Corte di Cassazione - copia non ufficiale · Marginone-Suvereto, sulla base del provvedimento del...

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Ud. 03/06/2015 SENTENZA 2015 1030 sul ricorso 3793-2010 proposto da: TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. (c.f./p.i. 05779661007), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 15, presso l'avvocato STEFANO MASTROLILLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANCARLO BRUNO, ELENA BUSON, FILOMENA PASSEGGIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - 1 Civile Sent. Sez. 1 Num. 13095 Anno 2015 Presidente: FORTE FABRIZIO Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO Data pubblicazione: 24/06/2015 Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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Ud. 03/06/2015

SENTENZA

2015

1030

sul ricorso 3793-2010 proposto da:

TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. (c.f./p.i.

05779661007), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA F. DENZA 15, presso l'avvocato STEFANO

MASTROLILLI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIANCARLO BRUNO, ELENA

BUSON, FILOMENA PASSEGGIO, giusta procura a

margine del ricorso;

- ricorrente -

1

Civile Sent. Sez. 1 Num. 13095 Anno 2015

Presidente: FORTE FABRIZIO

Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

Data pubblicazione: 24/06/2015

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contro

ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA F. DENZA 15, presso l'avvocato FRANCESCO

MASTROLILLI, rappresentata e difesa dall'avvocato

STEFANO MASTROLILLI, giusta procura a margine del

controricorso;

- controricorrante -

contro

MARTELLI DAMASCO, BACHINI NADA, REMORINI MARIA

ROSA, PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL

GOVERNO DI PISA;

- intimati -

Nonché da:

MARTELLI DAMASCO (c.f. MRTDSC22L16I046R), BACHINI

NADA (c.f. BCHNDA21H55C113M), REMORINI MARIA ROSA

(c.f. RMRMRS39P45C113I), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE TUPINI 133, presso l'avvocato

AGOSTINO DE ZORDO, che li rappresenta e difende

unitamente all'avvocato MAURIZIO NARDI, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A. (c.f./p.i.

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05779661007), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA F. DENZA 15, presso l'avvocato STEFANO

MASTROLILLI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIANCARLO BRUNO, ELENA

BUSON, FILOMENA PASSEGGIO, giusta procura a

margine del controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

contro

ENEL S.P.A., PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL

GOVERNO DI PISA;

- intimate -

avverso la sentenza n. 1463/2009 della CORTE

D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella

pubblica udienza del 03/06/2015 dal Consigliere

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato PAGNOTTA

NICOLA, con delega, che si riporta;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti

incidentali, l'Avvocato BRAGAGLIA ROBERTO, con

delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO che ha

concluso per l'accoglimento dei primi due motivi

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del ricorso principale, rigetto dei restanti, assorbito il

ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I Signori Damasco Martelli, Nada Banchi e Rosa Maria

Remorini, hanno convenuto in giudizio Enel SpA, davanti

alla Corte d'Appello di Firenze, per contestare la

quantificazione dell'indennità di asservimento di un loro

terreno, posto in zona artigianale D3, secondo il vigente

PRG del Comune di Calcinaia, oggetto di servitù per

l'attraversamento aereo da parte dell'elettrodotto

Marginone-Suvereto, sulla base del provvedimento del

Ministero dei lavori pubblici (n. 1245/MA) del 27 ottobre

1988 che ne dichiarava la pubblica utilità, non

condividendo la quantificazione a cui era pervenuta la

competente Commissione provinciale per gli espropri di Pisa

2.A seguito dell'opposizione dei proprietari del bene

asservito, la Corte d'Appello di Firenze, nel

contraddittorio con Enel SpA e, quindi del successore a

titolo particolare Terna SpA, ha parzialmente accolto la

domanda e rideterminato l'indennità di asservimento,

condannando il successore al pagamento del 50% delle spese

del giudizio.

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2.1. La Corte territoriale, per quello che ancora preme in

. questa sede, ha stabilito che, per la liquidazione

dell'indennità di espropriazione («rectius di

asservimento»: sic), era da escludere l'applicabilità degli

artt. 29, 33, 34 e 123 del RD 1175 del 1933, abrogate

dall'art. 58 del D.P.R. n. 327 del 2001 (TU in materia di

Espropriazione per PU), e che l'art. 37 del detto TU aveva

perpetuato l'applicabilità dell'art. 5-bis del D.P.R. n.

333 del 1992, disposizione che la Corte costituzionale -

con la sentenza n. 348 del 2007 - ha dichiarato

illegittimo, stabilendo che l'unico parametro per la

liquidazione dell'indennità di espropriazione è il cd.

.

valore venale del bene, senza che sia possibile applicare i

nuovi criteri di calcolo dell'indennità introdotti, a 2

modifica dell'art. 37 del D.P.R. n. 327 del 2001, in

ragione dell'art. 57-bis del menzionato D.P.R. n. 327 cit.,

che li riserva alle sole fattispecie a cui si applica il

nuovo TU e l'art. 16 del D. Lgs. n. 504 del 1992.

2.2. In base alla stima operata dal CTU, spettava ai

proprietari del bene il ristoro per l'indennizzabilità

della fascia di terreno di forma trapezoidale interessata

(della superficie di mq 2.607, ossia lunga ml 74,50 e larga

ml 35), comprensiva della cd. «fascia di passaggio»

dell'elettrodotto (di ml 2), essendo assenti sostegni e p

manufatti ed esclusa l'indennizzabilità della cd. «fascia

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. di rispetto», determinata ai sensi dell'art. 5 del DCPM 3

. aprile 1992 (riguardante un vero e proprio vincolo

conformativo di carattere generale, efficace erga omnes).

3. Avverso tale pronuncia, ricorre per cassazione Terna SpA

(alla cui impugnazione aderisce Enel SpA, con

controricorso), con ricorso affidato a quattro mezzi,

illustrati anche con memoria.

4. I proprietari dei beni asserviti, a loro volta,

resistono con controricorso e propongono ricorso

incidentale, contro cui resiste Terna Spa, con

controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo mezzo di ricorso principale (Violazione o

falsa applicazione dell'art. 123 RD n. 1775 del 1933, artt.

57, 57-bis e 58 DPR 327 del 2001, in relazione all'art. 360

nn. 3 e 5 c.p.c., per aver errato nel non ritenere

applicabile al caso l'art. 123 TU Acque, menzionato, nonché

omissione, insufficienza e contraddittorietà della

motivazione in ordine ad un punto decisivo della

controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.) si

lamenta la non corretta individuazione del diritto

applicabile al caso, considerato che la dichiarazione di

pubblica utilità dell'opera (del 27 ottobre 1988), che ha

imposto l'asservimento dei terreni, era anteriore alla data

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di entrata in vigore del nuovo TU in materia espropriativa

(ossia, al 30 giugno 2003).

1.1. Sostiene la società ricorrente che, la corretta

applicazione delle norme richiamate (artt. 57-bis e 58 DPR

n. 327 del 2001), avrebbe dovuto condurre la Corte

territoriale a far riferimento, nel caso di specie, non

solo all'art. 5 -bis, e quindi al criterio del valore venale

per effetto della sua dichiarata incostituzionalità, ma

anche alle norme abrogate dall'art. 58 DPR n. 327 cit., ivi

compreso l'art. 123 TU del 1933, che fissa(va)

l'indennizzabilità di tutte e tre le componenti,

costituite: a) dall'indennizzo delle aree occupate dagli

eventuali sostegni; b) da quello spettante per la cd.

fascia di transito; c) dall'eventuale svalutazione della

rimanente area asservita.

2.Con il secondo mezzo del ricorso principale (Violazione

e/o falsa applicazione dei principi in materia di servitù

di elettrodotto ed in particolare degli artt. 119, 121 e

122 TU n. 1775 del 1933, 32, 33 e 44 DPR 327 del 2001, in

relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere errato

nell'aver equiparato l'indennità per la costituzione della

servitù di elettrodotto a quella di esproprio, anche con

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in

ordine ad un punto decisivo della controversia, in

relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nonché violazione del

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principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.) viene

censurata l'equiparazione dell'asservimento del bene alla

sua totale ablazione, in caso di espropriazione, atteso che

all'espropriato sarebbe stato corrisposto un'indennità pari

al valore totale del bene assoggettato a servitù, senza il

calcolo del differenziale di valore imposto dagli stessi

artt. 33 e 44 TU di cui al DPR n. 327 del 2001.

2.1. La ricorrente, infatti, censura la sentenza della

Corte distrettuale perché non avrebbe calcolato il valore

del bene prima e dopo l'imposizione della servitù,

procedendo a quantificare il differenziale di valore, come

avrebbe dovuto, ma limitandosi a ristorare il vincolo come

se si fosse trattato di una totale ablazione del bene.

» ,

3.Con il terzo mezzo di ricorso principale (Violazione e

falsa applicazione degli artt.39 L. n. 2359 del 1865 e 2056

c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., nonché

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per

avere valutato il fondo secondo un metodo diverso da quello

sintetico-comparativo) la sentenza di appello viene

censurata nella parte in cui, facendo proprio il

ragionamento del CTU, avrebbe operato la stima con metodo

analitico (giungendo ad una valutazione abnorme dei beni),

anziché con metodo sintetico-comparativo, come

è richiederebbe la giurisprudenza della Cassazione.

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i 3.1. Secondo la ricorrente, la CTU, senza compiere alcuna

analisi di mercato, avrebbe formulato una valutazione del

terreno applicando una elevatissima percentuale (20%) di

incidenza del valore del terreno sul prodotto edilizio

finito.

4.Con il quarto mezzo di ricorso principale (Violazione e

falsa applicazione degli artt.16 D. Lgs.n. 504 del 1992,

57, 57 bis e 58 DPR n. 327 del 2001, in relazione all'art.

16 D. Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.,

nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione

per avere ritenuto inapplicabile il predetto art. 16 D.

Lgs. n. 504) la sentenza di appello viene censurata nella ;

parte in cui avrebbe escluso l'applicabilità dell'art. 16

D. Lgs. n. 504 del 1992.

4.1. Tale motivo, tuttavia, è stato indicato, dalla stessa

ricorrente, come rinunciato (nella memoria ex art. 378

c.p.c.).

*

5. Con l'unico mezzo di ricorso incidentale con il quale si

lamentano vizi motivazionali e la parziale compensazione

delle spese processuali.

5.1. A tal uopo, i ricorrenti incidentali, premesso che i

giudici di merito non avrebbero tenuto conto dell'intera

superficie (pari a mq 4.845), ma solo di quella «ritenuta

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asservita», in tal modo trascurando la perdita

• dell'edificabilità di tutta la superficie, la cui

valutazione sarebbe stata comunque inferiore ai valori

reali, assume l'esistenza di un conseguente vizio di omessa

e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un

punto decisivo per il giudizio, che si sarebbe ripercorso

nella statuizione di parziale compensazione delle spese.

Della quale assume anche la violazione di legge (art. 91

c.p.c.) che vieta di porre a carico della parte vittoriosa

anche solo di una parte delle spese processuali (tenendo

conto della richiesta, formulata nella fase di merito, di

pagamento di e 186.794,20 o di quella maggiore o minore che

' risultasse di giustizia).

* *

6. Il primo motivo del ricorso principale è infondato,

anche se - con riferimento ad esso -, giusta quanto

osservato dalla ricorrente, s'impone una correzione della

motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 384 c.p.c.,

con riferimento all'esatta individuazione del diritto

applicabile al caso in esame.

6.1. Infatti, la decisione (alle pp. 11-12) è nella

sostanza corretta nella parte in cui ha liquidato

l'indennizzo ai proprietari dell'area, per l'asservimento

di essa: a) individuando una fascia di terreno pari a

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quella di tesatura delle due terne di cavi e corrispondente

a mq. 2.607,00 (lunghezza media di ml 74,50 moltiplicato

per la larghezza di ml 35); b) rilevando l'assenza di

sostegni o manufatti, c) includendo nella fascia sub a)

anche quella di passaggio, pari a ml 2.

6.2. In tal modo la Corte territoriale, nella sostanza,

essa si è attenuta a quanto previsto dall'art. 123 TU

Acque, di cui al RD n. 1775 del 1933, che è la disciplina

applicabile al caso, ratione temporis, in considerazione

dell'epoca della dichiarazione di pubblica utilità

dell'opera (27 ottobre 1988), essendo l'asservimento dei

terreni anteriore alla data di entrata in vigore del nuovo

TU in materia espropriativa (ossia, al 30 giugno 2003), e

in corrispondenza di quanto più volte affermato da questa

Corte (da ultimo, con l'ordinanza n. 606 del 2014; ma cfr.

anche Cass. 11480/2008, 2774/2012, 3749/2012), la quale ha

enunciato il principio di diritto secondo cui, in casi

consimili, consegue l'inapplicabilità dell'intero T.U.

approvato con D.P.R. n. 327 del 2001, in quanto, nei

giudizi aventi ad oggetto la determinazione dell'indennità

di espropriazione, relativi a procedimenti in cui la

dichiarazione di pubblica utilità sia stata adottata prima

del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del D.P.R.

327 del 2001, opera la disciplina transitoria prevista

dall'art. 57 D.P.R. stesso, secondo cui le disposizioni del

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testo unico non si applicano ai progetti di trasformazione

territoriale per i quali, alla data di entrata in vigore

del decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica

utilità, cui continuano invece ad applicarsi tutte le

normative vigenti a quella data, restando quindi esclusa in

radice la possibilità di dare incongrua applicazione

frammentata delle disposizioni processuali del Testo Unico

sopra richiamato.

6.3. Ma tanto rettificato in punto di diritto, si è visto

che, nella sostanza, la Corte territoriale ha fatto

concreta retta applicazione del principio enunciato da

Cass. 8989 del 1999, secondo cui la somministrazione dei

detti criteri [già riferibili all'art. 5 - bis della legge

n. 359 del 1992 e, non essendo ancora applicabile al caso

la nuova disciplina di cui al TU espropri del 2001, a

seguito dell'intervento della Corte costituzionale (sent.

n. 349 del 2007), qui da intendere come relativi al

parametro del valore venale del bene] deve aver luogo per

tutte e tre le componenti della indennità di asservimento,

come individuate dalla norma dell'art. 123 del R.D. n. 1775

del 1933, cioè: a) sia per la valutazione relativa alla

diminuzione di valore dell'immobile, a causa della

imposizione della servitù; b) sia per quella relativa al

quarto del valore concernente la parte strettamente

necessaria per il servizio delle condutture; c) sia pe

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quella concernente le aree occupate dai basamenti dei

sostegni delle condutture o da cabine o da costruzioni di

qualsiasi genere e relative eventuali zone di rispetto.

6.4. Sotto il profilo dei criteri applicabili, quindi, la

decisione impugnata, come sopra rettificata nella

motivazione riguardante il diritto applicabile, è immune da

vizi.

7. Il secondo motivo del ricorso principale, invece, è

fondato.

7.1. Infatti, la sentenza, a p. li, espressamente afferma

che «sulla base del valore venale al metro quadro

dovrà essere determinata l'indennità da corrispondere da

parte dell'espropriante ai proprietari espropriati, tenuti

presenti i parametri legali di calcolo sopra evidenziati».

7.2. In tal modo, come lamenta la ricorrente, il giudice

distrettuale ha finito per equiparare la costituzione di

servitù di elettrodotto all'ablazione della proprietà

dell'area asservita (secondo il «valore venale al metro

quadro»), identificando l'indennità di asservimento con

quella di espropriazione dell'intera area sottoposta alla

limitazione impressa dal ius in re aliena, che è un minus

rispetto all'intero, atteso che tendenzialmente il bene

sorvolato dalle linee aeree conserva pur sempre una

possibilità di utilizzazione, valutabile economicamente.

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5.3. Invece, è principio già affermato da questa Corte (si

veda: Sez. 1, Sentenza n. 3751 del 2012), quello secondo

cui, in tema di servitù di elettrodotto, ai fini della

determinazione dell'indennità di asservimento, a norma

dell'art. 123, primo comma, del r.d. n. 1775 del 1933, la

componente dell'indennizzo costituita dalla diminuzione di

valore di tutto o parte del fondo, inteso come complessiva

entità economica, non opera in modo indistinto ed

automatico, potendo essere attribuita solo quando sia

dimostrata l'attualità del deprezzamento e comunque il suo

documentato verificarsi in connessione alla natura del

fondo o all'oggettiva incidenza causale della costituzione

della predetta servitù.

5.4. In forza di tale principio, la sentenza avrebbe dovuto

motivare le ragioni della corresponsione del valore venale

integrale indicato dal CTU, con riferimento a tutta l'area

considerata sotto tutti i profili indicati dall'art. 123

menzionato, non limitandosi a recepire quella indicazione

in modo indistinto ed automatico.

6. Il terzo mezzo è, invece, infondato, consistendo in

critiche alla motivazione adottata con riferimento alla

parametrazione dei valori di mercato che fanno riferimento

alla CTU, senza che di questa siano riferiti i punti

ispiratori e le eventuali critiche ad essi, limitandosi a

muovere rilievi contro il metodo analitico-ricostruttivo

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utilizzato dal giudice distrettuale in luogo di quello,

doveroso, di tipo sintetico-comparativo.

6.1. Infatti, questa Corte (Sez. l, Sentenza n. 7288 del

2013) ha enunciato il principio di diritto secondo cui, la

determinazione del valore del fondo è rimessa al prudente

apprezzamento del giudice del merito che sceglie se

utilizzare il metodo analitico-ricostruttivo, teso ad

accertare il valore di trasferimento del fondo o il metodo

sintetico-comparativo, volto invece a desumere dall'analisi

del mercato il valore commerciale attraverso il riferimento

alle aree omogenee. Ne consegue che il giudice del rinvio,

ove venga utilizzato il criterio sintetico-comparativo,

dovrà tenere conto delle condizioni apprezzate dal mercato

immobiliare che, in base alla destinazione urbanistica

della zona in cui l'immobile è compreso, possano incidere

sulla sua edificabilità di fatto ed indurre alla

determinazione del suo effettivo valore venale, mentre, ove

venga prescelto il metodo analitico-ricostruttivo, diretto

ad accertare il valore di trasformazione del suolo

edificabile, dovrà considerare anzitutto la densità

volumetrica esprimibile in base agli indici di

fabbricabilità della zona omogenea in cui è incluso, al

netto degli spazi assegnabili a standards, nonché delle

spese di urbanizzazione relative alle opere che, poste in

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essere dall'amministrazione, assicurano l'immediata

utilizzazione edificatoria dell'area.

7. Il quarto mezzo non va esaminato, risultando

inammissibile anche per rinuncia espressa.

8. L'unico motivo del ricorso incidentale, invece, è del

pari inammissibile, risultando dalla commistione di censure

in diritto ed in fatto, spesso neppure chiaramente

intellegibili, in quanto coinvolgenti i profili delle spese

processuali con i contenuti della decisione di merito, tali

da costringere il giudice di legittimità ad operare la

selezione dei fatti rilevanti ai fini dello scrutinio del

vizio lamentato, in modo perplesso e ancipite.

8.1. Infatti, questa stessa sezione, con la sentenza n.

19443 del 2011, ha statuito che nel ricorso per cassazione

«è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di

mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle

diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo coma, nn.

3 e 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la

prospettazione di una medesima questione sotto profili

incompatibili, quali quello della violazione di norme di

diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in

relazione al quale si deve decidere della violazione o

falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione,

che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere

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deve essere

e in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede

l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa

rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione,

che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede

processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato

sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della

motivazione, che richiede la precisa identificazione delle

affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si

porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti,

l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni

concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al

processo e il merito della causa mira a rimettere al

giudice di legittimità il compito di isolare le singole

censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno

dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc.

cív., per poi ricercare quale o quali disposizioni

sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,

inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di

dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del

ricorrente, al fine di decidere successivamente su di

esse».

9. In conclusione, il ricorso principale si palesa fondato

in relazione al secondo mezzo, respinto il primo e

(assorbito - inammissibile) il terzo, dichiarato

inammissibile l'incidentale, e la sentenza

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cessata, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze che, in

altra composizione, deciderà anche delle spese di questa

fase.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara infondati

il primo e il terzo, inammissibile il quarto oltre che il

ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia,

anche per le spese di questa fase, alla Corte d'Appello di

Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della l a

sezione civile della Corte di cassazione, il 3 giugno 2015,

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