Ctp pesaro 17.01.14 redditometro

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Summary 2 annotazioni su 1 pagina di Luca Grossi x1 x1 mq X indice x coefficiente + importo mutuo. #1 p.3 La complessità della lite, derivante da una formulazione #2 p.3

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Summary2 annotazioni su 1 pagina di Luca Grossi x1 x1

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modificata dal D.M. del 19 novembre 1992). Detta Tabella,al punto n® 6 (ultima parte), relativo alle ^^Residenzeprincipali e secondarie", così recita: "Per le residenze inproprietà indicate ai punti 6.1,6.2,6,3,6,4,6,5 e 6,8 gliimporti sono aumentati delle rate di ammortamento deglieventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivicoefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontarerisultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agliimporti cosi determinati non può, comunque, essereinferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.Orbene, si tratta di interpretare ed applicare

correttamente il suddetto disposto.Secondo il calcolo dell'Ufficio, il reddito dell'immobile

sarebbe il risultato della seguente operazione:mq X indice + importo mutuo x coefficiente.Come già anticipato, su questo punto, il Collegio ha già

avuto occasione di chiarire puntualmenteall'Amministrazione, in precedenti pronunce (cui sirimanda), quale sia il corretto, e perciò legittimo, metododi calcolo, che in estrema sintesi, va così riassunto:mq X indice x coefficiente + importo mutuo.Considerato che 1'applicazione dei diversi metodi di

calcolo conduce a risultati assai divergenti, ne deriva cheil reddito accertato in capo all'attuale ricorrenterisente, in una misura tutt'altro che trascurabile, di talevizio di fondo.

L'avviso di accertamento qui gravato, perciò, deve essereconsiderato frutto di un sistema di calcolo insanabilmenteerrato, e come tale, non può sottrarsi alla sanzionedell'annullamento; ciò in quanto posto in essere sulla basedi una errata applicazione della Tabella allegata al D.M.10 settembre 1992.Restano assorbite le ulteriori doglianze sollevate in

ricorso.

La complessità della lite, derivante da una formulazionenormativa di non semplice interpretazione, consiglia diprocedere alla compensazione tra le parti delle spese digiudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.Spese compensate.

In Pesaro,, il giorno.;. 3VpQvejhbre 2013. «

E IL PRESIL RELATORE [DENTE

#1 p.3

94/13

modificata dal D.M. del 19 novembre 1992). Detta Tabella,al punto n® 6 (ultima parte), relativo alle ^^Residenzeprincipali e secondarie", così recita: "Per le residenze inproprietà indicate ai punti 6.1,6.2,6,3,6,4,6,5 e 6,8 gliimporti sono aumentati delle rate di ammortamento deglieventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivicoefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontarerisultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agliimporti cosi determinati non può, comunque, essereinferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.Orbene, si tratta di interpretare ed applicare

correttamente il suddetto disposto.Secondo il calcolo dell'Ufficio, il reddito dell'immobile

sarebbe il risultato della seguente operazione:mq X indice + importo mutuo x coefficiente.Come già anticipato, su questo punto, il Collegio ha già

avuto occasione di chiarire puntualmenteall'Amministrazione, in precedenti pronunce (cui sirimanda), quale sia il corretto, e perciò legittimo, metododi calcolo, che in estrema sintesi, va così riassunto:mq X indice x coefficiente + importo mutuo.Considerato che 1'applicazione dei diversi metodi di

calcolo conduce a risultati assai divergenti, ne deriva cheil reddito accertato in capo all'attuale ricorrenterisente, in una misura tutt'altro che trascurabile, di talevizio di fondo.

L'avviso di accertamento qui gravato, perciò, deve essereconsiderato frutto di un sistema di calcolo insanabilmenteerrato, e come tale, non può sottrarsi alla sanzionedell'annullamento; ciò in quanto posto in essere sulla basedi una errata applicazione della Tabella allegata al D.M.10 settembre 1992.Restano assorbite le ulteriori doglianze sollevate in

ricorso.

La complessità della lite, derivante da una formulazionenormativa di non semplice interpretazione, consiglia diprocedere alla compensazione tra le parti delle spese digiudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.Spese compensate.

In Pesaro,, il giorno.;. 3VpQvejhbre 2013. «

E IL PRESIL RELATORE [DENTE

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LACOMMISSIONETRIBUTARIA PROVINCIALE

DI PESARO

riunita con fintervento del Signori:

D MORGANTI UGO Presidente

SEZIONE 1

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sui ricorso n. 94/13depositato il 06/03/2013

- avverso AVVISO DIACCERTAMENTO n® TQ9013700654/2012 IRPEF-ADD.REG. 2007- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n® TQ9013700664/2012 IRPEF-ADD.COM. 2007- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n" TQ9013700654/2012 IRPEF-LAV.AUTON 2008

contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI PESARO-URBINO/

proDosto del ricorrente: /<

difeso da:GROSSI LUCAVIAVERD1158 60019 SENIGALLIA AN

pag.1

SEZIONE

N® 1

REGGENERALE

N® 94/13

UDIENZA DEL

OS/11/2013

SENTENZA

ore09:0C

PRONUNCIATA IL:

- 5 NOV 2013

DEPOSITATA IN

SEGRETERIA IL

1 2 FEB 2014

IlSegretario

AngeìmaJ^ìtiroìi

èMi ti

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Con l'avviso di accertamento n"* TQ901370065^/12 l'Ufficio

sottoponeva a rettifica, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e5, del DPR n° 600/73, la dichiarazione presentata dal

signor , l'anno 2008.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate- Direz. Prov.ledi Pesaro e Urbino, sulla base di spese effettuate dal

contribuente negli anni prossimi al biennio 2007-2008,

identificava un reddito complessivo netto di E. 63.326,52per l'anno 2007, e di E. 66.738,00 per l'anno 2008.

Con il ricorso in decisione il contribuente lamenta la

violazione dell'art. 38, co. 7, del DPR n° 600/73, inquanto l'Ufficio non avrebbe attivato il preventivo

contraddittorio. Deduce inoltre l'illegittima applicazione

del metodo sintetico al caso di specie, e, nel merito,lamenta che l'A.F. abbia errato nell'applicazione dei

coefficienti utilizzabili per la determinazione sinteticadel reddito, con particolare riferimento al redditoderivante dalla proprietà dell'immobile adibito aresidenza. Ancora nel merito, illustra gli elementi difatto che attesterebbero la cattiva applicazione dei

coefficienti da parte dell'A.F,

Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato,

con vittoria di spese.

L'Ufficio si è tempestivamente costituito in data 7 marzo2013 con deposito di controdeduzioni in cui ha ribadito lalegittimità della propria azione. Conclude chiedendo ilrigetto del ricorso, con vittoria di spese.

All'odierna pubblica udienza di trattazione entrambe leparti si riportano, illustrandole, alle rispettive ragioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione sul ricorso che occupa si fonda,

prevalentemente, su una questione di diritto di cui questoGiudice si è già occupato in un recente passato, sia purecon riferimento ad altri ricorrenti.

Dall'esame degli atti, nonché dalle risultanze deldibattimento, è venuto confermandosi ciò che, già in sedecautelare, si era manifestato essere il punto focale dellapresente vicenda, vale a dire quale sia il corretto metododi calcolo dei reddito derivante dal possesso

dell' abitazione.

A tal riguardo è quanto mai utile riportare il testodella Tabella allegata al D.M. del 10 settembre 1992 (come

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modificata dal D.M. del 19 novembre 1992). Detta Tabella,

al punto n® 6 (ultima parte), relativo alle ^^Residenzeprincipali e secondarie", così recita: "Per le residenze inproprietà indicate ai punti 6.1,6.2,6,3,6,4,6,5 e 6,8 gliimporti sono aumentati delle rate di ammortamento deglieventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi

coefficienti sono ridotti di una unità. L'ammontare

risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agliimporti cosi determinati non può, comunque, essere

inferiore a quello ottenuto in assenza di mutui.Orbene, si tratta di interpretare ed applicare

correttamente il suddetto disposto.

Secondo il calcolo dell'Ufficio, il reddito dell'immobile

sarebbe il risultato della seguente operazione:

mq X indice + importo mutuo x coefficiente.Come già anticipato, su questo punto, il Collegio ha già

avuto occasione di chiarire puntualmente

all'Amministrazione, in precedenti pronunce (cui sirimanda), quale sia il corretto, e perciò legittimo, metododi calcolo, che in estrema sintesi, va così riassunto:

mq X indice x coefficiente + importo mutuo.Considerato che 1'applicazione dei diversi metodi di

calcolo conduce a risultati assai divergenti, ne deriva cheil reddito accertato in capo all'attuale ricorrenterisente, in una misura tutt'altro che trascurabile, di talevizio di fondo.

L'avviso di accertamento qui gravato, perciò, deve essereconsiderato frutto di un sistema di calcolo insanabilmente

errato, e come tale, non può sottrarsi alla sanzionedell'annullamento; ciò in quanto posto in essere sulla basedi una errata applicazione della Tabella allegata al D.M.10 settembre 1992.

Restano assorbite le ulteriori doglianze sollevate inricorso.

La complessità della lite, derivante da una formulazionenormativa di non semplice interpretazione, consiglia diprocedere alla compensazione tra le parti delle spese digiudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Spese compensate.

In Pesaro,, il giorno.;. 3VpQvejhbre 2013. «

E IL PRESIL RELATORE [DENTE