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Omnicomprensività
Marco CATALANO 1
Applicazione di tale principio è dato dalla
norma di cui all’art. 45 del Dlgs n.
165/2001 che stabilisce che “Il trattamento
economico fondamentale ed accessorio è
definito dai contratti collettivi”.
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Inoltre, ai sensi dell’art. 24 del Dlgs n. 165
citato (così come ai sensi del precedente
art. 24 del Dlgs n. 29/1993) è previsto che
“Il trattamento economico remunera tutte le
funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti,
nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in
ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall‟Amministrazione”.
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La parte fissa e la parte variabile
Nell’ambito di una progressiva responsabilizzazione delle posizioni
dirigenziali e non, la legislazione degli ultimi anni e la pedissequa
contrattazione collettiva hanno spostato il fulcro dell’attività
amministrativa sul MBO (management by objectives). Con questa
locuzione si vuol intendere un sistema di retribuzione basato non
solo o non più sulla attività contrattuale come definita dalle
mansioni o dall’inquadramento, ma ancorata al raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
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In questo contesto, pertanto, in via
preventiva vengono determinati gli
obiettivi da raggiungere dei dirigenti
(tramite la adozione del PEG) e a
consuntivo occorre la verifica del
raggiungimento e/o scostamento dagli
obiettivi per attribuire la retribuzione di
risultato al personale.
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Le eccedenze
L’art. 27, comma 9 del CCNL del 1999 area dirigenze enti locali, al
riguardo prevede che
Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di
posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali
risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono
temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al
medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione
di posizione a decorrere dall‟esercizio finanziario successivo.
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Quanto alle eccedenze della retribuzione di risultato, il successivo art. 29,
comma 2, prevede che
Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere
integralmente utilizzate nell‟anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le
eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta
retribuzione di risultato nell‟anno successivo.
Tratto comune delle due disposizioni è, pertanto, che se non tutte le
somme accantonate per ricompensare la posizione ed il risultato non sono
state utilizzate entro l’anno di riferimento, devono essere riutilizzate
nell’anno successivo.
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Chiaramente questo non vuol dire che, non spesa una somma nell’anno X,
la stessa debba essere aggiunta alla retribuzione dell’anno X+1, altrimenti si
giungerebbe al paradosso che, valutato negativamente o non positivamente
nell’anno X il dirigente, questi nell’anno X+ 1 può recuperare quanto non
distribuito nell’anno successivo.
Vuol solo dire che nell’anno successivo le somme non usate nell’anno
precedente contribuiscono a creare il fondo per la retribuzione di
risultato; il tutto, però, come detto, senza che le stesse si aggiungano a
quella per l’anno successivo, che, altrimenti, risulterebbe ingiustificatamente
incrementata rispetto all’anno precedente.
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Art. 40 165 del 2001
Contratti collettivi nazionali e integrativi
La contrattazione collettiva determina i
diritti e gli obblighi direttamente
pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le
materie relative alle relazioni sindacali.
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ESCLUSIONE
organizzazione degli uffici
materie oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9,
materie afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17,
la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali,
quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
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OVVERO giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo
del lavoro
la procedibilità del ricorso giurisdizionale subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo.
le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
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ANCORA
Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
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Art. 40-bis. Compatibilità in
materia di contrattazione
integrativa Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
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CIOE’
In caso di accertato superamento di
vincoli finanziari da parte delle
sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti, del Dipartimento
della funzione pubblica o del
Ministero dell'economia e delle
finanze è fatto altresì obbligo di
recupero nell'ambito della sessione
negoziale successiva.
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DISCIPLINA PARETICOLARE PER amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici
non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con
organico superiore a duecento unità
i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita
relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
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Gli incarichi extra
Art. 53 dlgs 165 del 2001
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Il principio generale
Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
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ECCEZIONI (comma 6)
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
partecipazione a convegni e seminari;
incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
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Sanzione per mancata
autorizzazione I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti ……. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
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Esempi di superamento e/o
violazioni di legge Corte conti Sezione Campania nr 1131 del 2015
Lo stretto ed imprescindibile rapporto tra erogazione degli incentivi ed effettivo incremento
della produttività è ulteriormente chiarito e sottolineato con la norma di cui all'art. 18 del
CCNL del 01-04-1999, a tenore del quale il compenso de quo deve essere corrisposto al
lavoratore solo a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei
risultati, nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli
analoghi strumenti di programmazione degli Enti.
Il comma terzo della norma in esame, riagganciandosi a quanto statuito dal citato art. 6,
ribadisce che la valutazione è di competenza dei dirigenti e deve avvenire nel rispetto dei
criteri e delle prescrizioni definite dal sistema permanente di valutazione adottato,
precisando altresì che il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati è certificato dal
servizio di controllo interno.
In ogni caso, non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività,
sulla base di automatismi comunque denominati.
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Per lo Stato Corte conti Sezione Campania nr. 1006 del 2014
Occorre, dunque, premettere che il CCNL del 16-02-1999 dispone, all‟art. 4 (“contrattazione collettiva
integrativa”), comma 1°, che le parti sottoscrivono il contratto collettivo integrativo con l'obiettivo di
incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di
innovazione tecnologica ed amministrativa; al comma 2° il medesimo art. 4 statuisce, poi, che il contratto
collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di
incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle
metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione
delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione (cd. F.U.A.) fra le varie finalità di utilizzo.
Il CCNL relativo al personale del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio
economico 2006-2007, prevede all‟art. 32 (“Fondo Unico di Amministrazione”), comma 3°, che „‟in caso
di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo, compreso il passaggio all‟area della dirigenza, viene
rassegnato al Fondo Unico di Amministrazione il differenziale tra la fascia retributiva posseduta all‟atto
della cessazione e la fascia retributiva iniziale del profili di appartenenza….‟‟.
Il Fondo Unico di Amministrazione (F.U.A.) si compone del Fondo Unico di Sede (F.U.S.) e delle indennità
da corrispondersi per particolari posizioni di lavoro, turni, reperibilità. Il F.U.S., in particolare, rappresenta
competenza specifica prevista dal CCNL per remunerare lo svolgimento di progetti volti
all‟ottimizzazione dei servizi, al miglioramento della funzionalità delle strutture ed alla razionalizzazione
delle procedure.
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La possibilità di recupero
Non c’è dubbio che laddove non c’è
danno non c’è responsabilità
amministrativa; e laddove il danno ex post
viene eliminato, viene a cadere una delle
condizioni dell’azione
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Pertanto, se la amministrazione
spontaneamente ripete quanto erogato
senza titolo, non c’è spazio per
responsabilità amministrativa.
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In questo senso si muovono le norme di
legge che consentono il recupero degli
indebiti:
dl 16 del 2014, cd. salvaRoma
I Ipotesi
1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla
contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a
valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale
dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale
riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di
annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli
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Sostanzialmente obbligo di adottare un contrarius actus rispetto a
quello di erogazione, con necessità di recupero delle somme
indebitamente erogate.
NB
Una delle cause di indebita erogazione è la mancata considerazione,
tra i favoriti, del personale a tempo determinato.
Vedasi sul punto Cass. Sez. lav. Nr. 2527 del 2016
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II Ipotesi
Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza
pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo
periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche
attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di
razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati
dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del
comma 228.
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Cioè
221. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle
proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi
ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici
dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di
garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il
corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi
dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività
anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale.
Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre
2012, n. 190, [anticorruzione] ove la dimensione dell'ente risulti
incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.
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228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni,
possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella
relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal
primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale
degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1,
comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo
3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento
agli anni 2017 e 2018.
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Per cui, pare di capire, al fine di
sterilizzare i maggiori esborsi nel passato
o:
1. Recupero;
2. Razionalizzo;
3. Assumo di meno di quello che mi
consente il legislatore
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III Ipotesi
Il terzo comma dell’art. 4 del d.l. n. 16 del 2014, a differenza dei primi due, si
riferisce, fermo restando l’obbligo di recupero in caso di complessiva costituzione
del fondo in misura eccedente a quanto imposto dal CCNL o dalla legge, alle
fattispecie di destinazione delle risorse in maniera non aderente al dettato
contrattuale o legislativo (indennità non previste dal CCNL; erogate in misura
eccedente ai limiti posti da quest’ultimo; attribuite in assenza della verifica degli
obiettivi per la retribuzione di risultato, etc.).
In questo caso, tuttavia, diversamente da quanto accade per i commi 1 e 2, la
disciplina non impone all’ente locale il recupero a carico dei fondi futuri (né del
dipendente beneficiario), ma produce, entro un preciso limite temporale, un effetto
sanante delle illegittimità pregresse.
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La norma dispone, infatti, che, fermo restando l'eventuale obbligo di
recupero previsto dai precedenti commi 1 e 2 (nei casi in cui,
naturalmente, ne ricorrano i presupposti), non si applica la sanzione della
nullità delle clausole dei contratti integrativi in contrasto con la legge o
con il contratto collettivo nazionale (disposta, in linea generale, dal quinto
periodo del comma 3-quinquies dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001) agli atti di
costituzione e di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati
anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'art. 65 del d.lgs. n.
150 del 2009 (per gli enti locali, il 31 dicembre 2012), che non abbiano
comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, e
purché le regioni e gli enti locali interessati abbiano rispettato il patto di
stabilità interno e la vigente disciplina in materia di spese ed assunzioni di
personale (in particolare, le disposizioni poste dall’art. 9, commi 1, 2-bis, 21
e 28, del citato d.l. n. 78 del 2010).
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Per il futuro
adeguamento del
contratto integrativo
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La modifica della dirigenza
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Come è noto la legge 124/2015 ha
dettato principi e criteri direttivi per
numerose modifiche, tra le quali quella
dirigenza (art. 11)
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Sulla base di quanto sinora effettuato, il
trattamento economico dei dirigenti si
distinguerà in fondamentale ed accessorio,
che deve costituire il 50% della
retribuzione totale.
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Si ribadisce il principio di
omnicomprensività Il trattamento economico determinato ai sensi del
presente articolo [quello dello schema di decreto
legislativo] remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio, o comunque
conferito dall'amministrazione presso cui prestano
servizio, o su designazione della stessa; i compensi
dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla
medesima amministrazione, e confluiscono nelle risorse
destinate al trattamento economico di risultato della
dirigenza.
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I compensi spettanti ai dirigenti, in base a
norme speciali, sono assorbiti nel trattamento
economico attribuito ai sensi dei commi
precedenti, ivi compresi anche quelli previsti
ai sensi dell‟art. 61, comma 9 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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E’ previsto un sistema premiale
interno I contratti collettivi destinano una percentuale non
inferiore al due per cento delle risorse
complessivamente destinate al trattamento economico,
rispettivamente, del personale non dirigenziale, e di
quello dirigenziale, a premi che ciascun dirigente può
attribuire annualmente a non più di un decimo dei
dipendenti in servizio nella propria struttura, e che
ciascun dirigente di ufficio dirigenziale generale può
attribuire annualmente a non più di un decimo dei
dirigenti della propria struttura, in relazione ai
rendimenti. L’identità dei destinatari dei suddetti premi
è pubblicata nel sito istituzionale dell’amministrazione.
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