Cuneo 5 Novembre 2009

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Cuneo Cuneo 5 Novembre 2009 5 Novembre 2009 I fringe benefit da erogarsi in occasione delle festività La gestione dell’auto aziendale in uso promiscuo: concessione, revoca e aspetti fiscali, contributivi e retributivi Lucro cessante e danno emergente: nozione e aspetti fiscali e contributivi Le novità del CUD 2010 Adempimenti amministrativi derivanti dalle modifiche al T.U. sicurezza UniEmens e denuncia fiscale mensile Gabriele Bonati Gabriele Bonati

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Cuneo 5 Novembre 2009. I fringe benefit da erogarsi in occasione delle festività La gestione dell’auto aziendale in uso promiscuo: concessione, revoca e aspetti fiscali, contributivi e retributivi Lucro cessante e danno emergente: nozione e aspetti fiscali e contributivi - PowerPoint PPT Presentation

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CuneoCuneo5 Novembre 20095 Novembre 2009

I fringe benefit da erogarsi in occasione delle festività La gestione dell’auto aziendale in uso promiscuo:

concessione, revoca e aspetti fiscali, contributivi e retributivi Lucro cessante e danno emergente: nozione e aspetti fiscali

e contributivi Le novità del CUD 2010 Adempimenti amministrativi derivanti dalle modifiche al T.U.

sicurezza UniEmens e denuncia fiscale mensile

Gabriele BonatiGabriele Bonati

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I fringe benefit da erogarsi in occasione delle festività

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Erogazioni liberali

Dal 29.5.2008 le erogazioni liberali in occasione di festività e ricorrenza concorrono interamente a formare reddito imponibile (art. 2, D.L. 93/2008)

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Valori esclusi dalla base imponibile

Non concorre a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e di servizi prestati al dipendente se complessivamente di importo non superiore nel periodo d' imposta a € 258,23 (se il valore supera il limite, lo stesso concorre a formare il reddito per intero) (art. 51, c. 3, TUIR).

Detta previsione ha carattere generale (Circ. Min Fin. 326/E/1997) e per la verifica del superamento del limite si deve tenere conto anche del valore dei beni e servizi percepiti dal dipendente in altri rapporti di lavoro del medesimo periodo d'imposta.

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Erogazioni liberali sotto forma di benefit

• Valori (fringe benefit) esenti – Non essendoci più, dal 29.5.2008, il beneficio previsto per le erogazioni liberali, al datore di lavoro rimane solo lo strumento del fringe benefit. Conseguentemente, se il datore di lavoro riconosce, anche in occasione delle festività beni e/o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi (erogazioni in natura e non in denaro), anche erogati da terzi, il cui valore non superi, nel periodo d’imposta, unitamente ad altri fringe benefit, € 258,23, può applicare l’esenzione impositiva (fiscale e contributiva). Così come confermato dalla circolare A.E. n. 59 del 22.10.2008. Non è necessario il requisito della generalità dei dipendenti

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Beni e servizi ceduti ai dipendenti

• Beni e servizi alla generalità dei dipendenti – A norma dell’art. 51, comma 2, lettera f), del DPR 917/1986 (TUIR), non concorrono a formare reddito gli oneri sostenuti per l’utilizzazione delle opere e dei servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (art. 100, comma 1, del medesimo TUIR), da parte dei dipendenti e dei familiari (di cui all’art. 12 del medesimo TUIR).

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Beni e servizi ceduti ai dipendenti

• Beni e servizi alla generalità dei dipendenti – Detta disposizione, secondo il Ministero delle finanze (circ. 238/E, 22.12.2000), va intesa nel senso che le opere e i servizi messi a disposizione dei dipendenti e dei relativi familiari devono riguardare strutture di proprietà dell’azienda, ovvero strutture esterne, anche non di proprietà (A.E. ris. N. 34/2004), purché i dipendenti risultino estranei al rapporto che intercorre tra l’azienda e il prestatore del servizio (conseguentemente i dipendenti devono utilizzare o godere del servizio e non pagarlo richiedendone il rimborso).

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Beni e servizi ceduti ai dipendenti

• Beni e servizi alla generalità dei dipendenti – Con la medesima risoluzione (N. 34/2004) l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che per poter escludere i servizi in questione dal reddito di lavoro dipendente occorre che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:– Deve trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità

dei dipendenti o di categorie di dipendenti;– Le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di

educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto;

– La spesa deve essere sostenuta volontariamente e non in adempimento di un vincolo contrattuale.

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Somme erogate alla generalità di dipendenti: asili nido, colonie e borse studio

Non rappresentano reddito le somme erogate alla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti (sia direttamente sia in forma di rimborso dell’onere sostenuto) per frequenza di asili nido e di colonie climatiche per i familiari a carico (art. 12 TUIR), nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari (lettera f bis aggiunta dall' art. 13 del d. Lgs. 505/1999, in vigore dal 1° gennaio 2000). Il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme in argomento per le predette finalità (circ. Min. Fin. 238/E. 22-12-2000).

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La gestione dell’auto aziendale in uso promiscuo: concessione,

revoca e aspetti fiscali, contributivi e retributivi

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Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzioneAuto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione

• Per l’assegnazione dell’autovettura aziendale a un dipendente in uso promiscuo, occorre verificare che:

– in primo luogo vi sia una necessità di servizio, vale a dire che l’auto deve rappresentare uno degli strumenti di lavoro;

– in secondo luogo, l’azienda potrà decidere e quindi concedere l’utilizzo dell’auto stessa anche per uso personale, vale a dire anche fuori dall’attività lavorativa

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Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzioneAuto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione

• L’assegnazione dell’auto in uso promiscuo rappresenta quindi per il dipendente, durante il periodo di utilizzo privato, una parte della sua retribuzione non in denaro (fringe benefit) e, conseguentemente, dovrà essere valorizzata al fine dell’individuazione dell’ammontare che deve concorrere alla determinazione delle basi imponibili fiscale (IRPEF) e contributiva (previdenziale, assistenziale e assicurativa).

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Veicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo

(valore convenzionale ai fini fiscali e contributivi

• A norma dell’art. 51, c. 4, lettera a), del DPR 917/1986 (TUIR), per individuare il valore che concorre a formare reddito imponibile fiscale e contributivo (norma armonizzata), sempre che per i predetti fini non siano previsti basi imponibili convenzionali, si assume, in via convenzionale, il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle annualmente elaborate dall’ACI.

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Veicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo

(valore convenzionale ai fini fiscali e contributivi)

• Il valore convenzionale deve essere ragguagliato al periodo dell’anno (in giorni di calendario) durante il quale al dipendente viene concesso l’uso promiscuo dell’auto

• Il valore convenzionale è ridotto dell’eventuale quota trattenuta al dipendete a titolo di concorso spese (detta quota deve essere fatturata al dipendente e quindi soggetta ad IVA; l’ammontare da utilizzare per ridurre il fringe benefit è quello al lordo di IVA)

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veicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo

(valore convenzionale – anno 2009)

• Autovettura Mercedes E 220 CDI 170 CV berlina mod. 2006 (in produzione)

• Reddito imponibile convenzionale: 15.000 x 0,6793 x 30% = € 3.056,76

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veicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo (valore convenzionale)

Così i calcolo per il fringe benefit 2009

• Il dipendente utilizza l’auto per tutto l’anno 2009 e non gli verrà effettuata alcuna trattenuta: Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 3.056,76 (€ 8,37 giornaliere - € 254,73 mensili);

• Il dipendente utilizza l’auto per tutto l’anno 2009 e il datore di lavoro gli effettuerà una trattenuta mensile di 100,00 (comprensiva di IVA 20%): Il reddito imponibile annuo (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 1.856,76 (3.056,76 – 1.200,00); il reddito mensile giornaliero sarà di € 5,09 mentre quello mensile sarà di € 154,73;

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veicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo (valore convenzionale)

Così i calcolo per il fringe benefit 2009

• Il dipendente utilizza l’auto per tutto l’anno 2009 e il datore di lavoro gli effettua una trattenuta mensile il cui valore (compreso IVA) risulta pari al fringe benefit: Non ci sarà reddito imponibile

• Il dipendente utilizza l’auto solo per i primi due mesi del 2009, pari a 60 giorni e il

datore gli effettuerà una trattenuta mensile di € 150,00 (compresa di IVA 20%): Il reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a 0 (zero), in quanto il valore del fringe benefit si attesterà a € 202,48 (3.056,76/365 x 60 – 300,00), valore inferiore al limite di esenzione previsto dall’art. 51, c. 3, DPR 917/86 fissato in € 258,23, sempre che al dipendente non vengano corrisposti. Nel 2009, altri fringe benefit (anche corrisposti da altri datori di lavoro) i cui valori facciano superare detto limite, in tale ipotesi nel reddito imponibile entrerà anche l’intero valore di cui sopra (€ 202,48).

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Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzioneAuto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione

• Le modalità di assegnazione - L’assegnazione dell’auto al dipendete (per servizio o in uso promiscuo o come puro fringe benefit) viene normalmente effettuata in forma scritta (consigliabile), utilizzando le prescritte formule contrattuali (concessione, uso, comodato, assegnazione, ecc).

• La lettera di assegnazione potrà/dovrà contenere, per una corretta gestione del benefit, anche le seguenti clausole:

– L’eventuale importo di partecipazione alla spesa da parte del lavoratore (che dovrà essere oggetto di fatturazione, con IVA), valore che andrà a ridurre l’ammontare del fringe benefit che concorre alla formazione delle basi imponibili fiscale e contributiva;

– Le condizioni che possono determinare la revoca dell’auto e le modalità di gestione della restituzione.

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Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzioneAuto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione

• Problematiche retributive - La revoca dell’auto potrebbe generare alcuni problemi di carattere gestionale e retributivo, conseguentemente l’evento merita alcune considerazioni, in particolare:

– Revocare l’uso dell’auto assegnata per motivi esclusivamente di lavoro/servizio non dovrebbe rappresenta un grosso problema, in quanto la revoca è normalmente esercitata tutte le volte in cui vengono meno le condizioni lavorative che ne avevano determinato la concessione, condizioni che si ritiene siano state anche esplicitate nella lettera di assegnazione (trattasi di organizzazione del lavoro, il cui potere è riservato al datore di lavoro);

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Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzioneAuto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione

– Revocare l’auto assegnata sia per lavoro/servizio sia per uso privato (vale a dire in uso promiscuo), potrebbe generare un contenzioso legato al fatto che il lavatore possa sostenere di aver perso una parte di retribuzione (in quanto, fino a quel momento, percepita in natura);

– Revocare l’auto assegnata senza che ci sia, anche parzialmente, la necessità lavorativa (come puro fringe benefit), si crea, per il lavoratore, un’effettiva riduzione di retribuzione che dovrà essere compensata in altro modo.

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Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzioneAuto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione

Esempio• Auto ad uso promiscuo, valore del Fringe benefit convenzionale € 2.800/anno

(valore valido ai fini contributivi e fiscali)• Intervenendo la revoca dell’auto, per il dipendente si verifica:

– un risparmio in termini di ritenute fiscali e contributive, in quanto si riducono i corrispondenti imponibili annui di € 2.800;

– Una riduzione di retribuzione perché non ha più la possibilità di utilizzare l’auto per motivi privati, e quindi vi dovrà provvedere direttamente a sue spese.

• Trovandosi in tale situazione, il dipendente potrebbe rivendicare detta retribuzione persa sotto altra forma (per esempio con un superminimo in busta paga), in applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dall’art. 2103 del Codice Civile

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Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzioneAuto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione

• Il concetto di irriducibilità della retribuzione – L’art. 2103 del Codice Civile, stabilisce che Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Ogni patto contrario è nullo.

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Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzioneAuto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione

• Sull’irriducibilità della retribuzione, la giurisprudenza (Corte di Cassazione) è intervenuta, stabilendo i seguenti principi:

– la garanzia dell'irriducibilità della retribuzione riguarda le indennità corrisposte in considerazione delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore (sent. 3050/2006), e non si estende alle indennità erogate in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa, le quali possono essere soppresse allorché vengono meno le specifiche situazioni che le abbiano generate;

– In caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi", la garanzia della irriducibilità della retribuzione (Sentenza N. 6763/2002) si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni.

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Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzioneAuto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione

– Nello specifico (sentenza n. 8704 del 1997) La Cassazione, che già aveva evidenziato i predetti principi, ha precisato che qualora, in relazione alle particolari mansioni affidategli, il lavoratore sia stato autorizzato all'uso di una vettura aziendale anche fuori dell'orario di lavoro, la legittima attribuzione di diverse mansioni prive delle particolarità che la giustificavano, rende legittima la revoca di tale autorizzazione.

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Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzioneAuto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione

• La maturazione del TFR - Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione (si veda la sentenza 11644/2004) si computano nel TFR (se non diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva) tutte le prestazioni in natura erogate a titolo non occasionale e in particolare (sentenza n. 16129/2002) si computa nel TFR il controvalore in denaro dell’autovettura concessa al lavoratore contrattualmente dal datore di lavoro.

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Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzioneAuto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione

• Si ricorda che dal 2007 il TFR maturando che rimane in azienda per scelta del lavoratore deve essere versato (aziende con almeno 50 addetti), dal datore di lavoro, al fondo tesoreria INPS istituito dalla legge finanziaria 2007. Le quote di TFR da versare assumono (secondo quanto stabilito dal D.M. 30-1-2007 e dall’INPS circ. 70/2007) la natura di contribuzione obbligatoria alla quale si applica, ai fini dell’accertamento e la riscossione, la normativa relativa alla contribuzione previdenziale/assistenziale. L’eventuale esclusione di retribuzione (compresa quindi la retribuzione in natura – fringe benefit) dalla base imponibile del TFR può determinare, dal 2007, anche il mancato versamento contributivo all’INPS, con le relative conseguenze sanzionatorie (si ricorda altresì che la retribuzione utile al calcolo del TFR viene denunciata mensilmente all’INPS attraverso la procedura EMENS – ovvero UniEmens).

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Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzioneAuto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzione

• Conclusioni - Se l’auto viene concessa al dipendente in uso promiscuo in funzione dell’assolvimento di una particolare situazione lavorativa, il venir meno di tale situazione legittima il datore di lavoro a revocare l’utilizzo dell’auto e, conseguentemente, anche per quella parte considerata retribuzione (fringe benefit). Tale retribuzione, come precisato in giurisprudenza, non rappresenta un emolumento legato alle qualità professionali intrinseche alle mansioni ricoperte del lavoratore e quindi la revoca non viola l’art. 2103 del codice civile. In ogni caso si ricorda che il problema non va sottovalutato ma deve essere correttamente gestito fin dal momento dell’assegnazione del benefit.

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Auto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzioneAuto uso promiscuo: riflessi sulla retribuzioneFRINGE BENEFIT AUTO USO PROMISCUO

IL RELATIVO VALORE RAPPRESENTA RETRIBUZIONE

Per il lavoratore(fringe benefit)

Ai fini contributivi e fiscali

(valore convenzionale)

Ai fini del calcolo del TFR

Revocabile se legata a particolari modalità della prestazione

lavorativa (caratteristiche estrinseche non

correlate alle qualità professionali)

Sempre che non siano previsti salari

convenzionali o massimali già raggiunti

con la normale retribuzione

La contrattazione collettiva può

prevedere diversamente

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Lucro cessante e danno emergente: definizione e aspetti

fiscali e contributivi

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Lucro cessante e danno emergente• Ai fini della problematica relativa all’assoggettabilità a tassazione delle

somme percepite a titolo di risarcimento del danno, occorre analizzare la disciplina legislativa in materia ed esaminare il concetto stesso di danno, nella sua duplice accezione del danno emergente e del lucro cessante, in particolare occorre partire dal:– Codice Civile (artt. 1223, 2043 e 2056) che definisce e disciplina il risarcimento del

danno in via generale e avendo riguardo prettamente ai rapporti tra soggetti di diritto privato;

– TUIR (DPR n. 917/1986) che regola la materia in tre punti fondamentali: Art. 6, comma 2, con il quale si specifica che le indennità conseguite a titolo di risarcimento del danno consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stesa natura di quelli sostituiti o perduti; Art. 17, comma 1, lett. a), per cui le somme percepite a titolo di risarcimento del danno sono assoggettate a tassazione separata (articolo dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale – sentenza n. 292/2005); Art. 51, comma 1, con il quale si definisce il concetto di reddito di lavoro dipendente.

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Lucro cessante e danno emergenteDefinizioni

• Danno emergente: perdita economica subita dal creditore che si concretizza in una diminuzione del suo patrimonio;

• Lucro cessante: mancato guadagno che il creditore avrebbe potuto realizzare se non si fosse verificato il fatto dannoso.

• Secondo la dottrina civilistica, la differenza tra i due danni risarcibili appare netta: il danno emergente è un interesse attuale relativo ad un bene facente parte del patrimonio del danneggiato al momento del verificarsi dell’inadempimento (vi rientrano, ad esempio, le somme erogate al fine di risarcire un danno alla salute ovvero alla professionalità conseguente al licenziamento illegittimo, le somme erogate a copertura delle spese sanitarie eventualmente sostenute e/o da sostenere, ecc.) mentre il lucro cessante è l’interesse relativo ad un bene non ancora spettante al danneggiato (es. mensilità arretrate e indennità sostitutiva della reintegra in ipotesi di licenziamento illegittimo).

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Lucro cessante e danno emergente• L’evoluzione giurisprudenziale – Tutte le indennità percepite in sostituzione di

una perdita di reddito sono da considerarsi lucro cessante e sono imponibili ai fini IRPEF. Viceversa, tutte le indennità percepite a titolo di risarcimento, il cui ammontare è, comunque, svincolato dal reddito del creditore (danno emergente) non sono tassabili.

• La Commissione tributaria regionale della Lombardia, ad esempio, con la sentenza n. 65/2002, attraverso l’esame dell’art. 48, comma 1, del DPR n. 597/73 (oggi art. 51 del TUIR), è giunta alla conclusione che dal concetto di reddito di lavoro dipendente (costituito da tutti i compensi e gli emolumenti percepiti in dipendenza della prestazione lavorativa) devono essere escluse le somme aventi natura di semplice reintegrazione patrimoniale. Devono, pertanto, essere esclusi, oltre ai rimborsi spese veri e propri, tutte le indennità aventi funzione risarcitoria, considerando che, sotto il profilo fiscale, ha natura risarcitoria (quindi non tassabile) solo il rimborso della diminuzione patrimoniale effettivamente subita (il c.d. danno emergente), e non anche il lucro cessante.

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Lucro cessante e danno emergente

L’evoluzione giurisprudenziale

• Commissione tributaria provinciale di Savona, Sez. IV, sentenza n. 219/2000 – “L’art. 6, DPR n. 917/86, distingue tra risarcimento di danno (emergente) riguardante una perdita patrimoniale, non costituente reddito tassabile, e quello riguardante il mancato guadagno (lucro cessante), invece tassabile ai fini IRPEF.

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Lucro cessante e danno emergente

• L’Agenzia delle Entrate – L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 155/E del 2002 ha precisato che, in tema di risarcimento danni o indennizzi percepiti da un soggetto, laddove l’indennizzo vada a compensare in via integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive del reddito, vanno assoggettate a tassazione e, così, ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente. Viceversa, laddove il risarcimento erogato voglia indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (il c.d. danno emergente) ed abbia, quindi, funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà soggetta a tassazione. In quest’ultimo caso, infatti, assume rilevanza il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi: pertanto gli indennizzi non concorreranno alla formazione del reddito delle persone fisiche per mancanza del presupposto impositivo.

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Lucro cessante e danno emergente

• Onere della prova – Il lucro cessante, concretantesi nell’accrescimento patrimoniale in concreto ed effettivo pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione, presuppone almeno la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità, e non di mera possibilità, il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta (Cass. n. 7647/1994 e n. 5014/2000). Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, verrà liquidato in via equitativa dal giudice (artt. 1226 e 2056 C.C.).

• Il danno emergente, concretantesi, invece, nella diminuzione patrimoniale patita per esborso diretto seguito da fatto illecito, richiede, per vero, una prova (prevalentemente documentale) più rigorosa.

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Lucro cessante e danno emergente

• IRPEF – Mentre le somme e i valori percepiti a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro, allorquando non è rinvenibile alcuna delle condizioni richieste dall’art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR, sono soggetti a tassazione ordinaria, le somme ed i valori, comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, sono sempre assoggettati a tassazione separata anni precedenti (per le retribuzioni arretrate) ovvero a tassazione TFR (Ministero delle Finanze, circolare n. 326/E del 23.12.1997).

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Licenziamento illegittimo: aspetti contributivi e fiscali

Tutela obbligatoria Tutela reale

Indennità per mancata riassunzione

Retribuzione persa Indennità per rinuncia alla reintegra

Natura risarcitoria, esclusione dalla base

imponibile contributiva

Da assoggettare a contribuzione

Natura risarcitoria, esclusione dalla base

imponibile contributiva

Tassazione - Le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro sono da assoggettare a ritenuta fiscale mediante tassazione separata utilizzando l’aliquota prevista per il TFR, fatta eccezione per le retribuzioni arretrate nell’ipotesi di illegittimità nella tutele reale, alle quali si applica la tassazione separata anni precedenti o la tassazione corrente.

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Lucro cessante e danno emergente• Contributi – L’INPS, con la circ. 263/1997, ha precisato che sono esclusi dalla

base imponibile ai fini contributivi:• [………..]• B) Le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al

fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonchè quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso.

• dall'1/1/1998 rientrano nella esclusione, oltre le incentivazioni all'esodo, tutte quelle forme di erogazione prive di uno specifico titolo retributivo, corrisposte in sede di risoluzione di rapporto di lavoro - anche se non sottoposto a limitazioni sotto il profilo della libera recedibilità da parte del datore di lavoro - e la cui funzione desumibile dalla volontà contrattuale o dall'atteggiarsi delle parti sia riconducibile a quella di agevolare lo scioglimento del rapporto.

• L'esclusione non si estende, quindi, a premi o gratifiche contrattualmente previste rispetto alle quali la risoluzione del rapporto si pone solo come momento temporale dell'erogazione e non come fatto generatore di essa.

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Lucro cessante e danno emergente• Contributi – L’INPS, con la circ. 263/1997, ha precisato che sono esclusi

dalla base imponibile ai fini contributivi:• C) I proventi e le indennità conseguite anche in forma assicurativa, a titolo

di risarcimento danni. Tale voce è riferita ad indennità che non sono collegate ad una funzione remunerativa, sia pure considerata in una lata accezione, della prestazione lavorativa. Rientrano nell'esclusione: le indennità liquidate dal giudice a titolo di risarcimento danno in caso di reintegrazione nel posto di lavoro per illegittimo licenziamento (resta fermo peraltro l'obbligo del pagamento della contribuzione dal momento del licenziamento fino allo spirare dei termini contemplati dallo stesso ultimo comma (cfr. circ. 11/5/1992, n. 125, lett. A); le indennità fino ad un massimo di 14 mensilità corrisposte al lavoratore nei casi previsti dall'art. 8 della legge 15/7/1966, n. 604 - come riformulato dalla legge n. 108/1990 - in cui risulti accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo e non intervenga la riassunzione entro il termine di 3 giorni. Vi rientrano altresì le somme date per rivalutazione monetaria ed interessi ex articolo 429 del codice di procedura civile.

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Lucro cessante e danno emergente

• Contributi (INPS, messaggio n. 7585 del 9.3.2006)• La sottoscrizione di una transazione, ancorché novativa, non

preclude una verifica sulla reale natura delle somme erogate a tale titolo. Vale a dire che dette somme possono diventare imponibili ai fini contributivi qualora siano direttamente o indirettamente collegate da un’obbligazione causale al rapporto di lavoro, sia esso in corso, sia esso cessato. Conseguentemente, le somme in questione possono essere escluse dall’obbligazione contributiva se corrisposte in base ad un titolo autonomo e diverso rispetto al rapporto di lavoro.

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Lucro cessante e danno emergenteRISARCIMENTO DEL DANNO

Danno emergente: perdita economica. Violazione

dell’interesse del creditore al conseguimento del bene dovuto,

nel caso di responsabilità contrattuale; diminuzione del

patrimonio del danneggiato nel caso di responsabilità

extracontrattuale

Lucro cessante: mancato guadagno

Non tassabile

Soggetto a tassazione ordinaria (redditi riferiti al medesimo anno di percezione delle somme) o separata (anni precedenti o tassazione TFR)

Il risarcimento del danno emergente comprende, a titolo di esempio: Danno all’immagine professionale; Danno esistenziale; Rimborso spese mediche, giudiziarie, ecc.; Danno biologico (v. Cass. n. 11186/2004)

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Le novità del CUD 2010

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Certificazione CUD 2010: novità

• Sul proprio sito internet, l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile la bozza della certificazione CUD/2010 per l’attestazione dei redditi 2009 (versione 29.10.2009).

• La nuova certificazione presenta alcune novità rispetto alla versione del 2009 derivanti:– In parte dall’evoluzione normativa (nuove disposizioni e/o

cessazioni di particolari adempimenti) – In parte dalla revisione del contenuto di alcune informazioni,

per renderle più chiare e utili sia per il datore di lavoro sia il lavoratore per l’eventuale successiva dichiarazione dei redditi.

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Certificazione CUD 2010: novità

• In particolare, le principali novità, possono essere così sintetizzate:– La certificazione non permette più (essendosi esaurita

la validità della relativa normativa, fatte salve eventuali proroghe) la possibilità da parte del lavoratore di utilizzare la relativa scheda per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF per volontariato e ricerca;

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Certificazione CUD 2010: novità

• In particolare, le principali novità, possono essere così sintetizzate:– Nella parte A “dati generali” relativi al soggetto a cui si certificano i

redditi, quest’anno viene richiesto di indicare (punto 9), la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 252/2005, (riforma della previdenza complementare) relativamente ai lavoratori di prima occupazione (vale a dire successivamente al 1°-1-2007). Tale informazione (diversa da quella che veniva richiesta nel 770) diventa utile per il lavoratore al fine di verificare la possibilità di non perdere la parte di deducibilità, dei contributi versati alla previdenza complementare, non goduta nel primo quinquennio di adesione al fondo (il credito potrà essere utilizzato nei venti anni successivi ai primi 5 anni di iscrizione al fondo entro il limite annuo di € 2.582,29).

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Certificazione CUD 2010: novità

– L’informazione potrebbe altresì essere utile al sostituto d’imposta che ha assunto in corso d’anno un lavoratore che ha già intrattenuto precedenti rapporti di lavoro e che quindi può venire a conoscenza di tali informazioni. L’informazione è altresì collegata ai successivi punto 51.

I lavoratori di prima occupazione devono intendersi quei soggetti che alla data del 1’.1.2007 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso qualsiasi ente di previdenza obbligatoria (A.E. circ. 70/2007).

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Certificazione CUD 2010: novità• In particolare, le principali novità, possono essere così sintetizzate:• Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti novità:

– sono stati istituiti (nella sezione altri dati) due nuovi punti (hanno sostituito le istruzioni dello scorso anno che prevedevano particolari indicazioni nelle annotazioni) relativi alle detrazioni d’imposta che possono aver generato un credito per il loro mancato utilizzo, credito rimborsato dal sostituto ma poi recuperato perché non dovuto, in particolare:

• il punto 34, nel quale occorre indicare l’ammontare del credito per famiglie numerose (detrazione d’imposta per 4 e più figli a carico, che non ha trovato capienza nell’imposta del lavoratore), precedentemente riconosciuto e recuperato in sede di conguaglio, in quanto non dovuto;

• il punto 40, nel quale occorre indicare l’ammontare del credito per canoni di locazione (detrazione d’imposta per canoni di locazione, art. 16 TUIR, richiesta dal lavoratore e che non ha trovato capienza nell’imposta del lavoratore stesso), precedentemente riconosciuto e recuperato in sede di conguaglio, in quanto non dovuto;

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Certificazione CUD 2010: novità• In particolare, le principali novità, possono essere così

sintetizzate:• Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti novità:

– è stata inserita una nuova sezione denominata “comparto sicurezza” per indicare la riduzione dell’imposta e delle addizionali sul trattamento economico accessorio, prevista dall’art. 4, c. 3, del D.L. 185/2008 (L. 2/2009), a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di redditi di lavoro dipendente non superiori a € 35.000 (anno di riferimento 2008). Detta riduzione è stabilita, in via sperimentale, in un importo massimo di € 134. In tale sezione occorrerà indicare: nel punto 46 la detrazione fruita; nel punto 47 l’ammontare del trattamento economico accessorio erogato;

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Certificazione CUD 2010: novità

• In particolare, le principali novità, possono essere così sintetizzate:• Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti novità/conferme:

– Viene confermato il punto (quest’anno il n. 51) nel quale indicare l’importo complessivo dei contributi versati nell’anno dal lavoratore di prima occupazione e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari. Tale punto è collegato al precedente punto 9. Tale punto deve essere sempre compilato, anche se il lavoratore di prima occupazione abbia indicato al punto 8 della parte A “Dati generali” un valore diverso da 3.

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Certificazione CUD 2010: novità• In particolare, le principali novità, possono essere così

sintetizzate:• Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti novità/conferme:

– nel punto 61 (nuovo) deve essere indicato l’importo del bonus erogato dal sostituto d’imposta attribuito in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare, dall’art. 1 del D. L. 185/2008 , L. 2/2009 (l’importo è stato richiesto dal lavoratore con l’apposito modulo istituito dall’Agenzia delle entrate e successivamente trasmesso dai sostituti d’imposta, o dagli intermediari abilitati, all’Agenzia delle entrate stessa).

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Certificazione CUD 2010: novità• In particolare, le principali novità, possono essere così

sintetizzate:• Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti novità:

– La sezione dello scorso anno denominata “somme erogate per prestazione di lavoro straordinario e per premi di produttività e altre agevolazioni” è stata, nella versione 2010, al fine di adeguarsi al nuovo dettato normativo che non prevede più la parziale detassazione (imposta sostitutiva del 10%) delle prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, denominata “somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro”. Le informazioni da fornire sono le medesime dello scorso anno ma con riferimento ai soli emolumenti di produttività (rispetto allo scorso anno va però tenuto presente che sono cambiati sia il limite di detassazione - da € 3000 a € 6000 – sia la condizione reddituale dell’anno precedente che dà diritto al beneficio – da € 30.000 a € 35.000, quest’ultimo al lordo delle eventuali somme assoggettate a imposta sostitutiva);

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Certificazione CUD 2010: novità

• In particolare, le principali novità, possono essere così sintetizzate:

• Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti novità:• È stata soppressa la sezione “sostegno a

favore dei contribuenti a basso reddito” in quanto il beneficio non è più operativo;

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Certificazione CUD 2010: novità• In particolare, le principali novità, possono essere così

sintetizzate:• Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti novità:

• Sono state riviste le istruzioni per la compilazione dei punti relativi alla maturazione del TFR, in particolare:

• Nel punto 130 indicare l’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 trattenuto presso il datore di lavoro.

• Nel punto 131 indicare l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2001 trattenuto presso il datore di lavoro ovvero destinato al fondo tesoreria INPS.

• Nel punto 132 indicare l’ammontare di TFR maturato fino al 31 dicembre 2000 destinato a forme pensionistiche complementari entro il 31 dicembre 2006. trattenuto presso il datore di lavoro, ovvero destinato al fondo tesoreria INPS

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Certificazione CUD 2010: novità

• In particolare, le principali novità, possono essere così sintetizzate:

• Nella parte B “dati fiscali”, si trovano le seguenti novità:• Sono state riviste le istruzioni per la compilazione dei punti relativi

alla maturazione del TFR, in particolare:– Nel punto 133 indicare l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio

2001 al 31 dicembre 2006 versato a forme pensionistiche complementari entro il 31 dicembre 2006.

– Nel punto 133-bis indicare l’ammontare di TFR maturato dal 1° gennaio 2007 e versato a forme pensionistiche complementari.

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Certificazione CUD 2010: novità

• Da quest’anno è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2009 sono stati fiscalmente a carico del sostituito ai fini della corretta verifica dell’attribuzione delle detrazioni. Nelle annotazioni (cod. BO) per ogni familiare dovrà essere indicato: il grado di parentela (indicando “C” per coniuge, “F1” per primo figlio, “F” per figli successivi al primo, “A” per altro familiare, “D” per figlio portatore di handicap), il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, figlio di età inferiore all’anno, percentuale di detrazione spettante e percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose. Nel caso in cui al primo figlio spetti la detrazione per coniuge a carico per l’intero anno, indicare come percentuale di detrazione spettante la lettera “C”. Se tale detrazione non spetti per l’intero anno, occorre compilare per lo stesso figlio due volte le annotazioni, esponendo sia la detrazione spettante come figlio che quella come coniuge.

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Certificazione CUD 2010: novità

• Termini – Nessuna modifica, è intervenuta al termine previsto per la consegna della certificazione (duplice copia) ai lavoratori interessati, che rimane quindi fermo al 28 febbraio 2010 (ovvero, in caso di cessazione del rapporto, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore).

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Adempimenti amministrativi derivanti dalle modifiche al T.U.

sicurezza

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Modifiche al T.U. della Sicurezza

• Con D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106 (S.O. N. 142/L alla G.U. 5.8.2009, n. 180), sono state apportate correzioni e integrazioni al T.U. sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

• Le nuove disposizioni sono in vigore dal 20 agosto 2009

• Di seguito evidenziamo gli aspetti più importanti che riguardano il rapporto di lavoro e gli adempimenti documentali

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Contrasto al lavoro irregolare• Il correttivo riscrive integralmente (pur mantenendo sostanzialmente la struttura

originaria) l’art. 14 del T.U., che reca “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela e della salute e la sicurezza dei lavoratori”, in particolare:

• Possibilità da parte degli ispettori del lavoro (ASL per la sicurezza -vigili del fuoco per la prevenzione incendi) di disporre la sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano:

• l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;

• gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro (in attesa del decreto occorre fare riferimento all’allegato 1). Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole

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Contrasto al lavoro irregolare

• Interviene anche il provvedimento interdittivo alla partecipazione di gare pubbliche (anche nell’edilizia): Durata del provvedimento:

• pari alla sospensione dell’attività nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;

• nel caso in cui detta percentuale sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata dell’interdizione raddoppia (in ogni caso non può superare a due anni);

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Contrasto al lavoro irregolare

• nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell’interdizione a seguito dell’acquisizione della revoca della sospensione.

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Contrasto al lavoro irregolare• È condizione per la revoca del provvedimento da parte della DPL:

– la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

– l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

– il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alle ordinarie sanzioni pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

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Contrasto al lavoro irregolare

• È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza dell’ASL:– l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di

lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

– il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 più le ordinarie sanzioni

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Contrasto al lavoro irregolare

• Esclusioni e decorrenza della sospensione• Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare

non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa.

• In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.

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Contrasto al lavoro irregolare

• Sanzioni - Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare

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Obblighi del datore di lavoro

• Il provvedimento aggiunge e modifica alcuni obblighi riservati ai datori di lavoro e ai dirigenti, in particolare:– nei casi di sorveglianza sanitaria, occorre comunicare

tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro (nuovo);

– Obbligo di mettere a disposizione il documento di valutazione dei rischi al rappresentate dei lavoratori anche su supporto informatico, in ogni caso il documento è consultabile esclusivamente in azienda (modifica)

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Obblighi del datore di lavoro• Il provvedimento aggiunge e modifica alcuni obblighi riservati ai datori

di lavoro e ai dirigenti, in particolare:– comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro

tramite, al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni (quest’ultimo adempimento è assolto mediante l’invio della consueta denuncia d’infortunio) (modificato).

L’obbligo, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto istitutivo del SINP.

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Obblighi del datore di lavoro

• La predetta disposizione comporta che:– l’obbligo di denuncia dei dati degli infortuni ai fini statistici e

informativi, che determinano l’assenza dal lavoro anche per un solo giorno, decorrerà dopo che siano trascorsi sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale istitutivo del SINP;

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Obblighi del datore di lavoro

• La predetta disposizione comporta che:– l’obbligo di denunciare gli infortuni ai fini assicurativi, che

determinano l’assenza dal lavoro per più di tre giorni, è, invece, immediatamente operativo. In ogni caso, per i datori di lavoro non si tratta di un nuovo adempimento (dati e modulistica nuovi), in quanto la presentazione dell’ordinaria denuncia d’infortunio, prevista dall’art. 53 del DPR 1124/1965, assolve anche all’obbligo in questione.

– Le due disposizioni non sono comunque uniformate per quanto riguarda i termini: il T.U. sicurezza prevede la denuncia entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico, mentre il T.U. INAIL prevede la denuncia entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia. Si ricorda che tale norma obbliga la denuncia entro 24 ore qualora l’infortunio abbia come conseguenza la morte.

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Obblighi del datore di lavoro

• La predetta disposizione comporta che:– Dovrà essere chiarito se risulta immediatamente operativo

l’obbligo di utilizzare, per tali denunce esclusivamente il canale telematico, non essendo agganciate all’istituzione del SINP (Attualmente l’utilizzo della procedura telematica istituita dall’INAIL per le denunce d’infortunio risulta facoltativo per i datori di lavoro).

– In ogni caso, come sopra accennato, rimane in vigore anche l’obbligo, previsto dell’art. 54 del DPR 1124/1965, di comunicare (entro due giorni) gli infortuni che comportano un’assenza superiore a tre giorni (o per gli infortuni mortali) all’autorità di pubblica sicurezza (copia del modulo di denuncia INAIL ovvero, per i non assicurati INAIL, denuncia specifica).

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Obblighi del datore di lavoro• Il registro infortuni

– L’art. 53, comma 6, del D. Lgs. 81/2008 (che non ha subito modifiche dal decreto correttivo) stabilisce che fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale istitutivo del SINP restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

– Conseguentemente, fino alla predetta data i datori di lavoro dovranno continuare a tenere aggiornato i registri infortuni in essere (inserendo anche gli eventi che determinano l’assenza di un solo giorno) e dovranno continuare ad istituire il registro (vidimato dall’ASL, fatta eccezione per quelle regioni che ne hanno abolito la vidimazione, vedi Lombardia) per ogni nuova unità produttiva-sede-filiale-cantiere-ecc.

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Obblighi del datore di lavoro• Il registro infortuni

– Si ricorda che dal giorno in cui decorrerà la predetta abrogazione tutti i registri infortuni in essere dovranno essere conservati per quattro anni dall’ultima registrazione o, se non ancora usati, dalla data di vidimazione o, nelle regioni ove la vidimazione non è più richiesta, dalla data apposta dal datore di lavoro sul registro stesso.

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INFORTUNIO SUL LAVORO

Fino a 3 giorni di assenza (escluso il giorno dell’evento)

Oltre 3 giorni di assenza

In attesa dell’istituzione del

SINP

Decorsi sei mesi dall’istituzione del SINP Dal 20 agosto 2009

Decorsi sei mesi dall’istituzione del SINP

Obbligo di riportare l’evento

nel registro infortuni

Obbligo di denuncia telematica (entro 48

ore dal ricevimento del certificato medico), ai

fini statistici, all’INAIL o all’IPSEMA (per i

marittimi) e, per il loro tramite, al SINP

Obbligo di denuncia telematica (entro 48 ore

dal ricevimento del certificato medico), ai fini

assicurativi, all’INAIL o all’IPSEMA (per i marittimi)

e, per il loro tramite, al SINP

Obbligo di denuncia telematica (entro 48 ore

dal ricevimento del certificato medico), ai

fini statistici, all’INAIL o all’IPSEMA (per i

marittimi) e, per il loro tramite, al SINP

Obbligo che si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del DPR 1124/1965

Continua a valere anche l’obbligo di denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza (art. 54 del DPR

1124/1965)

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Obblighi del datore di lavoro• Il provvedimento aggiunge e modifica alcuni obblighi riservati ai datori

di lavoro e ai dirigenti, in particolare:– comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro

tramite, al SINP, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. In fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

E’ venuto meno l’obbligo della comunicazione annuale (entro il 31.3 – soggetti eletti al 31.12 precedente), anche di conferma del nominativo.

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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

• L’INAIL, con la circolare n. 43 del 25.8.2009, ha fornito le istruzioni operative per adempiere all’obbligo di comunicazione dei nominativi del Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza alla luce delle modifiche apportate al T.U. dalla L. 106/2009, in dettaglio:– Le istruzioni riguardano solo i rappresenti dei lavoratori aziendali e

non anche quelli territoriali le cui istruzioni saranno impartite successivamente sulla base delle indicazioni ministeriali;

– La comunicazione deve essere effettuata alla nomina o alla designazione del Rappresentate dei lavoratori.

Page 76: Cuneo 5 Novembre 2009

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

• L’INAIL, con la circolare n. 43 del 25.8.2009, ha fornito le istruzioni operative per adempiere all’obbligo di comunicazione dei nominativi del Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza alla luce delle modifiche apportate al T.U. dalla L. 106/2009, in dettaglio:– In fase di prima applicazione, la comunicazione riguarda i soggetti già eletti

o designati, tenendo presente che:• Le comunicazioni fatte secondo le precedenti istruzioni (soggetti

nominati al 31.12.2008) rimangono valide, qualora non siano intervenute variazioni;

• Se non è ancora stata effettuata la comunicazione ovvero se la nomina è intervenuta dal 1’.1.2009, occorre procedere all’immediata comunicazione;

• Per i rimanti datori di lavoro l’obbligo di comunicazione scatta in occasione della prima elezione o designazione del RLS

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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

• L’INAIL, con la circolare n. 43 del 25.8.2009, ha fornito le istruzioni operative per adempiere all’obbligo di comunicazione dei nominativi del Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza alla luce delle modifiche apportate al T.U. dalla L. 106/2009, in dettaglio:– L’elezione o la designazione dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza

non costituisce un obbligo per il datore di lavoro, ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare la libertà delle organizzazioni sindacali.

– Per effettuare la comunicazione (anche tramite il consulente abilitato), l’INAIL, attraverso il proprio sito internet (punto cliente) ha reso disponibile la procedura telematica aggiornata (le istruzioni operative di accesso sono contenute nella circolare in commento)

Page 78: Cuneo 5 Novembre 2009

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

• L’INAIL, con la circolare n. 43 del 25.8.2009, ha fornito le istruzioni operative per adempiere all’obbligo di comunicazione dei nominativi del Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza alla luce delle modifiche apportate al T.U. dalla L. 106/2009, in dettaglio:– La mancata comunicazione all’INAIL è punita con una sanzione

amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.– Nessuna modifica è intervenuta sulle modalità di elezione dei

rappresentanti dei lavoratori

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Obblighi del datore di lavoro

• Il comma 3-bis dell’art. 18, inserito dal decreto correttivo, stabilisce che il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (obblighi del preposto), 20 (obblighi dei lavoratori), 22 (obblighi dei progettisti), 23 (obblighi dei fornitori), 24 (obblighi degli installatori) e 25 (obblighi del medico competente), ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

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Valutazione dei rischi

• La valutazione dello stress lavoro dovrà essere effettuata dal 1’ agosto 2010 tenendo conto delle indicazioni che dovranno essere fornite dall’apposita commissione ministeriale.

• La valutazione dei rischi deve essere rielaborata al verificarsi di variazioni del processo produttivo e/o dell’organizzazione del lavoro (entro 30 giorni);

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Visite mediche

• Ripristinata la possibilità per il datore di lavoro di predisporre visite mediche preassuntive (dal medico competente o dalle ASL);

• Introdotto l’obbligo di visita medica alla ripresa del lavoro del lavoratori a seguito di assenza per malattia di durata superiore a 60 giorni continuativi;

• La valutazione del medico sull’idoneità deve essere effettuata per iscritto, dando copia al lavoratore e al datore di lavoro

Page 82: Cuneo 5 Novembre 2009

Valutazione delle imprese• In attesa di un’estensione alla generalità dei settori, il nuovo art. 27 del

Testo unico prevede un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi da parte della Commissione consultiva permanente. Tutto ciò attraverso la adozione e diffusione, di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza.

• Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.

Page 83: Cuneo 5 Novembre 2009

Violazioni, sanzioni e regolarizzazioni• Per i reati puniti con la pena alternativa

dell'arresto o dell'ammenda, ovvero la pena della sola ammenda: rimane fermo il procedimento estintivo già introdotto nel 1994 dal D.Lgs. 758;

• In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo

Page 84: Cuneo 5 Novembre 2009

Violazioni, sanzioni e regolarizzazioni• Per le contravvenzioni punite con la sola pena

dell’arresto, il giudice può, su richiesta dell’imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000 .

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UniEmens e denuncia fiscale mensile

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Flusso UNIEMENSFlusso UNIEMENS

• L’INPS, con il messaggio del 25 maggio 2009, n. 011903 e con la creazione nel proprio sito internet di una apposita sezione denominata “UniEmens”, ha delineato (fornendo anche le necessarie istruzioni tecniche) le fasi che porteranno (obbligatoriamente) le aziende (e i loro consulenti) a trasmettere telematicamente all’Istituto, in modo unificato e dettagliato, per singolo lavoratore, i dati contributivi e i dati retributivi (procedura denominata UNIEMENS).

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Flusso UNIEMENSFlusso UNIEMENS• Con il sistema UNIEMENS (secondo l’INPS):

– Si riducono le informazioni, eliminando la duplicazione dei dati presenti nei due flussi.

– Si semplificano le informazioni, utilizzando i dati elementari individuali presenti nelle procedure paghe.

– Si elimina, sia per l’INPS che per le aziende, la necessità di verifiche di congruità tra i dati retributivi e i dati contributivi.

– Si riducono e si semplificano le procedure aziendali di gestione, di elaborazione e di controllo.

– Aumentano le informazioni individuali a disposizione dell’INPS, per svolgere compiutamente e tempestivamente le proprie funzioni istituzionali.

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Flusso UNIEMENSFlusso UNIEMENS

Seconda fase della nuova procedura iniziata dal mese di luglio 2009 Tale fase ha comportato il passaggio “dall’UNIEMENS aggregato” “ all’UNIEMENS individuale” e ha determinato l’avvio dell’unificazione dei dati di dettaglio (in un primo momento sperimentale e quindi non obbligatorio, in quanto il periodo luglio – dicembre 2009 dovrà servire per mettere a punto le procedure necessarie per transitare dal vecchio al nuovo sistema), vale a dire che oltre ai dati analitici retributivi si dovranno fornire anche i dati contributivi e assistenziali per ciascun lavoratore (si dovranno quindi fornire, per singolo lavoratore, anche i dati contributivi e quelli relativi alle somme conguagliate, per esempio: ANF, malattia, maternità, congedi parentali, cassa integrazione, ecc.). In ogni caso, il nuovo flusso sarà obbligatorio a partire dal mese di gennaio 2010 (prima scadenza, a regime, 28.2.2010).

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Flusso UNIEMENSFlusso UNIEMENS

Documento tecnico

L’INPS, nel proprio sito internet, ha reso disponibile il documento tecnico per la predisposizione del citato nuovo flusso “UNIEMENS individuale” e il relativo software di controllo. Detto documento ha già subito tre aggiornamenti.L’attuale versione disponibile è la release 1.1.0 del 26.10.2009

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Flusso UNIEMENSFlusso UNIEMENS

• I termini di presentazione e i vincoli di compilazione – Il documento tecnico predisposto dall’Istituto conferma (come per le precedenti denuncia Dm10 e Emens) che la trasmissione della nuova denuncia unificata deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza (se tale ultimo giorno cade in festivo, il termine si differisce al primo giorno lavorativo successivo).

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Flusso UNIEMENSFlusso UNIEMENS

• I vincoli di compilazione – E’ prevista la possibilità di effettuare, per i dipendenti e i collaboratori, il frazionamento dei flussi da trasmettere (fermo restando che l’elemento fondamentale è la denuncia individuale). Le istruzioni tecniche impongono i seguenti vincoli:– Nelle ipotesi di invii frazionati, i dati espressi a livello aziendale (sezione denuncia

azienda) devono in ogni caso essere comunicati una sola volta nel mese;– Le modifiche ai dati già presentati dovranno essere effettuate con le stesse

modalità che erano state stabilite per il preesistente flusso Emens;– Gli importi contributivi con decimali devono essere esposti in unità di euro senza

punti di separazione delle migliaia, senza zeri non significativi alla sinistra seguiti dalla virgola per la separazione dei decimali.

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Flusso UNIEMENSFlusso UNIEMENS

• la sezione <DenunciaAziendale> dove sono indicati sia le contribuzioni ed i conguagli che non possono essere espressi a livello individuale sia i dati di quadratura mensile, costituisce la “denuncia” delle contribuzioni complessivamente dovute e delle somme poste a conguaglio per ciascuna posizione contributiva. Deve essere obbligatoriamente comunicata, per ogni singola posizione contributiva, una sola volta nel mese, anche a fronte di invii frazionati in flussi diversi. Qualora tale sezione sia ripetuta nell’ambito dello stesso mese, sarà presa in considerazione l’ultima trasmissione.

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Flusso UNIEMENSFlusso UNIEMENS• Correzioni e rettifiche – Per modiche o correzione occorre osservare quanto

segue:– qualora sia necessario rettificare una denuncia, sarà sufficiente produrre

una nuova denuncia, identificata dai criteri di univocità sotto elencati, coincidente con la prima; ciò determinerà l’eliminazione e la sostituzione della denuncia corrispondente.

– qualora risulti necessario rettificare una denuncia per uno dei valori presenti nei criteri di univocità o cancellare una denuncia erroneamente trasmessa, sarà necessario provvedere all’eliminazione della denuncia originale attraverso l’impostazione dell’elemento “Elimina=S” (SI) su una denuncia che riporti gli stessi dati identificativi della denuncia da eliminare. Sarà quindi possibile inviare la nuova denuncia completa in ogni sua parte e caratterizzata dai nuovi dati identificativi.

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Flusso UNIEMENSFlusso UNIEMENS

• Quanto detto nella precedente slide vale qualora le correzioni e le rettifiche non siano relative ad informazioni con valenza contributiva (ex DM10). In caso contrario le variazioni saranno soggette ad apposita gestione al fine di non alterare la corrispondenza tra il dato retributivo e contributivo.

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Flusso UNIEMENSFlusso UNIEMENS

• Concetto di valenza contributiva – “Con valenza contributiva si intendono informazioni che concorrono alla ricostruzione del “DM10 virtuale” nelle successive fasi di controllo e contabilizzazione. Una variazione qualunque di tali informazioni, nei mesi successivi, comporta la produzione automatica di un titolo di regolarizzazione

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Flusso UNIEMENSFlusso UNIEMENS• Il contenuto del flusso UNIEMENS – Il flusso UNIEMENS individuale è

composto da diverse sezioni, denominate elementi, in particolare:• Denunce Mensili• Azienda• Posizione Contributiva• Denuncia Individuale (lavoratori dipendenti)• Fondi Speciali• CIG Pregressa• Mese Precedente • Denuncia aziendale• lista collaboratori• Collaboratore• Appendici: tabella codice Sedi INPS; tabella codici contratto; tabella tipi

contribuzione; tabella Fondi di Previdenza complementare; schema di validazione.

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Flusso UNIEMENSFlusso UNIEMENS

• Rispetto alla denuncia emens si segnalano le seguenti novità riferiti ai dettaglio della contribuzione ( ex DM 10):

• Elemento denunce mensile: contiene i dati del mittente (azienda o consulente del lavoro, o altro professionista abilitato, o associazione di categoria, o CED) e i dati azienda. In quest’ultimo elemento, rispetto all’Emens, è stato aggiunto l’elemento posizione contributiva;

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Flusso UNIEMENSFlusso UNIEMENS

• Rispetto alla denuncia emens si segnalano le seguenti novità riferiti ai dettaglio della contribuzione ( ex DM 10):

• Elemento posizione contributiva: contiene le denunce individuali dei lavoratori dipendenti relative a una posizione contributiva DM e le informazioni contributive aziendali non attribuibili a livello individuale e permette di gestire l’attributo: denuncia completa, denuncia frazionata parziale (quando la denuncia sarà completata con uno o più invii successivi entro il termine), denuncia frazionata di completamento (denuncia che completa uno o più invii precedenti. Contiene altresì gli elementi “denuncia individuale” e “Denuncia aziendale”;

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Flusso UNIEMENSFlusso UNIEMENS• Denuncia individuale: rispetto al precedente flusso emenes la denuncia

richiede: la cittadinanza (la codifica è la medesima prevista per le comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego); nell’elemento dati retributivi, un nuovo codice per l’identificazione dei lavoratori ai fini statistici, l’importo delle contribuzione del mese corrente, l’importo della contribuzione aggiuntiva 1% (dovuta dal lavoratore sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile), l’importo della trattenuta ai lavoratori pensionati (ove ancora non cumulabile con la retribuzione), gli importi conguagliati per malattia, maternità, ANF, CIG e altre somme a credito, il numero dei giorni per i quali è stata versata la contribuzione del mese, il numero delle ore per i part time, l’indicazione se la retribuzione deve essere adeguata al minimale (S = si; N = no), la contribuzione addizionale dovuta sugli importi di cassa integrazione autorizzata, i benefici per i lavoratori diversamente abili, la contribuzione per i lavoratori all’estero; la contribuzione per l’assistenza contrattuale.

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Flusso UNIEMENSFlusso UNIEMENS• Informazioni con valenza contributiva individuale:

– Dati statistici riferiti al singolo lavoratore– Contribuzione aggiuntiva ivs 1%– Malattia e maternità– ANF– Cassa integrazione– Lavoratori pensionati– Lavoratori disabili (in esaurimento)– Altre informazioni a debito– Altre informazioni a credito– Dati TFR– Fondi speciali

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Flusso UNIEMENSFlusso UNIEMENS• Informazioni con valenza contributiva di pertinenza

aziendale:– Arretrati– Codici statistici non rilevabili dalla denuncia individuale– Fondi interprofessionali– Contributi assistenza contrattuale– Prestazioni bancari– Recupero prestazioni fondi solidarietà– Alcuni dati TFR– Altre partite a debito– Altre partite a credito

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Flusso UNIEMENSFlusso UNIEMENS

• L’INPS, in data 13 luglio ha reso disponibile, per completare le istruzioni per la predisposizione del flusso le seguenti informazioni:– La mappatura dei codici ex D10 utili per individuare le somme dovute

all’INPS (contributi e altre somme a debito) che in precedenza venivano utilizzati nel quadro B. Per ogni codice viene riportato: se utilizzabile nell’elemento individuale o in quello aggregato aziendale; il percorso nella denuncia UniEmens; la descrizione del codice; se occorre indicare il numero dei lavoratori, il numero delle giornate/ore e la retribuzione;

– La mappatura dei codici ex D10 utili per individuare le somme a credito del datore di lavoro che in precedenza venivano utilizzati nel quadro D. Per ogni codice viene riportato: se utilizzabile nell’elemento individuale o in quello aggregato aziendale; il percorso nella denuncia UniEmens; la descrizione del codice.

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