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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA-GIULIA PROVINCIA DI GORIZIA COMUNE DI FARRA D’ISONZO PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE MODIFICATE CON LE RISERVE VINCOLANTI ESPRESSE DALLA GIUNTA REGIONALE, CON DELIBERAZIONE N. 514 DD. 27/02/2001 COME ESPRESSO NEL PARERE DEL COMITATO TECNICO REGIONALE N. 20/1/-T/01 DEL 12/2/2001 E CON LE OSSERVAZIONI ED OPPOSIZIONI PRESENTATE AL P.R.G.C. DA PARTE DEI PRIVATI.

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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA-GIULIA

PROVINCIA DI GORIZIA

COMUNE DI FARRA D’ISONZO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE MODIFICATE CON LE RISERVE VINCOLANTI ESPRESSE DALLA GIUNTA REGIONALE, CON

DELIBERAZIONE N. 514 DD. 27/02/2001 COME ESPRESSO NEL PARERE DEL COMITATO

TECNICO REGIONALE N. 20/1/-T/01 DEL 12/2/2001 E CON LE OSSERVAZIONI ED

OPPOSIZIONI PRESENTATE AL P.R.G.C. DA PARTE DEI PRIVATI.

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TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° - GENERALITÀ

Art. 1 - Contenuto della variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale, ambito di applicazione e validità temporale.

1.- Il nuovo Piano Regolatore Generale Comunale del comune di Farra d’Isonzo (d'ora in poi P.R.G.C.) è stato elaborata in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 19 novembre 1991 n° 52 e successive modifiche ed integrazioni, alle previsioni e prescrizioni del Piano Urbanistico Regionale Generale (P.U.R.G.) approvato con D.P.G.R. 15/9/78 n° 0826/PRES, alle indicazioni delle norme statali e regionali in materia territoriale, urbanistica ed edilizia, nonché in base alle direttive impartite dal Consiglio Comunale con delibera n° 257 del 25 settembre 1995.

2.- Il P.R.G.C. ha efficacia su tutto il territorio comunale, disciplinandone l'uso e l'assetto, regolamentando tutte le attività di trasformazione urbanistica edilizia ed ambientale da attuarsi al suo interno, in base ad obiettivi di interesse pubblico e secondo quanto stabilito dalle planimetrie di piano e dalle presenti norme tecniche d'attuazione con relativi allegati.

3.- In particolare il P.R.G.C. recepisce:

a.- gli obiettivi e le strategie da perseguire per la gestione del territorio comunale come definiti dall'Amministrazione comunale;

b.- le direttive e le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate;

c.- i criteri per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, paesaggistiche ed agricole, nonché dei beni di interesse storico-culturale ed i relativi vincoli di conservazione;

d.- le risultanze dell'analisi relativa alla situazione geologica ed idraulica del territorio;

prevede:

e.- la configurazione delle infrastrutture di trasporto e comunicazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico che interessano il territorio comunale;

f.- la localizzazione e la specificazione delle attrezzature collettive e dei servizi pubblici;

g.- la suddivisione del territorio in zone territoriali omogenee;

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h.- la valutazione della compatibilità ambientale delle previsioni, ove prescritta dalla normativa vigente;

e pertanto definisce:

i.- gli strumenti d'intervento per l'attuazione delle proprie previsioni;

l.- le prescrizioni generali e particolari da rispettare nell'esecuzione degli interventi di trasformazione urbanistico edilizia ed ambientale all'interno delle singole zone territoriali omogenee;

m.- ogni altra prescrizione richiesta dalla normativa statale e regionale.

4.- Il P.R.G.C. ha valore a tempo indeterminato; con l'esclusione delle aree soggette a vincolo preordinato all'esproprio e delle aree assoggettate a piani attuativi dove l’efficacia è fissata in anni cinque conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 e 39 della L.R. n° 52/91

Art. 2 - Elementi costitutivi del P.R.G.C.

1.- Sono elementi costitutivi del P.R.G.C. gli elaborati e le tavole grafiche di seguito indicati:

a) Elaborati di analisi dello stato di fatto (evidenziati dalla lettera A e numero):

Tav A1 Inquadramento territoriale scala 1:25.000 Tav A2 Uso del suolo scala 1:5.000 Tav A3 Carta dei terreni agricoli scala 1:5.000 Tav A4 Classificazione della viabilità esistente scala 1:5.000 Tav A5 Vincoli territoriali scala 1:5.000 Tav A6 Aree e demani pubblici scala 1:5.000 Tav A7 Destinazione d'uso degli edifici e delle aree scala 1:2.000 di pertinenza nei centri edificati. Tav A8 Mappe storiche Tav A9 Classificazione storico-tipologica dell'edilizia scala 1:2.000 esistente Tav A10 Impianti a rete: Rete fognaria - idrica scala 1:5.000 Tav A11 Impianti a rete: Telecom -Rete metano - scala 1:5.000 Tav A12 Individuazione aree edificate ed urbanizzate art. 5 DPGR n°0126/Pres dd 20/04/1995 - scala 1:5.000

b) Direttive del Consiglio Comunale per la formazione del P.R.G.C.: delibera n° 257 del 25 settembre 1995 (riportate, per facilità di visione, in allegato alle presenti norme d'attuazione , cfr. Allegato 1).

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c) Piano struttura con la rappresentazione schematica delle strategie del P.R.G.C. (Tav. P0)

d) Elaborati di progetto (evidenziati dalla lettera P e numero)

Tav P1 Tavola di zonizzazione scala 1:5.000 Tav P2 a Aree di interesse ambientale: classificazione degli edifici scala 1:1.000 Tav P3 a Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P3 b Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:1.000 Tav P3 c Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P3 d Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P3 e Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:1.000 Tav P3 f Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P3 g Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P3 h Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P3 i Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P3 j Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P3 k Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P3 l Zonizzazione dei centri abitati su base catastale scala 1:2.000 Tav P4 Classificazione della viabilità di progetto scala 1:5.000

e) Relazione illustrativa contenente la sintesi delle analisi preliminari, le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali (di cui all'art. 30 co 5° punto b/1); gli obiettivi invarianti del P.R.G.C. il programma di attuazione delle previsioni di piano con riferimento alla validità dei vincoli imposti ed all'attuazione degli eventuali espropri contenuti negli elaborati P/1 e P/3. (evidenziati dalla lettera R e numero).

R1 Relazione illustrativa

R1/A Relazione esplicativa sulla metodologia seguita nella classificazione degli edifici in z.t.o. B/1

R2 Schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali

R3 Programma di attuazione delle previsioni di piano

f) Normativa d'attuazione del P.R.P.C. (evidenziati dalla lettera N e numero):

N1 - Norme tecniche d'attuazione, con allegati gli obiettivi e le strategie invarianti di piano;

N2 - Prontuario per gli interventi nelle zone di interesse storico-ambientale;

N3 - Prontuario per gli interventi di ripristino ambientale nelle zone di interesse agricolo-forestale;

2.- In particolare hanno valore prescrittivo a contenuto vincolante gli elaborati e le tavole grafiche di cui ai punti: b), c), d), ed e) del precedente comma.

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3.- In caso di eventuali non corrispondenze tra tavole grafiche a scale diverse, fa sempre testo la rappresentazione a scala più dettagliata.

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Art. 3 - Modalità d'attuazione del P.R.G.C.

1.- Il P.R.G.C. si attua mediante: a - piano regolatore particolareggiato comunale (d'ora in poi P.R.P.C.); b - intervento edilizio diretto (d'ora in poi I.E.D.), secondo le modalità

previste dalla presente normativa e le indicazioni contenute nelle planimetrie di progetto del piano.

2.- Il P.R.P.C. si applica obbligatoriamente nelle zone in cui esso sia specificamente richiesto dalle norme del P.R.G.C., nonché nei casi in cui sia necessario procedere preventivamente all'urbanizzazione primaria dell'area d'intervento qualora trattasi di PRPC di iniziativa privata, proposti dall’unanimità dei proprietari del comparto.

3.- In tutti gli altri casi il P.R.G.C. si attua mediante I.E.D.

Art. 4 - Attuazione mediante P.R.P.C.

1.- La formazione del P.R.P.C. è regolamentata dagli artt. 42 e segg. della L.R. n° 52/91 e successive modificazioni.

2.- Tale procedura può essere promossa: a. da parte del Comune, secondo quanto stabilito dall'art. 48 della L.R. n°

52/91 (P.R.P.C. di iniziativa pubblica) b. da parte di tutti gli altri soggetti attuatori privati e pubblici, secondo

quanto previsto dall'art. 49 della L.R. n° 52/91 (P.R.P.C. di iniziativa privata).

3.- Il P.R.P.C. può apportare delle modifiche al P.R.G.C. nel rispetto di quanto indicato dalle presenti norme per ogni zona urbanistica interessata.

4.- Sono fatti in ogni caso salvi i piani attuativi approvati ed in vigore alla data di adozione del presente piano.

5.- Compatibilmente con le disposizioni previste nell’art. 50 della L.R. n° 52/91 e successive modificazioni, il P.R.P.C. può assumere anche i contenuti dei seguenti piani urbanistici attuativi settoriali:

a. piano per l'edilizia economica e popolare, di cui alla L. 18/4/'62 n°167 e successive modificazioni;

b. piano per gli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della L. 22/10/71 n° 865

c. piano di recupero, di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. 29/4/'86 n° 18.

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Art. 5 - Attuazione mediante I.E.D.

1.- In base alla rilevanza urbanistica o edilizia dello I.E.D. la sua realizzazione è rispettivamente soggetta:

a- al rilascio della concessione edilizia da parte del Sindaco, b- al rilascio della autorizzazione edilizia da parte del Sindaco, c- alla presentazione di denuncia di inizio lavori da parte del proprietario

dell'immobile e/o da parte di altri soggetti aventi titolo ad eseguire le opere denunciate:

secondo le disposizioni contenute nel TITOLO VI° della L.R. n° 52/91 e successive modificazioni.

2.- Il rilascio della concessione edilizia può avvenire solo quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a- il lotto d'intervento è servito dalle opere di urbanizzazione primaria; b- il Comune preveda o abbia già previsto di realizzare nel successivo

triennio le opere di urbanizzazione primaria a servizio del lotto d'intervento;

c- il soggetto attuatore dell'I.E.D. si impegni - previa stipula di apposita convenzione con il Comune, ai sensi dell’art. 90 della L.R. 52/91 - a realizzare a proprio carico le opere d'urbanizzazione primaria al servizio del lotto contemporaneamente alla costruzione oggetto di concessione.

Art. 6 - Obbligo di autorizzazione per modifica di destinazione d'uso.

1. All’interno delle zone omogenee O – D/2 – D/3 – D/4 – DH/2 – E/2 – E4/A – E4/B – E/5 così come individuate nelle tavole di zonizzazione del PRGC, il mutamento di destinazioni d'uso delle unità immobiliari con o senza opere edili, qualora si modifichi l’uso in atto per più del 25 per cento della superficie utile dell’unità stessa, è soggetto al rilascio di autorizzazione edilizia da parte del Sindaco, salvo i casi per i quali, la rilevanza urbanistica dell'intervento, la legislazione impone il ricorso alla concessione edilizia.

2. Nelle parti restanti del territorio comunale, il mutamento di destinazione d’uso in diversa categoria, tra quelle previste per ogni singola zona, con o senza opere edili, non è soggetto al rilascio di alcuna autorizzazione edilizia da parte del Sindaco salvo il caso in cui le opere edili siano tali da richiedere il rilascio di un atto autorizzativo alla esecuzione delle opere.

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CAPO II° - DEFINIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI E DEI PARAMETRI EDILIZI -

Art. 7 - Indici urbanistici e parametri edilizi

1. Con riferimento all'art. 32 delle norme di attuazione del P.U.R.G. si riportano le seguenti definizioni degli indici urbanistici:

1.1 Superficie territoriale (St): la superficie territoriale comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico vigente, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, necessarie agli insediamenti, con l'esclusione di quelle destinate dallo strumento urbanistico generale alla rete principale della viabilità. Vanno altresì escluse ai fini del computo della (St) le aree, in essa comprese, di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni.

1.2 Superficie fondiaria (Sf): la superficie fondiaria è costituita dalla parte della superficie territoriale (St) di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla St. le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria, e quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni ricadenti nel lotto.

1.3 Indice di fabbricabilità territoriale (It): esprime il volume massimo o minimo in metri cubi costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale (St).

1.4. Indice di fabbricabilità fondiaria (If): esprime il volume massimo e minimo in metri cubi costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf).

1.5 Densità territoriale (Dt): esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie territoriale (St) espressa in ettari.

1.6. Densità fondiaria (Df): esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una data zona e la superficie fondiaria (Sf), espressa in metri quadrati.

1.7 Rapporto di copertura (Q): esprime il rapporto percentuale (%) e numerico (mq/mq) esistente tra la superficie coperta riferita a tutte le opere e la superficie fondiaria (Sf).

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2. Si definiscono inoltre i seguenti parametri edilizi:

2.1 Superficie coperta (Sc): è la superficie in mq., risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra e delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, porticati anche aperti e/o pilastri, parti aggettanti chiuse, con l'esclusione di parti aggettanti aperte come balconi, sporti di gronda, scale aperte e simili fino ad un massimo di ml. 1,20 dalle pareti perimetrali. Nelle zone agricole, ai fini della determinazione della superficie coperta di un complesso edilizio vengono conteggiate anche le tettoie totalmente o parzialmente aperte con l'esclusione delle serre di altezza inferiore a ml. 2,50.

2.2 Altezza degli edifici (H): è l’altezza massima consentita per l’edificazione calcolata come differenza tra la quota media del profilo naturale del terreno o quella del profilo del terreno sistemato, se più bassa, e l’intradosso dell’ultimo solaio piano o in sua assenza di quello di copertura.

Nel caso in cui il terreno sia a quota inferiore a quello stradale, l’altezza va riferita alla quota media della strada, qualora la differenza fra le due quote non superi 1,20 m, nel qual caso l’altezza dovrà essere riferita alla media fra le due quote. Qualora tra l’intradosso dell’ultimo solaio di piano e la maggior quota d’imposta interna del solaio di copertura si abbia un’altezza superiore a 1,00 m, l’altezza del fabbricato dovrà far riferimento a detta quota.

Al di sopra di tale altezza potranno emergere solamente le antenne televisive e i parafulmini, nonché i cosiddetti volumi tecnici. Tali modesti volumi, che dovranno integrarsi il più possibile all’assetto tipologico dell’edificio, non dovranno superare 2,50 m oltre l’altezza massima prescritta.

2.3. Il volume degli edifici (V): definisce le quantità volumetriche derivanti dall’applicazione degli indici di edificabilità prescritti dalle norme di zona e del prodotto della superficie coperta per l’altezza, calcolata come al precedente punto 2.2. Concorre alla formazione del volume complessivo anche quello di sottotetto compreso tra gli intradossi dell’ultimo solaio di piano e quello di copertura, riferito allo spazio libero di almeno 8 mq ed avente un’altezza minima di 1,70 m e massima di 2,50 m, nonché tutte le parti edificate fuori terra ivi incluse le autorimesse e centrali termiche anche se riconducibili nell’ambito dell’edificio principale. Non concorrono alla formazione delle volumetrie complessive i volumi tecnici, i balconi e i porticati chiusi su non più di due lati anche se presentano una profondità superiore a 3,00 m.

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Art. 8 - Utilizzazione degli indici

1.- Per il calcolo dell'indice di fabbricabilità e dei limiti volumetrici da osservarsi per ciascuna area, si fa riguardo al rapporto fra volumi e superfici disponibili al momento dell'approvazione dello strumento urbanistico.

2.- Ai fini della determinazione di tale rapporto, una stessa area non può essere conteggiata, in tutto o in parte, per una seconda volta, se non quando sia venuto a mancare un fabbricato preesistente per demolizione o per altra causa. Dal computo della superficie disponibile vanno esclusi i terreni non funzionalmente contigui con la precisazione che la funzionalità contigua dei terreni nella zona agricola è determinata dall'utilizzazione sotto il profilo agricolo.

Art. 9 - Altre definizioni

1. Al fine di fornire un'interpretazione univoca delle norme del P.R.G.C. vengono infine stabilite le seguenti definizioni:

1.1. Annesso di servizio alla residenza: è costituito da una o più unità immobiliari, ricadenti all'interno di un lotto residenziale, destinato ad ospitare funzioni ed attività connesse con l'abitazione principale (es.: autorimesse, depositi, laboratori per hobby, spazi coperti connessi con lo svolgimento di attività all'aperto, ecc.).

1.2. Annesso rustico alla residenza: è costituito da una o più unità immobiliari, ricadenti all'interno di un lotto residenziale, destinate ad ospitare funzioni ed attività di tipo agricolo-zootecnico che non possono arrecare disturbo alla abitazione adiacente e che sono armonicamente inseriti nel contesto ambientale (es. ricoveri per attrezzature agricole, piccoli depositi di attrezzi agricoli, piccoli allevamenti di animali domestici e di campagna, ecc.).

1.3 Piano di campagna: è costituito dalla configurazione posseduta dai luoghi prima dell'intervento, salvo i casi in cui:

a) le modificazioni del terreno siano generalizzate omogenee ed investano più lotti in modo da stabilire un nuovo piano di campagna vero e proprio;

b) l'esecuzione di opere di urbanizzazione modifichi la configurazione naturale del terreno.

1.4 Volume tecnico: è la quota di volume dell'edificio occupata da locali che svolgono una funzione tecnica essenziale per l'utilizzazione del fabbricato, avente delle dimensioni tali da garantire l'installazione, l'ispezione e la manutenzione degli impianti tecnici (es. centrale termica, cabina di trasformazione secondaria, locale macchine per ascensori ecc.).

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1.5 Corso d'acqua: oltre ai fiumi ed ai torrenti ricadenti negli elenchi delle acque pubbliche, qualsiasi sistema di scorrimento superficiale delle acque di origine naturale e/o artificiale (ruscello, roggia, canale, sistema di scolo ecc.) riportato nella cartografia catastale alla data di adozione del P.R.G.C.

1.6 Zona umida: qualsiasi ristagno di una massa d'acqua, anche a carattere stagionale, raccolta in una depressione più o meno estesa, di origine naturale e non visibilmente fluente (es. lago, stagno, palude, prato umido, ecc.), ricadono tra le zone umide anche le aree di risorgiva.

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TITOLO II° - PREVISIONI DEL P.R.G.C. -

CAPO I° OBIETTIVI E STRATEGIE DEL P.R.G.C.

Art. 10 - Obiettivi e strategie

1. Il P.R.G.C. in base alle finalità stabilite dalla normativa vigente ed alle direttive deliberate dal Consiglio Comunale, definisce gli obiettivi (situazioni finali che si intendono raggiungere) e le strategie dell'azione pianificatoria (modi e dove possibile, tempi per farlo) suddividendoli per ambiti territoriali.

2. Il quadro di riferimento degli obiettivi e delle strategie è costituito dal paragrafo 8 della "Relazione illustrativa" (elaborato R1) e dal "Piano Struttura" che costituisce una rappresentazione schematica e sintetica degli elementi strutturali del territorio relazionati alle previsioni di piano, il quale individua gli ambiti territoriali cui sono riferiti obiettivi e strategie.

3. Tali obiettivi e strategie costituiscono pertanto il quadro invariante per gli interventi di attuazione nonché di revisione od aggiornamento del P.R.G.C. nei limiti della flessibilità stabilita negli articoli relativi alle singole zone urbanistiche.

4. Rispetto alla rappresentazione del Piano Struttura (Tav. P/0) allegata è da considerare quale elemento invariante di piano la perimetrazione esterna: - degli ambiti a prevalente carattere residenziale d’interesse storico ambientale; - degli ambiti residenziali saturi - di completamento e per attività compatibili; - degli ambiti per le attività produttive esistenti.

5. Stralciato

6. E’ inoltre da considerare quale elemento invariante di piano l’ubicazione ed il numero degli ambiti di espansione a carattere residenziale, commerciale e produttivo previsti nel piano struttura.

Art. 11 - Ambiti territoriali e zone territoriali omogenee.

1. Per una più puntuale definizione delle previsioni di piano, tenuto conto per altro delle previsioni e prescrizioni del P.U.R.G., gli ambiti territoriali (d'ora in poi A.T.) del Piano struttura di cui al 2° comma dell'articolo precedente, vengono ulteriormente articolati in zone territoriali omogenee (d'ora in poi z.t.o.) che sono rappresentate nella tavola della zonizzazione (P1 e P3) e sono definite dal punto di vista prescrittivo nei successivi articoli delle presenti norme.

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2. Gli ambiti territoriali e le zone omogenee previsti dal P.R.G.C. sono i seguenti:

a- “Ambiti a prevalente carattere residenziale d'interesse storico ed ambientale" che corrispondono alla:

- z.t.o. B1- Zona residenziale di conservazione ambientale;

b- “Singoli edifici di pregio architettonico ed ambientale e relative aree di pertinenza

- z.t.o. B1- Zona residenziale di conservazione ambientale;

c- "Ambiti residenziali saturi, di completamento e per attività compatibili", che comprendono al loro interno le seguenti z.t.o.

z.t.o. B2 - Zona residenziale urbanizzata satura e di completamento; z.t.o. H/3- Zona per attività commerciali e ricettive esistenti; z.t.o. O - Zona mista residenziale e agricola;

d- "Ambiti residenziali di espansione", che corrispondono alla z.t.o. C - Zona residenziale d'espansione edilizia;

e- "Ambiti per servizi alla residenza per lo svago e il tempo libero, che corrispondono alla

z.t.o. S - Zona destinata a servizi ed attrezzature collettive.

f- Ambito interessato da attrezzature militari dismesse che corrisponde alla:. z.t.o. P - Zona attrezzature militari; z.t.o. H2 - Zona per attività commerciali e ad esse compatibili di nuova

individuazione”

g- "Ambiti per le attività produttive che corrispondono alla z.t.o. z.t.o. D2 - Zona industriale ed artigianale di nuova individuazione di

interesse comunale z.t.o. D3 Zona occupata da insediamenti artigianali singolo esistente

individuato a margine del centro abitato; z.t.o. D4 Zona per insediamenti produttivi destinati alla coltivazioni di

cave e insediamento di discariche. z.t.o. HD/2 “zona mista a carattere commerciale/artigianale.

h- "Ambiti agricoli, ambiti forestali" che corrispondono alle zone omogenee z.t.o. E/2 - Zona boschiva; z.t.o. E/4A - Zona di rilevante interesse ambientale; z.t.o. E/4B - Zona di interesse agricolo paesaggistico; z.t.o. E/5 - Zona di preminente interesse agricolo;

i- "Ambiti di rilevante interesse ambientale” così come definiti dall’art. 5 della L.R. n°42 del 30/09/1996 che comprende quelle parti del territorio

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individuate dal P.U.R.G. come Parco Naturale; corrispondono alla z.t.o E/4A.

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CAPO II° ZONE PER INSEDIAMENTI A PREVALENTE DESTINAZIONE

RESIDENZIALE

Art. 12 - Destinazione d'uso degli edifici e delle aree compresi nelle zone per insediamenti a prevalente destinazione residenziale.

1.- Nell'ambito delle z.t.o. residenziali sono ammesse, salvo maggiori specifiche riportate negli articoli riguardanti ogni singola zona, le seguenti destinazioni d'uso degli edifici:

a. residenziale (abitazioni individuali e collettive nonché annessi di servizio alla residenza);

b. artigianato di servizio alla residenza con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza;

c. alberghiera e ricettivo-complementare (alberghi, pensioni, ristoranti, bar, locali di divertimento);

d. direzionale (uffici pubblici e privati, studi professionali);

e. commerciale al minuto (negozi al dettaglio con superficie di vendita inferiore ai 400 mq., depositi con superficie coperta non superiore ai 400 mq.)

f. opera pubblica (servizi sociali, istituzioni pubbliche statali e rappresentative)

g. opera d'interesse pubblico (associazioni pubbliche, sindacali, culturali e religiose, attrezzature religiose centri assistenziali e case di cura)

h. agricola, limitatamente alla realizzazione di annessi rustici alle abitazioni sotto condizione che non vi si prevedano usi e non vi si svolgano attività che possano arrecare disturbo alla funzione residenziale.

2. Per gli immobili esistenti nelle z.t.o. di cui al presente articolo ed aventi destinazioni d'uso non compatibili con quelle residenziali non sono ammessi interventi edilizi che non siano quelli di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. Tutti gli edifici esistenti nelle zone residenziali possono sempre essere recuperati alla funzione residenziale e/o destinati alle attività con essa compatibili e di cui al precedente 1° comma.

3. Nel caso di presenza di attività commerciali, sia per interventi di ristrutturazione edilizia sia nei casi di nuova costruzione o ricostruzione, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 16 del DPGR 126/1995.

4.- Le aree scoperte ricadenti nelle zone a prevalente destinazione residenziale dovranno essere sistemate a verde, rispettando le prescrizioni del successivo art. 46.

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Art. 13 - Z.t.o. B/1 - Zona residenziale di conservazione ambientale.

1.- La z.t.o. B/1 comprende ambiti saturi costituiti da complessi edilizi di origine rurale (che formano il nucleo originario da cui si è poi sviluppato il centro abitato di Farra d’Isonzo) i quali si trovano in condizioni di degrado edilizio e/o con un rilevante grado di trasformazione delle caratteristiche architettoniche e dell'impianto tipologico iniziali. In tale zona debbono essere adottate particolari misure e prescrizioni per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione degli elementi architettonici più significativi, delle caratteristiche tipologiche, urbanistiche ed ambientali, mediante il recupero dei complessi degradati, e/o la ridefinizione del tessuto urbanistico-edilizio.

2.- La zona omogenea B/1 si attua mediante intervento edilizio diretto sugli edifici esistenti attraverso le categorie di intervento individuate per ogni singolo edificio, secondo la classificazione riportata nella tavola P2 di P.R.G.C. e nel rispetto della specificazione normativa di cui al successivo articolo 15.

3.- Nella zona B/1 per esigenze di carattere igienico e funzionale, per alcune categorie di edifici, è ammesso l'ampliamento degli edifici principali, esistenti alla data di adozione del precedente P.R.G. (9/11/1984) e per una sola volta, qualora non ne abbiano già in precedenza usufruito, fino ad un massimo di mc. 150 per alloggio e comunque in percentuale non superiore al 30% del volume preesistente. In ogni caso, per esigenze igieniche e di decongestionamento urbano, l'indice fondiario non potrà superare il limite massimo di 4 mc./mq., con riferimento al lotto di proprietà, come stabilito dall'art. 35 delle norme di attuazione del P.U.R.G..

Qualora gli interventi siano rivolti ad un ampliamento della superficie coperta senza incremento volumetrico, dove consentito, l’ampliamento non potrà essere superiore al 20% della superficie coperta dell’edificio preesistente interessato all’ampliamento.

4.- Negli interventi di ampliamento, le distanze dai confini e tra gli edifici non potranno essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici esistenti nella zona, computate senza tenere conto delle costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di interesse ambientale fermo restando il rispetto delle norme stabilite dal Codice Civile. E’ prescritta la distanza minima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate dei nuovi edifici e pareti di edifici antistanti, mentre le distanze dai confini sono quelle stabilite dal Codice Civile. Gli ampliamenti dovranno mantenere, lungo il fronte strada, gli allineamenti dettati dalle costruzioni preesistenti.

5.- E' sempre ammessa la conservazione ed il recupero a fini residenziali degli edifici rurali in genere, tipologicamente più adatti al recupero abitativo. Tali

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edifici possono anche essere recuperati per altre funzioni purché compatibili con la destinazione residenziale secondo quanto stabilito al precedente art. 12.

6.- In tutti i casi di interventi edilizi, ad eccezione della semplice manutenzione ordinaria e di quella straordinaria soggetta a denuncia di inizio lavori, dovrà obbligatoriamente essere prevista l'eliminazione delle costruzioni accessorie prive di valore. Tali volumi rimossi potranno essere riutilizzati per gli ampliamenti dell'edificio principale anche in aggiunta degli ampliamenti già concessi in deroga, purché i volumi che si intendono rimuovere risultino regolarmente autorizzati dal comune e denunciati al N.C.E.U..

7.- L'altezza massima delle nuove costruzioni non potrà superare l'altezza degli edifici adiacenti e circostanti senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente contrastanti con l'ambiente.

8.- Per gli interventi di recupero ove non diversamente possibile, saranno prescrittive altezze interne dei locali abitabili conformi alle disposizioni di cui alla L.R. n. 44 dd. 23/08/1985 così come modificata dalla L.R. n° 32 del 19/08/1996, onde garantire il rispetto della morfologia delle facciate (partitura e quota delle aperture, decorazioni ecc.) e dell’insieme dell’involucro murario (altezza complessiva delle facciate, quota d’imposta e pendenza delle coperture).

9.- Tutti gli interventi edilizi all'interno della zona omogenea B/1 dovranno rispettare le indicazioni planovolumetriche tipologiche, architettoniche contenute nel Prontuario di cui all'art. 16 della presente normativa, le quali, salvo diverse prescrizioni contenute nel Prontuario avranno valore prescrittivo.

10 - I muri di recinzione formati da muratura piena in pietrame o ciottolame esistenti dovranno essere mantenuti e recuperati nella loro consistenza originaria. La costruzione di nuovi muri di recinzione o l’apertura di nuovi passi carrai sui muri esistenti dovranno avvenire nel rispetto delle indicazioni tipologiche contenute nel Prontuario di cui all’art. 16 delle presenti norme.

Art. 14 - Classificazione degli edifici ricadenti nella z.t.o. B/1

1.- Nella tavola allegata P2 gli edifici esistenti, compresi all'interno della zona B/1, sono stati classificati secondo le seguenti categorie:

E/1 Edifici di notevole valore storico ed artistico ivi compresi quelli eventualmente sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089,. di cui si prevede la conservazione ed il recupero di ogni parte sia interna che esterna.

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E/2 Edifici di valore storico ed architettonico, in discreto stato di manutenzione, di cui si prevede la conservazione ed il recupero dell'involucro esterno e dell'impianto distributivo interno.

E/3 Edifici di valore ambientale, in discreto stato di manutenzione di cui interessa la conservazione dell'involucro esterno e di elementi strutturali interni.

E/4 Edifici di valore storico architettonico o ambientale fortemente degradati e/o trasformati di cui interessa il ripristino dell'involucro esterno secondo le caratteristiche dell'edilizia di valore ambientale locale.

E/5 Edifici privi di valore che non costituiscono motivo di degrado urbanistico e/o ambientale

E/6 Edifici in contrasto con l'ambiente che costituiscono motivo di degrado urbanistico e/o ambientale di cui interessa la loro demolizione e riedificazione secondo schemi compositivi propri dell’edilizia locale oppure la loro completa demolizione.

2.- Per ognuna delle suddette categorie vengono indicate le tipologie d'intervento proposte e definite quelle ammissibili:

E/1 sono previsti interventi di restauro (RS); in seguito a presentazione di idonea documentazione possono essere ammessi altresì interventi di conservazione tipologica (CT);

E/2 sono previsti interventi di conservazione tipologica (CT) in seguito a presentazione di idonea documentazione possono essere ammessi altresì interventi di manutenzione straordinaria soggetta ad autorizzazione (MS/2),

E/3 sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia parziale (RTE/1); in seguito a presentazione di idonea documentazione possono essere ammessi altresì interventi di ristrutturazione edilizia totale (RTE/2), ampliamento con vincolo tipologico (A/1);

E/4 sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia totale (RTE/2) e ampliamento con vincolo tipologico (A/1); in seguito a presentazione di idonea documentazione possono essere ammessi altresì interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con vincolo tipologico (DR/1);

E/5 sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia totale (RTE/2); demolizione e ricostruzione con vincolo tipologico (DR/1); ampliamento con vincolo tipologico (A/1); in seguito a presentazione di idonea documentazione possono essere ammessi altresì interventi di

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demolizione e ricostruzione del volume esistente (DR/2), ampliamento parametrico (A/2) e demolizione senza ricostruzione (D);

E/6 sono previsti interventi di demolizione senza ricostruzione (D) e demolizione con ricostruzione del volume esistente (DR/2). Qualora si proceda alla demolizione, la riproposizione del volume esistente (DR/2) è consentita solamente nei casi in cui le dimensioni dell'area di pertinenza lo consentano e dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dal Prontuario e dell’indice fondiario di cui all’art. 13 comma 4..

3.- La corrispondenza tra categorie di edifici e tipologie d'intervento sono evidenziate nella tabella allegata .- Per tutti gli edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (MO) e manutenzione straordinaria soggetta a denuncia di inizio lavori (MS/1).

4.- Per tutti gli edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (MO) e manutenzione straordinaria soggetta a denuncia di inizio lavori (MS/1) con la sola esclusione degli edifici vincolati ai sensi della L.1089/39.

4 bis. – E’ consentito intervenire sugli edifici mediante presentazione di denuncia di inizio attività così come stabilito dall’art. 34 comma 1 della L.R. 34/1997 qualora sussistano le seguenti condizioni;

a) gli immobili interessati non siano classificati nelle categorie E/1 ed E/2

b) gli interventi non comportino la riorganizzazione totale dell’edificio ne l’aumento del numero di unità immobiliare.

c) Gli interventi non interessino le facciate degli edifici mediante spostamento delle aperture o soppressione dei fori esistenti.

d) Non riguardino la sostituzione dei solai di copertura con cambiamento di tipo di materiale, sagoma e quota.

e) Non riguardino la realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggioli e terrazzini a protezione di ingressi.

5.- La documentazione di progetto, oltre agli elaborati previsti per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia dovrà altresì contenere:

- rilievo completo dello stato di fatto: piante, sezioni, prospetti, alla scala 1:100, con l'indicazione del tipo di materiali e dell'orditura delle strutture;

- rilievo degli eventuali particolari architettonici, in scala 1:20;

- rilievo della superficie utile per ciascuna unità immobiliare, per ciascun piano, e per tutto l'immobile, con l'indicazione della destinazione d'uso in atto;

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- documentazioni storico-catastali dell'immobile: planimetrie, piante e rilievi antichi, stampe, documenti letterari, foto d'epoca, riprodotti in copia o citati con indicazione degli estremi della fonte;

- documentazione fotografica particolareggiata dello stato di fatto.

- relazione illustrativa.

6.- Qualora il proprietario ritenga necessario il passaggio dell'intervento proposto ad uno meno restrittivo, ma comunque compreso tra quelli ammissibili, nella relazione illustrativa, allegata al progetto, dovranno venire approfondite le indicazioni di P.R.G.C., fornendo ogni elemento utile per la migliore lettura dell'organismo edilizio, al fine di individuare correttamente la graduazione dell'intervento proposto e giustificare le scelte progettuali. Queste ultime dovranno essere dettagliatamente illustrate anche per quanto riguarda gli aspetti statici, funzionali, tecnologici e distributivi oltre ad una attenta e documentata analisi sullo stato di conservazione dell’edificio stesso.

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CLASSIFICAZIONEEDIFICI

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6

M O Manutenzione ordinaria • • • • • • •

MS/1 Mautenzione straordinaria • • • • • • •soggetta a denuncia

MS/2 Mautenzione straordinaria @ • • • • •soggetta ad autorizzazione

R S Restauro

C T Conservazione tipologica @

RTE/1 Ristrutturazione edilizia parziale

RTE/2 Ristrutturazione edilizia @ totale

A 1 Ampliamento con @ riproposizione tipologica

A 2 Ampliamento parametrico @

DR/1 Demolizione e ricostruzione @ con vincolo tipologico

DR/2 Demolizione e ricostruzione @ del volume esistente

D Demolizione senza @ ricostruzione

RTU Ristrutturazione urbanistica

NC Nuova costruzione

• Interventi sempre ammessi Interventi proposti@ Interventi ammissibili

Ambiti soggetti a RTU

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Art. 15 - Tipologie d'intervento edilizio

1.- All'interno delle zone d'interesse storico-artistico e di conservazione ambientale valgono le seguenti disposizione in merito alle categorie d'intervento edilizio.

a) - Manutenzione ordinaria (MO)

1. In riferimento all’art. 68 comma 1 della L.R. 52/91 per manutenzione ordinaria (MO) si intendono gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e che non interessino le parti strutturali degli edifici, ne comportino la realizzazione di manufatti accessori esterni ad essi.

3. Nell'ambito degli interventi di M.O. da eseguire sugli edifici di categoria E/1 ed E/2, di cui al precedente art. 14 non si potranno effettuare sostituzioni degli elementi esistenti ma si dovrà procedere esclusivamente al ripristino degli elementi originari secondo le indicazioni contenute nel prontuario di cui al successivo art. 16.

b) - Manutenzione straordinaria

1. Si definiscono interventi di manutenzione straordinaria quelle opere e modifiche necessarie per rinnovare, ripristinare e sostituire parti anche strutturali di edifici nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e reti tecnologiche qualora non alterino sostanzialmente i volumi ne comportino aumenti di superfici delle singole unità immobiliari e che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

2. Con riferimento all'art. 68 della L.R. 52/91 ed in riferimento alla classificazione degli edifici di cui all'art. 14 delle presenti norme sono state previste due categorie di manutenzione straordinaria e precisamente:

b1) - Manutenzione straordinaria soggetta a denuncia ( MS/1 )

1. In riferimento all'art. 68 comma 2 della L.R. 52/92 per manutenzione straordinaria soggetta a denuncia si intendono le opere da realizzare sul patrimonio edilizio esistente qualora non interessino la parte esterna dei muri perimetrali, ovvero consistono nel rifacimento totale dell'intonaco e del rivestimento esterno degli edifici purché vengano mantenute le caratteristiche e le colorazioni in essere, nella sostituzione di serramenti esterni con

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mantenimento dell'aspetto tipologico e delle colorazioni in essere del tipo di materiali o consistono nell'integrazione e realizzazione di servizi igienico sanitari o tecnologici, non comportino modifiche della sagoma dell'edificio ne aumento del numero di unità immobiliari ne la riorganizzazione totale dell'edificio, ne modifiche alla destinazione d'uso. Con l'intervento di manutenzione straordinaria soggetta a denuncia è consentita la sostituzione del solaio di interpiano senza modificazioni della quota d'imposta.

2. Relativamente agli edifici di categoria E/1 ed E/2 di cui all'art. 14 valgono le prescrizioni contenute all'art. 68 comma 2 lettera d ) della L.R. 52/91.

b2) - Manutenzione straordinaria soggetta ad autorizzazione ( MS/2 )

1. In riferimento all'art. 68 comma 3 della L.R. 52/91 sono interventi di manutenzione straordinaria soggetti ad autorizzazione, le opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente qualora consistono: nel rifacimento del rivestimento esterno degli edifici con cambiamento delle caratteristiche o cambiamento delle coloriture, nella sostituzione dei serramenti esterni con modifiche dell'aspetto tipologico e delle coloriture, nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni, nella sostituzione di solai di copertura con cambiamento del tipo di materiale, sagoma e quota dovuta quest'ultima ad esigenze tecniche e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani; nella sostituzione di solai interpiano con modifica delle quote d'imposta e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani, nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici, nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggioli, terrazzi ed ingressi ed ogni altro intervento finalizzato al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche. Inoltre, visti gli obiettivi di recupero, conservazione e valorizzazione perseguiti dal P.R.G.C., sono ammessi interventi di riorganizzazione delle unità immobiliari esistenti per adeguarle alle esigenze d'uso attuali, mentre non sono ammessi interventi che prevedono aumenti del numero delle unità immobiliari ne la riorganizzazione totale dell'edificio mediante lo svuotamento totale dello stesso.

2. Tali interventi di manutenzione straordinaria non rientrano tra le categorie di intervento sempre ammesse, in particolare sono da escludere per gli edifici di categoria E/1 mentre sono autorizzabili per gli edifici di categoria E/2 solo in presenza di adeguate motivazioni.

c) - Restauro e conservazione tipologica.

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1. In riferimento agli articoli 69 e 70 della L.R. 52/91 gli interventi di restauro e di conservazione tipologica sono rivolti a conservare l'organismo edilizio ed assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici formati e strutturali dell'organismo edilizio stesso, desumibili dallo studio filologico contenuto nel progetto di recupero o dal Prontuario allegato alle presenti norme, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili .

2. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi e degli impianti richiesti dalla esigenza dell'uso, l'eliminazione degli elementi superfetativi estranei all'organismo edilizio.

3. In relazione alla classificazione degli edifici di cui all'art. 14 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. sono previste due categorie di intervento: restauro e conservazione tipologica:

c1) - Restauro ( RS)

1. Sono ammessi i seguenti interventi:

- il consolidamento, il risanamento, il rinnovo, il ripristino ed il recupero degli elementi formali e strutturali costitutivi dell'edificio e quindi degli impianti distributivi sia orizzontali che verticali, delle strutture portanti e delle fondamentali aggregazioni spaziali e distributive nonché degli elementi decorativi;

- l'inserimento degli elementi secondari (tramezzi, controsoffitti, ecc.) e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso e che non comportino compromissioni strutturali o degrado stilistico.

- l'inserimento dei servizi igienici e degli impianti tecnologici dovrà avvenire senza alterazioni volumetriche degli edifici ne attraverso intasamenti degli spazi distributivi aperti o coperti, ne attraverso modifiche dell'andamento delle falde di copertura.

c2) - Conservazione tipologica (CT)

1. Gli interventi ammessi sono dello stesso tipo di quelli indicati per la categoria RS con attenuazione tuttavia di alcune rigorose limitazioni soprattutto in relazione alla più idonea soluzione di:

- problemi di distribuzione verticale e orizzontale per una più adeguata dimensione e organizzazione delle unità immobiliari;

- problemi di passaggio nelle strutture verticali murarie interne connessi ad esigenze distributive sia generali che di singole unità immobiliari;

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- problemi di riposizionamento di alcune porzioni delle strutture orizzontali (soprattutto ai piani ammezzato ed ultimo) per ovviare a gravi carenze di altezza nei riguardi degli utilizzi compatibili e purché non comportino modifiche od intersecazioni alle finestrature esistenti;

- problemi di rispondenza dei nuovi interventi di impiantistica generale (termo-idro-sanitaria-energetica-motodistributiva) sia alle disposizioni legislative vigenti in materia che ad un più razionale utilizzo degli interventi stessi.

2. Tali interventi sono proposti per la categoria di edifici E2 e risultano tra quelli ammissibili per la categoria di edifici E/1 in relazione alla classificazione degli edifici, di cui all'art. 14 delle presenti norme.

d) - Ristrutturazione edilizia. (RTE)

1. Con riferimento all'art. 65 della L.R. n° 52/91 per interventi di ristrutturazione edilizia si intendono quelli rivolti a trasformare, nel rispetto delle volumetrie preesistenti gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente. Sono ricompresi negli interventi di ristrutturazione edilizia quelli finalizzati:

a) alla riorganizzazione interna dell'edificio sia in termini di utilizzo delle superfici che dei volumi;

b) alla sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio che non rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria (MS2).

2. Rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti all’aumento del numero delle unità immobiliari.

3. In relazione alla classificazione degli edifici, di cui all'art. 14 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. sono previste tre categorie di ristrutturazione edilizia e precisamente:

d1) Ristrutturazione edilizia parziale (RTE/1)

1. Sono ammessi i seguenti interventi:

a) interventi di risanamento e ripristino dell'involucro murario esterno e del suo corredo decorativo;

b) interventi di recupero anche con parziali sostituzioni degli elementi dell'impianto strutturale interno;

c) interventi di sostituzione delle strutture orizzontali che non denunciano la caratteristica di struttura a vista (le quali ultime saranno soggette a intervento

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di ripristino). Nelle sostituzioni potranno essere operate modificazioni di quota finalizzate ad un generale miglioramento igienico dell'edificio purché non comportino modifiche o intersecazioni alle finestrature;

d) interventi di rinnovo o sostituzione ed integrazione degli impianti distributivi verticali ed orizzontali purché non di pregio.

e) interventi di sostituzione delle strutture di copertura (salvi gli interventi di ripristino per quelle aventi caratteristiche di struttura a vista) sempre mantenendo le quote di gronda e di colmo.

2. Dagli interventi ammessi con il presente articolo sono comunque esclusi quelli di totale svuotamento e rifacimento interno dell'edificio preesistente con la sola conservazione del suo involucro esterno.

3. Tale intervento è proposto per la categoria di edifici E/3 in relazione alla classificazione degli edifici, di cui all'art. 14 delle presenti norme

d2) Ristrutturazione edilizia totale (RTE/2)

1. Sono ammessi interventi fino al completo rinnovamento dell'organismo preesistente del quale va comunque mantenuto inalterato l'ingombro planovolumetrico gli allineamenti ed i caratteri fondamentali ed ambientali in genere, dovranno essere rimosse tutte le superfetazioni senza arrivare alla completa demolizione dell'edificio preesistente.

2. Dovranno inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) ripristino dell'involucro murario esterno e della copertura secondo le modalità progettuali ed esecutive caratteristiche dell'edilizia locale di valore ambientale;

b) riproposizione delle forature rispettando i moduli di partitura e dimensione tradizionali, caratteristici dell'edilizia locale di valore ambientale;

c) la conservazione e/o il ripristino di eventuali elementi originali di valore decorativo, storico, culturale ed ambientale;

3. Tale intervento è proposto per la categoria di edifici E/4 ed E/5 mentre risulta tra quelli ammissibili per la categoria di edifici E/3 in relazione alla classificazione degli edifici, di cui all'art. 14 delle presenti norme.

e) Ampliamento

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1. Con riferimento all'art. 63 della L.R. n° 52/91 gli interventi di ampliamento consistono nella costruzione di un volume edilizio che integra il volume dell'edificio esistente. Il volume aggiuntivo, qualora trattasi esclusivamente di annessi di servizio alla residenza, può venire costruito in aderenza oppure costituire un fabbricato a se stante.

2. In relazione alla diversa classificazione degli edifici di cui all'art. 14 delle n.t.a. del P.R.G.C. sono previste due categorie d'intervento e precisamente:

e1) Ampliamento con vincolo tipologico (A/1)

1. Si intende l'ampliamento dell'edificio fino ai limiti specificati in normativa eseguito nel rispetto della tipologia originaria secondo i criteri di cui ai paragrafi 5.3.1. e 5.3.2. contenuti nel Prontuario di cui all'art. 16 delle presenti norme.

2. Tale intervento è proposto per le categorie di edifici E/4 ed E/5 mentre risulta tra quelli ammissibili per la categoria di edifici E/3 in relazione alla classificazione degli edifici, di cui all'art. 14 delle presenti norme.

e2) Ampliamento parametrico (A/2)

1. Si intende l'ampliamento dell'edificio fino ai limiti specificati dalle norme di attuazione del P.R.G.C.

2. Tale intervento è ammesso per la categorie di edifici E/5 in relazione alla classificazione degli edifici, di cui all'art. 14 delle presenti norme.

f) Ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione.

1. Con riferimento all'art. 65 comma 2° della L.R. 52/91 rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli di demolizione e ricostruzione di singoli edifici.

2. In relazione alla classificazione degli edifici di cui all'art. 14 delle presenti norme, sono previste tre categorie di intervento, e precisamente:

f1) Demolizione e ricostruzione con vincolo tipologico (DR/1).

1. S’intendono gli interventi che prevedono la demolizione dell'immobile esistente e la successiva ricostruzione dell'edificio nella medesima posizione e

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con la riproposizione della volumetria e della tipologia secondo le prescrizioni planovolumetriche tipologiche ed architettoniche contenute nel Prontuario di cui all'art. 16 delle norme di attuazione del P.R.G.C..

2. Tale intervento è proposto per la categorie di edifici E/5, risulta tra quelli ammissibili per la categoria di edifici E/4 in relazione alla classificazione degli edifici, di cui all'art. 14 delle presenti norme.

f.2) Demolizione e ricostruzione del volume esistente (DR/2).

1. Si intendono gli interventi che prevedono la demolizione dell'immobile esistente e la successiva ricostruzione di un edificio di pari volumetria e con la possibilità di modificare la sagomatura, l'impianto tipologico e la posizione all'interno del lotto di pertinenza rispetto alla situazione originaria nel rispetto delle distanze fra edifici e dai confini contenute nel precedente art. 14. e delle prescrizioni planovolumetriche tipologiche ed architettoniche contenute nel Prontuario di cui all'art. 16 delle norme di attuazione del P.R.G.C..

2. Tale intervento è proposto per la categorie di edifici E/6 risulta tra quelli ammissibili per la categoria di edifici E/5 in relazione alla classificazione degli edifici, di cui all'art. 14 delle presenti norme.

g) Demolizione senza ricostruzione (D)

1. Si intendono gli interventi che prevedano la sola demolizione dell'immobile.

2. Tale intervento è proposto per la categorie di edifici E/6 in relazione alla classificazione degli edifici, di cui all'art. 14 delle presenti norme tecniche di attuazione.

Art. 16 - Prontuario per gli interventi sugli edifici ricadenti in aree di interesse storico artistico e di conservazione ambientale.

1.- Il Prontuario per gli interventi sugli edifici di valore storico artistico e di pregio ambientale riporta le indicazioni e prescrizioni planovolumetriche tipologiche ed architettoniche che dovranno essere rispettate negli interventi sugli immobili compresi nelle zone omogenee B/1 ed E4/B.

2.- Il prontuario costituisce parte integrante delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.

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Art. 17 - Z.t.o. B/2 - Zona residenziale urbanizzata satura e di completamento.

1.- La z.t.o. B/2 comprende ambiti saturi costituiti prevalentemente da edifici a carattere residenziale di recente costruzione o ambiti parzialmente edificati nel contesto di ambiti residenziali di completamento edilizio. La z.t.o. B/2 ricomprende pertanto sia le aree edificate a prevalente carattere residenziale sia le aree libere inedificate già urbanizzate, di completamento edilizio, con esclusione delle aree occupate da attrezzature e servizi così come definite dall’art. 5 comma 1 punto 2 del D.P.G.R. 126/PRES del 20 aprile 1995.

1. bis.- Nella zona sono ricompresi anche gli ex ambito di espansione urbana (ex zona C denominate della Tesa e della Locatella) con i piano di lottizzazione ancora in vigore, le opere di urbanizzazione completate ed un avanzato livello di attuazione del programma edilizio. Per tale ambiti, opportunamente perimetrati nelle allegate tavola di zonizzazione P/1-P/3, permangono, ai sensi del 6° comma dell’art. 49 della L.R. 52/91 le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche contenute nel Pd.L. approvato.

2.- All’interno della zona il P.R.G.C. si attua mediante I.E.D.

3.- Nella zona si prevede la conservazione del volume edilizio esistente nonché la possibilità di saturare i lotti solo parzialmente edificati ed il completamento edilizio delle aree urbanizziate non ancora edificate. Le tipologie d'intervento ammesse sono le seguenti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservazione tipologica e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e nuova costruzione. Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia è compresa anche la demolizione e ricostruzione del volume esistente semprechè siano soddisfatte le distanze dai confini e dai fabbricati.

4.- All’interno della zona sono ammesse le destinazioni d’uso indicate al precedente art. 12

5.- Per la zona si assumono i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

Indice di fabbricabilità fondiario If = 0,80 mc/mq

Rapporto di copertura massimo Qf = 0,35 mq/mq

Altezza massima: H = 7,50 mt

Distanza dai confini di proprietà Ds = 5,00 mt.

Distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti 10,00 mt

Distanza dalla viabilità: - di interessa comunale ml. 5,00 - di interesse comprensoriale ml. 7,50

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- di interesse regionale ml. 12,00 - autostradale ml. 30,00

6.- Per i lotti già edificati, qualora la volumetria esistente risulti superiore o uguale a quella massima ammissibile in base all’If, riferito al lotto di pertinenza dell’edificio, per esigenze igienico tecnologiche e funzionali è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti alla data di adozione del primo P.R.G. (9/11/1984), qualora non ne abbiano già usufruito e per una sola volta, fino ad un massimo di 150 mc. per alloggio e/o della singola attività insediata. Tale aumento di volume, nel caso di più alloggi o di più attività insediate, non potrà superare il 30% del volume edificato preesistente. In nessun caso, per esigenze igieniche e di decongestionamento urbano, l'indice fondiario potrà superare il limite massimo di 4 mc./mq. con riferimento all'ambito di proprietà, come stabilito dall'art. 35 delle norme d'attuazione del P.U.R.G.

Qualora gli interventi siano rivolti ad un ampliamento della superficie coperta senza incremento volumetrico, dove consentito, il rapporto di copertura, riferito al lotto d’intervento, non potrà essere superiore a 0,50 mq/mq.

7.- L'altezza degli edifici ampliati o ricostruiti a seguito di demolizione non potrà superare l'altezza dell’edificio preesistente o l’altezza media degli edifici circostanti esistenti. Per gli edifici isolati l’altezza massima non potrà superare 7,50 mt.

8.- Gli ampliamenti degli edifici, sia in senso orizzontale che verticale, dovranno essere accorpati agli edifici principali e dovranno essere armonicamente composti con essi sia nella forma che nei materiali. Sempre e solo nel caso di ampliamento concesso in deroga agli indici di zona, le distanze fra gli edifici e dai confini di proprietà sono regolate dalle norme del Codice Civile. Qualora le pareti relative agli ampliamenti e/o alle ricostruzioni, nei soli casi in cui siano finestrate, dovranno rispettare la distanza minima assoluta di ml. 10 dalle pareti di edifici principali antistanti preesistenti, siano queste ultime finestrate o non.

9.- Qualora il volume edificato risulti inferiore di una porzione di 150 mc rispetto alla volumetria massima consentita dall’indice fondiario, previsto per la zona, è ammesso l’ampliamento degli edifici esistenti alla data di adozione del primo P.R.G. (9/11/1984), per una sola volta, fino ad un massimo di 150 mc. per alloggio e/o della singola attività insediata. Tale aumento di volume, nel caso di più alloggi o di più attività insediate, non potrà superare il 30% del volume edificato preesistente. In nessun caso, per esigenze igieniche e di decongestionamento urbano, l'indice fondiario potrà superare il limite massimo di 4 mc./mq. con riferimento al lotto di pertinenza, come stabilito dall'art. 35 delle norme d'attuazione del P.U.R.G.

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10.- La volumetria per ampliamenti "una tantum", di cui al precedente comma, potrà essere utilizzata anche per costruire degli annessi di servizio alla residenza, che dovranno di preferenza far parte integrante del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso sia nella forma che nei materiali. Non sono ammesse le autorimesse in lamiera zincata e ad elementi prefabbricati non intonacati. L'altezza del fabbricato non potrà essere superiore a ml 3,00 fuori terra. Qualora sia dimostrata l'impossibilità di costruire in aderenza all'edificio principale senza pregiudicare la funzionalità del lotto, è ammessa la realizzazione di tali edifici in posizione differente sul lotto anche in aderenza ai confini di proprietà e comunque nel rispetto delle norme del Codice Civile. Non è in ogni caso ammessa la costruzione di tali annessi di servizio isolati in aderenza ai confini di proprietà prospicienti su strade pubbliche o private, salvo il caso d'accorpamento con l'edificio principale e/o per rispettare allineamenti preesistenti.

11.- Gli edifici non residenziali preesistenti nei lotti di proprietà, aventi caratteristiche tipologiche ed architettoniche adatte alla residenza possono essere interamente recuperati alle destinazioni d’uso ammesse nella zona, nel rispetto della struttura edificata preesistente, senza alterazioni volumetriche eventualmente aumentate del volume concepibile in deroga.

12.- La volumetria degli annessi agricoli o di servizio preesistenti, purché regolarmente autorizzati dal comune e denunciati al N.C.E.U., potrà essere recuperata ed accorpata all'edificio principale e/o ad altri annessi preesistenti sul lotto onde procedere ad una razionalizzazione del complesso edilizio previa demolizione e sottoscrizione d'un atto d'obbligo, accompagnato da adeguate garanzie finanziarie (cauzione, polizza fideiussoria ecc.) da trascriversi nei pubblici registri, al fine di garantire la demolizione delle volumetrie da recuperare nel caso in cui il riutilizzo del volume per ampliamenti debba essere fatto prima della demolizione stessa.

13.- Per tutti gli edifici in cui si renda necessaria la demolizione, in relazione a casi di forte stato di degrado edilizio, negli interventi di ricostruzione, con diverso posizionamento dell’edificio nel lotto, dovrà venire rispettata la distanza minima dai confini di proprietà pari a ml. 5,00, eccetto il caso di edifici appartenenti a cortine edilizie a schiera su fronte strada, nel qual caso l'edificio ricostruito potrà attestarsi sull'allineamento stradale dell'edificio preesistente ed in aderenza agli edifici esistenti. L'edificio ricostruito non potrà superare il volume dell'edificio preesistente eventualmente ampliato fino al concorso dei parametri urbanistici ed edilizi previsti ai commi 5,6,9 del presente articolo. In ogni caso non potrà comunque essere superato l'indice fondiario If = 4 mc./mq. riferito al lotto di pertinenza. Per tutti gli edifici la distanza fra pareti finestrate dell'edificio ricostruito e pareti di edifici principali antistanti e preesistenti non potrà essere inferiore a ml. 10,00.

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14.- Per le aree ricomprese nelle zone B e D della Tav. 4 “Carta dei vincoli naturali e geologico-tecnica di massima” dello Studio geologico per il P.R.G.C. e L.R. 52/91, dove sussiste il rischio di allagamenti è fatto divieto di eseguire locali interrati o seminterrati. Il livello di calpestio del solaio di piano terra dovrà essere obbligatoriamente sopraelevato ed avere una quota di mt. +0,40 computata dal piano stradale prospiciente il lotto d’intervento. Nel calcolo delle altezze e delle volumetrie dell’edificio non si dovrà tenere in conto di detta sopraelevazione.

Art. 17 bis - Z.t.o. B/2a - Zona residenziale urbanizzata satura e di completamento ex P.E.E.P.

1.- La z.t.o. B/2a comprende quelle aree che sono state edificate ed urbanizzate attraverso il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare.

2.- All’interno della zona il P.R.G.C. si attua mediante I.E.D.

3.- Nella zona le categorie d’intervento ammesse sono le stesse previste al comma 3° del precedente art. 17 e le destinazioni d’uso indicate al precedente art. 12

4- Per la zona si assumono i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

Indice di fabbricabilità fondiario If = 2,00 mc/mq

Rapporto di copertura massimo Qf = 0,35 mq/mq

Altezza massima: H = 8,50 mt

Distanza dai confini di proprietà Ds = 5,00 mt.

Distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti 10,00 mt

Distanza dalla viabilità:

- di interessa comunale 5,00 mt

5- Per i lotti già edificati, qualora la volumetria esistente risulti superiore o uguale a quella massima ammissibile in base all’If, riferito al lotto di pertinenza dell’edificio, per esigenze igienico tecnologiche e funzionali è ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti alla data di adozione del primo P.R.G. (9/11/1984), qualora non ne abbiano già usufruito e per una sola volta, fino ad un massimo di 150 mc. per alloggio. L’ampliamento è consentito sempreché la somma degli aumenti dei volumi dei singoli alloggi non risulti superiore al 30% del volume edificato preesistente. In nessun caso, per esigenze igieniche e di decongestionamento urbano, l'indice fondiario potrà superare il limite massimo

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di 4 mc./mq. con riferimento all'ambito di proprietà, come stabilito dall'art. 35 delle norme d'attuazione del P.U.R.G.

6. - Gli ampliamenti degli edifici, sia in senso orizzontale che verticale, dovranno essere accorpati agli edifici principali e dovranno essere armonicamente composti con essi sia nella forma che nei materiali. Sempre nel caso di ampliamento, le distanze fra gli edifici e dai confini di proprietà sono regolate dalle norme del Codice Civile. Qualora le pareti relative agli ampliamenti e/o alle ricostruzioni, nei soli casi in cui siano finestrate, dovranno rispettare la distanza minima assoluta di ml. 10 dalle pareti di edifici principali antistanti preesistenti, siano queste ultime finestrate o non.

7- Qualora il volume edificato risulti inferiore di una porzione di 150 mc rispetto alla volumetria massima consentita dall’indice fondiario, previsto per la zona, è ammesso l’ampliamento degli edifici esistenti alla data di adozione del primo P.R.G. (9/11/1984), per una sola volta, fino ad un massimo di 150 mc. per alloggio sempreché la somma degli aumenti dei volumi dei singoli alloggi non risulti superiore al 30% del volume edificato preesistente. In nessun caso, per esigenze igieniche e di decongestionamento urbano, l'indice fondiario potrà superare il limite massimo di 4 mc./mq. con riferimento al lotto di pertinenza, come stabilito dall'art. 35 delle norme d'attuazione del P.U.R.G.

Art. 18 - Z.t.o. B/3: Zona residenziale a verde privato

1.- La z.t.o. B/3 comprende le aree inedificate destinate ai giardini, parchi privati ed orti, adiacenti alle altre zone a prevalente destinazione residenziale. All'interno di tale zona andranno mantenute le attuali destinazioni d'uso.

2.- All'interno della zona è consentito realizzare interventi non aventi rilevanza urbanistica (art. 72 L.R. 52/91). E' inoltre ammesso il recupero degli edifici esistenti, mediante interventi di manutenzione straordinaria. Per la realizzazione di pertinenze di edifici esistenti di cui alla lettera b) del comma l. dell'art. 72 della LR 52/91 viene concessa una volumetria, una tantum pari a 60 mc. Tali fabbricati, dovranno avere un'altezza non superiore a mt. 3 e dovranno rispettare le distanze dai confini in conformità alle disposizioni del Codice Civile.

3.- Non è consentito l'abbattimento delle piante ad alto fusto. Gli eventuali mutamenti dell'arredo di tali ambiti dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche ambientali.

4.- Alla zona viene attribuito un indice territoriale It = 0.03 mc/mq che risulterà possibile utilizzare come incremento di volume sui lati contigui classificati in zona omogenea tipo B/1, B/2 o O.

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Art. 18 bis.- Z.t.o. B/C: Zona residenziale non urbanizzata di completamento.

1.- La z.t.o. B/C comprende le aree libere inedificate e parzialmente urbanizzate, di dimensioni territoriali ridotte, localizzate a margine di ambiti residenziali saturi, dove si ritiene di condizionare gli interventi edilizi alla formazione di adeguate aree da destinare a parcheggio di relazione ed al completamento delle opere infrastrutturali mancanti e/o carenti.

2.- All’interno della zona il P.R.G.C si attua mediante I.E.D. Il rilascio del permesso a costruire è subordinata alla preventiva sottoscrizione di una convenzione da parte di tutti i proprietari dei fondi ricompresi all’interno della zona e l’A.C. La convenzione dovrà contenere uno specifico elaborato grafico, esteso all’intera zona B/C così come individuata nelle allegate planimetrie P/1 e P/3 del presente piano, dove saranno indicate la condizioni di accessibilità ai lotti, le modalità di urbanizzazione e le soluzioni unitarie che non pregiudichino la completa utilizzazione dell’area. Nella convenzione dovranno inoltre essere recepite tutte le prescrizioni specifiche, riferite ad ogni singolo ambito, contenute nel presente articolo.

3.- All’interno della zona sono ammesse le destinazioni d’uso indicate al precedente art. 12 e si assumono i seguenti parametri urbanistici ed edilizi.

Indice di fabbricabilità territoriale : It = 0,80 mc/mq

Rapporto di copertura : Q = 0,35 mq/mq

Altezza massima : h = 7,50 m

Distanze (D) minimi:

dai confini 5,00 m

dalle strade 7,50 m

Distanza minima assoluta tra pareti

finestrate e pareti di edifici antistanti 10,00 m

4.- Prescrizioni particolari.

a. All’interno dell’ambito localizzato in margina alla strada della Locatella dovrà essere ricavata un’area da destinare a parcheggi di relazione con una superficie non inferiore a 300 mq. Dovrà essere mantenuto il filare di alberi esistenti in margine alla strada e, internamente all’ambito, realizzato un marciapiede, con larghezza non inferiore a mt. 1,50, disposto

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b. All’interno dell’ambito localizzato in margine a via Conti Zoppini dovrà essere ricavata un’area destinata a parcheggi di relazione con superficie non inferiore a 400 mq.

c. All’interno dell’ambito localizzato in margine a via della Tesa dovrà essere ricavata un’area destinata a parcheggi di relazione con superficie non inferiore a 300 mq.

d. Le aree parcheggio, realizzate all’interno di ogni singolo ambito, l’area verde alberato ed i marciapiedi realizzati all’interno dell’ambito di via della Locatela, una volta realizzati e collaudati saranno ceduti gratuitamente all’A.C. a scomputo totale e parziale degli oneri di urbanizzazione primaria.

Art. 18 ter.- Z.t.o. BC/1: Zona residenziale non urbanizzata di completamento ad alta densità.

1.- La z.t.o. BC/1 presenta le stesse caratteristiche della zona omogenea B/C ed il piano si pone gli stessi identici obiettivi

2.- All’interno della zona il P.R.G.C si attua mediante I.E.D. Il rilascio del permesso a costruire è subordinata alla preventiva sottoscrizione di una convenzione da parte di tutti i proprietari dei fondi ricompresi all’interno della zona e l’A.C. La convenzione dovrà contenere uno specifico elaborato grafico, esteso all’intera zona BC/1 ed alle limitrofe aree per servizio così come individuata nelle allegate planimetrie P/1 e P/3 del presente piano, dove saranno indicate la condizioni di accessibilità ai lotti, le modalità di urbanizzazione e le soluzioni unitarie che non pregiudichino la completa utilizzazione dell’area. Nella convenzione dovranno inoltre essere recepite tutte le prescrizioni specifiche, riferite ad ogni singolo ambito, contenute nel presente articolo.

3.- All’interno della zona sono ammesse le destinazioni d’uso indicate al precedente art. 12 e si assumono i seguenti parametri urbanistici ed edilizi.

Indice di fabbricabilità territoriale : It = 1,20 mc/mq

Rapporto di copertura : Q = 0,40 mq/mq

Altezza massima : h = 7,50 m

Distanze (D) minimi:

dai confini 5,00 m

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dalle strade 7,50 m

Distanza minima assoluta tra pareti

finestrate e pareti di edifici antistanti 10,00 m

4.- Prescrizioni particolari.

a. L’attuazione dell’ambito è subordinato alla completa realizzazione della viabilità d’accesso da via Mon.r Spessot, dell’area per parcheggi di relazione e dell’area destinata a nucleo elementare di verde, così come previsto dalle tavole di zonizzazione del piano.

b. In sede di progetto esecutivo potranno essere modificate tali previsioni ferme restando le superfici minime destinate a parcheggi di relazione e della zona BC/1.

c. Tali opere, una volta realizzate e collaudate, dovranno essere cedute gratuitamente, comprese le aree destinate a servizio all’Amministrazione Comunale.

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Art. 19 - Z.t.o. O: Zona mista residenziale urbana e agricola

1.- La z.t.o. “O” è caratterizzata dalla presenza mista di edifici per la residenza di tipo urbano e agricolo, di edifici non residenziali attualmente attivi o dismessi dalla loro funzione agricola.

2. - All’interno della zona sono ammesse le seguenti funzioni: - residenziale; - agricola; - artigianale, complementare all’attività agricola; - commerciale, complementare all’attività agricola;

3. - All’interno della zona il piano si attua attraverso I.E.D. e sono ammessi oltre agli interventi aventi rilevanza edilizia di cui al capo II della L.R. 52/91 anche gli interventi di ampliamento (art. 63 della L.R. 52/91) e ristrutturazione edilizia (art. 65 della L.R. 52/91). Il perimetro della zona non rappresenta un limite invariante di piano rispetto alle limitrofe zone a carattere residenziale. Rappresenta invece un limite invariante di piano il perimetro della zona a confine con zone le zone a carattere agricolo.

4. - All’interno della zona l’attività edilizia è disciplinata a seconda delle funzioni degli edifici:

a) Edifici di tipo residenziale urbano preesistenti alla data di adozione del precedente P.R.G.:

Negli edifici di tipo residenziale urbano, esistenti alla data di adozione del primo P.R.G. (9/11/1984), è ammesso per una sola volta, l’ampliamento del volume esistente, fino ad un massimo di 150 mc. per alloggio sempreché la somma degli aumenti dei volumi dei singoli alloggi non risulti superiore al 30% del volume edificato preesistente. In nessun caso, per esigenze igieniche e di decongestionamento urbano, l'indice fondiario potrà superare il limite massimo di 4 mc./mq. con riferimento al lotto di pertinenza, come stabilito dall'art. 35 delle norme d'attuazione del P.U.R.G.

Le nuove costruzioni potranno essere unite o disgiunte dal fabbricato principale e relativamente ai confini del lotto dovranno rispettare le norme del Codice Civile. La distanza di pareti finestrate da edifici antistanti non potrà essere in nessun caso inferiore a mt. 10,00.

Gli arretramenti dalle strade dovranno corrispondere a quanto previsto specificatamente per la zona omogenea “B/2”.

In caso di allineamenti di edifici a distanza inferiore a quella prescritta o in limite stradale, in deroga alle presenti norme, gli ampliamenti potranno mantenere lo stesso allineamento.

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Gli ampliamenti non dovranno superare i tre piani di altezza compreso il piano terra e gli eventuali corpi tecnici.

Il tetto dovrà essere costituito da coperture a falde con manto di tegole curve

b) Edifici di tipo agricolo (residenza - annessi agricoli).

Nelle unità aziendali di tipo agricolo esistenti alla data di prima adozione del P.R.G. (9/11/1984) è consentito un aumento del volume edilizio dei complessi preesistenti nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici: - rapporto di copertura complessivo massimo riferita al lotto d'intervento:

Q = mq/mq 0,50

- rapporto di copertura riferita all'intera proprietà fondiaria:

Q = mq/mq 0,02 - altezza massima dei nuovi edifici m. 6,50

(compresi gli eventuali volumi tecnici)

Qualora le proprietà aziendali risultino saturate ovvero non consentano alcun ampliamento, nel rispetto degli indici urbanistici sopra richiamati, è consentito una ampliamento in deroga, una tantum, concedibile per una sola volta, per una volumetria non superiore a 1.500 mc con la limitazione che il volume destinato all’ampliamento della residenza di tipo agricolo non sia superiore a 150 mc per alloggio, concessi nel rispetto del precedente punto a) e che il rapporto di copertura, riferito al lotto di pertinenza, non risulti superiore al 50%.

La compatibilità dell’ampliamento dovrà essere dimostrata sotto il profilo igienico-sanitario acquisendo preventivamente il parere di competenza dell’Azienda Sevizi Sanitari,

E’ ammesso l’intervento di ristrutturazione edilizia totale senza modifica della localizzazione data dalla preesistenza, nell’ambito del lotto, senza alterazioni volumetriche, eventualmente maggiorata del volume in deroga e nel rispetto dell’altezza degli edifici circostanti

Relativamente al distacco dai confini, dagli arretramenti delle strade, e distanze da pareti finestrate valgono le disposizioni di cui al precedente punto a)

Gli ampliamenti dovranno presentare un’altezza massima inferiore agli edifici attigui destinati ad annessi agricoli. Nel caso di nuova costruzione l’altezza massima viene fissata in mt. 6,50.

Per le zone omogenee "O" poste immediatamente a Sud della SS 351, introdotte con la variante n° 6, nella edificazione dei suoli si dovrà tenere in debita considerazione quanto riportato nella relazione geologica allegata alla variante stessa e si dovrà prevedere l'innalzamento minimo di 40 cm

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del piano di calpestio con divieto di realizzare vani scantinati o seminterrati.

c) Edifici preesistenti alla data di adozione del primo P.R.G. dismessi dall’uso agricolo.

Gli edifici, dismessi dall’uso agricolo, presenti nelle zone “O” con tipologia compatibile con l’uso residenziale, possono essere recuperati alla residenza per una volumetria massima, concedibile una sola volta, di 700 mc. riferita all’unità aziendale di tipo agricolo.

Non sono consentiti aumenti di volume, se non per comprovate esigenze di carattere igienico-funzionale per una dimensione massima di 150 mc. e comunque non superiore al 30 % del volume recuperato..

Relativamente alle distanze dai confini di proprietà, dai fabbricati adiacenti e dalle strade si richiama quanto disposto ai precedenti commi a) e d) del presente articolo.

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Art. 20 - Z.t.o. C : residenziale di espansione edilizia.

1.- La z.t.o C individua gli ambiti destinati a nuovi complessi insediativi residenziali, o a prevalente destinazione residenziale, che risultino in parte o del tutto inedificati.

2.- I comparti edificatori, relativi a tale zona sono specificatamente perimetrali e numerati nei grafici di progetto del presente piano. La perimetrazione dell’ambito non deve essere considerata invariante e può essere modificata in sede di adozione dl PRPC purchè il nuovo perimetro non individui un aumento della superficie superiore al 10% della superficie prevista dal P.R.G.C.

3.- In tale zona il P.R.G.C. si attua mediante P.R.P.C. esteso all'intero ambito individuato nella planimetria. I piani particolareggiati dovranno osservare gli indici di fabbricabilità territoriale (It) e le altezze massime delle costruzioni (H) riportate nella allegata tabella A.

4.- Le distanze minime fra pareti finestrate degli edifici antistanti non potrà essere inferiore a mt. 10,00. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt. 12,00.

5.- All'interno di ogni comparto edificatorio individuato nelle tavole di progetto del piano si dovranno prevedere adeguate aree servizi alla residenza.

- nucleo elementare di verde in ragione di 1,5 mq/ab con una superficie minima di mq 400 di cui le attrezzature da destinare al gioco e allo sport non potranno superare il 30% della superficie complessiva.

- parcheggio di relazione, di cui all'art. 10 comma 3 del D.P.G.R. 0126/PRES d.d. 20 aprile 1995, nella misura di 3 mq/abitante.

6.- La verifica del rispetto degli standard, per gli insediamenti residenziali, va rapportato alla capacità insediativa teorica dell'intero ambito, calcolato in base alla massima volumetria edificabile ed allo standard volumetrico di 100 mc./stanza con indice di affollamento di 0,5 ab/stanza.

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TABELLA A. Indice

territoriale (It) =

mc/mq

Rapporto di copertura

(Q) = mq/mq

Distanza dai confini d = mt

Distanza dalle strade D = mt

Altezza h = mt

COMPARTO 1 1,00 0,35 5,00 5,00 7,50

COMPARTO 2 1,00 0,40 5,00 5,00 11,50

STRALCIATO - - - - -

COMPARTO 4 1,00 0,35 5,00 7,50 8,50

COMPARTO 5 1,00 0,35 5,00 5,00 7,50

COMPARTO 6 1,00 0,35 5,00 7,50 7,50

7.- Per i comparti edificatori n.ri 1 e 5, in considerazione della sua localizzazione, al fine di creare una barriera di filtro tra il paesaggio agrario e le aree residenziali, si prescrive che sul perimetro Nord venga individuata una fascia da destinare a verde alberato di larghezza non inferiore a mt. 6,00. Le essenze da piantumare dovranno essere di diversa grandezza ed avere un effetto di mascheramento oltre che di filtro e dovranno essere indicate, assieme agli schemi di piantumazione, negli elaborati progettuali allegati al piano particolareggiato di attuazione del comparto. Si prescrive inoltre che qualora si adotti, all’interno del piano attuativo, una tipologia edilizia di edificio in linea, compresa in questa tipologia anche le case a schiera, il fronte dei ogni singolo blocco non potrà essere superiore a 24 mt.

8.- Il comparto edificatorio n° 6 potrà trovare attuazione solo successivamente o contemporaneamente al comparto edificatorio n° 4. Tutti gli impianti a rete del comparto edificatorio n° 4 dovranno essere predisposti e dimensionati tenendo conto del carico insediativo del comparto n° 6 in quanto tutti gli impianti di quest’ultimo comparto dovranno essere allacciati agli impianti presenti nel comparto n° 4.

9.- In sede di predisposizione del piano attuativo riferito al comparto edificatorio n° 6, all’interno dell’area d’intervento, dovrà essere effettuata una valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 16/2007 al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici massimi di immissione relativi alle zone residenziali. (Per i valori di soglia la zona omogenea C viene assimilata alla zona omogenea di tipo B). Nella eventualità che i valori rilevati risultino superiori a quelli previsti dalla normativa vigente il piano attuativo dovrà prevedere che sulle aree perimetrali del comparto siano posti in atto particolari dispositivi (fasce sistemate a verde con siepi, barriere fonoassorbenti ecc.) atti a ridurre i valori sonori massimi

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riportandoli ai valori di soglia. Nella eventualità che si utilizzino barriere fonoassorbenti composte da elementi prefabbricati il PAC dovrà prevedere, sul perimetro esterno degli elementi artificiali, la predisposizione di specifiche quinte di verde con la funzione di mitigazione e mascheramento.

Art. 21 - Zone di recupero

1.- Nell'ambito delle zone a prevalente destinazione residenziale, sono state individuate le zone di recupero ai sensi dell'art. 4 della L.R. 29/04/1986 n°18, all'interno delle quali si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente mediante interventi sistematici di conservazione, risanamento, ricostruzione e miglior utilizzazione degli immobili esistenti.

2.- Le zone di recupero si intendono coincidenti con la z.t.o B/1, O, B/3 così come individuate dalla tavola di zonizzazione del piano.

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CAPO III° - ZONE PRODUTTIVE

Art. 22 - Z.t.o. "D2" - Zona artigianale di espansione di interesse comunale.

1.- La z.t.o. D/2 individua gli ambiti destinati alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi a carattere artigianale e della piccola industria. In questa zona sono consentite le seguenti destinazioni:

a- edifici e impianti industriali ed artigianali con relative attrezzature tecnologiche;

b- depositi e magazzini;

c- servizi tecnici ed amministrativi degli impianti industriali ed artigianali;

d- edifici per la commercializzazione dei prodotti derivanti dalle attività artigianali/industriali insediate nell'area e/o ad esse collegati;

e- abitazione del proprietario dell'azienda o del custode limitatamente ad un alloggio unifamiliare per singolo lotto artigianale/industriale ed esclusivamente in presenza all'interno dello stesso lotto, di edificio artigianale/industriale.

2.- In tale zona il P.R.G.C. si attua attraverso la formazione preventiva di un P.R.P.C. esteso all’intero ambito. La perimetrazione della zona non deve essere considerata invariante e può essere modificata in sede di adozione dl PRPC purchè il nuovo perimetro non individui un aumento di superficie superiore al 10 % della superficie prevista dal P.R.G.C. e comprenda al suo interno particelle catastali complete e non porzioni delle stesse.

3.-. Nella redazione del piano attuativo dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

a- densità territoriale massima di addetti: 50 add/ha; il piano attuativo dovrà indicare la densità di addetti prevista in relazione alle lavorazioni ammesse;

b- rapporto di copertura massimo: Q = 0,50 mq./mq, riferito alla superficie fondiaria dei singoli lotti;

c- distanza delle costruzioni dai confini dei lotti: Dc = ml 5,00

d- I nuovi fabbricati dovranno rispettare le seguenti distanze dalla viabilità:

- raccordo autostradale = mt. 30,00 - strada statale = mt. 20,00 - viabilità di collegamento urbano = mt. 7,50; Nelle fasce di rispetto potranno essere individuati i parcheggi per gli

addetti e per l’utenza esterna e dovranno essere realizzate opportune piantumazioni arbustive ed arboree di mascheramento. Ai fini della

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determinazione della superficie fondiaria (Sf) saranno cumulabili anche superfici ricadenti in fasce di rispetto.

e- altezza massima delle costruzioni: ml. 8,50 ad esclusione dei volumi tecnici;

f- superficie da destinare a spazi pubblici, attività collettive, a verde pubblico non inferiore a 15 mq./addetto;

g- parcheggi stanziali nell'ambito delle aree di pertinenza dei singoli lotti industriali o artigianali non inferiori ad almeno 1 posto macchina per ogni 2 addetti con un minimo di un posto macchina;

h- parcheggi di relazione, da ricavare in area di pertinenza ovvero nelle aree in prossimità dell'immobile industriale o artigianale, in misura non inferiore al 30 % della superficie utile degli edifici;

i- in ogni singolo lotto il volume destinato alla residenza non potrà essere superiore ai 400 mc.. Non sono ammessi edifici destinati alla residenza che siano isolati e non aderenti rispetto agli edifici produttivi;

l- le pareti finestrate degli edifici destinati a residenza dovranno distare almeno ml. 10,00 dalle pareti di edifici antistanti.

4. Le attività che si intende insediare dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni, fatte salve tutte le norme nazionali vigenti in materia.

a) Smaltimento residui di lavorazione:

a.1) Acque: A valle del processo di lavorazione le acque depurate dovranno essere controllate, con frequenza da stabilirsi a cura dell’Autorità preposta, prima di essere convogliate in fognatura. Qualora la rete fognaria comunale non fosse realizzata antecedentemente al funzionamento dell’impianto produttivo, le acque del processo di lavorazione, quantunque depurate, non potranno essere scaricate direttamente nel fiume Isonzo. Sarà cura dell’Azienda, in accordo con l’Autorità preposta, adottare opportuni sistemi di smaltimento.

a.2) Fanghi e scorie: Lo stoccaggio provvisorio di eventuali rifiuti tossici dovrà avvenire in ambienti riparati ed a tenuta, secondo criteri tendenti ad evitare la dispersione nell’ambiente di qualsiasi residuo nocivo.

a.3) Emissioni in atmosfera: Tutte le fasi di lavorazione che prevedono emissione di fumi e vapori dovranno essere provvisti di apparecchi di aspirazione dotati di sistemi di filtrazione e/o abbattimento, soggetti alle regolamentazioni di Legge.

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b) Inquinamento acustico: Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti necessari al contenimento del rumore attraverso sistemi di insonorizzazione di quei luoghi ove particolari fasi di lavorazione causino un elevato livello di rumorosità.

5. Ogni richiesta d’intervento, presentata all’interno della zona, è subordinata alla presentazione di uno o più elaborati progettuali riguardanti l’individuazione, gli schemi di piantumazione e le essenze impiegate per la creazione, sul perimetro esterno del comparto, di idonee fasce, della profondità non inferiore a mt. 4, da destinare alla piantumazione di essenze arboree d’alto fusto, cespugli e siepi in modo tale da creare adeguati sistemi di mascheramento della zona produttiva e mitigarne l’impatto ambientale.

Art. 23 - Z.t.o. D3: Zona occupata da insediamento artigianale singolo esistente individuato all'interno od in prossimità degli ambiti a carattere residenziale.

1.- La zona D3 comprende ambiti interessati da singoli insediamenti artigianali e le relative aree di pertinenza, esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C., ricompresi all'interno o localizzati in prossimità di ambiti a carattere residenziale.

2.- Nell’ambito localizzato a sud dell’abitato del capoluogo, in margine al raccordo autostradale, e solo per quello, oltre alle destinazioni d’uso previste dal precedente art. 22 è consentito l’insediamento di palestre per l’esercizio fisico “body center”.

3.- Il P.R.G.C. si attua mediante I.E.D. Il perimetro delle singole zone non costituisce limite invariante di piano rispetto alle limitrofe zone residenziali. Costituisce invece limite invariante di piano il perimetro delle zone a confine con la zona a carattere agricolo. Per gli edifici esistenti, oltre agli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) in tale zona sono ammessi, interventi di conservazione tipologica, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed ampliamento nel rispetto dei seguenti parametri:

a- rapporto di copertura massimo: Q = 0,50 mq./mq, riferito alla superficie fondiaria dei singoli lotti;

b- distanza dai confini di proprietà ml. 5.00;

c- altezza massima delle costruzioni: ml. 7,50 ad esclusione dei volumi tecnici;

d- parcheggi nell'ambito dei singoli lotti artigianali in ragione di almeno 1 posto macchina per ogni 2 addetti con un minimo di un posto macchina;

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e- le pareti finestrate degli edifici destinati a residenza dovranno distare almeno ml. 10,00 dalle pareti di edifici antistanti.

f- fasce di rispetto stradale: - raccordo autostradale = mt. 30,00 - altra viabilità = mt. 7,50

Nelle fasce di rispetto potranno essere individuati i parcheggi per gli addetti e per l’utenza esterna e dovranno essere realizzate opportune piantumazioni arbustive ed arboree di mascheramento. Ai fini della determinazione della superficie fondiaria (Sf) saranno cumulabili anche superfici ricadenti in fasce di rispetto.

g- parcheggi di relazione da ricavare nell’ambito del lotto destinato a palestra in misura non inferiore al 60% della superficie utile del fabbricato con un minimo di 10 posti macchina

4.- Nel caso di modifica dello stato di consistenza attuale negli edifici, secondo l'utilizzazione data dall'indice di copertura, ed ove la situazione lo consenta si dovrà tendere alla realizzazione di fasce alberate di separazione fra complessi produttivi e spazi pubblici o zone residenziali; per tale adempimento, il Sindaco potrà avvalersi della presente norma per rendere prescrittiva l'attuazione.

5.- Gli interventi edilizi relativi: a ristrutturazione edilizia e ampliamento dovranno presentare soluzioni architettoniche compatibili con gli ambiti a prevalente destinazione residenziale delle zone limitrofe.

6.- E’ consentita la modifica del tipo di produzione in atto al momento dell'adozione del presente piano previa acquisizione di un parere preventivo dell’ASS competente, in ordine agli aspetti igienico - sanitari, ad esclusione comunque dell’insediamento delle attività insalubri di prima classe di cui all’art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/1934 e successive modifiche ed integrazioni.

7. All’interno della zona valgono le prescrizioni particolari indicate al comma 5 del precedente art. 22.

8. In sede di richiesta della concessione/autorizzazione edilizia qualora si preveda l’ampliamento delle strutture produttive o la modifica del ciclo produttivo in atto dovrà essere allegata alla domanda una relazione illustrativa circa l’attività produttiva che si prevede di svolgere, in particolare dovranno essere specificati:

a) il tipo di produzione;

b) il fabbisogno di energia e di acqua;

c) le previsioni di traffico veicolare indotto;

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d) le emissioni di rumori odori, scarichi liquidi e gassosi, nonché le modalità di abbattimento, depurazione e smaltimento degli stessi;

e) la qualità e la tipologia dei rifiuti speciali prodotti nonché le modalità di smaltimento.

Art. 24 - Z.t.o. D4: Zona per insediamenti produttivi destinati alla coltivazione di cave e ad una discarica controllata d’inerti.

l. Corrisponde agli insediamenti industriali per attività di estrazione di inerti.

2. All’interno della zona il P.R.G.C. si attua attraverso P.R.P.C. esteso all’intero ambito così come perimetrato dalla tav. P/1 di zonizzazione. Il perimetro dell’ambito costituisce limite invariante di piano e potrà essere modificato, in sede di adozione del P.R.P.C., solo per far coincidere il perimetro della zona all’inviluppo del perimetro esterno delle particelle catastali ricomprese entro tale perimetro.

3. Il P.R.P.C. dovrà regolamentare sia l’attività estrattiva che il successivo ripristino ambientale dell’area interessata. All’interno della zona è ammessa la realizzazione di edifici e impianti tecnologici di supporto alla attività estrattiva (uffici amministrativi, officina, spogliatoi, mensa, guardiola ecc.) nel rispetto dei seguenti parametri edilizi ed urbanistici:

- rapporto di copertura Q = 0,05 mq/mq

- altezza massima H = 3,50 mt. (esclusi i volumi tecnici)

- fascia di rispetto dalla viabilità di interesse comprensoriale d = 10,00 mt

- parcheggi stanziali in ragione di un posto macchina ogni due addetti.

- profondità massima di scavo dal piano di campagna: mt. 12,50

Nella zona sono invece esclusi gli impianti tecnologici di lavorazione e trasformazione degli inerti (es. frantoi, impianti di lavaggio e vagliatura degli inerti, centrali di betonaggio ecc.).

4. - Il P.R.P.C. dovrà prevedere la stipula di una convenzione tra Comune e soggetti attuatori la quale dovrà regolamentare: a) tempi e modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, tra

le quali dovrà essere compresa la sistemazione della viabilità di accesso (strada comunale “Strada dei Campi”) fino all’area oggetto dell’intervento nonchè l’adeguamento dei manufatti alle mutate condizioni di traffico.

b) tempi e modalità di attuazione dell’intervento estrattivo;

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c) tempi e modalità di ripristino dell’area.

Tali impegni dovranno essere garantiti, da parte dei soggetti attuatori con apposita polizza fideiussoria.

5.- L’attuazione del ripristino ambientale dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- essere condotto per fasi parallelamente all’attività estrattiva, a cominciare dall’area interessata dalla ex cava;

- stralciato. - la sistemazione finale del terreno dovrà prevedere la possibilità di riutilizzo

agricolo delle aree, dovrà pertanto essere riportato un adeguato strato di terreno vegetale.

- tutti gli edifici e gli impianti dovranno essere rimossi al momento in cui cessa la funzione per la quale sono stati costruiti.

6.- L’attività estrattiva degli inerti dovrà essere regolarmente autorizzata dal decreto di competenza regionale mentre l’attività di discarica, qualunque essa sia, dovrà rispettare tutte le normative provinciali e regionali vigenti in materia.

7.- Le aree, una volta recuperate, avranno esclusivamente destinazione agricola e come tali saranno regolamentate secondo la normativa riportata al successivo art. 29 delle presenti norme. Su tali aree è comunque fatto divieto di interventi per nuove costruzioni.

8.- In assenza del P.R.P.C. è consentito unicamente la prosecuzione delle attività esistenti alla data di adozione del presente piano, sino al completamento delle opere regolarmente autorizzate e l’uso agricolo dei suoli, nel rispetto delle normative riportate agli artt. 26 e 30. delle presenti norme.

Art. 24 bis. - Z.t.o. H/3: - Zona per attività commerciali e ricettive esistenti.

1. La z.t.o. H/3 comprende quelle parti del territorio dove sono ubicati insediamenti destinati ad attività commerciali con le relative aree di pertinenza e attività compatibili con l'ospitalità (bar, ristorazione, commercio di normale distribuzione), esistenti.

2. All'interno della zona il piano si attua attraverso IED. Con riferimento alle categorie d'intervento indicate dalla L.R. 52/91 sono ammesse le seguenti categorie:

- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 68). - Interventi di ampliamento (art. 63). - Interventi dì ristrutturazione edilizia (art. 65). - Interventi poco rilevanti (art. 72).

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3. In tale zona sono ammesse le destinazioni d'uso in essere alla data di adozione del presente piano. L'eventuale variazione di destinazione d'uso, anche senza opere, è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione edilizia e dovranno essere comprese all'interno del seguente elenco

a.- edifici o locali per il commercio al dettaglio e all'ingrosso;

b.- depositi e magazzini commerciali;

c.- impianti tecnologici ;

d.- uffici amministrativi e direttivi;

e.- locali per attività ricettive e di supporto (alberghi, pensioni, bar, trattorie, ristoranti, self-service, mense ecc)

f.- abitazione del proprietario dell'azienda o del custode limitatamente ad un alloggio unifamiliare per singolo lotto commerciale ed esclusivamente in presenza all'interno dello stesso lotto, di edificio commerciale.

g.- residenziale, esclusivamente per le abitazioni esistenti alla data di adozione del presente piano e relativi lotti di pertinenza

4.- All'interno della zona sono consentite attività commerciali sia per la piccola che grande distribuzione nel rispetto delle normative del commercio vigenti purché non si superino i limiti dimensionali fissati all'art. 2 della L.R. n08 del 19/04/1999.

5. - All'interno della zona valgono i seguenti parametri urbanistici ed edilizi. - Indice fondiario. If = 2,50 mc/mq - Rapporto di copertura Q max = 0,50 mq/mq - Altezza H max = 8,50 m - Distanze dalle strade D min. = 5,00 m

(non inferiore a quella esistente nel caso questa sia inferiore a m 5,00) - Distanze delle pareti finestrate dalle pareti di edifici antistanti D min = 10,00 m - Distanze dai confini di proprietà

Per nuove costruzioni D min. = 5,00 m Per ampliamenti di edifici esistenti secondo disposizioni di codice civile.

6. - L'indice fondiario è riferito alle aree di pertinenza urbanistica dei fabbricati esistenti che possono essere anche disgiunte, ovvero separate da strade, purché risultino funzionalmente contigue con l'attività commerciale o ricettiva insediata.

7. Per le attività commerciali, e solo per quelle, insediate all'interno di lotti saturi è consentita la possibilità di ampliamento, in deroga a tutti i limiti di zona, nel

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solo rispetto delle prescrizioni date dal codice civile sulle distanza dai confini di proprietà, per una volumetria, concessa una tantum, pari a 120 mc.

8. Nel caso di nuove costruzioni a destinazione commerciale e di interventi sugli edifici esistenti soggetti al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, con superficie di vendita inferiore a 400 mq, dovranno essere individuate adeguate aree da destinare a parcheggio stanziale e di relazione in misura non inferiore al 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza o, nel caso di accertata impossibilità di diversa soluzione in aree poste in prossimità dell'esercizio stesso.

9. Per le attività alberghiere e ricettive in genere, i parcheggi stanziali (PS) e di relazione (PR) devono essere previsti nella misura di

- 1 posto macchina ogni camera per la parte ricettiva - 60 mq ogni 100 mq di SU per la parte commerciale (bar - ristorante - eccetera).

Sono ammessi standard inferiori purché dimostratamente non sia possibile soddisfare quelli massimi possibili nelle condizioni esistenti dell' insediamento.

10- Le funzioni abitative di servizio del gestore dell'attività ricettiva devono essere comprese nel corpo di fabbrica principale e non distinguibili all'esterno in entità fisiche autonome. Le medesime devono inoltre essere motivate da una necessità obiettivamente documentabile di presenza continuata di persone in loco, essere costituite da una sola unità abitativa.

Art. 25 - Z.t.o. HD/3: - Zona mista per attività artigianali e commerciale esistente.

1.- La z.t.o. HD/3 comprende un ambito ubicato in margine alla S.S. 351 al confine con il territorio comunale di Gorizia nel quale, di fatto, già coesistono sia l'attività produttiva sia l'attività commerciale.

2.- Nella zona è ricompreso anche l'ex ambito di espansione (ex zona HD/2) con il piano di lottizzazione ancora in vigore, le opere di urbanizzazione completate ed un avanzato livello di attuazione del programma edilizio. Per tale ambito, opportunamente perimetrato nella allegata tavola di zonizzazione P/1-permangono, ai sensi del 6° comma dell'art. 49 della L.R. 52/91 le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le altre prescrizioni urbanistiche contenute nel Pd.L. approvato.

3.- All'interno della zona il P.R.G.C. si attua mediante I.E.D.

4.- In tale zona sono ammesse le seguenti destinazioni:

a- edifici o locali per il commercio al dettaglio e all'ingrosso;

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b- depositi e magazzini commerciali;

c- impianti artigianali con relative attrezzature tecnologiche;

d- impianti tecnologici;

e- uffici amministrativi e direttivi siano essi a servizio dell'azienda e/o delle aziende insediate nella zona che come attività terziaria autonoma e di servizio anche esterno alla zona;

f- locali per attività ricreative e di supporto (bar, trattorie, ristoranti, self service, mense);

g- abitazione del proprietario dell'azienda o del custode limitatamente ad un alloggio unifamiliare per singolo lotto artigianale/commerciale ed esclusivamente in presenza all'interno dello stesso lotto, di edificio artigianale/industriale.

5.- All'interno della zona sono consentite attività commerciali sia per la piccola che grande distribuzione nel rispetto delle normative del commercio vigenti purché non si superino i limiti dimensionali fissati per l'individuazione della zona omogenea H/C così come definita dai commi 2 e 3 dell'art. 7, della L.R. 41/90 e modificata con l'art 29 della L.R. 16/96. All'interno della zona non è consentito l'impiego di tabelle merceologiche contingentate.

6.- In ragione della particolare ubicazione del sito e delle commistione tra attività artigianali e commerciali, all'interno della zona non è consentito insediare attività artigianali ritenute insalubri di prima classe di cui all'art. 216 del T.U.L. Sanitarie, D.M. sanità 2 marzo 1937 o attività produttive, anche se ritenute insalubri di seconda classe del citato D.M. che per la produzione di rumori, odori e fumi possano causare disturbo alle attività commerciali presenti nella zona. A tale proposito in sede di richiesta della concessione edilizia gli elaborati di progetto dovranno contenere una relazione illustrativa inerente l'attività produttiva che si prevede di svolgere nella quale dovranno essere specificati:

a) il tipo di produzione;

b) il fabbisogno di energia e di acqua;

c) le previsioni e tipo di traffico veicolare indotto;

d) le emissioni di rumori odori, scarichi liquidi e gassosi, nonché le modalità di abbattimento, depurazione e smalti mento degli stessi;

e) la qualità e la tipologia dei rifiuti prodotti nonché le modalità di smaltimento.

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7.- All'interno della zona valgono i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

a- rapporto di copertura Q = 0,5 mq/mq.

b- altezza massima delle costruzioni: m 7.50 ad esclusione dei volumi tecnici;

c- distanza delle costruzioni dai confini dei lotti di mi 5,00 con possibilità di costruzioni a confine solo nei casi in cui esse vengono previste abbinate a schiera;

d- distanza delle costruzioni dalla viabilità esistente: Strada Statale 351 m 20,00 strada di collegamento m 5,00.

f- per le attività commerciali insediate le aree da riservare a parcheggi stanziali e di relazione sono quelle indicate all'art. 18 del D.P.G.R. 20 aprile 1995 n. 0126/Pres.

g- per le attività artigianali devono essere ricavati nel lotto di pertinenza parcheggi stanziali nella misura non inferiori ad almeno 1 posto macchina per ogni 2 addetti con un minimo di un posto macchina e parcheggi di relazione in misura non inferiore al 30% della superficie utile degli edifici;

h- in ogni singolo lotto il volume destinato alla residenza non potrà essere superiore a 400 mc. Non sono ammessi edifici destinati alla residenza che siano isolati rispetto agli edifici produttivi o commerciali;

i- le pareti finestrate degli edifici destinati a residenza dovranno distare almeno m 10,00 dalle pareti di edifici antistanti;

1- è fatto divieto assoluto di prevedere nuovi accessi ai lotti dalla S.S. 351.

Si potranno sfruttare a tale scopo unicamente gli accessi esistenti e regolarmente autorizzati dall'A.N.A.S.

Art. 25 bis- Z.t.o. H2: - Zona per attività commerciali e ad esse compatibili di nuova individuazione”.

1.- La z.t.o. H2 comprende un ambito ubicato in margine alla S.S. 351 su una porzione di area della ex caserma militare Enrico Toti che per localizzazione si presta ad insediare strutture commerciali del “medio dettaglio” con superfici di vendita inferiori a 1.500 mq.

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2.- All’interno della zona il piano si attua attraverso un Piano Regolatore Particolareggiato Comunale. Tale piano sarà esteso all’intero ambito così come delimitato dalla tav. P/1 di zonizzazione allegata. La perimetrazione dell’ambito non deve essere considerata invariante e può essere modificata in sede di adozione del PRPC purché il nuovo perimetro non individui un aumento o una diminuzione delle superfici superiore al 10% delle superfici perimetrate nelle tavole di zonizzazione del P.R.G.C.

3.- Nella zona sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

a- edifici o locali per il commercio al dettaglio e all'ingrosso;

b- depositi e magazzini commerciali, nonché lavorazioni di beni in funzione commerciale ;

c- impianti tecnologici;

d- uffici amministrativi e direzionali siano essi a servizio dell’azienda e/o delle aziende insediate nella zona che come attività direzionale autonoma a servizio di attività esterne all’ambito d’intervento;

e- locali per attività ricreative e di supporto (bar, trattorie, ristoranti, self-service, mense);

f- residenziale con le limitazioni volumetriche indicate ai commi seguenti;

4.- Sono ammessi esercizi commerciali di vendita al dettaglio di media struttura, ovvero gli esercizi con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 1.500 così come definiti dalla lettera i) comma 1 art.2 della L.R. 29/2005.

5.- All’interno della zona si dovranno rispettare i seguenti parametri urbanistici ed edilizi

a) rapporto di copertura massimo: Q = 0,50 mq/mq, riferito alla superficie territoriale;

b) distanza delle costruzioni dai confini dei lotti:

- da confini di proprietà 5,00 m;

c) distanza delle costruzioni dalla viabilità esistente:

- Da Strada Statale 20,00 m

- Da Strada comunale 10,00 m

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d) altezza massima delle costruzioni: 9,00 m ad esclusione dei volumi tecnici;

e) superficie da destinare a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico non inferiore al 10% della superficie territoriale dell’intero ambito;

f) per le attività commerciali insediate le aree da riservare a parcheggi stanziali e di relazione sono quelle indicate dal D.P.Reg 069/Pres. del 23 marzo 2007 ed in particolare:

- esercizi inferiori a mq. 400 di superficie di vendita: 100% della superficie di vendita;

- esercizi singoli compresi tra mq. 400 e mq. 1500 di superficie di vendita: 150% della superficie di vendita;

- esercizi destinati al commercio all’ingrosso: 25 % della superficie utile dell’edificio;

- dotazione di parcheggi per servizi all’utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago: 100 % della superficie utile di detti esercizi;

g) per le aziende commerciali che pongono in vendita “generi non alimentari a basso impatto” così come definiti dalla lettera e) 1° comma dell’art. 2 della L.R. 29/2005 la superficie per parcheggi stanziali e di relazione non deve essere inferiore all’80% della superficie di vendita autorizzata;

h) il volume destinato alla funzione direzionale non potrà essere superiore ai 1.000 mc. I fabbricati a destinazione direzionale potranno essere realizzati anche con corpi di fabbrica disgiunti dal fabbricato a destinazione commerciale. Per la funzione direzionale dovranno essere ricavati oltre che ai parcheggi stanziali in ragione di un posto macchina ogni due addetti anche parcheggi di relazione in ragione di 80% della superficie utile destinata ad attività direzionali.

i) il volume destinato alla residenza non potrà essere superiore ai 1.200 mc. I fabbricati a destinazione residenziale potranno essere realizzati anche con corpi di fabbrica disgiunti dal fabbricato a destinazione commerciale. Per la funzione residenziale dovranno essere ricavati oltre che ai parcheggi stanziali anche parcheggi di relazione in ragione di 3 mq ogni abitante insediato. Per il calcolo della capacità insediativa teorica si deve assumere lo standard dimensionale di 100 mc/ab.

l) le pareti finestrate degli edifici destinati a residenza dovranno distare almeno 10,00 m dalle pareti di edifici antistanti;

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m) l’accesso all’area potrà avvenire mediante un ingresso/uscita direttamente da via Gorizia, dovranno essere previste adeguate corsie di accumulo per la svolta a sinistra su via Gorizia ed una corsia di decelerazione per la svolta a destra in ingresso alla zona da via Gorizia;

n) All’interno della zona, in sede di formazione del piano particolareggiato, dovrà essere ricavata una viabilità che consenta il collegamento diretto tra via Gorizia (a Nord) e via del Filatoio a (Sud del comparto). La viabilità dovrà prevedere una carreggiata stradale con sezione minima di. 6,00 mt e marciapiede, almeno su un lato, di larghezza non inferiore a 1,50 mt.. Nella tavola di zonizzazione di piano all’interno della zona omogenea H2 è indicata, con tratteggio, la sede stradale prevista in progetto. Tale indicazione è da considerare indicativa e non prescrittiva.

Art. 26 - Norme comuni per le zone agricolo-forestali: interventi di rilevanza urbanistico edilizia ed ambientale.

1.- Nelle zone agricolo-forestali, ad esclusione delle z.t.o. E/2 ed E/4A ove valgono norme specifiche di inedificabilità, è ammesso salvo diversa specificazione degli articoli relativi alle singole zone la realizzazione delle seguenti opere:

a) Edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9.5.1975 n° 153 e della L.R. 1/1994;

b) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali quali stalle, magazzini ed annessi rustici;

c) Edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati alla attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole;

d) Serre stabilmente ancorate al suolo per coltivazioni specializzate;

e) Edifici e locali per agriturismo ai sensi e per gli effetti della L.R. 10/1989 come modificata dalla L.R. 11/1989 e dalla L.R. 26/07/1996 n° 25;

f) Piccoli manufatti rurali per il ricovero di attrezzi per attività agricola a tempo parziale;

g) Sbancamenti, terrazzamenti e riporti di terreno finalizzati all'attività agricola;

h) Interventi su sponde, argini e alveo dei corsi d'acqua e nella zona umida.

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2.- Nel territorio comunale non sono ammessi edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale. Si considerano impianti zootecnici a carattere industriale, gli allevamenti di bestiame nei quali ricorre una o più delle seguenti circostanze:

a) l'alimentazione degli animali non avvenga con prevalente utilizzo di prodotti aziendali;

b) non sussista un razionale e funzionale rapporto fra estensione poderale e numero dei capi di bestiame;

c) l'allevamento avvenga mediante personale specializzato assunto per queste specifiche mansioni. ed in ogni caso quando vengono superate le seguenti soglie dimensionali: a) avicoli.............................................................................. 500 capi b) roditori da carne e da pelliccia........................................ 300 capi a) bovini ................................................................................ 40 capi c) suini ed altri animali.......................................................... 10 capi

3.- Hanno titolo alla costruzione e/o al recupero degli edifici di cui al punto a) del precedente 1° comma i soli imprenditori agricoli a titolo principale; gli edifici di cui ai punti b), c), d), ed e) possono anche essere costruiti e recuperati, dai proprietari titolari di azienda agricola anche non imprenditori agricoli a titolo principale, nel rispetto delle norme del presente articolo.

4.- Gli interventi per gli edifici di cui ai punti a), b), d), e), f) del precedente 1° comma si attuano con I.E.D., quello al punto c) previa formazione di un P.R.P.C., per quelli di cui al punto g) e h) in base alle prescrizioni dei successivi commi 15° e 17°.

5.- I parametri urbanistici ed edilizi sono riferiti ad ogni singola zona agricola come specificato negli articoli seguenti. 6. - Gli indici di fabbricabilità fondiaria (If) e i rapporti di copertura (Q) stabiliti dal P.R.G.C. per la zona agricola, ove non altrimenti specificato, sono riferiti alla superficie totale dei fondi di proprietà, anche se siti sul territorio di un Comune diverso, avente la medesima classificazione quale zona omogenea, purché funzionalmente contigui sotto il profilo agricolo.

6 bis.- Nel caso in cui siano vincolate aree site nel territorio di un Comune diverso, ai fini del computo degli indici fondiari e di copertura devono osservare le disposizioni contenute al comma 2 bis. dell’art. 88 della L.R. 52/91 così come modificato dalla L.R. 34/97.

7.- Nelle zone agricole, entro le fasce di rispetto stradali indicate dal P.R.G.C., sono ammessi gli interventi edilizi di cui al 9° e 10° comma del successivo art. 34.

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8.- Di preferenza i nuovi edifici in zona agricola (del tipo a) di cui al precedente 1° comma) dovranno essere localizzati e ricompresi nell'ambito e nel contesto di nuclei agricoli esistenti o di nuova costruzione, che siano formati anche da annessi agricoli di servizio tipo b), c) del 1° comma). La costruzione di edifici isolati sarà autorizzabile solo nei casi in cui l'articolazione della proprietà fondiaria non permetta soluzioni diverse. In tale caso la concessione edilizia dovrà essere adeguatamente motivata. In ogni caso il progetto edilizio, oltre a rilevare preventivamente la posizione e le caratteristiche degli alberi e dei arbusti preesistenti, dovrà prevedere la sistemazione dettagliata degli spazi esterni alle costruzioni con le indicazioni dell'utilizzazione di tutta la superficie del lotto (alberata, a prato, a giardino o a coltivo, ecc) di tutte le opere da realizzare (pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi, ecc.) precisando peraltro la posizione e la denominazione di tutte le essenze da piantumare (dovranno essere in particolare previsti nuovi alberi ad alto fusto nella misura di una pianta ogni 100 mq. di superficie del lotto d'intervento oltre ad essenze arbustive in ragione di 2 gruppi ogni 100 mq. di superficie del lotto d'intervento). Nella scelta delle alberature e degli arbusti dovranno essere privilegiate le essenze autoctone.

9.- Ai fini del calcolo degli indici If e Q. non vengono computati manufatti destinati a protezioni stagionali delle colture, che siano costruiti senza fondazioni, con struttura direttamente infissa al suolo e tamponature realizzate con teli in materiale plastico o similare, destinate esclusivamente alla protezione temporanea della coltura agricola svolta nell'ambiente naturale.

10.- Il rilascio della concessione edilizia in zona agricola è subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una attestazione notarile che certifichi l'avvenuta richiesta di trascrizione nei pubblici Registri Immobiliari dell'impegno, mediante atto d'obbligo, a rispettare la destinazione d'uso degli immobili stabilita dal progetto, per almeno 10 anni, nonché il vincolo di inedificabilità nei confronti dei terreni che concorrano alla determinazione della volumetria trasferita sul fondo da edificare.

11.- Edifici rurali di servizio dismessi all'uso agricolo, esistenti alla data di adozione del P.R.G.C., possono essere recuperati alla funzione abitativa, e/o per usi agrituristici, anche con ampliamenti volumetrici ma in tal caso, comunque nel rispetto dei requisiti soggettivi e degli indici di zona fissati per gli edifici di tipo a) del precedente comma 1°.

12.- La richiesta di nuove costruzioni di attrezzature dovrà essere corredata da una realizzazione che dimostri la congruità delle dimensioni dei fabbricati rispetto all'estensione delle superfici culturali (in affitto e/o in proprietà anche esterne al territorio comunale) dell'azienda e ai suoi programmi produttivi.

13.- omissis.

14.- omissis.

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15.- Nell'ambito delle zone agricolo forestali, costituiscono intervento di rilevanza urbanistico-ambientale, ex art. 66 della L.R. n° 52/91, tutte le opere di sbancamento, terrazzamento e riporto di terreno, di cui alla lett. g) del precedente 1° comma, che investono una superficie superiore a 200 mq e/o una volumetria superiore a mc. 100 di terreno complessivamente sbancato o riportato (resta inteso che al disotto di tale soglia tutti gli interventi di movimento terra sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione edilizia in base al combinato disposto dagli artt. 72 lett. g) e 78 della L.R. 52/91). In relazione a tali interventi, fatte salve diverse disposizioni contenute nelle norme specifiche delle sottozone, il P.R.G.C. si attua mediante:

- IED per interventi che investono una superficie complessiva non superiore a mq 20.000, in tal caso, onde favorire un aumento e miglioramento della complessità ambientale, dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arbustive e/o arboree su una superficie minima pari al 4% di quella complessivamente investita dall'intervento, tali essenze verranno localizzate di preferenza lungo capezzagne, fossi, corsi d'acqua, scarpate in modo da formare filari e siepi frangivento (per il computo della superficie di tale vegetazione si assume una larghezza convenzionale di m. 6.00 per siepi e filari con alberi ad alto fusto e di m. 3.00 per le siepi formate solo da vegetazione arbustiva).

- P.R.P.C. per interventi che investono una superficie superiore a mq. 20.000, in tal caso, sempre per aumentare e migliorare la complessità ambientale, dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arbustive ed arboree su una superficie minima pari al 7% di quella complessivamente investita dall'intervento, di cui almeno una quota pari al 3% dovrà essere sistemata a bosco, mentre la quota restante pari al 4% dovrà essere sistemata con le modalità stabilite per gli interventi soggetti a IED; in ogni caso gli elementi arborei preesistenti di maggior rilievo dovranno essere mantenuti, compatibilmente con le esigenze della conduzione agricola dei fondi.

Tutti gli interventi di cui al presente comma dovranno essere supportati da adeguate indagini ecologiche, geologiche, idrologiche, paesaggistiche e storico-culturali.

16.- Ricadono tra gli interventi di cui al precedente comma anche quelli riguardanti:

- la modifica delle capezzagne e delle strade interpoderali; che comunque non potranno essere soppresse;

- la modifica, lo spostamento o la soppressione dei fossati di scolo delle acque;

- i riordini fondiari nei cui confronti trovano applicazione le procedure indicate nell’art. 130/bis della L.R. 52/1991.

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17.- Per gli interventi sui corsi d'acqua esistenti, come definiti all'art. 9 delle presenti norme, anche se non censiti nel catasto delle acque pubbliche, di cui alla lett. g) del precedente 1° comma, il P.R.G.C. si attua mediante :

- IED in caso di interventi di manutenzione delle opere esistenti su argini, sponde e nell'alveo;

- IED, con progetto unitario convenzionato esteso a tutto il corso d’acqua interessato.

dovranno, per quanto possibile, essere evitati gli spostamenti e/o la riduzione dell'alveo, mentre non è ammessa la soppressione del corso d'acqua, in ogni caso tutti gli interventi di cui al presente comma dovranno essere supportati da indagini idrogeologiche estese ad un congruo intorno. Il progetto dovrà prevedere la piantumazione con essenze arboree e/o arbustive di sponde o argini, almeno da un lato del corso d'acqua. Le aree umide, così come definite all'art. 10 delle presenti norme, in quanto elementi determinanti dell'equilibrio ambientale complessivo, ai fini della regolamentazione degli interventi, sono equiparate ai corsi d'acqua di cui alla prima parte del presente comma.

18.- Nell'ambito delle zone agricole, onde aumentare e migliorare la complessità ambientale, nonché per salvaguardare l'assetto del paesaggio agrario, gli interventi di rilevanza urbanistico-ambientale dovranno rispettare le indicazioni e/o prescrizioni contenute nel "Prontuario per gli interventi di ripristino ambientale e paesaggistico nelle zone agricolo forestali". Tale allegato costituisce parte integrante delle presenti norme tecniche di attuazione.

19.- Per gli edifici esistenti in zona agricola alla data di adozione del P.R.G.C., esclusivamente adibiti a civile abitazione e che risultino alla stessa data occupati da proprietari non imprenditori agricoli a titolo principale, ne titolari di azienda agricola, sono ammessi, oltre agli interventi aventi rilevanza edilizia di cui al capo II della L.R. n° 52/91 anche interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento con incremento volumetrico per esigenze igieniche e funzionali. L'incremento volumetrico complessivo dovrà in ogni caso essere contenuto entro i 150 mc. per edificio, e gli interventi non dovranno comunque prevedere aumento di unità immobiliare residenziali rispetto a quelle esistenti. Nei casi di demolizione di tali edifici non è consentita la ricostruzione se non all'imprenditore agricolo a titolo principale nei limiti delle presenti norme.

20.- Per gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G.C., adibiti a residenza dell'imprenditore agricolo a titolo principale, sono ammessi, oltre agli interventi aventi rilevanza edilizia di cui al capo II della L.R. n° 52/91 anche interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento, nonché di demolizione con ricostruzione purché nel rispetto dei parametri urbanistici ed prescritti dalle presenti norme. Per gli interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia in deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e dell'esigenza dell'imprenditore agricolo a titolo principale valgono i disposti dalla L.R. n° 1/94.

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21.- Le opere di fortificazione militare, risalenti al primo conflitto mondiale, presenti nelle zone agricole,. e le relative aree di pertinenza vanno mantenute in condizioni di decoro. E' fatto divieto assoluto di modificare la loro consistenza. Il Sindaco ha facoltà di imporre alle proprietà interessate la esecuzione di opere (pulizia, decespugliamento ecc.) atte al mantenimento del decoro delle opere esistenti.

22.- All’interno delle zone agricole, senza esclusione alcuna, è consentita, conformemente a quanto disposto dal 6° comma dall’art. 19 della L.R. n° 24 del 17 luglio 1996 e nel rispetto delle indicazioni tipologiche e dimensionali in esso richiamate, la costruzione di appostamenti per l’esclusivo esercizio della caccia di selezione agli ungulati di cui all’art. 11, comma 3 della L.R. 21/1993. Tali strutture non sino soggette a concessione e/o autorizzazione.

Art. 27 - Z.t.o. E/2: - Zona boschiva

1.- La z.t.o. E/2 comprende gli ambiti attualmente occupati dalla vegetazione naturale di tipo boschivo.

2.- In tale zona sono rigorosamente esclusi nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali atti a comportare alterazioni al delicato equilibrio dell'ambiente naturale, nonché, in assenza di apposita autorizzazione della Direzione Regionale delle Foreste, il taglio di essenze arboree ed il cambiamento del tipo di coltura boschiva in atto.

3.- Sono ammessi solamente interventi di rimboschimento, di ripristino e di consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti in funzione della attività compatibili con la zona, ivi comprese le opere di difesa fluviale.

4.- Le zone boscate distrutte o danneggiate dal fuoco non cambiano la propria destinazione e su di esse vi è assoluto divieto di compiere opere di qualsiasi genere, al di fuori del rimboschimento, del ripristino della vegetazione

5.- Per l’area boscata localizzata in prossimità della località Mainizza e ricompresa tra il fiume Isonzo ed il raccordo autostradale, ogetto di recente rimboschimento si prescricve che il bosco venga allevato ad alto fusto e pertanto è fatto divieto di ceduo semplice o matricinato.

Art. 28 - Z.t.o. "E/4A" - Zona di rilevante interesse ambientale.

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1.- La z.t.o. E/4A è costituita da territori in cui sono presenti situazioni e realtà di particolare valore e pregio ambientale tali da richiedere azioni di salvaguardia con previsioni di fruibilità per fini sociali e culturali. Coincidendo tale zona con il perimetro, individuato dal P.U.R.G., del Parco naturale regionale dell’Isonzo (V 14) si attua mediante piani particolareggiati.

2.- Nella redazione piani particolareggiati all’interno della zona dovrà essere fatto sempre salvo l’obiettivo generale della tutela e salvaguardia del territorio naturale. Gli interventi previsti dovranno comunque essere coordinati al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l’ambiente in modo da assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi , culturali, sociali, didattici e scientifici.

3.- Obiettivi specifici che il P.R.P.C. dovrà perseguire all’interno della zona sono i seguenti:

a) salvaguardia dell’aspetto naturale dei luoghi;

b) recupero degli argini e l’individuazione di percorsi pedonali e ciclabili connessi all’abitato di Farra. Tali percorsi si dovranno raccordare alle aree golenali e alla viabilità campestre esistente sul territorio comunale.

c) attente valutazione delle aree boscate presenti nelle golene con le previsioni di abbattere le essenze arboree non autoctone ed il potenziamento di quelle autoctone.

d) individuazione, in connessione con i percorsi ciclo-pedonali, di piazzole di sosta da destinare alla ricreazione ed al tempo libero.

4.- In assenza della formazione di tale piano:

- è consentito l'uso agricolo del suolo con tecniche produttive naturali;

- non sono permesse modificazioni d'uso del suolo, con particolare riguardo alla trasformazione di aree naturali "boscate" in aree produttive agricole. E' altresì consentita la trasformazione da aree produttive agricole ad aree boscate.

- non sono ammesse nuove costruzioni, né ampliamenti, di edifici o manufatti di sorta, ivi comprese le costruzioni a carattere precario e/o di tipo prefabbricato;

- sono ammesse esclusivamente recinzioni di tipo provvisorio con semplici pali infissi al suolo e relativa rete metallica o staccionata in legno;

- sono consentiti unicamente interventi a salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico di tali aree purché d'iniziativa pubblica.

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- per le aree boscate interne alla zona il periodo di turnazione non può essere inferiore ai 13 anni ed è fatto divieto di taglio a raso per le specie quali: Robinia, Pioppo, Salice, Ontano.

Art. 29 - Z.t.o. "E4/B" - Zona di interesse agricolo paesaggistico

1.- La zona agricola di interesse paesaggistico E4/B è caratterizzata da qualificanti valori ambientali tali da richiedere un’azione di tutela del paesaggio al fine di valorizzare l’immagine complessiva del territorio agrario e naturale.

2. All’interno della zona il piano si attua:

- attraverso progetto edilizio unitario quando l’area d’intervento non presenta una superficie superiore a 20.000 mq.

- attraverso P.R.P.C. quando la superficie interessata dall’intervento è superiore a 20.000 mq.

3. Nella zona sono ammessi interventi di sostituzione delle attuali culture, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche ed orografiche esistenti e non debbano comportare modifiche al tracciato di: - viabilità principali e secondarie; - corsi d’acqua permanenti, - spartiacque. Per i corsi d’acqua non sono ammessi interventi di canalizzazione e di ritombamento. E’ comunque consentita la costruzione di ponticelli per il collegamento tra i vari appezzamenti.

4. Gli interventi di sostituzione delle attuali culture legnose agrarie senza modifica dell’assetto orografico ed idrografico del territorio, riduzione di superfici boscate, la costruzione di opere di infrastrutturazione agricola quali scoline, viabilità interna ecc. sono soggetti alla sola denuncia.

4 bis Quando gli interventi di sostituzione colturale interessino aree che sono state in passato oggetto di pesanti modifiche al naturale assetto morfologico del paesaggio potranno essere autorizzati solo in presenza della preventiva approvazione di un P.R.P.C. Tale piano dovrà interessare l’intero ambito degradato e dovrà puntare al ripristino di una complessità ambientale che consenda il recupero delle aree sotto il profilo paesaggistico. Il P.R.P.C. di

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iniziativa privata, dovrà rispettare gli elementi ed i contenuti riportati al successivo 7° comma.

5. I progetti d’intervento unitario dovranno contenere i seguenti elementi:

a) - estratto di mappa di mappa catastale in data non superiore a mesi 6 con allegato foglio di possesso.

b) - planimetria in scala 1:5000 (C.T.R) con la localizzazione dell’intervento ed indicazione degli eventuali vincoli (vincolo idrogeologico, forestale, demaniale);

c) - relazione geologica dettagliata con indicazione degli interventi e delle opere che garantiscano la stabilità del nuovo versante, nonchè le opere e gli interventi che si prevede di mettere in atto al fine di impedire danni idrogeologici; tutto ciò non solo nell’ambito di area interessata dal progetto ma anche per quanto riguarda terreni limitrofi. Nel caso che l’area d’intervento interessi le colline lo studio geologico deve essere esteso fino a fondovalle e sulle aree suscettibili di essere coinvolti in caso di modificazioni o dissesti di natura idrogeologica/geostatica a seguito dell’esecuzione dei lavori. La relazione geologica dovrà contenere indicazioni sulla stabilità geostatica del versante.

d) - elaborati grafici con l’indicazione:

- di tutte le opere ed interventi necessari a garantire la stabilità del pendio o della scarpata (opere di consolidamento e/o sostegno sbancamenti ecc.)

- di tutte le opere di regimentazione, captazione, raccolta e smaltimento delle acque con dimensioni delle sezioni, drenaggi ecc.

- di sezioni rappresentative degli scavi e dei riporti fino al fondovalle;

e) - computo metrico dei movimenti di terra con breve relazione sull’organizzazione del cantiere e l’ubicazione di eventuali discariche del materiale eccedente;

f) - progetto di sistemazione paesaggistica predisposto in conformità alle presenti norme formato dai seguenti elementi:

- relazione tecnica dalla quale risultano le opere e i lavori da compiere; la morfologia che assumeranno i terreni coltivati e le modalità di sistemazione del sito

- cartografia in scala non inferiore al 1:2.000 con l’indicazione della destinazione del suolo a sistemazione ultimata.

6.- Qualora si proceda mediante redazione di un P.R.P.C. oltre agli elaborati previsti al precedente comma si dovrà allegare uno schema di convenzione da sottoscrivere tra i privati e l’amministrazione comunale dove compaiono i tempi, le modalità d’intervento ed il valore del deposito cauzionale che dovrà essere

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versato dai soggetti attuatori, anche sottoforma di polizza fideiussoria a garanzia degli impegni contenuti nel P.R.P.C.

7.- Nella redazione dei progetti d’intervento unitario o dei P.R.P.C. che interessano le colline si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: a) il rimodellamento morfologico deve avvenire con la realizzazione di

scarpate o di incisioni di forma regolare disposte secondo le direzioni delle curve di livello esistenti. Le scarpate sia all’interno degli appezzamenti che sul perimetro degli stessi, non devono essere di altezza superiore a mt. 2,50 e con pendenze non superiori a 30°. Per altezza delle scarpate comprese tra 1,50 mt. e 2,00 mt. è consentita una pendenza di 35° e per altezze inferiori a mt. 1,50 un pendenza di 40°. La pendenza massima ammessa per il piano del vigneto dovrà essere inferiore a 5°. In corrispondenza delle scarpate di bordo che si attestano su strade pubbliche e fra piani terrazzati possono essere costruiti muri di contenimento dell’altezza non superiore a mt. 1,50 preferibilmente realizzati in muratura di pietrame a secco ma è consentito l’utilizzo di muri in c.a. purchè rivestiti in pietra locale non squadrata.

b) Per lo smaltimento delle acque superficiali dovrà essere adottata una morfologia atta a consentire il rapido deflusso delle acque meteoriche.

c) Le opere relative alle captazioni idriche dovranno essere dimensionate tenendo conto anche delle alimentazioni esterne (sedi viarie e boscate) quantificabili in un congruo intorno.

d) I pali di sostegno delle viti dovranno essere in legno; sono ammessi anche pali di altro materiale, adottando comunque accorgimenti che riducano al minimo l’impatto visivo.

f) In caso si preveda la riduzione di superficie boscata, qualora autorizzata dall’Ente Foreste, si dovrà prevedere una compensazione all’interno dell’area d’intervento, di superficie pari a quella ridotta, con la piantumazione di specie arbustive ed arboree di specie autoctone.

g) All’interno dell’area d’intervento dovranno comunque essere previste piantumazioni arbustive e/o arboree secondo le prescrizioni contenute nel comma 15 del precedente art. 26.

h) dovrà essere mantenuta la quota e l’andamento dei crinali quali elementi del paesaggio.

8.- Nella zona è consentito l’intervento edilizio unicamente sulle strutture agricole esistenti per interventi aventi rilevanza edilizia di cui al Capo II della L.R. 52/91 ed interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia di cui agli artt. 63 e 65 della L.R. 52/91 nel rispetto dei seguenti parametri edilizi ed urbanistici:

- If = 0,03 mc/mq

- Q = 0,10 mq/mq

- distanze a minima degli edifici dai confini interni del lotto: ml. 5,00

- distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ml. 10,00

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- altezza massima ml. 8,50

- distanza dalle strade ml. 10,00 (salve le disposizioni del P.R.G.C sulle fasce di rispetto stradali)

9.- All’interno della zona sono consentite le destinazioni d’uso in essere e quelle previste al 1° comma dell’art. 26 delle presenti norme con l’esclusione delle lettere c), d), f).

10.- Al fine di salvaguardare l’impianto originario dei singoli edifici ricompresi all’interno della zona E4/B tutti gli interventi edilizi dovranno rispettare le indicazioni tipologiche, architettoniche contenute nel Prontuario di cui all’art. 16 della presente normativa.

11 Al fine di mantenere sul territorio la presenza di significative costruzioni di origine rurale, caratterizzanti il paesaggio agrario, in parziale deroga a quanto previsto ai commi 11 e 18 del precedente art. 26, gli edifici dismessi dall’uso agricolo possono essere recuperati alla residenza anche se il proprietario non risulta imprenditore agricolo a titolo principale. Negli interventi di ristrutturazione edilizia si potrà prevedere un aumento delle unità immobiliari residenziali rispetto a quelle esistenti.

12. – Relativamente alle strutture aziendali della azienda agricola “Tenuta Villanova” ricomprese all’interno della zona omogenea e site in località Villanova, in deroga a quanto previsto al precedente art. 26 delle presenti norme e del comma 9 del presente articolo è ammessa anche la funzione turistico ricettiva nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a. Con la funzione turistico ricettiva sono ammesse oltre alle attività legate alla

ospitalità anche attività connesse con il tempo libero, il benessere e la cura del corpo, attività sportive complementari e della ristorazione.

b. L’attività turistica deve essere strettamente correlata alla attività della azienda agricola ed allo sviluppo della “Wine Therapy”

c. L’insediamento della funzione turistico ricettiva e le attività connesse potranno avvenire solo recuperando e riutilizzando i fabbricati esistenti, anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia utilizzando al massimo un terzo delle volumetrie riferite ai fabbricati delle strutture aziendali esistenti e ricomprese all’interno della zona omogenea E4/B site nella frazione di Villanova.

d. L’intervento per l’insediamento della funzione turistico-ricettiva è subordinato alla preventiva approvazione di un Piano regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata esteso, oltre che all’intero ambito della zona omogenea E4/B della frazione di Villanova nella quale sono ricomprese le strutture produttive aziendali della azienda Agricola “Tenuta Villanova” anche alla limitrofa zona omogenea B1.

e. Il PRPC dovrà specificare le destinazioni d’uso di ogni singolo fabbricato e delle aree scoperte puntando al recupero e mantenimento delle caratteristiche

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tipologiche e formali dei fabbricati esistenti recependo ed integrando le indicazioni tipologiche, architettoniche contenute nel Prontuario di cui all’art. 16 della presente normativa. Il piano dovrà contenere una specifica relazione tecnica illustrativa dove viene illustrato nel dettaglio le modalità di utilizzo dei prodotti primari dell’azienda nell’ambito del benessere e della cura del corpo.

f. Per la porzione di area classificata in zona omogenea B1 il PRPC potrà prevedere le destinazioni d’uso ammesse all’interno di questa zona e dovrà recepire i parametri urbanistici ed edilizi contenuti agli artt. 13 – 14 – 15 delle presenti norme eventualmente modificati per quanto attiene alla classificazione degli edifici ed alla categoria d’intervento ammessa. Tale modifica potrà avvenire solo in presenza di idonea analisi documentale ed approfondimenti relativi alla valenza tipologica dei fabbricati esistenti e sul loro stato di conservazione.

Art. 29 bis- Z.t.o. "E4/B - R" - Zona mista di interesse agricolo paesag-gistico e turistico ricettivo

1.- La zona E4/B – R corrisponde all’ambito dove sono presenti le strutture aziendali della azienda agricola “Tenuta Villanova” site in località Villanova dove alla prevalente funzione agricola dei luoghi, caratterizzati da qualificanti valori ambientali tali da richiedere un’azione di tutela del paesaggio al fine di valorizzare l’immagine complessiva del territorio agrario e naturale è ammesso anche l’attività di tipo turistico ricettivo.

2. All’interno della zona il piano si attua:

- Intervento edilizio diretto per tutti gli interventi manutentivi e di ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti senza modifiche delle destinazioni d’uso nell’ambito dell’utilizzo agricolo dei fabbricati.

- Intervento edilizio indiretto previa approvazione di un Piano regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa privata qualora si preveda di insediare all’interno della zona attività di tipo turistico-ricettivo.

- In sede di formazione del PRPC è ammesso apportare modifiche al perimetro di piano in aumento o diminuzione fino ad un massimo del 10% della superficie originaria della zona.

3. Destinazioni d’uso:

All’interno della sottozona in deroga a quanto previsto al precedente art. 26 delle presenti norme è ammessa anche la funzione turistico ricettiva nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

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- L’attività turistica ricettiva deve essere strettamente correlata alla attività della azienda agricola che comunque deve risultare prevalente. All’interno della zona, quale struttura ricettiva alberghiera è ammessa la “country house” così come definita dal comma 9 quater dall’art. 64 della L.R. 2/2002 e s.m.i.

- Con la funzione turistico ricettiva sono ammesse oltre alle attività legate alla ospitalità anche attività connesse con il tempo libero, il benessere e la cura del corpo, attività sportive complementari e della ristorazione.

4. Disposizioni particolari:

- L’insediamento della funzione turistico ricettiva e le attività connesse potranno avvenire solo recuperando e riutilizzando i fabbricati esistenti, anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia utilizzando al massimo un terzo delle volumetrie riferite ai fabbricati delle strutture aziendali esistenti e ricomprese all’interno della sottozona omogenea

- Il PRPC dovrà specificare le destinazioni d’uso di ogni singolo fabbricato e delle aree scoperte puntando al recupero e mantenimento delle caratteristiche tipologiche e formali dei fabbricati esistenti recependo ed integrando le indicazioni tipologiche, architettoniche contenute nel Prontuario di cui all’art. 16 della presente normativa. Il piano dovrà contenere una specifica relazione tecnica illustrativa dove viene illustrato nel dettaglio le modalità di utilizzo dei prodotti primari dell’azienda nell’ambito del benessere e della cura del corpo.

- Per la porzione di area, adiacente, classificata in zona omogenea B1 il PRPC potrà prevedere le destinazioni d’uso ammesse all’interno di questa zona e dovrà recepire i parametri urbanistici ed edilizi contenuti agli artt. 13 – 14 – 15 delle presenti norme eventualmente modificati per quanto attiene alla classificazione degli edifici ed alla categoria d’intervento ammessa. Tale modifica potrà avvenire solo in presenza di idonea analisi documentale ed approfondimenti relativi alla valenza tipologica dei fabbricati esistenti e sul loro stato di conservazione

- Al fine di salvaguardare l’impianto originario dei singoli edifici ricompresi all’interno della zona E4/B-R tutti gli interventi edilizi dovranno rispettare le indicazioni tipologiche, architettoniche contenute nel Prontuario di cui all’art. 16 della presente normativa.

Art. 30 - Z.t.o. "E/5" - Zona di preminente interesse agricolo

1.- La z.t.o. E/5 comprende per esclusione tutte le restanti aree di interesse agricolo.

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2.- Il P.R.G.C. si attua mediante I.E.D. per gli interventi di cui alle lettere a) b) d) e f) del I° comma del precede art. 26 e mediante approvazione di P.R.P.C. per gli interventi di cui al punto c).

3.- Nella zona, fermo restando quanto prescritto all'art. 26, nei casi di nuove costruzioni e di ampliamento degli edifici e delle strutture agricole esistenti, debbono essere rispettati i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

a) Edifici di cui al 1° comma, punto a) dell'art. 26: (edifici per la residenza agricola);

- indice di fabbricazione fondiaria max mc./mq. 0,03

- distanze a minima degli edifici dai confini interni del lotto: ml. 5,00

- distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ml. 10,00

- lotto minimo di intervento: mq. 6.000

- altezza massima ml. 7,50

- distanza dalle strade ml. 10,00 (salve le disposizioni del P.R.G.C sulle fasce di rispetto stradali)

b) Edifici di cui al 1° comma, punto b) dell'art. 26: (Edifici relativi alle strutture produttive aziendali)

- rapporto di copertura complessivo massimo riferita al lotto d'intervento: Q = mq./mq. 0,50

- rapporto di copertura riferita all'intera proprietà fondiaria: Q = mq./mq. 0,02

- altezza massima dei nuovi edifici ml. 7,50 (compresi gli eventuali volumi tecnici)

- distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti : nel rispetto delle distanze disposte dal Codice Civile

- distanza da fabbricati: ml. 10,00 (è comunque ammessa la costruzione in aderenza all'edificio residenziale principale o ad altri annessi rustici preesistenti)

- distanza dalle strade ml. 10,00 (salve le disposizioni del P.R.G.C sulle fasce di rispetto stradali)

Nel caso degli allevamenti aziendali a carattere non industriale, dovranno essere rispettate le seguenti distanze:

- distanza da edifici residenziali di terzi e dal limite di zona: ml 30,00

- distanza dagli edifici residenziali di proprietà ml. 10,00

c) Edifici di cui al 1° comma, punto c) dell'art. 26: (edifici a libera localizzazione, adibiti alla conservazione, alla prima trasformazione e

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l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole)

- rapporto di copertura complessivo massimo riferita al lotto d'intervento: Q= mq./mq. 0,50

- rapporto di copertura riferita all'intera proprietà fondiaria: mq./mq. 0,02

- altezza massima dei nuovi edifici ml. 7,50

- altezza massima degli edifici recuperati/ampliati: non superiore alla altezza degli edifici circostanti/esistenti

- distanza minima degli edifici dai confini interni dei lotti ml. 5,00

- distanza da fabbricati: ml. 10,00

d) Relativamente alla costruzione di serre di cui al 1° comma, punto d) del precedente art. 26 valgono i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

- rapporto di copertura riferito al lotto d’intervento 0,10 mq/mq

- superficie minima, in proprietà, ricadente entro il territorio comunale 3 ha

- altezza mt. 3,00

- distanza dai confini di proprietà mt. 5,00

- distanza da edifici ml. 10,00

- distanza dalle strade ml. 10,00 (salve le disposizioni del P.R.G.C sulle fasce di rispetto stradali)

4.- Nel caso di aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole e floricole, potrà essere adottato un indice fondiario superiore, fino ad un massimo di 0,05 mc./mq. per edifici di cui alla lett. a) del 3° comma, previo parere del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, mentre per le costruzioni di cui alla lett. d) dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- rapporto di copertura riferito al lotto d’intervento 0,20 mq/mq

- superficie minima, in proprietà, ricadente entro il territorio comunale 2,00 ha

- altezza mt. 3,50

- distanza dai confini di proprietà mt. 5,00

- distanza da edifici mt. 10,00

- distanza dalle strade ml. 10,00 (salve le disposizioni del P.R.G.C sulle fasce di rispetto stradali)

5.- La realizzazione di nuovi edifici residenziali di cui sopra non potrà essere disgiunta dalla realizzazione di annessi rustici di cui alla precedente lettera b)

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6.- Per gli ampliamenti di edifici di tipo a) e b) di cui al precedente 1° comma dell'art. 26, esistenti alla data di adozione del P.R.G.C. è ammesso l'ampliamento degli stessi:

- con altezza massima non superiore a quella degli edifici circostanti esistenti anch'essi alla data d'adozione del P.R.G.C.;

- con distanza dai confini dei lotti secondo le disposizioni del Codice Civile.

7.- All’interno della zona è ammessa la costruzione di piccole strutture di cui al 1° comma, punto f) del precedente art. 26 ad esclusivo uso di deposito degli attrezzi agricoli e per l’approvvigionamento idrico. La costruzione di questi manufatti sarà consentita, per una sola volta e per proprietà agricole che ne siano prive alla data di adozione del P.R.G.C. La loro costruzione, dovrà essere regolarmente autorizzata, ed insistere su fondi agricoli aventi estensione minima pari a 10.000 mq., e potranno essere destinati ad attività agricola svolta a tempo parziale del solo proprietario. Il relativo volume ammissibile non potrà essere superiore a 60 mc. complessivi. A tali manufatti potrà essere addossata una tettoia aperta su 3 lati della superficie coperta massima pari al 50% della superficie coperta del ricovero chiuso. Le coperture dovranno essere obbligatoriamente a falde inclinate, rivestite in coppi, con struttura portante preferibilmente in legno. Le strutture verticali saranno in muratura di pietrame a vista o intonacata o in legno.

Art. 31 - Interventi di rilevanza urbanistico ambientale nelle zone extra-agricole

1.- All'interno delle z.t.o. extra-agricole per gli interventi di rilevanza urbanistico ambientale di cui all'art. 66 della L.R. 52/91 il P.R.G.C. si attua mediante I.E.D.

2.- In particolare si considerano interventi di rilevanza urbanistico ambientale tutte le opere di sbancamento, terrazzamento riporto che investono una superficie superiore a 200 mq. e/o una volumetria superiore a 100 mc di terreno. Gli interventi inferiori a tali soglie sono comunque soggetti ad autorizzazione edilizia ai sensi del combinato disposto dagli artt. 72 1° comma lett. d) e 78 della L.R. n° 52/91.

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CAPO IV° ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE

Art. 32 - Z.t.o. S - Zone destinate a servizi ed attrezzature collettive

1.- La z.t.o. S comprende le aree e gli edifici destinati dal piano ai servizi pubblici e alle attrezzature di interesse collettivo, dimensionate secondo le disposizioni del D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres recante disposizioni sulla revisione degli standard urbanistici regionali

2.- I servizi individuati dal presente piano sono:

- Attrezzature per la viabilità e trasporti: PR = Parcheggi di relazione

- Attrezzature per il culto la vita associativa e la cultura: CHI = Edifici per il culto. EDD = Edifici per diritti democratici e vita associativa. CCS = Centro civico e sociale COA = Osservatorio astronomico. MUS = Attività museali.

- Attrezzature per l’istruzione: SMA = Scuola materna. SEL = Scuola elementare.

- Attrezzature per l’assistenza e la sanità: AAS = Attrezzature Assistenza e Sanità. CRA = Casa di riposo per anziani CIM = Cimitero.

- Spettacolo ricreazione e verde: VNE = Nucleo elementare di verde. VAU = Verde di arredo urbano VEQ = Verde di quartiere. SPO = Attrezzature per lo sport.

- Servizi tecnologici IT = Gas, elettricità depositi, magazzini, depuratore.

3.- Le aree per servizi e attrezzature collettive sono destinate a edifici e impianti pubblici, realizzati dagli Enti Pubblici, ovvero realizzati da privati con obbligo di una convenzione che definisca i loro rapporti con l'Amministrazione Comunale che stabilisca le norme che assicurano l'uso pubblico delle attrezzature e le modalità di gestione.

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4.- Le opere si realizzano mediante I.E.D. nel rispetto delle prescrizioni riportate ai punti seguenti. Riguardo agli edifici vincolati ai sensi della L. 1089/39, ogni intervento dovrà rispettare le prescrizioni contenute all’art. 41 delle presenti norme.

5.- Nelle aree per parcheggi per la residenza possono essere realizzati, oltre ai parcheggi a raso scoperti, anche parcheggi a raso coperti e parcheggi sotterranei. Rispetto ai parcheggi a raso coperti dovranno presentare una tipologia che si armonizzi al luogo dove vengono edificati. Sono comunque da escludere box in lamiera o costruzioni che prevedano l’uso di lamiere in genere.

6.- Le aree per il verde di arredo urbano, per il nucleo elementare di verde e quelle per verde di quartiere sono inedificabili. Sono consentite esclusivamente le attrezzature destinate al gioco con relativi servizi, chioschi e tettoie di altezza utile interna non superiore a ml. 3,00 e con superficie coperta massima pari a Q = 0,02 mq./mq. In questo caso la superficie da destinare al verde attrezzato da destinare allo sport ed al gioco non potrà superare il 30% della superficie complessiva..

7.- Sia per gli edifici di nuova costruzione, sia per quelli recuperati o ricostruiti, compresi nelle aree di cui al presente articolo, dovranno essere assicurati, all'interno degli edifici stessi e/o nelle loro aree di pertinenza, spazi di sosta o parcheggio in misura non inferiore all’80% della superficie utile degli edifici. Detta percentuale può essere ridotta fino alla metà nel caso di attrezzature collettive esistenti o previste ricadenti nell’ambito della zona edificata od urbanizzata ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

8.- Le aree destinate allo sport sono adibite alla costruzione di attrezzature e impianti sportivi in genere. E' ammessa la costruzione di un solo alloggio per il custode. Le aree libere dovranno essere mantenute a verde ed alberate. Dovranno essere assicurate aree per parcheggi in ragione di almeno 1 posto macchina ogni 2 utenti previsti per l'attrezzatura sportiva.

9.- All’interno dell’area destinata alle attrezzature per lo sport dovranno essere opportunamente attrezzate delle aree da destinare a ricevere spettacoli viaggianti oltre che consentire lo svolgimento di sagre locali. All’interno dell’area dovranno pertanto essere realizzate tutte quelle strutture ed infrastrutture atte a consentire l'organizzazione e lo svolgimento delle sagre locali e per accogliere spettacoli viaggianti (circhi equestri ecc.). In tale area è consentita la realizzazione di attrezzature e servizi (chioschi, palchi per orchestra, servizi igienici ecc.) siano essi stabilmente ancorati al suolo che non, purché rientrino nella categoria di interventi non aventi rilevanza urbanistica e pertanto siano ricompresi nella categoria delle opere soggette al rilascio della sola autorizzazione edilizia da parte del Sindaco. Le nuove costruzioni da destinare a tale scopo si dovranno sviluppare su un unico livello con struttura portante in

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muratura intonacata, legno o acciaio. Per le strutture ancorate stabilmente al suolo non si potrà superare un rapporto di copertura superiore a 0,20 mq/mq.

10.- L'attuazione delle aree per servizi e attrezzature collettive è in tutti i casi subordinata alla predisposizione di un progetto unitario e complessivo riferito all'intero abitato come individuato delle planimetrie di P.R.G.C.

11- Le aree destinate a servizi tecnologici dovranno essere circondate da barriere alberate con funzione di mascheramento, antinquinamento e antirumore.

12.- Gli edifici dovranno distare almeno ml. 5,00 dai confini fondiari dell'area di pertinenza. In caso di ampliamenti tale distanza potrà essere ridotta fino ai limiti consentiti dal Codice Civile. I nuovi fabbricati dovranno rispettare le seguenti distanze dalla viabilità: - raccordo autostradale = mt. 30,00 - strada statale = mt. 20,00 - viabilità di collegamento urbano = mt. 7,50. Per quanto riguarda in particolare l’area adibita ad impianti tecnologici a ridosso della zona “D2”: Sul perimetro esterno, limitatamente ai lati nord e sud del lotto, in continuità con le due zone artigianali contigue alla zona servizi, andranno realizzate idonee fasce della profondità non inferiore a mt. 4 da destinare alla piantumazione di essenze arboree d’alto fusto, cespugli e siepi in modo da creare adeguati sistemi di mascheramento e di mitigazione dell’impatto dell’edificio.

13 Gli interventi edilizi sugli edifici adibiti a servizi e ubicati in margine alla z.t.o. B/1 (scuola elementare, casa di riposo per anziani, case alloggio per anziani) ricompresi e classificati nella tav. P2 si prescrivono gli interventi previsti all’art. 14 delle presenti norme secondo le tipologie d’intervento dell’art. 15 e nel rispetto delle indicazioni edilizie contenute nel Prontuario di cui al precedente art. 16.

14.- Nelle aree di pertinenza degli edifici per il culto possono essere realizzate attrezzature di servizio e di supporto quali: campo giochi o strutture per lo sport ed il tempo libero alloggi per il personale ecclesiastico ecc. All’interno delle aree dovranno essere ricavati degli spazi da destinare a parcheggi in misura non inferiore all’80% della superficie utile degli edifici di nuova costruzione e di un posto macchina ogni due utenti previsti per l’utilizzo delle aree attrezzate allo sport ed al tempo libero in genere. Gli edifici da destinare al personale ecclesiastico ricavati all’interno di ogni singola area servizio classificata CHI non potrà avere una volumetria superiore a 600 mc ed un’altezza superiore a mt. 8.50, ferme le disposizioni riguardo alle distanze dai confini di proprietà e dalle strade contenute all’art. 13 delle presenti norme.)

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Art. 33 - Z.t.o. P - Zone destinate ad attrezzature militari.

1.- La z.t.o. P comprende le aree e gli edifici destinati ad attrezzature militari in funzione o dismessi dall’uso.

2. - All’interno della zona è consentito l’intervento edilizio solo al competente Ministero della Difesa quale proprietario delle aree e dei fabbricati.

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TITOLO III°

CAPO I° VIABILITÀ E FASCE DI RISPETTO STRADALI, CIMITERIALI, DAI CORSI

D'ACQUA DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DA INFRASTRUTTURE

ENERGETICHE.

Art. 34 - Viabilità e fasce di rispetto stradali

1.- Il P.R.G.C. classifica, nell'apposito relativo elaborato grafico, la rete stradale esistente, di progetto e da ristrutturare come segue:

a. Va - Viabilità autostradale; b. Vs - Viabilità di interesse regionale (o viabilità secondaria); c. Vc - Viabilità di interesse locale (o viabilità comprensoriale); d. Vq - Viabilità urbana di quartiere. e. Pc - Percorsi pedonali e piste ciclabili..

2.- Le caratteristiche tecniche della viabilità di cui ai punti a. b. c. del precedente primo comma sono quelle contenute nelle norme d'attuazione e relativa tabella 1, del "Piano Regionale della Viabilità", approvato con D.P.G.R. n° 0167/Pres. dd. 6/4/'89, nonché la tab. 3 delle norme d'attuazione del P.U.R.G. Alle stesse dovranno riferirsi i progetti esecutivi delle strade di progetto e di quelle per cui ne è prevista la ristrutturazione.

3.- La viabilità presente nel territorio comunale è costituita da:

a. viabilità autostradale: dal raccordo Autostradale Villesse -Gorizia.

b. viabilità di interesse regionale (o secondaria): dal tronco della S.S. 351;

c. la viabilità di interesse comprensoriale: via dei Campi, strada della Locatella, via Contessa Beretta,, riva della Grotta, via Monte Fortino, strada della Grotta, strada della Mainizza.

d.- viabilità urbana di quartiere: per esclusione delle precedenti, tutte le altre strade comunali.

4.- Non sono consentiti accessi di nessun tipo alla viabilità autostradale, di cui al punto a.) del precedente 1° comma.

5.- Accessi pedonali e carrai sulla viabilità di interesse regionale sono concessi dall'Amministrazione Comunale previo nullaosta dell'ente gestore della strada con l'osservanza delle prescrizioni contenute nella tab. 1 delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale della Viabilità e nel D.L. 30.04.1992 n. 285, come modificato dal DPR 26.04.1993 n. 147, e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, specificatamente per quanto attiene la realizzazione dei nuovi accessi.

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6.- Conformemente alle disposizioni dell’art. 5 delle norme di attuazione del Piano Regionale della Viabilità, al di fuori dei centri edificati e fuori dagli insediamenti o delle zone di nuova individuazione del P.R.G.C., nelle zone agricole e forestali ( e comunque in ogni zona dove sia individuata una fascia di rispetto) sono previste e graficamente individuate le seguenti fasce di rispetto a protezione del nastro stradale misurata a partire dal confine stradale:

a. - viabilità autostradale: ml. 60;

b. - viabilità secondaria di interesse regionale: ml. 30;

c. - viabilità comprensoriale e comunale: ml. 20.

7.- Per le zone omogenee comprese nelle fasce di rispetto è vietato ogni tipo di edificazione (nuovi edifici, ampliamenti di edifici esistenti ecc.) con l'eccezione di:

a. parcheggi scoperti , sempreché non comportino la costruzione di edifici;

b. impianti di rifornimento carburanti e relative stazioni di servizio;

c. cabine di distribuzione elettrica

d. sostegni di linee telefoniche;

e. reti idriche;

f. reti fognarie

g. canalizzazioni irrigue;

h. pozzi;

i. metanodotti, gasdotti ecc.

m. strade a servizio dell'edificazione posta fuori dalla fascia di rispetto stradale, strade di raccordo dei vari sbocchi viari, strade di servizio alle opere consentite in detta fascia.

8.- Riguardo alle recinzioni da edificare in fascia di rispetto valgono le norme contenute nell'art. 26 del D.L.G.S. n°285/92 cosi come modificato dal D.P.R. 26 aprile 1993 n. 147.

9.- Per le sole case d'abitazione esistenti, in zona agricola forestale, anche di proprietari non coltivatori diretti a titolo principale, ricadenti entro le fasce di rispetto stradale, sono consentiti gli interventi manutentivi, di restauro e risanamento conservativo.

10.- Per gli edifici esistenti ricadenti entro le fasce di rispetto stradali non sono in ogni caso consentiti cambiamenti di destinazione d'uso con aumenti del numero di unita immobiliari. Sono sempre ammessi gli interventi di demolizione; in tali casi a consentito il riuso della volumetria demolita per la costruzione, in zona agricola, degli edifici ivi ammessi, nel rispetto dei requisiti

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soggettivi e dei parametri edilizi di zona ed in deroga ai soli indici di fabbricabilità.

11.- Fuori dai casi previsti dal precedente comma, per tutte le viabilità esistenti, vicinali e campestri nelle zone agricole e forestali, per le nuove costruzioni dovrà essere rispettato un arretramento rispetto al ciglio stradale, pari ad almeno mt. 10,00.

12.- In conformità a quanto indicato nella tavola P/0= -Piano Struttura- per i nodi viari soggetti a ristrutturazione, si dovranno prevedere soluzioni progettuali di incrocio a raso che nel razionalizzare le intersezioni tra le diverse strade individuando corsie di transito, di incanalamento e di sosta richieda la minor occupazione di suolo.

13.- Interventi di ristrutturazione o ampliamento del raccordo autostradale Villesse-Gorizia entro il territorio comunale dovrà prevedere interventi di mitigazione e mascheramento dei manufatti e rilevati mediante la piantumazione di essenze arbustive e la costruzione di barriere fonoassorbenti.

Art. 35 - Fasce di rispetto cimiteriale.

1.- Entro la fascia cimiteriale, è vietata l'edificazione, se non per strutture mobili connesse con il servizio funerario. É altresì ammessa la costruzione di strade e di parcheggi e relativi impianti a rete. La fascia di rispetto degli impianti cimiteriali di Farra d’Isonzo è fissata in ml. 200 misurata a partire dalla cinta muraria cimiteriale..

Art. 36 - Fasce di rispetto dai corsi d'acqua.

1.- Per le costruzioni e tutte le opere che comunque possano interessare corsi d'acqua, dovranno essere osservate adeguate distanze di rispetto, secondo quanto disposto dal R.D. 25/07/1904 n. 523 e Circolare del Magistrato alle Acque n. 9700 dd. 21/01/1981.

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Art. 37 - Fasce di rispetto dalle infrastrutture energetiche.

1.- Le costruzioni, le colture agrarie e le modifiche allo stato del suolo che possano interessare le condotte energetiche (oleodotti, metanodotti, elettrodotti ecc.) sul territorio comunale, dovranno rispettare i limiti contemplati dalle norme in materia, vigenti per i singoli impianti in particolare:.

- metanodotto con tubazione da 26” ml 18,50

- metanodotto con tubazione da 4” e da 12” ml 11,50

- elettrodotto da 132 Kv ml 10,00

Art. 38 - Fasce di rispetto dai pozzi per l’approvvigionamento idrico.

1.- Relativamente ai pozzi per l’approvvigionamento idrico, così come individuati nella tav. P1 di zonizzazione del piano, viene fissata una fascia di rispetto inedificabile di 100 mt.

2.- Rispetto a tali pozzi, conformemente a quanto prescritto dall’art. 6 del D.P.R. 24 maggio 1988 n° 236 viene fissata una “zona di rispetto” di mt. 200, misurata dai punti di captazione. All’interno della “zona di rispetto” si dovranno seguire le prescrizioni contenute ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 del citato D.P.R. 236.

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TITOLO IV° NORME SPECIALI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I° -NORME GENERALI E SPECIALI

Art. 39 - Norme particolari per i piani attuativi

1.- Per tutti i piani urbanistici attuativi del presente P.R.G.C., per la determinazione del loro dimensionamento teorico complessivo lo standard procapite da assumere è pari a 100 mc. per ogni abitante teorico insediabile oppure di 0,5 ab/stanza.

Art. 40 - Ambiti di tutela archeologica

1.- Nella tavola di zonizzazione P/1 allegata sono perimetrati alcuni ambiti di tutela archeologica ai sensi della L. 1089/39, per i rilevanti reperti archeologici rinvenuti nel sito.

2.- All’interno del sito sono consentite le normali funzioni agricole con l’esclusione della piantumazione e coltivazione di essenze arboree (pioppeti) e con il divieto assoluto di eseguire opere di scavo, sbancamento o riporto che non venga eseguito a scopo di ricerca archeologica e autorizzata dagli Enti competenti.

3.- All’interno di questi ambiti dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni normative contenute nella L. 1089/39

4.- L’ambito è inedificabile, saranno consentite solo modeste costruzioni per attrezzature di interesse collettivo a corredo dei complessi archeologici restituiti al pubblico godimento.

Art. 41 - Approvazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici, Archeologici, Artistici e storici del Friuli Venezia Giulia

1.- Qualsiasi intervento edilizio da realizzarsi su edifici o manufatti sottoposti a tutela, ai sensi della Legge 29/06/1939 n. 1089, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Sovraintendenza per i Beni Ambientali Architettonici, Archeologici, Artistici e storici del Friuli Venezia Giulia.

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2.- I relativi progetti saranno trasmessi preventivamente alla suddetta Sovrintendenza, dal richiedente per ottenere il nullaosta e le autorizzazioni di competenza.

Art. 42 - Impianti di distribuzione carburante.

1.- Distributori di carburante con relativi edifici per la vendita del carburante e dei lubrificanti, e per la sosta e il ristoro degli utenti della strada limitatamente al servizio di bar), purché di superficie non superiore a quella prevista dalla Circolare Ministero LL.PP. 10/10/1968 n° 1350, nonché nel rispetto del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti approvato con DPGR n. 193/Pres del 6.5.1991 sono ammessi in tutte le zone di P.R.G.C., con la esclusione delle aree destinate alla viabilità esistente e di progetto, delle aree per servizi e attrezzature collettive, e delle zone, B/l, B/2, B/3, B/C, E/2 ed E/4

Art. 43 - Computo dei volumi concessi in ampliamento

1.- In tutte le zone ove il P.R.G.C. preveda ampliamenti, quantificandoli in mc., di edifici esistenti, esclusi gli edifici ricompresi entro le aree per servizi e attrezzature collettive, dal volume ammesso devono venire scomputati gli ampliamenti già concessi in data successiva alla data di adozione del precedente P.R.G. (9/11/1984).

2.- Nei casi in cui il P.R.G.C. regolamenta l'edificazione in base ad un indice di fabbricabilità fondiario (If) o territoriale (It) e l'ampliamento potranno essere ammessi, anche in più soluzioni, fino al raggiungimento di tali indici.

Art. 44 - Parcheggi a diretto servizio degli edifici.

1.- In tutte le zone territoriali omogenee del presente P.R.G.C., per tutti gli edifici, intendendo come tali anche gli edifici ricostruiti in seguito a demolizione, devono essere ricavati, all’interno degli stessi o anche nelle loro aree di pertinenza, appositi spazi per parcheggi privati in misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione, e comunque, per gli edifici residenziali, almeno un posto macchina per ogni singolo alloggio. Inoltre le aree da riservare

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a parcheggi per esercizi commerciali al dettaglio in zona a destinazione residenziale vanno dimensionati in conformità a quanto disposto nell’art. 16 del D.P.G.R. 204.1995 n. 126/Pres.

Art. 45 - Disposizioni riguardanti il paesaggio.

1.- In tutte le zone omogenee del P.R.G.C. si applicano le seguenti norme:

- negli impianti o reimpianti di alberature è obbligatorio l'uso di essenze arboree autoctone; va pertanto evitato l'uso di piante che contrastino con l'ambiente e il paesaggio;

- gli interventi di costruzione delle piste ciclabili o ristrutturazione delle strade campestri esistenti dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- le curve dovranno essere schermate particolarmente sul lato esterno; si dovrà prevedere un doppio filare alternato o un filare singolo con siepe all’esterno della curva. All’interno può essere sufficiente un filare;

- sui due accessi in curva, dall’ultima pianta ci potrà essere un tratto privo di vegetazione nei casi in cui l’ambiente circostante risulti esteticamente interessante; generalmente non più lungo di mt. 45.

- di norma, anche nei tratti della viabilità rurale più lunghi, i filari possono alternarsi con momenti privi di vegetazione per non più di mt. 45 circa.

- i filari avranno un sesto d’impianto uguale alla larghezza della chioma adulta per consentire il massimo sviluppo della pianta. eliminando la necessità della potatura o la sviluppo non completo. Indicativamente: Essenze di I° grandezza = 3 - 5 metri Essenze di II° grandezza = 8 - 12 metri Essenze di III° grandezza = 14 - 16 metri

- in caso di filari a capitozza il sesto d’impianto dovrà esser dimensionato in proporzione.

- generalmente i filari dovranno prevedere una continuità per il tipo di essenza, per tratti omogenei. In casi particolari, e contenuti, potrà essere prevista una composizione mista.

- le strade rurali non dovranno essere impermeabilizzate con asfalto o altra pavimentazione artificiale.

- per i canali e i fossi irrigui, nonché per le canalizzazioni per lo sgrondo delle acque superficiali in genere, e gli argini debbono essere previsti con

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interventi manutentivi che escludano in ogni caso la cementificazione delle sponde.

- nelle zone agricole le aree di parcheggio debbono essere alberate e venire pavimentate evitando la costruzione di piazzali formati da gettate cementizie e/o bituminose continue in tali zone sono altresì vietate le pavimentazioni di tale tipo per sentieri e piste ciclabili.

- negli impianti o reimpianti dei vigneti dovranno essere usati prevalentemente pali in legno. Nelle zone agricole e forestali le recinzioni saranno costruite con pali in legno o acciaio preverniciato e con rete o filo metallico e staccionate di forma semplice. Eventuali cordoli in calcestruzzo alla base della recinzione, saranno costruiti a filo del piano di campagna o sporgenti rispetto ad esso per massimi 10 cm..

2. Gli interventi di ristrutturazione o ampliamento che interessino il raccordo autostradale Villesse-Gorizia ricadente sul territorio comunale, compresi gli svincoli di raccordo dovranno prevedere interventi di mitigazione e mascheramento attraverso la piantumazione di essenze arboree e barriere fonoassorbenti.

Art. 46 - Decoro dell'ambiente urbano.

1.- Gli edifici esistenti e le relative aree di pertinenza vanno mantenuti nella condizioni di decoro richieste dall'ambiente urbano, a cura e spese delle proprietà. Il Sindaco ha facoltà di imporre alle proprietà interessate l'esecuzione di opere (rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di aggetti, di porticati, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, di giardini e aree verdi, ecc.), necessarie al mantenimento del decoro dell'ambiente urbano.

2. Nelle aree a carattere residenziale, per il controllo dei “retri” dell’edificato sono vietate tettoie in lamiera o materiali plastici non omogenei, nonché accumuli di materiali sparsi visibili dalle aree esterne. Nell’eventualità che i proprietari si trovino in uno dei suddetti casi, dovrà essere predisposta, in alternativa alla rimozione una recinzione costituita da una siepe di altezza da mt. 1,50 a mt. 2,50.

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Art. 47 - Tutela e sviluppo del verde.

1.- Negli insediamenti urbani, con particolare riguardo alle zone residenziali e di uso pubblico, deve essere curato in modo speciale la sistemazione e la manutenzione del verde.

2.- In tutti i progetti soggetti al rilascio della concessione edilizia, gli alberi e gli arbusti esistenti dovranno rigorosamente essere rilevati e indicati su apposita planimetria. I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare le piante esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali e osservando allo scopo la distanza minima di ml. 5.00 di tutti gli scavi (fondazioni, canalizzazioni, ecc.) dalla base del tronco (colletto).

3.- Nell’esecuzione di nuovi fabbricati o ampliamento degli esistenti, l'abbattimento di piante esistenti può essere consentito eccezionalmente solo se previsto dal progetto approvato, ogni pianta abbattuta in base al progetto deve essere sostituita da altre in numero variabile da una a tre secondo le specie poste a dimora su area prossima all'interno del lotto nei modi e con le caratteristiche di seguito specificati.

4.- In tutti i progetti soggetti al rilascio della concessione sarà infatti incluso il progetto dettagliato della sistemazione esterna di tutta l'area (planimetria in scala non inferiore a 1/200), con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino o a coltivo e di tutte le opere di sistemazione (pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi, ecc.) precisando la denominazione di alberi e arbusti.

5.- Sulle aree delle zone per insediamenti a prevalenza residenziali e delle zone pubbliche e di interesse generale, dovranno essere poste a dimora all'atto della costruzione e in forma definitiva (cioè sostituendo quelle piantate e poi decedute), nuovi alberi di alto fusto nella misura di una pianta ogni 200 mq. di superficie fondiaria, oltre ad essenze arbustive, nella misura di 2 gruppi ogni 200 mq. di superficie fondiaria.

6.- Nella scelta delle essenze delle alberature e degli arbusti destinati a rispettare la quota di cui sopra, dovranno essere privilegiate le essenze autoctone. Si potrà prevedere la piantumazione di essenze esotiche fino ad una percentuale del 20% della superficie e per numero di piante solo nel caso di giardini e parchi urbani o in prossimità dell’edificato. La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da formare gruppi alberati, o comunque opportunamente collegati fra loro, in rapporto ai fabbricati e alle visite relative.

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Art. 48 - Costruzioni interrate.

1.- Sul territorio comunale sono ammesse costruzioni interrate fino al piano di campagna, qualora siano pertinenti ed accessorie ad edifici principali fuori terra.

2.- La superficie utile della parte interrata potrà estendersi anche fuori dal perimetro edificato per non oltre il 50% della superficie rimanente del lotto edificabile, e dovrà essere coperta con una soletta che consenta la formazione di un tappeto erboso per tutta l'estensione della parte interrata.

3.- Tali costruzioni possono essere realizzate a confine; non devono in ogni caso essere occupate le fasce di rispetto stradale.

4 - In considerazione della quota relativamente alta della falda freatica presente nelle zone edificabili del paese si dovranno adottare, sempre, per l’esecuzione degli scantinati, soluzioni tecnologiche atte a garantire la perfetta tenuta alle infiltrazioni d’acqua.

Art. 49 - Impianti tecnologici di interesse pubblico.

1.- Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico vigente, è consentita, oltre alla posa di cavi, condutture interrate o aeree, la realizzazione dei manufatti e degli impianti tecnologici necessari per il trasporto e la distribuzione di servizi pubblici (telefono, gas metano, energia elettrica, fognature, acquedotto, ecc.) e per l'esercizio degli stessi.

2.- All’interno delle zone omogenee B/1 – B/2 – B/2a – B/3 – C – D/2 – D/3 – H/D2 – O – S (con l’esclusione delle aree destinate a impianti tecnologici o verde) e delle aree soggette a vincolo di cui al Titolo II del D.L. 29/10/1999 non è consentito installare antenne ripetitrici per la telefonia e per la televisione.

3.- La localizzazione di nuove antenne ripetitrici per la telefonia e per la televisione dovrà rispettare la distanza di mt. 150 dalle omogenee B/1 – B/2 – B/2a – B/3 – C – D/2 – D/3 – H/D2 – O – S (con l’esclusione delle zone destinate a impianti tecnologici o verde): La distanza deve essere misurata in proiezione orizzontale dal limite di zona alla base della nuova antenna.

4.- L'atto autorizzativo per l'intervento, rilasciato dagli organi competenti relativi, riporterà le opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la compatibilità delle opere alle diverse destinazioni di zona.

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5.- L'inserimento di detti impianti nel lotto dovrà essere curato con la creazione di apposite quinte di verde ed altri accorgimenti analoghi.

Art. 49bis - Asservimenti ed espropri.

Per le opere pubbliche o di pubblica utilità e le relative infrastrutture per la realizzazione delle quali si prevede l’esproprio o l’asservimento ai sensi del Dpr 327/2001, è individuato nella cartografia della zonizzazione, con retino quadrettato piccolo colore bordeaux e riferimento alfanumerico, l’ambito di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio che viene nel seguito esplicitato e man mano integrato: A –Consorzio di Bonifica Pianura Isontina. COMPLETAMENTI E TRASFORMAZIONE IRRIGUA DA SCORRIMENTO A PIOGGIA – BACINO 6 (Stralci 3 – 4) – BACINO 7 – Asservimenti. La determinazione dei sedimi delle aree sottoposte a vincolo viene riportata anche su allegata planimetria catastale (allegato 4 – VARIANTE n.13). Per le opere a rete interrate eventuali variazioni modeste e non sostanziali in sede esecutiva dovute a perfezionamenti ovvero a causa della particolare morfologia del territorio non comportano la riproposizione del vincolo. Gli asservimenti/espropri da costituire riguarderanno le aree effettivamente interessate ad opere eseguite. L’asservimento/esproprio costituito ed iscritto rende decaduto il vincolo.

Per quanto riguarda in particolare la rete irrigua interrata:

• le tubature che incrocino i letti dei corsi d’acqua devono essere interrate nel sub alveo;

• in area boscata devono essere ripristinate le condizioni per l’evoluzione naturale del soprasuolo;

• le canalizzazioni esistenti a cielo aperto e le attrezzature ad esse afferenti devono essere rimosse, una volta dismesse, ripristinando lo stato dei luoghi.”

Art. 50 - Distanze dalle infrastrutture.

1.- Le costruzioni, le colture agrarie e le modifiche allo stato del suolo che possano interessare il percorso delle infrastrutture energetiche sul territorio comunale, dovranno rispettare le servitù e i limiti contemplati dalle norme in materia vigenti per i singoli impianti.

Art. 51 - Aree ricadenti nelle fasce di rispetto.

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1.- Ai fini della determinazione della superficie fondiaria d'intervento sono computabili anche le aree di proprietà ricadenti nelle fasce di rispetto, purché funzionalmente contigue e ricadenti nelle medesime z.t.o.

2.- Nelle aree ricadenti in fascia di rispetto da elettrodotto, fatte salve le norme più restrittive di distanza dai conduttori elettrici, non potranno essere edificate costruzioni ove si preveda un periodo di soggiorno o attività prolungato.

Art. 52 - Edifici in contrasto con le destinazioni del P.R.G.C.

1.- I fabbricati esistenti in contrasto con le destinazioni del P.R.G.C, purché conformi alla normativa in vigore alla data della loro costruzione, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva, fino al momento della realizzazione delle previsioni di P.R.G.C. Sono autorizzati i soli i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. In caso di richiesta di altri interventi edilizi questi saranno soggetti alle norme e prescrizioni del P.R.G.C.

Art. 53 - Attività estrattive nel territorio comunale.

1.- Con l’esclusione della z.t.o. D/4, nel territorio comunale è assolutamente vietato l'esercizio dell'attività di estrazione degli inerti e di argille e altri materiali per attività industriali.

Art. 54 - Eliminazione delle barriere architettoniche.

1.- Al fine di facilitare la vita di relazione delle persone portatrici di handicap, gli edifici pubblici dovranno essere costruiti in conformità alla normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n° 118 e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n° 384, mentre quelli privati dovranno rispettare le disposizioni di cui alla L. n° 13 del 1989 e del successivo decreto attuativo del 14 giugno 1989 n°236.

2.- Tali norme si applicano obbligatoriamente anche negli interventi di ristrutturazione edilizia.

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CAPO II° NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 - Adeguamento della disciplina urbanistico-edilizia.

1.- Il presente P.R.G.C. annulla e sostituisce il precedente P.R.G. adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 62 dd. 9/11/1984 ed approvato con D.P.G.R. n° 0423/pres. in data 25/10/1988 e successive varianti.

2.- Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico edilizia vigente, prevista dal Piano Regolatore Generale in vigore alla data di adozione del presente piano ma anche da altri regolamenti comunali vigenti che risulti in contrasto con contenuti del vigente P.R.G.C. è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme di attuazione del presente nuovo piano.

Art. 56 - Norme di salvaguardia.

1.- Nel periodo di salvaguardia trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 35 della L.R. 52/91.

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INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI 2

capo I° - generalità 2 Art. 1 - Contenuto della variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale, ambito di applicazione e validità temporale. 2 Art. 2 - Elementi costitutivi del P.R.G.C. 3 Art. 3 - Modalità d'attuazione del P.R.G.C. 6 Art. 4 - Attuazione mediante P.R.P.C. 6 Art. 5 - Attuazione mediante I.E.D. 7 Art. 6 - Obbligo di autorizzazione per modifica di destinazione d'uso. 7

capo II° - definizione degli indici urbanistici e dei parametri edilizi - 8 Art. 7 - Indici urbanistici e parametri edilizi 8 Art. 8 - Utilizzazione degli indici 10 Art. 9 - Altre definizioni 10

TITOLO II° - PREVISIONI DEL P.R.G.C. - 12

capo I° obiettivi e strategie del p.r.g.c. 12 Art. 10 - Obiettivi e strategie 12 Art. 11 - Ambiti territoriali e zone territoriali omogenee. 12

capo II° zone per insediamenti a prevalente destinazione residenziale 15 Art. 12 - Destinazione d'uso degli edifici e delle aree compresi nelle zone per insediamenti a prevalente destinazione residenziale. 15 Art. 13 - Z.t.o. B/1 - Zona residenziale di conservazione ambientale. 16 Art. 14 - Classificazione degli edifici ricadenti nella z.t.o. B/1 17 Art. 15 - Tipologie d'intervento edilizio 22 Art. 16 - Prontuario per gli interventi sugli edifici ricadenti in aree di interesse storico artistico e di conservazione ambientale. 28 Art. 17 - Z.t.o. B/2 - Zona residenziale urbanizzata satura e di completamento. 29 Art. 17 bis - Z.t.o. B/2a - Zona residenziale urbanizzata satura e di completamento ex P.E.E.P. 32 Art. 18 - Z.t.o. B/3: Zona residenziale a verde privato 33 Art. 18 bis.- Z.t.o. B/C: Zona residenziale non urbanizzata di completamento. 34 Art. 18 ter.- Z.t.o. BC/1: Zona residenziale non urbanizzata di completamento ad alta densità. 35 Art. 19 - Z.t.o. O: Zona mista residenziale urbana e agricola 37 Art. 20 - Z.t.o. C : residenziale di espansione edilizia. 40 Art. 21 - Zone di recupero 42

capo III° - zone produttive 43 Art. 22 - Z.t.o. "D2" - Zona artigianale di espansione di interesse comunale. 43 Art. 23 - Z.t.o. D3: Zona occupata da insediamento artigianale singolo esistente individuato all'interno od in prossimità degli ambiti a carattere residenziale. 45 Art. 24 - Z.t.o. D4: Zona per insediamenti produttivi destinati alla coltivazione di cave e ad una discarica controllata d’inerti. 47 Art. 24 bis. - Z.t.o. H/3: - Zona per attività commerciali e ricettive esistenti. 48 Art. 25 - Z.t.o. HD/3: - Zona mista per attività artigianali e commerciale esistente. 50 Art. 26 - Norme comuni per le zone agricolo-forestali: interventi di rilevanza urbanistico edilizia ed ambientale.55 Art. 27 - Z.t.o. E/2: - Zona boschiva 60 Art. 28 - Z.t.o. "E/4A" - Zona di rilevante interesse ambientale. 60 Art. 29 - Z.t.o. "E4/B" - Zona di interesse agricolo paesaggistico 62 Art. 29 bis- Z.t.o. "E4/B - R" - Zona mista di interesse agricolo paesag-gistico e turistico ricettivo 66 Art. 30 - Z.t.o. "E/5" - Zona di preminente interesse agricolo 67 Art. 31 - Interventi di rilevanza urbanistico ambientale nelle zone extra-agricole 70

capo IV° zone pubbliche e di interesse generale 71

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Art. 32 - Z.t.o. S - Zone destinate a servizi ed attrezzature collettive 71 Art. 33 - Z.t.o. P - Zone destinate ad attrezzature militari. 74

TITOLO III° 75

capo I° viabilità e fasce di rispetto stradali, cimiteriali, dai corsi d'acqua dagli impianti di depurazione e da infrastrutture energetiche. 75

Art. 34 - Viabilità e fasce di rispetto stradali 75 Art. 35 - Fasce di rispetto cimiteriale. 77 Art. 36 - Fasce di rispetto dai corsi d'acqua. 77 Art. 37 - Fasce di rispetto dalle infrastrutture energetiche. 78 Art. 38 - Fasce di rispetto dai pozzi per l’approvvigionamento idrico. 78

TITOLO IV° NORME SPECIALI FINALI E TRANSITORIE 79

capo I° -norme generali e speciali 79 Art. 39 - Norme particolari per i piani attuativi 79 Art. 40 - Ambiti di tutela archeologica 79 Art. 41 - Approvazione della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici, Archeologici, Artistici e storici del Friuli Venezia Giulia 79 Art. 42 - Impianti di distribuzione carburante. 80 Art. 43 - Computo dei volumi concessi in ampliamento 80 Art. 44 - Parcheggi a diretto servizio degli edifici. 80 Art. 45 - Disposizioni riguardanti il paesaggio. 81 Art. 46 - Decoro dell'ambiente urbano. 82 Art. 47 - Tutela e sviluppo del verde. 83 Art. 48 - Costruzioni interrate. 84 Art. 49 - Impianti tecnologici di interesse pubblico. 84 Art. 49bis - Asservimenti ed espropri. 85 Art. 50 - Distanze dalle infrastrutture. 85 Art. 51 - Aree ricadenti nelle fasce di rispetto. 85 Art. 52 - Edifici in contrasto con le destinazioni del P.R.G.C. 86 Art. 53 - Attività estrattive nel territorio comunale. 86 Art. 54 - Eliminazione delle barriere architettoniche. 86

capo II° norme finali e transitorie 87 Art. 55 - Adeguamento della disciplina urbanistico-edilizia. 87 Art. 56 - Norme di salvaguardia. 87