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CORSO DI ISTITUZIONI di DIRITTO PUBBLICO

a.a. 2004-2005Docente Luigi Cozzolino

Argomento n.5

Le fonti del diritto

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Le fonti di produzione del diritto I criteri di risoluzione delle contraddizioni tra le

norme dell’ordinamento

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Fonti di produzione del diritto: tutti quegli atti e fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche , ossia a produrre il mutamento dell’ordinamento stesso. L’elenco di questi atti e fatti è contenuto nella nostra Costituzione, anche se l’indicazione non è esaustiva, limitandosi essa a prevedere solo le cosiddette fonti primarie.

Fonti di cognizione del diritto: gli atti, ufficiali o privati, che consentono di conoscere il contenuto delle fonti di produzione del diritto. Sono atti ufficiali ad esempio la Gazzetta ufficiale della R.I., sono non ufficiali tutti quegli atti, opera o di soggetti pubblici o di soggetti privati, utili ai fini della conoscenza, ma che non incidono sull’efficacia delle norme, come ad esempio una raccolta normativa.

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Le fonti del diritto possono essere o atti normativi o fatti normativi. Gli atti normativi presentano 2 caratteristiche:

1) la provenienza da soggetti che consapevolmente pongono in essere tali atti e che sono a ciò abilitati dall’ordinamento giuridico2) la capacità di porre norme vincolanti per tutti

I fatti normativi presentano a loro volta queste caratteristiche:1) l’esistenza 2) la capacità di porre norme vincolanti per tutti

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Esempi di fatti normativi: la consuetudine, le norme giuridiche comunitarie, le norme di diritto straniero richiamate dalle norme del diritto internazionale privato

Il rinvio fisso o mobile come strumento per consentire l’ingresso nel nostro ordinamento di norme giuridiche prodotte in altri ordinamenti.

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UNITA’, COERENZA SISTEMATICA E COMPLETEZZA DELL’ORDINAMENTOUnità

«Tutte le norme dell’ordinamento possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente cioè al momento fondante dell’ordinamento stesso e all’atto che con esso viene posto, la Costituzione»

Coerenza sistematica «L’ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e prevede

criteri e meccanismi per risolvere i contrasti tra disposizioni normative stabilite in tempi diversi o incidenti nella stessa materia, per consentire cioè all’interprete di sciogliere le antinomie individuando la norma, l’unica norma, che deve essere applicata in concreto»

Completezza «L’ordinamento predispone determinati rimedi per colmare lacune o vuoti normativi,

ossia casi concreti non previsti dal diritto positivo, e permette all’interprete, anche quando sembri mancare qualsiasi disciplina giuridica, di rinvenire la norma applicabile al caso»

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L’interpretazione come primo passaggio per trarre norme univoche e coerenti da un

complesso di disposizioni Gli enunciati di un atto normativo, ossia le unità

linguistiche minime portatrici di un significato completo sono passibili di più interpretazioni.

Le diverse possibili interpretazioni di un enunciato, ossia di una disposizione, vengono comunemente dette norme.

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L’INTERPRETAZIONE E L’INTEGRAZIONE DEL DIRITTO

Art. 12 preleggi Interpretazione letterale o testuale (secondo il senso «fatto palese dal

significato proprio delle parole secondo la connessione di esse») Interpretazione teleologica (secondo l’«intenzione del legislatore») Analogia legis (secondo le disposizioni che «regolano casi simili o

materie analoghe») Analogia iuris (secondo i «principi generali dell’ordinamento giuridico») La preferenza da accordare, in caso di pluralità di esiti interpretativi, al

risultato maggiormente conforme al dettato costituzionale

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I criteri di risoluzione delle antinomie normative come secondo passaggio per ricondurre l’ordinamento ad unità e coerenza

il criterio gerarchico: distinzione tra le fonti normative in base alla loro forza. La norma posta dalla fonte sovra-ordinata deve essere fatta prevalere su quella posta dalla fonte subordinata dal punti di vista formale o strutturale. La norma prodotta dalla fonte subordinata è viziata e sarà annullata. L’atto annullato non può più essere applicato a nessun rapporto giuridico, anche se sorto in precedenza all’annullamento, a condizione che si tratti di un rapporto ancora pendente

il criterio della competenza: distinzione tra le fonti normative in base alla loro sfera di competenza. Nella nostra Costituzione esistono norme sulla produzione giuridica che impongono di riservare alcune discipline normative ad una determinata fonte dell’ordinamento. In questo caso la disciplina normativa che contravvenga alla ripartizione della competenza sarà viziata, presentando un tipico vizio di invalidità, ossia il vizio di incompetenza.

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I criteri di risoluzione delle antinomie normative come secondo passaggio per ricondurre l’ordinamento ad unità e coerenza

Il criterio cronologico: distinzione tra le fonti normative sulla base del momento della loro entrata in vigore. L’interprete dovrà applicare la disciplina entrata in vigore posteriormente. La disposizione normativa posta dalla fonte entrata in vigore precedentemente è abrogata, ossia dal momento dell’entrata in vigore della disposizione incompatibile temporalmente successiva, la disposizione precedente non potrà più produrre effetti normativi, non potrà più disciplinare in modo giuridicamente cogente i fatti ed i comportamenti che rientrano nella fattispecie prevista dalla disposizione medesima. Poiché in via generale la nuova disposizione non avrà effetti retroattivi, la disposizione abrogata manterrà gli effetti normativi già prodotti. Il nostro ordinamento (art.15 disp. Prel. C.c. ) prevede tre diverse modalità di abrogazione: per dichiarazione espressa da parte della disposizione abrogante; per incompatibilità del contenuto normativo della nuova rispetto alla disposizione precedente ( abrogazione tacita); per il sopraggiungere di una disciplina che regoli nuovamente l’intera materia ( abrogazione implicita).

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I criteri di risoluzione delle antinomie normative come secondo passaggio per ricondurre l’ordinamento ad unità e coerenza

Il criterio della specialità: distinzione tra le fonti sulla base della specialità, generalità. L’interprete dovrà applicare la norma prodotta dalla fonte speciale. La norma prodotta dalla fonte generale è derogata. Il nostro ordinamento prevede espressamente il criterio della specialità all’art. 15 del cod. pen. “Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia stabilito diversamente”.

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Il principio di legalità: tutte le attività autoritative sono subordinate alla legge, nel senso che possono essere legittimamente poste in essere solo se consentite da una previa legge, e, in secondo luogo, non possono essere in contrasto con quella stessa legge. Si distingue una legalità minima o formale da una legalità più ampia o sostanziale. Per quanto riguarda la prima sarebbe necessario unicamente un fondamento giuridico del potere pubblico autoritativo rappresentato da una legge. Per quanto riguarda la seconda, invece, sarebbe necessario che la legge non si limiti ad attribuire la competenza ma detti una disciplina idonea a circoscrivere adeguatamente la discrezionalità dell’autorità agente

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Le fonti del diritto La riserva di legge: strumento con cui la Costituzione regola il concorso di

fonti nella disciplina di una determinata materia allo scopo di garantire che in certi settori dell’ordinamento intervenga una determinata tipologia di disciplina normativa, quella prodotta mediante legge. Vanno distinte diverse tipologia di riserve di legge: riserva di legge formale e riserva di fonti primarie, ossia leggi ed atti equiparati alla legge formale; riserva assoluta, quando è escluso ogni intervento di fonte sub-legislativa dalla disciplina della materia ( art.13.2 Cost.) e riserva relativa, la legge deve disciplinare preventivamente almeno i principi a cui il regolamento deve attenersi ( art. 97.1 Cost.) ; riserva semplice e riserva rinforzata, nel caso in cui la Costituzione pone ulteriori vincoli al legislatore, o di carattere procedimentale ( art. 7 Cost., art. 8 Cost., art. 116.3 Cost., artt. 132 e 133 Cost. ) o di carattere sostanziale ( art. 14.3 Cost., art. 16.1 Cost., art. 43 Cost.)

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Le fonti dell’ordinamento statale Costituzione Leggi costituzionali ( art. 138 cost.) Leggi ordinarie ed atti aventi forza di legge (art.

70 e 117 cost.) Regolamenti governativi ( art. 87.5 cost. e

117.6 cost.)

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Le fonti del diritto I caratteri fondamentali della nostra costituzione: scrittura, rigidità, lunghezza e

apertura E’ una costituzione scritta nel senso che essa consiste di un documento unitario,

diverso da tutte le altre leggi E’ una costituzione rigida nel senso che essa prevede per le modifiche al suo testo

un procedimento particolare, più gravoso di quello previsto per la formazione delle leggi ordinarie ( le costituzioni flessibili sono, tutto al contrario, quelle costituzioni che non prevedono un procedimento particolare per la loro modificazione, ma consentono che ciò si realizzi attraverso il normale procedimento legislativo. La costituzione rigida è, dunque, una costituzione garantita, nel senso che è garantita la prevalenza delle regole da essa dettate nei confronti di ogni altra regola. Se, come si è visto, l’aggravamento (relativo) costituisce il primo pilastro di questa garanzia, il secondo è costituito dal controllo di legittimità delle leggi.

E’ una costituzione lunga nel senso che essa contiene le istanze, i valori, gli interessi di tutte le componenti che diedero vita all’assemblea costituente

E’ una costituzione aperta, nel senso che non pretende di individuare il punto di equilibrio tra i diversi interessi ed istanze, ma si limita a giustapporli

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La costituzione si compone di 139 articoli, suddivisi in 2 parti, la prima intitolata ai “Diritti e doveri dei cittadini”, la seconda concernente “L’ordinamento della Repubblica”, parti precedute da dodici articoli “I principi fondamentali”. Il testo si compone, infine di 18 disposizioni transitorie e finali

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Le fonti del dirittoLe leggi costituzionali di revisione o di integrazione del testo costituzionale: il procedimento di

approvazione I Deliberazione: stessi requisiti del procedimento ordinario di approvazione delle leggi II Deliberazione: a distanza di non meno di 3 mesi, il testo del disegno di legge costituzionale

deve essere nuovamente approvato dalle due Camere . Questa seconda approvazione presenta queste peculiarità:

1) impossibilità di emendare il testo approvato in I deliberazione 2) approvazione a maggioranza dei 2/3 o a maggioranza qualificata.

2 a) il testo si intende approvato e verrà promulgato dal Presidente della Repubblica

2 b) In questo caso il testo verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, a scopi di pubblicità, ed entro 3 mesi da questa pubblicazione, 500.000 elettori, 5 consigli regionali o 1/5 dei membri di ciascuna Camera possono chiedere che la sua approvazione venga sottoposta a referendum popolare. Il testo sarà definitivamente approvato se i consensi all’approvazione

supereranno i voti contrari

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I limiti materiali alle leggi costituzionali Il limite espresso: art.139 cost. “La forma repubblicana non può

essere oggetto di revisione costituzionale”. Secondo una lettura restrittiva non può essere modificato il carattere elettivo e temporaneo del Capo dello Stato. Secondo una lettura più ampia, che si avvale del collegamento sistematico tra art. 139 ed art. 1 della costituzione ( “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”), l’area sottratta a revisione costituzionale si estende a tutti i principi che nel nostro ordinamento caratterizzano la democraticità dell’ordinamento.

I limiti taciti ossia non formulati espressamente: i diritti inviolabili e l’unità ed indivisibilità della Repubblica ( art. 2 ed art. 5 cost.)

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Le leggi formali e gli atti con forza di legge Leggi formali sono gli atti normativi prodotti dalla deliberazione

delle Camere e promulgati dal Presidente della Repubblica Gli atti con forza di legge sono quegli atti normativi che non hanno

la forma della legge ma la sua forza. La Costituzione prevede i seguenti tipi di atti con forza di legge:

1) il decreto legislativo delegato2) il decreto-legge3) il referendum abrogativo4) i decreti del governo in caso di guerra5) decreti di attuazione degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale

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Procedimento di approvazione delle leggi ordinarie

Il procedimento si compone di 4 fasi: la fase dell’iniziativa, la fase dell’istruttoria, la fase della deliberazione , la fase integrativa dell’efficacia

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Procedimento di approvazione delle leggiFase dell’iniziativa: presentazione di un progetto di legge, specifico e completo in ogni

sua parte, alla Presidenza di una delle due Camere. La regola costituzionale ha una valenza di ordine negativo, ossia serve a selezionare i possibili proponenti,

escludendo in via di principio che altri soggetti, oltre quelli previsti, abbiano il diritto di farlo

I soggetti titolari dell’iniziativa legislativa:1) Governo su tutte le materie. In alcune materie il Governo è titolare di una iniziativa esclusiva: legge di bilancio e legge finanziaria, disegno di legge di conversione del decreto legge, disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali2) ogni deputato o senatore3) 50.000 elettori4) Consigli regionali5) C.N.E.L.

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Il procedimento di approvazione delle leggi: la fase dell’istruttoria e la fase deliberanteUna volta presentato alla presidenza di una delle due Camere, il progetto di legge,

stampato e distribuito ai parlamentari, inizierà uno dei tre iter possibili di approvazione, secondo la decisione che sul punto prende il Presidente

1. Procedimento ordinario: il progetto viene assegnato alle commissioni (permanenti o speciali) in sede referente, che hanno il compito specifico di esaminare il progetto e riferire all’aula, in modo tale da consentire a questa ultima di deliberare con cognizione di causa. Le commissioni referenti possono, poi, in caso di una pluralità di testi su una medesima materia, tentare di unificarli, e possono anche riformulare il testo base.Una volta terminato il lavoro della Commissione, il testo passerà all’Aula che delibererà in merito ad esso seguendo questo ordine: discussione generale, discussione e votazione dei singoli articoli, votazione finale dell’intero progetto. Il progetto approvato da una Camera dovrà essere approvato dalla seconda che potrà approvarlo nel medesimo testo , apportarvi modifiche, o respingerlo definitivamente.

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Il procedimento di approvazione delle leggi: la fase dell’istruttoria e la fase deliberante

2. Procedimento speciale: la fase referente e la fase deliberante sono unificate presso la commissione, investita del potere di approvare il testo del progetto al posto dell’Aula. La commissione svolgerà, in questo caso, funzioni deliberanti. In ordine a questo iter la Costituzione pone due regole importanti: a) le leggi in materia costituzionale, elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di approvazione dei bilanci, devono necessariamente essere approvare secondo l’iter ordinario; b) è prevista la possibilità sino all’approvazione finale, che la discussione e l’approvazione di un progetto di legge precedentemente assegnato a questo iter di approvazione, segua il procedimento ordinario, se lo richiedano il Governo o un quinto dei componenti della stessa Commissione

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Il procedimento di approvazione delle leggi: la fase dell’istruttoria e la fase deliberante

3. Procedimento misto: l’Assemblea o il Presidente possono rimettere a commissioni permanenti o speciali un progetto di legge affinché queste redigano e approvino i singoli articoli, riservando all’Assemblea l’approvazione finale.

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Il procedimento di approvazione delle leggi: la fase integrativa dell’efficacia Il Presidente della Repubblica, entro 1 mese dall’approvazione della

seconda Camera promulga la legge approvata o rinvia alle Camere con messaggio motivato. La promulgazione è una dichiarazione solenne della legge secondo una formula sacramentale, e dà vita all’originale della legge.

Anziché promulgare, il Presidente può rinviare la legge alle Camere, sia per motivi di legittimità che di merito. In entrambi i casi, deve trattarsi di casi eccezionali. Il rinvio si configura come veto sospensivo e richiesta di riesame.

Dopo la promulgazione segue la pubblicazione legale, ossia nel nostro ordinamento la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Trascorso il periodo di vacatio legis ( normalmente 15 giorni) la legge entrerà in vigore.

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Il decreto legislativo Art.76 Cost.: “L’esercizio della funzione legislativa non può essere

delegato al Governo se non con determinazione dei principi e dei criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.

La legge di delegazione, quanto al procedimento eguale ad una normale legge, presenta un contenuto tipico minimo. Essa, per le caratteristiche della sua formulazione, non è operativa.

Il decreto legislativo è frutto di una delega dell’esercizio della funzione legislativa. Il Parlamento potrà dunque, revocare in ogni momento la delega; in secondo luogo, la delega si esaurisce con il suo esercizio.

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Il decreto-legge Art. 77 Cost.: “Quando, in casi straordinari di necessità ed urgenza, il

Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la loro conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.

Il decreto viene deliberato dal Consiglio dei ministri, promulgato dal Presidente della Repubblica, viene pubblicato sulla Gazzetta ed entra in vigore immediatamente.

La reiterazione di un decreto-legge è ammissibile solo se sussistono ragioni attuali di necessità ed urgenza

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Le fonti del dirittoIl referendum abrogativo

Strumento con cui il corpo elettorale può incidere direttamente sull’ordinamento giuridico attraverso l’abrogazione di leggi o atti con forza di legge. Pur essendo una forma di legislazione solo negativa, potendo eliminare e non aggiungere disposizioni di legge, esso può essere lo strumento di creazione di nuove norme, come effetto della manipolazione del testo normativo.

Le richieste referendarie sono sottoposte a due tipi di giudizio. 1) Giudizio di conformità ai requisiti posti dalla legge di attuazione, da parte dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione: es. numero delle firme.2) Giudizio di ammissibilità rispetto ai requisiti posti dalla Costituzione, da parte della Corte costituzionale. La Corte controlla, innanzitutto, che la richiesta non abbia ad oggetto una delle leggi esplicitamente escluse dall’art.75.2 della Costituzione. Questo catalogo è stato interpretato estensivamente. La Corte controlla, poi, altri requisiti della domanda, necessari affinché essa possa essere ritenuta ammissibile:a) che essa non abbia ad oggetto leggi costituzionali, leggi ordinarie ad efficacia passiva rinforzata, leggi a contenuto costituzionalmente vincolato.b) che il quesito abbia una matrice razionale unitaria, ossia sia omogeneo.

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I regolamenti dell’EsecutivoL’Esecutivo può emanare, nelle materie di competenza statale

esclusiva norme subordinate alle disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge ordinaria, ossia norme secondarie

La tipologia di queste norme può essere distinta, innanzitutto, in relazione all’autorità emanante: 1) regolamenti del Governo, ossia deliberati dal Consiglio dei ministri e deliberati dal Presidente della Repubblica2) regolamenti dei singoli ministri, ossia deliberati dai singoli ministri ed emanati con decreto ministeriale3) regolamenti di più ministri, ossia deliberati da più ministri e emanati con decreto interministeriale

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Le fonti del diritto La tipologia dei regolamenti governativi può essere distinta, in secondo luogo, in relazione ai

contenuti:1) Regolamenti di esecuzione: si riferiscono ad una determinata e nominata legge e contengono norme ulteriori che o specificano le norme contenute nella legge, oppure prescrivono il modo che i soggetti interessati dovranno seguire per attuare la legge. Es. La legge vieta l’uso degli stupefacenti ed il regolamento elenca le sostanze stupefacenti; la legge prescrive che gli studenti meritevoli hanno diritto ad un assegno di studio, il regolamento prescrive a chi e come deve essere formulata la domanda per ottenere il suddetto assegno.2) Regolamenti di attuazione ed integrazione: regolamenti per l’attuazione e l’integrazione di norme di principio, ossia norme di per sé non operative, anche se obbligano le norme di attuazione ad attenersi ai principi, in materie non coperte da riserva assoluta di legge.3) Regolamenti delegificatori: regolamenti emanati per la disciplina di materia non coperte da riserva assoluta di legge e per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.4) Regolamenti indipendenti: regolamenti in materie nelle quali non vi siano né leggi né atti con forza di legge, e comunque non riservate alla legge5) Regolamenti di organizzazione: regolamenti che disciplinano l’organizzazione delle Amministrazioni pubbliche

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Le fonti sulla base del criterio della competenzaI regolamenti comunitari

Atti normativi propri dell’ordinamento comunitario, la cui particolarità più importante sta nel fatto che essi sono immediatamente e completamente applicabili in tutti gli Stati della Comunità, e quindi per tutti i soggetti entro il territorio italiano. Con la loro entrata in vigore sono automaticamente e immediatamente obbligatori per tutti i soggetti entro il territorio italiano.

Il fondamento costituzionale di questa deroga alla Costituzione- consistente nel fatto che nelle materie per le quali i Trattati comunitari prevedono la possibilità dell’emanazione da parte degli organi comunitari stessi di regolamenti comunitari, non è più il Parlamento che impone norme giuridiche mediante la legge , ma saranno appunto gli organi comunitari competenti mediante i regolamenti- è da rinvenire nell’art. 11 Cost., secondo il quale “l’Italia consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie, ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni”. ( Corte cost. sent. 170/1984)

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Il limite invalicabile posto dalla Corte costituzionale alla possibilità di deroga della nostra Costituzione è rappresentato dai principi e dalle libertà fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.

I regolamenti comunitari, nelle materie assegnate dai Trattati alla competenze degli organi comunitari, prevalgono, pertanto sia sulle disposizioni costituzionali di dettaglio, che, naturalmente, sulle disposizioni legislative contrastanti. In merito a quest’ultimo contrasto la Corte ha stabilito, che sarà il giudice comune ad accertare, in base al Trattato, se sia competente in quella data materia l’ordinamento comunitario o quello nazionale, e nel primo caso applicherà la norma comunitaria competente e non applicherà la norma nazionale incompetente.

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Se il regolamento comunitario non può spiegare effetti diretti nell’ambito del nostro ordinamento, perché le norme in esso contenute abbisognano per essere applicate di ulteriori norme, saranno queste ultime ad essere applicate, una volta emanate, dall’organo dell’applicazione interno. Nell’ipotesi di un contrasto tra questa normativa interna e il regolamento comunitario, il giudice italiano dovrà rivolgersi alla Corte costituzionale, lamentando l’indiretta lesione dell’art. 11 della Costituzione.

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Le fonti sulla base del criterio della competenzaLe leggi regionali

Leggi regionali rinforzate di approvazione degli Statuti delle regioni ad autonomia ordinaria. Per quanto riguarda il contenuto, il nuovo art. 123 Cost. riserva ad essi, la determinazione della forma di governo regionale, sia pure in armonia con la Costituzione, la disciplina dei principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, la regolazione dell’esercizio del diritto d’iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione, la disciplina in tema di pubblicazione di leggi e regolamenti regionali.La legge dello Stato non può quindi incidere nella materia riservata allo Statuto. Quest’ultimo funge da limite non solo per le leggi ordinarie dello Stato, ma anche per le leggi regionali normali, rispetto alle quali ha una funzione gerarchicamente sovraordinata.

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Per quanto riguarda il procedimento di approvazione, il nuovo art. 123 prevede che lo Statuto venga approvato dal Consiglio regionale, con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive, adottate ad intervallo non inferiore a due mesi. A seguito di questa approvazione, la delibera regionale dovrà essere pubblicata a meri fini notiziali. Dalla data di questa pubblicazione decorrono due diversi termini. Entro 30 giorni da esso, il Governo potrà promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale. Entro 3 mesi, invece, 1/50 degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio regionale, potranno richiedere che lo statuto venga sottoposto a referendum.

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Statuti delle regioni ad autonomia speciale sono approvati con legge costituzionale. La legge cost. 2/2001 ha ora previsto che attraverso una legge regionale rinforzata, simile nel procedimento di approvazione a quella prevista per l’approvazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria, le Regioni possano modificare la forma di governo e la legge elettorale.

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Le leggi regionaliLe leggi regionali, sono leggi ordinarie, sono atti comparabili in linea

di principio con quelli del Parlamento. Il rapporto tra leggi regionali e leggi statali è caratterizzato, oggi, dai 3 seguenti

punti caratteristici:1) Le leggi statali hanno una competenza tassativa, mentre le leggi

regionali hanno una competenza generale2) I casi di subordinazione delle leggi regionali a principi e regole

posti dallo Stato sono tassativi, e dunque vi possono essere casi di leggi regionali che non possono subire alcuna limitazione ad

opera di leggi dello Stato3) Leggi statali e leggi regionali sono sottoposte alle stesse regole

per quanto riguarda il controllo di costituzionalità

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Le leggi regionali (Regioni ordinarie): i limiti principali1. Il limite della Costituzione. In Costituzione esistono specifici limiti imposti alle

leggi regionali ( art. 120 Cost.)2. I limiti imposti dagli Statuti3. I vincoli comunitari4. I vincoli derivanti dal rispetto degli obblighi internazionali5. Le leggi che disciplinano le materie elencate nel terzo comma dell’art. 117

devono rispettare anche i principi fondamentali che in ciascuna di queste materie vengono posti dalla legge statale. Viene prevista, pertanto, una doppia riserva: spetta alla legge statale stabilire in ciascuna materia indicata i principi fondamentali, spetta a ciascuna Regione legiferare in modo operativo in tale materia, attenendosi ai principi fondamentali stabiliti dalla legge statale

6. Il limite territoriale7. Il limite delle materie trasversali