L’interpretazione del contratto e il collegamento negoziale
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L’Interpretazione del
contratto e il collegamento
negoziale Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 19161/2014
Università Europea di Roma, 28 ottobre 2014
Avv. Marco Scialdone
Con il termine interpretazione si indica..
«L’operazione tendente ad
accertare il significato
giuridicamente rilevante
dell’accordo contrattuale o del
negozio giuridico, attraverso l’analisi
delle espressioni utilizzate dalle parti»
Interpretazione vs. valutazione giuridica
Interpretazione: attività di
ricerca del contenuto
sostanziale del contratto. E’
volta ad accertare cosa le
parti hanno stabilito
Valutazione giuridica: è l’operazione deputata ad
individuare il valore giuridico
del contratto. Se con
l’interpretazione si stabilisce
quello che le parti vogliono
dal contratto, attraverso la
valutazione giuridica si
individua ciò che
l’ordinamento connette a tale
volizione
Le tre fasi della valutazione giuridica
1. QUALIFICAZIONE DELL’ACCORDO: è l’operazione volta
ad accertare in quale schema negoziale il contratto
possa essere inquadrato oppure quale sia la disciplina
applicabile
2. VERIFICA DEGLI EFFETTI: è l’analisi delle conseguenze, in
termini di rilevanza giuridica, delle intese raggiunte dalle
parti
3. INTEGRAZIONE: fase eventuale. Essa presuppone una
lacuna nel contratto cui sia possibile supplire mediante il
ricorso alla legge o alle altre norme eteronome rispetto
al contratto
L’interpretazione
INTERPRETAZIONE
SOGGETTIVA
(ARTT. 1362 – 1365 c.c)
INTERPRETAZIONE
OGGETTIVA
(ARTT. 1367-1371 c.c.)Art. 1366
Dirette ad
accertare la
comune
intenzione delle
parti
Tendenti ad
individuare il
significato
obiettivo
dell’operazione
economica
Le regole di interpretazione soggettiva
1.La ricerca dell’intenzione dei contraenti (art.
1362)
2.L’interpretazione sistematica (art. 1363)
3.L’interpretazione delle espressioni generali (art.
1364)
4.L’interpretazione presuntiva (art. 1365)
1. La ricerca dell’intenzione dei
contraenti
Nell’interpretare il contratto di deve indagare
quale sia stata la comune intenzione delle parti
e non limitarsi al senso letterale delle parole
Per determinare la comune intenzione delle
parti si deve valutare il loro comportamento
complessivo anche posteriore alla conclusione
del contratto.
2. L’interpretazione sistematica
Le clausole di un contratto vanno interpretate le une per mezzo
delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso
dell’atto
L’interpretazione di una clausola contrattuale non può essere condotta in astratto ma va contestualizzata e, quindi, letta alla luce
dell’intero contesto in cui si inserisce
L’interpretazione sistematica comprende anche i documenti
tecnici con cui si precisa il contenuto dell’intesa e le eventuali
clausole invalide
3. L’interpretazione delle espressioni
generali
Per quanto generali siano le espressioni utilizzate nel
contratto, questo non comprende che gli oggetti sui
quali le parti si sono proposte di contrattare
Questo significa che non è possibile attribuire alle
espressioni adottate dai contraenti una portata più
ampia di quella scaturente dall’interesse pratico che il
contratto è diretto a realizzare (la c.d. causa concreta)
4. L’interpretazione presuntiva
Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di
spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non
espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo
stesso patto
Esclusione tassatività degli esempi
Limite rappresentato dall’oggetto che le parti hanno
posto alla base della contrattazione
Le regole di interpretazione oggettiva
1. Il principio della conservazione del contatto (art.
1367)
2.Gli usi interpretativi (art. 1368)
3.L’interpretazione funzionale (art. 1369)
4.L’interpretazione contro il predisponente (art.
1370)
5.L’Interpretazione equitativa (art. 1371)
1. Il principio di conservazione del
contratto
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole
devono essere interpretate nel senso in cui
possono avere qualche effetto, anziché in
quello secondo cui non ne avrebbero alcuno
Il problema del «massimo effetto»: prevalenza
tesi negativa
2. Gli usi interpretativi (c.d. usi
negoziali)
Le clausole ambigue si interpretano secondo
ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui
il contratto è stato concluso
Qualora una delle due parti sia un imprenditore,
le clausole ambigue si interpretano secondo ciò
che si pratica generalmente nel luogo in cui ha
sede l’impresa.
3. L’interpretazione funzionale
Le espressioni che possono avere più sensi
devono, nel dubbio essere intese ne senso più
conveniente alla natura ed all’oggetto del
contratto
La finalità è quella di parametrare il significato
delle clausole ambigue alla luce della causa
del contratto posto in essere
4. L’interpretazione contro il
predisponente
Le clausole inserite nelle condizioni generali di
contratto o in moduli o formulari predisposti da
una parte devono interpretarsi, nel dubbio, nel
senso più favorevole all’aderente
5. L’interpretazione equitativa
Qualora, nonostante l’applicazione delle disposizioni sull’interpretazione, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso
Si tratta di un criterio residuale
La norma in esame sancisce una sostituzione della volontà legale a quella dei contraenti
L’interpretazione secondo buona fede
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede (art. 1366 c.c.)
Interpretazione soggettiva od oggettiva?
TESI SOGGETTIVA: il contratto deve essere interpretato secondo quanto il
dichiarante ha lasciato intendere alla controparte secondo il canone del
ragionevole affidamento
TESI OGGETTIVA: la buona fede rappresenta un criterio di controllo del contratto.
Una regola da applicare solo in via sussidiaria laddove non sia possibile risalire al
senso del contratto alla stregua dei criteri di interpretazione soggettiva
TESI MEDIANA: tesi avallata dalla relazione di accompagnamento al C.C. La
buona fede costituisce un precetto generale di lealtà e chiarezza che deve
essere sempre utilizzato quando si interpreta il contratto, senza alcuna distinzione
tra fase soggettiva ed oggettiva
Il collegamento negoziale
È un particolare tecnica contrattuale mediante la quale le parti
predispongono una serie coordinata di atti negoziali in vista del
soddisfacimento di un risultato economico unitario
Il collegamento negoziale è ravvisabile ogni qual volta due o più negozi, ciascuno dei quali dotato di una propria autonomia
strutturale, siano tra loro connessi in virtù di un legame
giuridicamente rilevante, al fine di realizzare uno scopo pratico
unitario, altrimenti non perseguibile mediante l’adozione dei singoli
schemi contrattuali
Il collegamento negoziale: classificazioni
Collegamento bilaterale
Si parla di collegamento
bilaterale quando due contratti
vengono posti in essere al fine di
realizzare una determinata finalità
unitaria, possibile soltanto sulla
base della combinazione di essi:
realizzandosi una stretta
interdipendenza funzionale, se
cade l’uno cade anche l’altro.
Collegamento unilaterale
Solo uno dei due contratti è
condizionato dalle sorti dell’altro,
poiché lo presuppone (si pensi al
rapporto tra negozio accessorio
di garanzia e negozio principale)
Il collegamento negoziale: classificazioni
Collegamento genetico
Si parla di collegamento genetico
quando un contratto esercita la
propria influenza sul processo di
formazione di un altro contratto
(ad es. preliminare-definitivo)
Collegamento funzionale
Si parla di collegamento
funzionale quando il
condizionamento tra i due negozi
opera in sede di svolgimento del
rapporto contrattuale, cioè
quando se ne producono i relativi
effetti
Il collegamento negoziale: classificazioni
Collegamento
necessario (c.d. tipico)
In questo caso il collegamento
trae origine da una previsione
normativa o dalla natura
intrinseca dell’operazione
negoziale
Collegamento volontario
(c.d atipico)
In questo caso il collegamento
deriva unicamente dalla volontà
delle parti, senza la quale i
contratti avrebbero goduto di
autonoma esistenza
La sentenza:
Cass. Civ. Sez. III, 19161/2014
I fatti Nel dicembre 2005, M.P. conveniva in giudizio la HP Italiana s.r.l.
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 140,00 a titolo
di rimborso di quanto da lui pagato per le licenze d’uso del S.O.
preinstallato MS Windows XP e Works 8, forniti insieme al notebook
acquistato
HP chiedeva il rigetto della domanda sulla base dell’interpretazione delle
condizioni generali della licenza d’uso: non era possibile ottenere il
rimborso solo del software preinstallato, poiché questo formava un unico
prodotto integrato con l’hardware
Il Giudice di Pace di Firenze e il Tribunale di Firenze (quale giudice di
appello) ritenevano fondata la richiesta di M.P.
Cosa ha deciso la Cassazione…
Il software preinstallato rileva come bene a sé stante così come evincibile dall’impiego alternativo del plurale nelle condizioni di contratto (restituzione «del prodotto o dei prodotti») sia dalla definizione del medesimo software come «prodotto singolo»
Non c’è sussistenza del collegamento negoziale tra contratto relativo all’hardware e quello relativo al software: affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale
Nel caso di specie manca un fine ulteriore autonomo e trascendente rispetto agli effetti tipici separatamente riconducibili alla vendite dell’hardware e all’utilizzo di un determinato S.O. il quale non è componente indissolubile, né qualità essenziale del computer
Cosa ha deciso la Cassazione…
Nella presente fattispecie non si controverte affatto di recesso
dell’utente finale dall’acquisizione del software e della relativa
licenza d’uso bensì, più in radice, proprio dell’originaria mancata
formazione del consenso su tale acquisizione (si è in presenza,
invece, di «esecuzione anticipata di contratto poi non concluso»)
Nella vendita «bundle» di HW e SW si richiede all’utente di stipulare,
dopo l’acquisto del primo, un ulteriore e diverso contratto relativo al
secondo
Esclusione del collegamento negoziale è anche il risultato della
corretta applicazione del criterio interpretativo della conservazione
del contratto, poiché una diversa ricostruzione tesa ad escludere la
rimborsabilità del solo SW l’intero contratto sarebbe nullo per violazione dei principi comunitari in materia di concorrenza e di
libertà di scelta del consumatore finale.
www.italigiure.giustizia.it/sncass/
http://www.slideshare.net/marco_scialdone
Grazie per l’attenzione
Avv. Marco Scialdone
Rivista Diritto Mercato e
Tecnologia
www.dimt.it
Twitter:
@marcoscialdone