Condizioni per il riconoscimento della qualifica O.N.L.U.S. in capo ad un trust

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Condizioni per il riconoscimento Condizioni per il riconoscimento della qualifica O.N.L.U.S. in capo della qualifica O.N.L.U.S. in capo ad un trust ad un trust Bologna, 15 Dicembre 2011 Bologna, 15 Dicembre 2011 Ten. Col. t.ISSMI Corrado Loero – Nucleo P.T. della Guardia di Ten. Col. t.ISSMI Corrado Loero – Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Bologna Finanza di Bologna

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Bologna, 15 Dicembre 2011. Condizioni per il riconoscimento della qualifica O.N.L.U.S. in capo ad un trust. Ten. Col. t.ISSMI Corrado Loero – Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Bologna. Sommario. brevi cenni storici; nozione di trust - PowerPoint PPT Presentation

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Bologna, 15 Dicembre 2011Bologna, 15 Dicembre 2011

Ten. Col. t.ISSMI Corrado Loero – Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di BolognaTen. Col. t.ISSMI Corrado Loero – Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Bologna

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SommarioSommario

• brevi cenni storici;brevi cenni storici;

• nozione di trustnozione di trust (la struttura, gli attori, le tipologie e gli effetti sui beni conferiti (la struttura, gli attori, le tipologie e gli effetti sui beni conferiti

in trust);in trust);

• trust quale soggetto passivo di imposta;trust quale soggetto passivo di imposta;

• riconoscimento della qualifica di ONLUS in capo ad un trust;riconoscimento della qualifica di ONLUS in capo ad un trust;

─ Atto di indirizzo Agenzia del terzo settore;Atto di indirizzo Agenzia del terzo settore;─ Circ. 38/E Agenzia delle Entrate.Circ. 38/E Agenzia delle Entrate.

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brevi cenni storicibrevi cenni storici

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Mille e più anni or sono nasce in Inghilterra un istituto giuridico denominato “trust” = “affidamento”.

Siamo nel secolo XI, in un’Inghilterra dominata da eterogeneità di usi, costumi e residui normativi appartenenti alle antiche codificazioni romane.

Per porre ordine nel viene imposto il sistema di “Common Law”Il principio cardine quello del “precedente”.

Il “Common Law” non comprende tutte le possibili tipologie di controversie Se un giudice non vuole prendere posizione in mancanza di un precedente alla parte lesa altro non resterà che ricorrere al Re o al suo Chancellor

I trust, per la loro particolare natura vengono ricompresi nella giurisdizione delle “Chancery Court”, prestandosi meglio, l’”Equity”, a soddisfare le necessità dei beneficiari che chiedono l’assegnazione o restituzione dei beni in trust, ingiustificatamente sottratti dal gestore dello stesso.

Caso tipico di quest’epoca è quello degli appartenenti all’ordine dei francescani

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nozione di trustnozione di trust

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trust è sostanzialmente un fenomeno gestorio

un soggetto A chiede ad un soggetto B di curare un determinato compito giuridicamente rilevante, al quale, il primo stesso potrebbe personalmente attendere, ma che per una qualche ragione preferisce o è obbligato ad affidare ad un terzo.

Il trust non ha in Italia una propria disciplina civilistica.

Trust trova legittimazione per effetto dell’adesione del nostro Paese alla Convenzione dell’Aja dell’1 luglio 1985.

“i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, mediante atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico”. (art 2, comma 1 Conv.)

la Convenzione dell’Aja non fornisce una definizione di trust.

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nozione di trustnozione di trust

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Attori del trust:

•Il settlor o disponente: istituisce il trust fissando il contenuto•il trustee o gestore dei beni trasferiti, che è colui a cui il disponente trasferisce i beni in trust.•Il trustee acquista sì la titolarità dei beni, ma questi non entrano a far parte del suo patrimonio•il beneficiario: designato nella dichiarazione di affidamento (trust deed) quale destinatario dei beni e dei redditi da questi prodotti. •il protector o guardiano (figura solo eventuale), che è colui al quale il disponente può assegnare funzioni di controllo e vigilanza sull’operato del trustee

Struttura

•l’attribuzione di un compito al trustee, in favore del beneficiario o per il conseguimento di un determinato scopo•la segregazione del fondo nel patrimonio del trustee•la previsione di rimedi giuridici contro il trustee nei casi d’inosservanza degli obblighi connessi all’incarico

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nozione di trustnozione di trust

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L’istituzione di un trust produce come principale effetto la “segregazione patrimoniale”: i beni e i diritti conferiti nel trust formano un patrimonio separato rispetto a quello del trustee e godono del beneficio della non escutibilità da parte dei creditori del trustee, del disponente o del beneficiario.

Il disponente si spoglia della proprietà dei beni immessi nel trust e perde qualsiasi potere in ordine alla gestione e alla disposizione dei beni medesimi, i quali, però, non entrano, comunque, a far parte del patrimonio del trustee quale proprietario e amministratore, ma costituiscono un patrimonio separato.

Ma ciò che più caratterizza il trust è la “dual ownership”, vale a dire la doppia proprietà, di cui una in capo al trustee ai fini dell’amministrazione, l’altra, in capo al beneficiario ai fini del godimento.

I trust devono essere costituiti volontariamente e comprovati per iscritto(art 2, comma 1 Conv.)

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da soggetto passivo imposta a qualifica ONLUSda soggetto passivo imposta a qualifica ONLUS

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L’Italia riconosce l’istituto del trust per effetto della ratifica della convenzione dell’Aja del primo Luglio 1985, in particolare viene riconosciuto il trust convenzionale che riporti gli elementi essenziali individuati dalla convenzione.

Se il trust in Italia ha una sua autonoma disciplina ai fini delle imposte dirette lo si deve alla Legge finanziaria per il 2007 che modifica l’art. 73 del T.U.I.R. inserendo i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (I.RE.S.).

Prima di tale intervento legislativo l’Amministrazione finanziaria era comunque intervenuta sul tema del trust, sia pure in maniera non sistematica affermando in più riprese che:

“l’autonoma soggettività d’imposta veniva accordata esclusivamente a quei trust che avessero posseduto le caratteristiche di cui all’art. 2 della Convenzione dell’Aja”

riconoscimento dell’autonoma soggettività tributaria del trust costituisce un importante presupposto per valutare se il medesimo possa acquisire la qualifica di ONLUS ai sensi dell’art 10 del D. Lgs. 460 del 1997

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E ancora …

L’art 73 TUIR nell’individua le modalità di tassazione dei redditi prodotti dai trust ne distingue due principali tipologie:

•i trust con beneficiario individuato, nei quali i redditi conseguiti dal trust sono imputati ai beneficiari in proporzione della quota di partecipazione e tassati in capo agli stessi come redditi di capitale (trust trasparenti)

•i trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi)

•trust misti (appartenenti ad entrambe le categorie) prevedendo che solo parte dei redditi derivanti dalle attività segregate in trust venga assegnata ai beneficiari identificati (cat. residuale)

Il concetto di “beneficiario individuato” nei chiarimenti di AdE.

da soggetto passivo imposta a qualifica ONLUSda soggetto passivo imposta a qualifica ONLUS

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riconoscimento della qualifica di ONLUSriconoscimento della qualifica di ONLUS

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atto di indirizzo Agenzia per il terzo settore

Punto di partenza: autonomo soggetto passivo di imposta (L. fin. 2007)

Art 10 D. Lgs. 460/97 “associazioni, fondazioni , comitati … e gli altri enti di carattere privato” categoria che ricomprende il trust.L’atto costitutivo e lo statuto dell’ente devono essere redatti nella forma dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata o registrata.L’atto istitutivo deve contenere espressamente le clausole di cui al primo comma dell’art 10 D. Lgs. 460/1997.

Nello specifico:•perseguimento di finalità di solidarietà sociale; •clausola di irrevocabilità, ciò al fine di garantire l’effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;•operi in un settore tassativamente indicato dal Legislatore (o beneficio soggetti svantaggiati).

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riconoscimento della qualifica di ONLUSriconoscimento della qualifica di ONLUS

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Segue: atto di indirizzo Agenzia per il terzo settore

Non sembra di ostacolo, ai fini del legittimo godimento della qualifica di ONLUS, quanto previsto dal D. Lgs. 460/1997 (art 10, comma 1, lettere c.s.) :

c) divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a);d) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione;e) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali;f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative;g) obbligo di redigere un bilancio o rendiconto annuale;i) l’obbligo della denominazione ONLUS

c.d. “democraticità”: requisito non applicabile all’istituto del trust, in analogia alle fondazioni (art 10, comma 1, lettera h) )

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riconoscimento della qualifica di ONLUSriconoscimento della qualifica di ONLUS

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Segue: atto di indirizzo Agenzia per il terzo settore

Conclusioni Agenzia per il terzo settore:

“sebbene in via generale si possa affermare che la struttura del trust opaco o di scopo appaia maggiormente conforme ai requisiti richiesti per il legittimo godimento della qualifica di ONLUS, ciò non esclude, che anche un trust con beneficiari individuati possa risultare in possesso dei requisiti richiesti dal D. Lgs. 460/1997”

Esempio: l’attività di un trust con beneficiari identificati che eroghi fondi a favore di un’altra ONLUS ovvero ad enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente nei settori di attività ONLUS

analisi delle singole fattispecie per l’effettivo accertamento della sussistenza del requisito

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riconoscimento della qualifica di ONLUSriconoscimento della qualifica di ONLUS

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circ 38/E Agenzia delle entrate

ai fini dell’acquisizione della qualifica di ONLUS, possono essere ricondotte tra “gli altri enti di carattere privato” tutte le organizzazioni che:

•abbiano soggettività passiva ai fini tributari•si conformino alle condizioni richieste dal citato art 10 del D. Lgs n 460 del 1997

la presenza dei presupposti costituisce condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del riconoscimento della qualifica di ONLUS

necessario verificare la compatibilità delle differenti tipologie di trust con il regime tributario di favore previsto per le ONLUS

Trust trasparente / opaco: diversità di trattamento

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riconoscimento della qualifica di ONLUSriconoscimento della qualifica di ONLUS

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Segue circ 38/E Agenzia delle entrate – il trust trasparente

La compatibilità della qualifica di ONLUS del trust trasparente si verifica dal raffronto tra le modalità di tassazione del trust trasparente ed il regime fiscale di applicabile alle ONLUS ai fini IRES

Nel trust trasparente l’imputazione del reddito avviene in capo ai beneficiari individuati

art 150 TUIR regime tributario di favore per le ONLUS:proventi derivanti dall’esercizio delle attività istituzionali e delle attività connesse non sono assoggettate a tassazione in capo all’organizzazione ai fini delle imposte sui redditi.

Il regime di favore applicabile alle ONLUS presuppone che, sia la determinazione del reddito sia la tassazione avvenga in capo al medesimo soggetto.Coincidenza fra l’ente che effettua l’attività di solidarietà sociale (secondo quanto previsto art 10 del D. Lgs. n. 460/1997) e l’ente possessore del reddito che beneficia della detassazione prevista dall’ordinamento.

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riconoscimento della qualifica di ONLUSriconoscimento della qualifica di ONLUS

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Segue circ 38/E Agenzia delle entrate – il trust trasparenteRiconoscere la qualifica di ONLUS in capo ad un trust trasparente comporterebbe che a beneficiare del regime fiscale previsto per le ONLUS sarebbe un soggetto diverso rispetto all’organizzazione che svolge l’attività di utilità sociale agevolata ai fini IRES.

Incompatibile il sistema di tassazione del trust trasparente e quello ONLUS.

Nelle ONLUS tutti gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Le erogazioni in denaro o natura, da parte di una ONLUS, dei redditi da essa prodotti, sono ammesse nell’ipotesi in cui, tra le attività istituzionali, figuri l’attività di beneficenza.

Il carattere liberale delle prestazioni erogative implica la completa discrezionalità in capo all’erogante nella scelta del beneficiario.

La circostanza non appare soddisfatta nel trust trasparente in quanto, da un lato, il beneficiario è titolare del reddito a pretendere l’assegnazione della parte di reddito di sua spettanza e dall’altra il trustee è obbligato ad assegnare tale reddito al beneficiario individuato.

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riconoscimento della qualifica di ONLUSriconoscimento della qualifica di ONLUS

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Segue circ 38/E Agenzia delle entrate – il trust opaco

Il reddito prodotto dal trust è imputato direttamente ed interamente al trust ed assoggettato a tassazione in capo a quest’ultimo. Questa modalità di tassazione, in base alla quale l’effettivo possessore del reddito è il trust stesso, appare compatibile con il regime fiscale di favore previsto per le ONLUS che presuppone l’imputabilità dei redditi dell’organizzazione che ottiene il riconoscimento direttamente in capo alla stessa.

Da ciò consegue che, sotto il profilo fiscale, non sussistono preclusioni al riconoscimento della qualifica di ONLUS in capo ai trust opachi.

L’atto istitutivo redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, deve contenere tutte le clausole previste dell’art 10 comma 1 del D. Lgs 460 del 1997.

Qualora l’attività del trust opaco consista nell’effettuazione di erogazioni in denaro o natura, realizzate a titolo gratuito e con spirito di liberalità, è necessario che sia previsto, tra i settori di attività, quello della beneficenza

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GrazieGrazie per l’attenzione per l’attenzione

Bologna, 15 Dicembre 2011Bologna, 15 Dicembre 2011

Ten. Col. t.ISSMI Corrado Loero Ten. Col. t.ISSMI Corrado Loero [email protected]