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I QUADERNI DI TRASPORTOEUROPA Enrico Cappella ADR 2007 le nuove regole per gli autotrasportatori Guida alle novità introdotte dalla edizione del 2007 dell'accordo sul trasporto delle merci pericolose, con alcune note relative al RID Luglio 2007 www.trasportoeuropa.it

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Enrico Cappella

ADR 2007le nuove regole per gli autotrasportatori

Guida alle novità introdotte dalla edizione del 2007 dell'accordo sul

trasporto delle merci pericolose, con alcune note relative al RID

Luglio 2007www.trasportoeuropa.it

Sommario

Campo di applicazione................ 3Capitolo 1.................................... 4

Capitolo 1.1.............................4Capitolo 1.2.............................4Capitolo 1.6.............................4Capitolo 1.9.............................4

Capitolo 2.................................... 6Capitolo 2.2.1.1.7....................6Capitolo 2.2.3..........................6

Capitolo 3.................................... 7Capitolo 3.2.............................7Capitolo 3.3.............................7Capitolo 3.4.............................7

Capitolo 4.................................... 8Capitolo 4.3.............................8

Capitolo 5.................................... 9Capitolo 5.1.............................9Capitolo 5.2.............................9Capitolo 5.3.............................9Capitolo 5.4...........................10

Capitolo 6.................................. 11Capitolo 6.1...........................11Capitolo 6.2...........................11

Capitolo 7.................................. 12Capitolo 7.5...........................12

Capitolo 8.................................. 13Capitolo 8.1...........................13Capitolo 8.6...........................13

Capitolo 9.................................. 14Capitolo 9.2...........................14

Aerosol (UN 1950).................... 15Certificato di formazione professionale..............................16ADR e trasporto intermodale.....17RID 2007................................... 18Contenitori................................. 20Link Internet.............................. 21

Supplemento a PolimericaRegistrazione Tribunale di Milano n.710del 11/10/2004Direttore responsabile: Michele LatorreEditore: Cronoart Srl Via Vittoria Colonna, 7 – 20149 Milano©2007 Cronoart Srl – Vietata la riproduzione, anche parziale, senza l'autorizzazione dell'Editore.www.trasportoeuropa.it

L’accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) nasce a Ginevra il 30 settembre 1957. L’Italia lo recepisce nel proprio Ordinamento nel 1962 (Legge 12/08/1962 nr. 1839).Sino ad oggi, ben 43 Paesi hanno sottoscritto l’ADR.

Il 1 gennaio 2007 è entrata in vigore la nuova edizione dell’Accordo (ADR 2007).Come per le edizioni precedenti è comunque previsto un periodo transitorio di mesi 6, e infatti, in accordo col paragrafo 1.6.1.1 dell’ADR stesso, le materie e oggetti dell’ADR possono essere trasportati fino al 30 giugno 2007 secondo le disposizioni loro applicabili fino al 31 dicembre 2006.

In questa pubblicazione presentiamo sinteticamente le modifiche più significative e di più diretto interesse per gli autotrasportatori. L’ADR 2007 è stato recepito dal nostro Paese con Decreto del Ministro dei Trasporti del 3 gennaio 2007.

Ricordiamo, altresì, che la normativa si applica anche al trasporto nazionale dopo che un apposito decreto abbia recepito la Direttiva Europea.

Il riferimento dei nostri paragrafi è lo stesso dei capitoli del manuale ADR 2007. Il presente lavoro è stato sviluppato sulla base della traduzione in lingua italiana del nuovo Accordo ADR 2007 curata dal Dr. Sergio Benassai, Presidente Comitato Esperti ONU sul trasporto di merci pericolose e sul GHS.

Potete trovare notizie, aggiornamenti e approfondimenti sul trasporto di merci pericolose all'indirizzo Internet:www.trasportoadr.it

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CAMPO DI APPLICAZIONE

La definizione di “trasporto” data dalla normativa ADR e cioè trasporto e operazioni direttamente collegate allo stesso (CARICO, SCARICO, STOCCAGGIO E RIEMPIMENTO ) indirettamente individua quelli che sono gli operatori destinatari della norma ADR (e del D.Lgs. 40/2000 – Consulente ADR):

IMPRESE DI TRASPORTO, IMPRESE DI PRODUZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE,

infatti il D.Lgs. 40/2000 all’art.2 dice:

"1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:a) alle attività di cui al comma 1 effettuate con mezzi di trasporto di proprietà delle Forze armate o delle

Forze di polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilità delle stesse; b) alle attività di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell'Unione europea".

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CAPITOLO 1

Capitolo 1.1

E’ stata introdotta una nuova possibilità di esenzione relativa alla natura dell’operazione di trasporto:

1.1.3.1 (lettera “f”): “Trasporto di recipienti di stoccaggio statici, vuoti, non ripuliti che hanno contenuto gas della classe 2, gruppi A, O o F, materie dei gruppi d’imballaggio II o III della classe 3 o della classe 9 o pesticidi dei gruppi di imballaggio II o III della classe 6.1, alle seguenti condizioni:

Tutte le aperture, ad eccezione dei dispositivi di decompressione (quando installati) siano ermeticamente chiuse,

Siano adottate misure per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto, Il carico sia fissato su culle o in gabbie o in altro dispositivo di movimentazione o fissato al veicolo

o al contenitore in modo da non poter fare gioco o spostarsi nelle normali condizioni di trasporto.

Capitolo 1.2

Sono state introdotte le definizioni riguardanti:

capacità di un serbatoio o di un suo compartimentoè il volume interno totale della cisterna o di un suo compartimento, espresso in litri o in metri cubi.

fascicolo cisternaè un documento che contiene tutte le informazioni tecniche importanti concernenti una cisterna (certificato di approvazione, ecc..).

membro dell’equipaggio (che non è necessariamente un conducente)è il conducente o ogni altra persona accompagnante il conducente per motivi di sicurezza, di formazione o di esercizio.

Capitolo 1.6

Per le disposizioni relative alle restrizioni al passaggio nelle gallerie stradali (vedi la nuova sezione 1.9.5) è previsto un periodo transitorio (durante il quale possono continuare ad applicarsi le norme nazionali) fino al 31 dicembre 2009.

Capitolo 1.9

Viene introdotta una nuova sezione (1.9.5) per definire le categorie nelle quali devono essere classificate le gallerie stradali.

Va notato che non c’è un obbligo di classificare le gallerie, ma, qualora si decida di porre restrizioni al trasporto di merci pericolose nelle gallerie stradali, si deve comunque far riferimento a queste categorie.Le gallerie stradali vengono riclassificate in cinque categorie, dalla "A" (per le quali non vi è alcuna restrizione al passaggio delle merci pericolose) alla "E" (per le quali è vietato il passaggio di quasi tutte le merci pericolose). L'assegnazione di una galleria ad una certa categoria è compito dell'autorità competente (in Italia, il Ministero dei Trasporti), che deve basarsi sulle caratteristiche delle gallerie, sull'analisi del rischio e su considerazioni di gestione del traffico (e quindi la disponibilità di percorsi e modi di trasporto alternativi). La stessa galleria può essere assegnata a diverse categorie, in relazione a certe ore del giorno o a certi giorni della settimana. Tramite un apposito codice, sarà possibile sapere la restrizione assegnata a ogni

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singola sostanza (vedi colonna 15 - tabella A - cap. 3.2.1). Per esempio: il Gpl (UN 1075, CLASSE 2, codice restrizione B1D), trasportato in cisterna, può passare solo nelle gallerie di categoria "A" e "B". E' prevista anche una nuova segnaletica che dovrà essere esposta all'ingresso delle gallerie e che attualmente e all'esame in attesa di approvazione del WP. 1 (Working Party on road traffic safety).

Per approfondimenti, consultare:http://www.unece.org/trans/doc/2006/wp15/ECE-TRANS-WP15-186a1e.pdf

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CAPITOLO 2

Capitolo 2.2.1.1.7

Nuova classificazione per i fuochi pirotecnici.

Capitolo 2.2.3

Pitture infiammabili

Le modifiche apportate al n° ONU 1263 con l’edizione 2007 sono le seguenti:a) per le pitture infiammabili del I gruppo di imballaggio, non vi è più la suddivisione basata sulla

pressione di vapore: di conseguenza sono stati eliminati i riferimenti alle disposizioni speciali 640A e 640B; inoltre, per il trasporto in cisterna, è stata aggiunta (cisterne mobili) la disposizione speciale TP27 (possibilità di utilizzo di cisterne con pressione di prova a 4 bar) e il codice cisterna (cisterne ADR) è stato unificato a L4BN

b) per le pitture infiammabili del II gruppo di imballaggio, è stato eliminato il tetto di 175kPa per la pressione di vapore; inoltre, per il trasporto in cisterna, è stata aggiunta (cisterne mobili) la disposizione speciale TP28 (possibilità di utilizzo di cisterne con pressione di prova a 2,65 bar)

c) per le pitture infiammabili del III gruppo di imballaggio, il riferimento alla pressione di vapore di 175kPa è stato sostituito con il riferimento al punto di ebollizione di 35°C; inoltre, per il trasporto in cisterna, è stata aggiunta (cisterne mobili) la disposizione speciale TP29 (possibilità di utilizzo di cisterne con pressione di prova a 1,5 bar)

Pitture corrosive

Le modifiche apportate al n° ONU 3066 con l’edizione 2007 sono le seguenti:

a) aggiunta (cisterne mobili) della disposizione speciale TP29 (possibilità di utilizzo di cisterne con pressione di prova a 1,5 bar)

b) per il III gruppo di imballaggio, il limite per le quantità limitate (capitolo 3.4) è stato portato a 5 litri (sia per imballaggi combinati che per imballaggi in vassoi)

Pitture infiammabili, corrosive

La nuova rubrica UN 3469 è articolata in gruppo di imballaggio I, II e III

Pitture corrosive, infiammabili

La nuova rubrica UN 3470 prevede solo il gruppo di imballaggio II

Nb) tutte le materie appartenenti alla classe 3 (liquidi infiammabili) sono tali se il punto d’infiammabilità delle stesse è al max. 60°C. (ADR 2007).

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CAPITOLO 3

Capitolo 3.2

Come al solito, sono state apportate numerose modifiche alla Tabella A “Lista delle merci pericolose”.Alcune di queste modifiche sono consequenziali agli emendamenti apportati ad altre parti dell’ADR. Ad esempio:

i riferimenti alle disposizioni VV9a e VV9b nella colonna 17 sono stati sostituiti dal riferimento alla disposizione VV9 (le disposizioni VV9a e VV9b sono state unificate)

Sono state cancellate alcune rubriche e ne sono state introdotte di nuove (ad esempio: la rubrica UN 3473 che riguarda in generale le cartucce per pile a combustibile contenenti liquidi infiammabili).Per la rubrica UN 3373 è stata modificata la designazione ufficiale di trasporto, da “CAMPIONI DI DIAGNOSTICA o CAMPIONI CLINICI” a “MATERIA BIOLOGICA, CATEGORIA B”

Capitolo 3.3

Tra le diverse nuove disposizioni speciali inserite in questo capitolo si segnalano le seguenti:

327: vengono definite le modalità di trasporto degli aerosol come rifiuti. 652: esenzione dall’ADR per alcuni recipienti metallici destinati a contenere gas per mongolfiere. 653: esenzione dall’ADR per alcuni tipi di bombole contenenti non più di 0,5 litri di diossido di

carbonio.

Capitolo 3.4

I valori soglia per il trasporto in quantità limitate (esenzione totale dall’ADR) di liquidi tossici e corrosivi del gruppo di imballaggio III (LQ19) sono stati elevati a 5 kg.

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CAPITOLO 4

Capitolo 4.3

E’ stato introdotto un nuovo paragrafo 4.3.2.1.7 che specifica gli obblighi di gestione per il fascicolo cisterna.

“il fascicolo cisterna (il nuovo documento tecnico previsto per le cisterne) deve essere conservato dal proprietario o dal gestore che devono essere in grado di presentare questi documenti su domanda dell’autorità competente. Il fascicolo della cisterna deve essere tenuto per tutta la durata della vita della cisterna e conservato per 15 mesi dopo che la cisterna è stata ritirata dal servizio”

Il “fascicolo cisterna” è un documento contenente tutte le informazioni tecniche sulla cisterna, comprese le attestazioni e i certificati di cui al capitolo 6.8 dell'ADR2007”.

ogni autocisterna di nuova immatricolazione deve avere il certificato d'approvazione (mod. DTT306), il certificato di conformità e una copia del certificato d'ispezione iniziale. Non è più prevista l'emissione del libretto MC813.

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CAPITOLO 5 Capitolo 5.1

Viene specificato che il marchio “SOVRIMBALLAGGIO” (quando ricorre) deve essere nella lingua del paese di origine e, se diversa, anche in Inglese, Francese o Tedesco.

Capitolo 5.2

Nella nuova sottosezione 5.2.1.9 vengono riorganizzate le disposizioni relative all’etichetta contenente le frecce di orientamento specificando che essa deve essere apposta su:

imballaggi combinati contenenti liquidi imballaggi muniti di sfiato recipienti criogenici per gas liquefatti refrigerati

L’etichetta non è richiesta per:

recipienti in pressione (esclusi i recipienti criogenici) liquidi in quantità inferiori a 120 ml materie infettanti in imballaggi inferiori a 50 ml imballaggi IP-2, IP-3, A, B(U), B(M) o C della classe 7 oggetti a tenuta per ogni orientamento (termometri, aerosol, ecc.)

Viene introdotta una nuova etichetta per i perossidi organici:

L’etichetta finora prevista:

può comunque essere utilizzata fino al 31 dicembre 2010.

Capitolo 5.3

Non è richiesta (vedi paragrafo 5.3.1.1.2) l’etichettatura di contenitori e veicoli per le materie e gli oggetti classificati 1.4 S.

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Nel paragrafo 5.3.2.2.1 sono poi specificate le modalità (materiali, ecc.) di apposizione delle segnalazioni arancio.

“i pannelli arancio devono essere retroriflettenti…….. Il materiale utilizzato deve essere resistente alle intemperie e garantire una segnalazione durevole. Il pannello non si deve staccare dal suo fissaggio dopo un incendio di una durata di 15 minuti…..”

Capitolo 5.4

Al paragrafo 5.4.1.1.1 è stata aggiunta l’indicazione della possibilità di non indicare sul documento di trasporto il nome l’indirizzo dei destinatari nel caso di consegne multiple, apponendo comunque la dicitura “Consegna -Vendita”.Inoltre viene reinserito un unico ordine per le informazioni da indicare nella classificazione sul documento di trasporto:

“NR. ONU, designazione ufficiale di trasporto, classe, gruppo di imballaggio”

Si ricorda che in caso di materie N.A.S. (non altrimenti specificate) se ricorre la disposizione speciale 274, bisogna aggiungere nella classificazione sul documento, il nome chimico della sostanza.

Sono state riscritte con maggiore chiarezza e dettaglio le disposizioni relative ai mezzi di contenimento, vuoti, non ripuliti. In particolare è stata specificata la possibilità, nel caso di ritorno allo speditore, di utilizzare lo stesso documento di trasporto utilizzato per i mezzi di contenimento pieni.Viene specificato che i documenti di cui ai paragrafi 5.4.1.2.1 (d) e 5.4.1.2.3.3 (certificati di approvazione dell’autorità competente per materie della classe 1 e 2) devono essere nella lingua del paese di origine e, se diversa, anche in Inglese, Francese o Tedesco (in caso di trasporto internazionale).

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CAPITOLO 6

Capitolo 6.1

Cambiano i valori di riferimento per l’assegnazione delle materie ai gruppi d’imballaggio della classe 6.1 (materie tossiche).( tra parentesi in caratteri rossi, i valori previsti dall’ ADR 2005).

Gruppo d’imballaggio

Tossicità per indigestioneDL50 (mg/kg)

Tossicità per assorbimentocutaneo DL50 (mg/kg)

Tossicità per inalazioneCL50 (mg/l)

I ≤5(≤5)

≤50(≤40)

≤ 0,2(≤ 0,5)

II >5 ≤ 50(<5 ≤ 50)

>50 ≤ 200(>40 ≤ 200)

>0,2 ≤ 2(>0,5 ≤ 2)

III >50 ≤ 300(>50 ≤ 200 solidi>50 ≤ 500 liquidi)

>200 ≤ 1000(>200 ≤ 1000)

>2 ≤ 4(>2 ≤ 10)

Capitolo 6.2

Le materie della classe 6.2 (materie infettive) sono suddivise secondo il nuovo schema.

I1 MATERIE INFETTANTI PER L’UOMO, (CAT. “A” + “B”) I2 MATERIE INFETTANTI UNICAMENTE PER GLI ANIMALI, (CAT. “A” + “B”) I3 RIFIUTI OSPEDALIERI, I4 MATERIA BIOLOGICA

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CAPITOLO 7

Capitolo 7.5

Con il nuovo paragrafo 7.5.1.5 si ricorda di rispettare l’orientamento dei colli indicato dalle apposite frecce e si richiede, quando fattibile, di caricare le merci pericolose liquide sotto quelle solide.Sono state ulteriormente articolate e dettagliate in tre paragrafi (da 7.5.7.1 a 7.5.7.3) e una nota le disposizioni relative alla movimentazione e allo stivaggio.

7.5.7.1 –“Se il caso, il veicolo o il contenitore deve essere munito di dispositivi atti a facilitare lo stivaggio e la manipolazione delle merci pericolose. I colli non imballati devono essere stivati con mezzi capaci di trattenere le merci (cinghie) nel veicolo durante il trasporto…..”7.5.7.2 –“I colli non devono essere impilati, salvo se sono progettati per questo scopo….”7.5.7.3 -“Durante il carico e lo scarico, i colli contenenti merci pericolose devono essere protetti contro i danneggiamenti….”

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CAPITOLO 8

Capitolo 8.1

Non è più richiesta (paragrafo 8.1.2.1) la presenza a bordo di una copia delle deroghe (accordi multilaterali) ai sensi del capitolo 1.5.

Capitolo 8.6

In questo nuovo capitolo sono riportati i codici di restrizione in galleria indicati nella colonna 15 della Lista delle merci pericolose ed il relativo significato in termini di divieto di passaggio nelle diverse categorie di gallerie.

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CAPITOLO 9

Capitolo 9.2

Al paragrafo 9.2.1 (e al 9.2.5) si precisa che il limitatore di velocità è obbligatorio per i veicoli con massa massima superiore a 3,5 t immatricolati per la prima volta dopo il 31 dicembre 2007.

Nella tabella allegata si precisa anche la scadenza del 1 gennaio 2010 per l’adeguamento al Regolamento ECE No 13 in materia di dispositivo di frenatura antibloccaggio e di rallentatore di frenata.

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AEROSOL (UN 1950)

Importanti novità, giungono anche dal mondo degli aerosol (anche come rifiuti), in merito alle prove per le omologazioni e alle modalità di trasporto degli stessi.

“Gli aerosol devono essere trasportati in imballaggi rispondenti all’istruzione di imballaggio P003, ma la massa netta dei colli non deve superare 55 kg per gli imballaggi di cartone o 125 kg per gli altri imballaggi (PP17).In caso di trasporto come carico completo (RR6), possono ugualmente essere imballati nel seguente modo: raggruppati in unità su vassoi e mantenuti in posizione mediante una appropriata fodera di plastica; queste unità devono essere impilate e sistemate in maniera appropriata su palette.Gli aerosol possono esser anche trasportati in grandi imballaggi rispondenti all’istruzione di imballaggio LP02 e che soddisfino (L2) il livello di prova del gruppo di imballaggio IIII colli contenenti questi oggetti devono portare l'iscrizione, ben leggibile ed indelebile: “UN 1950” Gli aerosol aventi una capacità non superiore a 50 ml, contenenti soltanto componenti non tossici, non sono sottoposti alle disposizioni di ADR/RID.

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CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Secondo quanto previsto dall’ADR 2005, dal 1 gennaio 2007 tutti i conducenti di veicoli (anche inferiori alle 3,5 t) trasportanti merci pericolose (non in esenzione) DEVONO avere il CFP !

Ricordiamo a questo proposito che i CFP conseguiti all’estero in un altro paese firmatario dell’accordo ADR, sono ugualmente validi. (D.M. Trasporti 10/10/2005).

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ADR E TRASPORTO INTERMODALE

Per quel che riguarda il trasporto intermodale bisogna ricordare le semplificazioni previste dalle norme Italiane per il trasporto di merci pericolose su traghetti per brevi tratte:

Il D.P.R. 134/2005, che introduce nel nostro ordinamento giuridico l’IMDG Code (Trasporto di merci pericolose via mare), all’art. 3 cosi recita:

1. Il trasporto di merci pericolose deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni del codice IMDG.

2. Per la navigazione nazionale, l'Amministrazione può adottare misure che consentano l'equivalenza alle prescrizioni del codice IMDG, purché tali equivalenze siano efficaci quanto le suddette prescrizioni e garantiscano lo stesso livello di sicurezza”.

D.M. 18/11/2005 nr. 1105 reca norme integrative per il trasporto di merci pericolose su navi mercantili in viaggi nazionali. L’articolo 4 di questo decreto così dispone:

“1. A bordo di navi traghetto da carico e passeggeri e' consentito il trasporto di: A) veicoli stradali autopropulsi o rimorchiabili nonché' di contenitori e di colli caricati sugli stessi rispondenti alle norme ADR, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni: a) sia fornita al comandante della nave copia delle istruzioni scritte per il conducente del veicolo stradale di cui alla sezione 5.4.3. dell'ADR; b) gli imballaggi metallici leggeri che riportano la sola marcatura 0A1 o 0A2, utilizzati per il trasporto di sostanze con viscosità' a 23° C superiore a 200 mm2/s, non devono avere una capacita' effettiva superiore a 25 litri o massa netta superiore a 30 kg; c) gli inquinanti marini (Marine Pollutant), devono riportare, in ogni caso, l'apposito contrassegno previsto per gli stessi dal codice IMDG. B) veicoli cisterna stradali rispondenti alle norme ADR, in viaggi nazionali di durata inferiore alle due ore ed in condizioni meteomarine favorevoli, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti a) e c) del paragrafo A”.

Nulla da segnalare, invece, per il trasporto combinato STRADA+FERROVIA.

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RID 2007

In conclusione può risultare utile avere qualche piccola informazione anche sui principali cambiamenti apportati alla normativa Europea per il trasporto di merci pericolose via ferrovia (RID)

In linea di principio ADR e RID si equivalgono nella sostanza, fatte salve ovviamente, le norme che caratterizzano il mezzo di trasporto (il vagone ferroviario).

La Direttiva inerente a RID 2007 non è stata ancora recepita dal nostro paese.

Le principali novità in merito sono:

Definizioni

Una prima modifica di carattere generale è costituita dalla introduzione, nel capitolo 1.2, di una nuova definizione, quella di “documento di trasporto”.Tale definizione va a sostituire (in tutto il testo del RID e, in particolare, nel capitolo 5.4) la precedente dicitura “lettura di vettura”. In tal modo tale definizione, di carattere più generale, comprende sia la lettera di vettura secondo la CIM sia la lettera di carro secondo i contratti di utilizzazione dei veicoli (CUV).

Disposizioni speciali

E’ stata introdotta, nel Capitolo 6.8, una nuova disposizione speciale TE25, relativa alle disposizioni per la protezione contro l’accavallamento dei respingenti In essa viene specificato che i serbatoi dei carri-cisterna devono essere protetti da almeno una delle seguenti misure per evitare l’accavallamento dei respingenti e il deragliamento, o almeno per limitare i danni durante l’accavallamento dei respingenti:

a) Dispositivi anti-accavallamento dei respingenti Il dispositivo anti-accavallamento deve assicurare che i telai dei carri rimangano nello stesso piano orizzontale, ma comunque:

• non deve disturbare l’esercizio normale del carro - deve permettere il libero tragitto in curva di un altro carro equipaggiato con un dispositivo anti-accavallamento in una curva di raggio 75 m.- non deve disturbare il normale funzionamento dei respingenti

• deve funzionare quale che sia lo stato del carico e l’usura dei carri.• deve resistere ad uno sforzo verticale (verso l’alto e verso il basso) di 150 kN.• deve rimanere efficace anche se l’altro carro implicato non è equipaggiato con dispositivo

antiaccavallamento.• non deve intralciarsi con un altro dispositivo • deve essere di larghezza almeno uguale al piatto del respingente• deve permettere il montaggio dei respingenti previsti dalla Fiche UIC 573 e non essere di ostacolo

alle operazioni di manutenzione.• deve essere costruito in modo tale da non aggravare il rischio di penetrazione dei fondi della

cisterna in caso di urto.

b) Misure per limitare i danni durante l’accavallamento dei respingenti Aumento dello spessore della parete dei fondi delle cisterne o utilizzazione di altri materiali aventi una più elevata capacità di assorbimento di energia. Lo spessore della parete dei fondi deve essere di almeno 12 mm

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TRASPORTO EUROPA

( per le cisterne destinate al trasporto dei N° ONU 1017 cloro, 1749 trifluoruro di cloro, 2189 diclorosilano, 2901 cloruro di bromo e 3057 cloruro di trifluoroacetile, deve essere di almeno 18 mm).

c) Copertura “sandwich” per i fondi delle cisterne.Quando la protezione è costituita da una costruzione di isolamento (copertura “sandwich”), questa deve coprire l’area totale dei fondi della cisterna e presentare una resilienza specifica di almeno 22 kJ (corrispondente a 6 mm di spessore della parete). Se il rischio di corrosione non può essere scartato mediante una misura strutturale, deve essere possibile esaminare la parete esterna del fondo, per esempio mediante utilizzazione di un coperchio smontabile.

d) Placca di protezione ad ogni lato frontale (testata) del carro

Quando è utilizzata una placca di protezione ad ogni testata del carro, si applicano i seguenti requisiti:• la placca di protezione in ogni caso deve coprire la cisterna per tutta la lunghezza all’altezza

considerata. La larghezza della placca di protezione deve inoltre, su tutta l’altezza della placca, essere almeno uguale alla distanza delimitata dai bordi estremi dei piatti dei respingenti;

• l’altezza della placca di protezione, misurata a partire dall’angolo superiore della traversa portarespingenti deve coprire i due terzi del diametro della cisterna, oppure coprire almeno 900 mm ed essere inoltre equipaggiata all’angolo superiore con un dispositivo di arresto per irespingenti montanti;

• la placca di protezione deve avere uno spessore della parete di almeno 6 mm;• la placca di protezione e i suoi punti di fissaggio devono essere progettati in modo che sia ridotto al

massimo il rischio di penetrazione dei fondi della cisterna da parte della placca stessa.

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CONTENITORI

Nel paragrafo 7.1.3, è stato cancellato il riferimento alla Fiche UIC n. 590 (relativa ai piccoli contenitori), dal momento che tale Fiche è stata annullata dalla stessa UIC.

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