CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI N LAVORO “TURISMO E …°-ANALISI... · che autonomia operativa...

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1 N CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO “TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI” SISTEMA COMMERCIO IMPRESA CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO “TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI” CONFCOMMERCIO ISTITUTO DAL AL NOTE NOTE DAL AL Parti Stipulanti 01/05/2014 30/04/17 - Sistema Commercio e Impresa - FESICA – CONFSAL - CONFSAL – FISALS - CONFSAL FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, CONFCOMMERCIO, INTERSIND, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL. 01/07/1994 31/12/2001 FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, CONFCOMMERCIO, FEDERRETI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL. 01/01/2002 25/04/2012 FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, FEDERRETI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL. 26/04/2012 Contratti in sintesi 1. COMUNICATO REDAZIONALE 22/4/2013; 2. VERBALE DI ACCORDO 21/11/2012; 3. VERBALE DI ACCORDO 17/4/2012; 4. CCNL 20/2/2010; 5. VERBALE DI ACCORDO 12/6/2008; 6. IPOTESI DI ACCORDO 26/7/2007; 7. COMUNICATO REDAZIONALE 10/7/2006; 8. CCNL 19/7/2003; 9. CCNL 22/1/1999; 10. IPOTESI DI ACCORDO 22/1/1999; 11. IPOTESI DI ACCORDO 19/07/1996; 12. CCNL 6/10/1994. 01/07/1994 Sfera di applicazione Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente delle aziende di seguito elencate: Aziende alberghiere, alberghi diurni, ostelli, affittacamere e “bed and breakfast”, attività di agriturismo, Complessi turistico-ricettivi all'aria aperta, campeggi, parchi divertimenti, Centri termali, SPA e centri benessere integrati in strutture ricettive, Musei privati, organizzatori di mostre ed esposizioni, Pubblici esercizi, Stabilimenti balneari, Imprese e agenzie di viaggi e turismo, Porti ed approdi turistici, Rifugi alpini, Aziende che svolgono servizio di trasporto, ed attività connesse, prevalentemente in ambito turistico. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende indicate ed il relativo personale dipendente: Aziende Alberghiere, Complesso Turistico - Ricettivi dell'Aria Aperta, Aziende Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni, Imprese di Viaggi e Turismo e Porti ed Approdi Turistici 01/07/1994 30/06/1998 Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende indicate ed il relativo personale dipendente: Aziende Alberghiere, Complesso Turistico - Ricettivi dell'Aria Aperta, Aziende Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni, Imprese di Viaggi e Turismo, Porti ed Approdi Turistici e Rifugi alpini 01/07/1998 31/12/2009 Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende indicate ed il relativo personale dipendente: Aziende Alberghiere, Complesso Turistico - Ricettivi dell'Aria Aperta, Aziende Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni, Imprese di Viaggi e Turismo, Tour operator e Network di Aagenzie di Viaggi e Turismo, Porti ed Approdi Turistici e Rifugi alpini 01/01/2010 Classificazione INPS 10421 - 40421 Produzione di piatti pronti a base di pasta; 70501 Rifugi di montagna; 70501 alberghi; 70501 villaggi turistici; 70501 ostelli della gioventù; 70501 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence; 70501 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; 50102 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; 70504 Gelaterie e pasticcerie ambulanti; 70502 Ristorazione ambulante; 70502 Ristorazione su treni e navi; 70705 Mense; 70705 Catering continuativo su base contrattuale; 70505 – 70709 Bar e altri 11808 Attività riguardanti i parchi di divertimento; 40404 Pizzerie e rosticcerie; 70501 Rifugi di montagna; 70502 Bar e caffè; 70705 Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting); 70709 Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo ; 01/01/2004

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1

N

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI

LAVORO “TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI”

SISTEMA COMMERCIO IMPRESA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI

LAVORO “TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI”

CONFCOMMERCIO

ISTITUTO DAL AL NOTE NOTE DAL AL

Parti Stipulanti 01/05/2014 30/04/17 - Sistema Commercio e Impresa

- FESICA – CONFSAL

- CONFSAL – FISALS

- CONFSAL

FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, CONFCOMMERCIO, INTERSIND,

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.

01/07/1994 31/12/2001

FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, CONFCOMMERCIO, FEDERRETI,

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.

01/01/2002 25/04/2012

FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, FEDERRETI, FILCAMS-CGIL,

FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.

26/04/2012

Contratti in sintesi 1. COMUNICATO REDAZIONALE 22/4/2013; 2. VERBALE DI ACCORDO

21/11/2012; 3. VERBALE DI ACCORDO 17/4/2012; 4. CCNL 20/2/2010; 5.

VERBALE DI ACCORDO 12/6/2008; 6. IPOTESI DI ACCORDO 26/7/2007; 7.

COMUNICATO REDAZIONALE 10/7/2006; 8. CCNL 19/7/2003; 9. CCNL

22/1/1999; 10. IPOTESI DI ACCORDO 22/1/1999; 11. IPOTESI DI

ACCORDO 19/07/1996; 12. CCNL 6/10/1994.

01/07/1994

Sfera di applicazione Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di

lavoro del personale dipendente delle aziende di seguito elencate: Aziende

alberghiere, alberghi diurni, ostelli, affittacamere e “bed and breakfast”,

attività di agriturismo, Complessi turistico-ricettivi all'aria aperta, campeggi,

parchi divertimenti, Centri termali, SPA e centri benessere integrati in

strutture ricettive, Musei privati, organizzatori di mostre ed esposizioni,

Pubblici esercizi, Stabilimenti balneari, Imprese e agenzie di viaggi e turismo,

Porti ed approdi turistici, Rifugi alpini, Aziende che svolgono servizio di

trasporto, ed attività connesse, prevalentemente in ambito turistico.

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti

di lavoro tra le aziende indicate ed il relativo personale dipendente:

Aziende Alberghiere, Complesso Turistico - Ricettivi dell'Aria Aperta,

Aziende Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni, Imprese

di Viaggi e Turismo e Porti ed Approdi Turistici

01/07/1994 30/06/1998

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti

di lavoro tra le aziende indicate ed il relativo personale dipendente:

Aziende Alberghiere, Complesso Turistico - Ricettivi dell'Aria Aperta,

Aziende Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni, Imprese

di Viaggi e Turismo, Porti ed Approdi Turistici e Rifugi alpini

01/07/1998 31/12/2009

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti

di lavoro tra le aziende indicate ed il relativo personale dipendente:

Aziende Alberghiere, Complesso Turistico - Ricettivi dell'Aria Aperta,

Aziende Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni, Imprese

di Viaggi e Turismo, Tour operator e Network di Aagenzie di Viaggi e

Turismo, Porti ed Approdi Turistici e Rifugi alpini

01/01/2010

Classificazione INPS 10421 - 40421 Produzione di piatti pronti a base di pasta; 70501 Rifugi di

montagna; 70501 alberghi; 70501 villaggi turistici; 70501 ostelli della

gioventù; 70501 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per

vacanze, bed and breakfast, residence; 70501 aree di campeggio e aree

attrezzate per camper e roulotte; 50102 Attività di ristorazione connesse alle

aziende agricole; 70504 Gelaterie e pasticcerie ambulanti; 70502

Ristorazione ambulante; 70502 Ristorazione su treni e navi; 70705 Mense;

70705 Catering continuativo su base contrattuale; 70505 – 70709 Bar e altri

11808 Attività riguardanti i parchi di divertimento; 40404 Pizzerie e

rosticcerie; 70501 Rifugi di montagna; 70502 Bar e caffè; 70705

Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting); 70709 Bar, caffè con

intrattenimento e spettacolo ;

01/01/2004

2

esercizi simili senza cucina; 70401 attività delle agenzie di viaggio; 70401

attività dei tour operatori; 70401 attività delle guide e degli accompagnatori

turistici; 20101 – 30101 – 70709 attività di musei; 70708 – 70709 Gestione di

apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a

gettone; 11808 – 70708 Parchi di divertimento e parchi tematici; 70705 – 70709 Discoteche, sale da ballo night-club e simili; 70503 stabilimenti

balneari; 70705 sale gioco e biliardi; 11501 – 41501 traporto mediante

noleggio di autovetture da rimessa con conducente; 11501 – 41501 – 20102 altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.; 11502 – 41502

trasporto marittimo e costiero passeggeri; 11505 movimento merci relativo

ad altri trasporti terrestri; 70401 gestione di parcheggi e autorimesse.

Classificazione ATECO 108505 Produzione di piatti pronti a base di pasta ; 552030 Rifugi di

montagna; 551000 alberghi; 552010 villaggi turistici; 552020 ostelli della

gioventù; 552051 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti

per vacanze, bed and breakfast, residence; 552052 attività di alloggio

connesse alle aziende agricole; 553000 aree di campeggio e aree attrezzate

per camper e roulotte; 561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende

agricole ; 561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti ; 561042 Ristorazione

ambulante ; 561050 Ristorazione su treni e navi; 562910 Mense ; 562920

Catering continuativo su base contrattuale ; 563000 Bar e altri esercizi simili

senza cucina ; 791100 attività delle agenzie di viaggio; 791200 attività dei

tour operator; 799020 attività delle guide e degli accompagnatori turistici;

910200 attività di musei; 920002 Gestione di apparecchi che consentono

vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone; 932100 Parchi di

divertimento e parchi tematici ; 932910 Discoteche, sale da ballo night-club

e simili ; 932920 stabilimenti balneari; 932930 Sale giochi e biliardi; 493220 trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente; 493909 altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.; 501000 trasporto marittimo e costiero di passeggeri; 522440 movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri; 525150 gestione di parcheggi e autorimesse.

15850 Pizzerie e rosticcerie; 55212 Rifugi di montagna; 55302

Ristorazione con preparazione di cibi da asporto; 55303 Ristorazione su

treni e navi; 55304 Gelaterie e pasticcerie con somministrazione; 5530A

Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina; 5530B Servizi

di ristorazione in self-service; 5540A Bar e caffè; 5540C Bar, caffè con

intrattenimento e spettacolo ; 55510 Mense ; 55520 Fornitura di pasti

preparati (catering, banqueting); 92330 Attività riguardanti i parchi di

divertimento; 92341 Sale da ballo e simili; 92710 Attività riguardanti le

lotterie, le scommesse, la case da gioco; 92722 Sale giochi e biliardi;

01/01/2004

Classificazione ATECO 108505 Produzione di piatti pronti a base di pasta ; 552030 Rifugi di

montagna ; 561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende

agricole ; 561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti ; 561042 Ristorazione ambulante ; 561050 Ristorazione su treni e navi ; 562910 Mense ; 562920 Catering continuativo su base contrattuale ; 563000 Bar

e altri esercizi simili senza cucina ; 920002 Gestione di apparecchi che

consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone ; 932100 Parchi di divertimento e parchi tematici ; 932910 Discoteche, sale da

ballo night-club e simili ; 932930 Sale giochi e biliardi ;

01/01/2007

INQUADRAMENTO

SISTEMA COMMERCIO IMPRESA CONFCOMMERCIO

ISTITUTO DAL AL NOTE NOTE DAL AL

Livello QUADRO B 01/05/2014 30/04/17 Lavoratori con funzioni direttive ed autonomia decisionale ed operativa ai fini

dell'attuazione degli obiettivi aziendali, responsabili di unità aziendali la cui struttura

organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa.

Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per

l' attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito,

abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non

sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia

decisionale ed operativa.

01/07/1994

Livello QUADRO A Lavoratori con funzioni direttive e con un ruolo di rilevante importanza ai fini della

definizione e della attuazione di obiettivi; hanno autonomia decisionale e ampi poteri

discrezionali per la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi

della azienda. A tale qualifica corrisponde un alto livello di responsabilità

Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per

l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi

qualificati per la definizione degli obiettivi dell' Azienda e svolgano, con carattere di continuità,

un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali

lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri

discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi

dell’azienda.

01/07/1994

I Livello Lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da

iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto

professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'

01/07/1994

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INQUADRAMENTO

SISTEMA COMMERCIO IMPRESA CONFCOMMERCIO

responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di

un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda. ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere

generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell' azienda.

II Livello Lavoratori con mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa

nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di

coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta

una particolare competenza professionale.

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa

che autonomia operativa nell' ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con

funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è

richiesta una particolare competenza professionale.

01/07/1994

III Livello Lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, che comportano

particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o

prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;

i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell' ambito delle

proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità

professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i

lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno

anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori.

01/07/1994

IV Livello Lavoratori che svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di

vendita e relative operazioni complementari, in possesso di conoscenze specialistiche

comunque acquisite.

Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche

preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-

pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di

conoscenze specialistiche comunque acquisite.

01/07/1994

V Livello Lavoratori in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, che svolgono

compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro. Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità

tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.

01/07/1994

VI Livello Super Lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che

eseguono lavori di normale complessità. Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche

comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità.

01/07/1994

VI Livello Lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed

elementari conoscenze professionali. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale

addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.

01/07/1994

VII Livello Lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già

attrezzate.

01/07/1994

MANSIONI

SISTEMA COMMERCIO IMPRESA CONFCOMMERCIO

LIVELLO AZIENDE ALBERGHIERE

QUADRO A 1. direttore.

QUADRO B 1. vice direttore 2. food and beverage manager 3. room division manager 4. capo settore commerciale - capo settore marketing 5. capo

settore amministrativo - capo settore personale 6. capo settore acquisti – economato 7. capo settore tecnico 8. capo centro edp 9. capo

settore sedi congressuali alberghiere e manifestazioni

I Livello 1. capo ricevimento 2. responsabile dei servizi prenotazione 3. responsabile vendite centralizzate 4. responsabile tecnico di area 5. analista sistemista 6. responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria 7. responsabile tecnico area alberghiera

villaggi turistici 8. responsabile della comunicazione istituzionale 9. capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine 10. altre

qualifiche di valore equivalente

II Livello 1. responsabile di ristorante 2. primo portiere 3. primo maître d'hotel 4. capo cuoco 5. prima governante 6. responsabile impianti tecnici

7. responsabile della formazione nelle strutture scolastiche per l'istruzione e la formazione professionale turistica ed alberghiera 8. capo

barman 9. coordinatore del centro prenotazioni 10. capo servizio amministrativo 11. capo servizio personale 12. capo c.e.d. 13. analista -

programmatore c.e.d. 14. assistente del direttore 15. funzionario di vendita 16. cassiere centrale 17. altre qualifiche di valore

equivalente

III Livello 1. impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo 2. controllo amministrativo 3. corrispondente in lingue estere 4.

segretario ricevimento cassa o amministrazione 5. portiere unico 6. segretario con funzioni di portineria 7. coordinatore ricevimento

villaggi turistici 8. prima guardarobiera consegnataria 9. dietologo diplomato 10. infermiere diplomato professionale 11.

fisiochinesiterapista diplomato 12. coordinatore reparto cure sanitarie 13. cuoco unico 14. sotto capo cuoco 15. governante unica 16. coordinatore housekeeping villaggi turistici 17. capo operaio 18. primo barman 19. maître 20. primo sommelier 21. capo centralinista 22. impiegato addetto alla comunicazione istituzionale senza capo 23. economo e/o magazziniere consegnatario 24. portiere di notte 25.

4

MANSIONI

SISTEMA COMMERCIO IMPRESA CONFCOMMERCIO

operaio specializzato provetto 26. programmatore c.e.d. 27. altre qualifiche di valore equivalente

IV Livello 1. segretario 2. stenodattilografa con funzioni di segreteria 3. addetto a macchine elettrocontabili 4. guardarobiera unica consegnataria 5. portiere (ex secondo portiere ed ex turnante) 6. cuoco capo partita 7. chef de rang, sala, piani, vini (sommelier), trinciatore 8. seconda

governante 9. barman, barwoman 10. capo lavandaio, dispensiere, cantiniere e caffettiere 11. centralinista lingue estere 12. capo garage 13. capo giardiniere 14. operaio specializzato 15. addetto fangoterapia 16. massoterapista 17. infermiere 18. estetista 19. istruttore di

nuoto con brevetto 20. istruttore di ginnastica correttiva 21. operatore c.e.d. 22. conducente di automezzi pesanti 23. altre qualifiche di

valore equivalente

V Livello 1. centralinista 2. telescriventista 3. magazziniere comune con funzioni operaie 4. assistente ai bagnanti (ex marinaio di salvataggio) 5. addetto amministrazione personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento

personale, con mansioni d'ordine 6. cassiere bar ristorante 7. dattilografo 8. conduttore con lingue 9. autista 10. giardiniere 11. pulitore,

lavatore a secco 12. lavandaio unico 13. capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica 14. caffettiere, dispensiere, cantiniere o unici 15. facchino di notte e/o guardiano di notte anche con compiti di controllo alla porta e movimento clienti 16. guardia giurata 17. cameriera sala e piani 18. conducente automezzi leggeri 19. operaio qualificato 20. demi chef de rang su servizio di sala organizzato in

ranghi 21. cuoco, cameriere, barista 22. operatore pizza 23. addetto alla sicurezza 24. operatore macchine perforatrici e/o verificatrici o

meccanografico 25. addetto alle operazioni di trasporto del fango 26. addetto alle inalazioni 27. assistente di portineria 28. altre

qualifiche di valore equivalente

VI Livello Super

1. commis di cucina, sala e piani, bar, diplomato 2. addetto ai servizi di camera negli esercizi a struttura complessa 3. altre qualifiche di

valore equivalente

VI Livello 1. addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro 2. addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non diplomato 3. addetto portineria 4. lavandaio 5. conduttore 6. garagista 7. rammendatrice, cucitrice, stiratrice 8. facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli 9. cameriera ai piani 10. cameriera villaggi turistici 11. addetto

mensa personale 12. vetturiere 13. aiuto reparto cure sanitarie 14. altre qualifiche di valore equivalente

VII Livello 1. personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni 2. vestiarista 3. addetto al mangano ed

alla stiratura con apparecchi automatici 4. commissioniere 5. altre qualifiche di valore equivalente

LIVELLO APPRODI TURISTICI

QUADRO A 1. direttore del porto.

QUADRO B 1. vice direttore del porto

I Livello 1. responsabile tecnico o amministrativo del porto; nostromo 2. altre qualifiche di valore equivalente

II Livello 1. capo ufficio tecnico o amministrativo 2. responsabile tecnico dei sistemi di sorveglianza 3. responsabile tecnico dei mezzi nautici 4. altre qualifiche di valore equivalente

III Livello 1. impiegato di concetto; sommozzatore-ormeggiatore 2. operaio specializzato provetto 3. addetto alla torre di controllo 4. altre

qualifiche di valore equivalente

IV Livello 1. ormeggiatore con cumulo di mansioni 2. operaio specializzato con cumulo di mansioni 3. impiegato d’ordine 4. altre qualifiche di

valore equivalente

V Livello 1. operaio qualificato addetto ai servizi portuali, ivi compresi quelli di ausilio all’ormeggio in banchina 2. giardiniere 3. altre qualifiche di

valore equivalente

VI Livello Super

1. operaio comune addetto ai servizi portuali 2. altre qualifiche di valore equivalente

VI Livello 1. operatore unico dei servizi di pulizia 2. altre qualifiche di valore equivalente

VII Livello 1. inserviente generico 2. altre qualifiche di valore equivalente

MANSIONI

5

MANSIONI

SISTEMA COMMERCIO IMPRESA CONFCOMMERCIO

LIVELLO COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DELL’ARIA APERTA

QUADRO A 1. direttore

QUADRO B 1. direttore di campeggio o villaggio turistico ove sia esclusa la figura di direttore di categoria A 2. vice direttore di A 3. vice direttore

commerciale, tecnico, turistico amministrativo

I Livello 1. capo settore commerciale responsabile delle operazioni ristorazione e vendita di alimenti e merci varie 2. altre qualifiche di valore

equivalente

II Livello 1. responsabile di settore commerciale o di servizio (ristorazione, vendita di alimenti e merci varie) senza autonomia amministrativa di

gestione 2. responsabile impianti tecnici 3. capo servizio amministrativo 4. capo cuoco 5. altre qualifiche di valore equivalente

III Livello 1. segretario di direzione corrispondente in lingue estere 2. capo operaio coordinatore del lavoro degli operai inquadrati a livello

inferiore 3. magazziniere consegnatario senza responsabilità amministrativa di conduzione 4. segretario ricevimento e cassa o

amministrazione 5. cuoco unico con autonomia operativa specifica ed adeguate capacità professionali 6. impiegato di concetto 7. capo

ufficio contabile - impiegato di concetto 8 altre qualifiche di valore equivalente

IV Livello 1. capo squadra elettricisti, capo squadra idraulici, capo squadra falegnami, capo squadra dipintori, capo squadra muratori, coordinatori

del lavoro degli operai inquadrati ai livelli inferiori 2. operaio specializzato 3. infermiere 4. stenodattilografa con funzioni di segreteria 5. commesso vendita al pubblico 6. cameriere, chef de rang con autonomia esecutiva e conoscenze specialistiche 7. altre qualifiche di

valore equivalente

V Livello 1. centralinista 2. magazziniere comune 3. addetto all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa,

alla cassa bar, alla cassa ristorante, alla cassa negozi vari etc, alla segreteria, al controllo clienti e movimento personale, con mansioni

d'ordine 4. controllore di campeggio senza autonomia decisionale 5. sorvegliante di infanzia non diplomato 6. dattilografo 7. conducente

automezzi e natanti 8. aiuto commesso 9. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita ed alla ristorazione – impiegato d'ordine 10. cameriere di bar 11. barista 12. banconiere di tavola calda 13. cuoco, cameriere con funzioni di carattere semplice e ripetitivo 14. pizzaiolo 15. addetto ai campi sportivi ed ai giochi ad eccezione del personale addetto esclusivamente alle pulizie 16. addetto alla

manutenzione delle aree verdi con patentino uso veleni 17. assistente ai bagnanti (bagnino) 18. operaio qualificato intendendosi per

lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature 19. addetto a mansioni di ordine 20. capo squadra del personale di fatica e/o pulizie 21. addetto/a ai servizi di alloggio e ristorazione 22. addetto alla sicurezza 23. altre

qualifiche di valore equivalente

VI Livello Super

1. commis di cucina 2. commis di ristorante 3. commis di bar 4. altre qualifiche di valore equivalente

VI Livello 1. operaio comune e/o generico 2. guardiano notturno e diurno 3. sorvegliante di ingresso 4. accompagnatore su campo 5. commis di

cucina, ristorante, bar, banco bar, self service, tavola calda 6. stiratrice 7. lavandaio 8. addetto ai servizi di spiaggia 9. custode 10. cameriera/e villaggi turistici 11. cameriera/e camping 12. aiuto ricezionista 13. altre qualifiche di valore equivalente

VII Livello 1. personale di fatica e/o pulizia anche dei servizi igienici 2. fattorino 3. altre qualifiche di valore equivalente

MANSIONI

LIVELLO PUBBLICI ESERCIZI

QUADRO A 1. capo area di catena di esercizi 2. direttore 3. gerente 4. capo servizi amministrativi catering

QUADRO B 1. vice direttore 2. responsabile area mense 3. capo del personale 4 economo responsabile del settore acquisti con autonomia tecnica ed

amministrativa di gestione 5. responsabile punto vendita (esercizi minori) con direzione esecutiva di un esercizio minore 6. capo zona

manutenzione

I Livello 1. superintendente catering 2. capo servizio catering 3. ispettore amministrativo catena d'esercizi 4. assistente senior con esperienza di

gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali (ristorante, market, bar-snack, servizi, ecc.) di un pubblico esercizio 5. altre

qualifiche di valore equivalente

II Livello 1. direttore servizio mensa o capo impianto mensa 2. capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere) 3. capo laboratorio pasticceria 4. responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto) 5. primo maître o capo servizio sala 6. ispettore mensa 7. responsabile impianti tecnici 8. capo cuoco p.e. e ristorazione collettiva 9. capo contabile 10. operatore o

procuratore doganale catering 11. capo ufficio catering 12. supervisore catering 13. primo barman p.e. 14. capo barista, responsabile

dei servizi di banco – bar 15. capo banconiere di pasticceria che sovraintenda ai servizi del relativo negozio o reparto annesso a pubblico

esercizio 16. magazziniere consegnatario o economo con responsabilità tecnico amministrativa del magazzino 17. cassiere centrale

6

MANSIONI

SISTEMA COMMERCIO IMPRESA CONFCOMMERCIO

catering 18. capo c.e.d. 19. analista - programmatore c.e.d. 20. assistente di direzione, che sovraintenda alla gestione esecutiva di un

settore commerciale di un pubblico esercizio 21. altre qualifiche di valore equivalente

III Livello 1. controllo amministrativo 2. barman unico 3. sotto capo cuoco 4. cuoco unico 5. primo pasticcere 6. capo operaio 7. capo mensa

surgelati e/o precotti 8. capo reparto catering 9. assistente o vice o aiuto supervisore catering 10. operaio specializzato provetto 11.

maître 12. dietologo 13. sommelier 14. programmatore c.e.d. 15. responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena 16. altre

qualifiche di valore equivalente

IV Livello 1. segretario 2. cuoco capo partita 3. cuoco di cucina non organizzata in partite 4. gastronomo 5. cameriere ai vini, antipasti, trinciatore

6. barman 7. chef de rang di ristorante 8. cameriere di ristorante 9. secondo pasticcere 10. capo gruppo mensa 11. gelatiere 12. pizzaiolo

13. stenodattilografa con funzioni di segretaria 14. altri impiegati d'ordine; 15. centralinista lingue estere 16. conducenti automezzi

pesanti 17. operaio specializzato 18. operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande 19.

operatore c.e.d. – consollista 20. altre qualifiche di valore equivalente

V Livello 1. tablottista e marchiere 2. cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria 3. cassiera mensa aziendale con

funzioni di esazione 4. telescriventista 5. magazziniere comune 6. centralinista 7. cellista surgelati o precotti 8. terzo pasticcere 9.

dattilografo 10 altri impiegati d'ordine 11. dispensiere 12. cantiniere 13. banconiere di gelateria, pasticceria 14. banconiere di tavola

calda, chiosco di stazione 15. operaio qualificato 16. carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine 17.

sfoglina 18. addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande 19. addetto al caricamento

delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione 20. controllo merci 21. cameriere bar,

tavola calda, self-service 22. demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi 23. barista 24. guardarobiera non

consegnataria 25. allestitore catering 26. autista di pista catering 27. secondo cuoco mensa aziendale 28. operatore macchine

perforatrici e/o verificatrici 29. guardia giurata 30. conducente di automezzi leggeri 31. operatore pizza 32. addetto alla sicurezza 33.

altre qualifiche di valore equivalente

VI Livello Super

1. commis di cucina, sala e bar diplomato con pluriennale esperienza o pratica di lavoro 2. addetto servizi mensa con mansioni promiscue

e fungibili 3. altre qualifiche di valore equivalente

VI Livello 1. confezionatrice di buffet stazione e pasticceria 2. secondo banconiere pasticceria 3. commis di cucina, sala, tavola calda, self service

(compresi ex aiuti in genere p.e.) 4. commis di bar (ex aiuto barista) 5. stiratrice 6. lavandaia 7. guardiano notturno 8. addetto ai servizi di

mensa con meno di un anno di anzianità nel settore 9. caffettiere non barista 10. caricatore catering 11. aiutante pista catering 12.

preparatore catering 13. addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di buoni 14. guardarobiera clienti (vestiarista)

15. altre qualifiche di valore equivalente

VII Livello 1. personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e

ristoranti) 2. lavatore catering 3. conducente di motocicli 4. altre qualifiche di valore equivalente

MANSIONI

LIVELLO STABILIMENTO BALNEARI

QUADRO A 1. direttore

QUADRO B

I Livello 1. vice direttore 2. altre qualifiche di valore equivalente

II Livello 1. ispettore 2. cassiere centrale 3. interprete 4. infermiere diplomato 5. altre qualifiche di valore equivalente

III Livello 1. capo assistente bagnanti 2. istruttore di ginnastica correttiva 3. capo operaio 4. altre qualifiche di valore equivalente

IV Livello 1. segretario 2. operaio specializzato 3. infermiere 4. pedicurista 5. manicurista 6. massaggiatore 7. barbiere e parrucchiere 8. istruttore

di nuoto con brevetto 9. stenodattilografo con funzioni di segreteria 10. altre qualifiche di valore equivalente

V Livello 1. cassiere 2. magazziniere comune 3. addetto all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla

segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d'ordine 4. assistente ai bagnanti 5. dattilografo 6. addetto vendita

biglietti 7. operaio qualificato 8. addetto a mansioni di ordine 9. addetto alla sicurezza 10. altre qualifiche di valore equivalente

VI Livello Super

1. maschera 2. guardiano notturno 3. altre qualifiche di valore equivalente

7

MANSIONI

SISTEMA COMMERCIO IMPRESA CONFCOMMERCIO

VI Livello 1. operaio comune 2. inserviente di stabilimento o cabina o capanna, o agli spogliatoi (comunemente chiamato bagnino) 3. lavandaio 4.

altre qualifiche di valore equivalente

VII Livello 1. guardarobiera clienti 2. addetto esclusivamente alle pulizie anche dei servizi igienici 3. altre qualifiche di valore equivalente

MANSIONI

LIVELLO ALBERGHI DIURNI

QUADRO A 1. direttore 2. gerente

QUADRO B

I Livello 1. vice direttore 2. altre qualifiche di valore equivalente

II Livello 1. responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto) 2. responsabile del controllo di più

reparti 3. consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica ed amministrativa di conduzione 4. altre qualifiche di valore equivalente

III Livello 1. magazziniere consegnatario non considerato nei livelli superiori 2. altre qualifiche di valore equivalente

IV Livello 1. cassiere centrale 2. barbiere 3. parrucchiere 4. manicure 5. pedicure 6. massaggiatore 7. visagista 8. altre qualifiche di valore

equivalente

V Livello5 1. magazziniere comune 2. cassiera 3. aiuto parrucchiere 4. pulitore-lavatore a secco, addetto tintoria 5. altre qualifiche di valore

equivalente

VI Livello Super

1. addetto deposito bagagli 2. altre qualifiche di valore equivalente

VI Livello 1. lustrascarpe 2. bagnina 3. sciampista 4. altre qualifiche di valore equivalente

VII Livello 1. personale di fatica 2. altre qualifiche di valore equivalente

MANSIONI

LIVELLO IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO

QUADRO A 1. capo area, responsabile unico di più agenzie di viaggi facenti capo ad una stessa azienda, anche se ubicate in località diverse, compresi

i network di agenzie di viaggio

QUADRO B 1. capo agenzia di categoria A + B con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione 2. responsabile dei sistemi informativi di network

di agenzie di viaggio con attività centralizzata 3. responsabile marketing di network di agenzie di viaggio 4. responsabile sviluppo e

assistenza di network di agenzie di viaggio

I Livello 1. capo agenzia di categoria A + B con funzioni tecniche ed amministrative subordinate 2. capo agenzia di categoria B oppure A con

autonomia tecnica ed amministrativa di gestione 3. capo c.e.d. 4. addetto assistenza e sviluppo aggregativo di network di agenzie di

viaggio 5. analista - programmatore c.e.d. 6. addetto ai sistemi informativi di network di agenzie di viaggio 7. altre qualifiche di valore

equivalente

II Livello 1. responsabile di servizio o di reparto tecnico 2. capo agenzia di categoria C, con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione 3.

capo servizio vendite ovvero marketing ovvero amministrativo 4. altre qualifiche di valore equivalente

III Livello 1. addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime e automobilistiche, con

capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza di lingue 2. programmatore di acquisita capacità 3. promotore commerciale

addetto allo sviluppo ed alla illustrazione dell'attività di agenzia, con esperienza e conoscenza di almeno due lingue estere 4.

stenodattilografa in lingue estere 5. segretario di direzione corrispondente in lingue estere 6. traduttore e/o corrispondente in lingue

estere 7. cassiere e/o addetto al cambio delle valute 8. impiegato amministrativo e/o contabile di acquisita esperienza 9. impiegato con

buona conoscenza di almeno due lingue estere addetto all'assistenza e/o accompagnamento di gruppi e crociere all'estero 10.

programmatore c.e.d. 11. altre qualifiche di valore equivalente

IV Livello 1. addetto ai servizi di prenotazione, o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche 2.

impiegato addetto ai servizi operativi proiettivi e/o ricettivi con mansioni di ordine e conoscenza di due lingue estere 3. impiegato

8

MANSIONI

SISTEMA COMMERCIO IMPRESA CONFCOMMERCIO

addetto alla propaganda ed acquisizione della clientela di agenzia 4. impiegato con buona conoscenza di una lingua estera addetto

all'assistenza e/o all'accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio nazionale 5. contabile d'ordine 6. stenodattilografo 7.

transferista (addetto all'assistenza e ricevimento agli arrivi e partenze) 8. impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di

viaggi già programmati 9. operatore c.e.d. 10. altre qualifiche di valore equivalente

V Livello 1. hostess 2. dattilografo 3. addetto esclusivamente alle macchine contabili 4. addetto al centralino e/o telescriventi 5. fatturista 6.

operatore macchine perforatrici e/o verificatrici 7. archivista 8. autista 9. portavalori 10. altre qualifiche di valore equivalente

VI Livello Super

1. personale addetto al trasferimento manuale di pratiche 2. altre qualifiche di valore equivalente

VI Livello 1. custode 2. portiere 3. personale addetto a mansioni di semplice attesa 4. altre qualifiche di valore equivalente

VII Livello 1. personale di fatica ed addetto alle pulizie 2. altre qualifiche di valore equivalente

MANSIONI

LIVELLO AZIENDE CHE SVOLGONO SERVIZIO DI TRASPORTO, ED ATTIVITA’ CONNESSE, PREVALENTEMENTE IN

AMBITO TURISTICO

QUADRO A 1. capo servizio 2. direttore

QUADRO B 1. vice-direttore 2. capo ufficio 3. capo agenzia 4. responsabile dell'unità organizzativa 5. responsabile ufficio movimento 6. responsabile

settore commerciale 7. responsabile della sicurezza sul lavoro 8. responsabile settore acquisti 9. responsabile ufficio amministrazione

e gestione del personale

I Livello 1. coordinatore di attività 2. coordinatore impiegati di banco delle imprese di locazione automezzi 3. responsabile servizi prenotazione 4.

responsabile vendite centralizzate 5. responsabile della comunicazione istituzionale

II Livello 1. responsabile impianti tecnici 2. caporeparto magazzino 3. responsabile officina 4. addetto gestione acquisti/vendite 5. addetto

controllo andamento economico-finanziario 6. addetto gestione servizi bancari 7. coordinatore front-office 8. coordinatore movimento e

booking.

III Livello 1. segretario di direzione 2. addetto prenotazioni al centro nazionale 3. addetto elaborazione budget 4. addetto sistema di contabilità

generale e analitica 5. addetto alle pratiche di stipula dei contratti di noleggio 6. addetto alle pratiche inerenti alla circolazione dei

veicoli 7. addetto gestione attività di fatturazione, contabilità e incassi 8. responsabile del centralino / capo centralinista

IV Livello 1. operatore tecnico-amministrativo 2. segretario che svolga operazioni di rilevazione ed elaborazione ed attività di corrispondenza 3.

centralinista lingue estere 4. addetto alle carte di credito 5. addetto al recupero crediti 6. coordinatore movimento autobus 7.

primanotista 8. addetto all'autoparco 9. addetto centro stampa 10. addetto ai servizi generali 11. addetto alla riscossione del pedaggio

12. stenodattilografo con funzioni di segreteria

V Livello 1. capo squadra manutenzione 2. conducente di autobus, minibus, autocarri, autotreni e autoarticolati 3. addetto inserimento e

raccolta dati 4. traduttore o interprete 5. guida turistica 6. assistente/consulente personale per gli acquisti (“personal shopper”) 7.

personale di cortesia e di assistenza di bordo e di terra per assistenza e customer care 8. personale di vendita a bordo e terra 9.

impiegato di banco (front-office) 10. magazziniere con funzioni impiegatizie 11. centralinista 12. dattilografo.

VI Livello Super

1. archivista (addetto protocollo e archivio pratiche) 2. autista di autovetture 3. addetto all’ufficio postale 4. operaio qualificato di

officina

VI Livello 1. addetto di garage 2. custode 3. guardiano notturno e diurno 4. addetto portineria

VII Livello 1. fattorino 2. manovale 3. addetto alle pulizie 4. inserviente generico 5. imballatore.

MANSIONI

LIVELLO

9

MANSIONI

SISTEMA COMMERCIO IMPRESA CONFCOMMERCIO

QUADRO A 1. capo area di catena di esercizi 2. capo servizi amministrativi catering 3. direttore 4. gerente

QUADRO B 1. capo del personale 2. economo responsabile del settore acquisti 3. responsabile area mense 4. responsabile punto vendita 5. vice

direttore

I Livello 1. assistente senior di direzione 2. capo servizio catering 3. ispettore amministrativo catena d`esercizi 4. superintendente catering

II Livello 1. analista programmatore c.e.d. 2. assistente di direzione 3. capo banconiere di pasticceria 4. capo barista - responsabile banco bar 5.

capo c.e.d. 6. capo contabile 7. capo cuoco p.e. e ristorazione collettiva 8. capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere) 9. capo

laboratorio pasticceria 10. capo ufficio catering 11. cassiere centrale catering 12. direttore servizio mensa o capo impianto mensa 13.

ispettore mensa 14. magazziniere consegnatario o economo 15. operatore o procuratore doganale catering 16. primo barman p.e. 17.

primo maitre o capo servizio sala 18. responsabile di amministrazione 19. responsabile impianti tecnici 20. supervisore catering

III Livello 1. assistente o vice o aiuto supervisore catering 2. barman unico 3. capo mensa surgelati e/o precotti 4. capo operaio 5. capo reparto

catering 6. controllo amministrativo 7. cuoco unico 8. dietologo 9. maitre 10. operaio specializzato provetto 11. primo pasticciere 12.

programmatore ced 13. responsabile servizio ristorazione commerciale a catena 14. sommelier 15. sotto capo cuoco

IV Livello 1. barman 2. cameriere ai vini, antipasti, trinciatore 3. cameriere di ristorante 4. cantiniere e caffettiere 5. capo gruppo mensa 6.

centralinista con conoscenza di lingua estera 7. chef de rang di ristorante 8. conducente automezzi pesanti 9. cuoco capo partita 10.

cuoco di cucina non organizzata in partite 11. gastronomo 12. gelatiere 13. impiegato d`ordine con autonomia esecutiva 14. op. spec.

alla riparazione di distributori di cibi e bevande 15. operaio specializzato 16. operatore ced - consollista 17. pizzaiolo 18. portiere (ex

secondo portiere ed ex turnante) 19. secondo pasticciere 20. stenodattilografa con funzioni di segreteria

V Livello 1. addetto al caricamento dei distributori di cibo e bevande 2. addetto al prelievo o vers. denaro distributori cibi e bevande 3. addetto

alla sicurezza 4. allestitore catering 5. autista di pista catering 6. banconiere di gelateria, pasticceria 7. banconiere di tavola calda,

chiosco di stazione 8. barista 9. cameriere bar, tavola calda, self-service 10. cantiniere 11. carrellista di stazione o addetto vendita alle

banchine 12. cassiera mensa aziendale con funzioni di esazione 13. cassiere risto-bar, self-service, t. calda, pasticceria, gelateria 14.

cellista surgelati o precotti 15. centralinista 16. conducente automezzi leggeri 17. controllo merci 18. dattilografo 19. demi chef de rang

dove il servizio di sala e` org. in ranghi 20. dispensiere 21. guardarobiera non consegnataria 22. guardia giurata 23. impiegato d`ordine

24. magazziniere comune 25. operaio qualificato 26. operatore macchine perforatrici e/o verificatrici 27. operatore pizza 28. secondo

cuoco mensa aziendale 29. sfoglina 30. tablottista e marchiere 31. telescriventista 32. terzo pasticciere

VI Livello Super

1. addetto ai servizi mensa 2. commis di cucina, sala e piani, bar, diplomato

VI Livello 1. addetto ai servizi mensa con meno di un anno di anzianita` 2. addetto consegne con o senza mezzi di locomoz. 3. aiutante pista

catering 4. caffettiere non barista 5. caricatore catering 6. commis di bar (ex aiuto barista) 7. commis di cucina, sala, tavola calda, self

service 8. confezionatrice di buffet stazione e pasticceria 9. guardarobiera clienti (vestiarista) 10. guardiano notturno 11. lavandaia 12.

preparatore catering 13. secondo banconiere pasticceria 14. stiratrice

VII Livello 1. conducente di motocicli 2. lavoratore catering 3. personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino

R E T R I B U Z I O N E

CCNL

SISTEMA COMMERCIO IMPRESA”

Per la generalità delle imprese

LIVELLI MAG-14 GEN-15 LUG-15 GEN-16 LUG-16

Quadro A 2.109,82 2.134,91 2.159,99 2.185,08 2.210,16

Quadro B 1.953,30 1.976,53 1.999,75 2.022,98 2.046,20

10

I livello 1.819,89 1.841,53 1.863,16 1.884,80 1.906,44

II livello 1.663,37 1.683,14 1.702,92 1.722,70 1.742,47

III livello 1.568,76 1.587,41 1.606,07 1.624,72 1.643,37

IV livello 1.480,29 1.497,89 1.515,49 1.533,09 1.550,69

V livello 1.388,26 1.404,76 1.421,27 1.437,77 1.454,28

VI livello S 1.334,88 1.350,75 1.366,62 1.382,49 1.398,37

VI livello 1.315,97 1.331,61 1.347,26 1.362,91 1.378,55

VII livello 1.233,16 1.247,82 1.262,49 1.277,15 1.291,81

RETRIBUZIONE

Per il personale degli alberghi a una e due stelle, delle pensioni, delle locande e dei campeggi con un numero di presenze - licenza non

superiore a milleduecento, i valori di paga base nazionale conglobata mensile sono i seguenti:

LIVELLI MAG-14 GEN-15 LUG-15 GEN-16 LUG-16

Quadro A*** 2.097,23 2.122,16 2.147,10 2.172,03 2.196,97

Quadro B*** 1.941,86 1.964,95 1.988,03 2.011,12 2.034,21

I livello 1.808,44 1.829,94 1.851,44 1.872,95 1.894,45

II livello 1.653,64 1.673,30 1.692,96 1.712,62 1.732,29

III livello 1.560,17 1.578,72 1.597,27 1.615,82 1.634,37

IV livello 1.472,84 1.490,35 1.507,86 1.525,38 1.542,89

V livello 1.381,37 1.397,80 1.414,22 1.430,65 1.447,07

VI livello S 1.328,58 1.344,37 1.360,17 1.375,96 1.391,76

VI livello 1.309,66 1.325,23 1.340,80 1.356,38 1.371,95

VII livello 1.227,43 1.242,03 1.256,62 1.271,21 1.285,81

RETRIBUZIONE SPETTANTE AGLI APPRENDISTI

PERIODO DI APPRENDISTATO

RETRIBUZIONE SPETTANTE

Primi 12 mesi 60% della retribuzione del livello di destinazione

Dal 13° al 24° mese 70% della retribuzione del livello di destinazione

Dal 25° al 36° mese 80% della retribuzione del livello di destinazione

11

Dal 37° al 48° mese 85% della retribuzione del livello di destinazione

Dal 49° al 60° mese 90% della retribuzione del livello di destinazione

LUG-

LIVELLI MAG-14 GEN-15 LUG-15 GEN-16 LUG-16

4 13,60 13,76 13,93 14,09 14,25

5 12,96 13,12 13,27 13,43 13,58

6s 12,40 12,54 12,69 12,84 12,99

6 12,25 12,39 12,54 12,68 12,83

7 11,47 11,60 11,74 11,88 12,01

INDENNITÀ DI FUNZIONE QUADRO

Quadro A € 46,48

Quadro B € 41,32

SCATTI DI ANZIANITÀ Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale, a partire dal 1° maggio 1990 gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:

LIVELLI IMPORTO €

A 40,80

B 39,25

1 37,70

2 36,15

3 34,86

4 33,05

5 32,54

6s 31,25

6 30,99

12

7 30,47

(1) A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti triennali per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società).

(2) L'anzianità utile ai fini della maturazione del primo scatto di anzianità è:

- quella maturata successivamente al compimento del diciottesimo anno di età per il personale assunto a partire dal 1° giugno 1986;

- quella maturata dal 1° giugno 1986 per il personale di età compresa tra il diciottesimo ed il ventunesimo anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986;

- quella maturata successivamente al compimento del diciottesimo anno di età per il personale di età inferiore al diciottesimo anno, in servizio alla stessa data del 1° giugno 1986;

- quella maturata dal compimento del ventunesimo anno di età per il personale di età superiore al ventunesimo anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986.

(3) Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.

DIVISORI RETRIBUZIONE

Livello Tipo Divisore Valore

TUTTI

Giornaliero GIORNALIERO 26

Orario 40 ORE 172

Orario 44 ORE 190

Orario 45 ORE 192

MENSILITA’ AGGIUNTIVE Tredicesima In occasione delle festività natalizie l’azienda dovrà corrispondere una mensilità

Quattordicesima Nel mese di giugno l’azienda dovrà corrispondere una mensilità

TRASFERTA

Imprese di viaggi e turismo e aziende che svolgono servizio di trasporto, ed attività connesse, prevalentemente in ambito

turistico: rimborso spese effettive di viaggio e di vitto/alloggio a piè di lista – una indennità di trasferta pari al 15% di 1/26 della

retribuzione mensile per ogni giornata intera di assenza (20% se fuori da territorio nazionale, 10% per assenze da 6 a 24 ore e

personale con mansioni che prevedono viaggi abituali)

TRASFERIMENTO

13

Imprese di viaggi e turismo e aziende che svolgono servizio di trasporto, ed attività connesse, prevalentemente in ambito

turistico: al rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute per sé e per ogni familiare a carico; al rimborso della spesa effettiva

per il trasporto del mobilio e del bagaglio; al rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la

locazione o far luogo ad subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 mesi; ad una indennità pari ad una mensilità

della normale retribuzione (esclusi gli assegni familiari). Quest’ultima indennità spetta nella misura del 50% al lavoratore che non

sia capo famiglia o che non abbia congiunti a carico.

RETRIBUZIONE CCNL

CONFCOMMERCIO

ISTITUTO DAL AL NOTE

Qualificati 01/04/2013 LIVELLO MINIMO CONTINGENZA EDR TOTALE

Quadro A 1.542,04 542,70 0,00 2.084,74

Quadro B 1.392,49 537,59 0,00 1.930,08

1 1.261,55 536,71 0,00 1.798,26

2 1.112,00 531,59 0,00 1.643,59

3 1.021,84 528,26 0,00 1.550,10

4 937,75 524,94 0,00 1.462,69

4 Inf. a 16 anni 937,75 524,94 0,00 1.462,69

4 Inf. a 18 anni 937,75 524,94 0,00 1.462,69

5 849,38 522,37 0,00 1.371,75

5 Inferiore a 16 anni 849,38 522,37 0,00 1.371,75

5 Inferiore a 18 anni 849,38 522,37 0,00 1.371,75

6 Super 798,36 520,64 0,00 1.319,00

6 Super inferiore a 16 Anni 798,36 520,64 0,00 1.319,00

6 Super inferiore a 18 Anni 798,36 520,64 0,00 1.319,00

6 779,80 520,51 0,00 1.300,31

6 inferiore a 16 anni 779,80 520,51 0,00 1.300,31

6 inferiore a 18 anni 779,80 520,51 0,00 1.300,31

7 700,06 518,45 0,00 1.218,51

7 Inferiore a 16 anni 700,06 518,45 0,00 1.218,51

7 Inferiore a 18 anni 700,06 518,45 0,00 1.218,51

Apprendisti 01/04/2013 LIVELLO DA MESE A MESE MINIMO CONTINGENZA EDR TOTALE

Apprendista Prof. 2 dal 01 luglio 2007

1 12 889,60 425,27 0,00 1.314,87

13 24 945,20 451,85 0,00 1.397,05

25 36 1.000,80 478,43 0,00 1.479,23

37 48 1.056,40 505,01 0,00 1.561,41

14

RETRIBUZIONE CCNL

CONFCOMMERCIO

Apprendista Prof. 3 dal 01 luglio 2007

1 12 817,47 422,61 0,00 1.240,08

13 24 868,56 449,02 0,00 1.317,58

25 36 919,66 475,43 0,00 1.395,09

37 48 970,75 501,85 0,00 1.472,60

Apprendista Prof. 4 dal 01 luglio 2007

1 12 750,20 419,95 0,00 1.170,15

13 24 797,09 446,20 0,00 1.243,29

25 36 843,98 472,45 0,00 1.316,43

37 48 890,86 498,69 0,00 1.389,55

Apprendista Prof. 5 dal 01 luglio 2007

1 12 679,50 417,90 0,00 1.097,40

13 24 721,97 444,01 0,00 1.165,98

25 36 764,44 470,13 0,00 1.234,57

Apprendista Prof. 6 dal 01 luglio 2007 1 12 623,84 416,41 0,00 1.040,25

13 24 662,83 442,43 0,00 1.105,26

Apprendista Prof. 6 Super dal 01 luglio 2007

1 12 638,69 416,51 0,00 1.055,20

13 24 678,61 442,54 0,00 1.121,15

25 36 718,52 468,58 0,00 1.187,10

Apprendistato Prof. Artigianato 2 dal 26 aprile 2012

1 12 889,60 425,27 0,00 1.314,87

13 24 945,20 451,85 0,00 1.397,05

25 36 1.000,80 478,43 0,00 1.479,23

37 48 1.056,40 505,01 0,00 1.561,41

Apprendistato Prof. Artigianato 3 dal 26 aprile 2012

1 12 817,47 422,61 0,00 1.240,08

13 24 868,56 449,02 0,00 1.317,58

25 36 919,66 475,43 0,00 1.395,09

37 48 970,75 501,85 0,00 1.472,60

Apprendistato Prof. Artigianato 4 dal 26 aprile 2012

1 12 750,20 419,95 0,00 1.170,15

13 24 797,09 446,20 0,00 1.243,29

25 36 843,98 472,45 0,00 1.316,43

37 42 890,86 498,69 0,00 1.389,55

Apprendistato Profess. 2 dal 26 aprile 2012

1 12 889,60 425,27 0,00 1.314,87

13 24 945,20 451,85 0,00 1.397,05

25 36 1.000,80 478,43 0,00 1.479,23

Apprendistato Profess. 3 dal 26 aprile 2012

1 12 817,47 422,61 0,00 1.240,08

13 24 868,56 449,02 0,00 1.317,58

25 36 919,66 475,43 0,00 1.395,09

Apprendistato Profess. 4 dal 26 aprile 2012 1 12 750,20 419,95 0,00 1.170,15

15

RETRIBUZIONE CCNL

CONFCOMMERCIO

13 24 797,09 446,20 0,00 1.243,29

25 36 843,98 472,45 0,00 1.316,43

Apprendistato Profess. 5 dal 26 aprile 2012

1 12 679,50 417,90 0,00 1.097,40

13 24 721,97 444,01 0,00 1.165,98

25 36 764,44 470,13 0,00 1.234,57

Apprendistato Profess. 6 dal 26 aprile 2012 1 12 623,84 416,41 0,00 1.040,25

13 24 662,83 442,43 0,00 1.105,26

Apprendistato Profess. 6 S dal 26 aprile 2012

1 12 638,69 416,51 0,00 1.055,20

13 24 678,61 442,54 0,00 1.121,15

25 36 718,52 468,58 0,00 1.187,10

Indennità 01/04/2013 VOCE LIVELLO IMPORTO

PAGA ORARIA P.EXTRA 4 13,44

PAGA ORARIA P.EXTRA 5 12,81

PAGA ORARIA P.EXTRA 6 12,10

PAGA ORARIA P.EXTRA 6 S 12,25

PAGA ORARIA P.EXTRA 7 11,33

IND. FUNZIONE QUADRO A 75,00

IND. FUNZIONE QUADRO B 70,00

Scatti di anzianità 01/05/1990 LIVELLO DESCRIZIONE

1 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 37,70 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

2 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 36,15 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

3 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 34,86 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

4 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 33,05 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

5 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 32,54 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

6 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 30,99 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

6 S Ricorrenza Triennale, pari a Euro 31,25 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

7 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 30,47 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

QUADRO A

Ricorrenza Triennale, pari a Euro 40,80 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

16

RETRIBUZIONE CCNL

CONFCOMMERCIO

QUADRO B Ricorrenza Triennale, pari a Euro 39,25 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.

Divisori Retribuzione 01/12/1981 LIVELLO TIPO DIVISORE VALORE

TUTTI

Giornaliero GIORNALIERO 26

Orario 40 ORE 172

Orario 44 ORE 190

Orario 45 ORE 192

Tredicesima 01/07/1994 - pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati) da erogare in occasione delle ricorrenze natalizie

Quattordicesima 01/07/1994 - pari ad una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati) da corrispondere ai lavoratori in servizio da 12 mesi alla data del 1° luglio

Trasferta 01/07/1994 Imprese di viaggi e turismo: - Rimborso spese effettive di viaggio e di vitto/alloggio a pie' di lista - una indennità di trasferta pari al 15% di 1/26 della retribuzione mensile per ogni giornata intera di assenza (20% se fuori dal territorio nazionale, 10% per assenze da 6 a 24 ore e personale con mansioni che prevedono viaggi abituali)

Trasferimento 01/07/1994 Imprese di viaggi e turismo: - al rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute per sé e per ogni familiare a carico; - al rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio; - al rimborso dell' eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 mesi; - ad una indennità pari ad una mensilità della normale retribuzione (esclusi gli assegni familiari). Quest'ultima indennità spetta nella misura del 50% al lavoratore che non sia capo famiglia o che non abbia congiunti a carico.

CCNL

SISTEMA COMMERCIO IMPRESA

CCNL

CONFCOMMERCIO

ASSUNZIONE

ASSUNZIONE

ISTITUTO DAL AL NOTE DAL AL

Periodo di Prova 01/05/2014 30/04/17 La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

-quadri A e B: 180 giorni;

- I-livello: 180 giorni;

-II livello: 180 giorni;

-III livello: 150 giorni;

-IV livello: 120 giorni;

-V livello: 120 giorni;

-VI livello Super: 90 giorni;

-VI livello: 90 giorni;

-VII livello: 90 giorni;

La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

-quadri A e B: 180 giorni;

- I-livello: 150 giorni;

-II livello: 75 giorni;

-III livello: 45 giorni;

-IV livello: 30 giorni;

-V livello: 30 giorni;

-VI livello Super: 20 giorni;

-VI livello: 15 giorni;

-VII livello: 15 giorni;

Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di

effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi

previsto dall'art. 10 della legge 15/7/1966, n. 604.

01/01/2004

17

- 10 giorni lavorativi per i contratti a termine e le aziende di stagione

Quota riserva Sono escluse dal computo delle quote di riserva: le assunzioni dei

lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli A, B, 1, 2 e

3; le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa

nei livelli 4, 5, 6, 6S e 7 a condizione che abbiano già prestato servizio

presso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio

professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinente le

mansioni da svolgere; le assunzioni effettuate in occasione di cambi di

gestione, limitatamente ai lavoratori già occupati alle dipendenze della

gestione precedente.

Sono escluse dal computo delle quote di riserva: - le assunzioni dei lavoratori cui

sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli A, B, 1, 2, 3; - le assunzioni dei

lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 4, 5, 6, 6S e 7 a

condizione che abbiano già prestato servizio presso imprese del settore o che

siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole

professionali attinente alle mansioni da svolgere; - le assunzioni effettuate in

occasione dei cambi di gestione, limitatamente ai lavoratori già occupati alle

dipendenze della gestione precedente.

01/07/1994

CCNL

SISTEMA COMMERCIO IMPRESA

CCNL

CONFCOMMERCIO

ORARIO DI LAVORO

ORARIO DI LAVORO

ISTITUTO DAL AL NOTE NOTE DAL AL

Orario Ordinario 01/05/2014 30/04/17 - 40 ore settimanali (escluso capi agenzia, direttori tecnici o

amministrativi, capi ufficio ed capi reparto) - 40 ore settimanali (escluso capi agenzia, direttori tecnici o

amministrativi, capi ufficio ed capi reparto)

01/07/1994

Settori particolari - 35 ore settimanali e 7 giornaliere per lavoratori minori fino a 15 anni; -

40 settimanali e 8 giornaliere per adolescenti (minori di età compresa tra i

15 anni compiuti ed i 18 anni compiuti); - nastro orario di 14 ore

(personale di sala, ricevimento e portineria) e 12 ore (restante personale)

su 1 o 2 turni nelle Aziende alberghiere e nei Complessi turistico-ricettivi

dell'aria aperta, con distribuzione orario su 5,5 giorni; - 40 ore per il

personale impiegatizio e 44 ore per il personale non impiegatizio

(Stabilimenti balneari) distribuite su 6 giornate; - 45 ore per addetti a

lavoro discontinuo distribuite in 5 giorni (Imprese di viaggi e turismo).

- 35 ore settimanali e 7 giornaliere per lavoratori minori fino a 15

anni; - 40 settimanali e 8 giornaliere per adolescenti (minori di età

compresa tra i 15 anni compiuti ed i 18 anni compiuti); - nastro

orario di 14 ore (personale di sala, ricevimento e portineria) e 12 ore

(restante personale) su 1 o 2 turni nelle Aziende alberghiere e nei

Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta, con distribuzione orario

su 5,5 giorni; - 40 ore per il personale impiegatizio e 44 ore per il

personale non impiegatizio (Stabilimenti balneari) distribuite su 6

giornate; - 45 ore per addetti a lavoro discontinuo distribuite in 5

giorni (Imprese di viaggi e turismo).

01/07/1994

Flessibilità nei periodi di maggiore intensità lavorativa è possibile effettuare

prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte in

misura non superiore a 6 settimane consecutive ed in ogni caso

l'orario di lavoro non potrà superare le 8 ore giornaliere, con

recupero delle ore di supero entro 15 settimane e fermo restando il

diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.

01/07/1994 30/06/1998

Considerate le particolari caratteristiche dei settori a cui il presente

contratto si riferisce ed al fine di fronteggiare le variazione di intensità di

lavoro, l’azienda - d’intesa con le OO. SS. firmatarie a livello territoriale -

potrà prevedere, in particolari periodi dell’anno e in caso di comprovate

esigenze, regimi di orario che superino il normale orario settimanale di cui

all’articolo 95; l’azienda dovrà darne comunicazione alle R.S.A. e all’Ente

Bilaterale Territoriale di riferimento.

In ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle

quarantotto ore settimanali lavorate, per un periodo massimo di 24

settimane annue.

A fronte del superamento dell’orario di lavoro normale, l'eccedenza delle

ore o frazioni di ore effettivamente lavorate, confluiranno nel monte ore

della banca ore a disposizione del lavoratore secondo i termini e le

modalità di seguito specificate.

Per quanto concerne il lavoro straordinario, in presenza di ricorso da

parte dell’Azienda a regimi di orario plurisettimanale, questo inizierà a

Nei periodi di maggiore intensità lavorativa è possibile effettuare

prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte in

misura non superiore a 4 settimane consecutive (6 settimane

consecutive per le agenzie di viaggio) ed in ogni caso l'orario di

lavoro non potrà superare le 8 ore giornaliere, con recupero delle

ore di supero entro 12 settimane e fermo restando il diritto al

normale godimento del riposo settimanale di legge. I limiti suindicati

sono estesi, rispettivamente, a 12 e 24 settimane in presenza di

distribuzione orarie che lo consentano: in tal caso il monte ore annuo

di permessi è elevato a 116. Banca ore E' consentita l'istituzione della

banca ore con accumulo delle ore di straordinario, fermo restando la

corresponsione delle relative maggiorazioni, e successivo recupero

attraverso riposi compensativi. Ai lavoratori aderenti verrà elevato il

monte ore annuo di permessi a 128 ore.

01/07/1998

18

decorrere dalla prima ora successiva all’orario definito.

L’Azienda dovrà tenere registrazione delle ore in regime di flessibilità

dandone comunicazione periodica ai lavoratori, alle RSA e all’Ente

Bilaterale Territoriale di riferimento.

La flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente

articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il

lavoro domenicale.

BANCA DELLE ORE Il lavoro straordinario potrà dar luogo, in alternativa al trattamento

economico, al godimento di riposi compensativi. A tale scopo, il CCNL

disciplina l’istituto della “Banca delle ore”:

a) Il lavoratore potrà assentarsi dall’unità produttiva per godere dei riposi

compensativi;

b) In caso di contemporanea fruizione dei riposi da parte di più lavoratori,

questi non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata

(il 5% se di sabato o di altra giornata settimanale di maggiore intensità

lavorativa);

c) Sono esclusi dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i

mesi di luglio, agosto e dicembre;

d) Nelle unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, il riposo sarà

goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;

e) Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto

conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi

movimenti;

f) Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.

Lavoro supplementare Lavoro prestato fino al raggiungimento del normale orario di lavoro

settimanali da retribuire con una maggiorazione del 24,99% sulla

paga oraria. il limite massimo di ore annue è pari a 90

01/07/1994 31/12/1998

Lavoro prestato fino al raggiungimento del normale orario di lavoro

settimanali da retribuire con una maggiorazione del 30% sulla paga

oraria. il limite massimo di ore annue è pari a 130

01/01/1999 31/12/2001

01/05/2014 30/04/17 Lavoro prestato fino al raggiungimento del normale orario di lavoro

settimanali da retribuire con una maggiorazione del 35% sulla paga oraria.

In caso di superamento dei limiti indicati la maggiorazione di cui al comma

precedente sarà pari al 40%.

Lavoro prestato fino al raggiungimento del normale orario di lavoro

settimanali da retribuire con una maggiorazione del 30% sulla paga

oraria.

il limite massimo di ore annue è pari a 180

01/01/2002

Lavoro straordinario a) lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali): 15%;

b) lavoro straordinario diurno feriale (oltre all’ottava ora settimanale):

20%;

c) lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali): 35%;

d) lavoro straordinario notturno (oltre all’ottava ora settimanale): 40%;

e) lavoro straordinario festivo: 30%;

- maggiorazione 30% diurno; - maggiorazione 60% notturno. Il limite

massimo di orario straordinario è di 260 ore all'anno e di 2 ore

giornaliere.

01/07/1994

19

f) lavoro straordinario festivo notturno: 50%.

Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale sono retribuite

con la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale

retribuzione.

Il limite massimo di straordinario è di 250 ore annue per ciascun

lavoratore

Lavoro notturno . maggiorazione 25% -maggiorazione 25% 01/07/1994

Lavoro Festivo (Maggiorazione da calcolare in percentuale sulla quota oraria della

normale retribuzione)

20% Lavoro festivo

25% Lavoro domenicale con riposo settimanale

-maggiorazione 10% per lavoro domenicale in presenza di riposo

settimanale in giornata diversa dalla domenica; -maggiorazione 20%

lavoro festivo

01/07/1994

A S S E N Z E A S S E N Z E

ISTITUTO DAL AL NOTE NOTE DAL AL

Ferie 01/05/2014 30/04/17 26 giorni lavorativi, qualunque sia la distribuzione settimanale dell’orario di lavoro. APPRENDISTI - Liv. TUTTI = 172 Ore (26gg). APPRENDISTI (42 ORE) - Liv. TUTTI = 182 Ore (26gg). APPRENDISTI (44 ORE) - Liv. TUTTI = 190 Ore (26gg). APPRENDISTI (45 ORE) - Liv. TUTTI = 192 Ore (26gg). IMPIEGATI - Liv. TUTTI = 172 Ore (26gg). IMPIEGATI (42 ORE) - Liv. TUTTI = 182 Ore (26gg). IMPIEGATI (44 ORE) - Liv. TUTTI = 190 Ore (26gg). IMPIEGATI (45 ORE) - Liv. TUTTI = 192 Ore (26gg). OPERAI - Liv. TUTTI = 172 Ore (26gg). OPERAI (42 ORE) - Liv. TUTTI = 182 Ore (26gg). OPERAI (44 ORE) - Liv. TUTTI = 190 Ore (26gg). OPERAI (45 ORE) - Liv. TUTTI = 192 Ore (26gg).

01/12/1981

Riduzione orario di lavoro ROL

“(1) Ferma restando la durata dell'orario settimanale normale prevista dall'art. 95, viene

concordata una riduzione dell'orario annuale per alberghi, pubblici esercizi, campeggi,

alberghi diurni, agenzie di viaggi e aziende di trasporto in ambito turistico pari a 104 ore.

(2) Per gli stabilimenti balneari la riduzione dell'orario annuale sarà, invece, pari a 108

ore.

(3) Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite dalla

legge n. 54/1977.

(4) Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di

permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera.

Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti

individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e

comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell'azienda.

(5) Salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera m), in presenza di particolari

esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti

permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a trentadue ore

annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali

permessi non potranno essere inferiori ad un'ora, né, comunque, utilizzati per frazioni di

ora.

(7) I permessi non goduti entro l'anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione

in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime

modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno seguente.

(8) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi

nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al presente

articolo, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la

Riduzioni comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite, escluso l'Epifania (reintrodotta) e delle 24 ore di riduzione riconosciute con art. 52 CCNL 8/7/82 : - 96 ore per Alberghi, Pubblici Esercizi, Campeggi, Alberghi diurni ed Agenzie di Viaggi; - 100 ore per gli Stabilimenti Balneari.

01/01/1990 31/12/1990

20

A S S E N Z E A S S E N Z E

corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la

eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai

quindici giorni non verrà considerata.

(9) I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza

diritto alla retribuzione.

(10) Il pagamento dei permessi non goduti entro l'anno di maturazione al personale dei

pubblici esercizi, retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, avverrà

secondo quanto previsto nella Parte speciale del presente contratto.”

32 ore relative alle festività religiose abolite Riduzioni comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite,

escluso l'Epifania (reintrodotta) e delle 24 ore di riduzione riconosciute

con art. 52 CCNL 8/7/82: - 104 ore per Alberghi, Pubblici Esercizi,

Campeggi, Alberghi diurni ed Agenzie di Viaggi; - 108 ore per gli

Stabilimenti Balneari

01/01/1991

Congedo matrimoniale a) Durata: 15 giorni consecutivi di calendario;

b) Richiesta: con un anticipo di almeno 10 giorni;

c) Decorrenza del congedo: dal terzo giorno antecedente le nozze;

d) Possibilità di proroga: 5 giorni senza retribuzione.

- 15 giorni di calendario retribuiti più altri 5 giorni (facoltativi) non

retribuiti (normativa non applicabile alle aziende stagionali)

01/07/1994

Permessi studio Permessi retribuiti per lavoratori-studenti nella misura di 150 ore per triennio. - Max 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore

globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato

all'inizio di ogni triennio - a decorrere dall'1/10/1978 - moltiplicando le

150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti

occupati nell'unità produttiva a tale data. I lavoratori che potranno

assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i

corsi di studio non dovranno superare il 2% della forza occupata.

01/07/1994

Permessi sindacali (1) I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo

36 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno

diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi

suddetti, nelle misure massime appresso indicate:

a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a

sei ma non superiore a quindici;

b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.

Per le imprese di viaggi e turismo i permessi o congedi retribuiti vanno concessi,

indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell'azienda, nella misura

massima di settanta ore per anno.

Dirigente sindacale di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici: -

24 ore per anno, aziende da 6 a 15 dipendenti; - 70 ore per anno,

aziende con oltre 15 dipendenti e Imprese di Viaggi e Turismo a

prescindere dal numero dei dipendenti occupati Dirigente di

Rappresentanze Sindacali Aziendali - 8 ore mensili

01/07/1994

Assemblee sindacali 10 ore annue (come da previsione legislativa) - 10 ore annue 01/07/1994

Maternità Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha

diritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% ed al 30% della

normale retribuzione, posta a carico dell'INPS. Nei confronti delle

lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS

provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli

aventi diritto. Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto

il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa. Per periodi di assenza

obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposta alla lavoratrice

solamente il 20% della gratifica natalizia (articolo 30, Decreto Presidente

della Repubblica 21/5/53, n. 568).

01/08/1998 31/07/2003

Durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari

all'80% della retribuzione, posta a carico dell'Inps. Per i periodi maternità “obbligatoria”,

Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha

diritto ad una indennità pari rispettivamente all'ottanta per cento ed al

01/08/2003

21

A S S E N Z E A S S E N Z E

l'indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di lavoro in modo da

raggiungere 100% della retribuzione.

Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le

modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 151/2001,

per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita.

alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo

continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non

superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2, dell'articolo 32 del D.lgs.

n. 151/2001;

per i periodi di congedo parentale è dovuta, a carico dell'Inps, alle lavoratrici e ai

lavoratori fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della

retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti

relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari.

trenta per cento della normale retribuzione, posta a carico dell'INPS. Nei

confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori

stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni

di maternità agli aventi diritto. Durante l'astensione obbligatoria, la

lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad un'integrazione

dell'indennità a carico dell'INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, a

proprio carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del

cento per cento della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto

diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per periodi di

assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposta alla

lavoratrice solamente il venti per cento della gratifica natalizia (articolo

30, decreto Presidente della Repubblica 21/5/1953, n. 568).

Malattia 60% della retribuzione lorda

Durata del beneficio Per i primi 3 giorni, e per non più di 3 eventi morbosi all’anno

Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali

scadenze dei periodi paga: a) all’indennità di malattia da corrispondersi

dall’INPS nella misura dell’80 per cento, comprensiva della indennità

posta a carico dello stesso Istituto e della relativa integrazione per la

quale i datori di lavoro sono tenuti a versare al predetto Istituto la

prevista aliquota aggiuntiva dello 0,77%. L’indennità suddetta è

anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo

indeterminato ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

b) alla normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di

lavoro per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) qualora la

durata della malattia superi i cinque giorni. Al personale retribuito con la

percentuale di servizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi

dell’art. 321.

A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell’indennità di malattia di

cui al punto a) del comma precedente non dovranno essere operate

detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relativi ai

periodi di malattia.

01/01/2004

Permessi per decessi e gravi infermità

a) 3 giorni di permesso retribuito all’anno per decesso/grave infermità del coniuge, di un

parente entro il 2° grado o di un componente della famiglia anagrafica;

b) Beneficio esteso anche se l’evento riguarda il convivente, purché il rapporto perduri da

almeno 2 anni e risulti da certificazione anagrafica.

Congedi per gravi motivi familiari

Due anni, continuativi o frazionati, nel corso della vita lavorativa, per gravi motivi di cui al

decreto interministeriale 278/2000.

Infortunio Integrazione del 100% della retribuzione dal primo giorno in poi. TUTTI - per tutti i livelli : integrazione del 100% della retribuzione Dal 1°

giorno in poi.

01/12/1981

Comporto 180 giorni per anno solare - 180 giorni in un anno solare 01/07/1994

C E S S A Z I O N E D E L R A P P O R T O C E S S A Z I O N E D E L R A P P O R T O

ISTITUTO NOTE DAL AL

Preavviso 01/05/2014 30/04/17 Preavviso di licenziamento/dimissioni in caso di servizio:

A) Fino a 5 anni di anzianità:

- Quadro A: giorni 60;

Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni

i termini di preavviso sono i seguenti:

A) Fino a 5 anni di anzianità:

- livelli A e B: 4 mesi;

01/01/2006

22

- Quadro B: giorni 60;

- I livello: giorni 30;

- II livello giorni 30;

- III livello: giorni 20;

- IV livello giorni 20;

- V livello giorni 15;

- VI livello S: giorni 15;

- VI livello giorni 15;

B) Oltre i 5 e fino a 10 anni di anzianità:

- Quadro A: giorni 90;

- Quadro B: giorni 90;

- I livello: giorni 45;

- II livello giorni 45;

- III livello: giorni 30;

- IV livello giorni 30;

- V livello giorni 20;

- VI livello S: giorni 20;

- VI livello giorni20;

C) Oltre 10 anni di anzianità:

- Quadro A: giorni 120;

- Quadro B: giorni 120;

- I livello: giorni 60;

- II livello giorni 60;

- III livello: giorni 45;

- IV livello giorni 45;

- V livello giorni 20;

- VI livello S: giorni 20;

- VI livello giorni20;

- livello 1: 2 mesi;

- livelli 2 e 3: 1 mese;

- livelli 4 e 5: 20 giorni;

- livelli 6S, 6 e 7: 15 giorni.

B) Oltre i 5 e fino a 10 anni di anzianità:

- livelli A e B: 5 mesi;

- livello 1: 3 mesi;

- livelli 2 e 3: 45 giorni;

- livelli 4 e 5: 30 giorni;

- livelli 6S, 6 e 7: 20 giorni.

C) Oltre 10 anni di anzianità:

- livelli A e B: 6 mesi;

- livello 1: 4 mesi;

- livelli 2 e 3: 2 mesi;

- livelli 4 e 5: 45 giorni;

- livelli 6S, 6 e 7: 20 giorni.

Tfr PER TUTTE LE QUALIFICHE 26/26

QUALIFICA DATA INIZIO DATA FINE

ANZIANITÀ RETRIBUZIONE

UTILE

DA ANNI

AD ANNI

APP.

PROFESS. 01/07/2006

0 99 26/26

APPRENDISTI 01/12/1981

0 99 26/26

APPRENDISTI

(42 ORE) 01/12/1981 30/04/1990 0 99 26/26

APPRENDISTI

(44 ORE) 01/12/1981

0 99 26/26

APPRENDISTI

(45 ORE) 01/12/1981

0 99 26/26

IMPIEGATI 01/12/1981

0 99 26/26

IMPIEGATI

(42 ORE) 01/12/1981 30/04/1990 0 99 26/26

IMPIEGATI

(44 ORE) 01/12/1981

0 99 26/26

IMPIEGATI

(45 ORE) 01/12/1981

0 99 26/26

OPERAI 01/12/1981

0 99 26/26

OPERAI (42

ORE) 01/12/1981 30/04/1990 0 99 26/26

OPERAI (44

ORE) 01/12/1981

0 99 26/26

23

OPERAI (45

ORE) 01/12/1981

0 99 26/26

Retribuzione imponibile TFR

La retribuzione utile ai fini dell'indennità di anzianità, si basa sull'ultima

mensilità percepita dal dipendente in costanza di rapporto di lavoro, da

moltiplicare per tutti gli anni di servizio prestati nell'azienda dopo essere stata

aumentata di 1/12 delle mensilità aggiuntive previste dai contratti dei vari

settori.

01/10/1937 31/05/1982

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto costituiscono

retribuzione utile i seguenti valori: Paga base nazionale conglobata; Tredicesima

mensilità e quattordicesima mensilità; Scatti di anzianità; Acconti su futuri aumenti

contrattuali; Aumenti di merito e/o superminimi e/o assegni ad personam erogati con

carattere di continuità.

La retribuzione annua, utile ai fini del trattamento di fine rapporto, comprende

tutte le somme, incluso l'equivalenza delle prestazioni in natura, corrisposte in

dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l'esclusione di

quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della

prestazione di lavoro nel corso dell'anno per infortunio, malattia, gravidanza e

puerperio, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia

prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione utile

ai fini del trattamento di fine rapporto, l'equivalente della retribuzione a cui il

lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di

lavoro.

01/06/1982

D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E

ISTITUTO DAL AL NOTE

Apprendistato Concesso per: - Tutti i comparti: durata 2 anni (elevabile a 3 anni

in specifici comparti, es. Cuoco capo partita nelle Aziende

alberghiere e nei Pubblici esercizi, Segretario ricevimento e cassa

o amministrazione, nei Complessi turistico-ricettivi dell’aria

aperta, gastronomo e pasticcere, nei Pubblici esercizi, ed alcune

qualifiche nelle Imprese di viaggi e turismo) - Diplomati di Istituti o

Scuole professionali, per le mansioni corrispondenti al diploma: 12

mesi

03/05/1990 30/09/1994

Assumibili con età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20

anni (Imprese di viaggi e turismo) Concesso per: - Tutti i comparti:

durata 3 anni (elevabile a 4 anni in specifici comparti, es. Cuoco

capo partita, nelle Aziende alberghiere e nei Pubblici esercizi,

Segretario ricevimento e cassa o amministrazione, nei Complessi

turistico-ricettivi dell’aria aperta, gastronomo e pasticcere, nei

Pubblici esercizi, ed alcune qualifiche nelle Imprese di viaggi e

turismo) Qualifiche ammesse (Imprese di viaggi e turismo): Livello

4 e 5 salvo alcune eccezioni e Livello 3 e superiori (max 22 anni) se

in possesso di titolo di studio scuola media superiore, maturità o

titolo equipollente.

01/10/1994 31/12/1998

Concesso per le seguenti qualifche: - Livello III: durata 48 mesi -

Livello IV e V: durata 36 mesi - Livello VI S: durata 24 mesi - Livello

VI: durata 18 mesi

01/01/1999 30/06/2007

D.Lgs 276/2003

Concesso per le seguenti qualifche: - Livello 2, 3, 4: durata 48

mesi; - Livello 5, 6 Super: durata 36 mesi; - Livello 6: durata 24

mesi. Trattamento economico: - 1 anno: 80% della retribuzione

dei lavoratori qualificati di pari livello; - 2 anno: 85% della

retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello; - 3 anno: 90%

della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello; - 4 anno:

95% della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello. Per

gli apprendisti assunti prima dell'1/7/2007 continueranno ad

applicarsi le disposizioni del CCNL 19/7/2003.

Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non

abbia mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui

contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro

mesi precedenti.

01/07/2007 25/04/2012

24

D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E

01/05/2014 30/04/17 APPRENDISTATO

Livello da conseguire Durata*

I Livello Non ammesso

Dal II al V livello 36 mesi

VI livello 24 mesi

VI Super e VII livello Non ammesso

* Salvo quanto previsto in casi particolari, ad es. attività artigianali

NUMERO DEGLI APPRENDISTI *

Numero di lavoratori qualificati o specializzati presenti in azienda

Numero di apprendisti per micro imprese (fino 9 lavoratori in forza)

Numero di apprendisti per aziende con 10 o più lavoratori in forza

Da 0 a 2 Fino a 3 Fino a 3

Da 3 in poi Fino a 1 apprendista per ogni lavoratore

qualificato o specializzato

Fino a 2 apprendisti ogni 3 lavoratori

qualificati o specializzati

* Ad eccezione delle imprese artigiane

RETRIBUZIONE (già riportata nella sezione retribuzioni)

Periodo di apprendistato Retribuzione spettante

Primi 12 mesi 60% della retribuzione del livello di destinazione

Dal 13° al 24° mese 70% della retribuzione del livello di destinazione

Dal 25° al 36° mese 80% della retribuzione del livello di destinazione

Dal 37° al 48° mese 85% della retribuzione del livello di destinazione

Dal 49° al 60° mese 90% della retribuzione del livello di destinazione

D.Lgs. 167/2011:

La durata massima del contratto di apprendistato

professionalizzante o di mestiere è la seguente: - 36 mesi per i

livelli 2, 3, 4, 5, 6S;

- 24 mesi per il livello 6.

Le parti hanno stabilito che per alcune figure professionali indicate

in allegato al nuovo accordo, la durata massima è fissata in 48

mesi.

Trattamento economico:

- 1 anno: 80% della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari

livello;

- 2 anno: 85% della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari

livello;

- 3 anno: 90% della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari

livello;

- 4 anno: 95% della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari

livello.

Il numero di apprendisti nelle singole unità produttive non potrà

superare la proporzione di un apprendista per ogni lavoratore

qualificato.

L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori

qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere

apprendisti in numero non superiore a tre. Il datore di lavoro non

potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in

servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di

apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi

precedenti.

26/04/2012

Contratto a termine - Assunzioni consentite (escluso sostituzioni per ferie e aspettative

diverse dalla legge 230/62): Max 3 in unità produttive da 1 a 3

dipendenti in organico a tempo indeterminato, max 4 in unità da 4

a 9 dipendenti, max 5 in unità da 10 a 50 dipendenti e max 10% in

unità produttive con oltre 50 dipendenti; Min 3 in aziende a

conduzione dD - Assunzioni ulteriori consentite, rispetto a quelle

previste per legge, in caso di: (a) incrementi di attività; (b)

sostituzione lavoratori in ferie e aspettative diverse dalla legge

230/62; (c) servizi definiti e predeterminati non affrontabili col

normale organico - Durata max 6 mesi nei precedenti casi a) e c)

01/07/1994 30/06/1998

- Assunzioni consentite (escluso sostituzioni per ferie e aspettative

diverse dalla legge 230/62): Max 4 in unità produttive da 0 a 4

dipendenti in organico a tempo indeterminato e cfl, max 5 in unità

da 5 a 9 dipendenti, max 6 in unità da 10 a 25 dipendenti, max 7 in

unità da 26 a 35 dipendenti, max 10 in unità da 36 a 50

dipendenti, max 22% in unità produttive con oltre 50 dipendenti

(max 17% per ogni singola fattispecie) - Assunzioni ulteriori

consentite, rispetto a quelle previste per legge, in caso di: (a)

incrementi di attività; (b) sostituzione lavoratori in ferie,

aspettative diverse dalla legge 230/62 o dimessi senza preavviso

(per max 2 mesi); (c) servizi definiti e predeterminati non

affrontabili col normale organico - Durata da 1 a 6 mesi nei

precedenti casi a) e c); nel caso b) durata max 1 mese, prorogabile

in assenza di lavoratori disponibili, con la stessa qualifica, per cui

ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2, legge n. 56

del 1987 - Concesso per le seguenti qualifiche: Livello VI S e

superiori più alcune qualifiche del Livello VI.

01/07/1998 31/12/2001

- Assunzioni consentite con contratti a termine: incrementi

temporanei di attività, nuove professionalità, adeguamento

sistema informativo / contabile o del controllo di gestione / di

qualità, prevenzione / sicurezza sul lavoro, lavorazioni con termini

01/01/2002 20/11/2012

25

D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E

vincolanti di esecuzione, sostituzione / affiancamento lavoratori

assenti (ferie, malattia, part-time, temporaneo trasferimento,

ecc.), lavorazioni in aziende stagionali già previste nell'elenco

allegato al D.P.R. 7/10/1963, n. 1525, come modificato dal D.P.R.

11/7/1995, n. 378, periodi connessi a festività, manifestazioni,

iniziative promozionali, ecc. - Assunzioni consentite per lavoro

temporaneo: incrementi di attività, sostituzione lavoratori in ferie,

in aspettative diverse da L. n. 230/1962 o con rapporto risolto

senza preavviso (durata max 2 mesi), servizi predeterminati non

eseguibili con il normale organico - N. contratti a termine: max 4

in unità produttive con n. dipendenti a tempo indeterminato e cfl

da 0 a 4, max 6 in unità da 5 a 9 dipendenti, max 7 in unità da 10 a

25 dipendenti, max 9 in unità da 26 a 35 dipendenti, max 12 in

unità da 36 a 50 dipendenti e max 20% in unità oltre 50

dipendenti - Durata contratti a termine per avvio nuove attività:

max 12 mesi elevabili a 24 mesi dalla contrattazione integrativa,

territoriale / aziendale - N. lavoratori temporanei, escluso

sostituzione lavoratori assenti per ferie e aspettative diverse da L.

230/62: Max 8% lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e

cfl; Min 3.

01/05/2014 30/04/17 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Base di computo * Lavoratori impiegabili con contratto a termine

0 – 5 5

6 – 9 7

10 – 15 9

16 – 49 15

oltre 49 40%

* Costituita dal n. dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell’anno di assunzione nell’unità produttiva all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti.

PRINCIPALI NOVITA’ SUL CONTRATTO A TERMINE

- Recepimento delle nuove disposizioni ex D.L. 34/2014 (“jobs act”);

- Esenzione dai limiti quantitativi nelle le seguenti ipotesi:

a) Stagionalità (imprese che osservano, nel corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura non inferiore a tre mesi);

b) Intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;

c) Fase di avvio di nuove attività;

d) Sostituzione e affiancamento di lavoratori temporaneamente assenti (es.: malattia, infortunio, assegnazione ad altra sede etc.);

e) Cause di forza maggiore, eventi o calamità naturali.

- Potenziamento del diritto di precedenza nell’assunzione riconosciuto ai lavoratori che abbiano già prestato servizio nella stessa

azienda nelle ipotesi a) e b).

- Assunzioni consentite con contratti a termine: incrementi

temporanei di attività, nuove professionalità, adeguamento

sistema informativo / contabile o del controllo di gestione / di

qualità, prevenzione / sicurezza sul lavoro, lavorazioni con termini

vincolanti di esecuzione, sostituzione / affiancamento lavoratori

assenti (ferie, malattia, part-time, temporaneo trasferimento,

ecc.), lavorazioni in aziende stagionali già previste nell'elenco

allegato al D.P.R. 7/10/1963, n. 1525, come modificato dal D.P.R.

11/7/1995, n. 378, periodi connessi a festività, manifestazioni,

iniziative promozionali, ecc. - Assunzioni consentite per lavoro

temporaneo: incrementi di attività, sostituzione lavoratori in ferie,

in aspettative diverse da L. n. 230/1962 o con rapporto risolto

senza preavviso (durata max 2 mesi), servizi predeterminati non

eseguibili con il normale organico - N. contratti a termine: max 4

in unità produttive con n. dipendenti a tempo indeterminato e cfl

da 0 a 4, max 6 in unità da 5 a 9 dipendenti, max 7 in unità da 10 a

25 dipendenti, max 9 in unità da 26 a 35 dipendenti, max 12 in

unità da 36 a 50 dipendenti e max 20% in unità oltre 50

dipendenti - Durata contratti a termine per avvio nuove attività:

max 12 mesi elevabili a 24 mesi dalla contrattazione integrativa,

territoriale / aziendale - N. lavoratori temporanei, escluso

sostituzione lavoratori assenti per ferie e aspettative diverse da L.

230/62: Max 8% lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e

cfl; Min 3.

La successione dei contratti a tempo determinato deve avvenire

rispettando i seguenti termini: - 20 giorni dalla data di scadenza di

un contratto di durata fino a sei mesi, - 30 giorni dalla data di

scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi per tutte le

fattispecie che rientrano nei casi di legittima apposizione al un

termine alla durata del contratto di lavoro subordinato nonché in

ogni altra eventuale ipotesi individuata dalla contrattazione di

secondo livello, territoriale o aziendale

21/11/2012

Part Time 01/05/2014 30/04/17 Durata minima del part time - da 18 a 26 ore su base settimanale -

da 64 a 124 ore su base mensile - da 600 a 1352 ore su base annua

01/07/1994 31/12/1998

26

D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E

Durata minima del part time - da 15 a 28 ore su base settimanale -

da 64 a 124 ore su base mensile - da 600 a 1352 ore su base annua

01/01/1999 31/12/2005

Non esistono limiti minimi di orario. E’ possibile l’inserimento di clausole flessibili ed elastiche

Clausole flessibili e clausole elastiche

Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni.

Clausole flessibili: Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione

temporale della prestazione.

Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene

effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.

Clausole elastiche:Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche

relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.

Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno

retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del

31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.

In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dai precedenti commi del presente articolo, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o

elastiche le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per

quote mensili.

Durata minima del Part Time: - 15 ore su base settimanale; - 64

ore su base mensile; - 600 ore su base annua. Part-time week-end:

- Min. 8 ore settimanali, per il fine settimana, con studenti. La

prestazione giornaliera di durata inferiore a 4 ore non potrà

essere frazionata nell'arco della giornata. Clausole flessibili: La

collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere

modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di

esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o

sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito

dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le

sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non

inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota

di retribuzione. Clausole elastiche: Nei contratti di tipo verticale e

misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono

concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento

della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30%

della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a

seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determino un

incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno

retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione

forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella

misura del 31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della

retribuzione. - In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste

le parti possono concordare un'indennità annuale pari ad almeno

120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.

01/01/2006

Contratto Formazione e lavoro

Non previsto perché abrogato Concesso per le seguenti professionalità: - Elevata: III livello o

superiori, con una durata di 24 mesi (tipo a.2) - Intermedia: IV e V

livello, con una durata di 24 mesi (tipo a.1) - Adeguamento

capacità professionali: tutti i livelli escluso il VI S e VII con una

durata di 12 mesi (tipo b)

01/07/1994 31/12/2003

Contratto di inserimento

Non previsto perché abrogato Si applica ai lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel

comparto: 12 mesi di trattamento retributivo previsto per il livello

inferiore a quello di inquadramento

01/01/2004

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO

DETERMINATO

01/05/2014 30/04/17 Base di computo * Lavoratori somministrati

0 – 5 100%

6 – 9 100%

10 – 15 75%

16 – 49 75%

oltre 49 50%

* Costituita dall’organico complessivo dell’unità produttiva all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti, comprensiva dei lavoratori

assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per le aziende di stagione sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo

determinato.

CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO

(c.d. “JOB SHARING”)

01/05/2014 30/04/17 E’ il contratto mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa

subordinata.

Disciplina:

a) I lavoratori possono indicare la percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale svolta da ciascuno;

b) I lavoratori possono determinare una diversa distribuzione dell’orario, informando preventivamente il datore;

c) La retribuzione è corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione al lavoro effettivamente svolto;

27

D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E

d) In caso di risoluzione del rapporto con uno dei due lavoratori, il datore può proporre all’altro la conversione del rapporto in un

contratto a tempo pieno o il proseguimento del rapporto ripartito con un altro lavoratore.

Le imprese hanno l’obbligo di comunicare all’Ente bilaterale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno

precedente.

CONTRATTO DI LAVORO

INTERMITTENTE

01/05/2014 30/04/17 E’ il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in

determinati casi e condizioni.

Disciplina:

a) E’ ammesso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, relative ad attività derivanti da esigenze

tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;

b) Può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando, in tale caso, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° anno di età;

c) E’ vietato in alcuni casi specifici (es.: sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero)

P R E V I D E N Z A C O M P L E M E N T A R E P R E V I D E N Z A C O M P L E M E N T A R E

ISTITUTO

NOTE DAL AL

Fon.Te. Contribuzioni previste per i lavoratori dipendenti del settore Turismo:: - 0,55% (di cui lo

0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a

carico del lavoratore; - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della

retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; - 3,45% della

retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento

dell'iscrizione al fondo; - una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi

all'atto dell'iscrizione, pari a Lire 30.000 di cui 23.000 a carico dell'azienda e 7.000 a carico

del lavoratore. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/93, è prevista

l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al fondo. Al

momento dell'adesione al fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota

di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

09/04/1998 25/04/2012

Fondo non ancora istituito Contribuzioni previste per i lavoratori dipendenti del settore Turismo:: - 0,55% (di cui lo

0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a

carico del lavoratore; - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della

retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; - 3,45% della

retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento

dell'iscrizione al fondo; - una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi

all'atto dell'iscrizione, pari a Lire 30.000 di cui 23.000 a carico dell'azienda e 7.000 a carico

del lavoratore. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/93, è prevista

l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al fondo. Al

momento dell'adesione al fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota

di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Gli apprendisti

possono iscriversi al Fondo di previdenza complementare di settore Fon.te

26/04/2012

A S S I S T E N Z A C O M P L E M E N T A R E A S S I S T E N Z A C O M P L E M E N T A R E

ISTITUTO NOTE NOTE

Assistenza Sanitaria

Fondo non ancora istituito Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo

indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri.

Quote d'iscrizione:

- 15,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda.

01/07/2004 31/12/2004

Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo

indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri.

Quote d'iscrizione:

- 15,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda Contribuzione:

- 7,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda

01/01/2005 30/06/2005

28

A S S I S T E N Z A C O M P L E M E N T A R E A S S I S T E N Z A C O M P L E M E N T A R E

Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo

indeterminato con contratto a tempo pieno, i lavoratori dipendenti da aziende del settore

turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei

quadri.

Quota d'iscrizione:

- 15,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda;

- 8,00 euro per ogni lavoratore a tempo parziale a carico azienda;

Contribuzione:

- 7,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda

01/07/2005 .

31/12/2005

Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo

indeterminato con contratto a tempo pieno, i lavoratori dipendenti da aziende del settore

turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei

quadri.

Quota d'iscrizione:

- 15,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda;

- 8,00 euro per ogni lavoratore a tempo parziale a carico azienda;

Contribuzione:

- 7,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda;

- 5,00 euro per ogni lavoratore a tempo parziale a carico azienda.

01/01/2006 31/12/2007

Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo

indeterminato con contratto a tempo pieno, i lavoratori dipendenti da aziende del settore

turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei

quadri.

Quota d'iscrizione:

- 15,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda;

- 8,00 euro per ogni lavoratore a tempo parziale a carico azienda;

Contribuzione:

- 10,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno e a tempo parziale a carico azienda.

01/01/2008 25/04/2012

Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo

indeterminato con contratto a tempo pieno, i lavoratori dipendenti da aziende del settore

turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei

quadri.

Quota d'iscrizione:

- 15,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda;

- 8,00 euro per ogni lavoratore a tempo parziale a carico azienda;

Contribuzione:

- 10,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno e a tempo parziale a carico azienda. Gli

apprendisti devono essere iscritti ai fondi di assistenza integrativi previsti dalla

contrattazione collettiva

26/04/2012

QuAS Qu.a.s. - Assistenza sanitaria integrativa per la categoria Quadro: - Incremento dl contributo

annuo di L. 70.000 a carico del lavoratore.

01/01/1997 31/12/2004

Qu.a.s. - Assistenza sanitaria integrativa per la categoria Quadro: - Euro 302,00 a carico

dell'azienda; - Euro 42,00 a carico del lavoratore. La quota costitutiva una tantum è fissata in

euro 302 a carico dell'azienda.

01/01/2005 31/12/2007

Qu.a.s. - Assistenza sanitaria integrativa per la categoria Quadro: - Euro 340,00 a carico

dell'azienda; - Euro 50,00 a carico del lavoratore. La quota costitutiva una tantum è fissata in

euro 340 a carico dell'azienda.

01/01/2008

E N T E B I L A T E R A L E N A Z I O N A L E D E L T E R Z I A R I O

EBITEN

E N T E B I L A T E R A L E

ISTITUTO DAL AL NOTE

29

E N T E B I L A T E R A L E N A Z I O N A L E D E L T E R Z I A R I O

EBITEN

E N T E B I L A T E R A L E

Ente Bilaterale E

finanziamento

01/05/2014 30/04/17 Al fine di razionalizzare i costi, evitando in particolare le spese di

costituzione e gestione di un nuovo ente, e al fine di garantire

una migliore efficienza, le Parti hanno deciso di affidare le

funzioni proprie dell’ente bilaterale all’EBITEN, quale ente già

costituito tra le medesime Parti stipulanti il CCNL.

. Le Parti Sociali, attraverso la costituzione dell’EBITEN, hanno

condiviso l’opportunità di sviluppare sul territorio nazionale un

sistema di pariteticità snello ed efficace in grado di razionalizzare

in un unico strumento operativo tutte le attività previste dalla

normativa vigente in capo sia agli enti bilaterali che agli

organismi paritetici. Le Parti pertanto, al fine di razionalizzare i

costi, evitando in particolare le spese di costituzione e gestione

di un nuovo ente bilaterale per ciascun CCNL, e al fine di

garantire una migliore efficienza, hanno individuato, anche per il

presente CCNL, l’EBITEN quale organismo bilaterale di

riferimento così come per tutti gli altri CCNL siglati dalle stesse.

Sono affidate all’EBITEN tutte le funzioni e attività relative al

settore Turismo e Pubblici Esercizi, in particolare sulle seguenti

materie:

- Osservatorio, occupazione, mercato del lavoro, formazione e

qualificazione professionali;

- Welfare e sostegno al reddito;

- Studio dell’evoluzione della normativa europea in materia

sociale;

- Monitoraggio della legislazione nazionale, europea ed

internazionale sulle pari opportunità uomo-donna;

- Garanzia, conciliazione, composizione delle controversie e

arbitrato, certificazione dei contratti;

- Sviluppo della contrattazione e assistenza contrattuale;

- Sviluppo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Contributo dell’1% calcolato sull’ammontare della retribuzione

lorda annua e così ripartito. 0,80% a carico dell'azienda e dello

0,20% a carico del lavoratore. Il codice attribuito dall’Agenzia

delle Entrate è ENBI

L’azienda che ometta il versamento del contributo è tenuta a

corrispondere al lavoratore un elemento distinto della

retribuzione non assorbibile, pari a 30,00 € per 14 mensilità

Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed

agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità

tassativamente previsti dal presente contratto, la quota

contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata

nella misura globale dello 0,40% di paga base e contingenza, di

cui:

- lo 0,20% a carico del datore di lavoro;

- lo 0,20% a carico del lavoratore.

Conseguentemente, l'impresa che ometta il versamento delle

suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un

elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,20% di

paga base e contingenza.L'E.D.R. di cui al comma precedente

viene corrisposto per quattordici mensilità e non è utile ai fini del

computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il

trattamento di fine rapporto.

Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il

versamento di contributi di importo complessivamente inferiore

a L. 100.000 possa essere effettuato con cadenza ultramensile

entro un periodo massimo di dodici mesi.

Il 15% del gettito netto globale è destinato direttamente al

finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale. La quota residua

verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di

norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti

Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti.

La quota di competenza dell'ente bilaterale nazionale è ridotta al

14% per l'anno 1999, al 13% per l'anno 2000 ed al 12% per l'anno

2001. Tali riduzioni si applicano ai soli enti che provvedano alla

regolare consegna dei propri bilanci ed al conseguente

versamento delle somme dovute. La regolarizzazione relativa agli

anni pregressi dovrà avvenire entro l'1/6/99.

L'Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle

somme in questione qualora non venga posto in condizione di

accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti

bilaterali territoriali in relazione ai contributi riscossi

direttamente dagli stessi.

01/01/1997 31/12/2001

. Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed

agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità

tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota

contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata

nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e

contingenza, di cui:

- lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro;

- lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.

Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il

versamento di contributi di importo complessivamente inferiore

a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile

entro un periodo massimo di dodici mesi.

Il quindici per cento del gettito netto globale è destinato

direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale. La

quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del

gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa,

tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente

costituiti.

Sulle somme riscosse per il tramite della convenzione in essere

01/01/2002

30

E N T E B I L A T E R A L E N A Z I O N A L E D E L T E R Z I A R I O

EBITEN

E N T E B I L A T E R A L E

tra l'INPS e le organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL,

la quota di competenza dell'EBNT è ridotta al dieci per cento, con

decorrenza dall'1/1/2004.

I contributi riscossi dall'Ente Bilaterale Nazionale e quelli

attualmente accantonati, dedotto quanto di competenza

dell'EBNT, saranno trasferiti agli enti bilaterali territoriali

regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL

Turismo.

L'Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle

somme in questione qualora non venga posto in condizione di

accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti

bilaterali territoriali in relazione ai contributi riscossi

direttamente dagli stessi.

P A R T E S P E C I A L E

P A R T E S P E C I A L E

ISTITUTO DAL AL NOTE

A Z I E N D E C H E S V O L G O N O S E R V I Z I D I T R A S P O R T O , E D A T T I V I T À C O N N E S S E ,

P R E V A L E N T E M E N T E I N A M B I T O T U R I S T I C O

Il CCNL ha disciplinato, in modo innovativo, i rapporti di lavoro

delle aziende che svolgono servizi di trasporto e simili

prevalentemente in ambito turistico, per assicurare le adeguate

tutele contrattuali ad un comparto che spesso non trova una

disciplina collettiva.

A tale scopo, esemplificativamente, il Titolo XVII del CCNL si

riferisce a: attività di trasporto di turisti e/o trasporto merci (es.:

bagagli); noleggio autobus con conducente; noleggio auto con o

senza autista, locazione veicoli e mezzi di locomozione di altro

genere; noleggio motoscafi, aliscafi e barche in genere, servizi di

trasporto persone mediante imbarcazioni di qualsiasi genere;

servizi ai turisti e/o di assistenza ai passeggeri (es.: informazioni,

accoglienza e ricevimento presso località turistiche, guida turistica

etc.); autorimessa, posteggio e/o custodia autovetture su suolo

pubblico e/o privato.

La normativa del Titolo XVII, tanto nelle declaratorie quanto nei

profili professionali riportati a titolo esemplificativo, si muove in

un’ottica di armonizzazione con quanto previsto nella parte

generale del CCNL e con le qualifiche professionali stabilite negli

altri comparti, al fine di tutelare meglio i lavoratori del comparto

trasporti e servizi turistici.

Grazie alla disciplina contenuta nella parte speciale, hanno trovato

adeguata tutela contrattuale alcune figure professionali in forte

espansione nel mercato lavorativo come, ad esempio, guide

turistiche, personal shopper, personale di cortesia e di assistenza di

bordo e di terra per assistenza e customer care, traduttori e

interpreti, etc.

Stante la peculiarità del settore, la disciplina speciale del CCNL

ha inoltre previsto norme apposite:

31

P A R T E S P E C I A L E

P A R T E S P E C I A L E

- Per conducenti e personale viaggiante, al fine di garantire la

continuità dei servizi ma anche un riposo adeguato a tali

lavoratori;

- Per le imprese di noleggio auto senza autista, locazione veicoli e

mezzi di locomozione di altro genere (es.: scooter, biciclette etc.);

noleggio motoscafi, aliscafi e barche in genere, al fine di assicurare

la necessaria flessibilità in ordine a periodi di maggior richiesta di

servizio, ai quali corrispondono equivalenti riposi di conguaglio nei

periodi di minore richiesta di servizio.

F O N D O I N T E R P R O F E S S I O N A L E F O N D O F O R M A Z I E N D A

F O N D O I N T E R P R O F E S S I O N A L E

ISTITUTO DAL AL NOTE

Fondo Interprofessionale

01/05/2014 30/04/17 Le Parti hanno individuato nel Fondo FORMAZIENDA l’ente

interprofessionale per la formazione permanente e continua dei

lavoratori, anche in materia di apprendistato per la formazione

dei tutor aziendali e degli apprendisti stessi.