Assicurazione Infortuni Famiglia - vittoriaassicurazioni.com · La controversia o il procedimento...

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Il presente documento contenente: Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Contratto di Assicurazione del Ramo Danni Assicurazione Infortuni Famiglia Tutela Legale

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Il presente documento contenente:

Glossario

Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONEContratto di Assicurazione del Ramo Danni

Assicurazione Infortuni FamigliaTutela Legale

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INDICE

Glossario pag. 3

SEZIONE TUTELA LEGALE

Condizioni Generali di Assicurazione pag. 6

1- Rischi assicurati pag. 6

2 - Portata delle garanzie pag. 6

3 - Persone assicurate pag. 7

4 - Esclusioni pag. 7

5 - Estensione territoriale delle garanzie pag. 7

6 - Insorgenza del caso assicurativo - Operatività della garanzia pag. 7

7 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale pag. 8

8 - Gestione del caso assicurativo pag. 9

9 - Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo- Arbitrato pag. 9

10 - Recupero di somme pag. 10

Indice

ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA

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TABELLA

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SINTESI

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Garanzia o bene colpito da sinistro

(se assicurato in base a quanto risulta in polizza)

Riferimen-to

(art.)

Scoperto (per sinistro salvo

diversa indicazione)

Franchigia (per sinistro salvo

diversa indicazione)

Sottolimite di indennizzo o di risarcimento

(per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)

Scelta del legale 7 Non previsto Non prevista€ 3.000,00 per legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente

Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

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ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA

1 - GlossarioAi sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Arbitrato

E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.

Assistenza stragiudiziale

E’ l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonaria- mente una controversia ed evitare, quindi, il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica.

Caso assicurativo/sinistro

La controversia o il procedimento per il quale è prestata l’assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l’assicurazione.

Contratto

Il contratto di assicurazione.

Danno extracontrattuale

E’ il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione.

Fatto illecito

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Impresa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

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di 12Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificamente, l’insorgenza è:

- nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso;

- nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Massimale

La somma entro la quale l’Impresa risponde per ogni caso assicurativo/sinistro.

Parti

Il Contraente e l’Impresa.

Polizza

Il documento che prova l’assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all’Impresa.

Spese di soccombenza

Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

Spese peritali

Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.t.u.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Vertenza contrattuale

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

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di 12SEZIONE TUTELA LEGALE

Premessa

In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via En- rico Fermi 9/B – Tel. 045.83.78.901 - Fax 045.83.51.023, in seguito denominata DAS. A quest’ultima Società dovranno, pertanto, pervenire tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa a tali sinistri.

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di 12CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE

1 - Controversie e arbitrato irrituale

L’impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in po- lizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Rientrano in garanzia le seguenti spese:

• per l’intervento di un legale;

• per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;

• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto deri- vante da vincoli di solidarietà;

• conseguenti ad una transazione autorizzata dall’Impresa, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dall’Impresa;

• degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

• per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;

• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria

• per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’assicurato e con esclusione di quanto de- rivante da vincoli di solidarietà, spettante agli organismi di mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;

• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.

L’Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il contributo unificato e per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

2 - Portata delle garanzie

Con riferimento all’art. 1 “Rischi Assicurati”, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del’Assicura- to allorché sia rimasto vittima di infortunio per:

1. ottenere il risarcimento dei danni extracontrattuali subiti per fatto illecito di terzi; qualora l’e- vento che ha causato l’infortunio abbia contestualmente causato anche un danno a cose, la garanzia vale anche per il recupero dei danni materiali;

2. vertenze nei confronti di medici o altri professionisti in ambito sanitario o di strutture pubbli- che o private, ai quali l’Assicurato si sia rivolto in seguito all’infortunio;

3. vertenze con il datore di lavoro in relazione a un infortunio le cui conseguenze comportino una presunta responsabilità di quest’ultimo.

A integrazione di tali garanzie, l’Impresa offre una servizio di consulenza telefonica nell’am- bito delle materie previste in polizza, tramite numero verde 800.666.000. L’assicurato potrà telefonare in orario d’ufficio per ottenere:

- consulenza legale;

- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;

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di 12- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testi-

monianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un proce- dimento civile e/o penale.

3 - Persone assicurate

Si intendono assicurati, in funzione dell’opzione prescelta e indicata in polizza:

- il solo contraente

- il contraente e le persone appartenenti al suo nucleo familiare.

Nel caso in cui in polizza sia identificato un veicolo anziché una persona si intendono assicurati il conducente di tale veicolo e le persone su di esso trasportate.

4 - EsclusioniLa garanzia è esclusa per:

• sinistri derivanti da fatti dolosi compiuti dall’Assicurato;

• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;

• materia fiscale ed amministrativa;

• vertenze contrattuali con l’Impresa.

Inoltre se l’infortunio deriva da evento occorso all’Assicurato mentre si trovava alla gui- da di un veicolo, l’Assicurazione è esclusa:

1. se l’Assicurato non è munito di patente valida e regolare in relazione al veicolo o se non ottempera agli obblighi prescritti dalla patente stessa;

2. se, al momento del sinistro, il veicolo non risulta coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni;

3. se l’Assicurato:

• è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o gli sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 n. 6 e 187 n. 5 del Codice della Strada;

• è imputato del reato di fuga o di omissione di soccorso (art. 189 Codice della Strada).

• In deroga all’esclusione di cui al punto 1, la garanzia è operante se il Conducente non ha ancora ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida oppure è munito di patente scaduta, purché ottenga il rilascio o il rinnovo della stes- sa entro i 90 giorni successivi al sinistro.

Se l’infortunio deriva da evento occorso all’Assicurato, mentre si trovava alla guida e navigazione di un natante le esclusioni appena elencate saranno applicate per analogia in quanto compatibili.

5 - Estensione territoriale della garanzie

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgono e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

• in tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali;

• in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi di vertenze contrattuali.

6 - Insorgenza del caso assicurativo - operatività della garanzia

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la con- troparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

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di 12La garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono:

1. dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relati- va a risarcimento di danni extracontrattuali;

2. trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi;

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto dei quali l’Assicurato sia venuto a conoscenza entro 360 giorni dalla cessazione del contratto stesso e che siano stati denunciati alla Società nei termini previsti dalla legge.

4. se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con l’Impresa per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 60 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;

5. la garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescis- sione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;

6. il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

7. il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;

8. in caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.

7 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale

L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo:

1. all’Agenzia a cui è assegnata la polizza, la quale provvederà all’inoltro della denuncia a D.A.S.

oppure

2. a D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità:

- denuncia telefonica al nr. verde 800.666.000;

- denuncia scritta: per posta elettronica a: [email protected] o per posta ordinaria a:

D.A.S. S.p.A, Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, facendo, inoltre, pervenire notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;

- generalità e recapiti della controparte;

- copia della corrispondenza intercorsa;

- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità even- tualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;

- copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo noti- ficato.

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di 12La regolarizzazione degli atti e dei documenti occorrenti secondo le norme fiscali di bollo e di registro è a carico dell’Assicurato.

Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l’Assicurato può indicare un lega- le - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giu- diziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.

La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società o con D.A.S.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, D.A.S. non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.

8 - Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione delle controversia. In tale fase stragiudiziale D.A.S. valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire a un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le prete- se dell’Assicurato presentino possibilità di successo, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 7 - “Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale”.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio:

• l’assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell’e- rogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;

• gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’assicurato de- cadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;

• L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della D.A.S., non può addivenire diret- tamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiu- diziale che giudiziale. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.

L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

D.A.S. non è responsabile dell’operato di legali e periti.

9 - Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo – arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito posi- tivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera racco- mandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovran- no accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presi- dente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di

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di 12ottenere dall’Impresa la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

10 - Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

11 - Liquidazione del rimborso

Per le garanzie di tutela legale il rimborso delle spese avviene entro 15 giorni dal ricevimento della conferma di liquidazione.

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PB025324-TUL-EDZ-0119 - INFORTUNI FAMIGLIA | TUTELA LEGALE

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 24/01/2019