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Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa IL PERCORSO VERSO L’AUTONOMIA SCOLASTICA Legge 59/97 (L. Bassanini)

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Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

IL PERCORSO VERSO

L’AUTONOMIA

SCOLASTICA

Legge 59/97 (L. Bassanini)

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LEGGE 59/97 ART. 21

- L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo … fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio …

- La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.

- ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche

-L'autonomia organizzativa è finalizzata alla

realizzazione della flessibilità, della diversificazione,

dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla

integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle

strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al

coordinamento con il contesto territoriale.

-L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento

degli obiettivi generali del sistema nazionale di

istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento,

della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e

del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta

libera e programmata di metodologie, strumenti,

organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel

rispetto della possibile pluralità di opzioni

metodologiche…fermi restando il monte annuale

orario complessivo previsto per ciascun curriculum e

quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività

indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di

studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di

verifica e valutazione della produttività scolastica e del

raggiungimento degli obiettivi.

-Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche

autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo D.P.R. 233/98

Dimensionamento

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Prima D.lgs 112/98: Conferimento di

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59

POI

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione“

L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 114. - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento".

Modifica del Titolo V della Costituzione Italiana “decentramento amministrativo a Costituzione invariata” introdotto in virtù della produzione

legislativa del Ministro della Funzione pubblica On. Bassanini

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Art. 1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla

definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

D.P.R. 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59

Art.1

Art. 3: Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa. Il Piano è il

documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione

curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

IL PIANO DELL’OFFERTA

FORMATIVA

L’autonomia funzionale è propria degli enti pubblici che si collocano in una posizione intermedia tra lo Stato e

gli enti territoriali e che si caratterizzano per avere come elemento costitutivo la rappresentanza di

specifici interessi

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3. Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. (Adesso il D.S. emana preliminarmente Atto d’Indirizzo, L. 107/15)

5. Il Piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

+ PEC: Patto educativo di corresponsabilità (DPR 249/98)

Schema operativo DPR 275/99

Consiglio d’istituto fornisce indirizzi generali

(Può consultare CTS)

Collegio docenti elabora il POF

Consiglio d’Istituto lo adotta (e svolge funzione di controllo)

D.S. (organo di gestione) Coadiuvato da DSGA, Commissioni, F.S., docenti, esperti esterni, ecc. realizzano POF

Necessarie: verifica periodica, rendicontazione, Bilancio sociale

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Art. 4 Autonomia didattica

Art. 5 Autonomia organizzativa

Art. 6 Autonomia di ricerca, sperimentazione e

sviluppo D.M. 28 DICEMBRE 2005:

ART.1 comma

4. Le istituzioni scolastiche utilizzano, anche parzialmente, la quota di cui ai commi 2 e 3 (20% del Piano di studi):

a) per confermare il piano ordinamentale degli studi;

b) per realizzare compensazioni tra le attività e le discipline previste nei piani di studio;

c) per introdurre nuove discipline, avvalendosi per l'insegnamento di esse dei docenti in servizio

nell'istituto, nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'istituto medesimo e secondo le norme dettate dai

vigenti Contratti Collettivi di Lavoro.

5. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività non può essere comunque superiore al 20% del

relativo monte orario annuale.

6. L'adozione, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con

l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui

ai commi 1 e 2, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.

DM 234/00 Quote

autonomia. Vd. art. 3 c. 5

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Le attività e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle

istituzioni scolastiche devono essere coerenti con il profilo

educativo, culturale e professionale

1) gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli

insegnamenti facoltativi prescelti 2) la valutazione dei risultati di apprendimento delle materie

facoltative concorre alla valutazione

complessiva!!!

-D.P.R. 275/99 -D.M. 234 del 26/06/ 2000

--D.M. 28/12/2005

L’utilizzo della quota dell’autonomia non potrà determinare situazioni di soprannumerarietà a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti

o ore disponibili.

DPR 87/10 art. 5 comma 3 lettera a) Gli istituti professionali possono utilizzare la

quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo di cui all'allegato A), sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di

laboratorio

L'utilizzo della quota di autonomia determina la modifica dei contributi

orari delle varie discipline coinvolte ai fini della

costituzione degli organici.

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L 107/15

art. 1 comma 1 Per affermare il ruolo centrale della scuola nella societa' della

conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca….e di istruzione permanente dei

cittadini, la presente legge da' piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in

relazione alla dotazione finanziaria.

ARRIVA LA L 107/15 “La buona scuola”

Comma 3 L. 107/15 a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attivita' e insegnamenti interdisciplinari; b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

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- Il nuovo PTOF; -L’organico dell’autonomia; - Il Comitato di valutazione -I criteri per la valorizzazione della funzione docente (Bonus); -La carta del docente; -- La formazione come obbligatoria e strutturale;

Alcuni strumenti e novità della L. 107/15 (utili, anche,per dare piena -? -

attuazione al DPR 275/99)

- L’alternanza scuola-lavoro; -I Laboratori Territoriali per l’occupabilità; -Il PSND; -Gli Ambiti territoriali e le Reti; -La stabilizzazione dei docenti; -Il Portale unico.

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Il PTOF Piano Triennale dell’Offerta

Formativa

Dura tre anni (2016-18) ma si

può rivedere all’inizio di ogni a.s. entro la fine

di ottobre Comma 14: Elaborato dal

collegio dei docenti

sulla base degli indirizzi […] definiti dal dirigente

scolastico.

Il piano e' approvato dal consiglio d'istituto.

Documento autoportante:

contiene … dagli obiettivi generali

all’indicazione del fabbisogno di posti per il pers.

ATA

Il Programma Annuale (P.A.) è il documento

contabile più importante della scuola. Esso è l’interfaccia del

POF

D.I. 44/01 Art. 1

comma 2

È pubblicato nel sito della scuola e nel Portale unico

Alcuni strumenti per realizzare il PTOF:Piano Attività,

Contrattazione d’Istituto (FIS), Bilancio (Finanziamenti Stato, privati, ecc.

Staff, Commissioni, F:S.. Rapporti con Enti, Accordi, Organico del potenziamento, Ecc.ecc.

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L’Organico dell’Autonomia

28. Le scuole secondarie di secondo grado possono attivare insegnamenti opzionali nel secondo

biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di

flessibilita'

I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attivita' di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

31. Le istituzioni scolastiche possono individuare,

nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui

affidare il coordinamento delle attivita' di cui al comma 28.

85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il

dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee

fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia

Organizzazione del lavoro dell’Org.

Autonomia

7. Le istituzioni scolastiche …individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare…per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: lett. a –f.

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60. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, …possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilita' attraverso la partecipazione, … di enti pubblici e locali ..- per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, b)…riqualificazione di giovani non occupati; ecc.

66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del

personale docente sono regionali, articolati in ambiti

territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione.

114. Il Miur bandisce, entro il 1º dicembre 2015, un

concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo

indeterminato di personale docente

Gli Ambiti Territoriali

58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi: a) realizzazione di attivita' volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti…; b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali

Il concorso

117. Il personale docente in periodo di formazione e di prova e' sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del T.U. della scuola, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor

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Il Bonus docente

121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita…la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo. 124… la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale.

La Carta del docente

127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti … assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.

136. E' istituito il Portale unico dei dati della scuola. Inoltre: finanziamenti per interventi su edilizia scolastica (sicurezza e innovazione energetica)

Stabilizzazione supplenti

131. A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

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129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del T.U. e' sostituito dal seguente. ..In sintesi, il CVD: 1) dura in carica tre anni; 2) È composto da : tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal

collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Ha le seguenti funzioni principali: a) Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti . b) Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova

per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai 3 docenti e dal docente tutor.

Il nuovo Comitato per la valutazionedei docenti

Le Leggi: un limite o una

risorsa???!!!!

Anno di prova e formazione:

leggere il D.M. 850/15