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Organismi giuridici per la produzione di beni o servizi socialmente utili;

I beni o servizi non costituiscono fonte di reddito;

Divieto di distribuzione degli utili (non-distribution constraint).

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NON DISTRIBUZIONE DI UTILI

MANCATO CONSEGUIMENTO DI UTILI

Equilibrio tra

ECONOMICITA’ DELLA GESTIONE

&

RESPONSABILITA’ SOCIALE

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TIPOLOGIA FONTI NORMATIVE

Associazioni riconosciute Codice Civile – artt. 14 – 35

Associazioni non riconosciute Codice Civile – artt. 36 – 42

Fondazioni Codice Civile – artt. 14 – 35

Comitati Codice Civile – artt. 36 - 42

Impresa sociale D.Lgs. 24/3/2006 n. 155

Cooperative sociali L. 8/11/1991 n. 381 e L. 52/1992

Organizzazioni non governative L. 16/12/1987 n. 49

Organizzazioni di volontariato L. 11/8/1991 n. 266

Onlus D.Lgs. 4/12/1997 n. 460

Associazioni di promozione sociale L. 7/12/2000 n. 383

Enti ecclesiastici Artt. 18 e ss. Costituzione;

L. 20/5/1985 n. 222

Associazioni Sportive L. 398/1991; art. 5 D.Lgs. 460/1997; L. 133/1999 e L. 342/2000; art. 90 L. 289/2002 modificato dalla L. 128/2004

Circoli Aziendali (CRAL) L. 20/5/1970 n. 300, art. 11 (statuto dei lavoratori)

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DISCIPLINA CIVILISTICA

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ATTO COSTITUTIVO (espressione della volontà associativa delle parti) STATUTO (regole di organizzazione e funzionamento)

Contenuto obbligatorio ex art. 16 c.c.

a) Denominazione dell’ente;b) Scopo sociale: perseguimento bisogni ideali degli associati, anche

attraverso attività commerciale, purché strumentale al raggiungimento dello scopo sociale;

c) Patrimonio: conferimenti degli associati (dal 1997 possono confluirvi anche beni immobili, eredità, legati o donazioni;

d) Sede;e) Norme sul funzionamento e amministrazione: diritti e obblighi

degli associati;f) Condizioni (requisiti) per l’ammissione degli associati;Possono essere indicate, inoltre:a) Norme relative all’estinzione dell’ente;b) Disposizioni relative alla devoluzione del patrimonio.

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- Autonomia patrimoniale: patrimonio dell’associazione è autonomo e distinto da quello di associati e amministratori;- Limitazione delle responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione.

Istanza presentata alternativamente:

a) alle Province Autonome o alle Regioni a Statuto Ordinario, se l’associazione opera nelle materie attribuite dallo Stato alle Province Autonome o alle Regioni, ex art. 14 D.P.R. 616/1977, oppure le finalità statutarie si svolgono nell’ambito dei una sola Regione;

b) alle Prefetture, se gli enti operano in materie di competenza statale o esercitano l’attività nell’ambito di più Regioni.

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Presentazione domanda

Presentazione domanda

Riconoscimento nazionale

Riconoscimento Regionale

PrefetturaPrefettura Presidenza giunta regionale

Presidenza giunta regionale

Entro 120 giorni

Iscrizione registro persone giuridiche

Iscrizione registro persone giuridiche

Comunicazione di ragioni ostative o richiesta di documenti integrativi

Comunicazione di ragioni ostative o richiesta di documenti integrativi

Entro 30 giorni

Possibilità di presentare memorie e documenti

aggiuntivi

Possibilità di presentare memorie e documenti

aggiuntiviDopo 30 giorni

Diniego d’iscrizioneDiniego d’iscrizione In mancanza di comunicazione e d’iscrizione opera il principio del

silenzio rifiuto

In mancanza di comunicazione e d’iscrizione opera il principio del

silenzio rifiuto

ITER DI RICONOSCIMENTO

CONTROLLO SU:- Scopo (lecito e possibile)- Patrimonio (adeguato alla realizzazione dello scopo)

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CONTENUTO DELLA DOMANDA:

1) Istanza sottoscritta dal legale rappresentante;2) n. 2 copie autentiche di atto costitutivo e statuto, di cui una in bollo;3) Relazione illustrativa, in duplice copia, sull’attività svolta e/o su quella che l’ente intende svolgere, sottoscritta dal legale rappresentante;4) Relazione, in duplice copia, sulla situazione economico-finanziaria, corredata da perizia giurata, in caso di beni immobili, e da attestazione bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari, sottoscritta dal legale rappresentante;5) n. 2 copie dei bilanci e dei conti consuntivi approvati negli ultimi 3 anni e nel periodo precedente la presentazione dell’istanza, se l’istituzione ha già operato come ente non riconosciuto;6) Elenco dei componenti degli organi direttivi dell’ente, sottoscritto dal Presidente, compreso il collegio dei revisori, con indicazione del numero dei soci.

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È convocata dagli amministratori, ex art. 20 c.c.:- Almeno 1 volta l’anno per l’approvazione del bilancio;- Quando se ne ravvisi la necessità;- Su richiesta motivata di almeno 1/10 degli associati.

Sono di competenza dell’assemblea le delibere riguardanti:- Approvazione del bilancio (art. 20 c.c.);- Modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (art. 21, c.2, c.c.);- Scioglimento e devoluzione del patrimonio (art. 21, c.3, c.c.);- Nomina e revoca degli amministratori;- Azione di responsabilità contro gli amministratori (art. 22 c.c.);- Esclusione degli associati (art. 24, c.3, c.c.).

_ Composta dagli associati;- Funzione: formare la volontà dell’associazione nelle materie riservatele dalla legge o dall’atto costitutivo.- Metodo collegiale; Principio Maggioritario; 1 testa 1 voto.

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Convocazioni Quorum

Prima convocazione Maggioranza dei voti e presenza di almeno la metà degli associati.

Seconda convocazione Maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Deliberazioni particolari Quorum

Approvazione del bilancio Gli amministratori non hanno diritto di voto

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori non hanno diritto di voto

Modifiche atto costitutivo e statuto

Quorum costitutivo: almeno ¾ degli associatiQuorum deliberativo: maggioranza dei presenti (salvo diversa disposizione statutaria)

Scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio

Quorum deliberativo: almeno ¾ degli associati

Art. 23 c.c.: Sono annullabili, su istanza degli organi dell’associazione, di qualunque interessato o da parte di un PM, le deliberazioni assembleari contrarie:

- Alla legge - all’atto costitutivo - allo statuto

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Amministratore unico o CdA; Carica espressamente accettata e non illimitata; Responsabilità verso l’associazione secondo le norme sul mandato; In caso di CdA: lo statuto deve stabilire se gli amministratori sono

tenuti ad operare congiuntamente o disgiuntamente, oppure collegialmente secondo il principio maggioritario;

L’amministratore è esonerato dalla responsabilità quando non abbia partecipato all’atto che ha cagionato il danno, salvo il caso in cui, essendo a conoscenza dell’atto che si stava per compiere, non ha manifestato il proprio dissenso prima del suo compimento (art. 18 c.c.).

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RECESSO DELL’ASSOCIATO (art. 24 c.c.)

- L’associato può sempre recedere dall’associazione, salvo che non abbia assunto l’obbligo di farne parte a tempo indeterminato;

- Dichiarazione di recesso comunicata agli amministratori, per iscritto;

- Efficacia con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta ameno 3 mesi prima della fine dell’anno stesso;

- L’associato receduto non ha diritto alla restituzione della quota e dei contributi versati, in quanto il patrimonio non può essere devoluto ai soci.

ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO (art. 24 c.c.)- Esclusione deliberata dall’assemblea in presenza di gravi e fondati motivi;

- Possibilità, per l’associato, di ricorso all’autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla data di notifica della deliberazione di esclusione.

- L’associato escluso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

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L’associazione si estingue per:- Le cause previste dall’atto costitutivo;- Raggiungimento dello scopo o impossibilità di conseguirlo;- Venir meno di tutti gli associati;- Delibera assembleare di scioglimento.

PATRIMONIO:- Utilizzato per il soddisfacimento dei creditori;- Residuo devoluto in base alle previsioni statutarie;- In assenza di esplicita previsione statutaria l’autorità governativa lo

devolverà ad associazioni con scopi similari.

N.B. IL PATRIMONIO NON PUO’ ESSERE SUDDIVISO TRA I SOCI

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DISCIPLINA CIVILISTICA

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Atto costitutivo registrato presso l’ufficio dell’AE (n.2 copie statuto e atto costitutivo, in bollo, + versamento imposta di registro tramite modello F23);

NON è richiesta una forma particolare (forma scritta, verbale o tramite comportamenti concludenti);

Forma scritta NECESSARIA se all’associazione vengono apportati beni immobili in proprietà o godimento per un periodo indeterminato o superiore a 9 anni;

Forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata NECESSARIA nel caso di adozione di regimi tributari agevolati (ex art. 148, D.P.R. 22/12/1986, n. 917).

Accordo tra associati, definito CONTRATTO di ASSOCIAZIONE o ATTO COSTITUTIVO

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SIMULTANEA: Un gruppo di persone si riunisce in assemblea e determina, con la redazione di statuto e atto costitutivo, la costituzione dell’associazione;

SUCCESSIVA: L’associazione non riconosciuta è costituita in 2 momenti distinti: a) Divulgazione del programma e raccolta delle adesioni; b) Convocazione dell’assemblea per la redazione e approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto;

PER ADESIONE: L’approvazione di atto costitutivo e statuto è concomitante all’adesione all’associazione.

- Denominazione;

- Sede;

- Scopo: non lucrativo, indicato con chiarezza e precisione;

- Condizioni di ammissione;

- Regole sull’ordinamento interno e amministrazione;

- Fondo comune;

- Scioglimento e liquidazione: si fa riferimento alle norme previste per le associazioni riconosciute.

CONTENUTO MINIMO CONTENUTO MINIMO DELLO STATUTODELLO STATUTO

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- Contributi degli associati- Beni con gli stessi acquistati (anche immobili, partecipazioni, ecc.)- Proventi per prestazione di servizi a associati o terzi, ecc.

Art. 37 c.c. – Gli associati non possono richiedere: La divisione del fondo comune; La restituzione della quota in caso di recesso o esclusione.

N. B. PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI RISPONDE L’ASSOCIAZIONE CON IL PROPRIO FONDO COMUNE E ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE COLORO CHE HANNO AGITO IN NOME E PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE

N. B. I creditori :- SOCIALI possono rivalersi sul fondo comune o sul patrimonio del soggetto che ha agito in nome e per conto dell’associazione;- PERSONALI dell’associato non possono rivalersi sul fondo comune.

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Disciplinata da atto interno (nella pratica si applicano le disposizioni previste per le associazioni riconosciute)

ASSEMBLEA Competenze, modalità di convocazione e di deliberazione sono stabilite nello statuto (in caso contrario cfr. ass. riconosciute)

CONSIGLIO DIRETTIVO

Nominato dall’assemblea ordinaria; Carica solitamente triennale; Funzionamento disciplinato dallo statuto;Compie tutti gli atti opportuni per dare esecuzione alle delibere assembleari; delibera, inoltre, su:a)Nomina del Presidente (legale rappresentante dell’associazione);b)Ammissione, recesso, esclusione degli associati;c)Stipulazione di contratti con collaboratori, ecc.

COLLEGIO DEI REVISORI

Organo non obbligatorio, nominato dall’assemblea, con il compito di controllo sulla tenuta della contabilità, sull’amministrazione e sulla tenuta dei libri sociali e registri contabili. Composizione e attività sono disciplinate nello statuto.

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LIBRI SOCIALI: Il legislatore non prevede obblighi, anche se, ai fini di una corretta amministrazione si consiglia di tenere: LIBRO DEGLI ASSOCIATI LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO LIBRO VERBALI DELLE ASSEBLEE DEGLI ASSOCIATI LIBRO VERBALI DEI REVISORI

N. B. Per quanto non esplicitamente previsto dal codice civile per le associazioni non riconosciute sono applicabili le disposizioni relative alle associazioni riconosciute

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ASSOCIAZIONI

RICONOSCIUTENON

RICONOSCIUTE

Autonomia patrimoniale

perfetta

Responsabilità limitata

Autonomia patrimonialeimperfetta

Responsabilità di coloro che hanno agito

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CONTRATTOCONTRATTO

ASSOCIAZIONIRICONOSCIUTE

ASSOCIAZIONI NONRICONOSCIUTE

Atto pubblico

Indicazioni richiestedall’art. 16 c.c.

Non sono previsteforme particolari

Indicazioni richiestedall’art. 36 c.c.

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DISCIPLINA CIVILISTICA

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Atto costitutivo: negozio unilaterale che si perfeziona con la volontà del fondatore

Statuto: disciplina struttura e funzionamento dell’ente

- ATTO PUBBLICO

- TESTAMENTO

CONTENUTO:

- denominazione;

- sede;

- scopo;

- patrimonio;

- norme su ordinamento e amministrazione;

- modalità di erogazione delle rendite o delle prestazioni a terzi;

- nome su: estinzione, devoluzione del patrimonio, trasformazione.

art. 16 c.c.

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REGIONALE: la fondazione opera nell’ambito di una sola Regione o in una delle materie trasferite dallo Stato alle Regioni;

NAZIONALE: la fondazione opera nell’ambito di più regioni o nelle materie di competenza statale.

ITER ANALOGO A QUELLO PREVISTO PER LE ASSOCIAZIONI

N.B. In seguito alla destinazione ad uno scopo del patrimonio e ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, il negozio di fondazione sfugge alla disponibilità del fondatore. Dunque né atto costituito né statuto possono essere modificati nei loro elementi originari, salvo i casi nei quali è competente l’autorità governativa (scioglimento e nomina del commissario straordinario; coordinamento e unificazione di amministrazione di più fondazioni; trasformazione della fondazione).

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Lo scopo deve avere carattere di pubblica utilità, perseguibile attraverso qualsiasi attività idonea, anche di tipo economico.

PATRIMONIOPATRIMONIO Per l’importanza che esso riveste all’interno della fondazione, si tende ad identificare l’ente con i beni di cui è dotato, in quanto il patrimonio è il mezzo di realizzazione dello scopo.

L’entità deve essere commisurata alle risorse necessarie per il conseguimento dello scopo.

La destinazione del patrimonio può essere modificata solo dall’autorità giudiziaria.

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Mancanza di organizzazione a base personale per l’inesistenza di un’assemblea degli associati che esprima la volontà dell’ente.

STRUTTURAORGANIZZATIVA

ORGANO NECESSARIO

ORGANI FACOLTATIVI

Organo Amministrativo

Organi di Controllo

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Potere di gestione del patrimonio della fondazione nel rispetto dello scopo stabilito dal fondatore

Amministratore unico o CdA (il fondatore può designare la persona o le persone cui spetta la carica di amministratore o riservare la carica a se stesso, anche a vita)

Persone fisiche o Persone giuridiche (in quest’ultimo caso gli amministratori effettivi sono gli amministratori della persona giuridica)

Controllo di legittimità da parte dell’autorità governativa sulle eventuali violazioni di legge o statuto commesse dagli amministratori (art. 25 c.c.)

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L’autorità governativa:- Nomina e sostituisce gli amministratori quando le disposizioni

contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi;- Annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo le

deliberazioni contrarie a norme imperative, all’atto di fondazione, ordine pubblico e buon costume;

- Può sciogliere il consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge;

- Può modificare radicalmente l’atto costitutivo, stabilendo: 1. il coordinamento dell’attività di più fondazioni tramite

delimitazione delle aree geografiche o distinzione delle categorie dei beneficiari di ciascuna (art. 26 c.c.);

2. l’unificazione dell’amministrazione di più fondazioni per eliminare spese superflue e gravose (art. 26 c.c.);

3. la trasformazione dell’ente quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente (art. 28 c.c.)

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ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE- Raggiungimento dello scopo- Impossibilità di conseguirlo- Estinzione dichiarata dall’autorità giudiziaria competente su

istanza di qualunque interessato o d’ufficio

La fondazione si estingue quando si realizzano le cause previste dall’atto costitutivo e dallo statuto

- FASE DI LIQUIDAZIONE: il Presidente del Tribunale nomina i liquidatori che operano sotto la sua diretta sorveglianza

- DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO: i beni residui dopo la chiusura della liquidazione sono devoluti secondo le disposizioni dell’atto costitutivo o dello statuto. In mancanza di disposizioni vi provvede l’autorità governativa.

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DISCIPLINA CIVILISTICA

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Struttura chiusa del rapporto: lo scopo deve essere raggiunto da un gruppo ristretto di persone

Scopo: di interesse collettivo, non a vantaggio dei promotori Durata: limitata, poiché il comitato si scioglie al

raggiungimento dello scopo, salvo il caso in cui ne assuma un altro

Patrimonio: è formato dalla raccolta pubblica di fondi, non da apporti dei membri. I sottoscrittori sono coloro che aderiscono al programma promosso dal comitato offrendo i propri contributi

Disciplina della responsabilità: i membri del comitato sono solidalmente e personalmente responsabili per le obbligazioni da esso assunte

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Atto stipulato in qualunque forma:- Atto pubblico o scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata

sono necessari per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non profit;

- Atto pubblico necessario per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

Operativamente si articola in 2 fasi:- I promotori annunciano al pubblico lo scopo da perseguire ed invitano ad

effettuare offerte di denaro (oblazioni) o di altri beni;- I fondi raccolti vengono destinati allo scopo annunciato.

Negozio plurilaterale con comunione di scopo, a titolo gratuito

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ORGANIZZATORIORGANIZZATORI

Provvedono alla conservazione e destinazione dei fondi raccolti; Rispondono personalmente e solidalmente del proprio operato (art.

40 c.c.); Possono disporre dei fondi SOLO per la realizzazione dello scopo.

FONDIFONDI

Se i fondi raccolti non sono sufficienti al raggiungimento dello scopo o questo non sia più attuabile o, raggiunto lo scopo si abbia un residuo di fondi, la devoluzione dei beni originariamente accordata può essere modificata.

La destinazione non può essere modificata per volontà dei promotori o degli organizzatori, ma solo con provvedimento dell’autorità governativa (o regionale).

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Quando le risorse raccolte per sottoscrizione pubblica sono sufficienti, i promotori possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica

FONDAZIONE

Quando il riconoscimento non viene richiesto o non viene concesso, i componenti del comitato assumo responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sorte (art. 41 c.c.)

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

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DISCIPLINA EX LEGGE 266/1991(legge quadro sul volontariato)

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ORGANIZZAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATOVOLONTARIATO

Soggetti collettivi costituiti al fine di svolgere l’attività di volontariato

L’attività di volontariato è quella prestata:

- personalmente;

- spontaneamente;

- gratuitamente;

- senza fini di lucro;

- esclusivamente per fini di solidarietà.

SETTORI DI ATTIVITA’:

1. AREA SOCIO-ASSISTENZIALE SANITARIA;

2. AREA CIVILE (protezione civile, protezione dei diritti della persona, tutela e valorizzazione dell’ambiente, protezione del paesaggio e della natura;

3. AREA CULTURALE (tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, educazione, attività ricreativa turistica e sportiva.

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Forma giuridica scelta liberamente ma compatibile con lo scopo solidaristico (enti del libro I c.c., in particolare associazioni).

Scrittura privata registrata necessaria per ottenere l’iscrizione al Registro del volontariato, istituito presso le Regioni e Province autonome.

L’iscrizione nel Registro del volontariato è condizione necessaria per l’accesso ai contributi pubblici, stipulare convenzioni con lo Stato e beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Hanno diritto all’iscrizione le OdV che abbiano i requisiti ex art. 3 L. 266/1991 e che alleghino all’istanza di iscrizione la copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

Contro il provvedimento di diniego e contro il provvedimento di cancellazione dal registro è ammesso ricorso al Tar nel termine di 30 giorni dalla sua comunicazione. Il Tar decide in Camera di consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. La decisione del Tar è appellabile al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dalla notifica.

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L’atto costitutivo, oltre a quanto disposto dal codice civile con riferimento alla forma giuridica assunta dalla OdV, deve prevedere espressamente:

l’assenza di fini di lucro; la democraticità della struttura; l’elettività delle cariche associative e la loro gratuità; la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; i criteri di ammissione e di esclusione, diritti e obblighi degli

aderenti; l’obbligo di formazione del bilancio e le modalità di

approvazione dello stesso; la devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento,

cessazione o estinzione, ad altre organizzazioni di volontariato.

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ASSEMBLEA Organo sovrano a cui partecipano tutti gli aderenti. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno per

l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e delibera con le maggioranze stabilite nello statuto.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto.

ORGANO ESECUTIVO Nelle OdV a larga base sociale le decisioni prese dall’assemblea

vengono eseguite da un organo più ristretto, eletto dalla stessa assemblea.

PRESIDENTE E’ responsabile dell’organizzazione; stipula convenzioni tra l’OdV e

altri soggetti (Comuni, Province, Regioni). E’ il legale rappresentante dell’OdV.

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Contributi degli aderenti Contributi di privati Contributi dello Stato, enti o istituzioni pubbliche finalizzati al

sostegno di specifiche e documentate attività o progetti Contributi di organismi internazionali Donazioni e lasciti testamentari Rimborsi derivanti da convenzioni* Entrate da attività commerciali e produttive marginali (art.

5 l. 266/1991)

Marginalità dell’attività commerciale rispetto a quella istituzionale (D.M. 25/5/1995)

* CONVENZIONE: Strumento contrattuale che si conclude mediante trattativa privata con il quale la PA affida la gestione di determinati servizi a soggetti non profit. Possono accedere a tale strumento le OdV costituite ai sensi della legge 266/91, iscritte da almeno 6 mesi nei registri obbligatori tenuti dalle Regioni o Province autonome e che dimostrino attitudine e capacità operativa (art. 7 l.266/91)

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Attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso fini istituzionali dell’OdV;

Attività di vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;

Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, purché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;

Attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicato dell’art. 111, comma 3, D.P.R. 917/1986, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

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Ente presieduto dal Ministero per gli affari sociali composto:- Da 10 rappresentanti delle organizzazioni e federazioni di volontariato

operanti in almeno 6 regioni;- Da 2 esperti e 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative.

COMPITI:

1. Provvedere al censimento delle OdV e alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

2. Promuovere ricerche e studi in Italia e all’estero;

3. Fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

4. Approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da OdV iscritte nei Registri istituiti dalle Regioni e Province autonome per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. A tale proposito è stato istituito il Fondo per il Volontariato presso il Dipartimento per gli affari sociali;

5. Offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza;

SEGUE

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6. Pubblicare un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative regionali e nazionali;

7. Sostenere, anche con la collaborazione delle Regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione di servizi;

8. Pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l’attività di volontariato;

9. Promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

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IMPOSTE DIRETTE

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Qualificazione fiscale dell’enteQualificazione

fiscale dell’ente

Ente commercialeEnte commerciale Ente non commercialeEnte non commerciale

CommercialeCommerciale Non commercialeNon commerciale

Attività principale o esclusiva

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Enti residentiEnti residenti

Atto costitutivo in forma di atto pubblico, scrittura

privata autenticata o registrata

Atto costitutivo in forma di atto pubblico, scrittura

privata autenticata o registrata

L’oggetto esclusivo o principale è

determinato in base al contenuto di tale

documento(art. 73, c. 4 Tuir)

L’oggetto esclusivo o principale è

determinato in base al contenuto di tale

documento(art. 73, c. 4 Tuir)

Enti non residentiEnti non residenti

L’oggetto esclusivo o principale è

determinato in base all’attività

effettivamente svolta(art. 73, c. 5 Tuir)

L’oggetto esclusivo o principale è

determinato in base all’attività

effettivamente svolta(art. 73, c. 5 Tuir)

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Produttiva di REDDITO D’IMPRESA

Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa.Sono inoltre considerati redditi d’impresa:a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.;b) i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività d’impresa.Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

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CARATTERISTICHE DELL’ENTE

TIPO DI ISCRIZIONE NOTE

L’ente svolge un’attività economica riconducibile all’art. 2195 c.c., in via accessoria rispetto a quella istituzionale

L’ente è tenuto all’obbligo di denuncia al REA. L’iscrizione (Mod. R) deve avvenire entro 30 giorni dall’avvio dell’attività economica, e non dalla costituzione dell’ente.

Il REA è una sezione del Registro Imprese e raccoglie, con finalità documentali e statistiche, l’iscrizione da parte di soggetti collettivi che svolgono un’attività economica non in forma d’impresa.

L’ente svolge un’attività economica riconducibile all’art. 2195 c.c., in via esclusiva.

L’ente è considerato una impresa commerciale e come tale assoggettato all’obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Di regola l’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa, nel senso che i fatti e gli atti soggetti a iscrizione ed iscritti sono opponibili a chiunque e lo sono dal momento della loro registrazione.

Gli enti che, nel perseguimento delle loro finalità, svolgono un’attività d’impresa sono tenuti ai seguenti ulteriori adempimenti:

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Perdita della qualifica di ente non commerciale

Perdita della qualifica di ente non commerciale

Qualora venga esercitata prevalentemente attività commerciale

Qualora venga esercitata prevalentemente attività commerciale

Per un intero periodo d’impostaPer un intero periodo d’imposta

INDICATORI DI COMMERCIALITA’ (art. 149, c. 2 Tuir)

1.prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale (materiali immateriali e finanziarie), al netto degli ammortamenti, rispetto agli investimenti relativi alle attività istituzionali e decommercializzate dal legislatore fiscale. 

2.prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;

3.prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative). Dal raffronto vanno esclusi i contributi percepiti per lo svolgimento di attività aventi finalità sociale in regime di convenzione o accreditamento; detti contributi, infatti, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali ai sensi dell’art. 143, comma 3, del Tuir;

4.prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.

Il verificarsi di una o più delle suddette ipotesi NON comporta l’automatico mutamento della qualifica, ma è significativo ai fini

della formulazione di un giudizio sulla natura dell’attività effettivamente esercitata.

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“Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’art. 15 del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo d’imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689”.

La norma vuole costringere ogni ente ad operare fin dall’inizio del periodo d’imposta una accurata valutazione prospettica della propria attività, ai fini della corretta qualificazione tributaria

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Ente commercialeEnte commerciale Ente non commercialeEnte non commerciale

Il reddito, da qualunque fonte provenga, è

considerato reddito d’impresa e si determina

apportando al risultato economico le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa

fiscale(art. 81 e ss. Tuir)

Il reddito, da qualunque fonte provenga, è

considerato reddito d’impresa e si determina

apportando al risultato economico le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa

fiscale(art. 81 e ss. Tuir)

Il reddito complessivo è costituito dalla somma delle

singole categorie di reddito (redditi d’impresa, di

capitale, fondiari e diversi) determinate secondo la

normativa Irpef (art. 143 e ss. Tuir)

Il reddito complessivo è costituito dalla somma delle

singole categorie di reddito (redditi d’impresa, di

capitale, fondiari e diversi) determinate secondo la

normativa Irpef (art. 143 e ss. Tuir)

Determinazione reddito complessivo

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Il reddito complessivo, da assoggettare ad IRES, è dato dalla somma tra redditi fondiari, redditi da capitale, redditi d’impresa e redditi diversi, determinati secondo le norme previste dalla disciplina dell’IRPEF.

NON si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

NON sono tassabili: i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate

occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’art. 8, c. 7, d.lgs. 30/12/1992, n. 502, come sostituito dall’art. 9, c. 1, lettera g), d.lgs. 7/12/1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.

Non rilevano né il luogo di produzione, né la destinazione dei redditi. Non concorrono alla formazione del reddito complessivo della fondazione i redditi

esenti da imposta, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

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Le prestazioni di servizi rese da ente non commerciale NON si considerano

commerciali a condizione che:

Le prestazioni di servizi rese da ente non commerciale NON si considerano

commerciali a condizione che:

•non rientrino tra le attività indicate nell’art. 2195;•siano rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;•siano rese senza specifica organizzazione;•i corrispettivi relativi non eccedano i costi di diretta imputazione

•non rientrino tra le attività indicate nell’art. 2195;•siano rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;•siano rese senza specifica organizzazione;•i corrispettivi relativi non eccedano i costi di diretta imputazione

Per gli enti non commerciali non è l’organizzazione in forma d’impresa che determina la natura commerciale delle prestazioni di servizi “gestite a pareggio”, bensì il fatto che siano svolte con una organizzazione ad hoc

Per gli enti non commerciali non è l’organizzazione in forma d’impresa che determina la natura commerciale delle prestazioni di servizi “gestite a pareggio”, bensì il fatto che siano svolte con una organizzazione ad hoc

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Raccolte pubbliche di fondi senza cessione di

beni

Raccolte pubbliche di fondi senza cessione di

beni

Raccolte pubbliche di fondi con cessione di

beni

Raccolte pubbliche di fondi con cessione di

beni

L’attività è non economica e quindi, in ogni caso, non commerciale.

L’attività è non economica e quindi, in ogni caso, non commerciale.

L’attività non è commerciale solo alle seguenti condizioni:•si tratta di iniziative occasionali;•la raccolta dei fondi è effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;•i beni ceduti per la raccolta dei fondi sono di modico valore.

L’attività non è commerciale solo alle seguenti condizioni:•si tratta di iniziative occasionali;•la raccolta dei fondi è effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;•i beni ceduti per la raccolta dei fondi sono di modico valore.

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L’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, non è considerata commerciale .Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo

Deroga

Si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ( salvo il disposto del c. 1 dell’art. 143) agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici

Si considerano corrispettivi specifici anche i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto

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Esclusione del carattere commerciale delle attività rese, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici.

Esclusione del carattere commerciale delle attività rese, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici.

- Associazioni politiche, sindacali e di categoria

-Associazioni religiose

- Associazioni sportive dilettantistiche

- Associazioni assistenziali

- Associazioni culturali

- Associazioni di promozione sociale

- Associazioni di formazione extra scolastica della persona

- Associazioni politiche, sindacali e di categoria

-Associazioni religiose

- Associazioni sportive dilettantistiche

- Associazioni assistenziali

- Associazioni culturali

- Associazioni di promozione sociale

- Associazioni di formazione extra scolastica della persona

1. Attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti:- degli associati;- di altre associazioni che svolgono la stessa attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale;- dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali 2. Cessioni di proprie pubblicazioni prevalentemente ad associati

1. Attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti:- degli associati;- di altre associazioni che svolgono la stessa attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale;- dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali 2. Cessioni di proprie pubblicazioni prevalentemente ad associati

ATTIVITA’ DECOMMERCIALIZZATEATTIVITA’ DECOMMERCIALIZZATE

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le associazioni destinatarie abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;

l'atto costitutivo o lo statuto siano conformi alle clausole indicate nel comma 8 dell'art.148, dirette a garantire la non lucratività dell'associazione e ad evitare fenomeni elusivi

1. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

2. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; a tal fine dovrà essere sentita l’Authority di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662/96;

(segue)

1. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

2. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; a tal fine dovrà essere sentita l’Authority di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662/96;

(segue)

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3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa

3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa

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cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; somministrazione di pasti; erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito; prestazioni di servizi portuali e aeroportuali; gestione di spacci aziendali e di mense; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

L’art. 148 c. 4 individua le attività alle quali non si applicano le agevolazioni previste dal c. 3 dello stesso articolo.

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Tipo di attività Regime fiscale

Prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c. a favore dei soci e dei terzi.

L’attività non è commerciale se svolta:in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;senza specifica organizzazione ;dietro pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione

Le raccolte pubbliche di fondi

L’attività non è commerciale se: si tratta di iniziative occasionali; la raccolta dei fondi è effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; i beni eventualmente ceduti per la raccolta dei fondi sono di modico valore.

Attività in regime di convenzione o di accreditamento

L’attività non è commerciale se: ha finalità sociali; è svolta in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.

Attività nei confronti dei soci dietro pagamento di quote associative generiche

L’attività non è commerciale se conforme alle finalità istituzionali

Attività nei confronti dei soci dietro pagamento di quote associative e corrispettivi specifici

L’attività non è commerciale alle seguenti condizioni: l’attività deve essere svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, lo statuto dell’associazione deve essere:redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata;conforme alle clausole indicate nell’art. 148.

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Tipo di attività Regime fiscale

Cessioni di proprie pubblicazioni L’attività non è commerciale se: le pubblicazioni sono cedute prevalentemente ai soci lo statuto dell’associazione è:redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;conforme alle clausole indicate nell’art. 148.

cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; somministrazione di pasti; erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito; prestazioni di servizi portuali e aeroportuali gestione di spacci aziendali e di mense; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Queste attività sono sempre commerciali

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IVA

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Requisito soggettivo: l’operazione deve essere posta in essere da un imprenditore (ai sensi dell’art. 4 del d.P.R.. 633/72) ovvero da un lavoratore autonomo (ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 633/72);

Requisito oggettivo: l’operazione deve consistere in una cessione di beni o in una prestazione di servizi, ai sensi rispettivamente degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 633/72.

Requisito territoriale: l’operazione deve essere posta in essere nell’ambito del territorio dello Stato ai sensi dell’art.

7 del d.P.R. 633/72.

Se manca uno solo dei requisiti sopra indicati l’operazione è fuori campo IVA e, in genere, non è soggetta ad alcun obbligo.Se manca uno solo dei requisiti sopra indicati l’operazione è fuori campo IVA e, in genere, non è soggetta ad alcun obbligo.

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In base all’art. 4 del d.P.R. n. 633/72, gli enti non profit diventano soggetti passivi ai fini Iva quando svolgono (non importa se in via prevalente o accessoria) attività commerciali od agricole.

In base all’art. 4 del d.P.R. n. 633/72, gli enti non profit diventano soggetti passivi ai fini Iva quando svolgono (non importa se in via prevalente o accessoria) attività commerciali od agricole.

ATTIVITA’ COMMERCIALE ESERCITATA

ATTIVITA’ COMMERCIALE ESERCITATA

Esclusiva o PrincipaleEsclusiva o Principale AccessoriaAccessoria

L’IVA si applica su tutte le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate

L’IVA si applica su tutte le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate

L’IVA si applica soltanto sulle prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’ambito dell’attività commerciale

L’IVA si applica soltanto sulle prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’ambito dell’attività commerciale

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Attività abituale (irrilevanza per le attività occasionali); Attività rientrante in quelle indicate all’art. 2195 c.c. (se

commerciale), 2135 c.c. (se agricola), oppure, se trattasi di prestazione di servizi, anche non rientrante nell’ambito dell’art. 2195 c.c., purché organizzata in forma d’impresa.

ENTE COMMERCIALE, se le attività sono esercitate in via principale od esclusivaENTE COMMERCIALE, se le attività sono esercitate in via principale od esclusiva

ENTE NON COMMERCIALE, se le attività sono esercitate in via accessoriaENTE NON COMMERCIALE, se le attività sono esercitate in via accessoria

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Si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione delle:

Si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione delle:

- Associazioni politiche, sindacali e di categoria

-Associazioni religiose

- Associazioni sportive dilettantistiche

- Associazioni assistenziali

- Associazioni culturali

- Associazioni di promozione sociale

- Associazioni di formazione extra scolastica della persona

- Associazioni politiche, sindacali e di categoria

-Associazioni religiose

- Associazioni sportive dilettantistiche

- Associazioni assistenziali

- Associazioni culturali

- Associazioni di promozione sociale

- Associazioni di formazione extra scolastica della persona

1. Attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti:- degli associati;- di altre associazioni che svolgono la stessa attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale;- dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali

1. Attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti:- degli associati;- di altre associazioni che svolgono la stessa attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale;- dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali

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le attività siano effettuate “in conformità alle finalità istituzionali”; l'atto costitutivo o lo statuto dell’associazione sia redatto nella

forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e contenga le clausole previste dal comma 7 dell’art. 4;

1. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

2. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; a tal fine dovrà essere sentita l’Authority di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662/96;

(segue)

1. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

2. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; a tal fine dovrà essere sentita l’Authority di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662/96;

(segue)

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3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa

3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa

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Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;

erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di

pasti; trasporto e deposito di merci; trasporto di persone; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di

alloggio; servizi portuali e aeroportuali; pubblicità commerciale;

telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.