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NON PROFITNON PROFIT

Terzo settore: enti che non appartengono allo Terzo settore: enti che non appartengono allo StatoStato (enti pubblici) e non (enti pubblici) e non appartengono al appartengono al MercatoMercato (imprese e società di capitali: for profit), ma sono (imprese e società di capitali: for profit), ma sono enti enti privatiprivati che perseguono finalità che perseguono finalità pubblichepubbliche..

Forte sviluppo negli anni ’80 e ’90Forte sviluppo negli anni ’80 e ’90Gli enti non profit Gli enti non profit anticipanoanticipano gli enti pubblici gli enti pubblici nella risposta ai bisogni sociali nella risposta ai bisogni sociali emergenti emergenti e spesso rappresentano i diritti delle categorie più debolie spesso rappresentano i diritti delle categorie più deboli

Lo Stato riconosce l’importanza del terzo settore e lo sostiene in 3 modi:Lo Stato riconosce l’importanza del terzo settore e lo sostiene in 3 modi:- - disciplina la collaborazionedisciplina la collaborazione con il terzo settore (prima volta: legge n. con il terzo settore (prima volta: legge n. 833 del 1978; in PAT l.p. 35 e 38 del 1983) e lo sostiene economicamente833 del 1978; in PAT l.p. 35 e 38 del 1983) e lo sostiene economicamente- - definiscedefinisce con leggi speciali le con leggi speciali le diverse caratteristichediverse caratteristiche- riconosce- riconosce al terzo settore una serie dial terzo settore una serie di agevolazioni fiscaliagevolazioni fiscali

Art. 1 della legge Art. 1 della legge n. 833 del 1978n. 833 del 1978: : “Le associazioni di volontariato possono “Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge”.nelle forme stabiliti dalla presente legge”.

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Riferimenti costituzionaliRiferimenti costituzionali

Principi costituzionali a sostegno dello sviluppo del terzo Principi costituzionali a sostegno dello sviluppo del terzo settore sono:settore sono:

Art. Art. 22: dovere di : dovere di solidarietà socialesolidarietà sociale (oltre a garantire i (oltre a garantire i diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali)diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali)

Art. Art. 33: dovere dello Stato di promuovere : dovere dello Stato di promuovere l’uguaglianza e l’uguaglianza e la pari dignità socialela pari dignità sociale eliminando gli ostacoli che eliminando gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona (in questo impediscono il pieno sviluppo della persona (in questo compito lo Stato si avvale anche del terzo settore)compito lo Stato si avvale anche del terzo settore)Art. Art. 18: diritto di associarsi liberamente18: diritto di associarsi liberamenteArt. Art. 4545: riconoscimento della : riconoscimento della funzione sociale della funzione sociale della cooperazione a fini di mutualitàcooperazione a fini di mutualità

Art.Art. 118, 118, comma 4: comma 4: sussidiarietà orizzontalesussidiarietà orizzontale

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Codice civileCodice civile

Il primo libro del codice civile stabilisce che i soggetti titolari di diritti Il primo libro del codice civile stabilisce che i soggetti titolari di diritti e doveri sono le persone e doveri sono le persone fisichefisiche (capaci di agire dopo i 18 anni) e le (capaci di agire dopo i 18 anni) e le persone persone giuridichegiuridiche (gruppo di cittadini + scopo + riconoscimento (gruppo di cittadini + scopo + riconoscimento pubblico)pubblico)..

Distingue le Distingue le FONDAZIONIFONDAZIONI dalle dalle ASSOCIAZIONIASSOCIAZIONI (articoli (articoli 1212 e e seguenti). Costituite con atto pubblico (cioè davanti al notaio): seguenti). Costituite con atto pubblico (cioè davanti al notaio): ottengono ottengono personalità giuridicapersonalità giuridica di diritto privato (con un atto di diritto privato (con un atto amministrativo di riconoscimento).amministrativo di riconoscimento).

Nella fondazione prevale l’elemento Nella fondazione prevale l’elemento patrimonialepatrimonialeNell’associazione prevale l’elemento Nell’associazione prevale l’elemento personalepersonale

Art. 36 – associazioni NON riconosciute Art. 36 – associazioni NON riconosciute (libertà delle forme, (libertà delle forme, ferma restando assenza scopi di lucro e democraticità interna)ferma restando assenza scopi di lucro e democraticità interna)

L’art. 39 c.c. prevede i L’art. 39 c.c. prevede i COMITATICOMITATI che possono essere costituiti da che possono essere costituiti da un ristretto numero di persone a scopi di beneficenza, oppure  per un ristretto numero di persone a scopi di beneficenza, oppure  per promuovere opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, promuovere opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti. Raggiunto lo scopo, il comitato si scioglie.festeggiamenti. Raggiunto lo scopo, il comitato si scioglie.

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TipologieTipologie Gli enti privati che compongono il mondo del non profit si Gli enti privati che compongono il mondo del non profit si differenziano sostanzialmente per tipologia e status differenziano sostanzialmente per tipologia e status giuridico, ma sono accomunati dal perseguimento di giuridico, ma sono accomunati dal perseguimento di scopi solidaristiciscopi solidaristici e dall’ e dall’assenza di fini di lucroassenza di fini di lucro..

La nostra legislazione ha disciplinato con leggi speciali La nostra legislazione ha disciplinato con leggi speciali varie varie tipologie di enti non profit:tipologie di enti non profit:organizzazioni non governativeorganizzazioni non governative (legge n. 49 del 1987); (legge n. 49 del 1987);organizzazioni diorganizzazioni di volontariatovolontariato (legge n. 266 del 1991);(legge n. 266 del 1991);cooperative socialicooperative sociali (legge n. 381 del 1991); (legge n. 381 del 1991);fondazioni bancariefondazioni bancarie (D.lgs. n. 153 del 1999); (D.lgs. n. 153 del 1999);associazioni di promozione socialeassociazioni di promozione sociale (l n.383 del 2000); (l n.383 del 2000);imprese socialiimprese sociali (D.lgs. 155/2006). (D.lgs. 155/2006).

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OOrganizzazionirganizzazioni NNonon GGovernativeovernativeLe prime Ong nascono negli anni settanta e svolgono attività di Le prime Ong nascono negli anni settanta e svolgono attività di sostegno del mondo missionario nei paesi in via di sviluppo. Oggi le sostegno del mondo missionario nei paesi in via di sviluppo. Oggi le ONG sono di ispirazione anche laica, impegnate sul più ampio ONG sono di ispirazione anche laica, impegnate sul più ampio fronte della cooperazione allo sviluppo, in sinergia con le istituzioni fronte della cooperazione allo sviluppo, in sinergia con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali. (esempi in Trentino: ACAV e nazionali, europee ed internazionali. (esempi in Trentino: ACAV e EDUS)EDUS)

La legge di riferimento è la La legge di riferimento è la n. 49 del 1987n. 49 del 1987 che prevede un che prevede un riconoscimento ministerialericonoscimento ministeriale (Ministero affari esteri) per quelle (Ministero affari esteri) per quelle associazioni/enti che abbiano determinati requisiti statutari.associazioni/enti che abbiano determinati requisiti statutari.

Il riconoscimento di ONG viene concesso dopo un esame dello Il riconoscimento di ONG viene concesso dopo un esame dello statuto statuto che deve possedere una serie di clausole tipiche che deve possedere una serie di clausole tipiche previste dalla legge n. 49.previste dalla legge n. 49.

ONG ONG (come anche cooperative sociali e organizzazioni di volontariato)(come anche cooperative sociali e organizzazioni di volontariato) sono sono considerate considerate ONLUSONLUS “di diritto”“di diritto” (art. 10, comma 8, D.lgs. 460/97) dal punto (art. 10, comma 8, D.lgs. 460/97) dal punto di vista fiscale di vista fiscale (viene attribuita la qualifica fiscale di onlus senza necessità di (viene attribuita la qualifica fiscale di onlus senza necessità di iscrizione alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate)iscrizione alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate)

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Cooperative socialiCooperative sociali

In base all’articolo 1 della In base all’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. legge 8 novembre 1991, n. 381381 (Disciplina delle cooperative sociali (Disciplina delle cooperative sociali), sono ), sono definite come definite come impreseimprese che nascono con lo scopo di che nascono con lo scopo di ""perseguire l’interesse generale della comunità alla perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini"cittadini". .

Si applicano anche tutte le norme che disciplinano le cooperative in Si applicano anche tutte le norme che disciplinano le cooperative in generale, tra cui la legge 59/92 “Nuove norme in materia di società generale, tra cui la legge 59/92 “Nuove norme in materia di società cooperativa”cooperativa”

Natura mista: Natura mista: pubblicisticapubblicistica riguardo agli scopi; riguardo agli scopi; privatisticaprivatistica quanto quanto alla forma organizzativa.alla forma organizzativa.

((art. 2082 c.cart. 2082 c.c.> imprenditore è chi esercita professionalmente .> imprenditore è chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi)scambio di beni o di servizi)

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Tipo A e tipo BTipo A e tipo B

Le cooperative sociali Le cooperative sociali di tipo Adi tipo A ( (servizi socio-sanitariservizi socio-sanitari ed educativied educativi) si occupano di ) si occupano di assistenzaassistenza domiciliare agli domiciliare agli anziani, ai malatianziani, ai malati, ai pazienti , ai pazienti psichiatricipsichiatrici; gestiscono ; gestiscono comunità alloggio e centri diurni per comunità alloggio e centri diurni per minori e portatori di minori e portatori di handicaphandicap; si occupano della custodia dei bambini e ; si occupano della custodia dei bambini e offrono servizi educativi e ricreativi per offrono servizi educativi e ricreativi per minori a rischiominori a rischio..

Le cooperative sociali Le cooperative sociali di tipo Bdi tipo B ( (attività produttiveattività produttive finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro di finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate) persone svantaggiate) possono svolgere qualsiasi possono svolgere qualsiasi attività di impresaattività di impresa - agricola, industriale, artigianale, - agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizi -, ma commerciale, di servizi -, ma devono destinare una devono destinare una parte dei posti di lavoro (almeno il 30%) a persone parte dei posti di lavoro (almeno il 30%) a persone svantaggiatesvantaggiate:: a invalidi fisici, psichici e sensoriali, a invalidi fisici, psichici e sensoriali, psichiatrici, ex tossicodipendenti e/o alcolisti, minori in psichiatrici, ex tossicodipendenti e/o alcolisti, minori in difficoltà, ex detenuti, ecc. difficoltà, ex detenuti, ecc.

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Atto costitutivoAtto costitutivoAtto di nascita della cooperativa è rappresentato dall’Atto di nascita della cooperativa è rappresentato dall’ATTO COSTITUTIVOATTO COSTITUTIVO, , che fa rinvio ad un regolamento interno, allegato come parte integrante e che fa rinvio ad un regolamento interno, allegato come parte integrante e sostanziale, rappresentato dallo sostanziale, rappresentato dallo STATUTOSTATUTO..

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di sociali possono prevedere la presenza di soci volontarisoci volontari che prestino la loro che prestino la loro attività gratuitamente. Il loro numero attività gratuitamente. Il loro numero non può superare la metà del non può superare la metà del numero complessivo dei socinumero complessivo dei soci..

La costituzione delle cooperative sociali avviene secondo le modalità La costituzione delle cooperative sociali avviene secondo le modalità comuni, come da comuni, come da art. 2518 c.c.,art. 2518 c.c., per per atto pubblicoatto pubblico a pena di nullità (cioè a pena di nullità (cioè davanti a notaio).davanti a notaio).

Contenuti Contenuti dell’atto costitutivo e dello statutodell’atto costitutivo e dello statuto::generalità dei soci fondatori; denominazione e sede; oggetto sociale (di tipo generalità dei soci fondatori; denominazione e sede; oggetto sociale (di tipo A oppure B); se la società è a responsabilità illimitata o limitata; la quota di A oppure B); se la società è a responsabilità illimitata o limitata; la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio; valore dei crediti e conferimenti in capitale sottoscritta da ciascun socio; valore dei crediti e conferimenti in natura; condizioni per l’ammissione dei soci; condizioni per l’eventuale natura; condizioni per l’ammissione dei soci; condizioni per l’eventuale recesso ed esclusione dei soci; destinazione degli utili residui; forme di recesso ed esclusione dei soci; destinazione degli utili residui; forme di convocazione dell’assemblea; numero degli amministratori e loro poteri; convocazione dell’assemblea; numero degli amministratori e loro poteri; numero componenti il collegio sindacale; durata della società.numero componenti il collegio sindacale; durata della società.

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Registro delle cooperativeRegistro delle cooperative

L’articolo 9 della legge 381/1991L’articolo 9 della legge 381/1991 assegna alle assegna alle regioniregioni il compito di istituire il compito di istituire l’albol’albo delle cooperative sociali; di delle cooperative sociali; di emanare norme volte al loro emanare norme volte al loro sostegnosostegno e sviluppo; di e sviluppo; di adottare adottare convenzioni-tipoconvenzioni-tipo per regolare i rapporti tra per regolare i rapporti tra pubbliche amministrazioni e cooperative. pubbliche amministrazioni e cooperative.

La La legge regionale n. 24 del 1988legge regionale n. 24 del 1988 recante “Norme in recante “Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale” è tesa a materia di cooperazione di solidarietà sociale” è tesa a promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale. Le promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale. Le due province gestiscono i rispettivi registri per delega due province gestiscono i rispettivi registri per delega dalla Regione. Al registro provinciale sono iscritte dalla Regione. Al registro provinciale sono iscritte circa circa 100 cooperative sociali100 cooperative sociali

Funzione dei pubblici registri è quella di attribuire agli Funzione dei pubblici registri è quella di attribuire agli iscritti una specie di iscritti una specie di accreditamentoaccreditamento e, spesso, quella di e, spesso, quella di garantire agevolazioni fiscali.garantire agevolazioni fiscali.

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Organizzazioni di volontariatoOrganizzazioni di volontariatoSono considerate organizzazioni di volontariato, ai sensi degli Sono considerate organizzazioni di volontariato, ai sensi degli articoli 2 e 3 della articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro (Legge-quadro sul volontariato)sul volontariato), tutti quegli organismi , tutti quegli organismi liberalmente costituitiliberalmente costituiti al fine al fine di svolgere un'attività di svolgere un'attività senza fini di lucrosenza fini di lucro, anche indiretto, ed , anche indiretto, ed esclusivamente per fini diesclusivamente per fini di solidarietà solidarietà e che si avvalgono in modo e che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuitegratuite dei propri aderenti. dei propri aderenti.

Lo Lo statutostatuto dell’organizzazione di volontariato deve indicare dell’organizzazione di volontariato deve indicare espressamente:espressamente:- l'assenza di fini di lucro- l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura,, la democraticità della struttura,- l'elettività e la - l'elettività e la gratuitàgratuità delle cariche associative,delle cariche associative,- la - la gratuitàgratuità delle prestazioni delle prestazioni degli aderenti e l'esplicitazione dei degli aderenti e l'esplicitazione dei criteri della loro ammissione ed esclusione,criteri della loro ammissione ed esclusione,- i diritti e gli obblighi- i diritti e gli obblighi degli aderenti medesimi, degli aderenti medesimi,- l'obbligo della formazione del - l'obbligo della formazione del bilanciobilancio e le modalità di e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

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L.P. 8/92 - VOLONTARIATOL.P. 8/92 - VOLONTARIATO

Nella Provincia Autonoma di Trento la normativa di Nella Provincia Autonoma di Trento la normativa di riferimento è la riferimento è la l.p.l.p. 13 febbraio 13 febbraio 1992, n. 81992, n. 8 recanterecante "Valorizzazione e riconoscimento del volontariato "Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale"sociale". . L'articolo 3 della legge provinciale, in attuazione di quella L'articolo 3 della legge provinciale, in attuazione di quella nazionale, prevede la tenuta di un nazionale, prevede la tenuta di un ALBO provincialeALBO provinciale al al quale le organizzazioni di volontariato possono iscriversi.quale le organizzazioni di volontariato possono iscriversi.L’organizzazione di volontariato iscrivibile all’albo deve L’organizzazione di volontariato iscrivibile all’albo deve possedere essenzialmente tre requisiti:possedere essenzialmente tre requisiti:- il perseguimento di - il perseguimento di scopi di scopi di solidarietà socialesolidarietà sociale;;- la effettiva - la effettiva gratuitàgratuità delle prestazioni delle prestazioni dei soci; dei soci;- la - la democraticitàdemocraticità dell’organizzazione dell’organizzazione..

Al 31.12.2011 risultano iscritte all’albo Al 31.12.2011 risultano iscritte all’albo 719 associazioni719 associazioni

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Scopi perseguitiScopi perseguiti

Primo requisito oggettivo per l'iscrizione all'albo è costituito dalla Primo requisito oggettivo per l'iscrizione all'albo è costituito dalla tipologia degli scopi perseguiti dall'organizzazione.tipologia degli scopi perseguiti dall'organizzazione.

L’ art. 1, così recita: L’ art. 1, così recita: ""La Provincia autonoma di Trento riconosce e La Provincia autonoma di Trento riconosce e valorizza le attività degli enti ed organizzazioni di volontariato che valorizza le attività degli enti ed organizzazioni di volontariato che realizzano, mediante autonome iniziative, finalità di carattere realizzano, mediante autonome iniziative, finalità di carattere educativo-formativo, forme di solidarietà sociale e di impegno civile educativo-formativo, forme di solidarietà sociale e di impegno civile per contrastare l'emarginazione, per accogliere la vita e migliorarne per contrastare l'emarginazione, per accogliere la vita e migliorarne la qualità, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno"la qualità, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno"..

In PAT, rispetto allo Stato e ad altre regioni, abbiamo In PAT, rispetto allo Stato e ad altre regioni, abbiamo un’interpretazione ristretta del concetto di un’interpretazione ristretta del concetto di solidarietàsolidarietà: rientra nel : rientra nel concetto di solidarietà quel volontariato rivolto alla cura e concetto di solidarietà quel volontariato rivolto alla cura e all’eliminazione delle situazioni di emarginazione, di bisogno, di all’eliminazione delle situazioni di emarginazione, di bisogno, di povertà, di svantaggio. Il concetto di solidarietà richiama quello di povertà, di svantaggio. Il concetto di solidarietà richiama quello di aiuto, di fratellanza, di attenzione e presa in carico di un individuo o aiuto, di fratellanza, di attenzione e presa in carico di un individuo o di un gruppo bisognosodi un gruppo bisognoso

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GRATUITA’GRATUITA’lo scopo solidaristico deve essere supportato da una effettiva attività di lo scopo solidaristico deve essere supportato da una effettiva attività di volontariato, prestata volontariato, prestata spontaneamente, senza remunerazione, diretta o spontaneamente, senza remunerazione, diretta o indiretta, esclusivamente per fini di solidarietàindiretta, esclusivamente per fini di solidarietà (cfr. art. 2 della legge 266/91 (cfr. art. 2 della legge 266/91 e art. 2 della l.p. 8/92).e art. 2 della l.p. 8/92).E’ questo il principale requisito, essenziale e caratterizzante del E’ questo il principale requisito, essenziale e caratterizzante del volontariato: volontariato: “la gratuità” “la gratuità” intesa come DONO, come intesa come DONO, come assenza di ogni assenza di ogni tipo di guadagno economico, diretto o indiretto.tipo di guadagno economico, diretto o indiretto.

Per i volontari è ammissibile solamente il rimborso delle spese vive (nei Per i volontari è ammissibile solamente il rimborso delle spese vive (nei limiti fissati dal Consiglio direttivo) a condizione che siano: a) effettivamente limiti fissati dal Consiglio direttivo) a condizione che siano: a) effettivamente sostenute; b) documentate; c) connesse all'attività di volontariato svolta.sostenute; b) documentate; c) connesse all'attività di volontariato svolta.

A differenza del volontario, che deve operare nell'organizzazione A differenza del volontario, che deve operare nell'organizzazione gratuitamente, l‘associazione può operare cercando di realizzare qualche gratuitamente, l‘associazione può operare cercando di realizzare qualche utile a condizione, però, che l'eventuale lucro venga utilizzato utile a condizione, però, che l'eventuale lucro venga utilizzato esclusivamente per i fini istituzionali, e non venga suddiviso tra i soci, esclusivamente per i fini istituzionali, e non venga suddiviso tra i soci, neanche in forme indirette. neanche in forme indirette. E’ ammesso cioè il lucro E’ ammesso cioè il lucro oggettivooggettivo, ma non quello , ma non quello soggettivosoggettivo

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OrganizzazioneOrganizzazione

Il requisito dell'Il requisito dell'organizzazioneorganizzazione di un gruppo non è meno di un gruppo non è meno importante degli altri, e rappresenta un requisito importante degli altri, e rappresenta un requisito soggettivo ai fini dell'iscrizione nell’albo.soggettivo ai fini dell'iscrizione nell’albo.

Recita l' art. 3, comma terzo lett. a), della l.p. 8/92:Recita l' art. 3, comma terzo lett. a), della l.p. 8/92:""L'atto di costituzione deve prevedere l'L'atto di costituzione deve prevedere l'elettivitàelettività delle delle cariche sociali, la cariche sociali, la democraticità della gestionedemocraticità della gestione dell'organizzazione, il diritto di ogni cittadino di farne dell'organizzazione, il diritto di ogni cittadino di farne parte salvo motivato diniego, la parte salvo motivato diniego, la parità di accessoparità di accesso ai ai servizi erogati e alle attività svolte, senza servizi erogati e alle attività svolte, senza differenziazione tra appartenenti e non, differenziazione tra appartenenti e non, l'esclusione dello l'esclusione dello scopo di lucroscopo di lucro, le forme di gestione e controllo sulla , le forme di gestione e controllo sulla contabilitàcontabilità e sul patrimonio, e la e sul patrimonio, e la devoluzione dei propri devoluzione dei propri benibeni in caso di cessazione dell'attività ad organizzazioni in caso di cessazione dell'attività ad organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo"di volontariato operanti in settore analogo"..

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Associazioni di promozione socialeAssociazioni di promozione socialeCaratteristiche simili a quelle delle organizzazioni di volontariato; le Caratteristiche simili a quelle delle organizzazioni di volontariato; le differenze risiedono nel differenze risiedono nel tipo di scopi perseguititipo di scopi perseguiti, , nella possibilità di nella possibilità di remunerare i propri sociremunerare i propri soci e nella valenza e nella valenza mutualisticamutualistica dei servizi dei servizi, , anche se le APS hanno sviluppato una forte anche se le APS hanno sviluppato una forte apertura al socialeapertura al sociale operando nella solidarietà attiva estesa anche ai non soci.operando nella solidarietà attiva estesa anche ai non soci.

La Provincia di Trento, modificando la l.p. 8/92 ed introducendo La Provincia di Trento, modificando la l.p. 8/92 ed introducendo l’articolo l’articolo 3 bis3 bis, ha dato attuazione alla , ha dato attuazione alla legge n. 383 del 2000legge n. 383 del 2000 con con l’istituzione del l’istituzione del registro provincialeregistro provinciale delle associazioni di delle associazioni di promozione sociale, al quale sono iscritte attualmente circa promozione sociale, al quale sono iscritte attualmente circa 380 380 associazioniassociazioni (ma sono oltre 4.000 in Provincia) (ma sono oltre 4.000 in Provincia)

GliGli scopi scopi perseguiti attengono ai campi perseguiti attengono ai campi dell’utilità socialedell’utilità sociale (es. (es. cultura, arte, sport; circoli anziani; pro loco) e cultura, arte, sport; circoli anziani; pro loco) e tendono ad elevare tendono ad elevare la qualità della vita di tutte le persone indistintamentela qualità della vita di tutte le persone indistintamente..

Categoria speciale: Categoria speciale: associazioni sportive dilettantistiche associazioni sportive dilettantistiche (iscritte in (iscritte in apposito registro del C.O.N.I.)apposito registro del C.O.N.I.)

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FONDAZIONIFONDAZIONI

Le fondazioni sono disciplinate dal Libro I del Le fondazioni sono disciplinate dal Libro I del Codice Civile (articoli 12 – Codice Civile (articoli 12 – 35)35). Prevale l’elemento patrimoniale.. Prevale l’elemento patrimoniale.

Le fondazioni sono organizzazioni Le fondazioni sono organizzazioni privateprivate senza fine di lucro, che nascono senza fine di lucro, che nascono per gestire un per gestire un patrimonio economicopatrimonio economico a cui viene data una destinazione: a cui viene data una destinazione: possono finanziare attività sociali, religiose, educative (in generale attività possono finanziare attività sociali, religiose, educative (in generale attività volte al benessere di una comunità). volte al benessere di una comunità).

Le fondazioni Le fondazioni operativeoperative realizzano direttamente servizi di pubblica utilitàrealizzano direttamente servizi di pubblica utilità attraverso la gestione di attività o strutture (case di cura, scuole, musei, attraverso la gestione di attività o strutture (case di cura, scuole, musei, biblioteche, centri di ricerca, teatri). Le fondazioni operative sono le più biblioteche, centri di ricerca, teatri). Le fondazioni operative sono le più diffuse in Italia. diffuse in Italia.

Le fondazioni Le fondazioni di erogazionedi erogazione (es. F. bancarie)(es. F. bancarie) sono enti che sono enti che raggiungono lo raggiungono lo scopo indirettamente, erogando sussidi e contributi ad altri soggetti che scopo indirettamente, erogando sussidi e contributi ad altri soggetti che possono essere persone o altre istituzioni non profitpossono essere persone o altre istituzioni non profit.. Questi, a loro volta, Questi, a loro volta, intervengono con la propria struttura per offrire beni e servizi alla collettività.intervengono con la propria struttura per offrire beni e servizi alla collettività.

Nuova figura:Nuova figura: fondazione di partecipazione fondazione di partecipazione che sintetizza l’elemento che sintetizza l’elemento patrimoniale delle fondazioni con quello personale e partecipativo delle patrimoniale delle fondazioni con quello personale e partecipativo delle associazioni associazioni

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RiconoscimentoRiconoscimento

Per poter operare, una fondazione necessita di un Per poter operare, una fondazione necessita di un riconoscimento riconoscimento giuridicogiuridico, che sottopone tutti gli atti della stessa al controllo di , che sottopone tutti gli atti della stessa al controllo di legittimità da parte di un’apposita autorità vigilante come è indicato legittimità da parte di un’apposita autorità vigilante come è indicato nell'articolo 12 e seguenti del Codice Civile.nell'articolo 12 e seguenti del Codice Civile.

Il riconoscimento giuridico può essere nazionale o regionale, a Il riconoscimento giuridico può essere nazionale o regionale, a seconda dell’area territoriale entro la quale la fondazione decide di seconda dell’area territoriale entro la quale la fondazione decide di operare > operare > si ottiene la si ottiene la personalità giuridica (> registro delle P.G.)personalità giuridica (> registro delle P.G.)Atto costitutivo e Statuto Atto costitutivo e Statuto In base all’articolo 14 c.c., le fondazioni possono costituirsi sia per In base all’articolo 14 c.c., le fondazioni possono costituirsi sia per atto pubblicoatto pubblico che per che per disposizione testamentariadisposizione testamentaria. L’atto . L’atto costitutivo delle fondazioni è costitutivo delle fondazioni è unilateraleunilaterale: il fondatore può essere sia : il fondatore può essere sia una persona fisica che un ente collettivo, pubblico o privato. una persona fisica che un ente collettivo, pubblico o privato.

All’atto costitutivo si accompagna di norma All’atto costitutivo si accompagna di norma lo statutolo statuto. Quest’ultimo . Quest’ultimo è un documento che contiene le principali norme organizzative per il è un documento che contiene le principali norme organizzative per il corretto funzionamento della fondazione. Normalmente nelle corretto funzionamento della fondazione. Normalmente nelle fondazioni fondazioni manca l’organo assembleare ed è presente un manca l’organo assembleare ed è presente un amministratoreamministratore (unico o collegiale). (unico o collegiale).

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Fondazioni bancarieFondazioni bancarie

Le fondazioni bancarie (nate dalle ex Casse di Risparmio) sono Le fondazioni bancarie (nate dalle ex Casse di Risparmio) sono persone giuridiche private, autonome, persone giuridiche private, autonome, senza fini di lucrosenza fini di lucro, introdotte , introdotte per la prima volta nell'ordinamento italiano con la legge n. per la prima volta nell'ordinamento italiano con la legge n. 218 del 218 del 19901990, con lo scopo di perseguire , con lo scopo di perseguire valori collettivi e finalità di utilità valori collettivi e finalità di utilità generalegenerale..

Il Il D. lgs. n. 153 del 1999D. lgs. n. 153 del 1999 attribuisce alle Fondazioni la natura attribuisce alle Fondazioni la natura giuridica di giuridica di associazione privata senza fini di lucro e laassociazione privata senza fini di lucro e la piena piena autonomia statutaria e di gestioneautonomia statutaria e di gestione.. In base al D.lgs. suddetto le Fondazioni hanno adottato nuovi In base al D.lgs. suddetto le Fondazioni hanno adottato nuovi statuti sottoposti all’approvazione dall’Autorità di Vigilanza statuti sottoposti all’approvazione dall’Autorità di Vigilanza (Ministero dell’economia e delle finanze).(Ministero dell’economia e delle finanze).

Le fondazioni bancarie Le fondazioni bancarie sono sono enti tipici del Terzo settoreenti tipici del Terzo settore, cioè enti , cioè enti non lucrativi con connotazione non imprenditoriale: sono dotate di non lucrativi con connotazione non imprenditoriale: sono dotate di un patrimonio significativo dal cui investimento traggono le risorse un patrimonio significativo dal cui investimento traggono le risorse necessarie a svolgere la propria attività istituzionale che è quella di necessarie a svolgere la propria attività istituzionale che è quella di erogare risorse per lo sviluppo sociale, economico e culturale dei erogare risorse per lo sviluppo sociale, economico e culturale dei loro territori di riferimento. loro territori di riferimento.

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Impresa socialeImpresa socialeNormativa: Normativa: D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155.D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155.

Possono qualificarsi Possono qualificarsi “Impresa sociale”“Impresa sociale”, e sono obbligate a riportare tale , e sono obbligate a riportare tale dizione nella denominazione, tutte le dizione nella denominazione, tutte le organizzazioni organizzazioni privateprivate che esercitano che esercitano in via in via stabile e principalestabile e principale un’attività economica organizzata al fine della un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità socialebeni o servizi di utilità sociale diretta a diretta a realizzare finalità di interesse generale.realizzare finalità di interesse generale.

Non possono qualificarsi “impresa sociale” gli enti pubblici e le Non possono qualificarsi “impresa sociale” gli enti pubblici e le organizzazioni che prevedano l’erogazione di beni e servizi per i soli soci.organizzazioni che prevedano l’erogazione di beni e servizi per i soli soci.

Coinvolgendo nelle attività di interesse generale e di utilità sociale Coinvolgendo nelle attività di interesse generale e di utilità sociale anche le imprese commercialianche le imprese commerciali, si tende a dare attuazione al , si tende a dare attuazione al concetto più moderno del concetto più moderno del principio di sussidiarietàprincipio di sussidiarietà da intendere da intendere come un processo “come un processo “circolarecircolare” che vede coinvolti gli ” che vede coinvolti gli enti pubblici enti pubblici localilocali (principalmente i Comuni), il (principalmente i Comuni), il Terzo settoreTerzo settore, e quindi il , e quindi il mercatomercato (si pensi ai bilanci di responsabilità sociale delle imprese).(si pensi ai bilanci di responsabilità sociale delle imprese).

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Caratteristiche Caratteristiche Produrre beni e servizi in uno o più dei seguenti Produrre beni e servizi in uno o più dei seguenti ambitiambiti (articolo 2): (articolo 2): assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione e formazione, tutela dell’ambiente, valorizzazione educazione e formazione, tutela dell’ambiente, valorizzazione patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, erogazione servizi culturali, formazione extra-post-universitaria, erogazione servizi culturali, formazione extra-scolastica; scolastica; indipendentemente da tali settori anche le organizzazioni indipendentemente da tali settori anche le organizzazioni che esercitano attività di impresa ai fini dell’inserimento di lavoratori che esercitano attività di impresa ai fini dell’inserimento di lavoratori svantaggiati e disabili;svantaggiati e disabili;Per attività “Per attività “principaleprincipale” si deve intendere quella per la quale i relativi ” si deve intendere quella per la quale i relativi ricavi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivisiano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’organizzazione che dell’organizzazione che esercita l’impresa sociale;esercita l’impresa sociale;L’ atto pubblico deve indicare L’ atto pubblico deve indicare l’oggetto socialel’oggetto sociale e e l’assenza di scopo di l’assenza di scopo di lucrolucro > gli utili non possono essere distribuiti tra i soci;> gli utili non possono essere distribuiti tra i soci;

responsabilità limitataresponsabilità limitata:: nell’impresa sociale con patrimonio superiore a € nell’impresa sociale con patrimonio superiore a € 20.000 risponde soltanto l’organizzazione con il suo patrimonio (art. 6);20.000 risponde soltanto l’organizzazione con il suo patrimonio (art. 6);

deve redigeredeve redigere ilil bilancio sociale (bilancio sociale (bilancio di responsabilità socialebilancio di responsabilità sociale = al = al di là dei risultati economici è volto a dar conto ai soci e ai terzi dei di là dei risultati economici è volto a dar conto ai soci e ai terzi dei risultati e dei benefici sociali raggiunti)risultati e dei benefici sociali raggiunti)..

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ONLUSONLUS

E’ una categoria E’ una categoria fiscalefiscale (non giuridica) (non giuridica)

L’articolo 10 delL’articolo 10 del D. lgs. 460/97D. lgs. 460/97 disciplina gli enti non commerciali disciplina gli enti non commerciali denominati denominati ONLUSONLUS – intesi come organizzazioni che operano in – intesi come organizzazioni che operano in determinati settori di interesse collettivo per il perseguimento di determinati settori di interesse collettivo per il perseguimento di esclusive finalità di esclusive finalità di solidarietà socialesolidarietà sociale – e individua i presupposti – e individua i presupposti soggettivi ed oggettivi per l’attribuzione ad un ente di tale qualifica.soggettivi ed oggettivi per l’attribuzione ad un ente di tale qualifica.

Quanto al Quanto al presupposto presupposto soggettivosoggettivo, affinché un ente possa , affinché un ente possa qualificarsi onlus è necessario che venga adottata una determinata qualificarsi onlus è necessario che venga adottata una determinata forma giuridica, cioè che sia organizzato come associazione, forma giuridica, cioè che sia organizzato come associazione, comitato, fondazione, società cooperativa, o altro ente di carattere comitato, fondazione, società cooperativa, o altro ente di carattere privato. privato.

Nella normativa sulle ONLUS il concetto di “Nella normativa sulle ONLUS il concetto di “solidarietà”solidarietà” viene viene dilatato in maniera impropria, fino a comprendere la tutela dei beni dilatato in maniera impropria, fino a comprendere la tutela dei beni artistici, la tutela dell’ambiente, la cultura e la ricerca scientifica.artistici, la tutela dell’ambiente, la cultura e la ricerca scientifica.

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PresuppostiPresupposti ONLUSONLUSRelativamente al Relativamente al presupposto oggettivopresupposto oggettivo, è richiesto che gli statuti o gli , è richiesto che gli statuti o gli atti costitutivi prevedano tassativamente le seguenti clausole:atti costitutivi prevedano tassativamente le seguenti clausole:il settore di attivitàil settore di attività (c.d. “attività istituzionali”) in uno degli 11 settori (c.d. “attività istituzionali”) in uno degli 11 settori individuati dalla norma stessa;individuati dalla norma stessa;l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà socialel’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;;il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestioneil divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione e e l’obbligo corrispondente di impiegare gli utili o l’obbligo corrispondente di impiegare gli utili o avanzi di gestione solo avanzi di gestione solo per le attività istituzionaliper le attività istituzionali;;l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità;onlus o a fini di pubblica utilità;l’obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annualel’obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;;la disciplina uniforme del rapporto associativo.la disciplina uniforme del rapporto associativo.

Gli Gli 11 settori di attività11 settori di attività ritenuti, dal legislatore, attinenti al concetto di ritenuti, dal legislatore, attinenti al concetto di solidarietà solidarietà sono i seguentisono i seguenti: assistenza sociale e socio-sanitaria; : assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e dilettantistico; tutela e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni.particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni.

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Altri enti non profitAltri enti non profitAziende pubbliche di servizi alla personaAziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB, enti che per lo più (ex IPAB, enti che per lo più gestiscono case di riposo) – gestiscono case di riposo) – D.lgs. n. 207 del 2001 D.lgs. n. 207 del 2001 Art. 2 l.r. n. 7 del 2005 definisce “APSP”:Art. 2 l.r. n. 7 del 2005 definisce “APSP”: l’ente, senza fini di lucro, l’ente, senza fini di lucro, avente personalità giuridica di diritto pubblico, che si propone di avente personalità giuridica di diritto pubblico, che si propone di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare svolgendo attività di erogazione di disagio individuale e familiare svolgendo attività di erogazione di interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitariinterventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari

Croce Rossa ItalianaCroce Rossa ItalianaCorpi volontari dei Vigili del FuocoCorpi volontari dei Vigili del FuocoSoccorso alpino (CAI-SAT)Soccorso alpino (CAI-SAT)

Tutti questi hanno Tutti questi hanno natura pubblicisticanatura pubblicistica poichè esiste una legge che ne poichè esiste una legge che ne prevede l’esistenza e che attribuisce loro la prevede l’esistenza e che attribuisce loro la personalità giuridica pubblica personalità giuridica pubblica (gli enti pubblici nascono per legge)(gli enti pubblici nascono per legge). Anch’essi non perseguono scopi di . Anch’essi non perseguono scopi di lucro ed agiscono nei vari ambiti della lucro ed agiscono nei vari ambiti della solidarietàsolidarietà (aiuto alla persona). (aiuto alla persona).

PatronatiPatronati (legge n. 152 del 2001: persone giuridiche di diritto privato che (legge n. 152 del 2001: persone giuridiche di diritto privato che svolgono gratuitamente un svolgono gratuitamente un servizio di pubblica utilitàservizio di pubblica utilità) – funzioni:) – funzioni:

- - rappresentanza e tutelarappresentanza e tutela a favore di lavoratori e pensionati; a favore di lavoratori e pensionati; - - assistenza e consulenzaassistenza e consulenza per conseguimento di prestazioni previdenziali, per conseguimento di prestazioni previdenziali,

sanitarie e socio-assistenzialisanitarie e socio-assistenziali

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TERZO SETTORE NELLA NORMATIVA PROVINCIALETERZO SETTORE NELLA NORMATIVA PROVINCIALE

Legge provinciale Legge provinciale n. 35 del 1983n. 35 del 1983(normativa provinciale storica e pionieristica in Italia sul fronte della (normativa provinciale storica e pionieristica in Italia sul fronte della

sussidiarietà orizzontale – ora abrogata da l.p. 13/2007)sussidiarietà orizzontale – ora abrogata da l.p. 13/2007)

Legge provinciale n. 8 del 1992 (l.p.38/83) che è Legge provinciale n. 8 del 1992 (l.p.38/83) che è la legge speciale sul volontariatola legge speciale sul volontariato

Legge provinciale Legge provinciale n. 3 del 2006n. 3 del 2006Legge provinciale Legge provinciale n.n. 13 del 200713 del 2007Legge provinciale Legge provinciale n.n. 16 del 201016 del 2010

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l.p. n. 35 del 1983l.p. n. 35 del 1983

Articolo 1:Articolo 1: La presente legge disciplina gli interventi della Provincia La presente legge disciplina gli interventi della Provincia autonoma di Trento specificamente rivolti a autonoma di Trento specificamente rivolti a prevenireprevenire e e rimuovererimuovere gli stati di gli stati di emarginazione, emarginazione, con particolare riguardo all'emarginazione giovanilecon particolare riguardo all'emarginazione giovanile ed al ed al reinserimento sociale dei giovani, ferme restando le speciali disposizioni per reinserimento sociale dei giovani, ferme restando le speciali disposizioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo.dell'alcoolismo.

Articolo 5:Articolo 5: La Provincia promuove, coordina e, se del caso, attua La Provincia promuove, coordina e, se del caso, attua direttamente interventi specifici, secondo quanto disposto dal presente direttamente interventi specifici, secondo quanto disposto dal presente capo, a favore di persone che, per cause oggettive o soggettive, capo, a favore di persone che, per cause oggettive o soggettive, non siano non siano in grado di integrarsi positivamente sotto il profilo psicologico, morale, in grado di integrarsi positivamente sotto il profilo psicologico, morale, culturale ed economicoculturale ed economico, nell'ambiente in cui vivono e nei confronti delle , nell'ambiente in cui vivono e nei confronti delle quali non risulti possibile o efficace il ricorso agli ordinari interventi pubblici quali non risulti possibile o efficace il ricorso agli ordinari interventi pubblici di natura socio-assistenziale (In particolare: minori privi di conveniente di natura socio-assistenziale (In particolare: minori privi di conveniente sostegno familiare, soggetti che manifestino comportamenti devianti, sostegno familiare, soggetti che manifestino comportamenti devianti, dimessi dal carcere, dimessi a seguito di ricovero per infermità mentale, dimessi dal carcere, dimessi a seguito di ricovero per infermità mentale, soggetti privi di fissa dimora o di mezzi normali di sostentamento).soggetti privi di fissa dimora o di mezzi normali di sostentamento).

Articolo 7:Articolo 7: Nella realizzazione degli interventi di cui al precedente capo deve Nella realizzazione degli interventi di cui al precedente capo deve essere promosso e essere promosso e prioritariamente utilizzatoprioritariamente utilizzato l'apporto di associazioni, l'apporto di associazioni, cooperative od altri organismi privati, dotati o meno di personalità giuridica, cooperative od altri organismi privati, dotati o meno di personalità giuridica, che operino che operino senza fini di lucrosenza fini di lucro. > attraverso . > attraverso CONVENZIONICONVENZIONI

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T.S. nella riforma istituzionaleT.S. nella riforma istituzionale

La La legge provinciale n. 3 del 2006legge provinciale n. 3 del 2006 (Norme in materia di governo (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) è la legge che dispone la soppressione dei dell'autonomia del Trentino) è la legge che dispone la soppressione dei comprensori e la nascita delle Comunità di Valle, dando una forte spinta al comprensori e la nascita delle Comunità di Valle, dando una forte spinta al principio di sussidiarietà.principio di sussidiarietà.

Ai sensi dell’art. 8 sono Ai sensi dell’art. 8 sono riservate alla PATriservate alla PAT (comma 1) le funzioni (comma 1) le funzioni amministrative in materia di: amministrative in materia di: “ volontariato sociale per i servizi di “ volontariato sociale per i servizi di interesse provinciale”interesse provinciale” (lett. gg); (lett. gg);

Ai sensi del comma 4 sono Ai sensi del comma 4 sono trasferite ai comunitrasferite ai comuni, con l’obbligo di esercizio , con l’obbligo di esercizio in forma associatain forma associata mediante le Comunità, le funzioni amministrative mediante le Comunità, le funzioni amministrative “in “in materia di assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-materia di assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata”associata”;;

Sono invece trasferiti ai Sono invece trasferiti ai ComuniComuni (comma 5), senza l’obbligo dell’esercizio (comma 5), senza l’obbligo dell’esercizio associato, le funzioni amministrative relative al associato, le funzioni amministrative relative al volontariato sociale per i volontariato sociale per i servizi di interesse localeservizi di interesse locale..

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nell’assistenza: art. 3 l.p. 13/2007nell’assistenza: art. 3 l.p. 13/20073.   … Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, 3.   … Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche riconoscono quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali: a)   i cittadini, singoli o associati in organizzazione; b)   le famiglie; sociali: a)   i cittadini, singoli o associati in organizzazione; b)   le famiglie; c)   le aziende pubbliche di servizi alla persona;c)   le aziende pubbliche di servizi alla persona;d)   il terzo settore, comprensivo di cooperative sociali, d)   il terzo settore, comprensivo di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa leggecoerenti con gli obiettivi di questa legge;; e) le organizzazioni e) le organizzazioni sindacali.sindacali.

5.   (Ruolo del TERZO SETTORE) 5.   (Ruolo del TERZO SETTORE)

6.   Gli enti locali e la Provincia riconoscono l'apporto peculiare del 6.   Gli enti locali e la Provincia riconoscono l'apporto peculiare del volontariatovolontariato nella realizzazione del sistema integrato delle politiche nella realizzazione del sistema integrato delle politiche sociali, in ragione del suo contributo alla risposta ai bisogni e della sociali, in ragione del suo contributo alla risposta ai bisogni e della sua capacità di rafforzare la coesione sociale attraverso la sua capacità di rafforzare la coesione sociale attraverso la realizzazione di reti a sostegno delle situazioni di marginalità e di realizzazione di reti a sostegno delle situazioni di marginalità e di disagio. Essi pertanto promuovono:disagio. Essi pertanto promuovono:

a)   la costruzione di una cultura del volontariato attraverso iniziative di a)   la costruzione di una cultura del volontariato attraverso iniziative di sensibilizzazione e educazione sociale rivolte alla collettività;sensibilizzazione e educazione sociale rivolte alla collettività;

b)   l'offerta da parte del volontariato di attività esercitate anche in b)   l'offerta da parte del volontariato di attività esercitate anche in raccordo con i servizi sociali e con i soggetti affidatariraccordo con i servizi sociali e con i soggetti affidatari..

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nella salute: l.p. n. 16 del 2010nella salute: l.p. n. 16 del 2010

Art. 3, comma 2, l.p. Art. 3, comma 2, l.p. 16/201016/2010: “: “La Provincia riconosce il ruolo delle La Provincia riconosce il ruolo delle associazioni di volontariato e degli organismi senza scopo di lucro che associazioni di volontariato e degli organismi senza scopo di lucro che diffondono i valori della prevenzione, della cura e della tempestività delle diffondono i valori della prevenzione, della cura e della tempestività delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, attraverso azioni di sostegno sociale prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, attraverso azioni di sostegno sociale alle persone e altre attività di informazione e assistenza”alle persone e altre attività di informazione e assistenza”..

Art. 5 -Diritti di partecipazione dei cittadini e consulta provinciale per Art. 5 -Diritti di partecipazione dei cittadini e consulta provinciale per la salutela salute1.   I cittadini, in forma singola o associata, concorrono alla definizione e 1.   I cittadini, in forma singola o associata, concorrono alla definizione e all'attuazione delle politiche per la salute, alla valutazione dell'attività e dei all'attuazione delle politiche per la salute, alla valutazione dell'attività e dei risultati del servizio sanitario provinciale. A tal fine la Provincia:risultati del servizio sanitario provinciale. A tal fine la Provincia:a)   garantisce l'accesso alle informazioni inerenti alla sanità pubblica;a)   garantisce l'accesso alle informazioni inerenti alla sanità pubblica;b)   promuove forme di consultazione dei cittadini su questioni rilevanti per b)   promuove forme di consultazione dei cittadini su questioni rilevanti per la salute collettiva;la salute collettiva;c)   individua strumenti idonei ad assicurare la partecipazione degli utenti e c)   individua strumenti idonei ad assicurare la partecipazione degli utenti e delle loro associazioni alla valutazione dell'assistenza sanitaria;delle loro associazioni alla valutazione dell'assistenza sanitaria;d)   favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli d)   favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti.organismi di volontariato e di tutela dei diritti.2.   Per le finalità indicate nel comma 1 è istituita la 2.   Per le finalità indicate nel comma 1 è istituita la consulta provinciale consulta provinciale per la saluteper la salute, composta dalle associazioni di volontariato che operano a , composta dalle associazioni di volontariato che operano a tutela del diritto alla salute, con compiti di tutela del diritto alla salute, con compiti di consulenza, impulso e propostaconsulenza, impulso e proposta. .

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Norma statale: articolo 5 legge 328/2000Norma statale: articolo 5 legge 328/2000

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti 1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settoresettore anche attraverso politiche formative ed interventi per anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli 2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la enti pubblici, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonchè il ricorso a forme di semplificazione amministrativa nonchè il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualitàterzo settore la piena espressione della propria progettualità……

3. Le regioni … adottano specifici 3. Le regioni … adottano specifici indirizzi per regolamentare i indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settorerapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai , con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. Le regioni disciplinano altresì, le modalità per 4. Le regioni disciplinano altresì, le modalità per valorizzare valorizzare l'apporto del volontariatol'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi. nell'erogazione dei servizi.

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Norma statale: art. 14 D.lgs. n. 502 del 1992Norma statale: art. 14 D.lgs. n. 502 del 1992

1. … il Ministro della sanità definisce con proprio decreto, i contenuti e le 1. … il Ministro della sanità definisce con proprio decreto, i contenuti e le modalità di utilizzo degli modalità di utilizzo degli indicatori di qualitàindicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza,… dell'assistenza,… 2. (omissis) 2. (omissis) Per le finalità del presente articolo, le regioni prevedono forme Per le finalità del presente articolo, le regioni prevedono forme di di partecipazionepartecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazioneprogrammazione, al , al controllocontrollo e alla e alla valutazionevalutazione dei servizi sanitari a livello dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettualeregionale, aziendale e distrettuale. . Le regioni determinano altresì le Le regioni determinano altresì le modalità della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di modalità della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.degli stessi presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere. 3- 6 (omissis)3- 6 (omissis)7. E' favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli 7. E' favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei dirittiorganismi di volontariato e di tutela dei diritti. … le ASL e gli organismi di . … le ASL e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio e di assistenza esplicano funzioni di servizio e di assistenza gratuitagratuita all'interno delle all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge 11 strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle leggi regionali attuative.agosto 1991, n. 266, e dalle leggi regionali attuative.

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……gratuitamente avete ricevuto,gratuitamente avete ricevuto,gratuitamente date…gratuitamente date…(Mt. 10.8)(Mt. 10.8)

Si dovrebbe pensare piùSi dovrebbe pensare piùa far bene che a star bene:a far bene che a star bene:

e così si finirebbe anchee così si finirebbe anchea star meglio.a star meglio.

(A. Manzoni)(A. Manzoni)

Grazie per l’attenzione!Grazie per l’attenzione!