Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

43
1 Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

description

Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali. ambito civilistico. ambito tributario. perseguimento di uno scopo di natura ideale non valutabile economicamente. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

Page 1: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

1

Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

Page 2: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

2

AMBITO CIVILISTICO

AMBITO CIVILISTICO

AMBITO TRIBUTARIO

AMBITO TRIBUTARIO

perseguimento di uno scopo di natura ideale non valutabile

economicamente

perseguimento di uno scopo di natura ideale non valutabile

economicamente

attività effettivamente svolta dall’ente, essenziale ai fini

della realizzazione degli scopi per i quali è stato costituito

attività effettivamente svolta dall’ente, essenziale ai fini

della realizzazione degli scopi per i quali è stato costituito

Page 3: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

3

Codice CivileCodice Civile

Fondazioni e Associazioni riconosciute

Libro I, Titolo II, Capo II, articoli da 14 a 35

Associazioni non riconosciute e

ComitatiLibro I, Titolo II, Capo III, articoli da 36 a 42

Page 4: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

4

Fondazioni Associazioni

La fondazione può essere definita come un complesso di beni destinati al perseguimento di uno scopo.

PREVALE ELEMENTO PATRIMONIALE

Sono forme giuridiche attraverso le quali una pluralità di soggetti si organizza per il perseguimento di uno scopo comune non lucrativo.

PREVALE ELEMENTO PERSONALE

Comitati

I comitati si caratterizzano per il perseguimento di scopi esterni e collettivi, di cui l’art. 39 del c.c. fornisce una elencazione, non tassativa: comitati di soccorso o di beneficenza, promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre festeggiamenti e simili…

Page 5: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

5

Fondazioni di partecipazione

CARATTERISTICHE CARATTERISTICHE

a struttura aperta

a struttura aperta

modello atipico di fondazione la cui

ideazione si deve alla dottrina

modello atipico di fondazione la cui

ideazione si deve alla dottrina

possono essere previsti organi rappresentativi dei “nuovi soci” con funzioni consultive

possono essere previsti organi rappresentativi dei “nuovi soci” con funzioni consultive

Page 6: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

6

Modalità di costituzione degli enti dotati di personalità giuridica

e contenuto dell’atto costitutivo

Sia le Fondazioni che le associazioni riconosciute si costituiscono per atto pubblico, le sole fondazioni possono essere costituite anche per testamento.Contenuto obbligatorio atto costitutivo e statuto

- denominazione dell’ente e sede- scopo e patrimonio- norme sull’ordinamento interno e sull’amministrazione- diritti e obblighi degli associati e condizioni per la loro ammissione (per le sole associazioni)- criteri e modalità di erogazione delle rendite (per le sole fondazioni)

Contenuto facoltativo

- norme relative all’estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio- norme relative alla trasformazione (per le sole fondazioni).

Page 7: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

7

Riconoscimento della personalità giuridicaDPR n. 361 del 10/02/2000

Ambito nazionale

Ambito nazionale Ambito regionale Ambito regionale

Registro prefettizio delle

persone giuridiche

Registro prefettizio delle

persone giuridiche

Registro regionale delle

persone giuridiche

Registro regionale delle

persone giuridiche

EFFETTI RICONOSCIMENTO: l’ente acquisisce autonomia patrimoniale perfetta. Pertanto, per le obbligazioni assunte risponde la fondazione o l’associazione limitatamente, rispettivamente, al proprio patrimonio o al fondo comune.

EFFETTI RICONOSCIMENTO: l’ente acquisisce autonomia patrimoniale perfetta. Pertanto, per le obbligazioni assunte risponde la fondazione o l’associazione limitatamente, rispettivamente, al proprio patrimonio o al fondo comune.

Page 8: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

8

Modalità di costituzione di una associazione non riconosciuta come persona giuridica

non è richiesta alcuna forma particolare

valgono gli accordi tra gli aderenti in qualsiasi forma esplicitati

ordinamento intero e amministrazionemodalità di scelta dei soggetti cui è attribuita la presidenza o la

direzionePer le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune, ma delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune, ma delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Page 9: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

9

Enti Non Commerciali Enti Non Commerciali

Page 10: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

10

Ente non commerciale ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986

(art. 73, comma 1, lett. c, Tuir)

definizione

Sono non commerciali «gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali», intendendosi per tale l’attività che determina reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 del Tuir.

OGGETTO OGGETTO

in base alla legge

in base alla legge

atto costitutivo o statuto se redatti

nelle forme previste

atto costitutivo o statuto se redatti

nelle forme previste

attività effettivamente esercitata nel territorio

dello stato

attività effettivamente esercitata nel territorio

dello stato

vale in ogni caso per gli enti non residenti

vale in ogni caso per gli enti non residenti

Page 11: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

11

Perdita della qualifica di Ente non commerciale(art. 149 Tuir)

L’ente perde la propria qualifica di ente non commerciale quando, indipendentemente dalle previsioni statutarie, esercita prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta. Parametri • prevalenza delle immobilizzazioni (materiali,

immateriali e finanziarie) relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; • prevalenza dei ricavi derivanti dalle attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni riguardanti le attività istituzionali;• prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali, rispetto alle entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative); • prevalenza dei componenti negativi inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

Page 12: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

12

Perdita della qualifica di Ente non commerciale - segue

Caratteristiche dei parametri

costituiscono soltanto dei «fatti indice di commercialità» e non comportano automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale.

Decorrenza mutamento qualifica

a partire dal periodo d’imposta in cui vengono a mancare le condizioni di non commercialità.

Eccezioni alla perdita della qualifica

le disposizioni sulla perdita della qualifica non si applicano:- agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili- alle associazioni sportive dilettantistiche.

Page 13: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

13

Regimi fiscali applicabili agli Enti non commerciali

Regime ordinario

artt. 143 e 144 Tuir

Regime ordinario

artt. 143 e 144 Tuir

Regimeforfetario art. 145 Tuir

Regimeforfetario art. 145 Tuir

Regime degli enti di tipoassociativo art. 148 Tuir

Regime degli enti di tipoassociativo art. 148 Tuir

Regimeagevolato

Legge n. 398/1991

Regimeagevolato

Legge n. 398/1991

Page 14: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

14

Reddito complessivo degli Enti non commerciali (art. 143 Tuir)

Reddito complessivo

Il reddito complessivo degli Enti non commerciali è dato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi ovunque siano prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Redditi esclusi

- Corrispettivi, che non eccedono i costi di diretta imputazione, derivanti da prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione;- Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;- Contributi (sia a fondo perduto che aventi natura di corrispettivo) corrisposti da Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

Gli Enti non commerciali sono soggetti all’Ires con aliquota del 27.5%(art. 77 Tuir).

Gli Enti non commerciali sono soggetti all’Ires con aliquota del 27.5%(art. 77 Tuir).

Page 15: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

15

Determinazione dei redditi degli Enti non commerciali (art. 144 Tuir)

La determinazione dei vari tipi di reddito avviene secondo le regole proprie di ciascuna categoria reddituale.In particolare, nel regime ordinario il reddito d’impresa è dato da: Proventi attività commerciale – Costi attività commerciale = ________________________ Reddito d’impresa

Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Page 16: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

16

Regime forfetario di determinazione del reddito (art. 145 Tuir)

Gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata possono esercitare l’opzione per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività, variabile secondo l’attività svolta e l’ammontare stesso dei ricavi. Tale imponibile sarà sottoposto a tassazione secondo l’ordinaria aliquota IRES.L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.

COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀprestazioni di servizi

- 15% per ricavi fino a 15.493,71 € - 25% per ricavi tra 15.493,71 € e 400.000,00 €

altre attività - 10% per ricavi fino a 25.822,84 € - 25% per ricavi tra 25.822,84 € e 700.000,00 €

Page 17: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

17

Imposta sul Valore Aggiunto per gli Enti non commerciali (art. 4, comma 4, DPR n. 633/1972)

Gli enti non commerciali sono soggetti passivi soltanto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di eventuali attività commerciali o agricole. per le operazioni svolte nell’ambito della propria attività istituzionale essi restano estranei al campo di applicazione del tributo.

ATTIVITÀ CONSIDERATE IN OGNI CASO COMMERCIALI- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari in funzioni delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da particolari tipologie di enti di tipo associativo.Tali contributi vanno distinti dalle quote associative, versate al solo fine di acquisire lo status di socio, che non sono soggette ad Iva; - le operazioni oggettivamente commerciali elencate all’art 4, comma 5, del DPR n. 633/1972.

Page 18: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

18

Detrazione dell’IVA per gli Enti non commerciali (art. 19 ter, DPR n. 633/1972)

L’Iva ammessa in detrazione è soltanto quella relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, purché:

l’attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale;

la contabilità sia tenuta, anche in relazione all’attività istituzionale, in modo corretto e trasparente;

i beni o i servizi acquistati o importati siano inerenti all’attività d’impresa;

siano conservati tutti i documenti di acquisto.

Page 19: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

19

Scritture contabili degli Enti non commerciali (art. 20, commi 1 e 2, DPR n. 600/1973)

Relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, gli enti non commerciali devono tenere. il libro giornale ed il libro degli inventari; i registri prescritti ai fini IVA; le scritture ausiliarie dove registrare gli elementi patrimoniali e reddituali; le scritture ausiliarie di magazzino (obbligatorie sole se per due esercizi consecutivi l’ammontare dei ricavi annui e il valore complessivo delle rimanenze superano importi); il registro dei beni ammortizzabili, in cui vanno annotati oltre ai beni impiegati nell'esercizio dell'attività d'impresa anche quelli utilizzati promiscuamente nell'attività commerciale e in quella istituzionale (in alternativa, le annotazioni possono essere effettuate sul libro giornale o su quello degli inventari).

Page 20: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

20

Scritture contabili degli Enti non commerciali - segue

Per gli Enti non commerciali in regime di contabilità semplificata sono obbligatori i soli registri previsti dalla disciplina dell’Imposta sul valore aggiunto (fatture emesse, corrispettivi e acquisiti)

SEMPRE

obbligo del rendiconto economico finanziario annuale ulteriore rendiconto in caso di raccolte pubbliche di fondi, da redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Page 21: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

21

Enti di tipo associativo Enti di tipo associativo

Page 22: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

22

Enti di tipo associativo(art. 148, comma 1, Tuir)

Non concorrono, inoltre, a formare il reddito imponibile le somme versate dagli associati o partecipanti, a titolo di quote o contributi associativi.

L’attività esterna di tali associazioni, cioè quella rivolta ai terzi in genere, non associati o partecipanti, resta commerciale ed è esclusa dall’applicazione delle disposizioni agevolative.

DECOMMERCIALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RESE: DECOMMERCIALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RESE:

nei confronti di associati o

partecipanti

nei confronti di associati o

partecipanti

in conformità alle finalità istituzionali

dell’ente

in conformità alle finalità istituzionali

dell’ente

senza pagamento di corrrispettivi

specifici

senza pagamento di corrrispettivi

specifici

Page 23: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

23

Deroghe per determinate categorie di enti di tipo associativo(art. 148, comma 3, Tuir)

associazioni politiche, sindacali e di categoriareligiose,assistenziali, culturali,sportive dilettantistiche, di promozione sociale di formazione extra-scolastica della persona

NON COMMERCIALINON COMMERCIALI

le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti.

le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti.

le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Page 24: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

24

Imposta sul Valore Aggiunto per gli Enti di tipo associativo (art. 4, comma 4, secondo periodo, DPR n. 633/1972)

associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale di formazione extra-scolastica della persona

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali, a soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici.

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali, a soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici.

Page 25: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

25

Attività considerate sempre commerciali(art. 148, comma 4, Tuir / art. 4, comma 5, DPR n. 633/1972)

Anche se effettuate nei confronti dei propri associati sono sempre considerate commerciali e quindi imponibili sia ai fini delle imposte dirette che dell’Iva, le seguenti attività: • cessione di beni nuovi prodotti per la vendita; • erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;• gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;• gestione di spacci aziendali e di mense;• somministrazione di pasti; • organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;• prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;• servizi portuali e aeroportuali;• pubblicità commerciale;• telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Page 26: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

26

Deroghe alla presunzione di commercialità(art. 148, commi 5, 6 e 7, Tuir / art. 4, comma 6, DPR n.

633/1972)

ATTIVITÀ DECOMMERCIALIZZATE PER ALCUNI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO ass.

promozione sociale ex art. 3, c. 6, lett. e,

Legge n. 287/1991

associazioni politiche

associazioni sindacali e di

categoria

ass. riconosciute

dalle confessioni religiose

Somministrazione di alimenti e

bevande

SI per imposte dirette e Iva

Organizzazione viaggi e

soggiorni turistici

SI per imposte dirette

NO ai fini Iva

SI per imposte dirette

NO ai fini Iva

SI per imposte dirette

NO ai fini Iva

SI per imposte dirette

NO ai fini Iva

Cessione di pubblicazioni su contratti di

lavoro

SI per imposte dirette

NO ai fini Iva

Page 27: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

27

Condizioni per usufruire delle agevolazioni (art. 148, comma 8, Tuir / art. 4, comma 7, DPR n. 633/1972)

L’atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.Clausole statutarie

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentita l’Agenzia per il terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati o partecipanti maggiori d’età, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

Page 28: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

28

Contenuto dello statuto - segue

Clausole statutarie

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo per ogni associato, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni delle lettere c) ed e) non si applicano:

- alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese;

- alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Le disposizioni delle lettere c) ed e) non si applicano:

- alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese;

- alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Page 29: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

29

Novità introdotte dall’art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio

2009, n. 2

Al fine di consentire gli opportuni controlli, l’art. 30, comma 1, del Decreto Legge n. 185/2008 ha previsto che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’art. 148 del TUIR e all’art. 4 del DPR n. 633 del 1972, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle Entrate, mediante l’utilizzo del Modello EAS, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Page 30: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

30

Enti sportivi dilettantisticiEnti sportivi dilettantistici

Page 31: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

31

Attività sportiva

dilettantistica

Attività sportiva

dilettantistica

Legge n. 398 del 16/12/1991

Legge n. 398 del 16/12/1991

Art. 90 Legge n. 289 del 27/12/2002

Art. 90 Legge n. 289 del 27/12/2002

N.B.: Il regime ex Legge n. 398/1991, con varie disposizioni di legge, è stato esteso anche alle associazioni senza fini di lucro, alle pro-loco, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro.

N.B.: Il regime ex Legge n. 398/1991, con varie disposizioni di legge, è stato esteso anche alle associazioni senza fini di lucro, alle pro-loco, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro.

Page 32: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

32

Il riconoscimento da parte del CONI

Le disposizioni agevolative possono essere applicate solo nei confronti dei soggetti in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni - comitato olimpico nazionale italiano.

Ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 136/2004, convertito con Legge n. 186/2004, il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.

Il riconoscimento avviene attraverso l’iscrizione delle associazioni e società in un apposito elenco tenuto e gestito dal Coni che lo trasmette annualmente all’Agenzia delle entrate.

Page 33: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

33

Forma giuridica(art. 90, comma 17)

associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile

associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361

società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro

Qualunque sia la forma giuridica prescelta, nella denominazione sociale deve sempre essere indicata la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale «dilettantistica».

Page 34: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

34

Modalità di costituzione di un ente sportivo dilettantisticoe contenuto dello statuto (art. 90, comma 18)

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.Clausole statutarie

- denominazione dell’ente;- oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;- attribuzione della rappresentanza legale;- assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;- norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

Page 35: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

35

Contenuto dello statuto - segue

Clausole statutarie

- obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;- modalità di scioglimento dell'associazione;- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Page 36: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

36

Regime speciale ex Legge n. 398/1991

Per poter usufruire del regime speciale è necessario il rispetto di alcuni requisiti soggettivi e oggettivi.

REQUISITI SOGGETTIVI REQUISITI SOGGETTIVI

assenza di fine di lucroassenza di

fine di lucro

svolgimento di attività sportiva dilettantistica (riconosciuta dal CONI) compresa l’eventuale

attività didattica

svolgimento di attività sportiva dilettantistica (riconosciuta dal CONI) compresa l’eventuale

attività didattica

affiliazione a Federazioni sportive

nazionali o Enti di promozione

sportiva

affiliazione a Federazioni sportive

nazionali o Enti di promozione

sportiva

Page 37: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

37

Requisito oggettivo

E’ necessario che, nel periodo d’imposta precedente, i soggetti interessati abbiano conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore a 250.000 euro.

Criterio applicabile

nella determinazione del limite, i proventi commerciali devono essere individuati in base al criterio di cassa, per cui si deve tener conto, in mancanza di fattura, dei proventi incassati e, in presenza di fattura, dei proventi fatturati anche se non ancora riscossi.

Superamento del limite

se nel corso del periodo d’imposta si supera il limite di 250.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, occorre applicare il regime ordinario.

Enti di nuova costituzione

l’ammontare deve essere rapportato al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell’esercizio, computato in giorni.

Page 38: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

38

Esercizio dell’opzione

L’opzione è valida fino a quando non viene revocata e, una volta fatta, è vincolante per un periodo di cinque anni.

I soggetti che vogliono optare per il regime di cui alla Legge n. 398/1991 devono comunicare l’opzione:

I soggetti che vogliono optare per il regime di cui alla Legge n. 398/1991 devono comunicare l’opzione:

Ufficio della Siae territorialmente competente in

base al domicilio fiscale

Ufficio della Siae territorialmente competente in

base al domicilio fiscale

Agenzia delle Entrate mediante la compilazione del quadro VO della dichiarazione annuale Iva

Agenzia delle Entrate mediante la compilazione del quadro VO della dichiarazione annuale Iva

comportamento concludente, cioè concreta attuazione sin

dall’inizio dell’anno o dell’attività

comportamento concludente, cioè concreta attuazione sin

dall’inizio dell’anno o dell’attività

Page 39: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

39

Imposte sui redditi

i ricavi derivanti dall’attività istituzionale non sono tassabili

quelli derivanti da attività commerciale, spettacoli sportivi, sponsorizzazioni, diritti riprese televisive o trasmissioni radiofoniche sono tassabili applicando agli stessi un coefficiente di redditività pari al 3%.

Il reddito imponibile così determinato (aumentato dell’importo delle eventuali plusvalenze patrimoniali) è sottoposto a tassazione secondo l’ordinaria aliquota Ires del 27,5%.

NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILE i proventi conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ;

i proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi, se percepiti per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a 51.645,69 euro.

Page 40: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

40

Imposta sul Valore Aggiunto(art. 74, comma 6, DPR n. 633/1972)

Determinazione dell’Iva da versare in modo forfetario, applicando sui proventi conseguiti tre differenti percentuali detrazione:

sui proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, spettacoli sportivi e pubblicità

50% dell’Iva a debito

sulle fatture emesse per sponsorizzazioni 10% dell’Iva a debito

per la cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica

1/3 dell’Iva a debito

I proventi derivanti dall’attività istituzionale non sono imponibiliI proventi derivanti dall’attività istituzionale non sono imponibili

Page 41: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

41

Adempimenti Iva

Il versamento dell’Iva deve avvenire trimestralmente.

Ai fini Iva le associazioni sportive dilettantistiche devono istituire solo il registro previsto dal Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997 in cui vanno annotati, anche con un’unica registrazione, entro il 15° giorno di ogni mese, tutti i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente.

Nel medesimo registro devono essere annotati, separatamente, gli eventuali proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.

Page 42: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

42

Agevolazioni contabili

Da cosa si è esonerati

• Tenuta delle scritture contabili• Obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti radio - TV e per le prestazioni pubblicitarie)• Emissione di scontrini e/o ricevute fiscali• Presentazione della dichiarazione IVA

Cosa è obbligatorio

• Conservare e numerare progressivamente le fatture d’acquisto• Redigere annualmente un rendiconto economico-finanziario• Tenere il “libro soci” e il “libro delle assemblee”• Presentare la dichiarazione Mod. UNICO Enti non commerciali e il Mod. 770, nei casi in cui è previsto.

Page 43: Inquadramento civilistico, contabile e fiscale degli Enti Non Commerciali

43

Tracciabilità dei pagamenti(art. 25 Legge n. 133/1999)

I pagamenti e i versamenti effettuati da e nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche per importi superiori a 516,46 euro devono essere eseguiti con modalità tracciabili ossia tramite conti correnti bancari o postali o mediante carte di credito o bancomat.

L’inosservanza di tale disposizione comporta, oltre all’applicazione di specifiche sanzioni, anche la decadenza dalle agevolazioni di cui alla Legge n. 398/1991.