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Covid-19Le principali misure introdo6e dal Governo Webinar del 15 aprile 2020, ore 11.30

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Indice

• Evoluzione normativa• Misure di sostegno finanziario alle imprese • Disposizioni in materia societaria e di bilancio• Proroga dei versamenti e degli adempimenti tributari • Crediti d’imposta • Erogazioni liberali • Una guide-line operativa

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Evoluzione norma.va

• Delibera CDM 31 gennaio 2020: dichiarazione stato di emergenza

• DL 2 marzo 2020 n. 9 (proroga CU al 31 marzo 2020 e estensione moratoria mutui prima casa; per i soli Comuni della «prima zona rossa»: sospensione adempimenti e versamenti fino al 30 aprile 2020, ammortizzatori sociali e estensione F.do garanzia)

• DPCM 11 marzo 2020 (sospensione di commercio al dettaglio, ristorazione e servizi alla persona, eccetto beni e servizi essenziali fino al 25 marzo 2020 )

• Protocollo condiviso 14 marzo 2020 tra Governo e Parti sociali per la sicurezza nei luoghi di lavoro

• DL 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. «Cura Italia»)

• DPCM 22 marzo 2020 (sospensione attività produttive fino a 3 aprile)• DPCM 1 aprile 2020 (proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure di contenimento dell’emergenza)

• DL 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. «Decreto Liquidità»)

• DPCM 10 aprile 2020 (proroga fino al 3 maggio 2020 delle misure di contenimento dell’emergenza)

STUDIO FAZZINI & PARTNERSEvoluzione normativa

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Sostegno «finanziario» alle imprese

• DL 17.03.2020, n. 18 «Cura Italia»• DL 08.04.2020, n. 23 «Decreto liquidità»

STUDIO FAZZINI & PARTNERSSostegno «finanziario» alle imprese

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Sostegno finanziario alle imprese

1. Moratoria su finanziamen@, mutui, leasing2. Misure per l’internazionalizzazione3. Fondo centrale di garanzia per le PMI4. Garanzia da parte di SACE

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1. Moratoria su finanziamen., mutui, leasingAmbito sogge+vo e ogge+vo

Ambito sogge+vo:1. Micro e PMI (dipendenD < 250 , faGurato < 50 mil. euro, totale aIvo < 43 mil.

euro) avenD sede in Italia2. Autonomi 7tolari di par7ta iva (iscriI o meno agli Ordini/Albi) residenD in

Italia:in bonis, anche se hanno già oGenuto misure di sospensione o ristruGurazione dello stesso finanziamento nei 24 mesi precedenD (non possono accedere alla moratoria le imprese che abbiano rate scadute da più di 90 giorni)Ambito ogge+vo: esposizioni debitorie nei confronD di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggeI abilitaD alla concessione di credito in Italia, a condizione che, alla data del 17.3.2020, non siano classificate come “credi7 deteriora7”

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1. Moratoria su finanziamenti, mutui, leasingIn cosa consiste

• Le aperture di credito accordate “sino a revoca” e i pres77 accorda7 a fronte di an7cipi su credi7 (alla data del 29.2.2020 o, se superiori, alla data del 17.3.2020) non possono essere revocaD in tuGo o in parte fino al 30.9.2020

• I contraI di pres7to non rateale (fidi di conto, finanziamento export, etc.) con scadenza anteriore al 30.9.2020 sono prorogaD, unitamente ai rispeIvi elemenD accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.9.2020 alle medesime condizioni

• È sospeso fino al 30.9.2020 il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30.9.2020, per i mutui e gli altri finanziamen7 a rimborso rateale, anche perfezionaD tramite il rilascio di cambiali agrarie; il relaDvo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garanDscano l’assenza di nuovi e maggiori oneri per le parD. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale

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1. Moratoria su finanziamenti, mutui, leasingChiarimenti ABI del 24.03.2020

• il riferimento agli “elemenD accessori” riguarda tuI i contraI connessi al contraGo di finanziamento, tra i quali, in parDcolare, garanzie e assicurazione (nonché i contraI in derivaD)

• anche le rate in scadenza il 30.9.2020 rientrano nel periodo di sospensione e non dovranno, quindi, essere pagate

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1. Moratoria su finanziamen., mutui, leasingCome richiederla

Per oGenere la moratoria è necessario che i soggeI interessaD inviino alle banche o agli intermediari finanziari un’apposita “comunicazione”: • mediante PEC, oppure aGraverso altre modalità che consentano di tenere

traccia della comunicazione con data certa; • corredata da una autocer7ficazione relaDva al faGo di aver subito, quale

conseguenza direGa della diffusione dell’epidemia da COVID-19, carenze di liquidità in via temporanea.

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1. Moratoria su finanziamen., mutui, leasingGaranzia a favore delle banche (in aggiunta alla moratoria)

L’art. 56 del DL 18/2020 introduce una garanzia a favore dei soggeI finanziatori a copertura del rischio derivante dalle misure di moratoria sopra illustrateChi garan7sce: Le operazioni in oggeGo sono ammesse alla garanzia di una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le PMI Come funziona la garanzia: La garanzia ha natura sussidiaria ed è concessa a 7tolo gratuito. Essa copre i pagamenD contraGualmente previsD per interessi e capitale dei maggiori uDlizzi delle linee di credito e dei presDD, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenD prorogaD in applicazione della moratoriaCome si a+va: La garanzia può essere aIvata dalla banca o dagli intermediari finanziari mediante una richiesta telema7ca, che deve recare l’indicazione dell’importo massimo garanDto, e coprire solo in parte i danni subiD dai finanziatori a causa del fenomeno epidemiologico da COVID-19

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1. Moratoria su finanziamenti, mutui, leasingGaranzia a favore delle banche

Cosa garan7sce il Fondo:• per un importo pari al 33%, i maggiori uDlizzi dei presDD, alla data del 30.9.2020,

rispeGo all’importo uDlizzato alla data del 17.3.2020• per un importo pari al 33%, i presDD e gli altri finanziamenD la cui scadenza è

prorogata• per un importo pari al 33%, le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenD a

rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30.9.2020 e che siano state sospese

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2. Misure per l’internazionalizzazione

In cosa consistono: L’art. 72 del DL 18/2020 isDtuisce il “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020Quali inizia7ve sono finanziate:• realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le

esportazioni italiane nel se3ore agroalimentare e altri se3ori colpi4• potenziamento delle a5vità di promozione del sistema Paese• cofinanziamento di inizia4ve di promozione dire3e a merca4 esteri realizzate da altre

amministrazioni pubbliche, mediante la s4pula di apposite convenzioni• concessione di cofinanziamen4 a fondo perduto fino al 50% dei finanziamen4 concessi ai

sensi dell’art. 2 co. 1 del DL 28.5.81 n. 251, secondo criteri e modalità stabili4 con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all’art. 1 co. 270 della L. 205/2017.

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Garanzie pubbliche a favore della liquidità

Cosa: misure volte a facilitare il processo e ad incrementare il volume di concessione di finanziamen5 alle imprese e agli esercen5 ar5 e professioniFino a quando: fino al 31.12.2020Da parte di chi: banche e altri intermediari finanziari autorizza5 all’esercizio del credito Con quale 4po di intervento: concessione di garanzie statali per il tramite di:• Fondo centrale di garanzia per le PMI (art. 13, DL 23/2020, che abroga

l’art. 49 del DL 18/2020 «Cura Italia»)• SACE S.p.A. (art. 1, DL 23/2020)

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3. Fondo centrale di garanzia per le PMICosa è in generale

• Nasce per il Covid-19? No, esiste da circa 20 anni• Di cosa si traOa: agevolazione del MISE, finanziata anche con risorse europee• Come si a+va: è aIvata solo a fronte di finanziamenD concessi da banche,

società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisD• Il fondo interviene nel rapporto tra banca e cliente? No: tassi di interesse,

condizioni di rimborso ecc., sono lasciaD alla contraGazione tra le parD• Che beneficio arreca? Sulla parte garanDta dal Fondo non possono essere

acquisite garanzie reali, assicuraDve o bancarie. La garanzia pubblica, in praDca, sosDtuisce le costose garanzie normalmente richieste per oGenere un finanziamento

• AOenzione: per il Covid-19 è stata prevista la possibilità di incrementare al 90% la percentuale di copertura di garanzia direGa e al 100% quella di riassicurazione, previa autorizzazione della Commissione europea

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3. Fondo centrale di garanzia per le PMICome funziona nella fattispecie

Costo della garanzia: nessunoImporto massimo di garanzia per singola impresa: 5 milioni di euroBeneficiari: PMI (numero di dipenden4 < 250; totale di ricavi < 50 milioni di euro; totale a5vo < 43 milioni di euro). Eccezionalmente il numero di dipenden4 è innalzato a 499Possono essere beneficiari anche:• SoggeH con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanL

deteriorate”, purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31.1.2020 • SoggeH che, in data successiva al 31.12.2019, sono staL ammessi alla procedura del concordato

con conLnuità aziendale, hanno sLpulato accordi di ristruQurazione o hanno presentato un piano aQestato, purché alla data del 9.4.2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate

Quali sono escluse? Le imprese che presentano esposizioni classificate come «sofferenze» ai sensi della disciplina bancaria

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3. Fondo centrale di garanzia per le PMIPercentuale di copertura della garanzia

Percentuale: Previa autorizzazione della Commissione europea:• 90% percentuale di copertura di garanzia dire3a• 100% percentuale di copertura della riassicurazioneAmmontare massimo ammesso: non superiore alterna4vamente a:• il 25% del fa3urato del beneficiario nel 2019;• il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019, rela4va ai dipenden4 che

lavorano nel sito (subcontraen4 compresi)• il fabbisogno per cos4 del capitale di esercizio e per cos4 di inves4mento (a3estato

mediante autocer4ficazione resa dal beneficiario) nei successivi 18 mesi (nei successivi 12 per le imprese con numero di dipenden4 compreso tra 250 e 499)

Durata massima: 72 mesi

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3. Fondo centrale di garanzia per le PMIEsempio

Conto economico 2019FaGurato 1.000.000CosD per personale (300.000)Altri cosD operaDvi (600.000)UDle 100.000

InvesDmenD sDmaD nei prossimi 18 mesi: 150.000 euro

Parametri per il finanziamento à non superiore alternativamente a :25% del fatturato 250.000

200% Costi personale (300.000x2) 600.000

Costi operativi (900.000/12x18) 1.350.000 +Investimenti nei prossimi 18 mesi 150.000Totale 1.500.000

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3. Fondo centrale di garanzia per le PMIE per il restante 10% della garanzia direHa?

Previa autorizzazione della Commissione europea, la garanzia del 90% può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggeI abilitaD al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso

Vincoli: • in favore dei soggeI beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2

milioni di euro (nel 2019? La norma non è chiara…)• per presDD di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggeGo beneficiario

(quindi importo massimo 800.000 euro)

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3. Fondo centrale di garanzia per le PMILa rinegoziazione dei debiK

Sono ammesse alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debitoIn che misura: nella misura dell’80% per le garanzie direGe e del 90% per le garanzie di riassicurazione (a condizione che le soGostanD garanzie direGe non superino la percentuale massima dell’80%)Vincolo: il nuovo finanziamento deve prevedere l’erogazione di credito aggiunDvo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito oggeGo di rinegoziazione. Chiarimen7 ABI: la circ. ABI 9.4.2020 n. 686 chiarisce che “ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentaD solo i daD per l’alimentazione del modulo economico-finanziario”, senza dunque l’applicazione del modulo andamentale

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3. Fondo centrale di garanzia per le PMIFinanziamenK fino a 25.000 euro

Previa autorizzazione della Commissione europea e fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi del soggetto beneficiario, per finanziamenti fino a 25.000 euro è previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell’importo finanziato, purché:• la durata massima sia di 72 mesi, di cui 24 di preammortamento• Il tasso deve tenere conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione

dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi maggiorato con alcuni parametri

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4. Garanzia da parte di SACE

Beneficiari: PMI e esercenD arD e professioni (solo dopo che abbiano pienamente uDlizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI) + Grandi imprese (ricavi > 50 milioni euro, etc.) che:• al 31.12.2019 non sono classificate nella categoria delle imprese in difficoltà• al 29.02.2020 non hanno esposizioni deteriorateQuali impegni devono assumere le imprese?• per sé e per ogni altra impresa del gruppo, di non approvare la distribuzione di

dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020 • di gesDre i livelli occupazionali aGraverso accordi sindacali

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4. Garanzia da parte di SACE

La garanzia è gratuita? No, le commissioni sono stabilite dall’art. 1, co 2, leG e):• per i finanziamenD a PMI: 25 bp durante il primo anno, 50 bp durante il secondo

e terzo anno, 100 bp durante il quarto, quinto e sesto anno• per i finanziamenD a imprese diverse da PMI: 50 bp durante il primo anno, 100 bp

durante il secondo e terzo anno, 200 bp durante il quarto, quinto e sesto anno

Durata: massimo 6 anni, con possibilità di preammortamento di 24 mesi

Ammontare: non superiore all’importo maggiore tra:

• il 25% del faGurato del beneficiario nel 2019

• il doppio della spesa salariale annua nel 2019

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4. Garanzia da parte di SACE

Cosa copre la garanzia:

• il 90% del finanziamento, per le imprese con meno di 5.000 dipendenD in Italia e valore del faGurato fino a 1,5 miliardi di euro

• l’80% del finanziamento, per le imprese con più di 5.000 dipendenD in Italia e valore del faGurato tra 1,5 e 5 miliardi di euro

• il 70% del finanziamento, per le imprese con valore del faGurato superiore a 5 miliardi di euro

Come deve essere usato il finanziamento coperto dalla garanzia? Deve essere desDnato a sostenere cosD del personale, invesDmenD o capitale circolante impiegaD in stabilimenD produIvi e aIvità imprenditoriali localizzaD in Italia

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4. Garanzia da parte di SACE

Procedura per l’accesso alla garanzia:• È prevista una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di

imprese con meno di 5.000 dipendenD in Italia e con un ammontare del faGurato inferiore a 1,5 miliardi di euro

• Per le imprese con faGurato e dipendenD superiori alle soglie anzideGe, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, senDto il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruGoria SACE

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Disposizioni in materia societaria e di bilancio

• DL 17.03.2020, n. 18 «Cura Italia»• DL 08.04.2020, n. 23 «Decreto liquidità»

STUDIO FAZZINI & PARTNERSCovid-19 – Le misure introdoOe dal Governo

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Disposizioni in materia societaria e di bilancio

Con il DL 17.3.2020 n. 18 sono staD:• proroga7 i termini entro i quali è possibile approvare il bilancio d’esercizio 2019;

il rinvio dell’approvazione del bilancio può comportare il differimento dei termini di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 di imposte direGe e IRAP

• adoGaD alcuni accorgimenD tesi a facilitare il concreto svolgimento delle assemblee, a prescindere dall’argomento posto all’ordine del giorno

• presi in esame alcuni temi rilevanD per la formazione del bilancio:o faI successivi alla chiusura dell’esercizioo informaDva da fornire nella Nota integraDva e nella Relazione sulla gesDoneoconDnuità aziendale

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L’assemblea per l’approvazione del bilancio

Differimento: L’assemblea ordinaria è convocata, ai fini dell’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, entro 180 giorni (invece di 120 giorni) dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro il 28.6.2020 Obbligo o facoltà? L’uDlizzo di tale termine più ampio è facoltaDvo e non deve essere moDvato dalla società. Esso, inoltre, dovrebbe essere riferito alla data di prima convocazione dell’assemblea

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STUDIO FAZZINI & PARTNERSDL 17.03.2020, n. 18 «Cura Italia», Assemblee e bilancio

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Semplificazioni per la tenuta delle assembleeModalità di partecipazione: Con l’avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le spa, le sapa, le srl, le società cooperaDve e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via eleGronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazioneAssemblee solo telema7che: Le società sopra ricordate possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, “anche esclusivamente”, mediante mezzi di telecomunicazione che garanDscano l’idenDficazione, la partecipazione e l’esercizio del diriGo di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsD, il presidente, il segretario o il notaioLimi7 temporali: Tali disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza per COVID-19

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EffeM del Covid-19 sui bilanciLa narra.va dei faM• L’emergenza epidemiologica non rientra tra i fa+ successivi alla chiusura

dell’esercizio che devono essere recepiD nei valori (delle aIvità e passività) di bilancio (OIC 29). Né devono essere appostaD fondi rischi e oneri

• Occorre indicare in Nota integra7va l’effeGo che l’epidemia produce sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa, ricorrendo ad una sDma. Ove essa non sia faIbile, è necessario indicare le ragioni per cui l’effeGo non è determinabile. Analoga informaDva deve essere fornita nei bilanci redaI in forma abbreviata, mentre risultano escluse le micro imprese, salvo che le stesse redigano la Nota integraDva in via volontaria

• Nella Relazione sulla ges7one occorre dare informaDvi nella parte generale (contesto macroeconomico e mercato), tra i rischi e ai fini della prevedibile evoluzione della gesDone. È opportuno indicare le azioni di miDgazione (smartworking, conDngency plan, misure di mobilità, finanziamenD, etc.)

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EffeM del Covid-19 sui bilanciLa con.nuità• Con7nuità: capacità dell’azienda di conDnuare a cosDtuire un complesso

economico funzionante desDnato alla produzione di reddito per un arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio

• Incertezze sulla con7nuità: Nei casi in cui siano idenDficate significaDve incertezze in merito alla conDnuità, nella Nota integraDva devono essere fornite le informazioni relaDve ai faGori di rischio, alle assunzioni effeGuate e alle incertezze idenDficate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

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Riduzione del capitale sociale per perdite e postergazione dei finanziamen. sociRiduzione del capitale: L’art. 6 del DL 09-04.2020, n. 23 stabilisce che fino al 31.12.2020 non si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di riduzione del capitale sociale di S.p.A. e S.r.l. di oltre un terzo (art. 2446 c.c.) e al di so3o del minimo legale (art. 2447 c.c.), che richiederebbero la ricapitalizzazione della società o, in alterna4va, la liquidazione o trasformazione della stessaBilanci al 31.12.2020: Nell’o5ca di neutralizzare gli effe5 conseguen4 all’epidemia Covid-19, l’art. 7 stabilisce che, nella redazione dei bilanci al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospe5va della con4nuità aziendale può comunque essere operata, se sussistente nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 Postergazione del finanziamento soci: Al fine di favorire il rifinanziamento delle imprese, l’art. 8 dispone la non applicabilità, fino al 31.12.2020 delle disposizioni del codice civile che stabiliscono la postergazione del rimborso dei finanziamen4 eroga4 alle imprese da parte dei soci e delle società che esercitano a5vità di direzione e coordinamento

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AQestazione camerale(Circolare MISE marzo 2020)• Le clausole presenD in alcuni contraI di fornitura con l’estero comportano la

necessità di produrre aGestazioni per poter invocare la forza maggiore e far fronte all’inadempimento delle obbligazioni

• Onde evitare il pagamento di penali, il MISE ha disposto che, su richiesta dell'impresa, le Camere di commercio possono rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all’epidemia COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge

• Per oGenere la dichiarazione, occorre presentare un’autocerDficazione e compilare un modulo di richiesta. Per Firenze:

hQps://www.fi.camcom.gov.it/cause-di-forza-maggiore-emergenza-covid-19

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Rinvio del Codice della crisi al 2021

Rinvio: L’art. 5 DL 09.04.2020, n. 23 dispone il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi al 1.09.2021 (dal 15.08.2020)Inapplicabilità delle misure di allerta: Le “misure di allerta”, volte a far emergere tempesDvamente l’eventuale stato di crisi delle imprese aGraverso il monitoraggio di alcuni indicatori, sono concepite per un quadro economico stabile e risulterebbero inadeguate nell’aGuale situazione

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Procedure concorsualiBlocco dei fallimenN e di altre procedure basate sullo stato di insolvenza:

• L’arLcolo 10 del DL dispone l’improcedibilità di tuH i ricorsi presentaL dal 9 marzo al 30 giugno 2020 per la dichiarazione di fallimento, nonché delle istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle imprese soggeQe a liquidazione coaQa amministraLva e all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi

• Ciò a prescindere dal faQo che lo stato di insolvenza abbia origine dalla crisi derivante dalla diffusione del Covid-19, in ragione della difficoltà per l’autorità giudiziaria di effeQuare un simile accertamento

• Tale misura, inoltre, opera anche in relazione ai ricorsi presentaL dagli imprenditori in proprio, affinché quesL possano valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenL alternaLvi alla soluzione della crisi di impresa

• Qualora segua successivamente la dichiarazione di fallimento, tale periodo (dal 9 marzo al 30 giugno 2020) non sarà computato nel calcolo del termine per proporre le azioni revocatorie previste dalla legge fallimentare e del termine di un anno dalla cancellazione degli imprenditori dal registro delle imprese per proporre istanza di fallimento

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Procedure concorsuali

Differimento dei termini dei concordaN prevenNvi e degli accordi di ristruPurazione pendenN:

• Per i concordaL prevenLvi e gli accordi di ristruQurazione dei debiL già omologaL, è prevista una proroga ex lege di sei mesi dei termini di adempimento in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021

• Con riguardo ai procedimenL in cui il piano o accordo non sia stato ancora omologato alla data del 23 febbraio, il debitore può richiedere un termine di 90 giorni per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta, che tenga conto dei faQori economici sopravvenuL

• Tale termine non è prorogabile e non può essere concesso se aHene ad un procedimento di concordato prevenLvo in cui il voto dei creditori è stato già espresso e non sono state raggiunte le maggioranze per l’approvazione

• Nei procedimenL di concordato in bianco o pre-accordo di ristruQurazione dei debiL, in cui i termini per il deposito della proposta e del piano siano già staL prorogaL, il debitore può presentare istanza per un ulteriore proroga di 90 giorni

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Proroga dei versamen9 e degli adempimen9 tributari

• DL 17.03.2020, n. 18 «Cura Italia»• DL 09.04.2020, n. 23 «Decreto liquidit໕ DL 02.03.2020, n. 9

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Proroga dei versamen.

1. Per tuI i contribuenD2. Per categorie economiche più colpite3. Per imprese, arDsD e professionisD4. Per ritenute di lavoro autonomo e provvigioni5. Per aI degli enD impositori6. Imposta di bollo su faGure eleGroniche7. AcconD di imposta 2020

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1. Versamen. per tuM i contribuen.

• Tu# i versamen- in scadenza il 16 marzo 2020• Verso P.A.

Art. 60 DL «cura Italia» Mini-proroga dal 16 al 20 marzo 2020Art. 21 DL «liquidità» Proroga dal 16 marzo al 16 aprile 2020

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2. Categorie economiche più colpite

• Categorie economiche «più colpite» (art. 8, co. 1 DL 9/2020 e art. 61 DL «cura Italia»):o imprese turis*co rece-ve, agenzie di viaggio, tour operator e guide turis*che;o associazioni e società spor*ve, professionis*che e dile:an*s*che; gestori di impian* spor*vi, palestre, centri spor*vi,

piscine;o teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco;o gestori di ricevitorie del lo:o, lo:erie e scommesse;o organizzatori di corsi, fiere ed even*;o ristoran*, gelaterie, pas*ccerie, bar e pub;o musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumen* storici;o parchi diver*mento e tema*ci;o aziende termali;o sogge- che svolgono a-vità di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;o asili nido, servizi educa*vi e dida-ci;o servizi di trasporto merci e passeggeri e stazioni;o servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di a:rezzature spor*ve e di stru:ure o a:rezzature per manifestazioni e spe:acoli;o ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

• Risoluzione Ag. Entrate n. 12/E e n. 14/E: Elenchi esemplificaRvi codici ATECO • Imprese mul@-aBvità: vale il principio di prevalenza

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2. Categorie economiche più colpite (segue)

Per federazioni sporNve nazionali, enL di promozione sporLva, associazioni e società sporLve:• Proroga versamenL in scadenza fino al 31 maggio 2020• Versamento al 30 giugno 2020

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Versamenti Scadenza Prorogati aIVA (di febbraio e annuale) marzo 2020Ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilatoContributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL

31 maggio 2020(unica soluzione o

max 5 rate mensili di pari importo)

tra 8 marzo e 30 aprile

2020

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3. Imprese, ar.s. e professionis.VersamenN prorogaN (unica soluzione o massimo 5 rate di pari importo senza interessi)• IVA• ritenute lavoro dipendente e assimilato• traQenute addizionali regionale e comunale• contribuL previdenziali e assistenziali• premi INAIL.

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• In scadenza tra 08.03 e 31.03.2020• Ricavi o compensi 2019 ≤ € 2 milioni• prorogaR al 31 maggio 2020

(art. 18 DL «liquidità»)

≤ 50 mio/€ > 50 mio/€mar-19 vs mar-20 33% 50% apr-20apr-19 vs apr-20 33% 50% mag-20

Ricavi o compensi 2019 Scadenza versamento

Proroga al

30-giu-20

Riduzione fatturato

(art. 62 DL «Cura Italia»)

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3. Imprese, ar.s. e professionis. (segue)

Per categorie economiche più colpite:• scadenze di aprile (ecceGo IVA) prorogate al 31 maggio senza limiD di ricavi e di

riduzione faGurato• IVA in scadenza ad aprile 2020, prorogata al 30 giugno solo con limiD di ricavi e

riduzione faGurato• scadenze di maggio 2020 prorogate al 30 giugno con limiD di ricavi e riduzione

faGurato

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4. Ritenute su reddi. di lavoro autonomo e provvigioni• Nessuna proroga generale prevista• Facoltà per lavoratori autonomi e agen7 di chiedere disapplicazione ritenute

(art. 19 DL Liquidità):o su compensi percepiL tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020o se ricavi o compensi 2019 ≤ € 400.000 (irrilevanL eventuali maggiori ricavi ISA)o se nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato

• Rilascio di apposita dichiarazione• Non applicazione della ritenute in faOura• Versamento dell’ammontare delle ritenute entro il 31 luglio 2020:

o in unica soluzioneo massimo di 5 rate mensili di pari importoo con F24 (codice tributo da isLtuire)

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5. AM degli en. impositori

• Proroga versamenD derivanD da:o cartelle emesse dagli agenD della riscossioneo accertamen7 esecu7vi delle Entrateo avvisi di addebito dell’Inpso aI di accertamento delle Doganeo aI esecuDvi emessi dagli en7 locali

• In scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020• Proroga al 30 giugno in unica soluzione

• No per versamen7 da avvisi bonari

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5. AM degli en. impositori (segue)

• roGamazione ter• definizione agevolata dei debiD per

risorse proprie dell’Unione europea

• saldo e stralcio

In scadenza il 28 febbraio 2020

In scadenza il 31 marzo 2020

Proroga al 31 maggio in unica soluzione per versamenD da:

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6. Imposta di bollo su faQure eleQroniche(art. 26 DL Liquidità)

20 aprile 2020 (se imposta I trimestre ≥ € 250,00)

20 luglio 2020 (se imposta dovuta per I trimestre <€ 250,00);

20 oPobre 2020 (se imposta dovuta per I e IItrimestre < € 250,00)

20 luglio 2020 (se imposta I e II trimestre ≥ €250,00)

20 oPobre 2020 (se imposta I e II trimestre < €250,00)

20 oPobre 2020

20 gennaio 2021

I trimestre 2020

II trimestre 2020

III trimestre 2020

IV trimestre 2020

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7. Accon. di imposta 2020

Art. 20 DL Liquidità: versamento acconto previsionale 2020 senzasanzioni e interessi se almeno pari all’80% del dovuto

Circolare AE 13.04.2020, n. 9/E• L’ar@colo è rubricato «accon@ di giugno», ma si intende l’intero

acconto 2020• Oltre a IRPEF, IRES e IRAP sono comprese: addizionali, IVIE, IVAFE,

imposte sos@tu@ve (es. forfe[ari) e cedolare secca

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Proroga degli adempimen. tributari

1. Sospensione degli adempimenD tributari. Regola generale2. Quali sono gli adempimenD tributari sospesi?3. AdempimenD tributari NON sospesi4. CerDficazioni uniche5. FaGure e corrispeIvi6. Registrazione degli aI

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1. Sospensione adempimen. tributariRegola generale• Per tu# i contribuen-• Adempimen@ tributari (diversi dai versamen@ e dall’effe[uazione

delle ritenute e tra[enute di addizionali) in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020

Proroga al 30 giugno 2020

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2. Quali sono gli adempimen. tributari sospesi?

• Dichiarazione annuale Iva 2020 relaDva al 2019 (in scadenza al 30.04.2020)• Modello IVA TR I trimestre 2020ATTENZIONE: per l’uLlizzo in compensazione in F24 di crediL superiori a 5.000 euro, è necessaria lapresentazione della dichiarazione con visto almeno 10 giorni prima

• Comunicazione liquidazione periodica IVA del I trimestre 2020 (in scadenza il 31maggio 2020)

• Modelli INTRASTAT:o febbraio 2020 (in scadenza il 25.03.2020) ATTENZIONE: la circolare A.E. 3.4.2020 n. 8/E fa

riferimento a una proroga al 20 giugno 2020o marzo 2020 (in scadenza il 25.04.2020)o aprile 2020 (in scadenza il 25.05.2020)

• Esterometro I trimestre 2020 (in scadenza il 30.04.2020)

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2. Quali sono gli adempimen. tributari sospesi?

• Dichiarazione di successione (e versamento imposte ipo-catastali e altri tribuDindireI; non sospesi i termini per la redazione degli inventari)

• Richieste di documentazione in sede di controllo formale delle dichiarazioni(art. 36-ter del DPR 600/1973)

• Cer7fica7 nell’ambito delle disciplina sulle ritenute negli appal7 ex art. 17-bis,co. 5 D.lgs 241/1997, emessi entro il 29 febbraio 2020

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3. Adempimen. tributari NON sospesi

• EffeGuazione di ritenute alla fonte e traGenute relaDve ad addizionali regionali ecomunali (in alcuni casi sospesi solo i versamenD), salva la disciplina specifica perreddiD di lavoro autonomo e provvigioni

• Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione aIvità ai fini IVA• Iscrizione al VIES (necessaria per la non imponibilità)• Dichiarazione di intento (necessaria per la non imponibilità)

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4. Cer.ficazioni Uniche

• Proroga termine trasmissione telemaDca dal 7 marzo al 31 marzo 2020 (DL 2marzo 2020 n. 9 e DL «Cura Italia»);

• Proroga al 30 aprile 2020 (DL Liquidità):• Trasmissione telemaDca CU rilevanD per precompilata;• Consegna CU ai percipienD.

• Resta salva la scadenza del 31 oOobre 2020 (termine 770/2020) per latrasmissione delle CU per reddiD esenD o non rilevanD per la precompilata.

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5. FaQure e corrispeMvi

• Non è sospeso l’obbligo di cerDficare le operazioni Iva mediante emissione difaOura, eleGronica o cartacea, o trasmissione telema7ca dei corrispe+vi erilascio di documento commerciale al cliente

• In caso di chiusura dell’esercizio commerciale, al momento della riapertura il RTprovvederà all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità deidaD (ad importo zero) relaDvi al periodo di interruzione, per i quali l’esercentenon ha effeGuato l’operazione di chiusura giornaliera

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5. FaQure e corrispeMvi

• In deroga, la sospensione degli adempimenD fino al 30 giugno opera:• per i commercianD al minuto che si avvalgono della moratoria dei primi 6

mesi nel 2020 (trasmissione corrispeIvi con modalità alternaDve, entrol’ulDmo giorno del mese successivo all’effeGuazione dell’operazione):o trasmissione di febbraio 2020 (in scadenza il 31 marzo 2020)o trasmissione di marzo 2020 (in scadenza il 30 aprile 2020)o trasmissione di aprile 2020 (in scadenza il 31 maggio 2020)

• per i commercianD al minuto obbligaD dal 1 luglio 2019 che si avvalgono dellaseconda moratoria nel 2020 (trasmissione dei daD dei primi 6 mesi entro iltermine per la dichiarazione IVA 2020)

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6. Registrazione degli aM

• La sospensione al 30 giugno 2020 riguarda anche i termini per la registrazione di a+ priva7 in termine fisso e di aI redaI in forma di aGo pubblico o scriGura privata autenDcata, con scadenza compresa tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020

• Finché non si effeGua la registrazione non è dovuta l’imposta di registro• Resta dovuta alle ordinarie scadenze l’imposta di registro per annualità

successive dei contraI di locazione già registraD• Le FAQ pubblicate sul sito del MEF hanno chiarito che la sospensione si applica

anche alla registrazione dei contra+ di comodato

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6. Registrazione degli aMAccordi di riduzione canone di locazione• Possibili per tu+ i 7pi di immobile• Possibili sia in caso di tassazione ordinaria che di cedolare secca• Registrazione facolta7va:

o esente da imposta di registro e di bollooMediante modello 69 (non RLI) cartaceo (eventuale invio tramite PEC)

• In alternaDva, per conferire data certa: o scambio via PECo oppure tramite invio reciproco con raccomandata a/r con plico senza busta

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Credi9 d’imposta

• DL 17.03.2020, n. 18 «Cura Italia»• DL 09.04.2020, n. 23 «Decreto liquidità»

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Credito di imposta negozi e boQeghe

Beneficiari:• EsercenD aIvità d'impresa• Escluso chi svolge aIvità c.d. “essenziali” rimaste aperte (allegaD 1 e 2 DPCM

11 marzo 2020)• Titolari di contraI di locazione di immobili di categoria catastale C/1 (esclusi i

D/8 e i contraI di affiGo di azienda)Misura dell’agevolazione:

• 60 % canone locazione di marzo 2020 corrisposto• Da uDlizzare in compensazione con F24 telemaDco dal 25 marzo 2020 con

codice tributo 6914

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Credito di imposta sanificazione(art. 64 DL «Cura Italia» e art. 30 DL «Liquidità»)

Spese di sanificazione ambienD e strumenD di lavoro sostenute nel 2020:• pulizia, disinfezione, controllo microclima• acquisto di disposi4vi di protezione individuale• acquisto di detergen4 mani e disinfe3an4

Beneficiari:• Imprenditori individuali e colle5vi• Esercen4 ar4 e professioni

Misura dell’agevolazione:• 50% delle spese sostenute• TeGo massimo per beneficiario = € 20.000• Te3o massimo complessivo = € 50 milioni

AGeso decreto ministeriale aOua7vo per modalità e tempi di uDlizzo

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Erogazioni liberali finalizzate a finanziare interven> in materia di

contenimento e ges>one dell’emergenza Covid

• DL 17.03.2020, n. 18 «Cura Italia»• Circolare AE 3 aprile 2020, n. 8/E

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Da persone fisiche e en. non commerciali(arKcolo 66, comma 1 DL 18/2020)

• Detrazione d’imposta del 30% dell’erogazione liberale fino ad un massimo di 30.000 euro

• Per erogazioni in denaro o in natura• A favore di:

• Regioni e EnD territoriali• EnD o isDtuzioni pubbliche• Fondazioni e associazioni riconosciute e senza scopo di lucro

• Detraibili anche se effeOuate direOamente in favore delle struOure di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici aI delle competenD autorità pubbliche, sono coinvolte nella gesDone dell’emergenza COVID-19 (Circolare AE, 3 aprile 2020, n. 8/E)

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Erogazioni liberali da imprese (l’art. 66, comma 2, DL 18/2020)

• Rinvio all'arDcolo 27 della L.133/1999:• deducibilità del 100% dell’erogazione in denaro o in natura dal reddito di impresa• se in favore delle popolazioni colpite da evenL di calamità pubblica o da altri evenL

straordinari anche se avvenuL in altri StaL• se effeQuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitaN ed enN individuaN nel DPCM

20 giugno 2000• le erogazioni in natura non si considerano effeQuate per finalità estranee all’aHvità di

impresa e quindi non sono tassate quali ricavi o plusvalenze fiscalmente rilevanL• Deducibili anche se effeOuate direOamente in favore delle struOure di

ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base dispecifici aI delle competenD autorità pubbliche, sono coinvolte nella gesDonedell’emergenza COVID-19 (Circolare AE, 3 aprile 2020, n. 8/E)

• Per le donazioni in denaro è sufficiente la tracciabilità

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Quali sono gli en. di cui al DPCM 20 giugno 2000?

• Organizzazioni non lucra5ve di u5lità sociale di cui all'art. 10 del D.lgs 4 dicembre 1997 n. 460• Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro• Altre fondazioni, associazioni, comita5 ed en5 che, cos5tui5 con aXo

cos5tu5vo o statuto redaXo nella forma dell'aXo pubblico o della scriXura privata auten5cata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interven5 umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri even5 straordinari• Amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, en5 pubblici non

economici• Associazioni sindacali e di categoria

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Erogazioni in natura

• Valorizzate con il criterio del valore normale ex art. 9 TUIR• Nel caso di bene strumentale, si fa riferimento al residuo valore fiscale all'a3o del

trasferimento• Nel caso di beni merce, si fa riferimento al minore tra il valore normale e il valore fiscale

delle rimanenze ex art. 92 del TUIR• Nel caso di beni diversi di valore > € 30.000 o indeterminabile, occorre una perizia

giurata non anteriore a 90 gg dal trasferimento• L'erogazione in natura deve risultare da aGo scriGo contenente:

o la dichiarazione del donatore con la descrizione anali4ca dei beni dona4 el'indicazione dei rela4vi valori

o la dichiarazione del desKnatario dell'erogazione con l'impegno ad u4lizzaredire3amente i beni per lo svolgimento dell'a5vità statutaria, per l'esclusivoperseguimento di finalità civiche, solidaris4che e di u4lità sociale

o l’eventuale perizia giurata di s4ma

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Erogazioni in natura ai fini IVA

In generale:• la cessione gratuita di beni prodo+ o commercializza7 dall’impresa è

soggeOa ad IVA, salvo che non sia stata detraGa l’IVA sull’acquisto• la cessione gratuita di beni estranei all’aIvità di impresa è esclusa da IVA e

l’IVA a monte è indetraibile (rappresentanza)• la cessione gratuita di beni dell’impresa è esente ex art. 10 DPR 633/72 (e

l’IVA a monte indetraibile) quando è effeGuata:o verso enD pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni avenD

esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione,studio o ricerca scienDfica e alle Onlus (punto n. 12);

o a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi (punton. 13).

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Erogazioni in natura ai fini IVA (segue)

Distruzioni di beni ai fini IVA:• esenzione IVA sulla cessione• diriOo alla detrazione IVA sull’acquisto per il donante

Si considerano distruzioni di beni le cessioni effeGuate ai sensi di:• Art. 6, co. 15, L. 133/1999• L. 166/2016

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Erogazioni in natura ai fini IVA (segue)

Art. 6, co. 15, L. 133/1999:• cessioni gratuite ex art. 10, n. 12) DPR 633/72• nonché agli en7 pubblici e a quelli priva7 cosDtuiD per il perseguimento, senza

scopo di lucro, di finalità civiche e solidaris7che e che promuovono erealizzano aIvità d'interesse generale• avenD ad oggeGo prodo+ alimentari e farmaceu7ci non più commercializza7

o non idonei alla commercializzazione

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Erogazioni in natura ai fini IVA (segue)L. 166/2016 e successivi intervenL normaLvi (legge di bilancio 2018, il Dl 9/2020 e la legge 15/2020)

• Cessioni gratuite di:• eccedenze alimentari;• medicinali;• ar-coli di medicazione;• prodo0 des-na- all’igiene e alla cura della persona, prodo0 per l’igiene e la pulizia della casa, integratori alimentari,

biocidi, presìdi medico chirurgici, prodo0 di cartoleria e di cancelleria;• prodo0 tessili, prodo0 per l’abbigliamento e per l’arredamento, gioca9oli, materiali per l’edilizia ed ele9rodomes-ci,

personal computer, tablet, e-reader e altri disposi-vi per la le9ura in formato ele9ronico;• libri e rela-vi suppor- integra-vi;• eventuali altri prodo0 individua- con apposito decreto.

• A favore di:• enR pubblici;• enR privaR che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche e solidarisRche e che promuovono e

realizzano a]vità d’interesse generale;• EnR del Terzo SeOore non commerciali ex art. 79 co. 5 del DLgs. 117/2017.

• Specifichi obblighi documentali per superare la presunzione di cessione ex art. 1 DPR 441/1997(comunicazione A.F. e GdF, DDT, rendicontazione) ecceQo per beni deperibili

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Erogazioni in natura ai fini IVA (segue)

Circ. A.E. 3.4.2020 n. 8/E:• a prescindere dal mancato rinvio all’art. 6, co. 15 L. 133/1999, il relaDvo regime

IVA è applicabile ove ne ricorrano le condizioni• nessun riferimento alla L. 166/2016

Per massimizzare l’efficacia dell’incenDvo, occorrerebbero modifiche in sede diconversione del DL 18/2020 volte a favorire:• esenzione IVA a valle e detraibilità IVA a monte per tuGe le donazioni in natura• non imponibilità IVA degli acquisD di beni effeGuaD con erogazioni in denaro

La presunzione di cessione di cui all’art. 1 del DPR 441/97 non opera per le cessionigratuite di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole (art. 27 delDL Liquidità)

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CoronavirusGestione della crisie continuità aziendale STUDIO FAZZINI & PARTNERS

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q Hai già un piano per la gesRone della crisi? Se si, lo hai già adaOato all’aOuale situazione?

q Hai già idenRficato i rischi che questa pandemia ha sulla tua a]vità, sulla tua organizzazione, sulle tue strategie di sviluppo?

q Hai già individuato le a]vità criRche da monitorare e hai già faOo una scala di priorità?

q Ti sei già a]vato per rendere sicuri i luoghi di lavoro per essere pronR alla riapertura?

q Hai già idenRficato il tempo limite di ina]vità che il tuo business può sopportare?

q Hai valutato i rischi sul tuo business derivanR dalla perdita di fornitori o di clienR dovuR alla pandemia?

q Hai valutato la fa]bilità di uRlizzare fornitori alternaRvi?

q Hai valutato quanto le tue scorte in magazzino possono supportare la conRnuità e la ripartenza dell’a]vità?

q Hai analizzato la tua supply chain per indenRficare e risolvere i punR criRci alla ripartenza?

q Hai preparato un piano di comunicazione in tempo di crisi sia verso l’esterno (fornitori, clienR, ecc) che verso l’interno (dipendenR)?

OPERATIONSCORONAVIRUSGUIDA ALLA DISCUSSIONE

GESTIONE DELLA CRISI E CONTINUITA’ AZIENDALE

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q Hai individuato i lavoratori che possono lavorare in remoto?

q Hai stabilito le regole per lo smartworking (lavoro da casa e flessibile)?

q Hai un’infrastruOura IT adeguata per lavorare in smartworking? Hai considerato i rischi legaR alla «cyber security»? Hai considerato di elevare le precauzioni per difenderR dai tentaRvi di intrusione nella rete aziendale?

q In caso di «cyber aOack» hai un piano di difesa e recupero dei daR?

q Hai un piano per formare i tuoi dipendenR sulla «cyber security»?

q Hai pensato ad un’assicurazione sull’interruzione dell’a]vità legata ad un «cyber aOack»?

q Hai individuato le persone chiave per assicurare la conRnuità aziendale? Hai considerato il rischio della loro indisponibilità?

q Le persone chiave hanno compreso la loro importanza?

q Stai adeguando gli ambienR di lavoro alle nuove norme igienico-sanitarie?

q Stai formando il personale sui nuovi standard igienico-sanitari?

q Hai compreso quali sono i nuovi bisogni dei tuoi lavoratori?

PERSONALE & ITCORONAVIRUSGUIDA ALLA DISCUSSIONE

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q Hai faOo un piano di cassa a breve termine?

q Hai faOo uno stress test sul tuo piano di cassa?

q Hai considerato i rischi e gli impa] del COVID-19 sul tuo bilancio?

q Hai considerato l’impaOo sul budget 2020?

q Hai rivisto il budget dei cosR anche sulla base dei maggiori cosR dovuR all’aOuazione del tuo piano di emergenza?

q Hai calcolato l’impaOo sui tuoi covenant finanziari e hai già preso contaOo con gli isRtuR finanziari?

FINANZIARIO & LEGALE

q Hai rivisto i contra] con tu] i tuoi fornitori e clienR al fine di anRcipare eventuali confli] dovuR alle clausole di forza maggiore?

q Hai considerato eventuali impa] fiscali (es. disposizioni governaRve di emergenza, etc)?

q Stai considerando l’impaOo sul tuo business degli aiuR governaRvi per lo stato di crisi?

q Hai considerato l’incremento del rischio di frodi in tale contesto?

q Hai considerato l’impaOo di eventuali cause legali dovute per esempio a mancata fornitura per forza maggiore?

CORONAVIRUSGUIDA ALLA DISCUSSIONE

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