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DGSA CONSULENZE di Cappella Enrico – Milano ADR 2017 LE PRINCIPALI NOVITA’

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DGSA CONSULENZE di Cappella Enrico – Milano

ADR 2017

LE PRINCIPALI NOVITA’

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PRESENTAZIONE Questo breve lavoro si propone di mettere in evidenza le principali novità che sono contenute nel testo del nuovo ADR 2017 che, come noto, entrerà in vigore per il trasporto internazionale stradale di merci pericolose il 01/01/2017 ed è stato predisposto sulla base della 19ma edizione delle Raccomandazioni ONU sul trasporto di merci pericolose emanata nel 2015 (riferimento: ST/SG/AC.10/1/Rev. 19). In data 10 ottobre 2016 il Segretario Generale dell’ONU, ha comunicato con nota C.N.744.2016.TREATIES-XI.B.14, che non essendo pervenute obiezioni da parte dei paesi contraenti gli emendamenti al testo dell’ADR s’intendono ufficialmente approvati e pronti per entrare in vigore all’inizio del prossimo anno. Come di consueto, il testo prevede però mesi sei di tempo (fino al 30/06/2017) come limite massimo da concedere agli Stati aderenti all’Accordo per potersi mettere in regola con le nuove norme (paragrafo 1.6.1.1 - ADR 2017). Il nostro trasporto nazionale, invece, ne sarà coinvolto solo nel momento in cui il Governo emanerà un Decreto Ministeriale (Ministero infrastrutture e trasporti) di recepimento della Direttiva UE che modifica la Direttiva quadro (Direttiva 2008/68/CE) per la quarta volta e adotta le nuove norme e lo stesso verrà pubblicato in GU. Con analoghe modalità entreranno in vigore i testi del nuovo RID 2017 (ferrovia) e ADN 2017 (vie navigabili interne).

PERIODO 2014 2015 2016 2017 2018 I II I II I II I II I II

RACCOMANDAZIONI ONU

18 ed. (2013)

19 ed. (2015)

19 ed. (2015)

20 ed. (2017)

20 ed. (2017)

ADR 2013 2015 2015 2017 2017

RID 2013 2015 2015 2017 2017

ADN 2013 2015 2015 2017 2017

IMDG CODE 36-12 37-14 37-14 38-16 38-16

 

LEGENDA: APPLICAZIONE VOLONTARIA APPLICAZIONE OBBLIGATORIA (applicazione delle norme internazionali sul trasporto di merci pericolose nel tempo)

I documenti ufficiali UNECE che raggruppano gli emendamenti approvati e costituenti le novità ADR 2017 sono:

ECE/TRANS/WP.15/231 del 3/3/2016 ECE/TRANS/WP.15/231/corr. 1 del 24/5/2016 ECE/TRANS/WP.15/231/add.1 del 31/5/2016

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Tutta la documentazione di cui sopra è reperibile in lingua originale sul sito www.unece.org Nota: Per il presente lavoro, il testo preso a riferimento è la traduzione in lingua italiana dell’ADR 2017 a cura del Comitato Scientifico di Orange Project ed edito da ARS Edizioni informatiche Srl – Milano.

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PARTE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

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CAPITOLO 1.1.3.2 – Esenzioni concernenti il trasporto di gas Le disposizioni dell’ADR non si applicano al trasporto di: (a) gas contenuti nei serbatoi o nelle bombole di combustibile di un veicolo che effettua un’operazione di trasporto e utilizzati per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti (per esempio equipaggiamenti frigoriferi) utilizzati o destinati ad un utilizzo durante il trasporto. I gas possono essere trasportati in serbatoi fissi o bombole, direttamente collegati al motore e/o all’equipaggiamento ausiliario del veicolo o in recipienti a pressione trasportabili, che siano conformi alle pertinenti disposizioni regolamentari. La capacità totale dei serbatoi o delle bombole di combustibile di un’unità di trasporto ivi compresi i serbatoi autorizzati conformemente al 1.1.3.3 (a) non deve superare la quantità d’energia (MJ) o la massa (kg) corrispondente ad un equivalente energetico di 54.000 MJ. La capacità totale non deve superare: 1.080 litri per il GNL e il GNC; 2.250 litri per il GPL. NOTA : Un container dotato di un equipaggiamento destinato a funzionare durante il trasporto e fissato a un veicolo è considerato parte integrante del veicolo e gode delle stesse esenzioni per quanto riguarda il combustibile necessario al funzionamento dell’equipaggiamento. (b) (SOPPRESSO) (c) gas dei gruppi A e O (conformemente al paragrafo 2.2.2.1) la cui pressione nel recipiente o nella cisterna, a una temperatura di 20°C, non supera 200 kPa (2 bar) e se il gas non è un gas liquefatto né un gas liquefatto refrigerato. Questa esenzione si applica a tutti i tipi di recipiente o di cisterna, per esempio anche alle diverse parti di macchinari o apparecchiature;

NOTA: Questa esenzione non si applica alle lampade. Per le lampade vedere al 1.1.3.10.

(d) gas contenuti negli equipaggiamenti utilizzati per il funzionamento dei veicoli (per esempio gli estintori), compresi quelli contenuti nelle parti di ricambio (per esempio gli pneumatici gonfiati); questa esenzione si applica ugualmente agli pneumatici gonfiati trasportati come carico;

(e) gas contenuti negli equipaggiamenti speciali dei veicoli e necessari al funzionamento di questi equipaggiamenti speciali durante il trasporto (sistemi di raffreddamento, vivai, riscaldatori, ecc.), come pure i recipienti di ricarica per tali equipaggiamenti e i recipienti da restituire, vuoti non ripuliti, trasportati nella stessa unità di trasporto;

(f) gas contenuti nelle derrate alimentari (salvo ONU 1950), incluse le bevande gassate.

(g) gas contenuti in palle destinate all’utilizzo negli sport; e

(h) (SOPPRESSO).

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CAPITOLO 1.1.3.3 – Esenzioni concernenti il trasporto dei combustibili liquidi

Le disposizioni dell’ADR non si applicano al trasporto di:

(a) combustibile contenuto nei serbatoi di un veicolo che esegue un’operazione di trasporto e che serve per la sua propulsione o per il funzionamento di uno dei suoi equipaggiamenti utilizzati o destinati ad un utilizzo durante il trasporto.

Il combustibile può essere trasportato in serbatoi fissi per combustibile, direttamente collegati al motore e/o all’equipaggiamento ausiliario del veicolo, che siano conformi alle pertinenti disposizioni regolamentari, o può essere trasportato in recipienti portatili per combustibile (come le taniche).

La capacità totale dei serbatoi fissi non deve superare 1.500 litri per unità di trasporto e la capacità di un serbatoio fissato a un rimorchio non deve superare 500 litri. Un massimo di 60 litri per unità di trasporto può essere trasportato in recipienti portatili. Queste restrizioni non si applicano ai veicoli per i servizi di emergenza;

NOTA: Un container dotato di un equipaggiamento destinato a funzionare durante il trasporto e fissato a un veicolo è considerato parte integrante del veicolo e gode delle stesse esenzioni per quanto riguarda il combustibile necessario al funzionamento dell’equipaggiamento.

(b) (SOPPRESSO)

(c) (SOPPRESSO)

CAPITOLO 1.2 – Definizioni

CONTAINER PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA (BK3)

Un container flessibile con una capacità non superiore a 15 m3 che comprende le fodere, i dispositivi di movimentazione collegati e l’equipaggiamento di servizio.

UNITA’ DI TRASPORTO MERCI (CTU)

Un veicolo, un vagone, un container, un container-cisterna, una cisterna mobile o un CGEM (container per gas ad elementi multipli).

GAS NATURALE COMPRESSO (GNC)

Un gas compresso composto da gas naturale con un alto tenore di metano assegnato al numero ONU 1971.

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GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL)

Un gas liquefatto refrigerato composto da gas naturale con un alto tenore di metano assegnato al numero ONU 1972.

TEMPERATURA DI POLIMERIZZAZIONE AUTOACCELERATA (TPAA)

La più bassa temperatura alla quale si può produrre una polimerizzazione autoaccelerata per una materia nell’imballaggio, IBC o cisterna cosi come consegnata per il trasporto.

La TPAA deve essere determinata in conformità alle procedure di prova stabilite per la temperatura di decomposizione autoaccelerata per le materie autoreattive secondo il Manuale delle prove e dei criteri, parte II, sezione 28.

CAPITOLO 1.4 – Obblighi degli operatori

Introdotto il termine ‘EQUIPAGGIO’ che sostituisce il termine ‘CONDUCENTE’ con conseguenze pratiche importati nel caso in cui a bordo del veicolo ci sia più di una persona.

CARICATORE

Definiti meglio gli obblighi a carico di questa figura professionale in merito all’osservanza del cap. 7 (carico e movimentazione) e all’obbligo tassativo di segnalare il veicolo a carico ultimato.

CAPITOLO 1.6 – Disposizioni transitorie

Come ogni aggiornamento anche quest’anno numerose disposizioni transitorie spostano nel tempo l’entrata in vigore di nuove norme emendate.

Un esempio per tutte:

Capitolo 1.6.1.42 – Il nuovo pittogramma 9A per le batterie/pile al litio (UN 3090, 3091, 3480, 3481) potrà non essere utilizzato fino al 31/12/2018.

CAPITOLO 1.8.3 – Consulente ADR

Specificate meglio le operazioni accessorie al trasporto che obbligano alla nomina del consulente ADR (imballaggio, riempimento, carico e scarico).

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CAPITOLO 1.8.3.12.5 – Esame

Gli esami scritti possono essere effettuati, in tutto o in parte, sotto forma di esami elettronici in cui le risposte sono registrate e valutate con l’aiuto di sistemi di trattamento elettronico dei dati (EDP), a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

(a) L’hardware ed il software devono essere verificati ed accettati dall’autorità competente o da un organismo esaminatore da essa designato;

(b) Un corretto funzionamento tecnico deve essere assicurato. Devono essere stabilite delle procedure per quanto riguarda le modalità di proseguimento dell’esame in caso di malfunzionamento dei dispositivi e delle applicazioni. Non deve essere disponibile alcun sistema d’aiuto sui dispositivi di input (come per esempio una funzione di ricerca elettronica),

l’equipaggiamento fornito conformemente al 1.8.3.12.3 non deve permettere al candidato di comunicare con qualsiasi altro dispositivo durante l’esame;

(c) Il contributo finale di ogni candidato deve essere registrato.La determinazione dei risultati deve essere trasparente.

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PARTE 2 – CLASSIFICAZIONE

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CAPITOLO 2.1.2.2 – Principi di classificazione

Le materie nominativamente menzionate nella colonna (2) della tabella A – capitolo 3.2, DEVONO essere trasportate secondo la loro classificazione indicata nella tabella A o alle condizioni specificate al 2.1.2.8

CAPITOLO 2.1.2.8

Uno speditore che ha identificato, sulla base dei risultati di prova, che una materia nominativamente menzionata nella colonna (2) della Tabella A del capitolo 3.2 risponde ai criteri di classificazione per una classe che non è indicata nella colonna (3a) o (5) della Tabella A del capitolo 3.2, può, con L’APPROVAZIONE DELL’AUTORITA’ COMPETENTE, spedire la materia:

Sotto la rubrica collettiva più appropriata tra quelle elencate nelle sotto sezioni 2.2.x.3 riportando tutti i pericoli;

Sotto lo stesso numero ONU e nome con le informazioni aggiuntive nella comunicazione del pericolo riportando, secondo il caso, il rischio o i rischi sussidiari aggiuntivi (documentazione, etichetta, placca) a condizione che la classe rimanga invariata e che tutte le altre condizioni di trasporto (per esempio la quantità limitata, le disposizioni per gli imballaggi e le cisterne), normalmente applicate alle materie che possiedono un’analoga combinazione di pericoli, siano identiche a quelle applicabili alla materia elencata.

Nota 1: L’autorità competente che rilascia l’approvazione può essere di una qualunque Parte contraente l’ADR e può anche riconoscere un’approvazione rilasciata da un’Autorità competente di un Paese non contraente l’ADR, a condizione che questa approvazione sia stata rilasciata inconformità alle procedure applicabili secondo ADR, RID, ADN, IMDG CODE o ICAO T.I.

Nota 2: Quando un’Autorità competente rilascia tali aprovazioni, essa dovrebbe di conseguenza informare il Sotto Comitato di Esperti ONU del trasporto di merci pericolose presentando una pertinente proposta di emendamento alla lista delle merci pericolose del Regolamento tipo dell’ONU. Se l’emendamento proposto dovesse essere respinto, l’Autorità competente dovrebbe ritirare la sua approvazione.

Nota 3: Per il trasporto secondo 2.1.2.8, vedere anche 5.4.1.1.20

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Speditore Risultati

Modifiche da apportare alla classificazione

ONU

Effettua le prove secondo i criteri previsti

dall’ADR

La merce soddisfa i criteri di

classificazione di un’ altra

cllasse diversa da qualla assegnata

Devono essere

approvate dall’Autorità competente

Sottocomitato

Esperti ONU

ADR

Approvazione Modifica

tabella ‘A’

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ADR 2017: le principali novità.

Esempio Capitolo 3.2 – Lista delle merci pericolose

N. ONU Nome e descrizione

Classe Codice di classificazion

e

Gruppo imballaggio

Etichette

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2

(1) (2) (3 a) (3 b) (4) (5)

1671 FENOLO SOLIDO

6.1 T2 II 6.1

ADR

Il fenolo è una materia nominativamente menzionata nella colonna (2) della Tabella A del capitolo 3.2 La classificazione è: 6.1 (materia tossica) NON HA ALCUN RISCHIO SECONDARIO!

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CAPITOLO 2.2.1.1.9 - Documentazione di classificazione (Classe 1)

L’autorità competente che assegna un oggetto od una materia alla classe 1 deve confermare questa classificazione al richiedente per iscritto. Il documento di classificazione presentato dall'autorità competente può presentarsi sotto qualsiasi forma e avere più di una pagina, a condizione che le pagine siano numerate consecutivamente.

Il documento deve portare un unico numero di riferimento.

Le informazioni contenute in questo documento devono essere facilmente identificabili, leggibili e durevoli.

CAPITOLO 2.2.3.1.5.2

E’ stata introdotta con questo paragrafo una nuova disposizione relativamente ai liquidi che godono dell’esenzione per viscosità, ma che sono anche pericolosi per l’ambiente.

27

ADR 2017: le principali novità.

La classificazione armonizzata secondo CLP invece ci dice che il fenolo ha i seguenti pericoli:

! Acute Tox. 3 (H 301) ! Acute Tox. 3 (H 311) ! Skin Corrosive 1 B (H314) ! Acute tox. 3 (H331) ! Muta 2 (H331) ! Stot Re 2 (H373)

Quindi:

! TOSSICO ! CORROSIVO ! NOCIVO

CI SONO I PRESUPPOSTI PER CLASSIFICARE LA MATERIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL 2.1.2.8 ADR 2017!

CLP

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In questo caso, se vengono rispettate tutte le disposizioni di cui al 2.2.3.1.5.1 e i detti liquidi sono anche:

Pericolosi per l’ambiente; In imballaggi singoli o combinati che contengono una quantità netta per

imballaggio singolo o interno non superiore a 5 lt.

non sono soggetti ad altre disposizioni ADR!

Cosa dice il capitolo 2.2.3.1.5.1 ??

Salvo quanto previsto al 2.2.3.1.5.2, i liquidi viscosi che:

Hanno un punto di infiammabilità uguale o superiore a 23 C° e inferiore o uguale a 60 C°;

Non sono tossici, corrosivi o pericolosi per l’ambiente; Non contengono più del 20% di nitrocellulosa a condizione che la nitrocellulosa

contenga un tenore di azoto non superiore al 12.6% (massa secca); Sono imballati in recipienti di capacità non superiore ai 450 lt.

NON SONO SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI ADR se:

Durante la prova di separazione del solvente, l’altezza dello strato separato di solvente è inferiore al 3% dell’altezza totale del campione

Durante la prova di viscosità, il tempo di efflusso con un foro di 6mm di diametro è uguale a 60 secondi o 40 secondi se il liquido non contiene più del 60% di materie appartenenti alla classe 3.

CAPITOLO 2.2.41 – Classificazione solidi infiammabili.

Con il nuovo ADR 2017 la classe 4.1 si arricchisce di una nuova categoria di sostanze:

MATERIE SOGGETTE A POLIMERIZZAZIONE (che possono dar luogo a violente reazioni esotermiche).

PM1 – non necessitanti un controllo di temperatura

PM2 – necessitanti un controllo di temperatura

Le materie soggette a polimerizzazione sono materie che, se non stabilizzate, sono soggette ad una reazione fortemente esotermica che porta alla formazione di grandi molecole o di polimeri nelle normali condizioni di trasporto.

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La classificazione viene effettuata in base a:

TPAA – Temperatura di polimerizzazione autoaccelerata Calore di reazione.

CAPITOLO 2.2.41 – Classificazione solidi infiammabili.

I nuovi numeri ONU per le materie soggette a polimerizzazione sono:

UN 3531 MATERIA SOGGETTA A POLIMERIZZAZIONE, SOLIDA, STABILIZZATA, NAS

UN 3532 MATERIA SOGGETTA A POLIMERIZZAZIONE, LIQUIDA, STABILIZZATA, NAS

UN 3533 MATERIA SOGGETTA A POLIMERIZZAZIONE, SOLIDA, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA, NAS

UN 3534 MATERIA SOGGETTA A POLIMERIZZAZIONE, LIQUIDA, CON CONTROLLO DI TEMPERATURA, NAS

CAPITOLO 2.2.41.1.20

Le materie che polimerizzano sono materie che, senza stabilizzazione, sono suscettibili di subire una forte reazione esotermica che porta alla formazione di molecole più grandi o di polimeri nelle normali condizioni di trasporto. Tali materie sono considerate come materie suscettibili di polimerizzazione quando:

(a) la loro temperatura di polimerizzazione auto accelerata (TPAA) è al massimo di 75 °C nelle condizioni (con o senza stabilizzazione chimica nella forma in cui sono consegnate per il trasporto) e nell’imballaggio, IBC o cisterna nelle quali la materia o la miscela devono essere trasportati;

(b) hanno un calore di reazione superiore a 300 J/g;

(c) non soddisfano alcuno dei criteri di inclusione nelle classi da 1 a 8.

Una miscela che rispetta i criteri di una materia che polimerizza deve essere classificata come una materia che polimerizza della classe 4.1

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CAPITOLO 2.2.41.1.21

Le materie che polimerizzano sono soggette al controllo di temperatura durante il trasporto se la loro temperatura di polimerizzazione auto accelerata (TPAA):

(a) non supera i 50 °C nell’imballaggio o nell’IBC nel quale la materia deve essere trasportata, nel caso di materie presentate al trasporto in imballaggi o IBC; o

(b) non supera i 45 °C nella cisterna nella quale la materia deve essere trasportata, nel caso di materie presentate al trasporto in cisterna.

CAPITOLO 2.2.61.1.14

ADEGUAMENTO AL CLP PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE CHE NON POSSONO ESSERE RITENUTE TOSSICHE

(CLASSE 6.1)

CAPITOLO 2.2.8.1.9

ADEGUAMENTO AL CLP PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE CHE NON POSSONO ESSERE RITENUTE CORROSIVE

(CLASSE 8)

CAPITOLO 2.2.9.1.11 – Nota 3

Gli animali geneticamente modificati che secondo le conoscenze scientifiche attuali non hanno effetti patogeni conosciuti su esseri umani, animali e piante e che sono trasportati in contenitori progettati per impedire sia la fuoriuscita degli animali che l’accesso a chi non è autorizzato non sono coperti dalle disposizioni di ADR.

Le disposizioni specificate dalla International Air Transport Association (IATA) per il trasporto aereo di animali vivi "Regolamento del trasporto di animali vivi" possono servire come riferimento per quanto riguarda i contenitori appropriati per il trasporto di animali vivi.

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PARTE 3

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE, DISPOSIZONI SPECIALI, ESENZIONI RELATIVE ALLE MERCI PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITA’ LIMITATE E IN QUANTITA’

ESENTI

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PRECISAZIONE IMPORTANTE Colonna (17) "Disposizioni speciali relative al trasporto - Rinfusa” Contiene il o i codici alfanumerici, inizianti con le lettere "VC", così come il o i codici alfanumerici inizianti con le lettere “AP” delle disposizioni applicabili al trasporto alla rinfusa. Queste disposizioni sono elencate al 7.3.3. Se nessuna disposizione speciale identificata dal codice “VC” o un riferimento ad uno specifico paragrafo che autorizza esplicitamente questo modo di trasporto, sono indicati in questa colonna, e se nessuna disposizione speciale identificata dal codice “BK” o un riferimento ad uno specifico paragrafo che autorizza esplicitamente questo modo di trasporto, sono indicati nella colonna (10), il trasporto alla rinfusa non è permesso. Come di consueto molte sono le variazioni nella lista delle merci pericolose - tabella A. Di seguito i nuovi numeri ONU aggiunti in lista:

N. ONU Nome e descrizione Classe Codice classificazione

Gruppo imballaggio

Etichette

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5)

0510 MOTORI PER RAZZI 1 1.4C 1.4

3527 KIT DI RESINA POLIESTERE, materiale a base solida

4.1 F4 II 4.1

3527 KIT DI RESINA POLIESTERE, materiale a base solida

4.1 F4 III 4.1

3528 MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO CON LIQUIDO INFIAMMABILE

3 F3 3

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N. ONU Nome e descrizione Classe Codice classificazione

Gruppo imballaggio

Etichette

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5)

3529 MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA ALIMENTATO CON GAS INFIAMMABILE

2 6F 2.1

3530 MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA

9 M11 9

3531 MATERIA SOGGETTA A POLIMERIZZAZIONE SOLIDA STABILIZZATA NAS

4.1 PM1 III 4.1

3532 MATERIA SOGGETTA A POLIMERIZZAZIONE LIQUIDA STABILIZZATA NAS

4.1 PM1 III 4.1

3533 MATERIA SOGGETTA A POLIMERIZZAZIONE SOLIDA CON CONTROLLO TEMPERATURA NAS

4.1 PM2 III 4.1

3534 MATERIA SOGGETTA A POLIMERIZZAZIONE LIQUIDA CON CONTROLLO TEMPERATURA NAS

4.1 PM2 III 4.1

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Sono state inoltre modificate le disposizioni delle seguenti rubriche che in ADR 2015 erano NON SOTTOPOSTE ALL’ADR mentre ora l’esenzione è collegata a talune specifiche condizioni da leggersi nelle relative disposizioni speciali.

N. ONU DESCRIZIONE CLASSE C.CLAS. DS

3166 VEICOLO ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE VEICOLO ALIMENTATO A LIQUIDO INFIAMMABILE VEICOLO A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO A GAS INFIAMMABILE VEICOLO A PILA A COMBUSTIBILE ALIMENTATO A LIQUIDO INFIAMMABILE

9 M11 312 385 666 667 669

3171 VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIA DISPOSITIVO ALIMENTATO A BATTERIA

9 M11 240 666 667 669

LE NUOVE DISPOSIZIONI SPECIALI (colonna 6 – Lista merci pericolose)

DS 240 UN 3171 - VEICOLI ALIMENTATI A

BATTERIE AD ELETROLITA LIQUIDO, AL SODIO O AL LITIO

DS 385 UN 3166 – VEICOLI ALIMENTATI DA

UN MOTORE A PILA COMBUSTIBILE

DS 312 UN 3166 – VEICOLI ALIMENTATI DA UN MOTORE A PILA COMBUSTIBILE

DS 386 MATERIE STABILIZZATE (56)

DS 363 UN 3528 – 3529 – 3530 MOTORI O

MACCHINARI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE

DS 665 UN 1361, PG. III - CARBONE

DS 378 RILEVATORI DI RADIAZIONE DS 666 UN 3166 e UN 3171

DS 379 UN 1005 - AMMONIACA ANIDRA

ADSORBITA DS 667 UN 3166 e UN 3171

DS 382 UN 2211 – POLIMERI ESPANDIBILI IN

GRANULI DS 668

UN 3257 – LIQUIDO TRASPORTATO A CALDO, NAS

DS 383 UN 2000 - CELLULOIDE DS 669 3166 e UN 3171

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CODICI GALLERIA (colonna 15 – Lista merci pericolose) E’ stato eliminato il codice galleria per i numeri ONU 3077 e 3082. CAPITOLO 3.4 – QUANTITA’ LIMITATE – SOVRIMBALLAGGI Al sovrimballaggio che contiene merci pericolose imballate in quantità limitate (LQ) si applicano le seguenti disposizioni:

Marchio con il termine ‘SOVRIMBALLAGGIO’ con carattere almeno di 12 mm. nella lingua dello speditore e di una delle tre lingue ADR (Inglese, Francese o Tedesco).

Marchio come previsto al capitolo 3.4 ADR. CAPITOLO 3.5 – QUANTITA’ ESENTI – SOVRIMBALLAGGI Al sovrimballaggio che contiene merci pericolose imballate in quantità esenti si applicano le seguenti disposizioni:

Marchio con il termine ‘SOVRIMBALLAGGIO’ con carattere almeno di 12 mm. nella lingua dello speditore e di una delle tre lingue ADR (Inglese, Francese o Tedesco).

Marchio come previsto al capitolo 3.5 ADR.

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PARTE 4

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA UTILIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI E DELLE CISTERNE

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CAPITOLO 4.1.1.19 Viene autorizzato l’uso di imballaggi o di grandi imballaggi di dimensioni maggiori al posto degli imballaggi di soccorso. I colli che sono danneggiati, difettosi, non a tenuta o non conformi, o le merci pericolose che si sono sparse o che sono fuoriuscite dai loro imballaggi, possono essere trasportate negli imballaggi di soccorso menzionati al 6.1.5.1.11 e nei grandi imballaggi di soccorso riportati al 6.6.5.1.9 Questa possibilità non impedisce di utilizzare imballaggi di dimensioni più grandi, un IBC di tipo 11A o un grande imballaggio di un tipo e di un livello di resistenza appropriati conformemente alle disposizioni del 4.1.1.19.2 e del 4.1.1.19.3

LE NUOVE ISTRUZIONI DI IMBALLALLAGGIO:

P005 UN 3528, 3529, 3530 Motori a combustione

P412 UN 3527 Kit di resina poliestere a base solida

P603 UN 3507 Esafluoruro di Uranio

P910 UN 3090, 3091, 3480, 3481 Batterie al litio

LP200 UN 1950 Aerosol

CAPITOLO 4.3.2.3.7 – Cisterne Le cisterne fisse (veicoli cisterna), le cisterne smontabili, i veicoli-batteria, i container-cisterna, le casse mobili cisterna e i CGEM, NON POSSONO essere riempiti o presentati al trasporto dopo la scadenza per la prova o il controllo richiesti al capitolo 6.8. Tuttavia, le cisterne fisse (veicoli cisterna), le cisterne smontabili, i veicoli-batteria, i container-cisterna, le casse mobili cisterna e i CGEM riempiti PRIMA della data di scadenza dell’ultimo controllo periodico possono essere trasportate:

Per un periodo non superiore ad un mese dopo tale data di scadenza; Salvo disposizione contraria da parte dell’Autorità competente, per un periodo non

superiore a tre mesi dopo la data di scadenza, al fine di permettere il ritorno delle merci pericolose per il corretto smaltimento o riciclaggio. Il riferimento a tale deroga deve essere menzionato nel documento di trasporto.

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CAPITOLO 4.3.5 – Disposizioni speciali Sono state modificate le seguenti disposizioni per il trasporto in cisterna (per UN 1381 – Fosforo bianco o giallo in soluzione e UN 2447 – Fosforo bianco fuso):

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PARTE 5 – PROCEDURE DI SPEDIZIONE

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CAPITOLO 5.1.2.1 – Sovrimballaggi A meno che i marchi e le etichette prescritte al capitolo 5.2, salvo quelle prescritte dal 5.2.1.3 al 5.2.1.6, dal 5.2.1.7.2 al 5.2.1.7.8 e al 5.2.1.10, rappresentative di tutte le merci pericolose contenute nel sovrimballaggio siano visibili, il sovrimballaggio deve: (i) recare un marchio con il termine “SOVRIMBALLAGGIO. Le lettere del marchio “SOVRIMBALLAGGIO” devono misurare almeno 12 mm di altezza. Il marchio deve essere nella lingua ufficiale del paese di origine e, inoltre, se questa lingua non è l’inglese, il francese o il tedesco, in inglese, francese o tedesco, a meno che accordi conclusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongano altrimenti; (ii) recare un marchio con il numero ONU, così come le etichette e gli altri marchi prescritti per i colli dal 5.2.1.3 al 5.2.1.6, dal 5.2.1.7.2 al 5.2.1.7.8 e al 5.2.1.10, per ogni merce pericolosa contenuta nel sovrimballaggio. Ogni marchio ed etichetta applicabile deve essere applicata una sola volta. I sovrimballaggi contenenti materiale radioattivo devono essere etichettati conformemente al 5.2.2.1.11. Le frecce di orientamento illustrate al 5.2.1.10 devono essere apposte su due lati opposti dei sovrimballaggi che contengono dei colli che devono essere marcati conformemente al 5.2.1.10.1, a meno che i marchi rimangano visibili. Ogni collo di merci pericolose contenuto in un sovrimballaggio deve essere conforme a tutte le disposizioni applicabili dell’ADR. La funzionalità di ogni imballaggio non deve essere compromessa dal sovrimballaggio. Ogni collo recante i marchi di orientamento prescritti al 5.2.1.10 e che è sovrimballato o sistemato in un grande imballaggio deve essere orientato conformemente a questi marchi. I divieti di carico in comune si applicano ugualmente a questi sovrimballaggi. CAPITOLO 5.2.1.9 Nuovo marchio per le batterie/pile al litio (UN 3090, 3091, 3480, 3481) che viaggiano in esenzione secondo la Disposizione Speciale 188 (modificata dal nuovo ADR 2017):

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(*) N.ONU (**) NUMERO TELEFONICO SPEDITORE

Nota: Nonostante le prescrizioni della disposizione speciale 188 del capitolo 3.3 applicabili a partire dal 1° gennaio 2017, i colli contenenti pile o batterie al litio possono continuare ad essere marcati fino al 31 dicembre 2018 conformemente alle prescrizioni della disposizione speciale 188 del capitolo 3.3 in vigore fino al 31 dicembre 2016. (Capitolo 1.6.1.39 - ADR 2017)  

Nuovo marchio per le batterie/pile al litio (UN 3090, 3091, 3480, 3481) che viaggiano secondo normativa ADR

Nota: Nonostante le prescrizioni della colonna (5) della tabella A del capitolo 3.2 applicabili a partire dal 1° gennaio 2017 ai numeri ONU 3090, 3091, 3480 e 3481, l’etichetta della classe 9 (modello N° 9, vedere 5.2.2.2.2) potrà ancora essere utilizzata per questi numeri ONU fino al 31 dicembre 2018. (Capitolo 1.6.1.42 – ADR 2017)   Capitolo 5.3.1.1.4 Il marchio in oggetto non deve essere utilizzato come placca per i veicoli. CAPITOLO 5.4.1.1.6.2.1 – Imballaggi vuoti se le ultime merci caricate sono merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 o 9, le relative informazioni prescritte al 5.4.1.1.1 (c) possono essere sostituite dalle parole

“CON RESIDUI DI […]”

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seguite dalla/e classe/i e dai rischi sussidiari che corrispondono ai diversi residui, in ordine numerico di classe. Per esempio, degli imballaggi vuoti, non ripuliti, che hanno contenuto merci della classe 3 trasportati insieme a degli imballaggi vuoti, non ripuliti, che hanno contenuto merci della classe 8 con un rischio sussidiario della classe 6.1 possono essere indicati nel documento di trasporto come segue:

“IMBALLAGGI VUOTI CON RESIDUI DI 3, 6.1, 8”.

CAPITOLO 5.4.1.1.20 – Trasporto secondo 2.1.2.8 ADR Per il trasporto conformemente al 2.1.2.8, il documento di trasporto deve portare la seguente dicitura:

“Classificato conformemente al 2.1.2.8".

CAPITOLO 5.4.3 – Istruzioni scritte Ancora una volta il modello ufficiale d’istruzioni scritte è stato modificato. Le modifiche riguardano l’introduzione del nuovo pittogramma 9A:

l’introduzione delle materie soggette a polimerizzazione nella classe 4.1:

e infine l’introduzione nel testo scritto del termine ‘unità di trasporto’ al posto del termine ‘veicolo

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CAPITOLO 5.4.3.5 Le Parti contraenti devono fornire al segretariato della CEE-ONU la traduzione ufficiale delle istruzioni scritte nella/e loro lingua/e ufficiale/i, in applicazione della presente sezione. Il segretariato della CEE ONU deve mettere a disposizione di tutte le Parti contraenti le versioni nazionali delle istruzioni scritte che ha ricevuto. Quindi la versione ‘di legge’ ufficiale delle istruzioni da utilizzarsi è quella che si scarica alla seguente pagina web:

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr_linguistic_e.html

Non è previsto, in questo caso, un periodo transitorio per l’applicazione della norma e quindi la nuova versione delle istruzioni scritte è in vigore e obbligatoria dal 1 luglio 2017. CAPITOLO 5.5.3.1.1 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE MATERIE REFRIGERANTI E’ stato specificato che: Questa sezione non è applicabile alle materie che possono essere utilizzate a fini di refrigerazione o condizionamento quando sono trasportate come una spedizione di merci pericolose, tranne che per il trasporto di ghiaccio secco (ONU 1845). Quando sono trasportate come una spedizione, esse devono essere trasportate sotto la pertinente rubrica della Tabella A del capitolo 3.2 conformemente alle associate condizioni di trasporto. Per il N° ONU 1845, le condizioni di trasporto prescritte nella presente sezione, ad eccezione del 5.5.3.3.1, si applicano a qualsiasi tipo di trasporto, come agente refrigerante o di condizionamento o come una spedizione. Per il trasporto del N° ONU 1845 nessun’altra disposizione dell’ADR è applicabile. Questa sezione non è applicabile ai gas in cicli di refrigerazione. Questa sezione non è applicabile alle merci pericolose utilizzate a fini di refrigerazione o condizionamento di cisterne o CGEM durante il trasporto. CAPITOLO 5.5.3.3.3 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE MATERIE REFRIGERANTI I colli contenenti un agente refrigerante o di condizionamento devono essere trasportati in veicoli e container ben ventilati. La marcatura conformemente al 5.5.3.6 non è necessaria in questo caso. La ventilazione non è richiesta e la marcatura conformemente al 5.5.3.6 è richiesta se:

a) nessun scambio di gas è possibile tra il compartimento di carico e la cabina di guida;

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b) il compartimento di carico è un’unità coibentata, refrigerata o frigorifera così come definita, per esempio, nell’Accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti (ATP), ed è separato dalla cabina di guida.

Nota: In questo contesto “ben ventilato” significa che c’è un’atmosfera dove la concentrazione di anidride carbonica è inferiore allo 0.5% in volume e la concentrazione di ossigeno è superiore al 19,5% in volume.

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PARTE 6

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E PROVE DI IMBALLAGGI, CONTENITORI INTERMEDI PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA (IBC), GRANDI IMBALLAGGI, CISTERNE E CONTAINER PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA

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Le novità più importati in questa parte sono relative all’introduzione dei container flessibili per il trasporto alla rinfusa (BK3). Il Capitolo di riferimento è il 6.11 Riassumendo, dal 1 luglio 2017 il trasporto alla rinfusa potrà avvenire in:

CONTAINER PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA TELONATO BK1

CONTAINER PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA CHIUSO BK2

CONTAINER PER IL TRASPORTO ALLA RINFUSA FLESSIBILE BK3

Cosa si può trasportare in un container flessibile per il trasporto alla rinfusa?

N. ONU

DESCRIZIONE CLASSE PG N.

ONU DESCRIZIONE CLASSE PG

1334 NAFTALENE

GREGGIO 4.1 III 1499

NITRATO DI SODIO E NITRATO DI

POTASSIO IN MISCELA

5.1 III

1350 ZOLFO 4.1 III 1942 NITRATO D’AMMONIO 5.1 III

1454 NITRATO DI

CALCIO 5.1 III 2067

FERTILIZZANTE A BASE DI NITRATO

D’AMMONIO 5.1 III

1474 NITRATO DI MAGNESIO

5.1 III 2213 PARAFORMALDEIDE 4.1 III

1486 NITRATO DI POTASSIO

5.1 III 3077

MATERIA PERICOLOSA PER

L’AMBIENTE, SOLIDA, NAS

9 III

1498 NITRATO DI SODIO 5.1 III 3377 PERBORATO DI

SODIO MONOIDRATO 5.1 III

3378 CARBONATO DI

SODIO PEROSSIDRATO

5.1 III

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33 

PARTE 7 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE CONDIZIONI DI TRASPORTO, IL CARICO, LO

SCARICO E LA MOVIMENTAZIONE

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In questa parte, le novità riguardano essenzialmente le regole per il carico a bordo di un veicolo dei container flessibili per il trasporto alla rinfusa (BK3).

CAPITOLO 7.3.2.10 Prima di riempire un container per il trasporto alla rinfusa flessibile si deve procedere ad una ispezione visiva per assicurarsi che è strutturalmente atto all’impiego e che le sue cinghie tessili, le cinghie strutturali portanti, il tessuto di cui è costituito, le parti del dispositivo di chiusura comprese le parti di metallo e di tessuto siano esenti da sporgenze o da danni e che le fodere interne siano senza strappi, o qualsiasi danno. CAPITOLO 7.3.2.10.2 Per i containers per il trasporto alla rinfusa flessibili, il periodo di utilizzo autorizzato deve essere al massimo di due anni dalla data di fabbricazione dello stesso. CAPITOLO 7.3.2.10.3 Nel caso in cui si possa sviluppare un pericoloso aumento di gas all’interno del container per il trasporto alla rinfusa flessibile, esso dovrà essere munito di un dispositivo di sfiato. Lo sfiato deve essere progettato in modo tale che sia impedita la penetrazione di materie estranee o l’ingresso di acqua nelle normali condizioni di trasporto

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CAPITOLO 7.3.2.10.4 I containers per il trasporto alla rinfusa flessibili devono essere riempiti in modo tale che, quando caricati, il rapporto tra l’altezza e la larghezza non superi 1,1. La massa lorda massima del container non deve superare le 14 tonnellate. CAPITOLO 7.5.7.6 I containers per il trasporto alla rinfusa flessibili devono essere trasportati in un veicolo o container con lati ed estremità rigidi che sporgano almeno due terzi dell’altezza del container. I veicoli utilizzati per il trasporto devono essere equipaggiati con una funzione di stabilizzazione del veicolo approvata conformemente al Regolamento ECE nr. 131 Nota: Quando si caricano containers per il trasporto alla rinfusa flessibili in un veicolo o container si deve prestare particolare attenzione alla guida sulla movimentazione e stivaggio delle merci pericolose di cui al 7.5.7.1 e al codice di condotta OMI/OIT/ECE-ONU per il carico delle unità di trasporto merci (codice CTU). CAPITOLO 7.5.7.6.2 I containers per il trasporto alla rinfusa flessibili devono essere stivati con mezzi capaci di trattenerli nel veicolo o nel container in modo da impedire, durante il trasporto, ogni movimento suscettibile di modificare la posizione del container o causarne un suo danneggiamento. Lo spostamento del container per il trasporto alla rinfusa flessibile può anche essere impedito riempiendo i vuoti mediante dispositivi di inzeppatura o di bloccaggio e di tiraggio. Quando sono utilizzati dispositivi come nastri di cerchiatura o cinghie, questi non devono essere troppo serrati al punto di danneggiare o deformare i containers. CAPITOLO 7.5.7.6.3 I containers per il trasporto alla rinfusa flessibili NON DEVONO essere impilati.

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PARTE 8

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI EQUIPAGGI, ALL’EQUIPAGGIAMENTO, ALL’ESERCIZIO DEI VEICOLI E ALLA DOCUMENTAZIONE

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NESSUNA VARIAZIONE DI RILIEVO HA INTERESSATO LA PARTE 8 DEL MANUALE ADR.

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PARTE 9

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL’APPROVAZIONE DEI VEICOLI

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Nota: Ricordiamo che per veicoli ADR s’intendono tutti quei veicoli di categorie N ed O, come definiti nell’allegato 7 della Risoluzione Consolidata sulla Costruzione dei Veicoli (R.E.3)1, destinati al trasporto di merci pericolose. VEICOLO ADR ‘OX’ I veicoli con omologazione ‘OX’ destinati a trasportare perossido d’idrogeno (UN 2015) in cisterna, NON SONO più previsti dalla nuova normativa. Il perossido d’idrogeno d’ora in avanti verrà trasportato con veicoli ‘FL’. La nuova norma prevede che comunque tutti i veicoli immatricolati ‘OX’ entro il 1 aprile 2018, potranno continuare a trasportare l’UN 2015. Riassumendo, avremo questa nuova situazione per i veicoli ADR:

Veicoli EXII CLASSE 1 ESPLOSIVI

Veicoli EXIII CLASSE 1 ESPLOSIVI

Veicoli FL CLASSE 2.1, 3 e 5.1 (UN 2015)

Veicoli AT (*) ALTRE CLASSI

Veicoli ‘MEMU’ UNITA’ MOBILE PER LA FABBRICAZIONE DI ESPLOSIVI

(*) In alternativa è utilizzabile il veicolo ‘FL’ (capitolo 7.4.2 – ADR 2017) CAPITOLO 9.2 Il capitolo 9.2 relativo alle disposizioni sulla costruzione dei veicoli è stato totalmente riscritto e in particolare i seguenti paragrafi:

9.2.1 SPECIFICHE TECNICHE VEICOLI ADR (TABELLA)

9.2.2 EQUIPAGGAMENTO ELETTRICO

9.2.4.3 SERBATOI

9.2.4.4 MOTORI

9.2.6 DISPOSITIVI D AGGANCIO

9.2.7 PREVENZIONE ALTRI RISCHI

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APPENDICE 1: ACCORDI MULTILATERALI ADR

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Ricordiamo infine in questa appendice, che nel biennio che volge al termine molto è cambiato anche in tema di Accordi multilaterali ai sensi del capitolo 1.5 Di seguito, in tabella, gli accordi firmati dall’Italia e validi ad oggi (agg. 29/09/2016): (nell’ultima colonna a dx. la data di scadenza dell’accordo):

M253 TRASPORTO DI OLIO COMBUSTIBILE PESANTE, RESIDUO

31/12/2017

M255

CONTROLLI PERIODICI BOMBOLE ACCIAIO SALDATE PER GPL

31/12/2017

M256 TRASPORTO AMMONIACA IN SOLUZIONE (UN 2672) IN IBC 31/01/2018

M258

TRASPORTO DI TUBI DI CALORE CONTENENTI AMMONIACA ANIDRA

05/03/2018

M269 MARCATURE DEI NUMERI ONU SU BOMBOLE GPL 30/06/2018

M273 MARCATURE BOMBOLE GAS 30/06/2018

M276

COSTRUZIONE VEICOLI ADR ‘FL’ E ‘OX’ ALIMENTATI CON GNL

31/12/2016

M284

TRASPORTO LIQUIDI VISCOSI, PERICOLOSI PER L’AMBIENTE IN CONTENITORI < 5 LT.

31/12/2016

M285

TRASPORTO DISPOSITIVI CONTENENTI PILE/BATTERIA AL LITIO

31/12/2016

M286 RESTRIZIONI AL TRASPORTO IN GALLERIE STRADALI 31/12/2016

M287 TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI 01/08/2020

M292

TRASPORTO BATTERIE AL LITIO DANNEGGIATE O DIFETTOSE

01/01/2017

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UN ACCORDO PARTICOLARE! ACCORDO MULTILATERALE M287 (RIFIUTI PERICOLOSI) http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/multi/agree.wpf/M287e.pdf L’accordo M287 si applica esclusivamente al trasporto di rifiuti in linea con il quadro normativo vigente. NON SI APPLICA AI RIFIUTI DI CLASSE 1, 6.2 e 7 L’accordo scade il 1/8/2020 e vale per i trasporti:

Nazionali, Internazionali, diretti ad uno degli stati firmatari del documento (ad oggi: Italia,

Austria, Liechtenstein e Repubblica Ceca). L’accordo introduce importanti deroghe alla normativa ADR per la gestione dei trasporti di rifiuti pericolosi in ordine a: Classificazione, imballaggio, etichettatura colli, etichettatura veicolo e documentazione.

M294

TRASPORTO PROTOTIPI DI BATTERIE AL LITIO IONICO IN GRANDI ASSEMBLAGGI

01/01/2018

M295 TRASPORTO BATTERIE E PILE AL LITIO PER FINE DI PROVA 01/01/2017

M296 TRASPORTO BATTERIE AL LITIO PER CARICO ESTERNO 01/01/2019

M299 TRASPORTO DI GAS DIVERSI IN RECIPIENTI MARCATI D.O.T 01/06/2019

M302

TRASPORTO IODURO DI MAGNESIO IN DISPOSITIVI DI STOCCAGGIO DI IDROGENO TRASPORTABILI

31/12/2019

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DEROGHE E DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO:

LA QUANTITA’ DI RIFIUTO PERICOLOSO PUO’ ESSERE ‘STIMATA’ NON E’ RICHIESTA LA DICITURA ‘PERICOLOSO PER L’AMBIENTE’

SUL DOCUMENTO DI TRASPORTO DEVE TASSATIVAMENTE APPARIRE LA SEGUENTE DICITURA:

‘TRASPORTO CONCORDATO AI SENSI DEL PARAGRAFO 1.5.1 ADR (M287)’

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APPENDICE 2: DIRETTIVA 2014/47/UE

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Direttiva 2014/47/UE del 3 aprile 2014 Controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione Europea (abroga la Direttiva 2000/30/CE) http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/8fc228fe50daa42bc12576900058cada/8bc8db891e4a9079c1257a45002e8e2d/$FILE/00012_rev02_14_it.pdf IMPORTANTE: LA DIRETTIVA SI APPLICA ANCHE AI VEICOLI TRASPORTANTI MERCI PERICOLOSE. Questa normativa, già pubblicata in GU in Italia, tende a realizzare il fine di migliorare la sicurezza stradale e ambientale stabilendo i requisiti minimi per un regime di controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali nel territorio degli stati membri. La Direttiva si applica a:

VEICOLI A MOTORE (N2 e N3) > 3.5 TON. RIMORCHI (O3 e O4) > 3.5 TON.

NOTA: Gli stati membri DEVONO adottare tali norme entro il 20 maggio 2017 e applicarle nella pratica dal 20 maggio 2018. ART. 13, DIRETTIVA 2014/47/UE – FISSAGGIO DEL CARICO Durante il controllo su strada un veicolo può essere sottoposto all’ispezione del fissaggio del carico a norma dell’allegato III per accertare che il carico si a fissato in modo tale da non interferire con la guida sicura del veicolo o costituire una minaccia per la vita, la salute, le cose o l’ambiente. L’allegato III riporta le disposizioni operative e i riferimenti normativi per effettuare i controlli in materia di fissaggio del carico. Per facilitare le operazioni di fissaggio del carico e favorire l’applicazione delle norme di cui alla presente Direttiva sono state revisionate e pubblicate le nuove: LINEE GUIDA EUROPEE SULLE MIGLIORI PRATICHE DI FISSAGGIO DEL CARICO PER IL TRASPORTO SU STRADA (Ed. maggio 2014) Scaricabili al seguente indirizzo: http://bookshop.europa.eu/it/fissazione-del-carico-per-il-trasporto-su-strada-pbMI0614080/?CatalogCategoryID=h4QKABstrmIAAAEjv5EY4e5L Ricordiamo che anche l’ADR, dal 2013, detta l’obbligo di bloccare / fissare la merce a bordo di veicoli secondo i requisiti della norma EN 12195-1:2010. Capitolo 7.5.7.1 ADR Se il caso, il veicolo o il container deve essere munito di dispositivi atti a facilitare lo stivaggio e la movimentazione delle merci pericolose. I colli contenenti merci pericolose e

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oggetti pericolosi non imballati devono essere stivati con mezzi capaci di trattenere le merci (come cinghie di fissaggio, traverse scorrevoli, supporti regolabili) nel veicolo o nel container in modo da impedire, durante il trasporto, ogni movimento suscettibile di modificare l’orientamento dei colli o di danneggiarli. Quando le merci pericolose sono trasportate insieme ad altre merci (per esempio, grosse macchine o gabbie), tutte le merci devono essere solidamente sistemate o inzeppate all’interno dei veicoli o dei container per impedire che le merci pericolose si spandano. Si può ugualmente impedire il movimento dei colli riempiendo i vuoti mediante dispositivi di inzeppatura o di bloccaggio e di tiraggio. Quando sono utilizzati dispositivi come nastri di cerchiatura o cinghie, questi non devono essere troppo serrati al punto di danneggiare o deformare i colli. Le prescrizioni di questo paragrafo si considerano rispettate se il carico viene stivato conformemente alla norma EN 12195-1:2010.