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1 Approfondimento 12 Annullamento d’ufficio e revoca del provvedimento amministrativo 1. Gli atti di ritiro La pubblica amministrazione, in base al principio del buon andamento, contenuto nella Costi- tuzione, deve agire e adottare atti quanto più adatti possibile al raggiungimento del pubblico interesse. Affinché ciò possa verificarsi, essa dispone anche della cd. autotutela, ossia il po- tere-dovere di ritirare, mediante annullamento o revoca, atti e provvedimenti amministrativi in precedenza emanati, perché non adatti o non più rispondenti ad esigenze di opportunità. In sostanza, è come se la P.A. disponesse della possibilità di “tornare sui propri passi”. Gli atti di ritiro, emanati in base al potere di autotutela, sono dei provvedimenti amministra- tivi a contenuto negativo, provenienti da un riesame dell’atto. I più rilevanti sono l’annullamento d’ufficio e la revoca. 2. L’annullamento d’ufficio L’annullamento d’ufficio è un provvedimento amministrativo di 2° grado, con il quale viene ritirato, con efficacia retroattiva, ossia dalla data della sua emanazione, un atto amministra- tivo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari dell’atto (invalidità originaria). Il provvedimento amministrativo illegittimo (perché adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza esclusi i casi di cui al comma 2 dall’art. 21octies), sempre- ché non si tratti di atti a natura vincolata, può essere annullato d’ufficio, se vi sono ragioni di pubblico interesse, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi dall’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge (art. 21nonies, L. 241/1990 sul procedi- mento amministrativo). L’atto di annullamento ha efficacia retroattiva: fa, cioè, venir meno l’atto annullato dal mo- mento in cui fu emanato (ex tunc) insieme ai suoi effetti.

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Approfondimento 12Annullamentod’ufficio e revocadel provvedimentoamministrativo1. Gli atti di ritiro

La pubblica amministrazione, in base al principio del buon andamento, contenuto nella Costi-tuzione, deve agire e adottare atti quanto più adatti possibile al raggiungimento del pubblico interesse. Affinché ciò possa verificarsi, essa dispone anche della cd. autotutela, ossia il po-tere-dovere di ritirare, mediante annullamento o revoca, atti e provvedimenti amministrativi in precedenza emanati, perché non adatti o non più rispondenti ad esigenze di opportunità. In sostanza, è come se la P.A. disponesse della possibilità di “tornare sui propri passi”.Gli atti di ritiro, emanati in base al potere di autotutela, sono dei provvedimenti amministra-tivi a contenuto negativo, provenienti da un riesame dell’atto.I più rilevanti sono l’annullamento d’ufficio e la revoca.

2. L’annullamento d’ufficio

L’annullamento d’ufficio è un provvedimento amministrativo di 2° grado, con il quale viene ritirato, con efficacia retroattiva, ossia dalla data della sua emanazione, un atto amministra-tivo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari dell’atto (invalidità originaria).Il provvedimento amministrativo illegittimo (perché adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza esclusi i casi di cui al comma 2 dall’art. 21octies), sempre-ché non si tratti di atti a natura vincolata, può essere annullato d’ufficio, se vi sono ragioni di pubblico interesse, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi dall’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge (art. 21nonies, L. 241/1990 sul procedi-mento amministrativo).L’atto di annullamento ha efficacia retroattiva: fa, cioè, venir meno l’atto annullato dal mo-mento in cui fu emanato (ex tunc) insieme ai suoi effetti.

Page 2: Approfondimento 12 Annullamento d’ufficio e revoca del ...€¦ · Approfondimento 12 Annullamento d’ufficio e revoca del provvedimento amministrativo 2 3. La revoca È un provvedimento

Approfondimento 12 Annullamento d’ufficio e revoca del provvedimento amministrativo

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3. La revoca

È un provvedimento amministrativo di 2° grado, espressione del potere di autotutela e mo-tivato congruamente, con cui la P.A. ritira, con efficacia non retroattiva (ex nunc), un atto inficiato da vizi di merito (inopportuno, non conveniente, inadeguato), in base ad una nuova valutazione delle ragioni di convenienza ed opportunità per le quali l’atto fu emanato.L’art. 21quinquies L. 241/1990 prevede che il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole (concessione, autorizzazione o altro atto che instauri rapporti a durata prolungata) può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di mutamento della situa-zione di fatto, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.Il provvedimento revocato non potrà più produrre ulteriori effetti e la P.A. ha l’obbligo di provvedere all’indennizzo degli eventuali pregiudizi verificatisi in danno dei soggetti diret-tamente interessati.

L’esercizio del potere di revoca presuppone:

a) che l’atto non sia più adatto alle esigenze pubbliche in base alle quali fu inizialmente emanato;

b) che sussista un interesse pubblico, concreto ed attuale all’eliminazione dell’atto.

Ribadiamo che la revoca ha efficacia ex nunc: significa che gli effetti dell’atto revocato ces-sano solo dal momento dell’operatività della revoca, mentre restano in piedi gli effetti già prodotti in precedenza.

Annullamento d’ufficio

(art. 21noniesL. 241/1990)

➜Provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato, con effi-cacia retroattiva (ossia come se non fosse mai stato emanato) un atto ammi-nistrativo illegittimo per vizi di legittimità originari

Revoca(art. 21quinquies

L. 241/1990)➜

Provvedimento amministrativo di secondo grado con cui la P.A. ritira, con ef-ficacia retroattiva, un atto viziato da vizi di merito, in base ad una nuova valutazione degli interessi