DGR 16/2014 Regione Piemonte - CTS Novara

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CORSO FORMATIVO E INFORMATIVO SULLA SCHEDA DI COLLABORAZIONE SCUOLA E FAMIGLIE deliberata dalla DGR n.16 – del 4 febbraio 2014 Relatrici: Simona Mondelli e Nina Lomonaco CTS - Novara 5-6 novembre 2014

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Il percorso legislativo che ha portato alle SCHEDE DI COLLABORAZIONE SCUOLA E FAMIGLIA DESCRITTIVE DELLE ABILITA’ SCOLASTICHE, in caso di sospetto DSA.

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CORSO FORMATIVO E INFORMATIVO SULLA SCHEDA DI COLLABORAZIONE

SCUOLA E FAMIGLIE deliberata dalla DGR n.16 – del 4 febbraio 2014

Relatrici: Simona Mondelli eNina Lomonaco

CTS - Novara5-6 novembre 2014

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Delibera Giunta Regionale n. 16/7072

del 4/2/2014All.1Protocollo di intesa di recepimento dell’accordo Stato/Regioni del 25 ottobre 2012All. 2Scheda Scuola PrimariaAll. 3Scheda Scuola Secondaria e Istituzioni Formative

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COS’È LA DGR n. 16?

È un accordo che si occupa di recepire a livello regionale le indicazioni della Legge 170/2010 e dell’accordo Stato-Regioni del 25 luglio del 2012, definendo un protocollo di intesa tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA).

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LEGGE 170/2010NUOVE NORME IN MATERIA DI DSA

IN AMBITO SCOLASTICO

Art. 3 comma 1. La diagnosi deve essere effettuata nell’ambito dei

trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale.

comma 2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentino persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

comma 3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

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Diagnosi ICD-10 (sostituiti a breve dai codici dell’ICF)

F81 - Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche Disordini in cui le normali modalità di acquisizione delle competenze

sono disturbate fin dai primi stadi di sviluppo. Ciò non in diretta conseguenza di una mancata opportunità di apprendimento, non come risultato di un ritardo mentale e non in conseguenza di alcuna forma di trauma cerebrale o di deficit.

F81.0 – Disturbo specifico della lettura F81.1 – Disturbo specifico della compitazione F81.2 – Disturbo specifico delle abilità aritmetiche F81.3 – Disturbi misti delle abilità scolastiche F81.8 – Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche F81.9 – Disordine evolutivo di abilità scolastiche non meglio

specificato

Tabella codici delle diagnosi di DSA

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ACCORDO STATO-REGIONI DEL 25/07/2012

INDICAZIONI PER LA DIAGNOSI E LA CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA DEI DSA

L’articolo 1, comma 1, prevede che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e che il percorso diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall’art. 3 comma 2 della Legge 170/2010 e del D.M. 5669/2011 (Linee Guida sui DSA).

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OBIETTIVI DELLA DGR n.16Costruire un percorso che sia finalizzato alla

certificazione dei soggetti sospetti di DSA, che individui modalità uniformi e tempestive su tutto il territorio regionale e che sia in linea con le disposizioni normative citate.

Costruire un percorso in cui siano chiari i ruoli e le funzioni dei diversi professionisti coinvolti.

Essere uno strumento di condivisione sull’andamento scolastico, da utilizzarsi per il passaggio da un ordine di scuola all’altro, finalizzata ad evidenziare gli interventi pedagogico-didattici della scuola di provenienza e le abilità scolastiche acquisite dall’allievo/a con Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche (DSA).

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UN PERCORSO… DUE PROSPETTIVE

PROSPETTIVA PEDAGOGICO-DIDATTICA:

SCUOLA

PROSPETTIVA DIAGNOSTICA-

CERTIFICATORIA RIABILITATIVA: SANITÀ

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Aspetti di interesse comuniConsentire la definizione di un profilo di funzionamento

in-formativo, che vada oltre la semplice categoria diagnostica (come richiesto dalla Consensus Conference del 2011) per una diagnosi completa in ogni sua parte, articolata e chiara.

Istituire il gruppo GDSAp (Gruppo Disturbi Specifici di Apprendimento), composto da figure sanitarie e istituito presso ogni ASL, cioè da: il neuropsichiatra infantile, lo psicologo, il logopedista, il terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva. Essi lavoreranno secondo il principio dell’integrazione multi-professionale.

Il DGSAp si impegna a rilasciare la certificazione di DSA, se necessaria, entro sei mesi dalla ricezione delle schede scuola-famiglia (All.2-3 ).

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COSA STABILISCE LA CONSENSUS CONFERENCE DEL 2011?

Stabilisce che la certificazione deve essere articolata e formalmente chiara, cioè:deve contenere il riferimento ai codici nosografici

dell’ICD-10 e deve contenere le informazioni necessarie per

stilare una programmazione educativa e didattica, che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l’applicazione mirata delle misure compensative e dispensative, descritte dalla legge.

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QUALI SONO I PERCORSI PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA?I percorsi possono essere tre:1) percorso di certificazione attivato tramite la

presentazione della scheda di collaborazione scuola–famiglia (allegati 2 e 3 della DGR n.16) che garantisce la conclusione del percorso diagnostico entro 6 mesi;

2) percorso senza scheda di collaborazione scuola-famiglia (non è garantita la conclusione entro 6 mesi);

3) percorso di ratifica da parte del GDSAp di diagnosi, redatta da un professionista privato, che rispetti i requisiti previsti dal SSN, con la tempistica di 45 gg.

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Che cosa sono gli allegati 2 e 3 della DGR n.16, per i docenti?

Essi sono uno strumento di osservazione intenzionale e consapevole;

sono uno strumento di attivazione, in accordo con le famiglie, di azioni di recupero e potenziamento delle abilità scolastiche e strumentali e di descrizione degli esiti delle azioni attivate (Parte A)

sono uno strumento di descrizione delle significative difficoltà persistenti, dopo l’intervento di potenziamento effettuato (Parte B).

Inoltre …

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Sono uno strumento di tutela dei docenti e dell’Istituzione scolastica per potenziali conflittualità tre scuola e famiglia.

Infine, ma non per ultimo, sono uno strumento di comunicazione, di condivisione e di continuità scuola-famiglia.

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FASI DEL PERCORSO CERTIFICATORIO:1. L’istituzione scolastica in accordo con le famiglie, predispone per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero e potenziamento, presentino persistenti difficoltà, l’apposita scheda di collaborazione scuola–famiglia (All.2-3);

2. La famiglia consegna la scheda al Servizio Sanitario Locale;

3. Il GDSAp dell’Asl dovrà, entro sei mesi dalla segnalazione, completare il percorso diagnostico, con eventuale certificazione di disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche, ai sensi delle indicazioni della Consensus Conference del 2011.

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L’utilizzo degli allegatidella DGR n.16 è obbligatorio?

No … ma è fortemente consigliato per le garanzie che fornisce

ed è espressamente richiesto dall’Ufficio Scolastico Regionale

e dalla nostra ASL.

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Le schede di collaborazione scuola-famiglia, descrittive delle difficoltà scolastiche (allegati 2 e 3 della DGR n.16),

sono a regime con l’avvio dell’a.s. 2014/15

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E ora analizziamo l’allegato 3, per la Scuola Secondaria e le Istituzioni Formative

dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)…

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Allegato 3Schede Scuola Secondariae Istituzioni Formative dell’Istruzione e Formazione Professionale

QUANDO COMPILARE?

Parte APer

documentare un percorso

personalizzato,

attivato dalla scuola

Parte BDescrizione

delle significative

difficoltà persistenti

dopo l’intervento di potenziamento

effettuato.

PERCHÉ?

OSSERVAZIONE

Rilevazione di difficoltà e/o di sospetto

DSA

CONTINUITÀTRA ORDINI DI

SCUOLA

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Buon lavoro a tutti!

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Allegato 2Schede Scuola Primaria

QUANDO COMPILARE?

Parte APer

documentare un percorso

personalizzato,

attivato dalla scuola

Parte BDescrizione

delle significative

difficoltà persistenti

dopo l’intervento di potenziamento effettuato.

PERCHÉ?

OSSERVAZIONE

Rilevazione di difficoltà

e/o di sospetto

DSA