Co.co.pro. e autonomia operativa
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Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro – email: [email protected]
IL CONTRATTO A PROGETTO: LE NOVITA’ DOPO LASENTENZA N. 15922 DELLA CORTE DI CASSAZIONE
A cura di Matteo Bodei
Il contratto di collaborazione a progetto,
disciplinato principalmente dalla Legge Biagi
(d.lgs. 276/2003) e dalla riforma Fornero (legge
92/2012), rappresenta l'atto giuridico con cui si
instaura un rapporto di lavoro parasubordinato il
quale deve essere fondato sull'equilibrio perfetto
tra l'autonomia esecutiva in capo al collaboratore
e la coordinazione con gli obiettivi del
committente.
Qualora si verificasse un'ingerenza da parte del
committente nella definizione delle modalità
esecutive dei lavori, tale bilanciamento verrebbe
rovesciato, configurando una eterodirezione tale
da minare la genuinità del contratto stesso.
A tal riguardo una recente sentenza della Corte di
Cassazione ci consente di apprezzare con un caso
concreto quale sia il limite tra la coordinazione e
l'eterodirezione nel contratto a progetto.
La sentenza in questione è la n. 15922 del 25
giugno 2013 che giunge quale estremo epilogo
della vertenza di seguito riassunta.
Una collaboratrice sottoscrive un contratto di
collaborazione caratterizzato dal seguente
progetto: "promozione e vendita di succhi di frutta
a marchio (omissis) nonché la distribuzione di
depliants illustrativi, di campioni per l'assaggio,
nonché illustrazione di offerte promozionali, la
sottoposizione e l'eventuale sottoscrizione al
titolare di esercizi commerciali del contratto d'uso
delle frigovetrine di proprietà della (omissis),
segnalandoci usi difformi della vetrina stessa".
Per quanto riguarda le modalità esecutive del
progetto, il contratto prevede indicazioni precise
circa il numero di clienti da contattare ogni
giorno ("18 visite") e le giornate lavorative del
mese ("18/19 giornate al mese"). Inoltre nello
stesso contratto si indica esattamente il numero di
cartoni di succo di frutta da vendere ogni
giorno ("70 cartoni") oltre alla cadenza
giornaliera di rendicontazione delle vendite.
Alla cessazione del contratto, avvenuta tra l'altro
in anticipo rispetto alla data prevista e in semplice
forma verbale, la collaboratrice si è rivolta al
Giudice del lavoro perché dichiarasse nullo il
licenziamento e convertisse ex tunc il rapporto di
lavoro in subordinato a tempo indeterminato.
Dopo una prima sentenza a favore dell'azienda, la
collaboratrice ha ottenuto ragione in sede di
appello presso la Corte Distrettuale di Brescia nel
mese di gennaio 2011. L'azienda, pertanto, si è
rivolta alla Suprema Corte di Cassazione tentando
di ribaltare nuovamente la sentenza di secondo
grado. La Corte di Cassazione ha invece
confermato la sentenza di appello a favore della
collaboratrice, ribadendo la nullità del
licenziamento orale e convalidando la conversione
del contratto a tempo indeterminato, il pagamento
delle retribuzioni maturate (con detrazione
dell'aliunde perceptum) ed il pagamento a titolo
risarcitorio di quattro mensilità.
Nelle motivazioni della sentenza, la Suprema
Corte ricorda che il contratto di collaborazione a
progetto, regolamentato dal D.Lgs. 276/2003 e
successive modificazioni, in
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quanto rapporto di lavoro parasubordinato deve
essere caratterizzato da chiari elementi di
autonomia esecutiva inconciliabili con la presenza
di vincoli di subordinazione. La
predeterminazione del numero quotidiano di
clienti da contattare, dei prodotti da vendere e
la conseguente impossibilità per il
collaboratore di gestire in autonomia le fasi
esecutive del progetto rappresenta, secondo la
Suprema Corte di Cassazione, un prova
indiscutibile dell'esistenza di una
eterodirezione operata dal committente, la
quale non può che produrre la conversione del
contratto in rapporto di lavoro subordinato.