Le operazioni straordinarie con gli Enti non Profit Cuonzo...Le operazioni straordinarie con gli...
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Dott. Antonio Cuonzo,
Dottore Commercialista,
Componente della Commissione enti non profit dell'ODCEC di Roma
Roma, 10 marzo 2015
Le operazioni straordinarie con gli Enti non Profit
La Trasformazione tra enti non profit
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TRASFORMAZIONI DISCIPLINATE
Società di capitali Società di persone
Società di persone Società di capitali
Consorzi, società
consortili, società cooperative,
comunioni di azienda,
associazioni non riconosciute
e fondazioni.
Società di capitali
Consorzi, società consortili,
comunioni d'azienda,
associazioni riconosciute e
fondazioni
Società di capitali
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OMOGENEITÀ PERCHÈ
Finalità non profit
ma anche diverse
tra loro?
Consorzi, società
consortili, società cooperative,
comunioni di azienda,
associazioni e fondazioni.
consorzi e società
consortili
società cooperativecomunioni di azienda
associazioni e fondazioni
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IPOTESI
Consorzi, società
consortili, società cooperative,
comunioni di azienda,
associazioni non riconosciute
e fondazioni.
Società di capitali
Consorzi, società consortili,
comunioni d'azienda,
associazioni riconosciute e
fondazioni
Società di capitali
• Modifica del tipo e delle finalità
• Doppio passaggio sarebbe possibile
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ESEMPLIFICAZIONI DEL PASSAGGIO DIRETTO
Consorzio • Associazione
Diverso scopo?
Fondazione • Società consortile s.r.l.
Potrebbe ritenersi trasformazione eterogenea?
Società cooperativa• Fondazione
Diverso scopo (da valutarsi per cooperativa sociale)?
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IPOTESI
Consorzi, società
consortili, società cooperative,
comunioni di azienda,
associazioni non riconosciute
e fondazioni.
Società di capitali
Consorzi, società consortili,
comunioni d'azienda,
associazioni riconosciute e
fondazioni
Società di capitali
• Se modificassimo solo il tipo lasciando immutato lo scopo dovremmo essere
nell’ambito di una più semplice modifica statutaria
Es.: passaggio diretto da associazione a fondazione?
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IMPLICAZIONI DEL PASSAGGIO DIRETTO DA ASSOCIAZIONE A FONDAZIONE
Fondazione Associazione
• Diversi assetti di poteri (?)
• Diverse garanzie
• Diversi controlli
Linee guida
Regione
Lombardia
• quorum
• relazione di stima
• garanzie per i
creditori
• controlli usuali in
entrata per le
persone giuridiche
Proprio sui «diversi assetti di poteri» sembra far maggiormente leva il Parere del
Consiglio di Stato del 30 gennaio 2015
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ULTERIORI IPOTESI DI TRASFORMAZIONI OMOGENEE SENZA MUTAMENTO DI SCOPO
Comitato Associazione
(riconosciuta o non riconosciuta)
Associazione
(riconosciuta o non riconosciuta)
Comitato
Fondazione Comitato
Associazione
o Comitato
Fondazione
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IL DIRITTO POSITIVO - IRES
Art. 73 del T.U.I.R.
Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità
limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le
società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società
cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel
territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel
territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel
territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali;
d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità
giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
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Principio di tassazione esplicitato per le trasformazioni eterogenee
Area
commerciale
Area istituzionaleImpresa
commerciale
Società di capitali Ente non commerciale
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Principio di tassazione esplicitato per le trasformazioni eterogenee (segue)
Area commerciale
Area istituzionale
Impresa commerciale
Continuità reddituale d’impresa
Conferimento in impresa
Società di capitaliEnte non commerciale
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Principio di tassazione illustrato dalla prassi per i passaggi dibeni da un’area all’altra (Ris. n. 242/E del 19/7/2002)
Imprenditore
Area istituzionale
Ciclo reddituale d’impresa
Imprenditore
Area istituzionale
Conferimento in impresa
Ente non commerciale Ente non commerciale
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In ipotesi di trasformazione da ente non commerciale a ente non commerciale (es. da associazione a fondazione)
Area commerciale
Area istituzionale
Continuità reddituale d’impresa
Continuità reddituale estranea all’impresa
Ente non commerciale Ente non commerciale
Area istituzionale
Area commerciale
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In ipotesi di trasformazione da ente non commerciale a ente commerciale (es. da fondazione a cooperativa)
Area commerciale
Area istituzionale
Impresa commerciale
Continuità reddituale d’impresa
Conferimento in impresa
Ente commercialeEnte non commerciale
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Area
commerciale
Area istituzionaleImpresa
commerciale
Ente commerciale Ente non commerciale
In ipotesi di trasformazione da ente commerciale a ente non commerciale (es. da cooperativa a fondazione)
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IVA
D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633ART. 2
3. Non sono considerate cessioni di beni:
a) ??????..;
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di
società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;
????
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L’IMPOSTA DI REGISTRO
D.P.R. 26 APRILE 1986, N. 131TARIFFA PARTE PRIMA – ART. 4
1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti
diversi delle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre
organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica,
aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali o agricole:
a) ???;
b) ???.;
c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le
proroghe??????????????????....€ 200,00;
?????????.
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L’IMPOSTA DI REGISTRO
D.P.R. 26 APRILE 1986, N. 131TARIFFA PARTE PRIMA – ART. 11
1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui
all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a
contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate
aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in
società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della
tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi
quelli di cui agli artt. 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i
quali è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa
?????????????????????.. ??.euro 200,00
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La Fusione tra enti non profit
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IPOTESI
Consorzi, società
consortili, società cooperative,
comunioni di azienda,
associazioni non riconosciute
e fondazioni.
Società di capitali
Consorzi, società consortili,
comunioni d'azienda,
associazioni riconosciute e
fondazioni
Società di capitali
• Se modificassimo solo il tipo lasciando immutato lo scopo dovremmo essere
nell’ambito di una più semplice modifica statutaria
Es.: fusione tra due fondazioni?
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MODIFICHE STATUTARIE DEGLI ENTI RICONOSCIUTI
Art. 2 del D.P.R. 361/2000
Modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo
Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le
modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica
dall'articolo 1, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica
per atto legislativo.
Alla domanda sono allegati i documenti idonei a dimostrare la
sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 21, secondo comma, del
codice civile.
Per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria
a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al
procedimento di modifica dello statuto.
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COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ E UNIFICAZIONE DI AMMINISTRAZIONE
Art. 26 c.c.
L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più
fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando,
per quanto è possibile, la volontà del fondatore.
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IL DIRITTO POSITIVO – APPLICAZIONE ANALOGICA
Art. 174 del T.U.I.R.
Le disposizioni degli articoli 172 e 173 valgono, in quanto applicabili, anche nei
casi di fusione e scissione di enti diversi dalle società.
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LA PRASSI
RIS. 15 APRILE 2008, N. 152/E
Ente di culto
ALFA
Ente di culto
BETA
Incorporato in
Ente di culto
ALFA
• Ribadisce le alternative logiche di chiusura del ciclo fiscale e/o di
continuità dei valori che dovessero o meno riconfluire nell’ambito
commerciale
• Ribadisce la logica del conferimento di eventuali valori dell’area
istituzionale che dovessero confluire nell’area commerciale
• Esprime l’assoluta irrilevanza di valori dell’area istituzionale che
dovessero riconfluire nella area istituzionale dell’incorporante
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LA PRASSI (SEGUE)
RIS. 18 APRILE 2008, N. 162/E
ALFA Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
(ente pubblico)
Azienda
BETA
Azienda
EPSILON
Azienda
DELTA
Azienda
GAMMA
funzionifunzioni
funzionifunzioni
• Ricalca le conclusioni della precedente risoluzione n. 152/E/2008
• Esprime indicazioni in relazione alla presentazione delle dichiarazioni,
al pagamento degli acconti, al riporto delle perdite e simili
• Esprime l’applicabilità dell’art. 172, comma 7 e delle valutazioni ai
sensi del comma 8 dell’art. 37-bis del D.p.r. 600/1973
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LA GIURISPRUDENZA
CIV. SEZ. V, SENT., 27-02-2009, N. 4763
Associazione
banche
Associazione
sindacale fra le
aziende di
credito
Incorporata in
Associazione
banche
La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è così motivata:
a) l'art. 4 della tariffa comprende tutte le operazioni di fusione, indipendentemente dai soggetti che le
pongono in essere, atteso che la mancata applicazione della tariffa fissa alla fusione di enti aventi finalità
non lucrative comporterebbe l'assoggettamento ad un trattamento fiscale più oneroso rispetto a quello
riservato ad altri soggetti;
b) del resto, l'incorporante Associazione ha come fine istituzionale quello di offrire agli associati una serie di
servizi strettamente connessi alle loro attività economiche.
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L’IMPOSTA DI REGISTRO
D.P.R. 26 APRILE 1986, N. 131TARIFFA PARTE PRIMA – ART. 4
1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti
diversi delle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre
organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica,
aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali o agricole:
a) ??..;
b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di
aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami
dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da
costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi
dalle società?????????????????..€ 200,00;
c)?????????.
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L’IMPOSTA DI REGISTRO
D.P.R. 26 APRILE 1986, N. 131TARIFFA PARTE PRIMA – ART. 9
1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a
contenuto patrimoniale ?????????????????3%
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L’IMPOSTA DI REGISTRO
RIS. 15 APRILE 2008, N. 152/E
Soluzione prospettata dal contribuente:
«? in relazione all'applicabilità dell'imposta di registro, che l'operazione
di fusione in questione è soggetta ad imposta di registro in misura fissa
pari a 168,00 euro, così come risulta dalla norma di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b) della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.»
Parere dell’Agenzia delle Entrate:
«/ Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della Tariffa, parte prima,
allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, infatti, l'applicazione alle operazioni di
fusione dell'imposta in misura fissa è subordinata alla condizione che le
stesse avvengano tra società od enti "aventi per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciale od agricola". Nel caso in
esame, invero, l'operazione di fusione interviene tra due enti non
commerciali, per i quali l'attività commerciale è da considerare, pertanto,
oggetto non esclusivo o principale dell'attività d'impresa. Ne consegue
che, nel caso di specie, l'imposta di registro deve essere applicata nella
misura proporzionale del 3%, così come dispone l'articolo 9 della
Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.»
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L’IMPOSTA DI REGISTRO
RIS. 18 APRILE 2008, N. 162/E
Soluzione prospettata dal contribuente:
«/ 1. Imposta di registro: si applicherà la Tariffa, Parte I, art. 1, del T.U.
dell'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ai sensi
del quale "se il trasferimento avviene a favore dello Stato, di enti pubblici
territoriali o consorzi" l'imposta si applica in misura fissa;
2. ipotecarie: si applicherà l'art. 2 della Tariffa del D.Lgs. 31 ottobre 1990,
n. 347, secondo il quale è dovuta la sola imposta fissa "se il
trasferimento è disposto per legge";
3. catastali: si applicherà l'art. 10, co. 3, del D.Lgs. n. 347 del 1990,
secondo il quale sono esenti da imposta le volture eseguite
nell'interesse dello Stato e quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3
del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, e cioè i trasferimenti a favore di enti
pubblici che hanno per oggetto esclusivo finalità di pubblica utilità.»
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L’IMPOSTA DI REGISTRO
RIS. 18 APRILE 2008, N. 162/E
Parere dell’Agenzia delle Entrate:
«/ A tale riguardo, non è condivisibile la soluzione interpretativa
proposta, secondo cui detta imposta si applicherebbe in misura fissa. Ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al Testo
unico dell’imposta di registro, infatti, l’applicazione alle operazioni di
fusione dell’imposta in misura fissa è subordinata alla condizione che le
stesse avvengano tra società od enti “aventi per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciale od agricola”. Nel caso in
esame, invero, l’operazione di fusione interviene tra enti non
commerciali, per i quali l’attività commerciale è da considerare oggetto
non esclusivo né principale dell'attività d'impresa. Ne consegue
l’applicazione dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3
per cento, così come dispone l’articolo 9 della predetta Tariffa. Per
quanto attiene alle imposte ipotecaria e catastale, si ritiene applicabile
in via analogica l’articolo 4 della Tariffa allegata al testo unico
approvato con il D.Lgs. n. 347 del 1990, che assoggetta all’imposta
fissa di 168 euro “gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque
tipo”.»
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L’IMPOSTA DI REGISTRO
CASS. CIV. SEZ. V, SENT., 27-02-2009, N. 4763
«La CTR ha ricondotto l'Associazione all'art. 4, comma 1, lett. b), assumendo che
tale disposizione comprenda qualsiasi fusione di qualsiasi soggetto. La posizione
è esattamente contestata dalla difesa erariale, perchè la lettera dell'art. 4, comma
1, cioè di quella parte della disposizione che è posta all'inizio della formula e che è
comune a tutte le sue specie indicate, poi, con le lett. dalla a) alla g), è chiara nel
limitare i suoi destinatari ai soggetti che svolgano esclusivamente o principalmente
attività commerciale od agricola. Ne deriva che la specie degli atti di fusione,
considerati nella lett. b), non possono essere che atti di fusione tra quei
soggetti che, indipendentemente dal fatto che essi siano società od enti
diversi dalle società, svolgano comunque, esclusivamente o principalmente,
attività commerciale od agricola. Nè serve a riportare l'Associazione nella
categoria dei soggetti svolgenti attività commerciale od agricola il fatto che i suoi
soci siano società commerciali, come sostiene la CTR. Infatti, come si riconosce
nel controricorso, lo scopo dell'Associazione è la rappresentanza e la tutela degli
interessi comuni dei propri associati e, anche ammesso che il perseguimento di
tale scopo possa manifestarsi in attività commerciale, non risulta accertata la sua
esclusività o il suo carattere di attività principale dell'Associazione. Del resto,
proprio il fatto che la CTR abbia considerato l'attività dell'Associazione
interamente commerciale in ragione della sua strumentalità rispetto all'attività
commerciale dei suoi soci, evidenzia che s'è utilizzato un argomento che, ancor
prima di essere la descrizione del risultato di un accertamento di fatto, è un
argomento che prova troppo e, quindi, è privo di fondamento logico.»
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L’IMPOSTA DI REGISTRO
CIRC. 29 MAGGIO 2013, N. 18/E
Fusioni tra società o analoga operazione posta in essere da enti
diversi dalle società:
«? Qualora, invece, l'operazione di fusione abbia luogo tra due enti non
aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciale o agricola, l'imposta di registro deve essere applicata nella
misura proporzionale del 3%, cosi come previsto dall'articolo 9 della
Tariffa allegata al TUR. (cfr. risoluzione 15 aprile 2008, n. 152 e
risoluzione 28 giugno 2010, n. 61). Per quanto attiene alle imposte
ipotecaria e catastale, si ritengono applicabili, in via analogica, l’articolo 4
della Tariffa allegata al TUIC e l’ articolo 10, comma 2, dello stesso
TUIC, in base ai quali sono soggetti ad imposta nella misura fissa di 168
euro “gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo” (cfr.
risoluzione 18 aprile 2008, n. 162)
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L’IMPOSTA DI REGISTRO
D.P.R. 26 APRILE 1986, N. 131ART. 43
Base imponibile
La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è
costituita:
a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, dal
valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti
sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione,
alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;
b) per le permute, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 40, dal
valore del bene che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta;
c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare
in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra
obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che
dà luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del
comma secondo dell'art. 40;
d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e
dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;
e) /..
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L’IMPOSTA DI REGISTRO
D.P.R. 26 APRILE 1986, N. 131ART. 43
Base imponibile
d) //
e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce
corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente
obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se
questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, dal valore del bene
alla data dell'atto;
f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla
somma garantita; se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla
somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;
[g]
h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi
per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei
corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;
i) per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non
soggette all'imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle
prestazioni non soggette a tale imposta.
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L’IMPOSTA DI REGISTRO
D.P.R. 26 APRILE 1986, N. 131ART. 50
Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni
ed altre organizzazioni commerciali od agricole
?????????????.
(comma abrogato)
4. Per le fusioni di società di ogni tipo la base imponibile è costituita
dall'ammontare, risultante dalle situazioni patrimoniali di cui all'articolo
2501-ter del Codice civile, dei capitali e delle riserve delle società fuse o,
se la fusione è eseguita mediante incorporazione, di quelle incorporate.
Per le scissioni di società di ogni tipo, la base imponibile è costituita
dall'ammontare, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo
2504-novies del codice civile, del patrimonio netto della società scissa, o
della parte di esso, trasferito alle società beneficiarie di nuova
costituzione o preesistenti.
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L’IMPOSTA DI REGISTRO
D.P.R. 26 APRILE 1986, N. 131TARIFFA PARTE PRIMA – ART. 11-bis
1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale: ???????????.euro 200,00
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L’IMPOSTA DI REGISTRO
L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147ART. 1, COMMA 737
Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura,
effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti
appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura
organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o
culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del
primo periodo si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private
autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private
non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data
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L’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
D.LGS. 31 OTTOBRE 1990, N. 346ART. 3
Trasferimenti non soggetti all’imposta
Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle
regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di
fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come
scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione,
l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni
previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23
dicembre 1998, n. 461.
I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni
legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono
soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso
comma.
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ULTERIORI IMPLICAZIONI
D.P.C.M. 23/04/2010 ART. 11 – CORRESPONSIONE DEL 5 PER MILLE
5. L'ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo
qualora, prima dell'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti
aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al
beneficio.
Per quanto riguarda l’ipotesi di fusione per incorporazione, segnalata in
riferimento ad alcune cooperative sociali, si ritiene che, permanendo
l’attività esercitata, le somme possano essere attribuite all’incorporante,
sempre che quest’ultima risulti ammessa fra i beneficiari del cinque per
mille.
CIRCOLARE 10 DICEMBRE 2010, N. 56/E
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TIPICA CLAUSOLA STATUTARIA ONLUS
l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative
di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge
se l’operazione attuata comportasse lo scioglimento dell’ente e la sua
ricostituzione secondo altro tipologia, bisognerebbe chiedere il parere
«sulla devoluzione» all’organismo di controllo (oggi, al Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali)
ULTERIORI IMPLICAZIONI