CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - vittoriaassicurazioni.com · delitto doloso se viene commesso...

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Multirischi Casa e Famiglia Tutela Legale Per i servizi di consulenza è possibile contattare ConsulDAS: Numero Verde 800.66.60.00 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

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Numero Verde 800.66.60.00

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONEContratto di Assicurazione del Ramo Danni

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INDICE

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MULTIRISCHI CASA E FAM

IGLIA - TUTELA LEGALE

Glossario pag. 3

SEZIONE Tutela Legale

1 - Rischi assicurati pag. 6

2 - Portata delle garanzie pag. 7

3 - Condizione Particolare “Lavoro Dipendente” pag. 8

4 - Persone assicurate pag. 8

5 - Esclusioni pag. 8

6 - Estensione territoriale delle garanzie pag. 8

7 - Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia pag. 9

8 - Denuncia del sinistro e scelta del legale pag. 9

9 - Gestione del sinistro pag. 10

10 - Disaccordo sulla gestione del sinistro pag. 10

11 - Recupero di somme pag. 11

12 - Liquidazione del rimborso pag. 12

Indice

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TABELLA

DI

SINTESI

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MULTIRISCH

I CASA E FAMIGLIA - TUTELA LEGALE

Sezione Tutela Legale - Tabella Scoperti,Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Prestazioni Riferimento(art.)

Scoperto(per sinistro salvo

diversa indicazione)

Franchigia(per sinistro salvo

diversa indicazione)

Sottolimite di indennizzo o di risarcimento

(o limite di valore- esistenza se indicato)

Spese per assistenzainterprete 1 Non previsto Non prevista 10 ore lavorative

Spese relative a traduzioni 1 Non previsto Non prevista € 1.000

Anticipo della cauzione 1 Non previsto Non prevista € 10.000

Diritto civile: controversieper inadempienzecontrattuali

2c) Non previsto Per sommesuperiori a € 250 Non previsto

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GLOSSARIO

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IGLIA - TUTELA LEGALE

Arbitrato E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possonoadire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.

AssicuratoIl soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione

Assistenza stragiudiziale E’ l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporrebonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

Caso assicurativo/sinistroLa controversia o il procedimento per il quale è prestata l’assicurazione

ContraenteIl soggetto che stipula l’assicurazione

ConsumatoreÈ inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attivitàimprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contratto:Il contratto di assicurazione

Contravvenzione E’ un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elementopsicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto èstato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite conl’arresto e/o l’ammenda.

Danno extracontrattuale E’ il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona oa cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico ildanno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propriaabitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e ilresponsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso conl’evento dannoso.

D.A.S.: Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione.

Delitto E’ un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commessovolontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza oimperizia;delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;

Glossario

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GLOSSARIO

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delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettereun delitto.Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile E’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasceun contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al dirittocivile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamentesulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto aprovarlo.

Diritto penale E’ il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamentidannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale puòessere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazionedella legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che apersone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penaliè lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse dellacollettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmentecondannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunquepagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla vocerelativa) che invece si accollerà lo Stato.

Fatto illecito Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesidi inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione dellalegge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle normestabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

ImpresaVITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici

Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro) Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Giudiziaria, questomomento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se ilcomportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Piùsemplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o ilprocedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o ilprocedimento stesso. Più specificamente, l’insorgenza è:- nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;- nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso;- nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto inessere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Lavoro parasubordinatoRapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senzavincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi dilavoro o fasi di esso, determinati dal committente gestiti autonomamente dal collaboratore infunzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committenteindipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa (D. Lgs.276/03).

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MassimaleLa somma entro la quale l’Impresa risponde per ogni caso assicurativo/sinistro.

PartiIl Contraente e l’Impresa.

PolizzaIl documento che prova l’assicurazione

Procedimento penaleInizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata allapersona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violatae il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva lacontestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

PremioLa somma dovuta dal Contraente all’Impresa

Reato Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle vocirelative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Sanzione amministrativa Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi soloimpropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invecesono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che lepersone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nellasospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istitutipubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’AutoritàAmministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria

Spese di giustizia Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di suacondanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese di soccombenza Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Ilgiudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedialla Voce Diritto civile).

Spese peritali Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico diufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite giàinsorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Vertenza contrattuale Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligoderivante da accordi, patti o contratti.

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I CASA E FAMIGLIA - TUTELA LEGALE

SEZIONE TUTELA LEGALE

Premessa

In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo Xl, CapoIl, Art.163 e Art 164, Vittoria Assicurazioni S. p.A. ha scelto di affidare la gestione deisinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona,Via Enrico Fermi 9/B -Tel. 045.83.78.901 - Fax 045.83.51.023, in seguito denominataDAS. A quest'ultima Società, di seguito denominata D.A.S., dovranno pertanto perveniretutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa a tali sinistri.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE

1 - Oggetto dell’Assicurazione

L'Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste inpolizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rende necessaria a tuteladei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

Rientrano in garanzia le seguenti spese:

• per l'intervento di un legale;• per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico diparte;

• di giustizia;• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quantoderivante da vincoli di solidarietà;

• conseguenti ad una transazione autorizzata dall'Impresa, comprese le spese dellacontroparte, sempreché siano state autorizzate dall'Impresa;

• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;• di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali;• per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;• degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri ingaranzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;

• per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'assicurato e con esclusione di quantoderivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di mediazione, se nonrimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelledelle indennità spettanti agli Organismi pubblici;

• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dallacontroparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in unodei Paesi ove la garanzia è operante, l'Impresa assicura:

• le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 1 O ore lavorative;• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo diEuro 1.000;

• l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo diEuro 10.000. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione

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che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanziebancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dallasua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso.

L'Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fattaeccezione per l'IVA sulle parcelle dei professionisti (avvocati e periti), gli oneri fiscaliche devono presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

2 - Portata delle garanzie

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della sua vita privata, cosìcome definita alla Sezione Condizioni Generali della presente polizza.

l Classic

Se è stata scelta sul simplo di polizza tale opzione, l’Assicurato è tutelato qualora:

a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;

b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzionederivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quantoprevisto all’art. 5 - Esclusioni.

Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgano l'Assicurato nella vestedi ciclomotorista, ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

l Elite

Se è stata scelta sul simplo di polizza tale opzione, oltre a quanto compreso nell’opzioneClassic, a parziale deroga di quanto previsto all’art. 5 - Esclusioni, la garanzia riguarda latutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito della sua vita privata qualora:

c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali ilvalore in lite sia superiore a Euro 250.

Sono comprese le controversie relative:

- alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, riguardanti l'abitazioneprincipale e quelle secondarie o stagionali dell'Assicurato, purché da luidirettamente utilizzate;

- ad inadempienze contrattuali, proprie e/o di controparte, connesse all'utilizzo diinternet, di posta elettronica e dei servizi di e-commerce.

d) debba sostenere controversie relat ive a r ichieste di r isarcimento di danniextracontrattual i avanzate da terz i , in conseguenza di un suo presuntocomportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciòche è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza diResponsabilità Civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta pol izza diResponsabilità Civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei dirittidell'Assicurato relative all'intervento dell’Impresa, direttamente o a mezzo diprofessionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. L'Assicurato ètenuto a dichiarare all’Impresa, al momento del sinistro, l'esistenza el'operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguitodi semplice richiesta da parte della Impresa, ad esibirne copia.

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3 - Condizione particolare “lavoro dipendente”

Nel solo caso fosse stata scelta l’opzione Elite, a parziale deroga di quanto previsto all’art.5 - Esclusioni alle lettere h) e i) e qualora risulti richiamata sul simplo di polizza, la garanziariguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito del suo lavoro subordinato qualoradebba sostenere:

e) controversie nascenti dal suo contratto di lavoro dipendente anche con EntePubblico;

f) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

4 - Persone assicurate

L'Assicurato/Contraente e le persone appartenenti al suo nucleo familiare.

5 - Esclusioni

Le garanzie relative a opzioni non prescelte sul simplo di polizza si intendonoescluse.

La garanzia inoltre è esclusa per:

a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;

b) materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;

c) acquisto di beni mobili registrati;

d) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli amotore, mezzi nautici ed aerei in genere, fatta eccezione per quanto riguarda iciclomotori;

e) diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

f) controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi dall'abitazioneprincipale e da quelle secondarie o stagionali dell'Assicurato da lui direttamenteutilizzate;

g) operazioni relative all'acquisto e costruzione di beni immobili;

h) vertenze di lavoro dipendente anche con Ente Pubblico;

i) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Sociali e Previdenziali.

Sono sempre escluse le vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allostesso connessi quando l’Assicurato sia un operatore medico o sanitariodipendente.

Sono altresì escluse le vertenze contrattuali con l’Impresa.

6 - Estensione territoriale delle garanzie

Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbanoessere processualmente trattati ed eseguiti:

l in tutti gli Stati d'Europa nel caso di danni extracontrattuali o di procedimentopenale;

l nei Paesi della unione Europea, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed inSvizzera nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale.

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7 - Insorgenza del sinistro - operativita’ della garanzia

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, lacontroparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

l dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversiarelativa a risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;

l trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto nel caso di controversie di dirittocivile di natura contrattuale.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazionicontrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già statidisdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste dauno degli stipulanti.

La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, neicasi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito apresentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art.376 del Codice di Procedura Penale).

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

l vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domandeidentiche o connesse;

l procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei qualisiano coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di vertenza tra più Assicurati la garanzia verrà prestata solo a favoredell'Assicurato/Contraente.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

8 - Denuncia del sinistro e scelta del legale

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro, trasmettendo tutti gli atti edocumenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali dibollo e di registro:

1. in via preferenziale a D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità:

- denuncia telefonica al nr. verde 800.666.000;

- denuncia scritta: per posta elettronica a: [email protected] .. it o per posta ordinaria a:D.A.S. Spa - Via E. Fermi 9/8 - 37135 Verona.

2. subordinatamente, all'Impresa.L'Assicurato dovrà far pervenire la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificatosecondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utileper la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o almomento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare un legale- residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sedel'ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare lapratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esitopositivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del

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Tribunale competente, l'Impresa garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limitedella somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per casoassicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dallafase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi conl'Impresa o con D.A.S .. I sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cui potevaessere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'Assicurato laprescrizione del diritto alla garanzia, ex art. 2952 del Codice Civile.

9 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, D.A.S. (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) delCodice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fasestragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e disvolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A talfine l'Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procuraper la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, D.A.S. valuteràl'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosinel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonarianon riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ecomunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S.trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo "Denuncia del casoassicurativo e scelta del Legale".

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

• l'Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai finidell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal dirittoalle prestazioni stesse.

• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., penail mancato rimborso della relativa spesa;

• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S.,sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; aglistessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicuratodecadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;

• l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addiveniredirettamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sedestragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico dell'Impresa, pena ladecadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi dicomprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato dipreventiva richiesta di benestare - che verranno ratificati da D.A.S., la quale siastata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. D.A.S.non è responsabile dell'operato di legali e periti.

10 - Disaccordo sulla gestione del sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esitopositivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso alGiudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con

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lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazionele parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verràdesignato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della partesoccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potràugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di otteneredall’Impresa la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte,qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenzaprospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

11 - Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusivaspettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dellostesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze edonorari.

12 - Liquidazione del rimborso

Per le garanzie di tutela legale il rimborso delle spese avviene entro 15 giorni dalricevimento della conferma di liquidazione.

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PB058165-TUL-EDZ-0119- MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA - TUTELA LEGALE

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019