COMUNE DI SAN CANZIAN D’ISONZO · COMUNE DI SAN CANZIAN D’ISONZO PIANO REGOLATORE GENERALE...

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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI GORIZIA COMUNE DI SAN CANZIAN D’ISONZO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE n° 12 Testo aggiornato con emendamenti del C.C.n° 5 del 7 aprile 2011 e successivo D.P.R. n° 0159/PRES del 4 luglio 2011 NORME DI ATTUAZIONE Allegato n ° 2 data: 6 agosto 2010 adeguamento: 23 marzo 2011 conferma esecutività 4 luglio 2011 ______________________________________________________________________________________ dott. arch. Marcello Rollo viale della Vittoria n°7 - 33100 - Udine - tel. e fax: 0432/ 508188 rollo_marcello @libero.it ______________________________________________________________________________________

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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI GORIZIA

COMUNE DI SAN CANZIAN D’ISONZO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE n° 12

Testo aggiornato con emendamenti del C.C.n° 5 del 7 aprile 2011 e successivo D.P.R. n° 0159/PRES del 4 luglio 2011

� NORME DI ATTUAZIONE

Allegato n ° 2 data: 6 agosto 2010

adeguamento: 23 marzo 2011

conferma esecutività 4 luglio 2011 ______________________________________________________________________________________

dott. arch. Marcello Rollo viale della Vittoria n°7 - 33100 - Udine - tel. e fax: 0432/ 508188

rollo_marcello @libero.it ______________________________________________________________________________________

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INDICE

Art. 1 Disposizioni Generali .......................................................................................... pag. 3

Art. 2 Definizioni e metodi di misurazione .................................................................... pag. 6

Art. 3 Elaborati del P.R.G.C .......................................................................................... pag. 8

Art. 4 Classificazione delle zone omogenee ................................................................... pag. 10

Art. 5 Norme generali per la residenza .......................................................................... pag. 11

Art. 6 Zona omogenea A1 (di interesse storico ed artistico) ........................................... pag. 11

Art. 7 Zona omogenea B1 (nucleo urbano) .................................................................... pag. 12

Art. 8 Stralciato .................................................................................................................. pag. 15

Art. 9 Zona omogenea B2 (residenziale) ........................................................................ pag. 15

Art.10 Zona omogenea B3 (di completamento) ............................................................... pag. 16

Art.11 Zona omogenea BP (P.R.P.C. Approvato) ............................................................ pag. 21

Art.12 Zona omogenea VP (Verde privato) ..................................................................... pag. 22

Art.13 Zona omogenea C (di espansione)........................................................................ pag. 22

Art.14 Zona omogenea AT (ambiti di trasferimento) ....................................................... pag. 25

Art.15 Zona omogenea D2 (artigianale - industriale di progetto) ..................................... pag. 26

Art.16 Zona omogenea D3 (artigianale - industriale esistente)......................................... pag. 31

Art.17 Norme generali per la zona agricola ..................................................................... pag. 31

Art.18 Zona agricola E4 (di pregio ambientale)............................................................... pag. 37

Art.19 Zona agricola E5 (parco rurale urbano parte esterna)............................................ pag. 38

Art.20 Zona agricola E5A (parco rurale urbano parte interna) ......................................... pag. 40

Art.21 Zona agricola E6 (di preminente interesse agricolo) ............................................. pag. 40

Art.22 Zona agricola E6D (di preminente interesse agricolo di decelerazione) ................ pag. 43

Art.23 Zona agricola E6A (di preminente interesse agricolo interclusa)........................... pag. 45

Art.24 Zona omogenea F4 (di tutela)............................................................................... pag. 46

Art.25 Stralciato .................................................................................................................. pag. 47

Art.26 Stralciato................................................................................................................... pag. 47

Art.27 Zona omogenea H2 (commerciale di progetto) ..................................................... pag. 47

Art.28 Zona omogenea H3 (commerciale esistente)......................................................... pag. 49

Art.28a Zona omogenea H3 Re (ricettiva con strutture esistenti) ....................................... pag. 49

Art.28b Zona omogenea H3 Rp (ricettiva con strutture di progetto) .................................. pag. 51

Art.29 Zona omogenea M1 (aeroportuale)....................................................................... pag. 52

Art.30 Zona omogenea O1 (mista residenziale - agricola) ............................................... pag. 53

Art.31 Zona omogenea O2 (mista residenziale - ricettiva) ............................................... pag. 53

Art.32 Zona omogenea P (ferroviaria) ............................................................................. pag. 54

Art.33 Zona per servizi ed attrezzature collettive............................................................. pag. 54

Art.33bis Zona per servizi ed attrezzature private di uso pubblico ....................................... pag. 56

Art.34 Viabilità (carraia e ciclabile) ................................................................................ pag. 57

Art.35 Fasce di rispetto ................................................................................................... pag. 58

Art.36 Zona a rischio archeologico ................................................................................ pag. 59

Art.37 Borghi rurali ........................................................................................................ pag. 60

Art.38 Edifici di valore architettonico ambientale............................................................ pag. 60

Art.39 Alberature esistenti/di progetto............................................................................. pag. 61

Art.40 Attracchi .............................................................................................................. pag. 62

Art.41 Fiume Isonzo ed altri corsi d’acqua ...................................................................... pag. 63

Art.42 Deroghe per gli edifici in zona impropria ............................................................. pag. 63

Allegato Stralcio Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I.

(Piano dell'Assetto Idrogeologico)........................................................................... pag. 65

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Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il territorio del Comune di San Canzian d’Isonzo è disciplinato dal presente Piano Regolatore

Generale (P.R.G.C.) in conformità ed ai sensi della vigente legislazione urbanistica generale

nazionale e regionale, nonché dalle disposizioni e direttive del Piano Urbanistico Regionale

(P.U.R.G.).

2. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è soggetta alla

disciplina delle presenti norme nonché alle norme del Regolamento Edilizio Comunale.

3. Le zone territoriali omogenee (z.t.o.) di P.R.G.C. sono quelle definite dalle presenti norme,

esse corrispondono alla suddivisione in zone omogenee graficamente rappresentate negli

elaborati di zonizzazione di progetto del P.R.G.C.

4. L’interpretazione delle presenti norme deve essere effettuata tenendo presente gli obiettivi

espliciti del presente piano e la vigente legislazione urbanistica ed edilizia. L’interpretazione

autentica spetta al Consiglio Comunale, sentiti l’Ufficio e il progettista del Piano.

5. In tutte le zone del territorio comunale ad esclusione delle zone VP-AT-F4-M1-P-S, il

mutamento di destinazione d’uso con o senza opere edili è comunque soggetto al rilascio di

Autorizzazione Edilizia, salvo i casi per i quali, la rilevanza urbanistica dell’intervento,

imponga il ricorso alla Concessione Edilizia.

6. E’ vietata la costruzione di vani interrati. Sarà consentita la realizzazione esclusivamente ad

una quota di 0.80 m rispetto alla quota di campagna di vani accessori. Sarà altresì consentita

la realizzazione solo di vani tecnici (fosse ascensori, ecc.) completamente interrati ed

impermeabilizzati nelle zone Z4 (falda compresa tra i 2 e i 5 m dal piano di campagna)

indicati nella tavola P 5 dal titolo Prescrizioni Geologiche e pericolosità idraulica .

6bis. Nelle zone indicate come zona Z4 e Z5 nelle tavole C1-C2-C3-C4 dell'indagine geologica

allegata al P.R.G.C. e nella tavola P5 dal titolo Prescrizioni Geologiche e pericolosità

idraulica ogni progetto di opera o edificio che dovrà essere realizzato sarà corredato da

adeguata relazione geotecnica a firma di professionista abilitato che giustifichi le motivazioni

tecniche sulle scelte fondazionali.

6ter. Nelle zone indicate come "soggette ad allagamento" sulle tavole B1-B2-B3 dell'indagine

geologica allegata al P.R.G.C. e nella tavola P5 dal titolo Prescrizioni Geologiche e

pericolosità idraulica l'edificazione è consentita subordinatamente alla sopraelevazione del

piano di calpestio del piano terra di almeno 60 cm. dal piano di campagna. In tali zone la rete

fognaria degli edifici dovrà essere provvista di particolari dispositivi di non ritorno al fine di

evitare l'ingresso delle acque di scarico all'interno degli stessi.

6quater. Nelle zone indicate come "a limitata pericolosità idraulica P1" e “a pericolosità idraulica

molto elevata P4” nella tavola P5 dal titolo Prescrizioni Geologiche e pericolosità idraulica

valgono le Norme del P.A.I. (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) approvato ai sensi e per

gli effetti degli artt.17 e 19 della legge 18.05.1989 n.183, dell'art.1 del D.L. 11.06.1998 n.180

così come convertito con legge 03.08.1998 n.267, degli artt.1 e 1bis del D.L. 12.10.2000 n.279

così come convertito con legge 11.12.2000 n.365 e del D.P.C.M. 29.09.1998 inserite per

chiarezza come allegato in calce alle presenti norme tecniche di attuazione.

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7. Il P.R.G.C. si attua con:

� interventi indiretti: sono quelli che devono essere preceduti da Piani Regolatori

Particolareggiati Comunali d’iniziativa pubblica e/o privata da approvarsi obbligatoriamente

prima della richiesta e del rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzativi edilizi del

Sindaco;

� interventi diretti: sono quelli con concessione a edificare, autorizzazione edilizia e denuncia

relativa a singoli progetti edilizi come previsto dalla vigente disciplina urbanistico edilizia.

� Interventi convenzionati: sono quelli subordinati alla stipula di una convenzione o un atto

unilaterale d’obbligo del concessionario il quale si impegna a cedere/realizzare opere di

urbanizzazione a scomputo degli Oneri di Urbanizzazione dovuti al Comune. Nel caso in cui

gli interventi edilizi diretti vengano proposti su aree non completamente urbanizzate, il

Comune potrà richiedere ai soggetti proponenti la stipula di una apposita convenzione ai

sensi dell’art. 90 della L.R. 52/91 al fine di realizzare a carico del proponente, le opere di

urbanizzazione primaria al servizio del lotto. La stipula di questo atto deve precedere la

costruzione oggetto di concessione;

8. I Piani Regolatori Particolareggiati Comunali d’iniziativa pubblica o privata devono essere

estesi e riferiti alla totalità della superficie dell’ambito assoggettato a piano attuativo, sempre

che il presente piano non disponga diversamente in modo esplicito.

9. La superficie degli ambiti soggetti a piano attuativo potrà subire, rispetto alla cartografia di

P.R.G.C., aggiustamenti e rettifiche esclusivamente limitati a differenziazioni riconducibili a

trasposizioni cartografiche e catastali ed a rilievi direttamente effettuati e riferiti allo stato di

fatto dei luoghi.

10. Sono fatti, in ogni caso, salvi i piani attuativi approvati ed in vigore alla data di adozione del

presente piano che manterranno a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni

tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal P.R.P.C. Sono

fatte altresì salve le norme relative alle definizioni urbanistiche e ai metodi di misurazione

(altezze, volumi, distanze ecc) dello strumento urbanistico generale precedente al quale hanno

fatto riferimento.

11. Tutti gli interventi che prevederanno nuovi alloggi (anche nel caso di ristrutturazione con

aumento di unità abitative ) dovranno provvedere alla realizzazione minima di due posti

macchina (dimensioni 2,5 x 5) per ogni nuovo alloggio e comunque in misura minima di 1 mq

ogni 10 mc di nuova costruzione.

A tal proposito, nel caso di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici

esistenti, è ammessa la realizzazione di parcheggi stanziali in area diversa da quella di

pertinenza avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente

compatibile purché la distanza non superi il raggio di 150 m.

Per favorire la ristrutturazione ed il recupero di immobili nelle località decentrate (Isola

Morosini, Terranova, ecc.) in caso di restauro e risanamento conservativo, e ristrutturazione di

edifici esistenti è consentito, su richiesta motivata, derogare alla realizzazione dei posti

macchina, ma è sufficiente la sola individuazione.

12. Stralciato

12bis. Nel caso di costruzione di nuove attività commerciali, ricettive e per la ristorazione, anche

quando le attività vengano ricavate con progetti di ristrutturazione di edifici esistenti dovranno

essere ricavate le seguenti quantità di parcheggi, escluse le sedi viarie, all'interno dell'area di

pertinenza dell'edificio, ovvero anche nelle sue vicinanze, ma in tale ultimo caso l'uso a

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parcheggio delle relative aree deve essere oggetto di apposita convenzione con il Comune che

sarà iscritta nei pubblici registri immobiliari con riferimento alla singola attività commerciale:

� per esercizi inferiori a 400 mq. di superficie di vendita, localizzati in zone a destinazione

residenziale: 60% della superficie di vendita;

� per esercizi inferiori a 400 mq. di superficie di vendita: 100% della superficie di vendita;

� per esercizi singoli, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali compresi tra

400 mq. di superficie di vendita e 5000 mq di superficie coperta complessiva: 200% della

superficie di vendita.

13. Le aree scoperte dovranno essere sistemate a giardino con il collocamento a dimora di alberi ad

alto fusto di essenze autoctone a foglia caduca nella misura di almeno 1/mq.100.

14. Gli edifici plurifamiliari e le loro pertinenze dovranno sempre essere progettati unitariamente

anche in caso di modifiche delle facciate successive alla loro realizzazione.

15. Stralciato

16. Le strade private proposte a fondo cieco che servono più di 4 alloggi dovranno avere una

larghezza minima di ml.5,50 ed essere dotate di una piazzola terminale che consenta un’agevole

inversione di marcia.

17. Ogni intervento edilizio che preveda la modifica dell’impianto fognario in zone non servite

dalla rete di fognatura pubblica dovrà prevedere e realizzare adeguata depurazione delle acque

completa, nella sua parte terminale del processo, di adeguata fitodepurazione nella misura di 2

mq./ab. con una dimensione minima di 6 abitanti;

18. Gli edifici che manterranno un’attenzione al risparmio energetico con murature esterne di tipo

bioecologico e dimensionamento superiore ai cm.35, nel calcolo della cubatura, verranno

conteggiati solo i primi centimetri 35 dall’interno verso l’esterno. Il risparmio energetico

dell’edificio perseguito con verande e giardini d’inverno, posti a Sud o a Nord, vetrati per il

70% della loro superficie, con una profondità massima di m.2,50, internamente non riscaldati

con altre fonti di calore e con un volume inferiore al 10% dell’edificio di riferimento, non

verranno conteggiati nel calcolo del volume complessivo.

Gli interventi realizzati secondo il protocollo VEA per classi superiori al minimo richiesto,

potranno incrementare la volumetria consentita dal piano di un valore non superiore al 10%.

Questa deroga trova applicazione secondo i criteri enunciati dall’art.62 della L.R. 19/2009, circa

la cumulabilità delle disposizioni di deroga agli indici ed ai parametri previsti dallo strumento

urbanistico comunale.

19. Tutti i lavori su un fabbricato pubblico o privato finalizzati all’abolizione integrale delle barriere

architettoniche sono soggetti alla sola dichiarazione di inizio lavori e non sono soggetti al

pagamento di oneri concessori se rientranti nei limiti di ampliamento volumetrico di 30 mc e se

sussistono le condizioni dell'art.80 della L.R.52/91.

20. In caso di disaccordo fra quanto indicato graficamente e quanto indicato nella presente

normativa prevale il testo delle presenti norme.

21. In tutte le zone di P.R.G.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica delle stesse, fatte

salve ulteriori autorizzazioni da ottenere, è consentita, previo parere favorevole del proprietario

dell'area o esproprio/servitù, la posa di cavi e condotte, infrastrutture in genere necessarie per la

realizzazione e l'esercizio di impianti attinenti le telecomunicazioni, il trasporto dell'energia

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elettrica, del gas metano e dell'acqua, la realizzazione di canali di sgrondo. Tali progetti non

abbisogneranno di specifica Variante Urbanistica in quanto sono da considerarsi già da ora

compatibili urbanisticamente. L'Amministrazione Comunale potrà proporre eventuali soluzioni

alternative a quelle prospettate nel progetto al fine di garantire la massima compatibilità delle

opere stesse con il territorio attraversato.

22. In tutte le zone agricole nelle immediate vicinanze delle zone residenziali possono essere

eseguiti gli interventi previsti nella zona omogenea VP entro i 40m dal limite della zona

residenziale.

Art. 2 DEFINIZIONI E METODI DI MISURAZIONE

1. Superficie territoriale (St): E’ la superficie complessiva, misurata in ettari, delle aree edificabili

di una stessa zona, comprese le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e

secondaria, ma con l’esclusione di quelle destinate alla rete principale della viabilità, di quelle di

proprietà o di uso pubblico, delle pertinenze urbanistiche di costruzioni esistenti e delle strade

aperte al pubblico transito da oltre tre anni.

2. Indice di fabbricabilità territoriale (It): è l’indice che esprime il volume in metri cubi costruibile

per ogni ettaro di superficie territoriale (St).

3. Densità territoriale (Dt): esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la

sua superficie territoriale (St) espressa in ettari..

4. Superficie fondiaria (Sf): E’ costituita dalla parte di superficie territoriale (St) di pertinenza

degli edifici: si misura in mq. e si ottiene deducendo dalla St le aree destinate alle opere di

urbanizzazione primaria e secondaria, esclusi i nuclei elementari di verde ed i parcheggi al

servizio delle abitazioni.

5. Indice di fabbricabilità fondiaria (If): è l’indice che esprime il volume in metri cubi costruibile

per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf)

6. Densità fondiaria (Df): esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una data zona e

la superficie fondiaria (Sf) espressa in metri quadrati.

7. Area di pertinenza urbanistica: E’ l’area che viene calcolata per il rispetto dell’indice di

fabbricabilità fondiaria.

8. Superficie coperta (Sc): è la superficie misurata in mq. risultante dalla proiezione orizzontale del

perimetro di tutte le parti edificate fuori terra e dotate di copertura, purché emergenti rispetto

alla quota 0.00, per un’altezza maggiore di ml.1,20, con l’esclusione delle terrazze e scale

esterne a sbalzo, aperte su almeno due lati contigui, delle pensiline, degli sporti di linda, con la

precisazione che per sbalzi superiori a 150 cm., anche gli sbalzi verranno conteggiati come

facenti parte della superficie coperta.

9. Rapporto di Copertura (Rc): E’ il rapporto, espresso in percentuale, fra la superficie coperta

degli edifici (Sc) e la superficie fondiaria (Sf).

10. Quota Zero (Q0): La quota zero corrisponde alla quota media esistente o prevista del

marciapiede stradale antistante il fabbricato di progetto. Qualora tale quota non sia rilevabile

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per mancanza di opere o di progetti già predisposti, l’Ufficio Tecnico la determinerà in maniera

inequivocabile su un caposaldo facilmente individuabile del quale deve essere fatta menzione

sulle tavole di Concessione-Autorizzazione o in apposito verbale. La quota zero potrà essere

riferita ad ogni singolo edificio di fabbricati plurifamiliari se le condizioni altimetriche delle

strade prospicienti presentassero dislivelli sensibili.

11. Altezza delle Fronti: E’ la differenza tra la quota dell’intersezione tra la muratura perimetrale e

il solaio di copertura e la quota zero di riferimento. Nel caso di più altezze sulla stessa fronte,

l’altezza della stessa sarà determinata dalla media di tutte le altezze presenti sulla fronte stessa.

Nel caso in cui la quota superiore come sopra determinata non sia facilmente individuabile per

la presenza di cornicioni, fregi o simili, la stessa sarà determinata dall’incrocio del

prolungamento della linea di intradosso del solaio di copertura e la muratura perimetrale.

In caso di edifici di forma complessa, per l’individuazione delle altezze, lo stesso deve essere

scomposto in figure semplici.

12. Altezza del fabbricato: per altezza del fabbricato si intende l’altezza delle fronti. Nel caso in cui

il fabbricato presenti altezze delle fronti diverse, l’altezza totale dello stesso sarà determinata

dalla media delle altezze delle fronti.

13. Volume dell’edificio: è il risultato derivato dal prodotto tra la superficie coperta del fabbricato e

l’altezza del fabbricato stesso. Da quanto sopra vengono detratti i volumi relativi a:

Porticati aperti su due o più lati contigui; i porticati dovranno inoltre essere aperti per almeno

due terzi della propria altezza,;

Rientranze dalle mura esterne dei fabbricati, anche se coperte, fino ad una profondità massima

di ml. 1,50,

Porzioni di fabbricato non coperte,

Volumi tecnici.

14. Volumi tecnici: sono considerati volumi tecnici i seguenti locali - impianti:

� extracorsa degli ascensori;

� serbatoi d’acqua;

� camini;

� apparecchiature per pannelli solari;

� macchine per il condizionamento e il riscaldamento e loro eventuali protezioni individuanti

vani di dimensioni massime di mq, 1,50;

� rivestimenti di edifici esistenti necessari all’isolamento termico dei fabbricati o

semplicemente decorativi fino ad uno spessore massimo di cm. 10;

� le pareti esterne dei fabbricati di civile abitazione per lo spessore eccedente i 35 cm (dovrà

in ogni caso essere rispettata la distanza dai confini);

� Bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggioli e terrazzi a protezione di ingressi,

nei limiti del 10% del volume utile dell'edificio;

� Verande e giardini d’inverno, prevalentemente, posti a Sud o a Nord, vetrati per il 70%

della loro superficie, con una profondità massima di m.2,50, internamente non riscaldati

con altre fonti di calore e con un volume inferiore al 10% dell’edificio di riferimento;

� Serre con struttura metallica, vetro o plastica di altezza media inferiore a ml. 2,50;

� Piccoli ricoveri attrezzi interamente realizzati in legno, non ancorati stabilmente al suolo, di

superficie coperta massima di 9 mq. ed altezza interna massima di ml, 2,40 da posizionarsi

all’interno del lotto di pertinenza nei limiti imposti dal Codice Civile in numero massimo di

uno ad alloggio;

� Realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino

volumetrie e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di

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ornamento dell’edificio o sue pertinenze;

� Realizzazione di tettoie o pavimentazioni di aree pertinenziali delle unità immobiliari

esistenti che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 mq;

� Intercapedini aerate non accessibili poste sotto il piano di calpestio;

15. Distanza dai confini è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie

coperta dai confini di proprietà. Tali distanze devono osservarsi dai confini di proprietà;

16. Edifici esistenti o “edifici preesistenti” si intendono gli edifici esistenti alla data di adozione del

primo P.R.G.C. (05.09.1991) e dotati di abitabilità o agibilità, per cui sia stata dichiarata la fine

dei lavori relativi , ovvero sanati secondo le modalità di legge in quanto costruiti abusivamente

prima della data del 05.09.1991.

17. Edifici principali: ai fini dell’applicazione delle presenti norme, si intendono gli edifici

destinati prevalentemente ad uso residenziale, nonché quelli rurali dismessi dall’uso agricolo o

destinati precedentemente ad altri usi, che per dimensioni e caratteristiche tipologiche risultino

adatti al loro recupero a fini residenziali. Per uso residenziale si intende l’uso abitativo ovvero

usi comunque compatibili con la destinazione residenziale quali uffici, alberghi ecc..

18. Strada: si definisce “ciglio della strada” la linea di limite della sede o piattaforma stradale

comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine ed altre

strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di

delimitazione non transitabili (parapetti, arginelli e simili), con l’esclusione delle scarpate;

19. Distanza fra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti: misurata per ogni singolo piano

dell’edificio di progetto su un piano orizzontale e ortogonale alla parete finestrata è la distanza

minima fra la parete finestrata stessa ed il punto più vicino della parete di un edificio antistante.

20. Pareti finestrate: le pareti perimetrali di edifici si dicono finestrate se dotate di “vedute o

prospetti” secondo la definizione dell’art. 900 del Codice Civile (R.D. 16.3.1942, n. 262). Sono

considerate pareti finestrate anche le pareti costituite parzialmente o totalmente da pilastri o

balaustre di terrazzi e verande;

21. Pareti cieche: le pareti perimetrali di edifici si dicono cieche quando sono prive di aperture,

ovvero dotate di sole luci come definite dall’art. 900 e seguenti del Codice Civile.

22. Edifici antistanti: la facciata di un edificio esistente o di progetto è priva di edifici ad essa

antistanti quando ogni linea della sua facciata, proiettata su un piano ortogonale, non incontra

facciate di altri edifici.

23. Edificio accessorio: si intende come tale un edificio a carattere pertinenziale e/o comunque di

altezza massima inferiore a ml.3,00.

Art. 3 ELABORATI DEL P.R.G.C.

1. Il presente P.R.G.C. è composto dai seguenti elaborati:

A) Elaborati di analisi: (evidenziati dalla lettera A e numero)

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TAV. A0a - Sviluppo storico (scala 1:2880) TAV. A0b - Sviluppo storico (scala 1:2880) TAV. Ala - Destinazione d'uso del suolo (scala 1:5000) TAV. A1b - Destinazione d'uso del suolo (scala 1:5000) TAV. A1c - Destinazione d'uso del suolo (scala 1:5000) TAV. A2a - Carta dei vincoli (scala 1:5000) TAV. A2b - Carta dei vincoli (scala 1:5000) TAV. A2c - Carta dei vincoli (scala 1:5000) TAV. A3a - Assetto della proprietà (scala 1:5000) TAV. A3b - Assetto della proprietà (scala 1:5000) TAV. A3c - Assetto della proprietà (scala 1:5000) TAV. A4 - Rete fognaria (scala 1:5000) TAV. A5 - Rete gas metano (scala 1:5000) TAV. A6 - Rete acquedotto (scala 1:5000) TAV. A7a - Rete ENEL (scala 1:5000) TAV. A7b - Rete ENEL (scala 1:5000) TAV. A7c - Rete ENEL (scala 1:5000) TAV. A8 - Classificazione della viabilità (scala l: 10000) TAV. A9 - Altezza degli edifici (scala 1:4000) TAV. A10 - Destinazione d'uso dei piani terra (scala 1:4000) TAV. A11a - stralciata TAV. A11b - stralciata TAV. A11c - stralciata

TAV. A11 - Aree edificate ed urbanizzate (ediz.settembre 2006)(scala 1: 8440) TAV. A12 - Aggiornamento base cartografica (scala 1:8400)

TAV. A13 - Sistema del Verde Esistente (scala 1:8400) TAV. A14 - Censimento degli edifici di valore arch. (scala 1:8400) TAV. A15 - Assetto della proprietà su ortofoto (scala 1:8400)

B) Elaborati di Progetto (evidenziati da lettera P e numero)

TAV. P0 - Piano struttura (scala 1:10000) TAV. P1 - Piano struttura su ortofoto (scala 1:10000) TAV. P2-P3 - Quadro d’unione e legenda (scala 1:25000) TAV. P2 - Zonizzazione intero territorio (scala 1:8400) TAV. P2a - Zonizzazione (scala 1:5000) TAV. P2b - Zonizzazione (scala 1:5000) TAV. P2c - Zonizzazione (scala 1:5000) TAV. P2d - Zonizzazione (scala 1:5000) TAV. P2e - Zonizzazione (scala 1:5000) TAV. P2f - Zonizzazione (scala 1:5000) TAV. P3a - Zonizzazione Begliano (scala 1:2000) TAV. P3b - Zonizzazione Pieris Nord (scala 1:2000) TAV. P3c - Zonizzazione Pieris Sud (scala 1:2000) TAV. P3d - Zonizzazione San Canzian (scala 1:2000) TAV. P3e - Zonizzazione Isola Morosini (scala 1:2000) TAV. P4 - Identificazione ricognitiva dei servizi e delle attrezzature collettive e reiterazione dei vincoli (scala 1:10000) TAV. P5 - Prescrizioni geologiche

e pericolosità idraulica (scala 1:10000)

C) Relazione e norme per l’attuazione del Piano Struttura

D) Relazione illustrativa

E) Norme tecniche di attuazione

F) Schedatura edifici di valore architettonico-ambientale

G) Relazione di flessibilità

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2. Gli elaborati di cui sopra di "analisi", sono a carattere descrittivo conoscitivo; quelli di

"progetto" sono a carattere prescrittivo a contenuto normativo vincolante esclusa la tavola P1, la

Relazione illustrativa di cui al punto D) e la Relazione e norme per l’attuazione del Piano

Struttura di cui al punto C) in quanto sostituita dalla Relazione di flessibilità di cui al punto G)

precedente.

Art. 4 CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE Sono sottoelencate le varie zone omogenee, conformi alle indicazioni del P.U.R.G.

Zone Residenziali

Zona Omogenea A1 (di interesse storico)

Zona Omogenea B1 (nucleo urbano)

Zona Omogenea B2 (residenziale)

Zona Omogenea B3 (di completamento)

Zona Omogenea BP (PRPC approvato)

Zona Omogenea VP (Verde Privato)

Zona Omogenea C (di espansione)

Zona Omogenea AT (ambito di trasferimento)

Zone Artigianali-Industriali

Zona Omogenea D2 (industriale-artigianale di progetto)

Zona Omogenea D3 (industriale-artigianale esistente)

Zone Agricole

Zona Omogenea E4 (di pregio ambientale)

Zona Omogenea E5/E5A (parco rurale urbano)

Zona Omogenea E6/E6D (di preminente interesse agricolo)

Zona Omogenea E6A (di preminente interesse agricolo interclusa nell’abitato)

Zone di tutela

Zona Omogenea F4 (di tutela)

Zone commerciali

Zona Omogenea H2 (commerciale di progetto)

Zona Omogenea H3 (commerciale esistente)

Zona Omogenea H3Re (ricettiva con strutture esistenti)

Zona Omogenea H3Rp (ricettiva-sportiva di progetto)

Zone Diverse

Zona Omogenea M1 (aeroportuale)

Zona Omogenea O1 (mista residenziale-agricola)

Zona Omogenea O2 (mista residenziale-ricettiva)

Zona Omogenea P (ferroviaria)

Zone per Servizi ed Attrezzature Collettive

Viabilità e Trasporti P parcheggio

A fermata autobus

Culto e Vita Associativa BIB biblioteca

CCS centro civico sociale

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CHI culto

EDD uffici amministrativi

CC carabinieri

Istruzione NID asilo nido

SMA scuola materna

SEL scuola elementare

SMI scuola media inferiore

Assistenza e Sanità AG centro di aggregazione giovanile

AA assistenza anziani

SD struttura residenziale per disabili

CT centro diurno per tossicodipendenti

CIM cimitero

Verde e Tempo Libero NEV nucleo elementare di verde

SPO sport e spettacoli all’aperto

CRF centro recupero fauna selvatica

Servizi tecnologici IT antenne per la telefonia mobile

AC acquedotto

MAG gas, elettricità, magazzino

DIS distributori di carburanti

Art.5 NORME GENERALI PER LA RESIDENZA

1. Tali zone si articolano e vengono classificate nelle seguenti categorie:

� Zona Omogenea A1 (di interesse storico)

� Zona Omogenea B1 (nucleo urbano)

� Zona Omogenea B2 (residenziale)

� Zona Omogenea B3 (di completamento)

� Zona Omogenea BP (PRPC Approvato)

� Zona Omogenea VP (verde privato)

� Zona Omogenea C (di espansione)

� Zona Omogenea AT (ambito di trasferimento)

2. Le zone residenziali sono destinate alla funzione abitativa e alle attività connesse con la

residenza e con essa compatibili per aspetti igienici e sociali. Sono pertanto ammessi in zona

residenziale anche le seguenti attività:

� Attività commerciali con i limiti imposti dal presente Piano Regolatore e secondo i limiti

della normativa relativa;

� Attività ricettive e per la ristorazione con i limiti imposti dal presente Piano Regolatore e

secondo i limiti della normativa relativa;

� Attrezzature per lo sport, il tempo libero e lo spettacolo;

� Attività artigianali di servizio, artistiche e comunque compatibili con la residenza;

� Attività professionali e direzionali;

3. Per gli immobili esistenti nelle zone residenziali ed aventi destinazioni d'uso non compatibili

con quelle abitative sono ammessi solamente interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria. Tutti gli edifici esistenti nelle zone residenziali possono sempre essere recuperati

alla funzione residenziale e/o destinati alle attività con essa compatibili e di cui al precedente

comma.

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Art.6 ZONA OMOGENEA A1 (di interesse storico ed artistico) 1. Comprende le parti di territorio caratterizzate dalla presenza di edifici che per la integrità del

loro impianto urbanistico, per la loro qualità architettonica e per le loro caratteristiche storiche

ed ambientali, sono ritenuti di particolare pregio e richiedono particolare tutela e salvaguardia.

Sono compresi in questa zona anche gli edifici sottoposti a vincolo ai sensi del Decreto

Legislativo 24.03.2006 n.156 "Disposizioni correttive ed integrative al d.Lgs 22.01.2004 n.42 in

relazione ai beni culturali".

2. In tale zona gli immobili sono soggetti solo a interventi di manutenzione ordinaria o restauro.

3. stralciato

4. Le tecnologie costruttive ed i materiali tipici impiegati dovranno mirare alla conservazione, alla

riproposizione ed al restauro degli elementi architettonici originari.

5. Le aree libere inedificate sono inedificabili. Esse andranno tenute a giardino, alberate, o a

cortile-piazzale, pavimentate con materiali tradizionali lapidei o simili. Le essenze arboree

esistenti dovranno essere conservate.

6. I progetti relativi agli immobili ricadenti nella zona dovranno essere corredati, oltre che da tutti i

necessari elaborati tecnici, anche da una completa documentazione fotografica, nonché da una

relazione illustrativa storico-critica dell'immobile, del relativo progetto e degli obiettivi

perseguiti dal recupero.

7. Edifici accessori e di servizio, privi di valore architettonico e ambientale dovranno essere

demoliti senza successiva ricostruzione. Gli immobili di servizio di maggior pregio potranno

essere recuperati ma senza ampliamenti volumetrici.

8. E’ permesso il cambio di destinazione d’uso dei fabbricati purché preventivamente autorizzato.

9. E’ ammesso l’aumento delle unità immobiliari con i limiti di cui al comma 8.

Art 7 ZONA OMOGENEA B1 (nucleo urbano)

1. Comprende i complessi edilizi di origine rurale e residenziale di formazione più antica, in

condizioni di accentuato degrado edilizio alla data di adozione del presente P.R.G. o

caratterizzati da un elevato grado di compromissione e trasformazione dei caratteri architettonici

originari.

2. In tale zona debbono essere adottate particolari misure e prescrizioni per il raggiungimento degli

obiettivi di salvaguardia e ripristino delle caratteristiche e degli elementi architettonici più

significativi e di valore ambientale anche con la riproposizione e recupero del tessuto

urbanistico compromesso.

3. In tale zona il P.R.G. si attua sia con interventi diretti che con interventi indiretti, nei limiti e

secondo le modalità stabilite ai successivi commi del presente articolo.

4. Con intervento diretto sono ammesse le seguenti operazioni edilizie:

� manutenzione ordinaria e straordinaria;

13

� restauro e risanamento conservativo;

� ristrutturazione edilizia con o senza incremento volumetrico secondo i limiti

successivamente descritti;

� demolizione e ricostruzione con mantenimento della sagoma dell’edificio

� E’ammesso l'ampliamento degli edifici principali esistenti alla data di adozione del P.R.G.,

fino ad un massimo di mc. 80 per alloggio esistente e comunque in misura non superiore al

20% della volumetria dell'edificio preesistente. E' altresì ammesso l'ampliamento in termini

di superficie coperta degli edifici esistenti nei limiti del 20% della superficie coperta

esistente. L’edificio ottenuto in seguito all’ampliamento non dovrà prevedere aumenti di

unità immobiliari.

� Per i locali con destinazione d’uso commerciale al dettaglio, artigianato di servizio ed

esercizi pubblici, qualora sia dimostrata l’impossibilità di ricavare all’interno degli stessi

adeguati servizi igienici (in quanto la loro realizzazione comporterebbe la riduzione della

superficie oltre il minimo consentito dalle norme vigenti in materia), saranno ammessi

aumenti volumetrici limitati esclusivamente ai servizi igienici stessi, per un volume non

superiore a 30 mc.

� Gli ampliamenti di cui ai due punti precedenti vengono ammessi a condizione che non

alterino le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici originari. Nel caso di

edifici tipologicamente compiuti e costituiti da più alloggi, gli ampliamenti saranno concessi

soltanto sulla base di un progetto unitario riferito alla totalità dell'edificio.

� Non sono ammessi ampliamenti consistenti nella costruzione di edifici accessori, quali

garages, ripostigli, centrali termiche ecc., isolati all'interno della proprietà e che non siano

accorpati ed aderenti agli edifici preesistenti.

� E' sempre ammessa la conservazione ed il recupero a fini residenziali degli edifici rurali in

genere. Tali edifici possono anche essere recuperati per altre funzioni purché compatibili

con la destinazione residenziale.

� In tutti i casi di interventi edilizi che eccedono la semplice manutenzione straordinaria dovrà

obbligatoriamente essere prevista l’eliminazione delle costruzioni accessorie prive di valore.

Tali volumi rimossi potranno essere riutilizzati per gli ampliamenti dell'edificio principale

anche in aggiunta agli ampliamenti già concessi dalla normativa di zona.

� L'altezza massima degli edifici non potrà superare quella degli edifici preesistenti e

circostanti.

� Negli interventi di ampliamento, le distanze dai confini e tra gli edifici non potranno essere

inferiori a quelle stabilite dal Codice Civile.

� In tutti i casi di ricostruzione o ampliamento di edifici esistenti, sia in senso orizzontale che

verticale, le pareti finestrate oggetto di intervento, dovranno rispettare la distanza minima

assoluta di ml. 10 dalle pareti di edifici principali antistanti preesistenti, siano queste ultime

finestrate o non.

� Lungo il filo stradale della viabilità urbana gli edifici dovranno rispettare gli allineamenti

preesistenti.

� L’intervento di nuova costruzione è consentito unicamente sui lotti liberi che non

costituiscono pertinenza urbanistica di edifici esistenti, nel rispetto dei seguenti indici

urbanistici edilizi.

IF max : 2,00 mc/mq

RC max : 50%

H max : 9,50 m

DE min : -10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

- secondo codice civile tra pareti cieche e pareti di edifici antistanti;

- a contatto con edifici esistenti.

DC min : secondo codice civile.

DS min : - secondo allineamenti esistenti.

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5. Con intervento indiretto, oltre le operazioni edilizie di cui al precedente comma, sono ammesse

anche operazioni di ristrutturazione urbanistica solo nel caso di recupero della struttura

urbanistica originaria. I perimetri di P.R.P.C. proposti dai proprietari delle aree interessate

dovranno essere preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale che li

Approverà con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale e non potranno interessare

un'area inferiore a 1000 mq. Il piano attuativo potrà essere esteso a tutto un ambito o isolato,

ovvero anche solo ad una sua parte, purché tale parte risulti autonomamente utilizzabile e

funzionale e non possa in alcun modo intralciare o compromettere l'attuazione della parte

residua.

� Il piano attuativo dovrà prevedere la cessione di aree di uso pubblico al fine di realizzare

parcheggi, passaggi, verde e quant’altro ritenuto necessario per la fruizione da parte

pubblica delle aree progettate;

� Il piano attuativo dovrà privilegiare la ricostruzione del tessuto urbanistico originario o,

quantomeno, la riproposizione delle tipologie in linea di antico impianto.

� Il piano attuativo potrà prevedere interventi di ampliamento e ricostruzione in seguito a

demolizioni fino al raggiungimento dell'indice fondiario massimo If = 2,5 mc./mq.

� Nei casi di ristrutturazione urbanistica, per le nuove costruzioni, previste dal piano

attuativo è fissata la distanza minima dai confini di proprietà pari a m. 5,00, fatta salva la

necessità di ricostruire in allineamento nei casi di edifici abbinati a schiera.

6. Prescrizioni edilizie ed urbanistiche particolari. In tutti i casi di interventi edilizi, sia ad

intervento diretto che indiretto, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le norme, di seguito

riportate, riguardanti le caratteristiche e le modalità costruttive. Gli edifici che allo stato di fatto

non risultino avere tali caratteristiche edilizie e che siano oggetto di intervento edilizio

eccedente la manutenzione straordinaria, dovranno essere adeguati ad esse.

� A) i fori relativi alle finestrature sulle facciate lungo la viabilità pubblica dovranno

obbligatoriamente essere realizzati prevedendo che la dimensione in altezza prevalga su

quella in larghezza, con un rapporto fra la dimensione in altezza e quella in larghezza di

norma pari al valore 1,5.

� B) i riquadri esterni di porte e finestre, qualora previsti, nonché soglie, davanzali e simili,

devono essere realizzati in analogia alla tipologia degli edifici limitrofi esistenti.

� C) le vetrine commerciali dovranno avere dimensioni in larghezza pari alla dimensione

corrispondente delle forature dei piani superiori. Ove si richiedano vaste superfici

orizzontali di mostra, le vetrine devono preferibilmente essere realizzate su una parete

arretrata formando così un porticato che mantenga il ritmo delle aperture di facciata degli

edifici.

� D) Portoni e androni carrai esistenti e di pregio ambientale devono essere recuperati.

� E) Gli infissi esterni dovranno essere realizzati in legno naturale o verniciato. Sono ammessi

serramenti con struttura in lega leggera o metallo preverniciati o in materiale plastico,

purché si armonizzino con l'architettura della facciata dell'edificio. In tutti i casi dovrà essere

presentata una campionatura dei serramenti da porre in opera che dovrà essere approvata

dall’Amministrazione Comunale.

� F) le imposte oscuranti saranno del tipo a libro o a pacchetto ad ante in legno naturale o

verniciato fissate con cardini alla muratura o sui masselli in pietra. Sono vietate le

saracinesche scorrevoli. Sono ammessi oscuranti con ante apribili a libro con struttura in

lega leggera preverniciata o in materiale plastico, purché si armonizzino con l'architettura

della facciata dell'edificio.

� G) lungo il filo stradale della viabilità pubblica è vietata la realizzazione di balconi

aggettanti e di qualsiasi volume edilizio a sporgere.

� H) le pareti perimetrali esterne dei fabbricati dovranno essere intonacate al civile con tinte a

calce o ad impasto, dovranno essere tinteggiate con colori pastello chiari e terre naturali. In

15

tutti i casi dovrà essere presentata una campionatura dei colori da porre in opera.

� I) E' vietato l'impiego di materiali ceramici per rivestimento di pareti perimetrali esterne

degli edifici. Non sono ammessi rivestimenti, anche in pietra, per formare zoccolature di

altezza superiore a cm. 10.

� L) Le recinzioni, se non realizzate in muratura tradizionale, con pietra e ciottoli di fiume,

dovranno essere realizzate in laterizi o in calcestruzzo ed intonacate. Verso gli spazi pubblici

non sono ammesse recinzioni con rete metallica o frangisole.

� M) Le coperture dei tetti dovranno essere a falda, capanna o padiglione e dovranno

rispettare le pendenze preesistenti nella zona. Il manto di copertura dovrà essere in tegole

curve. Sono vietate le coperture a terrazza. Le sporgenze dei tetti (linde) dovranno

riproporre i modelli tradizionali con travi in legno a vista squadrate o sagomate, o cornicioni

in intonaco sagomato. E’ vietata la costruzione di abbaini del tipo sporgente rispetto alla

linea di falda della copertura delle facciate prospicienti gli spazi pubblici o comunque a

vista;

� N) Le grondaie ed i pluviali dovranno essere del tipo in lamiera zincata preverniciata o in

rame naturale.

� O) I comignoli dovranno essere costruiti secondo le forme e le dimensioni tradizionali. E'

escluso l'impiego di elementi prefabbricati in cls a vista, sono invece ammesse le torrette in

rame;

� P) Le balaustre di balconi e terrazze nonché i cancelli delle recinzioni dovranno essere

realizzate in legno naturale o verniciato, in metallo preverniciato o in ferro battuto. In tutti i

casi dovrà essere presentata una campionatura dei materiali da porre in opera;

Art. 8 Stralciato

Art. 9 ZONA OMOGENEA B2 (residenziale)

1. Comprende gli ambiti residenziali che costituiscono le espansioni consolidate attorno ai nuclei

storici a densità varia.

2. In tale zona, con intervento diretto, è prevista la conservazione dei volumi edilizi con

manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauro e risanamento conservativo.

3. Sono ammessi interventi di demolizione con ricostruzione e mantenimento delle volumetrie

preesistenti. Gli edifici, comunque, potranno essere ristrutturati anche con aumento di unità

immobiliari.

4. Per gli edifici esistenti, che necessitano di adeguamento e razionalizzazione degli alloggi, sono

ammessi, con intervento diretto, interventi “UNA TANTUM” di ampliamento volumetrico

contenuti entro mc.150 per alloggio, per esigenze igieniche e funzionali o di risparmio

energetico.

Tale facoltà non è cumulabile con gli ampliamenti già goduti in vigenza delle Zone B2c e B2s.

5. Per i locali con destinazione d’uso commerciale al dettaglio, artigianato di servizio ed esercizi

pubblici, qualora sia dimostrata l’impossibilità di ricavare all’interno degli stessi adeguati

servizi igienici (in quanto la loro realizzazione comporterebbe la riduzione della superficie oltre

il minimo consentito dalle norme vigenti in materia), sono ammessi aumenti volumetrici

limitati esclusivamente ai servizi stessi, per un volume non superiore a 30 mc.

6. In ogni caso di ampliamento volumetrico non potrà essere superato l'indice di fabbricabilità

fondiario pari a If = 3 mc./mq. ed il rapporto di copertura pari a 0,50 mq/mq.

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7. L'altezza degli edifici ampliati non potrà superare l'altezza degli edifici circostanti preesistenti e,

in ogni caso l'altezza massima non potrà superare i ml. 8,00.

8. Per gli ampliamenti volumetrici o di superficie coperta degli edifici, sia in senso orizzontale, che

verticale, i quali devono realizzarsi comunque in accorpamento agli edifici principali, le

distanze fra gli edifici ampliati e i confini di proprietà sono regolate dalle norme del Codice

Civile. In tutti i casi di ricostruzione o ampliamento di edifici esistenti, sia in senso orizzontale

che verticale, le pareti finestrate oggetto di intervento, dovranno rispettare la distanza minima

assoluta di ml. 10 dalle pareti di edifici principali antistanti preesistenti, siano queste ultime

finestrate o non.

9. Per tutti gli edifici nei casi in cui si renda eventualmente necessaria la demolizione, gli

interventi di ricostruzione dovranno rispettare la distanza minima dai confini di proprietà pari a

ml. 5,00, eccetto il caso di edifici appartenenti a cortine edilizie su fronte strada, nel qual caso

l'edificio ricostruito potrà attestarsi sull'allineamento stradale dell'edificio preesistente ed in

aderenza agli edifici esistenti. L'edificio ricostruito non potrà superare il volume dell'edificio

preesistente incrementato dell'ampliamento per motivi igienico-funzionali di cui al presente

articolo nei casi ammessi.

10. In queste aree e nelle relative pertinenze fino ad una distanza massima di 40 metri dai fabbricati

sono consentite le attività di rilevanza edilizia indicate all’art.16 della L.R. 19 2009

11. In deroga alle disposizioni generali sulla nuova edificazione, per la Zona B2/75 è ammesso un

indice di fabbricabilità fondiario pari a If = 3 mc./mq. rapporto di copertura pari a 0,50 mq/mq,

distanza minima dai confini di proprietà pari a ml. 5,00, l’altezza non potrà superare l'altezza

degli edifici circostanti preesistenti e, in ogni caso l'altezza massima non potrà superare i ml.

8,00, le pareti finestrate dovranno rispettare la distanza minima assoluta di ml. 10 dalle pareti di

edifici principali antistanti preesistenti, siano queste ultime finestrate o non.

Art.10 ZONA OMOGENEA B3 (di completamento) 1. Comprende singole aree inedificate, inserite nel contesto urbano o limitrofe allo stesso,

parzialmente o totalmente dotate di opere di urbanizzazione primaria.

2. In tale zona è prevista la costruzione di nuovi edifici con intervento diretto.

3. L'attività edilizia nella zona è subordinata al rispetto dei seguenti parametri:

� Altezza massima: non superiore a ml 7,50;

� Distanza minima dai confini di proprietà ml 5,00.

� Distanza minima dalle strade Provinciali e Statali ml. 7,50, dalle strade locali ml 6,00.

� Rapporto di copertura massimo 0,30 mq/mq.

� Indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 4 mc/mq.

� La rappresentazione grafica delle aree da cedere per ogni singolo caso è da considerarsi

indicativa per quanto riguarda la posizione. La stessa verrà definita in fase di rilascio di

titolo edilizio.

4. Le pareti finestrate dei nuovi edifici dovranno rispettare la distanza minima assoluta pari a ml.

10,00 dalle pareti (finestrate o cieche) di edifici preesistenti ed antistanti.

5. In queste aree e nelle relative pertinenze fino ad una distanza massima di 40 metri dai fabbricati

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sono consentite le attività di rilevanza edilizia indicate all’art.16 della L.R. 19 2009.

6. I lotti individuati in cartografia con numero saranno, di norma, progettati unitariamente. Le

ubicazioni planimetriche dei servizi da cedere sono indicative mentre obbligatorie risultano le

quantità metriche. Nel caso in cui l'edificazione venga richiesta in maniera frazionata il numero

degli alloggi da realizzare e le quantità di servizi da cedere saranno proporzionali, con

arrotondamento in difetto, all'area ricadente in zona B3 interessata dall'intervento parziale. Le

specifiche indicazioni sono le seguenti:

� Il lotto di via Pavese contraddistinto con il numero B3/1 sarà edificabile per la cubatura

massima di 600 mc. � Il lotto di via Pavese contraddistinto con il numero B3/2 sarà edificabile per la cubatura

massima di 600 mc. � Il lotto di via S.Pietro contraddistinto con il numero B3/3 sarà edificabile per la cubatura

massima di 1200 mc. ed un massimo di quattro alloggi.

� Il lotto di via Giacomo Puccini contraddistinto con il numero B3/4 sarà edificabile per la

cubatura massima di 1200 mc. per la costruzione di due alloggi. � Il lotto di via S.Pietro contraddistinto con il numero B3/5 sarà edificabile per la cubatura

massima di 600 mc. � Il lotto di via Oberdan contraddistinto con il numero B3/7 sarà edificabile per la cubatura

massima di 600 mc. � Il lotto di via Oberdan – via Carducci contraddistinto con il numero B3/8 sarà edificabile

per la cubatura massima di 3000 mc. Il rilascio della Concessione edilizia è subordinato alla

stipula di una convenzione con il Comune per la cessione o l’utilizzo di parte del fabbricato

di progetto. Il progetto dell’intervento dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.

� Il lotto di via Leopardi contraddistinto con il numero B3/9 sarà edificabile per la cubatura

massima di 600 mc. � Il lotto di via Smareglia contraddistinto con il numero B3/10 sarà edificabile per la cubatura

massima di 1500 mc. ed un massimo di sei alloggi.

� Il lotto di vicolo S.Giovanni contraddistinto con il numero B3/11 sarà edificabile per la

cubatura massima di 1200mc. per la costruzione di massimo due alloggi. Sarà edificabile

subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio

della concessione edilizia relativa, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno

alla cessione dell’area antistante la via stessa necessaria alla costruzione del parcheggio per

un totale di mq.1.483. La Concessione Edilizia relativa risulterà non onerosa per la quota

afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ;

� Il lotto di via Pascoli contraddistinto con il numero B3/12 sarà edificabile per la cubatura

massima di 1200 mc. per la costruzione di due unità abitative.

� Il lotto di via Roma contraddistinto con il numero B3/13 sarà edificabile per la cubatura

massima di 1000 mc. per la costruzione di due unità abitative.

� Il lotto di via Tevere contraddistinto con il numero B3/14 sarà edificabile per la cubatura

massima di 600 mc. Sarà edificabile subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei

proprietari dello stesso, all’atto di rilascio della concessione edilizia relativa, di un atto

unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno alla cessione e realizzazione dell’area

antistante la via stessa necessaria alla costruzione del parcheggio per un totale di mq.167. La

Concessione Edilizia relativa risulterà non onerosa per la quota afferente gli oneri di

urbanizzazione primaria e secondaria ;

� Il lotto di via Donatori Volontari di Sangue contraddistinto con il numero B3/15 sarà

edificabile per la cubatura massima di 1200 mc e massimo sei alloggi. Sarà edificabile

subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio

della concessione edilizia relativa, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno

alla cessione e realizzazione dell’area antistante la via stessa necessaria alla costruzione del

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parcheggio per un totale di quindici stalli di sosta regolamentari (2,50x5,00). La

Concessione Edilizia relativa risulterà non onerosa per la quota afferente gli oneri di

urbanizzazione primaria e secondaria ;

� Il lotto di via A. Frank contraddistinto con il numero B3/16 sarà edificabile per la cubatura

massima di 1200 mc per la costruzione di due unità abitative. Sarà edificabile

subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio

della concessione edilizia relativa, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno

alla cessione dell’area antistante la via stessa necessaria alla costruzione del parcheggio per

un totale di mq.623. La Concessione Edilizia relativa risulterà non onerosa per la quota

afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

� Il lotto di via Delle Vigne contraddistinto con il numero B3/17 sarà edificabile per la

cubatura massima di 600 mc. � Il lotto di via Marco Polo contraddistinto con il numero B3/18 sarà edificabile per la

cubatura massima di 1000 mc per la costruzione di due unità abitative.

� Il lotto di via Della Braida contraddistinto con il numero B3/19 sarà edificabile per la

cubatura massima di 1200 mc per la costruzione di due unità abitative. Sarà edificabile

subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio

della concessione edilizia relativa, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno

alla cessione dell’area antistante la via stessa necessaria alla costruzione del parcheggio per

un totale di mq.629. La Concessione Edilizia relativa risulterà non onerosa per la quota

afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

� Il lotto di via Delle Vigne contraddistinto con il numero B3/20 sarà edificabile per la

cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare. Sarà edificabile

subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio

della concessione edilizia relativa, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno

alla cessione dell’area antistante la via stessa necessaria alla costruzione del parcheggio per

un totale di mq.550. La Concessione Edilizia relativa risulterà non onerosa per la quota

afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

� Il lotto di via Marconi-via Del Treno contraddistinto con il numero B3/21 sarà edificabile

per la cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare.

� Il lotto di via della Campagna contraddistinto con il numero B3/22 sarà edificabile per la

cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare. Sarà edificabile

subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio

della concessione edilizia relativa, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno

alla cessione dell’area necessaria alla costruzione della strada di accesso dalla via stessa per

un totale di mq.228. La Concessione Edilizia relativa risulterà non onerosa per la quota

afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ;

� Il lotto di via Cividino contraddistinto con il numero B3/23 sarà edificabile per la cubatura

massima di 600 mc. � Il lotto di via S. Canciano contraddistinto con il numero B3/24 sarà edificabile per la

cubatura massima di 1000 mc per la costruzione di due unità abitative. � Il lotto di via S. Canciano contraddistinto con il numero B3/25 sarà edificabile per la

cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare.

� Il lotto di via I Maggio contraddistinto con il numero B3/26 sarà edificabile per la cubatura

massima di 2.200 mc per la costruzione di un massimo di otto alloggi. Sarà edificabile

subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio

della concessione edilizia relativa, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno

alla realizzazione di un passaggio carraio attraverso la zona verde mediante la posa di un grigliato filtrante adeguato.

� Il lotto di via XX Settembre contraddistinto con il numero B3/27 sarà edificabile per la

cubatura massima di 1200 mc per la costruzione di 2 unità abitative Il lotto non potrà

19

avere accessi carrai sulla Provinciale ma dovrà accedere dall’esistente passo carraio sulla

via Brunner angolo via XX Settembre.

� Il lotto di via I Maggio contraddistinto con il numero B3/28 sarà edificabile per la cubatura

massima di 1.500 mc per la costruzione di un massimo di quattro alloggi. Il lotto non potrà avere accessi carrai sulla Provinciale ma dovrà accedere dalla via XX Settembre.

� Il lotto di via I Maggio contraddistinto con il numero B3/29 sarà edificabile per la cubatura

massima di 1.500 mc per la costruzione di un massimo di sei alloggi. Il lotto non potrà avere accessi carrai diretti sulla Provinciale ma dovrà accedere dalla strada,

indicativamente segnalata in cartografia, che avrà dimensioni di almeno 7,50 ml di

larghezza e raggio di curvatura dell’incrocio di almeno 6 ml.

� Il lotto di via I Maggio contraddistinto con il numero B3/30 sarà edificabile per la cubatura

massima di 800 mc per la costruzione di un fabbricato unifamiliare.

� Il lotto di via Brunner contraddistinto con il numero B3/31 sarà edificabile per la cubatura

massima di 1200 mc per la costruzione di un edificio bifamiliare. L’accesso dovrà essere

garantito attraverso la strada privata adiacente.

� Il lotto di via I Maggio contraddistinto con il numero B3/32 sarà edificabile per la cubatura

massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare.

� Il lotto di via Risiera di S.Sabba contraddistinto con il numero B3/33 sarà edificabile per la

cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare.

� Il lotto di via Gorizia contraddistinto con il numero B3/34 sarà edificabile per la cubatura

massima di 1800 mc per la costruzione di un massimo di quattro alloggi, è inoltre ammessa

la costruzione di un edificio accessorio alla residenza, isolato di superficie massima pari a

100 mq.

� Il lotto di via Gorizia contraddistinto con il numero B3/35 sarà edificabile per la cubatura

massima di 1.000 mc per la costruzione di due unità abitative che avrà accesso attraverso i

passi carrai esistenti sulla via Gorizia.

� Il lotto di via Risiera di S.Sabba contraddistinto con il numero B3/36 sarà edificabile per la

cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare. Sarà edificabile

subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio

della concessione edilizia relativa, di una convenzione con l’Amministrazione Comunale e con la Soprintendenza ai Beni Architettonici al fine di preservare e valorizzare eventuali

ritrovamenti di reperti archeologici.

� Il lotto di via Risiera di S. Sabba contraddistinto con il numero B3/37 sarà edificabile per

la cubatura massima di 1.100 mc. per la costruzione di un massimo di tre alloggi. Sarà

edificabile subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto

di rilascio delle concessioni edilizie relative, di una convenzione con l’Amministrazione Comunale e con la Soprintendenza ai Beni Architettonici al fine di preservare e

valorizzare eventuali ritrovamenti di reperti archeologici.

� Il lotto di via Risiera di S. Sabba contraddistinto con il numero B3/38 sarà edificabile per

la cubatura massima di 600 mc. per la costruzione di un edificio unifamiliare.

� Il lotto di via Magellano contraddistinto con il numero B3/39 sarà edificabile per la

cubatura massima di 600 mc. per la costruzione di un edificio unifamiliare.

� Il lotto di via Aquileia contraddistinto con il numero B3/40 sarà edificabile per la cubatura

massima di 1000 mc per la costruzione di due unità abitative.

� Il lotto di via Trieste contraddistinto con il numero B3/41 sarà edificabile per la cubatura

massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare.

� Il lotto di via Magellano contraddistinto con il numero B3/42 sarà edificabile per la

cubatura massima di 1000 mc per la costruzione di due unità abitative.

� Il lotto di via Trieste contraddistinto con il numero B3/43 sarà edificabile per la cubatura

massima di 2.350 mc per la costruzione di massimo sei alloggi.

� Il lotto di via Bravizze contraddistinto con il numero B3/44 sarà edificabile per la cubatura

20

massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare.

� Il lotto di via Romana contraddistinto con il numero B3/45 sarà edificabile per la cubatura

massima di 2200 mc per la costruzione di massimo quattro alloggi.

� Il lotto di via Romana contraddistinto con il numero B3/46 sarà edificabile per la cubatura

massima di 1800 mc per la costruzione di massimo tre edifici unifamiliari.

� Il lotto di via Romana contraddistinto con il numero B3/47 sarà edificabile per la cubatura

massima di 900 mc per la costruzione di massimo tre alloggi.

� Il lotto di via Romana contraddistinto con il numero B3/48 sarà edificabile per la cubatura

massima di 600 mc per la costruzione di un edificio unifamiliare.

� Il lotto di via Dante contraddistinto con il numero B3/49 sarà edificabile per la cubatura

massima di 1500 mc per la costruzione di massimo quattro alloggi.

� Il lotto di via Dante contraddistinto con il numero B3/50 sarà edificabile per la cubatura

massima di 1000 mc per la costruzione di massimo quattro alloggi. Sarà edificabile

subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio

della concessione edilizia relativa, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno

alla realizzazione e cessione del passaggio pedonale che da via Dante porterà alla chiesa di

S. Proto della larghezza minima di ml.2,50. La Concessione Edilizia relativa risulterà non

onerosa per la quota afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

� Il lotto di via S. Spirito contraddistinto con il numero B3/51 sarà edificabile per la cubatura

massima di 1500 mc per la costruzione di massimo quattro alloggi. Sarà edificabile

subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio

della concessione edilizia relativa, di un atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno

alla cessione dell’area antistante la via stessa necessaria alla costruzione del parcheggio per

un totale di mq.540. La Concessione Edilizia relativa risulterà non onerosa per la quota

afferente gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

� Il lotto di via Fratelli Bandiera contraddistinto con il numero B3/52 sarà edificabile per la

cubatura massima di 2800 mc per la costruzione di massimo nove alloggi.

� Il lotto di via Marcorina contraddistinto con il numero B3/53 sarà edificabile per la

cubatura massima di 1200 mc per la costruzione di un edificio bifamiliare, con possibilità di

parziale o totale destinazione turistico-ricettiva o per la ristorazione. Sarà edificabile

subordinatamente alla sottoscrizione da parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio

delle concessioni edilizie relative, di una convenzione con l’Amministrazione Comunale e con la Soprintendenza ai Beni Architettonici al fine di preservare e valorizzare eventuali

ritrovamenti di reperti archeologici.

� Il lotto di via Principale contraddistinto con il numero B3/54, oltre alla cubatura confermata

dell’edificio oggetto di Concessione edilizia rilasciata sarà edificabile per un’ulteriore

cubatura massima di 3000 mc per la costruzione di ulteriori quattro unità abitative.

L’intervento dovrà rispettare le originarie caratteristiche architettoniche degli edifici

esistenti.

� Il lotto di via Nazario Sauro contraddistinto con il numero B3/55 sarà edificabile per la

cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un alloggio.

� Il lotto di via Romana contraddistinto con il numero B3/56 sarà edificabile per la cubatura

massima di 600 mc per la costruzione di un alloggio.

� Il lotto di via San Pietro contraddistinto con il numero B3/57 sarà edificabile per la

cubatura massima di 600 mc.

� Il lotto di via Turriaco contraddistinto con il numero B3/58 sarà edificabile per la cubatura

massima di 600 mc per la costruzione di un alloggio. La concessione sarà subordinata alla

demolizione dei limitrofi fabbricati siti sulle p.c. 87/5 e 87/1.

� Il lotto di via San Pietro contraddistinto con il numero B3/59 sarà edificabile per la

cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un alloggio, di 750 mc solo per la costruzione di due alloggi. La concessione sarà subordinata alla cessione gratuita della

21

particella di verde 74/5 all'amministrazione comunale.

� Il lotto di via Gramsci contraddistinto con il numero B3/60 sarà edificabile per la cubatura

massima di 1650 mc per tre nuovi alloggi. La concessione sarà subordinata alla cessione

gratuita di un'area di 1800 mq da adibire a verde scolastico. La differenza di 450 mc viene

assegnata compensazione sul lotto B2/41.

� Il lotto di via Marco Polo contraddistinto con il numero B3/61 sarà edificabile per la

cubatura massima di 1200 mc per la costruzione di due alloggi. La concessione sarà

subordinata alla cessione gratuita di un'area di 800 mq da destinare all'adeguamento

viabilistico.

� Il lotto di via I Maggio contraddistinto con il numero B3/64 sarà edificabile per la cubatura

massima di 600 mc per la costruzione di un alloggio. La concessione sarà subordinata alla

cessione gratuita di un'area di 120 mq da destinare all'adeguamento viabilistico.

� Il lotto di via Marconi contraddistinto con il numero B3/66 sarà edificabile per la cubatura

massima di 600 mc. per la costruzione di un alloggio.

� Il lotto di via Oberdan contraddistinto con il numero B3/67 sarà edificabile per la cubatura

massima di 1200 mc. per la costruzione di due alloggi. La concessione sarà subordinata alla

cessione gratuita di un'area di 300 mq da destinare all'adeguamento viabilistico. La nuova

zona sostituisce il precedente lotto B3/6.

� Il lotto di via Marco Polo contraddistinto con il numero B3/69 sarà edificabile per la

cubatura massima di 1.200 mc. per la costruzione di due alloggi. La concessione sarà

subordinata alla cessione gratuita di un'area di 500 mq da destinare all'adeguamento

viabilistico.

� Il lotto di via del Canalon contraddistinto con il numero B3/71 sarà edificabile per la

cubatura massima di 1000 mc per la costruzione di due alloggi. La concessione sarà

subordinata alla cessione gratuita di un'area di 120 mq da destinare all'adeguamento

viabilistico.

� Il lotto di via del Treno contraddistinto con il numero B3/72 sarà edificabile per la cubatura

massima di 1200 mc per la costruzione di due alloggi. La concessione sarà subordinata alla

cessione gratuita della particelle di proprietà 39/9 e 39/11 relative all'adeguamento

viabilistico del plesso scolastico.

� Il lotto di via Isonzo contraddistinto con il numero B3/73 sarà edificabile per la cubatura

massima di 1200 mc. per la costruzione di due alloggi.

� Il lotto di via Marcorina contraddistinto con il numero B3/74 sarà edificabile per la

cubatura massima di 1.200 mc per la costruzione di due alloggi.

� Il lotto di via Cesare Pavese contraddistinto con il numero B3/75 sarà edificabile per la

cubatura massima di 600 mc per la costruzione di un alloggio.

� Il lotto di via Giacomo Puccini contraddistinto con il numero B3/76 sarà edificabile per la

cubatura massima di 1200 mc per la costruzione di due alloggi.

� Il lotto di via Trento contraddistinto con il numero B3/77 sarà edificabile per la cubatura

massima di 600 mc per la costruzione di un alloggio.

� Il lotto di via Ca del Bosco contraddistinto con il numero B3/78 sarà edificabile per la

cubatura massima di 1200 mc per la costruzione di un alloggio e di un ambulatorio

veterinario.

Art. 11 ZONA OMOGENEA BP (P.R.P.C. Approvato)

1. Trattasi di zone di espansione edilizia completate quasi totalmente ed oggetto di Piani

Particolareggiati Approvati e in corso di completamento alla data di Adozione del presente

P.R.G.C.

2. In queste zone sono fatti salvi i piani attuativi approvati ed in vigore alla data di adozione del

22

presente piano che manterranno a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni

tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal P.R.P.C.

3. Sono fatte altresì salve le norme relative alle definizioni urbanistiche e ai metodi di misurazione

(altezze, volumi, distanze ecc) dello strumento urbanistico generale precedente a cui i piani

attuativi stessi fanno riferimento.

4. In riferimento ai P.R.P.C. approvati ed indicati in cartografia con numero, la corrispondenza con

quanto indicato nel vecchio P.R.G.C. è la seguente:

Definizione ora P.R.P.C. numero Ex C5 via L.Cosolo 2

Ex C14 via B. Marin 5

Ex C7 via Ferrari 8

Ex C8 via XXV Aprile 9

Ex C12 via Curta 12

Ex C10 via della Barca 13

Ex C11 via della Barca 14

Ex C2 via Bravizze 16

Ex CII via S. Pellico-via Paludette 17

Ex PEEP Begliano 20

Art.12 ZONA OMOGENEA VP (verde privato)

1. Comprende aree completamente o prevalentemente libere da edifici, intercluse o attigue a

formazioni edilizie e destinate a giardini, parchi, orti e verde in generale di pertinenza degli

edifici presenti nelle zone adiacenti.

2. Gli interventi ammessi in queste zone comprendono esclusivamente la coltivazione dei fondi

per colture orticole, vigneti, frutteti o altre colture specializzate purché non comportino

l’abbattimento di piante ad alto fusto già esistenti nell’area,

3. E' consentita la costruzione di piccoli manufatti per l'arredo e il mantenimento del giardino quali

gazebi e depositi attrezzi realizzati esclusivamente in legno nel limite massimo di 30 mc. per

ogni area di pertinenza. E' altresì permessa la costruzione di piscine di pertinenza ed altre opere

a servizio delle aree verdi che non comportino ampliamenti volumetrici o in termini di

superficie coperta.

4. Per eventuali edifici esistenti, se autorizzati o sanati, sono ammessi solamente gli interventi di

manutenzione soggetti a denuncia o gli interventi di restauro e risanamento conservativo.

Art.13 ZONA OMOGENEA C (residenziale di espansione)

1. Comprende gli ambiti destinati a nuovi complessi insediativi residenziali, o a prevalente

destinazione residenziale, che risultino inedificati.

2. Gli ambiti relativi a tale zona sono specificatamente perimetrati e numerati nei grafici di

progetto del presente piano con i numeri da C1 a C15.

23

3. All’interno di tali comparti edificatori, le indicazioni grafiche di progetto sono da considerarsi

indicative per quanto riguarda i tracciati e le localizzazioni ma vincolanti per quanto riguarda

l’obiettivo perseguito e le quantità metriche di servizi da cedere all’Amministrazione secondo lo

schema sottostante:

PRPC numero Zona

Omogenea Superficie (mq)

Verde (mq)

Parcheggi di relazione (mq)

Volumi massimi di

progetto (mc)

Altezza massima di progetto ml.

5 C/2 13.513 400 1.300 12.000 9,00

11 C/4 13.324 400 2.201 10.000 9,00

13 C/5 8.742 400 900 10.500 9,00

15 C/6 4.570 400 400 3.500 8.00

21 C/9 9.213 500 400 8.000 6,50

PRPC numero

Zona Omogenea

Superficie (mq)

Verde (mq)

Parcheggi di relazione

(mq)

Volumi massimi di

progetto (mc)

Altezza massima di

progetto (ml)

Viabilità di progetto

(mq)

Prescrizioni

22

C/10 10.540 900 9.000 9,0 1.623 P1)

23

C/11 11.096 300 10.000 9,0 1.800 P2)

24 C/12 23.664 600 2.200 15.000 9,0 5.057 P3)

25 C/13 5.828 400 520 5.000 9,0 ------- P1)

26 C/14 10.390 500 900 9.000 9,0 1.811 P1)

27 C/15 5.359 400 600 5.000 9,0 450 P1)

Per queste aree deve essere prevista la possibilità di realizzare l’area verde anche fuori dalla

zonizzazione, in accordo con l’amministrazione comunale (area verde da identificare nelle zone

E4, E5A con un rapporto di superficie 5 volte maggiore).

Prescrizioni aggiuntive:

P1) Il P.A.C. dovrà prevedere:

• la realizzazione di un adeguato impianto fotovoltaico dimensionato per 0.5watt/mq con

cessione dell’energia per l’alimentazione dell’impianto di illuminazione pubblica insistente

sul comparto;

• le viabilità e le aree in cessione indicate in cartografia.

P2) Nella realizzazione del P.A.C. dovrà essere realizzata, a cura del proponente, una cucina da

adibire a servizio del limitrofo istituto scolastico di circa 98mq nonché le viabilità e le aree in

cessione indicate in cartografia.

P3) Nella realizzazione del P.A.C. dovrà essere realizzata, a cura del proponente, una viabilità

ciclopedonale di connessione del comparto al Cimitero di San Canzian nonché le viabilità e le

aree in cessione indicate in cartografia.

24

4. La rappresentazione grafica delle aree da cedere per ogni singolo caso è da considerarsi

indicativa per quanto riguarda la posizione. La stessa verrà definita in fase di rilascio di titolo

edilizio

5. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

� Residenza;

� Direzionale (Uffici) in misura non superiore al 50% della superficie utile dell’edificio. In

questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno al 60% della superficie utile

interessata.

� Artigianato di servizio (estetista, fitness, calzolerie ecc…..) in misura non superiore al 20%

della superficie utile dell’edificio. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati

almeno al 60% della superficie utile interessata.

� Ricettività e Ristorazione in misura non superiore al 30% della superficie utile dell’edificio.

In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno all’80% della superficie

utile interessata.;

� Commercio in misura non superiore al 30% della superficie utile dell’edificio. In questo

caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno all’80% della superficie utile

interessata.;

6. L’intervento edilizio dovrà essere preceduto da Piano Attuativo esteso all’ambito delimitato

nelle tavole grafiche. In sede di approvazione dei piani attuativi potrà essere disposta la

correzione delle dimensioni dei rispettivi ambiti, entro il limite del 5% della superficie totale,

fermo restando il dimensionamento dei servizi da cedere e delle volumetrie da realizzare. Le

aree eventualmente escluse dagli ambiti acquisiranno la destinazione urbanistica, ad ogni

effetto, delle zone contermini.

7. Negli edifici esistenti all’interno degli ambiti possono essere autorizzati, in assenza di piano

attuativo, interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria.

8. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni di carattere generale:

� - Distanza minima dai confini dei lotti e di proprietà ml. 5,00.

� - Larghezza minima delle strade da cedere corrispondente a quella prevista dalle “Norme

funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” categoria F locali, ambito urbano.

In caso di senso unico con singola corsia di transito la larghezza della sede stradale dovrà

essere almeno di ml. 4.

� - Le distanze minime fra pareti finestrate di edifici antistanti dovranno essere pari al

fabbricato più alto e comunque mai minore di 10 ml.; la norma si applica anche quando una

sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12

ml.

� - Le distanze minime fra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di

veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di

insediamento) - dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml.5 per lato per strada di larghezza inferiore a 7,00 ml;

- ml.7,50 per lato per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;

- ml.10 per lato per strade di larghezza superiore a ml.15.

� - E’ vietata la costruzione di fabbricati accessori staccati dall’edificio principale, essi

potranno essere ammessi solo qualora specificatamente previsti dai piani attuativi con

appropriate soluzioni planivolumetriche.

� - Tutti gli interventi proposti dovranno prevedere la realizzazione minima di due posti

macchina (dimensioni 2,5 x 5) per ogni nuovo alloggio.

� - Le aree scoperte dovranno essere sistemate a giardino con il collocamento a dimora di

25

alberi ad alto fusto di essenze autoctone a foglia caduca nella misura di almeno 1/mq.50.

� - Gli edifici plurifamiliari e le loro pertinenze dovranno sempre essere progettati

unitariamente anche in caso di modifiche di facciata successive alla loro realizzazione.

� - Le strade private proposte a fondo cieco che servono più di 4 alloggi dovranno avere una

larghezza minima di ml.5,50 ed essere dotate di una piazzola terminale che consenta

un’agevole inversione di marcia.

Art.14 ZONA OMOGENEA AT (ambiti di trasferimento)

1. Risultano essere quelle parti di territorio caratterizzate dalla presenza di attività esistenti che per

la loro funzione creano problemi di carattere urbanistico alla comunità e come tali andranno

dismesse o trasferite.

2. L’intervento edilizio deve essere preceduto da Piano Attuativo esteso all’ambito delimitato nelle

tavole grafiche. In sede di approvazione dei piani attuativi potrà essere disposta la correzione

delle dimensioni dei rispettivi ambiti, entro il limite del 5% della superficie totale, fermo

restando il dimensionamento dei servizi da cedere e delle volumetrie da realizzare. Le aree

eventualmente escluse dagli ambiti rientreranno ad ogni effetto nelle zone contermini.

3. In assenza di piano attuativo, sugli edifici esistenti all’interno degli ambiti possono essere

autorizzati solamente, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3bis. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

� Residenza;

� Direzionale (Uffici) in misura non superiore al 50% della superficie utile dell’edificio. In

questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno al 60% della superficie utile

interessata;

� Artigianato di servizio (estetista, fitness, calzolerie ecc…..) in misura non superiore al 20%

della superficie utile dell’edificio. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati

almeno al 60% della superficie utile interessata;

� Ricettività e Ristorazione in misura non superiore al 30% della superficie utile dell’edificio.

In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno all’80% della superficie

utile interessata;

� Commercio in misura non superiore al 30% della superficie utile dell’edificio. In questo

caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno all’80% della superficie utile

interessata.

3ter. Valgono inoltre le seguenti prescrizioni di carattere generale:

� Distanza minima dai confini dei lotti e di proprietà ml 5,00.

� Distanza minima dalle strade ml 7,50.

� Larghezza minima delle strade da cedere ml 9 comprensive di marciapiedi o piste ciclabili.

� Le distanze minime fra pareti finestrate di edifici antistanti dovranno essere pari al

fabbricato più alto e comunque mai minore di 10 ml; la norma si applica anche quando una

sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12

ml.

� Le distanze minime fra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di

veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di

insediamento) - dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- Ml 5 per lato per strada di larghezza inferiore a 7,00 ml;

- ml 7,50 per lato per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15;

- ml 10 per lato per strade di larghezza superiore a ml.15.

26

� E’ vietata la costruzione di fabbricati accessori staccati dall’edificio principale, essi potranno

essere ammessi solo qualora specificatamente previsti dai piani attuativi con appropriate

soluzioni planivolumetriche.

� Tutti gli interventi proposti dovranno prevedere la realizzazione minima di due posti

macchina (dimensioni 2,5 x 5) per ogni nuovo alloggio.

� Le aree scoperte dovranno essere sistemate a giardino con il collocamento a dimora di alberi

ad alto fusto di essenze autoctone a foglia caduca nella misura di almeno 1/mq 50.

� Gli edifici plurifamiliari e le loro pertinenze dovranno sempre essere progettati

unitariamente anche in caso di modifiche di facciata successive alla loro realizzazione.

� Le strade private proposte a fondo cieco che servono più di 4 alloggi dovranno avere una

larghezza minima di ml 5,50 ed essere dotate di una piazzola terminale che consenta

un’agevole inversione di marcia.

4. All’interno di dette zone graficamente individuate valgono i seguenti indici ed indicazioni

preliminari:

PRPC numero

Ambito di Trasferimento

Superficie (mq) Volumi di progetto (mc)

10 AT/3 23.662 19500

5. Trattasi di area sede di azienda agricola con la presenza di annessi e stalla per bovini la cui

attuazione è subordinata al trasferimento in zona agricola E6 o dismissione della stalla stessa.

6. Nuovo ambito di trasferimento: La zona AT4 (ex Tiffany) sarà oggetto di Ambito di

Trasferimento secondo i seguenti parametri:

PRPC numero

Ambito di Trasferimento

Superficie (mq) Volumi di progetto (mc)

28 AT4 2000 4000

Il Comune utilizzerà la tecnica della perequazione e della compensazione urbanistica mediante

convenzione con i proprietari degli immobili interessati ai sensi dell’art.31 e 32 della Legge

Regionale n.5 del 23/02/2007. L’intervento sarà attuato tramite PAC in modo tale da assicurare

la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili

interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.

Art. 15 ZONA OMOGENEA D2 (artigianale-industriale di Progetto)

1. Comprende gli ambiti destinati alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi a carattere

artigianale e piccolo industriale.

2. In tale zona sono consentiti:

• -edifici e impianti industriali ed artigianali con relative attrezzature tecnologiche;

• -depositi e magazzini connessi con le attività ammesse;

• -uffici annessi all'azienda artigianale - industriale;

• -edifici per la commercializzazione dei prodotti derivanti dalle attività artigianali/industriali

insediate nella zona;

• -abitazione del proprietario dell'azienda o del custode limitatamente ad un alloggio

27

unifamiliare per singolo lotto artigianale/industriale ed esclusivamente in presenza,

all'interno dello stesso lotto, di edificio artigianale/industriale.

3. Oltre alle attività “Salubri”, risultano ammesse solamente le sottoriportate attività elencate

nell’allegato 1 ”attività ad inquinamento atmosferico poco significativo” e 2 “attività a ridotto

inquinamento atmosferico” del D.P.R 25.07.1991 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO I - Elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo 1. Pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse pellicce, pulitinto lavanderie: per tali impianti la condizione

necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso.

2. Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività" di verniciatura, trattamento superficiale dei

metalli e smerigliature.

3. Rosticceria e friggitoria.

4. Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona.

5. Laboratorio odontotecnici.

6. Laboratorio orafi senza fusione di metalli.

7. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.

8. Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili).

9. Le seguenti lavorazioni tessili:

preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali artificiali e sintetiche con eccezione

dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; nobilitazione di fibre, filati, tessuti

di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati

con sostanze in grado di liberare doro e/o suoi composti), tintura, finissaggio a condizione che siano

rispettate le seguenti condizioni:

a) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione

del bagno medesimo:

b) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma senza

utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici volatili;

e) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinali

chiusi;

d) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa

pressione vengano condotti a temperatura inferiore a 150° C e che nell'ultimo bagno acquoso

applicato alla mercé non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od inorganici

volatili.

10. Cucine, ristorazione collettiva e mense.

11. Panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno.

12. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.

13. Serre.

14. Stirerie.

15. Laboratori fotografici.

16. Autorimesse.

17. Autolavaggi.

18. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impiantì di produzione

industriale.

19. Officine ed altri laboratori annessi a scuole.

20. Eliografia.

21. Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile

annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna unita deve essere

inferiore a 3 MW se funzionanti a metano o GPL, e 1 MW per il gasolio e a 0,3 MW se funzionanti ad olio

combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all'1% in peso.

22. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento,

stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.

23. Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

24. Impianti trattamento acque.

28

25. Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialità termica

minore di 5 MW se funzionanti a metano o GPL e 2,5 MW se funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore

annue.

26. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 MW se alimentati a metano o

GPL e potenza termica inferiore a 1 MW se alimentati a benzina o gasolio.

27. Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso.

28. Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.

29. Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda.

ALLEGATO 2 - Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico

Descrizione attività:

1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non

superiore a 20 Kg/g.

2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di

impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g.

3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non

superiore a 30 kg/g.

4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg/g.

5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di Materie prime non

superiore a 500 kg/g.

6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo di

materie prime non superiore a 2000 kg/g.

7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti vernicianti

pronti non superiore a 50 kg/g.

8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non

superiore a 50 kg/g.

9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.

10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 45 O kg/g.

11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione non superiore a 500 kg/g.

12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 kg/g.

13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.

14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non

superiore a 10 kg/g.

15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.

16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie

prime non superiori a 200 kg/g.

17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.

18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo

nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.

19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione non

superiore a 1000 kg/g.

20. Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 1000

kg/g.

21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.

22. Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con

produzione non superiore a 1000 kg/g.

23. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 kg/g.

24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 kg/g.

25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1 000

26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.

27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100 kg/g.

28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a

3000 kg/g.

29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000 kg/g.

29

30. Saldature di oggetti e superfici metalliche.

31. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 1 000 kg/g.

4. Sono in ogni caso escluse le attività artigianali-industriali che, per le loro caratteristiche,

risultino nocive o moleste e costituiscano fonte di pericolo e di danno per la salute pubblica o

siano maleodoranti o particolarmente rumorose.

4bis. Non si potrà dare inizio a nessuna attività produttiva prima dell'acquisizione del parere

dell'Azienda per i servizi Sanitari competente. Qualsiasi modifica strutturale dell'attività svolta o

ampliamento della stessa dovrà ugualmente acquisire il medesimo parere.

5. In particolare non è ammesso:

� l’insediamento di attività industriali e/o artigianali ”insalubri” che siano catalogate fra quelle

di prima classe, così come stabilito dall’art.216 del T.U. LL.S.S 1265/34 e specificato con

D.M.02.93.1987 (G.U. n.74 del 30.03.1987) e successive modifiche ed integrazioni;

� l’insediamento di impianti di smaltimento dei rifiuti (All. B del D. Lgs 22/97);

l’insediamento di attività a rischio di incidente rilevante (D. Lgs 334/99);

� l’insediamento e l’attivazione di nuove attività che producano o utilizzino come materia

prima sostanze e/o preparati classificati come cancerogeni e/o mutageni e/o teratogeni. dalla

vigente normativa sull’etichettatura dei prodotti;

� i depositi esterni di stoccaggio che possano determinare dispersione di polveri o di materiale

particellato.

6. Inoltre:

� devono essere previste adeguate misure di mascheramento vegetazionale (fasce boscate con

alberi ed arbusti di specie autoctona) dei singoli lotti o dell’intera zona a mitigare l’impatto

sul paesaggio e funzionali al contenimento della eventuale dispersione di polveri di

lavorazione;

� le attività insediate non potranno rilasciare scarichi se non depurati sino al grado di

consentire la loro immissione nel depuratore intercomunale senza che questi arrechino danni

al ciclo depurativo in atto. Dovranno essere previste due reti di scarico all'interno degli

stabilimenti, rispettivamente per le acque bianche e nere e le acque industriali.

� deve essere previsto un adeguato sistema di drenaggio delle acque meteoriche per le aree

pavimentate impermeabili, le relative acque reflue devono essere convogliate nella rete

fognaria;

� gli spazi scoperti destinati a parcheggio devono essere realizzati con pavimentazioni

filtranti;

� i depositi di materiali che abbiano rilevanza ai fini della prevenzione incendi (legno,

gomma, ecc.) e dei liquidi di ogni tipo devono essere ubicati su piattaforme fuori terra, di

volumetria adeguata (pari almeno al volume del serbatoio), impermeabili ed indeformabili,

rialzate ai bordi per impedire la fuoriuscita di acque meteoriche e di qualsiasi liquido; detti

liquidi devono essere raccolti in apposite vasche e destinati ai trattamenti di depurazione

disposti dalle norme vigenti;

� le sorgenti sonore devono essere provviste di cabine di insonorizzazione o da equivalenti o

migliori misure di contenimento dell’inquinamento acustico, mediante forme e tecniche di

riduzione delle emissioni;

� devono essere previste adduzioni concentrate delle emissioni in atmosfera così da consentire

l’applicazione dei sistemi di abbattimento;

� è fatto divieto di utilizzare pozzi perdenti;

30

� sono ammessi i prelievi di acque in falda, purché nel loro insieme garantiscano il

mantenimento degli attuali livelli freatici medi nel sottosuolo del territorio circostante. I

punti di prelievo dalla falda sotterranea devono avvenire secondo le normative vigenti.

Eventuali reimmissioni in falda dovranno essere conformi alle qualità chimico-fisiche

dell’acqua prelevata.

� è ammesso lo stoccaggio provvisorio di rifiuti all’interno del lotto, in zona apposita e a

distanza di 10 ml dai confini, su piattaforme impermeabili ed indeformabili, chimicamente

idonee al materiale da contenere, rialzate ai bordi e protette dagli eventi meteorici da tettoie

adeguatamente dimensionate anche in relazione al regime pluviometrico (pioggia di

progetto);

7. Si privilegiano le attività che prevedano:

� misure di contenimento del possibile impatto negativo sul suolo in termini di deposizione di

sostanze inquinanti, ad esempio mediante tecniche di salvaguardia del suolo e creazione di

cuscinetti di assorbimento

� misure atte al contenimento dell’inquinamento atmosferico (gas serra e sostanze acide), con

impiego di prodotti e/o tecnologie pulite

� misure di contenimento dei consumi idrici, ad esempio con adozione di tecniche e metodi di

risparmio idrico e riutilizzo/riciclaggio dell’acqua industriale

� misure atte al contenimento della produzione di rifiuti mediante tecniche di riutilizzo,

riciclaggio e recupero

� misure di contenimento dei consumi energetici, con ricorso a tecniche di risparmio

energetico, d’incremento dell’efficienza energetica, e, quando possibile, con ricorso a fonti

energetiche alternative (solare, biomasse).

8. I P.R.P.C. devono prevedere che le aree di verde aziendale dei vari lotti, anche accorpate in

apposita sottozona, configurino caratteristiche di habitat naturali o prossimo naturali tipici del

SIC (e di elemento di rete ecologica) e diano precise indicazioni per quanto riguarda il relativo

allestimento.

9. All’interno di tali comparti edificatori, le indicazioni grafiche di progetto sono da considerarsi

indicative per quanto riguarda i tracciati e le localizzazioni ma vincolanti per quanto riguarda

l’obiettivo perseguito e le quantità metriche di servizi da cedere all’Amministrazione secondo

gli schemi sottoriportati:

10. Il P.R.G. si attua con piano urbanistico attuativo esteso all'intero ambito come individuato nella

tavola di zonizzazione e secondo i parametri sottoesposti:

PRPC progetto (numero)

Superficie (mq) Zona

Omogenea Area a

parcheggio (mq) Area a verde pubblico (mq)

7 21.270 D2/2 2.000 3.000

11. Il Piano Attuativo dovrà prevedere la realizzazione del ponte sul canale di bonifica al fine di

impedire ogni coinvolgimento viabilistico con la strada provinciale per Turriaco.

12. Il piano attuativo dovrà rispettare inoltre i seguenti parametri:

� Dimensione minima dei lotti 2500 mq, riducibili a 1000 mq per lotti da destinarsi ad attività

artigianali;

� Rapporto di copertura massimo, riferito alla superficie fondiaria dei singoli lotti: Q = 0,40

mq/mq.;

� Distanza delle costruzioni dai confini dei lotti urbanistici, di proprietà e dalle strade: ml

31

7,50;

� Altezza massima delle costruzioni: ml 8,00;

� Parcheggi (privati) nell'ambito dei singoli lotti artigianali e industriali: almeno 1 posto

macchina per ogni addetto (calcolati sulla base della superficie fondiaria del singolo lotto in

misura di 50 addetti ad ettaro);

� In ogni singolo lotto il volume destinato alla residenza non potrà essere superiore ai 500 mc

Non sono ammessi edifici destinati alla residenza che siano isolati rispetto agli edifici

produttivi;

PRPC progetto (numero)

Superficie (mq) Zona

Omogenea

Area a parcheggio

(mq)

Area a servizio da cedersi (mq)

Area a verde pubblico (mq)

9 14.421 D2/1 740 1.680 0

13. Il piano attuativo dovrà rispettare inoltre i seguenti parametri:

� Dimensione minima dei lotti 2500 mq, riducibili a 1000 mq per lotti da destinarsi ad attività

artigianali;

� Rapporto di copertura massimo, riferito alla superficie fondiaria dei singoli lotti: Q = 0,40

mq/mq;

� Distanza delle costruzioni dai confini dei lotti urbanistici, di proprietà e dalle strade: ml.

7,50;

� Altezza massima delle costruzioni: ml 8,00;

� Parcheggi (privati) nell'ambito dei singoli lotti artigianali e industriali: almeno 1 posto

macchina per ogni addetto (calcolati sulla base della superficie fondiaria del singolo lotto in

misura di 50 addetti ad ettaro);

� In ogni singolo lotto il volume destinato alla residenza non potrà essere superiore ai 500 mc

Non sono ammessi edifici destinati alla residenza che siano isolati rispetto agli edifici

produttivi;

Art.16 ZONA D3 (artigianale-industriale esistente) 1. Comprende le aree occupate da singoli edifici e impianti artigianali esistenti alla data di

adozione del presente P.R.G. realizzate spontaneamente senza un preciso controllo urbanistico.

� Oltre agli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) in tale zona sono ammessi,

con intervento diretto, per gli edifici esistenti, opere di restauro e ristrutturazione edilizia ma

con il mantenimento del tipo di attività in atto alla data di adozione del presente piano.

� E’ anche consentita la realizzazione di un’abitazione per il proprietario o per il personale di

custodia per ogni unità funzionale, con volumetria max di 500mc.

2. Valgono, in ogni caso, i seguenti parametri: � Ampliamento fino al raggiungimento del rapporto massimo di copertura pari a 0,40 mq/mq

� Distanza delle costruzioni dai confini dei lotti e dalle strade statali e provinciali ml 7,50,

dalle strade locali ml 6,00;

� Altezza massima dei fabbricati non potrà superare i 8,00 ml;

� Distacco tra edifici ml 10,00, per gli edifici residenziali.

3. Non sono in ogni caso consentiti cambiamenti dei tipi di lavorazione esistente alla data di

adozione del presente piano se non per attività che siano riconosciute comunque meno nocive e

inquinanti di quelle in atto. A tal fine la concessione edilizia dovrà essere corredata dal parere

32

preventivo sull’insediabilità del competente Organo Sanitario.

4. Comprende inoltre zone oggetto di Piani Particolareggiati Approvati e validi alla data di

Adozione del presente P.R.G.C. appositamente perimetrati in cartografia. In queste zone sono

fatti salvi i piani attuativi approvati ed in vigore alla data di adozione del presente piano che

manterranno a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli

allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal P.R.P.C. Sono fatte altresì salve

le norme relative alle definizioni urbanistiche e ai metodi di misurazione (altezze, volumi,

distanze ecc) dello strumento urbanistico generale precedente a cui i piani attuativi stessi fanno

riferimento.

5. In riferimento ai P.R.P.C. approvati ed indicati in cartografia con numero, la corrispondenza con

quanto indicato nel vecchio P.R.G.C. è la seguente:

Definizione ora numero Ex D2 Pieris 10

Ex D2 .Begliano 1

Art.17 NORME GENERALI PER LE ZONE AGRICOLE

1. Tali zone si articolano e vengono classificate nelle seguenti categorie:

� Zona Omogenea E4 (di pregio ambientale)

� Zona Omogenea E5/E5A (parco rurale urbano)

� Zona Omogenea E6/E6D (di preminente interesse agricolo

� Zona Omogenea E6A (di preminente interesse agricolo interclusa nell’abitato)

2. Con i limiti e le specificazioni di cui agli articoli successivi, sono realizzabili all’interno delle

zone agricole le seguenti categorie di edifici:

� A) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali quali stalle, magazzini ed annessi

rustici;

� B) Edifici per allevamenti zootecnici “Aziendali”. No allevamenti industriali.

� C) Serre per coltivazioni specializzate;

� D) Piccoli manufatti rurali per il ricovero di attrezzi per attività agricola a tempo parziale

� E) Residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’ Imprenditore

Agricolo Professionale ai sensi della normativa vigente;

� F) Edifici artigianali, complementari all’attività agricola, limitatamente alla

conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli-forestali e all’assistenza delle

macchine agricole;

� G) Edifici commerciali, complementari all’attività agricola, limitatamente alla

commercializzazione dei prodotti del fondo;

� H) Locali per l’agriturismo;

� I) stralciato;

� L) stralciato;

� M) stralciato;

� N) Parcheggi alberati con fondo drenante

� O) Aree a verde alberato

� P) Opere pubbliche e di interesse pubblico

3. Hanno titolo alla costruzione e/o recupero degli edifici di cui al punto A) Edifici relativi alle

strutture produttive aziendali ed F) Edifici artigianali, complementari all’attività agricola,

33

oltre i titolari di Azienda Agricola e gli Imprenditori Agricoli Professionali nonché i Coltivatori

Diretti. La realizzazione di tali manufatti dovrà essere contestualmente accompagnata dalla

messa a dimora di quinte arboree ed arbustive che, raggiungendo dimensioni adeguate a

maturità, limitino efficacemente l’impatto paesaggistico dei nuovi edifici. La costruzione dovrà

essere contestualmente accompagnata da interventi di compensazione ambientale (realizzazione

di siepi, rinaturazioni, rimboschimenti, ecc.) sui terreni agricoli dell’azienda titolare, siti nel

Comune di San Canzian d’Isonzo, nella percentuale del 5% delle superfici interessate dagli

interventi edilizi. Per le Aziende che avessero terreni all’interno del SIC si prevede la possibilità

di realizzare tali interventi compensatori all’interno dell’area SIC stessa. L’edificazione è

indiretta (presentazione di P.R.P.C.)

4. Hanno titolo alla costruzione e/o recupero degli edifici di cui al punto B) Edifici per

allevamenti zootecnici “Aziendali” non convenzionali (biologici), oltre i titolari di Azienda

Agricola, gli Imprenditori Agricoli Professionali e i coltivatori diretti.

� Si definisce Allevamento Zootecnico Aziendale non convenzionale (biologico) quell’allevamento che disponga di una superficie aziendale di almeno un ettaro di terreno

funzionalmente connesso con le attività di allevamento per ogni 170 Kg di azoto presente negli

effluenti zootecnici prodotti per un anno dagli animali allevati. In considerazione di ciò si può

stabilire che il valore limite di “CARICO ANIMALE AMMISSIBILE” è il seguente:

Categoria animali N. CAPI/ha max Bovini adulti 2

Suini 8,5

Ovini caprini 13,5

Equini da riproduzione 2,5

Avicoli (taglie varie) 200

Cunicoli 115

� Si definiscono inoltre Allevamenti Familiari o domestici quelli, generalmente di

animali di piccola taglia, per autoconsumo che contengano al massimo 4 UBA

complessivi. Tali Allevamenti non sono soggetti ad alcuna regolamentazione urbanistica

fatte salve il perseguimento delle regole di igiene e benessere degli animali e le

autorizzazioni-concessioni per il ricovero degli animali stessi.

� Nuovi Allevamenti non potranno essere costruiti a distanza inferiore di 300 ml. da nuclei

residenziali esistenti. A tale scopo si considerano nuclei residenziali esistenti un gruppo

di almeno cinque unità abitative. Saranno possibili ampliamenti degli allevamenti

esistenti solo con la costruzione/ampliamento dei fabbricati esistenti anche se tali

interventi comporteranno “miglioramenti fondiari aziendali” con incrementi della specie

allevata e modifiche nelle tecnologie di allevamento.

� Per i nuovi allevamenti si impone preventivamente la redazione di specifico Piano

Agronomico di Fertirrigazione relativo alle superfici agricole in relazione all’attività di

allevamento stessa. Si impone, inoltre, il ricorso a tecniche di fitodepurazione per il

trattamento efficace delle acque reflue e dei liquami non legittimamente impiegabili

come concime. Non sono ammessi nuovi allevamenti di suini. Non è ammessa la

possibilità di allevare animali modificati geneticamente. Non è ammessa la possibilità di

realizzare impianti di itticoltura. Non sono ammessi allevamenti di specie animali che,

per caratteristiche biologiche, ecologiche, etologiche, morfologiche o altro, configurino,

a fronte di eventuali episodi di fuga e/o di liberazione accidentale o deliberata, rischi di

inselvatichimento e di infeudamento nel territorio. La realizzazione di tali manufatti

dovrà essere contestualmente accompagnata dalla messa a dimora di quinte arboree ed

34

arbustive che, raggiungendo dimensioni adeguate a maturità, limitino efficacemente

l’impatto paesaggistico dei nuovi edifici. La costruzione dovrà essere contestualmente

accompagnata da interventi di compensazione ambientale (realizzazione di siepi,

rinaturazioni, rimboschimenti, ecc.) sui terreni agricoli dell’azienda titolare, siti nel

Comune di San Canzian d’Isonzo, nella percentuale del 5% delle superfici interessate

dagli interventi edilizi. Per le Aziende che avessero terreni all’interno del SIC si prevede

la possibilità di realizzare tali interventi compensatori all’interno dell’area SIC stessa.

L’edificazione è indiretta (presentazione di P.R.P.C.)

5. Hanno titolo alla costruzione e/o recupero degli edifici di cui al punto C) Serre per coltivazioni

specializzate, i titolari di Azienda Agricola e gli Imprenditori Agricoli Professionali e

Coltivatori Diretti. L’edificazione è diretta. Sono considerate serre per coltivazioni specializzate

quei manufatti la cui struttura è stabilmente infissa nel terreno, che hanno tamponamenti

trasparenti o similari e che hanno altezza media superiore a ml.2,50;

6. Hanno titolo alla costruzione e/o recupero degli edifici di cui al punto E) Residenze in funzione

della conduzione del fondo del precedente comma i soli Imprenditori Agricoli Agricoli

Professionali e Coltivatori Diretti. Gli edifici non possono in ogni caso essere costruiti isolati

ma debbono essere localizzati e ricompresi nell'ambito e nel contesto di nuclei agricoli esistenti

o di nuova costruzione. L’edificazione è diretta;

7. Hanno titolo alla costruzione e/o recupero degli edifici di cui al punto G) Edifici commerciali,

complementari all’attività agricola, oltre i titolari di Azienda Agricola e gli Imprenditori

Agricoli Professionali e Coltivatori Diretti. L’edificazione è indiretta (presentazione di

P.R.P.C.);

8. Hanno titolo alla costruzione e/o recupero degli edifici di cui al punto H) Locali per

l’agriturismo gli imprenditori agrituristici ai sensi della L.R. 25/1996 e s.m.i. L’edificazione è

diretta;

9. Hanno titolo alla costruzione e/o recupero degli edifici di cui al punto D) Piccoli manufatti

rurali per il ricovero di attrezzi per attività agricola a tempo parziale tutti i proprietari dei

fondi di dimensione minima pari a 5.000 mq, anche non imprenditori o titolari di azienda

agricola. L’edificazione è diretta. Sono considerati piccoli manufatti rurali per il ricovero di … i

fabbricati con struttura portante e tamponatura completamente lignea di altezza massima di

ml.3,50 e volumetria massima di 60 mc. A tale manufatto potrà essere addossata una tettoia

sempre lignea della superficie coperta massima pari al 50% di quella del ricovero chiuso.

10. Stralciato

11. Hanno titolo alla costruzione di P) Opere pubbliche e di interesse pubblico, gli operatori

pubblici o privati previa stipula di convenzione con il Comune di S. Canzian d’Isonzo,

l’edificazione è diretta.

12. Per tutti gli interventi di nuova edificazione il lotto minimo sul quale sorgeranno gli edifici

non può essere inferiore a 6.000 mq, fanno eccezione i soli edifici di cui al punto D) precedente

Piccoli manufatti rurali per il ricovero di attrezzi per attività agricola a tempo parziale per i

quali il lotto minimo potrà essere di 5.000 mq.

13. Ai fini del calcolo degli indici If e Q non vengono computati manufatti destinati a protezioni

stagionali delle colture (serre), che siano costruiti senza fondazioni, con struttura direttamente

35

infissa al suolo e tamponamento con tele in materiale plastico o simili, di altezza media interna

inferiore a ml 2,50.

14. Gli indici di fabbricabilità fondiari (If) e i rapporti di copertura (Q) stabiliti dal P.R.G. per la

zona agricola sono, ove non altrimenti specificato, riferiti alla superficie totale in proprietà,

purché i fondi siano funzionalmente contigui sotto il profilo dell'utilizzazione agricola secondo

la seguente definizione:

� si considerano fondi funzionalmente contigui a quello su cui sorgerà l’edificio o il

manufatto, quelli che, appartenendo allo stesso proprietario, risultino compresi nella

superficie aziendale situata nell’ambito del territorio comunale o di un Comune limitrofo

avente la medesima classificazione urbanistica (agricola) e che risultino funzionalmente

contigui sotto il profilo dell’attività agricola. Per aziende di dimensione proprietaria fino

a 20 ha è consentito il computo dei terreni agricoli di proprietà anche ricadenti entro la

zona F4 di tutela ambientale. Nel caso in cui le proprietà appartengano a più comuni, gli

stessi dovranno relazionarsi al fine di iscrivere il vincolo pertinenziale sulle aree stesse.

15. Per gli edifici esistenti in zona agricola alla data di adozione del P.R.G., esclusivamente adibiti a

civile abitazione e che risultino alla stessa data occupati da proprietari non imprenditori agricoli

né titolari di azienda agricola, sono ammessi, oltre agli interventi di manutenzione e di restauro

e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, anche con incremento

volumetrico per esigenze igieniche e funzionali. L'incremento volumetrico complessivo dovrà in

ogni caso essere contenuto entro i 80 mc per alloggio salvo diverse specifiche. Sarà inoltre

possibile ampliare in termini di superficie coperta i fabbricati stessi in ragione del 20% della

superficie coperta esistente. Sarà sempre possibile aumentare il numero delle unità immobiliari,

ma in tal caso non sarà concesso alcun ampliamento volumetrico.

16. Edifici rurali di servizio dismessi dall'uso agricolo , esistenti alla data di adozione del P.R.G.

possono sempre essere recuperati alla funzione abitativa o per usi agrituristici.

17. Stralciato.

18. La definizione di “Imprenditore Agricolo Professionale” (IAP) è quella stabilita dall’art. 1 del

D.lgs 99/2004, il requisito è accertato e certificato dal competente Ispettorato Provinciale

dell’Agricoltura.

19. La definizione di Imprenditore Agrituristico è quella definita dalla L.R. 25/1996 e Regolamento

di Attuazione. Le attività connesse con l’agriturismo possono essere le seguenti: � ricreative

� culturali,

� didattiche

� di pratica sportiva

� escursionistiche

� ippoturismo

� degustazione prodotti aziendali, inclusa la mescita di vino, ai sensi della legge 268/1999.

19bis. Ai fini della titolarità ad interventi edificatori, sono assimilati ai coltivatori diretti proprietari

anche i coltivatori diretti affittuari con contratto di affitto superiore a 15 anni, in concorso

con i proprietari dei terreni sui quali verrà iscritta tavolarmente tale servitù anche in forma

associata. Il diritto viene esercitato su richiesta congiunta e presentazione di un PRPC esteso

alle aree interessate. Dall’obbligo di presentazione del PRPC sono esonerate le piccole e

medie aziende secondo l’accezione del Piano di Sviluppo Rurale.

36

20. In tutte le zone agricole è vietato il deposito, anche temporaneo di auto, roulottes, camper,

barche, ecc.

21. Nelle zone agricole e di tutela ambientale le aree di parcheggio debbono essere alberate e

pavimentate con elementi drenanti;

22. Ove non espressamente vietato, nelle zone agricole le recinzioni saranno costruite con pali in

legno o acciaio preverniciato e con rete verde o filo metallico. Eventuali cordoli in calcestruzzo

alla base della recinzione, saranno costruiti a filo del piano di campagna;

23. E’ consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo le carrarecce esistenti con

l’asfaltatura, anche parziale, delle stesse;

24. E’ fatto obbligo di mantenere le alberature di alto fusto che insistono lungo le viabilità

principali;

25. Non è ammessa la possibilità di coltivare piante modificate geneticamente; Non è ammessa la

piantagione anche colturale di specie sempreverdi sclerofille o aghifoglie e di tutte le specie

alloctone, con particolare riferimento alle seguenti, con carattere infestante: Ailanthus altissima,

Amorpha fruticosa, Acer negundo, Broussonetia papyrifera, Paulownia imperialis, Prunus

serotina, Robinia pseudoacacia, Ulmus pumila.

26. Nella realizzazione di siepi, fasce boscate, nuovi rimboschimenti, impianti da arboricoltura da

legno e/o a scopo di produzione di biomassa, negli interventi di restauro o ripristino forestale o

altro (così come negli interventi di miglioramento forestale con piantagione di alberi ed arbusti)

dovranno essere impiegate esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone,

ecologicamente adatte al sito d’intervento, scelte tra quelle sottoelencate:

� Specie arboree autoctone: Acer campestre s.l. acero campestre

Acer pseudoplatanus acero di monte

Alnus glutinosa ontano nero

Fraxinus ornus/ornus orniello

Fraxinus angustifolia/oxycarpa frassino meridionale

Fraxinus excelsior/excelsior frassino maggiore

Populus alba pioppo bianco

Populus x canescens pioppo canescente

Populus nigra/nigra pioppo nero

Prunus avium/avium ciliegio selvatico

Quercus robur/robur farnia

Salix alba/alba salice bianco

Tilia cordata tiglio selvatico

Ulmus minor/minor olmo campestre

Ulmus glabra olmo montano

� Specie arbustive autoctone: Cornus mas corniolo

Cornus sanguinea sanguinella

Corylus avellana nocciolo

Crataegus monogyna biancospino

Euonymus europaea berretta da prete

Ligustrum vulgare ligustro

Prunus spinosa/spinosa prugnolo

Rhamnus catharticus spino cervino

Rosa sp. pl. rose canine selvatiche

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Salix elaeagnos salice ripaiolo

Salix purpurea salice rosso

Salix triandra s.l. salice da ceste

Sambucus nigra sambuco nero

Viburnum lantana lantana

Viburnum opulus pallon di maggio

Art.18 ZONA AGRICOLA E4 (di pregio ambientale)

1. Sono zone sensibili dal punto di vista ambientale e ricomprese nelle seguenti classificazioni: � zone definite dal P.C.S. della Foce dell’Isonzo Adottato dall’Organo Gestore con Delibera

n.35 del 17.12.2003 (in corso di approvazione),

� zone definite dall’A.R.I.A. n.19 del Fiume Isonzo,

� zone facenti parte del SIC della foce dell’Isonzo,

� zone ricoperte da boschi o vegetazione spontanea di pregio.

1bis Nelle zone indicate come "a pericolosità geologica elevata P3" e " a pericolosità geologica

molto elevata P4" nella tavola P5 dal titolo Prescrizioni Geologiche e pericolosità idraulica

valgono le Norme del P.A.I. (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) approvato ai sensi e per

gli effetti degli artt.17 e 19 della legge 18.05.1989 n.183, dell'art.1 del D.L. 11.06.1998 n.180

così come convertito con legge 03.08.1998 n.267, degli artt.1 e 1bis del D.L. 12.10.2000 n.279

così come convertito con legge 11.12.2000 n.365 e del D.P.C.M. 29.09.1998 inserite per

chiarezza come allegato in calce alle presenti norme tecniche di attuazione.

1ter. Tutti i progetti da attuarsi all'interno del SIC "Foce dell'Isonzo - Isola della Cona" e i Piani

Particolareggiati che, anche per vicinanza al sito stesso, possano avere effetti significativi sul

SIC dovranno ottenere il parere favorevole sulla Relazione di Incidenza. .

2. Sono ammesse esclusivamente, le seguenti operazioni:

� opere necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, alla loro accessibilità e alla loro

irrigazione

� Per gli edifici esistenti presenti valgono le norme di zona specifiche previste dal P.C.S. In

via transitoria, in attesa dell’Approvazione definitiva del P.C.S., sono ammessi

esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con le limitazioni

imposte dal presente P.R.G.C. per gli edifici di valore architettonico - ambientale (numerati

e schedati).

� Il taglio delle essenze arboree è ammesso secondo le modalità stabilite dal “Regolamento

per la Conservazione del Patrimonio Arboreo” Approvato nella seduta del Consiglio

Comunale del 28.10.2004 e sue successive modifiche ed integrazioni o in presenza di un

piano di forestale di miglioramento naturalistico e produttivo della particella/e sottoposta a

utilizzazione e di contestuali operazioni compensative d’infoltimento e/o miglioramento

della situazione forestale esistente al momento del taglio.

� La realizzazione di appostamenti fissi è consentita per la di caccia di selezione degli ungulati

nei limiti e con le modalità previste dalla L. R. 24/96.

� E’ consentita l’attività venatoria. Ad esclusione dei ripopolamenti di fagiano, non è

consentita l’introduzione a fini venatori e alieutici di altre specie animali alloctone.

� I lavori di consolidamento spondale ed antierosivi in ambito fluviale e in quelli straordinari

di salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico fluviale dovranno:

38

� ricorrere a tecniche di ingegneria naturalistica con l’impiego di adatto materiale vegetale di

specie autoctone e di provenienza locale; nel caso di realizzazione di difese spondali in

scogliera di massi, queste dovranno essere corredate, nel proprio corpo, da fitto taleaggio di

salici da prelevarsi in loco;

� seguire criteri che riducano al minimo l’impatto della fase di cantiere sugli habitat naturali,

boschivi e di prato in particolare, che andranno ripristinati a regola d’arte al termine dei

lavori.

� seguire, in particolare negli interventi di movimentazione di materiali inerti nell’alveo,

criteri d’intervento basati anche su valutazioni e cautele di natura ecologica.

� In seguito ai lavori di manutenzione o ristrutturazione delle reti infrastrutturali di

attraversamento dei canali e fossi che dovessero comportare danni agli habitat naturali 3260

- Fiumi delle pianure con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion,

corrispondente alla parte alta del canale del Brancolo, e 6430 Bordure Planiziali, montane ed

alpine di megaforbie igrofile, corrispondente alla vegetazione di bordo di alcuni fossi

principali d'acqua dolce, i progetti relativi dovranno prevedere misure compensative di

ripristino ambientale degli ambienti danneggiati.

3. Nella zona E4 sono vietate le seguenti operazioni: � Non sono ammesse nuove costruzioni, comprese le serre per coltivazioni specializzate, i

piccoli manufatti rurali per il ricovero di attrezzi per attività agricola a tempo parziale, le

costruzioni a carattere precario e/o di tipo prefabbricato.

� Non sono ammessi ampliamenti di edifici o manufatti esistenti.

� Non è ammessa l’apertura di nuove cave né il ripristino dell’esercizio di vecchie cave.

� Non è ammesso l’avvio e la conduzione di attività industriali e /o artigianali anche di

lavorazione e/o recupero di inerti.

� Non sono ammesse operazioni artificiali d’interramento delle depressioni golenali allagate

(lanche, stagni di golena), né tutte le operazioni che possano determinarne una diminuzione

della diversità ambientale (aumento della pendenza di sponda, ecc.).

� Le nuove coltivazioni di pioppo ibrido negli ambiti coltivati, anche se di avvicendamento

con impianti dello stesso tipo, dovranno essere accompagnati dalla messa a dimora

contestuale di siepi e/o fasce boscate nella misura del 5% della superficie di piantagione dei

pioppi.

� Non è ammesso il cambio di coltura per le superfici a prato stabile, anche se in via di

arbustamento spontaneo. Sulle stesse superfici non sono ammesse operazioni

d’imboschimento o d’arbustamento artificiale.

� Non è ammessa la realizzazione di recinzioni stabili di qualunque tipo, ad esclusione di

quelle temporanee, a difesa delle colture, con pali in legno infissi semplicemente nel terreno

e reti facilmente amovibili.

� Non è ammessa l’apertura di nuove strade campestri, né l’allargamento di quelle esistenti.

Per le strade campestri esistenti è ammessa la normale e semplice manutenzione,

� Non è ammessa la libera circolazione dei veicoli a motore ad esclusione dei proprietari e dei

conduttori dei fondi e di quanti autorizzati nei termini di legge o in possesso di specifica

autorizzazione comunale. Sono in ogni caso vietate le attività motoristiche (motocross,

autocross e affini) sia sugli ambiti di greto che in quelli di golena.

� Non sono ammessi impianti fissi di irrigazione a goccia e di subirrigazione.

Art.19 ZONA AGRICOLA E5 (parco rurale urbano parte esterna)

39

1. Trattasi di zona a prevalente utilizzo agricolo compresa fra gli abitati di Pieris, S. Canzian e

Begliano che per la sua “centralità” deve essere soggetta a particolare cura sia nella

progettazione, manutenzione e conservazione del paesaggio rurale oltre che nella qualità dei

manufatti da realizzare.

2. Stralciato.

3. Nella zona E5 sono ammesse esclusivamente, oltre alle opere necessarie alla conduzione dei

fondi agricoli, alla loro accessibilità e alla loro irrigazione, le seguenti operazioni:

� Con intervento indiretto (P.R.P.C.) che dovrà riguardare una superficie minima di mq. 15.000

sarà possibile realizzare quanto segue nelle misure indicate:

� Attività addestrativa di animali di piccola taglia con pensione temporanea per massimo 20

capi e massimo 600 mc di edifici accessori.

� Orti Urbani Organizzati a gestione unitaria di dimensioni complessive minime di 5.000 mq

dotati di servizi igienici condominiali e depositi attrezzi realizzati totalmente in legno delle

dimensioni massime di ml. 3x4 h max ml 3.50 per ogni orto che non potrà avere dimensione

inferiore a 200 mq. Le recinzioni dovranno essere realizzate con pali in legno

semplicemente infissi nel terreno e rete verde di altezza non superiore a 2,00 ml;

� Parcheggi alberati con fondo drenante nella misura minima del 10% della superficie del

P.R.P.C.;

� Aree a verde alberato nella misura minima del 40% della superficie del P.R.P.C.

� Il P.R.P.C. di progetto n.15/1 dovrà essere progettato unitariamente al limitrofo P.R.P.C.

Approvato n.15 di cui risulterà un completamento. Alle quantità metriche realizzabili

all'intero del P.R.P.C. n.15 saranno aggiunte le seguenti: 2.500 mq coperti per la

realizzazione di un maneggio coperto con H max 8 ml e locali di ristoro per 300 mq coperti

ed altezza massima 4 ml;

� Con intervento diretto sarà possibile realizzare quanto segue:

� Per gli edifici esistenti a carattere residenziale è ammesso l’ampliamento una tantum, al fine

di adeguare l’alloggio dal punto di vista igienico-funzionale, per un massimo di 80 mc. e la

costruzione di una pensilina coperta con struttura lignea per ricovero automezzi (qualora

mancante) nella misura di 30 mq ad alloggio.

� Per gli edifici esistenti a carattere diverso dal residenziale è ammessa la sola manutenzione

ordinaria e straordinaria, il cambio di destinazione d’uso degli stessi è soggetto a

concessione edilizia.

� Sono ammessi i movimenti di terra secondo i dettami degli artt.66, 72 e 80 della L.R.52/91 e

s.m.i.

� Sono ammessi i miglioramenti fondiari di cui all’art.13 della L.R. 38/92 ma solo al fine di

favorire accorpamenti e ricomposizioni fondiarie su ambiti definiti e compatibili con le

valenze ambientali.

� E’ammesso il taglio delle essenze arboree solo nel rispetto del “Regolamento per la

Conservazione del Patrimonio Arboreo” Approvato nella seduta del Consiglio Comunale di

data 28.10.2004 e sue modifiche ed integrazioni oppure in presenza di un piano forestale di

miglioramento naturalistico e produttivo della particella/e sottoposta a utilizzazione e di

contestuali operazioni compensative d’infoltimento e/o miglioramento della situazione

forestale esistente al momento del taglio.

4. Nella zona E5 sono vietate le seguenti operazioni:

� Non sono ammesse le nuove coltivazioni di pioppo.

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5. Nella zona E5 sono ammesse le seguenti operazioni:

� Sono ammesse nuove costruzioni da adibire alla conduzione dei fondi quali serre per

coltivazioni specializzate, i piccoli manufatti rurali per il ricovero di attrezzi per attività

agricola a tempo parziale, le costruzioni a carattere precario e/o di tipo prefabbricato.

� Sono ammessi ampliamenti di edifici o manufatti esistenti.

Art.20 ZONA AGRICOLA E5A (parco rurale urbano parte interna)

1. Trattasi di zona a prevalente utilizzo agricolo compresa fra gli abitati di Pieris, S. Canzian e

Begliano che per la sua “centralità” deve essere soggetta a particolare cura sia nella

progettazione, manutenzione e conservazione del paesaggio rurale oltre che nella qualità dei

manufatti da realizzare.

2. Stralciato; 3. Nella zona E5A sono ammesse esclusivamente, oltre alle opere necessarie alla conduzione dei

fondi agricoli, alla loro accessibilità e alla loro irrigazione, le seguenti operazioni:

� Per l’allevamento di bovini esistente in via della Campagna sono ammessi ampliamenti fino

al 100% della superficie coperta esistente, fermo restando la destinazione d’uso e il rispetto

dell’indice fondiario, riferito all’intera proprietà dell’Azienda Agricola, di 0,03 mq./mq. e

altezza massima degli edifici di 8,00 ml.

� E’ ammesso il taglio delle essenze arboree nel rispetto del “Regolamento per la

Conservazione del Patrimonio Arboreo” Approvato nella seduta del Consiglio Comunale di

data 28.10.2004 e sue modifiche ed integrazioni oppure in presenza di un piano forestale di

miglioramento naturalistico e produttivo della particella/e sottoposta a utilizzazione e di

contestuali operazioni compensative d’infoltimento e/o miglioramento della situazione

forestale esistente al momento del taglio.

� Sono ammessi i movimenti di terra secondo i dettami degli artt.66, 72 e 80 della L.R.52/91 e

s.m.i.

� Sono ammessi i miglioramenti fondiari di cui all’art.13 della L.R. 38/92 ma solo al fine di

favorire accorpamenti e ricomposizioni fondiarie su ambiti definiti e compatibili con le

valenze ambientali.

4. Nella zona E5A sono vietate le seguenti operazioni:

� Non sono ammesse nuove costruzioni anche a carattere precario e/o di tipo prefabbricato e

le serre fisse.

� Non è ammessa la realizzazione di recinzioni stabili di qualunque tipo.

� Non sono ammesse le nuove coltivazioni di pioppo.

Art.21 ZONA AGRICOLA E6 (di preminente interesse agricolo) 1. Trattasi di zona a prevalente utilizzo agricolo caratterizzata da una struttura fondiaria frazionata,

dove l’attività agricola si è sviluppata con criteri di particolare efficienza e competitività.

2. Nella zona E6 sono ammesse esclusivamente, oltre alle opere necessarie alla conduzione dei

fondi agricoli, alla loro accessibilità e alla loro irrigazione, le seguenti costruzioni/ampliamenti:

� A) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali quali stalle, magazzini ed annessi

rustici;

� B) Edifici per allevamenti zootecnici “Aziendali” non convenzionali (biologici);

41

� C) Serre per coltivazioni specializzate;

� D) Piccoli manufatti rurali per il ricovero di attrezzi per attività agricola a tempo parziale

� E) Residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’ Imprenditore

Agricolo Professionale ai sensi della normativa vigente;

� F) Edifici artigianali, complementari all’attività agricola, limitatamente alla conservazione,

prima trasformazione dei prodotti agricoli - forestali e all’assistenza delle macchine

agricole;

� G) Edifici commerciali, complementari all’attività agricola, limitatamente alla

commercializzazione dei prodotti del fondo;

� H) Locali per l’agriturismo;

� P) Opere pubbliche e di interesse pubblico;

� Q) Annesso da destinare a museo contadino con mostra di trattori d’epoca, sul lotto

individuato sulla tavola di Zonizzazione di S. Canzian d’Isonzo con perimetrazione ed

asterisco;

� R) Impianti fotovoltaici a terra con le seguenti limitazioni e solo in presenza del requisito di

imprenditore agricolo a titolo principale

Realizzazione fascia boscata perimetrale di almeno 10 metri, dopo questa fascia consentire

la realizzazione di eventuale recinzione. Convenzione per lo smantellamento

dell'impianto alla sua dismissione. Dovranno essere utilizzati elementi impiantistici di

modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie disponibili e garantita la vicinanza a

cabine di trasformazione elettrica o a linee elettriche in bassa o media tensione;

� S) Altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile con le seguenti limitazioni e

solo in presenza del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale:

Convenzione per lo smantellamento dell'impianto alla sua dismissione. Dovranno essere

utilizzati elementi impiantistici di modesta altezza, compatibilmente con le tecnologie

disponibili e garantita la vicinanza a cabine di trasformazione elettrica o a linee elettriche in

bassa o media tensione.

Sul lotto individuato sulla tavola di Zonizzazione di Isola Morosini con perimetrazione ed

asterisco è consentita la realizzazione di un impianto di produzione di energia a biomasse,

secondo le relative specifiche prescrizioni di seguito riportate, nonché di quanto previsto

dalle norme tecniche della Variante n.13.

� T) All’interno di strutture edilizie esistenti è ammessa l’attività ricettiva e di ristorazione,

nonché quella commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a 400mq.

� Per gli edifici di cui ai punti A), B), F) e G) valgono i seguenti parametri: � per proprietà fino a 10 ha: Rc = 0,05 mq/mq

� per proprietà oltre i 10 ha: Rc = 0,03 mq/mq

� altezza massima dei nuovi edifici ml 8,00

� altezza massima degli edifici recuperati/ampliati: non superiore alla altezza degli edifici

circostanti/esistenti

� distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00

� distanza degli edifici dai confini dei lotti in caso di ampliamento degli edifici stessi: regolata

dal Codice Civile

� distanza dalle strade: ml 20,00

� Per gli edifici di cui al punto C) valgono i seguenti parametri:

Queste costruzioni dovranno essere accorpate o realizzate nelle immediate vicinanze delle strutture esistenti (modificato con D.G.R. N. 185 DD. 2.2.2007)

42

� per proprietà fino a 10 ha: Rc = 0,10 mq/mq

� per proprietà oltre i 10 ha: Rc = 0,05 mq/mq

� altezza massima dei nuovi edifici ml 5,00

� distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00

� distanza dalle strade: ml 20,00

� Per gli edifici di cui al punto D) valgono i seguenti parametri:

� lotto minimo di proprietà mq 5.000

� altezza massima dei nuovi edifici ml 3,50

� volumetria massima mc 60

� distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00

� distanza dalle strade: ml 20,00

� Per gli edifici di cui al punto E) ed H) valgono i seguenti parametri:

� per proprietà fino a 10 ha: If = 0,03 mc/mq

� per proprietà oltre i 10 ha: If = 0,02 mc/mq

� altezza massima dei nuovi edifici ml 8,00

� altezza massima degli edifici recuperati/ampliati: non superiore alla altezza degli edifici

circostanti/esistenti

� distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00

� distanza degli edifici dai confini dei lotti in caso di ampliamento degli edifici stessi: regolata

dal Codice Civile

� distanza dalle strade: ml 20,00

� Per gli edifici di cui al punto P), essendo realizzati da Enti Pubblici o Privati che si

convenzionano con l’Ente pubblico, l’Approvazione del singolo progetto prevederà i limiti e i

parametri di tali costruzioni.

2bis. Le nuove edificazioni di qualsiasi tipo da realizzarsi nella zona dovranno distare almeno 150

metri dagli argini del Fiume Isonzo. e dovranno prevedere misure compensative d'infoltimento

e/o miglioramento della situazione forestale esistente al momento del taglio.

3. E’ ammesso il taglio delle essenze arboree nel rispetto del “Regolamento per la Conservazione

del Patrimonio Arboreo” Approvato nella seduta del Consiglio Comunale di data 28.10.2004 e

sue modifiche ed integrazioni oppure in presenza di un piano forestale di miglioramento

naturalistico e produttivo della particella/e sottoposta a utilizzazione e di contestuali operazioni

compensative d’infoltimento e/o miglioramento della situazione forestale esistente al momento

del taglio.

4. Sono ammessi i movimenti di terra secondo i dettami degli artt.66, 72 e 80 della L.R.52/91 e

s.m.i.

5. Sono ammessi i miglioramenti fondiari di cui all’art.13 della L.R. 38/92 ma solo al fine di

favorire accorpamenti e ricomposizioni fondiarie su ambiti definiti e compatibili con le valenze

ambientali.

Per l’edificio di cui al punto Q), valgono i seguenti parametri:

� altezza massima ml. 5,00

� superficie coperta massima mq 500

� distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m. 5,00

� distanza dalle strade: ml. 20,00

43

Per gli impianti di cui ai punti R) e S) valgono le seguenti prescrizioni:

� Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 29

dicembre 2003, n. 387 possono essere realizzati senza l’approvazione di un piano attuativo

comunale (art.25 Legge Regionale n.5 del 23/02/2007) qualora rispondano ai seguenti

requisiti (art.36 Legge Regionale n.16 del 05/12/2008):

a) fonte idraulica con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 250 KW o inferiore o

uguale a 500 KW qualora l'impianto risulti installato al di sotto del piano di campagna (Sono

compatibili gli impianti a fonte idraulica, anche superiori ai limiti ivi indicati, qualora

abbiano ottenuto pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, finalizzati al

rilascio della concessione a derivare, che abbiano ottenuto autorizzazioni o concessioni

rilasciate dall'Amministrazione regionale).

b) fonte eolica con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 3 KW, con Hmax <

18,00 m da installare su fabbricati esistenti o all’interno delle loro aree di pertinenza;

c) fonte solare fotovoltaica con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 20 KW;

d) fonte biomasse con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 250 KW;

e) gli impianti rientranti nelle tipologie di edilizia libera di cui all'articolo 11 del decreto

legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa

all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva

93/76/CEE),e successive modifiche.

Gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile con potenza superiore a quella indicata

precedentemente possono essere realizzati successivamente all’approvazione di un piano attuativo

comunale (art.25 Legge Regionale n.5 del 23/02/2007).

Per gli edifici di cui al punto T), valgono i seguenti parametri:

� Parcheggi di relazione: min. 80% della superficie utile degli edifici da ricavare nell’area di

pertinenza.

Art.22 ZONA AGRICOLA E6D (di preminente interesse agricolo di decelerazione) 1. Trattasi di zona a prevalente utilizzo agricolo caratterizzata , da una struttura fondiaria compatta

e razionale, derivante da interventi di bonifica, dove l’attività agricola si è sviluppata con criteri

di particolare efficienza e competitività ma caratterizzata dalla presenza nelle vicinanze di

importanti corsi d'acqua che risultano tutelati. Per questo motivo tutti i fabbricati-costruzioni di

cui ai paragrafi seguenti NON POTRANNO essere costruiti ad una distanza inferiore a 150 ml.

dai fiumi tutelati stessi.

2. Nella zona E6/D sono ammesse esclusivamente, oltre alle opere necessarie alla conduzione dei

fondi agricoli, alla loro accessibilità e alla loro irrigazione, le seguenti costruzioni/ampliamenti:

� A) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali quali stalle, magazzini ed annessi

rustici;

� B) Edifici per allevamenti zootecnici “Aziendali” (art.1 del D. lgs 228/2001)

� C) Serre per coltivazioni specializzate;

44

� E) Residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore

agricolo a titolo principale ai sensi della normativa vigente;

� F) Edifici artigianali, complementari all’attività agricola, limitatamente alla

conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli - forestali e all’assistenza delle

macchine agricole;

� G) Edifici commerciali, complementari all’attività agricola, limitatamente alla

commercializzazione dei prodotti del fondo;

� H) Locali per l’agriturismo;

� P) Opere pubbliche e di interesse pubblico

� T) All’interno di strutture edilizie esistenti è ammessa l’attività ricettiva e di ristorazione,

nonché quella commerciale al dettaglio con superficie di vendita fino a 400mq.

� Per gli edifici di cui ai punti A), B), F) e G) valgono i seguenti parametri: � Tutti questi edifici dovranno essere accorpati o costruiti nelle immediate vicinanze delle

strutture esistenti.

� per proprietà fino a 10 ha: Rc = 0,05 mq/mq

� per proprietà oltre i 10 ha: Rc = 0,03 mq/mq

� altezza massima dei nuovi edifici: - in generale ml 8,00

- per gli edifici di cui al punto F) ml 20,00

� altezza massima degli edifici recuperati/ampliati: non superiore alla altezza degli edifici

circostanti/esistenti

� distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00

� distanza degli edifici dai confini dei lotti in caso di ampliamento degli edifici stessi:

regolata dal Codice Civile

� distanza dalle strade: ml 20,00

� Per gli edifici di cui al punto C) valgono i seguenti parametri:

� per proprietà fino a 10 ha: Q = 0,10 mq/mq

� per proprietà oltre i 10 ha: Q = 0,05 mq/mq

� altezza massima dei nuovi edifici ml 5,00

� distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00

� distanza dalle strade: ml 20,00

� Per gli edifici di cui al punto E) ed H) valgono i seguenti parametri:

� Tutti questi edifici dovranno essere accorpati o costruiti nelle immediate vicinanze delle

strutture esistenti.

� per proprietà fino a 10 ha: If = 0,03 mc/mq

� per proprietà oltre i 10 ha: If = 0,02 mc/mq

� altezza massima dei nuovi edifici ml 8,00

� altezza massima degli edifici recuperati/ampliati: non superiore alla altezza degli edifici

circostanti/esistenti

� distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00

� distanza degli edifici dai confini dei lotti in caso di ampliamento degli edifici stessi:

regolata dal Codice Civile

� distanza dalle strade: ml 20,00

� Per gli edifici di cui al punto P), essendo realizzati da Enti Pubblici o Privati che si

convenzionano con l’Ente pubblico, l’Approvazione del singolo progetto prevedrà i limiti e i

parametri di tali costruzioni.

45

2bis. Le nuove edificazioni di qualsiasi tipo da realizzarsi nella zona dovranno distare almeno

150 metri dagli argini del Fiume Isonzo e dovranno prevedere misure compensative

d'infoltimento e/o miglioramento della situazione forestale esistente al momento del taglio.

3. Sono ammessi i movimenti di terra secondo i dettami degli artt.66, 72 e 80 della L.R. 52/91 e

s.m.i.

4. Sono ammessi i miglioramenti fondiari di cui all’art.13 della L.R. 38/92 ma solo al fine di

favorire accorpamenti e ricomposizioni fondiarie su ambiti definiti e compatibili con le valenze

ambientali.

� Per gli edifici di cui al punto T), valgono i seguenti parametri:

� Parcheggi di relazione: min. 80% della superficie utile degli edifici da ricavare nell’area

di pertinenza.

5. E’ ammesso il taglio delle essenze arboree solo nel rispetto del “Regolamento per la

Conservazione del Patrimonio Arboreo” Approvato nella seduta del Consiglio Comunale di data

28.10.2004 e sue modifiche ed integrazioni oppure in presenza di un piano forestale di

miglioramento naturalistico e produttivo della particella/e sottoposta a utilizzazione e di

contestuali operazioni compensative d’infoltimento e/o miglioramento della situazione forestale

esistente al momento del taglio.

6. Nell’area individuata per il “Centro recupero fauna selvatica”, trattandosi di area di interesse

pubblico, è ammessa la realizzazione di recinzioni, fabbricati accessori e quant’altro necessario

per la gestione dell’attività.

Art.23 ZONA AGRICOLA E6A (di preminente interesse agricolo interclusa nell’abitato) 1. Trattasi di zone a prevalente utilizzo agricolo ma ubicate nelle vicinanze dell’abitato o di

infrastrutture esistenti caratterizzate da una struttura fondiaria fortemente frazionata dove è

praticata l’attività agricola.

2. Nella zona E6A sono ammesse esclusivamente, oltre alle opere necessarie alla conduzione dei

fondi agricoli, alla loro accessibilità e alla loro irrigazione, le seguenti costruzioni/ampliamenti:

� C) Serre per coltivazioni specializzate;

� D) Piccoli manufatti rurali per il ricovero di attrezzi per attività agricola a tempo parziale

� E) Residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’ Imprenditore

Agricolo Professionale ai sensi della normativa vigente;

� H) Locali per l’agriturismo;

� P) Opere pubbliche e di interesse pubblico

� Per gli edifici di cui al punto C) valgono i seguenti parametri: � per proprietà fino a 10 ha: Rc = 0,10 mq/mq

� per proprietà oltre i 10 ha: Rc = 0,05 mq/mq

� altezza massima dei nuovi edifici ml 5,00

� distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00

� distanza dalle strade: ml 20,00

� Per gli edifici di cui al punto D) valgono i seguenti parametri: � lotto minimo di proprietà mq 5.000

� altezza massima dei nuovi edifici ml 3,50

46

� volumetria massima mc 60

� distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00

� distanza dalle strade: ml 20,00

� Per gli edifici di cui al punto E) ed H) valgono i seguenti parametri: � per proprietà fino a 10 ha: If = 0,03 mc/mq

� per proprietà oltre i 10 ha: If = 0,02 mc/mq

� altezza massima dei nuovi edifici ml 8,00

� altezza massima degli edifici recuperati/ampliati: non superiore alla altezza degli edifici

circostanti/esistenti

� distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti m 10,00

� distanza degli edifici dai confini dei lotti in caso di ampliamento degli edifici stessi: regolata

dal Codice Civile

� distanza dalle strade: ml 20,00

� Per gli edifici di cui al punto P), essendo realizzati da Enti Pubblici o Privati che si

convenzionano con l’Ente pubblico, l’Approvazione del singolo progetto prevederà i limiti e i

parametri di tali costruzioni.

3. E’ ammesso il taglio delle essenze arboree nel rispetto del “Regolamento per la Conservazione

del Patrimonio Arboreo” Approvato nella seduta del Consiglio Comunale di data 28.10.2004 e

sue modifiche ed integrazioni oppure in presenza di un piano forestale di miglioramento

naturalistico e produttivo della particella/e sottoposta a utilizzazione e di contestuali operazioni

compensative d’infoltimento e/o miglioramento della situazione forestale esistente al momento

del taglio.

4. Sono ammessi i movimenti di terra secondo i dettami degli artt.66, 72 e 80 della L.R. 52/91 e

s.m.i.

5. Sono ammessi i miglioramenti fondiari di cui all’art.13 della L.R. 38/92 ma solo al fine di

favorire accorpamenti e ricomposizioni fondiarie su ambiti definiti e compatibili con le valenze

ambientali.

Art.24 ZONA F4 (di tutela) 1. Trattasi degli ambiti comprensivi dell’intero alveo e di ambiti golenali del fiume Isonzo, nonché

di alcune zone agricole in sinistra Isonzo, del Bosc Grand, della zona case rosse, della parte alta

del canale della Quarantia e di una parte della zona della Boschetta.

2. In attesa del completamento dell’iter del PCS della Riserva Naturale Regionale della Foce

dell’Isonzo e della sua contestuale approvazione definitiva, per questa zona sono ammesse le

seguenti operazioni/costruzioni:

� opere necessarie alla conduzione dei fondi agricoli, alla loro accessibilità e alla loro

irrigazione

� Per gli edifici esistenti presenti sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria con le limitazioni imposte dal presente P.R.G.C. per gli edifici di

valore architettonico - ambientale (numerati e schedati).

� Il taglio delle essenze arboree è ammesso secondo le modalità stabilite dal “Regolamento

per la Conservazione del Patrimonio Arboreo” Approvato nella seduta del Consiglio

Comunale del 28.10.2004 e sue successive modifiche ed integrazioni o in presenza di un

piano di forestale di miglioramento naturalistico e produttivo della particella/e sottoposta a

47

utilizzazione e di contestuali operazioni compensative d’infoltimento e/o miglioramento

della situazione forestale esistente al momento del taglio.

� Al fine di tutelare i prati d'argine, gli ecosistemi complessivi dei corsi d'acqua minori, canali

e fossi, i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione atti alla salvaguardia della

funzionalità idrogeologica degli stessi dovranno prevedere l'obbligo di ripristino ambientale

successivo ai lavori stessi che dovessero comportare danni agli habitat naturali.

� I lavori straordinari di salvaguardia dell’equilibrio idrogeologico fluviale dovranno:

- seguire criteri che riducano al minimo l’impatto della fase di cantiere sugli habitat

naturali, boschivi e di prato in particolare, che andranno ripristinati a regola d’arte al

termine dei lavori;

- seguire in particolare, negli interventi di movimentazione di materiali inerti nell’alveo,

criteri d’intervento basati anche su valutazioni e cautele di natura ecologica (modificato con

D.G.R. n. 185 dd. 2/2/2007); - è ammessa la continuazione delle attività agricole delle superfici coltivate presenti.

2bis. Nelle zone indicate come "a pericolosità geologica elevata P3" e " a pericolosità geologica

molto elevata P4" nella tavola P 5 dal titolo Prescrizioni geologiche e pericolosità idraulica

valgono le Norme del P.A.I. (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) approvato ai sensi e per

gli effetti degli artt.17 e 19 della legge 18.05.1989 n.183, dell'art.1 del D.L. 11.06.1998 n.180

così come convertito con legge 03.08.1998 n.267, degli artt.1 e 1bis del D.L. 12.10.2000 n.279

così come convertito con legge 11.12.2000 n.365 e del D.P.C.M. 29.09.1998 inserite per

chiarezza come allegato in calce alle presenti norme tecniche di attuazione.

2ter. Tutti i progetti da attuarsi all'interno del pSIC "Foce dell'Isonzo - Isola della Cona" e i Piani

Particolareggiati che, anche per vicinanza al sito stesso, possano avere effetti significativi sul

pSIC dovranno ottenere il parere favorevole sulla Relazione di Incidenza.

3. Nella zona F4 sono vietate le seguenti operazioni: � Non sono ammesse nuove costruzioni, comprese le serre per coltivazioni specializzate, i

piccoli manufatti rurali per il ricovero di attrezzi per attività agricola a tempo parziale, le

costruzioni a carattere precario e/o di tipo prefabbricato.

� Non sono ammessi ampliamenti di edifici o manufatti esistenti.

� Non è ammessa l’apertura di nuove cave né il ripristino dell’esercizio di vecchie cave.

� Non è ammesso l’avvio e la conduzione di attività industriali e /o artigianali anche di

lavorazione e/o recupero di inerti.

� Non sono ammesse operazioni artificiali d’interramento delle depressioni golenali allagate

(lanche, stagni di golena), né tutte le operazioni che possano determinarne una diminuzione

della diversità ambientale (aumento della pendenza di sponda, ecc.).

� Non è ammessa la coltivazione di pioppo. Non sono consentite le piantagioni anche

colturali di specie legnose dal forte impatto paesaggistico (aghifoglie, ecc.) o alloctone, in

particolare se con carattere infestante.

� Non è ammesso il cambio di coltura per le superfici a prato naturale, anche se in via di

arbustamento spontaneo. Sulle stesse superfici non sono ammesse operazioni

d’imboschimento o d’arbustamento artificiale.

� Non è ammessa la realizzazione di recinzioni stabili di qualunque tipo, ad esclusione di

quelle temporanee, a difesa delle colture, con pali in legno infissi semplicemente nel terreno

e reti facilmente amovibili.

� Non è ammessa l’apertura di nuove strade campestri, né l’allargamento di quelle esistenti.

Per le strade campestri esistenti è ammessa la normale e semplice manutenzione,

48

� Non è ammessa la libera circolazione dei veicoli a motore ad esclusione dei proprietari e dei

conduttori dei fondi e di quanti autorizzati nei termini di legge o in possesso di specifica

autorizzazione comunale. Sono in ogni caso vietate le attività motoristiche (motocross,

autocross e affini) sia sugli ambiti di greto che in quelli di golena.

� Non sono ammessi impianti fissi di irrigazione a goccia e di subirrigazione.

� E’ vietata l’attività venatoria. Art. 25 Stralciato

Art.26 Stralciato

Art.27 ZONA OMOGENEA H2 (Commerciale di progetto) 1. Trattasi degli ambiti di territorio destinati ad ospitare insediamenti commerciali con superficie

di vendita fino a 1500 mq, anche se nelle more dell’approvazione del Piano comunale di settore

del commercio, nelle zone H2 è vietata la realizzazione di complessi commerciali di cui

all’art.2, comma 1, lett. l) della L.R.29/2005, costituiti da un insieme di più esercizi sia di

vicinato che di media o grande struttura, insediati in un unico o più edifici, funzionalmente o

fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo la cui superficie

complessiva di vendita sia superiore a 1.500mq e la cui prevalente destinazione commerciale

possa essere integrata da servizi all’utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali,

incluse le attività di intrattenimento e svago.

2. La zona è destinata a:

• attività commerciali al dettaglio con Superficie di vendita (SV) fino a 1500 mq per ogni

ambito

• attività commerciali al dettaglio per la vendita dei generi non alimentari a basso impatto di

cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 29/2005 fino ad una superficie massima di

vendita di mq. 1500

• attività di commercio all’ingrosso

• attività artigianali di sevizio per la residenza di 2° categoria (D.M. 05.09.91 Art. 216)

• attività ricettive, di ristorazione e di mescita

• magazzini, depositi, serre e vivai a servizio di “garden center”

• attività di servizio

• uffici e mostre

• residenza per il custode

3. La Zona H2 si attua si attua mediante P.R.P.C. utilizzando i seguenti indici urbanistici ed

edilizi:

RC max: 50% del lotto

H max: 7,50 m

DC min: 5,00 m

DE min: 10,00 m

DS min: 10,00 m da viabilità locale

20,00 m da strada regionale

Parcheggi stanziali e di relazione:

a) Esercizi commerciali al dettaglio, con superficie di vendita inferiore a 400 mq

- min. 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell’esercizio

commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a 200 m di

49

percorso, ridotto al 60% nel caso di esercizi per la vendita dei generi non alimentari a

basso impatto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 29/2005;

b) Esercizi commerciali al dettaglio, con superficie di vendita da 401 mq a 1500 mq

- min. 150% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell’esercizio

commerciale ovvero in aree collocate entro un raggio non superiore a 200 m di

percorso,. ridotto al 60% nel caso di esercizi per la vendita dei generi non alimentari a

basso impatto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 29/2005;

c) Attività di commercio all’ingrosso, depositi e artigianato di servizio:

- min. 25% della superficie utile dell’edificio, reperite nelle aree di pertinenza dello

stesso.

I parcheggi relativi ai precedenti punti a, b e c, i percorsi pedonali, ciclabili od

automobilistici interni alle zone commerciali devono essere di norma alberati; i lotti devono

altresì essere circondati da barriere alberate in funzione paesaggistica e ambientale.

d) Attività direzionali:

Parcheggi stanziali: min. 1 posto macchina/2 addetti

Parcheggi di relazione: min. 80% della superficie utile degli edifici, da ricavare in aree

di pertinenza ovvero in prossimità dell’immobile.

e) Attività alberghiera e di ristorazione:

Parcheggi di relazione: min. 1 posto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima

dell’attività.

4. Sull’ambito contraddistinto con il numero H2/4 sono ammesse esclusivamente attività

commerciali al dettaglio per la vendita dei generi non alimentari a basso impatto di cui

all’articolo 2, comma 1, lettera e) della L.R. 29/2005 fino ad una superficie massima di vendita

di mq. 1500.

5. Nella Zona individuata dalla sigla H2/3 soggetta a P.R.P.C. di progetto n.29, il tracciato della

pista ciclabile è indicativo. Il tracciato definitivo potrà essere individuato in sede di formazione

del piano attuativo.

Art.28 ZONA OMOGENEA H3 (Commerciale esistente)

1. Trattasi di oggetto di Piano Particolareggiato completate quasi totalmente alla data di Adozione

del presente P.R.G.C.

2. In queste zone sono fatti salvi i piani attuativi approvati ed in vigore alla data di adozione del

presente piano che manterranno a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni

tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal P.R.P.C.

3. Sono fatte altresì salve le norme relative alle definizioni urbanistiche e ai metodi di misurazione

(altezze, volumi, distanze ecc) dello strumento urbanistico generale precedente a cui i piani

attuativi stessi fanno riferimento.

4. In riferimento ai P.R.P.C. approvati ed indicati in cartografia con numero, la corrispondenza con

quanto indicato nel vecchio P.R.G.C. è la seguente:

Definizione ora P.R.P.C.numero

50

Ex “Fioretto” via Smareglia 4

Ex “Pieris Gomme” via Battisti 11

5. Nelle more dell’approvazione del Piano comunale di settore del commercio, nelle zone H3 è

vietata la realizzazione di complessi commerciali di cui all’art.2, comma 1, lett. l) della

L.R.29/2005, costituiti da un insieme di più esercizi sia di vicinato che di media o grande

struttura, insediati in un unico o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o

che facciano parte di un unico piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia

superiore a 1.500mq e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da

servizi all’utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di

intrattenimento e svago.

Art.28a ZONA OMOGENEA H3 Re (Ricettiva con strutture esistenti)

1. Trattasi di zone che per allocazione strategica lungo la viabilità principale ben si prestano ad

essere utilizzate per scopi ricettivi.

2. Ogni intervento edilizio dovrà essere preceduto da Piano Attuativo esteso all’ambito delimitato

nelle tavole grafiche. In sede di approvazione del piano attuativo potrà essere disposta la

correzione delle dimensioni del rispettivo ambito, entro il limite del 5% della superficie totale,

fermo restando il dimensionamento dei servizi da cedere e delle volumetrie da realizzare. Le

aree eventualmente escluse dall’ambito acquisiranno la destinazione urbanistica, ad ogni effetto,

delle zone contermini.

3. Negli edifici esistenti all’interno degli ambiti possono essere autorizzati, in assenza di piano

attuativo, interventi di sola manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. La zona individuata dalla sigla H3Re/1 soggetta a P.R.P.C. di progetto n.3, caratterizzata da un

edificio agrituristico esistente potrà essere ampliato secondo le seguenti indicazioni e parametri:

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

� Residenza in misura non superiore a 2 unità immobiliari;

� Direzionale (Uffici) in misura non superiore al 10% della superficie utile dell’edificio

interessato. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno al 60% della

superficie utile interessata.

� Ricettività e Ristorazione in misura non inferiore al 60% della superficie utile degli ’edifici.

In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno al 80% della superficie

utile interessata.;

� Commercio in misura non superiore al 10% della superficie utile dell’edificio. In questo

caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno al 80% della superficie utile

interessata.;

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni di carattere generale:

� Volumetria aggiuntiva rispetto all’esistente mc.4000.

� Altezza degli edifici ampliati non superiore agli edifici esistenti.

� Distanza minima dai confini dei lotti e di proprietà ml. 10,00.

� Distanza minima dalle strade ml. 20,00 o in allineamento con l’edificio esistente.

� Larghezza minima delle strade da cedere ml.10 comprensive di marciapiedi o piste ciclabili.

� Le pareti finestrate dei nuovi edifici dovranno rispettare la distanza minima assoluta pari a

ml 10,00 dalle pareti (finestrate o cieche) di edifici principali preesistenti ed antistanti.

51

� E’ vietata la costruzione di fabbricati accessori staccati dagli edifici principali, essi potranno

essere ammessi solo qualora specificatamente previsti dal piano attuativo con appropriate

soluzioni planivolumetriche.

� Le aree scoperte dovranno essere sistemate a giardino con il collocamento a dimora di alberi

ad alto fusto di essenze autoctone a foglia caduca nella misura di almeno 1/mq.50.

� Il progetto di P.R.P.C. dovrà risolvere i problemi viabilistici derivanti dall'incremento di

traffico dovuto alla realizzazione dell'area stessa con l'esecuzione di ingressi alternativi al

lotto dalla via delle Vigne e la sistemazione dell'ingresso dalla SS.14.

5. La zona individuata dalla sigla H3Re/2 soggetta a P.R.P.C. di progetto n.14 risulta essere la

zona di “Villa Luisa” caratterizzata dalla presenza, oltre che della villa padronale, anche di un

notevole volume di fabbricati ex agricoli che per dimensioni e ubicazione ben si prestano

all’utilizzo quali attività per la ricettività, ristorazione ed il fitness. In tale zona valgono le

seguenti indicazioni e parametri:

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

� Residenza in misura non superiore a 10 unità immobiliari;

� Direzionale (Uffici) in misura non superiore al 10% della superficie utile dell’edificio

interessato. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno al 60% della

superficie utile interessata.

� Artigianato di servizio (estetista, fitness, ecc…..) in misura non superiore al 30% del la

superficie utile dell’edificio. In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati

almeno al 60% della superficie utile interessata.

� Ricettività e Ristorazione in misura non inferiore al 60% della superficie utile degli ’edifici.

In questo caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno al 80% della superficie

utile interessata.;

� Commercio in misura non superiore al 10% della superficie utile dell’edificio. In questo

caso i parcheggi dovranno essere dimensionati almeno al 80% della superficie utile

interessata.;

� Locali di uso pubblico (sale per convegni)

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni di carattere generale:

� Volumetria aggiuntiva rispetto all’esistente condizionata alla realizzazione di strutture di

collegamento fra gli edifici esistenti mc.2000.

� Altezza delle eventuali strutture di collegamento non superiore agli edifici esistenti.

� Distanza minima dai confini dei lotti e di proprietà ml. 10,00.

� Distanza minima dalle strade ml. 20,00.

� Larghezza minima delle strade da cedere ml.10 comprensive di marciapiedi o piste ciclabili.

� Le distanze minime fra pareti finestrate di edifici antistanti dovranno essere pari al

fabbricato più alto e comunque mai minore di 10 ml; la norma si applica anche quando una

sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12

ml

� E’ vietata la costruzione di fabbricati accessori staccati dagli edifici principali, essi potranno

essere ammessi solo qualora specificatamente previsti dal piano attuativo con appropriate

soluzioni planivolumetriche.

� Le aree scoperte dovranno essere sistemate a giardino con il collocamento a dimora di alberi

ad alto fusto di essenze autoctone a foglia caduca nella misura di almeno 1/mq.50.

� Il progetto di P.R.P.C., oltre alla Autorizzazione Paesaggistica, dovrà essere sottoposto, ai

sensi del comma 2 dell'art.5 del DPR 8 settembre 1997 n.357, alla procedura di Valutazione

di Incidenza in relazione al SIC IT 3330005 Foce dell'Isonzo-Isola della Cona (I.5) nonchè

al Parere della Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, energia, mobilità e

52

infrastrutture di trasporto ai sensi dell'art.45 comma 6 della L.R. 52/91. Art.28b ZONA OMOGENEA H3 Rp (Ricettiva con strutture di progetto) 1. Trattasi della zona di Terranova limitrofa al canale Isonzato attualmente già caratterizzata dalla

presenza di locali per la ristorazione, attracchi per imbarcazioni da diporto e Centro per il

Recupero della Fauna Selvatica che per la vicinanza con Grado ben si presta alla destinazione

ricettivo-sportiva e di quella posta ad ovest di Isola Morosini.

2. Sarà possibile prevedere interventi sull’area dell’ambito in piani (stralci) autonomi e funzionali

delle dimensioni minime di 20.000 mq che dovranno rispettare ciascuno le proporzioni

funzionali di seguito imposte per l’intero ambito. Inoltre tale piano attuativo dovrà essere

preceduto da un Master Plan (Piano di riferimento di indirizzo), approvato dal Consiglio

Comunale, comprensivo dell'intero ambito a garanzia della funzionalità e gestibilità dello

stesso, compresa l’indicazione dell’accessibilità.

I Piani Attuativi proposti su aree ricadenti tra quelle classificate P1 a pericolosità idraulica e

geologica moderata saranno corredati da uno specifico studio volto a verificare potenziali

situazioni di pericolo idraulico. In ogni caso è vietata la realizzazione dei vani interrati così

come previsto all’art. 1, comma 6 delle presenti norme.

3. Sugli edifici esistenti classificati come edifici di valore architettonico-ambientale , in assenza di

piano attuativo, saranno possibili gli interventi individuati nelle apposite schede o quelli di

manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Potranno essere altresì autorizzate opere di completamento alla realizzazione degli attracchi

attualmente in costruzione quali la realizzazione del parcheggio di pertinenza e la costruzione di

opere accessorie-tecnologiche al servizio degli attracchi stessi.

5. Il Piano attuativo dovrà prevedere:

� La gestione a tempo indefinito che preveda la realizzazione, il collaudo, la

successiva manutenzione e la proprietà di tutte le aree e relativi servizi, anche di uso

pubblico, in capo al soggetto stesso. Tale obbligo deve essere oggetto della

Convenzione da stipulare fra il Comune e il soggetto proponente.

6. Saranno ammesse le seguenti destinazioni d’uso nelle seguenti proporzioni:

A) Campeggi attrezzati e dry marina di cui all’art.67 della L.R. 2 del 16.01.2002 in misura

non superiore al 40% dell’intera area delimitata dal P.R.P.C. All’interno di tali aree

potranno essere realizzati edifici di servizio che dovranno essere realizzati esclusivamente

con struttura portante e di tamponamento lignea di altezza non superiore a 5 ml;

B) Residenze turistico alberghiere e villaggi albergo a gestione unitaria di cui all’art.64 della L.R. 2 del 16.01.2002, realizzati secondo le norme della bioedilizia (protocollo

ITACA) in misura non superiore al 30 % dell’area delimitata dal P.R.P.C. All’interno di tali

aree la superficie coperta degli edifici non potrà essere superiore al 20% dell’area destinata a

tale uso. Tali edifici non potranno avere più di due piani fuori terra. Almeno il 60% dell’area

dovrà essere destinata a verde attrezzato condominiale e almeno il 20% dovrà essere

destinata a parcheggi di uso pubblico-condominiale;

C) Servizi alla nautica in misura non superiore al 20% dell’area delimitata dal P.R.P.C.

53

All’interno di tali aree i fabbricati non potranno superare il 30% dell’area destinata a tale

uso e dovranno avere altezza massima di 8,00 ml. Almeno il 20% dell’area dovrà essere

destinata a verde attrezzato e le aree per il rimessaggio non potranno superare il 50%

dell’intera area ed essere opportunamente mascherate visivamente;

D) Strutture Ricettive alberghiere di cui all’art.64 della L.R.2 del 16.01.2002, in misura non

superiore al 10% dell’area delimitata dal P.R.P.C. All’interno di tali aree i fabbricati non

potranno superare il 30% dell’area destinata a tale uso e non potranno avere più di tre piani

fuori terra. Almeno il 20% dell’area dovrà essere destinata a verde attrezzato e almeno il

50% dell’area dovrà essere destinata a parcheggio alberato;

1. Valgono inoltre i seguenti parametri:

� Distanza minima dai confini dei lotti e di proprietà ml. 10,00.

� Distanza minima dalle strade ml. 20,00.

� Larghezza minima delle strade da cedere ml.10 comprensive di marciapiedi o piste ciclabili.

� Le distanze minime fra pareti finestrate di edifici antistanti dovranno essere pari al

fabbricato più alto e comunque mai minore di 10 ml.; la norma si applica anche quando una

sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12

ml.

� E’ vietata la costruzione di fabbricati accessori staccati dagli edifici principali, essi potranno

essere ammessi solo qualora specificatamente previsti dal piano attuativo con appropriate

soluzioni planivolumetriche.

� Le aree scoperte dovranno essere sistemate a giardino con il collocamento a dimora di alberi

ad alto fusto di essenze autoctone a foglia caduca nella misura di almeno 1/mq.50. � Il progetto di P.R.P.C., oltre alla Autorizzazione Paesaggistica, dovrà ottenere parere

favorevole sulla Verifica di Significatività relativa al SIC IT3330005 Foce dell’Isonzo-Isola della Cona nonché al Parere della Direzione Centrale Pianificazione Territoriale,

energia, mobilità e infrastrutture di trasporto ai sensi dell'art.45 comma 6 della L.R. 52/91. � Ai fini del miglioramento paesaggistico di questi luoghi, dovrà essere individuata un’area

pari al 10% della superficie di intervento da destinare al ripristino ambientale per rifugio

dell’avifauna, con la messa a dimora di essenze arboreo-arbustive autoctone.

Art.29 ZONA OMOGENEA M1 (Aeroportuale)

1. In tale zona è consentito l'insediamento di tutte le attrezzature edilizie, servizi ed impianti,

connessi con l'esercizio delle attività aeroportuali. Gli interventi sono subordinati alla

formazione di piani attuativi. In tale zona si applica il Codice della Navigazione di cui a R.D.

30.3.1942 N. 327, art. 715, quinto comma.

Art.30 ZONA OMOGENEA O1 (Mista Residenziale – Agricola)

1. Tali zone, inserite nell’abitato, comprendono gli insediamenti esistenti, a carattere misto, ove la

primaria destinazione residenziale è accompagnata e commista ad edifici rurali di servizio

(annessi agricoli, magazzini, stalle ecc.).

2. Nella presente zona sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

� residenza;

� magazzini e depositi agricoli;

� uffici dell’azienda agricola;

54

� locali per attività ricettive del settore agrituristico;

� locali per la vendita e lo spaccio di prodotti agricoli;

locali per la vendita di attrezzi e prodotti per l'agricoltura;

3. L'attività edilizia nella zona è prevista con intervento diretto ed è disciplinata dalle seguenti

norme:

� per edifici di tipo residenziale urbano è ammesso, per esigenze di carattere igienico e

funzionale, un incremento volumetrico non superiore a mc.150 per alloggio, comunque

contenuto entro il 30% del volume preesistente e senza incremento del numero delle unità

immobiliari preesitenti. . L'altezza degli edifici ampliati non potrà superare l'altezza media

degli edifici circostanti e preesistenti. L’ampliamento dovrà rispettare le norme del Codice

Civile. In tutti i casi di ricostruzione o ampliamento di edifici esistenti, sia in senso

orizzontale che verticale, le pareti oggetto di intervento, dovranno rispettare la distanza

minima assoluta di ml. 10 dalle pareti di edifici principali antistanti preesistenti, siano queste

ultime finestrate o non. E’ ammesso inoltre l’aumento delle unità immobiliari, senza

aumenti volumetrici, ma a condizione che l’attività agricola venga dismessa.

� Per edifici di tipo agricolo (annessi rurali, magazzini, stalle) dismessi o meno dall'uso

agricolo, è sempre ammesso il loro recupero all'uso residenziale. Nel caso di utilizzo

agricolo degli stessi non sono ammessi ampliamenti. Nel caso del loro recupero all'uso

residenziale è ammessa la demolizione con ricostruzione dell'edificio.

Art.31 ZONA OMOGENEA O2 (Mista Residenziale – Ricettiva)

1. Tali zone, inserite nell’abitato, comprendono gli insediamenti esistenti, a carattere misto, ove la

primaria destinazione residenziale è accompagnata e commista ad edifici con destinazione

ricettiva di tipo alberghiero (pensioni, affittacamere, alberghi).

2. Nella presente zona sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

� Residenza del proprietario o del custode;

� pensioni, alberghi, affittacamere, ostelli;

� ristoranti;

� sale convegni;

� artigianato di servizio alla persona (estetista, fitness ecc)

� commercio;

L'attività edilizia nella zona è prevista con intervento diretto ed è disciplinata dalle seguenti norme:

� per edifici di tipo residenziale urbano è ammesso, per esigenze di carattere igienico e

funzionale, un incremento volumetrico non superiore a mc.150 per alloggio, comunque

contenuto entro il 30% del volume preesistente e senza incremento del numero delle unità

immobiliari preesistenti. L'altezza degli edifici ampliati non potrà superare l'altezza media degli

edifici circostanti e preesistenti. L’ampliamento dovrà rispettare le norme del Codice Civile. In

tutti i casi di ricostruzione o ampliamento di edifici esistenti, sia in senso orizzontale che

verticale, le pareti oggetto di intervento, dovranno rispettare la distanza minima assoluta di ml.

10 dalle pareti di edifici principali antistanti preesistenti, siano queste ultime finestrate o non. E’

ammesso inoltre l’aumento delle unità immobiliari, senza aumenti volumetrici, ma a condizione

che l’attività ricettiva venga dismessa.

� per edifici di tipo ricettivo è ammesso, per esigenze di carattere igienico e funzionale, un

55

incremento volumetrico non superiore a 300 mc e comunque non superiore al 50% del volume

preesistente e senza superare l'indice di fabbricabilità fondiario pari a If = 3,00 mc./mq.

L'altezza degli edifici non potrà superare quella degli edifici circostanti e preesistenti.

L’ampliamento dovrà rispettare le norme del Codice Civile. In tutti i casi di ricostruzione o

ampliamento di edifici esistenti, sia in senso orizzontale che verticale, le pareti oggetto di

intervento, dovranno rispettare la distanza minima assoluta di ml. 10 dalle pareti di edifici

principali antistanti preesistenti, siano queste ultime finestrate o non. Nell'area di pertinenza

degli edifici ricettivi o anche in un'area limitrofa, dovrà essere assicurato almeno un posto

macchina per ogni camera. Nel caso di utilizzo commerciale dell’edificio dovranno essere

realizzati parcheggi in misura non inferiore a quanto stabilito dall'art.22 del D.P.G.R.

n.0138/Pres del 21.05.2003.

� All’interno della zona O2/3 di Pieris via Tevere, in caso di interventi edilizi che eccedano

la manutenzione straordinaria, gli stessi dovranno essere preceduti dalla sottoscrizione da

parte dei proprietari dello stesso, all’atto di rilascio delle concessioni edilizie relative, di un

atto unilaterale d’obbligo nel quale si impegneranno alla cessione dell’area indicata con

apposita campitura necessaria alla realizzazione del parcheggio per un totale di mq.1.000.

Le Concessioni Edilizie relative risulteranno non onerose per la quota afferente gli oneri di

urbanizzazione primaria e secondaria.

Art.32 ZONA OMOGENEA P (ferroviaria)

1. Tale zona è destinata alle attività e alle funzioni strettamente attinenti e di competenza dell'Ente

ferroviario preposto, e regolata dalla legislazione di settore.

Art.33 AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE.

1. Comprendono le aree e gli edifici destinati dal Piano ai servizi e alle attrezzature di interesse

collettivo,

2. Le aree per servizi e attrezzature collettive sono destinate a edifici e impianti pubblici, realizzati

da Enti Pubblici, ovvero realizzati da privati con l'obbligo di una convenzione che definisca i

loro rapporti con l'Amministrazione Comunale e che stabilisca le norme che assicurano l'uso

pubblico delle attrezzature e le modalità di gestione. Conseguentemente tali aree non

possiedono una specifica indicazione di volumetria assentibile che, quindi, andrà definita di

volta in volta in accordo con l’Amministrazione.

3. L'attuazione delle aree per servizi e attrezzature collettive è subordinata alla predisposizione di

un progetto unitario e complessivo riferito alla completa estensione dell'area come individuata

dalle planimetrie di P.R.G.C. salvo diverse indicazioni specifiche.

4. I nuovi edifici, salvo diversa specifica indicazione, dovranno distare almeno ml. 5,00 dai confini

fondiari dell'area di pertinenza. In caso di ampliamenti tale distanza potrà essere ridotta fino ai

limiti consentiti dal Codice Civile.

5. Area a Parcheggio su zona : è l’area destinata a parcheggio o alla circolazione individuata con

apposita campitura che individua schematicamente una possibile soluzione fisica alla

realizzazione della stessa. Le esatte quantità metriche sono individuate all’interno della

normativa delle zone interessate, la rappresentazione grafica, conseguentemente non risulta

vincolante.

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6. Area a Verde su zona : è l’area destinata a Verde Pubblico individuata con apposita campitura

che individua schematicamente una possibile soluzione fisica alla realizzazione della stessa. Le

esatte quantità metriche sono individuate all’interno della normativa delle zone interessate, la

rappresentazione grafica, conseguentemente non risulta vincolante.

7. I servizi individuati dal presente piano sono: Viabilità e trasporti: P Parcheggi per la residenza. Nelle aree per parcheggi per la residenza possono essere

realizzati, oltre ai parcheggi a raso scoperti, anche parcheggi a raso alberati e non anche coperti. Nel

caso di coperture le stesse dovranno rispettare le Norme di Codice Civile per quanto riguarda le

distanze dai confini.

A Fermata Autobus. Potranno essere realizzate sulle aree stesse pensiline coperte di altezza

massima 4,00 ml. Le stesse dovranno rispettare le Norme di Codice Civile per quanto riguarda le

distanze dai confini

Culto e vita associativa: BIB Biblioteca.

CCS Centro civico e sociale.

CHI Culto Nelle aree destinate a edifici per il culto è ammessa anche la costruzione di alloggi

per il personale ecclesiastico

EDD Uffici Amministrativi

CC Carabinieri. Potranno essere concessi ampliamenti dei fabbricati esistenti in misura non

superiore al 30% della volumetria del fabbricato esistente. L’ampliamento dovrà essere realizzato in

aderenza al fabbricato esistente e non superare l’altezza dello stesso. L’ampliamento stesso dovrà

rispettare le Norme di Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini.

Istruzione NID Asilo Nido

SMA Scuola Materna

SEL Scuola Elementare

SMI Scuola Media Inferiore

Assistenza e Sanità AG Centro di Aggregazione Giovanile .L’intervento è diretto.

AA Assistenza Anziani. La realizzazione di Case di Riposo risulta condizionata alla preventiva

approvazione di P.R.P.C. comprendenti l’intera pertinenza.

SD Struttura Residenziale per Disabili

CT Centro Diurno per Tossicodipendenti

CIM Cimitero

Verde e Tempo Libero NEV Nucleo Elementare di Verde. Le aree per nucleo elementare di verde al servizio delle

abitazioni, quelle per gioco bambini e quelle per verde di quartiere sono inedificabili. Sono

consentite esclusivamente le attrezzature destinate al gioco con relativi servizi, chioschi e tettoie di

altezza utile interna non superiore a ml. 3,00 e con superficie coperta massima pari a 20 mq.

SPO Sport e spettacoli all’Aperto. Le aree destinate allo sport sono adibite alla costruzione di

attrezzature ed impianti sportivi in genere. Le aree libere dovranno essere mantenute a verde ed

alberate. Dovranno essere assicurate aree per parcheggi in ragione del 30% della superficie del

Servizio. Nell’area destinata allo sport, adiacente al campo sportivo comunale di San Canzian

d’Isonzo, sono altresì consentite destinazioni d’uso e relative costruzioni per attività e

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manifestazioni ricreative all’aperto e stagionali quali chioschi di mescita di cibi e bevande, nonchè

strutture coperte per attività culturali (riunioni, musica, teatro), tutti a struttura prefabbricata e

amovibile in acciaio con tamponamenti e coperture in pannelli prefabbricati e/o di legno

CRF Centro di Recupero Fauna Selvatica.

Servizi Tecnologici IT Antenne per la telefonia mobile. Nuovi impianti per la telefonia dovranno essere realizzati

nelle apposite aree indicate in cartografia o all’interno di aree di proprietà pubblica. Non potranno

comunque essere realizzati ad una distanza di almeno 200 metri da scuole ed altri locali e spazi

pubblici che prevedono la possibilità di presenza continuativa di persone per più di 4 ore/giorno

consecutive;

AC Acquedotto

MAG Gas, Elettricità, Magazzino

DIS Distributore di Carburante. Sarà possibile realizzare edifici e pensiline di altezza non

superiore a 6 ml. che dovranno distare almeno 10 ml. dalle strade e dai confini di proprietà. Sarà

possibile realizzare manufatti tecnologici (lavaggi chiusi, cabine ecc) di altezza non superiore a 3,50

ml. a distanza di 10 ml. dalle strade e 5,00 ml. dai confini di proprietà.

ART. 33 bis- AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE PRIVATE DI USO PUBBLICO

1. Il Piano riconosce le attrezzature ippico sportive .esistenti razionalizzandole e completandone il

disegno, la dotazione e le connessioni.

2. La zona è destinata a strutture per attività ippico sportive, compresi i volumi di supporto

(ricovero animali, depositi, club house, arredi per ostacoli, etc.), oltre a strutture per lo

svolgimento dell’attività al coperto.

3. Tale zona si attua per intervento diretto.

Gli interventi ammessi sono:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria

2. risanamento conservativo

3. ristrutturazione edilizia

4. ampliamento

5. nuova costruzione

4. E’ consentito un incremento del volume esistente max del 50% per le strutture per il

ricovero animali e delle strutture di servizio e supporto nel rispetto dei seguenti parametri

H max: non maggiore dell’esistente

DC min: 20,00m;

DS min: 20.00 m

Art.34 VIABILITA’ (carraia e ciclabile)

1. Sono le aree destinate alla viabilità veicolare, ciclabile e pedonale sia attuale che di progetto.

2. Esse comprendono le carreggiate, i marciapiedi, le piste di accelerazione e decelerazione, le banchine,i

fossi ed altri spazi laterali connessi con il corpo stradale, le aiuole spartitraffico, nonché le aree di

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prevedibile occupazione per la realizzazione dì nuove strade o per l'allargamento e il

potenziamento di quelle esistenti. I limiti di tali zone potranno venir modificati con provvedimento

del Sindaco, in relazione alla progettazione di nuove opere stradali, nonché in conseguenza dì nuove

sopravvenute esigenze di adeguamento della viabilità esistente.

3. La costruzione di nuove recinzioni o il rifacimento di quelle esistenti in aree destinate ad allargamenti stradali saranno vietate anche in assenza di progetto specifico finanziato. L’Ufficio

Tecnico, di concerto con il Comando di Polizia Urbana disporrà l’arretramento di tali recinzioni secondo

i dettami del Codice della Strada.

4. All'interno delle aree non è consentita la realizzazione o il deposito di alcun manufatto che possa in

qualche modo essere di ostacolo alla circolazione, salvo le attrezzature per la segnaletica, nelle forme

e tipi indicati nel Codice della Strada.

5. Gli accessi carrai, gli incroci e gli altri manufatti a corredo della viabilità dovranno essere conformi

alle norme del Codice della Strada.

6. I percorsi ciclo pedonali indicati potranno essere asfaltati o meno anche quando attraversano

zone agricole.

7. Nell'attrezzatura degli itinerari pedonali turistici è compresa la posa in opera, negli appositi

spazi, di tabelle segnaletiche, panchine, tavoli da pic-nic, ripari ecc. Gli itinerari pedonali urbani

dovranno essere attrezzati con segnaletica, sono ammessi attraversamenti pedonali anche a due livelli,

porticati o coperti con pensiline

8. Il presente Piano prevede lo schema generale di massima della rete di piste ciclabili, esso potrà

essere integrato da apposito strumento attuativo da approvarsi ai sensi di legge che preveda la precisa

localizzazione e le modalità di realizzazione dei percorsi ciclabili.

9. I progetti riguardanti l'incrocio (rotonda) di Villa Luisa, il ponte sull'Isonzato in località

Palazzato ed ogni altro progetto di attraversamento della rete dei canali esistenti dovrà:

� ricorrere a tecniche di ingegneria naturalistica, senza escludere, però, l'impiego di pietrame,

calcestruzzo e di altri materiali, laddove sia documentata la loro necessità dal punto di vista

idraulico e sia accompagnata da adeguate opere di mimetizzazione; tenendo conto che la

scelta tra le alternative possibili dovrà essere quella che più si armonizza con l'ambiente

naturale;

� seguire criteri che riducano al minimo l'impatto della fase di cantiere sugli habitat naturali,

boschivi e di prato in particolare, che andranno ripristinati a regola d'arte al termine dei

lavori;

� seguire, in particolare negli interventi di movimentazione di materiali inerti nell'alveo, criteri

d'intervento basati anche su valutazioni e cautele di natura ecologica.

Art.35 FASCE DI RISPETTO

1. Nelle zone di rispetto laterali alle strade, alle ferrovie, ai cimiteri, agli impianti di depurazione, ai

corsi d'acqua, nonché nelle zone asservite per la costruzione di reti energetiche, anche se non

indicate nelle tavole grafiche del Piano, devono essere rispettate le norme fissate dalle

disposizioni statali e/o regionali in materia. In tali zone è vietata la realizzazione di manufatti di

qualsiasi genere, all’ infuori di opere di recinzione delle proprietà, con l'osservanza delle modalità

prescritte dagli Enti competenti. Negli edifici esistenti sono consentiti interventi di rilevanza edilizia,

come descritti negli articoli da 68 a 72 della L.R. 52/91, a condizione che non modifichino la sagoma

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esterna degli edifici stessi. La capacità edificatoria delle aree situate all'interno delle zone di rispetto

può essere trasferita sui terreni retrostanti, purché appartenenti alla medesima proprietà, ferma

rimanendo l'osservanza dei limiti e distacchi stabiliti per le zone di appartenenza. Sono sempre

ammessi gli interventi di demolizione; in tali casi è consentito il riuso della volumetria demolita

per la costruzione, in zona retrostante, degli edifici ivi ammessi, nel rispetto della normativa di

zona ed in deroga ai soli indici di fabbricabilità ed ai rapporti di copertura previsti.

� Fasce di Rispetto Stradale: . Entro tali fasce di rispetto è vietato ogni tipo di edificazione

(nuovi edifici, ampliamenti di edifici esistenti ecc.) con l'eccezione di:

� parcheggi scoperti;

� distributori di carburanti con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti

della strada;

� cabine di distribuzione elettrica;

� sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;

� reti idriche;

� reti fognanti;

� canalizzazioni irrigue e fossi di drenaggio;

� pozzi;

� metanodotti, gasdotti ecc;

� recinzioni in muratura o in rete metallica di altezza non superiore a ml. 1,80 con le

limitazioni di cui sopra;

� strade a servizio dell'edificazione che si sviluppa fuori della fascia di rispetto stradale ,

strade di raccordo dei vari sbocchi viari, strade a servizio delle opere consentite in detta

fascia.

� Fasce di rispetto cimiteriale: Entro le fasce di rispetto cimiteriali indicate dal presente

piano, è vietato costruire o ricostruire nuovi edifici, ovvero ampliare quelli preesistenti.

E' ammessa esclusivamente la costruzione di strade, parcheggi, impianti a rete e impianti

per la telefonia mobile.

� Linea elettrodotto e fascia energetica: La linea elettrodotto e fascia energetica indicata

graficamente all’altezza delle stalle dell’Azienda Bennati dovrà essere utilizzata dalla

società di distribuzione della energia elettrica anche per futuri potenziamenti, costruzioni di

linee elettriche ad alta tensione. In tutte le altre zone omogenee, dalle infrastrutture

energetiche (oleodotti, metanodotti, linee elettriche, ecc.) devono essere rispettate per le

costruzioni le distanze stabilite dalle singole norme di settore.

� Fasce di rispetto ferroviario: Le fasce di rispetto ferroviarie nel presente piano hanno

ampiezza pari a ml. 30,00 (D.P.R. N. 753/80). Tale distanza è computata a partire dalla

rotaia più esterna. Entro tali fasce è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o

manufatti di qualsiasi specie. Depositi di pietre o di altri materiali devono distare almeno ml.

6,00 (misurati in proiezione orizzontale) dalla più vicina rotaia, e ml. 2,00 dal ciglio degli

sterri o dal piede dei riporti quando questi depositi si elevino al di sopra del livello della

rotaia. Depositi di materiali combustibili devono distare almeno ml. 20,00 dalla più vicina

rotaia. Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e

le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dall'Ente Ferrovie

dello Stato, riduzioni alle distanze di cui ai commi precedenti.

� Fasce di rispetto dai corsi d’acqua: Dai corsi d'acqua pubblici dovranno essere osservate, per

le costruzioni, e le piantagioni adeguate distanze di rispetto:

� ml. 10,00 dai canali di bonifica, per le costruzioni e movimenti di terra e ml. 4,00 per le

60

piantagioni.

� ml. 5,00 dai canali di irrigazione pubblici di proprietà del Consorzio di Bonifica, per le

costruzioni ed i movimenti di terra.

� sono ammesse distanze inferiori a quella sopra descritta ai punti precedenti su parere

favorevole del Consorzio di Bonifica.

� Fascia di rispetto pozzo: Dal pozzi di emungimento dovrà essere mantenuta una distanza di

ml. 200 per le nuove costruzioni. Saranno inoltre vietate tutte le attività incompatibili con

l’obiettivo di cui sopra ed in particolare:

� Dispersione o immissione in pozzi di reflui, fanghi e liquami anche se depurati.

� Accumulo di concimi organici.

� Realizzazione di nuove aree cimiteriali.

� Spargimento di pesticidi e fertilizzanti.

� Apertura di cave.

� Discariche di qualsiasi tipo.

� Stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze pericolose.

� Centri di raccolta, rottamazione di autoveicoli.

� Impianti di trattamento rifiuti.

� Fascia di rispetto da allevamenti esistenti: Non sono ammesse nuove zone residenziali a

distanza inferiore a trecento metri da insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50

UBA. Sono consentite, previo parere favorevole dell’Azienda per i Servizi Sanitari, le

Variazioni agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano l’ampliamento delle zone

omogenee A e B, poste a distanza inferiore a trecento metri da insediamenti zootecnici di

consistenza superiore a 50 UBA (Unità Bovino Adulto), qualora i centri abitati medesimi

risultino totalmente interclusi nella loro espansione dal vincolo di rispetto.

Art.36 ZONA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

1. Le aree indicate con apposita campitura nel presente P.R.G.C. sono aree nelle quali

presumibilmente potrebbero ritrovarsi reperti archeologici di età romana.

2. Tali aree sono edificabili, ove indicato, subordinatamente all’ ottenimento da parte dei

proprietari dello stesso, all’atto di rilascio delle concessioni edilizie relative, di parere vincolante

della Soprintendenza ai Beni Architettonici al fine di preservare e valorizzare eventuali

ritrovamenti di reperti archeologici.

3. Le rimanenti aree sono inedificabili; i soli interventi ammessi sono quelli necessari alla

salvaguardia dei reperti archeologici, alla esecuzione degli scavi e all’uso agricolo del suolo con

le seguenti limitazioni:.

� Non sono ammesse nuove costruzioni, comprese le serre per coltivazioni specializzate, i

piccoli manufatti rurali per il ricovero di attrezzi per attività agricola a tempo parziale, le

costruzioni a carattere precario e/o di tipo prefabbricato.

� Non è ammessa l’apertura di nuove cave né il ripristino dell’esercizio di vecchie cave.

� Non sono ammesse le nuove coltivazioni di pioppo ibrido negli ambiti coltivati, anche se

di avvicendamento con impianti dello stesso tipo.

� Non è ammessa la realizzazione di recinzioni stabili di qualunque tipo, ad esclusione di

quelle temporanee, a difesa delle colture, con pali in legno infissi semplicemente nel

terreno e reti facilmente amovibili.

� Non è ammessa l’apertura di nuove strade campestri, né l’allargamento di quelle

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esistenti. Per le strade campestri esistenti è ammessa la normale e semplice

manutenzione,

� Non è ammessa la costruzione di fossi e scoline,

� Non sono ammessi impianti fissi di irrigazione a goccia e di subirrigazione.

Art.37 BORGHI RURALI

1. Trattasi di aree caratterizzate dalla presenza di nuclei abitativi/aziendali di antico impianto che

racchiudono al loro interno edifici di valore architettonico ambientale.

2. I nuovi interventi che gli Imprenditori Agricoli, o chiunque ne abbia titolo, proporranno

dovranno necessariamente essere ricompresi in questa perimetrazione con riguardo alle

caratteristiche tipologiche dell’intervento. A tale scopo dovrà essere prodotto un rilievo

fotografico dettagliato degli edifici presenti.

Art.38 EDIFICI DI VALORE ARCHITETTONICO-AMBIENTALE

1. Sono edifici che per le loro caratteristiche tipologiche o per la loro ubicazione risultano essere la

“memoria” dell’edificato storico del Comune di S. Canzian d’Isonzo. Gli interventi edilizi,

salvo alcune particolarità specificate nelle schede, sono soggette a tre gradi di libertà esecutiva

che qui si riassumono e che nell’apposito elaborato vengono riferiti al singolo edificio.

Nel caso in cui l'edificio cartografato appartenga a più proprietari il primo interessato ad

intervenire dovrà predisporre un progetto esteso all'intero edificio, tale progetto sarà concordato

e controfirmato per accettazione dai proprietari delle restanti parti i quali si impegneranno a loro

volta ad intervenire con le medesime modalità.

� Grado di protezione 0: Tutti gli interventi ammissibili da eseguirsi sull’edificio e sulla

pertinenza dello stesso anche di manutenzione straordinaria saranno soggetti a preventivo

atto Autorizzativo - Concessorio da parte dell’Amministrazione Comunale. Sono ammessi

interventi di restauro e conservazione tipologica con aumento del numero delle unità

immobiliari ed eventuale cambio di destinazione d’uso in altro compatibile. Dovranno

essere eliminati gli elementi estranei all’organismo edilizio. Eventuali fabbricati accessori

presenti sul lotto, se precedentemente autorizzati, potranno essere recuperati e resi

compatibili tipologicamente ed architettonicamente al fabbricato principale. Ogni tipo di

intervento dovrà rispettare le originarie caratteristiche costruttive ed architettoniche

dell’edificio con particolare riguardo ai materiali utilizzati e alle dimensioni delle forometrie

presenti.

� Grado di protezione 1: Tutti gli interventi ammissibili da eseguirsi sull’edificio e sulla

pertinenza dello stesso anche di manutenzione straordinaria saranno soggetti a preventivo

atto Autorizzativo - Concessorio da parte dell’Amministrazione Comunale. Sono ammessi

interventi di restauro e conservazione tipologica con aumento del numero delle unità

immobiliari ed eventuale cambio di destinazione d’uso in altro compatibile. Dovranno

essere eliminati gli elementi estranei all’organismo edilizio. Eventuali fabbricati accessori

presenti sul lotto, se precedentemente autorizzati, potranno essere recuperati e resi

compatibili tipologicamente ed architettonicamente al fabbricato principale. E’ ammessa

esclusivamente la realizzazione di porticati-pergolati con struttura portante lignea o in ferro

battuto addossati al fabbricato principale o a quelli accessori. Tali porticati-pergolati non

potranno superare il 10% della superficie coperta del fabbricato a cui si addosseranno. Ogni

62

tipo di intervento dovrà rispettare le originarie caratteristiche costruttive ed architettoniche

dell’edificio con particolare riguardo ai materiali utilizzati e alle dimensioni delle forometrie

presenti.

� Grado di protezione 2: Tutti gli interventi ammissibili da eseguirsi sull’edificio e sulla

pertinenza dello stesso, anche di manutenzione straordinaria, saranno soggetti a preventivo

atto Autorizzativo - Concessorio da parte dell’Amministrazione Comunale. Sono ammessi

interventi di ristrutturazione edilizia con aumento del numero delle unità immobiliari ed

eventuale cambio di destinazione d’uso in altro compatibile. Dovranno essere eliminati gli

elementi estranei all’organismo edilizio. Eventuali fabbricati accessori presenti sul lotto, se

precedentemente autorizzati, potranno essere recuperati e resi compatibili tipologicamente

ed architettonicamente al fabbricato principale. Ogni tipo di intervento dovrà rispettare le

originarie caratteristiche architettoniche dell’edificio con particolare riguardo alle

dimensioni delle forometrie presenti. E’ ammessa la realizzazione di porticati-pergolati con

struttura portante lignea o in ferro battuto addossati al fabbricato principale o a quelli

accessori. Tali porticati-pergolati non potranno superare il 10% della superficie coperta del

fabbricato a cui si addosseranno. E’ ammesso, inoltre, per esigenze di carattere igienico,

l’ampliamento dell’edificio principale al fine di realizzare i servizi igienici mancanti in

misura non superiore a 60 mc per alloggio esistente.

Art.39 ALBERATURE ESISTENTI/DI PROGETTO

1. In cartografia sono indicate le alberature singole e i filari di essenze arboree da mantenere. Sono

inoltre indicati schematicamente i filari che si dovrebbero reimpiantare in quanto facenti parte di

un sistema agricolo - paesaggistico ormai perduto che l’Amministrazione Comunale intende

ripristinare. Per quanto riguarda il territorio a valle della SP Monfalcone - Grado (Terranova) il

reimpianto dovrà essere accompagnato da un progetto che dovrà ottenere il parere favorevole

del Servizio VIA in quanto la creazione di alberature in ambiti agrari attualmente privi di

ostacoli visivi potrebbe scoraggiare la frequentazione degli stessi da parte di diversi uccelli

migratori che gravitano sul SIC e territori circostanti.

2. Gli interventi sulle alberature esistenti sono più correttamente indicati nel Regolamento per la

Conservazione del Patrimonio Arboreo di cui l’Amministrazione si è dotata. Tale Regolamento

ha lo scopo di dettare norme atte alla conservazione del patrimonio arboreo nell’ambito

territoriale di pertinenza. Sommariamente si può così riassumere:

3. Il taglio delle piante dovrà essere preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale.

Nell’ambito territoriale della Riserva Foce dell’Isonzo, il taglio risulta soggetto a specifica

Autorizzazione che andrà richiesta all’Organo Gestore della Riserva. In attesa della definitiva

approvazione del P.C.S., l’Autorizzazione dovrà essere richiesta al Corpo Forestale Regionale.

Il taglio nella E4 del P.R.G.C. (boschi e boschette) è soggetto a specifica Autorizzazione, da

indirizzare all’Amministrazione Comunale.

4. Nella realizzazione di filari di nuovo impianto dovranno essere utilizzate le seguenti essenze:

Acer campestre s.l. acero campestre

Acer pseudoplatanus acero di monte

Alnus glutinosa ontano nero

Fraxinus ornus/ornus orniello

Fraxinus angustifolia/oxycarpa frassino meridionale

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Fraxinus excelsior/excelsior frassino maggiore

Populus alba pioppo bianco

Populus x canescens pioppo canescente

Populus nigra/nigra pioppo nero

Prunus avium/avium ciliegio selvatico

Quercus robur/robur farnia

Salix alba/alba salice bianco

Tilia cordata tiglio selvatico

Ulmus minor/minor olmo campestre

Ulmus glabra olmo montano

Art.40 ATTRACCHI

1. Esclusivamente nelle localizzazioni graficamente individuate nella planimetria di zonizzazione

del P.R.G. lungo il canale Isonzato, sono consentiti ormeggi per imbarcazioni da diporto che

rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di navigazione fluviale. Tali

ormeggi, costruiti da paiolato ligneo su struttura metallica mascherata da tavole in legno,

saranno ancorati su struttura galleggiante in calcestruzzo alleggerito. I galleggianti saranno

mantenuti in posizione da golfari metallici scorrevoli su pali in legno infissi al fondale. Le

passerelle di collegamento con la terraferma dovranno avere struttura portante metallica

mascherata da tavole in legno. Sarà possibile,inoltre, separare le singole imbarcazioni solo con

elementi galleggianti (fingers). Sarà inoltre permessa la costruzione di opere accessorie quali

scale di risalita dell’argine, rampe per eliminare barriere architettoniche, impianti tecnici e loro

ripari.

2. Gli ormeggi graficamente individuati dal P.R.G. lungo il canale Isonzato, dovranno essere

realizzati predisponendo un progetto unitario per ogni tratto di sponda interessato. Il progetto

dovrà prevedere uno spazio di sosta autoveicoli pari ad un posto auto per ogni imbarcazione di

cui si prevede l’ormeggio. Il parcheggio relativo dovrà essere realizzato nelle immediate

vicinanze, avere fondo drenante ed essere alberato.

3. I progetti di costruzione di nuovi attracchi dovranno privilegiare le soluzioni ecologicamente più

compatibili, che prospettino il maggior livello di salvaguardia possibile dei canneti umidi e/o

delle praterie umide (tra acqua libera e versante interno dell’argine) e dei prati d’argine

eventualmente presenti, escludendo operazioni di interramento dei primi e di eccessiva

pavimentazione dei secondi. E' vietato lo smaltimento in loco di eventuali fanghi di dragaggio.

Art.41 FIUME ISONZO ED ALTRI CORSI D’ACQUA

1. I tracciati dei corsi d'acqua esistenti sul territorio, ancorché intubati o interrati, non devono

essere manomessi.

2. Per le aree del Fiume Isonzo valgono le norme della zona F4.

3. Non è consentito alterare in modo sostanziate il sistema principale, di raccolta e scorrimento

delle acque superficiali con spostamenti o riduzione dell'alveo che non riguardino tratti limitati e

marginali e non siano debitamente giustificati da esigenze di natura idraulica o dalla necessità dì

dare continuità alla rete viaria principale o campestre.

4. Per i corsi d'acqua esistenti dovrà essere garantita la conservazione della vegetazione ripariale

esistente e, in caso di interventi sul corso d'acqua stesso deve essere prevista, nei tratti scoperti

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la piantumazione con essenze arboree e/o arbustive autoctone su almeno un lato del corso

d'acqua. Per gli interventi sui corsi d’acqua compresi nell'elenco delle acque pubbliche, ogni

intervento di trasformazione richiede la predisposizione dì un apposito progetto di intervento

redatto da un professionista abilitato e competente per le specifiche materie trattate, in relazione

alla natura degli interventi previsti. Tale progetto dovrà essere redatto nel rispetto dei criteri

indicati al punto 5 della VII circolare esplicativa alla L.R. 52/91 e completo della

documentazione ivi richiesta per ogni specifica tipologia di intervento. Sulle sponde dei fiumi,

canali e degli specchi d'acqua è vietato qualsiasi intervento che non sia giustificato da esigenze

di sicurezza, di pulizia, di manutenzione colturale, di salvaguardia ambientale o di

rinaturalizzazione.

5. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua canalizzati e dei fossi

principali, anche se necessari alla salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico del territorio,

dovranno basarsi su criteri d'intervento comprensivi anche di valutazioni e cautele di natura

ecologica; gli eventuali danni ambientali prodotti dal cantiere di lavoro dovranno essere risanati

a regola d'arte al termine dei lavori.

Art. 42 - DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA

1 La zonizzazione del P.R.G.C. comprende edifici che, per le mutate strategie pianificatorie e per

le diverse possibilità normative, risultano in contrasto con le norme della zona di appartenenza.

2. Laddove già non diversamente normati nelle specifiche zone, sugli edifici esistenti sono

ammessi, con intervento diretto, le opere di manutenzione, ristrutturazione edilizia - senza

demolizione con ricostruzione solo per il fabbricato principale – di demolizione degli annessi

pertinenziali e di ampliamento nei seguenti limiti.

2.1. Per edifici ad uso residenziale è consentito un incremento “una tantum” della superficie

coperta non superiore al 30% di quella esistente fino a max 50 mq per realizzare tettoie e

accessori alla residenza e un incremento non superiore al 30% della volumetria

residenziale esistente fino a max 250 mc per realizzare volumi integrativi.

Il volume degli annessi pertinenziali della residenza, in caso di demolizione, può essere

recuperato per l’ampliamento del fabbricato principale in aggiunta all’incremento “una

tantum”, con possibilità di ricavare una ulteriore unità immobiliare abitativa.

2.2 Per edifici ad uso non residenziale è ammesso un ampliamento non superiore al 20% della

superficie coperta esistente precisando che non è consentito incrementare la superficie

destinata a stalla e quella produttiva di attività industriali ed artigianali.

Sono consentiti tutti gli interventi atti ad adeguare gli impianti alle norme, ad abbattere la

propagazione degli odori ed a migliorare l’impatto ambientale, alla necessità di

razionalizzare processi produttivi.

In generale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- edificazione in aderenza al fabbricato principale, nel rispetto del distacco dai confini

secondo codice civile, da altri edifici non inferiore a 10,00 m e da strade non

meno di 5,00 m o secondo limite di rispetto, se superiore;

- altezza non superiore a quella dell’edificio esistente più alto;

- mantenimento delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell’edificio

esistente;

- mantenimento delle caratteristiche ambientali circostanti.

Il progetto dovrà contenere un’esaustiva documentazione fotografica dell’esterno

dell’edificio oggetto dell’intervento e dell’intorno, oltre agli elaborati grafici prescritti, per

consentire una valutazione oggettiva adeguata.

65

In particolare l’ampliamento “una tantum” per edifici ad uso non residenziale è concesso a

condizione che:

1. l’ampliamento sia motivato dalla necessità di razionalizzare processi produttivi;

2. che siano rispettate le norme in materia di difesa ambientale;

3. non esistano, soprattutto entro zone residenziali, particolari esigenze di

salvaguardia della viabilità e dell’ambiente che rendano incompatibile

l’ampliamento e, in generale, il potenziamento dell’attività impropria.

2.3 E’ ammessa la realizzazione di pertinenze di edifici esistenti, bussole, verande e depositi

attrezzi nei limiti di 20 mc e di manufatti che non comportano volumetria destinati ad

arredi da giardino e terrazzo, barbecue e tettoie nei limiti di 20 mq.

La realizzazione di tali manufatti non concorre al calcolo della superficie edificabile

sull’area oggetto di intervento, mentre per quanto riguarda il rispetto delle distanze dai

Confini (DC) e del distacco tra fabbricati (DE) valgono le norme del Codice Civile.

Per quanto riguarda il distacco tra fabbricati, la minor distanza consentita non vincola

gli altri edifici al rispetto del distacco di 10,00 m, dove fissato.

Infine i manufatti dovranno collocarsi in posizione tale da integrarsi facilmente nel

contesto insediativo di appartenenza.

66

Allegato Si riportano di seguito per immediata e comoda lettura gli articoli delle Norme di Attuazione del

PAI che interessano il territorio di S.Canzian d’Isonzo

STRALCIO NORME DI ATTUAZIONE P.A.I.

(piano dell'Assetto Idrogeologico)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Natura del Piano

1. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-

Bacchiglione, nel seguito “Piano”, è redatto, adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti degli articoli 17 e

19 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dell’art. 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 così come

convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267, degli articoli 1 e 1 - bis del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279

così come convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365 e del D.P.C.M. 29 settembre 1998 ed ha valore di

stralcio dei piani di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione interessante il

territorio della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel seguito “Regioni”.

2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-

operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico ed

idrogeologico del bacino.

Articolo 2

Obiettivi, finalità e contenuti del Piano

1. Il Piano si prefigge l’obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato rispetto

ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico, attraverso il ripristino degli equilibri idraulici, geologici ed

ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo

ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni.

2. Il Piano persegue finalità prioritarie di protezione di abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di pregio

paesaggistico e ambientale interessati da fenomeni di pericolosità, nonché di riqualificazione e tutela delle

caratteristiche e delle risorse del territorio. A tale scopo le presenti Norme:

- regolamentano gli usi del suolo nelle aree potenzialmente interessate da fenomeni di dissesto

geologico o idraulico, oggetto di delimitazione del Piano;

- definiscono indirizzi alla programmazione degli interventi con finalità di difesa idraulica e

geologica.

- Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Piano l’Autorità di Bacino

può emanare direttive che:

- individuano criteri ed indirizzi per la programmazione degli interventi di manutenzione sulle

opere, sugli alvei e sui versanti e di realizzazione di nuove opere;

-individuano criteri ed indirizzi da rispettare per la progettazione e l’attuazione degli interventi di

difesa;

- definiscono i franchi da assumere per i rilevati arginali e per le opere di contenimento

nonché quelli per le opere di attraversamento;

- definiscono le modalità ed i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle

acque meteoriche dalle aree urbanizzate e da urbanizzare nel reticolo idrografico.

- Il Piano contiene, sulla base delle conoscenze acquisite:

67

- l’individuazione e perimetrazione delle aree di pericolosità o rischio geologico ed idraulico;

- le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di

mitigazione o eliminazione delle condizioni di pericolosità;

- le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree classificate secondo i diversi gradi di

pericolosità.

Articolo 4

Classificazione del territorio in classi di pericolosità e rischio

1. Il presente Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nel punto 2 del

D.P.C.M. 29 settembre 1998, classifica i territori in funzione delle condizioni di pericolosità e rischio, per

entrambe le quali valgono le medesime norme, nelle seguenti classi:

pericolosità

P1 (pericolosità moderata);

P2 (pericolosità media);

P3 (pericolosità elevata);

P4 (pericolosità molto elevata).

rischio

R1 (rischio moderato);

R2 (rischio medio); R3 (rischio elevato);

R4 (rischio molto elevato).

2. Le aree a pericolosità o a rischio da valanga sono assoggettate alle norme previste per la medesima classe

di pericolosità da frana.

Articolo 8

Piani di Protezione Civile

Nel predisporre i Piani urgenti di emergenza di cui al comma 4 art. 1 della L. 267/98, si deve provvedere a

una specifica ricognizione degli insediamenti e delle strutture a rischio ricadenti entro aree classificate a

pericolosità P4 molto elevata e P3 elevata e, in relazione alle caratteristiche di vulnerabilità degli stessi,

provvedere a predisporre specifiche procedure di protezione civile finalizzate a ridurre l’esposizione della

popolazione e dei beni al pericolo, compreso il preallertamento, l’allarme e la messa in salvo preventiva.

TITOLO II AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA O GEOLOGICA

Articolo 9

Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica, geologica e da valanga

1. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica, geologica e da

valanga tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione

devono essere comunque tali da:

a) mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non

impedire il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;

b) non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata;

c) non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire se possibile la creazione di nuove aree di

libera esondazione;

68

d) non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità;

e) mantenere o migliorare le condizioni esistenti di equilibrio dei versanti;

f) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;

g) non aumentare il pericolo di carattere geologico e da valanga in tutta l'area direttamente o indirettamente

interessata;

h) non dovranno costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;

i) minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica e da

valanga.

2. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo II non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né

la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino.

3. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della

pubblica incolumità e quelli previsti dal piano di bacino, è vietato:

a) eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle

fondazioni degli argini ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi e/o valanghivi;

b) realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali;

c) occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche precari e beni diversi le fasce di transito al piede degli

argini;

d) impiantare colture in grado di favorire l’indebolimento degli argini;

e) realizzare interventi che favoriscano l’infiltrazione delle acque nelle aree franose.

4. Nelle aree classificate a pericolosità media, elevata o molto elevata la concessione per nuove attività

estrattive o per l’emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica, che queste

siano compatibili, oltrechè con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo

riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

Articolo 10

Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica moderata – P1

1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata idraulica e geologica P1 spetta agli strumenti urbanistici

comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e

indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione

d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

2. Le aree di paleofrana sono classificate nella classe di pericolosità P1.

Articolo 13

Interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità geologica molto elevata –P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita

l’esecuzione di:

a) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di

manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o

mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;

b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di

riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in

contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;

c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri;

d) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

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e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse

da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero

mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, dotandole di sistemi di

interruzione del servizio o delle funzioni;

f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché

siano realizzati a quote compatibili con la piena di riferimento e non comportino significativo ostacolo o

riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse;

g) interventi di demolizione senza ricostruzione;

h) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a

verde e simili);

i) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli

edifici;

j) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo di edifici ed

infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 a

condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico ed aumento di

superficie o volume, a condizione che non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile

della capacità di invaso delle aree stesse;

k) quanto previsto dal successivo art. 17, comma 4, circa la possibilità di manifestazioni popolari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica

volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di

pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico

laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un’attenta verifica ed analisi anche storica delle

condizioni geologiche e/o idrauliche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione

devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l’esecuzione.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 alle lettere d) e h), nonché c) e j), limitatamente alla

manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 2. Per gli interventi di cui alla

lettera g), la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.

4. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica molto elevata P4 è vietato ubicare strutture mobili ed

immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.

5. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica

molto elevata P4 non può comunque essere consentita la realizzazione di:

a) impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;

b) impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;

c) nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;

d) nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle

indicate nell’allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

6. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del

progetto di Piano, sino all’attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi

esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative

ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia

stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità.

7. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere

comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di

esondazione o da processi fluvio-torrentizi.

Articolo 16

Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti

1. Per i nuovi strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportano una trasformazione

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territoriale che possa modificare il regime idraulico locale, deve essere redatta una specifica valutazione di

compatibilità idraulica in merito alla coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità

riscontrate dal Piano.

2. Al fine di evitare l’aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì

analizzare le modifiche del regime idraulico provocate dalle nuove previsioni urbanistiche nonché

individuare idonee misure compensative.

Articolo 17

Misure di tutela nelle aree fluviali

1. Nelle more dell’emanazione del piano stralcio delle fasce di pertinenza fluviali, fermo restando l’efficacia

di esistenti misure di salvaguardia o di norme di piano, i territori compresi all’interno degli argini, di

qualsiasi categoria, o delle sponde dei corpi idrici costituenti la rete idrografica dei bacini idrografici del

Brenta-Bacchiglione, Piave, Tagliamento, Isonzo, sono classificati nel grado di pericolosità idraulica P4 e

pertanto per gli stessi valgono le corrispondenti norme previste nel presente Piano.

2. Fanno eccezione a quanto sopra richiamato i territori compromessi da edificazioni esistenti alla data di

adozione del progetto di Piano per i quali l’autorità idraulica competente, sulla base di comprovate ed idonee

documentazioni storiche, riferite ad eventi alluvionali, o attraverso adeguate analisi idrodinamiche e

valutazioni delle difese esistenti, per una razionale gestione del patrimonio edilizio esistente, può proporre

all’Autorità di bacino l’inserimento nella classe di pericolosità P3.

3. Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino, su parere conforme del Comitato Tecnico, assume gli

eventuali provvedimenti a riguardo delle nuove perimetrazioni e classi di pericolosità e rischio e li sottopone

all’approvazione del Comitato Istituzionale

4. A parziale deroga di quanto previsto dalle norme corrispondenti alla pericolosità idraulica P4, nelle aree

predette, è permessa la presenza di eventuali strutture temporanee da adibire a ricovero per manifestazioni a

carattere popolare e quindi con esclusione di strutture di pernottamento compresi campeggi o parcheggi

temporanei di caravan o roulotte, da autorizzare previo nulla-osta della competente autorità idraulica ed alle

seguenti condizioni:

- assunzione dell’obbligo, da parte dei soggetti proponenti nonché dell’Amministrazione comunale, di

osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa l’eventuale rapida evacuazione delle

persone e dei mezzi dal territorio intrarginale;

- rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione senza lasciare in loco

elementi che possano costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o per l’assetto ambientale e

paesaggistico dell’ambito fluviale interessato.

5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, nell’ambito delle perimetrazioni cartografiche definite in

occasione delle conferenze programmatiche di cui al precedente art. 7, saranno anche contestualmente

identificati, per i corsi d’acqua principali o ritenuti preminenti, in termini di rischio idrogeologico, le sponde,

le rive o gli argini.

6. Per la delimitazione delle aree a pericolosità e del rischio idrogeologico del restante reticolo idrografico,

l’Autorità di Bacino può avvalersi della collaborazione delle Amministrazioni locali. Tali perimetrazioni,

sentite le competenti Regioni, saranno successivamente integrate nel P.A.I. con le procedure previste dalla

legge.

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TITOLO III MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Articolo 18

Programmi di intervento

1. I programmi di intervento sono redatti, nei limiti dei finanziamenti disponibili, sulla base degli interventi

previsti dal Piano e sulla base delle ulteriori necessità di manutenzione riscontrate, tenendo conto delle

finalità di cui al Piano medesimo e del grado di rischio riscontrato.

2. I programmi di cui al comma precedente riguardano principalmente le seguenti categorie di intervento:

-manutenzione degli alvei, delle opere di difesa e dei versanti;

-opere di sistemazione e difesa del suolo;

-interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti; -opere di bonifica idraulica e di difesa

idraulico - forestale; -opere di sistemazione, ripascimento e valorizzazione dei litorali;

-adeguamento delle opere viarie di attraversamento.

3. I programmi di intervento sono predisposti tenendo conto:

-del grado di rischio dell’area interessata;

-di situazioni di urgenza e indifferibilità dell’opera;

-del beneficio conseguente all’attuazione dell’intervento;

-della possibilità di ricorrere a capitali privati;

-del grado di affinamento progettuale dell’intervento.

4. I programmi sono approvati dall'Autorità di bacino con deliberazione del Comitato Istituzionale, mentre

gli interventi sono attuati dai competenti soggetti, pubblici o privati