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rassegna dell’ordine degli avvocati di torino la P azienza Pubblicazione trimestrale - Spediz. in abb. postale 70% - Filiale di Torino- Anno XXIV n. 4 - 4° trimestre - 10138 Torino, Corso Vittorio Emanuele II 130 - Contiene I.P. DICEMBRE 2007 97

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la Pazienzarassegna dell’ordine degli avvocati di torino

Editoriale5 di Mauro Ronco

Dal Consiglio dell’Ordine e dalle Commissioni7 Delibera per l’attuazione del regolamento per la formazione continua

10 Commento al Regolamento del 13/17/2007 del C.N.F. di Augusto Fierro ed Elena Negri

12 Gli Ordini di Torino e Lione firmano la convenzione di gemellaggiodi Matteo Cucuzza e Mario Napoli

13 Applicazione della tariffa professionale. Eventuale rilevanza disciplinaredi Domenico Sorrentino

16 L’avvocato e la pubblicità di Domenico Sorrentino19 Commissioni pari opportunità. La professione Forenze al femminile

nell’anno europeo delle pari opportunità di Emilia Lodigiani21 La commissione pratica23 Tutto bene in famiglia… di Martina Notari Stefano e Luciana Guerci25 Patrocinio a spese dello stato di Michele Carpano26 La tenuta dell’Albo, Elenchi e Registri di Gugliemo Preve27 Brevi note sul pagamento del difensore con patrocinio a spese dello Stato

di Oliviero Dal Fiume28 Relazione Commissione Difesa d’Ufficio di Michela Malerba30 “La Pazienza”: linea editoriale seguita negli ultimi due anni di lavoro32 Un biennio di Commissione Informatica di R. Macchia

Dalla Fondazione Fulvio Croce34 Riflessioni del Presidente uscente di Pier Luigi Amerio

Dalle Associazioni36 AGAT di Cristina Martinetti37 AGI di Carlo Russo38 ASSOCIAZIONE AVVOCATI DI CIRIÈ - VALLI DI LANZO

di Beppe Garrone39 CAMERA CIVILE di Guido Jorio40 CAMERA PENALE da Il Direttivo41 GIURISTI DEMOCRATICI di Ennio Lenti42 LA SEZIONE PIEMONTESE DELLA «SOCIETÀ ITALIANA

DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI» di Marzo Pizzetti43 UNIONE GIURISTI CATTOLICI di Gianclaudio Andreis

46 Forum culturale44 Pari opportunità: modalità del femminismo

non sempre condivisbili di Romana Vigliani

46 Quote d’iscrizione 200847 Convocazione Assemblea Ordinaria

ed Elezioni dei Consiglieri dell’Ordine

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Questo numero de la Pazienza intende offrire un quadrodell’impegno in favore della classe forense che il

Consiglio dell’Ordine torinese ha profuso negli anni 2006 e2007 in collaborazione con le Associazioni forensi promotri-ci dell’arricchimento culturale degli avvocati iscritti all’albo.

A partire dall’approvazione nell’agosto 2006 della leggeBersani si è acuito l’attacco contro il mondo delle professio-ni, e, in particolare, contro l’avvocatura, in dispregio dellagaranzia costituzionale che l’art. 24 riconosce a essa in virtùdella sua indispensabile funzione per la difesa dei diritti deicittadini. Passato il periodo della giusta – ma vana – protesta,è venuto il momento della riflessione critica e della ripropo-sizione in chiave positiva degli irrinunciabili valori in ragio-ne dei quali l’opera dell’avvocato è essenziale per la crescitadi una società veramente democratica, che rispetti il diritto ditutti a partecipare effettivamente alla vita dello Stato.

L’attacco alla professione forense non costituisce un epi-sodio isolato, ma nasce da lontano e vede alla sua origineuna serie di fattori etici, politici, sociali, economici e giuri-dici, che sarebbe interessante poter analiticamente descrive-re. Sul piano politico valga la considerazione delle limita-zioni alla libertà e all’indipendenza della classe forense, chesi sono verificate nelle tragiche esperienze totalitarie delsecolo ventesimo, nonché delle aggressioni agli avvocati,che ancora oggi si ripetono, in svariate parti del mondo, ovepoteri dittatoriali o totalitari conculcano i diritti umani fon-damentali, incontrando spesso soltanto l’opposizione del-l’avvocatura.

Nell’Occidente liberal-democratico, però, l’attacco allalibera professione non ha cagioni immediatamente politiche,ma soprattutto etiche, sociali ed economiche. Taluni di questifattori sfuggono alla possibilità di intervento degli avvocati;altri, invece, possono essere influenzati e corretti da una fat-tiva opera di rinnovamento che deve scaturire dall’internodell’avvocatura medesima.

Il mondo delle professioni è entrato in crisi – soprattuttonel campo forense e in quello medico – per il dilatarsi dimodalità allocative dei poteri sociali ed economici rivolte adattribuire un ruolo decisivo, se non esclusivo, al mercato ealla burocrazia amministrativa, nella trascuranza colpevoledel ruolo di libertà e di progresso sociale che soltanto le libe-re professioni (e una politica degna di tal nome) sono in gradodi svolgere.

Nel mercato, secondo molti “clerici” della postmodernità,si disvelerebbe con caratteri di esclusività il momento dellalibertà, che starebbe nell’incontro sul prezzo del bene o delservizio, satisfattivo contemporaneamente per il fornitore e il

consumatore. Nella burocrazia, secondo le stesse ”voci”, sicompendierebbe il necessario dispiegamento dell’autorità,cui spetterebbe il compito di dettare le regole per il funziona-mento corretto del mercato e di controllarne il rispetto daparte di tutti i soggetti economici e sociali. In questo quadroil compito delle professioni dovrebbe necessariamente offu-scarsi, quasi come un residuo trascurabile, destinato a copri-re spazi sempre più marginali.

L’attribuzione al mercato di un ruolo che va ben al di là diquanto sia giusto e opportuno riconoscergli nasconde spessola corposissima presenza di immensi poteri economici, veri epropri attori forti del mercato, che condizionano gli orienta-menti e le scelte dei consumatori, spesso in occulta sinergiacon le decisioni amministrative dei burocrati. L’invadenzadell’ideologia mercantile si avvale non raramente di un mes-saggio fuorviante, basato sull’esaltazione acritica di un indi-vidualismo anomico, che viene sollecitato facendo apparirecome frutto di scelte libere e spontanee ciò che, invece, costi-tuisce la reazione condizionata a messaggi pubblicitari pro-palati con raffinata capacità manipolatoria. I poteri ammini-strativi e manageriali, spogliati di ogni rilievo politico, sonofalsamente presentati dai medesimi “clerici” come neutralirispetto alle scelte dei produttori e dei consumatori, il cuiincontro libero, determinando il giusto prezzo, favorirebbe losviluppo economico e sociale.

In questo quadro le libere professioni sono via via semprepiù colpevolizzate e marginalizzate. Esse, invero, e soprattut-to quella forense e quella medica, sono caratterizzate nellaloro essenza da due elementi cruciali: l’indipendenza dei pro-fessionisti nell’esercizio dell’attività e l’esistenza di precisi erigorosi standard tecnici ed etici che valgono a definire il cor-retto esercizio della professione. Peraltro gli standard tecnici,necessari per la conduzione di una buona causa o di un cor-retto atto medico, non sono normalmente conosciuti dai frui-tori del servizio e sono valutabili soltanto da persone espertenella medesima professione.

Per ovviare alla asimmetria informativa tra il professioni-sta e l’assistito le professioni tradizionali hanno sempre valo-rizzato, fin dai momenti formativi iniziali, gli standard tecni-ci ed etici come fondamento indispensabile per l’esercizioprofessionale. L’avvocato, che non può garantire il risultatodella sua prestazione, ha sempre reso socialmente accettabilela sua opera dimostrando concretamente di saper assumere inmodo effettivo i fini legittimi del cliente, di ottenere un con-siglio utile per la gestione della sua attività o di essere difesocon fedeltà inconcutibile nella causa giudiziaria. A questoscopo la professione legale ha elaborato modalità di autore-

la Pazienza

Editoriale

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golazione tecnica ed etica al suo interno, al fine di verificare,sia pure nel rispetto delle legittime aspettative economiche diciascun professionista, il perseguimento effettivo, da parte diogni avvocato, delle finalità altruistiche ineliminabilmentecaratterizzanti la nobile professione forense.

Ora, fermo restando che tanto il mercato quanto la buro-crazia amministrativa hanno una parte importante nellaregolazione e nello sviluppo di una società democratica,occorre rivendicare con forza anche il ruolo decisivo chepossiede la professione forense per la garanzia della libertàdi tutti, rivalutando il suo ineliminabile compito a frontedelle aggressioni che provengono dall’esterno del mondoprofessionale.

Per rivendicare ciò secondo verità e giustizia è necessario,però, che la professione forense si rinnovi al suo internolungo le due direttrici che danno conto della sua specificità egiustificano la sua diversità rispetto ai meccanismi con cuioperano i mercati e le burocrazie. Le due direttrici sono costi-tuite, da un canto, dalla competenza professionale, sostanzia-ta da una formazione e da un aggiornamento permanente, e,da un altro canto, dalla riacquisizione piena della propriaidentità etica e deontologica. Se si vuole rivendicare unalibertà particolare occorre ritrovare le radici che alimentano erendono preziosa e utile per tutti questa libertà: e tali radicisono quelle della competenza, della specializzazione, delrigore etico/deontologico, del rispetto e della cura nel tratta-mento di tutti coloro che si rivolgono all’avvocato per averneassistenza.

Il rinnovamento dell’avvocatura passa per tale porta stret-ta: soltanto così diverrà a tutti evidente che la libertà e l’indi-pendenza rivendicate dagli avvocati non sono vuote paroleche coprono presunti previlegi corporativi, bensì condizioniindispensabili per garantire al cittadino la corretta difesa neiprocessi e la consulenza giuridica necessaria per districarsinell’universo complesso delle attuali relazioni economiche,sociali e giuridiche.

Il Consiglio dell’Ordine di Torino si è incamminato risolu-tamente su questa strada, prendendo sul serio l’obbligo deon-

tologico della formazione permanente e dell’aggiornamentostatuito dal Consiglio Nazionale Forense.

La risposta della generalità dei colleghi è stata entusia-smante. A dispetto di uno scetticismo iniziale, affiorante nelleparole e nei sorrisi di qualche collega particolarmente aguzzonella critica, le molteplici iniziative svolte dall’Ordine, che siè avvalso del lavoro compiuto da una apposita Commissionescientifica, aperta a molti colleghi non consiglieri e ad alcunivalentissimi docenti universitari, hanno ottenuto un successofuori dall’ordinario, mobilitando l’interesse di moltissimi e,in particolare, degli avvocati più giovani.

È giusto in questa sede sottolineare un aspetto importantedel movimento che in questi mesi è nato, consistente in ciò,che sembra finalmente possibile stanare gli avvocati da unatteggiamento esageratamente individualistico, affinché essisi aprano maggiormente al dialogo costruttivo e alla solida-rietà esigita dal dovere di colleganza. L’individualismo è ilrisvolto negativo dello zelo con cui spesso gli avvocativogliono tutelare la loro libertà e la loro indipendenza. A que-sti fondamentali valori vanno affiancati, però, un più intensosentimento di partecipazione ai problemi a tutti comuni e unapiù salda consapevolezza in ordine ai rischi cui il mancatorinnovamento espone la professione di avvocato e, conse-guentemente e ineluttabilmente, la tutela effettiva dei dirittidei cittadini.

Il nuovo obbligo della formazione permanente e dell’ag-giornamento va assunto da tutti non come un inutile pesoimposto burocraticamente dall’alto, ma come una modalitàessenziale di partecipazione corale per contribuire a risolverei problemi ormai incancreniti della giustizia in Italia, nell’o-rizzonte dettato dal pensiero, umile ma vero, che il rinnova-mento trova origine in ciascuno di noi, quando ci convincia-mo che soltanto insieme con gli altri – i colleghi anzitutto epoi gli altri attori della giurisdizione – è possibile realizzaremiglioramenti concreti come effetto virtuoso di una maggio-re professionalità e di una più rigorosa attitudine etico/deon-tologica.

Mauro Ronco

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Il Consiglio dell’Ordine di TorinoConsiderato

– che in data 13 luglio 2007 ilConsiglio Nazionale Forense haapprovato il nuovo testo delRegolamento finalizzato a discipli-nare la formazione continua;

– che il Consiglio si propone di dareattuazione alle previsioni contenutenel predetto Regolamento prose-guendo ed incrementando l’impegnoche ha consentito di realizzare unavasta offerta di iniziative formativenegli anni scorsi ed in particolarenell’anno in corso;

– che è precipuo interesse dell’avvo-catura che tali iniziative venganopromosse e realizzate in prima per-sona dalle proprie istituzioni e dalleproprie associazioni, garanti dellaqualità del servizio reso agli assistitia riconferma del ruolo primario svol-to all’avvocatura nella effettiva tute-la dei diritti dei cittadini

delibera il seguente

REGOLAMENTO

Articolo 1L’attività di formazione professionale

continua degli avvocati torinesi è discipli-nata dal regolamento approvato dalConsiglio Nazionale Forense in data 13luglio 2007 nonché dalla presente delibera

Il Consiglio dell’Ordine di Torino,avvalendosi dell’opera della propriacommissione scientifica e dellaFondazione Croce e previa consultazio-ne delle associazioni forensi edell’Unione Distrettuale degli Ordinidel Piemonte e Valle d’Aosta, predispo-

la Pazienza

Dal Consiglio dell’Ordinee dalle Commissioni

DELIBERA PER L’ATTUAZIONEDEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

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ne entro il 31 ottobre di ogni anno unpiano avente ad oggetto l’offerta for-mativa riguardante l’anno successivo.

Il piano, accompagnato dalla rela-zione preveduta dall’articolo 7 delRegolamento Nazionale, è immediata-mente trasmesso al CNF.

Possono essere altresì organizzatinel corso dell’anno eventi formativinon previsti nel piano di cui pure vienedata immediata comunicazione al CNF.

La cura e l’onere degli aspetti econo-mici e finanziari necessari all’organizza-zione delle singole iniziative è demandataalla s.r.l. Capris, di cui l’Ordine è sociounico, che si assume i relativi costi, incas-sando le quote di iscrizione fissate o con-cordate dal Consiglio dell’Ordine, utiliz-zandole per sostenere le spese tutte (ivicomprese quelle derivanti da utilizzo dipersonale dipendente dell’Ordine distac-cato in Capris) necessarie all’attuazionedelle iniziative e dei programmi formativi.

Articolo 2Entro il 30 ottobre di ogni anno gli

enti, le istituzioni, le associazioni forensio gli organismi pubblici che, ai sensi eper gli effetti del comma 4 dell’articolo 3del Regolamento CNF, intendano ottene-re l’accreditamento di eventi da essiorganizzati per l’anno solare successivodevono farne domanda all’Ordine indi-cando la tipologia dell’evento formativo,gli argomenti da trattare ed i docenti.Entro il successivo 15 novembrel’Ordine dovrà deliberare sulla domanda.

L’accreditamento viene concesso onegato valutando la tipologia e la qua-lità dell’evento formativo, nonché gliargomenti trattati. Alla Commissionescientifica istituita da questo Consiglioè affidata l’istruttoria delle domande.

La decisione circa l’accoglimento o ilrigetto delle domande di associazioniforensi, altri enti, istituzioni od organismipubblici concernenti l’accreditamentopreventivo di eventi formativi deve esse-re assunta dal Consiglio e non può esseredelegata alla Commissione scientifica.

Eccezionalmente possono essereprese in considerazione le domande pro-venienti da enti od organismi privatioperanti con finalità di lucro, le qualidevono essere accompagnate da unarelazione che indichi il luogo, la durata ela data dell’evento, i nomi dei relatori edi loro curricula, i contenuti delle relazio-ni, le modalità di iscrizione e la disponi-bilità di posti, il costo di iscrizione edinfine le modalità di controllo delle pre-

senze; esse possono essere accolte condelibera motivata a condizione che l’ac-creditamento sia richiesto con riferimen-to ad eventi caratterizzati da indiscutibi-le interesse tecnico scientifico, da auto-revolezza dei relatori, da approfondi-mento della materia trattata e purchéquest’ultima non costituisca l’oggetto diun già programmato evento ed il costo diiscrizione sia ragionevolmente propor-zionato alla durata dell’evento stesso.

Le domande riguardanti eventi nonprevisti dai piani annuali devono esserepresentate almeno venti giorni primadella data per la quale l’evento è fissato.Su di esse il Consiglio deve pronunciar-si entro dieci giorni dalla presentazione.

Articolo 3L’iscrizione alle singole iniziative

formative predisposte da questoConsiglio dell’Ordine può essere effet-tuata secondo le modalità di volta involta indicate nelle circolari informati-ve che verranno trasmesse agli iscritti.

Per ciascun evento formativo puòessere previsto un numero massimo dipartecipanti, laddove ciò sia necessarioper garantire l’efficacia didattica dell’i-niziativa o sia conseguente alla disponi-bilità delle aule. L’iscrizione è consen-tita fino ad esaurimento dei posti dispo-nibili e secondo l’ordine cronologico dipresentazione delle domande.

Nell’ipotesi in cui, scaduti i terminiper la presentazione delle domande,rimangano posti disponibili possonoessere ammessi ai corsi anche i pratican-ti senza patrocinio nonché, eventualmen-te, altri soggetti che ne facciano richiesta.

L’iscrizione è subordinata al paga-mento di un contributo alle spese perl’organizzazione di ogni singola inizia-tiva e per spese generali nella misurafissata al Consiglio dell’Ordine.

Per gli avvocati infra trentacinquen-ni il pagamento del contributo è ridottonella misura della metà.

I praticanti con patrocinio ed i prati-canti semplici, questi ultimi oveammessi per disponibilità di posti, sonoesentati dal contributo.

La frequenza ai corsi viene verifica-ta da personale dell’Ordine che provve-de ad annotare le presenze o mediantediversa modalità di controllo deliberatadall’Ordine stesso.

Gli eventi formativi possono, ovenecessario, essere successivamente rei-terati anche mediante proiezione dieventuale supporto all’uopo videoregi-

strato, in modo da consentire la parteci-pazione di tutti gli avvocati interessati.

Articolo 4La partecipazione ai corsi di carattere

istituzionale previsti dalla legge per laiscrizione negli elenchi dei difensori d’uf-ficio, anche nel processo minorile, orga-nizzati da questo Ordine, nonché ai corsiorganizzati dal Consiglio Superiore dellaMagistratura-Ufficio dei Referenti per laFormazione Decentrata nel Distrettodella Corte d’Appello di Torino, nonchéai masters e corsi di specializzazioneorganizzati da Università pubbliche com-porta il riconoscimento di un credito perogni ora di partecipazione, con il limite di24 crediti per ciascun evento, solo nell’i-potesi in cui si sia conseguito l’attestato difrequenza dell’intero corso.

Anche la partecipazione alla scuolaforense per praticanti organizzata da que-sto Ordine in collaborazione conl’Università di Torino comporta per i pra-ticanti con patrocinio il riconoscimentodi un credito per ogni ora di partecipazio-ne, con il limite di 24 crediti per ciascunevento, solo nell’ipotesi in cui essi abbia-no conseguito l’attestato di frequenza.

La partecipazione agli eventi forma-tivi predisposti da Ordini facenti partedell’Unione Distrettuale del Piemonte eValle d’Aosta ne comporta l’automati-co accreditamento nella medesimamisura da essi riconosciuta.

Articolo 5In applicazione del disposto dell’ar-

ticolo 4 del Regolamento Nazionale siprevede che:– con riferimento alla lettera a) le rela-

zioni o lezioni tenute negli eventiformativi ivi indicate comportano ilriconoscimento di nove crediti perciascuna relazione o lezione;

– con riferimento alla lettera d) la par-tecipazione alle commissioni per gliesami di Stato per tutta la durata del-l’esame comporta il riconoscimentodi 24 crediti.Le attività di studio ed aggiornamento

svolte in autonomia presso la propriaorganizzazione professionale previstedalla lettera e) possono essere autorizza-te, con valutazione da operarsi caso percaso, a condizione che all’atto dellarichiesta di autorizzazione vengano det-tagliatamente indicati, producendoall’uopo le relative relazioni scritte, icontenuti degli eventi formativi, i nomi-nativi dei docenti, il luogo e le modalità

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di svolgimento degli eventi. In questi casi l’accreditamentopuò essere concesso soltanto per eventi formativi che con-sentano una partecipazione percentualmente adeguata agliavvocati esterni all’organizzazione professionale. Analogapartecipazione percentualmente adeguata di avvocati (odocenti universitari) esterni alla organizzazione professio-nale deve essere rispettata con riferimento alla scelta deidocenti chiamati a svolgere le relazioni. La partecipazionedi avvocati esterni all’organizzazione professionale deveessere gratuita.

Articolo 6Il Consiglio istituisce un registro informatico della

formazione in cui, a cura dei propri uffici, verranno inse-rite le partecipazioni di ciascun iscritto agli eventi orga-nizzati dall’Ordine, nonché agli altri eventi organizzatida terzi rispetto ai quali gli iscritti abbiano prodotto atte-stato di partecipazione o autocertificazione.

Ai fini della valutazione della partecipazione ad even-ti formativi non organizzati dall’Ordine ma dallo stessopreventivamente accreditati, l’avvocato che abbia ad essipartecipato dovrà produrre attestato di partecipazione oautocertificazione.

Le autocertificazioni saranno oggetto di controllo acampione con eventuale richiesta dell’attestato di parte-cipazione.

Ai fini della valutazione dell’adempimento dell’ob-bligo formativo ciascun avvocato iscritto all’Ordine diTorino dovrà produrre, entro il 30 gennaio di ogni anno,a partire dall’anno 2009, una sintetica relazione che indi-chi il percorso formativo seguito nell’anno precedente,documentando anche le eventuali attività formative dalui svolte rientranti tra quelle indicate alle lettere a), b),c), d), e) dell’articolo 4 del Regolamento CNF.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio provvederàall’assegnazione dei crediti relativi a ciascun iscritto deri-vanti dalle attività formative rientranti tra quelle indicatealle lettere a), b), c), d,) e) dell’articolo 4 del RegolamentoCNF ed alla relativa annotazione nel registro informatico.

Articolo 7La frequenza agli eventi formativi organizzati o patro-

cinati da questo Ordine, od organizzati dalla FondazioneCroce o da associazioni professionali nell’anno 2006 enell’anno 2007, per i quali era stato preannunciato in sededi iscrizione il successivo riconoscimento, attribuisce uncredito per ogni ora di partecipazione con il limite di 24crediti per ogni singolo evento formativo.

Nella stessa misura sono accreditati gli eventi organiz-zati negli anni 2006 e 2007 dal Consiglio Superiore dellaMagistratura-Ufficio dei Referenti per la FormazioneDecentrata nel Distretto della Corte d’Appello di Torino.

I detti crediti possono sommarsi a richiesta dell’interes-sato a quelli che verranno conseguiti nel triennio formati-vo 2008-2010 ma, indipendentemente da essi, almenonove crediti devono essere conseguiti nell’anno 2008,dodici nell’anno 2009, diciotto nell’anno 2010, dei quali inmateria di ordinamento forense, previdenza e deontologiaalmeno sei crediti nel triennio formativo.

Il presente regolamento entra in vigore a decorreredalla sua approvazione con delibera consiliare.

la Pazienza Dal Consiglio dell’Ordine e dalle Commissioni 9

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Il 13 luglio scorso è stato approvatodal Consiglio Nazionale Forense il

Regolamento per la FormazioneProfessionale Continua ben illustratoin un’articolata relazione di accompa-gnamento (entrambi reperibili sul sitowww.consiglionazionaleforense.it).

Si legge nel preambolo alRegolamento che l’importanza e larilevanza costituzionale dell’attivitàprofessionale forense ne impone unesercizio consapevole e socialmenteresponsabile e che la continuità nellaformazione e la costanza nell’aggior-namento assicurano più elevata qualitàdella prestazione professionale e ade-guato contatto con il diritto vivente.

Il richiamo è senz’altro condivisibilee sono moltissimi i Colleghi che nelcorso degli anni hanno coltivato l’ag-giornamento professionale, lo studio, laricerca senza necessità di corsi pro-grammati! È però altrettanto vero chenel tempo sono profondamente mutatidiversi fattori: dalla preparazione uni-versitaria alla pratica che un tempovedeva il giovane seguito da un domi-nus che lo formava giorno dopo giornoed oggi invece è sempre più problema-tica, si scontra con i grandi numeri,l’affollamento degli studi, i ritmi dilavoro mutevoli, dal sistema normativoodierno sempre più complesso ad unaproduzione giurisprudenziale piùnumerosa e sofisticata con esigenze diaggiornamento incalzanti e così via...Anche per queste ragioni il richiamo aquell’adeguato bagaglio di conoscenzee di sapere da aggiornare ed arricchireperiodicamente oggi necessita di un’of-ferta concreta di strumenti, dell’oppor-tunità di confronto e reciproci scambi diesperienze, insomma di momenti for-mativi collettivi.

Da qui, un impegno per gli Ordini euna richiesta di adempimento per gliiscritti.

Non è questa la sede per dibatteresull’obbligatorietà dei crediti formativie sulle alternative possibili: preferiamo

render conto del lavoro svolto in unbiennio in cui la formazione ancora nonera obbligatoria, ma che ha visto unasignificativa partecipazione di Colleghiagli incontri realizzati e accennare alprogramma per il prossimo anno,soprattutto alle esigenze più sentite ealle diverse modalità con cui è realizza-bile la formazione.

La Commissione ha lavorato attra-verso l’integrazione del lavoro in sede“plenaria” con quello specifico delle“sottocommissioni” che ha consentitoun approfondimento mirato delle tema-tiche da trattare, della struttura di ognisingolo evento, dei criteri da adottarsinella scelta di argomenti e relatori, dellacasistica, del materiale da segnalare e/odistribuire. Si sono elaborate delleprime linee guida a cui improntare ifuturi incontri ed è stato predisposto unquestionario di valutazione da distri-buire agli iscritti.

È stata molto utile per laCommissione la presenza di Docentiuniversitari e di Colleghi con esperien-ze nel campo della formazione, unita-mente a quella degli Avvocati che neidiversi settori avevano acquisito un’e-sperienza professionale in grado di evi-denziare da un lato le carenze concretenell’attuale percorso formativo dei piùgiovani, dall’altro di individuare quelletematiche che, più di altre, potevanoessere stimolanti per la loro attualità oproblematicità e dunque importanti pergli incontri da programmare. Si è svi-luppato un dibattito in seno allaCommissione sull’esigenza di distin-zione tra formazione ed aggiornamentoed è stato evidenziato in occasione del-l’incontro presso il Cnf e quindi recepi-to dal Regolamento nazionale approva-to il 13/7/2007.

Dall’ottobre 2006 all’ottobre 2007gli eventi organizzati sono stati 20 conun totale di 86 incontri di mezza giorna-ta (si veda la tabella con i titoli ed ilnumero di incontri). Complessi-vamente si sono avute ben oltre 5.000

presenze, per lo più in età comprese trai 25 ed i 50 anni. Il bilancio, tenutoconto che si è trattato di un esperimentosenza particolari mezzi né un’esperien-za specifica, può senz’altro considerar-si positivo!

Il Consiglio ha investito nella forma-zione non solo energie intellettuali, maanche personale, mezzi e denaro (specieper l’utilizzo dell’Aula Magna) ed inve-stimenti ancor più significativi dovran-no essere previsti nel prossimo annoanche con riferimento ai supporti tecno-logici oggi più che mai indispensabiliper una formazione comprensiva dellaproiezione di filmati, lucidi e diapositi-ve, dell’utilizzo di computers, ecc.

Nel rispetto delle previsioni del Cnfi corsi hanno avuto per gli iscritti uncosto assolutamente contenuto, propor-zionato alle spese sostenute, mentresono stati gratuiti per i praticanti.

La sopravvenuta approvazione delRegolamento impone per i prossimianni un salto di qualità, il coinvolgi-mento di un maggior numero diColleghi, un lavoro in sintonia con laFondazione Croce e le diverseAssociazioni onde far prevalere la qua-lità dell’offerta rispetto ad una quantitàdi eventi non necessariamente funzio-nale al progetto di formazione. Lo scor-so 6 dicembre è stato organizzato daAgat, Camera Civile e Camera Penaleun incontro sul tema che, oltre ad averconsentito un primo commento alledisposizioni del Regolamento, ha evi-denziato le possibilità di collaborazioneOrdine-Associazioni con luci edombre, inevitabili nei momenti di cre-scita collettiva. Nel frattempo ilConsiglio dell’Ordine ha approvato ilproprio Regolamento (disponibile sulsito www.ordineavvocatitorino.it) econfidiamo che tutti gli iscritti si senta-no partecipi e non soltanto destinatari diuna formazione che, nell’assicurare unaggiornamento collettivo ed un diffusoapprofondimento delle conoscenzeprofessionali, possa riflettersi positiva-

la Pazienza

FORMAZIONE CONTINUA

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mente sulla qualità e sull’immagineprofessionale di ciascuno in quantooccasione di confronto, di stimolo, discambio di esperienze da proseguireindividualmente... Non si tratta di tor-nare sui banchi di scuola, ma di utiliz-zare al meglio il sapere, le intelligenze,le esperienze professionali – semprepiù diverse tra loro – di un’intera cate-goria nell’interesse di tutti, perché lacaduta di immagine attuale colpisceciascuno di noi e soltanto insiemepotremo onorare quel debito generazio-nale nei confronti dei più giovani cherischiano altrimenti di essere presi inconsiderazione solo come contribuentidella Cassa previdenziale!

Le diverse modalità previste agliarticoli 3 (Eventi formativi) e 4(Attività formative) consentono davve-ro forme diverse di partecipazione alprogetto formativo e soprattutto lalibertà per gli Ordini di individuare“altri eventi” (art. 3 lettera c) rispetto aquelli indicati a titolo esemplificativoalle lettere a) e b) anche sulla base delleproposte degli iscritti consentirannogruppi di lavoro, work-shop, simula-zioni, insomma occasioni utili che nonsiano la classica lezione a volte un po’accademica e distante da esigenze piùimmediate. Corsi di informatica, ingle-se giuridico, tecnica della comunicazio-ne e dell’argomentazione, psicologiagiuridica sono le prime proposte sultappeto ma si attendono soprattutto ivostri suggerimenti, proposte, collabo-razioni come coordinatori di gruppi dilavoro, relatori, ecc.

Ancora qualche parola per la previ-sione di cui all’art. 2 4° comma sullaobbligatorietà di attività ed eventi for-mativi in materia di ordinamento pro-fessionale, previdenziale e deontologia(15 crediti su 90 nel triennio di valuta-zione, per ora 6 nel primo triennio diformazione). Si tratta non solo di un’e-sigenza avvertita dai più, ma anche diun’opportunità per l’intera classeforense che dovrebbe avere un ruoloprimario nell’individuazione e nellaproposta anche di aggiornamento deidoveri deontologici anziché acconten-tarsi di una lettura veloce del CodiceDeontologico!

Attraverso il sito del Consigliodell’Ordine e le “Notizie dalConsiglio”, inviate con posta elettroni-ca ormai con regolarità grazie al lavorodella Commissione Informatica, saràpossibile avere un’informazione ade-

guata sulle iniziative già calendarizza-te, mentre è allo studio la possibilità dicreare una casella di posta dedicata peri suggerimenti e le proposte in materia

di formazione ed aggiornamento daparte Vostra.

Augusto FierroElena Negri

la Pazienza Dal Consiglio dell’Ordine e dalle Commissioni 11

Elenco corsi effettuati sino a ottobre 2007 Numero incontri

Ottobre-Dicembre 2006 La Riforma del Diritto Fallimentare 8Gennaio-Luglio 2007 Incontri della Scuola per la Formazione

dell’Avvocato della famiglia e del minore 21Gennaio 2007 La nuova legge sul processo amministrativo 2Febbraio 2007 Il controllo di legittimità sulla motivazione

della sentenza penale 2Febbraio-Marzo-Aprile 2007 Edilizia e Urbanistica - Aspetti amministrativi,

civili e penali 6Marzo 2007 Diritto Penale di famiglia 3Marzo 2007 Il processo per reati di abuso sessuale su minori 2Marzo-Aprile 2007 La riforma della procedura espropriativa

immobiliare 5Marzo-Luglio 2007 Corso sulla responsabilità e sul risarcimento

del danno 4Aprile 2007 Locazione e processo locatizio 2Maggio-Giugno-Luglio 2007 Responsabilità medico chirurgica

(aspetti civili e penali) 6Luglio 2007 Il Condominio 2Luglio 2007 Espropriazione per pubblica utilità 3Luglio 2007 Mediazione - conciliazione 1Settembre 2007 Le autorità amministrative indipendenti 4Settembre 2007 Corso sull’ambiente 3Ottobre 2007 La Nuova S.R.L. 1Ottobre 2007 La nuova Legge Fallimentare e le sue ultime

modifiche 1Ottobre 2007 La Tutela penale del lavoro 2

Deontologia professionaleGiugno 2007 N. 4 incontriSettembre-Ottobre 2007 N. 4 incontri

Totale eventi 20Totale incontri 1/2 giornata 86

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Il 14 dicembre 2007 presso la salle dela corbeille del Palais du Commerce

di Lione è stata firmata dal presidentedell’Ordine degli avvocati di Torino, avv.Mauro Ronco e dal bâtonnierdell’Ordine di Lione, avv. Adrien-Charles Dana, alla presenza di rappre-sentanti delle due Città e di altre istituzio-ni cittadine, la convenzione di gemellag-gio tra gli Ordini di Torino e Lione.

Alla base del gemellaggio vi è la con-vinzione di potere ottenere risultati con-creti e di immediato riscontro per i mem-bri dei due Ordini: tale convinzione deri-va dalla vicinanza tra le due città, nonsolo in termini chilometrici, ma anche disomiglianze e di rapporti, culturali ecommerciali, che da sempre le legano.

Come non pensare, per esempio, alprogetto della linea ad alta velocitàTorino-Lione, ma anche alle dimensionie vivibilità delle due città, ai fiumi che leattraversano, al quartiere della Presqu’ilein parte opera di architetti torinesi, aisimboli delle Città (un toro e un leone)oggetto della Biennale dei Leoni da apri-le a settembre 2006, ed ovviamente allarete L.U.C.I. (Lighting UrbanCommunity International Association) –di cui Torino e Lione fanno parte – che haanche il ruolo di promuovere e valorizza-re le iniziative delle città nel campo del-l’uso della luce (ad esempio, 8 dicembrea Lione, Luci d’artista a Torino).

Ed è proprio da queste, e tante altre,“vicinanze” che deriva, da un lato, la con-sapevolezza di potere ottenere risultaticoncreti, dall’altro, l’impegno a far sì chetale gemellaggio non si nutra solo di“parole” e “firme solenni”, ma di fattireali, di scambi di vedute e di professio-nalità, di promesse prese e poi mantenute.

In tale ottica, la decisione di formaliz-zare il gemellaggio si pone come il com-

pimento di un periodo, per così dire di“conoscenza” tra i due Ordini e rappre-senta, pertanto, l’avvio di una nuova fase.

L’inizio di rapporti e scambi privile-giati con l’Ordine di Lione ha avuto infat-ti principio nel 2001, quando, in occasio-ne della visita del sindaco lionese GerardCollomb al suo omologo torinese, SergioChiamparino, il referente dell’Ordine diLione, l’avv. Thierry Bonnet ha incontra-to l’allora presidente dell’Ordine degliavvocati, l’avv. Rossomando.

Nel corso di questi anni si sono stret-ti legami di “amicizia” attraverso lapartecipazione a manifestazioni di rilie-vo per i rispettivi ordini (l’annuale ren-trée degli avvocati a Lione e le recentigiornate organizzate in memoria del-l’avv. Fulvio Croce), l’organizzazionedi incontri professionali e di formazio-ne (ad esempio, gli incontri sulla deon-tologia tenuti a Goutelas o la partecipa-zione, mediante borsa assegnatadall’Ordine, di nostri colleghi ai corsidi diritto comunitario organizzatidall’Université d’été di Lione) e dimanifestazioni culturali e sportive.

Ecco perché la firma della convenzio-ne si pone, come dicevamo, al culmine diquesta fase di conoscenza reciproca ed hacome obiettivo quello di consolidare irapporti tra i due Ordini e di inserire talegemellaggio in un contesto multicultura-le più ampio, coinvolgendo le Città, leRegioni Piemonte e Rhône-Alpes e leistituzioni cittadine, del mondo economi-co e culturale, più rappresentative.

Venendo, quindi, ai contenuti dellaconvenzione (che sarà pubblicata inte-gralmente nel prossimo numero di laPazienza), tra gli impegni di immediataattuazione vi è l’istituzione di un servi-zio detto di “Pronto soccorso giuridico”che permetterà ai membri dei due

Ordini di beneficiare di una prima,informale e gratuita assistenza nellasoluzione di problemi giuridici o prati-ci inerenti alla vita professionale, non-ché la messa a disposizione di alcunesale (a Torino presso la FondazioneCroce, a Lione presso il Consigliodell’Ordine) per gli avvocati torinesi elionesi che necessitassero di un luogonel quale fissare un appuntamento con ipropri clienti.

Tra gli obiettivi di maggiore rilievo vi è,poi, l’avvio di scambi di giovani avvocati epraticanti attraverso stages in studi profes-sionali qualificati delle rispettive città, conla possibilità per quest’ultimi di beneficia-re dell’esperienza all’estero anche ai finidella formazione permanente.

Gli Ordini si sono inoltre impegnatia tenersi reciprocamente informaticirca la corretta applicazione delladirettiva comunitaria “Libertà di stabi-limento degli avvocati” e sulle novitàlegislative dei rispettivi Paesi mediantel’organizzazione di giornate di studio edi confronto sui temi di maggiore inte-resse per la nostra professione: ma laconvenzione è uno strumento atto a darvoce a tante altre iniziative ed i firmata-ri dell’articolo, referenti per il nostroOrdine del progetto di gemellaggio,sono pronti a ricevere in proposito tuttii suggerimenti degli avvocati torinesi.

Infine, essendo le Città di Lione e diTorino firmatarie della “Carta europeadei diritti dell’uomo nella città”, firma-ta a Saint Denis il 10 maggio 2000, gliordini di Lione e Torino si sono impe-gnati ad assicurare la promozione e laprotezione dei diritti dell’uomo nellacittà: e non è impegno di poco conto.

Matteo CocuzzaMario Napoli

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GLI ORDINI DI TORINO E LIONEFIRMANO LA CONVENZIONE DI GEMELLAGGIO

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Il Codice deontologico forense preve-de e regola, fra l’altro, il comporta-

mento dell’avvocato nel rapporto con laparte assistita, nell’ambito del quale harilievo ed importanza determinante l’a-spetto economico della quantificazionedei compensi spettanti all’avvocato perl’attività svolta.

Tale quantificazione riveste uncarattere talvolta assai particolare edelicato e deve sempre essere trattatacon trasparenza e piena conformitàall’interesse della parte assistita, non-ché alle vigenti tariffe nell’ipotesi chenon ci sia una specifica pattuizione,rispettando sempre il rapporto di fidu-cia tra l’avvocato ed il cliente.

La mancata osservanza dei doverisopra elencati nei confronti del cliente nel-l’ambito del rapporto relativo alla quanti-ficazione dei compensi può determinareuna violazione dei doveri di dignità, deco-ro e correttezza, che sempre devono ispi-rare la condotta dell’avvocato.

* - Il primo ed evidente dovere del-l’avvocato nella applicazione dellatariffa è quello di indicare correttamen-te le attività realmente svolte e le speseeffettivamente sostenute.

L’avvocato che richiede scientemen-te compensi per attività non eseguite, orichiede il rimborso per spese non effet-tuate, viola gravemente le prescrizionidel nostro Codice deontologico, tradi-sce la fiducia in lui riposta dal cliente,non solo, ma compie una azione chepotrebbe essere qualificata come viola-zione alla legge penale.

** - L’avvocato deve sempre ispira-re la propria condotta all’osservanzadei doveri di probità, dignità e decoro(art. 5 Codice deontologico), ai quali

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APPLICAZIONE DELLA TARIFFAPROFESSIONALE. EVENTUALERILEVANZA DISCIPLINARE

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valori deve essere parametrata la qua-lificazione dei compensi spettanti,anche nell’ipotesi di un esplicitoaccordo scritto (v. art. 2233, comma II,che prevede che in ogni caso la misuradel compenso deve essere adeguataall’importanza dell’opera ed al decorodella professione, così come, del resto,è previsto anche dall’art. 45 delCodice deontologico in materia diaccordi sulla definizione del compen-so).

In ogni ipotesi, pertanto, la possibi-lità per l’avvocato di stipulare con laparte assistita un compenso inferiore aiminimi di legge deve pur sempre rispet-tare il decoro e la dignità della profes-sione ed essere proporzionale all’atti-vità svolta (arg. ex artt. 43 e 45 Codicedeontologico).

*** - Occorre esaminare, ora, larilevanza disciplinare delle modificheapportate in materia di tariffe profes-sionali dal c.d. decreto Bersani (d.l.4/7/2006 n. 223, convertito nella legge4 agosto 2006 n. 248).

Ci pare utile e doveroso, al riguardo,riportarci alle osservazioni sulla interpre-tazione e applicazione della detta norma,predisposte dal Consiglio NazionaleForense con sua 4/9/2006, n. 22-c/2006.

Il Cnf premette la distinzione fra duecategorie di norme:

Norme legislative e Norme deontolo-giche, le quali ultime possono sicuramen-te essere abrogate dalle norme di legge.

Le due categorie di norme, osserva ilCnf, non sono però sovrapponibili inquanto la legge ordinaria ha efficaciaerga omnes, mentre le norme deontolo-giche riguardano soltanto i soggettiesercenti attività professionale forensee, possono essere – peraltro – piùrestrittive delle norme ordinarie, rife-rendosi a valori etici particolari dellacategoria forense, il cui ambito di appli-cazione può essere più ampio di quellodella norma ordinaria.

Impostato correttamente il diversoambito di validità ed efficacia delle duecategorie di norme (quelle della leggeordinaria e quelle deontologiche), ilConsiglio Nazionale, per quantoriguarda la tariffa, espone alcune consi-derazioni che ci pare opportuno riporta-re ed esaminare.Tariffe minime

Considerati i presupposti di cuisopra, il Cnf osserva che gli accordi

relativi ai compensi professionali dalpunto di vista civilistico possono esse-re svincolati dalle tariffe fisse o mini-me (art. 2 lett. a del decreto), mentrerimangono in vigore le tariffe massi-me.

Il fatto che le tariffe minime nonsiano più “obbligatorie” non escludeche – sempre civilisticamente parlando– le parti contraenti possano concludereun accordo con riferimento alle tariffecome previste dal d.m. di approvazionedelle stesse.

Tuttavia, nel caso in cui l’avvocatoconcluda patti che prevedano un com-penso inferiore al minimo tariffario, puressendo il patto legittimo civilisticamen-te, esso può risultare in contrasto con gliartt. 5 e 43 c. II del Codice deontologicoin quanto un compenso irrisorio, nonadeguato, al di sotto della soglia ritenu-ta minima, lede la dignità dell’avvocatoe si discosta dall’art. 36 Cost.

Poiché la nuova disciplina si occupasoltanto delle tariffe fisse o minime,restano in vigore le disposizioni cheriguardano le tariffe massime. Anchenel caso della consentita deroga inaumento delle tariffe massime, talederoga deve essere effettuata mediantepatto scritto e non può concretare uncompenso sproporzionato.

Il Cnf osserva, inoltre, che l’art. 45Codice deontologico vigente dopo lamodifica del Codice del 14 dicembre2006, consente un aumento del com-penso, giustificato dal risultato conse-guito ed in limiti ragionevoli.“Pertanto, la formula legislativa puòconsiderarsi omologa a quella delcodice deontologico”, testualmenteconclude il Cnf.

In ogni caso, è possibile sindacare ilcomportamento deontologico, ai sensidegli artt. 5 e 43, c. II, del codice, se ilcompenso sia sproporzionato all’impe-gno (afferma sul punto il Cnf).

Patto c.d. di quota litePer quanto riguarda il patto sui

compensi ed il patto di quota lite, ilCnf espone che la nuova disciplinaaggiunge un comma, all’art. 2 deldecreto Bersani citato, che riguarda icompensi.

Il testo ora dispone che il terzocomma dell’art. 2233 cod. civ. sia sosti-tuito dal seguente: “Sono nulli, se nonredatti in forma scritta, i patti conclusitra gli avvocati ed i praticanti abilitati

con i loro clienti che stabiliscono i com-pensi professionali”.

Dal punto di vista civilistico, esponeil Cnf, il patto è valido se rispetta l’one-re della forma scritta ed esso può avereeffetti solo tra le parti. Diverso è il rap-porto tra avvocato e cliente: l’avvocatopuò chiedere al giudice di liquidare ilproprio compenso secondo quanto stabi-lito nel patto (che, civilisticamente par-lando, è valido), ma, come sopra si èdetto, il suo comportamento può esseresegnalato all’Ordine forense perché necontrolli la correttezza deontologica,con riguardo alla proporzionalità delcompenso rispetto all’attività prestata.

La disposizione in esame è stataintesa, continua il Cnf, nel senso dilegittimare il patto di quota lite, dalmomento che essa ha sostituito il testodel 3° comma dell’art. 2233 previgentedel cod. civ. L’abrogazione non si deveinterpretare nel senso di sopprimeredirettamente ed espressamente il divie-to del patto di quota lite; la disposizio-ne si riferisce infatti in generale ai pattisui compensi. Tuttavia, la sostituzioneimplica che viene meno il divieto espli-cito e preciso concernente i patti relati-vi a beni che formano oggetto dellacontroversia.

Pertanto, il Cnf considera che lanuova disciplina non ha abrogatoun’altra disposizione del codice civile,l’art. 1261, che fa divieto agli avvoca-ti (tra gli altri soggetti), di rendersicessionari di diritti sui quali è sortacontestazione davanti all’autorità giu-diziaria nella cui giurisdizione eserci-tano le loro funzioni, sotto pena di nul-lità e dei danni.

I patti con cui si cedono diritti delcliente all’avvocato suo difensore sonodunque nulli e rimangono tali anche aseguito della entrata in vigore dellanuova disciplina. Per verificare – civili-sticamente – la validità di un patto con-cluso tra avvocato e cliente il cui ogget-to sia il compenso professionale sottoforma di patto di quota lite, occorredistinguere caso da caso.

Il Cnf distingue:1°) - Il patto di quota lite nella confi-

gurazione frutto di una lettura estensi-va dell’art. 2233, 3° comma, cod. civ. ecioè come patto col quale si stabilisceun compenso correlato al risultato ecomunque in ragione di una percentua-le sul valore dei beni o degli interessi

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litigiosi; un patto di tal natura deve con-siderarsi ora civilisticamente legittimo,giusta la previsione del comma 1, lett.a) dell’art. 2 della legge di conversione;

2°) - Il patto di quota lite nella confi-gurazione definibile come classica, cioèconsistente nel riconoscimento all’av-vocato di una parte dei beni che forma-no oggetto della lite, secondo il divietodi cui al 3° comma dell’art. 2233 cod.civ., abrogato e sostituito dal c.d. decre-to Bersani, deve ritenersi tuttora civili-sticamente vietato e nullo ex art. 1418cod. civ. (nullità per contrasto a normeimperative) nella misura in cui il suoassetto propone ripropone la previsionedell’art. 1261, e cioè quando esso rea-lizzi, in via diretta o indiretta, la cessio-ne del credito o del bene litigioso.

Sul piano deontologico, osserva ilCnf:– per effetto di quanto si è detto la

norma dell’art. 45 del codice deon-tologico forense è stata modificata, –ex art. 2, comma 3, legge cit. – limi-tatamente a quella sua parte in cui sivieta la pattuizione di un compensoin percentuale rapportata al valoredella lite;

– l’illiceità deontologica del patto diquota lite pertanto, sussiste ove essoconcretizzi, direttamente o indiretta-mente, la cessione di un credito o unbene litigioso.Concludendo sul punto: l’art. 2, let-

tera a), del c.d. decreto Bersani ha abro-gato ogni disposizione relativa allaobbligatorietà di tariffe fisse minime,ovvero il divieto di pattuire compensiparametrati al raggiungimento degliobiettivi perseguiti.

Il Cnf si è trovato, dunque, di frontealle necessità di ottemperare alle pre-scrizioni di cui al decreto Bersani, con-vertito nella legge n. 248/06, e di salva-guardare, per contro i valori deontolo-gici insiti nella previsione di un minimotariffario consono ed adeguato all’atti-vità svolta (anche in relazione alla pre-visione dell’art. 36 della Costituzione),evitando che il c.d. “patto di quota lite”potesse concretare una cessione deldiritto controverso, trasformando l’av-vocato in una vera e propria parte nelprocesso, con diretto interesse all’esitodel medesimo e con pericolo di conse-guente violazione dei doveri di fedeltà(art. 7 del Codice), di indipendenza (art.10, e più in generale dei doveri di pro-

bità, dignità, decoro, lealtà e correttezzapiù volte richiamati (artt. 5 e 6).

Pertanto, il Cnf con sua delibera 14dicembre 2006, ha modificato sostan-zialmente l’art. 45 del Codice deontolo-gico in allora vigente, adeguandosi alleprevisioni del decreto Bersani ed elimi-nando la rubrica “Divieto di patto diquota lite” e così riformulandone iltesto:

“Art. 45 - Accordi sulla definizionedei compensi

È consentito all’avvocato pattuirecon il cliente compensi parametrati alraggiungimento degli obiettivi perse-guiti, fermo il divieto dell’articolo 1261cod. civ. e sempre che i compensi sianoproporzionati all’attività svolta”.

Osserviamo che il concetto di “para-metrazione” dei compensi al raggiungi-mento dello scopo non significa altroche la misura dei compensi deve essererapportata e misurata in relazione alraggiungimento dello scopo.

La norma dell’art. 1261 cod. civ.,poi, relativa come si è detto sopra aldivieto di cessione dei diritti sui quali èsorta contestazione davanti l’autoritàgiudiziaria nella cui giurisdizione eser-cita le funzioni l’avvocato, è pienamen-te valida e non si può in alcun caso con-siderarsi implicitamente abrogata dallanuova normativa del decreto Bersani,ex art. 15 delle c.d. preleggi: infatti, ildetto decreto ha sostituito esplicita-mente il testo del 3° comma dell’art.2233 cod. civ., senza nulla dire sul testodell’art. 1261, che non è da considerar-si incompatibile con le nuove disposi-zioni, che, peraltro, non regolano l’inte-ra materia in oggetto.

***

Esaminando, ora, brevemente le pre-visioni deontologiche del nostroCodice relative ai rapporti di naturaeconomica fra l’avvocato ed il suocliente, si precisano le seguenti disposi-zioni:

A) - Art. 43 Codice deontologico -Richiesta di pagamenti

Diritto di richiedere anticipi raggua-gliati alle spese sostenute e prevedibilied acconti sulle prestazioni, commisu-rate alla quantità e complessività delleprestazioni richieste.

I - l’avvocato deve consegnare alcliente, a richiesta, la nota dettagliata

delle somme anticipate e delle spesesostenute e dei compensi maturati;

II - l’avvocato non deve richiederecompensi manifestamente sproporzio-nati all’attività svolta;

III - l’avvocato non può richiedereun compenso maggiore di quello giàindicato, salvo che ne abbia fattoespressa riserva;

IV - l’avvocato non può condiziona-re il versamento al cliente delle sommeriscosse per conto di questi al riconosci-mento dei propri diritti parcellari.

B) Art. 44 Codice deontologico -Compensazione

a) - È previsto il diritto per l’avvoca-to di trattenere le somme a lui pervenu-te dal cliente o da terzi a rimborso spesesostenute dandone avviso al clientemedesimo.

b) - diritto di trattenere le sommericevute a titolo di pagamento propriionorari, nelle seguenti ipotesi:– quando vi sia consenso della parte

assistita;– quando si tratti di somme liquidate

in sentenza a carico della c/parte atitolo di competenze, non ancoraricevute dalla parte assistita;

– quando vi sia stata richiesta di paga-mento accettata dal cliente.C) - Art. 45 - Accordi sulla definizio-

ne del compensoÈ consentito all’avvocato pattuire

con il cliente compensi parametrati alraggiungimento degli obiettivi perse-guiti, fermo il divieto di cui all’art.1261 cod. civ. (divieto di cessione deidiritti sui quali è sorta contestazionedavanti l’A.G. nella cui giurisdizioneesercitano le loro funzioni), sotto penadi nullità e dei danni, divieto richiama-to espressamente anche dall’art. 2233,3° comma cod. civ.) e sempre che icompensi siano proporzionati all’atti-vità svolta (art. 43 - II).

Tali accordi devono essere redattiper iscritto, a pena di nullità come pre-visto dal 3° comma dell’art. 2233 cod.civ., nella stesura riformulata dall’art. 2bis del c.d. decreto Bersani sopra citato.

D) - Art. 46 - Azioni c/ il cliente per ilpagamento di compensi (art. 46 delCodice).

L’avvocato può agire giudizialmentenei confronti della parte assistita, pre-via rinuncia al mandato.

Domenico Sorrentino

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PremessaLa pubblicità, intesa come propa-

ganda di un prodotto o di un servizio,interessa ovviamente l’avvocato comemodalità di acquisizione della clientela,che si è sempre basata, generalmente,sull’iscrizione all’albo professionale,sull’inserimento in elenchi telefonici ositi telematici, e sulla esposizione ditarghe all’esterno dei locali.

La pubblicità, così come intesa nel-l’ambito commerciale, è vietata all’av-vocato quando si estrinseca in attivitàcontrarie alla dignità ed al decoro pro-fessionale, secondo il principio stabili-to dall’art. 38 della legge n. 1578 del1933 sull’ordinamento della professio-ne di avvocato e richiamato dall’art. 5del vigente Codice deontologico foren-se.

Peraltro, lo stesso Codice deontolo-gico degli avvocati della Comunitàeuropea, approvato dal Cnf, prevede,all’art. 2/6, il divieto per l’avvocato difarsi pubblicità personale, là dove que-sta è vietata; in ogni altro caso l’avvo-cato può fare pubblicità personale senon nella misura consentita dalle normedell’ordinamento professionale cuiappartiene.

Tale principio, della c.d. doppia

deontologia, introdotto nel nostroCodice deontologico sin dall’ottobre1999 e riportato nel vigente codiceall’art. 4 (Attività all’estero ed attivitàin Italia dello straniero), è stato affer-mato sulla base delle numerose diretti-ve europee sulla libera prestazione deiservizi (a iniziare da quella del22.3.1977 n. 249 della Cee).

I valori che si intendono tutelare,della dignità, decoro e della riservatez-za (così come previsti dagli artt. 5 e 9del Codice deontologico) possono esse-re compromessi da forme di pubblicitàche tendono all’accaparramento diclientela o alla sollecitazione di incari-chi (vietate in ogni sua forma dall’art.19 del vigente Codice): tali forme dipubblicità sono da ritenersi senza dub-bio vietate.

I concetti di cui sopra sono statiampiamente dibattuti dall’Avvocaturaitaliana, nelle varie sedi designate, sianell’ambito istituzionale che in quelloassociativo.

Nella prima stesura del nostroCodice deontologico, approvato condelibera il 17.4.1997, era sancito all’art.17 l’espresso divieto di pubblicità.

In Francia (art. 161 della legge27.11.1991) la pubblicità è permessa

all’avvocato nella misura in cui concre-ta una necessaria informazione per ilpubblico, nei limiti del divieto di ogniforma di accaparramento.

Analoga disposizione vige per gliavvocati nella Repubblica federaletedesca ed in altri paesi dell’Unione(Spagna e Inghilterra).

Il presidente del Consigliodell’Ordine Avvocati di Torino, avv.Gian Vittorio Gabri, in una sua lettera aicolleghi del 1989, aveva chiaramenteriaffermato la recisa opposizione adogni forma di pubblicità da parte del-l’avvocato, elencando comportamentiintegranti ipotesi di pubblicità.

A seguito dell’inserimento dell’av-vocato italiano nell’ambito professio-nale nei paesi Cee ed allo scopo diadeguare le nostre norme a quellevigenti in altri paesi della Comunitàeuropea, sempre nel rispetto dellenostre norme deontologiche, si èextrapolato dal concetto di pubblicitàquello della informazione, ritenutalecita, se non addirittura doverosa, alfine di fornire al pubblico notizie esat-te e veritiere sull’attività dell’avvoca-to, sui suoi titoli professionali edaccademici, sul ramo di attività preva-lente, sempre che tali notizie non rive-stano un aspetto commerciale.

Il Consiglio dell’Ordine Avvocati diTorino, con delibera 3 aprile 1995, haaccolto il principio della liceità diinformazione, da considerarsi dovero-sa per l’avvocato, senza violare i prin-cipi di decoro, dignità e riservatezza.La deliberazione del nostro Consiglioprendeva lo spunto dall’inserimentodegli avvocati italiani nell’ambito pro-fessionale dei paesi della Cee (nei qualiil problema della pubblicità può avereambito e soluzioni diverse), per cui,attraverso il riconoscimento della c.d.libertà di stabilimento e la sentitanecessità di una dignitosa informazio-ne, si imponeva come doverosa l’ela-borazione di particolari norme di con-dotta, nel solco della nostra tradizione

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L’AVVOCATO E LA PUBBLICITÀ

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la Pazienza Dal Consiglio dell’Ordine e dalle Commissioni 17

e delle previsioni della nostra normati-va professionale.

Il Cnf, per conto suo, è giunto, con lemodifiche al Codice deontologicoapprovate in data 16 ottobre 1999, ainnovare il testo dell’art. 17 del Codicemedesimo, cambiandone la rubrica(non più “divieto di pubblicità”, ma“informazioni sull’esercizio professio-nale”), e definendo norme e modalità diesercizio della informazione consenti-ta.

Il Cnf, infine, con la nuova ed ulti-ma stesura del Codice, approvata indata 14 dicembre 2006, ha adeguato lenorme sulla “pubblicità informativa” aquanto previsto all’art. 2/b del c.d.decreto Bersani del 4 luglio 2006 n.223, convertito nella legge 4.8.2006,giungendo alla formulazione attualedell’art. 17 (Informazioni sull’eserci-zio professionale), dell’art. 17 bis(Modalità dell’informazione), nonchédegli artt. 18 (rapporti con la stampa) e19 (divieto di accaparramento di clien-tela).

Occorre osservare che l’art. 2/b deldecreto Bersani non liberalizza sem-plicemente e totalmente la pubblicitàdell’avvocato, ma sancisce l’abroga-zione delle disposizioni legislative eregolamentari che prevedono per leattività libero professionali, fra l’al-tro, “Il divieto, anche parziale di svol-gere pubblicità informativa circa ititoli e le specializzazioni professio-nali, le caratteristiche del servizioofferto, nonché i costi ed il prezzocomplessivo delle prestazioni, secon-do criteri di trasparenza e veridicitàdel messaggio, il cui rispetto è verifi-cato dall’Ordine”.

Dopo la premessa di cui sopra, cheabbiamo ritenuto utile e doverosa, esa-miniamo ora le previsioni dei citati artt.17, 17 bis, 18 e 19 del Codice deontolo-gico vigente, estrapolandone i concettie fissando le conseguenti norme dicomportamento per l’avvocato.

1°) - Informazioni sull’attività pro-fessionale (art. 17).

a) l’avvocato può dare informazionisulla propria attività professionale, concontenuto e forma coerenti con la fina-lità della tutela dell’affidamento dellacollettività, e rispondenti a criteri di tra-sparenza e veridicità, il rispetto deiquali è verificato dal competenteConsiglio dell’Ordine;

b) l’informazione deve essere veri-tiera e concreta, e non può riguardarenotizie riservate o coperte dal segretoprofessionale;

c) l’avvocato non può indicare ilnome dei propri clienti, anche se questivi consentano;

d) l’informazione deve rispettare ildecoro e la dignità della professionee non può, in ogni caso, assumere iconnotati della pubblicità ingannevo-le, elogiativa e comparativa, comun-que tendente all’accaparramentodella clientela (come può essere, adesempio, la indicazione di gratuitàdella prima consultazione e, in gene-re, di compensi manifestamente spro-porzionati all’attività professionaleofferta);

e) è consentita all’avvocato, a fininon lucrativi, l’organizzazione e lasponsorizzazione di seminari di studio,corsi di formazione e di convegni indiscipline attinenti la professione;

f) è consentita l’indicazione delnome di un avvocato defunto, che abbiafatto parte dello studio, purché espres-samente prevista dal defunto o consen-tita dagli eredi.

2°) - Modalità dell’informazione(artt. 17 bis, 18 e 19).

Obblighi da parte dell’avvocato cheintende dare informazioni di indicare:

a) la denominazione dello studio, deiprofessionisti che lo compongono, peril caso di esercizio in forma associativao societaria;

b) il Consiglio dell’Ordine di iscri-zione dei componenti lo studio;

c) la sede principale di esercizio, lesedi secondarie, con specificazionedegli indirizzi, numeri telefonici, fax,e-mail e sito web, se attivato;

d) titolo professionale dell’avvocatostraniero che consenta all’avvocatostraniero l’esercizio in Italia o all’avvo-cato italiano l’esercizio all’estero,secondo le previsioni delle direttivecomunitarie.

Facoltà dell’avvocato, nel dareinformazioni, di indicare (art. 17 bis):

a) i titoli accademici;b) i diplomi di specializzazione con-

seguiti presso gli istituti universitari: aldi fuori di questa specifica ipotesi non èconsentita alcuna indicazione di spe-cializzazione;

c) l’abilitazione ad esercitare avantile giurisdizioni superiori;

d) i settori di esercizio dell’attivitàprofessionale e, nell’ambito di que-sti, eventuali materie di attività pre-valenti.

A tal proposito occorre evidenziareche nelle ultime versioni del Codicedeontologico è stato eliminato il limitemassimo di tre nella indicazione dellematerie di attività prevalente (limiteposto a tutela della corretta e veridicainformazione), ritenendo che tale limitenon rispondesse alla ratio sopra indica-ta per gli studi associati composti da piùcolleghi.

Comunque, è pur sempre da consi-derare non conforme al decoro, dignitàe correttezza, e quindi da vietare, l’in-dicazione di un numero eccessivo, enon rispondente a stretti criteri “tecni-co-scientifici”, di materie c.d. preva-lenti, specie in relazione al numero deicomponenti lo studio ed alla strutturadello studio medesimo: si tratterebbe,nel caso, di una evidente violazionedelle finalità della disposizione, volta atutelare il corretto rapporto con la clien-tela eventuale e la affidabilità della ido-nea preparazione tecnica dell’avvoca-to;

e) le lingue conosciute, il logo dellostudio e gli estremi della polizza assicu-rativa per la responsabilità professiona-le;

f) la certificazione di qualità dellostudio, secondo il giustificativo e lenorme di riconoscimento da parte delloStato, da depositare presso il Consigliodell’Ordine.

3°) - Locandine, inserti, stampati epubblicazioni varie.

Nel caso di diffusione attraversoorgani di stampa, o televisivi, dicomunicati di informazione sull’atti-vità professionale, o attraverso la dif-fusione di locandine, inserti o stampa-ti vari, occorre valutare le seguenticircostanze, assai ricorrenti, che pos-sono confliggere con i doveri di deco-ro, dignità, trasparenza e con il divie-to di accaparramento di clientela(così come previsto nell’art. 19 delCodice):

- le locandine, gli inserti, gli stampa-ti devono avere una veste tipograficacorretta e sobria: non sono consentite lepubblicazioni a più colori, con riqua-drature ripetute e caratterizzazioni gra-fiche e cromatiche finalizzate ad attira-re l’attenzione del pubblico, che esula-no dal carattere della normale informa-

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zione, con forme proprie della pubbli-cità commerciale;

- le locandine, inserti e stampati deb-bono essere localizzati nella pubblica-zione al di fuori di ogni contesto e distretta vicinanza di altri avvisi di pub-blicità commerciale, e l’avvocato devevigilare affinché tale ipotesi non si veri-fichi;

- nelle pubblicazioni suddette posso-no essere indicati i settori di attività pre-valente, nei limiti sopra previsti alpunto 3°).

4°) - Siti web e loro utilizzo (art. 17bis, ultimi 3 commi).

a) le modalità della pubblicazionedebbono essere sobrie ed essenziali,evitando il ricorso ad immagini figura-tive e caratterizzazioni cromatiche pro-prie della pubblicità commerciale;

b) l’avvocato può utilizzare esclusi-vamente i siti web con domini proprii edirettamente riconducibili alla sua per-sona o allo studio associato o allasocietà di avvocati di cui fa parte;

c) l’avvocato deve preventivamentecomunicare al Consiglio dell’Ordine diappartenenza la forma ed il contenutodel sito.

È evidente che il Consigliodell’Ordine può e deve valutare larispondenza del contenuto del sito alleprevisioni di cui agli artt. 17, 17 bis, 18e 19 del Codice deontologico (informa-zioni e loro modalità, rapporti con lastampa e divieto di accaparramentodella clientela);

d) l’avvocato è responsabile del con-tenuto del sito, nel quale devono essereindicati i dati di cui al primo commadell’art. 17 bis (precedenti punti 2°) e3°);

e) il sito non può contenere riferi-menti commerciali e/o pubblicitarimediante l’indicazione diretta, o trami-te banner o pop-up di alcun tipo.

5°) - Fotografie (personali e deilocali dello studio).

Il problema della liceità della pubbli-cazione della fotografia dell’avvocato,e/o dei locali del suo studio, ha datoluogo di recente a soluzioni contrastan-ti.

Il Consiglio dell’Ordine di Bologna,con delibera 29.9.1997, non aveva rite-nuto censurabile la pubblicazione dellafotografia in occasione del rilascio diuna intervista.

Il Cnf, con il parere 16.7.1999,

aveva invece ritenuto che la pubbli-cazione della fotografia dell’avvoca-to e dei locali dello studio dovesseritenersi incompatibile con le previ-sioni dell’art. 17 dell’allora vigentecodice.

Il Consiglio dell’Ordine di Torino,nel rispetto di un rigido divieto di pub-blicità per l’avvocato (pur dopo l’aboli-zione di tale divieto operata con lamodificazione del detto art. 17) elen-cando nella sua delibera 22.3.2000 lemodalità di informazione consentite,aveva ritenuto non opportuna “alcunarappresentazione fotografica dello stu-dio e degli associati”.

L’avv. Remo Danovi, nel suoCommentario sull’ordinamento profes-sionale, riteneva “accettabile” la pub-blicazione delle foto dei componenti lostudio.

Il Cnf in data 30 maggio 2000,commentando le intervenute modifi-che del Codice sulle modalità di infor-mazione, aveva predisposto una bozzadi regolamento nel quale erano indica-te come consentite anche le fotogra-fie.

Il vigente Codice deontologico,approvato in data 14.12.2006 in ade-guamento alle previsioni di cui all’art.2b del decreto legge 4.7.2006 n. 223(c.d. decreto Bersani) non ha espressa-mente escluso nelle modalità di infor-mazioni la pubblicazione di fotografie,pur riconfermando che l’informazionedeve rispettare la dignità ed il decoro,mai assumendo i connotati della pub-blicità ingannevole, elogiativa e com-parativa.

In conclusione, si ritiene possa esse-re lecitamente pubblicata, in sede diinformativa, la foto dell’avvocato e/odei locali dello studio, purché venganousate forme grafiche sobrie ed essen-ziali, evitando prospettive ed inquadra-menti particolari, nonché inserimentiripetuti della rappresentazione dellapersona ed evitando di evidenziare ledimensioni e le strutture degli uffici,con modalità proprie della pubblicitàcommerciale.

6°) - Rapporti con la stampa (art.18).

Il citato art. 18 premette che nei rap-porti con la stampa e con altri mezzi diinformazione l’avvocato deve ispirarsia criteri di equilibrio e misura, rispet-tando i doveri di discrezione e riserva-tezza.

In ogni caso, oltre quanto già espres-so al riguardo nel precedente punto 3°),è fatto divieto all’avvocato di enfatizza-re la propria capacità professionale e dispendere il nome dei propri clienti (art.18 - II).

È consentito all’avvocato, previo,parere favorevole del Consigliodell’Ordine, di “tenere o curare rubri-che fisse su organi di stampa con l’indi-cazione del proprio nome e di parteci-pare a rubriche fisse televisive oradiofoniche”.

Quanto sopra, è evidente, nel rispet-to dei valori di dignità, decoro e riser-vatezza, particolarmente del divieto diaccaparramento di clientela di cuiall’art. 19.

7°) - Divieto di accaparramento diclientela (art. 19).

Non è consentita all’avvocato ognicondotta diretta all’acquisizione delrapporto di clientela.

“È vietato all’avvocato offrire, siadirettamente che per interposta perso-na, le proprie prestazioni professionalial domicilio degli utenti, nei luoghi dilavoro, di riposo o di svago e, in gene-rale, in luoghi pubblici o aperti al pub-blico” (art. 19 - III).

“È altresì vietato all’avvocato offri-re, senza esserne richiesto, una presta-zione personalizzata e, cioè, rivolta auna persona determinata per uno speci-fico affare” (art. 19 - IV).

Le previsioni dell’art. 19 del codice,sopra testualmente riportate, sono assaichiare e precise:

pertanto, l’informazione consentitasulla attività professionale deve rigoro-samente rispettare le previsioni inoggetto.

* *

Abbiamo cercato di esporre in modochiaro ed evidente quali sono le moda-lità di informazione consentite e quellenon consentite.

Ricordiamo, infine, che la correttainformazione dell’avvocato sulla suaattività professionale è di importanzarilevante per rappresentare all’ester-no la propria competenza specifica el’idoneità di struttura del suo studio,nell’ambito della trasparenza e del-l’affidabilità che deve informare ilrapporto fra l’avvocato ed il suocliente.

Domenico Sorrentino

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Non a caso ho scelto di dare un doppiotitolo a questo mio articolo per la

nostra rivista, che dedica l’intero numeroalla attività svolta dalle commissioni altermine del biennio di consiliatura.

E vorrei subito spiegarne il motivo.Cerco di rivolgermi soprattutto a quelle-quelli tra le colleghe e i colleghi chedimostrano in ogni occasione scettici-smo e indifferenza rispetto all’argomen-to delle “Pari Opportunità” ritenendolodel tutto superato ed espressione di unaforma di femminismo non condivisibile.

E così ritengo opportuno far notare esottolineare che se anche a livello euro-peo si è pensato di dedicare il 2007all’argomento (con manifestazioni a tuttii livelli, convegni, e primo fra tutti conun salone che si è tenuto proprio a Torinonel mese di ottobre) forse è perchè l’ar-gomento è tutt’altro che superato emolto c’è ancora da dire ma soprattuttoda fare per poter parlare di una effettivaparità di genere. Parità che vuol dire noncerto e non solo che tutti, uomini edonne, hanno pari diritti, ma che vuoldire che a pari diritti devono corrispon-dere anche pari livelli occupazionali,pari rappresentanza nei centri di potere,insomma autentica democrazia.

Venendo all’attività della Commis-sione.

La Commissione per le PariOpportunità anche in questo biennio èstata operativa ed operosa ed ha prosegui-to nel programma che si era proposta almomento della sua istituzione nel marzo2004. Il tutto con discrezione e senza cla-mori, nello stile che ci si è dato (e che nor-malmente caratterizza il modus operandifemminile) per non cadere in enfatismi edapparenze “femministe”, e tra le mille dif-ficoltà che l’argomento incontra.

la Pazienza

LA COMMISSIONE PER LE PARIOPPORTUNITÀ.La professione forense al femminile nell’anno europeo delle Pari Opportunità

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Difficoltà che derivano in primo luogodal fatto di trovarsi a proporre argomentied istanze in ambiti sempre comunqueprettamente maschili (Consigli degliOrdini, Consigli Nazionali, istituzioni ingenere). Nel mese di marzo 2007 è stata organiz-zata una giornata di studio dal titolo “Laprofessione forense al femminile nel-l’anno europeo delle pari opportunità”;nel mese di settembre è stato fatto unaccordo con l’Agenzia delle Entrate perl’utilizzo anche da parte dei figli di avvo-cati di un asilo realizzato nei locali dicorso Vinzaglio 8 (via Guicciardini); e,evento di grande importanza, è stata isti-tuita una commissione interprofessiona-le per le pari opportunità all’interno dellaConsulta delle professioni. Quanto all’asilo il progetto originario,per nulla abbandonato, prevede la realiz-zazione di un locale analogo a quellodella Agenzia delle Entrate negli spazidell’ex carcere delle Nuove che dovran-no essere ristrutturati; ciò al fine di ren-dere più agevole la vita delle mammeavvocate e dei papà avvocati e di favori-re la conciliazione lavoro-famiglia.

Quanto alla giornata di studio del 23marzo sul tema “La professione forense alfemminile nell’anno europeo delle pariopportunità” la Commissione può dirsisoddisfatta della scelta delle relatrici, degliargomenti trattati, dei contenuti espressi,dell’attenzione mantenuta viva per tutta ladurata del convegno, della convinzionecon cui tutte le presenti hanno manifestatol’univocità di pensiero.Di una cosa non può dirsi altrettantosoddisfatta: del numero di persone chesono state presenti nell’Aula.E allora si impone una riflessione.Alle 3513 donne (avvocate e praticanti)

iscritte al nostro Albo alla data del 21marzo 2007 va bene la situazione attualee la rappresentanza di cui godono a livel-lo politico e professionale. E quindi l’ar-gomento, le relatrici, neppure il ricono-scimento dei crediti per la partecipazio-ne sono serviti a provocarne la presenza.Evidentemente, pur con i numeri sopraesposti, trovano giusto che nei Consiglidegli Ordini le consigliere non ci siano osiano in numero minimo, che al ConsiglioNazionale Forense continui a non essercineanche una donna, che tra gli ottantadelegati alla Cassa Nazionale Forensesolo cinque siano donne, che nella politi-ca, a livello locale e nazionale, le percen-tuali di presenze femminili siano tra le piùbasse del mondo (civile e meno civile,progredito e meno progredito).Quindi sono contente del fatto che neicentri decisionali non si considerinoneppure le problematiche che più davicino possono riguardare le donne eche quindi ogni decisione venga presasolo da uomini e per gli uomini.Forse perchè per il solo fatto di eserci-tare una professione nata per il generemaschile ciò le ha portate nel loro sfor-zo di omologazione a considerarsiuomini in tutto e per tutto, dimentican-dosi che differenze anche oggi, nono-stante tutto, ce ne sono.E allora mi dispiace un po’ che nonabbiano ascoltato (perchè spesso ascol-tare è utile e aiuta anche un po’ a ragio-nare) la collega delegata alla Cassa – unacollega di Bologna perchè in Piemontenon ne abbiamo eletta neanche una)quando ha riassunto ed esposto qualchenumero relativo alle differenze di reddi-to tra professionista uomo e professioni-sta donna a parità di età (dimostrazioneche l’uguaglianza non esiste), quando haesposto quelle che sono state le recenti

riforme e quali potranno essere in futuro.Riforme non certo comprensive delladifferenza di genere, dal momento chedove si dibatte e si decide le donne non cisono o, se ci sono, sono poche per avereun peso e vengono immediatamenteschiacciate dai numeri. E allora mi è anche dispiaciuto che nonabbiano sentito la collega che nel suointervento ha riferito, tra l’altro, che inRwanda le donne presenti in Parlamentosono il 55%, e che quel Paese, uscito dapoco dalla tragica esperienza del genoci-dio, mediante la costituzionalizzazionedelle azioni positive ha raggiunto un’ef-fettiva parità di genere in tutti gli ambiti,politico, amministrativo, giudiziario (!). La giornata è stata comunque positiva,gli sforzi organizzativi sono comunquestati premiati: tutte le relatrici invitate, lerappresentanti delle istituzioni (Comune,Provincia, Regione, Governo), le colle-ghe di altri Fori d’Italia si sono puntual-mente presentate ed hanno dato il loroqualificato e convinto contributo.E questo perché ci credono e sono con-vinte che molto ci sia da fare e molto sidebba e possa fare.Io e la Commissione siamo certe diavere contribuito ad inserire un altrotassello.

Venendo infine alla Commissione inter-professionale, che io sono stata chiamataa coordinare, direi che quest’ultima rea-lizzazione riveste una grande importanzaed un grosso passo avanti per l’otteni-mento di risultati. La Commissione hasubito ottenuto spazio a Melting Box,dove ha avuto la disponibilità di uno“stand espositivo” ed ha organizzato unbreve convegno nel quale le rappresen-tanti degli Ordini hanno svolto una rela-zione. Nel trovarci con le colleghe deglialtri Ordini (Medici, Architetti,Ingegneri, Chimici, Commercialisti,Geometri, Consulenti del Lavoro,Assistenti Sociali, Veterinari) abbiamoverificato che le principali problematichesono comuni e che solo unendo le forze(e sono tante visti i numeri delle donneiscritte ormai in tutti gli Albi professiona-li) si potranno compiere passi determi-nanti ed incisivi per realizzare progetti eraggiungere risultati che a livello di sin-goli Ordini sono troppo difficili ocomunque troppo lenti, e che solo riu-scendo a creare una maggiore coesioneed una maggiore coscienza di genere sipotranno fare finalmente dei progressi.

Emilia Lodigiani

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La Commissione Pratica, anche perquesto biennio, si è dovuta con-

frontare, innanzitutto, con il numerosempre crescente di iscritti alla praticaprofessionale: ad oggi, i praticantiiscritti nel registro tenuto dall’Ordinesono 2.288, e di questi 812 stannocompiendo i prescritti due anni di for-mazione.

Al di là quindi di un primo incom-bente, volto a fronteggiare la “gestioneordinaria” della situazione, e pertantosmaltire l’attività di controllo e certifi-cazione dello svolgimento della pratica,la Commissione ha deciso di interveni-re attraverso la proposta al Consiglio diadozione di uno strumento normativo,di natura regolamentare, che potessefinalmente essere preso a base di unapiù completa e precisa individuazionedelle modalità di compimento dellapratica di avvocato.

Uno, e forse il principale, degliobiettivi che ci si era posto, consistevanel riportare ad una posizione di assolu-ta centralità della pratica forense, il rap-porto tra dominus e praticante.

La sensazione più sconfortanteinfatti che più spesso assale chi dellapratica professionale ha deciso dioccuparsi, è quella della totale, asso-luta e – purtroppo – generalizzataassenza di un costruttivo e sano rap-porto tra la figura del dominus e quel-la del suo tirocinante.

La casistica raccolta quotidianamen-te spazia tra esempi di vera e propriapratica fittizia, ovvero di mero comodo,in cui il legame tra il praticante e lo stu-dio del dominus (poiché in tali casi è deltutto assente il rapporto personale) con-siste in una vuota indicazione burocra-tica, fino all’estremo opposto, quando ilpraticante viene adibito esclusivamenteal disbrigo di lavoro segretariale emeramente esecutivo.

Il Regolamento approvato dalConsiglio dell’Ordine, proprio con l’in-tenzione di riqualificare il rapporto tral’avvocato ed il suo tirocinante, ha

introdotto alcune novità, quali l’espe-rienza quadriennale minima per l’avvo-cato che desideri avere praticanti, ilmassimo di due praticanti per ognilegale iscritto, il ruolo certificativo del-l’avvocato anche nella raccolta e docu-mentazione delle udienze.

Parimenti, nella consueta attività diverifica semestrale delle relazioni, lacommissione pratica pone la massimaattenzione nell’indagine delle effetti-ve condizioni di svolgimento del tiro-cinio, ponendosi a tal fine in sinergicocontatto con la commissione discipli-nare.

Altro aspetto dello stesso problema,e cioè della insostituibile rilevanza delrapporto dominus-praticante, è quelloche attiene alla possibilità di sostituireun periodo di pratica forense con il con-seguimento del diploma di una scuoladi specializzazione per le professionilegali o altri tirocini ritenuti equipollen-ti alla frequentazione di uno studiolegale.

L’attuale quadro normativo di riferi-mento non consente molti spazi inter-pretativi.

L’art. 16 del d.l. 398/97 prevedeinfatti l’istituzione di scuole biennali di

specializzazione per le professionilegali, le quali provvedono alla forma-zione comune dei laureati in giurispru-denza “attraverso l’approfondimentoteorico, integrato da esperienze prati-che1, finalizzato all’assunzione dell’im-piego di magistrato ordinario o all’e-sercizio delle professioni di avvocato onotaio”.

Il 28 settembre 2002 il Cnf ha con-seguentemente deliberato che gliadempimenti di uno dei due anni dipratica forense possano essere sosti-tuiti con il conseguimento del diplomapresso le suddette scuole di specializ-zazione: il che significa che il periodoeffettivo di praticantato viene ridottoad un anno con evidente depaupera-mento del ruolo fondamentale deltirocinio forense.

Negli stessi termini, doverosamenteadeguandosi, si esprime l’art. 4, 2° c.,del Regolamento adottato dal nostroConsiglio.

A ciò si deve aggiungere che da que-st’anno il diploma della scuola di spe-cializzazione è requisito indispensabileper accedere al concorso in magistratu-ra, per cui pare evidente che nel prossi-mo futuro la frequentazione della scuo-

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LA COMMISSIONE PRATICA

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la di specializzazione verrà ulterior-mente incentivata a discapito di unapratica effettiva (senza contare che,essendo previsto il numero chiuso degliiscritti, verosimilmente gli studenti piùcapaci andranno alla scuola e all’avvo-catura accederanno solo i meno merite-voli, ovvero i meritevoli ma con unanno in meno di formazione “sulcampo”).

Parimenti preoccupante è la possi-bilità riconosciuta da alcuni Ordini2 disostituire la pratica forense con unperiodo di tirocinio della durata di 12mesi presso gli uffici giudiziari concontestuale esonero dall’obbligo incapo al praticante di frequentare lostudio di un avvocato; il nostroConsiglio ha per il momento preferito– riteniamo a ragione – riconoscere lafacoltà per il praticante di richiederedi svolgere all’estero una parte delproprio percorso di tirocinio, attraver-

so la partecipazione a stages formativipresso organismi ed istituzioni inter-nazionali.

L’Avvocatura crediamo abbia ildovere di interrogarsi sulla validità esull’efficacia di tale contesto di riferi-mento nella formazione professionaledelle nuove leve di avvocati, nonchéil dovere di valutare se assumereeventuali iniziative in occasione del-l’imminente discussione in aula deldisegno di legge sull’ordinamentoforense3.

Ed infine, la commissione ha ritenu-to opportuno iniziare una riflessione inmerito a tutti quei giovani che, termina-to il periodo biennale di pratica forense,ed acquisito il certificato di compiutapratica necessario per affrontare l’esa-me abilitativo di Stato, permangonoiscritti nel registro praticanti, spessocon abilitazione al patrocinio, edaffrontano ogni giorno attività ad ogni

effetto paraprofessionale negli studi deldistretto.

Queste figure professionali, dallequali – non dimentichiamolo – tantinostri studi attingono linfa intellettualee “qualificata manovalanza” meritano,a parere della Commissione, una serenaed approfondita riflessione che possaportare, de jure condendo, ad un ricono-scimento di tipicità e, conseguentemen-te, di tutela. D’altro canto, non è chi nonveda come l’istituzione di una vera epropria categoria professionale inter-media (riconoscendo ex lege quanto già– nei fatti – esistente) potrebbe portaread una rivalutazione del ruolo dell’av-vocato abilitato, consentendo nel con-tempo la regolamentazione del coacer-vo di rapporti, fattuali e giuridici, oggiinsistente sull’immensa area grigia dicoloro i quali possono essere definiti,forse con immaginazione, “praticanti aferma lunga”.

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1 Come vengono distribuite e gestite le attività pratiche previste dal d.l. 398/97 per quanto concerne la professione forense?2 Cfr. Convenzione tra l’Ordine degli Avvocati di Milano ed il Tribunale e Corte d’Appello di Milano al link

http://www.ordineavvocatimilano.it/html/index.html3 L’Unione delle Camere Penali, nell’ultimo congresso di Treviso, ha preso posizione in merito alle scuole di specializzazione optando per l’insostituibilità

della pratica forense con la frequenza di scuole, corsi di formazione o frequentazione di uffici giudiziario. Cfr. documento al link http://media.camerepena-li.it/200710/3151.doc?ver=1

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Con uno slancio di presunzione,che speriamo ci perdonerete,

abbiamo scelto questo titolo – in parteispirato a quello del recente libro diCesare Rimini – per presentare ilnostro breve resoconto dell’operatodella Commissione Famiglia nei dueanni di consiliatura che stanno perconcludersi.

La Commissione – ai cui compo-nenti esterni va il più sentito ringrazia-mento nostro e di tutto il Consiglio –ha, ci pare, bene operato, in primoluogo realizzando numerose iniziativeattraverso le quali abbiamo cercato diportare a tutti i Colleghi i migliori stru-menti per l’aggiornamento e per la for-mazione.

A marzo 2006 il diritto di famigliaha registrato rilevanti modifichesostanziali e processuali ed a luglio,

dopo averne “monitorato” le primeapplicazioni, abbiamo organizzato ilconvegno: Le modifiche del diritto difamiglia viste dagli avvocati: unaoccasione di confronto riservata a noiavvocati ma non certo “domestica”quanto al livello delle relazioni, che èstato eccellente.

Nell’autunno del 2006 abbiamoorganizzato tre incontri di approfondi-mento sui profili patrimoniali a volteingiustificatamente sottovalutati: Truste fondo patrimoniale, Patto diFamiglia e Regimi patrimoniali dellafamiglia di fatto.

Nel 2007, da gennaio a luglio, si ètenuta la Scuola per la formazionedell’Avvocato della Famiglia e del Minore, iniziativa ormai collau-data da varie edizioni, che si proponedi curare la formazione tecnica e

deontologica dell’Avvocato familia-rista.

L’approccio è stato multidisciplina-re, con approfondimento non solo giu-ridico, ma anche di attenzione al profi-lo psicologico e sociale. Giunti a metàdel corso, abbiamo riproposto l’inizia-tiva, cui già avevano aderito molti par-tecipanti alla Scuola nella scorsa edi-zione, della assistenza “guidata” adudienze avanti il Tribunale per iMinorenni ed alla Corte d’AppelloSezione Famiglia: le adesioni sonostate davvero molte ed hanno testimo-niato, ci pare, un meritevole interessedegli iscritti all’approfondimento “sulcampo” della materia.

Infine, lo scorso mese di luglio, sonoentrate in vigore “a sorpresa”, (ci si eraormai... assuefatti alle puntuali proro-ghe annuali...), le disposizioni della

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TUTTO BENE IN FAMIGLIA...

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legge 149/01 che hanno introdotto lafigura del difensore d’ufficio nei proce-dimenti di adottabilità e previsto l’ob-bligatorietà della difesa tecnica nei pro-cedimenti di Volontaria Giurisdizioneavanti il Tribunale per i Minorenni.Abbiamo predisposto gli elenchi deidifensori d’ufficio che ne hanno fattorichiesta e per il 17 dicembre abbiamoorganizzato un incontro dal titolo “Ildifensore d’ufficio e l’avvocato delminore avanti il Tribunale per iMinorenni - quali poteri di rappresen-tanza e quali doveri? Prime riflessioni”per confrontarci tra di noi sulle milleproblematiche che questa riforma fasorgere anche sotto il profilo deontolo-gico, soprattutto nei casi in cui siamochiamati a difendere senza poter averealcun contatto con la parte assistita.

Il prossimo compito del Consigliosarà senz’altro quello di organizzare unCorso di preparazione alla difesa d’uf-ficio civile avanti il Tribunale per iMinorenni, affiancando tale iniziativa aquella già da anni avviata per il difenso-re d’ufficio penale.

La Commissione ha anche mantenu-to costanti contatti con i Magistrati chedirigono gli Uffici ove quotidianamen-te l’Avvocato familiarista opera, tanto aTorino che negli altri Tribunali delDistretto, in questo secondo caso avva-lendosi dell’aiuto delle Associazioni edella collaborazione con le altreCommissioni Famiglia degli OrdiniDistrettuali, con le quali si è progettatol’ambizioso traguardo di un coordina-mento allargato in un’ottica di indivi-duazione – Avvocati e Magistrati – dilinee guida condivise. Ancora molto viè da fare in proposito ma la via è stata“tracciata”.

Sino a qui il resoconto del nostro lavo-ro, ma non possiamo non parlare dell’im-pegno dei Colleghi che hanno seguito lenostre iniziative: la partecipazione è stataimponente, e ciò è fonte di viva soddisfa-zione perché testimonia che gli Avvocaticondividono i principi deontologici cheimpongono la competenza e l’aggiorna-mento professionale nel settore nel qualeviene svolta l’attività.

Possiamo quindi sperare che stia per

tramontare definitivamente l’erroneoconvincimento secondo il quale ogniavvocato potrebbe occuparsi ancheoccasionalmente di cause di famiglia inquanto “facili”.

Al contrario, ne siamo convinte, l’av-vocato che si occupa di Famiglia eMinori deve ai propri assistiti una com-petenza particolarmente accurata, tantogiuridica che di attenzione ai profili psi-cologici e sociologici del caso.Competenza che implica la capacità dicomprendere quando è necessariorichiedere l’intervento di un’altra figuraprofessionale, ad esempio quella dellopsicologo o del mediatore, e che imponealtresì una speciale attenzione al profilodeontologico del proprio operato.

In proposito, il Consiglio ha “nelcassetto”, nell’ambito delle conversa-zioni in tema di deontologia, un proget-to di uno specifico incontro in tema dideontologia dell’avvocato familiarista.

Arrivederci, quindi, alle prossimeiniziative.

Marina Notaristefano Luciana Guerci

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25la Pazienza

La gestione di un Ordine Forenseche sta raggiungendo i cinquemila

iscritti (con oltre duemilatrecento prati-canti) è opera titanica, resa possibilesoltanto grazie alla diuturna presenzaed attenzione del ConsigliereSegretario ed alla preziosa collabora-zione del personale di Segreteria, diret-to in modo impareggiabile dalla sig.raMariella Francone.

È curioso rilevare come per la primavolta nella storia il numero delle donneavvocato abbia ampiamente superatoquello degli uomini (solo tra gli avvo-cati cassazionisti il numero degli uomi-ni è ancora prevalente).

Il nostro complesso ordinamentoprofessionale – che ha la sua fonte nelsusseguirsi di una serie di provvedi-menti legislativi che si sono sovrappo-sti all’originaria legge regolatrice(1933), introducendovi modifiche eintegrazioni spesso incoerenti e di diffi-cile interpretazione – affida all’OrdineForense territoriale la tenuta dell’Alboprofessionale; al quale nel tempo sisono affiancati Elenchi speciali (degliaddetti agli Uffici Legali degli enti pub-blici; dei Professori Universitari atempo pieno), Sezioni speciali (degliavvocati esteri che esercitano in modopermanente la professione nel territorionazionale, con il titolo professionale diorigine; degli avvocati che esercitano laprofessione in forma societaria),Registri speciali (dei praticanti abilitatial patrocinio).

Il Regolamento interno del

Consiglio attribuisce al ConsigliereSegretario l’istruzione delle pratiche diiscrizione-cancellazione dall’albo,elenchi e registri, e la relativa revisione.

La vicenda dell’iscrizione all’albo diun nuovo Collega ha inizio con lagestione del fascicolo della praticaforense, che culmina con il rilascio delcertificato di compiuta pratica.Numerose sono le richieste di trasferi-mento a/da altro Ordine.

Per i candidati che hanno superatol’esame di abilitazione, poi, debbonoessere istruite le pratiche di iscrizioneall’Albo da sottoporre al Consiglio.

I nuovi Avvocati sono invitati a pre-stare il giuramento previsto dalla leggein forma solenne innanzi alla Corted’Appello in udienza collegiale.Nell’occasione è recente tradizione lapartecipazione delle famiglie, che sonoaccolte presso la sede dell’Ordine perfesteggiare insieme (con austerità)l’importante traguardo raggiunto daigiovani congiunti e per conferire solen-nità alla simbolica consegna del CodiceDeontologico.

La Segreteria dell’Ordine di Torinoda sempre svolge anche una preziosaopera di consulenza e assistenza nellosvolgimento delle pratiche previden-ziali in favore dei colleghi e dei lorofamiliari.

Dal corrente anno sono convocatiincontri mensili presso la sede delConsiglio per rispondere ai quesiti postidai Colleghi, e per sensibilizzare i piùgiovani di fronte ai problemi previden-

ziali. L’iniziativa sta riscuotendo ampiosuccesso.

• La Commissione Parcelle.Nel biennio che si sta concludendo il

coordinamento della CommissioneParcelle è stato assunto ad interim dalConsigliere Segretario.

Numerosi Consiglieri hanno svoltocon diligenza e competenza il delicatocompito di esprimere il parere di con-gruità delle parcelle, provocando l’in-tervento del plenum del Consiglio neicasi più rilevanti.

Anche in tema di interpretazione edapplicazione della tariffa forensel’Ordine di Torino ha riscosso apprez-zamento anche fuori dai confini delDistretto.

È stato pubblicato su la Pazienza,ed è stato inserito nel sito webdell’Ordine, una sorta di calepino cheraccoglie numerose informazioni inmateria tariffaria, ricco di citazionigiurisprudenziali. Tale “breviario” si èrivelato un utile struZmento di lavoro,tanto che ne è stata richiesta la pubbli-cazione da parte di altri Ordini, edinfine anche dalla Provincia diPotenza, in un volume pubblicato daMaggioli Editore sulla gestione delcontenzioso degli enti pubblici (l’ope-ra è disponibile presso la sede delConsiglio).

L’Ordine di Torino, poi, è stato invi-tato da vari Ordini Piemontesi a tenereconvegni di studio in materia tariffaria.

Guglielmo Preve

LA TENUTA DELL’ALBO, ELENCHI E REGISTRI

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Alla fine dei due anni di Consiglio ètempo di bilancio e di rinnovo di

impegno anche per il Patrocinio a spesedello Stato.

Con la Legge finanziaria 2007 èstata sottratta al Consiglio dell’Ordinedegli Avvocati la competenza relativaall’ammissione in via provvisoria nelprocesso amministrativo, mentre aluglio 2007 è entrata in vigore la Legge149/2001, che ha introdotto il difensored’ufficio nel processo minorile.

Le domande presentate ed esaminatesono così aumentate in modo rilevante:a fine 2006 eravamo arrivati al numero2016, mentre quest’anno – alla data del15.12.2007 – siamo già arrivati a 2132.

Per fare fronte al lavoro è statonecessario il particolare impegno dellaSegreteria dell’Ordine, che è statarecentemente dotata di un nuovo pro-gramma informatico per agevolare lagestione del servizio.

Ad essa deve andare il nostro vivo rin-graziamento, così come ai colleghi che,

attraverso lo sportello di giustizia, ascol-tano direttamente i cittadini e li aiutanonella individuazione specifica delle pre-tese che essi intendono fare valere in giu-dizio e, se del caso, evidenziano la mani-festa infondatezza delle pretese stesse.

Il Consiglio – salvo i casi che richie-dono la integrazione della documenta-zione ovvero un approfondimento spe-cifico – esamina e provvede su tutte lepratiche entro la settimana e nelle ipote-si di scadenza effettiva viene assunto,anche in giornata, provvedimento pre-sidenziale, che viene poi sottoposto allaratifica consiliare.

Ciò comporta però un aggravio dilavoro per la Segreteria ed è quindinecessaria la massima collaborazioneda parte degli avvocati, affinché, neilimiti del possibile, anticipino i tempi,senza arrivare all’ultimo momento.

Il Consiglio dell’Ordine ha finorasvolto, e non mancherà di farlo in segui-to, il proprio ruolo di ente al servizio deicittadini e della giustizia nell’accesso alla

tutela dei diritti per i non abbienti e rin-nova l’invito agli avvocati torinesi per ilpatrocinio a spese dello Stato a che svol-gano con assoluta diligenza gli incarichiche vengono loro affidati, valutando leazioni da intraprendere anche in relazio-ne alla concreta possibilità di raggiungi-mento del risultato sperato.

E poiché la questione continua adessere riproposta, invita gli avvocati aricordare agli assistiti che ai fini delladeterminazione dei limiti di reddito rile-vanti per la ammissibilità al beneficiodel patrocinio a spese dello Stato “rile-vano anche i redditi che non sono assog-gettati a imposta, vuoi perché non rien-tranti nella base imponibile, vuoi perchéesenti, vuoi perché di fatto non hannosubito alcuna imposizione: quindi, rile-vano anche i redditi da attività illeciteovvero i redditi per i quali è stata elusal’imposizione fiscale” Cass. penale, sez.IV, 11 aprile 2007, n. 18374.

Michele Carpano

la Pazienza

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

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27la Pazienza

Alla luce delle disposizioni che rego-lano la difesa dei non abbienti, sono

opportune alcune riflessioni onde indivi-duare (nonostante norme apparentemen-te contraddittorie tra loro) la strada mae-stra da percorrere nella determinazionedei compensi spettanti al difensore.

A spargere incertezze su questo temaha contribuito in misura importantissimail d.l. 04/07/2007 n. 223 convertito il l.04/08/2006 n. 248 (c.d. decreto Bersani)che, all’art. 2 recita: “... sono abrogate ledisposizioni legislative e regolamentariche prevedono, con riferimento alle atti-vità libero professionali e intellettuali: a)l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime”.

Non è parso vero a taluni magistrati(pochissimi, in verità, a quanto mi risulta) atale disposizione far riferimento per liqui-dare onorari al di sotto dei minimi tariffariprevisti dal d.m. 8 aprile 2004 n. 127.

Occorre a tal proposito ricordare chel’art. 82 del d.p.r. 30/05/2004 n. 115(onorario e spese del difensore) cosìrecita: “l’onorario e le spese spettanti aldifensore sono liquidati dall’autoritàgiudiziaria con decreto di pagamento,osservando la tariffa professionale inmodo che, in ogni caso, non risultinosuperiori ai valori medi delle tariffeprofessionali vigenti, relative ad onora-ri, diritti e indennità, tenuto conto della

natura dell’impegno professionale...”.Risulta a tal punto chiaro che i valori

medi, cui si fa riferimento nella disposi-zione suindicata, altri non possono esserese non quelli da determinarsi tra i minimie i massimi tariffari e non quelli individua-ti da qualcuno, con decisione alquantostravagante, poi riformata, tra il valorezero e la metà del massimo tariffario.

Concludendo, e di ciò possiamo esserecerti, le tariffe professionali di cui al d.m.08/04/2007 n. 127 non sono state abolitedal c.d. decreto Bersani ed a queste soledeve farsi riferimento in caso di liquida-zione giudiziale e di gratuito patrocinio.

Oliviero Dal Fiume

BREVI NOTE SUL PAGAMENTODEL DIFENSORE CON PATROCINIOA SPESE DELLO STATO

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28la Pazienza

Il Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Torino ha da tempo isti-

tuito la Commissione di studio sulladifesa d’ufficio con lo scopo diapprofondire le problematiche che lamateria quotidianamente pone nell’e-sercizio della nostra professione.

Diversi sono i punti nevralgici chel’avvocatura nel suo complesso è chia-mata ad affrontare affinché la difesa d’uf-ficio risponda davvero ai principi costitu-zionalmente garantiti e alle esigenze dichi è sottoposto a procedimento penale.

Primo fra tutti è quello dell’effetti-vità della difesa d’ufficio, intendendocon questo pur generico termine quelladifesa penale che assume caratteristi-che che la rendono uguale, quantomenosotto il profilo della tutela dell’imputa-to, alla difesa fiduciaria.

Per ottenere questo risultato, fonda-mentale per qualsiasi ordinamento giu-ridico che voglia con pretesa di ragionedefinirsi civile, è che la difesa d’ufficiovenga svolta da soggetti professional-mente preparati al compito che sonochiamati a sostenere.

Oltre a ciò è tuttavia necessario chela difesa d’ufficio sia resa veramente“effettiva” attraverso la sua organizza-zione pratica.

Un’organizzazione che consenta da unlato agli iscritti negli appositi albi di pro-grammare i propri impegni professionalied essere con ciò pronti nel momento incui verranno chiamati a sostenere la dife-sa e dall’altro al Consiglio dell’Ordine dimonitorare l’attività dei propri iscritti alfine di garantire il più elevato standardpossibile del servizio offerto.

A queste esigenze risponde il regola-mento della difesa d’ufficio redatto dalConsiglio dell’Ordine.

La Commissione prima di proporrele modifiche sopra citate, ha ritenuto didover assumere il maggior numero diinformazioni possibili sullo stato dello

svolgimento della difesa d’ufficio nelTribunale di Torino.

Per fare ciò è stato istituitol’Osservatorio che ha svolto la sua inda-gine dal gennaio all’aprile del 2007.

Su incarico del Consiglio dell’Or-dine e autorizzazione del Presidente delTribunale, sono state monitorate dueudienze alla settimana per ciascunadelle quattro sezioni del Tribunalepenale (la seconda sezione, com’è noto,si occupa dei provvedimenti di riesamedelle misure cautelari).

L’indagine ha avuto lo scopo di veri-ficare, sul campione come sopra indivi-duato, quale fosse l’incidenza numericadelle difese d’ufficio, nonché qualefosse il livello di partecipazione effetti-va dei difensori ai processi, posto chediversi Uffici Giudiziari avevanosegnalato al Consiglio un elevatonumero di “mancate difese”.

Il risultato dell’indagine è stato ilseguente:

Processi monitorati 486

Imputati contumaci 306Imputati presenti 195Imputati detenuti 61Imputati irreperibili 3

Imputati stranieri 188Imputati italiani 377

Difensori di fiducia presenti 254Difensori di fiducia sostituiti ex art. 102 c.p.p. 96Difensori di ufficio presenti 106Difensori di ufficio sostituiti ex art. 102 c.p.p. 83

Difensori di fiducia sostituiti ex art. 97 c. 4 c.p.p. 15Difensori di ufficio sostituiti ex art. 97 c. 4 c.p.p. 11

Questi risultati ovviamente nonhanno la pretesa di essere un dato stati-stico scientificamente attendibile sullabase del quale svolgere valutazioni chepossano essere estese alla totalità deiprocessi celebrati avanti al Tribunale diTorino.

Tuttavia sono stati un elementoimportante al fine di elaborare le modi-fiche al regolamento sulla difesa d’uffi-cio entrate in vigore nel Luglio 2007.

Anzitutto si impone all’attenzione dichi legge l’alto numero dei processi neiquali la difesa viene assunta da undifensore d’ufficio, che sono pari circaalla metà di quelli svolti da difensori difiducia.

Un processo su tre, quindi, vede l’in-tervento del difensore d’ufficio.

Questo dato è forse quello che mag-giormente sottolinea l’importanza capi-tale che la difesa d’ufficio assume nel-l’attuale ordinamento processuale ita-liano.

Altro dato che emerge è lo scarsonumero delle c.d. “mancate difese” daparte di difensori d’ufficio.

Sono infatti 11 i casi in cui il giudiceha dovuto nominare un difensore aisensi dell’art. 97 c. 4 c.p.p. in ipotesi dimancata presenza del difensore d’uffi-cio designato.

Certamente quindi è necessario sti-molare ancora di più l’attenzione e lasensibilità dei colleghi sul valore delladifesa d’ufficio e sulle responsabilitàche essa comporta, tuttavia è anchedoveroso osservare come la quasi tota-lità degli avvocati d’ufficio segua l’e-volversi processuale con doverosa dili-genza e attenzione.

L’Osservatorio ha consentito di evi-denziare un altro dato che è parso rile-vante al fine delle modifiche al regola-mento e cioè che il servizio fornito dalturno del “difensore immediatamente

RELAZIONE COMMISSIONE DIFESA D’UFFICIO

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la Pazienza Dal Consiglio dell’Ordine e dalle Commissioni 29

reperibile”, ha avuto uno scarso utilizzoda parte dei magistrati.

Ciò, unitamente al ricordato esiguonumero delle “mancate difese”, ha resoevidente il sovra dimensionamento delturno del “difensore immediatamentereperibile” già istituito con il regola-mento entrato in vigore nel 2006.

Pertanto la prima modifica al regola-mento sulla difesa d’ufficio, è stata pre-vedere che il turno veda la presenzaquotidiana di un solo avvocato, art. 13.

Tale difensore deve presentarsientro le ore 9.00 del giorno di reperi-bilità presso i locali del Consigliodell’Ordine al fine di segnalare lapropria disponibilità e comunicare ilnumero di telefono portatile cui saràrintracciabile nel corso della mat-tinata.

Nel giorno di reperibilità il difensoreha il dovere di rimanere all’interno delPalazzo di Giustizia e raggiungere, nelpiù breve tempo possibile, l’aula diudienza del Giudice che abbia richiestoil suo intervento.

Altro problema affrontato è statoquello relativo alle modalità di segnala-zione del collega assente ingiustificato,che già aveva suscitato perplessità al momento dell’adozione del regola-mento.

L’originaria disciplina prevedevainfatti che fosse il difensore “immedia-tamente reperibile” a riferire alConsiglio dell’Ordine il nominativo delcollega sostituito.

Imbarazzi e difficoltà sono statiquindi superati dalla modifica attual-mente apportata all’art. 9 del regola-mento.

Quest’ultimo stabilisce che l’Au-torità Giudiziaria contestualmente allarichiesta di intervento del difensore, suprecisa domanda dell’operatore delConsiglio dell’Ordine, fornisca ilnominativo dell’avvocato assenteingiustificato.

È stato poi riequilibrato il sistemadelle “sanzioni” in caso di comporta-menti del difensore d’ufficio che mani-festino l’indisponibilità a ricoprire l’in-carico nel modo adeguato.

L’art. 18 del regolamento prevedeoggi che la reiterazione di tre assenzeingiustificate che abbiano determinatola necessità di sostituzione del difen-sore d’ufficio ex art. 97 c. 4 c.p.p.comporti l’instaurazione di un “con-traddittorio” avanti il Consigliodell’Ordine nel corso del quale il

difensore potrà esporre le ragioni dellapropria condotta.

Ove queste ultime non vengano rite-nute idonee a giustificare le assenze,l’avvocato verrà sospeso dalle liste deidifensori d’ufficio per il periodo di unanno, al termine del quale verrà nuova-mente inserito.

Ove nei due anni successivi l’avvo-cato dia corso nuovamente a tre “man-cate difese”, verrà sospeso dalle listeper altri due anni.

Infine, in presenza di una successivaed ulteriore reiterazione di assenzeingiustificate il Consiglio dell’Ordine nedisporrà la cancellazione dagli elenchi.

Infine poiché l’esperienza dell’Os-servatorio ha consentito di assumereinformazioni e consapevolezza circal’effettivo svolgersi della difesa d’uffi-cio nella quotidiana amministrazionedella Giustizia si è ritenuto che talestrumento non dovesse cessare la suafunzione dopo un solo ciclo di “osser-vazione”, bensì dovesse essere miglio-rato e sviluppato al fine di ancor meglio

comprendere quali siano gli strumentiutili a rendere sempre più efficiente ladifesa di tutti.

È stato pertanto istituito in via per-manente, art. 20 del regolamento,l’Osservatorio sulla difesa d’ufficio,con lo scopo di monitorare periodica-mente l’effettività dell’esercizio di talefunzione.

Gli aspetti problematici su cui lavo-rare sono ancora molti, e ancora molti iproblemi irrisolti.

Tra gli altri segnaliamo la com-prensione e il miglioramento dei mec-canismi di nomina e di assunzionedella difesa d’ufficio presso il Tribu-nale per i Minorenni e il TribunaleMilitare.

Per questo la Commissione ed ilConsiglio dell’Ordine sono grati a tuttii colleghi che vorranno far pervenirecommenti, riflessioni, proposte e consi-gli utili affinché l’avvocatura possagarantire a tutti i cittadini un diritto fon-damentale: l’effettiva difesa.

Michela Malerba

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30la Pazienza

Non è sempre facile individuare icriteri che devono ispirare le scel-

te redazionali di una rivista professio-nale, stanti i molteplici problemi chepossono e debbono essere affrontati inuna fase di evoluzione così delicatacome quella attuale.

Con l’intento di individuare un filrouge tra passato e futuro del nostro lavo-ro, abbiamo cercato di muoverci, cosìproseguendo nel cammino già in prece-denza intrapreso, coniugando i principifondanti la nostra professione con lenuove esigenze che oggi si presentano.

In questa prospettiva la rivista si è dif-fusa nei continui aggiornamenti normati-vi e giurisprudenziali dando anche vocealle singole associazioni ed in particolareai lavori delle commissioni consiliari.Fra queste ci piace segnalare il costantecontributo proveniente dalla Commis-sione per Pari opportunità e da alcunecolleghe sensibili a questa problematica.Per non trascurare il passato sono statipubblicati ritratti di giuristi subalpini,frutto del certosino impegno di studio ericerca di alcuni appassionati colleghi.

Le recenti liberalizzazioni, frutto deldecreto Bersani, hanno stimolato criti-che e riflessioni sul futuro e la credibi-lità della professione forense e del suoadeguarsi alle nuove possibilità comu-nicative (rectius pubblicità e marke-ting): tra il giugno ed il settembre 2006numerosi sono stati gli incontri tra ilConsiglio dell’Ordine ed i suoi iscritti).

Ma l’evento più significativo è stata lacommemorazione ufficiale del trenten-nale della scomparsa dell’avv. FulvioCroce, che ha visto l’Ordine di Torinoimpegnato (4-5 maggio 2007) in un con-vegno nazionale di rilievo e spessore cul-turale assoluto, vista anche la partecipa-zione di alcuni dei più illustri esponentiistituzionali del nostro Paese. A corolla-rio del convegno si devono rammentarel’allestimento di una mostra fotograficasu quegli anni, la pubblicazione con La Stampa del dvd sull’omicidiodell’Avv. Croce e la relativa proiezionedel film al cinema Massimo.

Con l’occasione si è cercato di sti-molare il dialogo e gli incontri con legenerazioni più giovani attraverso la

diffusione di un questionario che mira-va a comprenderne le motivazioni, leaspettative e le esigenze. Anche se l’e-sito di questo tentativo non è stato inco-raggiante, lo sforzo dovrà essere neces-sariamente ripreso.

Buon esito, invece, ha avuto ilForum di discussione e dibattito che si ètenuto il 21.11.2007, presso i localidell’Ordine, dal titolo: “Un avvocatotante professionalità”. A detto incontrohanno partecipato anche esponenti delmondo universitario nonché un nutritonumero di giovani colleghi, dando vitaad un vivace e stimolante dibattito, quidi seguito brevemente riassunto a curadel collega Carlo Pavesio.

Il saluto del Presidente avv. MauroRonco e l’introduzione dell’avv. CarloPavesio hanno aperto i lavori ed intro-dotto gli interventi di giovani e qualifi-cati colleghi, gli avv.ti Elena Appen-dino, Germana Bertoli, Luca Bruno,Stefano Caniglia, Dafne Koumentakise Barbara Passanisi che con prepara-zione ed attenzione hanno saputoaffrontare diversi temi di interesse. Inparticolare: la diversa formazione eorganizzazione professionale dell’av-vocato penalista da quella del civilista;la necessità sempre più sentita e comu-ne a tutte e due le professioni di unaspecializzazione in aree di competen-ze come elemento di differenziazionecompetitiva nonché di garanzia di giu-sta tutela dei clienti in osservanza delprecetto deontologico del “dovere dicompetenza”; la non chiusura allenuove esigenze in termini di comuni-cazione e sviluppo della clientela; lasempre maggiore importanza deglistrumenti informatici e delle comuni-cazioni internet come esigenze impre-

“LA PAZIENZA”: LA LINEA EDITORIALE SEGUITA NEGLIULTIMI DUE ANNI DI LAVORO

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scindibili per una professione chevuole essere partecipe del mondoattuale.

Gli interventi degli Avv.ti GuidoCravetto, Paolo Montalenti, AlbertoMusy, Elena Negri, Fabio Regoli,Stefano Commodo, Romana Vigliani,Anna Chiusano, Filippo Vallosio, PaoloGallinatti, Marco Bonelli e le conclu-sioni degli avv.ti Silvana Fantini ePaolo Davico Bonino hanno ulterior-mente arricchito e vivacizzato il dibatti-to offrendo diversi spunti di riflessionicirca: il rapporto tra università e profes-sione, precisandone i confini e distintiruoli; il numero elevato di iscrittidell’Ordine e la prossima “rivoluzione”dei crediti informativi; l’approccionecessario e non ipocrita verso un rap-porto con i clienti caratterizzato da giu-sto riconoscimento intellettuale e pro-fessionale ma anche economico; lanecessità di una presenza autorevoledel Consiglio dell’Ordine vicina alleconcrete esigenze degli iscritti e di nonpaura del confronto con il “mercato”,pena un inevitabile allontanamentodegli iscritti.

In questa prospettiva è di grande inte-resse riportare le istanze che gli avv.tiElena Appendino, Germana Bertoli,Luca Bruno, Stefano Caniglia, DafneKoumentakis e Barbara Passanisi hannoespressamente formulato in risposta aspecifica sollecitazione. La domanda deipiù giovani colleghi è stata quasi unani-me in una richiesta al Consigliodell’Ordine a far sì che vi sia

(a) uno “sportello della deontologia”,e cioè un punto di riferimento, per esem-pio con la presenza dei già Presidenti delConsiglio dell’Ordine o di altri autorevo-li colleghi a cui il Consiglio può delegareil compito di offrire linee guida di inter-pretazione ed indirizzo delle normedeontologiche senza il rischio di confu-sione tra il ruolo di controllore e control-lato e permettere così un più agevolericorso e una più libera risposta;

(b) un maggior rigore sulla praticaprofessionale con un controllo attento daparte del Consiglio dell’Ordine, in primoluogo sui domini chiamati a certificarel’effettivo svolgimento della pratica.

Una considerazione finale: è stataauspicata una reiterazione con regolarità di

questi momenti di incontro, con l’auspiciodi una sempre maggiore partecipazione divoci diverse, così da favorire l’affermarsidi un denominatore comune per una “giu-sta distanza” rispetto alle nuove sollecita-zioni del mondo circostante senza una rin-corsa affannata a comportamenti non inlinea con le nostre norme deontologichema anche senza paura di confrontarsi conle esigenze concrete dei nostri clienti edanzi essere verso questi sempre più propo-sitivi. Ciò per evitare che il caustico com-mento di Woody Allen, riportato dal recen-te raffinato e stimolante saggio dei colleghitorinesi Fulvio Gianaria e Alberto Mittone“L’Avvocato necessario”, che qui riprendo

“Domani alle 6 sarò giustiziatoper un crimine che non ho com-messo.Dovevo essere giustiziato alle 5,ma ho un avvocato in gamba”

diventi l’unica icona con cui la nostra,bellissima ed unica, professione vienedipinta.

Il Comitato di redazione

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32la Pazienza

La Commissione Informatica delnostro Ordine ha lavorato molto nel-

l’ultimo biennio e tutti i suoi componentihanno fornito con passione il loro prezio-so contribuito di tempo e di intelligenzaper cercare di migliorare le risorse e i ser-vizi informatici per i nostri iscritti.

Ci siamo dedicati in primo luogo asviluppare il sito del Consigliodell’Ordine trasformandolo da sito sta-tico a portale interattivo che potessesempre e meglio garantire il massimodei servizi e delle informazioni sia per icolleghi, sia per i cittadini.

Il notevole sforzo posto in essere ciha consentito di avere un sito rivisitatonella grafica e nei contenuti, ma proprioil confronto con le problematiche con-nesse alla sua gestione e al suo costanteaggiornamento ha evidenziato comeormai non si possa più pensare di fare ameno di una vera e propria redazione

che consenta di filtrare e rielaborare lenotizie e le informazioni da pubblicaree, soprattutto, ne garantisca una com-plessiva revisione quotidiana che lorenda attuale e vivo sfruttando al megliole sue nuove potenzialità tecniche.

Sarà compito della nuovaCommissione Informatica formulareconcrete proposte al riguardo al prossi-mo Consiglio.

Grazie anche al costante stimolo delnostro Presidente, siamo riusciti a creareun momento di dialogo e di informazionecon gli iscritti quale la Newsletter perio-dica trasmessa a mezzo e-mail che èormai divenuta un vero e proprio punto diriferimento per i colleghi che grazie a talestrumento sono costantemente aggiorna-ti su iniziative formative (convegni,seminari, tavole rotonde, ecc.) e sulle piùimportanti novità che riguardano la pro-fessione e la vita del nostro Foro.

Con l’appuntamento dellaNewsletter oltreché aprire un innovati-vo e assai importante canale di dialogofra Consiglio e iscritti di cui si sentivada tempo il bisogno, siamo anche riu-sciti a ridurre in modo assai significati-vo il numero di e-mail inviate ai colle-ghi che in più occasioni si erano lamen-tati dell’eccesso di corrispondenza elet-tronica da parte dell’Ordine.

Abbiamo, poi, attivato il servizio“Sentenze on line” che consente diacquisire, da remoto (stando, cioè, nelproprio studio), copia delle sentenze edegli altri provvedimenti civili pronun-ciati dal Tribunale e dalla Corted’Appello di Torino.

A fianco di tale servizio si è ancheavviato quello di consultazione daremoto delle informazioni contenutenei registri di cancelleria della Corted’Appello e del Tribunale (Polisweb).

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UN BIENNIO DI COMMISSIONEINFORMATICA

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Grazie al lavoro della CommissioneInformatica, poi, dovrebbe ormai parti-re, a breve, analogo servizio anche incampo penale con una prima fase disperimentazione che consentirà di con-sultare i registri di cancelleria delTribunale del riesame da postazioniinformatiche allocate negli UfficiGiudiziari. Successivamente tale con-sultazione sarà resa possibile anchedallo studio di ogni singolo collega.

Si è anche lavorato per rendere pos-sibile l’avvio del servizio “Sentenze online” in materia penale: la prossimaCommissione Informatica potrà sicura-mente vedere realizzato il progetto spe-rimentale e dare avvio alla sua genera-lizzazione.

Con il 2008, infine, sarà messo adisposizione sul nostro sito il servizio divisure al P.r.a. e di visure catastali cheaffiancheranno l’ormai sperimentatoservizio concernente le visure camerali.

Un ultimo progetto, poi, è stato perfe-zionato dalla Commissione Informaticagrazie all’iniziativa e alla fattiva collabo-razione dell’Agat. Si tratta della realizza-zione di uno “sportello praticanti - colla-borazioni” di cui è stato messo a punto ilmodello ed è in fase di ultimazione ilnecessario supporto informatico.

Verrà creata un’apposita area nel sitodell’Ordine ove praticanti e avvocati cheintendano offrire la propria collaborazio-ne potranno inserire i propri dati e le pro-prie note caratteristiche onde agevolare lapresa di contatto con studi interessati adacquisire collaboratori. Parallelamenteverrà istituita un’altra analoga area ove glistudi alla ricerca di collaboratori potrannofornire indicazioni sulle caratteristichedella collaborazione ricercata.

Ho detto quanto è stato fatto, ma non sipuò tacere quanto non siamo riusciti a fare.

Nel biennio trascorso abbiamosospeso gli appuntamenti seminarialisu questioni legate all’informaticaforense che nei quattro anni precedentisi erano tenuti con la cadenza periodicadei “Giovedì dell’informatica”.

È stata una pausa di riflessione che ciha permesso di dedicare maggiori energiealle altre iniziative di cui ho detto sopra,ma la prossima Commissione Infor-matica dovrà sicuramente riprendere adorganizzare tali incontri che dovrannoandarsi ad inserire nel programma dieventi formativi che il Consigliodell’Ordine e la sua Commissione scien-tifica mettono a disposizione degli iscrittiper consentire loro di adempiere all’ob-bligo di formazione permanente.

Un’altra pausa vi è stata nell’orga-nizzazione dei corsi di alfabetizzazioneinformatica.

Una loro ripresa sarà sicuramente unobiettivo primario del prossimo anno.

Un ultimo obiettivo di cui abbiamodiscusso in Commissione senza riusci-re tuttavia a dare maggiore concretez-za al progetto è quello di dotare i loca-li del Consiglio dell’Ordine e i locali alpiano terreno del Palazzo di Giustiziadi collegamenti internet wireless frui-bili gratuitamente dai colleghi chesempre più spesso usano il pc portatileanche in udienza e che, in tal modo, sipotrebbero collegare alla rete e allerelative banche dati anche durante iprocessi riuscendo a trovare risposte intempo reale a ogni nuova questioneche venisse sollevata in corso di causa.

Si tratta di appuntamenti importantiper tutti i colleghi e la prossimaCommissione Informatica, che di sicu-ro dovrà confrontarsi anche con moltis-sime ulteriori novità dettate dall’evolu-zione vorticosa che caratterizza lamateria, non mancherà certamente diportare ad ultimazione quanto abbiamoavviato nello scorso biennio.

Roberto Macchia

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34la Pazienza

Nel momento del passaggio delleconsegne ringrazio la Redazione

di la Pazienza per avermi chiesto diintervenire con alcune riflessioni sullaFondazione Croce.

L’esperienza, come tutte le esperien-ze di volontariato, non può che esseredefinita positiva, faticosa, ma di grandearricchimento personale in quanto svol-ta a favore dei princìpi e degli ideali neiquali da sempre credo e specialmente afavore dei Colleghi.

Il fatto di aver scelto di essere avvo-cato (come correttamente e puntual-mente sottolineava l’avv. FulvioCroce: “non facciamo gli avvocati masiamo avvocati”) significa che allaprofessione chiediamo i mezzi pervivere, ma non dimentichiamo di esse-re un punto di riferimento per lasocietà civile in cui viviamo e di esse-re un ordine composto da tantiColleghi che devono cooperare tra diloro e che devono aiutarsi nel miglio-rare se stessi e l’organizzazione cheessi formano. Tra di noi non necessa-

riamente dobbiamo parlare soltanto didiritto, ma è giusto venire a conoscen-za delle altre inclinazioni di ciascunoed aiutare i Colleghi a soddisfare que-ste inclinazioni.

Senza necessità di considerarci unaelìte, siamo tuttavia donne e uomini dicultura che amano approfondire gliargomenti, curiosi delle cose che siconoscono di meno, aperti a qualsiasitipo di esperienza culturale venga pro-posta.

Il consiglio di amministrazione si èsaputo mettere in gioco nel servizio aiColleghi ottenendo risposte positive eadesione ai programmi presentati erealizzati. Quando ci si mette in giocoè inevitabile dover affrontare coloroche legittimamente non la pensanonella stessa maniera e il confronto èinteressante ed utile se da entrambe leparti non si cade nella demagogia, nelgioco delle parti e, quel che è peggio,nei piccoli interessi di bottega perdifendere il proprio orticello presenteo futuro.

Il servizio può dirsi correttamentesvolto se ciascuno ha agito, come noiabbiamo cercato di fare, in manieradisinteressata, a favore di tutti gliavvocati, in un momento in cui l’av-vocato non è considerato dalle forzepolitiche e non ha immagine nellasocietà.

In alcune occasioni ho sentito rie-mergere uno spirito di gruppo che datroppo tempo mancava. Nelle otto riu-nioni che hanno trattato il tema delladeontologia, davanti ad una plateamedia di 150 persone ogni volta, for-mata in maggioranza da giovani, èemerso, come in un ideale “fil rouge”,l’eccezionale attaccamento alla toga ditutti i relatori e l’orgoglio di averla por-tata con grande dignità e professionalitàper lunghi anni.

Nelle singole manifestazioni nonc’erano mai le stesse persone adimostrare che siamo una categoriaduttile e poliedrica e ciascuno con ipropri interessi. Ci siamo posti l’ob-biettivo di sollecitarne il maggiornumero possibile e penso che cisiamo riusciti.

Più di una volta abbiamo ricordatouno per uno tutti gli incontri organiz-zati in Fondazione. In questa sededesidero soffermarmi sull’ultimissi-ma manifestazione che si è tenuta il 6di novembre, con la partecipazione diuna quarantina di persone in “salaarbitrati”, che hanno animato l’astadei quadri messi, generosamente egratuitamente, a disposizione dai pit-tori artefici della mostra “Toghe ePennelli” del febbraio scorso. Il rica-vato di tale asta è stato destinatoall’Associazione F. Croce che sioccupa dei Colleghi meno fortunati

Dalla Fondazione Fulvio Croce

«RIFLESSIONI DEL PRESIDENTEUSCENTE»

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ed in difficoltà. Un’ulteriore dimostrazione dellasolidarietà tra avvocati.

È chiaro che il nostro modo di intendere laFondazione non è l’unico, ma è sicuramente uno deimodi attraverso i quali la Fondazione è stata viva,presente nei momenti importanti della vita torinese(le visite a mostre e monumenti è uno di questi),aperta ai problemi della nostra categoria aiutataanche dai momenti di convivialità grazie alla pre-senza di un ristorante che riteniamo abbia avuto ilmerito di fare da collante nelle varie iniziative,senza dimenticare che è anche stato il mezzo permantenere aperta ed in ordine la nostra sede.

Il numero di Colleghi che l’ha frequentata è statomolto alto e i riscontri sono sempre stati positivi.

Più di un’associazione di avvocati ha usufruitodella sede per i propri incontri e per le proprie riu-nioni e i colleghi hanno iniziato ad usare la “cameraarbitrati” per incontri di lavoro.

Non dobbiamo dimenticare che, per ora, è l’unicoesempio di sede non istituzionale in Italia a favoredegli avvocati e molti avvocati venuti da fuori Torino,l’hanno apprezzata e anche un po’ invidiata.

Questa esperienza è stata positiva anche sotto il pro-filo dei rapporti con il Consiglio dell’Ordine. Il rischiopoteva essere una sovrapposizione o un’indebita ecces-siva ingerenza dell’una negli affari dell’altro.

Non vi sono mai stati problemi. La presenza diconsiglieri dell’Ordine (5 su sette) nel consiglio diamministrazione ha sempre permesso un continuocollegamento tra Fondazione e Consiglio in uno spi-rito di assoluta trasparenza e chiarezza, in questoanche aiutati dalla presenza dei due membri “laici”,non consiglieri dell’Ordine.

È stato molto importante che oltre che non esservistate sovrapposizioni ciascuno dei due organismi hasvolto la sua funzione in spirito di indipendenza, ele-mento fondamentale perché altrimenti la Fondazioneavrebbe perso del tutto la sua caratteristica.

È necessaria la consonanza di obbiettivi, ma deter-minati questi, la Fondazione è legittimata, per proprioStatuto, ad essere organismo indipendente. Se cosìnon fosse verrebbe meno l’esigenza di avere un consi-glio di amministrazione, le cui funzioni potrebberoessere svolte dal Consiglio dell’Ordine.

Non era certamente questo lo spirito quando si èdeciso l’acquisto dei locali di v. Santa Maria 1.

Il mio augurio è che la Fondazione continui ad esse-re viva e vivace come lo è stata finora, perché soltantoun utilizzo della sede continuativo come quello che siè avuto in questi due anni, giustifica l’investimentoche il Consiglio dell’Ordine ha fatto con i soldi di tuttigli avvocati, investimento che, ad oggi, ha già avutoun notevole incremento di valore.

Pier Luigi Amerio

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L’ iniziativa di costituire l’associa-zione giovani avvocati di Torino

(Agat) nasce da una ventina di avvocatitra i trenta e quarant’anni (Alberto Jorioil primo Presidente e Marco Weigmannil primo Segretario), per promuoverel’approfondimento di temi giuridici,facilitare i rapporti tra gli avvocati e glialtri operatori del diritto, nonché perfavorire la collaborazione e l’instaura-zione di rapporti associativi tra i giova-ni avvocati.

Il confronto tra praticanti e giovaniavvocati e l’approfondimento giuridicosono gli elementi essenziali e trainantidell’associazione.

I soci praticanti si trovano tutte lesettimane per massimare le sentenzedella Corte d’Appello (le massime dal1990 sono state pubblicate in diversi cde presto si troveranno sul nuovo sito infase di ristrutturazione).

Noi – giovani – avvocati ci ritrovia-mo per confrontarci sui temi dellanostra vita professionale e offriamo ilnostro tempo per illustrare il nostromestiere agli studenti di giurisprudenza

ed ai praticanti che frequentano la scuo-la forense.

Tra le iniziative per il 2008 abbiamoin cantiere un ciclo di incontri di tagliopratico sui contratti di proprietà indu-striale (licenze marchio, software,ecc.); ci saranno le consuete conversa-zioni sulla procedura civile; una simu-lazione di arbitrato su un contratto diappalto con i giovani industriali; alcunipomeriggi con i giovani commercialistiper uno scambio interdisciplinare suilibri sociali e i bilanci, sotto il profilocontabile, civilistico e penale (con ungran finale divertente che non possoancora raccontare); un incontro sullepratiche commerciali sleali.

Questa esigenza di vedersi e di scam-biare esperienze e competenze è viva dasempre: la scommessa è far sì che daquesti incontri si esca con la sensazionedi aver ricevuto un arricchimento intel-lettuale e di aver coltivato la conoscenzae la relazione con i colleghi.

La generosità di illustri colleghi piùin là in carriera, di molti magistrati e didiversi professori universitari ci hanno

permesso di creare delle occasioni diformazione davvero importanti per lanostra crescita.

Ci sono poi le riunioni che si rinno-vano ogni anno: la cena di Natale (que-st’anno a Palazzo Madama, per la qualevoglio fare le mie scuse a quanti abbia-mo detto di no perché i posti eranoesauriti).

La festa estiva, dove il direttivo del-l’associazione tira le fila sulle iniziativee le attività svolte nell’anno, che vengo-no illustrate durante l’assemblea e poiriportate sul libro verbali arrivato ormaia pagina 134.

Inoltre ogni mese il direttivo si riuni-sce per proporre, deliberare, commen-tare e anche per criticare. Ci si misura,si discute e alla fine nasce la stima reci-proca e anche l’amicizia.

Alberto Buffa, un grande avvocato,che ho avuto la fortuna di incontrareanche se per poco, diceva che i clientivanno e vengono e così i giudici, i col-leghi no, rimangono.

Cristina Martinetti

Dalle Associazioni

AGAT

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37la Pazienza

L’Agi, che ha sede nazionale inMilano (www.giuslav.it), ha lo

scopo di favorire l’esercizio della pro-fessione forense nel campo del dirittodel lavoro, del diritto sindacale e dellaprevidenza sociale dando una rappre-sentanza a una categoria – quella deigiuslavoristi – che non ha mai avutovoce in capitolo nell’approfondimentoe nell’evoluzione della materia.

Ulteriore obiettivo Agi è quello diottenere il riconoscimento normativodella propria attività di formazione e dispecializzazione a livello nazionale,operando, all’occorrenza, come organi-smo consultivo dei pubblici poteri nelcampo del diritto del lavoro e della pre-videnza sociale, nonché del diritto pro-cessuale.

Non vi è dubbio che la specializza-zione sia un bene in sé e, certamente,non può essere un titolo che il singoloprofessionista si attribuisce.

Con gli stessi scopi e contenuti sonostate costituite le altre SezioniRegionali Agi il cui numero complessi-vo degli iscritti ad oggi ammonta a 613unità.

L’Agi Sezione Piemonte e Valled’Aosta è stata costituita nel 2003 con

sede in Torino, Via Confienza n. 5(www.giuslavoristi.eu) e durante questianni ha svolto iniziative dirette alla for-mazione e all’aggiornamento profes-sionale e di natura “giuslavoristica” afavore dei patrocinatori legali e degliavvocati interessati.

A tal fine nell’ottobre 2006 laSezione Piemonte ha organizzato con ilpatrocinio del Consiglio dell’Ordinedegli Avvocati di Torino edell’Università di Torino il convegnonazionale dell’AGI riguardante “Lanuova disciplina sull’orario di lavoro”con la presenza anche del Ministro delLavoro on. Cesare Damiano.

Altresì importante è stata la realizza-zione nello stesso anno insieme allo stes-so Consiglio dell’Ordine degli Avvocatidi Torino del “Corso Superiore diFormazione in Diritto del Lavoro”, delladurata di dieci mesi, con il rilascio allafine ai patrocinatori legali ed avvocatiche hanno partecipato assiduamente conprofitto di un “Attestato”.

In considerazione del successo otte-nuto, tale Corso, ampliato nelle temati-che, è stato nuovamente organizzatoper il periodo 2007/2008, nei confrontidi quaranta partecipanti a cui docenti,

avvocati e magistrati, particolarmenteconoscitori della materia espongono laloro esperienza sia sotto l’aspetto teori-co che pratico.

Ultimamente l’AGI regionale haproposto incontri di aggiornamentoprofessionale riguardanti argomenticome: “il trasferimento d’azienda instato di crisi”; “la normativa riguardan-te le diverse forme discriminatorie” e“le nuove norme sulle dimissioni dellavoratore”.

La riforma della professione, lasituazione dell’ordinamento giudizia-rio” i mutamenti della società, richiedo-no la partecipazione e il coinvolgimen-to concreto “dei giuslavoristi” nei con-fronti degli Enti e Istituti di riferimentosia sotto l’aspetto propositivo che con-sultivo.

L’Agi Sezione Piemonte e Valled’Aosta farà in modo di essere semprepresente e in grado di rispondere allediverse problematiche e difficoltà chesi presentano, per cui per il futuro siaugura sempre un maggiore interesse eadesione di “colleghi giuslavoristi”disposti al conseguimento e alla realiz-zazione dell’attività dell’associazione.

Carlo Russo

AGI

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38la Pazienza

Gli ultimi anni hanno caratterizzatosignificativamente la nostra pro-

fessione trasformandola, purtroppo,sempre un po’ di più da “professione” a“mestiere”. Sono i segni dei tempi, coni quali dobbiamo convivere e con i qualici dobbiamo confrontare; l’Asso-ciazione Avvocati Ciriè-Valli di Lanzo,seppur piccola, ha saputo crescere neltempo e si è attrezzata, nel limite delleproprie capacità e competenze, peroffrire un contributo di aggiornamentoai propri associati.

Dopo il lusinghiero successo delconvegno organizzato a Ciriè alla fine

del 2004, dal titolo Processo civile:rapporto avvocato-testimone, legitti-mità o tabù?, sono proseguiti gliincontri serali, chiamati “Invito a cenacon il diritto”: Sinistri stradali e ritodel lavoro: problemi pratici, con ladottoressa Salvetti, Il nuovo art. 696bis c.p.c., con il Presidente dottorBarbuto, la riforma della legge falli-mentare con il collega Guido Iorio, leproblematiche dall’affido condivisocon la presidente dottoressa Ponzetto econ la dott.ssa Christillin, la tuteladella riservatezza con il collegaGonella, i problemi della nostra pro-

fessione con il nostro presidentedell’Ordine Mauro Ronco, sono soloalcuni degli argomenti relativi all’ag-giornamento professionale trattati divolta in volta nel corso delle serate(siamo arrivati a diciotto incontri negliultimi quattro anni) preceduti da unacena leggera dal carattere conviviale.

È quanto contiamo di continuare afare con cadenza bi/trimestrale unita-mente all’organizzazione nella prossi-ma primavera inoltrata, insieme con icolleghi di Ivrea, di un convegno sultema del Possesso.

Beppe Garrone

ASSOCIAZIONI AVVOCATI DI CIRIÈVALLI DI LANZO

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39la Pazienza

La Camera Civile del Piemonte edella Valle d’Aosta è stata costi-

tuita nel 1987 e per oltre dieci anni hasvolto, insieme a poche altre associa-zioni, la sua missione statutaria diaggiornamento degli avvocati in mate-ria di diritto e di procedura civile.Negli ultimi tempi tuttavia il panora-ma del settore dell’aggiornamentolegale è notevolmente mutato. Si èassistito infatti ad una vera e propriaesplosione del “mercato” della forma-zione professionale, con un’offertaconvegnistica sin ridondante. Il nume-ro degli avvocati è nel frattempo tripli-cato, con un 62% degli iscritti di etàcompresa fra 24 e 44 anni. Molto

avvertita è stata infine una crisi asso-ciazionistica, che non ha certo rispar-miato anche l’avvocatura.

In questo quadro, la Camera Civileha mantenuto fermo il proprio impegnodi organizzare convegni di ampio respi-ro a Torino e nel Piemonte, anche inossequio al suo ruolo regionale.

Al fine poi di rafforzare i vincoli diamicizia e solidarietà tra avvocati, inquesti ultimi anni la Camera Civile haorganizzato anche incontri mensili,svolti all’ora di pranzo presso laFondazione Croce, per poter segnalareai Colleghi in un contesto convivialenovità normative o giurisprudenzialinonché stimolarne l’approfondimento

in una successiva analisi individuale odi gruppo. Tale esperimento ha trovatonotevole riscontro e consenso da partedegli avvocati.

Alla luce della recente normativa inmateria di crediti formativi, la CameraCivile ha ora manifestato – nella lineadella sua ormai trentennale tradizioneed esperienza – la più ampia disponi-bilità a collaborare con il Consigliodell’Ordine per la formazione e l’ag-giornamento degli avvocati, forte tral’altro dell’accreditamento ottenutodal Cnf quale componentedell’Unione Nazionale delle CamereCivili.

Guido Jorio

CAMERA CIVILE

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40la Pazienza

La Camera Penale “VittorioChiusano” ringrazia il Comitato di

Redazione de la Pazienza per lo spaziomesso a diposizione per comunicareidee, progetti ed iniziative a tutti gliavvocati appartenenti al nostro Ordine,confidando di poter dare corso ad unaproficua e duratura opera di collabora-zione.

In un momento storico nel quale l’av-vocatura attraversa una fase di profondadifficoltà, dovendo confrontarsi con unnumero elevatissimo di iscritti agli albi econ il conseguente problema di mante-nere alto il livello della competenza edella professionalità, ancor più difficileappare l’opera di rivalutazione della pro-pria posizione all’interno della società,con quel ruolo di soggetto politico chel’Unione delle Camere Penali ha semprecercato di interpretare ponendosi qualiinterlocutrice delle istituzioni e propu-gnatrice di idee.

Così è sempre stato negli anni addie-tro ed anche nei mesi più recenti.

Le disinteressate battaglie per unaGiustizia penale rispettosa delle garan-zie, per potere vedere un giorno un giu-dice equidistante da tutte le parti pro-cessuali e per impedire alla magistratu-ra di sostituirsi al potere legislativo,hanno portato nell’ultimo anno allaproclamazione di alcune sofferte asten-sioni dalle udienze.

Si è così passati dalle proteste con-tro la “Circolare Maddalena”, inevita-bilmente ritenuta un’indebita invasio-ne di campo nelle scelte di politica giu-diziaria che devono spettare ad altri,alla continua e ferma opposizione aduna riforma dell’ordinamento giudi-ziario che ancora una volta sacrifica ilprincipio della separazione delle car-riere all’interno della magistratura erappresenta una concessione alle pre-tese dell’Anm, per arrivare alla recen-te indignazione per il cosiddetto “pac-chetto sicurezza”, ennesimo atto di unlegislatore incapace di affrontare inmodo serio le questioni che la Società

pone alla sua attenzione, alle quali dàinvece risposte emotive e preoccupan-ti.

Non raramente ci siamo sentiti soli,anche all’interno dell’avvocatura, nelsuo complesso più propensa ad occu-parsi di altro piuttosto che della tuteladei diritti e delle libertà dei cittadini.

È peraltro certo che si debba auspi-care un’unione di intenti tra tutte lecomponenti dell’avvocatura ed unamaggiore partecipazione alle iniziativedi carattere politico che si dovrannointraprendere nei mesi futuri, affinchéle nostre idee possano ritornare a conta-re effettivamente.

La Camera Penale “VittorioChiusano” è quindi pronta ad ascoltaresuggerimenti ed indicazioni, nonché adaccogliere coloro che condividono isentimenti di rispetto del processo edelle garanzie del cittadino, per poterprogredire insieme e migliorare la pro-pria attività.

Il Direttivo

CAMERA PENALE

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41la Pazienza

L’Associazione Giuristi Democraticidi Torino aderisce all’Assoc-

iazione Nazionale dei GiuristiDemocratici i cui programmi, attività edocumenti sono liberamente consultabilisul sito www.giuristidemocratici.it, men-tre programmi, attività e documenti dellasede di Torino possono essere richiestiall’indirizzo e-mail [email protected].

L’attività di esame e studio dellanostra Associazione nell’anno appenatrascorso si è appuntata sul cosiddetto“decreto Bersani” con riguardo ai profiliattinenti alla nostra professione, sul dise-gno di legge governativo di riforma delleprofessioni (cd. ddl Mastella) e sul pro-getto Calvi di riforma della professionedi avvocato. Inoltre ci siamo occupatidella sempre più diffusa precarietà dellavoro che investe sia la nostra attivitàche in generale tutte le altre, con sempremaggior difficoltà di individuare i rime-di giuridici che possano costituire alme-no un inizio della soluzione dei proble-mi. Sulle difficoltà di inserimento nellaprofessione da parte dei praticanti o deigiovani avvocati sono state tenute varierelazioni all’assemblea nazionale deiGiuristi Democratici convocata a Napolinell’aprile 2007, alla quale ha partecipa-to una nostra delegazione.

Pure se ci rendiamo conto della diffi-coltà di individuare realistiche soluzio-ni riguardanti una professione nellamaggior parte dei casi svolta ancora inmodo individuale (con singoli e specifi-ci problemi tra loro diversissimi),siamo molto interessati ad avviare unconfronto con i giovani avvocati dispo-nibili ad esaminare collettivamente ilproblema, anziché abbandonarsi ageneriche lamentele.

Non sono mancate serate diapprofondimento e dibattito sullaCostituzione Europea e sulla cosiddettaCarta di Nizza ed anche un’interessanteconferenza sull’ordinamento cinese,tenuta da un’avvocatessa di Pechinoche vive e lavora a Torino.

È stato interessante apprendere checosa sta cambiando nel mondo del dirit-to in lontane parti del mondo, con lequali tuttavia in futuro l’Europa avràsempre più rapporti. È emerso, ad esem-pio, che, mentre in passato i giudicierano sempre di nomina governativa(per lo più si trattava di membri dell’e-sercito in pensione), da alcuni anni siaccede alla carica per concorso: un passoavanti, riteniamo, verso un modello distato di diritto e garanzie diffuse, anchese il paragone con culture, organizzazio-ni statali e ordinamenti giuridici enor-memente diversi dal nostro non consen-te semplificazioni e giudizi affrettati.

L’esame e studio del cosiddetto“decreto Bersani” ha dato luogo ad acce-si dibattiti in seno all’Associazione (comepiù in generale tra tutti gli avvocati) poi-ché l’eliminazione dei minimi tariffari,del divieto di pubblicità e l’introduzionedel “patto di quota lite”, rappresentanonovità suscettibili di sconvolgere la pro-fessione, per lo meno rispetto al modo incui l’abbiamo fino ad ora praticata.

Abbiamo anche costituito un gruppodi studio per l’esame del progetto dilegge quadro sulla riforma di tutte le pro-fessioni (cd. ddl Mastella), che in modoancor più complessivo potrà introdurreconsistenti novità (nel bene e nel male)nello svolgimento della nostra attivitàfutura. Contestualmente abbiamo esa-minato anche il cd. progetto Calvi diriforma della professione di avvocato.

All’iniziativa hanno partecipato circa15 avvocati di varia specializzazione(civilisti, esperti in diritto societario, giu-slavoristi e penalisti) e le riunioni (circasei) si sono tenute presso la Fondazionedell’Avvocatura, con approvazione di undocumento finale che potrete reperire sulsito nazionale dell’Associazione GiuristiDemocratici citato all’inizio (cfr. le inte-ressanti osservazioni, allegate al docu-mento finale e pure reperibili sul sito, diPaolo Berti, sui connotati peculiari dellanostra professione e sull’esigenza di ante-porre l’approvazione del progetto Calvi a

quella del ddl Mastella, di Mario Napolisul mercato e la qualità del servizio, sullapubblicità, sul livello della prestazione,sull’accesso alla professione e numerodegli iscritti, ancora di Mario Napoli sullospecifico argomento della consulenza conmenzione ed esame della legislazioneeuropea, delle direttive Ue e delle decisio-ni della Corte di Giustizia, di MichelaQuagliano sull’accesso alla professione,sull’attività stragiudiziale, sulle tariffe esulla pubblicità, di Nino Raffone sul ricor-so alla pubblicità, sul patto di quota lite esul settore di attività riservata).

Sugli argomenti appena citati, cipare di poter concludere, in via di estre-ma sintesi (per quei colleghi che nonavranno voglia o tempo di leggersi inostri contributi), che in almeno dueprofessioni (ma sicuramente anche inaltre), nella professione di avvocato e inquella medica, l’indispensabile qualitàdella prestazione non è riconducibile aduna pura logica di mercato. Non temia-mo, con tale affermazione, neppure noiche teniamo sempre nella massima con-siderazione anche l’interesse del citta-dino utente della giustizia, di incorrerein accuse di corporativismo.

In termini pratici occorrerà attivarsi emobilitarsi senza divisioni per una modi-fica del calendario parlamentare, in modotale che, ancor prima dell’esame dellalegge quadro sulle professioni, vengadiscussa e approvata la disciplina dellaprofessione di avvocato, con tutte le suepeculiarità. Il progetto Calvi reca la firmadi tutte le forze politiche, è già pronto neidettagli e rappresenta (nell’ambito delleriforme possibili) il miglior equilibrio trapassato e presente della nostra professio-ne. In difetto e in subordine, occorrerà eli-minare dalla legge quadro le normeincompatibili (ad es. la pratica di un soloanno, addirittura riducibile a sei mesi) conla doverosa “alta” immagine che tutti,anche in Parlamento, dovrebbero averedell’avvocatura e delle prestazioni cheessa rende ai cittadini.

Ennio Lenti

GIURISTI DEMOCRATICI

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42la Pazienza

L’8 maggio 1991, tra i Soci piemon-tesi iscritti alla libera associazio-

ne denominata “Società Italiana degliAvvocati Amministrativisti” (con sedein Roma) veniva costituita la relativaSezione Piemontese. Possono diventaresoci della Sezione Piemontese tutti gliavvocati (del libero foro e delle avvoca-ture pubbliche) che esercitino la propriaattività prevalentemente nel dirittoamministrativo e che risultino già iscrit-ti all’Associazione Nazionale.

L’Associazione ha lo scopo di pro-muovere studi e ricerche di dirittoamministrativo, diffondendo la cono-scenza delle problematiche dellaPubblica Amministrazione e dei suoirapporti con i privati, nonché di concor-

rere alla soluzione dei problemi degliavvocati che esercitano nel settore deldiritto amministrativo.

La Sezione Piemontese organizzapresso la Fondazione Avvocati, concadenza mensile, incontri pomeridiania carattere seminariale, tenuti da relato-ri esperti in materia.

Molti gli argomenti trattati, di inte-resse e di pregnante attualità per gliassociati che, negli ultimi anni, hannoriguardato in particolare i contratti pub-blici, l’urbanistica, l’ambiente, il pro-cesso amministrativo.

Viene inoltre organizzato unConvegno annuale di più ampio respiroe di maggiore diffusione presso colle-ghi e Istituzioni.

Infine, l’Associazione ha collabora-to con il Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Torino e con la suaCommissione Scientifica nell’organiz-zazione di diversi corsi di formazionein diritto amministrativo.

In futuro l’Associazione, oltre conti-nuare la propria specifica attività di stu-dio, conta di approfondire la collabora-zione con il Consiglio dell’Ordine per icorsi di formazione, nonché per l’accre-ditamento dei propri incontri seminariali.

I componenti del Direttivo, MarcoPizzetti, Raffaele Ingicco, SergioGuerrizio, Alessandra Carozzo e MariaLacognata sono a disposizione per ogniulteriore approfondimento.

Marco Pizzetti

LA SEZIONE PIEMONTESE DELLA“SOCIETÀ ITALIANA DEGLIAVVOCATI AMMINISTRATIVISTI”

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L’Unione Giuristi Cattolici Italianiha come suo scopo, il “contribui-

re all’attuazione dei principi dell’eticacristiana nella scienza giuridica, nel-l’attività legislativa, giudiziaria eamministrativa, in tutta la vita pubblicae professionale” (dall’articolo 2 delloStatuto).

Fedele a questi intendimenti,l’Unione di Torino ha, fin dalla sua fon-dazione, raccolto il testimone della pre-senza cattolica nel mondo giuridicodella nostra città.

Su questa tradizione, ricca di figure edi profonde attestazioni di fede,l’Unione ritiene sua precisa responsabi-lità contribuire alla preparazione eall’arricchimento spirituale, culturale,deontologico e professionale dei suoiiscritti; soprattutto nell’attuale momen-to storico, caratterizzato e condizionatoda angosciose incertezze, dalle qualidiscendono riletture e disconoscimentidi valori fondamentali.

In questo contesto, l’impegnodell’Unione si porta all’incontro tracultura e fede, là ove la cultura giuridi-

ca si inserisce nell’universo culturalecome specificità capace di impegnomissionario e di evangelizzazione.

Forte del solido riferimento alVerbo, l’Unione non si sottrae al con-fronto e al dialogo con le realtà giuridi-che in tutte le sue espressioni, in spiritodi testimonianza, facendo proprio l’im-pegno, richiamato dal SommoPontefice Benedetto XVI, di continuarea offrire al mondo il fondamentale mes-saggio, secondo cui al centro di ognigiusto ordine civile deve esservi ilrispetto per l’uomo, per la sua dignità eper i suoi inalienabili diritti.

Sotto l’egida dell’attuale presidente,avv. Gianclaudio Andreis, l’Unionetorinese ha inaugurato la ripresa dell’at-tività pubblica in data 22.11.2002, conuna riflessione del presidente naziona-le, prof. Francesco D’Agostino, sultema “L’idea di giustizia sotto il profilofilosofico e culturale”.

Nel corso di un’importante riunionetenutasi il 13.06.03 l’Unione torinese,in spirito di riconoscenza per il serviziosvolto nel corso di tanti anni, ha accla-

mato il prof. Marcello Gallo presidenteonorario dell’Unione torinese.

Negli ultimi due anni l’Unione tori-nese ha tenuto regolari incontri pubbli-ci. Si segnalano in particolare il com-mento all’Enciclica di Papa BenedettoXVI, “Deus caritas est”, svolto dalconsulente ecclesiastico, don R.Gottardo; i convegni sui temi“L’avvocatura. Stato dell’arte e pro-spettive”, con relatore il prof.Monateri; “La laicità e le laicità nelpensiero di Benedetto XVI”, coordina-to dall’avv. Commodo; e “La giustiziapenale ha un futuro?”, con relatore ilprof. Marcello Gallo.

In collaborazione con l’Amci diTorino (Associazione Medici CattoliciItaliani) l’Unione ha animato altresìgli incontri sui temi: “Testamento bio-logico pro o contro l’eutanasia?”, il10.5.2007; “Bioetica e diritto - con-senso informato e testamento biologi-co”, il 23.06.2007, e “Dignità di vita ediritti umani tra reato e pena”, il29.09.2007.

Gianclaudio Andreis

UNIONE GIURISTI CATTOLICIITALIANI

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44la Pazienza

Forum culturale

La fotografia riportata in testa al pre-sente articolo vorrebbe dimostrare

come, grazie ad una discutibile rimozionedi ogni differenza-di-genere, sia stato

disinvolto il cammino della donna nel-l’accesso ai lavori di qualsiasi tipo. Anchequelli il più lontano da lei. Per questol’immagine della “donna-armata” ricor-

rente nei nostri mezzi di informazioneriempie di amarezza chi voglia soffermar-si sul significato simbolico di certe falsa-mente ammiccanti conquiste femminili.

PARI OPPORTUNITÀ: MODALITÀ DEL FEMMINISMONON SEMPRE CONDIVISIBILI

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la Pazienza 45Forum culturale

del legislatore sono seguiti i risultatisperati. Sperati soprattutto da quellaparte del mondo femminile che, volen-do porsi nella storia come soggettopolitico, rifiuta di incrementare il“potere maschile”, operando viceversauna messa in questione dello stessoconcetto di “potere”. Nella speranzache a ciascuna persona-donna sia datodi vivere secondo il proprio senso dellapropria esistenza. E non già in terminidi imitazione: una contraffazione peraltro niente affatto giudiziosa se, comeappare chiaramente dai fatti, l’Uomo, latanto celebrata creatura intelligente daimitarsi, sta mettendo in crisi se stessocon i suoi imperversanti metodi didistruzione.

L’espressione “pari opportunità”tenendo conto che alle nostre spalle c’èl’apoteosi della millenaria supremaziamaschile, non è una espressione felice.E il fatto che essa sia stata salutata comeun grande passo avanti nell’affermazio-ne del principio di uguaglianza trauomini e donne (laddove sarebbe forseantropologicamente più giusto che cia-scuno chiedesse di essere nella diver-sità uguale solo a se stesso!) è davveropreoccupante.

In effetti, l’espressione politica “pariopportunità” si presta a grosse confu-sioni ideologiche come capita semprequando la scarsa chiarezza delle ideecompromette la chiarezza terminologi-ca. Con l’espressione “pari opportu-nità”, la donna avrebbe ottenuto quellaparificazione che attraverso una con-cessione che la rende uguale all’uomo,la priva della sua identità. Eliminandole differenze fra un soggetto e l’altroattraverso un processo di parificazione,solo apparentemente si realizza l’ugua-glianza. In realtà si appiattiscono quelledifferenze che fanno la sostanza delsoggetto. Certamente l’uguaglianza èparola da porsi fra quelle emotivamentepiù cariche di suggestione nella praticapolitica. In una città come Torino peresempio, l’esperienza della “Intercate-goriale donne” 1975-1986 dimostraquanto sia stata, negli Anni ‘70, prezio-sa e fruttuosa per le donne lavoratricil’attività svolta, all’interno della fabbri-ca e nel mondo del lavoro, dalle treorganizzazioni sindacali. Seppure

all’insegna dell’emancipazione e innome di un trattamento di uguaglianza,le donne di allora hanno sempre su tuttovalorizzato la differenza di genere.“Fare la differenza” è stato il costanteslogan politico della Intercategorialedonne. Perché si è visto che anche nelmondo del lavoro è pericolosa ecomunque non funziona la parificazio-ne di due soggetti di genere differenti,uno dei quali si vuole “eguagliato”ovviamente a chi è stato riconosciutocome corrispondente ai canoni storica-mente dominanti. Nel “verace speglioche fa di sé pareglio”.

I meccanismi delle “Pari Oppor-tunità” attraverso una operazione dispecchiamento possono recidere i ger-mogli di una autentica liberazionesfrondandone la fioritura.

Non è forse sull’onda delle “PariOpportunità” che si giunge a chiederepiù “donne-armate” nelle forze armate?E non si finirà anche di chiedere, postoche il nudo femminile vergognosamenteimperversa, una “parità di nudo” ancheper le donne attraverso “uomini nudi”?Ciò che sembra sia già accaduto e pro-prio allorché ad una recente festa delledonne dell’8 marzo, sull’onda delle PariOpportunità, è stato chiesto da certedonne, stolidamente rivendicative, chevenisse politicamente sdoganato “pergiustizia”, in nome della “parità di nudo”lo streeptease degli uomini.

Solo rifiutando quelle “pari” oppor-tunità che conducono la donna a coglie-re delle opportunità che non sono lesue, la donna potrà, riscattata da ognicompetitività, abbandonarsi alla liberaricerca di sé e dei suoi peculiari oriz-zonti. Che non sono quelli né del revol-ver né tanto meno quelli gridati in piaz-za quando, bestemmiando, si arriva aproclamare con rabbia che “un uomomorto non stupra”.

Rabbia: una parola di cui da ultimosi fa un uso smodato. Rabbia è un segnolinguistico infettato da troppi veleni.Essi devono evitarsi da chi si propone la“vigilance critique”: un mezzo che ci sipreserva da pericolose cadute in quelloche Gramsci, a proposito di lingua e lin-guaggio, chiamava “l’abisso culturaleda crollo semantico”.

Romana Vigliani

Guardo la fotografia in questione emi chiedo chi sia la sprovveduta ragaz-za che, ad imitazione dei suoi commili-toni (loro sì perfettamente nel ruolo!),punta la pistola (si spera – per lei – conmano tremante!). Mi chiedo che cosaella abbia in comune con le prime veregrandi Rivoluzionarie della Storia.Quelle che a San Francisco alzavano alvento le loro bandiere su cui si leggeva“mai più con il fucile!”. Che cosa acco-muna oggi una “donna - armata” a quel-le consorelle che a New York e altrove,sfilavano vestite di nero (segno di luttoche avvolge il mondo eternamente inguerra) tenendo con una mano unaspiga di grano (simbolico impegno con-tro la fame nel mondo) e con l’altra unarosa (tradizionale fiore di bellezza e digrazia).

È vero che i poveri agiscono pernecessità più che per scelta di vita, maquando certe scelte vengono propagan-date come conquiste all’interno di unprogetto emancipazionista, allora valefermarsi e meditare.

Meditare sui pericoli pre-annunziatida chi da sempre ha visto, in certe allet-tanti offerte di una falsa uguaglianza(offerte peraltro pecuniariamente retri-buite), l’inquinamento di una autenticarichiesta di libertà.

Vale dunque interrogarsi su qualisiano gli strumenti più idonei per perse-guire e per raggiungere l’obiettivo fis-sato all’art. 3 dalla nostra Costituzione.La nostra più importante fonte di dirittovuole che tutti i cittadini e tutte le citta-dine godano davanti alla legge di iden-tica dignità sociale senza distinzione disesso e che è compito della Repubblicarimuovere gli ostacoli che, impedendoil pieno sviluppo della persona umana,ne limitino di fatto la libertà.

È noto come in seguito a certi rilievimossi dalla Corte Costituzionale,all’art. 51 sia stato aggiunto un secondocomma: “a tale fine la Repubblica pro-muove con appositi provvedimenti lepari opportunità tra uomini e donne”.

Il nuovo comma che ha introdotto ilconcetto delle “pari opportunità” è statosalutato come un grande passo avantinella strada dell’affermazione del princi-pio di uguaglianza tra Uomini e Donne.

Non so bene se alle buone intenzioni

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46la Pazienza

Il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Torino nella seduta del 26/11/2007 ha deliberato di confermare gli importi delle quote diiscrizione ed i diritti di segreteria vigenti nell’anno precedente.

QUOTE

DIRITTI DI SEGRETERIA

ISCRIZIONI

QUOTE D’ISCRIZIONE 2008

Euro Termine pagamento

Avvocato Cassazionista 275 31 marzo 2008

Avvocato non Cassazionista 225

Praticante Abilitato 100

Praticante Semplice 50

Euro

certificato 5

visure camerali 3

tesserino 10

adesivo auto 2

libretto pratica 3

armadietto toga 30

Avvocato 150

Praticante semplice 75

Penalità per il ritardato pagamento:il doppio del tasso degli interessi legali per i pagamenti eseguitidal 01/04/2008 al 31/12/2008

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47la Pazienza

CONVOCAZIONE ASSEMBLEAORDINARIA ED ELEZIONI DEI CONSIGLIERI DELL’ORDINE

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

ASSEMBLEA ORDINARIAper l’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2007

e per le elezioni del Consiglio

Ai sensi del d.l. 23 novembre 1944 n. 382, gli iscritti sono convocati nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia

in Assemblea di prima convocazione per le ore 9.00 del giorno:

GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2008

ed occorrendo in seconda convocazione per le ore 9.00 del giorno:

MARTEDÌ 29 GENNAIO 2008

con il seguenteORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti2) Approvazione Bilancio consuntivo al 31 dicembre 20073) Relazione del Presidente4) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti5) Elezione di n. 15 Consiglieri

Al termine dell’Assemblea si svolgeranno le operazioni di voto per la elezione di numero 15 Consiglieri dell’Ordine.Tali operazioni di voto si svolgeranno nei locali del Consiglio dell’Ordine - Palazzo di Giustizia ingresso 18 primo piano(Sala riunioni) e avranno inizio martedì 29 gennaio al termine dell’Assemblea e proseguiranno fino alle ore 19.00 e nellegiornate di

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2008GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2008

dalle ore 9.00 alle ore 19.00

L’eventuale voto di ballottaggio si svolgerà, sempre nel locali del Consiglio dell’Ordine, nei giorni:

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2008MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2008

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2008con orario dalle ore 9.00 alle ore 19.00

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE DELL’ORDINEAvv. Guglielmo Preve Avv. Mauro Ronco

Torino, 21 dicembre 2007

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