Definizione di Responsabilità: E la congruenza con un impegno assunto o con un comportamento, in...

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Definizione di “Responsabilità”: E’ la congruenza con un impegno assunto o con un comportamento, in quanto importa e sottintende l’accettazione di ogni conseguenza (Devoto-Oli)

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Definizione di “Responsabilità”:

E’ la congruenza con un impegno assunto o con un comportamento, in quanto importa e sottintende l’accettazione di ogni conseguenza

(Devoto-Oli)

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obbligo di obbligo di rispondererispondere del proprio operato del proprio operato

Definizione di “Responsabilità”:

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Responsabilità nell’ambito dell’esercizio di una professione:

Il termine assume una valenza giuridica: si delinea una situazione per la quale un soggetto giuridico (l’infermiere, il medico) può essere chiamato a rispondere della violazione (colposa, ossia senza intenzionalità, o dolosa) di un obbligo precedentemente assunto (ad es: con l’utente/paziente/ospite o con l’istituzione in cui lavora).

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ApprofondireApprofondire le conoscenze sul le conoscenze sul concetto di responsabilità concetto di responsabilità

professionale dell’infermiereprofessionale dell’infermiereResponsabilità – definizioniResponsabilità – definizioni

Attitudine a rispondere del proprio operato Attitudine a rispondere del proprio operato professionale, in caso di errore od omissione, professionale, in caso di errore od omissione, davanti ad un giudicante;davanti ad un giudicante;

Impegno a realizzare una condotta professionale Impegno a realizzare una condotta professionale corretta nell’interesse di salute dell’assistito.corretta nell’interesse di salute dell’assistito.

… … cioè il dovere di rispondere, sia nel bene che nel cioè il dovere di rispondere, sia nel bene che nel male, delle proprie azioni, ……. (H. Jonas).male, delle proprie azioni, ……. (H. Jonas).

Responsabile = Responsabile = Che deve rispondere, rendere Che deve rispondere, rendere ragione o garantire delle proprie azioni o delle ragione o garantire delle proprie azioni o delle altrui.altrui. (N. Zingarelli)(N. Zingarelli)

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Responsabilità – duplice Responsabilità – duplice significatosignificato

Valenza negativa del termine:Valenza negativa del termine: essere chiamati a rispondere a qualche

autorità per una condotta professionale riprovevole

(se opportunamente considerata, ha valore preventivo rispetto ad ulteriori danni consimili;

Valenza positiva del termine:Valenza positiva del termine: mantenere un comportamento congruo e

corretto, assumersi le responsabilità che l’esercizio professionale comporta.

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La responsabilità professionaleLa responsabilità professionale

Con l’abrogazione del mansionario (legge Con l’abrogazione del mansionario (legge 42/99) il campo delle attività dell’infermiere, 42/99) il campo delle attività dell’infermiere, e quindi delle responsabilità di queste e quindi delle responsabilità di queste attività, è diventato certamente più ampio, attività, è diventato certamente più ampio, meno delimitato e più problematicomeno delimitato e più problematico

Chi ci dice cosa può fare oggi un infermiere?Chi ci dice cosa può fare oggi un infermiere? 1) il profilo (DPR 739/94)1) il profilo (DPR 739/94) 2) il codice deontologico (1999)2) il codice deontologico (1999) 3) la formazione (3) la formazione (DI 2 aprile 2001)DI 2 aprile 2001)

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Il campo proprio di attività è costituito Da 4 parametri guida

Legge n.42/’99Legge n.42/’99

post-base post-base aggiornamento ecmaggiornamento ecm

contenuto dei profili contenuto dei profili professionaliprofessionali

formazione di base formazione di base ordinamenti didatticiordinamenti didattici

codice deontologicocodice deontologico

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Legge 251/2000: art. 1, comma 3,Legge 251/2000: art. 1, comma 3, “il Ministero “il Ministero della sanità (…) emana linee guida per della sanità (…) emana linee guida per l’attribuzione diretta della responsabilità e della l’attribuzione diretta della responsabilità e della gestione delle attività di assistenza infermieristica gestione delle attività di assistenza infermieristica (…); la revisione dell’organizzazione del lavoro, (…); la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.”incentivando modelli di assistenza personalizzata.”

Art. 6, comma 2,Art. 6, comma 2, “il Governo (…) definisce la “il Governo (…) definisce la disciplina concorsuale (…) per l’accesso ad una disciplina concorsuale (…) per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario”.sanitario”.

Infermiere e personale di supportoInfermiere e personale di supporto: : l’infermiere ha sempre e comunque la l’infermiere ha sempre e comunque la responsabilità del processo assistenziale, quindi, se responsabilità del processo assistenziale, quindi, se parti del processo assistenziale sono affidate a parti del processo assistenziale sono affidate a personale di supporto, è dovere dell’infermiere personale di supporto, è dovere dell’infermiere vigilare che le attività affidate siano svolte in modo vigilare che le attività affidate siano svolte in modo correttocorretto

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La responsabilità professionaleLa responsabilità professionale

In pratica, per rispondere alla domanda: In pratica, per rispondere alla domanda: “questa attività mi compete?” devo poter “questa attività mi compete?” devo poter rispondere a queste domanderispondere a queste domande::

Mi è stata insegnata?Mi è stata insegnata? Sono in grado di portarla a termine? (la Sono in grado di portarla a termine? (la

conosco talmente bene che se succede un conosco talmente bene che se succede un imprevisto, so come comportarmi)imprevisto, so come comportarmi)

Non compete a nessun altro?Non compete a nessun altro? Soprattutto: se faccio questa cosa, cosa Soprattutto: se faccio questa cosa, cosa

migliora del mio rapporto con l’assistito?migliora del mio rapporto con l’assistito?

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La responsabilità professionaleLa responsabilità professionale

Se le risposte a queste domande non sono certe, Se le risposte a queste domande non sono certe, l’infermiere l’infermiere ha il dovere di declinare la propriaha il dovere di declinare la propria responsabilità; ha il dovere di farlo inoltre se responsabilità; ha il dovere di farlo inoltre se ritiene di non potere agire in sicurezza (art. 3.3 del ritiene di non potere agire in sicurezza (art. 3.3 del codice deontologico)codice deontologico)

In ogni caso, è un dovere di ogni professionista In ogni caso, è un dovere di ogni professionista sapersi sapersi assumere le proprie responsabilitàassumere le proprie responsabilità ovvero ovvero sapersi impegnare in scelte difficili, che mettono in sapersi impegnare in scelte difficili, che mettono in gioco l’esperienza, le convinzioni e i valorigioco l’esperienza, le convinzioni e i valori

La nostra attività deve essere pensata, condivisa La nostra attività deve essere pensata, condivisa con i colleghi, frutto di discussioni collegiali, con i colleghi, frutto di discussioni collegiali, fondata su una prassi consolidata = fondata su una prassi consolidata = noi non siamo noi non siamo mai soli!!!mai soli!!!

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Responsabilità professionale: D.M. 14 settembre 1994 Profilo professionale dell’Infermiere

Art.1L’infermiere è l’operatore sanitario … responsabile dell’assistenza generale infermieristica

Art. 2L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa.Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria

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Responsabilità professionale: D.M. 14 settembre 1994 Profilo professionale

dell’Infermiere

Art.3L’infermiere:partecipa all’identificazione dei bisogni di salute

della persona e della collettivitàidentifica i bisogni di assistenza infermieristica

della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi

pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico

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Codice deontologicoCodice deontologico

La responsabilità è espressione La responsabilità è espressione dell’autonomia per curare e prendersi cura dell’autonomia per curare e prendersi cura della persona della persona

L’infermiere aggiorna le proprie L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la formazione conoscenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica permanente, la riflessione critica sull’esperienza, la ricercasull’esperienza, la ricerca

Migliorare la propria competenzaMigliorare la propria competenza

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AUTONOMIA

CORRISPONDENTE AI CONTENUTI DELLA PROPRIA COMPETENZANELL’AMBITO DELLA QUALE NON PUO’ SUBIRE INTERFERENZE RISPONDENDO PERSONALMENTE DI EVENTUALI OMISSIONI O DI EVENTUALI ERRORI

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““l’infermiere compensa le l’infermiere compensa le carenze della struttura attraverso carenze della struttura attraverso un comportamento ispirato alla un comportamento ispirato alla cooperazione, nell’interesse dei cooperazione, nell’interesse dei cittadini e delle istituzioni. cittadini e delle istituzioni.

L’infermiere ha il dovere di L’infermiere ha il dovere di opporsi alla compensazione opporsi alla compensazione quando vengono a o venga quando vengono a o venga pregiudicato il mancare i caratteri pregiudicato il mancare i caratteri dell’eccezionalità suo prioritario dell’eccezionalità suo prioritario mandato professionale” mandato professionale” (comma 6.2)(comma 6.2)

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““L’INFERMIERE E’ TENUTO A SEGNALARE L’INFERMIERE E’ TENUTO A SEGNALARE AL COLLEGIO OGNI ABUSO O AL COLLEGIO OGNI ABUSO O COMPORTAMENTO CONTRARIO ALLA COMPORTAMENTO CONTRARIO ALLA DEONTOLOGIA, ATTUATO DAI COLLEGHI”DEONTOLOGIA, ATTUATO DAI COLLEGHI” (comma 5.6)(comma 5.6)

Questo con l’intento di dimostrare Questo con l’intento di dimostrare all’opinioneall’opinionepubblica che la professione non tollera e pubblica che la professione non tollera e protegge atteggiamenti scorretti dei propri protegge atteggiamenti scorretti dei propri professionistiprofessionisti

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Quali indicazioni gli operatori possano Quali indicazioni gli operatori possano trarre dai parametritrarre dai parametri

1. il decreto istitutivo del profilo professionale si limita ad 1. il decreto istitutivo del profilo professionale si limita ad affermare che l’infermiere professionale garantisce la affermare che l’infermiere professionale garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;terapeutiche;

2. il codice deontologico sancisce, fra l’altro, all’art.3 comma 2. il codice deontologico sancisce, fra l’altro, all’art.3 comma 3°, il dovere, per l’infermiere, di riconoscere i limiti delle 3°, il dovere, per l’infermiere, di riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e competenze, di declinare la proprie conoscenze e competenze, di declinare la responsabilità quando ritenga di non poter agire con responsabilità quando ritenga di non poter agire con sicurezza e di astenersi dal ricorrere a sperimentazioni sicurezza e di astenersi dal ricorrere a sperimentazioni prive di guida che possano costituire rischio per la prive di guida che possano costituire rischio per la persona, fermo restando che il medesimo, in virtù del persona, fermo restando che il medesimo, in virtù del successivo comma 6°, è tenuto, in situazioni di successivo comma 6°, è tenuto, in situazioni di emergenza, a prestare soccorso e ad attivarsi emergenza, a prestare soccorso e ad attivarsi tempestivamente per garantire l’assistenza necessaria tempestivamente per garantire l’assistenza necessaria (ma in quest’ultimo caso verrà evidentemente in (ma in quest’ultimo caso verrà evidentemente in considerazione il tema della possibile configurazione della considerazione il tema della possibile configurazione della discriminante dello stato di necessità).discriminante dello stato di necessità).

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Quali operazioni l’infermiere può Quali operazioni l’infermiere può porre in essere e quali cautele porre in essere e quali cautele

deve adottaredeve adottare l’infermiere potrà ed anzi dovrà rifiutarsi di operare in l’infermiere potrà ed anzi dovrà rifiutarsi di operare in

condizioni di “non sicurezza”, fatto salvo il dovere di condizioni di “non sicurezza”, fatto salvo il dovere di informativa stabilito dall’art. 6 comma 4° del precitato codice informativa stabilito dall’art. 6 comma 4° del precitato codice deontologicodeontologico

al medesimo non potrà essere richiesto di prestare - e in ogni al medesimo non potrà essere richiesto di prestare - e in ogni caso non dovrà prestare - attività in relazione alle quali non ha caso non dovrà prestare - attività in relazione alle quali non ha ricevuto una specifica preparazione nell’ambito del proprio ricevuto una specifica preparazione nell’ambito del proprio percorso formativo;percorso formativo;

sono precluse all’iniziativa e comunque all’esercizio autonomo sono precluse all’iniziativa e comunque all’esercizio autonomo dell’infermiere quegli atti che, alla luce dei rispettivi profili dell’infermiere quegli atti che, alla luce dei rispettivi profili professionali, dei rispettivi ordinamenti didattici ovvero dì professionali, dei rispettivi ordinamenti didattici ovvero dì diverse e più specifiche disposizioni, prescrizioni, ordini, diverse e più specifiche disposizioni, prescrizioni, ordini, protocolli, devono ricondursi alla competenza del medico o di protocolli, devono ricondursi alla competenza del medico o di altre professioni.altre professioni.

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Responsabilità professionale Responsabilità professionale infermieristica - ambitiinfermieristica - ambiti

Responsabilità Responsabilità penalepenale

Responsabilità Responsabilità civilecivile

Responsabilità Responsabilità disciplinaredisciplinare

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Responsabilità penaleResponsabilità penale

Individuazione degli estremi soggettivi Individuazione degli estremi soggettivi atti ad integrare l’elemento della atti ad integrare l’elemento della colpa, così come sommariamente colpa, così come sommariamente delineato dall’art.43 del codice delineato dall’art.43 del codice penalepenale

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Si distingueSi distingue

colpa “genericacolpa “generica””colpa “specifica”

consistente in negligenza, imprudenza o imperizia

inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, laddove la prima nozione si riferisce alla violazione di regole di condotta

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LA RESPONSABILITA’ PENALELA RESPONSABILITA’ PENALE

Per Per responsabilità penaleresponsabilità penale si intende obbligo si intende obbligo di rispondere per azioni che costituiscono un di rispondere per azioni che costituiscono un reato. La responsabilità penale è personale, reato. La responsabilità penale è personale, non è trasferibile a terzi.non è trasferibile a terzi.

Il reatoIl reato è quel comportamento umano, azione è quel comportamento umano, azione od omissione, sanzionato con una od omissione, sanzionato con una penapena. A . A seconda della della volontà del soggetto seconda della della volontà del soggetto ((elemento soggettivoelemento soggettivo) si distinguono:) si distinguono:

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Il reato:Il reato:

Il doloIl dolo = l’evento dannoso o pericoloso è = l’evento dannoso o pericoloso è intenzionalmente previsto o voluto dall’agente che intenzionalmente previsto o voluto dall’agente che commette l’azione o l’omissione, occorre cioè la commette l’azione o l’omissione, occorre cioè la volontà di compiere il fatto;volontà di compiere il fatto;

La colpaLa colpa = se è caratterizzata dalla = se è caratterizzata dalla non volontànon volontà di di compiere un reato, che però si realizza comunque compiere un reato, che però si realizza comunque a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, si a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, si parla di parla di colpa genericacolpa generica, mentre per inosservanza di , mentre per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline si parla di leggi, regolamenti, ordini o discipline si parla di colpa specificacolpa specifica;;

La preterintenzionaleLa preterintenzionale = il soggetto vuole = il soggetto vuole compiere un reato minore ma dal suo compiere un reato minore ma dal suo comportamento deriva la morte della persona.comportamento deriva la morte della persona.

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Il reato:Il reato:

A seconda dellA seconda dell’elemento obbiettivo’elemento obbiettivo si distinguono: si distinguono:

il reato dato il reato dato dalla condottadalla condotta (può coesistere in (può coesistere in un azione o un’omissione), dall’evento;un azione o un’omissione), dall’evento;

il reato dato il reato dato dall’eventodall’evento = risultato = risultato dell’azione o dell’omissione;dell’azione o dell’omissione;

il reato dato il reato dato dal nesso di casualitàdal nesso di casualità = = rapporto necessario che deve intercorrere tra rapporto necessario che deve intercorrere tra la condotta e l’evento.la condotta e l’evento.

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I reati si distinguono inI reati si distinguono in

perseguibili d’ufficioperseguibili d’ufficio (su (su disposizione del magistrato, per es. disposizione del magistrato, per es. per lesioni personali gravi o per lesioni personali gravi o gravissime, per omicidio ecc.) gravissime, per omicidio ecc.)

querela di partequerela di parte (da parte del (da parte del paziente entro tre mesi paziente entro tre mesi dall’insorgenza del danno)dall’insorgenza del danno)

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LA RESPONSABILITA PENALELA RESPONSABILITA PENALE

Dato il nuovo contesto nel quale si colloca la Dato il nuovo contesto nel quale si colloca la responsabilità penale degli infermieri, essa ha assunto responsabilità penale degli infermieri, essa ha assunto una valenza ancora più forte e marcata: quella degli una valenza ancora più forte e marcata: quella degli infermieri non è più una professione sanitaria infermieri non è più una professione sanitaria ausiliaria e pertanto, essi sono chiamati a rispondere ausiliaria e pertanto, essi sono chiamati a rispondere personalmente ed in modo più forte delle doro azioni. personalmente ed in modo più forte delle doro azioni.

Il ruolo “esecutivo” che li ha caratterizzati fino a qualche Il ruolo “esecutivo” che li ha caratterizzati fino a qualche anno fa ha consentito un’assunzione di responsabilità anno fa ha consentito un’assunzione di responsabilità la maggior parte delle volte mediata da altre la maggior parte delle volte mediata da altre professioni di cui gli infermieri erano “ausiliari”; ora professioni di cui gli infermieri erano “ausiliari”; ora questo meccanismo non è più contemplato: rispetto questo meccanismo non è più contemplato: rispetto alle attività proprie ed esclusive si risponde in prima alle attività proprie ed esclusive si risponde in prima persona.persona.

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DUE ELEMENTI DEFINISCONO LA TIPOLOGIA DELLA

RESPONSABILITA’:

1. Il carattere essenzialmente colposo della fattispecie

2. La sussistenza di un legame eziologico fra la condotta illecita e l’evento lesivo che si è verificato: nesso di causalità

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La colpa dei professionisti si verifica per:

NEGLIGENZA

violazione per leggerezza, disattenzione, dimenticanza delle elementari norme di diligenza la cui osservanza sarebbe legittimo attendersi da un operatore sanitario

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IMPRUDENZA:

al contrario della negligenza si riverbera in una condotta positiva, che coincide con avventatezza, insufficiente ponderazione, temerarietà

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IMPERIZIA:

è il risultato di un insufficiente adeguamento all’insieme della legge dell’arte, ossia il difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica che non devono mai difettare in chi esercita una professione sanitaria

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Lo stato dell’arteLo stato dell’arte

È il complesso di regole e prescrizioni tecniche che È il complesso di regole e prescrizioni tecniche che la scienza e l’esperienza professionale hanno la scienza e l’esperienza professionale hanno elaborato per effettuare un determinato elaborato per effettuare un determinato trattamento nell’interesse dell’assistitotrattamento nell’interesse dell’assistitoRiguarda anche la diligenza, la prudenza e la Riguarda anche la diligenza, la prudenza e la tempestività nell’attività assistenziale, nonché la tempestività nell’attività assistenziale, nonché la ripartizione dei compiti secondo le varie qualificheripartizione dei compiti secondo le varie qualificheL’infermiere deve agire nel rispetto di una pratica L’infermiere deve agire nel rispetto di una pratica assistenziale certa e sicura: ciò si ottiene se sono assistenziale certa e sicura: ciò si ottiene se sono rispettati gli standard assistenziali stabiliti da rispettati gli standard assistenziali stabiliti da associazioni scientifiche, collegi e altre associazioni scientifiche, collegi e altre organizzazioniorganizzazioni

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PRIMO ELEMENTO:

Si ha colpa professionale nell’ipotesi in cui il professionista non abbia operato secondo la legge dell’arte, ossia quel complesso di regole e prescrizioni tecniche che la scienza e l’esperienza professionale hanno elaborato per effettuare un determinato trattamento nell’interesse della persona.

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SECONDO ELEMENTO:

per affermare che vi è responsabilità professionale non è sufficiente riscontrare la colposità dell’operato del sanitario ma anche verificare la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento colposo ed il pregiudizio subìto dalla vita o dall’integrità fisica della persona (accertamento del danno)

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ACCERTAMENTO DEL NESSO DI CAUSALITA’:

- valutazione se c’è stata un’azione colposa o una omissione (vale in questo caso la probabilità del 30% che un corretto e tempestivo intervento infermieristico o medico avrebbe avuto esito positivo)recentemente applicazione di criteri più restrittivi: dal “ragionevole dubbio” alla “certezza”

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Art. 40 - Rapporto di causalità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

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Art. 41 - Concorso di cause Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

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La penaLa pena, erogata tramite un , erogata tramite un processo, è la sanzione processo, è la sanzione comminata all’autore del comminata all’autore del reato: deve essere personale, reato: deve essere personale, cioè applicata all’autore, cioè applicata all’autore, proporzionala al fatto proporzionala al fatto commesso e legale, cioè commesso e legale, cioè prevista della legge.prevista della legge.

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MalpracticeMalpractice::

mancanza di abilità che esita in un danno al paziente; le mancanza di abilità che esita in un danno al paziente; le cause per cause per malpracticemalpractice stanno aumentando: negli USA stanno aumentando: negli USA aumento del 21% negli ultimi cinque anni aumento del 21% negli ultimi cinque anni

Cause: accresciuta complessità delle attività assistenziali, Cause: accresciuta complessità delle attività assistenziali, carenza di infermieri ,scarsità di risorse finanziarie, carenza di infermieri ,scarsità di risorse finanziarie, accresciuta consapevolezza dei pazienti accresciuta consapevolezza dei pazienti

Eventi di Eventi di malpracticemalpractice più frequenti: errori nella terapia più frequenti: errori nella terapia (farmaco, dose, via, sorveglianza effetti), difetti di (farmaco, dose, via, sorveglianza effetti), difetti di sorveglianza dei pazienti (cadute, lesioni), utilizzo di mezzi di sorveglianza dei pazienti (cadute, lesioni), utilizzo di mezzi di contenzione senza il consenso, difetti nella presa di decisioni o contenzione senza il consenso, difetti nella presa di decisioni o nell’intraprendere azioni (vedi es. di respons. penale: lesioni nell’intraprendere azioni (vedi es. di respons. penale: lesioni personali colpose)personali colpose)

Tribunale del malato: su 22.702 segnalazioni, il 23,85% Tribunale del malato: su 22.702 segnalazioni, il 23,85% (5.414) riguardano errori evitabili; di queste, il 16,5% (5.414) riguardano errori evitabili; di queste, il 16,5% riguardano l’ortopedia, il 13% l’oncologia, il 10,8% l’ostetricia, riguardano l’ortopedia, il 13% l’oncologia, il 10,8% l’ostetricia, il 10,6% la chirurgia generaleil 10,6% la chirurgia generale

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Per evitare il più possibile la Per evitare il più possibile la malpracticemalpractice::

Rispettare sempre le leggi e i regolamentiRispettare sempre le leggi e i regolamenti Curare i dettagliCurare i dettagli Vigilare sul rispetto degli standard di pratica Vigilare sul rispetto degli standard di pratica professionale (vigilanza e mobilizzazione dei professionale (vigilanza e mobilizzazione dei pazienti, rispetto delle norme di asepsi, pazienti, rispetto delle norme di asepsi, preparazione della terapia ecc.)preparazione della terapia ecc.) Cercare sempre la causa e la terapia dell’erroreCercare sempre la causa e la terapia dell’errore Fare tesoro delle osservazioni provenienti Fare tesoro delle osservazioni provenienti dall’esterno: non sono sempre dettate da invidie e dall’esterno: non sono sempre dettate da invidie e gelosiegelosie Fare in modo di proceduralizzare tutto il possibile, Fare in modo di proceduralizzare tutto il possibile, ma ciò non è sempre possibile: spazio per le ma ciò non è sempre possibile: spazio per le decisioni autonome del dirigentedecisioni autonome del dirigente

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I principali reati imputabili agli I principali reati imputabili agli infermieriinfermieri

Elenco tratto da Luca Benci, in ordine di frequenza e Elenco tratto da Luca Benci, in ordine di frequenza e importanza:importanza:

Esercizio abusivo della professione;Esercizio abusivo della professione; Detenzione e somministrazione di medicinali guasti;Detenzione e somministrazione di medicinali guasti; Rivelazione del segreto professionale;Rivelazione del segreto professionale; Rivelazione ed utilizzazione dei segreti d’ufficio;Rivelazione ed utilizzazione dei segreti d’ufficio; Omissione di soccorsoOmissione di soccorso: : Rifiuto di atti d’ufficioRifiuto di atti d’ufficio (atti d’ufficio per gli infermieri sono (atti d’ufficio per gli infermieri sono

tutte le azioni infermieristiche);tutte le azioni infermieristiche); Omissione di referto;Omissione di referto; Omicidio;Omicidio; Sequestro di personaSequestro di persona, per un abuso di contenzione fisica , per un abuso di contenzione fisica

si parla di si parla di violenza privataviolenza privata;; Abbandono di minori e incapaciAbbandono di minori e incapaci..

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L’esercizio abusivo di professione sanitaria (art. 348 c.p.)L’esercizio abusivo di professione sanitaria (art. 348 c.p.)

Casi più frequenti:Casi più frequenti:

Chi esegue attività assistenziali specifiche senza essere Chi esegue attività assistenziali specifiche senza essere infermiere (l’OSS!); l’infermiere generico che esegue prelievi infermiere (l’OSS!); l’infermiere generico che esegue prelievi venosi; l’infermiere che pratica l’agopunturavenosi; l’infermiere che pratica l’agopunturaBasta una sola prestazione, anche isolata, anche non a scopo Basta una sola prestazione, anche isolata, anche non a scopo di lucro; è ininfluente il consenso del pazientedi lucro; è ininfluente il consenso del pazienteSono ininfluenti la perizia, la capacità e l’abilità del soggetto Sono ininfluenti la perizia, la capacità e l’abilità del soggetto e l’autorizzazione eventuale di un professionista abilitato, e l’autorizzazione eventuale di un professionista abilitato, che può concorrere, per questo, nello stesso reato: che può concorrere, per questo, nello stesso reato: “Risponde a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo “Risponde a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo di una professione, il professionista abilitato il quale consenta di una professione, il professionista abilitato il quale consenta o agevoli lo svolgimento di attività professionali da parte di o agevoli lo svolgimento di attività professionali da parte di persona non autorizzata” persona non autorizzata” [Corte di Cassazione, sez. VI, 16 [Corte di Cassazione, sez. VI, 16 gennaio 1973, n. 20]gennaio 1973, n. 20]

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Eccezione:Eccezione: le condizioni di urgenza (lo stato di le condizioni di urgenza (lo stato di necessità): quando si realizza una condizione di necessità): quando si realizza una condizione di oggettivo pericolo di vita associata a uno stato di oggettivo pericolo di vita associata a uno stato di necessità determinato dall’incombenza di un danno necessità determinato dall’incombenza di un danno grave per la persona (l’attività dev’essere grave per la persona (l’attività dev’essere proporzionata allo stato del paziente)proporzionata allo stato del paziente)

Altri reati:Altri reati:Abbandono di minore o di incapaceAbbandono di minore o di incapace (art. 591 c.p.) (art. 591 c.p.) (in PS, si lascia andare l’ubriaco senza controllarlo, (in PS, si lascia andare l’ubriaco senza controllarlo, mentre la sua pratica è ancora aperta, e questi mentre la sua pratica è ancora aperta, e questi viene investito fuori dall’ospedale)viene investito fuori dall’ospedale)L’omissione di soccorsoL’omissione di soccorso (art. 593 c.p.)(art. 593 c.p.)Il sequestro di personaIl sequestro di persona (art. 605) (se si dovessero (art. 605) (se si dovessero ricoverare persone non consenzienti)ricoverare persone non consenzienti)

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Le lesioni personali colpose (art. Le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)590 c.p.)

procedibile su querela di parteprocedibile su querela di parte esempi: lesioni da decubito provocate da carenze esempi: lesioni da decubito provocate da carenze

nell’assistenza (non sorveglianza, non nell’assistenza (non sorveglianza, non mobilizzazione, non utilizzo di presidi), cadute mobilizzazione, non utilizzo di presidi), cadute accidentali in situazioni di carente sorveglianza, accidentali in situazioni di carente sorveglianza, errori di somministrazione di farmaci, mancato errori di somministrazione di farmaci, mancato allertamento del medico in situazioni di gravità: allertamento del medico in situazioni di gravità: esempi classici della esempi classici della malpracticemalpractice

Per evitare casi del genere, l’infermiere deve Per evitare casi del genere, l’infermiere deve dimostrare in modo inequivocabile che ha messo dimostrare in modo inequivocabile che ha messo in atto tutte le procedure necessarie a ridurre o in atto tutte le procedure necessarie a ridurre o ad eliminare il rischio = se non vengono riportate ad eliminare il rischio = se non vengono riportate le osservazioni o i dati dei parametri, per la le osservazioni o i dati dei parametri, per la giustizia è come se non fossero mai stati rilevati giustizia è come se non fossero mai stati rilevati = condotta professionale non allo stato dell’arte = condotta professionale non allo stato dell’arte

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L’omicidio colposo (art. 589 L’omicidio colposo (art. 589 c.p.)c.p.)

Procedibile d’ufficioProcedibile d’ufficio Infermiera strumentista per aver abbandonato Infermiera strumentista per aver abbandonato

pezza laparotomica in addome durante pezza laparotomica in addome durante l’intervento = paziente morto (condannati l’intervento = paziente morto (condannati infermiera e medico per non aver sorvegliato)infermiera e medico per non aver sorvegliato)

infermiera che consegna dose errata di farmaci a infermiera che consegna dose errata di farmaci a domicilio = paziente morto (condannati domicilio = paziente morto (condannati infermiera e medico per non aver sorvegliato)infermiera e medico per non aver sorvegliato)

Infermiere di sala operatoria per aver connesso Infermiere di sala operatoria per aver connesso erroneamente il tubo dell’ossigeno del respiratore erroneamente il tubo dell’ossigeno del respiratore al raccordo del protossido (condannati infermiera al raccordo del protossido (condannati infermiera e medico per non aver sorvegliato)e medico per non aver sorvegliato)

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Somministrazione di medicinali Somministrazione di medicinali guasti o imperfetti (art. 443 c.p.)guasti o imperfetti (art. 443 c.p.)

Caso di punizione di un caposala perché trovati dai Caso di punizione di un caposala perché trovati dai NAS sul carrello della terapia medicinali scaduti: NAS sul carrello della terapia medicinali scaduti: responsabilità dell’infermiere per il mancato controllo responsabilità dell’infermiere per il mancato controllo all’atto della somministrazione, del caposala (assente all’atto della somministrazione, del caposala (assente al momento del fatto) per l’omessa vigilanza al momento del fatto) per l’omessa vigilanza (cassazione penale, condannata caposala a 1,5 mesi (cassazione penale, condannata caposala a 1,5 mesi di reclusione e a 100.000 lire di multa, segnalato da di reclusione e a 100.000 lire di multa, segnalato da l’infermiere 6/97) ”alla caposala incombeva l’obbligo l’infermiere 6/97) ”alla caposala incombeva l’obbligo di controllare le scadenze non solo all’atto della di controllare le scadenze non solo all’atto della fornitura al reparto, bensì periodicamente”fornitura al reparto, bensì periodicamente”

Stupefacenti: è responsabilità del caposala la tenuta Stupefacenti: è responsabilità del caposala la tenuta del registro e la registrazione entro 24 ore dalla del registro e la registrazione entro 24 ore dalla somministrazione (DM 15/2/96, circ. 6/3/96); se somministrazione (DM 15/2/96, circ. 6/3/96); se anomalie: attenzione all’art. 446 c.p. (commercio anomalie: attenzione all’art. 446 c.p. (commercio clandestino di sostanze stupefacenti)clandestino di sostanze stupefacenti)

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Omissione di soccorsoOmissione di soccorso: :

- la 1° situazione è rinvenire una persona in pericolo - la 1° situazione è rinvenire una persona in pericolo come comune cittadino: come comune cittadino:

l’infermiere è tenuto ad intervenire come ogni l’infermiere è tenuto ad intervenire come ogni cittadino e gli si chiederà di rispondere rispetto cittadino e gli si chiederà di rispondere rispetto all’assistenza immediata che è in grado di prestare;all’assistenza immediata che è in grado di prestare;

- la 2° situazione è quella definita all’interno - la 2° situazione è quella definita all’interno dell’esercizio professionale: dell’esercizio professionale:

abbandonare l’unità operativa o la persona abbandonare l’unità operativa o la persona ricoverata è passibile del reato di abbandono di ricoverata è passibile del reato di abbandono di persone incapacipersone incapaci

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LA RESPONSABILITA CIVILELA RESPONSABILITA CIVILE

Per Per responsabilità civileresponsabilità civile si intende si intende l’obbligo di risarcire un danno l’obbligo di risarcire un danno ingiustamente causato. La responsabilità ingiustamente causato. La responsabilità civile è trasferibile a terzi.civile è trasferibile a terzi.

Il Il diritto civilediritto civile è quella branca della è quella branca della giurisprudenza, detta anche giurisprudenza, detta anche diritto privatodiritto privato, , che si occupa della tutela degli interessi che si occupa della tutela degli interessi privati e della reintegrazione del diritto privati e della reintegrazione del diritto leso: l’elemento peculiare è infatti leso: l’elemento peculiare è infatti il il risarcimento dei dannirisarcimento dei danni che, solitamente, che, solitamente, viene valutato in termini economici.viene valutato in termini economici.

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Profilo civilisticoProfilo civilistico l’infermiere può essere chiamato a rispondere

di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale

Responsabilità contrattuale quanto all’esatto adempimento dell’obbligazione assunta con

contratto, nei confronti dell’amministrazione di

appartenenza o direttamente nei confronti del paziente, ai

sensi dell’art. 1218 c.c. in base al quale “Il debitore che non

esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al

risarcimento del danno......”

Responsabilità extracontrattuale, nei confronti

del paziente-danneggiato, in base al più generale principio

del neminem laedere che implica il divieto di provocare ad altri un danno ingiusto e di

cui all’art.2043 c.c. a mente del quale “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri

un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a

risarcire il danno”

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LA RESPONSABILITA CIVILELA RESPONSABILITA CIVILE

La La responsabilità extracontrattualeresponsabilità extracontrattuale (è il (è il caso degli infermieri che operano nel servizio caso degli infermieri che operano nel servizio pubblico) e regolata dall’art. 2043 del codice pubblico) e regolata dall’art. 2043 del codice civile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che civile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno…”: che ha commesso il fatto a risarcire il danno…”: chi chiede il danno deve dimostrare la chi chiede il danno deve dimostrare la colpevolezza di chi ha commesso l’illecito.colpevolezza di chi ha commesso l’illecito.

La La responsabilità contrattualeresponsabilità contrattuale (è il caso (è il caso degli infermieri libero-professionisti che hanno degli infermieri libero-professionisti che hanno stipulato un contratto con la persona) è definita stipulato un contratto con la persona) è definita dai termini del contratto stesso.dai termini del contratto stesso.

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LA RESPONSABILITA CIVILELA RESPONSABILITA CIVILE

Considerando che l’attuale orientamento normativo è Considerando che l’attuale orientamento normativo è costituito dalla congiunzione di:costituito dalla congiunzione di:

codice deontologico,codice deontologico, profilo professionaleprofilo professionale e percorsi formativi di base e post – base, e percorsi formativi di base e post – base, l’infermiere non può contare su un ambito di l’infermiere non può contare su un ambito di

responsabilità limitato al momento esecutivo perché responsabilità limitato al momento esecutivo perché qualcun altro risponderà del risultato finale: poiché è qualcun altro risponderà del risultato finale: poiché è l’infermiere stesso che risponde direttamente di l’infermiere stesso che risponde direttamente di tutto il processo assistenziale e di tutte le prestazioni tutto il processo assistenziale e di tutte le prestazioni che realizza, allora, a maggior ragione, decide e che realizza, allora, a maggior ragione, decide e valuta rispetto al campo proprio di attività e alle valuta rispetto al campo proprio di attività e alle esigenze della persona la progettazione esigenze della persona la progettazione dell’intervento assistenziale.dell’intervento assistenziale.

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LA RESPONSABILITA DISCIPLINARELA RESPONSABILITA DISCIPLINARE

La La responsabilità disciplinareresponsabilità disciplinare si riferisce agli si riferisce agli obblighi contrattuali e di comportamento ai quali obblighi contrattuali e di comportamento ai quali i professionisti si devono attenere.i professionisti si devono attenere.

La responsabilità disciplinare è personale e non è La responsabilità disciplinare è personale e non è trasferibile a terzi.trasferibile a terzi.

Gli elementi comportamentali che fanno scaturire Gli elementi comportamentali che fanno scaturire le sanzioni per i le sanzioni per i dipendenti pubblicidipendenti pubblici si trovano si trovano nel decreto del Ministero per la Funzione Pubblica nel decreto del Ministero per la Funzione Pubblica 31 marzo 1994 “31 marzo 1994 “Codice di comportamento dei Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazionidipendenti delle pubbliche amministrazioni” e ” e sono stati recepiti nei contratti collettivi che sono stati recepiti nei contratti collettivi che disciplinano le sanzioni rispetto alle infrazioni disciplinano le sanzioni rispetto alle infrazioni commesse. Se l’infrazione è di una certa gravità, commesse. Se l’infrazione è di una certa gravità, oltre ad originare una responsabilità disciplinare, oltre ad originare una responsabilità disciplinare, origina anche una responsabilità penale e civile.origina anche una responsabilità penale e civile.

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LA RESPONSABILITA DISCIPLINARELA RESPONSABILITA DISCIPLINARE

Alcune indicazioni comportamentali principali:Alcune indicazioni comportamentali principali:

contribuire alla gestione della cosa pubblica con contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità,impegno e responsabilità,

perseguire l’efficienza dei servizi istituzionali,perseguire l’efficienza dei servizi istituzionali, collaborare con diligenza,collaborare con diligenza, rispettare il segreto d’ufficio,rispettare il segreto d’ufficio, rispettare l’orario di lavoro,rispettare l’orario di lavoro, mantenere una condotta uniformata a principi mantenere una condotta uniformata a principi

di correttezza, di correttezza, non attendere a occupazioni non attinenti al non attendere a occupazioni non attinenti al

servizio, servizio,

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LA RESPONSABILITA DISCIPLINARELA RESPONSABILITA DISCIPLINARE

continua:continua: eseguire le disposizioni inerenti eseguire le disposizioni inerenti

all’espletamento delle proprie funzioni,all’espletamento delle proprie funzioni, vigilare sul corretto espletamento dell’attività vigilare sul corretto espletamento dell’attività

del personale sott’ordinate,del personale sott’ordinate, avere cura dei beni strumentali affidati, avere cura dei beni strumentali affidati, non valersi di quanto è proprietà dell’azienda, non valersi di quanto è proprietà dell’azienda, non chiedere ne accettare compensi o regali,non chiedere ne accettare compensi o regali, comunicare all’azienda la propria residenza,comunicare all’azienda la propria residenza, in caso di malattia dare tempestivo avviso in caso di malattia dare tempestivo avviso

all’ufficio di competenza.all’ufficio di competenza.

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LA RESPONSABILITA DISCIPLINARELA RESPONSABILITA DISCIPLINARE

Le norme comportamentali che la Federazione nazionale ha Le norme comportamentali che la Federazione nazionale ha emanato sono:emanato sono:

1° il codice deontologico rivisto nel maggio 1999;1° il codice deontologico rivisto nel maggio 1999; 2° “2° “Le norme di comportamento per l’esercizio autonomo Le norme di comportamento per l’esercizio autonomo

della professione infermieristicadella professione infermieristica”, specifico per l’esercizio ”, specifico per l’esercizio libero professionale.libero professionale.

Entrambe contribuiscono a definire obblighi Entrambe contribuiscono a definire obblighi comportamentali per l’infermiere nel rispetto dei diritti comportamentali per l’infermiere nel rispetto dei diritti dei cittadini; se il Collegio vuole assumere la valenza di dei cittadini; se il Collegio vuole assumere la valenza di “garante” della qualità delle prestazioni infermieristiche “garante” della qualità delle prestazioni infermieristiche erogate, deve fare in modo che la cosiddetta erogate, deve fare in modo che la cosiddetta “magistratura interna”, cioè il potere disciplinare, venga “magistratura interna”, cioè il potere disciplinare, venga esercitato a salvaguardia del cittadino, evitando di fare esercitato a salvaguardia del cittadino, evitando di fare appello ad una negativa solidarietà professionale dei appello ad una negativa solidarietà professionale dei colleghi per sfuggire alle sanzioni.colleghi per sfuggire alle sanzioni.

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Pubblico ufficialePubblico ufficiale

Art. 357 Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale  Nozione del pubblico ufficiale  Agli effetti della legge penale, sono pubblici Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. amministrativa. Agli stessi effetti e' pubblica la funzione Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di mezzo di poteri autoritativi o certificativi poteri autoritativi o certificativi

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Incaricato di pubblico servizioIncaricato di pubblico servizio

Gli infermieri dipendenti pubblici o privati, erano Gli infermieri dipendenti pubblici o privati, erano considerati nel contesto normativo precedente considerati nel contesto normativo precedente incaricati di pubblico servizio secondo incaricati di pubblico servizio secondo definizione contenuta nell’art. 358 del codice definizione contenuta nell’art. 358 del codice penale, modificato dalle leggi 86/90 e 181/92:penale, modificato dalle leggi 86/90 e 181/92:

“ “Agli effetti della legge penale sono incaricati di Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e dalla prestazione di opera meramente e dalla prestazione di opera meramente materiale.”materiale.”

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Incaricato di pubblico servizioIncaricato di pubblico servizio

Tale indicazione, pero sta subendo modifiche. Tale indicazione, pero sta subendo modifiche.

Attualmente vi è un orientamento Attualmente vi è un orientamento giurisprudenziale che sostiene la plausibilità giurisprudenziale che sostiene la plausibilità del potere certificativo degli infermieri (es. del potere certificativo degli infermieri (es. certificare i bisogni di assistenza certificare i bisogni di assistenza infermieristica), rispetto alla documentazione infermieristica), rispetto alla documentazione infermieristica, e quindi anch’essi infermieristica, e quindi anch’essi potrebbero essere considerati “pubblici potrebbero essere considerati “pubblici ufficiali”. Dall’analisi di questo articolo, si ufficiali”. Dall’analisi di questo articolo, si evincono alcuni elementi chiarificatori per evincono alcuni elementi chiarificatori per l’esercizio professionale infermieristico:l’esercizio professionale infermieristico:

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Incaricato di pubblico servizioIncaricato di pubblico servizio

la dizione di pubblico ufficiale, prevedendo un potere la dizione di pubblico ufficiale, prevedendo un potere certificativo o autoritativo, spetta alla funzione medica e certificativo o autoritativo, spetta alla funzione medica e potrebbe spettare anche alla funzione infermieristica;potrebbe spettare anche alla funzione infermieristica;

il personale subordinato, quali gli OTA, OSS, ausiliari, non il personale subordinato, quali gli OTA, OSS, ausiliari, non rientra, per la dottrina giuridica, tra gli incaricati di rientra, per la dottrina giuridica, tra gli incaricati di pubblico servizio perché vincolati all’ultimo comma pubblico servizio perché vincolati all’ultimo comma dell’art. 358.dell’art. 358.

è plausibile sostenere che la documentazione è plausibile sostenere che la documentazione infermieristica assume valore legale in funzione della infermieristica assume valore legale in funzione della qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal personale qualifica di pubblico ufficiale rivestita dal personale infermieristici: essa, infatti contiene tutto ciò che è infermieristici: essa, infatti contiene tutto ciò che è inerente all’attività svolta ed è considerata dalla dottrina inerente all’attività svolta ed è considerata dalla dottrina giuridica come atto pubblico di fede privilegiata e pertanto giuridica come atto pubblico di fede privilegiata e pertanto elemento obbligatorio per la ricostruzione dei fatti in un elemento obbligatorio per la ricostruzione dei fatti in un processo civile.processo civile.

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Incaricato di pubblico servizioIncaricato di pubblico servizio

La documentazione medica come atto pubblico (cartella La documentazione medica come atto pubblico (cartella medica) e la documentazione infermieristica come atto medica) e la documentazione infermieristica come atto pubblico (cartella infermieristica) integrano quel pubblico (cartella infermieristica) integrano quel documento definito documento definito cartella clinicacartella clinica che, come tale non che, come tale non identifica solo la documentazione medica, ma è il identifica solo la documentazione medica, ma è il documento di valore legale che contiene tutta documento di valore legale che contiene tutta l’evoluzione della situazione clinica di una persona, dal l’evoluzione della situazione clinica di una persona, dal ricovero alla dimissione.ricovero alla dimissione.

E’ opportuno sottolineare che i reati in cui si incorre nella E’ opportuno sottolineare che i reati in cui si incorre nella compilazione sono identici per i due documenti (medici e compilazione sono identici per i due documenti (medici e infermieristici) e, ancora, che nel processo penale tutta la infermieristici) e, ancora, che nel processo penale tutta la documentazione sanitaria e clinica che riguarda la documentazione sanitaria e clinica che riguarda la persona viene sequestrata, riconoscendole persona viene sequestrata, riconoscendole implicitamente lo stesso valore.implicitamente lo stesso valore.

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Le denunce per responsabilità Le denunce per responsabilità professionaleprofessionale

In Italia le denunce per RP sono in In Italia le denunce per RP sono in netto aumentonetto aumento, non per la scarsa , non per la scarsa qualità delle cure erogate, ma per qualità delle cure erogate, ma per altre cause a cui faremo cenno più altre cause a cui faremo cenno più avanti. avanti.

Tale fenomeno è più diffuso nei paesi Tale fenomeno è più diffuso nei paesi dove la qualità delle cure è elevata. dove la qualità delle cure è elevata.

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Cause di denunce per RP (1)Cause di denunce per RP (1)

Tra le possibili cause di Tra le possibili cause di denunce per RP ne denunce per RP ne elenchiamo alcune:elenchiamo alcune: Aumento Aumento

dell’istruzione dell’istruzione e e scomparsa del scomparsa del “metus “metus reverentialis”reverentialis” (timore reverenziale) (timore reverenziale) che un tempo che un tempo caratterizzava i caratterizzava i rapporti fra pazienti rapporti fra pazienti (oggi clienti) e (oggi clienti) e professionisti della professionisti della sanità;sanità;

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Cause di denunce per RP (2)Cause di denunce per RP (2)

la maggior la maggior consapevolezza consapevolezza dei propri dirittidei propri diritti da parte degli da parte degli utenti;utenti;

la la sensibilizzazione sensibilizzazione compiuta dalle compiuta dalle Associazioni di Associazioni di difesa dei diritti difesa dei diritti del malatodel malato;;

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Cause di denunce per RP (3)Cause di denunce per RP (3)

La La consapevolezza consapevolezza dell’dell’evoluzioneevoluzione dei mezzi dei mezzi tecnicitecnici sia sia diagnostici sia diagnostici sia terapeutici;terapeutici;

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Cause di denunce per RP (4)Cause di denunce per RP (4)

Cause di denunce Cause di denunce per RP (4)per RP (4)

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Responsabilità d’equipeResponsabilità d’equipe

Gruppo di persone che collaborano in Gruppo di persone che collaborano in una attività comune una attività comune

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Responsabilità d’equipeResponsabilità d’equipe L'attività sanitaria svolta nella forma d'equipe ha L'attività sanitaria svolta nella forma d'equipe ha

oggi in ruolo determinante, vista la crescente oggi in ruolo determinante, vista la crescente specializzazione delle singole branche della specializzazione delle singole branche della medicina e la costante necessità di interventi di medicina e la costante necessità di interventi di più specialisti in regime di collaborazione.più specialisti in regime di collaborazione.

Il quesito che si pone è di stabilire se ed in che Il quesito che si pone è di stabilire se ed in che misura il singolo sanitario possa rispondere di misura il singolo sanitario possa rispondere di comportamenti colposi riferibili ad altri comportamenti colposi riferibili ad altri componenti dell'equipe e fino a che punto si componenti dell'equipe e fino a che punto si estende il dovere dello stesso di agire con estende il dovere dello stesso di agire con prudenza, diligenza e perizia laddove egli si trovi prudenza, diligenza e perizia laddove egli si trovi ad operare unitamente ad altre persone.ad operare unitamente ad altre persone.

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Responsabilità d’equipeResponsabilità d’equipe

““In materia di colpa professionale di 'équipe', ogni In materia di colpa professionale di 'équipe', ogni sanitario è responsabile non solo del rispetto sanitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell' "équipe" in modo da porre componenti dell' "équipe" in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri, purché siano evidenti per un professionista altri, purché siano evidenti per un professionista medio, giacché le varie operazioni effettuate medio, giacché le varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato finale".convergono verso un unico risultato finale". Corte di Cassazione Penale (Sent. n. Corte di Cassazione Penale (Sent. n. 33619/2006)33619/2006)

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Responsabilità d’equipeResponsabilità d’equipe

L’attività in equipe è perciò da inquadrare L’attività in equipe è perciò da inquadrare nell’ambito del concorso di attività nell’ambito del concorso di attività giuridicamente autorizzate di più soggetti con giuridicamente autorizzate di più soggetti con obblighi divisi di diligenza.obblighi divisi di diligenza.

In taluni casi la Cassazione ha ricostruito la In taluni casi la Cassazione ha ricostruito la responsabilità penale de quo come una somma responsabilità penale de quo come una somma di comportamenti colposi riconducibili al di comportamenti colposi riconducibili al paradigma della cooperazione colposa ex art. paradigma della cooperazione colposa ex art. 133 cp.133 cp.

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Responsabilità d’equipeResponsabilità d’equipe In una pronuncia, in cui i componenti dell’equipe In una pronuncia, in cui i componenti dell’equipe

avevano dimenticato una pinza nelle anse avevano dimenticato una pinza nelle anse intestinali del paziente, la Corte di legittimità ha intestinali del paziente, la Corte di legittimità ha affermato che la cooperazione colposa deriva affermato che la cooperazione colposa deriva dal fatto che tutti “avevano omesso dal fatto che tutti “avevano omesso autonomamente il doveroso controllo reciproco autonomamente il doveroso controllo reciproco sull’uso e sull’asportazione della pinza di Kelly, sull’uso e sull’asportazione della pinza di Kelly, nella reciproca consapevolezza di contribuire nella reciproca consapevolezza di contribuire alla negligenza altrui che è sfociata alla negligenza altrui che è sfociata nell’abbandono dello strumento chirurgico nell’abbandono dello strumento chirurgico all’interno dell’addome del paziente e, poi, nella all’interno dell’addome del paziente e, poi, nella produzione dell’evento lesivo non voluto, ma produzione dell’evento lesivo non voluto, ma prevedibile”prevedibile”

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In dottrina si sostiene che affinché si In dottrina si sostiene che affinché si individui il soggetto concretamente individui il soggetto concretamente responsabile, evitando facili assiomi di responsabile, evitando facili assiomi di responsabilità ricollegati alla posizione di responsabilità ricollegati alla posizione di primazia o di anzianità all’interno primazia o di anzianità all’interno dell’equipe, bisogna rifarsi al principio del dell’equipe, bisogna rifarsi al principio del corretto comportamento proprio e corretto comportamento proprio e dell’affidamento nel corretto dell’affidamento nel corretto comportamento degli altri soggetticomportamento degli altri soggetti

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Il principio dell’affidamento corrisponde ad Il principio dell’affidamento corrisponde ad una valutazione sociale secondo cui ciascun una valutazione sociale secondo cui ciascun consociato confida nell’altrui rispetto delle consociato confida nell’altrui rispetto delle regole cautelari.regole cautelari.

Pertanto nella materia de quo tale principio si Pertanto nella materia de quo tale principio si esplica nell’aspettativa sociale che ogni esplica nell’aspettativa sociale che ogni specialista (chirurgo, anestesista, infermiere, specialista (chirurgo, anestesista, infermiere, ecc) ha nell’altrui adozione delle leges artis ecc) ha nell’altrui adozione delle leges artis tipiche della propria attività settorialetipiche della propria attività settoriale

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Tale soluzione: Tale soluzione: a) presuppone obblighi divisi tra più soggetti, nel senso a) presuppone obblighi divisi tra più soggetti, nel senso

che ciascuno di essi è tenuto all’osservanza delle norme che ciascuno di essi è tenuto all’osservanza delle norme cautelari delle rispettive attività; cautelari delle rispettive attività;

b) si fonda sul principio dell’autoresponsabilità, per cui b) si fonda sul principio dell’autoresponsabilità, per cui ciascuno risponde dell’inosservanza delle relative regole ciascuno risponde dell’inosservanza delle relative regole cautelari; cautelari;

c) persegue la duplice finalità di conciliare il principio c) persegue la duplice finalità di conciliare il principio della responsabilità penale con la specializzazione e della responsabilità penale con la specializzazione e divisione dei compiti; divisione dei compiti;

d) comporta l’obbligo accessorio di adottare le misure d) comporta l’obbligo accessorio di adottare le misure cautelari per ovviare ai rischi dell’altrui scorrettezzacautelari per ovviare ai rischi dell’altrui scorrettezza..

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La Corte di Cassazione ha di recente confermato il La Corte di Cassazione ha di recente confermato il principio in base al quale, “nel caso in cui fattori principio in base al quale, “nel caso in cui fattori umani e materiali diversi abbiano avuto incidenza umani e materiali diversi abbiano avuto incidenza nella produzione di un evento, tutti vanno, nel loro nella produzione di un evento, tutti vanno, nel loro insieme e ciascuno per sé, considerati causa insieme e ciascuno per sé, considerati causa dell'evento medesimo, come se ne fossero causa dell'evento medesimo, come se ne fossero causa esclusiva, con la conseguenza che ognuno di essi e esclusiva, con la conseguenza che ognuno di essi e tutti costituiscono fattori causali pieni, senza che sia tutti costituiscono fattori causali pieni, senza che sia possibile il frazionamento o la divisione della possibile il frazionamento o la divisione della causalità e, quindi, della responsabilità che va causalità e, quindi, della responsabilità che va attribuita a tutti ed a ciascuno di coloro che hanno attribuita a tutti ed a ciascuno di coloro che hanno posto in essere le rispettive condotte concorrenti o posto in essere le rispettive condotte concorrenti o cooperanti cooperanti

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nella fattispecie, relativa alla complessa nella fattispecie, relativa alla complessa procedura del trapianto di organi, ogni procedura del trapianto di organi, ogni sanitario non potrà esimersi dal conoscere e sanitario non potrà esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale valutare l'attività precedente o contestuale svolta da un altro collega, sia pure svolta da un altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza ponendo, se del controllarne la correttezza ponendo, se del caso, rimedio - ovvero facendo in modo che caso, rimedio - ovvero facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio- ad errori si ponga opportunamente rimedio- ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio”. scientifiche del professionista medio”.

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Tutte le attività sono interdipendenti e debbono essere tra Tutte le attività sono interdipendenti e debbono essere tra loro coordinate verso l’esito finale della guarigione del loro coordinate verso l’esito finale della guarigione del malato, senza che possa immaginarsi né una assoluta malato, senza che possa immaginarsi né una assoluta autonomia tra le varie fasi né una sorta di autonomia tra le varie fasi né una sorta di compartimentazione o segmentazione degli specifici compartimentazione o segmentazione degli specifici interventi delle singole competenze che, al contrario, non interventi delle singole competenze che, al contrario, non possano prescindere l’una dall’altra e si integrano a possano prescindere l’una dall’altra e si integrano a vicenda concretandosi in un apporto collaborativo vicenda concretandosi in un apporto collaborativo interdisciplinare che, unificato dal fine, può configurarsi interdisciplinare che, unificato dal fine, può configurarsi come una attività unica anche se, per la sue peculiari come una attività unica anche se, per la sue peculiari caratteristiche, è scandita da cadenze diverse in un arco caratteristiche, è scandita da cadenze diverse in un arco temporale anche piuttosto ampio ed anche se i singoli temporale anche piuttosto ampio ed anche se i singoli interventi, convergenti e coordinati verso l’unico fine, interventi, convergenti e coordinati verso l’unico fine, attingono a fonti scientifiche ed a tecniche affatto diversi attingono a fonti scientifiche ed a tecniche affatto diversi tra loro. tra loro.

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Gli obblighi del capo equipeGli obblighi del capo equipe Ulteriore problema, che si compenetra al primo, Ulteriore problema, che si compenetra al primo,

precedentemente proposto, è rappresentato precedentemente proposto, è rappresentato dall'individuazione, più o meno rigorosa, di un dall'individuazione, più o meno rigorosa, di un capo dell'equipe, che abbia il compito di capo dell'equipe, che abbia il compito di sovrintendere e coordinare il lavoro degli altri sovrintendere e coordinare il lavoro degli altri specialisti specialisti

La giurisprudenza riconosce in capo al primario La giurisprudenza riconosce in capo al primario di un reparto una specifica posizione di garanzia di un reparto una specifica posizione di garanzia nei confronti dei suoi pazienti alla quale non può nei confronti dei suoi pazienti alla quale non può sottrarsi adducendo che ai reparti sono sottrarsi adducendo che ai reparti sono assegnati altri medici o sanitari o che il suo assegnati altri medici o sanitari o che il suo intervento è dovuto solo nei casi di particolare intervento è dovuto solo nei casi di particolare difficoltà o complicazionedifficoltà o complicazione

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Gli obblighi del capo equipeGli obblighi del capo equipe

Ulteriore problema, che si compenetra al primo, Ulteriore problema, che si compenetra al primo, precedentemente proposto, è rappresentato precedentemente proposto, è rappresentato dall'individuazione, più o meno rigorosa, di un dall'individuazione, più o meno rigorosa, di un capo dell'equipe, che abbia il compito di capo dell'equipe, che abbia il compito di sovrintendere e coordinare il lavoro degli altri sovrintendere e coordinare il lavoro degli altri specialisti specialisti

La giurisprudenza riconosce in capo al primario di La giurisprudenza riconosce in capo al primario di un reparto una specifica posizione di garanzia un reparto una specifica posizione di garanzia nei confronti dei suoi pazienti alla quale non può nei confronti dei suoi pazienti alla quale non può sottrarsi adducendo che ai reparti sono sottrarsi adducendo che ai reparti sono assegnati altri medici o che il suo intervento è assegnati altri medici o che il suo intervento è dovuto solo nei casi di particolare difficoltà o dovuto solo nei casi di particolare difficoltà o complicazione.complicazione.

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L’obbligo di impedire il reato altruiL’obbligo di impedire il reato altrui

Proprio in forza del ruolo svolto dal primario e Proprio in forza del ruolo svolto dal primario e nell’ambito dell’equipe al capo equipe ci si nell’ambito dell’equipe al capo equipe ci si chiede se questi sia investito del compito di chiede se questi sia investito del compito di evitare che i membri dell’equipe, o comunque i evitare che i membri dell’equipe, o comunque i suoi collaboratori, compiano dei reatisuoi collaboratori, compiano dei reati

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Sul punto si registra una recente pronuncia del Sul punto si registra una recente pronuncia del giudice supremo secondo cui "In materia di giudice supremo secondo cui "In materia di colpa professionale di "equipe", ogni sanitario è colpa professionale di "equipe", ogni sanitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve anche effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell' "equipe" in modo da porre componenti dell' "equipe" in modo da porre rimedio ad eventuali errori posti in essere da rimedio ad eventuali errori posti in essere da altri, purché siano evidenti per un professionista altri, purché siano evidenti per un professionista medio, giacché le varie operazioni effettuate medio, giacché le varie operazioni effettuate convergono verso un unico risultato finale" convergono verso un unico risultato finale"

Il capogruppo risulta pertanto investito di un Il capogruppo risulta pertanto investito di un ruolo estremamente delicato, in quanto vincolato ruolo estremamente delicato, in quanto vincolato al duplice dovere di controllo e di al duplice dovere di controllo e di coordinamento, da concretizzarsi in una formale coordinamento, da concretizzarsi in una formale verifica di regolarità all'inizio dell'attività da verifica di regolarità all'inizio dell'attività da svolgersi in equipe.svolgersi in equipe.

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In ambito pretorio si è affermato che per andare In ambito pretorio si è affermato che per andare esente da responsabilità il sanitario deve esente da responsabilità il sanitario deve segnalare l’errore altrui eventualmente segnalare l’errore altrui eventualmente dissociandosi dalla scelte fatte dallo specialista dissociandosi dalla scelte fatte dallo specialista o dal capo equipe, anche qualora il soggetto o dal capo equipe, anche qualora il soggetto dissenziente sia un semplice assistente o uno dissenziente sia un semplice assistente o uno specializzando.specializzando.

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La Cassazione ha infatti stabilito che il dissenso La Cassazione ha infatti stabilito che il dissenso espresso deve essere espresso anche espresso deve essere espresso anche dall’assistente ospedaliero, che ritenga che il dall’assistente ospedaliero, che ritenga che il trattamento terapeutico disposto dal primario trattamento terapeutico disposto dal primario comporti un rischio per il paziente: egli è tenuto comporti un rischio per il paziente: egli è tenuto a segnalare quanto rientra nelle sue a segnalare quanto rientra nelle sue conoscenze, esprimendo il proprio dissenso con conoscenze, esprimendo il proprio dissenso con le scelte dei medici in posizione superiore; le scelte dei medici in posizione superiore; diversamente egli potrà essere ritenuto diversamente egli potrà essere ritenuto responsabile dell'esito negativo del trattamento responsabile dell'esito negativo del trattamento terapeutico non avendo compiuto quanto in suo terapeutico non avendo compiuto quanto in suo potere per impedire l'eventopotere per impedire l'evento

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CARTELLA INFERMIERISTICA = strumento atto a rendere visibile, osservabile e misurabile il processo di assistenza infermieristica e quindi l’applicazione del profilo professionale

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È un ATTO PUBBLICO (in senso lato) Ha finalità CERTIFICATIVE per il

professionista, l’assistito, l’azienda. Consente un preciso AUDIT

assistenziale (BAI dei pazienti) Permette la completa

documentazione ed applicazione del metodo disciplinare (processo di AI)

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La cartella infermieristica nasce dal riconoscimento da parte del Legislatore di alcune caratteristiche fondamentali dell’infermiere:

capacità decisionali

specificità disciplinare della professione

capacità di integrare il soddisfacimento dei BAI con il percorso diagnostico/terapeutico del paziente

necessità di lavorare per obiettivi anziché per compiti, nell’interesse del paziente

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Obiettivi della C.I.Obiettivi della C.I. Favorire la continuità e la personalizzazione

dell’AI

Sostenere l’integrazione tra professionisti

Documentare l’AI fornita alle persone prese in carico

Accorciare i tempi delle consegne poiché la documentazione è continuamente aggiornata

Costituire uno strumento per la valutazione del carico di lavoro infermieristico

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Fornire una traccia delle attività assistenziali che permetta l’analisi retrospettiva del nostro operato

Evidenziare la specificità operativa e gli ambiti di responsabilità degli infermieri

Essere un supporto in caso di controversie legali

Integrarsi con la documentazione clinica.

Condivisione della tassonomia e della terminologia

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Caratteristiche della C.I.Caratteristiche della C.I. La cartella infermieristica deve:

Documentare TUTTE le fasi del processo di AI con particolare riferimento alla PIANIFICAZIONE

Favorire il passaggio d’informazioni alla dimissione/trasferimento del paziente

Essere compilata contestualmente all’attuazione delle cure infermieristiche

Rispondere ai requisiti di legge

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Requisiti di legge Requisiti di legge Rintracciabilità Chiarezza Accuratezza Veridicità Pertinenza Completezza

Oltre a: Tempestività Selettività Destinazione

Page 89: Definizione di Responsabilità: E la congruenza con un impegno assunto o con un comportamento, in quanto importa e sottintende laccettazione di ogni conseguenza.

Rintracciabilità Rintracciabilità Possibilità di poter risalire a tutte le

attività, agli esecutori, ai materiali ed ai documenti che costituiscono le componenti del ricovero fino alla dimissione del paziente.

Devono essere identificabili per ogni atto:

Momento dell’accadimento con data e ore Gli autori con denominazione, firma

leggibile ( nome e cognome riconoscibili)

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ChiarezzaChiarezza Il testo deve essere leggibile e

comprensibile:

NO cancellature coprenti NO correzioni non controfirmate NO grafia incomprensibile NO matita/inchiostro

cancellabile/evidenziatore NO abbreviazioni/simboli non

codificati NO sigle personali non depositate NO espressioni dialettali NO annotazioni senza data, ora, firma

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Accuratezza, veridicità, pertinenzaAccuratezza, veridicità, pertinenza

L’ospedale deve adottare un regolamento atto a garantire la precisione e la rispondenza al vero dei dati registrati nella documentazione. Le informazioni devono rispondere alle necessità dettate dalle condizioni del paziente.

Page 92: Definizione di Responsabilità: E la congruenza con un impegno assunto o con un comportamento, in quanto importa e sottintende laccettazione di ogni conseguenza.

Completezza, tempestività, selettività, Completezza, tempestività, selettività, destinazionedestinazione

La cartella deve: identificare in modo univoco l’intero

ricovero del paziente

Contenere informazioni registrate contemporaneamente al verificarsi dell’evento

Registrare solo le informazioni utili al raggiungimento degli obiettivi

Far giungere i dati agli interessati per influenzare il processo decisionale

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Struttura della C.I.Struttura della C.I.Due requisiti fondamentali:

Riferirsi ad un modello teorico disciplinare

Documentare tutte le fasi del processo di AI (raccolta dati/identificazione problemi di AI e collaborativi, definizione obiettivi, pianificazione AI, attuazione interventi, valutazione risultati).

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Anamnesi anagraficaAnamnesi anagrafica

Anamnesi remote/recenteAnamnesi remote/recente

Diaria clinicaDiaria clinica

Scheda di dimissione Ospedaliera (lettera di Scheda di dimissione Ospedaliera (lettera di dimissione)dimissione)

Scheda unica di terapia Scheda unica di terapia (il medico prescrive)(il medico prescrive)

Mappa dei rischiMappa dei rischi Scheda parametriScheda parametri

Scheda unica di terapiaScheda unica di terapia (l’Inf. sigla la (l’Inf. sigla la preparazione e somministrazione)preparazione e somministrazione)

Scheda parametri Scheda parametri (l’Inf. registra i parametri (l’Inf. registra i parametri rilevati)rilevati)

Raccolta dati (anamnesi infermieristica)Raccolta dati (anamnesi infermieristica)

Scheda di PianificazioneScheda di Pianificazione

Diaria infermieristicaDiaria infermieristica

Scheda di Dimissione infermieristicaScheda di Dimissione infermieristica

CARTELLA

CLINICA

CARTELLA

INFERMIERISTICA

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L’utilizzo di due cartelle diverse (medica e infermieristica) crea problemi:

Ridondanza di raccolta e registrazione dei dati

Dispersione delle informazioni

Valutazioni diverse su singoli episodi

Mancanza di pianificazione degli interventi

Difficoltà reperimento dati su due cartelle distinti per valutazione del PRUO PRUO.doc

Maggior possibilità di errori

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DEFINIZIONE DI CARTELLA DEFINIZIONE DI CARTELLA CLINICACLINICA

Lo Strumento informativo individuale finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche

significative ad un paziente e ad un singolo episodio di ricovero

( Ministero della Sanità, 1992)

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Cartella ClinicaCartella ClinicaRaccolta organica e funzionale dei dati attinenti ai singoli casi di ricovero

• Identificazione della struttura di ricovero

• Generalità della persona assistita

• Caratteristiche del ricovero

• Anamnesi

• Esame obiettivo

• Referti di trattamenti diagnostici o terapeutici

• Diagnosi e terapia

• Verbale operatorio

• Diario della degenza

• Lettera di dimissione e SDO

• Documentazione dei professionisti sanitari non medici

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FUNZIONI CARTELLA FUNZIONI CARTELLA CLINICACLINICA

Raccolta delle informazioni attinenti alle singole persone ricoverate finalizzata alla presa di decisioni per la soluzione dei

relativi problemi di salute

• FORNIRE UNA BASE INFORMATIVAFORNIRE UNA BASE INFORMATIVA per scelte assistenziali razionali e per garantire continuità assistenziale

• CONSENTIRE LA TRACCIABILITA’CONSENTIRE LA TRACCIABILITA’ ( responsabilità delle azioni, cronologia delle stesse e modalità della loro esecuzione)

• FACILITARE INTEGRAZIONE DI COMPETENZE FACILITARE INTEGRAZIONE DI COMPETENZE MULTIPROFESSIONALIMULTIPROFESSIONALI nel processo diagnostico terapeutico

• COSTITUIRE FONTE INFORMATIVACOSTITUIRE FONTE INFORMATIVA per ricerche clinico scientifiche, per la formazione degli operatori, per studi valutativi dell’attività assistenziale, per esigenze amministrative e gestionali

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REQUISITI DI CONTENUTOREQUISITI DI CONTENUTO

2. IDENTIFICAZIONE E COMPOSIZIONE

Documenti ed informazioni riportate il Cartella Clinica rispondono a criteri di:

A. RINTRACCIABILITA’

B. CHIAREZZA

C. ACCURATEZZA

D. VERIDICITA’

E. PERTINENZA

F. COMPLETEZZA

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REQUISITI DI CONTENUTOREQUISITI DI CONTENUTO

A. RINTRACCIABILITA’

Possibilità di poter risalire a tutte le attività, agli esecutori, ai materiali ed ai documenti che costituiscono le componenti del ricovero fino alla dimissione del paziente.

Devono essere identificabili per ogni atto:

•Momento dell’accadimento con data e ore

•Gli autori con denominazione, firma leggibile ( nome e cognome riconoscibili)

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REQUISITI DI CONTENUTOREQUISITI DI CONTENUTO

B. CHIAREZZAB. CHIAREZZA

Riguarda Riguarda GRAFIAGRAFIA e e ESPOSIZIONEESPOSIZIONE. Il testo deve . Il testo deve essere CHIARAMENTE LEGGIBILE e essere CHIARAMENTE LEGGIBILE e COMPRENSIBILE , l’esposizione deve essere COMPRENSIBILE , l’esposizione deve essere diretta e non dare adito a diverse interpretazioni.diretta e non dare adito a diverse interpretazioni.

E’ sconsigliato l’uso di SIGLE se non è fornita una E’ sconsigliato l’uso di SIGLE se non è fornita una legenda che le motivi.legenda che le motivi.

E’ consigliato l’utilizzo di inchiostro blu scuro o E’ consigliato l’utilizzo di inchiostro blu scuro o nero in quanto maggiormente leggibile nelle nero in quanto maggiormente leggibile nelle copie fotostatichecopie fotostatiche

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REQUISITI DI CONTENUTOREQUISITI DI CONTENUTO

C. ACCURATEZZA

Ogni ospedale deve stabilire, con apposito regolamento, procedure atte a garantire accuratezza dei dati prodotti e delle loro eventuali trascrizioni ( es: trascrizione dei parametri vitali, corrispondenze tra esami strumentali prescritti e quelli eseguiti e refertati)

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REQUISITI DI CONTENUTOREQUISITI DI CONTENUTO

D. VERIDICITA’

I dati devono essere veritieri e corrispondenti ai dati oggettivi relativi al paziente, rilevati con scienza e coscienza dal personale medico ed infermieristico.NON VA MAI USATO IL CORRETTORE (bianchetto) NON sono consentite cancellazioni con gommaSe si commette errore nella stesura si deve tracciare una riga con inchiostro indelebile assicurandosi che risulti comunque leggibile

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REQUISITI DI CONTENUTOREQUISITI DI CONTENUTO

E. PERTINENZA

Le informazioni devono essere correlate con le esigenze informative definite anche dalle condizioni cliniche del paziente

F. COMPLETEZZAOgni Cartella clinica identifica in modo univoco un ricovero.Ogni struttura di ricovero dovrebbe mantenere procedure atte a controllare la sua completezza sia durante il ricovero che alla dimissione.

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STRUTTURA DELLA CARTELLA STRUTTURA DELLA CARTELLA CLINICA INTEGRATACLINICA INTEGRATA

A. APERTURA DEL RICOVERO

A.1 dati amministrativi

- dati di identificazione della cartella clinica con riferimento alla normativa nazionale e regionale.

- dati di identificazione della persona assistita, se possibile allegare in cartella fotocopia di un documento di identità valido

- dati amministrativi di apertura del ricovero

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STRUTTURA DELLA CARTELLA STRUTTURA DELLA CARTELLA CLINICA INTEGRATACLINICA INTEGRATA

A. APERTURA DEL RICOVERO

A.2 Inquadramento della persona assistita

Al fine di definire un progetto individualizzato volto a risolvere i problemi diagnostici, terapeutici ed assistenziali.

- documento di proposta di ricovero/verbale di accettazione

- inquadramento clinico: motivazione del ricovero, anamnesi, esame obiettivo, ipotesi diagnostiche ed elenco dei problemi attivi, pianificazione del processo di cura.

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STRUTTURA DELLA CARTELLA STRUTTURA DELLA CARTELLA CLINICA INTEGRATACLINICA INTEGRATA

B. PROCESSO DI CURA

B.1 Pianificazione del processo di cura e di assistenza

- Procedure diagnostiche

- Procedure terapeutiche ed assistenziali

- Procedure riabilitative

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STRUTTURA DELLA CARTELLA STRUTTURA DELLA CARTELLA CLINICA INTEGRATACLINICA INTEGRATA

B. PROCESSO DI CURA

B.2 Decorso del ricovero

- Diario clinico

- Foglio unico di terapia farmacologica

- Prescrizioni nutrizionali

- Rilevazione parametri vitali

- Referti/consulenze

- Verbale operatorio

- Documentazione anestesiologica

- Informative e dichiarazioni di volontà dell’assistito

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STRUTTURA DELLA CARTELLA CLINICA STRUTTURA DELLA CARTELLA CLINICA INTEGRATAINTEGRATA

C. CHIUSURA DEL RICOVERO ( DIMISSIONE)

- valutazione finale

- lettera di dimissione

- scheda di dimissione ospedaliera (SDO)

- chiusura della cartella clinica

D. DOCUMENTI ALLEGATI

- Esami eseguiti i pre ricovero

- Documenti relativi a prelievo di organi e trapianti, a impianti di presidi medico-chirurgici, a trasfusioni, emoderivati, plasma etc…, alla programmazione della continuità delle cure

- Risultato di eventuale riscontro autoptico

- Copia documentazione personale del paziente

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STRUTTURA DELLA CARTELLA CLINICA ED STRUTTURA DELLA CARTELLA CLINICA ED INFERMIERISTICAINFERMIERISTICA

E. DOCUMENTAZIONE DI ALTRI PROFESSIONISTI

Gli altri professionisti che partecipano al processo assistenziale del degente devono pianificare e documentare le loro attività tenendo conto dei criteri descritti nei REQUISITI DI CONTENUTO.

• RINTRACCIABILITA’

• CHIAREZZA

• ACCURATEZZA

• VERIDICITA’

• PERTINENZA

• COMPLETEZZA

La cartella infermieristica è lo strumento, cartaceo o informatizzato, che documenta la pianificazione dell’assistenza elaborata ed attuata dall’infermiere per ogni persona assistita.

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INFORMAZIONEINFORMAZIONE

• A CHI DARE INFORMAZIONE

• A CHI COMPETE DARE INFORMAZIONE

• MODALITA’ DI INFORMAZIONE

• CARATTERISTICHE E CONTENUTO

DELL’INFORMAZIONE

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CONSENSOCONSENSO

PER ESSERE VALIDO PER ESSERE VALIDO DEVE POSSEDERE LE DEVE POSSEDERE LE SEGUENTI SEGUENTI CARATTERISTICHE:CARATTERISTICHE:

• PersonalePersonale

• PreventivoPreventivo

• SpecificoSpecifico

• ConsapevoleConsapevole

• GratuitoGratuito

• LiberoLibero

• AttualeAttuale

LA FORMA SCRITTA E’ LA FORMA SCRITTA E’ OBBLIGATORIA PER:OBBLIGATORIA PER:

Terapia con emoderivati e Terapia con emoderivati e plasmaderivatiplasmaderivati

Espianto di organiEspianto di organi Sperimentazione clinicaSperimentazione clinica E’ VIVAMENTE CONSIGLIATA PER:E’ VIVAMENTE CONSIGLIATA PER: Atti chirurgiciAtti chirurgici Alcune procedure invasiveAlcune procedure invasive Trattamenti oncologiciTrattamenti oncologici Utilizzo MDCUtilizzo MDC Prescrizioni di medicinali al di Prescrizioni di medicinali al di

fuori delle indicazioni ministerialifuori delle indicazioni ministeriali Trattamenti psichiatrici di Trattamenti psichiatrici di

maggior impegnomaggior impegno

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CUSTODIA E DIRITTO DI CUSTODIA E DIRITTO DI ACCESSOACCESSO

CONSERVAZIONECONSERVAZIONE

temporalmente temporalmente illimitataillimitata

ARCHIVIAZIONEARCHIVIAZIONE

deve riguardare deve riguardare cartelle chiuse e cartelle chiuse e come tali come tali insuscettibili di insuscettibili di modifichemodifiche

DIRITTO DI DIRITTO DI ACCESSOACCESSO

- - persona assistitapersona assistita

- in caso di decesso - in caso di decesso dell’assistito: coniuge dell’assistito: coniuge e figlie figli

- Autorità Giudiziaria- Autorità Giudiziaria

- INAIL- INAIL

- INPS- INPS

- La D.S.- La D.S.

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Cosa implica la carenza di Cosa implica la carenza di documentazione clinica? documentazione clinica?

Non permette di valutare l’appropriatezza del ricovero

Rende arbitrario il giudizio sulla correttezza del livello assistenziale

Espone il personale sanitario a problemi medico – legali

Non garantisce continuità delle cure ed aumenta il rischio clinico ( eventi avversi)

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•LA CARTELLA INFERMIERISTICA E’ UNO STRUMENTO•L’OBIETTIVO E’ CREARE LE CONDIZIONI AFFINCHE’ SI POSSA UTILIZZARE CON COERENZA LO STRUMENTO•RICORDARE SEMPRE CHE LA REGOLA E’: “SE NON LO HAI SCRITTO NON LO HAI FATTO”.•NON ESISTONO SISTEMI DI DOCUMENTAZIONE VALIDI IN ASSOLUTO•LA CARTELLA CLINICA INTEGRATA PRIMA DI ESSERE UNO STRUMENTO OPERATIVO E’ UNO STRUMENTO CULTURALE CHE OLTRE AD ARRICCHIRE IL CONFRONTO TRA PROFESSIONISTI, FAVORISCE L’APPROCCIO OLISTICO ALL’UTENTE

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Reati configurabili:Reati configurabili:

Falsità materiale in atto pubblico? Falsità materiale in atto pubblico? (Art.476 c.p.)(Art.476 c.p.)

Falsità ideologica in atto pubblico? Falsità ideologica in atto pubblico? (Art.479 c.p.)(Art.479 c.p.)

Truffa? Truffa? (Art.640 c.p.)(Art.640 c.p.)

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Art. 476 c.p.: (Falsità materiale commessa dal (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).pubblico ufficiale in atti pubblici).

Il pubblico ufficiale cheIl pubblico ufficiale che, , nell’esercizio delle sue nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci annida tre a dieci anni. .

Art.479 c.p.: (falsità ideologica commessa dal (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).pubblico ufficiale in atti pubblici).

Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476.stabilite nell’art. 476.

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Art. 640 c.p.:Art. 640 c.p.: (truffa).(truffa).Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in

errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

Se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità.

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Consenso informatoConsenso informato In In ItaliaItalia, qualunque , qualunque trattamento sanitariotrattamento sanitario, medico o , medico o

infermieristico, necessitinfermieristico, necessit�� del preventivo consenso del del preventivo consenso del paziente; paziente; �� quindi il suo quindi il suo consenso informatoconsenso informato che che costituisce il fondamento della liceitcostituisce il fondamento della liceit�� dell'attivit dell'attivit�� sanitaria, in assenza del quale l'attivitsanitaria, in assenza del quale l'attivit�� stessa stessa costituisce costituisce reatoreato. Il fine della richiesta del consenso . Il fine della richiesta del consenso informato informato �� dunque quello di promuovere l'autonomia dunque quello di promuovere l'autonomia dell'individuo nell'ambito delle decisioni mediche.Il dell'individuo nell'ambito delle decisioni mediche.Il malato pumalato pu�� decidere se vuole essere curato per una decidere se vuole essere curato per una malattiamalattia e ha il diritto/dovere di conoscere tutte le e ha il diritto/dovere di conoscere tutte le informazioni disponibili sulla propria informazioni disponibili sulla propria salutesalute, chiedendo al , chiedendo al medicomedico ci ci�� che non che non �� chiaro; inoltre deve avere la chiaro; inoltre deve avere la possibilitpossibilit�� di scegliere, in modo informato, se sottoporsi di scegliere, in modo informato, se sottoporsi ad una determinata ad una determinata terapiaterapia o o esame diagnosticoesame diagnostico..

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L'art. 32 della L'art. 32 della Costituzione italianaCostituzione italiana sancisce che sancisce che nessuno puònessuno può�� essere essere obbligato ad un determinato trattamento obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di leggesanitario se non per disposizione di legge, , in sintonia con il principio fondamentale in sintonia con il principio fondamentale della inviolabilitdella inviolabilit�à�à della della libertlibert�à�à personale (art. 13).personale (art. 13).

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Delega del consensoDelega del consenso Il consenso informato ad una determinata cura puIl consenso informato ad una determinata cura pu�ò�ò

essere espresso da un'altra persona solo se questa essere espresso da un'altra persona solo se questa �è�è stata stata delegatadelegata chiaramente dal malato stesso. Se chiaramente dal malato stesso. Se la persona malata la persona malata �è�è minorenneminorenne, il consenso è, il consenso è�� automaticamente delegato ai automaticamente delegato ai genitorigenitori. Il minorenne, . Il minorenne, perper�ò�ò, ha diritto ad essere informato e ad esprimere , ha diritto ad essere informato e ad esprimere i suoi desideri, che devono essere tenuti in i suoi desideri, che devono essere tenuti in considerazione.Se il malato èconsiderazione.Se il malato è�� maggiorenne ma maggiorenne ma �� incapace di decidere, incapace di decidere, �è�è il il tutore legaletutore legale a dovere a dovere esprimere il consenso alla cura. ma la persona esprimere il consenso alla cura. ma la persona interdetta ha diritto ad essere informata e di veder interdetta ha diritto ad essere informata e di veder presa in considerazione la sua volontàpresa in considerazione la sua volontà��..

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Le uniche eccezioni allLe uniche eccezioni all’’oobbligo del consenso informato bbligo del consenso informato sonosono::

▪▪ le situazioni nelle quali la persona malata ha espresso esplicitamente la le situazioni nelle quali la persona malata ha espresso esplicitamente la volontvolont�à�à di non essere informata; di non essere informata;

▪▪ le condizioni della persona siano talmente gravi e pericolose per la sua vita da le condizioni della persona siano talmente gravi e pericolose per la sua vita da richiedere un immediato intervento richiedere un immediato intervento di necessitdi necessit�à�à e urgenza e urgenza indispensabile. In indispensabile. In questi casi si parla di questi casi si parla di consenso presuntoconsenso presunto;;

▪▪ i casi in cui si pui casi in cui si pu�ò�ò parlare di parlare di consenso implicitoconsenso implicito, per esempio per quelle cure , per esempio per quelle cure di routine, o per quei farmaci prescritti per una malattia nota. Si suppone, di routine, o per quei farmaci prescritti per una malattia nota. Si suppone, infatti, che in questo caso sia consolidata linfatti, che in questo caso sia consolidata l’’iinformazione ed il consenso nformazione ed il consenso relativo;relativo;

▪▪ in caso di rischi che riguardano conseguenze atipiche, eccezionali ed in caso di rischi che riguardano conseguenze atipiche, eccezionali ed imprevedibili di un imprevedibili di un intervento chirurgicointervento chirurgico, che possono causare ansie e timori , che possono causare ansie e timori inutili. Se, perinutili. Se, per��, il malato richiede direttamente questo tipo di informazioni, il , il malato richiede direttamente questo tipo di informazioni, il medico deve fornirle;medico deve fornirle;

▪▪ i i Trattamenti Sanitari ObbligatoriTrattamenti Sanitari Obbligatori (TSO), (TSO),▪▪ le le vaccinazionivaccinazioni obbligatorie, sono stabilite nei obbligatorie, sono stabilite nei

programmi nazionali di salute pubblicaprogrammi nazionali di salute pubblica..

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• Consenso deve significare partecipazione, consapevolezza, informazione, libertà di scelta e di decisione delle persone ammalate. La validità del consenso è connessa ad una preventiva e completa informazione• deve essere inteso come un momento di quella alleanza terapeutica fondamentale per affrontare in modo corretto la malattia• Il consenso informato �è l’accettazione che il Paziente esprime a un trattamento sanitario, in maniera libera, e non mediata dai Familiari, dopo essere stato informato• Il contenuto della volontà� può� essere negativo.

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Il consenso è valido soltanto quando presenta tutti i seguenti requisiti; altrimenti è da considerarsi viziato:

• deve essere richiesto per ogni trattamento;• la persona che dà il consenso, deve essere titolare del diritto;• la persona alla quale viene richiesto il consenso, deve possedere la capacità di intendere e di volere;• la persona alla quale viene richiesto il consenso, deve ricevere informazioni chiare e comprensibili sia sulla sua malattia sia sulle indicazioni terapeutiche;• in caso di indicazione chirurgica o di necessità di esami diagnostici, la persona alla quale viene richiesto il consenso, deve essere esaurientemente informata sulla caratteristica della prestazione, in rapporto naturalmente alla propria capacità di apprendimento;• la persona che deve dare il consenso, deve essere messa a conoscenza delle eventuali alternative diagnostiche o terapeutiche;• la persona che deve dare il consenso, deve essere portata a conoscenza sui rischi connessi e sulla loro percentuale di incidenza, nonché sui rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione;• la persona che deve dare il consenso, deve essere informata sulle capacità della Struttura sanitaria  di intervenire in caso di manifestazione del rischio temuto;• il consenso deve essere scritto e controfirmato dal Paziente e dal Medico.

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INFORMATO:Deve cioè rispettare le caratteristiche della corretta informazione (comprensibile, veritiera, obiettiva, esaustiva)

CONSAPEVOLE:Deve essere espressa da un soggetto che sia capace di intendere e volere

PERSONALE:E’ il paziente, e solo il paziente, che deve esprimere il consenso alla partecipazione

MANIFESTO:La manifestazione di volontà deve essere esplicita ed espressa in modo inequivocabile

SPECIFICOIl Consenso si deve riferire specificatamente all’atto sanitario dello studio clinico

PREVENTIVO ED ATTUALEIl tempo tra richiesta, firma del consenso e inizio dello studio clinico non deve dare adito a dubbi sulla persistenza delle volontà

REVOCABILEIl paziente può revocare il Consenso in qualsiasi momento senza dover fornire alcuna motivazione

CARATTERISTICHE DEL CONSENSO

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•Si richiede un carattere tipografico leggibile

• Linguaggio facile e comprensibile

• Si sconsiglia l’uso di abbreviazioni e acronimi

• Traduzione dei consensi informati proposti originalmente in lingua inglese

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Compiti degli infermieri

Il Codice Deontologico degli infermieri all'art. 4.5 prevede che L'Infermiere, nell'aiutare e sostenere la persona nelle scelte terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di assistenza e adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazioni globali e non solo cllniche e ne riconosce il diritto alla scelta di non essere informato.Da cui si evince che l’infermiere:▪ Ha il compito di aiutare e sostenere la persona nelle proprie scelte terapeutiche qualunque esse siano;▪ Garantisce le informazioni riguardo alle proprie autonomie e competenze, ed ai relativi piani assistenziali;▪ Deve tenere conto della persona, modulando la propria comunicazione, per risultare sempre chiaro e conciso;▪ Garantisce le informazioni globali rispetto al contesto, anche di natura non clinica;▪ Riconosce il diritto alla scelta di non essere informato.