norme tecniche di attuazione...

89
AREA TECNICO - AMMINISTRATIVA II SERVIZIO: Urbanistica, Edilizia Privata -SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA - Testo vigente COMUNE DI FARRA D’ALPAGO – Provincia di Belluno Via G. Matteotti n. 2/c – 32016 Farra d’Alpago - Tel. 0437_430328 Fax 0437_430329 www.comune.farradalpago.bl.it Sportello Unico per l’Edilizia 0437_430326 – e-mail [email protected]

Transcript of norme tecniche di attuazione...

Page 1: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

AREA TECNICO - AMMINISTRATIVA

II SERVIZIO: Urbanistica, Edilizia Privata

-SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA -

� Testo vigente

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO – Provincia di Belluno Via G. Matteotti n. 2/c – 32016 Farra d’Alpago - Tel. 0437_430328 Fax 0437_430329

www.comune.farradalpago.bl.it Sportello Unico per l’Edilizia 0437_430326 – e-mail [email protected]

Page 2: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

1

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Finalità e contesto normativo del P.R.G

Art.2 Elaborati costitutivi del P.R.G

Art.3 Modalità d’attuazione del P.R.G.

TITOLO II - INDICI DI FABBRICAZIONE E DEFINIZIONI PARTICOLARI Art.4 Superficie territoriale

Art.5 Superficie fondiaria

Art.6 Superficie coperta

Art.7 Superficie minima d’intervento

Art.8 Unità minima d’intervento

Art.9 Sagoma

Art.10 Altezza del fabbricato

Art.11 Volume del fabbricato

Art.12 Indice di fabbricabilità territoriale

Art.13 Indice di fabbricabilità fondiaria

Art.14 Indice di copertura territoriale

Art.15 Indice di copertura fondiario

Art.16 Vincolo della superficie fondiaria

Art.17 Distanza tra i fabbricati, dai confini e dalle strade

Art.18 Allineamenti

Art.19 Lotti

Art.20 Destinazione urbanistica

Art.21 Definizione degli oggetti d'intervento

Art.22 Definizione delle operazioni d'intervento sui fabbricati esistenti

TITOLO III - ATTUAZIONE DEL P.R.G. Art.23 Strumenti di attuazione del P.R.G.

Art.24 L'intervento diretto

Art.25 Norme generali per i piani attuativi

Art.26 Elaborati richiesti per i piani attuativi

Art.27 Piano Particolareggiato

Art.28 Il comparto

Art.29 Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente

Art.30 Piano di Recupero

Art.31 Piano di Lottizzazione Art.32 Piani urbanistici esecutivi speciali

Art.33 Esecuzione d’opere di urbanizzazione da parte di privati TITOLO IV - ZONE OMOGENEE

Art.34 Destinazioni di zona Art.35 Destinazioni d’uso

Art.36 Norme sugli allineamenti

Art.37 Norme di morfologia edilizia

Art.38 Edifici e manufatti di valore storico, artistico e ambientale

Art.39 Interventi sull'esistente edificato

Art.40 Grado di protezione uno

Page 3: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

2

Art.41 Grado di protezione due

Art.42 Grado di protezione tre

Art.43 Grado di protezione quattro

Art.44 Grado di protezione cinque

Art.45 Manufatti tecnologici e contenitori per la raccolta differenziata

TITOLO V - ZONE RESIDENZIALI (Z.T.O. A-B-C1-C2)

Art.46 Norme generali per le zone residenziali

Art.47 Z.t.o.A - centri storici

Art.48 Norme generali per le z.t.o. A - centri storici

Art.49 Z.t.o. B

Art.50 Z.t.o. C1

Art.51 Z.t.o. C2

TITOLO VI - ZONE PRODUTTIVE

Art.52 Norme generali per le zone produttive

Art.53 Z.t.o. D1: Industria e artigianato

Art.54 Z.t.o. D2: Attività commerciali e direzionali

Art.55 Z.t.o. D3: Attività turistico-alberghiere

Art.55bis Z.t.o. D4: Attività commerciale/direzionale/residenza. Attrezzature

d’interesse pubblico

Art.56 Aree per campeggi

Art.57 Zone produttive: interventi sull'esistente

TITOLO VII - ZONE AGRICOLE

Art.58 Definizioni

Art.59 Norme generali per le zone E

Art.60 Case d’abitazione nelle zone E

Art.61 Insediamenti agrituristici nelle zone E

Art.62 Edifici relativi alle strutture produttive aziendali in zone E

Art.63 Norme integrative per le zone E

Art.64 Z.t.o. E1 - Produzione agricola tipica o specializzata

Art.65 Z.t.o. E2 - Funzione agricolo-produttiva

Art.66 Z.t.o. E3 - Funzione agricolo-produttiva residenziale

Art.67 Z.t.o. E4 - Centri rurali

Art.68 Edifici esistenti in zone agricole

TITOLO VIII - ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE

Art.69 Zone F per attrezzature pubbliche e d’interesse generale

Art.70 Aree per attrezzature a servizio del lago

TITOLO IX - ZONE VINCOLATE

Art.71 Zone a verde privato

Art.72 Zone a vincolo cimiteriale

Art.73 Zone di rispetto impianti tecnologici e speciali

Art.74 Aree di salvaguardia delle risorse idriche

Art.75 Zone di tutela e fasce di rispetto

Art.76 Mitigazione degli impatti visivi degli impianti e delle infrastrutture

Page 4: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

3

Art.77 Norme specifiche di tutela per il Parco naturale Bosco del Cansiglio e

per l'Area di tutela paesaggistica Monte Faverghera

Art.78 Zona umida del Lago di S.Croce

Art.79 Fascia di rispetto della zona umida del Lago di S.Croce

Art.80 Zone soggette a studio geologico e geotecnico

Art.80bis Zone soggette a prescrizioni di inedificabilità

TITOLO X - DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI ACCESSORIE Art.81 Definizioni

Art.82 Ammissibilità degli interventi

Art.83 Norme generali per le costruzioni accessorie

Art.84 Costruzioni accessorie interrate e fuori terra

Art.85 Costruzioni accessorie a carattere provvisorio

Art.86 Costruzioni accessorie e urbane

Art.87 Annessi rustici minori

Art.88 Norme transitorie per le costruzioni accessorie

Art.89 Parametri Costruttivi

Art.90 Onerosità del permesso di costruire

Art.91 Norme finali per le costruzioni accessorie

TITOLO XI- VIABILITA' Art.92 Opere viarie

Art.93 Apertura di accessi e strade private

Art.94 Itinerari attrezzati di interesse naturalistico e paesaggistico pedonali e

ciclabili

TITOLO XII- GRAFIA E SIMBOLOGIA DI P.R.G. Art.95 Tavole di progetto del P.R.G.

Art.96 Generalità degli interventi

Art.97 Caratteristiche degli interventi

Art.98 Destinazioni d’uso degli edifici dei centri storici

IL SEGUENTE TITOLO (XIII) È STATO INTRODOTTO CON VARIANTE ADOTTATA CON

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 29 SETTEMBRE 2004. NON E’ VIGENTE

TTTIIITTTOOOLLLOOO XXXIIIIIIIII ––– DDDiiisssccciiipppllliiinnneee dddeeeiii fffaaabbbbbbrrriiicccaaatttiii rrruuurrraaallliii nnnooonnn pppiiiùùù pppeeerrrtttiiinnneeennntttiii aaallllllaaa cccooonnnddduuuzzziiiooonnneee

dddeeelll fffooonnndddooo aaagggrrriiicccooolllooo

AAArrrttt ...999999 DDDeeefffiiinnniiizzziiiooonnniii

AAArrrttt ...111000000 SSSoooggggggeeettttttiii llleeegggiiittttttiiimmmaaatttiii

AAArrrttt ...111000111 MMMooodddaaallliiitttààà dddiii rrreeecccuuupppeeerrrooo

AAArrrttt ...111000222 AAAmmmpppllliiiaaammmeeennntttiii eee sssoooppprrraaaeeellleeevvvaaazzziiiooonnniii

AAArrrttt ...111000333 CCCooonnntttrrriiibbbuuutttooo dddiii cccooossstttrrruuuzzziiiooonnneee

AAArrrttt ...111000444 OOOpppeeerrreee dddiii uuurrrbbbaaannniiizzzzzzaaazzziiiooonnneee

AAArrrttt ...111000555 CCCooossstttrrruuuzzziiiooonnniii aaacccccceeessssssooorrriiieee dddiii pppeeerrrtttiiinnneeennnzzzaaa

AAArrrttt ...111000666 EEEllleeemmmeeennntttiii ooo ssstttiiillleeemmmiii aaarrrccchhhiiittteeettttttooonnniiiccciii dddeeeiii fffaaabbbbbbrrriiicccaaatttiii rrruuurrraaallliii

Page 5: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

4

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.107 Strumenti urbanistici attuativi e concessioni edilizie rilasciate in data

anteriore all'entrata in vigore delle presenti NTA

Art.108 Entrata in vigore delle presenti norme

Art.109 Poteri di deroga

Art.110 Nuove disposizioni legislative

ALLEGATI

Allegato 1 Tabulati di progetto

Allegato 2 Zone agricole: cambi di destinazione d’uso consentiti per gli

edifici non più funzionali alle esigenze del fondo

Allegato 3 Edifici tipici delle zone rurali di cui all’art. 10 della L.R.24/85

Allegato 4 Edifici e manufatti d’interesse storico, artistico o ambientale

Allegato 5 Opere di urbanizzazione - Servizi ed impianti d’interesse

comune.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

FINALITA' E CONTESTO NORMATIVO DEL P.R.G. Il Piano Regolatore Generale disciplina le trasformazioni urbanistiche e edilizie in

dimensione, morfologia e destinazione d' uso, tutela i valori ambientali e culturali,

individua gli spazi pubblici e aperti al pubblico, pone limitazioni all' uso di determinati beni

immobili nell' interesse collettivo.

Secondo quanto previsto dalla Legge n.1150 del 17.08.1942, dalla Legge 765/67 e

dalla Legge Regionale n. 61 del 27.06.1985 e loro sucessive modificazioni, e nel rispetto

degli strumenti regionale e provinciale di governo del territorio, gli articoli seguenti dettano

le prescrizioni per le zone in cui è suddiviso il territorio dell'intero comune.

ARTICOLO 2 ELABORATI COSTITUTIVI DEL P.R.G.

Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:

A. prescrittivi

- le tavole di progetto

- le presenti Norme Tecniche di Attuazione

- il Regolamento Edilizio

B. esplicativi

- la Relazione di Progetto

- Tav.14 - Verifica del dimensionamento

C. documentali

tutti gli elaborati di analisi dello stato di fatto del territorio comunale:

- Indagini socio-demografiche

(**)(***) - Relazione geologica

- Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Allegato B -

Page 6: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

5

Consistenza del patrimonio immobiliare - Schede A

- Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Allegato B -

Consistenza del patrimonio immobiliare - Schede C-D-E-G

- Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Allegato B -

Consistenza del patrimonio immobiliare - Centro storico di Farra 1/2

- Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Allegato B -

Consistenza del patrimonio immobiliare - Centro storico di Farra 2/2 - Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Allegato B -

Consistenza del patrimonio immobiliare - Centri storici di Poiatte e Santa

Croce - Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Allegato B -

Consistenza del patrimonio immobiliare - Centro storico di Lastra - Schede di rilevamento del patrimonio edilizio esistente - Allegato B -

Consistenza del patrimonio immobiliare - Centro storico di Spert

- Tavole di rilevamento del patrimonio edilizio esistente:

Tav.01.a (scala1: 2.000)

Tav.01.b (scala1: 2.000)

Tav.01.c (scala1: 2.000)

Tav.01.d (scala1: 2.000)

Tav.01.e (scala 1: 2.000)

Tav.01.f (scala 1:10.000)

Tav.02.a (scala 1: 1.000)

Tav.02.b (scala 1: 1.000) (*) - L.R. 24/85 Artt.10-12 - Censimento degli edifici esistenti in zona agricola

- Tavole grafiche di analisi: relazione descrittiva

- Tavole di analisi:

Tav.1.1 Ambiti amministrativi sovracomunali

(scala 1:50.000)

Tav.1.2 Ambiti amministrativi comunali

(scala 1:10.000)

Tav.2 Analisi storica dell’ insediamento

(scale varie)

Tav.2.a Analisi storica dell’ insediamento

(scala 1: 1.000)

Tav.2.b Analisi storica dell’ insediamento

(scala 1:1.000)

Tav.3 Programmazione e pianificazione di livello superiore

(scala 1:50.000)

Tav.4 Mosaico degli strumenti urbanistici generali vigenti

(scala 1:25.000)

Tav.5.a Pianificazione e programmazione comunali in atto

(scala 1: 4.000)

Tav.5.b Pianificazione e programmazione comunali in atto

(scala 1: 4.000)

Page 7: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

6

Tav.5.c Pianificazione e programmazione comunali in atto

(scala 1: 4.000)

Tav.6.1 Destinazioni d’uso prevalenti dell’ edificato

(scala 1:10.000)

Tav.6.1.1 Destinazioni d’ uso prevalenti dell’ edificato

(scala 1: 1.000)

Tav.6.1.2 Destinazioni d’ uso prevalenti dell’ edificato

(scala 1: 1.000) Tav.6.1.1bis Destinazioni d’ uso dei piani terra

(scala 1: 1.000) Tav.6.1.2bis Destinazioni d’ uso dei piani terra

(scala 1: 1.000) Tav.6.2.a Classi di età degli edifici residenziali

(scala 1:10.000)

Tav.6.2.a.1 Classi di età degli edifici residenziali

(scala 1: 1.000)

Tav.6.2.a.2 Classi di età degli edifici residenziali

(scala 1: 1.000)

Tav.6.2.b. Numero di piani degli edifici residenziali

(scala 1:10.000)

Tav.6.2.b.1 Numero di piani degli edifici residenziali

(scala 1: 1.000)

Tav.6.2.b.2 Numero di piani degli edifici residenziali

(scala 1: 1.000)

Tav.6.2.c Tipologie degli edifici residenziali

(scala 1:10.000)

Tav.6.2.c.1 Tipologie degli edifici residenziali

(scala 1: 1.000)

Tav.6.2.c.2 Tipologie degli edifici residenziali

(scala 1: 1.000)

Tav.6.2.d Distribuzione territoriale degli alloggi

(scala 1:10.000)

Tav.6.2.d.1 Distribuzione territoriale degli alloggi

(scala 1: 1.000)

Tav.6.2.d.2 Distribuzione territoriale degli alloggi

(scala 1: 1.000)

(*) Tav.6.3 Carta delle aziende e strutture primarie

(scala 1: 10.000) Tav.6.4 Attività ed attrezzature secondarie

(scala 1:10.000)

Tav.6.5 Attività ed attrezzature terziarie

(scala 1:10.000)

Tav.6.6 Attività ed attrezzature turistiche

(scala 1:10.000)

Page 8: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

7

Tav.7 Infrastrutture di collegamento

(scala 1:10.000)

Tav.8 Opere di urbanizzazione - Infrastrutture tecnologiche a

rete (scala 1: 5.000)

Tav.9.a Opere di urbanizzazione - Servizi ed impianti di interesse

comune (scala 1: 5.000) Tav.9.b Opere di urbanizzazione - Servizi ed impianti di interesse

comune (scala 1: 5.000) (**) Tav.10.1 Carta geomorfologica

(Scala 1:10.000)

(**) Tav.10.2 Carta geolitologica

(Scala 1:10.000)

(*) Tav.10.3 Carta della classificazione agronomica dei terreni

(Scala 1:10.000)

(*) Tav.10.3-All.1 Carta geopedologica ed agronomica

(Scala 1:10.000)

(**) Tav.10.4 Carta idrogeologica

(Scala 1:10.000)

(***) Tav. Carta dei dissesti

(Scala 1:10.000)

(*) Tav.10.5 Carta delle colture intensive e di pregio

(Scala 1:10.000)

(*) Tav.10.5-All.4 Carta delle colture in atto

(Scala 1:10.000)

(*) Tav.10.6 Carta della tutela investimenti e dell’assetto fondiario (Scala 1:10.000)

(*) Tav.10.6a-All.2 Carta dell’assolazione

(Scala 1:10.000)

(*) Tav.10.6b-All.3 Carta delle pendenze

(scala 1:10.000)

(*) Tav.10.7 Carta della classificazione socio-economica delle aziende

agricole (Scala 1:10.000)

(*) Tav.10.8 Carta del paesaggio agrario

(Scala 1:10.000)

(*) Tav.10.8-All.5 Carta delle attitudini colturali

(Scala 1:10.000) (**) Tav.10.9 Carta delle penalità ai fini edificatori

(***) (Scala 1:10.000)

(***) Tav. Carta delle penalità ai fini edificatori - Centri abitati

(Scala 1:5.000) Tav.11 Vincoli e servitù

(scala 1:10.000)

Tav.12 Beni culturali

(scala 1:10.000)

Page 9: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

8

Tav. Delimitazione topografica dei vincoli di cui alle Leggi:

1497/39 e 431/85 (scala 1:10.000) (*) Elaborati redatti dal Dott .A.Rossi nel 1990 (**) Elaborati redatti dal Prof. V. Iliceto nel 1986

(***) Elaborati integrativi redatti dal Dott. Comin in data 1996 ARTICOLO 3

MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. Il P.R.G. del comune si attua attraverso l'applicazione puntuale delle presenti Norme

di Attuazione in relazione alle zone in cui è suddiviso l'intero territorio comunale secondo

la seguente classificazione generale:

1) Zone territoriali omogenee

1.1) Zone residenziali

1.2) Zone produttive

1.3) Zone per attrezzature pubbliche e d’interesse generale

1.4) Zone agricole.

1.5) Zone commerciali/direzionali

1.6) Zone turistico/alberghiere

1.7) Zone artigianali

1.8) Attrezzature a servizio del lago.

2) Zone vincolate di cui al Titolo IX delle N.T.A.

TITOLO II

Indici di fabbricazione e definizioni particolari ARTICOLO 4 SUPERFICIE TERRITORIALE

La Superficie Territoriale (St) è la superficie di territorio comprendente la

Superficie Fondiaria come definita dall'Art.5 delle presenti N.T.A. al lordo delle superfici

per le opere di urbanizzazione.

ARTICOLO 5 SUPERFICIE FONDIARIA

La Superficie Fondiaria (Sf) è la superficie reale dei lotti misurata sulla loro

proiezione orizzontale derivante dal rilievo topografico; è la superficie territoriale al netto

delle superfici per le opere di urbanizzazione.

ARTICOLO 6 SUPERFICIE COPERTA

La Superficie Coperta (Sc) è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti

edificate fuori terra.

Non concorrono alla formazione della superficie coperta, gli aggetti (balconi,

sporti, terrazze, ect.) con sbalzo fino a m 1.50.

La Sc di P.R.G., a seconda che si riferisca alla superficie fondiaria o territoriale, è

Page 10: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

9

determinata dal prodotto:

- superficie fondiaria per indice massimo di copertura fondiario (Art.15 NTA)

- superficie territoriale per indice massimo di copertura territoriale (Art.14 NTA).

ARTICOLO 7 SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO

La superficie minima di intervento (Sm) è l' area minima richiesta per poter attuare

un intervento edilizio diretto.

ARTICOLO 8 UNITA' MINIMA DI INTERVENTO

L’ Unità Minima di Intervento (UMI) è il complesso indivisibile di opere per l'

esecuzione delle quali è necessario il rilascio di permesso di costruire, ovvero il rilascio

contestuale di più permessi di costruire.

La UMI è predeterminata graficamente nelle tavole di PRG quale unità urbanistica

minima per la predisposizione degli interventi preventivi.

E’ prevista la possibilità di intervenire per singolo fabbricato solo per opere di

manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia senza opere di demolizione.

ARTICOLO 9 SAGOMA

La sagoma è la figura piana definita dal contorno esterno dell' edificio, compresi

bow-windows, esclusi sporti aggettanti e balconi con sbalzo inferiore a m 1.50, con

riferimento alle proiezioni sia sul piano orizzontale (pianta) che sui piani verticali

(prospetti).

ARTICOLO 10 ALTEZZA DEL FABBRICATO

L' altezza del fabbricato è la differenza tra la quota naturale del terreno e la quota

dell' intradosso dell’ultimo solaio orizzontale.

Nel caso di sottotetti agibili o con caratteristiche di agibilità (altezza, superfici

ecc…) l’altezza del fabbricato è la differenza tra la quota naturale del terreno e la linea

esterna del colmo.

Nel caso di terreno del lotto non piano, cioè con quote diverse rispetto al perimetro

dell’edificio, l’altezza del fabbricato è la differenza tra la quota media del terreno attorno

all’edificio e la quota dell’intradosso dell’ultimo solaio orizzontale, che costituisce piano di

calpestio del sottotetto, purchè privo di caratteristiche di agibilità.

Il recupero dei sottotetti esistenti secondo di disposti della L.R. 12/99 è in deroga a

questo articolo.

Nei casi di sottotetti che di fatto possiedono caratteristiche di agibilità (altezza,

superficie ecc…), l’altezza è la differenza tra la quota naturale del terreno e la linea esterna

del colmo.

ARTICOLO 11

Page 11: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

10

VOLUME DEL FABBRICATO E' il volume del solido emergente dal terreno, diminuito delle logge e terrazze,

rientranti non più di m 1.50 e dei volumi tecnici.

I portici rientranti all’interno del volume vengono computati al 50%, le sole scale

di collegamento interne all’80%.

I volumi tecnici, ai fini dell' esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile,

sono i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l' accesso di quelle parti

degli impianti tecnici (idrico, termico, dell' ascensore, televisivo, di parafulmine, di

ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità, trovare spazio

entro il corpo dell' edificio e realizzabili entro i limiti imposti dalle norme urbanistiche.

Sono anche da considerare "volumi tecnici" il volume del tetto, se non è abitabile

e/o non praticabile, i serbatoi idrici, l' extracorsa degli ascensori, i vasi d' espansione dell'

impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle

linee di gronda.

Per volume del tetto non praticabile si intende un volume non collegato

(verticalmente) in alcun modo al resto del volume del fabbricato ed anche avente

caratteristiche tecniche di non agibilità (altezza, superficie, ecc..).

E’ da considerare volume anche il sottotetto che di fatto presenta caratteristiche di

agibilità (altezza, superfici ecc….).

Il volume di PRG è il massimo volume edificabile relativamente alla superficie

territoriale e/o fondiaria considerata ed è determinato dal prodotto:

- superficie fondiaria per densità edilizia fondiaria massima (Art.13 NTA)

- superficie territoriale per densità edilizia territoriale massima (Art.12 NTA)

secondo quanto prescritto dai tabulati di progetto per la singola zona territoriale omogenea

in cui ricade l' area interessata.

Il volume edificabile sull' area interessata è determinato dalla differenza tra il

volume di PRG ed il volume già edificato.

ARTICOLO 12 INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE

Il rapporto tra volume massimo costruibile e la superficie territoriale interessata

dall' intervento è definito Indice di fabbricabilità territoriale (It) o densità edilizia

territoriale.

La densità edilizia territoriale massima/minima è l' indice di progetto del P.R.G.

che esprime il volume massimo/minimo edificabile, espresso in metri cubi per ogni metro

quadrato di superficie territoriale (mc/mq).

ARTICOLO 13 INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA

Il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie fondiaria del lotto ad

esso corrispondente è definito Indice di fabbricabilità fondiaria (If) o densità edilizia

fondiaria.

La densità edilizia fondiaria massima/minima è l' indice di progetto del P.R.G. che

esprime il volume massimo/minimo edificabile, espresso in metri cubi per ogni metro

Page 12: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

11

quadrato di superficie fondiaria (mc/mq).

ARTICOLO 14 INDICE DI COPERTURA TERRITORIALE

Il rapporto percentuale tra la superficie coperta dell’edificio e la superficie

territoriale del lotto ad esso corrispondente definisce l' indice di copertura territoriale (Ict).

L'indice massimo/minimo di copertura territoriale è l' indice di progetto del P.R.G.

che definisce la superficie massima/minima copribile per cento metri quadrati di superficie

territoriale.

ARTICOLO 15 INDICE DI COPERTURA FONDIARIO

Il rapporto percentuale tra la superficie coperta dell'edificio e la superficie

fondiaria del lotto ad esso corrispondente definisce l'indice di copertura fondiario (Icf).

L'indice massimo/minimo di copertura fondiario è l'indice di progetto del P.R.G.

che definisce la superficie massima/minima copribile per cento metri quadrati di superficie

fondiaria.

ART. 16 VINCOLO DELLA SUPERFICIE FONDIARIA

All'entrata in vigore nonché di adozione della variante generale del PRG ogni

volume edilizio esistente o da edificare determina sul territorio la superficie fondiaria o

territoriale ad esso pertinente.

Il rilascio del permesso di costruire al di fuori delle zone A è subordinato alla

stipula e registrazione di un atto di vincolo di non edificazione sulla superficie fondiaria

corrispondente al volume edilizio oggetto della del permesso di costruire.

La superficie da vincolare viene determinata attraverso la verifica degli indici

massimi di densità edilizia e degli indici massimi di copertura.

Per i volumi esistenti, all'entrata in vigore del PRG, la superficie fondiaria ad essi

corrispondente si estende sulle aree di proprietà della ditta avente titolo sul fabbricato

interessato fino a soddisfare i valori degli indici massimi di densità edilizia e degli indici

massimi di copertura relativi.

Per i volumi esistenti, la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare

inferiore a quella derivante dal computo degli indici, con riferimento allo stato delle

proprietà alla data di adozione del PRG.

Solo la licenza edilizia per la demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o

annulla il vincolo della superficie fondiaria ad esso pertinente, oppure nel caso di cui al

comma precedente, lo riconduce al rispetto delle presenti NTA ed in particolare degli indici

edilizi in esse contenuti.

All' atto del rilascio del permesso di costruire l'Amministrazione comunale

provvede a riportare su un' apposita cartografia, tenuta a libera visione del pubblico, il

fabbricato e la relativa superficie vincolata secondo l’ atto di vincolo di cui al secondo

comma.

L' Amministrazione comunale può anche richiedere ad ogni ditta proprietaria e/o

Page 13: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

12

avente titolo di fornire l' esatta cubatura dei fabbricati esistenti allo scopo di determinare la

superficie fondiaria ad essi corrispondente.

Le ditte proprietarie possono conterminare la suddetta superficie a loro

gradimento, e variare tale conterminazione con altro atto di vincolo, alla condizione che

detta superficie, comprendente la superficie coperta del fabbricato pertinente, formi una

sola figura geometrica racchiudente il fabbricato in oggetto con il rispetto delle presenti

NTA ed in particolare degli indici edilizi in esse contenuti.

Per quanto riguarda i terreni compravenduti dopo la data d’adozione del presente

PRG, deve essere verificata dai contraenti la totale o parziale disponibilità agli eventuali

fini edificatori in relazione al vincolo suddetto.

ARTICOLO 17 DISTANZA TRA I FABBRICATI, DAI CONFINI E DALLE STRADE

La distanza o distacco tra i fabbricati e' la distanza minima misurata in proiezione

orizzontale tra le superfici coperte dei fabbricati.

La distanza dai confini di proprietà è la distanza minima, misurata in proiezione

orizzontale, della superficie coperta dai confini di proprietà.

La normativa riguardante i distacchi dai confini non si applica alle costruzioni che

non emergono al di sopra del livello del suolo; inoltre tali costruzioni non concorrono al

calcolo degli indici di fabbricabilità, di copertura e di volume.

La distanza dalle strade è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale,

della superficie coperta dal ciglio stradale, inteso come limite degli spazi ad uso pubblico

esistenti, siano essi di proprietà pubblica o privata.

ARTICOLO 18 ALLINEAMENTI

Si definisce allineamento la proiezione sul piano orizzontale del piano verticale su

cui giace almeno il 70% della superficie di facciata prospiciente uno spazio pubblico

(strada, piazza, parco o parcheggio).

Concorrono a formare la suddetta percentuale anche i riquadri di portici e le logge

rientranti.

ARTICOLO 19 LOTTI

Si definisce «lotto» l'appezzamento di terreno che costituisce pertinenza

inseparabile, sotto il profilo funzionale e normativo, di un edificio esistente o da costruire.

Per gli edifici esistenti il lotto è quello fissato nell' atto che ne ha abilitato l'

edificazione o la trasformazione, o, in mancanza, quello corrispondente alle necessità dell'

edificio in quanto ad accessibilità, autonomia distributiva e tecnologica, nonché della

dotazione di parcheggio, se soddisfatta o di possibile soddisfazione.

Qualora l' edificio esistente sia, sulla base dell' atto che ne aveva abilitato la

realizzazione, sottodimensionato rispetto alle caratteristiche del lotto, è consentito

procedere alla ridefinizione del lotto secondo una superficie non inferiore a quella richiesta

per la verifica degli indici edilizi stabiliti dal PRG vigente all' atto dell' edificazione.

Page 14: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

13

L'appezzamento residuo, qualora sia dotato di accessibilità, può dar luogo ad un

nuovo lotto.

ARTICOLO 20 DESTINAZIONE URBANISTICA

Per "destinazione urbanistica" di un' area si intendono tutte le destinazioni d’uso

consentite per il terreno o per i fabbricati che vi insistono o che vi possono essere edificati.

Per "destinazione d'uso" si intende la funzione specifica cui può essere adibito un

terreno, ciascuna unità immobiliare e/o una loro porzione secondo le norme del P.R.G. in

vigore.

Le destinazioni d'uso rilevanti ai fini urbanistici sono solo le seguenti:

- agricola

- residenziale

- produttiva artigianale/industriale

- commerciale al dettaglio/all'ingrosso, direzionale

- ricettiva alberghiera/extra-alberghiera, aree per campeggi

- per attrezzature e servizi

- zone vincolate

- viabilità

ARTICOLO 21 DEFINIZIONE DEGLI OGGETTI D' INTERVENTO

Gli oggetti d'intervento sono le aggregazioni di materiali costruttivi, diversamente

composti e/o assemblati che costituiscono i manufatti edilizi assoggettati ad intervento.

Gli oggetti di intervento possono quindi sintetizzarsi, in relazione alle presenti

norme di attuazione, nelle seguenti classi:

- Elemento costruttivo: ogni manufatto elementare dotato di una propria funzione

strutturale o di servizio (per es. muro, trave, serramenti, rivestimenti, lavabo,

termosifone);

- Organismo costruttivo: ogni manufatto complesso cioè' costituito da diversi elementi

costruttivi, dotato di una funzione connessa all’agibilità' dell'edificio in relazione agli

usi cui è destinato (per es. murature, scale, ballatoio, tetto, impianti);

- Unita' immobiliare: l'insieme organico di tutti gli organismi costruttivi finalizzati ad un

uso specifico e differenziato (per es. alloggio, bottega, laboratorio); in qualche caso

l'unita' immobiliare può' coincidere con l'intero fabbricato (per es: chiesa, capannone).

- Fabbricato: l'insieme di tutti gli organismi costruttivi e/o di tutte le unita' immobiliari

costituenti un organismo edilizio unitario e morfologicamente compiuto, in qualche

caso il fabbricato può' coincidere con una sola unita' immobiliare (per es: chiesa,

capannone).

- Superfetazione: corpo di fabbrica, anche monolocale, aggiunto in epoca successiva alla

costruzione dell’organismo edilizio principale, al di fuori di un progetto organico o in

assenza di una specifica normativa urbanistica ed edilizia, e tale da non avere con l'

edificio solidarietà distributiva e strutturale; in particolare si definisce "degradante" la

superfetazione che non ha alcuna compatibilità morfologica con l'edificio principale, o

Page 15: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

14

che è costruita con materiali impropri.

- Relazione degli edifici con il tessuto

- sono definiti "edifici d'impianto" gli edifici sorti con la prima fase di urbanizzazione

del settore urbano cui appartengono, e che conservano le caratteristiche morfologiche

e tipologiche originarie;

- sono definiti "estranei all'impianto" gli edifici sorti successivamente alla prima fase di

urbanizzazione del settore urbano in cui si collocano, e che pur non essendo in

contrasto volumetrico con esso, differiscono marcatamente dal tessuto prevalente per

tipologia e relazione col tessuto medesimo (arretramento, avanzamento,

disassamento, etc.);

- si definiscono "in contrasto col tessuto" gli edifici che derivano da interventi di

sostituzione o di saturazione del tessuto originario e se ne distaccano marcatamente

per caratteristiche volumetriche, tipologiche e morfologiche.

- ARTICOLO 22 DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI D'INTERVENTO SUI FABBRICATI ESISTENTI

Le operazioni d'intervento sui fabbricati esistenti possono sintetizzarsi, in relazione alle

presenti norme di attuazione, nelle operazioni base di seguito descritte:

- Demolizioni delle superfetazioni La demolizione delle superfetazioni ha come obiettivo il recupero del fabbricato

originario e comunque del ripristino di un linguaggio architettonico compatibile con le

forme originarie del fabbricato.

- Demolizione e/o asportazione

Si applicano agli elementi o agli organismi costruttivi la cui funzione statica non sia

rilevante.

- Consolidamento

E' il rafforzamento degli elementi costruttivi, in particolare strutturali, deteriorati o

lesionati.

Deve essere eseguito secondo le migliori regole d'arte della tecnica costruttiva.

- Riparazione

E' il rafforzamento di elementi e di organismi costruttivi per i quali non sia necessaria,

ammissibile o possibile la sostituzione totale.

- Sostituzione totale

E' l'asportazione di organismi costruttivi per i quali non siano possibili la riparazione od

il consolidamento con la successiva rimessa in opera di interi elementi od organismi

nuovi.

- Modifiche di forma e/o dimensione

E' il cambiamento dell'aspetto esterno di elementi o organismi costruttivi in relazione ad

esigenze funzionali o strutturali del nuovo organismo edilizio.

Le modifiche ove ammesse debbono rispettare le proporzioni nei confronti degli

elementi originari.

- Modifiche di posizione

E' il cambiamento di posizione di elementi o organismi costruttivi per i quali non sia

Page 16: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

15

possibile, dal punto di vista o strutturale o distributivo la conservazione dell'impianto

originario.

- Adeguamento

Si definisce intervento di adeguamento, relativamente alla normativa per le zone

sismiche, l'esecuzione di un complesso di opere che risultino necessarie per rendere l'

edificio atto a resistere ad azioni sismiche di progetto equivalenti a quelle previste per le

nuove costruzioni.

- Miglioramento

Si definisce intervento di miglioramento, in relazione alla normativa per le zone

sismiche, l' esecuzione di una o più opere riguardanti i singoli elementi strutturali dell'

edificio con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza, senza peraltro

modificarne in maniera sostanziale il comportamento globale.

TITOLO III

Attuazione del Piano Regolatore Generale

ARTICOLO 23 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Il Piano Regolatore Generale si attua attraverso piani attuativi e/o interventi edilizi

diretti.

I piani attuativi sono:

1) i piani di iniziativa pubblica:

a) piano particolareggiato (P.P.)

b) piano per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.)

c) piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P. )

d) piano di recupero di iniziativa pubblica (P.R.i.pu.)

2) i piani di iniziativa privata:

a) piano di lottizzazione ( P.d.L. )

b) piano di recupero di iniziativa privata (P.R. i.pr.)

Il piano di lottizzazione è obbligatorio per tutte le zone di nuova formazione

mentre gli altri tipi di piani attuativi sono obbligatori per tutte quelle aree specificatamente

delimitate nelle tavole di progetto del P.R.G..

E' in ogni caso obbligatoria l'adozione di un piano attuativo quando per

l'edificazione sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria,

qualunque sia la destinazione d' uso prevista per l'area in oggetto.

E' sempre ammissibile l'adozione ed attuazione da parte dell'Amministrazione

Comunale del programma pluriennale di attuazione (P.P.A.) del P.R.G.

ARTICOLO 24 L'INTERVENTO DIRETTO

Le zone o le aree per le quali le indicazioni del P.R.G. non contemplino l'esistenza

o la previsione di piani attuativi potranno essere attuate con intervento diretto, sempre

nell'osservanza delle prescrizioni e nei vincoli fissati dal Regolamento Edilizio, dalle

Page 17: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

16

presenti N.T.A. e dalle indicazioni grafiche contenute nelle tavole di progetto del P.R.G.

L' intervento diretto può essere semplice oppure può essere un intervento

realizzabile attraverso il comparto mediante il quale uno o più edifici e/o aree da

trasformare, appartenenti a più proprietari o aventi titolo a edificare costituiscono insieme

una unità minima per un intervento unitario ai sensi dell' art.18 L.R.61/85.

ARTICOLO 25 NORME GENERALI PER I PIANI ATTUATIVI

Gli strumenti attuativi di cui al precedente articolo 23 hanno lo scopo di definire le

caratteristiche spaziali, l’organizzazione distributiva e le opere di urbanizzazione nel

relativo "ambito d'intervento ".

Le norme generali da osservare nella redazione dei piani attuativi sono di seguito

elencate:

a) I piani attuativi sono soggetti tassativamente al rispetto della normativa per le zone

sismiche in particolare per quanto riguarda l' altezza degli edifici in relazione al sistema

costruttivo e alle larghezze stradali, le distanze minime tra gli edifici, gli allineamenti,

etc.

Inoltre, ai fini della verifica della compatibilità delle previsioni del piano con le

condizioni geomorfologiche del terreno, la procedura da osservare per l'approvazione

degli strumenti urbanistici attuativi prevede, a norma di legge, il controllo del piano da

parte del competente ufficio del Genio Civile.

b) Per quanto riguarda le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove

costruzioni, nelle ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, è necessario

fare riferimento al Regolamento di Esecuzione del Codice della strada contenente

prescrizioni per l' edificazione nei centri abitati e al di fuori di essi, in presenza o meno

di strumenti urbanistici attuativi, e in funzione della classificazione delle strade.

c) La massima attenzione deve essere attribuita nella progettazione degli spazi aperti, dei

parcheggi, dei percorsi pedonali e al rispetto della normativa vigente in materia di

superamento delle barriere architettoniche, adottando accorgimenti utili a tutte le

categorie di portatori di handicap.

d) I piani attuativi relativi ad aree contermini ai centri storici ed ai centri minori dovranno

essere improntati al rispetto delle caratteristiche architettoniche e compositive dei centri

stessi e ciò' per assicurare la continuità della cortina edificatoria e l'omogeneità della

composizione spaziale complessiva.

e) Al fine di ridurre l' impatto degli interventi edilizio/infrastrutturali pubblici e privati sul

sistema idraulico, si impone:

- la realizzazione di sistemi fognari a reti separate, evitando per la rete di drenaggio

delle acque meteoriche la concentrazione degli scarichi e favorendo lo smaltimento

frazionato dei volumi d' acqua raccolti;

- la previsione, almeno per i nuovi insediamenti, di adeguate aree di assorbimento e reti

di smaltimento dei flussi meteorici

ARTICOLO 26

Page 18: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

17

ELABORATI RICHIESTI PER I PIANI ATTUATIVI

Fatta salva ogni ulteriore specifica prescrizione contenuta nelle leggi nazionali e

regionali, la presentazione di istanza al Sindaco finalizzata ad ottenere l' approvazione di un

piano attuativo deve essere corredata dai seguenti elaborati, redatti da un professionista

abilitato:

1) planimetria catastale della zona in scala non inferiore a 1:2.000

2) estratto di PRG in scala 1:5.000

3) estratto di mappa catastale o tipo di frazionamento aggiornato sullo stato attuale della

proprietà in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione del piano attuativo

4) elenco delle particelle, loro consistenza, partita e nome dei proprietari, esteso all'intero

perimetro dell'intervento

5) planimetria in scala 1:500 o 1:1.000 che illustri lo stato di fatto e di diritto: i luoghi, il

perimetro d'intervento, l' area circostante per una profondità di almeno ml 100 dal

perimetro, i frazionamenti catastali intervenuti e non ancora registrati, le eventuali

proprietà pubbliche confinanti, le servitù attive e passive, i vincoli eventualmente

presenti, le essenze e le colture, i manufatti edilizi e non, ed ogni altro elemento di

conoscenza dell'area e del sottosuolo

6) documentazione fotografica dei luoghi e delle pre-esistenze rilevanti

7) rilievo topografico del terreno, in scala 1:500 o 1:1.000, con quote altimetriche riferite

a capisaldi I.G.M.I. e coordinate della poligonale riferite un caposaldo esistente che

non verrà modificato dall'intervento

8) calcolo analitico e totale della superficie territoriale d'intervento eseguito con la

formula di Gauss o con coordinate polari riferite alla poligonale di cui al precedente

punto 7

9) rilievo delle unità edilizie esistenti (piante, prospetti e sezioni in scala 1:200 o 1:100)

con particolare riferimento a quelle di valore storico o ambientale, per le quali dovrà

essere presentata una relazione storico-architettonica

10) relazione geologica e geognostica a firma di professionista abilitato

11) progetto planivolumetrico che illustri con una relazione e con elaborati in scala 1:200 o

1:500 ciò che dell'esistente si intende conservare, i nuovi corpi di fabbrica, la

consistenza e la destinazione d' uso della superficie complessiva e per ciascun piano, la

sagoma degli edifici e la loro sezione massima, il tipo di finiture e le caratteristiche

architettoniche a cui i progetti edilizi si devono conformare, le superfici fondiarie di

pertinenza di ciascun fabbricato, le sistemazioni esterne, i servizi e gli impianti

tecnologici, nonché le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che si intende

eseguire, la loro consistenza e le loro caratteristiche

12) dimostrazione, mediante grafici, modelli tridimensionali o foto-videomontaggi, della

compatibilità dell' intervento con il contesto, sotto il profilo urbanistico ed ambientale

13) relazione estimativa che contenga le specifiche di disciplinare tecnico, le quantità ed i

prezzi unitari, analitici e totali delle opere da realizzare, nonché delle aree da cedere ad

uso pubblico a seguito dell’intervento e/o in proprietà pubblica

14) norme tecniche di attuazione del piano attuativo

15) schema di convenzione che disciplini i termini e le modalità d' attuazione dell'

intervento, e indichi le garanzie che i richiedenti sono disposti a prestare.

Page 19: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

18

16) per i piani di recupero è obbligatoria un’ indagine storica documentale atta ad

estrinsecare i vari piani di sedimentazione storica che hanno interessato il sito e

gli edifici, anche in relazione alla formazione storica del tessuto urbano, attraverso

l’analisi dei reperti iconografici, cartografici, fotografici e più propriamente storici.

ARTICOLO 27 PIANO PARTICOLAREGGIATO

Il piano particolareggiato di cui all'art.13 e seguenti della legge urbanistica

nazionale (di seguito verrà indicata con "L.U." intendendosi la L. 1150/42 e successive

modifiche e integrazioni) è regolamentato dall'art. 12 e dal 52 al 59 della L.R. 61/1985.

L' attuazione del piano particolareggiato (P.P.) può essere demandata interamente o

per alcune parti a soggetti privati, previa stipulazione di una convenzione avente i medesimi

contenuti di quella prevista dall' art. 63 della L.R.61/85.

L'ingiunzione, di cui al comma 1 dell'art. 20 della L.U., ai proprietari, sarà

formulata dal Sindaco con la notifica del decreto di approvazione del piano

particolareggiato di cui all'art.16 della L.U. e all'art. 12 della L.R. 61/85.

Eventuali reliquati di aree pubbliche, ivi comprese le sedi stradali comunali che

risultino dismesse e per le quali l'approvazione del P.P. equivale a formale

declassificazione, saranno attribuibili ai proprietari delle aree finitime ai sensi dell'art.21

della L.U.

L'accettazione dell'offerta di acquisto comporta la computabilità dell'area relativa

nella rispettiva caratura consortile; in caso di mancata accettazione dell'offerta si procederà

ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 L.U..

ARTICOLO 28

IL COMPARTO

Tutti i "lotti edificabili" in cui il P.P. è suddiviso ai sensi dell'art.13 punto 4 della

L.U., devono essere costituiti in comparto edificatorio, ai sensi dell'art. 23 della L.U., e

artt.18, 62 della L.R. n. 61/85;

Sono a carico dei proprietari delle aree comprese in ciascun comparto edificatorio

tutti gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, sia primaria, sia

secondaria, previste all'interno del comparto, nonchè la quota parte proporzionale degli

oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione esterna al comparto e previste dal

P.P.

Tutti gli oneri suddetti sono suddivisi tra le proprietà comprese in ciascun

comparto edificatorio, proporzionalmente ad idonee carature consortili determinate sulla

base dell'edificabilità prevista complessivamente dal piano attuativo, e rapportata alle

edificabilità di ciascuna proprietà interessata dallo strumento stesso.

Qualora le aree comprese in un comparto edificatorio, appartengano a due o più

proprietari, la costituzione del consorzio di comparto di cui all'art. 870 del C.P.C., all'art. 23

della L.U. e all'art. 62 della L.R. n. 61/85 è obbligatoria.

Su istanza del Consorzio che rappresenti almeno i tre quarti del valore degli

immobili sulla base dell'imponibile catastale, come previsto dall'art. 60 della L/R 61/85, il

Sindaco promuove l'espropriazione a favore del Consorzio delle aree e delle costruzioni

Page 20: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

19

appartenenti ai proprietari non aderenti al Consorzio.

Tutte le espropriazioni previste saranno regolate dalla Legge 22.10.1971 n.865,

come modificata dall'art. 14 della Legge 10/1977, ossia non potrà essere valutata in sede di

determinazione dell'indennità di espropriazione la rendita posizionale derivante dalla

pianificazione attuata con il P.R.G.

Devono partecipare al Consorzio di Comparto anche i proprietari degli immobili

di cui il P.P. preveda la conservazione salvo che si tratti di edifici, e della relativa area di

pertinenza, soggetti a speciale vincolo storico od artistico.

Ove il rapporto planivolumetrico relativo a tali edifici soggetti a vincolo sia

diverso da quello previsto dal P.R.G. lo ius aedificandi residuo, così come l'area da

asservire quale area di pertinenza di tali edifici, sono valutati nel P.P. stesso.

All'interno del P.P e/o del Comparto Edificatorio potranno essere rilasciate una o

piu' concessioni edilizie, in quanto per ciascun edificio previsto nel P.P. e/o nel Comparto

Edificatorio dovrà essere rilasciata una concessione edilizia unitaria; conseguentemente la

comunione incidentale derivante dal comparto si trasferisce in condominio di edificio

regolato secondo la quota consortile originaria.

ARTICOLO 29

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Le tavole del P.R.G. individuano le zone ove, per le condizioni di degrado si rende

opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi

rivolti alla conservazione, al risanamento ed alla ricostruzione del patrimonio stesso da

attuarsi attraverso interventi diretti secondo i gradi di protezione previsti, o attraverso piani

di recupero di iniziativa pubblica o privata, o attraverso la realizzazione diretta di unità

minime d'intervento (U.M.I.).

Tali zone coincidono con le zone classificate "A", con le zone classificate E4 e

con le altre zone all'interno delle quali l'edificazione è espressamente condizionata alla

redazione di un Piano di Recupero.

E' facoltà del Consiglio Comunale variare gli ambiti di tali zone.

La delibera consigliare relativa non costituisce variante alle indicazioni del P.R.G.

ARTICOLO 30 PIANO DI RECUPERO

I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei

complessi edilizi, degli isolati e delle aree individuati dal precedente articolo, anche

attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica.

Il piano di recupero individua gli eventuali ambiti di intervento dei soggetti privati,

le unità minime e la quota di opere di urbanizzazione ad essi spettante.

L’ attuazione del P.d.R. di iniziativa pubblica può essere demandata, interamente o

per alcune parti, a soggetti privati, previa stipulazione di una convenzione avente i

medesimi contenuti di quella prevista dall’ art.63 della L.R.61/85. La medesima

convenzione è invece parte costitutiva dei piani di recupero di iniziativa privata.

Per quanto non stabilito nel presente titolo si applicano ai piani di recupero le

Page 21: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

20

disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale ed, in

mancanza, da quella statale.

I piani di recupero di iniziativa pubblica si applicano:

a) per gli interventi che si intendono eseguire direttamente per il recupero del patrimonio

edilizio esistente di cui all'art.1 lettera a) della Legge 457/78, anche avvalendosi delle

ATER e, limitatamente alle unità minime di intervento (U.M.I.), per gli interventi la

cui realizzazione sia ritenuta dal Consiglio Comunale di interesse pubblico.

b) per l'adeguamento delle urbanizzazioni;

c) per gli interventi da attuare, in caso di inerzia da parte dei proprietari, mediante

esproprio od occupazione temporanea, previa diffida, nei confronti dei proprietari

anche per le unità minime di intervento interessate.

In caso di decadenza del piano per mancata approvazione nei termini di legge, di

cui all' art.28 della L.457/78, sono consentiti tutti gli interventi edilizi previsti

dai punti a,b,c,d dell' Art.31 della L.457/78.

ARTICOLO 31 PIANO DI LOTTIZZAZIONE

Il piano di lottizzazione, definito dagli artt. 16, 60, 61 della L/R 61/85, e'

obbligatorio per la parte destinata a nuovi insediamenti e comunque ogniqualvolta sia

necessaria l'esecuzione di un complesso organico di opere di urbanizzazione primaria e/o il

loro completamento.

In queste zone soggette alla redazione obbligatoria di un P. di L., qualora questo

non sia gia' stato predisposto dal Comune, nonché' per ogni altra area la cui trasformazione

edilizia presupponga uno strumento attuativo, i proprietari singolarmente o riuniti in

consorzio possono proporre un P. di L. di iniziativa privata, contenente previsioni

planivolumetriche e che interessi funzionalmente un'area ben definita, unitaria e organica.

L'estensione dei P. di L. dovrà essere tale da comprendere organicamente nel suo

ambito d'intervento un'area o una porzione idonea dell’area individuata dal P.R.G..

I progetti di lottizzazione, nel rispetto della normativa regionale vigente, debbono

prevedere:

a) una rete viaria razionalmente inserita della maglia stradale esistente e/o prevista dal

P.R.G.;

b) una composizione edilizia unitariamente concepita ed armoniosamente inserita

nell'ambiente definita mediante una planivolumetria di progetto;

c) gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione e le relative opere.

d) le alberature specificate per ogni singola essenza ed individuate nelle tavole di progetto

con la forma indicativa della loro massima crescita

e) le aree e gli spazi attrezzati per la installazione dei contenitori per la raccolta

differenziata dei RSU.

Si devono prevedere aree per il parcheggio in sede propria a margine della

carreggiata stradale o al di fuori di essa, con profondità' non inferiore a m 5,00 e con

superficie non inferiore a quella stabilita dalla vigente legislazione, o indicata

dall'Amministrazione Comunale nel P.R.G. od in fase di esame del piano di lottizzazione

stesso.

Page 22: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

21

Un adeguato (art.5 D.M. LL.PP. 1444/1968) numero di parcheggi deve essere

posto in corrispondenza degli edifici e dei locali di uso collettivo.

I percorsi pedonali devono avere una larghezza non inferiore a m 1.50, debbono

essere convenientemente sistemati e preclusi al transito di qualsiasi veicolo.

Le zone verdi di uso pubblico, dimensionate sulla base della vigente legislazione,

debbono essere concentrate in relazione alla organizzazione distributiva del piano di

lottizzazione stesso.

Tali aree devono essere attrezzate per il gioco e lo svago e/o sistemate a giardino,

con l'obbligo di porre a dimora alberature di essenza adeguata alle caratteristiche

ambientali e climatiche del luogo secondo un progetto da concordare con

l'Amministrazione Comunale. Gli impianti generali devono essere progettati a regola d'arte,

secondo le norme e le consuetudini vigenti; le dimensioni i profili e i materiali devono

essere concordati con la Amministrazione Comunale e riportati nella convenzione prevista

dalla legislazione regionale vigente.

La rete viaria, gli impianti generali, gli spazi pubblici, il verde e i parcheggi relativi

agli insediamenti produttivi devono essere dimensionati in relazione alle esigenze

funzionali e alle caratteristiche degli insediamenti stessi.

E' ammessa, previa autorizzazione, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in

piu' stralci funzionali.

Quando non si costituisca il Consorzio di Comparto di cui all'art.18 della L/R

61/85, o il Consorzio obbligatorio tra gli aventi titolo interessati, il Sindaco provvedera' alla

redazione del progetto di P. di L. d'ufficio comprensivo della relativa convenzione.

Il piano di lottizzazione può comprendere nel suo ambito di intervento anche aree

appartenenti a proprietari diversi.

ARTICOLO 32 PIANI URBANISTICI ESECUTIVI SPECIALI

All' interno del piano particolareggiato, piano di recupero e piano di lottizzazione è

consentito, con le procedure previste dalla legge, attuare il PRG per mezzo di piani

urbanistici esecutivi speciali, quali il piano per l' edilizia economica e popolare di cui alla

L.167/62 e successive modifiche ed integrazioni, il piano per gli insediamenti produttivi di

cui alla L.865/71, il programma integrato d' intervento di cui alla L.179/92, e strumenti

assimilabili.

ARTICOLO 33 ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DI PRIVATI

La legge definisce le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le

quantità minime di spazi riservati alle attività di servizio, di interesse collettivo, e spazi da

destinare a verde e parcheggio.

Per le opere di urbanizzazione, anche se relative ad una lottizzazione

convenzionata, deve essere fatta richiesta di concessione edilizia; la richiesta deve essere

corredata del progetto esecutivo delle opere stesse completo del preventivo di spesa.

Nel caso di realizzazione di opere di urbanizzazione a seguito di convenzione

stipulata con il comune (art.63 L.R.61/85), i termini per l’ esecuzione, collaudo, consegna e

Page 23: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

22

garanzia sono già contenuti nella convenzione stessa.

Nel caso invece di realizzazione da parte di soggetti privati di opere di

urbanizzazione non previste da convenzione a seguito di piano attuativo, il rilascio permesso di costruire di cui al secondo comma deve essere preceduto da:

1. Approvazione in Consiglio Comunale del progetto esecutivo completo del Computo

Metrico Estimativo e del preventivo della spesa per la realizzazione delle opere di

urbanizzazione in oggetto.

2. Sottoscrizione da parte del privato di un atto pubblico unilaterale d’ obbligo all’

esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal progetto esecutivo approvato in

Consiglio Comunale; in tale atto pubblico devono essere contenuti i termini propri

della convenzione di cui all’ art.63 L.R.61/85 sotto forma di atto unilaterale d’ obbligo

e quindi anche la relativa garanzia fidejussoria, a garanzia dell’ esecuzione delle opere

e della cessione del terreno su cui insistono le opere stesse.

TITOLO IV

Zone territoriali omogenee

Norme generali

ARTICOLO 34 DESTINAZIONI DI ZONA

Il territorio comunale, secondo la grafia delle tavole di progetto del

P.R.G.contraddistinte dal N. 13, e'suddiviso in:

1) Zone territoriali omogenee (ZTO):

1.1) Zone residenziali:

z.t.o.A - centri storici - zone di recupero del patrimonio edilizio esistente

z.t.o.B - zone ad alta densità territoriale e alto indice di copertura

z.t.o.C1 - zone a bassa densità territoriale e basso indice di copertura

z.t.o.C2 - zone a bassissima densità territoriale e bassissimo indice di

copertura

1.2) Zone produttive:

D1 industria e artigianato

D2 attività commerciali e direzionali

D3 attività turistico-alberghiera

aree per campeggi

aree per attrezzature a servizio del lago

D4 - attività di servizio:

- residenziale

- commerciale / direzione

- interesse pubblico.

1.3) Zone agricole:

E1 produzione agricola tipica o specializzata

E2 funzione agricolo-produttiva

Page 24: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

23

E3 funzione agricolo-produttiva-residenziale

E4 centri rurali

1.4) Zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale:

a - aree per l'istruzione, asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo

b - aree per attrezzature di interesse comune

c - aree per spazi pubblici attrezzati a parco, gioco e sport

d - aree per parcheggi

2) Zone vincolate:

- zone a verde privato

- zone a vincolo cimiteriale

- zone di rispetto impianti tecnologici e speciali

- aree di salvaguardia delle risorse idriche

- zone di tutela e fasce di rispetto

- aree di tutela ambientale e paesaggistica

- zone soggette a studio geologico e geotecnico

ARTICOLO 35 DESTINAZIONI D’USO

Il PRG indica le destinazioni urbanistiche ammesse per le aree e, nel caso dei

centri storici, le destinazioni d'uso ammesse per le unità immobiliari.

Ai fini del giudizio di conformità con la destinazione ammessa, le attività

artigianali al servizio della residenza (lavanderie, panetterie, pasticcerie, caffetterie,

botteghe di calzolai, barbieri, parrucchieri, officine per piccole riparazioni e similari) sono

assimilate alle attività commerciali di vendita al dettaglio.

Per i mutamenti di destinazione d'uso, si applica la disciplina legislativa vigente.

Nel caso di edifici esistenti con destinazione d'uso in contrasto con la destinazione

di zona, gli interventi di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e ricostruzione, sono

ammessi solo se contestuali al mutamento di destinazione d'uso in conformità con la

destinazione di zona.

ARTICOLO 36 NORME SUGLI ALLINEAMENTI

Lungo le strade e le piazze di nuova formazione, anche all'interno dei comparti

edificatori e delle aree soggette a piano urbanistico attuativo, l'edificazione avviene in

allineamento con il margine stradale o della piazza o secondo un allineamento parallelo a

detto margine e uniformemente arretrato per tutta la lunghezza del tratto stradale o per tutto

un lato della piazza

Per la nuova edificazione e per l'ampliamento è prescritto un allineamento coerente

con gli edifici latistanti.

In presenza di allineamenti non coerenti degli edifici latistanti l'allineamento da

osservare è dato dalla linea parallela al margine della strada o dello spazio pubblico posta in

corrispondenza del distacco.

Il distacco minimo tra pareti finestrate è stabilito generalmente in m 10.00.

Page 25: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

24

Nelle zone A e nelle zone B, in relazione a caratteristiche di cortina del tessuto

edilizio, ed in tutte le zone qualora sia esplicitamente indicato dalla cartografia del P.R.G.

e/o da un piano urbanistico attuativo, è consentita l' edificazione su confine con pareti

cieche, ovvero l' edificazione in aderenza a pareti cieche esistenti.

Nelle zone A gli sporti aggettanti, quando ammessi in relazione al grado di

protezione dell’edificio, non potranno avere uno sbalzo superiore a 0.70 m.

In tutte le zone, e fatti salvi gli eventuali allineamenti prescritti, è consentita l'

edificazione sul confine in margine ad aree destinate a parcheggio pubblico.

Sono fatte salve le maggiori limitazioni derivanti dall'applicazione della normativa

antisismica.

ARTICOLO 37 NORME DI MORFOLOGIA EDILIZIA

Gli edifici o i corpi di fabbrica residenziali di nuova costruzione, qualora siano

dotati soltanto di affaccio su fronti contrapposti, dovranno avere una profondità non

superiore a m 14.00.

Negli edifici di nuova costruzione e nelle sopraelevazioni è ammesso solo il tipo di

tetto a falde piane.

Nel tetto a falde piane, la linea di colmo deve essere disposta parallelamente al

fronte più lungo di ciascun corpo di fabbrica.

La pendenza delle falde deve essere compresa tra il 40% e 70% salvo i soli casi di adeguamento ai fabbricati adiacenti sia per le nuove costruzioni che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Non è ammessa discontinuità del piano di falda tra la gronda e il colmo.

E’ ammessa la possibilità di copertura piana nel limite del 20% dell’intero tetto.

ARTICOLO 38 EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO O

AMBIENTALE

Gli edifici e i manufatti riconosciuti di valore storico, artistico o ambientale sono

contrassegnati con una particolare grafia negli elaborati di PRG con riferimento all’

Allegato 4 delle presenti NTA e sono soggetti a grado di protezione di cui agli artt. 40, 41,

42, 43, 44 delle presenti NTA, indipendentemente dalla zona omogenea cui appartengono

(vedi Allegato 4 delle presenti NTA).

Su presentazione di documenti atti a provare l'eventuale errore di individuazione o

di valutazione, il Consiglio Comunale, con semplice deliberazione, può ridefinire il grado

di protezione attribuito all’edificio o manufatto.

ARTICOLO 39 INTERVENTI SULL' ESISTENTE EDIFICATO

I tipi d'intervento di cui all'art. 31 della legge 457/78 sono stati disaggregati per definire

cinque gradi di protezione secondo i due seguenti modelli d'intervento:

a) un modello restaurativo: volto alla tutela ed alla valorizzazione delle emergenze del

tessuto storico (gradi di protezione 1 e 2) e degli edifici o manufatti sparsi sul territorio

Page 26: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

25

b) un modello innovativo: teso alla trasformazione organica del tessuto storico, e degli

edifici o manufatti sparsi sul territorio attraverso interventi di correzione, restituzione

di organismi ed elementi costruttivi ed eventualmente di sostituzione di intere unita'

immobiliari o fabbricati divenuti estranei al contesto (gradi di protezione 3-4-5).

I gradi di protezione 1,2,3 contraddistinguono edifici e manufatti di interesse

storico, artistico o ambientale, indipendentemente dalla zona omogenea cui appartengono,

mentre i gradi di protezione 4,5 si trovano indicati solamente all’ interno dei centri storici.

Nei centri storici, infatti, ogni edificio assume particolare significato per la sua «relazione

con il tessuto», così come definita all’ art.21 delle presenti NTA.

Nei fabbricati dei centri storici, e comunque nei fabbricati con grado di protezione

1,2,3, sono vietati gli interventi di demolizione e/o asportazione su elementi o organismi

costruttivi originari.

Nel caso di interventi di consolidamento in fabbricati dei centri storici, il

consolidamento deve interpretare e rispettare la morfologia originaria dell' elemento

costruttivo cui si applica.

Nei casi di incipiente pericolo per le persone o le cose, il consolidamento è

comunque consentito nel rispetto delle norme vigenti; tale intervento è invece obbligatorio,

prioritario e condizionante per gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui

agli artt.41 e 42.

Nel caso di intervento di riparazione su fabbricati dei centri storici e/o su elementi

costruttivi originari, la riparazione deve rispettare la morfologia originaria dell'elemento o

organismo.

Nel caso di interventi di sostituzione totale di elementi o organismi non originari in

fabbricati dei centri storici, e comunque nei fabbricati con grado di protezione 1,2,3, questi

debbono essere conformi a morfologie originarie.

A ogni indicazione di grado di protezione corrisponde l’ individuazione di una

unità minima di intervento (U.M.I.); conseguentemente ad ogni grado di protezione

corrisponde il progetto minimo necessario per poter richiedere la concessione edilizia ad

intervenire sull’edificio.

Per i gradi di protezione 3 e 4, in caso di diversi proprietari, a fronte di un unico

progetto riguardante l’ intera U.M.I., corrispondente all’ambito del grado di protezione e

sottoscritto da tutti i proprietari interessati, potranno essere rilasciate tante concessioni

edilizie quanti saranno gli interessati ad intervenire sull’edificio;

in tal modo tutte le proprietà saranno vincolate ad un progetto unitario, ma esse potranno

intervenire autonomamente in tempi diversi.

La frantumazione del rilascio delle concessioni edilizie sarà necessariamente

condizionata dall’effettiva possibilità di frazionamento dell’intervento, e ciò con

riferimento particolare ai problemi legati alla struttura dell’edificio in rapporto alla zona

sismica entro la quale è inserito il territorio comunale.

ARTICOLO 40 GRADO DI PROTEZIONE UNO

40.1) Caratteri dell'edificio

Edificio di notevole valore storico, architettonico, artistico e ambientale da

Page 27: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

26

conservare integralmente in ogni sua parte interna ed esterna.

40.2) Tipo di intervento

Restauro scientifico.

L'intervento deve tendere al ripristino dei valori originari, con la medesima

destinazione d'uso o con una similare a quella originaria o comunque tale da essere

compatibile con i caratteri dell’edificio. Ogni tipo di modificazione deve essere eseguita

solo con i metodi e le cautele del restauro scientifico. Dovranno essere eliminate le

superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epoca più' o meno recente, che non rivestano

interesse o che contrastino con la comprensione storica dell'edificio.

E' ammessa l'installazione di servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e

servizi di cucina con ventilazione forzata sistemati in nicchia all’interno di un locale dotato

di illuminazione ed aerazione naturale.

Per rispettare lo stato di fatto, è ammessa un'altezza minima media dei vani pari a

m 2,20: con un minimo di m 1,50. Nel caso non sia raggiungibile tale altezza minima

media, dovrà essere escluso l'uso abitativo dei locali in oggetto.

ARTICOLO 41

GRADO DI PROTEZIONE DUE

41.1) Caratteri dell'edificio

Edifici di valore storico, architettonico, artistico ed ambientale di cui interessi la

conservazione unitaria degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della

tecnologia edilizia in quanto concorrono, nel loro complesso, a determinare il valore storico

e ambientale dell'edificio.

41.2) Tipo di intervento

Restauro e risanamento conservativo.

L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

41.2a) Conservazione delle facciate esterne ed interne, dei volumi esistenti, con

esclusione delle superfetazioni, degli andamenti e delle pendenze dei tetti, nonché'

dell'intero apparato decorativo interno ed esterno (cornici, marcapiani, lesene,

ecc.)

41.2b) Conservazione dell'apparato originario verticale e di quello orizzontale nel caso

della presenza di volte e/o di pregevoli solai in legno

41.2c) Possibilità' di traslazione dei solai e tetti privi di caratteri architettonici, nella

misura non eccedente i 30 cm (interasse).

41.2d) Conservazione dei collegamenti originari, verticali e orizzontali, in quanto legati

alla tipologia fondamentale dell'edificio

41.2e) Conservazione o ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nella

posizione e nella forma, in quanto legate alla morfologia fondamentale

dell'edificio

41.2f) Conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, pozzi, muri,

edicole, lapidi antiche, capitelli, nonché' degli spazi scoperti pavimentati e/o

sistemati ad orto e/o giardino

41.2g) Possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l'alterazione,

Page 28: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

27

anche parziale del profilo altimetrico originario

41.2h) Possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici

che non compromettano la morfologia, la tipologia e le strutture dell'edificio, con

la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti

41.2i) Possibilità di inserire servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e servizi

cucina con ventilazione forzata sistemati in nicchia all’interno di un locale dotato

di illuminazione ed aerazione naturale

41.2l) Possibilità di spostare ed integrare le aperture esclusivamente su facciate

secondarie che non abbiano definiti caratteri architettonici

41.2m) Possibilità di utilizzare un'altezza minima media dei vani abitabili fino a ml. 2,20

con un minimo di m 1,50:in caso non sia raggiungibile tale altezza minima,

neppure applicando la precedente norma sulla traslazione dei solai, dovrà essere

escluso l'uso abitativo dei locali in questione

41.2n) Obbligo di eliminare le superfetazioni ed in genere le sovrastrutture di epoca più o

meno recente, che non rivestano interesse e/o contrastino con la comprensione

storica dell'edificio.

Rientra in questo tipo di intervento il restauro restitutivo, ovvero l'intervento

inteso al recupero di tracce significative dell'impianto originario, stratificate da

interventi successivi che hanno dato luogo a variazioni del sistema distributivo

generale dell'organismo edilizio; è ammesso in questo caso, previa analisi storico-

stratigrafica, la variazione dell'impianto dell'edificio, al fine del ripristino degli

elementi o organismi originari anche con l'introduzione di nuovi elementi, purché

il volume e la superficie lorda d'uso non subiscano incrementi superiori al 5%.

ARTICOLO 42 GRADO DI PROTEZIONE TRE

42.1) Caratteri dell'edificio

Edifici che rivestono un valore storico artistico in particolare per il loro rapporto

con il contesto ambientale esistente e dei quali e' prevista la conservazione delle strutture

esterne morfologicamente rilevanti.

42.2) Tipo di intervento

Ristrutturazione edilizia. E' prescritto il restauro degli elementi esterni e degli

elementi interni morfologicamente rilevanti. Tali interventi richiedono un insieme

sistematico di opere che possono produrre un organismo edilizio in parte diverso dal

preesistente, ma senza variazione di volume e/o di superficie lorda d'uso superiore al 10%

(dieci per cento).

E' pertanto consentita la ricomposizione dell'organismo costruttivo anche

attraverso possibili parziali demolizioni, ma nel rispetto della sagoma volumetrica

preesistente e fatte salve le sole variazioni di volume e/o di superficie lorda di cui sopra.

ARTICOLO 43 GRADO DI PROTEZIONE QUATTRO

43.1) Caratteri dell'edificio

Edifici anche di recente costruzione con nessun carattere intrinseco e ambientale e

Page 29: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

28

che non costituiscono motivo di disagio urbano.

43.2) Tipo di intervento

Tutti gli interventi previsti dall’art. 31 della legge 457/78, purché volti a migliorare

l'inserimento dell'edificio nel rispetto delle qualità ambientali dell'insediamento attraverso

l’eliminazione di superfetazioni, il ridisegno dei fori, il ridisegno delle facciate, la

sostituzione dei materiali estranei alla tradizione locale, il rifacimento della copertura.

E' possibile pertanto la demolizione parziale e/o totale dell’edificio con relativa

ricostruzione, con materiali similari e con la possibilità di (un) aumento del volume e della

superficie utile di calpestio non superiore al 20% (venti per cento) nelle zone "A" e solo nel

rispetto degli indici di zona previsti dal P.R.G. nelle altre zone.

L’autorizzazione alla demolizione sarà rilasciata congiuntamente alla concessione

edilizia relativa alla edificazione del nuovo fabbricato.

E’ possibile un aumento dell’altezza totale (al colmo) non superiore al 20%

dell’altezza del fronte principale, e in ogni caso non superiore alla linea di colmo degli

edifici adiacenti e ciò senza variare le pendenze originarie.

ARTICOLO 44

GRADO DI PROTEZIONE CINQUE

44.1) Caratteri dell'edificio

Edifici del tipo indicato al punto 44.1 ma che, in quanto costituiscono motivo di

disagio urbano, sono definiti "turbativi" dell'ambiente urbano stesso, e ciò anche se gli

edifici sono in buone condizioni fisiche.

44.2) Tipo di intervento

Demolizione senza ricostruzione: il volume demolito è recuperabile nel limite del

calcolo della cubatura ammessa nella singola zona, (ma nella posizione diversa

eventualmente indicata nelle tavole grafiche di P.R.G.) Nel caso non sia indicato alcun

nuovo sedime utilizzabile il volume demolito non risulta recuperabile.

Nel caso in cui è specificatamente incluso in una U.M.I. perimetrata nelle tavole di progetto

in scala 1:1000, il volume è recuperabile entro i limiti dell'U.M.I. specifica.

ARTICOLO 45 MANUFATTI TECNOLOGICI E CONTENITORI PER LA RACCOLTA

DIFFERENZIATA I manufatti destinati a servizi tecnologici (quali cabine elettriche di trasformazione,

centraline, armadi, box per pompe di sollevamento, cabine di riduzione gas, etc.) possono

essere realizzati quali manufatti autonomi e/o isolati in qualunque zona; nelle zone A

generalmente sarà opportuno prevederli all’ interno di volumi principali. Dovranno essere

comunque rispettate le norme del Codice Civile.

Nei casi in cui sia dimostrata la necessità tecnica o l' impossibilità di disporre altrimenti, ne

è consentita la realizzazione su aree pubbliche e/o sulle fasce di rispetto, previo assenso

degli Enti interessati dal vincolo e dell' autorità sanitaria ove necessario (per cimiteri, etc.).

Qualora tali manufatti siano realizzati all' interno di aree che concorrono a formare

la dotazione o quantità minima di standard di cui agli articoli da 3 a 5 del D.M. 1444/68, la

superficie ad essi riservata non si considera, ai fini urbanistici, sottratta a quella dell' area.

Page 30: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

29

Il progetto dovrà tener conto dell' inserimento architettonico e ambientale del

manufatto, con particolare riguardo all' eventuale presenza di valori architettonici o

paesaggistici e con preferenza per le soluzioni interrate o seminterrate.

La realizzazione delle reti e delle canalizzazioni interrate è ovunque consentita

sulla base delle sole esigenze tecniche e nel rispetto delle procedure di legge; per le reti e le

linee aeree, o comunque visibili, devono essere adottate soluzioni che per tracciato e

caratteristiche non compromettano il territorio sotto il profilo paesaggistico e funzionale.

I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti saranno collocati in funzione

degli standard minimi indicati dalla normativa regionale vigente in materia, in posizioni

tali da non costituire intralcio alla circolazione, ed essere accessibili senza pericolo per l'

utente in tutte le bocche di introduzione.

L' ubicazione dei contenitori e la forma degli stessi devono tener conto del contesto

ambientale in cui vengono inseriti al fine di non arrecare turbamento al decoro urbano e/o

alla bellezza del paesaggio.

TITOLO V

Zone residenziali

(Z.t.o. A-B-C1-C2)

ARTICOLO 46 NORME GENERALI PER LE ZONE RESIDENZIALI

Le zone residenziali sono destinate prevalentemente all’uso residenziale ed ai

servizi primari con esso connessi quali la rete commerciale al minuto e l’artigianato di

servizio urbano.

In tutte le zone residenziali sono ammessi locali ed edifici non residenziali quali:

esercizi pubblici e negozi, ristoranti, alberghi, extra-alberghieri, residences, agenzie

bancarie, sedi di società, studi professionali, uffici in genere, piccoli laboratori di

artigianato artistico e di servizio, piccoli locali di deposito ed autorimesse.

Da tali zone sono assolutamente esclusi insediamenti di:

a) depositi e magazzini all'ingrosso;

b) insediamenti industriali di qualsiasi tipo; attività insalubri di prima e seconda classe, ai

sensi del T.U.LL.SS.;

c) macelli; d) attivita' artigianali di produzione e/o di servizio di tipo extraurbano che si riconducano

anche ad uno solo dei seguenti casi e/o casi ad essi assimilabili:

d1- impieghino piu' di 6 addetti complessivi;

d2- non sia prevista anche l'abitazione del custode o di uno dei titolari;

d3- producano rumori e/o odori molesti non eliminabili con adeguati accorgimenti

tecnologici;

d4- non sia realizzabile e mantenibile in forma permanente all'interno della superficie

fondiaria interessata un’ area con destinazione d'uso a verde alberato pari almeno

al 15% della superficie fondiaria e una seconda area con destinazione a

parcheggio pari almeno al 10% della superficie fondiaria;

Page 31: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

30

e) qualunque attività' che risulti in contrasto con il carattere prevalentemente residenziale

della zona.

Per quanto riguarda la lettera d), non sono motivo di esclusione, per gli insediamenti

già esistenti all'entrata in vigore del presente P.R.G., il verificarsi delle condizioni d1, d2,

d4.

Ogni z.t.o. B, C1 e C2 è riportata nell’Allegato 1 delle presenti NTA denominato

«Tabulati di progetto» in cui vengono codificati:

- i vari tipi di interventi ammessi per ogni singola zona

- la superficie di ogni singola z.t.o.

- l’indice di copertura fondiario Icf (Art.15 NTA)

- l’indice di fabbricabilità fondiaria If (Art.13 NTA) ed il conseguente volume di

progetto

Per le z.t.o. A nell’Allegato 1 sono indicati gli indici edilizi relativi alle sole U.M.I.

perimetrate e numerate all’interno delle stesse z.t.o., in quanto per gli altri edifici si

interviene sul volume esistente secondo i gradi di protezione codificati.

ARTICOLO 47 Z.T.O. A - CENTRI STORICI

Nelle parti del territorio comunale definite come zone A - centri storici (zone di

recupero del patrimonio edilizio esistente) si perseguono i seguenti obiettivi:

- salvaguardia fisico-morfologica relativa all'aspetto architettonico;

- salvaguardia funzionale relativa alla destinazione d'uso;

- salvaguardia sociale relativa alla conservazione ed incentivazione delle funzioni

abitative della popolazione originaria ed alla conservazione delle attività compatibili;

- salvaguardia dei valori ambientali costituiti dagli stessi edifici e dalle aree verdi

esistenti;

- raggiungimento di un maggior grado di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche.

Nelle zone A sono consentite le seguenti destinazioni d'uso ed eventualmente il

cambio d’uso entro i limiti imposti dagli elaborati grafici di progetto:

a) residenza;

b) servizi sociali di proprietà pubblica e privata;

c) istituzioni pubbliche;

d) associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose;

e) ristoranti, bar, locali di divertimento ad esclusione delle sale da ballo in generale;

g) attrezzature a carattere religioso, ricreativo e scolastico;

h) commercio al dettaglio;

i) uffici pubblici e privati, studi professionali;

l) alberghi e pensioni;

m) attività extra-alberghiere.

Sulle tavole di progetto in scala 1:1.000 è indicato quali edifici possono essere

destinati all' attività terziaria o turistica, quali utilizzati in modo promiscuo e in quale

porzione, e quali invece siano da destinare esclusivamente alla residenza.

Gli interventi consentiti nelle zone A sono dettagliatamente normati secondo quanto

indicato all’ art. 39 e secondo i gradi di protezione di cui agli artt. 41,42,43,44 in relazione

Page 32: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

31

all’ entità edilizia minima a cui fa riferimento ogni singolo grado di protezione nelle tavole

di progetto in scala 1:1000.

Il permesso di costruire generalmente riguarderà un immobile normato da grado di

protezione.

E' obbligatorio per ogni immobile individuato da grado di protezione nelle tavole di

PRG in scala 1:1.000 la presentazione di un progetto di massima unitario esteso a tutto

l’immobile e contenente le soluzioni architettoniche formali per l'intero immobile; e' poi

consentita comunque l'esecuzione per stralci dell'intervento approvato; in tal caso, fermo

restando l'obbligo dell'approvazione del progetto unitario, e' ammesso il rilascio di tante

concessioni edilizie quanti sono gli stralci richiesti previa presentazione dei progetti

esecutivi di ogni singolo stralcio.

Ogni stralcio dovra' riguardare comunque unita' immobiliari ben definite e tali da

non compromettere o rendere piu' onerosa l'attuazione degli stralci successivi.

Vi sono casi per i quali la corrispondenza tra grado di protezione ed edificio non

consente una corretta pianificazione, e quindi le tavole di progetto individuano specifiche

perimetrazioni indicanti unità minime di intervento (U.M.I.) comprendenti più edifici con

diversi gradi di protezione; in tali U.M.I. si interviene mediante piano di recupero.

Sia per il singolo grado di protezione, sia per le U.M.I. perimetrate, nel caso di

inerzia di uno o piu' degli aventi titolo, si possono applicare le disposizioni degli articoli 18

e 62 della L.R. 61/85 e le relative disposizioni contenute nelle presenti Norme di

Attuazione.

Sono ammessi comparti volontari di esecuzione comprendenti piu' immobili, purchè

nella loro interezza.

Il perimetro delle Z.T.O. A - centri storici coincide con le zone di degrado ed e'

quindi sempre possibile procedere attraverso l'uso del Piano di Recupero d'iniziativa

pubblica o d'iniziativa privata indipendentemente da altre indicazioni di P.R.G..

Prima dell'approvazione dei progetti relativi ad ogni singolo grado di protezione e

prima dell’approvazione di piani di recupero relativi alle U.M.I. perimetrate, sono ammessi

soltanto gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 05.08.1978 n.

457, senza cambio alcuno di destinazione d'uso.

ARTICOLO 48 NORME GENERALI PER LE Z.T.O. A - CENTRI STORICI

Gli interventi ammessi in relazione ai gradi di protezione superiori escludono

obbligatoriamente gli interventi relativi ai gradi di protezione inferiori. I gradi di protezione

inferiore ammettono gli interventi relativi ai gradi di protezione superiori. Le ricostruzioni

successive a demolizioni e le nuove costruzioni dovranno avere altezze non maggiori di

quelle degli edifici significativi contigui anche se questo nelle zone A puo' non consentire

gli aumenti di volume e di superficie utile di calpestio concessi da alcuni dei gradi di

protezione inferiori. E' consentita la ricostruzione in aderenza o in appoggio. Sono ammesse

distanze diverse in corrispondenza dei confini interni nei casi in cui si ha l'attuazione di un

intervento su U.M.I. perimetrata o su un Piano Attuativo solo quando tale modifica alle

distanze minime costituisca una soluzione igienicamente più razionale ed

architettonicamente piu' corretta.

Page 33: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

32

I possibili ampliamenti del sedime sono definiti nella planimetria di progetto in

scala 1:1000 per le zone A e quelle in scala 1:2000 per le altre zone significative. Le

sopraelevazioni sono ammesse nelle zone A nei limiti di altezza sopra detti e nelle altre

zone nei limiti di altezza indicati per ogni zona e/o sottozona.

Gli ampliamenti ammessi dovranno, comunque, essere architettonicamente

composti con il corpo principale dell'edificio e in armonia con la sua morfologia, i suoi

caratteri tipologici e i materiali per esso adottati.

Le sopraelevazioni, inoltre, anche se ammesse ed in conformita' con le altre norme

di P.R.G., non potranno superare l'altezza degli edifici contigui con grado di protezione 1),

2) e 3) anche nelle zone esterne alla zona A, e le falde dei tetti dovranno conservare una

pendenza simile a quelle originarie.

Sono fatte salve le maggiori limitazioni imposte dal rispetto delle norme tecniche

per le zone sismiche per quanto riguarda l' altezza degli edifici in relazione al sistema

costruttivo e alle larghezze stradali, le distanze minime tra gli edifici, gli allineamenti, etc.,

nonchè la procedura da osservare per l'approvazione dei progetti in zone sismiche da parte

del competente ufficio del Genio Civile.

In relazione ai caratteri delle aree scoperte il P.R.G. individua le aree nelle quali non

e' ammessa alcuna edificazione e che devono essere mantenute o sistemate a verde o corte

privati, a parcheggio o a spazio pubblico. Gli elementi puntuali (pozzi, capitelli, archi, ecc.)

sono individuati nelle tavole di progetto con apposita simbologia nella quale e' indicato il

riferimento al grado di protezione attribuito.

E' prescritto l'uso di materiali tradizionali (paramenti in laterizio o pietra, intonaci

civili, serramenti in legno, balconi in legno, tetti in tegole «marsigliesi» o coppi laterizi,

ecc.).

Per gli edifici con grado di protezione 4 è consentito l’uso di eventuali materiali non

tradizionali dovranno essere giustificati.

Le tipologie edilizie e i caratteri degli edifici dovranno ispirarsi ai modelli tipologici

tradizionali e ciò in particolare nei casi di edifici con gradi di protezione UNO e DUE per i

quali non e' ammessa l'adozione di elementi morfologici e di caratteri tipologici diversi da

quelli originari.

Per le classi di intervento UNO e DUE la sostituzione di eventuali elementi

architettonici non recuperabili quali lesene, pilastri, colonne, capitelli, mensole, balconi,

infissi,.... sarà eseguita con gli stessi materiali della tradizione locale.

Oltre al verbale d’inizio lavori, comune a tutti i lavori conseguenti a concessione

edilizia, si prescrive almeno un ulteriore sopralluogo del Tecnico Comunale per gli

interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione di edifici con gradi di protezione UNO,

DUE, TRE, sopralluogo da effettuarsi dopo che vi siano state operazioni di manomissione

dell'immobile esistente, al fine di accertare l'eventuale presenza di elementi morfologici e di

caratteri tipologici non rilevabili prima di tali manomissioni e di poterne quindi attuare la

salvaguardia.

Le modifiche di adeguamento ai:

a) gradi di protezione

b) alla U.M.I.

c) agli ambiti dei piani attuativi

Page 34: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

33

non costituiscono variante al P.R.G. e diventano esecutivi con l’esecutività della

delibera consigliare di approvazione della proposta di adeguamento.

La proposta di modifica di adeguamento deve essere correttamente documentata con

indagine architettonico-scientifica, oppure e' conseguenza dell'accertata presenza di

elementi morfologici e/o caratteri tipologici diversi da quelli inizialmente individuati e

rilevati a seguito del sopraluogo del Tecnico Comunale, obbligatorio per gli interventi con

le modalita' indicate sopra.

ARTICOLO 49 Z.T.O. B

Nelle zone residenziali di completamento l'edificazione ammessa con intervento

diretto è soggetta al rilascio della sola concessione edilizia nei tempi e nei modi previsti

dall'attuale normativa e legislazione.

In queste zone sono ammessi gli edifici per la residenza, per i servizi strettamente

connessi alla residenza stessa e alle attivita' economiche, così come previste dall’art. 47

delle medesime norme tecniche.

In particolare sono ammessi negozi al minuto e pubblici esercizi, istituti di

assicurazione e di credito, uffici pubblici e privati, studi professionali e commerciali,

autorimesse pubbliche e private, laboratori artigianali di servizio urbano ed extraurbano con

caratteristiche di edilizia urbana.

- Interventi ammessi (tra di loro non cumulabili): tipo a) aumento volumetrico delle case unifamiliari del 20% relativamente al

volume esistente alla data di adozione del presente P.R.G. e applicabile una

sola volta, solo ed esclusivamente per adeguamenti igienico-sanitari;

tipo b) applicazione, per ogni singolo lotto edificabile, degli indici di zona riportati

nei tabulati di progetto, Allegato 1 alle presenti NTA;

tipo c) nuove edificazioni secondo le quantità predeterminate assegnate ai lotti

inedificati tipo A,B,C come definiti negli articoli successivi,

indipendentemente dalle dimensioni dell'area di proprietà;

tipo d) secondo le indicazioni planimetriche delle tavole di progetto (limite

di massimo ampliamento) correlata al relativo dimensionamento dei

Tabulati di progetto, Allegato 1 alle presenti NTA.

- Caratteri dell'edificazione: a meno di prescrizioni particolari, essi saranno conseguenti alle preesistenze limitrofe

secondo le norme generali del Titolo precedente.

- Altezze: le altezze dovranno risultare dallo studio per l'inserimento nel contesto della zona o

sottozona di appartenenza e comunque non dovranno mai superare i 10.00 m. dalla

linea esterna del colmo.

- Superfici coperte: saranno determinate dallo studio planimetrico dell'area e dal sedime dell'edificio nel

contesto di zona e delle preesistenze, oltre che dalle distanze dai confini e dalle strade

e dagli allineamenti di P.R.G., e non dovranno in ogni caso superare i limiti che

derivano dagli indici contenuti nei Tabulati di progetto, Allegato 1 alle NTA.

Page 35: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

34

- Distanza dal confine: - e' ammessa la costruzione in aderenza o appoggio; in alternativa la distanza

minima e' di m 5,00;

- qualora nel lotto confinante esista già un corpo di fabbrica a meno di 5.00 m dal

confine comune, oppure qualora i due lotti adiacenti si edifichino

contemporaneamente con la medesima altezza, e comunque in conformità alle

caratteristiche del tessuto edilizio prevalente, detto distacco può essere ridotto a m

3.00;

- nel caso di ampliamenti e sopraelevazioni di corpi di fabbrica, qualora nel lotto

confinante esista già un corpo di fabbrica a meno di 5.00 m dal confine comune,

oppure si edifichi contemporaneamente con la medesima altezza in due lotti

adiacenti, e comunque in relazione alle caratteristiche del tessuto edilizio prevalente,

detto distacco può essere ridotto alla misura necessaria a permettere l’ allineamento

del corpo di fabbrica esistente.

- Distanze: le distanze saranno da determinarsi nei seguenti modi:

1) dalle strade:

Le distanze minime dei nuovi fabbricati dalle strade devono corrispondere a:

- m. 5,00 per lato, per le strade di larghezza inferiore a m. 7,00;

- m. 7,50 per lato, per le strade di larghezza compresa fra i m. 7,00 e m. 15,00;

- m. 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a m. 15,00.

2) dagli edifici:

- tra pareti antistanti finestrate m 10,00

- da edifici a confine: in aderenza almeno 1/3 della parete di confine senza alcun

tipo di finestrature e/o luce

- distanza minima di ml 6,00 tra edifici senza pareti finestrate;

In queste zone e' sempre possibile riutilizzare le preesistenze legittime e accorparle

in un nuovo organismo edilizio unitario.

Per le norme del presente articolo valgono comunque la maggiori limitazioni

derivanti dal rispetto della normativa vigente per le zone sismiche.

ARTICOLO 50 Z.T.O. C1

Nelle zone residenziali di tipo C1 l'edificazione ammessa con intervento diretto è

soggetta al rilascio della sola concessione edilizia nei tempi e nei modi previsti dalla attuale

normativa e legislazione.

In queste zone sono ammessi gli edifici per la residenza e per i servizi strettamente

connessi alla residenza stessa ed alle attivita' economiche, così come previsto dall’art. 47

dalle medesime norme tecniche.

In particolare sono ammessi negozi al minuto e pubblici esercizi, istituti di

assicurazione e di credito, uffici pubblici e privati, studi professionali e commerciali,

autorimesse pubbliche e private, laboratori artigianali di servizio urbano ed extraurbano con

caratteristiche di edilizia urbana.

- Interventi ammessi (tra di loro non cumulabili):

Page 36: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

35

tipo a) aumento volumetrico anche in deroga al P.P.G. delle case unifamiliari del

20% relativamente al volume esistente alla data di adozione del presente

P.R.G. e applicabile una sola volta, solo per adeguamenti igienico-sanitari.

tipo b) applicazione, per ogni singolo lotto edificabile, degli indici di zona riportati

nei Tabulati di progetto, Allegato 1 alle presenti NTA

tipo c) nuove edificazioni secondo le quantita' predeterminate assegnate ai lotti

inedificati tipo A,B,C e, come definiti negli articoli successivi,

indipendentemente dalle dimensioni dell'area di proprieta'.

tipo d) secondo le indicazioni planimetriche delle tavole di progetto (limite di

massimo ampliamento) correlate al relativo dimensionamento dei Tabulati

di progetto, Allegato 1 NTA.

- Caratteri dell'edificazione: a meno di prescrizioni particolari, saranno conseguenti alle preesistenze limitrofe

secondo le norme generali del Titolo precedente.

- Altezze: le altezze dovranno risultare dallo studio per l'inserimento nel contesto della zona o

sottozona di appartenenza e comunque non dovranno mai superare 9,00 m.

- Superfici coperte: saranno determinate dallo studio planimetrico dell'area e dal sedime dell'edificio nel

contesto di zona e delle preesistenze, oltre che dalle distanze dai confini e dalle strade

e dagli allineamenti di P.R.G., e non dovranno in ogni caso superare i limiti che

derivano dagli indici contenuti nei Tabulati di progetto, Allegato 1 alle NTA.

- Distanze: le distanze saranno da determinarsi nei seguenti modi:

1) Da confini:

- la distanza minima dai confini e' di ml 5,00;

- in alternativa è ammessa la costruzione in aderenza o appoggio.

2) Dalle strade:

Le distanze minime dei nuovi fabbricati dalle strade devono corrispondere a:

- m. 5,00 per lato, per le strade di larghezza inferiore a m. 7,00;

- m. 7,50 per lato, per le strade di larghezza compresa fra i m. 7,00 e m. 15,00;

- m. 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a m. 15,00.

3) Da edifici:

- da pareti antistanti finestrate ml 10,00;

- da edifici a confine: in aderenza almeno 1/3 della parete di confine senza alcun

tipo di finestrature o luce

- 5 ml tra edifici senza pareti finestrate.

E' possibile, in questa zona, il riutilizzo delle preesistenze legittime e il loro

accorpamento in un nuovo organismo edilizio unitario.

Per le norme del presente articolo valgono comunque le maggiori limitazioni

derivanti dal rispetto della normativa vigente per le zone sismiche.

Page 37: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

36

ARTICOLO 51 Z.T.O. C2

Nelle zone residenziali di tipo C2 l'edificazione ammessa con intervento diretto è

soggetta al rilascio della sola concessione edilizia nei tempi e nei modi previsti dalla attuale

normativa e legislazione.

In particolare sono ammessi gli edifici per la residenza e per i servizi strettamente

connessi alla residenza ed alle attivita' economiche, così come previsto dall’art. 47 delle

medesime norme tecniche.

Nelle stesse sono ammessi negozi al minuto e pubblici esercizi, istituti di

assicurazione e di credito, uffici pubblici e privati,studi professionali e commerciali,

autorimesse pubbliche e private, laboratori artigianali di servizio urbano ed extraurbano con

caratteristiche di edilizia urbana.

- Interventi ammessi (tra loro non cumulabili): tipo a) aumento volumetrico delle case unifamiliari e bifamiliari del 20%

relativamente al volume esistente alla data di adozione del presente P.R.G. e

applicabile una sola volta.

tipo b) applicazione degli indici di zona riportati nei Tabulati di progetto, Allegato

1 NTA.

tipo c) nuove edificazioni secondo le quantita' predeterminate assegnate ai lotti

inedificati tipo A,B,C come definiti negli articoli successivi,

indipendentemente dalle dimensioni dell'area di proprieta'.

tipo d) secondo le indicazioni planimetriche delle tavole di progetto (limite di

massimo ampliamento) correlate al relativo dimensionamento dei tabulati di

progetto, Allegato 1 alle NTA

- Caratteri dell'edificazione: a meno di prescrizioni particolari, saranno conseguenti alle preesistenze limitrofe

secondo le norme generali del Titolo precedente.

- Altezze: le altezze dovranno risultare dallo studio per l'inserimento nel contesto della zona o

sottozona di appartenenza e comunque non dovranno mai superare 9,00 m.

- Superfici coperte: saranno determinate dallo studio planimetrico dell'area e dal sedime dell'edificio nel

contesto di zona e delle preesistenze, oltre che dalle distanze dai confini e dalle strade

e dagli allineamenti di P.R.G., e non dovranno in ogni caso superare i limiti che

derivano dagli indici contenuti nei Tabulati di progetto, Allegato 1 alle NTA.

- Distanze: le distanze saranno da determinarsi nei seguenti modi:

1) Da confini:

- la distanza minima dai confini e' di ml 5,00;

- in alternativa è ammessa la costruzione in aderenza o appoggio.

2) Dalle strade:

Le distanze minime dei nuovi fabbricati dalle strade devono corrispondere a:

- m. 5,00 per lato, per le strade di larghezza inferiore a m. 7,00;

- m. 7,50 per lato, per le strade di larghezza compresa fra i m. 7,00 e m. 15,00;

Page 38: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

37

- m. 10,00 per lato, per le strade di larghezza superiore a m. 15,00.

3) Da edifici:

- da pareti antistanti finestrate o non finestrate ml 10,00;

- da edifici a confine: in aderenza almeno 1/3 della parete di confine senza alcun

tipo di finestrature o luce

- 5 m tra edifici senza pareti finestrate.

E' possibile, in questa zona, il riutilizzo delle preesistenze legittime e il loro

accorpamento in un nuovo organismo edilizio unitario.

Per le norme del presente articolo valgono comunque le maggiori limitazioni derivanti

dal rispetto della normativa vigente per le zone sismiche.

APPENDICE. Limitatamente alla z.t.o. C2/22. Il piano attuativo sarà suberdinato alla

verifica ed approfondimento geologico, geomorfologico e geotecnico delle aree, nonché ad

una verifica di compatibilità idraulica. E’ da evidenziare che al fine di mitigare l’impatto

del nuovo insediamento, si propone (Regione) la riduzione dll’altezza urbanistica

(intradosso del solaio superiore del piano con caratteristiche di agibilità) massime di 7

(sette) metri.

TITOLO VI

Zone produttive

ARTICOLO 52 NORME GENERALI PER LE ZONE PRODUTTIVE

In queste zone è consentita la costruzione di attivita' connesse al settore secondario

e terziario.

E' ammessa per ogni lotto la costruzione di un alloggio per il personale di

sorveglianza o per il titolare dell'attivita', che deve essere inserito nel corpo dell'edificio

principale ed avere i seguenti requisiti:

- cubatura massima : mc. 500;

- ingresso indipendente da quello dell'attivita';

- una superficie contigua di almeno 200 mq. mantenuta a verde, fatto salvo, comunque, il

rispetto di maggiori standards previsti negli articoli successivi.

Sono consentiti nelle zone produttive edifici inerenti ad attrezzature per il tempo

libero, l'assistenza ed il ristoro degli addetti.

Per gli edifici residenziali esistenti sono ammessi solo gli interventi di

ristrutturazione del volume esistente.

Ad ogni attivita' che si insedia in queste zone devono essere assicurati la

disponibilita' di acqua potabile e gli allacciamenti a rete in generale, mentre non sono

consentiti gli scarichi di residui solidi, liquidi, gassosi di qualsiasi specie che risultino

inquinanti per l'uomo e l'ambiente secondo le disposizioni di legge in materia.

In particolare, ai fini della tutela delle acque dall' inquinamento, la legge 319/76 ed

il Regolamento di fognatura redatto sulla base del Piano Regionale di Risanamento delle

Acque disciplinano l' allacciamento degli insediamenti produttivi alla pubblica fognatura e

Page 39: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

38

prescrivano in ogni caso l' adeguamento degli scarichi a quanto stabilito dalla normativa

stessa, ferma restando la possibilità di raggiungere i limiti di accettabilità prescritti

mediante l' installazione di opportuni impianti di depurazione annessi agli insediamenti

produttivi.

Prima del rilascio della Concessione edilizia dovrà essere presentato l'eventuale

progetto di trattamento e di smaltimento dei reflui che non siano assimilabili a quelli civili

nonché il progetto per l’autorizzazione alle eventuali emissioni in atmosfera. La ditta dovrà,

altresì, dichiarare le modalità di smaltimento dei propri rifiuti.

Il P.R.G. suddivide le zone D in tre sottozone indicate con D1, D2, D3, D4 e

più in dettaglio:

52.1 Zona D1 - Industria e artigianato

Destinazioni d’uso ammesse:

1) Attivita' artigianali ed industriali;

2) Gli impianti specifici relativi all'espletamento delle attivita' produttive insediate;

3) Gli uffici, i magazzini e i depositi in relazione alle esigenze dell'attivita' principale;

4) Residenza per il personale di sorveglianza (e/)o per il titolare;

5) Le attivita' commerciali relative alla vendita diretta dei prodotti derivanti dall'attivita'

principale;

6) Depositi a cielo aperto.

52.2. Zona D2 - Attività commerciali e direzionali Destinazioni d’uso ammesse:

1) Le attivita' commerciali e direzionali di qualsiasi natura;

2) Gli impianti specifici relativi alle attività commerciali;

3) Studi professionali, commerciali e attività direzionale in generale;

4) Laboratori artigianali e relativi magazzini;

5) Autorimesse;

6) Residenza per il personale di sorveglianza e/o per il titolare;

7) Strutture pubbliche e/o private ai fini assistenziali e/o didattici ( asilo nido, scuola

materna, servizi vari di assistenza e ricettività giovanile.

52.3. Zona D3 - Attività turistico-alberghiere

Destinazioni d’uso ammesse

1) Strutture ricettive alberghiere (alberghi, villaggi albergo, etc)

2) Strutture ricettive extra-alberghiere (esercizi di affittacamere, case e appartamenti per

vacanze, recidences etc.);

3) Esercizi pubblici, attrezzature e impianti di servizio all’attività turistica, discoteche,

sala da ballo;

4) Strutture e infrastrutture di supporto per attività sportive.

Ogni z.t.o. D di nuova formazione è riportata nell’Allegato 1 delle presenti NTA

denominato «Tabulati di progetto» in cui vengono codificati:

- i vari tipi di interventi ammessi per ogni singola zona

- la superficie di ogni singola z.t.o.

- l’indice di copertura territoriale Ict (Art.14 NTA)

- l’indice di fabbricabilità territoriale It (Art.12 NTA) ed il conseguente volume di

Page 40: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

39

progetto.

Relativamente alle aree di completamento non sono riportati indici, in quanto si

applicano all’esistente edificato gli interventi ammessi dall’Art.55.2 e dall’Art.57 delle

NTA.

52.4 Zona D4 - attività di servizio “ Destinazioni d’uso ammesse:

1. sale aperte al pubblico per manifestazioni, conferenze, riunioni, ecc…;

2. attivutà direzionali pubbliche o private (massimo 10%);

3. residenza (massimo 30 %);

4. servizi di interesse pubblico;

5. attività commerciali esclusa la grande distribuzione (massimo 40%).

E’ prescitto l’obbligo della realizzazione delle destinazioni di cui ai punti 1 e 4 nella misura

minima complessiva pari al 20 % dell’intero intervento da cedere o vincolare all’uso

pubblico con idonea convenzione.

ARTICOLO 53 Z.T.O. D1: INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Sono consentite le destinazioni d’ uso indicate all’ Art. 52.1 per le z.t.o. D1-

Industria e artigianato.

Nelle zone D1 sono consentite le attività produttive e di deposito a condizione che, su

indicazione dell' autorità sanitaria, siano adottati tutti gli accorgimenti necessari a renderle

non pericolose per la salute pubblica o che non comportino inconvenienti per il volume di

traffico o per effetto di emissioni acustiche nocive per l' uomo.

Sono escluse le attività che, a giudizio dell' Amministrazione comunale, dovessero

per qualsiasi motivo recare molestia od essere comunque pregiudizievoli alle zone

residenziali limitrofe, e le attività classificate insalubri di prima classe, e devono in ogni

caso essere distanziate da eventuali aree residenziali limitrofe, ai sensi del T.U.LL.SS..

Valgono le seguenti norme:

- Superfici coperte: a) fino al 40% della superficie fondiaria nei casi ove è previsto l’ intervento diretto.

b) fino al 50% della superficie fondiaria nei casi ove è previsto l’ intervento edilizio

conseguente alla realizzazione di uno strumento urbanistico attuativo.

- Altezze: - non superiori a m 12.00

- Numero dei piani: Non più di due piani fuori terra.

Non più di un piano interrato motivato da idonea relazione geologica e geotecnica.

- E’ consentita la realizzazione di locali interrati ad uso esclusivo non produttivo

(deposito e/o autorimesse).

- Distanze: - Dai confini m 7,00, o a confine previa presentazione di progetto unitario.

Dalle strade minima m 10.00.

Sono fatte salve le limitazioni derivanti dal Regolamento di esecuzione del Codice

della strada per quanto riguarda le distanze dal confine stradale in funzione della

Page 41: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

40

classificazione delle strade stesse quando ne consegua una distanza superiore a m

10.00.

- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria: secondo gli indici dell'articolo 25 della legge 61/85, sia per le zone di completamento

che per quelle di espansione.

- Lotto minimo: secondo le esigenze produttive, ma comunque non inferiore ai 2.000 mq.

Per le norme del presente articolo valgono comunque le maggiori limitazioni

derivanti dal rispetto della normativa vigente per le zone sismiche.

E' ammesso l' insediamento di attività di deposito a cielo aperto e rimessaggio di

materiali da costruzione, macchinari, roulottes, rottami e merci assimilabili, nonché di

commercializzazione di materiali edili e attrezzature di cantiere; la realizzazione di tali

depositi è subordinata alle seguenti limitazioni:

- le pensiline di ricovero dei materiali ed i locali di supporto dell' attività sono realizzati

con strutture prefabbricate facilmente rimovibili;

- la superficie libera da costruzioni è pari almeno all' 80% della superficie fondiaria ed il

suo trattamento non altera in forma permanente lo stato dei luoghi;

- la superficie occupata dai manufatti edilizi a servizio dell’attività può essere impegnata

per non più di un quinto da edifici chiusi, e per il resto da tettoie;

- può essere realizzato un solo piano fuori terra, con altezza massima di 7.00 m;

- possono essere realizzati locali interrati o seminterrati solo se destinati ad impianti

tecnologici;

- il distacco dei manufatti edilizi dai confini non può essere inferiore a 7.00 m.

- il perimetro dell’area deve essere dotato di opportuna schermatura arborea.

-

ARTICOLO 54 Z.T.O. D2: ATTIVITA’ COMMERCIALI E DIREZIONALI

Sono consentite le destinazioni d'uso indicate all' Art. 52.2 per le z.t.o. D2-Attività

commerciali e direzionali.

Valgono le seguenti norme:

- Superfici coperte: a) fino al 40% della superficie fondiaria nei casi ove è previsto l’intervento diretto.

b) fino al 50% della superficie fondiaria nei casi ove è previsto l’ intervento edilizio

conseguente alla realizzazione di uno strumento urbanistico attuativo.

- Altezze: - non superiori a m 12.00.

- Numero dei piani: Non più di tre piani fuori terra.

E’ consentita la realizzazione di un piano interrato solo se destinato ad uso autorimessa o

deposito.

(Non più di un piano interrato giustificato da idonea relazione geologica e

geotecnica.)

- Distanze: - Dai confini m 7,00, o a confine previa presentazione di progetto unitario. Dalle

Page 42: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

41

strade m 10.00. Dai fabbricati adiacenti m. 10.00.

- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria: secondo gli indici dell'articolo 25 della legge 61/85, sia per le zone di completamento

che per quelle di espansione.

- Lotto minimo: non inferiore ai 2.000 mq.

Per le norme del presente articolo valgono comunque le maggiori limitazioni

derivanti dal rispetto della normativa vigente per le zone sismiche.

ARTICOLO 55 Z.T.O. D3: ATTIVITA’ TURISTICO-ALBERGHIERE

55.1 Zone per attività turistico-alberghiere di nuova formazione

Sono le zone di cui all’Art. 52.3, indicate nelle tavole di P.R.G. con apposito retino

di z.t.o.D3 di espansione, e per le quali sono stabiliti nell’Allegato 1 delle NTA le

specifiche destinazioni d’uso ammesse per ciascuna.

Per nuovi insediamenti turistici si potrà procedere alla realizzazione di interventi

edilizi solamente a seguito di un piano attuativo che comprenda un ambito di intervento

sufficientemente ampio per realizzare un complesso autonomo.

L’ambito di intervento dovrà essere determinato dal Consiglio Comunale ai sensi

dell' art.16 della L.R.61/85, anche in sede di approvazione dello strumento attuativo stesso.

In queste aree dovranno prevedersi:

- superfici da destinare a servizi secondo gli indici dell' art.25 della L.R.61/85

- un' organizzazione delle aree scoperte a verde, verde attrezzato ed attrezzature sportive

con possibilità di uso da parte degli abitanti del luogo mediante idonea convenzione,

intervenendo anche su aree limitrofe destinate dal PRG ad attrezzature sportive e in

aggiunta alle superfici minime a standard.

- un numero adeguato di parcheggi che in ogni caso non dovrà essere inferiore ad un posto

scoperto ogni due persone insediabili.

Nell’Allegato 1 alle presenti NTA sono indicati per ogni singola zona gli indici

edilizi di progetto per ogni singola zona D3.

55.2 Edifici a destinazione ricettiva da confermare

Sono le strutture ricettive alberghiere di cui all’Art.52.3, individuate nelle tavole di

P.R.G. con apposito retino di z.t.o.D3 di completamento.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- aumento una-tantum delle superfici coperte fino al 50% della superficie coperta esistente

con un massimo di mq 1.000 di superficie lorda anche quando tale aumento concorra,

assieme alla superficie esistente, a coprire fino al 60% della superficie del lotto

- dotazioni di servizi nel limite massimo di 1/4 delle superfici lorde esistenti (uffici,

mense, servizi igienici, impianti tecnologici)

- recupero funzionale delle strutture precarie da comprendersi nei limiti di ampliamento

suddetti.

Per gli edifici delle zone A sono ammessi comunque solamente gli interventi codificati con

il relativo grado di protezione.

Ai sensi della L.R.24/88, art.5 ed alla presente norma nei centri storici, è ammessa

Page 43: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

42

deroga, con un massimo del 20% che aumenta la superficie e la cubatura delle camere,

nonché delle altezza interne.

Le strutture ricettive alberghiere individuate nelle tavole di PRG con apposito

retino di zona D3 sono soggette a vincolo di destinazione d' uso.

Per le strutture ricettive soggette a vincolo il comune non può consentire il

mutamento della destinazione turistico-ricettiva in atto.

Le strutture ricettive che si trovino ubicate in difformità dalle destinazioni di piano

in quanto non individuate dall’apposito retino di zona D3, non sono soggette al vincolo

sopra detto.

I procedimenti per la rimozione del vincolo e il cambio di destinazione d' uso sono

disciplinati dalla L.R.24/88 e successive.

55.3 Edifici con destinazione ricettiva che possono cambiare destinazione

d’uso

Sono le strutture ricettive alberghiere di cui all’Art. 52.3 punto 1), non indicate con

apposito retino di zona D3, ma diversamente individuate nelle tavole di P.R.G.

Sono ammessi gli interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso a

struttura ricettiva extra-alberghiera di cui all’Art. 54.3 punto 2) delle NTA e aumento

massimo del volume esistente del 30%.

Per gli edifici in zona A è ammesso il cambio di destinazione d’uso a struttura

ricettiva extra-alberghiera di cui all’Art.54.3 punto 2) delle NTA, secondo le norme

dell’intervento codificato con il relativo grado di protezione; solo per i gradi di protezione

contraddistinti dai numeri 3 e 4 è consentito l’aumento di volume del 30%.

ARTICOLO 55 BIS Z.T.O. D4: ATTIVITA’ COMMERCIALE/DIREZIONALE/RESIDENZA.

ATTREZZATURE D’INTERESSE PUBBLICO

E’ un’area di cui all’art. 52.4 indicata nelle tavole di P.R.G. con apposito retino di zto D4 e

per la quale sono stabilite nell’allegato 1 delle NTA le specifiche destinazioni ammesse.

L’attuazione in tale ambito è subordinata all’approvazione di uno strumento urbanistico

attuativo, di iniziativa privata o pubblica o congiunta, esteso all’intero ambito che dovrà in

particolare studiarne l’assetto viario, la sistemazione del verde e dei parcheggi.

In questa area devono prevedersi superfici da destinare a servizi (parcheggio e verde)

secondo quanto previsto dalla normativa regionale.

- Superfici coperte:

a) fino al 50 % della superficie fondiaria in presenza di strumento urbanistico attuativo.

- Altezze:

a) non superiori a 12 m.

- Distanze

Dai confini m 5 o a confine previa presentazione di progetto unitario;

dalle strade m 5;

dai fabbricati m 10.

ARTICOLO 56 AREE PER CAMPEGGI

Nella cartografia di progetto sono indicati i perimetri delle seguenti aree:

Page 44: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

43

- area bungalows

- attrezzature per parcheggio o gioco-sport, evitando qualsiasi struttura fissa

- zona per attrezzature temporanee, evitando qualsiasi nuova struttura fissa

- sosta per camper e/o roulottes, nonché manufatti d’ingresso alle roulottes evitando

strutture fisse.

Sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi in funzione della conduzione

dell’attività gestionale dei campeggi, ivi compresi bar, ristorante, negozi interni, alloggio

per il custode, con eccezione delle aree indicate nella cartografia di progetto coma «zone

per attrezzature temporanee» in cui si deve evitare qualsiasi nuova struttura fissa.

La quantificazione dell’entità degli interventi edilizi puo' essere solo conseguente

all'applicazione della legislazione regionale in materia di campeggi ed all'approvazione

della relativa progettazione esecutiva del campeggio da parte degli organi amministrativi

competenti.

In ogni caso l'alloggio per il custode o per il proprietario non puo' superare i 500

mc complessivi.

ARTICOLO 57 ZONE PRODUTTIVE: INTERVENTI SULL' ESISTENTE

a) Attività produttiva da confermare

Sono le attività produttive industriali ed artigianali di cui all’Art. 52.1, a volte anche

non individuate nelle tavole di P.R.G. con l’apposito retino di zona D1.

Per le attività esistenti alla data del 1 ottobre 1983, localizzate anche al di fuori delle

specifiche zone produttive e con esclusione di quelle site nelle zone di tutela indicate dal

n.1 al n.8 del quarto comma dell' art.27 della L.R.61/85, sono ammessi i seguenti interventi:

- aumento una-tantum delle superfici coperte fino al 50% della superficie coperta

esistente con un massimo di mq 1.000 di superficie lorda anche quando tale

aumento concorra, assieme alla superficie esistente, a coprire fino al 60% della

superficie del lotto

- dotazioni di servizi nel limite massimo di 1/4 delle superfici lorde esistenti (uffici,

mense, servizi igienici, impianti tecnologici)

- recupero funzionale delle strutture precarie da comprendersi nei limiti di

ampliamento suddetti

Gli interventi verranno realizzati nel rispetto delle leggi per la tutela dall'

inquinamento e dei regolamenti di igiene.

Verrà stipulata una convenzione tra il Comune e la proprietà dell’ edificio per stabilire

tempi, modalità, garanzie ed oneri per la realizzazione degli interventi.

Sono escluse le attività localizzate in zona A per le quali è ammesso l’ intervento

codificato con il relativo grado di protezione.

b) Attività produttiva da trasferire

Sono le attività produttive industriali ed artigianali di cui all’Art. 52.1, a volte anche

non individuate nelle tavole di P.R.G. con l’apposito retino di zona D1, e per le quali non è

ammesso alcun intervento ad eccezione dell' ordinaria manutenzione in quanto si tratta di

attività in contrasto con il contesto ambientale.

c) Attività produttiva da bloccare

Page 45: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

44

Sono le attività produttive industriali ed artigianali di cui all’Art. 52.1, a volte anche

non individuate nelle tavole di P.R.G. con l’apposito retino di zona D1, e per cui non sono

ammessi aumenti di superficie o volume in quanto si tratta di attività non compatibili con il

contesto ambientale.

Sono ammesse solo opere di cui alle lettere a), b) dell' art.31 della L.457/78.

Non è ammesso il cambio di destinazione produttiva.

TITOLO VII

Zone agricole

ARTICOLO 58 DEFINIZIONI

Fondo rustico: insieme di terreni ricadenti in zona agricola, anche non contigui, costituenti

una stessa azienda ed inscrivibili, sia pure parzialmente, in un cerchio di 8.000 m di

diametro in zone montane, ovvero collegati tra loro con nesso funzionale tecnico-

economico sulla base del piano di sviluppo aziendale, approvato ai sensi della L.R. n°

88/80.

Annesso rustico: complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla funzione

produttiva del fondo rustico e dell’azienda agricola ad esso collegata, anche a carattere

associativo, comprendendo gli allevamenti, l’acquacoltura o altre colture specializzate.

Aggregato abitativo: complesso di edifici al servizio del fondo, dotati di unico accesso e

costituiti da abitazioni ed annessi rustici in reciproca relazione funzionale ed inscrivibili in

un cerchio di raggio massimo di 200 m nelle zone montane.

Relazione tecnico-agronomica: relazione redatta da un tecnico abilitato che dimostri il

nesso funzionale tecnico-economico con la conduzione del fondo di ogni manufatto, sia

abitativo, sia annesso rustico.

Tipologia edilizia:

- residenza agricola;

- residenza non agricola;

- residenza con annesso rustico;

- annesso rustico: stalla, casera, magazzino-deposito, costruzioni accessorie per

l’allevamento di animali da cortile, installazioni precarie;

- ruderi;

- altro.

ARTICOLO 59

NORME GENERALI PER LE ZONE E

In queste zone vale quanto previsto dalla L/R 05.03.1985 n° 24 e successive.

Eventuali nuove strade necessarie al collegamento dei fondi, o ad esigenze agro-

silvo-pastorali, dovranno utilizzare i tracciati esistenti (capezzagne, sentieri, mulattiere),

Page 46: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

45

avendo cura di prevedere modalità costruttive atte a garantire un loro corretto inserimento

ambientale.

La creazione di nuovi accessi nella pubblica viabilità è consentita esclusivamente

nel caso di riscontrate necessità al fine di una razionale organizzazione del fondo.

In linea generale è prevista la salvaguardia dei filari alberati esistenti, dei fossi di

scolo e dei canali irrigui, evitando tombinature non indispensabili alla funzionalità dei

fondi agricoli e della viabilità.

Gli ampliamenti debbono armonicamente comporsi con le preesistenze affinché il

nuovo edificio, considerato nella sua globalità, risulti organicamente definito ed

armonicamente inserito nel contesto ambientale circostante.

Gli annessi rustici dovranno essere adiacenti a edifici già esistenti o collocati entro

il perimetro dei nuclei rurali.

Per le zone agricole intercluse in parchi o aree di tutela paesaggistica va mantenuta

l' attività agricola nelle forme e nelle modalità compatibili con le Norme Specifiche di tutela

contenute nel P.T.R.C. e la normativa propria di ciascuna zona (artt.64, 65, 66, 67 delle

presenti N.T.A.) valide fino all' approvazione del piano ambientale.

Nell’Allegato 1 delle NTA denominato «Tabulati di progetto» sono codificati per

tutte le z.t.o. E i tipi di intervento; non sono riportati indici edilizi in quanto l’edificazione è

normata dalla L.R. 24/85 e dagli articoli delle presenti N.T.A. riferiti alle quattro sottozone

in cui è suddiviso il territorio agricolo.

Non sono riportate le superfici delle singole z.t.o. E, in quanto non significative in

relazione al tipo di tabulato.

ARTICOLO 60

CASE DI ABITAZIONE NELLE ZONE E

I parametri edilizi per le nuove edificazioni sono quelli definiti dall' art.3 della

L.R.24/85 in funzione della qualità di coltura, mentre i criteri per il restauro sono definiti

dall' art.4 della stessa legge regionale.

L' edificabilità nelle aree con preesistenze è definita dall' art.5 della L.R.24/85.

Qualora l’azienda agricola sia costituita da edifici situati in posizioni tali da non

formare un aggregato abitativo, le nuove case di abitazione dovranno essere collocate nei

punti più vicini alle zone perimetrate come zone E4, o comunque nelle vicinanze

dell’eventuale preesistente casa di abitazione.

Nel caso in cui il fondo rustico sia compreso nella sottozona E2 ed E3 la nuova

casa dovrà essere costruita nella sottozona E3.

Nel caso il fondo rustico di pertinenza sia collocato nella sottozone E1

comprendente anche ambiti oltre i 1.300 m s.l.m., (art. 3 comma quarto), la possibilità

edificatoria, in armonia con l’art. 11 quarto comma L.R. 24/85, e l’art. 15 L/R 52/78, potrà

essere concessa a seguito di una relazione tecnico-agronomica attestante che i volumi

edilizi siano necessari allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, o ad uso ed

interesse collettivo come rifugi alpini aperti al pubblico.

Elementi compositivi delle case di abitazione

a) Il materiale di rivestimento esterno ammesso è l’intonaco tradizionale con colorazione

in armonia con il contesto ambientale sulla base dell’architettura prevalente; tale

Page 47: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

46

colorazione è da sottoporre al parere della Commissione Edilizia Comunale.

I paramenti esterni possono essere in pietra a vista, con l’impiego di materiali lapidei

provenienti da cave locali o simili, lavorate nelle varie forme della tecnica muraria, o

finiti ad intonaco, o misti: pietra ed intonaco.

Non è mai consentito intonacare le murature in pietra naturale.

Paramenti diversi dovranno essere giustificati da un rilevante impegno architettonico

espresso dal progettista e condiviso dalla Commissione Edilizia Comunale.

E’ ammesso l’uso del legno negli sporti di copertura, all’intradosso di porticati e logge,

per il rivestimento esterno dei corpi di copertura, per le costruzioni minori od

accessorie. L’uso del legno è prescritto per i poggioli, parapetti e per i balconi a sbalzo.

Le parti in legno saranno finite al naturale o tinte a mordente.

b) Gli elementi tipologici e volumetrici sono caratterizzati da case di abitazione singole o

associate a strutture produttive aziendali (annessi rustici), di forma regolare e con

limitate articolazioni planimetriche (scala, bussole di ingresso). Nuovi edifici potranno

essere aggiunti alle preesistenze purché l’inserimento sia progettato e realizzato nel

rispetto delle tipologie edilizie esistenti.

c) Le strutture verticali saranno in laterizio oppure in cemento armato o in altro materiali,

ma in ogni caso con rivestimento esterno come alla lettera a) precedente.

d) I tetti avranno due falde con pendenza superiore al 45% con le linee di colmo e la

facciata più lunga dell’edificioparallele alle curve di livello.

Nel caso di accostamenti con edifici preesistenti, o quando le preesistenze circostanti

indicano un assetto compositivo unitario, si possono adottare orientamenti diversi da

quello parallelo alle linee di livello uniformandosi alle preesistenze.

Solo le costruzioni minori o accessorie costruite in adiacenza al fabbricato principale

possono avere l’orientamento del corpo di copertura ortogonale a quello del fabbricato

principale; se costruiti in adiacenza possono avere il corpo di copertura a due falde

simmetriche, od unico spiovente, oppure a padiglione con tre falde, nel rispetto delle

pendenze. I corpi minori od accessori con linea di colmo ad altezza inferiore alla linea

di gronda dell’edificio principale possono orientare la copertura in senso ortogonale a

quello dell’edificio principale, mentre se l’altezza è superiore la copertura dovrà

risultare parallela e conseguente a quella dell’edificio principale.

I materiali usati dovranno essere in armonia con il corpo principale. In ogni caso i

materiali ed i particolari costruttivi dovranno essere, per quanto possibile, analoghi a

quelli degli edifici preesistenti nelle vicinanze.

e) Il manto di copertura sarà di norma in coppi tradizionali, o in tegole tipo «coppo" o

"Marsigliese", di colore rosso mattone o ardesia; le eventuali coperture in legno

dovranno avere colore naturale. Analogamente le opere da lattoniere dovranno essere

realizzate con materiali che abbiano una tonalità cromatica in armonia con quella della

copertura.

f) Lo sporto della gronda non dovrà essere superiore a 1.50 m, computati

perpendicolarmente dal filo di facciata al filo esterno della gronda.

g) Porte e finestre avranno dimensioni in relazione all’inserimento dell’edificio nel

contesto ambientale; avranno gli infissi in legno al naturale o tinto al mordente. Per

esigenze funzionali specifiche delle case di abitazione è ammesso l’impiego di

Page 48: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

47

materiali diversi dal legno, purché tinti di marrone (testa di moro) o grigio scuro (grigio

ferro). Le eventuali inferriate dovranno essere di colore preferibilmente nero, o marrone

scuro (testa di moro).

h) Per elementi funzionali esterni si intendono: scale, balconi, tettoie realizzate in aggetto

rispetto alla muratura perimetrale e la canna fumaria esterna. Non sono comprese in tali

elementi le bussole di ingresso, le logge ed i porticati che dovranno essere realizzati

all’interno della muratura perimetrale. Le scale, i balconi, le tettoie in aggetto dovranno

essere realizzate con struttura portante e parapetti in legno o altro materiale ritenuto

adatto dalla Commissione Edilizia. E’ ammessa la costruzione di scale in muratura su

corpo pieno, e non a sbalzo, solo per lo sviluppo di metà altezza di piano a partire dal

piano terreno. Il legno sarà sempre trattato al naturale o tinto a mordente, in armonia

con le altre parti in legno dell’edificio.

i) Le distanze minime sono:

- tra edifici 10,00 m o in aderenza

- dai confini 5,00 m

l) L’altezza massima degli edifici non dovrà superare 7,00 m

m) Le modalità costruttive, le distanze, le altezze degli edifici sono comunque soggette

alle maggiori limitazioni derivanti dal rispetto della normativa vigente per le zone

sismiche; mentre per quanto riguarda le distanze dal confine stradale, si farà riferimento

al Regolamento di esecuzione del Codice della strada che detta i limiti in funzione della

classificazione delle strade stesse.

n) Movimenti di terra, muri di contenimento e di sostegno: gli interventi sulle aree di

pertinenza delle costruzioni, sulle strade di accesso e sui parcheggi, devono avvenire

senza modificare la morfologia preesistente, che potrà subire modifiche solo nel caso di

riporto di materiale per una altezza non superiore a m 1,20. I muri di contenimento o di

sostegno dovranno avere paramento in pietra dura locale a vista, salvo diverso e

motivato parere della Commissione Edilizia.

o) Strade e parcheggi: ogni unità abitativa con accesso carrabile dalla pubblica via deve

disporre di uno spazio a parcheggio con profondità minima sul lato più corto di m 5,00.

Il garage sarà parte integrante dell’unità abitativa. La strada di accesso sarà pavimentata

con materiale ritenuto, su proposta del progettista, più idoneo dalla Commissione

Edilizia.

In linea generale si riserva l’uso dell’asfalto ai casi di accessi in forte pendenza, al fine

di evitare il degrado del manto stradale, e ciò sempre previo parere della Commissione

Edilizia.

p) Recinzioni: la recinzione è ammessa secondo i criteri costruttivi previsti dal regolamento. E’ vietato ogni altro tipo di recinzione.

La distanza del ciglio stradale dovrà essere non inferiore a m 1,00, fatte salve le

preesistenze e gli allineamenti esistenti e/o indicati dalla Commissione Edilizia e fatte

salve le indicazioni del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

q) Alberature delle aree pertinenti le costruzioni: sono possibili purché realizzate con

essenze forestali autoctone, oltre che con alberi da frutto, rispettando per le distanze da

altre proprietà le norme del Codice Civile.

Page 49: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

48

ARTICOLO 61

INSEDIAMENTI AGRITURISTICI NELLE ZONE E

In tutte le zone E si esclude la possibilità di poter edificare nuove costruzioni da

destinare ad uso agrituristico. Per tale attività si considerano sufficienti ed ottimali le

costruzioni già esistenti e per le quali è consentito il cambio di destinazione d’uso

nell’Allegato 2 alle presenti NTA in base alle modalità previste per sottozona in cui

ricadono. I soggetti richiedenti aventi diritto ai sensi della L/R 15.07.1986 n° 31, e

successive modifiche ed integrazioni, devono rispettare quanto prescritto all' art.4

L.R.24/985 e le seguenti norme integrative:

- gli edifici esistenti in zona agricola possono essere adattati ad uso agrituristico nel

rispetto degli interventi consentiti per le zone E e per le specifiche sottozone;

- il soggetto richiedente la variazione di destinazione d’uso a scopo agrituristico deve

essere il titolare della proprietà del fondo rustico su cui giace l’immobile, inoltre tale

fondo deve comprendere almeno 0,5 ettari di terreno compresi in un cerchio avente per

centro l’edificio e un raggio non superiore a 500 m;

- il richiedente deve impegnarsi a svolgere l’attività agricola pertinente il fondo;

- il fondo rustico e l’edificio di pertinenza non possono in alcun caso essere alienati per

parti o separatamente e quindi l’acquirente dell’intera proprietà ne assume gli obblighi

ed i vincoli;

- il venir meno anche ad uno solo dei suddetti requisiti implica la revoca della concessione

per uso agrituristico dell’edificio ed il ripristino delle condizioni originarie ad onere e

costo del proprietario interessato.

ARTICOLO 62

EDIFICI RELATIVI ALLE STRUTTURE PRODUTTIVE AZIENDALI IN ZONE E

Tali edifici sono definiti così come dall’art. 2 lett. e), f), g) della L/R 24/85 e

successive.

La costruzione di annessi rustici è ammessa in base all’art. 6 primo comma della

L/R 24/85 nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del

5% del fondo rustico. Nel caso di annessi rustici che superino tale limite la relazione

tecnico-agronomica prevista dovrà essere sottoposta al parere dell’Ispettorato Provinciale

dell’Agricoltura. Sono ammesse deroghe a tali parametri, su parere positivo della

Commissione Edilizia, qualora i rustici siano collocati in zone agricole particolarmente

sensibili dal punto di vista ambientale.

La costruzione di annessi rustici va considerata come un miglioramento fondiario

in quanto si tratta di capitali stabilmente investiti sul fondo rustico come dovrà attestare la

relazione tecnico-agronomica che dovrà accompagnare gli elaborati di progetto.

I nuovi annessi rustici dovranno essere ubicati negli aggregati abitativi

eventualmente esistenti nell’azienda. Nel caso in cui l’azienda agricola sia costituita da

edifici situati in posizione tale da non costituire un aggregato abitativo, e il centro aziendale

sia collocato in nuclei rurali urbani caratteristici di antica origine, o la morfologia ed

orografia non consentano il rispetto di parametri prefissati, su parere conforme della

Page 50: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

49

Commissione Edilizia sono consentite deroghe ed il nuovo annesso rustico sarà collocato in

una posizione il più vicino possibile al centro aziendale.

Nel caso il fondo di pertinenza sia collocato solo nella sottozona E1 è ammessa la

costruzione d’annessi rustici, qualora sia prevista nell’ambito di un piano di sviluppo

aziendale o di miglioramento materiale, in armonia con il Regolamento CEE 797/85 e con

la L/R 14/87.

62.1. Annessi rustici

a) Magazzino deposito: si intende indicare con tale termine i fabbricati di servizio

all’azienda, quali fienili, essiccatoi, silos, depositi di prodotti agricoli, di mangimi, di

sementi, di antiparassitari, di fertilizzanti, nonché le officine ad uso esclusivo

dell’azienda, tali fabbricati verranno costruiti secondo la normativa vigente, adottando

tecniche idonee ad una loro razionale utilizzazione e ad un corretto inserimento

ambientale. La documentazione di progetto dovrà essere integrata da una relazione

tecnico-agronomica redatta da un professionista a ciò abilitato iscritto al relativo Albo

Professionale.

b) Costruzioni minori o accessorie: con tale termine si intendono indicare fabbricati

accessori quali pollai, porcili, conigliere; le suddette strutture dovranno essere collocate

ad una distanza non inferiore a 30 m dalle case di abitazione. Tali fabbricati verranno

costruiti secondo la normativa vigente, adottando tecniche idonee ad una loro razionale

utilizzazione ed ad un corretto inserimento ambientale. La documentazione di progetto

dovrà essere integrata da una relazione tecnico-agronomica redatta da un professionista a

ciò abilitato iscritto al relativo Albo Professionale.

c) Stalle ed allevamenti zootecnici: con tale termine si intendono indicare fabbricati atti

all’allevamento di bestiame, in aziende con carico medio annuo fino a 40 qli/ha di peso

vivo ed in cui almeno il 40% delle unità foraggere necessarie venga fornito dalla

produzione ottenuta su terreni in proprietà, in affitto o comunque concessi per

l’utilizzazione agricola. Tali fabbricati verranno costruiti secondo la normativa vigente,

adottando tecniche idonee ad una loro razionale utilizzazione e ad un corretto

inserimento ambientale. La documentazione di progetto dovrà essere integrata da una

relazione tecnico-agronomica redatta da un professionista a ciò abilitato iscritto al

relativo Albo Professionale. Le nuove costruzioni dovranno essere indipendenti; nel caso

vengano utilizzati per gli scopi suddetti fabbricati esistenti in aderenza ad abitazioni

agricole, è indispensabile il benestare dell’ULSS competente per territorio.

Per i punti suindicati è obbligatorio il rispetto delle distanze dai fabbricati residenziali

previste dal TULLSS.

62.2. Serre ed impianti per l’acquacoltura

Le serre fisse, prive di strutture murarie fuori terra, sono equiparate agli annessi

rustici senza avere la limitazione relativa all’indice di copertura. Le serre fisse con strutture

murarie fuori terra e gli impianti per l’acquacoltura possono essere costruiti con un indice di

copertura non superiore al 50% del fondo di proprietà o in disponibilità.

Le serre mobili e prive di strutture murarie, destinate alla protezione o forzatura

delle colture, possono essere installate senza l’obbligo della concessione o

dell’autorizzazione da parte del Comune; per questo tipo di strutture vale quanto previsto

dall’art. 6 della L/R 24/85.

Page 51: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

50

62.3. Allevamento zootecnico-industriale (intensivo)

Si intendono con questo termine le costruzioni atte all’allevamento di bestiame in

aziende con carico medio annuo superiore ai 40 q.li/ha di peso vivo. Tali fabbricati

verranno costruiti secondo la normativa vigente, adottando tecniche idonee ad una loro

razionale utilizzazione e ad un corretto inserimento ambientale. La documentazione di

progetto dovrà essere integrata da una relazione tecnico-agronomica redatta da un

professionista a ciò abilitato iscritto al relativo Albo Professionale. Poiché questo tipo di

insediamento può originare inquinamenti dell’aria, del terreno e delle acque, ed è

classificabile fra le industrie e/o attività insalubri, le caratteristiche strutturali e di esercizio

verranno approvate dal Sindaco, sentito il parere dell’ULSS competente per territorio.

Le distanze da:

- confini di proprietà,

- limiti delle zone territoriali omogenee A,B,C e F,

- dalle aree di rispetto delle sorgenti utilizzabili a scopo idropotabile,

sono determinate dal D.G.R.22 dicembre 1989 N.7949

62.4. Insediamento agroindustriale

Il P.R.G non prevede nuovi insediamenti produttivi di tipo agroindustriale.

62.5. Elementi compositivi delle strutture produttive aziendali

Per gli elementi tipologici e volumetrici, le strutture verticali, il manto di copertura,

la pendenza delle falde, lo sporto di gronda, la forma e le distanze, valgono le disposizioni

indicate per le case di abitazione in zona agricola.

Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni.

a) Le distanze minime dovranno essere:

- tra edifici m 10,00 o in aderenza

- dai confini m 5,00

- le distanze minime delle stalle e relative concimaie dalle case di abitazione, verranno

fissate di volta in volta dall’ULSS in relazione alla particolarità della conformazione

dei terreni oggetto dell’intervento;

b) Sono ammessi gli abbaini a filo della facciata solo per l’accesso ai fienili e nelle sole

aggregazioni a schiera; la dimensione sarà determinata dall’assetto funzionale del

fienile e da considerazioni compositive ed ambientali, nel rispetto dei restanti parametri

formali. Nelle coperture non sono ammesse finestre da tetto e lucernari in falda.

Eventuali comignoli o sfiati di aerazione dovranno essere realizzati con torretta e

comignolo di tipo tradizionale.

c) L’altezza massima non dovrà superare m 7,00, salvo il caso di ampliamenti di edifici

preesistenti aventi altezze superiori e/o inferiori, nel qual caso il volume ampliato dovrà

avere la stessa altezza di quello già esistente e del quale costituisce ampliamento

volumetrico anche se con destinazione d’uso diversa. Sono ammessi al massimo due

piani la cui altezza sarà determinata dalle esigenze funzionali, fermo restando che

l’altezza minima del piano è fissata in m 2.50. I materiali saranno in armonia con quelli previsti per le case di abitazione; gli

ampliamenti e le modificazioni dell’esistente dovranno essere attuati in armonia con le

forme, i materiali e le tipologie tradizionali.

d) Acque reflue (Fognature): le stalle, gli allevamenti zootecnici, zootecnico-intensivi e

Page 52: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

51

gli insediamenti agroindustriali adotteranno un sistema di smaltimento specifico e

ritenuto idoneo, dal punto di vista igienico sanitario dalla competente ULSS. In

particolare, ai fini della tutela delle acque dall' inquinamento, la L. 319/76 ed il

regolamento di fognatura redatto sulla base del (il) Piano Regionale di Risanamento

delle Acque disciplinano (regola) l' allacciamento dell' insediamento produttivo alla

pubblica fognatura e prescriv(e)ono in ogni caso l' adeguamento degli scarichi a quanto

stabilito dalla normativa stessa, ferma restando la possibilità di raggiungere i limiti di

accettabilità prescritti mediante l' installazione di opportuni impianti di depurazione

annessi all’insediamento (pretrattamento.) , vedi art. 54.

L' eventuale spargimento su suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti è

regolamentato dallo stesso Piano Regionale di Risanamento delle Acque, allegato D,

così come modificato dalla D.G.R.V. n. 3733/92. e) Cambio di destinazione d’uso: nei casi ove è possibile il cambio di destinazione d’uso,

se non sono possibili ampliamenti sulla base delle norme della L.R.24/85, sono

consentiti ampliamenti delle preesistenze in base al seguente schema:

Edifici da 130 a 200 mc +70%

« da 201 a 300 mc +60%

« da 301 a 400 mc +50%

« da 401 a 500 mc +40%

« da 501 a 600 mc +30%

« da 601 a 800 mc +20%

« oltre 800 mc +15%

Per le costruzioni con volume inferiore a 130 mc non è ammesso alcun tipo di

aumento di volume.

Per le stalle, gli allevamenti zootecnici e gli allevamenti zootecnici-industriali

(intensivi) è necessario che il sistema di raccolta delle deiezioni liquide e solide sia

progettato e realizzato in adeguamento alle norme stabilite dall’ULSS e dal P.R.R.A., sia

per quanto riguarda le dimensioni, sia per i materiali, e ciò al fine di evitare problemi

igienico-sanitari e di inquinamento ambientale. La documentazione di progetto dovrà essere

integrata da una relazione tecnico-agronomica redatta da un professionista a ciò abilitato

iscritto al relativo Albo Professionale.

Per le costruzioni minori o accessorie, con un numero di capi limitato per uso

familiare, è indispensabile che la raccolta delle deiezioni solide e liquide sia attuata nel

rispetto dell’ambiente e dell’igiene pubblica e dell’allevamento pur sempre sotto il

controllo dell’ULSS che dovrà in ogni caso impartire disposizioni idonee ad evitare

problemi igienico-sanitari e di inquinamento ambientale .

L' eventuale spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti è

regolamentato dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque.

ARTICOLO 63

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE E 63.1. Attività di cava

All'interno delle z.t.o. E il PRG delimita le zone soggette ad attività di cava.

Il comune subordina il rilascio dell' autorizzazione alla stipula di una convenzione

Page 53: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

52

che comprende le modalità di coltivazione, il progetto di recupero ambientale ai sensi della

normativa vigente in materia e gli oneri di indennizzo da parte del titolare dell'

autorizzazione.

Nel contesto di unità paesaggistiche forestali, quando dagli assi di transito

appaiono ben visibili le zone interessate da attività di cava, è necessario che:

- durante i lavori di estrazione siano create barriere alberate da sistemare tra il cantiere e i

luoghi di osservazione

- per le risistemazioni si ricorra al rimodellamento del terreno e alla ricostituzione di

un'adeguata copertura vegetale in accordo con quella circostante.

Nelle aree compromesse da escavazioni si procederà in modo che:

- l' andamento della linea di profilo sommitale venga modificato il meno possibile; il suo

ridisegno dovrà essere conseguente alla morfologia generale del sito;

- i raccordi tra le diverse superfici di escavo siano realizzati con andamenti non artificiosi

e/o forzati (gradonate, etc.), ma seguendo la morfologia del sito;

- i sistemi di drenaggio siano realizzati in modo da convogliare le acque meteoriche al di

fuori della zona risanata;

- le fasi di ripristino siano previste in modo che l' assetto finale sia riconoscibile sin dalle

prime fasi di intervento.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere ricomprese nel progetto di cava ed

approvate dalla regione, ai sensi della legge regionale 44/82.

Sono fatte salve le eventuali maggiori limitazioni derivanti dal Piano di Settore

Provinciale per l' Attività di Cava.

63.2. Attività di campeggio

Si pone divieto di organizzare qualsiasi tipo di campeggio nelle zone E, anche se

non a scopo di lucro e/o per attività benefiche, rinviando per tali attività alle idonee aree già

indicate nel P.R.G.

Sarà compito dell’Autorità Comunale attuare le opportune verifiche e vigilare sul rispetto

delle norme; al tempo stesso l’Autorità Comunale può concedere, per brevi periodi di

tempo, deroghe nel caso di Associazioni che intendono realizzare un campeggio per scopi

educativi per non più di 20 giorni.

63.3. Fasce di rispetto stradale

In base all’art. 7 della L/R 24/85, si individuano con apposita grafia zone in cui è

vietata ogni nuova costruzione, tali zone sono da considerare di protezione alla viabilità ed

atte a consentirne in futuro la manutenzione e/o l’ampliamento. In tali aree non devono

trovare posto alberature che possano ridurre la visibilità, eccetto quelle previste in un

idoneo progetto approvato dalla Commissione Edilizia ed eccetto quelle delle zone a bosco

nelle quali il Comune provvederà al taglio necessario a garantire la visibilità. Gli eventuali

edifici o annessi rustici presenti in tali fasce potranno essere oggetto degli interventi

ammessi in base alla sottozona in cui ricadono ed in relazione a quanto specificato ai punti

a), b), c), d), dell’art. 7 della L/R 24/85, purché tali opere, e gli ampliamenti, non

comportino una riduzione della preesistente distanza tra l’edificio ed il ciglio stradale.

63.4. Zone dei corsi d’acqua e torrenti

Qualora dei privati attuino opera di regolazione degli alvei attraversanti terreni di

loro proprietà, tali interventi potranno essere attuati solo su parere favorevole del Servizio

Page 54: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

53

Forestale Regionale e del Genio Civile. Gli interventi nell’alveo di Torrente La Tesa

Vecchia, Torrente Tesa e Valle Salatis, Torrente Runal fino a 500 m dallo sbocco, dovranno

ottenere parere positivo da parte della Commissione Edilizia allargata ai sensi della

L.431/85.

ARTICOLO 64

Z.T.O. E1 - PRODUZIONE AGRICOLA TIPICA O SPECIALIZZATA

Nelle z.t.o.E1, oltre a quanto previsto nelle norme generali per le zone E, sono

ammessi i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, demolizione e

demolizione con ricostruzione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela

della pubblica incolumità, ampliamento con le modalità di cui all’art. 4 della L/R

24/85, costruzione di annessi rustici ai sensi dell’art. 6 L/R 24/85.

Gli interventi consentiti debbono essere compatibili con le tipologie edilizie

tipiche del luogo, le preesistenze ed i materiali tradizionalmente impiegati nelle costruzioni.

La realizzazione degli annessi rustici è codificata nelle norme generali per tutte e

quattro le sottozone "E" all'art. 62.1.

La destinazione d'uso delle costruzioni esistenti e non più funzionali alle esigenze

del fondo, è disciplinata puntualmente nell'Allegato 2 alle presenti N.T.A. ed avente come

riferimento di individuazione la "scheda A" di cui al rilevamento del partimonio edilizio

esistente, oltre che un numero progressivo attribuito e riportato in cartografia i progetto; per

gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo eventualmente non classificati è

possibile la sola demolizione denza ricostruzione.

Per i rifugi alpini aperti al pubblico, e le eventuali malghe ed annessi abitativi

indispensabili alla loro conduzione, si applica la normativa relativa agli impianti tecnologici

di uso ed interesse pubblico.

Gli edifici divranno in ogni caso avere forme e dimensioni tradizionali, in armonia con le

caratteristiche tipologiche della zona anche secondo quanto stabilito dalle norme generali

per tutte e quattro le sottozone "E".

Nelle zone collinari e montane va mantenuto intatto il sistema dei crinali, evitando

quindi la costruzione di edifici e manufatti posizionati in prossimità della linea di colmo.

E' consentito il recupero a funzioni asgroturistiche degli edifici esistenti di

prorprietà pubblica.

ARTICOLO 65 Z.T.O. E2 - FUNZIONE AGRICOLO-PRODUTTIVA

Nelle z.t.o.E2, oltre a quanto previsto nelle norme generali delle zone E, sono

ammessi i seguenti interventi:

- l’edificazione di case di abitazione alle condizioni stabilite dall’art. 3 della L/R 24/85;

- gli interventi di cui all’art. 4 della L/R 24/85: manutenzione ordinaria e straordinaria,

restauro, ristrutturazione, demolizione e demolizione con ricostruzione in loco per

inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità; ampliamento per

le residenze stabilmente abitate da almeno 7 (sette) anni fino al volume massimo,

compreso l’esistente, di mc 800 (ottocento), elevati per usi agrituristici a mc 1200

Page 55: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

54

(milleduecento) per i richiedenti aventi titolo ai sensi della L/R 21/1975;

- gli interventi di cui all’art. 6 della L/R 24/85: costruzione di annessi rustici e di

fabbricati per allevamenti zootecnici o zootecnico-industriali e per altri insediamenti

produttivi agricoli nei limiti ed alle condizioni stabilite dallo stesso art. 6 della L/R

24/85.

Le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici

preesistenti di aziende agricole in attività e comunque entro ambiti che garantiscano la

massima tutela dell’integrità del territorio agricolo.

Qualsiasi intervento deve essere realizzato nel rispetto delle caratteristiche

tipologiche della zona in cui viene ad inserirsi e deve essere in ogni caso in armonia con il

contesto ambientale circostante.

La destinazione d’uso delle costruzioni esistenti e non più funzionali alle esigenze

del fondo, è disciplinata puntualmente nell’ Allegato 2 alle presenti N.T.A. ed avente come

riferimento di individuazione la "scheda A» di cui al rilevamento del patrimonio edilizio

esistente, oltre che un numero progressivo attribuito e riportato in cartografia di progetto;

per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo eventualmente non classificati è

possibile la sola demolizione senza ricostruzione.

Nelle zone collinari e montane va mantenuto intatto il sistema dei crinali, evitando

quindi la costruzione di edifici e manufatti posizionati in prossimità della linea di colmo.

ARTICOLO 66

Z.T.O. E3 - FUNZIONE AGRICOLO-PRODUTTIVA-RESIDENZIALE

Nelle z.t.o. E3 sono ammessi gli stessi interventi edificatori previsti per la z.t.o.

E2, ed inoltre è consentita l’edificazione della seconda casa, di volume massimo di mc 600,

su quei fondi rustici occupati dalla famiglia rurale del richiedente da almeno 5 anni,

secondo quanto stabilisce l’articolo 5 della L/R 24/85.

La destinazione d’uso delle costruzioni esistenti e non più funzionali alle esigenze

del fondo, è disciplinata puntualmente nell’ Allegato 2 alle presenti N.T.A. ed avente come

riferimento di individuazione la "scheda A» di cui al rilevamento del patrimonio edilizio

esistente, oltre che un numero progressivo attribuito e riportato in cartografia di progetto;

per gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo eventualmente non classificati è

possibile la sola demolizione senza ricostruzione.

ARTICOLO 67 Z.T.O. E4 - CENTRI RURALI

Le z.t.o. E4 comprendono gli aggregati abitativi ove prevalgono tipologie edilizie

agricole (borghi e contrade); tali aggregati si individuano nei nuclei abitativi o parti di essi

di Spert, Tomas, Buscole, Pianture, Campon, Pian Osteria.

In tali z.t.o. E4 è consentita anche la ristrutturazione degli edifici per:

- per adibirli a centri rurali;

- per la formazione di centri agrituristici con punti di ristoro e pernottamento fino a

dodici stanze;

- per la realizzazione di centri per la commercializzazione dei prodotti artigianali tipici

della zona.

Page 56: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

55

Sono altresì ammesse le attività commerciali previste dai PSARV ai sensi della

L.426/71 e quelle produttive di servizio alla residenza.

Le z.t.o. E4 sono considerate zone di degrado e quindi assoggettate a piano di

recupero che dovrà provvedere a delimitare anche le aree, interne alla E4, interessate

all’organizzazione del centro rurale, con la previsione delle attività economiche e dei

servizi connessi alla residenza; tali interventi verranno disciplinati da apposita normativa

all’interno dello strumento attuativo di iniziativa pubblica o privata da approvare secondo la

normativa vigente in materia. La disciplina urbanistica in detti centri è stabilita dalle norme di attuazione dello

strumento attuativo di iniziativa pubblica o privata.

Gli ambiti di intervento da sottoporre a P.di R. all’interno delle varie z.t.o. E4

verranno individuati con provvedimento del Consiglio Comunale anche in funzione della

disponibilità dei proprietari e del Comune stesso a realizzare le necessarie condizioni

operative per effettuare il recupero.

In attesa di tali individuazioni nelle zone E4 sono ammessi solo gli interventi

edilizi previsti dai punti a, b, c, d, dell’ ex art.31 della L.457/78 e del DPR 380/01 senza

alcuna possibilità di ampliamento.

Vanno comunque di norma evitate le espansioni a blocco, favorendo invece lo

sviluppo lineare lungo strade di servizio esistenti e di progetto, purchè non interessate da

traffico di scorrimento veloce.

E’ prevista la possibilità di un aumento della volumetria per un massimo del 40%

dei fabbricati esistenti, solo previa approvazione del piano di recupero.

ARTICOLO 68 EDIFICI ESISTENTI IN ZONE AGRICOLE

68.1. Edifici tipici delle zone rurali e di cui all’art.10 della L.R.24/85

Nelle tavole di progetto e nell’ Allegato 3 alle presenti NTA sono identificati gli

edifici tipici delle zone rurali a cui è stato attribuito un grado di protezione (Art.40 delle

presenti NTA) per il loro rapporto con il contesto ambientale esistente.

Il cambio di destinazione d’ uso eventualmente consentito per tali edifici è solo

quello indicato nell’ Allegato 2 delle presenti NTA.

68.2. Cambi di destinazione d’ uso consentiti per gli edifici non più funzionali alle

esigenze del fondo

Le costruzioni la cui destinazione d’ uso è stata classificata come non più

funzionale alle esigenze del fondo a seguito del Censimento degli edifici in zona

agricola ai sensi degli artt.10 e 12 della L.R.24/85 sono disciplinate puntualmente

nell’Allegato 2 alle presenti NTA, avente come riferimento di individuazione la «scheda A»

di cui al rilevamento del patrimonio edilizio esistente, oltre che un numero progressivo

attribuito e riportato in cartografia.

TITOLO VIII

Zone per attrezzature pubbliche ed impianti di interesse generale

Page 57: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

56

ARTICOLO 69 ZONE F PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE

Il P.R.G. nelle tavole in scala 1/5000 e, più dettagliatamente, nelle tavole 1/2000 e

1/1000 (per le zone significative) individua:

a) aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole dell' obbligo)

b) aree per attrezzature di interesse comune:

- per le esigenze di carattere sanitario, previdenziale, assistenziale ed amministrativo

e pubblici servizi (ospedale, ambulatori);

- per le esigenze relative al tempo libero (cultura, spettacolo, svago);

- per le attività comunitarie ed associative;

- per le attività religiose e di culto;

- per le attività amministrative pubbliche;

- per gli impianti speciali (mercati, acquedotti, impianti di depurazione, caserme,

carceri, uffici postali e telefoni, ecc.)

c) aree per attrezzature per il gioco e lo sport, nonchè il verde pubblico e i parchi;

d) aree per i parcheggi;

e) aree per parcheggi stazioni radiobase per telefonia celllulare e varie

Ciascuna di queste quattro aree viene indicata con apposita simbologia nelle

tavole di progetto.

Le destinazioni d' uso specifiche delle singole aree di cui ai punti a),b),c),d) sono

indicate nelle tavole di PRG con un numero di riferimento all’elenco riportato nell’Allegato

5 delle presenti NTA e possono essere variate in seguito alla approvazione da parte del

Consiglio Comunale di progetti di opere pubbliche non conformi a tali indicazioni senza

necessità della variante allo strumento urbanistico, ai sensi del quarto comma, art.1 L.1/78.

Puo' trovare sede nelle z.t.o. F tutto quanto necessario alla gestione,

amministrazione e manutenzione degli edifici ed attrezzature sopra elencate.

Le aree libere non utilizzate dalle edificazioni conseguenti alle destinazioni sopra

indicate devono essere sistemate a parco e giardino. Gli edifici e le attrezzature sono

soggetti all'approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale ai sensi delle

normative vigenti.

La massima importanza deve essere attribuita nella progettazione degli spazi aperti

dei parcheggi e dei percorsi pedonali al rispetto della normativa vigente in materia di

superamento delle barriere architettoniche, adottando accorgimenti idonei a tutte le

categorie di disabili.

I parcheggi saranno realizzati preferibilmente a raso e opportunamente alberati.

In aggiunta alle quantita' di P.R.G. devono inoltre essere realizzate le seguenti

quantita' di spazi per sosta e parcheggio, in relazione alle seguenti destinazioni:

destinazione spazi di sosta e parcheggio cinema, teatri, edifici 1 posto macchina ogni 4 posti a sedere

per manifestazioni (sportive,

culturali, etc.) ospedali, case di cura, 20 mq ogni 100 mq di superficie utile lorda

ambulatori, istituti previden-

Page 58: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

57

ziali, etc. industria 1 posto auto ogni addetto previsto

Comprendendo in tali quantità quelle eventualmente previste dalla L.122/89.

Nel caso di nuova edificazione, ristrutturazione o variazione di destinazione d' uso

si devono predisporre inoltre, all'interno della superficie fondiaria, ovvero in un' area

localizzata nelle immediate adiacenze e asservita con idoneo atto registrato e trascritto:

- un posto macchina per il ricovero ed un analogo spazio destinato a parcheggio per ogni

alloggio; se l'alloggio supera i 180 mq. devono essere predisposti 2 posti macchina per il

ricovero, comprendendo in tale quantità quella eventualmente prevista dalla L.122/89

- un posto destinato a parcheggio ogni 20 mq. e frazione di 20, di superficie utilizzata dai

negozi, uffici, studi, ecc.. Deve essere previsto comunque, almeno un posto parcheggio

per unita' commerciale, professionale, amministrativo, ecc.,comprendendo in tale

quantità quella eventualmente prevista dalla L.122/89

- un posto parcheggio per ogni 2 letti singoli per le attrezzature ricettive (alberghi,

pensioni, motels, ecc.), comprendendo in tale quantità quella eventualmente prevista

dalla L.122/89.

In ogni caso si dovrà prevedere per ogni evento edilizio sopracitato un numero

conveniente di parcheggi le cui proporzioni e criteri devono essere di volta in volta riferiti

alle dimensioni del progetto e concordati e definiti con l'Amministrazione Comunale, e ciò

vale anche per le attrezzature ricreative e sportive in relazione al numero di posti, per le

attività industriali e artigianali in relazione al numero degli addetti, e per altri edifici in

relazione al numero delle persone interessate alla funzione dell' edificio stesso.

ARTICOLO 70 AREE PER ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL LAGO

Nelle aree adiacenti alle sponde del lago sono state individuate delle zone speciali

per attrezzature al fine di consentire un utilizzo del lago a fini turistici e di tutela

ambientale.

In ogni caso sono consentite le destinazione d’uso:

- attracco e ricovero natanti;

- tenso-strutture o tende in genere della superficie massima di 100 mq., e relativi sostegni,

- pontili;

- strutture per ristoro, di dimensioni non superiori a 50 mq (superficie coperta) e di 100

mq. di superficie aperta.

Tali aree possono essere soggette a piani di riordino e valorizzazione delle strutture

esistenti sia di inizaitiva pubblica che privata, il cui ambito è deliberato dal Consiglio

Comunale. In questo caso alle strutture esistenti viene riconosciuto un incremento

volumetrico pari al 10 % del volume esistente.

In ogni caso è consentita la realizzazione di:

- attrezzature varie quali pontili, attracchi, scivoli, ecc…;

- strutture quali solarium, piscine, terrazze, verande, ecc…;

- strutture per il ristoro o di servizio alle strutture di cui ai punti precedenti, di dimensioni

Page 59: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

58

non superiori a 100 mq di superficie coperta e, per il ricovero di natanti, di dimensioni non

superiori a 50 mq di superficie coperta. L’altezza di tali strutture non potrà superare i m 5

alla linea di colmo; dovranno prevedere ridotti interventi di scavo ed essere particolarmente

studiate dal punto di vista dell’inserimento ambientale ed architettonico (materiali, finiture,

aperture, …)”

La realizzazione delle strutture di cui al punto precedente sono soggette al vincolo

ventennale di destinazione d’uso.

TITOLO IX

Zone vincolate

ARTICOLO 71 ZONE A VERDE PRIVATO

Entro le zone vincolate a verde privato e' severamente vietata ogni tipo l’

edificazione, è solo possibile una tantum, un aumento dei fabbricati residenziali esistenti

per un massimo di 50 mc..

E’ ammessa la installazione di arredi quali panchine, fontane, vasche, ecc. e

piccole attrezzature connesse con il giardinaggio, quali serre private e depositi attrezzi,

purchè di altezza non superiore a m 2,20 e di superficie coperta non superiore a mq 15.

E’ ammessa altresì la realizzazione di costruzioni accessorie di cui al Titolo X

delle N.T.A..

Entro le zone a verde privato e' obbligatoria la sistemazione e la manutenzione

degli spazi liberi e del patrimonio arboreo.

Restano salve eventuali prescrizioni particolari previste nelle tavole di progetto.

ARTICOLO 72 ZONE A VINCOLO CIMITERIALE

Le zone a vincolo cimiteriale costituiscono vincolo assoluto di inedificabilità' ai

sensi dell'art. 338 del R.D. 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Possono essere concesse, a titolo precario, piccole costruzioni per la vendita dei

fiori ed oggetti per il culto e l'onoranza soltanto dei defunti.

E' consentita la realizzazione di spazi verdi, piazzali e parcheggi.

Sono solo ammessi:

1) l'intervento per la sola manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione

edilizia senza ampliamenti degli edifici esistenti senza alcun aumento di volume e

superficie e/o cambio di destinazione d’uso.

2)aumento volumetrico del 10% con un massimo di 50 mc. massimo per gli edifici

esistenti.

Page 60: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

59

ARTICOLO 73 ZONE DI RISPETTO IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI

Sono indicate nelle tavole di PRG alcune aree nelle quali sono presenti impianti

tecnologici e speciali: depuratori, linee di trasporto energia elettrica ad alta tensione.

Per ognuna di queste infrastrutture si applicano le distanze di rispetto, stabilite a

norma di legge o per effetto dei regolamenti degli Enti Gestori competenti.

Tali prescrizioni sono da osservarsi nelle nuove costruzioni e negli ampliamenti

degli edifici esistenti.

ARTICOLO 74 AREE DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE

Le sorgenti, i punti di presa, i pozzi di captazione dell' acqua ad uso potabile,

industriale, agricolo, con l'esclusione dei pozzi ad uso domestico, determinano una zona di

tutela assoluta, con un'estensione di raggio non inferiore a 10 m e una zona di rispetto di

raggio non inferiore a 200 m rispetto al punto di captazione.

La definizione delle suddette zone e i relativi vincoli e prescrizioni sono contenuti

nel D.P.R. 236/88 e mirano ad assicurare le caratteristiche qualitative delle acque da

destinare al consumo umano.

ARTICOLO 75 ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO

Le aree di cui al presente articolo sono quelle indicate e normate dall'art.27 della

L.R.61/85, anche quando non vengono espressamente graficizzate nelle tavole di P.R.G.

Per le zone di tutela di cui all' art.27 della L.R.61/85 valgono le seguenti

disposizioni:

a) Le zone di interesse ambientale sono indicate in una tavola specifica: TAV.13.1i -

Delimitazione topografica dei vincoli di cui alle Leggi 1497/89 e 431/85 (scala

1:10.000)

Tali zone sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi delle suddette leggi ed al

potere di controllo delle autorità competenti.

Tra tali zone vi sono anche i parchi e le riserve nazionali o regionali, le aree di tutela e

le zone umide per cui valgono anche le prescrizioni e direttive particolari di cui agli

artt.79-80 delle presenti N.T.A.

Per le fasce di rispetto di cui all' art.27 della L.R.61/85 valgono le seguenti

disposizioni:

b) Per quanto riguarda le fasce di rispetto stradale, ovvero le distanze dal confine stradale

da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle costruzioni conseguenti a demolizioni

integrali o negli ampliamenti, è necessario fare riferimento al Regolamento di

esecuzione del Codice della strada contenente prescrizioni per l' edificazione nei centri

abitati e al di fuori di essi, in presenza o meno di strumenti urbanistici attuativi e in

funzione della classificazione delle strade.

c) Per le fasce di rispetto delle ferrovie, per quelle relative agli impianti tecnologici e

infrastrutture (elettrodotti, opere di presa degli acquedotti, etc.) si fa riferimento alla

normativa vigente specifica per ognuno.

Page 61: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

60

d) La distanza minima da tenere tra gli edifici e le sponde dei torrenti è di m 10.00; tale

distanza minima è da osservare anche per quelli canalizzati

e) Le fasce di rispetto non formano zona a sè stante, ma appartengono alle rispettive zone

omogenee; esse concorrono a formare il lotto edificabile o edificato.

ARTICOLO 76

MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI VISIVI DEGLI IMPIANTI E DELLE INFRASTRUTTURE

Le linee sospese di trasporto di energia elettrica, i pali o i tralicci hanno sul

paesaggio un notevole impatto visuale. Sarà pertanto necessario che:

- nello studio di tracciato sia attentamente valutato il loro rapporto con l’ambiente boscato

individuando i percorsi meno impattanti;

- siano attentamente considerati anche elementi di dettaglio, quali ad esempio, nelle aree

aperte, la schermatura del plinto;

- ove possibile, sia previsto l’interramento delle linee di trasporto;

L’impatto estetico delle discariche, depuratori, altri impianti tecnologici va

minimizzato con quinte arboree opportunamente disposte.

La riqualificazione dei tratti spondali di cui all’art.72 dovrà avvenire anche con

tecniche dell’ingegneria ambientale anche per garantire la presenza e la riproduzione della

fauna acquatica con interventi di rinaturalizzazione delle protezioni spondali.

Tali interventi si caratterizzano per:

- uso di materiali di origine naturale

- mitigazione degli impatti visuali

- manutenzioni delle arginature e dei lori accessori con interventi di conservazione,

ripristino e rinaturalizzazione.

ARTICOLO 77 NORME SPECIFICHE DI TUTELA PER IL PARCO NATURALE BOSCO DEL

CANSIGLIO E PER L'AREA DI TUTELA PAESAGGISTICA MONTE FAVERGHERA

Per il Parco Naturale Bosco del Cansiglio e l' Area di tutela paesaggistica Monte

Faverghera, valgono, fino all' approvazione del piano ambientale , le Norme specifiche di

tutela di cui al Titolo VII, punti 17 e 37, delle N.T.A. del P.T.R.C.

ARTICOLO 78

ZONA UMIDA DEL LAGO DI S. CROCE Nelle zone umide, così come delimitate nelle tavole di progetto, sono ammessi

solo interventi compatibili con l'obiettivo primario di salvaguardia dell'ecosistema, ai sensi

dell'art.21 del P.T.R.C., ossia:

- interventi di manutenzione ordinaria

- interventi di manutenzione straordinaria

- interventi di protezione civile e somma urgenza

- interventi di sistemazione e difesa idraulica

- creazione di percorsi e sentieri con finalità didattica e scientifica-culturale

Page 62: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

61

In dette zone è fatto divieto di:

- ogni attività che possa provocare compromissione o modificazione permanente della

consistenza e dello stato dei luoghi, fatta eccezione per i soli interventi finalizzati alla

migliore gestione dell'ambiente ed alla attività di ricerca scientifica

- interventi di bonifica;

- movimenti di terra e scavi, a parte le operazioni di manutenzione dei canali esistenti per

fini idraulici, che incidono notevolmente con l’andamento naturale ed originario del

terreno.

ARTICOLO 79 FASCIA DI RISPETTO DELLA ZONA UMIDA DEL LAGO DI S.CROCE

Le due zone, una a destra del torrente Tesa e l’ altra a sinistra dello stesso, poste

immediatamente a ridosso della zona umida sono vincolate mediante la creazione di

opportune fasce di rispetto così normate:

- Zona a destra del torrente Tesa:

le zone agricole a destra del torrente Tesa continueranno a sottostare ad un regime di

sfruttamento agricolo non intensivo quale è quello attuale ad eccezione dell’area a verde

pubblico che sarà progettata e realizzata in armonia con il tipo di vincolo esistente;

- Zone a sinistra del torrente Tesa:

nelle zone attualmente occupate dal campeggio, dalla spiaggia e dai parcheggi a servizio

della spiaggia vengono confermate le attività esistenti, e vengono ammesse le attività

necessarie allo sviluppo dell' attività turistica, semprechè compatibili con le esigenze di

salvaguardia della zona umida e in presenza dello strumento attuativo di cui all' art.70

delle presenti N.T.A.; per le rimanenti aree private si prevede il mantenimento dello

stato attuale a verde privato, e per quelle pubbliche si prevede il mantenimento dell’

attuale uso del suolo: cimitero in disuso e parcheggi.

ARTICOLO 80 ZONE SOGGETTE A STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO

Il P.R.G.C. nella Tav.13.1h recepisce le indicazioni e le classificazioni contenute

nella Carta delle penalità ai fini edificatori redatta nella fase di analisi preliminare alla

stesura del progetto dal geologo incaricato.

I terreni sono classificati secondo quattro classi di edificabilità e per ognuna di esse

viene prescritto il tipo di studio geologico e geotecnico necessario a verificare la fattibilità

dell’ intervento.

Tali classi sono:

Terreno pessimo

Questa classe è caratterizzata da situazioni geologiche-geomorfologiche molto

sfavorevoli.

Sono state incluse aree con movimenti franosi in atto o potenziali, movimenti

franosi antichi dei quali non si conosce l’ evoluzione, le aste dei torrenti, le zone

che potrebbero essere interessate da cadute massi, le aree con un diffuso dissesto

geologico-idraulico o con pendii molto acclivi.

I terreni possiedono caratteristiche geomeccaniche da pessime a buone.

L’ edificazione in questa categoria è sconsigliata anche se, in qualche raro e

Page 63: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

62

specifico caso, potrebbe essere possibile in considerazione del fatto che la sola

pendenza non costituisce un ostacolo ad un singolo progetto, come per la

realizzazione di strade o sentieri di montagna, fognature, impianti sciistici, rifugi,

opere speciali (tralicci, gallerie, briglie, argini, ecc.), ma solo dopo aver effettuato

uno studio geologico su di una vasta area circostante, in modo tale da verificare la

fattibilità dell’ intervento e determinare le opere necessarie per raggiungere un

buon grado di sicurezza.

Terreno scadente

I territori compresi in questa classe sono caratterizzati da situazioni mediamente

sfavorevoli.

Sono state incluse sia aree situate nei pressi di movimenti franosi in atto o

potenziali, sia zone con dissesto geologico-idraulico limitato o che potrebbero

essere soggette ad erosioni, sia zone site nei pressi di scarpate o aree con il

bedrock posto ad una profondità scarsa ma non precisamente conosciuta.

La morfologia varia da dolce a irregolare ed i terreni possiedono caratteristiche

geomeccaniche da scarse a buone.

L’ edificabilità è sconsigliata, anche se, in qualche raro caso, è possibile, come

anche la realizzazione di altre opere civili, previo uno studio geologico e

geotecnico sia del terreno interessato sia di un’ ampia area circostante.

Terreno mediocre

I territori compresi in questa classe sono caratterizzati da situazioni che pongono

solamente qualche problema alla edificazione intensiva o alla costruzione di altre

opere civili.

La morfologia è per lo più dolce, i terreni di fondazione possiedono caratteristiche

geotecniche da buone a scarse ed in varie zone essi sono variabili.

Non vi sono dissesti in atto e sono medio- basse le probabilità che tali aree

vengano interessate nell’ immediato futuro.

La falda principale è abbastanza profonda ma vi possono essere delle falde sospese

superficiali.

In qualche sito sono possibili locali fenomeni di liquefazione delle sabbie o di

amplificazione sismica.

Permanendo una incertezza di tipo geologico-stratigrafica, geomeccanica o di

stabilità opera-terreno, si ritiene opportuno precedere ogni progettazione di

edificazione o di realizzazione di opere civili da una indagine geologica che appuri

la presenza della falda superficiale, la stratigrafia, le caratteristiche geomeccaniche

del terreno di fondazione e, se necessario, la stabilità del versante interessato.

Terreno buono

I territori compresi in questa classe sono caratterizzati da situazioni che

consentono, senza problemi, sia una edificazione intensiva sia la costruzione di

rilevanti manufatti.

La morfologia della zona è dolce e regolare, non vi sono manifestazioni franose in

atto o potenziali e la probabilità che dissesti presenti al di fuori dell’ area la

interessino risulta remota.

Remote anche le possibilità di esondazione.

Page 64: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

63

Le caratteristiche fisico meccaniche dei terreni variano da medie ad abbastanza

buone e la falda principale è, di solito, profonda.

Vi potrebbero essere delle variazioni litologiche laterali o verticali in brevi spazi.

Nel corso della progettazione si dovranno seguire le normali procedure di

investigazione nel terreno di fondazione in modo da appurarne la stratigrafia e le

proprietà fisico-meccaniche.

Nella stessa TAV.13.1h sono indicate le zone soggette a vincolo idrogeologico che

vengono sottoposte a particolari norme di tutela secondo la legislazione vigente in materia e

al potere di controllo delle autorità competenti.

In ogni caso dovrà essere prodotta una relazione, a firma di tecnico abilitato competente

(geologo), che descrive le caratteristiche fisico-meccaniche del terreno.

ARTICOLO 80 BIS ZONE SOGGETTE A PRESCRIZIONI DI INEDIFICABILITA’

1. Negli elaborati di piano sono individuate con apposita grafia (grigio chiaro) e

numerazione progressiva le zone sottoposte a prescizioni di tipo geologico.

Tali aree edificabili sono individuate con i seguenti codici di zona:

E4/1, E3/1 (porzione), C1/22 (porzione), B/27 (porzione), C1/43 (porzione), C2/14

(porzione), C1/27 (porzione), B/28 (porzione), C1/21 (porzione), C2/16 (porzione),

C2/11 (porzione), E4/4 (porzione), E3/2 (porzioni), E3/5 (porzione), E3/15, E4/6, E3/16

(porzione), B/38 (porzione), E2/7 (porzione).

In tali aree non è prevista la nuova edificazione. Sono consentiti interventi di

manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo,

ristrutturazione degli edifici ed infrastrutture senza aumenti di superificie (superficie

coperta) e volume.

Sono consentiti i cambi di destinazione d'uso, aumento del numero delle unità

immobiliari e delle superifici utili.

Tali interventi sono comunque subordinati alla redazione di un'analisi geologica-

idraulica di dettaglio che fornisca con precisione le tipologie di intervento necessarie

alla ulteriore mitigazione del rischio.

E' consentita la realizzazione di accessori.

Le porzioni di aree edificabili escluse dall'edificabilità concorrono alla capacità

volumetrica realizzabile nelle zone residenziali contigue.

2. Nella porzione di area C2/23 contrassegnata con un asterisco l'edificazione è consentita

solo previa verifica delle variazioni di carico sul muro esistente a monte della strada

comunale.

3. Nella porzione di area C2/23 contrassegnata con due asterischi l'edificazione richiede in

fase di progettazione una verifica della stabilità globale del versante e del muro

sottostante.

4. Nelle zone oltre il perimetro individuato negli elaborati di Piano come limite di

inedificabilità (zto E3/15 e ) sono vietati anche gli interventi di cui al comma 1.

5. Nell'area destinata a viabilità in adiacenza alla zto D1/6 si dovrà, in sede di

realizzazione dell'allargamento stradale adottare soluzioni atte a mantentere ed

Page 65: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

64

assicurare il deflusso delle acque del solco di ruscellamento esistente.

6. Nell'area C2/21 l'edificabilità deve essere sottoposta ad indagini preventive a verifica

della situazioen della sicurezza.

7. Si richiama, comunque, al rispetto dei disposti del P.A.I..

8.

TITOLO X

DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI ACCESSORIE

DEFINIZIONI

Per costruzioni accessorie si intendono sia quelle «urbane» di pertinenza ad edifici

già esistenti, sia quelle «rurali», ossia gli annessi rustici minori collegati alla conduzione del

territorio agricolo.

1 Le pertinenze di edifici esistenti vengono distinte nelle seguenti categorie:

a) autorimesse, cantine, magazzini, ripostigli, lavanderie, centrali termiche, tettoie,

legnaie;

b) verande aperte, bussole.

2 Gli annessi rustici minori collegati alla conduzione agricola comprendono:

depositi attrezzi agricoli, depositi per foraggio o altre produzioni agro/forestali, ricoveri

per animali domestici destinati al consumo della famiglia.

ARTICOLO 82 AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI

Le costruzioni accessorie sono ammesse in tutto il territorio comunale, ad eccezione

delle aree soggette a particolari vincoli.

Dette aree sono le:

82.1 aree di montagna di quota superiore a 1.200 m.l.m., fatta eccezione per le strutture

necessarie alla conduzione delle malghe comunali e dei rifugi alpini e comunali;

82.3 incisioni vallive identificate dai territori scoscesi ai bordi dei corsi d’acqua;

82.4 zone di rispetto cimiteriale;

82.5 zone interessate da movimenti franosi in atto o latenti;

82.6 tutte le aree inibite dallo strumento urbanistico vigente e/o adottato.

ARTICOLO 83

NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI ACCESSORIE

83.1. Nelle zone residenziali, per gli edifici di nuova realizzazione, tutti i locali accessori

devono far parte del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con

esso, sia nella forma che nel materiale.

83.2. Per i fabbricati esistenti nelle zone residenziali, ove la superficie del lotto lo

consenta, sono ammessi locali accessori staccati dal fabbricato principale.

83.3. E’ ammessa la realizzazione a confine di garages di altezza utile non superiore a m

2.40, qualora vengano realizzati interessando contemporaneamente almeno le due

proprietà contigue.

83.4. E’ ammessa la costruzione di locali nel sottosuolo anche in eccezione alla normativa

sul distacco dai confini, ma vanno in ogni caso rispettate le norme del Codice Civile

Page 66: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

65

in materia.

83.5. Nelle zone interne ai centri storici o di valore ambientale le disposizioni del presente

Regolamento si applicano soltanto per quanto compatibile con i caratteri

architettonici e urbanistici di ogni singolo centro.

83.6. E’ fatta salva per l’ Amministrazione Comunale la facoltà di vietare, con motivato

diniego, la costruzione di accessori in contrasto con interessi generali della

pianificazione urbanistica.

83.7. Qualora particolari situazioni urbane o territoriali lo richiedano, il Dirigente, sentita

la Commissione Edilizia, può imporre soluzioni diverse e non contemplate dal

presente Regolamento purché vengano salvaguardati gli obiettivi di decoro e di

corretto inserimento ambientale previsti dal presente Regolamento.

83.8. Qualora la costruzione accessoria possa pregiudicare l’ edificazione sul fondo

finitimo, si renderà obbligatoria l’ autorizzazione del confinante, rilasciata per atto

di convenzione registrato ai fini dell’ applicazione delle distanze di cui al punto

successivo.

83.9. In mancanza di detta autorizzazione la distanza minima dal confine di proprietà

dovrà essere obbligatoriamente m 3.00.

83.10 E’ ammessa la costruzione di accessori in aderenza o appoggio a fabbricati esistenti.

Il permesso di costruire per gli accessori rurali minori è subordinato alla presentazione di

un atto unilaterale d’obbligo dal quale risulti in particolare l’ impegno alla coltivazione

continuativa del fondo e al mantenimento della destinazione d’ uso prevista e l’ impegno

alla rimozione della costruzione e al ripristino dei luoghi nel caso di sospensione delle

attività colturali.

ARTICOLO 84 COSTRUZIONI ACCESSORIE INTERRATE E FUORI TERRA

Si definisce costruzione accessoria interrata quella che presenta a vista soltanto la parte

necessaria per l’ accesso o che presenti un volume fuori terra per un’altezza massima di

0.50 m all’estradosso del solaio.

L’eventuale parte emergente dal terreno deve coincidere con il profilo esterno del

fabbricato sottostante; eventuali sporti nella soletta di copertura non potranno superare i 30

cm.

Se la costruzione interrata è in adiacenza al fabbricato di pertinenza può avere

l’estradosso di copertura pavimentato con materiali lapidei o cementizi, se invece è

costruita distaccata dal fabbricato di pertinenza, l’ estradosso sarà ricoperto di uno strato di

terra vegetale con uno spessore minimo di cm 20.

La costruzione di interrati potrà comportare un’ alterazione dell’ andamento

originario del terreno, con terreno di riporto, per uno spessore massimo di cm 50.

La costruzione accessoria fuori terra, se costruita in adiacenza al fabbricato

principale, dovrà armonicamente comporsi con esso nella forma, nel materiale e nel colore.

La costruzione accessoria costruita distaccata dal fabbricato principale dovrà essere

adeguatamente inserita nel contesto spaziale di appartenenza e tale condizione dovrà essere

adeguatamente dimostrata nel progetto (con ampia documentazione fotografica e disegni in

Page 67: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

66

pianta, sezione e prospetto, estesi alle zone contermini anche esterne alla proprietà.

Le superfici massime sono quelle indicate al successivo art.86.

ARTICOLO 85 COSTRUZIONI ACCESSORIE A CARATTERE PROVVISORIO

Le costruzioni accessorie a carattere provvisorio sono ammesse unicamente in presenza

di cantieri edili che, per il loro svolgimento, richiedano un tempo definito e limitato,

trascorso il quale la costruzione deve essere smantellata ed il sedime/area ripristinata allo

stato originario.

Le caratteristiche tecnico-costruttive degli accessori di cui al presente articolo, possono

essere diverse anche da quelle previste dal presente TITOLO X, ed in ogni caso devono

essere obbligatoriamente ubicate all’interno della medesima area da cantiere.

ARTICOLO 86 COSTRUZIONI ACCESSORIE URBANE

86.1 ACCESSORIO URBANO

Si tratta di costruzioni classificate quali «pertinenze» di edifici esistenti, di cui

all’art. 83 punto 1 lettera A.

La tipologia ammessa è quella tradizionale, con struttura e rivestimento in legno, con

pianta quadrangolare, copertura a due falde simmetriche, con pendenza compresa tra un

minimo del 45% ed un massimo del 100%; per costruzioni in aderenza o appoggio è

ammessa la copertura ad una falda nel rispetto della pendenza del fabbricato principale.

L’ altezza massima esterna della linea di colmo è fissata in m 4 e della linea di

gronda in m 2,50, altezza misurata rispetto al punto più basso del terreno esterno a valle.

E’ prevista la realizzazione di un solo accessorio, urbano interrato o fuori terra, per unità abitativa, con un volume massimo di mc 50 utili e mq 20 netti di superficie

coperta.

Eventuali sporti non potranno superare i 70 cm.

Nel calcolo del volume della legnaia si considera il solido geometrico al netto delle

falde di copertura, sul piano di imposta della legnaia stessa.

Devono essere rispettati i requisiti elencati al successivo art. 87 lett f), g), h), i), l) e m). 86.2 Centrali Termiche Valgono tutte le prescrizioni tecniche contenute al paragrafo 88.1.

La superficie massima è di 6 mq.

Eventuali sporti non potranno superare i 70 cm. 86.4 Tettoie Superficie massima di 15 mq.

Altezza massima 2.50 m. (linea di gronda) e m. 4 (colmo). Eventuali sporti non potranno superare i 70 cm. 86.5 Verande aperte Deve essere necessariamente aperta su due lati

Superficie massima di 10 mq.

Altezza massima 2.50 m.

Page 68: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

67

Eventuali sporti non potranno superare i 70 cm. 86.6 Bussola Dimensione massima di 8 mq.

Eventuali sporti non potranno superare i 70 cm. Nel calcolo del volume della costruzione accessoria si considera il solido

geometrico al netto delle falde di copertura, sul piano di imposta della costruzione stessa.

ARTICOLO 87 ANNESSI RUSTICI MINORI

Si tratta di costruzioni classificate quali «annessi rustici minori» all’art. 81 punto 2.

Le costruzioni in zona rurale devono garantire nell’ ubicazione, nella dimensione,

nelle forme e nei materiali un armonico inserimento nel contesto ambientale.

Dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

a) pianta con dimensioni planimetriche massime di m 5.00x6.00 e disposizione del lato

più lungo parallelamente alle curve di livello;

b) copertura a due falde simmetriche con una pendenza minima del 45 e massima del

100%, e la linea di colmo parallela alle curve di livello del terreno;

c) in caso di costruzioni in aderenza ad edifici esistenti è ammessa la realizzazione di

coperture a falda unica;

d) altezza massima esterna della linea di colmo pari a m 5.00, misurata rispetto al punto

più basso del terreno esterno a valle;

e) massima sporgenza delle falde di copertura cm 70 sulle fronti e cm 40 sui timpani;

f) materiali ammessi per la copertura sono: tegole di cemento, lastre di fibrocemento,

lastre bituminose, scandole di legno;

g) il colore ammesso per la copertura è scelto nella gamma dei bruni e dei grigi;

h) le grondaie e i pluviali sono a sezione tonda e color marrone scuro;

i) tamponamento e paramenti esterni in legno al naturale o tinto a mordente, realizzati

con assi di larghezza non superiore a cm 20 e distanziate tra di loro non meno di cm 3

in modo da risultare permeabile all’aria; soluzioni diverse potranno essere accolte solo

in presenza di documentate esigenze da valutare caso per caso;

l) serramenti e aperture esterne in legno al naturale o tinto a mordente;

m) zoccolo di appoggio realizzato mediante terrapieno; eventuali opere murarie di

sostegno o di regolarizzazione del sito dovranno essere realizzate preferibilmente in

pietra a vista.

Il ricovero per gli animali domestici destinati all’ autoconsumo quali pollai,

conigliere, apiai, colombaie, dovranno distare non meno di m 30 dall’ abitazione più vicina;

i porcilai non meno di m 50.

Per il ricovero di animali dovrà essere curato lo smaltimento dei liquami e dello

sterco al fine di garantirne le condizioni di igiene.

Ferme restando le disposizioni relative ai caratteri costruttivi sopradescritti, in

presenza di ricovero per animali domestici di limitate dimensioni, comunque contenute

planimetricamente in m 2,00x2,00, è consentita la copertura a falda spiovente unica con

pendenza del 60%.

Per gli accessori rurali minori contemplati nel presente articolo è fatto divieto di

Page 69: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

68

allacciamento idrico ed elettrico, tranne specifiche installazioni rese necessarie per la

salvaguardia delle condizioni igieniche di cui al comma precedente.

ARTICOLO 88

NORME TRANSITORIE PER LE COSTRUZIONI ACCESSORIE

Le costruzioni accessorie esistenti vanno adeguate, se conformi al presente regolamento,

e legittimate mediante la richiesta di permesso di costruire.

Le costruzioni accessorie esistenti non autorizzate e non conformi alle presenti

disposizioni vanno rimosse entro e non oltre un anno dall' approvazione del presente PRG,

termine che potrà essere prorogato con deliberazione del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 89 PARAMETRI COSTRUTTIVI

Le costruzioni accessorie devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1 non essere posizionate in linea di massima, tra la strada ed il prospetto principale

dell’edificio;

2 non è consentita l’apertura di accessi carrai a servizio della costruzione accessoria;

3 devono obbligatoriamente sorgere sull’area di pertinenza dell’edificio residenziale o

sull’area agricola contigua;

4 non sono ammesse vistose alterazioni dell’andamento naturale del terreno, tali da

interrompere la continuità orografica esistente;

5 le distanze dei confini e dagli edifici devono rispettare quanto previsto dal Codice

Civile e dallo strumento urbanistico vigente e/o adottato;

6 rispettare un corretto inserimento, sia nei materiali che nella forma, nel contesto

ambientale.

ARTICOLO 90 ONEROSITA’ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

L’accessorio urbano di cui all’articolo 83 punto 1 lettera b è soggetto a

provvedimento amministrativo di licenza gratuita.

L’accessorio urbano della di cui all’articolo 83 punto 1 lettera a, che si identifichi

come pertinenza di un edificio esistente a destinazione residenziale o turistica, è soggetto ad

oneri di urbanizzazione nella misura del 60% del volume totale.

Costruzioni «accessorie» per destinazioni d’uso diverse dalla residenziale e turistica

sono invece soggette ad oneri di urbanizzazione sul totale delle volumetria e della

superficie utile.

L’onere «costo di costruzione» è calcolato sulla base del costo effettivo e

documentato dell’opera da eseguire, salvi i casi di esonero previsti dalle norme vigenti.

L’accessorio rurale è soggetto al solo onere di «urbanizzazione» secondo la fattispecie prevista alla tabella A2.1, A2.2 della L.R. 61/85. ARTICOLO 91

Page 70: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

69

NORME FINALI PER LE COSTRUZIONI ACCESSORIE E’ facoltà del Dirigente derogare alle norme di cui al presente titolo ed attuare

soluzioni diverse se esse si prestano ad un più corretto inserimento ambientale, fermo

restando i dimensionamenti previsti ed i diritti di terzi.

TITOLO XI

Viabilita'

ARTICOLO 92 OPERE VIARIE

L' individuazione nel PRG del tracciato delle nuove sedi viarie non è vincolante

competendo ai singoli progetti delle opere stesse la esatta definizione del tracciato stradale.

Al di fuori dei centri abitati dovrà essere posta la massima attenzione alla

mitigazione degli impatti paesaggistici delle opere viarie.

Si dovrà pertanto procedere a:

- definire nella fase progettuale il tracciato adeguandolo, per quanto possibile, alla

morfologia della zona attraversata

- curare a lavori ultimati la mascheratura delle strutture più evidenti ed il ripristino delle

superfici dissodate

- porre a dimora specie arboree autoctone lungo le scarpate, riducendo in tal modo anche

le emissioni derivanti dalla circolazione veicolare.

Per le strade a fondo cieco esclusivamente al servizio della residenza la sezione

minima della carreggiata non può essere inferiore a m 5.00 (50).

Al termine di dette strade puo’ deve essere prevista una piazzola per l' agevole

manovra degli automezzi, (nella quale sia inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a

m 12.00 per le aree di tipo residenziale e m 22.00 per le altre aree.)

Per le strade non a fondo cieco la sezione minima della carreggiata non può essere

inferiore a m 6.00 (50).

L' Amministrazione comunale può imporre la realizzazione di alberature lungo le

strade ed i percorsi pedonali.

In ogni caso i marciapiedi devono avere una larghezza minima di m 1.50 o

superiore ove richiesto dall' Amministrazione comunale.

L’ Amministrazione Comunale potrà autorizzare la costruzione di strade di

larghezza inferiore, con un minimo di 4.00 m di larghezza della carreggiata e con l’

aggiunta di un marciapiede laterale minimo di 1.50 m solo nel caso sia prevista la

circolazione veicolare a senso unico.

Per ogni tipo di strada privata o pubblica puo’ (deve) essere previsto un innesto

attrezzato le cui caratteristiche si definiscono in relazione al volume e al tipo di traffico che

interessano sia la strada già esistente, sia la nuova strada in progetto.

(Si debbono in tal senso prevedere isole direzionali o innesti a baionetta,

segnaletica orizzontale e verticale, idonea illuminazione e, ove necessario, piste di

accelerazione e decelerazione.)

Il comune può indicare le quote da osservare nell’ esecuzione delle strade con

particolare riguardo per i tratti interessati dagli innesti, la cui pendenza non deve

Page 71: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

70

pregiudicare la sicurezza del traffico previsto.

ARTICOLO 93 APERTURA DI ACCESSI E STRADE PRIVATE

Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni

tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l' incolumità e l' igiene pubblica.

Devono essere realizzati secondo quanto previsto dal Codice della Strada e con le

modalità indicate nel relativo Regolamento di esecuzione.

Secondo quanto previsto dall' art.47 delle N.T.A. del P.T.R.C., l' Anas, le Province

e i Comuni non potranno consentire la realizzazione di accessi ad insediamenti residenziali,

industriali e commerciali dalle strade di scorrimento primario se non in presenza di

opportune canalizzazioni o di altre opere che consentano l' accesso in condizioni di

sicurezza.

Gli accessi devono essere altresì muniti di idoneo sistema per lo smaltimento delle

acque e illuminati convenientemente.

ARTICOLO 94 ITINERARI ATTREZZATI DI INTERESSE NATURALISTICO E

PAESAGGISTICO PEDONALI E CICLABILI

Il P.R.G. individua con apposita grafia nelle Tavole di progetto gli itinerari

attrezzati di interesse naturalistico e paesaggistico pedonali e/o ciclabili.

Tali itinerari sono in rapporto alle emergenze paesaggistiche ed ambientali e vanno

pertanto opportunamente segnalati.

I percorsi pedonali e quelli ciclabili verranno realizzati in sedi proprie, rispettando

le caratteristiche dimensionali e i criteri costruttivi indicati dalla normativa regionale in

materia e saranno attrezzati con tutte le strutture accessorie indicate dalla stessa ai fini di

assicurare la mobilità e la sicurezza dei fruitori.

La larghezza minima richiesta per la realizzazione del percorso ciclabile è m 2.50 e

per quello pedonale è m 1.50.

Dal momento che non vengono realizzati per consentire l’accesso alle proprietà, in

relazione al loro interesse principalmente ricreativo, tali itinerari possono essere considerati

unitamente alle loro strutture accessorie, superfici a standard di cui all’art. del D.M.

1444/68, ad eccezione dei tratti adiacenti alla viabilità automobilistica, nel qual caso si

considerano parte integrante della sede stradale.

La massima attenzione dovrà essere posta nella progettazione esecutiva di queste

opere in relazione a:

1) Incentivazione dello scambio intermodale con autobus, autolinee e ferrovia, mediante:

- facilitazioni d’accesso e deposito di bici in corrispondenza di fermate estazioni;

- formule tipo «bici trasportate o accompagnate»;

- custodia, noleggio riparazione bici nei punti d’interscambio o di maggiore

attrazione;

- disponibilità di biciclette ai principali parcheggi auto.

2) Integrazione con gli altri tipi di opere pubbliche degli interventi ciclo-pedonali come ad

esempio:

Page 72: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

71

- programmi di abbattimento delle barriere architettoniche;

- manutenzione ordinaria di strade e marciapiedi, strade rurali;

- risistemazione in superficie in seguito a realizzazioni di condotte, argini, ecc.;

- opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

TITOLO XII

Grafia e simbologia di P.R.G.

ARTICOLO 95 TAVOLE DI PROGETTO DEL P.R.G.

Oltre alle presenti norme tecniche d'attuazione, il P.R.G.C. è composto nella sua

parte progettuale dalle seguenti tavole numerate ai sensi della "Grafia e Simbologia

Regionali unificate per l'elaborazione degli strumenti urbanistici", elaborata dal

Dipartimento per l'urbanistica della Regione Veneto.

TAV. n. 13.1a P.R.G. Intero territorio comunale - scala 1:5000

Su Carta Tecnica Regionale

TAV. n. 13.1b P.R.G. Intero territorio comunale - scala 1:5000

Su Carta Tecnica Regionale

TAV. n. 13.1c P.R.G. Intero territorio comunale - scala 1:5000

Su Carta Tecnica Regionale

TAV. n. 13.1d P.R.G. Intero territorio comunale - scala 1:5000

Su Carta Tecnica Regionale

TAV. n. 13.1e P.R.G. Intero territorio comunale - scala 1:5000

Su Carta Tecnica Regionale

TAV. n. 13.1f P.R.G. Intero territorio comunale - scala 1:5000

Su Carta Tecnica Regionale

TAV. n. 13.1g P.R.G. Intero territorio comunale - scala 1:5000

Su Carta Tecnica Regionale

TAV. n. 13.1h P.R.G. Carta delle penalita’ ai fini edificatori e vincolo idrogeologico

- scala 1:10000

Su Carta Tecnica Regionale

TAV. n. 13.1i P.R.G Delimitazione topografica dei vincoli di cui alle leggi 1497/39

e 431/85 - scala 1:10000

Su Carta Tecnica Regionale

TAV. n. 13.3a P.R.G. Zone significative - Spert - scala 1:2000

Su base catastale

TAV. n. 13.3b P.R.G. Zone significative - Poiatte - scala 1:2000

Su base catastale

TAV. n. 13.3c P.R.G. Zone significative - S.Croce e Lastra - scala 1:2000

Su base catastale

TAV. n. 13.3d P.R.G. Zone significative - Farra - scala 1:2000

Su base catastale

TAV. n. 13.3e P.R.G. Zona A - Zone del centro storico di: POIATTE e FARRA -

Page 73: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

72

scala 1:1000

Su base catastale

TAV. n. 13.3f P.R.G. Zona A - Zone del centro storico di: SPERT, S.CROCE e

LASTRA - scala 1:1000

Su base catastale

TAV. n. 13.3e.bis Destinazioni d’ uso ammissibili negli edifici dei centri storici di:

Poiatte e Farra - scala 1:1000

Su base catastale

TAV. n. 13.3f.bis Destinazioni d’ uso ammissibili negli edifici dei centri storici di:

Spert, S.Croce e Lastra - scala 1:1000

Su base catastale

In queste tavole vengono previsti e graficizzati gli interventi ammessi, anche

puntuali, sui singoli edifici, secondo le modalita' e simbologie riportate nei successivi

articoli.

ARTICOLO 96 GENERALITA' DEGLI INTERVENTI

1) Perimetro zona omogenea

Ogni zona viene denominata e classificata secondo le definizioni di cui al

D.M.1444/68, art.4 e alla legge regionale 61/85, art. 24 o secondo necessari affinamenti

delle stesse.

Nella TAV.14 - Verifica del dimensionamento, vengono specificati per ogni zona

o sottozona indicata e numerata nelle tavole in scala 1/2000 i seguenti parametri:

- superficie territoriale o fondiaria

- le volumetrie esistenti;

- l'indice territoriale o fondiario di progetto;

- il volume di progetto;

- gli abitanti insediati;

- gli abitanti insediabili;

- l'indice di copertura;

Nell’ Allegato 1 alle presenti N.T.A. denominato «Tabulati di progetto» vengono

riportati i seguenti parametri:

- superficie delle singole z.t.o.

- indice di fabbricabilità fondiario o territoriale di progetto (If, It)

- volume di progetto

- indice di copertura fondiario (Icf)

- tipo di intervento

2) Perimetro strumenti urbanistici vigenti

La linea tratteggiata individua i piani attuativi convenzionati o comunque approvati dal

Consiglio Comunale.

ARTICOLO 97 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi previsti nelle zone o sottozone vengono definiti da precise

Page 74: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

73

indicazioni riportate nelle tavole di progetto (1/2000 e 1/1000) relativamente alle seguenti

caratteristiche specifiche:

a) Passaggi coperti

Elementi di uso pubblico o privato da determinarsi contestualmente alla progettazione

degli edifici principali, con forme atte a consentire permeabilita' tra spazi delimitati da

edificazione continua.

b) Coni visuali significativi

Prescrizione di procedere nella progettazione mantenendo e sviluppando la possibilita'

di percepire visivamente elementi singolari, paesaggi, ambienti costruiti o semplici

interruzioni della cortina edificata limitando le altezze delle recinzioni, sistemando i

terreni, articolando le nuove piantumazioni.

c) Percorsi pedonali

Tali percorsi sono indicativi di tracciati e relazioni tra punti significativi

dell'insediamento urbano, perciò vanno valorizzati anche recuperando percorsi di

retaggio storico caduti in obsolescenza. In essi viene escluso il traffico veicolare.

d) Scalinate

Prescrizione di collegamento non veicolare tra due punti del tessuto urbano a quote

altrimetriche diverse.

e) Piazze pedonali

Prescrizione relativa a spazi destinati prevalentemente ad uso pedonale. Esse

dovranno essere pavimentate ed attrezzate a seconda delle loro dimensioni. Potranno

assumere forme diverse da quelle indicate nei grafici di P.R.G., purche' in presenza di

un piano attuativo a progettazione unitaria.

f) Corti

Indicazione di spazi comuni ad una pluralita' di residenze o di funzioni miste

(abitazioni, annessi agricoli, artigianato, ecc.).

E' vietata qualsiasi edificazione ed è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione

degli spazi liberi.

g) Viabilità di progetto

Indicativa delle relazioni che devono intercorrere tra zone diverse o all’interno di

una singola zona; possono essere modificati in sede di progetto esecutivo i tracciati

e le dimensioni.

h) Progettazione unitaria

Il lago di Santa Croce e le sue sponde sono ricomprese nell’ambito di progettazione

unitaria delimitato nelle tavole di progetto di PRG.

In tali zone sono previsti quindi solamente interventi volti all’uso del lago a fini

turistici e di tutela ambientale.

Tali aree possono essere soggette a Strumento Urbanistico Attuativo che preveda anche

il riordino delle strutture esistenti e di valorizzazione, sia di inizaitiva pubblica che privata,

il cui ambito è deliberato dal Consiglio Comunale. In questo caso viene riconosciuto un

incremento volumetrico alle strutture esistenti pari al 10 % del volume esistente.

Tale piano attuativo dovrà promuovere lo sviluppo turistico compatibilmente con i

Page 75: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

74

criteri di salvaguardia ambientale che derivano da:

- considerazione del lago e delle sponde per la loro valenza ecologica che impone il rispetto

delle specie animali e naturali di cui costituiscono l’habitat naturale; in particolare quando

le zone previste per attrezzature a servizio del lago vengono a cedere nella fascia di rispetto

della zona umida di cui all’art. 79 delle presenti NTA, dovranno sottostare alle relative

norme;

- considerazione del lago e delle sponde per la loro valenza paesaggistica e rispetto del

vincolo a cui sono soggette;

- particolare attenzione deve essere dedicata al tratto terminale del torrente Tesa e alla

riqualificazione delle sponde che sono state fatte oggetto di cementificazione danneggiando

l’impatto estetico dell’intero paesaggio.

h) Unità minima d’intervento

Area e/o edifici in cui si interviene secondo quanto stabilito dagli artt. 30,48,49 delle NTA.

i) Obbligo strumento urbanistico attuativo

Aree in cui si interviene con gli strumenti attuativi di cui all’art.23 delle NTA.

ARTICOLO 98 DESTINAZIONI D’USO DEGLI EDIFICI DEI CENTRI STORICI

Ai fini della salvaguardia degli edifici dei centri storici, oltre agli interventi ammessi codificati

dai gradi di protezione di cui agli art. 40/44 alle presenti NTA, e in considerazione degli stessi, il

P.R.G.C. individua nelle Tavole grafiche di progetto n°13.3e.bis e n°13.3f.bis in scala 1:1000 quali

sono le destinazioni d’ uso ammissibili per tali edifici.

TITOLO XIII – NON VIGENTE

TITOLO XIV Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 107 STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI E PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI

IN DATA ANTERIORE ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI N.T.A. L' entrata in vigore delle presenti norme comporta in ogni caso la decadenza dei permessi di

costruire in contrasto con le presenti NTA e con il RE salvo che i relativi lavori siano iniziati e

vangano completati entro il termine di tre anni dalla data del loro inizio.

Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, lo strumento urbanistico

attuativo o il permesso di costruire si intendono decaduti per la parte non realizzata.

ARTICOLO 108 ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME

Le presenti NTA, approvate dall' autorità competente, entrano in vigore il giorno successivo

ai 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale

della Regione.

Page 76: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

75

Dalla data di adozione del PRG a quella di entrata in vigore, le normali misure di

salvaguardia sono obbligatorie.

ARTICOLO 109 POTERI DI DEROGA

In tutto il territorio comunale e in qualsiasi zona prevista dal PRG, previa delibera prevista

dal Consiglio Comunale, il Sindaco o l’Autorità amministrativa competente si riserva di esercitare il

potere di deroga alla presenti NTA nelle forme di legge, semprechè si tratti di edifici ed impianti

pubblici o di interesse pubblico.

E’ possibile una deroga adeguamente motivata a tutti i disposti e contenuti del R.E. e delle

NTA nella misura massima del 20% di tutte le prescrizioni contenute sugli elaborati normativi (RE e

NTA).

ARTICOLO 110 NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L' entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modifichino o integrino

disposizioni legislative esplicitamente citate nelle presenti NTA costituisce automatica modifica od

integrazione dei riferimenti legislativi citati.

ALLEGATI ALLE N.T.A. Allegato 1 Tabulati di progetto

Allegato 2 Zone agricole: cambi di destinazione d’uso consentiti per gli edifici non più

funzionali alle esigenze del fondo

Allegato 3 Edifici tipici delle zone rurali di cui all’art. 10 della L.R.24/85

Allegato 4 Edifici e manufatti di interesse storico, artistico o ambientale

Allegato 5 Opere di urbanizzazione - Servizi ed impianti di interesse comune.

Page 77: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

76

ALLEGATO 1 Tabulati di Progetto

Z.T.O. n.

superf. z.t.o. (mq)

volume z.t.o. (mc)

I.c.f. % (art. 15)

I.f. mc/mq

(art. 13)

TIPO DI INTERVENTO

NOTE

A1 Grado di Protezione e secondo le seguenti

U.M.I.: farra

U.M.I. 4 500 1639 55 3,28 Piano di Recupero U.M.I. 5 715 1695 45 2,37 Piano di Recupero U.M.I. 6 260 688 52 2,65 Piano di Recupero

A2 Gradi di Protezione farra

A3 Grado di Protezione e secondo le seguenti

U.M.I.: poiatte

U.M.I. 1 400 1266 48 3,17 Piano di Recupero U.M.I. 2 235 696 50 2,96 Piano di Recupero U.M.I. 3 920 1128 22 1,23 Piano di Recupero

A4 Grado di Protezione e secondo le seguenti

U.M.I.: s.croce

U.M.I.7 490 1335 42 2.72 Piano di Recupero U.M.I.8 125 897 75 7.18 Piano di Recupero U.M.I.9 510 1967 50 3.86 Piano di Recupero

U.M.I.10 810 2030 38 2.51 Piano di Recupero

A5 Grado di Protezione e secondo le seguenti U.M.I.:

lastra

U.M.I.11 205 506 55 2.47 Piano di Recupero

Page 78: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

77

U.M.I.12 430 1728 62 4.02 Piano di Recupero U.M.I.13 257 1868 100 7.27 Piano di Recupero

A6 Grado di Protezione e secondo le seguenti

U.M.I.: spert

U.M.I.14 455 780 38 1.71 Piano di Recupero

B1 1167 1984 30 1.70 Diretto (farra) (*1) B2 4778 7645 22 1.60 Diretto (farra) (*1) B3 775 1217 22 1.57 Diretto (farra) (*1) B4 3276 5569 32 1.70 Diretto (farra) (*1) B5 2804 6169 35 2.20 Diretto (farra) (*1) B6 7247 14494 30 2.00 Diretto (farra) (*1) B7 1536 5222 45 3.40 Diretto (farra) (*1) B8 954 2671 55 2.80 Diretto (farra) (*1)

Z.T.O. n.

superf. z.t.o. (mq)

volume z.t.o. (mc)

I.c.f. % (art. 15)

I.f. mc/mq

(art. 13)

TIPO DI INTERVENTO

NOTE

B9 1999 5197 38 2.60 Diretto (farra) (*1)

B10 1819 4002 40 2.20 Diretto (buscole) (*1) B11 3283 6566 32 2.00 Diretto (farra) (*1) B12 7163 12893 26 1.80 Diretto (farra) (*1) B13 4989 11974 29 2.40 Diretto (farra) (*1) B14 4469 8938 31 2.00 Diretto (villanova) (*1) B15 2106 4844 39 2.30 Diretto (farra) (*1) B16 6064 12128 30 2.00 Diretto (farra) (*1) B17 1211 3391 42 2.80 Diretto (farra) (*1) B18 1001 3904 35 3.90 Diretto (farra) (*1) B19 1048 2410 30 2.30 Diretto (farra) (*1) B20 1037 3007 48 2.90 Diretto (farra) (*1) B21 452 949 40 2.10 Diretto (farra) (*1) B22 895 2148 33 2.40 Diretto (farra) (*1) B23 1212 2303 34 1.90 Diretto (farra) (*1) B24 2033 3863 24 1.90 Diretto (farra) (*1) B25 3088 5558 30 1.80 Diretto (spert) (*1) B26 4204 10510 42 2.50 Diretto (spert) (*1) B27 2189 3940 28 1.80 Diretto (spert) (*1) B28 3885 6605 26 1.70 Diretto (spert) (*1) B29 1322 2380 33 1.80 Diretto (spert) (*1) B31 1601 2562 25 1.60 Diretto (spert) (*1) B32 4975 9453 31 1.90 Diretto (spert) (*1) B33 1351 2297 22 1.70 Diretto (spert) (*1)

Page 79: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

78

B34 1921 3842 33 2.00 Diretto (poiatte) (*1)

C1/1 11844 11844 18 1.00 Diretto (*1) C1/2 8184 11458 22 1.40 Diretto (*1) C1/3 6119 7343 22 1.20 Diretto (*1) C1/4 3387 3726 18 1.10 Diretto (*1) C1/5 5499 7699 18 1.40 Diretto (*1) C1/6 7957 11140 24 1.40 Diretto (*1) C1/7 15744 14170 20 0.90 Diretto (*1) C1/8 2529 3288 21 1.30 Diretto – gradi di protezione (*1)

Z.T.O. n.

superf. z.t.o. (mq)

volume z.t.o. (mc)

I.c.f. % (art. 15)

I.f. mc/mq

(art. 13)

TIPO DI INTERVENTO

NOTE

C1/10 3496 4894 21 1.40 Diretto (*1) C1/11 3713 3342 15 0.90 Diretto (*1) C1/12 3102 3412 17 1.10 Diretto (*1) C1/13 2471 3212 19 1.30 Diretto (*1) C1/14 5105 6126 20 1.20 Diretto (*1) C1/15 4059 4465 17 1.10 Diretto (*1) C1/16 2861 3147 20 1.10 Diretto (*1) C1/17 3188 3826 21 1.20 Diretto (*1) C1/18 6085 5477 15 0.90 Diretto (*1) C1/19 3144 3458 17 1.10 Diretto (*1) C1/21 12028 12028 16 1.00 Diretto (*1) C1/22 5538 7199 20 1.30 Diretto (*1) C1/23 4712 5183 18 1.10 Diretto (*1) C1/24 2790 3627 20 1.30 Diretto (*1) C1/25 2793 2793 18 1.00 Diretto (*1) C1/26 1565 1565 18 1.00 Diretto (*1) C1/27 4378 5691 21 1.30 Diretto (*1) C1/28 2548 3058 20 1.20 Diretto (*1) C1/29 5377 5915 18 1.10 Diretto (*1) C1/30 4626 5089 20 1.10 Diretto (*1) C1/31 4890 5379 19 1.10 Diretto (*1) C1/32 9713 6799 14 0.70 Diretto (*1) C1/33 2796 3076 19 1.10 Diretto (*1) C1/34 8473 6778 18 0.80 Diretto (*1) C1/35 6699 5359 18 0.80 Diretto (*1) C1/36 9244 10168 20 1.10 Diretto (*1)

Page 80: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

79

C1/37 1477 2068 25 1.40 Diretto (*1) C1/38 3074 3381 18 1.10 Diretto (*1) C1/39 24307 17015 15 0.70 Diretto (*1) C1/40 3238 3562 19 1.10 Diretto (*1) C1/41 5074 5552 14 1.10 Diretto (*1) C1/43 5085 7119 22 1.40 Diretto (*1) C1/44 9351 7481 0.80 Diretto C1/45 6570 5256 0.80 Diretto

C2/1 8728 4364 10 0.50 Diretto (*1) C2/2 4697 2349 10 0.50 Diretto (*1) C2/3 6523 2609 10 0.50 Diretto (*1) C2/4 12092 6046 10 0.50 Diretto (*1)

Z.T.O. n.

superf. z.t.o. (mq)

volume z.t.o. (mc)

I.c.f. % (art. 15)

I.f. mc/mq

(art. 13)

TIPO DI INTERVENTO

NOTE

C2/5 12544 6272 10 0.50 Diretto (*1) C2/6 4991 2464 10 0.50 Diretto (*1) C2/7 14627 7314 10 0.50 Diretto (*1) C2/8 35452 17726 10 0.50 Diretto (*1) C2/9 5663 2832 10 0.50 Diretto (*1)

C2/10 6080 3040 10 0.50 Diretto (*1) C2/11 7940 3970 10 0.50 Piano di lottizzazione (*1) C2/12 10357 5179 10 0.50 Piano di lottizzazione (*1) C2/13 11338 5669 10 0.50 Piano di lottizzazione (*1) C2/14 12998 6499 10 0.50 Diretto (*1) C2/15 5786 2893 10 0.50 Diretto (*1) C2/16 18413 9207 10 0.50 Piano di lottizzazione (*1) C2/17 7968 3984 10 0.50 Diretto (*1) C2/18 Diretto C2/19 10 0.50 Diretto (*1) C2/20 10 0.50 Diretto (*1) C2/21 Piano di lottizzazione C2/22 19439 9720 10 0.50 Piano di lottizzazione (*1) C2/23 2779 1390 10 0.50 Diretto (*1) C2/24 5430 2715 10 0.50 Diretto (*1) C2/25 13319 6660 10 0.50 Diretto (*1) C2/26 6830 3415 10 0.50 Piano di lottizzazione (*1) C2/27 16989 8495 10 0.50 Piano di lottizzazione (*1) C2/28 10 0.50 Piano di lottizzazione C2/29 10 0.50 Piano di lottizzazione

Page 81: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

80

C2/30 10 0.50 Piano di lottizzazione

*1) Le superfici, i volumi e gli indici relativi alle z.t.o. residenziali sono stati calcolati sulla base catastale informatizzata fornita dal Comune di Farra d’Alpago e si considerano al netto dei lotti inedificati di tipo A, B e C (lotti inedificati stralciati dalla Giunta Regionale con Delibera di Giunta Regionale n. 3848 del 20.12.2002). Z.T.O.

n. superf. z.t.o. (mq)

volume z.t.o. (mc)

I.c.f. % (art. 15)

I.f. mc/mq

(art. 13)

TIPO DI INTERVENTO

NOTE

D1/1 50 Piano di lottizzazione D1/2 40 Diretto (Art. 53) D1/3 40 Diretto (Art. 53) D1/4 40 Diretto (Art. 53) D1/5 40 Diretto (Art. 53) D1/6 50 Piano di lottizzazione

Z.T.O.

n. superf. z.t.o. (mq)

volume z.t.o. (mc)

I.c.f. % (art. 15)

I.f. mc/mq

(art. 13)

TIPO DI INTERVENTO

NOTE

D2/1 50 Piano di lottizzazione D2/2 40 Diretto (Art. 54)

D3/1 30 Piano di lottizzazione D3/2 30 Diretto (Art. 55) D3/3 30 Piano di lottizzazione D3/4 25 Compresa nella progettazione

unitaria

D3/5 25 Piano di lottizzazione D3/8 Diretto (Art. 55) D3/9 Diretto (Art. 55)

D3/10 Diretto (Art. 55) D3/11 Diretto (Art. 55) D3/12 Diretto (Art. 55) D3/13 Diretto (Art. 55)

Page 82: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

81

D3/14 Diretto (Art. 55) D3/15 Diretto (Art. 55)

D4/1 Diretto (Art. 55 bis)

Z.T.O. n.

superf. z.t.o. (mq)

volume z.t.o. (mc)

I.c.f. % (art. 15)

I.f. mc/mq

(art. 13)

TIPO DI INTERVENTO

NOTE

E1/1 Diretto – gradi di protezione E1/3 Diretto E1/4 Diretto

E2/1 Diretto E2/2 Diretto E2/3 Diretto – gradi di protezione E2/4 Diretto E2/5 Diretto E2/6 Diretto – gradi di protezione E2/7 Diretto E2/9 Diretto – gradi di protezione

E2/10 Diretto E2/11 Diretto E2/12 Diretto E2/13 Diretto

E3/1 Diretto E3/2 Diretto E3/4 Diretto E3/5 Diretto E3/6 Diretto E3/7 Diretto E3/8 Diretto E3/9 Diretto

E3/10 Diretto E3/13 Diretto

Page 83: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

82

E3/14 Diretto E3/15 Diretto – gradi di protezione E316 Diretto – gradi di protezione E3/17 Diretto – gradi di protezione E3/18 Diretto

E4/1 Piano di recupero E4/2 Piano di recupero E4/3 Piano di recupero E4/4 Piano di recupero – gradi di

protezione

E4/5 Piano di recupero

E4/7 Piano di recupero E4/8 Piano di recupero

ALLEGATO 2 ZONE AGRICOLE: CAMBI DI DESTINAZIONE D’USO CONSENTITI PER GLI

EDIFICI NON PIU’ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO

Cambio di destinazione d’uso consentito N.progresivo in cartografia di progetto

N. di riferimento Scheda A

residenziale produttiva di servizio

2 62A si 4 94A si 7 196A si si si 8 215A si 9 225A si

10 226A si si si 11 228A si si si 12 230A si si si 13 231A si 14 240A si si si 17 259A si si 18 269A si si si 21 273A si si

Page 84: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

83

22 128D si 23 147D si si 24 148D si 25 150D si 26 154D si 27 156D si 28 160D si 29 172D si 30 173D si 31 175D si 32 177D si 33 204D si 34 214D si 35 215D si 36 221D si 37 222D si 38 228D si 39 229D si 40 232D si 41 233D si 42 248D

Cambio di destinazione d’uso consentito N.progresivo in cartografia di progetto

N. di riferimento Scheda A

residenziale produttiva di servizio

43 250D si 44 257D si 45 264D si 46 271D si 47 273D si

48 48E si 49 99E si 50 100E si 51 104E si

52 376G si 53 413G si 54 436G si 55 443G si 56 445G si

Page 85: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

84

57 2M si 60 20M si

ALLEGATO 3 EDIFICI TIPICI DELLE ZONE RURALI E DI CUI ALL’ART.10 DELLA L.R. 24/85

N.progressivo in

cartografia di progetto

N. di riferimento scheda A

Grado di protezione

1 173D 3 2 221D 3 3 222D 3 4 264D 3 5 99E 3 6 100E 3 7 239D 3 8 311D 3

ALLEGATO 4

EDIFICI E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO O AMBIENTALE N.progressivo in cartografia

di progetto

N. di riferimento scheda A

Oggetto della tutela

Grado di protezione

1 48C Oratorio di S Apollonia 1 2 147B Chiesa di Farra capoluogo 1 3 46F Chiesa di Pianture 1 4 356D Chiesa della Madonna del Runal 1 5 272G Chiesa di Spert 2 6 201L Chiesa di Santa Croce 2 7 401C Arco in pietra in via Brustolon -Farra 1 8 285L Campanile di Santa Croce 1 9 218L Fontana a Santa Croce 1

10 171L Fontana in piazza a Santa Croce 2 11 271L Capitello a Santa Croce 1 12 35M Capitello sulla strada per Lastra 1 13 93A Chiesetta sulla strada per Bastia 1 14 249B Capitello a Farra 2 15 167C Monumento ai caduti a Farra 2 16 395C Doppio arco a Farra 2 17 7F Capitello sulla strada per Pianture 1 18 256G Monumento ai caduti a Spert 4

Page 86: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

85

19 58G Capitello sulla strada del Cansiglio 1 20 321D Chiesetta di S.Antonio(loc. Buscole) 3

ALLEGATO 5 OPERE DI URBANIZZAZIONE – SERVIZI ED IMPIANTI DI INTERESSE COMUNE

A) AREE PER L’ISTRUZIONE: 1) ASILO NIDO 2) SCUOLA MATERNA 3) SCUOLA ELEMENTARE 4) SCUOLA DELL’OBBLIGO 5) SCUOLA SUPERIORE O SPECIALIZZATA 6) UNIVERSITA’ 7) PALESTRA B) AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE: ISTITUZIONI RELIGIOSE: 9) CHIESE 10) CENTRI RELIGIOSI E DIPENDENZE 11) CONVENTI 12) CAMPANILI 13) CIMITERI ISTITUZIONI CULTURALI E ASSOCIATIVE: 14) MUSEO 15) BIBLIOTECA 16) CENTRO CULTURALE 17) CENTRO SOCIALE 18) SALE RIUNIONI,MOSTRE, ECC… 19) 20) ISTITUZIONI PER LO SVAGO, LO SPETTACOLO, ECC…

Page 87: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

86

21) CINEMA 22) TEATRO 23) SALA MANIFESTAZIONI 24) SALA DA BALLO 25) 26) ISTITUZIONI ASSISTENZIALI 27) CASE PER ANZIANI 28) COLONIE 29)

ISTITUZIONI SANITARIE:

30) FARMACIA 31) SERVIZIO SANITARIO DI QUARTIERE 32) CENTRO SANITARIO POLIAMBULATORIALE 33) CASA DI CURA 34) OSPEDALE 35) STUDIO MEDICO 36) SERVIZI AMMINISTRATIVI: 37) MUNICIPIO 38) DELEGAZIONE COMUNALE 39) UFFICI PUBBLICI IN GENERE 40) BANCA 41) SERVIZI DI PUBBLICA SICUREZZA 43) CARABINIERI 44) PUBBLICA SICUREZZA 45) VIGILI DEL FUOCO 46) CASERME 47) CARCERI 48) GUARDIA DI FINANZA 49) GUARDIA FORESTALE 50) GUARDIA COMUNALE 51) SERVIZI TELECOMUNICAZIONI: 52) UFFICIO POSTALE 53) TELEFONO PUBBLICO

Page 88: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

87

54) IMPIANTI TELEFONICI 55) RADIO E TELEVISIONE 56) SERVIZI COMMERCIALI: 58) CENTRO VENDITA O SUPERMARKET 59) MERCATO 60) ESPOSIZIONI E FIERE 61) PESA PUBBLICA 62) SERVIZI TECNOLOGICI 63) IMPIANTI IDRICI 64) IMPIANTI GAS 65) IMPIANTI ENEL 66) MATTATOI 67) IMPIANTI DEPURAZIONE 68) IMPIANTI INCENERIMENTO 69) IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI 70) PUBBLICHE DISCARICHE 71) DEPOSITO COMUNALE 72) ATTREZZATURE INTERSCAMBIO: 73) STAZIONE FERROVIARIA 74) STAZIONE AUTOLINEE EXTRAURBANE 75) STAZIONE RIFORNIMENTO E SERVIZIO 76) PORTO 77) PORTO TURISTICO 78) AUTOPORTO 79) AEROPORTO 80) PENSILINA ATTESA BUS 81) C) AREE PER ATTREZZATURE A PARCO, GIOCO: 82) AREA GIOCO PER BAMBINI 83) GIARDINO PUBBLICO DI QUARTIERE 84) IMPIANTI SPORTIVI DI BASE 85) IMPIANTI SPORTIVI AGONISTICI 86) PARCO URBANO 87) CAMPI DA GOLF 88) CAMPI DA TENNIS 89) PISCINE 90) GALOPPATOI 91) PERCORSI ATTREZZATI

Page 89: norme tecniche di attuazione vigenticdn1.regione.veneto.it/.../norme_tecniche_di_attuazione_vigenti.pdfCOMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione

COMUNE DI FARRA D’ALPAGO Piano Regolatore Generale - Norme Tecniche di Attuazione Anno 2007

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA Sportello Unico per l’Edilizia

88

92) PARCHI EXTRAURBANI 93) ATTREZZATURE BALNEARI D) AREE PER PARCHEGGI: 95) AREA PARCHEGGIO 96) AUTORIMASSE 97) AUTOSILOS