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Il bilancio degli Enti non profit Pistoia, 17 maggio 2013 Dott. Lorenzo Gabbanini-Commissione di studio Enti non profit

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Il bilancio degli Enti non profit

Pistoia, 17 maggio 2013

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Obblighi contabili e bilancio Enti non profit

Normativa civilistica

Normativa fiscale

Normativa speciale

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Obblighi contabili e bilancio: normativa civilisticaAssociazioni riconosciute

Art. 20 «L’assemblea delle associazione deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.»

Associazioni non riconosciute

Art. 36 «L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati»

Rinvio alle norme sul mandato

Art. 18 «Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato»

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Obblighi contabili e bilancio: normativa fiscaleNella normativa fiscale sono stati definiti precisi obblighi che in taluni casi intervengono a definire anche l’assetto giuridico-statutario.

Enti con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali

Disciplina relativa al reddito d’impresa

Tutta l’attività svolta è assoggettata a tassazione con il conseguente obbligo di redazione delle scritture contabili

previste per le imprese commerciali

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Obblighi contabili e bilancio: normativa fiscale

Enti senza oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali

La normativa fiscale definisce precisi obblighi

Finalità antielusiveLe associazioni «privilegiate» che intendono avvalersi del regime di favore ai fini delle imposte dirette e indirette devono inserire negli atti costitutivi o statuti: l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie

Finalità a tutela della pubblica fedeUlteriori obblighi per gli enti che effettuano raccolte pubbliche di fondi: un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

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Obblighi contabili e bilancio: normativa fiscaleNiente è indicato nella normativa civilistica, riguardo al sistema di scritture contabili che gli Enti non profit sono tenuti ad osservare

L’art. 20 co. 1 DPR 600/73 stabilisce che l’obbligo contabile scatta in capo agli enti soggetti IRES che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali quando si ha la presenza di un’attività commerciale abituale

Ad essi si applicano le disposizioni degli articoli 14 (scritture contabili e sistematiche), 15 (redazione inventario e bilancio con il conto profitti e perdite), 16 (registro beni ammortizzabili) e 18 (contabilità semplificata)

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Obblighi contabili e bilancio: normativa specialeL’obbligo di redazione del bilancio è già stato introdotto dalle leggi speciali per taluni soggetti non profit, ad esempio:•L. 7.12.2000, n. 383 Enti di promozione sociale•L. 11.8.1991, n. 266 Enti di volontariato•L. 27.12.2002, n. 209 Enti sportivi dilettantistici•L. 4.12.1997, n. 460 Onlus

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Principio contabile n. 1 ed applicazione al bilancio 2012All’assenza di norme civilistiche suppliscono:1.Le Raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende non Profit del CNDC2.Le linee guida e gli schemi per la redazione dei bilanci di esercizio per le aziende non profit emanate dall’Agenzia per le Onlus (Agenzia per il Terzo settore)3.I Principi Contabili per gli Enti non profit emanati dal Tavolo Tecnico composto da l’Agenzia per il Terzo Settore, dal CNDCEC e dal OIC

Nel maggio del 2011 è stato emanato il Principio Contabile n. 1 «Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli Enti non profit», riprendendo in parte il testo di una Raccomandazione Generale emanata dalla Commissione Aziende non profit

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Principio contabile n. 1 ed applicazione al bilancio 2012Nel testo della Raccomandazione è contenuta una importante definizione di «Enti non profit», elencando le principali caratteristiche che li contraddistinguono:Il fatto che sorgono per autonoma volontà e adesione di soggetti privatiUna motivazione originaria diversa da quella di accrescere la ricchezza economicaL’obiettivo di destinare risorse al soddisfacimento di bisogni e allo svolgimento di funzioni di interesse comune

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Principio contabile n. 1 ed applicazione al bilancio 2012Nonostante la spiccata tipicità, non vi sono dubbi sul grado di aziendalità di questi Enti, infatti:

A.Svolgono una rilevante attività di ordine economico (impiego di risorse limitate per ottenere risultati e raggiungere obiettivi), a tutti gli effetti «produttiva» di ricchezza;

B.Sono chiamate ad applicare il principio della razionalità economica (massimizzare i risultati e/o minimizzare i mezzi)

C.Sono sottoposte alla condizione vincolo del raggiungimento e il mantenimento dell’equilibrio economico a valere nel tempo per garantire la propria sopravvivenza

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Principio contabile n. 1 ed applicazione al bilancio 2012

Il Principio Contabile n. 1 sottolinea l’importanza del sistema informativo-contabile

Che è chiamato in modo sistematico e periodico a soddisfare le esigenze conoscitive degli stakeholders ai

vari livelli

Ha un ruolo fondamentale poiché garantisce a coloro che supportano l’attività aziendale, che le risorse messe a

disposizione siano destinate al perseguimento dello scopo istituzionale e vengano gestite in modo corretto

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Principio contabile n. 1 ed applicazione al bilancio 2012La Raccomandazione indicava quelli che sono gli stakeholders di riferimento, sulla base delle rispettive esigenze informative e degli interessi di cui essi sono portatori:

I.Sostenitori

II.Destinatari dell’attività dell’ente

III.Operatori interni

IV.Clienti, fornitori e finanziatori

V.Collettività di riferimento

VI.Pubblica amministrazione

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Principio contabile n. 1 ed applicazione al bilancio 2012Assunzioni.

1.Continuità aziendale

2.Competenza economica

Nel caso in cui una delle due assunzioni sia assente o venga meno, i redattori del bilancio sono tenuti ad adottare criteri

alternativi

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Principio contabile n. 1 ed applicazione al bilancio 2012La competenza economica.

I bilanci redatti per competenza risultano più adatti a fornire informazioni in merito al reale stato di salute dell’Ente.

Il principio della competenza economica assume per gli Enp una connotazione più estesa.

In relazione alle attività (accessorie) svolte dalle aziende non profit per il mercato, dove sia rinvenibile un ricavo diretto o indiretto il quale assume la connotazione di corrispettivo è opportuno identificare i costi di competenza (definizione

relativa) in funzione della correlazione di essi con i ricavi conseguiti nello stesso periodo di tempo (definizione

assoluta)

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Principio contabile n. 1 ed applicazione al bilancio 2012Oneri.

Nel caso in cui non sia rinvenibile detto ricavo immediato o mediato, anche il concetto di relatività viene meno, e la competenza economica degli oneri trova elementi autonomi:

1.Il processo produttivo dei beni o servizi è stato completato

2.L’erogazione è avvenuta

Ovvero si è verificato il passaggio sostanziale e non formale dei titoli di proprietà o di godimento (oppure il bene o il servizio è divenuto di pubblico beneficio o domino)

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Principio contabile n. 1 ed applicazione al bilancio 20121. Il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato

completato:

a) I costi sostenuti riguardano fattori che hanno la loro utilità nell’esercizio stesso;

b) La competenza economica dei costi può essere determinata sulla base del flusso (Lifo, Fifo, CMP) o per ripartizione dell’utilità pluriennale su base razionale e sistematica (ammortamento);

c) Viene meno l’utilità futura dei costi sospesi in precedenza

d) L’associazione al processo produttivo o ripartizione dell’utilità su base razionale e sistematica non sono di sostanziale rilevanza

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Principio contabile n. 1 ed applicazione al bilancio 2012Proventi.

I proventi sono di norma non correlati alle attività di carattere istituzionale da queste svolte secondo una logica sinallagmatica.

Donazioni, contributi ed altri proventi di natura non corrispettiva devono essere iscritti nel rendiconto della gestione dell’esercizio in cui questi sono riscossi, ovvero nell’esercizio in cui il titolo alla riscossione ha carattere giuridico.

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Principio contabile n. 1 ed applicazione al bilancio 2012Qualora sia ravvisabile una correlazione tra proventi di natura non corrispettiva e specifiche attività dell’Ente, questi possono essere correlati con gli oneri dell’esercizio.

Tale correlazione si realizza:

I.Per associazione di causa ad effetto tra proventi e oneri

II.Per imputazione diretta di proventi al Rendiconto gestionale dell’esercizio o perché associati al tempo o perché sia cessata la correlazione con l’onere

III.Per imputazione indiretta di proventi al Rendiconto o perché associati al tempo o perché, pur non essendo correlabili ad uno specifico onere, sono comunque correlabili ad una o più attività dell’esercizio

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Principio contabile n. 1 ed applicazione al bilancio 2012Enti non profit di minori dimensioni.

Per gli ENP di minori dimensioni è ammissibile un sistema di rilevazione articolato sulle entrate e le uscite di cassa.

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Principio contabile n. 1 ed applicazione al bilancio 2012Clausole generali:-Esposizione chiara-Veridicità-Correttezza-Ricerca di un elevato livello di responsabilità rispetto al dovere di rendicontazione (accountability)

Per contribuire alla creazione ed allo sviluppo di un clima di fiducia all’interno della collettività/comunità di riferimento, l’attività dell’Enp deve essere trasparente e coerente con le decisioni intraprese. Nella redazione del bilancio si deve dar prova della propria attenzione alle regole di responsabilità nei confronti della collettività di riferimento.

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Principio contabile n. 1 ed applicazione al bilancio 2012Principi generali (o postulati di bilancio):-Comprensività-Imparzialità (neutralità)-Significatività-Prudenza-Prevalenza della sostanza sulla forma-Comparabilità e coerenza-Verificabilità dell’informazione-Annualità -Principio del costo

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Principio contabile n. 1 ed applicazione al bilancio 2012Criteri di valutazione:-Il costo storico -Il costo corrente-Il presunto valore di realizzo (o estinzione)-Il valore attuale-Il fair value

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