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CONTENUTI Parte prima: INQUADRAMENTO GENERALE DEGLI ENTI NON PROFIT
Premessa: nozione di ente non profit (caratterizzazione in negativo) e il falso superamento del regime concessorio. Problematiche e criticità connesse.
Parte seconda: GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO E IL CO DICE CIVILE
La codificazione delle figure di cui al libro I del codice civile: Associazioni, Fondazioni e Comitati. Disciplina codicistica e relativa giurisprudenza (selezione di quella più interessante).
1Enti Non Profit
(selezione di quella più interessante).
Evoluzione dottrinale e giurisprudenziale: fondazioni di partecipazione. Principali caratteristiche.
La svolta dell’Impresa Sociale: enti societari di cui al libro V del codice civile ma senza scopo di lucro. Principali caratteristiche ed effetti del mancato riconoscimento di specifiche agevolazioni fiscali.
Personalità giuridica: I contenuti del decreto n. 361/2001.
Le cosiddette fondazioni di fatto.
La trasformazione eterogenea: gli articoli 2498 – 2500 novies del codice civile. Riflessi sul dibattito relativo alla legittimità della trasformazione omogenea dell’Associazione in Fondazione (di partecipazione). Cenni alle altre operazioni straordinarie degli enti non profit: fusione e scissione.
- Contenuti -
CONTENUTI – segue
Parte Terza: LA LEGISLAZIONE SPECIALE
Rassegna delle tipologie di enti disciplinati dalla legislazione speciale. Cenni alle sole caratteristiche principali (nozione e normativa di riferimento):
Gli enti ecclesiastici (art. 7 del Concordato e legge n. 222/1985)
Le Organizzazioni Non Governative (legge n. 49/1987)
Le cooperative sociali (legge n. 381/1991)
2Enti Non Profit
Le cooperative sociali (legge n. 381/1991)
Le associazioni di promozione sociale (legge n. 383/2000)
Le organizzazioni di volontariato (legge quadro n. 266/1991)
Le associazioni sportive dilettantistiche (legge n. 398/1991 e art. 90 legge n. 289/2002)
Le ONLUS. Disamina dettagliata della normativa e della prassi
Cenni anche alla soppressione dell'Agenzia per le Onlus e trasferimento delle funzioni al Ministero del Lavoro
Parte Quarta: DE JURE CONDENDO: PROSPETTIVE DI RIFOR MA DEL TERZO SETTORE
Il Libro Bianco sul Terzo Settore.
- Contenuti -
PREMESSA
ENTI NON PROFIT (Associazioni, Fondazioni, ONLUS)
dal Libro I al Libro V del Codice Civile
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Libro V c.c. � regime normativoLibro I c.c. � regime concessoriononostante l’avvento del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (questo è stato riconosciuto anche nello Studio n. 3367/2001 della Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato)
- Inquadramento Generale -
Libro I c.c. Associazioni, fondazioni, comitati �enti non lucrativi (definizione in negativo e insufficienza del riferimento al libro I c.c. per definirli)
PREMESSA
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definirli)
Libro V c.c. Società � enti lucrativi
Delimitazione non più così netta � Impresa sociale
- Inquadramento Generale -
Contraddittorietà di tale sistema rispetto alla realtà di oggi che richiede sempre di più l’intervento degli enti del Terzo Settore (fondazione Vodafone – Marlboro – Vodafone – Gaslini) a causa del duplice fallimento dello Stato, incapace di rispondere a tutti i bisogni (pb. culturale che incide sulla questione fiscale):
PREMESSA
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bisogni (pb. culturale che incide sulla questione fiscale):
1. nonostante la riforma tributaria del 1973 (massima percussione fiscale e contestuale astrattezza della norma tributaria) insufficienza dei fondi;
2. peggioramento della qualità dei servizi.
- Inquadramento Generale -
PRIVATO / PUBBLICOSTATALE
PREMESSA
8Enti Non Profit
Per natura statale Per funzione statale � privati /
sussidiarietàcambia la natura dello Stato che diventa
un controllore (regime concessorio)
- Inquadramento Generale -
Il capitale non è
PREMESSA
CRITICITA’
I problemi imprenditoriali
9Enti Non Profit
Il capitale non è regolamentato es. non c’è obbligo di bilancio)
I problemi imprenditorialinon trovano applicazionené teorica né pratica(San Raffaele e Cristo Re di Roma)
- Inquadramento Generale -
ASSOCIAZIONEUn insieme di persone che siprefiggono uno scopo
ASSOCIAZIONEUn insieme di persone che siprefiggono uno scopo
FONDAZIONEUn complesso di beni destinati ad uno scopo (artt. da 14 a 35 c.c.).
FONDAZIONEUn complesso di beni destinati ad uno scopo (artt. da 14 a 35 c.c.).
Associazioni, Fondazioni, Comitati
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prefiggono uno scopo comune.
Riconosciuta: artt. da 14 a 35 c.c.
Non riconosciuta: artt. da 36 a 38 c.c.
prefiggono uno scopo comune.
Riconosciuta: artt. da 14 a 35 c.c.
Non riconosciuta: artt. da 36 a 38 c.c.
COMITATOUn insieme di persone che si prefiggono uno scopo comune destinato ad esaurirsi entro un periodo di tempo predeterminato o predeterminabile (artt. da 39 a 42 c.c.).
COMITATOUn insieme di persone che si prefiggono uno scopo comune destinato ad esaurirsi entro un periodo di tempo predeterminato o predeterminabile (artt. da 39 a 42 c.c.).
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
ASSOCIAZIONEelemento caratterizzante
Associazioni, Fondazioni, Comitati
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FONDAZIONEFONDAZIONE
elemento caratterizzante
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Quadro statico. Disciplina codicistica
Costituzione perATTO PUBBLICO
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La fondazione può essere disposta
anche con TESTAMENTO.
ATTO COSTITUTIVO (art. 14 c.c.)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
L’atto di fondazione è revocabile dal fondatore (non dagli eredi) fino a REVOCA
DISCIPLINA CODICISTICA
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(non dagli eredi) fino a che non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore abbia fatto iniziare l’attività.
REVOCAATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE
(art. 15 c.c.)
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DenominazioneScopoPatrimonioSedeNorme sull’ordinamento e
ATTO COSTITUTIVOE
DISCIPLINA CODICISTICA
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Norme sull’ordinamento e sull’amministrazioneDiritti e obblighi degli associati e condizioni di ammissione (associazioni)Criteri e modalità di erogazione delle rendite (fondazioni)
STATUTO(art. 16 c.c.)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Il quadro generale della disciplina delle associazioni (riconosciute o meno) è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi previsione normativa che valga a configurare, a carico di un'associazione, un obbligo di accogliere le domande di ammissione di volta in volta presentate da chi si dimostri in
Il quadro generale della disciplina delle associazioni (riconosciute o meno) è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi previsione normativa che valga a configurare, a carico di un'associazione, un obbligo di accogliere le domande di ammissione di volta in volta presentate da chi si dimostri in
DISCIPLINA CODICISTICA
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ammissione di volta in volta presentate da chi si dimostri in possesso dei requisiti richiesti. Pertanto, nell'assenza di qualsivoglia obbligo di tal genere, l'ammissione resta, pur sempre, sia da parte dell'associazione, sia da parte di chi aspiri ad entrarvi, un atto di autonomia contrattuale, sicché l'adesione ad un ente già costituito non si sottrae al requisito dell'acc ordo delle parti, necessario per la conclusione di ogni contra tto
(Cass. civ. Sez. I, 07/05/1997, n. 3980)
ammissione di volta in volta presentate da chi si dimostri in possesso dei requisiti richiesti. Pertanto, nell'assenza di qualsivoglia obbligo di tal genere, l'ammissione resta, pur sempre, sia da parte dell'associazione, sia da parte di chi aspiri ad entrarvi, un atto di autonomia contrattuale, sicché l'adesione ad un ente già costituito non si sottrae al requisito dell'acc ordo delle parti, necessario per la conclusione di ogni contra tto
(Cass. civ. Sez. I, 07/05/1997, n. 3980)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Lo Statuto di una fondazione
DISCIPLINA CODICISTICA
Giurisprudenza e larga parte della dottrina sono concordi nel ritenere che lo statuto della fondazione non è modificabile nei suoi elementi originari.
17Enti Non Profit
una fondazione è modificabile? Tuttavia, secondo un recente orientamento
dottrinario, mentre non può essere mutato il fine consacrato dallo Statuto, sono possibili modificazioni che attengono alla struttura dell’ente.
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Secondo le norme sul mandato (nei confronti dell’ente).
Esenzione per quelli che non RESPONSABILITA’
DEGLI
DISCIPLINA CODICISTICA
18Enti Non Profit
Esenzione per quelli che non hanno partecipato all’atto dannoso, salvo che, essendo a conoscenza che l’atto stava per compiersi, non abbiano fatto constare il dissenso.
DEGLI AMMINISTRATORI
(art. 18 c.c.)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Se non risultano dal registro delle persone giuridiche non sono
LIMITAZIONI DEL POTERE
DISCIPLINA CODICISTICA
19Enti Non Profit
giuridiche non sono opponibili ai terzisalvo che si provi che ne erano a conoscenza.
DEL POTERE DI
RAPPRESENTANZA(art. 19c.c.)
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una volta all’anno per l’approvazione del bilancio; CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
DISCIPLINA CODICISTICA
20Enti Non Profit
quando se ne ravvisa la necessità;
su richiesta motivata di un decimo degli associati.
DELL’ASSEMBLEADELLE
ASSOCIAZIONI(art. 20 c.c.)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
A maggioranza di voti e con la presenza di almeno ½ degli associati (in 2ª convocazione qualunque sia il n. degli intervenuti).
DISCIPLINA CODICISTICA
DELIBERAZIONI
21Enti Non Profit
intervenuti).
Modifiche atto costitutivo / statuto (se non diversamente disposto): presenza di ¾ degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Scioglimento e devoluzione: voto favorevole di ¾ degli associati.
DELIBERAZIONIDELL’ASSEMBLEA
(art. 21 c.c.)
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Deliberate dall’assemblea
DISCIPLINA CODICISTICA
AZIONI DI RESPONSABILITA’
22Enti Non Profit
Esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori
RESPONSABILITA’CONTRO GLI
AMMINISTRATORI(art. 22 c.c.)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate, su istanza degli organi dell'ente, di qualunque
DISCIPLINA CODICISTICA
ANNULLAMENTOE SOSPENSIONE
23Enti Non Profit
organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
E SOSPENSIONEDELLE
DELIBERAZIONI(art. 23 c.c.)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per
DISCIPLINA CODICISTICA
RECESSOED
24Enti Non Profit
iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notifica.
EDESCLUSIONE
(art. 24 c.c.)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
La libertà negativa di associazione, tutelata al pari della libertà positiva di associazione dall’art. 18 Cost., non risulta violata dal differimento, per un periodo di tempo determinato statutariamente, dell’efficacia dell’atto di recesso e quindi dalla permanenza dell’associato nell’ente per tale periodo con
Articolo 24 c.c.
25Enti Non Profit
permanenza dell’associato nell’ente per tale periodo con conseguente persistenza di tutti gli obblighi associativi.
Resta salva la facoltà di recesso per giusta causa con effetto immediato quando venga meno un requisito essenziale per la partecipazione all’associazione e nel caso di organizzazioni di tendenza (associazioni su base ideologica, politica o religiosa) allorché l’associato dissenta dalle finalità dell’ente.
(Cass. civ., sez. I, sent. 14/05/1997, n. 4244)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
In ordine all'esclusione del socio di cui all'art. 24 c.c., il Giudice è chiamato non solo a verificare che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo, ma anche ad accertarne la legittimità sostanziale, verificare non solo
Articolo 24 c.c.
26Enti Non Profit
accertarne la legittimità sostanziale, verificare non solo l'esistenza dei fatti posti a fondamento della delibera di esclusione, ma anche la loro riconducibilità nell'ambito di quei gravi motivi che possono giustificare l'esclusione dell'associato, senza tuttavia che tale sindacato possa estendersi fino alla valutazione dell'opportunità intrinseca della deliberazione.
(Trib. Vicenza, 28-05-2012)
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nomina e sostituisce gli amministratori quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi;
DISCIPLINA CODICISTICA
CONTROLLOSULLA
AMMINISTRAZIONE
L'autorità governativa
27Enti Non Profit
attuarsi; annulla, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto, dello scopo dell’ente o della legge.
AMMINISTRAZIONEDELLE
FONDAZIONI(art. 25 c.c.)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
DISCIPLINA CODICISTICA
CONTROLLOSULLA
AMMINISTRAZIONE
28Enti Non Profit
deliberazione medesima.Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
AMMINISTRAZIONEDELLE
FONDAZIONI(art. 25 c.c.)
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può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni
DISCIPLINA CODICISTICA
COORDINAMENTODI ATTIVITA’ E
L'autorità governativa
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dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione
rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.
DI ATTIVITA’ EUNIFICAZIONE DI
AMMINISTRAZIONE(art. 26 c.c.)
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Cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto
Lo scopo è stato raggiunto
DISCIPLINA CODICISTICA
ESTINZIONEDELLA PERSONA
30Enti Non Profit
Lo scopo è stato raggiunto
Lo scopo è divenuto impossibile
Tutti gli associati sono venuti a mancare
DELLA PERSONA GIURIDICA(art. 27 c.c.)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la
DISCIPLINA CODICISTICA
TRASFORMAZIONE DELLE
31Enti Non Profit
anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione.
DELLE FONDAZIONI(art. 28 c.c.)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni dopo la comunicazione del provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o che ordina lo
DISCIPLINA CODICISTICA
DIVIETO DI NUOVE
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persona giuridica o che ordina lo scioglimento dell'associazione o dopo la deliberazione di scioglimento dell'associazione. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.
DI NUOVEOPERAZIONI(art. 29 c.c.)
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DISCIPLINA CODICISTICA
LIQUIDAZIONE
Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione si
33Enti Non Profit
LIQUIDAZIONE(art. 30 c.c.)
scioglimento dell'associazione si procede alla liquidazione del patrimonio (secondo le norme di attuazione del codice).
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
I beni residuanti dalla liquidazione sono devoluti
DISCIPLINA CODICISTICA
DEVOLUZIONE
34Enti Non Profit
liquidazione sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.
DEVOLUZIONE(artt. 31 e 32 c.c.)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
qualora questi non dispongano
FONDAZIONE: provvede l'autorità governativa attribuendo i
DISCIPLINA CODICISTICA
DEVOLUZIONE
35Enti Non Profit
l'autorità governativa attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; ASSOCIAZIONE : si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento; se mancanti provvede l'autorità governativa.
DEVOLUZIONE(artt. 31 e 32 c.c.)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso
DISCIPLINA CODICISTICA
DEVOLUZIONE
36Enti Non Profit
con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente l'autorità governativa devolve tali beni con lo stesso onere ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.
DEVOLUZIONE(artt. 31 e 32 c.c.)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Stanno in giudizio nella persona di coloro ai quali,
DISCIPLINA CODICISTICA
ASSOCIAZIONINON RICONOSCIUTE
Accordi degli Associati
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persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
NON RICONOSCIUTEORDINAMENTO e
AMMINISTRAZIONE(art. 36 c.c.)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
L'associazione non riconosciuta, ancorché sfornita di personalità giuridica, è considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto dagli associati, cui sono analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di
L'associazione non riconosciuta, ancorché sfornita di personalità giuridica, è considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche distinto dagli associati, cui sono analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di
Articolo 36 c.c.
38Enti Non Profit
analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di legge o degli accordi associativi, le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute o di società. Pertanto, in caso di unificazione di due associazioni non riconosciute può farsi riferimento alle norme sulla fusione.
(Cass. civ. Sez. I, 23/01/2007, n. 1476)
analogicamente applicabili, in mancanza di diversa previsione di legge o degli accordi associativi, le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute o di società. Pertanto, in caso di unificazione di due associazioni non riconosciute può farsi riferimento alle norme sulla fusione.
(Cass. civ. Sez. I, 23/01/2007, n. 1476)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione di un'associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell'associato, che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo
Le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione di un'associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell'associato, che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo
Articolo 36 c.c.
39Enti Non Profit
non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto, in quanto la regola dettata in materia di società per azioni dall'art. 2388 cod. civ. costituisce un principio generale dell'ordinamento.
(Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 10-05-2011, n. 10188)
non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto, in quanto la regola dettata in materia di società per azioni dall'art. 2388 cod. civ. costituisce un principio generale dell'ordinamento.
(Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 10-05-2011, n. 10188)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
E’ costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.
Finché l’associazione dura i
DISCIPLINA CODICISTICA
ASSOCIAZIONINON RICONOSCIUTE
40Enti Non Profit
Finché l’associazione dura i singoli associati non possono chiederne la divisione né pretendere la quota in caso di recesso.
NON RICONOSCIUTEFONDO COMUNE
(art. 37 c.c.)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far
DISCIPLINA CODICISTICA
ASSOCIAZIONINON RICONOSCIUTE
Responsabilità
41Enti Non Profit
l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
NON RICONOSCIUTEOBBLIGAZIONI
(art. 38 c.c.)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità dell'ente sussiste, ai sensi dell'art. 38, primo comma, cod. civ., per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che,spendendo la
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità dell'ente sussiste, ai sensi dell'art. 38, primo comma, cod. civ., per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che,spendendo la
Articolo 38 c.c.
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rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che,spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti ed in concreto l'oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali; ne consegue che tale regola, di carattere generale, si applica anche ai debiti tributari.
(Cass. civ. Sez. V Sent., 17/06/2008, n. 16344)
rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che,spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti ed in concreto l'oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali; ne consegue che tale regola, di carattere generale, si applica anche ai debiti tributari.
(Cass. civ. Sez. V Sent., 17/06/2008, n. 16344)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Il creditore di un'associazione non riconosciuta - ex socio della stessa - viene a trovarsi nella stessa posizione di qualsiasi terzo estraneo alla compagine associativa ed è perciò meritevole della garanzia sussidiaria apprestata dell'art. 38 c.c.; ne consegue che
Il creditore di un'associazione non riconosciuta - ex socio della stessa - viene a trovarsi nella stessa posizione di qualsiasi terzo estraneo alla compagine associativa ed è perciò meritevole della garanzia sussidiaria apprestata dell'art. 38 c.c.; ne consegue che
Articolo 38 c.c.
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garanzia sussidiaria apprestata dell'art. 38 c.c.; ne consegue che egli può far valere i propri diritti, invocando la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
(Trib. Catania Sez. V, 08/04/2005)
garanzia sussidiaria apprestata dell'art. 38 c.c.; ne consegue che egli può far valere i propri diritti, invocando la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
(Trib. Catania Sez. V, 08/04/2005)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
L'art. 6 bis della L. 3 giugno 1999, n. 157, nell'esonerare gli amministratori dei partiti e dei movimenti politici dalla responsabilità per le obbligazioni dei medesimi partiti e movimenti, se non limitatamente ai casi in cui abbiano agito con dolo o colpa grave,
L'art. 6 bis della L. 3 giugno 1999, n. 157, nell'esonerare gli amministratori dei partiti e dei movimenti politici dalla responsabilità per le obbligazioni dei medesimi partiti e movimenti, se non limitatamente ai casi in cui abbiano agito con dolo o colpa grave,
Articolo 38 c.c.
44Enti Non Profit
limitatamente ai casi in cui abbiano agito con dolo o colpa grave, introduce una deroga eccezionale, e, in quanto tale, di stretta interpretazione, rispetto al generale regime di responsabilità solidale di cui all'art. 38 c.c. per le associazioni non riconosciute.
(Cass. civ. Sez. III, 21-01-2010, n. 982)
limitatamente ai casi in cui abbiano agito con dolo o colpa grave, introduce una deroga eccezionale, e, in quanto tale, di stretta interpretazione, rispetto al generale regime di responsabilità solidale di cui all'art. 38 c.c. per le associazioni non riconosciute.
(Cass. civ. Sez. III, 21-01-2010, n. 982)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni,
DISCIPLINA CODICISTICA
COMITATI
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monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dagli artt. 40 e segg. c.c. salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.
COMITATI(art. 39 c.c.)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
ORGANIZZATORI personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo insieme con coloro che assumono la gestione dei
DISCIPLINA CODICISTICA
COMITATI
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coloro che assumono la gestione dei fondi stessi.COMPONENTIse il comitato è privo di personalità giuridica, rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte.SOTTOSCRITTORItenuti solo ad effettuare le oblazioni promesse.
COMITATIRESPONSABILITA’
(art. 40 e 41 c.c.)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
La responsabilità degli enti pubblici componenti di un comitato non è pari a quella di tutti gli altri componenti, ma, specie nel caso di enti territoriali, è limitata agli impegni finanziari assunti con rituali deliberazioni debitamente autorizzate, con la
La responsabilità degli enti pubblici componenti di un comitato non è pari a quella di tutti gli altri componenti, ma, specie nel caso di enti territoriali, è limitata agli impegni finanziari assunti con rituali deliberazioni debitamente autorizzate, con la
Articolo 41 c.c.
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con rituali deliberazioni debitamente autorizzate, con la conseguenza che la responsabilità di detto ente non può essere affermata neanche con sentenza di mero d'accertamento dell'obbligo.
(Cass. civ. Sez. III, 22/06/2006, n. 14453)
con rituali deliberazioni debitamente autorizzate, con la conseguenza che la responsabilità di detto ente non può essere affermata neanche con sentenza di mero d'accertamento dell'obbligo.
(Cass. civ. Sez. III, 22/06/2006, n. 14453)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo o questo non sia più attuabile o, raggiunto lo scopo, si
DISCIPLINA CODICISTICA
COMITATIDIVERSA
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o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.
DIVERSA DESTINAZIONE FONDI
(art. 42 c.c.)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Il codice civile prevede e disciplina espressamente solo la fondazione
QUADRO DINAMICO
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
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espressamente solo la fondazione erogatrice, che destina le rendite al perseguimento dello scopo fissato dal fondatore.
Tuttavia la dottrina, sulla base dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 361/2000 oltre che dell’art. 1332 c.c. relativo ai contratti aperti, ha cominciato a riconoscere rilevanza e legittimità anche alle fondazioni di partecipazione.
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
L’istituto si è altresì diffuso per intervento del legislatore, es.:
art. 10 d.lgs. n. 368/1998 (successivamente abrogato ex art. 6 d.lgs. n. 156/2006): il Ministero per i beni culturali può costituire o partecipare a fondazioni;
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
50Enti Non Profit
o partecipare a fondazioni;
art. 59, comma 3, l. n. 388/2000: le università possono costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti pubblici e privati;
art. 2 d.lgs. n. 288/2003: gli IRCCS possono essere trasformati in fondazioni aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati mantenendo natura pubblica.
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
La peculiarità delle fondazioni di partecipazione, che realizzano e gestiscono progetti ed iniziative in svariati settori (cultura, istruzione e ricerca, assistenza sociale e sanitaria, ambiente), consiste
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
51Enti Non Profit
assistenza sociale e sanitaria, ambiente), consiste nella possibilità che soggetti sia privati sia pubblici, anche successivamente all’atto costitutivo, aderiscano in qualità di partecipanti, aderenti o sostenitori con l’apporto di capitali, beni materiali o immateriali, servizi o attività professionali.
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
I presupposti e il procedimento per l’adesione sono contenuti in apposita clausola dell’atto costitutivo che viene così a configurarsi, a differenza di ciò
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
52Enti Non Profit
così a configurarsi, a differenza di ciò che avviene nel modello tradizionale di fondazione, come contratto apertoche non necessita di modifica in caso di adesione di altri soggetti.
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Elementi caratterizzanti
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
53Enti Non Profit - Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Questa similitudine con le associazioni ha fatto sorgere dubbi rispetto alla natura giuridica delle fondazioni di partecipazione.
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
54Enti Non Profit
fondazioni di partecipazione.
La dottrina sul punto è divisa.
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Consiglio di Statol’istituzione “con funzione dominante dell’elemento personalistico”, “costituita da varie categorie di soci e da un’assemblea sociale competente ad adottare i principali
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
55Enti Non Profit
un’assemblea sociale competente ad adottare i principali atti di indirizzo finanziario, con scissione tra base sociale ed amministrazione” ha carattere di associazione e non di fondazione (sez. II, 4/05/1994, n. 759);“la presenza nell’assetto organizzativo di una fondazione di un organo assembleare non qualifica ipso jure tale ente come associazione” (sez. II, 30/10/1996, n. 2452.
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Nozione: Le organizzazioni private, inclusi gli enti di cui al libro V del c.c., che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine
LA SVOLTA dell’ IMPRESA SOCIALE
una categoria giuridica
56Enti Non Profit
un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, in possesso dei requisiti di cui al d.lgs. n. 155/2006.
trasversale (art. 1)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Esclusioni amministrazioni pubbliche (art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001);organizzazioni limitanti l’erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci – associati –partecipi.
Nozione:
esclusioni e imprese sociali “parziarie”
IMPRESA SOCIALE
57Enti Non Profit
partecipi.Imprese private lucrative e pubbliche amministrazioni non possono esercitare direzione e detenere controllo (ex art. 4).
Imprese sociali “parziarie” enti ecclesiastici;enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi, intese.
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Sono quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori: a) assistenza sociale (l. 328/00);b) assistenza sanitaria (dpcm
IMPRESA SOCIALE
Beni e servizi di utilità sociale
58Enti Non Profit
b) assistenza sanitaria (dpcm29/11/01);
c) assistenza socio-sanitaria (dpcm14/02/01);
d) educazione, istruzione e formazione (l. 53/03);
e) tutela dell'ambiente (l. 308/04);
di utilità sociale(art. 2)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
f) valorizzazione del patrimonio culturale (d. lgs. 42/04);
g) turismo sociale (art. 7, co. 4, l. 135/01);h) formazione universitaria e post-
universitaria;
IMPRESA SOCIALE
Beni e servizi
59Enti Non Profit
universitaria;i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;l) formazione extra-scolastica finalizzata
alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;
m) servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da imprese sociali.
Beni e servizi di utilità sociale
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Svolgimento di attività d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e
Requisito oggettivo
IMPRESA SOCIALE
60Enti Non Profit
di soggetti svantaggiati e disabili ai sensi del regolamento (CE) n. 2204/2002 in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati a qualunque titolo.
oggettivo alternativo
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Attività principale
quella i cui ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi
IMPRESA SOCIALE
61Enti Non Profit
D.M. 24 gennaio 2008 : sono ricavi tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell’esercizio contabile di riferimento in caso di contabilità per competenza e tutte le entrate temporalmente riferibili all’anno di riferimento nell’ipotesi di contabilità per cassa (con specifiche esclusioni).
D.M. 24 gennaio 2008 : sono ricavi tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell’esercizio contabile di riferimento in caso di contabilità per competenza e tutte le entrate temporalmente riferibili all’anno di riferimento nell’ipotesi di contabilità per cassa (con specifiche esclusioni).
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Assenza dello scopo di lucro soggettivo (art. 3)
destinazione degli utili e avanzi di gestione allo
svolgimento dell’attività statutaria o ad
incremento del patrimonio.
IMPRESA SOCIALE
62Enti Non Profit
A tale fine è sancito il divieto della distribuzione di utili e avanzi di gestione, anche in forma indiretta:
compensi agli amministratori superiori a quelli previsti nelle imprese operanti nei medesimi o analoghi settori e condizioni (superiori al massimo del 20% per comprovate esigenze);compensi / retribuzioni ai lavoratori superiori a quelli dei contratti collettivi di riferimento (salvo comprovate esigenze);remunerazione di strumenti finanziari diversi da azioni / quote a soggetti diversi da banche / intermediari autorizzati superiori di 5 punti al tasso ufficiale di riferimento.
A tale fine è sancito il divieto della distribuzione di utili e avanzi di gestione, anche in forma indiretta:
compensi agli amministratori superiori a quelli previsti nelle imprese operanti nei medesimi o analoghi settori e condizioni (superiori al massimo del 20% per comprovate esigenze);compensi / retribuzioni ai lavoratori superiori a quelli dei contratti collettivi di riferimento (salvo comprovate esigenze);remunerazione di strumenti finanziari diversi da azioni / quote a soggetti diversi da banche / intermediari autorizzati superiori di 5 punti al tasso ufficiale di riferimento.
patrimonio.
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Sia l’oggetto sociale sia l’assenza di scopo di lucro devono essere esplicitati nell’atto costitutivo (atto pubblico da depositare entro 30 gg. presso l’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione in apposita sezione) che deve altresì indicare:
la locuzione “impresa sociale” nella denominazione (art. 7, co. 1);
Attività Principale
IMPRESA SOCIALE
63Enti Non Profit
denominazione (art. 7, co. 1);i requisiti di coloro che assumono cariche
sociali (art. 8, co. 3);la facoltà di investire l’assemblea dei
provvedimenti di diniego di ammissione e esclusione (art. 9, co. 2);
la nomina dei sindaci per superamento dei limiti di cui all’art. 11;
le forme di coinvolgimento dei lavoratori e destinatari delle attività ai sensi dell’art. 12.
Attività PrincipaleCostituzione (art. 5)
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Patrimonio >>>> 20.000 euroDelle obbligazioni assunte risponde solo l’organizzazione col suo patrimonio.
Attività PrincipaleResponsabilità
IMPRESA SOCIALE
64Enti Non Profit
patrimonio.Quando il patrimonio diminuisce di oltre 1/3 risponde anche personalmente e solidalmente chi ha agito in nome e per conto dell’impresa.
Responsabilità Patrimoniale (art. 6)
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Ai sensi dell’art. 10 oltre al libro giornale e al libro degli inventari le imprese sociali devono redigere e depositare:
Attività PrincipaleScritture
IMPRESA SOCIALE
65Enti Non Profit
depositare: un documento che rappresenti adeguatamente la situazione economico patrimoniale; il bilancio sociale , secondo linee guida ex dm 24 gennaio 2008 che ne indicano il contenuto minimo.
Scritture Contabili
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Qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono Il lavoro nella
IMPRESA SOCIALE
Coinvolgimento
66Enti Non Profit
un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati (art. 12, co. 2).
Le forme devono essere previste nell’atto costitutivo o nei regolamenti aziendali (art. 12, co. 1).Nel bilancio sociale deve farsi menzione degli esiti (art. 14, co. 3).
Il lavoro nellaImpresa sociale
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Trattamento economico e normativoNon inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili (art. 14, co. 1).
Il lavoro nella
IMPRESA SOCIALE
67Enti Non Profit
Impiego di volontariE' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del 50% dei lavoratori a qualunque titolo impiegati. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (art. 14, co. 2).
Il lavoro nellaImpresa sociale
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Secondo linee guida adottate con d.m. 24 gennaio 2008 e subordinatamente ad autorizzazione ministeriale:
Trasformazione – fusione – scissione : in modo da preservare l’assenza di scopo di lucro dei soggetti risultantiCessione d’azienda : in modo da preservare il perseguimento di finalità di interesse generale del cessionario
Operazioni Straordinarie
IMPRESA SOCIALE
68Enti Non Profit
cessionario
Devoluzione di patrimonio : in caso di cessazione d’impresa il patrimonio residuo è devoluto ad Onlus / associazioni / comitati / fondazioni / enti ecclesiastici secondo le norme statutarie. Tale disposizione si applica anche in caso di:� liquidazione coatta amministrativa per insolvenza (art. 15);� perdita della qualifica (art. 16, co. 4).
Straordinarie(art. 13)
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Disposta dal ministero nelle seguenti ipotesi:� accertata violazione delle norme di cui
agli articoli 1 (nozione), 2 (utilità sociale), 3 (assenza dello scopo di
Perditadella qualifica
IMPRESA SOCIALE
69Enti Non Profit
sociale), 3 (assenza dello scopo di lucro) e 4 (struttura proprietaria e disciplina dei gruppi);� mancata ottemperanza all’intimazione
di regolarizzazione di comportamenti illegittimi effettuata agli organi direttivi in caso di accertata violazione del decreto o di grave inadempienza delle norme a tutela dei lavoratori.
della qualifica(art. 16)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Impresa sociale e Onlus : le Onlus e gli enti non commerciali di cui al d. lgs. n. 460/1997 applicano le disposizioni tributarie previste dal medesimo.Disciplina fiscale
IMPRESA SOCIALE
70Enti Non Profit
medesimo.
Assenza di agevolazioni fiscali specifiche : non tutti i commentatori considerano tale mancanza come un elemento necessariamente ed esclusivamente negativo.
Disciplina fiscale
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Pregi :definizione dei soggetti destinatari della normativa con esplicita inclusione degli enti del libro V;distinzione tra imprenditoria e finalità lucrative;Pregi e difetti
IMPRESA SOCIALE
71Enti Non Profit
pluralità dei settori di possibile intervento;risonanza in tema di best practices;
Criticità : attengono principalmente alla concreta attuazione della normativa, con particolare riferimento al raccordo con la normativa societaria e la normativa speciale già vigente in materia di non profit.
Pregi e difetti della normativa
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Consiglio Nazionale del Notariato Studio n. 429 – 2006 / CConsiglio Nazionale dei dottori Per ulteriori
IMPRESA SOCIALE
72Enti Non Profit
Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti quaderni 1 e 2 sull’impresa sociale rispettivamente del giugno 2009 e del 16 aprile 2012.
Per ulterioriapprofondimenti
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
autonomia patrimoniale perfetta all’ente
Il riconoscimento della personalità giuridica attribuisce
73Enti Non Profit
Il procedimento per ottenere la personalità giuridica di diritto privato, prima disciplinato dal codice civile, è stato riformato con il D.P.R. n. 361
del 10 febbraio 2000 (entrato in vigore il 22/12/00).
Il procedimento per ottenere la personalità giuridica di diritto privato, prima disciplinato dal codice civile, è stato riformato con il D.P.R. n. 361
del 10 febbraio 2000 (entrato in vigore il 22/12/00).
vi è cioè separazione tra il patrimonio dell’ente e quello di coloro che hanno agito a nome e conto
dello stesso.
all’ente
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In realtà, a parte le novità costituite dal decentramento delle competenze (dai dicasteri
In realtà, a parte le novità costituite dal decentramento delle competenze (dai dicasteri
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
74Enti Non Profit
decentramento delle competenze (dai dicasteri alle prefetture) e dall’introduzione del termine di
120 giorni, nulla muta in ordine alla discrezionalità della P.A. nel valutare i documenti
allegati all’istanza e nell’adozione del provvedimento finale.
decentramento delle competenze (dai dicasteri alle prefetture) e dall’introduzione del termine di
120 giorni, nulla muta in ordine alla discrezionalità della P.A. nel valutare i documenti
allegati all’istanza e nell’adozione del provvedimento finale.
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
“… le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la “… le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la
75Enti Non Profit
istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento
determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture”
(art. 1, comma 1, D.P.R. n. 361/2000)
istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento
determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture”
(art. 1, comma 1, D.P.R. n. 361/2000)
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Il registro delle persone giuridiche è tenuto dalle prefetture, salvo che per le persone giuridiche operanti
DPR n. 361/2000
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
76Enti Non Profit
per le persone giuridiche operanti nell’ambito di materie attribuite alla competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Requisiti per il riconoscimento:rispetto della normativa relativa al tipo di enteDPR n.
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
77Enti Non Profit
scopo possibile e lecitopatrimonio adeguato allo scopo
(La documentazione da allegare all’istanza serve per dimostrarne il possesso).
DPR n. 361/2000
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Il termine per l’istruzione della pratica è di 120 giorni. Entro tale termine il Prefetto provvede all’iscrizione, salvo che ravvisi ragioni ostative o ritenga necessaria un’integrazione documentale. In tal caso
DPR n.
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
78Enti Non Profit
un’integrazione documentale. In tal caso ne dà motivata comunicazione ai richiedenti che hanno tempo 30 giorni per presentare memorie e documenti. Se nei successivi 30 giorni non è comunicato il motivato diniego o non viene effettuata l’iscrizione, questa si intende rifiutata.
DPR n. 361/2000
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Il termine per l’istruzione della pratica è di 120 giorni.Ma non è chiaro cosa succede in caso di inerzia del Prefetto. DPR n.
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
79Enti Non Profit
caso di inerzia del Prefetto. Ipotesi � procedura per la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile davanti al giudice amministrativo tramite invio di diffida
DPR n. 361/2000
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Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto sono approvate con le medesime modalità (pubblicità costitutiva).DPR n.
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
80Enti Non Profit
costitutiva).Per le Fondazioni alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello Statuto.
DPR n. 361/2000
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QUADRO DINAMICO. FONDAZIONE DI FATTO
Generalmente non si dubita sull’ammissibilità della cosiddetta fondazione temporaneamente di fatto: la fondazione, che intende ottenere il
Generalmente non si dubita sull’ammissibilità della cosiddetta fondazione temporaneamente di fatto: la fondazione, che intende ottenere il
81Enti Non Profit
di fatto: la fondazione, che intende ottenere il riconoscimento, è in attesa della conclusione dell’iter per acquistare la personalità giuridica.
di fatto: la fondazione, che intende ottenere il riconoscimento, è in attesa della conclusione dell’iter per acquistare la personalità giuridica.
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FONDAZIONE DI FATTO
non sono ammissibili fondazioni non riconosciute quali autonomi centri di imputazione e di situazione giuridiche soggettive (ratio: ripudio per i vincoli
Dottrina prevalente
82Enti Non Profit
soggettive (ratio: ripudio per i vincoli unilateralmente imposti sui beni senza controllo).
Parte della dottrina ricorre allo schema della fondazione fiduciaria e alla normativa in materia di comitati ritenuta la disciplina delle fondazioni non riconosciute.
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OPERAZIONI STRAORDINARIE DEGLI ENTI NON PROFIT
Secondo la prassi aziendalistica sono operazioni straordinarie: fusione , scissione , trasformazione , cessione e conferimento .
83Enti Non Profit
Cfr. Studio n. 32-2010/i Consiglio nazionale notariato
“Straordinarie ” perché estranee alla ordinaria attività di impresa ed aventi carattere di “eccezionalità ”.
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Operazioni previste dalla legge
TRASFORMAZIONE DEGLI ENTI NON PROFIT
articoli 2500-septies e 2500-octies
84Enti Non Profit
articoli 2500-septies e 2500-octiescod. civ., trasformazione eterogenea articolo 13 decreto legislativo n. 155/2006, Disciplina dell’impresa sociale
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Trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500 septies c.c.)
TRASFORMAZIONE DEGLI ENTI NON PROFIT
85Enti Non Profit
CONSORZISOCIETA’ CONSORTILI
SOCIETA’ COOPERATIVECOMUNIONI DI AZIENDA
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTEFONDAZIONI
SOCIETÀ
DI CAPITALI
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Trasformazione eterogenea in società di capitali (art. 2500 octies c.c.)
TRASFORMAZIONE DEGLI ENTI NON PROFIT
CONSORZI
86Enti Non Profit
CONSORZISOCIETA’ CONSORTILI
SOCIETA’ COOPERATIVECOMUNIONI DI AZIENDA
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTEFONDAZIONI
SOCIETÀ
DI CAPITALI
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Trasformazione omogenea
operazione molto diffusa nella pratica
TRASFORMAZIONE DEGLI ENTI NON PROFIT
87Enti Non Profit
ASSOCIAZIONE FONDAZIONE
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Pb. dell’ammissibilità della trasformazione omogenea
Teoria negativa Assenza di disciplina ad hoc
TRASFORMAZIONE DEGLI ENTI NON PROFIT
88Enti Non Profit
Teoria negativa Assenza di disciplina ad hocTeoria dell’immutabilità della causa
Teoria positiva
Assenza di un divietoAutonomia privataSuperamento teoria dell’immutabilità della causaArtt. 2500 septies e octies c.c.Principio di conservazione dei patrimoni ed economia mezzi giuridici
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Pb dell’ammissibilità della trasformazione omogenea
CDS, Comm. Spec., 20 dicembre 2000, n. 288/2000CDS, Comm. Spec., 20 dicembre 2000, n. 288/2000CDS, Comm. Spec., 20 dicembre 2000, n. 288/2000CDS, Comm. Spec., 20 dicembre 2000, n. 288/2000
TRASFORMAZIONE DEGLI ENTI NON PROFIT
89Enti Non Profit
CDS, Comm. Spec., 20 dicembre 2000, n. 288/2000CDS, Comm. Spec., 20 dicembre 2000, n. 288/2000
Ha negato la possibilità di trasformare un’associazione in fondazione motivando sulla differenza dei presupposti giuridici
e strutturali e dei differenti assetti di poteri, controlli e garanzie, facendone discendere l’impermeabilità dei modelli.
CDS, Comm. Spec., 20 dicembre 2000, n. 288/2000CDS, Comm. Spec., 20 dicembre 2000, n. 288/2000
Ha negato la possibilità di trasformare un’associazione in fondazione motivando sulla differenza dei presupposti giuridici
e strutturali e dei differenti assetti di poteri, controlli e garanzie, facendone discendere l’impermeabilità dei modelli.
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Pb. dell’ammissibilità della trasformazione omogene a
ReplicaReplicaReplicaReplica
TRASFORMAZIONE DEGLI ENTI NON PROFIT
90Enti Non Profit
E’ in atto un “progressivo avvicinamento sul piano strutturale tra l’associazione e la fondazione”, almeno per quanto
riguarda le fondazioni di partecipazione, di cui il Consiglio di Stato non sembra avere tenuto adeguatamente conto, nonostante il pregresso riconoscimento della possibile presenza di un organo assembleare in una fondazione.
E’ in atto un “progressivo avvicinamento sul piano strutturale tra l’associazione e la fondazione”, almeno per quanto
riguarda le fondazioni di partecipazione, di cui il Consiglio di Stato non sembra avere tenuto adeguatamente conto, nonostante il pregresso riconoscimento della possibile presenza di un organo assembleare in una fondazione.
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Pb dell’ammissibilità della trasformazione omogenea
TAR Toscana 24 novembre 2011 n. 01811TAR Toscana 24 novembre 2011 n. 01811
Ha respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento di
TAR Toscana 24 novembre 2011 n. 01811TAR Toscana 24 novembre 2011 n. 01811
Ha respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento di
TRASFORMAZIONE DEGLI ENTI NON PROFIT
91Enti Non Profit
Ha respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento di diniego di riconoscimento della personalità giuridica di una fondazione nata dalla trasformazione di una associazione. Il provvedimento di diniego motivava in base al fatto che non era possibile effettuare la verifica della congruità del patrimonio in quanto, essendo mancata la fase di liquidazione dell’Associazione, i creditori della stessa avrebbero potuto aggredire il patrimonio della futura fondazione.
Ha respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento di diniego di riconoscimento della personalità giuridica di una fondazione nata dalla trasformazione di una associazione. Il provvedimento di diniego motivava in base al fatto che non era possibile effettuare la verifica della congruità del patrimonio in quanto, essendo mancata la fase di liquidazione dell’Associazione, i creditori della stessa avrebbero potuto aggredire il patrimonio della futura fondazione.
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Pb. dell’ammissibilità della trasformazione omogene a
ReplicaReplica
La sentenza in esame non prende direttamente posizione sulla
ReplicaReplica
La sentenza in esame non prende direttamente posizione sulla
TRASFORMAZIONE DEGLI ENTI NON PROFIT
92Enti Non Profit
La sentenza in esame non prende direttamente posizione sulla vicenda e non fornisce indicazioni utili al dibattito in quanto si limita
in realtà a dire che l’interpretazione prospettata dalla Regione Toscana e impugnata dall’Associazione è una delle possibili
interpretazioni della normativa civilistica in materia, insindacabile in quella sede in quanto non affetta da vizi di logicità né di
ragionevolezza.
La sentenza in esame non prende direttamente posizione sulla vicenda e non fornisce indicazioni utili al dibattito in quanto si limita
in realtà a dire che l’interpretazione prospettata dalla Regione Toscana e impugnata dall’Associazione è una delle possibili
interpretazioni della normativa civilistica in materia, insindacabile in quella sede in quanto non affetta da vizi di logicità né di
ragionevolezza.
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Pb dell’ammissibilità della trasformazione omogenea
TAR Piemonte n. 781 del 26 giugno 2012 TAR Piemonte n. 781 del 26 giugno 2012
Dichiara legittimo il diniego di iscrizione in virtù della suddetta impossibilità di verificare la congruità del patrimonio.
TAR Piemonte n. 781 del 26 giugno 2012 TAR Piemonte n. 781 del 26 giugno 2012
Dichiara legittimo il diniego di iscrizione in virtù della suddetta impossibilità di verificare la congruità del patrimonio.
TRASFORMAZIONE DEGLI ENTI NON PROFIT
93Enti Non Profit
impossibilità di verificare la congruità del patrimonio.
Dichiara altresì che «l’articolo 2500 nonies c.c., nel prevedere, in ambito societario, la facoltà dei creditori dell’ente di provenienza di fare opposizione alla trasformazione eterogenea al fine di ottenere la liquidazione preventiva dei propri crediti, detta una disciplina derogatoria rispetto ai principi generali desumibili dal sistema normativo e non è pertanto suscettibile di applicazione analogica alla diversa fattispecie di trasformazione diretta di un’associazione in fondazione».
impossibilità di verificare la congruità del patrimonio.
Dichiara altresì che «l’articolo 2500 nonies c.c., nel prevedere, in ambito societario, la facoltà dei creditori dell’ente di provenienza di fare opposizione alla trasformazione eterogenea al fine di ottenere la liquidazione preventiva dei propri crediti, detta una disciplina derogatoria rispetto ai principi generali desumibili dal sistema normativo e non è pertanto suscettibile di applicazione analogica alla diversa fattispecie di trasformazione diretta di un’associazione in fondazione».
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Le maggiori perplessità avanzate dalla dottrina riguardano le fusioni cosiddette “eterogenee ”.
FUSIONE DEGLI ENTI NON PROFIT
94Enti Non Profit
La stessa dottrina è invece prevalentemente uniformata nel ritenere che nessun elemento logico-giuridico possa ostacolare una fusione tra entità omogenee (nello stesso senso Cass. 23 gennaio 2007, n. 1476).
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Consiglio Notarile di Milano (n. 52 del novembre 2004)
Consiglio Notarile di Milano (n. 52 del novembre 2004)
FUSIONE DEGLI ENTI NON PROFIT
95Enti Non Profit
“è ragionevole affermare che, in linea di principio, la fusione (o scissione) tra soggetti diversi è ammessa nella misura in cui è ammessa la
trasformazione”.
“è ragionevole affermare che, in linea di principio, la fusione (o scissione) tra soggetti diversi è ammessa nella misura in cui è ammessa la
trasformazione”.
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Ipotesi individuate dalla dottrina :
SCISSIONE DEGLI ENTI NON PROFIT
un gruppo di associati si stacca da un ente associativo di carattere nazionale per costituire
96Enti Non Profit
un’associazione si stacca da una federazione.
associativo di carattere nazionale per costituire un’altra associazione o una struttura minore;
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Art. 13, comma 2, d.lgs. 155/06: le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda, poste in essere da organizzazioni che esercitano l’impresa sociale, sono realizzate in conformità di apposite linee guida adottate con D.M. 24 gennaio 2008 che prevedono, in sintesi:
OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE IMPRESE SOCIALI
97Enti Non Profit
gennaio 2008 che prevedono, in sintesi:
l’autorizzazione del Ministero della solidarietà sociale;l’applicazione della disciplina civilistica, compatibilmente con la “particolare natura dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale”.
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
Le linee guida adottate con D.M. 24 gennaio 2008 prevedono, in sintesi:
l’autorizzazione del Ministero della solidarietà
OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE IMPRESE SOCIALI
98Enti Non Profit
l’autorizzazione del Ministero della solidarietà sociale;l’applicazione della disciplina civilistica, compatibilmente con la “particolare natura dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale”.
- Gli enti senza scopo di lucro e il codice civile -
LEGISLAZIONE SPECIALE
FrammentarietàDisorganicità
Linee fondamentali emergenti dal sistema normativo
100Enti Non Profit
DisorganicitàCrescita esponenzialeMoltiplicazione di diversi trattamenti fiscali
- La legislazione speciale -
LEGGI SPECIALI
ODV APS
ENTI ECCLESIASTICI
LEGISLAZIONE SPECIALE
101Enti Non Profit
LEGGI SPECIALIONLUSONG
MPRESA SOCIALE
ASS. SPORTIVEDILETTANTISTICHE
COOPERATIVESOCIALI
- La legislazione speciale -
Art. 7 Concordato; l. 222/1985; DPR 33/1987L’espressione indica una categoria giuridica propria dell’ordinamento statuale e non dell’ordinamento canonico e va riferita non solo agli enti cattolici.
ENTI ECCLESIASTICI
102Enti Non Profit
canonico e va riferita non solo agli enti cattolici.“Gli enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione e di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato”(art. 1 l. 222/1985).
- La legislazione speciale -
Fasi della procedura di riconoscimento:
Presentazione della domanda da parte del legale rappresentante dell’ente interessato o da parte dell’Autorità ecclesiastica competente alla Prefettura dove l’ente (a
ENTI ECCLESIASTICI
103Enti Non Profit
competente alla Prefettura dove l’ente (a base associativa o fondatizia) ha la sede
Istruttoria da parte della Prefettura, con potenziale interessamento del Consiglio di Stato.
Decreto del Ministero dell’Interno.
- La legislazione speciale -
Requisito fondamentale per il riconoscimento è il fine di religione o di culto (oltre a requisiti specifici per le singole tipologie di enti).L’art. 2 della legge n. 222/1985 indica gli enti ecclesiastici
Requisito fondamentale per il riconoscimento è il fine di religione o di culto (oltre a requisiti specifici per le singole tipologie di enti).L’art. 2 della legge n. 222/1985 indica gli enti ecclesiastici
ENTI ECCLESIASTICI
104Enti Non Profit
L’art. 2 della legge n. 222/1985 indica gli enti ecclesiastici il cui fine di religione o di culto è presunto iuris et de jure(enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa; es. le parrocchie) e quelli il cui fine di religione o di culto deve essere accertato dall’Amministrazione.
L’art. 2 della legge n. 222/1985 indica gli enti ecclesiastici il cui fine di religione o di culto è presunto iuris et de jure(enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa; es. le parrocchie) e quelli il cui fine di religione o di culto deve essere accertato dall’Amministrazione.
- La legislazione speciale -
Il falso pregiudizio di un privilegio della Chiesa Cattolica.(sezione ICI-IMU e Chiesa de Il Sussidiario.net e
IMU ed enti ecclesiastici
ENTI ECCLESIASTICI
105Enti Non Profit
(sezione ICI-IMU e Chiesa de Il Sussidiario.net e art. “Le esenzioni dall’IMU per gli enti non commerciali ed ecclesiastici”, pubblicato sul numero 1 del 2012 della rivista trimestrale Non Profit nonché approfondimenti sull’IMU sul n. 1/2013 della medesima).
- La legislazione speciale -
Gli enti ecclesiastici ai sensi dell’art. 16 della l. n. 222/1985 sono soggetti alle leggi civili per le attività degli enti ecclesiastici diverse dalla religione ed il culto e, pertanto, ove svolgano
Fallimento enti
ENTI ECCLESIASTICI
106Enti Non Profit
culto e, pertanto, ove svolgano stabilmente attività organizzata di produzione o scambio di beni e servizi con metodo economico sono imprenditore cui si applica la relativa disciplina ivi compresa quella fallimentare.
(Tribunale di Paola, sentenza,3 dicembre 2009)
enti ecclesiastici
- La legislazione speciale -
Le organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo possono ottenere il riconoscimento di idoneità con
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE
107Enti Non Profit
possono ottenere il riconoscimento di idoneità con decreto del MAE.Necessaria sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
- La legislazione speciale -
L’elenco delle ONG riconosciute idonee è disponibile sul sito www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs
Le richieste di riconoscimento possono essere
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE
108Enti Non Profit
Le richieste di riconoscimento possono essere presentate dalle organizzazioni costituitesi da almeno tre anni per le seguenti tipologie di attività: (i) realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei P.V.S.; (ii) selezione, formazione ed impiego di volontari; (iii) formazione in loco di cittadini dei P.V.S.
- La legislazione speciale -
Le organizzazioni che risultino idonee per una o più delle suddette attività possono inoltre richiedere il riconoscimento per realizzare «attività di informazione» e /o di «educazione allo sviluppo».
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE
109Enti Non Profit
assenza di scopo di lucro;assenza di rapporti di dipendenza da enti lucrativi;destinazione del patrimonio in caso di scioglimento ad altra istituzione con la medesima finalità.
Requisiti statutari
- La legislazione speciale -
ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE
Il MAE fornisce contributi alle ONG che abbiano ottenuto il riconoscimento di idoneità per lo svolgimento di attività di
Finanziamenti
110Enti Non Profit
svolgimento di attività di cooperazione in misura non superiore al 70% dell’importo delle iniziative programmate e affida loro l’incarico di realizzare specifici programmi.
- La legislazione speciale -
La legge n. 266/1991 definisce organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere un’attività non lucrativa, esclusivamente per fini di solidarietà, avvalendosi in modo determinante e
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
111Enti Non Profit
fini di solidarietà, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti.Le organizzazioni di volontariato che possegono i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge n. 266/1991 si iscrivono nei registri istituiti dalle regioni e province autonome.
- La legislazione speciale -
l’assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Requisiti statutari ai sensi della legge quadro
112Enti Non Profit
l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti,l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione da parte dell’assemblea.
- La legislazione speciale -
Linee guida sulla gestione dei registri del volontariato del gennaio 2010Consiglio di Stato n. 387/2013 : l’assenza di fine di lucro non è ostativa alla partecipazioni ad appalti
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
113Enti Non Profit
lucro non è ostativa alla partecipazioni ad appalti pubblici (C. giust. CE); la legge quadro menziona tra le entrate anche quelle derivanti da attività commerciali marginali.
Vedi approfondimenti sul n. 1/2013 rivista Non Prof it
- La legislazione speciale -
Sono considerate APS le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
114Enti Non Profit
svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.Iscrizione nell’apposito registro (nazionale o regionale) e adozione di previsioni statutarie obbligatorie.
- La legislazione speciale -
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
sede legale; denominazione; oggetto sociale;attribuzione della rappresentanza legale; assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
Requisiti statutari ai sensi della legge n. 383/200 0
115Enti Non Profit - La legislazione speciale -
caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;obbligo di reinvestire l’avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza con la previsione dell’elettività delle cariche associative; criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati, loro diritti e obblighi;obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e modalità di approvazione; modalità di scioglimento e obbligo di devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale.
Come le ODV, anche le APS si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri
associati
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
tuttavia
116Enti Non Profit - La legislazione speciale -
in caso di particolare necessità le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche
ricorrendo ai propri associati.
tuttavia
Legge n. 381/1991Un particolare tipo di società cooperativa il cui scopo è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei
COOPERATIVE SOCIALI
117Enti Non Profit
alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini TIPO A: attività assistenziali (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi)TIPO B: attività diverse(agricole, industriali, commerciali o di servizi) per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
- La legislazione speciale -
invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in
COOPERATIVE SOCIALI
Tipo B – persone svantaggiate (doc. proveniente da P.A.):
118Enti Non Profit
psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato, essere socie.
- La legislazione speciale -
COOPERATIVE SOCIALI
Tipologie di soci : lavoratori / fruitori / finanziatori / volontari (il cui n. non può superare la metà del numero complessivo dei soci).
Tipo B (continua):
119Enti Non Profit - La legislazione speciale -
numero complessivo dei soci).Nelle Coop. Sociali Tipo B i soci lavoratori si distinguono in ordinari e persone svantaggiate.Iscrizione nell’Albo Nazionale delle Cooperative in apposita sezione cooperative sociali; iscrizione nell’albo regionale per poter stipulare convenzioni con gli enti pubblici
ASSOCIAZIONI e SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Enti associativi che svolgono attività sportiva dilettantistica (definita nell’ambito della normativa regolamentare degli organismi federati cui gli enti sono affiliati) e perseguono finalità di interesse generale considerate meritevoli di tutela.
120Enti Non Profit
Associazione sportiva riconosciuta ex D.P.R. n. 361/2001Associazione sportiva non riconosciutaSocietà di capitali o cooperativa
- La legislazione speciale -
Tipologie
essere senza scopo di lucro
ASSOCIAZIONI e SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Le associazioni e sportive dilettantistiche che intendono godere delle agevolazioni previste dall’art.90 della legge 289/2002 devono:
121Enti Non Profit
essere senza scopo di lucroindicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica,indicare le clausole statutarie di cui all’art.90 legge n. 289/2002;essere iscritte presso una delle federazioni riconosciute dal CONI.
- La legislazione speciale -
Qualifica meramente fiscale spettante agli enti in Onlus
ONLUS. QUADRO STATICO.
122Enti Non Profit
possesso dei requisiti previsti dall’art. 10 del d.lgs. n. 460/1997 iscritti alla relativa Anagrafe
- La legislazione speciale -
(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)
ONLUS
Iscrizione allaAnagrafe
Sintesi delle formalità previste dal D.M. n. 266/2003
Invio alla DRE del domicilio fiscale dell’ente
123Enti Non Profit - La legislazione speciale -
COMUNICAZIONE di iscrizioneDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA dell’atto di notorietà oppure l’ATTO COSTITUTIVO o lo STATUTO (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata)
La DRE procede al
CONTROLLO FORMALE PREVENTIVO
ONLUS
124Enti Non Profit - La legislazione speciale -
Regolarità compilazione modello di ComunicazioneSussistenza requisiti formaliAllegazione dichiarazione sostitutiva o statuto
provvedendo all’iscrizione o alla comunicazione motivata della mancata iscrizione entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione (silenzio assenso)
le associazioni i comitati
ONLUS
Possono essere Onlus:
125Enti Non Profit
i comitati le fondazioni le società cooperative gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica (cfr. Atto Indirizzo Ag. Onlus e Circ. 38/E/2011 sulla configurabilità del trust Onlus)
- La legislazione speciale -
ONLUS
NON possono essere Onlus:
gli enti pubblicile società commerciali diverse dalle cooperative
126Enti Non Profit - La legislazione speciale -
le società commerciali diverse dalle cooperativegli enti conferenti di cui alla l. n. 218/1990i partiti e i movimenti politicile organizzazioni sindacalile associazioni di datori di lavorole associazioni di categoria
Req
uisi
ti st
atut
ari
a) lo svolgimento di attività in uno o più degli undici settori b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui alla lettera
a) ad eccezione di quelle a esse direttamente connessed) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
ONLUS
127Enti Non Profit
Req
uisi
ti st
atut
ari
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura (cfr. presunzioni ex lege);
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- La legislazione speciale -
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentita l’Agenzia per le Onlus, salvo diversa destinazione imposta dalla legge (per la nozione di pubblica utilità come riflesso esterno dei risultati dell’attività cfr. Atto Ind. Ag. Onlus 26/10/2006)
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale
ONLUSR
equi
siti
stat
utar
i
128Enti Non Profit
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".
- La legislazione speciale -
Req
uisi
ti st
atut
ari
DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA’ DIVERSE DA QUELLE ISTITUZIONALI
ONLUS
Tra i requisiti previsti dall’art. 10 citato:
129Enti Non Profit
DIVERSE DA QUELLE ISTITUZIONALI
AD ECCEZIONE DI QUELLE AD ESSE DIRETTAMENTE CONNESSE
- La legislazione speciale -
(comma 1, lettera c.)
ONLUS
Quelle dirette al perseguimento di finalità di solidarietà sociale, svolte in uno o più dei settori indicati Attività
130Enti Non Profit - La legislazione speciale -
in uno o più dei settori indicati nell’art. 10, comma 1, lettera a)
(settori che si dividono in: a solidarismo immanente / a solidarismo condizionato)
Attività istituzionali
ONLUS
Se le attività sono svolte in uno dei settori a solidarismo cosiddetto immanente, il perseguimento di Solidarismo
131Enti Non Profit - La legislazione speciale -
immanente, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, essenziale per una Onlus, si considera “presunto” .
SolidarismoImmanente
ONLUS
assistenza sociale e socio-sanitaria;
beneficenza;
tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico;
Solidarismo
132Enti Non Profit - La legislazione speciale -
tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
promozione della cultura e dell'arte finanziata dall’amministrazione centrale dello Stato;
ricerca scientifica di particolare interesse sociale (DPR n. 135/2003).
SolidarismoImmanente
ONLUS
Solidarismo
Se le attività sono svolte in uno dei settori a solidarismo cosiddetto condizionato, il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, essenziale per una Onlus, si
133Enti Non Profit - La legislazione speciale -
SolidarismoCondizionato
essenziale per una Onlus, si considera realizzato solo se i destinatari sono soggetti svantaggiati (Cfr. Linee guida Ag. Onlus) in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
ONLUS
Solidarismo
assistenza sanitaria;
istruzione;
formazione;
134Enti Non Profit - La legislazione speciale -
SolidarismoCondizionato
formazione;
sport dilettantistico;
promozione della cultura e dell'arte;
tutela dei diritti civili.
ONLUS
Attività
(Art. 10, comma 5, d.lgs. n. 460/1997)
Il loro esercizio è consentito a condizione che, in ciascun
135Enti Non Profit - La legislazione speciale -
AttivitàConnesse
condizione che, in ciascun esercizio, non siano prevalenti rispetto alle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive
dell’ente
Obbligo di contabilità separata
Limitatamente all’esercizio di alcune attivitàEnti ecclesiastici (enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica) delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
ONLUS PARZIARIE
136Enti Non Profit
religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o inteseAssociazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno
- La legislazione speciale -
A prescindere dai requisiti di cui all’articolo 10Organismi di volontariato di cui alla l. n. 266/1991 iscritti nei relativi registri Organizzazioni non governative riconosciute
ONLUS DI DIRITTO
137Enti Non Profit
Organizzazioni non governative riconosciute idonee ex l. n. 49/1987 Cooperative sociali di cui alla l. n. 381/1991 Consorzi ex art. 8 l. n. 381/1991 con base sociale formata al 100% da coop. sociali
- La legislazione speciale -
Non esercitano attività commerciale se svolgono attività istituzionali finalizzate al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi delle attività connesse a quelle istituzionali
Agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redd iti
ONLUS
138Enti Non Profit
I proventi delle attività connesse a quelle istituzionali non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Le altre categorie di redditi (fondiari, di capitale e diversi) sono invece assoggettate al tributo secondo quanto stabilito per gli enti non commerciali.Godono delle agevolazioni di cui all’art. 143 comma 3 del TUIR concernenti rispettivamente le raccolte pubbliche di fondi e i contributi corrisposti da enti pubblici.
- La legislazione speciale -
Il Legislatore non ha introdotto alcuna norma che escluda le attività istituzionali e connesse delle Onlus dall’ambito della commercialità ai fini IVA. L’art. 14 del Dlgs 460/97 prevede delle esenzioni a
Agevolazioni fiscali ai fini IVA
ONLUS
139Enti Non Profit
L’art. 14 del Dlgs 460/97 prevede delle esenzioni a favore delle Onlus per alcune attività considerate dal legislatore meritevoli di tutela (numeri 15,19,20,27 ter dell’art. 10 del DPR 633/72).
- La legislazione speciale -
Altre agevolazioni fiscali
ONLUS
Per atti costitutivi e modifiche statutarie l’imposta di registro è applicata in misura fissa (art. 22 del Dlgs 460/97).Gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e
140Enti Non Profit - La legislazione speciale -
se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da Organizzazioni non lucrative di Utilità sociale” sono esclusi in modo assoluto dall’imposta di bollo ( art.17 del Dlgs 460/97).Esenzione dalle tasse di concessione governativa ( art. 18 del Dlgs 460/97).In alcune regioni esenzioni IRAP.LEGGE PIU’ DAI MENO VERSI e altre agevolazioni per erogazioni ad Onlus.
Previo parere obbligatorio ma non vincolante dell’Agenzia per le Onlus la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente emette provvedimento motivato di cancellazione dall’Anagrafe (dandone tempestiva comunicazione all’interessato) nelle seguenti
ONLUS
Perdita della qualifica e
141Enti Non Profit
comunicazione all’interessato) nelle seguenti ipotesi:
mancanza (fin dall’iscrizione) o venir meno (successivamente all’iscrizione) dei requisiti di cui all’art. 10 del Dlgs 469/97;inosservanza in concreto di uno o più dei requisiti di cui all’art. 10 del Dlgs 469/97.
- La legislazione speciale -
qualifica esanzioni
ONLUS
Effettidella
Perdita dei benefici fiscali dal giorno dell’avvenuta cancellazione.Decadenza dalle agevolazioni fruite e relativo recupero delle imposte non pagate.La decadenza è totale nel caso della mancanza di uno o più dei requisiti formali fin
142Enti Non Profit - La legislazione speciale -
dellacancellazione
mancanza di uno o più dei requisiti formali fin dal momento dall’iscrizione; qualora sia accertato il venir meno di uno o più dei requisiti in un momento successivo all’iscrizione, la decadenza si verifica invece da tale momento.Eventuale applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 460/1997 e di quelle di cui alle singole leggi d’imposta.
Sanzione amministrativa per i rappresentanti legali e membri degli organi amministrativiper:
godimento dei benefici previsti dal d.lgs. n. 460/97 in assenza dei requisiti di cui
ONLUS
Perdita della qualifica e
sanzioni
143Enti Non Profit
460/97 in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10 del medesimo; violazione delle disposizioni di cui alle lettere c) e d) dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 460/1997;omissione delle comunicazioni previste in relazione all’Anagrafe Onlus.
- La legislazione speciale -
sanzioni
Sanzione amministrativa in caso di uso abusivo (da parte di soggetti diversi dalle Onlus) nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o
ONLUS
Perdita della qualifica e
sanzioni
144Enti Non Profit
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dell’espressione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" , ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno.
- La legislazione speciale -
sanzioni
Accanto alla legislazione, la prassi assume sempre
QUADRO DINAMICO
La prassi dell’amministrazione finanziaria e
145Enti Non Profit
prassi assume sempre maggiore rilievo per il non
profit
- La legislazione speciale -
finanziaria e giurisprudenza e dell’agenzia per il terzo settore
“Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione … la corresponsione ai lavoratori
ONLUS E LIMITI RETRIBUTIVI PER I DIPENDENTI
Art. 10, comma 6,lettera e),
146Enti Non Profit
corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche”
- La legislazione speciale -
lettera e),d.lgs. n. 460/1997
Conferma della risoluzione n. 294/E del 10 settembre 2002: l’art. 10, comma 6, lettera e), d.lgs. n. 460/1997 è norma antielusiva di tipo sostanziale della quale può essere chiesta la disapplicazione, ai sensi dell’art. 37-bis,
ONLUS E LIMITI RETRIBUTIVI PER I DIPENDENTI
Circolare
147Enti Non Profit
disapplicazione, ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, con apposita istanza alla Direzione regionale competente ogni qual volta possa essere dimostrato che l’operazione attuata non concretizza in realtà un comportamento elusivo, ma risulta conforme, ad esempio, ad interessi coerenti e non altrimenti perseguibili dalle ONLUS
- La legislazione speciale -
Circolaren. 59/E/2007
La situazione di svantaggio economico è solo una tra
quelle previste dal legislatore in via alternativa.
CASE DI RIPOSO ONLUS
Cassazione Sezioni Unite
148Enti Non Profit
in via alternativa.
Il fatto che le prestazioni vengano rese dietro
corrispettivo (la retta a prezzo di mercato) non inficia il fine
solidaristico.
- La legislazione speciale -
Sezioni Unite n. 24883/2008
CASE DI RIPOSO ONLUS
Sintesi
Attività istituzionali
non autosufficienza documentata come grave;
versamento di una quota della retta
149Enti Non Profit - La legislazione speciale -
Sintesi situazione
attuale
versamento di una quota della retta inferiore al 50%.
Attività connesse
Prestazioni ad anziani non versanti in condizioni di non autosufficienza grave che versano più del 50% della retta.
Detenzione di partecipazioni in società di capitali :
ALTRA PRASSI IN MATERIA DI ONLUS. In sintesi.
Secondo l’Agenzia delle Entrate è consentita solo a condizione che si sostanzi in una gestione statico -conservativa del patrimonio, altrimenti costituirebbe
150Enti Non Profit - La legislazione speciale -
conservativa del patrimonio, altrimenti costituirebbe un’attività non consentita alle Onlus. Non è invece consentita la detenzione di partecipazione che comportino l’assunzione di funzioni di coordinamento e direzione della controllata.(Circ. 59/E/2007; Ris. 83/E/2005; Atto Ind. Ag. Onlus 15/03/2005 e 24/03/2011)
Detenzione di partecipazioni in società di capitali
ALTRA PRASSI IN MATERIA DI ONLUS. In sintesi.
Di diverso avviso l’Agenzia delle Onlus secondo la quale occorre una valutazione caso per caso .
151Enti Non Profit - La legislazione speciale -
Per quanto riguarda il caso particolare dell’assunzione di partecipazioni in imprese sociali entrambe le Agenzie (Circ. 38/E/2011) concordano nell’ammettere la detenzione di partecipazioni anche maggioritarie o totalitarie in società commerciali aventi la qualifica di imprese sociali, visti i vincoli stringenti cui sono sottoposte.
Onlus partecipate dai cosiddetti enti esclusi
ALTRA PRASSI IN MATERIA DI ONLUS. In sintesi.
La svolta della Circolare n. 38/E del 1 agosto 2011: prima gli enti esclusi non devono esercitare un’influenza dominante; ora possono costituire o partecipare ad
152Enti Non Profit - La legislazione speciale -
dominante; ora possono costituire o partecipare ad Onlus ancorché nella compagine sociale essi siano prevalenti o assumano un ruolo determinante nella gestione della Onlus. (per un approfondimento delle motivazioni della svolta cfr. art. «Onlus partecipate da enti pubblici e società commerciali. L’Agenzia delle Entrate finalmente cambia idea» su www.nonprofitonline.it )
Perdita della qualifica senza scioglimento
ALTRA PRASSI IN MATERIA DI ONLUS. In sintesi.
Devoluzione del patrimonio limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi di imposta in cui l’ente ha fruito delle agevolazioni Onlus.
153Enti Non Profit - La legislazione speciale -
l’ente ha fruito delle agevolazioni Onlus.Predisposizione di un documento che dia conto del patrimonio sia nel momento immediatamente anteriore all’assunzione della qualifica sia nel momento immediatamente successivo alla perdita.
(Circ. 59/E/2007; Atto Ind. Ag. Onlus 07/05/2008)
Sezioni Unite della Cassazione sentenza n. 1625/2010
ALTRA PRASSI IN MATERIA DI ONLUS. In sintesi.
Giurisdizione su cancellazione/mancata iscrizione
154Enti Non Profit
La giurisdizione in materia di cancellazione / mancata iscrizione all’Anagrafe Onlus spetta al giudice tributario e non al giudice amministrativo in quanto non sussiste margine di discrezionalità in capo alla P.A.
- La legislazione speciale -
Soppressione dell’Agenzia per il Terzo Settore (ex Agenzia per le Onlus) avvenuta ad opera del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012 (art. 8 comma 23),
L’AGENZIA PER LE ONLUS
Soppressione dell’Agenzia per il Terzo Settore
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Legge n. 16 del 2 marzo 2012 (art. 8 comma 23), convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, e relativo trasferimento di funzioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , sul cui sito è possibile trovare tutti i principali provvedimenti emanati dall’Agenzia, inclusi gli Atti di Indirizzo citati.
- La legislazione speciale -
Libro Bianco sul Terzo Settore realizzato per iniziativa dell’Agenzia per le Onlus
presentato a Milano il 2 ottobre 2006
IL LIBRO BIANCO SUL TERZO SETTORE
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presentato a Milano il 2 ottobre 2006
Comitato Scientifico : Roberto Cartocci, Mario Molteni, Fabio Roversi Monaco, Paolo Sciumé, Salvatore Sica.Comitato di redazione : Lucia Boccacin, Michele Carpinelli, Emilio Colombo, Luca Grandullia, Marco Grumo, Fausto Maconi, Andrea Perrone, Costanzo Ranci, Leonardo Salvemini.
- De jure condendo: Prospettive di riforma del Terzo Settore -
Dopo una fotografia a livello economico, sociologico e giuridico del terzo settore, il testo ne presenta nodi problematici e
IL LIBRO BIANCO SUL TERZO SETTORE
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ne presenta nodi problematici e rilievi critici, soffermandosi in particolare sulle problematiche connesse alla normativa vigente, caratterizzata da frammentarietà e disorganicità.
- De jure condendo: Prospettive di riforma del Terzo Settore -
Il Libro Bianco fornisce, poi, gli indirizzi per un riassetto della normativa in
chiave di semplificazione e regolazione
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chiave di semplificazione e regolazione promozionale (concetto fondamentale e
innovativo).
- De jure condendo: Prospettive di riforma del Terzo Settore -
La regolazione promozionale è complementare a quella di tutela e “si fonda sul presupposto
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che la norma possa concorrere a sviluppare il Terzo settore nel suo specifico modo di essere,
incentivandolo a una maggiore auto-organizzazione e autonomia”.
- De jure condendo: Prospettive di riforma del Terzo Settore -
La legislazione speciale degli ultimi anni, diversamente, ha disegnato un “sistema che
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diversamente, ha disegnato un “sistema che ha creato vincoli eccessivi alla libera auto-
organizzazione della società civile”
- De jure condendo: Prospettive di riforma del Terzo Settore -
Al Terzo Settore serva invece una regolamentazione adeguata alle sue specificità,
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che “non ne deprima le potenzialità e le effettive capacità realizzative, ma al contrario le sostenga
e le valorizzi”, anche al fine di accrescerne la credibilità sociale.
- De jure condendo: Prospettive di riforma del Terzo Settore -
In proposito, un passaggio particolarmente innovativo potrebbe riguardare l’individuazione,
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innovativo potrebbe riguardare l’individuazione, la valorizzazione e l’incentivazione delle
cosiddette “buone pratiche” adottate spontaneamente dagli enti no profit.
- De jure condendo: Prospettive di riforma del Terzo Settore -
IL LIBRO BIANCO SUL TERZO SETTORE
struttura e funzionamento organizzativo;Buone
pratiche
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organizzativo;risultato conseguito attraverso le attività svolte.
praticherelative a
sottoscrizione di carte etiche, utilizzo del bilancio sociale, forme partecipative e decisionali di tipo
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Esempi di indicatori di
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partecipative e decisionali di tipo democratico, adozione di convenzioni con soggetti istituzionali nell’ottica della sussidiarietà.
- De jure condendo: Prospettive di riforma del Terzo Settore -
indicatori di pratiche
virtuose del primo tipo
impatto sociale sul territorio di riferimento e soddisfazione dei
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Indicatori principali di
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beneficiari.Insufficiente sviluppo in Italia di una cultura della valutazione.
- De jure condendo: Prospettive di riforma del Terzo Settore -
principali di pratiche
virtuose del secondo tipo
Nella prospettiva di una semplificazione normativa funzionale alla valorizzazione del
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Verso una nuova disciplina degli enti non profit.
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normativa funzionale alla valorizzazione del Terzo Settore la distinzione tra profilo del soggetto e profilo dell’attività (oggi in gran parte negata dalla normativa vigente) è indicata come utile criterio per un possibile intervento riformatore.
- De jure condendo: Prospettive di riforma del Terzo Settore -
La disciplina del soggetto deve essere affidata al codice civile (fonte generale
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codice civile (fonte generale del diritto privato comune) che deve apprestare “modelli neutri , adattabili a ogni tipo di attività e di scopo, purché non di lucro”
- De jure condendo: Prospettive di riforma del Terzo Settore -
Il Libro Bianco suggerisce di esplicitare (inserendo un’apposita norma nel c.c.) che il tratto caratterizzante della fattispecie regolata
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tratto caratterizzante della fattispecie regolata è il vincolo di destinazione integrale delle risorse al perseguimento della mission
(assenza di lucro soggettivo)
- De jure condendo: Prospettive di riforma del Terzo Settore -
La disciplina dell’attività di utilità socialedeve essere riservata alla legislazione
speciale (fonte dotata di maggiore flessibilità)
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speciale (fonte dotata di maggiore flessibilità) in un’ottica agevolativa (soprattutto tributaria)
basata sulla meritorietà.
- De jure condendo: Prospettive di riforma del Terzo Settore -
Problema preliminare
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Quando un’attività può dirsi socialmente utile?
171Enti Non Profit - De jure condendo: Prospettive di riforma del Terzo Settore -
Quando un’attività può dirsi socialmente utile?
Quando un’attività può dirsi meritoria ai fini del riconoscimento di agevolazioni di tipo fiscale?
Definizione (in termini molto generali però) dei settori di attività
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Possibili
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attività Meritorie quelle attività la cui produzione è garantita e tutelata dallo stato in base ai diritti sociali costituzionalmente riconosciuti
- De jure condendo: Prospettive di riforma del Terzo Settore -
Possibili soluzioni
alternative
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Tema collegato:
i controlli
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assicurare un’adeguata tutela di tutti gli interessi coinvolti (dei donors, dei destinatari dell’attività, dello
stato alla corretta destinazione delle risorse)
- De jure condendo: Prospettive di riforma del Terzo Settore -
ratio
Vincoli sulle finalitàVincoli sulle attività
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Possibili
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Vincoli sulle attivitàVincoli agli amministratoriVincoli sulla distribuzione degli utili
- De jure condendo: Prospettive di riforma del Terzo Settore -
Possibili forme di controllo
Importanza di forme di controllo anche “interno” attraverso una disciplina della governance che
preveda il riconoscimento di forme di voice
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preveda il riconoscimento di forme di voiceinterna e/o l’introduzione negli organi di governo
appunto di soggetti che rappresentino gli interessi dei beneficiari.
- De jure condendo: Prospettive di riforma del Terzo Settore -