Ctp pesaro 17.01.14 redditometro
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94/13
modificata dal D.M. del 19 novembre 1992). Detta Tabella,al punto n® 6 (ultima parte), relativo alle ^^Residenzeprincipali e secondarie", così recita: "Per le residenze inproprietà indicate ai punti 6.1,6.2,6,3,6,4,6,5 e 6,8 gliimporti sono aumentati delle rate di ammortamento deglieventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivicoefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontarerisultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agliimporti cosi determinati non può, comunque, essereinferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.Orbene, si tratta di interpretare ed applicare
correttamente il suddetto disposto.Secondo il calcolo dell'Ufficio, il reddito dell'immobile
sarebbe il risultato della seguente operazione:mq X indice + importo mutuo x coefficiente.Come già anticipato, su questo punto, il Collegio ha già
avuto occasione di chiarire puntualmenteall'Amministrazione, in precedenti pronunce (cui sirimanda), quale sia il corretto, e perciò legittimo, metododi calcolo, che in estrema sintesi, va così riassunto:mq X indice x coefficiente + importo mutuo.Considerato che 1'applicazione dei diversi metodi di
calcolo conduce a risultati assai divergenti, ne deriva cheil reddito accertato in capo all'attuale ricorrenterisente, in una misura tutt'altro che trascurabile, di talevizio di fondo.
L'avviso di accertamento qui gravato, perciò, deve essereconsiderato frutto di un sistema di calcolo insanabilmenteerrato, e come tale, non può sottrarsi alla sanzionedell'annullamento; ciò in quanto posto in essere sulla basedi una errata applicazione della Tabella allegata al D.M.10 settembre 1992.Restano assorbite le ulteriori doglianze sollevate in
ricorso.
La complessità della lite, derivante da una formulazionenormativa di non semplice interpretazione, consiglia diprocedere alla compensazione tra le parti delle spese digiudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.Spese compensate.
In Pesaro,, il giorno.;. 3VpQvejhbre 2013. «
E IL PRESIL RELATORE [DENTE
#1 p.3
94/13
modificata dal D.M. del 19 novembre 1992). Detta Tabella,al punto n® 6 (ultima parte), relativo alle ^^Residenzeprincipali e secondarie", così recita: "Per le residenze inproprietà indicate ai punti 6.1,6.2,6,3,6,4,6,5 e 6,8 gliimporti sono aumentati delle rate di ammortamento deglieventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivicoefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontarerisultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agliimporti cosi determinati non può, comunque, essereinferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.Orbene, si tratta di interpretare ed applicare
correttamente il suddetto disposto.Secondo il calcolo dell'Ufficio, il reddito dell'immobile
sarebbe il risultato della seguente operazione:mq X indice + importo mutuo x coefficiente.Come già anticipato, su questo punto, il Collegio ha già
avuto occasione di chiarire puntualmenteall'Amministrazione, in precedenti pronunce (cui sirimanda), quale sia il corretto, e perciò legittimo, metododi calcolo, che in estrema sintesi, va così riassunto:mq X indice x coefficiente + importo mutuo.Considerato che 1'applicazione dei diversi metodi di
calcolo conduce a risultati assai divergenti, ne deriva cheil reddito accertato in capo all'attuale ricorrenterisente, in una misura tutt'altro che trascurabile, di talevizio di fondo.
L'avviso di accertamento qui gravato, perciò, deve essereconsiderato frutto di un sistema di calcolo insanabilmenteerrato, e come tale, non può sottrarsi alla sanzionedell'annullamento; ciò in quanto posto in essere sulla basedi una errata applicazione della Tabella allegata al D.M.10 settembre 1992.Restano assorbite le ulteriori doglianze sollevate in
ricorso.
La complessità della lite, derivante da una formulazionenormativa di non semplice interpretazione, consiglia diprocedere alla compensazione tra le parti delle spese digiudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.Spese compensate.
In Pesaro,, il giorno.;. 3VpQvejhbre 2013. «
E IL PRESIL RELATORE [DENTE
#2 p.3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LACOMMISSIONETRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PESARO
riunita con fintervento del Signori:
D MORGANTI UGO Presidente
SEZIONE 1
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sui ricorso n. 94/13depositato il 06/03/2013
- avverso AVVISO DIACCERTAMENTO n® TQ9013700654/2012 IRPEF-ADD.REG. 2007- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n® TQ9013700664/2012 IRPEF-ADD.COM. 2007- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n" TQ9013700654/2012 IRPEF-LAV.AUTON 2008
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI PESARO-URBINO/
proDosto del ricorrente: /<
difeso da:GROSSI LUCAVIAVERD1158 60019 SENIGALLIA AN
pag.1
SEZIONE
N® 1
REGGENERALE
N® 94/13
UDIENZA DEL
OS/11/2013
SENTENZA
N®
ore09:0C
PRONUNCIATA IL:
- 5 NOV 2013
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
1 2 FEB 2014
IlSegretario
AngeìmaJ^ìtiroìi
èMi ti
Con l'avviso di accertamento n"* TQ901370065^/12 l'Ufficio
sottoponeva a rettifica, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e5, del DPR n° 600/73, la dichiarazione presentata dal
signor , l'anno 2008.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate- Direz. Prov.ledi Pesaro e Urbino, sulla base di spese effettuate dal
contribuente negli anni prossimi al biennio 2007-2008,
identificava un reddito complessivo netto di E. 63.326,52per l'anno 2007, e di E. 66.738,00 per l'anno 2008.
Con il ricorso in decisione il contribuente lamenta la
violazione dell'art. 38, co. 7, del DPR n° 600/73, inquanto l'Ufficio non avrebbe attivato il preventivo
contraddittorio. Deduce inoltre l'illegittima applicazione
del metodo sintetico al caso di specie, e, nel merito,lamenta che l'A.F. abbia errato nell'applicazione dei
coefficienti utilizzabili per la determinazione sinteticadel reddito, con particolare riferimento al redditoderivante dalla proprietà dell'immobile adibito aresidenza. Ancora nel merito, illustra gli elementi difatto che attesterebbero la cattiva applicazione dei
coefficienti da parte dell'A.F,
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato,
con vittoria di spese.
L'Ufficio si è tempestivamente costituito in data 7 marzo2013 con deposito di controdeduzioni in cui ha ribadito lalegittimità della propria azione. Conclude chiedendo ilrigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna pubblica udienza di trattazione entrambe leparti si riportano, illustrandole, alle rispettive ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione sul ricorso che occupa si fonda,
prevalentemente, su una questione di diritto di cui questoGiudice si è già occupato in un recente passato, sia purecon riferimento ad altri ricorrenti.
Dall'esame degli atti, nonché dalle risultanze deldibattimento, è venuto confermandosi ciò che, già in sedecautelare, si era manifestato essere il punto focale dellapresente vicenda, vale a dire quale sia il corretto metododi calcolo dei reddito derivante dal possesso
dell' abitazione.
A tal riguardo è quanto mai utile riportare il testodella Tabella allegata al D.M. del 10 settembre 1992 (come
94/13
modificata dal D.M. del 19 novembre 1992). Detta Tabella,
al punto n® 6 (ultima parte), relativo alle ^^Residenzeprincipali e secondarie", così recita: "Per le residenze inproprietà indicate ai punti 6.1,6.2,6,3,6,4,6,5 e 6,8 gliimporti sono aumentati delle rate di ammortamento deglieventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi
coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare
risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agliimporti cosi determinati non può, comunque, essere
inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.Orbene, si tratta di interpretare ed applicare
correttamente il suddetto disposto.
Secondo il calcolo dell'Ufficio, il reddito dell'immobile
sarebbe il risultato della seguente operazione:
mq X indice + importo mutuo x coefficiente.Come già anticipato, su questo punto, il Collegio ha già
avuto occasione di chiarire puntualmente
all'Amministrazione, in precedenti pronunce (cui sirimanda), quale sia il corretto, e perciò legittimo, metododi calcolo, che in estrema sintesi, va così riassunto:
mq X indice x coefficiente + importo mutuo.Considerato che 1'applicazione dei diversi metodi di
calcolo conduce a risultati assai divergenti, ne deriva cheil reddito accertato in capo all'attuale ricorrenterisente, in una misura tutt'altro che trascurabile, di talevizio di fondo.
L'avviso di accertamento qui gravato, perciò, deve essereconsiderato frutto di un sistema di calcolo insanabilmente
errato, e come tale, non può sottrarsi alla sanzionedell'annullamento; ciò in quanto posto in essere sulla basedi una errata applicazione della Tabella allegata al D.M.10 settembre 1992.
Restano assorbite le ulteriori doglianze sollevate inricorso.
La complessità della lite, derivante da una formulazionenormativa di non semplice interpretazione, consiglia diprocedere alla compensazione tra le parti delle spese digiudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Spese compensate.
In Pesaro,, il giorno.;. 3VpQvejhbre 2013. «
E IL PRESIL RELATORE [DENTE