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PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE (Art.1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014) Approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale n. 50 del 26/03/2015

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Approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale n. 50 del 26/03/2015

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Sommario I - INTRODUZIONE GENERALE .................................................................................................................................... 3

1. PREMESSA ..................................................................................................................................................... 3

2. PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE ..................................................................................................... 3

3. ATTUAZIONE.................................................................................................................................................. 4

4. FINALITA’ ISTITUZIONALI ............................................................................................................................... 5

II – LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE ............................................................................................................................ 6

1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ................................................................................................................... 6

2. ALTRE PARTECIPAZIONI E ASSOCIAZIONISMO .............................................................................................. 6

IIi – IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE .................................................................................................... 7

1. LA SOCIETA’ SERVIZI ACQUA POTABILE SPA ( S.A.P. S.p.a).......................................................................... 7

2. LA SOCIETÀ TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO RILE E TENORE SPA. ............................................ 11

3. SOCIETÀ ACCAM S.P.A ................................................................................................................................. 15

4. Società S.E.A. (Società Esercizi Aeroportuali) Spa ....................................................................................... 20

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I - INTRODUZIONE GENERALE

1. PREMESSA

Le disposizioni dei commi da 609 a 616 della legge di stabilità 2015, contengono importanti novità in materia di

società partecipate, e risultano di significativo impatto per gli enti locali. Le nuove norme intervengono, sia

fissando obblighi e procedure per l’affidamento dei servizi pubblici locali rispetto agli ambiti territoriali

(modificando ed integrando le norme dell’ex art. 3 bis del dl 138/2011 s.m.i.) che prevedendo – attraverso

specifiche misure – interventi volti ad incentivare le aggregazioni aziendali nonché a disciplinare procedure di

razionalizzazione delle partecipazioni attraverso l’adozione di specifici Piani, da parte delle amministrazioni

individuate dalla stessa normativa.

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla

spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di

stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che

possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza

pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza

e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle

partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche

mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori

superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società

partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle

funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di

controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in

relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano

operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso

è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito

internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia

omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

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I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro

il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di Controllo della

Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Pertanto, la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “in

relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a

consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il

Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al

Consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.

Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del

Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione

potranno essere assunte “su proposta” proprio del Sindaco.

3. ATTUAZIONE

Approvato il piano operativo, questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che

potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni

acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di

dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione

né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter

della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato

delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

� (co.563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

� La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni

sindacali firmatarie del contratto collettivo.

� In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

� (co.565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

� (co.566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

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� (co.567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

� (co.568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente. Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

� le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e

del valore della produzione netta;

� le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

� Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad

evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge

68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le

plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le

minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

� L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la

contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

� In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere

riconosciuto il diritto di prelazione.

4. FINALITA’ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007,

che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi

non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere

direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi

di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di

amministrazioni aggiudicatrici.

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere

autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla Sezione Regionale di Controllo

della Corte dei conti.

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II – LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE

1. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il comune di Lonate Pozzolo partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società S.A.P. (Servizi Acqua Potabile) S.p.a con una quota de 50%;

2. Società Tutela Ambientale dei Torrenti Arno Rile e Tenore S.p.a con una quota del 3,108%;

3. Società Accam S.p.a con una quota del 2,831%

4. Società S.E.A. (Società Esercizi Aeroportuali) S.p.a con una quota dello 0,003%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano di razionalizzazione.

2. ALTRE PARTECIPAZIONI E ASSOCIAZIONISMO

In riferimento, si precisa che il comune di Lonate Pozzolo, oltre a far parte dell’Unione Lombarda dei Comuni di

Lonate Pozzolo e Ferno, partecipa al Consorzio Parco Lombardo Valle Ticino ed al Sistema Bibliotecario

Consortile A. Panizzi, per il quale è in corso la trasformazione in azienda consortile. Il Comune di Lonate Pozzolo

con deliberazione di Consiglio comunale n. 42 in data 02.10.2013 ha approvato la trasformazione dell'ex

consorzio in Azienda speciale consortile; tuttavia attualmente l'azienda speciale non è ancora stata costituita in

quanto alcuni comuni non hanno ancora approvato lo statuto.

Il Comune di Lonate Pozzolo è anche socio fondatore della Fondazione Museo dell’Aeronautica (deliberazione

del Consiglio comunale n. 35 del 08.07.2006).

L’adesione all’Unione e la partecipazione ai Consorzi ed alla Fondazione, essendo “forme associative” di cui al

Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano

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IIi – IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. LA SOCIETA’ SERVIZI ACQUA POTABILE SPA ( S.A.P. S.p.a)

Il Comune di Lonate Pozzolo, ai sensi dell'art. 22 della Legge 142/90, in conseguenza della delibera di Consiglio

Comunale n. 209 del 06.10.1989, ha costituito una società per azioni denominata S.A.P. S.p.A. insieme con il

Comune di Ferno e la Società Sogeiva S.p.a.

Le quote di compartecipazione alla società costituita risultavano inizialmente essere le seguenti:

� 30% Comune di Lonate Pozzolo

� 30% Comune di Ferno

� 40% Società Sogeiva s.p.a.

Con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 08.03.1995 è stato ampliato l’oggetto sociale

societario.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 77 del 20.11.2000 ha approvato il nuovo statuto che, tra l’altro,

estendeva l'oggetto sociale societario includendo i servizi di manutenzione del patrimonio verde pubblico, di

sgombero neve, di manutenzione impianti di condizionamento, climatizzazione e riscaldamento, di

manutenzione impianti idrico sanitari degli immobili comunali, per conto di comuni e consorzi di comuni, al fine

di gestire da parte della società stessa nuove attività per consentire una più efficace, efficiente e moderna

articolazione dei servizi e garantire una maggiore versatilità della società, rendendola meglio rispondente alle

esigenze dei comuni soci.

La Giunta comunale con atto n. 40 del 26.04.2001 ha successivamente deliberato l’acquisito di n. 2.000,00 azioni

della Società S.a.p. inizialmente sottoscritte dal socio uscente Sogeiva S.p.a a seguito di manifesta volontà dello

stesso di diminuire la propria partecipazione azionaria, acquisendo in tal modo una partecipazione alla società

pari al 40% del capitale sociale (come Ferno) mentre la partecipazione societaria di Sogeiva spa si riduceva al

20%.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22.07.2003 di variazione di bilancio si deliberava di

procedere ad un aumento del capitale sociale della società S.A.P. S.p.a.

Il 30 luglio 2003 della Società S.A.P. S.p.a in Assemblea straordinaria deliberava l’aumento di capitale da

sottoscrivere da parte dei soci; in tale occasione il socio Sogeiva S.p.a. si riservava di sottoscrivere l’aumento di

capitale; contestualmente si stabiliva che nel caso in cui le azioni rimanessero inoptate in tutto o in parte ci

sarebbe stata l’opportunità di esercitare il diritto di prelazione da parte degli altri soci.

La composizione

Con deliberazione n. 121 in data 16.10.2003 la Giunta comunale stabiliva di esercitare il diritto di prelazione sulle

predette azioni non sottoscritte da Sogeiva S.p.a procedendo all’acquisto di dette azioni ed acquisendo la

partecipazione del 50% insieme al Comune di Ferno.

-----

Il Consiglio comunale con atto n°69 del 20.11.2007 si approvava il nuovo statuto della società S.A.P. S.p.A.” che

ha definito una più moderna articolazione dei servizi in House con un’estensione della tipologia degli stessi.

Tra le attività previste dello statuto della società S.A.P. S.p.A. rientrano anche le attività inerenti i servizi

tributari;

La SOCIETA’ ACQUA POTABILE S.p.A. con sede a Lonate Pozzolo in Via Monte Santo n. 18 e sede legale in via

Aldo Moro n. 1, gestisce per il Comune di Lonate Pozzolo, ormai da anni, il servizio acquedotto, lo spazzamento

delle strade compresa la rimozione della neve, il servizio di raccolta rifiuti e la gestione della piattaforma di

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raccolta differenziata, il servizio di manutenzione della rete fognaria e pulizia caditoie stradali e gestione delle

reti antincendio comunali, il servizio di gestione calore che comprende la fornitura del combustibile e la

manutenzione degli impianti termici di proprietà comunale, il servizio di manutenzione del verde pubblico

compreso il verde cimiteriale.

Con atto della Giunta Comunale n°211 del 31.12.2008 si affidavano alla predetta società anche le attività di

liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

È necessario evidenziare che, in via generale, la normativa rende obbligatoria, con una specifica tempistica,

l’adesione dei Comuni agli enti di governo degli ambiti, come definiti dalle Regioni, e dispongono una specifica

procedura per l’affidamento – a livello di ambito territoriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza

economica, compresi quelli appartenenti al settore acqua e rifiuti - che deve essere effettuato attraverso la

pubblicazione, da parte dell’ente di governo dell’ATO.

Il servizio idrico, e le attività connesse alla depurazione svolte dalla partecipate verranno trasferite al gestore del

non appena individuato e. costituito da parte dell’ATO.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 27.11.2013 è stata approvata la partecipazione alla società

“in House” per la gestione del servizio idrico nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese ma ad oggi

la società non risulta ancora essere costituita.

La razionalizzazione

Fatta salva l’obbligatorietà di adesione all’A.T.O., già costituito e in attesa della costituzione della società ALFA srl

che gestirà il ciclo completo dell’Acqua, dalla captazione alla depurazione, è intenzione dell’amministrazione

mantenere la partecipazione nella società, per la gestione strategica dei restanti servizi pubblici locali non

strumentali, così come individuati nello statuto.

Di particolare evidenza strategica è la gestione in merito alla raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti e alle

attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche

affissioni svolte per gli i Comuni soci.

Si ritiene necessario proseguire nelle attività - già avviate dall’ufficio d’Ambito territoriale ottimale – finalizzate

alla costituzione della nuova società che gestirà il servizio idrico e fognario, al fine di giungere ad una equa

razionalizzazione delle società operanti nell’ambito del servizio idrico integrato. Tale razionalizzazione

comporterà anche il riassetto delle società esistenti ed un contenimento generale dei costi di funzionamento

della società con particolare riferimento ai costi della governance.

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto superiore al 5-10%, ed in ogni caso tale da

garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l’analisi con ulteriori dati:

� Numero degli amministratori: 3

� Numero di direttori / dirigenti: 1

� Numero di dipendenti: 48

Risultato d’esercizio

2011 2012 2013

+ 7.737,00 euro + 2.749,00 euro + 629,00 euro

Fatturato (Valore della Produzione)

2011 2012 2013

5.426.612,00 euro 5.225.039,00 euro 5.053.901,00 euro

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Bilanci d’esercizio in sintesi di Società S.A.P. Spa:

Stato Patrimoniale

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

A) Crediti verso soci per

versamenti ancora Dovuti

0,00

0,00

0,00

B) Immobilizzazioni 373.170,00 396.769,00 384.748,00

C) Attivo circolante 2.558.482,00 2.539.676,00 2.614.254,00

D) Ratei e risconti 215.500,00 169.635,00 189.220,00

Totale Attivo 3.147.152,00 3.106.080,00 3.188.222,00

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

A) Patrimonio

netto

349.901,00

352.649,00

353.278,00

B) Fondi per rischi

ed oneri

0,00 0,00 0,00

C) Trattamento di

fine rapporto

428.312,00 499.893,00 535.466,00

D) Debiti 2.349.440,00 2.235.711,00 2.277.714,00

E) Ratei e Risconti 19.499,00 17.827,00 21.764,00

Totale passivo 3.147.152,00 3.106.080,00 3.188.222,00

Conto Economico

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

A) Valore della produzione 5.426.612,00 5.225.039,00 5.053.901,00

B) Costi di produzione -5.355.602,00 -5.162.461,00 -4.995.601,00

Differenza +71.010,00 +62.578,00 +58.300,00

C) Proventi e oneri finanziari -8.016,00 -10.754,00 -7.933,00

D) Rettifiche valore attività

finanziarie

0,00

0,00

0,00

E) Proventi ed oneri

straordinari

+0,00

+0,00

+0,00

Risultato prima della

imposte

+62.994,00

+51.824,00

+50.367,00

Imposte -55.257,00 -49.075,00 -49.738,00

Risultato d’esercizio +7.737,00 + 2.749,00 +629,00

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Partecipazioni Indirette:

La Società S.A.P. spa aveva acquisto il 20% di partecipazione azionaria nella società Eco-Tornavento srl; nel corso

del 2013 ha provveduto a cedere la propria quota a terzi ed oggi non risultano esservi partecipazioni in altre

società da parte della Società S.A.P. s.p.a.

Per completezza si allega:

o Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

o Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

o Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011.

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2. LA SOCIETÀ TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO RILE E TENORE SPA.

La società Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore Spa svolge per conto del Comune di Lonate Pozzolo

e degli altri enti pubblici soci, il servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue

provenienti da insediamenti civili e produttivi siti nel territorio dei comuni aderenti.

Il Comune di Lonate Pozzolo, unitamente agli altri Enti soci, esercita sulla società un controllo analogo a quello

esercitato sui propri servizi.

La società deriva dalla trasformazione dell’ex Consorzio per la Tutela Ambientale dei Torrenti Arno Rile e Tenore

in S.p.a., avvenuta in data 29/12/2004, ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto societario:

La società ha per oggetto l’attività di promozione di iniziative ed interventi diretti, anche attraverso società

controllate e collegate, a:

� Tutelare, preservare, migliorare le acque dei torrenti Arno, Rile e Tenore, predisponendo ed attuando

ogni e qualsiasi azione volta allo scopo suddetto;

� Realizzare opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue dei bacini dei

torrenti Arno, Rile e Tenore;

� Gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei comuni

aderenti;

� Gestire interventi ed attività di informazione e di educazione ambientale.

In particolare, nelle forme e mediante gli strumenti e gli istituti previsti dalla vigente normativa per la gestione di

pubblici servizi e funzioni e per la realizzazione di opere pubbliche, la società svolgerà l’attività di:

� Promozione o recepimento dei progetti e realizzazione delle opere e degli impianti realizzati

direttamente;

� Gestione delle opere e degli impianti affidati ad altri Enti o Società;

� Espletamento, anche su richiesta specifica dei soci, dei compiti di informazione attiva in relazione alle

esigenze della partecipazione dei cittadini e dell’accesso all’informazione sulle tematiche ambientali;

� Svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento per operatori pubblici e privati sulle tematiche

ambientali.

La società può realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto ed in qualsiasi

altra forma di organizzazione.

Essa potrà svolgere tutte le attività mobiliari, immobiliari, finanziarie ed industriali ritenute utili per il

conseguimento dell’oggetto sociale. Potrà espressamente condurre o concedere in affitto aziende o rami

d’azienda, potrà concedere in affitto aziende o rami di azienda, potrà concedere garanzie di qualsiasi tipo, sia

reali che personali, per obbligazioni proprie, potrà assumere partecipazioni o interessenze nel capitale di società

aventi oggetto affine o connesso al proprio.

Composizione della società:

La società è a totale partecipazione pubblica della Provincia di Varese e dei diversi comuni della provincia di

Varese.

Il capitale sociale è pari ad Euro 120.000,00.

La quota di partecipazione del Comune di Lonate Pozzolo è del 3,108%.

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La società detiene altresì la partecipazione – per la quota pari al 8,66% - nella società PREALPI SERVIZI, svolgente

attività connesse alla gestione del servizio idrico integrato.

-----

Al pari del servizio idrico, anche le attività connesse alla depurazione svolte dalla partecipata dalla società Arno

Rile e Tenore verranno trasferite al gestore del servizio idrico e fognario non appena individuato e costituito da

parte dell’ATO.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 27.11.2013 è stata approvata la partecipazione alla società

“in House” per la gestione del servizio idrico nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Varese ma ad oggi

la società non risulta ancora essere costituita. Si rinvia alle indicazioni già espresse in precedenza in merito al

servizio.

La razionalizzazione

Pur rilevando che la società non ha dipendenti, si ribadisce quanto relazionato in precedenza per il servizio

idrico, sul processo, già avviato finalizzato alla costituzione della nuova società che gestirà il servizio idrico e

fognario in ambito ottimale.

Tale razionalizzazione comporterà anche il riassetto delle società esistente ed un contenimento generale dei

costi di funzionamento della società con particolare riferimento ai costi della governance.

Pur essendo la quota di partecipazione societaria poco significativa, in quanto inferiore al 5%, concludiamo

l’analisi con ulteriori dati:

� Numero degli amministratori: 3

� Numero di direttori / dirigenti: =

� Numero di dipendenti: =

Risultato d’esercizio

2011 2012 2013

+ 14.611,00 euro + 20.376,00 euro + 21.013,00 euro

Fatturato (Valore della Produzione)

2011 2012 2013

7.103.585,00 euro 7.304.637,00 euro 7.373.125,00 euro

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Bilanci d’esercizio in sintesi di Società Tutela Ambientale dei Torrenti Arno Rile e Tenore Spa:

Stato Patrimoniale

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

A) Crediti verso soci

per versamenti

ancora dovuti

0,00

0,00

0,00

B) Immobilizzazioni 29.440.262,00 32.935.917,00 34.696.308,00

C) Attivo circolante 14.365.146,00 22.438.370,00 22.084.056,00

D) Ratei e risconti 71.194,00 35.348,00 5.920,00

Totale Attivo 43.876.602,00 55.409.635,00 56.786.284,00

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

A) Patrimonio

netto

24.619.454,00

24.639.833,00

24.660.841,00

B) Fondi per rischi

ed oneri

0,00 0,00 0,00

C) Trattamento di

fine rapporto

0,00 0,00 0,00

D) Debiti 19.131.662,00 30.665.764,00 32.101.963,00

E) Ratei e Riscontri 125.485,00 104.038,00 23.480,00

Totale passivo 43.876.602,00 55.409.635,00 56.786.284,00

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Conto Economico

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

A) Valore della produzione 7.103.585,00 7.304.637,00 7.373.125,00

B) Costi di produzione -6.869.419,00 -7.078.505,00 -6.876.876,00

Differenza +234.166,00 +226.132,00 +496.249,00

C) Proventi e oneri

finanziari

-125.043,00 -119.219,00 -144.367,00

D) Rettifiche valore attività

finanziarie

0,00

0,00

0,00

E) Proventi ed oneri

straordinari

+209,00

+8.234,00

-214.926,00

Risultato prima della

imposte

+109.332,00

+115.147,00

+136.956,00

Imposte -94.721,00 -94.771,00 -115.943,00

Risultato d’esercizio +14.611,00 + 20.376,00 +21.013,00

Per completezza si allega:

o Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;

o Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;

o Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011.

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3. SOCIETÀ ACCAM S.P.A

La società ACCAM spa si è costituita a seguito di trasformazione – ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 267/2000, del

“Consorzio Intercomunale di Servizi Ambientali” con decorrenza dal 31/12/2003, subentrando pertanto in tutti i

rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’originario Consorzio.

La società fornisce ai comuni soci il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, per mezzo dell’impianto di

termovalorizzazione con recupero di energia smaltisce la parte dei rifiuti solidi indifferenziati.

Con atto di Consiglio Comunale n.58 del 28/11/2014, si è approvato il nuovo Statuto al fine di soddisfare

pienamente le condizioni attinenti all’esercizio del controllo analogo secondo la consolidata giurisprudenza della

Corte di Giustizia Europea.

Lo statuto societario prevede, all’art. 4:

4.1 La Società ha per oggetto, l'esercizio, sia in via diretta sia mediante la partecipazione in Società di servizio

pubblico locale rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, da rendersi a favore delle

collettività amministrate dagli Enti Locali soci inerenti a:

� Raccolta, trasporto e gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e di loro frazioni differenziate, dei rifiuti

assimilati ai rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi e di tutti i rifiuti in genere;

� Trattamento, trasformazione, selezione finalizzati al recupero e riciclaggio dei rifiuti, con la gestione dei

loro derivati, anche con produzione di energie (elettrica, calore e qualsiasi altro derivato) con la

conseguente loro commercializzazione, con particolare attenzione all’ottimizzazione dei costi al fine di

ridurre al minimo le tariffe praticate, particolarmente nei confronti dei soci;

� Approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore, compresa la

costruzione, acquisizione e la gestione dei relativi impianti;

� Studio, programmazione (per conto proprio), progettazione preliminare definitiva ed esecutiva,

costruzione e gestione degli impianti di smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti di ogni genere,

urbani e/o industriali;

� Progettazione (per conto proprio), installazione, gestione di reti tecnologiche di controllo e cablaggio del

territorio nei campi di interesse o affini alle attività aziendali;

� -Servizi telematici ed informatici con le conseguenti applicazioni nei campi di interesse o affini alle

attività aziendali;

� Gestione di altri servizi ambientali di pubblica utilità o di interesse pubblico;

� Quale attività complementare, la fornitura di assistenza tecnica e amministrativa nei settori ove viene

svolta l'attività;

� Sviluppo di interventi ed iniziative per una miglior sensibilizzazione della comunità degli utenti sulle

tematiche delle attività svolte dalla società, sulle tematiche dell'ambiente in generale, con campagne di

informazione o promozionali, istituzione di premi o borse di studio e quant'altro necessario al

miglioramento dell'approccio dei cittadini all'ambiente che ci circonda;

� Sostegno ai singoli soci nelle iniziative riguardanti il recupero ecologico nell'ambito dell'attività sopra

indicata, di aree ed ambienti mediante il risanamento, il ripristino, la ricomposizione del territorio

nonché con un eventuale riconoscimento compensativo conseguente all'ubicazione di impianti ed

attività collegate che creino particolari disagi alle realtà circostanti.

Le attività ed i servizi di cui ai commi precedenti saranno svolti in conformità agli indirizzi degli Enti locali soci.

Le attività e i servizi di cui al presente articolo potranno essere svolti sia direttamente che indirettamente, a

mezzo di società controllate aventi anch’esse i requisiti previsti dal presente Statuto e dalla disciplina nazionale e

comunitaria per l’affidamento in House.

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La società svolgerà in tal caso l’attività di direzione e coordinamento delle società controllate suddette e quella

di indirizzo e verifica delle prestazioni da parte loro dei servizi ad esse affidati.

La società può porsi come strumento degli Enti Locali soci sia per quanto concerne la gestione delle

partecipazioni, l’esercizio del controllo analogo e lo svolgimento dell’attività di direzione e coordinamento nei

confronti delle società controllate qualificabili come “Società in House Providing” sia per quanto concerne il

governo dei servizi svolti dalle predette società controllate, al fine di garantire l’attuazione coordinata ed

unitaria dell’azione amministrativa, nonché un’organizzazione efficiente, efficace ed economica nel

perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli Enti Locali soci sono portatori.

La società e le sue controllate “in House” sono in ogni caso vincolate a realizzare la parte più importante della

propria attività con gli Enti Locali soci, loro aziende ed enti dipendenti e società dai medesimi partecipate o

affidatarie del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci suddetti e nel

territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi.

Il controllo analogo sulle società controllate verrà esercitato secondo il modello definito dal presente Statuto

4.2 Ai fini di conseguire l’oggetto sociale la Società può inoltre svolgere qualsiasi attività, in via non prevalente,

comunque, connessa, complementare, ausiliare, strumentale, accessoria o affine a quelle sopra indicate quali

quelle di studio (per conto proprio), d'assistenza tecnica e di coordinamento e di costruzione degli impianti

necessari

4.3 La Società può realizzare e gestire le attività di cui sopra nelle forme previste dalla legge, in concessione, in

appalto o in qualsiasi altra forma.

4.4 Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione

delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati ed utilizzarli in proprio o con l’intervento di terzi.

4.5 Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, tecniche,

commerciali, mobiliari ed immobiliari inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e/o personali

comunque ad esso connesse e ritenute utili, il tutto in via occasionale e nei limiti della vigente normativa.

4.6 La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via

prevalente con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti appositamente abilitati, essendo in

particolare espressamente escluse le attività di raccolta di risparmio tra il pubblico, che saranno ritenute

necessarie od utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale o strumentale ad esso.

4.7 In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può procedere alla realizzazione,

all'acquisizione, alla cessione ed altro sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, per il

conseguimento dell'oggetto sociale può inoltre, procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con

Università, Istituti ed Enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello

scopo sociale.

4.8 Le fideiussioni e le garanzie reali possono essere concesse dalla società solo a favore di società o soggetti

controllati o dei quali sia in corso di acquisizione il controllo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Composizione della società:

La società è a totale partecipazione pubblica di diversi comuni della provincia di Milano e di Varese. Il capitale

sociale è pari ad Euro 24.021.287,00.

La quota di partecipazione del Comune di Lonate Pozzolo è del 2,831%.

--------

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 16.01.2014, è stata approvata la proroga dei contratti di

servizio in essere sino al 31.12.2018, finalizzati allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e per

l’ulteriore servizio di gestione dello smaltimento/recupero della frazione organica.

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Nel corso degli ultimi mesi è stato avviato un lavoro di analisi circa gli scenari di sviluppo della società, tenuto

conto sia degli interventi necessari agli impianti, sia del contesto normativo generale delineato dalle disposizioni

comunitarie, nazionali e regionali in materia di trattamento di rifiuti.

Nel contesto non possono essere sottovalutate le disposizioni circa l’ottimizzazione e lo svolgimento dei servizi

pubblici locali di rilevanza economica per mezzo di ambiti territoriali che imporranno, al pari di quanto

avvenuto per il servizio idrico, una revisione generale del sistema organizzativo e gestionale.

Nel contempo, il Consiglio Comunale nella seduta del 28/11/2014 con atto n. 59 deliberava un proprio indirizzo

ad oggetto: “Analisi di scenari di sviluppo per Accam s.p.a. - attivita' svolta dal gruppo di lavoro - atto di

indirizzo”. L’atto approvava la proposta del seguente scenario:

“1. di prendere atto dell’allegato studio effettuato dal gruppo di lavoro costituito da ACCAM SPA in merito agli

scenari di sviluppo di ACCAM SPA medesima, agli atti prot. n. 23124 del 17/10/2014, che prevede per ACCAM,

come da sintesi esplicativa in premessa:

1) Revamping come da AIA;

2) Revamping su una linea;

3) Interventi finalizzati all’adeguamento minimo normativo;

4) Progressivo smantellamento;

2. di prendere altresì atto che lo scenario 1 – Revamping come da AIA e lo scenario 3 – adeguamento minimo

normativo - sono stralciabili in quanto valutati dal gruppo di lavoro non sostenibili;

3. di ritenere ragionevolmente praticabile, per tutte le motivazioni espresse in premessa, lo scenario che prevede

il mantenimento di una sola linea (con l’aggiunta di un impianto di selezione rifiuti – fabbrica dei materiali - o

anche l’impianto Forsu – di trattamento della frazione organica);

4. di demandare al Sindaco, o suo delegato, in qualità di rappresentante dell’Ente nell’Assemblea dei Soci di

ACCAM SPA di chiedere alla Società di approfondire lo scenario di cui sopra ritenuto ragionevolmente

praticabile.”

Il Consiglio di Amministrazione di Accam nell’esercizio ha proposto nuovi scenari anche di Revampig

dell’impianto, successivamente non accolti dall’Assemblea degli azionisti.

L’Assemblea in data 2/3/2015 ha deciso, inforza della Risoluzione di Regione Lombardia del 3/12/2013, di non

seguire gli scenari proposti dal CDA, ma di proseguire con le seguenti scelte:

1) di procedere con lo smantellamento della società entro il 2025, data ultima che comprende anche

le attività di bonifica del sito;

2) l’approvazione di un nuovo piano con l’aggiunta di un impianto di selezione rifiuti – fabbrica dei

materiali (un processo di riciclo e recupero dei rifiuti) e l’impianto Forsu di compostaggio (di trattamento della

frazione organica).

La razionalizzazione

Si sta procedendo, pertanto, secondo la pianificazione approvata nell’Assemblea dei Soci il 2/3/2015.

I nuovi scenari impongono comunque all’Amministrazione Comunale, una riflessione sia in ordine alla qualità

del servizio, al costo del trasporto e smaltimento dei rifiuti in località diverse da ACCAM, sia in relazione a

scenari alternativi che prefigurino l’uscita dalla società dell’Amministrazione Comunale.

Pur essendo la quota di partecipazione societaria poco significativa, in quanto inferiore al 5%, concludiamo

l’analisi con ulteriori dati:

� Numero degli amministratori: 5

� Numero di direttori / dirigenti: 2

� Numero di dipendenti: 28

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Risultato d’esercizio

2011 2012 2013

+ € 71.966,00 + € 61.977,00 - € 1.026.051,00

Il risultato negativo (perdita) dell’esercizio 2013, è stato coperto con l’utilizzo delle seguenti riserve:

Utili portati a nuovo: Euro 107.152,00;

Riserva Statutaria: Euro 918.899,00.

Fatturato (Valore della Produzione)

2011 2012 2013

22.093.418,00 euro 21.560.121,00 euro 19.466.314,00 euro

Bilanci d’esercizio in sintesi della Società ACCAM Spa:

Stato Patrimoniale

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

A) Crediti verso soci

per versamenti

ancora dovuti

0,00

0,00

0,00

B) Immobilizzazioni 41.618.527,00 39.015.037,00 37.066.085,00

C) Attivo circolante 14.521.095,00 14.213.106,00 15.871.512,00

D) Ratei e risconti 38.988,00 27.513,00 62.870,00

Totale Attivo 56.178.610,00 53.255.656,00 53.000.467,00

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

A) Patrimonio netto 30.181.047,00 30.243.023,00 29.216.972,00

B) Fondi per rischi

ed oneri

1.731.207,00 1.190.302,00 1.887.184,00

C) Trattamento di fine

rapporto

579.765,00 621.505,00 690.394,00

D) Debiti 23.685.716,00 21.200.826,00 21.193.463,00

E) Ratei e Risconti 875,00 0,00 12.454,00

Totale passivo 56.178.610,00 53.255.656,00 53.000.467,00

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Conto Economico

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

A) Valore della

produzione

22.093.418,00 21.560.121,00 19.466.314,00

B) Costi di

produzione

-21.780.887,00 -21.373.790,00 -20.657.300,00

Differenza +312.531,00 +186.331,00 -1.190.986,00

C) Proventi e oneri

finanziari

-138.419,00 -79.001,00 -73.835,00

D) Rettifiche valore attività

finanziarie

0,00 0,00 0,00

E) Proventi e oneri

straordinari

0,00 0,00 0,00

Risultato prima delle

imposte

+174.112,00 107.330,00 -1,234.566,00

Imposte -102.146,00 -45.353,00 +208.515,00

Risultato di esercizio +71.966,00 +61.977,00 -1.026.051,00

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4. SOCIETÀ S.E.A. (SOCIETÀ ESERCIZI AEROPORTUALI) SPA

Il comune è proprietario di n. 8607 azioni di S.E.A. S.p.a pari allo 0,003% del capitale sociale.

La quota di capitale di proprietà del comune è assolutamente irrisoria.

Nel corso degli anni il Comune di Lonate Pozzolo non ha mai subito esborsi derivanti dal ripiano di eventuali

perdite di esercizio mentre invece ha potuto beneficiare del riparto dei dividendi.

La razionalizzazione

Preso atto dello scopo del comma 611 della legge di stabilità di attuare una politica di riduzione di costi, seppur

ribadito dal legislatore l’obbligo di dismissione delle società “non aventi finalità istituzionali”, ai sensi del comma

27 delle legge 244/2007 s.m.i. e del comma 569 della legge 147/2013 s.m.i., e ulteriormente ribadito della

finanziaria 2008 che vieta, agli enti locali di assumere o mantenere partecipazioni “dirette” in società, anche con

quote di minoranza, aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si ritiene che, pur non rilevandosi la società indispensabile al

conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, la procedura di dismissione di tale quota risulterebbe

maggiormente onerosa rispetto al suo mantenimento.

L’irrisoria percentuale di partecipazione non rileva nelle decisioni in merito alla riduzione dei costi della società.

Lonate Pozzolo, lì 26 Marzo 2015

IL SINDACO

Geom..Danilo Rovolta