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Culturadigitaleepolitichedell’innovazione

WhitePaper

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2 Lepolitichedell’innovazione

Culturadigitaleepoliticadell’innovazione.

Sommario

L’IstitutoperlePolitichedell’Innovazione3

Introduzione5

Leideeelepropostenormative8

1.AccessoainformazioniprodottedallaPA(pubbliche)8

2.Culturadeibitepromozionedinuovimodellidibusinessnelladistribuzionedeicontenuticulturali10

3.AbolireilmonopolioSIAEsull’intermediazionedeidirittiperladistribuzionedeicontenutidigitalion‐lineemodificarelemodalitàdiripartizionedeicompensi12

4.IRMeDRM14

5.L’imputabilitàdellecondotteinReteel’anonimatoprotetto16

6.Incentivarelaconcorrenzatrasoftwareopensourceesoftwareproprietario18

7.Libertàdiespressioneinreteenuovadisciplinadell’editoria19

8.Disciplinagiuridicadellanetneutrality21

Notabibliografica22

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Lepolitichedell’innovazione 3

L’IstitutoperlePolitichedell’Innovazione.

L’innovazioneèunbenecomune.

E’ questa la constatazione alla base della nascita dell’Istituto per lePolitichedell’Innovazione(www.politicheinnovazione.eu)

Tuttiabbiamoildirittoedoverediambireaviverein–edaduntempodicontribuirea formare‐uncontestopolitico,socialeedeconomiconell’ambitodel quale l’innovazione sia protagonista positiva e non solo un fattoredeterminatedelpiùampiofenomenoconsumistico.

L’innovazione è un processo culturale prima che tecnologico e, quindi,prima di innovare occorre individuare, tracciare e delineare le linee e lepolitichedell’innovazione.

Soloperfarealcuniesempi:l’alfabetizzazioneinformaticadellapopolazioneavrebbe dovuto essere prioritaria rispetto alla diffusione dei dispositivi difirma digitale ed al complesso sistema normativo che ne disciplina ilfunzionamento così come la diffusione di una solida cultura della proprietàintellettuale nell’Era digitale avrebbe dovuto precedere l’introduzionenell’Ordinamentodisanzionicontrolapirateriaaudiovisivaon‐line.

L’Italia è un Paese nel quale, sin qui, troppo spesso, l’innovazione è stataconsiderata parte integrante – a volte regina e a volte cenerentola – di spotelettorali,oggettodiprovvedimentipromozionaliopiuttostoapprovatiinunalogicadiemergenza.

Sesivuolecogliereleenormiopportunitàchel’innovazioneoffrealSistemaPaese non solo in una prospettiva di sviluppo economico ma anche in unaprospettivadicrescitaculturaleediincrementodellapartecipazioneattivadeicittadiniallavitapoliticadelPaeseoccorre iniziarea tracciare le lineediunapoliticadell’innovazioneseria,maturaecondivisa.

L’Istituto per le Politiche dell’Innovazione costituisce un progettocollaborativo,natosulwebtraprofessionisti,informatici,economistichehannoa cuore le sorti dell’innovazione e che credono che l’innovazione rappresentiun’irrinunciabileopportunitàperilPaese.

L’Istituto si propone di studiare le tematiche dell’innovazione da ognipossibileangolodivisuale–giuridico, informatico,economicoesociologico–,raccogliere stimoli dal mondo universitario come da quello imprenditoriale,fornireoccasionidiconfronto,dialogoecollaborazionetraaziende,istituzioniesocietàcivilee,quindi,formularealGovernoedalParlamentoproposte,ideeesuggerimenti per la gestione di una politica dell’innovazione che consenta alPaesedicogliereleopportunitàchelenuovetecnologieoffrono.

L’Istitutoèapartiticoeindipendente.

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4 Lepolitichedell’innovazione

Ognieventualefinanziamentodapartediistituzionipubblicheoentiprivatinonvarràinalcunmodoacondizionarneilpensiero,lafilosofiaogliobiettivieverrà gestito in totale trasparenza, utilizzando proprio i nuovi strumentiinformaticietelematici.

L’Istitutonell’ambitodellapropriaattivitàsvolgestudiericerche,organizzaconvegnietavolerotondeoff‐lineeon‐line,promuovereferendumattraversoinuovistrumentididemocraziaelettronica,avvieràsperimentazioniinnovative,sosterrà forme di imprenditoria giovanile che abbiano per oggetto le nuovetecnologienonchélosviluppodellacreativitàsulweb.

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Lepolitichedell’innovazione 5

Introduzione

Il nostro Paese e, più in generale, l’Unione Europea stentano ad entrarenellaSocietàdell’informazioneonell’Eradell’Accesso,perdirlaconleparolediJeremyRifkin1.

Imotiviche,adistanzadioltredieciannidaquandoNicholasNegroponteteorizzavailpassaggiodagliatomiaibit2,continuanoafrenareunprocessodapiù parti descritto come inarrestabile, sono molteplici e connessi a fattoridiversiedifficilidaricondurreadunitatem:uninnegabileritardointerminididiffusione della cultura digitale con conseguenti alte percentuali dianalfabetizzazione informatica in tutti i Paesi dell’Unione, una scarsa e,soprattutto, irregolare diffusione della banda larga con conseguenti gravidifficoltàdi accessoalle risorse informatichee telematichedapartedi ampiefasce della popolazione, un quadro normativo in materia di commercioelettronico edistribuzionedei contenuti digitali on‐line sviluppatosi inmodoconfuso ed irregolare e caratterizzato da continue tensioni, ordini econtrordini.

Atuttociòoccorre,inoltre,aggiungere–edèforselaragioneprincipaleditale preoccupante situazione – l’evidente forte resistenza da parte deitradizionali intermediari nella produzione e distribuzione dei contenuti amodificare i propri modelli di business che hanno sin qui consentitol’affermazione ed il consolidamento di enormi oligopoli difficili da erodere oabbattere.

Major dell’audiovisivo, interpreti e rockstar di grido, società diintermediazione dei diritti ed associazioni di categoria, infatti, difendono daannil’assettodimercatopreesistenteallarivoluzionedigitaleutilizzandoognistradaestrumento–dinaturatecnicaopiuttostonormativa–neltentativodiarginare l’affermarsi delle nuove dinamiche di distribuzione dei contenutidigitali, confermando così, come ricorda Lawrence Lessig3 il noto brocardomacchiavellicosecondoilquale:

“nonècosapiùdifficileatrattarenépiùdubbiaariuscire,népiùpericolosaamaneggiare,chefarsicapoaintrodurrenuoviordini;perchélointroduttorehapernimicituttiquellichedelliordinivecchifannobeneedhatepididifensorituttiquellichedelliordininuovifarebberobene.Laqualetepidezzanasceparteperpauradegliavversarii,chehannoleleggidalcantoloro,partedallaincredulitàdegliuomini;equalinoncredanoinveritàlecosenuovesenonnevegganonataunafermaesperienza.”.(IlPrincipe,N.Macchiavelli,CapitoloVI).

Sitratta,tuttavia,diunabattagliachericordaquelladelCervantes,controimulinialvento:

"Edeccointantoscoprirsidatrentaoquarantamulinidavento,chesitrovavanoinquellacampagna;etostochedonChisciottelivide,dissealsuoscudiere:«Lafortunavaguidandolecosenostremegliochenoinonoseremmodesiderare.Vedi là, amicoSancio, comesi vengonomanifestando trenta,opocopiù

1J.RIFKIN,L’Eradell’accesso,TraduzionediP.Canton,Mondadori,20032N.NEGROPONTE,BeingDigital,Sperling&Kupfer,19953L.LESSIG,Thefutureofideas,Vintage,2002

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smisuratigiganti?Iopensodiazzuffarmiconessi,elevandolidivitacominciareadarricchirmicollelorospoglie;perciocchéquestaèguerraonorata,edèunservireIddioiltoglieredallafacciadellaterrasìtristasemente.—Dove, sono i giganti?disseSancioPancia.—Quelli chevedi laggiù, rispose ilpadrone, conquelle braccia sì lunghe, che taluno d'essi le ha come di due leghe.— Guardi bene la signoria vostra,soggiunse Sancio, che quelli che colà si discoprono non sono altrimenti giganti,mamulini da vento, equelleche lepaionobracciasono lepaledelleruote,chepercossedalvento, fannogirare lamacinadelmulino.—Bensiconosce,dissedonChisciotte,chenonseipraticodiavventure;quellisonogiganti,esene temi, fatti in disparte e mettiti in orazione mentre io vado ad entrar con essi in fiera e disugualtenzone.»Dettoquesto,diedede'sproniaRonzinante,senzabadarealsuoscudiere,ilqualecontinuavaadavvertirlocheeranomulinidaventoenongiganti,quellicheandavaadassaltare.Matantos'eraeglifitto in capo che fossero giganti, che non udiva più le parole di Sancio, né per avvicinarsi arrivava adiscernerechecosafosserorealmente;anzigridavaagranvoce:«Nonfuggite,codardeevilicreature,cheunsoloèilcavalierechevieneconvoiabattaglia.»Inquestolevossiunpo'diventopercuilegrandipaledelle ruote cominciarono amoversi; don Chisciotte soggiunse: «Potreste agitar più braccia del giganteBriareo, cheme l'avete pur da pagare.» Ciò detto, e raccomandandosi di tutto cuore alla Dulcinea suasignora affinché lo assistesse in quello scontro, ben coperto colla rotella, e posta la lancia in resta,galoppandoquantopoteva, investì il primomulino in cui si incontròediededella lancia inunapala..."(DonChichotte,M.Cervantes).

Taleattaccamentoaduncontestodimercatoormainonpiùattualeedigoffitentativi che, a più riprese, la catena dei soggetti coinvolti nella gestione edintermediazione dei diritti d’autore ha posto e continua a porre in essere sirivelano puntualmente infruttuosi, inidonei ad affrontare il problema esuscettibili, per contro, di determinare reazioni di segno opposto a quelloauspicatomapariintensità.

LastoriadiInternetinsegna,infatti,cheadogni“girodivite”dellegislatorevoltoalimitarelec.d.libertàdigitalineltentativodicontinuareadassicurareaititolari dei diritti di proprietà intellettuale il controllo della distribuzione deicontenuti digitali, il popolo della Rete – entità soprannazionale, globale,anarchica e acefala ‐ ha spontaneamente ‐ bisognerebbe, forse, dire,istintivamente ‐ reagito sfruttando la tecnologia per superare o, piùsemplicemente,aggirarel’ostacolo.

Ladinamicadellacondivisionecentralizzatadeicontenutidigitalicheha,inpassato, costituito la fortuna di Napster ha, così, progressivamente ceduto ilpassoapiattaformedi condivisioneconstrutturadecentralizzataqualiquellealla base delle più famose “etichette” del Peer to Peer e, allorquando, illegislatore si è spinto a tentare di regolamentare tale nuova forma dicircolazionedei contenuti, il PopolodellaRetehanuovamente reagitodandovita al Peer to mail prima ed alla condivisione non più dei contenuti masemplicemente di links per l’accesso ad enormi archivi digitali costruiti neglianni dai singoli utenti e custoditi negli enormi archivi di rapidshare,magauploadetantialtri.

Attraverso una linea di sviluppo pressoché parallela, frattanto, in Rete ècresciuta la tendenza ad operare in forma anonima nascondendo la propriaidentità dietro a nick, software di anonimyzer, proxy e decine di altri“passamontagnadigitali”.

La Rete si è così popolata di milioni di Sig. Nessuno o Mr. Nobody cui èdifficile imputare condotte, attribuire responsabilità o, più semplicemente,ricondurreconseguenzegiuridichediqualsivoglianatura.

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Ildesideriodiaccessoalpatrimonioculturaledigitaledimilionidiutentiela loro esigenza di trasformarsi da meri fruitori di opere dell’ingegno increatoriditaliopere,contestualmente,èstatosoddisfattoattraversogliUGC–User Generated Content – fornitori di contenuti digitali provenientidirettamentedagliutentio,inqualchecaso–ineffettiancorararo–dasoggettiterzi che hanno deciso di utilizzare tali piattaforme per la distribuzione diprodotti culturali e/o informativi realizzati con modalità professionali edimprenditoriali.

Youtube,Flickr,GoogleVideoedecinedialtreanaloghepiattaformehanno,così, iniziato a rendere accessibili contenuti digitali sino a ieri distribuitiesclusivamenteattraversoicanalitradizionalicontrollatidaititolarideidiritti.

Quello attuale è, dunque, un contesto di mercato completamentetrasformatoeridisegnatorispettoaquellochesolodieciannifasiproponevaall’osservazionedell’interprete,dellegislatoreepiùingeneraledell’operatoredeldiritto,ispirandoiprimiinterventicomunitariinmateriadidirittod’autorenellasocietàdell’informazione.

Nuovesonolecondotteidoneeaviolareglialtruidirittid’autore,nuovoèilnoverodiquellechedovrebberoritenersi–nonostante le fortiresistenzechesulpuntosiregistranonegliOrdinamentidellapiùpartedeiPaesi ‐ le “libereutilizzazioni”,nuovisonoipossibilimodellidibusinesscui i titolarideidirittipotrebbero ispirarsi nella distribuzione dei contenuti digitali e nuove, infine,sonolesoluzionitecnico‐giuridichecuipotrebbefarsiricorsoperdisciplinareirapportitraautori,produttori,distributorieconsumatoridiculturadigitale.

L’ingressodel sistemaPaesenell’eradell’accesso rende, pertanto, urgenteindividuare nuove posizioni di equilibrio nei rapporti tra i titolari dei dirittid’autoreediconsumatoridicontenutidigitali.

Contrariamenteaquantotalvoltasostenuto,peraltro,propriolaprogressivasmaterializzazione del patrimonio culturale globale e la conseguentemoltiplicazione delle possibilità e modalità di accesso a tale patrimonio dapartediunpubblicodiconsumatorimilionidivoltepiùampiorispettoaquellodi ieri, impone di guardare al diritto d’autore nei Paesi di civil law ed alcopyrightinquellidicommonlawcomel’indiscussoprotagonistadellanuovaera.

Occorre, dunque, ridisegnare il rapporto tra i contrapposti diritti edinteressisenza,tuttavia,tradirespiritoefilosofiadelladisciplinainmateriadiproprietà intellettuale: incentivare la produzione culturale, massimizzare lacircolazionedellecreazioniintellettualiegarantireunequocompensoaquanticontribuisconoaprodurrecultura,ponendolaadisposizionedellacollettività.

Intalesforzoè importante–esi trattadiunaspettodapiùpartipersodivista – che il processo avvenga nel rispetto degli altri diritti fondamentalidell’uomodidignitàalmenoegualesenonsuperioreaquellid’autore:ildirittoall’informazione, quello all’educazione ed alla ricerca scientifica o, piuttosto,quelloallaprivacy.

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Leideeelepropostenormative.

L’obiettivodell’IstitutoperlePolitichedell’Innovazioneèquellodistudiaree proporre alcune riforme necessarie a rimuovere i freni e gli ostacoli cheimpediscono all’Italia di cogliere le opportunità offerte dalla rivoluzionedigitale,dall’innovazionetecnologica,dallasocietàdell’informazioni.

Si tratta di sfide che non possono essere vinte senza un profondoripensamentodell’attualepoliticadell’innovazioneegrandiriformenormative.

Per questi motivi, l'Istituto delle Politiche dell'Innovazione ha intesoelaborareeformularealcuneproposteconcrete,dopoaverlanciatounaveraepropria consultazione pubblica in rete (mediante piattaforma wiki) ed averricevutodecinedisuggerimentichesonostatianalizzatievalutati.

Ilmodellodiinnovazionetratteggiatodallepropostecheseguonoèispiratoai principi della semplificazione, della condivisione delle esperienze e deisaperi, dell’equilibrio tra i legittimi interessi dei titolari dei diritti d'autore equellideiconsumatoridicontenutidigitali.

1. AccessoainformazioniprodottedallaPA(pubbliche).

La Pubblica Amministrazione produce un elevato quantitativo diinformazionidigrandeutilitàsociale,scientifica,economicaegiuridica.

Basti pensare ai dati statistici prodotti dall’Istituto nazionale, a quellimetrologici o cartografici nonché a quelli di tipo medico e scientifico senza,peraltro, dimenticare la vasta produzione normativa e giurisprudenziale deitribunalidiogniordineegrado.

Tale vasto patrimonio informativo è oggi reso accessibile al pubblico conmodalitàecosticheneprecludonoun’effettivaedampiacircolazione.

Al riguardo appare sufficiente riflettere sul caso emblematico dellanormativaegiurisprudenzachesonooggireseaccessibilisoloparzialmente,susupporto spesso cartaceo e con modalità tali da precluderne la necessariafruibilitàeconoscibilitàdapartedicittadiniedaddettiailavori:inesistenzadifontipubblichediaccessotelematicoaitestinormativiinversioneconsolidata(testo vigente), scarsa disponibilità di contenuti in formato XML, accessoristrettoai contenuti giurisprudenziali ed inesistenzadiunabasedatiunificadelledecisionideiGiudiciordinaridimerito.

Tale contesto nuoce gravemente all’affermarsi di dinamiche virtuose diutilizzoditaliinformazioni,pregiudicandocosì,tral’altro,lacompetitivitàdelleaziende italiane rispetto a quelle europee ed extraeuropee e precludendo, difrequente, a cittadini ed imprenditori di assumere decisioni consapevoli e

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fondate sulla conoscenza di dati puntuali ed univoci di cui hanno, peraltro,contribuitoafinanziarelaproduzione.

E’ urgente, pertanto, intervenire sul quadro normativo esistente (D. Lgs.36/2006 e Codice dell’Amministrazione digitale) affinché l’informazioneprodottadallapubblicaamministrazione– fattaeccezioneper le ipotesinellequali ricorranoesigenzedi sicurezzanazionalee/odi tuteladellaprivacydeicittadini–siaresaeffettivamenteaccessibileaprezzodicosto,informadigitaleeconmodalitàtalidagarantirneadeguataedampiafruibilità.

Propostadiazioninormative:

(1) Occorre prevedere ex lege l’obbligo per tutti i soggetti produttori dinorme di ogni ordine e grado di porre a disposizione in formato digitaleapertoiltestodellenormeintrodottenell’ordinamentocontestualmentealterminedell’iternormativodipromulgazione.

Taliinformazionidevonoessereresegratuitamenteaccessibiliachiunqueeliberamenteriutilizzabili.

Analoga previsione andrà introdotta in relazione alla produzionegiurisprudenzialedeigiudiciordinariedamministrativi,siadimeritochedilegittimitàediquelladelleAutoritàindipendenti.

(2) Ilmedesimoschemaandràdeclinato– tenendo contodellepeculiaritàdeidiversisettoridiriferimento–inrelazioneall’informazioneprodottadatutte le pubbliche amministrazioni e, da privati, su commissione dipubblicheamministrazioni.

In tale contesto lepubblicheamministrazionidovrannoessereobbligateaporreadisposizionedeicittadiniattraversopiattaformatelematica,tutteleinformazioniprodotteocommissionateallo“statogrezzo”enonaggregate.

Propedeutico al raggiungimentodi tale obiettivo sarà l’introduzionedi unobbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di acquisirecontrattualmenteildirittoal“riuso”neiterminidescrittidelleinformazionidicuiverràcommissionataaterzilaproduzione.

(3) Obbligare tutte le Pubbliche Amministrazioni ad effettuare un"censimentodigitale"deidatiedelleinformazionidaciascunaprodotteconlaprevisionedisanzioniincasodiinadempimento.

Attraverso tale censimento si potrà acquisire consapevolezza delpatrimonio informativo digitale evitando duplicazione nell'acquisizione diinformazionigrezzeoaggregate.

Ulterioriazioninormativeerelativepropostelegislativeidoneeadattuarleverrannopubblicatesulsitowww.politicheinnovazione.eueresedisponibiliperunaconsultazionepubblicaeperlaraccoltadipareri,suggerimenti,propostedimodificaointegrazione.

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2.Culturadeibitepromozionedinuovimodellidibusinessnelladistribuzionedeicontenuticulturali.

E’ circostanza agevolmente constatabile quella secondo cui lasmaterializzazione dei contenuti culturali dovuta alla progressiva diffusionedella tecnologiadigitaleedallacrescentecircolazionedi talicontenuti inRetiapertestadeterminandoun’autenticarivoluzionenelledinamichedelmercatodeiprodotticulturali.

In tale contesto le industrie dell’audiovisivo, quella software e quellalibraria lamentanoperditecrescentiedinsostenibilidovuteal fenomenodellapirateria e su tale presupposto – sulla cui effettiva consistenza mancano,peraltro, stime e misurazioni attendibili – esercitano pressioni crescenti perottenere da Governi e legislatori della più parte dei Paesi Europeimisure dienforcementdeipropridirittid’autoresemprepiùstringentiecontentimisuresanzionatoriesemprepiùsevereneiconfrontideic.d.“pirati”.

Tali iniziative legislative, peraltro, in un numero crescente di occasioni sipresentanoprivedelnecessarioequilibriotraidirittidiproprietàintellettualeequelliallaprivacyedallalibertàdimanifestazionedelpensiero,prevedendoformedimonitoraggiodimassadellecomunicazioni telematichee/osanzionivolte a privare gli utenti giudicati colpevoli – spesso all’esitodi accertamentisommari e condotti daAutorità non giurisdizionali – della disponibilità dellaconnettivitàadInternetaqualsivogliafine.

Si tratta di soluzioni che appaiono inidonee a risolvere il problema edestinateadacuirelagiàaltacontrapposizioneesistentetrautentietitolarideidirittid’autore.

Occorre,percontro,prendereattocheleoriginidellapirateriaaudiovisivacosì come quella in danno dell’industria software e libraria sono di naturaculturaleeconcernono–inunapercentualeimportante–ladifficoltà,siaperlevecchie cheper lenuovegenerazioni,di “apprezzare” il valoredeibitovverodellaculturadigitale.

Moltideidownloadersnonautorizzatinonuscirebbero–proprioinragionedifattoriculturali–daunnegoziodimaterialeaudivisivoe/odaunalibreria,contaliprodottisottoilbracciosenzaaverpagatoilrelativoprezzo.

Alcontrarioglistessisoggettifanno,evidentemente,faticaad“apprezzare”la gravità dell’analogo gesto compiuto scaricando il medesimo prodottoculturaleon‐linesenzaversareilrelativoprezzo.

E’, dunque, importante avviare iniziative formative volte a diffondere unaculturadeibit.

Solo quando il grande pubblico avrà raggiunto la consapevolezza chesottrarre contenuti culturali digitali ha il medesimo disvalore sociale

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ricollegabile alla sottrazione di contenuti culturali ospitati su supporto fisicosaràpossibilecontenereilfenomenodellapirateria.

E’,d’altraparte,delpariindubitabilecheleragionidelcrescentefenomenodel download non autorizzato di contenuti protetti da diritto d’autore vannorintracciate oltre che nell’assenza di un’adeguata cultura dei bit anche nellegrandidifficoltàsinquimanifestatedall’industriaaudiovisivanell’abbandonarele tradizionali dinamiche della distribuzione dei contenuti culturali e nel darvitaanuovimodellidibusinesscherendanodisponibiliunapiùampiaoffertadioperedell’ingegnoinmodalitàfacilmentefruibilipergliutilizzatorifinali.

Tempi di disponibilità on‐line dei contenuti distribuiti nei circuititradizionali,costidell’accessoadetticontenutieinteroperabilitàdeimedesimida intendersi come possibilità di fruizione attraverso ogni dispositivohardware,appaionogliaspettiaiqualioccorreprestaremaggioreattenzione.

In tale prospettiva sembra necessario – a fronte degli strumenti dienforcement introdotti nell’Ordinamento a tutela dei diritti ed interessidell’industriaaudiovisiva– imporreunobbligoper idistributoridi contenutidigitali di rendere disponibili le proprie opere conmodalità tali da garantireun’offerta ampia, a condizioni economicamente competitive, tempestivarispettoaquellaattuataattraversoicanalitradizionalie,soprattutto,informatiinteroperabiliefruibilisututtiiplayerincommercio.

Propostadiazioninormative:

(1) Ridefinire le “libere utilizzazioni” di cui alla legge sul diritto d’autore(Legge 22 aprile 1941, n. 633) tenendo conto del mutato contesto socio‐economicoeculturalevenutosiacrearenellac.d.Societàdell’informazioneper effetto della diffusione delle tecnologie digitali e telematiche. In taleprospettiva andrà necessariamente tenuto conto dell’esigenza di sottrarredal novero dei diritti patrimoniali d’autore ogni utilizzazione “nonconcorrenziale”conlosfruttamentocommercialedell’opera.

(2)Introdurreunmeccanismodiincentivazioneditipofiscaleperititolarideidirittid’autorecherendanocontestualmentedisponibilealpubblico leproprie opere attraverso i tradizionali canali di distribuzione (supportifisici,cinema,videotecheecc.)eicanalitelematiciacondizionieconomicheconcorrenziali.

(3) Destinare una percentuale del gettito fiscale prodotto attraversol’industria audiovisiva e della proprietà intellettuale in genereall’organizzazionedicorsi,manifestazioniapremioedeventipromozionalivoltiadiffonderenellescuolesuperiorienelleuniversitàla“culturadeibit”ovvero a diffondere la consapevolezza circa il valore socio‐economico deibeniimmateriali.

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3. Abolire il monopolio SIAE sull’intermediazione dei diritti per ladistribuzionedeicontenutidigitalion‐lineemodificarelemodalitàdiripartizionedeicompensi.

Nell’Era digitale le tecnologie rendono possibili forme di distribuzione dicontenuti protetti dadirittod’autore suunmercato territorialmenteprivodiconfini e senza l’ausilio di costose e farraginose procedure e strutture diintermediazione.

In tale contesto il perpetuarsi di un monopolio nazionaledell’intermediazione dei diritti d’autore, anche in relazione ai contenutidistribuiti su Rete telematica aperta, appare anacronistico ed incontrotendenzarispettoallaprogressivaliberalizzazionedeimercati.

Inoltre, emerge chiara l'incongruenza giuridica di un sistema normativo(Leggen.2/08eLeggen.633/41esmi)che,daun lato,attribuisceallaSIAEl'esercizio, in regime di monopolio legale, di un'attività tipicamenteimprenditoriale quale quella di intermediazione di diritti, e dall'altro, laqualifica quale “ente pubblico economico a base associativa”, attribuendolefunzioni e poteri di taglio chiaramente pubblicistico, tra le quali persinospecificheattivitàdivigilanza,controllo,accertamentoeriscossionesuquellostessomercatodell'intermediazionedeidirittid'autoreincuiessastessa‐macomesoggettoimprenditoriale‐operainregimedimonopolio.

D’altro canto, i costi di gestione della SIAE – quali risultanti dagli ultimibilanci di esercizio ‐ hanno ormai raggiunto dimensioni sproporzionaterispetto alle attività effettivamente necessarie – con l’ausilio delle nuovetecnologie – per svolgere l’attività di intermediazione dei diritti on‐line efiniscono, inesorabilmente, con il gravaresuiprezzidivenditaai clienti finalideicontenutidigitali.

A quanto precede occorre aggiungere che l’attuale sistemadi ripartizionedeidirittid’autoreèbasatosulogicheforfetarienonpiùcoerenticonleattualipossibilità di puntuale misurazione della fruizione dei contenuti digitali checonsentirebberomeccanismi di ripartizionematematici e fondati sul criteriomeritocraticosecondoilqualel’autoredelcontenutopiùfruitopercepisceutilimaggiori.

Occorre, pertanto – almeno con riferimento al contesto telematico(analogheconsiderazioniappaiono,inrealtà,mutuabiliancheinrelazione–almercato tradizionale) ridiscutere la posizione di monopolionell’intermediazione dei diritti che la vigente disciplina sul diritto d’autorericonosce alla SIAE e/o, in ogni caso, individuare nuovi meccanismi diripartizione dei diritti che utilizzino efficacemente strumenti informatici diaccertamento dell’effettiva fruizione delle opere dell’ingegno da parte deiconsumatorifinali.

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Propostadiazioninormative:

(1)RidefinireilnoverodellefunzioniedeipoteriattribuitiallaSIAE(Legge22 aprile 1941n. 633 e ss. e Legge 9 gennaio 2008n. 2), procedendo alloscorporo – mediante modifica normativa degli artt. 180 e ss della L. n.633/41‐dituttelefunzionipubblicisticheallastessademandateedallaloroattribuzioneadaltrisoggettipubblicieprivatigiàesistenti.

LaSIAEpotràconservarelefunzionidicarattereprivatisco‐imprenditorialeconnesse all’intermediazione dei diritti da esercitarsi, peraltro, in regimenonmonopolisticoinconformitàaquantoesplicitatoalpunto(2)chesegue.

(2)Procedereallaabrogazionedell'articolo180della22aprile1941n.633concernentelaprotezionedeidirittid'autore,nellaparteincuisancisceche“l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta oindiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche dicessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, direcitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico viasatellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, èriservatainviaesclusivaallaSocietàitalianadegliautoriededitori”.

Intaleprospettiva,anullavaleilriferimentosovente‐maatorto‐invocatoall'articolo 9 della Carta Costituzionale per affermare, quale titologiustificativodelmonopolio legalecostituitodall'articolo180afavoredellaSIAE, il perseguimento da parte della stessa del preminente interessepubblicoallatuteladelpatrimonioartisticoedallapromozionedellacultura,in quanto si ritiene che tale obiettivo sia già perseguito e tutelato dalleAmministrazionidelloStatoall'uopoistituite.

Ulterioriazioninormativeerelativepropostelegislativeidoneeadattuarleverrannopubblicatesulsitowww.politicheinnovazione.eueresedisponibiliperunaconsultazionepubblicaeperlaraccoltadipareri,suggerimenti,propostedimodificaointegrazione.

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4.IRMeDRM. L’esperienza dell’ultimo decennio insegna che il mercato dei contenutidigitali protetti da diritto d’autore e la circolazione di tali contenuti nonpossono essere disciplinati in assenza di adeguati strumenti informatico‐giuridici.

Tale conclusione trova spiegazione nell’enorme eterogeneità dei canali diaccesso ai contenuti digitali in ambito telematico e nell’estrema facilità dicircolazionedidetticontenuti.

In tale contesto le continuemodifiche al quadronormativodi riferimentoneltentativodiregolamentarefattispeciedieserciziodeidirittisemprenuoveediversecosìcomeilprogressivoirrigidimentodeglistrumentidienforcementdeidirittidiproprietàintellettualesisono,sinqui,rivelatiinadeguati.

Egualmente inadeguati–edanzicontroproducenti–si sono,d’altraparte,rivelate le misure tecniche di protezione e taluni DRM utilizzati negli ultimianni dall’industria audiovisiva per proteggere i propri contenuti e – peraltrosoloinnumeromarginaledicasi–perregolamentare,inmodalitàinformatico‐giuridica–irapporticongliutentifinali.

Assaidi frequente, infatti, talimisure tecnichediprotezione (TPM)hannoostacolato oltre il lecito la legittima fruizione del contenuto digitale da partedegli utenti, precludendo a questi ultimi l’esercizio di talune cc.dd. libereutilizzazioni.

Inaltricasi,inoltre,èmancatalanecessariatrasparenzacircalemodalitàedi limiti tecnicidiutilizzodi talunicontenutiprotettidadirittod’autorecon laconseguenza che i consumatori si sono ritrovati ad acquistare contenutodigitali su supporti informatici (CD oDVD) ed a dover poi constatare di nonpoterliberamentefruiredelproprioprodottosulproprioplayer.

Tali negative esperienze hanno creato un diffuso clima di resistenza ediffidenza culturale in relazione all’utilizzo di TPM e DRM – le profondedifferenzeesistentitraleduetecnologiesfuggono,nellapiùpartedeicasi,allapercezione comune – come strumenti di tutela e gestione dei diritti d’autorenell’Eradigitale.

Occorre, tuttavia, riconoscerechesolo il ricorsoastrumentiautomatizzatidigestionedeidirittid’autoreconsentedisfruttareintegralmenteivantaggiebeneficicheilmercatotelematicopuòoffrireall’industriaaudiovisivae,aduntempo, ai consumatori, scongiurando, tra l’altro, il rischio che l’esigenza dienforcement dei diritti di proprietà intellettuale inneschi dinamiche dimonitoraggio di orwelliana memoria in relazione alle comunicazionielettroniche trautenti, incidendo, così,pesantementesull’eserciziodidiritti elibertàfondamentaliqualiquelloallaprivacyedallaliberamanifestazionedelpensiero.

In tale contesto appare, dunque, opportuno incentivare e promuovere –attraverso adeguati interventi normativi e l’eventuale coinvolgimento diretto

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delleistituzioni–l’utilizzoeladiffusionediDRMconformiaidirittidegliutentie,aduntempo,capacidi tradurre inbit– inmodotrasparente– ilcontenutodegliaccordidilicenzarelativiall’utilizzodeicontenutidigitali.

In questa prospettiva si segnala, in particolare, il progetto DMIN.itnell’ambito del quale un gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato daLeonardoChiariglione,haelaboratolespecifichetecnichechetalisistemiDRMdovrebberopossedereperconsentireilraggiungimentodegliobiettiviappenadelineati.

Propostadiazioninormative:

(1) Intervenire sulla legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n.633) introducendo tutta una serie di disposizioni volte a prevedere che ititolari di diritti d’autore che intendono rendere disponibili le proprieopereinformatodigitaleavvalendosidiDRMditipo“proprietario”devonorenderle contestualmente disponibili – a condizioni economicheconcorrenziali – previo utilizzo di DRM interoperabili e conformi allespecificheestandarddaadottarsialivellonormativosecondario.

(2)Unapropostadi legge idoneaadattuare taleazionenormativaèstataelaborata nell’ambito del Gruppo di lavoro Dmin.it ed relativo testo èdisponibile a questa URL (http://www.dmin.it/specifiche/proposta‐completa.zip) nel più ampio contesto della proposta di azioni tecnico,economicheenormativesviluppatainsenoadettoGruppo.

Ulterioriazioninormativeerelativepropostelegislativeidoneeadattuarleverrannopubblicatesulsitowww.politicheinnovazione.eueresedisponibiliperunaconsultazionepubblicaeperlaraccoltadipareri,suggerimenti,propostedimodificaointegrazione.

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5.L’imputabilitàdellecondotteinReteel’anonimatoprotetto. Internet è ormai divenuto un mezzo di comunicazione utilizzato da unapercentuale importante della popolazione della più parte dei Paesieconomicamente sviluppati (e non solo) per porre in essere attività assaidiverseleunedallealtrechevannodallagestionedeirapporticonlapubblicaamministrazioneallerelazionid’affaripassandoper lacompravenditadibenie/o servizi, la diffusione di informazioni in forma professionale e non o,piuttosto,l’intrattenimentodirelazionipersonali.

Intalecontestosussiste,evidentemente,l’esigenzadiimputazionegiuridicadelle condotte consumate nel c.d. “spazio telematico” tanto che si tratti diindividuare il soggetto titolaredi talunidiritti all’esitodiuna transazionedelcommercioelettronicotantochesitrattidicontestarelaviolazionedinormedileggeinmateriacivile,penale,amministrativaotributaria.

Criminalitàinformatica,pedopornografia,reatidiopinione,insidertrading,violazione dei diritti di proprietà intellettuale o, piuttosto, indaginiinvestigative informatiche e telematiche in relazione a reati verificatisi nellospazio c.d. fisico sono solo alcune delle circostanze nelle quali emerge lasempre crescente necessità di imputare condotte e/o responsabilità ad uncertosoggetto.

L’attualedisciplinadell’accessoallereti telematicheaperte, tuttavia,affidal’imputazionediunacondotta,pressochéesclusivamente,adunapresunzione:iltitolaredelcontrattodiconnettivitàèancheautoredellacondotta.

Sitrattadiunassettoampiamenteinsoddisfacentechefrequentementenonconsente di pervenire all’univoca e certa imputazione di una condotta ad undeterminatosoggetto.

Intalecontestoèfrequente–soprattuttoinrelazioneallaresponsabilitàperreati di opinione, diffamazioni on‐line, violazioni dell’altrui immagine oreputazione o, piuttosto, dei diritti di proprietà intellettuale – chel’impossibilità di individuare l’autore della condotta induca giudici edinquirenti a configurare formedi responsabilità sussidiariae/oalternativa incapoadintermediaridellacomunicazioneeciònonostantedettaipotesidebbaritenersi, sostanzialmente, preclusa dalla vigente disciplina sul commercioelettronicoattuatainItaliaconD.Lgs.9aprile2003,n.70.

L’imputazioneditaliresponsabilitàincapoaUGC–usergeneratedcontent‐,hosting provider, gestori di bacheche elettroniche e/o forum di discussionerischiadiinnescareunmeccanismoinvolutivopereffettodelqualetalisoggettisaranno sempre meno disponibili ad ospitare i contenuti degli utenti e,soprattutto, a pubblicare idee e pensieri di questi ultimi, esponendosi aiconseguentirischi.

Ciòdeterminerebbe laperditadiunadellepiùgrandeopportunitàofferteda internet: quella di trasformare damera “ambizione” ad effettivo diritto lalibertàdimanifestazionedelpensiero.

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Attraverso i nuovi strumenti informatici e telematici, internet, infatti,consente a chiunquedi esercitare la citata libertà fondamentalenelladupliceaccezione:dirittoad informareedadessere informati.E’ importanteche talegrandeopportunitànonvadasprecata.

E’,dunque,necessarioindividuaremeccanismidiimputazioneunivocadellecondotte telematiche che escludano l’esigenza di far ricorso – come accadeassai di frequente – a forme di responsabilità sussidiaria da parte degliintermediaridellacomunicazione.

Inoltre,inogniipotesiincui,giàl’attualecontestotecnicoegiuridicorendapossibile individuare l’autore della condotta illecita, occorre sollevare gliintermediari della comunicazione – come peraltro previsto nella vigentedisciplina europea e nazionale ‐ da qualsivoglia responsabilità salvo che essinon traggano un’utile diretto dalla pubblicazione del contenuto oggetto dicontestazioneononabbianoespressamenteautorizzato–all’esitodiverifica–lapubblicazionedidettocontenuto.

Propostadiazioninormative:

(1)IntrodurrenelnostroOrdinamentoilc.d.anonimatoprotetto:chiunquepuòagirenellospaziotelematicoutilizzandoun’identitàdigitalemaqualorala propria condotta leda interessi o diritti considerati dal legislatore diparticolare rilievo, l’Autorità giudiziaria o il soggetto leso – previocomunque provvedimento dell’Autorità giudiziaria – può domandare la“riconciliazione”tra identitàdigitalee identitàanagraficaedimputarecosìla condotta al suo autore eliminando l’esigenza di ricorrere a forme diresponsabilitàoggettiveo indiretteacaricodi internetserviceprovidersoUGC.

(2)Istituireun’anagrafeitalianacontenentegliindirizzidipostaelettronicae le“identitàdigitali”ditutti icittadini italianichenefaccianorichiesta.Sitratta di una decisione ormai divenuta irrinunciabile stante l’esigenzaemergentedalcodicedell’amministrazionedigitaleditrasferireon‐linetuttii rapporti PA‐cittadini e l’auspicabile prossimo varo del processo civiletelematico. I giudizi civili, infatti, non possono essere introdotti previa“notifica telematica” in assenza di un’adeguata forma di pubblicitàdell’indirizzo di posta elettronica del “convenuto”. L’anagrafe informaticaitaliana dovrebbe, inoltre, costituire il centro di rilascio delle “identitàdigitali”ovverodeglielementialfanumericiattraversoiqualiognicittadino,società o ente potrà agire attraverso le risorse telematiche in formaanonima. La stessa anagrafe informatica, peraltro, potrà porre adisposizione – esclusivamente dietro provvedimento dell’Autoritàgiudiziariaed inunaseriepredeterminatadi casidiparticolaregravitàdastabilirsinormativamente–glielementinecessaria“riconciliare”l’identitàdigitaleconquellaanagrafica.

Ulterioriazioninormativeerelativepropostelegislativeidoneeadattuarleverrannopubblicatesulsitowww.politicheinnovazione.eueresedisponibiliperunaconsultazionepubblicaeperlaraccoltadipareri,suggerimenti,propostedimodificaointegrazione.

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6.Incentivarelaconcorrenzatrasoftwareopensourceesoftwareproprietario.Negli ultimi anni si è molto discusso della diffusione del c.d. software opensource soprattutto nel settore pubblico: numerose sono state le indaginieffettuatepervalutarelaconsistenzadelfenomenooltreallepropostedilegge(nazionalieregionali)inmateria.Appare opportuno affrontare la questione al di fuori di dibattiti ideologici alfinedicoglierelarealeimportanzadell’opensourceedeiformatiapertisiaperilsettorepubblicosiaperquelloprivato.Èstatocalcolatocheper le impreseutilizzatrici il software liberosignificaunrisparmiomediodel 36% in ricerca e sviluppo; nonpuònon rilevarsi quindicome la diffusione dell’open source abbia la finalità di accrescere lacompetitivitàdelleimpreseedidareimpulsoallacrescitadell’industriaICTnelnostropaesecreandounaproficuaconcorrenzaconilsoftwareproprietario.È dunque di fondamentale importanza promuovere la concorrenza tra isoftwareproprietariequelliliberi,soprattuttonegliappaltipubblici,eciòsullascorta degli approdi della c.d. Commissione Meo per l’open source nellapubblicaamministrazione.

Propostadiazioninormative:

(1)Modificare l'art. 68 CAD, escludendo esplicitamente la possibilità disvolgere lavalutazionecomparativaprevistadallanorma inquestioneamontedellaproceduraconcorsualeinesame,ecioènellafasepreliminareallaproceduradiacquistoconcretantesinelladeliberadiapprovazioneeindizionedellagara.Intalmodo,siaffiderebbeinmodochiaroeunivocola scelta del software cd. pubblico alle procedure di gara previstedall'ordinamento, e dunque, di conseguenza, alle regole del mercato edellaconcorrenza.(2) Predisporre specifiche regole tecniche che rendano effettivo il riusodelsoftwareall'internodellaPA.(3)FormulareunoschematipodiLeggeRegionaleinmateriadiacquistosoftware,cheevitiingiustificaterestrizioniallaconcorrenzagarantendolamassima partecipazione delle imprese, che non discrimini tra softwareliberoeproprietario,echedunqueprevedameccanismidicomparazioneoggettivichenonrecepiscanoinmodoacriticolacommunisopiniopercuiipubbliciufficidovrebberopreferirel’opensource.

Ulterioriazioninormativeerelativepropostelegislativeidoneeadattuarleverrannopubblicatesulsitowww.politicheinnovazione.eueresedisponibiliperuna

consultazionepubblicaeperlaraccoltadipareri,suggerimenti,propostedimodificaointegrazione.

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7.Libertàdiespressioneinreteenuovadisciplinadell’editoria.

Nel corso degli ultimi anni non sonomancate le iniziative normative cheavevano comeobiettivo, o comunque comeeffetto, quellodi “burocratizzare”l’Internetitaliana.

Si pensi, ad esempio, alle previsioni di deposito obbligatorio dei siti weboppure a quella di iscrizione dei blog al ROC (Registro degli Operatori dellaComunicazione).

Ebbene,inprospettivadellaleggediriformadelsettoredell’editoriaappareutile privilegiare un approccio sostanziale a quellomeramente formale che èstato fin qui predominante ed è, altresì, necessario prendere coscienza dellenuovefrontierecheilwebhaapertointemadieditoriasoprattuttoinmeritoalla facilità di esprimere pareri ed opinioni, con ciò aumentandoconsiderevolmenteilvalorecostituzionaledellaliberacircolazionedelleideeedelpensiero.

E’ indubbio, infatti, che lanormativavigentedeveesserenecessariamenteaggiornata al fine di estendere i benefici e gli obblighi previsti per le attivitàeditoriali cartaceeancheaquelleon line,ma taleregolamentazionenondevecomportare un appesantimento del web; la nuova definizione di prodottoeditoriale – che giocoforza dovrà essere il più possibile aperta – dovrànecessariamente essere limitata alle sole iniziative aventi scopo di lucro,lasciandolapiùampialibertàdicreazioneedusodistrumentiquali iBlogedevitando di burocratizzare la possibilità di esprimersi liberamente. A talproposito non è accettabile la previsione di registri speciali nei qualiobbligatoriamente iscrivere i sitiwebpersonali o, comunque, non a scopodilucro perchè si vanificherebbe la velocità di circolazione del pensiero offertadalla rete Internet e perchè si realizzerebbe una vera e propria limitazionedellelibertàcostituzionalmentegarantite.

L’effettodiprevisionidisegnodiversosarebbe,verosimilmente,unagraveed ingiustificata limitazione della libertà di espressione costituzionalmentegarantitadall’art.21Cost.

Tale circostanza, oltre ad essere pericolosa per l’esercizio delle libertàfondamentali, potrebbe determinare conseguenze negative per l’intero webitaliano.

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Propostadiazioninormative:

(1) Occorre intervenire con urgenza sulla disciplina dell’editoriaestendendo in modo equilibrato e che tenga conto delle peculiarità deidiversi “prodotti editoriali telematici” il regime previsto per i mediatradizionali in materia antitrust, di provvidenze all’editoria e di garanziecostituzionaliall’informazione“amezzostampa”.

L’editoria telematica costituisce, infatti, un settore in rapida ed enormeespansioneinrelazionealqualeènecessariostabiliresind’oraregolechiareediunivocaapplicazione.

(2)Occorretracciarenormativamenteunachiaralineadidemarcazionetraprodotti editoriali telematici di tipo “professionale” e prodotti editorialitelematiciditipo“amatoriale”.

Il discrimen tra i due modelli non può, peraltro, essere affidatoesclusivamenteaparametridi carattere economico, apparendoopportunotener altresì conto dello scopo perseguito (ancorché non raggiunto), dieventuali utilità non economiche o economiche indirette perseguite oraggiunte, dei “contatti” (lettori/spettatori si sarebbe detto parlando deimedia tradizionali) del prodotto editoriale telematico e di eventualicollegamenti di tipo societario o commerciale tra l’editore dei diversiprodottipresiinconsiderazione.

(3)Lariformadelladisciplinasull’editoriaconlefinalitàeneiterminidicuiai punti che precedono dovrà, inoltre, prendere in considerazione econtenere disposizioni idonee a precludere il verificarsi in ambitotelematicodicondottediconcorrenzaparassitariapiuttostofrequentinelledinamichedicircolazionedeicontenutidigitaliinragionedellasemplicitàdi“riuso”deicontenutimedesimi.

Ciò con particolare riferimento all’utilizzazione nell’ambito di prodottieditoriali telematici di tipo professionale di contenuti provenienti da usergenerated content o, comunque, prodotti e diffusi da soggetti nonimprenditori.

Ulterioriazioninormativeerelativepropostelegislativeidoneeadattuarleverrannopubblicatesulsitowww.politicheinnovazione.eueresedisponibiliperunaconsultazionepubblicaeperlaraccoltadipareri,suggerimenti,propostedimodificaointegrazione.

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8.DisciplinagiuridicadellaNetNeutrality

In Italia è ancora poco avvertito il problema relativo alla neutralità dellaretementrenegliStatiUnitidatemposidiscutedellapossibilitàperifornitoridi connettività di far arrivare alcune informazioni con maggiore velocità (opriorità)rispettoadaltre.

Dapiù parti, inoltre, è avanzata la proposta di controllare l'usodella retelimitando l'accesso a determinati tipi di contenuti considerati illegali o piùsemplicemente inopportuni. Talvolta sono gli Stati a ritenere necessariinterventiditaleportataealtrevoltesonoiProviderscheautonomamente,peri motivi più vari, “razionalizzano” le risorsemesse a disposizione dei propriabbonati. Affinché si possa progredire ed innovare lasciando inalterati i principi dilibertà costituzionalmente tutelate e per raggiungere una vera societàdell'informazione, è indispensabile tradurre in legge il principio della “NetNeutrality”:nonpossonoesisterediscriminazionitraicontenutireperibilisullareteInternet.Ciò,lungidalsignificarechenonpossanoessereimmediatamentebloccati ed eliminati contenuti illegali, significa imporre regole chiare aiproviders che non devono poter autonomamente decidere quali contenutilimitare. TradurreinleggeilprincipiodellaNetNeutralitydevecomportarel'obbligoa carico dei providers di rendere chiare le proprie politiche in merito allaeventuale discriminazione di contenuti in modo da lasciare libertà di sceltaall'utente abbonato sulla volontà di continuare ad utilizzare i servizi delprovider. Come ulteriore conseguenza di quanto sinora detto si deve prevedere unsistema di tutela del consumatore che possa garantirlo da eventuali abusi dilimitazionedel trafficodatidapartedelprovider con controlli dapartedellaPubblicaAmministrazionesullemodalitàdifornituradeiservizidiaccessoadInternet.

Propostadiazioninormative:(1) Imporre ai provider trasparenza sulle policy adottate inmateria digestionedel traffico sulproprionetworke ciò sia inunaprospettivaditutela del consumatore che di garanzia di non discriminazione nellacircolazione delle informazioni in ambito telematico. Tale obbligo ditrasparenzaandràassistitodaadeguatesanzionidicarattereeconomico.(2) Promuovere ed incentivare – anche attraverso benefici di caratterefiscale‐ilcomportamentodeifornitoridiconnettivitàchenoneffettuinodiscriminazionineltrafficoenell'accessoaiservizi.Per taleviasi tutela, infatti, lanatura libera,apertaedemocraticadellaRete che ha per presupposto ineliminabile la possibilità tecnica dichiunque di ricercare, accedere e diffondere al pubblico, a condizioniequivalenti,qualsivogliageneredicontenuto.

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Notabibliografica

Ilpresentedocumentorappresentalanaturaleprosecuzionedelprecedentepaper“LePolitichedell’Innovazione”presentatoaRomanel lugliodel2008esuccessivamente pubblicato su piattaforma wiki al fine di raccogliere idee,critiche e suggerimenti da parte di tutti coloro che avessero intenzione dimigliorarlo.

IldocumentoèstatoredattodaErnestoBelisario,CarmeloGiurdanella,ElioGuarnacciaeGuidoScorza,macomemoltiprogetticollaborativinatisulWeb,nonha un autorené degli autori chepossano ritenersi integralmente titolaridelleideeedeipensierichevisonorappresentanti.

Moltiamici,colleghiedaddettiailavori–chenonèquipossibile,ancheperevitaredi dimenticarequalcuno– tuttavia, inmodopiùomeno consapevole,hanno contribuito in maniera altrettanto rilevante all’elaborazione ed allagenesidelle riflessioni, considerazionie suggerimenti chevi sonocontenutiesupportandol’iniziativa.

Ciò che più conta è, comunque, il ruolo di chi vorrà ulteriormentecontribuire allo sviluppo del documento con le proprie critiche e commentinonchéapportandovidirettamenteintegrazioniemodifiche.

A differenza di molti altri documenti prodotti da enti pubblici e privati,infatti, questo non nasce per rimanere eguale a sé stesso negli anni ma peresserecontinuamentemodificatoedaggiornatocomerichiedonoledinamichedell’innovazione.

L’obiettivo è quello di realizzare uno strumento in grado di fornire allegislatoreedalGovernoutili–ciauguriamo–spuntidiinterventonormativoinmateriadipoliticadell’innovazione; interventi che–anostroavviso–nonsonoulteriormenteprocrastinabili.