Cooperative Ed Enti No Profit

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e TARIFFA R.O.C.: POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB MILANO Fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti 6 9 Impresa sociale: prospettive e opportunità 16 Coop: contrasto al «dumping» contrattuale 20 Bilancio sociale nelle associazioni sportive 26 Contributo biennale per enti cooperativi Le risposte degli esperti 60 Interessi sul prestito sociale e certificazione ai soci 63 Iscrizione nel Registro delle associazioni di promozione sociale Agevolazioni e finanziamenti 46 Conto termico 51 Ricerca e innovazione 33 Regime IVA delle prestazioni socio-assistenziali di coop sociali NUOVA Giugno 2013 Rivista mensile, Anno 13, numero 6 Direzione e redazione Strada 1 Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (MI) 2013 5 0 0 0 0 0 1 4 7 1 5 0 7 00147150

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Coop e no profit -legislazione comunitaria

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Fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti

6 9 Impresa sociale: prospettive e opportunità

16 Coop: contrasto al «dumping» contrattuale

20 Bilancio sociale nelle associazioni sportive

26 Contributo biennale per enti cooperativi

Le risposte degli esperti 60 interessi sul prestito sociale

e certificazione ai soci 63 iscrizione nel registro delle associazioni

di promozione socialeAgevolazionie finanziamenti46 Conto termico

51 ricerca e innovazione

33 regime iva delle prestazioni socio-assistenziali di coop sociali

NUOVA

Giugno 2013Rivista mensile,Anno 13, numero 6direzione e redazionestrada 1 Palazzo f620090 milanofiori assago (mi)

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Editoriale

entili Abbonati,dall’analisi dei mutamenti intervenuti nei settori «non for profit» e per servire meglio

le vostre esigenze di informazione nasce il progetto della nuova rivista Cooperative e Enti nonprofit.

Nel corso dell’ultimi anni le società cooperative e il non profit sono stati oggetto di im-portanti e profondi interventi normativi civilistici, fiscali e gius-lavoristici, che hanno

(spesso) messo a dura prova la loro sopravvivenza.Ma, per contro, è sempre più condiviso il convincimento che le imprese la cui proprietà èassegnata alle persone invece che al capitale sottoscritto (member-owned business) - equindi cooperative, mutue, imprese sociali e associazioni di volontariato - possano concre-tamente contribuire alla ripresa economica, non solo in termini di produttività, ma anchedi creazione di occupazione e di risposta alle esigenze di welfare.

Allo stesso modo è opinione largamente diffusa che i soggetti dell’«economia sociale»siano caratterizzati da una capacità di resistenza e di resilienza alla crisi maggiore ri-

spetto ad altri soggetti economici. Gli scenari di sviluppo del settore prevedono - oltre al potenziamento delle imprese coo-perative e sociali nei “tradizionali” settori del credito e dell’agricoltura - lo sviluppo di for-me giuridiche nuove (start up a vocazione sociale), il rilancio delle forme esistenti (comead esempio le imprese sociali) nell’ambito dei servizi alla persona (in particolare servizi so-ciali, sanitari ed educativi, caratterizzati da una domanda crescente e sempre più diversifi-cata e da un’offerta pubblica limitata e destinata a ridimensionarsi) e dei servizi alle comu-nità (gestione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti, produzione di energia da fontirinnovabili, trasporti locali).

Il contesto sociale ed economico e le sfide affrontate dalle cooperative e dagli enti nonprofit sono - dunque - sempre più simili.

Èda queste considerazioni che nasce Cooperative e Enti non profit, una Rivista al serviziodel professionista e degli operatori dell’«economia sociale», con l’obiettivo di soddisfa-

re le esigenze informative, coniugando approfondimento e operatività, con la trattazione dinuove tematiche ed una nuova organizzazione dei contenuti.

La nostra sfida è di poter continuare a rappresentare per Voi un insostituibile punto di ri-ferimento.

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Page 3: Cooperative Ed Enti No Profit

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Clausola di ripensamento diritto di recesso ai sensi dell’art. 5 D.lgs. n. 185/1999- Decorsi 10 giorni la-vorativi dalla data di ricevimento del bene da parte del cliente senza che questi abbia comunicato con raccomandata A.R. inviata a Wolters Kluver Italia S.r.l. (o mediante e-mail, fax o facsimile confermati con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), la propria volontà di recesso, la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. In caso di recesso da parte del cliente, entro lo stesso termine (10 giorni lavorativi dal ricevimento) il bene dovrà essere restituito per posta a Wolters Kluver Italia S.r.l., Milanofiori, Strada 1 - Pal. F6, 20090 Assago (MI) - telefax 02.82476.799. Y

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Sommario

5en. 6/2013

Impresa soc ia leImpresa sociale: che fare?Il mondo dell’imprenditoria sociale si sta evolvendo rapidamente. Il rigido divieto di distribuzione degli utili imposto dalla normativa italiana rappresenta un forte li-mite alla creazione ed allo sviluppo di nuove imprese sociali, considerata la sostanziale impossibilitàdi accedere a capitali di rischio e di remunerare gli investimenti.Si rende, quindi, necessaria una riflessione in ordine alla possibilità di modificare il D.Lgs. n.155/2006, utilizzando eventualmente meccanismi già presenti all’interno del nostro sistema norma-tivo. Anche, l’introduzione delle “start up innovative a vocazione sociale” rappresenta un’aperturaverso soluzioni intermedie che possano coniugare innovazione e sostenibilità economica, attività diimpresa ed interesse collettivo in un momento storico ed economico particolarmente impegnativo.di Roberto Randazzo e Giuseppe Taffari 9

Con t ra t t i co l l e t t i v iLa Corte Costituzionale contro il «dumping» contrattualeLa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 59/2013, segna un altro passo importante nella lotta aldumping contrattuale a danno del settore cooperativo.La Corte ha ribadito come, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima catego-ria, le società cooperative, che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei con-tratti di categoria, devono applicare ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi noninferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali com-parativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.di Daniela Zannoni 16

Bi lanc ioIl bilancio sociale nelle associazione sportiveIl bilancio sociale, sebbene sia riconosciuto come strumento integrativo di conoscenza e valutazionedell’attività aziendale, è poco adattabile alle realtà del Terzo Settore, in particolare alle associazionisportive, essendo pensato per aziende profit e per lo più di medio-grandi dimensioni.Ciò nonostante, tale forma di rendicontazione sarebbe essenziale per tale tipologia di enti ai fini diuna rappresentazione completa e corretta dell’attività svolta: è di tutta evidenza, infatti, come la buo-na gestione di un’associazione sportiva debba misurarsi non solo e non tanto in termini di risultatieconomici ottenuti, ma, piuttosto, in termini di riflessi positivi nel contesto in cui si opera. La risposta più opportuna a questo tipo di istanze sembrerebbe, nella maggior parte dei casi, un testonormativo che possa disciplinare la materia in modo definitivo ed univoco.In Italia, però, siamo ancora lontani da questo tipo di soluzione, così che si sono diffusi esclusiva-mente dei modelli standardizzati, atti ad approntare una qualche forma di rendicontazione socialeuniforme. Ma le norme in materia di bilancio restano ancora estremamente carenti.di Guido Martinelli 20

V ig i l ianzaContributo revisionale 2013-2014 per gli enti cooperativiIl Ministero dello sviluppo economico ha definito gli importi per il contributo revisionale2013/2014 per gli enti cooperativi. Per la determinazione dei parametri occorre fare riferimento al-le risultanze contabili al 31 dicembre 2012. I contributi, di pertinenza del Ministero dello sviluppoeconomico, andranno versati attraverso il modello F24, utilizzando il codice tributo 3010. Per il ver-samento della maggiorazione “speciale” prevista per le cooperative edilizie, infine, dovrà essere uti-lizzato il codice tributo 3011.di Giannino Cascardo 26

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Ges t ione economicaImpresa sociale vs altre forme non profit: costi gestionali e amministrativi a confrontoTra impresa sociale e forme giuridiche “concorrenti” (ONLUS, associazioni di promozione sociale eorganizzazioni di volontariato), quale forma organizzativa conviene assumere per un’offerta di servi-zi ai soci e verso terzi? L’analisi che segue è diretta a fornire una risposta attraverso la determinazio-ne dei costi gestionali, operativi ed amministrativi confrontati per attività omogenee.di Maurizio Setti 33

I VAAliquote IVA per prestazioni socio-assistenziali di coop sociali: i chiarimenti del FiscoL’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E/2013, nel fornire i primi chiarimenti in merito allenovità introdotte dalla legge di Stabilità 2013, ha illustrato anche le modifiche relative al regime IVAdelle prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali.In particolare, è stato precisato che l’abrogazione del n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata alD.P.R. n. 633/1972, ha effetto già dal 1° gennaio 2013, sicché le prestazioni rese direttamente neiconfronti dei fruitori sono esenti per le cooperative sociali-ONLUS e per le cooperative-ONLUS,mentre per le altre cooperative l’aliquota IVA è quella ordinaria (attualmente pari al 21%).di Marco Peirolo 40

Agevolazioni e finanziamentiLe opportunità 45… dal l ’Eu ropa 45… dal le S ta to 46… dal le Reg ion i 51… dal le Fondaz ion i 54a cura di Bruno Pagamici

Notiziario AIRCESNotiziario 57

QuesitiLe risposte degli esperti 60

Panorama normativoRassegna di documentazione 66

AgendaLe scadenze di luglio 2013 69di Marta Saccaro e Luca Trambajolo

Sommario

6 en. 6/2013

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Sommario

7en. 6/2013

Fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti

eCoordinamento: Laura Macrì - Responsabile servizio fiscale Federcoop Nullo Baldini Ravenna - Dottore Commercialista e Revisore LegaleGian Mario Colombo – Dottore commercialista in MilanoComitato di Redazione:Gianni Bragaglia - Presidente AIRCES (Associazione italiana revisori legali dell’Economia Sociale)Giannino Cascardo - Economista d’impresaLaura Castaldi - Professore diritto tributario Università SienaPatrizia Clementi - Responsabile ufficio Avvocatura Curia Arcivescovile MilanoSebastiano Di Diego - Dottore commercialista e revisore legale dei conti; Professore a contratto di Economia e gestione delle impresepresso l’Università degli Studi di CamerinoLaura Iacone - Ministero Sviluppo economicoGuido Martinelli - Avvocato; Professore aggregato presso l’Università di Ferrara di “Legislazione sportiva”Pier Luigi Morara – AvvocatoMonica Poletto - Presidente di CDO Opere Sociali; Dottore comercialistaRoberto Randazzo - Avvocato e Professore a contratto presso l’Università Commerciale “L. Bocconi”Claudio Riciputi - Legacoop - Politiche del lavoro, relazioni industriali e previdenzaMarta Saccaro - Dottore commercialista Maurizio Setti - Dottore commercialista

EditriceWolters Kluwer Italia S.r.l. - Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi) - http://www.ipsoa.itDirettore responsabileGiulietta LemmiRedazioneTiziana Collovigh, Lia Longo

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Contributi redazionaliPer informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o tele-fonare a:Ipsoa Redazione Cooperative e Enti non profitCasella postale 12055 - 20120 MilanoTel. 02 82476.016 - Fax 02 82 476.883e-mail:[email protected]

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Impresa sociale

9en. 6/2013

Enti non profit

Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 1551 ha introdottonel nostro ordinamento l’impresa sociale exlege, una qualifica che possono acquisire gli enti- siano essi profit o non profit - che esercitano invia stabile e principale un’attività finalizzata allaproduzione o scambio di beni o servizi di utili-tà sociale2. L’intento del legislatore era quello di mettere adisposizione degli operatori del privato sociale

uno strumento a vocazione imprenditorialeche permettesse la realizzazione di una sintesipositiva fra attività d’impresa e finalità di inte-resse collettivo. Trascorsi più di sette anni dall’approvazione del-la norma è possibile affermare, con ragionevolecertezza, come non si sia riusciti in questo in-tento, considerato il numero esiguo di impresesociali ex lege presenti all’interno dei registri spe-ciali istituiti presso le Camere di Commercio. Le ragioni dello scarso successo sono note edampiamente commentate da parte di tutti glioperatori del settore. Tuttavia, al di là delle criticità più volte eviden-ziate (prima fra tutte la mancanza di agevola-zioni fiscali), l’aspetto su cui occorre focalizzaremaggiormente l’attenzione riguarda il rigidodivieto di distribuzione degli utili, attualmenteprevisto dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs n.155/2006.Se, da un lato, si tratta di una previsione che siinserisce nel solco della tradizione normativadel Terzo Settore in Italia, dall’altro non v’èdubbio che rappresenta sicuramente un fortelimite alla creazione ed allo sviluppo di nuoveimprese, considerata la sostanziale impossibilità

Impresa sociale: che fare?di Roberto Randazzo e Giuseppe Taffari

Roberto Randazzo - Partner Studio «R&P Legal» e Professorea contratto presso l’Università Commerciale «L. Bocconi»Giuseppe Taffari - Avvocato studio «R&P Legal»

Note:1 In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.2 Per approfondimento si veda anche R. Randazzo, “Aspetti

giuridici dell’impresa sociale: prima lettura e cenni”, in Impresasociale e sussidiarietà, G. Fiorentini (a cura di), Milano, 2006; M.Campedelli e G. Fiorentini (a cura di) Impresa sociale, idee e per-corsi per uscire dalla crisi, Reggio Emilia, 2010, pag. 77; G. Salati-no, “L’impresa sociale”, Contratto e Impresa, 2011, 2, 394; A. Fi-ci, D. Galletti (a cura di), Commentario al decreto sull’impresa so-ciale, Torino, 2007; M.V. De Giorgi (a cura di), La nuova discipli-na dell’impresa sociale, Commentario al D.Lgs. 24 marzo 2006,n. 155, Padova, 2007.

Il mondo dell’imprenditoria sociale si sta evol-vendo rapidamente. Il rigido divieto di distribuzione degli utiliimposto dalla normativa italiana rappresen-ta un forte limite alla creazione ed allo svi-luppo di nuove imprese sociali, consideratala sostanziale impossibilità di accedere acapitali di rischio e di remunerare gli inve-stimenti.Si rende, quindi, necessaria una riflessione inordine alla possibilità di modificare il D.Lgs. n.155/2006, utilizzando eventualmente mecca-nismi già presenti all’interno del nostro sistemanormativo.Anche, l’introduzione delle “start up innovativea vocazione sociale” rappresenta un’aperturaverso soluzioni intermedie che possano coniu-gare innovazione e sostenibilità economica,attività di impresa ed interesse collettivo in unmomento storico ed economico particolarmen-te impegnativo.

Riferimenti D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 25, comma 4D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, art. 3Codice Civile, art. 2514

L’approfondimento

Page 9: Cooperative Ed Enti No Profit

per queste ultime di acce-dere a capitali di rischio edi remunerare gli investi-menti. Ciò impone una riflessione,in merito all’opportunità dimodificare alcuni aspettidell’ar t. 3 del D.Lgs. n.155/2006, al fine di rende-re la norma maggiormenteattraente sia per gli investi-tori, sia per gli imprendito-ri sociali.Si tratta, infatti, di un pas-saggio fondamentale percomprendere se ed in chemodo un intervento sullanorma possa essere in gra-do di attrarre maggiori in-vestimenti, permettendo una capitalizzazionedelle imprese e generando, quindi, un maggioreimpatto sociale all’interno del nostro sistemasocio-economico.La possibilità di distribuire - in maniera limitata- utili, è fondamentale anche per permetterel’applicazione di modelli di impact finance alleimprese sociali.Ciò non per “scimmiottare” modelli estranei alnostro sistema, ma semplicemente perché è deltutto evidente che:• le imprese sociali hanno la necessità di inter-

cettare nuove risorse finanziarie; • la capacità di attrarre capitali privati deriva

essenzialmente dalla possibilità di re-munera-re il capitale,

• è impossibile ragionare in un’ottica di inve-stimento senza il superamento del vincolodel non distribution costraint.

Dalle esperienze sviluppate in altri Paesi emer-ge come l’attenuazione di tale divieto non sianecessariamente una “minaccia” ma - al con-trario - possa rappresentare l’opportunità perimplementare soluzioni in grado di coniugaregli interessi di tutti i soggetti coinvolti nell’atti-

vità dell’impresa, realizzan-do una sintesi virtuosa fraprofitto e finalità sociale.

Modelli a confrontoSpostando l’attenzioneverso le forme di impresasociale sviluppate all’estero,emerge come in molti casisi sia optato per meccani-smi in grado di consentireuna seppur limitata distri-buzione degli utili.Al riguardo, le CommunityInterest Companies britanni-che, ad esempio, rappre-sentano un esempio vir-tuoso3.Inoltre, di recente, il gover-

no inglese ha approvato un nuovo provvedi-mento volto a fornire una definizione giuridicadi impresa sociale, precisando come quest’ulti-ma possa distribuire non più del 50% dei pro-fitti ai propri azionisti4.Negli Stati Uniti, invece, la sintesi tra mondoimprenditoriale profit ed economia sociale, siconcretizza all’interno della struttura delleLow Profit-Limited Liability Company (L3C)5,un veicolo societario in cui i dividendi nondistribuiti sono reimpiegati per il finanzia-mento di nuovi progetti a beneficio della col-lettività.6

Impresa sociale

10 en. 6/2013

Enti non profit

Divieto di distribuzione degli utiliL’art. 3 del D.Lgs. n. 155/2006 prevede che l’or-ganizzazione che esercita un’impresa socialedestina gli utili e gli avanzi di gestione allosvolgimento dell’attività statutaria o ad incre-mento del patrimonio.A tal fine, è vietata la distribuzione, anche informa indiretta, di utili e avanzi di gestione, co-munque denominati, nonché fondi e riserve infavore di amministratori, soci, partecipanti, lavo-ratori o collaboratori. Salvo quanto previsto in tema di cooperative, incaso di cessazione dell’impresa, il patrimonioresiduo è devoluto ad organizzazioni non lu-crative di utilità sociale, associazioni, comi-tati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondole norme statutarie.

Il principio

3 R. Randazzo, G. Taffari, “Le Community interest companies:l’esperienza britannica dell’impresa sociale”, in Enti non profit,n. 4/2010, pag. 29.

4 www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/14094/new_government_legislation_contains_definition_of_social_enterprise#.UOxbrIrNSHI.twitter, last updated march4th 2013.

5 Il pr imo stato ad aver introdotto la L3C è stato ilVermont,cfr.http://www.sec.state.vt.us/corps/dobiz/llc/llc_l3c.htm last updated march 4th 2013.

6 C. Rossi Chauvenet, “Un nuovo modello di finanziamentodell’impresa sociale: la Low Profit Limited Liability Company.Spunti per un confronto con l’impresa sociale ita-liana”, Ri-mini, 2009.

Note:

Page 10: Cooperative Ed Enti No Profit

Un ulteriore esempio è rappresentato dalle Be-nefit Corporations (BCorp) e dalle Flexible Purpo-se Corporations (FlexCorp), delle for profit chari-ties che riescono a conciliare l’attività lucrativacon finalità di interesse collettivo7.Si tratta di strumenti che, sebbene presentinocaratteristiche molto diverse tra loro, hanno incomune la scelta di distribuire, agli azionisti,solo parte degli utili generati dall’impresa. Non volendo limitarsi ad una mera disaminacomparatistica delle diverse forme di impresesociali presenti negli altri ordinamenti, si au-spica che le riflessioni avviate nel presentecontr ibuto possano generare, soprattuttonell’attuale momento di criticità economico-politica in cui versa il Paese, un dibattito fina-lizzato alla ricerca di soluzioni e meccanismiinnovativi che consentano all’imprenditoriasociale di esprimere tutto il proprio potenzia-le.Ovviamente, la possibilità di distribuire utilinon rappresenta la “panacea” di tutti i mali, madi certo può essere un ottimo punto di parten-za per conferire un nuovo impulso all’attivitàdelle organizzazioni non profit a vocazione im-prenditoriale, prima fra tutte l’impresa socialeex lege8.

Tentativi di riforma del D.Lgs. n. 155/2006Nel corso degli ultimi anni, il D.Lgs. n.155/2006 è stato oggetto di alcune proposte dimodifica che, tuttavia, non si sono mai concre-tizzate ed hanno attirato la contrarietà di unaparte del Terzo Settore.La prima, presentata nel giugno 2012, prevede-va delle misure a sostegno dell’impresa socialefra le quali l’ampliamento dei settori di attivitàed alcune agevolazioni anche di carattere fiscalesenza, tuttavia, affrontare il tema della distribu-zione degli utili9. Maggiore risonanza ha avuto, invece, l’emenda-mento presentato (e poi ritirato) nel dicembre2012, focalizzato principalmente sull’art. 3 delD.Lgs. n. 155/2006.

Nota beneEmendamento (n. 3.2000) alla legge di stabilitàAl D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, sono apportate leseguenti modificazioni:a) all’art. 3: (…) 3) dopo il comma 2 è aggiunto ilseguente: “2-bis. Una quota non superiore al 50%dell’utile netto di esercizio conseguito dall’impresasociale può essere distribuita agli enti di cui al suc-cessivo art. 4, comma 3, eventualmente presentinel capitale sociale e proporzionalmente alla ri-spettiva quota di partecipazione allo stesso (…).

Senza entrare nel merito del contenuto e delletempistiche inerenti alla presentazione della pro-posta, è utile sottolineare come per la prima vol-ta dall’approvazione del citato decreto si è apertauna vera riflessione in ordine alla possibilità - omeglio all’opportunità - per le imprese sociali exlege di distribuire una parte degli utili generati.In sintesi, la proposta di modifica contenutanell’emendamento prevedeva che, fatta ecce-zione per ONLUS ed enti non commerciali, leorganizzazioni che esercitano un’impresa socia-le potessero destinare una quota di utili - nonsuperiore al 50% - in favore di imprese privateed amministrazioni pubbliche eventualmentepresenti nel capitale10.

Impresa sociale

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Enti non profit

7 California Senate Bill 201. S. H. McCormac, New CorporateForms: FlexCorp, BCorp and L3C, Berkeley Hand-out.http://www.law.berkeley.edu/files/bclbe/Berkeley_Handout_1182011_-_1.pdf last updated march 4th 2013.

8 Sul punto si veda un recente intervento del professor PellegrinoCapaldo, ove viene evidenziato come uno dei maggiori erroricontenuti nel D.Lgs. n. 155/2006 è rappresentato dall’“impossi-bilità di distribuire gli utili remunerando così anche il capitale.Ma il capitale non remunerabile è perduto, non ha più valore. Illegislatore ha voluto strafare ponendo un divieto assoluto. I ri-sultati sono sotto gli occhi di tutti. Andrebbe invece previstaquesta possibilità, non senza limiti, ma entro una soglia definibi-le come remunerazione congrua del capitale”. Cfr. F.Agresti,“Fisco zero per le imprese sociali” in VITA, n. 5, Maggio 2013.

9 In particolare, in merito ai settori di attività l’emendamentoprevedeva “Al fine di promuovere l’occupazione attraverso lapromozione e lo sviluppo dell’impresa sociale di cui alla legge13 giugno 2005, 118, all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 marzo2006, n. 155, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: n. «m-bis) commercio equo e solidale; m-ter) servizi al lavoro finaliz-zati all’inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati (…) n.m-quater) alloggio sociale”.

10 Si noti come l’art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 155/2006 stabili-sca come “le imprese private con finalità lucrative e le ammi-nistrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possonoesercitare attività di direzione e detenere il controllo di un’im-presa sociale”.

Note:

Page 11: Cooperative Ed Enti No Profit

È noto come la propostanon sia stata accolta positi-vamente, ma ha avuto sicu-ramente il grande meritodi rilanciare un dibattitosull’argomento.Al netto delle considera-zioni soggettive generatedalla diversa interpretazio-ne di questa complessa te-matica, occorrerebbe sfrut-tare questa occasione perrisolvere una quaestio cheda sempre accompagna itentativi di riforma dellanorma: è superabile il di-vieto di distribuzione degliutili che attualmente carat-terizza le imprese sociali? È possibile ragionare in unottica low dividend, utiliz-zando o modificando le di-sposizione normative attualmente in vigore?È utile agli imprenditori sociali uno strumentoin grado di interloquire col mercato degli inve-stitori pazienti?

Un modello per la distribuzione degli utili nell’impresa socialeL’impresa sociale ex lege potrebbe rappresentaresenz’altro il veicolo idoneo per lo sviluppo diun nuovo modello di business sociale, ma - co-me sopra riportato - occorrerebbe l’introdu-zione di modifiche volte a calmierare il divietodi distribuzione degli utili che attualmente lacaratterizza, così da:• fornire un incentivo alle forme di finanzia-

mento privato;• permettere ai potenziali investitori un ritor-

no sull’investimento iniziale, senza infrangereil divieto imposto dalla norma;

• programmare l’exit strategy dall’investimento.La riflessione scaturisce dall’analisi di strumentie disposizioni già presenti nel nostro sistema le-

gislativo e che, sulla basedelle considerazioni fin quisvolte, potrebbero essereadattati al caso dell’impresasociale.In particolare, potrebbe es-sere implementato all’in-terno della struttura del-l’impresa sociale ex lege, unmeccanismo analogo aquello che disciplina la di-stribuzione degli utili nellecooperative a mutualitàprevalente11.In questo caso, infatti, ladistribuzione dei dividendiè legata ad un criterio piùelastico e maggiormenteancorato a criteri di mer-cato. Si potrebbe, quindi, stabili-re - anche per le imprese

sociali “il divieto di distribuire i dividendi i mi-sura superiore all’interesse massimo dei buonipostali fruttiferi, aumentato di due punti emezzo rispetto al capitale effettivamente versa-to” (cfr. il modello illustrato nella Tavola n. 1). In questo modo, si fornirebbe un incentivo aipotenziali investitori, utilizzando un meccani-smo già previsto all’interno del nostro sistemanormativo in un ambito prettamente mutuali-stico senza introdurre, fra l’altro, alcun elemen-to discriminante fra cooperazione ed impren-ditoria sociale.L’impresa non diventerebbe per questo profit -offrendo il fianco a potenziali operazioni di ca-rattere speculativo - ma neppure rimarrebbeancorata al rigido divieto distribuzione degliutili che attualmente la caratterizza.Inoltre, perché non pensare a meccanismi di

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Enti non profit

11 R. Randazzo, “L’Impresa Sociale, un’opportunità per il terzoSettore”, in Enti non profit, n. 11/2009, pag. 25.

Nota:

Mutualità prevalente (art. 2514, c.c.)Le cooperative a mutualità prevalente devonoprevedere nei propri statuti:a) il divieto di distribuire i dividendi in misurasuperiore all’interesse massimo dei buoni po-stali fruttiferi, aumentato di due punti e mez-zo rispetto al capitale effettivamente versato;b) il divieto di remunerare gli strumenti finan-ziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatoriin misura superiore a due punti rispetto al li-mite massimo previsto per i dividendi;c) il divieto di distribuire le riserve fra i socicooperatori;d) l’obbligo di devoluzione, in caso di sciogli-mento della società, dell’intero patrimonio so-ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i divi-dendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-stici per la promozione e lo sviluppo della coo-perazione.

Osservazioni

Page 12: Cooperative Ed Enti No Profit

carattere agevolativo in grado di intercettarenuove risorse da destinare in favore della realiz-zazione di progetti di interesse collettivo?Perché non estendere alle imprese sociali ex legele agevolazioni previste per gli enti non com-merciali? Perché non avvantaggiare quei sog-getti che intendono realizzare investimenti nelcapitale delle imprese sociali?Si noti come non si tratta di un ragionamentoche va declinato utilizzando non solo il “lessi-co” degli imprenditori, ma anche quello degliinvestitori intenzionati a dialogare con questonuovo mercato.

Le start up innovative a vocazione socialeLa nostra analisi, tuttavia, non può esaurirsi al-l’interno del perimetro disegnato dal D.Lgs. n.155/2006, in quanto nella prassi assistiamo aduna vera e propria evoluzione - anche norma-tiva - nel campo dell’imprenditoria sociale. L’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 17912 (de-creto Crescita bis) ha introdotto nel nostro or-dinamento le cd. start-up innovative.Più che di un nuovo modello societario si trat-

Impresa sociale

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Enti non profit

12 Cfr. Banca Dati BIG Suite, IPSOA.Nota:

Tavola n. 1 – Distribuzione degli utili nell’impresa sociale: un modello applicativo

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ta di una “qualifica” chepossono acquisire le societàdi capitali, costituite anchein forma di cooperativa,purché abbiano quale og-getto sociale lo sviluppo, laproduzione e la commer-cializzazione di prodotti oservizi innovativi ad altovalore tecnologico13.L’aspetto di grande interes-se è rappresentato, tuttavia,dall’introduzione delle cd.start-up innovative “a voca-zione sociale”, società cheoperano in via esclusiva neisettor i indicati all’art. 2,comma 1 del D.Lgs. n.155/2006.Emerge molto chiaramentecome il citato decreto ven-ga richiamato al solo finedi delimitare l’ambito diintervento - e di conse-guenza qualificare la “so-cialità” dell’attività posta in essere - della nuovaimpresa, senza attingere in alcun modo alle di-sposizioni in esso contenute.Il decreto Crescita bis ha impresso un’accelera-zione rilevante alle riflessioni fin qui svolte,considerato che il legislatore si spinge a qualifi-care come “sociali” enti con un vincolo di nondistribuzione degli utili solo temporaneo14 pre-vedendo, inoltre, agevolazioni fiscali a favore dichi investe nelle start-up innovative a vocazio-ne sociale, addirittura maggiori rispetto a quel-le previste per le start-up ordinarie. Il decreto, affronta e (risolve) in maniera moltochiara le due questioni nodali che affliggono leimprese sociali ex lege: • l’impossibilità di distribuire utili;• la mancanza di agevolazioni fiscali.La norma è sicuramente migliorabile e, di cer-to, prevedere un vincolo di distribuzione degli

utili solo per 48 mesi, la-sciando all’impresa la fa-coltà di determinare - tra-scorso tale per iodo - lapercentuale degli utili di-stribuibili potrebbe gene-rare qualche distorsionedel meccanismo.Emerge tuttavia come,mentre si discuteva sul“come” e sul “perché”(non) modificare il D.Lgs155/06, il legislatore haaggirato il problema, ap-provando una norma che,scompagina i giochi15.L’introduzione delle startup innovative a vocazionesociale è utile a compren-dere, infatti, come sia pos-sibile trovare soluzioni in-termedie che possano co-niugare innovazione e so-stenibilità economica, atti-vità di impresa ed interesse

collettivo.Appare evidente come il mondo dell’impren-

Impresa sociale

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Enti non profit

13 L’art. 25 del Decreto elenca tutti i requisiti che devono posse-dere le start-up innovative. Fra quelli obbligatori, la maggio-ranza delle quote o azioni deve essere detenuta da persone fi-siche, non deve essere svolta attività di impresa da più di qua-rantotto mesi, la sede principale deve essere in Italia, non de-vono essere distribuiti utili etc. etc.. Interessanti anche i requi-siti alternativi, quali ad esempio, la percentuale di spese in ri-cerca e sviluppo che deve ammontare ad almeno il 20% el’impiego di almeno un terzo di personale in possesso di tiolodi dottorato di ricerca.

14 Ad esempio, se la start-up è di nuova costituzione, il vincolodi non distribuzione degli utili - così come gli altri vincoliimposti dalla norma al fine dell’applicazione della normativain materia di start-up innovative - deve permanere per un pe-riodo di 48 mesi dalla data di costituzione; nel caso di start-upcostituite prima dell’entrata in vigore della legge, il vincolo dinon distribuzione degli utili permane per il periodo di appli-cazione della normativa, determinato ex art. 25, comma 3,D.L. n. 179/2012.

15 R. Randazzo, “Start Up Sociali, una rivoluzione ancora segre-ta”, in http://www.vita.it/economia/impresa-sociale/start-up-sociali-una-rivoluzione-ancora-segreta, 2 Aprile, 2013.

Note:

Start up innovative a vocazione socialeSi tratta di un’ulteriore categoria che presentatutti i requisiti delle start-up innovative, mache opera in via esclusiva nei settori indicati al-l’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n.155.Con riferimento a tale categoria di imprese, ildecreto prevede una serie di agevolazioni dinatura fiscale per i soggetti che effettuano in-vestimenti nel capitale ed in particolare, in basead i limiti stabiliti dall’art. 29 del decreto:– per le persone fisiche che decidono di inve-stire nelle start-up innovative a vocazione socia-le, una detrazione pari al 25% della somma in-vestita;– per le persone giuridiche, invece, una dedu-zione pari al 27% della somma investita.L’investimento deve protrarsi per almeno dueanni consecutivi, e sono previsti dei limitimassimi per ciascun periodo di imposta (500Kpersone fisiche, 1.8 milioni di euro persone giu-ridiche).

La novità

Page 14: Cooperative Ed Enti No Profit

ditoria sociale si stia evolvendo rapidamente ecome, altrettanto rapidamente, occorra imma-ginare nuove forme imprenditoriali in grado disuperare la rigida distinzione profit/non profit.Ai modelli tradizionali occorre affiancare infattiformule “ibride” in grado di rispondere alle sfi-de che il welfare 2.0 pone e la modifica delD.Lgs. n. 155/2006 potrebbe rappresentare unprimo passo verso un nuovo modello d’impresa.

Impresa sociale

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Enti non profit

• R. Randazzo, G. Taffari e P. Pellini, “Le start-up in-novative a vocazione sociale”, in Enti non profit,n. 3/2013, pag. 7

• R. Randazzo, G. Taffari, “Le Community interestcompanies: l’esperienza britannica dell’impresasociale”, in Enti non profit, n. 4/2010, pag. 29

• R. Randazzo, “L’Impresa Sociale, un’opportunitàper il terzo Settore”, in Enti non profit, n. 11/2009,pag. 25

Per saperne di più

Page 15: Cooperative Ed Enti No Profit

Contratti collettivi

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Cooperative

La Corte Costituzionale con sentenza del 29marzo 2013, n. 591, ha dichiarato inammissibilela questione di legittimità costituzionale, solle-vata dal Tribunale di Lucca e derivante - nel-l’ambito di un contenzioso fra INPS e coope-rative di facchinaggio - dall’impugnazione, daparte delle cooperative, di cartelle esattoriali,emesse per il recupero di contributi non versatia fronte di accertamenti effettuati dall’INPS.In sede di accesso ispettivo, l’INPS contestaval’applicazione ai soci di retribuzioni inferiori aiminimi di legge e imponeva di applicare la

contribuzione obbligatoria su imponibili, di-versi e più elevati, quali quelli derivanti dallaapplicazione del CCNL sottoscritto fra Cen-trali cooperative (Legacoop, Confcooperative eAgci) e organizzazioni sindacali (CGIL, CISL eUIL).Il Tribunale, con esplicito riferimento all’art. 7,comma 4, della legge n. 31/2008, aveva ritenu-to la norma lesiva del principio di libertà sin-dacale, dettato dall’art. 39 della Costituzione erichiesto la pronuncia di incostituzionalità.In particolare l’art. 7, comma 4, del D.L. n.248/20072 ha stabilito: “…4. Fino alla comple-ta attuazione della normativa in materia di so-cio lavoratore di società cooperative, in presen-za di una pluralità di contratti collettivi dellamedesima categoria, le società cooperative chesvolgono attività ricomprese nell’ambito di ap-plicazione di quei contratti di categoria appli-cano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art. 3,comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, itrattamenti economici complessivi non inferio-ri a quelli dettati dai contratti collettivi stipulatidalle organizzazioni datoriali e sindacali com-parativamente più rappresentative a livello na-zionale nella categoria….”.Sulla questione, è necessario evidenziare comeil Tribunale abbia richiesto la pronuncia di in-costituzionalità incorrendo in un errore di in-dividuazione della norma di riferimento; infat-

La Corte Costituzionale contro il «dumping» contrattualedi Daniela Zannoni

Daniela Zannoni – Servizio Consulenza del lavoro e Paghe diFedercoop Nullo Baldini Soc. Coop. di Ravenna

Note:1 In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.2 Convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, cfr. in Banca Dati

BIG Suite, IPSOA.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.59/2013, segna un altro passo importantenella lotta al dumping contrattuale a dannodel settore cooperativo.La Corte ha ribadito come, in presenza di unapluralità di contratti collettivi della medesimacategoria, le società cooperative, che svolgonoattività ricomprese nell’ambito di applicazionedi quei contratti di categoria, devono applica-re ai propri soci lavoratori i trattamenti econo-mici complessivi non inferiori a quelli dettatidai contratti collettivi stipulati dalle organizza-zioni datoriali e sindacali comparativamentepiù rappresentative a livello nazionale nellacategoria.

Riferimenti Corte Costituzionale, sentenza 29 marzo 2013,n. 59D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 7Ministero del lavoro, circolare 1° giugno 2012,n. 10310

La novità

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ti, il sopra citato art. 7, at-tiene esclusivamente ad ob-blighi retributivi da partedelle cooperative nei con-fronti dei propri soci, nullastabilendo in mater ia diimponibile contr ibutivo,ma affermando, per un pe-riodo transitorio, anche senon definito, di completaapplicazione della legge n.142/2001, il trattamentominimo che le cooperativedevono riconoscere ai pro-pri soci.La norma va sicuramenteletta come la volontà dellegislatore di contrastare ilfenomeno delle cd. coope-rative spurie, cooperativeche applicando contratti e trattamenti econo-mici diversi da quelli previsti dai CCNL sotto-scritti dalle organizzazioni comparativamentepiù rappresentative sul piano nazionale, provo-cano concorrenza sleale, e fenomeni di dumpingnel mercato.La stessa norma è da far risalire alla volontàespressa con il Protocollo d’Intesa (sottoscrittoil 10 ottobre 2007 dal Ministero del Lavoro edalle Parti Sociali e dalle Centrali Cooperative)che ha previsto l’istituzione presso le DirezioniTerritoriali del Lavoro degli Osservatori Pro-vinciali sulla Cooperazione.

Osservatori Provinciali sulla CooperazioneGli Osservatori hanno, fra i propri compiti isti-tuzionali, quello di realizzare e monitorare sututto il territorio di loro competenza una effi-cace e capillare azione di contrasto al fenome-no delle cd. cooperative spurie, le quali nellascelta dei rapporti di lavoro con i soci e i lavo-ratori, spesso, disattendono i principi cardineche caratterizzano i rapporti di lavoro dipen-dente ed autonomo, non rispettano i principi

alla base del sistema coo-perativo fissati dalla legge,omettendo di assicurare iltrattamento economicocomplessivo spettante aiprestatori di lavoro, disat-tendendo, quindi, l’appli-cazione della legge n.142/2001.La norma ha un obiettivodi tutela minima e di sal-vaguardia della remunera-zione da riservare ai socilavorator i , assumendoquale riferimento minimoquello della contrattazio-ne ritenuta più rappresen-tativa, senza limitazionealcuna della libertà sinda-cale.

Nella questione trattata dal Tribunale - cheineriva al contenzioso fra INPS e cooperativedi lavoro, in merito al pagamento di cartelleesattoriali ed agli obblighi di corretta determi-nazione dell’imponibile retributivo da assog-gettare a contribuzione - il giudice avrebbedovuto sollevare la questione di legittimità ri-spetto ad altre norme, in particolare l’art. 1,comma 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 3383,nonché dell’art. 2, comma 25, della legge 28dicembre 1995, n. 5494 che ne ha fornito l’in-terpretazione autentica.

Limite minimo di retribuzione imponibileL’art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989 stabili-sce l’obbligo di tutti i datori di lavoro, quindianche della società cooperative, di versare icontributi assistenziali e previdenziali sulle re-tribuzioni stabilite dai contratti collettivi; lasuccessiva disposizione interpretativa prevede

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Cooperative

Questione di legittimitàcostituzionaleNella questione trattata dal Tribunale di Lucca -inerente al contenzioso fra INPS e cooperativedi lavoro, in merito al pagamento di cartelleesattoriali ed agli obblighi di corretta determi-nazione dell’imponibile retributivo da assog-gettare a contribuzione - il giudice avrebbe do-vuto sollevare la questione di legittimità nonrispetto all’art 7 del D.L. n. 248/2007 che attie-ne esclusivamente ad obblighi retributivi daparte delle cooperative nei confronti dei proprisoci, nulla stabilendo in materia di imponibilecontributivo, ma rispetto ad altre norme, in par-ticolare l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989,nonché dell’art. 2, comma 25, della legge n.549/1995 che ne ha fornito l’interpretazione au-tentica.

Osservazioni

3 Convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, cfr. in Banca DatiBIG Suite, IPSOA.

4 In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

Note:

Page 17: Cooperative Ed Enti No Profit

che “… l’art. 1 del D.L. 9ottobre 1989, n. 338, con-vertito, con modificazioni,dalla legge 7 dicembre1989, n. 389, si interpretanel senso che, in caso dipluralità di contratti collet-tivi intervenuti per la me-desima categoria, la retri-buzione da assumere comebase per il calcolo dei con-tributi previdenziali ed as-sistenziali è quella stabilitadai contratti collettivi sti-pulati dalle organizzazionisindacali dei lavoratori edei datori di lavoro compa-rativamente più rappresen-tative nella categoria”.Sull’individuazione del contratto collettivo, inragione delle norme sopra citate, nel settoredella logistica, settore in cui sembrano operarele cooperative che hanno promosso il conten-zioso, avendo applicato ai propri soci e dipen-denti il CCNL Unci (per la parte datoriale)CONFSAL (per la parte sindacale), è utile averpresente anche la lettera circolare 1° giugno2012, n. 10310 del Ministero del Lavoro e del-le Politiche sociali, avente ad oggetto “Letteracircolare sugli Osservatori sulla cooperazioneprot. n. 37 0004610/MA003.A001 del 6 mar-zo 2012, criteri di individuazione dei CCNLcomparativamente più rappresentativi nella ca-tegoria.

Chiarimenti del Ministero del lavoro (circolare n. 10310/2012)Nella lettera circolare 1° giugno 2012, n.10310, onde consentire ai propri uffici territo-riali in sede di accesso ispettivo, la corretta in-dividuazione dei contratti collettivi stipulatidalle organizzazioni sindacali e datoriali com-parativamente più rappresentative a livello na-zionale nella categoria, si rimandava a quanto

già specificato nella prece-dente nota Prot. n.2 5 / I / 0 0 1 8 9 3 1 /MA002.A007.1452 del 9novembre 2010 in tema diindici sintomatici di rap-presentatività sindacale, in-dividuati per consolidatoorientamento giurispru-denziale.

Indici di rappresentativitàsindacaleIl Ministero del lavoro ave-va precisato che: “in parti-colare, al fine di determina-re con sufficiente chiarezzail grado di rappresentatività,

in termini comparativi, delle OO.SS. stipulanti,occorre far riferimento:• al numero complessivo delle imprese associa-

te;• al numero complessivo dei lavoratori occu-

pati;• alla diffusione territoriale (numero di sedi

presenti sul territorio ed ambiti settoriali);• al numero dei contratti collettivi nazionali

stipulati e vigenti.Un ulteriore elemento utile ad evidenziare ilgrado di rappresentatività delle organizzazionidi categoria può ravvisarsi anche nel numerodei verbali di revisione, il cui dato risulta verifi-cabile presso il Ministero dello Sviluppo eco-nomico.Sulla scorta della documentazione in possessodi questa Amministrazione, come elaborata dal-la direzione Generale delle relazioni industrialie dei rapporti di lavoro (ex Direzione Generaledella tutela delle condizioni di lavoro), si fapresente che l’unico contratto da prendere co-me riferimento ai fini dell’individuazione dellabase imponibile contributiva ai sensi dell’art. 1,legge n. 389/1989, come interpretato in viaautentica ex ar t. 2, comma 25, legge n.

Contratti collettivi

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Cooperative

I chiarimenti del Ministero del lavoroGià con la circolare n. 10310/2012 il Ministerodel lavoro aveva chiarito che l’unico contratto daprendere come riferimento ai fini dell’individua-zione della base imponibile contributiva aisensi dell’art. 1, legge n. 389/1989, come inter-pretato in via autentica ex art. 2, comma 25, leg-ge n. 49/1995, è il contratto collettivo nazio-nale sottoscritto da CGIL, CISL e UIL/AGCI, Le-gacoop, Confcooperative.Laddove, pertanto, si riscontri l’applicazione diun diverso CCNL da parte della cooperativa, ilpersonale di vigilanza dovrà procedere al re-cupero delle differenze retributive, mediantel’adozione di diffida accertativa.

Osservazioni

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49/1995, è il contratto collettivo nazionale sot-toscritto da CGIL, CISL e UIL/AGCI, LEGA-COOP, CONFCOOPERATIVE.Laddove, pertanto, si riscontri l’applicazione diun diverso CCNL da parte della cooperativa, ilpersonale di vigilanza dovrà procedere al recu-pero delle differenze retributive, mediantel’adozione di diffida accertativa”.

Osservazioni conclusiveDalle considerazioni sopra esposte e valutata lapronuncia in oggetto, non si può che affermarela piena legittimità dell’art. 7, comma 4, dellalegge n. 31/2008, ed il conseguente obbligoper le cooperative di lavoro, ed in particolarmodo per quelle che operano nel campo dellalogistica/trasporto, di applicare ai propr isoci/lavoratori trattamenti economici non in-feriori a quelli prevista dai CCNL sottoscrittifra Legacoop, Confcooperative e Agci e orga-nizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e di as-soggettare tali trattamenti, secondo le regolegenerali vigenti per tutti i datori di lavoro, allacontribuzione obbligatoria.

Art. 7, comma 4 del D.L. n. 248/2007Fino alla completa attuazione della normativa inmateria di socio lavoratore di società cooperative,in presenza di una pluralità di contratti collettividella medesima categoria, le società cooperativeche svolgono attività ricomprese nell’ambito di ap-plicazione di quei contratti di categoria applicanoai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3,comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i tratta-menti economici complessivi non inferiori a quellidettati dai contratti collettivi stipulati dalle organiz-zazioni datoriali e sindacali comparativamente piùrappresentative a livello nazionale nella categoria.

Contratti collettivi

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Cooperative

• P. Pollliani, “Nuove indicazioni ministeriali in temadi dumping contrattuale”, in Cooperative e Con-sorzi, n. 11/2012, pag. 42

• C. Riciputi, “Osservatori sulla cooperazione: nuoveindicazioni dal Ministero del lavoro”, in Coopera-tive e Consorzi n. 4/2012, pag. 11

• C. Riciputi, “Accordo per sconfiggere la falsa coo-perazione”, in Cooperative e Consorzi n. 11/2007,pag. 617

• C. Riciputi, “Siglato l’accordo per contrastare lacooperazione spuria”, in Cooperative e Consorzin. 8-9/2007, pag. 493

Dumping contrattuale

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Bilancio

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Enti non profit

È evidente come, negli ultimi anni, sia profon-damente cambiato il ruolo svolto da tutti glioperatori economici nell’ambito dell’intero pa-norama sociale.

Tale processo di cambiamento organizzativo hacaratterizzato in modo profondo anche i soda-lizi sportivi, sia dal punto di vista economico,ma soprattutto qualitativo: numerose sono statele “rivoluzioni copernicane” alle quali i più av-veduti dirigenti sportivi hanno dovuto farfronte. Non è intenzione di chi scrive preparare ilcampo ad una nuova rivoluzione, ma, al con-trario, obiettivo delle presenti note è quello dioffrire strumenti ulteriori di dibattito per farfronte alla complessa realtà nella quale sono co-stretti a sopravvivere oggi i sodalizi sportivi.Il bilancio sociale rappresenta proprio uno diquesti strumenti, ad oggi poco utilizzato, madeterminante anche in ragione del tipo di atti-vità, delle peculiarità e del ruolo svolti daglienti sportivi. Non si può disconoscere, infatti, che lo sport èuno dei settori della vita che può offrire lemaggiori ricadute sotto il profilo dell’interessesociale alla corretta gestione delle movimenta-zioni economiche-finanziarie. Ciò, anche per due aspetti di rilevante impor-tanza: il primo è legato alle importanti agevo-lazioni fiscali concesse al mondo dello sport di-lettantistico. Queste hanno ragione d’essere so-lo ed in quanto le ricadute dell’attività del so-dalizio siano di interesse generale (analogo ra-gionamento andrebbe fatto per le agevolazioniche gli stessi enti hanno nella gestione delle ri-sorse umane). Il secondo aspetto è legato ai finanziamenti

Il bilancio socialenelle associazione sportivedi Guido Martinelli

Guido Martinelli - Professore a contratto Università di Ferrara- Studio Legale Associato Martinelli Rogolino

Il bilancio sociale, sebbene sia riconosciuto co-me strumento integrativo di conoscenza e valu-tazione dell’attività aziendale, è poco adatta-bile alle realtà del Terzo Settore, in particolarealle associazioni sportive, essendo pensato peraziende profit e per lo più di medio-grandi di-mensioni.Ciò nonostante, tale forma di rendicontazionesarebbe essenziale per tale tipologia di enti aifini di una rappresentazione completa e cor-retta dell’attività svolta: è di tutta evidenza, in-fatti, come la buona gestione di un’associazio-ne sportiva debba misurarsi non solo e nontanto in termini di risultati economici ottenuti,ma, piuttosto, in termini di riflessi positivi nelcontesto in cui si opera. La risposta più opportuna a questo tipo diistanze sembrerebbe, nella maggior parte deicasi, un testo normativo che possa disciplinarela materia in modo definitivo ed univoco.In Italia, però, siamo ancora lontani da questotipo di soluzione, così che si sono diffusi esclu-sivamente dei modelli standardizzati, atti adapprontare una qualche forma di rendiconta-zione sociale uniforme.Ma le norme in materia di bilancio restano an-cora estremamente carenti.

Riferimenti D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148

L’approfondimento

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pubblici di cui spesso talienti godono, in determina-te realtà territoriali, anchein maniera cospicua. Pure in questo caso la ca-nalizzazione di queste ri-sorse e la loro r icaduta“dovrebbero” brillare pertrasparenza.Prima di passare ad un’ana-lisi specifica del bilanciosociale, per l’ambito di no-stro interesse, può, tuttavia,risultare opportuno inqua-drare in modo preliminare e sintetico tale stru-mento.Negli ultimi decenni si è progressivamente af-fermato il pensiero secondo cui ogni impresaha precisi obblighi verso la collettività, nei con-fronti della quale risponde per il suo modo dioperare, tanto che si è avvertita la necessità chel’impresa renda conto delle sue responsabilitàtramite nuovi strumenti. Una risposta a questa richiesta di trasparenza daparte della comunità è sicuramente la redazio-ne di un bilancio sociale, che è essenzialmenteun rendiconto dei riflessi complessivi, quindinon solo economici, che la presenza e l’operatodell’ente determinano nel contesto in cui essoopera. Molti studiosi sono concordi nel riconoscere ilbilancio sociale come un mezzo integrativo diconoscenza e di valutazione dell’attività azien-dale: la sua generica funzione è quella di de-scrivere in modo analitico le ragioni per cui sisostengono costi apparentemente lontani dal-l’attività caratteristica, ma anch’essi parimentiproduttivi di vantaggi per alcuni interlocutori.Il bilancio sociale ha fatto la sua apparizionenel panorama italiano nei primi anni Settanta,quando è stato oggetto di interesse solo diqualche studioso e di isolate sperimentazionida parte di alcune imprese. Negli anni Ottanta, il tema è stato oggetto di

più numerosi studi e rifles-sioni, cosicché, alla fine deldecennio, si effettuaronodelle interessanti sper i-mentazioni da parte digrandi imprese.Tuttavia, è alla fine deglianni Novanta che si sonoavuti significativi sviluppi,soprattutto con il moltipli-carsi delle esperienze prati-che che hanno spinto alladefinizione di alcuni prin-cipi comuni e all’elimina-

zione di parte degli aspetti di aleatorietà cheancora oggi caratterizzano questo tema. Da questi presupposti, per rispondere alle indi-cate crescenti esigenze informative espressedalla società, è nato il “Gruppo di studio per lastatuizione dei principi di redazione del bilan-cio sociale” (GBS), il quale ha pubblicato dellelinee guida dal titolo “I principi di redazionedel bilancio sociale”. Le indicazioni presenti nel documento tengo-no in considerazione i principi, la dottrina e imodelli più accreditati a livello internazionale,al fine di garantire l’omogeneità nella redazionedel bilancio sociale. È evidente, però, come ancora oggi, non solonon esiste una reale uniformità ma, nella quasitotalità dei casi, non sono seguiti schemi precisie, a volte, si può ancora parlare di semplici for-me di “socializzazione” dei bilanci tradizionali.Alla già scarsa omogeneità constatata nellaprassi gestionale delle imprese, va aggiunto chei modelli predisposti, sia a livello nazionale siacomunitario, poco si adattano alle realtà delTerzo Settore, essendo pensati per aziende pro-fit e per lo più di medio-grandi dimensioni.Tali considerazioni rendono il bilancio socialepoco diffuso fra le associazioni sportive, nono-stante, per le caratteristiche stesse di questo ti-po di enti, tale forma di rendicontazione sia es-senziale ai fini di una rappresentazione comple-

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Socializzazione dei bilanci tradizionaliIl Gruppo di studio per la statuizione dei principidi redazione del bilancio sociale (GBS) ha pubbli-cato le linee guida sui principi di redazione delbilancio sociale.Tuttavia, ancora oggi, non solo non esiste unareale uniformità nella redazione ma nella quasitotalità dei casi non sono seguiti schemi precisie, a volte, si può ancora parlare di semplici for-me di socializzazione dei bilanci tradizionali.

Osservazioni

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ta e corretta dell’attivitàsvolta, in virtù del fatto chei risultati ottenuti in termi-ni di utilità sociale sono,per i soggetti del Terzo Set-tore, sicuramente prioritaririspetto a quelli a carattereeconomico-finanziario.

Il bilancio socialeDopo aver definito in mo-do sintetico la natura delbilancio sociale, veniamo,quindi, al nodo centraledella nostra trattazione, cer-cando di individuare lefunzioni di questa forma di rendicontazioneper le nostre associazioni sportive.

Funzione strategica del bilancio sociale nel Terzo SettorePer poter comprendere appieno la rilevanza delbilancio sociale nella gestione dei sodalizi spor-tivi, è opportuno sottolineare preliminarmentecome, per tale tipologie di enti, la quasi totalitàdell’attività svolta abbia ricadute sul piano so-ciale, potendo lo sport rientrare a pieno titolofra i bisogni della collettività.Il bilancio sociale assume per gli enti del TerzoSettore una duplice valenza, sia interna all’asso-ciazione, sia esterna alla stessa.Le conseguenze più evidenti si riscontranosenza dubbio nei rapporti con i terzi. La redazione di un bilancio sociale chiaro edesaustivo può instaurare un “circolo virtuoso”nella gestione delle risorse economiche. La comunicazione tra l’organizzazione nonprofit e l’ambiente esterno, dal quale provengo-no la maggior parte delle risorse necessarie perla produzione dei servizi sportivi, assume unruolo fondamentale poiché, quanto più è effi-cace la comunicazione, tanto maggiori sarannole risorse assegnate o disponibili e, di conse-guenza, tanto più numerosi o qualitativamente

superiori saranno i servizierogati. È appena il caso di ricor-dare, infatti, che le associa-zioni sportive traggano lamaggior parte delle pro-prie risorse attraverso fi-nanziamenti esterni. Nel momento in cui le ri-sorse disponibili non sonopiù fornite solo dai soci,ma provengono dall’ester-no, quindi, diviene ele-mento di importanza cru-ciale poter dimostrare chesi è fatto un uso efficace

delle predette risorse, non solo in termini eco-nomici, ma anche in termini di ricaduta sociale.Alla luce di ciò, i vantaggi della redazione delbilancio sociale diventano evidenti sotto diversiprofili: in particolare in termini di immagine,reputazione e consenso, tutti elementi che perle associazioni sportive si traducono moltospesso in risorse e, di conseguenza, successo.Il bilancio sociale, però, esplicita la sua funzioneanche in ambito interno e gestionale.Esso, infatti, rappresenta un importante stru-mento di gestione operativa, in quanto, dallaredazione del bilancio sociale, provengono utiliinput per il miglioramento dei processi e deirisultati qualitativi e quantitativi della gestione. Il bilancio sociale permette, inoltre, di valutare,programmare e pianificare di anno in anno leproprie strategie in funzione degli obiettivipreposti e dei valori sociali in cui ci si ricono-sce. È di tutta evidenza, infatti, come la buona ge-stione di una associazione sportiva debba misu-rarsi non solo e non tanto in termini di risultatieconomici ottenuti, ma, piuttosto, in termini diriflessi positivi nel contesto in cui si opera. E ciò, in particolare, nei casi in cui a questa as-sociazione sia affidata la gestione di un impian-to sportivo di proprietà pubblica.

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Importanza strategica dei finanziamenti esterniLa comunicazione tra l’organizzazione nonprofit e l’ambiente esterno, dal quale proven-gono la maggior parte delle risorse necessarieper la produzione dei servizi sportivi, assume unruolo fondamentale poiché, quanto più è effica-ce la comunicazione, tanto maggiori saranno lerisorse assegnate o disponibili e, di conseguen-za, tanto più numerosi o qualitativamente su-periori saranno i servizi erogati. È appena il caso di ricordare, infatti, che le asso-ciazioni sportive traggano la maggior parte delleproprie risorse attraverso finanziamenti esterni.

Osservazioni

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Certo tutto questo è piùfacile a dirsi che a farsi: in-teresse generale e utilità so-ciale sono sicuramenteprincipi difficilmente mi-surabili. Per poter produrrei menzionati benefici effet-ti, infatti, appare indispen-sabile, nella redazione delbilancio sociale, l’utilizzo diindicatori quanto più pos-sibile standardizzati, in gra-do di garantire oggettività ecomparabilità delle infor-mazioni inserite nel docu-mento contabile. È eviden-te, infatti, come si corra ilr ischio, nella stesura diquesto tipo di rendicontazione, di trovarsi alcospetto di dati di difficile interpretazione esuscettibili di facile “manipolazione” tanto adopera dei redattori, quanto da parte degli inter-preti.La risposta più opportuna a questo tipo diistanze sembrerebbe, nella maggior parte deicasi, un testo normativo che possa disciplinarela materia in modo definitivo ed univoco: è deltutto intuitivo pensare, a tal proposito, a qual-cosa di analogo alla disciplina del bilancio “or-dinario”, fattispecie che, come è noto, trova lapropria regolamentazione nel Codice Civile.In Italia, però, siamo ancora lontani da questotipo di soluzione, così che si sono diffusi esclu-sivamente dei modelli standardizzati, libera-mente utilizzabili dagli enti interessati, atti adapprontare una qualche forma di rendiconta-zione sociale uniforme.

Disciplina del bilancio sociale (D.Lgs. n. 155/2006)Il bilancio sociale ha trovato per la prima voltadimora in un testo normativo solo con ilD.Lgs. 24 marzo 2006, n. 1551 recante la “Di-sciplina dell’impresa sociale”.

Tale testo risulta di note-vole interesse ai fini del-l’analisi svolta sulla materiain questa sede. Il Decreto si occupa di di-sciplinare una nuova tipo-logia di imprese, le Impresenon lucrative di utilità so-ciale (INLUS) caratterizza-te, appunto, dall’obbligato-rietà del bilancio sociale,oltre che dal divieto di di-str ibuzione degli utili edall’operare per la realizza-zione di un interesse gene-rale. Un paio di riflessioni ap-paiono doverose a riguar-

do: preliminarmente vanno sottolineate le pro-fonde analogie esistenti fra gli enti disciplinatinella normativa in questione e le associazioni esocietà sportive dilettantistiche. Se, infatti, si prendono le mosse dall’art. 1 dellanorma, che definisce le imprese sociali cometutte le organizzazioni private senza scopo dilucro che esercitano un’attività economica or-ganizzata al fine della produzione o dello scam-bio di beni o servizi di utilità sociale, appareovvio far ricadere nella fattispecie anche gli en-ti sportivi. Già nella relazione di accompagnamento delloschema di Decreto Legislativo, peraltro, si sot-tolineava come il terzo settore abbia assuntoforme organizzative tipicamente imprendito-riali, cosa che ha caratterizzato in modo mas-siccio anche la pratica sportiva. Alla luce di ciò, forse deviati dal nostro profon-do interesse per gli enti sportivi, si evidenziacome sembri quanto meno singolare la sceltadel legislatore, che, all’art. 2 della citata norma-tiva, nell’elencare gli ambiti di operatività delle

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Misurabilità dell’interessegenerale e dell’utilità sociale ai fini del bilancio socialeNella redazione del bilancio sociale, è indispen-sabile l’utilizzo di indicatori quanto più possibilestandardizzati, in grado di garantire oggettivitàe comparabilità delle informazioni inserite neldocumento contabile.Interesse generale e utilità sociale sono prin-cipi difficilmente misurabili; è evidente comesia forte il rischio, nella stesura di questo tipo direndicontazione, di trovarsi al cospetto di dati didifficile interpretazione e suscettibili di facilemanipolazione tanto ad opera dei redattoriquanto da parte degli interpreti.

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Nota:1 In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

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INLUS, non menziona losport dilettantistico, preclu-dendo a tutti gli enti spor-tivi la possibilità di struttu-rarsi secondo quanto di-sposto nella normativa inoggetto. È evidente la contradditto-rietà della scelta legislativa,soprattutto se si pensa allacrescente importanza socia-le, anche ai fini della salva-guardia della salute dellacollettività, attr ibuita intempi recenti all’attivitàsportiva.

Obbligatorietà del bilancio sociale (art. 10, D.Lgs. n. 155/2006)Ciò detto, però, la disposizione di maggior in-teresse ai fini della nostra trattazione è, senzadubbio, quella contenuta all’art. 10 del D.Lgs. n.155/2006, nella quale, al comma 2, si stabilisceche le INLUS devono obbligatoriamente redi-gere il bilancio sociale, secondo le linee guidaadottate con Decreto dei ministri del lavoro edelle politiche sociali, al fine di “rappresentarel’osservanza delle finalità sociali da parte del-l’impresa”. Per quanto riguarda i contenuti di tale docu-mento, però, il decreto in oggetto contiene, ol-tre la generica disposizione menzionata, soltan-to due indicazioni: nel bilancio sociale dovran-no essere necessariamente riportate:a) le risultanze del monitoraggio esercitato dai

sindaci relativamente all’osservanza delle fi-nalità sociali;

b) l’esito del coinvolgimento dei lavoratori evolontari nelle decisioni adottate nell’ambitodell’impresa sociale.

Considerando le numerose e già evidenziateaffinità fra tali enti e le associazioni e societàsportive dilettantistiche, tanto in riferimento al-la rilevanza sociale dell’attività svolta, quanto in

relazione al divieto delladistribuzione di utili, nonsembrano riscontrarsi con-troindicazioni nell’utilizzo,su base volontaria, delle di-sposizioni dettate in riferi-mento alle INLUS ancheagli enti sportivi.

Osservazioni criticheVi è da ricordare come lenorme, in materia di bilan-cio, per le associazionisportive dilettantistiche, sia-no estremamente carenti. Se, infatti, non vi è dubbio

che le società sportive di capitali, sia a caratte-re professionistico sia dilettantistico, siano te-nute alla redazione del bilancio secondo il di-sposto del codice civile, non esiste norma chepreveda le modalità di redazione per le asso-ciazioni. Per costoro, fino al 1997, ci si rifaceva esclusi-vamente agli “accordi tra gli associati”, giusta ladisciplina di cui al comma 1 dell’art. 36 del co-dice civile. Dal 1° gennaio 1998, con la novella apportataall’attuale art. 148 del D.P.R. 22 dicembre1986, n. 917 dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, il godimento di determinate agevolazionifiscali è legata al recepimento nello statutodell’“obbligo di redigere e di approvare annual-mente un rendiconto economico e finanziariosecondo le disposizioni statutarie”. Tale disciplina è diventata, poi, di portata gene-rale (ossia non più legata all’utilizzo di agevola-zioni fiscali) con il disposto del comma 18 lett.f) dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n.2892 che impone il medesimo principio a tuttele associazioni sportive dilettantistiche.L’unica soluzione che appare realmente percor-

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INLUS e associazioni sportiveIn virtù delle forti analogie esistenti tra le Im-prese non lucrative di utilità sociale (INLUS) e leassociazioni e società sportive dilettantistiche,si ritengono applicabili anche a queste ultime iprincipi di redazione del bilancio sociale, dettatidall’art. 10 del D.Lgs. n. 155/2006:– le risultanze del monitoraggio esercitato daisindaci relativamente all’osservanza delle fina-lità sociali;– l’esito del coinvolgimento dei lavoratori vo-lontari nelle decisioni adottate nell’ambito del-l’impresa sociale.

Soluzioni operative

2 In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.Nota:

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ribile e in grado di agevo-lare l’operato dei dirigentisportivi, sembra quella dellapredisposizione di format dimodelli di bilancio socialepensati in maniera specificaper gli enti sportivi e per lesingole discipline sportive

e, quindi, creati dalle istitu-zioni sportive stesse (Coni,Federazioni sportive, entidi promozione sportiva),utilizzando competenze econoscenze specifiche nona disposizione delle piccolerealtà sportive.

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Obbligo di rendicontazione per le associazioni sportivedilettantisticheDal 1° gennaio 1998, il godimento di determina-te agevolazioni fiscali per le associazioni spor-tive dilettantistiche è legata al recepimento nellostatuto dell’obbligo di redigere e di approvareannualmente un rendiconto economico e fi-nanziario secondo le disposizioni statutarie. Tale disciplina è diventata, poi, di portata ge-nerale (ossia non più legata all’utilizzo di age-volazioni fiscali) con il disposto del comma 18lett. f) dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002,n. 289 che ha imposto il medesimo principio atutte le associazioni sportive dilettantistiche.

Soluzioni operative

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Vigilanza

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Con decreto 7 febbraio 2013, pubblicato inGazzetta Ufficiale1, il Ministero dello sviluppoeconomico ha determinato la misura dei con-tributi revisionali2 dovuti dagli enti cooperativiper il biennio 2013-2014, senza sostanzialicambiamenti rispetto al biennio precedente.Il contributo dovrà essere corrisposto secondole modalità di accertamento e di riscossionestabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre2006, sulla base delle seguenti fasce di importo: • 280 euro, per gli enti con un numero massi-

mo di 100 soci, un attivo pari o inferiore ai5.160 euro e un fatturato non superiore a 75mila euro;

• 680 euro, per gli enti con un numero di sociricompreso tra 101 e 500, un attivo compre-

so tra 5.160,01 euro e 40 mila euro, e un fat-turato inferiore ai 300 mila euro;

• 1.350 euro, per gli enti con un numero disoci superiore alle 500 unità, un valore del-l’attivo maggiore di 40 mila euro e un fattu-rato compreso tra 300 mila e 1 milione dieuro;

• 1.730 euro e 2.380 euro, rispettivamente, pergli enti che, a parità dei requisiti di cui all’ul-timo punto, presentino un fatturato, ricom-preso tra 1 e 2 milioni di euro, ovvero supe-riore ai 2 milioni.

PremesseL’Esecutivo, consapevole delle difficoltà in cuiversano - fra le altre società - anche le coope-rative, ha forse preferito soprassedere e noninasprire un costo che, comunque possa rite-nersi contenuto, è, pur sempre, un aggravio ag-giuntivo per i controlli dovuti, rispetto a quelloincontrato da altre società, di capitali o di per-sone, non obbligate a sostenerlo.Infatti, nelle cooperative, ai controlli moltepliciprevisti per la generalità delle società (organi dicontrolli interni in base a legge, auditing even-tuale per scelta) si aggiunge questo adempi-

Contributo revisionale 2013-2014per gli enti cooperatividi Giannino Cascardo

Giannino Cascardo - Economista d’impresa

Note:1 In G.U. 16 aprile 2013, n. 89, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA.2 La dizione può, in un certo senso, trarre in confusione; l’agget-

tivo, comunemente usato, indica che la cadenza con cui sonoemanati i relativi decreti presidenziali è certamente il biennioe i contributi sono determinati e si riferiscono a questo perio-do. Ma, se intendiamo i due anni connessi al lasso di tempoche intercorre fra le ispezioni (o al periodo in cui dovrebberocomunque effettuarsi), allora i termini sono inadeguati, perchéalcune tipologie di cooperative sono sottoposte, o dovrebberoessere assoggettate, a controlli annuali.

Il Ministero dello sviluppo economico ha defi-nito gli importi per il contributo revisionale2013/2014 per gli enti cooperativi.Per la determinazione dei parametri occorrefare riferimento alle risultanze contabili al 31dicembre 2012. I contributi, di pertinenza delMinistero dello sviluppo economico, andrannoversati attraverso il modello F24, utilizzando ilcodice tributo 3010.Per il versamento della maggiorazione “spe-ciale” prevista per le cooperative edilizie, infi-ne, dovrà essere utilizzato il codice tributo3011.

RiferimentiMinistero dello sviluppo economico, decreto 7 febbraio 2013Legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 15

La novità

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mento, che non è esente da costi e che il legi-slatore ha sempre giustificato rifacendosi alruolo e ai risvolti di carattere pubblicisticoesercitati dalle cooperative; con il riconosci-mento di agevolazioni3 che non sempre bilan-ciano l’onere e sono vantaggi e concessioneormai ridotti al lumicino.È sempre, in ogni modo, non solo interessantema anche utile analizzare il decreto istitutivodel contributo biennale 2013-2014 e richiama-re e memoria alcuni elementi che, nel corso diun biennio, sono stati dimenticati dagli opera-tori del settore per il tempo trascorso.Nelle premesse il decreto 7 febbraio 2013 ri-chiama:• il D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, rie-

laborato da leggi successive, con il quale al-l’art. 84 sono stati determinati gli inizialicontributi e spese per le ispezioni;

• l’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59che, in materia di vigilanza, mise ordine alleispezioni ordinarie;

• il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, pietra miliarenel settore della vigilanza cooperativa.

Vigilanza e revisioni cooperativeÈ importante ricordare che la vigilanza, in ge-nerale, comprende “tutte le forme di societàcooperative e loro consorzi”5, gruppi coopera-tivi, società di mutuo soccorso, enti mutualisti-ci, consorzi agrari, ecc. ed è esercitata dal Mini-stero dello sviluppo economico con revisionicooperative ed ispezioni straordinarie, al fine diaccertarne i requisiti mutualistici6.Le revisioni cooperative, affidate agli ispettoriministeriali o a quelli delle Centrali cooperati-ve (tenute per legge a effettuarle per le loro as-sociate), sono stabilite con decreto, in parallelotemporale al pagamento del contributo revisio-nale7. Si tenga presente che gli enti aderenti ad unaCentrale sono non soltanto quelli che hannoversato il contributo revisionale, ma anchequelli che non l’hanno corrisposto.

Le Centrali devono comunicare, a consuntivodel biennio, gli enti loro associati revisionati equelli non revisionati. Questo per dimostrare l’efficienza della struttu-ra e non porre dubbi circa la permanenza deirequisiti dichiarati al momento della loro costi-tuzione e al conseguente riconoscimento mini-steriale.

Accertamento e riscossione del contributoIn merito alle procedure relative all’accerta-mento, il decreto ministeriale in esame richia-ma il decreto del 18 dicembre 2006 che, inno-vando le procedure in vigore da alcuni anni8,ha introdotto innovazioni e specificazioni inmerito all’accertamento e alla riscossione deicontributi.Anche in questo decreto sono importanti lepremesse che rimandano al:• D.M. 13 marzo 1992, con cui si affida ai

concessionari del servizio riscossione tributi,la riscossione coattiva tramite ruoli dei con-tributi per le spese delle ispezioni ordinarie;

• D.M. 9 gennaio 2004 in cui si prevede la

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Cooperative

3 È questo motivo di costante e giustificata recriminazione daparte di questi enti mutualistici, che sottolineano come il pro-gressivo e sostanzioso assottigliamento delle agevolazioni nonsia stato compensato dalla concessione di altri vantaggi. E che,anzi, i vincoli di bilancio posti al riconoscimento di qualcheresiduo beneficio statale sono le “forche caudine”, nonun’umiliazione ma un pesante onere, a cui devono sottostare.

4 Articolo, poi, sostituito con l’art. 15 della legge n. 127/1971.5 La dizione, forse un po’ prolissa, penso si riferisca a qualsiasi

settore appartengano: produzione e lavoro, edilizia, della pesca,ecc. Ma sarebbe stato comprensibile togliere “tutte le forme”,dizione che potrebbe insinuare qualche dubbio circa il signifi-cato.

6 Ai fini dell’accertamento dei requisiti, previsti dal c.c., ne è au-torizzato in via esclusiva il Ministero (Cfr. art. 1, D.L.C.P.S. n.1577/1947), che se ne fa garante nei confronti dell’interessepubblico e salvo le attribuzioni di Regioni a statuto speciale edelle province dell’Alto Adige.

7 Come, tuttavia, altre volte specificato, i due eventi non sonocollegati, nel senso che l’eventuale mancata revisione non esi-me la cooperativa dal pagamento del contributo. Il che nutre ildubbio che non sia un compenso collegato alla verifica, al so-stenimento di costi per retribuire i revisori, alla loro formazio-ne; quindi sembra assumere natura diversa da “contributo” ma,forse, di imposta.

8 Risalivano al 30 dicembre 1998.

Note:

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riscossione dei versamenti unitari e com-pensazione ex Capo III del D.Lgs. n. 241/1997;

anche al fine di “razionalizzare gli obblighiprevisti dal decreto ministeriale 6 dicembre2004 per le Associazioni nazionali [le Centra-li]… in particolare con riferimento alla tra-smissione di informazioni relative all’attivitàispettiva”9.

Termine per il versamentoIl versamento del contributo revisionale 2013-2014 deve essere effettuato entro il 15 luglio2013.Per gli enti cooperativi che si costituiscononell’arco di tempo segnato dal biennio in corso,i 90 giorni decorrono dalla data in cui sonostati iscritti nel Registro delle imprese.Sembra logico pensare che le cooperative co-stituite antecedentemente alla data di pubblica-zione nella G.U. del decreto di cui si tratta,rientrano nel caso generale10 e la data peradempiere al versamento debba comunqueconteggiarsi come per gli altri enti già esistentinel 2012.

Parametri di riferimentoCon questa voce si richiamano i dati (numerodei soci, tipologia di cooperativa, capitale socia-

le, fatturato), che, congiuntamente, influisconosulla determinazione del contributo.Il decreto ha precisato, altresì, che la collocazio-ne in una delle fasce (a, b, c, d)11 viene deter-minata dal “possesso contestuale dei tre para-metri ivi previsti”(cfr. Tavola n. 1 e, per i casiparticolari, cfr. Tavola n. 2).La regola detta che la lettura dei parametri varapportata a quello che comporta la fascia piùalta di contribuzione; perciò se, ad esempio, unente cooperativo ha un numero basso di socicorrispondente ad un contributo “x” ma un al-to fatturato che porterebbe a determinare uncontributo più alto “x+y”, ai fini della deter-minazione di quanto la cooperativa è tenuta acorrispondere si farà riferimento al secondo12

parametro.Quando si devono rilevare i dati che consento-no di determinare il contributo?L’art. 2 del decreto 7 febbraio 2013 indica ladata del 31 dicembre 2012: ciò implica che il

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Cooperative

9 È pure citato il parere consultivo della Commissione centraleper gli enti cooperativi, interpellata al riguardo.

10 Altrimenti si cadrebbe nell’assurdo che una cooperativa nata, adesempio, il 1° gennaio 2013 sarebbe già inadempiente, primadella pubblicazione del decreto che determina il contributo.

11 Ovviamente l’ultima fascia, essendo la più alta e quindi margi-nale, non richiede specificazione.

12 Per chiarire l’argomento fa fede l’art. 15, commi 2 e 4 in par-ticolare della legge n. 59/1992.

Note:

Tavola n. 1 - Contributi revisionali delle cooperative e loro consorzi per il biennio 2013-2014

PARAMETRI-SOGGETTI Fascia A Fascia B Fascia C Fascia D Fascia E

N° Soci Fino a 100 Da 101 a 500 Oltre 500 Oltre 500 Oltre 500

Capitale socialesottoscritto (in euro) Fino a 5160 Oltre 5160

e fino a 40000 Oltre 40000 Oltre 40000 Oltre 40000

Fatturato (in euro)Fino a 75000 Oltre 75000

e fino a 300000

Oltre 300000 e fino a

1000000

Oltre 1000000e fino a

2000000Oltre 2000000

Contributi (in euro) or-dinari (BASE) dovutidai soggetti non rien-tranti nelle successiveclassificazioni (**)

(*) 280 680 1350 1730 2380

(**) Comprese le coop. edilizie iscritte al loro Albo Nazionale, che non hanno avviato o realizzato un programma edilizio

Page 28: Cooperative Ed Enti No Profit

calcolo del contributo sarà semplice per lecooperative e gli altri enti il cui esercizio coin-cide con l’anno solare; più complesso sarà perle altre cooperative.

FatturatoIl legislatore si è premurato ancora di ricordarequale è il metodo per determinare la voce “fat-turato”.Per la generalità delle cooperative il riferimen-to è alquanto semplice: è sufficiente leggerel’ammontare del “valore della produzione” delconto economico contenuto nella lettera A)dell’art. 2425 del codice civile.Più complesso il caso delle cooperative edilizieche, molto spesso, “patrimonializzano” il valoredell’immobile che si viene formando anno peranno13. In tal caso, occorre operare un confronto fra al-cuni valori dello Stato patrimoniale e del Con-

to economico, assumendo come base di calcoloil “maggior valore tra l’incremento di valoredell’immobile rilevato nelle voci B-2 e C-1dello Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) e il va-lore della produzione di cui alla lettera A) del-l’art. 2425 cc.”.

Modalità di versamentoPer gli enti aderenti ad una Centrale Coopera-tiva, sarà l’Associazione a decidere e comunica-re le modalità deliberate in seno ad essa.Diverso il discorso per le cooperative cd. libere,cioè quelle non vincolate ad una Centrale.Per queste il versamento al Ministero dello svi-luppo economico dovrà essere effettuato trami-te modello F24, usando i codici tributi, di se-guito illustrati:

Vigilanza

29en. 6/2013

Cooperative

13 Ovviamente quando la fase di costruzione investe più esercizi.Nota:

Tavola n. 2 - Casi particolari

PARAMETRI-SOGGETTI Fascia A Fascia B Fascia C Fascia D Fascia E

N° Soci Fino a 100 Da 101 a 500 Oltre 500 Oltre 500 Oltre 500

Cooperative edilizie noniscritte all’Albo Nazionale(=BASE)

(*) 280 680 1350 1730 2380

+ 10% (art. 4 D.M. 18/12/2006) (*) 28 68 135 173 238

iscritte all’Albo Nazionale,che HANNO avviato orealizzato un programmaedil. (+50% BASE)

(*) 420 1020 2025 2595 3570

+ 10% (art. 4 D.M. 18/12/2006) (*) 42 102 202,5 259,5 357

Cooperative sociali+ 30% (art. 3 D.M.18/12/2006)

(*) 364 884 1755 2249 3094

(*) Il contributo BASE si applica anche alle cooperative e loro consorzi che hanno deliberato lo scioglimento entro il ter-mine di pagamento del contributo per il biennio 2013-2014, cioè il 15 luglio 2013. A tale contributo si applicano leeventuali maggiorazioni risultanti dalla Fascia A. Il termine di pagamento per le cooperative di nuova costituzione è di90 giorni dalla data d’iscrizione nel registro delle imprese e la fascia contributiva viene stabilita dai parametri che sa-ranno rilevati in quel momento.L’aumento del 50% dei contributi BASE si applica, oltre che alle coop. edilizie iscritte nel loro Albo, anche a quelle di cuiall’art. 15, legge n. 59/1992 e, per quanto riguarda i parametri (art. 21, comma 6), sono aggiornati con decreto.

Page 29: Cooperative Ed Enti No Profit

Nota benePer le cooperative edilizie, la maggiorazione deveessere inserita con il codice 3011.

Sanzioni e riscossioni coattiveCon riferimento ai codici tributo 3014 (sanzio-ni) e 3011 (interessi per ritardato pagamento),occorre distinguere i rapporti intercorrenti, tracooperative e Ministero dello sviluppo economi-co, da un lato, e Centrali cooperative, dall’altro.In quanto a quest’ultime, saranno gli organistatutari delle Associazioni nazionali a stabiliree ad applicare le sanzioni, salvo il caso di conte-stazione.Il Ministero dello sviluppo economico, invece,procederà come segue:a) l’Ufficio della Direzione generale per gli enti

cooperativi rileva il mancato, il ritardato oinsufficiente versamento del contributo revi-sionale dovuto;

b) in questo caso le sanzioni previste dall’art. 5del D.M. 18 dicembre 2006 rimandano al ci-tato art. 15, comma 5, della legge n. 59/1992(che, nel frattempo, era stata rivisitata)14 e, per-tanto, l’inadempiente è tenuto a corrisponde-re il 5% del non pagato qualora il versamentosia effettuato entro 30 giorni dalla scadenzaprevista; altrimenti, per i versamenti effettuatidopo tale scadenza, la percentuale è triplicata;

c) indipendentemente dalle percentuali “sec-che”15 di cui al punto precedente e in loroaggiunta, gli inadempienti dovranno corri-spondere anche gli interessi legali “maturatinel periodo”;

d)qualora l’inadempimento dell’ente coopera-tivo dovesse protrarsi oltre il biennio di rife-

rimento, la cooperativa o il consorzio “pos-sono essere cancellati dal registro prefettizioe dallo schedario generale della cooperazio-ne con decreto” ministeriale16.

Ricorsi avverso la notifica delle sanzioniL’ente cooperativo ha facoltà di ricorrere avver-so la notifica delle sanzioni, indirizzando l’istan-za al Ministero dello sviluppo economico.Sul ricorso la Direzione generale (per gli enticooperativi) decide definitivamente: in un cer-to senso, si tratta di un atto di “autotutela”, chenon coinvolge, però, un soggetto terzo indi-pendente (come lo sono le Commissioni tribu-tarie) ed estraneo alla disputa.Il Ministero può provvedere al rimborso dellesomme non dovute in caso di ragione accordataalla società; tuttavia “la presentazione del ricorsonon sospende i termini per il pagamento”.Il che, conoscendo i tempi della pubblica am-ministrazione nell’adempimento dei suoi im-pegni finanziari, fa sorgere altre perplessità circala correttezza dell’operazione.Sarebbe, forse, stato opportuno consentire il re-cupero della somma riconosciuta tramite ilmodello F24, richiamando i codici tributo so-pra illustrati.Il D.M. del 2006 ha previsto anche la possibilitàper la cooperativa di adire altri soggetti per lasua tutela.Nell’ipotesi in cui una cooperativa affiliata aduna Centrale cooperativa contesti conteggi, am-montare o scadenze del contributo, l’Associa-zione procede al recupero delle somme ritenutecorrette ma prevedendo “la partecipazione alprocedimento della cooperativa interessata”. Il che sembra voler dire che l’operazione deveessere effettuata in contraddittorio e non im-posta.

Vigilanza

30 en. 6/2013

Cooperative

14 Legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 42, comma 1.15 Sanzioni non correlate al trascorrere dei giorni e quindi da

non considerarsi interessi.16 Ma i due elenchi non esistono più (cfr. D.M. 21 giugno

2000).

Note:

Codice Descrizione

3010

- contributo biennale- maggiorazioni del contributo (ad esclusio-

ne del 10% dovuto dalle coop edilizie)- interessi per ritardato pagamento

3011- maggiorazione del 10% dovuta dalle coo-

perative edilizie- interessi per ritardato pagamento

3014 - sanzioni

Page 30: Cooperative Ed Enti No Profit

Nel caso permanessero divergenze, è previstol’intervento della Direzione generale del Mini-stero dello sviluppo economico, alla quale il ri-corrente deve inoltrare il reclamo entro 30giorni dalla contestazione dell’inadempienza daparte della Centrale.La decisione della Direzione dovrà essere co-municata entro 60 giorni alle parti e anche inquesto caso l’inoltro del ricorso non sospende itermini del pagamento17.

Revisioni annuali e aggiornamento dei parametriL’art. 15 della legge n. 59/1992 ha previsto l’as-soggettamento ad ispezione ordinaria annualedi società cooperative e loro consorzi con unfatturato iniziale pari a 15 milioni di eurocirca18 o in possesso di partecipazioni di con-trollo di S.r.l. o cooperative edilizie iscritte alloro albo specifico.Successivamente il M.A.P., con D.M. 31 gennaio2005, ha definito l’adeguamento dei parametri atale scopo, annunciando che, con riferimento al-la previsione contenuta nella citata legge n.59/199219, l’adeguamento triennale di cui all’art.15, comma 1, legge n. 59/199220 (in base all’in-dice nazionale generale dei prezzi al consumoper le famiglie di operai e impiegati - ISTAT)nei tre anni 2001-2003 era del 2,7% per il 2001,del 2,4% per il 2002 e del 2,5% per il 200321.

Quindi, a partire dal 2003, sarebbero trascorsitre trienni e sarebbe opportuno procedere adun riallineamento dei valori.Ci sarebbe poi la certificazione annuale22 pergli stessi enti nel caso in cui:• abbiano un fatturato superiore a un valore

che, inizialmente, era di 80 miliardi di lire;• detengano partecipazioni di controllo in

S.p.a.;• siano in possesso di riserve indivisibili inizial-

mente superiori a 3 miliardi di lire;• raccolgano prestiti o conferimenti di soci

finanziatori inizialmente oltre 3 miliardi dilire.

Si tenga, inoltre, presente che il D.M. 31 gen-naio 2005 dovrebbe riferirsi esclusivamente alfatturato delle cooperative e consorzi da sotto-porre all’ispezione ordinaria annuale23.In riferimento alle quote o alle azioni, il limitemassimo che ogni socio (persona fisica) puòdetenere24 è stabilito in euro 50.000, salvo ilmaggior valore consentito dalla legge n.59/1992 è di euro 70.000 per le cooperative dimanipolazioni, trasformazione, conservazione e

Vigilanza

31en. 6/2013

Cooperative

ANNO INDICE ISTAT

2001 2,7

2002 2,4 triennio 12003 2,5

2004 2,0

2005 1,7 triennio 22006 2,0

2007 1,7

2008 3,2 triennio 32009 0,7

2010 1,6

2011 2,7 triennio 42012 3,0

17 Nel caso di appurata ragione della cooperativa/consorzio nonsi dice, però, dell’eventuale restituzione della somma non do-vuta, come invece risulta per le questioni instaurate con il Mi-SE. Quindi, oltre all’applicazione di una specie di clausola disolve et repete, solo formalmente un tempo cancellata dal nostroordinamento tributario, non si sa come dovrebbe concludersil’operazione.

18 Tre miliardi di lire pari a euro 15493706,97. 19 Specificamente all’art. 21, comma 6.20 Cfr. altresì l’art. 21, comma 6 della legge n. 59/1992, dove si

precisa che è il “Ministro del lavoro e della previdenza socialeadegua ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni di cuiagli articoli 3 [quote e azioni] e 15 [fatturato…], nonché, diconcerto con il Ministro delle finanze, le previsioni di cui agliarticoli 7 [rivalutazione delle quote o delle azioni] e 10 [pre-stiti sociali]…”.

21 Ovviamente l’adeguamento è rilevato (2005) a posteriori ri-spetto al triennio in esame 2001-2003.

22 Al riguardo è utile il confronto con il D.M. 16 novembre2006.

23 È chiaro che l’adeguamento è ininfluente per le partecipazionidi controllo nelle S.r.l. per le quali non è stabilita l’entità. Cfr.G. Cascardo, “Aggiornati i contributi biennali di revisione percoop e BCC”, in Cooperative Consorzi n. 6/2011, pag. 13.

24 Art. 3, comma 1, legge n. 59/1992.

Note:

Page 31: Cooperative Ed Enti No Profit

commercializzazione dei prodotti agricoli e diquelle di produzione e lavoro25.

Vigilanza

32 en. 6/2013

Cooperative

25 Adesso questi limiti dovrebbero essere aggiornati. Un decretodel 31 gennaio 2005 (G.U. 23 febbraio 2005) pubblicava gliindici ISTAT per l’aggiornamento triennale “nel limite massi-mo previsto dall’art. 15, comma 1” della legge n. 59/1992. Neldecreto le premesse riferivano che “ritenuto necessario, per-tanto, provvedere alla rivalutazione di cui sopra secondo le in-dicazioni fornite dall’ISTAT” si riferivano le percentuali di ri-valutazione dei suddetti valori (2,7% per il 2001, 2,4% per il2002 e 2,5% per il 2003). Poi non pare che il decreto sia statoripetuto successivamente.Comunque la tavola nel testo indica i valori di adeguamentoISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famigliedi operai ed impiegati) per gli anni successivi.

Nota:

• G. Cascardo, “Definito il contributo di revisione2013/2014 per le banche di credito cooperativo”,in Cooperative e Consorzi n. 5/2013, pag. 7

• G. Cascardo, “Aggiornati i contributi biennali direvisione per coop e BCC”, in Cooperative Con-sorzi n. 6/2011, pag. 13

Contributi revisionali

Page 32: Cooperative Ed Enti No Profit

Gestione economica

33en. 6/2013

Enti non profit

Nello svolgimento delle argomentazioni cheseguono si analizza la diversa struttura dei costigestionali/amministrativi che caratterizza l’im-presa sociale rispetto ad altre realtà organizzati-ve, quali ONLUS, Associazioni di PromozioneSociale e Organizzazioni di Volontariato, con-correnti per la stessa offerta di servizi ai soci everso terzi.Nell’analisi che segue, si procede con un con-fronto per attività “omogenee” normativamen-te ammesse per ambedue i soggetti.Tale “omogeneizzazione” viene sviluppata invia “verticale” e non “orizzontale”: in altri ter-mini, si pongono a raffronto tre rapporti: • impresa sociale con ONLUS; • impresa sociale con ODV;• impresa sociale con APS. Non si prenderanno in considerazione, pertan-

to, le similitudini, a livello “orizzontale”, traONLUS, ODV e APS.Probabilmente si sarebbe potuto innanzituttointersecare la compatibilità delle attività postein essere dalle tre realtà ONLUS, ODV e APS -anche qui, da considerare se a tre livelli oppurecon gruppi “a due a due” - e, successivamenteeffettuare il confronto diretto tra questo insie-me di attività e il novero di quelle svolgibilidalla impresa sociale.Si è ritenuto di privilegiare il primo approccioperché consente più flessibilità di ragionamen-to e, soprattutto, perché permette aspetti pecu-liari dell’esercizio dell’attività (ad esempio,l’agevolazione prevista dalle legge n.398/19911, che è fruibile dalle APS ma nondalle ODV e che, operando con la secondaprocedura, avremmo certamente trascurato).Nel lavoro che segue si affonterà:• una rapida disamina dei settori di attività

delle imprese sociali;• l’intersezione di tali settori, ordinatamente, con

quelli delle ONLUS, delle ODV e delle APS;• la ponderazione delle differenze;• la determinazione dei diversi costi gestionali,

operativi ed amministrativi in funzione dellevariabili considerate (forma giuridica, attivitàeconomica esercitata, modalità di controlloecc.)

Impresa sociale vs altre forme non profit: costi gestionali e amministrativi a confrontodi Maurizio Setti

Maurizio Setti - Dottore Commercialista in Rovereto (TN)

Nota:1 In Banca Dati BIG Suite, IPSOA.

Tra impresa sociale e forme giuridiche “con-correnti” (ONLUS, associazioni di promozionesociale e organizzazioni di volontariato) qualeforma organizzativa conviene assumere perun’offerta di servizi ai soci e verso terzi?L’analisi che segue è diretta a fornire una ri-sposta attraverso la determinazione dei costigestionali, operativi ed amministrativi confron-tati per attività omogenee.

Riferimento D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, art. 2

Lo studio di un caso

Page 33: Cooperative Ed Enti No Profit

La conclusione evidenzierà (già fin d’ora) il piùelevato (quasi il doppio) costo gestionale/ope-rativo/amministrativo per far fronte alla condu-zione di un’impresa sociale.L’ambito normativo di riferimento è dato dal-l’art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, istitu-tivo delle imprese sociali, il cui testo si riportaintegralmente in quanto funzionale ai “filtri” dicui si è discusso in premessa.

1. Si considerano beni e servizi di utilità socialequelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novem-bre 2000, n. 328, recante legge quadro per la rea-lizzazione del sistema integrato di interventi e ser-vizi sociali;b) assistenza sanitaria, per l’erogazione delle pre-stazioni di cui al decreto del Presidente del Consi-glio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante«Definizione dei livelli essenziali di assistenza», esuccessive modificazioni, pubblicato nel supple-mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8febbraio 2002;c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri in data 14 feb-braio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordina-mento in materia di prestazioni socio-sanitarie»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giu-gno 2001;d) educazione, istruzione e formazione, ai sensidella legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega alGoverno per la definizione delle norme generalisull’istruzione e dei livelli essenziali delle presta-zioni in materia di istruzione e formazione profes-sionale;e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ai sensidella legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante de-lega al Governo per il riordino, il coordinamento el’integrazione della legislazione in materia ambien-tale e misure di diretta applicazione, con esclusio-ne delle attività, esercitate abitualmente, di raccoltae riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensidel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cuial D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;g) turismo sociale, di cui all’art. 7, comma 10, dellalegge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma dellalegislazione nazionale del turismo;h) formazione universitaria e post-universitaria;i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla pre-venzione della dispersione scolastica ed al succes-so scolastico e formativo;m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi daenti composti in misura superiore al settanta percento da organizzazioni che esercitano un’impresasociale.

2. Indipendentemente dall’esercizio della attività diimpresa nei settori di cui al comma 1, possono ac-quisire la qualifica di impresa sociale le organizza-zioni che esercitano attività di impresa, al finedell’inserimento lavorativo di soggetti che siano:a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell’art. 2, primoparagrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regola-mento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 di-cembre 2002, della Commissione relativo all’appli-cazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agliaiuti di Stato a favore dell’occupazione;b) lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 2, primoparagrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE)n. 2204/2002.3. Per attività principale ai sensi dell’art. 1, comma1, si intende quella per la quale i relativi ricavi so-no superiori al settanta per cento dei ricavi com-plessivi dell’organizzazione che esercita l’impresasociale. Con decreto del Ministro delle attività pro-duttive e del Ministro del lavoro e delle politichesociali sono definiti i criteri quantitativi e temporaliper il computo della percentuale del settanta percento dei ricavi complessivi dell’impresa.

La comparazione con le ONLUSNel raffronto tra impresa sociale e ONLUS sinoterà che:

Nel confronto dei costi nei settori di attivitàrisultanti dalla intersezione fra quelli ex art. 2

Gestione economica

34 en. 6/2013

Enti non profit

a) assistenza sociale compatibile

b) assistenza sanitaria compatibile solo se posta inessere nei confronti di sog-getti fisicamente e/o psichi-camente svantaggiati

c) assistenza socio-sa-nitaria

compatibile

d) educazione, istru-zione e formazione

incompatibile

e) tutela dell’ambientee dell’ecosistema

compatibile

f) valorizzazione delpatrimonio culturale

compatibile

g) turismo sociale incompatibile;

h) formazione univer-sitaria e post-universi-taria

incompatibile (a meno chenon sia rivolta verso sogget-ti svantaggiati, caso raro);

i) ricerca ed erogazio-ne di servizi culturali;

incompatibile a meno chenon sia finanziata dallo Sta-to centrale

l) formazione extra-scolastica

incompatibile

Page 34: Cooperative Ed Enti No Profit

D.Lgs. n. 155/2006 e ex art. 10 del D.Lgs. n.460/1997, non si prende in considerazionel’ipotesi che l’impresa sociale intenda organiz-zarsi come “cooperativa sociale” e non si pon-gono in valutazione le problematiche delle re-sponsabilità degli esponenti dell’ente (ammini-stratori in special modo, che nella srl impresasociale non vengono chiamati a r ifondere

eventuali deficit patrimoniali, mentre nelle asso-ciazioni tendenzialmente sì).Il raffronto è fatto, per il momento, tra “Srl so-ciale” e “Associazione” (ONLUS).

Profilo complessità del controlloNella Tavola n. 1, si evidenzia un’analisi com-parativa dei profili di controllo.

Gestione economica

35en. 6/2013

Enti non profit

Tavola n. 1 - Profilo complessità del controllo

IMPRESA SOCIALE ONLUS

Capitale iniziale. Previsto ma in base alla normativasulle srl ad un euro non si reputa significativa la diffe-renza con le ONLUS

Non esistono vincoli al riguardo

Non esclusività delle prestazioni svolte (possibilità diconseguire il 30% delle entrate da attività diverse)

Vincolo di “quasi esclusività”, cioè di ottenere i ricaviper la maggioranza da attività “tipiche” delle ONLUSex articolo 10/460 ma la differenza (complemento a100) deve essere costituita da attività “direttamenteconnessa” a quella istituzionale.

Organo di controllo (un revisore legale) - caso fre-quente - esempio con riguardo alle cooperative socia-li

Facoltativo, a meno che non sia richiesto da leggi spe-ciali o in caso del superamento del limite ex articolo23, comma 5 D.Lgs. n. 460/1997

Procedure concorsuali: si applica li liquidazione coat-ta amministrativa

Non previste particolari procedure salvo il fallimento incaso di insolvenza per esercizio attività commerciale

Contabilità: tenuta libri e registri in ossequio ai princi-pi della contabilità ordinaria (ex artt. 2216 e 2217c.c.) – alternativa una contabilità intelligibile (in prati-ca molto simile alla PD) per la corretta individuazionedei fatti amministrativi.Inoltre obbligo di deposito del bilancio consolidatoqualora, a causa di legami con altri enti non profit,l’ente venga a far parte di un “gruppo di imprese socia-li” – fatto questo probabilmente in fase di espansione.

Possibilità di tenuta contabilità non ordinaria purchérispettosa di quanto statuito dall’art. 25 del D.Lgs. n.460/1997

Tassazione “piena” ai fini IRES e IRAP Detassazione completa ai fini IRES (e in molte regionid’Italia anche ai fini IRAP)

Problemi di applicabilità degli studi di settore ovverodei parametri contabili

Sicura inapplicabilità

Applicazione imposta di registro in caso di acquisi-zione, ad esempio, di beni immobili

Inapplicabilità di tale imposta

Dubbi in merito alla applicazione dell’imposta di suc-cessioni e donazioni (dipende dal tipo di attività postain essere)

Sicura non applicazione di tale imposta

Se la impresa sociale si costituisce come srl nessunapossibilità di consentire la deduzione dal reddito deibenefattori delle somme versate

Possibilità, per i benefattori, di portare in deduzionedal reddito (imponile IRPEF e/o IRES) una quota delleerogazioni liberali fatte a favore della ONLUS

In caso di devoluzione del patrimonio lo statuto puòprevedere il soggetto beneficiario purché nel rispettodi quanto stabilito dall’art. 13 della legge istitutiva

Va comunque sentita l’autorità di sorveglianza per ilTerzo Settore

Raccolta fondi (fundraising): imponibile come “so-pravvenienza attiva” nel reddito di impresa

Più facilmente svolgibile e comunque non imponibile

Page 35: Cooperative Ed Enti No Profit

Successivamente, nella Tavola n. 2, si effettuauna comparazione dei costi tra impresa socialecon veste giuridica srl e ONLUS con vestegiuridica di associazione, non proprietaria né difabbricati né di terreni.Si assume un imponibile fiscale di euro 10.000.Alla luce dello schema comparativo illustrato,risulta evidente la convenienza della scelta dellaqualifica di ONLUS relativamente ai settoriper i quali sia consentita la contemporanea col-locazione del soggetto nel novero delle impresesociali e delle ONLUS.

La comparazione con le organizzazionidi volontariatoNel raffronto tra impresa sociale, da un lato, eorganizzazioni di volontariato, dall’altro, si evi-denzia quanto segue:

Gestione economica

36 en. 6/2013

Enti non profit

Tavola n. 2 - Comparazione dei costi impresa sociale e ONLUS

Tipologia di costo Impresa sociale ONLUS

Somma iniziale 10.000 10.000

Monitoraggio (commercialista/contabile) 400 900

Organo di controllo 2.200 0

Spese di procedura in caso di insolvenza 4.000 0

Commercialista per tenuta contabilità 3.500 900

In ipotesi di redazione bilancio consolidato perCCIAA

1.500 0

Oneri CCIAA 400 0

Compilazione studi di settore e suo monitoraggio(compresa la asseverazione da parte del professio-nista)

450 0

Tassazione IRES e IRAP 150 0

IVA Nessuna differenza Nessuna differenza

Imposta di registro (ipotesi 10% su imponibile fi-scale)

100 0

Imposta di successione/donazione (sempre su im-ponibile € 10.000)

300 0

Deduzione erogazioni liberali in capo ai soggettibenefattori (sempre su imponibile € 10.000; si as-sume per semplicità aliquota 19%)

0 -1.900

Pratica per la devoluzione del patrimonio netto(consulenti ecc.)

0 1.500

SOMMATORIA COSTI COMPLESSIVI 23.000 11.400

a) assistenza sociale di fatto incompatibile (inquanto i corrispettivi conse-guiti nei confronti di non so-ci è difficile che non ecceda-no il 50% dei costi specifici

b) assistenza sanitaria stessa fattispecie di cui so-pra

c) assistenza socio-sa-nitaria

compatibile (se resa, comein questa fatti-specie potreb-be essere, solo verso asso-ciati)

d) educazione, istru-zione e formazione

incompatibile in quanto,per il tipo di attività, vi sa-rebbero sicuramente remu-nerazioni nei confronti deivolontari

e) tutela dell’ambientee dell’ecosistema

compatibile

f) valorizzazione delpatrimonio culturale

compatibile

g) turismo sociale caso interessante difficil-mente riscontrato. Potrebbeessere compatibile.

Page 36: Cooperative Ed Enti No Profit

Poiché il trattamento delle ODV è alquanto si-milare a quello delle ONLUS, nella sostanza èestensibile l’approccio anche al caso del raf-fronto fra le imprese sociali e le ODV (cfr.schemi sopra presentati).

La comparazione con le associazioni di promozione sociale (APS)Nell’analisi del raffronto tra impresa sociale eassociazioni di promozione sociale, si ha la se-guente valutazione:

In merito all’analisi dei costi nei settori di atti-vità risultanti dalla intersezione fra quelli ex art.2 D.Lgs. n. 155/2006 e ex legge n. 383/2000, sifa presente che nel confronto riportato nellaTavola n. 3 si presuppone che l’ente rispettiquanto statuito dall’art. 149 TUIR, nel sensoche l’attività svolta (di carattere commerciale)non prevale su quella “istituzionale” (e “decommercializzata”).

Gestione economica

37en. 6/2013

Enti non profit

h) formazione universi-taria e post-universitaria

incompatibile (perché è im-probabile che vi siano asso-ciati non remunerati)

i) ricerca ed erogazionedi servizi culturali;

compatibile

l) formazione extra-sco-lastica

incompatibile per lo stessomotivo sopra evidenziato delleremunerazioni agli associati.

a) assistenza sociale compatibile

b) assistenza sanitaria compatibile, ma se posta inessere in via prevalente (pa-rametro “entrata”) nei con-fronti dei terzi rispetto agliassociati l’ent APS divienefiscalmente commerciale exarticolo 73, comma 1, lette-ra a) TUIR

c) assistenza socio-sa-nitaria

compatibile

d) educazione, istru-zione e formazione

compatibile, anche se l’ente,per effetto della stipulazionedi convenzioni con entipubblici, potrebbe essere“catapultato” nella sfera de-gli enti commerciali ai sensidella normativa di cui sopra

e) tutela dell’ambientee dell’ecosistema

compatibile, ma stesso peri-colo di cui sopra

f) valorizzazione delpatrimonio culturale

compatibile

g) turismo sociale compatibile (e l’ente rima-ne nell’alveo degli enti noncommerciali ex articolo 73,comma 1, lettera c) TUIR

h) formazione univer-sitaria e post-universi-taria

caso di fatto raro

i) ricerca ed erogazio-ne di servizi culturali;

compatibile

l) formazione extra-scolastica

compatibile

Tavola n. 3 – Impresa sociale/APS: profilo complessità del controlloIMPRESA SOCIALE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Capitale iniziale. Previsto ma in base alla normativasulle srl ad un euro non si reputa significativa la diffe-renza con le ONLUS

Non esistono vincoli al riguardo

Non esclusività delle prestazioni svolte (possibilità diconseguire il 30% delle entrate da attività diverse)

No vincolo di esclusività

Organo di controllo [un revisore legale] – caso fre-quente – esempio con riguardo alle cooperative so-ciali

Facoltativo, a meno che non sia richiesto a fronte del-la eventuale concessione di contributi da parte di entilocali

Procedure concorsuali: si applica la liquidazione co-atta amministrativa se cooperativa; le procedure dilegge, alle condizioni ivi previste, in caso di società dicapitali

Non previste particolari procedure salvo il fallimentoin caso di insolvenza per esercizio attività commercia-le, se superati i limiti e i parametri posti dalla leggefallimentare

Contabilità: tenuta libri e registri in ossequio ai principidella contabilità ordinaria (ex artt. 2216 e 2217 c.c.).Inoltre obbligo di deposito del bilancio consolidatoqualora, a causa di legami con altri enti non profit,l’ente venga a far parte di un “gruppo di imprese socia-li” – fatto questo probabilmente in fase di espansione

Possibilità di tenuta contabilità non ordinaria (anche“non separata” purché tale da enucleare le eventualientrate ed uscite aventi rilievo nel contesto dell’attivi-tà commerciale eventualmente svolta)

(segue)

Page 37: Cooperative Ed Enti No Profit

Nella Tavola n. 4 si procede alla comparazionedei costi tra impresa sociale con veste giuridicasrl e Associazioni di Promozione Sociale conveste giuridica di associazione, non proprietariané di fabbricati né di terreni; si assume un im-ponibile fiscale di euro 10.000.Sulla scorta dello schema comparativo risultaevidente la convenienza per l’opzione della

qualifica di APS relativamente alla alternativa“impresa sociale”.La differenza appare significativa, il che fa rite-nere, a parità di altre considerazioni, troppodispendiosa la costituzione di un’impresa so-ciale rispetto ad altre forme concorrenti di or-ganizzazione dei servizi al mondo del “nonprofit”.

Gestione economica

38 en. 6/2013

Enti non profit

IMPRESA SOCIALE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Tassazione “piena” ai fini IRES e IRAP

Detassazione completa ai fini IRAP in molte regionid’Italia. Ai fini IRES, essendo i proventi nei confrontidei soci e degli affini non soggetti ad imposizione, difatto il prelievo risulta alquanto inferiore rispetto al-l’impresa sociale. Inoltre in molti casi l’APS è ammes-sa a fruire del regime agevolativo ex legge n.398/1991, con la conseguenza che l’imponibile IRESsi riduce al 3% dei proventi dell’attività commerciale

Problemi di applicabilità degli studi di settore ovverodei parametri contabili

Sicura inapplicabilità

Applicazione imposta di registro in caso di acquisi-zione ad esempio di beni immobili

Nessuna differenza

Dubbi in merito alla applicazione dell’imposta di suc-cessioni e donazioni (dipende dal tipo di attività postain essere)

Nessuna differenza

Se la impresa sociale si costituisce come srl nessunapossibilità di consentire la deduzione dal reddito deibenefattori delle somme versate

Possibilità, per i benefattori, di portare in deduzionedal reddito (imponile IRPEF e/o IRES) una quota delleerogazioni liberali fatte a favore della APS

In caso di devoluzione del patrimonio lo statuto puòprevedere il soggetto beneficiario purché nel rispettodi quanto stabilito dall’articolo 13 della legge istitutiva

Va comunque sentita l’autorità di sorveglianza per ilterzo settore

Attività di fundraising: non agevolata

Significativa l’agevolazione per la non imponibilità deiproventi conseguiti nel corso di due manifestazioniper periodo di imposta (in dipendenza di determinate“ricorrenze”)

Page 38: Cooperative Ed Enti No Profit

Gestione economica

39en. 6/2013

Enti non profit

Tavola n. 4 - Impresa sociale srl/APS in qualità di associazione: comparazione dei costi

Tipologia di costo Impresa sociale APS

Somma iniziale 10.000 10.000

Monitoraggio (commercialista/contabile) 400 100

Organo di controllo 2.200 0

Spese di procedura in caso di insolvenza 4.000 0

Commercialista per tenuta contabilità 3.500 800

In ipotesi di redazione bilancio consolidato perCCIAA

1.500 0

Oneri CCIAA 400 0

Compilazione studi di settore e suo monitoraggio(compresa la asseverazione da parte del professio-nista)

450 0

Tassazione IRES e IRAP 150 10

IVA Nessuna differenza Nessuna differenza

Imposta di registro (ipotesi 10% su imponibile fi-scale)

100 100

Imposta di successione/donazione (sempre su im-ponibile € 10.000)

300 300

Deduzione erogazioni liberali in capo ai soggettibenefattori (sempre su imponibile € 10.000; si as-sume per semplicità aliquota 19%)

0 -1.900

Pratica per la devoluzione del patrimonio netto(consulenti ecc.)

0 1.400

SOMMATORIA COSTI COMPLESSIVI 23.000 10.810

Page 39: Cooperative Ed Enti No Profit

IVA

40 en. 6/2013

Cooperative

Disciplina anteriore alla Legge di Stabilità 2013L’art. 1, comma 331, della legge 27 dicembre2006, n. 2961 (Finanziaria 2007), con una nor-ma di interpretazione autentica, ha previstoche:• nel n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata

al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono in-

tendersi ricomprese anche le prestazioni dicui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art.10 del D.P.R. n. 633/1972, rese in favore deisoggetti indicati nello stesso n. 41-bis), ossia“degli anziani ed inabili adulti, di tossicodi-pendenti e malati di AIDS, degli handicappa-ti psicofisici, dei minori, anche coinvolti insituazioni di disadattamento e di devianza”:– da cooperative e loro consorzi;– sia direttamente sia in esecuzione di con-

tratti di appalto e di convenzioni in gene-re;

• resta, tuttavia, salva la facoltà, per le coopera-tive sociali di cui alla legge 8 novembre1991, n. 381, considerate ONLUS di diritto,e i loro consorzi di optare per il regime dimaggior favore, di cui all’art. 10, comma 8,del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, vale a di-re:– l’imponibilità, con aliquota IVA ridotta del

4%;– ovvero, l’esenzione, di cui all’art. 10 del

D.P.R. n. 633/1972.Secondo l’Amministrazione finanziaria2, lascelta fra le diverse previsioni agevolative, anchese non deve essere comunicata all’Amministra-zione finanziaria - in quanto non costituisceun’opzione ai sensi della disciplina di cui al

Aliquote IVA per prestazionisocio-assistenziali di coop sociali: i chiarimenti del Fiscodi Marco Peirolo

Marco Peirolo - Dottore commercialista in Torino, Gruppo diStudio - Eutekne

Note:1 In Banca Dati Big Suite, IPSOA.2 Cfr. C.M. 26 giugno 1998, n. 168/E (§ 5.2).

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.12/E/ 2013, nel fornire i primi chiarimenti inmerito alle novità introdotte dalla legge di Sta-bilità 2013, ha illustrato anche le modificherelative al regime IVA delle prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali.In particolare, è stato precisato che l’abroga-zione del n. 41-bis) della Tabella A, Parte II,allegata al D.P.R. n. 633/1972, ha effetto giàdal 1° gennaio 2013, sicché le prestazioni re-se direttamente nei confronti dei fruitori sonoesenti per le cooperative sociali - ONLUS e perle cooperative - ONLUS, mentre per le altrecooperative l’aliquota IVA è quella ordinaria(attualmente pari al 21%).

Riferimenti Agenzia delle entrate, circolare 3 maggio 2013, n. 12/ELegge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 488-490D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A,Parte II, n. 41-bis

La novità

Page 40: Cooperative Ed Enti No Profit

D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 - una voltaoperata, va mantenuta per tutte le operazionieffettuate dalla cooperativa sociale nell’annosolare.La scelta in parola compete alle sole cooperativesociali e non anche “alle cooperative diverse daquelle sociali di cui alla legge n. 381 del 1991,che si qualificano come ONLUS ai sensi deldecreto legislativo n. 460 del 1997”3; per questeultime, pertanto, le prestazioni rese beneficianodel regime di esenzione e non di quello del-l’imponibilità con aliquota IVA ridotta4.

Novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2013I commi da 488 a 490 dell’art. 1 della legge 24dicembre 2012, n. 228 (cd. legge di Stabilità2013) hanno modificato il regime IVA delleprestazioni di assistenza e sicurezza sociale resedalle cooperative e dai loro consorzi, contenutanel n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata alD.P.R. n. 633/19725. In particolare, il comma488 del citato art. 1:• da un lato, ha abrogato il n. 41-bis) della Ta-

bella A, Parte II, allegata al D.P.R. n.633/1972, in base al quale si applica l’aliquo-ta IVA ridotta del 4% alle “prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assi-stenza domiciliare o ambulatoriale o in co-munità e simili o ovunque rese, in favore de-gli anziani ed inabili adulti, di tossicodipen-denti e malati di AIDS, degli handicappatipsicofisici, dei minori, anche coinvolti in si-tuazioni di disadattamento e di devianza, reseda cooperative e loro consorzi, sia diretta-mente che in esecuzione di contratti di ap-palto e di convenzioni in generale”;

• dall’altro, ha introdotto il nuovo n. 127-unde-vicies) nella Tabella A, Parte III, allegata alD.P.R. n. 633/1972, in base al quale si appli-ca l’aliquota IVA ridotta del 10% alle presta-zioni di cui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter)dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, “rese infavore dei soggetti indicati nello stesso nu-

mero 27-ter) da cooperative sociali e loroconsorzi in esecuzione di contratti di appaltoe di convenzioni in generale”.

Aliquota ridotta: prestazioni interessate Dal punto di vista oggettivo, si tratta delle:• prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabi-

litazione rese alla persona nell’esercizio delleprofessioni e arti sanitarie6;

• prestazioni di ricovero e cura, compresa lasomministrazione di medicinali, presidi sani-tari e vitto, nonché delle prestazioni di curarese da stabilimenti termali7;

• prestazioni educative dell’infanzia e dellagioventù e a quelle didattiche di ogni genere,anche per la formazione, l’aggiornamento, lariqualificazione e riconversione professionale,comprese le prestazioni relative all’alloggio, alvitto e alla fornitura di libri e materiali di-dattici, nonché le lezioni relative a materiescolastiche e universitarie8;

• prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,asili, case di riposo per anziani e simili, dellecolonie marine, montane e campestri e deglialberghi e ostelli per la gioventù di cui allalegge 21 marzo 1958, n. 326, comprese lesomministrazioni di vitto, indumenti e medi-cinali, le prestazioni curative e le altre presta-zioni accessorie9;

• prestazioni socio-sanitarie, di assistenza do-miciliare o ambulatoriale, in comunità e si-mili10.

IVA

41en. 6/2013

Cooperative

3 Così la C.M. n. 168/E/1998 (§ 5.2), cit.4 Sul punto, invece, la circolare dell’Agenzia delle Entrate 3

maggio 2013, n. 12 (Cap. IV, § 4), diversamente dalla citataC.M. n. 168/E/1998 (§ 5.2), afferma che le prestazioni in esa-me, se “rese da cooperative e loro consorzi erano soggette al-l’aliquota ridotta del quattro per cento di cui al n. 41-bis)”.

5 Per una prima analisi, si rinvia a M. Peirolo, “Coop sociali: dal2014 IVA al 10%”, in Cooperative e Consorzi n. 2/2013, pag.15.

6 Cfr. art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972.7 Cfr. art. 10, comma 1, n. 19), del D.P.R. n. 633/1972.8 Cfr. art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972.9 Cfr. art. 10, comma 1, n. 21), del D.P.R. n. 633/1972.10 Cfr. art. 10, comma 1, n. 27-ter), del D.P.R. n. 633/1972.

Note:

Page 41: Cooperative Ed Enti No Profit

Soggetti interessatiDal punto di vista soggetti-vo, l’applicazione dell’ali-quota ridotta del 10% è su-bordinata alla condizioneche le citate prestazioni sia-no rese:• “da cooperative sociali e

loro consorzi in esecu-zione di contratti di ap-palto e di convenzioni ingenerale”;

• nei confronti “degli an-ziani ed inabili adulti, ditossicodipendenti e dimalati di AIDS, deglihandicappati psicofisici,dei minori anche coin-volti in situazioni di di-sadattamento e di devianza, di persone mi-granti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, dipersone detenute, di donne vittime di tratta ascopo sessuale e lavorativo”.

Il comma 489 del citato art. 1 della legge n.228/2012 ha soppresso il primo e secondo pe-riodo dell’art. 1, comma 331, della legge n.296/2006 che, in via interpretativa, estendeval’aliquota ridotta del 4%, di cui al n. 41-bis)della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n.633/1972, alle prestazioni, sopra elencate, dicui ai nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10del D.P.R. n. 633/1972, rese:• nei confronti dei soggetti indicati nel citato n.

41-bis), ossia “degli anziani ed inabili adulti, ditossicodipendenti e malati di AIDS, degli han-dicappati psicofisici, dei minori, anche coinvoltiin situazioni di disadattamento e di devianza”;

• da qualunque tipo di cooperativa e loro con-sorzio:– sia direttamente nei confronti del destina-

tario finale;– sia in esecuzione di contratti di appalto e

convenzioni.La soppressione del citato art. 1, comma 331,

della legge n. 296/2006 hacomportato anche la pre-clusione della facoltà, perle cooperative sociali di cuialla legge n. 381/1991 e iloro consorzi, di optare perla previsione di cui all’art.10, comma 8, del D.Lgs. n.460/1997, vale a dire dibeneficiare del regime fi-scale più favorevole.Di conseguenza, nel casoin cui la cooperativa socia-le effettui le prestazioni di-rettamente nei confrontidei fruitori, l’unico regimeutilizzabile sarà quellodell’esenzione. Infatti, in base al nuovo n.

127-undevicies), della Tabella A, Parte III, allega-ta al D.P.R. n. 633/1972, possono applicarel’aliquota ridotta del 10% sulle prestazioni so-ciali solo le cooperative sociali e i loro consorzie non più anche le cooperative generiche; talealiquota agevolata, inoltre, si applica esclusiva-mente alle prestazioni rese dalle cooperativesociali in esecuzione di contratti di appalto econvenzioni e non anche a quelle eseguite di-rettamente.In sintesi, come precisato dalla circolare del-l’Agenzia delle entrate n. 12/E/201311, le pre-stazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educati-ve di cui ai nn. da 18) a 21) e 27-ter) dell’art.10, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, rese dasocietà cooperative, saranno assoggettate ad undifferenziato regime IVA, ossia:• all’esenzione, se rese da cooperative che ab-

biano la qualifica di ONLUS e da cooperati-ve sociali (ONLUS di diritto), direttamentenei confronti del fruitore finale;

• all’imponibilità, con l’aliquota IVA del 10%,

IVA

42 en. 6/2013

Cooperative

Il nuovo regime IVA in vigore dal 1° gennaio 2013Già dal 1° gennaio 2013, per le prestazioni resedirettamente nei confronti dei fruitori dalle coopsociali-ONLUS e dalle coop-ONLUS, l’unico regi-me utilizzabile sarà quello dell’esenzione.Infatti, possono applicare l’aliquota ridotta del10% sulle prestazioni sociali solo le cooperati-ve sociali e i loro consorzi e non più anche lecooperative generiche.Tale aliquota agevolata, inoltre, si applica esclu-sivamente alle prestazioni rese dalle cooperati-ve sociali in esecuzione di contratti di appalto econvenzioni e non anche a quelle eseguite di-rettamente.Per le altre cooperative, l’aliquota è quella ordi-naria (21 %).

Il parere dell’Agenzia delle entrate

11 Cfr. § Cap. IV, § 4.Nota:

Page 42: Cooperative Ed Enti No Profit

se rese da cooperative sociali e loro consorzi,in esecuzione di contratti di appalto e diconvenzioni in generale;

• all’imponibilità, con l’aliquota ordinaria, at-tualmente pari al 21%, se rese da cooperativenon ONLUS (sia ordinarie che di diritto) esempreché non abbiano le caratteristiche perrientrare nell’applicazione dell’esenzione(per un riepilogo, cfr. Tavola n. 1).

Decorrenza delle novitàIl comma 490 del citato art. 1 della legge n.228/2012 dispone che le modifiche “si applica-no alle operazioni effettuate sulla base di con-tratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013”.Di conseguenza, fino a quando sarà efficace uncontratto stipulato precedentemente, continue-rà ad applicarsi l’aliquota del 4%. Ai rinnovi, espressi o taciti, nonché alle proro-ghe di contratti già in essere tra le parti succes-

sivi alla predetta data del 31 dicembre 2013 siapplicherà, invece, il nuovo regime12.L’abrogazione del n. 41-bis) della Tabella A,Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ha tut-tavia effetto già dal 1° gennaio 2013, sicché leprestazioni rese direttamente nei confronti deifruitori sono esenti per le cooperative sociali -ONLUS e per le cooperative - ONLUS, men-tre per le altre cooperative l’aliquota IVA èquella ordinaria.Peraltro, prosegue la circolare n. 12/E/2013, sela cooperativa sociale fornisce le prestazioni inoggetto sia direttamente nei confronti dei frui-tori, sia in base a contratti di appalto o conven-zioni, la stessa deve applicare contemporanea-mente e rispettivamente il regime di esenzione

IVA

43en. 6/2013

Cooperative

12 Cfr. circolare dell’Agenzia delle entrate n. 12/2013 (Cap. IV, §4), cit.

Nota:

Tavola n. 1 – Nuovo regime IVA per le prestazioni socio-assistenziali

Soggetti Operazioni Disciplina previgente Nuova disciplina

Cooperative generichenon sociali

e non ONLUS

Prestazioni resedirettamente nei confronti

del fruitore finaleAliquota IVA del 4% Aliquota IVA ordinaria

(21%)Prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni

Cooperative sociali e loro consorzi ONLUS

di diritto

Prestazioni resedirettamente nei confronti

del fruitore finale

Aliquota IVA del 4%oppure

Esenzione da IVAsu opzione

Operazioni esenti da IVA

Prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni

Operazioni soggetteall’aliquota IVA del 4%

per appalti stipulati primadel 31 dicembre 2013

Operazioni soggetteall’aliquota IVA del 10%per appalti stipulati dopo

il 31 dicembre 2013

Cooperative genericheONLUS

Prestazioni resedirettamente nei confronti

del fruitore finaleOperazioni esenti da IVA Operazioni esenti da IVA

Prestazioni rese inesecuzione di contratti di

appalto o convenzioni

Page 43: Cooperative Ed Enti No Profit

e quello di imponibilità adaliquota ridotta, con inevi-tabile calcolo delle percen-tuali di detrazione.Le modifiche introdottedalla legge n. 228/2012hanno inteso evitare la for-malizzazione di una proce-dura d’infrazione da partedella Commissione euro-pea, la quale aveva già av-viato una richiesta di infor-mazioni all’Italia in riferi-mento al n. 41-bis) dellaTabella A, Parte II, allegataal D.P.R. n. 633/197213.La questione di compatibilità della predetta di-sposizione con il diritto comunitario, che laCommissione ha sottoposto all’Italia, è diretta averificare l’eventuale violazione dell’art. 110della direttiva 28 novembre 2006, n.2006/112/CE, corrispondente all’abrogato art.28, par. 2, lett. e), della direttiva 17 maggio1977, n. 77/388/CEE (cd. VI direttiva).Tale norma, infatti, consente agli Stati membridi continuare ad applicare aliquote ridotte infe-riori al minimo previsto dall’art. 99 della diret-tiva n. 2006/112/CE (pari al 5%), purché lestesse siano in vigore già prima del 1° gennaio1991 e che, comunque, siano conformi alla le-gislazione comunitaria, siano state adottate perragioni di interesse sociale ben definite e a fa-vore dei consumatori finali.L’aliquota ridotta del 4% per le cooperative so-ciali ed i loro consorzi è stata, invece, introdottanel nostro ordinamento dall’art. 7, comma 3,della legge 8 novembre 1991, n. 381, entrato invigore il 18 dicembre 1991.Il n. 15) dell’Allegato III alla direttiva n.2006/112/CE, inoltre, prevede la possibilità diistituire aliquote ridotte non inferiori al 5% al-le “cessioni di beni e prestazioni di servizi daparte di organismi di cui è riconosciuto il ca-rattere sociale dagli Stati membri e che sono

impegnati in attività di as-sistenza e di sicurezza so-ciale, nella misura in cuitali operazioni non sianoesenti in virtù degli articoli132, 135 e 136”.Come si desume dal de-scritto quadro normativo,non era pertanto in lineacon la citata direttiva lapossibilità, concessa anchealle cooperative non socialie loro consorzi, di benefi-ciare dell’aliquota di favore,tanto più con riferimento

ad operazioni per le quali è previsto il regimedi esenzione.

IVA

44 en. 6/2013

Cooperative

• M. Peirolo, “IVA e prestazioni sociali: al vagliodella Commissione UE l’aliquota al 4%“, in Coo-perative e Consorzi n. 5/2013, pag. 23

• M. Peirolo, “Coop sociali: dal 2014 IVA al 10%”,in Cooperative e Consorzi n. 2/2013, pag. 15

Per saperne di più

13 Cfr. M. Peirolo, “IVA e prestazioni sociali: al vaglio della Com-missione UE l’aliquota al 4%”, in Cooperative e Consorzi n.5/2013, pag. 23.

Nota:

Fornitura diretta e indiretta di prestazioni sociali: percentuali di detrazioneL’Agenzia delle entrate, nella circolare n.12/E/2013, ha chiarito che se la cooperativa so-ciale fornisce le prestazioni sociali sia diretta-mente nei confronti dei fruitori, sia in base acontratti di appalto o convenzioni, la stessa de-ve applicare contemporaneamente e rispettiva-mente il regime di esenzione e quello di impo-nibilità ad aliquota ridotta, con inevitabile cal-colo delle percentuali di detrazione.

Soluzioni operative

Page 44: Cooperative Ed Enti No Profit

Agevolazioni e finanziamenti

45en. 6/2013

Le opportunitàa cura di Bruno Pagamici

Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

… dall’EuropaAzione Preparatoria “Partenariato europeo per gli sport”; Invito a presentare propo-ste EAC/S03/13, pubblicato sulla GUUE 26 aprile 2013, serie C, n. 120

Scadenza presentazione domande: 19 luglio 2013

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 120 del26 aprile 2013 l’invito a presentare proposte per l’azione preparatoria “Par-tenariato europeo per gli sport”.La dotazione finanziaria disponibile ammonta a 2.650.000 euro.

I progetti potranno essere presentati da organizzazioni senza scopo di lucroaventi personalità giuridica.

L’invito supporta progetti transnazionali volti ad individuare e testare dellereti adeguate e delle buone pratiche nel settore dello sport, riguardo ai se-guenti ambiti:• rafforzamento della buona governance e della duplice carriera nello

sport, favorendo la mobilità dei volontari, degli allenatori, dei dirigentie del personale delle organizzazioni sportive senza scopo di lucro. Taliprogrammi dovrebbero fare parte di una strategia o della politica pro-pria delle organizzazioni coinvolte e basarsi su un accordo di (ulteriore)cooperazione tra queste organizzazioni. I programmi dovrebbero inclu-dere la formazione specifica, la condivisione di esperienze di lavoro, loscambio di personale/volontari o una combinazione di questi strumen-ti. La mobilità potrà coinvolgere in particolare i volontari, gli allenatori,i membri delle squadre sportive, i membri dei consigli di amministra-zione e il personale delle organizzazioni sportive e di quelle legate allosport;

• protezione degli atleti, in particolare dei più giovani, contro i rischi per lasalute e la sicurezza migliorando le condizioni di allenamento e di com-petizione. Saranno sostenuti i progetti diretti a promuovere la prevenzio-ne degli infortuni e le misure di salute e sicurezza, compreso lo scambio

Partenariato europeoper gli sport: bando 2013

Enti non profit

Progetti finanziabili

Page 45: Cooperative Ed Enti No Profit

di informazioni e buone pratiche e/o iniziative comuni educative e diformazione e/o lo sviluppo di standard. I progetti dovranno coinvolgerepersone con diverse competenze, quali la pratica sportiva (allenamento,competizione, coaching, ecc.), la conoscenza teorica e la capacità di inter-cettare un pubblico più ampio;

• promozione di sport e giochi tradizionali europei. Tale azione è diretta atestare come il networking a livello europeo possa contribuire a superare ledifficoltà incontrate dagli sport e dai giochi tradizionali europei (adesempio, la capacità di attrarre un pubblico più ampio, lo sviluppo di unpatrimonio culturale e sportivo diversificato in Europa). Saranno sostenu-ti progetti volti allo scambio di informazioni e buone pratiche e/o di ini-ziative comuni educative e di formazione e/o di modelli/standard dibuone pratiche. Saranno ben accetti progetti con un focus sui contesti re-gionali e/o locali e progetti che implicano la cooperazione tra sport tra-dizionali e sport più comuni.

I progetti dovranno:• essere realizzati da una rete transnazionale costituita da almeno 5 partner

(il proponente più 4 partner) di 5 diversi Stati UE;• iniziare tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2014 ed essere ultimati entro

il 30 giugno 2015. La loro durata massima dovrà essere di 18 mesi.

Il cofinanziamento dell’Unione Europea interverrà fino a un massimo del-l’80% dei costi ammissibili complessivi.

Dovrà essere inviata entro il 19 luglio 2013 al seguente indirizzo: Commissio-ne europea - Direzione generale dell’Istruzione e della cultura - Unità D2(Sport) - J-70, 03/178 1049 - Bruxelles/Brussel - BELGIQUE/BELGIË.

… dallo StatoDecreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28, Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011 n.71, Supplemento Ordinario n. 81; Decreto del Ministro dello sviluppo economico, diconcerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con ilMinistro delle Politiche agricole alimentari e forestali, 28 dicembre 2012, GazzettaUfficiale 2 gennaio 2013 n. 1, Supplemento Ordinario n. 1: incentivazione dellaproduzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energeti-ca di piccole dimensioni; Regole applicative del D.M. 28 dicembre 2012 – edizionedel 9 aprile 2013, pubblicate sul sito www.gse.it; Bando per l’iscrizione ai registri,pubblicato il 3 maggio 2013 sul sito www.gse.it.

Presentazione domande: a sportello, fino ad esaurimento fondi

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), lo scorso 9 aprile 2013, ha pubbli-cato sul proprio sito internet le regole applicative definitive per accedere al

Conto Termico

Misura del contributo

Presentazione della domanda

Agevolazioni e finanziamenti

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meccanismo d’incentivazione della produzione di energia termica da fontirinnovabili e degli interventi di piccole dimensioni per l’incremento del-l’efficienza energetica disciplinato dal Decreto interministeriale del 28 di-cembre 2012 (cd. Conto termico).Il budget messo a disposizione per gli interventi realizzati da parte dei sog-getti privati ammonta a 700 milioni di euro.

Potranno fruire degli incentivi le cooperative e gli enti non commerciali.

Gli interventi ammessi a contributo sono:1) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impian-

ti di climatizzazione invernale (di potenza massima inferiore o uguale a1000 kW) dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energiaaerotermica, geotermica o idrotermica;

2) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamentodelle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti a biomassa, a carbone, aolio combustibile o a gasolio, con i seguenti generatori di calore:• caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a

500 kWt;• caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt e

inferiore o uguale a 1000 kWt;• stufe e termocamini a pellet;• termocamini a legna;• stufe a legna.Per le sole cooperative agricole sarà incentivata oltre la sostituzione, l’in-stallazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori dicalore tra quelli sopra elencati. In tali casi è consentita l’installazione anche come integrazione di un im-pianto esistente previa presentazione di un’asseverazione redatta da tecni-co abilitato che, tenuto conto del fabbisogno energetico, ne giustifichil’intervento.Per i soli interventi effettuati in aree non metanizzate, esclusivamente dal-le cooperative agricole che effettuino attività agroforestale, è ammessa agliincentivi la sostituzione di generatori di calore alimentati a GPL che ab-biano i requisiti tali da ottenere un coefficiente premiante riferito alleemissioni di polveri pari a 1,5. Le Regioni potranno limitare l’applicazio-ne di tale deroga nel r ispetto dell’articolo 3 quinques del D.Lgs.152/2006;

3) installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua caldasanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale,anche abbinati a sistemi di solar cooling e per la produzione di calore diprocesso. L’impianto dovrà avere una superficie solare lorda inferiore o

Cooperative e Enti non profit

Progetti finanziabili

Agevolazioni e finanziamenti

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uguale a 1000 metri quadrati. Potranno essere incentivati anche campisolari asserviti a reti di teleriscaldamento (nei limiti dei 1000 m2);

4) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.Tutti gli interventi sopra descritti dovranno essere realizzati in edifici esi-stenti (inclusi i fabbricati rurali e loro pertinenze), iscritti al catasto ediliziourbano o per i quali sia stata dichiarata la fine lavori e sia stata presentata larichiesta di iscrizione al catasto edilizio urbano antecedentemente al 3 gen-naio 2013 (data di entrata in vigore del D.M. 28 dicembre 2012).Saranno altresì ammessi gli edifici per i quali sia stata dichiarata la fine lavoriantecedentemente al 28 dicembre 2012 e sia stata avviata la procedura di af-fidamento dell’incarico ad un professionista, la procedura di accatastamentodell’immobile in data antecedente alla data di presentazione dell’istanza diincentivazione.Negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ri-strutturazione rilevante, gli interventi potranno accedere agli incentivi limi-tatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli obbli-ghi di integrazione delle fonti rinnovabili, previsti dal D.Lgs. 28/2011 e ne-cessari per il rilascio del titolo edilizio.Saranno considerate ammissibili le spese (IVA inclusa se costituisce un co-sto) relative a:• per gli interventi concernenti la climatizzazione invernale, di cui ai punti

1) e 2):– smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale

esistente;– fornitura, trasporto e posa in opera delle apparecchiature termiche,

meccaniche, elettriche ed elettroniche, dei sistemi di contabilizzazioneindividuale;

– opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’ar-te, dell’impianto di climatizzazione invernale preesistente;

– eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di tratta-mento delle acque, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui siste-mi di estrazione e alimentazione dei combustibili, sui sistemi di emis-sione;

– (esclusivamente per gli interventi di cui al punto 1) opere e sistemi dicaptazione per le pompe di calore geotermiche;

– prestazioni professionali connesse alla realizzazione dell’intervento;• per gli interventi concernenti la produzione di acqua calda, anche se de-

stinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva, di cuiai punti 3) e 4):– smontaggio e dismissione dell’impianto esistente;– fornitura, trasporto e posa in opera delle apparecchiature termiche,

meccaniche, elettriche ed elettroniche;– opere idrauliche e murarie necessarie alla realizzazione dell’impianto;– spese professionali connesse alla realizzazione dell’intervento.

Agevolazioni e finanziamenti

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Page 48: Cooperative Ed Enti No Profit

Per gli impianti solari destinati anche alla climatizzazione sono incluse lespese per i sistemi di contabilizzazione individuale, eventuali interventi sullarete di distribuzione, sui sistemi di trattamento delle acque, sui dispositivi dicontrollo e regolazione, sui sistemi di emissione.

Le modalità di calcolo degli incentivi sono differenziate in base alla tipolo-gia di intervento.Gli incentivi per un singolo edificio/immobile sono da intendersi utilizza-bili una sola volta per singolo intervento o, laddove previsto, fino al rag-giungimento del massimale del valore di incentivo ammissibile per tipolo-gia di intervento.I contributi saranno erogati dal GSE in rate annuali costanti in:• 2 anni per i seguenti interventi:

– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con im-pianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettri-che o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale in-feriore o uguale a 35 kW;

– sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;– installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar

cooling, con superficie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri qua-drati;

– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamentodelle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di ca-lore alimentati da biomassa con potenza termica nominale inferiore ouguale a 35 kW;

• 5 anni per i seguenti interventi:– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con im-

pianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettri-che o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominalemaggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 1000 kW;

– installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solarcooling, con superficie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e in-feriore o uguale a 1000 metri quadrati;

– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamentodelle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di ca-lore alimentati da biomassa con potenza termica nominale maggiore di35 kW e inferiore o uguale a 1000 kW.

Il contributo sarà corrisposto in un’unica annualità qualora sia di ammonta-re non superiore a 600 euro.L’incentivo potrà essere assegnato esclusivamente agli interventi che non ac-cedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rota-zione e i contributi in conto interesse. Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili,

Misura del contributo

Agevolazioni e finanziamenti

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Page 49: Cooperative Ed Enti No Profit

l’incentivo previsto potrà essere riconosciuto attribuibile nel rispetto dellanormativa comunitaria e nazionale vigente.È previsto, inoltre, un contributo pari al 50% delle spese sostenute per la dia-gnosi e la certificazione energetica degli interventi, fino ad un massimo di:• 5.000 euro, per gli edifici residenziali della classe E1 del DPR 26 agosto

1993, n. 412 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme;• 18.000 euro, per gli edifici della classe E3 del DPR 26 agosto 1993, n.

412 (ospedali e case di cura);• 13.000 euro, per tutti gli altri edifici.

Sono previsti 2 distinti meccanismi di accesso agli incentivi:• accesso diretto (consentito ad interventi realizzati). In tal caso la richiesta

di concessione degli incentivi dovrà essere presentata, a pena di esclusio-ne, entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento, oppure, per gli in-terventi conclusi a partire dal 3 gennaio 2013 fino alla data di attivazionedell’applicazione informatica Portaltermico, entro 60 giorni dalla pubbli-cazione della news sul sito internet del GSE relativa all’attivazione delportale stesso;

• iscrizione ai registri, necessaria per accedere all’incentivazione degli inter-venti di cui ai punti 1) e 2) che prevedano una potenza termica nominalecomplessiva con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbri-cato rurale o serra, maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000kW. Tale procedura è consentita, anche prima della realizzazione degli in-terventi. È previsto un contingente di spesa annua fino 23 milioni di eu-ro. Il primo bando pubblico per la procedura di iscrizione ai Registri èstato pubblicato dal GSE lo scorso 3 maggio 2013. I Registri si aprirannoil giorno 3 giugno 2013 alle ore 9,00 e si chiuderanno improrogabilmen-te alle ore 21,00 del 1° agosto 2013. La graduatoria, pubblicata entro 60giorni dalla data di chiusura dei Registri, sarà redatta applicando, in ordi-ne gerarchico, i seguenti criteri di priorità:– minor potenza degli impianti;– anteriorità del titolo autorizzativo/abilitativo;– precedenza della data della richiesta di iscrizione al Registro.

La richiesta di accesso diretto e l’iscrizione ai registri dovranno essere effet-tuate tramite il portale denominato Portaltermico disponibile sul portaledel GSE (https://applicazioni.gse.it).Ai sensi del D.M. 28 dicembre 2013, il GSE non accetterà nuove domandedi accesso all’incentivo trascorsi 60 giorni dal raggiungimento dell’impegnodi spesa annua cumulata di 700 milioni di euro.

Presentazione della domanda

Agevolazioni e finanziamenti

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Page 50: Cooperative Ed Enti No Profit

… dalle Regioni

Friuli Venezia GiuliaLegge Regionale 22 aprile 2002 n. 12, art. 53 bis; Decreto del Presidente della Re-gione 17 giugno 2011 n. 0138/Pres., BUR 29 giugno 2011 n. 26: approvazioneregolamento; Decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2012 n.0261/Pres., BUR 27 dicembre 2012 n. 52: modifica regolamento; Decreto del Pre-sidente della Regione 10 aprile 2013 n. 070/Pres., BUR 24 aprile 2013 n. 17:modifica regolamento; Decreto 24 aprile 2013 n. 542/PROD, BUR 8 maggio2013 n. 19: individuazione del termine iniziale e finale per l’inoltro telematico del-le domande di contributo

Scadenza presentazione domande: 31 luglio 2013

La regione Friuli Venezia Giulia, con Decreto n. 542/PROD del 24 apri-le 2013, ha fissato i termini per la presentazione delle domande di con-tributo a valere sull’art. 53 bis della Legge Regionale 12/2002 per il fi-nanziamento di progetti di ricerca e innovazione realizzati da imprese ar-tigiane.

I contributi saranno riconosciuti a cooperative di micro, piccole e media di-mensione, nonché ai consorzi e alle società consortili, iscritti all’Albo pro-vinciale delle imprese artigiane (AIA).

Saranno ammesse a contributo le seguenti iniziative purché funzionali al-l’attività artigiana:• progetti di ricerca industriale;• progetti di sviluppo sperimentale;• progetti di innovazione concernenti l’acquisizione di servizi di consulen-

za in materia di innovazione e di servizi di supporto all’innovazione.Saranno considerate ammissibili le iniziative di importo non inferiore a: • per i progetti che comprendono ricerca, sviluppo ed innovazione:

– 25.000 euro per le piccole e medie imprese;– 20.000 euro per le microimprese;

• per i progetti esclusivamente di innovazione:– 15.000 euro per le piccole e medie imprese;– 10.000 euro per le microimprese.

I progetti dovranno:• essere avviati in data successiva a quella di presentazione della domanda e

comunque entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del provvedi-mento di concessione del contributo;

• avere una durata massima di 30 mesi decorrenti dalla data di avvio effetti-vo dell’iniziativa.

Ricerca e innovazione per l’artigianato

Cooperative

Progetti finanziabili

Agevolazioni e finanziamenti

51en. 6/2013

Page 51: Cooperative Ed Enti No Profit

Il contributo regionale sarà concesso nella misura massima del:1)per i progetti di ricerca: 70% dei costi ammissibili per le piccole imprese

e 60% per le medie;2)per i progetti sviluppo sperimentale: 45% dei costi ammissibili per le pic-

cole imprese e 35% per le medie;3)per i progetti di innovazione: 75% dei costi ammissibili, per un massimo

di 200.000 euro per beneficiario su un periodo di tre anni.Le percentuali di cui ai punti 1) e 2), nel caso di collaborazioni con altreimprese o con enti di ricerca e alle specifiche condizioni previste dal rego-lamento, potranno essere aumentate di 15 punti, fino ad un massimo del-l’80% dei costi ammissibili.In ogni caso, il contributo complessivamente spettante ad ogni singola im-presa non potrà superare l’importo di 400.000 euro.È previsto inoltre un contributo, in de minimis, del 100% a copertura dellespese connesse alla certificazione delle spese sostenute per la realizzazionedel progetto.

Dovrà essere presentata entro le ore 16.30 del 31 luglio 2013 esclusivamen-te in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD, accessi-bile dal sito www.regione.fvg.it.

LombardiaPOR FESR Lombardia 2007-2013, Linea di intervento 1.1.2.1; Decreto 19 feb-braio 2013 n. 1324, BUR 22 febbraio 2013 n. 8: approvazione bando; Decreto17 aprile 2013 n. 3372, BUR 22 aprile 2013 n. 17: modifica bando

Scadenza presentazione domande: 13 luglio 2013

Attraverso il bando relativo alla Linea di intervento 1.1.2.1 del POR FESR2007-2013, approvato con il decreto n. 1324 del 19 febbraio 2013 e modi-ficato con Decreto n. 3372 del 17 aprile 2013, la regione Lombardia inten-de promuovere il consolidamento e la creazione di aggregazioni stabili traimprese.Le risorse disponibili ammontano 6 milioni di euro.

Saranno ammesse le cooperative aderenti ad un “contratto di rete”, senzasoggettività giuridica, già stipulato al momento della presentazione delladomanda di contributo (anche se non ancora iscritto nella sezione delregistro delle imprese presso cui è registrato ciascun partecipante alla re-te).Ai fini dell’ammissibilità, il contratto di rete dovrà prevedere la partecipa-zione di almeno 3 micro, piccole e medie imprese, aventi sede operativa at-tiva in Lombardia, operanti in uno o più settori rientranti nella classificazio-

Misura del contributo

Presentazione della domanda

Bando Ergon

Cooperative

Agevolazioni e finanziamenti

52 en. 6/2013

Page 52: Cooperative Ed Enti No Profit

ne delle attività economiche ISTAT 2007 per le quali è applicabile il Rego-lamento CE n. 1998/2006, escluse le attività rientranti nella sezione A.

Gli interventi ammissibili dovranno essere relativi ad innovazioni di proces-so, prodotto, servizio e organizzazione e sono declinabili in:• sviluppo e miglioramento di funzioni condivise dall’aggregazione (pro-

gettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, ecc.) finalizzate al-l’aumento dell’efficienza e della produttività e/o all’ampliamento dellacapacità produttiva e al miglioramento della performance delle singoleimprese;

• sviluppo di sistemi e strumenti integrati di gestione dei processi organiz-zativi e gestionali interni;

• realizzazione di attività di servizio comuni, per ideare nuovi prodot-ti/servizi o per mettere a punto nuovi processi produttivi, logistici o di-stributivi o per permettere un notevole miglioramento dei prodotti e/oservizi o processi esistenti;

• sviluppo di nuovi business centrati su nuovi prodotti o servizi con carat-teristiche di novità rispetto al mercato e/o incentrati sull’utilizzo di nuo-ve tecnologie.

I progetti dovranno essere avviati entro 45 giorni dalla data di pubblicazio-ne nel BUR del decreto di approvazione della graduatoria ed essere realiz-zati entro e non oltre il 31 marzo 2015.Saranno agevolati i progetti con spesa totale ritenuta ammissibile a contri-buto non inferiore a 75.000 euro e con spesa totale per singolo partecipan-te non inferiore a 20.000 euro.

Sarà riconosciuto un contributo in conto capitale, in regime de minimis dicui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, fino al 40% della spesa ritenutaammissibile e per un importo non superiore a 200.000 euro per progetto,fermo restando i limiti di agevolazione previsti dal regime de minimis persingola impresa partecipante.

Dovrà essere presentata entro le ore 12.30 del 13 luglio 2013 esclusivamen-te per mezzo del Sistema Informativo Integrato della Programmazione Co-munitaria 2007/2013 “Finanziamenti Online” raggiungibile all’indirizzointernet https://gefo.servizirl.it/fesr,.Ai fini della presentazione della domanda, ciascun richiedente dovrà prov-vedere alla registrazione e successiva profilazione nel Sistema. Le informa-zioni di dettaglio utili per svolgere dette operazioni sono disponibili all’in-dirizzo internet: https://gefo.servizirl.it/contesti/default/doc/help.htm.

Progetti finanziabili

Misura del contributo

Presentazione della domanda

Agevolazioni e finanziamenti

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Page 53: Cooperative Ed Enti No Profit

… dalle Fondazioni

Fondazioni varie1

Bando fUNDER35 – il fondo per l’impresa culturale giovanile, pubblicato sul sitohttp://www.fondazionecariplo.it/fUNDER35

Scadenza presentazione domande: 15 luglio 2013

Ammonta a un milione di euro la dote della seconda edizione del ban-do “fUNDER35”, iniziativa promossa da 10 fondazioni di origine ban-caria (Cariplo di Milano, capofila del progetto, Banco di Sardegna, Cari-parma, Cassa di Risparmi di Livorno, Cassa di Risparmio della Spezia,Cassa di Risparmio di Lucca, Cassa di Risparmio di Modena, Cassa diRisparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio di Torino, Monte diBologna e Ravenna) con l’obiettivo di sostenere l’impresa culturale gio-vanile.

Il bando si rivolge alle imprese non profit, di natura privata, attive da alme-no due anni al 6 maggio 2013 (data di pubblicazione del bando) e impe-gnate principalmente in uno dei seguenti campi:• produzione artistica/creativa in tutte le sue forme, da quelle tradizionali a

quelle di ultima generazione;• servizi di supporto alla conoscenza, alla valorizzazione, alla tutela, alla

protezione, alla circolazione dei beni e delle attività culturali.Ai fini dell’ammissibilità, le imprese proponenti dovranno:• avere sede e operare in una delle seguenti aree:

– le regioni Lombardia, Piemonte, Sardegna e Valle d’Aosta;– le province di Bologna, Modena, Parma, Ravenna, La Spezia, Livorno,

Lucca, Padova e Rovigo;• essere dotate di un organo collegiale di gestione composto in maggioran-

za da giovani tra i 18 e i 35 anni non compiuti entro la data di pubblica-zione del bando (6 maggio 2013);

• avere avuto, negli ultimi 2 anni, un’attività regolare e non episodica (so-prattutto attraverso la presenza di un fatturato costante);

• avere al proprio interno o legata con un contratto stabile almeno una ri-sorsa completamente dedicata all’ambito manageriale (organizzazione,gestione, amministrazione, ecc.);

• redigere il bilancio conformemente alle linee guida emanate dall’Agenziaper il Terzo Settore nel marzo 2009;

Bando 2013 fUNDER35

Enti non profit

Agevolazioni e finanziamenti

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Nota:1 Cariplo di Milano, capofila del progetto, Banco di Sardegna, Cariparma, Cassa di Risparmi di Livorno, Cassa di Risparmio della

Spezia, Cassa di Risparmio di Lucca, Cassa di Risparmio di Modena, Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Cassa di Risparmio diTorino, Monte di Bologna e Ravenna.

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• avere, in relazione ai 2 anni precedenti, un valore positivo di patrimonionetto. Nel caso di valori negativi, sarà necessario dimostrare di avereadottato provvedimenti/strategie di ricapitalizzazione (o implementazio-ne del fondo di dotazione).

Saranno sostenuti interventi tesi all’efficienza gestionale e finalizzati arendere sostenibili nel tempo le imprese proponenti e le loro attività at-traverso:• azioni mirate al ripensamento/consolidamento/valorizzazione della strut-

tura organizzativa (come ad esempio nuovi modelli operativi e strumentigestionali, iniziative di qualificazione del personale non artistico e dei ser-vizi interni di supporto tramite percorsi di formazione e innesto di com-petenze manageriali);

• azioni finalizzate al rinnovamento, anche attraverso l’uso di tecnologie in-novative, dei processi e degli strumenti di produzione (funzionali al raf-forzamento, all’estensione, alla differenziazione dell’offerta quando nonaddirittura alla riconversione delle attività, attraverso start up di nuoveiniziative);

• azioni orientate all’attivazione di collaborazioni stabili (ad esempio ancheattraverso il meccanismo della residenza artistica) e aggregazioni/fusionicon altri soggetti del settore nella prospettiva di realizzare economie discopo e di scala.

Le attività relative ai progetti presentati dovranno essere avviate successiva-mente al 1° gennaio 2014.

Il contributo verrà riconosciuto nella misura massima del 75% dei costi to-tali del progetto.In ogni caso, l’entità del contributo richiesto dovrà essere equilibrata e pro-porzionata sia al tipo di progetto proposto, sia alla dimensione economico-finanziaria dell’organizzazione proponente.

Dovrà essere inviata entro il 15 luglio 2013.Per presentare un progetto è necessario:• collegarsi al sito www.fondazionecariplo.it e accedere all’area riservata;• registrarsi, secondo la procedura illustrata (a meno che non si disponga

già di uno username e di una password validi);• compilare integralmente l’Anagrafica organizzazione, corredandola di

tutti gli allegati richiesti.Una volta effettuato l’accesso all’area riservata secondo le modalità prece-dentemente illustrate e compilata/aggiornata l’Anagrafica organizzazione, ènecessario:• nella tendina, selezionare il bando fUNDER35 e compilare integralmen-

Progetti ammessi

Misura del contributo

Presentazione della domanda

Agevolazioni e finanziamenti

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Page 55: Cooperative Ed Enti No Profit

te il modulo progetto (progetto, piano economico e dati complementari)corredandolo di tutti gli allegati richiesti;

• inviare esclusivamente on line il modulo progetto.

Agevolazioni e finanziamenti

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Notiziario AIRCES

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Rispettiamo i ruoli di sindaco e di amministratore

A seguito di una sommaria indagine in alcune cooperative, abbia-mo rilevato che molti sindaci, quando presenziano alle riunionidei Consigli di Amministrazione (cui sono invitati di diritto), han-no un comportamento “iperattivo”, quasi da supermanager, “pre-varicando” gli amministratori e intervenendo su tutti gli argo-menti in discussione. Niente di più errato, fatte salve le solite ec-cezioni. Allora, qual è il comportamento più consono al ruolo delCollegio Sindacale e dei singoli sindaci? Fermo restando che unatteggiamento temperante e cordiale non può che giovare alla di-scussione, riteniamo che l’intervento del Collegio Sindacale deb-ba essere molto discreto. A tal proposito è molto esplicita la disci-plina delle “Norme di Comportamento del Collegio Sindacale”,rubricata “Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta ammini-strazione” laddove al punto 3.3 recita: “La vigilanza sul comporta-mento diligente degli amministratori non consiste - né potrebbe -in un controllo di merito sull’opportunità e la convenienza dellescelte di gestione degli amministratori, bensì riguarda l’approfon-dimento degli aspetti di legittimità delle scelte stesse e la verificadella correttezza del procedimento decisionale degli amministra-tori”. Il Collegio Sindacale è un organo di controllo che vigilasull’amministrazione e la gestione della Società stessa, e quandopartecipa alle adunanze del CdA, vigila sulla fondatezza e sulla le-gittimità delle deliberazioni, richiede delucidazioni e approfondi-menti, esprime pareri sui temi di competenza previsti dalla leggeo quando richiesto esplicitamente dal Presidente della riunione,verificando che gli amministratori siano informati e consapevolidelle delibere da adottare.Inoltre, non è sempre necessario che tutti i sindaci intervengano;visto il ruolo di coordinatore del Presidente del Collegio, è oppor-tuno che sia lui, di norma, a raccogliere i pareri dei colleghi e lirappresenti in discussione. Solo in caso di decisioni illegittime,contrarie alle norme statutarie o ai regolamenti oppure “palese-mente imprudenti, in potenziale conflitto di interesse o tali dacompromettere l’integrità del patrimonio sociale” il Collegio Sin-dacale, per voce del suo Presidente, dovrà intervenire e chiedereche le stesse non vengano adottate o siano rettificate, richiedendo-

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ne la verbalizzazione. Riteniamo opportuno suggerire a tutti i revi-sori che svolgono attività di controllo societario, di rileggere, perio-dicamente, le già citate “Norme di comportamento del CollegioSindacale” (scaricabile all’indirizzo http://airces.it/news/view/33)ed in particolare il punto 3; suggerimento che diamo anche a presi-denti e amministratori, in modo che, consapevoli del perimetrodelle competenza del Collegio Sindacale, possano chiedere ai sin-daci “supermanager” di attenersi al ruolo previsto dalle norme cheloro competono.

XVII assemblea dei delegati di AIRCES

Si è svolta lo scorso 17 maggio, a Bologna, l’Assemblea Nazionaledei Delegati per l’approvazione del bilancio 2012, per rendicontaresulle attività svolte durante l’anno e parlare dei programmi di lavo-ro del 2013. All’Assemblea hanno partecipano i Delegati nominatinelle varie Assemblee delle Delegazioni Distrettuali svolte due an-ni fa, oltre a numerosi Consiglieri, Sindaci e Coordinatori delleDelegazioni Distrettuali assieme agli amici invitati. La seduta è sta-ta aperta dal Presidente AIRCES G. Bragaglia. Il Segretario Gene-rale L. Zambotto ha illustratola relazione del Consiglio Direttivo,evidenziando “luci e ombre” nell’evoluzione dei fatti che mag-giormente stanno a cuore alla nostra Associazione e che, di fatto,non hanno visto risolversi il problema della lenta ma inesorabilediminuzione degli associati. Dopo un breve esame del problemadella formazione continua dei Revisori Legali, che AIRCES sicandida a gestire, e il problema dell’estensione dell’attività di AIR-CES a tutti i Revisori Legali di tutte le Cooperative al tramitedell’ACI, il Segretario Generale ha continuato nella lettura, dandoatto ai partecipanti delle attività svolte nel corso del 2012 e neiprimi mesi del 2013. Successivamente è passato all’elencazionedella situazione degli associati, il cui numero, nel corso del 2012, siè ridotto di 5 unità, ha dato conto dei risultati della gestione eco-nomica e patrimoniale di AIRCES che, per l’anno 2012 chiudonocon un avanzo d’esercizio di euro 5.936 che l’Assemblea ha deli-berato di destinare interamente al Fondo di dotazione patrimonia-le che ora ammonta ad euro 132.441. La seconda parte dell’As-semblea è stata dedicata ad un workshop sul tema: “Il nuovo ruolodel Revisore Legale: il D.Lgs 39/2010 e i relativi regolamenti d’at-tuazione”. Ha introdotto la discussione il Segretario Generale L.Zambotto e sono intervenuti M. Benni, Socio Fondatore AIRCESe P. Landi, Consigliere AIRCES. Ha coordinato e concluso i lavoriG. Bragaglia, Presidente AIRCES. La documentazione è scaricabiledal sito AIRCES.

Notiziario AIRCES

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Riconoscimento a Enea Mazzoli

Nel corso della XVII Assemblea Nazionale dei Delegati è statoconsegnato al Socio Onorario Enea Mazzoli - quale presidente daquasi 15 anni della Giuria del Premi Quadrofedele ai migliori bi-lanci delle Cooperative aderenti a Legacoop - uno speciale “Pre-mio”, quale riconoscimento per il suo contributo e sostegno alsuccesso dell’iniziativa. Enea Mazzoli, autorevole cooperatore dilunga data, ha ricoperto importanti incarichi nel MovimentoCooperativo Italiano, tra cui la presidenza del Coop Italia e del-l’Unipol Assicurazioni.

Attivazione e funzionamento della legge n. 231/2001 nelle cooperative

Nel precedente numero del Notiziario avevamo annunciato per il28 maggio a Bologna l’organizzazione di un workshop su: “Aspettiessenziali ed implicazioni per gli ODV delle società cooperative”.Per varie ragioni, tra cui la messa a punto dell’estensione nel Pro-tocollo di collaborazione tra AIRCES e Legacoop delle problema-tiche del D.Lgs n. 231/2011 con particolare riferimento alla for-mazione e all’aggiornamento dei membri degli ODV (Organismidi Vigilanza), il workshop slitta a settembre. Per i giorni 11 o 18giugno stiamo lavorando per realizzare a Bologna un incontro distudio per i Presidenti e i loro collaboratori di Cooperative, picco-le e medie, che non hanno ancora attivato la 231 ed hanno obiet-tive perplessità sulla validità e opportunità di adottarla. L’incontrosarà incentrato sul tema “La predisposizione di modelli organizza-tivi preventivi dei reati in materia di salute e sicurezza del lavoro”.Relatori: M. Palma (Ufficio Legislazione del lavoro di LegacoopBologna) e A. Dell’Arte (Referente area compliance al decreto231/01 di SCS Consulting) che presenteranno lo studio (che saràmesso a disposizione dei partecipanti) realizzato dalla LegacoopNazionale per fornire informazioni di base per un corretto ap-proccio alla possibile adozione di un Modello Organizzativo diGestione indispensabile per l’ottenimento della non punibilità del-la Cooperativa nel caso in cui incorra in uno dei reati dal D.Lgs n.231/2001 a difesa di precisi beni giuridici, tra i quali il più impor-tante sicuramente l’incolumità dei lavoratori.

Notiziario AIRCES

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Quesiti

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Interessi sul prestito socialee certificazione ai soci

Gli interessi che maturano sul prestito socialein cooperativa devono essere dichiarati ai finiIRPEF dal socio? E in caso di risposta affer-mativa, quale certificazione deve essere rila-sciata dalla cooperativa medesima?

(Lettera firmata)

Gli interessi corrisposti dalle società cooperati-ve e loro consorzi ai propri soci finanziatori,sempreché persone fisiche residenti nel territo-rio dello Stato, sono soggetti a ritenuta allafonte a titolo d’imposta laddove vengano sod-disfatte e rispettate le condizioni previste dal-l’art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601,ovvero:• che il prestito sociale venga raccolto dalla

cooperativa esclusivamente per il consegui-mento dell’oggetto sociale;

• che l’ammontare non superi (per il triennio2013, 2014, 2015) per ciascun socio, la som-ma di euro 36.093,66. Tale limite è elevatoad euro 72.187,32 per i soci delle cooperati-ve di produzione e lavoro, per le cooperativedi conservazione, lavorazione, trasformazionee alienazione di prodotti agricoli e per lecooperative edilizie di abitazione;

• che gli interessi corrisposti sulle predettesomme siano limitati, non potendo mai su-perare la misura massima degli interessispettanti ai detentori di buoni postali frut-tiferi, maggiorati di 2,5 punti percentuali(attualmente pari al 7,50% dal 10 aprile2013).

La cooperativa, per le ritenute sugli interessi dicui sopra, non è soggetta al rilascio di alcuna

certificazione al socio prestatore (cfr., al riguar-do, la risoluzione del Ministero delle finanze25 febbraio 1999, n. 32/E). La cooperativa provvederà, per gli interessi cor-risposti ai propri soci, a compilare il ProspettoC - Quadro RZ “Dichiarazione dei sostitutid’imposta relativa a interessi, altri redditi di ca-pitale e redditi diversi” del Modello UNICO.In caso di superamento dei limiti di cui all’art.13, D.P.R. 601/1973 sopra individuati, l’interoimporto degli interessi maturati in capo al so-cio prestatore sconta la ritenuta nella misuradel 12,50% a titolo d’acconto, a norma dell’art.26, comma 5, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, con conseguente obbligo per il socio diindicare tali interessi nella dichiarazione deiredditi - modello UNICO - quali redditi dicapitale propri e, per la cooperativa, di indicaretali somme all’interno del modello 770 Ordi-nario, quadro SF “Redditi di capitale, compen-si per avviamento commerciale, contributi de-gli enti pubblici e privati ”.

Laura Macrì (Responsabile Ufficio Fiscale

Federcoop Nullo Baldini)

Tirocini formativi e comunicazioni obbligatorie

Una cooperativa sociale ospita frequente-mente tirocinanti in accordo con l’università;il soggetto ospitante ha l’obbligo di trasmet-tere la comunicazione di instaurazione, va-riazione e cessazione del tirocinio medesi-mo?

(Lettera firmata)

Per rispondere al quesito in esame il riferimen-

Le risposte degli esperti

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to normativo, in materia di tirocini, è rappre-sentato dal documento recante “Linee-guida inmateria di tirocini” di cui all’Accordo tra ilGoverno, le Regioni e le Province autonomedi Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 e dal-la circolare n. 24 del 12 settembre 2011 delMinistero del Lavoro e delle Politiche sociali.In generale, esistono le seguenti tipologie di ti-rocinio:• curricolari: organizzati da istituzioni univer-

sitarie, scolastiche e formative all’interno diun percorso formale di istruzione o di for-mazione per i propri allievi;

• formativi e di orientamento: finalizzati adagevolare le scelte professionali e l’impiegodei giovani nella fase di transizione dallascuola al lavoro;

• d’inserimento lavorativo dei disoccupati: vol-ti a favorire l’impiego di lavoratori disoccu-pati o inoccupati;

• d’inserimento lavorativo dei lavoratori svan-taggiati e disabili: volti a favorire l’impiego diqueste particolari categorie.

Le Linee-guida sopra richiamate disciplinanouna pluralità di materie (quali: durata del tiro-cinio, soggetti promotori, soggetti ospitanti,modalità di attivazione, garanzie assicurative,comunicazioni obbligatorie, ecc.) che, perespressa previsione, non trovano applicazione aitirocini cd. curricolari, oltre che ai periodi dipratica professionale, tirocini transnazionali, ti-rocini per soggetti extracomunitari e tirociniestivi.Chiariscono, sia le Linee-guida che la circolareMinisteriale citata che i tirocini, pur non costi-tuendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla co-municazione obbligatoria da parte del soggettoospitante, prevista dall’art. 9 bis, comma 2, delD.L. n. 510/1996 e successive modifiche.In generale, dunque, il soggetto ospitante (purnon trattandosi di un vero e proprio rapportodi lavoro) deve dare comunicazione al Centroper l’impiego dell’instaurazione, della variazio-ne e della cessazione dei tirocini formativi, ec-

cetto per quelli curricolari, stante la espressaprevisione sopra richiamata. Concludendo, dunque, allorquando si avvia untirocinio formativo, per comprendere quali ob-blighi il soggetto ospitante sia tenuto ad adem-piere sarà necessario, in primis, verificare di qua-le tipologia di tirocinio formativo si tratta.Ciò è indispensabile al fine di operare corretta-mente in materia di tirocini formativi, e nelcaso di tirocini curriculari, come indicato dalquesito, non è necessario effettuare la comuni-cazione obbligatoria.

Monica Minguzzi e Roberta Boghi(Ufficio Consulenza del Lavoro

Federcoop Nullo Baldini)

È ammissibile nelle cooperative che faccianoriferimento al modello s.r.l. il controllo pre-visto dal’art. 2409 c.c.?Come si calcola il numero dei soci che pos-sono utilizzare il rimedio?

(Lettera firmata)

Attualmente, l’art. 2409 c.c. risulta essere appli-cabile per le sole s.p.a.Il rimedio non è applicabile nei casi di societàa responsabilità limitata stante la maggior pre-gnanza dei controlli concessi ai singoli soci dal-l’art. 2476 c.c.La questione è stata affrontata dalla sentenzadella Corte costituzionale, 29 dicembre 2005,n. 481.La Corte è giunta alla conclusione che sia giu-stificata la differenza di trattamento tra società aresponsabilità limitata e società per azioni sulpunto.La procedura esperibile ai sensi dell’art. 2409c.c. è applicabile, a seguito delle modifiche in-trodotte con la riforma, anche alle cooperativese pure con alcuni correttivi.Si è discusso in dottrina (G. Bonfante, La nuovasocietà cooperativa, Bologna 2010, pagg. 423 e ss.)se la procedura ora descritta sia esperibile an-che nei confronti delle cooperative che adotti-

Quesiti

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no il modello società a responsabilità limitatagiungendo ad una conclusione negativa. Questo per la illogicità del risultato se si consi-dera che anche queste cooperativa sono co-munque sottoposte al controllo in sede ammi-nistrativa propendendo, quindi, per una zoppialessicale della norma.La giurisprudenza di merito si è, invece, espres-sa nel senso della applicabilità. Si veda sul punto Tribunale Salerno sez. I, sen-tenza 22 febbraio 2011: “il procedimento di de-nuncia al tribunale per gravi irregolarità nellagestione di una cooperativa da parte degli am-ministratori deve ritenersi ammissibile non soloper le società cooperative per azioni, ma anchecon riferimento alle società cooperative a re-sponsabilità limitata, atteso che l’art. art. 2545-quinquiesdecies c.c., in ossequio alla legge delega,ha previsto per le cooperative in genere, comun-que modellate, l’operatività dell’art. 2409 c.c.”.Per quanto riguarda la legittimazione ad agirela norma di riferimento non è di chiara inter-pretazione.Essa stabilisce che la denuncia possa essere ef-fettuata dai soci “che siano titolari del decimodel capitale sociale ovvero da un decimo delnumero complessivo dei soci, e, nelle societàcooperative che hanno più di tremila soci, daun ventesimo dei soci”.Il computo del numero minimo - visto l’ob-biettivo prevalente perseguito dalla norma ditutelare i soci di minoranza - deve interpretarsicome alternativo nel senso che possa essere cal-colato per quote o per numero.Emergono, peraltro, alcuni altri problemi inter-pretativi ed applicativi cui risulta difficile dareuna risposta certa: come esso si calcoli nel casodi soci con voti plurimi, come si calcoli nel ca-so di soci cooperatori e soci finanziatori a va-rio titolo, se vada computato sull’intero capitaleo, nel caso di soci finanziatori, vada invececomputato su quello sottoscritto dagli stessi.

Riccardo SabatiniAvvocato in Ravenna

Effetti della personalità giuridicae procedura per la sua acquisizione

Siamo un’associazione che svolge attività neiconfronti di persone disabili e sino ad oggiabbiamo gestito i pochi servizi che offriva-mo attraverso dei volontari. Da qualche anno, però, la nostra associazionesta ricevendo donazioni più cospicue e vor-remmo meglio organizzare la nostra attività. In relazione a tale riorganizzazione ed alleresponsabilità di gestione che potranno deri-vare per gli amministratori ci è stato consi-gliato di acquisire anche la personalità giuri-dica al fine di evitare che eventuali proble-matiche patrimoniali dell’associazione possa-no avere conseguenze anche nei confronti dipersone che gestiscono l’ente con puro spiri-to volontario. A tal proposito vorremmo sapere quali sianoi vantaggi effettivi derivanti dall’acquisizionedella personalità e soprattutto quale sia laprocedura da seguire.

(Lettera firmata)

L’attuale status di associazione non riconosciutaimplica una condizione di “autonomia patri-moniale imperfetta” che, di fatto, ha quale con-seguenza più rilevante che per i debiti dell’as-sociazione, oltre che con il patrimonio dell’en-te (dunque il fondo comune), si risponde an-che con quello dei soggetti che hanno agito innome e per conto dell’associazione.Pertanto, la responsabilità non è solo in capoagli amministratori dell’ente i quali, in genere,rappresentano l’associazione ma anche in capoad eventuali terzi che abbiano agito per essa.La segregazione del patrimonio dell’ente dacoloro che agiscano in nome e per conto del-l’associazione si ottiene, invece, proprio conl’acquisizione della personalità giuridica di di-ritto privato che fornisce all’associazione la cd.autonomia patrimoniale perfetta.Per effetto del riconoscimento, infatti, l’associa-zione diviene autonoma da un punto di vista

Quesiti

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patrimoniale, limitando i propri obblighi al so-lo patrimonio associativo ed evitando che delleobbligazioni assunte dalla persona giuridicapossano essere chiamati solidalmente a rispon-dere con il loro patrimonio personale gli am-ministratori o coloro che abbiano agito in no-me e per conto.L’ottenimento della personalità giuridica nonavviene, tuttavia, attraverso un facile procedi-mento. La disciplina del riconoscimento è det-tata dagli artt. 14-35 c.c. e dal D.P.R. n.361/2000.Il riconoscimento può seguire due distintestrade con due differenti soggetti di riferimen-to in ragione del fatto che le finalità si esauri-scano o meno nel territorio regionale ed ope-rino nelle materie di competenza regionale.Nel caso l’attività si esaurisca e sia di compe-tenza regionale, l’istanza viene indirizzata allaRegione nella quale l’ente esaurisce le propriefinalità ed il riconoscimento è determinatodall’iscrizione con relativo decreto nel Registroregionale delle persone giuridiche istituito dal-la stessa.Per gli enti che travalichino l’ambito regionale(in quanto perseguano finalità su tutto il terri-torio nazionale oppure perché gli scopi prefissiinteressano materie statali) la competenza spet-ta alle Prefetture della Provincia in cui l’enteabbia la sede.E’ opportuno evidenziare che per presentarel’istanza di riconoscimento è necessario chel’atto costitutivo e lo statuto siano redatti peratto pubblico.L’istanza è presentata dal legale rappresentantedell’ente corredata da specifica documentazio-ne che può variare, seppur di poco, a secondadella regione o Prefettura nella quale si produ-ce l’istanza.E’, tuttavia, opportuno evidenziare che perl’ottenimento della personalità giuridica laprincipale verifica, non certo la sola, compiutadagli organi preposti è quella legata all’idoneitàdel patrimonio allo scopo.

L’ente che si appresta ad ottenere il riconosci-mento deve, di fatto, possedere un patrimoniodefinito “fondo di dotazione” che costituiscequell’elemento necessario a garantire i terziche vengano in contatto con lo stesso; ciò pro-prio in ragione di quell’“autonomia patrimo-niale perfetta” della quale l’ente gode una voltaottenuto il riconoscimento della personalitàgiuridica.A seguito del riconoscimento, la persona giuri-dica è posta sotto la vigilanza dell’organo tuto-rio (Prefettura /Regione).

Paolo Pesticcio (Consulente in materia di legislazione

degli Enti non profit)

Iscrizione nel Registro delle associazioni di promozione sociale

Abbiamo costituito da circa sei mesi un’asso-ciazione culturale con sede a Milano. I finiistituzionali dell’associazione sono quelli dipromuovere la cultura teatrale attraverso l’or-ganizzazione di rappresentazioni teatrali divario genere.Inoltre, l’associazione intende svolgere alcunicorsi di recitazione e di preparazione dellascenografia nei confronti dei propri soci. Intale contesto ci è stato suggerito di iscriverel’associazione nel registro delle associazionidi promozione sociale in quanto tale qualifi-ca ci permetterebbe di fruire di maggioriagevolazioni fiscali e di opportunità derivantida eventuali bandi o convenzioni.Vorremmo sapere se davvero le nostre finali-tà ci permettono di iscriverci nel Registrodelle APS e quale sia la procedura da seguire.

(Lettera firmata)

Ai sensi dell’art. 2, comma 1 della legge 7 di-cembre 2000, n. 383, possono assumere la qua-lifica di APS “le associazioni riconosciute e nonriconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro co-ordinamenti o federazioni costituiti al fine disvolgere attività di utilità sociale a favore di as-

Quesiti

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sociati o di terzi, senza finalità di lucro e nelpieno rispetto della libertà e dignità degli asso-ciati” mentre l’art. 1, comma 1 dispone che leAPS perseguano finalità di carattere sociale, ci-vile, culturale e di ricerca etica e spirituale.L’art. 7 della legge citata istituisce appositi Re-gistri (nazionale, regionali e provinciali) ai qualile associazioni, in possesso dei requisiti necessa-ri, possono iscriversi.In particolare, presso il Ministero del Lavoro edelle Politiche Sociali Direzione Generale peril Terzo Settore e le formazioni sociali, è statoistituito il Registro Nazionale delle associazio-ni di promozione sociale al quale possonoiscriversi le associazioni di promozione socialea carattere nazionale, costituite ed operanti daalmeno un anno.Per “associazioni di promozione sociale a carat-tere nazionale” si intendono quelle che svolgo-no attività in almeno cinque regioni e in alme-no venti province del territorio nazionale.In riferimento ai registri regionali/provinciali,le singole normative regionali sono intervenutea regolare l’iscrizione negli stessi. Nel caso in esame, facendo riferimento allalegge regionale lombarda, ai sensi degli artt. 15e 17 della L.R. n. 1/2008 è stato istituito ilRegistro delle Associazioni senza scopo di lu-cro aventi scopi sociali, culturali, educativi e ri-creativi e, all’interno dello stesso, è stata predi-sposta un’apposita sezione F dedicata alle APS(cfr. art. 16).Il Registro è suddiviso per ambiti di attività(sociale/civile, culturale, ambientale ecc.). L’as-sociazione può richiedere l’iscrizione in piùambiti di attività compatibilmente alle propriefinalità statutarie, indicandone l’ambito preva-lente.I registri dell’associazionismo sono articolati inRegistro Regionale - curato dalla DirezioneGenerale Famiglia, Conciliazione, Integrazionee Solidarietà Sociale - e Registri Provincialicurati dalle singole Province. L’iscrizione è disposta con appositi provvedi-

menti adottati dalla Regione o dalla Provincia,dopo l’esito favorevole dell’istruttoria, e notifi-cati al legale rappresentante dell’Associazione eper conoscenza al sindaco dei comuni compe-tenti per territorio. L’iscrizione comporta l’as-segnazione di un numero progressivo di iscri-zione.Con riferimento al registro provinciale, l’iscri-zione deve essere fatta online attraverso il por-tale dedicato della Regione Lombardia(http://www.provincia.milano.it/schede/registro_provinciale_associazioninoprofit).La documentazione richiesta deve essere sotto-scritta dal legale rappresentante e consegnataalla Provincia seguendo le modalità indicate.Sono elementi imprescindibili per l’iscrizione,lo svolgimento di attività senza fini di lucro ri-volte ai soci e/o alla collettività e finalizzata ascopi sociali, culturali, educativi, ricreativi,l’operatività dell’associazione da almeno un an-no, la redazione di uno statuto che rispetti tut-te le clausole previste dalla normativa sulleAPS.L’iscrizione nei registri permette di ottenereconvenzioni con gli Enti pubblici, di partecipa-re ai Bandi di finanziamento e di beneficiaredel 5 per mille e delle agevolazioni previstedalla normativa statale (legge n. 383/2000).Infine, è opportuno evidenziare che in rela-zione alla richiesta posta nel quesito e aglielementi descrittivi forniti, l’unico elementoal momento ostativo per l’iscrizione sembraessere l’operatività dell’associazione da soli seimesi.

Paolo Pesticcio (Consulente in materia di legislazione

degli Enti non profit)

Quesiti

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Panorama normativo

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Rassegna di documentazione

LegislazioneNasce la CentraleUnione europea delle cooperative(Ministero sviluppo economico, comunicato in G.U. 3 maggio 2013, n. 102)

Il comunicato pubblicato in G.U. 3 maggio 2013, n. 102 ha annunciato ildecreto ministeriale di riconoscimento della sesta Centrale cooperativa.Completato il percorso formale per la produzione della documentazionenecessaria, l’Unione europea delle cooperative (Ue.coop.) si presenta conun numero consistente di affiliate, ben oltre il numero minimo di 2000, orarichiesto per ottenere il riconoscimento ministeriale necessario per fregiarsidel titolo di Centrale cooperativa.

Cooperative tra professionisti: il regolamento attuativo(D.M. 8 febbraio 2013, n. 34/2013, in G.U. 6 aprile 2013, n. 81)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento del Ministero dellaGiustizia destinato alle STP costituite per l’esercizio di attività professionaliregolamentate ai sensi della legge n. 183/2011. Le disposizioni contenute nel regolamento trovano applicazione nei con-fronti delle società costituite per l’esercizio di attività professionali regola-mentate nel sistema ordinistico (la cui costituzione è consentita ai sensi del-l’art. 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183) e consen-te ai professionisti interessati di promuovere la costituzione di società, anchein forma cooperativa, per lo svolgimento delle loro attività professionali”.Il regolamento disciplina le modalità di conferimento e di esecuzione del-l’incarico da parte dei soci professionisti e le cause di incompatibilità di par-tecipazione degli stessi ad altre società professionali. Tra le principali questio-ni risolte dal regolamento, infatti, figura la prevista possibilità di procedere aduna iscrizione “plurima” qualora i professionisti non abbiano connotato, nel-lo statuto o nell’atto costitutivo, un’attività dell’ente in misura prevalente.

Prassi amministrativaSocietà sportive dilettantistiche: come non perdere i benefici fiscali(Agenzia delle Entrate, circolare 24 aprile 2013, n. 9/E)

L’Agenzia delle entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi alla disciplina delle

Nota:* La sintesi dei documenti segnalati è a cura della Redazione IPSOA.

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Panorama normativo

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società sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale age-volato: dalla mancata annotazione, entro il giorno 15 del mese successivo,dell’ammontare dei corrispettivi con riferimento al mese precedente, allamancata redazione del rendiconto annuale e alle violazioni formali derivan-ti dal mancato rispetto delle clausole di democraticità del sodalizio conte-nute nello statuto delle associazioni.In particolare, i chiarimenti, forniti sotto forma di domanda/risposta, hannoriguardato i seguenti punti: – la mancata annotazione entro il giorno 15 del mese successivo, dell’am-

montare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’eserciziodi attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modellodi cui al D.M. 11 febbraio 1997 non fa decadere il regime agevolato, sem-pre che l’associazione sia in grado di dimostrare, con i documenti conta-bili la sussistenza dei requisiti di legge;

– la mancata redazione del rendiconto annuale non determina, di per sé,l’inapplicabilità della disposizione di esclusione dall’IRES per i proventirealizzati (articolo 25, comma 2, della legge n. 133/1999) e non rilevati nelcitato rendiconto, sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibi-le fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei pro-venti esclusi dal reddito imponibile;

– le violazioni formali derivanti dal mancato rispetto delle clausole di de-mocraticità del sodalizio contenute nello statuto delle associazioni nonfanno decadere dai benefici della legge n. 398/1991.

Di prossima pubblicazione su questa Rivista con approfondimento di M. Saccaro

ONG: firmato l’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazionedelle collaborazioni coordinate e continuative a progetto(Pre-Accordo 24 aprile 2013)

L’Accordo Collettivo Nazionale, firmato come Pre-Accordo il 24 aprile2013 tra l’Associazione ONG Italiane e LINK2007-Cooperazione in reteda un lato e le organizzazioni sindacali Felsa-Cisl, Nidil-Cgil, Uil.Temp dal-l’altro, costituisce un importante e innovativo passo per regolare le tutele ele garanzie del rapporto di lavoro a progetto, in coerenza con le disposizionidella Legge 92/2012 (Legge Fornero) e con lo spirito di armonizzazionedelle diverse forme contrattuali in essa contenuto.L’Accordo, che si estende fino al 31 dicembre 2016, sarà valutato dalle Retidi ONG e dai propri operatori entro il 31 luglio 2013 prima di essere defi-nitivamente ratificato. Esso sarà successivamente monitorato attraverso riunioni di valutazionecongiunte tra le Organizzazioni delle ONG firmatarie e le Organizzazionisindacali.

Di prossima pubblicazione su questa Rivista con approfondimento di P. Polliani

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Panorama normativo

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Società consortili: profili pratici e questioni operative all’esame del Notariato(Consiglio Nazionale del Notariato, 22 aprile, Studio n. 134-2013/I

Le diverse problematiche emergenti dalle esigenze di coordinamento dellanormativa vigente in materia di consorzi con quella relativa alle tipologiasocietaria prescelta formano oggetto di approfondimento dell’interessantestudio del Consiglio nazionale del notariato.Lo studio fornisce un’ampia panoramica sulle questioni applicative checoinvolgono il tema della sovrapponibilità tra la disciplina dei consorzi equella della tipologia societaria prescelta per l’esercizio dell’attività. Le problematiche del caso, spiega in premessa il Notariato, derivano dal ri-stretto spazio dedicato alle società consortili nell’ambito della vigente disci-plina codicistica, senza alcun rinvio esplicito alla disciplina generale dellesocietà di capitali. Lo studio si conclude con un’attenta disamina delle questioni relative allaliquidazione della quota in caso di recesso ed esclusione. In proposito, lo studio richiama le tesi di un accesso dibattito esistente indottrina circa la sussistenza del diritto di rimborso del partecipante recedu-to o escluso.

Di prossima pubblicazione su questa Rivista con approfondimento di G. Enna

Istituti consortili: il focus del Notariato sugli istituti consortili partecipati da enti pubblici(Consiglio Nazionale del Notariato, 21 marzo, Studio n. 248-2012/I)

Lo studio, è dedicato all’analisi di alcune problematiche connesse ai requisitisoggettivi necessari per la partecipazione agli istituti disciplinati dagli artt.2602 e seguenti del codice civile.La difficoltà nello stabilire i requisiti necessari per la partecipazione ad unconsorzio o ad una società consortile, derivano principalmente da alcunevicende di carattere nominalistico ed alla circostanza che spesso dietro a fat-tispecie connotate dal medesimo nomen iuris ci si trovi di fronte a fattispecieestremamente eterogenee. Tra i principali aspetti approfonditi nello studio, figurano quelli relativi allapartecipazione ad istituti consortili da parte di soggetti pubblici.

Di prossima pubblicazione su questa Rivista con approfondimento di G. Cascardo

GiurisprudenzaAccatastamento di immobile rurale di società cooperative(CTP Mantova, sentenza 29 marzo 2013, n. 65)

L’avvenuto accatastamento di un immobile rurale nella categoria catastaleA/10 rileva dalla data di presentazione del documento DOCFA e comun-que non pregiudica la richiesta di rimborso per gli anni precedenti, attesa

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anche l’impossibilità in capo al soggetto verificatore di esperire le opportu-ne verifiche. Nel caso di specie, la contribuente, società cooperativa di produzione agri-cola, richiedeva nell’anno d’imposta 2007 l’accatastamento di un proprioimmobile rurale nella categoria catastale A/10 e richiedeva pertanto il rim-borso dell’ICI pagata per gli anni precedenti. Il Giudice sentenziava la legittimità della richiesta di rimborso e la validitàai fini fiscali della nuova categoria catastale a far data dalla presentazione deldocumento DOCFA.

Panorama normativo

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1° luglio - lunedì

Soggetti che hanno chiesto l’iscrizione nell’elencodei beneficiari del 5 per mille 2013Presentazione dell’autocertificazione attestante la sussistenza deirequisiti richiesti.

Contribuenti non obbligati alla presentazione di UNICO 2013 in via telematicaScade oggi il termine di presentazione della dichiarazione in for-ma cartacea ad un ufficio postale.

Contribuenti non titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto delle imposte ratealmente a decorrere dal 17 giugno 2013Versamento della seconda rata di imposte con la maggiorazionedello 0,14%.

Datori di lavoroPresentazione del mod. DM10 in via telematica relativo al mese dimaggio 2013.

Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativaTermine per la trasmissione telematica all’INPS del modelloEMens contenente i dati retributivi per il calcolo dei contributidel mese di maggio 2013.

Titolari di contratti di locazioneVersamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuo-vi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° giugno 2013.

Le scadenze di luglio 2013a cura di Marta Saccaro e Luca Trambajolo

Marta Saccaro - Dottore commercialista in BolognaLuca Trambajolo - Dottore commercialista in Bologna

n. 6/2013e 69

Agenda

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n. 6/2013e70

Agenda

Enti non commerciali che nel mese di maggio 2013hanno effettuato acquisti intracomunitari nell’eserciziodi attività istituzionali per i quali è dovuta l’IVAPresentazione in via telematica della apposita dichiarazione sulmodello INTRA 12, versamento dell’imposta relativa al mese pre-cedente e annotazione delle fatture ricevute nel mese precedentesull’apposito registro.

Contribuenti IVAScade oggi il termine di presentazione in via telematica del mo-dello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede,residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata (cd. Paesiblack list). La scadenza riguarda le operazioni poste in essere nelmese di maggio 2013 per i contribuenti la cui comunicazione haperiodicità mensile.

Proprietari di immobiliScade oggi il termine di presentazione della dichiarazione IMUrelativa alle variazioni intervenute nell’anno 2012.

Sostituti d’impostaA decorrere dal mese di luglio i sostituti d’imposta effettuano ilconguaglio da assistenza fiscale nei confronti dei dipenden-ti/collaboratori che hanno presentato il modello 730/2013.

15 luglio - lunedì

Contribuenti IVA• Emissione di fatture differite per cessioni di beni effettuate nel

mese di giugno, la cui consegna o spedizione risulti da un docu-mento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare isoggetti tra i quali è stata effettuata l’operazione.

• Termine per l’annotazione, con riferimento al mese precedente,del documento riepilogativo relativo alle fatture emesse di im-porto inferiore a euro 300,00.

Associazioni sportive dilettantisticheAnnotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.

Enti non commerciali in regime contabile super semplificatoAnnotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente.

16 luglio - martedì

Sostituti d’impostaVersamento ritenute alla fonte e rate di addizionali da conguaglio.

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Agenda

Committenti di co.co.pro.Versamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagatinel mese precedente.

Committenti di prestatori occasionaliVersamento dei contributi previdenziali relativi ai compensi pagatinel mese precedente ai prestatori che hanno superato la soglia di5.000 euro annui di compenso.

Datori di lavoroVersamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni di com-petenza del mese precedente.

Aziende del settore dello spettacolo e dello sportScade oggi il termine per il versamento dei contributi ENPALSrelativi al mese precedente.

Soggetti che esercitano attività di intrattenimentoVersamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attivitàsvolte con carattere di continuità nel mese precedente.

Contribuenti IVA mensiliVersamento dell’IVA dovuta per il mese precedente.

Contribuenti IVA che versano il saldo 2012 a rate a decorrere dal 18 marzo 2013Versamento della rata del saldo IVA 2012 maggiorata dello 0,33%per ogni mese di differimento.

Contribuenti titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto delle imposte ratealmente a decorrere dal 17 giugno 2013Versamento della seconda rata di imposte con la maggiorazionedello 0,32%.

17 luglio - mercoledì

Contribuenti tenuti alla presentazione delladichiarazione IVA all’interno del modello UNICO2013, che non abbiano provveduto al versamentodel saldo IVA nel mese di marzo 2013Versamento del saldo IVA relativo all’anno 2012 maggiorato dello0,40% per ogni mese o frazione di mese che intercorre dal 18marzo al 17giugno 2013, risultato che deve essere a sua volta as-soggettato alla maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti iscritti al Registro delle ImpreseTermine di versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del di-

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Agenda

ritto annuale 2013 dovuto dalle imprese per le quali il termine peril versamento del primo acconto delle imposte per l’anno 2013scadeva il 17 giugno scorso.

Proprietari di immobiliUltimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento delprimo acconto IMU 2013 non effettuato (o effettuato in misurainsufficiente) entro il 17 giugno 2013 (ravvedimento breve).

Persone fisiche e società di personeVersamento del saldo delle imposte, dell’IRAP e dei contributi perl’anno 2012 e della prima rata di acconto per l’anno 2013 con lamaggiorazione dello 0,40%.

Soggetti IRES con esercizio coincidente con l’annosolareVersamento del saldo delle imposte sui redditi e dell’IRAP perl’anno 2012 e della prima rata di acconto per l’anno 2013 con lamaggiorazione dello 0,40%.

20 luglio - sabato

Imprese iscritte al CONAI con obbligo di dichiarazione mensile e trimestrale• Scade oggi il termine di presentazione al CONAI della dichia-

razione relativa al mese di giugno 2013.• Scade oggi il termine di presentazione al CONAI della dichia-

razione relativa al secondo trimestre 2013.

Associazioni senza fini di lucro che realizzano opartecipano a manifestazioni di particolare interessestorico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali Primo giorno di decorrenza del termine per la presentazione invia telematica all’Agenzia delle Entrate della domanda per essereinseriti nell’elenco che consente l’esenzione dall’Ires per il 2014.

25 luglio - giovedì

Operatori intracomunitari con obbligo trimestralePresentazione in via telematica elenchi INTRASTAT delle presta-zioni, cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel secondotrimestre 2013.

Aziende del settore dello spettacolo e dello sport Scade oggi il termine per la trasmissione telematica all’ENPALS

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Agenda

della denuncia delle somme dovute riguardanti il mese prece-dente.

30 luglio - martedì

Titolari di contratti di locazioneVersamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuo-vi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2013.

31 luglio - mercoledì

Imprese che utilizzano mezzi di trasportoScade oggi il termine per l’annotazione mensile del numero deichilometri sulla scheda carburante.

Contribuenti IVAScade oggi il termine di presentazione in via telematica del mo-dello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede,residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata (cd. Paesiblack list). La scadenza riguarda le operazioni poste in essere nelmese di giugno 2013 per i contribuenti la cui comunicazione haperiodicità mensile e quelle poste in essere nel secondo trimestre2013 per i contribuenti la cui comunicazione ha periodicità tri-mestrale.

Enti non commerciali che nel mese di giugno 2013hanno effettuato acquisti intracomunitarinell’esercizio di attività istituzionali per i quali è dovuta l’IVAPresentazione in via telematica della apposita dichiarazione sulmodello INTRA 12, versamento dell’imposta relativa al mese pre-cedente e annotazione delle fatture ricevute nel mese precedentesull’apposito registro.

Sostituti d’imposta interessatiScade oggi il termine di presentazione del modello 770/2013 Or-dinario.

Sostituti d’impostaTermine di presentazione in via telematica del modello 770/2013Semplificato.

Datori di lavoroPresentazione del mod. DM10 in via telematica relativo al mese digiugno 2013.

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Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativaTermine per la trasmissione telematica all’INPS del modelloEMens contenente i dati retributivi per il calcolo dei contributidel mese di giugno 2013.

Contribuenti IVAPresentazione in via telematica dell’istanza di rimborso (o di uti-lizzo in compensazione) del credito IVA relativo al secondo trime-stre 2013.

Contribuenti non titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto delle imposte ratealmente a decorrere dal 17 giugno 2013Versamento della terza rata di imposte con la maggiorazione dello0,47%.

Contribuenti non titolari di partita IVA che versano il saldo e l’acconto delle imposte ratealmente a decorrere dal 17 luglio 2013Versamento della seconda rata di imposte con la maggiorazionedello 0,14%, considerando la preventiva maggiorazione dello 0,40%sull’intero importo da rateizzare.

Agenda

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