Convegno Bilancio 06.04.2017 [modalità compatibilità] · Il codice civile prevede di inserire...

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Prof. Paolo Caselli, Ph.D. – Professore a contratto in Economia Aziendale Dipartimento di Economia Marco Biagi – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Dottore Commercialista e Revisore Legale – Studio Impresa Consulenza Aziendale – Modena Bilancio 2016 Nuovi principi contabili ed effetti fiscali Confindustria Modena, Auditorium Giorgio Fini – Modena lì 6 aprile 2017 Dipartimento di Economia Marco Biagi – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

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Prof. Paolo Caselli, Ph.D. – Professore a contratto in Economia AziendaleDipartimento di Economia Marco Biagi – Università degli Studi di Modena e Reggio EmiliaDottore Commercialista e Revisore Legale – Studio Impresa Consulenza Aziendale – Modena

Bilancio 2016

Nuovi principi contabili ed effetti fiscali

Confindustria Modena, Auditorium Giorgio Fini – Modena lì 6 aprile 2017

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Agenda

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• Premessa(D.lgs. 139/2015 e Direttiva n. 2013/34/EU)

• Modifiche ai criteri di redazione del bilancio(principio di rilevanza e di sostanza dell’operazione o del contratto)

• Modifiche allo schema di stato patrimoniale e contoeconomico (azioni proprie, costi di sviluppo, partecipazioni, contid’ordine, oneri e proventi straordinari, rendiconto finanziario)

• Modiche ai criteri di valutazione del bilancio(crediti e debiti, avviamento, spese di ricerca, attività e passività in valuta,derivati e titoli)

• Coordinamento tra D.Lgs. 139/2015 e TUIR(principio di derivazione rafforzata e modifiche al TUIR)

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Premessa

In attuazione alla Direttiva n. 2013/34/EU per le società con esercizio socialecoincidente con l’anno solare le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1gennaio 2016. Il quadro designato prevede 3 tipologie di bilancio calibrato inbase alle dimensioni:

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Bilancio Micro(art. 2435‐ter c.c.)

Bilancio Abbreviato(art. 2435‐bis c.c.)

Bilancio Ordinario(art. 2423 c.c.)

1) totale attivo: 175.000 €;2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:

350.000 €;3) dipendenti occupati in media durante

l'esercizio: 5.

Direttiva 2013/34/UE1) totale attivo: 350.000 €

2) ricavi: 700.000 €3) dipendenti: 10 unità

1) totale attivo: 4.400.000 €;2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:

8.800.000 €;3) dipendenti occupati in media durante

l'esercizio: 50 unità.

Direttiva 2013/34/UE1) totale attivo: 4.000.000 €

2) ricavi: 8.000.000 €3) dipendenti: 50 unità

1) totale attivo: oltre 4.400.000;2) ricavi delle vendite e delleprestazioni: oltre 8.800.000;

3) dipendenti occupati in mediadurante l'esercizio: oltre 50 unità.

STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATOCONTO ECONOMICO

SEMPLIFICATO

STATO PATRIMONIALE ABBREVIATOCONTO ECONOMICO

ABBREVIATO

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO 

RENDICONTO FINANZIARIO

ALTRE INFORMAZIONI NOTA INTEGRATIVA NOTA INTEGRATIVARELAZIONE SULLA GESTIONE

Modifiche ai criteri di redazione del bilancio: principio di rilevanza

Ai sensi dell’art. 2423, comma 4, Cod. Civ. non occorre rispettare gliobblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativaquando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dareuna rappresentazione veritiera e corretta.

Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritturecontabili. Le società illustrano nella Nota integrativa i criteri con i qualihanno dato attuazione alla presente disposizione.

Alcuni aspetti da considerare:1) Nuovo postulato del bilancio che prevede una semplificazione, quando questa non abbia effetto sullachiarezza, veridicità e sulla correttezza del bilancio stesso.

2) Non sarà possibile individuare un valore‐soglia generalizzato ma si dovrà ragionare caso per caso (meglio:società per società).

3) Problematiche di natura penale relative alla comunicazione economico‐finanziaria.

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Principi OIC Criterio di valutazione corrispondente

OIC 13 Determinazione del costo delle rimanenze con i metodi dei costi standard, del prezzo deldettaglio o del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo.

OIC 15 e OIC 19 Non applicazione del costo ammortizzato per i crediti e debiti a breve termine e nonattualizzazione di quelli con tasso d’interesse contrattuale non significativamente diverso daquello di mercato.

OIC 16 Iscrizione di un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali rinnovatecostantemente ed utilizzo, per i cespiti acquisiti nel corso dell’anno, della metà dell’aliquotad’ammodernamento.

OIC 20 Non applicazione del costo ammortizzato ai titoli immobilizzati con costi di transazione eogni altra differenza tra valore iniziale e a scadenza irrilevanti o per quelli non immobilizzatidetenuti per meno di 12 mesi.

Modifiche ai criteri di redazione del bilancio: principio di rilevanza

In nota integrativa, a seguito della applicazione pratica del principio di rilevanza, si potrebbero avere le seguenti casistiche:

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Modifiche ai criteri di redazione del bilancio: principio di prevalenza della sostanza sulla forma

la rilevazione contabile delle poste deve avvenire dando risalto edimportanza alla sostanza delle operazioni e non alla forma

prevalenza della sostanza sulla forma

Il legislatore stabilisce che la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione

o del contratto art.2423-bis c.1-bis).

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Modifiche ai criteri di redazione del bilancio: principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Il criterio di contabilizzazione del leasing finanziario non è stato peròmodificato.

Si veda l’APPENDICE A dell’OIC 12, «Operazioni di locazionefinanziaria e compravendita con retro‐locazione finanziaria» eparagrafo finale «Motivazione alla base delle decisioni assunte».«… si è ritenuto preferibile mantenere l’attuale impiantonormativo in attesa che si definisca il quadro regolatoriointernazionale sul leasing e si possa quindi riorganizzare la materia inmodo complessivo».

Lo IASB ha pubblicato il nuovo principio sulla locazione finanziarial’IFRS 16 in sostituzione dello IAS 17, per questo OIC 12 ha tolto ogniriferimento al principio internazionale.

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L’art. 2423-bis, comma 1, Cod. Civ. attualmente prevede che lavalutazione delle poste debba essere fatta tenendo conto la “funzioneeconomica” dell’elemento attivo o passivo considerato.

In base a quanto previsto dal D.Lgs. 6/2003 tale funzione economica èesplicitata dal “principio della prevalenza della sostanza sullaforma”(IAS 17 Leasing).

L’OIC n. 1 si sofferma sul concetto di “funzionalità economica” qualepostulato della stessa rilevanza della prudenza e della continuitàeconomica (going concern) altresì richiamato dallo IAS 1 (Presentazionedel bilancio). [Fondazione nazionale dei Commercialisti, ottobre 2015]Il D.lgs. 139/2015 elimina il riferimento alla funzione economicastabilendo il principio della sostanza dell’operazione o delcontratto.

Modifiche ai criteri di redazione del bilancio

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Art. 2424 ante riforma Art. 2424 post riforma

AttivoB)III‐4) azioni proprieC)III‐5) azioni proprie

PassivoA)   VI   Riserva   per   azioni   proprie   inportafoglio

AttivoB)III‐4) azioni proprieC)III‐5) azioni proprie

Passivo patrimonialeA) VI Riserva per azioni proprie in portafoglioA) X Riserve negative per azioni proprie in portafoglio

Modifiche allo schema di stato patrimoniale: azioni proprie

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AZIONI PROPRIE: vanno riportate a diretta riduzione del patrimonio nettomediante l’iscrizione della riserva «Riserva negativa per azioni proprie inportafoglio» (art. 2357-ter c. 3 c.c.).

Art. 2424 ante riforma Art. 2424 post riforma

AttivoB) Immobilizzazioni, con

separataindicazione di quelle concesse

inlocazione finanziariaI‐ Immobilizzazioni immateriali….2)  Costi  di  ricerca,  di  sviluppo  e  dipubblicità

AttivoB) Immobilizzazioni, con

separataindicazione di quelle concesse

inlocazione finanziariaI‐ Immobilizzazioni immateriali….2) Costi di sviluppo

Modifiche allo schema di stato patrimoniale:costi di sviluppo

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COSTI DI SVILUPPO: la voce di stato patrimoniale che accoglieva i costi diricerca sviluppo e pubblicità è stata rinominata «costi di sviluppo»; potrannoessere capitalizzati i soli costi di sviluppo e, a certe condizioni quelli di ricercaavanzata.

«Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in unprogetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, primadell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione» (OIC 24 par. 46)

Sono capitalizzabili i stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato, l'ammortamento di immobili, impiantie macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di sviluppo; dai costi indiretti, diversi dai costi e dallespese generali ed amministrativi, relativi all’attività di sviluppo (OIC 24 par. 48)

Modifiche allo schema di stato patrimoniale: eliminazione dei conti d’ordine

Art. 2424 ante riforma Art. 2424 post riforma

In calce allo Stato patrimoniale devono risultare legaranzie prestate direttamente o indirettamente,distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanziepersonali e garanzie reali, ed indicando separatamente,per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore diimprese controllate e collegate, nonché di controllantie di imprese sottoposte al controllo di queste ultime;devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

In calce allo Stato patrimoniale devono risultare legaranzie prestate direttamente o indirettamente,distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanziepersonali e garanzie reali, ed indicandoseparatamente, per ciascun tipo, le garanzieprestate a favore di imprese controllate ecollegate, nonché di controllanti e di impresesottoposte al controllo di queste ultime; devonoinoltre risultare gli altri conti d'ordine.

CONTI D’ORDINE: nonostante l'eliminazione dei conti d'ordine nello Statopatrimoniale, questi conti hanno mantenuto una certa rilevanza, in quantoandranno indicati obbligatoriamente in Nota integrativa anche per le societàche redigono il bilancio in forma abbreviata.

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Modifiche allo schema di stato patrimoniale: partecipazioni nelle «sorelle»

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Negli schemi di bilancio sono inserite apposite voci che accolgono irapporti verso le Società controllate dalle controllanti:- Partecipazioni detenute nelle società «Sorelle» (costo);- Crediti e debiti commerciali;- Costi e ricavi finanziari (con indicazione separata di Proventi dapartecipazioni, da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, proventi diversi daiprecedenti).

AB

C

50%

50%

30% 5%

la società controllante A controlla due società, B e C, entrambeal 50% (“partecipazione in imprese controllate”),

• B, a sua volta, detiene il 30% di C (“partecipazione in impresecollegate”),

• mentre C detiene il 5% di B (“partecipazioni in imprese sorelle”).

In questo caso C detiene una percentuale che non gli permette né il controllo, néun'influenza notevole; questa partecipazione da parte di C, secondo la 

precedente normativa, rientrava tra le “altre partecipazioni”.

Modifiche al conto economico:Oneri e proventi straordinari

Art. 2425 ante riforma Art. 2425 post riforma

A)  Valore della produzioneB)  Costi della produzioneC)  Proventi e oneri finanziariD)  Rettifiche di valore di attività finanziarieE)  Proventi e oneri straordinariRisultato prima delle imposte (A ‐ B + ‐ C + ‐ D +‐ E)

A)  Valore della produzioneB)  Costi della produzioneC)  Proventi e oneri finanziariD)  Rettifiche  di  valore  di  attività  e  passività

finanziarieE)  Proventi e oneri straordinariRisultato prima delle imposte (A ‐ B + ‐ C + ‐ D)

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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: è stata eliminata la macroclasseE) proventi ed oneri straordinari. Tali proventi/oneri andranno indicati nellanota integrativa quando il loro ammontare è apprezzabile e in contoeconomico devono essere riclassificati nell’ambito degli altri elementi dicosto/ricavo con tutto ciò che ne deriva.La modifica consente di allineare la normativa europea ai principi contabiliinternazionali, come previsto dallo IAS 1, “Presentazione del bilancio”, par. 87:

«Un'entità non deve presentare voci di ricavi o di costi come componentistraordinarie nel prospetto di Conto economico complessivo o nel Conto economicoseparato, né nelle note».

Modifiche al conto economico:Oneri e proventi straordinari

Fino al 31/12/2015 la gestione straordinaria si riferiva a posteaventi la caratteristica della estraneità rispetto alla gestionecaratteristica.Dal 01/01/2016, la straordinarietà di un evento si manifestaquando i singoli elementi di costo o di ricavo hannoalternativamente una entità eccezionale (importo) oppure unaincidenza eccezionale (sui conti dell’impresa).

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Alcune questioni aperte:- Indicare in nota integrativa le informazioni sulla straordinarietà di ricavi e oneri;

- Riclassificare il conto economico 2015, ai fini dell’analisi di bilancio;

- Valutare le ulteriori implicazioni: covenants, indicatori di performance;

- Valutare se inserire indicatori di performance «Adjusted»

- Società cooperative: ristorni e calcolo mutualità prevalente;

- Riclassificare il piano dei conti.

Art. 2423 ante riforma Art. 2423 ante riforma

Gli amministratori devono redigere il bilancio diesercizio, costituito dallo Stato patrimoniale, dalConto economico e dalla Nota integrativa.

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dalloStato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario edalla Nota integrativa.

Art. 2425‐ter ante riforma Art. 2425‐ter post riforma

Dal Rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito ilbilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delledisponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziaridell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento,da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, leoperazioni con i soci.

Art. 2435‐bis,comma 2: «….le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario»

Art. 2435‐ter: «….Le micro imprese sono esonerate dalla redazione del Rendicontofinanziario»

Il codice civile prevede di inserire informazioni essenziali sul rendiconto, nonimponendo alcuna metodologia specifica per la sua redazione e lasciando agliamministratori l’adozione del metodo diretto o indiretto.

Il rendiconto finanziario (OIC 10)

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OIC10 L’OIC 10 propone due metodi per la redazione del documento:

- Metodo Diretto: i flussi di entrata/uscita vengono direttamente correlati con gli incassidei crediti ed i pagamenti dei debiti originati dall’attività caratteristica.

- Metodo indiretto (consigliato): i flussi vengono determinati partendo a partire dal risultatodi esercizio, a cui vengono apportate le modifiche.

Oggetto di analisi del principio, sono le disponibilità liquide.«il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le cause di variazione positive o negative,

delle disponibilità liquide avvenute in determinato esercizio».

Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari/postali,dagli assegni e dal denaro/valori in cassa eventualmente espressi invaluta estera.N.B. non sono inclusi gli scoperti di C/C ne titoli equivalenti alla cassa.

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Il rendiconto finanziario (OIC 10)

Il rendiconto finanziario

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I flussi vengono suddivisi in tre aree gestionali:

Attività reddituale o operativa: i flussi finanziari della gestionereddituale comprendono generalmente i flussi che derivanodall’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura diservizi e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e difinanziamento.

Attività di investimento: i flussi finanziari dell’attività di investimentocomprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita delleimmobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attivitàfinanziarie non immobilizzate.

Attività di finanziamento o reperimento (o rimborso): di attività /passività finanziarie (distinte tra capitale proprio – di rischio o di terzi– di debito).

Il rendiconto finanziario

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Il rendiconto finanziario

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Il rendiconto finanziario

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Il rendiconto finanziario

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Sono state apportate le seguenti modifiche sostanziali:

a)l’introduzione del rigo “Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie distrumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria”dedicato ad accogliere le movimentazioni delle attività e passività finanziariedei derivati;

b)l’introduzione del rigo “Altri incassi/Pagamenti” dedicato alle rilevazioni dei flussifinanziari delle operazioni riconducibili alla nuova gestione accessoria;

c)l’introduzione del rigo “Rimborso del capitale” per meglio osservare le disposizionicivilistiche contenute nel 2435‐ter c.c. riferite “…..alle operazioni con isoci”;

d)l’aggiunta della sezione finale dedicata alle informazioni di dettaglio dellacomposizione delle disponibilità liquide a inizio e a fine anno;

OIC 29: Cambiamenti nei principi contabili

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Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinatiretroattivamente (anno 2015). Ciò comporta che ilcambiamento di un principio contabile e i relativi effetti sonocontabilizzati sul saldo di apertura del Patrimonio Nettodell’esercizio in corso (01/01/2016). Solitamente la rettificaviene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia la rettificapuò essere apportata a un’altra componente del PatrimonioNetto se più appropriato.

Una possibile deroga: se dopo ragionevole sforzo non sia fattibile ofosse troppo onerosa la determinazione dell’effetto pregresso la societàpuò applicare il nuovo principio in via prospettica quanto sarà fattibile.

OIC 29: Cambiamenti nei principi contabili

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VOCE BILANCIO IV DIRETTIVA VOCE BILANCIO Direttiva 2013/34/UE 31/12/2015 31/12/2015

RESTATED

Costi ricerca, sviluppo e pubblicità Costi sviluppo

Credi v/clienti Crediti V/clienti

Crediti per imposte anticipate Crediti per imposte anticipate

Perdite esercizi precedenti Perdite esercizi precedenti

Utile di esercizio Utile di esercizio

Altri ricavi e proventi Altri ricavi e proventi

Costi per servizi Costi per servizi

Ammortamento costi di ricerca, sviluppo, pubblicità

Ammortamenti costi sviluppo

Oneri diversi di gestione Oneri diversi di gestione

Imposte differite/anticipate Imposte differite/anticipate

Sopravvenienze attive N/A

Check list delle voci su cui prestare particolare attenzione:

Modifiche ai criteri di valutazione del bilancio

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Modifiche ai criteri di valutazione delle seguenti poste di bilancio:

COSTO AMMORTIZZATO «il costo ammortizzato diun’attività/passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata almomento della rilevazione iniziale l’attività/passività al netto deirimborsi di capitale, aumentato/diminuito dell’ammortamentocomplessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo suqualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza ededotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore odi irrecuperabilità (IAS 39 par.9).

In formula:

• VALORE INIZIALE-• RIMBORSI DI CAPITALE +/-• AMM.TO COMPLESSIVO DELLA DIFFERENZA TRA VALORE

INIZIALE E A TERMINE-• PERDITA DI VALORE

Modifiche ai criteri di valutazione del bilancio

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L’amortised cost è calcolato attraverso la determinazione del tassoeffettivo IRR (Internal Rate of Return), che sconta esattamente, all’origine,i futuri flussi di cassa contrattuali del finanziamento al netto di tutti icosti di transazione direttamente attribuibili.L’obiettivo è giungere alla determinazione di un interesse cherappresenti il rendimento economico effettivo dell’investimento.Seguendo la ratio dello IAS 39, il costo ammortizzato non differisce dalcosto storico quando il valore di iscrizione iniziale e il valore di rimborsocoincidono e gli interessi sono costanti lungo tutto il periodo; in questocaso il tasso di interesse incassato/pagato e quello nominale coincidono.

Quando invece, valore iniziale e valore di rimborso sono diversi e/o gliinteressi non sono costanti lungo tutto il periodo (2% primo anno, 3%secondo anno, ecc.) l’interesse nominale e interesse effettivodivergono, l’applicazione del costo ammortizzato porta a determinareun valore di iscrizione in bilancio diverso da quello del costo storico (peri titoli) o del valore nominale (per i crediti/debiti).

Modifiche ai criteri di valutazione del bilancio:focus sui crediti e debiti

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Criterio adottato CREDITI E DEBITI A BREVE TERMINE

CREDITI E DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE

CRITERIO BASE CREDITI = VALORE DI REALIZZO DEBITI = VALORE NOMINALE

COSTO AMMORTIZZATO E ATTUALIZZAZIONE

CRITERIO ALTERNATIVO COSTO AMMORTIZZATO E ATTUALIZZAZIONE

CREDITI = VALORE DI REALIZZO DEBITI = VALORE NOMINALE

La ratio del costo ammortizzato è quello diripartire tra i periodi di competenza non l'interovalore dell'investimento, ma solamente ladifferenza tra l'ammontare dell'investimentoiniziale e il valore di rimborso.

IL COSTO AMMORTIZZATO SI APPLICATA ESCLUSIVAMENTE AI CREDITI E DEBITI SORTIDAL 1° GENNAIO 2016 (MOTIVANDO L’ESERCIZIO DI TALE FACOLTA’ NELLA NOTAINTEGRATIVA).

IN TAL MODO SI EVITA L’APPLICAZIONE RETROATTIVA AI SENSI DELL’ART. 12 DEL D.LGS.N.139/2015 (COLLEGATO ALL’ART. 2426, punto 1, Cod. Civ.)

CREDITI/DEBITI: i debiti devono essere rilevati in bilancio secondo il criterio delcosto ammortizzato, tenendo conto del fattore tempo, mentre per quanto riguardai crediti, al loro valore di presumibile realizzo.Il nuovo criterio riguarda tutti i debiti finanziari, tipicamente gravati da costiiniziali (ad es. spese di istruttoria) sui quali maturano interessi passivi.

La presenza di questi costi ed interessi fa si che il tasso effettivo sia maggiore diquello nominale. In generale, seguendo il nuovo criterio del costoammortizzato:• il valore iniziale del debito è il valore nominale al netto dei costi iniziali;

• in ogni esercizio il debito va rideterminato per tenere conto della differenzatra valore effettivo e nominale, che deve essere ripartito in ogni anno delfinanziamento. Il valore iscritto sarà pari al valore iniziale aumentato, annodopo anno, della differenza iniziale e ridotto dalle quote di capitale rimborsate.

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Modifiche ai criteri di valutazione del bilancio:focus sui crediti e debiti

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…Volendo ragionare in termini di «natura» dei crediti e debiti possiamoconfermare la seguente impostazione:

- il costo ammortizzato si applica generalmente ai crediti e debiti di naturafinanziaria di m/l. periodo (credito verso controllate, mutui passivi,finanziamenti e medio/lungo termine);

- il valore di realizzo e/o nominale si applica generalmente ai crediti e debitidi funzionamento entro l’esercizio.

Nei crediti e debiti di funzionamento, difatti, l’adozione del nuovo criterio delcosto ammortizzato non determina effetti rilevanti perché i costi ditransazione sono modesti o nulli per cui minima la differenza fra il valoreiniziale e a scadenza.

Per questo l’utilizzo del costo ammortizzato in tal caso è facoltativo.

Modifiche ai criteri di valutazione del bilancio:focus sui crediti e debiti

VALUTAZIONE DEBITI AL «COSTO AMMORTIZZATO» (esempio)Si consideri la società Alfa, con le seguenti ipotesi di lavoro:- Finanziamento decennale € 1.000.000- Spese istruttoria € 10.000 (la presenza di tali costi determina un tasso di

interessi superiore al 4%)- Interessi annuali 4%- Flussi di cassa attesi € 40.000 (€1.000.000* 4%)

Il costo ammortizzato prevede che:• il debito da iscrivere inizialmente in bilancio sia pari a 990.000€ (€

1.000.000-€ 10.000).• successivamente si dovrà determinare il tasso d’interesse effettivo (IRR),

che rende uguale il valore dei futuri flussi di cassa attesi e il valore iscrittoin bilancio. Tale tasso, determinabile con fogli di calcolo, nella fattispecie èpari a 4,122%.

• Al termine del primo anno si dovranno rilevare gli interessi passivi in C.E.(4,122%* € 990.000) pari ad € 40.807. Gli interessi effettivamente pagatiperò sono solo 40.000€ e la differenza, € 807 dovrà essere imputata a C.E.,mentre il debito esposto in S.P. sarà pari € 990.807.

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Modifiche ai criteri di valutazione del bilancio (esempio)

VALUTAZIONE DEBITI AL «COSTO AMMORTIZZATO» (esempio)Il procedimento effettuato per la rilevazione degli interessi e il calcolo del debitova ripetuto per ciascun anno fino alla scadenza. L’applicazione del costoammortizzato ha determinato l’eliminazione dagli schemi di bilancio della voceaggi/disaggi di emissione, dal momento che il valore del debito presente inS.P. tiene conto di questi ultimi.Di seguito si evidenzia uno schema riassuntivo di un piano di finanziamentodecennale:

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Modifiche ai criteri di valutazione del bilancio(esempio)

Fonte: Eutekne, 2015.

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Modifiche ai criteri di valutazione delle seguenti poste di bilancio:

COSTI IMPIANTO, AMPLIAMENTO E SVILUPPO: possono essere iscritti con ilconsenso del collegio sindacale. I costi di impianto/ampliamento devono essereammortizzati in 5 anni, mentre i costi di sviluppo secondo la loro vita utile (senon stimabile entro un periodo di 5 anni).

I costi di impianto e ampliamento (OIC 24) sono inerenti l'atto costitutivo, lerelative tasse, le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione, l'ottenimentodelle licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, costi di “start up” e diampliamento dell’attività.I costi per la ricerca applicata e i costi di sviluppo (OIC 24), riferiti allo specificoprodotto o processo chiaramente definito devono soddisfare le seguenticondizioni:- essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili emisurabili.- essere riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la societàpossieda o possa disporre delle necessarie risorse.- essere recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito.

Modifiche ai criteri di valutazione del bilancio

• AVVIAMENTO: l’ammortamento va effettuato secondo la sua vita utile; se ladurata non può essere determinata, l’ammortamento si deve concludere in 10anni. In nota deve essere data spiegazione sul processo di ammortamento.N.B. gli eventuali piani di ammortamento in essere pre-2016 possono esseremantenuti.

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• SPESE DI RICERCA (APPLICATA) E PUBBLICITA’: non potranno piùessere capitalizzate, ma dovranno essere considerate costi d’esercizio e glieventuali residui da ammortizzare dovranno essere girati a costo inconto economico (permutazione da valore netto contabile a costo diesercizio).

• In tal senso è intervenuto l’OIC 29 (par. 17) che impone lo stralcio deglistessi dall’attivo patrimoniale, senza transitare dal conto economico, arettifica decrementativa della riserva utili portati a nuovo oppure dellavoce di patrimonio netto ritenuta più appropriata.

Modifiche ai criteri di valutazione del bilancio

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• VALUTA: le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio apronti alla data di chiusura dell’esercizio; gli utili/perdite su cambi devonoessere imputati al CE e l’eventuale utile netto va accantonato in un’appositariserva non distribuibile fino al realizzo.

• DERIVATI: gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altristrumenti finanziari, vanno iscritti al fair value. Le variazioni del fair valuesono imputate a C.E. oppure nell’apposita riserva di patrimonio netto, se ilderivato copre il rischio di variazioni dei flussi finanziari attesi di un altrostrumento.

• TITOLI: sono rilevati in bilancio con il criterio del «costo ammortizzato», seapplicabile.

Modifiche ai criteri di valutazione del bilancio

Coordinamento tra D.Lgs. 139/2015 e TUIR: dalla prevalenza alla derivazione rafforzata

La predisposizione di un bilancio orientato a rappresentare i fattigestionali privilegiando la sostanza economica rispetto alla formagiuridica confligge con l'impostazione strutturale del Tuir (impostazioneche risale al D.P.R. n. 597/1973) che presuppone la rappresentazionecontabile dei fatti gestionali secondo il dato giuridico.

Come risolvere tale disarmonia? Tre le soluzioni possibili (Telefisco del 02 febbraio2017):- revisione integrale del TUIR al fine di adattarlo ai nuovi principi contabili non soloquelli nazionali ma anche di IAS/IFRS;- nessuna modifica al TUIR e la configurazione di un doppio binario in cui quellofiscale segue le regole di bilancio vigente prima del 2016 (variazioni in aumento ein diminuzione in sede dichiarativa);- introduzione nel TUIR, anche per i soggetti OIC adopter, del principio diderivazione rafforzata.

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La scelta è caduta sulla terza opzione: l’introduzione del

principio di derivazione rafforzata

Infatti, la revisione integrale del TUIR non poteva essere realizzata in tempicompatibili con le scadenze fiscali relative al 2016; la seconda opzione aveva giàdato prova di assoluta inadeguatezza nel primo periodo di applicazione degliIAS/IFRS.

L’art. 13-bis del Decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016) estende, le modalità dideterminazione del reddito, previste per i soggetti che adottano i principi contabiliinternazionali IAS/IFRS, anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base deinuovi principi contabili nazionali (OIC).

Il summenzionato articolo, esclude da tale determinazione del reddito le microimprese, di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, con una modificadell’articolo 83 del TUIR.

Coordinamento tra D.Lgs. 139/2015 e TUIR: dalla prevalenza alla derivazione rafforzata

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Coordinamento tra D.Lgs. 139/2015 e TUIR: dalla prevalenza alla derivazione rafforzata

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art. TUIR modificato Oggetto Art. 96 TUIR Quantificazione del ROL

Art. 108 TUIR Deducibilità spese relative a più esercizi

Art. 109, co. 4, TUIR Imputazioni reddituali a patrimonio netto

Art. 110 TUIR Tassi di cambio utilizzabili

Art. 112 TUIR Strumenti finanziari derivati

Sono state apportate le modifiche a queste disposizioni fiscali, inmodo da coordinare le nuove disposizioni civilistiche :

Art. 5 D.lgs. 446/1997 Trattamento fiscale IRAP dei componentistraordinari

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art. 96 TUIR Quantificazione del ROL

L’art. 96 del TUIR “circoscrive” la deducibilità degli interessi passivi nel limite del 30 per cento del ROL (Risultato Operativo Lordo) del periodo.

Detto risultato si ottiene dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui allelettere A) e B) del conto economico redatto in base allo schema di cui all’ art. 2425 c.c.,escludendo le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e icanoni di locazione finanziaria di beni strumentali e

componenti positivi o negativi straordinari derivanti da trasferimenti di azienda o rami d’azienda.

L’art. 6, comma 6, lett. g), del decreto n. 139/2015, ha eliminato integralmente laclasse E del conto economico.

Il nuovo OIC 12 chiarisce che i proventi e gli oneri straordinari, che prima si allocavanonella classe E, devono essere indicati rispettivamente nelle voci A5 “Altri ricavi eproventi” e B14 “Oneri diversi di gestione” del conto economico. È di tutta evidenza chequesta nuova “sede” di detti componenti comporta che tutte le plusvalenze e leminusvalenze rientrano nell’area caratteristica del conto economico, incidendo sul calcolodel ROL.

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art. 108 TUIR Deducibilità spese relative a più esercizi

Dal punto di vista fiscale, fino al periodo d’imposta 2015, le spese relative a studi ericerche e le spese di pubblicità e di propaganda si potevano dedurre nell’esercizioin cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e neisuccessivi ma non oltre il quarto.

L’art. 13-bis, comma 2, lett. c), del decreto Milleproroghe, modifica l’art. 108 delTUIR, stabilendo che le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limitedella quota imputabile a ciascun esercizio.

In pratica, se tali spese sono integralmente imputate a conto economicodell’esercizio in cui sono state sostenute, l’imputazione è vincolante anche sottol’aspetto fiscale e, di conseguenza, sono deducibili in tale periodo d’imposta.Ne consegue che, come sopra precisato, se i costi di pubblicità e di ricerca vengonocapitalizzati, le rispettive quote di ammortamento civilistico hanno valenza anchedal punto di vista fiscale.

Le spese di rappresentanza, non avendo subito variazione alcuna, rimangonodisciplinate dall’art. 108, comma 2, del TUIR, come modificato dall’art. 9 delD.Lgs. n. 147/2015.

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Art. 109, co. 4, TUIR Imputazioni reddituali a patrimonio netto

Viene, inoltre, prevista una disciplina transitoria, ai fini delle imposte sui redditied anche all’IRAP, tesa a cristallizzare le rettifiche operate nel primo eserciziodi applicazione dei principi contabili nazionali aggiornati ai sensi del D.Lgs.n. 139/2015. In particolare, viene stabilito che:

� le regole della “previa imputazione a Conto economico” di cui all’art. 109, co. 4,del TUIR, sono applicabili anche ai componenti imputati direttamente apatrimonio;

� il ripristino o l’eliminazione nell’attivo patrimoniale di costi già imputati aconto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti non più capitalizzabilinon rilevano ai fini reddituali o del valore fiscalmente riconosciuto. Restaferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negliesercizi precedenti;

� l’eliminazione di passività o di fondi di accantonamento consideratidedotti dal TUIR non rileva ai fini della determinazione del reddito.

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Art. 110 TUIR Tassi di cambio utilizzabili

L’art. 110, comma 9, del TUIR dispone che il cambio delle valute estere in ciascunmese è accertato, su conforme parere dell’Ufficio italiano dei cambi, conprovvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato sulla Gazzetta Ufficialeentro il mese successivo.

Il comma 2, lett. e), dell’art. 13-bis in commento aggiunge un periodo al su citatocomma 9, introducendo la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi dicambio alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni forniteda operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità.

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Art. 112 TUIR Strumenti finanziari derivati

L’art. 6, co. 8, lett. i), del D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto il n. 11-bis) dell’art.2426, co. 1, c.c., secondo cui gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporatiin altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value.

Le variazioni di quest’ultimo sono imputate al conto economico oppure, se lostrumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altrostrumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad unariserva positiva o negativa di patrimonio netto.

Questa riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempicorrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumentocoperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto dicopertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio odei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamenteallo strumento derivato di copertura: si considera sussistente la copertura inpresenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristichedello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura.

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Art. 5 D.lgs. 446/1997 Trattamento fiscale IRAP dei componenti straordinari

Coordinamento tra D.Lgs. 139/2015 e TUIR: dalla prevalenza alla derivazione rafforzata

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Con riguardo alle plusvalenze ed alle minusvalenze relative alla cessione di benistrumentali, l’Amministrazione Finanziaria ha ritenuto pienamente rilevanti ai fini IRAPquesti componenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 26 maggio 2009).

Le novità in materia di bilancio, di cui al D.Lgs. 139/2015, non incidono sulla determinazionedella base imponibile IRAP, in quanto anche nell’esercizio 2015 e nei precedenti, leplusvalenze e le minusvalenze originate dalla cessione di beni strumentali,indipendentemente dalla loro allocazione in bilancio (voce A/5 o area E del contoeconomico), sarebbero state in ogni caso assoggettate ad IRAP.

Diversa era la destinazione delle plus/minusvalenze derivanti dalla cessione d’azienda, cheha effetto per tutte le operazioni straordinarie. Infatti, la citata circolare ha chiarito chequesti componenti non rilevano ai fini IRAP, visto che vanno indicati nell’area E del contoeconomico. L’abolizione di questa area, a partire dal 2016, creava il dubbio se questicomponenti concorrevano o meno alla determinazione della base imponibile IRAP, dato che,dal citato anno, devono essere indicati nel valore e nei costi della produzione e non piùnell’area straordinaria.

ll decreto Milleproroghe interviene su questo aspetto, modificando le modalità dideterminazione della base imponibile IRAP ed escludendo i componenti positivi e negatividerivanti da trasferimenti di azienda.

Coordinamento tra D.Lgs. 139/2015 e TUIR: differimento termini dichiarativi

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E’ prorogato di quindici giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni deiredditi ed IRAP, in favore delle sole imprese interessate dalle novità sul bilancio, conriferimento al periodo d’imposta (2016) nel quale vanno dichiarati i componentireddituali e patrimoniali rilevati in bilancio.

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Quesiti e chiarimenti

Caselli Paolo – [email protected]à di Economia Marco Biagi - Dipartimento di Economia

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