coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1...

49
La stima del valore di mercato dei posti auto Trasformazione del balcone in veranda Gestione e controllo della sicurezza stradale Autorimesse condominiali e normativa antincendio quaderni di legislazione tecnica Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. GIPA/C/RM/26/2012 n. 2.2012 Aggiornamento professionale e normativa tecnica. Breve storia dell’ultimo decennio I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia A pagina 27

Transcript of coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1...

Page 1: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

› La stima del valore di mercato dei posti auto

› Trasformazione del balcone in veranda

› Gestione e controllo della sicurezza stradale

› Autorimesse condominiali e normativa antincendio

quadernidi legislazione tecnica

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. GIPA/C/RM/26/2012

n. 2.2012

Aggiornamento professionale e normativa tecnica.Breve storia dell’ultimo decennio

I Quaderni dell’Ambientee dell’Energia

A pagina 27

_coperta_2_2012_Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1

Page 2: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

Quaderni di Legislazione TecnicaPubblicazione trimestrale registrata al Tribunaledi Roma, il 15.03.2012, al N. 70/2012

Redazione, amministrazione e distribuzione

Legislazione Tecnica s.r.l.

Via dell’Architettura, 1600144 Roma

Tel. 06.5921743 Fax 06.5921068

www.legislazionetecnica.it

Registro degli Operatori di Comunicazione(ROC) n. 7520

ASSOCIATA ALL’USPIUNIONE STAMPAPERIODICA ITALIANA

Servizio [email protected]

[email protected]

Direttore ResponsabilePiero de Paolis

Comitato di RedazioneAlessandro de Paolis, Dino de Paolis, RuggeroGiannini, Ferruccio Marafini, Denis Peraro

Assistenti di RedazioneGianluca Di Cesare, Sara Minadeo, Anna Petricca

Progetto grafico Andrea Piccialuti

Impaginazione e grafica Cinzia Cavoli, Roberto Santecchia,Adelaide Sassu

Concessionaria di Pubblicità

AGICOM [email protected]. 06.9078285 - Fax 069079256

Fotografie

Per le immagini non fornite dagli autori:

Shutterstock www.shutterstock.comStock.XCHNG www.sxc.hu

Stampa

Litograf Todi S.r.l. Zona Industriale Pian di Porto,06059 TODI (PG)Tel. 075.898041 - Fax. 075.8987110Tiratura: 18.000 copie

Finito di stampare nel mese di giugno 2012

Per quanti volessero proporre la pubblicazione di propri lavori su questa Rivista si forniscono le seguenti indicazioni operative:

• Inviaci le proposte e/o gli elaborati via e-mail a: [email protected] i recapiti completi per il contatto.

• I testi dovranno essere in formato Word, e le immagini o fotografie annesse al testo dovranno avere il seguenteformato: tiff o jpeg, risoluzione minima 300 dpi.

• Il testo deve contenere: titolo del lavoro, breve abstract di poche righe, il nome degli autori e loro qualificheprofessionali; le fotografie, i diagrammi ed ogni altro allegato sotto forma di immagine devono essere di proprietà,o in caso contrario devono, a cura dell’autore, aver avuto le necessarie autorizzazioni per la pubblicazione. Lecitazioni da riviste, libri o lavori altrui devono essere contrassegnate da virgolette ed è importante riportarne lafonte.

Vuoi collaborare con i Quaderni?

Editoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Aggiornamento professionale e normativa tecnica.Breve storia dell’ultimo decennioMarco Boscolo Bielo

Estimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

La stima del valore di mercatodei posti autoGiuseppe Carraro Moda

Edilizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Trasformazione del balcone in veranda

Donato Palombella

I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Trasporti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Gestione e controllo integrati sicurezza stradale:il quadro normativo comunitario e nazionaleFrancesco Saverio Capaldo, Francesco Guzzo

Prevenzione incendi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Autorimesse condominiali e normativa antincendio:responsabilità e procedureAlessandro Gallucci

Aziende.Comunicati.Eventi . . . . . . . . . . . . . . 58

Le ultime novità dal mercato

_interno_2_2012_interno 22/06/12 11:59 Pagina 8

Page 3: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

Aggiornamento professionale e normativa tecnica.Breve storia dell’ultimo decennioSpunti di riflessione e di discussione alla luce del recente sisma che ha colpitol’Emilia Romagna e le regioni limitrofe.Ripercorriamo, a partire dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio 3274/2003,la storia della normativa tecnica strutturale ed antisismica italiana dell'ultimodecennio, e le vicende che hanno portato, a seguito del Terremoto in Abruzzo,ad anticipare la cogenza di norme che in caso contrario sarebbero ancora,probabilmente, oggetto di proroga.

Editoriale

di Marco Boscolo Bielo, architetto, libero professionista,

el 2009 entrava in vigore il Decreto del Ministero delleInfrastrutture (già dei LLPP) emanato in data 14 Gennaio2008 e recante l’approvazione delle “Norme Tecniche per

le Costruzioni”. Molti degli addetti ai lavori ricorderanno la curio-sa epopea degli eventi. Eventi che scorsero all’“italiana”. Tutto eracominciato nel 2003, con l’emanazione dell’Ordinanza del Presi-dente del Consiglio dei Ministri N° 3274 dove, per la prima volta,in modo organico e sistematico si recepivano sostanzialmente icontenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il metodo di cal-colo semiprobabilistico agli stati limite e le anilisi dinamiche conspettro di risposta.

Da quel momento iniziarono tutta una serie di polemiche, anchedi ordine istituzionale: la fonte tradizionalmente “competente” all’e-manazione delle norme tecniche, il Consiglio Superiore dei Lavo-ri Pubblici per il tramite del Ministero, veniva “scavalcato” dalDipartimento di Protezione Civile.

Tuttavia questo era un aspetto di secondo piano e forse ilmeno interessante per gli utilizzatori delle norme medesime: iprofessionisti. Le cose iniziarono subito male per colpa di unaserie di errori contenuti nella prima stesura del testo. Ma piùeclatante fu la temuta obbligatorietà di cambiare i criteri di cal-colo ai quali si erano tradizionalmente abituati i tecnici operantinel campo delle costruzioni, soprattutto nelle strutture. Questoscatenò una “sollevazione popolare” di addetti ai lavori che, aquanto mi risulta, qua e là, non si è ancora sopita.

10 quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

N

_interno_2_2012_interno 22/06/12 11:59 Pagina 10

Page 4: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

quaderni di legislazione tecnica - 2.2012 11

Ma procediamo con ordine. I “moti popolari” spinsero illegislatore a correggere il tiro, così l’applicazione dei crite-ri di calcolo divenne sostanzialmente obbligatoria solo peropere a carattere strategico e facoltativo per quelle private.La norma, dunque, discerneva tra costruzione pubblica eprivata, il terremoto, forse, no.

Fu così che iniziò quel lungo periodo di proroghe, moltonoto agli italiani per una diversa moltitudine di ambiti incui viene applicato ma, a mio modesto parere, tipico di chiè incapace di decidere.

Generalmente, quando il legislatore manifesta la sua inca-pacità di decidere ne consegue che la medesima incapacitàsi riversa, a cascata, sui fruitori degli effetti delle indecisio-ni, i quali a loro volta propendono per il manenimentodello “status quo”. Questo è ciò che accadde nel campodella normativa tecnica. La maggioranza dei professionistisemplicemente ignorò il “nuovo metodo”, eccettuati coloroche per forza di cose erano obbligati ad applicarlo (nelleopere pubbliche di interesse strategico).

Nel frattempo il “vecchio” Ministero competente, peropera del CSLLPP, colmò il “suo” vuoto, dapprima con ilDM 14.09.05 e infine con il DM 14.01.08. Così, di prorogain proroga, si giungeva al 2008. Ogni volta sembrava sem-pre che tutto dovesse cambiare e, puntualmente, ogni voltagiungeva ad hoc un trafiletto di differimento dell’entrata invigore e, dunque, nulla cambiava.

Ciò accadde, puntualmente anche per il 2009, se nonricordo male fu uno di quei celebri “milleproroghe” il qualedifferiva l’entrata in vigore del DM 14.01.08 al 2010. Poi,come al solito, nel 2010 si sarebbe veduto il da farsi.

Bene. Io credo che saremmo ancora in regime di pro-roga se non fosse accaduto, purtroppo un fatto molto gravee luttuoso per l’Italia: il terremoto che colpì la zona de L’A-quila nel 2009. A quel punto accadde il paradosso: l’anti-cipazione della posticipazione.

Tutti sanno, e sapevano, che l’Italia è una zona sismica ein certe parti anche altamente sismica. Ora, se questo è vero,dobbiamo aspettarci che prima o poi, purtroppo, qualchezona sia colpita più o meno gravemente dal terremoto. Que-st’ultimo, se deve accadere, non aspetterà di certo che gliitaliani, per mano di governanti e addetti ai lavori, abbianounanimemente deciso i termini di entrata in vigore di unalegge. Ne consegue che: se una certa disposizione tecnico-normativa è importante allora deve entrare in vigore subito,tanto più se è posta in essere per prevenire. Se invece vieneprorogata, allora significa che non è realmente importante, eallora non si vede il motivo di anticiparla.

La cogenza degli innovativi criteri di calcolo fu impostaagli italiani, o meglio ai tecnici italiani, in questo modo: fumerito (o colpa - a seconda dei punti di vista) di un fattoe non di una reale volontà. Gli eventi infausti fecero pas-sare inosservato che “l’anticipazione della posticipazione” eraun’ammissione di un errore. Peccato che quell’errore si eraperpetrato di anno in anno. Dal 2003 se si parte la contadall’OPCM 3274, dal 1998 se si parte, invece, dall’anno di

emanazione dell’Eurocodice 8: “Indicazioni progettuali per laresistenza sismica delle strutture”.

Bisogna ricordare che tutta la storia della normativasismica italiana ha ripercorso sempre la stessa strada “postu-ma”. Nel 1784 all’indomani del terremoto Calabro del 1783furono emanate le “Istruzioni per la ricostruzione dei Reg-gio”; la Legge n° 1985 del 1884 fu successiva al terremotodi Ischia del luglio 1883; il Regio Decreto 18 aprile 1909fu successivo al terremoto di Messina del dicembre 1908; ilDecreto Ministeriale 2 luglio 1981 fu conseguente al terre-moto dell’Irpinia (1980); poi ci fu la Delibera Regionale delsettembre 1998 conseguente agli eventi sismici che colpiro-no l’Umbria e le Marche nel 1997; la stessa OPCM 3274del 2003 fu emanata a seguito del terremoto del Molise del31 ottobre 2002. Ora toccava al DM 14.01.08.

Avevamo a disposizione “solo” qualche secolo di storia sucui meditare. Dico, meditare a livello normativo, perché lameditazione sulla storicità della sismicità italiana copre unperiodo ben più vasto. E non abbiamo scusanti di smemo-ratezza perché Pompei ed Ercolano, con tutti i loro proble-mi organizzativi, sono aperti al pubblico tutti giorni.

Nonostante tutto questo, come ho detto, la ritrosia dimolti tecnici verso l’applicazione delle nuove metodologiedi calcolo sembra ancora, in qualche caso, permanere.

Chi scrive ne è stato testimone più volte. Già conl’OPCM 3274/03 quando conducevo i primi calcoli sismi-ci con gli spettri di risposta previsti da quella norma ele verifiche con il metodo agli stati limite, incontravoqualche collaudatore che si lamentava del fatto di nonpoter individuare nella relazione di calcolo i valori delletensioni ammissibili e, dunque, di essere molto perplessodei miei risultati.

Nel 2008, e quindi un anno prima dell’entrata in vigoredel DM 14.01.08, proponevo all’Ordine degli Architetti diTreviso un corso per i colleghi, nel quale affrontare i con-cetti fondamentali e i metodi applicativi dei nuovi criteri dicalcolo e, devo dire, con molta sorpesa, l’Ordine di Trevi-so accettava la mia proposta. Con altrettanta sorpresa moltialtri Ordini glissarono, la sorpresa stava nel fatto che sidimostravano refrattari Ordini che, a mio avviso, avrebberodovuto essere più sensibili. Le motivazioni erano sempre lestesse: “Finchè non ci sarà un definitivo obbligo…”.

Da allora sono passati alcuni anni. Nel frattempo, con ilcontributo di Legislazione Tecnica e il patrocinio dell’ANIAI,abbiamo organizzato e proposto una serie di corsi diaggiornamento indirizzati ai professionisti di settore chehanno affrontato, di volta in volta, varie tematiche conte-nute nel DM 14.01.08. Questi seminari sono stati a supportoe compendio di una serie di pubblicazioni, da me curate,sempre edite da Legislazione Tecnica, nelle quali si è cer-cato in vari modi di divulgare i contenuti normativi in unaprospettiva indirizzata alla formazione teorico-pratica delprofessionista operante nel campo delle costruzioni sottomolteplici aspetti: strutturista, direttore dei lavori, ma ancheprogettista architettonico.

_interno_2_2012_interno 22/06/12 11:59 Pagina 11

Page 5: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

(1) Ad esempio: Progettazione Strutturale. - Significato e prassi della nuova normativa antisismica (2010); Costruzioni antisimiche in muraturaordinaria e armata (2011); Interventi su edifici esistenti (2012).

(2) Ricordo che la zonizzazione è graduata secondo uno schema che possiamo tradurre in questi termini: zone 1 “più sismiche”, zone 4“meno sismiche”.

All’interno di queste attività ho avuto modo di riscontra-re l’attenzione e l’interesse attivo di molte categorie di pro-fessionisti: architetti, ingegneri, geologi, sovrintendenti,dipendenti di pubbliche amministrazioni, etc. Ed è ovvioche fosse così. In generale non vedo motivi validi peropporsi al progredire delle conoscenze. Si può essere criti-ci. Ma questa è una cosa fortemente positiva e fa parte delprogresso intellettuale. Tuttavia l’attività critica comporta inprimis una conoscenza dell’oggetto o dell’argomento da cri-ticare e, per questi motivi, comporta un dispendio ditempo, di energie e di studio, altrimenti chi è critico senzaconoscere si mette alla mercè del ridicolo.

Tra l’altro questi metodi di calcolo non sono così nuovi.I primi studi di “calcolo a rottura” risalgono agli anni ‘30del secolo scorso e vennero introdotti nel 1938 nella nor-mativa sovietica. Sempre negli anni ’30 e ’40 furono postele basi del calcolo sismico in relazione alle applicazionidegli spettri di risposta (Biot e Housner). Nel 1955, lenorme tecniche sovietiche recepirono il concetto di “statolimite”, sostanzialmente nei termini in cui oggi lo conoscia-mo, attraverso il criterio semiprobabilistico espresso daicoefficienti γ. Forse però in Italia, qualche eco più risonantegiunse con i celeberrimi “C.A. & C.A.P.” di Fritz Leonhardt,ma qui siamo già negli anni ‘70. Infine gli Eurocodici impe-gnarono i loro sforzi “unificatori” a livello europeo a parti-re dai primi anni ’90.

Dunque anche in ambito meramente storico, direi chechi ha un minimo di cultura tecnica nel campo strutturale,dico cultura, non conoscenza degli algoritmi specifici di cal-colo, non dovrebbe essere colto di sorpresa nel prendereatto che finalmente anche l’Italia ha deciso di accogliere inmodo più cogente ciò che, in pratica, quasi tutto il restodel mondo ha già fatto da tempo.

PostscriptumL’Editoriale che compare in questo numero di Quaderni di

Legislazione Tecnica è stato da me scritto precedentemente aglieventi sismici del 20 maggio che hanno colpito parte dell’EmiliaRomagna e del Veneto meridionale. Quanto accaduto ha, pur-troppo, reso l’argomento nuovamente all’ “ordine del giorno” e,ahimè, ha confermato l’attualità dei temi che avevo affrontato.Rileggendolo non occorre spostare una virgola per cui ho deci-so di lasciarlo inalterato e, per l’uscita cartacea di questo nume-ro, tornare sull’argomento con queste ulteriori considerazioni.Molti temi sono contenuti nelle mie pubblicazioni, libri e arti-coli, editi da Legislazione Tecnica1 e sono stati diffusi anche neicorsi da me tenuti ai colleghi in ambito normativo. Ma andia-mo per ordine.

Appare evidente, credo ormai una volta per tutte, che lazonizzazione sismica (zone 1, 2, 3, 4)2, da me definita “ammi-nistrativa”, così come è attualmente “impostata e assimilata”, siadel tutto superata, forse addirittura inutile e per molte situazio-ni anche controproducente. Tenterò di spiegare perché.a) Superata. Sappiamo, che il DM 14.01.08 non fa più riferi-

mento alle zone 1, 2, 3 e 4, perché superflue nella prospet-tiva dell’applicazione delle regole tecniche ivi contenute perla progettazione antisismica delle costruzioni. Secondo ildecreto l’Italia è tutta zona sismica. Sono stati individuati10.751 capisaldi, diffusi in modo omogeneo sull’intero terri-torio nazionale, cosìcchè ogni località ha una sua accelera-zione sismica attesa al suolo elaborata in funzione statistica.Da queste disposizioni emerge che ogni progetto su edificinuovi, ma anche su quelli esistenti, deve tenerne conto.

b) Inutile. Gli effetti che un evento sismico può provocare inuna costruzione, oltre che da condizioni relative al sito in cuisi trova il fabbricato (che definirò “estrinseche”), dipendonoanche da caratteristiche “intrinseche” dello stesso. In sostan-za, per edifici di nuova progettazione, è possibile che ilcosiddetto “terremoto di progetto” sia maggiore per un edi-ficio da edificare in zona 3 piuttosto che uno in zona 2. Allostesso modo, per quanto riguarda il patrimonio immobiliaredi edifici esistenti storici e non, è possibile che un edificioin zona 3, a parità di accelerazione al suolo, subisca dan-neggiamenti maggiori rispetto ad uno in zona 2, oppure,uno di zona 2, danneggiamenti maggiori rispetto ad un edi-ficio in zona 1, e così via. Queste considerazioni, di banalità“totale” e ovvietà lampante, sembrano essere “totalmente”trascurate. Un esempio? Pochi giorni prima del terremoto,sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto N° 35, compa-re la Delibera della Giunta Regionale n° 655/2012, la qualefissa i criteri “di finanziamento per indagini di microzona-zione sismica, e per interventi strutturali di rafforzamen-to locale o di miglioramento sismico relativo a costruzionipubbliche e private”. Le zone del Veneto colpite dal terre-moto (pochi giorni dopo) ne sono totalmente escluse in

12 quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 11:59 Pagina 12

Page 6: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

(3) Si veda anche l’Introduzione a Costruzioni antisismiche in muratura ordinaria e armata, Marco Boscolo Bielo, op. cit.(2) I lettori potranno esprimere la propria opinione in un sondaggio che ho fatto lanciare sul sito Facebook da Legislazione Tecnica. Il quale pro-

pone la seguente domanda: “A cosa pensate possano essere imputabili le ripetute conseguenze dei terremoti che affliggono l’Italia?“: a) caren-za di normativa chiara e ripetute proroghe; b) Responsabilità di tecnici (progettisti, direttori dei lavori etc); c) costruttori; d) committenti.

quaderni di legislazione tecnica - 2.2012 13

quanto il parametro discriminatorio per l’accesso ai finan-ziamenti assume come limite inferiore una accelerazionesismica attesa al suolo maggiore di quella indicate per lezone colpite (in sostanza sono state quasi del tutto esclusele cosiddette zone 3 e 4). Tutto ciò, come anche i fatti dimo-strano, non ha senso perché la vulnerabilità sismica di unacostruzione contempla caratteristiche intrinseche.

c) Controproducente. Abbiamo fatto un esempio di come alcu-ne banalità appartenenti al buonsenso siano trascurate dallegislatore. Ce ne sono altre? Pare di sì. Al di là delle zonestoricamente e universalmente riconosciute come sismiche,spesso la domanda che sorge è la seguente: «può una zonache non è mai stata interessata da alcun terremoto diventa-re zona sismica?». A livello “amministrativo” lo abbiamo giàscoperto: ad esempio, a seguito degli eventi accaduti nel2001 nella scuola F. Jovine di S. Giuliano di Puglia (CB), illuogo è passato da zona 4 (impropriamente detta «non sismi-ca») a zona 2 («media sismicità»), compiendo un salto di duegradini in un colpo solo. Questo, ed altri fatti analoghi,fanno pensare alle parole del Prof. Emilio Perri riportatenella Prefazione alla seconda edizione del volume“Ingegneria Antisismica”3 del lontano 1971: «Non posso quitacere un riferimento circa l’interrogazione da parte di unmio allievo del Politecnico di Torino, sulla reale possibilitàdi una manifestazione sismica in zona storicamente mai visi-tata da terremoti. Posso dire oggi che la risposta al quesitodell’allievo non si è fatta molto attendere, avendo la stessamadre natura datone una risposta positiva col terremotodella Valle del Belice del 15.1.1968.»Dunque la zonizzazione, così come viene intesa e interpre-tata dalla maggior parte, appare controproducente perchéinduce ai più la falsa opinione che nelle zone considerate abassa sismicità (3 e 4) come quelle colpite dal sisma di mag-gio, tutto sommato, si possa godere di una certa tranquillità.Cosa che, ancora una volta, è stata smentita dai fatti.

Mi pare che materia di riflessione ce ne sia parecchia. Oso fareuna facile previsione: presto molte delle zone colpite faranno unsalto, per così dire, “di qualità” nella scala della pericolosità sismi-ca italiana. E tuttavia sarebbe bastata la lettura di un fondamen-tale scritto non oggi, ma nel 1901, per recuperare la memoria sto-rica, forse, perduta e far sì che non divenga tale anche il tempo.Si tratta del volume di Mario Baratta, I terremoti d’Italia, nel qualesono registrati tutti gli eventi sismici dall’anno 1 d.C. al 1900.Scorrendolo ci si potrebbe rendere conto di molte cose, ancheper quanto riguarda le aree attualmente colpite.

Vorrei inoltre fare qualche breve considerazione in merito adeventuali e possibili difetti di progettazione e/o esecuzione chealcune costruzioni crollate, anche recenti, potrebbero avereavuto. In questo momento la materia è molto delicata, ci sonoindagini in corso, e non vorrei emettere un giudizio grossolanosulle responsabilità di tecnici e addetti ai lavori4. Tuttavia i fab-bricati crollati potrebbero avere effettivamente rispettato le nor-mative tecniche vigenti alla data della loro esecuzione, perchécome si legge nell’Editoriale, l’epopea delle proroghe ha fattosì che, nel decennio trascorso, dentro un marasma totale e nelpanico di doversi aggiornare, molti tecnici (e aggiungerei com-mittenti) abbiano preferito la “scorciatoia” della legittima appli-cazione della “vecchia normativa”.

Ho aggiunto, tra parentesi, “committenti”, perché si puòriflettere su ulteriori questioni. Le norme indicano un “gradominimo” di caratteristiche che le costruzioni ordinarie dovreb-bero avere per affrontare l’evento sismico quando questo capi-terà, se capiterà, nell’arco della loro vita. Ciascuno poi, “com-mittente” per proprio conto (privato), o “committente” perconto di tutti (pubblico) può decidere di aumentare questo“grado minimo”. Ma quanti “committenti” sono disposti a farlo?E quanti “committenti” si interessano delle caratteristiche antisi-smiche prima dell’acquisto di un immobile?

Ci sono spunti per tornare sull’argomento in qualche prossi-mo intervento.

Marco Boscolo Bielo

_interno_2_2012_interno 22/06/12 11:59 Pagina 13

Page 7: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

1. Il valore venale di un posto auto è legato alla domanda ed all’offertaIl valore venale (detto di mercato, nei testi estimativi) di un postoauto è collegato alla domanda dello stesso bene secondo una moda-lità all’incirca di proporzionalità diretta: aumenta con l’aumentaredella domanda, diminuisce con il diminuire della domanda.Contemporaneamente, il valore venale di un posto auto è collegatoalla offerta dello stesso bene con modalità approssimativamenteinversa: aumenta con il diminuire dell’offerta, diminuisce con l’au-mentare dell’offerta. Sinteticamente, si può affermare che il valore dimercato del posto auto è all’incirca proporzionale al rapporto tra ladomanda e l’offerta.

2. Il valore venale di un posto auto è legato alla categoria economicadella zonaLa categoria economica della zona indica la disponibilità a pagare deisoggetti economici che rappresentano la domanda: quanto più que-sti hanno risorse da impiegare, tanto più la competizione al posses-so fa elevare i valori. È come nel gioco del “mercante in fiera”: quan-to più i giocatori hanno destinato somme elevate agli acquisti, tantopiù le carte del gioco sono vendute a prezzi alti.

3. Il valore venale dei posti auto è legato alle utilità che possono dare aicompratori della zonaLa maggiore disponibilità a pagare un posto auto può essere attri-buita alle attività commerciali, tanto più se il fatturato è elevato;anche attività professionali possono avere la convenienza a valutarebene i posti auto; analogamente anche le residenze, in relazione alledisponibilità economiche dei compratori.

La stima del valoredi mercato dei posti auto

di Giuseppe Carraro Moda, ingegnere, docente di Estimo, C.T.U.

Come lecaratteristiche

costruttive edimensionali,

il posizionamento, la situazione sociale edi mercato influiscono

ai fini della correttavalutazione del valore

di mercato di parcheggi e

autorimesse.

Estimo

quaderni di legislazione tecnica - 2.2012 15

_interno_2_2012_interno 22/06/12 11:59 Pagina 15

Page 8: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

4. I posti auto, in relazione alla loro conformazione,sono distinguibili in categorie

I posti auto possono essere in ambiente chiuso, oppu-re al coperto dagli agenti atmosferici, oppure all’aperto.Si noti che le suddette diverse caratteristiche sono innumero di tre.

I posti auto possono essere in ambiente privato, oppu-re in ambiente condominiale, oppure su strada (com-prendendo anche gli spazi collegati ad una pubblica via).Totale: altre tre diverse caratteristiche.

Il combinarsi dei tre suddetti gruppi di caratteristicheporterebbe a nove categorie; queste però si riducono adotto, in quanto un parcheggio in ambiente chiuso nonpuò essere su strada. Invece, un parcheggio lungo unapubblica via (oppure ad essa collegato) può essere pro-tetto dagli agenti atmosferici (da tettoie, idonee alberatu-re, pensiline, ecc.).

5. I posti auto possono essere caratterizzati da unadiversa comodità d’uso

L’acquirente di un posto auto dà importanza al tempoche intercorre tra il momento in cui esce dallo spazio ovesoggiorna ed il momento in cui si immette nella strada pub-blica con la propria auto. Questo tempo si distingue intempo per il movimento pedonale ed il tempo per il movi-mento in auto. L’acquirente da importanza, oltreché altempo, anche alla spesa per il movimento dell’auto nellemanovre di parcheggio, qualora detta spesa sia sensibile.

6. Le diverse categorie di posti auto sono inconcorrenza d’uso e commerciale

Gli utenti considerano i posti auto secondo due diver-si punti di vista: 1° Le caratteristiche peculiari. 2° La spesanecessaria per acquistarlo o per prenderlo in locazione.

In relazione a tali due punti di vista, procedono allascelta del posto auto più adatto alle loro preferenze edalle loro disponibilità economica.

7. La situazione sociale caratterizzata da redditi effettiviin calo incrementa la domanda verso i posti auto menocostosi

Questa situazione si rileva principalmente nei quartieridi categoria media, perché questa categoria è soggettamaggiormente all’attuale calo dei proventi. Nelle zonepopolari, la tendenza ai posti auto di minore costo è statasempre presente. Nelle zone signorili, le riduzioni dei red-diti non hanno significato cali sulla spesa per i posti automa, anche in queste zone, vi sono persone che preferi-scono economizzare sulla spesa dell’auto.

8. Per i posti auto siti in ambiente chiuso (autorimesse)ha importanza limitata, ma sensibile, la capienza dellocale

Fatto pari ad uno il prezzo di un posto auto in auto-rimessa singola in un palazzo di categoria media, il prez-zo di un posto auto in autorimessa con due posti puòessere valutato pari a 0,92, se i posti auto sono tre paria 0,88, se i posti sono dieci pari 0,85, se i posti sono

20-30, pari a 0,82. I deprezzamenti, in relazione al nume-ro, sono lievemente maggiori per le case signorili e lie-vemente minori per le case di categoria popolare.

9. Per i posti auto esiste la possibilità di unincremento di valore (anche notevole) in relazione allapossibile esistenza del valore complementare

Il valore complementare si manifesta per un bene quan-do, accoppiato ad un altro bene, spunta un prezzo supe-riore al valore di mercato. Generalmente, il venditore di unbene, nel periodo iniziale della messa in vendita, chiede unprezzo più alto del valore di mercato perché intende accer-tare se esiste un compratore che possa sopravvalutare ilbene, in quanto è in grado di trarne delle utilità eccezio-nali. Oppure, un compratore potrebbe esser disposto apagare somme superiori al valore di mercato perché il benegli conferisce delle comodità notevoli, per ottenere le qualiè disposto a spendere senza un preciso e vincolante giu-dizio economico.

I beni, che possono essere sopravvalutati in base al valo-re complementare, hanno generalmente tale caratteristica inconseguenza della loro posizione, che risulta particolarmentefavorevole per coloro che vivono o lavorano nelle vicinan-ze. Chi vive in un condominio, sopravvaluta un posto autosito nello stesso stabile, oppure in posizione molto vicina.Una famiglia che ha un appartamento piccolo, se diventatapiù numerosa, può sopravvalutare un appartamento adiacen-te e collegabile al primo. Uno stabilimento industriale puòpreferire un’area attigua per eventuali ampliamenti.

10. La discreta probabilità dell’esistenza del valore complementare per i posti auto

Detta probabilità è maggiore nelle zone di edilizia supe-riore, si riduce con il diminuire della classe, fino a diven-tare poco consistente per le case di categoria ultrapopolare,anche se è comunque sempre possibile. La frequente pos-sibilità che i prezzi spuntati in contrattazioni di venditasiano maggiorati per il formarsi del valore complementareè connessa alla caratteristica dei posti auto di essere beni,di per sé, complementari alle abitazioni o ad altre tipolo-gie di edifici. Se i posti auto, di qualsiasi tipo o categoria,sono pochi, in relazione alle necessità, si manifesta unacompetizione nel possederli ed i prezzi salgono. Anche setale competizione non si manifesta, un compratore, che diaimportanza al possesso di un posto auto (e possegga ilcapitale necessario allo scopo) è disposto a pagare di piùdella media dei valori che sono spuntati nella zona, qua-lora il venditore tenga duro.

11. Il frequente manifestarsi del valore complementare,per i posti auto, rende necessaria la discussioneparticolareggiata per ogni valore spuntato peraccertare se trattasi di valore di mercato

Non è un’operazione seria dedurre il valore di merca-to di un posto auto da un numero limitato di riferimen-ti che possono essere inficiati dal valore complementare.Si accerta tale situazione dalla diversità dei prezzi. Adesempio, tre posti auto piuttosto simili, siti in posizione

16 quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 11:59 Pagina 16

Page 9: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

ravvicinata possono essere stati pagati euro 14.000, 13.000e 11.000 negli ultimi tre anni diversi consecutivi. Vi pos-sono essere due interpretazioni: i valori immobiliari nellazona sono in calo, in progressione crescente (malgradol’incremento della motorizzazione): dapprima del 7,2% (da14.000 a 13.000) e poi del 15,4% (da 13.000 a 11.000).Ma se tale decremento non è confermato dall’andamentogenerale del mercato, si deve ritenere che si siano mani-festati valori complementari, che hanno modificato il valo-re di mercato.

12. È molto più frequente il valore complementare ad aumentare rispetto al valore complementare a diminuire, per un bene altamente commerciabile, come il posto auto

Nelle zone signorili, si può ancora ritenere possibile cheil grande capitalista si disfi di un bene senza trarne unprezzo adeguato. Ma nelle zone di edilizia economica, talepossibilità è da escludere, giacché il venditore sempre sipremura di informare il mercato, sia direttamente con con-tatti personali con i condomini ed i vicini e sia indiretta-mente, mediante annunci pubblicitari su giornali specializzati.Il venditore di categoria economica ha sempre la disponi-bilità di attendere alcune settimane, od anche mesi, primadi addivenire alla vendita. In queste vendite, pertanto deveessere escluso il valore di compravendita inferiore al valo-re di mercato; cioè, nel caso delle tre vendite, di cui alsuddetto punto undici, il valore di 14.000 euro è sicura-mente inficiato dal valore complementare e non è serioconsiderarlo come elemento che definisca il valore di mer-cato; infatti, si tratta di una “punta” in più, che non puòessere considerata. Si deve precisare che i valori di mer-cato che si manifestano in diverse compravendite (nellastessa zona, ed in uno stesso momento economico) hannolimitate differenze percentuali (al massimo il 5%), perchénon esiste nessun soggetto disposto a pagare più del 5 percento in più un bene rispetto a quanto, nello stessomomento, ha pagato un altro, a parità di utilità ritraibili,definite anche dalle caratteristiche di ciascun bene.

13. La dipendenza economica del mercato dellelocazioni dal mercato delle compravendite

Se un bene immobile (quale un’autorimessa od unacantina) che non sia indispensabile alla vita (come inve-ce lo è un’abitazione), messo in vendita dal proprietario,non trova, per qualche tempo, compratori e, soltantodopo ripetuti abbassamenti di prezzo, spunta un serioacquirente, risulta dimostrata la scarsa appetibilità delbene, nel suo sito e mercato. Se poi il compratore inten-derà locare il bene, si troverà nella stessa difficoltà, giàsostenuta dal venditore, cioè dovrà constatare la scarsadomanda per la locazione del bene. Potrà poi constatareche, se la zona è priva di famiglie discretamente agiate,non sia possibile trovare alcun locatore. È invece proba-bile che possa trovare famiglie disposte ad occupare ilbene promettendo il solo compenso di una indennità difine anno (oppure semestrale o trimestrale), valutata bona-riamente, alla stregua di un regaletto compensativo. È

questa la situazione economica di categorie aventi un’e-conomia strettamente marginale.

14. Non è possibile dedurre il valore di mercato di unposto auto in base a prezzi spuntati in zone diverseda quella cui appartiene il bene, sia per effettivadistanza e sia per diversa categoria economica

Il valore di mercato dei posti auto è strettamente legatoalla zona dove sono ubicati, perché l’esigenza di parcheg-giare un’auto deve essere soddisfatta entro un’area poten-ziale ristretta a poche decine di metri di raggio, superati iquali il posto auto incomincia a risentire di deprezzamento.

Si può affermare che riferimenti siti a distanze supe-riori a due-trecento metri possono avere valore di atten-dibile riferimento soltanto dopo aver sottoposto ad attentavalutazione le caratteristiche delle due zone (quella delbene da stimare e quella dei riferimenti) per accertare lasostanziale identità delle caratteristiche economiche esociali e la sostanziale identità del rapporto tra l’offerta ela domanda. Cioè, se il bene da stimare ed i beni, le cuicompravendite sono prese a riferimento, appartengono allastessa zona di possibile soddisfazione della esigenza diparcheggio, il confronto è possibile tenendo soltanto pre-senti le difformità che possono derivare dal presentarsi divalori complementari; invece, se le zone sono diverse,perché distanti oltre quanto è ritenuto ammissibile per iposti auto, è necessaria la discussione delle caratteristicheeconomiche e sociali delle diverse zone, i cui posti diparcheggio si vuole sottoporre a confronto, per rappor-tarne i valori di mercato.

15. Il valore di un’autorimessa è pari alla somma deivalori dei suoi posti auto e del valore dell’eventualespazio residuo da utilizzare come deposito di materialinon infiammabili

Non è possibile stimare il valore di un’autorimessa inbase ai metri quadrati, perché questi non sono strettamen-te proporzionali al numero di auto in essa ricoverabili. Seper ogni auto è stata prevista una porta d’entrata, il postoauto inizia appena dopo questa. Tenendo conto che imanuali di architettura indicano il posto auto con un ret-tangolo avente i lati di metri 2,50 e 5,00, con una super-ficie di 12,5–13 mq, è parcheggiabile un’auto lunga fino ametri 4,75 (medio-grossa). Se ogni due auto è prevista unasola porta d’entrata, di dimensioni normali, i due posti autoda metri 2,5 x 5,0 devono iniziare a metri 4,0 dalla portad’entrata cosicchè ogni posto auto necessita della superficiedi 2,5 x (5,0 + 4,0) = 2,5 x 9,0 = 22,5 mq. Di conseguenzai due posti auto necessitano la superficie complessiva di22,5 x 2 = 45 mq. Questa superficie è circa 1,7 superiorerispetto alla superficie di 26 mq. L’estimatore, che avessestimato la prima autorimessa in base al valore di 1.200euro/mq, (valore medio nelle zone semi-centrali delle cittàmedie) pari cioè a 12,5–13 x 1.200 = 15.500 euro (a postoauto), se volesse stimare la seconda più grande autorimes-sa in base ai metri quadrati, darebbe alla seconda autori-messa il valore di 45 x 1.200 = 54.000 euro. Ma questovalore è errato perché i posti auto nella autorimessa con

quaderni di legislazione tecnica - 2.2012 17

_interno_2_2012_interno 22/06/12 11:59 Pagina 17

Page 10: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

due posti auto valgono il 92% in meno dei posti auto inautorimessa con un solo posto singolo (vedasi il preceden-te punto n. 8) ed il valore di detta autorimessa risultereb-be (in base al valore dei suoi due posti auto) pari a 0,92x 15.500 x 2 = 28.520 euro. L’inesperto estimatore attribui-rebbe alla seconda autorimessa il valore di 54.000 euromentre il suo valore, in base alle utilità che l’autorimessapuò dare (il ricovero di due auto) ha il valore di 28.520euro. Nella autorimessa avente due posti auto ed una solaporta d’entrata, deve essere destinata, per il movimentodelle auto fino al posto di parcheggio, la superficie di 4 x5 = 20 mq, pari al 44% dell’intera superficie; questa per-centuale è ancora maggiore per autorimesse dalla formairregolare o più grandi. In grandi autorimesse cittadine,risulta conveniente pagare un guardiano che, essendo sem-pre presente ed eseguendo le manovre, possa ricoverarequalche auto in più oltre le suddette valutazioni (accostan-dole e rendendole a spostamento dipendente).

Supponendo che esista, nel campo sociale, la controver-sia se si debba stimare le autorimesse in base alla super-ficie, oppure il valore debba essere riferito alla loro effettivacapienza, a quale linea di pensiero si deve dare ragione?È un principio di assoluta verità e di generale applicazio-ne, considerato dalle teorie estimative, che i beni immobilivalgono in funzione della utilità che possono dare almomento presente ed anche in un momento futuro (esat-tamente determinabile, oppure prevedibile in base ad uncalcolo probabilistico). L’utilità di un’autorimessa, la cui uti-

lizzazione possa essere ritenuta stabile nel tempo, è quel-la di poter usufruire dei posti auto che contiene. Non esi-ste nessuna altra seria ed attendibile possibilità di stimadel valore di mercato.

16. ConclusioniLa valutazione dei posti auto deve tener conto delle loro

caratteristiche costitutive ma, più di ogni altro bene immo-bile, ha importanza l’ubicazione, essendo i posti auto deibeni che, per loro funzione, sono strettamente complemen-tari ad altre tipologie edilizie. L’ubicazione ha anche impor-tanza perché i valori dei posti auto sono strettamente legatialla vicinanza alle abitazioni, uffici, ecc., dei quali sono aservizio. Il rapporto tra la domanda e l’offerta deve esseresempre considerato: ove vi sono posti auto non locati per-ché la domanda è scarsa, il valore dei posti auto è sicu-ramente basso; ove i posti auto sono in numero nettamenteinferiore alla domanda, il loro valore cresce a dismisura.Si devono anche tenere presente: 1° le utilità che il postoauto dà al proprietario (massime per gli esercizi commer-ciali); 2° le disponibilità economiche degli eventuali com-pratori o locatari; 3° la natura prettamente locale e ristrettadel posto auto.

Pur avendo i posti auto valori complessivamente limita-ti, rispetto ai valori dei beni immobili cui sono a servizio,secondo un rapporto di complementarietà, tuttavia gli sti-matori devono eseguire le valutazioni con la massimaserietà.

In figura, è rappresentata l’ossatura strada-le di una zona residenziale avente, sulla destradel foglio, una zona per altre attività (industrialiod agricole). L’ossatura stradale è costituita (asinistra ed al centro) da una maglia ad elemen-ti rettangolari avente le dimensioni di metri 160per metri 70-80. Invece, sulla destra del foglio,nella direzione della zona destinata ad altra atti-vità, la zona residenziale termina con una seriedi strade senza uscita lunghe metri 260.

Considerato il punto “A”, sito all’incrocio didue strade centrali, si è calcolato la lunghezzacomplessiva dei tratti di strada che distanomeno di 200 metri da detto punto “A”. Lasomma di dette porzioni viarie dà metri 1.460(vedansi i calcoli in figura).

Per il punto “B”, sito su una strada senzauscita, detta distanza si riduce da 1.460 a 200metri. Analogamente, per il punto “C” dettadistanza si riduce da 1460 a 470 metri.

Infine, se la strada sulla quale è sito il punto“C”, dovesse non proplungarsi con altra strada,la distanza si ridurrebbe a 400 metri.

Se si ipotizza che, per ogni metro lineare di strada, abiti, nelle due fasce laterali, complessivamente, un abitante, si arriva alleseguenti conclusioni: 1° esistono 1.460 abitanti che abitano a distanze inferiori a 200 metri dal punto “A”; 2° analogamente, per ilpunto “B” esistono soltanto 200 abitanti e, per il punto “C” esistono 470, oppure 400, abitanti che abitano a distanze inferiori a 200metri. Pertanto, il punto “A” è il migliore per ubicarvi esercizi commerciali al minuto ed è anche ottimale per la domanda di autori-messe in locazione, perché, nelle immediate vicinanze, esiste il maggior numero di eventuale locatari.

Sono indicati in figura i coefficienti di riduzione relativamente agli altri due punti “B” e “C”, secondo le proporzioni (indicate in figu-ra): 0,14, 0,27 e 0,32.

18 quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 11:59 Pagina 18

Page 11: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

’Italia, più di ogni altro paese al mondo, è ricca di cen-tri storici il cui elemento catalizzatore è dato dalla bel-lezza architettonica dei fabbricati. In realtà non solo i

centri storici cittadini ma tutte le nostre città sono famose nelmondo per la loro eleganza e raffinatezza. Di contro, sta di fattoche, fin troppo spesso, le facciate dei fabbricati vengono deva-state da interventi più o meno radicali che deturpano il pae-saggio. Così, capita sovente che, sulle facciate dei palazzi storici,spuntino dal nulla canne fumarie in acciaio o infissi in allumi-nio anodizzato. Ma una delle piaghe più diffuse è certamentedata dalla creazione delle verande. Stiamo parlando del malvez-zo di chiudere il balcone con delle strutture a vetri che, il piùdelle volte, rappresentano un vero e proprio pugno nell’occhiosotto il profilo architettonico. La circostanza che le verandesiano, con sempre maggior frequenza, al centro di spiacevolisituazioni finite nelle aule di giustizia, è un dato sintomatico diquanto la casistica possa essere ricorrente.

di Donato Palombella, giurista d’impresa esperto in dirittoimmobiliare, edilizia e urbanistica

Chiusura di balconi e terrazze con infissi e strutture vetrate, casisticacompleta dei possibili interventi e dei profili autorizzatori: il punto divista della Giurisprudenza, problematiche condominiali, situazione nellevarie regioni, ruolo dei regolamenti comunali, riflessi fiscali, sanzioni.

Edilizia

Trasformazione delbalcone in veranda

L

quaderni di legislazione tecnica - 2.2012 19

_interno_2_2012_interno 22/06/12 11:59 Pagina 19

Page 12: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

Il punto di vista tecnico-costruttivo. In primo luogooccorre partire dalla definizione del “balcone” e della “ter-razza”. Il balcone, altrimenti detto poggiolo, consiste in unasporgenza dalla facciata dell’edificio munita di ringhiera oparapetto. Si differenzia dalla terrazza in quanto, mentre ilprimo costituisce un elemento aggiunto al corpo principaledell’edificio, consistendo, quindi, in una sporgenza, la ter-razza è inclusa nel fabbricato.

Vengono definiti, invece, “balconi a castello” i balconiincassati nel perimetro dei muri portanti dell’edificio; inquesto caso la struttura portante del piano del balcone acastello è parte integrante di quella dell’edificio.

La veranda, quindi, altro non è se non un balcone (ouna terrazza) chiuso mediante un telaio (in pvc, alluminio,anticorodal, legno o altro) che supporta materiali trasparenti(vetro) o opachi (policarbonato).

L’aspetto urbanistico. A ben vedere la realizzazione diuna veranda non compromette, solo e semplicemente, l’a-spetto architettonico o il decoro del corpo di fabbrica macoinvolge problematiche sotto certi aspetti più severe erestrittive. Ad essere chiamata in causa, infatti, è l’urbanisti-ca che considera la chiusura del balcone come un’operacapace di influire sulla cubatura e sulla superficie utile e,

quindi, idonea ad incidere sui parametri edilizi. E non ètutto. La costruzione del manufatto, infatti, in casi estremi,potrebbe incidere negativamente sulla statica del fabbricato.La realizzazione di tale tipologia di opera richiede, quindi,l’intervento di un tecnico che, in base alla propria espe-rienza e preparazione professionale saprà valutare, caso percaso, la necessità di procedere alla presentazione di un pro-getto ottenendo, se del caso, il preventivo rilascio di unidoneo titolo abilitativo dei lavori.

Da un punto di vista prettamente tecnico la realizzazio-ne di una veranda comporta certamente la realizzazione diun nuovo volume determinando un amento della superficieutile, una modifica della sagoma del fabbricato ed un cam-bio di destinazione.

Il parere della giurisprudenza: la tipologia dell’opera.La giurisprudenza, comunque, non è concorde nell’inqua-dramento del manufatto all’interno di un’unica categoria. Larealizzazione della veranda, infatti, a volte viene considera-ta alla stregua di un “intervento di ristrutturazione edilizia”(T.A.R. Molise, Sez. I, 1° giugno 2911 n. 310) mentre altrevolte viene inquadrato tra gli interventi di nuova costruzio-ne ex art. 3 comma 1 lett. e) del d.P.R. n. 380/2001 (Cortedi Cassazione, Sez. III pen., 20 luglio 2011, n. 28927). In

entrambi i casi la sostanza non cambiamolto in quanto il manufatto dovrebbeessere assentito con un titolo abilitativodei lavori.

Le sanzioni penali. La terza Sezionepenale della Corte di Cassazione, con lasentenza dell’11 maggio 2011,n. 18507 ha adottato la linea dura con-tro chi, in assenza di un titolo abilitativodei lavori, aveva chiuso il balcone conuna intelaiatura metallica e pannelli invetro. Si tratterebbe, secondo il Palazzac-cio, di un vero e proprio abuso edilizio.Con quale risultato? All’imputato vienecontestata la violazione dell’articolo 44,lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,il che si traduce in una pena detentivadi due mesi di arresto, una sanzione di15.000 euro e la condanna alle spese digiudizio. Nel caso in esame la veranda èstata considerata come un nuovo localeautonomamente utilizzabile destinato adurare nel tempo con l’effetto di amplia-re la superficie e la cubatura dell’immo-bile. La sanzione, probabilmente, sarebbestata evitata se l’imputato fosse riuscito adimostrare di aver realizzato una struttu-ra precaria destinata a sopperire ad esi-genze temporanee e contingenti.

Vietato “svecchiare” le vecchie strut-ture. Capita, alle volte, di avere in casauna vecchia veranda realizzata con mate-

20 quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 11:59 Pagina 20

Page 13: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

riali non più confacenti alle nuove esigenze. Ci si chiede,in questo caso, se si possa procedere alla sostituzione deivecchi materiali con altri più moderni. Secondo il T.A.R.della Campania (Napoli, Sez. IV, sentenza depositata incancelleria il 6 marzo 2009, n. 1039) la sostituzione deimateriali con altri più moderni non salva dalle manette. Nelcaso in esame, il proprietario si era limitato a sostituire imateriali con cui era stata realizzata una vecchia verandadi circa 7 mq. Il TAR partenopeo, questa volta, ha ordina-to la demolizione del manufatto in quanto è stato accerta-to che la preesistenza era abusiva. Quindi, prima diprocedere alla realizzazione di un intervento che potrebbeattirare l’attenzione dei Vigili tecnici, appare opportuno sin-cerarsi che la “vecchia struttura” sia stata regolarmente auto-rizzata e che “le carte siano tutte in regola ed al loroposto”. Diversamente si corre il rischio di essere costretti adabbattere anche le strutture preesistenti ed ormai obsolete.Grava sul proprietario, infatti, l’onere di dimostrare che lastruttura è in regola con le norme urbanistiche e che, even-tualmente, è stata condonata.

Il Condominio dichiara guerra alla veranda abusiva. Chiintende realizzare una veranda non deve fare i conti solocon il Comune, il nemico più temibile ed insidioso, infatti,è rappresentato dai vicini di casa e dal Condominio. LaCorte di Cassazione, Sez. II civile, con la sentenza del 10maggio 2012, n. 7178, affronta un tema delicato: l’autoriz-zazione alla chiusura dei balconi ed alla realizzazione delleverande. Il caso in esame è sintomatico. La battaglia all’in-quilino-cementificatore non viene data dall’amministrazionecomunale bensì dal condominio che si dimostra ben pococonciliante nei confronti di chi cerca di “recuperare spazioutile” chiudendo il balcone. Sta di fatto che il Condominiodichiara guerra al proprietario che aveva chiuso il balconecon una veranda. Due i punti che finiscono sotto la lente:

la realizzazione della veranda, secondo il Condominio, vio-lerebbe il decoro architettonico del fabbricato. Come se nonbastasse, l’intervento sarebbe stato realizzato in aperta vio-lazione del regolamento condominiale. Secondo una fami-gerata clausola n. 7 contenuta nel regolamento condominiale,gli interventi avrebbero dovuto essere preventivamente auto-rizzati dall’Assemblea del condominio nonché dall’Ammini-stratore. A dirla tutta non è assolutamente detto chel’Assemblea o l’Amministratore possano essere consideratidegli esperti in materia di decoro architettonico degli edifi-ci ma comunque il regolamento condominiale può dettaredei seri limiti alla possibilità di realizzare l’agognata veran-da e fare i conti con un condomìnio inferocito può esse-re molto più complicato che contendere il campo con lapubblica amministrazione.

Secondo il Tribunale la veranda non incide sul decorodell’edificio. Ed è proprio quello che accade nel caso inesame. Il Condomìnio cita in giudizio il proprietario del-l’appartamento chiedendo la condanna alla demolizione delmanufatto realizzato senza il consenso dell’Amministratore.Il condòmino, in un primo tempo, contesta che via sia statauna alterazione nell’estetica del fabbricato, poi cambia rotta,corre ai ripari e gioca l’ultima carta apportando alla veran-da una serie di modifiche sostanziali per riconciliare ilmanufatto con le linee estetiche del fabbricato. Sta di fattoche il Tribunale ritiene infondata la tesi del condomìnio inquanto non ritiene che il manufatto, per quanto abusivo,possa aver prodotto una alterazione all’estetica del corpo difabbrica.

La Corte di Appello cambia rotta: prevale il regola-mento condominiale. Il Condomìnio non demorde e ricor-re in appello sbandierando le norme contenute nelregolamento condominiale. Queste ultime vieterebbero la

realizzazione di qualsiasi opera di deli-mitazione delle proprietà private rectius,vieterebbe la realizzazione delle verande.In parole povere i condomini potrebbe-ro realizzare tali manufatti solo chieden-do la preventiva autorizzazioneall’amministratore del condominio previadelibera dell’Assemblea. La Corte diAppello accoglie la domanda e ordina lademolizione del manufatto. Con qualemotivazione? Semplice: secondo la Corteterritoriale il regolamento avrebbe laprevalenza sull’interesse del singolo con-domino a prescindere dall’impatto delmanufatto da realizzare sull’estetica delfabbricato. Ed è proprio questo il puntoessenziale della vicenda. A quanto parel’Assemblea viene fatta arbitra di deci-dere se un’opera è capace o meno diincidere negativamente sull’estetica del-l’intero fabbricato senza neanche inter-pellare un esperto o un tecnico difiducia.

quaderni di legislazione tecnica - 2.2012 21

_interno_2_2012_interno 22/06/12 11:59 Pagina 21

Page 14: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

La Cassazione rincara la dose: legittima la disparità ditrattamento. Se il Condomìnio non vuole arrendersi, il pro-prietario non è certamente da meno e ricorre in Cassazio-ne. Secondo il ricorrente il problema sarebbe quello distabilire la oggettiva capacità del manufatto realizzato adarrecare un pregiudizio all’estetica del corpo di fabbricacondominiale. Viene sollevato, inoltre, un delicato problemadi equità e di parità di trattamento. A quanto pare quellafinita sotto la lente della giustizia non era l’unica verandarealizzata all’interno del condomìnio per cui il ricorrentelamenta la disparità di trattamento rispetto agli altri com-proprietari che avrebbero avuto la possibilità di “verandare”senza alcun problema.

Secondo la Cassazione il punto focale della vicenda nonè la potenziale capacità della veranda di arrecare un pre-giudizio all’estetica del fabbricato quanto il potere coerciti-vo del regolamento condominiale. La veranda deve essereeliminata non perché arreca un pregiudizio estetico al fab-bricato ed a prescindere dalla verifica dell’esistenza di talepregiudizio. Ad essere violato non sarebbe stato il canoneestetico quanto il regolamento di condominio. La circostan-za che il Condominio abbia tollerato ed autorizzato la rea-lizzazione di altre verande rientra nei poteri di gestione delCondominio riconosciuti proprio dal regolamento condomi-niale. A quanto pare il destino della nostra veranda èsegnato e non è possibile neanche far valere la disparitàdi trattamento rispetto ad altri condomini.

Le dimensioni non contano. Almeno quando la verandacopre solo una parte del balcone. Non è detto che la veran-da debba “chiudere” tutto il balcone. Può accadere che ilproprietario dell’appartamento, invece di utilizzare tutta lasuperficie del balcone annettendola, di fatto, all’abitazione, silimiti a realizzare un box più o meno ampio in cui allog-giare delle attrezzature. Può accadere, per esempio, che talebox venga realizzato per proteggere la caldaia del riscalda-mento ovvero per riporvi delle dotazioni di uso domestico(aspirapolvere, scopa, scala, ecc.). Sotto l’occhio vigile dellaCassazione è finito il caso in cui il proprietario dell’apparta-mento aveva creato un piccolo armadio sul balcone in cuiera alloggiata la lavatrice. In questo caso, ci si chiede, il boxdeve essere considerato come una veranda (abusiva) anchese di ampiezza molto più ridotta rispetto alla superficie tota-le del balcone o, a contrario, deve essere considerato comeuna sorta di “armadio” semplicemente alloggiato in modo sta-bile all’esterno dell’appartamento? Il caso è stato risolto dallaterza sezione penale della Corte di Cassazione, sez. IIIpenale, con la sentenza n. 28927 emessa il 18 maggio 2011e resa pubblica mediante depositata in cancelleria il succes-sivo 29 luglio 2011. Secondo il Palazzaccio, le dimensioninon contano! Che il manufatto occupi il balcone in tutto oin parte è un elemento del tutto contingente ed irrilevante.In sostanza si tratta, in entrambi i casi, di un’opera abusivache, come tale, deve essere eliminata.

L’importanza dei regolamenti comunali. Realizzare unaveranda comporta un aumento della superficie utile e delvolume per cui, almeno in linea di principio, la realizza-

zione del manufatto dovrebbe essere preventivamente auto-rizzata dall’amministrazione comunale (prima) e dal condo-minio (poi). D’altra parte non bisogna dimenticarel’importanza dei regolamenti comunali che, in alcuni casi,potrebbero contenere disposizioni meno restrittive rispettoalla disciplina nazionale. Alcuni regolamenti comunali, peresempio, legittimano la chiusura del balcone, ovvero la rea-lizzazione della veranda, quando il manufatto non è visibi-le dalla strada. In parole povere, evidentemente, ilregolamento locale mira a tutelare l’estetica delle strade cit-tadine ma nulla vieta al fortunato proprietario dell’apparta-mento dotato di un balcone nel cortile interno di “chiuderlo”con la classica veranda. Ovviamente non è possibile detta-re delle regole generali proprio perchè in Italia abbiamooltre 8.000 comuni e, alla resa dei conti, ciascuno potreb-be disciplinare la materia in maniera diversa pur restando,ovviamente, nei limiti dettati dalla normativa nazionale. Lasoluzione concreta, a questo punto, passa per il tramite deitecnici locali che, conoscendo a menadito il proprio mestie-re e le norme locali, sapranno certamente consigliare nelmigliore dei modi i propri clienti. Da sconsigliare, quindi,il classico “fai da te”, meglio ricorrere al proprio tecnico difiducia che saprà certamente consigliare al meglio, magaridopo aver avuto uno scambio di idee con il tecnico comu-nale.

22 quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 11:59 Pagina 22

Page 15: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

Il peso delle norme regionali. “Stare dietro” all’evolver-si della normativa regionale non è sempre agevole, anzi, ilpiù delle volte è impossibile tener conto dell’evoluzionedella normativa locale, comunque possiamo tracciare unquadro di massima della situazione. Partiamo, per esempio,dalla Regione Sicilia. L’articolo 9 (“Opere interne”) dellaLegge Regionale della Sicilia 10 agosto 1985, n.37 “Nuovenorme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edili-zia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive”introducendo una prima deroga alla normativa nazionale,prevedeva che “Non è altresì considerato aumento di super-ficie utile o di volume né modificazione della sagoma dellacostruzione la chiusura di verande o balconi con struttureprecarie.”. Più recentemente, l’articolo 20 “Opere interne”della Legge Regione Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 “Disposi-zioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003”, pre-vede una ulteriore deroga alla normativa nazionale. Lanorma regionale stabilisce, infatti, che “non sono soggette aconcessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumen-to di superficie utile o di volume né modifica della sago-ma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamentoe/o la copertura di spazi interni con strutture precarie,ferma restando l’acquisizione preventiva del nulla osta daparte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientalinel caso di immobili soggetti a vincolo.”.

Via libera, quindi, alla realizzazione delle verande pur-ché il proprietario dell’unità immobiliare, contestualmenteall’inizio dei lavori, presenti al Comune una relazione afirma di un professionista abilitato, che asseveri le opere alrispetto delle norme in materia di sicurezza, urbanistica,igienico-sanitarie e versi una “tassa” parametrata alla super-ficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.

La norma, inoltre, prevede (comma 4) che “Si definisco-no verande tutte le chiusure o strutture precarie come soprarealizzate, relative a qualunque superficie esistente su bal-coni, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alleverande le altre strutture, aperte almeno da un lato, qualitettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque deno-minate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie,sempreché ricadenti su aree private.”.

La Legge Regione Friuli Venezia Giulia 11 novembre2009, n. 19 ovvero il c.d. “Codice Regionale dell’Edilizia”permetterebbe ulteriori deroghe a carattere locale. Questo,almeno, il parere della Regione (22.03.2010) rispetto allenumerose richieste di chiarimenti inoltrate dai Comuni inmerito alla corretta applicazione dell’art. 16 comma 1 lette-ra k) del Codice. La norma locale permetterebbe la realiz-zazione di verande in regime di attività edilizia libera,soggetta a mera comunicazione purché il manufatto sia con-tenuto entro il 10 per cento del volume utile dell’edificioo dell’unità immobiliare esistenti, se a destinazione residen-ziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile del-l’edificio o dell’unità immobiliare esistenti se a uso diversodalla residenza. E se la veranda eccede questo limite dimen-sionale? Nessun problema, almeno in Friuli basterà ricorre-re ad una D.I.A. per tutte le pertinenze che comportino unaumento fino al 20 per cento del volume utile, se a desti-

nazione residenziale, o della superficie utile se ad usodiverso della residenza. Oltre questi limiti, occorrerà il per-messo di costruire ai sensi dell’art. 19 comma 1 lettera b)della LR 19/2009.

La Legge Regionale Sardegna del 19 febbraio 1986,n. 21 “Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11ottobre 1985, n. 23” stabilisce, all’articolo 3 che «sonoammesse alle sanatorie di cui ai precedenti commi le opereminori realizzate prima dell’entrata in vigore della presentelegge o in corso di realizzazione alla medesima data. Alleopere interne definite nei precedenti commi è equiparata,ai fini della procedura per la sanatoria, la chiusura di veran-de, balconi o terrazze con strutture precarie per la quale èugualmente dovuto il versamento di lire 6.000 per ognimetro quadro realizzato».

La veranda diventa legittima quando si trasforma inserra solare. Ma, diciamocela tutta, il costo a metro qua-drato di un appartamento è ormai spropositato a prescin-dere dalla crisi in atto e lo spazio in casa non è maisufficiente. La veranda, in questa prospettiva, può costituireuna valida via di fuga per chi deve fare i conti con la pro-pria busta paga ed ha comunque bisogno di spazi perrispondere alle esigenze concrete della famiglia. A questopunto ci si chiede se, in linea teorica, ci sia una soluzio-ne di compromesso tra il rigore della legge e dei regola-menti che vietano la realizzazione delle verande e leesigenze della famiglia. Una soluzione “borderline”, a benvedere, potrebbe esserci. Stiamo parlando della c.d. serrasolare che, sotto certi versi, può rappresentare la classica“soluzione in calcio d’angolo” ovvero una valida soluzionealternativa sotto una duplice prospettiva: da un lato per-mette di incrementare il risparmio energetico dell’edificio edall’altro, parallelamente, potrebbe costituire una “validascappatoia” al rigore della norma.

Per quanto riguarda il profilo prettamente urbanistico-edilizio, la serra solare rappresenta un semplice strumentoper ottenere il risparmio energetico dell’edificio e non soloquesto. Non si tratta certamente di una “diavoleria” intro-dotta dalla tecnologia moderna bensì di un semplice siste-ma ben noto ai nostri nonni. In buona sostanza si tratta diprocedere alla chiusura di balconi, terrazze, logge, altane etsimilia con delle ampie strutture vetrate che permettono airaggi solari di penetrare all’interno del volume ottenendo unaumento del calore e dell’illuminazione naturale. Da non tra-lasciare anche un altro profilo: la “veranda” costituisce unabarriera non solo contro la dispersione termica dell’edificioma anche contro i rumori provenienti dall’esterno. La rea-lizzazione della serra, quindi, non produrrebbe solo benefi-ci sul piano del risparmio energetico ma anche sul pianodell’abbattimento delle emissioni sonore e potrebbe costitui-re, per questa via, una soluzione percorribile anche percombattere il fenomeno dell’inquinamento acustico. Sotto ilprofilo prettamente urbanistico la serra solare costituisce un“volume tecnico” in quanto avrà la funzione impiantistica oenergetica con destinazione d’uso non abitativo. Ciò com-

quaderni di legislazione tecnica - 2.2012 23

_interno_2_2012_interno 22/06/12 11:59 Pagina 23

Page 16: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

porta, come logica conseguenza, l’inin-fluenza della serra ai fini del calcolosulla cubatura assentita.

Cos’è una serra solare? La serrasolare, ampiamente utilizzata in nordEuropa, dove viene comunemente chia-mata Wintergarten (ovvero “giardinod’inverno”) sostanzialmente, è costitui-ta da uno “spazio ibrido” tra internoed esterno. Si tratta, infatti, di unluogo delimitato da superfici vetrate acui viene affidata la funzione di cap-tare il calore derivante dell’irraggia-mento solare, immagazzinarlo etrasmetterlo per irraggiamento, all’inter-no dell’abitazione. Ovviamente, perpoter fungere allo scopo, la serra deveessere realizzata seguendo una corret-ta esposizione in modo tale da garan-tire la captazione della luce solare.

In teoria potremmo avere tre diver-se tipologie di serra solare in funzio-ne delle diverse modalità con cui ilcalore si trasferisce dalla serra all’am-biente abitato e precisamente:

a) serra a guadagno diretto: in que-sto caso non esiste una netta separa-zione tra la serra e l’ambiente internoper cui la serra, di fatto, costituisceuna estensione della casa e il guada-gno termico avviene direttamente den-tro lo spazio abitato;

b) serra a scambio convettivo: ilcalore si trasferisce dalla serra all’am-biente abitato per convenzione, ovve-ro attraverso la parete di separazione

oppure utilizzandocondotti a ventilazio-ne forzata per lo scam-bio con locali nonadiacenti la serra;

c) serra a scambioradiante: la serra vienerealizzata in modo dafar raggiungere unatemperatura elevataalla parete di separa-zione con l’abitazionee lo scambio di calo-re avviene per radia-zione nell’ambienteadiacente.

Spesso, ovviamente,non esiste una nettaseparazione tra le varietipologie di serra percui vengono utilizzate

metodologie costruttive miste che cer-cano, per quanto possibile, di ottimiz-zare i consumi di energia.

E se abbiamo trasformato il nostrobalcone in una cucina? In questocaso le norme ci sono amiche. Laserra solare, come abbiamo visto inprecedenza, permette di ridurre il con-sumo energetico dell’appartamentogenerando calore che si trasmette, perinduzione, all’interno dell’unità abitati-va. Se nella veranda vengono allog-giati degli strumenti di cucina (fornelli,forni ecc.) la quantità di calore gene-rata dalla serra aumenta. In quanto alcalore naturale occorre sommare quel-lo generato per induzione dagli stru-menti da cucina. In sostanza la quantitàdi calore generata dalla serra vienedeterminata sommando il calore gene-rato dall’energia solare a quello svi-luppato dalla combustione dei fornelli.In altre parole, quello che potrebbeessere considerato un abuso (ovverola trasformazione di un balcone in uncucinino) si traduce, a ben vedere, inun “bonus” che legittima la realizza-zione delle opere.

La realizzazione della serra solarepuò essere in contrasto con le normeigienico-sanitarie. A volte la realizza-zione di una serra solare può crearedegli inconvenienti a causa di possi-bili contrasti con la normativa igieni-co-sanitaria. Il problema può verificarsi

quando i locali, destinati alla perma-nenza delle persone, si affaccino esclu-sivamente sulla serra. In tale ipotesi,potrebbe mancare l’illuminazione diret-ta o ricambio d’aria dei locali ad usoprettamente abitativo. Problematiche diquesto tipo andranno risolte a livelloprogettuale garantendo ai locali abita-ti fonti alternative di luce e di aria.

Cosa succede quando la serra èrivolta a nord. Ovviamente la serrasolare richiede che l’ambiente possausufruire dell’irraggiamento solare alfine di accumulare il calore necessarioa riscaldare la casa. Ma non è dettoche la serra non possa essere realiz-zata anche nelle pareti esposte a set-tentrione. In questo caso, piuttostoche di “serra solare”, si parlerà di “fre-schiera”; non si tratta solo e sempli-cemente di mutare terminologia ma dicambiare prospettiva e funzione dellastruttura. Il manufatto, infatti, in que-sto caso, non mirerà a riscaldare l’ap-partamento bensì a migliorare ilraffrescamento dell’ambiente. A benvedere serre e verande, almeno nelcentro e sud Italia, e comunque intutte le zone caratterizzate da unclima caldo, potrebbero trovare mag-gior utilizzo proprio nell’ambito delraffrescamento degli ambienti piuttostoche in quello del loro riscaldamento.

Attenzione alle norme regionali.Ancora una volta occorre prestare

attenzione alle norme regionali ed airegolamenti edilizi comunali che potreb-bero contenere delle deroghe alla nor-mativa nazionale ed, allo stesso tempo,dei limiti alla realizzazione di serresolari e freschiere. In buona sostanza,si avrebbe la possibilità di realizzareuna stanza in più, automaticamenteautorizzata dal Comune e senza lanecessità di versare oneri concessoriavendo gli stessi vantaggi dei piani casaregionali, ma con spese più contenutee conseguibili anche nelle zone chealtrimenti sarebbero vietate (per esem-pio, molti centri storici).

E non finisce qui! Non bisogna tra-scurare, infatti, la possibilità di evitarele sanzioni amministrative e penali. Larealizzazione delle serre solari, quindi,a ben vedere, si traduce in una ghiot-ta occasione da non lasciarsi sfuggire.

24 quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 11:59 Pagina 24

Page 17: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

Alcune Regioni hanno inteso incen-tivare la realizzazione delle serre solariattraverso la concessione di interessanti“bonus urbanistici” in virtù dei qualivengono esclusi, dal computo per ladeterminazione delle cubature assentite,i volumi e le superfici relative alla rea-lizzazione di serre solari ma.... a duecondizioni: che sussista un atto di vin-colo circa tale destinazione e purchéesse abbiano una dimensione contenu-ta all’interno di una determinata per-centuale parametrata alla superficiedelle unità abitative realizzate.

In relazione al vincolo di destina-zione, occorre tener presente che esso,in pratica, si ottiene anche contrasse-gnando la serra all’interno delle tavoleprogettuali e richiamando il vincolo didestinazione all’interno della relazionetecnica allegata al progetto. Tutto som-mato, quindi, senza grossi oneri pro-gettuali ed economici. I problemi,invece, potrebbero sorgere nell’ipotesiin cui l’amministrazione voglia subordi-nare la concessione del bonus volu-metrico alla prova dell’efficacia-efficienzadella serra. In questo caso occorreràpredisporre tutta la necessaria docu-mentazione tecnico-progettuale, il chepotrebbe richiedere anche attività com-plesse che, in ultima analisi, sonodestinate a trasformarsi in oneri per letasche del committente.

A favore dei bonus volumetricihanno già legiferato alcune regioni.La Regione Lazio, per esempio, conl’articolo 12 della Legge Regionale 27maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regio-nali in materia di architettura soste-nibile e di bioedilizia” ha intesofavorire la realizzazione di edifici abasso consumo energetico, preveden-do alcuni “bonus urbanistici” ai finidel calcolo degli indici di fabbricabi-lità. In tale contesto, sostanzialmente,nel calcolo delle cubature assentitenon vengono conteggiate le superfi-cie delle serre solari - purché convincolo di destinazione - di dimen-sioni non superiori al 3 per centodella superficie utile dell’unità abita-tiva realizzata. A riprova dell’interes-se del Legislatore regionale per leserre bioclimatiche, successivamentel’asticella è stata portata a quota 30%dall’articolo 5, comma 37, della LeggeRegionale 13 agosto 2011, n. 10. Si

tratterebbe, in buona sostanza, di unbonus volumetrico di tutto rispetto!

Nella stessa prospettiva, ma conbonus più limitati, si è mossa anchela Regione Puglia, con la Legge 10giugno 2008, n. 13 “Norme per l'abi-tare sostenibile” consentendo la rea-lizzazione di ampliamenti, mediantelocali verandati sino al 15 per centorispetto alla superficie dell'abitazione.

Le regioni virtuose permettono larealizzazione delle serre solari. L’Ita-lia, sotto certi aspetti, ha conservato lapropria mentalità medioevale di città-stato e continua ad essere caratteriz-zata da una forte componente diautonomia così può capitare che lostesso intervento sia vietato in alcuneregioni mentre altre non solo lo ren-dono possibile ma, addirittura, loincentivino. Il tutto alla faccia dellaparità di trattamento dei cittadini difronte alla Legge. Ovviamente non sivuol fare polemica di alcun tipo masta di fatto che uno stesso interventoedilizio possa essere incentivato inalcune Regioni (si pensi agli incentiviper la realizzazione delle “serre sola-ri”) mentre possa essere consideratoun abuso edilizio, con quanto neconsegue anche in termini penali, inaltre. Tra le Regioni virtuose abbiamo(in ordine alfabetico), Friuli VeneziaGiulia, Lazio, Lombardia, Marche. Pie-monte, Puglia, Toscana e Umbria. Chiha la fortuna di avere un immobile inqueste Regioni può godere di alcuneagevolazioni nella realizzazione delleserre solari. Si tratterà, a seconda deicasi, di bonus volumetrici (i volumi

della serra non vanno computate nelvolume dell’edificio), di agevolazioniprocedurali (assoggettamento dell’in-tervento a semplice D.I.A. o meglio,S.C.I.S.) o di esonero dal pagamen-to di oneri e costi. Le disparità ditrattamento non finiscono qui. Trat-tandosi di disposizioni regionali, iComuni dovrebbero recepire formal-mente la normativa regionale all’inter-no dei propri regolamenti edilizi maalcune Regioni vanno oltre, entrandonel dettaglio, esautorando le autono-mie comunali.

Così, per esempio, accade che inLombardia o nelle Marche le serredebbano essere realizzate in modotale da integrarsi nell’organismo edili-zio e dimostrare, attraverso precisi cal-coli energetici, la loro funzione diriduzione dei consumi energetici perl’edificio. L’Umbria, invece, pone l’ac-cento sull’aspetto dimensionale per cuila serra non deve superare il 20 percento della superficie utile delle unitàabitativa e la superficie vetrata deveessere pari al 50 per cento di quellatotale. Più restrittive Friuli VeneziaGiulia, Lazio e Puglia, dove la serranon deve superare il 15 per centodella superficie utile delle unità abita-tive mentre in Piemonte si scende al10%. La Toscana, dal suo canto dettaun rapporto tra l’area vetrata dellaserra esposta a sud e l’area di pavi-mento del locale da riscaldare varia-bile tra 0,1 a 0,5: in altre parole, lasuperficie della serra deve essere trail 10 e il 50% di quella del localeadiacente da riscaldare. In questaRegione, peraltro, viene lasciata mag-

LA NORMATIVA REGIONALE

Regione Friuli: Legge 11 novembre 2009, n. 19, artt. 16-37-62

Regione Lazio: Legge n. 6 del 27 maggio 2008, art. 12-13-14

Regione Lombardia: Legge 21 dicembre 2004, n. 39, art. 4

Regione Marche: Legge 17 giugno 2008, n. 14 art. 8-9-10

Regione Piemonte: Legge 28 maggio 2007, n. 13, art. 8-21;Dgr Piemonte 4 agosto 2009, n. 45-11967, art. 6

Regione Puglia: Legge 10 giugno 2008, n. 13, art. 10-11-12-13

Regione Toscana: Legge 3 gennaio 2005, n. 1 art. 37-145-146-147;Dgr Toscana 28 febbraio 2005, n. 322

Regione Umbria: Legge 18 febbraio 2004, n. 1 art. 37-38

quaderni di legislazione tecnica - 2.2012 25

_interno_2_2012_interno 22/06/12 11:59 Pagina 25

Page 18: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

Attività edilizia. Normativa e praticaTesto unico edilizia, norme di settore, regolamentazione regionale, normativa tecnica

Questo testo descrive il quadro vigente delle norme e delle procedure che regolanol’attività edilizia, riordinando gli argomenti in una dimensione logica. Per una migliorecomprensione si è scelto di adottare una impostazione manualistica, con l’obiettivoprimario di suggerire le responsabilità professionali.

Lo scopo non è limitato solo a sostenere il progettista nella ricerca di assumere conconsapevolezza i rischi connessi all’obbligo di asseverare le condizioni che determinanola legalità dell’attività edilizia. La disposizione dell’opera tiene anche conto che l’attivitàprofessionale si dispiega - attualmente - all’interno di una società che contempla la liberacircolazione sia delle merci sia delle persone, e quindi la liberalizzazione del mercatodei servizi anche professionali, nel quale la concorrenza nelle attività professionali nonpuò essere regolata solo dai costi, ma deve inevitabilmente fondarsi sulla qualità deiservizi prestati. In tal senso la consapevole conoscenza delle norme e delle procedureche regolano l’attività edilizia risulta indispensabile per definire i requisiti e misurare laqualità della progettazione e delle conseguenti realizzazioni fisiche.

www.legislazionetecnica.it

Roberto Gallia

€ 40,00

Già inviato agli abbonatialla Rassegna «Edizioni di Legislazione Tecnica»come n. 2/2012

giore autonomia ai Comuni che pos-sono stabilire parametri differenti adesempio tra la superficie del pavi-mento della stanza e l’area vetratacomplessiva variabile da un minimo di0,6 a un massimo di 1,6.

La veranda abusiva “pesa” anche alivello fiscale.

La realizzazione di una verandapuò avere dei risvolti a prima vistaimpensabili. Non si tratta, infatti, di“fare i conti” solo e semplicementecon le norme di piano o con il con-dominio, ma occorre mettere in contoanche i possibili effetti sul piano fisca-le. Un aumento di superficie utile,infatti, potrebbe comportare un aumen-to dei vani e, in ogni caso, un pos-sibile aumento della rendita catastale.Ormai è ben noto che il Fisco haintrapreso una lotta senza quartiereall’evasione fiscale in ambito immobi-liare tanto che l’Agenzia del Territorioha mappato i territori comunali cer-cando di scovare le c.d. “case fanta-sma”. Ma la lotta all’evasione fiscaleimmobiliare non finisce qui! Di recen-te è stata divulgata la notizia di unanuova iniziativa: il Fisco vuole “map-pare” anche le facciate dei fabbricati.

Poiché è impensabile che in Italia unamappatura di questo genere sia effet-tuata solo ed esclusivamente per tute-lare il patrimonio architettonicocittadino, bisogna pensare che, dietroquest’ultima trovata, ci sia la longamanus dell’Erario sempre alla ricerca dinuovi introiti. Lo scopo, evidentemen-te, è quello di dare la caccia al pic-colo abusivismo. A finire sotto la lentedell’Agenzia del Territorio (prima) e delFisco (poi) sarebbero i “piccoli abusiedilizi” costituiti proprio della realizza-zione delle verande. Questa volta nonsi tratterebbe di dare la caccia alle“case fantasma” ma di stanare le “veran-de fantasma” sulle quali i cittadini nonpagano le tasse. A ben vedere la predapotrebbe essere ghiotta per il fisco inquanto, a finire nella rete, non sareb-bero solo i proventi derivanti dalle ren-dite catastali bensì anche quelli derivantidall’occupazione di suolo pubblico. Ilproblema è semplice: se il balconesporge ed occupa la colonna d’aria sulsuolo pubblico, il cittadino potrebbeessere chiamato a versare la tassa sul-l’occupazione dello stesso.

Concludendo, è possibile trasfor-mare un balcone in veranda? Volen-do porre un punto fermo, potremmoaffermare che, se dovessimo esserechiamati a rispondere al quesito “èpossibile trasformare un balcone inveranda?” non potremmo fornire unarisposta univoca non essendo possibi-le dettare dei criteri di portata gene-rale. Per sciogliere il nodo gordiano ènecessario procedere ad un inquadra-mento dell’intervento nel preciso con-testo territoriale in cui si opera inquanto, come abbiamo visto, le normelocali hanno un ruolo determinante e,spesso, ciò che è vietato all’interno diun contesto cittadino potrebbe esseredel tutto lecito altrove. In situazioni diquesto tipo occorre effettuare un’at-tenta ponderazione degli interessi ingioco inquadrando la situazione primasotto il profilo delle norme di portatanazionale e quindi, a cascata, effet-tuare una valutazione tenendo contodelle leggi regionali e dei regolamen-ti locali. In tale contesto un ruolochiave viene ricoperto dai professioni-sti che, lavorando in ambito locale,meglio di chiunque altro possonoconoscere ed interpretare la normativacomunale.

_interno_2_2012_interno 22/06/12 11:59 Pagina 26

Page 19: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

I Quaderni

dell’AMBIENTE e dell’ENERGIAA partire da questo numero, i Quaderni di Legislazione Tecnica aprono un nuovo spazio interamentededicato alle tematiche dell’ambiente e dell’energia.Grazie al contributo tecnico-scientifico di alcuni tra i più conosciuti ed apprezzati esperti del settore,saranno analizzati a fondo tendenze e sviluppi della tecnologia e della normativa, con l’obiettivo dicostituire un autorevole supporto tecnico e decisionale a favore di tutti i soggetti coinvolti nella filiera:professionisti, imprese, amministratori pubblici.

In questo numero- Energie rinnovabili e strategie di valorizzazione delle risorse territoriali

Sul sito web- Livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica in edilizia

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:00 Pagina 27

Page 20: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

l tema delle energie rinnovabili, pur essendo al centro diarticolati e spesso accesi dibattiti di carattere politico-socia-le, implica ancora questioni da risolvere, generate proba-

bilmente da un continuo mutamento degli scenari di riferimento edalla mancanza di regole chiare e lungimiranti. È innegabile checi si trovi di fronte ad una rivoluzione energetica vera e propriache sta cambiando profondamente il rapporto tra produzione dienergia e territorio. Le politiche energetiche attuate da alcuni statidell’Unione Europea, tuttavia, non sono sempre state in grado diregolare l’incremento e il razionale inserimento sul territorio deinuovi impianti, che spesso hanno trovato la loro collocazione otti-male in aree di pregio paesaggistico o anche semplicemente sucentinaia di ettari di suolo agricolo, come nel caso dell’Italia e piùin particolare della Puglia. Ci si trova così davanti a territori inequilibrio precario tra lo sfruttamento e il valore economico dauna parte e il paesaggio dall’altra.

di Giovanna Mangialardi,ingegnere edile-architetto, tirocinantepresso Regione Puglia

Francesco Selicato,ordinario di Tecnica e PianificazioneUrbanistica, Prorettore del Politecnico di Bari

Michele Beccu, associato di ComposizioneArchitettonica ed Urbana, Politecnico di Bari

Pietro Stefanizzi,associato di Fisica Tecnica Ambientale,Politecnico di Bari.

Carmelo Torre, ricercatore di Estimo, Politecnico di Bari

La gestione del conflitto tra istanze ambientali ed energetiche.Pianificazione territoriale e declinazioni progettuali nell’uso di impiantifotovoltaici. Le giuste sinergie ed i giusti rapporti tra governo del territorioe corretto inserimento delle fonti rinnovabili in un contesto energetico incambiamento, il cui fine ultimo è quello di perseguire il principio dellasostenibilità per promuovere emissioni low-carbon.

Energie rinnovabilie strategie di valorizzazionedelle risorse territoriali

I

29I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:00 Pagina 29

Page 21: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

Molto spesso, infatti, le scelte che portano alla realizza-zione degli impianti di produzione energetica sono basatesolo su logiche interne al mondo dell’energia o riconduci-bili ad azioni speculative stimolate dallo stesso sistema degliincentivi. La mancanza di attenzione da parte delle politi-che energetiche verso questa parte del processo di trasfor-mazione dei territori ha condotto inevitabilmente ad unelevato grado di diffidenza da parte della cittadinanza neiconfronti delle rinnovabili e ad una difficoltà nel ricono-scere in esse delle nuove opportunità.

Parlare di impianti fotovoltaici significa, ad oggi, regi-strare le scelte che si sono fatte, argomentare e riportarela situazione attuale e proporre ciò che si dovrebbe faree non fare nel futuro. Il tema delle rinnovabili suscitainteresse nella collettività a causa delle conseguenze chequeste portano su questioni economiche, sociali e ambien-tali, ma la rapidità con cui il quadro normativo e diincentivazione si evolve richiede continui aggiornamenti echiarimenti per rendere più chiaro il ventaglio di soluzionia chi si approccia a tali tematiche. In realtà verrebbe dachiedersi se è veramente così giusto delineare un quadroregolamentare che insegua il regime di incentivazione incontinuo mutamento, o se è più ragionevole valutare inlinea di principio quali siano le giuste sinergie e i giustirapporti tra governo del territorio e corretto inserimentodelle fonti rinnovabili in un contesto energetico in cam-biamento, contesto definito da Jeremy Rifkin come “TerzaRivoluzione Industriale”, il cui fine ultimo è quello di per-seguire il principio della sostenibilità per promuovereemissioni low-carbon. Ed è proprio all’Unione Europeache Rifkin propone le linee guida per la Terza rivoluzio-ne industriale. La sua è un’idea semplice: un sistema distri-buito, dal basso verso l’alto, in cui ognuno si produce lapropria energia rinnovabile e la scambia con gli altri attra-verso reti intelligenti così come oggi ognuno produce econdivide l’informazione tramite internet. Il presente con-tributo si propone di fornire un quadro sullo statoattuale degli impianti fotovoltaici in Italia e in partico-lar modo in Puglia, regione con i più elevati valori dipotenza installata. Ci si pone l’obiettivo di proporreinoltre delle possibili, ed effettivamente realizzabili alter-native alla scelta che maggiormente si è effettuata negliultimi anni, ossia il fotovoltaico centralizzato installatoa terra. Lo studio si dirige verso la promozione dell’au-toconsumo e della generazione distribuita. Si pone al cen-tro dell’attenzione la possibilità di tradurre le questioniattinenti alla produzione di energia da fonti rinnovabili eal progetto di paesaggio in opportunità per sperimentareapprocci innovativi al governo del territorio. I temi del-l’energia e del paesaggio si dimostrano in grado di sup-portare la costruzione di nuovi modelli di sviluppoterritoriale e anche di nuovi paesaggi dell’energia. Model-li in cui i rapporti tra dinamiche ambientali e azioniantropiche, tra istanze di tutela e domande di trasforma-zione non siano più conflittuali, ma vengano riletti inun’ottica di una valutazione dell’insieme complesso dicosti-benifici, di azioni integrate a tutela del territorio edel risparmio energetico.

Quadro legislativo. Politiche economico-territorialiIl quadro normativo risulta complesso e articolato, ma

spesso si è evidenziato poco efficace e incapace di tutela-re il territorio. In Italia si sta assistendo negli ultimi anniad un cambiamento radicale della gestione della politicaenergetico-ambientale. Questo cambiamento presenta duepeculiarità: un diverso approccio alla definizione delle poli-tiche energetiche e un trasferimento delle competenze isti-tuzionali dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali. Ilprocesso di decentramento amministrativo, ispirato ai criteridi sussidiarietà orizzontale e verticale, ha come finalità dibase quella di avvicinare le istituzioni ai cittadini e ai lorobisogni. Ciò però non è accaduto ovunque. In Puglia infat-ti le amministrazioni locali si sono mosse troppo tardi quan-do già ettari ed ettari di pannelli fotovoltaici avevano giàsottratto suolo all’agricoltura locale. La mancanza di lineeguida nazionali chiare e integrate sul fotovoltaico ha com-portato per molti anni una non omogeneità di intervento.Le maglie troppo larghe della regolamentazione riguardanteil complicato settore delle fonti rinnovabili ha fatto si chesi speculasse molto a riguardo, a scapito del paesaggio cheha dovuto subire una occupazione involontaria dettata dalleleggi del guadagno economico senza scrupoli.

Figura 1. Percentuali di suolo agricolo di Brindisi occupato da pannellifotovoltaici.

Le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti dafonti rinnovabili” emanate il 10 settembre 2010 dopo setteanni dalla pubblicazione del D.L. 387/2003 che le prevede-va, avrebbero dovuto dare delle indicazioni su come com-binare la tutela e la valorizzazione attiva del patrimoniopaesaggistico esistente con la necessità di portare avanti unapolitica di interventi per incrementare la produzione dienergia da fonti rinnovabili. Uno dei punti cruciali toccatidal Decreto è la ricognizione, da parte delle Regioni, dellecosiddette “aree non idonee” all’installazione di specificiimpianti energetici, individuando le zone più sensibili in ter-mini di paesaggio e di beni culturali. La Puglia ha recepi-

30 I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:00 Pagina 30

Page 22: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

to la norma nazionale, redigendo delle proprie Linee Guida(Regolamento Regionale n. 24, 31 Dicembre 2010, attuativodel Decreto del Ministero del Ministero per lo Sviluppo Eco-nomico del 10 settembre 2010, denominato “Linee Guidaper l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinno-vabili”), recante la individuazione di aree e siti non idoneialla installazione di specifiche tipologie di impianti alimen-tati da fonti rinnovabili nel territorio della regione Puglia,ma anche in tal caso ci si è limitati alla sola individuazio-ne di vincoli per le rinnovabili aventi come unico scenarioquello dei “paesaggi d’eccellenza”, ossia le aree non idoneeindividuate coincidono sempre con aree già vincolate, tra-scurando ancora una volta la definizione di una visionesinergica e operativa delle trasformazioni, che coinvolgaanche i cosiddetti paesaggi ordinari e che sappia tenereassieme le ragioni della diffusione energetica con quelledella qualità paesaggistica. Allo stato attuale, un approcciodi questa natura, è riscontrabile solo nel Piano Paesaggisti-co Regionale della Puglia in cui lo sviluppo dell’autosuffi-cienza energetica viene trattato come valore aggiunto capacedi attivare nuovi scenari produttivi nonché nuovi paesaggi.

Il Conto Energia è il nome comune assunto dal pro-gramma europeo di incentivazione in conto esercizio dellaproduzione di elettricità da fonte solare mediante impiantifotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica. Èun sistema di incentivi che prevede la remunerazione per20 anni dei kWh prodotti dall’impianto fotovoltaico ad unprezzo superiore di quello di mercato.

Dopo l’entrata in vigore del  Quarto Conto Energia,Decreto Ministeriale 5 maggio 2011, pubblicato sulla Gaz-zetta Ufficiale del 12/05/2011, e l’abolizione degli incentiviper il  fotovoltaico agricolo, che pur restando nel quadronormativo del Quarto Conto Energia pongono finalmente unblocco all’indiscriminato consumo di suolo, starebbero arri-vando ulteriori modifiche per il  fotovoltaico percepibilisulla bozza del Quinto Conto Energia che darà la prio-rità al fotovoltaico destinato all’autoconsumo civile e indu-striale, privilegiando le soluzioni rinnovabili applicate agliedifici connessi con sistemi di efficienza energetica.

In base alla tipologia di impianto, alla data di entrata inesercizio e alla sua potenza sono previste diverse tariffe

incentivanti. Tali valori negli anni sono diminuiti per per-seguire l’obiettivo della grid parity ossia la parità fra il costodi produzione dell’energia elettrica da impianto fotovoltaicoe il costo di acquisto dell’energia stessa dalla rete. Per ilcalcolo della grid parity si intende quindi la determinazio-ne dell’istante temporale in cui questa parità verosimilmen-te si realizzerà. Il quarto Conto Energia si basa su delletariffe che variano in funzione della tipologia d’impiantofotovoltaico che si intende realizzare. Se si intende realiz-zare l’impianto su un edificio si devono rispettare leseguenti condizioni:

Pannelli fotovoltaici istallati su tetti piani o con pen-denza <5°;

Pannelli fotovoltaici istallati su tetti a falda in modocomplanare alla stessa;

Pannelli fotovoltaici installati in qualità di frangisole.Se si intende realizzare un impianto su edificio che non

rispetta i requisiti sopra elencati, oppure lo si vuole sulsuolo, questo rientra nella categoria “altri impianti” e irequisiti che comportano tale classificazione sono:

Pannelli fotovoltaici installati sul suolo; Pannelli fotovoltaici installati che non rispettando i

requisiti stabiliti non possono essere definiti “impiantisu edifici”.

È riconosciuta una tariffazione differente per impianti sustrutture tipo pergole, serre, barriere acustiche, tettoie epensiline, tale valore è pari alla media aritmetica delle tarif-fe per impianti “su edifici” e quella di “altri impianti”.

È possibile inoltre godere di alcune maggiorazioni del-l’incentivo “conto energia” per i seguenti casi:

a) +10% per gli impianti il cui costo di investimento, aldi fuori del lavoro, sia per almeno il 60% riconduci-bile ad una produzione realizzata nell’Unione Europea;

b) +5% per gli impianti fotovoltaici realizzati in zone clas-sificate come industriali, miniere, cave o discaricheesaurite;

c) +5% per impianti fotovoltaici realizzati in Comuni conpopolazione inferiore ai 5000 abitanti;

d) +5 cent di €/kWh per gli impianti fotovoltaici istalla-ti in sostituzione di coperture in eternit o comunquecontenenti amianto.

31I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:00 Pagina 31

Page 23: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

La bozza del quinto conto energiaprevede la riduzione degli incentivi,su riportati, e l’eliminazione dellepremialità aggiuntive all’incentivo,come per esempio per gli impiantifotovoltaici installati in sostituzione dicoperture in eternit o comunque con-tenenti amianto, o per gli impiantifotovoltaici realizzati in zone classifi-cate come industriali, miniere, cave odiscariche esaurite, per gli impianti

realizzati nei piccoli comuni o aseguito di produzioni eseguite nel-l’UE. Tra i requisiti per essere iscrit-to in graduatoria non appare lapossibilità di realizzare impianti suterreni agricoli, ma solo su coperturadi serre o di altri capannoni di uti-lizzo agricolo specialmente se lacopertura contiene amianto (il premiosi è trasformato in priorità in gra-duatoria).

Impianti fotovoltaici in italia: analisi e confronto

Gli incentivi, di cui sopra, hannogarantito e permesso lo sviluppo delfotovoltaico in Italia, superando i 13.000MW di potenza fotovoltaica installatasu tutto il territorio nazionale. L’acce-lerazione delle installazioni nel biennio2010-2011 ha permesso al mercato ita-liano di essere comparabile a quellotedesco, benché sia incrementata mag-giormente la quota delle “centrali foto-voltaiche”, ovvero gli impianti di tagliasuperiore a 1 MW. A oggi in totalesono entrati in esercizio oltre 355 milaimpianti. La Puglia, con circa 2.243MW per 24.992 impianti in esercizio,mantiene il primato della regione conmaggiore potenza installata, mentre laLombardia resta in testa alla classificadelle regioni con maggior numero diimpianti in esercizio (52.026 per 1.380MW), seguita dal Veneto, con 48.952impianti per 1.206 MW.

La Puglia è un esempio negativo diimpianti integrati architettonicamente,infatti ha la più bassa percentuale diimpianti integrati (solo il 6 %) e quin-di il più alto valore di impianti a terra(87%) secondo i dati del RapportoStatistico del GSE. È un problemageneralizzato al centro-sud, mentre laregione più virtuosa con la più altapercentuale di impianti integrati è ilTrentino Alto Adige, segue la Liguriae la Valle d’Aosta. L’invasione del foto-voltaico nelle campagne pugliesi è,secondo un dossier del 2011 sui pae-saggi agrari sensibili dell’associazioneONLUS Italia Nostra, una devastazioneannunciata. Le campagne del Salentorientrano infatti tra i 50 luoghi datutelare. Valutando la ripartizione pro-vinciale per numero di impianti epotenza nella regione Puglia si puòvalutare come le province di Brindisie di Lecce hanno il maggior valore dipotenza installata, per la maggior partesu suolo agricolo. Tale tendenza dipen-de da due fattori: il territorio moltopianeggiante della punta della Pugliacomporta una certa facilità di installa-zione degli impianti a terra, e insecondo luogo perché in queste dueprovince si hanno i valori di radia-zione solare media annua più alti ditutta la Puglia. Si riportano inoltre diseguito due grafici riguardanti rispetti-

Tabella 1. Tariffe IV Conto Energia per l’anno 2012.

Tabella 2. Tariffe IV Conto Energia per l’anno 2013.

Tabella 3. Tariffe IV Conto Energia. Riduzioni programmate dal secondo semestre del 2013 fino al 2016

32 I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:00 Pagina 32

Page 24: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

vamente il numero di impianti e la potenza delle provincedella Puglia, che messi a confronto mettono in evidenzacome per quanto la provincia di Lecce abbia il valore piùalto di potenza installata in Puglia, ha anche il valore piùalto di numero di impianti. Si evince inoltre che la pro-vincia di Brindisi, benché abbia il secondo valore di poten-za installata in Puglia, risulta avere un numero più contenutodi impianti, ciò implica che per la maggior parte si trattadi grandi impianti (≥1 MW) su suolo agricolo.

Alla luce di quanto ha subito il territorio pugliese, ènecessaria ed urgente una decisa sterzata nella politicaenergetica, che punti su un modello decentrato, di bassoimpatto, e soprattutto che comporti un maggiore impulsoed un maggiore protagonismo per lo sviluppo locale. Unasvolta è stata sicuramente l’abolizione degli incentivi peril fotovoltaico su suolo, che bloccherà il fenomeno nonpiù economicamente molto vantaggioso, ma è importanteanche approfondire e valutare le possibili alternative diintegrazione delle fonte rinnovabile a scala urbana e pae-saggistica. Da uno studio dell’ARPA si è potuto valutarequali sono le reali conseguenze che questi grandi impian-

ti hanno sul suolo agricolo, conseguenze importanti poi-ché mutano profondamente le caratteristiche intrinsechedel suolo, danneggiandolo. Per gli impianti su suolo, unodei principali impatti ambientali è costituito dalla sottra-zione di suolo, altrimenti occupato da vegetazione natura-le o destinato ad uso agricolo. In genere, vengonoprivilegiate le aree pianeggianti, libere e facilmente acces-sibili, ovvero quelle che potenzialmente si prestano meglioall’utilizzo agricolo. Ciò comporta una sottrazione di suoloagrario piuttosto consistente e l’occupazione di suoli dimedio-alta fertilità per un periodo di 25-30 anni, con con-seguente modifica dello stato del terreno sottostante aipannelli fotovoltaici. Vengono a mancare due degli ele-menti principali per il mantenimento dell’equilibrio biolo-gico degli strati superficiali del suolo: luce e apporto disostanza organica con il conseguente impoverimento dellacomponente biologica del terreno. Il rischio principale èche tali suoli, a seguito della dismissione degli impianti,non siano restituibili all’uso agricolo, se non a costo dilaboriose pratiche di ripristino della fertilità, con problemidi desertificazione.

Figura 2. Ripartizione regionale potenza installata. Dati rielaborati da Atlante del Sole, Maggio 2012, GSE.

Figura 3. Ripartizione regionale numero di impianti. Dati rielaborati da Atlante del Sole, Maggio 2012,GSE.

33I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:00 Pagina 33

Page 25: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

Figura 4. Ripartizione provinciale per numero. Tutti gli impianti. Datirielaborati da Atlante del Sole. Maggio 2012,GSE

Figura 5. Ripartizione provinciale per potenza. Tutti gli impianti. Datirielaborati da Atlante del Sole. Maggio 2012,GSE

Figura 6. Potenza e Numero di Impianti nelle Province della Puglia | Maggio 2012. Atlante del Sole ,GSE

34 I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:00 Pagina 34

Page 26: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

Nuove prospettive di pianificazionee scelte progettuali

Dall’analisi precedentemente effet-tuata si riscontrano delle criticità nel-l’utilizzo del suolo agricolo perl’installazione di grandi impianti foto-voltaici. Oggi l’utilizzo della fonte rin-novabile si è diffuso spesso in modonon corretto rispetto all’ambiente e alterritorio, comportando danni nel pre-sente e problematiche future. Unodei principali obiettivi futuri dovreb-be essere individuare gli indirizzi dipianificazione e direttive progettualiper localizzare le fonti rinnovabili avantaggio del piccolo, incentivandol’autoconsumo e la generazionedistribuita. Si sono quindi studiatetutte le possibili alternative per instal-lazioni di moduli fotovoltaici nel ter-ritorio di un comune pugliese, Brindisi,che presenta elevati valori di occu-pazione del suolo da grandi impian-ti fotovoltaici. L’obiettivo è creare unreale vantaggio per il territorio e peril cittadino dall’utilizzo delle fonti rin-novabili mediante un’iniziativa checoinvolga i tetti occupabili in terracomunale. I destinatari sono i cittadi-

ni residenti in tutto il territorio extraur-bano di Brindisi, che risultino pro-prietari o esercitino un diritto reale digodimento su di un immobile ubica-to nel medesimo territorio. Il cittadi-no, o il proprietario della strutturache si presta all’iniziativa attraverso lacessione di spazi della propria abita-zione, o edificio in genere, riceveràin cambio l’energia per l’autosuffi-cienza elettrica prodotta dall’impiantostesso per un periodo di 25 anni e ibenefici derivanti dagli incentivi per20 anni. L’iniziativa è attenta alle pro-blematiche ambientali e convinta dellanecessità di “sfruttare” in manieraintelligente le fonti rinnovabili, rispon-dendo alle buone pratiche ambienta-li e rispettosa della salvaguardia delterritorio. Tale azione è pensata percreare reali opportunità lavorative perle imprese locali operanti sul territo-rio, che cureranno le fasi dell’instal-lazione oltre a tutti i servizi necessari.Analizzando tale territorio extraurba-no si è potuto constatare che è pos-sibile destinare all’installazione dipannelli fotovoltaici le seguenti super-fici:

Le coperture delle case rurali; Le coperture degli edifici pubbli-

ci e basi militari abbandonate(con presenza di amianto);

I capannoni industriali; I capannoni agricoli; Le serre; I quartieri di edilizia economica

popolare; Le cave; I parcheggi e stazioni di servizio; Le barriere fonoassorbenti nel

tratto di ferrovia che attraversa ilcentro urbano.

Mediante il supporto del sistemainformativo territoriale ArcGIS (Geo-graphic Information System) è statopossibile ricavare, per ogni settoreelencato precedente, le superfici dellecoperture espresse in metri quadri,corrette da opportuni coefficienti ridut-tivi. Tale operazione è stata effettuataper avere una stima di quante super-fici sono adoperabili per l’installazionedi pannelli fotovoltaici, scelta alternati-va all’utilizzo del suolo agricolo, einfine una quantificazione dell’energiaprodotta da tali sistemi, che in questasede, per semplicità, si ipotizza cedu-ta tutta in rete mediante la proceduradi ritiro dedicato. Si hanno dunque, intotale, disponibili per il posizionamen-to di pannelli fotovoltaici circa 190Ha, che corrisponde allo 0,6% dellasuperficie del comune di Brindisi, unquarto del territorio oggi occupato aBrindisi dai pannelli fotovoltaici aterra. Tali superfici producono in unanno energia elettrica pari a 288.134MWh annui che corrisponde circa alfabbisogno elettrico di 96.000 famiglie(consumi annui totali per abitazioni suuna famiglia media di 3,62 personepari a 3000 kWh/anno). L’inserimentodi un impianto fotovoltaico all’internodi un cava dismessa o abbandonatapresuppone un più articolato studio eprogetto di integrazione territoriale. Ilprogetto della cava si basa sull’innestotra la natura modificata dall’uomo e letecnologie avanzate, innovative e soste-nibili. Le cave dismesse, così come èanche suggerito dal Quarto ContoEnergia, sono dei luoghi, già modifi-cati e molto spesso abbandonati dal-l’uomo e si prestano ad uno studiopiù attento per la localizzazione di

Figura 7. Comune di Brindisi. Superfici potenzialmente utilizzabili per l’installazione di impianti fotovoltaici

35I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:00 Pagina 35

Page 27: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

fonti rinnovabili. Lo scopo consistenell’elaborare un progetto che riu-scisse a rinaturalizzare una cavaabbandonata se pur in modo “artifi-ciale” ma pur sempre che sapesse farcompenetrare nella maniera più com-patta possibile natura e fonti rinno-vabili, principio base per rendere ilpiù possibile le fonti rinnovabilirispettose del territorio su cui sonolocalizzate. Lo scopo è creare unimpatto percettivo piacevole, rappre-sentato da un rapporto attivo trauomo e natura per stabilire i termi-ni di un nuovo linguaggio: quellodella integrazione con la natura. Ilprogetto si integra nel paesaggio,incorporando un elemento nuovo inun insieme, completandolo e miglio-randone l’efficienza e la funzionalità,fondendosi al territorio in modo orga-nico ed armonioso. È come ridarevita a qualcosa di abbandonato edismesso attraverso una rifunzionaliz-zazione appropriata e compatibile. Isiti estrattivi tornano ad avere unanuova identità produttiva che può

essere vissuta anche per altre fun-zioni sociali e ricreative. Nella cavail segno forte è costituito dal territo-rio che non esiste più materialmen-te. La forma della cava va consideratacome un simbolo, e come tale varispettato mantenendo l’aspetto signi-ficante, mutandone il significato. Trale cave presenti nel comune di Brin-disi si è approfondito lo studio suuna di esse che fosse dismessa eabbandonata e risultasse dal catastocave della Regione Puglia con decre-to autorizzativo scaduto. Lo studioprogettuale si è localizzato su unacava con una superficie di 3,5 ettaried una profondità massima di circa30 mt, di facile accesso da una stra-da provinciale che collega Brindisi asan Vito dei Normanni. La cava èorientata secondo l’asse nord-sud; lamorfologia della cava presenta profon-dità via via decrescenti dall’ingressosu strada alla parte più interna dellacava che risulta essere una sorta diconca di forma pressoché rettangola-re ad una quota di circa 30 metri al

di sotto del piano campagna. Si èpensato quindi di non utilizzare laparete della cava, ma realizzare super-fici pannellabili addossate alle paretidella cava creando una struttura chealterni superfici pannellabili inclinatea 30° a delle vasche orizzontali divegetazione medio-bassa autoctona.

Tale scelta progettuale è quindidovuta da due motivi fondamentali ilprimo è quello di aumentare e otti-mizzare la superficie utile di capta-zione di energia solare e la seconda,ma non per importanza, è l’integra-zione nel territorio naturale di com-ponenti artificiali quali possono esserei pannelli fotovoltaici, garantendouna progettazione che sia il più pos-sibile studiata per alternare zonenaturali di vegetazione e zone dipannelli fotovoltaici, cercando di ren-dere il progetto il meno invasivopossibile. L’utilizzo di una cavadismessa per l’installazione di pan-nelli fotovoltaici permette quindi diutilizzare un’area già compromessadall’attività dell’uomo.

36

Figura 8. Sezioni su parete sud della cava.

Figura 9. Vista assonometrica del progetto della cava.

I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:00 Pagina 36

Page 28: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

La producibilità media annua diuna superficie pannellabile pari a 3700metri quadri, nel comune di Brindisi,è pari a 690,7 MWh. L’analisi ricavi-costi è stata effettuata per verificare sel’investimento, finanziato da un istitu-to bancario, risultasse economicamen-te vantaggioso, valutando anche ilpayback period, ossia il numero dianni necessari per compensare l’inve-stimento attraverso i flussi annui. Ilvalore attuale netto dei flussi di cassaattualizzati con un tasso di sconto del4,5%, stimando una vita dell’impianto,di 30 anni è di 252.892 €, quindirisulta essere un investimento sicura-mente conveniente.

ConclusioniLa tecnologia fotovoltaica, sebbene

sia una forma di energia pulita edeco-sostenibile, è senza dubbio ditipo industriale e causa stravolgimen-ti radicali alla geomorfologia delnostro delicato e prezioso territoriorurale; realizzare un parco fotovoltai-co di 1 MW equivale ad occuparepoco meno di 3 ettari di terreno, chesono nella maggior parte dei casisottratti alla coltivazione. Tali suolitra venticinque-trenta anni, quando lavita utile dell’impianto sarà termina-ta, saranno lasciati abbandonati a sestessi. Tale fenomeno, simile ad unacolonizzazione energetica, ha arric-chito fondamentalmente solo i gran-di imprenditori, per lo più esteri, ei benefici per i cittadini e i lavora-tori locali sono trascurabili. L’obietti-vo futuro deve essere quello diritrovare aree alternative all’utilizzodel suolo e riciclarle ai fini ener-getici, definendo indirizzi progettua-li e scenari possibili, che sianocorretti verso il paesaggio, ma pureeconomicamente vantaggiosi. Il pro-getto della cava vuole essere unesempio di progetto pilota, di unaspetto non ancora molto sviluppato,ossia l’integrazione territoriale deipannelli fotovoltaici in una cavadismessa, in un contesto che li accol-ga in modo armonioso creando ununicum tra paesaggio naturale e arti-ficiale. Regole e raccomandazioni peruna migliore integrazione delle strut-ture energetiche agli edifici dovranno

essere contenute nei Regolamentiedilizi Comunali, e nelle linee guidaregionali. Occorre attivare inoltremeccanismi di convenzionamentopubblico/privato per la gestione degliimpianti su copertura. In conclusio-ne, si è consci che il fotovoltaicorappresenti per l’Italia una grandeopportunità di sviluppo e di creazio-ne di nuovi posti di lavoro, ma ciònon deve avvenire a scapito del pae-saggio. Una corretta progettazione diquesta tecnologia e una corretta loca-lizzazione della stessa faranno si cheil fotovoltaico divenga una delle fontienergetiche più importanti per il fab-bisogno elettrico del nostro Paese.

Riferimenti bibliograficiJeremy Rifkin. The Third Industrial

Revolution: How Lateral Power IsTransforming Energy, the Economy,and the World, Palgrave Macmillan,2011.

ARPA Puglia, Linee guida per lavalutazione della compatibilitàambientale di impianti di produzione aenergia fotovoltaica, Aprile 2010.

GSE, Guida alle applicazioni innovativefinalizzate all’integrazione architettonicadel fotovoltaico – Quarto ContoEnergia, 2011.

Regione Puglia, (2010). Norme tecnichedi Attuazione del Piano PaesaggisticoTerritoriale Regionale.

Regione Puglia, (2011). Linee Guida perl’autorizzazione degli impianti alimentatida fonti rinnovabili.

38 I Quaderni dell’Ambiente e dell’Energia - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:00 Pagina 38

Page 29: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

rosegue la pubblicazione in sequenza di articoli per ladisamina di problematiche inerenti la gestione ed il controllodella sicurezza stradale e per la mobilità sostenibile, modernied attuali obiettivi da raggiungere perché la qualità della vita

possa definitivamente affermarsi in una piena ed equilibrata fruizioneed utilizzazione di ambiente e territorio.In tale direzione, la sicurezza stradale, come filosofia e comeparametro di valutazione, deve informare il progetto come la gestionedelle strade e dei relativi mezzi di trasporto, modulando in terminidi sostenibilità le reciproche influenze.Nel precedente contributo sono state individuate le tematichespecifiche dell’accident analysis/accident investigation, che permeano,a livello tecnico-metodologico e di corpus dottrinario scientifico, lespecifiche posizioni normative sulla valutazione delle prestazioni delleinfrastrutture stradali in materia di sicurezza, oggetto del presentearticolo con riferimento al panorama comunitario e nazionale.

P

Analisi della Direttiva 2008/96/CE e delle procedure da questaintrodotte per la valutazione della sicurezza stradale nella fase diprogettazione di nuove infrastrutture e nella fase di gestione di quelleesistenti. Principi e criteri direttivi dal D.Lgs. 35/2011 di recepimento,in attesa della regolamentazione dei programmi formativi per icontrollori della sicurezza stradale.

Trasporti

di

Francesco Saverio Capaldo, ingegnere dei trasporti, docenteDipartimento di Ingegneria dei trasporti,area strade, Università degli Studi“Federico II” di Napoli, consulente tecnico ed esperto di mobilità sostenibile e sicurezza stradale

Francesco Guzzo, ingegnere dei trasporti, consulente tecnico ed esperto di mobilità sostenibile e sicurezza stradale

Gestione e controllo integratidella sicurezza stradale:

il quadro normativo comunitario e nazionale

40 quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:00 Pagina 40

Page 30: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

1. Il framework di riferimentocomunitario della rete transeuropeadei trasporti (TEN-T)

I trasporti rappresentano una com-ponente settoriale di rilevanza strate-gica nel generale processo diintegrazione comunitaria tra gli Statimembri. Il riconoscimento giuridicodella politica comune nel campo deitrasporti (PCT) risulta individuato nel-l’art. 3 dei Trattati di Roma, firmati il25 marzo 1957. Sulla base dei lavoridiscussi in sede di conferenza deiMinistri dei trasporti, nella seduta del14 novembre 1985 il Consiglio appro-vava il programma-quadro comunitario(«Master Plan») nell’ambito dello svi-luppo della PCT (trasporti terrestri,marittimi, aerei). I problemi del tra-sporto dovevano essere inquadrati inun’ottica complessiva, per garantirel’efficacia e la redditività del settore,l’integrazione armoniosa, la conver-genza economica ed il progresso socia-le, contribuendo alla realizzazionedella prospettiva del mercato unico.Gli obiettivi dovevano essere raggiun-ti progressivamente entro il 31 dicem-bre 1992.

Il programma-quadro si articolavain quattro grandi «aree di progetto»,legate ai punti nodali dello sviluppodella PCT riguardanti:- l’assetto degli assi infrastrutturali

di interesse comunitario;- il passaggio alle frontiere ed il

transito;- l’organizzazione del mercato dei

trasporti;- la sicurezza dei trasporti interni.Venivano, così, individuati i grandi

assi infrastrutturali, secondo la logicadei corridoi plurimodali del Pianogenerale dei trasporti italiano, tenendoin conto l’effettiva dinamica dei colle-gamenti europei in termini di entitàdei flussi di relazione. Il regolamenton. 3359/90 (CEE), approvato dal Con-siglio europeo nella seduta del 20novembre 1990, costituiva una svoltafondamentale nel processo di pianifi-cazione degli investimenti nel campodelle infrastrutture, rappresentando ilsuperamento della logica di finanzia-mento per singoli progetti promossadai regolamenti approvati in prece-denza. Il regolamento era relativo«all’attuazione del programma d’azio-

ne nel campo dell’infrastruttura di tra-sporto in vista della realizzazione delmercato integrato dei trasporti nel1992» (programma di azione triennaleper gli esercizi finanziari 1990, 1991,1992). Verso tali progetti possono,infatti, convergere i contributi assicu-rati alle infrastrutture di trasporto dallaBanca europea degli investimenti (BEI),unitamente al sostegno finanziariogarantito alle regioni ed agli Statimembri più svantaggiati (fondi struttu-rali, fondo sociale di sviluppo regio-nale). Una esplicita dichiarazione diutilità europea, da estendere a parti-colari progetti d’interesse comunitario,costituiva il prerequisito indispensabileper il successivo inserimento nell’e-lenco dei progetti selezionabili per ilprogramma di azione pluriennale. Iprogetti, presentati da uno Stato mem-bro ed esaminati dalla Commissioneeuropea, per ottenere il pronuncia-mento della dichiarazione di utilitàdovevano essere dotati di rigorosistudi di fattibilità che certificassero laloro validità esecutiva, e basarsi pergran parte su finanziamenti privati. Gliobiettivi generali cui dovevano ispirar-si i progetti risultavano individuati dal-l’art. 1 nella eliminazione dei punti distrozzatura, nell’inserimento delle zone«enclavees» (prive di sbocco diretto sulmare o situate alla periferia dellaComunità) nei circuiti di collegamen-to, nel miglioramento dei corridoi ter-restri-marittimi e nella riduzione deicosti connessi al traffico in transito.Veniva espressamente previsto, inoltre,il ricorso a «collegamenti ad alto livel-lo di servizio tra i principali centriurbani, compresi i collegamenti ferro-viari ad alta velocità», riconoscendopiena validità operativa agli orienta-menti emersi dai rapporti resi allaCommissione europea dal “Gruppo adalto livello” per il sistema ferroviarioad alta velocità.

Parallelamente agli interventi sulsistema infrastrutturale, l’accelerazio-ne del processo di creazione entroil 1992 di un mercato libero, fonda-to sulla eliminazione delle barriereprotezionistiche e delle restrizioniquantitative, era offerta dalla presen-tazione del Libro bianco sull’attua-zione del mercato interno, approvatodurante i lavori del vertice del Con-

siglio europeo, tenutosi a Milano il25 giugno 1985.

Il mutare della prospettiva politicaed economica all’interno dei paesidell’Est europeo, verificatosi a partiredal 1989 con l’abbattimento del murodi Berlino e la riunificazione delledue Germanie, spingeva ad una ricon-siderazione della strategia complessivad’integrazione economica tra gli Statimembri della Comunità. L’apertura anuovi mercati doveva accompagnarsiad un nuovo rapporto di cooperazio-ne, sia con i sette paesi Efta (Austria,Svizzera, Liechteinstein, Svezia, Norve-gia, Finlandia ed Islanda), sia con lenazioni dell’Europa centro orientale.Le interazioni economiche potevanosvilupparsi correttamente attraverso unsistema efficace di collegamenti, soprat-tutto nei settori cruciali del trasporto,della energia e delle comunicazioni.La realizzazione del mercato interno,prevista per il 31 dicembre 1992, risul-tava, quindi, un punto di partenza,non un punto di arrivo, così comeinizialmente concepito dal progettooriginario di coesione economica.

Il ruolo decisivo rappresentato dallereti di trasporto per l’intero continen-te europeo spingeva il Consiglio deiministri europei, su proposta dellaCommissione europea, a convocare laprima Conferenza panaeuropea deitrasporti, tenutasi a Praga nell’ottobre1991.

Forte impulso, in ambito comunita-rio, alla realizzazione ed allo sviluppodi reti di trasporto transeuropee (TEN)all’interno di un sistema di mercatiaperti e competitivi, veniva assicuratodalla firma del Trattato di Maastrichtil 7 febbraio 1992 da parte dei Dodi-ci. La prospettiva di uno Spazio eco-nomico europeo (SEE), aperto ai paesidell’Efta, veniva offerta dalla firma delrelativo trattato l’11 maggio 1992. IlTitolo XII del Trattato di Maastricht(artt. 129 - 130) prevede espressa-mente la realizzazione delle reti tran-seuropee dei trasporti, delletelecomunicazioni e della energia,garantendo «l’interconnessione e l’inte-roperabilità delle reti nazionali non-chè l’accesso a tali reti».

L’azione intrapresa tiene in conto«in particolare della necessità di colle-gare le regioni insulari, interne («encla-

quaderni di legislazione tecnica - 2.2012 41

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:00 Pagina 41

Page 31: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

vees») e periferiche alla regioni centra-li della Comunità», realizzando lapiena coesione economica e sociale.Risultano, inoltre, autorizzati gli accor-di internazionali con i Paesi terzi, sianelle forme di trattati bilaterali che diaccordi sovranazionali. Il principio disussidiarietà, insito nel Trattato, con-sente a particolari progetti di interes-se comunitario di avvalersi delle formedi aiuto concesse dall’Unione, inaggiunta alle risorse economiche mobi-lizzabili dallo Stato membro interessa-to territorialmente.

Il Trattato prevedeva, infine, l’istitu-zione, entro il 31 dicembre 1993, diun apposito strumento di finanzia-mento integrativo dei progetti di infra-strutture di trasporto, denominatoFondo di Coesione.

Secondo gli orientamenti espressidurante il vertice di Edinburgo delConsiglio dei Ministri dell’Unione euro-pea (11-12 dicembre 1992), il Fondodi Coesione avrebbe dovuto riguarda-re solo il finanziamento di progettid’infrastrutture di trasporto e di tutelaambientale presentati da Spagna, Por-togallo, Repubblica d’Irlanda e Grecia,aree «deboli» del sistema comunitario.Nella stessa riunione veniva adottatauna «dichiarazione finalizzata a pro-muovere la ripresa economica euro-pea» (dichiarazione di Edinburgo). Larevisione complessiva degli orienta-menti della PCT veniva affidata alLibro bianco “Lo sviluppo futuro dellapolitica comune dei trasporti”, presen-tato il 2 dicembre 1992 da Karel VanMiert, rappresentante del governo olan-dese presso la Commissione. Il rap-porto recava il sottotitolo “Una strategiaglobale per la realizzazione di un qua-

dro comunitario atto a garantire unamobilità sostenibile”1.

Nel rapporto si sosteneva come lasoluzione ai problemi del trasportopotesse conseguirsi solo attraverso unapproccio globale, che consentisseuna mobilità sostenibile in ambitocomunitario.

L’approccio sistemico prospettatodoveva basarsi, sul fronte interno,attraverso il completamento, il raffor-zamento ed il corretto funzionamentodel mercato unico. Si doveva proce-dere alla correzione degli squilibri trai vari modi di trasporto attraverso larealizzazione di un sistema integratoche promuovesse la complementaritàintermodale e la realizzazione dellereti di trasporto transeuropee2. In taleottica risultava di immediata urgenzala predisposizione di schemi direttoriper la rete ferroviaria convenzionale,per la rete portuale ed aeroportuale diinteresse comunitario.

Venivano, poi, acquisite le indica-zioni fornite precedentemente dai“Gruppi ad alto livello”, costituiti appo-sitamente dalla Commissione per laindividuazione della rete stradale, dellelinee ferroviarie ad alta velocità, deltrasporto combinato e delle vie navi-gabili interne.

Le proposte di schemi direttori perla rete stradale, i trasporti combinatie le vie navigabili erano state già pre-sentate dalla Commissione europeadurante i lavori del Consiglio del 2luglio 1992. Lo schema per l’alta velo-cità ferroviaria era stato, invece, assun-to dal Consiglio alla fine del 1990.

Si ribadiva, infine, la necessità diuniformarsi alle proposte emerse insede di Commissione economica per

l’Europa (ECE), attiva presso le Nazio-ni unite. Gli studi UN/ECE avevano,infatti, formalizzato, tra gli anni ‘70 ed‘80, un proprio progetto di reti di tra-sporto autostradale (TEM) e ferroviario(TER) relativo all’intero territorio euro-peo.

Il Libro bianco sulla politica comu-ne dei trasporti fissava, infine, l’oriz-zonte temporale per la pienarealizzazione delle reti transeuropeeal 2010, comportando un impegno dispesa, stimato in 1.500 miliardi di Ecu,pari al’1.5% del PIL comunitario. Lanotevole dimensione economico-realiz-zativa avrebbe richiesto, pertanto, l’at-tivazione di ogni possibile forma disinergia e di coordinamento dei flussifinanziari erogabili. Il Libro bianco hacostituito una svolta fondamentale perla PCT in ambito comunitario, con-sentendo il passaggio all’approcciomultimodale e transeuropeo per le retidi trasporto. La richiesta coerenza spa-ziale avrebbe permesso la realizzazio-ne della c.d. «rete dei cittadini»; ilnecessario incremento di potenzialitàcapace di fronteggiare l’aumento delladomanda di trasporto di merci risulta-va conseguibile grazie allo sviluppodei corridoi di trasporto combinato edelle connessioni intermodali tra i varisistemi di trasporto.

Nei successivi lavori del vertice diCopenaghen (21-22 giugno 1993), ilConsiglio europeo decideva l’adozionedi un piano per la ripresa economica,in attuazione delle intenzioni contenu-te nella dichiarazione di Edinburgo.Nella seduta del 29 ottobre 1993 ilConsiglio europeo adottava gli schemidirettori per la realizzazione della retetranseuropea di trasporto combinato

(1) Il rapporto rilevava, preliminarmente, l'aumento costante della domanda di trasporto nel ventennio '70-'90. Mentre, infatti, la crescita economicadella Comunità, quantificata attraverso l'andamento del Prodotto interno Lordo (PIL), si attestava intorno al 2.6% in termini reali, i servizi di tra-sporto crescevano ad un tasso medio annuo del 2.3% per le merci e del 3.1% per i passeggeri. La forte propensione per l'utilizzo del mezzo pri-vato (nel 1990 il 79% degli spostamenti passeggeri veniva compiuto su automobile mentre il trasporto su gomma assorbiva il 70% del trafficomerci) lasciava prevedere un incremento sostanziale della domanda di trasporto su strada. Ciò avrebbe esercitato forti pressioni sulla capacitàdel sistema viario, acuendo, nel contempo, il dispendio di risorse energetiche non rinnovabili e l'emergenza ambientale connessa all' inquina-mento da traffico veicolare.

(2) La dimensione esterna della PCT doveva, invece, assumere un carattere panaeuropeo, attraverso il raccordo delle attività delle diverse organiz-zazioni internazionali e lo sviluppo di convenzioni multilaterali. Le azioni intraprese dovevano garantire piena compatibilità ambientale (conteni-mento dei consumi energetici, degli effetti della congestione) e tutela sociale (condizioni di sicurezza, mobilità dei disabili). L'interconnessioneintermodale e l'interoperabilità di attrezzature e materiale rotabile poteva conseguirsi attraverso la costante attività di armonizzazione tecnica. Ilnuovo disegno di rete multimodale veniva affidato non al generico miglioramento e potenziamento infrastrutturale, bensì alla integrazione di retiregionali, nazionali e transeuropee (completamento e collegamento delle reti esistenti).

42 quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:00 Pagina 42

Page 32: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

(decisione n. 93/628/(CEE)), della retetranseuropea stradale (decisione n.93/629/(CEE)) e delle vie navigabili(decisione n. 93/630/(CEE)).

Gli schemi proposti assumevanocarattere indicativo, volti a stimolaregli interventi degli Stati membri edella Comunità capaci di realizzare ildisegno di rete e garantire la lorointeroperabilità.

Le reti di trasporto a livello comu-nitario sono, quindi, finalizzate allalibera circolazione di beni e persone,alla coesione ed allo sviluppo econo-mico degli Stati membri, per il miglio-ramento della mobilità e la sicurezzadel traffico e favorire la competitivitàe l’occupazione.

La rete transeuropea dei trasporti(TEN–T), adottata con Decisione n.1696/96/CE del Parlamento Europeo edel Consiglio del 23 luglio 1996 sugliorientamenti comunitari per lo svilup-po della rete transeuropea dei tra-sporti, rappresenta il frameworkufficiale di riferimento a livello diUnione Europea, oltre che per la pro-grammazione economico-finanziaria etecnico-amministrativa, anche pergarantire l’integrazione e la coesionecomunitaria ed assicurare un elevatolivello di benessere.

2. L’esigenza di sicurezza stradaleper la rete transeuropea deitrasporti (TEN-T): il processo di previsione normativa a livellocomunitario

Le condizioni generali di coesioneed integrazione, oltre che di benesse-re sociale, possono essere assicurate apatto di garantire un elevato livello disicurezza.

Di detta specifica esigenza si è fattocarico il Libro Bianco “La politica euro-pea dei trasporti fino al 2010: il momen-to delle scelte” presentato dallaCommissione il 12 settembre 2001,segnalando l’esigenza di procedere a:

- valutazioni d’impatto sulla sicurez-za;

- controlli in materia di sicurezzastradale;

al fine di individuare e gestire i trattiad elevata concentrazione di incidentinel territorio comunitario.

Il Libro Bianco ha, contestualmen-te, stabilito l’ambizioso obiettivo didimezzare i decessi sulle strade nel-l’Unione Europea fra il 2001 ed il2010. L’obiettivo è stato immediata-mente recepito dalla Commissione,nell’ambito della comunicazione del 2giugno 2003 “Programma di azioneeuropeo per la sicurezza stradale –Dimezzare il numero di vittime dellastrada nell’Unione europea nel 2010:una responsabilità condivisa”. Il Pro-gramma ha, infatti, riconosciuto qualeterzo pilastro della politica di sicurez-za stradale l’infrastruttura stessa, la cuicoerente progettazione ed eserciziodovrebbe assicurare un considerevoleapporto all’obiettivo di riduzione del-l’incidentalità ed all’aumento dellasicurezza stradale.

Se, infatti, sono stati registrati note-voli progressi dal lato della sicurezzadei veicoli, il settore della gestionedella sicurezza delle infrastrutture stra-dali offre ancora ampi margini direcupero ai fini della riduzione degliincidenti sulle TEN-T, rafforzando ilruolo preventivo della ricerca scientifi-ca, consentendo la valorizzazione diesperienze di best practices già ope-ranti presso alcuni Stati membri e per-venendo ad un sistema organizzato diprogettazione, gestione ed ispezioneprogrammata delle infrastrutture stra-dali. L’intenzione espressa dalla Com-

missione è quella di dover ricorrereanche al cd principio di sussidiarietàsancito dall’art. 5 del Trattato, in ragio-ne del respiro europeo delle TEN-Tche giustifica un intervento appropria-to a livello europeo e non di soli Statimembri, nel solco del parallelo prin-cipio di proporzionalità che garantiscel’apporto qualificato e concorrentedegli Stati medesimi.

In virtù di siffatto orientamento, laCommissione con documento n. COM2006/569 del 5 ottobre 2006 ha avvia-to l’iniziativa legislativa in materia,considerata ormai matura per il dibat-tito e le determinazioni definitive diassunzione in sede di ParlamentoEuropeo.

La direttiva, nelle aspettative dellaCommissone, consentirebbe di:• accrescere la sicurezza delle nuove

strade grazie ad un costante ade-guamento ai più recenti requisiti inmateria di sicurezza;

• raggiungere un elevato livello comu-ne di sicurezza stradale in tutti gliStati membri dell’Unione europea;

• fare opera di sensibilizzazione nelsettore della sicurezza affinché ledecisioni in materia di pianificazio-ne e progettazione siano prese inconoscenza di causa;

• rendere più trasparenti le implica-zioni delle decisioni in materia disicurezza;

• permettere di raccogliere e diffon-dere le competenze disponibili persfruttare al meglio i risultati dellaricerca;

• utilizzare fondi limitati per costruiree provvedere alla manutenzionedelle strade in modo più efficace epiù sicuro;

• migliorare la raccolta, il trattamentoe la diffusione delle informazionirelative alla sicurezza.Il dibattito che ha portato all’ap-

provazione in prima lettura si è con-cluso il 19 novembre 2008 conl’adozione da parte del ParlamentoEuropeo della Direttiva 2008/96/CE, lapubblicazione sulla GUCE Serie L el’entrata in vigore il 19 dicembre 2008,prevedendo il completamento del pro-cesso di recepimento da parte di cia-scun Stato membro entro il 19 dicembre2010, ai sensi delle norme di attuazio-ne previste dall’art. 14, commi 1 e 2.

quaderni di legislazione tecnica - 2.2012 43

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:00 Pagina 43

Page 33: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

3. L’introduzione delle procedure di Road Safety Audit

La Direttiva limita esplicitamente irequisiti ad un insieme minimo di ele-menti necessari a rafforzare la sicu-rezza ed a diffondere le procedureche si sono rivelate più efficaci. Talesistema globale di gestione della sicu-rezza delle infrastrutture stradali3 èimperniato su alcune procedure, cosìinizialmente delineate dalla Commis-sione nel documento COM 2006/569:“1) le valutazioni d’impatto sulla sicu-

rezza stradale aiuteranno a prende-re le decisioni strategiche in meritoalle implicazioni per la sicurezza,connesse alla costruzione di nuovestrade oppure a modifiche radicalinel funzionamento di quelle già esi-stenti, in particolare sulla rete adia-cente.

2)Gli audit di sicurezza stradale con-sentiranno di effettuare un controlloindipendente e formulare raccoman-dazioni per la verifica tecnica dellaprogettazione prevista, sia che sitratti della costruzione di una nuovastrada sia che si tratti invece deilavori di trasformazione di una stra-da esistente.

3)La gestione della sicurezza della retedeve concentrarsi su misure corretti-ve incentrate sulle parti della retecaratterizzate da un alto tasso diincidenti (tratti ad alto rischio epunti neri) e/o da un elevato poten-ziale di riduzione degli incidenti infuturo.

4)Ispezioni di sicurezza effettuate nel-l’ambito della regolare manutenzio-ne stradale permetteranno diindividuare e ridurre preventiva-mente i rischi di incidenti con l’au-silio di misure efficaci rispetto alloro costo.Queste procedure esistono già e

sono applicate in diversa misura inalcuni Stati membri. L’obiettivo dellapresente proposta di direttiva è quindiestendere le suddette misure alla tota-

lità dell’UE senza definire norme orequisiti tecnici ma lasciando agli Statimembri la libertà di mantenere le pro-cedure esistenti o di instaurare le pro-prie. Se il pacchetto di misure èintegralmente applicato, la sicurezzastradale verrà sicuramente integrata epresa in considerazione durante l’inte-ro ciclo di vita delle strade d’impor-tanza europea, dalla fase dellapianificazione a quella del funziona-mento.”

I punti focali di natura scientifico-operativa sono rappresentati dall’intro-duzione normativa delle tematiche diRoad Safety Impact Assessment per iprogetti d’infrastruttura, di Safetyranking and management per la retestradale in esercizio, di Safety Inspec-tions, di Data management e di Gui-delines, da introdursi a cura degli Statimembri per supportare gli Enti attua-tori nell’applicaizone della Direttiva.

Le procedure introdotte sono, rispet-tivamente:- Road Safety Impact Assessment

(RSIA) – valutazioni d’impatto sullasicurezza sui progetti di nuove stra-de;

- Road Safety Audit (RSA) – valuta-zione d’impatto della sicurezza;

- Road Safety Inspection (RSI) – valu-tazione d’impatto sulla sicurezzaper tratte in esercizio.La Direttiva introduce a livello nor-

mativo l’approccio codificato di ricer-ca scientifica applicata, noto comeRoad Safety Audit Program (RSAP) nelpiù generale alveo del Road SafetyManagement (RSM), tematiche varia-mente sviluppate a partire dal 1980fra Regno Unito, Australia, Nuova Zee-landa e Stati Uniti.

L’RSAP rappresenta la filosofia“nuova” che tende a misurare e “revi-sionare” la qualità della sicurezza espres-sa da una infrastruttura viaria, sullascorta dell’esame codificato di un grup-po di “revisori”4, qualificato ed indi-pendente, che valuta i potenziali pericoli

d’incidente e le prestazioni offerte intermini di sicurezza stradale.

In ragione delle diverse fasi di atti-vazione (progettazione, esercizio, moni-toraggio), l’RSAP viene, normalmente,suddiviso in fasi:- Road Safety Audit (RSA), verifica di

sicurezza in fase di progettazionedell’infrastruttura viaria;

- Road Safety Audit Review (RSAR),verifica di sicurezza di un’infrastrut-tura esistente;

- Road Safety Audit Inspection (RSAI),analisi di monitoraggio sulle stradeesistenti.La connotazione RSAP è fortemen-

te preventiva, nel senso che già insede di applicazione del RSA devonoessere verificate, simulate ed eliminatele principali cause di incidenti strada-li che derivano dall’applicazione noncoerente delle regole di progettazione.

4. La strutturazione assunta dallaDirettiva: definizioni e contenutitecnico-procedurali

La Direttiva si applica alla rete stra-dale transeuropea, quale descritta nel-l’allegato I, sezione 2, della Decisionen. 1692/96/CE.

Ai sensi dell’art. 2, si intende per valutazione d’impatto sulla sicurezza

stradale (Road Safety Impact Asses-sment) – un’analisi comparativastrategica dell’impatto di una nuovastrada o di una modifica sostanzia-le della rete esistente sul livello disicurezza della rete stradale;

controllo della sicurezza stradale (RoadSafety Audit) – controllo di sicu-rezza accurato indipendente, siste-matico e tecnico delle caratteristichedi un progetto di costruzione diun’infrastruttura stradale, nelle diver-se fasi dalla pianificazione al fun-zionamento iniziale;

classificazione di tratti ad elevata con-centrazione di incidenti (Rankingof high accident concentration sec-

(3) Le procedure esposte nella direttiva sono state raccomandate dal Gruppo ad alto livello sulla sicurezza stradale, istituito dalla Commissione peressere aiutata ad elaborare una politica europea in materia di sicurezza stradale ed a coordinare le politiche nazionali. La relazione finale sullemisure di sicurezza raccomandate a breve termine sulle strade principali, redatta dal Gruppo di lavoro 4, è stata adottata il 12 maggio 1995(“Recommended Safety measures for short term application on trunk roads”).

(4) “Fresh eyes”, occhi liberi/nuovi (freschi), secondo il valore che attribuisce ai revisori il manuale “Road Safety Audit” pubblicato da Austroads nel1994 per le strade australiane.

44 quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:00 Pagina 44

Page 34: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

tions) – un metodo per individuare, analizzare e classi-ficare i tratti della rete stradale aperti al traffico da oltretre anni e in cui è stato registrato un numero conside-revole di incidenti mortali in proporzione al flusso ditraffico;

classificazione della sicurezza della rete (network safetyranking) – un metodo per individuare, analizzare e clas-sificare le sezioni della rete stradale esistente in funzio-ne del loro potenziale di miglioramento della sicurezzae di risparmio dei costi connessi agli incidenti;

ispezione di sicurezza (Safety Inspection) – la verifica ordi-naria periodica delle caratteristiche e dei difetti che esi-gono un intervento di manutenzione per ragioni disicurezza.Ai sensi dell’art. 3, la valutazione d’impatto sulla sicu-

rezza stradale è obbligatoria per tutti i progetti di infra-struttura, durante la fase di pianificazione iniziale,anteriormente all’approvazione del progetto definitivo,secondo i criteri stabiliti dall’Allegato I:1. Componenti di una valutazione d’impatto sulla sicurez-

za stradale:a) definizione del problema;b) situazione attuale ed opzione dello status quo; c) obiettivi di sicurezza stradale;d) analisi dell’impatto sulla sicurezza stradale delle opzio-

ni proposte;e) confronto delle opzioni, fra cui l’analisi del rapporto

costi/benefici;

f) presentazione della gamma di possibili soluzioni. 2. Elementi da prendere in considerazione:

a) numero delle vittime e degli incidenti, obiettivi diriduzione paragonati all’opzione dello status quo;

b) scelta di itinerari e strutture di traffico;c) possibili conseguenze sulle vie di comunicazione esi-

stenti (ad esempio uscite, incroci, svincoli, passaggi a livello);d) utenti della strada, compresi gli utenti vulnerabili (ad

esempio pedoni, ciclisti e motociclisti);e) traffico (ad esempio volume di traffico, categorizza-

zione del traffico per tipo);f) condizioni stagionali e climatiche;g) presenza di un numero sufficiente di parcheggi sicuri;h) attività sismica.Ai sensi dell’art. 4, il controllo della sicurezza stradale per

i progetti di infrastruttura è obbligatoria per tutti i progettidi infrastruttura, secondo i criteri stabiliti dall’Allegato II:1. Criteri applicabili nella fase della progettazione preli-

minare:a) situazione geografica (ad esempio pericolo di smotta-

menti, inondazioni, valanghe), condizioni climatiche e sta-gionali e attività sismica;

b) tipi di incroci/svincoli e distanze fra loro;c) numero e tipo di corsie;d) tipi di traffico autorizzati sulla nuova strada;e) funzionalità della strada all’interno della rete;f) condizioni meteorologiche;g) velocità della circolazione;

quaderni di legislazione tecnica - 2.2012 45

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:00 Pagina 45

Page 35: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

h) sezioni trasversali (ad esempio, larghezza della car-reggiata, piste ciclabili, sentieri pedonali);

i) allineamenti orizzontali e verticali;j) visibilità;k) disposizione di incroci e svincoli;l) trasporto pubblico e infrastrutture;f) passaggi a livello.

2. Criteri applicabili nella fase della progettazione parti-colareggiata:a) tracciato;b) armonizzazione della segnaletica verticale e segnaleti-

ca orizzontale;c) illuminazione di strade ed incroci stradali;d) apparecchiature lungo le strade;e) ambiente ai margini della strada inclusa la vegetazione;f) ostacoli fissi ai margini della strada;g) creazione di parcheggi sicuri;h) utenti vulnerabili (ad esempio pedoni, ciclisti e moto-

ciclisti);i) adattamento ergonomico di sistemi stradali di conteni-

mento (mezzerie stradali e guardrail di sicurezza per evita-re pericoli agli utenti vulnerabili).3. Criteri applicabili nella fase di ultimazione:

a) sicurezza degli utenti della strada e visibilità in variecircostanze, quali oscurità e condizioni metereologiche pre-vedibili;

b) leggibilità della segnaletica verticale e della segnaleti-ca orizzontale;

c) condizioni del fondo stradale.5. Criteri applicabili nella prima fase di funzionamento:

a) valutazione dei modelli di utilizzo alla luce dell’effet-tivo comportamento degli utenti.

La realizzazione di un controllo in qualsiasi fase puòcomportare la necessità di riesaminare i criteri applicabili afasi precedenti.

5. La disciplina dei controlli: la classificazione dei trattiad elevata concentrazione di incidenti e la figureprofessionale dell’Auditor

Ai sensi dell’art. 5, gli Stati membri assicurano che laclassificazione dei tratti ad elevata concentrazione di inci-denti e la classificazione della rete aperta al traffico sianofondate su un esame del funzionamento della rete stradalecon cadenza almeno triennale, secondo le specifiche di cuiall’Allegato III:1. Criteri per l’individuazione dei tratti stradali ad eleva-

ta concentrazione di incidentiL’individuazione dei tratti stradali ad elevata concentra-

zione di incidenti tiene conto perlomeno del numero diincidenti mortali i nel corso degli anni precedenti per unitàdi distanza in rapporto al volume di traffico e, nel caso diincroci e svincoli, per punto di intersezione.2. Criteri per l’individuazione dei tratti stradali da esami-

nare nell’ambito della classificazione della sicurezzadella reteL’individuazione di tratti stradali da esaminare nell’ambi-

to della classificazione della sicurezza della rete tiene contodei potenziali risparmi in termini di costo degli incidenti. Itratti stradali sono classificati in categorie. Per ogni catego-ria stradale, i tratti stradali sono esaminati e classificati sullabase di fattori collegati alla sicurezza, come la concentra-zione degli incidenti, il volume di traffico e la tipologiadello stesso. Per ogni categoria stradale, la classificazionedella rete stradale si traduce in un elenco prioritario deitratti stradali in cui un miglioramento dell’infrastrutturadovrebbe rivelarsi molto efficace.3. Elementi di valutazione per le visite in loco dei grup-

pi di espertia) una descrizione del tratto stradale;b) il riferimento ad eventuali relazioni anteriori sullo

stesso tratto stradale;c) l’esame delle eventuali relazioni di incidente;d) il numero di incidenti, decessi e feriti gravi nel

corso dei tre anni precedenti;e) un pacchetto di misure correttive da mettere in atto

entro un anno che preveda ad esempio:– eliminazione degli ostacoli fissi al margine della strada

o applicazione di dispositivi di protezione dei medesi-mi;

– riduzione dei limiti di velocità ed aumento del con-trollo della velocità a livello locale;

– miglioramento della visibilità in diverse condizionimeteorologiche e di luminosità;

– miglioramento delle condizioni di sicurezza delle attrez-zature al margine della strada quali i sistemi di rite-nuta stradale;

– miglioramento della coerenza, della visibilità, della leg-gibilità e della collocazione della segnaletica orizzonta-le (inclusa l’applicazione di rallentatori sonori) e dellasegnaletica verticale;

– protezione contro la caduta di sassi, smottamenti delterreno e valanghe;

– miglioramento dell’aderenza/ruvidità del fondo stradale;– nuova concezione dei sistemi di ritenuta stradale;

46 quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:00 Pagina 46

Page 36: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

– inserimento e miglioramento dellebarriere protettive al centro strada;

– riorganizzazione degli schemi disorpasso;

– miglioramento di incroci/svincoli/passaggi a livello;

– modifica dell’allineamento;– modifica della larghezza stradale,

aggiunta di una corsia d’emergenza;– installazione di un dispositivo di

gestione e di controllo del traffi-co;

– riduzione dei potenziali conflitticon gli utenti della strada più vul-nerabili;

– adeguamento della strada agli stan-dard odierni;

– miglioramento o sostituzione delmanto stradale;

– utilizzo di segnali stradali intelli-genti;

– miglioramento dei sistemi di tra-sporti intelligenti e dei servizi tele-matici ai fini dell’interoperabilità,dell’emergenze e della segnaletica.Gli Stati membri predispongono

un’adeguata segnaletica per richiama-re l’attenzione degli utenti della stra-da sui tratti dell’infrastruttura stradale

in riparazione che possano mettere arepentaglio la sicurezza degli utenti.

Gli Stati membri garantiscono chegli utenti della strada siano informa-ti, con mezzi adeguati, della presen-za di un tratto stradale ad elevataconcentrazione di incidenti.

I controlli sono relativi a tutti iprogetti di infrastruttura. Gli Statimembri devono garantire che siadesignato un controllore (Auditor)per effettuare il controllo delle carat-teristiche di ideazione del progetto diinfrastruttura. Gli Auditor andrannoformati dagli Stati membri, mediantecorsi di formazione e rilascio di cer-tificato di idoneità professionale, rico-noscendo validità a quelli già rilasciati.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 9,gli Stati membri garantiscono che icontrollori siano designati in base aiseguenti criteri:a) possesso di esperienze o forma-

zione pertinenti nei settori dellaprogettazione stradale, dell’inge-gneria della sicurezza stradale edell’analisi degli incidenti;

b) i controlli sono realizzati esclusi-vamente da controllori o squadre

di controllori certificati, a due annidi distanza dall’adozione degliorientamenti da parte degli Statimembri, previsti entro il 19 dicem-bre 2011, qualora non esistenti, alfine di coadiuvare gli organi com-petenti nell’applicazione dellaDirettiva;

c) ai fini del controllo del progettodi infrastruttura, durante il periododi svolgimento del controllo ilcontrollore non partecipa né allaprogettazione né al funzionamentodel progetto di infrastruttura inte-ressato.Il controllore è tenuto, in una

relazione di controllo per ciascunafase del progetto di infrastruttura, adichiarare gli aspetti della progetta-zione che possono rivelarsi criticiper la sicurezza. Se gli aspetti peri-colosi sono messi in evidenza nelcorso del controllo, ma la progetta-zione non è rettificabile prima dellaconclusione della fase pertinente inbase all’Allegato II, l’organo compe-tente è tenuto a giustificare la sceltaadottata comunque, in un allegatoalla relazione.

quaderni di legislazione tecnica - 2.2012 47

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:00 Pagina 47

Page 37: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

6. La rilevazione organizzata degliincidenti mortali sulle straded’interesse

Ai sensi dell’art. 7, gli Stati membriadottano le misure necessarie affinchél’organo competente rediga una rela-zione d’incidente per ciascun inciden-te mortale verificatosi su una stradaTEN-T, secondo i contenuti obbligato-ri specificati dall’Allegato IV:1) localizzazione quanto più esatta

possibile dell’incidente;2) immagini e/o diagrammi del luogo

dell’incidente;3) data e ora dell’incidente;4) informazioni relative alla strada,

quali la natura della zona, il tipodi strada, il tipo di incrocio o disvincolo ma anche la segnaleticaverticale, il numero di corsie, lasegnaletica orizzontale, il rivesti-mento stradale, l’illuminazione e lecondizioni meteorologiche, i limitidi velocità, gli ostacoli al marginedella strada;

5) gravità dell’incidente, incluso ilnumero delle persone decedute eferite, eventualmente secondo cri-teri comuni da definire secondoal procedura di regolamentazionecon controllo di cui all’art. 13,comma 3;

6) caratteristiche delle persone interes-sate quali età, sesso, nazionalità,tasso di alcolemia, utilizzo o menodei dispositivi di sicurezza;

7) dati relativi ai veicoli coinvolti (tipo,età, paese, eventuali dispositivi disicurezza, data dell’ultima revisioneperiodica in conformità della legi-slazione applicabile);

8) dati relativi all’incidente (quali tipodi incidente, tipo di collisione,manovre del veicolo e del condu-cente);

9) se del caso, informazioni relative alperiodo di tempo intercorso tra l’in-cidente e la sua registrazione ovve-ro l’arrivo del servizio di soccorso.Gli Stati membri, ex comma 2 art.

7, calcolano il costo sociale medio diun incidente mortale ed il costo socia-le medio di un incidente grave verifi-catosi sul loro territorio. Gli Statimembri possono optare per una dif-ferenziazione più marcata dei tassi dicosto, che devono essere aggiornatiperlomeno ogni cinque anni.

7. Il processo di recepimentonormativo in ambito nazionale

In Italia l’allora Ministero dei Lavo-ri Pubblici aveva predisposto nel 2001la Circolare n. 3.699, con la quale siraccomandava agli Enti gestori di svol-gere, con cadenza periodica, Analisi diSicurezza Stradale, di cui incaricaresoggetti terzi, indipendenti dal sistemadi gestione, progettazione e manuten-zione dell’infrastruttura viaria. La dispo-sizione rimandava ad apposite Lineeguida, antesignane ante litteram dellaDirettiva 2008/96, per l’effettuazionedei controlli, corredata da alcuni casidi studio pilota svolti in Italia. Il docu-mento, diramato dall’Ispettorato gene-rale per la circolazione e la sicurezzastradale del Ministero delle Infrastrut-ture e dei Trasporti, veniva sottopostoall’approvazione della Commissione distudio per le norme relative ai mate-riali stradali e progettazione, costru-zione e manutenzione strade delConsiglio Nazionale delle Ricerche.

Tale Circolare ha, in qualche modo,anticipato le componenti di analisidella Direttiva comunitaria, con riferi-mento ai controlli della sicurezza stra-dale in fase di progettazione (RoadSafety Audit), come anche delle ispe-zioni di sicurezza sulle strade esisten-ti nell’ambito della fase di gestione(Road Safety Review).

Per quanto riguarda, invece, l’a-spetto connesso alla classificazione egestione della sicurezza della rete stra-dale (Network Safety Management),molti riferimenti operativi sono conte-nuti, in maniera prodoromica, già nelPiano Nazionale di Sicurezza stradaleapprovato nel 1999 nonché nei Pianilocali di sicurezza previsti nel 2001.

Con il D.Lgs. 15 marzo 2011, n. 35,entrato in vigore il 23 aprile 2011, ilGoverno italiano ha avviato il proces-so di attuazione della Direttiva, rece-pendo, anche nella numerazione deirelativi articoli, l’assetto di corrispon-

denza con la richiamata Direttiva, inmodo tale da eliminare, sul nascere,problemi di indentazione normativacon conseguenti disallineamenti poten-ziali e relative disapplicazioni di fatto.

Ex art. 1, comma 2, il Decreto pre-vede che per tutte le strade nonappartenenti alla rete stradale transeu-ropea, i contenuti costituiscano normedi principio, mentre, ex comma 3, ladisciplina prevista sarà applicata adecorrere dal 1 gennaio 2016 anchealle strade appartenenti alla rete diinteresse nazionale e non compresenella rete stradale transeuropea. Aisensi del comma 4, entro e non oltreil 31 dicembre 2020, le regioni e leprovince autonome, nel rispetto deiprincipi stabiliti dal Decreto, detteran-no la disciplina riguardante la gestio-ne della sicurezza delle infrastrutturestradali di competenza delle regioni edegli enti locali, con particolare riguar-do alle strade finanziate a totale oparziale carico dell’Unione Europea.

Ai sensi dell’art. 5, entro il 23 apri-le 2014, il Ministro delle Infrastrutturee dei Trasporti effettuerà, con propriodecreto, la classificazione della sicu-rezza della rete esistente.

Ex art. 4, comma 7, i controlli ver-ranno effettuati da controllori (Audi-tors) individuati dall’organo competentetra soggetti in possesso di requisiti fis-sati dal successivo art. 9, inseriti inapposito elenco istituito presso il Mini-stero delle Infrastrutture e dei Tra-sporti. Il Ministro stesso, con decreto23/12/2011 d’intesa con il Ministrodell’istruzione, dell’università e dellaricerca scientifica, ha adottato i pro-grammi di formazione per i control-lori della sicurezza stradale.

Non risulta, infine, prevista alcunaprocedura normativa specifica nelcampo della programmazione delleinfrastrutture stradali in termini di veri-fica di impatto sulla sicurezza stradale(Road Safety Impact Assessment).

48 quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:00 Pagina 48

Page 38: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

arlare di prevenzione incendi significa approcciarsi aduna materia in continua evoluzione che costantemente siadegua e migliora in ragione dei progressi scientifici etecnologici.

La continua modificazione delle misure e degli accorgimenti,utili a prevenire e limitare lo sviluppo degli incendi e le loroconseguenze, ha fatto si che la normativa sulla prevenzioneincendi fosse strutturata in modo flessibile affinché gli adegua-menti alle nuove tecniche e ai nuovi studi fossero di prontasoluzione. In sostanza il legislatore ha previsto un insieme stra-tificato di norme; principi e competenze generali in materia diprevenzione incendi sono contenuti in fonti di rango primario(leggi, decreti legislativi), le norme tecniche vere e proprie –quelle che, ad esempio, dettano la rispondenza di un edificioai parametri di sicurezza o prescrivono determinati accorgimen-ti nello svolgimento di alcune attività considerate pericolose –sono contenute, invece, in atti normativi di rango secondario(decreti ministeriali) che risultano maggiormente compatibili inrelazione all’esigenza di approvazione e modificazione in tempirapidi e più consoni al recepimento nell’ordinamento giuridicodei nuovi principi in materia di prevenzione incendi.

di Alessandro Gallucci, avvocato in Lecce

Questo contributo, aggiornato con le novità procedurali introdotte dal D.P.R. 151/2011, chiarisce, in relazione alle diverse tipologie di autorimesse e parcheggi: quali sono gli adempimenti richiesti per conformarsi alla normativa antincendio, chi sono i soggetti in capo ai quali sono poste responsabilità, come risolvere i contrastiin caso di controversie condominiali sul punto.

Prevenzione incendi

Autorimesse condominiali e normativa antincendio:responsabilità e procedure

P

quaderni di legislazione tecnica - 2.2012 51

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:01 Pagina 51

Page 39: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

In questo quadro d’insieme e con riferimento all’argo-mento che affronteremo in questo approfondimento, dunque,è utile comprendere quali siano i principi generali, in chemodo siano ripartite le competenze tecniche, e quali sianole norme specifiche dettate per le autorimesse condominialicon specifico riferimento alla prevenzione incendi.

Il d.lgs n. 139/06 (denominato “Riassetto delle disposi-zioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazio-nale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 dellalegge 29 luglio 2003, n. 229” che ha sostituito, abrogandoparzialmente, la l. n. 966/65 ed il D.P.R. 577/82), al CapoIII, contiene le norme relative al servizio di prevenzioneincendi. In particolare l’art. 13, concernente definizioni edambito applicativo, al primo comma, recita: “La prevenzio-ne incendi è la funzione di preminente interesse pubblicodiretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformisul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vitaumana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni edell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predi-sposizione e la sperimentazione di norme, misure, provve-dimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitarel’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comun-que connessi o a limitarne le conseguenze”. L’importanzadella materia e la sua obiettiva valenza trasversale hannoportato ad affermare, nel successivo secondo comma, che,ferme restando le rispettive competenze, “la prevenzioneincendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall’esposi-zione al rischio di incendio e, in ragione della sua rile-vanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezzanei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidentirilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, del-l’energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, deiprodotti da costruzione”. Ciò significa che le norme det-tate per tutti i settori produttivi nei quali si possa mani-festare il rischio d’incendio debbono tenere presenti ledisposizioni relative alla prevenzione incendi.

Quali sono gli organismi competenti in materia? In poche parole: a chi è affidata questa funzione? “La

prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusivadel Ministero dell’interno, che esercita le relative attivitàattraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale (dei Vigilidel fuoco n.d.A.)”, così recita l’art. 14, primo comma, d.lgsn. 139/06. Sempre l’art. 14 del succitato decreto, al secon-do comma, specifica le attività connesse alla funzione diprevenzione incendi che debbono essere esercitate. Taliattività di prevenzione incendi, quindi, sono, tra le altre: a) l’elaborazione di norme di prevenzione incendi (art. 14,

secondo comma lett. a, d.lgs n. 139/06); b) il rilascio del certificato di prevenzione incendi (art. 14,

secondo comma lett. b, d.lgs n. 139/06); c) lo studio, la ricerca, la sperimentazione […] finalizzati

al rispetto della sicurezza in caso d’incendio (art. 14,secondo comma lett. d, d.lgs n. 139/06). Per la lettura dell’elenco completo delle altre attività si

rimanda alla lettura della norma citata. Le successivedisposizioni specificano in modo dettagliato come si debba

giungere all’emanazione delle norme tecniche di preven-zioni incendi. In particolare, presso il Dipartimento cen-trale dei Vigili del fuoco è istituito il Comitato centraletecnico-scientifico (al cui interno sono rappresentate levarie componenti del mondo istituzionale e produttivointeressate alla materia) che tra le altre cose “concorreall’elaborazione e esprime il parere preliminare sulle normetecniche e procedurali di prevenzione incendi e su ognialtra questione inerente alla prevenzione incendi ad essorimessa” (art. 21, primo comma lett. a, d.lgs n. 139/06).Una volta che si è giunti alla formulazione della normatecnica, il suo recepimento nell’ordinamento giuridico èeffettuato con decreto del Ministero dell’interno, istituzio-ne competente a norma dell’art. 15, primo comma, d.lgsn. 139/06.

La stessa disposizione individua anche il fondamentotecnico-scientifico delle norme di prevenzione incendi. Inparticolare, seguendo la distinzione solitamente effettuatadagli addetti ai lavori è possibile affermare che tutte ledisposizioni tecniche in materia di prevenzione incendidebbano specificare: a) le misure di prevenzione, ossia le misure, i provvedi-

menti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le pro-babilità dell’insorgere degli incendi […]”;

b) le misure di protezione, vale a dire “le misure, i prov-vedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitarele conseguenze dell’incendio”.È possibile, quindi, affermare che nell’ambito della

competenza esclusiva del Ministero dell’interno, con ilconcorso di diverse componenti istituzionali, si giungeall’emanazione di decreti ministeriali contenenti dellenorme tecniche il cui fine ultimo è la prevenzione degliincendi attraverso la predisposizione di misure volte aprevenire l’insorgenza d’incendi ed a limitarne le conse-guenze nel caso di loro sviluppo.

52 quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:01 Pagina 52

Page 40: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

Come si verifica la rispondenza di un edificio, piuttosto che di un’attività, alle norme dettate in materia di prevenzione incendi?

Il legislatore ha previsto il rilascio di una certificazio-ne, detta per l’appunto, certificato di prevenzione incendi(d’ora in poi anche CPI) che “attesta il rispetto delle pre-scrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi ela sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio neilocali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose,individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego diprodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che com-portano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumitàdella vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecnichedi sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica,da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’in-terno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per laprevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato il perio-do di validità del certificato per le attività ivi individuate(ad oggi queste norme sono contenute nel d.p.r. 151/2011)”(così art. 16, primo comma, d.lgs 139/06).

Qual è l’autorità competente a rilasciare il CPI? Come e quando può essere rilasciato questo certificato?

Il secondo comma dell’art. 16 d.lgs n. 139/06 recita: “il cer-tificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competenteComando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei sog-getti responsabili delle attività interessate, a conclusione diun procedimento che comprende il preventivo esame ed ilparere di conformità sui progetti, finalizzati all’accertamen-to della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di pre-venzione incendi, e l’effettuazione di visite tecniche,finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed averificare la rispondenza delle attività alla normativa di pre-venzione incendi e l’attuazione delle prescrizioni e degliobblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività mede-sime”.

Il procedimento per il rilascio del CPI è, attualmente,disciplinato dal D.P.R. n. 151/2011 (che è intervenutoabrogando il d.p.r. n. 37/98). Il decreto presidenzialeappena citato è intervenuto per semplificare le modalitàdi rilascio/ottenimento del CPI. In sostanza ad oggi, sullabase di quanto praticamente stabilito dal D.M. 16/02/1982(fino all’emanazione di un nuovo d.m. previsto dal d.p.r.151) e con riferimento alle specifiche caratteristiche delleattività dell’impianto e della costruzione, per i nuovimanufatti, i nuovi impianti o quelli che subiscono modi-fiche, sarà necessario presentare alternativamente:a) un progetto sulla base del quale valutare la sicurez-

za dell’opera;b) una SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività), la

quale da sola basterà per esercitare in piena legalitàl’attività sottesa alla segnalazione medesima.La differenziazione di procedimento è effettuata in

base alle tipologie di attività individuate da un allegatoal decreto presidenziale n. 151/2011 e suddivise in trecategorie: A, B e C.

Un’ultima annotazione sull’individuazione del soggettoche deve presentare la domanda per l’ottenimento del cer-tificato. L’art. 16 d.lgs n. 139/06 parla di “soggetti respon-sabili delle attività interessate”. In assenza di specificazioninei decreti ministeriali contenenti le norme tecniche, èpossibile affermare che tale figura debba essere individuatain tutte quelle persone che in relazione al bene ed all’at-tività soggetta alla normativa antincendio siano in posi-zione di responsabilità per ruolo svolto o per proprietàdel bene. Si pensi al legale rappresentante di una societào ancora al proprietario di un edificio o, come nel casoche ci occupa, all’amministratore di condominio quale rap-presentante legale dei condomini in relazione alle particomuni dello stabile.

In sintesi, il soggetto responsabile dell’attività o delbene che necessità una certificazione di prevenzioneincendi si deve attivare affinché il bene o l’attività cuiesso è addetto siano rispondenti alle norme dettate inmateria di prevenzione incendi.

Quali sono le attività, i locali, le industrie che necessitano del CPI?

Anche su questa materia il d.p.r. n. 151/2011 è intervenutoinnovando, e non di poco, la legislazione in materia di certifi-cazione prevenzione incendi, sostituendo, quanto all’elencodelle attività soggette, il D.M, 16 febbraio 1982. Come si tradu-ce quest’affermazione generale con specifico riferimento allaautorimesse private e quindi rispetto a quelle condominiali? Aisensi del punto 75 dell’allegato n. 1 al succitato decreto del pre-sidente della Repubblica, per le autorimesse con superficieinferiore a 300 metri quadrati non è necessaria alcuna autoriz-zazione. In sostanza s’è spostato, cambiandone la misurazione,il limite minimo dal numero di autovetture (nove) ai metri qua-drati. Per le autorimesse con superficie superiore, invece, lasituazione varia a seconda dell’esatta superficie. Così, ad esem-pio, per le autorimesse fino a 1000 metri quadrati, sarà suffi-ciente una semplice SCIA con possibilità per l’amministrazionedi effettuare controlli anche a campione per la verifica dellarispondenza tra dichiarazione e situazione di fatto.

Due annotazioni di non secondaria importanza. Come perla legislazione vigente in precedenza, anche il d.p.r. n. 151/2011 fa riferimento alla superficie coperta. Ciò signifi-ca che per un’autorimessa con superficie di 500 metri quadraticompletamente scoperti non vi sarà bisogno di alcuna comu-nicazione/autorizzazione. In secondo luogo le caratteristichecostruttive per le autorimesse restano sempre quelle indicatedal d.m. 1 febbraio 1986.

Con l’emanazione del d.m. 1 febbraio 1986, che sostitutiva,per le autorimesse, i precedenti atti normativi di riferimento aifini dell’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, siaggiornava la disciplina recependo le norme tecniche fruttodei più recenti studi. Come viene affermato, al punto uno del-l’allegato al d.m., infatti, le norme ivi contenute hanno “peroggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela del-l’incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro irischi d’incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, alricovero, all’esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I

quaderni di legislazione tecnica - 2.2012 53

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:01 Pagina 53

Page 41: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

fini di cui sopra si intendono perseguiti con l’osservanza dellepresenti norme” (Punto 1.0 allegato d.m. 1 febbraio 1986).

L’importanza del decreto ministeriale sta, anche, nel fattoche esso non è limitato esclusivamente alle norme tecniche daosservare ai fini dell’ottenimento del CPI, ma contiene, altre-sì, le indicazioni realizzative per quelle autorimesse con capa-cità di parcamento inferiore o superiore a 9 autoveicoli (sivedano punti 2 e 3 allegati d.m. 1 febbraio 1986).

Tornando alle definizioni di carattere generale presenti neld.m.: viene definito il concetto di autorimessa che èquell’”area coperta destinata esclusivamente al ricovero, allasosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi.Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno sudue lati” (punto 0 allegato d.m. 1 febbraio 1986). Per autovei-coli si fa riferimento al “veicolo o macchina muniti di motorea combustione interna” (punto 0 allegato d.m. 1 febbraio1986). La capacità di parcamento, infine, “è data dal rapportotra la superficie netta del locale e la superficie specifica di par-camento” (punto 0 allegato d.m. 1 febbraio 1986).Particolarmente interessante, ai fini dell’applicazione dellanormativa antincendio è la distinzione delle autorimesse inrelazione al tipo ed all’organizzazione degli spazi interni. Cosìsi parlerà di autorimesse isolate per fare riferimento a quelle“situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed even-tualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, struttu-ralmente e funzionalmente separati da questi” (punto 1.1.0,lett. a, allegato d.m. 1 febbraio 1986). In via residuale si faràriferimento alle autorimesse miste (punto 1.1.0, lett. b, allega-to d.m. 1 febbraio 1986). In base all’organizzazione degli spaziinterni il riferimento sarà ad autorimesse a box, che è un“volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definitae di superficie non superiore a 40 m(quadri)” (punto 1.1.4,lett. a, allegato d.m. 1 febbraio 1986), o ad autorimesse a spa-zio aperto (punto 1.1.4, lett. b, allegato d.m. 1 febbraio 1986),per individuare tutte le altre.

Come spesso accade, posta una norma viene data la possi-bilità di derogare alla stessa. E’ cosi con la legge n. 818 del 1984(recante norme relative alla CPI e al c.d. nullaosta provvisorio,oggi abrogata ed in parte trasfusa nel d.lgs n. 139/06) se da unlato si faceva obbligo (art. 1) di richiedere il certificato preven-zione incendi per le attività elencate nel d.m. 16 febbraio 1982(quindi anche per le autorimesse con capacità di parcamentosuperiore a nove autovetture) dall’altro si concedeva, in alter-nativa alla richiesta del CPI, come previsto dal punto 92 delcitato D.M., sostituito dal punto 75 del D.P.R. n. 151/2011 lapossibilità di ottenere un nullaosta provvisorio che consentissel’esercizio delle attività di cui all’articolo precedente (id estquelle indicate dal d.m. 16 febbraio 1982 n.d.A.), previo accer-tamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni impo-ste dai comandi stessi sulla base di direttive sulle misure piùurgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi condecreto del Ministro dell’interno entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge.

Si trattava, in sostanza, di un’autorizzazione in deroga proro-gata più volte. Successivamente, solo con il D.P.R. n. 37/98, veni-vano delineati con maggiore chiarezza i tempi di validità del nul-laosta provvisorio. Infatti, secondo l’art. 7 del D.P.R. “Il nulla ostaprovvisorio consente l’esercizio dell’attività ai soli fini antincen-dio, salvo l’adempimento agli obblighi previsti dalla normativa inmateria di prevenzione incendi, ivi compresi gli obblighi conse-guenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonchéquelli previsti nei casi richiamati all’articolo 4, comma secondo,della legge 26 luglio 1965, n. 966, nei termini stabiliti dalle spe-cifiche direttive emanate dal Ministero dell’interno per singoleattività o gruppi di attività di cui all’allegato al decreto 16 feb-braio 1982 del Ministro dell’interno. Tali direttive, ove non giàemanate, devono essere adottate entro il 31 dicembre 2005”.

Queste direttive, contenute nel d.m. 29 dicembre 2005,sostanzialmente impongono ai titolari del nullaosta provvisorio,ex art. 2 l. n. 818/84, di richiedere il CPI. Certamente la tempi-

54 quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:01 Pagina 54

Page 42: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

stica non è delle più immediate. L’art. 4 del decreto prevedeche esso sarebbe entrato in vigore il centoventesimo giornosuccessivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avve-nuta l’1 febbraio 2006. Ciò significa che il decreto è entratovigore l’1 giugno 2006. Da questa data erano previsti 3 anni permettersi in regola. Infatti, ai sensi dell’art. 3 d.m. 29 dicembre2005 “decorso il termine di tre anni dalla data di entrata invigore del presente decreto, i nulla osta rilasciati dai Comandiprovinciali dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 2 della legge 7dicembre 1984, n. 818, decadono e la prosecuzione dell’eserci-zio delle attività, ai fini antincendio, è consentita solo se gliinteressati abbiano ottenuto, entro il medesimo termine, il cer-tificato di prevenzione incendi ovvero abbiano provveduto allapresentazione della dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5,del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37 che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione prov-visoria all’esercizio dell’attività”.

Sintetizzando: ai sensi del punto 75 del d.p.r. n. 151/2011(che ha sostituito il punto 92 del D.M. 16/02/1982) le autori-messe con capacità di parcamento superiore a 300 metri qua-dri, necessitano del certificato di prevenzione incendi cheavrà la durata di sei anni dalla data del rilascio. Tuttavia,in virtù del contenuto dell’art. 2 della l. n. 818/84, iComandi provinciali dei Vigili del fuoco potevano rilasciareun nullaosta provvisorio per l’esercizio delle attività di cui ald.m. 16 febbraio 1982 (e quindi le autorimesse con capacitàdi parcamento superiore a 9 posti). In sostanza per le auto-rimesse era consentito il loro utilizzo solo con il nullaosta.Dall’1 giugno 2009, ai sensi del combinato disposto dell’art.7 D.P.R. n. 37/98 e artt. 3 e 4 d.m. 29 dicembre 1995, tuttele autorimesse con capacità di parcamento superiore a 9posti auto, parametro come detto ora modificato in 300 metriquadri, devono essere dotate di CPI.

Il tutto è bene ricordarlo, riguarda il passato. Con il d.p.r. n.151/2011, il procedimento di ottenimento del CPI, com’è s’èdetto in via generale, è cambiato e non vi sono possibilità diautorizzazioni in deroga.

Chiarite le intricate vicende che, nel corso di un trentennio,hanno definito i limiti e gli obblighi del certificato di preven-zione incendi per le autorimesse con più di nove autoveicoli, ènecessario, per completare il quadro giuridico di riferimento,individuare il soggetto tenuto a presentare la domanda di pare-re di conformità sui progetti e domanda di sopralluogo ai finidel rilascio del certificato di prevenzione incendi. La questioneha delle notevoli implicazioni in quanto, ai sensi dell’art. 20d.lgs n. 139/06, l’omessa richiesta di rilascio o di rinnovo delcertificato comporta l’applicazione della sanzione penale del-l’arresto o del pagamento di un’ammenda.

Come si è detto in precedenza la legge parla, laconicamen-te, di “soggetti responsabili delle attività interessate” (art. 16,secondo comma, d.lgs n. 139/06). Chi è il soggetto responsabi-le in relazione alle autorimesse private? La risposta non è unica,ma varia a seconda delle circostanze. Nel caso in cui l’autori-messa sia di proprietà di una persona fisica, il responsabile saràper l’appunto tale soggetto. Nel caso di autorimessa il cui tito-lare sia una persona giuridica (società di capitali, ecc.) ilresponsabile andrà individuato nel legale rappresentante del-l’ente.

Chi sarà il responsabile nel caso di autorimessacondominiale?

La domanda non è di facile soluzione, o meglio nonessendoci precise indicazioni di legge in merito all’indivi-duazione del soggetto responsabile, per la presentazione delladomanda, sarà necessario fare riferimento ai principi genera-li della materia condominiale.

Vale la pena, innanzitutto, inquadrare l’assetto proprietariodell’autorimessa. L’art. 1117 c.c. elenca una serie di parti dellostabile e di beni che, salvo indicazione contraria del titolod’acquisto, si presumono comuni. Ciò significa che tutti icondomini saranno comproprietari di quei beni. La Cassazio-ne, in più occasioni (ex multis Cass. 13 marzo 2009 n. 6175),ha affermato che l’elencazione contenuta nella norma testécitata non ha valore tassativo ma è puramente indicativa. L’in-dividuazione delle parti comuni, per quei casi non elencatinell’art. 1117 c.c., dunque, andrà fatta in primo luogo aven-do riguardo al contenuto degli atti d’acquisto e dell’eventua-le regolamento di condominio ad essi allegato. Nel caso disilenzio di questi documenti, per parlare di condominialitàdel bene “è necessario che sussista una relazione di accesso-rietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l’edificio incomunione, nonché un collegamento funzionale fra primi ele unità immobiliari di proprietà esclusiva. Pertanto, qualora,per le sue caratteristiche funzionali e strutturali, il bene servaal godimento delle parti singole dell’edificio comune, si presu-me - indipendentemente dal fatto che la cosa sia, o possa esse-re, utilizzata da tutti i condomini o soltanto da alcuni di essi- la contitolarità necessaria di tutti i condomini su di esso.”(così Cass. 21 dicembre 2007 n. 21745).

L’autorimessa non è indicata nell’art. 1117 c.c. In sostan-za, dunque, se gli atti d’acquisto non ne riservano la pro-prietà al venditore, essa in ragione della sua funzioneaccessoria (parcheggio degli autoveicoli) per le singole unitàimmobiliari, dovrà essere considerata bene comune. Posto,quindi, che l’autorimessa, al ricorrere delle condizioni citate,debba essere considerata bene comune, chi dovrà periziarsidi presentare la domanda per l’ottenimento del CPI? L’indi-viduazione ricadrà tra due soggetti: a) l’amministratore; b) l’assemblea (id est tutti i condomini).

L’amministratore è il legale rappresentante dei condominiin relazione alle parti comuni dello stabile. Egli in ragionedei poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal rego-lamento di condominio (che possono ampliare quelli previ-sti normativamente) agisce ai fini della gestione e conservazionedelle parti comuni dello stabile. Quali sono questi poteri? Anorma dell’art. 1130, primo comma, c.c. l’amministratore deve: “1)eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e

curare l’osservanza del regolamento di condominio; 2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei ser-

vizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato ilmiglior godimento a tutti i condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per lamanutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio eper l’esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle particomuni dell’edificio”.

quaderni di legislazione tecnica - 2.2012 55

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:01 Pagina 55

Page 43: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

L’assemblea, vero e proprio centrodecisionale del condominio, ha unacompetenza generale su tutte le mate-rie inerenti la gestione delle cosecomuni. Essa, in particolare, nominal’amministratore, provvede a deliberarelavori ordinari e straordinari, approvail rendiconto di gestione, delibera leinnovazioni delle parti comuni, ecc.

In nessuno dei due casi si parla diadeguamento alle disposizioni norma-tive, né come detto in precedenza, lalegge sulla prevenzione incendi indivi-dua chiaramente il soggetto responsa-bile. Il contrasto potrebbe nascereladdove per ottenere il CPI sianonecessari lavori di straordinaria manu-tenzione per adeguare lo stato deiluoghi al progetto presentato ed appro-vato. Potrà l’amministratore disporreautonomamente questi interventi? Lanecessità di ottenere il CPI può esse-re equiparata all’urgenza che ai sensidel secondo comma dell’art. 1135 c.c.consente all’amministratore di ordinarelavori di straordinaria manutenzione?Non si segnalano pronunce giurispru-denziali volte ad risolvere la questio-ne. È necessario, pertanto, fareriferimento a casi simili per dare unarisposta al quesito. In una recentesentenza della Cassazione penale (lan. 39959 del 13 ottobre 2009) si èribadito che “l’amministratore di uncondominio è titolare di un obbligo digaranzia, quanto alla conservazionedelle parti comuni dell’edificio condo-miniale: non può invero in altro modointerpretarsi il chiaro dettato dell’art.1130, primo comma, n. 4, del codicecivile”. In sostanza, l’amministratoredeve agire per garantire la buona con-servazione delle parti comuni dell’edi-ficio. In diverse occasioni con l’incisoatti conservativi si è inteso fare riferi-mento a quelle situazioni d’urgenzache a livello civilistico andavano acoincidere con le azioni a tutela dellaproprietà, quali denuncia di nuovaopera o di danno temuto. Nella pro-nuncia succitata si precisa, invece, chel’art. 1130 n. 4 del cod. civ. pone incapo all’amministratore “addiritturacome dovere proprio del suo ufficioquello di compiere gli atti conservatividei diritti inerenti alle parti comunidell’edificio, potere-dovere da intender-si non limitato agli atti cautelativi ed

urgenti ma esteso a tutti gli atti miran-ti a mantenere l’esistenza e la pienez-za o integrità di detti diritti” (Cass. 13ottobre 2009 n. 39959).

Stando così le cose parrebbe obbli-gatorio per l’amministratore, anchesenza il preventivo assenso dell’as-semblea, attivarsi per presentare ladomanda finalizzata ad ottenere ilparere di conformità del progetto pre-sentato (art. 16 d.lgs n. 139/06 e art.2 d.p.r. n. 37/98). Una volta che ilprogetto è stato approvato si porrà lanecessità di adeguare i luoghi (nelcaso che ci interessa le autorimesse)a quanto necessario al fine di ottene-re il CPI. In questo caso pare neces-sario il passaggio dall’assemblea. Lascelta della ditta esecutrice, l’eventua-le nomina di un direttore dei lavori etutte le faccende connesse, sono argo-menti che rientrano sicuramente nellasfera decisionale dell’assise che ècompetente per l’approvazione delleopere di manutenzione straordinaria”(art. 1135, primo comma n. 4, c.c.).

Non essendo previsto alcun termi-ne tra approvazione del progetto edesecuzione delle opere al fine di otte-nere il CPI è evidente che si possalasciare alla collettività condominiale lapossibilità di scegliere tempi e modidi esecuzione dei lavori. Naturalmentel’assenza di prescrizioni temporali nonpuò essere utilizzata ai fini di unadilazione ingiustificata dei tempi diesecuzione delle opere. Che cosa suc-cede se l’assemblea non riesce adapprovare la deliberazione per l’ade-guamento alle prescrizioni antincen-dio? A questo punto, se si escludonoragioni di particolare urgenza che con-siglino all’amministratore di agire per-sonalmente senza preventivo assensodell’assise condominiale, egli andràesente da responsabilità continuandoa convocare periodicamente l’assem-blea ai fini di cui sopra. I condomi-ni, singolarmente considerati, potrannoagire, sulla base dell’art. 1105, quartocomma, c.c., a norma del quale “senon si prendono i provvedimenti neces-sari per l’amministrazione della cosacomune o non si forma una maggio-ranza, […], ciascun partecipante puòricorrere alla autorità giudiziaria.Questa provvede in camera di consi-glio […]”.

In definita, a seconda delle fasidella procedura per ottenere il certifi-cato di prevenzione incendi è possi-bile evidenziare più responsabilità incapo a diversi soggetti.

L’amministratore, quale legalerappresentante dei condomini inrelazione alla gestione e conserva-zione delle parti comuni dello sta-bile, è il soggetto che in primoluogo dovrà attivarsi per ottenere ilCPI. Egli dovrà incaricare un tecni-co abilitato affinché sia redatto ilprogetto da presentare al Comandoprovinciale dei Vigili del fuoco perottenere il parere di conformità.Ottenuto parere positivo si passeràalla fase di adeguamento dell’auto-rimessa alle prescrizioni contenutenel progetto. Laddove si tratti dipiccoli interventi, che comportinoun impegnativo di spesa risibile,sarà lo stesso amministratore apotersi attivare per l’esecuzionedegli stessi. Nel caso in cui, invece,le opere da eseguire abbiano rile-vanza tale da dover ottenere il pre-ventivo assenso dell’assemblea, enon vi siano motivi d’urgenza chesuggeriscano all’amministratore diagire personalmente saltando questopassaggio, la responsabilità saràappannaggio dell’assise condominia-le che si attardi nel deliberare gliinterventi necessari. In tal caso,fermo restando l’obbligo per l’am-ministratore di rinnovare costante-mente la convocazionedell’assemblea al fine di trovare unasoluzione e andare esente da respon-sabilità, i condomini diligenti, chevogliano risolvere alla radice il pro-blema, potranno sulla base dell’art.1105 c.c. chiedere un intervento alTribunale affinché provveda in sosti-tuzione dell’assemblea a ordinarel’esecuzione dei lavori necessari.

56 quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:01 Pagina 56

Page 44: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

Aziende.Comunicati.Eventi

In una societàin continua tra-s f o r m a z i o n ecome quellaattuale, nellaquale le risorseumane e lac o n o s c e n z arivestono unruolo fonda-

mentale (resourced-based - knowledge-based), emer-ge la necessità di disporre, in tutti i settori lavorativie professionali, di informazioni aggiornate e di stru-menti per elaborare, organizzare, condividere, cerca-re e mettere in relazione i saperi, nonché dipersonalizzare l'accesso ai contenuti secondo ritmi ebisogni individuali.

Utilizzare le new-technology e metterle a serviziodella formazione è il primo passo che Unipro srl haaffrontato per andare incontro alle esigenze sia deiliberi professionisti sia delle Aziende. Per questo Uni-Pro offre corsi di formazione professionalizzanti ine-learning, progettati e realizzati dai migliori espertidel settore, al fine di garantire prodotti di qualità frui-bili in qualunque momento da qualunque postazioneweb.

ALCUNI VANTAGGI:

• I liberi professionisti saranno liberi di pianificareautonomamente la propria formazione continuadisponendo senza vincoli di orario e luoghi dipercorsi formativi qualificati.

• Le aziende potranno garantire la formazione alpersonale interno senza dover allontanare dalposto di lavoro le risorse interessate, ottimizzan-do così i tempi produttivi e risparmiando i costidi trasferimento e organizzazione dell'intervento.

• Grazie alla multimedialità e all'interattività dei con-tenuti il soggetto sarà parte attiva del processodi apprendimento. Imparare risulterà così più sti-molante, divertente e soprattutto efficace.

UniPro srl da sempre concentra i suoi sforzi sulprocesso formativo ponendo attenzione alla qualitàdei contenuti, alla scelta dei docenti e alla fruibilitàdei corsi. Grazie ad UniPro ogni professionista odipendente potrà ottimizzare il proprio tempo earricchire le proprie competenze professionalidedicandosi con piacere alla formazione.

UniPro S.r.l.

Via Rizzoli n° 4 - 40125 Bolognatel. 051 263661 - fax. 0545 [email protected]

59quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE AL SERVIZIO DELLA FORMAZIONE

Corsi di formazione «UniPro» per liberi professionistie aziende.

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:01 Pagina 59

Page 45: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

Aziende.Comunicati.Eventi

l cedimento dei blocchi di laterizio interposti tra i tra-vetti, solitamente definito “sfondellamento”, è uninconveniente talvolta diffuso nei solai in laterocemen-to; il verificarsi del dissesto produce la rottura dellecartelle (o fondelli) di intradosso e conseguente cadu-ta di porzioni significative di laterizio e intonaco.

Il fenomeno non comporta, generalmente, una per-dita di stabilità del solaio nel suo complesso né unariduzione significativa della sua capacità portante; tut-tavia può avere conseguenze assai gravi per l’incolu-mità delle persone presenti nei locali sottostanti chepossono essere investite della caduta di porzioni signi-ficative di materiale.

Lo sfondellamento, solitamente provocato da molte-plici cause spesso interagenti tra di loro, è comunquericonducibile ad un superamento della resistenza delmateriale laterizio.

Esistono tutta una serie di azioni, che possono sol-lecitare in modo imprevisto la struttura del solaio (bloc-chi inclusi): in estradosso, l’applicazione di carichiverticali eccedenti quelli considerati in sede di proget-to; in intradosso, la sospensione, magari in più ripre-se, di impianti e controsoffitti o l’applicazione diintonaci cementizi particolarmente se di elevato spes-sore e soggetti a forte ritiro.

Ulteriori sollecitazioni non previste possono derivareda una cattiva manutenzione della costruzione: la pre-senza di stillicidi d’acqua e di umidità che dannoluogo ad un’espansione del laterizio, come anche lacorrosione dell’armatura dei travetti con le conseguentispinte sia sul calcestruzzo nell’intorno dei ferri di arma-tura sia a carico dei blocchi di laterizio adiacente.

I solai di copertura - maggiormente sensibili acarenze di manutenzione - possono essere sottoposti,inoltre, a sensibili variazioni di temperatura nell’ambitodel loro spessore con gradienti, talvolta, anche nelpiano orizzontale per la presenza di corpi che deter-minano zone d’ombra.

Il dissesto (che si contraddistingue per il carattere difragilità e quindi in assenza di importanti segnali pre-monitori) si verifica quando la risultante degli stati ten-sionali prodotti dal complesso delle azioni sopra citate(e di altre non riportate per necessità di sintesi) supe-ra la resistenza dei blocchi.

Per la valutazione del fenomeno IndaginiStrutturalisrlutilizza un protocollo di verifica che prende spunto dalriconoscimento dei principali fattori che possono esse-re causa del dissesto: questi vengono eletti ad ogget-to dell’indagine strutturale in situ che ha quindi comeobiettivo proprio quello di riconoscerne l’effettiva pre-senza nell’ambito della costruzione in esame e di valu-tare il livello di rischio di sfondellamento secondo lecategorie qui di seguito riportate.

• Livello 1: rischio trascurabile• Livello 2: rischio modesto• Livello 3: rischio medio• Livello 4: rischio elevato• Livello 5: dissesto in atto

SFONDELLAMENTO DEI SOLAI

Cedimento dei blocchi di laterizio nei solai in laterocemento: un’insidia che viene dall’alto.

Indagini Strutturali S.r.L.

Via Guido de Ruggiero, 5 - 00142 RomaTel. 06.54602628 - Fax 06.54074980 [email protected]

60 quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:01 Pagina 60

Page 46: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

Aziende.Comunicati.Eventi

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE FONDALI

KAPPAZETA SPA ha realizzato il consolidamento «Chiesa di Sant'Antonio Abate» Chignolo Po (PV) con Sistema MULTIRESINE®.Caratteristiche geologiche generali e problematicaaffrontata

Il fabbricato oggetto d’intervento, denotava sintomidi instabilità ascrivibili a problemi di cedimento del ter-reno di fondazione che si esplicavano in lesioni più omeno importanti, prevalentemente ad andamento subverticale, le principali delle quali erano sviluppate nellamuratura lato Nord dell’abside e nelle volte della stes-sa; ulteriori lesioni erano visibili nell’arcata che raccor-da l’abside e la navata centrale. La causa delcedimento è stata collegata al fenomeno di escursio-ne volumetrica del terreno argilloso che si trova al disotto della base di fondazione e che a sua volta èdeterminata dalla variazione stagionale del grado diumidità naturale del terreno.

L’intervento di consolidamento mediante sistemaMULTIRESINE®

La porzione di fondazione interessata dal cedimen-to differenziale è stata consolidata tramite la tecnolo-gia MULTIRESINE®, Brevetto KAPPAZETA.

Tale tecnologia sfrutta l’iniezione di due tipi di for-mulato:• un formulato A, che esercita una spinta isotropa

di consolidamento;• un formulato B, in grado di raggiungere densità

elevate anche in condizioni di basso confinamen-to.

Il sistema MULTIRESINE® è stato giudicato dai tec-nici della diocesi la tecnica più indicata in quanto:• i litotipi presenti e la tipologia delle strutture mal si

prestavano a interventi con resine molto rapide econ spinte troppo “repentine”;

• vista l’eterogeneità geotecnica dei terreni l’utilizzodi una tecnica monoresina avrebbe rappresentatoun grosso limite;

• era indispensabile un intervento a bassa invasivitàlimitando al massimo le problematiche operative.

L’intervento è stato esteso alla porzione nord dellaChiesa.

Conclusioni

L’intervento di consolidamento della Chiesa diSant’Antonio Abate è stato oggetto di un collaudo incorso d’opera con verifica dei miglioramenti dei para-metri geotecnici del terreno di fondazione medianteesecuzione di prove penetrometriche statiche pre epost iniezione. KAPPAZETA S.p.A.

Via Aleotti 143124 Parma800 401640www.kappazeta.it

61quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:01 Pagina 61

Page 47: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

Aziende.Comunicati.Eventi

L’analisi di edifici esistenti rappresenta ormai datempo la principale attività di molti tecnici ed è pre-vedibile che per il futuro assuma una importanza cre-scente.

I problemi collegati alla verifica di edifici esistentisono molti e non sempre di agevole trattazione. Leproblematiche più importanti riguardano i materiali e leprocedure di verifica- Per gli edifici esistenti non sono ad esempio neces-

sarie le verifiche di esercizio.- Non ha senso richiedere in un edificio esistente in

c.a. il rispetto dei minimi di armatura o della gerar-chia delle resistenze. Nuove edificazioni o interventisu edifici esistenti quali ad esempio ampliamenti,sopraelevazioni o rinforzi strutturali sono invece sog-getti alle prescrizioni delle Norme Tecniche.

- I materiali esistenti sono caratterizzati da valori medirilevati in sito e soggetti ad un fattore di confiden-za correlato al livello di conoscenza. I materiali nuovisono invece caratterizzati da valori caratteristici bendefiniti.

Affrontare queste analisi con un software che nonpreveda la contemporaneità in una medesimo proget-to di parti strutturali nuove ed esistenti può compor-tare difficoltà come una gestione inconsueta deimateriali, il ricorso a modellazioni separate od il ricor-so ad altri artifici o stratagemmi.

SismiCad 11.12 risolve queste problematiche conuna innovazione molto importante. È stata abbando-nata la definizione di esistente per l’edificio mentre èstato introdotto il livello di conoscenza come proprietàdei materiali. In pratica è possibile avere in uno stes-so lavoro, ad esempio, un materiale Rck300 conLC=2 e un C25/30 nuovo. Ciò comporta la possibi-lità di definire ogni elemento come nuovo od esisten-te con le corrette caratteristiche del materiale, nonchéeseguire automaticamente la verifica sulla base delleindicazioni normative ad esso pertinenti. Il tutto in ununica modellazione.

Edifici esistenti con ampliamenti, addizioni, sopraele-vazioni, potranno quindi essere gestiti più comoda-mente, nel rispetto della norma e con una notevolesemplificazione delle procedure di verifica. Il tuttosenza tralasciare nemmeno gli interventi di rinforzo nel-l’ottica di miglioramento o adeguamento sismico.SismiCad 11.12 sposta ancora più in avanti i tuoipunti di riferimento.

Approfondimenti attraverso l’uso della versionedimostrativa liberamente scaricabile da:www.concrete.it/download

VERIFICA STRUTTURALE DI EDIFICI ESISTENTI

Con SismiCad 11.12 la verifica strutturale degli edificiesistenti con sopraelevazioni o nuove addizioni è ancora più facile.

CONCRETE S.r.L.

tel. 049.8754720 [email protected]/

62 quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:01 Pagina 62

Page 48: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

Aziende.Comunicati.Eventi

CERTIFICAZIONE ENERGETICA E PROGETTAZIONE

TERMOLOG EpiX 3 è lo strumento completo per la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici

TERMOLOG EpiX 3 è uno strumento completo perla valutazione delle prestazioni energetiche degliedifici, in conformità alle norme UNI/TS 11300. Ilprogramma è suddiviso in moduli, ciascuno dei qualiè in grado di rispondere alle necessità di progettisti ecertificatori durante la pratica professionale.

Con TERMOLOG EpiX 3 è possibile redigere larelazione tecnica (ex Legge 10) ed eseguire leverifiche di legge nel rispetto dalle normative nazionalie regionali; in fase di progetto è possibile eseguire ildimensionamento dei carichi termici invernalidell'impianto di riscaldamento, sulla base di quantoindicato nella norma UNI EN 12831.

In fase di certificazione, TERMOLOG EpiX 3permette di compilare l'attestato di certificazioneenergetica secondo quanto riportato nel D.M. 26-06-2009 (Linee guida nazionali per la certificazioneenergetica degli edifici) e nelle principali normativeregionali.

Logical Soft

Via Garibaldi, 253 20832 Desio MB Italytel. 0362 [email protected]

63quaderni di legislazione tecnica - 2.2012

_interno_2_2012_interno 22/06/12 12:01 Pagina 63

Page 49: coperta 2 2012 Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 1 quaderniltshop.legislazionetecnica.it/show_doc.asp?nomedoc=/allegati_pdf/... · contenuti degli Eurocodici, rendendo obbligatorio il

Gaetano Miti

Stima del costo di costruzioneOpere di ingegneria civile

METODO PARAMETRICO, METODO ANALITICO ED ALTRE PROCEDURE CORRELATE

Il testo abbraccia tutta la problematica della valutazione del costo dicostruzione di un’opera di ingegneria civile, con lo scopo di fornire aicolleghi elementi certi ed aggiornati per la loro attività professionale. Sonoesposte tutte le tematiche, con il necessario taglio teorico, ma anche con tuttigli aspetti pratici e operativi, ed anche un po’ di storia della materia, conqualche contenuto sconfinamento in tematiche correlate.Questi sono argomenti che in passato sono stati per molto tempo, se nonsottovalutati, affrontati con atteggiamenti non pienamente rispondentiall’importanza che, col tempo, ha assunto il tema del controllo dei costi dicostruzione, oggi riconosciuto come fondamentale nella corretta e completagestione di tutto il processo.

Uno strumento come il Computo Metrico Estimativo non è un elaborato che esaurisce la sua funzionein sede progettuale, ma continua ad essere utilissimo e necessario anche nella fase costruttiva.Qualunque sia il procedimento di calcolo utilizzato, non si tratta di un esercizio scientificamentecomplesso ma è invece molto difficile da un punto di vista pratico, perché si deve saper disarticolareil progetto nelle sue componenti tecnologiche.Si ritiene indispensabile l’utilizzo di una guida di questo tipo, soprattutto ora che vengono posti sulmercato numerosi programmi di software, che certamente sono testati e di sicuro impiego, il cuiutilizzo solleva almeno dalla noiosità e dalla ripetitività dei conteggi, ma che vanno utilizzati dopoche sono state messe in luce le criticità e le problematiche inerenti i costi da analizzare in sedeprogettuale.

Acquista anche online su www.legislazionetecnica.it

€ 28,00

_coperta_2_2012_Layout 1 22/06/12 12:14 Pagina 2