Efficienza ed efficacia nella relazione negoziale tra IDM ...
Corte di Cassazione - copia non ufficiale · 2016. 4. 25. · in tutte le ipotesi di impugnativa...
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SENTENZA
sul ricorso 27154-2009 proposto da:
NEGRO LUCIA NGRLCU41L71H729I, NEGRO MARISA
NGRMRS45A71H729L, CAZZELLA DONATO CZZDNT34T08E506P,
MALAVENDA ANTONIO MLVNTN60C21E506D in proprio e quale
erede di MALAVENDA MICHELE, MONTINARI CARLO
MNTCRL43P26R506A, LOMONACO FERDINANDO
203.5
1094
LMNFDN36L19E716H, RUBINO LINA (PASQUALINA)
RBNPQL30E67E227Y quale erede di MIGLIETTA GIUSEPPE,
LONGO NELLO LNGNLL30M30D488Y, DE PASCALIS RITA
DPSRTI34M46L049C, Eredi di RE ENNIO: FANCIANO MARIA
TERESA FNCMTR32M46E506W, RE GEREMIA REXGRM60S23E506B,
Civile Sent. Sez. 2 Num. 13287 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: BUCCIANTE ETTORE
Data pubblicazione: 26/06/2015
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RE SIMONE REXSMN671310E506P, RE SILVERIO
REXSVR65M27E506P, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA TERENZIO 21 Scala C int. 2, presso lo studio
dell'avvocato FRANCESCA ROMANA NANNI, rappresentati e
difesi dall'avvocato MARCELLO MARCUCCIO;
- ricorrenti -
contro
SOLICARA CAMPING CLUB SRL IN LIQUIDAZIONE p.iva
00215640756, in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 43,
presso lo studio dell'avvocato STEFANO BASSARELLI,
rappresentata e difesa dall'avvocato FIORINDINA
SILVANA DE CARLO;
- controricorrente -
nonché contro
CAZZELLA FABRIZIO, STICCHI VITTORIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 320/2009 della CORTE D'APPELLO
di LECCE, depositata il 11/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2015 dal Consigliere Dott. ETTORE
BUCCIANTE;
si dà atto che è comparso l'Avvocato ALESSANDRO TROSO,
in sostituzione dell'Avvocato FIORINDINA SILVANA DE
CARLO che ha rinunciato alla difesa, munito di procura
speciale non notarile per cui non viene ammesso alla
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La causa è stata promossa nel 1989 davanti al
Tribunale di Lecce da Nello Longo, Rita De Pasca-
lis, Carlo Montinari, Giuseppe Miglietta, Lucia
Negro, Marisa Negro, Ennio Re, Ferdinando Lomona-
co, Vittorio Sticchi, Antonio Malavenda, Michele
Malavenda, Donato Cazzella e Fabrizio Cazzella
nei confronti della s.r.l. Solicara Camping Club,
con domande attinenti ai contratti con i quali
tra il 1977 e il 1980, per scrittura privata, la
convenuta aveva concesso in uso per 94 anni a
ognuno degli attori, verso corrispettivo, singoli
lotti di un suo terreno con facoltà di installar-
vi strutture abitative mobili, con divieto di
collocarvi costruzioni stabili e con previsione
che tale diritto si sarebbe trasformato in pro-
prietà, se la società non avesse eseguito le
opere di urbanizzazione per campeggio che si era
obbligata a realizzare e che invece non aveva poi
posto in essere. Gli attori hanno chiesto: l'ac-
certamento dell'autenticità delle sottoscrizioni
dei contratti; l'ordine al conservatore di tra-
scrivere le scritture e l'emananda sentenza; la
condanna della convenuta ad attivare tutti i
servizi della struttura, a realizzare le suddette
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opere di urbanizzazione, a consentire l'accesso
attraverso l'ingresso principale del comprenso-
rio, a risarcire i danni conseguenti ai suoi
inadempimenti, da liquidarsi in separata sede. La
s.r.l. Solicara Camping Club, costituitasi in
giudizio, ha contestato la fondatezza di tali '
ai35,71nd ha d..ù'dtt
rispettato né il divieto di realizzare costruzio-
ni stabili né l'obbligo di pagare le somme dovu-
te; ha quindi chiesto in via riconvenzionale la
loro condanna alla riduzione in pristino e al
risarcimento dei danni da liquidarsi in separata
sede, previa dichiarazione di risoluzione per
inadempimento dei contratti in questione.
All'esito dell'istruzione della causa, con
sentenza del 15 aprile 2004 il Tribunale ha
accolto soltanto le domande di accertamento
dell'autenticità delle sottoscrizioni e di tra-
scrizione e ha respinto quelle ulteriori degli
attori e le riconvenzionali.
Impugnata dalla s.r.l. Solicara Camping, la
decisione è stata riformata dalla Corte d'appello
di Lecce, che con sentenza dell'il giugno 2009 ha
rigettato anche le domande che il Tribunale aveva
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secondo grado è pervenuto essenzialmente ritenen-
do: la trasformazione del diritto di uso in
proprietà, prevista dai contratti oggetto della
causa per il caso della mancata realizzazione
delle opere che la s.r.l. Solicara Camping Club
si era impegnata a eseguire, è giuridicamente
impossibile, poiché darebbe luogo a una illegit-
tima lottizzazione abusiva; essendo stata la
società posta in liquidazione e non essendo
quindi più in grado di adempiere tale obbligazio-
ne, i contratti stessi si sono risolti ex art.
1456 c.c.
Lucia Negro e gli altri originari attori (o
loro eredi) indicati in epigrafe hanno proposto
ricorso per cassazione, in base a quattro motivi.
La s.r.l. Solicara Camping Club si è costituita
con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La s.r.l. Solicara Camping Club ha contestato
pregiudizialmente l'ammissibilità del ricorso, ai
sensi dell'art. 360-bis c.p.c., osservando che la
sentenza impugnata ha deciso le questioni di
diritto in modo conforme alla giurisprudenza di
legittimità e che l'esame dei motivi non offre
elementi per confermare o mutare l'orientamento
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della stessa.
L'eccezione va disattesa, poiché l'ipotesi
prevista dalla disposizione richiamata dalla
resistente comporta non già l'inammissibilità del
ricorso per cassazione, ma semmai il suo rigetto
per infondatezza (Cass. s.u. 6 settembre 2010 n.
19051).
Tra i motivi di ricorso vanno esaminati prio-
ritariamente, dato il carattere preliminare
potenzialmente assorbente delle questioni che vi
sono poste, il secondo, il terzo e parte del
quarto, che si compendiano nei seguenti quesiti
di diritto, che concludono la loro illustrazione:
- «Dica Codesta Ecc.ma Corte se in un giudi-
zio di autenticità della sottoscrizione di una
scrittura privata ovvero di risoluzione del
contratto per inadempimento, la deduzione di una
qualsiasi causa di nullità o di un fatto diverso
dall'inadempimento, sia ammissibile senza incor-
rere nel vizio di ultrapetizione»;
- «Dica Codesta Ecc.ma Suprema Corte se, fer-
ma restando la gestione unitaria del complesso e
dei servizi, la semplice trasformazione di un
diritto reale di godimento in diritto di proprie-
tà su di un bene adibito a campeggio evidenzi una
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non equivoca destinazione del bene a scopo edifi-
catorio e quindi integri violazione dell'art. 18
della legge n. 47/85»;
- «Dica Codesta Suprema Corte se la sopravve-
nuta legge 47/85 possa incidere sulle opere
(campeggio) realizzate in forza di concessione
edilizia rilasciata in conformità allo strumento
urbanistico ed alla normativa all'epoca in vigo-
re».
Nessuna di queste censure può essere accolta.
A proposito della prima, è sufficiente ri-
chiamare e applicare il principio enunciato da
Cass. s.u. 12 dicembre 2014 n. 26242, dal quale
non si ravvisano ragioni per discostarsi (né del
resto ne è stata prospettata alcuna dai ricorren-
ti, che hanno invocato la precedente giurispru-
denza di legittimità, ormai superata dalla sucd
detta pronuncia): «Il rilievo ex officio di una
nullità negoziale sotto qualsiasi profilo ed
anche ove sia configurabile una nullità speciale
o "di protezione" - deve ritenersi consentito,
sempreché la pretesa azionata non venga rigettata
in base ad una individuata "ragione più liquidai',
in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale
(adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo
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annullamento, rescissione), senza, per ciò solo,
negarsi la diversità strutturale di queste ultime
sul piano sostanziale, poiché tali azioni sono
disciplinate da un complesso normativo autonomo
ed omogeneo, affatto incompatibile, struttural-
mente e funzionalmente, con la diversa dimensione
della nullità contrattuale». Sebbene si vertesse,
nella specie, (anche) in ordine alla risoluzione
per inadempimento dei contratti in questione, la
validità delle clausole di cui si tratta poteva
senz'altro essere vagliata di ufficio, sotto il
profilo della loro contrarietà a norme imperati-
ve. D'altra parte, proprio quelle clausole gli
attori avevano addotto a fondamento dei vantati
loro diritti di proprietà, al cui giudiziale
riconoscimento era intesa la domanda diretta ad
ottenere l'ordine di trascrizione dei contratti
intercorsi con la s.r.l. Solicara Camping Club,
previo accertamento dell'autenticità delle rela-
tive sottoscrizioni.
Quanto poi all'assunto dei ricorrenti circa
la piena validità di tali pattuizioni, va rileva-
to che esso contrasta con l'orientamento costan-
temente seguito dalla giurisprudenza di questa
Corte in sede penale (v., tra le più recenti,
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Cass. 14 maggio 2013 n. 37573: «In tema di lot-
tizzazione abusiva, l'attività rilevante ai fini
urbanistici e edilizi è data dal carattere perma-
nente della modifica apportata all'assetto del
territorio, sempre riscontrabile quando l'opera
realizzata è destinata a soddisfare un'esigenza
non transeunte, indipendentemente dalla natura
dei materiali adoperati, dalle caratteristiche
costruttive o dalla sua agevole rimovibilità
(fattispecie di frazionamento di area di campeg-
gio in seicento piazzole, di cui più di cento
occupate da case mobili poggiate su blocchi di
cemento e stabilmente allacciate alle reti dei
servizi primari e secondari)». Essendosi accerta-
to, in fatto, che «il terreno in questione non ha
destinazione urbanistica edificatoria», che
«l'estensione dei singoli lotti [è] mediamente di
circa 200 mq», che è avvenuta la «realizzazione
di abitazioni sulla gran parte di essi», corret-
tamente la Corte d'appello ne ha desunto, in
diritto, che l'acquisto della proprietà delle
aree «sarebbe funzionale a mutare la destinazione
urbanistica del terreno rispetto a quella previ-
sta dagli strumenti urbanistici» e che pertanto
le clausole di cui si tratta davano luogo a una
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ipotesi di lottizzazione abusiva di carattere
"negoziale". In questa prospettiva risultano
dunque inconferenti le diffuse deduzioni dei
ricorrenti in ordine sia all'autorizzazione
rilasciata alla s.r.l. Camping Club per la rea-
lizzazione del campeggio, sia all'avvenuta esecu-
zione, ad opera della stessa società, delle
strutture e dei servizi necessari (che peraltro
era stata radicalmente negata nell'atto introdut-
tivo del giudizio), sia all'asserita precarietà e
asportabilità dei manufatti collocati sui vari
lotti del comprensorio. Né rileva che il progetto
del campeggio fosse stato approvato e attuato
prima dell'entrata in vigore della legge 28
febbraio 1985, n. 47: la lottizzazione abusiva di
aree in ogni sua forma, compresa quella "negozia-
le", è stata configurata come reato già dalla
legge 17 agosto 1942, n. 1150, con norme che
quindi vanno qualificate senz'altro come "impera-
tive", ai sensi dell'art. 1118 c.c.
La nullità di cui si è detto era stata affer-
mata dal Tribunale (ed è stata ribadita dalla
Corte d'appello) limitatamente al previsto acqui-
sto in proprietà dei lotti del comprensorio,
mentre era stata espressamente esclusa con ri-
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guardo all'attribuzione del diritto di uso per 94
anni. Non essendovi stata impugnazione su
quest'ultimo punto, la questione non poteva
formare in appello oggetto di riesame (né può
esserlo in questa sede) per la preclusione deri-
vante dal giudicato.
Il giudice di secondo grado ha comunque rite-
nuto che quel diritto, pur se validamente costi-
tuito, fosse venuto meno, in quanto «la trasfor-
mazione dei diritto di uso in diritto di proprie-
tà - per la stessa ragione per cui la comune
volontà delle parti aveva inserito tale previsio-
ne - comportava necessariamente che il primo non
avrebbe mai potuto sopravvivere alla mancata
realizzazione dei programmi della società e che
l'abbandono di tali programmi avrebbe in ogni
caso avuto come effetto la risoluzione del con-
tratto per la parte in cui conferiva il godimento
in uso», con conseguente «accoglimento del primo
motivo di appello che presuppone l'accertamento
dell'avvenuta risoluzione del contratto ai sensi
dell'art. 1456 c.c.».
A questo capo della sentenza impugnata si ri-
feriscono il primo e il quarto motivo di ricorso,
nei quali vengono svolti argomenti destinati
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dimostrare l'esattezza delle risposte, rispetti-
vamente positiva e negativa, che si chiede di
dare agli interrogativi:
- «Dica Codesta Ecc.ma Corte se il dichiarare
d'ufficio, in forza di una clausola risolutiva da
nessuna delle parti invocata, lo scioglimento di,
un contratto d'uso di un immobile, integri il
vizio di extrapetizione di cui all'art. 112
c.p.c.»;
- «Dica se la condizione risolutiva divenuta
impossibile rende nullo l'intero contratto ovvero
si ha per non apposta».
La doglianza è fondata.
L'inadempimento che la Corte d'appello ha ri-
tenuto essere contemplato, come ragione di riso-
luzione di diritto dei contratti in questione «ai
sensi dell'art. 1456 c.c.», è quello dell'obbli
gazione assunta dalla s.r.l. Solicara Camping
Club, di eseguire le opere di urbanizzazioné
occorrenti per l'operatività del campeggio. Ma
gli attori, creditori di tale prestazione, aveva-
no agito per ottenere la condanna della debitrice
ad eseguirla, non già la dichiarazione di risolu
zione del contratto per inadempimento. La pronun
cia di risoluzione era stata chiesta invece in
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via riconvenzionale dalla convenuta, ma la Corte
d'appello ha confermato il rigetto di questa
domanda, ritenendo non "grave" l'inadempimento
degli attori, consistito nell'aver contravvenuto
al divieto di realizzare costruzioni stabili nei
lotti loro rispettivamente assegnati in uso. I
quanto pronunciata come effetto di clausola,'
risolutiva espressa, la dichiarazione di avvenuta
risoluzione di diritto dei contratti oggetto
della causa è dunque effettivamente inficiata da
extrapetizione.
Tuttavia la Corte d'appello, pur avendo men-
zionato soltanto l'art. 1456 c.c., sembra aver,
ravvisato come causa di scioglimento del vincolo
contrattuale, cumulativamente o alternativamente
alla clausola risolutiva espressa, anche la
sopravvenienza dell'impossibilità della presta-
zione (art. 1463 c.c.) e l'avveramento di una
condizione risolutiva (art. 1353 c.c.), in conse
guenza della messa in liquidazione della s.r.1
Policara Camping Club.
Sotto questi profili, la sentenza impugnat a
risulta però affetta dalle insufficienze e con-
traddittorietà di motivazione che i ricorrentf
hanno pure denunciato, insieme con la violazione
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e falsa applicazione di norme di diritto: non
sono state adeguatamente chiarite né la ragione
per cui la unilaterale decisione della società di
porsi in liquidazione, comportante il divieto di
"nuove operazioni" ma non l'esonero dall'adempi-
mento delle obbligazioni già assunte, possa aver
reso impossibile l'esecuzione delle prestazioni
alle quali si era impegnata, né la ragione per
cui gli assegnatari dei lotti, a fronte dellail
mancata realizzazione delle opere destinate ai
rendere fruibile il campeggio, possano essersiH
resi disponibili, con le clausole di cui prima si !1
è detto, a perdere i loro diritti reali di uso,
dei quali era anzi prevista, per tale ipotesi di
inadempimento dell'altra parte, la trasformazione
in proprietà.
Rigettati pertanto il secondo e il terzo mo-1
tivo di ricorso, accolti il primo e il quarto nel
limiti sopra precisati, la sentenza impugnata va
cassata con rinvio ad altro giudice, che s
designa nella Corte d'appello di Lecce in divers
composizione, cui viene anche rimessa la pronun-
cia sulle spese del giudizio di legittimità.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il secondo e il terzo motivo di
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li) (Luigi
Il Pre dente
ricorso; accoglie il primo e il quarto nei limiti
di cui in motivazione; cassa la sentenza impugna-
ta; rinvia la causa alla Corte d'appello di Lecce
in diversa composizione, cui rimette anche la
pronuncia sulle spese del giudizio di legittimi-
tà.
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