CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI N LAVORO “TURISMO E …°-ANALISI... · che autonomia operativa...
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1
N
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO “TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI”
SISTEMA COMMERCIO IMPRESA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO “TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI”
CONFCOMMERCIO
ISTITUTO DAL AL NOTE NOTE DAL AL
Parti Stipulanti 01/05/2014 30/04/17 - Sistema Commercio e Impresa
- FESICA – CONFSAL
- CONFSAL – FISALS
- CONFSAL
FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, CONFCOMMERCIO, INTERSIND,
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.
01/07/1994 31/12/2001
FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, CONFCOMMERCIO, FEDERRETI,
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.
01/01/2002 25/04/2012
FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, FEDERRETI, FILCAMS-CGIL,
FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.
26/04/2012
Contratti in sintesi 1. COMUNICATO REDAZIONALE 22/4/2013; 2. VERBALE DI ACCORDO
21/11/2012; 3. VERBALE DI ACCORDO 17/4/2012; 4. CCNL 20/2/2010; 5.
VERBALE DI ACCORDO 12/6/2008; 6. IPOTESI DI ACCORDO 26/7/2007; 7.
COMUNICATO REDAZIONALE 10/7/2006; 8. CCNL 19/7/2003; 9. CCNL
22/1/1999; 10. IPOTESI DI ACCORDO 22/1/1999; 11. IPOTESI DI
ACCORDO 19/07/1996; 12. CCNL 6/10/1994.
01/07/1994
Sfera di applicazione Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di
lavoro del personale dipendente delle aziende di seguito elencate: Aziende
alberghiere, alberghi diurni, ostelli, affittacamere e “bed and breakfast”,
attività di agriturismo, Complessi turistico-ricettivi all'aria aperta, campeggi,
parchi divertimenti, Centri termali, SPA e centri benessere integrati in
strutture ricettive, Musei privati, organizzatori di mostre ed esposizioni,
Pubblici esercizi, Stabilimenti balneari, Imprese e agenzie di viaggi e turismo,
Porti ed approdi turistici, Rifugi alpini, Aziende che svolgono servizio di
trasporto, ed attività connesse, prevalentemente in ambito turistico.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti
di lavoro tra le aziende indicate ed il relativo personale dipendente:
Aziende Alberghiere, Complesso Turistico - Ricettivi dell'Aria Aperta,
Aziende Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni, Imprese
di Viaggi e Turismo e Porti ed Approdi Turistici
01/07/1994 30/06/1998
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti
di lavoro tra le aziende indicate ed il relativo personale dipendente:
Aziende Alberghiere, Complesso Turistico - Ricettivi dell'Aria Aperta,
Aziende Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni, Imprese
di Viaggi e Turismo, Porti ed Approdi Turistici e Rifugi alpini
01/07/1998 31/12/2009
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti
di lavoro tra le aziende indicate ed il relativo personale dipendente:
Aziende Alberghiere, Complesso Turistico - Ricettivi dell'Aria Aperta,
Aziende Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni, Imprese
di Viaggi e Turismo, Tour operator e Network di Aagenzie di Viaggi e
Turismo, Porti ed Approdi Turistici e Rifugi alpini
01/01/2010
Classificazione INPS 10421 - 40421 Produzione di piatti pronti a base di pasta; 70501 Rifugi di
montagna; 70501 alberghi; 70501 villaggi turistici; 70501 ostelli della
gioventù; 70501 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per
vacanze, bed and breakfast, residence; 70501 aree di campeggio e aree
attrezzate per camper e roulotte; 50102 Attività di ristorazione connesse alle
aziende agricole; 70504 Gelaterie e pasticcerie ambulanti; 70502
Ristorazione ambulante; 70502 Ristorazione su treni e navi; 70705 Mense;
70705 Catering continuativo su base contrattuale; 70505 – 70709 Bar e altri
11808 Attività riguardanti i parchi di divertimento; 40404 Pizzerie e
rosticcerie; 70501 Rifugi di montagna; 70502 Bar e caffè; 70705
Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting); 70709 Bar, caffè con
intrattenimento e spettacolo ;
01/01/2004
2
esercizi simili senza cucina; 70401 attività delle agenzie di viaggio; 70401
attività dei tour operatori; 70401 attività delle guide e degli accompagnatori
turistici; 20101 – 30101 – 70709 attività di musei; 70708 – 70709 Gestione di
apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a
gettone; 11808 – 70708 Parchi di divertimento e parchi tematici; 70705 – 70709 Discoteche, sale da ballo night-club e simili; 70503 stabilimenti
balneari; 70705 sale gioco e biliardi; 11501 – 41501 traporto mediante
noleggio di autovetture da rimessa con conducente; 11501 – 41501 – 20102 altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.; 11502 – 41502
trasporto marittimo e costiero passeggeri; 11505 movimento merci relativo
ad altri trasporti terrestri; 70401 gestione di parcheggi e autorimesse.
Classificazione ATECO 108505 Produzione di piatti pronti a base di pasta ; 552030 Rifugi di
montagna; 551000 alberghi; 552010 villaggi turistici; 552020 ostelli della
gioventù; 552051 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti
per vacanze, bed and breakfast, residence; 552052 attività di alloggio
connesse alle aziende agricole; 553000 aree di campeggio e aree attrezzate
per camper e roulotte; 561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende
agricole ; 561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti ; 561042 Ristorazione
ambulante ; 561050 Ristorazione su treni e navi; 562910 Mense ; 562920
Catering continuativo su base contrattuale ; 563000 Bar e altri esercizi simili
senza cucina ; 791100 attività delle agenzie di viaggio; 791200 attività dei
tour operator; 799020 attività delle guide e degli accompagnatori turistici;
910200 attività di musei; 920002 Gestione di apparecchi che consentono
vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone; 932100 Parchi di
divertimento e parchi tematici ; 932910 Discoteche, sale da ballo night-club
e simili ; 932920 stabilimenti balneari; 932930 Sale giochi e biliardi; 493220 trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente; 493909 altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.; 501000 trasporto marittimo e costiero di passeggeri; 522440 movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri; 525150 gestione di parcheggi e autorimesse.
15850 Pizzerie e rosticcerie; 55212 Rifugi di montagna; 55302
Ristorazione con preparazione di cibi da asporto; 55303 Ristorazione su
treni e navi; 55304 Gelaterie e pasticcerie con somministrazione; 5530A
Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina; 5530B Servizi
di ristorazione in self-service; 5540A Bar e caffè; 5540C Bar, caffè con
intrattenimento e spettacolo ; 55510 Mense ; 55520 Fornitura di pasti
preparati (catering, banqueting); 92330 Attività riguardanti i parchi di
divertimento; 92341 Sale da ballo e simili; 92710 Attività riguardanti le
lotterie, le scommesse, la case da gioco; 92722 Sale giochi e biliardi;
01/01/2004
Classificazione ATECO 108505 Produzione di piatti pronti a base di pasta ; 552030 Rifugi di
montagna ; 561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende
agricole ; 561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti ; 561042 Ristorazione ambulante ; 561050 Ristorazione su treni e navi ; 562910 Mense ; 562920 Catering continuativo su base contrattuale ; 563000 Bar
e altri esercizi simili senza cucina ; 920002 Gestione di apparecchi che
consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone ; 932100 Parchi di divertimento e parchi tematici ; 932910 Discoteche, sale da
ballo night-club e simili ; 932930 Sale giochi e biliardi ;
01/01/2007
INQUADRAMENTO
SISTEMA COMMERCIO IMPRESA CONFCOMMERCIO
ISTITUTO DAL AL NOTE NOTE DAL AL
Livello QUADRO B 01/05/2014 30/04/17 Lavoratori con funzioni direttive ed autonomia decisionale ed operativa ai fini
dell'attuazione degli obiettivi aziendali, responsabili di unità aziendali la cui struttura
organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa.
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per
l' attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito,
abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non
sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia
decisionale ed operativa.
01/07/1994
Livello QUADRO A Lavoratori con funzioni direttive e con un ruolo di rilevante importanza ai fini della
definizione e della attuazione di obiettivi; hanno autonomia decisionale e ampi poteri
discrezionali per la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi
della azienda. A tale qualifica corrisponde un alto livello di responsabilità
Appartengono a questo livello della categoria Quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per
l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi
qualificati per la definizione degli obiettivi dell' Azienda e svolgano, con carattere di continuità,
un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali
lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri
discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi
dell’azienda.
01/07/1994
I Livello Lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da
iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto
professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'
01/07/1994
3
INQUADRAMENTO
SISTEMA COMMERCIO IMPRESA CONFCOMMERCIO
responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di
un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda. ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere
generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell' azienda.
II Livello Lavoratori con mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa
nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di
coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta
una particolare competenza professionale.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa
che autonomia operativa nell' ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con
funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è
richiesta una particolare competenza professionale.
01/07/1994
III Livello Lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, che comportano
particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o
prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell' ambito delle
proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità
professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i
lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno
anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori.
01/07/1994
IV Livello Lavoratori che svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di
vendita e relative operazioni complementari, in possesso di conoscenze specialistiche
comunque acquisite.
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche
preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-
pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di
conoscenze specialistiche comunque acquisite.
01/07/1994
V Livello Lavoratori in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, che svolgono
compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro. Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità
tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.
01/07/1994
VI Livello Super Lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che
eseguono lavori di normale complessità. Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche
comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità.
01/07/1994
VI Livello Lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed
elementari conoscenze professionali. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale
addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.
01/07/1994
VII Livello Lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate. Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già
attrezzate.
01/07/1994
MANSIONI
SISTEMA COMMERCIO IMPRESA CONFCOMMERCIO
LIVELLO AZIENDE ALBERGHIERE
QUADRO A 1. direttore.
QUADRO B 1. vice direttore 2. food and beverage manager 3. room division manager 4. capo settore commerciale - capo settore marketing 5. capo
settore amministrativo - capo settore personale 6. capo settore acquisti – economato 7. capo settore tecnico 8. capo centro edp 9. capo
settore sedi congressuali alberghiere e manifestazioni
I Livello 1. capo ricevimento 2. responsabile dei servizi prenotazione 3. responsabile vendite centralizzate 4. responsabile tecnico di area 5. analista sistemista 6. responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria 7. responsabile tecnico area alberghiera
villaggi turistici 8. responsabile della comunicazione istituzionale 9. capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine 10. altre
qualifiche di valore equivalente
II Livello 1. responsabile di ristorante 2. primo portiere 3. primo maître d'hotel 4. capo cuoco 5. prima governante 6. responsabile impianti tecnici
7. responsabile della formazione nelle strutture scolastiche per l'istruzione e la formazione professionale turistica ed alberghiera 8. capo
barman 9. coordinatore del centro prenotazioni 10. capo servizio amministrativo 11. capo servizio personale 12. capo c.e.d. 13. analista -
programmatore c.e.d. 14. assistente del direttore 15. funzionario di vendita 16. cassiere centrale 17. altre qualifiche di valore
equivalente
III Livello 1. impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo 2. controllo amministrativo 3. corrispondente in lingue estere 4.
segretario ricevimento cassa o amministrazione 5. portiere unico 6. segretario con funzioni di portineria 7. coordinatore ricevimento
villaggi turistici 8. prima guardarobiera consegnataria 9. dietologo diplomato 10. infermiere diplomato professionale 11.
fisiochinesiterapista diplomato 12. coordinatore reparto cure sanitarie 13. cuoco unico 14. sotto capo cuoco 15. governante unica 16. coordinatore housekeeping villaggi turistici 17. capo operaio 18. primo barman 19. maître 20. primo sommelier 21. capo centralinista 22. impiegato addetto alla comunicazione istituzionale senza capo 23. economo e/o magazziniere consegnatario 24. portiere di notte 25.
4
MANSIONI
SISTEMA COMMERCIO IMPRESA CONFCOMMERCIO
operaio specializzato provetto 26. programmatore c.e.d. 27. altre qualifiche di valore equivalente
IV Livello 1. segretario 2. stenodattilografa con funzioni di segreteria 3. addetto a macchine elettrocontabili 4. guardarobiera unica consegnataria 5. portiere (ex secondo portiere ed ex turnante) 6. cuoco capo partita 7. chef de rang, sala, piani, vini (sommelier), trinciatore 8. seconda
governante 9. barman, barwoman 10. capo lavandaio, dispensiere, cantiniere e caffettiere 11. centralinista lingue estere 12. capo garage 13. capo giardiniere 14. operaio specializzato 15. addetto fangoterapia 16. massoterapista 17. infermiere 18. estetista 19. istruttore di
nuoto con brevetto 20. istruttore di ginnastica correttiva 21. operatore c.e.d. 22. conducente di automezzi pesanti 23. altre qualifiche di
valore equivalente
V Livello 1. centralinista 2. telescriventista 3. magazziniere comune con funzioni operaie 4. assistente ai bagnanti (ex marinaio di salvataggio) 5. addetto amministrazione personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla segreteria, al controllo merci e movimento
personale, con mansioni d'ordine 6. cassiere bar ristorante 7. dattilografo 8. conduttore con lingue 9. autista 10. giardiniere 11. pulitore,
lavatore a secco 12. lavandaio unico 13. capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica 14. caffettiere, dispensiere, cantiniere o unici 15. facchino di notte e/o guardiano di notte anche con compiti di controllo alla porta e movimento clienti 16. guardia giurata 17. cameriera sala e piani 18. conducente automezzi leggeri 19. operaio qualificato 20. demi chef de rang su servizio di sala organizzato in
ranghi 21. cuoco, cameriere, barista 22. operatore pizza 23. addetto alla sicurezza 24. operatore macchine perforatrici e/o verificatrici o
meccanografico 25. addetto alle operazioni di trasporto del fango 26. addetto alle inalazioni 27. assistente di portineria 28. altre
qualifiche di valore equivalente
VI Livello Super
1. commis di cucina, sala e piani, bar, diplomato 2. addetto ai servizi di camera negli esercizi a struttura complessa 3. altre qualifiche di
valore equivalente
VI Livello 1. addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e degli ambienti di lavoro 2. addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non diplomato 3. addetto portineria 4. lavandaio 5. conduttore 6. garagista 7. rammendatrice, cucitrice, stiratrice 8. facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli 9. cameriera ai piani 10. cameriera villaggi turistici 11. addetto
mensa personale 12. vetturiere 13. aiuto reparto cure sanitarie 14. altre qualifiche di valore equivalente
VII Livello 1. personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni 2. vestiarista 3. addetto al mangano ed
alla stiratura con apparecchi automatici 4. commissioniere 5. altre qualifiche di valore equivalente
LIVELLO APPRODI TURISTICI
QUADRO A 1. direttore del porto.
QUADRO B 1. vice direttore del porto
I Livello 1. responsabile tecnico o amministrativo del porto; nostromo 2. altre qualifiche di valore equivalente
II Livello 1. capo ufficio tecnico o amministrativo 2. responsabile tecnico dei sistemi di sorveglianza 3. responsabile tecnico dei mezzi nautici 4. altre qualifiche di valore equivalente
III Livello 1. impiegato di concetto; sommozzatore-ormeggiatore 2. operaio specializzato provetto 3. addetto alla torre di controllo 4. altre
qualifiche di valore equivalente
IV Livello 1. ormeggiatore con cumulo di mansioni 2. operaio specializzato con cumulo di mansioni 3. impiegato d’ordine 4. altre qualifiche di
valore equivalente
V Livello 1. operaio qualificato addetto ai servizi portuali, ivi compresi quelli di ausilio all’ormeggio in banchina 2. giardiniere 3. altre qualifiche di
valore equivalente
VI Livello Super
1. operaio comune addetto ai servizi portuali 2. altre qualifiche di valore equivalente
VI Livello 1. operatore unico dei servizi di pulizia 2. altre qualifiche di valore equivalente
VII Livello 1. inserviente generico 2. altre qualifiche di valore equivalente
MANSIONI
5
MANSIONI
SISTEMA COMMERCIO IMPRESA CONFCOMMERCIO
LIVELLO COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DELL’ARIA APERTA
QUADRO A 1. direttore
QUADRO B 1. direttore di campeggio o villaggio turistico ove sia esclusa la figura di direttore di categoria A 2. vice direttore di A 3. vice direttore
commerciale, tecnico, turistico amministrativo
I Livello 1. capo settore commerciale responsabile delle operazioni ristorazione e vendita di alimenti e merci varie 2. altre qualifiche di valore
equivalente
II Livello 1. responsabile di settore commerciale o di servizio (ristorazione, vendita di alimenti e merci varie) senza autonomia amministrativa di
gestione 2. responsabile impianti tecnici 3. capo servizio amministrativo 4. capo cuoco 5. altre qualifiche di valore equivalente
III Livello 1. segretario di direzione corrispondente in lingue estere 2. capo operaio coordinatore del lavoro degli operai inquadrati a livello
inferiore 3. magazziniere consegnatario senza responsabilità amministrativa di conduzione 4. segretario ricevimento e cassa o
amministrazione 5. cuoco unico con autonomia operativa specifica ed adeguate capacità professionali 6. impiegato di concetto 7. capo
ufficio contabile - impiegato di concetto 8 altre qualifiche di valore equivalente
IV Livello 1. capo squadra elettricisti, capo squadra idraulici, capo squadra falegnami, capo squadra dipintori, capo squadra muratori, coordinatori
del lavoro degli operai inquadrati ai livelli inferiori 2. operaio specializzato 3. infermiere 4. stenodattilografa con funzioni di segreteria 5. commesso vendita al pubblico 6. cameriere, chef de rang con autonomia esecutiva e conoscenze specialistiche 7. altre qualifiche di
valore equivalente
V Livello 1. centralinista 2. magazziniere comune 3. addetto all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa,
alla cassa bar, alla cassa ristorante, alla cassa negozi vari etc, alla segreteria, al controllo clienti e movimento personale, con mansioni
d'ordine 4. controllore di campeggio senza autonomia decisionale 5. sorvegliante di infanzia non diplomato 6. dattilografo 7. conducente
automezzi e natanti 8. aiuto commesso 9. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita ed alla ristorazione – impiegato d'ordine 10. cameriere di bar 11. barista 12. banconiere di tavola calda 13. cuoco, cameriere con funzioni di carattere semplice e ripetitivo 14. pizzaiolo 15. addetto ai campi sportivi ed ai giochi ad eccezione del personale addetto esclusivamente alle pulizie 16. addetto alla
manutenzione delle aree verdi con patentino uso veleni 17. assistente ai bagnanti (bagnino) 18. operaio qualificato intendendosi per
lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed attrezzature 19. addetto a mansioni di ordine 20. capo squadra del personale di fatica e/o pulizie 21. addetto/a ai servizi di alloggio e ristorazione 22. addetto alla sicurezza 23. altre
qualifiche di valore equivalente
VI Livello Super
1. commis di cucina 2. commis di ristorante 3. commis di bar 4. altre qualifiche di valore equivalente
VI Livello 1. operaio comune e/o generico 2. guardiano notturno e diurno 3. sorvegliante di ingresso 4. accompagnatore su campo 5. commis di
cucina, ristorante, bar, banco bar, self service, tavola calda 6. stiratrice 7. lavandaio 8. addetto ai servizi di spiaggia 9. custode 10. cameriera/e villaggi turistici 11. cameriera/e camping 12. aiuto ricezionista 13. altre qualifiche di valore equivalente
VII Livello 1. personale di fatica e/o pulizia anche dei servizi igienici 2. fattorino 3. altre qualifiche di valore equivalente
MANSIONI
LIVELLO PUBBLICI ESERCIZI
QUADRO A 1. capo area di catena di esercizi 2. direttore 3. gerente 4. capo servizi amministrativi catering
QUADRO B 1. vice direttore 2. responsabile area mense 3. capo del personale 4 economo responsabile del settore acquisti con autonomia tecnica ed
amministrativa di gestione 5. responsabile punto vendita (esercizi minori) con direzione esecutiva di un esercizio minore 6. capo zona
manutenzione
I Livello 1. superintendente catering 2. capo servizio catering 3. ispettore amministrativo catena d'esercizi 4. assistente senior con esperienza di
gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali (ristorante, market, bar-snack, servizi, ecc.) di un pubblico esercizio 5. altre
qualifiche di valore equivalente
II Livello 1. direttore servizio mensa o capo impianto mensa 2. capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere) 3. capo laboratorio pasticceria 4. responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto) 5. primo maître o capo servizio sala 6. ispettore mensa 7. responsabile impianti tecnici 8. capo cuoco p.e. e ristorazione collettiva 9. capo contabile 10. operatore o
procuratore doganale catering 11. capo ufficio catering 12. supervisore catering 13. primo barman p.e. 14. capo barista, responsabile
dei servizi di banco – bar 15. capo banconiere di pasticceria che sovraintenda ai servizi del relativo negozio o reparto annesso a pubblico
esercizio 16. magazziniere consegnatario o economo con responsabilità tecnico amministrativa del magazzino 17. cassiere centrale
6
MANSIONI
SISTEMA COMMERCIO IMPRESA CONFCOMMERCIO
catering 18. capo c.e.d. 19. analista - programmatore c.e.d. 20. assistente di direzione, che sovraintenda alla gestione esecutiva di un
settore commerciale di un pubblico esercizio 21. altre qualifiche di valore equivalente
III Livello 1. controllo amministrativo 2. barman unico 3. sotto capo cuoco 4. cuoco unico 5. primo pasticcere 6. capo operaio 7. capo mensa
surgelati e/o precotti 8. capo reparto catering 9. assistente o vice o aiuto supervisore catering 10. operaio specializzato provetto 11.
maître 12. dietologo 13. sommelier 14. programmatore c.e.d. 15. responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena 16. altre
qualifiche di valore equivalente
IV Livello 1. segretario 2. cuoco capo partita 3. cuoco di cucina non organizzata in partite 4. gastronomo 5. cameriere ai vini, antipasti, trinciatore
6. barman 7. chef de rang di ristorante 8. cameriere di ristorante 9. secondo pasticcere 10. capo gruppo mensa 11. gelatiere 12. pizzaiolo
13. stenodattilografa con funzioni di segretaria 14. altri impiegati d'ordine; 15. centralinista lingue estere 16. conducenti automezzi
pesanti 17. operaio specializzato 18. operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande 19.
operatore c.e.d. – consollista 20. altre qualifiche di valore equivalente
V Livello 1. tablottista e marchiere 2. cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria 3. cassiera mensa aziendale con
funzioni di esazione 4. telescriventista 5. magazziniere comune 6. centralinista 7. cellista surgelati o precotti 8. terzo pasticcere 9.
dattilografo 10 altri impiegati d'ordine 11. dispensiere 12. cantiniere 13. banconiere di gelateria, pasticceria 14. banconiere di tavola
calda, chiosco di stazione 15. operaio qualificato 16. carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine 17.
sfoglina 18. addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande 19. addetto al caricamento
delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola riparazione e manutenzione 20. controllo merci 21. cameriere bar,
tavola calda, self-service 22. demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi 23. barista 24. guardarobiera non
consegnataria 25. allestitore catering 26. autista di pista catering 27. secondo cuoco mensa aziendale 28. operatore macchine
perforatrici e/o verificatrici 29. guardia giurata 30. conducente di automezzi leggeri 31. operatore pizza 32. addetto alla sicurezza 33.
altre qualifiche di valore equivalente
VI Livello Super
1. commis di cucina, sala e bar diplomato con pluriennale esperienza o pratica di lavoro 2. addetto servizi mensa con mansioni promiscue
e fungibili 3. altre qualifiche di valore equivalente
VI Livello 1. confezionatrice di buffet stazione e pasticceria 2. secondo banconiere pasticceria 3. commis di cucina, sala, tavola calda, self service
(compresi ex aiuti in genere p.e.) 4. commis di bar (ex aiuto barista) 5. stiratrice 6. lavandaia 7. guardiano notturno 8. addetto ai servizi di
mensa con meno di un anno di anzianità nel settore 9. caffettiere non barista 10. caricatore catering 11. aiutante pista catering 12.
preparatore catering 13. addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di buoni 14. guardarobiera clienti (vestiarista)
15. altre qualifiche di valore equivalente
VII Livello 1. personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni (compresi gli interni di cucina bar e
ristoranti) 2. lavatore catering 3. conducente di motocicli 4. altre qualifiche di valore equivalente
MANSIONI
LIVELLO STABILIMENTO BALNEARI
QUADRO A 1. direttore
QUADRO B
I Livello 1. vice direttore 2. altre qualifiche di valore equivalente
II Livello 1. ispettore 2. cassiere centrale 3. interprete 4. infermiere diplomato 5. altre qualifiche di valore equivalente
III Livello 1. capo assistente bagnanti 2. istruttore di ginnastica correttiva 3. capo operaio 4. altre qualifiche di valore equivalente
IV Livello 1. segretario 2. operaio specializzato 3. infermiere 4. pedicurista 5. manicurista 6. massaggiatore 7. barbiere e parrucchiere 8. istruttore
di nuoto con brevetto 9. stenodattilografo con funzioni di segreteria 10. altre qualifiche di valore equivalente
V Livello 1. cassiere 2. magazziniere comune 3. addetto all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla
segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d'ordine 4. assistente ai bagnanti 5. dattilografo 6. addetto vendita
biglietti 7. operaio qualificato 8. addetto a mansioni di ordine 9. addetto alla sicurezza 10. altre qualifiche di valore equivalente
VI Livello Super
1. maschera 2. guardiano notturno 3. altre qualifiche di valore equivalente
7
MANSIONI
SISTEMA COMMERCIO IMPRESA CONFCOMMERCIO
VI Livello 1. operaio comune 2. inserviente di stabilimento o cabina o capanna, o agli spogliatoi (comunemente chiamato bagnino) 3. lavandaio 4.
altre qualifiche di valore equivalente
VII Livello 1. guardarobiera clienti 2. addetto esclusivamente alle pulizie anche dei servizi igienici 3. altre qualifiche di valore equivalente
MANSIONI
LIVELLO ALBERGHI DIURNI
QUADRO A 1. direttore 2. gerente
QUADRO B
I Livello 1. vice direttore 2. altre qualifiche di valore equivalente
II Livello 1. responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto) 2. responsabile del controllo di più
reparti 3. consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica ed amministrativa di conduzione 4. altre qualifiche di valore equivalente
III Livello 1. magazziniere consegnatario non considerato nei livelli superiori 2. altre qualifiche di valore equivalente
IV Livello 1. cassiere centrale 2. barbiere 3. parrucchiere 4. manicure 5. pedicure 6. massaggiatore 7. visagista 8. altre qualifiche di valore
equivalente
V Livello5 1. magazziniere comune 2. cassiera 3. aiuto parrucchiere 4. pulitore-lavatore a secco, addetto tintoria 5. altre qualifiche di valore
equivalente
VI Livello Super
1. addetto deposito bagagli 2. altre qualifiche di valore equivalente
VI Livello 1. lustrascarpe 2. bagnina 3. sciampista 4. altre qualifiche di valore equivalente
VII Livello 1. personale di fatica 2. altre qualifiche di valore equivalente
MANSIONI
LIVELLO IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
QUADRO A 1. capo area, responsabile unico di più agenzie di viaggi facenti capo ad una stessa azienda, anche se ubicate in località diverse, compresi
i network di agenzie di viaggio
QUADRO B 1. capo agenzia di categoria A + B con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione 2. responsabile dei sistemi informativi di network
di agenzie di viaggio con attività centralizzata 3. responsabile marketing di network di agenzie di viaggio 4. responsabile sviluppo e
assistenza di network di agenzie di viaggio
I Livello 1. capo agenzia di categoria A + B con funzioni tecniche ed amministrative subordinate 2. capo agenzia di categoria B oppure A con
autonomia tecnica ed amministrativa di gestione 3. capo c.e.d. 4. addetto assistenza e sviluppo aggregativo di network di agenzie di
viaggio 5. analista - programmatore c.e.d. 6. addetto ai sistemi informativi di network di agenzie di viaggio 7. altre qualifiche di valore
equivalente
II Livello 1. responsabile di servizio o di reparto tecnico 2. capo agenzia di categoria C, con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione 3.
capo servizio vendite ovvero marketing ovvero amministrativo 4. altre qualifiche di valore equivalente
III Livello 1. addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime e automobilistiche, con
capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza di lingue 2. programmatore di acquisita capacità 3. promotore commerciale
addetto allo sviluppo ed alla illustrazione dell'attività di agenzia, con esperienza e conoscenza di almeno due lingue estere 4.
stenodattilografa in lingue estere 5. segretario di direzione corrispondente in lingue estere 6. traduttore e/o corrispondente in lingue
estere 7. cassiere e/o addetto al cambio delle valute 8. impiegato amministrativo e/o contabile di acquisita esperienza 9. impiegato con
buona conoscenza di almeno due lingue estere addetto all'assistenza e/o accompagnamento di gruppi e crociere all'estero 10.
programmatore c.e.d. 11. altre qualifiche di valore equivalente
IV Livello 1. addetto ai servizi di prenotazione, o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche 2.
impiegato addetto ai servizi operativi proiettivi e/o ricettivi con mansioni di ordine e conoscenza di due lingue estere 3. impiegato
8
MANSIONI
SISTEMA COMMERCIO IMPRESA CONFCOMMERCIO
addetto alla propaganda ed acquisizione della clientela di agenzia 4. impiegato con buona conoscenza di una lingua estera addetto
all'assistenza e/o all'accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio nazionale 5. contabile d'ordine 6. stenodattilografo 7.
transferista (addetto all'assistenza e ricevimento agli arrivi e partenze) 8. impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di
viaggi già programmati 9. operatore c.e.d. 10. altre qualifiche di valore equivalente
V Livello 1. hostess 2. dattilografo 3. addetto esclusivamente alle macchine contabili 4. addetto al centralino e/o telescriventi 5. fatturista 6.
operatore macchine perforatrici e/o verificatrici 7. archivista 8. autista 9. portavalori 10. altre qualifiche di valore equivalente
VI Livello Super
1. personale addetto al trasferimento manuale di pratiche 2. altre qualifiche di valore equivalente
VI Livello 1. custode 2. portiere 3. personale addetto a mansioni di semplice attesa 4. altre qualifiche di valore equivalente
VII Livello 1. personale di fatica ed addetto alle pulizie 2. altre qualifiche di valore equivalente
MANSIONI
LIVELLO AZIENDE CHE SVOLGONO SERVIZIO DI TRASPORTO, ED ATTIVITA’ CONNESSE, PREVALENTEMENTE IN
AMBITO TURISTICO
QUADRO A 1. capo servizio 2. direttore
QUADRO B 1. vice-direttore 2. capo ufficio 3. capo agenzia 4. responsabile dell'unità organizzativa 5. responsabile ufficio movimento 6. responsabile
settore commerciale 7. responsabile della sicurezza sul lavoro 8. responsabile settore acquisti 9. responsabile ufficio amministrazione
e gestione del personale
I Livello 1. coordinatore di attività 2. coordinatore impiegati di banco delle imprese di locazione automezzi 3. responsabile servizi prenotazione 4.
responsabile vendite centralizzate 5. responsabile della comunicazione istituzionale
II Livello 1. responsabile impianti tecnici 2. caporeparto magazzino 3. responsabile officina 4. addetto gestione acquisti/vendite 5. addetto
controllo andamento economico-finanziario 6. addetto gestione servizi bancari 7. coordinatore front-office 8. coordinatore movimento e
booking.
III Livello 1. segretario di direzione 2. addetto prenotazioni al centro nazionale 3. addetto elaborazione budget 4. addetto sistema di contabilità
generale e analitica 5. addetto alle pratiche di stipula dei contratti di noleggio 6. addetto alle pratiche inerenti alla circolazione dei
veicoli 7. addetto gestione attività di fatturazione, contabilità e incassi 8. responsabile del centralino / capo centralinista
IV Livello 1. operatore tecnico-amministrativo 2. segretario che svolga operazioni di rilevazione ed elaborazione ed attività di corrispondenza 3.
centralinista lingue estere 4. addetto alle carte di credito 5. addetto al recupero crediti 6. coordinatore movimento autobus 7.
primanotista 8. addetto all'autoparco 9. addetto centro stampa 10. addetto ai servizi generali 11. addetto alla riscossione del pedaggio
12. stenodattilografo con funzioni di segreteria
V Livello 1. capo squadra manutenzione 2. conducente di autobus, minibus, autocarri, autotreni e autoarticolati 3. addetto inserimento e
raccolta dati 4. traduttore o interprete 5. guida turistica 6. assistente/consulente personale per gli acquisti (“personal shopper”) 7.
personale di cortesia e di assistenza di bordo e di terra per assistenza e customer care 8. personale di vendita a bordo e terra 9.
impiegato di banco (front-office) 10. magazziniere con funzioni impiegatizie 11. centralinista 12. dattilografo.
VI Livello Super
1. archivista (addetto protocollo e archivio pratiche) 2. autista di autovetture 3. addetto all’ufficio postale 4. operaio qualificato di
officina
VI Livello 1. addetto di garage 2. custode 3. guardiano notturno e diurno 4. addetto portineria
VII Livello 1. fattorino 2. manovale 3. addetto alle pulizie 4. inserviente generico 5. imballatore.
MANSIONI
LIVELLO
9
MANSIONI
SISTEMA COMMERCIO IMPRESA CONFCOMMERCIO
QUADRO A 1. capo area di catena di esercizi 2. capo servizi amministrativi catering 3. direttore 4. gerente
QUADRO B 1. capo del personale 2. economo responsabile del settore acquisti 3. responsabile area mense 4. responsabile punto vendita 5. vice
direttore
I Livello 1. assistente senior di direzione 2. capo servizio catering 3. ispettore amministrativo catena d`esercizi 4. superintendente catering
II Livello 1. analista programmatore c.e.d. 2. assistente di direzione 3. capo banconiere di pasticceria 4. capo barista - responsabile banco bar 5.
capo c.e.d. 6. capo contabile 7. capo cuoco p.e. e ristorazione collettiva 8. capo laboratorio gelateria (ex capo gelatiere) 9. capo
laboratorio pasticceria 10. capo ufficio catering 11. cassiere centrale catering 12. direttore servizio mensa o capo impianto mensa 13.
ispettore mensa 14. magazziniere consegnatario o economo 15. operatore o procuratore doganale catering 16. primo barman p.e. 17.
primo maitre o capo servizio sala 18. responsabile di amministrazione 19. responsabile impianti tecnici 20. supervisore catering
III Livello 1. assistente o vice o aiuto supervisore catering 2. barman unico 3. capo mensa surgelati e/o precotti 4. capo operaio 5. capo reparto
catering 6. controllo amministrativo 7. cuoco unico 8. dietologo 9. maitre 10. operaio specializzato provetto 11. primo pasticciere 12.
programmatore ced 13. responsabile servizio ristorazione commerciale a catena 14. sommelier 15. sotto capo cuoco
IV Livello 1. barman 2. cameriere ai vini, antipasti, trinciatore 3. cameriere di ristorante 4. cantiniere e caffettiere 5. capo gruppo mensa 6.
centralinista con conoscenza di lingua estera 7. chef de rang di ristorante 8. conducente automezzi pesanti 9. cuoco capo partita 10.
cuoco di cucina non organizzata in partite 11. gastronomo 12. gelatiere 13. impiegato d`ordine con autonomia esecutiva 14. op. spec.
alla riparazione di distributori di cibi e bevande 15. operaio specializzato 16. operatore ced - consollista 17. pizzaiolo 18. portiere (ex
secondo portiere ed ex turnante) 19. secondo pasticciere 20. stenodattilografa con funzioni di segreteria
V Livello 1. addetto al caricamento dei distributori di cibo e bevande 2. addetto al prelievo o vers. denaro distributori cibi e bevande 3. addetto
alla sicurezza 4. allestitore catering 5. autista di pista catering 6. banconiere di gelateria, pasticceria 7. banconiere di tavola calda,
chiosco di stazione 8. barista 9. cameriere bar, tavola calda, self-service 10. cantiniere 11. carrellista di stazione o addetto vendita alle
banchine 12. cassiera mensa aziendale con funzioni di esazione 13. cassiere risto-bar, self-service, t. calda, pasticceria, gelateria 14.
cellista surgelati o precotti 15. centralinista 16. conducente automezzi leggeri 17. controllo merci 18. dattilografo 19. demi chef de rang
dove il servizio di sala e` org. in ranghi 20. dispensiere 21. guardarobiera non consegnataria 22. guardia giurata 23. impiegato d`ordine
24. magazziniere comune 25. operaio qualificato 26. operatore macchine perforatrici e/o verificatrici 27. operatore pizza 28. secondo
cuoco mensa aziendale 29. sfoglina 30. tablottista e marchiere 31. telescriventista 32. terzo pasticciere
VI Livello Super
1. addetto ai servizi mensa 2. commis di cucina, sala e piani, bar, diplomato
VI Livello 1. addetto ai servizi mensa con meno di un anno di anzianita` 2. addetto consegne con o senza mezzi di locomoz. 3. aiutante pista
catering 4. caffettiere non barista 5. caricatore catering 6. commis di bar (ex aiuto barista) 7. commis di cucina, sala, tavola calda, self
service 8. confezionatrice di buffet stazione e pasticceria 9. guardarobiera clienti (vestiarista) 10. guardiano notturno 11. lavandaia 12.
preparatore catering 13. secondo banconiere pasticceria 14. stiratrice
VII Livello 1. conducente di motocicli 2. lavoratore catering 3. personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino
R E T R I B U Z I O N E
CCNL
SISTEMA COMMERCIO IMPRESA”
Per la generalità delle imprese
LIVELLI MAG-14 GEN-15 LUG-15 GEN-16 LUG-16
Quadro A 2.109,82 2.134,91 2.159,99 2.185,08 2.210,16
Quadro B 1.953,30 1.976,53 1.999,75 2.022,98 2.046,20
10
I livello 1.819,89 1.841,53 1.863,16 1.884,80 1.906,44
II livello 1.663,37 1.683,14 1.702,92 1.722,70 1.742,47
III livello 1.568,76 1.587,41 1.606,07 1.624,72 1.643,37
IV livello 1.480,29 1.497,89 1.515,49 1.533,09 1.550,69
V livello 1.388,26 1.404,76 1.421,27 1.437,77 1.454,28
VI livello S 1.334,88 1.350,75 1.366,62 1.382,49 1.398,37
VI livello 1.315,97 1.331,61 1.347,26 1.362,91 1.378,55
VII livello 1.233,16 1.247,82 1.262,49 1.277,15 1.291,81
RETRIBUZIONE
Per il personale degli alberghi a una e due stelle, delle pensioni, delle locande e dei campeggi con un numero di presenze - licenza non
superiore a milleduecento, i valori di paga base nazionale conglobata mensile sono i seguenti:
LIVELLI MAG-14 GEN-15 LUG-15 GEN-16 LUG-16
Quadro A*** 2.097,23 2.122,16 2.147,10 2.172,03 2.196,97
Quadro B*** 1.941,86 1.964,95 1.988,03 2.011,12 2.034,21
I livello 1.808,44 1.829,94 1.851,44 1.872,95 1.894,45
II livello 1.653,64 1.673,30 1.692,96 1.712,62 1.732,29
III livello 1.560,17 1.578,72 1.597,27 1.615,82 1.634,37
IV livello 1.472,84 1.490,35 1.507,86 1.525,38 1.542,89
V livello 1.381,37 1.397,80 1.414,22 1.430,65 1.447,07
VI livello S 1.328,58 1.344,37 1.360,17 1.375,96 1.391,76
VI livello 1.309,66 1.325,23 1.340,80 1.356,38 1.371,95
VII livello 1.227,43 1.242,03 1.256,62 1.271,21 1.285,81
RETRIBUZIONE SPETTANTE AGLI APPRENDISTI
PERIODO DI APPRENDISTATO
RETRIBUZIONE SPETTANTE
Primi 12 mesi 60% della retribuzione del livello di destinazione
Dal 13° al 24° mese 70% della retribuzione del livello di destinazione
Dal 25° al 36° mese 80% della retribuzione del livello di destinazione
11
Dal 37° al 48° mese 85% della retribuzione del livello di destinazione
Dal 49° al 60° mese 90% della retribuzione del livello di destinazione
LUG-
LIVELLI MAG-14 GEN-15 LUG-15 GEN-16 LUG-16
4 13,60 13,76 13,93 14,09 14,25
5 12,96 13,12 13,27 13,43 13,58
6s 12,40 12,54 12,69 12,84 12,99
6 12,25 12,39 12,54 12,68 12,83
7 11,47 11,60 11,74 11,88 12,01
INDENNITÀ DI FUNZIONE QUADRO
Quadro A € 46,48
Quadro B € 41,32
SCATTI DI ANZIANITÀ Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale, a partire dal 1° maggio 1990 gli importi degli scatti sono determinati in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:
LIVELLI IMPORTO €
A 40,80
B 39,25
1 37,70
2 36,15
3 34,86
4 33,05
5 32,54
6s 31,25
6 30,99
12
7 30,47
(1) A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti triennali per l'anzianità di servizio prestata senza interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso di aziende facente capo alla stessa società).
(2) L'anzianità utile ai fini della maturazione del primo scatto di anzianità è:
- quella maturata successivamente al compimento del diciottesimo anno di età per il personale assunto a partire dal 1° giugno 1986;
- quella maturata dal 1° giugno 1986 per il personale di età compresa tra il diciottesimo ed il ventunesimo anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986;
- quella maturata successivamente al compimento del diciottesimo anno di età per il personale di età inferiore al diciottesimo anno, in servizio alla stessa data del 1° giugno 1986;
- quella maturata dal compimento del ventunesimo anno di età per il personale di età superiore al ventunesimo anno, in servizio alla data del 1° giugno 1986.
(3) Gli scatti triennali decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
DIVISORI RETRIBUZIONE
Livello Tipo Divisore Valore
TUTTI
Giornaliero GIORNALIERO 26
Orario 40 ORE 172
Orario 44 ORE 190
Orario 45 ORE 192
MENSILITA’ AGGIUNTIVE Tredicesima In occasione delle festività natalizie l’azienda dovrà corrispondere una mensilità
Quattordicesima Nel mese di giugno l’azienda dovrà corrispondere una mensilità
TRASFERTA
Imprese di viaggi e turismo e aziende che svolgono servizio di trasporto, ed attività connesse, prevalentemente in ambito
turistico: rimborso spese effettive di viaggio e di vitto/alloggio a piè di lista – una indennità di trasferta pari al 15% di 1/26 della
retribuzione mensile per ogni giornata intera di assenza (20% se fuori da territorio nazionale, 10% per assenze da 6 a 24 ore e
personale con mansioni che prevedono viaggi abituali)
TRASFERIMENTO
13
Imprese di viaggi e turismo e aziende che svolgono servizio di trasporto, ed attività connesse, prevalentemente in ambito
turistico: al rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute per sé e per ogni familiare a carico; al rimborso della spesa effettiva
per il trasporto del mobilio e del bagaglio; al rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la
locazione o far luogo ad subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 mesi; ad una indennità pari ad una mensilità
della normale retribuzione (esclusi gli assegni familiari). Quest’ultima indennità spetta nella misura del 50% al lavoratore che non
sia capo famiglia o che non abbia congiunti a carico.
RETRIBUZIONE CCNL
CONFCOMMERCIO
ISTITUTO DAL AL NOTE
Qualificati 01/04/2013 LIVELLO MINIMO CONTINGENZA EDR TOTALE
Quadro A 1.542,04 542,70 0,00 2.084,74
Quadro B 1.392,49 537,59 0,00 1.930,08
1 1.261,55 536,71 0,00 1.798,26
2 1.112,00 531,59 0,00 1.643,59
3 1.021,84 528,26 0,00 1.550,10
4 937,75 524,94 0,00 1.462,69
4 Inf. a 16 anni 937,75 524,94 0,00 1.462,69
4 Inf. a 18 anni 937,75 524,94 0,00 1.462,69
5 849,38 522,37 0,00 1.371,75
5 Inferiore a 16 anni 849,38 522,37 0,00 1.371,75
5 Inferiore a 18 anni 849,38 522,37 0,00 1.371,75
6 Super 798,36 520,64 0,00 1.319,00
6 Super inferiore a 16 Anni 798,36 520,64 0,00 1.319,00
6 Super inferiore a 18 Anni 798,36 520,64 0,00 1.319,00
6 779,80 520,51 0,00 1.300,31
6 inferiore a 16 anni 779,80 520,51 0,00 1.300,31
6 inferiore a 18 anni 779,80 520,51 0,00 1.300,31
7 700,06 518,45 0,00 1.218,51
7 Inferiore a 16 anni 700,06 518,45 0,00 1.218,51
7 Inferiore a 18 anni 700,06 518,45 0,00 1.218,51
Apprendisti 01/04/2013 LIVELLO DA MESE A MESE MINIMO CONTINGENZA EDR TOTALE
Apprendista Prof. 2 dal 01 luglio 2007
1 12 889,60 425,27 0,00 1.314,87
13 24 945,20 451,85 0,00 1.397,05
25 36 1.000,80 478,43 0,00 1.479,23
37 48 1.056,40 505,01 0,00 1.561,41
14
RETRIBUZIONE CCNL
CONFCOMMERCIO
Apprendista Prof. 3 dal 01 luglio 2007
1 12 817,47 422,61 0,00 1.240,08
13 24 868,56 449,02 0,00 1.317,58
25 36 919,66 475,43 0,00 1.395,09
37 48 970,75 501,85 0,00 1.472,60
Apprendista Prof. 4 dal 01 luglio 2007
1 12 750,20 419,95 0,00 1.170,15
13 24 797,09 446,20 0,00 1.243,29
25 36 843,98 472,45 0,00 1.316,43
37 48 890,86 498,69 0,00 1.389,55
Apprendista Prof. 5 dal 01 luglio 2007
1 12 679,50 417,90 0,00 1.097,40
13 24 721,97 444,01 0,00 1.165,98
25 36 764,44 470,13 0,00 1.234,57
Apprendista Prof. 6 dal 01 luglio 2007 1 12 623,84 416,41 0,00 1.040,25
13 24 662,83 442,43 0,00 1.105,26
Apprendista Prof. 6 Super dal 01 luglio 2007
1 12 638,69 416,51 0,00 1.055,20
13 24 678,61 442,54 0,00 1.121,15
25 36 718,52 468,58 0,00 1.187,10
Apprendistato Prof. Artigianato 2 dal 26 aprile 2012
1 12 889,60 425,27 0,00 1.314,87
13 24 945,20 451,85 0,00 1.397,05
25 36 1.000,80 478,43 0,00 1.479,23
37 48 1.056,40 505,01 0,00 1.561,41
Apprendistato Prof. Artigianato 3 dal 26 aprile 2012
1 12 817,47 422,61 0,00 1.240,08
13 24 868,56 449,02 0,00 1.317,58
25 36 919,66 475,43 0,00 1.395,09
37 48 970,75 501,85 0,00 1.472,60
Apprendistato Prof. Artigianato 4 dal 26 aprile 2012
1 12 750,20 419,95 0,00 1.170,15
13 24 797,09 446,20 0,00 1.243,29
25 36 843,98 472,45 0,00 1.316,43
37 42 890,86 498,69 0,00 1.389,55
Apprendistato Profess. 2 dal 26 aprile 2012
1 12 889,60 425,27 0,00 1.314,87
13 24 945,20 451,85 0,00 1.397,05
25 36 1.000,80 478,43 0,00 1.479,23
Apprendistato Profess. 3 dal 26 aprile 2012
1 12 817,47 422,61 0,00 1.240,08
13 24 868,56 449,02 0,00 1.317,58
25 36 919,66 475,43 0,00 1.395,09
Apprendistato Profess. 4 dal 26 aprile 2012 1 12 750,20 419,95 0,00 1.170,15
15
RETRIBUZIONE CCNL
CONFCOMMERCIO
13 24 797,09 446,20 0,00 1.243,29
25 36 843,98 472,45 0,00 1.316,43
Apprendistato Profess. 5 dal 26 aprile 2012
1 12 679,50 417,90 0,00 1.097,40
13 24 721,97 444,01 0,00 1.165,98
25 36 764,44 470,13 0,00 1.234,57
Apprendistato Profess. 6 dal 26 aprile 2012 1 12 623,84 416,41 0,00 1.040,25
13 24 662,83 442,43 0,00 1.105,26
Apprendistato Profess. 6 S dal 26 aprile 2012
1 12 638,69 416,51 0,00 1.055,20
13 24 678,61 442,54 0,00 1.121,15
25 36 718,52 468,58 0,00 1.187,10
Indennità 01/04/2013 VOCE LIVELLO IMPORTO
PAGA ORARIA P.EXTRA 4 13,44
PAGA ORARIA P.EXTRA 5 12,81
PAGA ORARIA P.EXTRA 6 12,10
PAGA ORARIA P.EXTRA 6 S 12,25
PAGA ORARIA P.EXTRA 7 11,33
IND. FUNZIONE QUADRO A 75,00
IND. FUNZIONE QUADRO B 70,00
Scatti di anzianità 01/05/1990 LIVELLO DESCRIZIONE
1 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 37,70 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
2 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 36,15 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
3 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 34,86 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
4 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 33,05 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
5 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 32,54 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
6 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 30,99 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
6 S Ricorrenza Triennale, pari a Euro 31,25 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
7 Ricorrenza Triennale, pari a Euro 30,47 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
QUADRO A
Ricorrenza Triennale, pari a Euro 40,80 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
16
RETRIBUZIONE CCNL
CONFCOMMERCIO
QUADRO B Ricorrenza Triennale, pari a Euro 39,25 con applicazione dello stesso calcolo agli scatti precedentemente maturati. L'importo massimo e' valido dallo scatto num. 1 allo scatto num. 6.
Divisori Retribuzione 01/12/1981 LIVELLO TIPO DIVISORE VALORE
TUTTI
Giornaliero GIORNALIERO 26
Orario 40 ORE 172
Orario 44 ORE 190
Orario 45 ORE 192
Tredicesima 01/07/1994 - pari ad una mensilità di retribuzione in atto (paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati) da erogare in occasione delle ricorrenze natalizie
Quattordicesima 01/07/1994 - pari ad una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, indennità di contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento o quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali comunque denominati) da corrispondere ai lavoratori in servizio da 12 mesi alla data del 1° luglio
Trasferta 01/07/1994 Imprese di viaggi e turismo: - Rimborso spese effettive di viaggio e di vitto/alloggio a pie' di lista - una indennità di trasferta pari al 15% di 1/26 della retribuzione mensile per ogni giornata intera di assenza (20% se fuori dal territorio nazionale, 10% per assenze da 6 a 24 ore e personale con mansioni che prevedono viaggi abituali)
Trasferimento 01/07/1994 Imprese di viaggi e turismo: - al rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute per sé e per ogni familiare a carico; - al rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio; - al rimborso dell' eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 mesi; - ad una indennità pari ad una mensilità della normale retribuzione (esclusi gli assegni familiari). Quest'ultima indennità spetta nella misura del 50% al lavoratore che non sia capo famiglia o che non abbia congiunti a carico.
CCNL
SISTEMA COMMERCIO IMPRESA
CCNL
CONFCOMMERCIO
ASSUNZIONE
ASSUNZIONE
ISTITUTO DAL AL NOTE DAL AL
Periodo di Prova 01/05/2014 30/04/17 La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:
-quadri A e B: 180 giorni;
- I-livello: 180 giorni;
-II livello: 180 giorni;
-III livello: 150 giorni;
-IV livello: 120 giorni;
-V livello: 120 giorni;
-VI livello Super: 90 giorni;
-VI livello: 90 giorni;
-VII livello: 90 giorni;
La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:
-quadri A e B: 180 giorni;
- I-livello: 150 giorni;
-II livello: 75 giorni;
-III livello: 45 giorni;
-IV livello: 30 giorni;
-V livello: 30 giorni;
-VI livello Super: 20 giorni;
-VI livello: 15 giorni;
-VII livello: 15 giorni;
Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di
effettiva prestazione lavorativa, fermo restando il termine massimo di sei mesi
previsto dall'art. 10 della legge 15/7/1966, n. 604.
01/01/2004
17
- 10 giorni lavorativi per i contratti a termine e le aziende di stagione
Quota riserva Sono escluse dal computo delle quote di riserva: le assunzioni dei
lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli A, B, 1, 2 e
3; le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa
nei livelli 4, 5, 6, 6S e 7 a condizione che abbiano già prestato servizio
presso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio
professionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinente le
mansioni da svolgere; le assunzioni effettuate in occasione di cambi di
gestione, limitatamente ai lavoratori già occupati alle dipendenze della
gestione precedente.
Sono escluse dal computo delle quote di riserva: - le assunzioni dei lavoratori cui
sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli A, B, 1, 2, 3; - le assunzioni dei
lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli 4, 5, 6, 6S e 7 a
condizione che abbiano già prestato servizio presso imprese del settore o che
siano in possesso di titolo di studio professionale rilasciato da istituti o scuole
professionali attinente alle mansioni da svolgere; - le assunzioni effettuate in
occasione dei cambi di gestione, limitatamente ai lavoratori già occupati alle
dipendenze della gestione precedente.
01/07/1994
CCNL
SISTEMA COMMERCIO IMPRESA
CCNL
CONFCOMMERCIO
ORARIO DI LAVORO
ORARIO DI LAVORO
ISTITUTO DAL AL NOTE NOTE DAL AL
Orario Ordinario 01/05/2014 30/04/17 - 40 ore settimanali (escluso capi agenzia, direttori tecnici o
amministrativi, capi ufficio ed capi reparto) - 40 ore settimanali (escluso capi agenzia, direttori tecnici o
amministrativi, capi ufficio ed capi reparto)
01/07/1994
Settori particolari - 35 ore settimanali e 7 giornaliere per lavoratori minori fino a 15 anni; -
40 settimanali e 8 giornaliere per adolescenti (minori di età compresa tra i
15 anni compiuti ed i 18 anni compiuti); - nastro orario di 14 ore
(personale di sala, ricevimento e portineria) e 12 ore (restante personale)
su 1 o 2 turni nelle Aziende alberghiere e nei Complessi turistico-ricettivi
dell'aria aperta, con distribuzione orario su 5,5 giorni; - 40 ore per il
personale impiegatizio e 44 ore per il personale non impiegatizio
(Stabilimenti balneari) distribuite su 6 giornate; - 45 ore per addetti a
lavoro discontinuo distribuite in 5 giorni (Imprese di viaggi e turismo).
- 35 ore settimanali e 7 giornaliere per lavoratori minori fino a 15
anni; - 40 settimanali e 8 giornaliere per adolescenti (minori di età
compresa tra i 15 anni compiuti ed i 18 anni compiuti); - nastro
orario di 14 ore (personale di sala, ricevimento e portineria) e 12 ore
(restante personale) su 1 o 2 turni nelle Aziende alberghiere e nei
Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta, con distribuzione orario
su 5,5 giorni; - 40 ore per il personale impiegatizio e 44 ore per il
personale non impiegatizio (Stabilimenti balneari) distribuite su 6
giornate; - 45 ore per addetti a lavoro discontinuo distribuite in 5
giorni (Imprese di viaggi e turismo).
01/07/1994
Flessibilità nei periodi di maggiore intensità lavorativa è possibile effettuare
prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte in
misura non superiore a 6 settimane consecutive ed in ogni caso
l'orario di lavoro non potrà superare le 8 ore giornaliere, con
recupero delle ore di supero entro 15 settimane e fermo restando il
diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
01/07/1994 30/06/1998
Considerate le particolari caratteristiche dei settori a cui il presente
contratto si riferisce ed al fine di fronteggiare le variazione di intensità di
lavoro, l’azienda - d’intesa con le OO. SS. firmatarie a livello territoriale -
potrà prevedere, in particolari periodi dell’anno e in caso di comprovate
esigenze, regimi di orario che superino il normale orario settimanale di cui
all’articolo 95; l’azienda dovrà darne comunicazione alle R.S.A. e all’Ente
Bilaterale Territoriale di riferimento.
In ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle
quarantotto ore settimanali lavorate, per un periodo massimo di 24
settimane annue.
A fronte del superamento dell’orario di lavoro normale, l'eccedenza delle
ore o frazioni di ore effettivamente lavorate, confluiranno nel monte ore
della banca ore a disposizione del lavoratore secondo i termini e le
modalità di seguito specificate.
Per quanto concerne il lavoro straordinario, in presenza di ricorso da
parte dell’Azienda a regimi di orario plurisettimanale, questo inizierà a
Nei periodi di maggiore intensità lavorativa è possibile effettuare
prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte in
misura non superiore a 4 settimane consecutive (6 settimane
consecutive per le agenzie di viaggio) ed in ogni caso l'orario di
lavoro non potrà superare le 8 ore giornaliere, con recupero delle
ore di supero entro 12 settimane e fermo restando il diritto al
normale godimento del riposo settimanale di legge. I limiti suindicati
sono estesi, rispettivamente, a 12 e 24 settimane in presenza di
distribuzione orarie che lo consentano: in tal caso il monte ore annuo
di permessi è elevato a 116. Banca ore E' consentita l'istituzione della
banca ore con accumulo delle ore di straordinario, fermo restando la
corresponsione delle relative maggiorazioni, e successivo recupero
attraverso riposi compensativi. Ai lavoratori aderenti verrà elevato il
monte ore annuo di permessi a 128 ore.
01/07/1998
18
decorrere dalla prima ora successiva all’orario definito.
L’Azienda dovrà tenere registrazione delle ore in regime di flessibilità
dandone comunicazione periodica ai lavoratori, alle RSA e all’Ente
Bilaterale Territoriale di riferimento.
La flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente
articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il
lavoro domenicale.
BANCA DELLE ORE Il lavoro straordinario potrà dar luogo, in alternativa al trattamento
economico, al godimento di riposi compensativi. A tale scopo, il CCNL
disciplina l’istituto della “Banca delle ore”:
a) Il lavoratore potrà assentarsi dall’unità produttiva per godere dei riposi
compensativi;
b) In caso di contemporanea fruizione dei riposi da parte di più lavoratori,
questi non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata
(il 5% se di sabato o di altra giornata settimanale di maggiore intensità
lavorativa);
c) Sono esclusi dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i
mesi di luglio, agosto e dicembre;
d) Nelle unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, il riposo sarà
goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;
e) Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto
conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi
movimenti;
f) Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni.
Lavoro supplementare Lavoro prestato fino al raggiungimento del normale orario di lavoro
settimanali da retribuire con una maggiorazione del 24,99% sulla
paga oraria. il limite massimo di ore annue è pari a 90
01/07/1994 31/12/1998
Lavoro prestato fino al raggiungimento del normale orario di lavoro
settimanali da retribuire con una maggiorazione del 30% sulla paga
oraria. il limite massimo di ore annue è pari a 130
01/01/1999 31/12/2001
01/05/2014 30/04/17 Lavoro prestato fino al raggiungimento del normale orario di lavoro
settimanali da retribuire con una maggiorazione del 35% sulla paga oraria.
In caso di superamento dei limiti indicati la maggiorazione di cui al comma
precedente sarà pari al 40%.
Lavoro prestato fino al raggiungimento del normale orario di lavoro
settimanali da retribuire con una maggiorazione del 30% sulla paga
oraria.
il limite massimo di ore annue è pari a 180
01/01/2002
Lavoro straordinario a) lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali): 15%;
b) lavoro straordinario diurno feriale (oltre all’ottava ora settimanale):
20%;
c) lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali): 35%;
d) lavoro straordinario notturno (oltre all’ottava ora settimanale): 40%;
e) lavoro straordinario festivo: 30%;
- maggiorazione 30% diurno; - maggiorazione 60% notturno. Il limite
massimo di orario straordinario è di 260 ore all'anno e di 2 ore
giornaliere.
01/07/1994
19
f) lavoro straordinario festivo notturno: 50%.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale sono retribuite
con la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale
retribuzione.
Il limite massimo di straordinario è di 250 ore annue per ciascun
lavoratore
Lavoro notturno . maggiorazione 25% -maggiorazione 25% 01/07/1994
Lavoro Festivo (Maggiorazione da calcolare in percentuale sulla quota oraria della
normale retribuzione)
20% Lavoro festivo
25% Lavoro domenicale con riposo settimanale
-maggiorazione 10% per lavoro domenicale in presenza di riposo
settimanale in giornata diversa dalla domenica; -maggiorazione 20%
lavoro festivo
01/07/1994
A S S E N Z E A S S E N Z E
ISTITUTO DAL AL NOTE NOTE DAL AL
Ferie 01/05/2014 30/04/17 26 giorni lavorativi, qualunque sia la distribuzione settimanale dell’orario di lavoro. APPRENDISTI - Liv. TUTTI = 172 Ore (26gg). APPRENDISTI (42 ORE) - Liv. TUTTI = 182 Ore (26gg). APPRENDISTI (44 ORE) - Liv. TUTTI = 190 Ore (26gg). APPRENDISTI (45 ORE) - Liv. TUTTI = 192 Ore (26gg). IMPIEGATI - Liv. TUTTI = 172 Ore (26gg). IMPIEGATI (42 ORE) - Liv. TUTTI = 182 Ore (26gg). IMPIEGATI (44 ORE) - Liv. TUTTI = 190 Ore (26gg). IMPIEGATI (45 ORE) - Liv. TUTTI = 192 Ore (26gg). OPERAI - Liv. TUTTI = 172 Ore (26gg). OPERAI (42 ORE) - Liv. TUTTI = 182 Ore (26gg). OPERAI (44 ORE) - Liv. TUTTI = 190 Ore (26gg). OPERAI (45 ORE) - Liv. TUTTI = 192 Ore (26gg).
01/12/1981
Riduzione orario di lavoro ROL
“(1) Ferma restando la durata dell'orario settimanale normale prevista dall'art. 95, viene
concordata una riduzione dell'orario annuale per alberghi, pubblici esercizi, campeggi,
alberghi diurni, agenzie di viaggi e aziende di trasporto in ambito turistico pari a 104 ore.
(2) Per gli stabilimenti balneari la riduzione dell'orario annuale sarà, invece, pari a 108
ore.
(3) Tali riduzioni sono comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite dalla
legge n. 54/1977.
(4) Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di
permessi individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera.
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti
individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e
comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell'azienda.
(5) Salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera m), in presenza di particolari
esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti
permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a trentadue ore
annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali
permessi non potranno essere inferiori ad un'ora, né, comunque, utilizzati per frazioni di
ora.
(7) I permessi non goduti entro l'anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione
in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime
modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno seguente.
(8) In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi
nel corso dell'anno, ai fini della determinazione dei ratei di permessi di cui al presente
articolo, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così ottenuta comporterà la
Riduzioni comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite, escluso l'Epifania (reintrodotta) e delle 24 ore di riduzione riconosciute con art. 52 CCNL 8/7/82 : - 96 ore per Alberghi, Pubblici Esercizi, Campeggi, Alberghi diurni ed Agenzie di Viaggi; - 100 ore per gli Stabilimenti Balneari.
01/01/1990 31/12/1990
20
A S S E N Z E A S S E N Z E
corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la
eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai
quindici giorni non verrà considerata.
(9) I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza
diritto alla retribuzione.
(10) Il pagamento dei permessi non goduti entro l'anno di maturazione al personale dei
pubblici esercizi, retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, avverrà
secondo quanto previsto nella Parte speciale del presente contratto.”
32 ore relative alle festività religiose abolite Riduzioni comprensive delle 32 ore relative alle festività religiose abolite,
escluso l'Epifania (reintrodotta) e delle 24 ore di riduzione riconosciute
con art. 52 CCNL 8/7/82: - 104 ore per Alberghi, Pubblici Esercizi,
Campeggi, Alberghi diurni ed Agenzie di Viaggi; - 108 ore per gli
Stabilimenti Balneari
01/01/1991
Congedo matrimoniale a) Durata: 15 giorni consecutivi di calendario;
b) Richiesta: con un anticipo di almeno 10 giorni;
c) Decorrenza del congedo: dal terzo giorno antecedente le nozze;
d) Possibilità di proroga: 5 giorni senza retribuzione.
- 15 giorni di calendario retribuiti più altri 5 giorni (facoltativi) non
retribuiti (normativa non applicabile alle aziende stagionali)
01/07/1994
Permessi studio Permessi retribuiti per lavoratori-studenti nella misura di 150 ore per triennio. - Max 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore
globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato
all'inizio di ogni triennio - a decorrere dall'1/10/1978 - moltiplicando le
150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti
occupati nell'unità produttiva a tale data. I lavoratori che potranno
assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i
corsi di studio non dovranno superare il 2% della forza occupata.
01/07/1994
Permessi sindacali (1) I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo
36 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno
diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi
suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a
sei ma non superiore a quindici;
b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.
Per le imprese di viaggi e turismo i permessi o congedi retribuiti vanno concessi,
indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell'azienda, nella misura
massima di settanta ore per anno.
Dirigente sindacale di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici: -
24 ore per anno, aziende da 6 a 15 dipendenti; - 70 ore per anno,
aziende con oltre 15 dipendenti e Imprese di Viaggi e Turismo a
prescindere dal numero dei dipendenti occupati Dirigente di
Rappresentanze Sindacali Aziendali - 8 ore mensili
01/07/1994
Assemblee sindacali 10 ore annue (come da previsione legislativa) - 10 ore annue 01/07/1994
Maternità Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha
diritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% ed al 30% della
normale retribuzione, posta a carico dell'INPS. Nei confronti delle
lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS
provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli
aventi diritto. Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto
il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa. Per periodi di assenza
obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposta alla lavoratrice
solamente il 20% della gratifica natalizia (articolo 30, Decreto Presidente
della Repubblica 21/5/53, n. 568).
01/08/1998 31/07/2003
Durante il periodo di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari
all'80% della retribuzione, posta a carico dell'Inps. Per i periodi maternità “obbligatoria”,
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha
diritto ad una indennità pari rispettivamente all'ottanta per cento ed al
01/08/2003
21
A S S E N Z E A S S E N Z E
l'indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di lavoro in modo da
raggiungere 100% della retribuzione.
Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro (congedo parentale), secondo le
modalità stabilite dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 151/2001,
per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita.
alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2, dell'articolo 32 del D.lgs.
n. 151/2001;
per i periodi di congedo parentale è dovuta, a carico dell'Inps, alle lavoratrici e ai
lavoratori fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti
relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari.
trenta per cento della normale retribuzione, posta a carico dell'INPS. Nei
confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori
stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni
di maternità agli aventi diritto. Durante l'astensione obbligatoria, la
lavoratrice ha diritto, per un periodo di cinque mesi, ad un'integrazione
dell'indennità a carico dell'INPS, da corrispondersi dal datore di lavoro, a
proprio carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del
cento per cento della retribuzione giornaliera netta cui avrebbe avuto
diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per periodi di
assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposta alla
lavoratrice solamente il venti per cento della gratifica natalizia (articolo
30, decreto Presidente della Repubblica 21/5/1953, n. 568).
Malattia 60% della retribuzione lorda
Durata del beneficio Per i primi 3 giorni, e per non più di 3 eventi morbosi all’anno
Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali
scadenze dei periodi paga: a) all’indennità di malattia da corrispondersi
dall’INPS nella misura dell’80 per cento, comprensiva della indennità
posta a carico dello stesso Istituto e della relativa integrazione per la
quale i datori di lavoro sono tenuti a versare al predetto Istituto la
prevista aliquota aggiuntiva dello 0,77%. L’indennità suddetta è
anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo
indeterminato ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
b) alla normale retribuzione da corrispondersi da parte dei datori di
lavoro per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) qualora la
durata della malattia superi i cinque giorni. Al personale retribuito con la
percentuale di servizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi
dell’art. 321.
A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell’indennità di malattia di
cui al punto a) del comma precedente non dovranno essere operate
detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie relativi ai
periodi di malattia.
01/01/2004
Permessi per decessi e gravi infermità
a) 3 giorni di permesso retribuito all’anno per decesso/grave infermità del coniuge, di un
parente entro il 2° grado o di un componente della famiglia anagrafica;
b) Beneficio esteso anche se l’evento riguarda il convivente, purché il rapporto perduri da
almeno 2 anni e risulti da certificazione anagrafica.
Congedi per gravi motivi familiari
Due anni, continuativi o frazionati, nel corso della vita lavorativa, per gravi motivi di cui al
decreto interministeriale 278/2000.
Infortunio Integrazione del 100% della retribuzione dal primo giorno in poi. TUTTI - per tutti i livelli : integrazione del 100% della retribuzione Dal 1°
giorno in poi.
01/12/1981
Comporto 180 giorni per anno solare - 180 giorni in un anno solare 01/07/1994
C E S S A Z I O N E D E L R A P P O R T O C E S S A Z I O N E D E L R A P P O R T O
ISTITUTO NOTE DAL AL
Preavviso 01/05/2014 30/04/17 Preavviso di licenziamento/dimissioni in caso di servizio:
A) Fino a 5 anni di anzianità:
- Quadro A: giorni 60;
Tanto per il caso di licenziamento quanto per quello di dimissioni
i termini di preavviso sono i seguenti:
A) Fino a 5 anni di anzianità:
- livelli A e B: 4 mesi;
01/01/2006
22
- Quadro B: giorni 60;
- I livello: giorni 30;
- II livello giorni 30;
- III livello: giorni 20;
- IV livello giorni 20;
- V livello giorni 15;
- VI livello S: giorni 15;
- VI livello giorni 15;
B) Oltre i 5 e fino a 10 anni di anzianità:
- Quadro A: giorni 90;
- Quadro B: giorni 90;
- I livello: giorni 45;
- II livello giorni 45;
- III livello: giorni 30;
- IV livello giorni 30;
- V livello giorni 20;
- VI livello S: giorni 20;
- VI livello giorni20;
C) Oltre 10 anni di anzianità:
- Quadro A: giorni 120;
- Quadro B: giorni 120;
- I livello: giorni 60;
- II livello giorni 60;
- III livello: giorni 45;
- IV livello giorni 45;
- V livello giorni 20;
- VI livello S: giorni 20;
- VI livello giorni20;
- livello 1: 2 mesi;
- livelli 2 e 3: 1 mese;
- livelli 4 e 5: 20 giorni;
- livelli 6S, 6 e 7: 15 giorni.
B) Oltre i 5 e fino a 10 anni di anzianità:
- livelli A e B: 5 mesi;
- livello 1: 3 mesi;
- livelli 2 e 3: 45 giorni;
- livelli 4 e 5: 30 giorni;
- livelli 6S, 6 e 7: 20 giorni.
C) Oltre 10 anni di anzianità:
- livelli A e B: 6 mesi;
- livello 1: 4 mesi;
- livelli 2 e 3: 2 mesi;
- livelli 4 e 5: 45 giorni;
- livelli 6S, 6 e 7: 20 giorni.
Tfr PER TUTTE LE QUALIFICHE 26/26
QUALIFICA DATA INIZIO DATA FINE
ANZIANITÀ RETRIBUZIONE
UTILE
DA ANNI
AD ANNI
APP.
PROFESS. 01/07/2006
0 99 26/26
APPRENDISTI 01/12/1981
0 99 26/26
APPRENDISTI
(42 ORE) 01/12/1981 30/04/1990 0 99 26/26
APPRENDISTI
(44 ORE) 01/12/1981
0 99 26/26
APPRENDISTI
(45 ORE) 01/12/1981
0 99 26/26
IMPIEGATI 01/12/1981
0 99 26/26
IMPIEGATI
(42 ORE) 01/12/1981 30/04/1990 0 99 26/26
IMPIEGATI
(44 ORE) 01/12/1981
0 99 26/26
IMPIEGATI
(45 ORE) 01/12/1981
0 99 26/26
OPERAI 01/12/1981
0 99 26/26
OPERAI (42
ORE) 01/12/1981 30/04/1990 0 99 26/26
OPERAI (44
ORE) 01/12/1981
0 99 26/26
23
OPERAI (45
ORE) 01/12/1981
0 99 26/26
Retribuzione imponibile TFR
La retribuzione utile ai fini dell'indennità di anzianità, si basa sull'ultima
mensilità percepita dal dipendente in costanza di rapporto di lavoro, da
moltiplicare per tutti gli anni di servizio prestati nell'azienda dopo essere stata
aumentata di 1/12 delle mensilità aggiuntive previste dai contratti dei vari
settori.
01/10/1937 31/05/1982
Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto costituiscono
retribuzione utile i seguenti valori: Paga base nazionale conglobata; Tredicesima
mensilità e quattordicesima mensilità; Scatti di anzianità; Acconti su futuri aumenti
contrattuali; Aumenti di merito e/o superminimi e/o assegni ad personam erogati con
carattere di continuità.
La retribuzione annua, utile ai fini del trattamento di fine rapporto, comprende
tutte le somme, incluso l'equivalenza delle prestazioni in natura, corrisposte in
dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l'esclusione di
quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della
prestazione di lavoro nel corso dell'anno per infortunio, malattia, gravidanza e
puerperio, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia
prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione utile
ai fini del trattamento di fine rapporto, l'equivalente della retribuzione a cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di
lavoro.
01/06/1982
D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E
ISTITUTO DAL AL NOTE
Apprendistato Concesso per: - Tutti i comparti: durata 2 anni (elevabile a 3 anni
in specifici comparti, es. Cuoco capo partita nelle Aziende
alberghiere e nei Pubblici esercizi, Segretario ricevimento e cassa
o amministrazione, nei Complessi turistico-ricettivi dell’aria
aperta, gastronomo e pasticcere, nei Pubblici esercizi, ed alcune
qualifiche nelle Imprese di viaggi e turismo) - Diplomati di Istituti o
Scuole professionali, per le mansioni corrispondenti al diploma: 12
mesi
03/05/1990 30/09/1994
Assumibili con età non inferiore a 15 anni e non superiore a 20
anni (Imprese di viaggi e turismo) Concesso per: - Tutti i comparti:
durata 3 anni (elevabile a 4 anni in specifici comparti, es. Cuoco
capo partita, nelle Aziende alberghiere e nei Pubblici esercizi,
Segretario ricevimento e cassa o amministrazione, nei Complessi
turistico-ricettivi dell’aria aperta, gastronomo e pasticcere, nei
Pubblici esercizi, ed alcune qualifiche nelle Imprese di viaggi e
turismo) Qualifiche ammesse (Imprese di viaggi e turismo): Livello
4 e 5 salvo alcune eccezioni e Livello 3 e superiori (max 22 anni) se
in possesso di titolo di studio scuola media superiore, maturità o
titolo equipollente.
01/10/1994 31/12/1998
Concesso per le seguenti qualifche: - Livello III: durata 48 mesi -
Livello IV e V: durata 36 mesi - Livello VI S: durata 24 mesi - Livello
VI: durata 18 mesi
01/01/1999 30/06/2007
D.Lgs 276/2003
Concesso per le seguenti qualifche: - Livello 2, 3, 4: durata 48
mesi; - Livello 5, 6 Super: durata 36 mesi; - Livello 6: durata 24
mesi. Trattamento economico: - 1 anno: 80% della retribuzione
dei lavoratori qualificati di pari livello; - 2 anno: 85% della
retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello; - 3 anno: 90%
della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello; - 4 anno:
95% della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello. Per
gli apprendisti assunti prima dell'1/7/2007 continueranno ad
applicarsi le disposizioni del CCNL 19/7/2003.
Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non
abbia mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui
contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro
mesi precedenti.
01/07/2007 25/04/2012
24
D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E
01/05/2014 30/04/17 APPRENDISTATO
Livello da conseguire Durata*
I Livello Non ammesso
Dal II al V livello 36 mesi
VI livello 24 mesi
VI Super e VII livello Non ammesso
* Salvo quanto previsto in casi particolari, ad es. attività artigianali
NUMERO DEGLI APPRENDISTI *
Numero di lavoratori qualificati o specializzati presenti in azienda
Numero di apprendisti per micro imprese (fino 9 lavoratori in forza)
Numero di apprendisti per aziende con 10 o più lavoratori in forza
Da 0 a 2 Fino a 3 Fino a 3
Da 3 in poi Fino a 1 apprendista per ogni lavoratore
qualificato o specializzato
Fino a 2 apprendisti ogni 3 lavoratori
qualificati o specializzati
* Ad eccezione delle imprese artigiane
RETRIBUZIONE (già riportata nella sezione retribuzioni)
Periodo di apprendistato Retribuzione spettante
Primi 12 mesi 60% della retribuzione del livello di destinazione
Dal 13° al 24° mese 70% della retribuzione del livello di destinazione
Dal 25° al 36° mese 80% della retribuzione del livello di destinazione
Dal 37° al 48° mese 85% della retribuzione del livello di destinazione
Dal 49° al 60° mese 90% della retribuzione del livello di destinazione
D.Lgs. 167/2011:
La durata massima del contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere è la seguente: - 36 mesi per i
livelli 2, 3, 4, 5, 6S;
- 24 mesi per il livello 6.
Le parti hanno stabilito che per alcune figure professionali indicate
in allegato al nuovo accordo, la durata massima è fissata in 48
mesi.
Trattamento economico:
- 1 anno: 80% della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari
livello;
- 2 anno: 85% della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari
livello;
- 3 anno: 90% della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari
livello;
- 4 anno: 95% della retribuzione dei lavoratori qualificati di pari
livello.
Il numero di apprendisti nelle singole unità produttive non potrà
superare la proporzione di un apprendista per ogni lavoratore
qualificato.
L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori
qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. Il datore di lavoro non
potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in
servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di
apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi
precedenti.
26/04/2012
Contratto a termine - Assunzioni consentite (escluso sostituzioni per ferie e aspettative
diverse dalla legge 230/62): Max 3 in unità produttive da 1 a 3
dipendenti in organico a tempo indeterminato, max 4 in unità da 4
a 9 dipendenti, max 5 in unità da 10 a 50 dipendenti e max 10% in
unità produttive con oltre 50 dipendenti; Min 3 in aziende a
conduzione dD - Assunzioni ulteriori consentite, rispetto a quelle
previste per legge, in caso di: (a) incrementi di attività; (b)
sostituzione lavoratori in ferie e aspettative diverse dalla legge
230/62; (c) servizi definiti e predeterminati non affrontabili col
normale organico - Durata max 6 mesi nei precedenti casi a) e c)
01/07/1994 30/06/1998
- Assunzioni consentite (escluso sostituzioni per ferie e aspettative
diverse dalla legge 230/62): Max 4 in unità produttive da 0 a 4
dipendenti in organico a tempo indeterminato e cfl, max 5 in unità
da 5 a 9 dipendenti, max 6 in unità da 10 a 25 dipendenti, max 7 in
unità da 26 a 35 dipendenti, max 10 in unità da 36 a 50
dipendenti, max 22% in unità produttive con oltre 50 dipendenti
(max 17% per ogni singola fattispecie) - Assunzioni ulteriori
consentite, rispetto a quelle previste per legge, in caso di: (a)
incrementi di attività; (b) sostituzione lavoratori in ferie,
aspettative diverse dalla legge 230/62 o dimessi senza preavviso
(per max 2 mesi); (c) servizi definiti e predeterminati non
affrontabili col normale organico - Durata da 1 a 6 mesi nei
precedenti casi a) e c); nel caso b) durata max 1 mese, prorogabile
in assenza di lavoratori disponibili, con la stessa qualifica, per cui
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2, legge n. 56
del 1987 - Concesso per le seguenti qualifiche: Livello VI S e
superiori più alcune qualifiche del Livello VI.
01/07/1998 31/12/2001
- Assunzioni consentite con contratti a termine: incrementi
temporanei di attività, nuove professionalità, adeguamento
sistema informativo / contabile o del controllo di gestione / di
qualità, prevenzione / sicurezza sul lavoro, lavorazioni con termini
01/01/2002 20/11/2012
25
D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E
vincolanti di esecuzione, sostituzione / affiancamento lavoratori
assenti (ferie, malattia, part-time, temporaneo trasferimento,
ecc.), lavorazioni in aziende stagionali già previste nell'elenco
allegato al D.P.R. 7/10/1963, n. 1525, come modificato dal D.P.R.
11/7/1995, n. 378, periodi connessi a festività, manifestazioni,
iniziative promozionali, ecc. - Assunzioni consentite per lavoro
temporaneo: incrementi di attività, sostituzione lavoratori in ferie,
in aspettative diverse da L. n. 230/1962 o con rapporto risolto
senza preavviso (durata max 2 mesi), servizi predeterminati non
eseguibili con il normale organico - N. contratti a termine: max 4
in unità produttive con n. dipendenti a tempo indeterminato e cfl
da 0 a 4, max 6 in unità da 5 a 9 dipendenti, max 7 in unità da 10 a
25 dipendenti, max 9 in unità da 26 a 35 dipendenti, max 12 in
unità da 36 a 50 dipendenti e max 20% in unità oltre 50
dipendenti - Durata contratti a termine per avvio nuove attività:
max 12 mesi elevabili a 24 mesi dalla contrattazione integrativa,
territoriale / aziendale - N. lavoratori temporanei, escluso
sostituzione lavoratori assenti per ferie e aspettative diverse da L.
230/62: Max 8% lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e
cfl; Min 3.
01/05/2014 30/04/17 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Base di computo * Lavoratori impiegabili con contratto a termine
0 – 5 5
6 – 9 7
10 – 15 9
16 – 49 15
oltre 49 40%
* Costituita dal n. dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell’anno di assunzione nell’unità produttiva all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti.
PRINCIPALI NOVITA’ SUL CONTRATTO A TERMINE
- Recepimento delle nuove disposizioni ex D.L. 34/2014 (“jobs act”);
- Esenzione dai limiti quantitativi nelle le seguenti ipotesi:
a) Stagionalità (imprese che osservano, nel corso dell’anno, uno o più periodi di chiusura non inferiore a tre mesi);
b) Intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
c) Fase di avvio di nuove attività;
d) Sostituzione e affiancamento di lavoratori temporaneamente assenti (es.: malattia, infortunio, assegnazione ad altra sede etc.);
e) Cause di forza maggiore, eventi o calamità naturali.
- Potenziamento del diritto di precedenza nell’assunzione riconosciuto ai lavoratori che abbiano già prestato servizio nella stessa
azienda nelle ipotesi a) e b).
- Assunzioni consentite con contratti a termine: incrementi
temporanei di attività, nuove professionalità, adeguamento
sistema informativo / contabile o del controllo di gestione / di
qualità, prevenzione / sicurezza sul lavoro, lavorazioni con termini
vincolanti di esecuzione, sostituzione / affiancamento lavoratori
assenti (ferie, malattia, part-time, temporaneo trasferimento,
ecc.), lavorazioni in aziende stagionali già previste nell'elenco
allegato al D.P.R. 7/10/1963, n. 1525, come modificato dal D.P.R.
11/7/1995, n. 378, periodi connessi a festività, manifestazioni,
iniziative promozionali, ecc. - Assunzioni consentite per lavoro
temporaneo: incrementi di attività, sostituzione lavoratori in ferie,
in aspettative diverse da L. n. 230/1962 o con rapporto risolto
senza preavviso (durata max 2 mesi), servizi predeterminati non
eseguibili con il normale organico - N. contratti a termine: max 4
in unità produttive con n. dipendenti a tempo indeterminato e cfl
da 0 a 4, max 6 in unità da 5 a 9 dipendenti, max 7 in unità da 10 a
25 dipendenti, max 9 in unità da 26 a 35 dipendenti, max 12 in
unità da 36 a 50 dipendenti e max 20% in unità oltre 50
dipendenti - Durata contratti a termine per avvio nuove attività:
max 12 mesi elevabili a 24 mesi dalla contrattazione integrativa,
territoriale / aziendale - N. lavoratori temporanei, escluso
sostituzione lavoratori assenti per ferie e aspettative diverse da L.
230/62: Max 8% lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e
cfl; Min 3.
La successione dei contratti a tempo determinato deve avvenire
rispettando i seguenti termini: - 20 giorni dalla data di scadenza di
un contratto di durata fino a sei mesi, - 30 giorni dalla data di
scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi per tutte le
fattispecie che rientrano nei casi di legittima apposizione al un
termine alla durata del contratto di lavoro subordinato nonché in
ogni altra eventuale ipotesi individuata dalla contrattazione di
secondo livello, territoriale o aziendale
21/11/2012
Part Time 01/05/2014 30/04/17 Durata minima del part time - da 18 a 26 ore su base settimanale -
da 64 a 124 ore su base mensile - da 600 a 1352 ore su base annua
01/07/1994 31/12/1998
26
D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E
Durata minima del part time - da 15 a 28 ore su base settimanale -
da 64 a 124 ore su base mensile - da 600 a 1352 ore su base annua
01/01/1999 31/12/2005
Non esistono limiti minimi di orario. E’ possibile l’inserimento di clausole flessibili ed elastiche
Clausole flessibili e clausole elastiche
Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni.
Clausole flessibili: Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione
temporale della prestazione.
Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene
effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
Clausole elastiche:Nei contratti di tipo verticale e misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole elastiche
relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa annua concordata.
Le ore di lavoro a seguito dell’applicazione delle clausole elastiche che determino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno
retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del
31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.
In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dai precedenti commi del presente articolo, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o
elastiche le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per
quote mensili.
Durata minima del Part Time: - 15 ore su base settimanale; - 64
ore su base mensile; - 600 ore su base annua. Part-time week-end:
- Min. 8 ore settimanali, per il fine settimana, con studenti. La
prestazione giornaliera di durata inferiore a 4 ore non potrà
essere frazionata nell'arco della giornata. Clausole flessibili: La
collocazione temporale della prestazione lavorativa può essere
modificata, rispetto a quella contrattualmente stabilita, nel caso di
esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o
sostitutivo. Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito
dell'applicazione di clausole flessibili verranno retribuite, per le
sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura non
inferiore alla sola maggiorazione dell'1,5% da calcolare sulla quota
di retribuzione. Clausole elastiche: Nei contratti di tipo verticale e
misto, le parti del rapporto di lavoro a tempo parziale possono
concordare clausole elastiche relative alla variazione in aumento
della durata della prestazione, entro il limite massimo del 30%
della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro a
seguito dell'applicazione delle clausole elastiche che determino un
incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno
retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione
forfetariamente e convenzionalmente determinata almeno nella
misura del 31,5% (30% + 1,5%) da calcolare sulla quota oraria della
retribuzione. - In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste
le parti possono concordare un'indennità annuale pari ad almeno
120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
01/01/2006
Contratto Formazione e lavoro
Non previsto perché abrogato Concesso per le seguenti professionalità: - Elevata: III livello o
superiori, con una durata di 24 mesi (tipo a.2) - Intermedia: IV e V
livello, con una durata di 24 mesi (tipo a.1) - Adeguamento
capacità professionali: tutti i livelli escluso il VI S e VII con una
durata di 12 mesi (tipo b)
01/07/1994 31/12/2003
Contratto di inserimento
Non previsto perché abrogato Si applica ai lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel
comparto: 12 mesi di trattamento retributivo previsto per il livello
inferiore a quello di inquadramento
01/01/2004
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
01/05/2014 30/04/17 Base di computo * Lavoratori somministrati
0 – 5 100%
6 – 9 100%
10 – 15 75%
16 – 49 75%
oltre 49 50%
* Costituita dall’organico complessivo dell’unità produttiva all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti, comprensiva dei lavoratori
assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per le aziende di stagione sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo
determinato.
CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO
(c.d. “JOB SHARING”)
01/05/2014 30/04/17 E’ il contratto mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa
subordinata.
Disciplina:
a) I lavoratori possono indicare la percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale svolta da ciascuno;
b) I lavoratori possono determinare una diversa distribuzione dell’orario, informando preventivamente il datore;
c) La retribuzione è corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione al lavoro effettivamente svolto;
27
D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E D I S C I P L I N A P A R T I C O L A R E
d) In caso di risoluzione del rapporto con uno dei due lavoratori, il datore può proporre all’altro la conversione del rapporto in un
contratto a tempo pieno o il proseguimento del rapporto ripartito con un altro lavoratore.
Le imprese hanno l’obbligo di comunicare all’Ente bilaterale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell'anno
precedente.
CONTRATTO DI LAVORO
INTERMITTENTE
01/05/2014 30/04/17 E’ il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in
determinati casi e condizioni.
Disciplina:
a) E’ ammesso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, relative ad attività derivanti da esigenze
tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
b) Può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando, in tale caso, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° anno di età;
c) E’ vietato in alcuni casi specifici (es.: sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero)
P R E V I D E N Z A C O M P L E M E N T A R E P R E V I D E N Z A C O M P L E M E N T A R E
ISTITUTO
NOTE DAL AL
Fon.Te. Contribuzioni previste per i lavoratori dipendenti del settore Turismo:: - 0,55% (di cui lo
0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a
carico del lavoratore; - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della
retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; - 3,45% della
retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento
dell'iscrizione al fondo; - una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi
all'atto dell'iscrizione, pari a Lire 30.000 di cui 23.000 a carico dell'azienda e 7.000 a carico
del lavoratore. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/93, è prevista
l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al fondo. Al
momento dell'adesione al fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota
di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
09/04/1998 25/04/2012
Fondo non ancora istituito Contribuzioni previste per i lavoratori dipendenti del settore Turismo:: - 0,55% (di cui lo
0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a
carico del lavoratore; - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della
retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro; - 3,45% della
retribuzione utile per il calcolo del TFR, prelevato dal TFR maturando dal momento
dell'iscrizione al fondo; - una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi
all'atto dell'iscrizione, pari a Lire 30.000 di cui 23.000 a carico dell'azienda e 7.000 a carico
del lavoratore. Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/93, è prevista
l'integrale destinazione del TFR maturando dal momento dell'adesione al fondo. Al
momento dell'adesione al fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota
di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Gli apprendisti
possono iscriversi al Fondo di previdenza complementare di settore Fon.te
26/04/2012
A S S I S T E N Z A C O M P L E M E N T A R E A S S I S T E N Z A C O M P L E M E N T A R E
ISTITUTO NOTE NOTE
Assistenza Sanitaria
Fondo non ancora istituito Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo
indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri.
Quote d'iscrizione:
- 15,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda.
01/07/2004 31/12/2004
Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo
indeterminato con contratto a tempo pieno, ad esclusione dei quadri.
Quote d'iscrizione:
- 15,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda Contribuzione:
- 7,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda
01/01/2005 30/06/2005
28
A S S I S T E N Z A C O M P L E M E N T A R E A S S I S T E N Z A C O M P L E M E N T A R E
Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo
indeterminato con contratto a tempo pieno, i lavoratori dipendenti da aziende del settore
turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei
quadri.
Quota d'iscrizione:
- 15,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda;
- 8,00 euro per ogni lavoratore a tempo parziale a carico azienda;
Contribuzione:
- 7,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda
01/07/2005 .
31/12/2005
Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo
indeterminato con contratto a tempo pieno, i lavoratori dipendenti da aziende del settore
turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei
quadri.
Quota d'iscrizione:
- 15,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda;
- 8,00 euro per ogni lavoratore a tempo parziale a carico azienda;
Contribuzione:
- 7,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda;
- 5,00 euro per ogni lavoratore a tempo parziale a carico azienda.
01/01/2006 31/12/2007
Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo
indeterminato con contratto a tempo pieno, i lavoratori dipendenti da aziende del settore
turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei
quadri.
Quota d'iscrizione:
- 15,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda;
- 8,00 euro per ogni lavoratore a tempo parziale a carico azienda;
Contribuzione:
- 10,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno e a tempo parziale a carico azienda.
01/01/2008 25/04/2012
Sono iscritti al fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo assunti a tempo
indeterminato con contratto a tempo pieno, i lavoratori dipendenti da aziende del settore
turismo assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, ad esclusione dei
quadri.
Quota d'iscrizione:
- 15,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno a carico azienda;
- 8,00 euro per ogni lavoratore a tempo parziale a carico azienda;
Contribuzione:
- 10,00 euro per ogni lavoratore a tempo pieno e a tempo parziale a carico azienda. Gli
apprendisti devono essere iscritti ai fondi di assistenza integrativi previsti dalla
contrattazione collettiva
26/04/2012
QuAS Qu.a.s. - Assistenza sanitaria integrativa per la categoria Quadro: - Incremento dl contributo
annuo di L. 70.000 a carico del lavoratore.
01/01/1997 31/12/2004
Qu.a.s. - Assistenza sanitaria integrativa per la categoria Quadro: - Euro 302,00 a carico
dell'azienda; - Euro 42,00 a carico del lavoratore. La quota costitutiva una tantum è fissata in
euro 302 a carico dell'azienda.
01/01/2005 31/12/2007
Qu.a.s. - Assistenza sanitaria integrativa per la categoria Quadro: - Euro 340,00 a carico
dell'azienda; - Euro 50,00 a carico del lavoratore. La quota costitutiva una tantum è fissata in
euro 340 a carico dell'azienda.
01/01/2008
E N T E B I L A T E R A L E N A Z I O N A L E D E L T E R Z I A R I O
EBITEN
E N T E B I L A T E R A L E
ISTITUTO DAL AL NOTE
29
E N T E B I L A T E R A L E N A Z I O N A L E D E L T E R Z I A R I O
EBITEN
E N T E B I L A T E R A L E
Ente Bilaterale E
finanziamento
01/05/2014 30/04/17 Al fine di razionalizzare i costi, evitando in particolare le spese di
costituzione e gestione di un nuovo ente, e al fine di garantire
una migliore efficienza, le Parti hanno deciso di affidare le
funzioni proprie dell’ente bilaterale all’EBITEN, quale ente già
costituito tra le medesime Parti stipulanti il CCNL.
. Le Parti Sociali, attraverso la costituzione dell’EBITEN, hanno
condiviso l’opportunità di sviluppare sul territorio nazionale un
sistema di pariteticità snello ed efficace in grado di razionalizzare
in un unico strumento operativo tutte le attività previste dalla
normativa vigente in capo sia agli enti bilaterali che agli
organismi paritetici. Le Parti pertanto, al fine di razionalizzare i
costi, evitando in particolare le spese di costituzione e gestione
di un nuovo ente bilaterale per ciascun CCNL, e al fine di
garantire una migliore efficienza, hanno individuato, anche per il
presente CCNL, l’EBITEN quale organismo bilaterale di
riferimento così come per tutti gli altri CCNL siglati dalle stesse.
Sono affidate all’EBITEN tutte le funzioni e attività relative al
settore Turismo e Pubblici Esercizi, in particolare sulle seguenti
materie:
- Osservatorio, occupazione, mercato del lavoro, formazione e
qualificazione professionali;
- Welfare e sostegno al reddito;
- Studio dell’evoluzione della normativa europea in materia
sociale;
- Monitoraggio della legislazione nazionale, europea ed
internazionale sulle pari opportunità uomo-donna;
- Garanzia, conciliazione, composizione delle controversie e
arbitrato, certificazione dei contratti;
- Sviluppo della contrattazione e assistenza contrattuale;
- Sviluppo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Contributo dell’1% calcolato sull’ammontare della retribuzione
lorda annua e così ripartito. 0,80% a carico dell'azienda e dello
0,20% a carico del lavoratore. Il codice attribuito dall’Agenzia
delle Entrate è ENBI
L’azienda che ometta il versamento del contributo è tenuta a
corrispondere al lavoratore un elemento distinto della
retribuzione non assorbibile, pari a 30,00 € per 14 mensilità
Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed
agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità
tassativamente previsti dal presente contratto, la quota
contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata
nella misura globale dello 0,40% di paga base e contingenza, di
cui:
- lo 0,20% a carico del datore di lavoro;
- lo 0,20% a carico del lavoratore.
Conseguentemente, l'impresa che ometta il versamento delle
suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un
elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,20% di
paga base e contingenza.L'E.D.R. di cui al comma precedente
viene corrisposto per quattordici mensilità e non è utile ai fini del
computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il
trattamento di fine rapporto.
Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il
versamento di contributi di importo complessivamente inferiore
a L. 100.000 possa essere effettuato con cadenza ultramensile
entro un periodo massimo di dodici mesi.
Il 15% del gettito netto globale è destinato direttamente al
finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale. La quota residua
verrà ripartita - in ragione della provenienza del gettito - di
norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti
Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti.
La quota di competenza dell'ente bilaterale nazionale è ridotta al
14% per l'anno 1999, al 13% per l'anno 2000 ed al 12% per l'anno
2001. Tali riduzioni si applicano ai soli enti che provvedano alla
regolare consegna dei propri bilanci ed al conseguente
versamento delle somme dovute. La regolarizzazione relativa agli
anni pregressi dovrà avvenire entro l'1/6/99.
L'Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle
somme in questione qualora non venga posto in condizione di
accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti
bilaterali territoriali in relazione ai contributi riscossi
direttamente dagli stessi.
01/01/1997 31/12/2001
. Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed
agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità
tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota
contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata
nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e
contingenza, di cui:
- lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro;
- lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il
versamento di contributi di importo complessivamente inferiore
a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile
entro un periodo massimo di dodici mesi.
Il quindici per cento del gettito netto globale è destinato
direttamente al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale. La
quota residua verrà ripartita - in ragione della provenienza del
gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa,
tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente
costituiti.
Sulle somme riscosse per il tramite della convenzione in essere
01/01/2002
30
E N T E B I L A T E R A L E N A Z I O N A L E D E L T E R Z I A R I O
EBITEN
E N T E B I L A T E R A L E
tra l'INPS e le organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL,
la quota di competenza dell'EBNT è ridotta al dieci per cento, con
decorrenza dall'1/1/2004.
I contributi riscossi dall'Ente Bilaterale Nazionale e quelli
attualmente accantonati, dedotto quanto di competenza
dell'EBNT, saranno trasferiti agli enti bilaterali territoriali
regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL
Turismo.
L'Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l'erogazione delle
somme in questione qualora non venga posto in condizione di
accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti
bilaterali territoriali in relazione ai contributi riscossi
direttamente dagli stessi.
P A R T E S P E C I A L E
P A R T E S P E C I A L E
ISTITUTO DAL AL NOTE
A Z I E N D E C H E S V O L G O N O S E R V I Z I D I T R A S P O R T O , E D A T T I V I T À C O N N E S S E ,
P R E V A L E N T E M E N T E I N A M B I T O T U R I S T I C O
Il CCNL ha disciplinato, in modo innovativo, i rapporti di lavoro
delle aziende che svolgono servizi di trasporto e simili
prevalentemente in ambito turistico, per assicurare le adeguate
tutele contrattuali ad un comparto che spesso non trova una
disciplina collettiva.
A tale scopo, esemplificativamente, il Titolo XVII del CCNL si
riferisce a: attività di trasporto di turisti e/o trasporto merci (es.:
bagagli); noleggio autobus con conducente; noleggio auto con o
senza autista, locazione veicoli e mezzi di locomozione di altro
genere; noleggio motoscafi, aliscafi e barche in genere, servizi di
trasporto persone mediante imbarcazioni di qualsiasi genere;
servizi ai turisti e/o di assistenza ai passeggeri (es.: informazioni,
accoglienza e ricevimento presso località turistiche, guida turistica
etc.); autorimessa, posteggio e/o custodia autovetture su suolo
pubblico e/o privato.
La normativa del Titolo XVII, tanto nelle declaratorie quanto nei
profili professionali riportati a titolo esemplificativo, si muove in
un’ottica di armonizzazione con quanto previsto nella parte
generale del CCNL e con le qualifiche professionali stabilite negli
altri comparti, al fine di tutelare meglio i lavoratori del comparto
trasporti e servizi turistici.
Grazie alla disciplina contenuta nella parte speciale, hanno trovato
adeguata tutela contrattuale alcune figure professionali in forte
espansione nel mercato lavorativo come, ad esempio, guide
turistiche, personal shopper, personale di cortesia e di assistenza di
bordo e di terra per assistenza e customer care, traduttori e
interpreti, etc.
Stante la peculiarità del settore, la disciplina speciale del CCNL
ha inoltre previsto norme apposite:
31
P A R T E S P E C I A L E
P A R T E S P E C I A L E
- Per conducenti e personale viaggiante, al fine di garantire la
continuità dei servizi ma anche un riposo adeguato a tali
lavoratori;
- Per le imprese di noleggio auto senza autista, locazione veicoli e
mezzi di locomozione di altro genere (es.: scooter, biciclette etc.);
noleggio motoscafi, aliscafi e barche in genere, al fine di assicurare
la necessaria flessibilità in ordine a periodi di maggior richiesta di
servizio, ai quali corrispondono equivalenti riposi di conguaglio nei
periodi di minore richiesta di servizio.
F O N D O I N T E R P R O F E S S I O N A L E F O N D O F O R M A Z I E N D A
F O N D O I N T E R P R O F E S S I O N A L E
ISTITUTO DAL AL NOTE
Fondo Interprofessionale
01/05/2014 30/04/17 Le Parti hanno individuato nel Fondo FORMAZIENDA l’ente
interprofessionale per la formazione permanente e continua dei
lavoratori, anche in materia di apprendistato per la formazione
dei tutor aziendali e degli apprendisti stessi.