Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 - ataf.net LGS _152_2006 SLIDES Rev 03.pdf · ¾emanato...
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15/06/2007 Ing. MG Papuccio
Decreto Legislativo
3 Aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale
In progress rev.03
“Norme in materia ambientale”
entrato in vigore 29 Aprile 2006
pubblicato come Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.88 14 Aprile 2006
emanato ai sensi della legge 15/12/2004 n. 308
I principi ispiratori del diritto ambientale
Il principio di precauzioneIl principio di prevenzioneIl principio del “chi inquina paga”Il principio della migliore tecnica disponibileIl principio della responsabilità condivisaIl principio dello sviluppo sostenibile
Il principio di precauzione
Comporta l’adozione delle misure piùprotettive nel caso in cui sussista il pericolo di danno grave ed irreversibile all’ambiente anche qualora vi sia certezza scientifica del rischio ed i risultati siano proporzionati ai costi imposti
Il principio di prevenzione
Comporta l’applicazione del regime autorizzatorio alle principali attività a rilevanza ambientale
Il principio del “chi inquina paga”
Impone non solo l’obbligo di risarcire i danni ambientali a carico del responsabile dell’inquinamento, ma giustifica anche l’applicazione di sanzioni e di eco-tasse ai produttori, al fine di sollecitarli a ridurre l’inquinamento. Questo principio trova la sua codificazione nell’art. 174 del Trattato di Roma.
Il principio della migliore tecnica disponibile
Comporta l’adozione da parte delle imprese delle tecnologie e delle prassi di gestione piùavanzate ai fini della tutela ambientale quando esse siano disponibili sul mercato a costi sopportabili per la categoria di aziende di riferimento
Il principio della responsabilitàcondivisa
Tutti i soggetti che concorrono ad un processo di produzione o di consumo, devono partecipare agli oneri relativi alla corretta gestione ambientale
Il principio dello sviluppo sostenibile
Impone la considerazione del diritto allo sviluppo economico delle generazioni future e dei paesi attuali meno favoriti, da contemperarsi con la protezione delle risorse ambientali e della loro capacità di rigenerarsi.
“Disposizioni comuni”
stabilisce le disposizioni comuni applicabili a tutto il decreto
specifica l’ampiezza del suo ambito di applicazione
PARTE I
NOVITÀ
26 giugno 2006: Comunicato del Ministero dell’Ambiente che ha congelato i 17 decreti emanati in attuazione del D.lgs 152/2006;3 ottobre 2006: D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art.2, c.9, di sostituzione dell’art.156, comma 3, d. lgs. 152/06, sulle modalità di riscossione della tariffa del SII;13 luglio 2006: D.L. 12 maggio 2006, convertito con legge 12 luglio 2006, n. 228, art.1 septies, che ha prorogato l’entrata in vigore della Parte II del codice dell’ambiente al 31 gennaio 2007È in corso l’emanazione del d. lgs. di modifica del codice dell’ambiente
RIFIUTI
Il D.Lgs. n. 152/2006 Parte IV^, abroga e sostituisce il D.Lgs. n. 22/1997, che dava attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio
RIFIUTI
ridefinizione delle priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179)- sviluppo tecnologie pulite per uso più
razionale e risparmio di risorse naturali- immissione sul mercato di prodotti che
contribuiscano il meno possibile ad aumentare rifiuti e inquinamento
- promozione tecniche per eliminazione di sostanze pericolose nei rifiuti per favorirne il recupero
RIFIUTI
Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell‘Allegato A alla
Parte IV^ del presente decreto e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi (art. 183)
RIFIUTI
Corte di Giustizia sent. 25.06.1997, C 304/94:una normativa nazionale che adotti una definizione di rifiuti che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica non è compatibile con le direttive CEE