CONVEGNO DEL 20 APRILE 2016 - soluzionipaghe...
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CONVEGNO DEL 20 APRILE 2016
Titolo:
“La crisi da sovra indebitamento e il ruolo del consulente del lavoro”. (a cura della Dott.ssa M.Peretti)
“Fondo garanzia INPS nella crisi d’impresa.
Lavoratori stranieri, Decreto Flussi 2016 e lavoratori italiani all’estero”.
(a cura del Prof.Dott. F.Natalini)
Relatori: Prof. Dott. Francesco NATALINI Dott.ssa Metella Peretti
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LAVORO DEGLI ITALIANI
ALL’ESTERO
PRINCIPI COSTITUZIONALI
LIBERTA’ DI EMIGRAZIONE
ART.35, COMMA 4 COST.
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PROGRAMMA • LE DIFFERENZE IN BASE AL PAESE DI
LAVORO (PAESI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI)
• MODI DI ESPATRIO
• PROCEDURE AMMINISTRATIVE
• DISCIPLINA GIURIDICA APPLICABILE AL CONTRATTO “ESTERO”
• DISCIPLINA PREVIDENZIALE/ASSICURATIVA
• DISCIPLINA FISCALE
LE DIFFERENZE IN BASE AL PAESE DI
LAVORO
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LE DIFFERENZE IN BASE AL PAESE DI
LAVORO
PAESI
“COMUNITARI”
ED ASSIMILATI -LIBERTA’ DI ESPATRIO
- ASSENZA DI VINCOLI
PARTICOLARI PER
INSTAURARE UN
RAPPORTO DI LAVORO
PAESI
EXTRACOMUNITARI
ADEMPIMENTI DI
VARIA NATURA:
- ISCRIZIONE LISTE
- AUTORIZZAZIONE
MINISTERIALE
PREVENTIVA (NON
SERVE PER TRASFERTE)
VEDI SLIDE SUCCESSIVE
LE DIFFERENZE IN BASE AL PAESE DI LAVORO
DISTINZIONI TERRITORIALI
ESTENSIONE NORMATIVA COMUNITARIA
PAESI CONSIDERATI COMUNITARI “ASSIMILATI” AI FINI DELLA
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
PAESI CEE AUSTRIA, BELGIO, DANIMARCA,
FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA,
REGNO UNITO, GRECIA, IRLANDA, ITALIA,
LUSSEMBURGO, OLANDA, PORTOGALLO,
SPAGNA, SVEZIA, REPUBBLICA CECA,
ESTONIA, CIPRO, LETTONIA,LITUANIA,
UNGHERIA, ROMANIA, BULGARIA,
CROAZIA
SPAZIO S.E.E. LIECHTENSTEIN,
NORVEGIA, ISLANDA
ALTRI PAESI SVIZZERA (TURCHIA)
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LE DIFFERENZE IN BASE AL PAESE DI LAVORO
DISTINZIONI TERRITORIALI
PAESI
EXTRA
COMUNITARI
COMUNITARI
IN SENSO STRETTO
SPAZIO S.E.E.
SVIZZERA
LE DIFFERENZE IN BASE AL PAESE DI LAVORO
DISTINZIONI TERRITORIALI
L'ingresso ed il soggiorno del lavoratore nell’ambito dei paesi UE è subordinati al possesso preventivo di un contratto di lavoro nello Stato membro.
Tuttavia, per poter soggiornare per un periodo di tempo superiore a tre mesi, è necessario esercitare un'attività come lavoratore autonomo o dipendente e disporre di risorse economiche adeguate e di un'assicurazione sanitaria.
Dopo i 3 mesi per lo svolgimento dell'attività lavorativa o per la ricerca del lavoro, è previsto il rilascio della carta di soggiorno di cittadino comunitario, con durata almeno quinquennale.
Superato il quinquennio si acquisisce il diritto di soggiorno permanente in tale Stato, diritto che si perde solo in caso di assenza dallo stesso per un periodo continuativo superiore a due anni.
N.B. Per l’assunzione basta la presentazione di un documento di identità in corso di validità, da cui risulti la nazionalità del soggetto.
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LE DIFFERENZE IN BASE AL PAESE DI LAVORO
DISTINZIONI TERRITORIALI
La disciplina nazionale non prevede particolari adempimenti
amministrativi per assumere o trasferire lavoratori italiani in Paesi
appartenenti alla Comunità economica europea
Ciò implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, basata sulla
nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda
l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
La libertà di circolazione può avere limitazioni giustificate
esclusivamente da motivi di:
- ordine pubblico
- pubblica sicurezza
- sanità pubblica
MODI DI ESPATRIO
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MODI DI ESPATRIO
TRASFERTA
(O MISSIONE)
Provvisoria,
breve e
temporanea o
ASSEGNAZIO
NE DI LUNGA
DURATA
(distacco)
Duratura ma
non definitiva
TRASFERIMEN
TO
Definitivo
ASSUNZIONE
DIRETTA
ALL’ESTERO
Presso datori di
lavoro “collegati” al
DDL nazionale
Presso datori di
lavoro stranieri
TRASFERTA Dislocazione del lavoratore in sede diversa da quella originaria, limitata
temporaneamente da un termine di durata prefissato in modo esplicito o
implicito, cioè determinabile con l’esaurimento dello scopo per il quale tale
spostamento viene disposto
Motivi formali:
• Esistenza di una sede ordinaria di lavoro
• Modifica temporanea di tale sede (occasionalità, eccezionalità, precarietà)
• Rispondenza della modifica a esigenze proprie del datore di lavoro
• Potere (ius variandi) in capo al datore di lavoro sia per inizio che fine trasferta
Elementi caratterizzanti:
• Temporaneità e brevità della dislocazione estera
• Equivalenza delle funzioni attribuite al lavoratore
• Trattamento contrattuale originario non modificato , in principio, per effetto dell’espatrio
• Mantenimento dei legami economici, familiari e sociali del Paese di partenza
• Mantenimento del potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro
• Nessun coinvolgimento della società estera nella determinazione dei compensi e, in principio, nel sostenimento dei relativi costi
• Mantenimento regime prev.le e fiscale paese di origine
• Esenzione (contributiva e fiscale) fino a € 77,47 al giorno, ovvero 51,64 e 25,81
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TRASFERIMENTO Variazione permanente (*) del luogo dove abitualmente svolgeva la propria
attività lavorativa in altro luogo, sempre nell’interesse del DDL e sotto le sue
direttive.
Motivi formali:
Esistenza di una sede di lavoro
Spostamento altra sede
Mantenimento potere datoriale
(*) vedi però specificità fattispecie del trasferimento ex DL 317/87
.
Elementi caratterizzanti:
Si ritiene obbligatorio accordo con il lavoratore (Cass. 3296/1983)
Non è previsto il “potere di richiamo”. Necessari requisiti ex art.2103 c. c.
Rientro normalmente necessario (anche se dopo lunghi periodi)
Difficoltà a ridurre la retribuzione al rientro in Italia
Non vi sono benefici contributivi previsti per il distacco.
ASSEGNAZIONE DI LUNGA DURATA
(DISTACCO) Il lavoratore pur destinato a rientrare in Italia si insedia nel paese estero per un
periodo continuativo per svolgere mansioni che possono implicare la dimora
stabile dell’interessato estero.
Motivi formali:
Tertium genus tra trasferta e trasferimento
Durata significativa (ma non definitività) della prestazione all’estero.
Rispondenza della modifica a esigenze proprie del datore di lavoro
Potere (ius variandi) in capo al datore di lavoro di disporre il rientro in Italia
Il rapporto di lavoro che seguita ad intercorrere tra gli stessi soggetti (azienda italiana e lavoratore ), resta ovviamente unico, con una novazione di carattere oggettivo relativa alla prestazione ed ai compensi.
.
Elementi caratterizzanti:
Mantenimento di un legame organico con l’impresa italiana, vale a dire:
- mantenimento del rapporto di subordinazione con l’impresa distaccante durante tutto il periodo di distacco
- responsabilità dell’impresa distaccante in materia di assunzione del lavoratore, la gestione del contratto di lavoro, la risoluzione del rapporto di lavoro
- determinazione della natura del lavoro da svolgere durante il periodo di distacco
Si può neutralizzare il periodo di attività all’estero al fine anche di evitare conseguenze inattese al momento del rientro in Italia, ciò soprattutto per quello che attiene alla riconduzione al livello retributivo precedente il distacco
Trattamento contrattuale che può essere modificato , in principio, per effetto dell’espatrio
Mantenimento del potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro
Possibile coinvolgimento della società estera nella determinazione dei compensi e, in principio, nel sostenimento dei relativi costi
Regime previdenziale in base alla “lex loci laboris”, salvo deroghe consentite dalle convenzioni (totali o parziali)
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DISTACCO
DEFINIZIONE
DISTACCO
NAZIONALE
Art.30 D.Lgs 276/2003
TRASNAZIONALE
Direttiva 96/71
DISCIPLINA “PREVIDENZIALE” CONVENZIONI DI SICUREZZA SOCIALE
REG.CE 883/2004
REG. CE 987/2009
DEFINIZIONI (DIVERSE) DI DISTACCO Norma nazionale
Art.30 D.Lgs 276/2003
Norma comunitaria
Direttiva 96/71
Norma comunitaria
previdenziale
Reg.CE 883/2004 (Art.12)
La fattispecie del
distacco si configura
quando un datore di
lavoro, per soddisfare un
proprio interesse, pone
temporaneamente uno o
più lavoratori a
disposizione di un altro
soggetto per
l’esecuzione di una
determinata attività
lavorativa
Ai fini della presente direttiva, per lavoratore
distaccato si intende il lavoratore che, per un periodo
limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno
Stato membro diverso da quello nel cui territorio
lavora abitualmente.
Nello specifico:
a) distacchino un lavoratore, per conto proprio e
sotto la loro direzione, nel territorio di uno Stato
membro, nell'ambito di un contratto concluso tra
l'impresa che lo invia e il destinatario della
prestazione di servizi che opera in tale Stato membro,
purchè durante il periodo di distacco esista un
rapporto di lavoro tra il lavoratore e l'impresa che lo
invia; o
b) distacchino un lavoratore nel territorio di uno
Stato membro, in uno stabilimento o in un'impresa
appartenente al gruppo, purchè durante il periodo di
distacco esista un rapporto di lavoro tra il lavoratore e
l'impresa che lo invia; o
c) distacchino, in quanto imprese di lavoro
temporaneo o in quanto imprese che effettuano la
cessione temporanea di lavoratori, un lavoratore
presso un'impresa utilizzatrice avente la sede o un
centro di attività nel territorio di uno Stato membro,
purchè durante il periodo di distacco esista un
rapporto di lavoro fra il lavoratore e l'impresa di lavoro
temporaneo o l'impresa che lo cede
temporaneamente.
La persona che esercita
un'attività subordinata in uno
Stato membro per conto di un
datore di lavoro che vi esercita
abitualmente le sue attività ed è
da questo distaccata, per
svolgervi un lavoro per suo
conto, in un altro Stato membro
rimane soggetta alla legislazione
del primo Stato membro a
condizione che la durata
prevedibile di tale lavoro non
superi i ventiquattro mesi e che
essa non sia inviata in
sostituzione di un'altra persona.
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DISTACCO
Norma nazionale
Requisiti alla luce della normativa vigente e dell’interpretazione giurisprudenziale:
• Temporaneità (non brevità)
• Eccezionalità
• Occasionalità
• Sussistenza interesse legittimo distaccante (la formulazione della novella legislativa, la giurisprudenza e le indicazioni ministeriali legittimano le prassi del distacco all’interno dei gruppi d’impresa, le quali corrispondono a una reale esigenza di imprenditorialità, volta a razionalizzare, equilibrandole, le forme di sviluppo per tutte le aziende che fanno parte del gruppo)
• Ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive per distacchi > 50 Km.
PROCEDURA AMMINISTRATIVA PREVENTIVA E PROCEDURE PER L’ASSUNZIONE
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PROCEDURA AMMINISTRATIVA PREVENTIVA
E PROCEDURE PER L’ASSUNZIONE
PAESI COMUNITARI (ED
ASSIMILATI):
NESSUNA FORMALITA’
PARTICOLARE
PAESI
EXTRACOMUNITARI:
- ISCRIZIONE LISTE
- AUTORIZZAZIONE
MINISTERIALE
PREVENTIVA (NON SERVE
PER TRASFERTE)
PROCEDURA AMMINISTRATIVA PREVENTIVA E
PROCEDURE PER L’ASSUNZIONE
PAESI EXTRACEE
ASSUNZIONE DIRETTA ALL’ESTERO
1) ISCRIZIONE LISTA DI COLLOCAMENTO (L I E) PRESSO D.R.L. A CURA DEL LAVORATORE
2) OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONE MINISTERO LAVORO
3) OTTENIMENTO NULLA OSTA PER L’ASSUNZIONE
4) COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL CENTRO PER L’IMPIEGO (UNILAV)
DISTACCO / TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
1) OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONE MINISTERO LAVORO
2) OTTENIMENTO NULLA OSTA DRL
3) INVIO DEL LAVORATORE ALL’ESTERO
4) COMUNICAZIONE ENTRO 5 GG. AL CENTRO PER L’IMPIEGO (UNILAV)
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PROCEDURA AMMINISTRATIVA PREVENTIVA E
PROCEDURE PER L’ASSUNZIONE
PAESI EXTRACEE
Dal 15 settembre 2012 è attivo il sistema telematico "Lie" (Lista degli italiani che intendono lavorare all'estero) a cui si può accedere tramite il portale internet Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) del Ministero del lavoro.
A mezzo della nota n. 11377/2012, il Ministero del lavoro ha comunicato la dematerializzazione delle procedure per la gestione dei lavoratori italiani all'estero e il rilascio dei nulla osta al lavoro nei Paesi extra UE.
PROCEDURA AMMINISTRATIVA PREVENTIVA E
PROCEDURE PER L’ASSUNZIONE
PAESI EXTRACEE
DESTINATARI DOMANDA
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale del Mercato del Lavoro
Divisione I
Via Fornovo, 8
00192 ROMA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale per l’emigrazione
e gli Affari Sociali
P.le della Farnesina
ROMA
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
IN BOLLO
€ 16,00
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PROCEDURA AMMINISTRATIVA PREVENTIVA E
PROCEDURE PER L’ASSUNZIONE
PAESI EXTRACEE
Chi la deve presentare la domanda ?
- datori di lavoro residenti, domiciliati e aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
- società costituite all’estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, del codice civile;
- società costituite all’estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura
- complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;
- datori di lavoro stranieri
PROCEDURA AMMINISTRATIVA PREVENTIVA E
PROCEDURE PER L’ASSUNZIONE
PAESI EXTRACEE
LA PROCEDURA TELEMATICA (*)
DATI RICHIESTI DALLA PROCEDURA WWW.CLICLAVORO.IT
(*) SIMILE A QUELLA CARTACEA
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SCEGLIERE
L’IPOTESI
I campi da compilare nel modulo
Informazioni sono:
· Categoria: selezionare la categoria di
interesse tra quelle proposte agendo sul
pulsante SELEZIONA
· Settore: indicare il settore di
appartenenza tra quelle proposte agendo sul
pulsante SELEZIONA
· Livello: indicare il livello d’interesse tra
quelle proposte agendo sul pulsante
SELEZIONA
· CCNL: indicare il CCNL applicato tra
quelle proposte agendo sul pulsante
SELEZIONA
· Retribuzione: indicare la retribuzione
prevista
· Indennità: indicare l’eventuale indennità
(campo non obbligatorio)
· Numero lavoratori: indicare il numero
di lavoratori d’interesse con queste
caratteristiche
· Di cui già alle dipendenze: indicare il
numero di cittadini da trasferire con queste
caratteristiche (se non sono previsti
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CONDIZIONI DA INSERIRE E DA DICHIARARE
ADOZIONE CONTRATTI-TIPO = PROCEDURA SEPARATA
La procedura del deposito del contratto tipo per l’estero –concordato con le
associazioni almeno territorialmente rappresentative- (per le assunzioni, a tempo
determinato o indeterminato e per i rapporti con i già dipendenti) è una procedura da
affrontare separatamente, che prevede apposita richiesta con relativa
documentazione da allegare (tra cui il contratto tipo per lavoro all’estero concordato)
e il parere anche della D.G. per le politiche previdenziali e assicurative, oltre che la
consultazione della D.G. delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro che si
occupa dei CCNL.
Essa termina con una risposta del Ministero del lavoro.
Solo a seguito di tale risposta e per le successive richieste di autorizzazione all’invio
di lavoratori in paesi extra UE è possibile usufruire di una riduzione dei tempi istruttori
(vedi slides successive)
FAQ WWW.CLICLAVORO.IT
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CONDIZIONI DA INSERIRE E DA DICHIARARE
NOTA BENE.
Per i datori di lavoro non aventi sede nel territorio nazionale è necessario munirsi della documentazione relativa al conferimento per atto pubblico del mandato ad una persona fisica o giuridica residente in Italia e della corrispondente accettazione del mandatario con responsabilità solidale per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal D.L. n. 317 del 1987 (se la domanda è presentata direttamente essa va corredata di documentazione equipollente tradotta in lingua italiana e autenticata dalle autorità consolari italiane) (art. 1,
comma 4).
PROCEDURA AMMINISTRATIVA PREVENTIVA E
PROCEDURE PER L’ASSUNZIONE
PAESI EXTRACEE
TEMPI PREVISTI PER L’ISTRUTTORIA E L’ACCOGLIMENTO
Domanda standard • In applicazione dell'art. 5, comma 1, D.P.R. n. 346/1994, l'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero del lavoro
nel termine di 75 giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero di 90 giorni se presentata all'estero.
• Decorsi i detti termini, l'autorizzazione si intende concessa. (silenzio accoglimento) Qualora si renda necessaria una modifica o un'integrazione della documentazione presentata dal richiedente, il Ministero del lavoro ne dà comunicazione allo stesso entro 60 giorni, indicando le modifiche o le integrazioni. In tal caso i termini per il rilascio dell'autorizzazione decorrono una sola volta dalla data di ricevimento, da parte del Dicastero, dell'istanza regolarizzata o completata (art. 5, comma 2).
• Nel caso in cui - ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.P.R. n. 346/1994 - sia necessario il parere del Ministero degli affari esteri, da rilasciarsi entro 45 giorni dalla data di ricevimento della copia dell'istanza, i termini per l'autorizzazione decorrono dalla data del ricevimento del suddetto parere da parte del Ministero del lavoro (art. 5, comma 3, D.P.R. in esame). Qualora nei 10 giorni successivi alla fine del periodo di 45 giorni non sia pervenuto il prescritto parere, lo stesso si considera come acquisito in senso favorevole all'espatrio e i termini per il Ministero del lavoro decorrono dall'ultimo dei predetti quarantacinque giorni (v. art. 4, comma 3 bis, D.P.R. n. 346/1994).
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PROCEDURA AMMINISTRATIVA PREVENTIVA E
PROCEDURE PER L’ASSUNZIONE
PAESI EXTRACEE
TEMPI PREVISTI PER L’ISTRUTTORIA E L’ACCOGLIMENTO
Contratti-tipo • L'art. 2, comma 5, D.L. n. 317/1987 stabilisce che, nel caso di datori di lavoro che abbiano depositato
contratti-tipo concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale o che abbiano espressamente aderito a tali contratti, la richiesta di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero si intende accolta:
- se il Ministero del lavoro non provvede nel termine di 30 giorni dalla ricezione della domanda corredata della relativa documentazione; - se il Ministero del lavoro non provvede entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda e della relativa documentazione, qualora il Ministero stesso ovvero il Ministero degli affari esteri abbiano comunicato, entro 30 giorni dalla data della ricezione suddetta, di dover procedere ad ulteriori accertamenti.
Casi eccezionali • Inoltre per i suddetti datori di lavoro (cioè quelli che presentano contratti-tipo) è prevista, in eccezionali
casi di comprovata necessità ed urgenza, la facoltà di assumere o trasferire all'estero i lavoratori senza attendere l'esito della domanda di autorizzazione, previa comunicazione dell'assunzione o del trasferimento ai Ministeri del lavoro e degli affari esteri entro i 3 giorni precedenti le assunzioni o trasferimenti (art. 2, comma 6, D.L. n. 317/1987).
PROCEDURA AMMINISTRATIVA PREVENTIVA
E PROCEDURE PER L’ASSUNZIONE
PAESI EXTRACEE
SANZIONI
A norma dell'art. 2 bis, comma 2, D.L. n. 317/1987,
i datori di lavoro che, senza l'autorizzazione del
Ministero del lavoro, impiegano fuori del territorio
nazionale lavoratori italiani, sono puniti con una
ammenda da € 258 a € 1.032 e, nei casi più gravi,
con l'arresto da tre mesi ad un anno.
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PAESI EXTRACEE PROCEDURE
Il datore di lavoro deve annotare sul LUL i
dati relativi ai lavoratori occupati presso
sedi operative situate all'estero.
DISCIPLINA GIURIDICA APPLICABILE AL
CONTRATTO “ESTERO”
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DISCIPLINA GIURIDICA APPLICABILE
AL CONTRATTO “ESTERO”
VIGE IL PRINCIPIO DELLA
“LIBERTA’ DI SCELTA”
Salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni imperative più favorevoli della legge che regolerebbe il contratto in mancanza di scelta.
Si ricorda che in mancanza di scelta si applica la legge del Paese:
a) in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro
b) in cui è ubicata la sede che ha proceduto all’assunzione
Ovvero, in ogni caso del Paese:
c) che ha il collegamento più stretto
Quindi, scelta o non scelta:
prevalgono comunque
le norme imperative
DISCIPLINA GIURIDICA APPLICABILE
AL CONTRATTO “ESTERO”
Inoltre, sempre in deroga al principio della libertà di
scelta della legislazione applicabile al contratto bisogna
considerare in sequenza, oltre alle c.d. “norme
imperative” (slide recedente) anche:
→ le N.A.N.: Norme di applicazione necessaria (art.7, comma 2
L.975/84; Art.17 Legge 218/95; Art.9 Reg. CEE 593/2008 – “ROMA I”)
→ le norme relative all’ordine pubblico (art.16 Legge 975/84, Art.16
Legge 218/95, Art.21 Reg. CEE 593/2008 – “ROMA I”)
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DISCIPLINA GIURIDICA APPLICABILE
AL CONTRATTO “ESTERO”
N.A.N. Legge 975/84
Art. 7 (Disposizioni imperative e legge del contratto)
1. Nell'applicazione, in forza della presente convenzione, della legge di un paese determinato potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest'ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto nonchè delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione.
• 2. La presente convenzione non può impedire l'applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto.
Legge 218/95
Art. 17 (Norme di applicazione necessaria)
• 1. E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.
Reg. CE 593/2008 ( ROMA I)
Articolo 9 (Norme di applicazione necessaria)
• 1. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.
NORME DI ORDINE PUBBLICO Legge 975/84
Art. 16 (Ordine pubblico)
• L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.
Legge 218/95
Art. 16 (Ordine pubblico)
• 1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.
• 2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.
Reg. CE 593/2008 ( ROMA I)
Articolo 21 (Ordine pubblico del foro)
• L’applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro.
DISCIPLINA
PREVIDENZIALE/ASSICURATIVA
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DISCIPLINA
PREVIDENZIALE/ASSICURATIVA
Principio generale
Si applica la legislazione previdenziale
del luogo di lavoro
“Lex loci laboris”
DISCIPLINA PREVIDENZIALE/ASSICURATIVA
TRASFERTA
(O MISSIONE)
NAZIONALE (SALVO CHE IL PAESE
OSPITANTE NON
ESERCITI DA PARTE
SUA LA POTESTA’
CONTRIBUTIVA)
ASSEGNAZION
E DI LUNGA
DURATA
(distacco)
LEX LOCI
LABORIS (SALVO DEROGHE,
CONSENTITE SE IL
PAESE E’
CONVENZIONATO CON
L’ITALIA”
TRASFERIME
NTO
LEX LOCI
LABORIS
ASSUNZIONE
DIRETTA
ALL’ESTERO
LEX LOCI
LABORIS
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DISCIPLINA PREVIDENZIALE/ASSICURATIVA
La deroga al principio della lex loci laboris è applicabile se il lavoratore presta la propria attività in un paese che ha stipulato con l’Italia un Accordo di sicurezza sociale.
In tal caso, previa autorizzazione, è possibile continuare a versare i contributi:
- In Italia (es. presso l’INPS)
- sulla retribuzione effettiva
- con le aliquote previste per il lavoro svolto in Italia
L’accordo mira a tutelare i lavoratori dei due paesi che a seguito del distacco in altro paese, se si applicasse la lex loci laboris, vedrebbero “frammentata” la loro anzianità contributiva, con il rischio di non maturare la pensione o comunque di ritardarla.
DISCIPLINA
PREVIDENZIALE/ASSICURATIVA
Quali sono i paesi convenzionati ?
• Tutti quelli della comunità europea
• Quelli dello spazio SEE (Norvegia, Islanda, Liechtestein)
• Svizzera
• Turchia
• Isola di Jersey
• Brasile
• Ex Jugoslavia
• Principato di Monaco
• Argentina
• Canada (Quebec e Ontario)
• Isole del Canale
• Capoverde
• Venezuela
• Israele
• San Marino
• Tunisia
• Croazia
• Stati Uniti
• Uruguay
• Corea del Sud
• Santa Sede
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DISCIPLINA PREVIDENZIALE/ASSICURATIVA
E SE IL PAESE NON E’ CONVENZIONATO ? I lavoratori italiani occupati in Paesi extracomunitari con i quali non sono in
vigore accordi di sicurezza sociale (non convenzionati) sono soggetti al regime di tutela minima garantita stabilito dalla legislazione italiana, oltre che alle disposizioni vigenti nel Paese di lavoro
Per tali ragioni, ai sensi degli artt. 1, comma 1, e 4, u.c. del D.L. n. 317/1987, i datori di lavoro sono obbligati a farsi carico, delle seguenti forme di assicurazione sociale secondo le norme della legislazione italiana:
- assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione di maternità.
- fondo di garanzia t.f.r.
- contributo di mobilità
CORTE COST.
N.369 DEL 30.12.1985
Garantire ai lavoratori italiani
comunque una
copertura assicurativa
DISCIPLINA PREVIDENZIALE/ASSICURATIVA
Se il paese non è convenzionato
Rischio di pagare una doppia contribuzione
(in base alla lex loci laboris + contribuzione ex DL 317/87)
Quindi
L’INPS fa lo sconto
1) i contributi si calcolano su retribuzioni forfettarie, stabilite da DM
2) riduzione di 10 punti percentuali dell’aliquota IVS
3) mancato pagamento di taluni contributi minori (es. CIGS)
L’Inps ha precisato
(msg n.995/2012) che la disciplina
di cui al D.L. n. 317/1987 si applica
anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati
membri dell'UE e ai lavoratori extracomunitari
titolari di un regolare titolo di soggiorno
e di un contratto di lavoro in Italia
inviati dal proprio datore di lavoro
in un Paese non convenzionato
27
DISCIPLINA PREVIDENZIALE/ASSICURATIVA
ESISTONO ANCHE CONVENZIONI PARZIALI
Alcune convenzioni internazionali che l’Italia ha in essere con paesi extra-UE non coprono tutte le forme di tutela previdenziale alle quali i lavoratori all'estero sono obbligatoriamente iscritti ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. n. 317 del 1987, e cioè le assicurazioni IVS, la disoccupazione involontaria, le malattie professionali e le malattie comuni, la maternità, il Fondo di garanzia per il TFR e gli infortuni sul lavoro.
In tal caso (circ. Inps 90/1992) si deve applicare la disciplina italiana per le forme di previdenza - comprese nell'art. 1 del D.L. n. 317 del 1987 - ma non ricomprese nella convenzione.
DISCIPLINA PREVIDENZIALE/ASSICURATIVA
CONVENZIONE
TOTALE
- Imponibilità “effettiva”
- Contributi “pieni”
NO CONVENZIONE
- Imponibilità
forfettaria da DM
- Riduzione aliquota
IVS di 10 punti
percentuali
-Esenzione da taluni
contributi minori
CONVENZIONE
PARZIALE
Per le assicurazioni
coperte dalla convenzione
- Imponibilità “effettiva”
- Contributi pieni
Per le assicurazioni non
coperte:
- Imponibilità forfettaria da DM
- Riduzione aliquota IVS di 10
punti percentuali
- Esenzione da taluni contributi minori
28
DISCIPLINA PREVIDENZIALE/ASSICURATIVA
La deroga al principio
della Lex loci laboris
ha di norma (tranne
che per gli USA) una
scadenza.
PAESE DURATA IN
MESI
Isola di Jersey 6 6
Paesi della CEE (UE) 24 24
Paesi spazio SEE 12
Brasile 12
Ex Jugoslavia 12
Principato di Monaco 12
Svizzera 12
12
Argentina 24
Canada 24
Capoverde 24
Venezuela 24
24
Israele 36
San Marino 36
Tunisia 36
36
Stati Uniti Tempo
indeterminato
DISCIPLINA PREVIDENZIALE/ASSICURATIVA
DOCUMENTI NECESSARI PER DEROGARE ALLE REGOLE DELLA
LEX LOCI LABORIS IN MATERIA PREVIDENZIALE
PAESI CEE OVE SI APPLICA IL
NUOVO REG.883/2004
TUTTI I PAESI DELLA
COMUNITA’ EUROPEA
ATTUALMENTE: ANCHE PER LA
SVIZZERA E I PAESI SEE (*)
PAESI EXTRA CEE CONVENZIONATI
CON L’ITALIA
Mod. A.1 (paesi CEE)
Domanda: alla Direzione
Regionale INPS per art.16 Reg.CE
883/2004 (proroga oltre i 24 mesi)
(*) i cittadini dei Paesi terzi nei rapporti
con il Regno Unito (vedi circolare n. 51
del 15 marzo 2011), continuano ad
applicare il Reg.1408/71.
Argentina IT/ARG.1
(ex) Jugoslavia MOD.1
Monaco M/I/C1
San Marino I/SMAR
Svizzera CH/1
Tunisia I/TN 4
Uruguay IT/UR 4
Venezuela IT/VEN 4
Canada IT/CAN/QUEBEC3
Usa IT/USA
29
DISCIPLINA PREVIDENZIALE/ASSICURATIVA
LA DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI
DISTACCO
Norme di legge
- Reg. CE 883/2004
- Reg. CE 987/2009
- Reg. CE 465/2012 (*)
(*) Successivamente ai regolamenti (CE) sopra citati è stato emanato il regolamento (UE) n.
465/2012 in vigore dal 28 giugno 2012 che ha aggiornato alcune disposizioni dei regolamenti (CE)
n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 per rispecchiare le modifiche della legislazione nazionale degli
Stati membri in materia di sicurezza sociale.
Il nuovo regolamento è immediatamente applicabile agli Stati membri dell'Unione Europea; non si
applica, invece, agli Stati aderenti all'Accordo SEE e alla Svizzera (circ. INPS n. 115/2012).
DISCIPLINA PREVIDENZIALE/ASSICURATIVA PRINCIPI GENERALI
(CONFERMATI dal Reg.883/2004)
1) unicità legislazione applicabile
2) totalizzazione
3) esportabilità prestazioni
30
DISCIPLINA PREVIDENZIALE/ASSICURATIVA
NOVITA’ RISPETTO AI PRECEDENTI REGOLAMENTI
1) Campo di applicazione = comprende i soggetti “non attivi”
2) estensione delle regole alle prestazioni di paternità assimilate e al pensionamento anticipato
3) Aumento durata distacco a 24 mesi
4) Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti
5) scambio di informazioni (dal 1° maggio 2012 solo con modalità telematica, tramite procedure SEDs)
DISCIPLINA FISCALE
31
1^ Verifica:
Individuare la residenza fiscale del
lavoratore
Rilevanza del significato
di residenza fiscale
Residenti in ITALIA
• Sono tassati per i redditi
ovunque prodotti (quindi
anche se la prestazione è
resa all’estero) (*)
Art. 3, comma 1 TUIR;
Non residenti in ITALIA
• Sono tassati
esclusivamente per quelli
prodotti nel nostro Paese
Art. 23, comma 1, lett. c)
TUIR;
(*) Sono fatte salve le norme contenute nelle convenzioni bilaterali
32
Concetto di residenza fiscale
I RESIDENTI IN ITALIA
Sono assoggettati al principio della TASSAZIONE UNIVERSALE
(c.d. “Worldwide income taxation”) in base all’art. 3, comma 1, del
TUIR, che prevede:
• l’assoggettamento a tassazione in linea generale di tutti i redditi
ovunque prodotti
• con le regole proprie relative ad ogni diversa fattispecie (retribuz.
convenzionali, trasferte, assegni di sede ecc…)
• fatta salva l’applicazione di eventuali convenzioni per evitare la
doppia imposizione fiscale.
Concetto di residenza fiscale
I NON RESIDENTI IN ITALIA
Sono assoggettati al criterio della “fonte” che prevede la tassazione esclusivamente dei redditi prodotti in Italia.
Il reddito di lavoro dipendente prodotto è quello: “prestato nel territorio dello Stato” ex art. 23, comma 1, lett. c) TUIR. In tal caso sono applicabili le consuete norme dell’art. 51, comma da 1 ad 8 (senza riconoscimento deduzioni familiari: circolare n. 31/E del 6/6/05)
Fatta salva l’applicazione di eventuali convenzioni per evitare la doppia
imposizione fiscale.
33
Concetto di residenza fiscale
Il presupposto normativo per la TASSAZIONE IN ITALIA
(a prescindere dal diverso regime applicabile) dei redditi
prodotti all’estero è la RESIDENZA, secondo la
definizione dell’articolo 2, comma 2 TUIR
3 differenti criteri rapportati
ad un vincolo temporale
(183 gg nell’arco del periodo di imposta)
Concetto di residenza fiscale
Il comma 2 dell’art. 2 del TUIR considera residenti coloro che per la maggior parte del periodo d’imposta:
· sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente (presso qualsiasi Comune);
· hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi delle disposizioni del codice civile (art. 43, comma 1 c.c.);
· hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi delle disposizioni del codice civile (art. 43, comma 2 c.c.).
34
Concetto di residenza fiscale
· domicilio (art. 43, comma 1 c.c.)
Indipendentemente dalla presenza fisica del contribuente in Italia permangono determinati interessi di natura affettiva/familiare o professionale (es. mantenimento accrediti retribuzioni/residenza famiglia ecc..)
· residenza (art. 43, comma 2 c.c.)
Rappresenta la dimora abituale (permanenza anche non continuativa)
Concetto di residenza fiscale
In presenza anche di una sola delle tre condizioni il lavoratore dipendente è considerato soggetto passivo IRPEF (residente fiscale in Italia)
Relativamente al significato della locuzione “per la maggior parte del periodo d’imposta” utile per tutti e tre i criteri di individuazione della residenza fiscale, esso coincide con 183 laddove l’anno solare abbia durata pari a 365 giorni.
• (cfr. Risoluzione ministeriale n. 17/E del 10/2/99)
35
Concetto di residenza fiscale
In ogni caso al sostituto d’imposta non è demandato alcun compito di indagine
Analogamente a quello che avviene per le deduzioni familiari o altre dichiarazioni libere del sostituito, la residenza fiscale in Italia deve essere dichiarata dal dipendente, sempre considerando i diversi criteri dell’art. 2, comma 2 TUIR.
(CIRCOLARE N. 140/E del 24 giugno 1999)
Sarà possibile predisporre moduli/fac simile ai fini dell’acquisizione dello status di residente per l’effettuazione delle ritenute
Concetto di residenza fiscale
A.I.R.E. Anagrafe italiana dei residenti all’estero
Istituita e tenuta a norma della legge n. 470/1988.
L’iscrizione all’AIRE è dovuta nel caso in cui si sia effettivamente
stabilita all’estero la propria dimora abituale per più di dodici mesi. In tal caso è necessario farne dichiarazione all’Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dall’immigrazione stessa, recandosi di persona all’ufficio o via posta.
E’ possibile che, nell’ipotesi di lunga permanenza nel Paese estero il dipendente si cancelli dalle Anagrafi della popolazione residente.
Esiste un obbligo, sancito dal DL 112/2008, di collaborazione tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate per smascherare i falsi residenti all’estero.
36
Concetto di residenza fiscale
A.I.R.E. Anagrafe italiana dei residenti all’estero
L’iscrizione all’AIRE non è considerata sufficiente dall’amministrazione finanziaria per non essere più residenti in Italia, laddove il soggetto mantenga, comunque in Italia il centro dei propri affari ed interessi (“domicilio”)
• circolare n. 304/E del 2 dicembre 1997
• circolare n. 9/E del 26 gennaio 2001
RESIDENTI FISCALI IN ITALIA
Fino al 31.12.2000 = Retribuzioni per attività svolte all’estero esenti da tassazione
Agevolazione “sostitutiva”:
TASSAZIONE SULLA BASE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI (ART. 51, COMMA 8 BIS TUIR)
Condizioni per godere del beneficio:
1) produzione all’estero del reddito;
2) continuità della prestazione lavorativa;
3) esclusività del rapporto di lavoro.
“Qualora l’attività lavorativa sia prestata all’estero, in via continuativa (*) e come oggetto esclusivo del
rapporto di lavoro, da dipendenti che nell’arco di dodici mesi ivi soggiornano per un periodo superiore a 183 giorni, (*) non rileva l’effettiva retribuzione ma esclusivamente la retribuzione convenzionale, sulla quale sarà necessario effettuare le relative ritenute”.
(*) Il periodo può anche non essere continuativo ma deve essere superiore a 183 gg. (Circolare n. 207/E del 23/11/2000)
(**) anche a cavallo di due anni
Per l'effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all'estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.
37
RESIDENTI FISCALI IN ITALIA
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
I valori da cui da cui ricavare gli importi forfettari da
assoggettare a tassazione sono ricavati da uno specifico
Decreto del Ministero Lavoro ed Economia emanato entro il 31
gennaio di ogni anno ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.L.
n.317/87, convertito con modificazioni nella legge n. 398/87 (per
il 2014 DM 23.12.2013).
E’ lo stesso DM che stabilisce le retribuzioni forfettarie ai fini
contributivi da adottare quando il lavoratore opera in un paese
che non ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale con
l’Italia
E’ consentito dedurre la quota di contributi a carico del
lavoratore (9,19% - 9,49%)
RESIDENTI FISCALI IN ITALIA
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
“…. nell’arco di dodici mesi ivi soggiornano per un periodo superiore a 183 giorni…..”
Anche a cavallo di due anni
ESEMPIO:
Permanenza: 2 ANNI
Partenza: 01/03/2012
Rientro: 28/02/2014
• Anno di imposta 2012: 2 mesi retribuzioni effettive e 10 mesi retribuzioni convenzionali (nei primi due mesi il reddito è prodotto in Italia);
• Anno di imposta 2013: 12 mesi retribuzioni convenzionali;
• Anno di imposta 2014: 2 mesi retribuzioni convenzionali
38
RESIDENTI FISCALI IN ITALIA
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
“…. nell’arco di dodici mesi ivi soggiornano per un periodo superiore a 183
giorni…..”
CIRCOLARE N. 7/E del 26/01/2001
D. Un dipendente viene assunto con contratto esclusivo estero che prevede una permanenza
nel paese estero sede di lavoro per un periodo superiore a 183 giorni. Il sostituto d'imposta
deve applicare le disposizioni del comma 8 bis dell'articolo 51 del Tuir a partire dalla prima
retribuzione erogata, ovvero deve attendere che siano trascorsi i primi 183 giorni di
permanenza?
R. Se il contratto prevede la permanenza all'estero per un periodo superiore a 183 giorni il
sostituto d'imposta applicherà la tassazione ivi prevista a partire dalla prima retribuzione
erogata, salvo rettifica da effettuare in sede di conguaglio qualora vengano meno le
condizioni richieste per l'applicazione del regime di cui all'articolo 51, comma 8 bis.
RESIDENTI FISCALI IN ITALIA
PRINCIPIO GENERALE
CONVENZIONE “FISCALE”
prevale
sul TUIR (salvo che essa non sia più favorevole al contribuente – art. 169 TUIR)
39
RESIDENTI FISCALI IN ITALIA Esempio di convenzione fiscale secondo lo schema OCSE
(art.15, comma 2)
TASSAZIONE SOLO IN
ITALIA
a) il lavoratore non è presente
nello Stato della fonte per più di
183 nel corso di un arco
temporale di dodici mesi che inizia
e che termina nell’anno fiscale
considerato;
b) i compensi sono stati corrisposti
da e per conto di un datore di
lavoro che non è residente nello
Stato ove è svolta l’attività;
c) l’onere dei compensi non è
sostenuto da una stabile
organizzazione che il datore di
lavoro ha nello Stato ove viene
svolta l’attività.
TASSAZIONE IN ENTRAMBI I
PAESI (con recupero imposte pagate
all’estero)
Quando si verifica almeno una
delle tre condizioni.
Quindi, basta che la
permanenza > 183 giorni =
doppia tassazione (tassazione
concorrente)
RESIDENTI FISCALI IN ITALIA
Definizione di:
“STABILE ORGANIZZAZIONE”
L'art. 5, paragrafo 1, del modello OCSE, definisce la stabile organizzazione
(“branch”) come “una sede fissa di affari attraverso la quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”.
Al paragrafo 2, del medesimo articolo, vengono forniti alcuni esempi di stabile organizzazione, tra i quali rientrano una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un laboratorio, ecc.
Gli elementi caratterizzanti la “stabile organizzazione” sono due, e cioè:
a. l'esistenza di una installazione fissa in senso tecnico (locali, attrezzature, merci, personale dipendente, ecc.);
b. lo svolgimento, per mezzo di tale struttura, di una attività economica.
40
RESIDENTI FISCALI IN ITALIA
OBBLIGHI DEI SOSTITUTI (CREDITO DI IMPOSTA)
Art. 23, comma 3 D.P.R. n. 600/73
(riconoscimento del credito d’imposta spettante per le imposte pagate all’estero, in sede di conguaglio di fine anno)
Art. 23, comma 1-bis D.P.R. n. 600/73
(i soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 51, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute).
RESIDENTI FISCALI IN ITALIA
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
N.B.
Ai fini fiscali non esistono particolari differenze tra paesi comunitari ed extracomunitari
Le retribuzioni convenzionali, ricorrendone i presupposti, trovano applicazione SEMPRE (per ogni Paese estero) anche nei confronti dei soggetti che prestano attività lavorativa in Paesi della Unione Europea ovvero in Paesi extraeuropei che aderiscono a convenzioni per la sicurezza sociale.
Fatte salve sempre le convenzioni bilaterali fiscali che prevedono la
tassazione esclusiva nel paese ove è prodotto il reddito. In tal caso l’Italia rinuncia alla sua potestà impositiva.
41
RESIDENTI FISCALI IN ITALIA
RECUPERO SOTTOFORMA DI CREDITO DI IMPOSTA DELLE
IMPOSTE PAGATE ALL’ESTERO
Quando si pagano
le imposte all’estero
Il lavoratore potrà recuperare anche l’imposta corrisposta
all’estero a titolo definitivo come credito di imposta tramite il
datore di lavoro o in dichiarazione.
Se la convenzione esiste
ma prevede una tassazione
concorrente tra i due Stati
Se non è stata stipulata
una convenzione per
evitare la doppia imposizione
(paese di residenza
e paese di produzione del reddito);
Presenza di convenzione
bilaterale con tassazione
concorrente
Possibile applicazione
regime retribuzioni
convenzionali
Spetta il credito di imposta
Presenza di convenzione
bilaterale con tassazione
esclusiva nel luogo di
produzione
Il reddito non è
imponibile in Italia
Non spetta il credito di
imposta
Presenza di convenzione
bilaterale con tassazione
esclusiva nel luogo di
residenza (Italia)
Possibile applicazione
regime retribuzioni
convenzionali
Non spetta il credito di
imposta
Assenza di convenzione
bilaterale
Possibile applicazione
regime retribuzioni
convenzionali
Spetta il credito di imposta
RESIDENTI FISCALI IN ITALIA
42
RESIDENTI FISCALI IN ITALIA
“indennità estera ed assegni di sede”
Trattasi di somme corrisposte in aggiunta alla retribuzione ordinaria a causa della prestazione lavorativa resa all’estero.
E’ prevista la tassazione al 50% (art.51, comma 8 TUIR)
L’esigenza della azienda non è meramente temporanea, ma non occorrono nemmeno i presupposti dell’art. 51, comma 8 bis (specifico contratto con oggetto esclusivo della prestazione all’estero e soggiorno maggiore di 183 gg in 12 mesi).
In pratica si applica a quei lavoratori che malgrado il mutamento della propria sede lavorativa:
- non abbiano il requisito temporale del soggiorno estero richiesto dal comma 8-bis), ossia 183 giorni nell’arco di dodici mesi;
- siano privi di uno specifico contratto avente come oggetto esclusivo l’esecuzione all’estero della prestazione in via continuativa;
- non siano presenti tra le categorie contemplate dallo specifico decreto che fissa le retribuzioni convenzionali
Se si applica il comma 8-bis anche l’indennità estero viene assorbita nell’imponibile forfettario.
RESIDENTI FISCALI IN ITALIA
Imposta corrisposta all’estero a titolo definitivo e riconoscimento del credito di imposta da parte del sostituto d’imposta italiano
L'articolo 23, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. 600/73 dispone:
“se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta italiana relativa ai predetti redditi prodotti all'estero”.
APPLICABILE ANCHE AI LAVORATORI CHE SI VEDONO DETERMINATA LA RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
L’art. 23, comma 3 riproduce la formula più generale contenuta all’art. 165, comma 1del TUIR, relativa al credito di imposta spettante per tutte le categorie reddituali, sulla base della seguente formula:
credito di imposta (*) = reddito estero X imposta complessiva dovuta in Italia
reddito complessivo
(*) Il rapporto deve sempre riguardare l’imposta italiana dovuta nell’anno in cui il reddito estero è stato
effettivamente prodotto (ossia l’anno in cui ha concorso al reddito complessivo, anche se per quell’anno non si è fruito del credito d’imposta perché l’imposizione estera non era ancora definitiva).
43
RESIDENTI FISCALI IN ITALIA
Imposta corrisposta all’estero a titolo definitivo e
riconoscimento del credito di imposta da parte del sostituto d’imposta italiano
Se il reddito prodotto all'estero concorre parzialmente alla formazione del
reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.
Pertanto, l'imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente al rapporto tra il reddito effettivamente prodotto all'estero ed il reddito tassato in Italia su base convenzionale (art. 36, comma 30, D.L. n. 223/2006 – c.d. Manovra “Bersani”; Ag. Entr. circ. n. 28/E/2006).
Imposta corrisposta all’estero a titolo definitivo e
riconoscimento del credito di imposta da parte del
sostituto d’imposta italiano
ESEMPIO Esempio n. 1
Retribuzione lorda conv.le estera: euro 39. 000
Retribuzione conv.le imponibile in Italia: euro 36.000
Reddito complessivo: euro 36.000
Imposta italiana: euro 13.000
Imposta estera “definitiva”: euro 12.000
Imposta italiana compensabile con l’imposta estera:
36.000/36.000 x 13.000 = euro 13.000
Rapporto tra imponibile convenzionale e quello effettivo: 90%
Credito d’imposta estero utilizzabile: (12.000 al 90%) ------- euro 10.800
L’imposta italiana è superiore a quella estera. Pertanto viene riconosciuto il credito estero in ragione del 90% del suo ammontare: 10.800 euro. (tetto applicato) .
44
Imposta corrisposta all’estero a titolo definitivo e
riconoscimento del credito di imposta da parte del
sostituto d’imposta italiano
ESEMPIO
Esempio n. 2 Retribuzione lorda conv.le estera: euro 38. 000
Retribuzione conv.le imponibile in Italia: euro 35.000
Reddito complessivo: euro 40.000
Imposta italiana: euro 13.200
Imposta estera “definitiva”: euro 14.500
Imposta italiana (virtualmente) compensabile con l’imposta estera:
35.000/40.000 x 13.200 = euro 11.550
Credito di imposta (virtualmente) utilizzabile euro 11.550
Rapporto tra imponibile fiscale convenzionale Italia ed imponibile effettivo Italia= 80% (Cioè si suppone che l’imponibile convenzionale sia inferiore del 20%)
Credito d’imposta effettivamente utilizzabile: 11.550 all’80% = € 9.240
Euro 2.310 (11.550 – 9.240) non possono essere recuperate in Italia
.
45
Disciplina generale
In via preliminare va anticipato che per
una corretta disamina della disciplina
occorre distinguere la trattazione in due
parti fondamentali:
1) Il lavoro in Italia da parte di cittadini
comunitari
2) Il lavoro in Italia da parte di cittadini
extracomunitari
Disciplina generale
Ulteriore distinzione tra:
• PAESI CEE
• PAESI EXTRA CEE “ASSIMILATI” A QUELLI
CEE
• PAESI EXTRA CEE
46
NORMATIVA COMUNITARIA PAESI CONSIDERATI COMUNITARI AI FINI DELLA LIBERA
CORCOLAZIONE DELLE PERSONE
PAESI CEE AUSTRIA, BELGIO, DANIMARCA,
FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA,
REGNO UNITO, GRECIA, IRLANDA,
ITALIA, LUSSEMBURGO, OLANDA,
PORTOGALLO, SPAGNA, SVEZIA,
REPUBBLICA CECA, ESTONIA, CIPRO,
MALTA, LETTONIA,LITUANIA,
UNGHERIA, ROMANIA, BULGARIA,
CROAZIA
SPAZIO S.E.E. LIECHTENSTEIN,
NORVEGIA, ISLANDA
ALTRI PAESI SVIZZERA (TURCHIA)
DISTINZIONI TERRITORIALI
PAESI
EXTRA
COMUNITARI
“COMUNITARI”
IN SENSO STRETTO
SPAZIO S.E.E.
SVIZZERA
47
Disciplina generale
LAVORATORI COMUNITARI
I lavoratori comunitari godono di libera
circolazione all'interno dei Paesi facenti parte
dell'Unione Europea ai sensi di quanto previsto
dal Trattato istitutivo della Comunità economica
europea del 25 marzo 1957 (ratificato con legge
n. 1203 del 14 ottobre 1957), e poi attuato con
regolamento n. 1612/68 del 15 ottobre 1968.
LAVORATORI COMUNITARI
Limiti a svolgere
lavoro in Italia
• diplomazia
• polizia
• magistratura
Limiti all’ingresso in
Italia
• per motivi di ordine
pubblico,
• pubblica sicurezza
• sanità pubblica
48
LAVORATORI COMUNITARI
Modalità di ingresso in Italia Fonti normative:
Ieri: D.p.r. 54/2002
Oggi: D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (di attuazione Direttiva 2004/38/CE)
Disciplina
- le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e
soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi;
- il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato;
- le (eventuali) limitazioni ai predetti diritti per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza o sanità
LAVORATORI COMUNITARI DIRITTO D’INGRESSO (E SOGGIORNO)
Per i familiari (se non cittadini UE)
• Passaporto
• Visto d’ingresso (eventuale) *
* Non serve per chi aveva già la
“vecchia” CDS ancora in corso di validità
Per il Cittadino UE
• Basta un documento valido per l’espatrio
PER I PRIMI 3 MESI
49
LAVORATORI COMUNITARI DIRITTO DI SOGGIORNO
• a) è lavoratore subordinato oppure autonomo in Italia;
• b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato, nonché di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
• c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività prevalente un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
• d) è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c)..
> 3 MESI
LAVORATORI COMUNITARI CONSERVAZIONE DIRITTO Di SOGGIORNO (DDS)
Il cittadino UE, titolare di DDS di durata > 3 MESI, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale,
conserva
il DDS quando:
a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed ha reso la DID;
c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata < 1ANNO, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la DID. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di 1 ANNO;
d) segue un corso di formazione professionale. [1]
[1] Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
50
LAVORATORI COMUNITARI Adempimenti amministrativi
• Al cittadino UE che intende soggiornare in Italia per un periodo > 3 MESI, si applica la legge 1228/1954 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con DPR 30 maggio 1989, n. 223.
• Egli quindi non deve più richiedere la Carta di soggiorno alla Questura, come previsto dall'abrogato art. 2 del D.P.R. n. 54/2002, ma, trascorsi tre mesi dall'ingresso, è comunque richiesta l'iscrizione anagrafica ed è rilasciata immediatamente un'attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta (cfr. anche circ. Inps n. 19 del 2007).
LAVORATORI COMUNITARI Adempimenti amministrativi
Oltre a quanto già previsto per i cittadini italiani, al fine dell'iscrizione il cittadino dell'Unione deve produrre documentazione attestante:
• a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata, nell'ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro;
• b) se trattasi di cittadino UE che intenda soggiornare nel territorio nazionale senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (utilizzando quale parametro l’assegno sociale); nonché la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
• d) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi nell'ipotesi di soggiorno per motivi di istruzione o formazione professionale, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'art. 29, comma 3, lett. b), del TU (cioè sempre ragguagliato all’assegno sociale).
51
LAVORATORI COMUNITARI DIRITTO DI SOGGIORNO PERMAMENTE
Il cittadino UE che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 ANNI nel territorio nazionale acquisisce un diritto di soggiorno permanente non più subordinato alle condizioni ed alle procedure previste per il diritto di soggiorno temporaneo.
Lo stesso diritto può essere esteso al familiare decorsi 5 anni.
LAVORATORI COMUNITARI DIRITTO DI SOGGIORNO PERMAMENTE
Assenze che non incidono sul quinquennio
• assenze non > 6 mesi l'anno,
• assenze > 6 mesi per l'assolvimento di obblighi militari
• da assenze fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti, (es.
gravidanza, malattia grave, studi o formazione professionale o
distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese
terzo).
Tuttavia il diritto di soggiorno permanente
si perde, in ogni caso, a seguito
di assenze dal territorio nazionale
di durata > 2 anni consecutivi,
mentre la continuità del soggiorno viene
interrotta dal provvedimento di allontanamento della
persona interessata.
52
LAVORATORI COMUNITARI DIRITTO DI SOGGIORNO PERMAMENTE
Maturazione anticipata
Vi sono poi alcune fattispecie nelle quali il diritto di soggiorno permanente nello Stato viene maturato anticipatamente, cioè prima del quinquennio di soggiorno:
a) pensionamento dell'interessato;
b) sopravvenuta capacità lavorativa permanente: a condizione che abbia soggiornato in modo continuativo per almeno 2 anni prima di trovarsi in una situazione di incapacità lavorativa permanente (non richiesta in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale).
c) esercizio dell'attività lavorativa in altro Stato membro: cioè lavoratore subordinato o autonomo che, dopo 3 anni di attività e di soggiorno continuativi in Italia, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, sussistendo le condizioni previste per il mantenimento dell'iscrizione anagrafica.
LAVORATORI COMUNITARI IL CASO DEI LAVORATORI RUMENI E BULGARI
Con circolare n. 7881 del 3 dicembre 2009 Ministero dell’Interno Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere ha deciso per il mantenimento per tutto il 2010 del regime transitorio già adottato negli anni 2007, 2008 e 2009, prima di liberalizzare l’accesso al mercato del lavoro italiano, fermo restando la citata liberalizzazione già operante dal 2007 e mantenuta per i settori: → agricolo e turistico alberghiero
→ lavoro domestico ed assistenza alla persona
→ edilizia
→ metalmeccanico
→ dirigenziale ed altamente qualificato;
→ Stagionali
E’ stabilita una ulteriore proroga a tutto il 2011 (circ.707 del 31.01.2011)
In ogni caso, per i restanti settori produttivi, l’assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene con una procedura semplificata: - Presentazione richiesta Nulla-osta SU (raccomandata A/R);
- Non vi sono quote da rispettare
- Lavoratore non necessariamente dimorante nel paese d’origine
- No obbligo contratto di soggiorno
53
LAVORATORI COMUNITARI
IL CASO DEI LAVORATORI RUMENI BULGARI E
CROATI
Se non si rispetta la procedura:
che succede ?
Nulla di penalmente
rilevante
LAVORATORI EXTRA -COMUNITARI DISCIPLINA PER L’INGRESSO
DISCIPLINA
GENERALE
SI PUO’ ENTRARE
IN ITALIA PER
LAVORARE SE SI
RIENTRA NELLE
QUOTE (FLUSSI)
DISCIPLINA SPECIALE
NO QUOTE
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Sportello
Unico
D.p.l.
AGENZIA
ENTRATE
Questura
C.p.i. Ambasciata
o Consolato
DOMANDA
AMBASCIATA
CONSOLATO
RILASCIA
VISTO D’INGRESSO ENTRA IN ITALIA
(con passaporto)
SI RECA PRESSO
LO SPORTELLO
UNICO
55
SE NON SI SEGUE
LA PROCEDURA
DI CUI ALLA SLIDE PRECEDENTE:
=
CLANDESTINO
Reato di clandestinità Ammenda da 5.000 a 10.000 euro
(art.10-bis TU)
Entro 8 gg. dall’ingresso in Italia il lavoratore si reca presso lo sportello unico:
- accompagnato dal DDL
- a firmare il CDS
- richiede il PDS alla Questura (allegando copia passaporto, 4 foto + marca da bollo)
La Questura fissa poi la convocazione dello straniero per:
- fotosegnalamento
- consegna PDS
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PERMESSO DI SOGGIORNO • E’ rilasciato con utilizzo di tecnologia
anticontraffazione in formato elettronico
• Deve essere chiesto al Questore o allo SU nel caso di ricongiungimento
• Nelle more del rilascio può comunque lavorare e iscriversi nell’elenco anagrafico della popolazione (almeno così si spera)
• Se il DDL non da luogo all’assunzione può essere chiesto un PDS per attesa occupazione presso altri DDL
PERMESSO DI SOGGIORNO
Durata PDS (per motivi di lavoro)
=
quella prevista dal contratto di soggiorno.
In ogni caso non superiore a:
a) 9 mesi complessivi in caso di uno o più contratti di lavoro stagionale;
b) 1 anno in caso di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
c) 2 anni per contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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PERMESSO DI SOGGIORNO
RINNOVO
Richiesto direttamente dal lavoratore al
Questore:
- almeno 90 gg. prima della scadenza (contratto
di lavoro a tempo indeterminato)
- almeno 60 gg. prima della scadenza (contratti
a tempo determinato)
- almeno 30 gg (nei restanti casi) In realtà è ancora possibile farlo entro 60 gg. dalla scadenza.
Nelle more del rilascio = mantenimento diritti
PERMESSO DI SOGGIORNO CASI DI CONVERSIONE
• PDS LAV.SUB LAV.AUT
• PDS LAV.SUB LAV.AUT
• PDS RICONG.
FAMILIARE LAV.SUB / AUT
• PDS STUDIO
FORMAZIONE LAV.SUB. / AUT
• PDS MASTER
DOTTORATO LAV.SUB / AUT
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PERMESSO DISOGGIORNO CASI DI CONVERSIONE
• PDS STUDENTI
DIVENTATI
MAGGIORENNI
IN ITALIA O LAUREA
IN ITALIA LAV.SUB / AUT
• PDS LAVORO
STAGIONALE
2° ANNO LAV.SUB / AUT
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo
• Succede alla “Carta di soggiorno”
• E’ disciplinato dall’art.9 TU
• Viene rilasciata dopo 5 anni *(anziché 6)
• Necessario un PDS di lunga durata
• Reddito>= assegno sociale
• Alloggio idoneo
• E’ a tempo indeterminato
• E’ previsto un test di lingua
italiana
* Il quinquennio non si interrompe in caso di assenza < 6 mesi consecutivi, salvo non si
superi complessivamente i 10 mesi nei 5 anni
FORMATO
ELETTRONICO
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REGIME SANZIONATORIO Art.22, comma 12 D.Lgs 286/1998 (TU)
“Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del
quale non sia stato chiesto, nei termini di legge,
il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.
Comma così modificato dal comma 1-ter dell'art. 5, D.L. 23 maggio 2008, n.
92, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
Flussi d'ingresso di lavoratori non stagionali
extracomunitari
Il D.P.C.M. 14 dicembre 2015 in via di
programmazione transitoria dei flussi d'ingresso
dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel
territorio dello Stato per l'anno 2016, all'art. 1, ha
autorizzato l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo,
di cittadini stranieri non comunitari, entro una
quota massima di 17.850 unità, da ripartire tra le
regioni e le province autonome a cura del
Ministero del lavoro, sulla base delle effettive
domande pervenute o delle effettive necessità
riscontrate sul mercato del lavoro (INPS mess. n.
1149/2016).
60
Flussi di ingresso 2016 Nell'ambito della sopra indicata quota, è consentito l'ingresso in Italia di:
- 1.000 cittadini stranieri residenti all'estero che abbiano completato programmi di
formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.
286/1998 (art. 2);
- 2.400 cittadini stranieri per lavoro autonomo riservata a cittadini stranieri
residenti all'estero appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che
intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana;
liberi professionisti che intendono esercitare professioni vigilate oppure non
regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi
curati dalla pubblica amministrazione; titolari di cariche societarie di
amministrazione e di controllo espressamente previste dalla normativa vigente in
materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta
qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati; cittadini stranieri
per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge n.
221/2012, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un
rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
Sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro
autonomo, entro una quota di 100 unità, lavoratori di origine italiana per parte di
almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza,
residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Flussi di ingresso 2016 Nell'ambito della suddetta quota di 17.850 unità è autorizzata la conversione in permessi di
soggiorno per lavoro subordinato di:
- 4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
- 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di
Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
Inoltre, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
- 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
- 350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di
Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea (art. 3).
I termini per la presentazione delle domande telematiche decorrono dalle ore 9,00 del
9 febbraio 2016 fino al 31 dicembre 2016.
Il Ministero del lavoro e il Ministero dell'interno, con circolare congiunta del 29 gennaio
2016, hanno fornito chiarimenti in merito alla presentazione delle istanze in questione.
Con la circ. n. 11/2016, il Ministero del lavoro, nell'ambito della Programmazione transitoria
dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2016,
fornisce l'attribuzione territoriale di parte delle quote dei flussi di ingresso.
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LAVORO STAGIONALE
• Dura da 20 gg a 9 mesi
• Fa maturare un diritto di precedenza per il
rientro nell’anno successivo
• Quote specifiche
• Quote 2016: 13.000
• Quando il lavoratore entra in Italia il DDL
lo deve acompagnare allo SU per le
procedure di rito (sottoscrizione CDS,
richiesta PDS)
LAVORO STAGIONALE
Il D.P.C.M. 14 dicembre 2015, concernente la
programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2016, prevede una quota massima di ingressi di
13.000 cittadini stranieri residenti all'estero ed ammette
l'ingresso di lavoratori subordinati stagionali non comunitari
cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea
(Repubblica di Corea), Egitto, Etiopia, Filippine, Gambia,
Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di
Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro,
Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka,
Ucraina, Tunisia.
62
LAVORO STAGIONALE
• Nell'ambito della suddetta quota di 13.000 unità, viene riservata una
quota di 1.500 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi
sopra indicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro
subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il
datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro
subordinato stagionale.
• In ottemperanza a quanto stabilito dal suindicato decreto, il Ministero
del lavoro e il Ministero dell'interno con circolare congiunta del 29
gennaio 2016, forniscono le opportune istruzioni con riferimento alle
modalità di presentazione delle istanze e alla modulistica.
• L'invio delle domande è possibile dalle ore 9.00 del 17 febbraio 2016
fino al 31 dicembre 2016 (mess. INPS n. 1149/2016).
• Vengono ripartite le prime 11.103 quote (di cui 963 per le richieste di
nulla osta al lavoro stagionale) secondo le tabelle allegate alla circolare
del ML n. 11/2016, tenuto conto del fabbisogno di manodopera
stagionale extracomunitaria fatto pervenire al Ministero del lavoro.
INGRESSI FUORI QUOTA
Art.27 D.Lgs 286/1998 (TU)
• Riguarda determinati profili previsti dalla norma
• Non serve rientrare nelle quote
• Richiesta nulla osta preventivo allo Sportello Unico
• In alcuni casi: semplice comunicazione allo SU del CDS o, in caso di determinati appalti, del relativo contratto + dichiarazione DDL.
• Rilascio visto ingresso ad opera della rappresentanza diplomatica-consolare.
• Ingresso in Italia, incontro presso lo SU e disbrigo procedure previste (firma CDS, richiesta PDS, ecc.)
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Il distacco in Italia di lavoratori. Direttiva comunitaria 16.12.1996, n. 96/71
D.Lgs. n. 72/2000.
Definizioni:lavoratore distaccato
colui che abitualmente occupato in uno Stato non italiano, svolge in Italia il proprio lavoro per un periodo di tempo predeterminato o predeterminabile, con riferimento ad un evento futuro e certo, fermo restando il rapporto di lavoro con l'impresa distaccante (art.2 D.Lgs 72/2000).
Modalità di svolgimento del distacco:
Può avvenire a favore di:
→ un'impresa situata in Italia destinataria della prestazione di servizi e distinta da quella distaccante,
→ di un'unità produttiva dell'impresa distaccante
→ di un'altra impresa appartenente allo stesso gruppo (v. pure nota Min.Lav. n. 1767/2006).
La disciplina prevista dal D.Lgs. n. 72 non si applica al personale navigante delle imprese della marina mercantile.
Il distacco in Italia di lavoratori.
Affinchè i datori di lavoro distaccatari possano utilizzare lavoratori distaccati a seguito della stipula di contratti di appalto con ditte estere distaccanti:
- le richieste di autorizzazione devono riguardare lavoratori specializzati, ad eccezione del caso in cui esistano diversi accordi bilaterali con il paese di stabilimento dell'impresa distaccante;
- il datore italiano distaccatario è tenuto a produrre idonea documentazione sia sulla esistenza della ditta estera, sia sulla effettiva sussistenza del rapporto di dipendenza con essa dei lavoratori distaccati;
- deve sussistere una corrispondenza tra le qualifiche possedute dai lavoratori distaccati con l'attività oggetto del contratto di appalto
(per tutte le condizioni cfr. circ. Min.Lav. n. 82/2000).
64
Il distacco in Italia di lavoratori.
Condizioni di lavoro
Ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 72/2000, durante il periodo di distacco, al lavoratore distaccato si applicano le stesse condizioni di lavoro previste da leggi, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicabili ai lavoratori subordinati che effettuano prestazioni analoghe nel luogo in cui i lavoratori distaccati svolgono la propria attività.
Le disposizioni in materia di durata minima delle ferie e di trattamento retributivo minimo, compreso quello per lavoro straordinario, non trovano applicazione nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene che abbiano durata non superiore a otto giorni, eseguite dai dipendenti qualificati o specializzati dell'impresa fornitrice del bene.
Tale deroga non si applica alle attività del settore edilizio individuate dall'allegato A del decreto in oggetto.
L'imprenditore nazionale che appalta servizi ad un appaltatore transnazionale risponde in solido con questi sia della corresponsione del trattamento retributivo minimo che del trattamento normativo non inferiore a quello spettante ai propri dipendenti. Tale obbligo di solidarietà perdura fino ad un anno dopo la data di cessazione dell'appalto.