Concezione Del Diritto in Lombardia Ed Hervada

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LA CONCEZIONE DEL DIRITTO CANONICO IN P. LOMBARDÍA E J. HERVADA(da C. J. Errázuriz M., Circa la concezione del diritto canonico in Pedro Lombardía e Javier Hervada)

Lombardía ed Hervada sono cofondatori della scuola canonistica di Navarra.> afferma che il diritto canonico è vero diritto > ma cos'è il diritto?

Le due conversioni metodologiche di Lombardía (secondo Hervada)

1) Lombardía era influenzato dal rinnovamento metodologico-sistematico della scuola laica italiana.1958-60: critica la teoria della canonizatio di Del Giudice secondo la quale diritto = insieme delle norme umane che derivano dalla potestà di giurisdizione ecclesiastica (positivismo) e che, quindi, nega la natura teologica del diritto divino (naturale e positivo), lasciandolo il ambito pre- o metagiuridico.

➢ Afferma la giuridicità del diritto divino .1 • il diritto divino è vero diritto;• il diritto divino è unito al diritto umano: sono componenti di una stessa realtà

giuridica;• allora non si tratta più di esaminare, coordinare ed elevare a sistema le norme di

diritto umano poste dalla Chiesa, ma di comprendere quelle norme in un ordine giuridico la cui essenza proviene da Dio.Immutabilità e storicità del diritto canonico si compenetrano.

> Atteggiamento profondamente realistico verso il diritto ecclesiale: L. e H. vogliono rinnovare la scienza canonistica laica, in continuità con la grande tradizione canonistica della Chiesa, che ha sempre convissuto con il diritto secolare.

➢ Rifiuto del positivismo : L. e H. riscoprono la tradizione giuridica classica e cristiana che mantiene la trascendenza della giuridicità rispetto al sistema delle norme umane.

➢ Volontà di collegamento con la fondazione ecclesiologica (del Vaticano II): senza un vigoroso fondamento ecclesiologico non è possibile che i canonisti afferrino le caratteristiche peculiari della comunità ecclesiale, le quali esigono necessariamente delle soluzioni giuridiche peculiari, coerenti con le esigenze della costituzione divina del popolo di Dio. Hervada dice che la canonistica è una scienza che ha un proprio oggetto: il diritto e la giustizia nella Chiesa > la distingue dalla scienza teologica. Ma poiché c'è anche un senso ampio di “teologia”: ogni scienza che si elabora alla luce della fede, al di là dei soli dati razionali, allora la scienza canonistica è una scienza veramente teologica.

1 Il primo tema a cui applica questo cambiamento è quello della persona fisica: Derecho divino y persona física en el ordenamiento canónico (1973).

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2) 1966: passaggio a una concezione più complessiva che integra la legge divina e quella umana con un diritto di libertà attento ai diritti dei fedeli. I diritti fondamentali dei fedeli acquistano il loro pieno senso in Cristo, la loro posizione è fondata sull'essere della Chiesa: il diritto divino (il vero diritto) viene positivizzato, cioè conosciuto, e formalizzato, cioè tecnificato, nel diritto umano.C'è, soprattutto nel secondo Hervada, una speciale attenzione alla funzione propria del diritto naturale nell'ordinamento canonico, ma è viva la coscienza che il fondamento proprio dell'ordinamento canonico è la lex gratiae, la quale però non toglie, ma perfezione la natura umana.

Evoluzione della nozione di diritto in Lombardía e in Hervada: 1) dalla nozione di ordinamento 2) a quella di diritto come oggetto della giustizia

1) L. e H. ereditano il concetto di “ordinamento” della canonistica laica italiana ma mettono in risalto la giuridicità del diritto divino e superano il normativismo: il diritto è intrinseco alla Chiesa.> diritto come “struttura della Chiesa” = insieme di rapporti giuridici nel Popolo di Dio > la dimensione di giustizia è la causa del fatto che la natura della Chiesa è anche giuridica, ossia del fatto che la Chiesa abbia necessariamente un diritto proprio. Cioè, il diritto canonico esiste perché la giustizia fa parte della natura della Chiesa: il diritto, in generale, è la realizzazione storica della giustizia nella società.

2) Hervada entra in contatto con la tradizione classica tomista: riscopre il diritto come oggetto della giustizia, come ciò che è giusto nella Chiesa (realismo giuridico classico) e lo applica al diritto canonico > sacramenti sono res iustae, perché sono stati attribuiti da Cristo agli uomini, in virtù della loro

identificazione con Cristo, come realtà loro appartenenti e i ministri sono stati costituiti per gli uomini, essendo

la loro azione strumentale, dotata di un'efficacia ex opere operato, che dipende cioè dai meriti di Cristo, non da

quelli del ministro.

“Affinché ci sia giustizia e diritto nella Chiesa, è necessario che la grazia penetri nel mondo, nella dimensione storica dell'uomo, che si canalizzi attraverso la materia , affinché operino su di lei le dimensioni di quantità, spazio e tempo che sono proprie del diritto... attraverso segni sensibili che sono cause strumentali della grazia. In questo modo, la grazia si fa ripartibile, un bene che viene distribuito attraverso mani umane. Abbiamo già il principio di divisione o ripartizione nel bene centrale della Chiesa. E, pertanto, abbiamo il presupposto necessario per il diritto e, di conseguenza, per la giustizia” (Las raíces sacramentales del derecho canónico, 1983).

Questa concezione, in sintesi:• non contraddice quella precedente sull'ordinamento ma dà una visione più completa del

diritto in generale e del diritto della Chiesa, superando ogni residuo di positivismo; • consente di cogliere contemporaneamente la giuridicità del diritto canonico e di evidenziarne

l'intrinsecità alla realtà soprannaturale della Chiesa;• si ricollega con il vero essere del diritto.