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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO gli accertamenti parametrici LA STATISTICA di Trilussa Sai ched'è la statistica? È na' cosa che serve pe fà un conto in generale de la gente che nasce, che sta male, che more, che va in carcere e che spósa. Ma pè me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, pè via che, lì,la media è sempre eguale puro co' la persona bisognosa. Me spiego: da li conti che se fanno seconno le statistiche d'adesso risurta che te tocca un pollo all'anno: e, se nun entra nelle spese tue, t'entra ne la statistica lo stesso perch'è c'è un antro che ne magna due.

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

gli accertamenti parametrici

LA STATISTICA di TrilussaSai ched'è la statistica? È na' cosa

che serve pe fà un conto in generalede la gente che nasce, che sta male,

che more, che va in carcere e che spósa.

Ma pè me la statistica curiosaè dove c'entra la percentuale,

pè via che, lì,la media è sempre egualepuro co' la persona bisognosa.

Me spiego: da li conti che se fannoseconno le statistiche d'adesso

risurta che te tocca un pollo all'anno:

e, se nun entra nelle spese tue,t'entra ne la statistica lo stesso

perch'è c'è un antro che ne magna due.

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

evoluzione degli accertamenti parametrici

Nel 1992, con il Decreto del 10 settembre 1992 del Ministero delle Finanze,vengono introdotti gli indici e coefficenti del primo redditometro introdotto aseguito delle modifiche apportate all'art. 38 del DPR 600/73 da parte dell'art. 1,comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Nel 1999, con i Decreti del 30 marzo 1999 vengono emanati i primi studi disettore introdotti dall’art. 62-bis del Decreto legge 30/08/1993 n. 331.

Nel 2012, con il Decreto del 24 dicembre 2012 – Ministero dell’Economia eFinanze sono stati introdotti i nuovi elementi indicativi di capacità contributivasulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito.

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

studi di settore - natura degli studi di settore

Art. 62-bis (Studi di settore) Decreto legge 30/08/1993 n. 331

Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le

associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995,

in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere

più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata

determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2

marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.

154 e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni

significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a

controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata.

Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere

soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal

periodo di imposta 1995.

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

studi di settore - definizione

Scheda informativa (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/studisettoreparametri/studisettore/schedaistudisett)

Gli studi di settore, elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche,consentono di stimare i ricavi o i compensi che possono essere attribuiti al contribuente.Individuano, a tal fine, le relazioni esistenti tra le variabili strutturali e contabili delleimprese e dei lavoratori autonomi con riferimento al settore economico di appartenenza, aiprocessi produttivi utilizzati, all’organizzazione, ai prodotti e servizi oggetto dell’attività,alla localizzazione geografica e agli altri elementi significativi (ad esempio area di vendita,andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza, ecc.).Gli studi di settore sono utilizzati dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, ilposizionamento rispetto alla congruità (il contribuente è congruo se i ricavi o i compensidichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio, tenuto conto delle risultanzederivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica) e alla coerenza (lacoerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economicipredeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore), e dall’Amministrazionefinanziaria quale ausilio all’attività di controllo.

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

studi di settore - onere della prova – impostazione dell’A.F.

Circolare n. 58/E del 27/06/2002 dell’Agenzia delle Entrate

Il contribuente ha l'onere di attivarsi e dimostrare o l'impossibilità di utilizzarele presunzioni in quella fattispecie o l'inaffidabilità del risultato ottenutoattraverso le presunzioni

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

studi di settore - natura degli studi di settore

Circolare del 21/05/1999 n. 110 - Min. Finanze

«Con la metodologia utilizzata per la costruzione degli studi si elimina ogni elemento di

incertezza statistica, in quanto gli studi di settore sono stati realizzati sulla base dei

dati forniti da tutti i contribuenti e non sulla base di indagini a campione.

Gli studi, infatti, consentono di determinare i ricavi o compensi che con più probabilità

possono essere attribuiti al contribuente, individuando non solo la capacità potenziale di

produrre ricavi, ma anche i fattori interni ed esterni all'azienda che possono

determinare una limitazione della capacità stessa (orari di attività, situazioni di

mercato, ecc.).

In concreto, gli studi di settore sono realizzati rilevando, per ogni singola attività

economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne

(il processo produttivo, l'area di vendita, ecc.) che esterne all'azienda (l'andamento della

domanda, il livello dei prezzi, la concorrenza). Vengono, inoltre, rilevate le diverse fasi

dell'attività in modo da individuare le possibili ragioni degli eventuali scostamenti tra i

ricavi risultanti dallo studio e quelli dichiarati.»

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

studi di settore - contraddittorio - natura degli studi di settore

Corte di Cassazione a Sezioni Unite - sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009:

“a) da un lato, il contraddittorio deve ritenersi un elemento essenziale e

imprescindibile (anche in assenza di una espressa previsione normativa)

del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa”;

b) dall'altro, esso è il mezzo più efficace per consentire un necessario

adeguamento della elaborazione parametrica - che, essendo una

estrapolazione statistica a campione di una platea omogenea di

contribuenti, soffre delle incertezze da approssimazione dei risultati proprie

di ogni strumento statistico - alla concreta realtà reddituale oggetto

dell'accertamento nei confronti di un singolo contribuente”

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

studi di settore - natura degli studi di settore

indagini campionarie: sono caratterizzate dal fatto che solo una parte delle unitàstatistiche componenti la popolazione viene selezionata ed indagata (campione). Questoespediente, diminuendo l’onere della rilevazione, consente di destinare maggioreattenzione a tutte le attività connesse al miglioramento e al controllo della qualità dei datiraccolti. Tuttavia selezionare un campione implica ovviamente una minore attendibilitàdelle stime riferite ai parametri di interesse. E’ infatti chiaro che a seconda di quali sianole unità inserite nel campione prescelto, i risultati riferiti alla popolazione complessivavarieranno. Tuttavia, se la selezione del campione viene effettuata con sceltarigorosamente casuale, è possibile misurare il livello di precisione delle stime ottenuterispetto al vero valore del parametro di interesse nella popolazione. La definizione dellemodalità di estrazione del campione, della sua dimensione e delle funzioni dei datiutilizzate per ottenere, dal campione, stime riferite alla popolazione di interesse prende ilnome di strategia di campionamento ed è basata sulla teoria statistica delcampionamento. E' importante precisare che, qualora le unità da inserire nelcampione siano selezionate con scelta ragionata e non con criteri di rigorosacasualità, non sarà più possibile garantire in alcun modo la rispondenza dei risultatidelle analisi effettuate sui dati a requisiti statistici di affidabilità quali la correttezzae l'efficienza delle stime.

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

studi di settore - natura degli studi di settore

indagine totale: rilevazione in cui tutte le unità, delle quali si possiede un indirizzo neipropri archivi di base, sono interessate dalla rilevazione. La più importante fra lerilevazioni totali è senz’altro il censimento. Oltre al censimento, l’indagine totale si deveeffettuare nel caso in cui la popolazione di riferimento è costituita da poche unità moltoimportanti, nel senso che ciascuna di esse possiede una quantità rilevante dellacaratteristica da indagare (ad esempio il fatturato delle grandi imprese). In questo casoomettere la rilevazione anche di una sola delle unità di interesse può comportare notevolidistorsioni nelle stime. Inoltre, nel caso di popolazioni composte da pochi elementimolto importanti, è relativamente più semplice il compito di contattare e rilevare leunità. Anche se dal punto di vista teorico con un’indagine totale si riescono ad otteneremisure precise dei paramenti di interesse, nella pratica i problemi connessi sono tali dalimitarne l’uso all’indispensabile. Fra tali problemi è importante citarne almeno due:l’enorme costo di rilevazione e trattamento dei dati e i problemi connessi alla qualità deidati, primo fra tutti l’incompletezza della rilevazione dovuta all’incapacità diraggiungere tutte le unità statistiche.

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SULLA BASE DI QUALI E QUANTI CONTRIBUENTI SONO STATI

DETERMINATI I PARAMETRI?

INDAGINE TOTALE (NON CAMPIONARIA) “ Al fine di conoscere le informazioni relative alle strutture produttive in oggetto si è progettato

ed inviato ai contribuenti interessati un questionario per rilevare tali informazioni…”

Il numero dei questionari inviati è stato pari a 95.010

I questionari restituiti sono stati 72.587, pari al 76,4%

degli inviati.

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… NEL NOSTRO CASO AD ESEMPIO …

� per determinare i cluster è stato utilizzato il 72% dei questionari ritornati ( cioè al 55% di quelli inviati)

� per determinare la funzione ricavo il 30% dei questionari ritornati (cioè al 23% di quelli inviati).

semplificando molto:

un contribuente viene ritenuto congruo se il suo ricavo coincide

esattamente con quello medio del 23% dei bar italiani.

Un taglio così brutale dei dati a disposizione per la stima dei rendimenti è

giustificato dall’esigenza di considerare solo i bar detti in “normalità

economica” secondo valutazioni economico aziendali effettuate dagli

esperti dell’agenzia.

A noi è parso piuttosto preoccupante che nell’anno in questione il 77% dei

baristi che hanno risposto al questionario sia stato giudicato sull’orlo del

tracollo finanziario e quindi escluso dall’indagine.

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

studi di settore - contraddittorio

Corte di Cassazione a Sezioni Unite - sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009:

“Si tratta, poi, di un sistema, che diversamente da quello di cui al D.P.R. n.

600 del 1973, art. 39, trova il suo punto centrale nell’obbligatorietà del

contraddittorio endoprocedimentale, che consente l’adeguamento degli

standard alla concreta realtà economica del contribuente, determinando il

passaggio dalla fase statica (gli standard come frutto dell’elaborazione

statistica) alla fase dinamica dell’accertamento (l’applicazione degli standard

al singolo destinatario dell’attività accertativa).

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

studi di settore - contraddittorio

Effettività del contraddittorio

Diritto ad una tutela effettiva

Conoscenza effettiva e trasparente delle procedure utilizzate

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

studi di settore - contraddittorio - conoscenza effettiva

Relazione finale 31 gennaio 2008 (c.d. Relazione Rey)Allo stato attuale, la divulgazione di statistiche sugli studi disettore mediante efficaci indicatori dei livelli, della distribuzionedelle variabili rilevanti e dei diversi gruppi di imprese sembra difondamentale importanza per aumentare la trasparenza e laconoscenza dello strumento, sia da parte dei contribuenti e deglioperatori (inclusi i consulenti tecnici dei giudici tributari) sia daparte dell’opinione pubblica.La individuazione delle informazioni deve rispondere a dueprincipi: il primo informare e il secondo dimostrare che il Fisco èattento e tempestivo nella valutazione delle singole dichiarazioni

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studi di settore - contraddittorio - conoscenza effettiva – diritto d’accesso

Consiglio di Stato, sez. IV, 21/10/08, n. 5144La difesa dell’Amministrazione sostiene, in tale linea, che in materia tributaria illegislatore ha voluto dettare una normativa più rigorosa e restrittiva di quellagenerale, stabilendo una completa inaccessibilità agli atti, in qualunque momento,anche quando è ormai conclusa la sequenza procedimentale.Ritiene il Collegio che, secondo una lettura della disposizione costituzionalmenteorientata, la norma debba essere intesa nel senso che la inaccessibilità agli atti dicui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimentotributario, non rilevandosi esigenze di "segretezza" nella fase che segue laconclusione del procedimento con l’adozione del procedimento definitivo diaccertamento dell’imposta dovuta sulla base degli elementi reddituali checonducono alla quantificazione del tributo.Diversamente opinando si perverrebbe alla singolare conclusione che, in unoStato di diritto, il cittadino possa essere inciso dalla imposizione tributaria –pur nella più lata accezione della "ragion fiscale" – senza neppure conoscereil perché della imposizione e della relativa quantificazione.

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

studi di settore - contraddittorio - conoscenza effettiva – diritto d’accesso

Consiglio di Stato, sez. IV, 26/09/2013 n. 4821

Sebbene l'art. 24, l. n. 241 del 1990 escluda il diritto d' accesso, tra l'altro, neiprocedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che liregolano, è da ritenere che la detta norma debba essere intesa, secondo una letturadella disposizione costituzionalmente orientata, nel senso che la inaccessibilitàagli atti di cui trattasi sia temporalmente limitata alla fase di pendenza delprocedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase chesegue la conclusione del procedimento con l'adozione del procedimentodefinitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla base degli elementi redditualiche conducono alla quantificazione del tributo. In ragione di ciò devericonoscersi il diritto di accesso qualora l'Amministrazione abbia concluso ilprocedimento, con l'emanazione del provvedimento finale e quindi, in viagenerale, deve ritenersi sussistente il diritto di accedere agli atti di unprocedimento tributario ormai concluso..

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

studi di settore - onere della prova

Corte di Cassazione a Sezioni Unite - sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009:“L'onere della prova, cui nemmeno l'Ufficio è sottratto in ragione della

peculiare azione di accertamento adottata, è così ripartito:

a) all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello

standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento;

b) al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni

semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano

l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possano essere applicati

gli standard o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di

tempo cui l'accertamento si riferisce”.

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche

CLUSTERING

si intende la definizione delle classi di unità più somiglianti.La Cluster Analysis è pertanto la definizione del modo in cuiun insieme di unità può essere riunito in gruppi. In un'analisiper la formazione dei gruppi, le entità si aggregano in mododa essere per quanto possibile somiglianti tra loro e quindida formare gruppi che siano tra loro massimamentedifferenti. (da "statistica multivariata: analisi esplorativa deidati" Luigi Fabbris pag. 20)

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Cluster buoni se:

soggetti sono omogenei al loro interno

gruppi sono disomogenei tra loro

C1

C2

C3

C1

C2

C3

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studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche

CLUSTERING

APPARTENENZA DEL CONTRIBUENTE A PIU’

CLUSTER

INVALIDITA’ DEL METODO

APPARTENENZA DEL CONTRIBUENTE AD UN

CLUSTER DIVERSO

onere dell’A.F. onere del contribuente

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In questo caso, da un punto di vista statistico/probabilistico, si

potrebbe dire che l’attribuzione del contribuente ai cluster è

un esperimento casuale di tipo bernoulliano con probabilità

di successo 0.52.

cioè:

lancio una moneta (quasi regolale) se viene Testa sei nel

gruppo degli Snack bar se viene Croce in quello dei Bar caffè

tradizionali

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studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche

INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICA

Legge 08/05/1998 n. 146 – art. 10-bis. Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore, comma 2 (aggiunto dal comma 13 dell'art. 1, L. 27

dicembre 2006, n. 296)

«Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche

conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da

ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo

settore economico.»

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studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche

INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICAArt. 1, comma 14, Legge 27/12/2006 n. 296

Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30agosto 1993, n. 331 …, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta incorso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalitàeconomica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivifondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni diesercizio della specifica attività svolta. Ai fini dell’accertamento l’Agenzia delle entrate ha l’oneredi motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione dei maggiori ricavi ocompensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presentecomma, … . In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagliindicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici. Ai fini della relativaapprovazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 10 dellamedesima legge.

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche

INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICADecreto ministeriale 20/03/2007

2. Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attività di impresa.

1. Gli specifici indicatori di normalità economica per i contribuenti esercenti attività di impresa cui sirendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti:

a) rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;

b) rotazione del magazzino;

c) durata delle scorte;

d) valore aggiunto per addetto;

e) redditività dei beni mobili strumentali.

3. Indicatori applicabili ai contribuenti esercenti attività di lavoro autonomo.

1. Gli specifici indicatori di normalità economica per i contribuenti esercenti attività di lavoro autonomocui si rendono applicabili gli studi di settore, sono i seguenti:

a) rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;

b) resa oraria per addetto;

c) resa oraria del professionista.

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche

INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICADecreto ministeriale 20/03/2007

2.2. ROTAZIONE DEL MAGAZZINO O DURATA DELLE SCORTE

Per gli studi di settore che utilizzano come indicatore di coerenza la "Rotazione del magazzino", inpresenza di un valore dell'indicatore inferiore alla soglia minima di coerenza derivantedall'applicazione dello studio di settore, il costo del venduto è aumentato per un importo pariall'incremento del magazzino.

Per gli studi di settore che utilizzano come indicatore di coerenza la "Durata delle scorte", inpresenza di un valore dell'indicatore superiore alla soglia massima di coerenza derivantedall'applicazione dello studio di settore, il costo del venduto è aumentato per un importo pariall'incremento del magazzino.

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studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche

INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICADecreto ministeriale 20/03/2007

2.2.2. RESA ORARIA DEL PROFESSIONISTA

Le soglie minime di coerenza dell'indicatore "Resa oraria del professionista" sono stateindividuate analizzando le relative distribuzioni ventiliche in relazione allo studio di settore,all'area territoriale in cui opera il professionista e all'età professionale.

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studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche

INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICACircolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23 /E del 22 giugno 2006

La fase di evoluzione degli studi di settore, già iniziata negli scorsi anni, permette di cogliere icambiamenti dei modelli organizzativi, le modifiche dei mercati di riferimento, gli andamentieconomici e le tendenze evolutive intervenute nei diversi settori seguendo la dinamicità dellerealtà economiche ed aziendali di riferimento. Si ricorda che gli studi evoluti, a decorrere daglistudi applicabili dal 2003, sono stati contraddistinti dalla lettera iniziale "T", invece della lettera"S".

Con gli studi in evoluzione per il periodo d’imposta 2005, sono stati individuati circa 675 modelliorganizzativi, definendo per ogni modello le fasi più importanti dello studio di settore attraverso:

- l'analisi degli indicatori economici e delle relative distribuzioni ventiliche;

- l’indicazione delle soglie di coerenza degli indicatori selezionati per l'analisi della coerenza;

- la definizione delle funzioni di ricavo per l'applicazione dell'analisi della congruità.

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche

INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICANOTA METODOLOGICA: DEFINIZIONE DELLA FUNZIONE DI RICAVO/COMPENSO

Una volta suddivisi i soggetti in gruppi omogenei è necessario determinare, per ciascun gruppoomogeneo, la funzione matematica che meglio si adatta all’andamento dei ricavi/compensi dei soggettiappartenenti allo stesso gruppo. Per determinare tale funzione si è ricorso alla Regressione LineareMultipla.

La Regressione Lineare Multipla è una tecnica statistica che permette di interpolare i dati con unmodello statistico-matematico che descrive l’andamento della variabile dipendente in funzione di unaserie di variabili indipendenti.

La stima della “funzione di ricavo/compenso” è stata effettuata individuando la relazione tra ilricavo/compenso (variabile dipendente) e i dati contabili e strutturali dei contribuenti (variabiliindipendenti).

È opportuno rilevare che prima di definire il modello di regressione è stata effettuata un’analisisui dati dei soggetti per verificare le condizioni di coerenza dei dati nell’esercizio dell’attività eper scartare le situazioni anomale; ciò si è reso necessario al fine di evitare possibili distorsioninella determinazione della “funzione di ricavo/compenso”.

A tal fine sono stati selezionati, in base alla loro capacità di individuare anomalie nella relazione tra levoci contabili e strutturali esaminate, indicatori di natura economico-contabile.

Gli indicatori selezionati per l’attività di impresa sono i seguenti: …

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INDICI DI NORMALITÀ ECONOMICANOTA METODOLOGICA: ANALISI DELLA COERENZA

Ai fini della individuazione dei valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica, perciascuno degli indicatori utilizzati sono state esaminate preliminarmente le relative distribuzioniventiliche differenziate per gruppo omogeneo e sulla base della “territorialità generale” a livelloprovinciale. I valori delle soglie dei diversi indicatori sono stati individuati scegliendo quelli chepossono ritenersi economicamente plausibili con riferimento alle pratiche osservabili nel settore, nelcluster specifico e nell’area territoriale di appartenenza.

Nella terminologia statistica, si definisce “distribuzione ventilica” l’insieme dei valori che suddividonole osservazioni, ordinate per valori crescenti dell’indicatore, in 20 gruppi di uguale numerosità. Il primoventile è il valore al di sotto del quale si posiziona il primo 5% delle osservazioni; il secondo ventile èil valore al di sotto del quale si posiziona il primo 10% delle osservazioni, e così via.

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studi di settore - onere della prova – risultanze statistiche

INDICI DI COERENZA ECONOMICA

INDICATORI PREVISTI DAL D.M. 21 MARZO 2013

Sono individuati i seguenti ulteriori indicatori di coerenza economica finalizzati a contrastare possibilisituazioni di non corretta compilazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevantiai fini dell'applicazione degli studi di settore:a) Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e

servizi di durata ultrannuale;b) Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi;c) Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;d) Valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore dei

corrispondenti ricavi;e) Presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;f) Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non

finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;g) Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione

finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;h) Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti;i) Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in

partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro.

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vecchio redditometro

L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possonoessere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dallenotizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise econcordanti.

L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base ad elementi ecircostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione alcontenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almenoun quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito inrelazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiaratonon risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementipatrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno incui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior redditodeterminato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti aritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicatonel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è consideratoreddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti dispostidagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4).

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Utilizzo di presunzioni da parte del contribuente

Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 27/02/2002, n. 2891

“E poiché si tratta di presunzioni relative (che ammettono

la prova contraria), il contribuente che voglia contestare il

risultato delle presunzioni medesime ha l'onere di attivarsi

e di mostrare o l'impossibilità di utilizzare le presunzioni in

quella fattispecie o l'inaffidabilità del risultato ottenuto

attraverso le presunzioni, eventualmente confermando al

contempo con altre presunzioni la validità del suo

operato.”

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vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992

l’art. 3 evidenzia la procedura che deve essere seguita:al comma 2: “Si considerano gli importi relativi a ciascun bene o servizio disponibile,

quali si ricavano dalla tabella stessa”;al comma 3: “Si procede successivamente alla moltiplicazione di ciascun importo per il

rispettivo coefficiente indicato nella tabella” ;al comma 4: “I valori così ottenuti sono sommati secondo il seguente criterio:

il valore più elevato è considerato per intero;

il secondo valore è ridotto del 40 per cento;

il terzo valore è ridotto del 50 per cento;

il quarto valore è ridotto del 60 per cento;

i valori successivi sono ridotti dell'80 per cento.” ;al comma 5: “In ogni caso, l'ammontare del valore ridotto non può essere inferiore

all'ammontare del corrispondente importo di cui al comma 2” ;al comma 6: “La somma così ottenuta costituisce il valore di cui al comma 1.” ;al comma 7: “A tale valore devono essere aggiunti l'eventuale quota relativa ad

incrementi patrimoniali determinata ai sensi del quinto comma dell'art. 38 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riguardo

all'acquisto dei beni di cui al comma 1.”.

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Provvedimenti successiviDecreto del 19 novembre 1992 - Min. Finanze: Sostituzione della tabella;Provvedimento del 14 febbraio 2007 : Aggiornamento, per gli anni 2006 e 2007;Provvedimento del 11 febbraio 2009: Aggiornamento, per gli anni 2008 e 2009.

Effetti della crisi per una corretta applicazione degli studi di settoreArticolo 8 (Revisione congiunturale speciale degli studi di settore) Decreto-legge del 29 novembre

2008 n. 185«Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilita' nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonche' delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 8 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.»

Effetti della crisi per una corretta applicazione del redditometro:ASSOLUTAMENTE NULLA: il redditometro non conosce crisi

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TABELLA1. AEROMOBILI2. NAVI E IMBARCAZIONI DA DIPORTO3. AUTOVEICOLI4. ALTRI MEZZI DI TRASPORTO A MOTORE5. ROULOTTES6. RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIE7. COLLABORATORI FAMILIARI8. CAVALLI DA CORSA O DA EQUITAZIONE9. ASSICURAZIONI DI OGNI TIPO

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vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992

6. RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIELa superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n.392.

«Per le residenze in proprietà gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento

degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di

una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi

così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di

mutui.»

le rate di mutuo pagate comprendono una parte patrimoniale (la restituzione del capitale)ed una parte reddituale (gli interessi passivi);

Rata capitale: secondo le previsioni di legge, essere presa in considerazione, nella misuradi un quinto (art. 38, comma 5, DPR 600/73) senza alcuna moltiplicazione;

Rata interessi: mostruosità giuridica.

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vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992

6. RESIDENZE PRINCIPALI E SECONDARIELa superficie deve essere calcolata ai sensi dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n.392.

«Per le residenze in proprietà gli importi sono aumentati delle rate di ammortamento

degli eventuali mutui ad esse relativi. In tal caso, i rispettivi coefficienti sono ridotti di

una unità. L'ammontare risultante dall'applicazione dei nuovi coefficienti agli importi

così determinati non può, comunque, essere inferiore a quello ottenuto in assenza di

mutui.»

le rate di mutuo pagate comprendono una parte patrimoniale (la restituzione del capitale)ed una parte reddituale (gli interessi passivi);

Rata capitale: secondo le previsioni di legge, essere presa in considerazione, nella misuradi un quinto (art. 38, comma 5, DPR 600/73) senza alcuna moltiplicazione;

Rata interessi: mostruosità giuridica.

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Rata capitale:Cass. civ. Sez. V, Sent., 03/12/2010, n. 24597.

«Quanto ai mutui ultrannuali va considerato che il mutuo non esclude, ma diluisce la capacità

contributiva, consegue che, mentre va detratto il capitale mutuato delle spese per investimenti

patrimoniali poste a base dell'accertamento sintetico, vanno aggiunti al reddito accertato in un

anno i ratei del mutuo in esso maturati.»

Cass. civ. Sez. V, Sent., 20/04/2012, n. 6220

«Ciò posto, va osservato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio

determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi

patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che la medesima sia giustificata dall'accensione

di un mutuo ultrannuale, questo non esclude ma diluisce la capacità contributiva. Ne consegue che

il capitale mutuato deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito), ma ad essa

vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati»

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Rata interessi: mostruosità giuridica.La perversione del meccanismo utilizzato dall’ufficio è ampiamente illustrato nella relazione del dr.Giuseppe Alfano, giudice tributario della C.T.R. del Friuli-Venezia Giulia, nel corso del Seminariodi aggiornamento professionale per magistrati delle Commissioni tributarie, organizzato dalCONSIGLIO PRESIDENZA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, tenuto presso la Facoltà Economiadell’Università Studi di Trieste il 15/16 febbraio 2013 a pag. 3 si legge:“Le rate del mutuo non hanno natura di “valori”, essendo chiaramente “costi” sostenuti dal

contribuente, al quale la legge consente di portarli in detrazione nella dichiarazione dei redditi

proprio perché costituiscono spese : l’art. 15, comma 1 lettera b), del DPR n. 917 del 22.12.1986

(ex art. 13bis) stabilisce che “dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 22% dei seguenti

oneri, [le spese che si possono scaricare dalla dichiarazione dei redditi sono di due tipi: spese

deducibili e spese detraibili ndr ] sostenuti dal contribuente ……b) gli interessi passivi, e relativi

oneri accessori, pagati (…………..) in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili

contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno

dall’acquisto stesso, per un importo non superiore(…)”.

Ma, se gli interessi passivi di mutui ipotecari contratti per l’acquisto della prima casa sono spese

detraibili, come possono i decreti ministeriali del 1992, emanati in applicazione dell’art. 38

quarto comma del DPR 600/1973 sulla ricostruzione induttiva del reddito complessivo,

trasformarli ex abrupto in valori moltiplicati?

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vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992

Rata interessi: mostruosità giuridica.Qualcosa, allora, non funziona nel meccanismo “creato” coi decreti ministeriali del 1992 i quali,

contenendo norme secondarie, non possono derogare a norme primarie del DPR 917/1986 : è

principio generalissimo dell’ordinamento quello fissato dall’art. 4 delle Disposizioni Preliminari al

Codice Civile per cui “I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle

leggi”.

Ne consegue che i decreti ministeriali del 1992 sono illegittimi in parte qua, e vanno, quindi,

disapplicati anche d’ufficio dal giudice tributario, ai sensi art. 7, comma 5, della legge sul processo

tributario, secondo il quale “Le Commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o

un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano in relazione all’oggetto dedotto

in giudizio…”.

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

vecchio redditometro: D.M. 10/09/1992

SECIT - Servizio Centrale degli Ispettori tributari - relazione del 31 ottobre 1993

“a) la scelta degli indicatori di capacità contributiva e la determinazione dei relativi coefficienti

non si fondano sull'osservazione e la misurazione dei comportamenti effettivi degli individui e

delle famiglie ma sono il frutto di informazioni richieste ai contribuenti e di stime basate sul

"buon senso". Da un lato, dunque, mancherebbe la possibilità di un controllo dei dati da parte

dell'Amministrazione finanziaria; dall'altro, l'assenza di adeguate rilevazioni campionarie

priverebbe del necessario supporto scientifico le stime effettuate;

b) il metodo adottato per calcolare il reddito presunto consistente nella somma di vari redditi

stimati, anziché nella loro media - può comportare distorsioni. Se l'intento del meccanismo è

quello di risalire ai redditi mediante le propensioni specifiche al consumo fissato per ciascun

indicatore, ciascuno dei diversi importi ottenuti rappresenta una stima (proxy) del reddito

complessivo. Per cui, se esiste anche un solo errore di sovrastima, esso diventa la base minima

del reddito presunto cui si possono solo sommare le quote degli altri redditi che, in tal modo, non

sono in grado di svolgere un'efficace azione correttiva (come avverrebbe, invece, nel caso della

"media");

c) in casi ben circoscritti (presenza di mutui, affitti, colf) si è riscontrata una elevata probabilità

di sovrastimare il reddito presunto. In altri casi, per contro, è stata accertata una elevata e

diffusa sottostima;

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

redditometro - normativa a confronto

NUOVO

REDDITOMETRO

VECCHIO

REDDITOMETRO

PERIODI DI IMPOSTA Dal 2009 Fino al 2008

SCOSTAMENTO REDDITUALEReddito dichiarato < 1/5 (20%) del

reddito ricostruito anche per un solo anno

Reddito dichiarato < 1/4 (25%) del reddito ricostruito per almeno due

anni

ELEMENTI INDUTTIVI DICAPACITA’ CONTRIBUTIVA

Indicati nel DM 24/12/2012 Indicati nel DM 10/09/1992

INCREMENTI PATRIMONIALIRilevano per intero nell’anno di

sostenimentoSi presumevano effettuati in quote

costanti nell’anno e nei 4 precedenti

REDDITO SINTETICO Reddito NETTO Reddito LORDO

ONERI DEDUCIBILIDal reddito sintetico sono

deducibili gli oneri di cui all’art. 10 TUIR

Dal reddito sintetico non erano deducibili gli oneri di cui all’art.

10 TUIR

SPESE DETRAIBILI Spettano le ordinarie detrazioni d’imposta

Non spettavano le ordinarie detrazioni d’imposta

CONTRADDITTORIO Obbligatorio Non obbligatorio

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

nuovo redditometro: D.M. 24/12/2012

Circolare n. 24/E del 31/07/2013 dell’Agenzia delle Entrate

«Il nuovo redditometro non guarda più al solo possesso di beni o investimenti in quanto

tali, ma tende a misurare la spesa complessiva ed effettiva del contribuente, in relazione

al dichiarato.

Il decreto ha realizzato un effettivo intervento di sistema e non rappresenta la semplice

“evoluzione” di una metodologia statistica di ricostruzione del reddito.

Infatti lo stesso non prevede la quantificazione del reddito complessivo accertabile con

un approccio meramente statistico basato sulla semplice disponibilità di alcuni beni e

servizi ai quali sono correlati indici e coefficienti.

A differenza del redditometro precedente, che faceva riferimento a pochi elementi

significativi di capacità contributiva, il nuovo redditometro poggia su un maggior

numero di elementi, considerando anche la composizione del nucleo familiare.»

OVVERORISULTA DIMOSTRATA L’INATTENDIBILITA’ DEL VECCHIO REDDITOMETRO

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

nuovo redditometro: D.M. 24/12/2012

Art. 1 Elementi di spesa indicativi di capacità contributiva e contenuto induttivo

Art. 2 Spese per beni e servizi

Art. 3 Utilizzo dei dati relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva ai finidella determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile.

Art. 4 Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione sintetica del redditocomplessivo delle persone fisiche e prova contraria.

Art. 5 Efficacia

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

nuovo redditometro: le spese

Circolare n. 24/E del 31/07/2013 dell’Agenzia delle Entrate

«Il nuovo metodo di ricostruzione del reddito è improntato ad una maggiore trasparenza

e facilità di comprensione; si fonda, infatti, sulle “spese certe” e sulle “spese per

elementi certi”, tenendo conto, per tali ultime spese, della tipologia di famiglia del

contribuente e dell’area geografica di appartenenza.

Solo in via residuale e per le spese correnti, in quanto numerose e di importi non

significativi, ma frequenti nel corso dell'anno, al fine di evitare ulteriori oneri di

conservazione della documentazione da parte del contribuente, si utilizza la

corrispondente spesa media ISTAT.

I valori ISTAT, pertanto, hanno la funzione di integrare gli elementi presenti in Anagrafe

Tributaria.»

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

nuovo redditometro: le spese

Circolare n. 24/E del 31/07/2013 dell’Agenzia delle Entrate

«In particolare, specifica che ai fini della determinazione sintetica del reddito delle

persone fisiche si presume che quanto viene speso nel periodo d’imposta sia stato

finanziato con redditi posseduti nel periodo medesimo (quarto comma) e che a tale

presunzione si affianca, con pari efficacia, quella basata sul contenuto induttivo di

elementi indicativi di capacità contributiva da individuare secondo la disposizione del

citato quinto comma.

Specifiche analisi hanno permesso di individuare un numero significativo di spese

connesse ai diversi aspetti della vita quotidiana, compresa l’acquisizione di beni

durevoli, in relazione alla tipologia di nucleo familiare e all’area territoriale di

appartenenza.

Sono state, in concreto, definite circa cento voci di spesa riconducibili alle seguenti

macro categorie: “Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature“,

“Abitazione”, “Combustibili ed energia”, “Mobili, elettrodomestici e servizi per la

casa”, “Sanità”, “Trasporti”, “Comunicazioni”, “Istruzione”, “Tempo libero, cultura e

giochi”, “Altri beni e servizi” e “Investimenti”.»

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

nuovo redditometro: le spese

Circolare n. 24/E del 31/07/2013 dell’Agenzia delle Entrate

«a) spese di ammontare certo, oggettivamente riscontrabile, conosciuto dal contribuente

e dall’Amministrazione finanziaria (per semplicità, di seguito, “spese certe”);

b) spese di ammontare determinato dall’applicazione ad elementi presenti in Anagrafe

Tributaria o, comunque, disponibili (ad esempio potenza delle auto, lunghezza delle

barche, etc.) di valori medi rilevati dai dati dell’ISTAT o da analisi degli operatori

appartenenti ai settori economici di riferimento (per semplicità, di seguito, “spese per

elementi certi”);

c) spese per beni e servizi di uso corrente (la cui classificazione è mutuata dall’ISTAT),

di ammontare pari alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle

famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell’articolo 13 del

d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di famiglie,

differenziate per composizione e area geografica di appartenenza, (per semplicità, di

seguito, “spese ISTAT”);

d) quota di spesa, sostenuta nell’anno in esame, per l’acquisto di beni e servizi durevoli»

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STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO

nuovo redditometro: le spese

Art. 3 Utilizzo dei dati relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile - D.M. 24/12/2012

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, l'Agenzia delle entrate determina il

reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:

a) dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati

disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano

sostenute dal contribuente;

b) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa media ISTAT riferita

ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, determinata: nella percentuale corrispondente al

rapporto tra il reddito complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi complessivi

attribuibili ai componenti del nucleo familiare; in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare,

nella percentuale corrispondente al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente ed il totale

delle spese dell'intero nucleo familiare, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti

nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;

c) dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella tabella A, nella

misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici;

d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo

d'imposta, nella misura determinata con le modalità indicate nella tabella A;

e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.»

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nuovo redditometro: D.M. 24/12/2012

lettera del direttore Befera al Corriere della SeraIn estrema sintesi, il nostro redditometro consiste in una procedura informatica che, incrociando

banche dati e utilizzando con estrema cautela indicatori di tipo statistico, punta a individuare, con

la maggiore attendibilità possibile, il grado di correlazione fra il reddito che emerge dalle

dichiarazioni fiscali di un soggetto e la sua capacità di spesa, quale risulta invece dai dati di cui il

fisco dispone.

Quando la nostra Agenzia decise anni addietro di aggiornare il proprio redditometro,

modificandone profondamente l'impianto, piuttosto elementare, che risaliva agli inizi degli anni 90,

dovemmo prendere una scelta cruciale: se fare come tutti gli altri, e tenere quindi riservata la

struttura dello strumento e le sue concrete funzionalità selettive, oppure - come in effetti decidemmo

- di imboccare una strada del tutto nuova e rendere interamente pubblica la strumentazione che

avremmo costruito, al punto da fornire a ogni singolo contribuente l'opportunità di calcolarne

l'impatto sulla propria situazione fiscale, e di farlo con assoluta riservatezza: quella riservatezza

che l'Amministrazione ha scelto invece di negare a se stessa. Aggiungerei questa considerazione:

la scelta di totale trasparenza che abbiamo fatto consente di sottoporre al vaglio critico della

discussione pubblica il redditometro, come esige l'ideale regolativo di «società aperta» così caro

ad Ostellino. In questo modo è più agevole individuare eventuali errori o incongruenze dello

strumento e migliorarne così progressivamente la funzionalità nell'interesse di tutti, ammesso che

sia realmente interesse di tutti contrastare l'evasione fiscale in Italia.

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redditometro - utilizzo del buon senso

Il presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino (nel corso del convegnodella Commissione parlamentare su ''L'anagrafe tributaria nella prospettiva delfederalismo fiscale') ha fatto presente ''gli inconvenienti che l'utilizzazione di

informazioni non corrispondenti alla realtà economico-sociale può determinare

in sede di applicazione di sofisticati strumenti di accertamento quali il 'nuovo

redditometro'. E' di comune esperienza, infatti, l'esistenza di situazioni nelle

quali le titolarità formali di oneri e servizi, quali utenze, canoni di locazione,

ecc., non corrisponde - per varie ragioni non necessariamente correlate ad

intenti evasivi - a coloro che ne sopportano l'onere finanziario. E' evidente

come in questi casi, tutt'altro che infrequenti, occorrerà - ha osservato - che gli

uffici procedano con grande attenzione, allo scopo di adeguare le risultanze

delle banche dati alle effettive titolarità soggettive. E ciò indipendentemente

dalle incertezze, evidenziate dalla stessa giurisprudenza, (di recente una

sentenza della Corte di Cassazione del 20 dicembre scorso) in ordine alla

valenza probatoria dello strumento presuntivo''.

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redditometro - solo dati certi

Redditometro: concluso l'esame del Garante: Prescritte modifiche per rendere

conforme lo strumento antievasione alle norme sulla privacy

(Fonte:http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2765125)

ProfilazioneIl reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe espese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativomantenimento) senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat.

Spese medie IstatI dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinarel'ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghietc.) per le quali il fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard diconsumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcunindividuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto.

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redditometro - solo dati certi

Fitto figurativoIl cosiddetto "fitto figurativo" (attribuito al contribuente in assenza di abitazione inproprietà o locazione nel comune di residenza) non verrà utilizzato per selezionare icontribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito delcontraddittorio. Il "fitto figurativo" dovrà essere attribuito solo una volta verificata lacorretta composizione del nucleo familiare, per evitare le incongruenze riscontrate dalGarante (che comportavano l'attribuzione automatica a 2 milioni di minori della spesafittizia per l'affitto di una abitazione).

Esattezza dei datiL'Agenzia dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all'esattezza dei dati al finedi prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o idisallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composizione della famigliaè infatti rilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l'individuazione dellatipologia di famiglia o l'attribuzione del fitto figurativo.

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redditometro - solo dati certi

Informativa ai contribuentiIl contribuente dovrà essere informato, attraverso l'apposita informativa allegata almodello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell'Agenzia delleentrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini delredditometro.

ContraddittorioNell'invito al contraddittorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente lanatura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall'Agenzia (es. estrattoconto) e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere.Dati presunti di spesa, non ancorati ad alcun elemento certo e quantificabiliesclusivamente sulla base delle spese Istat, non potranno costituire oggetto delcontraddittorio. E questo perché la richiesta di tali dati - relativi ad ogni aspetto dellavita quotidiana, anche risalenti nel tempo - entra in conflitto con i principi generali diriservatezza e protezione dati sanciti in particolare dalla Convenzione europea dei dirittidell'uomo.

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nuovo redditometro - nucleo familiare

Art. 38 D.P.R. 600/1973

«La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi

indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di

contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di

appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella

Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.»

Decreto del 24 dicembre 2012

Art. 1 - Elementi di spesa indicativi di capacità contributiva e contenuto induttivo

comma 3: «Il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, indicato

nella tabella A, è determinato tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di

consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente; tale contenuto induttivo

corrisponde alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie

compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6

settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad

undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso

il territorio nazionale. Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella

B, che fa parte integrante del presente decreto.»

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nuovo redditometro - nucleo familiare

Decreto del 24 dicembre 2012

Art. 2 - Spese per beni e servizi

comma 1: «...Si considerano, inoltre, sostenute dal contribuente, le spese relative ai beni

e servizi effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico»

Art. 3 - Utilizzo dei dati relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile.

comma 1: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, l'Agenzia delle

entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:

b) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa media

ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, determinata: nella

percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo attribuibile al

contribuente ed il totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo

familiare; in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, nella percentuale

corrispondente al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente ed il totale delle spese

dell'intero nucleo familiare, risultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti

nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;»

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nuovo redditometro - nucleo familiare

SENATO DELLE REPUBBLICA

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo

Atto n. 2-00456 - Pubblicato il 12 aprile 2012, nella seduta n. 709

Premesso che:

per la definizione di nucleo familiare non esiste su una legge specifica, ma se ne danno varie, a seconda dell'"uso" che si vuol fare del medesimo;

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nuovo redditometro - nucleo familiare

Art. 12 D.P.R. 917/1986 - familiari fiscalmente a carico

a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato,

b) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati,indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età,

c) gli altri familiari di cui all'art. 433 c.c. (coniuge legalmente ed effettivamente separato;discendenti dei figli; genitori, compresi i naturali e adottivi; generi e nuore; suocero esuocera; fratelli e sorelle, anche unilaterali; nonni e nonne, compresi quelli naturali),

a condizione che posseggano un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, salvospecifiche eccezioni previste per gli sportivi dilettanti, ovvero per le borse di studio.

Se nei casi a) e b) non è necessaria la convivenza e il familiare può risultare ancheresidente all'estero, nell'ipotesi c) è richiesta anche la convivenza con il contribuente o ilpercepimento di assegni alimentari non dipendenti da un provvedimento dell'autoritàgiudiziaria.

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nuovo redditometro - nucleo familiare

I dati definitivi del 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni -Glossario (fonte:

http://dawinci.istat.it/MD/misc.jsp?a1=m0I040WI0&a2=mG0y8048f8&n=1UH90009OG0&v=1UH04D09OG0000000&p=7)

Nucleo familiare

E’ definito come l’insieme delle persone che formano una relazione di coppia o di tipo genitore-figlio. Si intende la coppia coniugata o convivente, senza figli o con figli mai sposati, o anche unsolo genitore assieme ad uno o più figli mai sposati. Il concetto di nucleo familiare è normalmentepiù restrittivo rispetto a quello di famiglia; infatti nell’ambito di una famiglia possono esistere unoo più nuclei familiari. Può non esservene nessuno come è nel caso ad esempio delle famiglieunipersonali.

Una famiglia può essere composta da più nuclei, ma può anche essere costituita da un nucleo e dauno o più membri isolati (altre persone residenti), o ancora da soli membri isolati.

Nucleo familiare ricostituito

E’ costituito da una coppia (e dagli eventuali figli) formata dopo lo scioglimento, per vedovanza,separazione o divorzio, di una precedente unione coniugale di almeno uno dei due partner.

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nuovo redditometro - nucleo familiare

I dati definitivi del 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni -Glossario (fonte:

http://dawinci.istat.it/MD/misc.jsp?a1=m0I040WI0&a2=mG0y8048f8&n=1UH90009OG0&v=1UH04D09OG0000000&p=7)

Famiglia

E’ costituita da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (anche se non sono ancora iscritte nell'anagrafe della popolazione residente del comune medesimo). Una famiglia può essere costituita anche da una sola persona. L'assente temporaneo non cessa di appartenere alla propria famiglia sia che si trovi presso altro alloggio (o convivenza) dello stesso comune, sia che si trovi in un altro comune italiano o all’estero. La definizione di famiglia adottata per il censimento è quella contenuta nel regolamento anagrafico.

Famiglia estesa

Si intende la tipologia familiare all’interno della quale si individuano almeno due nuclei (coppia o nuclei monogenitore) oppure un solo nucleo con altre persone residenti.

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nuovo redditometro - nucleo familiare

ISTATLa misurazione delle tipologie familiari

nelle indagini di popolazione

Metodi e Norme n. 46

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Circolare n. 24/E del 31/07/2013 dell’Agenzia delle Entrate

«In sede di selezione viene attribuito ad ogni contribuente il lifestage risultante dalla

c.d. “Famiglia fiscale” presente nell’Anagrafe Tributaria.

La ricostruzione della c.d. “Famiglia fiscale” avviene sulla base delle informazioni dei

prospetti dei familiari a carico dei modelli Unico persone fisiche, 730 e nelle

certificazioni di lavoro dipendente.

Pertanto, si può verificare che il contribuente, sin dal primo contraddittorio, rappresenti

una diversa situazione; in tali casi si procede ad attribuire la corretta tipologia

familiare, con le conseguenti valorizzazioni collegate al diverso lifestage.

Pertanto, nel caso in cui siano state individuate spese indicate nella Tabella A, riferite a

soggetti fiscalmente a carico, queste sono attribuite ai dichiaranti in base alla

percentuale indicata in dichiarazione al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta.»