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15/06/2007 Ing. MG Papuccio Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale In progress rev.03

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15/06/2007 Ing. MG Papuccio

Decreto Legislativo

3 Aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale

In progress rev.03

“Norme in materia ambientale”

entrato in vigore 29 Aprile 2006

pubblicato come Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.88 14 Aprile 2006

emanato ai sensi della legge 15/12/2004 n. 308

Legge delega n. 308/2004

riordinocoordinamentoIntegrazione

I principi ispiratori del diritto ambientale

Il principio di precauzioneIl principio di prevenzioneIl principio del “chi inquina paga”Il principio della migliore tecnica disponibileIl principio della responsabilità condivisaIl principio dello sviluppo sostenibile

Il principio di precauzione

Comporta l’adozione delle misure piùprotettive nel caso in cui sussista il pericolo di danno grave ed irreversibile all’ambiente anche qualora vi sia certezza scientifica del rischio ed i risultati siano proporzionati ai costi imposti

Il principio di prevenzione

Comporta l’applicazione del regime autorizzatorio alle principali attività a rilevanza ambientale

Il principio del “chi inquina paga”

Impone non solo l’obbligo di risarcire i danni ambientali a carico del responsabile dell’inquinamento, ma giustifica anche l’applicazione di sanzioni e di eco-tasse ai produttori, al fine di sollecitarli a ridurre l’inquinamento. Questo principio trova la sua codificazione nell’art. 174 del Trattato di Roma.

Il principio della migliore tecnica disponibile

Comporta l’adozione da parte delle imprese delle tecnologie e delle prassi di gestione piùavanzate ai fini della tutela ambientale quando esse siano disponibili sul mercato a costi sopportabili per la categoria di aziende di riferimento

Il principio della responsabilitàcondivisa

Tutti i soggetti che concorrono ad un processo di produzione o di consumo, devono partecipare agli oneri relativi alla corretta gestione ambientale

Il principio dello sviluppo sostenibile

Impone la considerazione del diritto allo sviluppo economico delle generazioni future e dei paesi attuali meno favoriti, da contemperarsi con la protezione delle risorse ambientali e della loro capacità di rigenerarsi.

D.lgs 152/2006

Parte VIParte IVParte II Parte III Parte VParte I

318 Articoli

45 Allegati

“Disposizioni comuni”

stabilisce le disposizioni comuni applicabili a tutto il decreto

specifica l’ampiezza del suo ambito di applicazione

PARTE I

PARTE II

Quattro Titoli

VIA – VAS – IPPC artt. 4 - 52

PRIMA SEZIONE

Difesa del suolo Lotta alla desertificazioneartt. 53 - 72

PARTE III

PARTE III

SECONDA SEZIONE

Tutela delle acque dall’inquinamentoArtt. 73 - 169

PARTE IV

Sei Titoli

Gestione dei rifiuti Bonifica dei siti inquinatiartt. 177 - 266

PARTE V

Tre Titoli

Tutela dell’ariaRiduzione delle emissioni in atmosferaartt. 267 - 298

Tre Titoli

Tutela risarcitoria contro i danni all’ambienteartt. 299 - 318

PARTE VI

NOVITÀ

26 giugno 2006: Comunicato del Ministero dell’Ambiente che ha congelato i 17 decreti emanati in attuazione del D.lgs 152/2006;3 ottobre 2006: D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art.2, c.9, di sostituzione dell’art.156, comma 3, d. lgs. 152/06, sulle modalità di riscossione della tariffa del SII;13 luglio 2006: D.L. 12 maggio 2006, convertito con legge 12 luglio 2006, n. 228, art.1 septies, che ha prorogato l’entrata in vigore della Parte II del codice dell’ambiente al 31 gennaio 2007È in corso l’emanazione del d. lgs. di modifica del codice dell’ambiente

RIFIUTI

Il D.Lgs. n. 152/2006 Parte IV^, abroga e sostituisce il D.Lgs. n. 22/1997, che dava attuazione alle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

RIFIUTI

ridefinizione delle priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179)- sviluppo tecnologie pulite per uso più

razionale e risparmio di risorse naturali- immissione sul mercato di prodotti che

contribuiscano il meno possibile ad aumentare rifiuti e inquinamento

- promozione tecniche per eliminazione di sostanze pericolose nei rifiuti per favorirne il recupero

RIFIUTI

Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra

nelle categorie riportate nell‘Allegato A alla

Parte IV^ del presente decreto e di cui il

detentore si disfi o abbia deciso o abbia

l'obbligo di disfarsi (art. 183)

RIFIUTI

Corte di Giustizia sent. 25.06.1997, C 304/94:una normativa nazionale che adotti una definizione di rifiuti che esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica non è compatibile con le direttive CEE

RIFIUTI

Circolare Ministero dell’Ambiente:con il termine disfarsi il legislatore comunitario intende qualificare la destinazione, potenziale o in atto o obbligata, di un materiale, sostanza o oggetto alle operazioni di recupero o smaltimento