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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI DEGLI ENTI NON PROFIT INDICI DEGLI ARGOMENTI: Premessa Le rilevazioni contabili degli enti non commerciali Regimi di contabilità La contabilita’ a partita semplice La contabilita’ ordinaria in partita doppia (Brevi cenni) Regimi contabili "fiscali" Regime forfetario Regime forfetario ex legge 398/91 Regime di contabilita’ semplificata Regime di contabilita’ ordinaria PARTE SPECIFICA Organizzazioni di volontariato Enti non commerciali ed associativi Onlus Conclusioni ConfiniOnline - Le regole del no profit Via Villa Maria, 43 - 38050 Povo (TN) Internet: www.confinionline.it E-mail: [email protected] P.IVA 01872260227

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GLI ADEMPIMENTI CONTABILI DEGLI ENTI NON PROFIT

INDICI DEGLI ARGOMENTI:

Premessa

Le rilevazioni contabili degli enti non commercialiRegimi di contabilitàLa contabilita’ a partita sempliceLa contabilita’ ordinaria in partita doppia (Brevi cenni)

Regimi contabili "fiscali"Regime forfetario Regime forfetario ex legge 398/91Regime di contabilita’ semplificataRegime di contabilita’ ordinaria

PARTE SPECIFICAOrganizzazioni di volontariatoEnti non commerciali ed associativiOnlus

Conclusioni

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PREMESSA

Questa mini guida vuole essere uno strumento operativo per gestire contabilmente gli entiche svolgono attivita’ nel settore NON-PROFIT.

Il termine “enti non profit” riassume sinteticamente numerosi tipi di soggetti che svolgono,con diversa forma giuridica, attivita’ sociale in vari campi senza finalita’ prioritarie di lucro.

I soggetti del cosiddetto “terzo settore” dovrebbero avere come finalita’ prevelente ilsoddisfacimento diretto dei bisogni socialmente rilevanti (assistenziali, culturali, ricreativi,sportivi, di natura ideale, ecc.) rispetto a cui, la massimizzazione dei risultati economicidovrebbe costituire soltanto una finalita’ secondaria, del tutto strumentale alraggiungimento della prima.

Dal punto di vista giuridico, rientrano nel concerto di ente non profit i seguenti soggetti: 1. le associazioni riconosciute (art. 14 e segg. c.c.); 2. le fondazioni riconosciute (art. 14 e segg. c.c.); 3. le associazioni e le fondazioni non riconosciute (art. 36 e segg. c.c.); 4. i comitati (art. 39 e segg. c.c.); 5. le fondazioni e le associazioni ex-bancarie, nel caso di non esercizio in via prevalente della

gestione delle partecipazioni nella banca; 6. le organizzazioni di volontariato (legge 11.8.1991. n. 266); 7. le cooperative sociali (legge 8.11.1991, n. 381 ); 8. le IPAB (istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza) privatizzate (legge

17.7.1890, n. 381); 9 le associazioni senza fine di lucro e pro-loco (legge 6.2.1992, n. 66);10. gli enti ecclesiastici cattolici (legge 20.5.1985, n. 222);11. gli enti religiosi di altre confessioni;12. le organizzazioni non governative (art. 28. legge 26.2.1987. n.49);13. gli enti di promozione sociale (art. 3, c. 6, legge 25.8.1991. n. 287);14. gli enti lirici (D.Lgs. 29.6.1996. n. 367);15 i centri di formazione professionale;16. gli istituti di patronato (legge 804/1997. 112/1980, D.P.R. 1017/1986).

Dal punto di vista tributario, invece, gli enti non profit , possono essere “enti non commerciali” od“ONLUS” disciplinati dal Testo Unico delle imposte dirette e dal decreto legislativo 4 dicembre1997 n. 460, indicante una serie di caratteri ed ambiti operativi tipici degli enti del terzo settore.

Prima di iniziare a trattare l’argomento nel dettaglio, si ritiene opportuno richiamare le motivazioniche suggeriscono la tenuta di una contabilita’ puntuale anche in queste realta’.

Infatti la contabilita’ non deve ritenersi una semplice elencazione di numeri , ma deveessere un valido supporto operativo per la buona gestione dell’organizzazione stessa.

La tenuta di una corretta contabilita’:

- consente all’organo direttivo di avere il controllo sull’andamento della gestione,permettendo di monitorare operazioni di cui l’organo e’ responsabile;

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- consente di dare informazioni a terzi che hanno rapporti con l’ente , come Istituti dicredito per eventuali affidamenti , e/o finanziatori quali Enti pubblici o privati , peraccedere a contributi o la possibilita’ di partecipare a bandi;

- assolve al dovere etico della trasparenza nei confronti di tutti i portatori di interesse che siinterfacciano con l’ente ( soci, volontari , benefattori, altre associazioni,enti pubblici oprivati, fornitori, cittadinanza) ;

- determina i risultati della gestione (avanzi o disavanzi) attraverso la periodica redazionedi bilanci preventivi e consuntivi in modo che gli interessati possano prendere le decisioniche ne conseguono (destinazione avanzi, ripianamento disavanzi ecc.);

- consente di assolvere gli obblighi fiscali previsti dalle norme concernenti la tassazionediretta (IRES, IRAP) e quella indiretta (IVA) ;

- permette di assolvere agli obblighi di rendiconto nei confronti dell'autorità governativa dacui dipendono.

Le rilevazioni contabili degli enti non commerciali

Non esistono regole specifiche per le scritture contabili degli enti non profit.

In mancanza di norme ad hoc si fa riferimento, anche per gli aspetti tecnici, alle regole delleimprese e delle società.I libri contabili degli enti non commerciali possono essere più o meno analitici e sofisticatiin relazione al tipo ed alla complessità dell'attività svolta dagli stessi.

Non avendo comunque generalmente gli enti non commerciali finalità di lucro , bensì direalizzare le finalità proprie (culturali, religiose, sportive, di beneficenza ecc.) sancite neipropri statuti , gli obiettivi dei libri contabili non saranno, come nelle imprese, orientati amisurare la formazione di nuova ricchezza (reddito), bensì tenderanno a verificare chel'ente stia perseguendo gli obiettivi che si e’ posto nei propri programmi.

A tal fine , importante appare in tali enti la distinzione fra bilancio preventivo, chestabilisce gli obiettivi da raggiungere in un esercizio, dati i mezzi a disposizione, e bilancioconsuntivo, che verifica alla fine dell'esercizio la correttezza delle previsioni e fa il puntosulla situazione patrimoniale e finanziaria alla data di bilancio.

Alcuni enti non commerciali sono tenuti per legge o per disposizioni dell'Autoritàgovernativa da cui dipendono, alla redazione del bilancio preventivo e consuntivo talvoltasecondo schemi obbligatori .

Data l'enorme varietà di questi enti, e’ difficile generalizzare, anche perché, entrandonell'esame di casi di specie degli stessi, si pongono problemi particolari.

Gli enti non commerciali che esercitano, anche occasionalmente, attività commercialepotranno avere scritture contabili e redigere bilanci, per quelle attività simili a quelle delle

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imprese.Ciò anche in connessione con gli obblighi fiscali.Anzi, proprio in ragione della diversità degli scopi, sarà in generale – salvo vedere casi dispecie - opportuno separare le scritture redatte per finalità istituzionali, rispetto a quelletenute in relazione ad attività commerciali.

Per tutti gli enti non commerciali comunque, prevalentemente ai fini probatori dell'attivitàsvolta, fondamentali appaiono i libri contabili che consentono di formare periodicamentebilanci e rendiconti , individuabili nel libro giornale e in quello degli inventari: il bilancioinfatti non è un prospetto a se’ stante, ma deriva da un insieme di rilevazioni contabiliraccolte in ordine temporale sul libro giornale ed elaborate in modo sistematico.

II libro giornaleDalla lettura di tale libro si devono poter ricostruire tutte le operazioni dell'ente noncommerciale.Con riferimento alle imprese, l'art. 2216 c.c. dice che il libro giornale deve indicare giorno pergiorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.

L'art. 2219 c.c. aggiunge che tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme diun'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti inmargine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione,questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. La forma del giornale è strettamente legata al metodo contabile, per il quale la legge lasciaampia libertà di scelta.

Gli enti non commerciali che effettuano poche operazioni potranno adottare il metodo dellapartita semplice, oppure quello della partita doppia nella forma del giornalmastro. E’possibile adottare sistemi meccanografici o automatici di rilevazione.

II libro inventariTrattasi di un libro obbligatorio per le imprese, prescritto dall'art. 2214 c.c. Le regole stabilite per le imprese possono trovare opportuna applicazione anche per glienti non commerciali, in particolare se essi svolgono, anche solo occasionalmente, attivitàcommerciali.Con il termine inventario siamo soliti indicare la ricognizione fisica di elementi significativi .Questa operazione viene di solito effettuata alla chiusura del periodo di gestione(usualmente 31/12) ma potrebbe essere fatta anche durante detto periodo qualora ilconsiglio direttivo o il responsabile amministrativo ne ravveda la necessità.L'inventario potrà quindi essere riferito a:• debiti e crediti;• cespiti ;• giacenze di magazzino;

Inventario dei crediti e dei debitiE' l'elenco dettagliato dei debiti e dei crediti ancora in essere. Esso puo’ essere stilato inogni momento della vita gestionale dell'associazione ma è certamente opportuno chevenga redatto alla data di chiusura del periodo di gestione (generalmente il 31.12).Inventario dei cespitiRiguarda i cosiddetti beni pluriennali posseduti dall’ente; essi sono quei particolari beniche vengono utilizzati dall’ente per piu’ esercizi e sono assoggettati quindi ad un processo

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di ammortamento, che consente la ripartizione del loro costo in relazione al deperimentoed all’utilizzo dei beni stessi.Inventario delle giacenze di magazzinoE' opportuno anche per questi enti redigere un inventario di magazzino qualora a finegestione sussistano quantità "significative" di beni in giacenza. Ad esempio per unaorganizzazione di volontariato operante nel settore del pronto soccorso sarà daconsiderarsi giacenza "significativa" quella relativa al materiale sanitario, mentreun’associazione operante nei confronti dei minori potrebbe essere giacenza "significativa"quella relativa a materiale ludico o didattico.

I criteri usualmente utilizzati per la quantificazione delle giacenze di magazzino sono:• il costo di acquisto (compreso di eventuali oneri finanziari e spese accessorieintervenute all'atto dell'acquisto del bene);• il costo medio ponderato, ossia il costo complessivo dei beni acquistati nel periodo digestione rapportato alla quantità acquistata;• il metodo LIFO, ossia si considera che l'ultimo prodotto entrato sia il primo ad essereuscito; pertanto le rimanenze si valutano sulla base del valore del prezzo di acquisizionepiù vecchio;• il metodo FIFO, ossia si considera che il primo prodotto entrato sia il primo ad essereuscito: pertanto le rimanenze si valutano sulla base del valore del prezzo di acquisizionepiù nuovo.

REGIMI DI CONTABILITA’

La forma contabile che meglio si appresta nel rispondere alle esigenze di tutti gli enti noncommerciali e’ sicuramente la tenuta della contabilita’ ordinaria con il metodo della partitadoppia, seguendo il criterio di competenza.Tale metodologia pero’ necessita la conoscenza specifica dei concetti ragionieristici, chenon tutte le associazioni , specialmente quelle di piccole dimensioni, hanno o possonopermettersi.

A tal fine si illustrano gli strumenti contabili , ossia quegli strumenti "quotidiani" che, dalpiù semplice al più sofisticato, i vari Enti possono mettere in atto al fine di supportare lapropria gestione amministrativa , esaminando in progressione i piu’ semplici , fino adarrivare ai supporti contabili piu’ complessi. Tutti questi strumenti non sono obbligatori ,ma dettati da esigenze di gestione, pertantopossono essere adottati secondo la specifica esigenza dell'ente.

La contabilita’ a partita semplice

La contabilità a partita semplice conosciuta anche come contabilità finanziaria di cassa è ilmodo più semplice per descrivere i fatti economici e patrimoniali dell'ente. Essa, infatti,necessita semplicemente di un ordine e di una classificazione delle voci di entrata e diuscita.I movimenti vengono rilevati valutando solo l'aspetto finanziario, pertanto su tale baseciascuna operazione viene annotata quando si verifica l’effettiva entrata o uscitafinanziaria (incasso o pagamento)II saldo, attivo - a pareggio - o passivo, che deriva dal rendiconto finanziario di gestione,deve corrispondere all'effettiva consistenza monetaria dell'organizzazione, (sommaalgebrica della consistenza di cassa e dei saldi dei conti correnti bancari o postali).

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Modalità di tenuta

Le entrate e le uscite anche in seno alla contabilità finanziaria di cassa, possono esseresuddivise in gruppi omogenei per permettere una miglior lettura dei dati contabili. Lagestione della contabilità finanziaria di cassa richiede minor struttura operativa. Infatti èsufficiente un registro (o giornale) di contabilità a due colonne dove convenzionalmenteevidenzieremo nella prima colonna (dare) tutte le entrate dell'associazione e nellaseconda colonna (avere) tutte le uscite dell'associazione.

A questo strumento potremmo affiancare delle schede contabili dove riportare i valori giàannotati sul registro contabile al fine di permettere una più agevole compilazione delrendiconto.Pochi programmi contabili prevedono la gestione della contabilità finanziaria di cassa inquanto tutti partono dal presupposto della partita doppia.Potrebbe essere invece agevole l'utilizzo di strumenti quale un foglio elettronico perquesta gestione contabile.

ALLO SCOPO SI FORNISCE IN ALLEGATO , UN FILE DI MICROSOFT EXCEL ,CONTENENTE UN FOGLIO ELETTRONICO DI BASE, UTILE PER I PRIMI APPROCCIAD UNA GESTIONE CONTABILE .

Il registro (o giornale) sopra indicato contiene , riassunto in un unico documento quantosegue:

La raccolta dati (prima nota)

I registro di "prima nota" è da tenersi quale "brogliaccio" nel quale evidenziare i vari eventicontabili man mano che si verificano , al fine di poterli successivamente riportare incontabilità. Questo registro assume importanza quando la contabilita’ viene redatta contermini differiti o con supporti informatici.

Essenzialmente in questo registro andranno indicati i dati derivanti da entrate o da uscitetenendo opportunamente separate le voci che si riferiscono alla cassa da quelle che siriferiscono alla banca.

La cassa

II registro (o libro) di cassa ha lo scopo di seguire quotidianamente il flusso di denaro inentrata e in uscita dall'associazione e di determinarne il saldo giornaliero. Detto importodovrà trovare corrispondenza con l'effettiva consistenza di "denaro" giacente presso l'ente. Con il termine "denaro" non deve intendersi soltanto la moneta contante, ma anche tuttigli assegni eventualmente introitati che verranno successivamente versati sul contocorrente bancario.La tenuta del registro di cassa è molto semplice.Si compone di un registro a 2 colonne (o a 3 se si vuole evidenziare immediatamente ilsaldo) nel quale verrà annotato:• la data dell'operazione;

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• la descrizione dell’operazione;• nella colonna di sinistra (convenzionalmente chiamata dare o entrate) tutte le entrate indenaro;• nella colonna di destra (convenzionalmente chiamata avere o uscite) tutte le uscite indenaro.E' importante ricordare che tutte le uscite devono essere documentate da elementi"fiscalmente" validi (per es. fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali, ecc).Vale inoltre lapena ricordare che anche la documentazione legata ai movimenti effettuati con la cassa ,va conservata ai fini civilistici per 10 anni.Sarà opportuno, pertanto, effettuare le fotocopie degli scontrini fiscali emessi in cartatermica.

La banca

Anche la tenuta di tale registro e’ molto semplice: è lo strumento essenziale per poterannotare cronologicamente tutti i movimenti bancari.La tenuta di questo strumento contabile permette di:• conoscere in ogni momento la consistenza delle disponibilità bancarie (saldo): questacondizione è certamente utile a chi ha un ruolo amministrativo all'interno di un ente , inquanto gli permette con tempestività di verificare l'ammontare del saldo del conto correntebancario;• verificare la corretta corrispondenza dei movimenti evidenziati dall'estratto contorilasciato dall'istituto bancario.

La tenuta del registro o quaderno banca può essere effettuata con diversi strumenti:• Un registro contabile a tre colonne ove verrà indicato:1) la data dell'operazione;questa data coinciderà a titolo esemplificativo e non esaustivo- con la data nella quale abbiamo emesso un assegno bancario;- con la data del versamento di contante e assegni in banca;- con la data di eventuali bonifici da noi disposti; -con la data della comunicazione di bonifici ricevuti;2) la descrizione dell'operazione:- una prima colonna (convenzionalmente dare) dove indicare le entrate bancarie(versamenti, bonifici ricevuti,ecc.);- una seconda colonna (convenzionalmente avere) dove indicare le uscite (assegniemessi, bonifici disposti, pagamenti utenze);- una terza colonna dove indicare il saldo contabile.

Sarà opportuno, infine, all'arrivo dell'estratto conto bancario procedere alla cosiddetta"riconciliazione",ossia la verifica della corrispondenza tra i movimenti contabilizzati sulnostro quaderno banca rispetto a quelli evidenziati dall'estratto conto.

La "riconciliazione" partirà pertanto da:• saldo evidenziato dal quaderno banca;• i movimenti evidenziati sul quaderno banca ma non sull'estratto conto (e’ necessariosommare le voci rappresentanti uscite e sottrarre le voci rappresentanti entrate);• i movimenti su estratto conto ma non su quaderno banca (e’ necessario sommare le vocirappresentanti entrate e sottrarre le voci rappresentanti uscite).

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La somma algebrica di queste voci deve corrispondere al saldo del conto correntebancario.

*****

Elementi non compresi nella contabilità finanziaria di cassa

L'utilizzo della contabilità finanziaria di cassa ha purtroppo il grosso difetto di non rilevarefatti economici e patrimoniali anche rilevanti che non hanno manifestazione finanziaria. Adesempio la contabilità finanziaria o di cassa non evidenzia:

• i crediti ed i debiti di ogni genere non ancora incassati o pagati nell'esercizio finanziario,ma relativi alla gestione (da un lato vedasi note emesse per servizi svolti nei confronti diun ente pubblico o privato, dall'altro fatture per utenze a cavallo d'anno, acquisti diprodotti, consulenze, ecc.);• l'ammontare del Trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti;• tutta la gestione relativa ai beni immobilizzati; ossia l'evidenziazione degli elementipatrimoniali di natura durevole posseduti dall'associazione (per es. ambulanze e mezzi disoccorso, arredi, macchine elettroniche per ufficio) nonche’ delle singole quoteaccantonate a titolo di ammortamento;• la consistenza delle rimanenze di fine gestione (per es. per il materiale sanitario).

Gli scadenziari

Anche un’ente non profit può avere esigenza di tenere monitorato l'andamento dei crediti edei debiti associativi. A tal fine sarà opportuno dotarsi di uno scadenziario attivo e di unoscadenziario passivo nel quale indicare la data di scadenza dei crediti e dei debiti. Il modopiù usuale di gestire questo strumento di supporto contabile è quello di indicare a fiancodel giorno e del mese di scadenza , l'importo maturato o da pagare, di un credito o di undebito .

*****

La contabilità finanziaria o di cassa può essere tenuta solo dai professionisti o dalleorganizzazioni rientranti nell'ambito del non-profìt. Infatti la disciplina fiscale in materia dicontabilità prevede la tenuta della contabilità con il criterio di competenza.

La contabilita’ ordinaria in partita doppia (Brevi cenni)

La contabilità ordinaria in partita doppia parte da un presupposto essenziale: da ognioperazione di gestione scaturiscono "coppie" di valori di importi uguali ma di segnoopposto che esprimono variazioni economiche (costi e ricavi) e variazioni patrimoniali(debiti e crediti) .Essendo finalizzata alla redazione di un bilancio composto• dallo stato patrimoniale• dal conto economico

la contabilità ordinaria in partita doppia ha una struttura organizzativa ed operativa checorrisponde a queste finalità.La contabilità ordinaria in partita doppia può essere redatta:• secondo il principio di cassa sopra illustrato;

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• secondo il principio di competenza temporale.

Questo principio prevede che la rilevazione delle operazioni contabili non deve essereconsiderata solo esclusivamente legata ai movimenti di cassa (incasso o pagamento) maal periodo specifico al quale le stesse operazioni si riferiscono. Un esempio classico è dariferirsi a contratti di locazioni o quietanze assicurative con scadenza a "cavallo d'anno", lequali andranno imputate pro quota nel periodo di specifica competenza.Sono costi di competenza i costi per i quali nel corso del periodo si è verificata una delleseguenti condizioni:• hanno il riscontro del correlativo ricavo, ossia, nel periodo di gestione considerato afronte di ricavi maturati, occorre evidenziare i costi direttamente ed indirettamentecorrelati;• sono maturati economicamente, ossia che, pur non essendo individuabile un correlativoricavo, hanno fornito la loro utilità nel corso dell'esercizio.Sono ricavi di competenza i ricavi per i quali nel corso del periodo si è verificata unadelle seguenti condizioni:• sono stati conseguiti e l'ente ne ha sostenuto i correlativi costi;• sono maturati economicamente, ossia sussistono come entrate pur non avendo un costocorrelato ( un esempio significativo sono gli interessi attivi o gli affitti attivi).Abbiamo pertanto la presenza di una diversa tipologia di conti

• conti finanziari• conti economici: di reddito

di capitaleI conti finanziari (che troveranno la propria collocazione nello stato patrimoniale) sonoquelli che rilevano la movimentazione di denaro o la variazione dei crediti e dei debiti sia difunzionamento (crediti per servizi resi, debiti verso fornitori, Enti previdenziali, dipendenti ,tributari ecc.) che di finanziamento (debiti verso istituti bancari per mutui o crediti versofinanziatori). Le variazioni finanziarie possono essere positive e negative. Nella sezionedare dei conti finanziari troveremo i conferimenti in denaro, l'incremento dei crediti el'eventuale diminuzione di debiti . Nella sezione avere dei conti finanziari troveremol'uscita di denaro, la diminuzione di crediti l'aumento di debiti.I conti economici di reddito (che trovano la propria collocazione nel conto economico)sono quelli che rilevano l'ammontare dei costi o oneri (ad es. materiale sanitario,carburante, utenze) e dei ricavi o proventi (per es. entrate per servizi e convenzioni).Le variazioni economiche possono essere negative o positive• i conti economici di reddito accesi ai costi funzionano in dare;• i conti economici di reddito accesi ai ricavi funzionano in avere.I conti economici di capitale (che trovano la propria collocazione in una specificasezione dello stato patrimoniale chiamata "patrimonio netto") rilevano la variazione delnetto patrimoniale e delle sue parti ideali. Questi conti vengono incrementati con gli"avanzi" o i "disavanzi" derivanti dalla gestione precedente.

REGIMI CONTABILI “FISCALI “

Come precedentemente illustrato, gli obblighi contabili possono variare a seconda chel’Ente svolga oltre all’attivita’ istituzionale , attivita’ commerciale.

Al fine di reperire fondi per il sostentamento delle attivita’ istituzionali e’ consentitosvolgere attivita’ definite commerciali, per le quali e’ previsto l’obbligo di tenere lacontabilita’ separata.

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In considerazione dell'onerosità per le organizzazioni minori della tenuta della contabilitàordinaria , sono ammesse ai fini fiscali , le seguenti semplificazioni , applicabili anche agliEnti non commerciali.

Regime forfetario (art. 4, D.Lgs. 460/97)

Questo regime, introdotto dal decreto in esame, prevede la possibilità per gli Enti noncommerciali con ricavi commerciali fino a € 516.456,90 o attività di prestazione di servizifino a € 309.874,14 , di optare per la determinazione forfetaria del reddito dell'attivitàcommerciale svolta applicando i seguenti "coefficienti di redditività":

Attività di prestazioni di servizi:

- fino a € 15.493,71 coefficiente 15%- da € 15.493,71 a € 309.714,14 coefficiente 25%

Per cui qualora un ente abbia realizzato ricavi di natura commerciale per prestazioni diservizi in un anno solare pari a € 10.000,00 assoggetterà a tassazione a fronte di questoregime, un imponibile di € 1.500,00.

Altre attività:- fino a € 25.822,84 coefficiente 10%- da € 25.822,84 a € 516.457,90 coefficiente 15%

Analogamente all'esempio di prima , qualora l'ente abbia realizzato ricavi di naturacommerciale per altre attività diverse dalla prestazione di servizi (ad esempio vendita dibeni) in un anno solare pari a € 20.000,00 assoggetterà a tassazione un imponibile di €2.000,00.Per detto regime contabile è richiesta la tenuta dei registri IVA (corrispettivi, fattureemesse, acquisti) nei quali verranno annotati tutti documenti contabili emessi e ricevuti.

Questo regime è applicabile solo ai fini delle imposte dirette mentre ai fini IVA si procederànei modi ordinari.

Regime forfetario ex legge 398/91

A questo regime forfetario possono optare le associazioni sportive dilettantistiche, leassociazioni senza scopo di lucro, le associazioni pro-loco ( in forza del rinvio operatodall’art. 9 –bis della legge 66/92) che nell'anno precedente hanno conseguito nell'eserciziodi attività commerciali un importo non superiore a € 250.000,00 (l’agevolazione cessa apartire dal mese successivo a quello in cui e’ avvenuto il superamento del limite).

Ai fini delle Imposte sul redditoQuesto regime prevede la possibilità di non tenere le scritture contabili ai fini fiscali,(se nonil registro “dei minimi” IVA ai sensi dell’ Art.3, comma 166, Legge 23 dicembre 1996,n.662 e D.M. 11 febbraio 1997), e di assoggettare l'ammontare delle entrate di naturacommerciale conseguite nel periodo di gestione, ad un coefficiente di redditività del 3%.

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Pertanto, qualora un ente non commerciale rientrante in questa fattispecie avesse entratedi natura commerciale pari a € 100.000,00 assoggetterebbe a tassazione un imponibilepari a € 3.000,00.

Ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto Ai fini dell'IVA gli Enti che hanno optato per l'applicazione del regime previsto dalla legge398/91 riverseranno all'erario il tributo calcolato forfetariamente come segue:

- 50% nella generalità dei casi;- 90% in presenza di sponsorizzazioni;- 66,66% nel caso di cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e ditrasmissione radiofonica.

Tra i proventi che godono della detrazione forfetaria del 50% rientrano anche quelliconseguiti per prestazioni pubblicitarie svolte dall'Ente.

A questo titolo è opportuno fare una doverosa precisazione circa la distinzione tra i terminisponsorizzazione e pubblicità.

• Per sponsorizzazione deve intendersi "la prestazione in denaro o natura cheuna azienda opera al fine di dare un immagine positiva di se’, del propriomarchio, nonché dei beni dalla stessa prodotti o commercializzati o da serviziresi. La sponsorizzazione pertanto richiede che l'organizzazione non profitdiventi un mezzo di diffusione dell'immagine dell'azienda sponsorizzante. Adesempio: siamo di fronte ad una sponsorizzazione qualora un’azienda richiedache il proprio marchio sia presente su magliette, cappellini, tute, borse ecc.

L’uso abituale di questi strumenti da parte degli aderenti ad una organizzazione diventamezzo di diffusione di un marchio commerciale.

In tutti gli altri casi nei quali una organizzazione incassi contributi in denaro o natura dauna azienda commerciale ai fine di diffonderne l’immagine, sono da considerarsipubblicita’.

Ai fini pratici:• La scelta per questo regime va comunicata all'agenzia SIAE competente sul territorioprima che inizi l'anno solare per il quale s'intende usufruire di questa agevolazione.L'opzione fatta , vincola l'organizzazione per un quinquennio. Dopo tale periodo l'opzioneha effetto fino a revoca.• Le fatture di acquisto inerenti l'attività commerciale vanno conservate e numerateprogressivamente.• L’ annotazione delle entrate di natura commerciale sia per contanti che a seguito diemissione di fattura (corrispettivi) deve essere annotato complessivamente entro il 15 delmese successivo sul registro IVA per "contribuenti minimi”.• L’ imposta sul valore aggiunto va versata entro il 16 del secondo mese successivo allascadenza del trimestre solare.

Regime di contabilità semplificata

Sono ammessi a questo regime tutti gli Enti non commerciali con volume d'affari inferiorea € 309.874,14 per le prestazioni di servizi, e inferiori a € 516.456,90 per le altre attività.

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Detto sistema prevede:

- La tenuta dei registri IVA (registro corrispettivi, registro delle fatture emesse,registro degli acquisti o dell'apposito registro, ove annotare l'ammontare globale delleentrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella

seconda metà di ogni mese, per soggetti che effettuano soltanto operazioni non soggettea registrazione IVA) nei quali vanno annotati:

• con i termini previsti dalla legge IVA (quotidianamente per i corrispettivi, entroquindici giorni le fatture emesse, anteriormente alla liquidazione periodica pergli acquisti) tutti i documenti contabili rilevanti ai fini di detta imposta;

- entro 60 giorni a decorrere dalla data del documento, tutti i documenti che assumono rilevanza quali componenti positivi o negativi di reddito (es. retribuzioni, canoni di locazione, interessi attivi e passivi);

- alla data di chiusura dell'esercizio tutte quelle scritture integrative atte a definire il reddito d'esercizio ai fini della competenza (TFR, fatture da ricevere, ratei e risconti attivi e passivi, ammortamenti, giacenze di magazzino);

- il registro beni ammortizzabili nel quale annotare tutti i cespiti e le quote di ammortamento annuale;

• i registri inerenti alla gestione del personale dipendente (libro matricola,libro paga, libro presenze, registro degli infortuni).

Il reddito in regime di contabilita’ semplificata viene determinato dalla differenza tra tutti iricavi di "competenza" dell'esercizio e tutti i costi di competenza annotati. La liquidazionedell' IVA viene effettuata con la modalità ordinaria (IVA sulle entrate - IVA sugli acquisti ).

Regime di contabilità ordinaria

Sono soggetti a questo regime gli Enti che:- hanno specificatamente optato per questo regime contabile;- nel periodo d'imposta precedente hanno prodotto un volume d'affari (ai fini attività

commerciale):

- superiore a € 309.874,14 per prestazioni di servizi;- superiore a € 516.456,90 per altre attività.

Detto regime prevede la tenuta dei seguenti libri contabili:

- libro giornale di contabilità (ai sensi art. 2216), ove annotare cronologicamente esistematicamente tutti i fatti inerenti l'attività commerciale dell'ente(vedi pag. 3);

- libro degli inventari (ai sensi art. 2217), da redigersi per la prima volta all'iniziodell'esercizio dell'impresa (o al suo passaggio dal regime forfetario o semplificato) esuccessivamente ogni anno, dopo la chiusura del bilancio, e deve contenere l’indicazionee la valutazione delle attività e delle passività dell'ente, nonché il dettaglio del conto delleperdite e profitti (vedi pag.4);

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- I registri ai fini IVA (corrispettivi, fatture emesse, fatture acquisto);

- Le scritture ausiliarie concernenti gli elementi reddituali e patrimoniali raggruppatiin categorie omogenee (schede di mastro);

- Il libro dei beni ammortizzabili;

- I registri inerenti alla gestione del personale dipendente (libro matricola, libropaga, libro presenze, registro degli infortuni).Il reddito in contabilità ordinaria viene determinato sulla base delle scritture contabiliregistrate riportate sistematicamente nel "bilancio d'esercizio". Si fa infine presente chetutti i registri sopra evidenziati, dal 22.10.2001 non devono essere obbligatoriamentesottoposti a vidimazione iniziale prima di essere messi in uso.

Altri adempimenti inerenti alla "contabilità separata"

Individuazione dei beni strumentali inerenti alla attività commerciale svolta dall'ente

L’art. 3 del decreto Lgs. 460/97 prevede espressamente che per l'individuazione dei benirelativi all'attività d'impresa si debba procedere ai sensi dell'art. 65, commi 1 e 3-bisTUIR.917/86.Detto articolo prevede espressamente che si considerano inerenti all'attività d'impresa ibeni appartenenti all'ente , indicati tra le attività nel libro degli inventari .

Costi che possono essere detratti nella contabilità separata

Nei costi che possono essere portati ordinariamente in detrazione nella "contabilitàseparata" di un ente non commerciale rientrano:- i costi che sono intervenuti direttamente a determinare le entrate da attivitàcommerciale;- i costi comuni a tutta la gestione (a titolo esemplificativo: canone di locazione, spesetelefoniche, consumo energia elettrica, spese di cancelleria, postali e bollati, ecc...)dell'ente, che sono da imputarsi in base al rapporto sussistente tra i ricavi commerciali etutti i ricavi.

Per meglio comprendere questo concetto facciamo un esempio.Se un ente associativo avesse entrate globali per € 10.000,00 , di cui entrate di naturacommerciale per € 3.000,00 avremmo:

Entrate istituzionali 7.000,00 70,00%Entrate commerciali 3.000,00 30,00%Totale 10.000,00 100,00%

Pertanto un eventuale canone di locazione pari a € 1.000,00 sarà da imputare per€ 700,00 all'attività istituzionale €300,00 all'attività commerciale.

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PARTE SPECIFICA

Tutto cio’ premesso, classificando gli Enti in tre grandi categorie Organizzazioni di VolontariatoEnti associativiOrganizzazioni Non Lucrative di Utilita’ Socialesi ritiene necessario analizzare cosa prevede da un punto di vista contabile , la normativaspecifica.

Per completezza, si riassumono brevemente la definizione e le caratteristiche di ognitipologia di Enti non profit ,per consentire al lettore di ben identificarsi e correttamentecollocarsi , adottando la normativa appropriata.

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Definizione e caratteristiche

La legge 266/91, legge quadro sul volontariato, definisce le caratteristiche di questeorganizzazioni, quali Enti “liberamente costituiti” al fine di svolgere atti di solidarieta’,tramite l’attivita’ “personale, spontanea e gratuita” dei propri aderenti.Il punto di forza di tali organizzazioni sono “i volontari”, vero motore dell’organizzazionestessa. L’organizzazione diventa il luogo necessario per rappresentare in maniera univocal’apporto dei volontari.

La solidarieta’ costituisce una condizione essenziale per le organizzazioni di volontariato lequali per loro natura devono offrire servizi aperti verso i terzi e non soltanto rivolti ai propriaderenti.

A fronte della spiccata “vocazione” alla solidarieta’ che caratterizza tali organismi, illegislatore (art. 10, c.8 del D.Lgs 460/97) considera queste realta’ Onlus di diritto,mantenendo alle stesse le condizioni fiscali di maggior favore concesse dalla specificalegge istituente ( legge 266/91).

Per ottenere le agevolazioni previste dalla Legge 266/91 , nonche’ per accedere aicontributi pubblici, stipulare convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, leorganizzazioni di volontariato devono iscriversi presso “il registro generale delleorganizzazioni di volontariato” tenuto dalle singole regioni e suddiviso (in base alle regioni)in sezioni provinciali.

In virtu’ di queste considerazioni e nello spirito globale della Legge quadro sul volontariato,appare evidente come l’ipotesi di realizzo di attivita’ prettamente commerciale da parte diquesti Enti e’ da ritenersi pressoche’ nulla. A queste realta’ e’ concesso soltanto losvolgimento di “ attivita’ commerciale marginale”.

Le attivita’ commerciali marginali

L'articolo 8, comma 4, della Legge 266/91 prevede la possibilità di effettuare da parte delleorganizzazioni di volontariato attività commerciali di carattere "marginale".

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Queste sono le uniche attività commerciali previste dal legislatore.

Dette attività sono considerate dal legislatore "non commerciali", qualora sia dimostrabile iltotale impiego del ricavato per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato.

Il problema fondamentale è legato al concetto di "marginalità".

Queste attivita’ devono essere svolte:• dagli assistiti, al fine della loro riabilitazione e dal loro inserimento sociale;• dai volontari, nello spirito della legge stessa, ossia in modo "personale, spontaneo egratuito";• senza forme organizzate d'impresa;• In misura marginale rispetto all'attività complessiva dell'organizzazione.

Il D.M. del 25.5.1995 individua più dettagliatamente le attività considerabili marginali inuna organizzazione di volontariato.

Esse sono:

- attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corsodi celebrazioni, ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblicaverso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito ai fini di sovvenzione,a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcunintermediario;

- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita siacurata direttamente senza alcun intermediario;

- attivita’ di somministrazione alimenti e bevande in occasione di raduni,manifestazioni, celebrazioni e simili di carattere occasionale;

• attivita’ di prestazione di servizi rese in conformita’ alle finalita’ istituzionali,verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costidi diretta imputazione.

Scritture contabili

La legge 266/91 non prevede alcuna forma specifica di contabilita’.Essa si limita ad indicare all’art. 3 “l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devonorisultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti”.Come sopra indicato l’art. 10, c.8 del D.Lgs460/97, riconoscendo le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali “ONLUS di diritto”, concede alle stesse di mantenere “ le previsioni di maggiorfavore” espresse dalla legge.

Pertanto un’organizzazione di volontariato iscritta nel registro regionale puo’ scegliere:

- ai sensi della Legge 266/91, di tenere la forma contabile che ritenga piu’ idonea al fine diadempiere agli obblighi di formazione del bilancio previsti;

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- ai sensi del decreto legislativo 460/97 tenere la contabilita’ prevista per le ONLUS.

La scelta dell’impianto contabile, necessario per arrivare alla redazione di un bilancio,sara’ certamente dettata dalle dimensioni dell’organizzazione e dalla conseguenteesigenza di lettura dei dati fiscali.

ENTI NON COMMERCIALI ED ASSOCIATIVI

Definizione e caratteristiche

Nell’ottica del legislatore l’ente non commerciale e’ quello che predilige un attivita’ rivoltaagli associati rispetto alla realta’ esterna dell’ente.Elemento distintivo degli Enti non commerciali e’ costituito “dal fatto di non avere qualeoggetto esclusivo o principale, lo svolgimento di un’attivita’ di natura commerciale ai sensidell’art. 55 del TUIR, a prescindere dalla natura pubblica o privata dell’ente, dalla rilevanzasociale delle finalita’ perseguite e dall’assenza del fine di lucro.Gli Enti di tipo associativo II D.Lgs. 460/97 indica all'articolo 5, 1 comma, lettera b, le condizioni essenziali al fine cheun ente di tipo associativo possa considerarsi "non commerciale".

Esse sono:a) "divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o ladistribuzione non siano imposte dalla legge;b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunquecausa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte agarantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneitàdella partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipantimaggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e la modificazioni dello statuto e deiregolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziariosecondo le disposizioni statutarie.

All'interno di un ente associativo, (per effetto dell’art. 148 DPR 917/86 modificato inseguito al d.lgs. 460/97):

a) Non sono considerate attività commerciali quelle svolte nei confronti degli associati opartecipanti, in conformità alle finalità istituzionali a fronte di contributi associativi;b) Si considerano, tuttavia, effettuate nell'esercizio d'attività commerciali le cessioni diservizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi icontributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverseprestazioni delle quali hanno diritto;c) Per le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali,sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica dellapersona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuati verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degliiscritti (all'associazione), associati o partecipanti;d) Sono sempre da considerarsi commerciali i seguenti servizi resi nei confronti di

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Page 17: GLI ADEMPIMENTI CONTABILI DEGLI ENTI NON PROFIT · PREMESSA Questa mini guida vuole essere uno strumento operativo per gestire contabilmente gli enti che svolgono attivita’ nel

associati a fronte di corrispettivi specifici (salvo le evidenziate deroghe):- La gestione di spacci aziendali e di mense;- La somministrazione di alimenti e bevande (salvo quelli organizzati daassociazioni di promozione sociale, sempreché l'attività sia strettamente complementare aquella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali);- L’'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (salvo quelli organizzati daassociazioni di promozione sociale, da associazioni politiche, sindacali e categoria,nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato hastipulato patti, accordi o interesse, sempreché l'attività sia strettamente complementare aquella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali);- La gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;- La pubblicità commerciale (comprese le sponsorizzazioni);- Le telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari;e) Non si considerano commerciali la cessione di pubblicazioni da parte diorganizzazioni commerciali e di categoria riguardanti contratti collettivi di lavoro, nonchél'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia diapplicazione dei contratti stessi.

Perdita dei requisiti di ente non commerciale

La perdita dei requisiti di ente non commerciale si ha qualora un ente svolgaprevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.Il decreto di riferimento evidenzia "alcuni parametri che costituiscono indici dicommercialità, i quali non comportano automaticamente la perdita di qualifica noncommerciale, ma sono particolarmente significativi e inducono a un giudizio sull'attivitàcomplessivamente esercitata".[C.M.124/E/98].

Essi sono:- prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degliammortamenti, rispetto alle restanti attività;- prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale dellecessioni afferenti alle attività istituzionali;- prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali,intendendo per quest'ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;- prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciali rispetto alle restantispese.

II concetto di "commercialità" ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

Dopo aver sopra considerato il concetto di "commercialità" ai fini del reddito,soffermiamoci ora ad esaminare il concetto di "commercialità" ai fini dell'I.V.A .II riferimento normativo in questa materia è rappresentato dal DPR 633/72 e successivemodificazioni. Perché sussista un'attività commerciale ai fini dell'imposta sul valoreaggiunto occorre vi sia il presupposto di "esercizio d'impresa". L'art. 4 della leggeistitutiva dell'imposta sul valore aggiunto recita che "per esercizio d'impresa s'intendel'esercizio per professione ancorché non esclusiva delle attività commerciali" intese questeultime secondo la definizione degli artt. 2135 e 2195 del codice civile.Pertanto, al fine dell'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto,occorre ilpresupposto dell'imprenditorialità; ossia dell'esercizio abituale dell'attività commercialesvolta dall'ente non commerciale. Questo a differenza delle imposte dirette , dove le"attività commerciali" sono sempre considerate "reddito imponibile". Sono quindi da

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escludere al fine dell'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto le attivitàcommerciali di tipo occasionale.Per esercizio abituale dell'attività commerciale occorre considerare la "regolarità,sistematicità e ripetitività con cui sono posti in essere una pluralità d'atti economici e finalizzati al raggiungimento di uno scopo sociale" (art. 4 DPR 633/72). Riprendendoquanto già evidenziato al fine del reddito, l'articolo in oggetto indica che:

• si considerano svolte nell'esercizio d'attività commerciali le cessioni di beni eservizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamenti di corrispettivispecifici, di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori odiverse prestazioni alle quali hanno diritto, ad esclusione di quelle effettuatein conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e dicategoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, dipromozione sociale e di formazione extra scolastica della persona.

Sono, comunque, sempre considerate commerciali:• la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita (escluse le pubblicazioni delleassociazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali,sportivedilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona,cedute prevalentemente ai propri associati);• gestione di fiere ed esposizioni di carattere commerciale;• gestione di spacci aziendali, mense e somministrazione di pasti;• trasporto e deposito di merci;• trasporto di persone;• organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;• prestazioni alberghiere e di alloggio.

Adempimenti contabili dell'ente non commerciale

Per quanto riguarda la struttura contabile dell' Ente non commerciale occorre distinguerela contabilità complessiva dell'ente , rispetto alla gestione contabile da applicarsiall'ambito commerciale. Infatti l'art. 3 del D.Lgs. 460/97, nello stabilire che l'attivitàcommerciale svolta da un ente non commerciale è soggetta a "contabilità separata",evidenzia il principio della totale separazione, sotto il profilo dell'obbligo contabile-fiscale,tra ambito commerciale e ambito non commerciale dell'attività da essi svolta, evidenziandoaltresì la non rilevanza, dal punto di vista fiscale, dell'attività istituzionale. Pertantopossiamo ritenere non soggetti a contabilità obbligatoria gli Enti non commercialisvolgenti puramente attività istituzionale e commerciale a carattere puramenteoccasionale.Del resto lo stesso decreto legislativo impone quale unico obbligo agli Enti di tipoassociativo la redazione di un rendiconto economico-finanziaro, senza imporre l'obbligo diun sistema contabile.Ritornando al principio che nessun rendiconto (o bilancio) può essere redatto senza tenerecontabilità, l'ente non commerciale potrà dotarsi per la propria attività istituzionale , siadella contabilità finanziaria di cassa , sia della contabilità tenuta con il metodo della partitadoppia e con il criterio della competenza.I regimi contabili possibili sono quelli indicati precedentemente.

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LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE

Definizione e caratteristiche

Le ONLUS sono quelle organizzazioni che prevedono espressamente nel loro attocostitutivo o statuto, "l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale" in uno opiù dei seguenti settori:- assistenza sociale e socio sanitaria;- assistenza sanitaria;- beneficenza;- istruzione;- formazione;- sport dilettantistico;- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui allalegge 1.6.1939 n. 1089, ivi comprese biblioteche e i beni di cui al DPR 30.9.1963 n. 1409;- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitataabitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo7 del d.lgs. 22/1997;- promozione della cultura e dell'arte;- tutela dei diritti civili;- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni,ovvero da esse affidata a università, Enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgonodirettamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamentogovernativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della L. 23.8.1988 n. 400.

La "finalità di solidarietà sociale" svolta da una ONLUS deve essere intesa (ai sensi art.10, 2 comma, decreto 460/97) ai fini di arrecare benefici a:- persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali ofamiliari;- componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

L'attività svolta nei settori- della assistenza sociale e socio sanitaria,- della beneficenza,- della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cuialla legge 1.6.1939, n.1089. ivi comprese biblioteche e i beni di cui al DPR 30.9.1 963 n.1409,- della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività,esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio ei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cuiall'articolo 7 dei d.Lgs. 22/1997,- della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni,ovvero da esse affidata a università, Enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgonodirettamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamentogovernativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della L. 23.8,1988 n. 400,e della promozione della cultura e dell'arte, s'intendono realizzate anche in mancanzadelle condizioni di svantaggio sopra evidenziate.

La contabilità di una ONLUS

In tema di scritture contabili per le ONLUS, a differenza delle altre due realtà del non profit

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qui considerate , il legislatore ne indica la modalità di tenuta.Esso infatti evidenzia nell’art. 25, lett. a) che "in relazione all'attività complessivamentesvolta, - le ONLUS - devono redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche e attea esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo digestione e rappresentare adeguatamente in un apposito documento, da redigere entro 4mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica,finanziaria, distinguendo le attivita’ connesse da quelle istituzionali”.Lo stesso legislatore indica, sempre nell’art. 25, gli strumenti opportuni per la tenuta dellacontabilita’:”gli obblighi evidenziati nel precedente capoverso , si considerano assoltiqualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari”.

Per situazione patrimoniale e finanziaria si deve intendere la consistenza del“patrimonio” dell’ organizzazione composto dalle immobilizzazioni ( immateriali, materiali efinanziarie) nonché dall'ammontare dei crediti, dei debiti e delle disponibilita’ liquide dellastessa;Per situazione economica , l'ammontare dei costi e dei ricavi afferenti la gestionedell'organizzazione.

Appare evidente che al fine di redarre tali situazioni, e’ necessario l’impianto dellacontabilita’ ordinaria in partita doppia.

Anche per la contabilizzazione dell'attività complessiva di una ONLUS non èespressamente richiesta la vidimazione del libro giornale e dell'inventario.Questo adempimento rimane comunque garanzia di trasparenza e correttezza verso gliassociati ed i terzi.

L'articolo in esame, per le ONLUS che nell'esercizio della propria attività istituzionaleabbiano conseguito in un periodo di gestione proventi sino a € 51.645,69, prevede chepossano, in alternativa alle disposizioni di cui sopra, redigere un rendiconto delle entrate edelle uscite complessive, utilizzando la contabilità finanziaria di cassa.

Le attività connesse

Le "Attività connesse" a quelle istituzionali in una ONLUS sono:

- per il settore assistenza sanitaria , istruzione, formazione, sport dilettantistico,promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili prestazioni analoghe a quellerese nell'ambito dell'attività istituzionale svolte nei confronti delle persone nonsvantaggiate;

- le "attività accessorie per natura a quelle istituzionali" realizzate allo scopo di reperire ifondi necessari per finanziare l'attività istituzionale dell'organizzazione.A titolo esemplificativo possono considerarsi tali la vendita di "gadgets" o materialepropagandistico.Queste attività non dirette espressamente al perseguimento della solidarietà sociale, sonoda considerarsi di natura "commerciale". Pertanto anche per esse dovrà essere adottata lacontabilità separata "fiscale" già descritta per gli Enti non commerciali.Le attività connesse, comunque, ai sensi dell'art 12, secondo comma, del decreto, "nonconcorrono alla formazione del reddito imponibile":quindi esse non sono da imputare ne’ ai fini IRES ne’ ai fini IRAP.

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L’esercizio delle attivita’ connesse e’ consentito a condizione che, in ciascun esercizio enell’ambito di ciascuno dei settori di attivita’ previste per le ONLUS , le stesse non sianoprevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per centodelle spese complessive dell’organizzazione.

*****

Conclusioni

Si ritiene che gli Enti Non Profit , qualsiasi forma di contabilita’ adottino, dalla piu’ semplicealla piu’ sofisticata , debbano giungere alla redazione di un documento finale , ilrendiconto , che permetta, con trasparenza di informare i terzi sull’attivita’ posta in essereper il raggiungimento degli scopi statutari , e che consenta di evidenziare le modalita’ concui l’Ente ha acquisito ed impiegato le risorse .

Saltini Morena

Allegati:n.1 file di microsoft excel , contenente un foglio elettronico di base, utile per i primiapprocci ad una gestione contabile.

Note bibliografiche:• “Gli Enti non profit”- Propersi A.-G. Rossi- Edito “Il Sole 24 ore”.• I quaderni per il volontariato – Il Coordinamento Regionale dei Centri Servizi.

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e 6 colonne riportano€ 0,00

€ 0,00i registri "cassa" e "banca"

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Nelle colonne successive,

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che dovranno essere persona-€ 0,00

€ 0,00lizzate nell'intestazione della

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tipologia di entrata o di uscita,€ 0,00

€ 0,00dovranno essere riportati gli

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importi (scrittura doppia della

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stessa operazione)€ 0,00

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€ 0,00Il totale controllo sopra indicato

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deve sempre coincidere

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esempio:

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105/01/2007

incassato quote assoc. Ric.n.1-2

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