Co.co.pro. e autonomia operativa

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Le news dell’Associazione Giovani – Newsletter n. 0 Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro – email: [email protected] IL CONTRATTO A PROGETTO: LE NOVITA’ DOPO LASENTENZA N. 15922 DELLA CORTE DI CASSAZIONE A cura di Matteo Bodei Il contratto di collaborazione a progetto, disciplinato principalmente dalla Legge Biagi (d.lgs. 276/2003) e dalla riforma Fornero (legge 92/2012), rappresenta l'atto giuridico con cui si instaura un rapporto di lavoro parasubordinato il quale deve essere fondato sull'equilibrio perfetto tra l'autonomia esecutiva in capo al collaboratore e la coordinazione con gli obiettivi del committente. Qualora si verificasse un'ingerenza da parte del committente nella definizione delle modalità esecutive dei lavori, tale bilanciamento verrebbe rovesciato, configurando una eterodirezione tale da minare la genuinità del contratto stesso. A tal riguardo una recente sentenza della Corte di Cassazione ci consente di apprezzare con un caso concreto quale sia il limite tra la coordinazione e l'eterodirezione nel contratto a progetto. La sentenza in questione è la n. 15922 del 25 giugno 2013 che giunge quale estremo epilogo della vertenza di seguito riassunta. Una collaboratrice sottoscrive un contratto di collaborazione caratterizzato dal seguente progetto: "promozione e vendita di succhi di frutta a marchio (omissis) nonché la distribuzione di depliants illustrativi, di campioni per l'assaggio, nonché illustrazione di offerte promozionali, la sottoposizione e l'eventuale sottoscrizione al titolare di esercizi commerciali del contratto d'uso delle frigovetrine di proprietà della (omissis), segnalandoci usi difformi della vetrina stessa". Per quanto riguarda le modalità esecutive del progetto, il contratto prevede indicazioni precise circa il numero di clienti da contattare ogni giorno ("18 visite") e le giornate lavorative del mese ("18/19 giornate al mese"). Inoltre nello stesso contratto si indica esattamente il numero di cartoni di succo di frutta da vendere ogni giorno ("70 cartoni") oltre alla cadenza giornaliera di rendicontazione delle vendite. Alla cessazione del contratto, avvenuta tra l'altro in anticipo rispetto alla data prevista e in semplice forma verbale, la collaboratrice si è rivolta al Giudice del lavoro perché dichiarasse nullo il licenziamento e convertisse ex tunc il rapporto di lavoro in subordinato a tempo indeterminato. Dopo una prima sentenza a favore dell'azienda, la collaboratrice ha ottenuto ragione in sede di appello presso la Corte Distrettuale di Brescia nel mese di gennaio 2011. L'azienda, pertanto, si è rivolta alla Suprema Corte di Cassazione tentando di ribaltare nuovamente la sentenza di secondo grado. La Corte di Cassazione ha invece confermato la sentenza di appello a favore della collaboratrice, ribadendo la nullità del licenziamento orale e convalidando la conversione del contratto a tempo indeterminato, il pagamento delle retribuzioni maturate (con detrazione dell'aliunde perceptum) ed il pagamento a titolo risarcitorio di quattro mensilità. Nelle motivazioni della sentenza, la Suprema Corte ricorda che il contratto di collaborazione a progetto, regolamentato dal D.Lgs. 276/2003 e successive modificazioni, in

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Le news dell’Associazione Giovani – Newsletter n. 0

Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro – email: [email protected]

IL CONTRATTO A PROGETTO: LE NOVITA’ DOPO LASENTENZA N. 15922 DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A cura di Matteo Bodei

Il contratto di collaborazione a progetto,

disciplinato principalmente dalla Legge Biagi

(d.lgs. 276/2003) e dalla riforma Fornero (legge

92/2012), rappresenta l'atto giuridico con cui si

instaura un rapporto di lavoro parasubordinato il

quale deve essere fondato sull'equilibrio perfetto

tra l'autonomia esecutiva in capo al collaboratore

e la coordinazione con gli obiettivi del

committente.

Qualora si verificasse un'ingerenza da parte del

committente nella definizione delle modalità

esecutive dei lavori, tale bilanciamento verrebbe

rovesciato, configurando una eterodirezione tale

da minare la genuinità del contratto stesso.

A tal riguardo una recente sentenza della Corte di

Cassazione ci consente di apprezzare con un caso

concreto quale sia il limite tra la coordinazione e

l'eterodirezione nel contratto a progetto.

La sentenza in questione è la n. 15922 del 25

giugno 2013 che giunge quale estremo epilogo

della vertenza di seguito riassunta.

Una collaboratrice sottoscrive un contratto di

collaborazione caratterizzato dal seguente

progetto: "promozione e vendita di succhi di frutta

a marchio (omissis) nonché la distribuzione di

depliants illustrativi, di campioni per l'assaggio,

nonché illustrazione di offerte promozionali, la

sottoposizione e l'eventuale sottoscrizione al

titolare di esercizi commerciali del contratto d'uso

delle frigovetrine di proprietà della (omissis),

segnalandoci usi difformi della vetrina stessa".

Per quanto riguarda le modalità esecutive del

progetto, il contratto prevede indicazioni precise

circa il numero di clienti da contattare ogni

giorno ("18 visite") e le giornate lavorative del

mese ("18/19 giornate al mese"). Inoltre nello

stesso contratto si indica esattamente il numero di

cartoni di succo di frutta da vendere ogni

giorno ("70 cartoni") oltre alla cadenza

giornaliera di rendicontazione delle vendite.

Alla cessazione del contratto, avvenuta tra l'altro

in anticipo rispetto alla data prevista e in semplice

forma verbale, la collaboratrice si è rivolta al

Giudice del lavoro perché dichiarasse nullo il

licenziamento e convertisse ex tunc il rapporto di

lavoro in subordinato a tempo indeterminato.

Dopo una prima sentenza a favore dell'azienda, la

collaboratrice ha ottenuto ragione in sede di

appello presso la Corte Distrettuale di Brescia nel

mese di gennaio 2011. L'azienda, pertanto, si è

rivolta alla Suprema Corte di Cassazione tentando

di ribaltare nuovamente la sentenza di secondo

grado. La Corte di Cassazione ha invece

confermato la sentenza di appello a favore della

collaboratrice, ribadendo la nullità del

licenziamento orale e convalidando la conversione

del contratto a tempo indeterminato, il pagamento

delle retribuzioni maturate (con detrazione

dell'aliunde perceptum) ed il pagamento a titolo

risarcitorio di quattro mensilità.

Nelle motivazioni della sentenza, la Suprema

Corte ricorda che il contratto di collaborazione a

progetto, regolamentato dal D.Lgs. 276/2003 e

successive modificazioni, in

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quanto rapporto di lavoro parasubordinato deve

essere caratterizzato da chiari elementi di

autonomia esecutiva inconciliabili con la presenza

di vincoli di subordinazione. La

predeterminazione del numero quotidiano di

clienti da contattare, dei prodotti da vendere e

la conseguente impossibilità per il

collaboratore di gestire in autonomia le fasi

esecutive del progetto rappresenta, secondo la

Suprema Corte di Cassazione, un prova

indiscutibile dell'esistenza di una

eterodirezione operata dal committente, la

quale non può che produrre la conversione del

contratto in rapporto di lavoro subordinato.