CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - … e proposte di legge... · di governance. In tale solco si...
Transcript of CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - … e proposte di legge... · di governance. In tale solco si...
Atti consiliari - XV Legislatura - Documenti - Progetti di legge e relazioni
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
______________________
DISEGNO DI LEGGE
N. 440/A
presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport, DESSENA
il 19 luglio 2017
Istituzione dell'Anagrafe regionale degli studenti
***************
RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il disegno di legge prevede l'istituzione e l'implementazione del Sistema regionale dell'anagra-
fe degli studenti che deve contenere gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a livello regionale,
l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e la valutazione delle politi-
che in materia secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 75 del 2005.
Il profondo gap informativo relativo ai processi scolastici, agli esiti della valutazione dei risul-
tati conseguiti attraverso le passate politiche e la mancanza di uno stretto coordinamento tra i diversi
organi competenti e gli stakeholder ha rappresentato una delle cause dei non soddisfacenti risultati fi-
nora conseguiti.
L'anagrafe degli studenti, in particolare, deve consentire di monitorare l'abbandono scolastico
"in tempo reale", rilevando quell'insieme di segnali e campanelli d'allarme rappresentati da assenze
reiterate e frequenti, interruzioni di percorso, bocciature e mancata acquisizione di competenze che
conducono all'insuccesso scolastico e all'abbandono prematuro della scuola o di altri canali formativi.
Il contesto programmatico previsto dalla Giunta regionale nel Programma regionale di svilup-
po 2014- 2019 (deliberazione n. 41/3 del 21 ottobre 2014) e, in particolare, la Strategia 1 "Investire
sulle persone - priorità scuola e università", individua alti livelli d'istruzione e di competenze, orienta-
mento all'innovazione e alla ricerca quali fattori chiave per far crescere il sistema economico della
Sardegna e ne riconosce il ruolo cruciale dedicandogli per intero il progetto Iscol@ e le differenti a-
zioni in cui esso è articolato: #tutti-a-iscol@, #smart-iscol@, #digit-iscol@ e implementazione sistema
di governance.
In tale solco si pone la deliberazione della Giunta regionale n. 24/10 del 19 maggio 2015 (Pro-
grammazione unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle persone" - priorità scuola e università)
Atti consiliari 2 Consiglio regionale della Sardegna
che approva il quadro programmatico unitario delle risorse finanziarie stanziate nell'ambito della Stra-
tegia 1. In particolare nell'Allegato 3 "Priorità 1.1 Scuola obiettivo 1.4 - Costruire un sistema di moni-
toraggio e valutazione dell'istruzione e formazione" si evidenzia l'importanza, da un lato, della crea-
zione di un sistema di governance che favorisca la definizione della strategia regionale in materia di
istruzione e consenta una programmazione partecipata delle azioni e, dall'altro lato, della istituzione di
un'Anagrafe regionale degli studenti che rappresenti un quadro di lettura complessivo che permetta ai
policymaker e agli attori del "sistema istruzione" di agire su una base conoscitiva esaustiva e aggiorna-
ta. In linea con tali atti programmatici la Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 56/28 del
18 ottobre 2016 che dispone l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica, il
quale opera al fine di migliorare la conoscenza e il governo dei processi connessi all'istruzione, moni-
tora le dinamiche derivanti dai percorsi scolastici e formativi, supporta il processo di valutazione rela-
tiva agli esiti delle politiche e degli interventi in materia di istruzione, concorre a creare sinergie tra le
politiche dell'istruzione e le politiche sociali e della formazione e aiuta a individuare le best practice
nell'ambito del settore attraverso un approccio di benchmarking.
Tra gli strumenti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 56/28 del 18 ottobre
2016, a supporto del lavoro dell'Osservatorio, vi è il Sistema informativo della scuola che comprende
l'Anagrafe regionale degli studenti che dovrà essere integrata con il Sistema informativo del lavoro
(SIL), con l'Anagrafe regionale dell'edilizia, con le anagrafi comunali della popolazione, il Portale del-
la scuola e altri ulteriori sistemi informativi, datawarehouse e/o database sulla base di specifiche esi-
genze.
In particolare, la creazione di una Anagrafe regionale degli studenti, alimentata attraverso l'ac-
quisizione di informazioni sulla tracciabilità dei percorsi scolastici dei singoli studenti, rappresenta
uno strumento fondamentale per attuare un sistema di governo regionale dei flussi informativi.
Le risorse a copertura delle attività relative all'anagrafe sono pari a euro 2.714.000 e sono state
individuate con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/3 del 2015, avente per oggetto "Pro-
grammazione unitaria 2014-2020. Strategia 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità 11.1-
Agenda digitale della Sardegna".
Di seguito, la deliberazione della Giunta regionale n. 53/6 del 30 settembre 2016 (Programma-
zione unitaria 2014-2020. Strategia 11 "Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità 11.1 - Agenda
digitale della Sardegna" Modifica alla articolazione finanziaria Asse Prioritario II - OT2 Migliorare
l'accesso alle TIC nonché l'impiego e la qualità delle medesime") ha modificato, lasciando inalterate le
azioni riferibili ad altre fonti di finanziamento, la fonte di finanziamento degli interventi legati alle a-
zioni 2.2.2 e 2.3.1 dell'OT2 PO FESR 2014-2020.
Le risorse finanziarie a copertura fanno pertanto ora riferimento all'azione FESR 2.2.2 "Tutti a
Iscol@: Sistema informativo della scuola e dell'offerta formativa per il monitoraggio integrato della
politica dell'istruzione e della formazione" e sono relative all'intero periodo di programmazione 2014-
2020.
L'articolo 1 del disegno di legge illustra l'oggetto e le finalità perseguite dall'Anagrafe regiona-
le degli studenti che devono essere in linea con l'ordinamento nazionale vigente riguardo i temi ogget-
to dell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e
della potestà legislativa concorrente in materia d'istruzione (comma 1). Di seguito (comma 2), viene
evidenziato il ruolo di supporto dell'anagrafe rispetto alle attività di programmazione delle politiche e
degli interventi in materia di istruzione attraverso l'acquisizione di una serie di informazioni cruciali
relative ai singoli studenti con il fine di attuare un sistema di governo regionale dei flussi informativi e
per garantire la completezza e la disponibilità dei dati, nei limiti previsti dalle norme vigenti. Nel
comma 3 si specifica quali sono gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a livello regionale, l'a-
dempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e la valutazione delle politiche
in materia. Viene di seguito specificato (comma 4) quali sono i soggetti rispetto ai quali vengono rac-
Atti consiliari 3 Consiglio regionale della Sardegna
colti i dati in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Defini-
zione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione).
L'articolo 2 individua nella Direzione generale della pubblica istruzione la struttura cui verrà
assegnata la gestione dell'Anagrafe degli studenti.
L'articolo 3 specifica (commi 1 e 2) la tipologia di dati che verranno raccolti in riferimento ai
singoli alunni dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dall'Ufficio scolastico regionale e che
rappresenteranno il contenuto dell'anagrafe stessa. Il trattamento dei dati personali all'interno dell'ana-
grafe regionale degli studenti avviene nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) (comma 3).
L'articolo 4 relativo al funzionamento e al processo di integrazione del sistema informativo,
prevede tutta una serie di raccordi tra l'Anagrafe regionale degli studenti e le varie anagrafi e banche
dati esistenti al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni (comma 1). Si precisa inoltre che le mo-
dalità di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati, nonché le modalità di integrazione tra le varie
banche dati saranno dettagliate attraverso successivi regolamenti, da approvarsi con deliberazione del-
la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, in-
formazione, spettacolo e sport (comma 2). Viene di seguito specificato che sarà necessario regolare
tali raccordi attraverso apposite convenzioni (comma 3).
Si normano, poi, (comma 4) le modalità di avvio e implementazione dell'anagrafe nelle more
dell'approvazione dell'accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 3, comma 4,
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'i-
struzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003,
n. 53) e si contempla la possibilità che il funzionamento dell'anagrafe, sulla base di future convenzioni
con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possa anche prevedere l'accesso e/o l'in-
teroperabilità rispetto ai servizi e alle banche dati o datawarehouse ministeriali (comma 5).
L'articolo 5 è la norma finanziaria nella quale è prevista la copertura degli oneri di cui all'arti-
colo 4 della legge.
Atti consiliari 4 Consiglio regionale della Sardegna
Scheda di Analisi Tecnico Normativa (ATN)
del 22 maggio 2017
Oggetto Disegno di legge concernente "Istituzione dell'Anagrafe regionale degli studenti"
Proponente Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Testo analizzato del 16 maggio 2017
Parte I - Profili tecnico - normativi di diritto interno
1.1 - Incidenza sulla normativa vigente
Lo schema di disegno di legge disciplina l'anagrafe regionale degli studenti, in attuazione dell'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, introducendo una normativa che non incide
sulla legislazione regionale vigente.
1.2 - Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale
(anche alla luce della giurisprudenza nazionale)
Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statale ed è conforme alla Costituzio-
ne e allo Statuto speciale.
1.3 - Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto
Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costitu-
zionale.
1.4 - Ulteriori considerazioni
All'art. 3, comma 1, si fa riferimento ai dati raccolti presso le sole istituzioni scolastiche statali e pari-
tarie e dell'ufficio scolastico regionale, senza prendere in considerazione i percorsi formativi e in ap-
prendistato, come prevede l'art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 76 del 2005. In realtà l'obiezione
potrebbe essere superata dal fatto che l'art 4, comma 1, prevede il raccordo dell'anagrafe regionale de-
gli studenti con ulteriori banche dati che consentono di implementare tali dati.
Parte II - Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale
2.1 - Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione
europea)
Lo schema di disegno di legge non interviene su normative di competenza dell'Unione europea.
2.2 - Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto
Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.
Parte III - Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa
3.1 - Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale
Atti consiliari 5 Consiglio regionale della Sardegna
Non risultano progetti di legge in corso di esame in Consiglio regionale, attinenti alla medesima mate-
ria.
3.2 - Correttezza delle definizioni
Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.
3.3 - Correttezza dei riferimenti normativi
I riferimenti normativi nello schema di disegno di legge sono corretti.
3.4 - Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di
abrogazioni implicite
Nello schema di disegno di legge in esame non sono presenti modifiche o abrogazioni di disposizioni
vigenti.
3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle
regole di tecnica legislativa
Si veda la sezione "testo alternativo" per l'applicazione delle regole di tecnica legislativa.
In particolare, all'art. 1, dopo il comma 3, si va a capo scrivendo "L'anagrafe supporta in particolare:".
Tale periodo va numerato come apposito comma, ovvero va unito al comma precedente facendo un
comma unico. Nella sezione "testo alternativo" si è optato per la numerazione ma anche la seconda so-
luzione è altrettanto valida.
Atti consiliari 6 Consiglio regionale della Sardegna
Testo alternativo (in grassetto le modifiche, in sottolineato le parti da rivedere, barrate le parti
da sopprimere)
Art 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale vigente e nell'esercizio 3 della potestà
legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e della potestà legislativa con-
corrente in materia d'istruzione, disciplina il sistema regionale dell'anagrafe degli studenti, di seguito
"anagrafe".
2. L'anagrafe supporta, a livello regionale, le attività di programmazione delle politiche e degli
interventi in materia di istruzione attraverso l'acquisizione di informazioni sulla tracciabilità dei per-
corsi scolastici dei singoli studenti ed è strumento fondamentale per attuare un sistema di governo re-
gionale dei flussi informativi e per garantire la completezza e la disponibilità dei dati, nei limiti previ-
sti dalle norme vigenti.
3. L'anagrafe contiene gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a livello regionale, l'a-
dempimento delle competenze relative al diritto-dovere all'istruzione e la valutazione delle politiche in
materia.
4. L'anagrafe supporta in particolare:
a) la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica;
b) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico;
c) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione;
d) la realizzazione di interventi integrati per il contrasto alla dispersione scolastica e al fallimento
formativo;
e) la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione del benessere e dell'educazione alla salu-
te;
f) la programmazione dei finanziamenti in materia di istruzione in favore degli enti locali;
g) la realizzazione di interventi finalizzati all'educazione degli adulti;
h) la valutazione degli effetti delle politiche in materia di istruzione e lotta alla dispersione scolastica
e al miglioramento delle performance scolastiche;
i) la pianificazione dei servizi di trasporto collettivo finalizzata al miglioramento dell'accessibilità
degli istituti scolastici con sistemi di trasporto efficienti e sostenibili.
5. L'anagrafe contiene i dati relativi agli studenti iscritti nelle scuole della Regione e agli stu-
denti residenti nella Regione e iscritti in scuole di altre regioni, a partire dal primo anno del percorso
di istruzione in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Defi-
nizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'articolo 2,
comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53).
Art. 2
Struttura di riferimento per l'anagrafe regionale degli studenti
1. L'anagrafe degli studenti è gestita dalla Direzione generale regionale competente in materia
di pubblica istruzione.
Atti consiliari 7 Consiglio regionale della Sardegna
Art. 3
Raccolta e tipologia dei dati contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti
1. L'anagrafe è costituita dai dati personali dei singoli studenti raccolti dalle istituzioni scola-
stiche statali e paritarie e dall'ufficio scolastico regionale relativamente ai seguenti aspetti:
a) percorsi scolastici svolti nel territorio regionale;
b) percorsi scolastici svolti in altre regioni da studenti residenti in Sardegna.
2. L'anagrafe, nello specifico, contiene le seguenti informazioni minime in riferimento a cia-
scuno studente:
a) dati anagrafici e codice fiscale;
b) dati relativi all'istituzione scolastica e alla classe frequentata;
c) indirizzo di studi prescelto;
d) frequenza scolastica;
e) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.
3. I dati personali contenuti nell'anagrafe sono trattati nel rispetto di quanto disposto dal decre-
to legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 4
Modalità di funzionamento e processo di implementazione e integrazione del sistema informativo
1. Al fine di consentire la tracciabilità dei percorsi di studio utili per la promozione di azioni
volte al perseguimento degli obiettivi del successo formativo e della prevenzione degli abbandoni, l'a-
nagrafe si raccorda:
a) con le anagrafi comunali della popolazione, anche per la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni
previste dalla normativa vigente in materia di obbligo scolastico;
b) con il sistema informativo regionale del lavoro;
c) con il sistema informativo regionale della formazione professionale;
d) con i sistemi informativi delle università sarde;
e) con l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica;
f) con ulteriori sistemi o sottosistemi informativi tra cui quello del Ministero dell'istruzione, uni-
versità e ricerca, dell'ufficio scolastico regionale, del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione
(INVALSI), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), delle camere di commercio,
degli enti locali, delle singole istituzioni scolastiche, degli enti formativi attuatori, nonché di altre
regioni o di ulteriori soggetti.
2. Le modalità di raccolta, di gestione e di elaborazione dei dati, nonché le modalità di inte-
grazione e interoperabilità tra le varie banche dati informative sono definite con deliberazione della
Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pubblica istruzione
da emanarsi nel rispetto delle norme in materia e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e suc-
cessive modifiche e integrazioni.
3. Il raccordo dell'anagrafe con i diversi sistemi informativi è regolato da apposite convenzio-
ni.
4. In attesa dell'approvazione dell'accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in sede di Conferenza unificata di cui all'arti-
colo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 l'anagrafe è avviata ed implementata con
Atti consiliari 8 Consiglio regionale della Sardegna
i dati personali relativi agli studenti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
5. Il funzionamento dell'anagrafe, sulla base di convenzioni con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, può prevedere l'accesso o anche l'interoperabilità con i servizi e le ban-
che dati o archivi informatici ministeriali.
Art. 5
Norma finanziaria
1. a) Gli oneri derivanti dall'articolo 4 della presente legge sono quantificati in complessivi eu-
ro 2.174.000,00 per gli anni 2017 - 2020 (Missione 01, Programma 08, Titolo 02).
2. b) L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare ulteriori oneri a
carico della finanza regionale, provvedendo agli oneri di cui al comma 1, mediante corrispondente ri-
duzione, per gli stessi anni, di pari quota delle risorse relative al P.O. FESR 2014 - 2020 (Missione 01,
Programma 12, Titolo 02).
Atti consiliari 9 Consiglio regionale della Sardegna
RELAZIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE LAVORO, CULTURA, FORMAZIONE PRO-
FESSIONALE, ISTRUZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, IDENTITÀ LINGUISTICHE,
INFORMAZIONE
composta dai Consiglieri
MANCA Gavino, Presidente - MARRAS, Vice presidente - ZEDDA Paolo Flavio, Segretario - CARTA
- CAPPELLACCI - DESSÌ - PINNA - TENDAS, relatore - TOCCO - UNALI.
pervenuta il 6 febbraio 2018
La Seconda Commissione nella seduta del 31 gennaio 2018 ha approvato all'unanimità il dise-
gno di legge n. 440.
L'istruttoria del provvedimento è iniziata con l'audizione dell'Assessore della pubblica istru-
zione che ha illustrato le finalità del disegno di legge e spiegato l'importanza dell'Anagrafe degli stu-
denti al fine di disporre di informazioni sulla tracciabilità dei percorsi scolastici dei singoli studenti.
La Commissione ha esaminato il testo e ne ha condiviso finalità e contenuti. Dall'istruttoria del
provvedimento è emersa la necessità di disporre della relazione tecnico finanziaria per avere una cor-
retta quantificazione dei costi di istituzione e implementazione dell'Anagrafe. La Giunta regionale ha
provveduto a inviare la relazione in data 25 ottobre 2017.
La Commissione ha proposto delle modifiche al testo per renderlo più chiaro nei suoi scopi e
funzionale all'organizzazione che la Regione intende darsi, ha inoltre apportato delle modifiche al fine
di adeguarlo ai recenti decreti attuativi della buona scuola e fare in modo possano essere acquisiti i da-
ti individuali relativi al percorso scolastico, formativo e di educazione e istruzione dalla nascita fino ai
sei anni.
Il testo è stato poi inviato al parere della Commissione finanze che ha formulato alcune osser-
vazioni. La Commissione seconda ha pertanto deciso di effettuare un supplemento di istruttoria e con-
cordato con la Giunta degli emendamenti alla copertura finanziaria. In particolare ci si è resi conto del-
la difficoltà di dare copertura al disegno di legge con risorse europee ed è stata trovata una fonte alter-
nativa per il finanziamento. La quantificazione finanziaria inoltre è stata rivista e rideterminata in mo-
do da consentire almeno il primo avvio dell'Anagrafe.
Il disegno di legge è stato nuovamente inviato al parere della Commissione finanze che in data
30 gennaio 2018 ha espresso parere favorevole.
La Commissione auspica che in Assemblea possa ritrovarsi la medesima condivisione che ha
reso possibile una approvazione sollecita e partecipata del provvedimento.
****************
Parere della Terza Commissione del 15 novembre 2017
La Terza Commissione, nella seduta del 15 novembre 2017, ha espresso a maggioranza pare-
re favorevole con le allegate osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha
nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presi-
dente.
Allegato n. 1
Atti consiliari 10 Consiglio regionale della Sardegna
Osservazioni al disegno di legge n. 440
Relativamente ai profili finanziari del provvedimento, la Commissione segnala l'opportunità di
riformulare la norma finanziaria nei termini di seguito indicati avendo cura di indicare espressamente
l'onere previsto per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020:
"1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge concernenti l'avvio, implementazio-
ne e integrazione del sistema informativo dell'anagrafe regionale degli studenti sono quantificati per
gli anni 2017-2020 in complessivi euro 2.174.000 in ragione di euro -------- per l'anno 2017, euro ------
-- per l'anno 2018, euro -------- per l'anno 2019 e euro -------- per l'anno 2020 (missione 01 - program-
ma 08 - titolo 2).
2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrisponden-
te riduzione, per gli stessi anni, di pari quota delle risorse relative al P.O. FESR 2014 — 2020 (missio-
ne 01 - programma 12 - titolo 2).
3. Nel bilancio di previsione della regione per gli anni 2017-2019 sono apportate le seguenti
modifiche:
IN AUMENTO
missione 01 - programma 08 - titolo 2
2017 euro --------
2018 euro --------
2019 euro --------
IN DIMINUZIONE
missione 01 - programma 12 - titolo 2
2017 euro --------
2018 euro --------
2019 euro --------
4. La Regione provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o mag-
giori oneri a carico del bilancio regionale."
****************
Parere della Terza Commissione del 30 gennaio 2018
La Terza Commissione, nella seduta del 30 gennaio 2018, ha espresso a maggioranza parere
favorevole con le allegate osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha no-
minato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presiden-
te.
Allegato n. 1
Osservazioni al disegno di legge n. 440
La Commissione, preso atto delle modifiche apportate dalla Commissione di merito nella seduta
del 23 gennaio u.s., segnala l'opportunità di riformulare la norma finanziaria nei seguenti termini:
Atti consiliari 11 Consiglio regionale della Sardegna
"1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge concernenti l'avvio, implementazione e inte-
grazione del sistema informativo dell'anagrafe regionale degli studenti sono determinati in euro 80.000
per l'anno 2018 e in euro 40.000 per l'anno 2019.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si provvede con le seguenti variazioni nel
bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020:
IN AUMENTO
Missione 04 - programma 06 - titolo 2 - capitolo N.I.
2018 euro 80.000
2019 euro 40.000
IN DIMINUZIONE
Missione 04 - programma 1- titolo 1 - SC02.0051
2018 euro 80.000
2019 euro 40.000
3. La Regione provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori one-
ri a carico del bilancio regionale."
Atti consiliari 24 Consiglio regionale della Sardegna
TESTO DEL PROPONENTE
Titolo: Istituzione dell'Anagrafe regionale
degli studenti
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Disciplina dell'anagrafe regionale de-
gli studenti
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, nel rispetto della
normativa statale vigente e nell'esercizio della
potestà legislativa esclusiva in materia di istru-
zione e formazione professionale e della potestà
legislativa concorrente in materia d'istruzione,
disciplina il sistema regionale dell'anagrafe degli
studenti, di seguito anagrafe.
2. L'anagrafe supporta, a livello regiona-
le, le attività di programmazione delle politiche
e degli interventi in materia di istruzione attra-
verso l'acquisizione di informazioni sulla trac-
ciabilità dei percorsi scolastici dei singoli stu-
denti ed è strumento fondamentale per attuare un
sistema di governo regionale dei flussi informa-
tivi e per garantire la completezza e la disponibi-
lità dei dati, nei limiti previsti dalle norme vi-
genti.
3. L'anagrafe, che si colloca in un conte-
sto di azioni integrate fra i diversi attori dell'i-
struzione e della formazione professionale (in
via principale e in sussidiarietà), è finalizzata a
un sinergico sostegno nella lotta alla dispersione
scolastica e contiene gli elementi conoscitivi ne-
cessari a garantire, a livello regionale, l'adempi-
mento delle competenze relative al diritto-
dovere all'istruzione e la valutazione delle politi-
che in materia. L'anagrafe supporta in particola-
re:
a) la programmazione dell'offerta formativa e
del dimensionamento della rete scolastica;
b) la realizzazione di interventi integrati di o-
rientamento scolastico;
c) la promozione di azioni tese a realizzare le
pari opportunità in materia di istruzione;
d) la realizzazione di interventi integrati per il
contrasto alla dispersione scolastica e al fal-
limento formativo;
e) la realizzazione di interventi finalizzati alla
promozione del benessere e dell'educazione
alla salute;
Art. 1
Istituzione
1. La presente legge, nell'ambito delle
competenze regionali in materia di istruzione e
formazione professionale e nel rispetto del de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), isti-
tuisce l'anagrafe regionale degli studenti, di se-
guito denominata "anagrafe regionale" e ne di-
sciplina finalità, contenuto e modalità di utilizzo.
2. L'anagrafe regionale, ai sensi dell'arti-
colo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 apri-
le 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali
sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della
legge 28 marzo 2003, n. 53), contiene i dati e le
informazioni sui percorsi scolastici, formativi e
in apprendistato degli studenti iscritti nelle scuo-
le della regione e degli studenti residenti nella
regione e iscritti in scuole di altre regioni, a par-
tire dal primo anno del percorso di educazione,
istruzione e formazione.
Atti consiliari 25 Consiglio regionale della Sardegna
f) la programmazione dei finanziamenti in
materia di istruzione in favore degli enti lo-
cali;
g) la realizzazione di interventi finalizzati
all'educazione degli adulti;
h) la valutazione degli effetti delle politiche
in materia di istruzione e lotta alla disper-
sione scolastica e al miglioramento delle
performance scolastiche;
i) la pianificazione dei servizi di trasporto col-
lettivo finalizzata al miglioramento dell'ac-
cessibilità degli istituti scolastici con siste-
mi di trasporto efficienti e sostenibili.
4. L'anagrafe contiene i dati relativi agli
studenti iscritti nelle scuole della Regione e agli
studenti residenti nella Regione e iscritti in scuo-
le di altre regioni, a partire dal primo anno del
percorso di istruzione in attuazione dell'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76 (Definizione delle norme generali
sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della
legge 28 marzo 2003, n. 53).
Art. 1 bis
Finalità
1. L'anagrafe regionale consente alla
Regione di gestire e tracciare i flussi informativi
relativi ai percorsi scolastici e formativi dei sin-
goli studenti e costituisce un supporto per l'atti-
vità di programmazione e attuazione delle com-
petenze regionali in materia di diritto dovere
all'istruzione.
2. In particolare, l'anagrafe regionale, in
un'ottica di azioni integrate tra i diversi attori
che operano nel settore dell'istruzione e, in via
principale e in sussidiarietà, nella formazione
professionale, fornisce un contributo conoscitivo
per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) contrasto alla dispersione scolastica;
b) miglioramento delle performance scolasti-
che;
c) programmazione dell'offerta formativa e
dimensionamento della rete scolastica;
d) programmazione dei finanziamenti in mate-
ria di istruzione in favore degli enti locali;
e) pianificazione del servizio di trasporto col-
lettivo finalizzato al miglioramento dell'ac-
cessibilità degli istituti scolastici con siste-
Atti consiliari 26 Consiglio regionale della Sardegna
mi di trasporto efficienti e sostenibili;
f) orientamento scolastico;
g) promozione e realizzazione di azioni tese a
garantire le pari opportunità in materia di i-
struzione;
h) promozione del benessere e dell'educazione
alla salute;
i) educazione degli adulti;
j) valutazione degli effetti delle politiche in
materia di istruzione e formazione profes-
sionale.
Art 2
Struttura di riferimento
1. L'anagrafe degli studenti è gestita dal-
la Direzione generale regionale competente in
materia di pubblica istruzione.
Art 2
Struttura di riferimento
(soppresso)
Art. 3
Raccolta e tipologia dei dati
1. L'anagrafe è costituita dai dati perso-
nali dei singoli studenti raccolti dalle istituzioni
scolastiche statali e paritarie e dall'Ufficio scola-
stico regionale relativamente ai seguenti aspetti:
a) percorsi scolastici svolti nel territorio re-
gionale;
b) percorsi scolastici svolti in altre regioni da
studenti residenti in Sardegna.
2. L'anagrafe, nello specifico, contiene
le seguenti informazioni minime in riferimento a
ciascuno studente:
a) dati anagrafici e codice fiscale;
b) dati relativi all'istituzione scolastica e alla
classe frequentata;
c) indirizzo di studi prescelto;
d) frequenza scolastica;
e) esiti intermedi e finali del profitto e del
comportamento.
3. I dati personali contenuti nell'anagrafe
sono trattati nei rispetto di quanto disposto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Co-
dice in materia di protezione dei dati personali),
e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3
Tipologia e gestione dei dati
1. L'anagrafe regionale è costituita dai
dati individuali relativi al percorso scolastico,
formativo e di educazione e istruzione dalla na-
scita fino ai sei anni. In particolare, include le
seguenti informazioni minime:
a) dati anagrafici e codice fiscale;
b) dati relativi all'istituzione educativa, scola-
stica o formativa e alla classe frequentata;
c) indirizzo di studi prescelto;
d) dati sulla frequenza scolastica;
e) esiti intermedi e finali del profitto e del
comportamento.
2. L'anagrafe regionale è gestita dalla
Direzione generale regionale competente in ma-
teria di istruzione nel rispetto delle norme in ma-
teria e del decreto legislativo n. 196 del 2003.
Atti consiliari 27 Consiglio regionale della Sardegna
Art. 4
Modalità di funzionamento
e processo di implementazione
e integrazione del sistema informativo
1. Al fine di consentire la tracciabilità
dei percorsi di studio utili per la promozione di
azioni volte al perseguimento degli obiettivi del
successo formativo e della prevenzione degli
abbandoni, l'anagrafe si raccorda:
a) con le anagrafi comunali della popolazione,
anche per la vigilanza sull'applicazione del-
le sanzioni previste dalla normativa vigente
in materia di obbligo scolastico;
b) con il sistema informativo regionale del la-
voro;
c) con il sistema informativo regionale della
formazione professionale;
d) con i sistemi informativi delle università
sarde;
e) con l'anagrafe regionale dell'edilizia scola-
stica;
f) con ulteriori sistemi o sottosistemi informa-
tivi tra cui quello del Ministero dell'istru-
zione, università e ricerca, dell'Ufficio sco-
lastico regionale, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, dell'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione (INVALSI), dell'I-
stituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), delle camere di commercio, degli
enti locali, delle singole istituzioni scolasti-
che, degli enti formativi attuatori e di altre
regioni o di ulteriori soggetti.
2. Le modalità di raccolta, di gestione e
di elaborazione dei dati e le modalità di integra-
zione e interoperabilità tra le varie banche dati
informative sono definite con deliberazione del-
la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
regionale competente in materia di pubblica i-
struzione da emanarsi nel rispetto delle norme in
materia e del decreto legislativo n. 196 del 2003,
e successive modifiche e integrazioni.
3. Il raccordo dell'anagrafe con i diversi
sistemi informativi è regolato da apposite con-
venzioni.
4. In attesa dell'approvazione dell'accor-
Art. 4
Modalità di funzionamento
e processo di implementazione
e integrazione del sistema informativo
1. La Regione acquisisce i dati di cui
all'articolo 3, comma 1 attraverso le istituzioni
scolastiche statali e paritarie e l'Ufficio scolasti-
co regionale.
2. La Regione, inoltre, al fine di garanti-
re la completezza e la tracciabilità dei percorsi di
educazione, istruzione e formazione, può preve-
dere l'interoperabilità e il collegamento dell'ana-
grafe regionale con altri sistemi informativi,
banche dati o archivi informatici, in particolare
con:
a) le anagrafi comunali della popolazione, an-
che al fine della vigilanza sull'applicazione
delle sanzioni previste dalla normativa vi-
gente in materia di obbligo scolastico;
b) il sistema informativo regionale del lavoro;
c) il sistema informativo regionale della for-
mazione professionale;
d) i sistemi informativi delle università sarde;
e) l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica;
f) gli ulteriori sistemi o sottosistemi informa-
tivi, sulla base di appositi accordi bilaterali
o convenzioni, tra cui quello del Ministero
dell'istruzione, università e ricerca, dell'Uf-
ficio scolastico regionale, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dell'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema e-
ducativo di istruzione e formazione (IN-
VALSI), dell'Istituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS), delle camere di
commercio, degli enti locali, delle singole
istituzioni scolastiche, degli enti formativi
attuatori e di altre regioni o di ulteriori sog-
getti.
3. L'integrazione dell'anagrafe regionale
con le anagrafi e i sistemi di cui al presente arti-
colo che non rientrano nella diretta disponibilità
o gestione della Regione è regolata da apposite
convenzioni.
3. Nelle more dell'approvazione dell'ac-
cordo tra il Ministero dell'istruzione, università e
ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche
Atti consiliari 28 Consiglio regionale della Sardegna
do tra il Ministero dell'istruzione, università e
ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo
n. 76 del 2005, l'anagrafe è avviata e implemen-
tata con i dati personali relativi agli studenti di
cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
5. Il funzionamento dell'anagrafe, sulla
base di convenzioni con il Ministero dell'istru-
zione, università e ricerca, può prevedere l'ac-
cesso o anche l'interoperabilità con i servizi e le
banche dati o archivi informatici ministeriali.
sociali di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo n. 76 del 2005, l'anagrafe è avviata e
implementata con i dati individuali di cui all'ar-
ticolo 3, comma 1.
4. Le modalità di raccolta, gestione ed
elaborazione dei dati dell'anagrafe regionale e i
sistemi di integrazione e interoperabilità tra i si-
stemi informativi sono definiti con deliberazione
della Giunta regionale, su proposta dell'Assesso-
re regionale competente in materia di istruzione.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'articolo 4 della
presente legge sono quantificati in complessivi
euro 2.174.000 per gli anni 2017-2020 (missione
01 - programma 08 - titolo 2).
2. L'Amministrazione regionale attua la
presente legge senza far derivare ulteriori oneri a
carico della finanza regionale, provvedendo agli
oneri di cui alla lettera a), mediante corrispon-
dente riduzione, per gli stessi anni, di pari quota
delle risorse relative al P.O. FESR 2014-2020
(missione 01 - programma 12 - titolo 2).
Art. 5
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del-
la presente legge concernenti l'avvio, l'imple-
mentazione e integrazione del sistema informa-
tivo dell'anagrafe regionale degli studenti sono
determinati in euro 80.000 per l'anno 2018 e di
euro 40.000 per l'anno 2019.
2. Alla copertura finanziaria di provvede
con le seguenti variazioni nel bilancio di previ-
sione della Regione per gli anni 2018-2020:
in aumento
missione 04 - programma 06 - titolo 2 - capitolo
SC NI
2018 euro 80.000
2019 euro 40.000
in diminuzione
missione 04 - programma 01 - titolo 1 - capitolo
SC02.0051
2018 euro 80.000
2019 euro 40.000
3. La Regione provvede agli ulteriori
adempimenti previsti dalla presente legge con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponi-
bili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio re-
gionale.