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Redditometro, accertamenti bancari e
strategie difensive
a cura di Antonio Gigliotti
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Testo chiuso in redazione il 26.10.2010
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Indice
Capitolo 1
Il nuovo redditometro ……………………………………………………… pag. 11
1.1 Aspetti generali .............................………………………….. pag. 12 1.1.1 Destinatari .…………………………………………………………............. pag. 12 1.1.2 Presupposto del redditometro ......…………………………......... pag. 12 1.1.3 Rafforzamento del redditometro ..................…………....... pag. 13 1.1.4 Obiettivi................................................……………......... pag. 14 1.1.5 Il quadro normativo..……………………………………………............ pag. 14 1.1.6 Entrata in vigore ..................…………………………………........ pag. 15 1.1.7 Natura della norma..........................………………………...... pag. 16 1.1.8 Conclusioni……………………………....................................... pag. 23
1.2 La costruzione del nuovo redditometro e gli a spetti
critici dell’attuale procedura di accertamento sintetico…….
pag. 24 1.2.1 Premessa.........................................………………………..... pag. 24 1.2.2 Accertamento sintetico puro ……………………………….…......... pag. 24 1.2.3 Confronto reddito spesa...........………………………………........ pag. 25 1.2.4 Manovra 2010 – Comunicazione IVA...……………………........ pag. 28 1.2.5 L’accertamento redditometrico ……………………………........... pag. 28 1.2.6 I due diversi metodi del sintetico ..…………………………......... pag. 30 1.2.7 Criticità del redditometro ante modifiche ...........……....... pag. 31 1.2.8 Problemi di metodo ...…………………………………………............. pag. 31 1.2.9 Criticità da indicatori: autovetture e abitazioni ...……....... pag. 33 1.2.10 Tariffe ACI ........................…………………………………......... pag. 34 1.2.11 Incremento patrimoniale .....………………………………........... pag. 34 1.2.12 Beni ad uso promiscuo ..........………………………………........ pag. 35 1.2.13 Beni indice: abitazione principale ………………………........... pag. 35
1.3 Redditometro: le possibilità di difesa ...…………………….. pag. 36 1.3.1 Novità della Manovra ............................…………………...... pag. 36 1.3.2 I nuovi parametri ............................................ ………... pag. 37 1.3.3 Accertamento e difesa da nucleo familiare .................... pag. 37 1.3.4 Conseguenze sull’accertamento .................................. pag. 39 1.3.5 Concetto di nucleo familiare ........................................ pag. 40 1.3.6 Giurisprudenza e difesa da nucleo familiare ............... pag. 45
1.4 Redditometro e presunzioni da accertamento ............... pag. 46 1.5 Presunzioni ................................................................... pag. 47
1.5.1 Presunzioni semplici .................................................. pag. 47
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1.5.2 Presunzioni legali ………………………………………………………….. pag. 48 1.5.3 Presunzioni semplici: studio di settore ........................ pag. 49 1.5.4 Accertamento bancario ............................................. pag. 49
1.6 Redditometro: due tesi a confronto sulla natura della
presunzione.........................................................................
pag. 50 1.7 Redditometro e immobili ............................................... pag. 58
1.7.1 Premessa ............................................................... pag. 58 1.7.2 Il rischio delle intestazioni societarie ......................... pag. 58 1.7.3 Spese ordinarie e straordinarie .................................. pag. 59 1.7.4 La prova del contribuente ......................................... pag. 60 1.7.5 Aspetti fiscali .......................................................... pag. 62 1.7.6 Aspetti civili ............................................................ pag. 63 1.7.7 Il caso ................................................................... pag. 63
1.8 Il nuovo accertamento sintetico .................................... pag. 63 1.8.1 Criticità e spunti difensivi ……………...…………………..
pag. 63
Capitolo 2 I nuovi controlli……………………………………………………………….. pag. 79
2.1 Premessa ……………………………………………………………… pag. 80 2.2 Imprese in perdita “sistemica”………………………………… pag. 80
2.2.1 Premessa…………………………………………………………… pag. 81 2.2.2 Imprese in perdita – Prassi…………………………………….. pag. 81 2.2.3 Imprese in perdita – Giurisprudenza…………………………. pag. 83 2.2.4 L’art.24 del D.L. 78/2010…………………….………………… pag. 85 2.2.5 Perdite rilevanti…………………………………………………… pag. 86 2.2.6 Compensi erogati a soci e amministratori………………….. pag. 87 2.2.7 Perdita ripianata dai soci……………………………………….. pag. 88 2.2.8 Termini di confronto disomogenei……………………………. pag. 92 2.2.9 Il versamento……………………………………………………… pag. 92 2.2.10 Accertamento e perdite fiscali…………………..…………… pag. 95
2.3 Impresa APRI e CHIUDI………………………………………… pag. 97 2.3.1 Premessa…………………………………………………………… pag. 97 2.3.2 Soggetti controllati………………………………………………. pag. 98 2.3.3 Impresa apri e chiudi……………………………………………. pag. 98 2.3.4 Studi di settore e imprese “apri e chiudi”…………………… pag. 100
2.4 Perdite fiscali: i termini per la rettifica .......................... pag. 104 2.4.1 Imprese in “perdita sistemica” ..................................... pag. 104
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2.4.2 Recuperabilità delle perdite …………………………………………… pag. 105
2.4.3 Accertamento perdite fiscali …………………………………………..
2.4.4 Ctr Veneto Sentenza n. 18 del 12 giugno 2007 ..............
pag. 106
pag. 108 2.4.5 Conclusioni ............................................................... pag. 111
Capitolo 3 Accertamenti bancari .…………………………………………………….. pag. 113
3.1 Le previsioni normative di riferimento .....…………………. pag. 114 3.2 L’autorizzazione all’esecuzione delle indagini finanziarie . pag. 115 3.3 Le attività istruttorie necessarie per richiedere le
Indagini finanziarie …………………………………………………….
pag. 116
3.4 Le finalità della riforma della Legge n. 413/1991 ......... pag. 118 3.5 Le diverse tipologie di rapporti bancari ......................... pag. 118 3.6 La posizione dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla
estensione delle indagini finanziarie a soggetti
formalmente terzi ...............................................................
pag. 121
3.7 Gli orientamenti della Cassazione in ordine
all’estensione automatica delle indagini finanziarie a
soggetti “vicini” al contribuente ………………………………
pag. 121
3.8 Le ultime decisioni della Corte di Cassazione ................ pag. 125 3.9 Considerazioni conclusive ............................................. pag. 126 3.10 Accertamenti bancari: estendibili anche nei confronti
di soggetti terzi....................................................................
pag. 128 3.10.1 Premessa.. ............................................................. pag. 128 3.10.2 Corte di Cassazione – Sentenza n. 17387/2010 ........... pag. 128
3.11 Accertamenti bancari: l’esame del conto corrente del
coniuge ...............................................................................
pag. 133
3.11.1 Premessa.. ............................................................. pag. 133 3.11.2 Conti intestati a terzi ............................................... pag. 133
3.12 Accertamenti bancari sul conto intestato alla suocera pag. 136 3.12.1 Premessa ............................................................... pag. 136 3.12.2 Fatto ...................................................................... pag. 137
Capitolo 4 Accertamento: la collaborazione dei comuni .……………………… pag. 141
4.1 Normativa …………………………………………………………….. pag. 142 4.2 Novità introdotte dal D.L. 78/2010 ............................... pag. 145 4.3 Funzionamento dei Consigli Tributari ............................ pag. 146
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4.4 Collaborazione tra Comuni e Amministrazione finanziaria ... pag. 147 4.5 Comunicazione delle segnalazioni ................................. pag. 149 4.6 Riparazione dei proventi riscossi .................................. pag. 150 4.7 Coinvolgimento delle Regioni ........................................ pag. 152 4.8 Tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate ........... pag. 152 4.9 Ulteriori interventi per enti locali .................................. pag. 153 4.10 Immobili: obbligo di identificazione catastale ............. pag. 155 4.11 Chiarimenti del territorio e notariato …………………… pag. 156 4.12 Conformità delle planimetrie depositate ..................... pag. 158 4.13 Denuncia di variazione ................................................ pag. 159 4.14 Restyling del modello 69 ............................................. pag. 162 4.15 Modello CDC: modalità di trasmissione ........................ pag. 164 4.16 Sanzioni ...................................................................... pag. 166
Capitolo 5 Adesione ai Processi Verbale di Constatazione ........................ pag. 167
5.1 Premessa ……………………………………………..................... pag. 168 5.2 Adesione al PVC ............................................................ pag. 169 5.3 Imposte escluse dall’adesione ...................................... pag. 172 5.4 Modalità di adesione ..................................................... pag. 173 5.5 Atto di definizione dell’accertamento parziale ............... pag. 175 5.6 Notifica dell’atto ........................................................... pag. 177 5.7 Modalità di versamento ................................................. pag. 179 5.8 Aspetti penali ................................................................ pag. 181 5.9 Cassazione – Sentenza n. 3569/2010 ........................... pag. 182 5.10 Modello e istruzioni alla compilazione ……………………. pag. 183
Capitolo 6
Accertamento con adesione ...…………………………………………… pag. 189 6.1 Premessa ...........……………………………………………………. pag. 190 6.2 Soggetti ........................................................................ pag. 193 6.3 Casi particolari .............................................................. pag. 193 6.4 Tributi oggetto di adesione ........................................... pag. 195 6.5 Procedimento ................................................................ pag. 197 6.6 Inviti a comparire ......................................................... pag. 198 6.7 Adesione agli inviti al contraddittorio ............................ pag. 199 6.8 Presentazione istanza ................................................... pag. 200 6.9 Istanza presentata alla ricezione dell’invito ……………. pag. 202
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6.10 Istanza presentata in sede di verifica ......................... pag. 202 6.11 Atto di adesione .......................................................... pag. 206 6.12 Effetti della definizione ............................................... pag. 207 6.13 Reiterazione potere impositivo .................................... pag. 207 6.14 Riduzione delle sanzioni .............................................. pag. 209 6.15 Sanzioni penali ............................................................ pag. 210 6.16 Perfezionamento della definizione e novità per la
fideiussione ........................................................................
pag. 211 6.17 Modifiche al decreto incentivi ...................................... pag. 213 6.18 Modifiche alla Manovra correttiva ............................... pag. 214 6.19 Fideiussione: le novità dal 20.09.2010 ........................ pag. 215 6.20 Interessi ..................................................................... pag. 217 6.21 Casi di omesso versamento ......................................... pag. 219 6.22 Accertamento in materia di imposte indirette ............. pag. 220 6.23 Beni oggetto di adesione ............................................. pag. 221 6.24 Definizione di accertamento ........................................ pag. 222
Capitolo 7
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione .... pag. 223 7.1 Commercialista e falsa fatturazione ...………………………. pag. 224 7.1.1 Fatture false, un’altra pronuncia in merito ................. pag. 225
7.1.2 Dichiarazione fraudolenta/Emissione fatture per
operazioni inesistenti........................................................
pag. 226 7.1.3 La condotta materiale dei due reati ............................ pag. 226 7.1.4 Definizione amministrativa delle pendenze tributarie .... pag. 227
7.2 La valutazione delle verifiche fiscali .............................. pag. 227 7.2.1 Diritti e garanzie del contribuente ............................. pag. 228 7.2.2 Il questionario ......................................................... pag. 229 7.2.3 Come è suddiviso il questionario ................................ pag. 229
7.3 distruzione delle scritture contabili ............................ pag. 231 7.3.1 Il ricorso in Cassazione ............................................. pag. 232 7.3.2 Il parere dei giudici .................................................. pag. 233 7.3.3 Le conclusioni della Corte ......................................... pag. 234
7.4 Accertamento induttivo ................................................ pag. 234 7.5 Ricostruzione presuntiva del volume d’affari ................ pag. 237
7.5.1 Accertamento analitico induttivo ................................ pag. 237 7.6 Accertamento e rilevazione di errori ............................. pag. 243 7.7 Fermo amministrativo ................................................... pag. 245
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7.8 Accesso agli atti da parte di terzi pag. 248 7.8.1 La Giurisprudenza di merito ..................................... pag. 248
7.9 Responsabilità dei soci .................................................. pag. 251 7.10 Fatture false e rilevanza penale .................................. pag. 254
7.11 Accertamento: costi non contabilizzati pag. 256 7.11.1 La sentenza della Corte di Cassazione, 16 luglio 2010 n.
16730...............................................................................
pag. 257 7.11.2 La sentenza della Corta di Cassazione, 6 ottobre 2010,
n. 20375 ..........................................................................
pag. 258 7.11.3 La sentenza della Corte Costituzionale, 8 giugno 2005
n. 225 ..............................................................................
pag. 260 7.11.4 La tradizionale posizione della Corte di Cassazione ....... pag. 261 7.11.5 Compatibilità fra le decisioni della Cassazione con i
principi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
225/2005 .........................................................................
pag. 262 7.11.6 Le diverse metodologie di accertamento ..................... pag. 263 7.11.7 La posizione dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.
32/E del 2006 ...................................................................
pag. 265 7.11.8 Considerazioni conclusive ......................................... pag. 266
11 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Capitolo
Il nuovo redditometro
L’articolo 22 del D.L. n. 78/2010 riscrive l’art. 38 del D.p.r. 600/73 dando di
fatto il via alla cd. “seconda stagione” del redditometro, prevedendo regole e
modalità attuative del tutto nuove rispetto al passato.
Il “nuovo” redditometro entra di fatto in vigore a partire dal periodo d’imposta
2009, per cui per gli anni ancora accertabili, generalmente dal 2005 al 2008,
rimane applicabile lo strumento operativo ante modifiche. Una valutazione
complessiva sul nuovo dispositivo di accertamento non può prescindere dagli
strumenti attuativi, ad oggi ancora in attesa di approvazione.
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Il nuovo redditometro
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1.1 Aspetti generali
Con l’articolo 22 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito dalla Legge 122/2010
(Manovra 2010) il Legislatore ha apportato importanti modifiche
all’accertamento sintetico attraverso la riscrittura dei commi 4 e seguenti
dell’articolo 38 del D.p.r. 600/73.
1.1.1 Destinatari
Prima di entrare nel merito delle singole novità legislative va ribadito come
l’accertamento sintetico, di cui il redditometro costituisce il principale braccio
operativo, è uno degli strumenti a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria
per poter procedere alla rettifica del reddito delle persone fisiche.
L’accertamento in questione opera infatti solo nei confronti di questi soggetti.
DESTINATARI DEL REDDITOMETRO
Persone fisiche
In questa sede è opportuno ricordare che le modifiche riguardano sia
l’accertamento sintetico vero e proprio, sia quello redditometrico basato cioè su
una serie di indici di calcolo induttivo del reddito.
Come noto anche nella nuova versione il redditometro non prevederà alcun
obbligo specifico di compilazione nel modello Unico (come avveniva un tempo
con il quadro di raccolta dati ai fini dell’accertamento sintetico, oppure oggi nel
modello relativo ai dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore).
L’Amministrazione Finanziaria ha comunque in programma la predisposizione di
uno specifico applicativo software attraverso il quale i contribuenti avranno la
possibilità di poter verificare la specifica tenuta del proprio reddito in ragione
degli elementi indice di capacità contributiva che stanno alla base
dell’accertamento sintetico
1.1.2 Presupposto del redditometro
A tal proposito si puntualizza che presupposto del redditometro è l’assunto per
cui se esiste una spesa ci deve essere anche un reddito dichiarato in grado di
sostenere finanziariamente quel costo.
La novità
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Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
In caso contrario il contribuente deve essere in grado di dimostrare la
provenienza, diversa rispetto a quella reddituale dell’anno oggetto di
accertamento, delle somme necessarie a reggere quella determinata spesa.
Il nuovo redditometro fa esclusivo riferimento alle spese di qualsiasi genere
sostenute nel corso del periodo d’imposta, così da lasciare, almeno in
apparenza, la fattispecie del possesso come elemento indispensabile per poter
attribuire al contribuente verificato la capacità di spesa.
Tale modifica sembra essere di non poco conto e di fatto dovrebbe tradursi in
una maggior possibilità di difesa da parte del contribuente anche se va detto
che, dal punto di vista operativo, pur constatando che non tutti gli uffici erano
inclini a seguirne i contenuti, già con la circolare n. 49/E del 9 agosto 2007,
veniva data un certa rilevanza al soggetto che sostiene la spesa di gestione o
l’esborso finanziario.
1.1.3 Rafforzamento del redditometro
Come si evince dai documenti di prassi dell’Amministrazione Finanziaria,
(vedasi CM. 09.08.2007 n. 49/E, nonché C.M. 9.4.2009, n. 13/E fino alla più
recente C.M. 16.4.2010 n. 20/E) l’accertamento sintetico, nella fattispecie
condotto con l’ausilio del calcolo redditometrico, è senza dubbio una delle forme
di controllo più utilizzate dall’Amministrazione Finanziaria.
Per ciò che attiene, invece, alle modifiche legislative sull’argomento vanno
citati:
• D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (art. 83 commi da 8 a 11) con il quale
veniva programmato per il triennio 2009/2011 un piano straordinario di
controlli attraverso il redditometro volto principalmente a quei soggetti
che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito
NOVITA’: Elementi posti a base del redditometro
Prima Ora
Disponibilità di beni e servizi Parametro spesa
L’accertamento
sintetico
Spesa sostenuta = reddito del contribuente
Salvo prova contraria a carico del contribuente, il quale dovrà provare la
provenienza non reddituale della somma
Dalla disponibilità alla spesa
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Fiscal Focus
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d’imposta e al contempo manifestano evidenti e significativi indicatori di
capacità contributiva.
• D.L. 31.05.2010, n. 78 (articolo 22), convertito dalla legge 122/2010
(Manovra 2010), con il quale si procede come riferito ad una revisione
totale dell’accertamento sintetico.
1.1.4 Obiettivi
La relazione tecnica di accompagnamento al D.L. 78/2010 stima che l’effetto
deterrente che il nuovo redditometro dovrebbe generare in termini di lotta
all’evasione porterà ad un aumento tra il 2% e il 3% dei versamenti in
autotassazione Irpef ed un ulteriore incremento delle entrate derivante
dall’attività di accertamento svolta sul territorio con un effetto sul saldo netto
da finanziare (competenza) di 741 milioni di euro per il 2011, 1.269 milioni per
il 2012 e 1.374 milioni per il 2013.
1.1.5 Il quadro normativo
L’Articolo 22 del D.L. n. 78/2010 riscrive completamente l’art. 38 Dpr n. 600/73
in particolar modo con riferimento ai commi da 4 a 8, con l’esito di
“confezionare” un vero e proprio nuovo redditometro.
Per evidenziare la diversa struttura del nuovo redditometro, rispetto a quello in
vigore prima dell’approvazione del decreto 78/2010, si utilizza la seguente
tabella.
Accertamento sintetico piano dei controlli
Triennio 2009 – 2011 piano straordinario di controlli
tramite redditometro
Nuovo redditometro come strumento principe di lotta all’evasione
Nuovo redditometro
Lotta all’evasione aumento fra il 2% e il 3% dei versamenti
Irpef in autotassazione
Aumento entrate per attività di accertamento
svolta sul territorio
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Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
STRUTTURA NUOVO ARTICOLO 38 D.P.R. 600/73
DISPOSIZIONE CONTENUTO
COMMA 4
Detta le linee guida dell’accertamento sintetico “puro”, e disciplina le regole per fornire la prova contraria.
COMMA 5 Regola nello specifico il redditometro
COMMA 6 Disciplina lo scostamento che fa scattare sia l’accertamento sintetico puro che il redditometro.
COMMA 7
Prevede l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo nel caso di accertamento sintetico o redditometro
COMMA 8
Disciplina la determinazione del reddito da accertamento sintetico in presenza di oneri deducibili o detraibili
1.1.6 Entrata in vigore
L’articolo 22 comma 1 della manovra (D.L. 78/2010) fissa in maniera esplicita
l’ambito temporale di entrata in vigore del “nuovo” redditometro, secondo cui la
procedura si rende applicabile agli accertamenti relativi ai redditi per i quali non
è ancora scaduto alla data del 31.05.2010 il termine per l’invio della
dichiarazione. Considerato che, lo strumento di accertamento in questione
trova applicazione solo per le persone fisiche, il cui periodo d’imposta
normalmente coincide con l’anno solare, le novità normative non possono che
trovare applicazione a partire dal periodo d’imposta 2009.
Per i periodi d’imposta ancora accertabili alla data odierna, quindi dal 2005 al
2008, (2004 in caso di omessa presentazione della denuncia, salvo poi le
ipotesi legislative previste di raddoppio dei termini), il redditometro continuerà
ad essere applicato sulla base della normativa previgente (ante D.L. 78/2010).
In sintesi, quindi, il “vecchio redditometro” tornerà applicabile non solo in
relazione agli avvisi di accertamento notificati prima dell’entrata in vigore della
Periodi accertabili
Nuovo redditometro: entrata in vigore
A partire dal periodo d’imposta 2009
Per i periodi d’imposta ancora accertabili (dal 2005 al 2008) si applicherà il redd.
ante modifiche
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norma, ma anche per quelli che saranno inviati negli anni successivi relativi ai
periodi d’imposta sopra elencati.
La specifica indicazione temporale di entrata in vigore della norma stimola più
di una riflessione sulla natura del precetto normativo in questione.
In realtà si tratta di stabilire se la norma in commento ha natura sostanziale
ovvero solo procedimentale.
La differenza è di non poco conto, in quanto una norma di tipo sostanziale
ovverosia che incide in maniera effettiva sulla sostanza del tributo (nuove
imposte, sanzioni o violazioni), non può mai avere efficacia retroattiva, mentre
una norma di tipo procedimentale (attività di indagine ed accertamento), può
avere efficacia retroattiva.
La risposta più immediata, effettuata dalla corrente maggioritaria in dottrina,
dà alla norma carattere procedimentale, in quanto considerata non incidente
sulla sostanza del tributo.
NATURA DELLA NORMA
Sostanziale Procedurale
NO effetto retroattivo
SI effetto retroattivo
1.1.7 Natura della norma
In questa sede ci limiteremo ad osservare che la risposta non è poi così
scontata, in quanto nel caso di specie è indubitabile che la nuova norma che
introduce il redditometro “cd di seconda generazione”, variando gli strumenti a
disposizione dell’amministrazione finanziaria per giungere alla ricostruzione
dell’imponibile, finisce comunque per incidere nella sfera patrimoniale del
contribuente.
Si pensi ad esempio all’abolizione nel computo del calcolo redditometrico
dell’incremento patrimoniale in misura pari ad 1/5, o al mutato paniere di beni
e servizi a base del calcolo induttivo. In tal caso al contribuente sarà imposto
di fornire prove attinenti al passato, allora non richieste, oppure da istruire in
maniera completamente diversa.
Da qui il dubbio che per l’anno 2009, visto lo stato dell’arte, vi possa qualche
possibile violazione costituzionale del diritto di difesa.
Problematiche di decorrenza
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Una seconda valutazione legata alla natura della norma va fatta in ordine alla
possibilità di utilizzo dello strumento evoluto anche per le annualità dal 2005 al
2008 qualora più conveniente per il contribuente.
Indipendentemente dalla natura della norma due ordini di elementi
sembrerebbero suffragare la possibilità di utilizzo dello strumento anche per le
annualità d’imposta precedenti:
1. il fatto che l’articolo 22 evidenzia esplicitamente che il nuovo
redditometro è stato varato al fine di adeguare l’accertamento sintetico
al contesto socioeconomico mutato nel corso dell’ ultimo decennio
rendendolo più efficiente e dotandolo di ulteriori garanzie per il
contribuente.
2. i precedenti della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, pur consapevoli
che il redditometro non è stato classificato dai giudici supremi nel
“genus” degli standards (coefficienti, parametri, studi di settore)
sanciscono la prevalenza dello strumento evoluto su quello di
precedente generazione.
Secondo quanto si può ricavare dalla lettura sistematica della nuova norma,
pur rimanendo in attesa dei decreti attuativi che daranno concretezza al
“nuovo redditometro”, le principali novità, rispetto al passato, vengono esposte
nei seguenti paragrafi.
NOVITÀ
a) Prova contraria; b) Incrementi patrimoniali; c) Nuovi parametri di calcolo; d) Riduzione dello scostamento; e) Contraddittorio; f) Base di calcolo; g) Partecipazione dei comuni all’accertamento.
Le novità di carattere oggettivo
Natura della norma
Sostanziale o procedimentale, quali dubbi?
→ Dubbia applicabilità del nuovo redditometro sul 2009; → Possibile applicazione del nuovo redditometro alle annualità 2005-
2008
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La nuova procedura prevede la soppressione del “vecchio” comma 6 che
limitava la prova contraria. Secondo tale comma il maggior reddito derivante
dallo scostamento fra dichiarato e determinato sinteticamente poteva essere
giustificato solo se costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o da redditi
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Il nuovo comma 4 postula invece un ventaglio di possibilità di difesa
sicuramente più ampio, lasciando al contribuente l’eventualità di dimostrare che
le spese poste a base della rettifica sintetica sono state finanziate non solo da
redditi esenti, ma anche da redditi diversi da quelli posseduti nello stesso
periodo.
Si rileva che, in riferimento al redditometro ante modiche, sull’ onere della
prova, la Cassazione non ha espresso posizioni univoche. Si richiamano queste
due sentenze significative:
• Cassazione n. 14367/2007. Il possesso di beni e servizi selezionati ai
fini del calcolo induttivo del redditometro costituisce una presunzione di
capacità contributiva da qualificare come legale ai sensi dell’articolo
2728 del Codice Civile. In base a ciò il giudice tributario, una volta
accertata l’esistenza degli specifici elementi indicatori di capacità
contributiva, può soltanto valutare la prova che il contribuente offre in
ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per
mantenere il possesso dei beni.
• Cassazione n. 16472/2008 nella quale si sottolinea la possibilità per
il contribuente di poter fornire qualunque prova per dimostrare che il
reddito presunto, determinato sulla base dei coefficienti del
redditometro, non esiste oppure esiste in misura inferiore.
Quindi la prova contraria non può consistere solamente in quella
prevista dal comma 6 (ante modifiche) dell’articolo 38 D.p.r. 600/73 e
cioè nel possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
di imposta.
NUOVO REDDITOMETRO
Prova contraria
Difesa più ampia estesa anche a redditi diversi da quello dichiarati nel periodo d’imposta
a) Prova contraria
19 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Il nuovo redditometro incassa la completa eliminazione della presunzione
prevista in materia di incrementi patrimoniali (vecchio comma 5), secondo cui
tale spesa (es. acquisto autovettura) si presumeva sostenuta, salvo prova
contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui è effettuata e
nei quattro precedenti.
In sostanza quindi nel nuovo redditometro non trova più posto la presunzione
di “provvista fondi” ovvero di “sostenimento” per quinti dell’incremento
patrimoniale, in virtù della completa riscrittura normativa.
I primi commentatori della norma si sono affrettati ad evidenziare che questo si
traduce in un pericoloso restringimento delle possibilità di difesa del
contribuente, in quanto la previsione normativa del vecchio quinto comma, pur
con tutti i suoi limiti, rappresentava comunque una certezza per l’accertato.
Questo se è pur vero per l’accertamento sintetico puro (nuovo quarto comma),
con effetti che a prima vista sembrano davvero dirompenti a carico del
contribuente, rimane da valutare per l’accertamento da redditometro induttivo,
in quanto tutto dipenderà dall’individuazione degli elementi indice di capacità
contributiva e da come questi saranno combinati nel calcolo del reddito
stimato.
Fra le novità di rilievo del nuovo redditometro, la cui definitiva valutazione va
comunque rinviata dopo l’emanazione degli specifici decreti attuativi in materia,
si evidenzia l’introduzione di elementi personalizzanti il reddito determinato
induttivamente tramite il redditometro (quello con l’utilizzo degli indici) con due
nuovi parametri di riferimento:
• nucleo familiare;
• luogo di residenza.
REDDITOMETRO ANTE MODIFICHE
Cass. 14367/2007 Cass. 16472/2008
prova contraria limitata a redditi es.
e soggetti a rit. alla fonte
qualunque prova ammessa per dimostrare la non correttezza del
reddito presunto
Nuovo redditometro
a) No incrementi patrimoniali suddivisi b) Prevale il concetto di spesa
b) Incrementi patrimoniali
c) Nuovi parametri di calcolo
20
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Sembra prospettarsi dunque un redditometro diverso a secondo del luogo di
appartenenza del soggetto verificato e del suo nucleo familiare, in quanto è
chiaro come il calcolo induttivo sarà parametrato in funzione anche di tali
elementi.
Nuovi parametri di riferimento • nucleo familiare
• luogo di residenza
In precedenza gli indici che davano contezza al redditometro risultavano privi di
qualsiasi riferimento che non fosse il semplice dato numerico (tanto che l’indice
agganciato alle spese di gestione di un immobile a Cortina ha il medesimo peso
dello stesso immobile sito in un piccolo paese di provincia).
Il nuovo redditometro registra anche la riduzione dello scostamento minimo che
passa dal 25% al 20% tra reddito dichiarato e reddito determinato
sinteticamente, in funzione del quale può scattare l’attività accertativa da parte
dell’amministrazione. A tale modifica si accompagna quella relativa alla
tempistica dello scostamento. Nella nuova versione del redditometro è infatti
sufficiente che lo scostamento fra reddito dichiarato e reddito determinato
sinteticamente sia pari ad 1/5 (20%) e che lo stesso si sia verificato anche in
un solo periodo d’imposta, non necessariamente dovendo interessare un
biennio come nella versione precedente.
Sul punto si segnala che la Corte di Cassazione (Sent. N. 237 del 9 gennaio
2009) ha avuto modo di specificare che, per quanto attiene il “vecchio”
redditometro, l’applicazione della procedura è possibile anche quando il reddito
accertato sinteticamente si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato
per due o più periodi d’imposta che non necessariamente devono essere
consecutivi.
A tale principio si è presto adeguata anche l’Amministrazione Finanziaria con la
successiva circolare numero 12/E del 12 marzo 2010, mutando il proprio
orientamento espresso nella precedente circolare numero 49/E del 2007 in cui
si affermava chiaramente che le due annualità oggetto di scostamento
dovevano necessariamente essere consecutive.
PRIMA DOPO
scostamento percentuale 25% per due annualità
scostamento percentuale 20% per una annualità
d) Riduzione dello scostamento
21 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Nel nuovo redditometro il Legislatore ha previsto uno specifico obbligo per i
singoli uffici dell’Amministrazione Finanziaria di avviare preventivamente il
contraddittorio in vista della successiva fase di accertamento con adesione.
Pertanto come già accade per gli studi di settore viene introdotto, a regime,
anche per gli accertamenti da redditometro l’obbligatorietà del contraddittorio
preventivo.
Nel merito si ricorda che il previgente comma 6 recitava che : … Il contribuente
ha la facoltà di dimostrare anche prima della notificazione dell’accertamento
che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente…..” .
In sostanza va evidenziato che, se pur non esattamente istituzionalizzato da
una norma di legge dove l’obbligo è posto a carico dell’Ufficio, vi è comunque
per il contribuente l’opportunità di procedere con il contraddittorio ai sensi
dell’articolo 5 D.lgs. 218/1997, indipendentemente dal comportamento
dell’Ente Impositore.
Nuovo redditometro
• Obbligo contraddittorio preventivo
• Prima dell’emissione dell’avviso di accertamento
Sull’argomento vanno citate inoltre le seguenti sentenze significative sulle
diverse prese di posizione della Suprema Corte in tema di contraddittorio:
• Cassazione N. 4624/2008, con la quale la Corte ha affermato che
l’atto di accertamento fondato sul redditometro è nullo se la
motivazione dello stesso non contiene un’adeguata replica tale da
superare le deduzioni del contribuente nel corso del contraddittorio;
• Cassazione N. 7485/2010, con la quale si afferma il principio per cui
la circostanza relativa alla mancata instaurazione di una qualche
forma di contraddittorio con il contribuente nella fase istruttoria, non
può giustificare l’annullamento dell’accertamento stesso.
Secondo il contenuto del nuovo comma 8 dell’articolo 38 D.p.r. 600/73 lo
scostamento fra quanto determinato sinteticamente dall’Ufficio e quanto
dichiarato dal contribuente dovrebbe essere eseguito prendendo come
riferimento il reddito al lordo degli oneri deducibili.
In sostanza il punto di riferimento in dichiarazione con cui procedere con il
raffronto di quanto indicato nell’accertamento è il Rigo RN1 di Unico. La nuova
norma parla infatti di reddito complessivo del contribuente e non più di reddito
complessivo netto.
e) Contraddittorio
f) Base di calcolo
22
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
A questa conclusione si giunge, inoltre, in ragione del fatto che nel nuovo
redditometro sono ammessi:
• in deduzione gli oneri di cui all’articolo 10 del Tuir (es. contributi
previdenziali obbligatori ecc…);
• in detrazione le sole spese sostenute previste dalla legge (es. spese
mediche ecc…).
Nuovo redditometro • deducibili oneri art. 10 Tuir
• detrazione spese sostenute previste dalla legge
Alla luce di quanto esposto due riflessioni di metodo sorgono spontanee:
• deduzione. Sembra che la norma non consenta la deducibilità di ogni
tipo di onere, ma consenta la deduzione dei soli oneri contemplati
dall’articolo 10 del Tuir. Risulterebbero quindi deducibili, ad esempio, i
contributi previdenziali obbligatori, ma non le liberalità alle Onlus ed enti
simili disciplinate dall’art. 14 D.L. 35/2005.
• detrazione. La precisazione “oneri sostenuti dal contribuente”
sembrerebbe fare intendere che non tutte le detrazioni d’imposta
saranno riconosciute, ma solamente quelle legate ad un onere sostenuto
dal contribuente. Pertanto potrebbero anche venire escluse ad esempio
le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir), anche se ciò non
sembra coerente con le finalità della norma.
Su quanto sopra va specificato che nel “redditometro ante manovra”, il
raffronto fra accertato e dichiarato andava condotto, secondo l’opinione della
Corte di Cassazione (sentenza numero 21932 del 2007), prendendo come
parametro di riferimento il reddito dichiarato al netto degli oneri deducibili di
cui all’articolo 10 del Tuir.
Tale sentenza non immune da critiche provenienti da un certa parte della
dottrina, è dal punto di vista operativo, comunque un punto di riferimento per
gli uffici che tendenzialmente nel raffronto fra i due redditi procedono secondo
quanto indicato dalla Cassazione.
La partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento dei redditi delle
persone fisiche è disciplinata dall’articolo 44 del D.p.r. 29 settembre 1973 n.
600 nel quale è prevista la possibilità per gli Enti, in sede di accertamento dei
g) Partecipazione dei comuni
all’accertamento
23 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
redditi delle persone fisiche, di segnalare agli uffici qualsiasi integrazione degli
elementi contenuti nelle dichiarazioni mediante l’indicazione di “dati, fatti ed
elementi rilevanti fornendo ogni documentazione atta a comprovarla”.
Una diretta connessione con l’accertamento sintetico è introdotta dal nuovo
secondo comma dell’art. 44 sopracitato, in cui viene stabilito che gli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate “prima dell’emissione degli avvisi di accertamento ai
sensi dell’art. 38, 4° comma e seguenti“ devono inviare una segnalazione ai
Comuni dove è situato il domicilio fiscale dei soggetti accertati. In tal modo
l’Ente potrà, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, indicare elementi
utili a sostegno della rettifica derivante dal redditometro.
Va ricordato che, mentre il nuovo redditometro è applicabile a decorrere dal
periodo di imposta 2009, le modifiche che riguardano la partecipazione dei
Comuni all’attività di accertamento trovano già piena applicazione.
Infine si ricorda che, in seguito alla manovra correttiva 2010, al fine di rendere
più incisiva l’azione dei Comuni è stato previsto l’innalzamento dell’incentivo
economico a favore dei medesimi dal 30 al 33% sulla maggiore imposta a titolo
definitivo.
1.1.8 Conclusioni
Dall’analisi evidenziata emerge quindi un redditometro sicuramente rafforzato
come strumento di contrasto all’evasione, con novità rilevanti e maggiormente
garantiste su alcuni punti essenziali quali ad esempio l’obbligatorietà del
contraddittorio e su alcuni aspetti riguardanti la difesa del contribuente.
Il giudizio complessivo deve però essere necessariamente rimandato a dopo
l’introduzione dei decreti attuativi che daranno contezza al calcolo del
redditometro induttivo.
Per il momento ci permettiamo di segnalare alcuni aspetti, emersi nell’analisi
sopra esposta, che a nostro avviso rimangono da monitorare e che saranno
oggetto di approfondimento nei prossimi articoli:
• la validità dell’algoritmo che sarà usato per collegare spese e reddito;
• l’utilizzabilità dell’accertamento sintetico puro;
24
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
• il trattamento delle spese sostenute per incrementi patrimoniali;
• la riduzione delle cautele previste dalla precedente normativa
(scostamento 25% per almeno due anni);
• la possibilità di difesa per il contribuente (vedi, ad esempio, il risparmio
familiare);
• sulla natura della presunzione a base del calcolo del redditometro (da
qualificarsi semplice o legale);
• l’utilizzo di oneri deducibili e detraibili.
1.2 La costruzione del nuovo redditometro e gli aspetti
critici dell’attuale procedura di accertamento sintetico
1.2.1 Premessa
L’articolo 22 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito dalla Legge 122/2010
(Manovra 2010) ha riscritto la disciplina dell’accertamento sintetico, lasciando
comunque salva la tradizionale distinzione fra accertamento sintetico “puro” e
quello redditometrico basato cioè su una serie di indici di calcolo induttivo del
reddito.
1.2.2 Accertamento sintetico puro
Il comma 4 dell’articolo 38 D.p.r. 600/73 infatti continua a disciplinare
l’accertamento sintetico vero e proprio, mentre il comma 5 qualifica
l’accertamento da redditometro.
Il decreto in questione ha quindi portato ad una obiettiva sistemazione di due
istituiti che si pongono tradizionalmente in un rapporto da genus
(accertamento sintetico) a species (redditometro).
La norma
Art.38, c.4 Accertamento sintetico “puro”
Art. 38, c.5 Accertamento da redditometro
25 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Sotto il profilo delle novità normative il nuovo testo fa specifico riferimento alle
“spese di qualsiasi genere” riguardanti il contribuente e sostenute nel periodo
d’imposta di riferimento.
L’Amministrazione Finanziaria valuterà, pertanto, non più genericamente gli
“elementi e le circostanze di fatto certi” ma più specificatamente, le spese
sostenute a qualsiasi titolo.
NOVITA’: Elementi posti a base del redditometro
Prima Ora
Parametro: “Disponibilità di beni e servizi”
Parametro: ”spesa”
1.2.3 Confronto reddito-spesa
La norma prevede una sorta di controllo specifico fra l’ammontare di reddito
dichiarato e l’entità delle spese sostenute nel periodo d’imposta.
È evidente che, in questa fattispecie dove l’attività di accertamento muove dal
presupposto consumo/spesa = reddito, il problema per chi deve accertare sta
proprio nella difficoltà di rinvenire dati certi sulle spese effettuate dai singoli
contribuenti.
L’impressione come del resto si è verificato nel sistema “sintetico” previgente
è che il nuovo accertamento da articolo 38 co. 4 fondato sulle spese del
contribuente non sia lo strumento più immediato da utilizzare in una lotta
all’evasione su larga scala.
Le difficoltà
Rinvenire dati certi sulle spese effettuate
Il confronto che farà il Fisco
Ammontare reddito dichiarato
Spese sostenute nel periodo
26
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Pertanto, sembra logico poter concludere che tale strumento possa venire
utilizzato solo in determinati casi, ossia quando emergono elementi di spesa
particolarmente rilevanti e indice di elevata capacità contributiva, rispetto al
reddito dichiarato dal contribuente.
In riferimento a quanto sopra riportato va sottolineato come il potenziamento
dell’accertamento sintetico ha avuto come conseguenza una significativa
implementazione dei controlli della Guardia di Finanza finalizzati alla raccolta di
elementi idonei alla ricostruzione della capacità contributiva dei soggetti
d’imposta.
Nel merito va rilevato che sono stati e saranno oggetto di monitoraggio
costante da parte degli organi della Guardia di Finanza i cosiddetti Cic (indici di
capacità contributiva) secondo il disposto della circolare della Guardia di
Finanza numero 171772/2009.
La banca dati che viene costantemente aggiornata è la CETE (controllo
economico del territorio), ove confluiscono le risultanze dei controlli eseguiti
dalla Guardia di Finanza.
Gli elementi di tutte le banche dati sono poi riepilogati in un’unica applicazione
informatica denominata EAS dove sono presenti le informazioni riguardanti
ciascun contribuente.
E’ dunque ipotizzabile un costante impegno da parte dell’Amministrazione
Finanziaria volto a censire le più svariate tipologie di spesa, visto che proprio il
concetto di spesa sarà il parametro di confronto con il reddito.
Si tratta di informazioni che l’ufficio, nell’esercizio dei propri poteri di cui
all’articolo 32 D.p.r 600/73, può anche acquisire da soggetti terzi rispetto al
contribuente verificato.
Elementi di spesa rilevanti
Banche dati
Potenziamento accertamento sintetico
Aumento dei controlli della G.d.F., al fine di raccogliere dati, idonei
alla ricostruzione della capacità contributiva dei soggetti
Conseguenze
Cic - indici di capacità
contributiva
Elementi oggetto di monitoraggio
27 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Sul punto non va dimenticato quanto segnalato dalla circolare numero 1/2008
della Guardia di Finanza dove vengono riportati una serie di beni e servizi
considerati espressivi di alto tenore di vita e quindi sensibili di supportare una
verifica di tipo sintetico. L’impressione è che tali beni o servizi possano
costituire supporto per la rettifica sintetica anche a seguito della modifica
normativa che ancora il sintetico puro al concetto di spesa.
CIRCOLARE 1/2008 G.D.F. BENI E SERVIZI SENSIBILI DI CONTROLLO DA ACCERTAMENTO SINTETICO
Pagamento di consistenti rate di mutuo Pagamento di canoni leasing, specie se relativi a unità immobiliari di pregio pagamento di canoni per l’affitto di posti barca; sostenimento di spese per ristrutturazione di immobili; sostenimento di spese per arredi di lusso e di abitazioni; pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi; pagamento di rette consistenti per la frequentazione di scuole private parti-colarmente costose; assidua frequentazione di case da gioco; partecipazione ad aste; frequenti viaggi e crociere; acquisto di beni di particolare valore (quadri, sculture, gioielli, reperti di inte-resse storico-archeologico); disponibilità di quote di riserve di caccia o di pesca; hobby particolarmente costosi (partecipazione a gare automobilistiche, rally, gare di motonautica
A tale elenco a nostro modo di vedere potranno aggiungersi anche altri
elementi di spesa quali, ad esempio:
• spese mediche di particolare importo;
• ristrutturazioni edilizie;
• acquisti di beni durevoli di consumo (elettrodomestici, ecc..);
• spese per investimenti societari e immobiliari.
In questi casi si tratta di dati ed elementi che l’Amministrazione, in molti casi
può rilevare:
• sia direttamente dalle dichiarazioni;
• che dagli atti pubblici in proprio possesso.
Beni e servizi espressivi di alto tenore di vita
L’accertamento
sintetico puro
Spesa sostenuta = reddito del contribuente
Ricostruzione del reddito con l’utilizzo di beni e servizi considerati indice alto tenore di vita
(vedasi anche Circ. GDF 1/2008)
28
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
1.2.4 Manovra 2010 – Comunicazione IVA
In riferimento a quanto sopra esposto un utile contributo all’integrazione delle
informazioni utilizzabili dall’Agenzia delle Entrate per la rettifica sintetica del
reddito delle persone potrebbe venire dal nuovo adempimento fiscale imposto
dall’articolo 21 del D.L. n. 78/2010, cioè l’obbligo di comunicare
telematicamente le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore ai
tremila Euro.
Questo il contenuto della relazione tecnica di accompagnamento all’articolo 21
D.L.78/2010, i cui effetti pratici dovranno tuttavia essere valutati solo dopo
l’approvazione dei provvedimenti direttoriali di attuazione della norma.
Sul punto va evidenziato anche l’aspetto della lotta all’evasione in ambito
imposte indirette per cui lo strumento appare efficace nelle ipotesi di:
• mancata registrazione delle fatture di vendita;
• deduzione di fatture per operazioni inesistenti;
mentre sembra ancora scarsamente efficace nei casi definibili di “economia
sommersa” riferibili a coloro che a fronte di operazioni comunque erogate non
procedono all’emissione della fattura.
Manovra 2010, comunicazione op. iva non inferiori a 3.000 euro
Effetto ai fini imposte dirette Effetto ai fini imposte indirette
Implementazione banche dati del redditometro ed ausilio per l’attività di accertamento
Lotta all’evasione nelle ipotesi di:
mancata registrazione della fatture di vendita e deduzione di fatture per
operazioni inesistenti.
1.2.5 L’accertamento redditometrico
Il metodo di quantificazione del reddito tramite redditometro, utilizzabile per gli
accertamenti fino al periodo d’imposta 2008, è quello veicolato dagli indici del
DM 10.9.92.
In dottrina è stato più volte osservato come tale modalità di accertamento sia
divenuta per molti aspetti obsoleta e conduca in talune fattispecie a risultati
illogici rispetto alla situazione oggetto di verifica.
29 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Sulle criticità del redditometro e sulla necessità di un profondo aggiornamento
dello stesso va evidenziato come la stessa Commissione parlamentare di
vigilanza sull’anagrafe tributaria nel documento XVII – bis, del 15 luglio 2009
ha dato delle precise indicazioni in ordine alle principali problematiche connesse
con l’utilizzo dell’accertamento da redditometro.
Del resto il nuovo articolo 22 del DL 78/2010 recita: “…..al fine di adeguare
l’accertamento sintetico al contesto socio economico mutato nel corso
dell’ultimo decennio rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il
contribuente, anche mediante il contraddittorio…….”.
Pertanto, il nuovo redditometro, il cui decreto attuativo dovrebbe essere
emanato entro la fine del 2010, si pone l’obiettivo di superare gli aspetti critici
del suo predecessore al fine di diventare lo strumento principe di accertamento
con riferimento al reddito delle persone fisiche.
In merito alle notizie più volte apparse sulla stampa specializzata inerenti alle
modalità di applicazione del nuovo redditometro e il coinvolgimento di milioni di
contribuenti, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa
del 28.09.2010, ha avuto modo di specificare che:
• l’attuazione dell’articolo 22 del D.L. 78/2010 è ancora in fase di studio;
• prima dell’emanazione del provvedimento attuativo, saranno convocate
le parti interessate;
• ogni anticipazione da qualsiasi fonte provenga sul contenuto del
provvedimento è priva di ogni fondamento.
È chiaro quindi, stante il chiarimento sopra riportato, che, alla data odierna,
qualsiasi commento sul nuovo strumento appare prematuro oltre che potrebbe
rivelarsi fuorviante.
Accertamento da redditometro ante modifiche
Beni e indici del D.M. 10.9.92 obsoleti e poco rappresentativi
Poche garanzie per il contribuente sottoposto a verifica
Commissione parlamentare di vigilanza
Comunicato stampa del 28.09.2010
Obiettivi del nuovo redditometro
superare gli aspetti critici del suo predecessore
30
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
La valutazione in merito al nuovo strumento di accertamento, richiede perciò
estrema cautela, considerato, ad oggi l’incompleto scenario di riferimento
normativo.
1.2.6 I due diversi metodi del sintetico
Quello che appare certo alla data odierna è che il nuovo accertamento sintetico
si caratterizzerà per la seguente bipartizione:
• Accertamento sintetico puro, basato sulla correlazione fra spesa
sostenuta e reddito dichiarato. La norma non necessita di ulteriori
provvedimenti attuativi ed è già potenzialmente applicabile al periodo
d’imposta 2009. Come sopra riferito è ipotizzabile, se pur con tutte le
cautele del caso, che tale strumento possa trovare applicazione solo in
determinati casi, ossia quando emergono elementi di spesa
particolarmente rilevanti e indice di elevata capacità contributiva
rispetto al reddito dichiarato dal contribuente, evitando applicazioni
generalizzate di massa come accade ad esempio per gli studi di settore.
• Accertamento da redditometro, la cui applicazione pratica necessita
dell’emanazione dei decreti ministeriali di attuazione. E’ destinato a
sostituire il D.M. 10.09.92. Dovrebbe essere utilizzato
dall’Amministrazione quale strumento di accertamento con applicazione
più generalizzata rispetto al sintetico puro.
Al fine di conoscere, dal punto di vista pratico, i criteri in base al quale l’ufficio
potrà rideterminare il reddito delle persone fisiche, non resta che attendere
l’approvazione dei decreti ministeriali di attuazione che, come avveniva nel
sistema ante manovra correttiva saranno aggiornati ogni due anni.
Accertamento sintetico
Sintetico puro,articolo 38, 4° comma D.p.r. 600/73:
spesa = reddito
Redditometro, articolo 38, 5° comma D.p.r. 600/73: calcolo induttivo del reddito tramite l’ausilio di coefficienti
Comunicato stampa del 28.09.10
Manca ad oggi lo strumento attuativo, che è ancora in piena fase di studio
Qualsiasi anticipazione è al momento fuorviante
31 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
1.2.7 Criticità del redditometro ante modifiche
Delineato lo scenario sulla base degli elementi disponibili alla data odierna
appare opportuno, considerato che gli accertamenti sintetici attualmente gestiti
dall’Amministrazione coinvolgono periodi d’imposta ante 2009, analizzare le
principali criticità connesse con il sistema ante modifiche.
Il meccanismo di funzionamento del redditometro “ante modifiche” è ormai
noto.
Qui di seguito si propone un esempio, funzionale ai commenti del presente
articolo al fine di analizzare le principali criticità del sistema.
L’ esempio considera una situazione molto semplice:
• possesso prima casa (regione Veneto);
• possesso di un autovettura;
• acquisto della stessa autovettura, spesa sostenuta € 40.000 effettuata
nel periodo d’imposta oggetto di accertamento.
1.2.8 Problemi di metodo
Analizzando la modalità di funzionamento del redditometro emergono dei
problemi di metodo connessi all’utilizzo:
a) degli indicatori di capacità contributiva;
b) al meccanismo di calcolo.
REDDITOMETRO: problemi di metodo
Indicatori Meccanismo di calcolo
Coefficienti frutto di stime non in
linea con i dati reali rilevabili empiricamente
Errori di sovrastima anche di un solo parametro generano la non
attendibilità del risultato globale
Bene o servizio
Importo Coeff. Ammontare Perc. di valutazione
Reddito attribuibile
Autovettura € 5.351,02 7 € 37.457,14 100% € 37.457,14
Abitazione € 3.000,00 4 € 12.000,00 60% € 7.200,00
Incremento patrimoniale € 40.000 1/5 € 8.000,00 100% € 8.000,00
Reddito complessivo
netto € 52.657,14
32
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
La scelta degli indicatori di capacità contributiva e la determinazione dei relativi
coefficienti non si fondano sulla rilevazione e misurazione di dati effettivi dei
contribuenti (e dei loro nuclei familiari), ma sono il frutto di stime effettuate il
cui risultato in molti casi appare non in linea con i dati reali rilevabili
empiricamente nelle singole fattispecie.
L’assenza di adeguate rilevazioni campionarie sembra infatti privare del
necessario rigore scientifico i calcoli che il redditometro impone nella
quantificazione reddituale.
Il metodo utilizzato per determinare il reddito sintetico presunto consiste nel
sommare i vari importi stimati tenendo conto dei coefficienti e degli
abbattimenti previsti e graduati in funzione degli importi (vedasi esempio).
Se dal punto di vista operativo l’intento è quello di ricostruire lo specifico
reddito imputabile al contribuente mediante le propensioni specifiche al
consumo per ciascun indicatore, ogni importo ottenuto rappresenta una stima
dalla cui somma si ottiene il reddito complessivo.
Per cui se esiste anche un solo errore di sovrastima all’interno dei beni utilizzati
come paniere per la determinazione del reddito sintetico, l’intera metodologia
risulta inattendibile per un duplice ordine di motivi:
• il calcolo dell’abbattimento progressivo è informato a criteri
decrescenti, per cui il valore più elevato viene considerato al 100%, il
secondo valore è considerato per il 60% ecc.. Alla luce di ciò il singolo
errore di sovrastima, anche se isolato, potrebbe comportare un
sovvertimento della “gerarchia di calcolo” con un risultato finale
completamente diverso;
• la stima oltre misura di uno dei parametri non permette alcuna capacità
di assorbimento da parte degli altri indicatori, come ad esempio
potrebbe avvenire nel calcolo della media.
Categorie di beni e servizi rilevanti ai fini del redditometro “ante modifiche”
Aeromobili Navi e imbarcazioni da diporto Autoveicoli Altri mezzi di trasporto a motore Roulottes Residenze principali e secondarie Collaboratori familiari (colf) Cavalli da corsa o da equitazione Assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all’utilizzo dei veicoli a motore, quelle sulla vita e contro gli infortuni sulle malattie)
a) Indicatori
b) Modalità di calcolo
33 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
1.2.9 Criticità da indicatori: autovetture e abitazioni
Per quanto concerne alcuni beni indice, quali ad esempio autovetture e
abitazione principale, non è sempre logico concludere che tali beni siano
espressivi di capacità contributiva non dichiarata.
Sul punto si conclude che, se pur entro certi limiti, i citati elementi
costituiscono beni primari il loro utilizzo non sembra essere sufficiente al fine
di svelare il tenore di vita di un contribuente in un contesto quello
dell’accertamento sintetico dove l’indice utilizzato dovrebbe invece essere un
rilevatore sicuro dotato di un elevato grado di convincimento in merito alle
potenzialità reddituali del soggetto sottoposto ad accertamento.
Nel merito dell’utilizzo dell’autovettura quale bene in grado di esprimere
capacità contributiva va detto che se il redditometro si prefigge di quantificare il
reddito di un contribuente in possesso di un’auto per così dire “di lusso”,
stimare costi di gestione ed annessi coefficienti così elevati potrebbe al limite
avere anche un senso, tuttavia concepire siffatte stime con annessi redditi
associati così elevati in presenza di auto assolutamente ”normali” appare
decisamente non corretto.
In sostanza viene da chiedersi quale senso possa avere associare dei
moltiplicatori che dovrebbero stimare con una certa credibilità il reddito di un
contribuente in presenza ad esempio di auto utilitarie.
Il conteggio redditometrico non pone alcuna relazione in funzione dell’uso
dell’autovettura.
Per il redditometro nel conteggio di stima del reddito associato alle spese di
gestione dell’autovettura nulla cambia in funzione della percorrenza media
annua del veicolo o del tipo di assicurazione o delle necessità di manutenzione.
Il D.M. in commento, nel conteggio delle spese di gestione degli autoveicoli
postula poi un abbattimento degli ammontari risultanti dall’applicazione dei
coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli del 10% per anno fino ad un
BENI INDICE
Autovetture, problemi di metodo
In presenza di autovetture “normali” il calcolo presuntivo effettuato dal redditometro ante modiche rischia di perdere tutto il suo appeal quale metodologia di accertamento idonea a rilevare redditi nascosti al fisco
a) Beni indice: autovetture
Uso
34
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
massimo del 40% a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima
immatricolazione.
Ciò significa che più l’autovettura è “vecchia” e minore è l’apporto della stessa
nel calcolo del reddito sintetico elaborato dalla procedura, il che se da un lato
può essere favorevole al contribuente, dall’altro:
• nella realtà non è detto che possedere un’autovettura da più di tre
anni sia indice di minore capacità contributiva;
• dal lato operativo, maggiore è l’età dell’autovettura e generalmente
più spinta è l’usura , per cui più elevati sono i costi di gestione;
1.2.10 Tariffe ACI
Riguardo poi alla stima offerta dal redditometro va sottolineato che se
proponiamo un confronto con le tariffe Aci sorgono fondati dubbi sulla
fondatezza della stima.
Sul punto si fa notare che, nel sito dall’Aci alla voce servizi on line, costi
chilometrici ci viene offerta la possibilità di ricostruire l’insieme delle spese che
l’automobilista sostiene per l’uso del veicolo espresse in forma di “euro per
KM”.
Più specificatamente basterà indicare marca e modello dell’autovettura nonché
periodo di sostenimento delle spese.
Per quanto di nostro interesse, al fine di provare la reale spesa sostenuta e
confutare la stima del costo di gestione proposta dal redditometro, andranno
tenute fuori dal calcolo le quote di ammortamento (quota capitale e quota
interesse) in quanto espressive del capitale necessario per l’acquisto; nel caso
di specie non se ne terrà conto poichè nel calcolo del redditometro il costo
dell’autovettura viene quantificato attraverso il conteggio dell’incremento
patrimoniale.
1.2.11 Incremento patrimoniale
In relazione all’incremento patrimoniale si fa notare che il meccanismo di
calcolo che governa il redditometro non è in grado di cogliere talune
particolarità quali ad esempio l’acquisto a rate o l’acquisto tramite
finanziamento. Il conteggio “a ritroso” che il redditometro fa non sempre trova
corrispondenza con la situazione reale.
35 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
1.2.12 Beni ad uso promiscuo
Per ciò che attiene ai beni ad uso promiscuo non condivisibile appare il
comportamento dell’ufficio quando l’auto ad uso promiscuo viene acquistata
dalla ditta individuale, ma il bene viene comunque conteggiato al 50% nel
calcolo del redditometro.
Tale modalità non appare condivisibile in quanto la capacità di spesa connessa
con il possesso del bene è già “contenuta” nel reddito d’impresa o
professionale, in quanto le stesse spese sono documentate in contabilità;
l’eventuale parziale deducibilità si risolve infatti in un aumento del reddito che
viene poi conseguentemente già tassato, e quindi non se ne ravvisa la
possibilità di un utilizzo per il calcolo da redditometro.
Un utilizzo a metà nel calcolo del redditometro andrebbe poi a discriminare
quelle realtà per cui a fronte di un medesimo utilizzo cambia solo l’intestazione
proprietaria, ad esempio il bene è in carico alla società di persone e non alla
ditta individuale.
1.2.13 Beni indice: abitazione principale
Con riferimento all’abitazione principale le lacune dello strumento in questione
appaiono evidenti.
BENI INDICE
Abitazioni, problemi di metodo
Nel sistema di calclolo del redditometro capita sovente che la residenza secondaria possa fornire un apporto inferiore in termini di quantificazione
del reddito associato rispetto alla prima casa.
Utilizzo dell’auto quale bene indice
Quali problematiche?
o Capacità di reddito legata al possesso dell’autovettura poco significativa se messa in relazione alle tariffe Aci;
o Nessuna relazione in funzione dell’uso dell’autovettura.
36
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Preliminarmente va sottolineato che la residenza principale costituisce un bene
non certo di carattere voluttuario, ma teso a soddisfare bisogni ed esigenze
primari, il cui acquisto e successivo godimento sono costituzionalmente tutelati
(articolo 47 comma 2 Costituzione).
Sul punto particolarmente significativo è quanto contenuto nella Sentenza 16
maggio 2000, n. 178 della Comm. Trib. Reg. Lombardia Sez. XXIII.
Per ciò che attiene le abitazioni va poi sottolineato come il redditometro non
tiene assolutamente conto delle peculiarità territoriali con riferimento
all’ubicazione degli immobili. Possedere un immobile della stessa metratura, in
centro a Roma oppure in un paese “disperso” nelle campagne romane, nulla
cambia per l’accertamento sintetico.
Un ulteriore riflessione va fatta nell’apporto in termini di quantificazione del
reddito delle residenze secondarie.
Qualora infatti la seconda casa sia inferiore in termini di metratura rispetto alla
prima accade che, nella “bilancia del redditometro” la residenza secondaria
fornisce un apporto inferiore in termini di quantificazione del reddito associato
rispetto alla prima casa, per cui, paradossalmente la villa in Costa Smeralda
finisce col “valere meno” rispetto all’abitazione principale.
1.3 Redditometro: le possibilità di difesa
1.3.1 Novità della Manovra
Fra le novità di rilevo del nuovo accertamento sintetico, la cui definitiva
valutazione, come più volte chiarito nei precedenti interventi, va
obbligatoriamente rinviata dopo l’emanazione degli specifici decreti attuativi, si
evidenzia l’introduzione di elementi personalizzanti, il reddito determinato
induttivamente tramite il redditometro (quello con l’utilizzo degli indici) con due
nuovi parametri di riferimento:
• nucleo familiare;
• luogo di residenza.
REDDITOMETRO: nuovi parametri di riferimento
Indici Territorialità Nucleo familiare Luogo di residenza
37 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
In sostanza la determinazione del maggior reddito tramite i nuovi coefficienti,
che andranno a sostituire quelli contenuti nel decreto del 1992, sarà individuata
sul contenuto induttivo di taluni elementi caratterizzati con riferimento a dati
per così dire di “normalità economica” differenziati per nucleo familiare e
territorio.
1.3.2 I nuovi parametri
Facendo seguito al Comunicato stampa del 28 settembre 2010 a firma del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale la stessa Agenzia ha destituito
di fondamento qualsiasi anticipazione apparsa sulla stampa specializzata sul
possibile contenuto del nuovo D.M. che guiderà il cd “redditometro di seconda
generazione”, ci guardiamo bene dall’ipotizzare giudizi o rilievi che potrebbero
rivelarsi assolutamente fuorvianti.
In questa sede ci limiteremo ad analizzare tali elementi alla luce della disciplina
ante modifiche, considerato, il dato tutt’altro che trascurabile che gli
accertamenti fino al periodo d’imposta 2008 saranno condotti con il vecchio
strumento.
1.3.3 Accertamento e difesa da nucleo familiare
Sul punto si specifica come il concetto di nucleo familiare analizzato nel
presente contributo è d’ausilio per una difesa da redditometro in quanto
elemento fondamentale in grado di giustificare una capacità contributiva che
potrebbe non trasparire dalla dichiarazione dei redditi del soggetto verificato a
cui solo formalmente è intestata la spesa, ma che in realtà viene finanziata da
un altro soggetto.
Si pensi ad esempio al padre che acquista la macchina per il figlio.
Nel nuovo redditometro il concetto di nucleo familiare conserva tutta la sua
valenza giustificativa, atteso che il decisivo cambio di rotta connesso con le
nuove disposizioni, ammette qualsiasi prova contraria idonea a contrastare
quanto sinteticamente determinato dall’ufficio.
Nucleo familiare e difesa da redditometro
Fondamentale elemento di difesa
Dimostrazione che la capacità di spesa accertata è attribuibile ad altri soggetti componenti il nucleo familiare
38
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Nell’economia del discorso va puntualizzato come il nucleo familiare sarà anche
la base per un classificazione dei contribuenti che molto probabilmente
verranno catalogati in gruppi omogenei (come i “cluster” per gli studi di
settore) per l’appunto a seconda del loro contesto familiare di riferimento.
Come è noto l’accertamento sintetico da redditometro coinvolge la singola
persona fisica. E’ evidente però che la maggiore capacità di spesa del
contribuente potrebbe originare anche dalla disponibilità reddituale del coniuge
o di altri componenti del nucleo familiare.
Per ovviare al rischio peraltro piuttosto fondato e frequente negli accertamenti
condotti dagli uffici/direzioni provinciali, di rettificare il reddito di una persona
fisica che in realtà può utilizzare somme legittimamente realizzate nell’ambito
della propria famiglia, l’Agenzia delle Entrate ha emanato fin già dal 1977
alcune istruzioni volte a mitigare il rigido meccanismo di applicazione di cui
all’articolo 38 comma 4 D.p.r. 600/73 in versione ante modifiche.
La C.M. numero 7/1946 del 30.04.1977 ritiene che nell’accertamento sintetico
si “debba necessariamente tener conto … anche delle disponibilità che
possono derivare dagli altri componenti del nucleo familiare … e che possono
spostarsi (e così generalmente accade) nell’economia del soggetto passivo”.
La C.M. numero 27 del 14.08.1981 segnala tra le eventuali eccezioni di parte
che “se è stato formulato accertamento sintetico a carico di un solo coniuge,
questi potrebbe eccepire che il suo presunto maggior reddito trovi
spiegazione nelle elargizioni dell’altro coniuge, già regolarmente tassate …
(omissis). È quindi opportuno procedere all’esame contemporaneo delle
posizioni fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare e non ricorrere, se del
caso, all’accertamento sintetico quando i redditi anche di uno dei diversi
soggetti giustifichino ampiamente le spese e il tenore di vita di tutti gli altri”.
La C.M. numero 101/E del 30.04.1999 “considerata la inevitabile imprecisione
dello strumento presuntivo … (omissis) … sottolinea la necessità di procedere
sempre ad un esame complessivo della posizione reddituale dell’intero nucleo
familiare del contribuente, essendo evidente come frequentemente gli
elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell’accertamento
sintetico possano trovare spiegazione nei redditi posseduti da altri
componenti il nucleo familiare”.
Prassi ministeriale
Accertamento e difesa da nucleo
familiare
39 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
La C.M. numero 49/E del 09.08.2007 ribadisce da ultima che “la
manifestazione di ricchezza o la posizione reddituale dei componenti il nucleo
familiare possono consentire di valutare non proficua l’azione di accertamento
sintetico nei confronti della persona indagata … (omissis). Non si tratta di
mettere in atto un redditometro sulla famiglia, bensì di individuare, nell’ambito
delle cosiddette “famiglie fiscali”, quali sono i componenti che non dichiarano
redditi o che dichiarano redditi irrisosi rispetto alla manifestazione di ricchezza
loro riconducibile e, quindi, quali sono i soggetti di effettivo interesse fiscale ai
fini del contrasto all’evasione”.
La C.M. n. 13/E del 9 aprile 2009, riprende il concetto di nucleo familiare.
Infatti, la stessa ribadisce: «... all'accertamento sintetico del reddito
complessivo delle persone fisiche in base agli elementi di capacità contributiva,
da valutare nel contesto del nucleo familiare qualora i redditi
complessivamente dichiarati non risultino coerenti con la capacità di spesa
dimostrata».
1.3.4 Conseguenze sull’accertamento
E’ quindi chiaro che il nucleo familiare riveste un ruolo centrale
nell’accertamento sintetico e in particolar modo sulla rettifica da redditometro.
Quello che traspare dalla lettura delle circolari qui esaminate è che la stessa
Amministrazione Finanziaria riconosce talune lacune applicative del sistema
redditometro arrivando ad affermare come l’effettiva capacità contributiva del
soggetto accertato, non possa essere circoscritta allo stesso, ma debba
prendere in esame anche la sua posizione nell’ambito della più ampia realtà che
è data dal nucleo familiare.
CAPACITA’ DI SPESA ACCERTATA
ATTRIBUZIONE
Va presa in considerazione la posizione del contribuente nell’ambito
della più ampia realtà che è data dal nucleo familiare.
40
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
E’ infatti inevitabile che determinate spese, siano esse costituite da incrementi
patrimoniali, ma ben più frequentemente da spese di mantenimento/gestione,
vengano ripartite fra i coniugi o vengano sostenute direttamente da altri
soggetti componenti il nucleo familiare. Alla luce di quanto esposto appare
impensabile che, ad esempio, in caso di nucleo familiare residente nello stesso
immobile in cui, tre soggetti sono “portatori” di reddito, in sede di calcolo del
redditometro la quota associata alle spese di gestione dell’abitazione debba
essere computata al 100% in capo al soggetto accertato perché questi ne
risulta l’unico proprietario.
La norma, ante modifiche, infatti parla di disponibilità del bene accertato e non
di titolarità. Di fatto, in molte realtà, il nucleo familiare vuole significare un
“centro”, una sorta di cassa comune ove far confluire i redditi e di conseguenza
le relative spese. In fase di accertamento è quindi chiaro come non si possa
prescindere da questa realtà, e che se è pur onere del contribuente fornire la
prova contraria, la stessa non deve essere limitata al tenore letterale ante
modifiche dell’articolo 38 comma 6 DPR 600/73 (possesso di redditi esenti o
soggetti a ritenuta a titolo d’imposta) ma bensì vada intesa come prova ampia,
con ogni mezzo ammissibile purché idoneamente documentata.
1.3.5 Concetto di nucleo familiare
Una volta delineata la possibilità di utilizzare il “nucleo familiare” quale
elemento di prova per giustificare il maggior reddito attribuito al contribuente
accertato mediante la procedura della rettifica sintetica, rimane da qualificare
quale concetto di “famiglia fiscale” possa essere considerato rilevante ai fini di
una corretta difesa del contribuente.
Come più sopra esaminato, va detto che sull’argomento le più recenti circolari
ministeriali citate si limitano a rilevare che l’accertamento sintetico del reddito
complessivo va valutato nel contesto del nucleo della famiglia senza specificare
quanto tale concetto vada eventualmente esteso.
L’accertamento
sintetico
Spesa sostenuta = reddito del contribuente
Ricostruzione che tenga conto della capacità di spesa dell’intero nucleo familiare
41 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Concetto di famiglia fiscale
Prassi Giurisprudenza Cassazione
L’accertamento sintetico del reddito complessivo va valutato nel contesto del nucleo della famiglia senza specificare quanto tale concetto vada eventualmente esteso.
La prova contraria può ricercarsi anche nella capacità reddituale dell'intero nucleo familiare, identificato esclusivamente nella famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli.
Sul punto va segnalato invece come la giurisprudenza di Cassazione ci fornisca
delle definizioni ben più precise sostenendo nel merito soluzioni più rigide
rispetto a quanto delineato dalla prassi ministeriale.
Con la sentenza del 21 dicembre 2009, n. 26871 la Suprema Corte di
Cassazione si è pronunciata in tema di redditometro alla luce dei coefficienti
presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 38 del D.P.R. n.
600/1973.
In tale contesto, è stato preliminarmente ribadito che la prova contraria,
ammessa dal sesto comma della richiamata disposizione normativa, ben può
essere più ampia rispetto al semplice dettato letterale della norma (articolo 38
comma 6 D.p.r. 600/73) e quindi non è detto che la stessa debba limitarsi alla
dimostrazione della sola sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo d'imposta.
Nella sentenza si segnala che la prova contraria ammessa dal sesto comma
D.p.r 600/73 sopra citato possa rinvenirsi anche nella capacità reddituale
dell'intero nucleo familiare, ma per tale intendendosi esclusivamente la famiglia
naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori.
Secondo la citata sentenza dunque la presunzione del concorso di detti soggetti
componenti il nucleo familiare alla produzione del reddito, trova fondamento
nel vincolo che lega le predette persone, e non già nel mero fatto della
convivenza, escludendo quindi la possibilità di desumere da quest'ultima il
possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine che, in quanto
tale, va considerato estraneo al nucleo familiare.
Giurisprudenza e concetto di nucleo familiare
42
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Sul punto va preliminarmente osservato come in sede di definizione di quale sia
il giusto concetto di nucleo familiare in grado di fornire una buona difesa da
redditometro sia difficilmente individuabile un principio oggettivo che possa
svincolarsi dalla soggettività dei singoli contenziosi.
Con questo intendiamo dire che nonostante una certa giurisprudenza di
Cassazione è concorde nel ritenere che la famiglia naturale è l’unico centro di
imputazione di interesse in grado di condizionare con successo una buona
difesa da redditometro, sul punto crediamo sia necessario fare una riflessione
più ampia.
A nostro modo di vedere infatti tale considerazione finirebbe col penalizzare
tutte le famiglie di fatto e più in genere tutte le forme di convivenza non
fondate sul matrimonio che in realtà rappresentano comunque un più ampio
centro di interesse che va al di là del singolo individuo.
Tanto per fare un esempio non si vede perché due coniugi non uniti in
matrimonio, ma che convivono nel medesimo immobile intestato ad un solo dei
due, non debbano invece venire unitariamente considerati nella “gestione degli
indici del redditometro”, visto che lo stesso considera la disponibilità e non la
proprietà dell’immobile.
Nell’economia del discorso appare utile procedere con un esame dei più
importanti interventi giurisprudenziali intervenuti in tema di accertamento
sintetico e nucleo familiare al fine di vedere in concreto quale possibilità di
difesa sia accordata al contribuente.
Nella sentenza Cassazione numero 19637 del 16 settembre 2010 viene
analizzato il caso di una compravendita immobiliare tra genitori (cedenti) e figli
(acquirenti). In tale ambito la dichiarazione dei figli di aver pagato il prezzo
costituisce base legittima per l’accertamento sintetico del maggior reddito in
capo a questi ultimi.
Giurisprudenza: acquisto di un
immobile tra familiari
CASSAZIONE 21 DICEMBRE 2009 N. 26871
DIFESA DA NUCLEO FAMLIARE
Definizione rigida e poco condivisibile in quanto limita la difesa
esclusivamente alla famiglia naturale, (coniugi conviventi + figli).
43 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Infatti, “in materia di accertamento dell’imposta sui redditi ed al fine della
determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 la sottoscrizione di un atto
pubblico (nella specie: una compravendita) contenente la dichiarazione di
pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente può costituire
elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito posseduto, in
base all’applicazione di presunzioni semplici, che l’ufficio finanziario è
legittimato ad applicare per l’accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto a
quello ignoto, restando poi sempre consentita, a carico del contribuente, la
prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità
patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere l’atto stipulato,
in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa
apparente” .
Nel caso di specie quindi i giudici di Cassazione hanno ritenuto valido
l’accertamento dell’ufficio in quanto il contribuente non ha fornito la prova
contraria in ordine al mancato contenuto patrimoniale della compravendita in
questione.
Cass. 16.9.2010 n. 19637
Presunzione a favore del fisco Onere delle prova a carico del contribuente
La sottoscrizione di un atto pubblico (nella fattispecie una compravendita)
contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro
da parte del contribuente può costituire elemento sulla cui base
determinare induttivamente il reddito posseduto
Rimane consentita ed è a carico del contribuente, la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto
una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente
apparente, in ragione della natura simulata dell’atto.
CASS. NUMERO 19637 DEL 16 SETTEMBRE 2010
SIMULAZIONE ATTO COMPRAVENDITA
Presunzione a favore del Fisco che fa scattare il redditometro.
Onere della prova interamente a carico del contribuente.
44
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Nella sentenza in commento sono citati altri due riferimenti giurisprudenziali il
cui contenuto va tenuto in debita considerazione nella fattispecie in questione:
• Cassazione 17 giugno 2002 n. 8665 in tema di onere della prova e
utilizzo del canale bancario;
• Cassazione 17 marzo 2006 n. 5991 in tema di possibilità di provare il
contenuto non patrimoniale dell’atto di compravendita simulato.
In Cassazione 17 giugno 2002 n. 8665, viene preso in considerazione il
contenuto della prova del contribuente atta a dimostrare che, in realtà, era
stata stipulata una donazione e non una compravendita. La Cassazione ritiene
insufficiente la sola produzione di copia dei conti correnti bancari dai quali
risulta che i venditori non hanno in realtà incassato alcuna somma in merito
alla vendita, proprio perché simulata, in quanto “la provvista necessaria
all’adempimento del prezzo può provenire dalle tante altre fonti, e può avere
come sua destinazione tanti altri canali, non esauribili né quelle né questi – in
quelli bancari”.
Con la sentenza Cassazione 17 marzo 2006 n. 5991, i giudici hanno stabilito
che nel processo tributario non valgono i limiti di cui all’art. 1415 c.c., secondo
cui la simulazione non può essere opposta ai terzi di buona fede, (terzi che
coincidono con gli uffici finanziari), in quanto ciò vale solo nelle azioni
civilistiche.
L’affermazione è senza dubbio condivisibile, visto che il giudizio non tende alla
dichiarazione di nullità del contratto simulato, ma all’accertamento della
fondatezza del provvedimento impositivo, fondatezza che, nella specie, può
venire meno proprio in virtù della natura simulata del negozio
Cassazione 17 giugno 2002 n. 8665
Onere della prova “ampio e rigoroso” a carico del contribuente
La Cassazione ritiene insufficiente la sola produzione di copia dei conti correnti bancari dai quali risulta che i venditori non hanno in realtà incassato
alcuna somma in merito alla vendita.
Cassazione 17 marzo 2006 n. 5991
Nel processo tributario non valgono i limiti di cui all’art. 1415 c.c.
La simulazione dell’atto può essere opposta al fisco qualora rigorosamente provata.
Ulteriori riferimenti
giurisprudenziali
Cassazione 17 giugno 2002
n. 8665
Cassazione 17 marzo 2006
n. 5991
45 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
1.3.6 Giurisprudenza e difesa da nucleo familiare
In ultima analisi appare opportuno citare alcuni riferimenti giurisprudenziali utili
in contraddittorio e nella successiva fase del contenzioso al fine di chiarire le
possibilità di utilizzo della famiglia “fiscale” nell’ambito della difesa da
redditometro.
In tema di orientamenti giurisprudenziali ci pare opportuno sottolineare la
sentenza numero 8/08/2009 del 13 gennaio 2009 della C.t.p. di Lecce nel quale
viene annullato un accertamento da redditometro in quanto il contribuente ha
dimostrato di avere realizzato incrementi patrimoniali con elargizioni del proprio
coniuge.
Sul punto si ribadisce come la sentenza conclude nel senso di ritenere
assolutamente irrilevante il regime patrimoniale adottato dai coniugi (nel caso
di specie i coniugi erano in regime di separazione legale dei beni) in ordine
all’ammissibilità della prova contraria del sostegno familiare all’acquisto.
D’altro canto ci sembra opportuno citare la sentenza numero 45 del 23 marzo
2009 della C.t.p. di Milano che pure riconoscendo la validità di elementi di
giustificazione da ricercarsi nell’ambito del nucleo familiare, ha ritenuto valido
l’avviso di accertamento in quanto l’incremento patrimoniale sostenuto con
l’apporto dei genitori non è stato avvalorato da adeguato supporto probatorio.
C.t.p. Milano n. 45 del 23 marzo 2009
Incremento patrimoniale
L’incremento patrimoniale sostenuto con l’apporto dei genitori va
avvalorato da adeguato supporto probatorio.
L’avviso va annullato se il contribuente dimostra di aver realizzato incrementi patrimoniali con elargizioni del proprio coniuge
C.t.p. Lecce 8/08/2009 del 13 gennaio 2009
Incremento patrimoniale
46
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Sul punto si ricorda che l’ulteriore sentenza (Cassazione 8738/02) in termini
piuttosto rigorosi ha chiarito che non è sufficiente la mera dichiarazione di
essere un semplice prestanome al fine di giustificare il mancato sostenimento
della spesa.
La giurisprudenza richiamata permette quindi di poter cristallizzare il seguente
principio.
Nell’ottica di una buona strategia di difesa il contribuente può validamente
giustificare il maggiore reddito con la disponibilità reddituale di altri
componenti del nucleo familiare, tuttavia qualora tale possibilità sia in
concreto attuabile, dovrà produrre idonea documentazione in modo da fornire
la prova in grado di supportare tale soluzione.
Nel merito si ribadisce come incombe sul contribuente l’onere della prova, che
sarà l’elemento chiave in grado di convincere sulla sostenibilità della difesa
attuata, sia essa in fase di contraddittorio che in quella di eventuale successivo
contenzioso.
1.4 Redditometro e presunzioni da accertamento
L’articolo 22 della “Manovra correttiva” ha riscritto la norma che determina
l’accertamento sintetico di cui all’articolo 38 D.p.r. 600/73.
Tale modifica riporta alla ribalta il dibattito sulla natura della presunzione che
determina l’accertamento in questione.
In sostanza viene da chiedersi se la presunzione, che sta alla base
dell’accertamento sintetico, sia da qualificarsi come presunzione semplice ai
sensi dell’articolo 2729 del Codice Civile o se la stessa vada invece qualificata
come legale secondo il contenuto dell’articolo 2728 del Codice Civile.
Il principio
Accertamento sintetico
Quale natura è attribuibile alla presunzione da redditometro?
Presunzione semplice o
legale?
47 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
1.5 Presunzioni
A tal fine è necessario analizzare le differenze fra le diverse forme di
presunzione.
1.5.1 Presunzioni semplici
Le presunzioni semplici (o praesumptiones hominis) sono quelle che la legge
lascia al libero apprezzamento del giudice.
Le presunzioni semplici disciplinate dall’articolo 2729 del Codice Civile
presuppongono che si parta da un fatto noto per giungere alla definizione di un
fatto ignoto.
In merito alle presunzioni semplici , il collegamento fra fatto noto e ignoto non
è operato direttamente dal legislatore, ma è lasciato alla libera valutazione da
parte del giudice il quale deve ammettere solo presunzioni che siano gravi,
precise e concordanti.
La gravità della presunzione deve essere messa in relazione alla “credibilità” e
alla sussistenza di una serie di indizi e riscontri che fanno propendere per una
sua attendibilità. In sostanza ci deve essere una contiguità logica rilevante tra il
fatto noto e la presunzione stessa.
Il fatto noto deve essere indiscutibile, certo nella sua oggettività.
Gli indizi devono muoversi nella stessa direzione e devono essere logicamente
dello stesso segno.
Gravità
Precisione
Concordanza
Presunzione semplice
Onere probatorio a carico dell’ufficio
Il giudice tributario deve ammettere solo presunzioni che siano gravi
precise e concordanti.
48
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
1.5.2 Presunzioni legali
Le presunzioni legali (o praesumptiones iuris) sono invece quelle il cui valore
probatorio è riconosciuto una volta per tutte dalla legge, senza che il giudice le
possa valutare liberamente. A loro volta le presunzioni legali si suddividono a
seconda del grado di vincolo in:
• presunzioni legali assolute (o praesumptiones iuris et de iure), contro
cui non è ammessa la prova contraria,
• presunzioni legali relative (o praesumptiones iuris tantum) contro cui è
possibile fornire una prova contraria
In diritto tributario sono ammesse unicamente presunzioni legali relative.
Per cui:
• all’ufficio spetta l’onere di dimostrare la sussistenza del “fatto noto” al
cui ricorrere scatta la presunzione legale;
• al contribuente il conseguente onere di fornire la prova contraria.
Al fine di contestualizzare le definizioni sopra rilevate e rendere più chiara la
distinzione si procede con l’analisi della natura delle presunzioni in capo a due
tipologie di accertamenti:
• Studi di settore
• Movimentazioni bancarie
Appare ormai definitivamente chiarita la natura della presunzione per gli
accertamenti condotti attraverso gli studi di settore.
Presunzioni legali
Onere probatorio a carico del contribuente
In giudizio sono ammesse solo presunzioni legali relative,contro cui è
possibile fornire la prova contraria.
49 Fiscal Focus
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1.5.3 Presunzioni semplici: studio di settore
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., S.U., del 18 dicembre
2009, sentenze nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 e, da ultimo, Sez. trib., del
6 luglio 2010, ordinanza n. 15905) hanno statuito che “la procedura di
accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi
di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità,
precisione e concordanza non è “ex lege” determinata in relazione ai soli
standards in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al
contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento
con il contribuente”. Il Legislatore, inoltre, oltre ad inquadrare gli accertamenti
determinati dagli studi di settore tra quelli basati su presunzioni semplici, ha
ulteriormente richiesto, per legittimare l’accertamento, che vi siano "gravi
incongruenze" tra i ricavi/compensi dichiarati e quelli derivanti dagli stessi
studi. Sono tali incongruenze, quindi, a conferire allo scostamento risultante
dall’applicazione degli studi di settore i requisiti di gravità, precisione e
concordanza. Per cui, solo laddove l’Ufficio provi la sussistenza dei suddetti
requisiti, sorge in capo al contribuente il conseguente obbligo di difesa sul
merito della causa, senza che vi sia, prima, alcuna inversione dunque dell’onere
della prova a fronte di una presunzione che, per legge ed interpretazione
giurisprudenziale, è semplice e non legale.
1.5.4 Accertamento bancario
Altrettanto chiaro appare il quadro probatorio in presenza di accertamento cd
“bancario” di cui all’articolo 32 comma 1 D.p.r. 600/73. In tal senso è
opportuno segnalare quanto sintetizzato dalla Cassazione nell’ordinanza
numero 13807 del 09 giugno 2010.
Natura della presunzione da studi di settore
Presunzione semplice
Lo studio di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui
gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata in relazione
ai soli standards in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al
contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità
dell’accertamento con il contribuente.
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Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Sul punto si evidenzia che, se l’accertamento del fisco si basa sui movimenti di
conti correnti bancari, compete al contribuente dimostrare che gli elementi
raccolti dall’attività di rilevazione sono riconducibili ad operazioni non
assoggettabili a tassazione.
Per il fisco, invece, l'onere probatorio è assolto con la semplice produzione
degli elementi risultanti dai conti stessi.
Il richiamo è all’art. 32 c.1 del DPR 600/73 secondo il quale, nel momento in
cui le operazioni bancarie sono riconducibili ex lege al contribuente soggetto
dell’accertamento fiscale, diventa onere di quest’ultimo dimostrare "...che ne
ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che
non hanno rilevanza allo stesso fine...".
1.6 Redditometro: due tesi a confronto sulla natura della
presunzione
Delineati i confini delle “presunzioni” su cui si possono reggere gli avvisi di
accertamento rimane, come detto, da qualificare la natura della presunzione
che regge l’accertamento sintetico e in particolare quella da redditometro.
Si procede all’analisi dello stato dell’arte secondo la disciplina ante modifiche
concentrando l’analisi sulla rettifica da redditometro.
Sulla natura della presunzione da redditometro prassi e una certa parte della
giurisprudenza sembrano concordi nel sostenere che quella “da redditometro”
è una presunzione di carattere legale ex articolo 2728 del Codice Civile.
Presunzione legale
Accertamento bancario
Onere probatorio a carico del contribuente
Riguardo alle movimentazioni bancarie contestate dall’ufficio il contribuente
dovrà dimostrare che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito
soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
51 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
La sentenza della Corte di Cassazione numero 14367 del 20 giugno 2007, è
particolarmente significativa nell’enucleare la tesi in merito alla presunzione che
sta alla base dell’accertamento “redditometrico” e del relativo profilo di difesa
accordato al contribuente.
“…In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’articolo 38 quarto comma
del D.p.r. 600/73 consente all’ufficio finanziario di determinare sinteticamente
un imponibile maggiore di quello ricavabile dalla valutazione analitica in
presenza di elementi e di circostanze di fatto certi che presuppongono la
disponibilità di un corrispondente reddito.
Pertanto nell’ipotesi di disponibilità di autoveicoli, nonchè di residenze
principali o secondarie, la disponibilità di tali beni – e quindi non solo la
proprietà dei medesimi, ma anche l’esborso a vario titolo di spese per il loro
mantenimento, costituisce una presunzione di capacità contributiva da
qualificare come legale ai sensi dell’articolo 2728 del Codice Civile, perchè è la
stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale
disponibilità l’esistenza di una capacità contributiva.
Perciò il giudice tributario, una volta accertata l’esistenza degli specifici
elementi indicatori di capacità contributiva può soltanto valutare la prova che il
contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale delle somme
necessarie per mantenere il possesso dei beni…”.
Sullo stesso piano interpretativo, si registrano anche numerose altre pronunce
della Cassazione tali da fornire un indirizzo consolidato alla questione.
La conseguenza di tale impostazione è notevole in tema di onere della prova.
Cassazione 14367 del 20 giugno 2007
Giurisprudenza prevalente
Redditometro = presunzione legale relativa
il giudice tributario, una volta accertata l’esistenza degli specifici elementi,
indicatori di capacità contributiva, può soltanto valutare la prova che il
contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale delle somme
necessarie per mantenere il possesso dei beni. Solo presunzioni legali
relative,contro cui è possibile fornire la prova contraria.
52
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Nell’accertamento sintetico infatti l’onere della prova spetta:
• all’ufficio per ciò che attiene alla verifica dei cosiddetti fatti indice, i quali
legittimano tale modalità di accertamento;
• al contribuente per quanto riguarda la quantificazione redditometrica
dell’imponibile.
Tale modalità di qualificazione sembra dunque da un lato agevolare l’opera
dell’ufficio che, una volta verificata la sussistenza dei beni/servizi individuati dal
D.M. 10 settembre 1992, o più precisamente la disponibilità dei beni in capo al
soggetto oggetto di accertamento, può validamente operare in rettifica del
reddito dichiarato senza ulteriori oneri probatori a suo carico.
Dall’altro lato complica la strada per il contribuente il quale si trova con poche
possibilità di difesa in ipotesi in cui la stima imposta dal redditometro non sia in
linea con la capacità contributiva generata dal contribuente, in quanto le sue
armi di difesa, secondo tale impostazione, sembrano limitate alla sola
contestazione circa la provenienza non reddituale delle somme contestate.
I maggiori dubbi applicativi in riferimento all’impostazione sopra enunciata
sorgono tuttavia con riferimento alla corretta qualificazione attribuibile ai
coefficienti assegnati ai diversi elementi elencati nella tabella allegata al D.M.
10/09/1992, e alla loro capacità di determinare correttamente il reddito
attribuibile al singolo contribuente.
Da un lato infatti risulta condivisibile l’assunto riportato nelle sentenze di
Cassazione per cui appare pacifico come il redditometro, in prima battuta si
regga su una presunzione legale fissata dalla norma (art. 38 quarto comma).
A ben vedere, si potrebbe però argomentare sul fatto che la rettifica sintetica
da redditometro si caratterizzi per la sussistenza di un duplice ordine di
presunzioni:
• la prima di carattere legale la quale collega il possesso del bene o più
correttamente l’indice di capacità contributiva alla spesa necessaria per
mantenerlo. Pertanto come già detto, al possesso di una barca da
diporto, o di un’abitazione si fa corrispondere l’esistenza di capacità
contributiva per il sostenimento delle spese e per il mantenimento di tali
beni;
Presunzione semplice dei
coefficienti
53 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
• la seconda di carattere semplice che pone una relazione fra spesa e
reddito, occupandosi in sostanza di quantificare l’imponibile sintetico,
associando importo di spesa, coefficienti e opportuni abbattimenti nei
modi e secondo le forme citate.
Redditometro: due ordini di presunzioni
Presunzioni legali del “fatto noto” Presunzioni semplici “dei coefficienti”
Collega il possesso del bene alla spesa
necessaria per mantenerlo.
Pertanto ad esempio:
Possesso barca da diporto = esistenza
di capacità contributiva per
mantenerlo.
Pone una relazione fra spesa e
reddito. Quantifica l’imponibile
sintetico associando l’importo di
spesa a taluni coefficienti che
opportunamente combinati
determinano il reddito accertato.
Nella valutazione della “forza accertativa” del redditometro molto ruota attorno
alla corretta qualificazione di questo secondo ordine di presunzioni.
In dottrina fra le varie posizioni sembra pertanto sicuramente meritevole di
pregio anche quella secondo cui la soluzione sulla natura del redditometro va
così inquadrata:
• “ il carattere multiforme della realtà su cui il redditometro va ad
incidere e le correlate necessità di adattamento si armonizzano assai
meglio con una configurazione come catalogo precostituito di
presunzioni semplici da inserire nel contesto di un accertamento caso
per caso”.
In sostanza secondo tale impostazione la quantificazione reddituale imposta dai
coefficienti ministeriali agganciati al redditometro assumerebbe la natura di
presunzione semplice da cui far discendere che gli indici e i coefficienti in esso
contenuti devono essere adattati al caso di specie oggetto di analisi, negandosi
un’applicazione automatica pur in presenza degli elementi e circostanze di fatto
certe richiesti dall’articolo 38 comma 4 D.p.r. 600/73.
Delineato il quadro applicativo, pur evidenziando le forti prese di posizione della
Cassazione sulla natura di presunzione legale, va rilevato che non mancano le
ragioni a favore di un’interpretazione diversa che qualifica il redditometro quale
presunzione semplice.
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Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Per la sentenza n. 31/6/10 della commissione tributaria di Padova i parametri
del redditometro, previsti dai decreti ministeriali del 1992, hanno valore di
presunzione semplice e, come tali, sono sindacabili dal giudice di merito. La
vicenda riguardava un accertamento basato sulla disponibilità di due
autovetture e dell'abitazione principale di 120 metri quadrati ed era stato
emesso applicando i coefficienti previsti dai decreti ministeriali del 1992. Il
contribuente si era difeso contestando il reddito accertato alla luce del fatto che
era dimostrabile l'effettivo modesto utilizzo delle auto.
I giudici hanno quindi affermato che, in relazione alla contestazione del reddito
da collegare ai beni indice, il giudice può intervenire sulla quantificazione
perché ha valore di presunzione semplice che quindi ben può essere esaminata
e se del caso modificata dal giudice in accoglimento della documentata richiesta
di parte. Così la Ctp adita ha drasticamente ridotto, nel merito, il reddito
accertato.
Secondo l’interpretazione della Ctp di Padova dire che la disponibilità di
determinati beni costituisce una presunzione legale sarebbe eccessivamente
limitante per la possibilità di difesa del contribuente, in quanto è preclusa al
medesimo qualsiasi possibilità di verificare la congruità del presunto reddito in
relazione ai beni indice individuati con i decreti ministeriali del 1992 (all'epoca
non furono varate note metodologiche o allegati che chiarissero come si erano
determinati i coefficienti reddituali).
C.t.p. Padova 31/6/10
Redditometro: presunzione semplice
Coefficienti di cui al D.M. 10/09/1992
Trattasi di presunzione semplice che quantifica l’imponibile sintetico
determinando il livello di reddito accertato.
Sentenza CTP Padova 31/6/10
Natura di presunzione semplice
I parametri del redditometro, previsti dai decreti ministeriali del 1992, hanno valore di presunzione semplice e, come tali, sono sindacabili dal giudice di merito.
55 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Appare infatti assai limitante e in alcuni casi poco ragionevole sostenere la
legittimità della presunzione specie in quelle occasioni in cui i beni indice, presi
a base per la determinazione sintetica del reddito accertato, sono costituiti dalla
prima casa o dal possesso dell’unica autovettura; in tali fattispecie si tratta di
beni assolutamente primari scarsamente idonei a far presumere evasioni fiscali
connesse a redditi nascosti al fisco.
Nell’economia del discorso è utile citare anche la sentenza n. 11611 del 11
settembre 2001 che, pur avendo ad oggetto una fattispecie di tipo diverso,
coglie l’occasione per specificare sulla natura dei “redditometri” intesi come
quell’insieme di calcoli che portano alla stima del reddito accertato dal
contribuente.
“ … Più in particolare, il decreto ministeriale contenente il redditometro (che ha
la sua legittimazione in una norma primaria, valutata positivamente anche dalla
Corte Costituzionale con la sentenza 23 luglio 1987, n. 283 ), più che
espressione di un potere normativo, costituisce espressione di una funzione
amministrativa di indirizzo, giustificata dalla necessità di garantire una
valutazione trasparente ed imparziale su beni che indicano inevitabilmente una
capacità contributiva per una ricchezza consumata, e che potrebbero, in
mancanza di strumenti di carattere generale, essere valutati arbitrariamente;
c) la valenza del c.d. redditometro, allora, si coglie propriamente sul piano della
valutazione probatoria, ove nulla impedisce che il contribuente possa fornire
una prova contraria o che il giudice possa ridimensionare il risultato
dell'accertamento, ……..”
Facendo seguito a quanto sopra esposto va citata anche la sentenza della Corte
Costituzionale numero 283 del 23 luglio 1987 la quale pronunciandosi in tema
di legittimità costituzionale dell’accertamento sintetico ha chiarito che i decreti
ministeriali di approvazione del redditometro non sono soggetti al vaglio di
legittimità costituzionale in quanto non sono atti aventi forza di legge.
Corollario di tale affermazione è che gli stessi possono essere disapplicati o
annullati rispettivamente dai giudici qualora nel caso di specie si pongano in
contrasto con le norme della Costituzione.
Cassazione Civile Sez. tributaria 11.09.2001 n. 11611
Sentenza Corte Costituzionale 23.7.1987 n. 283
Redditometro,
Sent. Cass. 11611
del 11.09.2001
Prova contraria “ampia” per il contribuente
Il giudice può ridimensionare il risultato dell’accertamento
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Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
“….L' art. 134 della Costituzione dispone, infatti, che la Corte costituzionale
giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti aventi forza di legge, tra i quali non sono annoverabili i decreti
ministeriali, che hanno natura ed efficacia di atti amministrativi e, se emanati in
contrasto con le norme della Costituzione, possono essere disapplicati o
annullati, rispettivamente, dai giudici ordinari e amministrativi, ma non
possono essere impugnati dinanzi alla Corte costituzionale. La questione di
legittimità costituzionale del decreto del Ministro delle finanze 21-7-1983,
impugnato dalla Commissione tributaria di primo grado di Larino, va pertanto
dichiarata inammissibile…”
Sentenza Corte costituzionale n. 283 del 23.7.1983
Normativa Decreti ministeriali
L’accertamento sintetico si regge
sulla norma di cui all’articolo 38 co.
4 D.p.r. 600/73 e sui decreti
ministeriali di cui al D.m.
10/09/1992 e successivi.
I decreti ministeriali che introducono i
calcoli che danno contezza al
redditometro possono essere
disapplicati o annullati dal giudice
tributario qualora si pongano in
contrasto con i precetti costituzionali.
Alla luce di quanto esposto si evince come non appare definitivamente chiarito
quale natura possa attribuirsi all’accertamento sintetico da redditometro.
Tenuto conto delle modifiche intervenute con la manovra correttiva, le
questioni sopra dibattute e i dubbi emersi rimangono e semmai sono da
riproporre facendo presente che il nuovo accertamento sintetico da
redditometro prevede:
• che i coefficienti contenuti nel decreto del 1992 dovrebbero essere
sostituiti da un nuovo decreto ministeriale il quale potrà fondare la
determinazione del maggior reddito sul contenuto induttivo di taluni
elementi individuato con riferimento a dati di normalità economica
(campioni significativi di contribuenti, differenziati per nucleo familiare
e territorio);
• che tali coefficienti esprimendo un dato di normalità economica
difficilmente possono essere equiparabili a presunzioni legali in quanto
il fatto noto va obbligatoriamente vestito su misura a seconda delle
peculiarità specifiche del contribuente;
• che la nuova norma prevede inoltre l’obbligo di convocare il
contribuente per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento
57 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
e successivamente di convocarlo al contraddittorio prima dell’emissione
dell’atto di rettifica, il che impone anche dal punto di vista legislativo un
ulteriore obbligo per l’ufficio.
In conclusione, pertanto, a parte gli ovvi richiami al principio di capacità
contributiva contenuti nell’articolo 53 della Costituzione, quale limite
invalicabile nell’esercizio della potestà di accertamento da parte
dell’amministrazione finanziaria, va sicuramente ribadito l’assunto per cui nel
nostro ordinamento vige il principio della flessibilità degli strumenti presuntivi.
Tale principio, che trova fondamento nel citato articolo 53 della Costituzione,
postula che non può ammettersi che il reddito venga determinato in maniera
automatica, a prescindere dalla capacità contributiva del soggetto sottoposto a
verifica. Pertanto, soprattutto in sede contraddittoria, prima dell’emissione
dell’avviso di accertamento, sarebbe auspicabile, da entrambe le parti, che ogni
sforzo venisse compiuto per individuare la reale capacità contributiva del
soggetto sottoposto a verifica, in quanto pur tenendo presente l’importante
ausilio che può derivare dagli strumenti presuntivi, gli stessi vanno incanalati
con riferimento al caso specifico in ottemperanza al principio di capacità
contributiva e prescindendo da qualsiasi predeterminazione quantitativa
automatica.
Pertanto, indipendentemente dalla natura che si voglia attribuire alle
presunzioni da redditometro, specie per quanto attiene agli accertamenti
condotti in relazione alle annualità ante 2009, dove i coefficienti redditometrici
si presentano in molti casi, lacunosi e poco rappresentativi della capacità
contributiva del soggetto sottoposto a verifica, appare ragionevole concludere
che:
• il contribuente di fronte alle presunzioni poste dal redditometro può
validamente esperire qualsiasi prova contraria (anche attraverso
ulteriori presunzioni) atta a dimostrare la non congruità del reddito
sintetico rispetto a quello reale, ben potendo come peraltro affermato
dalla Corte Costituzionale, essere la prova contraria di qualunque
natura;
• il giudice tributario potrà disapplicare o annullare gli stessi indici qualora
nel caso di specie si pongano in contrasto con le norme della
Costituzione (articolo 53 Cost.) in quanto non idonei nel processo di
stima della capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica.
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Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
1.7 Redditometro e immobili
1.7.1 Premessa
Per effetto dell’articolo 22 del D.L. 31.05.2010 n.78, convertito dalla legge
122/2010, il Legislatore ha apportato importanti modifiche all’accertamento
sintetico attraverso la riscrittura dei commi 4 e seguenti dell’articolo 38 del
D.P.R. 600/73. Il nuovo redditometro ha determinato la completa eliminazione
della presunzione prevista in materia di incrementi patrimoniali (vecchio
comma 5), secondo cui tale spesa (es. acquisto autovettura) si presumeva
sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti
nell’anno in cui è effettuata e nei quattro precedenti.
In sostanza quindi nel nuovo redditometro non trova più posto la presunzione
di “provvista fondi” ovvero di “sostenimento” per quinti dell’incremento
patrimoniale, in virtù della completa riscrittura normativa.
1.7.2 Il rischio delle intestazioni societarie
La suddetta circostanza e cioè che le spese relative a investimenti durevoli
vengano tutte imputate a reddito presunto dell'anno ai fini del nuovo
accertamento sintetico potrebbe determinare un aumento delle transazioni "in
nero" e favorire l'intestazione societaria.
La nuova norma fissa pertanto la presunzione che tutto ciò che si è speso nel
periodo d'imposta sia finanziato con redditi maturati nello stesso periodo, ferma
restando la possibilità di provare che le spese sono state alimentate con redditi
precedenti, esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o con
liberalità.
Nuovo redditometro
a) No incrementi patrimoniali suddivisi b) Prevale il concetto di spesa
La nuova presunzione
- Tutto ciò che si è speso nell’anno deve essere stato finanziato con reddito dello stesso anno;
- salvo provare l’utilizzo di redditi di anni precedenti.
59 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
1.7.3 Spese ordinarie e straordinarie
Nel concetto di «spesa di qualsiasi genere» rientrano sia le spese ordinarie sia
quelle straordinarie.
Nell’ambito delle spese straordinarie rientrano quelle che prima erano
annoverabili tra le spese per incrementi patrimoniali, tra le quali ricordiamo ad
esempio:
• immobili;
• autovetture;
• mezzi finanziari;
Spese straordinarie
Spese per incrementi patrimoniali
→ Immobili
→ Autovetture
→ Partecipazioni societarie
Nell’ambito della vecchia norma era stabilito che queste spese si consideravano
sostenute con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno di effettuazione
della spesa e nei quattro precedenti, per cui l'incremento della ricchezza si
poteva ritenere stratificato negli anni che avevano preceduto l'acquisto.
Per effetto del D.L. 78/2010 è stata eliminata questa previsione, di
conseguenza le spese che rientravano tra gli incrementi patrimoniali ora vanno
considerate tra le «spese di qualsiasi genere» sostenute nel periodo d'imposta.
Incrementi patrimoniali
Vecchia norma
Nuova disposizione
Il nuovo concetto
Spese di qualsiasi genere: → Spese ordinarie. → Spese straordinarie.
60
Il nuovo redditometro
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Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Spese straordinarie
Prima Ora
→ “Incrementi patrimoniali”;
→ Sostenute con redditi conseguiti i 5 anni.
→ “Spese di qualsiasi genere”;
→ Sostenute nel periodo d’imposta.
Ipotizziamo il caso di un contribuente che nel febbraio del 2010 ha acquistato
un appartamento per 200mila euro e stipula un mutuo per 100mila euro. In
tale circostanza l'importo di 100mila euro verrà tutto imputato a reddito
presunto del 2010
La suddetta impostazione, anche se in realtà elimina quella che era una
vecchia problematica per cui il bene disponibile rilevava una prima volta ai fini
del redditometro e poi come incremento patrimoniale, appare ora troppo
penalizzante in quanto un investimento di un certo "peso" non può essere stato
sostenuto solo con redditi dell'anno.
1.7.4 La prova del contribuente
La sopra descritta anomalia sarà ancora più rilevante in considerazione delle
difficoltà che avrà il contribuente a dimostrare il contrario.
Infatti in mancanza di liberalità che hanno finanziato la spesa, non si potrà che
portare in visione agli uffici copia delle proprie dichiarazioni dei redditi degli
anni passati. Ma il dubbio spontaneo a tale proposito è quello di capire a
quanti anni si potrà risalire, e soprattutto le modalità con cui l'ufficio riuscirà a
comprendere che alcune spese possono essere il frutto di molti anni di sacrifici.
La vecchia discrasia
Copie dichiarazioni
L’immobile rilevava come:
→ spesa di gestione;
→ incremento patrimoniale.
Il problema superato
Un investimento di un certo “peso”:
→ Non può essere stato sostenuto
solo con redditi dell’anno.
Il nuovo problema
61 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
A tal proposito ci si chiede quindi fino a quanti anni indietro si potrà risalire
sostenendo che nelle dichiarazioni delle annualità passate vi era capienza e
quindi una parte di quel reddito è poi servito per finanziare nell’anno la “spesa”
oggetto di contestazione?
È proprio per questa ragione, che ci sembra eccessiva la discrezionalità che
sarà attribuita agli uffici, soprattutto nel considerare il numero congruo di
annualità passate come fonte delle spese.
Certamente qualora invece l'investimento è stato effettuato quasi interamente
con mutui e finanziamenti, saranno le rate a rilevare come spesa sostenuta
nell'anno.
La nuova regola
Le «spese di qualsiasi genere» sostenute nel periodo d'imposta si presumono reddito dell'anno. Resta ferma la possibilità di dimostrare che le spese siano alimentate da redditi precedenti, esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o con liberalità.
Nel passato
In precedenza gli incrementi patrimoniali si consideravano per un quinto all'anno, nel senso che sostenuta una spesa di mille nel 2008, l'importo di 200 veniva attribuito come reddito del 2008 e gli altri 800 nei quattro anni precedenti
Le conseguenze
Nel caso di acquisto di un immobile, l'importo effettivamente pagato, al netto del mutuo, viene imputato tutto a reddito dell'anno.
Il dubbio
Rimane da capire a quanti anni indietro sarà possibile risalire per giustificare la spesa, e le modalità che saranno utilizzate dagli uffici per tenere conto di questi elementi.
Qualora il denaro necessario per finanziare un acquisto proviene da un familiare
(ad esempio: dai genitori che comprano l'appartamento a un figlio), il rischio
che il fisco presuma un reddito in capo all'acquirente può essere evitato in
anticipo con un semplice accorgimento tecnico: dichiarando nel contratto da chi
proviene il danaro (non è indispensabile anche che il contratto sia firmato da
chi ha fornito il denaro).
Eccessiva discrezionalità agli uffici
Mutui e finanziamenti
Il rischio
Eccessiva discrezionalità agli uffici.
Denaro proveniente da familiari
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Riamane inteso che il contribuente avrà la possibilità, anche in assenza di
questa “indicazione” della fonte da cui il denaro giunge, di provare che il denaro
è stato legittimamente fornito da terzi e che quindi non è accertabile in capo
all'acquirente un reddito coincidente con il prezzo pagato.
A seguito dell’indicazione nell’atto della provenienza del denaro impiegato per
l'acquisto, occorre ribadire e rassicurare come non può derivare alcuna
negativa conseguenza, né sotto l'aspetto civilistico, né sotto quello fiscale.
1.7.5 Aspetti fiscali
In merito a presunte problematiche fiscali occorre ricordare come l'articolo 1,
comma 4-bis del decreto legislativo 346/1990 (il testo unico dell'imposta di
successione e donazione) stabilisce infatti che l'imposta di donazione non si
applica nei casi di donazioni «collegate ad atti concernenti il trasferimento»
della proprietà di immobili «qualora per l'atto sia prevista l'applicazione
dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore
aggiunto» (una compravendita immobiliare rientra in questo perimetro poiché a
essa si applica o l'Iva o il registro).
In sostanza, l'esplicitazione della donazione del denaro, che i genitori fanno al
figlio (per la compravendita), non comporta in questi casi l'applicazione
dell'imposta di donazione.
Indicazione nell’atto della “provenienza del denaro”
Nessun problema → civile; → fiscale.
Acquisto immobile – la soluzione
Accorgimento tecnico
Indicazione nell’atto della provenienza del denaro
63 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
1.7.6 Aspetti civili
In merito poi agli aspetti civilistici si ritiene che non vi siano particolari
problematiche. Infatti, il bene acquistato dal figlio pagando il prezzo con denaro
del genitore non soffre i problemi di successiva rivedibilità che invece si
pongono quando si tratta di rimettere in circolazione beni che siano stati
oggetto di donazione "diretta".
1.7.7 Il caso
Ipotizziamo il caso in cui il Sig. Mario Rossi dona ad uno dei figli, il più
piccolo Giovanni, un immobile (questa è chiamata donazione "diretta") e
quest’ultimo lo rivende. L'acquirente di Giovanni potrebbe essere
disincentivato all'acquisto per la possibilità di trovarsi coinvolto in una lite tra
gli eredi di Rossi che impugnino la donazione come lesiva dei diritti di
legittima (l'immobile potrebbe essere preteso in restituzione).
Nel caso invece dei genitori che paghino il prezzo dovuto dal figlio (si parla in
questo caso di donazione "indiretta"), ciò che esce dal patrimonio del donante è
il denaro (e non l'immobile, come nel caso appena visto della donazione
dell'immobile dal sig. Rossi al figlio Giovanni), con la conseguenza che, se il
figlio rivende il bene comprato con denaro dei genitori, l'acquirente non può
subire alcuna conseguenza negativa.
Occorre comunque tenere conto che nel caso di più figli la donazione deve
essere rispettosa dei diritti di legittima, cioè non creare eccessive disparità di
trattamento tra gli eredi.
1.8 Il nuovo accertamento sintetico
1.8.1 Criticità e spunti difensivi
I caratteri essenziali che connotano l’accertamento sintetico sono due: da un
lato, esso può operare esclusivamente nei confronti delle persone fisiche e,
dall’altro, con tale strumento l'Ufficio può determinare il reddito complessivo del
contribuente, prescindendo dalle categorie reddituali previste dall’art. 6 del
D.p.r. n. 917/1986 (c.d. “T.U.I.R.”).
64
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
In sostanza, con l’accertamento sintetico l’Amministrazione Finanziaria si
disinteressa della fonte del reddito ma, in funzione della capacità di spesa
manifestata, ricostruisce il reddito complessivo della persona fisica: in altri
termini, non si guarda a come viene prodotta la ricchezza ma a come questa
viene spesa.
Con riguardo alle condizioni legittimanti tale tipologia di accertamento, la
giurisprudenza ha, a più riprese, segnalato che esso non costituisce un
procedimento di carattere straordinario; conseguentemente, l’Amministrazione
Finanziaria può utilizzare tale modalità di accertamento senza dover procedere
preventivamente, a verificare la possibilità di eseguire un accertamento con
metodologia analitica.
L’accertamento sintetico, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, non
rappresenta quindi “uno strumento straordinario di accertamento reddituale,
utilizzabile solo in caso di mancata dichiarazione dei redditi o di loro
dichiarazione palesemente non corrispondente al vero, ma anche in ipotesi di
dichiarazione apparentemente corretta, ove, prima ancora che si dimostri
l’effettivo contrasto tra quanto esposto e quanta capacità contributiva esprime
il possesso di beni e valori (specificamente elencati negli strumenti conoscitivi
predisposti dal legislatore), esso sia solo ipotizzato, sia pure non
arbitrariamente, nell’ambito della discrezionalità amministrativa di cui sono
dotati gli Uffici pubblici titolari del relativo potere impositivo”.
Deve, peraltro, osservarsi che l’art. 22 del D.L. n. 78/2010 ha, di fatto,
introdotto nell’ordinamento tributario due distinte tipologie di accertamento
sintetico: la prima (c.d. accertamento “sintetico puro”), attraverso cui i
funzionari dell’Amministrazione finanziaria possono utilizzare qualsiasi spesa
sostenuta nel corso del periodo d’imposta; la seconda (c.d. “accertamento
redditometrico”), basata invece sull’individuazione di indicatori di capacità
contributiva costruiti su base statistica e differenziati per tipologia di famiglia e
per territorio.
In merito a tale sottocategoria di accertamento, pesanti critiche sono state
rivolte soprattutto in relazione ai beni facenti parte del “paniere”, in quanto non
sarebbero più rappresentativi di reale capacità contributiva; basti pensare alla
roulotte, che oggi non può certamente definirsi un bene sintomatico di
particolare benessere, ovvero ad un SUV o ad una autovettura di grande valore
che sono trattati al pari di un comune autoveicolo con pari cavalli fiscali.
Le due distinte tipologie di
accertamento sintetico
Preliminari considerazioni in
ordine all’ “accertamento
redditometrico”
65 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Significative al riguardo, paiono le considerazioni finali contenute nel
documento che la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe
Tributaria ha redatto il 17 dicembre 2008 a conclusione dell’indagine
conoscitiva sull’“anagrafe tributaria nel contrasto all’evasione fiscale”, in cui si
legge che “questo possibile rilancio del redditometro va di pari passo con il
progressivo affievolirsi, nel corso degli ultimi anni, delle aspettative anti-
evasione che l’amministrazione finanziaria aveva in un primo tempo riposto
sugli studi di settore disciplinati dall’articolo 10 della legge n. 146 del 1998.
Ed ancora “l’esperienza ormai più che decennale relativa a tale strumento ne
ha, invece, palesato i limiti e le difficoltà, che ne fanno oggi un dispositivo da
solo non sufficiente a intercettare quella particolare forma di evasione di massa
che, per ragioni legate alle peculiarità proprie delle singole imposte, si
concentra in misura particolare sul comparto del reddito d’impresa e del reddito
da lavoro autonomo.”
In ordine ai limiti degli studi di settore osserva poi che “pur avendo portato
complessivamente a risultati valutabili in termini positivi, non sono riusciti a
intercettare quote di evasione tanto significative da portare a un’inversione di
tendenza negli esiti delle attività antievasione, sia in termini di deterrenza, sia
in termini di tax compliance.”
Sulla base di quanto illustrato, il documento conclude affermando che il
redditometro, a differenza degli studi di settore, si presenta come uno
strumento maggiormente in grado di svolgere una funzione accertativa dei
redditi, in maniera anche più equa, come verrebbe percepito anche da parte del
contribuente e, quindi, ritiene che potrebbe anche progettarsi un graduale e
progressivo superamento degli studi di settore attualmente vigenti, in nome di
un nuovo e più moderno redditometro, radicalmente diverso da quello attuale.
Nella sostanza, pur ritenendo l’accertamento sintetico uno strumento
potenzialmente in grado di consentire significativi ed equi recuperi a tassazione
di redditi sottratti al Fisco, in tale documento si auspica che detto strumento sia
rivisto e attualizzato.
Proprio in relazione a detto procedimento di revisione, in un comunicato
stampa del 28 settembre 2010, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio
Befera ha osservato che l’attuazione dell’art. 22 del D.L. n. 78/2010 è ancora in
fase di studio e comunque, prima del provvedimento attuativo saranno
convocate le parti.
66
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Secondo il Direttore inoltre ogni anticipazione in ordine al contenuto del
provvedimento è priva di fondamento .
In attesa, quindi, del provvedimento che darà forma al nuovo strumento,
possiamo in questa sede limitarci ad evidenziare i rischi che il nuovo
“redditometro” – fondato su stime generalizzate, che tengono conto della
composizione familiare e dell’area territoriale di riferimento - da strumento di
determinazione puntuale del reddito diventi una sorta di “studio di settore” per
le famiglie.
Per scongiurare tale rischio, occorre, in primo luogo, che sia direttamente
comprensibile il procedimento che dal possesso dei beni-indice conduce al
reddito stimato.
Qualora così non fosse, le conseguenze, soprattutto sul piano della valenza
probatoria di dette elaborazioni, sarebbero notevoli: alle stesse, infatti,
dovrebbe riconoscersi carattere di presunzione semplice e non più legale
relativa; l’Amministrazione finanziaria per procedere ad accertamento
dovrebbe, quindi, corroborare le risultanze del “redditometro” con ulteriori
elementi idonei ad elevare la presunzione semplice derivante dall’applicazione
dello strumento a presunzione qualificata dai requisiti di gravità precisione e
concordanza.
Altra questione di interesse è quella che ha riguardo all’ambito soggettivo di
applicazione dello strumento; chiarito, infatti, che tale modalità di
accertamento è applicabile alle persone fisiche, occorre verificare se essa possa
essere estesa anche alle persone fisiche non residenti.
In merito, si osserva, in via preliminare, che ai fini delle imposte sui redditi,
sono soggetti passivi dell’imposta sia le persone fisiche residenti che quelle non
residenti nel territorio dello Stato , con la precisazione che la base imponibile su
cui calcolare l’imposta è costituita, per i residenti, da tutti i redditi posseduti
mentre, per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
La ricerca di riferimenti utili a fornire risposta al quesito parte dalla lettura
dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rubricato “Rettifica delle
dichiarazioni delle persone fisiche”, che, sia nella “vecchia” che nella “nuova”
formulazione, prevede la possibilità per gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate di
determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente.
Pertanto, non prevedendo la citata disposizione alcuna distinzione fra persone
fisiche residenti e non, sembrerebbe, almeno su un piano generale, doversi
ammettere la possibilità per il Fisco di esperire accertamenti sintetici anche nei
confronti di persone fisiche non residenti, seppure limitatamente ai redditi
prodotti nel territorio dello Stato.
L’ambito soggettivo di
riferimento dell’accertamento
sintetico
67 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Al riguardo, si rileva tuttavia che la struttura della previsione normativa in
commento fa sorgere dubbi in merito alla correttezza della predetta
interpretazione.
L’art. 38 del D.p.r. n. 600/1973 prevede, infatti che per poter procedere alla
rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche, l’Ufficio debba verificare uno
scostamento tra il reddito determinato sinteticamente e quello dichiarato dal
contribuente .
Da ciò discende l’impossibilità di eseguire accertamenti sintetici nei confronti di
persone fisiche residenti all’estero, in quanto sarebbe illegittimo procedere ad
un accertamento che misuri lo scostamento in relazione ai soli redditi prodotti
nel territorio nazionale.
La finalità dell’accertamento sintetico è, infatti, l’individuazione di sproporzioni
tra capacità reddituali manifestate in relazione alle spese sostenute dal
contribuente e la totalità dei redditi da questi percepiti.
È ormai iniziato da qualche anno un processo di rilancio dell’accertamento
sintetico del reddito delle persone fisiche che, secondo le intenzioni del
legislatore e le aspettative dell’Amministrazione Finanziaria, dovrebbe portarlo
a diventare, lo strumento “principe” della lotta all’evasione.
Tappa importante in tale processo è rappresentata dalla Circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 49/E del 9 agosto 2007, in cui l’Amministrazione finanziaria
aveva già osservato che “il procedimento di accertamento sintetico può
costituire un fattore critico di successo ai fini della complessiva proficuità
dell'azione di controllo se si investe qualitativamente nell'individuazione dei
contribuenti da accertare affinando, in via generale, i criteri di selezione”.
L'art. 83, comma 8, del D.L. n. 112/2008 (convertito dalla Legge n. 133/2008)
ha, successivamente, previsto che “nell'ambito della programmazione
dell’attività di accertamento relativa ai periodi d'imposta 2009, 2010, 2011, è
pianificata l'esecuzione di un piano di controlli” con il potenziamento delle
rettifiche basate sul c.d. "redditometro".
Tale disposizione prevede, poi, che gli indici e le circostanze di fatto su cui tali
rettifiche dovranno basarsi saranno desunti:
• dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe
tributaria;
• dagli elementi acquisiti nell’esecuzione di verifiche fiscali;
• dagli elementi risultanti dalle indagini finanziarie.
Il rilancio dell’accertamento sintetico
68
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Possiamo quindi osservare che il consolidato orientamento giurisprudenziale
secondo cui la presunzione da redditometro ha il valore di presunzione “legale
relativa”, mentre quella da studi di settore di presunzione “semplice”
(insufficiente, in quanto tale, a supportare rettifiche dei redditi dichiarati) ha
spinto l’Amministrazione Finanziaria ad identificare il primo quale strumento
“principe” per l’accertamento di massa.
Ulteriore passaggio significativo in questo percorso è costituito dalla “manovra
d’estate 2009” che ha inserito il comma 7-bis nell'art. 7 della Legge 9 luglio
1990, n. 187, disponendo che gli uffici del Pubblico Registro Automobilistico,
ove accertino che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più
veicoli, segnalino all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed alla
Regione territorialmente competente tale circostanza.
Le predette comunicazioni del P.R.A. potranno, ovviamente, essere utilizzate
dalla Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate per l’individuazione di
soggetti nei cui confronti condurre accertamenti sintetici.
In tale quadro, con l’intento di innovare profondamente lo strumento
dell’accertamento sintetico e al fine di adeguare questo importante strumento
di contrasto alla evasione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ai
cambiamenti, connessi ai mutamenti sociali, verificatisi nel tempo in ordine alle
tipologie di spesa sostenute dai contribuenti ed alle preferenze nella
propensione ai consumi, l’art. 22 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 122/2010 ha totalmente riscritto le disposizioni
previste dal quarto all’ottavo comma dell’articolo 38 del D.P.R. 600/73.
Il fine perseguito dal legislatore con questa norma è anche quello di rendere lo
strumento più efficiente e dotato di maggiori garanzie per il contribuente
(almeno sul piano del contraddittorio).
In relazione a quanto precede, l’analisi del “nuovo” strumento di accertamento
deve necessariamente prendere le mosse da una comparazione delle norme
prima e dopo le modifiche intervenute con il decreto sopra richiamato.
Ciò non solo perché, come precisato dallo stesso decreto, le nuove norme
hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi delle persone fisiche
dall’anno d’imposta 2009 e, pertanto, le stesse sono destinate a convivere per
alcuni anni con le vecchie disposizioni (per gli accertamenti relativi ai periodi
precedenti continueranno ad applicarsi, infatti, le “vecchie” norme), ma anche
per meglio comprendere le motivazioni che hanno portato il legislatore a
modificare i presupposti di questo strumento accertativo.
69 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Di seguito, le norme sull’accertamento sintetico (ante e post riforma operata
dall’articolo 22 del D.L. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella Legge
122/2010), poste a confronto:
Art. 38 comma 4
L’Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d’imposta.
L’Ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
Art. 38 comma 5
Qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.
La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.
Art. 38 comma 6
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.
Determinazione sintetica sulla base delle spese sostenute
70
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Art. 38 comma 7
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell’imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salvo la facoltà del contribuente di provarne l’appartenenza ad altre categorie di redditi.
L’Ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Art. 38 comma 8
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge.
Tra le più importanti novità apportate vi è, senza ombra di dubbio, la modifica
dei parametri di riferimento per la determinazione sintetica del reddito del
contribuente.
Entrando nel dettaglio della previsione, il comma 4 dell’articolo 38 del D.P.R.
600/73, nel testo ante modifica, prevedeva che gli uffici dell’Amministrazione
Finanziaria potessero (e possono ancora con tali modalità per le annualità fino
al 2008) procedere alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto
in base ad “elementi e circostanze di fatto certi”.
Era, quindi, previsto il rinvio ad un decreto per la determinazione induttiva del
reddito con riferimento ad elementi indicativi di capacità contributiva (c.d.
“redditometro”).
A seguito delle modifiche intervenute, la nuova disposizione non fa più
riferimento agli elementi di fatto certi ma prevede che l’Ufficio possa
determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base
“delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”.
La “ratio” della norma è chiarita nella relazione illustrativa al decreto in esame
che, al riguardo, prevede che la determinazione sintetica del reddito si fonda
sulla presunzione che tutto quanto si è speso nel periodo d’imposta sia stato
finanziato con redditi posseduti nel periodo medesimo, ferma restando ogni
71 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
possibilità di provare che ciò non sia effettivamente avvenuto nel caso
specifico.
Il contribuente potrà, quindi, fornire la dimostrazione che le spese sono state
finanziate con altri mezzi, ivi compresi i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della
base imponibile.
La prima osservazione che può essere svolta sul dettato della nuova norma
attiene al riferimento che la stessa opera alle spese “sostenute”.
Con tale termine, in conformità con le logiche che ispirano l’accertamento
sintetico, non può che farsi riferimento alla manifestazione finanziaria della
spesa.
Per altro verso, deve rilevarsi che la previsione riformulata attribuisce
all’Amministrazione Finanziaria totale libertà d’azione; essa può determinare
sinteticamente il reddito del contribuente basandosi sulle spese di qualsiasi
genere sostenute.
In sostanza, alla base della determinazione sintetica del reddito non vi è più il
possesso di un bene, ma la spesa per il relativo acquisto e mantenimento.
In buona sostanza, se il contribuente sostiene un determinato ammontare di
spese, a fronte di esse deve avere un reddito credibile.
La norma, quindi, introduce una sorta di congruità tra il livello di reddito
dichiarato e l’ammontare delle spese sostenute nel relativo periodo d’imposta .
Da ciò discende la necessità per l’Amministrazione Finanziaria di acquisire
elementi in ordine alle diverse tipologie di spese sostenute dal contribuente
oltre a quelle direttamente rilevabili dalle banche dati in possesso
dell’Amministrazione Finanziaria (relative a beni immobili o beni mobili
registrati, mutui, finanziamenti, canoni di locazione).
Al riguardo, in un’intervista svolta all’inizio del 2009, Luigi Magistro - Direttore
centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate -, in merito all’utilizzo di altri
dati, oltre a quelli esaminati in precedenza, per la determinazione sintetica del
reddito, ha precisato che si terrà conto di “molte forme di informazioni che
riguardano tutte le tipologie di spese di lusso”, puntualizzando che verranno
utilizzate, anche “tutte le informazioni che riguardano l'acquisto di beni o
l'utilizzo di servizi di particolare entità, che dimostrano una particolare capacità
di spesa, e che vengono acquisite nell'ordinaria attività di controllo”.
72
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
In altri termini, il controllo nei confronti di un circolo sportivo esclusivo
consentirà di rilevare tutti gli elementi che possono essere utili nell'attività di
accertamento per altri contribuenti.
Nell’ultimo anno, ad esempio, si è avuta notizia di richieste rivolte a circoli
privati finalizzate ad acquisire i nominativi degli iscritti, a scuole private, circa le
rette corrisposte e gli studenti iscritti, ad agenzie di viaggio in merito ai
nominativi di contribuenti che hanno acquistato «pacchetti» di valore superiore
a determinati importi, ecc.
In tale contesto, trova pure collocazione la previsione contenuta nell’art. 21 del
D.L. n. 78/2010 che prevede l’obbligo di trasmissione telematica delle
operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 Euro.
Dal raffronto delle previsioni normative ante e post modifica emerge, ictu oculi,
che è stato modificato il parametro di riferimento da confrontare con il reddito
sinteticamente determinato.
Nella “vecchia” formulazione, infatti, si faceva riferimento al “reddito
complessivo netto”del contribuente mentre, nella nuova formulazione al
“reddito complessivo” del contribuente.
La previgente previsione, in particolare, aveva suscitato da tempo alcune
perplessità con riferimento, in particolare, al raffronto tra due valori non
omogenei: da un lato un reddito sinteticamente determinato, dall’altro un
reddito dichiarato al “netto” degli oneri deducibili .
La prassi dell’Amministrazione Finanziaria e la giurisprudenza intervenute in
materia, tuttavia, hanno sempre ritenuto che il reddito dichiarato da
confrontare con quello accertabile sinteticamente fosse quello complessivo al
netto degli oneri deducibili.
Allo scopo di superare il problema, la nuova norma pone a confronto con il
reddito sinteticamente determinato il reddito complessivo della persona fisica,
non operando più alcun riferimento al reddito netto. Va peraltro segnalato che,
anche con riferimento al parametro da considerare quale imponibile per il
calcolo della percentuale di scostamento necessario, la vecchia normativa
aveva determinato alcune perplessità.
In particolare, il dubbio riguardava l’applicazione della percentuale del 25% al
reddito sinteticamente determinato ovvero al reddito complessivo netto.
Il reddito complessivo
netto, il reddito complessivo del contribuente e lo
scostamento necessario
73 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Gli effetti sono evidenti: nel primo caso, ovvero l’applicazione della percentuale
al reddito sinteticamente determinato, infatti, la “franchigia” necessaria per
poter rettificare il reddito è superiore .
Anche in ordine a tale aspetto, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito la
propria interpretazione, precisando che lo scostamento del 25% deve essere
calcolato in relazione al reddito accertato.
Anche tale questione è risolta dalla previsione della nuova norma, prevedendo
che “il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello
dichiarato” e, quindi, individuando, esplicitamente, quale parametro di
riferimento per la determinazione della franchigia, il reddito sinteticamente
determinato.
Il nuovo comma 8 dell’art. 38 dispone, infine, che dal reddito lordo accertato
sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del T.U.I.R. e che, la maggiore imposta
accertata, è determinata tenendo conto anche delle detrazioni d'imposta
previste dalla legge.
Le nuove disposizioni in tema di accertamento sintetico intervengono pure sui
parametri di riferimento necessari perché l’Amministrazione Finanziaria possa
procedere a rettifica sintetica del reddito.
Al riguardo, va osservato che la “vecchia” normativa attribuiva
all’Amministrazione Finanziaria la possibilità di procedere con tale tipologia di
accertamento nel caso di reddito complessivo netto sinteticamente accertabile
superiore, per almeno un quarto, al reddito imponibile dichiarato.
L’ulteriore elemento richiesto dalla disciplina era che il predetto scostamento si
verificasse in almeno due annualità.
Su quest’ultimo elemento la prassi intervenuta in materia ha oscillato
sensibilmente nel corso degli anni.
Inizialmente, infatti, l’Amministrazione Finanziaria riteneva che lo scostamento
del 25% dovesse verificarsi per due annualità consecutive .
A fine 2009 è poi intervenuta una celebre sentenza della Corte di Cassazione
con la quale, da un lato, è stata definita la valenza delle interpretazioni
Ministeriali e, per il caso in questione, delle circolari dell’Amministrazione
I periodi di riferimento dello scostamento
74
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Finanziaria e, dall’altro, chiarito che lo scostamento biennale possa riguardare
anche due annualità non consecutive.
Per effetto della predetta pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha mutato il proprio
orientamento, affermando, in occasione di “Telefisco 2010” e con la circolare n.
12 del 12 marzo 2010, che i due periodi d’imposta necessari per la rettifica,
mediante accertamento sintetico, del reddito delle persone fisiche, possano
anche non essere consecutivi.
Appurato, quindi, che la “vecchia” disciplina dell’accertamento sintetico era
applicabile anche in presenza di scostamenti verificatisi in due anni non
consecutivi, si ritiene doveroso sottolineare che la giurisprudenza di merito
intervenuta in materia ha precisato che, a nulla rileva il fatto che uno dei due
periodi di imposta sia decaduto dal potere di accertamento ai sensi dell’art. 43
del D.p.r. n. 600/1973.
In altri termini, il secondo dei due anni, anche se “non accertabile” - perché
decorsi i termini di accertamento – può costituire l’ulteriore requisito necessario
per accertare sinteticamente il reddito della persona fisica con riferimento
all’annualità per la quale non sono ancora decorsi i termini dell’accertamento.
La nuova norma interviene, come detto, anche sul periodo di riferimento
necessario perché l’Amministrazione Finanziaria possa procedere alla rettifica
sintetica del reddito: per incorrere nel rischio di vedersi rettificato
sinteticamente il reddito sarà, infatti, sufficiente avere un reddito complessivo
non congruo rispetto a quello presunto per un solo anno, e non più per due.
La questione del doppio scostamento, pertanto, continua a proporsi, oggi, solo
con riguardo all’accertamento sintetico di prima generazione.
La logica del legislatore evidenziata nel precedente paragrafo la si rileva anche
con riferimento ai cc.dd. “incrementi patrimoniali”.
La norma di riferimento era, prima delle modifiche apportate dal D. L. 78/2010,
il comma 5 dell’art. 38 del D.P.R. 600/73.
In sostanza, la “vecchia” formulazione della norma operava una distinzione tra
spese correnti ed incrementi patrimoniali: le prime riguardavano la gestione dei
beni e, pertanto, veniva attribuito un correlato reddito per tutto il periodo di
possesso del bene stesso; per i secondi, invece, la norma prevedeva che la
spesa per l’acquisto si presumesse sostenuta con redditi conseguiti, in quote
costanti, nell’anno in cui la stessa era stata effettuata e nei 5 precedenti
ovvero, dal 2005, nei 4 anni precedenti.
Gli incrementi patrimoniali
75 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
La nuova formulazione della norma non fa più riferimento alle spese per
incrementi patrimoniali e si ritiene, pertanto, che le stesse potranno essere
considerate, ai fini dell’accertamento sintetico, come sostenute con redditi
conseguiti nel solo anno di riferimento .
La scelta del legislatore di non riprodurre, nella nuova formulazione delle
disposizioni concernenti l’accertamento sintetico la presunzione sugli incrementi
patrimoniali e, in particolare, l’interessamento di più annualità con riferimento
alle predette spese, va posto in relazione con il disposto dal nuovo art. 38,
comma 4, secondo cui per la determinazione sintetica del reddito possono
essere considerate “le spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo
d’imposta” dal contribuente.
Una diversa interpretazione - ovverosia, come sostenuto da alcuni in dottrina,
l’irrilevanza nell’ambito del nuovo accertamento sintetico degli incrementi
patrimoniali - produrrebbe, del resto, significative situazioni di incongruenza.
Tale soluzione sembra, innanzitutto, incoerente con il principio ispiratore della
nuova disciplina, secondo cui tutto quanto si è speso nel periodo d’imposta si
presume finanziato con redditi posseduti nel periodo medesimo.
E ciò soprattutto laddove si consideri che gli acquisti “patrimoniali”
costituiscono, in genere, le spese di più rilevante importo.
Al riguardo, un esempio può chiarire meglio le idee.
Si pensi a due soggetti che abbiano parità di reddito dichiarato e di spese
sostenute nell’esercizio: il primo, tuttavia, provvede all’acquisto di un immobile,
senza necessità di finanziamento da parte di terzi, mentre il secondo, invece,
vive in un appartamento concessogli in locazione.
In questo caso, le spese concernenti i canoni di locazione corrisposti dal
secondo soggetto concorrerebbero alla determinazione sintetica del reddito,
mentre le spese sostenute per l’acquisto dell’immobile da parte del primo
soggetto non avrebbero, invece, rilevanza alcuna.
Emerge ancora più evidente l’incongruenza, laddove si consideri l’acquisto di
un’autovettura.
Si pensi a due soggetti, sempre con parità di reddito dichiarato e di spese
sostenute nell’esercizio, che acquistano un’identica autovettura.
76
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Il primo soggetto provvede, però, al pagamento del mezzo di trasporto con
risorse proprie, mentre il secondo stipula un finanziamento.
Ciò comporterebbe che mentre per il secondo soggetto le rate pagate a seguito
del finanziamento ottenuto per l’acquisto dell’autovettura concorrerebbero nella
determinazione sintetica del reddito, per quanto riguarda il primo soggetto,
secondo la predetta interpretazione, le spese sostenute per il pagamento
dell’autovettura sarebbero, ai fini dell’accertamento sintetico, irrilevanti.
Da quanto precede discende la totale rilevanza, nell’ambito dell’accertamento
sintetico, delle spese nell’anno in cui esse sono sostenute, pur nella
consapevolezza che gli acquisti per incrementi patrimoniali sono spesso
effettuati con quote di reddito accumulate negli anni.
Occorre, pertanto, che al contribuente sia riconosciuta la facoltà di dimostrare
che la spesa è stata sostenuta a fronte di redditi conseguiti in diverse
annualità, in conformità al dettato normativo secondo cui la presunzione legale
relativa può essere superata con la dimostrazione che il relativo finanziamento
è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo
d’imposta.
Al fine di consentire al contribuente di poter vincere la presunzione relativa, il
legislatore ha inserito nella nuova formulazione dell’art. 38 del D.p.r. n.
600/1973 in tema di accertamento sintetico l’obbligo da parte dell’Ufficio che
procede alla determinazione sintetica del reddito di invitare il contribuente a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie
rilevanti ai fini dell’accertamento.
Sebbene, prima dell’introduzione della citata previsione normativa, la
giurisprudenza intervenuta in materia abbia ritenuto non necessario, in
mancanza di un’esplicita previsione normativa, il contraddittorio anticipato,
l’Amministrazione Finanziaria è intervenuta, già da tempo, in materia
prevedendo, in particolare che “per quanto attiene agli aspetti procedurali, si
segnala in primo luogo la necessità di permettere al contribuente di provare
preventivamente che il reddito determinabile sinteticamente trova
giustificazione”.
La stessa Amministrazione, più di recente, ha poi affermato che “Per ciascun
contribuente selezionato ed inserito nel piano dei controlli sostanziali, al fine di
valutarne la complessiva posizione fiscale, è necessario preliminarmente
notificare una comunicazione informativa circa gli elementi di capacità
contributiva disponibili per i periodi di imposta oggetto di controllo e del relativo
La necessità del contraddittorio
preventivo
77 Fiscal Focus
Il nuovo redditometro Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
reddito complessivo netto accertabile determinato sinteticamente, con invito ad
avvalersi della facoltà prevista dall’art. 38, comma 6..” e ancora “Se ritenuto
opportuno, sarà prevista la convocazione del contribuente in ufficio; in tal caso
gli esiti del colloquio saranno raccolti in un verbale nel quale sarà dato atto
della documentazione prodotta, delle argomentazione e degli elementi forniti.
Tale verbale costituisce documento formale nell’ambito del procedimento di
accertamento. Si ricorda che la determinazione sintetica del reddito … rientra
nell’ambito applicativo dell’accertamento con adesione (cfr. D.Lgs. n. 218 del
1997)”
In realtà, pertanto, il legislatore, con la norma in esame, ha preso atto della
prassi già adottata dall’Amministrazione finanziaria, dandogli, tuttavia, valenza
legislativa.
Sempre nell’ottica della raccolta di informazioni valorizzabili ai fini di
accertamenti sintetici, la Guardia di Finanza ha realizzato un applicativo,
denominato “C.E.TE.” (acronimo di Controllo Economico del Territorio),
attraverso cui viene operata la raccolta di tutti i dati acquisiti nell’ambito delle
diverse attività svolte dal Corpo.
Fra esse, in primis, quelle che i militari della Guardia di Finanza svolgono negli
ordinari controlli su strada e in mare attraverso l’individuazione dei possessori
di autoveicoli e natanti di lusso.
Vi sono poi le informazioni acquisite in occasione di interventi ispettivi di
carattere fiscale, condotti a seguito dell’acquisizione di elenchi di clienti di
attività commerciali in relazione a beni indicativi di significativa capacità
contributiva.
Tutti i predetti elementi confluiscono nell’applicativo “C.E.TE.” e sono ricondotti
alle persone fisiche di riferimento per essere incrociati con i dati fiscali relativi
ai proprietari e/o possessori dei medesimi beni.
Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanzia ha infatti chiarito
che l’applicativo C.E.TE., è finalizzato a potenziare e razionalizzare le attività di
controllo economico del territorio, consentendo, in particolare:
• la raccolta, in forma standardizzata, dei dati relativi alle manifestazioni
di ricchezza rilevate dalle pattuglie del Corpo nel corso delle ordinarie
attività istituzionali;
• la trasmissione di tali elementi all’Unità centrale dell’applicativo, ai fini
della costituzione di un apposito data–base;
• la successiva elaborazione delle informazioni acquisite sul campo con le
risultanze dei diversi archivi dell’Anagrafe Tributaria e la loro
restituzione alla componente territoriale sotto forma di liste nominative
da utilizzare per l’orientamento delle attività operative.
Il contributo della Guardia di Finanza nella rilevazione di beni indicativi di capacità contributiva
78
Il nuovo redditometro
Fiscal Focus
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Per effetto delle successive istruzioni dettata dal Comando Generale con la
circolare n. 171772 del 21 maggio 2009, la Guardia di Finanza ha già da tempo
intrapreso la rilevazione e la segnalazione agli Uffici competenti dell’Agenzia
delle Entrate di soggetti risultati in possesso di auto di lusso, natanti o aerei,
sia attraverso i controlli effettuati dalle pattuglie impiegate in attività di
controllo del territorio, sia tramite i reparti navali ed aerei.
La partecipazione dei comuni all’attività di accertamento è prevista dall’art. 44
del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 secondo cui gli Enti, in sede di
accertamento dei redditi delle persone fisiche, possono segnalare agli Uffici
qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate
con l’indicazione di “dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni
documentazione atta a comprovarla”.
Nell’ottica di rendere più incisiva e, nel contempo conveniente, l’azione dei
Comuni nella lotta all’evasione fiscale, la manovra correttiva 2010 ha elevato
dal 30 al 33% le quote agli stessi attribuite delle maggiori somme relative ai
tributi statali riscossi a titolo definitivo a seguito dell’intervento dell’Ente che
abbia contribuito all’accertamento stesso.
Nel contempo, il medesimo provvedimento ha anche previsto l’obbligo per i
Comuni con più di 5.000 abitanti di istituire il Consiglio tributario cui sono stati
affidati compiti consultivi e operativi.
Con specifico riferimento all’accertamento sintetico l’art. 44, comma 2 del
D.p.r. n. 600/1973 ha previsto che “gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima
della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 38, comma 4 e
segg., inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti
passivi” cosicché l’Ente, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, potrà
fornire ulteriori elementi per sostenere la pretesa tributaria derivante
dall’utilizzo dell’accertamento sintetico.
A tale riguardo, si precisa che le segnalazioni del Comuni devono essere
qualificate, devono cioè riguardare “posizioni soggettive in relazione alle quali
sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori
elaborazioni logiche, comportamenti evasivi o elusivi”.
Modalità e tempistica di trasmissione delle segnalazioni sono regolate dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 26 novembre 2008.
La collaborazione dei comuni
all’accertamento sintetico
79 Fiscal Focus
I nuovi controlli Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Capitolo
I nuovi controlli
La Manovra correttiva contiene alcune disposizioni rivolte a recuperare
l’evasione fiscale tramite strumenti di controllo e accertamenti più efficaci. In
tale contesto si muovono due norme del D.L. 78/2010 rivolto alle imprese
"apri e chiudi" (ovvero che cessano l'attività entro un anno dall'apertura), e
quelle in perdita per più di un esercizio .
2
80
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive I nuovi controlli
Fiscal Focus
2.1 Premessa
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 contiene alcune disposizioni in tema di controlli
fiscali, di natura prevalentemente programmatica.
In particolare, si evidenziano i seguenti articoli:
23, ove viene contemplata la necessità di sottoporre a controllo le
imprese "apri e chiudi", intendendosi per tali le imprese che cessano
l'attività entro un anno dalla data di inizio;
24, ove si prevede un incremento dei controlli nei confronti delle
imprese in perdita "sistemica" per almeno due periodi d'imposta,
eccetto il caso in cui la perdita sia stata determinata da compensi
erogati ad amministratori e soci.
Come evidenziato, le norme richiamate, più che un contenuto precettivo, hanno
una valenza programmatica, essendo strumentali a indirizzare il potenziamento
dei controlli nei confronti di contribuenti particolarmente a rischio di evasione.
2.2 Imprese in perdita “sistemica”
L’art.24 del D.L.78/2010, convertito, dalla L. 122/2010, reca disposizioni
rivolte ad indirizzare l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della
Guardia di Finanza, verso il contrasto del fenomeno delle imprese in perdita
fiscale cosiddetta “sistemica”.
CONTROLLI
Articolo
23
Articolo
24
Imprese “Apri e Chiudi”
Imprese in “Perdita sistemica”
81 Fiscal Focus
I nuovi controlli Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
2.2.1 Premessa
L’art.24, del D.L.78/2010, convertito, dalla L. 122/2010, introduce una norma
rivolta ad indirizzare l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della
Guardia di Finanza verso il contrasto del fenomeno delle imprese in perdita
fiscale, considerata “sistemica”.
In sostanza la norma impone all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza
di svolgere attività di controllo sistematico sulle imprese che evidenziano
perdite fiscali per più di un periodo di imposta.
2.2.2 Imprese in perdita - Prassi
In realtà, quanto affermato dalla Manovra Estiva è l’espressione normativa già
illustrata in passato sia nella Prassi che nella Giurisprudenza.
L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 13 del 9 aprile 2009, inerente
l’attività di Prevenzione e Contrasto dell’evasione, per gli anni 2009/2011, si
era già espressa sulle problematiche inerenti la presenze delle perdite.
In particolare nel paragrafo 2.3, dedicato alle imprese di minori dimensioni
(imprese con volume di affari IVA o di ricavi dichiarati non superiore a
5.164.568 euro), veniva affermato che il bacino dei contribuenti, sui quali si
doveva concentrare l’attività di accertamento, considerando sempre più
annualità, era quello all’interno del quale si collocavano le imprese che
presentavano alcuni indicatori di rischio, tra i quali:
• Presenza di crediti IVA costante nel tempo ovvero crescita anomala di
crediti utilizzati in compensazione o chiesti a rimborso, in apparenza non
giustificabili in base ai dati economici, ovvero ai regimi normativi vigenti
(aliquote differenziate, esportatori abituali, ecc..);
• Livello dei redditi dichiarati negli anni costantemente bassi (ove
per tali sono da intendere quelli al di sotto di un livello di obiettiva
plausibilità) a fronte di ricavi o compensi in crescita;
• Presenza di perdite per più annualità che denotano situazioni
apparentemente antieconomiche;
Circolare 13/2009
Indicatori di rischio
82
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive I nuovi controlli
Fiscal Focus
• Evidenti incoerenze degli indicatori gestionali relativi al lavoro
(produttività per addetto, resa oraria per addetto ecc..) ovvero al
magazzino (rotazione).
La stessa Agenzia delle Entrate, successivamente è ritornata sul problema delle
perdite con circolare n. 20 del 16 aprile 2010.
In tale documento l’Agenzia afferma che:
• le attività di prevenzione e contrasto all’evasione da sviluppare nel
corso del 2010, devono innanzitutto perseguire due obiettivi strategici:
1. occorre consolidare gli importanti risultati ottenuti nel corso del
2009, in termini di impegno operativo;
2. occorre migliorare ulteriormente, rispetto al 2009, l’efficacia delle
varie linee di attività di controllo, sia in termini di recupero di
evasione pregressa che di prevenzione dell’evasione in atto e futura.
In tale contesto, nel predetto documento viene affermata la necessità di
monitorare le variazioni nei risultati di esercizio ovvero la genesi di “perdite
fiscali”, in quanto secondo l’Agenzia le stesse rappresentano indicatori sintetici
dell'avvenuta attuazione di schemi di pianificazione fiscale aggressiva, peraltro
di particolare rilevanza negli anni di imposta in cui il contesto economico
internazionale è stato interessato da una grave crisi economico finanziaria.
Circolare 20/E/2010
Indicatori a rischio
Crediti IVA nel tempo
Redditi bassi
Perdite per più annualità
Incoerenze negli indicatori gestionali
Obiettivi 2010
Consolidare e migliorare i risultati 2009
Perdite – circ.20/E/2010
Monitorare le variazioni nei risultati d’esercizio, ovvero la presenza di perdite
83 Fiscal Focus
I nuovi controlli Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
2.2.3 Imprese in perdita - Giurisprudenza
Occorre sottolineare come alla base dell’accentuazione dell’attività di
verifica indirizzata al soggetto in perdita sistemica c'è il concetto di attività
antieconomica posta in essere dal contribuente. Infatti tale concetto
rappresenta il punto di partenza dell'impianto dell'articolo 24.
La problematica del "comportamento antieconomico" è stata inaugurata da
un filone della Corte di Cassazione, con il quale sono stati dichiarati legittimi
accertamenti induttivi dell' Agenzia, eseguiti in forza dell'articolo 39, comma 1,
lettera d), del Dpr 600/1973, destinati a contribuenti che avevano posto in
essere operazioni che si sostanziavano in attività in perdita.
Nella sentenza della Cassazione 24436/08, è stato affermato che
dichiarare per più anni di seguito perdite rilevanti può costituire una
condotta commerciale anomala, tale da giustificare una rettifica di tipo
analitico-induttivo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
La circostanza che un’impresa commerciale dichiari per diversi anni di
seguito rilevanti perdite, nonché un’eccessiva sproporzione tra costi e
ricavi, rappresenta una condotta commerciale anomala, in contrasto con
i principi di ragionevolezza, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del
comportamento, idonea a giustificare da parte dell’Amministrazione
finanziaria una rettifica della dichiarazione, a meno che il contribuente non
dimostri concretamente la effettiva sussistenza delle perdite dichiarate.
Nella sentenza sopra citata, nello specifico, i giudici, affermavano, che in virtù
del D.P.R. n.600 del 1973, (art.39, comma 1, lett.d), in tema di accertamento
delle imposte, anche in presenza di una contabilità formalmente
regolare, è consentito procedere alla rettifica della dichiarazione dei
redditi, senza riscontro analitico della documentazione, secondo il metodo
cosiddetto “induttivo”, purchè l’accertamento in rettifica risulti fondato su
presunzioni assistite dai requisiti previsti dall’art.2729 cod.civ. e desunte da
dati di comune esperienza, oltre che da concreti e significativi elementi offerti
dalle singole fattispecie.
Cassazione sentenza n. 24436 del 2/10/2008
In sintesi
Accertamento e contabilità “formalmente” regolare
Comportamento antieconomico del contribuente
L’origine dell’articolo 24
Attività antieconomica del contribuente
84
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive I nuovi controlli
Fiscal Focus
A tale proposito, veniva affermato come la circostanza che una impresa
commerciale dichiari, ai fini dell’imposta sul reddito, per più anni di seguito,
rilevanti perdite, nonché una ampia divaricazione tra costo e ricavi, costituisce
una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare da parte
dell’erario una rettifica della dichiarazione, ai sensi dell’art.39 del DPR 600/73,
a meno che il contribuente non dimostri concretamente la effettiva sussistenza
delle perdite dichiarate.
Secondo i Giudici della Suprema Corte, il comportamento anomalo del
contribuente che giustifica la rettifica induttiva risulta ancora più “sospetto”
nell’ipotesi in cui il medesimo, nonostante le ingenti perdite per diversi anni,
abbia insistito nella stessa attività, aprendo un altro esercizio commerciale.
In tali situazioni, secondo la Suprema Corte, si è in presenza di
comportamenti connotati da palese e illogica gestione aziendale, tale da
adombrare il sospetto di una non veritiera esposizione dei valori contabili, che
può fornire un valido input per procedere ad accertamento induttivo del
reddito di impresa, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette.
Che si tratti di un filone giurisprudenziale e non di una isolata seppur
autorevole sentenza è confermato dal fatto che anche un anno prima la Corte si
era pronunciata con simili parole nella sentenza 21536/07: «l'irragionevolezza
economica del comportamento del contribuente che, per esempio, affermi per
più anni di essere finito in perdita o di avere sostenuto costi sproporzionati ai
ricavi, rappresenta un fatto sintomatico di possibili violazioni all'obbligo della
dichiarazione, perché, non essendo conforme a logica ed esperienza impostare
o proseguire l'attività secondo criteri o malgrado risultati poco vantaggiosi o
addirittura dannosi, autorizza a presumere che l'interessato abbia, in realtà,
incassato più di quanto indicato nella denuncia dei redditi».
Cassazione 21536/07
Le anomalie
Perdite per diversi anni Apertura di ulteriore esercizio commerciale
85 Fiscal Focus
I nuovi controlli Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
2.2.4 L’art.24 del D.L. 78/2010
Ritornando all’articolo 24 del D.L. 78/2010, convertito con la legge
122/2010, possiamo quindi affermare come tale diposizione rappresenti
l’espressione normativa di un principio illustrato, sia nella prassi che nella
giurisprudenza.
Occorre in prima analisi, sottolineare come la norma interessa le sole
imprese, per cui, le perdite sia pure sistemiche dichiarate da un lavoratore
autonomo, non rientrano tra gli obiettivo del legislatore e quindi costoro non
saranno inseriti nelle liste dei soggetti da controllare.
Passiamo quindi all’analisi di tale disposizione.
Con l’articolo 24 del D.L. n. 78/2010 viene intanto fornita la definizione di
“impresa in perdita sistemica”.
In particolare, sono considerate tali, le imprese che:
presentano dichiarazioni in perdita fiscale;
non determinata da compensi erogati ad amministratori o soci;
per più di un periodo d'imposta e;
Imprese in perdita “sistemica”
I precedenti
La Prassi La giurisprudenza
o Circolare 13/E/2009 o Circolare 20/E/2010
o Cassazione sentenza n. 24436/2008 o Cassazione, sentenza n. 21536/2007
L’art.24 del D.L.78/2010, ratifica, con alcune particolarità, quanto già riportato dalle varie circolari annuali sui controlli
per le imprese in perdita sistemica.
La funzione dell’art.24 del D.L. 78/2010
Destinatari art.24
Imprenditori SI
Professionisti NO
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Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive I nuovi controlli
Fiscal Focus
non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso
periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo
almeno pari alle perdite fiscali stesse.
2.2.5 Perdite rilevanti
2.2.5 Perdite rilevanti
Un primo elemento da segnalare è che la norma si interessa delle perdite
fiscali e non delle perdite che risultano dal conto economico civilistico.
Tale distinguo, risulta rilevante poiché se alla base della disposizione vi è
l’innalzamento a legge del concetto di comportamento antieconomico, l’art.24 si
dovrebbe applicare in generale alle perdite anche civilistiche: ma dalla lettura
del dato normativo sembra si possa affermare come una perdita civile che, per
effetto delle variazioni in aumento si traduce in utile fiscale, non dovrebbe
rientrare nell’ambito applicativo dell’art.24.
Perdite rilevanti
Perdite fiscali SI
Perdite civilistiche NO
LA PERDITA SISTEMICA
I REQUISITI PER LA PERDITA “SISTEMICA”
Nota bene Nella determinazione della perdita non rilevano:
• i compensi erogati degli amministratori, • i compensi erogati ai soci.
Perdita fiscale per più di un periodo d’imposta
Mancata delibera e intera liberazione di un aumento di
capitale a titolo oneroso per un importo almeno pari alla perdita
fiscale nello stesso periodo
87 Fiscal Focus
I nuovi controlli Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
In sostanza ciò che si vuole affermare, è che l’interesse del legislatore sembra
più concentrato sull’utilizzo della perdita che sul fatto stesso che essa è
stata generata: infatti risulta maggiormente pericoloso il comportamento
fiscale di chi genera una perdita che poi potrebbe essere portata in deduzione
in altri contesti, piuttosto che il comportamento di chi dichiara un utile
simbolico che pur non generando materia imponibile, non può essere utilizzato
per compensare altre situazioni.
Pertanto:
• gli occultamenti di imponibile che si traducono in utili simbolici sono
contrastati con gli ordinari strumenti accertativi (studi di settore, ecc..);
• mentre quelli che si traducono in perdite avranno una particolare
ripercussione: la forte probabilità che l’impresa sia soggetta a controllo.
2.2.6 Compensi erogati a soci e amministratori
La norma esclude dall'ambito di applicazione dei controlli alcune situazioni e, in
particolare, quella nella quale la perdita fiscale dichiarata dal contribuente è
determinata dall'erogazione di compensi ai soci e agli amministratori.
Occorre a tale proposito operare un distinguo importante tra le perdite fiscali in
generale e quelle prodotte in presenza di componenti negativi dedotti,
rappresentanti da compensi ad amministratori o soci.
La ratio di questo distinguo è probabilmente quella di ritenere che in presenza
di compensi “erogati”, quindi principio di cassa e non spettanti, la perdita
dichiarata dalla società è comunque un imponibile dichiarato da un altro
soggetto.
A tale proposito un primo dubbio che si pone è quello di capire se deve trattarsi
di un soggetto necessariamente legato alla società, cioè
amministratore/socio o socio.
Il caso potrebbe essere quello della Società, Brios SRL, che chiude con una
perdita da Bilancio di 100, e poi in sede di dichiarazione dei redditi, per
effetto delle variazioni in aumento (costi indeducibili), chiude con un utile
fiscale di 30.
Tale situazione non dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione dell’art.24.
Il dubbio
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Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive I nuovi controlli
Fiscal Focus
Qualora si avallasse la tesi che la norma si disapplica in presenza di un mero
compenso erogato anche ad amministratore non socio si capirebbe il motivo di
distinguere gli amministratori da altri soggetti destinatari di compensi, ad
esempio i dirigenti amministrativi o altri ancora.
Per tale motivo si deve ritenere che la locuzione normativa “ad
amministratori e soci” voglia significare amministratori/soci e soci.
Ulteriore elemento su cui occorre prestare attenzione, è il passaggio in cui si
parla di più periodi di imposta: il problema è capire se sono consecutivi o
meno, e laddove si ritenesse che anche perdite in periodi non consecutivi
inneschino l’attività di verifica, occorrerebbe determinare quale sia l’arco
temporale di osservazione. In attesa che il punto sia chiarito in via ufficiale
dall’Agenzia delle Entrate si può notare come la rubrica della norma cita il
termine perdite sistemiche e che difficilmente può definirsi sistemica la
situazione in cui le perdite di esercizio non siano consecutive.
2.2.7 Perdita ripianata dai soci
La norma, esenta altresì 40dai controlli quelle imprese che provvedono a
deliberare ed a versare integralmente, nel medesimo periodo di
conseguimento delle perdite, un aumento di capitale pari almeno alle
perdite stesse.
Più periodi d’imposta
Destinatari compensi
Socio amministratore
Socio
Amministratore non socio
Dirigenti amministrativi
RILEVANTE
RILEVANTE
NON RILEVANTE
NON RILEVANTE
Si deve trattare di imprese
Rileva solo la perdita fiscale
Non rilevano le perdite se generate da compensi ad
amministratori o soci
Perdite sistemiche
89 Fiscal Focus
I nuovi controlli Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Risulta estremamente importante rilevare come non sia indifferente analizzare
se la perdita è ripianata o meno dai soci.
Il ripianamento evidenzia l’interesse economico dei soci a sostenere l’attività,
mentre è logico che nessuna persona ragionevole sarebbe disposta a sostenere
continuamente un’attività che non presenta reddito.
Se il ripianamento viene eseguito altrettanto sistematicamente quanto lo è la
perdita significa che l’attività presenta un interesse economico.
In un caso come quello sopra esemplificato si ha sì una perdita sistemica ma
essa è tutt’altro che irragionevole dal punto di vista economico e soprattutto
non cela alcun comportamento scorretto da punto di vista fiscale.
Il caso potrebbe essere quello di una società che ha costruito un immobile
destinato alla vendita, formato da un certo numero di appartamenti e che,
pur essendosi mossa attivamente nel mercato (inserzioni pubblicitarie,
contatti con agenzie, eccetera), non riesce a collocare gli stessi appartamenti,
è evidente che nella maggior parte dei casi l’investimento immobiliare è stato
compiuto stipulando mutui ipotecari che ora generano un componente
negativo significativo sul conto economico.
A questi costi si aggiungono le spese generali che gravano sul conto
economico a prescindere dal realizzo di ricavi. Ebbene in questa situazione,
anche ipotizzando che nell’attesa della vendita la società affitti taluno degli
appartamenti, è del tutto evidente che i costi superano fisiologicamente i
ricavi e quindi la società si troverà suo malgrado in una situazione di perdita
sistemica che i soci ripianeranno ogni anno. È forse questo l’esempio di un
comportamento antieconomico? Certo non si tratta di affare andato
positivamente a buon fine ma, che cosa possono fare i soci, quando gli
appartamenti non vengono ceduti se non ripianare le perdite fino a quando
durerà il mutuo?
Deve essere pari almeno alla perdita fiscale
Deve essere deliberato e liberato, quindi versato entro lo stesso periodo d’imposta della perdita
Deve essere a titolo oneroso, quindi esclusi
passaggi gratuiti di riserve a capitale
Perdite sistemiche
90
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive I nuovi controlli
Fiscal Focus
Pertanto, si può affermare che la stretta sui controlli alle imprese in perdita
sistematica non si attua se la stessa impresa ha ripianato le perdite tramite
versamenti eseguiti dai soci.
Occorre segnalare come vi sia la necessita non solo di deliberare l'aumento
di capitale ma anche di liberarlo.
Ciò dovrebbe significare che esso va sottoscritto dai soci entro una scadenza
precisa che è lo stesso periodo d'imposta in cui la perdita si evidenzia.
In sostanza, se il 2010 chiude con una perdita e tale dato emerge nel 2011 in
sede di formazione del bilancio, la norma dovrebbe significare che entro il
2011 l'aumento di capitale dovrebbe essere deliberato e sottoscritto.
Non sembra richiesto dalla norma anche il materiale versamento dei soci,
anche se le esperienze del passato (si veda la circolare dell' Agenzia delle
entrate n. 53/E del 2009 in materia di rilevanza degli aumenti di capitale che
producono bonus fiscale) fanno si che non sarebbe del tutto imprevedibile una
tesi dell' Agenzia che consideri liberato l'aumento di capitale solo al momento
dell'effettivo versamento.
In secondo luogo il Legislatore parla di aumenti di capitale deliberati e
liberati, il che dovrebbe escludere altre forme di incremento del patrimonio
netto, quali versamenti soci a fondo perduto o per futuri aumenti di
capitale o rinunzia a finanziamenti. Anche in questo caso, però, va
ricordato che in materia di bonus capitalizzazione (D.L. 78/2009, articolo 5,
comma 3-ter) la citata circolare n. 53/E del 2009 aveva ammesso anche tali
versamenti tra le operazioni rilevanti, e quindi, anche in funzione della scopo
dell' emendamento che intende premiare i soci che sostengono la propria
società, si può ritenere che la locuzione aumenti di capitale vada intesa in
senso ampio come incrementi del patrimonio netto.
In terzo luogo va rimarcata la locuzione normativa "a titolo oneroso" che
lascia intendere l'esclusione dalla previsione di legge degli aumenti gratuiti,
cioè quelli con cui riserve già esistenti nel patrimonio netto sono utilizzate per
incrementare il capitale sociale.
Viceversa non sembrano esclusi gli aumenti di capitale in natura che pur non
traducendosi in iniezioni di denaro fresco nella casse sociali sono eseguiti senza
dubbio a titolo oneroso.
Aumento di capitale deliberato
e liberato
Versamenti soci a fondo perduto
Aumenti gratuiti
Aumenti in natura
91 Fiscal Focus
I nuovi controlli Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Infine va sottolineata l'entità dell'aumento di capitale. È chiaro che esso
non può che riferirsi alla perdita fiscale, che, per effetto delle variazioni in
aumento, è normalmente superiore a quella civile. Per evitare l'inserimento
nella lista dei controlli è sufficiente che l'impresa deliberi e realizzi un aumento
di capitale di entità almeno pari alla perdita fiscale.
Risulta altresì importante individuare in primo luogo l'orizzonte temporale
all'interno del quale sussistono i requisiti per l'applicazione dell'articolo in
commento.
Qualora la perdita riguardi un solo periodo di imposta la norma in questione
non si applica.
Altra esimente prevista dalla disposizione normativa è quella legata alla
delibera e alla liberazione di uno o più aumenti di capitale nello stesso
periodo a titolo oneroso e di un importo almeno pari alle perdite stesse.
In sostanza se la perdita civile fosse 100 e quella fiscale 150, un
ripianamento eseguito per 150, è sufficiente per evitare l' inserimento nella
lista dei soggetti da controllare di cui all'articolo 24 del D.L. in oggetto.
Qualora invece la perdita civile fosse 100 e quella fiscale di 50, una
ripianamento parziale della perdita civilistica eseguito per 50 sarebbe
sufficiente per evitare l' inserimento nella lista dei soggetti da controllare.
Orizzonte temporale applicazione art.24
Delibera aumento capitale
Entità aumento di capitale
Esempio n.1
Esempio n.2
Casi a rischio
Per un solo periodo d’imposta
Per almeno due periodi d’imposta
Nessun pericolo
Pericolo controllo
Presenza di
perdite
Le caratteristiche per l’esimente
Delibera aumento
Liberazione dell’aumento
Stesso periodo della perdita
Importo pari alla perdita
92
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive I nuovi controlli
Fiscal Focus
2.2.8 Termini di confronto disomogenei
Sul punto, se il concetto appare evidente, va rilevato come i termini di
confronto non appaiano del tutto omogenei.
Trattasi infatti, del riferimento ad una perdita fiscale e, contemporaneamente,
a un aumento di capitale fattispecie quest'ultima che è evidentemente tipica
del settore civilistico.
In sostanza, la norma parla sempre di perdite fiscali e questo determina una
situazione non del tutto coerente con la nuova previsione dell’art.24, secondo il
quale vengono escluse dai controlli anche le imprese che provvedono a un
aumento di capitale a titolo oneroso in misura pari alle perdite fiscali. Il
problema è, però, che la norma pone due termini di grandezza (l'aumento di
capitale e le perdite fiscali) che non sono propriamente omogenei.
Uno (l’aumento di capitale) ha una matrice civilistica mentre l’altro (la
perdite fiscale) ha una valenza fiscale. Probabilmente il senso che si voleva
dare alla norma era escludere dai controlli chi ricapitalizza, considerando
ovviamente valori civilistici.
2.2.9 Il versamento
Ai fini dell'esonero dalle verifiche, è richiesta una deliberazione di aumento
di capitale a titolo oneroso.
Il dato letterale della disposizione sembra fare riferimento a un formale atto
notarile di incremento del capitale risultante dallo statuto, eventualmente
previo suo abbattimento per perdite.
Viste le finalità della norma è però auspicabile che vengano equiparate agli
aumenti di capitale sociale anche forme di apporto dei soci "fuori capitale",
che spesso vengono utilizzate nelle società di persone e in quelle di capitali a
base ristretta.
L’incoerenza della norma
Aumento di capitale Perdite fiscali
Matrice civilistica
Valenza fiscale
93 Fiscal Focus
I nuovi controlli Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Un precedente in tal senso si rinviene nell'interpretazione delle Entrate circa il
bonus ricapitalizzazioni (D.L.78/09).
In tale circostanza, anche se la norma richiamava i soli conferimenti formali
effettuati in base agli articoli 2342 e 2464 del Codice civile, l'Agenzia (circolare
53/E/2009) estese il beneficio ai:
conferimenti effettuati a fronte della sottoscrizione di azioni o quote
in sede di aumento del capitale sociale;
i versamenti a titolo di sopraprezzo effettuati all’atto della
sottoscrizione di azioni e quote;
i versamenti in denaro a fondo perduto, che non comportano obblighi
di restituzione da parte della società, e la rinuncia incondizionata dei
soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società.
In ogni caso, si ritiene, pur in assenza di una precisione normativa, (come già
era il bonus del 2009) che, nel periodo considerato, l'importo dell'aumento
debba essere anche interamente versato.
Dovendo considerare, molto probabilmente l’aumento del capitale
deliberato e versato, assume rilevanza individuare la data esatta in cui esso
si considera perfezionato.
A tale proposito possono essere utili i chiarimenti forniti con circolare
53/E/2009.
In tale documento di prassi è stato precisato, che se l'apporto si effettua
mediante bonifico bancario,ciò che rileva è il giorno in cui il socio
trasmette l'ordine alla banca, e non invece l'accredito sul conto della
società.
Apporto con bonifico
Circ. 53/E/2009 ()…..Per quanto detto determinano aumenti di capitale agevolabili:
• i conferimenti effettuati da persone fisiche a fronte della
sottoscrizione di azioni o quote in sede di costituzione o di
aumento del capitale sociale;
• i versamenti a titolo di soprapprezzo effettuati da persone fisiche
all'atto della sottoscrizione di azioni o quote;
• versamenti in denaro a fondo perduto eseguiti da soci persone
fisiche, che non comportano obblighi di restituzione da parte
della società, e la rinuncia incondizionata dei soci persone fisiche al
diritto alla restituzione di crediti verso la società'. …
94
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive I nuovi controlli
Fiscal Focus
Per i versamenti effettuati con assegni laddove il titolo venga versato dalla
società in banca, è necessario dare certezza alla data di consegna (che è quella
rilevante) o mediante spedizione postale o facendosi rilasciare una ricevuta
sulla fotocopia dell'assegno, su cui apporre il timbro postale.
Dalla lettura della norma, si evince come la ricapitalizzazione deve essere di
importo almeno pari alla perdita fiscale esposta nella dichiarazione, senza che
rilevi invece il dato di bilancio.
Pertanto, se una società espone una perdita contabile di 500 che in
dichiarazione si riduce (ad esempio, per costi indeducibili) a 300, l'aumento di
capitale da versare per evitare controlli dovrà attestarsi su quest'ultimo
ammontare (300).
L'aumento di capitale deve essere realizzato nello "stesso periodo" delle
perdite fiscali.
Non è chiaro se trattasi:
1. degli esercizi in cui la perdita si è generata o;
2. di quelli in cui è presentata la dichiarazione da cui emerge la perdita.
La seconda soluzione appare preferibile posto che normalmente la
ricapitalizzazione avviene solo dopo l'approvazione del bilancio e dunque nel
medesimo esercizio in cui è presentato il modello Unico.
Pertanto, qualora viene eseguita questa tesi:
Una società che dichiara delle perdite fiscali per il 2010 (unico 2011),
potrà evitare il controllo ricapitalizzando entro il 31 dicembre 2011.
Controlli da parte: Agenzia Entrate Guardia di Finanza
POSSIBILI CONSEGUENZE DELLA PERDITA SISTEMICA
Tempi e importo del versamento
Versamenti con assegni
95 Fiscal Focus
I nuovi controlli Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Per concludere l'analisi del contenuto dell'articolo 24, va ricordato il comma 2,
specificamente dedicato alla fascia residuale dei soggetti che non rientrano
nell'ambito applicativo degli studi di settore, nè rientrano nel tutoraggio da
parte dell' Agenzia delle Entrate: per costoro la norma non si limita a una
enfatizzazione dell'attività di controllo ma specifica l'entità del controllo che
deve riguardare almeno il 20% dei soggetti interessati.
2.2.10 Accertamento e perdite fiscali
L'intensificazione dei controlli nei confronti dei soggetti che hanno dichiarato
perdite fiscali per più di un periodo d'imposta può far sorgere alcune
problematiche, analizzate da sporadiche pronunce giurisprudenziali, relative,
perlopiù, ai nessi tra la rettifica della perdita e i periodi d'imposta successivi
nonché al periodo d'imposta da accertare qualora l'ufficio intenda
disconoscere i criteri di formazione della perdita stessa. Secondo quanto
affermato dalla Comm. Trib. Reg. Torino, n. 19 del 25 febbraio 2009, deve
essere annullato l'avviso di accertamento basato sull'illegittimità del riporto
della perdita nell'esercizio n formatasi nell'esercizio n-1 qualora, relativamente
a quest'ultimo esercizio, l'avviso (che ha contestato la formazione della perdita
e che, per tale motivo, ha cagionato l'emanazione dell'accertamento relativo al
periodo d'imposta n) sia stato annullato dal giudice tributario.
In una diversa fattispecie, la Comm. Trib. Provo Roma, n. 263 del 22 maggio
2009 ha affermato che, nell'ipotesi in cui il contribuente, raggiunto da un
avviso di accertamento, abbia indicato nelle dichiarazioni precedenti al periodo
d'imposta rettificato perdite pregresse non contestate dall'ufficio, può chiedere
alla Commissione tributaria di annullare l'atto ove l'entità delle perdite sia
maggiore dell'imponibile determinato.
Altra giurisprudenza ha specificato che l'utilizzo di perdite pregresse non
dichiarate può avvenire anche in sede contenziosa, alla luce del principio di
emendabilità della dichiarazione (Cass., 6837 del 22 luglio 1994).
Gli accertamenti rettificativi delle perdite fiscali possono, inoltre, comportare
problematiche relative al raccordo tra i diversi processi che potrebbero essere
instaurati avverso i diversi atti impostivi. Si pensi, ad esempio, al caso in cui
l'Agenzia delle Entrate rettifichi sia il periodo d'imposta in cu si è formata la
perdita sia l'esercizio successivo.
Rilevanza delle perdite fiscali nella fase contenziosa
Soggetti residuali
96
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive I nuovi controlli
Fiscal Focus
Ove possibile, il rischio inerente all'emanazione di decisioni contrastanti può
essere prevenuto mediante la riunione dei ricorsi o la sospensione del processo.
Ad esempio, il giudice investito del ricorso contro l'atto concernente l'esercizio
n+ 1 potrebbe sospendere il processo in attesa della definizione di quello
relativo al periodo d'imposta n, ipotizzando che la perdita si sia formata in
questo esercizio.
Ai sensi dell'art. 84 del Tuir, le perdite possono essere riportate nei periodi
d'imposta successivi a quello in cui si sono formate nel rispetto delle limitazioni
temporali imposte dalla legge.
La giurisprudenza ha sancito che la perdita dichiarata deve essere oggetto di
accertamento dal momento in cui è stata quantificata e qualificata come
riportabile, e non con decorrenza successiva (Comm. trib. reg. Venezia, n. 18
del 12 giugno 2007).
Sul punto, i giudici precisano che:
"i termini per l'accertamento dell'entità della perdita sono
necessariamente gli stessi che riguardano l'accertamento nella sua
natura";
l'attività di verifica deve essere rivolta al periodo d'imposta in cui la
perdita si è formata e non quello in cui è stata utilizzata;
scindere il momento dell'indicazione della perdita dal momento di
utilizzo "significa ricorrere ad un escamotage al fine di addivenire ad una
inammissibile dilatazione dei termini".
In dottrina è stato evidenziato che, se il criterio fatto proprio dalla
giurisprudenza può essere condivisibile per ciò che concerne il periodo
d'imposta cui fare riferimento ai fini del computo del termine di decadenza per
l'accertamento dell'imposta, a diverse conclusioni si dovrebbe pervenire in
relazione alla sanzione per infedele dichiarazione ex art. 1 del D.Lgs. 18
dicembre 1997, n.471.
È stato sul punto messo in risalto che, ove a seguito della rettifica venga
determinata una minor perdita, si è in presenza di una dichiarazione infedele,
ma "risulta impossibile irrogare la sanzione perché se il periodo accertato resta
in perdita non esiste una maggiore imposta", sicché, ai soli fini sanzionatori,
occorrerebbe consentire l'irrogazione della sanzione nel periodo in cui la perdita
è stata riportata. La soluzione prospettata è ragionevole, dettata da esigenze di
giustizia sostanziale, ma pare, a nostro avviso, più creatrice che estensiva.
Termini di decadenza per l’accertamento
Sanzione per infedele
dichiarazione
97 Fiscal Focus
I nuovi controlli Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
In altre parole, la decorrenza dei termini per l'accertamento, come prevede
l'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concerne il periodo d'imposta
"accertato", e non quello in cui la perdita è stata riportata, a meno che l'ufficio
non contesti i criteri utilizzati per il riporto.
La lacuna del sistema, pertanto, potrebbe essere eliminata solo a livello
legislativo, mediante l'introduzione di una norma la quale preveda, per le
sanzioni, che il termine per l'irrogazione decorra dal periodo d'imposta in cui la
perdita è stata riportata.
2.3 Impresa APRI e CHIUDI
2.3.1 Premessa
L’art.23 del D.l. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, prevede che, le
imprese che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio sono
specificatamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da
sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di
Finanza e dell’INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle
situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
Il legislatore si rivolge dunque all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di
finanza e all'Inps, quali soggetti preposti al contrasto dell'attività evasiva, per
tenere in debita considerazione la categoria di specie al fine della selezione
delle imprese da verificare.
Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio vedono
innalzarsi il rischio di incappare in verifiche di controllo da parte dell'Agenzia
delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS: è una delle tante novità
introdotte dal legislatore con la Manovra 2010 in materia di contrasto
all’evasione fiscale.
Chi effettua il controllo
Soggetti preposti al controllo
Agenzia Entrate. Guardia di Finanza. INPS.
98
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive I nuovi controlli
Fiscal Focus
2.3.2 Soggetti controllati
Si ritiene opportuno segnalare come la norma in commento, comprende tutte
le imprese, senza distinguere la loro forma giuridica, quindi sia essa
individuale oppure societaria, escludendo la categoria dei professionisti, la cui
attività è già stata pesantemente limitata dalle ultime novità legislative.
2.3.3 Impresa apri e chiudi
In primo luogo è opportuno fornire il concetto di “impresa apri e chiudi”.
In particolare, si intendono con tale termine“ […] le imprese che cessano
l'attività entro un anno dalla data di inizio della stessa […] ”.
Saranno, dunque, questi i soggetti maggiormente esposti all’attenzione del
fisco e non solo di esso, perché su tali imprenditori si acuirà anche il controllo
da parte dell’istituto di previdenza sociale.
Tale disposizione prende corpo dalla constatazione che il fenomeno delle
imprese apri e chiudi è un fenomeno non dovuto, nella maggior parte dei casi,
da un errata valutazione della capacità imprenditoriale del soggetto e del
business sottostante, bensì si tratta di una realtà ben studiata “a tavolino” e
finalizzata all’occultamento di materia imponibile ai fini fiscali e previdenziali.
Il sistema è noto e diffuso: aziende che aprono e falliscono in pochi mesi e in
mezzo tante false fatturazioni.
Soggetti a rischio
Imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio della stessa
Soggetti coinvolti Tutte le imprese
• Ditte individuali • Società
Soggetti esclusi
Professionisti
99 Fiscal Focus
I nuovi controlli Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Non tutte le imprese che chiudono l’attività entro breve tempo dall’apertura lo
fanno con l’intento fraudolento nei confronti del Fisco, per cui la norma non
prevede sanzioni, si limita ad avvertire quel tipo di contribuente che potrebbe
subire verifiche ed il cui risultato potrebbe essere anche l’assoluta regolarità
dei comportamenti posti in essere.
Fra l’altro, come già sopra evidenziato, occorre segnalare che la classica
manovra fraudolenta dell’impresa “apri e chiudi” è esercitare il diritto alla
detrazione dell’Iva sugli acquisti e alla deduzione dei costi di esercizio senza
peraltro versare l’Iva sulle vendite o le imposte sui redditi.
La norma (art. 23 del D.l. 78/2010) si limita ad indicare situazioni
potenzialmente pericolose, che tuttavia possono assumere un diverso e
concreto grado di pericolosità in relazione ad altri elementi presenti nella
fattispecie concreta di impresa “apri e chiudi” monitorata dal singolo
accertatore.
In ogni caso, non solo il redditometro torna come strumento temutissimo dai
contribuenti, ma l’Agenzia ha deciso di incutere “terrore” trovando nuovi
escamotage.
Soggetti che iniziano e cessano
l’attività nell’arco del medesimo anno
POSSIBILI
CONSEGUENZE
Si ritiene opportuno a questo punto, individuare, considerando che si tratta di
imprese come «data di inizio» quella rinvenibile dalla visura camerale del
Registro delle imprese, e ciò attualmente vale anche per le ditte individuali.
Lo scopo dell’apri e chiudi
False fatturazioni
IMPRESE APRI E CHIUDI
Controlli da parte: Agenzia Entrate, Guardia di Finanza, Inps.
La data di inizio attività
Nessuna sanzione
100
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive I nuovi controlli
Fiscal Focus
2.3.4 Studi di settore e imprese “apri e chiudi”
Occorre ricordare che nell’ambito dell’accertamento con studi di settore la
specifica esclusione dalla loro applicazione per chi inizia l’attività non è
applicabile, secondo l’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 146/1998 a
coloro che hanno cessato l’attività stessa e la riaprono entro i sei mesi
successivi, segno evidente di un atteggiamento sospettoso del Legislatore nei
confronti di chi apre un’impresa chiusa poco tempo prima.
In particolare tale casistica ricomprende tutti quei soggetti che, al fine di
eludere lo strumento di accertamento degli studi di settore, cessano l’attività
ed entro un breve lasso temporale, non superiore a sei mesi dalla cessazione la
riaprono. In tal caso è evidente la finalità del legislatore che ha voluto evitare
che i contribuenti potessero agevolmente sottrarsi alla applicazione degli studi
di settore con chiusure fittizie.
La scelta di riportare tali situazioni nell'ambito di applicazione degli studi di
settore trova la sua giustificazione nel fatto che, in realtà, le attività iniziate
non rappresentano vere e proprie "nuove" iniziative produttive.
Infatti, essendo le stesse già avviate, possono essere considerate una
continuazione dell'attività precedentemente cessata e, pertanto, suscettibili di
"stima" sulla base anche degli studi di settore.
Pertanto, la cessazione ed il successivo inizio dell’attività non
determinano cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore
qualora ricorrano contestualmente i seguenti tre requisiti:
1. l’attività iniziata deve essere stata intrapresa dallo stesso soggetto che
aveva cessato quella precedente;
2. l’attività venga nuovamente iniziata entro sei mesi dalla cessazione
della “vecchia”;
Cessazione e inizio entro 6
mesi
Cessazione e inizio
attività entro 6 mesi
Continuazione di attività
precedentemente cessata
I tre requisiti
Stesso soggetto
Entro 6 mesi
101 Fiscal Focus
I nuovi controlli Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
3. l’attività presenti il carattere di omogeneità rispetto all’attività
cessata, requisito questo che sussiste se le due attività sono
contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività
benché diversi, siano comunque compresi nel medesimo studio di
settore.
Si ritiene opportuno chiarire, l'esatta portata della locuzione "da parte dello
stesso soggetto" utilizzata dal legislatore nel contesto della lettera b) del
comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 146 del 1998.
A tale scopo bisogna, quindi, distinguere tra:
persona fisica/imprenditore individuale;
altri soggetti (società di persone e/o di capitali, enti commerciali e non
commerciali, etc.).
Nessun problema specifico si pone con riferimento alla prima ipotesi. Per la
persona fisica/imprenditore individuale sussiste, infatti, una naturale ed
insita coincidenza tra il soggetto che ha cessato e colui che ha iniziato l'attività,
nonostante l'inizio attività avvenga con attribuzione di una nuova partita IVA.
Analogo ragionamento va applicato al caso di cessazione ed inizio attività da
parte di un'impresa familiare di cui sia titolare un imprenditore individuale, in
quanto anche in tale ipotesi non si ha una modificazione del soggetto rilevante
ai fini fiscali.
Ciò premesso, né consegue che la verifica dell'applicabilità degli studi di settore
al caso concreto dovrà essere effettuata con riferimento ai soli requisiti
dell'omogeneità delle attività e del termine di sei mesi.
Quando non scatta la “causa di esclusione”
in caso di cessazione e inizio
Attività iniziata
dallo stesso
soggetto
Inizio attività entro 6
mesi dalla cessazione
precedente
La nuova attività presenta il
carattere della “omogeneità”
rispetto a quella preesistente
Attività svolta dallo stesso soggetto
Requisito omogeneità
Persona fisica
Stesso soggetto
Persona fisica
Altri soggetti
102
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive I nuovi controlli
Fiscal Focus
Ipotizziamo il caso del Sig. Rossi, artigiano, che cessa l’attività e dopo alcuni
mesi la riapre. Nel caso di specie risulta evidente come la verifica
dell’assoggettamento o meno agli studi, soprattutto della nuova attività, deve
essere rivolta agli altri due requisiti (periodo di sei mesi e omogeneità), in
quanto nessun dubbio esiste in merito alla circostanza che esiste una perfetta
coincidenza tra colui che ha cessato (sig. Rossi) e colui che ha iniziato
l’attività (Sig. Rossi), nonostante l’inizio dell’attività avvenga con una nuova
partita Iva.
Per i soggetti diversi dalla persona fisica/imprenditore individuale, la
cessazione dell'attività determina l'estinzione della posizione fiscale del
soggetto e, quindi, fa venir meno uno dei requisiti essenziali per l'applicabilità
della norma in oggetto.
Ipotizziamo il caso del Sig. Rossi, artigiano, che cessa l’attività e dopo alcuni
mesi riapre la stessa costituendo però una società con altri soci.
In tale circostanza risulta evidente come manchi uno dei requisiti essenziali
per l’applicabilità della norma in oggetto in quanto la cessazione dell’attività
determina l’estinzione della posizione fiscale del soggetto e, quindi, fa venir
meno uno dei requisiti essenziali per l’applicabilità degli studi di settore.
Attività svolta dallo stesso soggetto
Per i soggetti diversi dalla persona fisica/imprenditore individuale la condizione
non viene rispettata.
Il requisito del termine dei sei mesi ricorre:
sia nel caso in cui la cessazione e l'inizio entro i sei mesi siano avvenuti
per intero nell'ambito dello stesso periodo d'imposta;
sia qualora la cessazione e l'inizio entro i sei mesi siano avvenuti a
cavallo di due periodi d'imposta consecutivi.
Pertanto, sono assoggettati agli studi di settore i contribuenti che cessano la
propria attività nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre e che la
iniziano nuovamente, entro sei mesi, nel periodo d'imposta successivo.
Il termine di sei mesi
Soggetti diversi
103 Fiscal Focus
I nuovi controlli Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Il computo dei mesi dovrà essere effettuato, a decorrere dalla:
data di chiusura dell'attività (risultante dalla comunicazione
effettuata all'ufficio finanziario), considerando come mese intero le
frazioni di esso pari o superiori a 15 giorni (si veda anche esempio 1).
Come detto precedentemente la suddetta disposizione si applica anche nei
confronti dei soggetti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo
d'imposta 2009 e hanno iniziato la stessa attività nel periodo d'imposta
successivo, entro sei mesi dalla data di cessazione.
Come affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate (vedi c.m. 31/E2007 e 11/E
del 2006), il requisito della omogeneità dell'attività rispetto a quella
preesistente sussiste se le attività sono contraddistinte da:
un medesimo codice attività;
ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di
settore.
Requisito “omogeneità”
Le due attività sono contraddistinte
da un medesimo codice attività
I codici attività delle due attività sono
compresi nello stesso studio di settore
Ipotizziamo il caso del sig. Rossi, imprenditore, che:
• in data 20 aprile 2010, cessa la propria attività contraddistinta dal
codice attività: 45.20.10 (riparazione meccaniche di autoveicoli);
• in data 20 giugno 2010, lo stesso sig. Rossi inizia un’attività
contraddistinta dal codice attività: 45.20.40 – Riparazione e
sostituzione di pneumatici per autoveicoli.
Poiché entrambi i codici attività sono ricompresi all’interno dello
stesso studio di settore (UG31U), si ritiene soddisfatto il requisito della
omogeneità.
TERMINE DI SEI MESI
Deve essere verificato in entrambe le seguenti ipotesi:
Periodo di cessazione dell'attività ricada
per intero nell'ambito dello stesso
periodo d'imposta.
La cessazione e l'inizio entro i sei
mesi siano avvenuti a cavallo di due
periodi d'imposta consecutivi.
Il requisito della omogeneità dell’attività
104
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive I nuovi controlli
Fiscal Focus
2.4 Perdite fiscali: i termini per la rettifica
2.4.1 Imprese in “perdita sistemica”
L’art. 24, del D.L. 78/2010, convertito, dalla L. 122/2010, ha introdotto una
norma rivolta ad indirizzare l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e
della Guardia di Finanza verso il contrasto del fenomeno delle imprese in
perdita fiscale, considerata “sistemica”. La norma interessa le sole imprese,
per cui, le perdite sia pure sistemiche dichiarate da un lavoratore autonomo,
non rientrano tra gli obiettivo del legislatore e quindi costoro non saranno
inseriti nelle liste dei soggetti da controllare.
Sono considerate “impresa in perdita sistemica”, le imprese che:
• presentano dichiarazioni in perdita fiscale:
o non determinata da compensi erogati ad amministratori o soci;
o per più di un periodo d'imposta;
• non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o
più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle
perdite fiscali stesse.
Destinatari art.24
Imprenditori SI
Professionisti NO
LA PERDITA SISTEMICA
I REQUISITI PER LA PERDITA “SISTEMICA”
Nota bene Nella determinazione della perdita non rilevano:
• i compensi erogati degli amministratori, • i compensi erogati ai soci.
Perdita fiscale per più di un periodo d’imposta.
Mancata delibera e intera liberazione di un aumento di capitale a titolo oneroso per un importo almeno pari alla perdita fiscale nello
stesso periodo.
105 Fiscal Focus
I nuovi controlli Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
E’ importante segnalare che la norma si interessa delle perdite fiscali e non
delle perdite che risultano dal conto economico civilistico.
Risulta quindi fondamentale capire il trattamento fiscale delle perdite
conseguite nell’attività d’impresa.
2.4.2 Recuperabilità delle perdite
Al riguardo si fa presente che l’art. 84, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
dispone che le perdite fiscali possono essere recuperate mediante due
modalità:
• una limitata nel tempo;
o la norma consente il riporto in avanti della perdita fiscale,
conseguita in un periodo d'imposta, nei cinque periodi
d'imposta successivi;
• un’altra senza limiti di tempo:
o per le società di nuova costituzione è previsto un
ampliamento del periodo di recuperabilità delle perdite, infatti
le “perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data
di costituzione possono essere computate in diminuzione del
reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza
alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una
nuova attività produttiva”.
Questa disposizione è stata modificata nel 2006 dal provvedimento
noto come decreto “Bersani-Visco”, ovverosia il D.L. 223/2006, nel
senso di inserire alla norma l'ultimo capoverso “a condizione che si
riferiscano ad una nuova attività produttiva”.
La ratio della modifica è tesa ad evitare che dietro ad una società
neo costituita si celi un'attività economica preesistente, come
avviene ad esempio nel caso di conferimento d'azienda.
Perdite rilevanti
Perdite fiscali SI
Perdite civilistiche NO
106
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive I nuovi controlli
Fiscal Focus
Per quanto concerne la priorità temporale nell'utilizzabilità delle perdite, nel
silenzio della norma si ritiene che la società sarà libera di utilizzare
prioritariamente le perdite che scadono dopo il quinquennio, lasciando per
ultime quelle illimitatamente riportabili.
2.4.3 Accertamento perdite fiscali
Alla luce della disciplina sopraesposta è di rilevanza basilare l’individuazione dei
termini entro i quali gli organi competenti possono procedere all’accertamento
delle perdite fiscali oggetto di compensazione con redditi imponibili degli anni
successivi.
In questo caso, i dubbi interpretativi non mancano in quanto l’art. 43 del D.P.R.
n. 600/1973:
• non reca alcuno specifico riferimento alle dichiarazioni relative a periodi
di imposta chiusi in perdita;
• si limita a stabilire che gli avvisi di accertamento devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Si discute se, ai fini della decorrenza dei termini per l’accertamento previsti
dalla norma, occorre attribuire rilevanza all’anno:
• di utilizzo delle perdite fiscali;
• in cui la perdita è stata indicata in dichiarazione.
Secondo alcuni uffici dell’Agenzia delle Entrate ai fini della decorrenza dei
termini per l’accertamento, previsti dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600:
• rileverebbe l’anno di utilizzo in compensazione delle perdite fiscali e non
quello della loro formazione.
TERMINE PER L’ACCERTAMENTO DI PERDITE FISCALI
Di utilizzo delle perdite fiscali
?
In cui la perdita è stata indicata in dichiarazione
?
Posizione dell’Agenzia delle
Entrate
107 Fiscal Focus
I nuovi controlli Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
A sostegno di tale tesi, viene addotta la circostanza che la perdita fiscale
dichiarata non può incidere sul debito d’imposta fintantoché non viene portata
in diminuzione di redditi imponibili.
Tale posizione non è esente da critiche in quanto:
• non appare coerente con le esigenze di stabilità e celerità della
definizione dei rapporti tributari; infatti, aderendo a tale impostazione, il
rischio è quello di raddoppiare i termini ordinari di accertamento.
Nel caso di utilizzo di perdite illimitatamente riportabili, si arriverebbe,
addirittura, alla conseguenza assurda di dover riconoscere
all’Amministrazione Finanziaria un potere di accertamento di durata illimitata.
Il contribuente potrebbe essere costretto a difendersi in relazione a periodi di
imposta assai risalenti, atteso che la contestazione in ordine alla consistenza
della perdita implica necessariamente una rettifica delle poste che l’hanno
determinata.
Alla luce di quanto sopraesposto sembra più accreditata la tesi secondo cui
• il termine per l’accertamento in rettifica di una perdita fiscale
decorre:
° dalla data di presentazione della dichiarazione relativa al
periodo di imposta in cui la perdita si è formata.
Al contrario il periodo in cui la perdita è stata compensata diventa irrilevante.
Tale tesi si basa sul fatto che:
• è irrilevante il fatto che la perdita esista già al momento dell’ indicazione
in dichiarazione come riportabile; infatti, la perdita, essendo costituita
da elementi che hanno già concorso alla determinazione del risultato di
esercizio e, dunque, dell'eventuale imposta a debito, allorché
TESI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il termine per l’accertamento delle perdite fiscali corrisponde al 31
dicembre del 4 anno successivo quello in cui è stata compensata.
Criticità di tale posizione: non è coerente con le esigenze di stabilità e
celerità della definizione dei rapporti tributari.
Criticità
Tesi dottrina
108
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive I nuovi controlli
Fiscal Focus
determinata è anch'essa idonea ad incidere sul debito di imposta (anche
se indirettamente);
• per poter stabilire se l’entità della perdita è corretta, si deve fare
riferimento sempre all'esercizio in cui la perdita fiscale si forma, ovvero
la verifica del quantum è possibile a condizione di accertare l'esercizio di
formazione della perdita stessa. Secondo il principio di autonomia dei
periodi di imposta, infatti, non è possibile accertare un periodo facendo
riferimento a componenti di un altro.
2.4.4 Ctr Veneto Sent. n. 18 del 12 giugno 2007
Questa tesi interpretativa è stata adottata dalla Commissione tributaria
regionale del Veneto, Sezione VI, nella sent. n. 18 del 12 giugno 2007.
La sentenza ha ad oggetto la seguente vicenda:
• un contribuente aveva sollevato l’eccezione d’ intervenuta decadenza dei
termini di accertamento in relazione a un avviso di rettifica, con cui
l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a disconoscere, nel 2005, una
perdita fiscale risalente al 1996, perché generata interamente da
proventi esenti da imposta, e a recuperare, per l’anno 2001, un reddito
imponibile azzerato grazie all’utilizzo di detta perdita;
• l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate aveva affermato, nella fattispecie, che
l’accertamento in rettifica era possibile con riferimento all’utilizzo, e non
alla formazione della perdita, in quanto veniva contestata solo la
qualificazione della perdita come riportabile, non la sua entità.
I giudici di appello hanno dato ragione al contribuente facendo presente che:
• dal 1° gennaio 2003, l’Amministrazione Finanziaria non poteva più fare
accertamenti sulla perdita dell’anno 1996 e che, quindi, l’Ufficio era
intervenuto su un esercizio (il 2001) che poteva ancora essere
TESI DELLA DOTTRINA - la perdita nel periodo in cui si
forma è idonea a incidere sul debito d’imposta;
- secondo il principio di
autonomia dei periodi di imposta non è possibile accertare un periodo facendo riferimento a componenti di un altro.
Il termine per l’accertamento in rettifica di una perdita fiscale decorre dalla data di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui la perdita si è formata.
109 Fiscal Focus
I nuovi controlli Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
accertato, rettificando, però, una perdita già divenuta definitiva
nell’anno in cui è stato emesso l’avviso di accertamento, cioè il 2005;
• la quantificazione e la qualificazione della perdita come riportabile
rappresentano due momenti imprescindibili e strettamente
consequenziali fra loro, i quali non possono assolutamente essere
distinti.
In sostanza secondo la Ctr del Veneto:
• non può esservi utilizzo della perdita se prima questa non sia stata
dichiarata e, conseguentemente, non ne sia stata determinata l’entità;
• la perdita dichiarata può essere oggetto di accertamento da parte
dell'Amministrazione Finanziaria dal momento in cui è stata quantificata
e qualificata come riportabile, non con decorrenza successiva.
Ctr Veneto Sent. n. 18 del 12 giugno 2007
La perdita si quantifica e si
qualifica come compensabile
nel periodo in cui viene
dichiarata.
la decorrenza del termine per
l’accertamento della perdita va
dal momento in cui è stata
dichiarata.
È stato osservato che, tuttavia, non si può negare che questa tesi, secondo la
quale il termine per l'accertamento decorre da un periodo d'imposta (quello
della formazione) diverso da quello su cui applicare la sanzione (l' anno
dell'effettivo utilizzo), può indurre a comportamenti elusivi.
Si potrebbero, infatti, creare le seguenti situazioni:
• le perdite potrebbero essere create ad hoc da parte dei contribuenti, in
modo fittizio e rinviate a nuovo;
• se non contestate, le perdite potrebbero poi essere utilizzate in un anno
divenuto non più accertabile (o comunque molto prossimo al divenirlo);
• in questo caso, il rischio che corre l'impresa nel dichiarare medio
tempore perdite fittizie e in realtà assai limitato, atteso che, prima
dell’effettivo utilizzo, l'impresa è suscettibile di vedersi accertare solo
riduzioni di perdite portate a nuovo e giammai maggiori imponibili, con
la conseguenza che la sanzione potenzialmente irrogabile all’impresa
sarà solo quella formale.
110
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive I nuovi controlli
Fiscal Focus
La Commissione ha quindi concluso che:
• questa situazione, comunque residuale, può solo significare che
occorrerebbe una specifica attenzione del legislatore a questo caso
specifico, ma certamente non può legittimare una tesi generale secondo
cui i termini accertativi decorrono dall' anno del riporto a nuovo;
• se da un lato la tesi della decorrenza dei termini di accertamento dal
periodo di imposta in cui la perdita è compensata non può essere
accolta per le ragioni sopra dette, dall’altro non si può fare a meno di
rilevare come la disciplina in esame si possa prestare, almeno in
astratto, a dei comportamenti scorretti da parte del contribuente.
Alludiamo, nello specifico, alla dichiarazione di perdite fiscali non reali e
al loro utilizzo in anni in cui le stesse non sono più accertabili;
• le conseguenze sanzionatorie di tale comportamento, alla luce di quanto
detto in precedenza, appaiono piuttosto limitate. Infatti, ove la perdita
dichiarata in misura superiore a quella effettiva dovesse essere
rettificata dall’Ufficio, prima di un suo utilizzo in compensazione, non si
renderebbe applicabile alcuna sanzione per violazioni sostanziali, ma,
semmai, soltanto quella fissa da euro 258 a euro 2.065, prevista per le
dichiarazioni irregolari;
• le compensazioni di perdite fiscali oltre il periodo di accertabilità delle
stesse non sono, in realtà, molto frequenti. Ciò è dovuto al fatto che il
contribuente non può scegliere l'esercizio in cui compensare le perdite
pregresse, essendo previsto che, in presenza di redditi imponibili, le
perdite disponibili debbano essere necessariamente utilizzate per l'intero
importo che trova capienza in essi. Salvo, quindi, le perdite protrattesi
per più anni è difficile che l'utilizzo della perdita avvenga a distanza di
molti anni dalla sua formazione.
Il contribuente gonfia le
perdite per poterle utilizzare
in futuro in un periodo non
più contestabile dal fisco.
Applicazione della sanzione
fissa da euro 258 a euro
2.065, prevista per le
dichiarazioni irregolari.
111 Fiscal Focus
I nuovi controlli Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
2.4.5 Conclusioni
Concludendo i controlli degli uffici finanziari sulla consistenza e sulla
riportabilità (limitata o illimitata) delle perdite fiscali devono essere effettuati
entro il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui le
perdite stesse sono state dichiarate dal contribuente.
A nulla rileva, sotto il profilo della decorrenza dei termini per l’accertamento, il
momento di utilizzo delle perdite.
Nel caso in cui, entro il suddetto termine, non sia pervenuto alcun
accertamento, la perdita fiscale dichiarata diventa definitiva e il Fisco non può
più contestarne l’utilizzo.
La compensazione delle perdite con i redditi imponibili assume, invece,
rilevanza ai fini della determinazione delle maggiori imposte dovute e delle
correlate sanzioni amministrative. Si ritiene che la dichiarazione di perdite
eccedenti quelle effettive possa configurare:
• la violazione formale di dichiarazione irregolare, ex art. 8, comma 1, del
D.lgs. n. 471/1997, con riferimento alla dichiarazione in cui la perdita è
stata esposta;
• la violazione sostanziale di infedele dichiarazione, ex art. 1, comma 2,
del decreto appena citato, con riguardo alla o alle dichiarazioni in cui la
perdita rettificata è stata computata in diminuzione di redditi imponibili.
112
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive I nuovi controlli
Fiscal Focus
113 Fiscal Focus
Accertamento bancari Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Capitolo
Accertamenti bancari
Le regole dettate dal legislatore in tema di indagini finanziarie riconoscono
all’Amministrazione finanziaria, nell’espletamento di detti accertamenti,
l’inversione dell’onere della prova; in sostanza, ricade sul contribuente
sottoposto a verifica l’onere della prova di avere tenuto in considerazione nella
propria contabilità le risultanze (prelevamenti ed accreditamenti) rilevate a
seguito dell’esecuzione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, degli
accertamenti sui propri rapporti bancari .
Il crescente utilizzo delle attività ispettive condotte dal Fisco sulla base dello
strumento istruttorio, rivelatosi di grande efficacia, fa sì che le questioni più
spinose concernenti l’interpretazione delle previsioni normative che ne regolano
l’utilizzo assumano via via crescente importanza.
In tale ambito, un tema di grande interesse e in continua evoluzione –
affrontato più volte, anche in tempi recenti, dalla giurispru-denza della Suprema
Corte di Cassazione – riguarda la possibilità di richiedere e utilizzare, in via
automatica, dati bancari relativi a soggetti diversi dal contribuente, nell’ambito
delle indagini eseguite nei confronti di quest’ultimo.
3
114
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamenti bancari
Fiscal Focus
3.1 Le previsioni normative di riferimento
Per poter affrontare il tema oggetto del presente intervento, riteniamo
opportuno premettere alcune considerazioni in ordine alle previsioni normative
che regolano le indagini finanziarie.
Si tratta, in particolare, degli artt. 32, comma 1, nn. 2) e 7), del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2, nn. 2) e 7), del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633.
In particolare, gli artt. 32, comma 1, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973 e 51,
comma 2, n. 7), del D.P.R. n. 633/1972 accordano all’Amministrazione
finanziaria il potere di richiedere agli inter-mediari bancari e finanziari dati e
notizie relativi a qualsiasi rap-porto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti.
Ai fini delle imposte dirette, l’art. 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973
prevede che:
gli accrediti effettuati sui rapporti finanziari, qualora il con-tribuente
non dimostri di averne tenuto conto ai fini della determinazione del
reddito o che le operazioni, cui gli stessi si riferiscono, non hanno
rilevanza fiscale, si considerano ricavi o compensi;
i prelevamenti effettuati e non risultanti dalle scritture con-tabili, in
assenza di indicazione del beneficiario da parte del contribuente, sono
considerati ricavi ovvero compensi.
Ai fini IVA, l’art. 51, comma 2, n. 2), secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972
non effettua, invece, alcuna distinzione fra ricavi e compensi ma,
implicitamente, si riferisce a tutti i soggetti sottoposti all’imposta;
conseguentemente:
i versamenti effettuati devono essere considerati, in difetto di
giustificazione da parte del contribuente, cessioni di beni e/o prestazioni
di servizio rese in nero;
i prelevamenti effettuati vanno, invece, considerati acquisti e/o utilizzi di
prestazioni di servizio in nero, sempreché il contribuente non fornisca
prova di averne tenuto conto nelle dichiarazioni, ovvero che non si
riferiscono ad operazioni imponibili.
115 Fiscal Focus
Accertamento bancari Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Tutte le esaminiate disposizioni introducono, nel quadro dei poteri istruttori,
una presunzione “iuris tantum” a favore dell’Amministrazione finanziaria, la
quale comporta che l’organo amministrativo non è obbligato, per sostenere le
proprie argomentazioni, a dimostrare l’effettiva inerenza al presupposto
impositivo delle movimentazioni bancarie non dichiarate dal contribuente, es-
sendo sufficiente che provi di non aver ricevuto dall’interessato chiarimenti o
giustificazioni esaurienti in ordine alle stesse.
Effettivamente, la presunzione legale delineata dalle esaminate previsioni
normative è ragionevolmente fondata sulla considerazione, effettuata “a
monte” dal legislatore, circa la probabilità che il contribuente titolare del conto
lo utilizzi in relazione alla propria attività di impresa o di lavoro autonomo e
che, pertanto, i pagamenti e gli incassi corrispondano rispettivamente ad
acquisti di beni e servizi inerenti all’attività stessa o a operazioni attive
effettuate nell’esercizio della medesima.
3.2 L’autorizzazione all’esecuzione delle indagini
finanziarie
Con l’approvazione della L. 30 dicembre 1991, n. 413, il legislatore ha ritenuto
di abbandonare la tassativa previsione di deroghe al segreto bancario,
specificamente legate al verificarsi di pun-tuali presupposti, con lo scopo
dichiarati di “passare ad una cultura di trasparenza improntata alla chiarezza
dei rapporti Fisco contribuente”, in tal modo anticipando i principi che lo Statuto
dei diritti del contribuente (L. 27 luglio 2000, n. 212) nove anni più tardi
avrebbe sancito.
È stata, pertanto, rimessa all’Amministrazione finanziaria la valutazione in
ordine all’opportunità di utilizzare lo strumento delle indagini finanziarie,
svincolando l’adozione delle stesse al verificarsi di specifiche ipotesi.
In sostanza, con la L. n. 413/1991 è stata attribuita all’Amministrazione
finanziaria la valutazione sulla concessione delle autorizzazioni, previo esame
effettivo, da parte dell’organo competente al suo rilascio, delle risultanze
evidenziate dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o dal Reparto del Corpo della
Guardia di Finanza procedente.
Profilo di interesse per dottrina e giurisprudenza ha riguardato la possibilità o
meno di impugnazione del provvedimento di autorizzazione alle indagini
bancarie.
La presunzione legale
116
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamenti bancari
Fiscal Focus
La giurisprudenza formatasi sul tema ha concluso per l’impossibilità di
un’autonoma impugnazione dell’atto amministrativo con cui le Autorità
preposte abbiano autorizzato l’accesso ai dati bancari.
Ciò, tuttavia, non può condurre a ritenere che gli elementi posti a base della
richiesta di esecuzione delle indagini finanziarie pos-sano essere così vaghi e
generici da non permettere al contribuente di esprimere valutazioni sul
contenuto degli stessi.
Non può pertanto essere condivisa la posizione assunta, in relazione alle
condizioni legittimanti il potere istruttorio, dall’A.B.I. che, nella circolare n. 39
del 16 dicembre 1996, ha osservato che “per l’esercizio di tale potere non sono
previste condizioni. Gli uffici formulano le richieste sulla base di una valutazione
discrezionale, indipendentemente dalla sussistenza di particolari presuppo-sti di
fatto, previa acquisizione dell’autorizzazione dell’organo amministrativo
sovraordinato”.
3.3 Le attività istruttorie necessarie per richiedere le
indagini finanziarie
Tale orientamento non può essere in alcun modo condiviso, in quanto gli
ispettori del Fisco, nell’espletamento della propria attività di indagine
(attraverso l’utilizzo dei poteri di accesso, ispezione e verifica) devono, invece,
procedere alla raccolta di ogni elemento utile a ricostruire l’effettiva capacità
contributiva del soggetto fiscalmente indagato e qualora lo ritengano utile o
addirittura indispensabile per il raggiungimento dello scopo che l’intervento
ispettivo si propone, devono chiarire - avendo acquisito elementi idonei a
costituire base motivazionale dell’eventuale provvedimento di autorizzazione
alle indagini finanziarie - il percorso logico-deduttivo da sottoporre al vaglio
dell'Autorità sovraordinata.
In tale direzione la circolare n. 106900 del 25 marzo 1998 del Comando
Generale della Guardia di Finanza aveva già previsto che “la richiesta di
autorizzazione all’esecuzione di accertamenti bancari sarà normalmente
avanzata durante l’attività di verifica generale e, comunque, ogni qualvolta
l'impiego di questi ultimi risulti funzionale e necessario al maggior
approfondimento delle indagini.
117 Fiscal Focus
Accertamento bancari Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Ciò comporta una preventiva valutazione dei Comandanti dei Reparti procedenti
che, sulla base dei parametri dettati dalla comune esperienza operativa,
avvieranno tale procedura in relazione alla maggiore remuneratività ispettiva
conseguibile. In tale prospettiva, nella richiesta di autorizzazione da inoltrare al
Comandante di zona (attualmente Comandante regionale, N.d.A.) particolare
rilevanza assumono le “motivazioni” a supporto della stessa, cioè le ragioni che
fanno ritenere utile e proficua l’esecuzione dell’indagine bancaria e/o postale e
che non sono state “tipizzate” in alcuna norma né sono rinvenibili nella prassi
ministeriale”.
Anche l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 116/E del 10 maggio 1996, ha
richiamato l’attenzione dei propri Direttori Regionali (organi competenti al
rilascio dell’autorizzazione in argomento) sulla necessità di valutare i requisiti di
legittimità e di merito, anche con riferimento alla prevedibile proficuità della
richiesta indagine, evidenziando che “stante la natura prevalentemente
discrezionale dell'autorizzazione, si ritiene opportuno sottolineare come gli
organi competenti al suo rilascio possano opporne un eventuale diniego,
qualora emerga la mancanza dei requisiti. Tali requisiti sono quelli di
legittimità (le indicazioni richieste dalla norma: nominativo del contribuente,
immanenza del controllo fiscale, periodo di riferimento) e di merito, anche con
riferimento alla prevedibile proficuità dell'indagine richiesta”.
Al riguardo, si evidenzia che il controllo di merito consiste nella valutazione
delle motivazioni indicate nell’istanza, attinenti alle ragioni che fanno ritenere
utile ed opportuna l’esecuzione delle indagini bancarie ai fini dell’accertamento,
da apprezzare in base alla sussistenza o meno di concreti elementi che facciano
presumere un'adeguata remuneratività delle risorse necessarie, nonché la loro
eventuale estensione ad altri soggetti.
Si deve, infatti, osservare che l’art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 27 luglio
2000 prevede che “Gli atti dell’Amministrazione finanziaria sono motivati
secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto,
questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.
118
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamenti bancari
Fiscal Focus
Il contenuto minimo essenziale di tale provvedimento deve, infatti, essere tale
da consentire l’identificazione dei presupposti materiali e giuridici cui è
correlata la pretesa tributaria, onde mettere il contribuente in grado di
esercitare giudizialmente il diritto di difesa rispetto a quest’ultima.
In tal senso sembra deporre la stessa collocazione dell'art. 18, comma 1,
lettera h), della L. n. 413/1991, che ha abrogato l’art. 35 del D.P.R. n.
600/1973.
3.4 Le finalità della riforma della Legge n. 413/1991
Come si legge negli atti parlamentari, infatti, “Obiettivo delle norme in tale
titolo contenute è quello di superare l’attuale cultura del segreto, espressione di
un malinteso senso del diritto alla riservatezza, per passare invece ad una
cultura della “trasparenza” impron-tata alla chiarezza del rapporto Fisco -
contribuente”.
E, continuando, “La consapevolezza che tale risultato deve essere perseguito
evitando inutili, o addirittura dannosi, sacrifici degli interessi posti a confronto
(l’interesse pubblico di acquisire quanto necessario per un’efficace azione di
accertamento e quello privato del rispetto del singolo) - viene affermato -
hanno spinto alla ricerca di una soluzione equilibrata che si basa sull’esercizio di
poteri di indagine da svolgere nel quadro di garantistiche certezze,
privilegiando un'ampia collaborazione del contribuente, nella definizione della
pretesa tributaria”.
Da quanto precede discende, quindi, che il riconoscimento della facoltà per
l’Amministrazione finanziaria di accedere ai dati bancari non debba essere mai
interpretato nel senso della possibilità indiscriminata di eseguire gli stessi nei
confronti di ogni contribuente .
3.5 Le diverse tipologie di rapporti bancari
Dopo aver esaminato i presupposti in base ai quali il Fisco può legittimamente
accedere ai dati bancari/finanziari dei contribuenti e gli effetti che le
presunzioni legali relative alle movimentazioni bancarie producono ai fini delle
119 Fiscal Focus
Accertamento bancari Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
imposte dirette e dell’IVA, occorre, a nostro avviso, chiarire l’ambito oggettivo
di riferimento delle esaminate previsioni normative.
In altre parole, su quali conti/rapporti può legittimamente operare l’inversione
dell’onere della prova?
La disposizione di riferimento è, anche in questo caso, rappresentata dall’art.
32, comma 1, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973, per la quale, in tutti i casi in cui
pervengano agli intermediari finanziari, richieste di indagini, essi devono
comunicare ai verificatori, tutti i dati, le notizie ed i documenti relativi a
qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata dal contribuente
sottoposto a controllo.
A tale riguardo, riteniamo opportuno evidenziare che l’esaminata presunzione
prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 (e dall’art. 51 del D.P.R. n.
633/1972) non riguarda esclusivamente i rapporti intestati al contribuente, ma
si estenda anche ai conti cointestati.
I movimenti bancari, per i quali gli artt. 32, comma 1, nn. 2) e 7), e 51,
comma 2, nn. 2) e 7), prevedono il potere dell’ufficio di acquisire notizie dagli
istituti di credito e di presumere il riferimento ad operazioni tassabili, in
assenza di prova contraria, sono quelli relativi ai rapporti “intrattenuti” dal
contribuente, vale a dire ai conti le cui poste attive o passive siano al
medesimo imputabili.
Tali caratteri, evidentemente, sussistono anche per i conti congiuntamente
intestati al contribuente e ad un terzo, atteso che la cointestazione non
riguarda, nei rapporti esterni, la posizione di creditore o debitore di ciascuno
dei contestatari rispetto a tutte le operazioni annotate.
Ne consegue che sarà onere del contribuente fornire la prova di quali siano le
operazioni bancarie di pertinenza del terzo.
Nel caso di un conto intestato al terzo, viene meno, invece, da un punto di vista
formale, la possibilità di attribuire al contribuente i movimenti bancari annotati
sui conti, al fine di ricavarvi la descritta presunzione legale: ma tale assunto,
come vedremo, non è di per sé preclusivo dell’applicabilità delle citate
disposizioni, ogni qualvolta venga rilevata la riferibilità di tali conti e delle
relative movimentazioni al contribuente, a prescindere dalla loro formale inte-
stazione.
I conti cointestati
I conti intestati a terzi
120
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamenti bancari
Fiscal Focus
In ordine alla suddetta problematica, va preliminarmente sottolineato che le
citate disposizioni, utilizzando la locuzione “i dati ed elementi attinenti ai
rapporti … sono posti a base delle rettifiche ed accertamenti” legittimano
l’acquisizione, da parte del Fisco, di quei conti che, sulla base di idonei
elementi, sono potenzialmente riferibili e/o riconducibili al contribuente
sottoposto a controllo, ovvero di cui lo stesso ha avuto la concreta ed effettiva
disponibilità, indipendente dalla formale intestazione.
Significative al riguardo sono le considerazioni svolte dal Comando Generale
della Guardia di Finanza nella Circolare n. 1/2008, Parte V, pag. 50, secondo
cui “l’obbligo del contribuente di fornire la prova liberatoria in maniera puntuale
e specifica, vale per tutti i rapporti finanziari intrattenuti dal contribuente
stesso, ancorché cointestati con terzi, soprattutto ove si tratti di congiunti, dal
momento che il vincolo familiare è da ritenersi sufficiente, come so-stenuto
dalla Cassazione, tra l’altro, nella sentenza n. 20858 del 27 giugno 2007, per
suffragare l’attribuzione delle operazioni rilevate dalla documentazione
all’attività del contribuente sottoposto ad attività ispettiva”.
Ed ancora “tale regola è stata ribadita, tra l’altro, con la sentenza della Corte di
Cassazione n. 18372 del 5 luglio 2007, con cui è stata ritenuta non sufficiente a
superare il richiamato effetto presuntivo, l’affermazione, formulata in via
generica e non supportata di precisi riferimenti probatori, secondo cui nel conto
corrente cointestato al contribuente e alla sua consorte, erano affluiti
esclusivamente i proventi dell’attività, non imponibile, da quest’ultima
esercitata”.
Infine, sempre secondo la circolare n. 1/2008, “è da evidenziare che l’effetto
presuntivo e la conseguente necessità di fornire una prova contraria precisa,
sono stati riconosciuti dalla stessa Cassazione, nelle sentenze n. 7957 del 15
marzo 2007 e n. 23861 del 24 aprile 2007, anche nel caso di rapporti finanziari
intestati a terzi su cui il contribuente sottoposto ad attività ispettiva
normalmente operi sulla base di delega dell’intestatario, soprattutto ove questo
sia un familiare e non si dimostri che il potere di disposizione del rapporto
finanziario sia stato conferito per circostanze specifiche e giustificabili”.
La posizione del Comando
Generale della GdF
121 Fiscal Focus
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3.6 La posizione più recente dell’Agenzia delle Entrate in
ordine alla estensione delle indagini finanziarie a
soggetti formalmente terzi
La circolare n. 32/E del 2006 al paragrafo 5.2., dopo aver premesso che “risulta
ormai fuor di dubbio l’estendibilità delle indagini ai con-ti di “terzi”, subordina
la stessa alla dimostrazione che la titolarità dei rapporti, come delle operazioni,
è fittizia o comunque è su-perata dalla sostanziale imputabilità al contribuente
medesimo delle posizioni rilevate dalla documentazione finanziaria acquisita”.
L’intestazione fittizia, precisa la circolare, si manifesta, in sostanza, “tutte le
volte in cui gli uffici rilevino nel corso dell’istruttoria che le movimentazioni
finanziarie, sebbene riferibili formalmente a soggetti che risultano averne la
titolarità, in realtà sono da imputare a un soggetto diverso che ne ha la reale
paternità con riferimento all’attività svolta”.
In tale contesto la circolare opera poi un richiamo all’art. 37, comma 3, del
D.P.R. n. 600/1973, disposizione che consente di attribuire al contribuente
“quei redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche
sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo
possessore per interposta persona”.
Giova rilevare, ai fini delle considerazioni che ci accingiamo a svolgere, che la
circolare n. 32/E del 2006, in relazione alla possibilità di estendere le indagini
finanziarie a soggetti terzi, non effettua alcuna distinzione tra le diverse
metodologie di accertamento adottate dai verificatori.
Inoltre, sempre secondo le istruzioni, la riferibilità al contribuente delle
operazioni sui conti intestati al “terzo” deve essere provata dall’Ufficio ovvero
dal Reparto della Guardia di Finanza procedente, già all’atto della richiesta di
autorizzazione alle indagini bancarie.
3.7 Gli orientamenti della Cassazione in ordine
all’estensione automatica delle indagini finanziarie a
soggetti “vicini” al contribuente
Nella giurisprudenza della Suprema Corte si sono registrati, nel tempo, due
opposti orientamenti interpretativi.
L’intestazione fittizia
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Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamenti bancari
Fiscal Focus
Secondo un primo orientamento, se spetta al contribuente assolvere l’onere
probatorio della dimostrazione circa l’indifferenza degli elementi, dati e
risultanze, derivanti dai depositi intrattenuti presso istituti di credito, spetta,
invece, all’Amministrazione finanziaria, attraverso l’esercizio dei poteri ad essa
riconosciuti, provare in modo adeguato la puntuale riferibilità ad una società
delle operazioni e movimenti, risultanti dal conto corrente bancario di uno dei
soci.
Tale onere probatorio – non operando in questo contesto la presunzione “iuris
tantum” di cui agli artt. 32 e 51, rispettivamente dei DD.P.R. nn. 600/1973 e
633/1972 – deve essere assolto dall’Amministrazione finanziaria dimostrando
l’interposizione fittizia, ossia la sostanziale imputabilità al contribuente delle
risultanze dei rapporti intestati a terzi legati da vincoli di natura familiare o
economica.
In questo senso muove la sentenza 14 settembre 2007, n. 19216, secondo cui,
per poter fare valere, anche sui conti correnti intestati a soggetti terzi, rispetto
al contribuente fiscalmente indagato, la presunzione legale relativa ai
movimenti su tali conti o rapporti, è necessario che l’Amministrazione
finanziaria opponga, e poi provi in sede giudiziale, che l’intestazione a terzi sia
fittizia o comunque superata, in relazione alle circostanze del caso concreto,
dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni
creditorie e debitorie annotate sui conti.
Al riguardo, la Suprema Corte precisa che “affinché il comportamento
dell’ufficio risulti legittimo è indispensabile che esso si faccia adeguatamente
carico di provare che quei determinati mo-vimenti risultanti sul conto corrente
personale [del terzo] siano in realtà riferibili a operazioni poste in essere [dal
contri-buente]” .
Nel caso in discussione, la Suprema Corte ha ritenuto manifestamente
infondato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria non avendo questa fornito
dimostrazione alcuna circa la compenetrabili-tà delle operazioni effettuate sul
conto della moglie del contribuen-te con l’attività di parapsicologo svolta dal
coniuge.
Le situazioni considerate dalla giurisprudenza sono molteplici e riguardano
essenzialmente l’utilizzabilità dei conti intestati ai soggetti collegati da vincoli
familiari, negoziali o societari con il contribuente verificato, come
amministratori di società di persone o di capitali, soci delle stesse, coniuge o
parenti e simili.
Il primo orientamento
123 Fiscal Focus
Accertamento bancari Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Rispetto a tali situazioni, la Corte ha ritenuto che è onere dell’Ufficio finanziario
fornire la prova e dimostrare l’intestazione fittizia del conto intestato ai soggetti
terzi o la sostanziale riferibilità della movimentazione al contribuente accertato:
in difetto di tale prova, pertanto, la presunzione sarebbe inapplicabile.
Tale orientamento è stato, peraltro, ribadito in numerose sentenze della
Cassazione; fra esse, la decisione 20 giugno 2008, n. 16837, in cui i giudici di
legittimità hanno ritenuto che il ricorso alla presunzione legale non è
ammissibile nei casi in cui l’Ufficio non ha fornito la prova della riconducibilità
delle movimentazioni bancarie al soggetto sottoposto a controllo; ciò in quanto,
in nessuna previsione normativa è contemplata una presunzione di riferibilità al
contribuente indagato delle movimentazioni finanziarie dei rapporti intestati a
soggetti collegabili allo stesso contribuente indagato solo in virtù di vincoli
familiari o commerciali .
Su analoga posizione si è attestata la Cassazione nell’ordinanza 14 novembre
2008, n. 27186 , in cui ha sostenuto l’impossibilità di addebitare in modo
pressoché automatico al contribuente sottoposto a controllo fiscale gli esiti delle
presunzioni scaturenti dalle indagini finanziarie su conti non intestati a tale
contribuente ma a terzi, sostenendo che, perché ciò avvenga è necessario che
l’Amministrazione fornisca elementi probatori in tal senso e volti, quindi, a
dimostrare sulla base di quali indizi si ritenga che determinate operazioni
transitate su conti di terzi, per le quali non viene fornita alcuna giustificazione,
debbano essere invece riferite e ricondotte al contribuente controllato.
Ed ancora la sentenza 9 ottobre 2009, n. 21454, secondo cui “il D.P.R. n. 600
del 1973, art. 73, comma 3, stabilisce che in sede di rettifica o di accertamento
d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri
soggetti, quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise
e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore. In forza di tali disposizioni
deve ritenersi che l’acquisizione dagli istituti di credito di copia dei conti
bancari intrattenuti con il contribuente e l’utilizzazione dei dati da questi
risultanti ai fini delle rettifiche e degli accertamenti non possono ritenersi
limitate, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati alla società,
ma riguardano anche quelli intestati ai soci e agli amministratori. In tal caso,
occorre comunque che risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche
tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la
sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati
(Cass. n. 13391/03), ad onta della formale intestazione al terzo.
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Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamenti bancari
Fiscal Focus
In altre decisioni, invece, la Suprema Corte ha assunto un orientamento
decisamente meno garantista, rispetto a quello espresso nelle sentenze prima
esaminate, sostenendo l’utilizzabilità, nei confronti del contribuente accertato,
delle operazioni e delle risultanze riscontrate sui conti bancari dei congiunti
ovvero degli amministratori, reputando il rapporto familiare, ovvero lo stretto
rap-porto tra soci amministratori e società amministrata, sufficiente a
giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle
operazioni riscontrate sui conti bancari degli indicati soggetti.
In sostanza, è stato riconosciuto che detto vincolo è di per sé sufficiente per
estendere l’accertamento bancario ai familiari del contribuente.
Sulla stessa linea di pensiero, si collocano le sentenze in cui i giudici di
legittimità hanno ammesso l’accertamento bancario nei confronti dei soci e dei
loro familiari di una società la cui compagine sociale e la cui amministrazione
era riferibile ad un unico ristretto gruppo familiare, ritenendo il rapporto
intercorrente tra questi ultimi e la società amministrata talmente stretto da
realizzare una sostanziale identità di soggetti, nonché nei confronti di soggetti
terzi legati alla società – sia essa di persone o di capitali, a ristretta base
azionaria – da particolari rapporti, quali soci amministratori o procuratori
generali.
Tali circostanze consentirebbero, pertanto, l’utilizzo “de plano” dei conti correnti
intestati ai familiari e ai soci/amministratori direttamente quale strumento di
rettifica del reddito del contribuente, fatta salva la prova contraria (liberatoria)
offerta dal medesimo .
In tale direzione muove la sent. n. 18868 del 7 settembre 2007, in cui viene
specificato che “la validità del richiamato principio, affermato in relazione ad
accertamenti sintetici ed induttivi, si rivela a maggior ragione valido per un
accertamento, quale quello in rassegna, svolto ex art. 41 del D.P.R. n.
600/1973 in radicale assenza di dichiarazione, posto che, nell’ambito di tale
accertamento l’ufficio può avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti della
gravità, della precisione e della concordanza”.
In senso conforme a tale indirizzo vanno menzionate le decisioni dei giudici di
legittimità nn. 6743 e 7957 datate, rispettivamente, 21 marzo 2007 e 30
marzo 2007.
Il secondo orientamento
125 Fiscal Focus
Accertamento bancari Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Nella prima, la Corte ha precisato, in presenza di una società la cui compagine
sociale e la cui amministrazione sono riferibili ad un unico ristretto gruppo
familiare, che “ben si può presumere che siano riconducibili alla società
contribuente le operazioni, riscontrate su conti correnti bancari intestati ai soci
e ai loro familiari, salva la facoltà di provare le diversa origine di tali entrate”.
Nella seconda, ha ritenuto estensibile la presunzione di cui all’art. 32 del D.P.R.
n. 600/1973, relativa ai dati emergenti da movimentazioni bancarie, anche ai
conti correnti sui quali di norma il contribuente opera (nel caso di specie sulla
base di delega dell’intestatario), anche se si tratti di conti correnti intestati a
familiari (nella specie, al figlio).
E, infatti, precisa la Corte, “la gestione di un conto corrente altrui è circostanza
eccezionale che rende valida l’estensione della presunzione di appartenenza dei
relativi redditi, equivalendo l’intestazione formale, a tali fini, al potere di
sostanziale disposizione, ove non si alleghi e si dimostri che quel potere di
disposizione era dato per circostanze specifiche e ampiamente giustificabili” .
3.8 Le ultime decisioni della Corte di Cassazione
Ancora più recentemente, la Cassazione, nella sentenza 23 luglio 2010, n.
17387, ha sostenuto che devono ritenersi soddisfatti i caratteri di gravità,
precisione e concordanza per le presunzioni di riferibilità dei conti di familiari
del legale rappresentante di società alla gestione volta a sottrarre materia
imponibile, laddove fondate sulle circostanze della ristretta base familiare, del
vincolo solidaristico e dei movimenti sui conti correnti non giustificabili dai
redditi dichiarati dai titolari.
Assolto l’onere probatorio e identificato il metodo di accertamento,
l’Amministrazione finanziaria, conseguentemente può avvalersi dell’ulteriore
presunzione ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, investendo il contribuente di
dimostrare l’estraneità dei movimenti bancari ai maggiori redditi accertati.
Nella successiva ordinanza 13 settembre 2010, n. 19493 gli ermellini, in
relazione al caso di un amministratore unico di una società e di un socio
delegati ad operare sul conto bancario della suocera del primo, hanno, invece,
osservato che “l’estensione delle indagini bancarie anche a soggetti terzi
L’ordinanza 13 settembre, n. 19493
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Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamenti bancari
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rispetto alla società non può ritenersi illegittima in quanto tutti detti
soggetti hanno riferimento nella società o quale amministratore e soci o
quale congiunto di questi e, quindi, in una società, come nella specie, la cui
compagine sociale e la cui amministrazione è riferibile ad un unico ristretto
gruppo familiare ben si può ritenere che l’esistenza di tali vincoli sia
sufficiente a giustificare la riferibilità al contribuente accertato delle
operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati a tali soggetti, salva
naturalmente la facoltà di questi di provare la diversa origine di tali entrate”. Ed
ancora, “diversamente da quanto sostenuto dalla società contribuente, la
verifica può estendersi anche ai conti dei congiunti degli amministratori della
società contribuente, essendo il rapporto familiare sufficiente a
giustificare - salvo prova contraria - la riferibilità al contribuente
accertato delle operazioni riscontrate sui conti bancari degli indicati
soggetti”.
La medesima Corte è poi tornata sulla vecchia posizione nella sentenza 24
settembre 2010, n. 20197, in cui ha affermato che l’utilizzazione dei dati
risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito
non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti
formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli formalmente
intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti
provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura
fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei
conti medesimi o di alcuni loro singoli dati.
3.9 Considerazioni conclusive
Fra le due esaminate posizioni che, in modo oscillante, la Corte di Cassazione
ha sostenuto nel corso dell’ultimo decennio ed in attesa di una pronuncia a
Sezioni Unite che faccia definitivamente chiarezza, riteniamo di dover preferire
l’orientamento che, in ottica maggiormente garantista, richiede l’acquisizione
da parte dell’Amministrazione finanziaria di elementi che comprovino
effettivamente l’interposizione dei soggetti “terzi” nei rapporti bancari/finanziari
del contribuente sottoposto ad accertamento.
La sentenza 24 settembre 2010,
20197
127 Fiscal Focus
Accertamento bancari Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Ciò impone, all’evidenza, uno sforzo da parte dei funzionari del Fisco che, in
sede di preparazione degli interventi ispettivi, dovranno svolgere un attento
preliminare esame della posizione del soggetto da verificare allo scopo di
verificare l’opportunità di operare attività istruttorie finalizzate ad acquisire
elementi che comprovino la riferibilità al contribuente, nell’esercizio della
propria attività imprenditoriale o professionale, di conti e/o rapporti intestati a
soggetti terzi.
A nostro avviso, infatti, gli atti con cui vengono disposte le indagini finanziarie
nei confronti dei soggetti legati al contribuente devono essere congruamente
motivati in relazione, in particolar modo, agli indizi e alle circostanze in base ai
quali l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno estendere l’indagine
a terzi, ritenendo che i conti/rapporti dei medesimi siano potenzialmente
riferibili e/o imputabili al contribuente.
Non pare, infatti, ammissibile che, in difetto di tali presupposti legittimanti,
possa essere richiesta l’autorizzazione allo svolgimento di indagini finanziarie
nei confronti di tali soggetti.
Di contro, nei casi in cui vengano sottoposte ad accertamento società “di
fatto”, che svolgono la propria attività in difetto di qualsivoglia comunicazione
all’Amministrazione finanziaria, i presupposti per l’estensibilità delle indagini
finanziarie ai soggetti che operano appaiono inglobati nei riscontri circa
l’esercizio di tale attività.
Analogo discorso vale, a mero titolo esemplificativo, per gli accertamenti
condotti nei confronti di falsi circoli privati che mascherano la propria attività
commerciale; in tali ipotesi la presunzione di estensione delle indagini
finanziarie al Presidente del Circolo potrà, infatti, realisticamente fondarsi sul
riscontrato potere di gestione da parte di quest’ultimo.
L’esaminata casistica non rappresenta, tuttavia, l’eccezione, rispetto alla
necessaria “prova” dell’interposizione, ma, al contrario, la conferma; in tali
casi, infatti, gli elementi acquisiti possono, a nostro avviso, assurgere a
presunzioni qualificate dai requisiti di gravità precisione e concordanza.
Ad analoghe conclusioni si perviene anche utilizzando argomentazioni “a
contrario”.
Qualora, infatti, si ammettesse l’automatica estensione degli accertamenti
bancari ai rapporti intestati ai soggetti “vicini” al contribuente, con la possibilità
di operare su di essi avvalendosi dell’inversione dell’onere della prova,
bisognerebbe ritenere possibile il ricorso a doppi ragionamenti presuntivi, cosa
che la Cassazione - questa volta in modo univoco - esclude.
La necessità di attività istruttorie per comprovare l’interposizione di terzi
Le indagini finanziarie nei confronti di società di fatto che non presentano dichiarazioni e falsi circoli privati
Il divieto di doppia presunzione
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Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamenti bancari
Fiscal Focus
3.10 Accertamenti bancari: estendibili anche nei confronti
di soggetti terzi
3.10.1 Premessa
Le novità normative introdotte in materia di indagini bancarie, negli ultimi due
anni, danno un'idea della portata di tale strumento investigativo e delle
effettive intenzioni dell'Amministrazione finanziaria che ha focalizzato il proprio
interesse su tale mezzo istruttorio, sul quale fare leva per la lotta all'evasione.
La rilevante incisività delle indagini bancarie, quale strumento presuntivo della
capacità reddituale del contribuente, ha spinto il legislatore ad apportare delle
modifiche legislative tendenti ad ampliarne il raggio di azione. Tali integrazioni
hanno permesso di estendere l'utilizzo dello strumento ad altri settori
impositivi, ai soggetti terzi rispetto al contribuente nei confronti del quale si
svolgono le indagini, ai soggetti tenuti a fornire informazioni relative alle
movimentazioni bancarie, alle tipologie di rapporti intrattenuti con gli istituti
bancari e all'utilizzo della presunzione anche nei confronti dei lavoratori
autonomi.
3.10.2 Corte di Cassazione – Sentenza n. 17387/2010
In tale direzione è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che con la
sentenza n.17387 depositata il 23 luglio, afferma il principio secondo il quale
deve considerarsi legittima l'estensione degli accertamenti bancari ai familiari
del legale rappresentante di una società se ci sono presunzioni, gravi, precise e
concordanti tali da ricondurre tali rapporti all'impresa e se il contribuente non
riesce a provarne l'estraneità.
In sostanza è sufficiente dimostrare la sussistenza di elementi fattuali plurimi
attestanti la riconducibilità delle movimentazioni finanziarie nei confronti del
contribuente e tutto diventa lecito.
A una società, a seguito di un'ispezione della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle
Entrate notificava un avviso di accertamento, rettificando in aumento il reddito.
Presso il marito della legale rappresentante, che non era socio, ma ritenuto
l'amministratore di fatto, i militari avevano trovato dettagliata documentazione
che comprovava la cessione di materiali senza fattura.
Fatto
129 Fiscal Focus
Accertamento bancari Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Gli stessi militari effettuavano poi delle indagini bancarie sui conti della
rappresentante legale della società, del marito di lei, ritenuto amministratore di
fatto, di un familiare socio in ragione di un terzo, e di altri stretti congiunti, per
un numero di quattordici conti in cui erano transitate somme importanti senza
alcuna giustificazione contabile apparente.
In particolare, i familiari dei soci non esplicavano attività lavorativa e non
avevano redditi documentati.
L’attività di investigazione dei verificatori non si è fermata alle apparenze.
Ovvero alla formale evidenziazione circa la sussistenza di una società a ristretta
base familiare; si è andati oltre cercando di trovare quelle presunzioni gravi,
precise e concordanti che potessero in qualche modo avallare l’operato
accertativo.
La contribuente proponeva ricorso alla Ctp ritenendo gli accertamenti illegittimi
in quanto non si fondavano su presunzioni gravi, precise e concordanti.
La Ctp accoglieva parzialmente il ricorso escludendo dalla ripresa a tassazione
diverse centinaia di milioni di lire imputandoli a costi effettivi. La Ctr
confermava la pronuncia di primo grado. Il contribuente proponeva,
allora,ricorso in Cassazione sostenendo l'illegittimità dell'atto sia per l'assenza
di chiarezza in ordine all'accertamento eseguito, sia per la mancanza di prove
sulla riconducibilità dei conti dei familiari del legale rappresentante alla gestione
aziendale.
L'ufficio, infatti, secondo la società, aveva basato tale utilizzo esclusivamente
sulla presunzione della ristretta base familiare senza addurre altri elementi
concreti di riscontro.
Estesi a : • Rappresentante legale società • Amministratore di fatto • Socio della società • Familiari dei soci
Accertamenti bancari
Estensione accertamenti bancari
Anomalia
I familiari dei soci non svolgevano alcuna attività
Ristretta base sociale?
Anomalie
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Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamenti bancari
Fiscal Focus
La Cassazione ha confermato l'operato dei giudici di secondo grado ritenendo
innanzitutto corretto l'accertamento analitico/induttivo (articolo 39,primo
comma, lett. d del dpr 600/73).
Circa, invece, la riferibilità dei conti dei familiari della legale rappresentante alla
gestione sociale, la Corte ha chiarito che non era fondata esclusivamente sulla
ristrettezza della base familiare dell'impresa, ma supportata da ulteriori
circostanze: i titolari dei conti non disponevano di mezzi propri idonei a
giustificare spostamenti di cospicue somme di denaro e presso un congiunto
era stata trovata documentazione extracontabile.
Una volta individuata tale base presuntiva qualificata, era onere della società -
precisano i giudici- dare la prova dell'estraneità delle movimentazioni bancarie
alla gestione sociale, sulla base della presunzione dell'articolo 32 del Dpr
600/73.
La pronuncia risulta di estremo interesse, considerato il continuo ricorso degli
uffici agli accertamenti bancari, soprattutto perché, nell'ammettere
l'estensione delle indagini finanziarie ai conti di terzi (in tal caso anche di
congiunti), subordina tale potestà del fisco all'esistenza di elementi probatori
idonei a ricondurre i rapporti bancari all'impresa verificata.
Tali elementi non possono essere rappresentati solo, secondo quanto emerge
dalla sentenza, dalla compagine societaria a ristretta base familiare ma
necessitano di ulteriori indizi.
In sintesi La corte di cassazione con la sentenza n.17387, depositata il 23 luglio ha chiarito che è legittimo estendere gli accertamenti bancari ai familiari del legale rappresentante di una società, se ci sono presunzioni, gravi, precise e concordanti tali da ricondurre tali rapporti all’impresa e se il contribuente non riesce a provarne l’estraneità. In sostanza la suprema Corte, ammette l’estendibilità dei controlli finanziari sui terzi se ci sono elementi probatori.
Si rammenta, come il problema delle indagini finanziarie nei confronti di terzi
rappresenta una questione di notevole rilievo, soprattutto in un momento in cui
il Fisco sembra veramente intenzionato a fare sul serio.
Motivazioni della sentenza
Circolare n. 32/E/2006
131 Fiscal Focus
Accertamento bancari Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fra l’altro si ricorda come su tale argomento sono diverse le Sentenze della
Suprema Corte, così come particolarmente attenta, su tale argomento è anche
la prassi amministrativa (punto 5.2 della circolare n.32 del 19 ottobre 2006) la
quale si occupa, per l’appunto degli elementi risultanti dalle indagine esperite
nei confronti dei terzi.
Parg. 5.2 - Circolare del 19/10/2006 n. 32 5.2. Utilizzo degli elementi risultanti dalle indagini esperite nei confronti di terzi. Un ulteriore approfondimento del dato normativo contenuto nei citati numeri 2) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 si rende necessario con riferimento all'intestazione soggettiva fittizia dei "conti", intesa come strumento negoziale utilizzato in modo distorto per procurare al disponente un illecito risparmio di imposta. Si tratta ovviamente di un'ipotesi di "disponibilità'" diversa da quella già considerata ed esplicitata nel paragrafo 4.2 del Capitolo Quarto, concernente le legittime facoltà di disposizione dei conti intestati a soggetti diversi da quello controllato in virtù di deleghe espresse rilasciate all'intermediario, per gli effetti delle quali si fa rinvio, in tema di rapporti parentali, all'analisi raccomandata dalla sentenza della Cassazione n. 8826 del 28 giugno 2001, sul titolo sottostante le deleghe medesime. Afferma, in proposito, la Suprema Corte che in tale ambito di rapporti (figlio/genitori) la presunta imputabilità al delegato delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti del delegante resta "su un piano enunciativo" qualora l'ufficio non provi che le operazioni compiute sono effettivamente "ascrivibili alle operazioni proprie del rappresentante". Comunque, nonostante la mancanza di un'espressa previsione normativa, risulta ormai fuori di dubbio l'estendibilità delle indagini ai conti di "terzi", cioè di soggetti non interessati dall'attività di controllo, atteso che - per la costante giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo (da ultimo, Cassazione n. 2738/2001) - le citate disposizioni, utilizzando la locuzione "i dati e gli elementi risultanti dai conti possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti", legittimano anche l'apprensione di quei conti di cui il contribuente sottoposto a controllo ha avuto la concreta ed effettiva disponibilità, indipendentemente dalla formale intestazione. In questo ambito, si rammenta che nello stesso filone giurisprudenziale, non poche pronunce (per tutte, Cassazione n. 8683/2002), in relazione alla possibilità di acquisire legittimamente i dati relativi ai conti correnti del coniuge, hanno affermato che secondo l'esperienza comune costituisce un espediente normale l'intestazione dei conti correnti alla moglie quando il contribuente sia passibile di controlli fiscali. La sentenza sopra richiamata fornisce, peraltro, un'ulteriore motivazione al suesposto criterio di estendibilità delle indagini bancarie affermando che se la legge consente l'acquisizione delle garanzie prestate da terzi, a maggior ragione e' consentita l'acquisizione dei dati relativi ai conti correnti del coniuge. Analoga considerazione e' stata svolta (Cassazione n. 4987/2003) anche per i conti intestati a soggetti terzi rispetto a una società sottoposta a controllo - sia essa di persone o di capitali, a ristretta base azionaria -, allorché gli stessi soggetti risultano legati alla medesima da particolari rapporti (cointeressenza, rappresentanza organica, ecc...), atteso che tali rapporti giustificano di per sé la presunzione di riferibilità dei conti e dei dati da essi desumibili alla società oggetto di indagine, indipendentemente dalla formale ed estranea intestazione. Ciò premesso, per quanto riguarda l'operatività delle anzidette disposizioni, con riguardo all'attività istruttoria in questione, resta inteso che, in via di principio, le potestà di cui ai numeri 2) e 7) trovano applicazione unicamente ai rapporti intestati o cointestati al contribuente sottoposto a controllo. E' indubbio, però, che le stesse potestà si applicano anche relativamente ai rapporti intestati e alle operazioni effettuate esclusivamente da soggetti terzi, specialmente se legati al contribuente da vincoli familiari o commerciali, a condizione che l'ufficio accertatore dimostri che la titolarità dei rapporti come delle operazioni e' "fittizia o comunque e' superata", in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla
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Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamenti bancari
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sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione "bancaria" acquisita (in tal senso, Cassazione nn. 1728/1999, 8457/2001, 8826/2001 e 6232/2003). L'intestazione fittizia, in sostanza, si manifesta tutte le volte in cui gli uffici rilevino nel corso dell'istruttoria che le movimentazioni finanziarie, sebbene riferibili formalmente a soggetti che risultano averne la titolarità, in realtà sono da imputare a un soggetto diverso che ne ha la reale paternità con riferimento all'attività svolta. A tal proposito, allo specifico fine dell'utilizzo delle speciali presunzioni legali delineate dai citati numeri 2) si ricorda che la vigente prassi non prevede l'obbligo di interpellare preventivamente il soggetto che abbia la titolarità formale dei "conti" oggetto di indagine, essendo Pagina 51 Circolare del 19/10/2006 n. 32 prevista soltanto la possibilità di interpello preventivo nei confronti del contribuente sottoposto a controllo. Ovviamente, anche se l'ufficio e' tenuto a fornire la prova che i movimenti "bancari" risultanti da detti "conti", formalmente intestati al terzo, siano in realtà attribuibili al contribuente stesso, ove il particolare tipo di accertamento richieda il coinvolgimento dello soggetto interposto, nulla impedisce al predetto ufficio di rivolgersi anche a quest'ultimo mediante apposita procedura autorizzatoria, e, al limite, ai sensi dei numeri 4 e 8-bis dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973. Giova peraltro ricordare che, sia pure ai soli fini delle imposte sui redditi, per quanto riguarda le ipotesi in cui il soggetto sottoposto a controllo ha fatto transitare sui "conti" intestati a terzi redditi derivanti dall'esercizio della propria attività economica o professionale, soccorre aggiuntivamente l'espressa previsione di cui all'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, la quale consente di attribuire appunto allo stesso soggetto "i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che egli ne e' l'effettivo possessore per interposta persona". E' appena il caso di precisare che lo schema di interposizione soggettiva fittizia delineato da quest'ultima disposizione si caratterizza, rispetto a quello civilistico, per il fatto che l'accordo tra interposto e interponente non interessa l'Amministrazione finanziaria che, nonostante a sua volta sia "parte" del rapporto obbligatorio di imposta, resta soggetto terzo non consenziente. In altri termini, nella fattispecie tributaria l'interposizione viene concepita come inserimento di uno schermo soggettivo fittizio e deviante fra il contribuente e l'Amministrazione stessa, con la conseguenza che, tanto più l'interposto (o prestanome) e' passivo (cioè solo nominativamente partecipe), tanto più l'interponente potrebbe risultare il dominus dell'accordo e in definitiva il vero centro di imputazione dei diritti e degli obblighi giuridici di natura fiscale. In questa fattispecie, l'ufficio impositore deve acquisire la prova effettiva - anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti - che si sia realizzato il possesso di redditi per interposta persona e che, quindi, detti redditi, in quanto correlabili a movimentazioni finanziarie siano da imputare all'interponente, anche se i redditi stessi risultino formalmente dichiarati dall'interposto. Naturalmente, nel caso in cui già in sede di istruttoria della singola posizione del contribuente sottoposto a controllo emergano elementi tali da stabilire in via immediata significativi collegamenti con soggetti terzi, trova tuttora applicazione quanto già precisato nella citata circolare n. 131/E del 1994, parte terza, circa l'estendibilità delle indagini bancarie a tali ultimi soggetti.
133 Fiscal Focus
Accertamento bancari Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
3.11 Accertamenti bancari: l’esame del conto corrente del
coniuge
3.11.1 Premessa
In tema di accertamenti bancari, continuano le pronunce della Suprema Corte,
e l’argomento è sempre di estrema attualità in considerazione degli effetti a
volte anche pericolosi, in capo al contribuente che li subisce.
La materia è estremamente interessante, in quanto trattasi non solo di
accertamenti bancari in capo al contribuente verificato, ma anche di
accertamenti rivolti a quei casi di intestazione soggettiva fittizia dei “conti”,
intesa come strumento negoziale utilizzato in modo distorto per procurare al
disponente un illecito risparmio di imposta.
3.11.2 Conti intesati a terzi
E’ ormai consolidata l'estendibilità delle indagini ai conti di "terzi", cioè di
soggetti non interessati dall'attività di controllo, dal momento che - per la
costante giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo (Cassazione n.
2738/2001) - le citate disposizioni, utilizzando la locuzione "i dati e gli elementi
risultanti dai conti possono essere posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti", legittimano anche la verifica di quei conti di cui il contribuente
sottoposto a controllo ha avuto la concreta ed effettiva disponibilità,
indipendentemente dalla formale intestazione.
Si ritiene utile rammentare come nello stesso filone giurisprudenziale, non
poche pronunce (per tutte, Cassazione n. 8683/2002), in relazione alla
possibilità di acquisire legittimamente i dati relativi ai conti correnti del coniuge,
hanno affermato che secondo l'esperienza comune costituisce un espediente
normale l'intestazione dei conti correnti alla moglie quando il contribuente sia
passibile di controlli fiscali.
Cassazione n. 8683/2002
L’espediente
L'intestazione dei conti correnti alla moglie quando il contribuente sia passibile di controlli fiscali.
134
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamenti bancari
Fiscal Focus
La suddetta sentenza fornisce, peraltro, un'ulteriore motivazione al suesposto
criterio di estendibilità delle indagini bancarie affermando che se la legge
consente l'acquisizione delle garanzie prestate da terzi, a maggior ragione è
consentita l'acquisizione dei dati relativi ai conti correnti del coniuge.
Analoga considerazione è stata svolta (Cassazione n.4987/2003) anche per i
conti intestati a soggetti terzi rispetto a una società sottoposta a controllo - sia
essa di persone o di capitali, a ristretta base azionaria - allorché gli stessi
soggetti risultano legati alla medesima da particolari rapporti (cointeressenza,
rappresentanza organica, ecc...), atteso che tali rapporti giustificano di per sé
la presunzione di riferibilità dei conti e dei dati da essi desumibili alla società
oggetto di indagine, indipendentemente dalla formale ed estranea intestazione.
Sulla stessa direzione è la pronuncia della Corte di Cassazione nella recente
sentenza n. 17390 del 23 luglio 2010.
Il principio affermato dai giudici, in sostanza, tende ad rendere legittimo
l’accertamento eseguito nei confronti di un commerciante sulle presunzioni
bancarie derivanti dall’esame di conti correnti intestati al coniuge.
Viene quindi rafforzato un filone giurisprudenziale secondo cui tutti i conti dei
parenti, coinvolti o meno nelle attività lavorative, possono essere usati come
prova dei redditi dell'imprenditore.
Il fondamento posto a base della suddette sentenze lo si rinviene nell’art. 32
del DPR 600/73.
Tale disposizione afferma che tanto per le imprese che per i professionisti, i
prelevamenti/versamenti che non trovano giustificazione nella contabilità fanno
scattare le c.d. “presunzioni bancarie”, secondo cui gli importi non giustificati si
presumono ricavi/compensi non dichiarati.
In virtù di ciò, nel momento in cui l’ufficio, mediante l’esame dei conti bancari,
rileva movimentazioni non transitate dalla contabilità, fa scattare la
presunzione in esame.
Cassazione n. 4987/2003
Cassazione n. 17390/2010
In sintesi
Tutti i conti dei parenti, coinvolti o meno nelle attività lavorative, possono essere usati come prova dei redditi dell'imprenditore.
Art. 32 D.P.R. 600/73
135 Fiscal Focus
Accertamento bancari Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Il caso guardato con sospetto dal fisco, si ha quando i conti correnti esaminati
dagli uffici sono intestati a soggetti che, di fatto, possono lasciar presumere
un’intestazione fittizia (familiari, soci e amministratori di società).
Ma veniamo al caso esaminato dalla sentenza n.17390 del 23 luglio 2010.
Con avviso di accertamento l’Ufficio, sulla base di un P.V.C., della Guardia di
Finanza, accertava nei confronti di un imprenditore un maggior reddito
imponibile.
L’avviso veniva impugnato dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale, sostenendo il contribuente la illegittimità dell’atto impositivo per
carenza di motivazione, insussistenza delle condizioni legittimanti
l’accertamento, infondatezza nel merito della pretesa fiscale.
La Commissione accoglieva il ricorso.
Proponeva appello l’Ufficio.
Nell’ambito del processo, la Commissione Regionale, aveva, escluso la
riferibilità del conto intestato alla moglie del contribuente all’attività di impresa
in forza del rilievo che la stessa non collaborava col marito e che l’Ufficio quindi
fondava le sue presunzioni, senza aver effettuato indagini specifiche.
La stessa Commissione precisava, fra l’altro che in considerazione del fatto che
il conto corrente dalla cui movimentazione l’Ufficio aveva determinato la
massima parte del maggior reddito ripreso a tassazione, in quanto indicato
come concernente la gestione aziendale non fosse riferibile all’impresa perchè
non a lui intestato, ma alla di lui consorte, per cui era onere dell’ufficio provare
che ogni operazione bancaria sul conto fosse pertinente all’attività aziendale;
onere non assolto dall’ufficio, con conseguente rigetto della pretesa impositiva.
Intestazione fittizia
Il fatto
La presunzione
I prelevamenti/versamenti che non trovano giustificazione
nella contabilità fanno scattare le c.d. “presunzioni bancarie”,
secondo cui gli importi non giustificati si presumono
ricavi/compensi non dichiarati.
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Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamenti bancari
Fiscal Focus
L’Ufficio (Agenzia delle Entrate) ha, invece, rilevato e comprovato con citazioni
testuali supportate dalla produzione dei rispettivi documenti, che dette
presunzioni erano fondate sulla confessione dello stesso contribuente resa ai
verbalizzanti, in base alla quale il conto intestato alla moglie era da lui utilizzato
per la propria attività commerciale e, altresì, sul fatto che la consorte non
esercitava alcuna attività che potesse giustificare tali movimentazioni, dal
momento che era casalinga e non disponeva di alcun reddito.
La Suprema Corte, bocciando la decisione dei giudici di merito nella pronuncia,
oggetto di esame, ha ribadito che, in presenza di un conto bancario non
intestato al contribuente, ma ad un suo familiare, i verbalizzanti prima, e
l’Ufficio in seguito, possono sottoporre ad indagine i conti bancari intestati
esclusivamente a terzi o familiari in presenza di presunzioni idonee a ritenere
che tali conti siano stati utilizzati nell’attività commerciale del contribuente
indagato (v. Cass. N. 8683 del 2002; 18868 del 2007; 27032 del 2007).
Una volta acclarate tali presunzioni (anche semplici, purché dotate di gravità,
precisione e concordanza) opera l’inversione dell’onere della prova di cui all’art.
32, comma 1, n. 2 del DPR n. 600 del 1973 e, pertanto, è il contribuente che
deve provare l’estraneità delle operazioni all’attività commerciale, e non,
viceversa, l’Ufficio.
3.12 Accertamenti bancari sul conto intestato alla suocera
3.12.1 Premessa
L’estensione delle indagini bancarie anche a soggetti terzi rispetto alla società è
da considerarsi legittima. Questo è quanto ha affermato la Suprema Corte di
Cassazione con la sentenza n. 19493 depositata il 13 settembre 2010. I
Giudici, hanno accolto un ricorso presentato dal fisco contro una srl a seguito di
operazioni ingiustificate, effettuate dall’ amministratore sul conto corrente della
suocera.
137 Fiscal Focus
Accertamento bancari Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
3.12.2 Fatto
Il caso riguarda una Società a Responsabilità Limitata, l’ufficio aveva notificato
un avviso di accertamento in rettifica dei redditi per Irpeg/Ilor, basandosi fra
l’altro sulle indagini fatte sui conti correnti (c/c) della suocera dell’
amministratore unico dei quali lo stesso ne aveva la disponibilità.
In pratica era stata rettificata la dichiarazione della società, in assenza di
giustificazioni in merito all’utilizzo di un conto della suocera dell’
amministratore, sul presupposto che tali operazioni erano state effettuate per
far transitare operazioni in evasione d’imposta.
Dopo aver impugnato l’atto, e vinto in primo e secondo grado, la sentenza della
Cassazione ha ribaltato il tutto, dichiarando l’accertamento valido.
La società, nel ricorso asseriva che, il conto utilizzato era un conto estraneo
alla stessa, (un conto autonomo) e che non era dimostrata la riconducibilità
delle operazioni su tale conto ad operazioni effettuate con intento
evasivo.
Confermata la sentenza di promo grado
La CTR di Bari, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto infondato
l’avviso di accertamento in rettifica dei redditi ai fini Irpeg/Ilor per il 1993, per
omessa fatturazione e dichiarazione di imponibili a seguito di ingiustificate
operazioni bancarie.
In particolare la CTR ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo
che:
• Era inoperante la presunzione di gravi indizi di evasione collegata alle
informazioni bancarie;
• Era illeggittimo l’accertamento fondato sulle informazioni bancarie, per
mancanza del preventivo contradittorio nella fase amministrativa;
• Era inoperante la presunzione legale, perche gli accertamenti bancari
riguardavano anche conti personali non riferibili al soggetto (società)
destinatario della rettifica;
• Le questioni dedotte e deducibili in relazione alla rettifica fatta, erano
coperte da giudicato (esterno), stante le sentenze relative ai redditi
La motivazioni della CTR
La conferma del primo grado
Rettifica della dichiarazione
Vittoria in primo e secondo grado
138
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamenti bancari
Fiscal Focus
1992 e iva 1992 e 1993 rese all’ esito dei contenziosi scaturiti dal
medesimo.
Contro tali motivazioni espresse dalla CTR, e secondo l’Agenzia delle
Entrate infondate, viene proposto dalla stessa, ricorso in Cassazione, ed è
la stessa Suprema Corte a ritenere manifestatamente fondati i motivi con
cui l’Agenzia censura la decisione della CTR di Bari.
I Giudici della Cassazione, legittimano il lavoro fatto dagli accertatori e questa
volta fissano un principio a favore del fisco in merito agli accertamenti fiscali.
Le motivazioni espresse dalla cassazione
Nell’accesso ai conti bancari del contribuente, i dati raccolti dall’ufficio,
consentono (in virtù della presunzione contenuta nell’art. 32 e nell’art. 39 del
DPR 600/73) di imputare gli elementi che risultano, direttamente ai ricavi dell’
attività svolta dal contribuente stesso, salva la possibilità del contribuente di
provare che determinati accrediti non costituiscono proventi di detta attività.
(Tra le diverse pronunce Cass. N. 430 del 11 gennaio 2008 – Cass. N. 3115 del
13 febbraio 2006).
Nella fase in cui si invita il contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli
accertamenti bancari, la legge non impone all’ ufficio l’obbligo di uno specifico
invito, ma attribuisce una mera facoltà della quale può avvalersi in piena
discrezionalità.
Il mancato esercizio di tale facoltà, non può determinare l’illeggittimità della
verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti e non comporta la
trasformazione della presunzione legale posta dalla norma, in presunzione
semplice.
Il giudice può liberamente valutare la gravità, la precisione e la concordanza
con il consegunete onere del fisco di fornire ulteriori elementi di riscontro.
L’estensione delle indagini bancarie anche a soggetti terzi alle società, non può
ritenersi illegittima, in quanto tutti detti soggetti hanno riferimento nella
società, in particolare quando la società fa riferimento ad un unico ristretto
gruppo familiare, dunque, si può ritenere che l’esistenza di tali vincoli stretti sia
sufficiente a giustificare la riferibilità al contribuente accertato di operazioni
bancarie intestati a soggetti appartenenti alla famiglia.
Il ricorso in Cassazione
Una sentenza a favore del fisco
Il ricorso in Cassazione
Non necessario un invito
Estensione delle indagini bancarie
a terzi
139 Fiscal Focus
Accertamento bancari Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Naturalmente, è fatta salva la facoltà del contribuente, di provare la diversa
origine delle entrate.
Secondo i giudici, la verifica può anche estendersi ai conti dei congiunti degli
amminsitratori della società essendo il rapporto familiare sufficiente a
giustificare la riferibilità al contribunete accertato, della operazioni che si sono
riscontrate sui conti correnti dei familiari.
In merito alle questione del giudicato, la Cassazione ha negato che sentenze
definitive e relative alla stessa vicenda ma che concernono differenti imposte o
differenti periodi d’imposta, possano assumere autorità di giudicato.
Estensione della verifica ai congiunti
Il giudicato esterno
Secondo la cassazione:
è possibile (salvo prova contraria del contribuente) imputare direttamente ai ricavi i dati che risultano dall’ accesso ai conti bancari.
la verifica può esterndersi anche ai congiunti degli amministratori della società.
il rapporto familiare è sufficiente (salvo prova contraria) a giustificare, la riferibilità al contribuente accertato, delle operazioni che si sono riscontrate sui conti correnti dei familiari.
Nell’ambito di un accertamento, la normativa non impone all’ufficio l’obbligo di uno specifico invito al contribuente per fornire dati e notizie, ma attribuisce soltanto una mera facoltà.
Le sentenze definitive relative alla stessa vicenda, ma riferite a diversi periodi d’imposta e diverse imposte, non assumono autorità di giudicato.
140
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamenti bancari
Fiscal Focus
141 Fiscal Focus
Accertamento: la collaborazione dei comuni Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Capitolo
Accertamento: la collaborazione dei
comuni
Allo scopo di potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale e contributiva
l’art. 18 del D.L. n. 78/2010 incentiva la partecipazione dei Comuni
all’accertamento fiscale e contributivo mediante il riconoscimento di una quota
pari al 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo
definitivo prevedendo, inoltre, l’obbligatoria costituzione dei Consigli tributari.
L'art. 19 del D.L. 78/2010, infatti, richiede un maggiore impegno dei Comuni
nell'aggiornamento della banca dati catastale, assegnando ai Consigli tributari
locali, il compito di coordinare le varie iniziative con l'Agenzia del Territorio per
il raggiungimento di questo obbiettivo. Nella trattazione che segue verranno
trattati i principali elementi di tale disciplina nonché le ulteriori novità destinate
alle Amministrazioni locali ed in tema di obblighi catastali.
4
142
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento la collaborazione dei comuni
Fiscal Focus
4.1 Normativa
Con l’art. 44 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 il Legislatore della Riforma
tributaria aveva disciplinato la partecipazione dei comuni all'accertamento.
Il contesto normativo era così delineato:
• l’art. 1, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, aveva attribuito ai
comuni una quota di partecipazione ai proventi dell'accertamento
fiscale pari al “30% delle maggiori somme relative a tributi statali
riscosse a titolo definitivo a seguito dell'intervento del comune che
abbia contribuito all'accertamento stesso”;
• l’art. 1, comma 2, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 demandava ad
un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la concreta
determinazione:
o delle modalità tecniche di accesso alle banche dati;
o delle modalità di trasmissione ai comuni, anche in via
telematica, di copia delle dichiarazioni fiscali, relative ai
contribuenti in essi residenti;
o delle modalità di partecipazione dei comuni all'accertamento
fiscale.
• il provvedimento del 3 dicembre 2007 del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate che individuava gli ambiti di intervento
rilevanti per le attività istituzionali dei comuni e di controllo fiscale
dell'Agenzia delle Entrate, nonché la definizione della tipologia e delle
modalità di trasmissione delle informazioni. In particolare il
provvedimento prevedeva che “i comuni partecipassero all'attività di
accertamento fiscale nell'ambito dell'ordinario contesto operativo di
svolgimento delle proprie attività istituzionali, fornendo informazioni
suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi erariali, diretti
ed indiretti”. Quanto alla tipologia di segnalazioni, viene precisato che
deve trattarsi di segnalazioni qualificate, con ciò intendendosi "le
posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti,
143 Fiscal Focus
Accertamento: la collaborazione dei comuni Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche,
comportamenti evasivi ed elusivi”; Il provvedimento, infine,
demandava alle Direzioni Regionali la possibilità di definire, attraverso
appositi protocolli d'intesa, ulteriori strumenti di partecipazione
comunale;
• il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133,
all'art. 83:
° dava attuazione alle previsioni dell'art. 1 del D.L. n. 203/2005,
aggiungendo il comma 2-ter nel quale era previsto che “il
Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai
comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme
derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito (... )”;
° “I comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano
all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per l'ultimo
domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la
residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla
predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della
residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte
dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle
facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. Il comma 17 precisa che
“in fase di prima attuazione delle disposizioni introdotte dal
comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e
dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti
delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe
degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1 gennaio 2006”.
144
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento la collaborazione dei comuni
Fiscal Focus
GETTITO FISCALE : SETTORI DI INTERVENTO DEI COMUNI
a) commercio e professioni; le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:
pur svolgendo un’attività di impresa, sono privi di partita IVA; nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un’attività
diversa da quella rilevata in loco; sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di
imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi;
pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative.
b) urbanistica e territorio: le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:
hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati;
hanno partecipato, anche in qualità di professionisti o imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.
c) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare: le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta:
• la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi;
• la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse;
• la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell’imposizione diretta;
• la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TARSU o Tariffa rifiuti in qualità di occupante dell’immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi di fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell’imposizione diretta;
• la revisione di rendita catastale;
d) residenze fittizie all’estero: le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che pur risultando formalmente residenti all’estero, hanno di fatto nel Comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile.
e) disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva: le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche che risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di cui alla tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992, come sostituita dal D.M. 19 novembre 1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto.
145 Fiscal Focus
Accertamento: la collaborazione dei comuni Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
4.2 Novità introdotte dal D.L. 78/2010
La «manovra correttiva» contenuta nel D.L. 31.5.2010, n. 78 conv. con
modif. con L. 30.7.2010, n. 122, riporta diverse novità in materia
accertamento per gli enti locali.
L’art. 18 della manovra, infatti, è interamente dedicato alla disciplina della
partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento di tributi e contributi,
attraverso la revisione delle disposizioni contenute nell’art. 44 del DPR
600/73 e nell’art. 1 del D.L. 203/2005 (legge n. 248/2005).
Ai Comuni, in particolare, è richiesto di:
segnalare all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e
all'Inps gli elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle
dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di
maggiori imponibili fiscali e contributivi.
Le modifiche attuate dal legislatore riguardano in particolare l’obbligo, per
tutti gli enti locali, di dotarsi del Consiglio Tributario, quale organo
istituzionalmente deputato a gestire i rapporti con le agenzie fiscali.
La norma, al comma 2 prevede, infatti, che:
• i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad
istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario.
Il Consiglio comunale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto
(31 maggio 2010) dovrà adottare un regolamento per istituirlo;
• i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sono tenuti a
riunirsi in consorzio, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267 (cd. TUEL Testo Unico Enti Locali), per l'istituzione del Consiglio
tributario qualora quest’ ultimo non sia stato già costituito.
Quindi, unitamente allo statuto del consorzio dovrà essere stipulata una
convenzione tra gli enti interessati entro il termine di 180 giorni dall'entrata
in vigore della disposizione di legge.
Comuni superiori a 5.000 abitanti
Comuni inferiori a 5.000 abitanti
Istituzione Consiglio Tributario Riunione in Consorzio per istituzione
del Consiglio Tributario
Convenzione
Consiglio Tributario
146
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento la collaborazione dei comuni
Fiscal Focus
Il successivo comma 2-bis dell' art. 18 in esame prevede che gli adempimenti
organizzativi connessi ai predetti interventi normativi siano svolti con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Nella prima seduta, l’art. 18 del D.L. n. 78/2010 al successivo comma 3,
prevede che il Consiglio deliberi forme e modalità di collaborazione con gli
Uffici del Territorio, ai fini della individuazione di fabbricati non denunciati in
catasto.
4.3 Funzionamento dei Consigli Tributari
Il Consiglio Tributario era un organo già previsto dalla normativa nell’art. 44
del D.p.r. n. 600/73.
Nella precedente versione dell'art. 44, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, il
Consiglio tributario risultava essere un organo consultivo della Giunta
Comunale la quale deliberava, sentito il predetto consiglio. Con le novità
previste dalla Manovra correttiva sembra che le funzioni del Consiglio
Tributario siano cambiate.
La natura di autonomo organo tecnico-funzionale dei Consigli tributari era già
prevista dal D.lgs. luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77, laddove all'art. 8
veniva disposto che i Consigli tributari hanno il compito:
• di tenere aggiornato l'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte
dirette, facendo proposte per le nuove iscrizioni;
• di fornire all'Ufficio delle imposte gli elementi di fatto per la
identificazione e per la valutazione della materia tassabile
relativamente ai singoli contribuenti, agli effetti delle imposte dirette;
• di fornire, a richiesta dell'Ufficio, notizie sulla situazione generale delle
singole classi di contribuenti;
• di denunciare al Comitato gli accertamenti proposti dall'Ufficio o
concordati nei casi previsti dall'art. 16.
Pare tuttavia, che con le modifiche apportate, l’intenzione del legislatore sia
risvolta a rivitalizzare l’istituto in esame al fine di dare nuovo impulso alla
cooperazione dei comuni con l’Agenzia delle Entrate.
147 Fiscal Focus
Accertamento: la collaborazione dei comuni Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
CONSIGLIO TRIBUTARIO
Normativa
I Consigli Tributari sono una figura che era già presente nell’ordinamento giuridico italiano prima delle modifiche avvenute con la manovra correttiva.
Quando devono essere istituiti i
Consigli Tributari
Secondo quanto previsto dal D.L. 78/2010 Entro il 29 agosto i Comuni dovevano deliberare il regolamento per l'entrata in vigore del consiglio tributario, composto da dieci membri. I comuni sotto i 5 mila, abitanti si riuniscono in consorzio e hanno tempo sino al 28 novembre.
Modalità di elezione
Il Ministero dell'Economia e Finanze, di concerto con l'Interno, deve emanare il provvedimento attuativo per le loro elezioni. Sono esclusi dall'eleggibilità i dipendenti dell'amministrazione fiscale, i condannati per evasione fiscale e chi non ha pagato le rate delle tasse per sei volte consecutive, i consiglieri comunali e provinciali.
Compiti del Consiglio
Il consiglio tributario tiene aggiornato l'elenco dei contribuenti (fornito dagli uffici), fornisce alle Entrate gli elementi per identificare i singoli contribuenti e la loro base imponibile, fornisce a richiesta notizie sulle classi di contribuenti; può fare accertamenti fiscali (ma non accessi e verifiche dei libri contabili, per i quali può però mobilitare gli uffici)
Scioglimento del Consiglio
Il Ministro dell'Economia indice nuove elezioni e può sciogliere i consigli in caso di abusi.
4.4 Collaborazione tra Comuni e Amministrazione
finanziaria
Allo scopo di rendere più proficua la collaborazione tra Comuni e
Amministrazione finanziaria il dispositivo delle norme in esame ha previsto
che:
• l'Agenzia delle Entrate mettesse a disposizione dei Comuni le
dichiarazioni dei contribuenti residenti sul loro territorio;
148
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento la collaborazione dei comuni
Fiscal Focus
• gli uffici locali del Fisco, prima dell'emissione degli avvisi di
accertamento basati sul redditometro, diano una segnalazione ai
Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi. In seguito a questa
segnalazione, il Comune di domicilio fiscale del contribuente, o il
consorzio al quale lo stesso partecipa, sono tenuti a comunicare, entro
sessanta giorni, “ogni elemento in suo possesso utile alla
determinazione del reddito complessivo”;
• con un nuovo provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate,
che dovrà essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto, d'intesa con l'Inps e la Conferenza
unificata, verranno stabilite le modalità tecniche di accesso alle
banche dati e le forme di trasmissione ai Comuni, anche in via
telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi
residenti nonché quelle della partecipazione dei Comuni
all’accertamento fiscale e contributivo;
• per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva
competenza comunale, i Comuni possono avvalersi delle società e
degli enti partecipati dai Comuni stessi ovvero degli affidatari delle
entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai Comuni
l’accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento
sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i Comuni
partecipano all’accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso,
il provvedimento, adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia del
Territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche
una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.
Sul piano operativo, quindi, si stabilisce la trasmissione ai Comuni, da parte
dell’Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni presentate dai contribuenti in
essi residenti e degli avvisi di accertamento in rettifica, allo scopo di
consentire la comunicazione da parte di questi di informazioni integrative.
Il Comune di domicilio o il consorzio al quale esso partecipa segnala eventuali
elementi di integrazione delle dichiarazioni e può prendere visione presso gli
Uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessi in copia
dall’Ufficio.
Elementi di integrazione
149 Fiscal Focus
Accertamento: la collaborazione dei comuni Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Il singolo Comune, presa visione della dichiarazione del contribuente,
trasmette all’Agenzia delle Entrate tutti i dati e le notizie in suo possesso che
possono rilevare ai fini dell’accertamento. Deve trattarsi, pertanto, di dati
qualificati, privi di ogni genericità e, soprattutto, non desumibili direttamente
dalla dichiarazione del contribuente.
Pertanto, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della segnalazione,
il Comune di domicilio fiscale del contribuente, deve comunicare ogni
elemento utile alla determinazione del reddito complessivo.
4.5 Comunicazione delle segnalazioni
Con le modifiche apportate dalla Manovra correttiva viene di fatto riscritto
l’art. 44 del D.P.R. n. 600/1973 che disciplina l’attività di accertamento dei
Comuni.
In particolare, come precisato in precedenza, le novità introdotte riformulano
il comma 2 dell’art. 44, prevedendo che, prima di procedere all’emissione
dell’avviso di accertamento per le persone fisiche gli Uffici delle Entrate
devono inviare ‘‘una segnalazione ai Comuni di domicilio fiscale’’.
Il successivo comma 4, poi, con riferimento a tali procedure, prevede che il
Comune di domicilio fiscale del contribuente ‘‘comunica entro sessanta giorni
da quello del ricevimento della segnalazione, ogni elemento utile in suo
possesso alla determinazione del reddito complessivo’’.
Per quanto riguarda le segnalazioni qualificate, si specifica che queste :
• devono essere inviate avvalendosi del sistema Siatel, che garantisce la
sicurezza nella trasmissione dei dati, in quanto è già utilizzato per lo
scambio di informazioni tra Comuni e anagrafe tributaria;
• devono essere inviate entro un termine. In particolare, per quelle
relative ai periodi d'imposta i cui termini per l'attività di accertamento
scadono il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata la
comunicazione, i Comuni hanno tempo fino al 30 giugno. La
trasmissione, poi, si considera effettuata nel momento in cui è
completata, da parte dell'agenzia, la ricezione dei dati delle
segnalazioni;
• devono essere registrate, in modo che le amministrazioni comunali
possano seguire l'eventuale attività di accertamento successiva;
Segnalazioni qualificate
150
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento la collaborazione dei comuni
Fiscal Focus
• gli avvisi di accertamento notificati e quelli perfezionati con il
concordato fiscale, riferiti alle segnalazioni fatte dai Comuni, devono
essere tracciati fino al momento in cui le somme dovute dai
contribuenti vengono riscosse in via definitiva.
4.6 Riparazione dei proventi riscossi
Per quanto riguarda la ripartizione dei proventi riscossi il comma 7 dell'art. 18
del D.L. n. 78/2010 deferisce ad un successivo decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze:
• l’individuazione del paniere di tributi erariali su cui calcolare la quota
del 33% spettante ai comuni;
• nell'ipotesi di segnalazioni relative ad evasione contributiva, la
tipologia di sanzioni civili sulle quali calcolare la premialità.
“Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza
Unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la
quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che
abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità
di attribuzione.
Il legislatore con l’ art. 18 della Manovra 2010 dispone, infatti, che per
potenziare l’azione di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, in
attuazione dei principi di:
• economicità;
• efficienza;
• collaborazione amministrativa;
la partecipazione dei Comuni all’accertamento fiscale e contributivo è
incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33% delle
maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché
delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a seguito
dell’intervento del Comune all’accertamento stesso.
Premialità per i comuni
151 Fiscal Focus
Accertamento: la collaborazione dei comuni Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Insomma, l’incentivo è correlato al vantaggio dello Stato ottenuto dalla
collaborazione del Comune. Il legislatore nell’ intento di dare nuovo impulso
all’istituto della collaborazione dell’accertamento delle entrate tributarie
statali opera una profonda revisione delle forme e delle modalità di
partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fiscale e contributivo.
Il comma 5 , infatti, reca modifiche all’art. 1 del D.L. n. 203/2005.
In particolare:
• modificando il primo comma dell’art. 1, si incrementa dal 30% al 33%
la quota attribuita ai comuni delle maggiori somme di tributi statali e
delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo
definitivo, riscossi con l'intervento dei comuni stessi nella fase di
accertamento;
• modificando il secondo comma dell’art. 1, si demanda a un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (da emanarsi
entro 45 giorni dall’entrata in vigore della norma) la determinazione
delle modalità tecniche di accesso degli enti territoriali alle banche dati
e della trasmissione, anche telematica, ai Comuni di copia delle
dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle
della partecipazione dei comuni all'accertamento. Si prevede che il
provvedimento è emanato d'intesa con l'INPS e la Conferenza
unificata. Per le attività di supporto all'esercizio della funzione
accertativa, i comuni possono avvalersi, oltre che delle società e degli
enti partecipati dai comuni stessi, anche degli affidatari delle entrate
comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle
banche dati utilizzate. Il medesimo provvedimento individua ulteriori
materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale;
• viene abrogato il comma 2-ter dell'art. 1, relativo alla trasmissione ai
Comuni delle iscrizioni a ruolo.
Il comma 5 dell’art. 18 del D.L. n. 78/2010 stabilisce che «per potenziare
l’azione di contrasto all’evasione fiscale (…) la partecipazione dei Comuni
all’accertamento (…) è incentivata mediante il riconoscimento di una quota
pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a
titolo definitivo (…) a seguito dell’intervento del Comune che abbia
contribuito all’accertamento stesso».
152
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento la collaborazione dei comuni
Fiscal Focus
4.7 Coinvolgimento delle Regioni
L’ultima parte del comma 9 dell’articolo 18 della Manovra 2010 dispone che:
Con la disposizione citata il legislatore intenderebbe coinvolgere le Regioni
nel riconoscimento della premialità del 33% nell'ipotesi di tributi trasferiti
dallo Stato alle Regioni stesse. Nel deferire alle Regioni il riconoscimento della
premialità, si ritiene faccia riferimento all'ipotesi di calcolo del 33%
sull'addizionale regionale Irpef ed al gettito Irap.
Spetterà, quindi, alle Regioni, si ritiene con legge regionale, riconoscere ai
comuni la premialità del 33% sull'eventuale maggior gettito per addizione
regionale Irpef ed Irap derivante dalla partecipazione all'accertamento.
4.8 Tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate
La partecipazione dei Comuni è estesa anche all'accertamento dei tributi di
competenza dell'Agenzia del Territorio.
Il coinvolgimento avviene attraverso la comunicazione delle informazioni sugli
immobili non dichiarati o che hanno formato oggetto di interventi edilizi.
E' stato, inoltre, firmato un protocollo d'intesa tra Anci, Ifel e Agenzia delle
Entrate, realizzato con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per rendere sempre più concreta la partecipazione dei Comuni
all'accertamento dei tributi erariali.
Quota spettante ai Comuni a seguito della riscossione
Ante manovra correttiva: 30 % Post manovra correttiva: 33 %
“Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato trasferisce alle
Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti riconoscere ai
comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento”.
153 Fiscal Focus
Accertamento: la collaborazione dei comuni Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Nel protocollo d' intesa :
• è prevista la creazione di un team di esperti antievasione e la
predisposizione di un piano per la formazione a tutto campo del
personale degli enti locali;
• è stabilito che devono essere monitorate le segnalazioni inviate dai
Comuni, cercando di incrementare strumenti e azioni che possano
favorire e accelerare l'attività di controllo sul territorio, anche
attraverso l'utilizzo di applicazioni informatiche;
• il team antievasione è composto da otto esperti altamente qualificati,
provenienti per metà da Anci e Ifel e per l'altra metà dalle Entrate;
• il gruppo di lavoro fissa degli incontri periodici finalizzati a definire le
linee guida per la realizzazione degli obiettivi dell'intesa.
4.9 Ulteriori interventi per enti locali
Con la «manovra correttiva»ancora una volta gli enti locali sono destinatari di
diverse misure restrittive con effetti significativi già sul prossimo bilancio di
previsione 2011. Nella tabella che segue si danno alcuni tra i principali
interventi in tal senso.
PATTO DI STABILITÀ
Viene stabilito che le Province debbono migliorare il saldo di comparto per 300 milioni nell’esercizio 2011 e 500 milioni in ciascuno dei due esercizi successivi, mentre i Comuni hanno un obiettivo, rispettivamente, di 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni a decorrere dall’anno 2012. Sono inasprite anche le sanzioni (già dal 2010) nel caso in cui non si conseguano gli obiettivi del patto di stabilità. Con il D.L. 78/2010, i trasferimenti saranno ridotti in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato (è anche precisato che la riduzione opera sulla generalità dei trasferimenti del Ministero dell’Interno, e non soltanto sui trasferimenti ordinari). È anche sospeso (per il 2010) il meccanismo di premialità previsto dall’art. 77-bis, L. 6.8.2008, n. 133, che per il 2009 aveva comportato un beneficio, per i Comuni, di oltre 173 milioni di euro. Tale meccanismo, va ricordato, si concretizza nel riconoscimento di un «bonus» per gli enti virtuosi in misura pari al 70% del maggiore conseguimento degli obiettivi degli enti locali. Con riferimento al patto di stabilità ci sono anche due novità positive.
154
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento la collaborazione dei comuni
Fiscal Focus
Da un lato, infatti, è possibile escludere dal saldo rilevante (del 2010) i pagamenti in conto capitale, effettuati entro il 31.12.2010, per un importo non superiore allo 0,75% dell’ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell’esercizio 2008, a condizione che gli enti locali abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all’anno 2009. Dall’altro lato, è riconosciuto ai Comuni un contributo per il 2010 di 200 milioni, che sarà distribuito agli enti sulla base di criteri che tengono conto della popolazione e del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
SPESE PERSONALE
Viene rivista in senso restrittivo anche la disciplina riguardante il contenimento delle spese di personale. Per le Amministrazioni di maggiori dimensioni, oltre a chiarire meglio le specifiche voci che compongono la «spesa di personale», si ribadisce l’obbligo di riduzione (al netto dei rinnovi contrattuali) mediante apposite azioni da modulare nell’ambito dei seguenti ambiti prioritari di intervento:
riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di Uffici, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le Amministrazioni statali;
sono, inoltre, inasprite le sanzioni nell’ipotesi che ciascun ente non consegua gli obiettivi di contenimento: in tale ipotesi, infatti, trova applicazione il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
ASSUNZIONI PERSONALE
Sempre in materia di personale si registrano altresì alcuni significativi interventi in ordine al tema delle assunzioni. E' resa più restrittiva la soglia relativa all’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, al di sopra della quale non è possibile in alcun modo procedere ad assunzioni: il precedente limite del 50%, infatti, è stato ridotto al 40%. Poi si stabilisce, per gli altri enti, la possibilità (con decorrenza dal 2011) di acquisire ulteriori risorse umane nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nell’esercizio precedente.
155 Fiscal Focus
Accertamento: la collaborazione dei comuni Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
SOCIETÀ PARTECIPATE
Si prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti siano sottoposti al divieto di costituire società, mentre i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possano detenere la partecipazione esclusivamente in una sola società. Il vincolo assoluto per gli enti di minore dimensione, tuttavia, non trova applicazione con riferimento alle società con partecipazione paritaria o proporzionale al numero di abitanti costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva risulti superiore ai 30.000 abitanti.
4.10 Immobili: obbligo di identificazione catastale
Il Legislatore con la “Manovra correttiva” (D.L. 78/2010) ha stabilito una
serie di misure per gli atti di trasferimento relativi ad unità immobiliari
urbane.
In particolare, è previsto che:
• entro il 31 dicembre 2010 i soggetti titolari di diritti reali su immobili
non censiti (o non regolarmente censiti) presso il catasto dovranno
provvedere a presentare una formale dichiarazione di aggiornamento
catastale;
• entro il 30 settembre 2010 l’Agenzia del Territorio, dovrà concludere
le operazioni preliminari alla presentazione delle citate dichiarazioni di
regolarizzazione ed attivare l’Anagrafe Immobiliare Integrata;
• dal 1º luglio 2010 vengono fissate nuove prescrizioni per i notai in
materia di registrazione di ipoteche e trascrizioni, afferenti l’esatta
individuazione catastale degli immobili urbani e dei loro titolari anche
presso l’Ufficio dei registri immobiliari, con contestuale verifica
dell’esatta corrispondenza dello stato di fatto degli immobili con i dati
in possesso del Catasto, pena la nullità degli atti redatti.
A decorrere dall’1.1.2011, verrà, inoltre, istituita l’Anagrafe immobiliare
integrata, costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio, con il compito di
attestare, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili
Anagrafe immobiliare integrata
156
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento la collaborazione dei comuni
Fiscal Focus
presso l’Agenzia stessa per ciascun immobile e di individuarne il soggetto
titolare di diritti reali.
Attraverso il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
25.6.2010, sono stati approvati, rispettivamente, il modello per la richiesta di
registrazione degli atti alla luce delle modifiche contenute nella «Manovra
correttiva» (cd. «Mod. 69») ed il modello di comunicazione dei dati catastali
per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione o affitto degli
immobili che costituisce una novità assoluta (cd. «Mod. CDC»).
4.11 Chiarimenti del territorio e notariato
Mediante la Circolare dell’Agenzia del Territorio 2/2010 e la Circolare del
Consiglio Nazionale del Notariato 28.6.2010 sono stati forniti importanti
chiarimenti, di seguito indicati, in merito all’applicazione della nuova
disposizione normativa.
I titolari di diritti reali di immobili non accatastati o che hanno subìto una
variazione di consistenza o di destinazione urbanistica sono tenuti a
presentare, entro il 31 dicembre 2010, una dichiarazione di aggiornamento
catastale.
L’Agenzia del Territorio ha specificato che, per quanto concerne le unità
immobiliari a destinazione ordinaria, ricorre l’obbligo della dichiarazione di
variazione nello stato dei beni se le variazioni influiscono sulla consistenza,
sulla categoria e sulla classe dell’unità immobiliare e, quindi, sulla
determinazione della rendita catastale. Non assumono, invece, alcun rilievo
catastale le lievi modifiche interne.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo l’Agenzia del Territorio, considerato
che il legislatore si riferisce ai “fabbricati già esistenti” e alle “unità
immobiliari urbane”, conferma che l’applicazione dei nuovi obblighi concerne
solo gli immobili già iscritti al catasto edilizio urbano e quelli per i quali
sussiste l'obbligo di dichiarazione. Vengono così coinvolti solo gli immobili già
iscritti al Catasto edilizio urbano e quelli per i quali sussiste l’obbligo di
dichiarazione. In base alle delucidazioni della Circolare del Consiglio nazionale
del Notariato, la norma vale anche per gli atti costitutivi dei diritti reali di
garanzia e di servitù.
Ambito oggettivo
157 Fiscal Focus
Accertamento: la collaborazione dei comuni Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Restano, invece, esclusi dalla previsione normativa non solo i fabbricati
rurali, censiti al Catasto terreni, che non abbiano subito variazioni, né perso i
requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali,
ma anche i fabbricati iscritti in Catasto come «unità collabenti» in quanto non
più abitabili o servibili all’uso cui sono destinati, i fabbricati iscritti in Catasto
come unità «in corso di costruzione o di definizione», a condizione che non
siano stati ultimati o definiti, le particelle censite al Catasto terreni, i lastrici
solari e le aree urbane iscritti al Catasto edilizio urbano con l’indicazione della
sola superficie ex art. 15, D.P.R. 650/1972.
Gli atti immobiliari aventi ad oggetto fabbricati già esistenti devono
contenere, a pena di nullità, il riferimento agli identificativi catastali delle
unità immobiliari urbane. Tali identificativi sono rappresentati, come noto,
da:
• sezione;
• foglio;
• numero di mappale (particella);
• eventuale subalterno.
Ulteriore adempimento richiesto dall’articolo 19, comma 14, del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, sempre a pena di nullità, è l'indicazione in atto del
riferimento alle planimetrie depositate in catasto.
TIPOLOGIE ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DEI NUOVI OBBLIGHI
- particelle censite al catasto terreni;
- fabbricati rurali, censiti al catasto terreni, che non abbiano subito
variazioni, né perso i requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento
della ruralità ai fini fiscali;
- fabbricati iscritti in catasto come “unità collabenti” (e cioè gli edifici
diroccati), in quanto non più abitabili o servibili all'uso cui sono destinati;
- fabbricati iscritti in catasto come “in corso di costruzione” o “in corso di
definizione”, sempre che non siano stati ultimati o definiti;
- i lastrici solari e le aree urbane, iscritti al catasto edilizio urbano con
l'indicazione della sola superficie.
Identificativi catastali
Obbligo di indicazione del riferimento planimetrie
158
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento la collaborazione dei comuni
Fiscal Focus
Al riguardo l’Agenzia del Territorio ha fatto presente che:
• se la planimetria non è presente in catasto, in quanto riferita ad unità
immobiliari per le quali la normativa catastale non prevedeva l'obbligo
di presentazione a carico dei proprietari tale elemento deve essere
comunque fornito e indicato;
• se le planimetrie non sono "accettabili" ai sensi del paragrafo 17 della
Istruzione II - "Accertamento e classamento" per la formazione del
Catasto Edilizio Urbano;
• la parte interessata dovrà curare la presentazione di una nuova
planimetria conforme, in allegato ad una dichiarazione di variazione;
• se la planimetria pur regolarmente presentata e depositata, non sia
reperibile o leggibile per cause non imputabili alla parte;
• nel caso in cui la parte è in possesso di una copia certificata della
planimetria depositata, oppure della "seconda copia per ricevuta",
corrispondente tuttora allo stato di fatto, può depositarla presso
l'Ufficio provinciale che, dopo le verifiche di coerenza tra i dati
censuari e la rappresentazione planimetrica, acquisisce in banca dati
copia di tale elaborato, inserendo una specifica annotazione;
• nel caso in cui, invece, la parte non sia in possesso di una copia
certificata della planimetria, ma documenti che la stessa sia stata
effettivamente presentata, sarà cura dell'Ufficio provvedere alla
compilazione della stessa, anche a mezzo di sopralluogo.
4.12 Conformità delle planimetrie depositate
Con le nuove disposizioni si prevede, inoltre, sempre a pena di nullità,
l'inserimento nel documento negoziale anche della:
• dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati e delle
planimetrie catastali con lo stato reale degli immobili urbani oggetto
dell'atto.
Tale dichiarazione, in base alla modifica del comma 14, dell'articolo 19 della
manovra : «...può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata
da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento
catastale...»
159 Fiscal Focus
Accertamento: la collaborazione dei comuni Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Sarà, dunque, possibile sostituire la dichiarazione di conformità allo stato di
fatto dell'immobile delle planimetrie e dei dati catastali con una attestazione
resa da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, agronomo,
ecc..) in luogo della dichiarazione dei proprietari.
L'intervento tende a risolvere il problema della generale incompetenza
tecnica dei proprietari e dei titolari di diritti reali sulla conformazione
dell'immobile oggetto dell'adempimento e di quelle situazioni per le quali non
vi è corrispondenza tra i soggetti intestatari ed i soggetti che, di fatto, cedono
l'immobile o stipulano il relativo atto.
4.13 Denuncia di variazione
Nel caso in cui la planimetria catastale non riproduca fedelmente la
configurazione reale (attuale) dell'immobile, al fine di consentire l'inserimento
in atto della prescritta dichiarazione di conformità, l'intestatario dovrà
presentare una denuncia di variazione, allegando la nuova planimetria
aggiornata con lo stato reale dell'immobile.
L'obbligo della dichiarazione di variazione in catasto sussiste nei casi in
cui la variazione incide sullo stato, la consistenza, l’attribuzione della
categoria e della classe, a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione,
ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni o
acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni, cambio di destinazione
d'uso, etc;
non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo
spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la
superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la
loro funzionalità;
comportano l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione
l'effettuazione di interventi con cui si realizza una rilevante
redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l'utilizzazione di
superfici scoperte, quali balconi o terrazze;
per le unità immobiliari ordinarie le modifiche interne di modesta entità,
non incidenti sulla consistenza dei beni iscritta negli atti catastali ovvero
sulla destinazione dei singoli ambienti, non comportano l’obbligo della
presentazione di una nuova planimetria in catasto;
è necessaria la presentazione della dichiarazione di variazione nei casi in
cui la mutazione incide sulla consistenza o sulla classe.
160
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento la collaborazione dei comuni
Fiscal Focus
Il legislatore, inoltre, trasformando in disposizione legislativa il chiarimento
del Territorio, dispone che la dichiarazione di conformità dello stato di fatto
dell'immobile può essere comunque rilasciata anche in presenza di «lievi
difformità», rispetto alle planimetrie e ai dati catastali, purché non vadano
ad intaccare il valore della rendita dell' immobile.
Tale dichiarazione sarà, dunque, necessaria ogni qualvolta siamo in presenza
di una variazione per la quale si rende obbligatoria la presentazione di un
atto di aggiornamento che impatta sulla determinazione della rendita
attribuita.
OPERE CHE INCIDONO SULLA RENDITA
Aggiunta di un “vano” (una stanza, un servizio igienico, ecc.), anche con
redistribuzione degli spazi preesistenti (retrobottega trasformato in locale
di vendita, veranda ottenuta con la chiusura di un terrazzo, ecc.)
Creazione di un soppalco
Realizzazione di una pertinenza (box, cantina, ecc.)
Frazionamento (o accorpamento) di unità immobiliari (appartamenti,
negozi, uffici, ecc.)
Cambio di destinazione d’uso (da abitazione ad ufficio o viceversa; da
magazzino a negozio; ecc.)
Recupero del sottotetto ai fini abitativi
OPERE CHE NON INCIDONO SULLA RENDITA
Spostamenti interni senza creazione di nuovi vani (spostamento di porte,
tramezze, finestre, ecc.)
Cambio di toponimo (numero civico, ecc.)
Il notaio deve preventivamente individuare gli intestatari catastali e verificare
la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari (cd. «coerenza
soggettiva»).
Secondo l’Agenzia del Territorio tale verifica di conformità:
• non può avere una valenza meramente formale, limitata al riscontro
della congruenza "nominale" tra le risultanze catastali ed i registri di
pubblicità immobiliare ma deve essere finalizzata ad accertare la
corrispondenza delle intestazioni catastali attuali con i soggetti titolari
del potere di disposizione sugli immobili oggetto dell'atto.
Lievi difformità
Coerenza soggettiva
161 Fiscal Focus
Accertamento: la collaborazione dei comuni Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Se non vi è conformità per mancata volturazione di uno o più atti, i soggetti
interessati devono attivarsi, prima della stipula, per ristabilire l’allineamento,
presentando una o più domande di voltura.
Per la Circolare del Notariato, il notaio dovrà, prima della stipula dell’atto di
trasferimento del diritto sull’immobile, individuare gli intestatari catastali e
verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari con il
conseguente divieto di stipula in caso di mancato allineamento.
Per contro, per l’Agenzia del Territorio, a seguito dell’esplicito richiamo alla
Circolare dell’Agenzia del Territorio 3/T/2002, l’allineamento si rende
possibile anche dopo la stipula del rogito.
In attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 19, comma 15, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, a partire dal 1° luglio, è entrato in
vigore l’obbligo di comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di
contratti scritti o verbali di locazione o affitto.
Le nuove norme dispongono tassativamente l’obbligo di riportare i dati
catastali degli immobili come censiti al catasto anche nelle richieste di
registrazione di contratti, scritti o verbali, relativi a:
• locazione o affitto di beni immobili;
• cessioni;
• risoluzioni;
• proroghe, anche tacite.
In attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 19, comma 15, del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, a partire dal 1° luglio, è entrato in
vigore l’obbligo di comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di
contratti scritti o verbali di locazione o affitto.
Le nuove norme dispongono tassativamente l’obbligo di riportare i dati
catastali degli immobili come censiti al catasto anche nelle richieste di
registrazione di contratti, scritti o verbali, relativi a:
• locazione o affitto di beni immobili;
• cessioni;
• risoluzioni;
• proroghe, anche tacite.
Obblighi catastali per contratti di locazione
162
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento la collaborazione dei comuni
Fiscal Focus
A tal fine, sono apportate modifiche al “modello 69” da presentare in duplice
copia agli uffici dell’Agenzia delle entrate per la registrazione degli atti,
esclusi quelli degli organi giurisdizionali. Tale disposizione coinvolge sia i
fabbricati sia i terreni sia i contratti di locazione di azienda aventi un valore
complessivo costituito per più del 50% dal valore normale dei fabbricati,
soggetti a registrazione. Inoltre, rientrano nell’ambito applicativo della norma
i nuovi contratti stipulati e i contratti aventi ad oggetto la cessione,
risoluzione e proroga di contratti di locazione od affitto. La nuova incombenza
interessa sia le richieste di registrazioni presentate con il modello cartaceo,
sia quelle presentate in via telematica. Si fa notare che assume rilevanza non
la data di stipulazione del contratto, ma quella di presentazione dell’atto per
la registrazione.
4.14 Restyling del modello 69
Sarà necessario, a partire dall’1.7.2010, presentare il Modello 69 in
duplice copia agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate quando si devono
registrare degli atti, ad eccezione di quelli emessi dagli organi
giurisdizionali. Nella rinnovata versione del Mod. 69, approvata con il
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 25.6.2010, compare il
Quadro D finalizzato alla comunicazione dei dati catastali dei beni
immobili situati nel territorio dello Stato ed oggetto di contratti di
locazione, affitto e comodato. Il nuovo “modello 69”, come indicato, contiene, oltre a nuove istruzioni e
modifiche di carattere grafico, il Quadro D denominato “Dati degli immobili”,
predisposto per consentire la comunicazione dei dati catastali dei beni
immobili, situati nel territorio dello Stato, oggetto di:
• contratti di locazione o affitto;
• comodato.
per le richieste di
registrazione dal 1° luglio
2010
Il mod. 69 si
presenta
di contratti di locazione affitto e
comodato di beni immobili
163 Fiscal Focus
Accertamento: la collaborazione dei comuni Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Ma andiamo con ordine, vediamo in pratica l' applicazione delle due possibili
situazioni dopo l’emanazione del Provvedimento del 25 Giugno 2010 che ha
approvato i due nuovi modelli, ovvero:
• in caso del nuovo contratto;
• in caso di proroga di un contratto già registrato.
Il soggetto che vuole provvedere alla richiesta di registrazione di un nuovo
contratto di locazione dopo il 1 luglio deve usare il modello 69 nella nuova
forma grafica e con il nuovo quadro D per i dati catastali.
In questo caso la principale modifica è appunto l’introduzione del quadro
dove indicare i dati catastali in quanto le modalità di invio ( telematico o
cartaceo ) e i dati dei soggetti da indicare per la registrazione non sono state
modificate .
Nel Quadro A del modello vanno indicati i dati di chi richiede la registrazione ,
il tipo di atto e la data di stipula.
Nei successivi Quadri B e C devono comparire gli elementi per
l’identificazione dei soggetti a cui l’atto si riferisce e i codici per
l’identificazione dei rapporti giuridici sottostanti.
Infine il Quadro D : esso va compilato solo per contratti di locazione, affitto e
comodato di beni immobili e vanno riportati i dati catastali di terreni
fabbricati iscritti nel catasto terreni e i dati catastali degli immobili residenziali
e non iscritti nel catasto edilizio urbano.
In questo caso è noto che il legislatore ha previsto un obbligo completamente
nuovo: entro 20 giorni dal pagamento dell’imposta periodica deve essere
presentato il modello CDC.
La durata del contratto di locazione è stabilita dalla Legge n. 431/1998 che
prevede:
• una durata per l’uso abitativo non inferiore ai 4 anni per i cosiddetti
contratti liberi con rinnovo per altri 4 anni;
• una durata per l’uso abitativo di 3 anni per i cosiddetti contratti a
canone concordato con proroga per altri due anni.
Il modello si compone di 4 sezioni:
• nella prima vanno riportati gli estremi della registrazione;
• nella seconda i dati del soggetto che presenta la comunicazione;
• nella quarta è riportato lo spazio per la sottoscrizione.
Registrazione di un nuovo contratto di locazione
Proroga di un contratto di locazione registrato
164
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento la collaborazione dei comuni
Fiscal Focus
• La sezione terza è destinata ai dati catastali; i dati da indicare sono
sostanzialmente gli stessi del quadro D del modello 69 con la sola
aggiunta di un campo dove indicare il numero di fogli nel caso un
primo modello risultasse insufficiente.
Attenzione, dunque, alle sanzioni per irregolarità nella compilazione visto le
pesanti sanzioni. Nel caso di incertezze meglio procedere con una visura
aggiornata.
4.15 Modello CDC: modalità di trasmissione
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 25.6.2010, è
stato istituito il Mod. CDC da utilizzare per comunicare i dati catastali nelle
ipotesi di cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, dei contratti di
locazione o di affitto di beni immobili già registrati all’1.7.2010 così come
stabilito dall’art. 19, co. 15, D.L. 78/2010. È stato pertanto introdotto un
nuovo modello di comunicazione dei dati catastali - denominato modello
CDC - da utilizzare, una sola volta, per le cessioni, risoluzioni e proroghe di
contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010 a prescindere
dalla tipologia di adempimento posta in essere.
Il modello “CDC” è presentato in forma cartacea presso l’ufficio dell’Agenzia
delle entrate presso il quale è stato registrato il relativo contratto, nel
termine di 20 giorni dalla data del versamento attestante la cessione,
risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili.
Il Modello CDC viene presentato transitoriamente in forma cartacea fino
all’attivazione della procedura per la sua trasmissione telematica.
dal 1° luglio 2010
Modello CDC Comunicazione dati catastali
Cessione;
Risoluzione;
Proroga contratti di locazione
o affitto già registrati.
165 Fiscal Focus
Accertamento: la collaborazione dei comuni Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
I contribuenti che si sono avvalsi in via facoltativa della registrazione
telematica possono presentare il modello di comunicazione in forma cartacea
all’ufficio competente o, alternativamente, trasmetterlo con modalità
telematica. Per evitare di comunicare più volte gli stessi dati, occorre
presentare il Mod. CDC solo per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti
di locazione o di affitto già registrati alla data dell’1.7.2010, per una sola
volta, qualunque sia il tipo di adempimento compiuto.
Fino alla data di attivazione della procedura per la trasmissione telematica del
modello fermi restando i termini per l’assolvimento dell’imposta di registro, i
contribuenti che abbiano posto in essere cessioni, risoluzioni e proroghe,
anche tacite, di contratti di locazione o di affitto di beni immobili, presentano
il modello CDC in forma cartacea presso qualunque ufficio territoriale o locale
dell’Agenzia delle Entrate, sempre entro il termine di 20 giorni.
166
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento la collaborazione dei comuni
Fiscal Focus
4.16 Sanzioni
La mancata o errata indicazione dei dati richiesti comporta una pesante
sanzione. Per chi non si attiene alla nuova disposizione “è punito con la
sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento”
dell’imposta di registro dovuta.
Per esempio, con un contratto di locazione di un appartamento con canone
mensile di 600 euro, l'imposta di registro è del 2% e ammonta a 144 euro; la
sanzione andrebbe quindi da 172,80 euro a 345,60 euro.
NUOVO ADEMPIMENTO MANOVRA CORRETTIVA
Adempimento Registrazione contratti locazione e
affitto
Novità Inserimento dati catastali
Decorrenza 1° luglio 2010
Sanzione Dal 120% al 240% dell’imposta di
registro
167 Fiscal Focus
Adesione ai Processi Verbale di Constatazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Capitolo
Adesione ai Processi Verbale di
Constatazione
L'art. 83 commi 18-18-quater del D.L. 25.6.2008 n. 112, (c.d."manovra
d'estate") ha introdotto il nuovo istituto dell'adesione al processo verbale di
constatazione.
In sintesi, la norma consente al contribuente, in presenza di processi verbali di
constatazione relativi a violazioni in materia di imposte sui redditi e di Iva, di
accelerarne la definizione, usufruendo di una riduzione a un ottavo delle
sanzioni e della possibilità di rateizzare le somme dovute senza la prestazione
di garanzie.
5
168
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Adesione ai Processi Verbale di Constatazione
Fiscal Focus
5.1 Premessa
L'art. 83 commi 18-18-quater del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133, ha previsto una nuova forma di deflazione del contenzioso,
denominata "adesione ai processi verbali di constatazione".
Il comma 18 del suddetto D.L. 112/2008 ha infatti introdotto, nel D.lgs.
19.6.97 n. 218 (disciplinante la procedura di accertamento con adesione), l'art.
5-bis, il quale prevede che il contribuente possa prestare adesione ai processi
verbali di constatazione in tema di imposte sui redditi e di IVA che consentono
l'emissione di avvisi di accertamento parziale.
Si tratta di uno strumento che nell’intento di semplificare la gestione dei
rapporti tra l'Amministrazione fiscale ed i contribuenti, attribuisce al
contribuente la facoltà di accelerare la definizione del rapporto tributario
conseguente alla constatazione di violazioni in materia di imposte sui redditi e
di Iva che consentano l’emissione di accertamenti parziali.
Finalità dell’adesione ai processi verbali di constatazione
Attribuisce al contribuente la facoltà di accelerare la definizione del rapporto tributario conseguente alla constatazione delle violazioni
Il procedimento accertativo, di tipo “parziale”, viene ancorato ai contenuti del
processo verbale di constatazione il quale, una volta notificato, costituisce titolo
per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute. In tal modo l' amministrazione
finanziaria acquisisce in via preventiva l’assenso del contribuente evitando la
fase del contraddittorio, prevista invece nell' accertamento con adesione,
accelerando i tempi di definizione.
I principali vantaggi per il contribuente si sostanziano:
⇒ nella riduzione delle sanzioni alla metà della misura prevista nell’ipotesi
di accertamento con adesione (pari ad un quarto del minimo stabilito
dalla legge). La sanzione sarà quindi pari ad un ottavo del
minimo;
⇒ nella possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute senza
la prestazione di garanzie.
Vantaggi
169 Fiscal Focus
Adesione ai Processi Verbale di Constatazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
VANTAGGI
Riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo; Rateizzazione delle somme dovute.
La norma, inoltre, prevede che:
• l’adesione da parte del contribuente deve avvenire nei 30 giorni
successivi la data di consegna del verbale mediante comunicazione
all’ufficio e alla Guardia di Finanza;
• entro i 60 giorni successivi alla comunicazione da parte del contribuente
l’ufficio deve notificare l' atto di definizione dell’accertamento parziale.
Le somme dovute devono essere versate nei termini e con le modalità previste
dall'art. 8 del DLgs. 218/97 (venti giorni successivi alla notifica dell'atto di
definizione), senza però la prestazione delle garanzie ivi previste in
ipotesi di versamento rateale.
In caso di mancato pagamento delle suddette somme, l'Agenzia delle Entrate
provvede alla loro iscrizione a ruolo a titolo definitivo ai sensi dell'art. 14 del
D.P.R. 602/73.
5.2 Adesione al PVC
L’articolo 5-bis, comma 1, consente l’adesione “ai verbali di constatazione in
materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi
dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l’emissione di
accertamenti parziali previsti dall’articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 54, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
Possono formare oggetto di adesione soltanto i processi verbali che contengono
la constatazione di violazioni “sostanziali” alla normativa in materia di imposte
sui redditi e di imposta sul valore aggiunto basata su elementi che consentono
di stabilire l’esistenza di:
• redditi imponibili non dichiarati, totalmente o parzialmente; deduzioni,
esenzioni e agevolazioni in tutto o in parte non spettanti; imposte o
maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis
e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
170
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Adesione ai Processi Verbale di Constatazione
Fiscal Focus
• imposta sul valore aggiunto non dichiarata, totalmente o parzialmente;
detrazioni in tutto o in parte non spettanti; imposta o maggior imposta
sul valore aggiunto non versata, escluse le ipotesi di cui all’art. 54-bis
del D.P.R. n. 633 del 1972.
Solo alle suddette violazioni consegue, infatti, la facoltà di procedere
all’accertamento parziale.
SINTESI
Possono formare oggetto di adesione i processi verbali, redatti dalla Guardia
di Finanza o dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, dove ci sia la constatazione
di:
• violazioni “sostanziali” alla normativa in materia di imposte sui redditi
e di imposta sul valore aggiunto.
Va evidenziato che l’adesione può riguardare anche i processi verbali di
constatazione redatti dagli stessi Uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti ad
emettere l’avviso di accertamento parziale. Ciò in considerazione del fatto che,
a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, commi 405 e 406, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, alla disciplina dell’accertamento parziale l’ambito di
applicazione dell’istituto è stato ampliato, superando la precedente visione di
accertamento fondato esclusivamente su elementi provenienti da una fonte
esterna all’Ufficio territorialmente competente.
In concreto, il verbale deve contenere elementi che consentono di stabilire
l’esistenza:
Per le imposte dirette
- redditi imponibili non dichiarati, totalmente o parzialmente;
- deduzioni, esenzioni e agevolazioni in tutto o in parte non spettanti;
- imposte o maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli
36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
Per l' IVA
- imposta sul valore aggiunto non dichiarata, totalmente o parzialmente;
- detrazioni in tutto o in parte non spettanti;
- imposta o maggior imposta sul valore aggiunto non versata, escluse le
ipotesi di cui all’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
171 Fiscal Focus
Adesione ai Processi Verbale di Constatazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
L’adesione è possibile anche nel caso in cui il verbale contenga:
la constatazione di violazioni “sostanziali” concernenti l’IRAP;
l’addizionale regionale o comunale all’IRPEF;
le imposte sostitutive dei redditi e, in ogni caso, tutte le imposte per le
quali sono applicabili le disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
i contributi previdenziali che vanno determinati nella dichiarazione dei
redditi. In caso di adesione ai PVC, su tali contribuiti non vanno versate
le sanzioni e gli interessi.
Ai sensi del comma 2 del nuovo art. 5-bis, l’adesione “può avere ad oggetto
esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione”.
Per adesione “integrale” al contenuto del processo verbale di constatazione non
deve intendersi l’accettazione, da parte del contribuente, di tutto quanto risulti
dal verbale, ma la sola adesione agli imponibili e alle imposte oggetto delle
violazioni contestate.
Quindi, stando al tenore letterale della norma se ne desume che l’adesione
determina l’accettazione, da parte del contribuente, di tutto quanto risulti
attestato nel processo verbale di constatazione, senza avvalersi di
contraddittorio ed accettando integralmente la maggior pretesa sia in termini di
imponibile che di imposta.
OGGETTO DELL’ADESIONE
Il contenuto integrale del verbale di constatazione
Occorre segnalare, che, per effetto delle disposizioni della legge 311/04
(Finanziaria 2005), viene prevista la possibilità di notificare accertamenti
parziali anche sulla base di elementi derivanti dalle risultanze di accessi,
ispezioni e verifiche. Anche i verbali di constatazione conseguenti a verifiche di
tipo generale possono essere tradotti in un atto di accertamento parziale (tale
risultava anche la lettura data dalla circolare 235/E del 1997).
Nel secondo periodo dello stesso comma 2 la norma sancisce, come diretta
conseguenza dell’adesione, la notifica al contribuente di un “atto di definizione
dell’accertamento parziale”. Tale previsione consente infatti di stabilire che
l’adesione al “contenuto integrale” del processo verbale si traduce, di fatto, nel
riconoscimento della effettiva sussistenza delle sole violazioni “sostanziali”.
Adesione Integrale
Accertamento parziale
172
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Adesione ai Processi Verbale di Constatazione
Fiscal Focus
In concreto, quindi, l’adesione può riferirsi esclusivamente agli imponibili ed alle
imposte oggetto delle violazioni “sostanziali” constatate, con distinto e
necessario riguardo a tutti i periodi d’imposta interessati dalle violazioni
medesime.
L’adesione può peraltro concernere soltanto i periodi d’imposta per i quali,
all’atto della consegna del processo verbale di constatazione, siano già scaduti i
termini per la presentazione delle dichiarazioni, dato che solo per essi è
possibile procedere, sulla base del verbale stesso, all’accertamento parziale.
PERIODO D’IMPOSTA OGGETTO DI ADESIONE
Periodi d’imposta per i quali, all’atto della consegna del processo verbale di constatazione, siano già scaduti i termini per la presentazione delle
dichiarazioni
5.3 Imposte escluse dall’adesione
Resta escluso dall’ambito di applicazione della norma di tutto ciò che, pur
appartenendo ai contenuti del processo verbale di constatazione, non ha diretta
attinenza con quanto può formare oggetto dell’adesione.
Si tratta, in particolare:
• delle violazioni, anche “sostanziali”, relative a comparti impositivi diversi
da quelli espressamente richiamati dall’art. 5-bis (ad es. imposta di
registro);
• delle violazioni “formali” riferite alle imposte definibili (si intende le
violazioni alle quali non è associato il recupero di base imponibile, né
determinano l’applicazione di sanzioni commisurate ad una maggiore
imposta accertata);
• di ogni altro elemento contenuto nel processo verbale, diverso dalle
predette violazioni constatate.
173 Fiscal Focus
Adesione ai Processi Verbale di Constatazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Quest' ultima situazione attiene alle ipotesi in cui il processo verbale affianca
alla constatazione di ben individuate violazioni la evidenziazione di circostanze,
fatti o altri elementi, non ancora formalizzati nella constatazione di specifiche
violazioni.
Tale situazione ricorre tipicamente, ad esempio, nei casi in cui il processo
verbale contenga la evidenziazione di elementi che:
• portano a considerare determinate operazioni come elusive, ex art. 37-
bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (in tal caso, l’esistenza di eventuali
violazioni può emergere solo a seguito della procedura prevista dal
comma 4 dello stesso art. 37-bis);
• riguardano spese e altri componenti negativi ritenuti indeducibili ai sensi
dell’art. 110, comma 10, del T.U.I.R.;
• potrebbero integrare violazioni solo qualora confermati da informazioni
acquisibili mediante la richiesta di cooperazione internazionale (come nel
caso di operazioni effettuate con soggetti domiciliati in Paesi esteri), o
l’attivazione di indagini finanziarie ex art. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R.
n. 600 del 1973.
Pertanto, per ciò che concerne tali tributi, il contribuente potrebbe presentare
istanza di accertamento con adesione se, per ipotesi, egli avrebbe già inoltrato
la comunicazione di cui all'art. 5-bis del D.lgs. 218/97.
Per prassi ormai consolidata i suddetti elementi vengono inseriti nel medesimo
processo verbale destinato alla constatazione, ex art. 24 della legge n. 74 del
1929, delle violazioni già compiutamente individuate dall’organo verbalizzante,
in una apposita sezione che ha valenza di “segnalazione” al competente Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate.
5.4 Modalità di adesione
Ai sensi del comma 2 dell’art. 5-bis l’adesione non richiede l’espletamento di
particolari formalità, traducendosi in una semplice comunicazione del
contribuente all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente
per il periodo o i periodi d’imposta che possono formare oggetto di definizione
dell’accertamento parziale, nonché all’organo che ha redatto il verbale.
174
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Adesione ai Processi Verbale di Constatazione
Fiscal Focus
Qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta che possono formare
oggetto di definizione dell’accertamento parziale, per i quali rilevi la
competenza territoriale di più Uffici, la comunicazione deve essere presentata a
tutti gli Uffici competenti in ragione di ciascun periodo d’imposta.
L’adesione ai verbali di constatazione deve essere effettuata, a pena di nullità,
mediante apposito modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate. La comunicazione può essere consegnata direttamente all’Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate e all’organo che ha redatto il processo verbale di
constatazione, i quali rilasciano ricevuta di presentazione, così come può essere
spedita a mezzo posta, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento (in tal caso, ai fini del rispetto del termine perentorio previsto per
la comunicazione dell’adesione, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale
accettante).
Ai fini della validità della comunicazione, è necessaria la sottoscrizione del
contribuente o di chi legalmente lo rappresenta.
È, infatti, da escludere che possa valere la possibilità di rappresentanza
mediante procuratore speciale, prevista dall’art. 7, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 218 del 1997, per la sottoscrizione dell’atto di definizione
dell’accertamento con adesione del contribuente.
Gli elementi essenziali della comunicazione sono quelli che consentono di
individuare con esattezza:
• il processo verbale di constatazione oggetto dell’adesione;
• il soggetto che presenta la comunicazione.
È inoltre prevista l’allegazione della fotocopia di un documento di identità o di
riconoscimento ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, in
corso di validità. La comunicazione può essere sia consegnata direttamente ai
soggetti destinatari, i quali rilasciano apposita attestazione di ricevuta, sia
spedita a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il comma 2 dell’art. 5-bis vincola la validità dell’adesione al rispetto di un
termine perentorio per la presentazione della comunicazione, che scade il
trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di
constatazione.
Comunicazione: elementi essenziali
175 Fiscal Focus
Adesione ai Processi Verbale di Constatazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
ADEMPIMENTI PER L’ADESIONE AL PVC
comunicazione mediante apposito modello; consegna della comunicazione direttamente all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e all’organo che ha redatto il processo verbale di constatazione;
il modello deve essere sottoscritto del contribuente o di chi legalmente lo rappresenta;
è necessario allegare la fotocopia di un documento di identità; la comunicazione può essere sia consegnata direttamente ai soggetti destinatari sia spedita a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
5.5 Atto di definizione dell’accertamento parziale
L’adesione al processo verbale di constatazione ha come conseguenza
procedimentale diretta la emissione di un “atto di definizione dell’accertamento
parziale” recante le indicazioni previste dall’art. 7 del decreto legislativo n. 218
del 1997.
L’atto di definizione conseguente all’adesione al processo verbale, deve
quindi indicare, seguendo i dettami del citato art. 7, “gli elementi e la
motivazione su cui la definizione si fonda nonché la liquidazione delle
maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute,
anche in forma rateale”.
La motivazione è naturalmente rappresentata dalla intervenuta adesione ai
sensi dell’art. 5- bis, mentre gli elementi sono quelli che formano oggetto delle
violazioni “sostanziali” constatate, eventualmente emendati di errori materiali e
di calcolo, sulla base dei quali si provvede alla liquidazione delle imposte ed
altre somme dovute ai fini della definizione.
Motivazione e elementi
176
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Adesione ai Processi Verbale di Constatazione
Fiscal Focus
Indicazioni della Cassazione
Secondo le conclusioni contenute nella sentenza 21153/08 della Cassazione la
mancata sottoscrizione del processo verbale di constatazione dovuta al fatto
che il contribuente non ha preso parte ai controlli inficia il successivo atto di
accertamento rendendolo illegittimo.
A tale riguardo, numerosi interventi della giurisprudenza di merito precisano
che il processo verbale deve essere sempre compilato in contraddittorio con il
contribuente ovvero con un suo rappresentante legale (Ct Grosseto n.
36/1988). Ma, diversa interpretazione si può riscontrare in seno alla stessa
Cassazione che ha ritenuto legittimo un avviso di accertamento fondato su un
“PVC” al quale aveva preso parte una persona che non era il legale
rappresentante dell'impresa, che aveva provveduto anche alla relativa
sottoscrizione (Cassazione n. 6351/08).
Per quanto attiene alle sanzioni che conseguono alla definizione, valgono le
precisazioni fornite dalla citata circolare n. 235/E del 1997, le quali si
riferiscono a tutte le ipotesi di definizione dell’accertamento con adesione del
contribuente, compreso quello parziale.
Infatti il comma 2 dell’art. 5-bis vincola la validità dell’adesione al rispetto del
termine perentorio per la presentazione della comunicazione, che scade il
trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di
constatazione.
Eventuali comunicazioni presentate o spedite agli Uffici dell’Agenzia
delle Entrate oltre i 30 giorni successivi a quello della consegna del
processo verbale saranno infatti da considerare non ammissibili. Ad
analoga conclusione si perviene nel caso in cui la comunicazione non sia stata
effettuata utilizzando il modello approvato o sia stata inoltrata senza allegare la
copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Peraltro, in tutti i casi in cui l’Ufficio ritenga che non possa trovare applicazione
l’art. 5-bis in esame, sarà data tempestiva notizia al contribuente con apposita
comunicazione.
TERMINE PER L’ADESIONE
30 giorni successivi a quello della consegna del processo verbale; il termine è perentorio le comunicazioni presentate successivamente sono da considerare non ammissibili;
se la comunicazione è stata effettuata senza utilizzare il modello approvato o è stata inoltrata senza allegare la copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore è da considerare inammissibile.
Comunicazioni
177 Fiscal Focus
Adesione ai Processi Verbale di Constatazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
5.6 Notifica dell’atto
L’atto deve essere notificato al contribuente entro i 60 giorni successivi alla
data di presentazione all’Ufficio delle comunicazione di adesione.
Successivamente alla notifica, sorge in capo al contribuente l’obbligo di versare
le somme dovute.
L’Agenzia pone in evidenza che, a differenza dell’istituto dell’accertamento con
adesione di cui al D.lgs. 218/1997, la definizione dell’accertamento parziale
conseguente all’adesione ai processi verbali si perfeziona con la notifica
dell’atto di definizione, indipendentemente dal successivo pagamento delle
somme dovute. Di conseguenza, il mancato versamento di tutti gli importi
dovuti andrà sanzionato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 471/1997 (che disciplina
la fattispecie dell’omesso versamento, anche parziale, entro il termine
previsto).
Con la notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale trova
completamento il procedimento previsto dall’art. 5-bis che determina
l’insorgere in capo al contribuente dell’obbligo di versare le “somme dovute
risultanti dall'atto di definizione” medesimo, sancito dal comma 3 della nuova
disposizione, “nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza
prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale”.
NOTIFICA DELL’ATTO
l’atto deve essere notificato al contribuente entro i 60 giorni successivi alla data di presentazione all’Ufficio delle comunicazione di adesione;
successivamente alla notifica, sorge in capo al contribuente l’obbligo di versare le somme dovute;
mancato versamento di tutti gli importi dovuti andrà sanzionato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 471/1997 (che disciplina la fattispecie dell’omesso versamento, anche parziale, entro il termine previsto).
Il comma 3, secondo periodo, dell’art. 5-bis precisa inoltre che, nell’ ipotesi sub
b), sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al
saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di
definizione dell'accertamento parziale.
Ciò posto, si fa presente che, in presenza di adesione regolarmente prestata dal
contribuente al processo verbale di constatazione, il perfezionamento della
definizione deve necessariamente intervenire mediante l’ emissione dell’atto di
Perfezionamento definizione
178
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Adesione ai Processi Verbale di Constatazione
Fiscal Focus
definizione dell’accertamento parziale che riflette i contenuti del processo
verbale. In altri termini, è da escludere che l’adesione prestata dal contribuente
possa essere dal medesimo revocata nelle more della notifica dell’atto di
definizione salvo il caso di vizi che consentano di ritenerla non validamente
espressa.
Stante la particolare rilevanza della consegna del processo verbale, la stessa va
eseguita direttamente nei confronti del contribuente o di chi lo rappresenta
legalmente, specificando sempre nell’atto la data in cui la stessa è avvenuta.
Qualora, per ragioni non imputabili all’organo verbalizzante, quest’ultimo non
possa dar corso alla consegna diretta del processo verbale è da ritenere che il
contribuente decada dalla facoltà di prestare adesione ai sensi dell’art. 5-bis.
Casi particolari
Se il processo verbale riguarda le società di persone o le società di
capitali che hanno optato per il regime della tassazione per trasparenza e le
imprese familiari la comunicazione all’adesione dovrà essere effettuata
dal legale rappresentante della società.
L’Ufficio competente alla definizione dell'accertamento nei confronti dell’entità
collettiva assume anche la competenza per l’emanazione dei conseguenti atti
di definizione dell’accertamento parziale, riguardanti il reddito attribuibile ai
soggetti partecipanti alla entità collettiva medesima.
L’Agenzia precisa che l’Ufficio dovrà interpellare, anche se non è previsto
normativamente, i contribuenti al fine di conoscere se gli stessi intendano o
meno aderire alla definizione del reddito loro attribuibile. Ciò in perfetta
analogia con quanto accade per l’ordinario accertamento con adesione, dove i
detti soggetti sono chiamati a partecipare alla definizione del reddito loro
attribuibile nell’ambito del contraddittorio cui l’Ufficio è tenuto ad invitarli.
In presenza della definizione ex art. 5-bis, mancando la fase del
contraddittorio, è quindi da ritenere che l’Ufficio debba comunque interpellare i
soggetti in questione, al fine di conoscere se gli stessi intendano o meno
aderire alla definizione del reddito loro attribuibile.
179 Fiscal Focus
Adesione ai Processi Verbale di Constatazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Dal punto di vista pratico, il procedimento si articola nei seguenti punti:
1. entro trenta giorni dalla consegna del processo verbale la società
presenta la comunicazione di adesione;
2. una volta notificato l’atto di definizione alle predette entità collettive,
l’Ufficio invia tempestivamente a ciascun partecipante l’atto di definizione
del reddito di partecipazione ad esso attribuibile, elaborato tenendo conto
della definizione dell’entità collettiva e recante l’indicazione delle imposte,
sanzioni ed altre somme dovute dal partecipante ai fini della definizione;
3. entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione dell’atto di definizione,
il soggetto partecipante può manifestare la volontà di definire la propria
posizione, utilizzando il medesimo modello di comunicazione previsto per
l’adesione al processo verbale (in tal caso, il riferimento contenuto nella
comunicazione al processo verbale redatto nei confronti dell’entità
collettiva, abbinato alle generalità del soggetto partecipante ed alla
precisazione di tale posizione nel campo “in qualità di”, appare sufficiente
ad identificare il contesto in definizione);
4. entro i venti giorni successivi alla presentazione della comunicazione di
adesione, il soggetto partecipante è tenuto a versare le somme risultanti
dall’atto di definizione che lo riguarda, o la prima rata in caso di opzione
per il pagamento rateale.
La mancata adesione da parte di un socio si traduce nell’ applicazione degli
ordinari poteri di accertamento, ossia l’accertamento parziale di cui all’art. 41-
bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e l’irrogazione delle sanzioni in misura ordinaria.
In tal caso, l’Ufficio, qualora non sia competente a gestire le posizioni dei
singoli partecipanti, trasmette tempestivamente a quello, o a quelli competenti,
gli elementi necessari per procedere alla rettifica del reddito di partecipazione.
5.7 Modalità di versamento
In caso di adesione ai PVC, come abbiamo accennato, le sanzioni vengono
ridotte ad un ottavo del minimo edittale.
Infatti, con la notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale trova
completamento il procedimento previsto dall’art. 5-bis.
180
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Adesione ai Processi Verbale di Constatazione
Fiscal Focus
Quest’ ultimo al comma 3 determina l’insorgere, in capo al contribuente,
dell’obbligo di versare le “somme dovute risultanti dall'atto di definizione nei
termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie
ivi previste in caso di versamento rateale”.
L’art. 8 del D.lgs. 218/97 stabilisce che:
• il versamento delle somme dovute deve essere eseguito entro venti
giorni dalla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale;
• è ammesso il versamento in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo ovvero di dodici rate trimestrali se le somme dovute sono
superiori a 51.645,69 euro.
Inoltre l'art. 5-bis del D.lgs. 218/97 prevede espressamente che per il
pagamento rateale delle somme non è richiesta la prestazione di alcuna
garanzia.
In caso di mancato pagamento delle somme suddette il competente ufficio
territoriale dell' Agenzia delle Entrate provvederà alla loro iscrizione a ruolo a
titolo definitivo sulla base dell' art. 14 del D.P.R. 602/73.
Tali condizioni sono ben definite dalla norma che al comma 3, secondo periodo,
dell’art. 5- bis precisa inoltre che, “sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data
di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale”.
E nel successivo comma 4 dispone che, “qualora il contribuente non adempia
spontaneamente al versamento delle somme dovute, l’Ufficio competente
provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme medesime, a
norma dell'art. 14 del D.P.R. n. 602 del 1973”.
Ciò evidenzia una particolarità dei procedimento previsto per i “PVC” rispetto al
procedimento per l’accertamento con adesione. Mentre per quest’ultimo, il
versamento, integrale o della prima rata con contestuale prestazione della
garanzia, determina il perfezionamento della definizione, la definizione
dell’accertamento parziale conseguente all’adesione ai processi verbali, si
perfeziona invece, indipendentemente dal successivo pagamento delle somme
dovute, con la notifica dell’atto di definizione.
181 Fiscal Focus
Adesione ai Processi Verbale di Constatazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Dunque, in presenza di adesione regolarmente prestata dal contribuente al
processo verbale di constatazione, il perfezionamento della definizione deve
necessariamente intervenire mediante l’ emissione dell’atto di definizione
dell’accertamento parziale che riflette i contenuti del processo verbale. Con il
perfezionarsi della definizione nasce in capo al contribuente l’obbligo di versare
quanto dovuto.
Per cui il mancato versamento degli importi dovuti dal contribuente comporta l'
iscrizione a ruolo del quantum dovuto a seguito della definizione (ivi compresa
la riduzione delle sanzioni), e non di quanto preteso in sede di redazione del
“PVC”.
5.8 Aspetti penali
L’ eventuale procedimento penale a carico del contribuente non subisce alcun
effetto sospensivo a seguito dell’ adesione al PVC e la presenza di una notizia di
reato non impedisce al contribuente di effettuare la comunicazione di adesione.
Tale adesione gode delle circostanze attenuanti previste dall’ art. 13del D.lgs.
74/2000.
IL PERCORSO PER L’ADESIONE AI PVC
COMUNICAZIONE
Il contribuente presenta al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione di adesione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla consegna del pvc.
ATTO DI DEFINIZIONE
Entro 60 giorni, l’Ufficio notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale, con l’indicazione delle somme dovute.
VERSAMENTO IMPOSTE
Entro 20 giorni dalla notifica dell’atto di definizione il contribuente deve versare quanto dovuto, anche ratealmente (senza prestazione di garanzie). In caso di mancato pagamento l’Ufficio provvede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, delle somme.
182
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Adesione ai Processi Verbale di Constatazione
Fiscal Focus
Tale legge prevede che le pene previste per i reati fiscali sono diminuite alla
metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado, i
debiti tributari sono estinti mediante pagamento “anche a seguito delle speciali
procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme
tributarie”.
Attenzione al cumulo giuridico
In presenza di atti di imposizione va valutata la rilevanza del cumulo giuridico
di cui all'articolo 12 del D.lgs. 472/97, che non può applicarsi per
l'accertamento con adesione né per l'adesione ai Pvc, mentre può trovare
applicazione per le altre forme definitorie.
5.9 Cassazione – Sentenza n. 3569/2010
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3569/2010 ha sancito la legittimità
dell'accertamento fiscale anche se il processo verbale di constatazione, redatto
dai verificatori a conclusione della fase istruttoria, non descrive in maniera
dettagliata tutti i rilievi constatati al contribuente in sede di accesso.
Questa, in sintesi, la pronuncia della Corte relativa ad un avviso di
accertamento Iva emesso nei confronti di una società di capitali. I verificatori
avevano concluso l'attività istruttoria con la consegna al contribuente di un pvc
con il quale venivano contestate omissioni relative all'Iva.
Tra le motivazioni del ricorso del contribuente si sottolinea l'illegittimità
dell'avviso di accertamento a causa della presunta inosservanza, da parte dei
verificatori, delle prescrizioni dell'articolo 52, comma 6, del D.p.r. 633/1972.
Tale norma dispone che "di ogni accesso deve essere redatto processo verbale
da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al
contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevuti".
Secondo il dispositivo della Corte di Cassazione l'omessa indicazione nel
verbale, di irregolarità e inadempimenti rilevati dagli ispettori nell'espletamento
dell'attività istruttoria, non determina "automaticamente" l'illegittimità
dell'avviso di accertamento emesso dall'ufficio finanziario competente.
183 Fiscal Focus
Adesione ai Processi Verbale di Constatazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
In sostanza, la Cassazione afferma che l'insufficienza dei contenuti del processo
verbale di constatazione, con riferimento alle ispezioni effettuate in sede di
accesso, non determina l'invalidità del successivo atto impositivo emesso
dall'ufficio. L'eventuale incompletezza del verbale di verifica può, comunque,
essere eccepita dal contribuente in sede contenziosa; in tale contesto, i giudici
di merito possono valutare se l'insufficienza del verbale pregiudica l'attendibilità
delle fonti di prova acquisite nel corso dell'attività istruttoria.
Va comunque detto che il rapporto tra Fisco e contribuente deve sempre
ispirarsi a uno spirito di buona fede e leale e reciproca collaborazione, anche in
base a quanto sancito dallo Statuto dei diritti del contribuente (legge
212/2000).
5.10 Modello e istruzioni alla compilazione
La comunicazione è costituita da un unico prospetto composto:
• dal riquadro introduttivo, relativo ai destinatari della comunicazione;
• dalla Sezione 1 denominata “Dati del processo verbale di
constatazione/Dati dell’invito al contraddittorio”;
• dalla Sezione 2 denominata “Dati dichiarante”;
• dal riquadro conclusivo, relativo alla opzione per una delle fattispecie
definitorie e alla sottoscrizione.
Ai fini dell’adesione ai processi verbali, il contribuente dovrà necessariamente
compilare almeno il primo e l’ultimo rigo dell’apposito riquadro.
Destinatari della comunicazione
184
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Adesione ai Processi Verbale di Constatazione
Fiscal Focus
Nel primo rigo dovrà essere indicato l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
competente (Ufficio locale, Direzione Provinciale, Direzione Regionale nel caso
di contribuenti il cui volume d’affari o di ricavi superi per l’annualità in
questione i 100 milioni di euro) in ragione delle annualità oggetto di definizione
mentre nell’ultimo rigo andrà indicato l’organo che ha redatto il processo
verbale.
Nell’ipotesi in cui vi siano più Uffici competenti, il contribuente dovrà utilizzare
gli altri righi disponibili per l‘indicazione dei vari Uffici competenti. Qualora
l’organo che ha redatto il processo verbale di constatazione coincida con
l’Ufficio competente per una o più delle annualità oggetto di definizione, l’ultimo
rigo non andrà compilato.
Per quanto riguarda invece l’adesione ex art. 5, comma 1-bis, e art. 11, comma
1-bis, il contribuente dovrà compilare il primo rigo indicando l’Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’invito.
La sezione in esame deve contenere, a seconda della fattispecie definitoria, i
dati rilevanti del processo verbale di constatazione o dell’invito al
contraddittorio.
Se la comunicazione è presentata ai fini della definizione ex art. 5 bis D. Lgs
218/97 la sezione dovrà contenere i dati relativi al soggetto nei confronti del
quale è stato redatto il processo verbale di constatazione: cognome e nome
ovvero denominazione o ragione sociale,codice fiscale, partita IVA.
Inoltre, dovrà essere indicato:
• l’organo che ha redatto il processo verbale;
• la data di consegna;
• i periodi d’imposta interessati dalle violazioni constatate nel processo
verbale;
Dati nel Pvc
185 Fiscal Focus
Adesione ai Processi Verbale di Constatazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Nel caso in cui la comunicazione è presentata ai fini dell’adesione al contenuto
degli inviti ex art. 5, comma 1-bis, e art. 11, comma 1-bis, dovranno essere
riportati i dati relativi al soggetto invitato:
• cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale;
• codice fiscale;
• partita IVA.
Inoltre, dovrà essere indicato:
• l’Ufficio che ha emesso l’invito;
• il numero dell’invito al contraddittorio;
• la data di notifica dello stesso;
• il periodo d’imposta interessato.
Nella sezione in esame vanno riportati i dati del soggetto che presenta la
comunicazione indicando:
• cognome e nome;
• luogo e data di nascita;
• codice fiscale;
• comune di residenza, provincia, indirizzo;
• tipologia e numero del documento di identità o di riconoscimento,
previsti dall’art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di
validità, allegato in fotocopia alla comunicazione, nonché organo che lo
ha rilasciato.
Sezione II
186
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Adesione ai Processi Verbale di Constatazione
Fiscal Focus
Nel rigo “in qualità di” deve essere precisata la qualifica del soggetto
dichiarante che presenta la comunicazione.
Nel caso in cui la comunicazione riguardi contribuenti persone fisiche andrà
utilizzata la dizione “destinatario”. Qualora, invece, riguardi soggetti diversi
dalle persone fisiche andrà specificata la carica del soggetto che presenta la
comunicazione (es. “rappresentante legale”,“ curatore fallimentare”, ecc.).
Nel riquadro dovrà anche essere indicata l’opzione per una delle tre fattispecie
definitorie:
• adesione al processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis de
D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218;
• adesione all’invito al contraddittorio ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del
D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218;
• adesione all’invito al contraddittorio registro e altri tributi indiretti ai
sensi dell’art. 11, comma 1-bis del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
Dovranno, inoltre, essere indicate la data e la firma della comunicazione.
Quest’ultima deve essere apposta, nell’apposito spazio, in forma leggibile, da
parte del soggetto indicato nella Sezione 2.
Alla comunicazione dovrà essere allegata fotocopia del documento d’identità.
Si ricorda l’esclusione della possibilità di rappresentanza mediante procuratore
speciale di cui all’articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 218 del
1997.
Nel riquadro il contribuente, barrando la relativa casella, dovrà anche optare tra
il pagamento in un’ unica soluzione e quello rateale, con il versamento degli
interessi legali, indicando il numero di rate trimestrali per un massimo di otto
ovvero di dodici nell’ipotesi in cui le somme dovessero superare l’importo di
euro 51.645,69.
Opzione
Pagamento a rate
187 Fiscal Focus
Adesione ai Processi Verbale di Constatazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Si ricorda, infatti che:
• ai fini dell’adesione ai processi verbali ai sensi dell’articolo 5-bis il
pagamento della prima o dell’unica rata dovrà avvenire entro venti
giorni dalla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale. In
caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo
definitivo delle predette somme a norma dell’art. 14 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602;
• ai fini della adesione ai contenuti degli inviti al contraddittorio, ai sensi
dell’articolo 5, comma 1-bis, e dell’articolo 11, comma 1-bis, la
comunicazione e la quietanza di pagamento della prima o dell’unica rata
dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno antecedente la data
fissata per la comparizione;
Per il pagamento delle somme dovute deve essere utilizzato il modello di
delega unica di pagamento F24, sia per le imposte e gli interessi che per le
relative sanzioni.
188
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Adesione ai Processi Verbale di Constatazione
Fiscal Focus
189 Fiscal Focus
Accertamento con adesione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Capitolo
Accertamento con adesione
L'accertamento con adesione, tecnicamente classificato fra gli strumenti
deflativi del contenzioso, è uno strumento che consente al contribuente di
giungere alla definizione della controversia nella fase precontenziosa in
contraddittorio con l'ufficio. I principali benefici conseguenti alla definizione
dell'adesione sono relativi al ridimensionamento della pretesa tributaria,
nell'ipotesi in cui, in sede di contraddittorio, l'ufficio accolga le doglianze del
contribuente; e la conseguente riduzione delle sanzioni ad un quarto del
minimo edittale. Si tratta, in definitiva, di un procedimento complesso,
all'interno di regole e procedure precise a cui l'ufficio deve attenersi. Nella
trattazione che segue si esamina l'istituto deflattivo nelle sue diverse
articolazioni.
6
190
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento con adesione
Fiscal Focus
6.1 Premessa
L’accertamento con adesione è uno strumento che consente al contribuente, in
sede di contraddittorio, di definire le imposte dovute beneficiando di una
riduzione delle relative sanzioni.
Tale istituto che consente al contribuente di giungere alla definizione della
controversia nella fase precontenziosa, in contraddittorio con l'ufficio, è
disciplinato dal D.lgs. 218/97.
L'accertamento con adesione tecnicamente è classificato fra gli strumenti
"deflativi del contenzioso". È stato oggetto di riordinamento nel 1997 con
l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia dell'accertamento tributario,
anche e soprattutto mediante l'istituzionalizzazione del contraddittorio tra
contribuente e fisco.
È, infatti, previsto che l'Amministrazione valuti con attenzione e obiettività le
argomentazioni fornite dal contribuente affinché si possa definire correttamente
la giusta pretesa tributaria tenendo conto degli elementi in possesso dell'ufficio
e di quelli eventualmente forniti dal contribuente. Si tratta in definitiva di un
procedimento complesso, all'interno di regole e procedure precise a cui l'ufficio
deve attenersi.
L’obiettivo perseguito dalla normativa è, dunque, quello di limitare il
contenzioso tributario nelle ipotesi in cui siano presenti nell’accertamento
elementi di valutazione soggettiva ancorché fondati su presunzioni gravi,
precise e concordanti.
Deve trattarsi, cioè, di accertamenti dall’esito incerto se portati all’esame degli
organi di giustizia tributaria. E’ ovvio che l’Ufficio, se ritiene di poter emettere
un avviso di accertamento difendibile in sede contenziosa, non ammetterà il
contribuente alla procedura di adesione. Allo stesso modo sarà il contribuente
a rifiutare l’adesione se riterrà di poter far valere le proprie ragioni in sede
contenziosa.
L'istituto in esame si caratterizza, inoltre, per l’assenza di cause di esclusione e
di inammissibilità e:
• si applica a tutti i contribuenti, inclusi i sostituti d'imposta;
• consente la definizione dell'accertamento sia relativamente alle imposte
sui redditi, che all'IVA, che alle altre imposte indirette.
191 Fiscal Focus
Accertamento con adesione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
L’unica limitazione è che l’accertamento con adesione rappresenta una facoltà
per l’Ufficio Tributario.
Ciò significa che l’Ufficio può anche non richiedere o non concedere la
preventiva adesione all’accertamento, lasciando al contribuente l’alternativa tra
accettare o impugnare in sede contenziosa la rettifica.
I principali benefici conseguenti alla definizione mediante adesione
dell'accertamento sono, appunto, i seguenti:
• l'entità della pretesa può essere ridimensionata nell'ipotesi in cui, in
sede di contraddittorio, l'ufficio accolga le doglianze del contribuente;
• le sanzioni sono ridotte ad un quarto del minimo edittale.
L’ istituto è applicabile a tutti i contribuenti senza alcuna limitazione, sia con
riferimento alla natura giuridica (persona fisica, società, associazione, ente,
ecc.), sia alla tipologia di reddito conseguito (impresa, lavoro autonomo o
dipendente, fabbricati, capitale, ecc.).
Le ipotesi nelle quali sarà maggiormente applicato il procedimento di
accertamento con adesione sono quelle nelle quali la rettifica è effettuata sulla
base di metodi induttivi o, più in generale, in presenza di valutazioni
estimative, cioè, come evidenziato nella circolare n. 235/E/97, nelle seguenti
fattispecie:
• rettifiche induttive di cui all’articolo 39, primo comma, lett. d) del DPR n.
600 del 1973, e dell’articolo 54, secondo comma, del DPR n. 633 del
1972;
• accertamenti induttivi di cui all’articolo 39, secondo comma, del DPR n.
600 del 1973 e dell’articolo 55 del DPR n. 633 del 1972;
L’accertamento
Le
caratteristiche
Non esistono cause di esclusione o di inammissibilità;
Si applica a tutti i contribuenti
Si definiscono: IRPEF/IRES – IVA e altre Imposte indirette
Benefici dell’ adesione
192
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento con adesione
Fiscal Focus
• rettifiche delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche basate su
presunzioni semplici di cui all’articolo 38, terzo comma, DPR n. 600 del
1973;
• accertamenti sintetici, ex articolo 38, quarto comma, del DPR n. 600 del
1973;
• accertamenti d’ufficio di cui all’art. 41 del DPR n. 600 del 1973 nei casi
di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi;
• accertamenti basati su coefficienti presuntivi dei ricavi, dei compensi e
dei volumi d’affari;
• accertamenti fondati sui parametri e sugli studi di settore;
• atti di accertamento basati su valutazioni estimative da parte dell’ufficio,
ovvero dell’U.T.E. o di altri organi tecnici, qualora dalla documentazione
fornita dal contribuente scaturiscano elementi che rendano possibile un
diverso giudizio da parte dell’ufficio;
• accertamenti basati su una diversa qualificazione del reddito, ovvero di
componenti di esso (es. inquadramento di talune spese sostenute
dall’impresa tra quelle di pubblicità o di rappresentanza);
• accertamenti nei confronti di sostituti d’imposta relativamente ad un
ammontare complessivo induttivamente determinato di compensi,
interessi ed altre somme assoggettabili a ritenute.
In generale, è possibile l’attivazione della procedura dell’accertamento con
adesione in tutte quelle ipotesi nelle quali esistono margini di contraddittorio tra
l' Ufficio Tributario ed il contribuente. Infatti, elemento caratterizzante la
disciplina è proprio il contraddittorio che si instaura tra rappresentante
dell’Ufficio e contribuente.
Non rientrano nella disciplina in esame le ipotesi di mancato riconoscimento di
agevolazioni (ad esempio, nel campo dell’imposta di registro o dell’IVA, il
mancato riconoscimento dell’aliquota agevolata per l’acquisto della casa di
abitazione) o in caso di notifica di un avviso di irrogazione di sole sanzioni.
Parimenti non sono definibili con adesione le rettifiche delle dichiarazioni dei
redditi e dell’IVA operate, rispettivamente, ai sensi ai sensi dell’art. 36-bis del
D.P.R. 600/73 e del sesto comma dell’art. 60 del D.P.R. 633/72. Cioè, nelle
ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento di tributi o di correzione di
errori contenuti nelle dichiarazioni presentate.
Esclusioni
193 Fiscal Focus
Accertamento con adesione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
6.2 Soggetti
Come evidenziato in precedenza, tutti i contribuenti sono ammessi alla
"definizione" delle maggiori imposte accertate dall'Erario.
Infatti, come osservato dalla C.M. 8.8.97 n. 235/E, possono accedere all’
istituto deflattivo in esame:
• le persone fisiche;
• le società di persone e gli altri soggetti di cui all'art. 5 del TUIR;
• le società di capitali e gli enti di cui all'art. 73 del TUIR.
Non sono previste, in via di principio, cause di inammissibilità o di esclusione.
Necessitano di alcune precisazioni le seguenti fattispecie:
• redditi prodotti in forma associata;
• società che hanno esercitato l'opzione per il consolidato fiscale;
• sostituzione d'imposta;
• solidarietà tributaria.
In particolare, nello schema che segue si indicano le principali caratteristiche di
tali fattispecie in relazione all' adesione:
6.3 Casi particolari
Redditi in
forma
associata
In merito ai redditi prodotti in forma associata è prevista un'unica procedura di definizione con riferimento alle società, associazioni e all'azienda coniugale non gestita in forma societaria e ai soci, associati e al coniuge del titolare dell'azienda coniugale (art. 4 comma 2 del DLgs. 218/97). In tale ipotesi la competenza, anche per l’accertamento in capo ai soci o associati, è attribuita all’Ufficio delle Imposte dove ha il domicilio fiscale la società o l’associazione. La procedura di accertamento con adesione può essere attivata sempre dall’Ufficio e, al verificarsi di particolari circostanze, anche dal contribuente. L’Ufficio avvia la procedura di accertamento con adesione attraverso l’invio al contribuente di un invito a comparire. L’art. 5, comma 2, dispone che costituisce invito, per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione, anche la richiesta di chiarimenti inviata al contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.L. 2/3/1989, n. 154, in
194
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento con adesione
Fiscal Focus
tema di coefficienti presuntivi. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono o che non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici procedono all'accertamento sulla base della intervenuta definizione. In tal caso, non si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dagli artt. 2 co. 5 e 15 co. 1 del DLgs. 218/97.
Società in
consolidato
fiscale
La tassazione consolidata di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR comporta la determinazione di un reddito complessivo globale, imputabile alla capogruppo, ed il sorgere di un unico debito tributario, che deve essere dichiarato da quest'ultima. L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 31.10.2007 n. 60, ha fornito alcuni chiarimenti sul tema che, a partire all'1.1.2011 e con riferimento ai periodi d'imposta a partire dal 2006, devono intendersi superati alla luce del DL 78/2010. Il controllo può consistere tanto in una rettifica della dichiarazione di gruppo tanto in una rettifica delle dichiarazioni delle singole società consolidate. L'attività di verifica, secondo il modello illustrato dalla circolare 60/2007, è pertanto strutturata su due livelli: • una prima fase, in cui vengono sottoposte a controllo le
società controllate (avente per oggetto la rettifica dei quadri RF e GN/GC di UNICO);
• una seconda fase, avente ad oggetto i controlli sulla dichiarazione di gruppo (con la quale si procederà alla rettifica del modello CNM).
L'art. 9-bis del DLgs. 218/97, introdotto dal DL 78/2010, ha disciplinato il procedimento di accertamento con adesione per le società partecipanti al consolidato, in maniera difforme rispetto alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, la nuova disciplina entrerà in vigore l'1.1.2011, in merito ai periodi d'imposta a partire dal 2006, per cui è opportuno riportare, sia il modello prospettato con la circolare 60/2007 sia quello delineato dal legislatore.
Sostituzione
d'imposta
Le disposizioni in materia di accertamento con adesione si applicano anche con riferimento ai sostituti d'imposta (art. 2 co. 7 del DLgs. 218/97). Nella sostituzione a titolo d'imposta, non si pone alcun problema, in quanto, nell'ipotesi di ritenute operate in misura insufficiente, l'adesione del sostituto libera anche il sostituito, in ragione del fatto che l'effettuazione della ritenuta esaurisce il prelievo. Nella sostituzione a titolo di acconto, l'ammontare delle ritenute non operate e non versate può essere chiesto sia al sostituito sia al sostituto. In virtù di ciò, l'accertamento con adesione di uno dei soggetti può comportare aspetti problematici, posto che, ad esempio, il sostituito potrebbe avere, nonostante l'omessa esecuzione della ritenuta, dichiarato il provento. In tale ipotesi, salvo che per le sanzioni, l'ufficio non potrebbe azionare alcuna pretesa verso il sostituto poiché, in caso contrario, si verificherebbe una duplicazione d'imposta. Se, invece, il sostituito non avesse dichiarato il provento non assoggettato a ritenuta, come secondo la dottrina : • l'ufficio può azionare la pretesa sia nei confronti del
195 Fiscal Focus
Accertamento con adesione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
sostituto sia nei confronti del sostituito; • l'adempimento di uno dei soggetti dovrebbe
immediatamente bloccare la pretesa nei confronti dell'altro ferme restando le sanzioni per omessa esecuzione di ritenuta.
Solidarietà
tributaria
L'art. 1 co. 2 del DLgs. 218/97 prevede che l'accertamento con adesione può essere definito anche da uno solo dei coobbligati. Sul punto, il Ministero delle Finanze ha specificato che: • l'ufficio deve inviare l'invito a comparire a tutti i
coobbligati; • la definizione posta in essere da un coobbligato estingue
l'obbligazione nei confronti di tutti . La norma, così come il contenuto della circolare, si riferiscono alle imposte indirette. Tuttavia, i principi evidenziati dovrebbero trovare applicazione anche per i vincoli solidali sussistenti in tema di imposizione diretta. Coerentemente con tale impostazione, l'ufficio sostiene che l'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte di un coobbligato comporta, ai sensi dell'art. 6 del DLgs. 218/97, rinuncia all'istanza, e che: • l'impugnazione proposta da un coobbligato comporta
rinuncia all'adesione per quest'ultimo, ma non preclude il concordato agli altri obbligati;
• in presenza di adesione da parte degli altri coobbligati, il processo instaurato dal coobbligato deve ritenersi estinto per cessazione della materia del contendere;
• nell'ipotesi al punto precedente, l'ufficio deve rimborsare le somme versate dal coobbligato per effetto della riscossione frazionata.
L'art. 12 co. 2 del D.lgs. 218/97 stabilisce che l'istanza di adesione presentata da un coobbligato ha effetto anche nei confronti degli altri, per cui, per i coobbligati che non hanno presentato alcuna istanza, si verifica comunque la sospensione del termine per proporre impugnazione.
6.4 Tributi oggetto di adesione
L’istituto dell’accertamento con adesione è esteso a tutte le categorie reddituali.
In generale, sono definibili gli accertamenti relativi a tutte le principali imposte,
sia dirette che indirette.
Se l'ente locale (Province e Comuni) ha recepito la normativa con apposito
regolamento, sono definibili anche i tributi locali. Come si evidenzierà, la
stipulazione mediante adesione dell'atto si profila conveniente nelle ipotesi di
accertamenti induttivi o presuntivi, posto che il contribuente può in tali casi
confidare in una riduzione della pretesa.
Sono escluse dall'adesione le vertenze relative alle sole sanzioni.
196
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento con adesione
Fiscal Focus
A norma dell'art. 1 commi 1 e 2 del DLgs. 218/97, rientrano, quindi,
nell'ambito di applicazione dell’ istituto:
• le imposte sui redditi (IRPEF, IRES e IRAP);
• le imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
• l'IVA;
• le altre imposte indirette (imposta sulle successioni e donazioni, imposta
di registro, imposte ipotecarie e catastali, INVIM, compresa l'INVIM
decennale e quella sostitutiva).
La definizione ai fini delle imposte sui redditi ha effetto ai fini IVA
"relativamente alle fattispecie per essa rilevanti " (art. 2 comma 1 del DLgs.
218/97).
L'IVA è dovuta solo con riferimento ai componenti di reddito che rilevano ai fini
di tale imposta.
Qualora la definizione riguardi elementi rilevanti ai soli fini delle imposte sui
redditi il maggior imponibile definito non esplica alcun effetto ai fini dell'IVA.
Se, invece, la definizione ai fini delle imposte sui redditi esplichi effetto anche ai
fini IVA, l'imposta è liquidata applicando al maggior imponibile l'aliquota media
risultante dal seguente rapporto:
Iva oper.imponibili-Iva su cessione beni ammort.-Iva detraibile per regimi speciali
Volume d'affari+Op. non soggette Iva+Op. non soggette a dichiarazione
La C.M. 8.8.97 n. 235/E precisa che tale aliquota media IVA dovrà essere
necessariamente applicata nei casi in cui la definizione delle imposte sui redditi
riguardi accertamenti "dai quali non sia individuabile l'effettiva natura delle
operazioni IVA ".
Escluse da definizione
le vertenze relative alle sanzioni
Imposte rientranti nella definizione
imposte sui redditi
imposte sostitutive IVA
Altre imposte indirette
197 Fiscal Focus
Accertamento con adesione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Qualora, invece, la maggiore analiticità dell'accertamento consenta
l'individuazione dell'oggetto delle operazioni IVA da cui scaturiscono i
corrispettivi non dichiarati, si renderanno applicabili le aliquote specificamente
previste in luogo dell'aliquota media.
L'ambito di applicabilità dell’ adesione è esteso a qualsiasi fattispecie
accertativa.
Ai fini della definizione, la C.M. 8.8.97 n. 235/E chiarisce che "assumono
...prioritaria rilevanza le posizioni interessate dall'applicazione di metodologie
induttive di accertamento e, comunque, dalla presenza di elementi suscettibili
di apprezzamento valutativo da parte dell'ufficio".
Possono formare oggetto di adesione, a norma dell'art. 2 comma 2 del DLgs.
218/97, anche i risultati del c.d. redditometro.
Gli esiti derivanti dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni non possono
formare oggetto di adesione, in quanto non sono accertamenti in senso tecnico.
È controversa, invece, la possibilità di definire il controllo formale tramite
accertamento con adesione.
Mentre, l'accertamento basato sugli studi di settore rientra nell'ambito di
applicazione dell'accertamento con adesione.
6.5 Procedimento
La procedura di accertamento con adesione può scaturire:
• da una proposta dell'ufficio;
• da un'istanza presentata dal contribuente.
...
Competenza degli uffici
Ai sensi dell'art. 4 co. 1 del DLgs. 218/97, è competente alla definizione degli
accertamenti l'Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione il
contribuente ha il domicilio fiscale. Tale criterio è derogato nell'ipotesi di
redditi prodotti in forma associata.
La procedura può scaturire
Proposta dell’ufficio
Istanza del contribuente
198
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento con adesione
Fiscal Focus
In quest'ultima ipotesi, l'istanza può essere prodotta all'atto della ricezione
dell'avviso di accertamento, tale facoltà è preclusa nel caso in cui l'ufficio
avesse già inoltrato l'invito in precedenza.
La definizione mediante adesione dell'accertamento non costituisce di per sé un
obbligo per l'ufficio. E, per tale motivo, difficilmente il contribuente può
sindacare l'eventuale diniego in sede giudiziale.
6.6 Inviti a comparire
Ai sensi dell’art. 5, D.lgs. 218/1997 l’Ufficio può spedire al contribuente un
invito a comparire nel quale sono specificati il giorno ed il luogo del
contraddittorio, i periodi d’imposta suscettibili di accertamento e le questioni
che saranno oggetto del contraddittorio.
L'art. 5 comma 1 del DLgs. 218/97, infatti, indica quale contenuto minimo
dell'invito al contraddittorio:
• i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
• il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento tramite
adesione;
• le maggiori imposte, ritenute, sanzioni ed interessi dovuti in caso di
definizione dell'invito;
• i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori
imposte, ritenute e contributi.
Il contenuto dell’invito
i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
il giorno e il luogo della comparizione;
le maggiori imposte, ritenute, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione dell'invito;
i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi.
Tali indicazioni permettono al contribuente di avere piena conoscenza dei
presupposti su cui si fonda la pretesa oggetto dell'invito a comparire.
199 Fiscal Focus
Accertamento con adesione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
6.7 Adesione agli inviti al contraddittorio
Il D.L. 185/2008, introducendo la c.d. "adesione agli inviti al contraddittorio",
ha ampliato il contenuto di tale istituto.
Tale decreto (conv. con modif. dalla L. 28.1.2009, n. 2), ha integrato l’art. 5 di
cui sopra prevedendo un sistema volto ad anticipare la definizione delle
controversie fiscali al momento dell’invito a comparire nel caso in cui la parte
ne accetti integralmente i contenuti, così fruendo di un regime sanzionatorio
agevolato (1/8 invece di 1/4), nonché di facilitazioni per il pagamento, potendo
richiedere la rateazione.
Ai sensi dell'art. 6 del DLgs. 218/97, l’ adesione può avere luogo su istanza del
contribuente in caso di:
• accessi, ispezioni o verifiche;
• notifica di avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire.
Al termine delle operazioni di accesso, ispezioni o verifiche, eseguite dalla
Guardia di finanza o dagli uffici dell’Amministrazione Finanziaria, il contribuente
può inoltrare istanza in carta libera all’Ufficio competente, chiedendo la
formulazione di una proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione
in adesione della controversia.
In assenza di iniziativa dell’ufficio, successivamente alla notifica di avviso di
accertamento o di rettifica non preceduto da invito a comparire, ai sensi
dell’art. 6, comma 2, D.lgs. 218/1997, il contribuente, entro i termini di
proposizione del ricorso, può presentare istanza di accertamento con adesione,
in carta libera, contenente il riferimento all’atto avverso il quale è proposta e
l’indicazione del recapito, anche telefonico, chiedendo l’instaurazione del
contraddittorio.
200
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento con adesione
Fiscal Focus
6.8 Presentazione istanza
La presentazione dell’istanza, prevista dall’art. 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997,
produce, fra l’altro, la sospensione per 90 giorni dei termini di impugnazione
dell’atto, per dar modo all’ufficio di riesaminare l’atto ed al contribuente di
produrre le proprie osservazioni.
La C.M. 8.8.1997, n. 235 ha precisato che «per i termini di impugnazione si
deve ovviamente considerare anche la sospensione feriale, dal 1 agosto al 15
settembre di ogni anno, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742».
Secondo la circolare Agenzia delle Entrate 8.4.2002 n. 28, se l'istanza di
adesione è spedita a mezzo posta, essa si intende proposta alla data di
spedizione della raccomandata, qualora avvenga mediante plico senza busta. Di
conseguenza, anche il termine di sospensione decorre da tale data.
Schema di istanza di accertamento con adesione
All'ufficio (o Direzione provinciale) dell'Agenzia delle Entrate
di ..................... Oggetto: Domanda di accertamento con adesione, ex art. 6, co. 2, D.Lgs. 218/1997 Contribuente ..................... codice fiscale ..................... P.IVA..................... Imposta ..................... periodo di imposta ..................... Il/la sottoscritto ..................... in proprio/in qualità di .....................
PREMESSO che l’Ufficio __________________ ha notificato in data _________________ avviso di accertamento/rettifica prot. n. ___________________, non preceduto dall’invito a comparire previsto dall’art. 5,D.Lgs. 218/1997;
CHIEDE l’accertamento con adesione in relazione al predetto avviso di accertamento/rettifica ai fini della sua eventuale definizione in contraddittorio. Luogo e data ………………….. Firma ……………………….
Spedita a mezzo posta mediante
plico senza busta
201 Fiscal Focus
Accertamento con adesione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
In ipotesi di spedizione in busta chiusa, invece, il rispetto del termine dovrebbe
essere valutato con riferimento alla data di ricezione del plico.
Il periodo di sospensione causato dall'istanza di adesione dovrebbe essere
cumulabile con la sospensione feriale dei termini.
La C.M. 28.6.2001 n. 65 (par. 4.2) specifica che, ai fini del termine per
impugnare, "deve correttamente tenersi conto sia dell'intero periodo di
sospensione previsto dal d. lgs. n. 218 del 1997, sia dell'eventuale periodo di
sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 ".
Ciò conferma quanto sostenuto con la precedente R.M. 11.11.99 n. 159, con
cui il Ministero aveva chiarito che "ai fini della determinazione dei termini di
impugnazione opera altresì la sospensione feriale prevista dall'art. 1 della legge
7 agosto 1969, n. 742 ".
La mancata risposta all'invito a comparire non è sanzionabile.
In tal caso, l'ufficio provvederà a notificare gli avvisi di accertamento o di
rettifica.
La mancata risposta all'invito, però, impedisce al contribuente di accedere alla
definizione nell'eventuale fase successiva alla notifica dell'avviso di
accertamento.
Il contraddittorio tra le parti può concludersi con uno dei seguenti
provvedimenti (C.M. 20.10.99 n. 203/E):
• archiviazione per non luogo a procedere, qualora sia emersa
l'insussistenza delle condizioni per procedere all'accertamento;
• atto di adesione, qualora il contribuente intenda definire la propria
posizione (anche per gli stessi importi determinati nell'invito);
• atto di accertamento, qualora il contribuente:
° non si sia presentato in contraddittorio;
° non abbia definito l'accertamento con adesione, a seguito del
contraddittorio;
° non abbia perfezionato l'adesione con il versamento delle somme
dovute.
Spedita in busta chiusa
202
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento con adesione
Fiscal Focus
6.9 Istanza presentata alla ricezione dell’invito
In caso di notifica dell'avviso non preceduto dall'invito, il contribuente può
formulare istanza di concordato in carta libera prima della impugnazione
dell'atto.
L'istanza deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso, mediante
consegna diretta o a mezzo posta tramite raccomandata e deve contenere il
recapito telefonico del contribuente.
Il comma 4 dell’art. 6, D.lgs. 218/1997 dispone che «entro quindici giorni dalla
ricezione dell’istanza di cui al comma 2, l’Ufficio, anche telefonicamente o
telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire».
L'ufficio provvede, quindi, a redigere l'invito senza particolari formalità e ad
inviarlo al recapito indicato dal contribuente nell'istanza di accertamento con
adesione.
L'avviso di accertamento o di rettifica perde efficacia al momento del
perfezionamento della definizione, vale a dire con il pagamento delle somme
dovute per effetto della definizione ovvero della prima rata in caso di
versamento rateale.
6.10 Istanza presentata in sede di verifica
In caso di accessi, ispezioni o verifiche, il contribuente può chiedere all'ufficio,
senza attendere la notifica dell'avviso di accertamento, con apposita istanza in
carta libera, la formulazione della proposta di accertamento, ai fini della
eventuale definizione.
L'istanza deve essere inoltrata all'Ufficio delle Entrate competente a eseguire gli
accertamenti. In tal caso non è previsto un termine per la formulazione
dell'invito a comparire.
203 Fiscal Focus
Accertamento con adesione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Schema di istanza dopo verifiche ed ispezioni
All'ufficio (o Direzione provinciale) dell'Agenzia delle Entrate
di ..................... Oggetto: Domanda di accertamento con adesione, ex art. 6, co. 2, D.Lgs. 218/1997 Contribuente ..................... codice fiscale ..................... P.IVA..................... Imposta ..................... periodo di imposta ..................... Il/la sottoscritto ..................... in proprio/in qualità di .....................
PREMESSO che in data.....................si è concluso/a l'accesso/ispezione/verifica effettuata da ..........................
CHIEDE che venga formulata da codesto ufficio la proposta di accertamento con adesione relativa agli esiti della predetta attività istruttoria ai fini della sua eventuale definizione in contraddittorio. Luogo e data ………………….. Firma ……………………….
Il mancato invito da parte dell’Ufficio ha portato una parte della giurisprudenza
a sanzionare tale comportamento con la nullità dell’atto.
In particolare, nello schema che segue si da una breve disamina delle principali
sentenze al riguardo:
Sentenza Descrizione
Sent. Ctp Ragusa, 1.12.2001, n. 291
La mancata convocazione del contribuente comporta l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo notificata; i provvedimenti che ne sarebbero a fondamento (avvisi di rettifica) sono, infatti, ritenuti privi di effetti in conseguenza del comportamento omissivo dell’Ufficio. Secondo i giudici il contribuente ha solo l’onere, entro il normale termine per impugnare, di presentare l’istanza, attivando così il procedimento, non dovendo compiere altri adempimenti in quanto, una volta presentata l’istanza, l’iniziativa passa all’Ufficio.
Sent. Ctp Pisa, 31.12.2001, n. 107
L’obbligo di convocazione del contribuente che abbia fatto istanza di accertamento con adesione può essere assolto anche a mezzo telefono, ovvero con strumenti telematici; nel caso in cui le parti non
204
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento con adesione
Fiscal Focus
abbiano trovato un accordo, come nel caso in cui il contribuente non sia stato invitato a comparire, la sospensione del termine per proporre ricorso opera comunque per 90 giorni, senza ulteriori pregiudizi.
Sent. Ctp Siracusa 28.11.2003, n. 289
I giudici hanno annullato le iscrizioni a ruolo a titolo definitivo per omessa impugnazione dell’avviso di accertamento in quanto l’Ufficio non ha invitato il contribuente al contraddittorio.
Sent. Ctp Messina 8.3.2005, n. 273
E’ stato statuito che la mancata convocazione da parte dell’Ufficio «non attenua né esclude il diritto di tutela giuridica del contribuente che, nel termine usuale dei 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, sospesi dalla vacatio per effetto della proposta di adesione, avrebbe potuto (ma non lo ha fatto) presentare il ricorso presso la competente Commissione Tributaria, nel quale avrebbe potuto illustrare e documentare le proprie ragioni e motivazioni». L’istanza presentata ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. 218/1997 «è semplicemente un atto preliminare e propedeutico al procedimento di accertamento con adesione che obbliga l’Ufficio ad attivare una eventuale definizione con l’adesione dell’istante. Tuttavia, la stessa amministrazione è libera di concludere il procedimento con un rigetto delle motivazioni del contribuente e quest’ultimo non assume alcun obbligo di aderire al concordato ancorché lo abbia richiesto». Inoltre, «la stessa modalità di convocazione ivi prevista (per via telefonica o telematica) induce a ritenere che si tratta di uno strumento informale che tutela soprattutto l’Erario, in una procedura che appare certamente non paritetica, a danno del contribuente».
Sent. Ctp Genova 9.4.2009, n. 103
Si è ritenuto viziato il procedimento, in assenza di una valida convocazione e, quindi, l’avviso di accertamento è da considerarsi «nullo ab origine».
Sent. Ctp Torino, 16.7.2009, n. 96
La mancata convocazione viola i diritti di difesa e, di conseguenza, si è annullato l’atto, essendo sussistente un diritto (e non una facoltà) alla convocazione in capo al contribuente, a nulla rilevando «che il Legislatore non abbia testualmente ed espressamente disposto che l’Amministrazione è obbligata a convocare il contribuente dopo che quest’ultimo ha presentato l’istanza di accertamento adesivo, giacché tale obbligo consegue al rispetto dei diritti fondamentali in capo ai soggetti, quale appunto il diritto di difesa, e che, pertanto, quale diritto fondamentale è parte integrante dei principi giuridici generali».
205 Fiscal Focus
Accertamento con adesione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Sul punto richiamano una Sentenza della Corte di Giustizia europea del 18.12.2008, emessa nel procedimento C-349/07, secondo cui «il rispetto dei diritti di difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo. In forza di tale principio i destinatari di decisioni che incidano sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestar utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione (...)».
Sent. Cassazione 28051/2009
Per la Suprema Corte «la formulazione del testo di legge induce a ritenere che la convocazione del contribuente, a seguito della sua richiesta, non costituisca per l’uffici un obbligo, ma soltanto una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell’accertamento e della opportunità di evitare la contestazione giudiziaria». Infatti, secondo la Corte «l’istanza di audizione invero non priva di efficacia l’accertamento, ma ne sospende soltanto il termine di impugnazione di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, esso diviene definitivo, salva l’impugnazione». È soltanto «all’atto del perfezionamento della definizione» che l’avviso di accertamento o rettifica perde efficacia. Inoltre «il termine di 90 giorni per i quale resta sospeso l’onere della impugnativa giudiziaria corrisponde del resto a quello stabilito per la formazione del silenzio rifiuto, sicché è coerente col sistema ritenere che, decorso quel termine dalla presentazione della istanza di audizione senza che l’Amministrazione abbia risposto, l’istanza medesima debba considerarsi tacitamente rigettata». La mancata convocazione del contribuente non impedisce, pertanto, che l’accertamento, non impugnato nel più lungo termine concesso, diventi definitivo.
206
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento con adesione
Fiscal Focus
6.11 Atto di adesione
Come evidenziato in precedenza, la definizione dell'accertamento può avvenire
in sede di contraddittorio tra il contribuente ed Amministrazione Finanziaria.
Come precisato dalla C.M. 8.8.97 n. 235/E , per ogni incontro tra contribuente
e funzionario dell’Agenzia delle Entrate viene stilato un verbale sintetico dal
quale devono risultare le motivazioni addotte e la documentazione prodotta dal
contribuente; verrà, inoltre, indicato se il contribuente è rappresentato da un
procuratore generale o speciale.
L'atto di adesione, redatto in duplice esemplare, deve essere sottoscritto:
• dal contribuente o dal suo procuratore generale o speciale;
• dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato.
Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DLgs. 218/97, dall'atto di adesione deve
risultare
l'indicazione, separatamente per ciascun tributo, degli elementi e
della motivazione su cui si fonda la definizione;
La C.M. 8.8.97 n. 235/E precisa che dovrà essere evidenziato in particolare
quanto dichiarato dal contribuente, nonché quanto proposto in rettifica
dall'ufficio e quanto successivamente definito in contraddittorio.
E, dovrà anche contenere:
• la liquidazione delle maggiori imposte dovute per effetto della
definizione, con relativi interessi e sanzioni;
• la liquidazione delle altre somme eventualmente dovute per effetto della
definizione.
La sottoscrizione ad opera delle parti dell'atto di adesione è un requisito
essenziale, per cui non può ritenersi perfezionato il provvedimento sottoscritto
solo dal legale rappresentante del contribuente.
L'art. 9 del DLgs. 218/97 stabilisce che l'atto di adesione si perfeziona con il
versamento delle somme. In virtù di ciò, come precisato dalla giurisprudenza,
la sottoscrizione è condizione necessaria ma non sufficiente per il
perfezionamento, che postula il regolare versamento dovuto per effetto
dell'accordo .
Sottoscrizione atto
207 Fiscal Focus
Accertamento con adesione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
L'accertamento definito mediante adesione secondo la Cassazione (sentenza n.
18962 del 28.9.2005) cristallizza" la pretesa, che non può più essere messa in
discussione tramite istanza di rimborso.
In linea di principio, gli atti amministrativi possono essere revocati dall'autorità
che li ha emanati, in virtù del dovere di riesame. Tuttavia, gli atti impositivi
sono provvedimenti vincolati, per cui la revoca è ammessa solo in ipotesi di
scuola quali, ad esempio, la carenza di potere dell'organo stipulante l'atto.
6.12 Effetti della definizione
Il principale effetto conseguente all'adesione è rappresentato dalla riduzione
delle sanzioni a un quarto del minimo previsto dalla legge. L'agevolazione non
si estende, però, agli esiti della liquidazione e del controllo formale delle
dichiarazioni, attività in relazione alle quali si rendono dovuti imposta, interessi
e sanzioni, senza riduzione a un quarto delle stesse.
Gli effetti principali della definizione dell'accertamento con adesione sono :
• la possibile riduzione del carico fiscale;
• la riduzione delle sanzioni ad un quarto del minimo edittale.
La definizione ha effetto anche sui contributi assistenziali e previdenziali, che
hanno la stessa base imponibile di quella delle imposte sui redditi (es.:
contributi INPS dovuti da artigiani e commercianti, contributi al S.S.N., ecc.).
Tali contributi sono dovuti sulla base dei maggiori imponibili definiti con
l'adesione secondo le modalità fissate dalle singole normative. Il contribuente
che concorda con il fisco si troverà, infatti, a dover regolarizzare la sua
posizione anche con gli enti previdenziali. Ai maggiori contributi, ai sensi
dell'art. 2 co. 5 del DLgs. 218/97, non vanno però aggiunti interessi e sanzioni.
6.13 Reiterazione potere impositivo
L'art. 2 comma 3 del D.lgs. 218/97 stabilisce che l'accertamento con
l'adesione:
• non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
208
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento con adesione
Fiscal Focus
• non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, tranne che nelle
ipotesi tassativamente previste dal comma 4 del DLgs. 218/97.
L'atto di adesione di fatto non preclude la reiterazione del potere impositivo .
L'ulteriore azione accertatrice potrà essere esercitata, nei termini previsti per
l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, qualora:
• l'ufficio venga a conoscenza di nuovi elementi che consentano di
accertare un maggior reddito superiore al 50% del reddito definito e
comunque non inferiore a 74.468,53 euro;
• la definizione riguardi accertamenti parziali;
• la definizione riguardi redditi derivanti da partecipazione in società o
associazioni di cui all'art. 5 del TUIR o in aziende coniugali non gestite in
forma societaria;
• l'azione accertatrice venga esercitata nei confronti delle associazioni o
società o dell'azienda coniugale di cui al punto precedente, alle quali
partecipa il contribuente che ha effettuato il concordato.
La C.M. 8.8.97 n. 235/E precisa che l'azione accertatrice potrà essere
esercitata nei confronti dei soci o associati che abbiano definito i propri redditi
(ad esclusione del reddito da partecipazione), qualora l'azione di accertamento
venga esercitata nei confronti della società o associazione. In tal caso non
operano i limiti di cui all'art. 2 comma 4 lett. a) del DLgs. 218/97.
La C.M. 8.8.97 n. 235/E ha rilevato che:
• le due condizioni devono essere rispettate congiuntamente;
• il limite del 50% deve essere commisurato al "reddito definito" e non al
"maggior reddito definito"; di conseguenza l'ammontare dichiarato
concorre ad elevare la soglia oltre la quale è possibile effettuare
l'accertamento integrativo.
L'art. 2 comma 4 del DPR 600/73 prevede, tra le cause legittimanti la
reiterazione del potere impositivo a seguito dell'adesione, l'accertamento
parziale. A seguito delle modifiche apportate dalla L. 311/2004 a tale istituto, la
verifica parziale ha un ambito di applicazione ampio, infatti può scaturire, oltre
che dalle originarie "segnalazioni qualificate", anche da accessi, ispezioni e
verifiche. Per questo motivo, in molte ipotesi, la definizione mediante adesione
dell'accertamento non preclude l'emissione di ulteriori avvisi di accertamento.
209 Fiscal Focus
Accertamento con adesione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Accertamenti fondati sui parametri o sugli studi di settore
La definizione con adesione dell'accertamento basato sugli studi di settore o
sui parametri non esclude l'ulteriore azione accertatrice con riferimento alle
stesse categorie reddituali oggetto di adesione, indipendentemente dalla
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi (art. 70 co. 2 della L. 342/2000).
A seguito della definizione tramite adesione dell'accertamento, l'ufficio può
notificare ulteriori atti impositivi a condizione che sia possibile accertare un
"maggior reddito". In base a ciò, non è legittima la reiterazione del potere
qualora l'ufficio intenda contestare un credito d'imposta fittizio (C.T. Prov.
Genova 25.1.2006 n. 668).
6.14 Riduzione delle sanzioni
Ai sensi dell'art. 2 comma 5 del DLgs. 218/97, l'intervenuta definizione
comporta la riduzione a un quarto del minimo edittale delle sanzioni
amministrative per le violazioni commesse nel periodo d'imposta, concernenti:
• i tributi oggetto dell'adesione;
• il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo d'imposta.
Come precisato dalla C.M. 8.8.97 n. 235/E, la presentazione dell'istanza di
definizione preclude al contribuente la possibilità di beneficiare della riduzione
delle sanzioni prevista dall'art. 15 del D.lgs. 218/97 in caso di mancata
impugnazione.
Rientrano tra le violazioni "concernenti i tributi oggetto della definizione " anche
quelle relative agli obblighi contabili.
Si applicano in misura ordinaria le sanzioni:
• dovute in caso di mancata, incompleta o non veritiera risposta alle
richieste formulate dall'ufficio;
• applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-
bis del DPR 600/73 e dell'art. 60 comma 6 del DPR 633/72.
In quest'ultima ipotesi, il contribuente, per fruire della riduzione delle sanzioni
ad un terzo ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 462/97, deve versare le somme entro
trenta giorni dalla ricezione del c.d. "avviso bonario".
210
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento con adesione
Fiscal Focus
Viene, infine, prevista la non applicabilità delle sanzioni e interessi sulle somme
dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
Si fa presente, inoltre, che l'istituto del cumulo giuridico trova applicazione
limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo d'imposta e non quando:
• le violazioni concernono più tributi;
• le violazioni concernono più periodi d'imposta.
6.15 Sanzioni penali
La procedura esplica effetti anche sulle sanzioni penali. Infatti, la definizione
dell'accordo, con l'estinzione del debito tributario, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, costituisce una circostanza
attenuante, da cui deriva un abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali
previste e la non applicazione delle sanzioni accessorie.
Il D.lgs. 74/2000 non collega più all'accertamento con adesione una esclusione
della punibilità per le eventuali fattispecie penali, bensì genera una semplice
mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 74/2000, le pene previste per i delitti tributari
sono infatti diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie
qualora il contribuente provveda alla estinzione dei debiti tributari "prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado" mediante
pagamento, anche "a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione
all'accertamento previste dalle norme tributarie".
La definizione dell'accertamento fa sì che le relative violazioni non rilevino ai
fini della c.d. "recidiva" (art. 7 co. 3 del DLgs. 472/97), cioè della
possibilità di aumentare la sanzione fino alla metà nei confronti di
chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in un'altra violazione della
stessa indole.
Ai sensi del suddetto art. 7 comma 3, sono considerate allo stesso modo "le
violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la
natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le
modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità ".
211 Fiscal Focus
Accertamento con adesione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative. Della
diminuzione di pena non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena
detentiva inflitta con pena pecuniaria.
6.16 Perfezionamento della definizione e novità per la
fideiussione
Ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 218/97, la definizione si perfeziona con il
versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione:
• delle somme dovute per effetto dell'adesione;
• in caso di versamento rateale, della prima rata, accompagnato con la
prestazione di idonea garanzia, ove necessaria.
Tale versamento conseguente all'adesione deve essere effettuato entro 20
giorni dalla redazione dell'atto di adesione mediante delega ad una banca o ad
un ufficio postale ovvero tramite l'Agente della riscossione:
• in un'unica soluzione;
• in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o di 12 rate
trimestrali, se le somme dovute superano i 51.645,69 euro.
In caso di versamento rateale (art. 8 comma 2 del DLgs. 218/97), è richiesta la
prestazione di idonee garanzie ove le rate successive alla prima siano nel
complesso di importo superiore a 50.000,00 euro mediante:
• fideiussione bancaria;
• polizza fideiussoria;
• fideiussione rilasciata dai Confidi.
212
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento con adesione
Fiscal Focus
L'art. 3 comma 3 del DM 11.9.97 ha stabilito che la garanzia:
• va consegnata all'ufficio che ha emanato l'atto;
• va prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi dovuti
fino al termine della rateizzazione;
• deve garantire il credito erariale per un anno oltre la scadenza
dell'ultima rata.
In merito a quest’ultimo aspetto, ossia alle garanzie richieste al contribuente
che intende beneficiare della rateizzazione delle somme, il Legislatore è
intervenuto dapprima con il D.L. n. 40/2010 c.d. “Decreto incentivi” e
successivamente con il D.L. n. 78/2010 c.d. “Manovra correttiva 2010”.
Recentemente nell’ambito del D.lgs. n. 141/2010 è stato inserito un
emendamento in cui si riscontra la riscrittura del comma 2 dell’art. 8, D.lgs. n.
218/97 che elimina i previgenti benefici accordati ai contribuenti, ossia il fatto
di non dover sostenere l’onere di una garanzia per importi fino a € 50.000.
In base al richiamo operato dall’art. 15, comma 2, D.lgs. n. 218/97, al citato
art. 8, la modifica in materia di garanzie trovava applicazione anche all’istituto
dell’acquiescenza.
La circolare dell’ Agenzia delle Entrate 13.4.2006 n.14 ha chiarito che: ⇒ la"polizza fideiussoria" equivale a "polizza assicurativa" ed individua il
documento probatorio tipico del contratto di assicurazione con il quale una compagnia di assicurazione garantisce l'adempimento del debito di un terzo;
⇒ i soggetti abilitati a rilasciare le garanzie fideiussorie sono esclusivamente:
- le banche; - le imprese nazionali di assicurazione autorizzate; - le rappresentanze di imprese con sede legale nell'Unione europea
e le imprese con sede legale nella stessa Unione europea ammesse ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi.
La garanzia in esame non può quindi essere rilasciata da un soggetto diverso da quelli individuati e, in particolare, dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del DLgs. 1.9.93 n. 385, salvo quanto previsto in relazione ai Confidi.
213 Fiscal Focus
Accertamento con adesione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
6.17 Modifiche al decreto incentivi
A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 40/2010 (c.d. D.L. "incentivi")
all'art. 8 del DLgs. 218/97, l'obbligo di prestazione della garanzia sussiste solo
ove le rate successive alla prima siano di importo superiore a 50.000,00 euro.
Prima delle suddette modifiche, la garanzia doveva essere prestata in ogni caso
di versamento rateale delle somme, a prescindere dall'importo delle rate.
Infatti, secondo l’art. 8, comma 2, D.lgs. n. 218/97 nella versione precedente
alle modifiche apportate dal D.L. n. 40/2010:
In base a tale disposizione la rateizzazione richiede:
• il versamento in un massimo di 8 rate (12 nel caso in cui le somme
dovute siano superiori a € 51.645,69);
• il versamento della prima rata entro il termine di 20 giorni dall’atto di
adesione;
• l’applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima;
• la prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria anche rilasciata da Confidi.
Con l’ introduzione dell’art. 3 comma 1 del D.L. n. 40/2010, il citato comma 2 è
stato modificato come di seguito indicato.
“Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1 [20 giorni dall’atto di adesione]. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno”.
“Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) …”
214
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento con adesione
Fiscal Focus
Ne segue che a decorrere dal 26.5.2010, data di entrata in vigore della legge
di conversione del Decreto incentivi, per il perfezionamento dell’accertamento
con adesione, in caso di versamento rateale, sarà necessario prestare la
polizza fideiussoria ovvero la fideiussione bancaria solo qualora l’importo delle
rate successive alla prima sia superiore a € 50.000.
Al contrario, la situazione normativa precedente al decreto prevedeva che il
contribuente dovesse presentare la fideiussione sempre a prescindere
dall'importo delle rate successiva alla prima.
Nel caso di importo pari o inferiore a tale limite, l’adesione non richiede al
contribuente di fornire all’Ufficio idonea garanzia per la rateizzazione.
Lo stesso intervento normativo era stato previsto anche per la conciliazione
(D.lgs. 546/98) così come è previsto per adesione ai pvc (processi verbali di
constatazione) e per l'adesione agli inviti.
La modifica normativa comporta, come rilevato in dottrina, il sorgere di dubbi
in merito al perfezionamento dell'istituto.
Infatti, l'art. 9 del DLgs. 218/97 è rimasto invariato, per cui il perfezionamento
continua, dal punto di vista normativo, a coincidere con "il versamento della
prima rata e la prestazione della garanzia". Ora, ove le rate successive alla
prima siano di importo inferiore a 50.000,00 euro, non sussiste più la garanzia,
sicché il perfezionamento dovrebbe scaturire per effetto del pagamento della
prima rata. Una diversa interpretazione, poco condivisibile, potrebbe far
coincidere il perfezionamento con il pagamento dell'ultima rata, e da ciò
conseguirebbe che nell'adesione, ove il contribuente non onorasse le rate
successive, non potrebbe "rivivere" la potestà impositiva dell'ufficio, vista la
probabile intervenuta decadenza dall'accertamento.
6.18 Modifiche alla Manovra correttiva
La manovra correttiva ha poi introdotto un’ indicazione su misura per
l'accertamento con adesione. Il decreto “incentivi” ha provveduto a modificare
gli articoli 8 del DLgs. 218/97 e 48 del DLgs. 546/92 prevedendo, a decorrere
dal 31.7.2010 fino al 3.12.2011, in alternativa alla predetta polizza
fideiussoria/fideiussione bancaria, l’art. 52-bis, in caso di rateizzazione, la
possibilità di presentare la garanzia fideiussoria anche con un'ipoteca
volontaria di primo grado.
Garanzie: norma in vigore dal 26/05/2010
215 Fiscal Focus
Accertamento con adesione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
In tal caso l’Ufficio può accettare la garanzia per un ammontare pari al doppio
del debito erariale ovvero della somma rateizzata.
In sede di conversione del DL 78 del 2010 (c.d. “manovra correttiva”), è stato
dunque introdotto, l’art. 52-bis, secondo cui, la garanzia di cui al comma 2
dell’art. 8 del DLgs. 218/1997, “può essere prestata anche mediante ipoteca
volontaria di primo grado per un valore, accettato dall’amministrazione
finanziaria, pari al doppio del debito erariale ovvero della somma oggetto di
rateizzazione”.
6.19 Fideiussione le novità dal 20.09.2010
La semplificazione introdotta dal decreto incentivi ha avuto vita breve. Dal 19
settembre, data di entrata in vigore del D.lgs. 141/2010 le regole sono di
nuovo cambiate. L’art. 9, comma 5, D.lgs. n. 141/2010 è intervenuto a
modificare nuovamente l’art. 8, comma 2 in esame, proponendo di fatto il testo
vigente anteriormente alle modifiche apportate dal “Decreto incentivi”. Per
l'accertamento con adesione, infatti, sarà necessario presentare comunque una
fideiussione a prescindere dall'importo delle rate successive alla prima.
Di conseguenza, a decorrere dal 20.9.2010 (il 19 cade di domenica), in caso di
versamento rateale diventa necessario prestare idonea garanzia fideiussoria
indipendentemente dal superamento del limite di € 50.000.
• In caso di accertamento con adesione per tutti i versamenti rateali è
dovuta la fideiussione.
• Dal 20 settembre sull’importo delle rate successive sono dovuti gli
interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento
dell’atto di adesione. Per il versamento di tali somme il contribuente è
tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria per il periodo di rateazione, aumentato di un
anno.
• È stata modificata la precedente versione della norma (Dl 40/2010) che
prevedeva la concessione della rateazione per poter accedere alla
disciplina dell’accertamento con adesione il rilascio della polizza
fideiussoria solo se l’importo di rateizzare superava i 50mila euro.
216
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento con adesione
Fiscal Focus
Il “ritorno al passato” ha suscitato qualche perplessità relativamente alle
concrete intenzioni del Legislatore a non richiedere il sostenimento dell’onere
legato alla garanzia per importi non superiori a € 50.000. Tali indicazioni vanno
applicate anche per l’acquiescenza, in quanto l’art. 15 del DLgs. 218/97 rinvia,
per ciò che riguarda i versamenti, all’art. 8 del DLgs. 218/97.
Modifiche soft invece per la conciliazione giudiziale. Per queste infatti è stato
specificato che per le somme rateizzabili in dodici rate superiori a 50.000 euro
resta invariato l’onere della fideiussione, viene corretto il riferimento
dell'importo alle lire che è rimasto invariato per l'accertamento con adesione e,
di conseguenza, per l’acquiescenza.
L’empasse normativo è stato prontamente superato dal Legislatore con
l’approvazione di uno specifico emendamento, in sede di conversione in legge
del DL n. 125/2010 c.d. “Decreto Tirrenia”, con il quale viene ripristinata la
situazione prevista dal “Decreto incentivi”.
Tale intenzione è stata recepita anche dall’Agenzia delle Entrate che ha
comunicato agli Uffici di applicare, in attesa della conversione definitiva del
Decreto, la disposizione previgente e quindi di esonerare il contribuente dalla
garanzia per importi non superiori a € 50.000.
Per cui, quanto sopra sarà applicato nei seguenti casi:
1. per gli atti di adesione sottoscritti dai contribuenti prima del 19
settembre la cui rateizzazione non è stata ancora perfezionata;
2. per le adesioni all'accertamento sottoscritte, con il perfezionamento
dell’atto a seguito del pagamento della prima rata, in presenza di
rate successive pari o inferiori al limite di € 50.000;
3. per le nuove richieste presentate dal 19 settembre e almeno fino
all'entrata in vigore della modifica che il parlamento vuole apportare
al Dl 125/2010 (fino al 5 ottobre).
217 Fiscal Focus
Accertamento con adesione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
6.20 Interessi
Il versamento, nei termini previsti, delle somme derivanti dall'adesione deve
comprendere gli appositi interessi. Gli interessi sono dovuti nella misura del
3,5% annuo.
Il versamento delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'IRAP, dell'IVA,
degli interessi e delle relative sanzioni e dei contributi può essere effettuato
mediante modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo (da 9401 a 9422).
Ad esempio, sono utilizzati i seguenti codici:
• "9401" accertamento con adesione IRPEF;
• "9402" accertamento con adesione IVA;
• "9405" accertamento con adesione IRES;
• "9415" accertamento con adesione IRAP;
I suddetti codici tributo devono essere indicati nella sezione "Erario" del
modello F24, esclusivamente in corrispondenza della colonna "Importi a debito
versati".
Nei campi "codice ufficio", "codice atto" e "anno di riferimento" (nella forma
"AAAA") devono essere riportate le informazioni contenute nell'atto oggetto di
definizione.
Il versamento delle imposte indirette diverse dall'IVA deve essere effettuato
secondo le modalità proprie delle singole imposte (di regola, con il mod. F23),
utilizzando i relativi codici tributo ordinariamente previsti.
Nel pagamento rateale, invece, per il perfezionamento dell'adesione è
necessario, oltre che il versamento della prima rata, anche la prestazione della
garanzia.
In caso di versamento in un'unica soluzione:
⇒ l'omesso, tardivo o carente versamento delle somme comporta il
mancato perfezionamento del concordato.
Modalità di versamento
Pagamento rateale
218
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento con adesione
Fiscal Focus
La circolare Agenzia delle Entrate 13.4.2006 n. 14 ha ulteriormente chiarito
che:
• il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima
determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione;
• il garante è tenuto a versare l'importo garantito entro 30 giorni dalla
notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa;
• in caso di inadempimento del garante, l'ufficio provvede all'iscrizione a
ruolo delle somme dovute a carico del contribuente e del garante.
L'accertamento con adesione, come evidenziato in precedenza, si perfeziona
con il versamento delle somme.
Il mancato perfezionamento dell'adesione scaturisce dal:
• mancato pagamento delle somme;
• mancato pagamento della prima rata ovvero della prestazione di
garanzia;
• tardivo versamento degli importi dovuti, ovvero tardiva prestazione
della garanzia, se necessaria.
In caso di versamento rateale, il mancato pagamento anche di una sola delle
rate successive alla prima:
⇒ comporta l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, a meno che
l'eventuale garante non provveda al versamento dell'importo garantito
entro 30 giorni dalla notificazione di apposito invito (art. 8 co. 3-bis del
D.lgs. 218/97).
Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il
contribuente deve far pervenire all'ufficio:
• la quietanza o l'attestazione dell'avvenuto pagamento;
• la documentazione della prestazione della garanzia, con
l'indicazione del numero delle rate prescelto (art. 8 co. 3 del DLgs.
218/97).
L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con
adesione sottoscritto.
Mancato perfezionamento
adesione
219 Fiscal Focus
Accertamento con adesione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
L'Agenzia delle Entrate ha specificato che l'ufficio è legittimato:
• alla notifica dell'avviso di accertamento qualora:
° l'atto di adesione sia stato stipulato su invito dell'ufficio ;
° l'istanza sia stata presentata dal contribuente nelle more della
verifica;
• all'iscrizione a ruolo delle somme, a titolo provvisorio o definitivo, degli
importi scaturenti dall'atto già notificato, con riferimento al quale il
contribuente abbia già prodotto l'istanza.
Il mancato perfezionamento dell'adesione comporta, sia nell'ipotesi in cui il
contribuente abbia presentato l'istanza durante la verifica sia nel caso in cui sia
stato l'ufficio ad avviare il procedimento, la notifica dell'avviso di accertamento.
L'art. 12 comma 4 del DLgs. 218/97 stabilisce che l'avviso di accertamento
perde efficacia con il perfezionamento della definizione, quindi con il
versamento delle somme.
Pertanto, in caso di omesso versamento, l'ufficio può procedere all'iscrizione a
ruolo delle somme mediante l'avviso originariamente notificato, senza, quindi,
la riduzione delle sanzioni dovuta in caso di adesione .
In tale situazione:
• il contribuente, se ancora nei termini, potrebbe impugnare l'avviso di
accertamento, nel qual caso la riscossione delle somme deve avvenire in via
frazionata;
• se i termini per la proposizione del ricorso fossero superati, la riscossione
delle somme avviene per l'intero in via definitiva e il contribuente potrà
ricorrere contro il ruolo solo per vizi propri della cartella di pagamento.
6.21 Casi di omesso versamento
La notifica dell'accertamento e l'iscrizione a ruolo devono essere intraprese
dagli uffici a fronte di comportamenti:
• totalmente omissivi;
• gravemente carenti nei versamenti eseguiti con evidenti finalità
dilatorie.
L'ufficio, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 27.6.2001 n. 65, deve, pertanto,
procedere alla valutazione delle giustificazioni offerte dal contribuente.
220
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento con adesione
Fiscal Focus
In presenza di "anomalie di minore entità", quali lieve carenza e tardività dei
versamenti, l'ufficio può valutare il permanere o meno dell'interesse pubblico al
perfezionamento dell'adesione.
In tali casi, l'ufficio può richiedere al contribuente di sanare la carenza entro il
termine di 20 giorni, con il versamento anche degli interessi legali.
Si precisa che il versamento delle somme dovute non costituisce un obbligo ma
un onere per il contribuente, ne segue l' inapplicabilità sia del ravvedimento
operoso sia delle sanzioni per tardivi versamenti.
6.22 Accertamento in materia di imposte indirette
Possono formare oggetto di definizione anche le "altre imposte indirette ", vale
a dire:
• le imposte sulle successioni e donazioni;
• l'imposta di registro;
• le imposte ipotecaria e catastale;
• l'INVIM, compresa quella decennale e quella sostitutiva dell'INVIM.
La definizione ha effetto per tutte le imposte sopra citate dovute con
riferimento ad un singolo atto, denuncia o dichiarazione.
La norma esclude che possano essere effettuate adesioni parziali relative a
singoli beni o diritti contenuti nello stesso atto. Comunque, è consentita la
definizione separata di più disposizioni contenute nello stesso atto se da esse
derivano situazioni negoziali autonome. Di contro, se le disposizioni contenute
in un atto, per la loro natura, sono collegate le une alle altre, tutte le
disposizioni debbono essere definite con il medesimo atto di adesione.
Anche con riferimento alle altre imposte indirette:
• l’intervenuta adesione comporta la riduzione delle sanzioni dovute per
ciascun tributo definito ad un quarto del minimo previsto dalla legge;
• l’accertamento definito con adesione non è impugnabile da parte del
contribuente e non è integrabile o modificabile da parte dell’Ufficio.
Sono, comunque, dovuti gli interessi. Per quanto attiene all’avvio del
procedimento ad iniziativa dell’Ufficio o su istanza del contribuente, valgono le
regole precedentemente indicate.
221 Fiscal Focus
Accertamento con adesione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Occorre, però, precisare che l’invito dell’Ufficio deve essere inviato a tutti gli
obbligati e che l’istanza di definizione, in ipotesi di notifica di avviso di
accertamento non preceduto da invito a comparire, presentata anche da un
solo degli obbligati, comporta la sospensione dei termini per ricorrere per tutti i
coobbligati.
Secondo la circolare n. 235/E, più volte richiamata, l'accertamento con
adesione per definizione delle imposte indirette può essere definito anche da
uno solo dei coobbligati e può riguardare la definizione anche di questioni non
di natura estimativa. La particolarità rispetto al procedimento per la definizione
degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA riguarda gli effetti
della presentazione dell'istanza da parte di uno dei coobbligati su gli altri
obbligati.
L'invito ad aderire deve essere inviato a tutti i soggetti obbligati, in modo che
ciascuno possa partecipare al contraddittorio e possa assumere le proprie
autonome decisioni. Di conseguenza:
• la definizione chiesta e ottenuta da uno dei coobbligati estingue
l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti; di conseguenza
giuridicamente l'avviso di accertamento eventualmente emesso prima
dell'adesione perde automaticamente efficacia, rendendosi
inoppugnabile da parte degli altri obbligati anche non aderenti.
• la presentazione dell'istanza da parte di uno dei coobbligati comporta la
sospensione,per tutti gli obbligati, dei termini per l'impugnazione e di
quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un
periodo di 90 giorni.
6.23 Beni oggetto di adesione
Rientra nell'ambito dell'accertamento con adesione la valutazione dei beni
immobili, delle aziende e dei diritti reali su di essi.
Con riferimento alle aree edificabili, la C.M. 8.8.97 n. 235/E precisa che in sede
di contraddittorio l'ufficio terrà in considerazione:
• l’ edificabilità risultante da certificazioni del Comune competente;
• i valori definiti nel triennio precedente;
• l'esistenza della concessione dalla quale dedurre tutti gli elementi di
valutazione;
• le convenzioni con il Comune.
222
Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive Accertamento con adesione
Fiscal Focus
La C.M. 8.8.97 n. 235/E osserva, inoltre, che l' istituto in esame può trovare
applicazione anche con riferimento ai fabbricati e terreni diversi da quelli
edificabili per i quali, essendo stato dichiarato un valore inferiore al cosiddetto
"criterio automatico" (determinato su base catastale), l'ufficio abbia conservato
il potere di rettifica.
In sede di contraddittorio, l'ufficio potrà tenere conto dei seguenti elementi:
• i valori definiti nel triennio precedente per immobili aventi medesime
caratteristiche;
• la vetustà, il degrado e lo stato di manutenzione del fabbricato;
• l'ubicazione dell'immobile;
• l'eventuale stato locativo o di affittanza;
• l'effettiva destinazione del terreno.
6.24 Definizione di accertamento
La definizione, secondo l'art. 3 co. 1 del D.lgs. 218/97, ha effetto per tutti i
tributi richiamati, "relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto o
dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione".
Se l'atto contiene più disposizioni non intrinsecamente connesse le une con le
altre, ciascuna disposizione costituisce oggetto di definizione come se fosse un
atto distinto. In caso contrario, la definizione si riferirà a tutte le disposizioni
contenute nell'atto.
Come chiarito dalla C.M. 8.8.97 n. 235/E sono in ogni caso escluse le adesioni
parziali limitate a singoli beni o diritti contenuti nell'atto, denuncia o
dichiarazione.
223 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Capitolo
Accertamento: spunti da recenti
sentenze della Cassazione
Una delle principali novità recate dal D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito
con modificazioni, con Legge 30 luglio 2010 n. 122, è costituita certamente
dalle previsioni dell' articolo 29, comma 1, che contempla, la "concentrazione
della riscossione nell'accertamento". La disposizione – spiega la relazione
illustrativa al decreto legge - è finalizzata ad intensificare il processo di
accelerazione della riscossione delle somme dovute a seguito dell' attività di
accertamento dell'Agenzia delle Entrate in materia di imposte sui redditi e di
imposte sul valore aggiunto, risparmiando sui tempi mediamente intercorrenti
tra la notifica degli atti impositivi e quelli di notifica della cartella di
pagamento. Il capitolo sarà dedicato, quindi, ad alcune casistiche di avvisi di
accertamento affrontati di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, onde
prevenire gli effetti dirompenti delle novità apportate dal decreto citato.
7
224
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
7.1 Commercialista e falsa fatturazione
Se in uno studio di un Commercialista, vengono ritrovati documenti fittizi non
contabilizzati dall’emittente, assieme ad un timbro identico a quello apposto
sulle fatture false, lo stesso professionista risponde del reato di falsa
fatturazione assieme al cliente. (Cassazione Sent. n. 35453 del 1°ottobre 2010)
È stata punita con la reclusione (da parte del tribunale) la condotta di un
contribuente assieme a quella del suo commercialista (tra l’altro moglie di
questi), per aver utilizzato in dichiarazione delle fatture ideologicamente false
e per aver emesso alcuni documenti falsi per far evadere le imposte.
A seguito di ricorso, presso la Suprema Corte di Cassazione, i giudici hanno
evidenziato che l’articolo 9 del Decreto 74 esclude il concorso di persone nel
caso di emissione o utilizzazione di fatture false solo nel caso in cui i due
soggetti sono emittente e utilizzatore.
In merito al ruolo del commercialista inoltre, è stato evidenziato, dalla
Cassazione, che la Corte di Appello aveva ritenuto essenziale l’apporto di questi
per l’utilizzazione delle fatture false.
Nello studio del professionista infatti, erano state trovate numerose fatture
false che non risultavano contabilizzate dalle ditte emittenti, ma venivano
annotate nella contabilità dell’ imprenditore imputato, inoltre era stato trovato
un timbro che era lo stesso di quello presente sulle fatture false.
La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato.
La condanna Penale
Il ricorso in Cassazione
Art. 8 del D.lgs. 74/200
Essenziale il ruolo del Commercialista
Il ritrovamento di fatture false nello
studio
Nel ricorso presentato in Cassazione i contribuenti lamentavano, per quanto
riguarda il concorso nel reato della professionista, sia il fatto che tale
ipotesi era ormai esclusa dal decreto 74/2000, sia che la motivazione dei
giudici di appello si basava solo sulla circostanza che si trattava della
coniuge dell'imprenditore indagato.
Secondo la difesa
Si ricorda che l’art. 8 del D.lgs. 74/2000, punisce con la reclusione coloro
che al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte, emettono o rilasciano
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
225 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
È rilevante ai fini penali (per concorso di emissione) la condotta di chi, dopo
aver istigato un soggetto all’emissione di fatture false, perché intenzionato (ad
esempio) ad utilizzarle per abbassare la base imponibile, non le abbia utilizzate
per una qualsiasi ragione.
Onde evitare che la medesima condotta sostanziale possa essere sanzionata
due volte, l’art. 9 del DLgs. 74/2000 precisa che l’emittente di fatture false (e
chi concorre con il medesimo) non è punibile a titolo di concorso nel reato
connotato dall’ utilizzazione e, viceversa, che l’utilizzatore di fatture false (e
chi concorre con il medesimo) non è punibile a titolo di concorso nel reato
connotato dall’ emissione.
7.1.1 Fatture false, un’altra pronuncia in merito
La Corte di Cassazione, in un’altra sentenza (la n. 3052 del 21 gennaio 2008)
ha affermato che: chi emette fatture per operazioni inesistenti, risponde
penalmente anche nel caso in cui si è avvalso del condono tombale.
Come spesso è capitato, i diversi governi hanno emanato dei Decreti Legge
che prevedevano i c.d. Condoni, ovvero le modalità a favore del contribuente
l’annullamento totale o parziale di pene o sanzioni, si pensi in particolare al
Condono Fiscale o Edilizio o al condono tombale che consente, ad esempio,
a tutti i contribuenti, di regolarizzare le imposte relative alle dichiarazioni. Non
va dimenticato da ultimo lo Scudo Fiscale. Tale procedure, in pratica
inibiscono le procedure di accertamento tributario o penale attraverso
una sanatoria di quanto dovuto ad esempio all’erario.
Risulta quindi interessante osservare, come la Corte di Cassazione ha
trattato in diverse sue sentenze alcune fattispecie di operazioni
contabili/tributarie, nel caso in cui il contribuente aveva beneficiato del
condono tombale.
La rilevanza penale
La Suprema Corte sottolinea come l’art. 9 del DLgs. 74/2000, mentre
esclude il concorso tra chi emette la fattura falsa e chi la utilizza, non
esclude il concorso nella emissione della fattura falsa secondo le regole
ordinarie del concorso di persone nel reato di cui all’art. 110 c.p.
226
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
Se il soggetto, emittente le fatture fittizie, ha “condonato” le pendenze
tributarie, resta escluso, in ogni caso, dai benefici penali.
La Corte, ha, poi, affermato che il reato di “emissione di fatture per operazioni
inesistenti” non può essere equiparato a quello di “dichiarazione fraudolenta”.
A giudizio dei giudici, si tratta di due reati che, oltre a essere del tutto
disomogenei sotto il profilo strutturale e quello teleologico, sono diversi anche
per la loro natura giuridica.
7.1.2 Dichiarazione fraudolenta/Emissione fatture per
operazioni inesistenti
Mentre il delitto di cui all’articolo 2 (dichiarazione fraudolenta) del D.lgs
74/2000 è un tipico reato di danno che si commette al fine di evadere le
imposte da lui dovute, il delitto di cui all’articolo 8 (emissione documenti falsi) è
un reato di pericolo presunto, che si commette al fine di consentire a terzi
l’evasione delle imposte.
7.1.3 La condotta materiale dei due reati
Per il reato di cui all’articolo 8 del D.lgs. 74/2000, detta condotta consiste
nell’emissione di documenti ideologicamente falsi, mentre per il reato di cui
all’articolo 2 essa si concretizza nell’utilizzazione delle fatture o di altri
documenti per operazioni inesistenti in una dichiarazione fiscale.
In buona sostanza, il reato di emissione è solo un presupposto del reato di
utilizzazione, che rappresenta un quid pluris del tutto estraneo alla struttura
materiale del primo.
Diversi reati
Condotta materiale dei due reati
Emissione di documenti ideologicamente falsi
Utilizzo delle fatture o altri documenti in una dichiarazione fiscale
227 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
7.1.4 Definizione amministrativa delle pendenze tributarie
La Corte, afferma che, proprio a causa di questa diversità tra le due fattispecie
di reato, il legislatore ha consentito solo al soggetto che commette il reato di
dichiarazione fraudolenta al fine di evadere le imposte a lui incombenti, di
andare esente da pena, qualora abbia definito in via amministrativa le proprie
pendenze tributarie.
Diversamente, tale beneficio non si estende a coloro che hanno commesso il
reato di emissione di fatture fittizie al fine di consentire a terzi l’evasione delle
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in quanto detti soggetti, non
maturando alcun debito tributario da condonare, bensì favorendo con il loro
comportamento l’evasione di terzi, non possono essere ammessi al condono
tributario e alla conseguente esenzione di pena.
7.2 La valutazione delle verifiche fiscali
Al fine di effettuare un controllo (anche se solo statistico) sulle verifiche fiscali,
la DRE del Piemonte, ha realizzato, mettendolo a disposizione del
contribuente, un apposito Vademecum, con un questionario, al fine di
consentire a quest’ultimo di poter “controllare” la correttezza dell’operato dei
funzionari in occasione delle verifiche fiscali.
Il potere di verifica è certamente il più invasivo tra i poteri istruttori attribuiti
all’Amministrazione Finanziaria. Gli Uffici finanziari, eseguono verifiche presso il
luogo ove il contribuente svolge la propria attività (commerciale, industriale,
agricola, artistica o professionale) allo scopo di controllare il corretto
adempimento degli obblighi tributari cui lo stesso è tenuto per legge.
Le disposizioni normative che stabiliscono i poteri degli Uffici e le modalità con
cui deve essere effettuata la verifica sono contenute:
ai fini delle imposte dirette negli articoli 32 e 33 del DPR 29 settembre
1973 n. 600;
ai fini dell’Iva negli articoli 51 e 52 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633;
ai fini dell’imposta di registro nell’art. 53 bis del DPR 131 del 26 aprile
1986.
Esenzione dalla pena
Reato non ammesso al beneficio del condono
Il potere di verifica
228
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
Lo Statuto dei diritti del Contribuente, ha sancito i diritti dei contribuenti
nell’ambito dell’attività di accertamento esercitata dagli uffici finanziari.
In particolare, lo Statuto ha stabilito una serie di garanzie a tutela del
contribuente che si possono far valere in occasione di verifiche da parte degli
uffici dell’Agenzia delle Entrate.
7.2.1 Diritti e garanzie del contribuente
I verificatori, sono tenuti ad informare il contribuente dei suoi diritti che sono
enunciati nell’art. 12 dello Statuto dei diritti del Contribuente.
Effettive esigenze
dell’indagine
Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio delle attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo.
Minore turbativa possibile delle
attività
Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali.
Diritto all’informazione
Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
Verifica fuori sede
Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
Osservazioni del contribuente
Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
Permanenza presso la ditta
La permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione Finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.
Garante del contribuente
Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall’art.13 dello Statuto del contribuente.
Presentazioni di osservazioni e
richieste
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
229 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
L’iniziativa della DRE del Piemonte, anche se non prevista da alcuna fonte
normativa, potrebbe costituire un passo in avanti proprio verso la realizzazione
dei principi contenuti nello “Statuto dei diritti del Contribuente”.
L’obiettivo del vademecum è quello di illustrare diritti e garanzie che spettano
al contribuente sotto posto a verifica. Contestualmente o dopo la verifica il
contribuente attraverso un questionario (fornito assieme al vademecum),
valuterà l’operato di chi effettua il controllo.
Eventuali osservazioni negative del contribuente, ovviamente fondate, possono
essere prese in considerazione in un potenziale procedimento disciplinare, ma,
su questo, sarebbe opportuno attendere conferme giurisprudenziali.
Le risposte, saranno analizzate ai soli fini statistici e gestite nel pieno rispetto
dell’anonimato.
7.2.2 Il questionario
Le domande relative al questionario vertono:
• sui diritti e sulle garanzie del contribuente sottoposto alle verifiche.
Vengono richieste delle valutazioni sulle informazioni fornite al contribuente dai
Funzionari
7.2.3 Come è suddiviso il questionario
Il questionario è suddiviso in quattro sezioni:
• una prima parte, ove occorre dare l’indicazione:
→ della Provincia ove è avvenuta la verifica;
→ della tipologia di attività verificata;
→ delle dimensioni dell’attività;
Un passo in avanti per i diritti dei contribuenti
Il Vademecum
Osservazioni negative
Fini statistici
Diritti e garanzie
Composizione del questionario
Questa forma di controllo, seppur solo statistico, può sicuramente portare ad una forma di maggior responsabilizzazione dei Funzionari che effettuano le verifiche.
Si ritiene che il Funzionario abbia agito con imparzialità e correttezza?
230
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
• una seconda, che riguarda sui diritti e sulle garanzie del contribuente
durante la verifica;
• una terza, dove si possono dare delle indicazioni sulle operazioni di verifica
propriamente intese.
Vi è poi una quarta parte (spazio libero) a disposizione per le osservazioni del
contribuente accertato.
Il modello del questionario che verrà consegnato ai contribuenti (piemontesi) soggetti a verifica da parte dell’ Amministrazione Finanziaria.
231 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
7.3 Distruzione delle scritture contabili
La mancata presentazione o distruzione delle scritture contabili, non incide sulla
contestazione dell’ evasione fiscale, ad affermarlo è la Terza Sezione Penale
della Corte di Cassazione, che con la Sentenza n. 34871 del 27 settembre
2010, ha confermato la condanna per evasione, per redditi ed IVA a carico di
un imprenditore che aveva omesso di presentare la dichiarazione, e con
conseguente denuncia penale per avere superato la soglia di evasione prevista
dalla legge.
La vicenda ha inizio con accertamento in sede civile, a seguito di una mancata
presentazione da parte dei manager di una società, della dichiarazione
(Modello Unico) relativa all’anno 2001. L’omessa presentazione ha comportato
una evasione d’imposta per redditi ed Iva pari ad un ammontare superiore a
77.000,00 euro.
La prova della responsabilità, era stata desunta dalle dichiarazioni mensili ai fini
Iva (allora obbligatorie e al pari della dichiarazione annuale omessa che era
strumentale al pagamento delle imposte).
In sede di verifica, la società non era stata in grado di esibire alcuna delle
scritture obbligatorie (registri IVA), adducendo l’impossibilità di reperire i
documenti a causa di un trasferimento degli stessi, in un magazzino
inaccessibile ai soci.
Inoltre a causa del superamento della soglia di punibilità prevista dall’ art. 5 del
D.L. n. 74 del 2000 era scattata una denuncia penale per gli imprenditori.
A seguito della condanna dei manager da parte del Tribunale di Catanzaro, per
evasione fiscale, gli stessi, ricorrendo in appello avevano contestato il metodo
di calcolo dell’imposta evasa, evidenziando che gli accertamenti effettuati
dall’ufficio, non hanno valore in sede penale, in quanto fondati su presunzioni
e valutazioni induttive che non potevano essere trasferite dall’ ambito tributario
a quello dell’ accertamento del reato.
Inoltre gli stessi, asserivano che la determinazione dell’imposta evasa era stata
effettuata senza accertare e considerare gli elementi negativi, ovvero i costi
sopportati dalla società che secondo gli stessi manager avrebbero fornito un
quadro diverso della situazione.
La vicenda
Le dichiarazioni mensili Iva
La condanna per evasione fiscale
232
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
7.3.1 Il ricorso in Cassazione
Contro la sentenza che condanna gli imprenditori, viene proposto ricorso in
Cassazione, in particolare viene chiesto l’annullamento della decisione della
Corte di Appello sulla base della contestazione di tre motivazioni.
Primo motivo contestato
Secondo i ricorrenti, la Corte ha interpretato in modo distorto le risposte fornite
dall’ Agenzia, la quale aveva affermato che per il periodo d’imposta 2001 non
operava la franchigia prevista dal comma 6 dell’art. 8 della legge 289 del 2002,
ma non aveva ritenuto invalida la dichiarazione integrativa. Inoltre la società, si
era avvalsa del concordato di massa previsto dalla legge 350 del 2003. in
definitiva l’avvalersi della sanatoria di cui alla legge 289 del 2002 avrebbe
consentito alla società di utilizzare il concordato preventivo per gli anni futuri.
Secondo motivo contestato
Viene dedotta la violazione della norma incriminatrice e la mancanza di
motivazione sul fatto che la Corte ha ritenuto configurabile il reato di
evasione, sulla base di criteri presuntivi, senza prendere in esame le deduzioni
difensive in merito ai costi sostenuti dalla società.
Terzo motivo contestato
Viene contestata la motivazione in ordine alla sussistenza del dolo, nella
custodia delle scritture contabili, configurandosi tuttalpiù una mera negligenza.
Primo motivo contestato
Secondo motivo contestato
Terzo motivo contestato
Evasione d’imposta (con rilevanza penale) e mancata esibizione dei documenti contabili a seguito di
accertamento.
Violazione contestata
È stata presentata la dichiarazione integrativa e si era aderito al concordato. La determinazione dell’imposta da parte dell’AE era stata effettuata non considerando e accertando i costi effettuati alla stessa. Era configurabile un’ ipotesi di mera negligenza nella custodia delle scritture contabili piuttosto che il dolo contestato.
Tesi
difensiva
233 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
7.3.2 Il parere dei giudici
Con riferimento al primo punto contestato, non opera la sanatoria per la
presentazione della dichiarazione integrativa semplice a norma dell’ art. 8 della
legge 289 del 2002 per l’annualità 2001 con il versamento di 300 euro di
tributo.
Inoltre le sanatorie in materia di IVA contenute nella legge n. 289 del 2002
sono contrarie al diritto comunitario e devono essere disapplicate dal giudice
nazionale.
Tale principio è stato recentemente ribadito in una sentenza della Cassazione
delle Sezioni Unite Civili la n. 3674 del 2010.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la sentenza della Corte di Giustizia Europea
del 17 luglio 2008, in causa C- 132/06, con la quale, in esito ad una procedura
di infrazione promossa dalla CE, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto
comunitario degli artt. 8 e 9 della L. n. 289 del 2002 relativamente alla
condonabilità dell’IVA, impone al giudice nazionale, in ossequio alla necessità di
un’interpretazione adeguatrice cui egli è tenuto di fronte ad una rilevata
incompatibilità con il diritto comunitario, di disapplicare l’art. 12 della
medesima legge nella parte in cui, relativamente all’IVA, consente di definire
una cartella esattoriale con il 25% dell’importo iscritto a ruolo.
…….L’Agenzia delle Entrate, legittimamente ha ritenuto non operante la sanatoria poiché la società non aveva indicato alcun reddito imponibile, e dunque non aveva reso possibile la determinazione dell’imposta da versare in sanatoria sia pure con le riduzioni previste, autoliquidandola nell’importo minimo di soli 300 euro.
Dalla Sentenza
Disapplicazione delle sanatorie
Incompatibilità con il diritto comunitario
In tema di condono fiscale, l'art. 12 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui consente di definire una cartella esattoriale con il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, comporta una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già definitivamente accertato, e va pertanto disapplicato, limitatamente ai crediti per Iva, per contrasto con la VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di giustizia CE 17 Luglio 2008, in causa C-132/06, con cui, in esito a una procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea, è stata dichiarata l'incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della VI direttiva cit.) degli artt. 8 e 9 della medesima legge, nella parte in cui prevedono la condonabilità dell'Iva alle condizioni ivi indicate».
234
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
7.3.3 Le conclusioni della Corte
I giudici della Terza Sezione Penale, della Cassazione hanno ritenuto infondati
tutti i tre motivi in particolare secondo l’orientamento della Corte ai fini della
individuazione della soglia di punibilità di cui all’art. 5 del D. L. n. 74 del 2000,
spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere
all’accertamento della determinazione dell’ ammontare dell’imposta evasa e,
per mezzo di una verifica può anche sovrapporsi a quelle effettuata dinanzi al
giudice tributario.
Le giustificazioni della società in merito all’ impossibilità della reperibilità dei
documenti contabili sono state ritenute inattendibili e dirette strumentalmente
a precludere la possibilità di successivi controlli.
Non può essere verosimile che chi è tenuto ad un adempimento che
è legalmente sanzionato, non ne ottemperi perché ha smarrito le scritture
contabili (nello specifico caso smarrite all’interno di un magazzino).
Per tali motivazioni il giudici rigettano il ricorso presentato e condannano il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
7.4 Accertamento induttivo
A seguito di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio di
Rapallo - per Irpef anno 2003 veniva presentato ricorso.
Nel ricorso si è evidenziato che l’Ufficio di Rapallo ha determinato il reddito di
partecipazione (del ricorrente) dell’anno 2003 in euro 22.504,00, in quanto
socio con quota del 50% di una trattoria gestita in forma di snc, con sede in
Genova.
Motivi infondati
Giustificazioni inattendibili
La contabilità occultata o distrutta, non ferma la contestazione dell’ evasione fiscale e una condotta diretta alla impossibilità di reperire i documenti contabili, risulta strumentale alla preclusione di possibili e successivi controlli.
La decisione della Cassazione
235 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
A questa SNC è stato accertato un reddito di impresa per l’anno 2003 di euro
45.008,00 e di conseguenza l’Ufficio di Rapallo ha imputato al ricorrente ai fini
Irpef il 50% del reddito accertato in capo alla SNC.
I motivi del ricorso sono incentrati sul fatto che l’Ufficio ha operato la
ricostruzione induttiva dei ricavi sulla base di presupposti errati e che non
hanno tenuto conto della realtà aziendale.
Sono contestate le modalità utilizzate ai fini della ricostruzione del numero di
coperti venduti nell’anno attraverso la rilevazione delle quantità di merce
acquistata per alcuni prodotti come carne, pesce, farina etc… e dividendole poi
per le quantità presunte adoperate per ogni singola portata.
Questo metodo induttivo utilizzato dall’Ufficio non è giustificato in quanto viola
l’articolo 39, comma 1, lettera d del DPR 600/73, poiché tali norme prevedono
il metodo di accertamento analitico - induttivo.
Il ricorrente sostiene che l’accertamento operato nei confronti della SNC si
fonda su presunzioni prive dei requisiti ex articolo 2729 C.C., sono richieste
invece nel caso in questione le presunzioni gravi, precise e concordanti e
pertanto l’accertamento non rispecchia la realtà aziendale.
Nel merito sostiene che l’ubicazione dell’esercizio, è posta vicino ad un grosso
ospedale e la clientela è costituita dai familiari dei bambini ricoverati che
provengono da fuori Genova e da impiegati che lavorano in zona.
Nella trattoria lavorano i due soci e il figlio di un socio, inoltre la valutazione del
pranzo medio fatta dall’Ufficio in 30,00 euro non corrisponde alla realtà
dell’anno 2003 ritenendo il ricorrente, che l’importo medio sia stato ben
inferiore attestandosi tra i 18 e i 20 euro.
Evidenzia inoltre, che uno dei soci, nell’anno 2000 è stato operato di tumore al
cervello e si è ripreso lentamente e non totalmente.
In seguito, dettaglia i singoli scarti calcolati per ciascun genere alimentare
utilizzato nel pranzo e ritiene che l’Ufficio non abbia tenuto conto dei reali scarti
per ciascun prodotto.
Motivi del ricorso
Utilizzo del metodo induttivo
Nel merito
Valutazione dell’ ufficio non corrispondente alla realtà
236
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
Infine ritiene che nella ricostruzione dei ricavi l’Ufficio non abbia tenuto conto
di dati ed elementi fondamentali e di natura oggettiva che pertanto hanno
portato ad un risultato erroneo e non corrispondente alla realtà.
Il ricorrente, chiede l’annullamento dell’avviso di accertamento e in subordine
la rideterminazione con equità delle pretese impositive.
L’Ufficio di Rapallo nelle proprie controdeduzioni sostiene che l’Avviso di
Accertamento emesso nei confronti del ricorrente è pienamente fondato e
chiede l’inammissibilità del ricorso in questione poiché manca l’indicazione dei
motivi per cui l’avviso di accertamento impugnato sarebbe da annullare ed
inoltre sottolinea che l’avviso di accertamento in oggetto ha come presupposti
normativi l’articolo 41 bis del DPR 600/1973 e l’articolo 5 del TUIR, mentre la
parte ha contestato la ricostruzione dei ricavi relativa all’accertamento operato
nei confronti della SNC e pertanto fa riferimento ad altro accertamento che è
già stato deciso con sentenza n.50.03.08 della C.T.P. di Genova con esito a
favore dell’Ufficio.
Conferma inoltre tutto quanto evidenziato sugli scarti dei prodotti e ritiene che
il valore del prezzo medio del pasto anche se ridotto a 20,00 euro
consentirebbe alla gestione di essere in utile e non sempre in perdita come è
stata fino all’anno 2004.
Chiede l’inammissibilità del ricorso per carenza di motivazione oppure il rigetto
dello stesso come da sentenza già citata emessa nei confronti della SNC.
La Commissione ha preso atto della documentazione ricevuta dalle parti in
contenzioso ed in pubblica udienza ha ascoltato i loro rappresentanti che hanno
ribadito le rispettive posizioni, in particolare osserva che i redditi dichiarati
dalla SNC dal 2001 al 2004 sono stati sempre negativi, inoltre la parte
ricorrente non ha evidenziato le prove a sostegno dei motivi del ricorso.
Osserva la Commissione che l’articolo 5 del T.U.I.R. recita testualmente che i
redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio
indipendentemente dalla percezione in modo proporzionale alla quota di utile,
per quanto riguarda invece l’accertamento effettuato dall’Ufficio di Genova nei
confronti della SNC per l’anno 2003 esiste la Sentenza n.50.03.08 depositata
il 02.04.2008 che respinge il ricorso con la compensazione delle spese di
giudizio.
Accertamento pienamente
fondato
I motivi della decisione
Art. 5 del Tuir
237 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Di conseguenza ritiene che anche l’accertamento effettuato nei confronti del
socio ricorrente sia valido e che venga confermato il reddito di partecipazione
accertato per l’anno 2003 di euro 22.504,00.
Alla luce di quanto emerso la Commissione ritiene che il presente ricorso non
sia meritevole di accoglimento.
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti a seguito della questione in
oggetto.
P. Q. M.
La Commissione respinge il ricorso e conferma l’Avviso di Accertamento
impugnato.
Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
7.5 Ricostruzione presuntiva del volume d’affari
La vicenda trae origine dall’impugnazione della decisione della Commissione
tributaria regionale della Campania che aveva ritenuto legittima la ricostruzione
effettuata dall’Ufficio delle Entrate di Caserta, ribaltando la decisione della
Commissione tributaria di Caserta che aveva, invece, annullato la rettifica per
mancanza di prove qualificate e di elementi che inficiassero la contabilità nel
suo insieme.
7.5.1 Accertamento analitico induttivo
Nel merito della questione, i giudici della Suprema Corte sono stati chiamati a
pronunciarsi sul quesito se le bottiglie di acqua minerale consumate da un
ristorante possono, al pari di quanto accade per i tovaglioli lavati, costituire il
fondamento di un accertamento di tipo analitico - induttivo.
Secondo i supremi giudici “il consumo dell’acqua minerale deve ritenersi un
ingrediente fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni
effettuate sia nel settore del ristorante che della pizzeria, più degli altri
elementi indicati dalla parte ricorrente (gas, elettricità, tovaglie e tovaglioli o
dal numero di coperti disponibili, dal personale dipendente e dai prezzi
praticati)”.
Accertamento valido
Ricorso respinto
Nel merito
Il consumo dell’ acqua minerale
238
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
I presupposti normativi per poter ricorrere al bottigliometro e
tovagliometro.
L’individuazione dei limiti entro cui è legittimo il ricorso da parte
dell’Amministrazione Finanziaria al bottigliometro (come pure al tovagliometro)
presuppone l’esame delle diverse metodologie che il legislatore tributario ha
previsto.
In sostanza, la prima domanda da porsi nel caso di un accertamento fondato
sul tovagliometro, sul bottigliometro o su qualsiasi altro strumento di
ricostruzione del reddito messo in piedi dall’Amministrazione finanziaria è se nel
caso specifico ricorrano i presupposti per l’applicazione della metodologia di
accertamento analitico-induttiva.
Tale verifica richiede un approfondimento sull’utilizzo delle presunzioni in
ambito tributario.
Non avendo il legislatore previsto, in campo tributario, una definizione
autonoma di presunzione, ha mutuato tale concetto dal codice civile, il cui art.
2727 qualifica le presunzioni come “le conseguenze che la legge o il giudice
trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”.
La presunzione o “prova indiretta” è, quindi, rappresentata da ogni argomento
attraverso cui, partendo da un fatto noto, si perviene a considerare provata
un’altra circostanza, sfornita, quest’ultima, di prova diretta.
Infatti, soltanto al ricorrere dei presupposti per l’accertamento di tipo
“analitico-induttivo”, il Fisco può legittimamente utilizzare presunzioni gravi,
precise e concordanti.
Le presunzioni tributarie
Presunzione o Prova indiretta
Consumo dell’acqua
Ingrediente fondamentale sia nel settore del ristorante che nelle pizzerie
239 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
La presunzione o “prova indiretta” è, quindi, rappresentata da ogni argomento
attraverso cui, partendo da un fatto noto, si perviene a considerare provata
un’altra circostanza, sfornita, quest’ultima, di prova diretta.
Sempre il codice civile, distingue tra presunzioni semplici e legali.
Le prime sono quelle “liberamente apprezzabili dal giudice” ed ammesse purché
“gravi, precise e concordanti”; esse non esigono un legame di assoluta ed
esclusiva necessità causale tra fatto noto e quello ignoto, ma implicano la
consequenzialità tra i due fatti in termini di ragionevole certezza.
La possibilità di utilizzo delle presunzioni in campo tributario è stata
espressamente riconosciuta, in tema di imposte dirette dall’art. 39 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 e di Iva dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, con lo scopo di “mitigare” l’onere probatorio ordinariamente
posto in capo all’Amministrazione finanziaria nell’attività di accertamento.
Per poter legittimamente ricorrere alle diverse tipologie di presunzioni, i
verificatori devono preliminarmente effettuare specifici riscontri nelle scritture
contabili del contribuente.
Maggiore è il rigore del contribuente nel rispetto delle regole riguardanti
l’istituzione e la tenuta delle scritture contabili, maggiori dovranno essere le
argomentazioni che l’Amministrazione finanziaria dovrà addurre in sede di
accertamento di maggiori redditi.
La metodologia di accertamento che assume rilievo ai fini della presente analisi
è, come anticipato quella analitico - induttiva prevista, per le imposte sui redditi
dei soggetti titolari di redditi determinati in base alle scritture contabili dall’art.
39, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 600/1973.
Detta metodologia di accertamento si caratterizza, in relazione ai presupposti,
per la necessità che l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi
risultanti in dichiarazione e nei suoi allegati emerga dall’ispezione delle scritture
contabili e dalle altre verifiche eseguite in relazione all’art. 33 dello stesso
D.P.R. n. 600/1973, ovvero dal controllo della completezza, esattezza e
veridicità delle registrazioni contabili effettuato sulla scorta delle fatture e degli
altri documenti relativi all’impresa, nonché dei dati e delle notizie raccolti dagli
uffici in ossequio al disposto dell’art. 32 del medesimo D.P.R. n. 600/1973.
Le Presunzioni Semplici
L’utilizzo delle presunzioni
Effettuare specifici riscontri nelle scritture
Accertamento analitico - induttivo
240
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
Verificati tali presupposti, all’Amministrazione finanziaria è consentito desumere
l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate, anche
sulla scorta di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e
concordanti.
I principi della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla
legge, devono, come confermato dalla Suprema Corte nella sentenza 18
settembre 2003, n. 13819, essere ricavati in relazione al complesso degli indizi,
soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento a ciascuno di questi,
senza, tuttavia, omettere un apprezzamento frazionato volto a vagliare
preventivamente la rilevanza dei vari indizi e individuare quelli ritenuti
significativi e perciò da valutare nel contesto globale.
Il ricorso al bottigliometro o al tovagliometro rappresenta una
presunzione di secondo grado?
Anche nel caso in cui si accerti l’esistenza dei presupposti che legittimano il
ricorso da parte dell’Amministrazione finanziaria all’accertamento di tipo
analitico-induttivo, resta da verificare se la presunzione da bottigliometro,
analogamente a quella del tovagliometro non rappresenti una presunzione di
secondo grado.
Il problema è, in sostanza, se il procedimento logico che collega il consumo di
tovaglioli, analogamente a quello delle bottiglie, con il maggiore reddito non
dichiarato sia o meno un doppio ragionamento presuntivo.
Secondo la Corte di Cassazione nella decisione 9 aprile 2002, n. 5045, è,
infatti, vietata la doppia presunzione (in latino, c.d. “presumptum de
presumpto”), in quanto le presunzioni semplici, ai sensi del richiamato art.
2727 del codice civile, sono le conseguenze che un “giudice trae da un fatto
noto per risalire ad un fatto ignorato”, sicché gli elementi che costituiscono la
premessa devono avere il carattere della certezza e della concretezza.
Esistenza di attività non dichiarate
E’ vietata la doppia presunzione
Cassazione nella decisione 9 aprile 2002, n. 5045
241 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Pur mantenendo la propria posizione di chiusura nei confronti delle presunzioni
di secondo grado, di recente la Suprema Corte – valutando come queste
ultime possano giungere a dimostrazioni ragionevoli, ma non ritenendo, nel
contempo, di pronunciarsi esplicitamente per l’ammissibilità delle stesse – ha
argomentato qualificando il ragionamento presuntivo quale unica presunzione,
comprensiva di più passaggi logici.
Pertanto, ogni qualvolta i giudici di legittimità hanno qualificato i ragionamenti
inferenziali effettuati dagli uffici quali presunzioni di secondo grado, ha concluso
non ammettendoli.
Per converso, nei casi in cui i medesimi giudici hanno ritenuto ragionevoli le
presunzioni adottate dall’ufficio a sostegno dei rilievi formulati, essi hanno
affermato che le argomentazioni prodotte non rappresentavano presunzioni.
Nell’ambito del panorama delineato, assume particolare significato la sentenza
della Cassazione n. 12438 del 28 maggio 2007, in cui i giudici, pronunciandosi
in relazione alla legittimità di accertamenti fondati sul numero di tovaglioli,
lavati (e quindi utilizzati) nell’ambito di un’attività di ristorazione, dopo aver
rilevato che il ragionamento inferenziale che collega i tovaglioli lavati al
maggior reddito sottratto ad imposizione costituisce presunzione di secondo
grado, ha ammesso quest’ultima in quanto ritenuta ragionevole.
In conclusione, la sentenza afferma che il divieto di doppia presunzione,
sintetizzato nel brocardo latino “Praesumptum de praesumpto non admittitur”,
può valere solo come esortazione ai giudici ad una corretta verifica della
persuasività e della ragionevole probabilità del doppio ragionamento presuntivo
secondo l’id quod plerumque accidit.
In particolare, nella decisone si legge che “è legittimo l’accertamento effettuato sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati, costituendo dato assolutamente normale quello secondo cui, per ciascun pasto, ogni cliente adoperi un solo tovagliolo e rappresentando, quindi, il numero di questi un fatto noto capace, anche di per sé solo, di lasciare, ragionevolmente e verosimilmente, presumere il numero di pasti effettivamente consumati, pur dovendosi, del pari ragionevolmente, sottrarre dal totale dei tovaglioli utilizzati per altri scopi, quali i pasti dei soci e dei dipendenti e l’uso da parte di camerieri e simili”.
Divieto di doppia presunzione
Divieto di doppia presunzione
può valere solo come esortazione ai giudici ad una corretta verifica della persuasività e della ragionevole probabilità del doppio ragionamento presuntivo.
242
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
Più di recente, sempre in relazione ad un accertamento operato con il
tovagliometro, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18475 del 2010 ha
affermato che è legittimo l’accertamento analitico - induttivo basato sul numero
dei tovaglioli utilizzati, anche senza il riconoscimento di una minima
percentuale di scarto.
In sostanza, con tale sentenza la Cassazione si è spinta oltre rispetto al
consolidato orientamento secondo cui al numero dei tovaglioli usati occorreva
ragionevolmente sottrarre una percentuale di tovaglioli utilizzati per altri scopi.
Significativa è la posizione assunta dalla Prassi in ordine all’ammissibilità delle
presunzioni da tovagliometro e affini nella circolare del Comando Generale della
Guardia di Finanza n. 1/2008, Parte IV, capitolo 2, secondo cui “è consentito
ricostruire il reddito di un ristorante:
1. sulla base del numero di coperti, a sua volta desunto dal numero di
tovaglioli lavati, giacché, nel quadro di un approccio analitico –
induttivo, costituisce un dato assolutamente normale quello secondo
cui, per ogni pasto, ciascun cliente adoperi un solo tovagliolo, con la
conseguenza che il numero di questi rappresenta un fatto noto capace,
anche di per sé solo, di lasciare ragionevolmente presumere il numero
dei pasti realmente consumati, pur dovendosi presumere "una
sottrazione dal totale dei tovaglioli usati per altri scopi, quali i pasti dei
soci e dei dipendenti, o l'uso da parte dei camerieri”;
2. sulla base dei coperti calcolati nei termini dianzi indicati e supportati da
altri riferimenti quantitativi, quali il numero dei caffè e le quantità di
vino consumati nel locale;
3. sulla base delle quantità di materie prime (carne e pesce) acquistate;
4. in caso di esercizio di “pizzeria”, sulla base delle quantità di ingredienti
acquistate per il particolare tipo di alimento”.
Ed ancora, “le ricostruzioni indirette del ciclo d’affari possono essere fondate, in
genere, su qualsiasi altro elemento documentale o fattuale, normalmente
acquisito nelle fasi delle “verificazioni” o delle “altre rilevazioni”, idoneo a
fornire indicazioni in ordine alla effettiva consistenza del volume di operazioni
passive ed attive, a condizione che, in presenza di contabilità esistente e
regolare, i dati utilizzati ed elaborati siano, oltre che diversificati, anche
particolarmente significativi e le connesse risultanze fortemente dimostrative,
precise e concordanti”.
Circolare del Comando Generale
della G di F n. 1/2008
Ricostruzioni indirette
243 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
La sentenza in commento rappresenta un ulteriore passo della Cassazione nel
senso della piena legittimazione delle ricostruzioni indirette operate
dall’Amministrazione finanziaria.
Non occorre, tuttavia, dimenticare che per poter procedere a dette operazioni è
necessario che siano verificati i presupposti che legittimano l’accertamento di
tipo analitico-induttivo.
Conclusivamente, infine, riteniamo di segnalare il curioso atteggiamento della
Cassazione con riguardo alle evidenziate ricostruzioni indirette, laddove, dopo
aver ammesso che le stesse costituiscono presunzioni di secondo grado, le
autorizza nonostante il proprio consolidato indirizzo giurisprudenziale che, da
sempre, ne prevede il divieto di utilizzo.
7.6 Accertamento e rilevazione di errori
A seguito di un ricorso presentato in Cassazione dall’Agenzia delle Entrate nei
confronti di un contribuente, contro una sentenza della CTR Campania, con la
quale la stessa, aveva annullato un avviso di accertamento Iva e Irpef perché
viziato da un errore di calcolo, veniva accolta dai giudici, la pretesa dell’
dell'Erario, affermando che:
• qualora il giudice d'appello rilevi errori nell'atto di accertamento
tributario, deve calcolare l'incidenza dell'errore sull'accertamento
opposto per verificare innanzitutto se, in concreto, correggendo l'errore,
permangono presupposti per il tipo di accertamento posto in essere e, in
ogni caso, se residua una pretesa fiscale.
Secondo i giudici, la commissione tributaria, nel caso in cui venga riscontrato
un errore di calcolo nell’atto, non può limitarsi a disporre la perdita di efficacia
dell’ atto ma, bisogna entrare nel merito della pretesa e quantificare
l’obbligazione tributaria.
Il processo tributario non è annoverabile tra i processi di impugnazione-
annullamento, bensì tra quelli di impugnazione - merito, in quanto non diretto
alla mera eliminazione dell'atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione
Legittimazioni delle ricostruzioni indirette operate dall’ amministrazione finanziaria
Ricostruzioni indirette
Presupposti per l’accertamento analitico induttivo
Considerazioni
Ricorso accolto
Errore di calcolo nell’atto
Impugnazione - Merito
244
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia
dell'accertamento dell'Amministrazione Finanziaria, con la conseguenza che il
giudice, il quale ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa
dell'Amministrazione, non deve né può limitarsi ad annullare l'atto impositivo,
ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal "petitum" delle
parti.
Il rito fiscale non “è diretto alla mera eliminazione dell’atto impugnato, ma alla
pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal
contribuente sia dell’accertamento dell’Amministrazione Finanziaria”.
Aspetti operativi della sentenza
Nel caso in cui l’atto sia affetto da vizi di merito (esempio, errata applicazione
delle percentuali di ricarico), il giudice, nei limiti del petitum, deve esaminare
l’obbligazione tributaria e ricondurla nella giusta misura, sempre che ciò sia
possibile.
In presenza di un vizio di legittimità (vizi del procedimento notificatorio,
omessa sottoscrizione), il giudice deve limitarsi ad annullare l’atto.
Cosa succedere nei confronti dell’ ente che emette l’atto
In presenza di vizi di merito, l’atto, a seguito della statuizione giudiziale
definitiva, non può più essere riemanato, posto che ciò si risolverebbe in una
violazione del giudicato.
Il giudice
Deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal "petitum" delle parti.
Vizi di merito
Vizi di merito (errata percentuale di ricarico)
Il giudice deve ricondurla nella giusta misura
Vizio di legittimità
Il giudice deve annullare l’atto
Vizi di merito
245 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
L’annullamento dovuto ad un vizio di legittimità non preclude la reiterazione
dell’atto privo, logicamente, del vizio invalidante, fermo restando il rispetto dei
termini di decadenza.
La decisione della sentenza risulta molto importante per il fisco, a seguito
anche dei non pochi errori di calcolo che sono commessi dagli uffici
dell'Agenzia nella fase di accertamento. Tale margine di errore aumenta quanto
più complessa è la contabilità del contribuente.
Con la decisione della suprema corte l’intera procedura dell’ amministrazione
(in caso di errore) ora non può essere più invalidata, e una prima conseguenza,
potrebbe essere la validità di molti accertamenti frutto di calcoli sbagliati o
marginali
7.7 Fermo amministrativo
Prima di analizzare i termini della questione oggetto della decisione dei giudici
della Cassazione, occorre premettere che per preavviso di fermo deve
intendersi l’atto prodromico con cui è dato avviso al contribuente che, trascorsi
venti giorni dalla scadenza del termine per pagare la somma indicata nella
cartella di pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo amministrativo.
Al riguardo, si segnala che, per effetto dell’art. 19, comma 1, lettera e-ter), del
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il ricorso alla Commissione tributaria
provinciale può essere proposto avverso “il fermo di beni mobili registrati di cui
all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni”.
Tale previsione non ha, tuttavia, risolto la “vexata questio” riguardante la
possibilità di impugnare il preavviso di fermo amministrativo, negata da parte
della giurisprudenza e ammessa da altra.
La vicenda
La vicenda prende le mosse dall’opposizione promossa da un contribuente
dinanzi al Giudice di pace, avverso un preavviso di fermo amministrativo posto
a carico di una propria autovettura, ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973.
Annullamento
Una decisione a favore dell’ Agenzia
Una prima conseguenza
Il preavviso di fermo
Quando può essere proposto il ricorso
Opposizione dinanzi al Giudice di Pace
246
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
In relazione a tale ricorso, il giudice adito ha rigettato l’eccezione di difetto di
giurisdizione, sollevata dall’Agente della Riscossione, pronunciandosi sulla
legittimità del provvedimento impugnato, relativamente ai crediti extratributari
garantiti dal fermo (per i quali non è competente il giudice tributario),
annullando, entro tali limiti, il preavviso di fermo, ritenuto illegittimo “in caso di
riscossione di crediti relativi a sanzioni amministrative per violazioni al codice
della strada”.
L’agente della riscossione ha pertanto proposto ricorso in Cassazione.
In relazione all’esaminato profilo, i giudici di legittimità hanno confermato la
decisione del giudice di pace, rilevando che “al giudice tributario appartiene la
cognizione delle obbligazioni di natura fiscale, mentre il giudice ordinario
giudica delle altre materie (nella specie obbligazioni dovute a titolo di sanzioni
amministrative pecuniarie dovute per violazioni al codice della strada).
In altri termini, il giudice di merito ha tenuto distinte le obbligazioni tributarie
da quelle extratributarie, limitando la portata del suo decisum soltanto a queste
ultime”.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui viene contestata la diretta
impugnabilità del preavviso del fermo, la Cassazione osserva che le Sezioni
Unite della medesima Corte nella sentenza 10672 del 10 maggio 2009, dopo
aver chiarito che "il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico
di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto
funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa
tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l’interesse del
contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità
sostanziale della pretesa impositiva” , hanno osservato che “a nulla rileva che
detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili
contenuto nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale
elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme
costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in
conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28
dicembre 2001, n. 448", ed analoghe considerazioni valgono, mutatis
mutandis, allorquando il preavviso riguardi obbligazioni extratributarie.
Rigetto dell’ eccezione di difetto
di giurisdizione
Ricorso alla Corte di Cassazione
Distinte
Corte Cassazione S.U. Sent. n. 10672 del 10
maggio 2009
Preavviso di fermo impugnabile
dinanzi al giudice tributario
247 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Considerazioni
Due sono gli ordini di considerazioni che possono essere sviluppati partendo
dalla decisione dalla Cassazione in commento.
Il primo di essi attiene alla possibilità di promuovere ricorso avverso il fermo
amministrativo dinanzi ad un giudice diverso da quello tributario.
Al riguardo, è sufficiente osservare che la Corte costituzionale è recentemente
intervenuta sulla questione con l’ordinanza n. 6 del 14 gennaio 2010,
richiamando il principio di diritto, secondo cui, con riferimento alle controversie
aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati ed ai fini
della giurisdizione, rileva la natura dei crediti posti a fondamento di detto
provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetta al
giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o
meno dei crediti, ovvero a entrambi se il provvedimento si riferisce in parte a
crediti tributari e in parte a crediti non tributari.
I giudici costituzionali hanno, quindi, concluso osservando che il giudice
tributario non è il giudice di tutte le controversie in materia di fermo
amministrativo dei beni mobili registrati, ma solo di quelle in cui il fermo è
posto a garanzia di un credito di natura tributaria.
Con riguardo al secondo profilo, che attiene, invece, alla possibilità di
impugnare il preavviso di fermo, pare sufficiente il richiamo alla esaminata
sentenza delle Sezioni Unite n. 10672 del 10 maggio 2009 secondo cui “deve
ritenersi impugnabile avanti alla giurisdizione tributaria ogni atto,
indipendentemente dalla forma o denominazione, che rechi una pretesa nei
confronti del destinatario deducendo la sussistenza di un rapporto giuridico
d’imposta suscettibile pertanto di far insorgere nel destinatario l’interesse ad
agire ex art. 100 c.p.c. spiegando le proprie difese davanti al giudice naturale”.
In sostanza, il destinatario del preavviso ha sin da subito un interesse specifico
e diretto al controllo della legittimità sostanziale della pretesa che è alla base
del preannunciato provvedimento cautelare e, pertanto, deve essergli concessa
la possibilità di attivarsi tempestivamente dinanzi al giudice competente.
Prima considerazione
Corte Costituzionale Sent. n. 6 del 14 gennaio 2010
Seconda considerazione
248
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
7.8 Accesso agli atti da parte di terzi
Chiunque, anche se non è stato interessato nel processo tributario, può
chiedere ed ottenere il rilascio di copie di Sentenze emesse dalle Commissioni
Tributarie. Il chiarimento, perviene dalla Direzione della Giustizia Tributaria del
Ministero dell’ Economia (Circ. n. 9/2010 dgt), a seguito di alcune istanze
presentate da diverse segreterie giudiziarie, in merito al comportamento da
tenere quando vengono richiesti gli atti.
In molte segreterie giudiziarie, vi era incertezza, in merito al comportamento
da tenersi quando veniva richiesto il rilascio di copie relative a sentenze emesse
dalle Commissioni Tributarie, da soggetti che non erano parte in causa alle
sentenze alle quali si riferiscono.
7.8.1 La Giurisprudenza di merito
In relazione all’ argomento, diversi sono i contributi giurisprudenziali che hanno
individuato il modus operandi da far seguire alle segreterie giudiziarie.
La Corte Costituzionale , aveva già ritenuto possibile procedere al rilascio di
copia informale delle sentenze, in base all'affermazione che gli atti depositati
nel fascicolo di causa sono "accessibili a chiunque vi abbia interesse".
La commissione per l’accesso agli atti
Sempre in riferimento all’argomento, la Commissione per l’accesso ai
documenti amministrativi, con decisione del 26 febbraio 2008, ha specificato
che "in base alle norme che regolano il processo civile, la sentenza, una volta
emessa è resa disponibile a tutti con il deposito in cancelleria”.
Le sentenze, sono degli atti pubblici la cui accessibilità, non incontra nessun
limite salvo l’oscuramento del dati personali.
Premessa
I dubbi delle segreterie giudiziarie
Atti accessibili a chiunque vi abbia
interesse
Necessario il deposito in cancelleria
È possibile rilasciare a chiunque ne faccia richiesta, le copie degli atti relativi alle sentenze delle Commissioni Tributarie?
La questione
aperta
249 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Corte di Cassazione
E’ intervenuta sull’argomento anche la Corte di Cassazione , la quale ha
affermato, definitivamente, che ogni cittadino ha il diritto di ottenere copia
degli atti detenuti per lui da un soggetto cui la legge attribuisce la qualifica di
pubblico depositario.
Tribunale di Torino
Infine, anche il Tribunale di Torino, ha ripreso quanto affermato dalle sezioni
Unite della Cassazione in una sentenza nella quale si affermava che:
→ La tutela giurisdizionale del diritto ad ottenere il rilascio di una copia degli
atti detenuti dai pubblici depositari va esercitata presso il giudice
ordinario.
Inoltre, l’obbligo di rilasciare una copia degli atti, trova la sua fonte nell’art. 743
c.p.c.
Si può dunque affermare che, anche a seguito degli orientamenti
giurisprudenziali sopra visti, il diritto soggettivo al rilascio di copia delle
sentenza delle Commissioni Tributarie, deve essere riconosciuto anche ai
soggetti che non sono parte in causa.
Sentenze specificatamente determinate
È opportuno verificare che le richieste si riferiscono a sentenze
specifiche, determinate con riguardo al loro numero.
Richieste non generiche
Non sono ammissibili richieste generiche, relative a sentenze non
identificate o non individuate con precisione.
In riferimento alla riservatezza e alla tutela della Privacy, si fa riferimento al
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, con particolare riguardo agli articoli:
•• Art. 47 (Trattamento per ragioni di giustizia);
•• Art. 52 (Dati identificativi degli interessali).
I dubbi delle segreterie giudiziarie
Riconoscimento del diritto soggettivo
Le indicazioni operative
La tutela della riservatezza
250
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
I suddetti articoli, nel disciplinare il momento della diffusione della sentenza o
del provvedimento giurisdizionale, garantiscono il diritto all'anonimato delle
parti in giudizio o dei soggetti interessati.
La suddetta apposizione opera soltanto in caso di successiva divulgazione della
sentenza per finalità di informazione giuridica.
Il rilascio della copia di una sentenza, in favore di un soggetto diverso dalla
parte facente parte del procedimento e non titolare di uno specifico interesse
processuale, non è di per sé un'attività di diffusione e non soggiace, perciò, alla
disciplina della cautela prevista dall’ art. 52 del D.lgs. n. 196/2003.
Per chi consegna gli atti
È bene far firmare a chi ritira l’atto, una ricevuta sulla conoscenza della
presenza dell’annotazione in merito alle cautele da osservare in caso di
successiva pubblicazione.
Comunque è preferibile rilasciare la copia degli atti senza gli estremi
identificativi degli stessi e tutti i dati personali relativi alla controversia, per
prevenire eventuali utilizzi indebiti della sentenza da parte del richiedente
stesso.
Sulle copie rilasciate, non autenticate saranno riscossi i diritti previsti in
materia di spese di giustizia (Art. 262 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115).
L’anonimato, ai sensi del comma 3 dell'art. 52 del D.lgs. n. 1962003. si
attua attraverso l'apposizione della seguente annotazione: In caso di
diffusione omettere la generalità e gli altri dati identificativi di….,
Ciò, non incide sulla pubblicazione dell’originale della sentenza, che deve
essere completo di tutti i dati identificativi delle parti.
I dubbi delle segreterie giudiziarie
Le cautele in caso di pubblicazione
Il ritiro degli atti
Il rilascio delle copie senza
estremi
Le spese di giustizia
Codice in materia di protezione dei dati personali
Garanzia del diritto all’ anonimato delle parti interessate.
251 Fiscal Focus
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7.9 Responsabilità dei soci
Come noto nel diritto commerciale italiano la società a responsabilità limitata,
in sigla S.r.l. o Srl, è un tipo di società di capitali che, come tale, è dotata di
personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali solamente con il suo
patrimonio.
Fino all’entrata in vigore della riforma la Società a responsabilità limitata - S.r.l.
- era disciplinata in modo residuale della S.p.a. e da essa distinta solo per il
capitale minimo necessario (20 milioni £) e per il divieto di suddividere il
capitale in azioni ma in quote pari ad un determinato ammontare.
La riforma ha radicalmente innovato tale modello societario per renderlo uno
strumento caratterizzato da elasticità e imperniato su una maggiore
considerazione delle persone dei soci e dei loro rapporti personali;
particolarmente adatto alla realtà delle PMI.
Il legislatore ha collocato la Srl al centro del sistema societario, come modello
di esercizio collettivo ed individuale dell’impresa con il beneficio della
responsabilità limitata.
Tale responsabilità limitata si riflette anche nel pagamento dei debiti tributari.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con il parere n. 24 del 6 ottobre
2010 ha, infatti, esaminato il caso di un ex socio nonché amministratore unico
di una Srl, estinta e cancellata lo scorso anno dal registro delle imprese, il
quale ha ricevuto dall’Agenzia delle Entrate in qualità di ex socio un avviso si
accertamento in cui si eccepisce una maggior imposta Ires, Irap e Iva riferita
alla società stessa.
Fondazione studi consulenti del lavoro parere n. 24
Società estinta e cancellata dal registro imprese.
Ex socio nonché amministratore unico ha ricevuto un avviso si accertamento
avente ad oggetto maggiori imposte contestate alla società stessa.
Premessa
Responsabilità per debiti tributari
252
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Fiscal Focus
Al riguardo la Fondazione ha esaminato le seguenti norme:
l’art. 36 del DPR 602/73, in materia di IRES, il quale prevede che la
responsabilità dei soci è limitata al valore dei beni che hanno ricevuto
in assegnazione nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti
alla messa in liquidazione, nonché dei beni sociali ricevuti in
assegnazione dai liquidatori durante il tempo della liquidazione. Il
principio, tuttavia, non si estende ai maggiori tributi accertati relativi
ad IRAP e IVA;
l’art. 2495 c.c., secondo il quale nelle ipotesi di liquidazione di una
società di capitali, a seguito della cancellazione dal registro delle
imprese, si ha l’estinzione della società con la conseguenza che la
società medesima non può in alcun modo essere chiamata in giudizio,
né può essere chiamata a rispondere di eventuali obbligazioni sorte
durante la propria esistenza1. Un eventuale ruolo intestato alla società
ormai estinta sarebbe, pertanto, illegittimo;
la norma di cui al art. 2495 c.c. che dispone che “dopo la cancellazione
i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei
confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse
in base al bilancio finale di liquidazione”.
CONTESTO NORMATIVO
Art. 36 del DPR 602/73
Responsabilità dei soci è limitata ai beni ottenuti nei periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione e durante il tempo della liquidazione stesso.
Art. 2495 c.c.
Con la cancellazione della società dal registro imprese si ha l’estinzione della società;
dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione
1 si veda la sentenza della Cassazione, SS.UU., 22 febbraio 2010 n. 4062
253 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Sulla base delle sopraesposte norme la Fondazione si chiede se l’ex socio
nonché amministratore unico possa rispondere dei debiti tributari della società
estinta.
La Fondazione sottolinea che il citato articolo 36 del DPR 602/73 in base a
quanto stabilito da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, (per
tutte sentenza n. 2079 del 4 marzo 1989) è da intendersi quale mera
obbligazione di ordine civilistico. Tale assunto è meglio enunciato nella
relazione illustrativa al DPR 602/73 laddove evidenzia che la responsabilità dei
soci “adempie, in definitiva, ad una funzione analoga a quella della revocatoria
in sede civile”.
Alla luce di quanto previsto dall’art. 36 del D.p.r 602/73 la Fondazione ritiene
che la responsabilità dei soci è limitata al valore:
• dei beni (danaro o altri beni sociali) che hanno ricevuto in assegnazione
“nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in
liquidazione”;
• dei beni sociali ricevuti in assegnazione dai liquidatori “durante il tempo
della liquidazione”.
La Fondazione Studi chiarisce, peraltro, che il dettato della disposizione non
può essere esteso in via interpretativa al recupero dell’IVA e dell’IRAP nei
confronti dei soci.
Tale tesi deriva dal fatto che in campo tributario vige il codificato principio del
divieto di applicazione analogica, posto che l’articolo 19 del D. Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, sancisce:
• “Le disposizioni previste dagli articoli…..36…… del DPR 29 settembre
1973, n. 602, si applicano alle sole imposte sui redditi.”
Responsabilità dei soci per i beni ottenuti nei periodi di imposta
precedenti alla messa in liquidazione e durante il tempo della
liquidazione stesso
SI Ires
NO Iva e Irap
Responsabilità di ordine civilistico
Il principio non vale per Iva e Irap
254
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
Concludendo l’avviso di accertamento per poter essere legittimo deve
necessariamente contenere:
• l’indicazione delle somme richieste al socio per un importo non superiore
a quello derivante da valore dei beni che il socio ha ricevuto in
assegnazione “nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti
alla messa in liquidazione”, nonché dei beni sociali ricevuti in
assegnazione dai liquidatori “durante il tempo della liquidazione”.
7.10 Fatture false e rilevanza penale
Per la configurazione della fattispecie delittuosa di emissione di fatture false,
(articolo 8 del D.lgs. n. 74/2000) è sufficiente che l'emittente si proponga il fine
di consentire a terzi l'evasione d'imposta (dolo specifico), senza che si sia
rilevata l'effettiva e successiva evasione.
Secondo una recentissima sentenza della terza sezione penale della
Cassazione, la n. 26138 del 8 luglio 2010, in conseguenza ad un ricorso
relativo ad una condanna di un imprenditore a sei mesi di reclusione per aver
emesso fatture per operazioni inesistenti, non è necessario che ci sia stata
un'effettiva evasione di imposta, essendo sufficiente l'intenzione da parte dello
stesso, di far ottenere, con la falsa fatturazione, un indebito risparmio fiscale.
L’imprenditore, nello specifico, era amministratore di due società, quella che
aveva emesso la fattura e quella che l'aveva ricevuta per dei lavori da
realizzare. Tali lavori fatturati, erano stati realizzati molto più tardi.
A seguito del ricorso in Cassazione, i supremi giudici non hanno dato nessuna
rilevanza all’argomentazione del ricorrente (e cioè, che non vi era stata
evasione e che i lavori erano stati eseguiti), sussistendo, invece, (sempre
secondo i giudici) nel caso de quo, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie
criminosa in contestazione.
Premessa
Sufficiente l’intenzione di consentire ad un terzo di evadere.
Somme che possono essere
richieste al socio
255 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Non sussistenza del reato
Secondo il
ricorrente
Non sussisteva il contestato reato tributario, dal
momento che non ha cagionato alcuna evasione
d'imposta e quindi alcun danno erariale. (non aveva
evaso il fisco e i lavori erano stati effettuati.
Dagli accertamenti svolti dalle Autorità Finanziarie è risultato
inequivocabilmente che il ricorrente, nella qualità di rappresentante legale e
amministratore di due società, aveva emesso, tra le stesse compagini sociali,
una fattura di euro 133.500,00 per operazioni inesistenti, essendo dimostrato
che i lavori di costruzione del complesso immobiliare - per la cui realizzazione la
fattura era stata emessa - non erano mai iniziati. (I lavori erano stati effettuati
molto più tardi rispetto alla data della fattura).
Secondo la Cassazione, l'emissione di fatture (false) per operazioni inesistenti
da parte di una società a favore di un'altra, facenti capo allo stesso
amministratore, è sufficiente, di per sé, a conseguire la finalità di consentire a
terzi l'evasione di imposta e, di conseguenza, a integrare la fattispecie
delittuosa di cui all'articolo 8 del D.lgs. n. 74/2000.
Sempre secondo i supremi giudici, l'evasione d'imposta (e il conseguente danno
erariale) non è elemento essenziale della fattispecie prevista e punita
dall'articolo 8 del D.lgs. 74/2000, ma "...per integrare il reato è necessario che
l'emittente di fatture, si proponga il fine di consentire a terzi la evasione delle
imposte sul reddito o sul valore aggiunto anche se il terzo non ha
effettivamente evaso".
Elemento oggettivo
Cassazione sentenza n. 38199 del 10 ottobre 2002
Elemento soggettivo
Elemento oggettivo
→ Emissione di fattura per operazioni inesistenti.
→ I lavori sono stati realizzati molto più tardi rispetto
alla data della fattura.
Elemento soggettivo
→ Evasione d’imposta: elemento non essenziale.
→ Necessaria l’intenzione a consentire a terzi l’evasione.
→ Non è necessario che il terzo abbia effettivamente evaso.
256
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
La Cassazione sottolinea come il reato in questione sia integrato anche quando
l’utilizzatore non abbia conseguito l’indebito rimborso dell’IVA.
L’evasione d’imposta non è elemento incriminante, ma costituisce un elemento
specifico del dolo, essendo sufficiente che l’emittente della fattura agisca con
l’intenzione di consentire al terzo l’evasione, risulta irrilevante il fatto che il
terzo la consegua.
La costante giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che il fine specifico di far
evadere le imposte al destinatario delle false fatture, non deve essere
necessariamente esclusivo, ma può accompagnarsi anche ad altri scopi - sia
dell'emittente, sia del destinatario - quale, per esempio, quello di evadere i
contributi previdenziali (Cassazione, sentenza 39359 del 24 settembre 2008).
Il reato contestato al ricorrente, intende punire ogni tipo di divergenza tra la
realtà commerciale e l’espressione documentale di essa, non soltanto la
mancanza assoluta dell’operazione.
La falsa fatturazione dunque è punita anche quando la divergenza tra realtà
commerciale e documentale è parziale, nonché quando l’operazione si sia
verificata tra i soggetti indicati in fattura e anche per importi inferiori rispetto a
quelli indicati.
7.11 Accertamento: costi non contabilizzati
Le recenti sentenze nn. 16730 e 20735, rispettivamente datate 16 luglio 2010
e 6 ottobre 2010 , offrono lo spunto per tornare ad affrontare la problematica
concernente la necessità - nell’ambito delle contestazioni mosse dal Fisco
relativamente a maggiori ricavi/compensi non dichiarati dal contribuente - del
riconoscimento di abbattimenti percentualizzati in relazione ai costi correlati ai
maggiori ricavi/compensi accertati. L’esame della problematica sarà svolto
partendo dalle presunzioni in materia di indagini finanziarie (in ordine alle quale
indicazioni sono state fornite nell’approfondimento dedicato all’“estensione
automatica delle indagini finanziarie a soggetti formalmente terzi”) secondo cui
i prelevamenti effettuati sono considerati ricavi o compensi se gli stessi non
risultino dalla contabilità e il contribuente non ne indichi il beneficiario.
Fine non esclusivo
Art. 8 D.lgs. 74 del 2000
Falsa fatturazione
La rilevanza dei costi correlati
ai maggiori
257 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
A tale specifico riguardo, è appena il caso di rilevare che è stato osservato che
non dovrebbe riconoscersi ai prelievi effettuati dai conti correnti bancari, in via
pressoché automatica, la valenza di ricavi sottratti a tassazione, in quanto i
prelevamenti effettuati potrebbero, verosimilmente, essere ricondotti ad
acquisti di merce “in nero” e, quindi, costi che dovrebbero, in quanto tali,
essere sottratti e non già sommati ai versamenti effettuati sui medesimi conti2.
7.11.1 La sentenza della Corte di Cassazione, 16 luglio 2010,
n. 16730
La decisione dei giudici di legittimità ha riguardato una verifica fiscale a
carattere generale condotta dalla Guardia di Finanza su un contribuente,
attraverso un accertamento di tipo analitico - induttivo ed utilizzando le
presunzioni legali proprie delle indagini finanziarie .
Il ricorso proposto dal contribuente sul conseguente avviso di accertamento,
veniva in parte accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale che
rideterminava il reddito di impresa, ritenendo giustificati alcuni prelevamenti e
versamenti effettuati dal contribuente sui conti correnti bancari esaminati.
Anche questa decisione veniva impugnata dal contribuente dinanzi la
Commissione Tributaria Regionale della Liguria che confermava,
sostanzialmente, il contenuto della prima decisione; veniva, pertanto, proposto
dal contribuente ricorso in Cassazione.
In ordine alla questione, i giudici di legittimità hanno osservato che, in effetti,
la presunzione legale dell’art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 600/1973,
secondo cui i movimenti di dare ed avere (versamenti e prelevamenti) risultanti
da un conto corrente bancario rilevano ai fini dell’accertamento dell’imponibile,
salva la prova contraria, determina l’erroneità dell’assunto dei ricorrenti
secondo cui, a prescindere dall’assolvimento dell’onere della prova sugli stessi
gravante, i prelevamenti dai conti correnti non possono misurare che costi e
spese.
A tale specifico riguardo, i giudici di legittimità, richiamando la precedente
sentenza 28 settembre 2005, n. 19003 hanno osservato che il legislatore
considera, fino a prova contraria, ricavi sia i prelevamenti sia i versamenti, in 2 Per un primo esame del contenuto delle stesse, cfr. G. Ferranti, “La disciplina delle presunzioni in
presenza di controlli bancari”, in “Corriere Tributario” n. 41/2010, pag. 3357. In ordine al contenuto della seconda sentenza, vd.
La vicenda
La decisione della Cassazione
258
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
quanto non ritiene che il contribuente evasore occulti in pari misura i ricavi ed i
costi, anzi la norma muove dal presupposto che il contribuente tenda ad
occultare i ricavi ma non i costi; conseguentemente, non è lecito presumere
che in ogni caso a ricavi occulti corrispondano necessariamente costi occulti.
La Corte ha poi evidenziato che la Corte Costituzionale, nel ritenere non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2, del
D.P.R. n. 600/1973, sollevata in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., ha rilevato
che “la norma si sottrae alla censura di violazione dell’art. 53 Cost.,
risolvendosi, quanto alla destinazione dei prelievi non risultanti dalle scritture
contabili, in una presunzione di ricavi iuris tantum suscettibile, cioè, di prova
contraria attraverso la indicazione del beneficiario dei prelievi”.
Inoltre, sempre secondo la sentenza della Corte Costituzionale richiamata, “la
presunzione relativa alle indagini finanziarie non è lesiva del canone di
ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., non essendo arbitrario ipotizzare che i
prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un imprenditore
siano stati destinati all’esercizio dell’attività d'impresa e siano, quindi, in
definitiva, detratti i relativi costi, considerati in termini di reddito imponibile”.
Con riguardo, invece, alla prospettata violazione dell’art. 75 (trasfuso, per
effetto del D.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, nell’art. 109 del T.U.I.R.), comma
4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), i giudici della Cassazione
hanno, invece, osservato che, “tale norma ammette in deduzione dal maggior
reddito accertato i costi che sono serviti a produrlo anche se non imputati al
conto dei profitti e delle perdite … se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi, cosa che manca nel caso di specie”.
7.11.2 La sentenza della Corte di Cassazione, 6 ottobre 2010,
n. 20375
Il caso sottoposto alla decisione della Suprema Corte ha ad oggetto le
contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza - a seguito di una verifica
generale svolta sulla base delle risultanze di indagini finanziarie - nei confronti
di un contribuente a cui veniva contestato lo svolgimento dell’attività
commerciale di compravendita di biglietti per manifestazioni ed eventi, in totale
evasione di imposte.
La compatibilità dell’art. 32 del
D.P.R. n. 600/1973 con l’art. 53 della
Costituzione
La compatibilità dell’art. 32 del
D.P.R. n. 600/1973 con l’art. 3 della
Costituzione
Il rapporto dell’art. 32 del
D.P.R. n. 600/1973 con l’art. 109 del
T.U.I.R.
La vicenda
259 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Più nel dettaglio, la Guardia di Finanza aveva operato nei confronti del
contribuente un accertamento di tipo “induttivo puro” ed avvalendosi delle
presunzioni legali proprie delle indagini finanziarie aveva qualificato come ricavi
non dichiarati dal contribuente sia i versamenti che i prelevamenti risultanti dai
conti a quest’ultimo intestati.
Il conseguente avviso di accertamento veniva impugnato dal contribuente,
dapprima dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva
parzialmente il ricorso e, successivamente, davanti alla Commissione Tributaria
Regionale del Veneto che riconosceva al contribuente un abbattimento dei
ricavi accertati nella misura del 50%, in ragione della quantificazione in tale
misura forfetaria dell’incidenza dei costi sui ricavi contestati.
In particolare, i giudici di secondo grado hanno osservato che “dal p.v.c. è
emerso che i verbalizzanti hanno rilevato ai fini IVA, l’omessa fatturazione di
acquisti per un totale pari ai prelevamenti. Si deve pertanto ritenere che tali
importi debbano essere considerati quali componenti negative del reddito
d’impresa con conseguente riduzione del reddito accertato”.
Ed ancora “si ritiene pertanto equo operare una riduzione pari al 50% dei
redditi accertati anche in relazione al fatto che l’attività svolta da parte
appellante presentava comunque carattere di aleatorietà”.
L'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione lamentando, sostanzialmente,
che erano state violate le previsioni normative che regolano la presunzione
legale relativa alle indagini finanziarie, in virtù delle quali sia i prelevamenti che
i versamenti devono essere considerati, in assenza di giustificazioni, ricavi.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo non corretto abbattere i ricavi
in modo forfetario e, richiamando espressamente il contenuto della precedente
sentenza 5 dicembre 2007, n. 25365, ha osservato che in tema di
accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione
del reddito di impresa, l’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 impone di considerare
ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il
contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i
prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire
acquisizione di utili.
La decisione della Cassazione
260
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
Inoltre, posto che, in materia, sussiste inversione dell’onere della prova,
alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non
un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere
generale, né è possibile ricorrere all’equità.
Proseguendo il loro ragionamento, i giudici di legittimità hanno osservato,
rifacendosi questa volta al contenuto della propria decisione del 26 febbraio
2009, n. 4589, che nel caso in cui l’accertamento effettuato dall'ufficio
finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del
contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della
prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni
bancarie non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l’onere
probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i
dati e gli elementi risultanti dai conti predetti.
Sulla base delle considerazioni esposte, la Corte di Cassazione ha concluso
ritenendo erroneo l’operato della Commissione tributaria regionale che,
in assenza dell’assolvimento da parte del contribuente dell'onere della prova
sullo stesso gravante in virtù dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, ha
presuntivamente ritenuto che ad un ricavo occulto dovesse
necessariamente corrispondere un costo anch’esso occulto ed ha così
abbattuto i ricavi in virtù di costi non provati ma presuntivamente
determinati dal giudice.
7.11.3 La sentenza della Corte Costituzionale, 8 giugno 2005,
n. 225
Entrando più nel dettaglio nell’esame della già menzionata sentenza n. 225
dell’8 giugno 2005, va preliminarmente evidenziato che con essa i giudici
costituzionali hanno ritenuto non fondata la questione di legittimità
costituzionale della disciplina delle indagini finanziarie relativamente alla
previsione dell’art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui
la stessa stabilisce che “i prelevamenti annotati nei conti bancari sono posti
come ricavi se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario”.
Ciò in quanto, secondo i giudici delle leggi:
• l’assunto relativo all’indeducibilità delle componenti negative dal
maggior reddito d'impresa accertato in base alle norme impugnate,
I principi affermati dai
giudici costituzionali
261 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
risulta smentito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo
cui, in caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto - in ossequio
al principio di capacità contributiva - non solo dei maggiori ricavi, ma
anche della incidenza percentuale dei costi relativi che vanno, dunque,
detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati;
• così interpretata, la norma si sottrae alla censura di violazione dell’art.
53 della Costituzione, risolvendosi, quanto alla destinazione dei prelievi
non risultanti dalle scritture contabili, in una presunzione di ricavi iuris
tantum, suscettibile, cioè, di prova contraria attraverso l’indicazione del
beneficiario dei prelievi;
• tale interpretazione, poi, non appare lesiva del canone di ragionevolezza
di cui all'art. 3 della Costituzione, non essendo manifestamente
arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari
effettuati da un imprenditore siano stati destinati all’esercizio dell'attività
di impresa e siano quindi, in definitiva, detratti i relativi costi,
considerati in termini di reddito imponibile.
A tale riguardo, va tuttavia precisato che la sentenza - salutata come il
definitivo riconoscimento della necessità di ammettere in deduzione, a seguito
dell’esecuzione degli accertamenti bancari e finanziari, i costi desumibili dai
prelevamenti non transitati in contabilità e non specificati quanto ai beneficiari
- si riferisce ad un’ attività ispettiva condotta attraverso un accertamento di
tipo “induttivo puro”, metodologia di ricostruzione della posizione fiscale dei
contribuenti che risultino completamente sconosciuti al Fisco, che non abbiano
presentato le dichiarazioni, che non abbiano conservato le scritture contabili
ovvero qualora le stesse siano completamente inattendibili.
7.11.4 La tradizionale posizione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha affermato (da ultimo nella esaminata sentenza n.
16730/2010) che, in presenza di accertamenti basati sull’acquisizione dei
movimenti bancari, “devono essere considerati ricavi sia le operazioni attive
che quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione preventiva di
oneri e costi deducibili, essendo posto a carico del contribuente l’onere di
indicare e provare eventuali specifici costi deducibili”, non essendo lecito
“presumere che in ogni caso a ricavi occulti necessariamente corrispondano
Il caso oggetto di giudizio della Corte Costituzionale
262
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
costi occulti. In punto di onere della prova circa l’esistenza e la deducibilità dei
costi … l’onere della prova ..., ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta
imputazione ad attività produttive di ricavi, incombe al contribuente”.
Inoltre, secondo la già richiamata sentenza n. 25365/2007 “alla presunzione di
legge va contrapposta una prova e non un’altra presunzione semplice ovvero
una mera affermazione di carattere generale. Anche perché non è detto che
sempre e in ogni caso a ricavi occulti corrispondano costi occulti; si dà il caso
che a ricavi occulti siano accompagnati costi dichiarati in misura maggiore del
reale”.
Successivamente, con la sentenza 26 maggio 2008, n. 13516, è stato
censurato il comportamento del giudice di appello che “ha tenuto conto di
«costi neri» relativamente ai corrispettivi che non erano stati registrati, o
comunque annotati nei libri contabili, senza indicare nemmeno la fonte di essi,
come pure la destinazione di certi prelevamenti effettuati sui conti bancari,
ritenendo che questi dovessero essere portati in detrazione”.
Ciò in quanto, come osservato nella esaminata sentenza n. 16730/2010,
l’attuale art. 109, comma 4, del T.U.I.R. ammette in deduzione dal maggior
reddito accertato i costi che sono serviti a produrlo, anche se non imputati al
conto dei profitti e delle perdite, ma se e nella misura in cui risultano da
elementi certi e precisi.
7.11.5 Compatibilità fra le decisioni della Cassazione con i
principi stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza
n. 225/2005
In relazione a tutto quanto precede, va posto in luce che mentre la sentenza
della Corte Costituzionale n. 225/2005 ha riguardato un’attività ispettiva
condotta con metodologia di accertamento induttiva “pura”, le considerazioni
formulate dalla Corte di Cassazione nelle decisioni dianzi esaminate hanno
riguardato - fatta eccezione per la sentenza n. 20735/2010 - casi in cui la
metodologia di accertamento utilizzata era stata quella “analitico - induttiva” e
non “induttiva pura”.
La sentenza della Corte di
Cassazione n. 25365/2007
263 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Per i casi in cui si procede con quest’ultimo metodo di accertamento, dottrina e
giurisprudenza sono concordi nel riconoscere all’Amministrazione Finanziaria la
facoltà di determinare - sulla base di dati e notizie comunque raccolti o venuti a
sua conoscenza - il “reddito”, quale risultato della somma algebrica fra costi e
ricavi, con la conseguenza che l’Ufficio finanziario deve considerare anche i
costi sottostanti ai ricavi induttivamente determinati.
La Corte Costituzionale si è, quindi, limitata nella decisione esaminata a
ribadire un consolidato principio, estendendolo al caso in cui l’accertamento
induttivo riguardi casi in cui l’Amministrazione Finanziaria abbia fatto ricorso
agli accertamenti bancari.
Tale principio non può, invece, essere ritenuto operante nel caso di utilizzo di
metodologie di accertamento differenti, quali, in particolare, quella analitica ed
analitico - induttiva.
7.11.6 Le diverse metodologie di accertamento
Le considerazioni sinora formulate impongono l’analisi dei presupposti per
ricorrere alle diverse metodologie di accertamento previste dall’ordinamento
tributario. Al riguardo, si evidenzia che, per quanto concerne l’accertamento
delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di redditi determinati in base a
scritture contabili, la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 39 del
D.P.R. n. 600/1973 che prevede tre diverse metodologie di accertamento che si
differenziano in relazione alle modalità di esecuzione ed alle condizioni
legittimanti.
In particolare, la metodologia analitica o contabile (ex art. 39, comma 1, lettere
a), b) e c)) che prende a riferimento la contabilità ufficiale del contribuente e si
concretizza nella riqualificazione delle risultanze sulla base di ragioni di diritto
ovvero di situazioni di fatto, individuate dalle lettere a), b) e c) del comma 1
dello stesso art. 39.
Vi è poi la metodologia analitico - induttiva (ex art. 39, comma 1, lettera d))
che si caratterizza, in relazione ai presupposti, per la necessità che
l'incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi risultanti in
dichiarazione e nei suoi allegati emerga dall'ispezione delle scritture contabili,
ovvero dal controllo sulla completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni
contabili effettuato sulla scorta delle fatture e degli altri documenti relativi
Metodologia analitica o contabile
Metodologia analitico -induttiva
264
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
all'impresa, nonché dei dati e delle notizie raccolti dagli uffici in ossequio al
disposto dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973.
La metodologia analitico - induttiva, quanto alle condizioni legittimanti, si
caratterizza per la possibilità di desumere l’esistenza di attività non dichiarate o
l’inesistenza di passività dichiarate, anche attraverso presunzioni semplici,
purché queste siano gravi, precise e concordanti.
In sostanza, la tipologia di controllo che presiede il cosiddetto accertamento
analitico - induttivo si basa anch’essa sul riscontro degli elementi indicati dal
contribuente nella documentazione rilevante per la quantificazione
dell'obbligazione tributaria, salvo poi prescinderne in tutto o in parte -
ricorrendo a presunzioni semplici “gravi, precise e concordanti” - per la
determinazione dell'effettivo onere fiscale a carico del soggetto “fiscalmente
indagato”.
Attraverso la metodologia induttiva o extracontabile (ex art. 39, comma 2,
lettere a), c), d) e d-bis)) l’Ufficio può, invece, determinare il reddito d’impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza,
anche prescindendo dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili ed
avvalendosi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e
concordanza.
Il ricorso alla metodologia induttiva può aversi solo al verificarsi delle condizioni
legittimanti specificamente indicate nelle indicate disposizioni; attraverso esso
l'Amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione dell'effettivo
onere fiscale sulla base di presunzioni semplici, non necessariamente “gravi,
precise e concordanti”, prescindendo dagli elementi indicati dal contribuente
nelle scritture obbligatorie.
Con riguardo al rapporto intercorrente fra le tre distinte metodologie di
accertamento può affermarsi che, qualora le omissioni, falsità e inesattezze
sussistano, ma non siano gravi, numerose e ripetute, l’ufficio può avvalersi del
metodo analitico - induttivo di cui all'art. 39, comma 1, lettera d), utilizzando
strumenti induttivi costituiti da presunzioni gravi, precise e concordanti.
Qualora, invece, l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza assumano rilevanza
tale da rendere inattendibili le risultanze documentali per mancanza delle
garanzie fornite da una contabilità sistematica, può trovare legittima
applicazione l'accertamento induttivo puro, fondato, come visto, su presunzioni
Metodologia induttiva o
extracontabile
Il rapporto fra le tre metodologie di accertamento
265 Fiscal Focus
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
prive dei suindicati requisiti e, quindi, anche presunzioni “semplicissime” o
“supersemplici”.
Il legislatore ha strutturato le metodologie di accertamento secondo un criterio
di intensità decrescente dell'onere della prova; la ragione di ciò va individuata
nell’agevolazione dell'azione di controllo a posteriori da parte
dell’Amministrazione Finanziaria; tanto più il contribuente si è adeguato
correttamente alle prescrizioni in tema di tenuta delle scritture contabili, quanto
più sarà elevato il livello delle argomentazioni da produrre in sede di
motivazione dell'atto di accertamento.
7.11.7 La posizione dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.
32/E del 2006
In linea con le considerazioni dianzi svolte, l’Agenzia delle Entrate, al punto
5.2 della circolare 19 ottobre 2006, n. 32/E, ha affermato, in relazione al
regime di deducibilità dei costi e delle spese correlabili ai ricavi e ai compensi
non dichiarati, risultanti dalle indagini bancarie, che “per quanto concerne
l’accertamento dei redditi di impresa determinati sulla base delle scritture
contabili ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, occorre, in via di principio,
rapportarsi al disposto dell'art. 109, comma 4, lettera b), ultimo periodo, del
T.U.I.R., il quale prevede che le spese e gli oneri specificamente afferenti i
ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico
concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura
in cui risultano da elementi certi e precisi”.
Ed ancora, “la lettura di questa disposizione, condizionata dalle anzidette
connotazioni di certezza e precisione degli elementi probanti gli oneri e le spese
extracontabili, va fatta sistematicamente nell’ambito dell’operatività del primo
comma del citato art. 39, la quale - anche in sede di valorizzazione degli esiti
delle indagini effettuate - consente di riprendere come ricavo, a base
dell’esercizio della pretesa tributaria, le movimentazioni finanziarie, senza il
parallelo riconoscimento di maggiori costi o spese in mancanza di
qualsivoglia giustificazione da parte del contribuente”.
Conseguentemente, “in caso di accertamento fondato sia sul metodo
analitico (lettere a), b) e c) del citato primo comma) che su quello analitico -
induttivo (successiva lettera d) nessun margine si offre all’Ufficio
266
Accertamento: spunti da recenti sentenze della Cassazione Redditometro, accertamenti bancari e strategie difensive
Fiscal Focus
procedente ai fini di un possibile riconoscimento di componenti negative
di cui non è stata fornita da parte del contribuente prova certa”.
Sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, “… a conclusioni diverse si
perviene invece analizzando il metodo di rettifica rappresentato
dall’accertamento induttivo (o extracontabile), che è disciplinato dal secondo
comma del citato art. 39”.
Tale tipo di accertamento “consente di determinare il reddito d'impresa sulla
base dei dati e delle notizie comunque raccolti dall’ufficio procedente, anche
indipendentemente dalla contabilità del contribuente e utilizzando presunzioni
pur prive degli usuali caratteri di gravità, precisione e concordanza, sempreché
ricorra - e quindi venga provata dall'ufficio - una delle circostanze
tassativamente elencate nelle lettere da a) a d-bis) dello stesso secondo
comma”.
Pertanto, in caso di ricostruzione del reddito d’impresa sulla base del predetto
metodo, l’Ufficio “non può non tenere conto, soprattutto in assenza di
documentazione certa, di un’incidenza percentuale di costi presunti a
fronte dei maggiori ricavi accertati; regola che, ovviamente, vale anche se
in tutto o in parte i maggiori ricavi siano stati assunti tramite indagini
bancarie”.
La circolare 32/E/2006 conclude, sul punto, osservando che si tratta di un
“criterio che presuppone per la determinazione del reddito da parte dell'impresa
la imprescindibile esistenza di un costo a cui corrisponde l’investimento
che ha generato il ricavo, atteso che diversamente opinando siffatta
determinazione si rivelerebbe confliggente con il principio di capacità
contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione”.
7.11.8 Considerazioni conclusive
Una lettura costituzionalmente orientata delle decisioni della Corte di
Cassazione sopra esaminate, ci spinge a ritenere - supportati dalla posizione
assunta al riguardo dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 32/E/2006 - che il
riconoscimento dei costi nell’ambito delle indagini finanziarie non rappresenta
un autonomo meccanismo presuntivo, ma trova, invece, collocazione
nell’ambito delle previsioni che fissano le regole di ricostruzione della base
imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
267 Fiscal Focus
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La necessità che l’Amministrazione Finanziaria tenga conto, soprattutto in
assenza di documentazione certa, dell’incidenza percentuale di costi presunti a
fronte dei maggiori ricavi accertati non riguarda, infatti, i soli casi in cui
l’Amministrazione Finanziaria abbia fatto ricorso agli accertamenti bancari ma
ogni attività ispettiva svolta con ricostruzioni di tipo “induttivo puro”.
L’apparente disparità di trattamento con i soggetti sottoposti ad accertamento
analitico o analitico - induttivo trova giustificazione nella circostanza che questi
ultimi si muovono nel quadro di un impianto contabile regolare che, per quanto
non diversamente ricostruito dall'Amministrazione con riguardo a specifiche
voci, resta valido ai fini del riconoscimento del reddito complessivo come
dichiarato dal contribuente sulla base della contrapposizione fra costi e ricavi.
In altri termini, mentre il contribuente “induttivamente” accertato non ha un
reddito fiscalmente riconosciuto e quindi non ha né ricavi né costi (o compensi
e spese) e, conseguentemente l’Amministrazione Finanziaria gli ricostruisce gli
uni e gli altri, determinandone così il reddito, il soggetto sottoposto ad
accertamento analitico o analitico - induttivo, fondato sulla sua contabilità, non
si vede determinato alcun reddito, ma solo rettificate singole voci di costo e
ricavo, a cui può contrapporre le proprie risultanze contabili, valide nei casi in
cui rispettino le regole fiscali.
Da quanto precede deriva la non condivisibilità della posizione espressa dai
giudici di legittimità nell’esaminata sentenza 8 ottobre 2010, n. 20735, laddove
essi non hanno ammesso, in relazione ad un accertamento di tipo induttivo
puro, l’abbattimento dei ricavi accertati in ragione dei costi, determinati
percentualmente, ad essi correlati, in chiara violazione del principio di capacità
contributiva.
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