Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le...

95
1 ((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (1) Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137. (pubblicato nella G.U. n. 45 del 24/02/2004 - suppl. ord. n. 28) Il presente testo è coordinato sulla base delle modifiche e/o integrazioni apportate dalla Legge 15/12/2004, n. 308 (G.U. n. 302 del 27/12/2004 - suppl. ordinario n. 187), dalla L.R. 11/03/2005, n. 12 (B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n. 11 del 16/03/2005) (7), dal D.L. 26/04/2005, n. 63 (G.U. n. 96 del 27/04/2005), convertito, con modificazioni, in Legge 25/06/2005, n. 109 (G.U. n. 146 del 25/06/2005), dal D.L. 30/06/2005, n. 115 (G.U. n. 151 del 01/07/2005), convertito, con modificazioni, in Legge 17/08/2005, n. 168 (G.U. n. 194 del 22/08/2005), dal D.M. 21/10/2005, dal D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), dal D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), dal D.L. 28/12/2006, n. 300 (G.U. n. 300 del 28/12/2006), convertito, con modificazioni, in Legge 26/02/2007, n. 17 (G.U. n. 47 del 26/02/2007 - suppl. ord. n. 48), dal D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008), dal D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008), dal D.L. 03/06/2008, n. 97 (G.U. n. 128 del 03/06/2008), convertito, con modificazioni, in Legge 02/08/2008, n. 129 (G.U. n. 180 del 02/08/2008), dal D.L. 30/12/2008, n. 207 (G.U. n. 304 del 31/12/2008), convertito, con modificazioni, in Legge 27/02/2009, n. 14 (G.U. n. 49 del 28/02/2009 - suppl. ord. n. 28), dal D.L. 01/07/2009, n. 78 (G.U. n. 150 del 01/07/2009), convertito, con modificazioni, in Legge 03/08/2009, n. 102 (G.U. n. 179 del 04/08/2009 - suppl. ord. n. 140), dal D.L. 30/12/2009, n. 194 (G.U. n. 302 del 30/12/2009), convertito, con modificazioni, in Legge 26/02/2010, n. 25 (G.U. n. 48 del 27/02/2010 - suppl. ord. n. 39), dal D.L. 13/05/2011, n. 70 (G.U. n. 110 del 13/05/2011), convertito, con modificazioni, in Legge 12/07/2011, n. 106 (G.U. n. 160 del 12/07/2011), dal D.L. 09/02/2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 09/02/2012 - suppl. ord. n. 27), convertito, con modificazioni, in Legge 04/04/2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 06/04/2012 - suppl. ord. n. 69), dal D.L. 06/07/2012, n. 95 (G.U. n. 156 del 06/07/2012 - suppl. ord. n. 141), convertito, con modificazioni, in Legge 07/08/2012, n. 135 (G.U. n. 189 del 14/08/2012 - suppl. ord. n. 173), dalla Legge 24/12/2012, n. 228 (G.U. n. 302 del 29/12/2012 - suppl. ord. n. 212), dalla Legge 14/01/2013, n. 7 (G.U. n. 25 del 30/01/2013), dal D.L. 21/06/2013, n. 69 (G.U. n. 144 del 21/06/2013 - suppl. ord. n. 50), convertito, con modificazioni, in Legge 09/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - suppl. ord. n. 63), dal D.L. 08/08/2013, n. 91 (G.U. n. 186 del 09/08/2013), convertito, con modificazioni, in Legge 07/10/2013, n. 112 (G.U. n. 236 del 08/10/2013), dal D.L. 31/05/2014, n. 83 (G.U. n. 125 del 31/05/2014), convertito, con modificazioni, in Legge 29/07/2014, n. 106 (G.U. n. 175 del 30/07/2014), dalla Legge 22/07/2014, n. 110 (G.U. n. 183 del 08/08/2014), dal D.L. 12/09/2014, n. 133 (G.U. n. 212 del 12/09/2014), convertito, con modificazioni, in Legge 11/11/2014, n. 164 (G.U. n. 262 dell’11/11/2014 - suppl. ord. n. 85), e dal D.L. 19/06/2015, n. 78 (G.U. n. 140 del 19/06/2015 - suppl. ord. n. 32/L), convertito, con modificazioni, in Legge 06/08/2015, n. 125 (G.U. n. 188 del 14/08/2015 - suppl. ord. n. 49). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione; Visto l’art. 14 della Legge 23/08/1988, n. 400; Visto il D.Lgs. 20/10/1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della Legge 15/03/1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni; Visto il D.Lgs. 29/10/1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della Legge 08/10/1997, n. 352; Visto l’art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29/09/2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16/01/2004; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo:

Transcript of Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le...

Page 1: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

1

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (1) Codice dei beni culturali e del paesaggio,

ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137. (pubblicato nella G.U. n. 45 del 24/02/2004 - suppl. ord. n. 28)

Il presente testo è coordinato sulla base delle modifiche e/o integrazioni apportate dalla Legge 15/12/2004, n. 308 (G.U. n. 302 del 27/12/2004 - suppl. ordinario n. 187), dalla L.R. 11/03/2005, n. 12 (B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n. 11 del 16/03/2005) (7), dal D.L. 26/04/2005, n. 63 (G.U. n. 96 del 27/04/2005), convertito, con modificazioni, in Legge 25/06/2005, n. 109 (G.U. n. 146 del 25/06/2005), dal D.L. 30/06/2005, n. 115 (G.U. n. 151 del 01/07/2005), convertito, con modificazioni, in Legge 17/08/2005, n. 168 (G.U. n. 194 del 22/08/2005), dal D.M. 21/10/2005, dal D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), dal D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), dal D.L. 28/12/2006, n. 300 (G.U. n. 300 del 28/12/2006), convertito, con modificazioni, in Legge 26/02/2007, n. 17 (G.U. n. 47 del 26/02/2007 - suppl. ord. n. 48), dal D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008), dal D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008), dal D.L. 03/06/2008, n. 97 (G.U. n. 128 del 03/06/2008), convertito, con modificazioni, in Legge 02/08/2008, n. 129 (G.U. n. 180 del 02/08/2008), dal D.L. 30/12/2008, n. 207 (G.U. n. 304 del 31/12/2008), convertito, con modificazioni, in Legge 27/02/2009, n. 14 (G.U. n. 49 del 28/02/2009 - suppl. ord. n. 28), dal D.L. 01/07/2009, n. 78 (G.U. n. 150 del 01/07/2009), convertito, con modificazioni, in Legge 03/08/2009, n. 102 (G.U. n. 179 del 04/08/2009 - suppl. ord. n. 140), dal D.L. 30/12/2009, n. 194 (G.U. n. 302 del 30/12/2009), convertito, con modificazioni, in Legge 26/02/2010, n. 25 (G.U. n. 48 del 27/02/2010 - suppl. ord. n. 39), dal D.L. 13/05/2011, n. 70 (G.U. n. 110 del 13/05/2011), convertito, con modificazioni, in Legge 12/07/2011, n. 106 (G.U. n. 160 del 12/07/2011), dal D.L. 09/02/2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 09/02/2012 - suppl. ord. n. 27), convertito, con modificazioni, in Legge 04/04/2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 06/04/2012 - suppl. ord. n. 69), dal D.L. 06/07/2012, n. 95 (G.U. n. 156 del 06/07/2012 - suppl. ord. n. 141), convertito, con modificazioni, in Legge 07/08/2012, n. 135 (G.U. n. 189 del 14/08/2012 - suppl. ord. n. 173), dalla Legge 24/12/2012, n. 228 (G.U. n. 302 del 29/12/2012 - suppl. ord. n. 212), dalla Legge 14/01/2013, n. 7 (G.U. n. 25 del 30/01/2013), dal D.L. 21/06/2013, n. 69 (G.U. n. 144 del 21/06/2013 - suppl. ord. n. 50), convertito, con modificazioni, in Legge 09/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - suppl. ord. n. 63), dal D.L. 08/08/2013, n. 91 (G.U. n. 186 del 09/08/2013), convertito, con modificazioni, in Legge 07/10/2013, n. 112 (G.U. n. 236 del 08/10/2013), dal D.L. 31/05/2014, n. 83 (G.U. n. 125 del 31/05/2014), convertito, con modificazioni, in Legge 29/07/2014, n. 106 (G.U. n. 175 del 30/07/2014), dalla Legge 22/07/2014, n. 110 (G.U. n. 183 del 08/08/2014), dal D.L. 12/09/2014, n. 133 (G.U. n. 212 del 12/09/2014), convertito, con modificazioni, in Legge 11/11/2014, n. 164 (G.U. n. 262 dell’11/11/2014 - suppl. ord. n. 85), e dal D.L. 19/06/2015, n. 78 (G.U. n. 140 del 19/06/2015 - suppl. ord. n. 32/L), convertito, con modificazioni, in Legge 06/08/2015, n. 125 (G.U. n. 188 del 14/08/2015 - suppl. ord. n. 49).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione; Visto l’art. 14 della Legge 23/08/1988, n. 400; Visto il D.Lgs. 20/10/1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della Legge 15/03/1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni; Visto il D.Lgs. 29/10/1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della Legge 08/10/1997, n. 352; Visto l’art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29/09/2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16/01/2004; Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Page 2: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

2

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 1 [1] E’ approvato l’unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell’allegato A, vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 gennaio 2004

CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Page 3: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

3

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

PARTE PRIMA Disposizioni generali

Art. 1

Principi [1] In attuazione dell’art. 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all’art. 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice. [2] La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. [4] Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. [5] I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, (143) sono tenuti a garantirne la conservazione. [6] Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Art. 2 Patrimonio culturale

[1] Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. [2] Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. [3] Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. [4] I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Art. 3 Tutela del patrimonio culturale

[1] La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. [2] L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Art. 4 Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

[1] Al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi del comma 6 (382) del medesimo art. 5. [2] Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Art. 5 Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale

[1] Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice. [2] Si omette il comma 2 in quanto abrogato, con effetto dal 15/08/2015, dall’art. 16, comma 1-sexies, lettera b), punto 1), del D.L. 19/06/2015, n. 78, come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 06/08/2015, n. 125. (27) [3] Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato. (28) [4] Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

Page 4: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

4

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

[5] Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali. [6] Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni (29) secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite (275). [7] Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei (30) commi 3, 4, 5 e 6 (383), il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

Art. 6 Valorizzazione del patrimonio culturale

[1] La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, (144) al fine di promuovere lo sviluppo della cultura (31). Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio (276) la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. (32) [2] La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. [3] La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 7 Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

[1] Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa. [2] Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizza-zione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Art. 7-bis (145) Espressioni di identità culturale collettiva

[1] Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 03/11/2003 ed il 20/10/2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’art. 10.

Art. 8 Regioni e province ad autonomia speciale

[1] Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 9 Beni culturali di interesse religioso

[1] Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d’accordo con le rispettive autorità. [2] Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell’art. 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18/02/1984, ratificato e reso esecutivo con Legge 25/03/1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Costituzione.

Art. 9-bis (378) Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali

[1] In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all’attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

Page 5: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

5

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

PARTE SECONDA Beni culturali

TITOLO I

Tutela

Capo I Oggetto della tutela

Art. 10

Beni culturali [1] Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, (146) che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. [2] Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici

territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro

ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni

altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’art. 47, comma 2, del D.P.R. 24/07/1977, n. 616 (33).

[3] Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’art. 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico

particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa

del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria (147) e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e (148) che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica (34) rivestano (149) come complesso un eccezionale interesse (35).

[4] Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al

contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio (36); c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici,

aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi

carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali (37) aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale

tradizionale. [5] Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni, se mobili, o ad oltre 70 anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni. (347)

Page 6: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

6

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 11 Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela (150)

[1] Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: (151) a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi (38) di edifici,

esposti o non alla pubblica vista, di cui all’art. 50, comma 1; b) gli studi d’artista, di cui all’art. 51; c) le aree pubbliche di cui all’art. 52; d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga

ad oltre 50 anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4 (152); e) le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell’art. 37 (153); f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di

immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre 25 anni, a termini dell’art. 65, comma 3, lettera c) (154);

g) i mezzi di trasporto aventi più di 75 anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2 (155); h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di 50 anni, a termini dell’art.

65, comma 3, lettera c) (156); i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra

mondiale, di cui all’art. 50, comma 2. [1-bis] Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall’art. 10. (157)

Art. 12 Verifica dell’interesse culturale

[1] Le cose indicate all’art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, se mobili, o ad oltre 70 anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. (39) [2] I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. [3] Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l’Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all’amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1. [4] Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente Titolo. [5] Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell’amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. [6] Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 (40) per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. [7] L’accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall’art. 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo. [8] Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso il Ministero e (158) accessibile al Ministero e all’Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. [9] Le disposizioni del presente art. si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica. [10] Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. (41)

Page 7: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

7

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 13 Dichiarazione dell’interesse culturale

[1] La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’art. 10, comma 3. [2] La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all’art. 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

Art. 14 Procedimento di dichiarazione

[1] Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. [2] La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonché l’indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. [3] Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e (42) alla città metropolitana. [4] La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo. [5] Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (159) [6] La dichiarazione dell’interesse culturale è adottata dal Ministero.

Art. 15

Notifica della dichiarazione [1] La dichiarazione prevista dall’art. 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. [2] Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. [2-bis] Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico. (160)

Art. 16

Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione [1] Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all’art. 12 o (43) la dichiarazione di cui all’art. 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. [2] La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo. [3] Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dello stesso. [4] Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l’atto impugnato. [5] Si applicano le disposizioni del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Art. 17

Catalogazione [1] Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività. [2] Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. [3] Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione. [4] Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali. [5] I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione (44). [6] La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell’art. 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

Page 8: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

8

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Capo II Vigilanza e ispezione

Art. 18

Vigilanza [1] La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all’art. 12, comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’art. 45, (161) compete al Ministero. [2] Sulle cose di cui all’art. 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime. (162)

Art. 19

Ispezione [1] I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l’esistenza e lo stato di conservazione o (163) di custodia dei beni culturali. [1-bis] Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l’ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell’art. 45. (164)

Capo III

Protezione e conservazione

Sezione I Misure di protezione

Art. 20

Interventi vietati [1] I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, (165) danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. [2] Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’art. 13 (45) non possono essere smembrati.

Art. 21 Interventi soggetti ad autorizzazione

[1] Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; (26) (166) (340) b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili (167), salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; (26) (340) c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai

sensi dell’art. 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l’eccezione prevista all’art. 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’art. 13 (46);

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’art. 13 (47).

[2] Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto. [3] Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l’obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all’art. 18 (168). [4] Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d’uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all’art. 20, comma 1. (48) [5] L’autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. (49)

Page 9: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

9

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 22 Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

[1] Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l’autorizzazione prevista dall’art. 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. [2] Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta. [3] Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed (50) il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti d’ufficio e comunque per non più di trenta giorni. [4] Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l’amministrazione a provvedere. Se l’amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell’art. 21-bis della Legge 06/12/1971, n. 1034, e successive modificazioni. (51)

Art. 23

Procedure edilizie semplificate [1] Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell’art. 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l’interessato, all’atto della denuncia, trasmette al comune l’autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.

Art. 24

Interventi su beni pubblici [1] Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’art. 21 può essere espressa nell’ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

Art. 25

Conferenza di servizi [1] Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l’assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l’autorizzazione di cui all’art. 21. (169) [2] Qualora l’organo ministeriale esprima motivato dissenso, la decisione conclusiva è assunta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. (170) [3] Il destinatario della determinazione conclusiva favorevole adottata in conferenza di servizi informa il Ministero dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni da quest’ultimo impartite.

Art. 26

Valutazione di impatto ambientale [1] Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione prevista dall’art. 21 è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima. [2] Qualora dall’esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l’opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa è destinata ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (171). In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente. [3] Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l’autorizzazione espressa nelle forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l’integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.

Art. 27

Situazioni di urgenza [1] Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

Page 10: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

10

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 28 Misure cautelari e preventive

[1] Il soprintendente può ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall’autorizzazione. [2] Al soprintendente spetta altresì la facoltà di ordinare l’inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell’art. 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all’art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’art. 13. [3] L’ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l’avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione. [4] In caso di realizzazione di lavori pubblici (52) ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all’art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’art. 13, il soprintendente può richiedere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente (53). (19÷21)

Sezione II Misure di conservazione

Art. 29 (8)

Conservazione [1] La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. [2] Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. [3] Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti. [4] Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale. [5] Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali. [6] Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia. [7] I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro (343) adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge 23/08/1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni. [8] Con decreto del Ministro (344) adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca (172) sono (54) definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro. [9] L’insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 20/10/1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro (344) adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca (55) sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, (56) cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, (57) nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione. (58) [9-bis] Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell’esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni. (59) [10] La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281.

Page 11: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

11

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

[11] Mediante appositi accordi (60) il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, (61) ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l’insegnamento del restauro. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (62)

Art. 30 Obblighi conservativi

[1] Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. [2] I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, (173) fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. [3] I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. [4] I soggetti indicati al comma 1 hanno l’obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l’obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. (174) Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione (175) sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all’art. 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all’art. 125. (63)

Art. 31

Interventi conservativi volontari [1] Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell’art. 21. [2] In sede di autorizzazione, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 e certifica eventualmente il carattere necessario dell’intervento stesso ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge. [2-bis] L’ammissione dell’intervento autorizzato ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all’ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. (342)

Art. 32

Interventi conservativi imposti [1] Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente. [2] Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all’art. 30, comma 4.

Art. 33

Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti [1] Ai fini dell’art. 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire. [2] La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti. [3] Il soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica. [4] Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l’inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune e (176) alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. (9) [5] Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all’obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l’esecuzione diretta. [6] In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.

Page 12: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

12

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 34 Oneri per gli interventi conservativi imposti

[1] Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell’art. 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l’ammontare dell’onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all’interessato. [2] Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l’erogazione di acconti ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 3, nei limiti dell’ammontare determinato ai sensi del comma 1. [3] Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 35 (271) Intervento finanziario del Ministero

[1] Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l’esecuzione degli interventi previsti dall’art. 31, comma 1, per un ammontare non superiore alla metà della stessa. Se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare. [2] La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi sugli archivi storici previsti dall’art. 30, comma 4. [3] Per la determinazione della percentuale del contributo di cui al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali siano stati ottenuti benefici fiscali.

Art. 36

Erogazione del contributo [1] Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario. [2] Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. [3] Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 37 (271)

Contributo in conto interessi [1] Il Ministero può concedere contributi in conto interessi sui mutui o altre forme di finanziamento (177) accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali (64) per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. [2] Il contributo è concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato (178). [3] Il contributo è corrisposto direttamente dal Ministero all’istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni. [4] Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero (179) abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.

Art. 38

Accessibilità al pubblico dei beni culturali (65) [1] I beni culturali (66) restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all’atto della assunzione dell’onere della spesa ai sensi dell’art. 34 o della concessione del contributo ai sensi degli articoli 35 e 37 (180). [2] Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell’obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e (181) alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.

Page 13: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

13

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 39 Interventi conservativi su beni dello Stato

[1] Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi. [2] Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1 (182) sono assunte dall’amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell’autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori. [3] Per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l’inizio dei lavori al comune e (183) alla città metropolitana.

Art. 40 Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali

[1] Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall’art. 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l’ente interessato. [2] Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all’art. 30, comma 2. [3] Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.

Art. 41 Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali

[1] Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent’anni (372), unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant’anni dopo l’anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l’esercizio professionale anteriormente all’ultimo centennio. [2] Il soprintendente all’archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti (184). [3] Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti. [4] Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti. [5] Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il soprintendente all’archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell’interno (185), con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con decreto adottato dal Ministro (186) di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge 23/08/1988, n. 400. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. [6] Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero degli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori della difesa, dell’esercito, della marina e dell’aeronautica, nonché al Comando generale dell’Arma dei carabinieri, (187) per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.

Art. 42 Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

[1] La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l’archivio storico della Presidenza della Repubblica. [2] La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza. [3] La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione e funzionamento della Corte medesima. [3-bis] Si omette il comma 3-bis in quanto abrogato, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62. (23)

Page 14: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

14

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 43 Custodia coattiva

[1] Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell’art. 29. [1-bis] Il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, ha facoltà di disporre il deposito coattivo, negli archivi di Stato competenti, delle sezioni separate di archivio di cui all’art. 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero può stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l’istituzione della sezione separata presso l’ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell’ente pubblico cui l’archivio pertiene. Dall’attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (188)

Art. 44

Comodato e deposito di beni culturali [1] I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio (67) o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. [2] Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all’altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato. [3] I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero. [4] I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 48, comma 5. (68) [5] I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell’ente depositante. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (189). [6] Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

Sezione III Altre forme di protezione

Art. 45

Prescrizioni di tutela indiretta [1] Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. [2] Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.

Art. 46

Procedimento per la tutela indiretta [1] Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l’avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità. [2] La comunicazione di avvio del procedimento individua l’immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni. [3] Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e (69) alla città metropolitana. [4] La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell’immobile limitata-mente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.

Page 15: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

15

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

[5] Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (190).

Art. 47 Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo

[1] Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. [2] Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono. [3] Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Art. 48 Autorizzazione per mostre ed esposizioni

[1] E’ soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni: a) delle cose mobili indicate nell’art. 12, comma 1; b) dei beni mobili indicati nell’art. 10, comma 1; c) dei beni mobili indicati all’art. 10, comma 3, lettere a) ed e); d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all’art. 10, comma 2, lettera a), delle raccolte librarie

indicate all’art. 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all’art. 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).

[2] Qualora l’autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito. [3] L’autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all’adozione delle misure necessarie per garantirne l’integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale. [4] Il rilascio dell’autorizzazione è inoltre subordinato all’assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero. [5] Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l’assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell’ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze. [6] Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell’interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

Art. 49 Manifesti e cartelli pubblicitari

[1] E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l’affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l’aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L’autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all’eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi. (191) [2] Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. [3] In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l’assenso per l’utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Page 16: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

16

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 50 Distacco di beni culturali

[1] E’ vietato, senza l’autorizzazione del soprinten-dente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici (70), esposti o non alla pubblica vista. [2] E’ vietato, senza l’autorizzazione del soprinten-dente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.

Art. 51

Studi d’artista [1] E’ vietato modificare la destinazione d’uso degli studi d’artista nonché rimuoverne il contenuto, costituito da opere, documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme ed in relazione al contesto in cui è inserito, sia dichiarato di interesse particolarmente importante per il suo valore storico, ai sensi dell’art. 13. [2] E’ altresì vietato modificare la destinazione d’uso degli studi d’artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario e adibiti a tale funzione da almeno 20 anni.

Art. 52

Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali (364) [1] Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico (192) nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio. [1-bis] Fermo restando quanto previsto dall’art. 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo art. 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione. (365) [1-ter] Al fine di assicurare (374) il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con la regione e i comuni (375), adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. (367) In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione (384) e i Comuni avviano procedimenti di riesame, ai sensi dell’art. 21-quinquies della Legge 07/08/1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, (376) che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’art. 28, commi 12, 13 e 14, del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 05/06/2003, n. 131, prevista dall’art. 70, comma 5, del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/12/2006 relativa ai servizi nel mercato interno. (368) In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione potenzialmente equivalente, (377) al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’art. 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della Legge 07/08/1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi 5 anni di attività, aumentabile del 50% in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali (362). (368)

Page 17: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

17

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Capo IV Circolazione in ambito nazionale

Sezione I

Alienazione e altri modi di trasmissione

Art. 53 Beni del demanio culturale

[1] I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all’art. 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale. [2] I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità (193) previsti dal presente codice.

Art. 54

Beni inalienabili [1] Sono inalienabili i beni del demanio culturale (194) di seguito indicati: a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all’epoca vigente; (195) c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche; d) gli archivi; d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera d); (196) d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni, se incluse in

raccolte appartenenti ai soggetti di cui all’art 53. (196) [2] Sono altresì inalienabili: a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all’art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui

esecuzione risalga ad oltre 50 anni, se mobili, o ad oltre 70 anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall’art. 12; (71)

b) si omette la lettera b) in quanto abrogata, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ee), punto 4), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62. (197)

c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all’art. 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo art. 53;

d) si omette la lettera d) in quanto abrogata, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ee), punto 4), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62. (72)

[3] I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19. (198) [4] I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

Art. 55

Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale [1] I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell’art. 54, comma 1 (199), non possono essere alienati senza l’autorizzazione del Ministero. [2] La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata: a) dalla indicazione della destinazione d’uso in atto; b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene; c) dall’indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l’alienazione del bene e delle

modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento; d) dall’indicazione della destinazione d’uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire; e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti

destinazioni d’uso. (73) [3] L’autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare: a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate; b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti

destinazioni d’uso; c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di

valorizzazione indicati nella richiesta. (200) [3-bis] L’autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d’uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e

Page 18: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

18

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d’uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione. (201) [3-ter] Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene. (201) [3-quater] Qualora l’alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l’autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). (201) [3-quinquies] L’autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo. (201) [3-sexies] L’esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 21, commi 4 e 5. (201)

Art. 55-bis (202)

Clausola risolutiva [1] Le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione di cui all’art. 55 sono riportate nell’atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell’art. 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. [2] Il soprintendente, qualora verifichi l’inadempimento, da parte dell’acquirente, dell’obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l’esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell’atto di alienazione.

Art. 56

Altre alienazioni soggette ad autorizzazione [1] E’ altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero: a) l’alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da

quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1. b) l’alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone

giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (203). [2] L’autorizzazione è richiesta inoltre: a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e

di raccolte librarie; b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici

civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti. (204) [3] La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all’art. 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l’autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo. (205) [4] Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l’autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall’alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione. (206) [4-bis] Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l’autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi. (207) [4-ter] Le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione sono riportate nell’atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. (207) [4-quater] L’esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 21, commi 4 e 5. (207) [4-quinquies] La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l’alienazione dei beni culturali ivi indicati. (207) [4-sexies] Non è soggetta ad autorizzazione l’alienazione delle cose indicate all’art. 54, comma 2, lettera a), secondo periodo. (207) [4-septies] Rimane ferma l’inalienabilità disposta dall’art. 54, comma 1, lettera d-ter). (207)

Art. 57 (74)

Cessione di beni culturali in favore dello Stato [1] Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

Page 19: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

19

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 57-bis (208) Procedure di trasferimento di immobili pubblici

[1] Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l’alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi. [2] Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione sono riportate nell’atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L’inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.

Art. 58

Autorizzazione alla permuta [1] Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l’arricchimento delle pubbliche raccolte.

Art. 59

Denuncia di trasferimento [1] Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, (348) la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. [2] La denuncia è effettuata entro 30 giorni: a) dall’alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della

detenzione; b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero

in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l’erede, il termine decorre dall’accettazione

dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall’art. 623 del codice civile (75), salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

[3] La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni. [4] La denuncia contiene: a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; b) i dati identificativi dei beni ; c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni; d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’atto di trasferimento; e) l’indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo. [5] Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Sezione II Prelazione

Art. 60

Acquisto in via di prelazione [1] Il Ministero o, nel caso previsto dall’art. 62, comma 3, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati (209), hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento (76). [2] Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1. [3] Ove l’alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall’alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l’incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall’alienante. [4] La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità. [5] La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

Page 20: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

20

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 61 Condizioni della prelazione

[1] La prelazione è esercitata nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall’art. 59. [2] Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell’art. 59, comma 4. [3] Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante ed all’acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notifica. [4] In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l’atto di alienazione rimane condizionato sospensiva-mente all’esercizio della prelazione e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa. [5] Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato. [6] Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l’acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 62

Procedimento per la prelazione [1] Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell’opera e l’indicazione del prezzo. [2] La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti (77) giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta (78) di prelazione, corredata dalla deliberazione dell’organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell’ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene (79). [3] Il Ministero può rinunciare all’esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all’ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. (80) Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all’alienante ed all’acquirente entro e non oltre 60 giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all’ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell’ultima notifica. [4] Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di 90 giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell’articolo 59, comma 4. (210)

Sezione III Commercio

Art. 63

Obbligo di denuncia dell’attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell’acquisto di documenti

[1] L’autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell’Allegato A del presente decreto legislativo, di seguito indicato come “Allegato A” (211). [2] Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell’interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali. [3] Il soprintendente verifica l’adempimento dell’obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati (212). La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4 (385). Il verbale dell’ispezione è notificato all’interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza. [4] Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l’obbligo di comunicare al soprintendente l’elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro 90 giorni dall’acquisizione. Entro 90 giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma (213) il soprintendente può avviare il procedimento di cui all’art. 13. [5] Il soprintendente può comunque accertare d’ufficio l’esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l’interesse storico particolarmente importante.

Page 21: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

21

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 64 Attestati di autenticità e di provenienza

[1] Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d’antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime (214); ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull’autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell’opera o dell’oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi.

Capo V Circolazione in ambito internazionale

Sezione I

Principi in materia di circolazione internazionale (215)

Art. 64-bis (216) Controllo sulla circolazione

[1] Il controllo sulla circolazione internazionale è finalizzato a preservare l’integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti, quali individuate in base al presente codice ed alle norme previgenti. [2] Il controllo di cui al comma 1 è esercitato ai sensi delle disposizioni del presente capo, nel rispetto degli indirizzi e dei vincoli fissati in ambito comunitario, nonché degli impegni assunti mediante la stipula e la ratifica di Convenzioni internazionali. Detto controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale. [3] Con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci.

Sezione I-bis

Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale (217)

Art. 65 Uscita definitiva

[1] E’ vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell’art. 10, commi 1, 2 e 3. [2] E’ vietata altresì l’uscita: a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all’art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e

la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall’art. 12. b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all’art. 10, comma 3, e che il Ministero,

sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall’uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all’appartenenza dei beni medesimi.

[3] Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica: a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui

esecuzione risalga ad oltre 50 anni; b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale; c) delle cose (218) rientranti nelle categorie di cui all’art. 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano. [4] Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita delle cose di cui all’art. 11, comma 1, lettera d). L’interessato ha tuttavia l’onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all’estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale.

Art. 66 Uscita temporanea per manifestazioni

[1] Può essere autorizzata l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell’art. 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l’integrità e la sicurezza. [2] Non possono comunque uscire: a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;

Page 22: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

22

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

Art. 67

Altri casi di uscita temporanea [1] Le cose e i beni culturali indicati nell’art. 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 possono essere autorizzati ad uscire temporaneamente anche quando: a) costituiscano mobilio privato dei cittadini italiani che ricoprono, presso sedi diplomatiche o consolari, istituzioni

comunitarie o organizzazioni internazionali, cariche che comportano il trasferimento all’estero degli interessati, per un periodo non superiore alla durata del loro mandato;

b) costituiscano l’arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all’estero; c) debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all’estero; d) la loro uscita sia richiesta in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità

e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta (351).

[2] Non è soggetta ad autorizzazione l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto aventi più di 75 anni per la partecipazione a mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’art. 13.

Art. 68

Attestato di libera circolazione [1] Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell’art. 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse (219), il valore venale, al fine di ottenere l’attestato di libera circolazione. [2] L’ufficio di esportazione, entro tre giorni dall’avvenuta presentazione della cosa (220), ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l’uscita definitiva. [3] L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l’attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all’interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa (221). [4] Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell’art. 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione (222) si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. [5] L’attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d’ufficio; un secondo è consegnato all’interessato e deve accompagnare la circolazione dell’oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. [6] Il diniego comporta l’avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell’art. 14. A tal fine, contestualmente al diniego, sono comunicati all’interessato gli elementi di cui all’art. 14, comma 2, e le cose sono sottoposte (223) alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo. [7] Per le cose (224) di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l’ufficio di esportazione acquisisce il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

Art. 69 Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

[1] Avverso il diniego dell’attestato è ammesso, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito. [2] Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dello stesso. [3] Dalla data di presentazione del ricorso amministrativo e fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, il procedimento di dichiarazione è sospeso, ma le cose rimangono assoggettate (225) alla disposizione di cui all’art. 14, comma 4. [4] Qualora il Ministero accolga il ricorso, rimette gli atti all’ufficio di esportazione, che provvede in conformità nei successivi venti giorni. [5] Si applicano le disposizioni del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Page 23: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

23

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 70 Acquisto coattivo

[1] Entro il termine indicato all’art. 68, comma 3, l’ufficio di esportazione, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell’attestato di libera circolazione, (226) può proporre al Ministero l’acquisto coattivo della cosa per la quale (227) è richiesto l’attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all’interessato, al quale dichiara altresì che l’oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l’ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell’attestato è prorogato di 60 giorni. [2] Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa (228) per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all’interessato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l’interessato può rinunciare all’uscita dell’oggetto e provvedere al ritiro del medesimo. [3] Qualora il Ministero non intenda procedere all’acquisto, ne dà comunicazione, entro 60 giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l’ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa (229) nel rispetto di quanto stabilito all’art. 62, commi 2 e 3 (81). Il relativo provvedimento è notificato all’interessato entro il termine perentorio di 90 giorni dalla denuncia.

Art. 71 Attestato di circolazione temporanea

[1] Chi intende far uscire in via temporanea dal territorio della Repubblica, ai sensi degli articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi indicati, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale e il responsabile della sua custodia all’estero, al fine di ottenere l’attestato di circolazione temporanea. [2] L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l’attestato di circolazione temporanea, dettando le prescrizioni necessarie e dandone comunicazione all’interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene. Avverso il provvedimento di diniego di uscita temporanea è ammesso ricorso amministrativo nei modi previsti dall’art. 69. [3] Qualora per l’uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l’interesse indicato dall’art. 10, (230) contestualmente alla pronuncia positiva o negativa sono comunicati all’interessato, ai fini dell’avvio del procedimento di dichiarazione, gli elementi indicati all’art. 14, comma 2, e l’oggetto è sottoposto alle misure di cui all’art. 14, comma 4. [4] Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato, gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo. Per i casi di uscita temporanea disciplinati dall’art. 66 e dall’art. 67, comma 1, lettere b) e c), il rilascio dell’attestato è subordinato all’autorizzazione di cui all’art. 48. [5] L’attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o dei beni, che è prorogabile su richiesta dell’interessato, ma non può essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8. [6] Il rilascio dell’attestato è sempre subordinato all’assicurazione dei beni da parte dell’interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all’estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all’estero o da organismi sovranazionali, l’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 48, comma 5. [7] Per i beni culturali di cui all’art. 65, comma 1, nonché per le cose o i beni di cui al comma 3, l’uscita temporanea è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, emessa da un istituto bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell’attestato. La cauzione è incamerata dall’amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. La cauzione non è richiesta per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall’obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale. [8] Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di uscita temporanea previsti dall’art. 67, comma 1.

Art. 72 Ingresso nel territorio nazionale

[1] La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell’art. 65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall’ufficio di esportazione. [2] I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione sono rilasciati sulla base di documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione, da parte degli interessati, di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive dei medesimi, rese ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (231)

Page 24: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

24

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

[3] I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione hanno validità quinquennale e possono essere prorogati su richiesta dell’interessato. [4] Con decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni, modalità e procedure per il rilascio e la proroga dei certificati, con particolare riguardo all’accertamento della provenienza della cosa o del bene spediti o importati.

Sezione II

Esportazione dal territorio dell’Unione europea

Art. 73 Denominazioni

[1] Nella presente sezione e nella sezione III di questo Capo si intendono: a) per «regolamento CEE», il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 09/12/1992, come modificato dal

regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16/12/1996 e dal regolamento (CE) n. 974/2001 (232) del Consiglio, del 14/05/2001;

b) per «direttiva CEE», la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15/03/1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17/02/1997 e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 05/062001;

c) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell’Unione europea che promuove l’azione di restituzione a norma della sezione III.

Art. 74

Esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea [1] L’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea degli oggetti indicati nell’allegato A (233) è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo. [2] Ai fini di cui all’art. 3 del regolamento CEE, gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige l’elenco di detti uffici e lo comunica alla Commissione delle Comunità europee; segnala, altresì, ogni eventuale modifica dello stesso entro 2 mesi dalla relativa effettuazione. (234) [3] La licenza di esportazione prevista dall’art. 2 del regolamento CEE è rilasciata dall’ufficio di esportazione contestualmente all’attestato di libera circolazione, ed è valida per 6 mesi. La detta licenza può essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha emesso l’attestato, anche non contestualmente all’attestato medesimo, ma non oltre 30 mesi dal rilascio di quest’ultimo. (235) [4] Per gli oggetti indicati nell’allegato A, l’ufficio di esportazione può rilasciare, a richiesta, anche licenza di esportazione temporanea, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71. (236) [5] Le disposizioni della sezione I-bis del presente capo non si applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell’Unione europea a norma dell’art. 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima. (237)

Sezione III

Disciplina in materia di restituzione, nell’ambito dell’Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro (238)

Art. 75

Restituzione [1] Nell’ambito dell’Unione europea, la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31/12/1992 è regolata dalle disposizioni della presente sezione, che recepiscono la direttiva CEE. (239) [2] Ai fini della direttiva CEE, si intendono per beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio di uno Stato membro, in applicazione della legislazione o delle procedure amministrative ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell’art. 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nella versione consolidata, quale risulta dalle modifiche introdotte dal Trattato di Amsterdam e dal Trattato di Nizza. (240) [3] La restituzione è ammessa per i beni di cui al comma 2 che rientrino in una delle categorie indicate alla lettera a) dell’allegato A, ovvero per quelli che, pur non rientrando in dette categorie, siano inventariati o catalogati come appartenenti a: a) collezioni pubbliche museali, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le collezioni

di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;

b) istituzioni ecclesiastiche. (241) [4] E’ illecita l’uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CEE, ovvero determinata dal

Page 25: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

25

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea. (242) [5] Si considerano illecitamente usciti i beni anche dei quali sia stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione. (243) [6] La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

Art. 76 Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell’Unione europea

[1] L’autorità centrale prevista dall’art. 3 della direttiva CEE è, per l’Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. [2] Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell’Unione europea, il Ministero: a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri; b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche volte alla localizzazione del bene (244) e alla identificazione di chi lo

possieda o comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene (245) la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui alla lettera c), la sussistenza dei presupposti e delle condizioni indicati all’art. 75, purché tali operazioni vengano effettuate entro due mesi dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine, non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);

e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e la sua temporanea custodia presso istituti pubblici nonché ogni altra misura necessaria per assicurarne la conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di restituzione;

f) favorisce l’amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene (246), di ogni controversia concernente la restituzione. A tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato, da svolgersi secondo la legislazione italiana, e raccogliere, per l’effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

Art. 77

Azione di restituzione [1] Per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio, gli Stati membri dell’Unione europea possono esercitare l’azione di restituzione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall’art. 75. [2] L’azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova. [3] Oltre ai requisiti previsti nell’art. 163 del codice di procedura civile, l’atto di citazione deve contenere: a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale; b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all’uscita illecita del bene dal territorio

nazionale. [4] L’atto di citazione è notificato, oltre che al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione. [5] Il Ministero notifica immediatamente l’avvenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

Art. 78

Termini di decadenza e di prescrizione dell’azione [1] L’azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore a qualsiasi titolo. [2] L’azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell’uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente. [3] L’azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell’art. 75, comma 3, lettere a) e b) (247).

Art. 79

Indennizzo [1] Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi. [2] Per ottenere l’indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver usato, all’atto dell’acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze.

Page 26: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

26

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

[3] Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa. [4] Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell’indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell’illecita circolazione residente in Italia.

Art. 80

Pagamento dell’indennizzo [1] L’indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene. [2] Del pagamento e della consegna del bene è redatto processo verbale a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario o di funzionari all’uopo designati dal Ministero, al quale è rimessa copia del processo verbale medesimo. [3] Il processo verbale costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Art. 81 Oneri per l’assistenza e la collaborazione

[1] Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all’applicazione dell’art. 76, nonché quelle inerenti all’esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Art. 82

Azione di restituzione a favore dell’Italia [1] L’azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell’Unione europea in cui si trova il bene culturale. [2] Il Ministero si avvale dell’assistenza dell’Avvocatura generale dello Stato.

Art. 83

Destinazione del bene restituito [1] Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all’avente diritto. [2] La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene. [3] Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità. [4] Qualora l’avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela e la pubblica fruizione nel contesto culturale più opportuno.

Art. 84

Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale [1] Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall’Italia per assicurare l’esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri. [2] Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull’attuazione del presente Capo nonché sull’attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri. [3] Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull’applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE per la Commissione indicata al comma 1. La relazione è trasmessa al Parlamento.

Art. 85

Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti [1] Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

Page 27: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

27

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 86 Accordi con gli altri Stati membri dell’Unione europea

[1] Al fine di sollecitare e favorire una reciproca, maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell’organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell’Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati membri.

Sezione IV Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali (248)

Art. 87 (249)

Convenzione UNIDROIT [1] Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione dell’UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24/06/1995, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nell’annesso alla Convenzione medesima.

Art. 87-bis (250)

Convenzione UNESCO [1] Resta ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali, adottata a Parigi il 14/11/1970, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione, con riferimento ai beni indicati nella Convenzione medesima.

Capo VI

Ritrovamenti e scoperte

Sezione I Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell’ambito del territorio nazionale

Art. 88

Attività di ricerca [1] Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all’art. 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero. [2] Il Ministero può ordinare l’occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1. [3] Il proprietario dell’immobile ha diritto ad un’indennità per l’occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L’indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Art. 89

Concessione di ricerca [1] Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l’esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell’art. 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. [2] Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell’atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata. [3] La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell’esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero. [4] Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l’importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario. [5] La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori. [6] Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l’ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

Page 28: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

28

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 90 Scoperte fortuite

[1] Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’art. 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. (251) [2] Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica. [3] Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente. [4] Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

Art. 91 Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

[1] Le cose indicate nell’art. 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile. [2] Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all’impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall’abbattimento che abbiano l’interesse di cui all’art. 10, comma 3, lettera a). E’ nullo ogni patto contrario.

Art. 92 Premio per i ritrovamenti

[1] Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate: a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento; b) al concessionario dell’attività di ricerca, di cui all’art. 89, qualora l’attività medesima non rientri tra i suoi scopi

istituzionali o statutari (252); c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 90. [2] Il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall’art. 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate. [3] Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore. [4] Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l’interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge 23/08/1988, n. 400.

Art. 93

Determinazione del premio [1] Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell’art. 92, previa stima delle cose ritrovate. [2] In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L’accettazione dell’acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva. [3] Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l’incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio. [4] La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Page 29: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

29

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Sezione II Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale

Art. 94

Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (253) [1] Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 02/11/2001.

Capo VII

Espropriazione

Art. 95 Espropriazione di beni culturali

[1] I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi. [2] Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l’espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell’esproprio e rimette gli atti all’ente interessato per la prosecuzione del procedimento. [3] Il Ministero può anche disporre l’espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.

Art. 96

Espropriazione per fini strumentali [1] Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili (254), assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso.

Art. 97 Espropriazione per interesse archeologico

[1] Il Ministero può procedere all’espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell’art. 10.

Art. 98

Dichiarazione di pubblica utilità [1] La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell’art. 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero. [2] Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 99

Indennità di esproprio per i beni culturali [1] Nel caso di espropriazione previsto dall’art. 95 l’indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all’interno dello Stato. [2] Il pagamento dell’indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 100

Rinvio a norme generali [1] Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Page 30: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

30

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

TITOLO II Fruizione e valorizzazione

Capo I

Fruizione dei beni culturali

Sezione I Principi generali

Art. 101

Istituti e luoghi della cultura [1] Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. [2] Si intende per: a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, (255) conserva, ordina ed espone beni culturali per

finalità di educazione e di studio; b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga (256) e conserva un insieme organizzato di libri,

materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto;

f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

[3] Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. [4] Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

Art. 102 Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica

[1] Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. [2] Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. [3] La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’art. 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. [4] Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell’ambito e con le procedure dell’art. 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. [5] Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un’adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.

Art. 103

Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura [1] L’accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l’accesso ad essi. [2] L’accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito. [3] Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano: a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito; b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri

derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);

Page 31: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

31

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d’ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d’ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati.

d) l’eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

[4] Eventuali agevolazioni per l’accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea.

Art. 104 Fruizione di beni culturali di proprietà privata

[1] Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali: a) i beni culturali immobili indicati all’art. 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale; b) le collezioni dichiarate ai sensi dell’art. 13. [2] L’interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario. [3] Le modalità di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne dà comunicazione al comune e (257) alla città metropolitana nel cui territorio si trovano i beni. [4] Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 38.

Art. 105

Diritti di uso e godimento pubblico [1] Il Ministero e le regioni vigilano, nell’ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.

Sezione II Uso dei beni culturali

Art. 106

Uso individuale di beni culturali [1] Lo Stato (82), le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti. [2] Per i beni in consegna al Ministero, il Ministero (360) determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. [2-bis] Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene. (83)

Art. 107 (24)

Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali [1] Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d’autore. [2] E’ di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l’originale. (84)

Art. 108 Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

[1] I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall’autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto: a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso; b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente. [2] I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.

Page 32: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

32

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

[3] Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati (369) per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto (370). I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente. [3-bis] Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino

alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all’interno degli istituti della cultura, l’uso di stativi o treppiedi;

2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto. (371)

[4] Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l’autorità che ha in consegna i beni determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi. [5] La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate. [6] Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell’amministrazione concedente.

Art. 109

Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali [1] Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive: a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia; b) la restituzione, dopo l’uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Art. 110

Incasso e riparto di proventi [1] Nei casi previsti dall’art. 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica. [2] Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l’istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell’economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo. [3] I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione e al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato (363), ai sensi dell’art. 29, nonché all’espropriazione e all’acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione. [4] I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all’incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Capo II Principi della valorizzazione dei beni culturali

Art. 111

Attività di valorizzazione [1] Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’art. 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. [2] La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. [3] La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. [4] La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Page 33: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

33

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 112 Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

[1] Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. [2] Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione (85) dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente. [3] La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all’art. 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati. [4] Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d’intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti. (86) [5] Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l’elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. (87) [6] In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità. (88) [7] Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa. (89) [8] Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l’intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto. (90) [9] Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. (258) All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (91)

Art. 113

Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata [1] Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. [2] Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono. [3] Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno. [4] La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all’art. 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

Art. 114

Livelli di qualità della valorizzazione [1] Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l’aggiornamento periodico. (92) [2] I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata. (272) [3] I soggetti che, ai sensi dell’art. 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

Page 34: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

34

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 115 (93) Forme di gestione

[1] Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. [2] La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica. [3] La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono (259) o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell’art. 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all’art. 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione. [4] Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all’art. 114. [5] Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell’art. 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l’altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene. [6] Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all’art. 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L’inadempimento (260), da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni. [7] Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all’art. 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell’ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico. [8] Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all’esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d’oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività. [9] Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 116

Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso [1] I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell’art. 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all’art. 112, comma 5. (94)

Art. 117

Servizi per il pubblico (261) [1] Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all’art. 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. [2] Rientrano tra i servizi di cui al comma 1: a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro

materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione,

di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

Page 35: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

35

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

[3] I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria. [4] La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall’art. 115. [5] I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell’art. 110.

Art. 118

Promozione di attività di studio e ricerca [1] Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale. [2] Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.

Art. 119 (262)

Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale [1] Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione. [2] Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all’art. 101 possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l’elaborazione e l’attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell’istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità.

Art. 120 (359)

Sponsorizzazione di beni culturali [1] E’ sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice. (263) [2] La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l’associazione del nome, del marchio, dell’immagine, dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione. [3] Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell’iniziativa cui il contributo si riferisce.

Art. 121

Accordi con le fondazioni bancarie [1] Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell’arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.

Page 36: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

36

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Capo III Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

Art. 122

Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti [1] I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione: a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell’art. 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che

diventano consultabili 50 anni dopo la loro data; b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati

dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di 70 anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.

b-bis) si omette la lettera b-bis) in quanto abrogata, con effetto dal 01/06/2014, dall’art. 12, comma 4, lettera a), del D.L. 31/05/2014, n. 83, convertito, con modificazioni, in Legge 29/07/2014, n. 106. (95)

[2] Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. Sull’istanza di accesso provvede l’amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell’esercizio delle relative competenze. (96) [3] Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell’ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), (264) non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.

Art. 123

Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati [1] Il Ministro dell’interno, previo parere del direttore dell’Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell’interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell’art. 122, comma 1. L’autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente. [2] I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione (265). [3] Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.

Art. 124

Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti [1] Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito. [2] La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

Art. 125

Declaratoria di riservatezza [1] L’accertamento dell’esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero.

Page 37: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

37

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 126 Protezione di dati personali

[1] Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all’esercizio degli stessi diritti. [2] Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell’identità personale dell’interessato. [3] La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 127

Consultabilità degli archivi privati [1] I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell’art. 13 hanno l’obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso. [2] Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell’art. 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell’art. 122, comma 3. [3] Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell’art. 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.

TITOLO III Norme transitorie e finali

Art. 128

Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente [1] I beni culturali di cui all’art. 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle Leggi 20/06/1909, n. 364 e 11/06/1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all’art. 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte. (26) [2] Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della Legge 01/06/1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell’art. 22 della legge 22/12/1939, n. 2006, (266) dell’art. 36 del D.P.R. 30/09/1963, n. 1409, e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del D.Lgs. 29/10/1999, n. 490. [3] In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d’ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela. (26) [4] Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d’ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 16.

Art. 129

Provvedimenti legislativi particolari [1] Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico. [2] Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con Legge 28/06/1871, n. 286, Legge 08/07/1883, n. 1461, R.D. 23/11/1891, n. 653 e Legge 07/02/1892, n. 31.

Art. 130

Disposizioni regolamentari precedenti [1] Fino all’emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 02/10/1911, n. 1163 e 30/01/1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

Page 38: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

38

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

PARTE TERZA Beni paesaggistici

TITOLO I

Tutela e valorizzazione

Capo I Disposizioni generali

Art. 131 (277)

Paesaggio [1] Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. [2] Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. [3] Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all’esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. [4] La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. [5] La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. [6] Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell’esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

Art. 132 (278)

Convenzioni internazionali [1] La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio. [2] La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all’applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20/10/2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

Art. 133 (279)

Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio [1] Il Ministero e le regioni definiscono d’intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità. [2] Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l’attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all’art. 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile. [3] Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell’immediato, adeguano gli strumenti vigenti.

Art. 134

Beni paesaggistici [1] Sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree di cui (280) all’art. 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) le aree di cui (281) all’art. 142; c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’art. 136 e (98) sottoposti a tutela dai piani

paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Page 39: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

39

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 135 (99) Pianificazione paesaggistica

[1] Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: «piani paesaggistici». L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143. [2] I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti. [3] In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d’uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità. [4] Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto

conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor

consumo del territorio; d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi

valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Capo II

Individuazione dei beni paesaggistici

Art. 136 (10) Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

[1] Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi

compresi gli alberi monumentali (282); b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si

distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi

i centri ed i nuclei storici (100); d) le bellezze panoramiche (283) e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda

lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 137 (13) (102) Commissioni regionali (101)

[1] Le regioni istituiscono apposite commissioni, (284) con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo art. 136. [2] Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili (285) preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma (286) scelti nell’ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali (287). Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine. [3] Fino all’istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l’esercizio di competenze analoghe.

Page 40: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

40

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 138 (103) Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico

[1] Le commissioni di cui all’art. 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell’art. 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l’iniziativa e propongono alla regione l’adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi. [2] La commissione decide se dare ulteriore seguito all’atto di iniziativa entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l’ente pubblico territoriale che ha assunto l’iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione. [3] E’ fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’art. 136.

Art. 139 (104)

Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (288) [1] La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, (289) è pubblicata per 90 giorni all’albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate (290). [2] Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata (291), nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all’art. 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione. [3] Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 136, viene altresì data comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene. [4] La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell’immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all’art. 146, comma 1. [5] Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, (292) e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un’inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.

Art. 140 (105) Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza

[1] La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, entro 60 giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all’art. 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 136. (293) [2] La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo. (294) [3] La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell’art. 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione. (295) [4] Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per 90 giorni all’albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. (296) [5] Si omette il comma 5 in quanto abrogato, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera l), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63. (297)

Page 41: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

41

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 141 (106) Provvedimenti ministeriali

[1] Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’art. 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all’art. 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 139 provvede direttamente il soprintendente. [2] Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto art. 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell’art. 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione. [3] Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell’art. 140, comma 3. [4] La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull’adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall’art. 140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero. [5] Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all’art. 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all’art. 146, comma 1.

Art. 141-bis (298)

Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico [1] Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all’art. 140, comma 2. [2] Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31/12/2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico. [3] I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Art. 142 (107)

Aree tutelate per legge [1] Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni

elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i

territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque

ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di

rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18/05/2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13/03/1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico (299). [2] La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree (300) che alla data del 06/09/1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee

A e B (301); b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee

diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese (302) in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della Legge 22/10/1971, n. 865.

Page 42: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

42

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

[3] La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte (303) irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall’art. 140, comma 4 (304). [4] Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’art. 157.

Capo III

Pianificazione paesaggistica

Art. 143 (12) (108) Piano paesaggistico

[1] L’elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche,

impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135; b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, loro

delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;

c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’art. 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;

d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’art. 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’art. 138, comma 1;

e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’art. 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;

f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;

h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell’art. 135, comma 3. [2] Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall’art. 135, comma 1, terzo periodo. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241. L’accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell’art. 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell’accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. [3] Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell’ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall’art. 146, comma 5. [4] Il piano può prevedere a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell’art. 142 e non interessate da specifici procedimenti o

provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 146.

[5] L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’art. 145, commi 3 e 4. [6] Il piano può anche subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

Page 43: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

43

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

[7] Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l’accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni. [8] Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti. [9] A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.

Art. 144

Pubblicità e partecipazione [1] Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, (305) e ampie forme di pubblicità. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. (109) [2] Fatto salvo quanto disposto all’art. 143, comma 9 (306), il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. (110)

Art. 145

Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione [1] La individuazione, da parte del Ministero, delle (307) linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali (308). [2] I piani paesaggistici possono prevedere (309) misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti (111) nazionali e regionali di sviluppo economico. [3] Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, (310) sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette (112). [4] I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo. (311) [5] La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.

Page 44: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

44

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Capo IV Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

Art. 146 (15) (113) (339) (379)

Autorizzazione [1] I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell’art. 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. [2] I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione. [3] La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento. [4] L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’art. 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L’autorizzazione è efficace (352) per un periodo di 5 anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. (361) Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato. (373) [5] Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all’art. 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. (349) [6] La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, (350) ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. [7] L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ricevuta l’istanza dell’interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 (353), lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l’amministrazione verifica se l’istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall’interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, (354) ai sensi delle vigenti disposizione di legge in materia di procedimento amministrativo. [8] Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’art. 140, comma 2, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 07/08/1990, n. 241. (355) Entro 20 giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità. (356) [9] Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. (380) Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Legge 23/08/1988, n. 400, entro il 31/12/2008, su proposta del Ministro d’intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, sono

Page 45: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

45

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

stabilite procedure semplificate (346) per il rilascio dell’autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni. [10] Decorso inutilmente il termine indicato all’ultimo periodo del comma 8 senza che l’amministrazione si sia pronunciata, l’interessato può richiedere l’autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente. [11] L’autorizzazione paesaggistica è trasmessa (357), senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché , unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trova l’immobile o l’area sottoposti al vincolo. [12] L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado. [13] Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni 30 giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza. [14] Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’art. 134. (358) [15] Si omette il comma 15 in quanto abrogato, con effetto dal 13/07/2011, dall’art. 4, comma 16, lettera e), punto 8), del D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in Legge 12/07/2011, n. 106. (345) [16] Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 147 Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

[1] Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall’art. 143 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l’autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (25). [2] Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale (312) e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l’art. 26 (114). I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell’art. 146. (313) [3] Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, d’intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalità di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.

Art. 148 (115)

Commissioni locali per il paesaggio [1] Le regioni (314) promuovono l’istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 6 (315). [2] Le commissioni (316) sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. [3] Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159. (317) [4] Si omette il comma 4 in quanto abrogato, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera u), punto 4), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63. (318)

Page 46: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

46

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 149 Interventi non soggetti ad autorizzazione

[1] Fatta salva l’applicazione dell’art. 143, comma 4 (319), lettera a) (117), non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’art. 146, dall’art. 147 e dall’art. 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che

non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente

dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’art. 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Art. 150

Inibizione o sospensione dei lavori [1] Indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall’avvenuta comunicazione prescritta dall’art. 139, comma 3 (118), la regione o il Ministero hanno (320) facoltà di: a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio (119); b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati. [2] L’inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1 (321) cessa di avere efficacia se entro il termine di 90 giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all’albo pretorio della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico (322) di cui all’art. 138 o all’art. 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall’art. 139, comma 3. (120) [3] Si omette il comma 3 in quanto abrogato, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera z), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63. (121) [4] I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.

Art. 151 Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

[1] Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall’art. 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l’interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. (323) Le opere già eseguite sono demolite a spese dell’autorità che ha disposto la sospensione.

Art. 152

Interventi soggetti a particolari prescrizioni [1] Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell’ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, l’amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’art. 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, hanno facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall’art. 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo art. 146. (122) [2] Si omette il comma 2 in quanto abrogato, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera bb), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63. (123)

Art. 153

Cartelli pubblicitari [1] Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’art. 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’art. 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall’art. 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo art. 146. (324) [2] Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela. (325)

Page 47: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

47

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 154 (124) Colore delle facciate dei fabbricati

[1] Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell’art. 136, comma 1, o dalla lettera m) dell’art. 142, comma 1, sia sottoposta all’obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l’amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’art.146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d’insieme. [2] Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l’amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all’esecuzione d’ufficio. [3] Nei confronti degli immobili di cui all’art. 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo art. 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.

Art. 155 Vigilanza

[1] Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni. [2] Le regioni vigilano sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l’esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L’inottemperanza o la persistente inerzia nell’esercizio di tali competenze comporta l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero (125). [2-bis] Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti. (326) [2-ter] Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell’art. 146, comma 12. (326)

Capo V Disposizioni di prima applicazione e transitorie

Art. 156 (126)

Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici [1] Entro il 31/12/2009 (327), le regioni che hanno redatto piani paesaggistici (328) verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell’art. 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell’art. 5, comma 7. (15) [2] Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi. [3] Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall’art. 135, possono stipulare intese, ai sensi dell’art. 143, comma 2, (329) per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell’adeguamento dei piani paesaggistici. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l’adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all’art. 143, comma 9. (330) Qualora all’adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall’accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. (331) [4] Qualora l’intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l’accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 143.

Art. 157 (11)

Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente [1] Conservano efficacia a tutti gli effetti: (332) a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate (333) in base alla

Legge 11/06/1922, n. 776; b) gli elenchi compilati ai sensi della Legge 29/06/1939, n. 1497; c) le dichiarazione di notevole interesse pubblico notificate (334) ai sensi della Legge 29/06/1939, n. 1497; d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell’art. 82, comma 5, del

D.P.R. 24/07/1977, n. 616, aggiunto dall’art. 1 del D.L. 27/06/1985, n. 312, convertito con modificazioni nella Legge 08/08/1985, n. 431;

d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del D.Lgs. 29/10/1999, n. 490; (335)

Page 48: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

48

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

e) le dichiarazione di notevole interesse pubblico notificate (336) ai sensi del D.Lgs. 29/10/1999, n. 490; f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del D.Lgs. 29/10/1999, n.

490. f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell’art. 1-ter del D.L. 27/06/1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla

Legge 08/08/1985, n. 431. (127) [2] Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.

Art. 158 Disposizioni regionali di attuazione

[1] Fino all’emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con R.D. 03/06/1940, n. 1357.

Art. 159 (14) (128)

Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica [1] Fino al 31/12/2009 (341) il procedimento rivolto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 31/12/2009 (341) non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31/12/2009 (341). [2] L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 07/08/1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. [3] La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i 60 giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13/06/1994, n. 495. [4] Decorso il termine di 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. [5] Si applicano le disposizioni di cui all’art. 146, commi 1, 2 e 4. [6] I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell’art. 143 o adeguata a termini dell’art. 156, che alla data del 01/06/2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell’art. 145, commi 3, 4 e 5. [7] Per i beni che alla data del 01/06/2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 1-quinquies del D.L. 27/06/1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 08/08/1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 06/09/1985, l’autorizzazione può essere concessa solo dopo l’adozione dei provvedimenti integrativi di cui all’art. 141-bis. [8] Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell’art. 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63. [9] Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l’autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai fini

Page 49: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

49

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

dell’applicazione dell’art. 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza.

PARTE QUARTA Sanzioni

TITOLO I

Sanzioni amministrative

Capo I Sanzioni relative alla Parte seconda

Art. 160

Ordine di reintegrazione [1] Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. [2] Qualora le opere da disporre ai sensi del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l’avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche alla città metropolitana o al comune interessati. [3] In caso di inottemperanza all’ordine impartito ai sensi del comma 1, il Ministero provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. [4] Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa. [5] Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato.

Art. 161

Danno a cose ritrovate [1] Le misure previste nell’art. 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all’art. 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.

Art. 162

Violazioni in materia di affissione [1] Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’art. 49 è punito con le sanzioni previste dall’art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 163 Perdita di beni culturali

[1] Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V del Titolo I della Parte seconda (129), il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene. [2] Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma. [3] Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato. [4] La determinazione della commissione è impugna-bile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Art. 164

Violazioni in atti giuridici [1] Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli. [2] Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell’art. 61, comma 2.

Art. 165

Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale [1] Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall’art. 123, comma 1, del D.Lgs. 29/10/1999, n. 490, chiunque trasferisce all’estero le cose o i beni indicati nell’art. 10, in violazione delle disposizioni di cui alle sezioni I e II del

Page 50: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

50

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Capo V del Titolo I della Parte seconda, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 77,50 a euro 465.

Art. 166

Omessa restituzione di documenti per l’esportazione [1] Chi, effettuata l’esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell’Unione europea ai sensi del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l’esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30/03/1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620.

Capo II Sanzioni relative alla Parte terza

Art. 167 (3) (14) (16) (18)

Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria [1] In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4. [2] Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere. [3] In caso di inottemperanza, l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d’ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall’accertamento dell’illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell’apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità (17) previste dall’art. 41 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d’intesa tra il Ministero (337) e il Ministero della difesa. [4] L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato

creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del

D.P.R. 06/06/2001, n. 380. [5] Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell’art. 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma. [6] Le somme riscosse per effetto dell’applicazione del comma 5, nonché per effetto dell’art. 1, comma 37, lettera b), n. 1), della Legge 15/12/2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l’esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall’amministrazione per l’esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Art. 168 Violazione in materia di affissione

[1] Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’art. 153 è punito con le sanzioni previste dall’art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni.

Page 51: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

51

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

TITOLO II Sanzioni penali

Capo I

Sanzioni relative alla Parte seconda

Art. 169 Opere illecite

[1] E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50: a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui

beni culturali indicati nell’art. 10; b) chiunque, senza l’autorizzazione del soprinten-dente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni,

tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall’art. 13;

c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell’art. 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l’autorizzazione.

[2] La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell’ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente ai sensi dell’art. 28.

Art. 170

Uso illecito [1] E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque destina i beni culturali indicati nell’art. 10 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Art. 171

Collocazione e rimozione illecita [1] E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui all’art. 10, comma 1. [2] Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno dal trasporto.

Art. 172

Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta [1] E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734,50 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell’art. 45, comma 1. [2] L’inosservanza delle misure cautelari contenute nell’atto di cui all’art. 46, comma 4, è punita ai sensi dell’art. 180.

Art. 173 Violazioni in materia di alienazione

[1] E’ punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469: a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56; b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all’art. 59, comma 2, la denuncia degli atti di

trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; c) l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione (130) che effettua la consegna della cosa in pendenza del

termine previsto dall’art. 61, comma 1.

Art. 174 Uscita o esportazione illecite

[1] Chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all’art. 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165. [2] La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanee. [3] Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

Page 52: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

52

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

[4] Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l’interdizione ai sensi dell’art. 30 del codice penale.

Art. 175

Violazioni in materia di ricerche archeologiche [1] E’ punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 310 a euro 3.099: a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all’art. 10 senza

concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall’amministrazione; b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall’art. 90, comma 1, le cose indicate nell’art. 10

rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Art. 176 Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

[1] Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’art. 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell’art. 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50. [2] La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall’art. 89.

Art. 177

Collaborazione per il recupero di beni culturali [1] La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e 176 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all’estero.

Art. 178 Contraffazione di opere d’arte

[1] E’ punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da euro 103 a euro 3.099: a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un

oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico; b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene

per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

[2] Se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’art. 30 del codice penale. [3] La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l’art. 36, comma 3, del codice penale. [4] E’ sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Art. 179

Casi di non punibilità [1] Le disposizioni dell’art. 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni (131) di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all’atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all’atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l’opera originale.

Art. 180

Inosservanza dei provvedimenti amministrativi [1] Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall’autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall’art. 650 del codice penale.

Page 53: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

53

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Capo II Sanzioni relative alla Parte terza

Art. 181 (5)

Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa [1] Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’art. 44, lettera c), del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (338). [1-bis] La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: a) ricadano su immobili od aree che per le loro caratteristiche (132) paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a 750 metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. (6) [1-ter] Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (133) di cui all’art. 167, qualora l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato

creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l’impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.

06/06/2001, n. 380. (6) [1-quater] Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni. (6) [1-quinquies] La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1. (6) [2] Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

Page 54: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

54

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

PARTE QUINTA Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 182

Disposizioni transitorie [1] In via transitoria, agli effetti indicati all’art. 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell’allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell’ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. (134) [1-bis] La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30/06/2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero medesimo, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9. (142) [1-ter] La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31/12/2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell’allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l’espletamento della procedura di selezione pubblica (381), nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell’articolo 1 del regolamento di cui al D.M. 26/05/2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell’allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30/06/2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31/12/2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30/06/2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell’allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30/06/2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell’allegato B spetta per l’attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31/12/2014. (135) [1-quater] Ai fini dell’attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell’allegato B: a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l’attività

caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell’allegato A del regolamento di cui al D.M. 26/05/2009, n. 86;

b) è riconosciuta soltanto l’attività di restauro effettivamente svolta dall’interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell’ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell’ambito della procedura di selezione pubblica;

c) l’attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all’art. 9 del D.Lgs. 20/10/1998, n. 368, formati in occasione dell’affidamento dell’appalto, in corso d’opera o al momento della conclusione dell’appalto, ivi compresi atti concernenti l’organizzazione ed i rapporti di lavoro dell’impresa appaltatrice;

d) la durata dell’attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo. (267)

[1-quinquies] Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all’art. 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, entro il 31/12/2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all’art. 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell’allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno 5 anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (268) [1-sexies] Nelle more dell’attuazione dell’art. 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31/12/2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la

laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in

Page 55: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

55

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 09/07/2009, pubblicato nella G.U. n. 233 del 07/10/2009;

b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);

c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale

presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell’art. 14 della Legge 21/12/1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;

e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;

f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di 4 anni, con regolare esecuzione certificata nell’ambito della procedura di selezione pubblica. L’attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445. (269)

[1-septies] Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, entro il 30/06/2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31/10/2012 e il 30/06/2014. (269) [1-octies] La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero medesimo, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (269) [1-novies] I titoli di studio di cui alla sezione I, Tabella 1, dell’Allegato B consentono l’iscrizione nell’elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell’Allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, Tabella 2, dell’Allegato B consentono l’iscrizione nell’elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell’inquadramento. L’esperienza professionale di cui alla sezione I, Tabella 3, dell’Allegato B consente l’iscrizione nell’elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno 2 anni. (366) [2] In deroga a quanto previsto dall’art. 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione «Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale» è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l’Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto definisce l’ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (136) [3] Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all’art. 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell’art. 117, comma 5, della Costituzione. [3-bis] In deroga al divieto di cui all’art. 146, comma 4, secondo periodo (116), sono conclusi dall’autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30/04/2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell’intervento. In tale ultimo caso l’autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall’art. 167, comma 5. (137) [3-ter] Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell’art. 1, commi 37 e 39, della Legge 15/12/2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all’art. 1, comma 39, della Legge 15/12/2004, n. 308, si intende vincolante. (137) [3-quater] Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’art. 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all’art. 167, comma 5. (137)

Page 56: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

56

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Art. 183 Disposizioni finali

[1] I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 14/01/1994, n. 20. [2] Dall’attuazione degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2, (138) non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [3] La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (139) [4] Gli oneri derivanti dall’esercizio da parte del Ministero delle facoltà previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa. [5] Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli articoli 44, comma 4, e 48, comma 5 (140), sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 della Legge 05/08/1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione. [6] Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni. [7] Il presente codice entra in vigore il giorno 01/05/2004.

Art. 184

Norme abrogate e interpretative (273) [1] Sono abrogate le seguenti disposizioni: - Legge 01/06/1939, n. 1089, art. 40, nel testo da ultimo sostituito dall’art. 9 della Legge 12/07/1999, n. 237; (2) - D.P.R. 30/09/1963, n. 1409, limitatamente: all’art. 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente,

modificato e sostituito dall’art. 8 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall’art. 9 del medesimo decreto legislativo;

- D.P.R. 14/01/1972, n. 3, limitatamente all’art. 9; - D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, limitatamente all’art. 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall’art.

30 della Legge 07/12/1999, n. 472; - Legge 15/05/1997, n. 127, limitatamente all’art. 12, comma 5, nel testo modificato dall’art. 19, comma 9, della

Legge 23/12/1998, n. 448; e comma 6, primo periodo; - Legge 08/10/1997, n. 352, limitatamente all’art. 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della Legge 12/07/1999, n.

237 e dall’art. 4 della Legge 21/12/1999, n. 513; - D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153; - Legge 12/07/1999, n. 237, limitatamente all’art. 9; - D.Lgs. 30/07/1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9; - D.Lgs. 29/10/1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni; - D.P.R. 07/09/2000, n. 283; - D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, limitatamente all’art. 179, comma 4; - Legge 08/07/2003, n. 172, limitatamente all’art. 7. [1-bis] Con l’espressione “servizi aggiuntivi” riportata in leggi o regolamenti si intendono i “servizi per il pubblico” di cui all’art. 117. (274)

Page 57: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

57

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Allegato A Integrativo della disciplina di cui agli (4) articoli 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)

A. Categorie di beni: [1] Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; c) collezioni archeologiche. [2] Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni. [3] Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (*). [4] Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto. [5] Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (*) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto. [6] Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (*). [7] Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale (*), diverse da quelle della categoria 1. [8] Fotografie, film e relativi negativi (*). [9] Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (*). [10] Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione. [11] Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni. [12] Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di 50 anni. [13] a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.

b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico. (22) [14] Mezzi di trasporto aventi più di 75 anni. [15] Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di 50 anni.

(Omissis) Si omette il periodo che seguiva in quanto abrogato, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156. (141)

Page 58: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

58

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro): 1) qualunque ne sia il valore

1. Reperti archeologici 2. Smembramento di monumenti 9. Incunaboli e manoscritti 12. Archivi

2) 13.979,50

5. Mosaici e disegni 6. Incisioni 8. Fotografie 11. Carte geografiche stampate

3) 27.959,00

4. Acquerelli, guazzi e pastelli 4) 46.598,00

7. Arte statuaria 10. Libri 13. Collezioni 14. Mezzi di trasporto 15. Altri oggetti

5) 139.794,00

3. Quadri Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. (*) Aventi più di 50 anni e non appartenenti all’autore.

Page 59: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

59

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

Allegato B (270) Art. 182

I) Titoli e punteggi

Tabella 1. - Titoli di studio

Titolo di studio Punteggio

Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all’art. 9 del D.Lgs. 20/10/1998, n. 368 (Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l’Istituto centrale del restauro, l’Opificio delle pietre dure e l’Istituto centrale per la patologia del libro)

300

Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale 75

per ciascun anno di durata del corso Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell’art. 14 della Legge 21/12/1978, n. 845, ovvero titoli esteri ritenuti equipollenti nell’ambito della procedura di selezione pubblica

75 per ciascun anno di durata del corso

Laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43)

37,50 per ciascun anno di durata del corso

Laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S)

37,50 per ciascun anno di durata del corso

Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11) 37,50

per ciascun anno di durata del corso Diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle classi 12/S o LM11, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 09/07/2009

37,50 per ciascun anno di durata del corso

Diploma in Restauro di primo o di secondo livello, conseguito presso le Accademie di belle arti, con almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso

50 per ciascun anno di durata del corso

Titoli riconosciuti equipollenti al diploma in Restauro conseguito presso le Accademie di belle arti

75 per ciascun anno, fino a un massimo di 150

I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200, ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle università e delle accademie di belle arti che sono cumulabili solo fra loro, e comunque entro il punteggio complessivo di 200, nel modo seguente: la laurea nella classe L1 o L43 è cumulabile con la laurea specialistica nella classe 12/S, con la laurea magistrale nella classe LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti; il diploma di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti e’ cumulabile solo con il diploma di secondo livello in Restauro o con le suddette lauree specialistica o magistrale.

Tabella 2. - Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali

Posizione Punteggio

Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali

300

Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore

225 cumulabili con i punteggi di cui alla Tabella 1se i titoli sono

stati conseguiti dopo l’inserimento nella qualifica ex B3, profilo di assistente tecnico restauratore, nei ruoli della

pubblica amministrazione Inquadramento come docente di Restauro presso le Accademie di belle arti per i settori disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28

300

Tabella 3. - Esperienza professionale

Attività di restauro Punteggio

Svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell’art. 182, comma 1-quater, lettera a)

37,50 per anno

Page 60: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

60

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

II) Settori di competenza 1) Materiali lapidei, musivi e derivati 2) Superfici decorate dell’architettura 3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile 4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee 5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti 6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle 7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei 8) Materiali e manufatti in metallo e leghe 9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei 10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale 11) Strumenti musicali 12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici

Page 61: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

61

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

NOTE

(1) Estremi così modificati (originariamente era stato attribuito il n. 41) con errata corrige pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26/02/2004. (2) L’indicazione dell’abrogazione dell’art. 40 della Legge 01/06/1939, n. 1089, risulta incomprensibile in quanto la medesima Legge 01/06/1939, n. 1089, è stata abrogata nella sua interezza dall’art. 166, comma 1, del D.Lgs. 29/10/1990, n. 490. (n.d.r.) (3) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente, già modificato dalla Legge 15/12/2004, n. 308 (G.U. n. 302 del 27/12/2004 - suppl. ord. n. 187), recitava: “Art. 167 (Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria) [1] In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è tenuto, secondo che l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica ritenga più opportuno nell’interesse della protezione dei beni indicati nell’art. 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima. [2] Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere. [3] In caso di inottemperanza, l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d’ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell’illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative previste dall’art. 41 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa. [4] Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1, nonché per effetto dell'art. 1, comma 38, secondo periodo, della legge recante: "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.”. (4) Parole “Integrativo della disciplina di cui agli” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “Previsto dagli”. (5) L’art. 1, comma 37, della Legge 15/12/2004, n. 308 (G.U. n. 302 del 27/12/2004 - suppl. ord. n. 187), precisa quanto segue: “[37] Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, l'accertamento di compatibilità paesaggistica dei lavori effettivamente eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni: a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli

previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

b) che i trasgressori abbiano previamente pagato: 1) la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà; 2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.”.

L’art. 1, comma 38, della Legge 15/12/2004, n. 308 (G.U. n. 302 del 27/12/2004 - suppl. ord. n. 187), recita poi: “[38] La somma riscossa per effetto della sanzione di cui al comma 37, lettera b), numero 1), è utilizzata in conformità a quanto disposto dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004. La somma determinata ai sensi del comma 37, lettera b), numero 2), è riscossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzata per le finalità di cui al comma 33 e al comma 36, lettera b).”. L’art. 1, comma 39, della Legge 15/12/2004, n. 308 (G.U. n. 302 del 27/12/2004 - suppl. ord. n. 187), recita infine: “[39] Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, presenta la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica all'autorità preposta alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della soprintendenza.”. (6) Comma così aggiunto dall’art. 1, comma 36, lettera c), della Legge 15/12/2004, n. 308 (G.U. n. 302 del 27/12/2004 - suppl. ord. n. 187). (7) L’art. 10 (Piano delle regole), comma 2, della L.R. 11/03/2005, n. 12 (B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n. 11 del 16/03/2005), in vigore nella regione Lombardia dal 31/03/2005, recita: “2. Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. Il piano delle regole definisce altresì, con riferimento a quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lettera b), le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.”. L’art. 10, comma 3, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera n), della L.R. 14/03/2008, n. 4 (B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n. 12 del 17/03/2008), recita altresì: “3. Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione: a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi; b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste; c) rapporti di copertura esistenti e previsti; d) altezze massime e minime; e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico superficiale; f) destinazioni d’uso non ammissibili; g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

Page 62: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

62

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica e mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali.”.

(8) L’art. 27 (Definizione degli interventi edilizi) della L.R. 11/03/2005, n. 12 (B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n. 11 del 16/03/2005), in vigore nella regione Lombardia dal 31/03/2005, recita: “1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture

degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;

e) interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente: 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6; 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; (il presente numero è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 28/03/2006, n. 129, pubblicata sulla G.U. n. 14 del 05/04/2006 - Prima serie speciale - n.d.r.). 5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 6) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale; 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli atti di pianificazione territoriale e dei regolamenti edilizi, fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività già presentate al comune alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora dette disposizioni stabiliscano diversamente rispetto alle definizioni di cui al comma 1. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’art. 29, comma 4, del D.Lgs. 42/2004.”. (9) Ai sensi dell’art. 32, comma 4, lettera a), della L.R. 11/03/2005, n. 12 (B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n. 11 del 16/03/2005), in vigore nella regione Lombardia dal 31/03/2005, i comuni, attraverso lo sportello unico per l’edilizia, laddove costituito, provvedono “alla ricezione delle domande di permesso di costruire, delle denunce di inizio attività, della dichiarazione di inizio e fine lavori, dei progetti approvati dal soprintendente ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, nonché al rilascio del certificato di destinazione urbanistica e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia.”. (10) L’art. 74 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree ed immobili), della L.R. 11/03/2005, n. 12 (B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n. 11 del 16/03/2005), in vigore nella regione Lombardia dal 31/03/2005, recita: “1. La dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, secondo le procedure indicate dagli articoli da 137 a 140 del predetto decreto legislativo. 2. Restano, comunque, salve le competenze attribuite dall’art. 141 del D.Lgs. 42/2004 al Ministero per i beni e le attività culturali.”. (11) L’art. 75 (Modificazioni e integrazioni degli elenchi dei beni soggetti a tutela), della L.R. 11/03/2005, n. 12 (B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n. 11 del 16/03/2005), in vigore nella regione Lombardia dal 31/03/2005, recita: “1. La Giunta regionale può provvedere, secondo le procedure indicate nell’art. 74, alla modificazione e integrazione dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emanati ai sensi del medesimo articolo, nonché delle notifiche, degli elenchi e dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell’art. 157 del D.Lgs. 42/2004.”. (12) L’art. 76 (Contenuti paesaggistici del piano territoriale regionale), della L.R. 11/03/2005, n. 12 (B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n. 11 del 16/03/2005), come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera iii), della L.R. 14/03/2008, n. 4 (B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n. 12 del 17/03/2008), in vigore nella regione Lombardia dal 31/03/2005, recita: “1. Il PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale, attivando la collaborazione pianificatoria degli enti locali. 2. Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli

Page 63: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

63

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

strumenti di pianificazione. Il PTR può, altresì, stabilire norme di salvaguardia, finalizzate all’attuazione degli indirizzi e al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, applicabili sino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione.”. (13) L’art. 78 (Commissioni regionali), della L.R. 11/03/2005, n. 12 (B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n. 11 del 16/03/2005), come modificato dall’art. 1, comma 1, lettere lll) ed mmm), della L.R. 14/03/2008, n. 4 (B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n. 12 del 17/03/2008), in vigore nella regione Lombardia dal 31/03/2005, recita: “1. Le commissioni regionali di cui all’art. 137 del D.Lgs. 42/2004 sono presiedute dall’assessore regionale al territorio o, se delegato, dal dirigente della competente struttura regionale. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto, oltre al presidente, il direttore della soprintendenza regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio e il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché i dirigenti preposti a due unità o strutture organizzative competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla Regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell’ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella Regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate dall’art. 13 della Legge 08/07/1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale). Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla richiesta di designazione, la Regione procede comunque alle nomine. Le commissioni durano in carica 4 anni. 2. Alle sedute delle commissioni partecipano, senza diritto di voto, i sindaci dei comuni interessati e i rappresentanti degli enti gestori delle aree regionali protette. 3. Le commissioni possono consultare un esperto in materia mineraria, in materia forestale o il dirigente dell’unità organizzativa regionale competente in relazione alla natura delle cose e delle località da tutelare. 4. Le commissioni, anche integrate, deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. 5. Ai componenti delle commissioni ed ai membri aggregati spettano le indennità ed i rimborsi spese nella misura di legge, oltre al trattamento di missione se dovuto. 6. Le commissioni possono essere convocate, oltre che nel capoluogo regionale, anche sul territorio di competenza. 6-bis. Fino all’istituzione delle commissioni di cui al comma 1, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l’esercizio di competenze analoghe”. (14) L’art. 80 (Ripartizione delle funzioni amministrative) della L.R. 11/03/2005, n. 12 (B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n. 11 del 16/03/2005), come modificato dall’art. 1, comma 1, lettere s), ppp) e qqq), della L.R. 14/03/2008, n. 4 (B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n. 12 del 17/03/2008), in vigore nella regione Lombardia dal 31/03/2005, recita: “1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D.Lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5. Spetta, altresì, ai comuni l’espressione del parere di cui all’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). 2. Spetta alla Regione l’esercizio delle predette funzioni amministrative per l’esecuzione di : a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli

interventi previsti dall’art. 27, comma 1, lettere a), b), c), d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;

b) opere idrauliche realizzate dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO.), nonché quelle relative ai canali indicati nell’allegato A della presente legge, da chiunque realizzate;

c) interventi riguardanti l’attività mineraria e interventi previsti dagli articoli 38 e 39 della Legge Regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

d) interventi di deposito e smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 17 della L.R. 26/2003. 3. Spetta alla provincia competente per territorio l’esercizio delle predette funzioni amministrative per l’esecuzione di: a) attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2; b) opere di sistemazione montana di cui all’art. 2, lettera d), della Legge Regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere

pubbliche di interesse regionale); c) strade di interesse provinciale; d) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell’allegato A della presente legge; e) interventi di trasformazione del bosco di cui all’art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a

norma dell’art. 7 della Legge 05/03/2001, n. 57), ad eccezione di quanto previsto dal comma 3 bis. e-bis) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt. Nei territori compresi all’interno dei perimetri delle comunità montane, le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti ad interventi di trasformazione del bosco, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’art. 7 della Legge 05/03/2001, n. 57), sono esercitate dalle comunità montane. 4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti ad opere idrauliche realizzate dagli enti locali, sono esercitate dagli enti locali stessi, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. 5. Nei territori compresi all’interno dei perimetri dei parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei comuni ai sensi dei commi 1 e 4, sono esercitate dagli enti gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all’esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi. 6. Le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori sono esercitate dagli enti di cui al presente articolo, secondo le rispettive competenze”. (15) L’art. 82 (Modalità per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica) della L.R. 11/03/2005, n. 12 (B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n. 11 del 16/03/2005), in vigore nella regione Lombardia dal 31/03/2005, recita: “1. Gli enti competenti, ai sensi dell’art. 80, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, provvedono con applicazione della procedura transitoria di cui all’art. 159 del D.Lgs. 42/2004, sino all’adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al PTR o, in mancanza, al piano territoriale paesistico regionale, una volta adeguato alle disposizioni dell’art. 156, comma 1, del D.Lgs. 42/2004. 2. Avvenuto l’adeguamento degli strumenti di pianificazione dei predetti enti, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si applica la procedura di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004. 3. L’autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa.”.

Page 64: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

64

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(16) L’art. 83 (Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio) della L.R. 11/03/2005, n. 12 (B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n. 11 del 16/03/2005), in vigore nella regione Lombardia dal 31/03/2005, recita: “1. L’applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 167 del D.Lgs. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell’ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro.”. (17) Parole “procede alla demolizione avvalendosi dell’apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative”. (18) I commi 2÷8 dell’art. 86 (Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi), della L.R. 11/03/2005, n. 12 (B.U.R.L. - 1° suppl. ord. al n. 11 del 16/03/2005), in vigore nella regione Lombardia dal 31/03/2005, recitano: “2. Nel caso di accertata inerzia dei comuni nell’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 167 del D.Lgs. 42/2004, la Regione, ovvero le province a far tempo dall’efficacia del rispettivo PTCP, a seguito di specifica istanza e qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesaggistici tutelati, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione stessa. 3. Al fine di attivare il procedimento di cui al comma 2, chiunque abbia interesse, verificata l’inerzia comunale, può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, intimare al comune di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 4. Ad avvenuta infruttuosa decorrenza del termine previsto dal comma 3, è data facoltà all’interessato di inoltrare al dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, istanza per l’esercizio del potere sostitutivo. Il dirigente effettua gli accertamenti necessari in ordine alla sussistenza o meno di un danno ai valori paesaggistici tutelati. Dell’avvenuto accertamento del danno ai valori paesaggistici tutelati, il dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, dà immediata comunicazione al comune, al titolare dell’autorizzazione paesaggistica, ove rilasciata, al proprietario della costruzione e al progettista affinché gli stessi possano presentare le relative controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990. 5. Trascorso il termine di cui al comma 4, il dirigente della competente struttura, regionale o provinciale, valuta le controindicazioni pervenute in detto termine e, qualora risulti confermata la violazione dei valori paesaggistici tutelati, invita il comune ad irrogare la sanzione entro i successivi trenta giorni. 6. Il Presidente della Giunta regionale o provinciale, o l’assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, nomina nei successivi trenta giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 31. 7. Entro il termine di 60 giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, la sanzione stessa; gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente. 8. Nel caso di accertata inerzia delle province nell’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 167 del D.Lgs. 42/2004, il potere sostitutivo è comunque esercitato dalla regione, secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 7.”. (19) L’art. 2-ter (Verifica preventiva dell'interesse archeologico) della Legge 25/06/2005, n. 109 (G.U. n. 146 del 25/06/2005), in vigore dal 26/06/2005, recita: “[1] Ai fini dell'applicazione dell'art. 28, comma 4, dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: «codice dei beni culturali e del paesaggio», per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dall'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui all'art. 18, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documentazione è raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle università, ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'art. 16, comma 7, della Legge n. 109 del 1994 e del citato art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti. [2] Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per le spese di primo impianto, nonché una spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 e di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le spese di gestione dell'elenco di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. [3] Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro, il termine di 90 giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'art. 2-quater. [4] In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti dalla progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'art. 2-quater. [5] Avverso la richiesta di cui al comma 3 è ammesso il ricorso amministrativo previsto dall'art. 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Page 65: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

65

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

[6] Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'art. 2-quater nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio. [7] I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'art. 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'art. 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice. [8] Il presente art. non si applica alle opere di cui al comma 1 per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del progetto preliminare.”. (20) L’art. 2-quater (Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico) della Legge 25/06/2005, n. 109 (G.U. n. 146 del 25/06/2005), in vigore dal 26/06/2005, recita: “[1] La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 2-ter si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere: a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

1) esecuzione di carotaggi; 2) prospezioni geofisiche e geochimiche; 3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione. [2] La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell’area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni: a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l’esigenza di tutela; b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio

e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del

paesaggio. [3] Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente art. il responsabile del procedimento può stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. 21/12/1999, n. 554. [4] Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice. [5] La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante. [6] Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. [7] Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'art. 2-ter, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.”. (21) L’art. 2-quinquies (Disposizioni finali in materia di procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico) della Legge 25/06/2005, n. 109 (G.U. n. 146 del 25/06/2005), in vigore dal 26/06/2005, recita: “[1] Le regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dagli articoli 2-ter e 2-quater. [2] Alle finalità di cui agli articoli 2-ter e 2-quater le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. [3] Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2-ter, dall'attuazione del presente art. e degli articoli 2-ter e 2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”. (22) Lettera così sostituita, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente, già sostituito dall’art. 2-decies, comma 1, della Legge 25/06/2005, n. 109 (G.U. n. 146 del 25/06/2005), recitava: “Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali.”. Il comma 2 dell’art. 2-decies della citata Legge 25/06/2005, n. 109, recita: “Per le monete di modesto valore o ripetitive, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti nelle collezioni di cui alla lettera b) della lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, è escluso l’obbligo di denuncia di cui all’art. 59 del medesimo codice, nonché ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorità.”.

Page 66: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

66

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(23) Il comma abrogato, aggiunto, con effetto dal 23/08/2005, dall’art. 14-duodecies, comma 1, della Legge 17/08/2005, n. 168 (G.U. n. 194 del 22/08/2005) (conversione, con modificazioni, del D.L. 30/06/2005, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 151 del 01/07/2005), recitava: “[3-bis] La Presidenza del Consiglio dei Ministri conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conservazione, di consultazione e di accesso agli atti presso l’archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”. (24) Si veda al proposito il D.M. 20/04/2005 (G.U. n. 152 del 02/07/2005), recante: “Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.”. (25) Parole “conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera t), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 07/08/1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni”. (26) Il D.M. 21/10/2005 (G.U. n. 39 del 16/02/2006), recante “Delega ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici delle funzioni di cui all’art. 8, comma 2, lettera e), del D.P.R. 10/06/2004, n. 173 e all’art. 128 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42” recita: “Art. 1 [1] Sono delegate ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici le seguenti funzioni: a) autorizzare ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettere a) e b) del codice gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni

architettonici; b) dichiarare ai sensi dell’art. 128, comma 1 del codice l’interesse culturale dei beni culturali di cui all’art. 10, comma 3 del codice per i quali

non siano state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle Leggi 20/06/1909, n. 364, e 11/06/1922, n. 778, utilizzando il procedimento di cui all’art. 14 del codice stesso;

c) procedere ai sensi dell’art. 128, comma 3 del codice al rinnovo del procedimento di dichiarazione dei beni oggetto delle notifiche di cui al comma 2 dell’art. 128 medesimo.

Art. 2 [1] La delega di cui all’art. 1 è conferita: 1) in via continuativa fatti salvi i poteri del direttore generale delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di controllare l’esercizio dei

poteri delegati, di avocare a se la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di sua inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato fermo restando il dettato degli articoli 16 e 128, comma 4 del codice, di revocare la delega stessa;

2) con l’obbligo, per il delegato, di trasmettere alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici copia dei provvedimenti emessi.”. (27) Il comma abrogato, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 1, comma 1, lettera a), punto 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “[2] Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l’interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l’esercizio delle potestà previste dall’art. 128 compete al Ministero.”. (28) Comma così sostituito, con effetto dal 15/08/2015, dall’art. 16, comma 1-sexies, lettera b), punto 2), del D.L. 19/06/2015, n. 78 (G.U. n. 140 del 19/06/2015 - suppl. ord. n. 32/L), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 06/08/2015, n. 125 (G.U. n. 188 del 14/08/2015 - suppl. ord. n. 49). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 1, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “[3] Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.”. (29) Parole “esercitate dallo Stato e dalle regioni” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “conferite alle regioni”. (30) Parole “esercitate dalle regioni ai sensi dei” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “di cui ai”. (31) Parole “, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura” così inserite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (32) Periodo così aggiunto, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (33) Parole “ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’art. 47, comma 2, del D.P.R. 24/07/1977, n. 616” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già aggiunto, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all’art. 47, comma 2, del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili” . (34) Parole “ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica” così inserite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (35) Parola “interesse” così sostituita, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “interesse artistico o storico”. (36) Parole “che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto 5), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già aggiunto, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto 3, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico”.

Page 67: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

67

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(37) Parole “le architetture rurali” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto 4, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “le tipologie di architettura rurale”. (38) Parole “ed altri elementi decorativi” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “e gli altri ornamenti”. (39) Comma così sostituito, con effetto dal 14/05/2011, dall’art. 4, comma 16, lettera b), del D.L. 13/05/2011, n. 70 (G.U. n. 110 del 13/05/2011), convertito, con modificazioni, in Legge 12/07/2011, n. 106 (G.U. n. 160 del 12/07/2011). Il testo previgente, già modificato, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera c), punto 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “[1] Le cose immobili e mobili indicate all’art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.” (40) Parole “Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera c), punto 2, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4”. (41) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera c), punto 3, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “Resta fermo quanto disposto dall’art. 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis, del D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con modificazioni nella Legge 24/11/2003, n. 226.”. (42) Parola “e” così sostituita, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “o”. (43) Parole “il provvedimento conclusivo della verifica di cui all’art. 12 o” così inserite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (44) Parole “in ogni sua articolazione” così aggiunte, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (45) Parole “pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’art. 13” così inserite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (46) Parole “, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l’eccezione prevista all’art. 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’art. 13” così aggiunte, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera h), punto 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (47) Parole “privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’art. 13” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera h), punto 2, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “di soggetti giuridici privati”. (48) Periodo così aggiunto, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera h), punto 3, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (49) Periodo così aggiunto, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera h), punto 4, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (50) Parole “Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera i), punto 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente,”. (51) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera i), punto 2, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “[4] Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può diffidare l’amministrazione a provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l’amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.”. (52) Parole “lavori pubblici” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “opere pubbliche”. (53) Parola “committente” così sostituita, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “Committente dell’opera pubblica”. (54) Parola “sono” così sostituita, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera m), punto 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “sono, previo parere della Conferenza Stato-regioni,”. (55) Parole “Ministro dell’università e della ricerca” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera n), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera m), punto 2, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”. (56) Parole “abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato,” così inserite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera m), punto 2, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102).

Page 68: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

68

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(57) Parole “il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale,” così inserite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera m), punto 2, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (58) Periodo così aggiunto, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera m), punto 2, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (59) Comma così inserito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera m), punto 3, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (60) Parola “accordi” così sostituita, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera m), punto 4, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “accordi o intese”. (61) Parole “ove accreditate,” così inserite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera m), punto 4, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (62) Periodo così aggiunto, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera m), punto 4, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (63) Periodo così aggiunto, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (64) Parola “culturali” così sostituita, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “culturali immobili”. (65) Rubrica così sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera r), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera p), punto 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “Accessibilità del pubblico ai beni culturali”. (66) Parole “I beni culturali” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera p), punto 2, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “Gli immobili”. (67) Parola “pregio” così sostituita, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera q), punto 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “importanza”. (68) Periodo così aggiunto, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera q), punto 2, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (69) Parola così sostituita, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “o”. (70) Parole “ed altri elementi decorativi di edifici” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “ed altri ornamenti”. (71) Lettera così sostituita, con effetto dal 13/07/2011, dall’art. 4, comma 16, lettera c), del D.L. 13/05/2011, n. 70 (G.U. n. 110 del 13/05/2011). Il testo previgente, già modificato, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera t), punto 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all’art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall’art. 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell’art. 12, commi 4, 5 e 6;”. (72) La lettera abrogata, già modificata, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera t), punto 2, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all’art. 53 dichiarate di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera d).”. (73) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ff), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, la cui lettera a) era già stata già sostituita, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: [2] L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a condizione che: a) l’alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni; b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni d’uso compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione.”. (74) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ii), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già modificato, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera v), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “Art. 57 (Regime dell’autorizzazione ad alienare) [1] La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall’ente cui i beni appartengono ed è corredata dalla indicazione della destinazione d’uso in atto e dal programma degli interventi conservativi necessari. [2] Relativamente ai beni di cui all’art. 55, comma 1, l’autorizzazione può essere rilasciata dal Ministero su proposta delle soprintendenze, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati, alle condizioni stabilite al comma 2 del medesimo art. 55. Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono riportate nell’atto di alienazione e sono trascritte su richiesta del soprintendente nei registri immobiliari (74).

Page 69: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

69

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

[3] Il bene alienato non può essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell’art. 21, comma 4. [4] Relativamente ai beni di cui all’art. 56, comma 1, lettera a), e ai beni degli enti ed istituti pubblici di cui all’art. 56, comma 1, lettera b) e comma 2, l’autorizzazione può essere rilasciata qualora i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall’alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento. [5] Relativamente ai beni di cui all’art. 56, comma 1, lettera b) e comma 2, di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, l’autorizzazione può essere rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi.”. (75) Parole “dalla comunicazione notarile prevista dall’art. 623 del codice civile” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera z), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “dall’apertura della successione”. (76) Parole “o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell’atto di conferimento” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione”. (77) Parola “venti” così sostituita, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera bb), punto 1,del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “trenta”. (78) Parole “una proposta” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera bb), punto 1,del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “la proposta”. (79) Parole “indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene” così aggiunte, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera bb), punto 1,del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (80) Periodo così sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera bb), punto 2,del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “Il Ministero, qualora non intenda esercitare la prelazione, ne dà comunicazione, entro quaranta giorni dalla ricezione della denuncia, all’ente interessato.”. (81) Parole “commi 2 e 3” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “commi 2 e 3, in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno”. (82) Parole “Lo Stato” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera dd), punto 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “Il Ministero”. (83) Comma così aggiunto, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera dd), punto 2, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (84) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ttt), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già modificato, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “[2] E’ di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l’originale (84). Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.”. (85) Parole “disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera ff), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “disciplina la valorizzazione”. (86) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera ff), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obbiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione. Con gli accordi medesimi sono individuate le adeguate forme di gestione, ai sensi dell’art. 115.”. (87) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera ff), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “Qualora, entro i tempi stabiliti, gli accordi di cui al comma 4 non siano raggiunti tra i competenti organi, la loro definizione è rimessa alla decisione congiunta del Ministro, del presidente della Regione, del presidente della Provincia e dei sindaci dei comuni interessati. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.”. (88) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera ff), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “Lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono definire, in sede di Conferenza unificata, indirizzi generali e procedure per uniformare, sul territorio nazionale, gli accordi indicati al comma 4.”. (89) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera ff), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “Agli accordi di cui al comma 4 possono partecipare anche soggetti privati e, previo consenso dei soggetti interessati, gli accordi medesimi possono riguardare beni di proprietà privata.”. (90) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera ff), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “I soggetti pubblici interessati possono altresì stipulare apposite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato che svolgono attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.”.

Page 70: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

70

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(91) Comma così aggiunto, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera ff), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (92) Parole “livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l’aggiornamento periodico” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera gg), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “livelli uniformi di qualità della valorizzazione e ne curano l’aggiornamento periodico.”. (93) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera hh), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “[1] Le attività di valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta. [2] La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. [3] La gestione in forma indiretta è attuata tramite: a) affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura

prevalente, dall’amministrazione pubblica cui i beni appartengono; b) concessione a terzi, in base ai criteri indicati ai commi 4 e 5. [4] Lo Stato e le regioni ricorrono alla gestione in forma indiretta al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3 è attuata previa valutazione comparativa, in termini di efficienza ed efficacia, degli obiettivi che si intendono perseguire e dei relativi mezzi, metodi e tempi. [5] Qualora, a seguito della comparazione di cui al comma 4, risulti preferibile ricorrere alla concessione a terzi, alla stessa si provvede mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di valutazione comparativa dei progetti presentati. [6] Gli altri enti pubblici territoriali ordinariamente ricorrono alla gestione in forma indiretta di cui al comma 3, lettera a), salvo che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell’attività di valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la gestione in forma diretta. [7] Previo accordo tra i titolari delle attività di valorizzazione, l’affidamento o la concessione previsti al comma 3 possono essere disposti in modo congiunto ed integrato. [8] Il rapporto tra il titolare dell’attività e l’affidatario od il concessionario è regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l’altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonché i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell’attività o del servizio. [9] Il titolare dell’attività può partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell’attività o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell’affidamento dell’attività o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico. [10] All’affidamento o alla concessione di cui al comma 3 può essere collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell’affidamento o della concessione del servizio o dell’attività.”. (94) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera ii), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell’art. 115, commi 9 e 10, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero, che provvede anche su richiesta ovvero nei confronti del soggetto conferitario o concessionario dell’uso dei beni medesimi.”. (95) La lettera abrogata, già aggiunta, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera ll), punto 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “b-bis) di quelli versati ai sensi dell’art. 41, comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo.”. (96) Parole “provvede l’amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell’esercizio delle relative competenze.” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera cccc), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già modificato, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 2, comma 1, lettera ll), punto 2, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “provvede, ove ancora operante, l’amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito.”. (97) Parole “intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri”. (98) Parole “gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’art. 136 e” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera d), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “gli immobili tipizzati, individuati e”. (99) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “Art. 135 (Pianificazione paesaggistica) “[1] Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A tale fine le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall’art. 143, sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati «piani paesaggistici». [2] I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici. [3] Al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, i piani paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate: a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle

tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

Page 71: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

71

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

b) all’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole;

c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;

d) all’individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.”. (100) Parole “, inclusi i centri ed i nuclei storici” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera f), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, aggiunto, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 6 comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “, ivi comprese le zone di interesse archeologico”. (101) Parola “regionali” così sostituita, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 7 comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “provinciali”. (102) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “Art. 137 (Commissioni regionali) [1] Con atto regionale è istituita per ciascuna provincia una commissione con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’art. 136; [2] Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio. La commissione procede all’audizione dei sindaci dei comuni interessati e può consultare esperti.”. (103) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “Art. 138 (Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico) [1] Su richiesta del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione di cui all’art. 137 acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, procede alla consultazione dei comuni interessati e, ove lo ritenga, di esperti, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’art. 136 e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta è motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all’art. 143, comma 1. [2] Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico contengono una specifica disciplina di tutela, nonché l’eventuale indicazione di interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare. [3] La commissione delibera entro 60 giorni dalla presentazione dell’atto di iniziativa. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta è formulata dall’organo richiedente o, in mancanza, dagli altri soggetti titolari di organi statali o regionali componenti della commissione, entro il successivo termine di trenta giorni.”. (104) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “Art. 139 (Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico) [1] La proposta della commissione per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, è pubblicata per 90 giorni all’albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. [2] Dell’avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e, ove istituiti, sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. [3] Entro i 60 giorni successivi all’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio della proposta della commissione, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni alla regione, che ha altresì facoltà di indire un’inchiesta pubblica. [4] Successivamente agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 la regione, per gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell’art. 136, comunica l’avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene, nonché alla città metropolitana o al comune interessato. [5] La comunicazione di cui al comma 4 ha per oggetto gli elementi, anche catastali, identificativi dell’immobile, la proposta formulata dalla commissione, nonché l’indicazione dei conseguenti obblighi a carico del proprietario, possessore o detentore. [6] Entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 4, il proprietario, possessore o detentore dell’immobile può presentare osservazioni alla regione.”. (105) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “Art. 105 (Diritti di uso e godimento pubblico) [1] La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, emana il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell’art. 136. [2] Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) dell’art. 136 è altresì notificato al proprietario, possessore o detentore, depositato presso il comune, nonché trascritto a cura della regione nei registri immobiliari. [3] I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione. [4] Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per 90 giorni all’albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.”.

Page 72: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

72

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(106) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “Art. 141 (Provvedimenti ministeriali) [1] Qualora la commissione non deliberi entro i termini di cui all’art. 138 o la regione non provveda nel termine di cui all’art. 140, il competente organo ministeriale periferico comunica alla regione ed al Ministero l’avvio della procedura di sostituzione. [2] A questo fine il predetto organo, ricevuta copia della documentazione eventualmente acquisita dalla commissione provinciale, espleta l’istruttoria, formula la proposta e la invia contestualmente ai Ministero, alla regione, nonché ai comuni interessati affinché questi ultimi provvedano agli adempimenti indicati all’art. 139, comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti indicati all’art. 139, commi 2, 3 e 4. [3] Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 139, comma 5, e provvede con decreto entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni. Il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico è notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste dall’art. 140, commi 3, 4 e 5. In caso di inutile decorso del predetto termine cessano gli effetti cui all’art. 146, comma 1. [4] Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle proposte di integrazione del contenuto dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico in precedenza emanati.”. (107) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “Art. 142 (Aree tutelate per legge) [1] Fino all’approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell’art. 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,

approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena

appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come

definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18/05/2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13/03/1976, n. 448, l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice. [2] Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M.

02/04/1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della Legge 22/10/1971, n. 865.

[3] La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall’art. 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. [4] Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all’art. 157.”. (108) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “Art. 143 (Piano paesaggistico) [1] L’elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi: a) ricognizione dell’intero territorio, considerato mediante l’analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la

conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare; b) puntuale individuazione, nell’ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell’art. 142 e determinazione della specifica

disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione; c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del

paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all’art. 135; e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l’uso del territorio compreso negli ambiti individuati; f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e

degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico; g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di

valorizzazione; h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle

quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate; i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e

142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione. [2] Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell’art. 145. [3] Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l’elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell’intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l’elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della Legge 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i 90 giorni successivi all’accordo il piano è approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano

Page 73: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

73

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. L’accordo preliminare stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all’eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141. [4] Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell’accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante. [5] Il piano approvato a seguito dell’accordo di cui al comma 3 può altresì prevedere: a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell’art. 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e

157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 146.

[6] L’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all’approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell’art. 145. [7] Il piano può subordinare l’entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, all’esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l’effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate. [8] Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l’accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell’obbligo dell’autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni. [9] Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.”. (109) Periodo così sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera q), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, aggiunto, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 14, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare stabilendo che a fare data dall’adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli immobili e nelle aree di cui all’art. 134 gli interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso.”. (110) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “Qualora dall’applicazione dell’art. 143, commi 3, 4 e 5 derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l’entrata in vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico è subordinata all’espletamento delle forme di pubblicità indicate all’art. 140, commi 3 e 4.”. (111) Parole “i piani, programmi e progetti” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 15, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “gli strumenti”. (112) Parole “ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette” così aggiunte, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 15, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (113) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “Art. 146 (Autorizzazione) [1] I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all’art. 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell’art. 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. [2] I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre alla regione o all’ente locale al quale la regione ha delegato le funzioni i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione a realizzarli. [3] Le regioni, ove stabiliscano di non esercitare direttamente la funzione autorizzatoria di cui al presente articolo, ne possono delegare l’esercizio alle province o a forme associative e di cooperazione degli enti locali in ambiti sovracomunali all’uopo definite ai sensi degli articoli 24, 31 e 32 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, al fine di assicurarne l’adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche ed edilizie comunali. La regione può delegare ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel caso in cui abbia approvato il piano paesaggistico ai sensi dell’art. 143, comma 3, e a condizione che i comuni abbiano provveduto al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici. In ogni caso, ove le regioni deleghino ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, il parere della soprintendenza di cui al comma 8 del presente articolo resta vincolante. [4] Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti. [5] La domanda di autorizzazione dell’intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari. [6] L’amministrazione competente, nell’esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell’intervento alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e ne accerta: a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico; b) la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico. [7] L’amministrazione competente, acquisito il parere della commissione per il paesaggio di cui all’art. 148 e valutata la compatibilità paesaggistica dell’intervento, entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, trasmette al soprintendente la proposta di rilascio o di diniego dell’autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, dandone comunicazione agli interessati. La comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 07/08/1990, n. 241. Qualora l’amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 4, chiede le necessarie integrazioni; in tale caso, il termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l’amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 4, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta,

Page 74: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

74

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi. [8] Il soprintendente comunica il parere entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della proposta di cui al comma 7. Decorso inutilmente il termine per l’acquisizione del parere, l’amministrazione competente assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione. Fino all’approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell’art. 143, comma 3, e all’avvenuto adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, il parere è vincolante, secondo quanto previsto dall’art. 143, comma 4. [9] Entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, l’amministrazione competente rilascia l’autorizzazione oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni. L’autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. [10] Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 9, è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta, ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla soprintendenza competente. [11] L’autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi 30 giorni dalla sua emanazione ed è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione, agli enti locali e, ove esistente, all’ente parco nel cui territorio si trovano l’immobile o l’area sottoposti al vincolo. [12] L’autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi di cui all’art. 167, commi 4 e 5, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. [13] L’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell’art. 13 della Legge 08/07/1986, n. 349, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione, ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del tribunale amministrativo regionale possono essere appellate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l’autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado. [14] Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni quindici giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere del soprintendente, ove il parere stesso non sia vincolante, o della commissione per il paesaggio. Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’art. 155. [15] Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione riguardanti i beni di cui all’art. 134. [16] Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14, non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.”. (114) Parole “si applica l’art. 26” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “l’autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure previste all’art. 26”. (115) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “Art. 148 (Commissioni per il paesaggio) [1] Entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice le regioni promuovono l’istituzione della commissione per il paesaggio presso gli enti locali ai quali sono attribuite le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica. [2] La commissione è composta da soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. [3] La commissione esprime il parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146,147 e 159. [4] Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle attività della commissione per il paesaggio. In tal caso, il parere di cui all’art. 146, comma 7, è espresso in quella sede secondo le modalità stabilite nell’accordo, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 146, commi 10, 11 e 12.”. (116) Parole “comma 4, secondo periodo” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già aggiunto, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “comma 12”. (117) Parole “lettera a)” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “lettera b) e dell’art. 156, comma 4”. (118) Parole “comma 3” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 20, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “comma 4”. (119) Parole “recare pregiudizio al paesaggio” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 20, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “pregiudicare il bene”. (120) Parole “di cui all’art. 138 o all’art. 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall’art. 139, comma 3.” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 20, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “della commissione di cui all’art. 138 o della proposta dell’organo ministeriale prevista all’art. 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall’art. 139, comma 4”. (121) Il comma abrogato, già modificato, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 20, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “[3] Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure o interventi di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di 90 giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori.”.

Page 75: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

75

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(122) Comma così sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera bb), punti 1) e 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 21, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “[1] Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell’ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 136 ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, la regione, tenendo in debito conto la funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d’esecuzione, idonee ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facoltà spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.”. (123) Il comma abrogato, già modificato, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “[2] Per le zone di interesse archeologico elencate all’art. 136, lettera c), o all’art. 142, comma 1, lettera m), la regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze.”. (124) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera dd), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già in parte sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “Art. 154 (Colore delle facciate dei fabbricati) [1] L’amministrazione competente individuata dalla regione può ordinare che, nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell’art. 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell’insieme, un diverso colore che con quella armonizzi. [2] La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli immobili di cui all’art. 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati ai sensi dell’art. 13. [3] Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico elencate all’art. 136, lettera c), o all’art. 142, comma 1, lettera m), l’amministrazione competente consulta preventivamente le competenti soprintendenze. [4] In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori dei fabbricati, l’amministrazione provvede all’esecuzione d’ufficio.”. (125) Parole così aggiunte, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (126) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “Art. 156 (Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici) [1] Entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni che hanno redatto i piani previsti dall’art. 149 del D.Lgs. 29/10/1999, n. 490 verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell’art. 143 e, in difetto, provvedono ai necessari adeguamenti. [2] Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi. [3] Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi per disciplinare lo svolgimento d’intesa delle attività volte alla verifica e all’adeguamento dei piani paesaggistici, sulla base dello schema generale di convenzione di cui al comma 2. Nell’accordo è stabilito il termine entro il quale sono completate le attività, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Qualora al completamento delle attività non consegua il provvedimento regionale il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. [4] Se dalla verifica e dall’adeguamento, in applicazione dell’art. 143, commi 3, 4 e 5, deriva una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141, l’entrata in vigore delle relative disposizioni del piano paesaggistico è subordinata all’espletamento delle forme di pubblicità indicate all’art. 140, commi 3 e 4. [5] Qualora l’accordo di cui al comma 3 non venga stipulato, ovvero ad esso non seguano la verifica e l’adeguamento congiunti del piano, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 143.”. (127) Lettera così aggiunta, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 25, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (128) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 03/08/2008, dall’art. 4-quinquies, comma 1, della Legge 02/08/2008, n. 129 (G.U. n. 180 del 02/08/2008) (conversione, con modificazioni, del D.L. 03/06/2008, n. 97, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 03/06/2008). L’articolo è stato così sostituito a seguito del recepimento della circolare 13/06/2008, n. 125, con la quale il Ministero per le i beni e le attività culturali, aveva disposto quanto segue: a) il procedimento autorizzatorio disciplinato dall’art. 146 si applica dal 01/01/2009 ai procedimenti iniziati (mediante la presentazione dell’istanza di autorizzazione) a partire da tale data, nonché ai procedimenti che, alla stessa data, non si siano ancora conclusi (mediante rilascio dell’autorizzazione); b) le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti fino alla data del 31/12/2008, sulla base della disciplina del procedimento autorizzatorio contenuta nell’art. 159, come modificato dal D.Lgs. 24/03/2006, n. 157, continuano ad essere sottoposte al controllo di legittimità della soprintendenza, la quale può annullare l’autorizzazione entro i 60 giorni dalla trasmissione del provvedimento corredato dalla documentazione prevista. La circolare precisava inoltre che “resterà comunque fermo l’obbligo delle regioni, già previsto dall’art. 159, comma 1, di verificare se le apposite strutture degli enti locali o degli altri soggetti pubblici delegati all’esercizio della competenza autorizzatoria posseggano i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6. Gli esiti di detta verifica dovranno essere formalizzati in un apposito provvedimento entro la data del 31/12/2008, a pena di decadenza della delega. In caso di esito negativo, le regioni dovranno apportare - anche in questo caso entro la predetta data, a pena di decadenza della delega - le modificazioni all’assetto della funzione delegata necessarie a rendere tali strutture adeguate a quanto previsto dal Codice.”. Il testo previgente, già interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), e poi ulteriormente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera hh), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008), recitava: “Art. 159 (Procedimento di autorizzazione in via transitoria) [1] La disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 31/12/2008 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza

Page 76: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

76

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31/12/2008. Resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni. [2] I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell’art. 143 o adeguata a termini dell’art. 156, che alla data del 01/06/2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell’art. 145, commi 3, 4 e 5. [3] Per i beni che alla data del 01/06/2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 1-quinquies del D.L. 27/06/1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla Legge 08/08/1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 06/09/1985, l’autorizzazione può essere concessa solo dopo l’adozione dei provvedimenti integrativi di cui all’art. 141-bis.”. (129) Parole “del Titolo I della Parte seconda” così inserite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (130) Parole “soggetto a prelazione” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “soggetto a diritto di prelazione”. (131) Parola “imitazioni” così sostituita, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “imitazione”. (132) Parole “che per le loro caratteristiche” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 28, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “che, ai sensi dell’art. 136, per le loro caratteristiche”. (133) Parole “amministrative pecuniarie” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 28, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “amministrative ripristinatorie o pecuniarie”. (134) Comma così da ultimo sostituito, con effetto dal 30/01/2013, dall’art. 1, comma 1, della Legge 14/01/2013, n. 7 (G.U. n. 25 del 30/01/2013). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 4, comma 1, lettera a), punto 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), e, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 3, comma 1, lettera a), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008), recitava: “[1] In via transitoria, agli effetti indicati all’art. 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali: a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all’art. 9 del D.Lgs. 20/10/1998, n. 368, purché risulti iscritto ai

relativi corsi prima della data del 31/01/2006; b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24/10/2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro

statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’art. 9 del D.Lgs. 20/10/1998, n. 368;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24/10/2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’art. 9 del D.Lgs. 20/10/1998, n. 368.”.

(135) Comma così sostituito, con effetto dal 30/01/2013, dall’art. 1, comma 1, della Legge 14/01/2013, n. 7 (G.U. n. 25 del 30/01/2013). Il testo previgente, già più volte sostituito e/o modificato, recitava: “[1-ter] Ai fini dell’applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis) (270): a) la durata dell’attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di

più lavori eseguiti nello stesso periodo; b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa (271) emanati,

ricevuti o comunque custoditi dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all’art. 9 del D.Lgs. 20/10/1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.”.

(136) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 4, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “[2] Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 7, comma 2, lettere a), b) e c), del D.M. n. 294 del 2000, come sostituito dall’art. 3 del D.M. n. 420 del 2001. Le disposizioni di cui all’art. 7, comma 2, lettere a) e c), del D.M. n. 294 del 2000, come sostituito dall’art. 3 del D.M. n. 420 del 2001, si applicano anche a coloro i quali, alla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto, ancorché non ancora in possesso del diploma, erano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista fino all’anno accademico 2002-2003.”. (137) Comma così aggiunto, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). (138) Parole “degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2,” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 4, comma 1, lettera b), punto 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “degli articoli 5 e 44”. (139) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “[3] La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice si intende a titolo gratuito e comunque da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”. (140) Parole “degli articoli 44, comma 4, e 48, comma 5” così sostituite, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 4, comma 1, lettera b), punto 2, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102). Il testo previgente recitava: “dell’art. 48, comma 5”.

Page 77: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

77

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(141) Il periodo abrogato recitava: “I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.”. (142) Comma così sostituito, con effetto dal 30/01/2013, dall’art. 1, comma 1, della Legge 14/01/2013, n. 7 (G.U. n. 25 del 30/01/2013). Il testo previgente, già più volte sostituito e/o modificato, recitava: “[1-bis] Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all’art. 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, entro il 30/10/2008: a) colui che, alla data del 31/07/2009, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente

e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’art. 9 del D.Lgs. 20/10/1998, n. 368;

b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31/01/2006);

c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31/01/2006);

d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31/01/2006.

d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c) ed abbia svolto, alla data del 30/06/2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’art. 9 del D.Lgs. 20/10/1998, n. 368.”.

(143) Parole “, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (144) Parole “anche da parte delle persone diversamente abili,” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (145) Articolo così inserito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (146) Parole “ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (147) Parole “, della scienza, della tecnica, dell’industria” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (148) Parole “che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto 4), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (149) Parola “rivestano” così sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera a), punto 4), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “rivestono”. (150) Rubrica così sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela”. (151) Alinea così sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Fatta salva l’applicazione dell’art. 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:”. (152) Parole “a termini degli articoli 64 e 65, comma 4” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera b), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “di cui agli articoli 64 e 65”. (153) Parole “a termini dell’art. 37” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera b), punto 4), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “di cui all’art. 37”. (154) Parole “a termini dell’art. 65, comma 3, lettera c)” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera b), punto 5), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “di cui all’art. 65”. (155) Parole “a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera b), punto 6), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “di cui agli articoli 65 e 67, comma 2”. (156) Parole “a termini dell’art. 65, comma 3, lettera c)” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava “di cui all’art. 65”. (157) Comma così aggiunto, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera b), punto 8), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (158) Parole “, conservato presso il Ministero e” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (159) Parole “ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “a norma dell’art. 2, comma 2, della Legge 07/08/1990, n. 241.”.

Page 78: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

78

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(160) Comma così aggiunto, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (161) Parole “, sulle cose di cui all’art. 12, comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’art. 45,” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera f), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (162) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera f), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “[2] La vigilanza sulle cose indicate all’art. 12, comma 1, di appartenenza statale, da chiunque siano tenute in uso o in consegna, è esercitata direttamente dal Ministero. Per l’esercizio dei poteri di vigilanza sulle cose indicate all’art. 12, comma 1, appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero procede anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni.”. (163) Parole “di conservazione o” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera g), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “di conservazione e”. (164) Comma così aggiunto, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera g), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (165) Parola “deteriorati,” così inserita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (166) Lettera così interamente sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera i), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;”. (167) Parola “mobili” così inserita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera i), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (168) Parole “, ma comporta l’obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all’art. 18” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera i), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (169) Parole “l’assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l’autorizzazione di cui all’art. 21.” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera l), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “l’autorizzazione necessaria ai sensi dell’art. 21 è rilasciata in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto.”. (170) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera l), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “[2] Qualora l’organo ministeriale esprima motivato dissenso, l’amministrazione procedente può richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.”. (171) Parole “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio”. (172) Parole “Ministro dell’università e della ricerca” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera n), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”. (173) Parole “, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera o), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (174) Periodo così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera o), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “I soggetti indicati al comma 1 hanno l’obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli, nonché di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni.”. (175) Parole “Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera o), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Allo stesso obbligo”. (176) Parole “al comune e” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “al comune o”. (177) Parole “o altre forme di finanziamento” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera q), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (178) Parole “sul capitale erogato” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera q), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “sul capitale erogato a titolo di mutuo”. (179) Parola “Ministero” così sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera q), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “soprintendente”. (180) Parole “degli articoli 35 e 37” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera r), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “dell’art. 35”.

Page 79: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

79

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(181) Parole “al comune e” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera r), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “al comune o”. (182) Parole “la progettazione e l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera s), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “la progettazione e l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili,”. (183) Parole “al comune e” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera s), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “al comune o”. (184) Parole “, ovvero siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera t), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (185) Parole “commissioni di sorveglianza, delle quali fanno parte il soprintendente all’archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti del Ministero dell’interno” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera t), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell’interno”. (186) Parole “dal Ministro” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera t), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “dal Ministro per i beni e le attività culturali”. (187) Parole “degli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori della difesa, dell’esercito, della marina e dell’aeronautica, nonché al Comando generale dell’Arma dei carabinieri,” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera t), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori dell’esercito, della marina e dell’aeronautica”. (188) Comma così aggiunto, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera v), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (189) Parole “, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell’ente depositante. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera z), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008).

(190) Parole “ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 07/08/1990, n. 241”. (191) Ultimi due periodi così sostituiti, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Il soprintendente può, tuttavia, autorizzare il collocamento o l’affissione quando non ne derivi danno all’aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici ed aree. L’autorizzazione è trasmessa al comune ai fini dell’eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo di competenza.”. (192) Parola “paesaggistico” così sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “ambientale”. (193) Parole “nei limiti e con le modalità” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera dd), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “nei modi”. (194) Parole “beni del demanio culturale” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ee), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “beni culturali demaniali”. (195) Lettera così interamente sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ee), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;”. (196) Lettera così aggiunta, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ee), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (197) La lettera abrogata recitava: “b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all’art. 53;”. (198) Periodo così aggiunto, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ee), punto 5), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (199) Parole “nell’art. 54, comma 1” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ff), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “nell’art. 54, commi 1 e 2”. (200) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ff), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “[3] L’autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 12, comma 6.”. (201) Comma così aggiunto, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ff), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008).

Page 80: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

80

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(202) Articolo così inserito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera gg), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (203) Parole “ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera hh), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “ad eccezione delle cose e dei beni indicati all’art. 54, comma 2, lettere a) e c)”. (204) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera hh), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “[2] L’autorizzazione è richiesta anche nel caso di vendita parziale, da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie.”. (205) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera hh), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “[3] Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l’alienazione dei beni culturali ivi indicati.”. (206) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera hh), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “[4] Gli atti che comportano l’alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.”. (207) Comma così aggiunto, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera hh), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (208) Articolo così inserito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ll), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (209) Parole “gli altri enti pubblici territoriali interessati” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “l’altro ente pubblico territoriale interessato”. (210) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera nn), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “[4] Nei casi di cui all’art. 61, comma 2, i termini indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di 90, 120 e 180 giorni dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione degli elementi costitutivi della denuncia medesima.”. (211) Parole “, di seguito indicato come “Allegato A”” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera oo), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008).

(212) Parole “effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera oo), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “anche a mezzo di funzionari da lui delegati”. (213) Parole “dalle comunicazioni di cui al presente comma” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera oo), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “dalla comunicazione”. (214) Parole “che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera pp), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “attestante l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza”. (215) Rubrica così sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale”. (216) Articolo così inserito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera rr), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (217) Sezione e relativa rubrica così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ss), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (218) Parole “delle cose” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera tt), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “dei beni”. (219) Parole “le cose indicate nell’art. 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera uu), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “le cose e i beni indicati nell’art. 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi”. (220) Parole “della cosa” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera uu), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “della cosa o del bene”. (221) Parole “della cosa” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera uu), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “della cosa o del bene”. (222) Parole “accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell’art. 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera uu), punto 4), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008).

Page 81: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

81

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(223) Parole “le cose sono sottoposte” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera uu), punto 5), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “le cose o i beni sono sottoposti”. (224) Parole “Per le cose” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera uu), punto 6), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Per le cose o i beni”. (225) Parole “le cose rimangono assoggettate” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera vv), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “i beni rimangono assoggettati”. (226) Parole “, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell’attestato di libera circolazione,” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera zz), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (227) Parole “della cosa per la quale” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera zz), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “della cosa o del bene per i quali”. (228) Parole “la cosa” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera zz), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “la cosa o il bene”. (229) Parole “la cosa” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera zz), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “la cosa o il bene”. (230) Parole “Qualora per l’uscita temporanea siano presentate cose che rivestano l’interesse indicato dall’art. 10,” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera aaa), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Qualora la cosa o il bene presentati per l’uscita temporanea rivestano l’interesse richiesto dall’art. 10,”. (231) Periodo così aggiunto, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera bbb), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (232) Parole “n. 974/2001” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ccc), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “n. 974/01”. (233) Parole “degli oggetti indicati nell’allegato A” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ddd), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “dei beni culturali indicati nell’allegato A del presente codice”. (234) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ddd), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “[2] La licenza di esportazione prevista dall’art. 2 del regolamento CEE è rilasciata dall’ufficio di esportazione contestualmente all’attestato di libera circolazione, ovvero non oltre trenta mesi dal rilascio di quest’ultimo da parte del medesimo ufficio. La licenza è valida 6 mesi.”. (235) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ddd), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “[3] Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell’allegato A del presente codice, l’ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea alle condizioni e secondo le modalità stabilite dagli articoli 66, 67 e 71.”. (236) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ddd), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “[4] Le disposizioni della sezione I del presente Capo non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell’Unione europea a norma dell’art. 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.”. (237) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ddd), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “[5] Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva l’elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.”. (238) Rubrica così sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera eee), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008).Il testo previgente recitava: “Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell’Unione europea”. (239) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera fff), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “[1] I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell’Unione europea dopo il 31/12/1992 sono restituiti ai sensi delle disposizioni della presente sezione.”. (240) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera fff), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “[2] Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall’art. 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sostituito dall’art. 6 del Trattato di Amsterdam, e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione.”.

Page 82: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

82

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(241) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera fff), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “[3] La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie: a) beni indicati nell’allegato A; b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche. Si intendono pubbliche le

collezioni di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali e di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali;

c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.”. (242) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera fff), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “[4] È illecita l’uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanee.”. (243) Periodo così sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera fff), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Si considerano illecitamente usciti i beni dei quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanee qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto nell’art. 71, comma 2.”. (244) Parole “del bene” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ggg), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “del bene culturale”. (245) Parole “di un bene” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ggg), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “di un bene culturale”. (246) Parole “del bene” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ggg), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “del bene culturale”. (247) Parole “lettere a) e b)” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera hhh), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “lettere b) e c)”. (248) Rubrica così sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera iii), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Convenzione UNIDROIT”. (249) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera lll), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Art. 87 (Beni culturali rubati o illecitamente esportati) [1] La restituzione dei beni culturali indicati nell’annesso alla Convenzione dell’UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati è disciplinata dalle disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative norme di ratifica ed esecuzione.”. (250) Articolo così inserito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera mmm), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (251) Periodo così aggiunto, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera nnn), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (252) Parole “di cui all’art. 89, qualora l’attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ooo), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “ai sensi dell’art. 89”. (253) Rubrica così sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ppp), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Convenzione UNESCO”. (254) Parole “beni culturali immobili” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera qqq), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “monumenti”. (255) Parola “cataloga,” così inserita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera rrr), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (256) Parola “, cataloga” così inserita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera rrr), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (257) Parole “al comune e” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera sss), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “al comune o”. (258) Periodo così inserito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera uuu), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (259) Parola “pertengono” così sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera vvv), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “appartengono”. (260) Parola “L’inadempimento” così sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera vvv), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Il grave inadempimento”.

Page 83: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

83

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(261) Rubrica così sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera zzz), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Servizi aggiuntivi”. (262) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera aaaa), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Art. 119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole) [1] Il Ministero, il Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti. [2] Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all’art. 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e l’aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.”. (263) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera bbbb), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “[1] E’ sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all’attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività dei soggetti medesimi.”. (264) Parole “lettera b),” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera cccc), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (265) Parole “ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera dddd), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “diffusi”. (266) Parole “dell’art. 22 della legge 22/12/1939, n. 2006,” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera eeee), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (267) Comma così sostituito, con effetto dal 30/01/2013, dall’art. 1, comma 1, della Legge 14/01/2013, n. 7 (G.U. n. 25 del 30/01/2013). Il testo previgente recitava: “[1-quater] La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero medesimo, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L’elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell’art. 29, commi 7, 8 e 9.”. (268) Comma così sostituito, con effetto dal 30/01/2013, dall’art. 1, comma 1, della Legge 14/01/2013, n. 7 (G.U. n. 25 del 30/01/2013). Il testo previgente recitava: “[1-quinquies] Nelle more dell’attuazione dell’art. 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali: a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali,

ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni; c) colui che, alla data del 31/07/2009 (272), abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell’art. 29, comma 4, anche in proprio, per non meno

di quattro anni. L’attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;

d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.”.

(269) Comma così inserito, con effetto dal 30/01/2013, dall’art. 1, comma 1, della Legge 14/01/2013, n. 7 (G.U. n. 25 del 30/01/2013). (270) Allegato così aggiunto, con effetto dal 30/01/2013, dall’art. 1, comma 2, della Legge 14/01/2013, n. 7 (G.U. n. 25 del 30/01/2013). (271) L’art. 1, comma 26-ter, del D.L. 06/07/2012, n. 95 (G.U. n. 156 del 06/07/2012 - suppl. ord. n. 141), convertito, con modificazioni, in Legge 07/08/2012, n. 135 (G.U. n. 189 del 14/08/2012 - suppl. ord. n. 173), come successivamente modificato dall’art. 1, comma 77, della Legge 24/12/2012, n. 228 (G.U. n. 302 del 29/12/2012 - suppl. ord. n. 212), ha disposto, con effetto dal 15/08/2012 (data di entrata in vigore della citata legge 07/08/2012, n. 135) e fino al pagamento dei contributi già concessi alla medesima data e non ancora erogati ai beneficiari, la sospensione della concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 del presente decreto legislativo. (272) I livelli di cui trattasi sono stati definiti con il D.M. 18/04/2012 (G.U. n. 179 del 02/08/2012 - suppl. ord. n. 165), recante “Adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici.”. (273) Rubrica così sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 3, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Norme abrogate”. (274) Comma così aggiunto, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 3, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 62 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (275) Parole “, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (276) Parole “al paesaggio” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 1, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “ai beni paesaggistici”

Page 84: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

84

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(277) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Art. 131 (Salvaguardia dei valori del paesaggio) [1] Ai fini del presente codice per paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi (97) derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. [2] La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.”. (278) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Art. 132 (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche) [1] Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi. [2] Gli indirizzi e i criteri perseguono gli obiettivi della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. [3] Al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio le amministrazioni pubbliche intraprendono attività di formazione e di educazione. [4] Il Ministero e le regioni definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.”. (279) Articolo così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Art. 133 (Convenzioni internazionali) [1] Le attività di tutela e di valorizzazione del paesaggio si conformano agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali.”. (280) Parole “di cui” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera d), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “indicati”. (281) Parole “di cui” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera d), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “indicate”. (282) Parole “, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera f), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “o di singolarità geologica”. (283) Parole “le bellezze panoramiche” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera f), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “le bellezze panoramiche considerate come quadri”. (284) Parole “Le regioni istituiscono apposite commissioni,” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera g), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “Ciascuna regione istituisce una o più commissioni”. (285) Parola “responsabili” così sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera g), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “dirigenti”. (286) Parole “di norma” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera g), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “eventualmente”. (287) Parole “individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera g), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “individuate ai sensi dell’art. 13 della Legge 08/07/1986, n. 349”. (288) Rubrica così sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera i), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico”. (289) Parole “La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto,” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera i), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione,”. (290) Parola “interessate” così sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera i), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “interessata”. (291) Parole “regione interessata” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera i), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “regione territorialmente interessata”.

Page 85: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

85

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(292) Parole “ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale,” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera i), punto 4), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “ai sensi dell’art. 13 della Legge 08/07/1986, n. 349,”. (293) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera l), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “[1] La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell’esito dell’eventuale inchiesta pubblica, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all’art. 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo art. 136.”. (294) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera l), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “[2] I provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico contengono una specifica disciplina di tutela, nonché l’eventuale indicazione di interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare.”. (295) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera l), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “[3] I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.”. (296) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera l), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “[4] I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 136 sono altresì notificati al proprietario, possessore o detentore, depositati presso il comune o i comuni interessati, nonché trascritti a cura della regione nei registri immobiliari.”. (297) Il comma abrogato, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “[5] Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per 90 giorni all’albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.”. (298) Articolo così inserito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (299) Parole “le zone di interesse archeologico” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera o), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice”. (300) Parole “La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera o), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree”. (301) Parole “ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera o), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “come zone A e B”. (302) Parole “come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera o), punto 4), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese”.

(303) Parole “La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera o), punto 5), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione,”. (304) Parole “comma 4” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera o), punto 6), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “comma 3”. (305) Parole “associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale,” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera q), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell’art. 13 della Legge 08/07/1986, n. 349”. (306) Parole “all’art. 143, comma 9” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera q), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “al comma 1”.

Page 86: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

86

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(307) Parole “La individuazione, da parte del Ministero, delle” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera r), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Il Ministero individua ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, le”. (308) Parole “, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera r), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (309) Parole “possono prevedere” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera r), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “prevedono”. (310) Parole “non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico,” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera r), punto 4), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (311) Comma così interamente sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera r), punto 5), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “[4] Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.”. (312) Parole “delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera t), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “dell’art. 6 della Legge 08/07/1986, n. 349”. (313) Periodo così aggiunto, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera t), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (314) Parole “Le regioni” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera u), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “Entro il 31/12/2006 le regioni”. (315) Parole “comma 6” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera u), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “comma 3”. (316) Parole “Le commissioni” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera u), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “Le commissioni, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico,”. (317) Periodo così sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera u), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “Le commissioni esprimono parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.”. (318) Il comma abrogato, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “[4] Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tale caso, il parere di cui all’art. 146, comma 8, è espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalità stabilite nell’accordo, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 146, commi 12, 13 e 14.”. (319) Parole “comma 4” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera v), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “comma 5”. (320) Parola “hanno” così sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera z), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “ha”. (321) Parole “L’inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera z), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico”. (322) Parole “di dichiarazione di notevole interesse pubblico” così inserite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera z), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (323) Periodo così sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Per lavori su beni paesaggistici che non siano già stati oggetto dei provvedimenti di cui agli articoli 138 e 141, o che non siano stati precedentemente dichiarati di notevole interesse pubblico, e dei quali sia stata ordinata la sospensione senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all’art. 150, comma 1, l’interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.”. (324) Comma così sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera cc), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “[1] Nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’art. 134 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell’amministrazione competente individuata dalla regione.”.

Page 87: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

87

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(325) Comma così sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera cc), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “[2] Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.”. (326) Comma così aggiunto, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (327) Parole “31/12/2009” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ff), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “01/05/2008”. (328) Parole “piani paesaggistici” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ff), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “i piani previsti dall’art. 149 del D.Lgs. 29/10/1999, n. 490,”. (329) Parole “dall’art. 135, possono stipulare intese, ai sensi dell’art. 143, comma 2,” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ff), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “dal comma 3 dell’art. 143, possono stipulare intese”. (330) Periodo così sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ff), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “Il contenuto del piano adeguato forma oggetto di accordo preliminare tra il Ministero e la regione.”. (331) Periodo così sostituito, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera ff), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 12/05/2006, dall’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 24/03/2006, n. 157 (G.U. n. 97 del 27/04/2006 - suppl. ord. n. 102), recitava: “Qualora all’accordo preliminare non consegua entro 60 giorni l’approvazione da parte della regione il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.”. (332) Parole “Conservano efficacia a tutti gli effetti” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera gg), punto 1), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Fatta salva l’applicazione dell’art. 143, comma 6, dell’art. 144, comma 2 e dell’art. 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:”. (333) Parole “le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, notificate” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera gg), punto 2), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite”. (334) Parole “le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera gg), punto 3), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi”. (335) Lettera così inserita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera gg), punto 4), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). (336) Parole “le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 2, comma 1, lettera gg), punto 5), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi”. (337) Parola “Ministero” così sostituita, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “Ministero per i beni e le attività culturali”. (338) Parole “dall’art. 44, lettera c), del D.P.R. 06/06/2001, n. 380” così sostituite, con effetto dal 24/04/2008, dall’art. 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 26/03/2008, n. 63 (G.U. n. 84 del 09/04/2008). Il testo previgente recitava: “dall’art. 20 della Legge 28/02/1985, n. 47”. (339) Con circolare 13/06/2008, n. 125, il Ministero per le i beni e le attività culturali ha disposto che il procedimento autorizzatorio disciplinato dall’art. 146 si applica dal 01/01/2009 ai procedimenti iniziati (mediante la presentazione dell’istanza di autorizzazione) a partire da tale data, nonché ai procedimenti che, alla stessa data, non si siano ancora conclusi (mediante rilascio dell’autorizzazione). (340) L’art. 1 del D.M. 27/06/2008 (G.U. n. 247 del 21/10/2008), ha delegato ai Soprintendenti per i beni architettonici e paesaggistici ed ai soprintendenti per i beni storici, artistici ed etnoantropologici il compito di autorizzare interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni architettonici, storici-artistici ed etnoantropologici; l’art. 2 del citato D.M. 27/06/2008 specifica che la delega è conferita, in via generale, per ogni attività istruttoria e procedimentale, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti finali di demolizione e rimozione citati, ed in via continuativa fatti salvi i poteri del direttore generale delegante di impartire direttive nelle materie delegate, di controllare l’esercizio dei poteri delegati, di avocare a sé la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di sua inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato, di revocare la delega stessa; con l’obbligo, per il delegato, di trasmettere alla Direzione generale delegante una relazione trimestrale sui provvedimenti emessi. (341) Parole “31/12/2009” così sostituite, con effetto dal 01/07/2009, dall’art. 23, comma 6, del D.L. 01/07/2009, n. 78 (G.U. n. 150 del 01/07/2009), convertito, con modificazioni, in Legge 03/08/2009, n. 102 (G.U. n. 179 del 04/08/2009 - suppl. ord. n. 140). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 31/12/2008, dall’art. 38, comma 1, del D.L. 30/12/2008, n. 207 (G.U. n. 304 del 31/12/2008), convertito, con modificazioni, in Legge 27/02/2009, n. 14 (G.U. n. 49 del 28/02/2009 - suppl. ord. n. 28), recitava: “30/06/2009”. Il testo originario recitava: “31/12/2008”.

Page 88: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

88

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(342) Comma così aggiunto, con effetto dal 10/02/2012, dall’art. 42, comma 1, del D.L. 09/02/2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 09/02/2012 - suppl. ord. n. 27), convertito, con modificazioni, in Legge 04/04/2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 06/04/2012 - suppl. ord. n. 69). (343) Il regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici è stato emanato con il D.M. 26/05/2009, n. 86 (G.U. n. 160 del 13/07/2009), ed è entrato in vigore il 28/07/2009. (344) Il Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame è stato emanato con il D.M. 26/05/2009, n. 87 (G.U. n. 160 del 13/07/2009), ed è entrato in vigore il 28/07/2009. (345) Il comma abrogato recitava: “[15] Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.”. (346) Le procedure di cui trattasi sono state emanate con il D.P.R. 09/07/2010, n. 139 (G.U. n. 199 del 26/08/2010) e sono entrate in vigore il 10/09/2010. (347) Comma così sostituito, con effetto dal 14/05/2011, dall’art. 4, comma 16, lettera a), del D.L. 13/05/2011, n. 70 (G.U. n. 110 del 13/05/2011), convertito, con modificazioni, in Legge 12/07/2011, n. 106 (G.U. n. 160 del 12/07/2011). Il testo previgente recitava: “[5] Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni.”. (348) Parole “, limitatamente ai beni mobili,” così inserite, con effetto dal 14/05/2011, dall’art. 4, comma 16, lettera d), del D.L. 13/05/2011, n. 70 (G.U. n. 110 del 13/05/2011), convertito, con modificazioni, in Legge 12/07/2011, n. 106 (G.U. n. 160 del 12/07/2011). (349) Periodo così sostituito, con effetto dal 22/06/2013, dall’art. 39, comma 1, lettera b), punto 2), del D.L. 21/06/2013, n. 69 (G.U. n. 144 del 21/06/2013 - suppl. ord. n. 50), convertito, con modificazioni, in Legge 09/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - suppl. ord. n. 63). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 14/05/2011, dall’art. 4, comma 16, lettera e), punto 2), del D.L. 13/05/2011, n. 70 (G.U. n. 110 del 13/05/2011), convertito, con modificazioni, in Legge 12/07/2011, n. 106 (G.U. n. 160 del 12/07/2011), recitava: “Il parere del soprintendente, all’esito dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di 90 giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.”. (350) Parole “agli enti parco,” così inserite, con effetto dal 13/07/2011, dall’art. 4, comma 16, lettera e), punto 3), del D.L. 13/05/2011, n. 70 (G.U. n. 110 del 13/05/2011), convertito, con modificazioni, in Legge 12/07/2011, n. 106 (G.U. n. 160 del 12/07/2011). (351) Parole “non può essere superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta” così sostituite, con effetto dal 13/07/2011, dall’art. 4, comma 16, lettera d-bis), del D.L. 13/05/2011, n. 70 (G.U. n. 110 del 13/05/2011), convertito, con modificazioni, in Legge 12/07/2011, n. 106 (G.U. n. 160 del 12/07/2011). Il testo previgente recitava: “non può essere, comunque, superiore a quattro anni”. (352) Parola “efficace” così sostituita, con effetto dal 13/07/2011, dall’art. 4, comma 16, lettera e), punto 1), del D.L. 13/05/2011, n. 70 (G.U. n. 110 del 13/05/2011), convertito, con modificazioni, in Legge 12/07/2011, n. 106 (G.U. n. 160 del 12/07/2011). Il testo previgente recitava: “valida”. (353) Parole “comma 1” così sostituite, con effetto dal 13/07/2011, dall’art. 4, comma 16, lettera e), punto 4), del D.L. 13/05/2011, n. 70 (G.U. n. 110 del 13/05/2011), convertito, con modificazioni, in Legge 12/07/2011, n. 106 (G.U. n. 160 del 12/07/2011). Il testo previgente recitava: “comma 3”. (354) Parole “con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente,” così sostituite, con effetto dal 13/07/2011, dall’art. 4, comma 16, lettera e), punto 4), del D.L. 13/05/2011, n. 70 (G.U. n. 110 del 13/05/2011), convertito, con modificazioni, in Legge 12/07/2011, n. 106 (G.U. n. 160 del 12/07/2011). Il testo previgente recitava: “dando comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento”.

(355) Periodo così sostituito, con effetto dal 13/07/2011, dall’art. 4, comma 16, lettera e), punto 5), del D.L. 13/05/2011, n. 70 (G.U. n. 110 del 13/05/2011), convertito, con modificazioni, in Legge 12/07/2011, n. 106 (G.U. n. 160 del 12/07/2011). Il testo previgente recitava: “Entro 20 giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione rilascia l’autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni.”. (356) Periodo così aggiunto, con effetto dal 13/07/2011, dall’art. 4, comma 16, lettera e), punto 5), del D.L. 13/05/2011, n. 70 (G.U. n. 110 del 13/05/2011), convertito, con modificazioni, in Legge 12/07/2011, n. 106 (G.U. n. 160 del 12/07/2011). (357) Parole “L’autorizzazione paesaggistica è trasmessa” così sostituite, con effetto dal 13/07/2011, dall’art. 4, comma 16, lettera e), punto 6), del D.L. 13/05/2011, n. 70 (G.U. n. 110 del 13/05/2011), convertito, con modificazioni, in Legge 12/07/2011, n. 106 (G.U. n. 160 del 12/07/2011). Il testo previgente recitava: “L’autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi 30 giorni dal suo rilascio ed è trasmessa”.

Page 89: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

89

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

(358) Comma così sostituito, con effetto dal 13/07/2011, dall’art. 4, comma 16, lettera e), punto 7), del D.L. 13/05/2011, n. 70 (G.U. n. 110 del 13/05/2011), convertito, con modificazioni, in Legge 12/07/2011, n. 106 (G.U. n. 160 del 12/07/2011). Il testo previgente recitava: “[14] Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all’art. 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all’art. 2, comma 1, lettera d), della Legge 08/071986, n. 349.”.

(359) Le norme tecniche e le linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate sono state emanate con il D.M. 19/12/2012 (G.U. n. 60 del 12/03/2013).

(360) Parola “Ministero” così sostituita, con effetto dal 22/06/2013, dall’art. 39, comma 1, lettera a), del D.L. 21/06/2013, n. 69 (G.U. n. 144 del 21/06/2013 - suppl. ord. n. 50), convertito, con modificazioni, in Legge 09/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - suppl. ord. n. 63). Il testo previgente recitava: “soprintendente”. (361) Periodo così da ultimo sostituito, con effetto dal 09/10/2013, dall’art. 3-quater, comma 1, del D.L. 08/08/2013, n. 91 (G.U. n. 186 del 09/08/2013), convertito, con modificazioni, in Legge 07/10/2013, n. 112 (G.U. n. 236 del 08/10/2013). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal 21/08/2013, dall’art. 39, comma 1, lettera b), punto 1), del D.L. 21/06/2013, n. 69 (G.U. n. 144 del 21/06/2013 - suppl. ord. n. 50), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 09/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - suppl. ord. n. 63), recitava: “Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.”. (362) Parole “all’art. 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della Legge 07/08/1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi 5 anni di attività, aumentabile del 50% in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali” così sostituite, con effetto dal 31/07/2014, dall’art. 4, comma 1, del D.L. 31/05/2014, n. 83 (G.U. n. 125 del 31/05/2014), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 29/07/2014, n. 106 (G.U. n. 175 del 30/07/2014). Il testo previgente recitava: “all’art. 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della Legge 07/08/1990, n. 241, nel limite massimo di un dodicesimo del canone annuo dovuto”. (363) Parole “e al funzionamento degli istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in consegna allo Stato” così sostituite, con effetto dal 10/08/2013, dall’art. 3, comma 2, del D.L. 08/08/2013, n. 91 (G.U. n. 186 del 09/08/2013), convertito, con modificazioni, in Legge 07/10/2013, n. 112 (G.U. n. 236 del 08/10/2013). Il testo previgente recitava: “dei luoghi medesimi”. (364) Rubrica così sostituta, con effetto dal 09/10/2013, dall’art. 2-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 08/08/2013, n. 91 (G.U. n. 186 del 09/08/2013), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 07/10/2013, n. 112 (G.U. n. 236 del 08/10/2013). Il testo previgente recitava: “Esercizio del commercio in aree di valore culturale”. (365) Comma così aggiunto, con effetto dal 09/10/2013, dall’art. 2-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 08/08/2013, n. 91 (G.U. n. 186 del 09/08/2013), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 07/10/2013, n. 112 (G.U. n. 236 del 08/10/2013). (366) Comma così inserito, con effetto dal 09/10/2013, dall’art. 3-quinquies, comma 1, del D.L. 08/08/2013, n. 91 (G.U. n. 186 del 09/08/2013), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 07/10/2013, n. 112 (G.U. n. 236 del 08/10/2013). (367) Comma così aggiunto, con effetto dal 09/10/2013, dall’art. 4-bis, comma 1, del D.L. 08/08/2013, n. 91 (G.U. n. 186 del 09/08/2013), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 07/10/2013, n. 112 (G.U. n. 236 del 08/10/2013). Il comma, erroneamente aggiunto come comma 1-bis, è stato poi rinumerato, con effetto dal 01/06/2014, come comma 1-ter dall’art. 4, comma 1, del D.L. 31/05/2014, n. 83 (G.U. n. 125 del 31/05/2014), convertito, con modificazioni, in Legge 29/07/2014, n. 106 (G.U. n. 175 del 30/07/2014). (368) Periodo così aggiunto, con effetto dal 01/06/2014, dall’art. 4, comma 1, del D.L. 31/05/2014, n. 83 (G.U. n. 125 del 31/05/2014), convertito, con modificazioni, in Legge 29/07/2014, n. 106 (G.U. n. 175 del 30/07/2014). (369) Parole “o privati” così inserite, con effetto dal 01/06/2014, dall’art. 12, comma 3, lettera a), del D.L. 31/05/2014, n. 83 (G.U. n. 125 del 31/05/2014), convertito, con modificazioni, in Legge 29/07/2014, n. 106 (G.U. n. 175 del 30/07/2014). (370) Parole “, purché attuate senza scopo di lucro” così inserite, con effetto dal 01/06/2014, dall’art. 12, comma 3, lettera a), del D.L. 31/05/2014, n. 83 (G.U. n. 125 del 31/05/2014), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 07/10/2013, n. 112 (G.U. n. 236 del 08/10/2013). (371) Comma così inserito, con effetto dal 01/06/2014, dall’art. 12, comma 3, lettera b), del D.L. 31/05/2014, n. 83 (G.U. n. 125 del 31/05/2014), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 07/10/2013, n. 112 (G.U. n. 236 del 08/10/2013). (372) Parole “trent’anni” così sostituite, con effetto dal 01/06/2014, dall’art. 12, comma 4, lettera b), del D.L. 31/05/2014, n. 83 (G.U. n. 125 del 31/05/2014), convertito, con modificazioni, in Legge 29/07/2014, n. 106 (G.U. n. 175 del 30/07/2014). Il testo previgente recitava: “quarant’anni”. (373) Periodo così aggiunto, con effetto dal 01/06/2014, dall’art. 12, comma 1, lettera a), del D.L. 31/05/2014, n. 83 (G.U. n. 125 del 31/05/2014), convertito, con modificazioni, in Legge 29/07/2014, n. 106 (G.U. n. 175 del 30/07/2014).

(374) Parole “Al fine di assicurare” così sostituite, con effetto dal 31/07/2014, dall’art. 4, comma 1, del D.L. 31/05/2014, n. 83 (G.U. n. 125 del 31/05/2014), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 29/07/2014, n. 106 (G.U. n. 175 del 30/07/2014). Il testo previgente recitava: “Al fine di contrastare l’esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare”.

(375) Parole “i competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con la regione e i comuni” così sostituite, con effetto dal 15/08/2015, dall’art. 16, comma 1-ter, lettera a), del D.L. 19/06/2015, n. 78 (G.U. n. 140 del 19/06/2015 - suppl. ord. n. 32/L), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 06/08/2015, n. 125 (G.U. n. 188 del 14/08/2015 - suppl. ord. n. 49). Il testo previgente, già sostituito, con effetto dal

Page 90: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione

90

((c) Datatronics Sistemi S.n.c. - Brescia

31/07/2014, dall’art. 4, comma 1, del D.L. 31/05/2014, n. 83 (G.U. n. 125 del 31/05/2014), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 29/07/2014, n. 106 (G.U. n. 175 del 30/07/2014), recitava: “i competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con i comuni”.

(376) Parole “, anche a rotazione,” così inserite, con effetto dal 31/07/2014, dall’art. 4, comma 1, del D.L. 31/05/2014, n. 83 (G.U. n. 125 del 31/05/2014), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 29/07/2014, n. 106 (G.U. n. 175 del 30/07/2014).

(377) Parole “potenzialmente equivalente,” così sostituite, con effetto dal 31/07/2014, dall’art. 4, comma 1, del D.L. 31/05/2014, n. 83 (G.U. n. 125 del 31/05/2014), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 29/07/2014, n. 106 (G.U. n. 175 del 30/07/2014). Il testo previgente recitava: “alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività,”.

(378) Articolo così inserito, con effetto dal 23/08/2014, dall’art. 1, comma 1, della Legge 22/07/2014, n. 110 (G.U. n. 183 del 08/08/2014).

(379) Il comma 4 dell’art. 6 del D.L. 12/09/2014, n. 133 (G.U. n. 212 del 12/09/2014), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 11/11/2014, n. 164 (G.U. n. 262 dell’11/11/2014 - suppl. ord. n. 85), ha disposto, con effetto dal 12/11/2014, quanto segue: “[4] In deroga all’art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, e successive modificazioni, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. Resta ferma l’applicazione degli articoli 20 e seguenti del codice di cui al citato D.Lgs. n. 42 del 2004, e successive modificazioni.”.

(380) Periodo così sostituito, con effetto dal 13/09/2014, dall’art. 25, comma 3, del D.L. 12/09/2014, n. 133 (G.U. n. 212 del 12/09/2014), convertito, con modificazioni, in Legge 11/11/2014, n. 164 (G.U. n. 262 dell’11/11/2014 - suppl. ord. n. 85). Il testo previgente recitava: “Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di 15 giorni. In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.”.

(381) Le linee guida di cui trattasi sono state emanate con il D.M. 13/05/2014. Della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è stata data notizia sulla G.U. n. 219 del 20/09/2014.

(382) Parole “del comma 6” così sostituite, con effetto dal 15/08/2015, dall’art. 16, comma 1-sexies, lettera a), del D.L. 19/06/2015, n. 78 (G.U. n. 140 del 19/06/2015 - suppl. ord. n. 32/L), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 06/08/2015, n. 125 (G.U. n. 188 del 14/08/2015 - suppl. ord. n. 49). Il testo previgente recitava: “dei commi 2 e 6”.

(383) Parole “commi 3, 4, 5 e 6” così sostituite, con effetto dal 15/08/2015, dall’art. 16, comma 1-sexies, lettera b), punto 3), del D.L. 19/06/2015, n. 78 (G.U. n. 140 del 19/06/2015 - suppl. ord. n. 32/L), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 06/08/2015, n. 125 (G.U. n. 188 del 14/08/2015 - suppl. ord. n. 49). Il testo previgente recitava: “commi 2, 3, 4, 5 e 6”.

(384) Parole “, la regione” così inserite, con effetto dal 15/08/2015, dall’art. 16, comma 1-ter, lettera b), del D.L. 19/06/2015, n. 78 (G.U. n. 140 del 19/06/2015 - suppl. ord. n. 32/L), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 06/08/2015, n. 125 (G.U. n. 188 del 14/08/2015 - suppl. ord. n. 49).

(385) Parole “commi 3 e 4” così sostituite, con effetto dal 15/08/2015, dall’art. 16, comma 1-sexies, lettera c), del D.L. 19/06/2015, n. 78 (G.U. n. 140 del 19/06/2015 - suppl. ord. n. 32/L), come modificato in concomitanza della sua conversione in Legge 06/08/2015, n. 125 (G.U. n. 188 del 14/08/2015 - suppl. ord. n. 49). Il testo previgente recitava: “commi 2, 3 e 4”.

Page 91: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione
Page 92: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione
Page 93: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione
Page 94: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione
Page 95: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni ... · [3] Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione