Dicembre 2019...14472 dell’11.11.2019). Variazioni di PEG Termine ultimo per apportare variazioni...

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Dicembre 2019

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Dicembre 2019

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Comunicazione delle liquidazioni IVA Entro oggi i soggetti passivi IVA comunicano in via telematica, attraverso il modello VP, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, dell’imposta mensili o trimestrali, riferite al III trimestre 2019. La Comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. In caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo (art. 21-bis, del D.L. n. 78/2010; Provvedimento prot. 58793 del 27 marzo 2017).

Lunedì 2 dicembre

Contratti di locazione (novembre) Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili aventi decorrenza dal 1° del mese di novembre e per il versamento dell'imposta di registro sugli stessi (art. 17, c. 1 D.P.R. 131/1986 come modificato dall'art. 68 L. 342/2000). L’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sono versate mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Distribuzione gas metano - Versamento mensile (novembre) Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente (art. 26, T.U. accise).

Denuncia Inpdap (novembre) Tutti gli enti sostituti di imposta iscritti all’Inpdap devono trasmettere mensilmente e per via telematica, i dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi ai propri dipendenti entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento (Denuncia Mensile Analitica) (art. 44, c. 9 L. 326/2003). La nuova D.M.A 2, è contestualmente integrata nel flusso Uniemens, e assume il nome di ListaPosPA (Circolare INPS n. 105/2012 - Messaggio INPS n. 17297 del 24 ottobre 2012).

Dichiarazione annuale IRAP Termine per la presentazione telematica in via autonoma della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta ragionale sulle attività produttive (art. 2 comma 3 D.P.R. 322/1998; art. 1, comma 52, legge n. 244 del 27 dicembre 2007; art. 1, comma 932 l. 205/2017).

UNICO ENC Termine per la presentazione telematica della dichiarazione annuale ai fini IRES (UNICO ENC) valida, per gli enti esclusi dall’imposta, per la dichiarazione delle ritenute erroneamente subite (art. 2 comma 1 D.P.R. 322/1998; Risoluzione n. 3/E del 4 gennaio 2011).

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Obbligo di comunicazione della conservazione elettronica di documenti rilevanti ai fini tributari Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari (es. fatture elettroniche) nella dichiarazione dei redditi (UNICO ENC) relativa al periodo di imposta di riferimento (art. 5 c. 1 D.M. 17/4/2014; art. 1, comma 932 l. 205/2017).

Ravvedimento lungo IRAP Ultimo giorno utile per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, commessi nell’anno 2019, con il versamento della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo degli interessi legali (D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13 lettera b).

IRAP – 2° rata acconto (base imponibile commerciale) Scade il termine per versare la seconda (60%) o unica rata dell’acconto IRAP. La misura dell'acconto dell'imposta, calcolata con il metodo storico, è il 100 per cento dell’imposta dovuta per l’anno precedente.

IVA intracomunitaria (acquisti istituzionali) (novembre) Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nell’ambito istituzionale, registrati nel mese precedente, mediante F24EP (codice 622E) o tradizionale (codice 6043) e presentazione del modello INTRA – 12 relativo agli acquisti registrati nel mese precedente in via telematica (art. 49 D.L. 331/1993; R.M. n. 91/E del 14 luglio 2017).

Trasmissione dati IVA operazioni transfrontaliere (novembre) I soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione (art. 1 c. 3bis D.Lgs. 127/2015).

Trasmissione richieste di rimborso e riduzione prestiti CDP Entro oggi, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni inviano le richieste di rimborso anticipato e riduzione dei prestiti in essere con CDP. È possibile procedere alla compilazione, creazione e trasmissione via web delle richieste tramite il Portale dei Finanziamenti (https://portaleelpa.cdp.it/sitointernet/it/login.page). La richiesta dovrà essere corredata dalla deliberazione di Consiglio che autorizza l’operazione di rimborso anticipato, esecutiva ai sensi di legge. Sarà possibile richiedere il rimborso anticipato parziale dei prestiti ordinari in ammortamento e a totale carico dell’ente beneficiario che, alla data del 2 dicembre 2019, risultino integralmente erogati. La delibera di Consiglio dovrà contenere, per ciascuna posizione di mutuo, l’esatto importo della quota di debito residuo da estinguere. Con riferimento alla rideterminazione dei piani di ammortamento

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dell’importo nominale dei prestiti, le domande di riduzione avranno effetto dal 1° gennaio 2020. Le domande di riduzione pervenute successivamente alla scadenza del 2 dicembre 2019 saranno istruite da Cassa depositi e prestiti con effetto dal 1° luglio 2020 (Avviso CDP del 31.10.2019). Partecipazione bandi “SPORT MISSIONE COMUNE” e “COMUNI IN PISTA” Termine ultimo, per Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata, Città Metropolitane e Province, per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo in conto interessi a valere sui mutui agevolati dell’istituto per il credito sportivo per il miglioramento dell’impiantistica sportiva, anche scolastica, e agli investimenti sulle piste ciclabili e i ciclodromi, da stipularsi entro il 31.12.2019. I progetti presentati per l’ammissione ai contributi in conto interessi a valere sui mutui concessi dall’ICS devono essere almeno di livello definitivo ed essere regolarmente approvati dall’Ente che presenta l’istanza. Sono ammessi a contributo anche interventi parziali (lotto funzionale) di un progetto generale a condizione che la struttura realizzata sia funzionalmente autonoma ed efficiente indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti del progetto generale. Le istanze devono essere presentate all’indirizzo PEC [email protected] (impiantistica sportiva) e all’indirizzo PEC [email protected] (piste ciclabili) entro le ore 24,00 del 05/12/2019 (Avviso pubblico ANCI-ICS 2019; www.creditosportivo.it).

Giovedì 5 dicembre

Personale Entro oggi effettuare il versamento all'Inpdap delle quote dovute per il mese precedente per l'ammortamento delle sovvenzioni in conto concessione del quinto delle retribuzioni, cumulativamente per tutti i dipendenti, sul c/c postale n. 980004 (Circolare INDPAP n. 30 del 26/11/2003).

Martedì 10 dicembre

Personale Trasmettere al tesoriere i mandati di pagamento della 13^ mensilità al personale (art. 7, D.Lgs. n. 263/1946) e contestualmente inviare anche i mandati dei contributi dovuti all'INPDAP, alla stessa relativi (art. 22, Legge 440/1987).

Richiesta di accesso al “Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti” Entro oggi, i comuni beneficiari inclusi nell’elenco allegato al Decreto Interministeriale MIT-MEF n. 400 del 3 settembre 2019, possono presentare la documentazione per chiedere il finanziamento per la manutenzione straordinaria di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici. Il costo dei progetti da finanziare dovrà essere pari ad un massimo di € 200.000, di cui fino a € 150.000 per lavori e fino a € 50.000 per somme a disposizione. La richiesta, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere inviata, tramite pec, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali - all’indirizzo [email protected] (art. 4, comma 7 D.L. 32/2019;

Mercoledì 11 dicembre

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Decreto interministeriale MIT-MEF n. 400 del 3.9.2019; Decreto Direttoriale n. 14472 dell’11.11.2019). Variazioni di PEG Termine ultimo per apportare variazioni al piano esecutivo di gestione 2019 (art. 175 comma 9, D.Lgs. 267/2000).

Sabato 14 dicembre

Monitoraggio debiti commerciali Le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica del MEF per la certificazione dei crediti (fatture emesse dal 1/7/2014) i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento (decorrenza degli interessi moratori di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni). Il mancato rispetto degli obblighi è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure (art. 7bis D.L. 35/2013; art. 27 D.L. 66/2014). NB: entro il 1° gennaio 2021, le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dell'Ordinativo informatico di pagamento (Opi), sono tenute a inserirvi la data di scadenza della fattura. A decorrere dalla stessa data viene meno per le stesse amministrazioni l'obbligo di comunicare i dati ai sensi del predetto art. 7-bis, comma 4, del D.L. 35/2013 (art. 50 c. 3 D.L. 124/2019). La decorrenza della cessazione dell'obbligo può intendersi fissata alla data, precedente o al più tardi coincidente con il 1° gennaio 2021, a partire dalla quale l'ente ha avviato la valorizzazione del campo «data_scadenza_pagam_siope» del file xml corrispondente all'ordinativo (Nota Anci del 15 novembre 2019).

Relazione sulle misure del Piano Anticorruzione 2019 Ogni ente è tenuto a predisporre una relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Questo documento, oltre ad essere trasmesso all’organo di indirizzo politico dell’ente e all’O.I.V., deve essere pubblicato entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo proroga, sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione (art. 1 c. 14 della L. 190/2012; art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016; Det. A.N.AC. 8/2015).

I.V.A. Emissione delle fatture riepilogative per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documenti di trasporto emessi nel mese precedente e per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto per le prestazioni di servizi individuabili effettuate nei confronti del medesimo cliente

Lunedì 16 dicembre

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(art. 21, D.P.R. 633/1972). I.V.A. - Operazioni con l’estero Emissione delle fatture: per le operazioni intracomunitarie, effettuate nel mese precedente (artt. 39 e 46 D.L. 331/1993); per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter; per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito; per le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito (art. 21 D.P.R. 633/1972). Gli enti non commerciali identificati a fini IVA si considerano comunque soggetti passivi IVA ai fini delle prestazioni di servizi internazionali anche al di fuori delle attività istituzionali (art. 7ter lett. b) D.P.R. 633/1972).

IVA – Annotazione fatture emesse Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese (art- 23 D.P.R. 633/1972).

Ravvedimento entro 90 giorni Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 settembre 2019 (ravvedimento con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta ad un nono della metà minimo, ovvero 1,67%) (D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13 lettera a bis); art. 15, comma 1, lett. o), D.Lgs. 158/2015; Circolare n. 23/E del 9 giugno 2015). Gli interessi legali dal 1/1/2019 sono pari all’0,8%. (D.M. 13/12/2018, G.U. n. 291 del 12/12/2018).

IVA – contabilità presso terzi Scade il termine per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998 per la liquidazione e versamento dell'IVA relativa al secondo mese precedente (art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998).

IVA split payment – acquisti istituzionali I soggetti di cui all’art. 17 ter D.P.R. 633/1972 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi tramite F24EP versano l’IVA addebitata in fattura sulle fatture d’acquisto soggette a “scissione dei pagamenti” emesse dal 1° gennaio 2015 e per cui l’IVA è divenuta esigibile nel mese precedente, con il codice 620E (art. 17ter D.P.R. 633/1972; D.M. 23/1/2015).

IVA split payment – acquisti commerciali I soggetti di cui all’art. 17 ter D.P.R. 633/1972, tenuti al versamento unitario di

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imposte e contributi tramite F24EP, che non optano per il sistema della doppia annotazione nel registro acquisti e vendite di cui all’art. 5 c. 1 D.M. 23/1/2015, versano con modello F24EP l’imposta dovuta in applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, con il codice tributo 621E (art. 17ter D.P.R. 633/1972; art. 5 c. 01 D.M. 23/1/2015; R.M. 139/E del 10/11/2017). IVA - Annotazione fatture d’acquisto Entro il termine della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione devono essere annotate nel registro acquisti le fatture e le bollette doganali. L’annotazione deve avvenire comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno, salvo il caso di fatture in scissione dei pagamenti, che possono essere registrate al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima fattura è stata pagata, vale a dire l’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile (art. 25 D.P.R. 633/1972; CM 27/E 2017 par. 2.1).

I.V.A. – Liquidazione periodica Scade il termine per la liquidazione ed il versamento, con F24EP, dell’IVA relativa al mese precedente per i soggetti tenuti al versamento mensile effettuando l’annotazione degli estremi del versamento nell’apposito registro (art. 27 e 30, D.P.R. 633/1972; art. 1 c. 1 D.P.R. 100/1998; art. 32-ter D.L. 185/2008; R.M. 101/E del 7/10/2010).

IVA - Annotazione fatture d’acquisto Entro il termine della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione devono essere annotate nel registro acquisti le fatture e le bollette doganali. L’annotazione deve avvenire comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno, salvo il caso di fatture in scissione dei pagamenti, che possono essere registrate al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima fattura è stata pagata, vale a dire l’anno in cui l’imposta è divenuta esigibile (art. 25 D.P.R. 633/1972; C.M. 27/E 2017 par. 2.1).

Trasmissione telematica corrispettivi (farmacie) Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dall’art. 6 comma 3, e 12, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, tramite i servizi messi a disposizione sul portale “Fatture e Corrispettivi”, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto (art. 2 c. 6 ter D.Lgs. 127/2015). Gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi si

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applicano solo alle farmacie comunali, essendo le altre operazioni effettuate direttamente da Comuni ed enti locali esonerate dall’obbligo di certificazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (D.M. 10/5/2019; art. 2 lettera qq) D.P.R. 696/1996). Addizionale regionale IRPEF Versamento tramite tesoreria provinciale dello Stato ovvero F24EP in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Versamento della rata dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno (art. 50, co. 3 D.Lgs. 446/1997; art. 32-ter D.L. 185/2008; R.M. 367/E del 12/12/2007).

Addizionale comunale IRPEF Versamento tramite tesoreria provinciale dello Stato ovvero F24EP in unica soluzione, dell’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate dell’addizionale comunale all’Irpef trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno ed a titolo di acconto (art. 1, D.Lgs. n. 360/1998; art. 32-ter D.L. 185/2008, R.M. 367/E del 12/12/2007).

IRAP Entro oggi scade il termine per effettuare il versamento in acconto, relativo al mese precedente, dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute dall’ente locale su retribuzioni, redditi assimilati, collaborazioni coordinate e continuative, redditi da lavoro autonomo occasionale e obblighi di fare, non fare e permettere, con modello F24EP (D.M. 421/1998; art. 32-ter D.L. 185/2008; R.M. 367/E del 12/12/2007).

Ritenute sulle retribuzioni Versamento tramite tesoreria provinciale dello Stato ovvero F24EP delle ritenute fiscali e previdenziali operate nel mese di precedente relativamente a:

• redditi di lavoro dipendente e da pensione, comprese le indennità per la

cessazione del rapporto di lavoro (TFR);

• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

• reddito di lavoro autonomo;

• contributi, indennità e premi vari;

• premi e vincite;

• indennità di esproprio (art. 11 Legge 413/91);

• pignoramento presso terzi

(Artt. 23 e ss., D.P.R. 600/73; art. 32-ter D.L. 185/2008; D.M. 12 marzo 2010;

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R.M. 367/E del 12/12/2007).

Collaborazioni coordinate e continuative Entro oggi effettuare il versamento all’Inps - gestione separata del contributo del 34,23% (24% per chi ha già una cassa pensioni e per i pensionati; 25,72% soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e 33,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA) sui compensi comunque denominati, corrisposti nel mese precedente per prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza copertura previdenziale di cui all’art. 50 comma 1, lettera c bis), del TUIR D.P.R. 917/1986 (art. 1, c. 79 L. 247/2007; art. 59, comma 16, L. n. 449/1997; art. 32-ter D.L. 185/2008; R.M. 98/E del 7/10/2010; Circolare n. 21 del 31 gennaio 2017; Circolare n. 122 del 28 luglio 2017; Circolare n. 19 del 6 febbraio 2019).

Versamenti con F24 o F24EP zero Termine ultimo per effettuare i versamenti tramite modello F24 o F24EP (limitatamente alle ritenute) dei soli importi da compensare con crediti derivanti da dichiarazioni (es. IVA) o altri crediti compensabili (es. ritenute versate in eccesso, bonus IRPEF). Se a seguito della compensazione restano ancora somme da versare, occorre utilizzare il modello F24EP (C.M. Finanze, Agenzia Entrate, 5 marzo 2001, n. 20; artt. 17 e 18 D.Lgs. n. 241/1997; art. 32-ter D.L. 185/2008; R.M. n. 103 /E del 09/12/2015).

Status Amministratori L'Ente provvede a proprio carico, dandone tempestiva comunicazione ai datori di lavoro, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti per gli amministratori locali dipendenti di cui all'art. 86, T.U. 267/2000. L'Ente provvede a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per il TFR degli amministratori locali lavoratori dipendenti di cui all'art. 86 del sopraccitato decreto (comma 3). Per gli oneri relativi agli amministratori locali lavoratori autonomi, occorre effettuare il pagamento delle quote forfettarie nella misura prevista per l'anno precedente per quote mensili, salvo successivo conguaglio (comma 2); devono altresì essere corrisposte, senza aggravio di oneri accessori, anche le quote dovute per i periodi pregressi, decorrenti dal mese di nomina degli amministratori, non anteriori alla data di iscrizione alla gestione e, comunque, al 21 agosto 1999 (comma 6).

IMU Versamento della seconda rata dell'IMU, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta mediante F24 o con bollettino postale (art. 13 D.L. 201/2011). I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato dovranno pagare l’IMU seguendo le disposizioni generali, versando il saldo con il vaglia postale internazionale ordinario, il vaglia postale internazionale di versamento in c/c e

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il bonifico bancario (Circolare n. 3/DF 2012; Comunicato stampa del 31/5/2012). Gli enti non commerciali versano la seconda delle tre rate previste dall’articolo 1 comma 721 della L. 147/2013, di importo pari al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente. Il saldo, a conguaglio, deve essere versato entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote effettivamente deliberate per l’anno di imposta. TASI Versamento della seconda rata della TASI dovuta per l’anno 2019 sulla base delle aliquote e delle detrazioni comunali adottate con delibera pubblicata sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre, mediante F24 o apposito bollettino postale. Nel caso di mancata adozione o invio delle deliberazioni per la pubblicazione (14 ottobre), il versamento va effettuato applicando aliquote e percentuale di riparto tra possessore ed occupante previste per l’anno precedente (art. 1 comma 688 L. 147/2013).

Ravvedimento Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 18 novembre 2019 (ravvedimento con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%) (D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13 lettera a) – Circolare 10/07/1998, n. 180/E - Circolare 25/01/1999, n. 23/E - Risoluzione n. 367 del 12/12/2007 – Risoluzione n. 101 del 7/10/2010; art. 15, comma 1, lett. o), D.Lgs. 158/2015). Gli interessi legali dal 1/1/2019 sono pari all’0,8%. (D.M. 13/12/2018, G.U. n. 291 del 12/12/2018).

Martedì 17 dicembre

Richieste di nuovi finanziamenti alla Cassa Depositi e Prestiti Termine ultimo per l’invio a Cassa Depositi e Prestiti, delle richieste di nuovi finanziamenti, complete di tutta la documentazione prevista nelle Circolari CDP S.p.A. n. 1280/2013 (varie tipologie di prestiti di scopo), n. 1254/2004 e n. 1279/2010 (anticipazioni sul Fondo Demolizioni Opere Abusive) e n. 1294/2019 (anticipazioni sul Fondo Rotativo per la Progettualità) (Comunicato CDP del 13 novembre 2019).

Addizionale comunale IRPEF Termine ultimo per pubblicare la delibera di variazione dell'aliquota e delle soglie di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF affinché siano efficaci per l’anno di imposta 2019. Diversamente, saranno assunte nella misura vigente nell'anno precedente (art. 1 comma 4 D.Lgs. 360/1998; art. 14 comma 8 D.Lgs. 23/2011; art. 8 D.Lgs. 175/2014).

Venerdì 20 dicembre

Rilevazione dei beni immobili riferita all’anno 2018 Termine per la comunicazione dei dati per la rilevazione dei beni immobili per l’anno 2018, attraverso l’Applicativo “Immobili” del Portale Tesoro. Il mancato

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invio, anche in presenza di dati inseriti, comporta l’inadempienza dell’Amministrazione agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 2, comma 222 della legge n. 191/2009 e la conseguente segnalazione alla Corte dei conti. (art. 2, comma 222, periodo undicesimo della legge n.191 del 2009; avviso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro del 23 Settembre 2019). Contributo contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti Entro oggi, i Comuni possono formulare richiesta, per l’anno 2019, di contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 1° aprile 2018 (giorno successivo alla scadenza dell’ultimo certificato trasmesso) al 20 dicembre 2019 (data ultima di presentazione della richiesta per l’anno 2019), conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016. Tale richiesta può essere formulata solo qualora l’importo complessivo delle spese in esame è superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora, ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo dell’anno 2018, dovrà prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati). È concessa la facoltà ai comuni per confermare o correggere il dato comunicato nella certificazione trasmessa negli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di poter partecipare, nei limiti del fondo normativamente stanziato nell’anno 2019, al riparto del contributo erariale, per la quota non assegnata negli anni pregressi, per insufficienza dei fondi stanziati nei medesi anni. La richiesta da parte dei comuni interessati dovrà essere formulata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati. (D.M. Interno del 12.11.2019, Comunicato Ministero Interno del 12.11.2019).

Personale Emettere i mandati di pagamento degli stipendi al personale dipendente e curarne la consegna al Tesoriere comunale. Contestualmente ai mandati delle retribuzioni inviare al Tesoriere i mandati dei contributi dovuti all’INPDAP, relativi al mese in corso (art. 22, D.L. n. 359/1987 convertito con modificazioni dalla L. 440/1987).

Lunedì 23 dicembre

IVA intracomunitaria Presentazione elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente e, con valenza esclusivamente statistica, dei modelli INTRA relativi agli acquisti / prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato UE (art. 50 c. 6 D.L. 30 agosto 1993, n. 331;

Venerdì 27 dicembre

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art. 4, comma 4, lett. b), D.L. n. 193/2016; Provv. Agenzia delle entrate del 25 settembre 2017). Versamento dell'acconto IVA Versamento dell’acconto calcolato su base storica, previsionale, o analitica da parte dei contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili che trimestrali (art. 6 della L.29 dicembre 1990, n. 405 - Art. 15, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 243). I soggetti di cui all’art. 17ter D.P.R. n. 633/1972 che versano l’imposta addebitata in scissione dei pagamenti separatamente ai sensi dell’art. 5 c. 01 DM 23/1/2015 devono effettuare un ulteriore versamento per tener conto anche dell’imposta assoggettata al meccanismo dello split payment. Altresì, per i soggetti che annotano le fatture d’acquisto anche nel registro vendite/corrispettivi, l’acconto IVA va calcolato su un dato complessivo che comprende l’imposta assoggettata allo stesso meccanismo (5, comma 2-bis del DM 23/1/2015).

Ravvedimento omessa dichiarazione IRAP e 770 anno 2019 Oggi è l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali con il versamento di sanzioni ridotte pari a 25 euro (1/10 del minimo di 258 euro), a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Le dichiarazioni presentate oltre il termine di 90 giorni dal termine di legge si considerano comunque omesse (art. 2 c. 7 D.P.R. 322/1998).

Lunedì 30 dicembre

Gestione finanziaria Scade il termine per il pagamento delle rate dei mutui a scadenza semestrale.

Contratti di locazione Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili aventi decorrenza dal 1° del corrente mese e per il versamento dell’imposta di registro sugli stessi. L’imposta non è dovuta per le locazioni soggette ad IVA, ad eccezione di quelli strumentali (art. 17, c. 1 e 40 D.P.R. 131/1986 come modificato dall’art. 68 L. 342/2000; art. 35 comma 10 D.L. 223/2006). L’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi, connesse alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili sono versate mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE).

Restituzione anticipazione di liquidità Termine ultimo per il rimborso dell’anticipazione di liquidità ricevuta dagli enti, per il pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali (art. 1, commi 849-856 della legge 145/2018; art.

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11bis, comma 7, del D.L. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019). Relazione misure piano razionalizzazione periodica 2018 In caso di adozione del piano di razionalizzazione 2018, l’ente è tenuto ad approvare una relazione sull'attuazione di tale piano; la mancata adozione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000 (art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Martedì 31 dicembre

Razionalizzazione periodica delle società partecipate Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti previsti dal comma 2 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ed alla struttura di monitoraggio istituita presso il MEF; la mancata adozione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000 (art. 20 D. Lgs. 175/2016).

Ratifica Variazioni di bilancio Termine per la ratifica da parte del Consiglio Comunale, delle deliberazioni d'urgenza delle variazioni di bilancio 2019 adottate dalla Giunta dal 2 novembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti ritenuti necessarie nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata (art. 175, commi 4 e 5, D.Lgs. 267/2000).

Variazioni di bilancio e prelievo dal fondo di riserva Termine ultimo per effettuare le seguenti variazioni di bilancio: a) istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e correlato programma di spesa; b) istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; c) utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti; d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; e) variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); f) variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

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g) variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente. Entro il 31 dicembre di ciascun anno possono essere deliberati, con atto di Giunta, i prelievi dal fondo di riserva (art. 175, comma 3 e art. 176, D.Lgs. 267/2000). DUP e Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 L’organo consiliare approva lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati, predisposti dall’organo esecutivo (artt. 151 e 174, D.Lgs. 267/2000).

Tributi locali - tariffe - Regolamenti Entro il 31 dicembre, in corrispondenza dell'approvazione del bilancio annuale di previsione è fissato il termine per la revisione o determinazione delle tariffe dei tributi locali per il 2020, nonché per l'approvazione dei regolamenti con efficacia dal 1° gennaio (art. 53, comma 16, L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, L. 448/2001).

Per l’efficacia di delibere e regolamenti relativi a tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), nonché per l’effetto di regolamenti e delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco e al contributo di soggiorno si vedano le disposizioni di cui, rispettivamente, all’art. 13 c. 15-ter e 15 quater D.Lgs. 23/2011, come modificato dall’art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Dichiarazione IMU e TASI I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta (art. 12ter D.Lgs. 23/2011; art. 1, c. 684 L. 147/2013; art. 3 ter D.L. 34/2019; Risoluzione N. 2/DF/2019).

Delibera perimetro di consolidamento Termine indicativo per la predisposizione e la comunicazione ai soggetti interessati della delibera di competenza dell’Organo esecutivo che individua gli organismi da ricomprendere nel bilancio consolidato dell’ente capogruppo (artt. 11bis, 11quinquies e All. 4/4 D.Lgs. 118/2011).

Distribuzione gas metano - Versamento mensile Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente (art. 26, T.U. accise).

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Denuncia Inpdap Tutti gli enti sostituti di imposta iscritti all’Inpdap devono trasmettere mensilmente e per via telematica, i dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi ai propri dipendenti entro e non oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento (Denuncia Mensile Analitica) (art. 44, c. 9 L. 326/2003). La nuova D.M.A 2, è contestualmente integrata nel flusso Uniemens, e assume il nome di ListaPosPA (Circolare INPS n. 105/2012 - Messaggio INPS n. 17297 del 24 ottobre 2012).

IVA intracomunitaria (acquisti istituzionali) Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nell’ambito istituzionale, registrati nel mese precedente, mediante F24EP (codice 622E) o tradizionale (codice 6043) e presentazione del modello INTRA – 12 relativo agli acquisti registrati nel mese precedente in via telematica (art. 49 D.L. 331/1993; R.M. n. 91/E del 14 luglio 2017).

Trasmissione dati IVA operazioni transfrontaliere I soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione (art. 1 c. 3bis D.Lgs. 127/2015).

TOSAP Termine ultimo per presentare la denuncia per le occupazioni permanenti di suolo pubblico al comune o alla provincia ed effettuare il relativo versamento (art. 50 comma 1 D.Lgs. 507/1993). Termine per versare la seconda rata delle occupazioni realizzate nel corso dell'anno di importo superiore a 258 euro iniziate successivamente al 31 luglio e di durata almeno pari al 31 dicembre (art. 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/1993).

TOSAP, imposta pubblicità e diritto pubbliche affissioni Il Comune, od il Concessionario, devono provvedere alla redazione di situazioni periodiche ed estratti conto scalare trimestrali dei c/c/p usati per i versamenti, riferiti alla data del 31 dicembre (artt. 3 e 7, D.M. 26/04/1994).

Imposta Pubblicità ed Affissioni Entro oggi il Concessionario è tenuto al versamento trimestrale delle riscossioni effettuate o del canone convenuto alla tesoreria Comunale (art. 1, D.M. 26/04/1994).

Accertamento tributi locali Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere

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effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni (art. 1 comma 161, Legge 296/2006). Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (art. 1 comma 163, Legge 296/2006). Gestione finanziaria Il giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese, il concessionario della riscossione procede al versamento distinto per ogni imposta, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato e alle casse degli enti destinatari, dell’ammontare delle somme affluite nella decade precedente per versamenti diretti, al netto delle somme oggetto di dilazione e sgravio a norma dell’art. 22, comma 1, D.Lgs. 112/99.

Adempimenti ricorrenti

Diritti d’ufficio e altre somme riscosse Provvedere, almeno 1 volta al mese (o altra scadenza prevista dal regolamento di contabilità), al versamento in tesoreria dei diritti d’ufficio e di tutte le altre somme riscosse dagli agenti contabili.

Conti correnti postali Le somme disponibili sul c/c/p devono essere riversate presso il Tesoriere entro il decimo giorno successivo alla riscossione (circolare RGS 18/06/98 n. 50; art. 22, comma 1, D.Lgs. 112/1999).

Riversamento entrate locali Nel caso di affidamento ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente (art. 7 lettera gg) septies D.L. 70/2011). Dal 1° ottobre 2017 si veda art. 2bis D.L. 193/2016.

Registro unico fatture ricevute Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adottano il registro unico delle fatture nel

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quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti dal 1/7/2014. Il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che sono rese disponibili sulla Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti (art. 42 D.L. 66/2014). Emissione fatture La fattura può essere entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972 (art. 21 c. 4 D.P.R. 633/1972). In quel caso, la fattura reca la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. Per le fatture elettroniche trasmesse attraverso il SdI, la data di emissione sarà rappresentata dalla “Data di ricezione” presente nella ricevuta di consegna o di mancato recapito. (CM 14/E/2019).

Trasmissione telematica dei corrispettivi (farmacie) I dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. 633/1972 e non esonerati ai sensi del D.M. 10/5/2019 (tra cui risultano “le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni”) sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche (art. 2 c. 6 ter D.Lgs. 127/2015; D.M. 10/5/2019; art. 2 lettera qq) D.P.R. 696/1996).

Trasparenza gestione debiti PA Le pubbliche amministrazioni, attraverso la Piattaforma certificazione crediti, obbligatoriamente comunicano contestualmente all’ordinazione di pagamento le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali (emesse dal 1/7/2014). Il mancato rispetto degli obblighi è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure (art. 7bis D.L. 35/2013; art. 27 D.L. 66/2014).

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Fattura elettronica Le pubbliche amministrazioni possono inviare entro 15 giorni dalla data di ricezione del file FatturaPA la notifica di “esito committente” accettando o rifiutando la fattura elettronica. Qualora l’Amministrazione pubblica non espliciti l’esito, il Sistema di Interscambio provvede ad inviare all’ Amministrazione stessa e al trasmittente (Operatore economico o suo Intermediario) una notifica di decorrenza termini con la quale si comunica la non avvenuta notifica di esito da parte dell’Amministrazione pubblica entro i termini previsti (allegati B e C D.M. 55/2013).

Riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali I comuni devono trasmettere entro 60 giorni dalla data di emanazione del provvedimento di rimborso o dalla data di comunicazione al contribuente dell’esito dell’istruttoria, i dati necessari per l’attuazione delle procedure di riversamento, rimborso e regolazioni sulla spesa del bilancio statale mediante l’inserimento in apposita sezione del Portale del federalismo fiscale (art. 1, commi da 722 a 727 legge 27 dicembre 2013, n. 147; art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16; D.M. 24 febbraio 2016).

Protocollo informatico Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a inviare in conservazione il registro giornaliero di protocollo entro la giornata lavorativa successiva (art. 7, comma 5 D.P.C.M. 3 dicembre 2013). Il registro di protocollo è generato in via automatica attraverso l’estrazione dal sistema documentale di un insieme di dati ed è riferibile al pubblico ufficiale da cui è formato, cioè il responsabile della gestione documentale o responsabile del servizio per la tenuta del protocollo. La sottoscrizione del Registro giornaliero di protocollo con firma digitale o con firma elettronica qualificata è quindi facoltativa. Per ogni documento ricevuto o spedito il registro deve memorizzare le seguenti informazioni: a) il numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema; b) la data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile; c) il mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti; d) l’oggetto del documento; e) la data e il protocollo del documento ricevuto, se disponibili; f) l’impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica; g) indicazione del registro nell’ambito del quale è stata effettuata la registrazione (art. 53, co. 1 D.P.R. 445/2000; Circolare AgiD n. 60 del 2013; Istruzioni AgID del 01 ottobre 2015).

Perfezionamento CIG Entro il termine massimo di 90 giorni dall’acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell’apposita scheda le informazioni relative alla procedura e la data di scadenza della presentazione dell’offerta. Nel caso in cui la stazione appaltante non ha ritenuto di andare avanti con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, entro il medesimo termine. Decorso il termine, il CIG non perfezionato viene automaticamente cancellato dal sistema. In caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi

Page 19: Dicembre 2019...14472 dell’11.11.2019). Variazioni di PEG Termine ultimo per apportare variazioni al piano esecutivo di gestione 2019 (art. 175 comma 9, D.Lgs. 267/2000). Sabato

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dell’art. 213, commi 9 e 13, del D.Lgs. 50/2016. Dalla data della cancellazione, l’utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all’Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale (Delibera ANAC n. 1 del 11 gennaio 2017). Rendicontazione 5 per mille IRPEF I comuni destinatari delle somme del cinque per mille dell’IRPEF redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, apposito rendiconto (D.P.C.M. 7 luglio 2016, art. 2, lett. a) e D.P.C.M. 23 aprile 2010, art. 12, punto 3) secondo specifica modulistica (Circolari F.L. 4/2017; Circolare n.10/2018) Al fine di rendere uguale la data di ricezione per i comuni inseriti nello stesso provvedimento ministeriale di assegnazione delle risorse si considera convenzionalmente come data di ricezione quella del primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento di assegnazione stesso (es. pagamenti eseguiti entro un qualsiasi giorno di maggio si intendono ricevuti da ciascun comune il 1° luglio successivo). I comuni che hanno percepito somme superiori a euro 20.000, trasmettono il certificato in via telematica entro il trentesimo giorno la scadenza dell’anno prevista per la redazione del rendiconto (es. assegnazione a maggio; rendiconto entro il 30 giugno; trasmissione modulistica entro il 30 luglio). La procedura verrà chiusa inderogabilmente alla data del termine fissato, per cui la mancata trasmissione entro tale data è da considerarsi inadempimento, con le conseguenze previste dalla normativa in materia di recupero delle somme assegnate. I comuni che hanno percepito somme inferiori a euro 20.000,00 non dovranno inviare modelli telematici ma sono tenuti a compilare i modelli A e B di cui alla Circolare 4/17, aggiornandoli nelle date di attribuzione delle risorse. Detti modelli dovranno essere conservarli ai propri atti per dieci anni, rendendoli disponibili su richiesta di questa Amministrazione oppure di altre Amministrazioni competenti per eventuali controlli ispettivi (D.P.C.M. 7 luglio 2016 Circolari F.L. 4/2017; Circolare n.10/2018).