Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione...

49
Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 Proponente: Settore Provveditorato Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale/per omissis/per estratto (sito internet) Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dr. Ing. Giovanni Barca Responsabile del procedimento: Marco Chini Estensore: Jacopo Cappelli Oggetto: Adesione alla Convenzione stipulata da Consip S.p.A. con Telecom Italia S.p.A. per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. 388/2000, denominata “Telefonia mobile 6” (CIG “originario”: 506320943E) ALLEGATI N.: 3 Denominazione Pubblicazione Tipo Supporto Allegato "1": elenco utenze/SIM da migrare Si digitale Allegato "2": Convenzione "Telefonia mobile 6" Si digitale Allegato "3": "TARIFFE E CORRISPETTIVI" Si digitale Natura dell'atto: immediatamente eseguibile

Transcript of Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione...

Page 1: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015

Proponente: Settore Provveditorato

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale/per omissis/per estratto (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dr. Ing. Giovanni Barca

Responsabile del procedimento: Marco Chini

Estensore: Jacopo Cappelli

Oggetto: Adesione alla Convenzione stipulata da Consip S.p.A. con Telecom Italia S.p.A. per la prestazione dei servizidi telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L.388/2000, denominata “Telefonia mobile 6” (CIG “originario”: 506320943E)

ALLEGATI N.: 3

Denominazione Pubblicazione Tipo Supporto

Allegato "1": elenco utenze/SIM damigrare

Si digitale

Allegato "2": Convenzione "Telefoniamobile 6"

Si digitale

Allegato "3": "TARIFFE ECORRISPETTIVI"

Si digitale

Natura dell'atto: immediatamente eseguibile

Page 2: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Visto il decreto del Direttore generale n. 161 del 18.05.2011 e n. 170 del 31.05.2011, con il quale la sottoscritta è stata nominata Direttore amministrativo dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana;

Visto il decreto del Direttore generale n. 290 del 14.12.2012, con il quale viene confermata l’avocazione, da parte del Direttore amministrativo, della responsabilità del Settore Bilancio e Contabilità;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Vista la relazione allegata alla richiesta di acquisto inoltrata dal Settore SIRA al Settore Provveditorato (agli atti ) in data 21.05.2015, con la quale si precisa che:

• con decreto del Direttore generale n. 165 del 25.05.2011 è stata disposta l’adesione, da parte di ARPAT, alla Convenzione stipulata da Consip S.p.A. con Telecom Italia S.p.A. e denominata "Telefonia mobile 5" fino al 31.03.2013;

• con decreto del Direttore Generale n. 41 del 20.03.2013 si è preso atto della proroga da parte di Consip S.p.A., della citata Convenzione "Telefonia mobile 5" fino al 30.03.2014, disponendo, altresì, la prosecuzione del relativo contratto tra ARPAT e Telecom Italia S.p.A. fino alla medesima data;

• con decreto del Direttore generale n. 46 del 26.03.2014 è stato disposto di proseguire il contratto attuativo fino al 30.03.2015;

• con decreto del Direttore Generale n. 54 del 31.03.2015 è stato stabilito di proseguire, ai sensi dell’art. 125, comma 10, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il contratto attuativo in essere, e derivante dalla citata convenzione fino al 30.05.2015;

• in data 02.04.2015 è stata attivata la nuova Convenzione stipulata da Consip S.p.A. con Telecom Italia S.p.A. relativa ai servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni (denominata "Telefonia Mobile 6") per la durata di 24 mesi e prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi con scadenza 01.04.2017;

• la spesa complessiva presunta, compresa l'eventuale proroga da parte di Consip S.p.A., per il periodo compreso tra il 1 Giugno 2015 ed il 1 Aprile 2017 (data di scadenza della Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore SIRA (All. "1") che devono essere migrate alla stipulanda convenzione;

Considerato che i servizi oggetto della convenzione "Telefonia Mobile 6" sono indispensabili per assicurare all'Agenzia l'espletamento dei propri compiti istituzionali;

Rilevato che per gestire e modificare in maniera celere e snella le abilitazioni delle utenze/SIM ai diversi servizi offerti in convenzione, è prevista la possibilità per l'Amministrazione contraente di configurarle autonomamente dal portale https://www.acquistinretepa.it;

Preso atto che per compiere queste operazioni è necessaria una compentenza e conoscenza tecnica che solo il personale del Settore SIRA possiede all'interno dell'Agenzia;

Page 3: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Ritenuto utile, pertanto, dare al personale del Settore SIRA l'accesso al citato portale https://www.acquistinretepa.it al solo fine di gestire e modificare le abilitazioni delle utenze/SIM ai diversi servizi offerti in Convenzione;

Visto l'art. 5 ("DURATA") della Convenzione "Telefonia Mobile 6" (All. "2") il quale prevede che la <<Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 02/04/2015; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A.>>;

Visto, altresì, il documento "TARIFFE E CORRISPETTIVI" allegato alla convenzione "Telefonia Mobile 6" (All. "3");

Visto il decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 15 del 29.01.2013. Adozione del disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di aderire alla convenzione stipulata da Consip S.p.A. con la Ditta Telecom Italia S.p.A. denominata "Telefonia mobile 6" (CIG "originario": 506320943E), fino al 1 Aprile 2017 ed eventualmente, nel caso di eventuale proroga di un ulteriore anno da parte di Consip S.p.A., fino al 1 Aprile 2018, dalla data di accettazione del relativo ordine, il quale ha valore di contratto;

2. di quantificare, sulla base dei prezzi di cui al documento "TARIFFE E CORRISPETTIVI" allegato alla Convenzione "Telefonia Mobile 6" (All. "3") la spesa complessiva presunta in Euro 81.900,00 oltre IVA (pari ad Euro 100.917,18 IVA 22% compresa) da imputare alla voce “Acquisti di servizi prestazione non sanitarie da privati” del Bilancio economico di previsione,

3. di suddividere la somma complessiva presunta di cui sopra come segue, dando atto che la quantificazione esatta della spesa è determinata dall'effettivo traffico telefonico:

• per l’anno 2015 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 13.380,00 oltre IVA (pari ad Euro 19.983,60 IVA 22% compresa);

• per l’anno 2016 (dal 1° gennaio al 31 dicembre) Euro 28.080,00 oltre IVA (pari ad Euro 34.257,60 IVA 22% compresa);

• per l’anno 2017 (dal 1° gennaio al 1 aprile – termine della Convenzione) Euro 7.020,00 oltre IVA (pari ad Euro 8.564,40 IVA 22% compresa) e, in caso di proroga da parte di Consip S.p.A. ulteriori 12 mesi, Euro 21.060,00 oltre IVA (pari ad Euro 25.693,20 IVA 22% compresa) fino al 31 dicembre 2017;

• per l’anno 2018 (dal 1° gennaio al 1 aprile) Euro 7.020,00 oltre IVA (pari ad Euro 8.564,40 IVA 22% compresa);;

4. di delegare ed autorizzare ad operare direttamente, per le motivazioni esposte in premessa, il Responsabile del Settore SIRA Dott. Marco Chini, sul portale di Consip S.p.A. https://www.acquistinretepa.it al solo fine di gestire e modificare le abilitazioni delle utenze/SIM ai diversi servizi offerti in Convenzione;

5. di individuare, quale “Responsabile del Procedimento” ai sensi degli artt. 10 e segg. del D.Lgs.

Page 4: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

n. 163/2006 e s.m.i. il Responsabile del Settore SIRA Dott. Marco Chini, il quale si è avvalso e si avvarrà del supporto del Settore Provveditorato per l’espletamento degli adempimenti amministrativi connessi al presente appalto (acquisizione CIG, trasmissione dati informativi all’Osservatorio Regionale etc.), come previsto dall’art. 2.3 dell’Atto di Disciplina dell’Organizzazione interna, approvato con decreto del Direttore generale n. 270 del 09.11.2011;

6. di nominare Alberto Ianiro, del Settore SIRA, Direttore dell’esecuzione del contratto”, ai sensi dell’art. 300 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., in ragione della competenza ed esperienza specifica in materia;

7. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'emissione dell'ordinativo di fornitura, che ha valenza contrattuale in tempi rapidi, considerato che il contratto in essere con Telecom Italia S.p.A. è terminato il 31.05.2015, e che va garantito il servizio senza soluzione di continuità.

Il Direttore amministrativoDott.ssa Paola Querci*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993.”

Page 5: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

• Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 09/06/2015• Paola Querci , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 10/06/2015• Daniela Masini , il proponente in data 11/06/2015• Paola Querci , Direttore amministrativo in data 11/06/2015• Giovanni Barca , Direttore generale in data 16/06/2015

Page 6: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

Direzione generale

Pagina 1 di 3

Organizzazione con Sistema di gestione certificato da CERMET

Secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

Registrazione n. 3198-A

Direzione generale

via N. Porpora 22 - 50144 Firenze - tel. 055.32061, fax 055.3206324

PEC: [email protected]

www.arpat.toscana.it - [email protected] - p.iva 04686190481

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione

N. Prot cl. DV.13.01.05 del

a mezzo: PEC, FAX, AR, ecc. freedocs

RELAZIONE

Adesione alla Convenzione Consip S.p.A. per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche amministrazioni, denominata Telefonia mobile 6, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388.

CIG 506320943E

Premesso che:

• con decreto D.G. n. 165 del 25.05.2011 è stata disposta l’adesione, da parte di ARPAT, alla Convenzione stipulata da Consip S.p.A. con Telecom Italia S.p.A. e denominata “Telefonia mobile 5” per un importo complessivo presunto di Euro 106.944,46 oltre IVA (pari ad Euro 128.333,35 IVA compresa) a decorrere dal 1° giugno 2011 al 31 marzo 2013;

• con decreto D.G. n. 41 del 20.03.2013 si è preso atto della proroga da parte di Consip S.p.A., della citata Convenzione “Telefonia mobile 5” stipulata da Consip S.p.A. stessa con Telecom Italia S.p.A. per la prestazione dei servizi di telefonia mobile, fino al 30 marzo 2014, disponendo, altresì, la prosecuzione del relativo contratto tra ARPAT e Telecom Italia S.p.A. fino alla medesima data e con successivo decreto D.G. n. 46 del 26 marzo 2014 è stato disposto di proseguire il contratto attuativo con Telecom Italia S.p.A., derivante dalla Convenzione denominata “Telefonia mobile 5”, fino al fino al 30 marzo 2015;

• con decreto n. 54 del 31/03/2015 è stato stabilito di proseguire, ai sensi dell’art. 125, comma 10, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il contratto attuativo, attualmente in essere, e derivante dalla Convenzione denominata “Telefonia mobile 5” stipulata da Consip S.p.A. con Telecom Italia S.p.A. per la prestazione dei servizi di telefonia mobile, fino al 30 maggio 2015 e comunque per il tempo necessario a quest’Agenzia ad aderire alla Convenzione denominata “Telefonia Mobile 6”;

• in data 02/04/2015 è stata attivata la nuova Convenzione stipulata da Consip S.p.A. relativa ai Servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni (denominata Telefonia Mobile 6) per la durata di 24 mesi e prorogabile fino ad ulteriori 12 mesi con scadenza 01/04/2017;

• è stata verificata da parte del settore SIRA l’idoneità tecnica dei servizi di telefonia mobile erogati nell’ambito della suddetta convenzione rispetto alle esigenze di ARPAT;

• i servizi oggetto della citata convenzione sono indispensabili per assicurare all’Agenzia l’espletamento dei propri compiti istituzionali;

• il numero di sim fonia e dati, nonché degli apparati è riportato in allegato al presente documento;

• i prezzi e le condizioni economiche previste dalla medesima Convenzione sono ritenuti congrui, anche in virtù delle modalità con le quali sono stipulate le convenzioni Consip, che sono basate su appalti che consentono economie di scala e che, pertanto lo svolgimento di un’autonoma

Page 7: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

ARPAT – Direzione generale

Pagina 2 di 3

ARPAT, Direzione generale - via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze

tel. 055.32061, fax. 055.3206324, PEC: [email protected], p.iva 04686190481, www.arpat.toscana.it, [email protected]

procedura negoziale da parte di ARPAT per l’appalto dei servizi di cui trattasi, non avrebbe ragionevolmente avuto esiti migliori, rispetto ai contenuti economici ottenuti da Consip S.p.A.;

si propone di:

• aderire alla Convenzione Consip S.p.A. in oggetto, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 488/1999 e succ. mod. ed integr. e dell’art. 58 L. n. 388/2000, con Telecom Italia Spa per la fornitura dei servizi di telefonia mobile, per la durate di mesi 36 (inclusi 12 di proroga prevista da Consip) con decorrenza dalla data di acquisizione da parte del fornitore (presumibilmente dal 31 maggio 2015) mantenendo invariato il parco di sim card ed apparati attualmente in carico (in allegato);

• quantificare la spesa complessiva presunta in Euro 81.900,00 oltre IVA (pari ad Euro 99.918,00 IVA compresa) da imputare alla voce “Acquisti di servizi prestazione non sanitarie da privati” del Bilancio economico di previsione, presumendo come data di attivazione del servizio il 31 maggio 2015 e dando atto che la quantificazione esatta della spesa è determinata dall’effettivo traffico telefonico, suddivisi come segue:

• per l’anno 2015 (dal 31 maggio al 31 dicembre) Euro 14.040,00 oltre IVA, pari ad Euro

18.000,00 IVA compresa;

• per l’anno 2016 Euro 28.080,00 oltre IVA, pari ad Euro 36.000,00 IVA compresa;

• per l’anno 2017 (dal 1° gennaio al 1 aprile – termine di durata della Convenzione originaria)

Euro 11.700,00 oltre IVA, pari ad Euro 15,000,00 IVA compresa.

• Proroga prevista di 12 mesi (2 aprile 2017 – 1 aprile 2018) di Euro 28.080,00 pari ad Euro

36.000,00 Iva compresa.

• di individuare quale direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 300 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., Alberto Ianiro del Settore SIRA, in ragione della competenza ed esperienza specifica in materia;

• di richiedere che il decreto sia immediatamente eseguibile, al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il servizio di telefonia mobile dell'Agenzia, considerato che l'attuale contratto ha termine il prossimo 30 maggio 2015.

Si fa presente che dalla citata Convenzione risulta che i corrispettivi dovuti per la prestazione dei servizi in oggetto, saranno fatturati con cadenza bimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuata. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. (comma 5 dell’art. 10 “Corrispettivi e modalità di pagamento” della Convenzione").

- .

Firenze, 21 maggio 2015

Il Responsabile

*Dr. Marco Chini

*“Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993” .

Page 8: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

ARPAT – Direzione generale

Pagina 3 di 3

ARPAT, Direzione generale - via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze

tel. 055.32061, fax. 055.3206324, PEC: [email protected], p.iva 04686190481, www.arpat.toscana.it, [email protected]

ALLEGATI DATO AGGREGATO DELLE LINEE IN ESSERE DA MIGRARE ALLA CONVENZIONE MOBILE 6 TOT.LINEE PROFILO TARIFFARIO STATO 83 M2M PA 5 ATTIVO 1 M2M PA 5 CESSATO 44 PA 5 ATTIVO 221 PA 5 CESSATO 2 PA 5 SOSPESO 203 RICARICABILE BUSINESS CESSATO DATO AGGREGATO APPARATI IN ESSERE DA MIGRARE ALLA CONVENZIONE MOBILE 6 TOT.SERVIZI CODICE NMU TIPO DI SERVIZIO STATO 22 452045 NOL. NOKIA N70 ATTIVO 6 452045 NOL. NOKIA N70 CESSATO 4 460873 NOL. HUAWEI Usb Card E220 7.2 ATTIVO 1 707217 NOL. NOKIA E65 CESSATO 2 709981 NOL. NOKIA N95 8GB ATTIVO 2 709981 NOL. NOKIA N95 8GB CESSATO 78 710231 NOL. LG KU385 ATTIVO 67 710231 NOL. LG KU385 CESSATO 11 710871 NOL. SONYERICSSON W380i ATTIVO 8 710871 NOL. SONYERICSSON W380i CESSATO 2 711341 NOL. HUAWEI E169 USB PEN DRIVE ATTIVO 6 713711 NOL. NOKIA E63 ATTIVO 1 713711 NOL. NOKIA E63 CESSATO 20 714097 NOLEGGIO OLIVETTI OLICARD 100 ATTIVO 13 715112 NOLEGGIO NOKIA 2720 Bluff Black ATTIVO 5 715112 NOLEGGIO NOKIA 2720 Bluff Black CESSATO 7 715346 NOLEGGIO SAMSUNG FLOAT nero ATTIVO 8 715346 NOLEGGIO SAMSUNG FLOAT nero CESSATO 35 716157 NOLEGGIO Nokia E72 black ATTIVO 35 718423 NOLEGGIO SAMSUNG GALAXY S METALLIC BLACK ATTIVO 180 720457 NOLEGGIO NOKIA C2-01 ATTIVO 20 722505 NOLEGGIO RIM BLACKBERRY 9790 ATTIVO 31 723121 NOLEGGIO GALAXY NEXT TURBO S5570 GREY ATTIVO 30 723392 NOLEGGIO Chiavetta HUAWEI E3131 14.4 WHITE ATTIVO 1 764320 NOLEGGIO Galaxy S III mini NFC Marble White ATTIVO 69 764321 NOLEGGIO Galaxy S III mini NFC Pebble Blue ATTIVO

Page 9: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Realizzato da azienda con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2008

CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999

N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388

CIG 506320943E

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente

atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA

878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale

rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo

statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione

in data 19/12/2014 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”);

E

Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, capitale sociale

Euro 10.723.391.861,60=i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n.

00488410010 e al Registro A.E.E. n. IT08020000000799, P. IVA 00488410010, domiciliata

ai fini del presente atto presso la sede legale, in persona del Procuratore Speciale Dott.

Luigi Carfagnini, giusta procura speciale del 3/06/2013, autenticata dalla Dott.ssa

Maria Chiara Bruno, notaio in Roma, repertorio n. 27756 (nel seguito per brevità anche

“Fornitore”);

PREMESSO

a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero

dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della

Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il

compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del

contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare

Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate

dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa

vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti

politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la

Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti

utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo

stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo

restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.

Page 10: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 2 di 30

296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23

dicembre 2005, n. 266;

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il

Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione

e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni,

la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche

Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo

26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del

sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche

attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici

necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità

di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con

l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente

attraverso strumenti di “Information Technology”;

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella

Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip

S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli

informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e

realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle

medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le

attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni,

oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e

dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente

in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da

parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le

Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di

quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine

unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a

concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati

dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo

della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le

Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di

Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei

predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura

richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel

Page 11: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 3 di 30

rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di

procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione dei servizi di telefonia

mobile per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in

ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 3/05/2013 e nella Gazzetta Ufficiale

dell’Unione Europea n. S-86 del 3/05/2013 così come prorogato con Avviso

pubblicato sulla G.U.U.E. n. S-115- del 15 giugno 2013 e sulla G.U.R.I. n. 69 del 14

giugno 2013;

h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine

indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha

espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto

della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni,

modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi

allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal

Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle

prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per

una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione

dell’offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della

presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto,

ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata

dalla Atradius Credit Insurance N.V. ed avente n BP0608935 per un importo di Euro

10.139.234,93= (diecimilionicentotrentanovemiladuecentotrentaquattro/93) a

garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata

dalla Atradius Credit Insurance N.V. ed avente n. BP0608934 per un importo pari ad

Euro 105.000,00= (centocinquemila/00) a garanzia del pagamento dei costi delle

verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile

rilasciata dalla Generali Italia S.p.A. ed avente n. 343618820/343618821 stipulata

con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A.

nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite,

costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso

dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di

Fornitura;

l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di

cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti

contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente

considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare

Page 12: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 4 di 30

dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla

presente Convenzione;

m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle

Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi

incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, gli allegati dell’Offerta Tecnica n.

3.1 (“Piano della Copertura”), 8.1 (“Tasso di assorbimento specifico”) e 8.2

(“Consumo energetico caricabatteria”), nonché il Piano Dettagliato della copertura

ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale

della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato

“A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato

“C” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “D” (Corrispettivi e tariffe),

l’Allegato “E” (Condizioni Generali), l’Allegato “F” (Regole del Sistema di e-

Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I) l’Allegato “G” (Flusso dati

per le commissioni a carico del Fornitore).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito

della Convenzione, si intende per:

a) Attivazione del servizio: data di inizio di erogazione dei servizi oggetto del

singolo Contratto attuativo della Convenzione;

b) Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica e di

conseguente accettazione dei servizi, relativamente al singolo Contratto

attuativo della Convenzione;

c) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;

d) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “E”;

e) Contratto/i attuativo/i: l’accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti

con il Fornitore mediante l’Ordinativo di Fornitura - compresi i relativi

Page 13: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 5 di 30

eventuali Ordinativi Collegati - che recepisce le prescrizioni e le condizioni

fissate nella Convenzione;

f) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese

risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che

conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella

stessa previsto;

g) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;

h) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;

i) Ordinativo Collegato: il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con

il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le

modalità previste nelle Condizioni Generali per gli Ordinativi di Fornitura,

integrano l’Ordinativo di Fornitura e il contratto attuativo con esso stipulato,

impegnando il Fornitore alla prestazione, nell’ambito del medesimo contratto

attuativo, dei servizi richiesti anche con l’Ordinativo Collegato, nel rispetto

delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e

nell’Offerta Tecnica del Fornitore nonché alle condizioni economiche fissate

dal Fornitore medesimo nell’Offerta Economica.

j) Ordinativo di Fornitura: corrisponde all’“Ordinativo di Fornitura” come

definito nelle Condizioni Generali ed è, pertanto, il documento con il quale le

Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione usufruendo delle

condizioni economiche e tecniche di cui al presente atto, al Capitolato tecnico,

all’Offerta tecnica del Fornitore ed all’Offerta economica del Fornitore;

k) Ordinativi: gli Ordinativi di Fornitura e gli Ordinativi Collegati.

l) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le

norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive;

m) Quantitativo massimo della Convenzione: si intende il quantitativo massimo

di Utenze che possono essere fornite nell’ambito della Convenzione;

n) Utenza: si intende una SIM che eroga il servizio voce e/o i servizi dati;

tuttavia, ai soli fini del calcolo relativo all’esaurimento del quantitativo

massimo, si considera 1 (una) utenza anche la doppia SIM assegnata per usi

diversi alla stessa persona (servizio di “doppia SIM” di cui al par. 8.1.2 del

Capitolato Tecnico).

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:

a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;

b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e

dalle normative ivi richiamati.

Page 14: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 6 di 30

2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto

contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella

presente Convenzione.

3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e

quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato

Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio

della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel

Capitolato Tecnico.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai

contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti

di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la

Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni

Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune

modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento

dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le

modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa

alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni

Contraenti dei servizi di telefonia mobile, nonché dei servizi connessi comprensivi

di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante

l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di

“Information Technology”.

2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei

confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare i seguenti servizi:

a) Servizi di telefonia mobile, SMS/MMS e funzioni associate, come meglio descritti e

alle condizioni stabilite nella sezione 4 del Capitolato Tecnico, ivi inclusi i servizi

di fonia mobile e funzioni associate, messaggistica SMS/MMS, video-chiamata, RPV

e profili di abilitazione e c.d. Dual Billing;

b) Servizi di trasmissione dati, come meglio descritti e alle condizioni stabilite nella

sezione 5 del Capitolato Tecnico, ivi inclusi i servizi di accesso ad Internet ed

accesso alla LAN/Intranet dell’Amministrazione;

c) Servizi di messaggistica e posta elettronica in mobilità, come meglio descritti e

alle condizioni stabilite nella sezione 6 del Capitolato Tecnico, ivi inclusi i servizi

di messaggistica SMS di base, di messaggistica SMS avanzati e di “push e-mail”;

d) Servizi di Device Management e Workforce Automation, come meglio descritti e

alle condizioni stabilite nella sezione 7 del Capitolato Tecnico;

Page 15: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 7 di 30

e) Fornitura di SIM, e noleggio di terminali radiomobili, come meglio descritti e alle

condizioni stabilite nella sezione 8 del Capitolato Tecnico;

f) Servizi di Customer Care, Supporto, Manutenzione e Sicurezza, come meglio

descritti e alle condizioni stabilite nella sezione 9 del Capitolato Tecnico, ivi

inclusa l’applicazione web per il supporto gestionale e amministrativo, i servizi di

assistenza e manutenzione e di sicurezza, i referenti del Fornitore per le

Amministrazioni ed i servizi di sviluppo e integrazione;

g) Servizi di rendicontazione e fatturazione, come meglio descritti e alle condizioni

stabilite nella sezione 10 del Capitolato Tecnico, ivi inclusi i servizi di

fatturazione, rendicontazione e controllo costi per le Amministrazioni, di

fatturazione diretta agli utenti e di rendicontazione per l’Amministrazione

Aggiudicatrice;

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti

Ordinanti con gli Ordinativi, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a

900.000 Utenze.

3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi saranno inviati dalle

Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-

Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”),

secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore,

pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato F; ii)

ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e

nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle

Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi e acquistare i servizi

oggetto della presente Convenzione.

4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite

nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se

migliorative, nell’Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di

cui all’Allegato F.

A tal fine si precisa che:

− Le Amministrazioni Contraenti potranno richiedere durante l’intera durata

della Convenzione e il Fornitore sarà obbligato a fornire a noleggio, un

numero di terminali radiomobili, al netto delle scorte di cui al paragrafo

8.2.5 del Capitolato Tecnico, minore o uguale al numero complessivo SIM

richieste. I terminali potranno essere richiesti al momento della richiesta di

attivazione del servizio per l’utenza specifica oppure successivamente. Si

precisa che i terminali radiomobili potranno essere richiesti durante tutto il

periodo sopra indicato, anche qualora il massimale, eventualmente

Page 16: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 8 di 30

incrementato, si esaurisse prima della scadenza della durata della

Convenzione o dell’eventuale periodo di proroga.

− Con riferimento al servizio di noleggio e manutenzione dei terminali

radiomobili, di cui alla sez. 8.2 del Capitolato Tecnico, per le utenze

associate a telefoni di categoria top ed ai tablet, l’Amministrazione dovrà

necessariamente richiedere l’attivazione del servizio di trasmissione dati

alla tariffa a plafond da 4 Gbyte/mese o 20 Gbyte/mese, così come

prescritto dalla sez. 8.2.8 del Capitolato Tecnico.

5. Ad integrazione di quanto previsto nell’art. 3 delle Condizioni Generali sulle

modalità di conclusione e di utilizzazione della Convenzione, si precisa quanto

segue:

a) nel corso del rapporto contrattuale instaurato con l’Ordinativo di Fornitura,

le Amministrazioni Contraenti che hanno stipulato un contratto di fornitura

potranno emettere, nel periodo di vigenza del medesimo contratto (anche

se è scaduto il termine di durata della Convenzione o esaurito il suo

quantitativo massimo), Ordinativi Collegati all’Ordinativo di Fornitura

aventi ad oggetto tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, ad

eccezione, nel caso in cui sia esaurito il massimale, della fornitura di nuove

utenze.

b) le prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate in concreto negli

Ordinativi di Fornitura e nei loro Ordinativi Collegati emessi dalle

Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità ed i termini indicati nel

Capitolato Tecnico.

6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di

efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei

limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e

condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore

potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il

predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi

dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

7. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la Consip S.p.A., nel corso

dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste

dagli articoli 310 e 311 del d.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento e in

diminuzione nei limiti previsti nei surrichiamati articoli.

8. La Consip S.p.A., inoltre, ai sensi di quanto previsto al n. 17) del punto VI.3),

Informazioni complementari, del Bando di gara, si riserva la facoltà di ricorrere, nei

tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, alla procedura negoziata

Page 17: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 9 di 30

senza pubblicazione del bando, di cui all’art. 57, comma 5, lettera b), del D.lgs.

163/2006.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione

ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 02/04/2015; tale durata

potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa

comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 (quindici)

giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell’ipotesi in cui alla scadenza del

termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente

incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di

fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla

Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche

eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, sono stipulati dalle

Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura ed hanno durata sino

al termine di durata della Convenzione (originaria o prorogata).

I Contratti attuativi stipulati nel corso dell’ultimo anno di durata della

convenzione, avranno, in ogni caso, una durata minima di 12 mesi. Qualora la

Convenzione venga prorogata, resta comunque salva in entrambi i suddetti casi, la

possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di

fornitura precedentemente alla concessione della proroga, di recedere – con le

modalità di cui al seguente art. 15 - dal Contratto stesso per il periodo di proroga

della convenzione, limitatamente a quello eccedente la durata originaria del

Contratto. Resta inteso che la durata dei Contratti di fornitura, stipulati in corso di

vigenza della Convenzione, rimane invariata anche qualora sia raggiunto durante il

loro periodo di validità il massimale della Convenzione. Peraltro nel periodo di

vigenza del contratto attuativo, le Amministrazioni potranno richiedere, anche se è

scaduto il termine di durata della Convenzione o esaurito il suo quantitativo

massimo (eventualmente incrementato), Ordinativi Collegati all’Ordinativo di

Fornitura, aventi ad oggetto tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, ad

eccezione della fornitura di nuove utenze.

3. La durata dei Contratti di Fornitura, su determinazione della singola

Amministrazione potrà essere procrastinata sino ad un massimo di ulteriori 6 mesi,

al fine di consentire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione

della Convenzione Consip per servizi analoghi di telefonia mobile. Fanno eccezione

i contratti stipulati nel corso degli ultimi 6 mesi di durata della convenzione, per i

Page 18: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 10 di 30

quali la predetta proroga non potrà superare il dodicesimo mese successivo alla

scadenza della convenzione.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e

nelle Condizioni Generali, anche a:

a) prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni e modalità stabilite

nel Capitolato Tecnico e, in ogni caso, 24 ore su 24 e per 7 giorni a settimana,

secondo quanto precisato nel Capitolato Tecnico;

b) garantire la copertura dei servizi di telefonia mobile pari almeno ai limiti

minimi previsti nella tabella 3 di cui al par. 3.4 del Capitolato Tecnico; il rispetto

di tali limiti è condizione essenziale dell’affidamento per tutta la durata della

Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura; pertanto, in difetto di tale

copertura, l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., potranno dichiarare

risolto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, rispettivamente, il Contratto di

Fornitura e la Convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni che

dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A.; peraltro,

qualora il Fornitore abbia comprovato la copertura del territorio attraverso accordi

stipulati con altri operatori di rete mobile licenziatari, il Fornitore medesimo

risponderà di eventuali disservizi e/o inefficienze e/o mancata copertura, anche

parziale, del territorio anche per il fatto del terzo, quest’ultimo inteso quale altra

parte degli accordi di cui sopra;

c) effettuare a proprie spese, su richiesta di Consip S.p.A. o delle Amministrazioni

Contraenti, verifiche di copertura territoriale dei servizi di telefonia mobile, e a

consegnare, entro 30 (trenta) giorni solari dalla predetta richiesta di verifica, le

relative relazioni sulla copertura, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;

d) fornire, ai canoni ed alle tariffe indicati nell’Offerta Economica, i servizi di cui

alla Convenzione, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale

necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nella

Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara di cui alle premesse;

e) garantire gli adempimenti relativi alla “Mobile Number Portability”, senza oneri

per le Amministrazioni Contraenti, entro i termini indicati nelle sezioni 11.1 e 11.2

del Capitolato Tecnico, così come descritto nella sezione 11 del Capitolato Tecnico;

f) eseguire tutte le attività propedeutiche all’attivazione dei servizi richiesti con

l’Ordinativo di Fornitura e con gli Ordinativi Collegati, dettagliatamente descritte

nella sezione 11 del Capitolato Tecnico e nei termini indicati nella predetta

sezione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;

Page 19: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 11 di 30

g) garantire i servizi di telefonia vocale, SMS/MMS ed i servizi di trasmissione dati

mobile in roaming internazionale nelle nazioni coperte dai dichiarati accordi di

roaming internazionale, pena l’applicazione delle penali di cui oltre in caso di

sospensione del servizio;

h) garantire l’entità e la qualità della copertura locale, come definita nell’Offerta

Tecnica in risposta alla sezione 3 del Capitolato Tecnico e nel “Piano della

Copertura”, nonché nel “Piano Dettagliato della Copertura” presentato ai fini della

stipula della presente Convenzione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;

i) manlevare l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria

competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni

derivanti dal malfunzionamento o dall’uso delle apparecchiature oggetto della

presente Convenzione e degli Ordinativi;

j) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed a

Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei

servizi alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi, nonché, in

particolare, ai parametri di qualità predisposti ed ivi specificati;

k) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli

relativi alla sicurezza e riservatezza;

l) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno

predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da Consip S.p.A., per

quanto di rispettiva ragione;

m) a non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia

eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o

qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi;

n) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed a Consip

S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria

struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli

Ordinativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei

nuovi responsabili;

o) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che

richiedono l’esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da

parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza Industriale (N.O.S.I.)

rilasciato dalle competenti autorità, il Fornitore dichiara di essere in possesso del

predetto Nulla Osta.

Rimane inteso che saranno le singole Amministrazioni ad indicare, in sede di

Page 20: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 12 di 30

emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la relativa classifica di segretezza.

Nel caso in cui il Fornitore o il subappaltatore siano sprovvisti del N.O.S.I.

nonostante abbiano dichiarato di esserne in possesso l'Amministrazione potrà

procedere alla risoluzione dell'Ordinativo di fornitura, la Consip si riserva di

procedere alla risoluzione della Convenzione.

3. Il Fornitore si obbliga a produrre a Consip S.p.A., se richiesto da quest’ultima,

copia per estratto dei contratti e/o accordi modificativi, integrativi e/o sostitutivi

dei contratti di roaming (nazionale) in essere, oppure, nel caso in cui il Fornitore

sia un Operatore Mobile Virtuale, degli accordi da esso stipulati per la messa a

disposizione dell’infrastruttura dell’operatore mobile licenziatario, previo impegno

di Consip S.p.A. alla riservatezza sui contenuti eventualmente appresi dalla

medesima, diversi da quelli specificamente riferiti alla copertura e alla qualità del

servizio, attraverso la documentazione prodotta dal Fornitore.

4. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione

dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della

consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni

Contraenti.

5. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Amministrazioni

Contraenti contestualmente alla trasmissione delle fatture, a pena

dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi

crediti, la documentazione, se esistente, comprovante la prestazione delle

forniture e dei servizi oggetto della fatturazione.

ARTICOLO 7

CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITA’ E ACCETTAZIONE

1. I servizi oggetto di ciascun Ordinativo dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le

modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati

nell’Ordinativo.

2. Per l’esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo, il Fornitore si obbliga, a

propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo e,

comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nei termini

stabiliti nella sezione 11 del Capitolato stesso, e comunque tutto alle modalità e

termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.

3. I servizi oggetto della Convenzione sono sottoposti ad un primo collaudo a

campione per la verifica di funzionalità secondo la procedura descritta, le modalità

ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e, comunque, nel rispetto delle

specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore ed approvate da Consip S.p.A.; tale

collaudo verrà effettuato dalla Consip S.p.A., in contraddittorio con il Fornitore,

previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con un congruo anticipo. Resta

Page 21: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 13 di 30

fermo il diritto della Consip S.p.A. di richiedere che detto collaudo a campione sia

eseguito dal solo Fornitore, quindi non in contraddittorio, in tal caso, il Fornitore

ne dovrà garantire e autocertificare l’esito positivo.

4. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione

Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto

dell’Ordinativo per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere

eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna

Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nella

sezione 12.2 del Capitolato Tecnico.

5. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le

verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati

conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese dei

collaudi sono a carico del Fornitore.

6. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà

considerata quale Data di Accettazione dei servizi e, quindi, di inizio dei servizi,

salvo diverso accordo tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di

inizio dell’erogazione. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo

delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo

comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o

svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente

superato, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre. Per quanto

concerne la fornitura dei radiomobili e delle SIM, in ogni caso, resta inteso che

l’accettazione della fornitura degli apparati radiomobili e delle SIM sarà

subordinata alla verifica di funzionalità dei medesimi da parte dell’Amministrazione

Contraente e, qualora non perfettamente funzionanti, su richiesta

dell’Amministrazione stessa, il Fornitore, con le modalità indicate nella sezione

11.3 del Capitolato Tecnico, dovrà sostituire gli apparati entro il termine di 7

(sette) giorni solari dalla segnalazione e le SIM entro il termine di 5 (cinque) giorni

solari dalla segnalazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.

7. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria

competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per

l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili, ivi inclusa la verifica

della copertura del servizio sul territorio in ragione di quanto previsto nel paragrafo

12 del Capitolato Tecnico e quanto indicato dal Fornitore nel “Piano dettagliato

della copertura” presentato ai fini della stipula della presente Convenzione.

Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione

Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES),

coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già

Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) Il certificato verrà emesso

Page 22: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 14 di 30

dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle

prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa

vigente.

ARTICOLO 8

SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore è tenuto a prestare i servizi di customer care, supporto, manutenzione

e sicurezza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed

ai termini stabiliti nella sezione 9 del Capitolato Tecnico e/o, se migliorative,

nell’Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e

manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi

stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le

Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni

medesime.

2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il

servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà

mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per

tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito “Customer Care”

telefonico dedicato, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con funzione di centro di

ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza,

secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a

decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico, il

numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica dedicati al servizio di “Customer

Care”, nonché a completare e rendere disponibile alle Amministrazioni Contraenti

l’applicazione web di cui alla sezione 9.2 del Capitolato Tecnico, entro 30 (trenta)

giorni solari dalla data di attivazione della presente Convenzione, pena

l’applicazione delle penali di cui oltre.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un

numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal

Fornitore e comunicato all’Amministrazione Contraente richiedente l’intervento

contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di

registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle

prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e

Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto

indicato nell’appendice sub “A” del Capitolato Tecnico allegato alla presente

Convenzione, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in

via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena

Page 23: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 15 di 30

l’applicazione delle penali di cui oltre.

4. Il Fornitore si impegna, in ogni caso, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A

tutti i dati di rendicontazione sull’utilizzo della Convenzione da parte delle

Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità ed i termini indicati nella sezione

10.3 del Capitolato Tecnico e nel relativo allegato “Progetto Data Mart,

Beni/servizi a consumo, Flussi dati di alimentazione del sistema, Versione 5”, pena

l’applicazione delle penali di cui oltre.

5. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla

Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche

attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di

volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip;

a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere

possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

6. Il Fornitore è tenuto a prestare i servizi di rendicontazione e fatturazione per tutta

la durata dei singoli contratti di fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti

nella sezione 10 del Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica. il

Fornitore si impegna in particolare a predisporre e trasmettere alle singole

Amministrazioni Contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la

documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Contratto

di Fornitura, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nel Capitolato

Tecnico e, comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella

relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione

delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità

delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, ovvero

nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., con

cadenza trimestrale a partire dalla data di attivazione della convenzione, e con

modalità che verranno concordate con la stessa Amministrazione Aggiudicatrice, un

report contenente gli indicatori dei livelli di servizio conseguiti relativamente ai

servizi di customer care, assistenza e manutenzione e reclami sulla fatturazione,,

secondo le modalità ed i termini indicati nella sezione 9.4 del Capitolato Tecnico,

pena l’applicazione delle penali di cui oltre.

Il Fornitore dovrà inoltre rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A.,

qualora richiesti da quest’ultima, i dati aggiornati relativi a tutti i livelli di servizio

di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi

comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di

verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di

richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico,

l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via

Page 24: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 16 di 30

telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione

dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e,

quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato

Tecnico, e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel

Capitolato Tecnico.

2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti

e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per tutti i servizi oggetto di convenzione,

pena l’applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la

prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo sono indicati nell’Offerta

Economica e nel documento riepilogativo allegato sub E.

2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a

decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 2

“Definizioni”.

3. Per una medesima Utenza, il Fornitore si impegna ad applicare le medesime

condizioni ed i medesimi prezzi, di cui al precedente comma 1, per le chiamate

eseguite e per tutti i servizi fruiti a titolo personale dal dipendente

dell’Amministrazione Contraente, che allo stesso dovranno essere addebitati (dual

billing).

4. Tutti i Servizi oggetto della presente Convenzione, fatta eccezione per quelli per i

quali è prevista espressamente una quotazione separata, sono inclusi nel

pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1.

5. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale e saranno

corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in

materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento

della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di

cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma

elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52,

dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si

impegna, inoltre, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che la

singola Amministrazione Contraente riterrà di adottare.

6. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti, secondo le modalità

Page 25: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 17 di 30

di cui alla normativa vigente, D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno

accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia

previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti intestati al

Fornitore:

ISTITUTO CONTO

CORRENTE IBAN

Banca Monte Paschi Siena SpA 000006699933 IT59B0103002827000006699933

Banca Monte Paschi Siena SpA 000003217888 IT71U0103001000000003217888

Intesa Sanpaolo SpA 100000069892 IT32Q0306901000100000069892

Intesa Sanpaolo SpA 100000072216 IT92E0306901000100000072216

Unicredit SpA 000500060195 IT02W0200809440000500060195

Unicredit SpA 000010138517 IT33P0200809440000010138517

Unicredit SpA 000500017232 IT57R0200809440000500017232

Unicredit SpA 000005235152 IT86Y0200809440000005235152

Poste Italiane 00040842106 IT63T0760101000000040842106

Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti

sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale

ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale

della Convenzione.

7. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei

corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al

Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art.

9, comma 7, delle Condizioni Generali.

8. È facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei

corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento

stabilito al precedente comma 5, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto

dell’Ordinativo di fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente si è resa

inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare

all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla

scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito.

Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento,

provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta

salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.

9. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3

comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31

Page 26: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 18 di 30

dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è

facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per

l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di fornitura

emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore

dell'Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro

15 giorni dal ricevimento dell’Ordinativo di fornitura e l’Amministrazione dovrà

rilasciarla entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. Il fornitore non

inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad

avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il

rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è

facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto

l’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il

contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione

di recedere dall’Ordinativo di fornitura in caso di sospensione.

10. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3

comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31

dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, verso i

quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile,

maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il

Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino

ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito

pregresso. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo

di fornitura in caso di sospensione.

11. In caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni non obbligate in via esclusiva a

ricorrere alle convenzioni Consip, verso le quali il Fornitore vanta un credito certo,

liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in

precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere

l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova

del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso.

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di fornitura

in caso di sospensione.

12. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006,

nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai

sensi e per gli effetti di cui all’art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006.

13. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del

D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati

di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in

Page 27: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 19 di 30

ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

14. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo

indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente

comma 5, verrà riconosciuto uno sconto pari allo 0,001%.

Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura

relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei

pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 5.

15. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si

impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario

permanente (RID) verrà riconosciuto uno sconto pari allo 0,001%.

ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008,

provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il

“Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai

documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi

in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti

indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a

zero).

2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente

comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei

documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali,

nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento nell’esecuzione dei servizi oggetto della

presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, non imputabile

rispettivamente all’Amministrazione Contraente o alla Consip S.p.A., ovvero a forza

maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nel Capitolato

Tecnico o, se migliorativi, nell’Offerta Tecnica, l’Amministrazione Contraente o la

Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le

penali dettagliatamente descritte e regolate nella sezione 14 del Capitolato

Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto salvo il risarcimento del

maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in

oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla

presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi. In tal caso le

Page 28: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 20 di 30

Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il

servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente

Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi, fatto salvo il risarcimento del

maggior danno.

3. Ai fini della determinazione del valore del proprio contratto, su cui calcolare la

misura massima di applicazione delle penali, di cui all’art. 12 co. 5 delle Condizioni

Generali, nonché l’importo delle penali definite sull’ammontare contrattuale netto

(cfr. sez. 14 Capitolato tecnico), verranno considerati i corrispettivi complessivi,

maturati e maturandi, per tutti i servizi oggetto del contratto di fornitura. Ferma

restando la procedura di contestazione delle penali di cui all’art. 12 delle

Condizioni Generali, le Amministrazioni potranno quindi applicare le penali, in

alternativa:

- basandosi sul valore presunto del contratto, determinato in ragione dei

corrispettivi maturati alla data di applicazione delle penali e considerando la

proiezione degli stessi in base alla durata residua del contratto, con riserva

per l’Amministrazione di effettuare il conguaglio alla scadenza del contratto

stesso;

- in prossimità della scadenza del contratto, quando il suo valore sarà

univocamente determinato.

4. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate

nella sezione 13.2 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali,

risulti che:

- su più del 30% degli Ordinativi verificati è stata riscontrata una non

conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico,

anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun

Ordinativo, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale

pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo,

calcolato alla data di esecuzione delle verifiche ispettive, dei contratti

attuativi relativi agli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità

grave;

- su più del 50% degli Ordinativi verificati è stata riscontrata una non

conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico,

anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun

Ordinativo, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale

pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo,

calcolato alla data di esecuzione delle verifiche ispettive, dei contratti

attuativi relativi agli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non conformità

grave;

- su più del 75% degli Ordinativi verificati è stata riscontrata una non

Page 29: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 21 di 30

conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico,

anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun

Ordinativo, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale

pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore

complessivo, calcolato alla data di esecuzione delle verifiche ispettive, dei

contratti attuativi relativi agli Ordinativi per i quali è stata rilevata una non

conformità grave.

5. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine

di cui al successivo articolo 20, commi 2, 3, e 6 o di difformità rispetto alle

modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports

specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici, il

Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il

risarcimento del maggior danno.

6. Laddove le singole Amministrazioni contraenti abbiano interesse a che

l’ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine

contrattualmente previsto, le stesse, nel singolo Ordinativo, potranno prevedere

che al Fornitore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo la cui misura

dovrà essere determinata dall’Amministrazione contraente.

ARTICOLO 13

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della

Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato

cauzione definitiva rilasciata in data 14/01/2015 dalla Atradius Credit Insurance

N.V. avente n. BP0608935 di importo pari ad Euro 10.139.234,93=

(diecimilionicentotrentanovemiladuecentotrentaquattro/93), il tutto secondo le

modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.

2. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito

secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare,

ai sensi dell’art. 306, d.P.R. n. 207/2010, lo svincolo avviene subordinatamente

alla preventiva consegna alla Consip S.p.A., da parte delle Amministrazioni

contraenti, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 322 del D.P.R.

207/2010.

Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i certificati di

verifica di conformità relativi a ciascun ordinativo di fornitura, così come rilasciati

dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati alla Consip S.p.A. dal Fornitore.

Il Fornitore potrà altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra:

- prospetto contenente l’elenco delle amministrazioni che hanno aderito alla

Page 30: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 22 di 30

convenzione con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco

temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della

posizione di ciascuna singola amministrazione aderente (numero fattura,

numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento,

importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale

rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari

poteri, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le

informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione

sull’erogazione dei servizi in esso consuntivati.

La Consip S.p.A. provvederà allo svincolo periodicamente con cadenza semestrale a

seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, da

parte delle Amministrazioni contraenti della documentazione di cui sopra. La

Consip, nel caso in cui le Amministrazioni non provvedano entro la suddetta

cadenza semestrale alla consegna dei certificati di conformità ed il Fornitore entro

il medesimo termine presenti la documentazione di cui sopra, si riserva la facoltà

di procedere allo svincolo progressivo della cauzione sulla base della

documentazione prodotta dal Fornitore.

3. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle

verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione

rilasciata dalla Atradius Credit Insurance N.V. in data 14/01/2015 e avente n.

BP0608934 pari ad un importo di Euro 105.000,00=(centocinquemila/00) .

4. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata

della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa

ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la

Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della

presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al

pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali

nonché nella presente Convenzione, costituisce ulteriore causa di risoluzione il

mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel

rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le

prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nella Convenzione e nei suoi

Allegati.

2. L’Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva

competenza, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione ex art. 1456 del Codice

Civile, rispettivamente, del contratto attuativo e/o della Convenzione in caso di

Page 31: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 23 di 30

esito negativo delle eventuali verifiche relative alla copertura del servizio sul

territorio nazionale, eseguite secondo quanto stabilito nel paragrafo 12.3 del

Capitolato Tecnico.

3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione

della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte

della Consip s.p.a. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità

Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici)

nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione

delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D.

Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 15

RECESSO

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di recesso previste nelle Condizioni Generali

costituisce ulteriore causa di recesso l’ipotesi di cui al precedente art. 5, comma 3,

per cui nel caso di proroga della durata della Convenzione le Amministrazioni

Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di fornitura precedentemente alla

concessione della proroga, hanno il diritto di recedere unilateralmente dal singolo

contratto di fornitura, per il periodo di proroga della convenzione, limitatamente a

quello eccedente la durata minima del Contratto.

2. Tale diritto potrà essere esercitato dall’Amministrazione Contraente entro 60 giorni

decorrenti dalla data di proroga della Convenzione pubblicata sul sito

www.acquistinretpa.it, senza preavviso.

ARTICOLO 16

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e

conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto,

in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle

seguenti prestazioni: quota parte delle risorse utilizzate per il servizio di Customer

Care; servizi di sviluppo e integrazione - Profilo A e Profilo B.

Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi

all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

ARTICOLO 17

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente

Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni

Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà

Page 32: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 24 di 30

la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 18

FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, in caso di messa in “fuori

produzione” degli apparati oggetto di fornitura, il Fornitore dovrà offrire in

sostituzione un apparato avente funzionalità e caratteristiche (minime e

migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”,

anche eventualmente di marca diversa rispetto all’apparato da sostituire.

A tal fine, il Fornitore dovrà produrre:

a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti

degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal produttore;

b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n.

445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione

con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in

sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative)

almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”;

c) schede tecniche del prodotto offerto in sostituzione provenienti dal

produttore, in copia conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

2. Consip S.p.A. procede alla analisi della documentazione di cui sopra ed alla verifica

in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e

caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato

“fuori produzione”. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni ulteriore e

più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione. La Consip

si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore di mettere a disposizione,

presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione di detto prodotto.

3. In caso di esito positivo della predetta verifica, Consip S.p.A. provvederà a dare

comunicazione al Fornitore dell’autorizzazione alla fornitura dell’apparato offerto

in sostituzione. In caso esito negativo, Consip S.p.A. provvederà a dare

comunicazione al Fornitore del diniego dell’autorizzazione alla fornitura

dell’apparato offerto in sostituzione, riservandosi altresì di recedere in tutto o in

parte dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 19

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Fuori dai casi di cui al precedente articolo, il Fornitore si impegna ad informare la

Consip S.p.A. sulla evoluzione tecnologica degli apparati oggetto della Convenzione

e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai

Page 33: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 25 di 30

servizi/forniture stessi; gli apparati “evoluti” dovranno possedere funzionalità e

caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelli da sostituire.

2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche

migliorative, con comunicazione alla Consip S.p.A. in cui dia conto dell’intervenuta

evoluzione tecnologica, producendo altresì:

- dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76

del d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore, in ordine: i) alla

sussistenza, sul prodotto o servizio “evoluto”, di funzionalità (minime e

migliorative) almeno pari a quelle del prodotto o servizio sostituito; ii) alla

descrizione delle caratteristiche “evolutive”;

- e, nel caso l’evoluzione tecnologica riguardi un prodotto, schede tecniche

del prodotto offerto in sostituzione provenienti dal produttore, che il

concorrente dovrà produrre in copia conforme all’originale, ai sensi del

D.P.R. n. 445/2000.

3. Consip S.p.A. procederà all’analisi della documentazione di cui sopra ed alla

verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto o servizio “evoluto”, di funzionalità

e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto o

servizio sostituito. A tal fine, potrà essere richiesta dalla Consip ogni ulteriore e più

idonea documentazione tecnica del prodotto o servizio offerto in sostituzione. La

Consip si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore di mettere a

disposizione, presso la sede della medesima Consip S.p.A., il campione del prodotto

“evoluto” ovvero di sottoporre a collaudo il servizio “evoluto”.

4. Solo in caso di esito positivo della verifica di cui al precedente comma 3, Consip

S.p.A. autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto o servizio “evoluto” a quello

precedentemente fornito. In tal caso nulla potrà essere opposto a Consip in virtù

del rapporto tra il Fornitore e il Produttore dell’apparato originariamente offerto.

5. In ogni caso la proposta di evoluzione tecnica non è vincolante per la Consip che si

riserva ogni più opportuna valutazione in proposito.

ARTICOLO 20

COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre

2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27

dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una

commissione pari al 1,5% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA e dell’eventuale

tassa di concessione governativa, del fatturato realizzato con riferimento agli

acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni

e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

Page 34: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 26 di 30

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite

sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del

personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere

alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005,

n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri

dell'anno solare, e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12

in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale

rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle

fatture emesse nel semestre di riferimento al netto degli eventuali interessi di

mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a

trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della

medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o

in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui

all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura

emessa nel semestre di riferimento almeno i seguenti elementi di rendicontazione

di cui al surrichiamato Allegato “G”. Si evidenzia che qualora il Fornitore non

inoltri la dichiarazione e la documentazione di cui al presente comma nel suddetto

termine di 30 giorni solari il Fornitore medesimo non potrà beneficiare della

riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8 e, quindi, non potrà

inoltrare la documentazione di cui al successivo comma 6.

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica

ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio

2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal

termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle

penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione

sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore

medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al

netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si

evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione relativa al mese di luglio il

surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione

e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico

richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati

da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per

ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di

cui al surrichiamato Allegato “G”.

Page 35: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 27 di 30

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione

sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura

relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la

presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente

all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine

inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.

5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di

ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con

bonifico bancario, sul conto corrente dedicato presso Intesa San Paolo – IBAN

IT38O0306903240100000005558.

6. Nello stesso termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore, qualora intenda

avvalersi del beneficio della riduzione degli interessi di mora di cui al successivo

comma 8, è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi

dell'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005, e dell'art. 38 del D. L. n. 78/2010, convertito

dalla legge n. 122/2010 una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale

rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture (ove

esistenti) emesse nel semestre di riferimento ancora insolute. Il Fornitore è altresì

tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte

integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla

Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip

S.p.A., contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli

elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”. Si evidenzia che

decorso il termine di cui al precedente comma 5 non sarà possibile per il Fornitore

inoltrare la suddetta documentazione alla Consip S.p.A. e, quindi, beneficiare della

riduzione degli interessi di mora di cui al successivo comma 8.

7. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa

alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli

interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito

semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e

delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art.

5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

8. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa

alle fatture emesse e non liquidate dalle Amministrazioni Contraenti di cui alla

dichiarazione prevista al precedente comma 6, decorreranno gli interessi moratori

il cui tasso per i primi 12 mesi viene ridotto e fissato in una misura pari al tasso

degli interessi legali, decorsi i 12 mesi si applicano gli ordinari interessi di mora

nella misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti, sempre perdurando ovviamente la

condizione che l’amministrazione contraente non abbia provveduto al pagamento.

Page 36: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 28 di 30

Rimane, comunque, inteso che il Fornitore sarà tenuto a versare alla Consip S.p.A.

la commissione relativa alle fatture emesse e non liquidate entro e non oltre 15

giorni solari dall'intervenuto pagamento da parte dell'Amministrazione contraente

inviando apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000

attestante: numero fattura, amministrazione contraente, data di incasso e importo

incassato. Qualora il Fornitore non rispetti il suddetto termine di 15 giorni solari,

decadrà, con effetto retroattivo, dal beneficio del pagamento degli interessi

moratori in misura ridotta.

Contestualmente al versamento della commissione, il Fornitore è tenuto a inviare

apposita dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e

sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore

medesimo, attestante l’importo delle fatture incassate emesse nel semestre di

riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto. Il Fornitore è, altresì, tenuto

a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante

della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip

S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di

cui all’Allegato “G” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura

emessa nel semestre di riferimento e già oggetto di dichiarazione di insoluto gli

elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “G”.

9. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i

termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque,

l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

10. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento

dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di

procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.

11. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere

versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.

12. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di

organismi di ispezione accreditati – controlli a campione e in tutti i casi in cui

sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni

sostitutive di cui ai precedenti commi 2 e 6 coinvolgendo, se del caso, le

Amministrazioni Contraenti.

13. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

a) in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al

precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine,

non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di

raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la

Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di

ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita,

Page 37: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 29 di 30

e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del

Fornitore per il risarcimento del danno;

b) la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la

riscontrata falsità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 6

comporteranno la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente

valutazione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 163/2006

informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale,

del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 21

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali)

costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che

hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone

negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente

singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al

presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata

che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle

clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti

attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro

complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o

dei singoli Ordinativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle

Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro

spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della

prescrizione.

3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del

rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli

eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi

continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le

previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione,

salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

CONSIP S.p.A. IL FORNITORE

Dott. Domenico Casalino Dott. Luigi Carfagnini

C.F.: CSLDNC62A11L219F

Certificatore: Postecom CA3

Validità: dal 17/04/2014 al 17/04/2017

C.F.: CRFLGU70A02H501U

Certificatore: Telecom Italia Trust

Technologies S.r.l.

Validità: dal 24.04.2014 al 23.04.2017

Page 38: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Classificazione del documento: Consip Public Convenzione per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche

Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L., 388/2000

Pag. 30 di 30

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di

avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei

documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e

1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi

contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con

le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole

e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni

specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, collaudo e

accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo

10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13

(Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 20 (Commissione a carico del

Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23

novembre 2012); Articolo 21 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5

(Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9

(Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione

dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e

modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso);

Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18

(Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto);

Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 21 (Foro competente);

Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di

organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei

flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

IL FORNITORE

Dott. Luigi Carfagnini

C.F.: CRFLGU70A02H501U

Certificatore: Telecom Italia Trust

Technologies S.r.l.

Validità: dal 24.04.2014 al 23.04.2017

Page 39: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi

Pag. 1 di 11

TARIFFE E CORRISPETTIVI

CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6

Tariffe e corrispettivi di cui nel seguito non comprendono tasse ed imposte, quali la tassa di concessione governativa, ove applicabile, e l’IVA.

I servizi a canone saranno fatturati proporzionalmente al numero dei giorni del mese solare in cui il servizio è stato attivo. Laddove il canone sia relativo ad un plafond di dati (nazionale o in roaming), anche la quantità massima di dati compresa nel plafond sarà proporzionata al suddetto numero di giorni

1. SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, SMS/MMS E FUNZIONI ASSOCIATE

Per tutte le chiamate/videochiamate di seguito elencate, è indicato il prezzo al minuto. Esse sono tariffate utilizzando i secondi di durata effettiva della conversazione, sui quali è applicata la tariffa ottenuta dividendo per 60 quelle indicate in Tabella 1. Non è pertanto previsto il cosiddetto “scatto alla risposta”.

Tabella 1 Descrizione Prezzo in Euro

Chiamate di RPA (prezzo al minuto) 0,0010

Chiamate Off-Net verso rete mobile nazionale (prezzo al minuto) 0,0170

Chiamate verso rete fissa nazionale (prezzo al minuto) 0,0100

Chiamate verso internazionale Area 1 (prezzo al minuto) 0,1200

Chiamate verso internazionale Area 2 (prezzo al minuto) 0,1200

Chiamate originate in Area 1 (prezzo al minuto) 0,0655

Altre chiamate originate in roaming internazionale (prezzo al minuto) 0,4000

Chiamate ricevute in Area 1 (prezzo al minuto) 0,0312

Altre chiamate ricevute in roaming internazionale (prezzo al minuto) 0,1000

Chiamate verso utenze satellitari (prezzo al minuto) 3,0000

Chiamate effettuate in roaming satellitare (prezzo al minuto) 4,7500

Chiamate ricevute in roaming satellitare (prezzo al minuto) 2,8000

Chiamate verso segreteria telefonica (prezzo al minuto) 0,0100

Videochiamate (prezzo al minuto) 0,5000

Videochiamate verso internazionale Area 1 (prezzo al minuto) 1,0000

Videochiamate verso internazionale Area 2 (prezzo al minuto) 4,5000

Videochiamate originate in Area 1 (prezzo al minuto) 1,2000

Altre videochiamate originate in roaming internazionale (prezzo al minuto) 2,0000

Videochiamate ricevute in Area 1 (prezzo al minuto) 0,4500

Altre videochiamate ricevute in roaming internazionale (prezzo al minuto) 1,9000

SMS RPA (prezzo del singolo SMS) 0,0010

SMS non RPA (prezzo del singolo SMS) 0,0200

MMS (prezzo del singolo MMS) 0,0500

Invio di un SMS dall’Area 1 (prezzo del singolo SMS) 0,0233

Page 40: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi

Pag. 2 di 11

Invio di un SMS dall’Area 2 (prezzo del singolo SMS) 0,0800

Invio di un MMS dall’ Area 1 (prezzo del singolo MMS) 0,2000

Invio di un MMS dall’ Area 2 (prezzo del singolo MMS) 2,5000

Invio di un SMS in roaming satellitare (prezzo del singolo SMS) 0,7500

Legenda, definizioni e modalità di tariffazione

� Per i servizi in roaming internazionale sono definite:

• Area 1: Stati membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein;

• Area 2: resto del mondo;

� “Chiamate di RPA”, ove RPA sta per “Rete mobile della Pubblica Amministrazione”, è il traffico voce originato nel territorio nazionale e diretto ad utenze mobili in Convenzione appartenenti alla medesima Amministrazione (ad esempio: “Ministero della Difesa”, “INPS”, “Regione Sicilia”, “Comune di Roma”, etc.);

� “Chiamate Off Net verso rete mobile nazionale” è costituito da tutto il restante traffico voce originato nel territorio nazionale e diretto ad utenze mobili italiane non incluse nella precedente classe RPA;

� “Chiamate verso rete fissa nazionale”, costituito dal traffico voce originato in territorio nazionale e diretto a rete fissa nazionale;

� “Chiamate verso internazionale Area 1” è il traffico voce originato in Italia e diretto ad utenze fisse e mobili internazionali dell’Area 1;

� “Chiamate verso internazionale Area 2” è il traffico voce originato in Italia e diretto ad utenze fisse e mobili internazionali dell’Area 2;

� “Chiamate originate in Area 1”, è il traffico voce originato (cioè in uscita) in roaming internazionale in Area 1 (cioè originato da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 1), verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Area 1;

� “Altre chiamate originate in roaming internazionale”, è il traffico voce originato (cioè in uscita) in roaming internazionale (cioè originato da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero) che non rientra nella precedente classe “Chiamate originate in Area 1”;

� “Chiamate ricevute in Area 1”, è il traffico voce ricevuto (cioè in entrata) in roaming internazionale in Area 1 (cioè ricevuto da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 1), e originato da una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Area 1;

� “Altre chiamate ricevute in roaming internazionale”, è il traffico voce ricevuto (cioè in entrata) in roaming internazionale (cioè ricevuto da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero) che non rientra nella precedente classe “Chiamate ricevute in Area 1”;

� “Chiamate verso utenze satellitari”, è il traffico voce diretto ad utenze di reti satellitari;

Page 41: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi

Pag. 3 di 11

� “Chiamate effettuate in roaming satellitare”, sono le chiamate effettuate in roaming nelle reti satellitari di cui all’allegato “Roaming Internazionale” della Guida alla Convenzione;

� “Chiamate ricevute in roaming satellitare”, sono le chiamate ricevute in roaming nelle reti satellitari di cui all’allegato “Roaming Internazionale” della Guida alla Convenzione;

� Il servizio di audio-conferenza è tariffato come somma delle singole chiamate (ad esempio, in una conferenza a tre, il chiamante paga le due telefonate a suo carico secondo il piano tariffario di ciascuna chiamata);

� “Chiamate verso segreteria telefonica”, per chiamate alla segreteria telefonica dal territorio nazionale;

� Le chiamate alla segreteria telefonica effettuate in roaming internazionale, sono tariffate come “Chiamate originate in Area 1” o “Altre chiamate originate in roaming internazionale”, se generate in Area 2;

� “Videochiamate”, originate in territorio nazionale e dirette ad utenze mobili nazionali;

� “Videochiamate verso internazionale Area 1”, originate in Italia e dirette ad utenze internazionali dell’Area 1;

� “Videochiamate verso internazionale Area 2”, originate in Italia e dirette ad utenze internazionali dell’Area 2;

� “Videochiamate originate in Area 1”, originate in roaming internazionale in Area 1 (cioè originate da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 1), verso una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Area 1;

� “Altre videochiamate originate in roaming internazionale”, originate in roaming internazionale (cioè originato da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero) e che non rientrano nella precedente classe “Videochiamate originate in Area 1”;

� “Videochiamate ricevute in Area 1”, ricevute (in entrata) in roaming internazionale in Area 1 (ricevute cioè da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 1), e originate da una rete pubblica di comunicazioni all’interno dell’Area 1;

� “Altre videochiamate ricevute in roaming internazionale”, ricevute (in entrata) in roaming internazionale (cioè ricevute da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero) e che non rientrano nella precedente classe “Videochiamate ricevute in Area 1”;

Per quanto riguarda gli SMS ed MMS, si definiscono:

� “SMS RPA”, sono gli SMS originati nel territorio nazionale e diretti ad utenze mobili in Convenzione appartenenti alla medesima Amministrazione (ad esempio: “Ministero della Difesa”, “INPS”, “Regione Sicilia”, “Comune di Roma”, etc.);

� “SMS non RPA”, sono tutti gli SMS originati nel territorio nazionale che non rientrano nella precedente classe RPA”;

Page 42: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi

Pag. 4 di 11

� “MMS”, sono gli MMS originati nel territorio nazionale;

� “Invio di un SMS dall’ Area 1”, sono gli SMS inviati in roaming internazionale in Area 1 (cioè inviati da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 1);

� “Invio di un SMS dall’Area 2”, sono gli SMS inviati in roaming internazionale in Area 2 (cioè inviati da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 2);

� “Invio di un MMS dall’ Area 1”, sono gli MMS inviati in roaming internazionale in Area 1 (cioè inviati da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 1);

� “Invio di un MMS dall’Area 2”, sono gli MMS inviati in roaming internazionale in Area 2 (cioè inviati da utenze mobili della convenzione temporaneamente all’estero, in Paesi dell’Area 2);

� “Invio di un SMS in roaming satellitare”, sono gli SMS inviati in roaming dalle reti satellitari di cui all’allegato “Roaming Internazionale” della Guida alla Convenzione;

� Per quanto riguarda gli SMS concatenati, il corrispettivo per ciascun Long SMS è pari alla somma dei corrispettivi dovuti per ciascun singolo SMS che compone il Long SMS.

� La notifica di ricezione degli SMS è tariffata al 60% del costo di invio di un singolo SMS non RPA.

I servizi forniti al personale dipendente (c.d. dual billing) sono addebitati al dipendente dell’Amministrazione alle stesse condizioni della precedente Tabella 1. 2. SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI

Le tariffe di seguito definite si applicano a tutto il traffico dati generato dall’utente, indipendentemente quindi sia dal tipo di terminale utilizzato (telefono, modem per computer portatile, tablet), sia dal fatto che il terminale sia acquisito o meno in convenzione, sia dagli apn utilizzati. Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare:

� il fornitore non rende accessibili alle utenze in convenzione apn per i quali preveda tariffazioni diverse;

� qualunque sia l’apn su cui l’utente generi traffico, la tariffazione avviene alle tariffe della convenzione.

Tabella 2 Descrizione Prezzo in Euro

Nazionale - Plafond da 500 Mbyte/mese/utenza (prezzo del canone mensile) 1,8000

Nazionale - Plafond da 4 Gbyte/mese/utenza (prezzo del canone mensile) 3,0000

Nazionale - Plafond da 20 Gbyte/mese/utenza (prezzo del canone mensile) 6,0000

Nazionale - Mbyte a consumo (prezzo per Mbyte) 0,0020

Roaming - Mbyte a consumo in Area 1 (prezzo per Mbyte) 0,1142

Roaming - Mbyte a consumo in Area 2 (prezzo per Mbyte) 0,8000

Roaming - Plafond da 500 Mbyte/mese/utenza (prezzo del canone mensile) 15,0000

Page 43: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi

Pag. 5 di 11

Connessione diretta a 2 Mbit/s (canone mensile) 1.100,0000

Noleggio del CPE (canone mensile) 55,0000

Legenda, definizioni, modalità di tariffazione e meccanismi di salvaguardia

Per il traffico dati nazionale sono previste le seguenti tariffe:

a. Tre tariffe “a plafond”, ciascuna corrispondente ad un canone mensile addebitato per ciascun mese e per ciascuna utenza cui la tariffa è associata:

a1. plafond da 500 Mbyte/mese/utenza;

a2. plafond da 4 Gbyte/mese/utenza;

a3. plafond da 20 Gbyte/mese/utenza;

Per ciascuna utenza abilitata alla trasmissione dati, l’Amministrazione deve necessariamente scegliere una tra le tre suddette tariffe a plafond. Non è previsto alcun addebito per il consumo dei dati, fino alla quantità massima dello specifico plafond, con conteggio effettuato in base ai Kbyte trasmessi/ricevuti.

Nel caso in cui l’attivazione della tariffa a plafond avvenga nel corso del mese (ad esempio: 15 giugno), il Fornitore riproporziona il canone addebitato al numero di giorni del mese in cui la tariffa è fruibile (nell’esempio, addebitando per il mese di giugno la metà del canone mensile previsto per la tariffa a plafond). In tal caso, anche la quantità di dati disponibile è corrispondentemente riproporzionata (ad esempio, qualora sia stato scelto un plafond da 500 Mbyte, sarà reso disponibile, per il periodo 16-30 giugno, un plafond di 250 Mbyte).

A ciascuna utenza verrà inviata una notifica al raggiungimento del 75%, 90% e 100% della suddetta quantità massima. Tali notifiche, come quelle di cui oltre, verranno inviate via SMS e, in caso di utilizzo della SIM in tablet o modem per computer portatili, sarà visualizzabile mediante software (“App”) presente in modalità nativa sull’apparato o comunque scaricabile dall’utente sullo store di riferimento della tecnologia dell’apparato. Le notifiche saranno inviate, via e-mail, anche al Responsabile Operativo dell’Amministrazione, con l’elenco giornaliero delle utenze e degli avanzamenti su indicati.

Per ciascuna utenza abilitata alla trasmissione dati, l’Amministrazione deve inoltre indicare se, all’esaurimento dei dati del plafond:

� la trasmissione dati debba essere ridotta ad una velocità massina non inferiore a 32 kbps, senza nessun costo aggiuntivo per il traffico così sviluppato;

� la trasmissione dati possa proseguire senza limitazioni di velocità, con tariffazione a consumo del traffico ulteriore rispetto a quello compreso nel plafond. Per tale traffico a consumo sono altresì previste diverse soglie informative o dispositive, tra le quali l’Amministrazione può scegliere al momento dell’ordine di attivazione o variazione di configurazione.

Page 44: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi

Pag. 6 di 11

b. Tariffa a consumo, vale a dire per Kbyte scambiato, pari al costo del Mbyte indicato in Tabella 2, diviso per 1024. Tale tariffa sarà applicata esclusivamente al superamento dei plafond di cui sopra, e nel caso in cui l’Amministrazione abbia disposto, per l’utenza tale possibilità.

Trascorso il primo mese di validità della tariffa a plafond scelta, l’Amministrazione può in ogni momento variare la tariffa associata all’utenza (ma sempre e solo nell’ambito delle tre tariffe a plafond), ovvero disabilitare l’utenza alla trasmissione dati e, pertanto, non sostenere alcun canone relativo. Fanno eccezione le utenze associate a terminali radiomobili di tipologia telefono di categoria “top” o di tipologia “tablet”, che sono sempre abilitate alla trasmissione dati ed associate, a scelta dell’Amministrazione, ad una delle due tariffe a plafond da 4 Gbyte/mese o 20 Gbyte/mese. In tal caso, anche alle suddette tariffe a plafond si applicano, per durate dei contratti inferiori a 12 mesi, i fattori correttivi di cui al par. 7.

La distinzione del traffico dati fruito dal dipendente a titolo personale viene fatta forfettariamente: qualunque sia il plafond dati associato all’utenza (a1, a2 o a3), l’Amministrazione può determinare la percentuale del plafond di dati mensile ritenuto ad uso aziendale (x%) e, di conseguenza, la rimanente quota (100-x)% sarà considerata ad uso personale e fatturata direttamente al dipendente.

Nel caso in cui l’Amministrazione abbia previsto che, al superamento del plafond, l’utenza possa generare ulteriore traffico a consumo, quest’ultimo è addebitato all’Amministrazione stessa.

Per il traffico dati in roaming internazionale, sono previste le seguenti tariffe:

c. Due tariffe a consumo, in base alla zona in cui il traffico è sviluppato, con tariffazione a Kbyte scambiato, pari al costo del Mbyte indicato in Tabella 2 diviso per 1024:

c1. Traffico a consumo in Area 1 (Stati membri della Comunità europea, più Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein);

c2. Traffico a consumo in Area 2 (resto del mondo).

Per le tariffe a consumo sono previste diverse soglie informative o

dispositive, tra le quali l’Amministrazione può scegliere al momento dell’ordine di attivazione o variazione di configurazione.

d. Una tariffa “a plafond”, corrispondente ad un canone mensile addebitato per ciascun mese e per ciascuna utenza cui la tariffa è associata: plafond da 500 Mbyte/mese/utenza per il traffico generato in tutto il mondo (vale a dire in tutti i paesi in cui il Fornitore ha accordi di roaming per il servizio dati). Non è previsto alcun addebito per il consumo dei dati, fino alla quantità massima di 500 Mbyte, con conteggio effettuato in base ai Kbyte trasmessi/ricevuti.

In assenza di esplicita richiesta di attivazione (in qualunque momento nel corso di validità dei contratti attuativi) della tariffa a plafond, sulle utenze abilitate al roaming dati è applicata la tariffa a consumo.

Page 45: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi

Pag. 7 di 11

Nel caso in cui l’attivazione della tariffa a plafond avvenga nel corso del mese (ad esempio: 15 giugno), il Fornitore riproporziona il canone addebitato al numero di giorni del mese in cui la tariffa è fruibile (nell’esempio, addebitando per il mese di giugno la metà del canone mensile previsto per la tariffa a plafond). In tal caso, anche la quantità di dati disponibile è corrispondentemente riproporzionata (sarà reso disponibile, per il periodo 16-30 giugno, un plafond di 250 Mbyte).

A ciascuna utenza verrà inviata una notifica al raggiungimento del 75%, 90% e 100% della suddetta quantità massima.

Per ciascuna utenza con tariffa in roaming a plafond, l’Amministrazione deve inoltre indicare se, all’esaurimento dei dati del plafond:

� la trasmissione dati debba essere bloccata;

� la trasmissione dati possa proseguire, con tariffazione a consumo del traffico ulteriore rispetto a quello compreso nel plafond. In questo caso è corrisposto, in aggiunta al canone, un importo pari alla tariffa a consumo di cui alle precedenti lettere c1 e c2 (in base alla zona in cui tale traffico viene sviluppato), moltiplicata per il numero di Kbyte eccedenti la quantità massima del plafond. Per tale traffico a consumo sono altresì previste diverse soglie informative o dispositive, tra le quali l’Amministrazione può scegliere al momento dell’ordine di attivazione o variazione di configurazione.

Per ciascuna utenza sulla quale è attivata la tariffa a plafond, è previsto il pagamento di almeno un canone mensile. Ne consegue che la tariffa può essere disattivata non prima di 30 giorni solari dalla sua attivazione.

La disattivazione della tariffa è richiesta dallo stesso Responsabile Operativo dell’Amministrazione al Customer care, e deve avere effetto entro le successive 24 ore, trascorse le quali l’utenza passa alla tariffazione a consumo.

Alle tariffe di Connessione diretta a 2 Mbit/s (canone mensile) e noleggio del CPE (canone mensile) si applicano, per durate dei contratti attuativi inferiori a 12 mesi, i fattori correttivi di cui al paragrafo 7.

3. SERVIZI DI MESSAGGISTICA E POSTA ELETTRONICA IN MOBILITA’

Tabella 3 Descrizione Prezzo in Euro Messaggistica SMS di base - pacchetto da 5000 messaggi RPA (prezzo del pacchetto) 65,00

Messaggistica SMS di base - pacchetto da 30000 messaggi non RPA (prezzo del pacchetto)

540,00

Messaggistica SMS di base - pacchetto da 100000 messaggi non RPA (prezzo del pacchetto) 1.800,00

Messaggistica SMS avanzata - pacchetto da 50000 messaggi non RPA (prezzo del pacchetto)

900,00

Push e-mail con installazione di software specifico su server dell’Amministrazione (canone mensile per utenza) 5,00

Push e-mail senza installazione di software specifico su server dell’Amministrazione (canone mensile per utenza)

2,00

Page 46: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi

Pag. 8 di 11

Legenda, definizioni e modalità di tariffazione

Il servizio di messaggistica SMS di base è tariffato a pacchetti di SMS.

Per il servizio sono previste le seguenti tariffe:

� pacchetto da 5.000 messaggi RPA;

� pacchetto da 30.000 messaggi non RPA;

� pacchetto da 100.000 messaggi non RPA.

Per “messaggi RPA” si intendono quelli diretti ad utenze mobili in Convenzione appartenenti alla medesima Amministrazione, e per “messaggi non RPA” quelli inviati verso tutte le altre numerazioni mobili.

Il Fornitore comunica al Responsabile dell’Amministrazione il raggiungimento del 70% dell’entità del pacchetto acquistato. In mancanza di tale comunicazione, e per 10 (dieci) giorni solari dopo l’adempimento della stessa, il Fornitore continua a garantire l’erogazione del servizio, anche dopo l’esaurimento del pacchetto, alle tariffe previste nella Tabella 1 per i singoli SMS RPA, ovvero SMS non RPA, con una riduzione del 10%.

In caso di superamento del numero di messaggi previsti nel pacchetto richiesto, e qualora l’Amministrazione non volesse procedere all’acquisto di un nuovo pacchetto, scelto secondo le proprie esigenze, i singoli SMS in eccedenza sono tariffati secondo quanto previsto in Tabella 1 per i singoli SMS RPA, ovvero SMS non RPA.

I servizi di messaggistica SMS avanzati sono tariffati a pacchetti di SMS. È prevista la seguente tariffa:

� pacchetto da 50.000 messaggi non RPA.

Il Fornitore mette a disposizione dell’Amministrazione ordinante i servizi (comprensivi della fornitura di applicativi e/o contenuti che qualificano il servizio e sono messi a disposizione e gestiti dal Fornitore) senza alcun onere ulteriore rispetto al prezzo del pacchetto di 50.000 SMS relativo ai servizi di messaggistica SMS avanzati. Qualora nell’esercizio del servizio si esaurisca il quantitativo di 50.000 messaggi, la fornitura di pacchetti successivi di SMS sarà tariffata ai prezzi previsti per il servizio di messaggistica SMS di base, a seconda quindi del tipo di pacchetto scelto dall’Amministrazione (5.000 messaggi RPA, 30.000 o 100.000 messaggi non RPA).

Per il servizio di push e-mail con architettura di tipo 1 è prevista la seguente tariffa:

� Canone per il servizio di push e-mail con installazione di software specifico su server dell’Amministrazione (canone mensile per utenza).

Tale canone è da intendersi comprensivo del prezzo delle licenze software, nonché di ogni attività prevista in convenzione relativamente al servizio (installazione, configurazione, attivazione, supporto e gestione, etc.).

Al canone mensile per il servizio di push e-mail con installazione di software specifico su server dell’Amministrazione si applicano, per durate dei contratti attuativi inferiori a 12 mesi, i fattori correttivi di cui al paragrafo 7.

Page 47: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi

Pag. 9 di 11

Per il servizio di push e-mail con architettura di tipo 2 è prevista la seguente tariffa:

� Canone per il servizio di push e-mail senza installazione di software specifico su server dell’Amministrazione (canone mensile per utenza).

In entrambi i casi, i canoni relativi ai servizi di push e-mail non includono il traffico dati sviluppato, che viene tariffato secondo quanto al paragrafo 2.

4. SERVIZI DI DEVICE MANAGEMENT E WORKFORCE AUTOMATION

Tabella 4 Descrizione Prezzo in Euro

Device management - canone mensile per terminale gestito 1,00 Workforce automation - canone mensile per telefono/tablet su cui è installato il client per la fruizione del servizio 12,00

Legenda, definizioni e modalità di tariffazione

Per il servizio di device management è prevista la seguente tariffa:

� Canone mensile per terminale gestito.

Per i servizi di workforce automation, è prevista un’unica tariffa, comprensiva sia della componente server sia di quella client:

� Canone mensile per ciascun telefono/tablet su cui è installato il client per la fruizione del servizio.

Per entrambi i servizi, nei casi di durata del contratto inferiori a 12 mesi, ai canoni mensili di cui sopra si applicano i fattori correttivi di cui al paragrafo 7.

5. TERMINALI RADIOMOBILI E SIM

Tabella 5 Descrizione Prezzo in Euro Tipologia telefoni categoria top - canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale 4,40 Tipologia telefoni categoria intermedia - canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale 2,20 Tipologia telefoni categoria base - canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale 1,00 Tipologia tablet categoria 7" - canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale 7,00 Tipologia tablet categoria 10" - canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale 10,00 Tipologia modem per computer portatili non LTE – canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale 0,5 Tipologia modem per computer portatili LTE – canone mensile per noleggio e manutenzione di un terminale 0,75

Page 48: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi

Pag. 10 di 11

Legenda, definizioni e modalità di tariffazione

Per il servizio di noleggio e manutenzione dei terminali radiomobili è previsto un canone mensile in corrispondenza di ciascuna tipologia e categoria di terminale. Lo stesso canone è applicato anche ai terminali di scorta.

Ai predetti canoni mensile si applicano, per durate dei contratti inferiori a 12 mesi, i fattori correttivi di cui al paragrafo 7.

Nel caso di terminali smarriti o rubati, fino al raggiungimento del 5% (arrotondato all’intero superiore) del totale dei radiomobili richiesti dalla singola Amministrazione nell’insieme delle sue Unità Ordinanti, nulla è dovuto al Fornitore. In caso di eccedenza di tale quantitativo per ogni unità smarrita o rubata è previsto il pagamento di un importo pari ad Euro 15,00 per la tipologia telefoni - categoria base e per la tipologia modem per computer portatili, Euro 30,00 per la tipologia telefoni - categoria intermedia, ed Euro 60,00 per la tipologia telefoni - categoria top e per i tablet.

Per quanto riguarda la fornitura delle SIM, nulla è dovuto al Fornitore. Fa eccezione il caso in cui, per la stessa utenza, sia richiesta, a seguito della prima fornitura, il cambio di SIM per mutate esigenze relative all’apparato su cui utilizzare la SIM stessa (ad esempio, passaggio da SIM standard a micro/nano SIM). In tal caso, è previsto un corrispettivo per il cambio SIM di 2,00 Euro. É in ogni caso gratuita la sostituzione in caso di guasti, malfunzionamenti, furti o smarrimenti.

6. SERVIZI DI CUSTOMER CARE, SUPPORTO, MANUTENZIONE

Tabella 6 Descrizione Prezzo in Euro

Utenza prioritaria - canone mensile 0,85

Servizi di sviluppo e integrazione - Profilo A (prezzo per giorno uomo) 396,00

Servizi di sviluppo e integrazione - Profilo B (prezzo per giorno uomo) 348,00

Legenda, definizioni e modalità di tariffazione

Per tutti i servizi di customer care, supporto, manutenzione e sicurezza nulla è dovuto al Fornitore. Fanno eccezione:

� Le utenze “prioritarie”, per ciascuna delle quali è previsto un canone mensile;

� I servizi di sviluppo ed integrazione per le quali è indicato in Tabella 6 il prezzo per giorno uomo dei due profili di risorse previste:

• Profilo A per attività di project management, raccolta requisiti, redazione delle specifiche funzionali, coordinamento test di integrazione e accettazione utente;

• Profilo B per redazione specifiche tecniche, sviluppo, esecuzione test integrazione e accettazione utente.

Page 49: Decreto del Direttore amministrativo nr. 38 del 16/06/2015 … · 2015-06-16 · Convenzione "Telefonia mobile 6") è di Euro 81.900,00 oltre IVA per le utente/SIM indicate dal Settore

Convenzione Telefonia Mobile 6 – Tariffe e Corrispettivi

Pag. 11 di 11

Per “prezzo per giorno uomo” si intende il corrispettivo per l’attività prestata in 8 ore lavorative, nell’ambito dell’orario dalle 9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

7. FATTORI INCREMENTALI DEL PREZZO

Per i canoni mensili relativi ai servizi di:

� noleggio e manutenzione dei terminali radiomobili (di cui alla Tabella 5);

� trasmissione dati a plafond da 4 Gbyte/mese o 20 Gbyte/mese (di cui alla Tabella 2), solo nel caso sia associata al noleggio di terminali radiomobili di tipologia telefono – categoria top, oppure di tipologia tablet;

� connessione diretta tra Sedi dell’Amministrazione e Rete Mobile del Fornitore, e noleggio e manutenzione CPE presso Sedi dell’Amministrazione (di cui alla Tabella 2);

� push e-mail – modalità con installazione di software specifico su server dell’Amministrazione (di cui alla Tabella 3);

� servizi di device management e workforce automation (di cui alla Tabella 4);

sono previsti fattori incrementali di prezzo, nel caso in cui la scadenza della durata del contratto attuativo comporti un’erogazione del servizio inferiore a 12 mesi. In tal caso, a seconda della durata di erogazione dei servizi, le Amministrazioni corrispondono il canone indicato per i predetti servizi nelle sopracitate tabelle, moltiplicato per il fattore corrispondente al numero di mesi effettivi di erogazione del servizio (numero arrotondato all’intero superiore), di cui alla successiva tabella. È facoltà del fornitore addebitare comunque gli importi corrispondenti ai canoni mensili standard, ed effettuare un consuntivo con l’ultima fattura.

Tabella 7 Mesi di erogazione del servizio Fattore moltiplicativo del canone mensile

11 1,1

10 1,2

9 1,3

8 1,5

7 1,7

6 2,0

5 2,4

4 3,0

3 4,0

2 6,0

1 12,0