sono obbligati:

ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali

a versare il contributo stabilito dall'Assemblea

a svolgere le attività preventivamente concordate

a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione

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Il Presidente:• Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile ed ha i

seguenti poteri:

rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio

convoca e presiede l’Assemblea

convoca e presiede il Consiglio Direttivo

favorisce il raggiungimento dei fini sociali

esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo

individua e sottopone all’Assemblea i progetti da sostenere

nomina il Tesoriere all’interno del Consiglio Direttivo

gestisce l’aspetto economico finanziario

provvede agli atti amministrativi e contabili necessari

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Il Consiglio direttivo: Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente

e da 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea fra i propri componenti, che restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni.

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione

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Il Consiglio direttivo: predispone gli atti da sottoporre all’Assemblea

formalizza le proposte per la gestione dell’Associazione

elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo

elabora il bilancio consuntivo e il programma di attività da realizzare

stabilisce gli importi delle quote annuali delle varie categorie di associati

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Altri organi:• Collegio dei Revisori

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori composto da tre associati eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo

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Scioglimento e liquidazione

Può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

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Associazione non riconosciuta L’Associazione non riconosciuta prende vita da

un contratto per il quale la legge non prescrive alcuna formalità e che, quindi, può essere stipulato in qualsiasi forma, anche oralmente

In base all’art. 36 c.c. sembra che l’unico elemento essenziale del contratto sia l’indicazione delle regole relative all’ordinamento interno e all’amministrazione dell’Associazione

È opinione diffusa che le parti debbano quantomeno fissare anche lo scopo e le condizioni di ammissione degli associati. Non è necessario invece indicare la denominazione, e la sede dell’Associazione, che sarà il luogo in cui di fatto si svolge l’attività

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Associazione non riconosciuta

L’Associazione non riconosciuta gode di un’autonomia patrimoniale imperfetta

Delle obbligazioni dell’ente rispondono, con il loro patrimonio ed in via sussidiaria, “le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione” (art. 38 c.c.)

Sostanzialmente si tratta di una presunzione con cui si tutelano i terzi addossando la responsabilità patrimoniale, su coloro i quali, pur non avendo funzioni esecutive, hanno comunque agito in nome e per conto della Associazione

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Associazione:

Associazione

Organo Amministrativo

Altri organi

Presidente

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Comitato: Il Comitato nasce dall’iniziativa di più

soggetti che si prefiggono il raggiungimento di uno scopo, attraverso la raccolta dei fondi necessari

Un gruppo di persone annuncia al pubblico una iniziativa benefica, o di pubblica utilità (il Codice Civile parla di soccorso, beneficenza, opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti) sollecitando i terzi ad aderire all’iniziativa tramite il versamento di una somma di danaro

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Comitato: Raccolta fondi - Iniziative specifiche

Presenza di più soggetti

Scioglimento una volta raggiunto lo scopo

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Comitato: I Comitati, quindi, posso essere costituiti solo ed

esclusivamente per uno scopo ben preciso, ed una volta esauritosi quest’ultimo o divenuto impossibile, dovranno sciogliersi

Delle obbligazioni assunte rispondono i suoi componenti personalmente ed in via solidale, mentre i sottoscrittori sono tenuti solamente ad effettuare le oblazioni promesse

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Comitato – organizzazione interna:

Promotori

Organizzatori

Oblatori

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Fondazione: Tradizionalmente la Fondazione viene intesa

come organizzazione creata per la gestione di un patrimonio autonomo destinato e vincolato in modo tendenzialmente perpetuo, al perseguimento di un scopo socialmente rilevante

Il fulcro è rappresentato dall’elemento patrimoniale

La Fondazione è quindi una organizzazione stabile che si avvale di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico

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Fondazione: Il Codice Civile non offre una definizione specifica

di Fondazione ma tradizionalmente viene intesa “come un’organizzazione creata per la gestione di un patrimonio autonomo destinato e vincolato, in modo tendenzialmente perpetuo, al perseguimento di uno scopo socialmente rilevante”

Come per le associazioni è necessaria la predisposizione di un atto costitutivo nel quale si esplicita lo scopo - che, chiaramente, deve rivestire il carattere di pubblica utilità - al quale viene vincolato il patrimonio e lo statuto, in cui devono essere previste le norme che disciplinano il funzionamento dell’ente

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La Fondazione Le Fondazioni si costituiscono con negozio

unilaterale, inter vivos o mortis causa

La costituzione per atto tra vivi è possibile solo attraverso un atto pubblico

L’atto costitutivo riunisce in sé tre diversi aspetti:• la volontà di istituire una Fondazione

• la disciplina dell’assetto organizzativo

• la dotazione del patrimonio

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Fondazione:

Fondazione(BENI)

Fondatore

Organo Amministrativo

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La Fondazione di partecipazione:

La Fondazione di Partecipazione, costituisce un modello atipico di Fondazione, che formalizza l’evoluzione che l’istituto ha subito nel corso degli anni

Nella Fondazione di Partecipazione, sono presenti:• L’elemento personale tipico degli enti associativi

• L’elemento patrimoniale tipico delle fondazioni

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La Fondazione di partecipazione:

La Fondazione di Partecipazione nasce dalla crisi della fondazione “tradizionale”, che essendo caratterizzata da una struttura chiusa, non permette l’adesione di nuovi soggetti successivamente alla sua costituzione

Questo istituto consente di sintetizzare il principio della “porta aperta” caratteristico degli enti associativi, con l’elemento patrimoniale tipico delle fondazioni

Rappresenta uno strumento adatto alla realizzazione di partnership tra pubblico e privato, profit e non profit, aprendosi all’esterno e diversificando di conseguenza le fonti di finanziamento

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La Fondazione di partecipazione

La governance:

Vi è la più ampia liberta nella definizione dell’impianto statutario, sia in merito agli organi che alle categorie dei sociAd esempio:

Soci Fondatori Soci Nuovi Fondatori Soci Ordinari Soci Sostenitori Soci Benemeriti

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La Fondazione di partecipazione

La governance: In merito alla struttura della Fondazione, occorrerà

prevedere la nomina di organi “necessari” per la gestione delle attività dell’ente

Oltre al Presidente, sarà necessario nominare un Consiglio di Amministrazione, a cui sarà affidata l’effettiva gestione della Fondazione

E’ possibile ipotizzare inoltre: La costituzione di diverse assemblee all’interno

delle quali far confluire ciascuna categoria di soci La costituzione di un Comitato Esecutivo e di un

Comitato Scientifico

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Il riconoscimento della personalità giuridica:

• Presupposti:

• Atto pubblico

• Patrimonio

Per le persone giuridiche dei Libro I, l’acquisto della personalità giuridica avviene in seguito all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture oppure presso le regioni per gli enti che operano in materie di competenza regionale

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Nazionale o regionaleE’ necessario che l’ente, rispetti tutti i

requisiti previsti dalla norma e che si dimostri l’esistenza di un fondo di dotazione idoneo al raggiungimento dello scopo

Qualora venga richiesto il riconoscimento regionale, l’entità del patrimonio iniziale può variare a seconda della regione all’interno della quale l’ente svolgerà la propria attività

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Procedimento:

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture

La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, e' presentata alla Prefettura nella cui provincia e' stabilita la sede dell'ente.

Alla domanda i richiedenti allegano: Atto costitutivo e statuto Relazione illustrativa attività dell’ente Documentazione attestante la situazione patrimoniale

Elenco amministratori

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Procedimento: Entro il termine di centoventi giorni dalla data di

presentazione della domanda il Prefetto provvede all'iscrizione

Qualora la Prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, ne da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti

Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il Prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata

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Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Le Onlus costituiscono una autonoma e distinta categoria di enti rilevanti ai soli fini fiscali. Non sono nuovi soggetti ma un contenitore fiscale nel quale possono entrare i vari soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dalla legge

Possono diventare Onlus: Associazioni Fondazioni Comitati Società cooperative Altri enti privati con o senza personalità giuridica

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ONLUS – Settori di attività: Assistenza sociale e socio-sanitaria Assistenza sanitaria Beneficenza Istruzione Formazione Sport dilettantistico Tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente Promozione della cultura e dell’arte Tutela dei diritti civili Ricerca scientifica svolta da fondazioni

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ONLUS: Onlus di diritto: Organizzazioni di Volontariato,

Cooperative Sociali, Organizzazioni non Governative

Onlus di opzione: Associazioni, Fondazioni, Comitati, altri enti privati con o senza personalità giuridica

Quasi Onlus: Enti ecclesiastici e delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato e Associazioni di Promozione sociale

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ONLUS requisiti statutari: Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale

Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura

Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

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ONLUS requisiti statutari:

Obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale

Uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus“

Disciplinare in maniera uniforme il rapporto associativo escludendo la temporaneità della partecipazione (solo per le associazioni)

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L’iscrizione La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate ha

40 giorni di tempo per effettuare i riscontri di rispondenza alla normativa e procedere o meno all’iscrizione delle soggetto interessato all’anagrafe delle Onlus. Decorso tale termine, senza nessuna comunicazione, l’ente si intende iscritto all’Anagrafe Unica delle Onlus

All’esito del controllo, la Direzione regionale iscrive il soggetto interessato all’anagrafe unica delle Onlus e gliene dà notizia oppure comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base al quale è formulato il diniego. Le comunicazioni sono notificate all’interessato entro il termine di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione

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L’iscrizione E’ previsto un allungamento dei termini del

controllo preventivo, qualora l’ufficio della Direzione regionale inviti l’organizzazione a fornire chiarimenti, in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività comunicate ai presupposti di legge

In tale ipotesi l’organizzazione interessata dispone di 30 giorni per fornire la risposta e la Direzione regionale è tenuta a comunicare l’esito del controllo nei 20 giorni successivi alla scadenza del predetto termine

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L’iscrizione: L’ente è iscritto all’Anagrafe unica delle

Onlus:

• a seguito dell’esito favorevole del controllo preventivo

• a seguito del decorso del termine di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione

Gli effetti dell’iscrizione decorrono dalla costituzione, se la comunicazione viene inviata entro 30 giorni da essa; diversamente decorreranno dal momento in cui viene inviata la comunicazione