DIRIGENTE SCOLASTICO - concorsods2017.it · rigidi e vecchie gerarchie culturali tra i saperi. Un...

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1 DIRIGENTE SCOLASTICO CONCORSO 2017 GUIDA ALLA PREPARAZIONE di Salvatore Amato Aggiornamenti (nel sommario in rosso i capitoli aggiornati) (La versione distribuita a partire dal 1° settembre 2018 non richiede questi aggiornamenti) Informazioni sul testo sono reperibili nel sito www.concorsods2017.it AUTHORPUBLISHERS

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DIRIGENTE

SCOLASTICO

CONCORSO 2017 GUIDA ALLA PREPARAZIONE

di Salvatore Amato

Aggiornamenti (nel sommario in rosso i capitoli aggiornati)

(La versione distribuita a partire dal 1° settembre 2018

non richiede questi aggiornamenti)

Informazioni sul testo sono reperibili nel sito

www.concorsods2017.it

AUTHORPUBLISHERS

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SOMMARIO

Prefazione

L‟evoluzione degli ordinamenti scolastici dal periodo

napoleonico alla Buona Scuola

Sistema educativo di istruzione e formazione italiano

Sistemi educativi europei

La scuola dell‟autonomia

I decreti legislativi attuativi della Buona Scuola

Le responsabilità del Dirigente scolastico

Il Sistema Nazionale di Valutazione

Bisogni Educativi Speciali (BES)

Orientamento e didattica orientativa

Ambienti di apprendimento

Alternanza Scuola Lavoro (ASL)

Sicurezza nella scuola - D.Lgs n.81/2008

Responsabilità civile e penale

Le organizzazioni complesse

Organizzazione e gestione della scuola

Programmazione economico-finanziaria

Le sanzioni disciplinari per il personale della scuola

Lavoro pubblico e organizzazione della PA

Evoluzione normativa della comunicazione pubblica

Trasparenza amministrativa: dalla L. 241/90 al FOIA

Diritto alla riservatezza: dal Codice privacy al GDPR

Glossario giuridico

Guida alla prova scritta

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PREFAZIONE

Frutto dell'approfondimento teorico e dell'esperienza sul campo

dell'autore, acquisita sia nel ruolo di Dirigente scolastico che in

quello di formatore di docenti, questo volume si pone l'obiettivo

di delineare con chiarezza il quadro generale della realtà

scolastica attuale, focalizzando costantemente la propria

attenzione sulle competenze, le funzioni e le responsabilità che

oggi caratterizzano la figura del Dirigente Scolastico.

I vari ambiti che il testo affronta coprono l'ampia gamma di

argomenti richiesti dal concorso per dirigenti scolastici 2017 e

permettono di cogliere con grande lucidità lo sviluppo normativo

e i profondi cambiamenti che hanno attraversato le istituzioni

scolastiche, soprattutto negli ultimi venti anni, fino al processo di

riforma attualmente in corso.

Aggiornato alle ultime novità che hanno interessato il mondo

della scuola, dalla c.d. Legge della “Buona scuola” e i relativi

decreti attuativi del 13 aprile 2017 alla Riforma Madia sul

pubblico impiego (D.lgs. n. 74/2017 e d.lgs. n. 75/2017), dalla

Carta dei diritti e doveri degli studenti in Alternanza (D. I. 3

novembre 2017) al recente decreto sull'Amministrazione digitale

(D.lgs 217 del 13 dicembre 2017), il volume consente a chi vuole

affrontare le prove concorsuali di fare chiarezza su un tessuto

normativo complesso, che ha subito non poche modificazioni e

integrazioni anche ravvicinate, e permette di mettere a fuoco,

anche grazie alla presenza di schemi e riquadri sinottici, i nuclei

fondanti di questo percorso di cambiamento, per comprendere le

sfide che la scuola e i suoi dirigenti devono saper affrontare

nell'attuale società della conoscenza.

(Prof.ssa Laura Rossetto)

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SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE ITALIANO

Restano inalterarati i seguenti paragrafi

Principi fondamentali

Scuole statali e non statali

Architettura del sistema educativo italiano

Classificazione internazionale dell’istruzione (ISCED

2011)

European Qualification Framework - EQF

IeFP (Istruzione e Formazione Professionale)

AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Sviluppo storico degli IFTS e degli ITS

Viene aggiunto il seguente paragrafo

Gli Istituti comprensivi

La nascita e l’evoluzione

La nascita degli Istituti comprensivi deve ricollegarsi alla legge

n. 97/1994 sulla tutela delle zone di montagna, atto da cui prende

avvio la "verticalizzazione" della scuola di base, a prescindere da

un esplicito disegno di carattere pedagogico o curricolare, tant‟è

che non vengono concepiti come un nuovo "grado" scolastico,

ma più semplicemente come una forma integrata di gestione dei

servizi scolastici in un territorio caratterizzato dalla sua

specificità e peculiarità.

Qualche anno dopo gli Istituti comprensivi vengono estesi anche

in pianura e nei contesti urbani (L. 662/96), di tutto il territorio

nazionale e incominciano ad assumere un significato

pedagogico, fortemente innovativo, anche se in alcuni casi

questo processo è stato sentito soltanto come una necessità

inderogabile, a causa del persistente calo demografico degli

alunni, per ottimizzare le risorse e venire incontro, nello stesso

tempo, alle richieste dell'utenza, che avrebbe avuto gravi disagi

per l'accorpamento delle scuole, di pari grado, con altre dei

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Comuni vicini, perdendo l'identità culturale. Comunque la logica

alla base di tale processo è stata quella di creare poli di

erogazione del servizio scolastico capaci di migliorare l‟offerta

formativa all‟interno di un determinato territorio in maniera

sinergica ed esaustiva.

Nello stesso tempo, l‟art. 2 del DPR 233/98 fissava i limiti

dimensionali (le istituzioni scolastiche per acquisire o mantenere

la personalità giuridica dovevano avere, di norma, una

popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per

un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono

assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale

impiego delle risorse professionali e strumentali, ridotti a 300

nelle zone di montagna, piccole isole, aree geografiche

caratterizzate da specificità linguistiche - con la legge di stabilità

2012, i parametri minimi sono stati portati da 500 a 600 e da 300

a 400 per le scuole di montagna e piccole isole) sulla base dei

quali provvedere ad una redistribuzione di scuole su un

determinato territorio scorporando o accorpando non solo istituti,

ma anche sedi coordinate, sedi staccate, succursali. Alla luce di

ciò sono state realizzate forme di razionalizzazione sia di tipo

verticale, ossia gli IC, sia di tipo orizzontale, cioè fra istituti

dello stesso ordine e grado, soprattutto nel contesto

dell‟istruzione superiore di secondo grado: i cosiddetti IIS,

Istituti di istruzione secondaria superiore

Nell'anno scolastico 2000-2001, il dimensionamento delle

istituzioni scolastiche, connesso all'avvio dell'autonomia, ha

comportato la nascita di un elevato numero di Istituti

comprensivi. Si è passati nel giro di un anno da circa 1000 a

circa 3000, per assestarsi ai giorni nostri intorno ai 4800.

La rapida diffusione del nuovo modello organizzativo, a cavallo

dell‟anno 2000, è dovuta alla possibilità di raggiungere più

agevolmente le soglie minime, fissate dal DPR 233/98, per il

dimensionamento degli istituti ai fini dell‟autonomia scolastica,

ma ciò, comunque, non mette in secondo piano le motivazioni

pedagogiche ed istituzionali che si erano create attorno alle

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vicende delle scuole verticalizzate.

L‟art. 19, commi 4, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011, convertito,

con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111 ha previsto

“Per garantire un processo di continuità didattica nell‟ambito

dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall‟anno scolastico

2011-2012 la scuola dell‟infanzia, la scuola primaria e la scuola

secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi,

con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche

autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e

scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire

l‟autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni,

ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni

montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità

linguistiche”.

La suddetta disposizione, modifica sia l‟assetto organizzativo

che i parametri previsti dall‟art. 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 18

giungo 1998, n. 233 con evidenti riflessi sull”attribuzione

dell‟autonomia agli istituti comprensivi.

Il comma 4 dell‟art. 19 è stato eliminato in quanto dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte

costituzionale 7 giugno 2012, n. 147.

Con la legge di stabilità 2012, i parametri minimi sono stati

portati da 500 a 600 e da 300 a 400 per le scuole di montagna e

piccole isole.

La ricerca e la sperimentazione

I dati relativi alla diffusione nel nostro paese degli Istituti

comprensivi testimoniano la notevole vitalità di questa

esperienza, la cui storia, come abbiamo visto, non sempre è stata

facile, perché non sempre è apparso chiaro il rapporto tra un

modello di organizzazione scolastica nato inizialmente per far

fronte ad una emergenza territoriale (zone di montagna) e le

molteplici e profonde innovazioni che sono state introdotte nelle

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scuole con la legge Bassanini sull‟autonomia scolastica

(L.59/97) e con la legge Moratti di riforma dei cicli di istruzione

(L.n.53/2003). L‟istituto comprensivo ha acquisito, nel corso

degli anni, un valore aggiunto che lo ha trasformato in un

“laboratorio sperimentale “ per mettere alla prova, mediante

appositi progetti di ricerca/azione, “dimensioni pedagogiche”

quali la flessibilità, la responsabilità e l‟integrazione legati al

processo di autonomia delle scuole e la verticalità

dell‟insegnamento, sia disciplinare che trasversale, nell‟ottica

della continuità educativa e didattica.

Tra le iniziative sperimentali attuate dagli istituti comprensivi,

merita menzione il “Progetto nazionale di ricerca-azione -

l’Istituto Comprensivo: laboratorio per l’innovazione”, che ha

visto impegnati, per un triennio, 21 istituti sperimentali su aree di

ricerca essenziali per il successo formativo delle nuove scuole

nella prospettiva dell‟autonomia (organizzazione didattica,

verticalità e continuità curricolare, rapporti con il territorio). Le

predette sperimentazioni, anche se hanno interessato gruppi

limitati di istituti, hanno messo in evidenza che l‟istituto

comprensivo è capace di garantire:

a) un‟efficace continuità educativa e didattica (curricolo

verticale);

b) una gestione più flessibile dell‟organizzazione (autonomia

didattica);

c) rapporti più stretti con i genitori ed il territorio (integrazione

sociale).

Nel 1999 è stato previsto, da parte del Ministero della P.I. un

secondo Progetto Nazionale, finalizzato a promuovere una

ricerca-azione sui curricoli da strutturare per obiettivi formativi,

coordinati in verticale e declinati in competenze degli allievi,

attraverso i quali differenziare progressivamente

l‟organizzazione dei saperi.

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Tale ricerca-azione sui curricoli verticali è stata realizzata però in

un periodo in cui si sono verificati profondi cambiamenti sia dal

punto di vista politico che istituzionale (vedi transizione dal

Ministro Berlinguer al Ministro Moratti), cambiamenti che

hanno determinato anche uno stato diffuso di incertezza nelle

scuole.

Comunque, le occasioni di progettazione comune, di

integrazione, di scambio (laboratori integrati, classi aperte,

piccoli gruppi, rapporti intensi con il territorio) che si sono

realizzate negli istituti comprensivi impegnati nel predetto

progetto, hanno delineato un ambiente ad alto tasso di

comunicazione, di dialogo interprofessionale, di forte mobilità

intellettuale, che offre grandi potenzialità per superare modelli

rigidi e vecchie gerarchie culturali tra i saperi.

Un originale progetto educativo

L‟esigenza di aprire le classi, di organizzare laboratori integrati

per ragazzi di età diverse, di utilizzare pienamente risorse messe

a disposizione dal territorio, determina senza ombra di dubbio

una più forte connotazione culturale e sociale dell‟ambiente di

apprendimento all‟interno e all‟esterno della scuola.

Come dirigente scolastico ho avuto esperienza diretta in un

Istituto comprensivo di Venezia (Centro storico) e quindi ho

avuto la possibilità di approfondirne lo studio. Sin dal primo

momento mi sono trovato di fronte ad un ambiente educativo

innovativo e stimolante sotto il profilo pedagogico, organizzativo

e professionale, dove emergeva un‟entità unitaria, che aggregava

perfettamente in un‟unica struttura funzionale la scuola

dell‟infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo

grado, presenti nello stesso territorio, e che perseguiva il fine di

migliorare e rendere più coerente il progetto educativo rivolto

agli alunni dai 3 ai 14 anni.

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Potenzialità e punti di forza

Da questa mia esperienza diretta e dall‟analisi dei dati delle

azioni di monitoraggio avviate dal Ministero della P.I. posso dire

che sul piano gestionale essi vanno identificati sopratutto nella

unicità del Dirigente scolastico, del Consiglio d‟istituto, del

Collegio dei docenti, del Programma annuale; sul piano

pedagogico, per la concreta realizzazione della continuità

didattica ed educativa tra i diversi gradi di scuola.

In questi istituti, il continuo confronto tra i docenti dei diversi

gradi di scuola consente di agevolare il passaggio da un livello

scolastico all‟altro, di impostare progetti di studio comuni, di

valorizzare gli interessi e le attitudini particolari dei ragazzi.

Nell‟istituto verticale, soprattutto, si può concentrare l‟attenzione

sulle transizioni strategiche (ad esempio, tra scuola dell‟infanzia

e scuola primaria, tra la classe quinta “elementare” e prima

“media”), per favorire la progressiva conquista dell‟autonomia

degli allievi in alcune competenze di base. Ma, al di là del

miglioramento dei raccordi nei passaggi, nell‟istituto

comprensivo si possono gettare le basi per la costruzione

di curricoli verticali, finalizzati ad una migliore qualità degli

apprendimenti, come risulta dai vari monitoraggi sull‟autonomia,

dove emerge che nell‟istituto comprensivo è più facile mettere in

comune risorse umane e strumentali (docenti, attrezzature,

finanziamenti) e che le opportunità di flessibilità risultano

maggiormente sfruttate proprio nelle scuole verticalizzate che si

presentano, nel contempo, come un ambiente professionale

fortemente dinamico.

Vincoli e procedure per la costituzione di un istituto

comprensivo

Con il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 sono state conferite alle

Regioni le funzioni di programmazione dell‟offerta formativa

integrata tra istruzione e formazione professionale e di

pianificazione della rete scolastica, sulla base dei piani

provinciali e nei limiti delle risorse umane e finanziarie

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disponibili (art. 138). Le funzioni di redazione dei piani di

organizzazione della rete delle Istituzioni scolastiche e di

istituzione, aggregazione, fusione e soppressione delle scuole in

attuazione degli strumenti di pianificazione sono state delegate

alle Province, competenti per le scuole secondarie di secondo

grado, e ai Comuni per quanto riguarda gli altri gradi

d‟istruzione (art. 139).

Nella fase di costituzione di un Istituti comprensivi, si tiene

conto sia del numero degli studenti e dell‟organico fissato per

ciascuna provincia sia delle modalità del coordinamento e

gestione tra i vari soggetti che intervengono, e ciò al fine di

salvaguardare l‟identità e gli interessi reciproci: rispettare i limiti

di spesa dati dal bilancio comunale; organizzare gli Istituti

comprensivi utilizzando le strutture scolastiche esistenti;

razionalizzare le spese nell‟organizzazione dei servizi di

supporto all‟attività scolastica quali il trasporto, la refezione e il

doposcuola; distribuire le sedi delle scuole in modo omogeneo

nel Territorio; rispettare la storia dei singoli istituti scolastici

accorpati; valutare le strutture degli edifici scolastici alla luce del

riordino (sicurezza, spazi e capienza, accessibilità… ); valutare

l‟eventuale soppressione dei plessi che faticano a raggiungere le

iscrizioni minime previste per legge o che richiedono interventi

onerosi di ristrutturazione e/o messa a norma.

Valorizzazione degli istituti comprensivi

In Italia, nell‟anno scolastico 2016/2017, il numero di Istituzioni

principali sedi di direttivo era pari a 8.406, di cui 125 Centri

Provinciali per l‟Istruzione degli Adulti (CPIA) e 8.281

Istituzioni scolastiche (fonte INDIRE). Queste ultime sono

distribuite fra: •

472 Circoli Didattici •

4.869 Istituti Comprensivi •

199 Istituti principali di I grado •

2.741 Istituti di II grado.

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Come si può notare, gli istituti comprensivi rappresentano la

fetta più consistente della scuola dell‟obbligo italiana, pertanto si

renderebbe necessario potenziare notevolmente le attività di

ricerca e di studio attorno a questo nuovo modello, per farlo

uscire definitivamente dalla logica delle "razionalizzazioni" e

proiettarlo verso i piani "nobili" del sistema scolastico italiano.

12

I SISTEMI EDUCATIVI EUROPEI

Restano inalterarati i seguenti paragrafi

Origini e trasformazioni dei sistemi scolastici centralizzati e

decentrati

Decentramento decisionale: cause e risultati

Il contesto europeo

Sistemi educativi europei a confronto

Modelli contrapposti convergenti

Viene aggiornato il seguente paragrafo

La Raccomandazione sulle competenze chiave del 2006

Certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di

istruzione

Il sistema scolastico italiano, in seguito al D.M. n. 139/2007

(“Regolamento recante norme in materia di adempimento

dell’obbligo di istruzione” ), promulgato dal Governo (Ministro

Fioroni), assumeva come orizzonte di riferimento le Competenze

chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento

europeo e dal Consiglio dell‟Unione europea.

Per attuare la Raccomandazione europea, il suddetto decreto

introduceva le Competenze di base, articolate in quattro Assi

culturali, a conclusione dell‟obbligo di istruzione e dato che da

sole non coprivano tutte le competenze chiave per

l‟apprendimento permanente (europee), alle competenze di base

venivano affiancate le Competenze chiave per la

cittadinanza, anche queste da conseguire al termine dell‟obbligo

scolastico.

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Le competenze di base sono articolate in quattro Assi

culturali: (Allegato n. 1 D.M. n. 139/2007) 1. Asse dei linguaggi

a. Padronanza della lingua italiana

b. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi

comunicativi ed operativi

c. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una

fruizione consapevole del patrimonio artistico e

letterario

d. Utilizzare e produrre testi multimediali

2. Asse matematico

a. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo

aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto

forma grafica

b. Confrontare ed analizzare figure geometriche,

individuando invarianti e relazioni.

c. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di

problemi

d. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni

e ragionamenti sugli stessi anche con l‟ausilio di

rappresentazioni grafiche, usando

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo

informatico

3. Asse scientifico-tecnologico

a. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di

sistema e di complessità

b. Analizzare qualitativamente e quantitativamente

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a

partire dall‟esperienza

c. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui

vengono applicate

4. Asse storico e sociale

a. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi

storici in una dimensione diacronica attraverso il

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confronto fra epoche e in una dimensione sincronica

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.

b. Collocare l‟esperienza personale in un sistema di

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti

garantiti dallaCostituzione, a tutela della persona,

della collettività e dell‟ambiente.

c. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema

socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo

del proprio territorio.

Le otto competenze chiave (italiane) di cittadinanza:

(allegato n. 2 D.M. n. 139/2007)

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio

apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando

varie fonti e varie modalità di informazione e di

formazione (formale, non formale ed informale), anche

in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e

del proprio metodo di studio e di lavoro.

2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo

sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro,

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi

significativi e realistici e le relative priorità, valutando i

vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di

azione e verificando i risultati raggiunti.

3. Comunicare:

a. comprendere messaggi di genere diverso

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di

complessità diversa, trasmessi utilizzando

linguaggi diversi (verbale, matematico,

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi

supporti (cartacei, informatici e multimediali)

b. rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti,

norme, procedure, atteggiamenti, stati d‟animo,

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.)

e diverse conoscenze disciplinari, mediante

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diversi supporti (cartacei, informatici e

multimediali).

4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo,

comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,

contribuendo all‟apprendimento comune ed alla

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento

dei diritti fondamentali degli altri.

5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire

in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far

valere al suo interno i propri diritti e bisogni

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche

costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e

le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati,

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e

rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti,

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti

diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e

lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura

sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze

ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura

probabilistica.

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed

interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti

comunicativi, valutandone l‟attendibilità e l‟utilità,

distinguendo fatti e opinioni.

Alla conclusione dell‟obbligo di istruzione, coincidente col

primo biennio della Scuola Secondaria di 2° grado, i Consigli di

Classe compilano un modello, rilasciato dal MIUR ed identico

in tutte le scuole del territorio nazionale, attestante la

„certificazione delle competenze di base acquisite

nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione‟.

16

Tale certificazione dovrà essere consegnata agli studenti che

hanno assolto l‟obbligo di istruzione e che hanno compiuto il 16°

anno di età e che proseguono il conseguimento del Diritto-

Dovere dell‟Istruzione e Formazione in canali diversi da quello

dell‟Istruzione. Per coloro che proseguono il percorso di studi

nel canale dell‟Istruzione, tale certificazione va conservata agli

atti della scuola e consegnata allo studente al compimento del

18° anno di età.

Come stimolo a questo processo di armonizzazione, il

Parlamento ed il Consiglio dell‟UE hanno lanciato in ambito

OCSE (Organizzazione cooperazione sviluppo economico)

importanti progetti tra cui il progetto PISA (Programme for

International Student Assessment), un‟indagine internazionale

che mira ad accertare con periodicità triennale conoscenze e

capacità dei quindicenni scolarizzati dei principali Paesi

industrializzati, nella lettura e nel campo matematico-scientifico.

Certificazione delle competenze al termine della Scuola

Primaria e del Primo ciclo

Col DM 742 del 3/10/2017 (Finalità della certificazione delle

competenze), le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo

ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze

progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.

Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata

una Certificazione delle competenze con riferimento alle

competenze chiave europee suddette. Per ciascuna competenza

va indicato il livello conseguito (avanzato, intermedio, base,

iniziale). Alle scuole viene fornito un modello unico nazionale di

certificazione, che sarà accompagnato anche da una sezione a

cura dell‟Invalsi con la descrizione dei livelli conseguiti nelle

Prove nazionali. La certificazione sarà rilasciata anche al termine

della primaria, ma senza la sezione dedicata all‟Invalsi.

I modelli di certificazione sono allegati al suddetto decreto n.

742/2017.

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Viene aggiunto il seguente paragrafo

La Raccomandazione sulle competenze chiave del 2018

Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell‟Unione europea adotta una

nuova Raccomandazione. La nuova Raccomandazione col

termine competenze chiave o essenziali (key competencies o core

competencies) designa le competenze necessarie o indispensabili

di cui tutti gli individui hanno bisogno per la realizzazione e lo

sviluppo personale, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile

di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una

gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva.

Nel nuovo contesto, le competenze chiave si sviluppano in una

prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a

tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento formale, non

formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la

scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.

Esse si sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti

essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze

in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di

problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e

negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità

interculturali sottendono a tutte le competenze chiave.

Apprendimento formale non formale e informale:

Apprendimento formale: si tratta di quell‟apprendimento che

avviene in un contesto organizzato e strutturato, si svolge

negli istituti di istruzione e di formazione e porta

all‟acquisizione di diplomi e di qualifiche riconosciute;

Apprendimento non formale: è l‟apprendimento connesso ad

attività pianificate ma non esplicitamente progettate come

apprendimento (ad esempio un corso di aggiornamento) si

svolge al di fuori delle principali strutture d‟istruzione e di

formazione (associazioni giovanili, sindacati, agenzia

formative, ecc.) e, di solito, non porta a certificati ufficiali;

18

Può essere fornito anche da organizzazioni o servizi istituiti

a complemento dei sistemi formali (quali corsi di istruzione

artistica, musicale e sportiva o corsi privati per la

preparazione ad esami);

Apprendimento informale: le molteplici forme

dell‟apprendimento mediante l‟esperienza risultante dalle

attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia, al

tempo libero, non è organizzato o strutturato e non conduce

alla certificazione; contrariamente all‟apprendimento formale

e non formale, esso non è necessariamente intenzionale e può

pertanto non essere riconosciuto, a volte dallo stesso

interessato, come apporto alle sue conoscenze e competenze.

La nuova Raccomandazione europea definisce le competenze

come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti,

in cui:

a) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e

teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per

comprendere un certo settore o argomento;

b) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire

processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di

ottenere risultati;

c) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la

mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni.

Il quadro di riferimento della Raccomandazione del 2018

delinea otto tipi di competenze chiave. Qui di seguito vengono

comparate con quelle del 2006:

Competenze chiave

Raccomandazione del 2006

Raccomandazione del 2018*

comunicazione nella

madrelingua

competenza alfabetica funzionale

comunicazione nelle lingue

straniere

competenza multilinguistica

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competenza matematica e

competenze di base in scienza

e tecnologia

competenza matematica e

competenza in scienze, tecnologie e

ingegneria

competenza digitale competenza digitale

imparare a imparare competenza personale, sociale e

capacità di imparare ad imparare

competenze sociali e civiche competenza in materia di cittadinanza

spirito di iniziativa e

imprenditorialità

competenza imprenditoriale

consapevolezza ed espressione

culturale

competenza in materia di

consapevolezza ed espressione

culturali

*Per la descrizione di ogni singola competenza si rimanda alla

Raccomandazione europea del 22 maggio 2018

Perché una nuova Raccomandazione?

Le competenze richieste oggi dalla società sono cambiate: le

nuove tecnologie svolgono un ruolo maggiore in tutti gli ambiti

del lavoro e della vita quotidiana e le competenze

imprenditoriali, sociali e civiche diventano sempre più

importanti per assicurare resilienza e capacità di adattamento ai

continui cambiamenti.

Nel contempo, indagini internazionali quali PISA rivolte ai

quindicenni o il programma per la valutazione internazionale

delle competenze degli adulti PIAAC, entrambi dell'OCSE

indicano che una quota costantemente elevata di adolescenti e

adulti dispone di competenze di base insufficienti. Nel 2015 uno

studente su cinque aveva gravi difficoltà nello sviluppo di

competenze sufficienti in lettura, matematica e scienze. Il 44 %

della popolazione dell'Unione possedeva competenze digitali

scarse, e il 19 % nulle. Pertanto è diventato importante più che

mai investire nelle competenze di base in quanto una società

“liquida” che diventa sempre più mobile e digitale deve

20

esplorare nuove modalità di apprendimento. Le tecnologie

digitali esercitano un impatto sull'istruzione, sulla formazione e

sull'apprendimento mediante lo sviluppo di ambienti di

apprendimento più flessibili, adattati alle necessità di una società

ad alto grado di mobilità. Una società in rapida evoluzione

richiede ai suoi componenti capacità di risoluzione dei problemi,

pensiero critico, capacità di cooperare, pensiero computazionale:

strumenti che consentono di sfruttare in tempo reale tutto ciò che

si è appreso, al fine di sviluppare nuove idee, nuove teorie, nuovi

prodotti e nuove conoscenze.

Proprio per questo motivo è nata la necessità di revisionare la

Raccomandazione del 2006 relativa a competenze chiave per

l'apprendimento permanente, poiché investire nelle capacità e

nelle competenze e in una concezione comune e aggiornata delle

competenze chiave costituisce il primo passo per promuovere

l'istruzione, la formazione e l'apprendimento non formale in

Europa.

Nella definizione delle competenze chiave del 2018, necessarie

per la realizzazione personale dell‟individuo quali la salute,

l'occupabilità e l'inclusione sociale si è tenuto conto non solo

dell'evoluzione della società e dell'economia ma anche delle

varie iniziative realizzate in Europa nell'ultimo decennio. Nella

revisione si è posta particolare attenzione al miglioramento delle

abilità di base, all'investimento nell'apprendimento delle lingue,

al miglioramento delle competenze digitali e imprenditoriali,

all'importanza dei valori comuni per il funzionamento delle

nostre società e alla necessità di motivare un maggior numero di

giovani a intraprendere carriere in ambiti scientifici.

Tra i vari obiettivi si è posta, in maniera egregia, la necessità di

garantire che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le

competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile,

anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di

vita sostenibili, ai diritti umani, alla parità di genere, alla

promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla

cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali

21

e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.

Grande rilievo si dà nella Raccomandazione all‟'insegnamento

delle lingue, nonché allo sviluppo delle competenze negli ambiti

STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), che

assumono un‟importanza sempre maggiore nelle società

moderne.

Apprezzabile l‟importanza e la pertinenza dell'apprendimento

non formale e informale, resi evidenti dalle esperienze acquisite

mediante la cultura, l'animazione socioeducativa, il volontariato

e lo sport di base. L'apprendimento non formale e informale

svolge un ruolo importante per lo sviluppo delle capacità

interpersonali, comunicative e cognitive essenziali, quali il

pensiero critico, le abilità analitiche, la creatività, la capacità di

risolvere problemi e la resilienza, che facilitano la transizione dei

giovani all'età adulta, alla cittadinanza attiva e alla vita

lavorativa.

A chi si rivolge la nuova Raccomndazione?

Per affrontare il problema dello sviluppo delle competenze

chiave in una prospettiva di apprendimento permanente,

nell‟arco della vita (Lifelong Learning Programme) si

raccomanda ai Paesi membri di garantire supporto a tutti i livelli

dell'istruzione, della formazione e dei percorsi di apprendimento,

nella fattispecie:

sviluppare sistemi di educazione e cura della prima infanzia

di qualità

incoraggiare ulteriormente lo sviluppo scolastico e

l'eccellenza nell'insegnamento

offrire percorsi di miglioramento del livello delle competenze

agli adulti che ne abbiano bisogno

sviluppare ulteriormente l'istruzione e la formazione

professionale iniziale e continua

modernizzare l'istruzione superiore.

A tal fine, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e

proporzionalità, la Raccomandazione si rivolge a istituti e

22

organizzazioni, tra cui parti sociali e organizzazioni della società

civile, che forniscono orientamento e supporto per il

miglioramento delle competenze delle persone a partire dalla

giovane età e durante tutta la loro vita.

Essa stabilisce buone pratiche volte a soddisfare le necessità del

personale didattico, compresi insegnanti, formatori, formatori dei

docenti, dirigenti di istituti di istruzione e di formazione,

personale addetto alla formazione dei propri colleghi, ricercatori

e docenti universitari, animatori socioeducativi e formatori per

adulti, oltre a datori di lavoro e portatori di interesse del mercato

del lavoro.

23

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA

Restano inalterarati i seguenti paragrafi

Lo scenario

La professione docente

Valorizzare la professionalità dei docenti

Il Dirigente scolastico, Manager e Leader educativo

Manager o Leader

Organi collegiali interni alla scuola

L’organizzazione scolastica attraverso il piano annuale

delle attività

Bilancio Sociale dell’Istituzione scolastica

Viene aggiunto il seguente paragrafo

CCNL Scuola 2016/18 - Contrattazione d’Istituto

Ipotesi di contratto CCNL 2016/18

Il 9 febbraio 2018 fra ARAN e FLC CCGIL, CISL Scuola UIL

Scuola RUA, è stata siglata l‟Ipotesi di Contratto Collettivo

Nazionale Istruzione e Ricerca. Il CCNL riguarda il triennio

2016-2018 con decorrenza 1 gennaio 2016 e durata fino al 31

dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte

economica. Il precedente contratto collettivo nazionale siglato

dalle parti risale al quadriennio normativo 2006-2009 e al

biennio economico 2006-2007.

Le novità stabilite nel nuovo contratto sono numerose e

riguardano sia la parte economica (aumenti stipendiali) sia la

parte normativa (orario di lavoro, potenziamento, formazione,

sanzioni disciplinari, mobilità, bonus merito, alternanza scuola

lavoro…)

Per quanto riguarda la durata, come chiarisce l‟art.2 comma 4, il

CCNL alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno

qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera

24

raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di

disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in

vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto

collettivo.

In relazione alle disposizioni normative, per gli aspetti non

trattati nel nuovo contratto, rimangono valide le disposizioni

contrattuali previste nel precedente CCNL - art.1 c. 10: “Per

quanto non espressamente previsto dal presente CCNL,

continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali

dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le

specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette

disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del D. lgs.

n. 165/2001”.

Riferimenti normativi

La problematica, relativamente a tale argomento, riguarda

l‟individuazione dei criteri per l‟organizzazione del lavoro

nell‟ambito degli uffici e dei criteri per predisporre la

contrattazione d‟istituto con la RSU. Il Dirigente scolastico,

come dirigente pubblico, è tenuto a rispettare gli obblighi definiti

dalla Costituzione, dal Codice civile, dal D.lgs 150/2009 che

introduce sostanziali correttivi al D.lgs 165/2001, attribuendogli

importanti prerogative sul piano organizzativo, dal D.Lgs

59/1998 che disciplina la qualifica dirigenziale, dal CCNL

dell‟Area V, dal CCNL del comparto scuola, nonché le ultime

novità del D. Lgs 75/2017 (Riforma Madia) che ha modificato il

rapporto tra legge e CCNL come fonte del rapporto di lavoro

pubblico. La riforma è un ripensamento di quanto era stato

deciso col d.lgs 150/2009, che aveva ristretto di molto il potere

negoziale pattizio, stabilendo che i contratti collettivi nazionali di

lavoro potessero derogare alle leggi solo qualora queste lo

consentissero espressamente.

Con le modifiche apportate all‟articolo 2, comma 2, del d.lgs

165/2001 si prevede, invece, la generale possibilità dei contratti

collettivi nazionali di derogare alle norme di legge anche già

25

vigenti, a meno che non sia espressamente vietato, invertendo di

fatto la prospettiva della riforma Brunetta.

Tuttavia, nonostante l‟ampliamento della portata della fonte

contrattuale nazionale collettiva, apportata dalla Riforma Madia,

permangono delle limitazioni all‟autonomia pattizia (Art. 2, c. 2,

D. Lgs 165/2001), in particolar modo le disposizioni a carattere

imperativo contenute nel D. Lgs 165/2001, da cui deriva la

nullità, per legge, di ogni disposizione contrattuale che le vìoli;

in sostanza il potere di deroga conferito alla contrattazione

nazionale collettiva riguarderà tutte le leggi sul lavoro pubblico

diverse dal Testo Unico del Pubblico impiego D. Lgs 165/2001;

è importante sottolineare anche che il potere di deroga si limita

alle sole materie affidate alla contrattazione collettiva dall‟art.

40, c.1, del d.lgs 165/2001, cioè la disciplina del rapporto di

lavoro e le relazioni sindacali e tale potere, comunque, non può

andare oltre i principi fissati dal d.lgs 165/2001.

CCNL 2016/18 – Relazioni sindacali

Il 19 aprile 2018 è stato siglato il CCNL 2016/18 del comparto

Scuola per il triennio 2016, 2017 e 2018. Esso riconosce la

scuola come comunità educante, portata al dialogo e ispirata ai

valori democratici e alla crescita della persona umana in tutte le

sue dimensioni.

Il nuovo contratto regola la parte normativa del rapporto di

lavoro e le relazioni sindacali, intervenendo sui relativi

strumenti, per consentire un corretto e proficuo confronto, e

consentendo alla contrattazione integrativa di finalizzare

specifiche materie in tema, tra l‟altro, di offerta formativa e di

processi di innovazione e valorizzazione delle professionalità.

Il rinnovo del CCNL scuola 2016/18 non è stato riscritto ex

novo ma si è limitato ad integrare alcune parti del preesistente

CCNL 2006/2009 per cui molte norme sono valide ancora per il

presente triennio e sino alla sua scadenza naturale a dicembre

2018, dopo di che si rinnoverà tacitamente annualmente qualora

non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera

raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di

26

disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono comunque

integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal

successivo contratto collettivo.

Nel nuovo contratto, il Sistema delle relazioni sindacali è

proiettato verso una visione partecipativa ed è visto come uno

strumento strategico per costruire relazioni stabili, tra scuola e

rappresentanze sindacali, improntate alla partecipazione attiva e

consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al

dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi

diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei

conflitti.

Nel rispetto dei rispettivi ruoli e responsabilità dei soggetti

coinvolti, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli

relazionali:

Partecipazione (nell‟istituzione scolastica si articola in):

o Informazione (art. 5)

o Confronto (art. 6)

Contrattazione integrativa (art. 7)

Art. 5 – Informazione

L‟informazione rappresenta la prima fase per il corretto esercizio

delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Essa consiste

nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte

dell‟amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire

loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie

di confronto e di contrattazione integrativa.

Nelle Istituzioni scolastiche l‟informazione deve essere data dal

Dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni

propedeutiche all‟avvio dell‟anno scolastico nonché per

consentire ai soggetti sindacali di esprimere osservazioni e

proposte nelle due fasi successive, quella del confronto e quella

della contrattazione integrativa.

L‟informazione successiva non viene prevista in maniera

esplicita nel presente contratto, a differenza del precedente, in

27

quanto i soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni

riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione

integrativa. È bene evidenziare però che nella gestione

dell‟informazione, il Dirigente scolastico deve saper conciliare

gli obblighi di traparenza previsti dalle disposizioni di legge

vigenti e dal presente contratto e la privacy delle persone

coinvolte in prima pesona.

Art. 6 – Confronto

Il vocabolario Treccani, del termine Confronto, dà la seguente

definizione, in senso figurativo: “incontro polemico fra

sostenitori di tesi, concezioni, programmi diversi, che si propone

non tanto la lotta e la vittoria di una delle parti quanto la

possibilità di un’intesa attraverso un dialogo aperto ed

equilibrato”.

Il confronto si pone quindi il fine di trovare un’intesa tra le parti

attraverso il dialogo aperto ed equilibrato sulle materie rimesse

a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti

sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare

costruttivamente alla definizione delle misure che

l'amministrazione intende adottare

A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione

e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni

dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche

singolarmente. L‟incontro può anche essere proposto

dall‟amministrazione contestualmente all‟invio

dell‟informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli

incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine

del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni

emerse.

Art. 7 – Contrattazione integrativa

La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di

contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei

contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive

28

interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti. La

procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni

dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di

interpretazione autentica è di trenta giorni dall‟inizio delle

trattative. L‟eventuale accordo sostituisce la clausola controversa

sin dall‟inizio della vigenza del contratto integrativo.

L’interpretazione autentica

Nelle convenzioni contrattuali possono ritenersi clausole

attinenti all‟interpretazione autentica quelle in cui viene data

definizione a parole e locuzioni utilizzate dalle parti e di cui si

vuole fissare il significato, per non dare adito ad equivoci sia sul

contenuto dell‟atto sia sui suoi effetti. È questo un metodo

importato da sistemi giuridici dove l‟argomento

dell‟interpretazione del contratto manca di sostegni normativi

specifici.

Sezione Scuola – Relazioni sindacali

Art. 22 - Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la

Sezione Scuola

La contrattazione collettiva integrativa all‟interno dell‟Istituzione

scolastica è finalizzata ad incrementare la qualità dell‟offerta

formativa.

Per il settore scuola si svolge:

a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i

rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di

categoria firmatarie del presente CCNL;

a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di

rappresentanza nell‟ambito dell‟ufficio o suo delegato e i

rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali

firmatarie del presente CCNL;

a livello di istituzione scolastica, tra il Dirigente scolastico e

la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali

29

firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte

sindacale.

Sono oggetto di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 7:

a) a livello nazionale:

1. le procedure e i criteri generali per la mobilità

professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di

legge;

2. i criteri generali per le assegnazioni provvisorie ed

utilizzazioni annuali del personale docente, educativo ed

ATA;

3. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la

formazione del personale docente educativo ed ATA;

4. i criteri per l‟esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;

5. i criteri di riparto del fondo per il MOF, art. 39-bis, sulla

base dei parametri indicati al comma 7 di tale articolo.

b) a livello regionale:

1. le linee di indirizzo ed i criteri per la tutela della salute

nell‟ambiente di lavoro;

2. i criteri di allocazione e utilizzo delle risorse, provenienti

dall‟Ente Regione e da Enti diversi dal MIUR, a livello

d‟istituto per la lotta contro l‟emarginazione scolastica e

per gli interventi sulle aree a rischio e a forte processo

immigratorio;

3. i criteri, le modalità e la durata massima delle assemblee

territoriali;

4. i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo

studio;

5. le materie di cui ai punti a1), a2), a3), a4) ove delegate

dal contratto di livello nazionale e nei limiti ivi previsti;

c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

1. l‟attuazione della normativa in materia di sicurezza nei

luoghi di lavoro;

2. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo

d‟istituto;

30

3. i criteri per l‟attribuzione di compensi accessori, ai sensi

dell‟art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale

docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse

relative all‟alternanza scuola-lavoro e delle risorse

relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente

destinate alla remunerazione del personale;

4. i criteri generali per la determinazione dei compensi

finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi

quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell‟art.

1, comma 127, della legge n. 107/2015;

5. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali,

nonché la determinazione dei contingenti di personale

previsti dall‟accordo sull‟attuazione della legge n.

146/1990;

6. i criteri per l‟individuazione di fasce temporali di

flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale

ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione

tra vita lavorativa e vita familiare;

7. criteri generali di ripartizione delle risorse per la

formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e

delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano

nazionale di formazione dei docenti;

8. i criteri generali per l‟utilizzo di strumentazioni

tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di

servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita

lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

9. riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità

delle innovazioni tecnologiche e dei processi di

informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a

supporto dell‟attività scolastica;

Qualora, decorsi trenta giorni dall‟inizio delle trattative,

eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta

giorni, non si sia raggiunto l‟accordo, le parti riassumono le

rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle

materie indicate nei punti a1, a2, a3, a4, b1, b3, b4, b5, c1, c5,

c6, c7, c8, c9.

31

Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nei

punti a5, b2, c2, c3, c4 ed il protrarsi delle trattative determini un

oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione

amministrativa, l'amministrazione interessata può provvedere, in

via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino

alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di

pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine

minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all‟art. 40,

comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni,

eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

La sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata

entro il 15 settembre e la durata della stessa non può comunque

protrarsi oltre il 30 novembre.

Sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6:

a) a livello nazionale e regionale:

1. gli obiettivi e le finalità della formazione del personale;

2. gli strumenti e le metodologie per la valutazione

dell‟efficacia e della qualità del sistema scolastico, anche

in rapporto alle sperimentazioni in atto;

3. sugli organici e sul reclutamento del personale scolastico;

su tali materie, il periodo di confronto non può superare i

cinque giorni;

b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

1. l‟articolazione dell‟orario di lavoro del personale docente,

educativo ed ATA, nonché i criteri per l‟individuazione

del medesimo personale da utilizzare nelle attività

retribuite con il Fondo d‟Istituto;

2. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio

all‟interno dell‟istituzione scolastica del personale

docente, educativo ed ATA;

3. i criteri per la fruizione dei permessi per l‟aggiornamento;

4. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del

benessere organizzativo e individuazione delle misure di

prevenzione dello stress lavorocorrelato e di fenomeni di

burn-out.

32

Sono oggetto di informazione oltre agli esiti del confronto e

della contrattazione integrativa:

a) a livello nazionale e regionale:

1. gli esiti dei monitoraggi

2. le risorse finanziarie assegnate alle istituzioni scolastiche

3. le risorse finanziarie erogate a livello di istituzione

scolastica a valere sui fondi comunitari;

4. operatività di nuovi sistemi informatici o modifica di

quelli esistenti, relativi ai servizi amministrativi e di

supporto all‟attività scolastica.

b) a livello di istituzione scolastica ed educativa:

1. proposta di formazione delle classi e degli organici;

2. criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei

Art. 23 – Assemblee sindacali

I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di

lavoro, ad assemblee sindacali per dieci ore pro capite in ciascun

anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. In

ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di

personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due

assemblee al mese.

Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono

all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Le

assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non

coincidente con quello delle assemblee del personale docente,

comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se

si svolge a livello di singola Istituzione scolastica o educativa

nell‟ambito dello stesso comune. La durata massima delle

assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione

integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari

per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla

sede di servizio, sempre nei limiti delle 10 ore.

33

La convocazione dell'assemblea deve essere resa nota dai

soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con

comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti

scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate

all'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso

giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica,

comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Nel termine

delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché

ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per

la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea

congiunta o, nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali,

assemblee separate.

Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente emanerà un

comunitcato interno al fine di raccogliere la dichiarazione

individuale di partecipazione espressa in forma scritta del

personale in servizio nell'orario dell'assemblea, con un preavviso

di 48 ore dalla data dell‟assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai

fini del computo del monte ore individuale (10 ore) ed è

irrevocabile. Si tenga presente che il monte ore individuale e la

durata massima di ogni assemblea, stabiliti dal CCNL si

riferiscono all‟ora di 60 minuti, e non alla durata dell‟unità

oraria di lezione che in alcune istituzioni scolastiche può essere

inferiore a 60.

Il dirigente scolastico:

per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente

sospende le attività didattiche delle sole classi (o sezioni di

scuola dell‟infanzia), i cui docenti hanno dichiarato di

partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e

disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore

coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che

presta regolare servizio;

per le assemblee in cui è coinvolto il personale ATA,

stabilirà, con la contrattazione d‟istituto, la quota e i

nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi

essenziali.

34

Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore

concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini

finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il

prerequisito.

Per il personale docente l‟assemblea può essere indetta anche in

orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.

Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario

di servizio del personale resta comunque l‟obbligo da parte dei

soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei

locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente

scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.

Ricapitolando l‟assemblea sindacale può essere convocata:

per soli docenti

per solo personale ATA

per tutti i lavoratori della scuola.

in orario di lavoro

fuori orario

in orario di attività funzionali all‟insegnamento

(riunioni,corsi).

Adempimenti finali

Dopo la sottoscrizione dell‟accordo, affinché esso diventi

esecutivo sono necessari alcuni passaggi:

redazione di una relazione illustrativa a cura del dirigente, in

cui si dia conto degli obiettivi di efficienza in conformità

all‟accordo raggiunto;

redazione della relazione tecnico-finanziaria, a cura del

DSGA, in cui si dimostri la compatibilità degli oneri assunti

con le risorse disponibili per la contrattazione;

invio, entro cinque giorni dalla firma dell‟intesa, del testo

dell‟accordo, corredato delle due relazioni, ai Revisori dei

conti per il visto di legittimità.

35

Entro cinque giorni dalla firma definitiva, il testo dell‟accordo e

le due relazioni, unitamente ad un prospetto che elenchi le fonti

di finanziamento del contratto (per esempio, fondi europei, oltre

alla dotazione base del FIS), vanno inviati all‟A.Ra.N e al

CNEL. A partire dal giorno 1° ottobre 2015, l‟invio della

contrattazione integrativa all‟A.Ra.N ed al CNEL, ai sensi

dell‟articolo 40 bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001, è effettuata

solo attraverso la “Procedura unificata di trasmissione dei

contratti integrativi”.

È possibile l‟avvio della procedura da uno dei due siti

istituzionali indifferentemente e non sarà più necessario il doppio

invio ad A.Ra.N e CNEL. Tutta la documentazione prodotta va

pubblicata sul sito web della scuola, nella sezione

Amministrazione Trasparente.

36

Rapporto Legge – CCNL e derogabilità

Prima del D.Lgs. 150/2009 c.d. “decreto Brunetta” del 2009 era

possibile abrogare disposizioni di legge per via contrattuale in

tutti quei casi in cui la legge non disponeva l‟inderogabilità per

via contrattuale. Con il “decreto Brunetta” viene capovolta la

logica: si possono abrogare le disposizioni solo se la legge lo

consente esplicitamente.

Nel mese di giugno 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale,

il D. Lgs n. 75/2017, applicativo della “Legge Madia” che

cancella la regola introdotta da Brunetta. Quindi di qui in avanti

sarà di nuovo possibile modificare disposizioni di legge, ma non

saranno modificabili le norme dichiarate inderogabili.

Rapporto Legge – CCNL

(Rif. TU 165/2001 e ss. modif. e integr.)

Legge CCNL

Pre

Brunetta

CCNL

tra Brunetta

e Madia

CCNL

Post Madia

La legge dispone

la regola A e si

dispone che tale

regola non è

derogabile dai

contratti

Il contratto

non può

derogare la

regola A

Il contratto non

può derogare la

regola A

Il contratto non

può derogare la

regola A

La legge dispone

la regola A e si

dispone che tale

regola è

derogabile dai

contratti

Il contratto

può derogare

la regola A

Il contratto può

derogare la

regola A

Il contratto può

derogare la

regola A

La legge dispone

la regola A

(non si dispone

nulla a proposito

della derogabilità

dei contratti)

Il contratto

può derogare

la regola A

Il contratto non

può derogare la

regola A

Il contratto può

derogare la

regola A

37

Come si può notare nello schema tabellare, ritorna quel potere di

disapplicare le leggi tramite contratto nazionale su materie che

riguardano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

(compresi quelli del comparto scuola).

Si ricorda che il comma 196 della Buona Scuola, dispone che

“Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti

collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente

legge”). Quindi tutto ciò che è stato riportato nel CCNL 2016/18

e che contrasta con la Legge 107 è inefficace.

Il vigente decreto legislativo 165/2001 (Testo Unico) post

Brunetta prevedeva all‟art. 2, comma 2 che “Eventuali

disposizioni di legge che introducono discipline dei rapporti di

lavoro … possono essere derogate da successivi contratti o

accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono

ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente

previsto dalla legge”.

Il nuovo decreto, sempre all‟art. 2 c. 2 prevede “Eventuali

disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o

che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro …

possono essere derogate nelle materie affidate alla

contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 40, comma 1, e

nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da

successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte

derogata, non sono ulteriormente applicabili.”

Viene eliminata la parte finale del comma “solo qualora ciò sia

espressamente previsto dalla legge” quindi se non viene

previsto si può derogare. Altro fatto importante è il rinvio

all‟art. 40, c. 1, perché precisa che la contrattazione nazionale

per le sanzioni disciplinari, la valutazione delle prestazioni per

il trattamento accessorio e la mobilità è consentita nei limiti

previsti dalle norme di legge.

38

Art. 40 c. 1: “La contrattazione collettiva disciplina il rapporto

di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità

previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle

sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini

della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità,

la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle

norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le

materie attinenti all'organizzazione degli uffici,…”.

Altro fatto di cui bisogna tenere conto è l‟esclusione dalla

contratazione collettiva delle materie attinenti

all‟organizzazione degli uffici (ad es. assegnazione dei docenti

ai plessi o alle classi,...), prerogativa del DS.

39

Il paragrafo sulla Programmazione economico-finanziaria della

prima versione, viene ampliato e trasformato in capitolo

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Principio organizzativo della distinzione tra Indirizzo-Controllo

e Gestione

Le istituzioni scolastiche sono tenute a rispettare il principio

organizzativo della distinzione tra indirizzo e controllo da un

lato, e gestione dall‟altro (ex art. 4, D. Lgs. 165/01): gli organi

politici di vertice (Consigli di Istituto) devono definire gli

obiettivi e i programmi da attuare, e verificare la rispondenza dei

risultati della gestione amministrativa alle direttive generali

impartite; ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti

amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano

l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria,

tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I

Dirigenti scolastici sono responsabili in via esclusiva dell'attività

amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Le suddette attribuzioni dei Dirigenti possono essere derogate

soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni

legislative (art. 4 c.3 D. Lgs. 165/01).

Per dare piena attuazione all‟autonomia scolastica e alla

riorganizzazione del sistema di istruzione , la Legge 107/15, tra i

nuovi poteri attribuiti al Dirigente scolastico, prevede che il

PTOF (Piano triennale dell‟offerta formativa) è elaborato dal

Collegio dei docenti sulla base degli Indirizzi per le attività della

scuola e delle Scelte di gestione e di amministrazione.

Indirizzi e Scelte, nella chiave di lettura, devono essere

interpretati come due ambiti interconnessi tra loro ma a loro

volta distinti in quanto il primo (indirizzi) rappresenta

un‟indicazione di lavoro rivolta al Collegio dei docenti “come

devono farlo”, mentre il secondo (scelte) ricade sulle

40

competenze del Dirigente scolastico “come sarà attuato”.

Quindi un rapporto chiaro, tra i due soggetti interconnessi, che

salvaguarda i poteri del Dirigente scolastico nel rispetto delle

competenze degli organi collegiali.

In questo nuovo contesto normativo (Buona scuola), il Dirigente

scolastico, al fine di garantire un‟efficace ed efficiente gestione

delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché

degli elementi comuni del sistema scolastico pubblico,

assicurandone il buon andamento, svolge compiti di direzione,

gestione, organizzazione e coordinamento, nonché di

valorizzazione delle risorse umane (comma 78), nel rispetto delle

competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari

e nazionali di fruizione del diritto allo studio.

Purtroppo, a partire dal 1° settembre 2000, a tutt‟oggi, l'esercizio

delle competenze dirigenziali, si colloca in un contesto

normativo che non è stato completamente adeguato al nuovo

profilo professionale e alle connesse responsabilità, con

particolare riferimento al funzionamento e alle competenze degli

organi collegiali a livello d'istituto, il cui riordino previsto da

apposito disegno di legge è tuttora fermo in Parlamento. La non

completa definizione degli assetti organizzativi delle istituzioni

scolastiche fa sorgere spesso la questione della compatibilità di

alcune norme preesistenti, non abrogate esplicitamente, e quindi

della loro sopravvivenza rispetto al nuovo quadro normativo

della dirigenza scolastica.

Riforma degli Organi collegiali territoriali della scuola

Il D.Lgs n. 233 del 30/6/1999 (Riforma degli organi collegiali

territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge

15 marzo 1997, n. 59) ha provveduto soltanto alla riforma

degli organi collegiali della scuola a livello territoriale centrale,

regionale e locale, individuandoli, peraltro con compiti

prevalentemente consultivi e propositivi, nel Consiglio

Superiore della Pubblica Istruzione, nei Consigli regionali

dell'istruzione e nei Consigli scolastici locali, mentre risulta

ancora pendente il Disegno di riforma degli organi scolastici.

41

Tenendo conto del parere del Consiglio di Stato relativamente a

disposizioni normative che disciplinano la stessa materia in

modo differente (Consiglio di Stato - Adunanza della Sezione II

del 26 luglio 2000 - N. Sezione 1021/2000 - Ministero della

Pubblica Istruzione), nella fattispecie alcune norme del Testo

Unico (D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297) che confliggono con le

competenze attribuite al nuovo profilo professionale del dirigente

scolastico, dove si ritiene prevalente la disposizione successiva

nel tempo, possiamo ritenere abrogate, implicitamente, tutte

quelle competenze del Consiglio d‟istituto (cfr. in particolare art.

10, D. Lgs. 297/94 e art.33, D.I. 44/01) ad eccezione di quelle

riconducibili al potere di indirizzo politico quali l‟approvazione

del PTOF e dei suoi strumenti finanziari di attuazione,

Programma annuale e Conto consuntivo.

Analogamente dovranno ritenersi abrogate, implicitamente,

tutte le preesistenti disposizioni normative attribuite al

Collegio dei docenti che esulino dalle competenze di natura

pedagogico-didattici riconducibili all‟elaborazione del PTOF

(art. 1, comma 14, L. 107/15) e consequenziale valutazione

della sua efficacia in rapporto agli obiettivi programmati.

Il bilancio scolastico

Negli ultimi decenni il sistema italiano di bilancio è stato

profondamente innovato, e ciò, allo scopo di consentire al nostro

ordinamento di rispondere alle esigenze di una moderna finanza

funzionale.

Dagli inizi degli anni Novanta, l'attività amministrativa della

Pubblica Amministrazione, retta da criteri di economicità, di

efficacia, di pubblicità e di trasparenza, persegue i fini

determinati dalla Legge 241/90 e dalle altre disposizioni che

disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi

dell'ordinamento comunitario che delinea, proprio in quegli

anni, i vincoli di bilancio da soddisfare per entrare in Zona euro.

42

Verso la fine degli anni Novanta, con la Legge Bassanini (L.

59/97) e col suo decreto attuativo n. 300 del 1999 si riorganizza

l‟intero assetto amministrativo, rivolto alla logica dell‟efficienza

e della programmazione, già sancita dal D.Lgs 29 del 1993, che

suggellava quel faticoso processo di avvicinamento del lavoro

pubblico a quello privato (vedi capitolo Lavoro pubblico e

organizzazione della PA).

La filosofia di fondo del PTOF

In ambito scolastico, col Decreto attuativo della Legge

Bassanini, “Regolamento recante norme in materia di autonomia

delle istituzioni scolastiche” (DPR 275/99 e ss. mm.ii.), ogni

singola istituzione scolastica è obbligata a dotarsi di un

Documento costitutivo della propria identità culturale e

progettuale che espliciti le scelte a livello di progettazione

curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa: il Piano

Triennale dell‟Offerta Formativa (PTOF).

La filosofia di fondo a cui si ispira questo Documento è il

successo formativo: un impegno che la scuola assume

pubblicamente con la comunità territoriale, coinvolta nelle fasi di

progettazione, valutazione e rendicontazione. Un successo

formativo inteso come “pieno sviluppo della persona umana”

nella direzione della formazione integrale, nel rispetto delle

identità personali, sociali, culturali e professionali dei singoli

allievi, con conseguente valorizzazione delle diversità.

Una responsabilità che attribuisce alla scuola italiana una

indiscutibile qualità pedagogica, affermandone l'identità

formativa, l'intenzionalità educativa e la progettualità didattica.

È la prima volta che un testo di legge chiede alle scuole di

definire la propria “identità culturale e progettuale”, quale

risposta al bisogno di interlocuzione di studenti, famiglie e

territorio: questo è il senso dell’autonomia scolastica, separare

nettamente il livello politico da quello amministrativo, allo Stato

viene affidato il compito di definire le linee generali del sistema

43

di istruzione mentre al Dirigente scolastico di attivare, dirigere,

orientare, coordinare i processi nelle singole realtà, in base alle

esigenze e ai bisogni dell‟utenza e del territorio.

In questo contesto il PTOF si pone in equilibrio tra l‟esigenza

territoriale e il rispetto delle linee unitarie del sistema scolastico

nazionale, affinché il sistema stesso non venga disarticolato. Il

garante dell’equilibrio tra queste due istanze è il Dirigente

scolastico (D. Lgs 165/2001), responsabile unico della gestione

della scuola che gli viene affidata, il quale risponde anche degli

aspetti pedagogico-didattici che si sostanziano nelle scelte

educative manifestate nel PTOF.

Dal bilancio di previsione alla programmazione annuale

A seguito delle modifiche apportate con la Legge n. 94/1997 al

bilancio dello Stato, anche il bilancio della scuola subisce un

deciso rinnovamento. Fino al 2001 la gestione della scuola era

nettamente assestata su due versanti: la gestione didattica e la

gestione finanziaria. Il regolamento di contabilità DI 44/2001 ha

messo in relazione i due ambiti, disponendo strumenti di

integrazione programmatica e progettuale.

L‟autonomia amministrativa e organizzativa delle istituzioni

scolastiche ha il suo corrispettivo nell‟autonomia finanziaria

disciplinata dal regolamento di contabilità, che attraverso le

istruzioni generali della gestione amministrativa-contabile,

riconosce il Programma annuale quale unico documento

contabile da predisporre in coerenza col Piano Triennale

dell‟Offerta Formativa (PTOF).

Sotto questo aspetto il Programma annuale incide sulla

definizione della struttura del PTOF, che si articola in una parte

stabile nella programmazione a medio-lungo termine e in una

parte dinamica nella programmazione annuale, a seconda delle

disponibilità finanziarie.

In questo nuovo scenario si viene a consolidare il concetto di

44

programmazione della spesa in base ai reali obiettivi perseguiti,

cioè a seguito della presentazione di programmi e progetti poiché

il semplice bilancio di previsione non è in grado di soddisfare le

emergenti esigenze di efficacia ed economicità richieste dal

processo riformatore in atto. Nella complessa fase di

progettazione, la programmazione della spesa richiede una

accurata pianificazione integrata sia dal punto di vista didattico

che finanziario.

In questo contesto, come abbiamo ribadito in più occasioni, il

Dirigente scolastico opera sulla linea di confine tra

l‟educazionale e l‟amministrativo, pertanto deve tener conto oltre

che delle risorse umane, anche della dotazione finanziaria

assegnata all‟Istituzione scolastica e deve mettere in gioco tali

risorse secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza,

flessibilità/adattabilità alle varie condizioni operative che man

mano si presentano, al fine di garantire all‟utenza una buona

qualità del servizio scolastico.

Affinché ciò sia possibile, il Piano Triennale dell‟Offerta

Formativa (PTOF), riferito all‟anno di riferimento, e il

Programma Annuale (PA), attraverso una relazione biunivoca,

devono rappresentare due aspetti della medesima attività: la così

detta “alta programmazione” delle Istituzioni scolastiche.

Nel Programma Annuale non è possibile iscrivere attività non

previste nel PTOF e per ognuna di esse deve essere predisposta,

a cura del DSGA, una scheda illustrativa finanziaria che

definisce l‟arco temporale in cui l‟iniziativa deve essere

realizzata, i beni di servizi da acquistare e l‟entità della spesa da

sostenere; l‟insieme delle previsioni formulate nelle schede

costituiscono la parte più importante del Programma annuale

poiché le spese avranno una funzione meramente strumentale nel

perseguimento degli obiettivi dei diversi progetti.

Il Programma annuale è, pertanto, il documento che aggrega in

maniera omogenea e dal punto di vista contabile le varie attività

della scuola, strumentalmente raccorda tra di loro le scelte

45

didattiche del PTOF (con relative implicazioni di strategia

formativa) e le scelte attuative (con relative implicazioni di

strategia finanziaria).

Questo nuovo procedimento amministrativo, a partire dal 2001,

impone una significativa e coerente capacità di programmazione,

in quanto impedisce l‟estemporaneità e l‟improvvisazione e

mette alla prova le capacità programmatiche e gestionali delle

scuole autonome.

Ciclo della programmazione e controllo

La realizzazione dei due documenti (PTOF e PA) si sviluppa

secondo il ciclo della programmazione e controllo, tenendo conto

che i due filoni didattico e finanziario, anche se interconnessi, si

sviluppano in momenti diversi, ciascuno dei quali chiama in

causa soggetti differenti.

La gestione amministrativo-contabile attraverso il ciclo della

programmazione e controllo è regolamentata dal seguente quadro

normativo:

Autonomia funzionale - Art 21 L. 59/97

Regolamento dell‟autonomia delle istituzioni scolastiche -

DPR 275/99

Regolamento di contabilità - DI 44/01

Distinzione ruoli di indirizzo e controllo dalla gestione;

competenze del Dirigente Scolastico D. Lgs 165/2001

ed è strutturata nelle seguenti fasi:

1. Programmazione e integrazione tra programmazione

didattica e finanziaria

2. Gestione

3. Modifiche

4. Consuntivazione

46

Fase della programmazione e integrazione tra programmazione

didattica e finanziaria

Nella fase della programmazione vengono individuati gli

obiettivi strategici e indicate le risorse, i procedimenti e i tempi

di attuazione. Questa fase prevede un‟azione integrata tra il

Consiglio d‟Istituto, il Collegio docenti, organo tecnico

professionale con competenze esclusive in materia didattica, e il

DSGA, responsabile della programmazione finanziaria.

All‟interno di questa cornice, la gestione unitaria è affidata al

Dirigente scolastico.

La programmazione trova la sua fonte nell‟Atto d‟indirizzo del

Dirigente scolastico e nel corrispondente PTOF elaborato dal

collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto (Nuove

competenze previste dalla Legge 107/2015).

Il PTOF non deve limitarsi ad una elencazione di progetti, ma

deve assumere una struttura in grado da delineare in modo chiaro

e inequivocabile il curricolo fondamentale della scuola.

Nell‟elaborazione del PTOF l‟istituzione scolastica deve

rispondere ai bisogni dei giovani, con percorsi educativo-

didattici flessibili, finalizzati al perseguimento degli obiettivi

generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della

libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte

delle famiglie e del diritto ad apprendere, attraverso un reale

collegamento con il territorio e le sue peculiari caratteristiche.

Nella fase di integrazione tra programmazione didattica e

finanziaria il Dirigente scolastico predispone il Programma

annuale sulla base del PTOF e dell‟ottimizzazione del rapporto

risorse/obiettivi, accompagnandolo con una relazione, in cui

sono riportati gli obiettivi da realizzare, i risultati della gestione

in corso e quelli dell‟esercizio precedente. In questa fase

vengono assegnate le risorse finanziarie ai singoli progetti,

attivando quelli che maggiormente rispondono ai principi di

coerenza didattica individuati dal Collegio docenti.

47

Nella compilazione delle schede illustrative dei progetti ad opera

dei docenti referenti, e delle schede finanziarie da parte del

DSGA che traducono le richieste di risorse in termini contabili,

deve essere prevista una certa flessibilità per poter fronteggiare

eventuali elementi ostacolanti, causati per esempio da una

restrizione delle entrate, senza rinunciare così al raggiungimento

degli obiettivi più importanti.

Il programma annuale, una volta predisposto e corredato dal

parere di regolarità contabile espresso dal Collegio dei revisori,

entro il 31 ottobre viene proposto dalla Giunta esecutiva

all‟approvazione del Consiglio di Istituto, il quale lo approva

entro il 15 dicembre.

Gli attori che intervengono nella fase della programmazione

sono:

Il Dirigente scolastico è responsabile dell‟attività

gestionale;

predispone il Programma annuale,

di cui scrive la relazione di

accompagnamento;

Il Direttore SGA è responsabile della tenuta della

contabilità, delle registrazioni,

degli adempimenti fiscali;

svolge attività tecnica di

ricognizione degli strumenti da

utilizzare nella stesura della

programmazione annuale;

redige e aggiorna le schede

illustrative finanziarie dei

progetti;

La Giunta esecutiva propone il Programma annuale al

Consiglio d‟Istituto entro il 31

ottobre;

48

I revisori dei conti esprimono il parere (non

obbligatorio) di regolarità

contabile sul Programma annuale

entro 5 giorni prima della riunione

del Consiglio d‟Istituto;

Il Consiglio di Istituto

approva il Programma annuale

entro il 15 dicembre

Fase di gestione

Il responsabile della gestione nella fase di realizzazione del

Programma Annuale è il Dirigente Scolastico, che esercita le

attività assegnategli in piena autonomia e senza necessità di

delibera autorizzativa da parte del Consiglio di Istituto,

realizzando di fatto la separazione tra il potere di indirizzo e

quello di gestione, anche alla luce delle novità introdotte dalla

Legge 107/2015 che attribuisce al dirigente il potere di indirizzo

e gestione.

Entrando nel vivo della fase esecutiva della progettazione, ogni

funzione strumentale o referente di progetto, sulla base delle

risorse umane e finanziarie, col suo gruppo di lavoro, realizza il

progetto didattico.

In questa complessa attività progettuale, al Dirigente scolastico

è richiesta una managerialità capace di coordinare efficacemente

tutte le componenti che entrano in gioco.

49

Gli attori che intervengono nella fase di gestione sono:

Il Dirigente

scolastico è titolare della realizzazione del Programma

Annuale nell‟esercizio dei compiti e delle

responsabilità di gestione

firma le Reversali d‟incasso congiuntamente

con il DSGA

decide le spese in riferimento ai vari

Progetti/Attività contenuti nel PA

esegue le singole spese, di qualsiasi importo,

senza necessità di delibera di autorizzazione,

assumendo i relativi impegni

firma i mandati di pagamento congiuntamente

con il DSGA

Il DSGA aggiorna, con riferimento alle spese sostenute,

le Schede dei Progetti/Attività in relazione

all‟andamento degli stessi

firma le Reversali d‟incasso e i mandati

congiuntamente con il DS

è responsabile della tenuta della contabilità,

delle necessarie registrazioni e degli

adempimenti fiscali relativi, pertanto imputa

correttamente le spese ai coretti

Aggregati/Voci ed ai livelli del Piano dei

Conti delle Spese

I revisori

dei conti verificano la legittimità e la regolarità delle

scritture contabili

controllano la coerenza dell‟impiego delle

risorse con gli obiettivi individuati nel

Programma Annuale

eseguono le verifiche di cassa

50

Fase di modifiche

Oggi, rendere conto delle scelte, della provenienza e dell‟utilizzo

delle disponibilità finanziarie di cui si è potuto usufruire,

dell‟operato e dei risultati, è diventato un passaggio

determinante nei servizi della Pubblica Amministrazione ed in

particolare nella scuola dell‟autonomia, anche in un‟ottica di

fiducia e trasparenza. In questo contesto appare fondamentale il

monitoraggio in itinere, per tutto l‟anno finanziario, dell'efficacia

delle spese sostenute in rapporto agli obiettivi raggiunti.

Gli indicatori del progetto, misurabili, individuati nella fase

preliminare, permetteranno al gruppo di lavoro di monitorare

l‟andamento del progetto dal punto di vista didattico e al

Dirigente scolastico e al DSGA dal punto di vista delle spese.

Se dal monitoraggio in itinere risulta l‟inefficacia di un progetto,

i finanziamenti devono essere spostati su altre attività.

Durante tutta la fase di gestione, che coincide con l‟anno

finanziario e che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, si promuove

l‟integrazione tra la funzione didattica e quella contabile.

Entro il 30 giugno il Consiglio di Istituto verifica lo stato di

attuazione del PA e le disponibilità finanziarie attraverso una

relazione del DS. È, in ogni caso, sempre prevedibile una

riprogrammazione delle risorse in seguito a nuove entrate o spese

e comunque, eventuali modifiche sono ammissibili entro il 30

novembre.

Gli attori che intervengono nella fase di modifiche sono:

Il DS Predispone un‟apposita relazione

sull‟andamento della gestione per rendere

possibile la verifica;

Propone modifiche parziali al Programma

Annuale in relazione all'andamento attuativo

dei singoli progetti/ attività;

51

Decreta e trasmette per conoscenza al

Consiglio d‟Istituto le variazioni al

Programma Annuale conseguenti ad entrate

finalizzate e gli storni conseguenti a delibere

del Consiglio d‟Istituto;

Decreta e trasmette per la Ratifica al

Consiglio d‟Istituto i prelievi dal Fondo di

Riserva per aumentare gli stanziamenti dei

Progetti

Il DSGA Predispone un‟apposita relazione sulle

Entrate accertate e sulla consistenza degli

Impegni assunti e dei Pagamenti eseguiti,

per rendere possibili le Verifiche al

Programma Annuale;

Aggiorna la Scheda di Attuazione del

Programma Annuale e le Schede di

Rendiconto Progetto/Attività.

La Giunta

esecutiva Propone modifiche parziali al Programma

Annuale in relazione all'andamento attuativo

dei singoli Progetti/Attività.

Il Consiglio

d‟Istituto Riceve le comunicazioni relative alle entrate

finalizzate ed agli storni.

Verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità

finanziarie dell'Istituto e lo stato di

attuazione del Programma Annuale;

Delibera gli Storni al Programma Annuale;

Ratifica i prelievi dal Fondo di Riserva,

disposti dal Dirigente Scolastico, per

aumentare gli stanziamenti dei Progetti;

Modifica il Programma Annuale in relazione

all'andamento attuativo dei singoli

Progetti/Attività.

52

Fase della consuntivazione

Infine, con la fase della consuntivazione si esplicita l‟uso delle

risorse e la rendicontazione dei risultati della gestione. Entro il

15 marzo dell'anno successivo il Conto consuntivo composto dal

conto finanziario e dal conto del patrimonio, predisposto dal

DSGA, viene sottoposto dal DS ai Revisori dei conti con una

relazione che ne illustra la gestione. Il Conto consuntivo e la

relazione dei Revisori dei conti vengono sottoposti

all‟approvazione del Consiglio d‟Istituto entro il 30 aprile.

Se il Conto consuntivo viene approvato in difformità al parere

dei Revisori, il DS lo trasmette all‟USR entro il 15 maggio,

corredato di tutti gli allegati, del Programma annuale, con

relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e

motivata relazione ai fini dell‟adozione dei provvedimenti di

competenza. Se il C.di I. non approva il Conto consuntivo entro

45 gg. della sua presentazione, il DS lo comunica al Collegio dei

revisori dei conti e al dirigente dell‟USR che nomina un

commissario ad acta per il relativo adempimento.

Gli attori che intervengono nella fase di consuntivazione sono:

Il DS Predispone una dettagliata relazione che

illustra l‟andamento della gestione

dell‟istituzione scolastica e i risultati

conseguiti in relazione agli obiettivi

programmati;

Sottopone il Conto Consuntivo all‟esame del

Collegio dei Revisori dei Conti.

Il DSGA Predispone il Conto Consuntivo, composto

dal Conto Finanziario e dal Conto

Patrimonio, entro il 15 marzo dell‟anno

successivo all‟esercizio finanziario chiuso;

Predispone gli allegati al Conto Consuntivo:

o Elenco dei Residui Attivi/Passivi

53

o Situazione Amministrativa definitiva

o Prospetto delle Spese per il Personale

o Rendiconto dei Progetti/Attività

o Riepilogo per Tipologia di Spesa.

I Revisori

dei conti Predispongono la relazione con parere sul

Conto Consuntivo

La Giunta

esecutiva Propone il Conto Consuntivo

all‟approvazione del Consiglio di Istituto

entro il 30 aprile dell‟anno successivo

all‟esercizio finanziario chiuso

Il Consiglio

d‟Istituto Approva il Conto Consuntivo

Programma annuale

Come abbiamo visto nel capitolo “La scuola dell‟autonomia”,

con la legge n. 59 del 15 marzo 1997 (c.d. Bassanini), le scuole

hanno assunto una propria autonomia didattica, organizzativa e

finanziaria, quest‟ultima regolamentata dal D.I. n. 44/2001

(regolamento di contabilità).

Il regolamento di contabilità ha introdotto il documento contabile

programmatico (Programma annuale) attraverso il quale la

scuola indica non solo entrate e spese, ma anche la

programmazione dell‟attività didattica e organizzativa che

intende realizzare nel corso dell‟esercizio finanziario

(coincidente con l‟anno solare).

Le risorse assegnate dallo Stato costituenti la dotazione

finanziaria di istituto sono utilizzate senza altro vincolo di

destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle

attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie

della scuola. Le risorse sono destinate alla realizzazione degli

obiettivi in coerenza con le previsioni del PTOF.

54

Al fine di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni

scolastiche ed educative statali e di semplificare gli

adempimenti amministrativi e contabili, la legge n. 107/2015,

all'articolo 1, comma 143, ha previsto che il Ministero

provveda ad adottare un nuovo regolamento di contabilità, in

grado di attualizzare il Regolamento già vigente (DI n.

44/2001). Al momento è in corso l'iter per l'adozione del nuovo

decreto interministeriale e in via previsionale dovrebbe essere

approvato e diventare esecutivo a partire da gennaio 2019.

Schema semplificato del programma annuale

In questa trattazione si propone lo schema semplificato del

programma annuale in quanto permette di focalizzare

l‟attenzione sugli aspetti fondamentali delle attività didattiche da

realizzare, anche agli occhi di coloro che hanno interesse, non

sempre competenti in materia contabile. Tale documento

contiene il programma annuale di utilizzo delle risorse

finanziarie. Le voci di entrata e di spesa riguardano grossi

aggregati, attività e progetti. È opportuno ricordare che nei

bilanci degli istituti scolastici non compaiono:

le entrate/spese relative agli emolumenti principali del

personale scolastico, che comprendono gli stipendi al

personale, le imposte (es. Irpef) e i contributi/ritenute;

le spese di manutenzione degli immobili, ordinaria e

straordinaria e i costi per l‟energia elettrica, l‟acqua e le

spese di riscaldamento;

gli eventuali affitti dei locali scolastici verso Enti o privati .

Senza entrare troppo nel tecnicismo, qui di seguito viene

riportato a titolo di esempio il programma annuale (bilancio) di

un istituto superiore che raggruppa un Istituto Tecnico

Industriale e un Istituto Professionale per l‟Industria e

l‟Artigianato, redatto, per semplicità di comprensione, secondo

il modello semplificato in vigore per le scuole di ogni ordine e

grado. L‟istituzione scolastica, presa come riferimento ha circa

1.000 studenti e un organico di 170 unità tra personale docente

e ATA.

55

Programma Annuale - Esercizio finanziario 2018 – Conto di competenza

ENTRATE

Aggr Importi

Voce

01 Avanzo di amministrazione presunto 399.556,17

01 Non vincolato 232.219,67

02 Vincolato 167.336,50

02 Finanziamenti dallo Stato 75.450,49

01 Dotazione ordinaria 41.381,29

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati 34.069,20

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati 131.200,00

01 Famiglie non vincolati 60.000,00

02 Famiglie Vincolati 56.000,00

03 Altri non vincolati 15.200,00

04 Altri Vincolati

06 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda agraria

02 Azienda speciale

03 Attività per conto terzi

04 Attività convittuale

07 Altre entrate

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

Totale entrate 606.206,66

56

SPESE

Aggr Importi

Voce

A Attività 256.828,04

A01

Funzionamento amministrativo

generale 61.532,88

A02 Funzionamento didattico generale 118.095,16

A03 Spese di personale 22.000,00

A04 Spese d'investimento 55.200,00

A05 Manutenzione edifici

P Progetti 255.883,45

P01

Potenziamento attività

professionalizzanti 17.503,60

P02 Test Center ECDL 6.080,97

P03 Alternanza Scuola Lavoro 72.048,78

P04 Viaggi di istruzione 56.702,10

P05 Sistema Qualità – RAV e PDM 5.000,00

P06 Sicurezza 5.000,00

P07 Formazione del personale 11.000,00

P08

PON Ist. Tecnico: inclusione sociale e

lotta al disagio

39.774,00

P09

PON Ist. Professionale: inclusione

sociale e lotta al disagio

39.774,00

P10 Istruzione in ospedale/domicialiare 3.000

G Gestioni economiche

R Fondo di riserva 500,00

R98 Fondo di riserva 500,00

Totale spese 513.211,49

Z Disponibilità finanziaria 92.995,17

Z01 Disponibilità finanziaria da

programmare 92.995,17

Totale a pareggio 606.206,66

57

ENTRATE

01 – Avanzo di amministrazione presunto

L‟avanzo di amministrazione definisce il risultato di gestione

alla data del 31 dicembre e in esso confluiscono le risorse

derivanti da economie di bilancio, gli acconti non ancora

utilizzati ma accertati e gli eventuali accantonamenti

dell‟aggregato Z01.

L‟avanzo di amministrazione si ricava con la seguente formula:

Avanzo amm.= Saldo di cassa+Residui attivi-Residui passivi

Esso è riconducibile a due tipologie: finanziamenti non

vincolati (non finalizzati) e finanziamenti vincolati (finalizzati),

questi ultimi destinati alla realizzazione di progetti/attività

indicati dal soggetto erogatore (ad esempio viaggi di istruzione,

lettorato di lingua inglese, PON, Finanziamenti Alternanza

Scuola Lavoro, ecc).

I residui attivi sono le entrate accertate e non riscosse

(l‟accertamento avviene tramite comunicazione da parte del

MIUR); i residui passivi sono le spese impegnate e non ancora

pagate e quindi le corrispondenti somme è come se non le

avessimo.

02 – Finanziamenti dallo Stato

Annualmente il MIUR, attraverso il Dipartimento per la

programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e

strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e

finanziarie - Ufficio IX, comunica alle istituzioni scolastiche

l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento

didattico ed amministrativo ed altre voci.

Ciò consente alle istituzioni scolastiche di avere un quadro

certo e completo della dotazione finanziaria disponibile per

l'intero anno scolastico, anche ai fini di una adeguata

58

programmazione delle attività da inserire nel Piano dell'Offerta

Formativa.

Le risorse finanziarie, riportate qui di seguito sono iscritte in

entrata in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento

dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria". I finanziamenti

vengono erogati in due momenti diversi, il primo di 4/12 per il

periodo settembre-dicembre e il secondo di 8/12 per il periodo

gennaio-agosto.

Aggregato 02, voce 01 - Quota funzionamento amministrativo-

didattico, Alternanza Scuola Lavoro e Revisori dei conti

La ripartizione del Fondo di Funzionamento amministrativo-

didattico avviene in attuazione di quanto previsto dal DM n. 834

del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri più

rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore

scolastico nonché i criteri per la ripartizione delle risorse

finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro,

per le classi terze, quarte e quinte degli istituti professionali, dei

tecnici e dei licei.

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017-18

Quota per Alunno

Quota Fissa

Quota per Sede aggiuntiva

Quota per Alunni disabili

Quota per scuole serali - ospedaliere - carcerarie

Quota per Classi terminali della SSI° grado

Quota per Classi terminali della SSII° grado

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015

Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila

Tale risorsa è finalizzata alla retribuzione degli incarichi

svolti dai revisori dei conti, in rappresentanza del MEF e del

MIUR, presso le istituzioni scolastiche.

59

Aggregato 02 – voce 04 Contratti di pulizia ed altre attività

ausiliarie (si apre una scheda in altri finanziamenti vincolati ad

es. Aggr. 02 voce 04.1)

La somma è assegnata ai sensi dell‟art. 31, comma 4, del D.I.

n. 44/2001, alle scuole con organico accantonato di

collaboratori scolastici (in sostanza assegnano in organico di

diritto meno collaboratori scolastici).

La quota assegnata è destinata all‟acquisto di servizi non

assicurabili mediante l‟impiego del solo personale interno, a

causa del parziale accantonamento dell‟organico di diritto dei

collaboratori scolastici.

Le istituzioni scolastiche il cui organico di diritto dei

collaboratori scolastici non presenti posti accantonati non

possono acquistare servizi di pulizia: dette funzioni debbono

essere svolte integralmente dal personale dipendente.

Aggregato 02 – voce 04 Contratti di co.co.co. per le attività

tecniche e di segreteria (si apre una scheda in altri finanziamenti

vincolati ad es. Aggr. 02 voce 04.2)

Solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti

di co.co.co ai sensi del D.M. n. 66/2001.

03 – Finanziamenti dalla Regione

Nel panorama italiano ci sono alcune Regioni che si fanno

maggiormente carico delle scuole del loro territorio (ad esempio

le Regioni autonome), ma nella maggior parte dei casi i

finanziamenti diretti da parte delle Regioni sono assenti o di

modesta entità. Le spese per l‟istruzione sostenute dalle Regioni

sono prevalentemente costituite da trasferimenti verso gli Enti

Locali.

60

04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Finanziamenti dall’Unione europea

L‟Unione Europea finanzia le scuole italiane, di ogni ordine e

grado, secondo due modalità: attraverso i programmi europei tipo

Erasmus+ e attraverso i finanziamenti PON costituiti da fondi

strutturali, FSE (Fondo Sociale Europeo) e FESR (Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale). Nei due settenni precedenti i

finanziamenti PON erano destinati ad alcune regioni del

Mezzogiorno con lo scopo di colmare il divario rispetto alle

altre regioni d‟Italia. Nell‟attuale terzo settennio (2014-2020) i

PON sono stati estesi a tutte le regioni.

Finanziamenti dalle Province e dai Comuni

I finanziamenti che giungono alle scuole da parte degli Enti

Locali, nel complesso sono più consistenti rispetto a quelli che

arrivano dalle Regioni. Le Province erogano agli istituti superiori

presenti sul loro territorio un contributo per le spese di

funzionamento (telefono, fotocopie, ecc.) e la piccola

manutenzione; i Comuni si fanno invece carico di alcune spese

sostenute dalle scuole del primo ciclo (infanzia, primarie e

secondarie di I grado). Ogni Ente agisce con procedure proprie

che possono consistere in un finanziamento diretto alle scuole

oppure nella fornitura del servizio.

05 – Contributi da privati

I contributi da privati provengono in massima parte dalle

famiglie, e sono costituiti dai versamenti all‟atto di iscrizione

(contributi scolastici), dalle quote per i viaggi di istruzione o

per l‟attivazione di qualche progetto specifico, come per

esempio il lettorato di lingua straniera.

Il contributo delle famiglie è volontario e non obbligatorio: è

detraibile ai fini delle imposte; va usato con trasparenza; non si

possono pagare con il medesimo le spese amministrative ma

61

esclusivamente spese relative all‟ampliamento dell‟offerta

formativa. Esso rappresenta una fonte essenziale per assicurare

un‟offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi

sempre più elevati, soprattutto in considerazione delle ben note

riduzioni della spesa pubblica che hanno caratterizzato gli

ultimi anni.

È buona pratica che le scuole, al momento delle iscrizioni,

chiedano ai genitori un contributo per le spese didattiche per

l‟anno successivo, prevedendo magari anche una

rateizzazione, a richiesta, per venire incontro alle esigenze

delle famiglie. Non si può comunque subordinare l‟iscrizione

degli alunni al preventivo versamento del contributo. Tale

comportamento è illegittimo e si configura come grave

violazione dei propri doveri d‟ufficio sanzionabile

disciplinarmente.

Negli istituti tecnici e professionali il contributo delle

famiglie ha una valenza più significativa rispetto agli altri

ordini di scuola in quanto contribusce a coprire le spese di

esercitazione nei laboratori e nei reparti di lavorazione. La

norma di riferimento che disciplina i contributi di laboratorio

rimane il Regio Decreto Legge n. 749 del 15.05.1924, tuttavia

considerato che l‟argomento ha costituito fonte di dissidi e

polemiche, dubbi e contrasti tra istituzioni scolastiche e

genitori, il MIUR è intervenuto ultimamente con due note allo

scopo di chiarire e disciplinare la materia. Le note sono la

circ.n. 312/2012 e la circ.n. 593/2013. Dalle suddette note

emerge che il problema della richiesta di contributi di

laboratorio alle famiglie va valutato in relazione alla natura

pubblica del servizio scolastico e all‟esigenza che la scuola

eroghi un servizio qualificato, aggiornato, efficiente, puntuale.

Ai fini della trasparenza, alle famiglie, al termine dell‟anno

scolastico dovrebbe essere assicurata una rendicontazione chiara

ed esaustiva della gestione dei contributi dalla quale risulti come

sono state effettivamente spese le somme e quali benefici ne ha

ricavato la comunità scolastica (C.M.. 312/2012).

62

Naturalmente, poiché mai si può trattare di gestione fuori

bilancio, tali contributi devono trovare collocazione

nell‟ordinaria gestione amministrativo contabile.

Cedolino unico (non vengono inseriti in bilancio)

In data 28 luglio 2017 il Ministero e le OO.SS. rappresentative

del comparto Scuola hanno siglato l'ipotesi di CCNI per

l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali

delle risorse destinate al MOF (Miglioramento dell'Offerta

Formativa) per l'a.s. 2017-2018.

1- Assegnazione per gli istituti contrattuali (Retribuzione

accessoria)

FIS (Fondo delle istituzioni scolastiche da contrattare

con la RSU)

Funzioni Strumentali all'offerta formativa

Incarichi Specifici del personale ATA

Remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario

settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di

colleghi assenti

L‟assegnazione è prevista anche per le attività complementari di

educazione fisica e per le ore eccedenti svolte dai coordinatori

regionali dei relativi progetti, nonché per le misure incentivanti

per i progetti relative alle aree a rischio (cfr.art. 9 CCNL

29/11/2007).

2- Supplenze brevi e saltuarie

3- Compensi per lo svolgimento degli esami di Stato (in

unica soluzione nel periodo 1° gennaio-31 agosto)

SPESE

Nei documenti contabili delle scuole le spese sono raggruppate

in grandi categorie (vedi modello SPESE di cui sopra): le due più

63

importanti sono le attività nell‟aggregato A e i progetti

nell‟aggregato P.

Aggregato A – Attività

L’aggregato A è articolato in cinque voci:

1. funzionamento amministrativo generale;

2. funzionamento didattico generale;

3. spese di personale;

4. spese di investimento (macchine per laboratori, materiale

scientifico, tecnico e didattico, attrezzature sportive e così

via, che una volta acquistate confluiscono nel patrimonio

dell‟istituto)

5. spese per la manutenzione degli edifici.

Voce A01 – Funzionamento amministrativo generale

Le spese di funzionamento amministrativo generale, prevedono

l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali,

nonché le spese postali, telefoniche, Internet, le spese per

l'energia elettrica, per la manutenzione ordinaria (quest‟ultime se

a carico della scuola) e per la locazione delle apparecchiature ed

attrezzature degli uffici (es. fotocopiatori, stampanti), per le

uniformi di servizio ed altre spese varie, correlate anche alle

tecnologie multimediali. In detta scheda, inoltre, è prevista, nella

"Tipologia di spese - Partite di giro", l'anticipazione del "fondo

per le minute spese" a favore del Direttore dei servizi generali ed

amministrativi, di cui all'art. 17 del Regolamento di contabilità.

Voce A02 - Funzionamento didattico generale.

In questa voce sono previste le spese per l'acquisto di libri,

riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi

abbonamenti, riferiti all'attività didattica; quelle per l'acquisto del

materiale per le esercitazioni di laboratorio, per gli acquisti e i

rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche;

le spese per il materiale di consumo delle officine e dei

64

laboratori, per la manutenzione delle macchine e delle

attrezzature dei laboratori, ivi compreso quello informatico di

proprietà; nonché quelle afferenti ad esigenze connesse con

l'attività didattica generale.

Voce A03 - Spese di personale.

In questa voce sono previste le spese per il personale assunto per

supplenze brevi, nonché i compensi e le indennità per il

trattamento accessorio spettante al personale medesimo. Negli

ultimi anni tali spese sono gestite direttamente dal MEF e quindi

nel bilancio, sotto questa voce, va messa la cifra equivalente a

“zero”. In questa voce vengono previste anche le spese di

missione ed altre spese di personale non riconducibili ai singoli

progetti per esempio corsi di recupero gestiti con economie di

bilancio e quindi retribuiti direttamente dalla scuola.

Nota: è importante capire anche la differenza, dal punto di

vista del pagamento, tra le supplenze “annuali” (al 31 agosto

e al 30 giugno su posti vacanti) e le supplenze brevi (per

intenderci quelle che una volta pagava la scuola nella voce

A03 per es. per sostituzione di un docente assente per

malattia). Oggi anche quest’ultime, come le prime, vengono

pagate dal MIUR però attraverso un’area diversa della

piattaforma telematica, c.d. “Gestione appicativa”, quindi

pagamenti collocati in capitoli di spesa differenti.

Voce A04 - Spese di investimento.

In questa voce sono inserite le spese che si prevede di sostenere

per acquisti di beni mobili e immobili non imputabili ad uno

specifico progetto (ad esempio: le spese per la costituzione o il

rinnovamento di un laboratorio o l‟acquisto di LIM o Computer

da destinare nelle varie aule).

Voce A05 - Spese per la manutenzione degli edifici

Questa spesa di norma è in carico agli Enti locali: Comune per le

scuole del primo ciclo, Provincia per lle scuole del secondo

65

ciclo. Potrebbero essere previste delle somme per la

manutenzione degli edifici scolastici che la scuola effettua per

conto dell'Ente locale.

Aggragato P - Progetti

L'aggregato P comprende tutti i progetti relativi all'ampliamento

dell'offerta formativa previsti nel PTOF. Come abbiamo già detto

precedentemente, per ogni progetto deve essere predisposta una

specifica scheda illustrativa. In questo aggregato sono previste

anche le spese per progetti finanziati da organismi comunitari,

vedi PON, e internazionali; quelle per le attività di educazione

degli adulti, di istruzione e formazione tecnica superiore ( IFTS)

e quelli relativi agli ITS;

Aggregato G - Gestione Economiche

L’Aggragato G comprende le previsioni di spesa di specifiche

attività economiche, disciplinate dal Titolo I capo V del

Regolamento (DI n. 44/2001) vedi ad esempio Aziende agrarie e

aziende speciali o proventi derivanti dalla vendita di beni e da

servizi a favore di terzi.

Aggregato R - Fondo di Riserva

L’Aggragato R comprende il fondo di riserva che non potrà

essere superiore al cinque per cento della dotazione finanziaria

ordinaria.

Aggregato Z – Disponibilità Finanziaria da Programmare

L'eventuale somma da iscrivere nell'aggregato Z è costituita dalla

differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese, per far

quadrare il bilancio. È bene ricordare che il totale delle spese

non può superare il totale delle entrate.

66

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA: DAL CODICE PRIVACY AL GDPR

Questi paragrafi restano inalterati

Concetto di privacy

Codice in materia di protezione dei dati personali

Ex Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)

Frequently Asked Questions

Viene aggiunto il seguente paragrafo

Evoluzione storica dal Codice privacy al GDPR

Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Generale

Europeo (UE 679/2016 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

europea il 4 maggio 2016) sulla protezione dei dati personali

delle persone fisiche denominato GDPR (General Data

Protection Regulation). Il Regolamento rappresenta la normativa

di riforma della legislazione europea in materia di protezione dei

dati. La sua attuazione, è stata prevista a distanza di due anni,

quindi a partire dal 25 maggio 2018. Trattandosi di un

regolamento europeo, e quindi di un riferimento unico, si attua di

fatto la definitiva armonizzazione della regolamentazione in

materia di protezione dei dati personali all'interno dell'Unione

europea.

Il GDPR più esplicito della direttiva 95/46/CE, proclama la

tutela del diritto alla protezione dei dati personali inteso

come diritto fondamentale delle persone fisiche. Art. 1 par. 2 “Il

presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali

delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei

dati personali”.

La Direttiva 95/46/CE del Parlamento e del Consiglio d'Europa,

sino all‟attuale riforma, è stato il principale strumento giuridico

dell'Unione europea in materia di protezione dei dati. È stata

adottata il 24 ottobre 1995, con lo specifico fine di armonizzare

il livello di tutela dei diritti delle persone riguardo al trattamento

67

di dati personali.

L'applicazione della suddetta Direttiva si estendeva a tutto

lo Spazio Economico Europeo, quindi ben oltre il territorio

dell'Unione. In Italia è stata attuata con la legge n. 675 del 31

dicembre 1996, poi abrogata dal Codice privacy cioè dal D.Lgs

30 giugno 2003, n. 196, nel quale si prevede il diritto a non

vedere trattati i propri dati senza consenso, ma anche l‟adozione

di cautele tecniche ed organizzative che tutti devono rispettare

per procedere in maniera corretta al trattamento dei dati altrui.

La Direttiva 95/46/CE presentava evidenti carenze,

dovute all'evoluzione della tecnologia, e dei trattamenti

automatizzati, successivi alla sua approvazione. Per questo

motivo si è reso necessario affiancarle un altro strumento

normativo dell'Unione europea in materia di protezione dei dati

personali, la Direttiva 2002/58/CE (ePrivacy), poi modificata

dalla Direttiva 2009/136/CE, relativa al trattamento dei dati

personali e alla tutela della vita privata nel settore delle

comunicazioni elettroniche.

L'aumento esponenziale dei servizi online e i conseguenti rischi

per i diritti dei cittadini, da coniugare con i crescenti problemi di

sicurezza, e quindi le necessità di accedere per fini di polizia e

prevenzione alle telecomunicazioni, hanno portato ad un

ripensamento radicale dell'intero impianto normativo, che è

sfociato nella riforma del 2016, ovvero nell‟attuale Regolamento

(GDPR) che sarà attuato a partire dal 25 maggio 2018.

Il GDPR è una normativa che deve essere rispettata da tutte le

Pubbliche amministrazioni, Istituzioni scolastiche comprese, dai

professionisti e dalle aziende con sede nell‟Unione Europea,

nonché da tutti quei soggetti che, pur avendo sede al di fuori

della UE, elaborano trattano e collezionano dati dei cittadini

dell‟Unione Europea, quest‟ultimi c.d. “interessati”.

Le sanzioni per le aziende che disattendono il Regolamento sono

molto pesanti, potranno arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4%

68

del fatturato mondiale totale dell‟anno precedente se superiore.

Ciascuno Stato europeo avrà inoltre la facoltà di definire

ulteriori sanzioni che dovranno essere effettive, proporzionate e

dissuasive. L‟informativa deve essere molto dettagliata e deve

indicare le finalità, i soggetti terzi che hanno accesso ai dati e

deve essere fornita a tutti gli interessati.

DPO (Data Protection Officer)

Tra le specifiche misure sulla protezione dei dati personali

obbligatorie, per gli Enti pubblici e le organizzazioni che

effettuano il trattamento su larga scala di dati sensibili vi è la

designazione di una nuova figura (anche per le Istituzioni

scolastiche), il DPO (Data Protection Officer), ovvero il

Responsabile della protezione dei dati (acronimo italiano RPD).

Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura

prevista dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. Si tratta di

un soggetto designato dal titolare o dal responsabile del

trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo,

consultive, formative e informative relativamente

all'applicazione del Regolamento medesimo. Coopera con

l'Autorità (e proprio per questo, il suo nominativo va comunicato

al Garante) e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli

interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati

personali (artt. 38 e 39 del Regolamento).

L'art. 37, par. 1, lett. a), del RGPD prevede che i titolari e i

responsabili del trattamento designino un RPD «quando il

trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un

organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali

quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali». Quindi alle

istituzioni scolastiche viene attribuito tale obbligo.

Il responsabile della protezione dei dati personali, al quale non

sono richieste specifiche attestazioni formali o l'iscrizione in

appositi albi, deve possedere un'approfondita conoscenza della

normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle

69

norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo

specifico settore di riferimento:

deve avere competenze Gestionali, Tecniche e Giuridiche;

deve poter accedere al sistema di protezione per conoscere

tutte le modalità di come vengono utilizzati/gestiti i dati;

ha il compito di verificare che l‟utilizzo quotidiano dei dati e

dei sistemi di protezione delle informazioni avvenga in

conformità al Regolamento (GDPR);

deve essergli garantito il supporto informativo e finanziario

necessario a mantenere le competenze specifiche nel

rispettivo ambito di applicazione.

deve poter offrire, con il grado di professionalità adeguato

alla complessità del compito da svolgere, la consulenza

necessaria per progettare, verificare e mantenere un sistema

organizzato di gestione dei dati personali, coadiuvando il

titolare nell'adozione di un complesso di misure (anche di

sicurezza) e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato a

operare.

deve agire in piena indipendenza e autonomia, senza ricevere

istruzioni e riferendo direttamente ai vertici;

deve poter disporre, infine, di risorse (personale, locali,

attrezzature, ecc.) necessarie per l'espletamento dei propri

compiti.

Come accade nei settori delle cosiddette "professioni non

regolamentate", si sono diffusi schemi proprietari di

certificazione volontaria delle competenze professionali

effettuate da appositi enti certificatori. Tali certificazioni (che

non rientrano tra quelle disciplinate dall'art. 42 del RGPD) sono

rilasciate anche all'esito della partecipazione ad attività formative

e al controllo dell'apprendimento.

Esse, pur rappresentando, al pari di altri titoli, un valido

strumento ai fini della verifica del possesso di un livello minimo

di conoscenza della disciplina, tuttavia non equivalgono, di per

sé, a una "abilitazione" allo svolgimento del ruolo del RPD né,

allo stato, sono idonee a sostituire il giudizio rimesso alle

70

PP.AA. nella valutazione dei requisiti necessari al RPD per

svolgere i compiti previsti dall'art. 39 del RGPD.

Il ruolo di responsabile della protezione dei dati personali può

essere ricoperto da una figura interna che conosca la realtà

operativa in cui avvengono i trattamenti; l'incarico può essere

anche affidato a soggetti esterni, a condizione che garantiscano

l'effettivo assolvimento dei compiti che il Regolamento (UE)

2016/679 assegna a tale figura. Qualora il responsabile della

protezione dei dati personali sia individuato in un soggetto

esterno, quest'ultimo potrà essere anche una persona giuridica.

Nel caso in cui la scelta del RPD ricada su una professionalità

interna all'ente, occorre formalizzare un apposito “atto di

designazione” a Responsabile per la protezione dei dati. In caso,

invece, di ricorso a soggetti esterni all'ente, la designazione

costituirà parte integrante dell'apposito “contratto di servizi”

redatto in base a quanto previsto dall'art. 37 del RGPD. Tali atti,

da redigere in forma scritta, dovranno indicare espressamente i

compiti attribuiti, le risorse assegnate per il loro svolgimento,

nonché ogni altra utile informazione in rapporto al contesto di

riferimento. A tal fine è possibile utilizzare il modello A allegato

- schema di atto di designazione.

Nell'atto di designazione o nel contratto di servizi devono

risultare succintamente indicate anche le motivazioni che hanno

indotto l'ente a individuare, nella persona fisica selezionata, il

proprio RPD, al fine di consentire la verifica del rispetto dei

requisiti previsti dall'art. 37, par. 5 del RGPD, anche mediante

rinvio agli esiti delle procedure di selezione interna o esterna

effettuata. La specificazione dei criteri utilizzati nella

valutazione compiuta dall'ente nella scelta di tale figura, oltre a

essere indice di trasparenza e di buon amministrazione,

costituisce anche elemento di valutazione del rispetto del

principio di «responsabilizzazione».

Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede che un gruppo

imprenditoriale (nel nostro caso potrebbe essere l‟USR o l‟UST

71

o una Rete di scuole) possa designare un unico responsabile della

protezione dei dati personali, purché tale responsabile sia

facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento. Inoltre, dovrà

essere in grado di comunicare in modo efficace con gli

interessati e di collaborare con le autorità di controllo.

Nell'esecuzione dei propri compiti, il responsabile della

protezione dei dati personali, interno o esterno che sia, dovrà

ricevere supporto adeguato in termini di risorse finanziarie,

infrastrutturali e, ove opportuno, di personale. Il titolare o il

responsabile del trattamento che abbia designato un responsabile

per la protezione dei dati personali resta comunque pienamente

responsabile dell'osservanza della normativa in materia di

protezione dei dati.

I Titolare o il Responsabile del trattamento, una volta individuato

il Responsabile della protezione dei dati, è tenuto a indicare,

nell'informativa fornita agli interessati, i dati di contatto del RPD

pubblicando gli stessi nel sito Web ufficiale e nel contempo a

comunicarli al Garante (art. 37, par. 7). Per quanto attiene al sito

web, può risultare opportuno inserire i riferimenti del RPD nella

sezione "Amministrazione Trasparente", oltre che nella sezione

"Privacy" eventualmente già presente.

Il nominativo del responsabile della protezione dei dati e i

relativi dati di contatto vanno comunicati all'Autorità di

controllo. A tal fine è possibile utilizzare il modello B allegato –

Comunicazione al Garante.

Obblighi delle Istituzioni scolastiche

Il GDPR, rispetto al precedente Codice della privacy, introduce

misure più stringenti per le Istituzioni scolastiche con precisi

obblighi per i titolari e i responsabili:

Ambito territoriale: Il Regolamento si applica ad

ogni trattamento che ha ad oggetto dati personali, e a tutti

i titolari (controller) e responsabili (processor) del

72

trattamento stabiliti nel territorio dell'Unione, ma anche in

generale a quelli che trattano dati di residenti nell'Unione

europea (art. 3 del Regolamento). In tal modo la sua

applicazione non è limitata alle sole aziende che si trovano in

Europa, ma tutela tutti gli interessati che risiedono nel

territorio dell'Unione indipendetemente da dove si attua il

trattamento dei loro dati;

Principi del GDPR: il trattamento dei dati deve essere

fondato su principi di liceità, correttezza e trasparenza;

Accountability: Il Regolamento enfatizza la

responsabilizzazione del titolare e dei responsabili del

trattamento che si deve concretizzare nell‟adozione di

comportamenti proattivi a dimostrazione della concreta

adozione del regolamento;

Risk based: le aziende dovranno analizzare i rischi derivanti

dal trattamento di dati sensibili, mediante una valutazione

preliminare d‟impatto; spetta al titolare definire un sistema

di controllo sulla base dei rischi individuati avvalendosi

anche degli strumenti tecnologici per facilitare gli obblighi

previsti dal Regolamento; questo tipo di approccio è

sicuramente più flessibile e adattabile al mutare delle

esigenze e degli strumenti tecnologici, ma il fatto di delegare

all'azienda la valutazione del rischio rende più difficili le

contestazioni in caso di violazioni;

Privacy by design:” il tipo di trattamento dovrà essere

previsto e configurato fin dall‟inizio prevedendo le garanzie

per tutelare i diritti degli interessati; l‟uso dei dati personali

dovrà essere ridotto al “necessario” e dovranno essere

adottate misure per aggiornare, rettificare tempestivamente e

proteggere i dati in maniera corretta;

Data Breach: spetta al titolare adottare una politica di

governance e data protection adeguata in modo proporzionale

al rischio e in caso di Breach devono informare entro 72 ore

73

le autorità di protezione dei dati riguardo ad ogni violazione

che metta a rischio i diritti degli individui e tutti gli individui

affetti in caso di violazione ad alto rischio;

Registro dei trattamenti: tale documento, in qualche modo,

somiglia al dismesso DPS e dovrà indicare il titolare, i

responsabili, gli incaricati, le categorie di interessati, le

procedure messe in atto per il trattamento dei dati e le

finalità;

Formazione: sussiste l‟obbligo di istruire tutto il personale

dipendente sulla nuova normativa;

Data Protection Officer (DPO): Nomina del Resposabile

della Protezione dei Dati (RPD), di cui all‟art. 39, avente

funzioni di “supporto e controllo, consultive, formative e

informative”:

Sportello Unico: le aziende dovranno rispondere alla

sola autorità di vigilanza dello Stato nel quale hanno la sede

principale.

Maggiori diritti per gli “interessati”

Il GDPR introduce nuovi diritti per gli individui e il fatto che si

applichi in tutti gli Stati dell‟Unione Europea rappresenta una

grande conquista di cittadinanza per il “Popolo Europeo” anche

ai fini dell‟armonizzazione legislativa. Esso rispetto al

precedente Codice privacy garantisce:

maggiore protezione dei dati personali;

maggiore trasparenza con regole più chiare in materia di

informativa e consenso;

diritto all‟oblio: l‟ interessato, onde evitare che notizie

ritenute pregiudizievoli ed offensive continuino ad essere di

pubblico dominio, può ottenere la rimozione dai motori di

ricerca di tutti i link e riferimenti che rimandano ai contenuti

online in questione, invocando il “diritto all’oblio”.

74

portabilità dei dati personali da un titolare del trattamento ad

un altro;

maggiori garanzie per i minori;

Alla luce di tali garanzie, gli interessati possono:

Accedere in qualsiasi momento ai loro dati personali

Sapere come vengono utilizzati e protetti i loro dati

Chiedere il trasferimento dei loro dati personali ad altro

soggetto (portabilità del dato)

Essere tempestivamente informati in caso di furto dei propri

dati

Avere garanzie sull‟applicazione della normativa da parte dei

soggetti interessati.

Garante Privacy

L'Autorità di controllo italiana (Garante Privacy) ha pubblicato

una Guida che offre un panorama delle principali problematiche

che imprese e soggetti pubblici dovranno tenere presenti in vista

della piena applicazione del regolamento, prevista il 25 maggio

2018. Attraverso raccomandazioni specifiche vengono suggerite

alcune azioni che possono essere intraprese da subito perché

fondate su disposizioni precise del Regolamento che non

lasciano spazi a interventi del legislatore nazionale, come invece

avviene per altre norme del Regolamento, in particolare quelle

che disciplinano i trattamenti per finalità di interesse pubblico

ovvero in ottemperanza a obblighi di legge.

Documentazione di interesse

La predisposizione e l'aggiornamento della documentazione è

necessaria, in quanto indice di corretta implementazione delle

norme:

documentazione attestante i trattamenti svolti (registro dei

trattamenti; valutazione di impatto, trasferimento dati extra

UE);

75

documentazione attestante il rispetto dei diritti

degli interessati (informative, moduli raccolta consenso)

documentazione di ripartizione ruoli e responsabilità

(contratti e nomine dei responsabili esterni e incaricati;

procedure interne, ecc...);

documentazione attestante le misure di sicurezza

implementate.

Base giuridica del trattamento

Il Regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare

fondamento in un'idonea base giuridica; i fondamenti di liceità

del trattamento sono indicati all'art. 6 del Regolamento e

coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente

dal Codice privacy - D.lgs. 196/2003 (consenso, adempimento

obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di

terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse

pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo

prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati).

Art. 6 - Liceità del trattamento

1- Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre

almeno una delle seguenti condizioni:

a. l‟interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri

dati personali per una o più specifiche finalità;

b. il trattamento è necessario all‟esecuzione di un contratto di

cui l‟interessato è parte o all‟esecuzione di misure

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al

quale è soggetto il titolare del trattamento;

d. il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi

vitali dell‟interessato o di un‟altra persona fisica;

e. il trattamento è necessario per l‟esecuzione di un compito di

interesse pubblico o connesso all‟esercizio di pubblici poteri

di cui è investito il titolare del trattamento;

f. il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo

interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione

che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà

76

fondamentali dell‟interessato che richiedono la protezione

dei dati personali, in particolare se l‟interessato è un minore.

Attuazione del Regolamento

Il GDPR è una norma complessa e per la sua attuazione richiede

alle istituzioni scolastiche un‟attenta revisione dei dati che

raccolgono e trattano, una verifica delle basi giuridiche per tali

trattamenti e l'impatto di tali trattamenti per gli interessati. I

principi generali del GDPR possono riassumersi

in responsabilità e trasparenza attraverso i seguenti punti:

verifica della preparazione del personale ed eventuale

aggiornamento sulle nuove regole;

verifica dei dati trattati, con identificazione del tipo di dati e

categorizzazione in modo da distinguerli tra loro;

verifica della finalità e della base giuridica del trattamento e

eventuale redazione del registro dei trattamenti;

aggiornamento dell'informativa privacy, informando

correttamente, e in maniera comprensibile, gli interessati

della base giuridica del trattamento dei dati e dei loro

diritti (rettifica, cancellazione, oblio);

verifica della procedura per consentire agli interessati di

richiedere l'attuazione dei loro diritti;

verifica delle modalità di ottenimento del consenso e di una

procedura per verificare l'età degli interessati;

eventuale valutazione d'impatto del trattamento dei dati;

instaurazione di una procedura per eventuali violazioni dei

dati;

designazione di un Data Protection Officer;

indicazione dell'autorità di vigilanza alla quale si è soggetti.

77

Definizioni previste nel GDPR

Ai fini del presente Regolamento qui di seguito vengono

riportate alcune definizioni estratte dall‟art. 4 del GDPR che

andranno ad arricchire o ampliare quelle già previste dal Codice

privacy (D.lgs. 196/2003)

«dato personale»

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica

identificata o identificabile «interessato»; si considera

identificabile la persona fisica che può essere identificata,

direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un

identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati

relativi all‟ubicazione, un identificativo online o a uno o più

elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,

genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

«trattamento»

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o

senza l‟ausilio di processi automatizzati e applicate a dati

personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la

registrazione, l‟organizzazione, la strutturazione, la

conservazione, l‟adattamento o la modifica, l‟estrazione, la

consultazione, l‟uso, la comunicazione mediante trasmissione,

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il

raffronto o l‟interconnessione, la limitazione, la cancellazione o

la distruzione;

«profilazione»

Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali

consistente nell‟utilizzo di tali dati personali per valutare

determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in

particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il

rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le

preferenze personali, gli interessi, l‟affidabilità, il

comportamento, l‟ubicazione o gli spostamenti di detta persona

fisica;

78

«archivio»

Qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo

criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme

sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o

geografico;

«titolare del trattamento»

La persona fisica o giuridica, l‟autorità pubblica, il servizio o

altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina

le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

(Nell‟Istituzione scolastica il Titolare è il Dirigente scolastico)

«responsabile del trattamento»

La persona fisica o giuridica, l‟autorità pubblica, il servizio o

altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del

trattamento; (Nell‟Istituzione scolastica il personale interno ma

anche soggetti esterni che trattano i nostri dati)

«destinatario»

La persona fisica o giuridica, l‟autorità pubblica, il servizio o un

altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che

si tratti o meno di terzi; il trattamento di tali dati da parte di dette

autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia

di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

«terzo»

La persona fisica o giuridica, l‟autorità pubblica, il servizio o

altro organismo che non sia l‟interessato, il titolare del

trattamento, il responsabile del trattamento e le persone

autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l‟autorità

diretta del titolare o del responsabile;

«consenso dell’interessato»

Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e

inequivocabile dell‟interessato, con la quale lo stesso manifesta il

proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva

inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano

oggetto di trattamento;

79

«violazione dei dati personali»

La violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in

modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la

divulgazione non autorizzata o l‟accesso ai dati personali

trasmessi, conservati o comunque trattati;

«dati genetici»

I dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o

acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni

univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e

che risultano in particolare dall‟analisi di un campione biologico

della persona fisica in questione;

«dati biometrici»

I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico

relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o

comportamentali di una persona fisica che ne consentono o

confermano l‟identificazione univoca, quali l‟immagine facciale

o i dati dattiloscopici;

«dati relativi alla salute»:

I dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una

persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza

sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

«stabilimento»

Il luogo dell‟amministrazione del Titolare del trattamento.

Esempio di nomina a Responsabile esterno del trattamento di

dati personali da parte di un Titolare del trattamento.

La scuola che io dirigo è un Test Center accreditato AICA per il

rilascio della certificazione ECDL. Nel processo di gestione

della certificazione ECDL, AICA viene identificata dalla

normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali

quale “Titolare del trattamento”, in quanto ne decide le

politiche di trattamento e li memorizza su propri sistemi

informatici.

80

La mia scuola, come Test Center da AICA, è coinvolta in tale

processo, in quanto, utilizzando il sistema Atlas (gestionale

online di proprietà AICA), compie vari trattamenti su tali dati

(intestazione delle skills card, gestione delle sessioni di esame,

richiesta di emissione del certificato, reportistiche ecc.).

Per effetto di tali trattamenti, il Titolare (AICA) dovrà nominare

formalmente, all‟interno della mia scuola, il Responsabile del

trattamento (nella fattispecie un soggetto esterno ad AICA).

Tale figura può essere ricoperta dal sottoscritto, Dirigente

scolastico, quale rappresentante legale dell‟istituzione

scolastica, oppure dal referente del Test Center che si occupa

del progetto ECDL.

Nel documento di nomina dovranno essere riportati:

1- Una spiegazione della terminologia tecnico-giuridica

utilizzata

2- L‟oggetto dell‟incarico, dove viene specificato:

a. L‟elenco dei trattamenti che compie il Test Center

sui dati personali dei candidati (inserimento,

modifica, consultazione, estrazione ecc.)

b. Quali sono i dati personali trattati (nome, cognome,

codice fiscale ecc.)

3- Gli obblighi e i compiti affidati al nostro Test Center

(obbligo alla riservatezza, adeguamento delle misure di

sicurezza ove necessario, obbligo di informare AICA in caso

di accesso fraudolento ai dati o loro perdita, furto, ecc.)

4- Le garanzie fornite dal Titolare (di aver messo a

disposizione degli interessati un‟adeguata informativa ed

eventualmente averne acquisito il consenso, di aver

predisposto a sua volta idonee misure di sicurezza per

ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati

personali ecc.)

81

Decreto di adeguamento al GDPR

Il Consiglio dei Ministri dell‟8 agosto 2018 ha approvato il

decreto di armonizzazione dell‟ordinamento italiano al

Regolamento UE n. 679/2016, noto come GDPR.

“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che

abroga la direttiva 95/46/CE”

Nel Comunicato stampa ufficiale si afferma che:

"Dopo l’esame di una commissione appositamente costituita si è

deciso, al fine di semplificare l’applicazione della norma, di

agire novellando il codice della privacy esistente, nonostante il

regolamento abbia di fatto cambiato la prospettiva

dell’approccio alla tutela della privacy rispetto al codice

introducendo il principio di dell’accountability. Si è scelto di

garantire la continuità facendo salvi per un periodo transitorio i

provvedimenti del Garante e le autorizzazioni, che saranno

oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici

vigenti. Essi restano fermi nell’attuale configurazione nelle

materie di competenza degli Stati membri, mentre possono

essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie

interessate quali codici di settore. In considerazione delle

esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese,

si è previsto che il Garante promuova modalità semplificate di

adempimento degli obblighi del titolare del trattamento."

La riforma della privacy entrerà in vigore in maniera graduale e

per le imprese sarà garantito un periodo transitorio da controlli e

ispezioni che dovrebbe durare 8 mesi.

82

83

GLOSSARIO GIURIDICO

(Nuovo capitolo)

Il Dirigente Scolastico si trova sempre più frequentemente a

doversi confrontare con oggetti e terminologie di carattere

normativo.

Abnorme

Indica un atto o un provvedimento che, per la sua particolarità, si

presume fuori da qualsiasi regola giuridica.

Abrogazione

Perdita di efficacia di una norma giuridica.

Accesso ai documenti amministrativi:

Principio generale dell‟attività amministrativa, volto ad

assicurarne l‟imparzialità e la trasparenza. Consiste nel diritto

per tutti i soggetti privati, che vantino un interesse diretto,

concreto e attuale corrispondente ad una situazione

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è

chiesto l‟accesso, di prendere visione ed estrarre copia dei

documenti amministrativi detenuti dalle pubbliche

amministrazioni.

Aggravanti comuni

Insieme di contingenze, che aggravano il reato quando non

reggono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali,

aumentandone la pena.

Albo

Registro o elenco pubblico nel quale vengono iscritti coloro che

appartengono a un Ordine o a una professione o che sono

abilitati a svolgere una determinata attività, è tenuto da

un'autorità o da organismi professionali che ne controllano

l'accesso.

Ammonizione (o formale richiamo)

Sanzione disciplinare tipica del rapporto di pubblico impiego, in

genere, per la sua applicazione non è previsto il ricorso al

procedimento disciplinare.

84

Amnistia

Provvedimento del presidente della repubblica in seguito a

concessione solo a larga maggioranza dal Parlamento. Essa

estingue il reato, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene

accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici). L'estinzione del

reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto

il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo

stabilisca una data diversa.

Annullabile

Che presenta degli elementi i quali, se rilevati, possono rendere

nullo un atto.

Annullamento

È l‟effetto di una dichiarazione di illegittimità che un giudice

pronuncia nei confronti di un atto, di una disposizione o di una

norma. A seguito di tale dichiarazione di illegittimità, l‟atto, la

disposizione o la norma perdono validità.

Apertura di credito bancario

Il contratto col quale la banca si vincola a tenere a disposizione

dell'altra parte una somma di danaro secondo un periodo

accordato nel contratto.

Appalto

Contratto col quale una parte assume il compimento di una opera

o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (con

organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio

rischio).

Arbitraggio

Funzione che ricorre quando le parti, alla conclusione di un

contratto, demandano a un terzo, detto arbitratore, la

determinazione della prestazione che è oggetto del contratto,

oppure l'integrazione di un elemento del contratto stesso.

Arbitrato

Mezzo di risoluzione delle controversie fra privati, la cui

peculiarità consiste nell'accordo fra le parti di demandare la

85

decisione a terze persone di loro fiducia, dette arbitri, anziché

rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Aree metropolitane

Denominazione di quelle parti del territorio in cui sono presenti

città di grandi dimensioni che sono legate da rapporti socio-

economici intensi con i centri minori vicini (D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, art. 22 e seguenti).

Associazione

Organizzazione, costituita attraverso particolari formalità, tra un

gruppo di persone, dette associati, che perseguono un fine

comune di tipo non lucrativo (es. culturale, sportivo,ecc).

Atto amministrativo

Qualsiasi manifestazione di volontà, desiderio, giudizio o

conoscenza proveniente da una pubblica amministrazione

nell‟esercizio di una potestà amministrativa.

Atto avente forza di legge

Atto normativo equiparato alla legge formale ordinaria; si tratta

di fonti di primo grado che hanno la stessa efficacia della legge

del Parlamento e, quindi, in grado di abrogarla e di essere da essa

abrogata. Sono atti aventi forza di legge ad es. i decreti legge, i

decreti legislativi e il referendum abrogativo.

Atti d'ufficio

Atti emanati dai soggetti preposti a un ufficio.

Atti dello stato civile

Atti che il sindaco provvede a ricevere e a tenere in appositi

registri oltre che a rilasciare certificati in base alle risultanze di

essi.

Autocertificazione (o dichiarazione sostitutiva di certificazione)

Facoltà riconosciuta a ogni cittadino di comprovare con una

propria dichiarazione, in sostituzione dei normali certificati, i

seguenti fatti, stati o qualità personali: la data e il luogo di

86

nascita; la residenza; la cittadinanza; il godimento dei diritti

politici; lo stato di celibe, coniugato o vedovo; lo stato di

famiglia; l'esistenza in vita; la nascita del figlio; il decesso del

coniuge, dell'ascendente o discendente; la posizione agli effetti

degli obblighi militari; l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla

pubblica amministrazione (L. 4 gennaio 1968, n. 15 , art. 2).

Autorithies

Organismi amministrativi indipendenti che hanno come obiettivo

principale quello di seguire e controllare settori molto specifici e

rilevanti per lo Stato e/o per l'economia.

Autotutela

Facoltà che la legge riconosce alla pubblica amministrazione di

risolvere al suo interno, facendo ricorso a sistemi amministrativi,

gli eventuali conflitti insorti tra sé e altri soggetti.

Avvocatura dello Stato

Organo della pubblica amministrazione, posto alle dipendenze

del presidente del Consiglio, avente la funzione di assistere,

rappresentare e difendere in giudizio lo Stato e gli altri enti

pubblici indicati dalla legge. È costituito da un corpo di avvocati

legati allo Stato da rapporto di pubblico impiego cui sono

affidate istituzionalmente la rappresentanza, il patrocinio e

l‟assistenza in giudizio di tutte le amministrazioni dello Stato, sia

davanti alla giurisdizione ordinaria che innanzi alle giurisdizioni

amministrative e speciali, ai collegi arbitrali e alle giurisdizioni

costituzionali. Spetta, inoltre, all‟Avvocatura la difesa dello Stato

italiano davanti alle giurisdizioni internazionali. L‟Avvocatura

dello Stato ha un‟organizzazione centrale e un‟organizzazione

periferica.

Azione confessoria

Prevista dall'art. 1079 c.c. consente al titolare di un diritto reale

di godimento su cosa altrui (superficie, servitù, enfiteusi,

usufrutto, uso e abitazione) di far accertare il proprio diritto ai

successivi proprietari del bene.

87

Bancarotta fraudolenta

Reato commesso dall'imprenditore dichiarato fallito che:

1. ha occultato, distrutto, dissimulato o dissipato i suoi beni in

tutto o in parte allo scopo di danneggiare i creditori;

2. ha esposto debiti inesistenti;

3. ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte i libri o

le altre scritture contabili o li ha tenuti in modo da non

rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del

movimento degli affari con lo scopo di danneggiare i

creditori o trarre vantaggio per se o per altri.

Bancarotta semplice

Reato commesso dall'imprenditore dichiarato fallito che:

1. ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto

alla sua condizione economica;

2. ha sprecato una notevole parte del suo patrimonio in

operazioni superflue;

3. ha compiuto operazioni di grave leggerezza per ritardare il

fallimento;

4. ha aggravato la propria situazione astenendosi dal richiedere

il fallimento ed altre "imprudenze" ancora, indicate

esplicitamente dalla legge.

Bandiera

Simbolo dello Stato o di altro ente internazionale (come l'ONU o

la UE); i colori della bandiera italiana sono stabiliti nella

Costituzione ed il disprezzo della bandiera è sanzionato

penalmente (art.12, Cost.). Dal 1998 (L. 5 febbraio 1998, n. 22.)

la sua esposizione permanente su tutti gli edifici pubblici

affiancata con la bandiera dell‟UE, è obbligatoria.

Base imponibile

Valore su cui viene applicata l'aliquota per il calcolo di

un'imposta

Beni

Sono le cose che possono essere oggetto di diritti.

88

Beni economici

I beni presenti in modo limitato nella nostra società e che hanno

un valore economico che ne permette lo scambio.

Beni liberi

I beni che sono disponibili per tutti in modo gratuito e che non

hanno un valore economico che ne consente lo scambio (es. sole,

aria).

Bicameralismo

Ordinamento politico nel quale il Parlamento è costituito da due

Camere. La Costituzione italiana (art. 55 Cost.) prevede un

bicameralismo cosiddetto perfetto perchè il potere legislativo,

Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, è esercitato

con gli stessi identici poteri e funzioni.

Bilancio dello Stato

È un documento contabile nel quale sono indicate, secondo

particolari criteri, le entrate e le spese dello Stato riferite ad un

certo periodo di tempo.

Bisogno

Necessità vera o presunta che l'uomo ha di determinati beni o

servizi e che lo spinge a procurarseli per appagare questa sua

esigenza

Buona fede

In senso soggettivo è l'assenza di consapevolezza di ledere un

interesse altrui. In senso oggettivo corrisponde al comportamento

rispondente all'affidamento generalizzato conforme ai principi

etici comuni di un ordinamento giuridico

Calunnia

Reato commesso da chi incolpa di un reato una persona che egli

sa innocente tramite denunzia, querela, richiesta o istanza, anche

se anonima o sotto falso nome.

89

Capacità di agire

Facoltà che si acquisisce di regola al compimento dei 18 anni e

che consente di disporre dei propri diritti e di compiere

personalmente atti che modificano la situazione giuridica di un

soggetto.

Capacità giuridca

Attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e obblighi

giuridici. Si acquista con la nascita e si perde con la morte.

Capo di imputazione

Descrizione dettagliata scritta di un fatto, con l'indicazione degli

articoli di legge violati.

Carico pendente

Processo penale in corso.

Circolare

Mezzo di notificazione o di comunicazione di atti

amministrativi; rientra tra le c.d. norme interne, ossia quelle

disposizioni indirizzate solo a coloro che fanno parte di una

determinata amministrazione.

Citazione

Invito scritto, a volte diventa un ordine.

Codice

Raccolta sistematica e organizzata di leggi relative ad una

medesima materia o ad un medesimo settore (es. codice civile,

codice penale,ecc).

Comodato

Contratto col quale una parte consegna ad un'altra una cosa

mobile o immobile, per un tempo o per un uso determinato, con

l‟obbligo di restituirla. esso è essenzialmente gratuito.

90

Compromesso

Accordo preventivo e vincolante tra le parti, per definire un

successivo contratto definitivo di compravendita

Concussione

Reato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di

un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o della sua

posizione costringe o induce taluno a dare o a promettere denaro

o un altro vantaggio anche non patrimoniale, sia a lui che a un

terzo.

Consuetudine

È una fonte-fatto del diritto che consiste in un comportamento,

conforme alla legge, tenuto in modo costante ed uniforme da

parte dei cittadini.

Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU)

Professionista nominato dal Pubblico Ministero per accertare

eventuali elementi di reato dove è richiesta una conoscenza

molto tecnica.

Corte Costituzionale

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati

per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal

Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme

magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte

costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle

giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori

ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo

venti anni d'esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono

nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno

del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. La

Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite

dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed

è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio

di giudice. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con

quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con

l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed

91

ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il

Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici

ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di

cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il

Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le

stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Costituzione

È la legge fondamentale dello Stato; essa contiene le norme e i

principi generali relativi all‟organizzazione e al funzionamento

dello Stato, nonché le norme riguardanti i diritti e i doveri

fondamentali dei cittadini. La Costituzione italiana è scritta,

lunga, rigida, votata e convenzionale.

Curatore

Soggetto che rappresenta o assiste l'incapace relativo per il

compimento degli atti di straordinaria amministrazione .

Custodia cautelare

Carcerazione preventiva che precede la sentenza definitiva, con

lo scopo di salvaguardare l'inquinamento delle prove, l'eventuale

fuga all' estero dell' interessato o la reiterazione del reato.

Decentramento

È un principio di organizzazione in base al quale determinate

attribuzioni vengono trasferite dalla sfera di competenza degli

organi centrali dello Stato a quella di organi periferici o enti

locali.

Decreto del dirigente

I decreti sono atti finalizzati al buon funzionamento della

macchina amministrativa. Per mezzo del decreto, ad esempio, il

dirigente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi,

attribuisce gli incarichi ai collaboratori interni e quelli di

collaborazione esterna, provvede alla nomina, designazione e

revoca dei rappresentanti a vari titoli.

92

Decreto del Presidente della Repubblica

Provvedimento con cui il Presidente della Repubblica emana gli

atti previsti dalla Costituzione o dalle norme costituzionali, quelli

relativi all‟organizzazione del personale del Segretariato della

Presidenza della Repubblica, nonché tutti gli atti espressamente

elencati dalla legge 131/1991 (es.: nomina dei sottosegretari di

Stato, decisione dei ricorsi straordinari, concessione della

cittadinanza italiana, scioglimento dei consigli comunali e

provinciali).

Decreto legge

Atto avente forza di legge disciplinato dall‟art. 77 Cost. Si tratta

di un provvedimento provvisorio adottato dal Governo, di sua

iniziativa e sotto la sua responsabilità, in casi straordinari di

necessità e urgenza. Tale provvedimento entra immediatamente

in vigore dopo la sua pubblicazione e diviene definitivo solo se

entro 60 giorni viene convertito in legge dal Parlamento. I decreti

legge non convertiti perdono efficacia sin dall‟inizio.

Decreto legislativo

Atto avente forza di legge emanato dal Governo in base ad una

delega legislativa del Parlamento; la delega è conferita con legge

formale ordinaria e deve specificare i principi e i criteri direttivi,

indicare il tempo entro il quale la potestà legislativa deve essere

esercitata dall‟organo esecutivo e definire l‟oggetto sul quale il

Governo è autorizzato a legiferare.

De iure condendo

Si riferisce alle norme proposte ed ancora in discussione oppure

a norme non ancora pienamente attuate, ma che sono

incamminate verso il loro inserimento nell'ordinamento

giuridico.

De iure condito

Si riferisce al complesso delle norme già entrate

nell''ordinamento giuridico.

93

Delegificazione

Indica il potere del legislatore di autorizzare espressamente il

potere esecutivo a regolare una determinata materia, già

disciplinata dalla legge ordinaria, mediante l‟uso dei

regolamenti. Si parla in questo caso di regolamenti delegati o

autorizzati.

Deliberazione (o delibera)

Termine con cui si indica la decisione presa da un organo

collegiale (es. Collegio docenti). Esprime la volontà dell'ente.

Denuncia

Descrizione dettagliata dei fatti che inducono a reato ma che non

prevede una esplicita richiesta di condanna, presentata da una

persona all'autorità giudiziaria o redatta da quest'ultima sulla

base di alcuni elementi di indagine.

Deontologia

Insieme di regole scritte che regolano il comportamento di ogni

professionista sia nei confronti dei clienti che dei colleghi.

Derubricare

Rimpiazzare un reato con uno di gravità inferiore.

Detenzione domiciliare

Stato di detenzione di una persona nella propria abitazione, al

fine di scontare la pena ed è disposta quando la sentenza di

condanna è divenuta definitiva.

Determinazione (o determina)

Le determinazioni (o più propriamente determine) sono gli atti

amministrativi tipici con cui i dirigenti assumono le decisioni

necessarie per realizzare gli obiettivi preposti. Con le

determinazioni, che possono avere o meno rilevanza contabile, i

dirigenti impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Le

determinazioni dirigenziali sono state introdotte nel nostro

ordinamento dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che, agli articoli

3, 16 e 17, definiva le attribuzioni dei dirigenti assegnandogli "la

94

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa

l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso

l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione

delle risorse umane, strumentali e di controllo". Le

determinazioni vengono affisse all'albo online .

Dibattimento

Parte centrale del processo, nel quale si raccolgono tutte le prove

e le testimonianze.

Diffamazione

Reato commesso da chi offende l'altrui reputazione sia

comunicando con più persone che per mezzo della stampa.

Direttiva

Atto normativo delle istituzioni comunitarie che vincola gli Stati

membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Può

essere generale, se indirizzata a tutti gli Stati membri, o

particolare, se indirizzata ad uno o ad alcuni di essi. Non ha

efficacia diretta, ma deve essere recepita dallo Stato membro

attraverso gli strumenti che lo stesso ritiene più idonei. Lo Stato

italiano provvede annualmente al recepimento delle direttive

comunitarie attraverso l‟approvazione della legge comunitaria.

Diritto naturale

Insieme di regole e principi di contenuto universale che

dovrebbero ispirare la condotta delle persone.

Diritto oggettivo

Insieme di norme giuridiche che regola i comportamenti di una

determinata collettività; in questa accezione, il diritto oggettivo è

sinonimo di ordinamento giuridico.

Diritto positivo

Insieme delle disposizioni normative vigenti in un particolare

ordinamento in un dato momento storico.

95

Diritto soggettivo

Posizione giuridica attiva o di vantaggio che si concretizza nel

potere di agire a tutela di un proprio interesse, riconosciuto e

garantito al soggetto dall‟ordinamento giuridico.

Diritto internazionale

Insieme di norme con cui gli Stati disciplinano i loro rapporti di

natura politica, economica e sociale. Tra le fonti del diritto

internazionale sono particolarmente importanti i trattati

internazionali.

Discriminazione (non)

ll principio di non discriminazione impone che situazioni

analoghe siano trattate in modo uguale e situazioni diverse non

siano trattate in modo analogo, tranne che non vi sia una

giustificazione obiettiva

Dovere

Posizione giuridica soggettiva passiva che si pone in

correlazione ad un diritto soggettivo. Può concretizzarsi in un

dovere di astensione da atti lesivi del diritto o in uno specifico

comportamento imposto al soggetto.

Eccepire

Far presente oralmente al giudice una scorrettezza processuale.

Effetto giuridico

Costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto

giuridico.

Efficacia erga omnes

Che vale per tutti.

Emendamento

Modifica di un articolo di legge.

96

Eccesso di potere

Vizio di legittimità riscontrabile in un atto amministrativo e

riconducibile ad un esercizio scorretto della discrezionalità

amministrativa, che comporta l‟annullabilità dell‟atto. La

giurisprudenza ha elaborato le c.d. figure sintomatiche

dell‟eccesso di potere, ossia le ipotesi tipiche di difetti nel

processo di formazione delle scelte discrezionali della pubblica

amministrazione (es.: sviamento di potere, travisamento dei fatti,

evidente illogicità, disparità di trattamento, ecc.)

Economicità

È uno dei criteri su cui si fonda il buon andamento della pubblica

amministrazione (art. 97 Cost.); impone una comparazione tra

l‟utilità delle uscite con l‟onerosità del reperimento della relativa

entrata al fine di valutare il carico finanziario delle proprie spese

e le relative possibilità di copertura e di realizzare un equilibrio

tra le corrispondenti voci.

Efficienza

È uno dei criteri su cui si fonda il buon andamento della pubblica

amministrazione (art. 97 Cost.); per efficienza si intende la

capacità di realizzare il miglior rapporto tra mezzi impiegati e

risultati conseguiti.

Esercizio dell'azione penale

Richiesta di processo per una determinata persona da parte del

Pubblico Ministero quando vi sono più indizi di reato e non vi

sono le condizioni per l' archiviazione del caso.

Ex abrupto

Significa improvvisamente, senza preavviso.

Ex ante

Espressione latina che significa letteralmente "da prima".

Fatto giuridico

Qualsiasi accadimento o avvenimento naturale avente rilevanza

giuridica, con o senza il concorso della condotta volontaria.

97

Federalismo

È un modello di decentramento statale nel quale il potere

politico è costituzionalmente ripartito tra uno Stato centrale

federale e gli Stati membri. In genere gli Stati membri

conservano il proprio ordinamento e sono competenti in via

residuale in tutte le materie non riservate alla competenza

federale. È possibile che esistano Stati federali che si

organizzano al proprio interno valorizzando il principio di

sussidiarietà orizzontale e verticale, ma anche Stati federali che

si improntano al proprio interno ad un‟organizzazione

centralistica e statalistica.

Fermo

Sanzione che il PM o la polizia giudiziaria prende quando

sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il

pericolo di fuga della persona indiziata di delitto, o per il quale la

legge stabilisce la pena dell' ergastolo o reclusione dai 2 ai 6

anni, ovvero di un delitto che concerne l' uso di armi da guerra,

esplosivi o con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di

eversione dell' ordine democratico.

Flagranza

Condizione di chi viene colto nell'atto di commettere un reato

ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalle forze

dell'ordine, dalla persona offesa o da altre persone

Fondazione

Organizzazione, dotata di un proprio patrimonio e finalizzata al

raggiungimento di uno scopo di natura non lucrativa.

Fonti del diritto

Sono gli atti o i fatti dai quali traggono origine le norme

giuridiche; possono classificarsi in fonti di produzione, che

producono norme giuridiche, fonti sulla produzione,che

disciplinano gli organi e le procedure necessarie alla produzione

delle norme, e fonti di cognizione, quelle volte a favorire la

diffusione e la conoscenza delle fonti di produzione. Le fonti di

produzione possono classificarsi, secondo un criterio gerarchico,

98

in fonti supreme (es.: diritti inviolabili dell‟uomo), fonti

costituzionali, fonti primarie (es.: legge e atti aventi forza di

legge, regolamenti e direttive comunitarie) e fonti secondarie

(regolamenti governativi)

Forma di governo

Modo con cui è organizzato e gestito il potere politico di uno

Stato. In particolare, in relazione alla diversa ripartizione delle

funzioni tra potere esecutivo e legislativo, la forma di governo

può essere parlamentare o presidenziale.

Funzione

Attività svolta nell‟interesse non del soggetto agente, bensì della

collettività. Tutte le funzioni dello Stato – normazione,

giurisdizione e amministrazione – rappresentano attività volte a

soddisfare interessi del popolo.

Funzioni amministrative

Nell‟ambito del principio della divisione dei poteri, costituisce la

terza funzione, oltre a quella legislativa e giurisdizionale; essa si

estrinseca nell‟attività amministrativa ossia nell‟attività diretta al

perseguimento puntuale e concreto degli interessi pubblici,

assunti come tali dalla legge, da parte di organi pubblici.

Gerarchia delle fonti

Modalità di distinzione delle diverse fonti del diritto in base alla

loro importanza. La fonte più importante del nostro ordinamento

è la Costituzione..

Giovane adulto

Persona che ha già compiuto diciotto anni, ma non ancora i

ventuno.

Giudizio abbreviato

Tipo di processo penale privo di dibattimento, richiesto dall'

inputato o dal suo avvocato, che si basa su elementi che

avrebbero portato a un processo "normale". Tale processo

prevede, in caso di condanna, la riduzione di un terzo della pena.

99

Giudizio direttissimo

Processo speciale previsto per una persona arrestata in flagranza

di reato. Tale processo deve cominciare entro quarantotto ore

dall'arresto., e si può procedere al giudizio direttissimo nei

confronti dell' inputato qualora queswt'ultimo abbia reso

confessione nel corso dell' interrogatorio.

Giudizio immediato

Tipo di processo penale, che non prevede l'udienza preliminare

ed è richiesto esclusivamente nel caso in cui la prova risulta

evidente.

Giurisdizione

Applicazione delle norme giuridiche ad un caso concreto al fine

di risolverlo nel rispetto della legge. La funzione giurisdizionale

è svolta dai giudici.

Governo

Organo complesso, composto dal presidente del consiglio, dai

ministri e dal consiglio dei ministri, a cui è attribuito

principalmente l'esercizio del potere esecutivo dello Stato. Il

Governo è anche titolare di alcuni poteri di tipo normativo,

esercitati tramite l'emanzione di decreti-legge, decreti legislativi

e regolamenti.

Grazia

Decreto del Presidente della Repubblica che condona, in tutto o

in parte, la pena inflitta, (non il reato) o la permuta con un'altra

pena stabilita dalla legge. Essa non estingue le pene accessorie

salvo disposizione diversa del decreto, e neppure gli altri effetti

penali della condanna. La grazia si riferisce sempre ad una sola

persona.

Guardasigilli

Ministro di giustizia.

Illecito

Atteggiamento che viola una disposizione di legge.

100

Illegale

Che è vietato da tutte le norme

Imparzialità

Principio costituzionale sancito dall‟art. 97 Cost. in base al quale

l‟attività amministrativa deve esplicarsi senza alcuna

discriminazione, sia sotto il profilo organizzativo che sotto il

profilo funzionale.

Imposte

Prelievi obbligatori di ricchezza effettuati dallo Stato o dagli enti

pubblici nei confronti di persone fisiche o giuridiche e destinati

a servizi pubblici di carattere generale.

Impugnazione

"obiezione" scritta e motivata della decisione di un giudice o di

un'altra autorità.

Imputato

Persona sottoposta ad un processo penale.

Inabilitato

Soggetto che presenta un'inabilità relativa dovuta a diverse

tipologie di cause . Può svolgere personalmente gli atti di

ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria

amministrazione deve essere assistito da un curatore.

Incensurato

Persona che non ha mai subito una condanna penale.

Incompetenza

Vizio di legittimità riscontrabile in un atto amministrativo che

consiste in ogni irregolarità relativa al soggetto da cui l‟atto sia

stato emanato, sia sotto il profilo delle attribuzioni conferite

dall‟ordinamento all‟ufficio, sia sotto quello della valida

costituzione degli organi che hanno emanato l‟atto. È possibile

distinguere l‟incompetenza relativa dall‟incompetenza assoluta:

la prima si ha quando l‟atto è emanato da un organo

101

incompetente facente parte però di un‟amministrazione che ha la

potestà sulla materia e comporta l‟annullabilità dell‟atto; la

seconda, invece, si verifica qualora l‟atto sia emanato da

un‟autorità del tutto priva di potestà sulla materia e comporta la

nullità dell‟atto amministrativo.

Indagato

Persona accusata di un reato, ma non è ancora iniziato il

processo.

Indulto

Decreto del presidente della Repubblica in seguito a legge di

delegazione del parlamento. Differisce dall'amnistia, poiché

condona, in tutto o in parte, la pena (non il reato) inflitta, o la

commuta in un'altra stabilita dalla legge e non estingue le pene

accessorie.

Ingiuria

Reato commesso da chi offende l'onore o il decoro di una

persona, direttamente o mediante comunicazione telegrafica o

telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. Le

pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza

di più persone

Interdetto giudiziale

È una persona maggiorenne che si trova in una situazione di

abituale infermità mentale.

Interdetto legale

Situazione di interdizione che èconseguente alla condanna a

pene detentive di una certa gravità.

Inviolabilità del domicilio

Secondo la Costituzione non si possono eseguire ispezioni o

perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla

legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà

personale.

102

Istruzione

La Costituzione garantisce il diritto di istruzione (art. 34) e la

libertà di istruzione (art. 33). Il primo afferma che l‟accesso alla

scuola è un diritto di tutti e sancisce l‟inammissibilità di criteri di

selezione fondati su principi che violino l‟uguaglianza dei

cittadini, prevede un grado minimo di istruzione obbligatorio e

gratuito e aiuti economici ai meritevoli per la prosecuzione degli

studi; la seconda, invece, garantisce la libera gestione

dell‟istruzione e la possibilità per qualunque ente o privato di

istituire scuole di qualsiasi tipo.

Iura novit curia

Sul giudice grava una presunzione assoluta di conoscenza della

norma, pertanto tale principio sancisce la sua libertà

nell'individuazione e interpretazione del diritto da applicare alla

fattispecie.

Lavoro

Attività, manuale o intellettuale, svolta dalle persone fisiche per

realizzare beni o servizi.

Legalità

Principio in virtù del quale i pubblici poteri sono soggetti alla

legge. Il principio di legalità in senso formale prescrive che

l‟esercizio di un potere pubblico si basi su una previa norma

attributiva della competenza; il principio di legalità in senso

sostanziale richiede che l‟esercizio del potere pubblico sia

limitato e diretto da specifiche norme di legge, tali da restringere

la discrezionalità dell‟autorità agente. Nel primo caso è

sufficiente che l‟azione dei pubblici poteri sia autorizzata dalla

legge, nel secondo caso invece essa deve essere compiutamente

disciplinata dalla legge.

Legge

Fonte del diritto per eccellenza, è l‟atto normativo prodotto dalla

deliberazione delle Camere, o degli altri organi cui

costituzionalmente è attribuita la funzione legislativa, e

promulgato dal Presidente della Repubblica secondo il

103

procedimento disciplinato dagli artt. 70 e ss. della Costituzione

(legge in senso formale). Il termine è utilizzato anche in senso

sostanziale per indicare tutti gli atti a contenuto normativo,

indipendentemente dagli organi che li pongono in essere e dal

procedimento seguito per la loro formazione (es.: atti aventi

forza di legge). Il termine è altresì utilizzato come sinonimo di

diritto.

Legge delega

Legge con cui le Camere attribuiscono al Governo l‟esercizio del

potere legislativo. La legge delega deve definire gli oggetti su cui

il Governo potrà esercitare la funzione legislativa, il termine

entro il quale la delega deve essere esercitata e i principi e i

criteri direttivi che servono da guida per l‟esercizio del potere

delegato. L‟atto emanato dal Governo in esercizio della delega

conferita dal Parlamento è il decreto legislativo.

Leggi costituzionali

Fonti del diritto di natura costituzionale che integrano il testo

della costituzione in alcune parti.

Leggi ordinarie

Fonti del diritto primarie emanate dal parlamento.

Leggi regionali

Fonti normative emanate dalle regioni.

Libertà di insegnamento

Libertà personale del docente nello svolgimento delle funzioni

previste dal suo ufficio, secondo quanto riconosciuto dall'art. 33

c. 1 della Costituzione. In questo senso, la Costituzione protegge

la libertà di iniziativa e di autonomia del docente rispetto ai

possibili tentativii condizionare l'attività sul piano degli

orientamenti educativi e dei metodi. La libertà di insegnamento,

al contrario della mera libertà di pensiero (art. 21 Cost.), si

esplica non solo nell'interesse dei docenti e dei contenuti

culturali da essi trasmessi, ma anche dei destinatari del loro

insegnamento. L'esercizio della libertà di insegnamento necessita

104

del rispetto di condizioni di tipo oggettivo (ovvero l'esistenza di

un'organizzazione scolastica che favorisca e stimoli l'iniziativa

del docente) e di tipo soggettivo (ovvero il riconoscimento di

uno stato giuridico e di un adeguato trattamento economico,

svincolato da possibili valutazioni parziali ed interessate da parte

di chi gestisce la scuola). I limiti della libertà di insegnamento

consistono nel rispetto del buon costume (inteso in senso

strettamente penalistico), dell'ordine pubblico (l'insegnamento

non è propaganda politica, quindi gode di garanzie differenti) e

della personalità del minore (come "riservato dominio" in cui è

illecita ogni ingerenza dell'insegnante).

Libertà di scuole

Libertà di istituzione delle scuole, di gestione delle stesse e di

scelta da parte delle famiglie, fra scuole istituite dallo Stato e

scuole istituite da enti non statali e privati. Essa non va confusa

con la libertà di insegnamento. La libertà di scuole è garantita

dall'art. 33 c. 3 della Cost.: «Enti e privati hanno il diritto di

istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato»;

nel comma successivo si dichiara che: «la legge nel fissare i

diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la

parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un

trattamento equipollente a quello degli alunni delle scuole

statali». Ne consegue che nel testo costituzionale viene

sottolineata l'esistenza di uno stretto legame fra la libertà di

scuole e il riconoscimento della parità di trattamento tra gli

alunni che frequentano le scuole istituite dallo Stato e da enti non

statali e privati.

Mandato

Documento scritto con il quale una persona indica l'avvocato

(non penalista) dal quale desidera essere difeso.

Minore imputabile

Chi ha già compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto.

105

Negozio giuridico

E' una dichiarazione di volontà direttamente finalizzata alla

produzione di determinati effetti giuridici.

Norma giuridica

Prescrizione o regola di condotta o di comportamento (regola

prescrittiva), tendenzialmente vincolativa per i consociati quando

impone determinati obblighi di fare o non fare o sopportare, ma

anche attributiva agli stessi di diritti o facoltà, il tutto per il

soddisfacimento armonico degli interessi dei singoli e del gruppo

sociale. Caratteri essenziali della norma giuridica sono la

generalità e l‟astrattezza.

Nullità

Vizio dell‟atto amministrativo che impedisce allo stesso di

perfezionarsi. L‟atto nullo è inesistente per mancanza di uno

degli elementi essenziali o per difetto assoluto di attribuzione. La

nullità può essere fatta valere da chiunque e in qualunque

momento, non richiede l‟intervento dell‟autorità amministrativa

o giurisdizionale, né è suscettibile di essere sanata.

Obbligazione

Vincolo giuridico in forza del quale un soggetto è tenuto ad un

determinato comportamento in favore di un altro soggetto.

Oblazione

Possibilità di pagamento nelle contravvenzioni per le quali la

legge stabilisce la sola pena dell'ammenda ed estinzione del

reato. Tale pagamento è ammesso, prima del decreto di condanna

e consiste in una somma corrispondente alla terza parte del

massimo della pena stabilita dalla legge, oltre le spese del

procedimento.

Occupazione

Dato che esprime l'insieme delle persone che, in un dato

momento, svolge un‟attività lavorativa regolare.

106

Oligopolio

Tipo di mercato che si caratterizza per la presenza di pochi

produttori e moltissimi acquirenti.

Omissione di soccorso

Reato commesso da chi trova abbandonato o smarrito un minore

di anni dieci, una persona non autosufficente per malattia di

mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, o una persona

ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza

occorrente o di darne immediato avviso all'autorità

ONU

Organizzazione delle Nazioni Unite. Ha sede a New York ed è

stata costituita nel 1945 al fine di garantire pace, benessere e

sicurezza al mondo. Vi aderiscono quasi tutti i Paesi del mondo.

Ordinamento giuridico

Complesso di norme poste dalle fonti del diritto in un

determinato periodo storico e in una determinata società che

regolano la vita dello Stato.

Ordinanza

Le ordinanze amministrative sono emanate da un organo

della pubblica amministrazione (ad esempio, il prefetto o

il sindaco) per imporre un determinato comportamento ad

un soggetto o ad una classe di soggetti oppure ad un organo. Si

tratta, quindi, di provvedimenti amministrativi che

creano doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare).

Quando contengono norme generali ed astratte sono

considerati atti normativi e, quindi, fonti del diritto.

Organo

Persona fisica o il complesso di persone fisiche preposto ad un

determinato centro di imputazione di competenza amministrativa

che esercita una pubblica potestà. Sono organi costituzionali

quelli che partecipano alla funzione politica e sono direttamente

disciplinati dalla Costituzione (es.: Presidente della Repubblica,

Corte Costituzionale, Parlamento, Governo); sono organi a

107

rilevanza costituzionale quelli che sono individuati, ma non

disciplinati dalla Costituzione, la quale rinvia al legislatore

ordinario la disciplina della loro struttura, organizzazione,

attività (Consiglio Superiore della Magistratura, Corte dei Conti,

Consiglio di Stato, Consiglio Nazionale dell‟Economia e del

Lavoro)

Parte civile

La persona che ha subito il reato, decide di far parte del processo

penale con lo scopo di ottenere dall'imputato il risarcimento del

danno.

Patteggiamento

Applicazione della pena su richiesta dell' inputato al pubblico

ministero, nella specie e nella misura, di una sanzione sostitutiva

o pecuniaria, diminuita fino a un terzo.

Perquisizione

Operazione che si effettua con decreto motivato, quando vi è

motivo di ritenere che una persona occulti sulla persona il corpo

del reato o cose relative allo stesso. Quando vi è motivo di

ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo.

Persona fisica

Ciascun essere umano vivente.

Persona informata dei fatti

Persona a conoscenza di fatti inerenti un reato che è chiamata a

riferirli al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria prima del

processo.

Persone giuridiche

Associazioni riconosciute, fondazioni, comitati riconosciuti,

società di capitali ed enti pubblici. Esse sono considerate come

soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse

stesse soggetti di diritto, dotate di capacità giuridica e titolari di

diritti e doveri.

108

PIL

Prodotto interno lordo, ossia il valore di tutti i prodotti e servizi

finali prodotti all'interno del territorio nazionale in un anno.

Polizia giudiziaria

Costituita da dirigenti, commissari, ispettori, sovrintendenti e gli

altri appartenenti alla polizia di Stato nonché gli ufficiali

superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia

di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del corpo forestale

dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di

polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni

riconosce tale qualità, oltre al sindaco dei comuni dove non ha

sede un ufficio della polizia di Stato.

Popolazione

È costituita dall'insieme di tutte le persone che, in un dato

momento, risiedono in uno Stato e comprende quindi cittadini,

stranieri e apolidi.

Potere

Termine utilizzato per indicare il complesso di organi

concorrenti nell‟esercizio della medesima funzione (poteri dello

Stato), ma anche una situazione giuridica di vantaggio astratta

riconosciuta a tutti i soggetti o a determinate categorie di soggetti

in ordine al soddisfacimento di un interesse proprio o altrui

giuridicamente rilevante (potere giuridico).

Potestà legislativa

Facoltà attribuita a determinati enti di provvedere all‟emanazione

di atti normativi primari (leggi). L‟art. 117 Cost. distribuisce la

competenza a legiferare tra lo Stato e le Regioni, prevedendo una

potestà legislativa esclusiva dello Stato in determinati settori, una

potestà legislativa concorrente Stato-Regioni in alcune materie e

una potestà legislativa residuale esclusiva delle Regioni nelle

materie non espressamente riservate alla potestà legislativa dello

Stato o alla potestà concorrente.

109

Prescrizione

Indica la scadenza del tempo previsto dalla legge, dopo la quale

un determinato disaccordo non può più essere risolto.

Presidente della Repubblica

È la più alta carica istituzionale dello Stato. In Italia è eletto dal

Parlamento in seduta comune e da 58 rappresentanti delle

Regioni. Può essere eletto nella carica qualunque cittadino che

abbia compiuto il cinquantesimo anno di età e goda dei diritti

civili e politici.

Preterintenzione

Oltre l'intenzione: si verifica quando dall'azione deriva un evento

più grave di quello voluto.

Procedimento amministrativo

Sequenza di atti eterogenei e autonomi, provenienti da diversi

soggetti od organi pubblici, tra loro collegati e preordinati

all‟adozione del provvedimento finale. Si articola in quattro fasi:

la fase preparatoria, volta a predisporre e accertare i presupposti

dell‟atto amministrativo da emanare; la fase istruttoria, volta ad

acquisire e valutare i dati rilevanti ai fini dell‟emanazione

dell‟atto; la fase costitutiva, volta a determinare il contenuto

dell‟atto e a procedere alla sua formazione ed emanazione; la

fase di integrazione dell’efficacia, con la quale l‟atto già perfetto

diventa efficace in seguito al controllo e alla comunicazione.

Promulgazione

Atto con cui il Presidente della Repubblica, entro un mese

dall‟approvazione, attesta che è compiuto il processo formativo

della legge e ne dispone la pubblicazione mediante inserimento

nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, e l‟osservanza da

parte delle persone e delle autorità cui è diretta. Se le Camere,

ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne

dichiarano l'urgenza la legge è promulgata nel termine da essa

stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo ed entrano in

vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,

salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

110

Protezionismo

Adozione, da parte di uno Stato, di politiche e di misure

economiche finalizzate a limitare il più possibile le importazioni

di merci provenienti da altri Stati.

Provvedimento

Atto di un pubblico potere che dispone per uno o più casi

concreti e nei confronti di uno o più destinatari determinati. Il

provvedimento amministrativo è l‟atto finale del procedimento

amministrativo, ossia quel provvedimento che realizza in via

immediata e diretta un interesse pubblico, rimesso alla cura di

una determinata autorità amministrativa e diretto a destinatari

determinati o quanto meno determinabili, nei confronti dei quali

produce effetti, creando nuovi diritti o doveri.

Pubblica amministrazione

L‟insieme degli organi e delle attività direttamente preordinati al

concreto perseguimento dei compiti o degli scopi considerati di

pubblico interesse in una collettività statale.

Reato

Qualsiasi azione commessa da un soggetto in violazione di una

norma per la quale l'ordinamento giuridico preveda una sanzione

penale

Reato comune

Reato che può essere commesso da chiunque.

Reato proprio

Reato che può essere commesso solo da una determinata

categoria di persone ad es.: diserzione da parte di un militare,

peculato da parte di un pubblico ufficiale, patrocinio infedele da

parte di un avvocato ecc.

Recesso ad nutum

Recesso libero, senza che sia dovuta alcuna giustificazione. La

decisione di recedere è del tutto rimessa alla discrezionalità del

recedente.

111

Recettizio

Atto negoziale che deve entrare nella sfera di conoscibilità del

destinatario affinché possa produrre i suoi effetti giuridici (ad es.

la promessa di pagamento e la promessa al pubblico).

Regolamento

Il termine indica vari tipi atti normativi. Es.: i regolamenti

dell’esecutivo sono fonti secondarie subordinate alla legge che si

configurano, da un punto di vista sostanziale, come atti normativi

che innovano l‟ordinamento giuridico nei limiti previsti dalla

legge e, da un punto di vista formale, come atti amministrativi; i

regolamenti comunitari sono atti normativi emanati dalle

istituzioni europee che hanno portata generale, sono obbligatori

in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in ciascuno

Stato membro.

Ricorso amministrativo

Istanza che il privato rivolge all‟amministrazione per chiedere

l‟annullamento o la revoca di un provvedimento illegittimo o

semplicemente inopportuno. Esistono tre tipi di ricorso

amministrativo: il ricorso gerarchico, il ricorso in opposizione e

il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Riserva di legge

Istituto del diritto costituzionale secondo cui una determinata

materia non può che essere disciplinata dalla legge. La riserva di

legge può essere assoluta, quando la disciplina della materia

coperta da riserva deve essere compiuta interamente dalla legge,

relativa, quando è sufficiente che la legge detti la disciplina di

principio sugli aspetti essenziali della materia, o rinforzata,

quando all‟obbligo di provvedere alla disciplina della materia

con legge si aggiunge l‟obbligo di conferire alla legge un

determinato contenuto.

Sanzione

Conseguenza (multa, reclusione, ecc) che una norma giuridica

prevede nel caso in cui un soggetto non la rispetti.

112

Semplificazione amministrativa

Attività di snellimento e di velocizzazione dell‟azione

amministrativa in ottemperanza ai principi di buon andamento e

d‟imparzialità dell‟amministrazione di cui all‟art. 97 Cost. La

legge 241/1990 ha introdotto alcuni istituti volti a semplificare i

procedimenti amministrativi, quali la conferenza di servizi,

l‟estensione del silenzio-facoltativo, l‟autocertificazione, ecc.

Sentenza

Decisione emanata dal giudice al termine di un determinato

processo. Deve essere sempre motivata.

Sindacati

Organizzazioni collettive che rappresentano gli interessi di

categorie specifiche di soggetti (es. lavoratori).

Servitù prediale

Dal latino praedium (fondo) è il peso imposto sopra un fondo

(fondo servente) per l'utilità di un altro fondo (fondo dominante)

che appartiene a un diverso proprietario (art. 1027 c.c.).

Sciopero

Forma di protesta che si attua attraverso l'astensione collettiva

dal lavoro da parte dei lavoratori.

Sovranità

Titolarità del potere di stabilire regole e di farle rispettare.

Stato

Entità politica sovrana, costituita da un territorio e da una

popolazione che lo occupa, da un ordinamento giuridico formato

da istituzioni e leggi. Lo Stato si compone di tre elementi

caratterizzanti:

il territorio, cioè un'area geografica ben definita, su cui si

esercita la sovranità;

i cittadini, su cui si esercita la sovranità;

113

un ordinamento politico e un ordinamento giuridico, insieme

delle norme giuridiche che regolano la vita dei cittadini

all'interno del territorio.

Statuto Albertino

Fu la costituzione adottata dal Regno di Sardegna il 4

marzo 1848 a Torino. Il 17 marzo 1861, con la fondazione

del Regno d'Italia, divenne la carta fondamentale della

nuova Italia unita e rimase formalmente tale, pur con modifiche,

fino al biennio 1944-1946 quando, con successivi decreti

legislativi, fu adottato un regime costituzionale transitorio, valido

fino all'entrata in vigore della Costituzione, il 1º gennaio 1948.

Lo Statuto Albertino, in quanto costituzione flessibile, poteva

essere modificato o integrato con legge adottata secondo la

procedura ordinaria, a differenza della Costituzione repubblicana

del 1948 che è rigida e che può essere modificata solo da leggi

costituzionali.

Suffragio universale

Diritto attribuito a tutti i cittadini che hanno raggiunto una certa

età (solitamente 18 anni) di poter esprimere il loro voto alle

elezioni degli organi rappresentativi (parlamento, ecc.).

Sussidiarietà

Principio di ripartizione di compiti e funzioni accolto dalla

Costituzione in occasione della riforma del Titolo V attuata con

L.cost. 3/2001, che consiste nel trasferire la gestione di certi

servizi pubblici agli enti locali più vicini ai cittadini (si parla in

questo caso di sussidiarietà verticale) e nell‟attribuire lo

svolgimento di attività di interesse generale all‟autonoma

iniziativa di cittadini, singoli e associati (sussidiarietà

orizzontale). Il principio comunitario della sussidiarietà è stato

introdotto dal Trattato di Maastricht.

Sussidiarietà orizzontale

È sancita dal rinnovato art. 118 co. 4 Cost., secondo cui: “Stato,

Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono

l‟autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo

114

svolgimento di attività di interesse generale”. Ne consegue che le

diverse componenti della Repubblica devono favorire i soggetti

singoli, le persone, i cittadini che svolgono “attività di interesse

generale” e l‟autonoma iniziativa delle “formazioni sociali” (art.

2 Cost.).

Sussidiarietà verticale

È un concetto rintracciabile nel rinnovato art. 114 co. 1 Cost.:

“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle

Regioni, dalle Città metropolitane e dallo Stato”, nonché nel

rinnovato art. 118 co. 1 Cost., che prevede che “le funzioni

amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per

assicurarne l‟esercizio unitario, siano conferite a Province, Città

metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”.

Sviluppo sostenibile

Espressione usata per indicare una modalità di sviluppo che ho

come obiettivo quello di rispettare e preservare, nel modo

migliore, anche per le generazioni future, l'ambiente in cui

viviamo.

TAR

Tribunale amministrativo regionale, giudice amministrativo di

primo grado avente competenza generale di legittimità (dinnanzi

al Tar possono essere impugnati tutti i provvedimenti

amministrativi che si ritengono illegittimi) e competenza

territoriale fondata sul criterio dell‟efficacia dell‟atto (se l‟atto

esplica i suoi effetti in ambito regionale la competenza sarà del

Tar della regione interessata, se l‟efficacia è spiegata su più

regioni la competenza sarà del Tar del Lazio, inteso quale Tar

centrale).

Territorio

Luogo geografico e spaziale in cui lo Stato può esercitare il

proprio potere.

115

Testamento

È un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in

cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte

di esse. ( art. 587 c.c.)

Testo unico

Testo normativo che raccoglie disposizioni di molteplici atti

normativi succedutisi nel tempo, accomunati dal fatto di

disciplinare la stessa materia. Possono essere innovativi o di

mera compilazione: i primi sono vere e proprie fonti del diritto

dello stesso rango di quelle da unificare e coordinare e, quindi,

capaci di modificarle o abrogarle; i secondi sono delle semplici

raccolte della normativa vigente rispondenti ad esigenze di

“comodità” amministrativa.

Trasparenza

Principio in virtù del quale deve essere consentito ai cittadini

l‟esercizio di un controllo democratico su tutti i momenti e i

passaggi in cui si esplica l‟operato della pubblica

amministrazione, al fine di verificarne la correttezza e

l‟imparzialità.

Trattati internazionali

Fonti del diritto internazionale. Si tratta di accordi mediante i

quali gli Stati stabiliscono regole comuni di condotta, accordi di

cooperazione in campo economico, fiscale, ecc. oppure

istituiscono o modificano organismi internazionali.

Tutore

Soggetto che rappresenta e assiste l'incapace assoluto per il

compimento degli atti che, data la sua incapacità , non può

compiere da solo.

Uguaglianza formale

Principio sancito dal primo comma dell‟art. 3 della Costituzione.

Il punto di forza di tale principio di uguaglianza è costituito

dall‟impossibilità per il legislatore di operare distinzioni di sesso,

razza, lingua, religione, opinioni politiche ecc.. Tale principio

116

vuole prescrivere leggi generali ed astratte per evitare

discriminazioni.

Uguaglianza sostanziale

Tale principio sancito dal secondo comma dell‟art. 3 della

Costituzione comporta l‟impegno dello Stato a creare le

condizioni di eguaglianza sostanziale fra i cittadini, ovvero a

rimuovere gli ostacoli di natura economico-sociale che di fatto

impediscono la partecipazione dell‟individuo alla vita del paese.

Tale principio tende a provvedere a singoli casi per eliminare

eventuali svantaggi.

Usucapione

situazione per cui si acquista la proprietà dei beni immobili ed

altri diritti sui beni medesimi dopo un possesso continuato per

venti anni.

Usura

Reato commesso, o da chi si fa dare o promettere interessi o altri

vantaggi usurari in cambio di denaro o di altra utilità, o da chi

procura a taluno una somma di denaro od altra utilità, facendo

dare o promettere un compenso usurario e chi li ha dati o

promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o

finanziaria.

Vacatio legis

Periodo di tempo dall'approvazione di una legge alla sua effettiva

entrata in vigore, di norma è di 15 giorni ma la legge può

aumentarla o diminuirla.

Vendita

Contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di

una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo

di un prezzo.

Violazione di legge

Vizio di legittimità che consiste nel contrasto tra il

provvedimento amministrativo e qualsiasi norma giuridica

117

vigente e comporta l‟annullabilità del provvedimento stesso.

Viva vox juris

La voce viva del diritto.

Vizio

Anomalia, difetto, irregolarità.

Vizi dell’atto amministrativo

Con tale espressione si intendono i casi di invalidità del

provvedimento amministrativo consistenti nella nullità o

inesistenza dell‟atto e nella illegittimità dello stesso per

violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Si parla di

vizio di legittimità con riferimento alle forme di invalidità

consistenti nella difformità dell‟atto rispetto alla norma che lo

regge. Si parla, invece, di vizi di merito con riferimento alle

violazioni del principio per cui la pubblica amministrazione non

solo deve agire in conformità della legge e al fine della legge, ma

anche nel miglior modo possibile dal punto di vista etico,

economico, tecnico, ecc., affinché l‟interesse pubblico sia

sempre realizzato, non solo formalmente, ma anche

sostanzialmente.

118

Guida alla prova scritta

Le sedi concorsuali

La prova scritta si svolgerà, in un‟unica data, pubblicata con

apposito Avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale,

Concorsi ed esami.nelle sedi individuate dagli Uffici Sclastici

Regionali, in una o più regioni, scelte dal Ministero e non nella

regione di residenza del candidato. La destinazione dei candidati

seguirà la logica dell‟ordine alfabetico e sarà comunicata almeno

15 giorni prima dello svolgimento della prova.

Tipologia della prova

La prova si articola in cinque quesiti a risposta aperta e due

quesiti a risposta chiusa in lingua straniera.

La prova si svolge al computer ed ha la durata di 150 minuti (2h,

30‟). I candidati accedono alla postazione informatica tramite un

codice di identificazione personale, che sarà fornito il giorno

della prova. Allo scadere del tempo assegnato, il sistema

acquisisce automaticamente le risposte del candidato fornite sino

al quel momento.

Le tracce

Le tracce assegnate nei cinque quesiti a risposta aperta

dovranno permettere di accertare la padronanza delle

seguenti aree tematiche concorsuali:

a. normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di

formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con

particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

b. modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con

particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche

ed educative statali;

119

c. processi di programmazione, gestione e valutazione delle

istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla

predisposizione e gestione del Piano Triennale dell‟Offerta

Formativa, all‟elaborazione del Rapporto di Autovalutazione

e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell‟autonomia

delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze

formative del territorio;

d. organizzazione degli ambienti di apprendimento, con

particolare riferimento all‟inclusione scolastica,

all‟innovazione digitale e ai processi di innovazione nella

didattica;

e. organizzazione del lavoro e gestione del personale, con

particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;

f. valutazione ed autovalutazione del personale, degli

apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;

g. elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare

riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità

tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con

particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica

Amministrazione e in danno di minorenni;

h. contabilità di Stato, con particolare riferimento alla

programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni

scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

i. sistemi educativi dei Paesi dell‟Unione Europea.

Ciascuno dei due quesiti di lingua consiste in cinque domande a

risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo

nella lingua prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco

e spagnolo. I quesiti sono formulati e svolti nella lingua

straniera, al fine di verificarne la conoscenza al livello B2 del

CEF. Le materie, su cui vertono i due quesiti, sono quelle delle

lettere d) ed i).

120

Punteggio

A ciascun quesito a riposta aperta è attribuito un punteggio

massimo di 16 punti. A ciascun quesito in lingua straniera è

attribuito un punteggio massimo di 10 punti (2 per ciascuna

risposta chiusa corretta), quindi il punteggio massimo della

prova è uguale a 100:

quesiti a risposta aperta: (16×5)= 80

quesiti a risposte chiuse: 10x2=20

Saranno ammessi all‟orale i candidati che conseguiranno un

punteggio minimo pari a 70 punti.

Cosa è importante sapere

1. Durante lo svolgimento della prova, i candidati non possono

comunicare tra loro né avere con sé carta da scrivere, appunti

manoscritti, libri, pubblicazioni, telefoni cellulari e strumenti

idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. In

caso di violazione delle summenzionate disposizioni è

prevista l‟esclusione immediata dal corso-concorso.

2. Qualora uno o più candidati copino, in tutto o in parte,

l‟esclusione è disposta per tutti i responsabili.

3. Si possono consultare i testi di legge non commentati e il

vocabolario della lingua italiana.

4. I candidati assenti il giorno della prova sono esclusi dal

concorso, sebbene la mancata presenza sia giustificata.

5. Qualora, per sopraggiunte cause di forza maggiore, non sia

possibile svolgere la prova scritta nella giornata

programmata, la medesima viene rinviata con conseguente

comunicazione ai candidati presenti.

121

Fase progettuale

Sia in presenza di tracce generaliste che di tracce

individuanti un ambito tematico specifico e delimitato, è

opportuno dedicare la massima attenzione alla fase

progettuale , oltre che alla gestione del tempo assegnato per

la prova:

1) Individuando con chiarezza eventuali sotto-temi con

operazioni di mappatura e/o scalettatura (a mente in

quanto è vietato introdurre fogli di carta e penne)

2) Gerarchizzandoli e interconnettendoli in uno sviluppo

equilibrato e ragionato delle varie parti

3) Mirando alla produzione di una sintesi chiara, imperniata

sulla rielaborazione personale di riferimenti

normativi/teorici/esperienziali, ben argomentata,

formalmente ineccepibile, funzionalmente impaginata e

facilmente leggibile.