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1 CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017-2019 INDICE PTPC 2017-2019 1. Premessa Pag. 2 2. Strategia di prevenzione della corruzione adottata dal Consiglio regionale dell’Abruzzo Pag. 4 3. Contenuti del PTPC alla luce delle recenti modifiche normative Pag. 7 4. Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità Pag. 8 5. Metodologia adottata nel processo di gestione del rischio di corruzione Pag. 13 5.1. Analisi del contesto Pag. 13 5.1.2 Contratti pubblici Pag. 13 5.2. Valutazione del rischio Pag. 16 5.3 Trattamento del rischio: misure di prevenzione della corruzione Pag. 17 5.3.1 Adozione di un Regolamento sull’accesso Pag. 18 5.3.2 Istituzione di un registro degli accessi Pag. 22 5.3.3 Rotazione Pag. 23 5.3.4 Individuazione del RASA Pag. 25 6. Trasparenza Pag. 26 6.1 Soggetti cessati dall’incarico Pag. 29 6.2 Dati ulteriori Pag. 30 7. Monitoraggio Pag. 32 Allegati A) Allegato A- Tabella riepilogative delle misure di prevenzione della corruzione del PTPC 2016-2018 B) Allegato B - Tabella sulla tipologia dei dati, adempimenti e strutture competenti sugli obblighi di trasparenza C) Relazione annuale 2016 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza redatta sul modello predisposto dall’ANAC.

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CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2017-2019

INDICE

PTPC 2017-2019

1. Premessa Pag. 2 2. Strategia di prevenzione della corruzione adottata dal Consiglio regionale dell’Abruzzo Pag. 4 3. Contenuti del PTPC alla luce delle recenti modifiche normative Pag. 7 4. Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità Pag. 8 5. Metodologia adottata nel processo di gestione del rischio di corruzione Pag. 13 5.1. Analisi del contesto Pag. 13 5.1.2 Contratti pubblici Pag. 13 5.2. Valutazione del rischio Pag. 16 5.3 Trattamento del rischio: misure di prevenzione della corruzione Pag. 17 5.3.1 Adozione di un Regolamento sull’accesso Pag. 18 5.3.2 Istituzione di un registro degli accessi Pag. 22 5.3.3 Rotazione Pag. 23 5.3.4 Individuazione del RASA Pag. 25 6. Trasparenza Pag. 26 6.1 Soggetti cessati dall’incarico Pag. 29 6.2 Dati ulteriori Pag. 30 7. Monitoraggio Pag. 32 Allegati A) Allegato A- Tabella riepilogative delle misure di prevenzione della corruzione del PTPC 2016-2018 B) Allegato B - Tabella sulla tipologia dei dati, adempimenti e strutture competenti sugli obblighi di trasparenza C) Relazione annuale 2016 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza redatta sul modello predisposto dall’ANAC.

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1. Premessa. Con Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, l’ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, il primo predisposto ed approvato dall’ANAC ai sensi dell’art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Nella redazione del PNA 2016, l’ANAC si è basata sull’analisi di un ristretto campione di PTPC adottati nel 2016, evidenziando che, nonostante alcuni significativi progressi, le difficoltà delle amministrazioni permangono e che le stesse non sembrano legate alla specifica complessità delle attività di prevenzione della corruzione da compiere, ma ad una più generale difficoltà nella autoanalisi organizzativa, nella conoscenza sistematica dei processi svolti e dei procedimenti amministrativi di propria competenza e nella programmazione unitaria degli stessi. Dette criticità, peraltro, erano già state evidenziate dall’ANAC in sede di Aggiornamento 2015 al PNA, adottato con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015. Il nuovo PNA tiene conto delle seguenti recenti modifiche legislative:

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), il quale apporta modifiche sia al d.lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, sia alla L. n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione. Le principali novità del d.lgs. n. 97/2016 riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di approvazione del PNA, atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC, contenente indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. In materia di trasparenza, invece, le novità introdotte dal decreto riguardano la definitiva delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. La nuova disciplina, inoltre, tende a rafforzare il ruolo del RPC, unificando in un solo soggetto le funzioni di responsabile anticorruzione e responsabile per la trasparenza (RPCT). L’organo di indirizzo politico viene maggiormente coinvolto nel procedimento di adozione del PTPC, soprattutto in ordine alla previsione degli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione ed alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione, che diventano contenuto essenziale e indefettibile del Piano stesso. E’, inoltre, previsto un maggiore coinvolgimento degli OIV, i quali sono chiamati in particolare a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici. La nuova disciplina persegue, infine, l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni, unificando in un solo strumento il PTPC e il PTTI e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative e dimensionali delle amministrazioni.

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In piena aderenza con le novità e gli obiettivi posti dal Legislatore statale, il nuovo PNA 2016 orienta le amministrazioni nel percorso di adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione, senza, tuttavia, imporre soluzioni uniformi che finirebbero per calarsi in modo innaturale nelle diverse realtà organizzative, compromettendone l’efficacia preventiva dei fenomeni di corruzione. L’articolazione del nuovo PNA 2016 può essere così schematizzata:

PNA 2016

Parte generale

soggetti tenuti all’adozione del PTPC

Pubbliche Amministrazioni

Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati

Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati

Soggetti interni coinvolti nel processo di adozione del PTPC

Organi di indirizzo

RPCT

OIV

Contenuti del PTPC e Gestione del rischio di corruzione

l’Anac conferma le indicazione già date con l’Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi.

Azioni e misure per la prevenzione

Trasparenza: l’ANAC richiama la recente normativa modificativa del decreto 33 e raccomanda di rafforzare tale misura nei rispettivi PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

Rotazione: occorre motivare i casi di mancata applicazione della misura, individuando misure alternative

Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità: l’ANAC raccomanda la necessità di attente verifiche sulle dichiarazioni rese dagli interessati, all’atto del conferimento dell’incarico, sull’insussistenza delle cause di inconferibilità o di incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 39/2013, nonché l’esigenza che dette dichiarazioni siano corredate anche dall’elenco degli incarichi ricoperti nonché delle eventuali condanne subite per reati contro la pubblica amministrazione.

Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici

Whistleblowing: l’Anac fornisce alcune indicazioni integrative che concernono la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, richiamando quanto già previsto nella determinazione n. 6/2015 (Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ).

Individuazione del RASA: misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Codice di comportamento: l’Anac richiama quanto già previsto nell’Aggiornamento 2015 al PNA

Parte speciale

Approfondimento per tipologie di amministrazioni

piccoli comuni

città metropolitane

ordini professionali

Approfondimento per materie specifiche

tutela e valorizzazione dei beni culturali

governo del territorio

sanità

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2. Strategia di prevenzione della corruzione adottata dal Consiglio regionale dell’Abruzzo. Il presente Piano, da un lato prosegue ed implementa la strategia di prevenzione della corruzione intrapresa dai precedenti PTPC 2013-2016, 2015-2017 e 2016-2018 adottati dal Consiglio regionale, dall’altro si conforma alle indicazioni formulate dall’Anac nel nuovo PNA 2016 soprattutto con particolare riferimento alla misura della trasparenza, rafforzata ed adeguata ai nuovi obblighi di pubblicazione contenuti nel D.Lgs. n. 97/2016. Riepilogando, la strategia di prevenzione della corruzione nel Consiglio regionale è stata scandita dai seguenti passaggi:

con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 165 del 28.11.2103 è stato approvato il modello base di gestione del rischio di cui all’Allegato A del PTPC 2013-2016, per la mappatura dei processi, la valutazione dei rischi di corruzione e la definizione delle conseguenti misure di prevenzione, predisposto nel rispetto della L. n. 190/2012, delle indicazioni del PNA e dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 ed elaborato sulla base di quello proposto nell’ambito del progetto “Interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione locale e centrale” del FORMEZ PA;

con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 2 del 15.01.2015 è stato approvato l’elenco dei procedimenti amministrativi e dei processi di competenza del Consiglio regionale. Tale elenco, redatto sulla base di una ricognizione dei procedimenti amministrativi volta a soddisfare sia l’obbligo di trasparenza previsto dall’art. 35 del d.lgs. 33/2013 che l’obbligo di attuazione della misura anticorruzione prevista dal PTPC 2013-2016 relativa al monitoraggio dei tempi procedimentali, contiene tutte le informazioni richieste dalla citata disposizione per ciascun procedimento individuato ed è stato integrato con l’identificazione anche dei processi, intesi come complesso di qualsiasi attività svolta dall’amministrazione;

i PTPC 2013-2016 e 2015-2017 hanno valorizzato la fase di trattamento del rischio attraverso l’introduzione di misure “obbligatorie” e l’identificazione di ulteriori misure “specifiche”. In particolare tutte le misure contenute nei Piani sono state oggetto di progettazione, articolata nei seguenti passaggi: breve descrizione di ciascuna misura, indicazione della struttura amministrativa responsabile della sua attuazione, dei tempi di realizzazione e degli indicatori di monitoraggio;

il PTPC 2016-2018, al fine di recepire le indicazioni metodologiche fornite dall’Anac nell’Aggiornamento al PNA sulle fasi di analisi e valutazione dei rischi per una migliore impostazione e realizzazione del processo di gestione del rischio di corruzione, si è proposto di: 1. migliorare l’analisi del contesto esterno: a tal fine si è tenuto conto delle specificità del

Consiglio regionale quale organo di rappresentanza democratica della Regione dotato di peculiare e spiccata autonomia istituzionale e sono state individuate le variabili che potrebbero orientare l’attività del Consiglio regionale e dei suoi uffici da un lato nel ruolo svolto dai cd. rappresentanti di interessi particolari (cd. lobbies) e dall’altro nel rapporto intercorrente tra gli organi politici e la struttura amministrativa. Sul primo aspetto, la Regione Abruzzo già si è dotata di una misura di regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari, introducendo nell’ordinamento regionale la L.R. n. 61/2010 “Disciplina sulla trasparenza dell’attività politica e amministrativa e sull’attività di rappresentanza di interessi particolari”, con cui è stata regolamentata l'attività di rappresentanza dei gruppi di interesse particolare, garantendone pubblicità e conoscibilità;

2. completare ed aggiornare la ricognizione dei processi organizzativi di competenza del Consiglio regionale: a tal fine, il RPC, sulla base delle indicazioni fornite da Anac, ha richiesto a tutte le strutture del Consiglio regionale, in un’ottica di collaborazione e condivisione dei nuovi contenuti del Piano, di compilare l’elenco ricognitivo di tutti i processi di competenza del

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Consiglio regionale. Si è così pervenuti ad una più accurata, analitica ed esaustiva mappatura dei processi di competenza del Consiglio regionale, di cui all’Allegato A del PTPC 2016-2018, nella quale i processi organizzativi sono stati ridefiniti e ricondotti alle due principali macro aree “generale” e “specifica”, ripartite in singole aree di rischio, a loro volta ripartite in processi e fasi del processo, con indicazione dei relativi responsabili;

3. implementare il processo di gestione del rischio di corruzione con riferimento ai seguenti settori di attività del Consiglio regionale: a) Co.Re.Com.; b) erogazione di contributi per attività culturali; c) area “contratti pubblici”.

4. individuare misure concrete e sostenibili che tengano conto delle caratteristiche specifiche dell’amministrazione, classificate in misure generali e misure specifiche;

5. implementare l’azione di monitoraggio per ogni singola misura: è stato previsto che ciascun Servizio, con riferimento alle attività di propria competenza, provvedesse a trasmettere al RPC, nel rispetto dei termini e modalità indicati in ciascuna misura, le comunicazioni ivi previste. Ciò ha consentito al Responsabile una verifica tempestiva ed immediata rispetto all’attuazione del Piano, creando una rete utile per permettere a tutti i dirigenti un apporto collaborativo e costruttivo nell’attuazione delle misure.

6. integrare le misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative dell’amministrazione, ed, in particolare, con il Piano delle performance: Il nuovo PNA 2016 inserisce, tra gli obiettivi di portata generale dello stesso, la necessaria integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative volte alla funzionalità amministrativa, evidenziando la particolare attenzione che l’amministrazione deve rivolgere alla coerenza tra il PTPC e il Piano della Performance sotto due profili:

- le politiche sulla Performance contribuiscono alla costruzione di un clima organizzativo che favorisce la prevenzione della corruzione;

- le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte sempre in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti.

Al riguardo, si segnala che il Consiglio Regionale, mediante la modifica già apportata al Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, ha stabilito che la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità devono costituire sempre un’area strategica del Consiglio Regionale. Ed infatti, con Deliberazione U.P. n. 128 del 28.09.2016 sono stati approvati gli obiettivi strategici del Consiglio regionale per il triennio 2017-2019, tra i quali risulta il “Rafforzamento della funzione di comunicazione e informazione istituzionali del Consiglio Regionale, con particolare attenzione alle azioni tese a favorire la promozione di maggiori livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e l'anticorruzione”. Di conseguenza, la sezione del citato Sistema relativa alla misurazione e valutazione della performance organizzativa delle strutture di livello dirigenziale e quella relativa alla tecnostruttura nel suo complesso, è stata integrata con la previsione di uno specifico parametro di valutazione, distinto dagli altri, corrispondente proprio al grado di attuazione del PTPC, con riferimento alla realizzazione delle misure previste per l’anno oggetto di misurazione ( misure di prevenzione e obblighi di trasparenza ). Ai fini della suddetta misurazione della performance, l’OIV utilizza i risultati dei monitoraggi previsti nell’ambito dei predetti strumenti di programmazione, la relazione predisposta dal RPC e le eventuali segnalazioni di inadempienza effettuate dallo stesso RPC. Inoltre, i Dirigenti delle singole strutture del Consiglio regionale possono comunque individuare fra le misure del piano quelle suscettibili di essere tradotte in obiettivi operativi. In tal caso le stesse, previo parere dell’OIV, saranno inserite nella delibera dell’UP che fissa gli obiettivi operativi delle strutture. Viste le osservazioni al piano presentate dai dirigenti e sentito anche il parere dell’OIV sull’argomento, si ritiene che tali strumenti organizzativi, siano perfettamente funzionali a realizzare quella forma di collegamento tra il PTPC e il Piano delle prestazioni, nella misura in cui prevedono l’incidenza del grado di attuazione delle misure di prevenzione sulla valutazione della Performance organizzativa delle

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strutture amministrative del Consiglio Regionale: la misura della revisione del sistema della performance, inserita all’inizio nella bozza di PTCP per il 2017/2019, viene pertanto stralciata.

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3. Contenuti del PTPC alla luce delle recenti modifiche normative. Il d.lgs. n. 97/2016, nel modificare il d.lgs. n. 33/2013 e la l. n. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. L’elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice dell’amministrazione in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Seguendo le indicazioni del PNA 2016, il PTPC dovrà individuare:

misure di prevenzione oggettiva: che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni spazio possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni pubbliche;

misure di prevenzione soggettiva: che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall’ordinamento (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri), ad una decisione amministrativa.

L’individuazione di dette misure spetta alle singole amministrazioni, perché solo esse sono in grado di conoscere la propria condizione organizzativa, la situazione dei propri funzionari, il contesto esterno nel quale si trovano ad operare. Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”, la quale dovrà contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa dovranno anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. Tra le nuove misure organizzative di trasparenza indicate dall’Anac nel PNA 2016 rileva l’indicazione all’interno del PTPC del nominativo del RASA, ossia del soggetto responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA). L’individuazione del RASA è prevista obbligatoriamente come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

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4. Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità. Preliminarmente, si evidenzia che l’art. 1, comma 8, della l. n.190/2012, come modificato dall’art.41, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 97/2016 ribadisce che l’attività di elaborazione del PTPC non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Lo scopo della norma è quello di considerare la predisposizione del PTPC un’attività che deve essere necessariamente svolta da chi opera esclusivamente all’interno dell’amministrazione o dell’ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, della configurazione dei processi decisionali e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano involti; sia perché comporta l’individuazione delle misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell’ente e dei singoli uffici. Tutte queste attività, da ricondurre a quelle di gestione del rischio, trovano il loro logico presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell’attività dell’amministrazione. Una trattazione a parte merita la figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC), che è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, che sul punto ha novellato l’art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Come anticipato, infatti, la nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile, pertanto, d’ora in avanti verrà identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). L'intento principale del legislatore è chiaramente quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT (art. 41, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 97/2016), mediante le seguenti previsioni:

1. l’organo di indirizzo dispone eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata e di funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico in piena autonomia, indipendenza, effettività ed imparzialità, al riparo da possibili ritorsioni;

2. rafforzamento dei poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura amministrativa, in modo che alla responsabilità del RPCT si affianchino con maggiore incisione anche quelle dei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione;

3. rafforzamento dei poteri di programmazione, impulso e coordinamento del RPCT nell’adozione e attuazione delle misure di prevenzione, anche attraverso la previsione di una maggiore interazione e comunicazione tra le attività del RPCT e quelle dell’OIV;

4. estensione del dovere di segnalazione da parte del RPCT all’Anac, all’OIV e all’organo di indirizzo;

5. esclusione della responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del Piano.

Per quanto concerne il Consiglio regionale dell’Abruzzo, con la deliberazione n. 127 del 24.09.2013 l’Ufficio di Presidenza ha nominato l'Avv. Giovanni Giardino, Dirigente del Servizio "Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi" quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio regionale, la cui durata dell’incarico è correlata alla durata del contratto sottostante all’incarico dirigenziale già svolto. Alla scadenza dell’incarico dirigenziale di Giardino, l’Ufficio di Presidenza, con successiva deliberazione n. 10 del 24/01/2017, ha nominato la dott.ssa Silvana de Paolis, Dirigente del Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio regionale. Inoltre, in base a quanto disposto dall’art. 6, comma 5, del decreto del Ministero dell’interno del 25 settembre 2015 (Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione), secondo cui nelle amministrazioni la persona individuata come “gestore” delle

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segnalazioni di operazioni sospette può coincidere con il RPC, in una logica di continuità esistente fra i presidi anticorruzione e antiriciclaggio, con deliberazione U.P. n. 8 del 19.01.2016, al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Consiglio regionale è stato affidato l’incarico di soggetto gestore, al quale i dirigenti e responsabili d’ufficio del Consiglio regionale trasmettono le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette ai sensi del citato decreto ministeriale. Nella tabella sotto esposta sono indicati i soggetti che, con riferimento al Consiglio regionale dell’Abruzzo, sono coinvolti nella predisposizione, aggiornamento ed attuazione del Piano, i cui compiti e responsabilità, rispetto ai Piani precedenti, sono stati integrati, nella parte evidenziata in neretto, con le indicazioni fornite dall’Anac nel nuovo PNA 2016, alla luce delle modifiche legislative intervenute con il citato d.lgs. n. 97/2016 e nell’ottica di un loro maggiore coinvolgimento e partecipazione all’intero processo di gestione del rischio corruzione.

ATTORI COINVOLTI

COMPITI RESPONSABILITA’

Autorità di indirizzo politico (Ufficio di Presidenza)

designa il RPCT;

adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPC;

adotta l’aggiornamento del codice di comportamento;

adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. In particolare, individua gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività (art. 41 del d.lgs. 97/2016) dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al responsabile funzioni e poteri idonei.

L’omessa adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione può comportare da parte di ANAC l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014.

Responsabile per la Prevenzione della corruzione

propone all’Ufficio di Presidenza l’adozione del PTPC e i suoi aggiornamenti e ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale;

propone la modifica del Piano quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;

definisce, d’intesa con il dirigente competente in materia di personale, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;

individua, anche su indicazione dei dirigenti competenti, il personale da inserire in attività di formazione e/o aggiornamento sui temi dell’etica e della legalità;

presenta all’U.P. e all’OIV, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione sui risultati dell’attività svolta e ne assicura la pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale;

svolge le funzioni ed i compiti allo stesso assegnati operando il necessario raccordo e coordinamento di tutte le unità organizzative;

si raccorda con i direttori e dirigenti ai fini della verifica dell’attuazione delle misure del Piano;

predispone gli eventuali questionari da somministrare ai direttori e dirigenti interessati ai fini del monitoraggio sull’attuazione dell’aggiornamento del Piano;

esercita anche le funzioni di Responsabile della trasparenza (RT);

al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti

verifica l’attuazione del Piano e la sua idoneità, anche tenuto conto di eventuali proposte formulate dalla dirigenza generale e dai dirigenti in ordine alle attività ed ai procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione;

verifica, d’intesa con il dirigente competente in materia di personale, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, qualora l’adozione di tale misura sia espressamente prevista dal PTPC;

riferisce all’U. P. sull’attività svolta, ogniqualvolta sia necessario; cura che nell’ambito del Consiglio regionale siano rispettate le disposizioni del D.lgs 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;

cura la diffusione della conoscenza del codice di comportamento nel Consiglio regionale e del suo aggiornamento, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale e la comunicazione all’Anac dei risultati del monitoraggio;

pone in essere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;

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ATTORI COINVOLTI

COMPITI RESPONSABILITA’

(AUSA), sollecita l’individuazione del RASA e provvede a indicarne il nome all’interno del PTPC;

può individuare nel PTPC eventuali “referenti” per svolgere attività informativa nei confronti del responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPC e sull’attuazione delle misure, fermo restando il regime delle responsabilità in capo al RPCT.

segnala all’organo di indirizzo politico, all’OIV, all’ANAC e, nei casi più gravi, all’ufficio procedimenti disciplinari, le situazioni di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

indica all’ufficio competente per l’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

segnala all’U.P. e all’OIV le disfunzioni inerenti l’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

assicura la regolare attuazione dell’accesso civico, occupandosi dei casi di riesame (art. 5, c.7, del d.lgs. 33/2013);

segnala all’Anac, in aggiunta al caso di revoca, eventuali misure discriminatorie dirette o indirette nei suoi confronti comunque collegate allo svolgimento delle sue funzioni;

non è responsabile per omesso controllo, sul piano disciplinare, nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano (art. 41,co. 1,lett. l),d.lgs. 97/2016).

OIV

partecipa al processo di gestione del rischio;

considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti a esso attribuiti;

svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa;

esprime parere preventivo obbligatorio sul Codice di Comportamento;

riferisce all’Anac sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

nell’ambito della verifica della relazione annuale, può richiedere al RPC le informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell’attività di controllo e può effettuare audizioni dei dipendenti.

verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance;

verifica l’assolvimento degli obblighi di trasparenza;

verifica la coerenza del PTPC con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e con gli obiettivi di performance;

verifica i contenuti della relazione annuale predisposta dal RPCT recante i risultati dell’attività svolta in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Direttori e Dirigenti

Collaborano con il Responsabile ai sensi dell’articolo 16, comma 1 lettere l bis), l ter) e l quater) e dell’articolo 17 del d.lgs. 165/2001. Al fine di favorire l’espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legge al Responsabile e vigilare sul rispetto delle disposizioni del Piano da parte dei dipendenti assegnati, ciascun dirigente è individuato quale Referente per la prevenzione nell’ambito della struttura alla quale è preposto. A tutti dirigenti sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio, di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione e partecipano al processo di gestione del

vigilano sul rispetto delle misure previste per la prevenzione della corruzione da parte dei dipendenti della struttura cui il direttore/dirigente è preposto;

monitorano le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nella struttura a cui sono preposti e forniscono i relativi esiti al Responsabile nel rispetto della tempistica indicata dal presente Piano;

attuano la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;

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ATTORI COINVOLTI

COMPITI RESPONSABILITA’

rischio. In particolare, i dirigenti preposti alle attività amministrative a più elevato rischio di corruzione forniscono collaborazione al Responsabile nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e di definizione delle misure per l’implementazione del Piano;

Collaborano con il Responsabile per la prevenzione della corruzione;

Attuano le misure individuate nel presente Piano e nei suoi allegati;

Propongono eventuali modifiche ed aggiornamenti al PTPC;

sono referenti per la prevenzione nell’ambito della struttura alla quale è preposto;

concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione;

hanno obblighi di collaborazione, di monitoraggio, azione diretta in materia di prevenzione della corruzione;

partecipano al processo di gestione del rischio;

collaborano con il Responsabile nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e di definizione delle misure per l’implementazione del Piano;

sono responsabili della corretta attuazione e osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 190 del 2012 e del P.T.P.C, nonché dei previsti obblighi di informazione, comunicazione e monitoraggio. La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del responsabile della prevenzione da parte dei soggetti obbligati è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente, come stabilito nel Codice di comportamento;

rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza del Piano.

Tutto il personale

osserva il P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti, nonché il Codice di comportamento;

deve informare tempestivamente il proprio diretto superiore o il responsabile della prevenzione della corruzione nel caso risultino comportamenti illeciti, anomalie, ritardi ingiustificati nella gestione dei procedimenti stessi o qualsiasi altro caso di inosservanza delle disposizioni e delle misure contenute nel Piano e nel suo aggiornamento delle quali viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.

sono responsabili della corretta attuazione e osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 190 del 2012 e nel presente Piano e dei previsti obblighi di informazione, comunicazione e monitoraggio. La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del responsabile della prevenzione da parte dei soggetti obbligati è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente, come stabilito nel Codice di comportamento

Ufficio procedimenti Disciplinari (UPD)

espleta tutte le funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001;

provvede all’aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale;

esamina le segnalazioni di violazione dei codici di comportamento;

raccoglie le condotte illecite accertate e sanzionate.

assicura le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, in raccordo con il Responsabile della prevenzione;

monitora il rispetto del Codice di comportamento, nonché per quanto espressamente richiesto dal Codice stesso.

Servizio organizzazione e gestione risorse umane

collabora con il Responsabile in relazione alle necessità connesse alle attività formative;

provvede a quanto necessario alla programmazione e alla realizzazione degli interventi formativi;

garantisce il necessario collegamento tra il Piano anticorruzione, il Piano e la relazione sulla Performance, il sistema di misurazione e valutazione della performance, il PT.T.I., il Piano Formativo e gli altri strumenti di programmazione.

Servizio informatico e tecnico

Provvede allo studio e alla realizzazione di soluzioni organizzative e interventi o accorgimenti tecnici sui sistemi idonei ad assicurare la riservatezza della corrispondenza, dal momento della ricezione, alla gestione, fino alla conservazione, a tutela dei soggetti che effettuino segnalazione di illeciti.

Garantisce il funzionamento, l’accessibilità, la fruibilità e la corretta gestione del sito istituzionale e degli strumenti informatici e telematici a supporto delle misure previste dal P.T.P.C.

Collaboratori a qualsiasi titolo del Consiglio regionale

osservano le misure contenute nel Piano e nei suoi aggiornamenti;

rispettano i doveri di comportamento e gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento, in quanto compatibili.

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Nella tabella di seguito esposta, sono sintetizzati i poteri e le competenza dell’Anac in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza, anche alla luce dei recenti interventi normativi.

ANAC

poteri e competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza

adozione e aggiornamento del PNA;

adozione linee guida in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;

poteri di vigilanza sulla qualità dei PTPC, che possono comportare l’emissione di raccomandazioni alle amministrazioni, ovvero nei casi più gravi l’esercizio del potere di ordine, affinché svolgano le attività ivi previste (dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di prevenzione);

poteri di sanzione ai sensi dell’art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014 nei casi di mancata adozione dei PTPC o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione e in caso di mancata adozione dei codici di comportamento;

in caso di segnalazione di misure discriminatorie nei confronti del RPC, può richiedere informazioni all’organo di indirizzo politico e intervenire con i poteri di cui all’art. 15, co. 3 del d.lgs. n. 39/2013;

può richiedere informazioni tanto all’OIV quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza;

può coinvolgere l’OIV per acquisire ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli obblighi di trasparenza;

in caso di mancata indicazione nel PTPC del nominativo del RASA, previa richiesta di chiarimenti al RPCT, l’Anac può esercitare il potere di ordine ai sensi dell’art. 1, co.3, della l. 190/2012, nei confronti dell’organo amministrativo di vertice. Nel caso di omissione da parte del RPCT, il potere di ordine viene esercitato nei confronti di quest’ultimo;

Poteri di vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del d.lgs. n. 39/2013.

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5. Metodologia adottata nel processo di gestione del rischio di corruzione. Sotto il profilo metodologico, il presente Piano conferma il modello base di gestione del rischio di cui all’Allegato A del PTPC 2013-2016, come implementato a seguito delle indicazioni fornite dall’Anac nell’aggiornamento 2015 al PNA, già utilizzato nel PTPC 2016-2018 ed articolato nelle seguenti fasi:

5.1. Analisi del contesto.

Contesto esterno: si conferma l’analisi del contesto esterno effettuata nel PTPC 2016-2018, che ha tenuto conto delle specificità del Consiglio regionale quale organo di rappresentanza democratica della Regione, con funzioni non solo normative ma anche di programmazione e amministrative, dotato di autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale, contabile e di bilancio, che esercita a norma della Costituzione, dello Statuto e del Regolamento interno.

Contesto interno: mappatura dei processi: il PTPC 2016-2018 si è posto l’obiettivo ultimo di analizzare tutta l’attività svolta dal Consiglio regionale, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, potessero risultare potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Al predetto Piano, pertanto, è stato allegato l’elenco ricognitivo dei processi di competenza del Consiglio regionale (Allegato A), nel quale i processi organizzativi sono stati ridefiniti e ricondotti alle due principali macro aree “generale” e “specifica”, ripartite in singole aree di rischio, a loro volta ripartite in processi e fasi del processo, con indicazione dei relativi responsabili. Come già anticipato, il citato elenco si aggiunge alla ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale effettuata con la deliberazione U.P. n. 2/2015. Con il presente Piano si intende portare a termine la ricognizione dei processi e procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale con la revisione ed il completamento dell’area “contratti pubblici”. Rispetto a detto settore, infatti, è in fase di svolgimento quell’attività di autoanalisi organizzativa che l’Anac ha più volte raccomandato alle Amministrazioni affinché possano avere piena e completa conoscenza dei singoli processi organizzativi in cui si articolano le diverse fasi della contrattazione pubblica.

5.1.2 Contratti pubblici. Come illustrato nel PTPC 2016-2018, l’area di rischio dei contratti pubblici ha subito un profondo rinnovamento a seguito degli interventi proposti dall’Anac nell’aggiornamento 2015 al PNA. In particolare, l’Anac ha imposto alle amministrazioni di effettuare una vera e propria autoanalisi organizzativa in materia di contratti pubblici, preferibilmente su base triennale, per “fotografare” lo stato di servizio, al fine di individuare criticità e punti di forza, in funzione della pianificazione delle conseguenti misure di intervento. Le indicazioni fornite dall’ANAC per la gestione del processo relativo all’area di rischio contratti pubblici possono essere così sintetizzate:

FASI DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

1. Analisi del contesto 2. Valutazione del rischio 3. Trattamento del rischio 4. Monitoraggio

Contesto esterno Identificazione del rischio Identificazione delle misure Monitoraggio del PTPC

Contesto interno Analisi del rischio Programmazione delle misure Monitoraggio sull’attuazione delle misure

Ponderazione del rischio

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scomposizione del sistema di affidamento di appalto prescelto nelle seguenti fasi: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente,verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto;

individuazione di processi rilevanti per ciascuna fase;

individuazione dei possibili eventi rischiosi per ciascuna fase;

individuazione delle misure di prevenzione. A supporto dell’attività di autoanalisi, l’aggiornamento 2015 al PNA, in corrispondenza di ciascuna fase, propone un elenco di possibili processi e procedimenti rilevanti, di possibili eventi rischiosi, di anomalie significative, di indicatori di particolare rilevanza informativa e, in ultimo, di possibili misure. E’ evidente che la totalità delle indicazioni generali contenute nell’aggiornamento sono funzionali alla rilevazione dello stato con cui vengono gestiti gli appalti dall’amministrazione e che tale obiettivo sottende una rilevante attività di acquisizione ed elaborazione di dati afferenti tutte le procedure di appalto avviate in un arco temporale preferibilmente triennale. Tale analisi presuppone la costruzione di un sistema metodologico in grado di utilizzare gli indicatori di calcolo e di rilevare le anomalie significative. Al fine di esaminare l’area dei contratti pubblici del Consiglio regionale, l’Ufficio di supporto al RPCT ha scelto di esaminare un arco temporale biennale per non appesantire eccessivamente le strutture nell’attività di recupero dei dati richiesti, provvedendo ad elaborare un questionario articolato nelle sei fasi in cui si scompone l’area in esame, rispetto ad ognuna delle quali sono stati selezionati i processi maggiormente rilevanti - attinti dall’elenco fornito da Anac - successivamente abbinati a possibili eventi rischiosi, ugualmente mutuati da quelli indicati da ANAC. Lo sforzo maggiore è consistito nel tentativo di elaborare quesiti capaci di restituire sia gli indicatori numerici utili per la fase di ponderazione del rischio, sia le informazioni da tradurre in anomalie significative idonee a orientare la scelta del RPC nell’individuazione delle misure di prevenzione effettivamente congrue ed utili rispetto ai rischi rilevati. Tenuto conto che l’analisi in questione attiene ai contratti pubblici relativi al biennio 2014-2015, il questionario è stato concepito sulla base delle regole e degli istituti vigenti nell’arco temporale esaminato, pur nella piena consapevolezza che le stesse in parte sono state superate a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016; tuttavia è ovvio che le finalità di autoanalisi organizzativa e mappatura dei processi possono essere conseguite solo attraverso l’esame di un ciclo di acquisti già compiuto. Il questionario è stato trasmesso a tutte le strutture dirigenziali del Consiglio regionale con nota prot. n. 21997 del 14 ottobre 2016, nella quale è stata richiesta la restituzione del questionario stesso, debitamente compilato, entro e non oltre il 12 dicembre 2016, al fine di consentire al RPC il compimento delle successive fasi di valutazione e trattamento del rischio e di individuazione delle relative misure.

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AREA DI RISCHIO

FASI RISCHI SPECIFICI PROCESSI

CONTRATTI PUBBLICI

Programmazione

Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità

Analisi e definizione annuale dei fabbisogni (lavori, servizi e forniture)

Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione

Programmazione triennale dei lavori e aggiornamento annuale

Programmazione annuale servizi e forniture

Redazione elenco dei lavori

Progettazione

Nomina di RP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti oppure prive dei requisiti adeguati ad assicurare la terzietà e l’indipendenza

Nomina del Responsabile del procedimento

Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento di consultazione preliminare di mercato

Consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche

Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa e predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara

Determinazione preliminare dell’importo dell’appalto

Definizione dei criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione del punteggio

Reclami o ricorsi giudiziari

Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare il fornitore uscente o favorire determinati operatori economici

Varianti in sede di offerta

Scelta del contraente

Comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari

Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte

Gestione di elenchi o albi di operatori economici

Verifica insussistenza di vincoli di parentela e/o di affinità da parte dei dipendenti interessati a procedimenti di appalti

Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito

Verifica dei requisiti di partecipazione

Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti

Nomina della commissione giudicatrice

Verifica aggiudicazione

Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o di pretermettere l’aggiudicatario per favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria.

Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto

Aggiudicazione definitiva

Stipula del contratto

Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari

Comunicazioni

Esecuzione del contratto

Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l’appaltatore. Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri

Varianti in corso di esecuzione del contratto

Proroghe

Subappalto

Verifiche in corso di esecuzione

Apposizione delle riserve

Pagamenti

Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi e mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti

Apposizione delle riserve

Pagamenti

Rendicontazione

Attribuzione dell’incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; rilascio di certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia di difformità e vizi dell’opera.

Nomina del collaudatore

Collaudo/verifica conformità

Rendicontazione

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5.2. Valutazione del rischio. La valutazione del rischio inerente i processi di competenza del Consiglio regionale è fondata sui risultati già acquisiti in sede di adozione del PTPC 2013-2016, attraverso l’utilizzo del citato modello base di gestione del rischio di cui all’Allegato A del PTPC 2013-2016, al quale, pertanto si rinvia e che rimane pienamente confermato. Nel PTPC 2016-2018, in ottemperanza di quanto raccomandato dall’Anac su una mappatura dei processi e rischi quanto più completa, adeguata e rispondente alle caratteristiche specifiche dell’amministrazione, si era ritenuto di sottoporre ad una più prudenziale valutazione dei rischi, anche al fine di valutare le più idonee misure di prevenzione, i processi appartenenti ai seguenti settori di rilievo strategico in cui opera il Consiglio regionale:

settore gare e appalti Rispetto a detto settore sarà cura del RPC portare a compimento, nel corso dell’anno 2017 e sulla base dei risultati emersi dai questionari sottoposti, il processo di gestione del rischio nell’area contratti pubblici, che culminerà con l’individuazione delle conseguenti misure di intervento più idonee e congrue rispetto ai rischi rilevati.

erogazione contributi per iniziative culturali (Servizio Affari Istituzionali ed Europei) Il PTPC 2016-2018, nel completare la mappatura delle singole fasi in cui si articola il processo in questione, con conseguente individuazione dei rischi specifici connessi, aveva già individuato, in accordo con il Dirigente competente pro-tempore, quale più idonea e congrua misura preventiva, la revisione della normativa in materia, nei termini di assegnazione dei contributi a consuntivo. La misura, che ha durata biennale, sarà portata a compimento nel corso dell’anno 2017. Nel corso dell’annualità 2018, si procederà, pertanto, ad una nuova mappatura dei processi di competenza, all’esito della quale potrà essere rideterminato il grado di rischio del Servizio, sempreché la normativa venga modificata.

attività di supporto al Co.re.com. Con riferimento, infine, alle attività di supporto al Co.re.com., con il PTPC 2016-2018 si è proceduto all’individuazione e mappatura di tutti i processi di competenza del Co.re.com, appartenenti all’area di rischio specifica “attività di supporto al Co.re.com.”, utilizzando il modello base di gestione del rischio corruzione di cui all’Allegato A del PTPC 2013-2016, in un’ottica di continuità e conformità con la metodologia già utilizzata per la gestione del rischio. A tal fine, l’Ufficio di supporto al RPCT, ha predisposto e trasmesso al Servizio amministrativo di supporto alle autorità indipendenti, con nota prot. n. 27808 del 23 dicembre 2015, un questionario sui processi di competenza del Co.re.com comprendente: la preanalisi di ciascun processo e le valutazioni della rischiosità, rispetto al verificarsi del fenomeno corruttivo; la collocazione di ciascun processo nella prima matrice “Impatto - Probabilità”; l’identificazione e la valutazione dei rischi specifici; la collocazione dei singoli eventi rischiosi nella seconda matrice “Impatto – Probabilità; l’identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione. Con nota prot. n. 548 dell’8 gennaio 2016, il Servizio amministrativo di supporto alle Autorità indipendenti ha restituito al RPC il predetto questionario, debitamente compilato, da cui è emerso, per quanto rilevato dal dirigente della struttura oggetto di analisi, che i processi di competenza sono caratterizzati da un livello di rischio basso. Fra le osservazioni pervenute alla bozza del presente piano il dirigente del Servizio amministrativo di supporto alle Autorità indipendenti ha riaffermato che la struttura presenta un livello di rischio basso. A riguardo si precisa che la mappatura dei processi di competenza del CORECOM operata con il PTPC 2016/2018 non è stata ancora completata e che nel corso dell’annualità 2017 sarà portato a compimento il processo di gestione del rischio, attraverso il

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completamento della fase di valutazione. All’esito si determinerà il grado di rischio dei processi di competenza e, di conseguenza, il mantenimento o la soppressione del Servizio tra le aree ad alto rischio. 5.3 Trattamento del rischio: misure di prevenzione della corruzione. Nel PNA 2016, l’Anac ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione della corruzione che devono essere concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili nella loro effettiva realizzazione. In particolare, l’Anac tiene a precisare il carattere non obbligatorio e vincolante delle misure, le quali non sono imposte, ma solo suggerite, rimanendo salva la possibilità per ciascuna amministrazione di adottare, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, misure preventive diverse, purché maggiormente rispondenti e congrue in relazione al proprio contesto organizzativo. Per ogni misura individuata dal presente Piano sono descritti i seguenti elementi:

la descrizione degli adempimenti in cui si sostanzia la misura ed i responsabili, cioè i servizi o gli uffici destinati all’attuazione della misura, in un’ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa;

la tempistica, con l’indicazione delle fasi per l’attuazione, cioè l’indicazione dei vari passaggi con cui l’amministrazione intende adottare la misura;

l’attività di monitoraggio volta a verificare lo stato di attuazione della misura e l’efficacia della stessa. Il presente Piano conferma la classificazione delle misure di prevenzione della corruzione in misure generali e misure specifiche, all’interno delle quali sono riproposte sostanzialmente tutte le misure previste dai Piani precedenti, le quali, infatti, sebbene già attuate, non esauriscono la loro funzione, ma necessitano di una costante e continua applicazione nel tempo. Ed infatti, tutte le misure che prevedono la predisposizione di apposita modulistica, clausole, ovvero codici, disciplinari o regolamenti vari non esauriscono la loro funzione con la mera adozione di detti atti (es. codice di comportamento, clausole di pantouflage, dichiarazioni sostitutive di certificazione di assenza di condanne penali, di assenza di conflitto di interesse o di rapporti di parentela, patti di integrità, elenco di dipendenti per la formazione di commissioni, disciplinare whistleblowing, disciplinare conferimento incarichi,…), dal momento che occorre procedere allo step successivo, che consiste, a seconda dei casi, nel dare applicazione agli atti in questione attraverso l’utilizzo in concreto della modulistica e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, attraverso l’effettivo inserimento delle clausole nei contratti, ovvero attraverso il rispetto della disciplina prevista dai vari codici e regolamenti approvati. Rispetto a dette misure, occorre poi verificare la corretta attuazione delle stesse attraverso l’azione di monitoraggio e vigilanza. La bozza di Piano approvata con delibera U.P. n. 11 del 31.01.2017 e visionata da tutte le strutture del Consiglio Regionale, è stata aggiornata successivamente in esito alle osservazioni formulate dai dirigenti sia rispetto alle modifiche normative intervenute, sia in ordine alle tempistiche ed alle modalità di realizzazione per venir incontro alle esigenze manifestate. Il presente Piano, dunque, conferma le misure già previste dai Piani 2013-2016, 2015-2017 e 2016-2018 aggiornandole, e ne introduce di nuove. Con riferimento all’aggiornamento delle misure contenute nei precedenti piani, si precisa che le stesse sono state alleggerite considerato che, dal monitoraggio effettuato dal RPTC, è emerso che per alcune di esse potevano risultare duplicazioni con conseguente aggravio dei procedimenti di competenza dei Servizi tenuti ai rispettivi adempimenti. Rispetto ad ogni singola misura vengono esposti sinteticamente gli adempimenti gravanti sui singoli Servizi del Consiglio regionale, la relativa tempistica e l’azione di monitoraggio finalizzata alla verifica della loro attuazione ed efficacia, secondo le tabelle riepilogative delle misure di prevenzione della corruzione del PTPC 2016-2018, di cui all’Allegato A al presente Piano, alle quali, pertanto si rinvia. Nelle tabelle di seguito esposte vengono riportate rispettivamente le misure di prevenzione di durata biennale previste dal PTPC 2016-2018, che verranno portate a compimento nel corso dell’anno 2017,

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con l’indicazione dei relativi responsabili, la tempistica e le modalità di monitoraggio sull’attuazione della misura e le nuove misure introdotte dal presente Piano, che verranno più dettagliatamente illustrate nei paragrafi successivi:

MISURE BIENNALI PTPC 2016-2018

MISURA

RESPONSABILI E ADEMPIMENTI

TEMPISTICA

MONITORAGGIO

Revisione della normativa regionale in materia di contributi

ad associazione o istituzioni culturali ex

L.R. 55/2013

Servizio Affari Istituzionali ed europei con il supporto tecnico-giuridico del Servizio Legislativo e la supervisione del RPC per la

revisione della normativa regionale in materia.

Entro il 30 novembre 2017

Comunicazione al Responsabile anticorruzione dell’avvenuta

attuazione della misura.

Programmazione annuale per acquisiti di servizi e forniture

Servizio Risorse finanziarie e strumentali per la proposta di programmazione 2018 degli

acquisti di servizi e forniture, approvazione della programmazione da parte

dell’Ufficio di Presidenza e pubblicazione nella sezione “Amministrazione

trasparente-Altri contenuti” del sito istituzionale.

Entro il 30 novembre 2017

Comunicazione al RPC dell’adozione della proposta di

programmazione e dell’avvenuta pubblicazione.

MISURE PTPC 2017-2019

Adozione di un Regolamento sull’accesso

Istituzione di un Registro degli accessi

Revisione del disciplinare per la ripartizione degli incentivi per la progettazione

Rotazione incarichi dirigenziali

Completamento del processo di gestione del rischio attività di supporto al CORECOM

Completamento del processo di gestione del rischio area contratti pubblici

Trasparenza

5.3.1 Adozione di un Regolamento sull’accesso. Preliminarmente all’illustrazione delle due misure anticorruzione afferenti il diritto di accesso (adozione di un regolamento sull’accesso ed istituzione di un registro degli accessi), appare utile richiamare le importanti novità legislative che hanno interessato l’istituto dell’accesso civico. In particolare il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 ha completamente rivisitato l’istituto dell’accesso civico, introducendo il c.d. “accesso generalizzato” il quale, ispirato al diritto che nei sistemi di “common law” viene definito con l’acronimo di “FOIA” (Freedom Of Information Act), è teso a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché a promuovere la partecipazione al dibattito politico. Tale nuova tipologia di “accesso generalizzato” si aggiunge a quello già presente (accesso civico) previsto al comma 1 del medesimo articolo 5, posto esclusivamente a rimedio dell’inadempimento dei soli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Tale istituto si affianca, inoltre, alle diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (accesso documentale), come espressamente statuito dal comma 11 del predetto articolo 5.

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Il nuovo accesso si caratterizza in sintesi per i seguenti aspetti: 1) dal punto di vista soggettivo: la richiesta di accesso non è sottoposta ad alcuna limitazione

quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione. 2) dal punto di vista oggettivo: la richiesta può avere ad oggetto dati e documenti (non solo

amministrativi) detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 33/2013 nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L’accesso è garantito nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis. L’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse pubblico (art. 5 bis, comma 1), alla tutela di un interesse privato tra cui assume particolare importanza la protezione dei dati personali, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. L’ANAC, ai sensi dell’art. 5 bis, comma 6, del d.lgs. 33/2013, ha approvato con delibera n. 1309 del 28.12.2016 le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»”.

Differenze tra accesso ex art. 5, comma 1 (accesso civico) e accesso ex art. 5, comma 2 (accesso generalizzato)

Accesso civico art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013 (ACCESSO CIVICO SEMPLICE)

Accesso civico art. 5, comma 2 d.lgs. 33/2013 (ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO)

Ambito oggettivo Documenti, dati o informazioni che costituiscono oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente da parte della pubblica ammnistrazione.

Dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013.

Ambito oggettivo Diritto di chiunque di richiedere i dati medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Diritto di chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva e senza necessità di motivazione, di accedere ai dati e documenti.

Limitazioni Si esercita solo per dati, informazioni e documenti la cui pubblicazione, benchè obbligatoria per legge, sia stata omessa.

L’accesso è rifiutato quando il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto: 1)alla tutela di un interesse pubblico (art. 5 bis co. 1); 2)alla tutela di un interesse privato (art. 5 bis, co. 2). L’accesso è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24

Istanza L’istanza, identificativa dei dati, delle informazioni o dei documenti, non soggetta a motivazione, è presentata: 1) Al Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza

L’istanza, identificativa dei dati, delle informazioni o dei documenti, non soggetta a motivazione, è presentata alternativamente: 1)all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 2)all’Ufficio relazioni con il pubblico; 3)ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “amministrazione trasparente”.

Procedimento di accesso

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente.

Il diritto di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tale termine è sospeso durante il termine di 10 giorni concessi al controinteressato per opporsi alla richiesta di accesso.

Controinteressati Non previsti Coloro ai quali l’accesso può determinare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti

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interessi: 1)protezione dei dati personali 2)libertà e segretezza della corrispondenza; 3)interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica ivi compresa la proprietà intellettuale, diritto d’autore e segereti commerciali.

Nelle ipotesi di individuazione dei soggetti controinteressati la P.A. ne da comunicazione agli stessi. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Accoglimento La P.A. provvede a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso mediante indicazione del collegamento ipertestuale.

La P.A. comunica il provvedimento al richiedente e all’eventuale controinteressato. In mancanza di opposizione del controinteressati, la P.A. trasmette tempestivamente al richiedente i dati o documenti richiesti. In presenza di opposizione del controinteressato, la P.A. trasmette al richiedente i dati o documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

Diniego Solo se ha ad oggetto dati, documenti o informazioni che non sono oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

La P.A. rifiuta l’accesso nei casi indicati dall’art. 5 bis. In presenza dei casi in cui il rifiuto è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un interesse pubblico e privato, se il limite riguarda solo alcuni dati o alcune parti del documento, deve essere consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti del documento. In tali ipotesi l’accesso non è negato ove, ai fini della tutela di questi interessi, sia sufficiente ricorrere al potere di differimento.

Azioni a tutela del richiedente in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta nel termine di 30 giorni.

Il richiedente può presentare richiesta di riesame al: 1) Responsabile per la prevenzione della

corruzione e della trasparenza (rimedio stragiudiziale);

In via alternativa al riesame, il richiedente può proporre ricorso: 1) al Tribunale amministrativo regionale

(rimedio giudiziale); 2) al difensore civico(rimedio stragiudiziale);

Il richiedente può presentare richiesta di riesame al: 1) Responsabile per la prevenzione della corruzione e

della trasparenza (rimedio stragiudiziale); In via alternativa al riesame, il richiedente può proporre ricorso: 2) al Tribunale amministrativo regionale (rimedio

giudiziale); 2) al difensore civico (rimedio stragiudiziale); Nel caso di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può proporre: 1) richiesta di riesame al responsabile per la

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 2) ricorso al difensore civico.

Procedimento riesame

Il RAC decide con provvedimento motivato entro 20 giorni dalla richiesta. Il RAC ha il dovere di effettuare la segnalazione ai sensi dell’art. 43, comma 5. (in relazione alla loro gravità il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità).

Il RAC decide con provvedimento motivato entro 20 giorni dalla richiesta. Se l’accesso è negato o differito per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, il RAC provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al garante, il termine per l’adozione del provvedimento è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni.

Tutela contro provvedimento riesame

Avverso il provvedimento del RAC il richiednete può ricorrere al Tribunale amministrativo regionale.

Avverso il provvedimento del RAC il richiedente può ricorrere al Tribunale amministrativo regionale.

Procedimento ricorso difensore civico

Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso. Se l’accesso è negato o differito per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al garante, il termine per l’adozione del provvedimento è sospeso

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fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni.

L’Anac, nell’ambito della disciplina sull’accesso civico contenuta nelle predette linee guida, ha riscontrato l’opportunità che le pubbliche amministrazioni adottino una disciplina interna sugli aspetti procedimentali per esercitare l’accesso e che sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso). Pertanto, si ritiene necessaria l’adozione di regolamento sull’accesso che disciplini in modo organico e coordinato le tre tipologie di accesso al fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore ed evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione. Tale regolamento interno al Consiglio regionale, in attuazione dei suggerimenti forniti da Anac, potrebbe essere così articolato: 1. prima sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale; 2. seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico connesso agli obblighi di pubblicazione di

cui al d.lgs. n. 33/2013; 3. terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato così articolata:

- rinvio alle esclusioni di cui all’accesso documentale ex l. n. 241/1990, disposte in attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 24;

- individuazione degli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato; - disciplina della procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.

In considerazione della complessità e tecnicità della materia la misura in esame viene concepita come misura biennale e demandata ad un gruppo di lavoro interdirezionale, costituito da un rappresentante di ciascun Servizio del Consiglio regionale e coordinato dal RPCT:

MISURA

RESPONSABILI E ADEMPIMENTI

TEMPISTICA

MONITORAGGIO

Adozione Regolamento sull’accesso

Costituzione gruppo di lavoro interdirezionale per lo studio o l’analisi, coordinato dal RPCT

Entro il 30 aprile 2017

Comunicazione al RPCT dell’avvenuta costituzione del gruppo

interdirezionale.

Gruppo di lavoro interdirezionale per lo studio e l’analisi delle tre tipologie di accesso

Entro il 30 novembre 2017

Comunicazione al RPCT, attraverso la relazione annuale, degli esiti dell’attività di studio ed analisi.

Gruppo di lavoro interdirezionale per la predisposizione del Regolamento, la relativa

proposta di adozione all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la diffusione e trasmissione

a tutte le strutture.

Entro il 30 novembre 2018

Comunicazione al RPCT dell’avvenuta adozione del

Regolamento

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5.3.2 Istituzione di un registro degli accessi. Richiamate le premesse di cui al punto 5.3.1, si ritiene, altresì, necessario istituire un registro delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie di accesso. Il registro contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione, l’organo decidente ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti. E’ aggiornato ogni sei mesi e viene pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web. Con la pubblicazione del registro degli accessi il Consiglio regionale Abruzzo rende noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l’accesso in una logica di semplificazione delle attività. La misura, annuale, è articolata secondo la seguente tabella riepilogativa:

MISURA

RESPONSABILI E ADEMPIMENTI

TEMPISTICA

MONITORAGGIO

Istituzione registro degli

accessi

Ufficio di supporto al RPCT per l’istituzione del registro degli accessi e sua pubblicazione sul sito.

Con riferimento alle richieste di accesso generalizzato, il RPCT acquisisce le informazioni dalle strutture dirigenziali del Consiglio regionale.

Entro il 31 luglio 2017 (istituzione e pubblicazione del registro contenente le richieste pervenute il primo semestre dell’anno 2017, dando evidenza anche dell’assenza di richieste)

Comunicazione al RPCT dell’avvenuta istituzione e pubblicazione del registro

Ufficio di supporto al RPCT per l’aggiornamento del registro degli accessi e sua pubblicazione sul

sito. Con riferimento alle richieste di accesso generalizzato, il RPCT acquisisce le informazioni dalle strutture dirigenziali del Consiglio regionale

Entro il 31 dicembre 2017 (aggiornamento del registro contenente le richieste pervenute il secondo semestre dell’anno 2017, dando evidenza anche dell’assenza di richieste)

Comunicazione al RPCT dell’avvenuto aggiornamento

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5.3.3 Rotazione

L’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 10 del 24/01/2017 ha dato mandato al Responsabile per la prevenzione e la corruzione di aggiornare il PTPC del Consiglio Regionale tendo conto di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione in ordine alla rotazione dei Dirigenti. La rotazione è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni legate alla permanenza nel tempo del dipendente pubblico nel medesimo posto e che possono alimentare dinamiche improprie. Se ben gestita può rappresentare anche una modalità di accrescimento dell’esperienza professionale e contribuire alla formazione del personale. L’art. 1, della L. n. 190/2012, come da ultimo modificata dal D.L. 90/2014 e dal D.Lgs 97/2016, prevede la rotazione dei dirigenti e dei funzionari chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (comma 5, lett. b) ed affida al RPCT il compito di verificare, d’intesa col dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi (comma 10, lett.b) . La richiamata disposizione normativa demanda, altresì, all’ANAC il compito di definire “criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni” (comma 4 lett e), precisando che il PNA costituisce atto di indirizzo per la pubbliche amministrazioni ai fini della adozione dei propri piani triennali della corruzione. Da ultimo il comma 60 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 prevede che, attraverso intese in sede di Conferenza Unificata, si definiscono gli adempimenti delle Regioni ed Enti Locali volti alla piena e sollecita attuazione della legge. Sia l’intesa in Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, sia il PNA 2016 contengono criteri generali sulla rotazione ai quali si fa espresso rinvio. Nel PTPC la rotazione va considerata come una delle diverse misure per la prevenzione della corruzione in una logica di complementarietà con le altre misure di prevenzione. Fin’ora in Consiglio Regionale, stante le difficoltà applicative sul piano organizzativo legate all’esiguo numero di dirigenti in servizio, sono state privilegiate le misure di prevenzione alternative alla rotazione ordinaria ( condivisione delle attività, trasparenza interna, articolazione delle competenze, ecc ); mentre la rotazione straordinaria prevista dal D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, quale misura successiva al verificarsi di fenomeni corruttivi, è stata già inserita nei precedenti PTPC . Con il presente Piano 2017/2019, sulla base degli indirizzi forniti dall’Ufficio di Presidenza, viene formalmente introdotto il principio della rotazione ordinaria limitatamente agli incarichi Dirigenziali. Vincoli alla rotazione In Consiglio Regionale non si pone il problema della rotazione territoriale poiché, essendo tutti gli incarichi con sede a L’Aquila, le misure non hanno riflessi sul cambio della sede di servizio. La rotazione, pertanto, si effettua su base funzionale, fatte salve le misure che saranno previste in accordo con la Giunta regionale per il Servizio infungibile, da adottare assicurando il rispetto di eventuali vincoli soggettivi ( tutele diritti sindacali, permessi per assistere familiare con disabilità di cui alla L. 104/92, congedo parentale ai sensi del D.lgs 151/2001). Per quanto riguarda i vincoli oggettivi va tenuto conto che la rotazione non deve intaccare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e garantire comunque la qualità delle competenze ad elevato contenuto tecnico. Per le categorie dirigenziali infungibili andrà organizzata una modalità di rotazione all’interno del Consiglio Regionale oppure con i dirigenti della Giunta Regionale o degli Enti regionali. In ogni caso il regolamento per il conferimento degli incarichi e per la rotazione, definirà, per ogni posizione dirigenziale, le competenze dirigenziali richieste, ivi comprese le eventuali abilitazioni professionali laddove fossero necessarie. Rotazione e formazione La rotazione va attivata previe adeguate e propedeutiche attività di affiancamento e di formazione dal momento che la formazione costituisce una misura fondamentale per garantire il possesso delle qualità

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e competenze professionali necessarie alla rotazione. In tale ottica, per assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa, deve essere privilegiata la circolarità delle informazioni e la condivisione delle conoscenze attraverso Conferenze di Servizio e Conferenze di Direzione. Vanno altresì previste, all’interno del piano di formazione, apposite attività formative per i dirigenti sottoposti a rotazione e va effettuata un’adeguata pianificazione ed implementazione della formazione rivolta alle figure dirigenziali con particolare riferimento allo sviluppo delle attitudini proprie del ruolo. Strutture da sottoporre a rotazione Tutte le posizioni dirigenziali ( Servizi e Direzioni ) sono sottoposte “di norma” a rotazione ai sensi dell’art. 20, comma 4, della L.R. n. 77/99 che espressamente sancisce: “ nell’affidamento degli incarichi dirigenziali si segue di norma il criterio della rotazione. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo” Allo stato attuale i Servizi da sottoporre, obbligatoriamente, a rotazione sono quelli individuati ad alto rischio nel P.T.P.C. 2015-2017, fatti salvi gli aggiornamenti alla mappatura dei processi che andrà conclusa entro il 31/12/02017. Nelle strutture dirigenziali sottoposte a rotazione va garantita la continuità del restante personale per evitare un contemporaneo e complessivo depauperamento di conoscenze e competenze in materia. Non si prevede al momento la rotazione di personale non dirigenziale perché esula dalle specifiche indicazione dell’Ufficio di presidenza. Periodicità della rotazione Attualmente in Consiglio Regionale le scadenze diversificate degli incarichi dirigenziali rendono in alcuni momenti impossibile effettuare la rotazione, si rende, pertanto, necessario adottare tutti i provvedimenti utili a riallineare i termini finali degli incarichi. Nel regolamento organizzativo dovrà essere valutata anche l’eventuale possibilità di omologare i termini in armonia con la disciplina approvata con delibera di Giunta n. 42 del 02 febbraio 2017 per il personale della Giunta Regionale, al fine di favorire misure di rotazione fra Giunta, Consiglio ed Enti Regionali che siano il più possibile uniformi per evitare immotivate disparità di trattamento all’interno della stessa amministrazione Nel regolamento, inoltre, andrà fissato il termine massimo di permanenza in ogni posizione dirigenziale, comprensivo di rinnovi e successivi nuovi incarichi, al fine di dare attuazione al generale principio di rotazione come strumento organizzativo per contribuire a accrescere le conoscenze e la preparazione professionale dei dipendenti. Detto termine può essere fissato in sette anni. Per i Servizi ad alto rischio il Regolamento dovrà fissare la durata del singolo incarico che va stabilita, in conformità con la normativa vigente, con la durata minima fissata per legge a tre anni prevedendo la eventuale possibilità di un solo rinnovo e successivamente l’obbligo di rotazione. Per i Servizi a rischio basso la durata del singolo potrà essere fissata da tre a cinque anni, suscettibile di rinnovo, fermo restando il termine massimo di permanenza per tutti gli incarichi di sette anni comprensivo di eventuali rinnovi. Attuazione della rotazione La disciplina specifica della rotazione, in attuazione dei criteri sopra definiti, è demandata a successivo regolamento organizzativo mediante l’integrazione dei criteri per l’assegnazione degli incarichi dirigenziali di cui alla delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 488 del 3 novembre 1999. Nel Regolamento andrà fissata la durata di tutti gli incarichi dirigenziali, in base al grado di rischio attribuito all’area di riferimento, e tenuto conto della normativa vigente che contempla anche la possibilità di rinnovo ed in particolare, da tre a cinque anni ai sensi del D.lgs n. 165/2001 e da tre a sette ai sensi della L.R. 77/99. A tal proposito, si suggerisce una modifica alla L.R. 77/99 non in linea con le previsioni del richiamato D.lgs 165/2001 e con le stesse previsioni dell’art.11 del D.lgs 124/2015, ancorché, ad oggi rimaste senza decreto attuativo. Il Servizio Gestione e organizzazione Risorse Umane, attraverso la struttura preposta alle relazioni sindacali, provvede a dare preventiva e adeguata informazione alle Organizzazioni sindacali sui criteri di rotazione contenuti nel regolamento organizzativo per il

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conferimento degli incarichi dirigenziali al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni e/o proposte fermo restando che ciò non comporta l’apertura di una fase di negoziazione in materia. Gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali dovranno riportare la durata, il termine finale e la facoltà di rinnovo da parte dell’Amministrazione.. Monitoraggio e verifica Il RPCT effettua il monitoraggio riguardo alla attuazione delle misure di rotazione, alla relativa programmazione ed al loro coordinamento con le misure di formazione. Va messa a disposizione del RPCT ogni informazione utile per comprendere come le misure previste vengano progressivamente applicate e quali siano le difficoltà incontrate in sede di attuazione. La seguente Misura dovrà essere attuata dal 1 gennaio 2018.

MISURA

RESPONSABILI E ADEMPIMENTI

TEMPISTICA

MONITORAGGIO

Adozione regolamento

interno per il conferimento e la

rotazione degli incarichi dirigenziali

Servizio Gestione e organizzazione risorse umane per l’attività di studio e analisi relativa alla predisposizione del regolamento interno.

Direzione Attività Amministrative coordinamento con gli Uffici competenti

della Giunta Regionale per la predisposizione e la condivisione delle misure di rotazione

Entro il 30 settembre 2017

Comunicazione al RPCT, degli esiti dell’attività di studio ed

analisi.

Servizio Gestione e organizzazione risorse umane informazione preventiva alle

organizzazioni sindacali ed esame eventuali osservazioni

Entro il 30 ottobre 2017

Comunicazione al RPCT attraverso la relazione annuale

dell’avvenuta proposta di adozione del regolamento all’Ufficio di Presidenza

Servizio Gestione e organizzazione risorse umane predisposizione proposta di delibera per l’adozione del regolamento all’Ufficio di

Presidenza

Entro il 30 novembre 2017

Programmazione della rotazione “E’ fondamentale che la rotazione sia programmata su base pluriennale”- così espressamente sancisce il PNA 2016. Ciò consente di rendere trasparente il processo e coinvolgere i dirigenti che preventivamente saranno consapevoli dei loro spostamenti. Una rotazione effettuata in assenza di presupposti pianificatori ed organizzativi potrebbe rendere i dirigenti che non hanno ancora maturato le giuste competenze, eccessivamente dipendenti dall’esperienza consolidata dei funzionari. Soprattutto il preventivo coinvolgimento dei dirigenti interessati consente di fare del processo di rotazione un importante momento di accrescimento dell’esperienza professionale, prevedendo apposita formazione, e riqualificazione professionale. La programmazione nella rotazione degli incarichi, inoltre, fa si che il processo non assuma mai un carattere emergenziale ovvero una connotazione punitiva o vessatoria. La programmazione della rotazione sarà legata al riallineamento degli incarichi dirigenziali. 5.3.4 Individuazione del RASA. L’individuazione del RASA, ossia del soggetto responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale dei dati identificativi della stazione appaltante nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all’art. 216, comma 10, del d.lgs. 50/2016). Nell’ambito del Consiglio Regionale è stato individuato RASA il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali.

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6. Trasparenza. Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, attuativo della delega di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, intende rafforzare la trasparenza amministrativa favorendo forme diffuse di controllo da parte dei cittadini e introducendo misure che consentano una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni. Di seguito sono sintetizzate le principali novità in materia di trasparenza:

Ambito oggettivo di applicazione: non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza, ma volto ad assicurare la libertà di accesso da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle PA, nei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle PA;

Ambito soggettivo di applicazione: il legislatore ha scelto di precisare nel dettaglio i soggetti obbligati sia attraverso la previsione della definizione di pubblica amministrazione ove sono espressamente ricomprese, altresì, le autorità portuali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sia attraverso l’elencazione di ulteriori soggetti, a cui la disciplina si applica in quanto compatibile;

Definizione di trasparenza: intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, finalizzata non soltanto a favorire forme diffuse di controllo da parte dei consociati sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma anche a tutelare i diritti fondamentali e promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa;

Dati pubblici aperti: all’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, è affidata la gestione del sito internet denominato “soldi pubblici” che consente l’accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, obbligando, parimenti, le pubbliche amministrazioni a pubblicare i dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, l’ambito territoriale di riferimento e ai beneficiari;

Nuovo accesso civico: viene sancito il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis. Il rispetto di tale diritto di chiunque ad accedere ai dati e documenti detenuti dalla p.a. viene rafforzato anche dalle responsabilità che possono conseguire quando l’accesso civico viene differito o limitato al di fuori delle ipotesi tassative previste dall’articolo 5-bis. A tale proposito, infatti, è stato riformulato l’art. 46 il quale testualmente dispone che le predette ipotesi di esclusione dell’accesso civico costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili;

Decorrenza e durata dell’obbligo di pubblicazione: l'Autorità' nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della

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pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni. Viene eliminata la sezione di archivio e introdotta l’accessibilità dei documenti e dati ai sensi dell’articolo 5, comma 2 (nuovo accesso civico) una volta decorsi i termini di durata della loro pubblicazione sul sito;

Pubblicazione mediante banche dati: le nuove disposizioni, in un’ottica di semplificazione dell’azione amministrativa, sono rivolte a rendere più agevole l’accesso ai dati e ai documenti pubblicati dalle amministrazioni, consentendo a queste ultime di adempiere all’obbligo di pubblicazione di alcuni specifici dati, già contenuti in banche dati gestite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’allegato B (quali ad esempio Mepa, ARAN CNEL, Corte dei Conti, Demanio, Anac ecc.), mediante collegamento ipertestuale rispettivamente alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, fermo restando la facoltà per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purchè identici a quelli comunicati alla banca dati;

Piano triennale per la prevenzione della corruzione: il nuovo testo dell’art. 10 prevede la soppressione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità demandando a ciascuna PA di indicare in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;

Apparato sanzionatorio: una delle novità più significative attiene all’individuazione dell’organo competente ad irrogare le sanzioni previste dall’art. 47 nelle ipotesi di inadempimento degli obblighi di pubblicazione afferenti alle informazioni e dati di carattere patrimoniale e reddituale dei titolari di incarichi politici e di incarichi dirigenziali nonché gli obblighi relativi alle società. Tale potere viene affidato all’ANAC la quale vede rafforzato il proprio ruolo ispettivo e di garante della corretta attuazione della trasparenza da parte della pubbliche amministrazioni nel senso che acquisisce anche il potere di ordinare ad una PA inadempiente la pubblicazione entro un termine di 30 giorni, degli atti oggetto di pubblicazione, nonché di segnalare la violazione (che costituisce illecito disciplinare) all’ufficio disciplinare della PA interessata ai fini dell’attivazione del relativo procedimento a carico del responsabile della pubblicazione e del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni stesse, ai vertici politici delle amministrazioni, all’OIV ed eventualmente alla Corte dei Conti ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. Altro aspetto meritevole di attenzione è dato dalla maggiore responsabilizzazione del personale dirigente nel rispetto degli obblighi di trasparenza e della disposizioni in materia di accesso civico, il cui inadempimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine della pa ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale;

ANAC: all’Autorità nazionale anticorruzione sono stati conferiti poteri di regolazione, analoghi a quelli ricevuti in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alla possibilità:

a) di identificare i dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate in aggregazione (art. 3, comma 1bis);

b) di precisare, attraverso il Piano nazionale anticorruzione, gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte (art. 3, comma 1ter)

c) ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, adottare linee guida recanti indicazioni operative (art. 5 bis, comma 6).

d) di determinare, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, di esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

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Con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”, l’Anac ha inteso operare una generale ricognizione dell’ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni. In considerazione della natura assunta dalla sezione del PTPC dedicata alla trasparenza intesa quale atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione, con tali linee guida l’Autorità ritiene che costituiscano contenuto necessario del PTPC sia gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, l. 190/2012), da pubblicare unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, sia la sezione della trasparenza con l’indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni la cui assenza configura un’ipotesi di mancata adozione del programma triennale della trasparenza sanzionabile ai sensi dell’art. 19, c.5, del d.l. 90/2014. Di conseguenza l’Anac suggerisce di inserire nella sezione dedicata alla trasparenza uno schema in cui, per ciascun obbligo, siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività nonchè di definire, in relazione alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi. Con riguardo a tanto, il rispetto dei predetti contenuti obbligatori del PTPC viene garantito nei seguenti modi. In ordine alla necessità di adottare obiettivi strategici in materia di trasparenza, si richiama la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 128 del 28.09.2016 con cui sono stati approvati gli Obiettivi Strategici del Consiglio Regionale d’Abruzzo per il triennio 2017-2019. Tra questi assume importanza in tale contesto l’obiettivo denominato “Rafforzamento della funzione di comunicazione e informazione istituzionali del Consiglio Regionale, con particolare attenzione alle azioni tese a favorire la promozione di maggiori livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e l’anticorruzione”. Con riferimento all’organizzazione dei flussi informativi, in aderenza alle suesposte indicazioni, attraverso la tabella contenuta nell’allegato B al presente Piano, e redatta secondo lo schema fornito dall’ANAC, per ogni obbligo di pubblicazione sono stati indicati i contenuti specifici previsti dalle relative discipline (e, laddove necessario, anche ulteriori specificazioni), la cadenza di aggiornamento delle informazioni, dei dati e dei documenti riferite all’anno 2017, le strutture dirigenziali responsabili rispettivamente delle fasi di elaborazione/trasmissione e di pubblicazione dei dati, l’indicazione dei nominativi materialmente preposti alle suddette attività ed infine, i tempi di monitoraggio e vigilanza. Al fine di assicurare l’adempimento dei nuovi obblighi di trasparenza il Servizio Informatica e Tecnico, secondo le indicazioni fornite dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, esercita le ulteriori seguenti funzioni:

a) adegua dal punto di vista informatico la sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale al modello della tabella allegata al presente documento entro e non oltre il 28 febbraio 2017;

b) assicura l’assistenza ai servizi titolari dei dati nella corretta impostazione degli stessi; c) cura, gestisce e sviluppa piattaforme e le banche dati esistenti ed occorrenti; d) cura l’uniformità grafica delle pagine web; e) consente l’esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione; f) consente l’indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione distinguendo

quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento. g) Crea una sezione “titolari di incarichi politici cessati dall’incarico”, analogamente a quella prevista per i

titolari di incarichi dirigenziali.

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Tutti i Servizi dirigenziali, nell’ambito dell’attività di individuazione/elaborazione e pubblicazione dei dati, informazioni e documenti si attengono alle disposizioni contenute nei seguenti atti:

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con particolare riguardo agli articoli 6, 7, 7bis, 8 e 9;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”, adottate con delibera Anac n. 1310 del 28 dicembre 2016;

Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 243/2014;

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017 del Consiglio regionale adottato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 del 28.01.2015, con particolare riguardo al punto 4;

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 del Consiglio regionale adottato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 16 del 03.02.2016, con particolare riguardo ai punti 3.1 e 3.2. I titolari dei Servizi dirigenziali del Consiglio regionale assumono in via esclusiva contestualmente la responsabilità del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e quella del trattamento dei dati oggetto di pubblicazione in funzione dell’eventuale applicazione dei regimi sanzionatori previsti rispettivamente dall’articolo 46 del d.lgs. 33/2013 per i casi di inesatta o mancata pubblicazione dei dati previsti e dall’art. 167 e ss. del d.lgs. 193/2003 nei casi di trattamento illecito dei dati personali. 6.1 Soggetti cessati dall’incarico

Con riferimento ai soggetti cessati dall’incarico si segnala una novità attuativa contenuta nello Schema di Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” adottata con determinazione dirigenziale n. 241 del 08.03.2017.. In particolare l’ANAC ritiene che, con riguardo alla situazione patrimoniale, ai sensi dell’art. 4 della legge 441/1982, espressamente richiamato dall’art. 14, co. 1, lett. f), entro tre mesi successivi alla cessazione dell’incarico, tutti i soggetti destinatari dell’art. 14 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione, utilizzando lo schema (Allegato n. 2) allegato alle Linee guida. Detta dichiarazione è pubblicata tempestivamente sul sito dell’amministrazione dal quale, invece, ai sensi dell’art. 14, co. 2 sono rimosse la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell’interessato (e dal coniuge non separato e parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi abbiano consentito) nel corso dell’incarico. Con riguardo alla dichiarazione dei redditi i soggetti cessati dall’incarico sono tenuti a depositare, ai sensi dell’art. 4 della legge 441/1982, copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. In attuazione di tale disposizione il soggetto trasmette all’amministrazione copia della dichiarazione riferita ai redditi dell’anno di cessazione, se quest’ultima è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2017 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2017 da presentarsi nel 2018. Diversamente se la cessazione è intervenuta nel primo semestre dell’anno (es. febbraio 2017), è depositata ai fini della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017. Ai fini della pubblicazione delle suddette informazioni si suggerisce di creare, nel sito istituzionale, un’apposita sezione dedicata ai soggetti cessati dagli incarichi politici, già presente per i soggetti cessati dagli incarichi dirigenziali.

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6.2 Dati ulteriori. Le modifiche di cui trattasi, intervenute sul decreto legislativo 33/2013, non hanno inciso sostanzialmente sulla facoltà per le pubbliche amministrazioni di pubblicare dati ulteriori in ragione dell’art. 10, comma 3 del d.lgs. 33/2013 a mente del quale “la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”. Pertanto si intende confermare per l’anno 2017 tutti gli ulteriori obblighi di trasparenza introdotti dal PTTI 2016-2018 con particolare riguardo alla pubblicazione delle seguenti informazioni:

1) assegni vitalizi e di reversibilità: nominativi dei soggetti che percepiscono l’assegno vitalizio e di reversibilità con particolare riferimento alla misura delle somme a tal fine erogate;

2) indennità di fine mandato: nominativi dei soggetti che percepiscono l’indennità di fine mandato con indicazione della relativa entità;

3) deliberazioni del Co.Re.Com. Abruzzo e Difensore civico; 4) provvedimenti amministrativi: pubblicazione di tutti i provvedimenti amministrativi in forma integrale

comprensivi degli allegati; aggiornamento tempestivo anziché semestrale della relativa tabella riassuntiva.

5) informazioni patrimoniali e reddituali dei componenti i seguenti organismi istituiti presso il Consiglio regionale e da esso nominati nonché le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza da essi percepiti a qualsiasi titolo in ragione dell’incarico ricoperto:

- Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.); - Difensore Civico Regionale; - Garante dei detenuti; - Commissione per le pari opportunità; - Collegio per le garanzie statutarie; - Istituto abruzzese per la storia della resistenza.

Al riguardo si precisa che l’obbligo di pubblicazione dei nominativi dei soggetti percettori degli assegni vitalizi, reversibilità e indennità di fine mandato è stato introdotto nell’ordinamento regionale dalla L.R. 12 gennaio 2016, n. 2, sancendo, cosi, a livello legislativo un innalzamento del livello di trasparenza auspicato dal legislatore nazionale con il decreto trasparenza.

Organismi Strutture responsabili dell’acquisizione e pubblicazione dei dati

Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)

Servizio amministrativo di supporto alle autorità indipendenti

Difensore Civico Regionale Servizio amministrativo di supporto alle autorità indipendenti

Garante dei detenuti Non ancora istituito

Commissione per le pari opportunità Servizio affari istituzionali ed europei

Collegio per le garanzie statutarie Servizio legislativo, qualità della legislazione e studi

Istituto abruzzese per la storia della resistenza Servizio amministrativo di supporto alle autorità indipendenti

Il Consiglio regionale già provvede alla pubblicazione di dati ulteriori e diversi rispetto a quelli prescritti dalla legge e collocati anche in altre sezioni del sito:

Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari accreditati presso il Consiglio regionale e dei relativi dati comunicati dai portatori di interessi particolari, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n.61/2010 in apposita sezione del sito del Consiglio regionale, denominata registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari e accessibile con il link http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/contenuti/registro-pubblico-interessi-particolari;

La sottosezione dell’Amministrazione trasparente dedicata alla pubblicazione dei compensi percepiti dai consiglieri regionali non solo rende disponibili in formato tabellare l’emolumento effettivamente percepito mensilmente dai titolari ma illustra, altresì, in forma oggettiva le voci che compongono il trattamento economico a cui potenzialmente ogni consigliere ha diritto in base alla legge e pubblica le delibere di Giunta Regionale aventi ad oggetto misure anti privilegio con cui si

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prende atto che le spese di rimborso per missioni spettante al Presidente della Giunta e agli assessori è pari a zero in quanto sostenute personalmente dagli interessati.

Nella sottosezione dell’Amministrazione trasparente dedicata agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono pubblicati gli importi anche inferiori a euro mille.

Attraverso un link di collegamento ai siti del Corecom Abruzzo e Difensore civico viene garantita la pubblicità dei dati prodotti dai medesimi organismi nell’ambito delle loro attività e competenze. Si precisa, tuttavia, che i dati e le informazioni attinenti il Servizio amministrativo di supporto alle Autorità Indipendenti confluiscono nella sezione “Amministrazione trasparente” del Consiglio regionale, trattandosi di una delle strutture amministrative in cui si articola la tecnostruttura del Consiglio regionale.

Le tabelle previste rispettivamente dagli articoli 23, c. 1 del d.lgs. 33/2013 e art. 1, c. 32, legge 190/2012 sono soggette ad aggiornamento contestuale all’adozione degli ulteriori atti di cui si compongono con evidente riduzione dei tempi (semestrale e annuale) previsti dalle rispettive normative.

Stato di attuazione del Piano per l'utilizzo del Telelavoro. Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del

D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito con Legge n. 221 del 17/12/2012, tutte le Pubbliche

Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno,

"lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro nella propria organizzazione" in cui

identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non e' possibile l'utilizzo del

telelavoro. La mancata pubblicazione e' rilevante ai fini della misurazione e valutazione della

performance individuale dei dirigenti responsabili. Tale obbligo è stato introdotto nel presente

Piano considerato il fatto che questa Amministrazione sta portando avanti un progetto sperimentale

di telelavoro.

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7. Monitoraggio. L’art. 1, comma 12, lett. b), della legge 190/2012 pone in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione la verifica del funzionamento e dell'osservanza del PTPC. Parimenti, gli artt. 10, commi 2 e 7 e 43, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 pongono in capo al Responsabile per la trasparenza poteri di monitoraggio e di vigilanza rispetto agli obblighi di pubblicazione ivi previsti. L’azione di monitoraggio interessa tanto il PTPC genericamente inteso quale processo di gestione del rischio, quanto l’attuazione delle singole misure di prevenzione della corruzione, ivi compresa la trasparenza. Con il d.lgs. 97/2016 il Legislatore ha inteso creare maggiore comunicazione e interazione tra le attività svolte dal RPCT e quelle di competenza dell’OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione. In tal senso, si prevede, da un lato, la facoltà all’OIV di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza (art. 41, co. 1 lett. h), d.lgs. 97/2016); dall’altro lato, si prevede che la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell’attività svolta da pubblicare nel sito web dell’amministrazione, venga trasmessa oltre che all’organo di indirizzo dell’amministrazione anche all’OIV (art. 41, co. 1,lett. l), d.lgs. 97/2016). Rispetto a tale ultima prescrizione, si evidenzia che, per quanto concerne il Consiglio regionale, già a decorrere dal 2014, le relazioni annuali sono state sempre inviate, oltre che all’organo di indirizzo politico, anche all’OIV, al fine di consentire al medesimo una valutazione quanto più completa ed esaustiva anche con riferimento all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 precisano che in caso di ripetute violazioni del PTPC sussiste la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull’osservanza del Piano. I dirigenti, pertanto, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, prevista all’art.1, co.12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all’interno dell’amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso.

Monitoraggio del PTPC: riguarda tutte le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

Monitoraggio sull’attuazione delle misure: consente al Responsabile anticorruzione di verificare puntualmente lo stato di attuazione delle singole misure previste dal PTPC e di vigilare sugli adempimenti inerenti gli obblighi di pubblicazione in base al PTTI. Come suggerito dall’Anac nell’Aggiornamento al PNA, di seguito si elencano tutte le misure previste dai PTPC 2013-2016, 2015-2017 e 2016-2018 che sono state pienamente attuate dalle strutture del Consiglio regionale:

adozione e diffusione del Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale;

regolamentazione dell’obbligo di astensione per il personale in caso di conflitto di interessi (art. 8 del Codice di comportamento);

adozione dei criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e predisposizione di apposita bozza di regolamento;

definizione di criteri e procedure per l’affidamento di incarichi attraverso l’adozione del disciplinare inerente il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 39/2013 (incarichi dirigenziali e nomine di competenza del Consiglio);

adozione delle clausole di pantouflage da inserire nei contratti di assunzione e nei bandi di gara o affidamenti;

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adozione della clausola inerente il “Patto di integrità”;

regolamentazione dell’istituto del whistleblowing, attraverso l’adozione di una policy contenente la procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità da parte dei dipendenti del Consiglio Regionale dell’Abruzzo (whistleblowing policy) ed il relativo modulo per la compilazione delle segnalazioni;

adozione del disciplinare in materia di conferimento di incarichi e collaborazioni;

adozione del regolamento sul rimborso delle spese per missioni espletate da Consiglieri e Assessori regionali;

attuazione del monitoraggio dei tempi procedimentali dei procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale;

formazione e pubblicazione dell’elenco dei dipendenti quali componenti di commissioni aggiudicatrici nelle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture o di erogazioni di contributi;

predisposizione dei seguenti modelli di autocertificazione: 1) autocertificazione da compilarsi da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della

documentazione di gara, attestante l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;

2) autocertificazione da compilarsi da parte dei commissari esterni di gara, attestante l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice degli appalti e di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001;

3) autocertificazione da compilarsi da parte dei componenti della commissione giudicatrice attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria della gara e con l’impresa seconda classificata con riferimento agli ultimi cinque anni.

4) autocertificazioni inerenti l’assenza di conflitto di interesse, di rapporti di parentela, di sentenze di condanna per reati contro la P.A., con riferimento sia ai dipendenti che ai componenti esterni di commissioni varie, di gara e di concorso;

revisione del disciplinare per l'acquisizione di forniture e servizi in economia”

attivazione di misure di sensibilizzazione della cittadinanza per la promozione della legalità attraverso un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi;

attuazione dei corsi di formazione rivolti ai dipendenti previsti in materia di anticorruzione;

predisposizione e aggiornamento nel sito istituzionale del Consiglio regionale della sezione dedicata all’anticorruzione;

pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti dal PTTI. Ciò posto, l’azione di monitoraggio ha avuto un nuovo e maggiore impulso con l’adozione del Piano 2015-2017. Ed infatti, mentre il Piano 2013-2016 dava più rilievo e peso all’attuazione delle misure obbligatorie del PNA, introdotte per la prima volta nell’ambito dell’amministrazione ed organizzazione del Consiglio regionale, con il successivo Piano 2015-2017, anche alla luce dell’esperienza maturata nel primo anno di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione e sulla base delle indicazioni desunte dal modello di relazione annuale predisposto dall’ANAC, si è ritenuto opportuno rafforzare proprio l’azione di monitoraggio finalizzata alla verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle misure già adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione. In particolare, al fine di consentire al Responsabile l’azione di monitoraggio e l’esercizio delle funzioni di verifica dell’attuazione del Piano, nell’ambito della collaborazione che tutte le strutture devono assicurare per garantire la corretta attuazione dei Piani, il Piano 2015-2017 ha previsto che ciascun Servizio, con riferimento alle attività di propria competenza, provvedesse a trasmettere al Responsabile stesso, nel rispetto dei termini e modalità indicati in ciascuna misura, le comunicazioni ivi previste. Ciò ha consentito al Responsabile una verifica tempestiva ed immediata rispetto a talune situazioni particolarmente sensibili, creando una rete utile per permettere a tutti i dirigenti un apporto

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collaborativo e costruttivo nell’attuazione delle misure. Il citato Piano, inoltre, sanciva espressamente che la mancata osservanza dell’obbligo di informazione e relazione al Responsabile dava luogo a responsabilità disciplinare come prevista dal Codice di comportamento. Il successivo PTPC 2016-2018 ha confermato l’impianto di monitoraggio come strutturato e delineato nel Piano 2015-2017. Anche per l’anno 2017, con il presente Piano si conferma la metodologia di monitoraggio sopra illustrata, in base alla quale, in aggiunta agli obblighi di comunicazione previsti dalle singole misure di prevenzione della corruzione in capo alle strutture responsabili dell’attuazione delle stesse, ciascun Servizio, inoltre, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette al Responsabile della prevenzione della corruzione una relazione sul rispetto delle misure e degli adempimenti previsti dal PTPC. Al fine di agevolare i Direttori e Dirigenti ed omologare l’attività di rendicontazione degli stessi sull’attuazione delle misure, il Responsabile anticorruzione predispone appositi questionari. In materia di trasparenza, invece, ad ogni struttura del Consiglio regionale è somministrato un file excel da compilarsi, volto a verificare il rispetto di tutti gli obblighi di trasparenza di competenza della singola struttura. Sempre in materia di trasparenza, inoltre, il Responsabile effettua verifiche periodiche, volte a verificare il rispetto delle disposizioni del PTPC sulla trasparenza, che sanciscono tempi e modalità di pubblicazione dei dati e delle informazioni di pertinenza del Consiglio regionale. Sulla base degli esiti e delle risultanze del monitoraggio, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza predispone, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012, una Relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta e sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPC, redatta sulla base del modello predisposto annualmente dall’Anac. A cura del medesimo Responsabile, la Relazione è pubblicata sul sito web istituzionale del Consiglio regionale. Il termine per la predisposizione e pubblicazione della relazione annuale è fissato al 15 dicembre. Per l’annualità corrente, tuttavia, con Comunicato del 5 dicembre 2016, il Presidente dell’Anac ha “valutato opportuno prorogare al 16 gennaio 2017 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPC sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1 co. 14 della legge 190/2012”, in ragione delle richieste di chiarimento pervenute e per consentire ai RPC di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di Prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2017. Inoltre, come sopra anticipato, allo scopo di consentire all’OIV la misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale connessa agli obiettivi inerenti l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, è predisposta dal Responsabile anticorruzione una più dettagliata relazione sull’attività svolta basata sulle risultanze dei questionari somministrati a ciascun Servizio in materia di attuazione del PTPC e delle misure ivi previste e delle verifiche periodiche sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione, nonché alla luce delle comunicazioni trasmesse al Responsabile di volta in volta dalle singole strutture del Consiglio regionale. Detta relazione è altresì trasmessa all’Ufficio di Presidenza affinché l’organo di indirizzo politico del Consiglio regionale possa essere adeguatamente informato sugli esiti dell’attività annuale svolta dal RPCT in materia di anticorruzione e trasparenza.