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Sentenza 1131/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA composta dai seguenti magistrati: dott. Fiorenzo SANTORO Presidente dott. Rossella CASSANETI Consigliere relatore dott. Nicola RUGGIERO I Referendario ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° 66322 del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania nei confronti dei signori: 1. Luigi DE BIASE, nato a Marano di Napoli (NA) il 09-07-1955 ed ivi residente alla via Veneto n. 21 (ex III Trav. Marano Calvizzano n. 21), rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio depositato in Segreteria il 29-05-2015, dagli avvocati Domenico Crocco e Giovanna Sestile e con essi elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli alla Trav. Nuova Marina n. 8; 2. Salvatore PERROTTA, nato a Marano di Napoli (NA) il 10-01-1963 ed ivi residente alla via Veneto n. 21 (ex III Trav. Marano Calvizzano n. 21), rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio depositata in Segreteria il 25-06-2015, dagli

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Sentenza 1131/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Fiorenzo SANTORO Presidente

dott. Rossella CASSANETI Consigliere relatore

dott. Nicola RUGGIERO I Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n° 66322 del registro di

Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei

Conti per la Regione Campania nei confronti dei signori:

1. Luigi DE BIASE, nato a Marano di Napoli (NA) il 09-07-1955 ed ivi

residente alla via Veneto n. 21 (ex III Trav. Marano Calvizzano n. 21),

rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di costituzione

in giudizio depositato in Segreteria il 29-05-2015, dagli avvocati Domenico

Crocco e Giovanna Sestile e con essi elettivamente domiciliato presso lo

studio del primo in Napoli alla Trav. Nuova Marina n. 8;

2. Salvatore PERROTTA, nato a Marano di Napoli (NA) il 10-01-1963 ed

ivi residente alla via Veneto n. 21 (ex III Trav. Marano Calvizzano n. 21),

rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di

costituzione in giudizio depositata in Segreteria il 25-06-2015, dagli

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avvocati Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo ed elettivamente

domiciliato presso il loro studio in Napoli alla via Cesario Console n. 3;

3. Massimo NUVOLETTI, nato a Napoli il 22-11-1973 e residente in

Marano di Napoli (NA) al corso Italia n. 81;

4. Mario MELE, nato a Marano di Napoli il 06-03-1960 ed ivi residente alla

via Vallesana n. 126, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine

della memoria di costituzione in giudizio depositata in Segreteria il 25-06-

2015, dagli avvocati Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo ed

elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla via Cesario

Console n. 3;

5. Antonio DI GUIDA, nato a Marano di Napoli il 20-07-1964 e residente

in Calvizzano (NA) al viale della Resistenza n. 58, rappresentato e difeso,

giusta mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio

depositata in Segreteria il 25-06-2015, dagli avvocati Riccardo Marone e

Giuseppe Maria Perullo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in

Napoli alla via Cesario Console n. 3;

6. Maria GENTILE, nata a Napoli il 14-04-1948 e residente in Marano di

Napoli (NA) alla via F. Baracca n. 18, rappresentata e difesa, giusta

mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio depositata in

Segreteria il 25-06-2015, dagli avvocati Riccardo Marone e Giuseppe Maria

Perullo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla via

Cesario Console n. 3;

7. Alberto NASTI, nato a Marano di Napoli (NA) il 06-05-1965 ed ivi

residnete alla via Arbusto n. 9, rappresentato e difeso, giusta mandato a

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margine della memoria di costituzione in giudizio depositata in Segreteria il

25-06-2015, dagli avvocati Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo ed

elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla via Cesario

Console n. 3;

8. Renato SCHETTINO, nato a Napoli il 10-04-1950 e residente in Marano

di Napoli (NA) alla via Adda n. 61 - Parco Dora, rappresentato e difeso,

giusta mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio

depositata in Segreteria il 25-06-2015, dagli avvocati Riccardo Marone e

Giuseppe Maria Perullo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in

Napoli alla via Cesario Console n. 3;

9. Marcello SCUTERI, nato a Napoli il 21-07-1958 e residente in Marano

di Napoli al corso Europa n. 231;

10. Biagio SGARIGLIA, nato a Mugnano (NA) il 29-04-1965 e residente

in Marano di Napoli (NA) alla via F. Baracca Isola B, rappresentato e difeso,

giusta mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio

depositata in Segreteria il 25-06-2015, dagli avvocati Riccardo Marone e

Giuseppe Maria Perullo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in

Napoli alla via Cesario Console n. 3;

11. Vincenzo PASSARIELLO, nato a Napoli il 18-09-1960 e residente in

Marano di Napoli (NA) alla via Marano Pianura n. 177/B, rappresentato e

difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio

depositata in Segreteria il 25-06-2015, dagli avvocati Riccardo Marone e

Giuseppe Maria Perullo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in

Napoli alla via Cesario Console n. 3;

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12. Franco ORTOLANI, nato a Molinella (BO) il 29-08-1943 e residente in

Napoli alla via Vittorio Emanuele II n. 37 - Quartiere Secondigliano,

rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di

costituzione in giudizio depositata in Segreteria il 25-06-2015, dagli

avvocati Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo ed elettivamente

domiciliato presso il loro studio in Napoli alla via Cesario Console n. 3;

13. Francesco VALLEFUOCO, nato a Napoli il 09-11-169 e residente in

Mugnano (NA) al viale Menna n. 7, rappresentato e difeso, giusta mandato

a margine della memoria di costituzione in giudizio depositata in Segreteria

il 25-06-2015, dagli avvocati Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo ed

elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla via Cesario

Console n. 3;

14. Aldo FERRARA, nato a Napoli il 16-12-1949 ed ivi residente alla via

Cupa Fossa del Lupo n. 131, rappresentato e difeso, giusta mandato a

margine della memoria di costituzione in giudizio depositata in Segreteria il

25-06-2015, dagli avvocati Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo ed

elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli alla via Cesario

Console n. 3;

15. Giovanni CIRILLO, nato a Roma il 19-12-1957 e residente in Afragola

(NA) alla via Sportiglione n. 211;

VISTO l’atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa

Sezione Giurisdizionale il 29-01-2014;

VISTE le memorie di costituzione depositate presso la Segreteria di questa

Sezione Giurisdizionale il 25-06-2015 dalle difese dei signori Luigi DE

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BIASE, Salvatore PERROTTA, Vincenzo PASSARIELLO, Biagio SGARIGLIA,

Maria GENTILE, Renato SCHETTINO, Mario MELE, Franco ORTOLANI,

Antonio DI GUIDA, Alberto NASTI, Francesco VALLEFUOCO e Aldo

FERRARA;

VISTI gli atti di giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 16 luglio 2015, con

l’assistenza del segretario dott. Alfonso Pignataro, sentiti il relatore

consigliere Rossella Cassaneti, il rappresentante del pubblico ministero in

persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Vitiello e gli

avvocati Domenico Crocco e Riccardo Marone;

Ritenuto in

FATTO

Con citazione depositata presso questa Sezione Giurisdizionale il 29-01-

2014 la Procura Regionale ha evocato in giudizio i signori Luigi DE BIASE

(autore delle determine n. 38, 51 e 62 del 2008 e firmatario per parte

pubblica del verbale di CCDI del 24-01-2008), Salvatore PERROTTA

(sindaco), Massimo NUVOLETTI (vice-sindaco), Vincenzo PASSARIELLO,

Biagio SGARIGLIA, Maria GENTILE, Renato SCHETTINO, Marcello SCUTERI,

Mario MELE, Franco ORTOLANI, Antonio DI GUIDA, Alberto NASTI,

Francesco VALLEFUOCO (tutti assessori), Aldo FERRARA (segretario

comunale) e Giovanni CIRILLO (autore del parere contabile favorevole per

le delibere giuntali comunali n. 19 e n. 197 del 2008) per sentirli

condannare al pagamento, in favore del Comune di Marano di Napoli, della

somma di € 584.743,18, ciascuno per la parte che vi ha preso, oltre alla

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rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed alle spese di giustizia.

Il nocumento erariale de quo sarebbe derivato, secondo la prospettazione

attorea -la cui attività istruttoria ha avuto inizio a seguito di ricezione da

parte dell’Ufficio di Procura della relazione redatta all’esito di verifica

amministrativo contabile svolta presso il Comune di Marano di Napoli dal

Servizio Ispettivo del Ministero dell’Economia e delle Finanze-

dall’erogazione al personale dipendente del suddetto Ente in riferimento

agli anni 2007 e 2008, dei compensi incentivanti per la produttività in

difformità dalle previsioni normative di cui agli artt. 17 e 18 CCNL Regioni

ed Enti Locali del 1999 e del 2004 ed in dispregio dei principi elaborati nella

materia de qua dalla giurisprudenza contabile.

Il requirente ha provveduto, nell’atto introduttivo del giudizio, ad indicare e

a descrivere gli atti con i quali l’A.C. di Marano di Napoli ha stabilito, per le

annualità suindicate, le destinazione e la distribuzione dei fondi di

produttività in assenza di preventiva determinazione di progetti ed obiettivi

e senza prevedere alcuna verifica del raggiungimento degli obiettivi

medesimi. La P.R. ha dunque evidenziato le ragioni della contestazione

dell’illecito in parola, a Luigi DE BIASE, autore delle determine nn.

51/2008, 38/2008 e 62/2008 nonché firmatario per parte pubblica del

verbale 24-01-2008 che ha provveduto ad effettuare le liquidazioni con

criteri del tutto automatici e mancanti di qualsiasi personalizzazione, ad

Aldo FERRARA, segretario comunale, oltre che ai soggetti che ai sensi

dell’art. 49 TUEL hanno reso i pareri di legalità ed ai membri della giunta

comunale che hanno avallato l’illecita erogazione de qua.

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Luigi DE BIASE, che si è costituito in giudizio per il tramite degli avvocati

Domenico Crocco e Giovanna Sestile, ha pregiudizialmente eccepito

l’inammissibilità dell’atto di citazione per indeterminatezza e genericità,

laddove non provvede ad indicare la quota dell’asserito danno di €

584.743,18 specificamente ritenuta addebitabile al medesimo DE BIASE;

sempre in via pregiudiziale, il convenuto ha eccepito l’inammissibilità

dell’atto di citazione per violazione del prescritto termine di 120 giorni

stabilito per il deposito dell’atto medesimo, ritenendo che il dies a quo di

tale termine vada individuato in relazione al primo invito a dedurre

notificato al DE BIASE per la vicenda qui esaminata (pervenutogli il 07-01-

2013) e non in riferimento all’invito a dedurre integrativo notificatogli

successivamente. Nel merito, il convenuto ha rappresentato l’insussistenza

dell’elemento soggettivo della colpa grave, avendo egli assunto

comportamenti intesi all’attribuzione al personale comunale dei compensi

incentivanti la produttività in conformità al dettato normativo, come

agevolmente desumibile dalla lettura degli atti di causa, ivi compresi i

prospetti che indicano come la distribuzione di tali compensi sia avvenuta

non “a pioggia” ma secondo le singole incidenze delle unità di personale

impegnate nella realizzazione dei progetti e comunque, in conformità alle

statuizioni espresse in merito dal competente organo di governo comunale.

DE BIASE ha concluso, quindi, per l’accoglimento delle sollevate eccezioni

pregiudiziali, per essere prosciolto nel merito da ogni addebito nonché -in

mero subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda

attorea- per la più ampia applicazione del potere riduttivo.

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Salvatore PERROTTA, Vincenzo PASSARIELLO, Biagio SGARIGLIA, Maria

GENTILE, Renato SCHETTINO, Mario MELE, Franco ORTOLANI, Antonio DI

GUIDA, Alberto NASTI, Francesco VALLEFUOCO e Aldo FERRARA si sono

costituiti in giudizio con il patrocinio degli avvocati Riccardo Marone e

Giuseppe Maria Perullo, chiedendo a loro volta di essere prosciolti nel

merito da ogni addebito nonché -in mero subordine e nella denegata

ipotesi di accoglimento della domanda attorea- per la più ampia

applicazione del potere riduttivo. A tal fine, hanno rappresentato come

l’erogazione dei compensi de quibus sia avvenuta, non “a pioggia” come

rilevato dal requirente, ma “in ragione della partecipazione a specifici piani

di lavoro”, come ad avviso dei deducenti è agevolmente desumibile dalla

lettura dei provvedimenti dirigenziali di liquidazione. Inoltre, hanno

evidenziato che gli atti di gestione del personale, ivi compresi quelli

attinenti all’elargizione dei compensi di produttività, rientrano nelle funzioni

attribuite dall’art. 107 TUEL e dall’art. 18 CCNL Regioni ed Enti Locali del

1999 (come modificato nel 2004) ai dirigenti, non ai componenti

dell’organo di governo dell’Ente né al segretario comunale. Infine, hanno

posto in evidenza la circostanza che, anche a voler convenire sul fatto che i

compensi in parola siano stati distribuiti in misura uguale fra tutti i

dipendenti, l’importo erogato a tal fine non ha subito nel complesso alcuna

variazione, di modo che non potrebbe ritenersi sussistente alcun effettivo

detrimento a carico del Comune di Marano di Napoli.

Nella pubblica udienza odierna il PM, rinviando all’atto scritto per ciò che

concerne il merito della vicenda oggetto del giudizio, ha evidenziato, in

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riferimento alle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa di Luigi DE

BIASE, che non sussiste la dedotta intempestività dell’atto introduttivo del

giudizio in quanto nella fase pre-processuale è intervenuta l’ordinanza n.

10/2013 di proroga dei termini per il deposito dell’atto medesimo e che per

giurisprudenza contabile del tutto consolidata la mancata indicazione delle

quote di riparto del pubblico nocumento fra gli evocati in giudizio nell’atto

di citazione non ne inficia la rispondenza ai prescritti requisiti

contenutistici; ha comunque sottolineato, in punto di nesso eziologico, che

la sua sussistenza è chiaramente dimostrata, per quanto concerne i

membri della giunta comunale, dagli atti deliberativi da costoro adottati

sulla distribuzione ai dipendenti del fondo di produttività in contrasto con le

previsioni legislative, e per quanto riguarda la posizione specifica di Luigi

DE BIASE, dal fatto che egli è autore delle determinazioni “a monte” della

ripartizione de qua. In sede di replica, ha decisamente contestato l’accusa

di “slealtà processuale” mossa all’Ufficio di Procura da parte dell’avv.

Domenico Crocco in relazione alla mancata indicazione dell’ordinanza di

proroga n. 10/2013 sia nell’atto di citazione e sia nelle note deposito atti

incluse nel fascicolo di Procura.

Gli avvocati Domenico Crocco e Riccardo Marone hanno confermato le

deduzioni e le conclusioni versate nelle rispettive memorie difensive rese

per iscritto. Inoltre, l’avv. Domenico Crocco ha meglio precisato le

eccezioni formulate in via pregiudiziale, sostenendo che l’inammissibilità

dell’atto di citazione deriva senz’altro, a suo avviso, dalla mancata

menzione, sia nell’atto medesimo e sia nelle note di deposito atti del

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fascicolo di Procura, dell’ordinanza di proroga dei termini per il deposito

dell’atto introduttivo del giudizio -la cui esistenza è rimasta, pertanto,

ignota al difensore- nonché, comunque, dalla mancata indicazione del

riparto delle quote di danno fra i convenuti, a suo avviso imprescindibile in

un’ipotesi -qual è quella oggetto del giudizio- di responsabilità parziaria.

L’avv. Riccardo Marone ha fatto istanza istruttoria intesa ad approfondire

se effettivamente nel caso sottoposto all’attenzione della Sezione vi sia

stata distribuzione “a pioggia” del fondo di produttività fra i dipendenti del

Comune di Marano di Napoli, risultando l’affermazione da parte del

requirente di tale circostanza, non sostenuta da validi elementi probatori

ed, anzi, smentita dalle risultanze documentali degli atti prodotti in allegato

alla propria memoria dalla medesima difesa.

Considerato in

DIRITTO

A. Dichiarata in via preliminare la contumacia dei convenuti Massimo

NUVOLETTI, Marcello SCUTERI e Giovanni CIRILLO -che non risultano

costituiti pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto introduttivo del

giudizio- il Collegio deve procedere, pregiudizialmente al vaglio

dell'eccezione pregiudiziale di indeterminatezza e genericità

dell'atto di citazione sollevata dalla difesa di Luigi DE BIASE laddove non

provvede ad indicare la quota dell’asserito danno di € 584.743,18

specificamente ritenuta addebitabile al medesimo DE BIASE -e comunque

non contiene l'indicazione del riparto delle quote di danno fra i convenuti,

imprescindibile in un’ipotesi di responsabilità parziaria qual è quella oggetto

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del giudizio- né a menzionare, neppure nelle allegate note di deposito atti

del fascicolo di Procura, l’ordinanza di proroga dei termini per il deposito

dell’atto introduttivo del giudizio n. 10/2013 emessa nel corso della fase

pre-processuale.

Si deve osservare, in proposito, che l’art. 1 del R.D. n. 1038/33 richiede,

quali elementi oggettivi dell’atto introduttivo “la esposizione dei fatti e la

qualità nella quale furono compiuti, l'oggetto della domanda e l'indicazione

dei titoli su cui è fondata” mentre l’art. 163 c.p.c., -evocabile a fini di

integrazione ex art. 26 del medesimo R.D. n. 1038/33- con norma

sostanzialmente sovrapponibile richiede, a pena di nullità, “3) la

determinazione della cosa oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti

e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le

relative conclusioni”.

Se ne deduce che l’editio actionis è vulnerata, nella sua esigenza di

assicurare un compiuto diritto di difesa, da un’insufficiente determinazione

dell’oggetto della domanda, ossia di petitum e di causa petendi, di modo

che vi sia assoluta incertezza sugli elementi identificatori del diritto fatto

valere.

Tale verifica, però, deve effettuarsi, da parte del Giudice, attraverso un

esame complessivo dell’atto introduttivo e dei documenti allegati (cfr. Cass.

Sez. I Civ., sentenza n. 17023/03) con la conseguenza che una valutazione

in termini di nullità/inammissibilità della pretesa può essere fatta solo

allorché l’oggetto sia “assolutamente” incerto, tale da ledere il diritto

costituzionale all’approntamento di un’adeguata ed informata difesa.

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Nel caso di specie l’opera di verifica non consente di poter formulare una

pronuncia nel senso richiesto dalle suindicate difese.

L'atto introduttivo del giudizio, infatti, delinea con chiarezza espositiva,

indicazione esaustiva dei fatti contestati, articolata deduzione dei motivi di

diritto, la domanda risarcitoria, sicché la stessa si presenta come

prospettazione esauriente sia dell’oggetto di contestazione del P.M., sia

delle ragioni che sono alla base delle censure mosse ai soggetti evocati in

giudizio.

Riguardo lo specifico rilievo di indeterminatezza dell'atto introduttivo del

giudizio laddove non indica il criterio di suddivisione del rilevato danno

pubblico tra i suoi destinatari, è appena il caso di rilevare che l'assenza di

tale indicazione non importa nullità nemmeno dell'atto di citazione,

“costituendo la richiamata ripartizione un’attribuzione del Collegio, che vi

provvede indipendentemente dalle richieste esposte nella domanda, la

quale potrebbe anche non contenere alcuna indicazione al riguardo” (Sez.

Giur. Campania, sentenza n. 2061/2012).

Riguardo, poi, la mancata allegazione al fascicolo di Procura dell'ordinanza

di proroga n. 10/2013 di proroga dei termini per il deposito dell’atto

introduttivo del giudizio emessa nel corso della fase pre-processuale, va

preliminarmente rilevato che il medesimo provvedimento, oltre ad essere

menzionato nell'atto di citazione laddove si dice "Concessi termini di

proroga a decorrere dai primi inviti a dedurre, sicché il termine ultimo per il

deposito dell’atto di citazione scadrà il giorno 3.4.2014, ..., si procede alla

presente chiamata in giudizio ...", è stato pubblicato in data 11-07-2013 ed

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è liberamente consultabile (nonché riproducibile in copia) agli atti della

Sezione Giurisdizionale, con la conseguenza che, certamente, la sua

incontrovertibile ritualità e pubblicità ne determina la piena validità ed

efficacia ai fini del presente giudizio.

In riferimento all'obbligo di comunicazione/notifica dell'ordinanza che

consente la proroga, il Collegio fa proprio quanto statuito in proposito dalla

Sez. I Centr. Appello nella sentenza n. 253/2014, con cui è stata ritenuta

giuridicamente infondata la deduzione di parte appellante, secondo cui la

mancata comunicazione dell’avvenuta proroga del termine di 120 gg. per la

citazione, integrerebbe i presupposti per la declaratoria di nullità dell’atto

introduttivo medesimo: "In proposito, si ribadisce che l’onere di detta

comunicazione non è previsto da alcuna norma di legge e che tale quadro

normativo è stato ritenuto pienamente conforme a Costituzione dalla

sentenza n. 513/2002 del Giudice delle leggi, che ha in particolare

precisato, a tale riguardo, che '... la posizione del presunto responsabile del

danno non risulterebbe compromessa, nemmeno sotto il profilo della

certezza rispetto all'iniziativa del Pubblico ministero, poiché, ove non riceva

l'atto di citazione entro 165 giorni dall'invito a dedurre, egli potrà verificare

se sia stata disposta l'archiviazione, ovvero concessa la proroga. Il

presunto responsabile del danno verrebbe così gravato di un onere di

attività non eccedente il limite della ragionevolezza e che pertanto non

incide negativamente sul suo diritto di difesa'".

Intervenendo sulla questione con la sentenza n. 513/02 sopra citata,

dunque, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di

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legittimità costituzionale della norma che disciplina il procedimento di

proroga del termine per l’emissione dell’atto di citazione, nella parte in cui

non prevede che l’istanza di proroga debba essere notificata al presunto

responsabile, sollevata con riferimento ad un preteso contrasto con

l’articolo 111 della Costituzione sotto il profilo del difetto di contraddittorio.

Nel sottoporre a vaglio di costituzionalità l'art. 5 , comma 1, del D.L. 15

novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19,

come sostituito dall'art. 1, comma 3-bis, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543,

convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, il Giudice delle leggi ha

escluso che il segmento procedimentale antecedente all'emanazione

dell'atto di citazione, che va dalla presentazione dell'istanza di proroga da

parte del requirente contabile fino all'autorizzazione o alla mancata

autorizzazione della proroga stessa da parte della Sezione, abbia natura

processuale e che si imponga in tale fase la necessità del contraddittorio

nell'ambito di questo sub-procedimento.

La Corte Costituzionale ha dato, peraltro, rilievo alla reclamabilità, ai sensi

dell'art. 739 c.p.c., della decisione sull'istanza di proroga, nel termine di

dieci giorni dalla avvenuta conoscenza del decreto, ritenendo

conseguentemente che “il presunto responsabile del danno dispone di uno

strumento processuale utilizzabile per dolersi della concessa proroga; e la

possibilità di instaurare il contraddittorio su questa esclude il denunciato

vizio di legittimità costituzionale, ben potendo il legislatore differire il

contraddittorio ad un momento successivo al provvedimento di adozione

della proroga".

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Le Sezioni Riunite con la pronuncia n. 5/QM/2010 hanno statuito che

avverso l’ordinanza che consente o nega la proroga ex art. 5, comma 1 del

d.l. 15 novembre 1993 n. 453, convertito dalla l. 14 gennaio 1994 n. 19 e

s.m.i., è proponibile il reclamo ai sensi degli artt. 739 e 742 bis c.p.c. e

dell’art. 26 r.d. n. 1038 del 13 agosto 1933.

Nel caso di specie dell’ordinanza di proroga i convenuti hanno avuto

senz'altro conoscenza mediante la menzione che del provvedimento de quo

ha fatto, pur senza citarne gli estremi, il requirente contabile che ha

redatto l'atto di citazione, di modo che i convenuti medesimi avrebbero

potuto sottoporla a reclamo entro i termini e nelle forme previste dall’art.

739 c.p.c.

Alcun pregiudizio al principio del contraddittorio può ritenersi quindi

configurabile nella fattispecie, risultando conseguentemente priva di

fondamento giuridico la censura volta alla dichiarazione di

nullità/inammissibilità dell'atto di citazione per mancata comunicazione ed

allegazione al fascicolo di Procura dell’ordinanza di proroga n. 10/2013.

Da quanto sopra osservato consegue il rigetto della proposta eccezione

d'inammissibilità della citazione.

B. Pregiudiziale esame da parte del Collegio va dedicato anche all'ulteriore

eccezione d’inammissibilità dell’atto di citazione sollevata dalla difesa

di Luigi DE BIASE, in relazione alla violazione del prescritto termine di

120 giorni stabilito per il deposito dell’atto medesimo, ritenendo che il

dies a quo di tale termine vada individuato in relazione al primo invito a

dedurre notificato al DE BIASE per la vicenda qui esaminata (pervenutogli il

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07-01-2013) e non in riferimento all’invito a dedurre integrativo

notificatogli successivamente.

Nel caso all'esame del Collegio, dunque, si sarebbe verificato, ad avviso

della suindicata difesa, il deposito dell'atto introduttivo del giudizio oltre la

scadenza del termine previsto dall'art. 5, comma 1, del d.l. 15 novembre

1993 n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994 n. 19, come sostituito

dall'art. 1, comma 3 bis, del d.l. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito in

legge 20 dicembre 1996, n. 639 (120 giorni a loro volta decorrenti dalla

scadenza del termine assegnato nell'invito a dedurre e decorrente dalla

data della notifica di esso per la presentazione delle controdeduzioni).

Sul punto, occorre premettere che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti,

con orientamento che il Collegio condivide appieno, hanno affermato che il

momento giuridicamente rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione, entro la

sequenza temporale imposta dal legislatore, va individuato con riferimento

alla data in cui l'atto di citazione viene depositato presso la Segreteria della

Sezione adita, essendo questo il momento che giuridicamente ne segna

l'”emissione” (sentenza n. 18/QM/1998 del 27 maggio-4 agosto 1998).

Con riferimento al dies a quo del predetto termine nel caso di pluralità

d'invitati, le SS.RR. di questa Corte hanno affermato, nella sentenza n.

1/2005/QM ormai uniformemente applicata e condivisa anche dalle Corti di

merito, che gli aspetti strutturali e di garanzia del soggetto indagato e

quelli incidenti sulla completezza della fase istruttoria, potessero essere

entrambi soddisfatti attraverso l'applicazione della disposizione contenuta

nell'art. 7, comma 3, del r.d. n. 1038 del 1933, a tenore della quale

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“quando nello stesso procedimento siano più i convenuti, vale per tutti il

termine maggiore”, in quanto norma funzionale all'esigenza di garantire,

nel solo caso di pluralità di presunti corresponsabili del medesimo danno

pubblico, esattamente individuati nell'invito a dedurre loro contestualmente

comunicato, la valutazione unitaria e comparata delle relative posizioni. Per

le altre ipotesi, invece, ivi compresa quella in cui eventuali corresponsabili

vengano individuati solo successivamente, le Sezioni Riunite hanno ritenuto

di confermare il precedente orientamento espresso nella sentenza n.

13/2003/QM, ovvero quello di ancorare il dies a quo del termine di

centoventi giorni alla data di notifica di ciascun invito a dedurre.

Orbene, nella fattispecie in esame è avvenuto che un primo invito a

dedurre è stato notificato il 07-01-2013 a Luigi DE BIASE (nonché ad altri

cinque soggetti, poi non evocati in giudizio), con assegnazione di termine di

trenta giorni per il deposito di controdeduzioni, di modo che il termine di

120 giorni stabilito per il deposito dell'atto di citazione sarebbe venuto a

scadenza per il DE BIASE, con riferimento a tale primo invito a dedurre, il

06-06-2013.

Il 24-06-2013 la P.R. ha depositato presso la Segreteria della Sezione

istanza intesa ad ottenere una proroga del termine di emissione dell'atto di

citazione, accolta dalla Sezione con l'ordinanza n. 10/2013 che ha concesso

una proroga di 120 giorni del termine de quo.

Nel frattempo, e precisamente tra il 03-04-2013 ed il 21-10-2013, è stato

notificato agli odierni convenuti -compreso, dunque, Luigi DE BIASE- un

invito a dedurre che il requirente indica come "integrativo" ma che, in

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realtà, riproduce in modo del tutto pedissequo il "primo" invito a dedurre.

Orbene, la scadenza del termine di 120 giorni per il deposito dell'atto di

citazione sarebbe avvenuta, con riferimento a tale invito a dedurre

"integrativo", il 20-03-2014 (facendo opportunamente riferimento alla data

di notifica dell'ultimo invito, avvenuta nei confronti di Massimo NUVOLETTI

il 21-10-2013); per effetto dell'ordinanza di proroga n. 10/2013 di questa

Sezione Giurisdizionale -con cui, come precedentemente evidenziato, è

stato consentito il differimento di ulteriori 120 giorni del termine di

scadenza de quo- il definitivo spirare di esso sarebbe avvenuto il 18-07-

2014. Poiché l' atto introduttivo del giudizio è stato depositato presso la

Segreteria della Sezione il 29-01-2014, ne deriva l'incontrovertibile

tempestività, ma soltanto nei confronti dei destinatari dell'invito a dedurre

"integrativo"; il quale, rappresentando una mera riproduzione del "primo"

invito a dedurre, non può essere validamente assunto in considerazione nei

confronti di Luigi DE BIASE, che avendo ricevuto la notifica dell'atto il 07-

01-2013, ha visto spirare il termine di 120 giorni per il deposito dell'atto di

citazione nei suoi confronti già il 06-06-2013, cioè ben prima del 24-06-

2013, data in cui la P.R. ha depositato presso la Segreteria della Sezione

istanza intesa ad ottenere una proroga del termine di emissione dell'atto di

citazione.

Da ciò deriva, evidentemente, l'accoglimento dell'eccezione

d'inammissibilità dell'atto di citazione per intempestività sollevata da Luigi

DE BIASE.

C. Sgombrato il campo dalle questioni pregiudiziali e preliminari proposte

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dalle difese dei convenuti, il Collegio può esaminare in punto di merito la

vicenda descritta nella premessa in fatto. Deve quindi procedersi alla

verifica della sussistenza, nel caso concreto, degli elementi tipici della

responsabilità amministrativa che, com’è noto, si sostanziano in un danno

patrimoniale, economicamente valutabile, arrecato alla pubblica

amministrazione, in una condotta connotata da colpa grave o dolo, nel

nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso,

nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra coloro che lo hanno

determinato e l'ente che lo ha subito.

D. Con riferimento, in primo luogo, all’elemento oggettivo del danno

pubblico, la valutazione della relativa sussistenza nel caso di specie

impone l'attento esame sia delle disposizioni del quadro normativo che

regola la fattispecie al vaglio della Sezione e sia degli specifici atti di causa.

Sotto il primo profilo, va ricordato -come correttamente fatto dal requirente

nell'atto introduttivo del giudizio- che la norma di cui all'articolo 17 del

CCNL del comparto Regioni - Enti Locali, nel disciplinare le modalità di

utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la

produttività, dispone espressamente che le stesse siano finalizzate a

promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di

efficacia degli Enti e delle Amministrazioni e di qualità dei servizi.

A tal specifico fine, la lettera a) del secondo comma della norma in esame

precisa che le predette risorse devono essere destinate, tra l'altro, ad

erogare compensi al personale diretti ad incentivare la produttività ed il

miglioramento dei servizi.

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L'erogazione in parola, però, concernendo compensi da intendersi correlati

al merito ed all'impegno di gruppo per centri di costo e/o individuale, deve

avvenire in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema

permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31-03-1999.

Tale ultima norma dispone, infatti, che in ogni Ente sono adottate

metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati

dei dipendenti e che tale valutazione è di competenza dei dirigenti, da

effettuarsi con cadenza periodica ed in base a criteri definiti in sede di

concertazione sindacale, ai sensi dell'art 16 del medesimo CCNL.

Lo stretto ed imprescindibile rapporto tra erogazione degli incentivi ed

effettivo incremento della produttività è ulteriormente chiarito e

sottolineato con la norma di cui all'art. 18 del CCNL del 01-04-1999, a

tenore del quale il compenso de quo deve essere corrisposto al lavoratore

solo a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e

dei risultati, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi

predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli

Enti.

Il comma terzo della norma in esame, riagganciandosi a quanto statuito dal

citato art. 6, ribadisce che la valutazione è di competenza dei dirigenti e

deve avvenire nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definite dal sistema

permanente di valutazione adottato, precisando altresì che il livello di

conseguimento degli obiettivi assegnati è certificato dal servizio di controllo

interno.

In ogni caso, non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per

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produttività, sulla base di automatismi comunque denominati.

In buona sostanza, come già osservato dalla Sezione nella recentissima

sentenza n. 96/2015, "si è inteso, in tal modo, innovare il mondo

dell'impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione improntandolo

alla cultura del 'risultato' e del progressivo miglioramento quali-quantitativo

dei servizi resi.

A tal specifico proposito si è inciso sull'aspetto retributivo, in quanto

elemento integrante il sinallagma che caratterizza il rapporto contrattuale

di impiego.

La retribuzione si compone, così, di una quota parte 'fondamentale', quale

corrispettivo della ordinaria prestazione lavorativa e di una quota parte

'accessoria', rappresentata, invece, da somme condizionate, ai fini della

effettiva erogazione, al preventivo accertamento di una prestazione

lavorativa che abbia dato vita ad effettivi e comprovati incrementi della

produttività e miglioramenti quali-quantitativi dei servizi.

Trattasi, in definitiva, di una quota parte della retribuzione dalle chiare

finalità, normativamente imposte, incentivanti il miglioramento della qualità

delle prestazioni lavorative.

Le stesse risulteranno frontalmente inadempiute laddove si proceda ad una

erogazione degli incentivi in parola che prescinda da ogni verifica di effettivi

miglioramenti, svincolata da ogni criterio selettivo e distribuita 'a pioggia'.

Medesimo ratio è sottesa anche alle ulteriori tipologie di compensi

incentivanti previsti dal citato art. 17, alle lett. f ed i), per il personale di

categoria B e C e specificamente connessi all'esercizio di compiti che

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comportino responsabilità di carattere particolare.

Anche in tal caso, ai fini della effettiva fruizione delle somme in parola,

occorre, quantomeno, comprovare una formale assegnazione dellE

responsabilità per le quali si è prevista la erogazione del relativo

compenso".

Del tutto condivisibilmente, dunque, nella relazione di verifica

amministrativo-contabile eseguita presso il Comune di Marano di Napoli dal

Servizio Ispettivo del M.E.F. (allegata in stralcio al n. 1 della nota deposito

atti n. 2/2014 del fascicolo di Procura) si osserva sull'argomento come "la

distribuzione delle somme a titolo di produttività non possa essere

effettuata in maniera generalizzata, ma debba essere selettiva e correlata

ad effettivi livelli di produttività e di miglioramento dei servizio, misurabili e

accertati dal sistema permanente di valutazione" e come l'"attribuzione

generalizzata dei compensi per produttività, ora espressamente vietata dal

nuovo testo dell'articolo 18, comma 4, non era meno illegittima prima della

novella del 2004".

Nella medesima relazione viene riportato, quindi, quanto evidenziato in

proposito dall'ARAN nel proprio parere n. 499-17C1, secondo cui "l’art. 17

del CCNL del 1.04.1999 precisa che le risorse di cui all’art. 15 dello stesso

CCNL sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti

nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle Amministrazioni e che i

compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei

servizi sono correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo,

e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema

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permanente di valutazione di cui all'art. 6 del CCNL del 31.3.1999.

Ove i compensi incentivanti fossero invece automaticamente collegati

all’effettuazione dei rientri pomeridiani e all’utilizzo dei videoterminali

(attività dovute ed 'ordinarie' che da sole non determinano effettivi e

significativi miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia degli enti),

sarebbero distribuiti non in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal

sistema di valutazione, ma 'a pioggia'".

Orbene, nel caso all'esame della Sezione è avvenuto -secondo quanto

risulta dagli atti di causa- che sia per l'anno 2007 e sia per l'anno 2008 i

compensi incentivanti per la produttività individuale sono stati corrisposti

dal Comune di Marano di Napoli "in base a parametri automatici ed a

prescindere dalla valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti"

(cfr. relazione di verifica ispettiva amministrativo-contabile,

precedentemente citata), con ciò rivelando l'illegittimità di tale erogazione.

Invero, per l'anno 2007 il fondo di produttività è stato liquidato a tutto il

personale alle dipendenze dell'Ente, mediante suddivisione pro-capite, in

assenza di qualsivoglia valutazione del miglioramento dei servizi collegabile

alle prestazioni lavorative individuali; più in particolare, ciascun dipendente

ha ricevuto in riferimento all'anno 2007 la somma di € 1.179,01, come

dimostrato per tabulas dalle determine dirigenziali all'uopo adottate da

ciascuna Area o Settore del Comune di Marano di Napoli nell'anno 2008 ai

fini dell'erogazione dei compensi de quibus.

Per l'anno 2008, poi, la corresponsione delle somme destinate al fondo di

produttività ex art. 17 CCNL è stata effettuata attribuendo a ciascun

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dipendente la somma di € 6,00 per ogni giorno di presenza, come rilevabile

dalle determinazioni dirigenziali n. 7/2009 dell'Area Economico-Finanziaria

e n. 101/2008 del Settore di Polizia Municipale.

E' dunque da rilevare, in proposito, che il riparto degli incentivi oggetto di

controversia è avvenuto in assenza di criteri preventivamente determinati,

ed in assenza, altresì, di un qualunque elemento, idoneo, sia a comprovare

un eventuale miglioramento quali-quantitativo dei servizi resi, sia l'effettiva

formale attribuzione delle eventuali responsabilità di cui alle lett. f e i

dell'art. 17 CCNL 01-04-1999.

Alla luce di ciò le somme erogate dal Comune di Marano di Napoli a titolo di

compenso incentivante per gli anni 2007 e 2008 sono da ritenere, in

assenza della controprestazione rappresentata dal necessario

miglioramento dei servizi, indebitamente corrisposte e in quanto tali

integrative di danno erariale.

Questa Sezione Giurisdizionale, infatti, ha già avuto modo di osservare, in

linea con la granitica giurisprudenza contabile sul punto, che "l'assoluta

carenza di piani, progetti ed altre iniziative preventivamente adottati dai

competenti organi, realizza non una mera illegittimità formale, ma

sostanzia un illecito amministrativo contabile produttivo di un danno

ingiusto per il Comune, poiché non si tratta di un cattivo uso della potestà

amministrativa, bensì di una carenza assoluta di potere con adozione di un

atto che si pone completamente al di fuori delle finalità della legge non

ricorrendo i presupposti indefettibilmente posti dalla normativa di

riferimento. Tale cogenza normativa esclude ogni configurabilità di vantaggi

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per l'Amministrazione" (Sez. Giur. Campania, sent. n. 79/2001).

Ciò fornisce valido e definitivo ausilio per statuire l'infondatezza

dell'assunto difensivo dell'avv. Riccardo Marone, esposto all'odierna

udienza, secondo cui l’importo erogato al fine del quale si discute, non ha

subito nel complesso alcuna variazione, di modo che non potrebbe ritenersi

sussistente alcun effettivo detrimento a carico del Comune di Marano di

Napoli.

In merito alla quantificazione del danno precedentemente descritto e

ritenuto sussistente nella fattispecie, il Collegio osserva che il requirente

l'ha pedissequamente desunta dallo schema contenuto a pagina 103 della

relazione di verifica del MEF, secondo la quale per gli anni 2008 e 2009 i

compensi incentivanti per la produttività individuale (erogati "a pioggia")

ammonta a complessivi € 584.743,18, dati dalla somma tra € 479.989,18

pagati per il 2008 ed € 104.754,00 per il 2009.

Orbene, va in primo luogo rilevato che l'oggetto del contendere è

rappresentato da quanto erogato al fine de quo, non negli anni 2008 e

2009, ma negli anni 2007 e 2008. In secondo luogo, va posto in evidenza

come nella suddetta relazione venga semplicemente detto, a specificazione

delle somme genericamente indicate come "erogazioni <a pioggia>", che

esse "fanno riferimento ai codici stipendiali 129 e 698". Quindi, il Collegio

dovrà tenere conto, al fine di determinare l'importo di quanto pagato al

personale dipendente del Comune di Marano di Napoli a titolo di fondo di

produttività ex art. 17 CCNL per l'anno 2007, dell'importo di € 307.000,00

indicato come "complessivo" sia nella delibera di G.C. n. 19 del 07-02-2008

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(intitolata "Fondo di produttività 2007: Approvazione tabella ripartizione

risorse ex art. 31 e 32 CCNL 2002/2005") e sia nel verbale di riunione della

delegazione trattante del 24-01-2008. Da tale importo, peraltro, va

detratta la somma di € 30.000,00, che proprio in ragione del deliberato di

delegazione trattante, trasfuso nella suindicata deliberazione giuntale, è

stato destinato a "piani di lavoro effettivamente svolti", con la conseguenza

che il danno erariale derivato dall'illecita erogazione al personale

dipendente del Comune di Marano di Napoli del fondo di produttività

individuale per l'anno 2007 va complessivamente indicato in € 277.000,00.

Per quanto, invece, concerne l'anno 2008, non vi sono agli atti elementi

ulteriori, rispetto alla tabella contenuta nella relazione di verifica ispettiva

amministrativo-contabile di cui sopra si è detto, che consentano di

pervenire a risultati diversi, di modo che sarà a tale dato che il Collegio

farà riferimento, con la conseguenza che l'illecita erogazione de qua viene

quantificata in € 479.989,18, che sommata all'importo di € 277.000,00

sopra indicata per l'anno 2007 dà un risultato di ammontare superiore

rispetto a quello oggetto della domanda attorea (€ 584.743,18), entro il

quale il Collegio dovrà comunque ovviamente contenere le proprie

statuizioni.

Sulla mancanza in atti di elementi ulteriori e diversi che consentano di

pervenire a diversa quantificazione, va precisato che i prospetti riepilogativi

all'uopo trasmessi dall'Ente interessato, rappresentano in realtà le schede

analitiche delle competenze percepite dai dipendenti preposti alla direzione

delle varie Aree e dei diversi Settori del Comune di Marano di Napoli,

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presumibilmente per effetto di confusione tra indennità di risultato

(spettante appunto ai dipendenti de quibus) e compenso incentivante della

produttività individuale (oggetto del presente giudizio).

E. Rilevata la sussistenza nel caso di specie del rapporto di servizio tra i

convenuti e il Comune di Marano di Napoli -in quanto stabilmente inseriti

nell’apparato amministrativo burocratico dell’Ente per incarico politico o per

rapporto di dipendenza- va osservato quanto segue riguardo la rilevabilità

del nesso di causalità intercorrente tra il nocumento dianzi descritto (e

ritenuto sussistente nella fattispecie) nonché quantificato, e le condotte

poste in essere dagli odierni convenuti.

In linea di principio, ed essendo intenzione del Collegio di porsi nel solco

già tracciato in fattispecie del tutto analoga dalla recentissima pronuncia di

questa Sezione Giurisdizionale n. 96/2015 già precedentemente

menzionata e riportata, tale danno pubblico è da ricondursi, sotto il profilo

eziologico, alla condotta tenuta, in primo luogo, dai componenti la

delegazione di parte pubblica che hanno partecipato alla sottoscrizione del

contratto decentrato integrativo per gli anni 2007 e 2008, che "avevano

l'obbligo giuridico di garantire il necessario rispetto della normativa

contrattuale vigente, impedendo la sottoscrizione di contratti che,

ponendosi in aperto contrasto con la stessa, hanno, poi, consentito la

erogazione di incentivi in assenza di verifiche in ordine all’effettivo

incremento della produttività"; in secondo luogo, il rilevato nocumento va

posto in correlazione con la condotta dei componenti la Giunta Comunale,

che hanno provveduto a prendere atto dei contenuti dei CCDI in esame e

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del Segretario Comunale che ha rilasciato parere favorevole di regolarità

tecnica, poiché "in capo ai componenti l'organo di governo ... spetta sia la

formulazione dell'atto di indirizzo, dal quale la delegazione trattante di

parte pubblica non può discostarsi, sia l'autorizzazione alla sottoscrizione

definitiva, la quale a sua volta comporta la conseguente formale

condivisione dei contenuti dello schema di contratto collettivo decentrato

integrativo", mentre "in capo al Segretario Comunale, in sede di rilascio del

parere di regolarità tecnica, grava ... l'obbligo di garantire la correttezza

giuridica degli atti interessati".

Ciò posto, va rilevato che nel caso oggi all'esame della Sezione il nesso

eziologico descritto con i criteri sopra riportati -integralmente condivisibili-

può essere individuato, stanti le acquisizioni documentali effettuate nella

fase pre-processuale del presente giudizio, soltanto con riferimento a

quanto erogato al personale dipendente del Comune di Marano di Napoli a

titolo di fondo di produttività individuale per l'anno 2007 (€ 277.000,00),

ma non per quanto liquidato al medesimo titolo per l'anno 2008, per

quanto di seguito si osserva.

Il 24-01-2008 ha avuto luogo presso l'Ente de quo la riunione della

delegazione trattante, la quale ha definitivamente stabilito, circa la

liquidazione dell'importo complessivo del fondo di produttività 2007 (€

307.000,00) che esso dovesse essere distribuito fra tutti i dipendenti

comunali secondo una mera operazione matematica di divisione non

ancorata ad alcun parametro di valutazione "di merito", con detrazione

dell'importo di € 30.000,00 "da destinare a piani di lavoro effettivamente

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svolti. A tale riunione -ed alla conseguente deliberazione- hanno

partecipato, per la parte pubblica, il Sindaco S. PERROTTA, il Segretario

Comunale A. FERRARA, nonché i Dirigenti delle Aree Amm.ne Gen.le L. De

Biase, Economico Finanziaria G. Cirillo, Tecnica G. Micillo e Vigilanza F.

Buggè, oltre al Capitano VV.UU. B. Costa (di cui solo i primi quattro evocati

nel presente giudizio).

Con la delibera giuntale comunale n. 19 del 07-02-2008 si è stabilito di

prendere atto e di recepire integralmente gli accordi sottoscritti nella

suddetta occasione, incaricando i Dirigenti di Area ed i Responsabili di

Settore di porre in essere i consequenziali atti di loro competenza. A tale

delibera hanno partecipato -senza astenersi dal voto né tanto meno

esprimere voto negativo- il Sindaco Salvatore PERROTTA, il Vicesindaco

Massimo NUVOLETTI, gli Assessori Mario MELE, Antonio DI GUIDA, Maria

GENTILE, Alberto NASTI, Renato SCHETTINO, Marcello SCUTERI e Biagio

SGARIGLIA (tutti evocati nel presente giudizio).

Per quanto, invece, concerne, la distribuzione del medesimo fondo di

produttività per l'anno 2008, non risultano acquisiti in atti i verbali di

contrattazione collettiva decentrata, laddove la delibera giuntale comunale

n. 197 del 30-12-2008 non fa altro che approvare la tabella di proposta di

ripartizione del fondo 2008 ex art. 17 CCNL 01-04-1999 e 31 e 36 CCNL

all'epoca vigente, rimodulata mediante l'inserimento di alcune voci non

considerate nella precedente delibera di G.C. n. 63 del 17-04-2008 con cui

era già stato costituito il fondo de quo.

Statuizioni definitive sull'argomento, dunque, erano già state adottate in

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precedenza, in particolare a seguito di quanto deliberato in sede di

contrattazione collettiva decentrata. Deliberazioni che -per quanto è dato

desumere dalla determinazione dirigenziale dell'Area Economico Finanziaria

n. 7 del 12-02-2009 in atti- sono state assunte il 08-04-2008, in occasione

appunto della riunione della delegazione trattante, per poi essere trasfuse

nella delibera di G.C. n. 63 del 17-04-2008 nonché nei provvedimenti dei

Dirigenti di Area e dei Responsabili di Settore. Orbene, i soggetti che hanno

partecipato a questi ultimi atti (accordo di CCDI del 08-04-2008 e delibera

di G.C. n. 63 del 17-04-2008) non sono stati evocati nel presente giudizio,

né gli atti de quibus sono stati acquisiti nella fase d'indagine pre-

processuale, mentre si è individuato -con prospettazione che il Collegio non

ritiene condivisibile- l'apporto causativo del danno dei partecipanti

all'adozione della delibera giuntale comunale n. 197 del 30-12-2008, la

quale ad avviso del Collegio non ha significativa efficacia incisiva in tal

senso, per quanto sopra considerato.

Per quanto sin qui osservato, dunque, deve essere riconosciuta la

sussistenza di nesso eziologico rispetto al nocumento derivato dall'illecita

erogazione "a pioggia" al personale dipendente del Comune di Marano di

Napoli del fondo di produttività ex art. 17 CCNL 01-04-1999 e 31 e 36

CCNL 2004 relativo all'anno 2007, quantificato in € 277.000,00, di

Salvatore PERROTTA, Aldo FERRARA, Luigi De Biase, Massimo NUVOLETTI,

Mario MELE, Antonio DI GUIDA, Maria GENTILE, Alberto NASTI, Renato

SCHETTINO, Marcello SCUTERI e Biagio SGARIGLIA. Posto che per Luigi De

Biase è già stata statuita al punto B. che precede l'inammissibilità dell'atto

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di citazione nei suoi confronti per intempestività -con la conseguenza che la

quota di danno a lui addebitabile dovrà restare a carico dell'Ente di

appartenenza- l'apporto causativo del suindicato nocumento patrimoniale

ricollegabile alle condotte dei soggetti sopra nominati, può essere

complessivamente individuato nel 60% dell'importo totale (€ 166.200,00 =

60% di € 277.000,00), considerata l'incidenza nella determinazione del

danno de quo delle condotte di soggetti -precedentemente indicati- non

evocati nel presente giudizio e ritenuta la non individuabilità di apporto

causale in tal senso -con conseguente pronuncia di proscioglimento nei suoi

confronti- a carico di Giovanni CIRILLO, che viene indicato dalla P.R. come

autore del parere contabile favorevole per le delibere giuntali comunali n.

19 e n. 197 del 2008, in quanto tale parere deve essere ritenuto

circoscritto all'osservanza strettamente tecnica delle disposizioni

procedurali di spesa, qui non in rilievo.

Nell'ambito dell'importo sopra indicato (€ 166.200,00 = 60% di €

277.000,00), peraltro, il Collegio ritiene di dover individuare una maggiore

significatività, in termini di incidenza, quantificabile nel 40% del suddetto

importo (pari ad € 66.480,00), da ripartire in ugual misura fra loro (€

33.240,00), nelle condotte del Sindaco Salvatore PERROTTA e del

Segretario Comunale Aldo FERRARA, che hanno partecipato sia alla CCDI e

sia all'adozione della delibera giuntale comunale n. 97/2008, rivestendo

altresì ruoli di primaria importanza nell'ambito dell'apparato

amministrativo-burocratico dell'Ente; il restante 60% (€ 99.720,00) dovrà

essere ripartito, in misura uguale fra loro (€ 12.465,00), fra gli Assessori

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Massimo NUVOLETTI (Vicesindaco), Mario MELE, Antonio DI GUIDA, Maria

GENTILE, Alberto NASTI, Renato SCHETTINO, Marcello SCUTERI e Biagio

SGARIGLIA.

Devesi, invece, adottare pronuncia di proscioglimento nei confronti di

coloro che -unitamente a Salvatore PERROTTA, Aldo FERRARA, Mario MELE

e Renato SCHETTINO- hanno partecipato all'adozione della delibera

giuntale comunale n. 197 del 30-12-2008, ovvero di Vincenzo

PASSARIELLO, Franco ORTOLANI e Francesco VALLEFUOCO.

F. Riguardo, infine, all'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo-

contabile in controversia, che la Procura ha indicato come colpa grave,

questo deve, del pari essere ritenuto sussistente, per la gravità delle

violazioni di norme di contrattazione collettiva nazionale perpetrate, e

reiterate, ad opera dei soggetti dianzi indicati, che si sono sostanziate, per i

componenti della compagine giuntale, nell'aver svolto all'insegna della più

macroscopica negligenza il ruolo loro attribuito di organo esecutivo, il che

esclude a priori la possibilità di invocare utilmente la c.d. "scriminante

politica", che opera allorquando gli organi politici in buona fede approvino o

consentano l’esecuzione di atti propri degli organi di gestione (art.1,

comma 1 ter legge n. 20/1994). Quanto al Segretario Comunale Aldo

FERRARA, egli non ha assunto altro ruolo che quello di spettatore

sostanzialmente inerte, con ciò contravvenendo in modo del tutto

inescusabile al suo ruolo di garanzia della legittimità dell'azione dell'Ente, a

dispetto delle specifiche conoscenze tecnico-giuridiche certamente in suo

possesso.

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G. Conclusivamente, questo Collegio ritiene che l'illecita erogazione "a

pioggia" al personale dipendente del Comune di Marano di Napoli del fondo

di produttività ex art. 17 CCNL 01-04-1999 e 31 e 36 CCNL 2004 relativo

all'anno 2007, sia stato il frutto una condotta gravemente colposa

attribuibile (anche, ma non solo, per quanto osservato in precedenza) agli

odierni convenuti e che la conseguente erogazione della somma di €

166.200,00 (= 60% di € 277.000,00), nel configurarsi come un danno

ingiusto all’Ente vada loro addebitata secondo la seguente ripartizione:

40% dell'intero importo (€ 66.480,00), da ripartire in egual misura (€

33.240,00) fra loro, a Salvatore PERROTTA e ad Aldo FERRARA; il restante

60% (€ 99.720,00) da ripartire in misura uguale fra loro (€ 12.465,00),

agli Assessori Massimo NUVOLETTI (Vicesindaco), Mario MELE, Antonio DI

GUIDA, Maria GENTILE, Alberto NASTI, Renato SCHETTINO, Marcello

SCUTERI e Biagio SGARIGLIA.

Tuttavia, il Collegio ritiene altresì che tali importi vadano tutti ulteriormente

abbattuti del 50%, in applicazione del potere riduttivo dell'addebito ex art.

52 R.D. n. 1214/1934, discendente dalla doverosa considerazione delle

pressioni, che hanno rasentato la minatorietà, poste in essere dai

rappresentanti delle OO.SS. che hanno partecipato alla delegazione

trattante del 24-01-2008, atte ad imporre l'illecita erogazione "a pioggia"

ed a far desistere la parte pubblica persino dal destinare la somma di €

30.000,00 a piani di lavoro effettivamente svolti, "specificando che questa

sorta di sanatoria ... è l'ultimo atto arbitrario che sottoscrivono, diffidando i

Dirigenti a continuare a perpetrare simile atteggiamento arbitrario che li

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vedrà per l'anno 2008 esclusivi responsabili così come sancito dal CCNL e

dal D.Lgs. 165/2001 ..."; tale circostanza, lungi dal rappresentare

scriminante la responsabilità amministrativo-contabile attribuibile ai

predetti soggetti in relazione all'illecito sopra descritto -poiché è oltremodo

ragionevole ed anzi doveroso attendersi l'osservanza di una condotta

diligente nel compimento di atti comportanti spendita di risorse pubbliche

da qualsiasi soggetto che assuma un ruolo nell'ambito dell'amministrazione

di un Ente- costituisce, tuttavia, ad avviso del Collegio valido motivo ai fini

dianzi specificati.

Conseguentemente, sia a Salvatore PERROTTA e sia ad Aldo FERRARA va

addebitata la somma di € 16.620,00 (= 50% di € 33.240,00), mentre a

Massimo NUVOLETTI, Mario MELE, Antonio DI GUIDA, Maria GENTILE,

Alberto NASTI, Renato SCHETTINO, Marcello SCUTERI e Biagio SGARIGLIA

va addebitata la somma di € 6.232,50 (= 50% di € 12.465,00) ciascuno.

Su dette somme dovranno essere applicati, innanzitutto, la rivalutazione

monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, dall’esborso e fino al

giorno della pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi

legali sulla somma così rivalutata dalla predetta pubblicazione al soddisfo.

Per Giovanni CIRILLO, Vincenzo PASSARIELLO, Franco ORTOLANI e

Francesco VALLEFUOCO va, invece, adottata pronuncia di proscioglimento

nel merito, il che comporta -ai sensi dell’art. 3 comma 2-bis del decreto

legge n. 543 del 1996 convertito nella legge n. 639 del 1996, siccome

autenticamente interpretato dall’art. 10 bis comma 10 del decreto legge n.

203 del 2005 convertito in legge n. 248 del 2005 nel testo modificato dal

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comma 30-quinquies dell’art. 17 del D.L. n. 78 del 2009 e integrato dalla

relativa legge di conversione- che il Collegio non possa disporre la

compensazione delle spese e liquidi “con la sentenza che definisce il

giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di

procedura civile … l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa

del prosciolto”; tale ammontare viene liquidato nell’importo di € 500,00

ciascuno per Vincenzo PASSARIELLO, Franco ORTOLANI e Francesco

VALLEFUOCO, che si sono costituiti nel presente giudizio a mezzo di

avvocato.

Per quanto riguarda, infine, le spese di giudizio, queste ai sensi dell'art. 97

c.p.c., seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte de Conti

Sezione Giurisdizionale per la Campania

1. DICHIARA la contumacia dei convenuti Massimo NUVOLETTI, Marcello

SCUTERI e Giovanni CIRILLO;

2. RESPINGE l'eccezione di indeterminatezza e genericità dell'atto di

citazione;

3. ACCOGLIE l'eccezione d'inammissibilità dell'atto di citazione per

intempestività nei confronti di Luigi DE BIASE

4. PROSCIOGLIE i convenuti Giovanni CIRILLO, Vincenzo PASSARIELLO,

Franco ORTOLANI e Francesco VALLEFUOCO da ogni addebito e LIQUIDA in

€ 500,00 ciascuno, da porre a carico del Comune di Marano di Napoli, per

Vincenzo PASSARIELLO, Franco ORTOLANI e Francesco VALLEFUOCO, le

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spese per onorari e diritti sostenute per le proprie difese nel presente

giudizio;

5. CONDANNA i sigg. Salvatore PERROTTA, Aldo FERRARA, Massimo

NUVOLETTI, Mario MELE, Antonio DI GUIDA, Maria GENTILE, Alberto

NASTI, Renato SCHETTINO, Marcello SCUTERI e Biagio SGARIGLIA al

pagamento, in favore del Comune di Marano di Napoli, della somma

complessiva di € 83.100,00 (pari al 50% di € 166.200,00, così abbattuta

per effetto dell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito ex art. 52 R.D. n.

1214/1934, a sua volta pari al 60% di € 277.000,00, somma oggetto di

erogazione "a pioggia" al personale dipendente dei compensi incentivanti

per la produttività individuale per l'anno 2007), da ripartirsi come segue: €

16.620,00 ciascuno a carico di Salvatore PERROTTA e di Aldo

FERRARA ed € 6.232,50 ciascuno a carico di Massimo NUVOLETTI,

Mario MELE, Antonio DI GUIDA, Maria GENTILE, Alberto NASTI,

Renato SCHETTINO, Marcello SCUTERI e Biagio SGARIGLIA.

Tali somme dovranno essere maggiorate di rivalutazione monetaria, da

calcolarsi secondo gli indici ISTAT, dall’esborso e fino al giorno della

pubblicazione della presente sentenza, nonché di interessi legali sulla

somma così rivalutata dalla predetta pubblicazione al soddisfo.

I predetti soggetti sono, poi, tenuti al pagamento, nei confronti dell'erario,

delle spese di giustizia che si liquidano in euro 1795,60*

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2015 e

del giorno 21 dicembre 2015.

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IL CONS. ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Rossella Cassaneti) (Fiorenzo Santoro)

Depositata in Segreteria il 21 dicembre 2015

Il Direttore della Segreteria

(Dott. Carmine De Michele)